7.1. Definizione e classificazione in bilancio - 7.1.1. Definizione - 7.1.2. Classificazione in bilancio - 7.1.3. Distinzione tra titoli immobilizzati e circolanti - 7.1.4. Cambio di destinazione tra titoli immobilizzati e circolanti - 7.2. Acquisto e cessione di titoli - 7.2.1. Acquisto di titoli - 7.2.2. Cessione di titoli - 7.3. Criterio del costo ammortizzato - 7.3.1. Valutazione iniziale e successiva del titolo - 7.3.2. Modifiche per variazione dei flussi attesi - 7.3.3. Possibili esclusioni dal criterio del costo ammortizzato - 7.3.4. Acquisto di titoli convertibili - 7.4. Contabilizzazione con il criterio del costo non ammortizzato - 7.5. Valutazione dei titoli - 7.5.1. Valutazione dei titoli immobilizzati - 7.5.2. Valutazione dei titoli inclusi nell’attivo circolante - 7.5.3. Possibilità di non svalutare i titoli circolanti - 7.5.4. Titoli in valuta estera - 7.6. Attività finanziarie oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine - 7.7. Informazioni in Nota integrativa
7.1. Definizione e classificazione in bilancio
7.1.Definizione e classificazione in bilancio7.1.1. Definizione
7.1.1.DefinizioneI titoli di debito, o titoli obbligazionari, sono titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da Stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.
Generalmente i titoli di debito corrispondono interessi sia tramite cedola, ossia applicando un certo tasso applicato sul valore nominale che corrisponde al valore di rimborso, sia come differenza tra prezzo di emissione o di negoziazione e valore di rimborso (c.d. scarto di emissione o scarto di negoziazione).
Talvolta i titoli di debito contengono anche delle opzioni (es. conversione in azioni
derivante dalla sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile). In tal
caso si pone la questione dei contratti con derivati incorporati (8.).
7.1.2. Classificazione in bilancio
7.1.2.Classificazione in bilancioSono previste dal Codice civile due possibili collocazioni in bilancio di tali elementi.
Classificazione a Stato patrimoniale
Una prima possibilità è di collocarli nella classe B.III (Immobilizzazioni finanziarie), alla voce 3), “altri titoli”.
Una seconda possibile collocazione consiste nella classe C.III, “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, alla voce 6), “altri titoli”.
Classificazione a Conto economico
Nel Conto economico le voci che accolgono i riflessi reddituali dei titoli di debito sono nell’area C) Proventi e oneri finanziari (voci 15, 17 e relative sottovoci) e l’area D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (voci 18 e 19 e relative sottovoci).
La voce C.16.b) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” accoglie:
-
gli interessi attivi e i premi di sottoscrizione o negoziazione sui titoli immobilizzati;
-
le plusvalenze da cessione di titoli immobilizzati.
La voce C.16.c) “Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni” comprende i seguenti componenti positivi di
reddito:
-
gli interessi attivi sui titoli circolanti (compresa l’eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione/negoziazione);
-
le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli circolanti.
Le minusvalenze dovute alla cessione di titoli, siano essi immobilizzati o circolanti, è invece riepilogata alla voce C.17. “Interessi e altri oneri finanziari”.
La voce D.19.b) “Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” presenta le svalutazioni di titoli immobilizzati per effetto di una riduzione durevole di valore rispetto al costo d’acquisto, mentre la voce D.18.b) “Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” accoglie gli eventuali successivi ripristini di valore, da rilevare qualora vengano meno le ragioni della svalutazione.
Le svalutazioni di titoli circolanti derivanti da valori di mercato inferiori ai valori di iscrizione in contabilità sono invece rappresentate a Conto economico alla voce D.19.c) “Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie”.
In questo caso le rivalutazioni di ripristino, da effettuare se il valore di mercato supera nuovamente il costo, sono inviate a Conto economico nella voce D.18.c) “Rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.
7.1.3. Distinzione tra titoli immobilizzati e circolanti
7.1.3.Distinzione tra titoli immobilizzati e circolantiI titoli devono essere classificati come immobilizzati o circolanti in base al criterio funzionale: un titolo è quindi immobilizzato in presenza dell’intenzione degli amministratori di mantenerlo in portafoglio sino alla sua naturale scadenza o comunque per un lungo periodo di tempo, mentre viene classificato come attività finanziaria circolante se la società intende destinarlo a scambi sul mercato o comunque ne prevede il realizzo entro il termine dell’esercizio successivo, a prescindere dalla sua data di scadenza.
Titoli della stessa specie possono anche essere considerati per una parte immobilizzati e per la quota residua circolanti (OIC 20, par. 20).
