1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. (Per il riferimento all’art. 75 v. Cass. 17 marzo 2017, n. 13096, sub art. 18, paragrafo 3).