1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
Note a piè di pagina
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Rubrica modificata dall'art. 140, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.