La decisione relativa alla classificazione è assai rilevante poiché i titoli circolanti sono valutati con la regola generale del minore tra costo e valore di mercato (“cost or market”), mentre i titoli immobilizzati sono valutati al costo e sono svalutati solo a fronte di perdite durevoli di valore.
7.1.4. Cambio di destinazione tra titoli immobilizzati e circolanti
7.1.4.Cambio di destinazione tra titoli immobilizzati e circolantiLe mutate condizioni gestionali possono indurre, seppur raramente, gli amministratori a modificare la classificazione delle attività finanziarie da immobilizzate a circolanti o in senso opposto.
La riclassificazione delle attività nella nuova categoria deve essere effettuata mantenendo il valore
che risulta dall’applicazione dei criteri valutativi della classe di provenienza al momento del trasferimento stesso (OIC 20, par. 71).
Ne consegue che:
-
i titoli immobilizzati trasferiti tra le attività circolanti devono essere rilevati al costo, eventualmente ridotto in caso di perdite durevoli di valore;
-
i titoli circolanti riclassificati tra le immobilizzazioni finanziarie vanno iscritti al minor valore fra il costo e il valore di mercato.
Al termine dell’esercizio in cui si è provveduto al cambio di destinazione dei titoli, la loro valutazione avviene applicando il criterio previsto per la nuova classificazione.
I diversi criteri di valutazione e di classificazione utilizzati a causa di tale cambiamento
di destinazione sono illustrati nella Nota integrativa.
7.2. Acquisto e cessione di titoli
7.2.Acquisto e cessione di titoli7.2.1. Acquisto di titoli
7.2.1.Acquisto di titoliL’iscrizione dei titoli di debito avviene alla data di regolamento, ossia alla consegna del titolo.
I titoli di debito, a prescindere dalla loro destinazione (sia immobilizzati sia circolanti), devono essere valutati titolo per titolo, il che implica che a ciascun titolo sia attribuito il costo specificamente sostenuto (OIC 20, parr. 54 e 61).
Alla loro iscrizione in contabilità, è necessario utilizzare il costo di acquisto sia per i titoli circolanti che per quelli immobilizzati, includendo in tale valore gli oneri accessori direttamente imputabili (per esempio, spese di consulenza di diretta imputazione, commissioni, spese e imposte di bollo) a eccezione degli interessi passivi impliciti o espliciti eventualmente sostenuti per la fruizione di un pagamento dilazionato.
Gli zero coupon bond, ossia titoli privi di cedola che attribuiscono l’interesse esclusivamente come differenza tra prezzo di emissione e valore di rimborso, devono essere iscritti al costo e non al loro valore nominale.
Con riferimento ai titoli obbligazionari con cedola, l’acquisto avviene generalmente al corso tel quel, ossia a un valore che comprende sia il valore in linea capitale del titolo, sia la cedola in corso di maturazione che in seguito l’acquirente incasserà alla prima data di godimento.
Il c.d. rateo interessi maturato costituisce un costo aggiuntivo che concorre alla formazione del costo del titolo e non deve essere rilevato in un conto separato.
L’applicazione del criterio del costo ammortizzato comporta infatti che il valore contabile del titolo includa sempre gli interessi in corso di maturazione.
Si acquistano titoli obbligazionari per 15.900 + oneri 200 + rateo interessi maturati per 300.
SP | C.III.6 | Titoli di debito circolanti | 16.400 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 16.400 |
7.2.2. Cessione di titoli
7.2.2.Cessione di titoliDeterminazione della plus (minus)valenza e collocazione a Conto economico
La cessione di titoli comporta la movimentazione in avere del conto titoli al valore che i titoli venduti
avevano in contabilità e la rilevazione, rispetto a quanto incassato, di una plus
o minusvalenza da riepilogare a Conto economico, rispettivamente nelle voci:
-
C.16.b), se plusvalenza da cessione titoli immobilizzati;
-
C.16.c), se plusvalenza da cessione titoli circolanti;
-
C.17., se minusvalenze, sia per titoli circolanti che titoli immobilizzati.
In contabilità la plus (minus)valenza di cessione sarà data dalla differenza tra prezzo
di vendita e valore contabile, dato dal costo ammortizzato (7.3.).
Le spese di cessione dei titoli di debito si rilevano autonomamente nel Conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell’eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo dei titoli.
Si segnala che i titoli sia circolanti che immobilizzati devono essere valutati titolo per titolo, attribuendo cioè a ciascuno il costo specificamente sostenuto per l’acquisto, per quanto sia ammesso anche l’uso dei metodi LIFO, FIFO e costo medio ponderato, normalmente usati per i titoli circolanti (OIC 20, par. 54 e 61). Qualora si usi uno dei tre suddetti metodi, la determinazione della plus (minus)valenza avverrà confrontando il prezzo di vendita con il valore risultante dall’applicazione di uno dei tre metodi ammessi (LIFO, FIFO, Costo medio ponderato). Al momento della vendita, in una contrattazione tel quel, si incassa dall’acquirente anche il rateo di interessi per la cedola in maturazione, che rappresenta un interesse attivo da inviare a Conto economico.
