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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
    «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
    in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

    (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

    come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 e s.m.i.

    (GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n. 142)

    Nota

    Nota Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

    Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

    Nota importi sanzioni

    Gli importi delle sanzioni sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento, come sostituito dall’art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. Tale rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059 e dalla Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013.

    Successivamente, gli importi sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2018, dal Decreto 6 giugno 2018, n. 12. Tale rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Circ. 22 giugno 2018, n. 314.

    Successivamente ancora, gli importi sono stati aumentati ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 445, lett. d), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per l’eventuale ulteriore maggiorazione della sanzione, vedi l’art. 1, comma 445, lett. e), della medesima legge n. 145/2018.

    Infine, il presente importo è stato così rivalutato, dall’art. 1, comma 1, Decreto 20 settembre 2023.

    Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
    «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
    in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

    (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

    come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 e s.m.i.

    (GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n. 142)

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

    VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

    VISTO il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

    VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

    VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

    VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

    VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

    VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

    VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

    VISTA la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

    VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

    VISTA la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

    VISTA la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

    VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

    VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

    SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

    ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

    ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

    ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

    SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

    EMANA

    Il seguente decreto legislativo:

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