1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
Note a piè di pagina
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Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19, che ha inserito
l'intero Titolo X-bis.