Si vendono titoli obbligazionari iscritti in contabilità a 16.200 + rateo interessi maturati per 150 per un prezzo complessivo di vendita di 17.000. L’intermediario bancario trattiene 70 quali oneri per la transazione. La plusvalenza è dunque pari a 650 (17.000 - 150 - 16.200).
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 16.930 | |
CE | C.17 | Oneri bancari | 70 | |
CE | C.16. c) | Plusvalenze su titoli | 650 | |
SP | C.III.6 | Titoli obbligazionari circolanti | 16.200 | |
CE | C.16.c) | Interessi attivi | 150 |
I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto della eventuale successiva cessione del titolo non sono inclusi nel valore del titolo ma si riepilogano distintamente a Conto economico. In sostanza, al momento dell’acquisto, il titolo entra in contabilità al costo di acquisto, in voce unica, inclusivo di oneri accessori.
7.3. Criterio del costo ammortizzato
7.3.Criterio del costo ammortizzato7.3.1. Valutazione iniziale e successiva del titolo
7.3.1.Valutazione iniziale e successiva del titoloLa rilevazione in bilancio delle immobilizzazioni rappresentate da titoli avviene
applicando il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile (art. 2426, n. 1, c.c.), mentre i titoli e le attività finanziarie circolanti sono valutati
al minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se inferiore (art. 2426, n. 9, c.c.).
Questa disposizione è stata interpretata in senso estensivo dal Documento OIC 20, che prevede di adottare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione sia dei titoli immobilizzati sia di quelli circolanti, nonostante il tenore letterale dell’art. 2426, n. 9, c.c..
Ne consegue che a tutti i titoli obbligazionari si applica il criterio del costo ammortizzato, introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015.
Definizione del criterio del “costo ammortizzato”
L’applicazione del criterio del costo ammortizzato comporta che i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra il valore iniziale e il valore nominale a scadenza, siano compresi nel costo ammortizzato adottando il criterio dell’interesse effettivo, che prevede che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo.
Il relativo ammortamento integra ovvero rettifica gli interessi attivi determinati applicando il tasso nominale (con la stessa classificazione a Conto economico), affinché il tasso di interesse effettivo risulti un tasso di interesse costante lungo la durata del titolo da applicarsi al suo valore contabile, con l’eccezione della rilevazione delle variazioni derivanti dai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili.
Si acquista un titolo a 97, esso presenta uno scarto di negoziazione di 3 (valore di rimborso 100 - prezzo di acquisto 97) che consiste in interessi attivi per il possessore e che per competenza confluiscono lungo la durata del titolo facendo gradualmente crescere il valore del titolo da 97 fino ad arrivare al giorno di scadenza a 100. Tuttavia, se per l’acquisto si sostengono costi di commissione di 2, anche tali costi si “ammortizzano” lungo la durata del titolo, generando degli oneri a Conto economico. Con il metodo del costo ammortizzato il titolo si contabilizza inizialmente a 99 (97+2) in modo che lo scarto di 1 che per competenza matura lungo la durata del titolo, a Conto economico comporta l’effetto netto di compensare interessi attivi per 3 e costi di transazione per 2.
Tasso di interesse effettivo
Il tasso di rendimento effettivo è determinato al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è quindi impiegato per la sua valutazione successiva.
Si tratta del tasso interno di rendimento, che rappresenta il tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale.
I flussi finanziari futuri sono calcolati considerando tutti i termini contrattuali del contratto, comprese le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (quote capitale o interessi), e la probabilità che l’incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando è previsto contrattualmente.
La valutazione dello strumento finanziario deve essere effettuata considerando i flussi finanziari e le scadenze previste contrattualmente anche nel caso di titoli destinati ad essere venduti prima della data di scadenza.
L’adozione del criterio del costo ammortizzato fa sì che gli interessi che maturano per competenza sul titolo siano compresi nel valore del titolo stesso, così come sono inclusi nel valore del titolo anche eventuali premi o scarti di sottoscrizione /negoziazione.
Il premio (o scarto) di sottoscrizione/negoziazione è costituito dalla differenza positiva (negativa) tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto in sede di sottoscrizione iniziale all’atto dell’emissione o di negoziazione successiva al momento dell’acquisto del titolo sul mercato secondario.
Un titolo che verrà rimborsato a 100, con un costo di acquisto o sottoscrizione di 97, presenta un premio di negoziazione/sottoscrizione pari a 3.
Se per il titolo sopra citato il costo di acquisto o di sottoscrizione fosse invece pari a 102, esso presenterebbe uno scarto di negoziazione/sottoscrizione pari a 2.
L’incasso di cedole di interessi determina una riduzione del valore del titolo.
I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto dell’eventuale successiva cessione del titolo non sono inclusi nel valore del titolo, ma si riepilogano distintamente a Conto economico.
In sostanza, al momento dell’acquisto, il titolo entra in contabilità al costo di acquisto, in voce unica, inclusivo di oneri accessori.
Un titolo obbligazionario con valore nominale pari a 100.000 è acquistato al costo di 95.900.
Esso è fruttifero di cedola di interessi al tasso del 6% sul valore nominale e viene rimborsato dopo 5 anni.
La sua valutazione al costo ammortizzato comporta la necessità di stimare in primo luogo i flussi di denaro in entrata o in uscita correlati a tale investimento.
La tabella seguente riporta nella seconda colonna i movimenti che comprendono l’uscita per l’erogazione, le entrate per l’incasso delle cedole per interessi, fino al rimborso del quinto anno, che comprende il valore capitale e gli interessi sull’ultimo anno.
In secondo luogo, è necessario determinare il tasso interno di rendimento (TIR), ossia il tasso che eguaglia il valore attuale delle entrate e delle uscite. In questo caso si ricava un TIR annuale del 7%.
Alla fine del primo esercizio, si applica il TIR al valore di iscrizione iniziale (95.900), ottenendo un interesse complessivo di 6.712,95, di cui 6.000 sono incassati come cedola.
Ne consegue che il valore del titolo aumenta per un importo pari alla differenza di 712,95.
L’incremento del credito viene iscritto a Stato patrimoniale, ove il valore del titolo sale a 96.612,95, inviando a Conto economico interessi attivi per 712,95.
Lo stesso procedimento viene ripetuto sul nuovo valore di 96.612,95 per il secondo anno, e così via fino a quando nell’arco dei 5 anni verrà inviato a Conto economico l’intero scarto.
1) Anno | 2) Flussi entrata/uscita |
3) Interesse (5*TIR) |
4) Differenza tra interesse maturato (3) e cedola per interessi incassata (2) |
5) Costo ammortizzato |
0 | - 95.900 | 95.900,00 | ||
1 | 6.000 | 6.712,95 | 712,95 | 96.612,95 |
2 | 6.000 | 6.762,86 | 762,86 | 97,375,81 |
3 | 6.000 | 6.816,26 | 816,26 | 98.192,07 |
4 | 6.000 | 6.873,40 | 873,40 | 99.065,47 |
5 | 106.000 | 6.934,53 | 934,53 | 0 |
TIR = 7,00% | Totale = 4.100 |
La registrazione contabile iniziale del titolo è la seguente:
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 95.900 | |
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 95.900 |
Quindi a ogni fine esercizio il titolo aumenterà per effetto dell’accreditamento di interessi attivi (di cui in colonna 3). L’incasso annuale della cedola sarà rilevato come una riduzione del valore del titolo a fronte di un’entrata di cassa.
Ad esempio, alla fine dell’esercizio 1 si rileverà:
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 6.712,95 | |
CE | C.16.c) | Interessi attivi | 6.712,95 |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 6.000 | |
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 6.000 |
7.3.2. Modifiche per variazione dei flussi attesi
7.3.2.Modifiche per variazione dei flussi attesiIn caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri (ad esempio, si prevede che il titolo sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), si rettifica il valore contabile del titolo per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari scontando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a Conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
Tasso di interesse effettivo
I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei titoli di debito, salvo il caso in cui i minori incassi attesi siano già riflessi nel valore iniziale di iscrizione del titolo, in quanto acquistato ad un prezzo che tiene conto di tali minori flussi finanziari futuri. Le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell’esperienza o di altri fattori documentati, che il titolo sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l’entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili (OIC 20, par. 45).
Considerando l’esempio precedente (caso “Valutazione costo ammortizzato”) si supponga che all’inizio del quarto anno si prevede che il titolo obbligazionario non corrisponderà più interessi ma solo il rimborso del capitale al termine del quinto anno. Si dovranno a tal punto rideterminare i flussi attualizzati al tasso TIR 7% del quarto e quinto anno e ottenere conseguentemente gli interessi di competenza.
1) Anno | 2) Flussi entrata/uscita |
3) Interesse (5*TIR) |
4) Differenza tra interesse maturato (3) e cedola per interessi incassata (2) |
5) Costo ammortizzato |
3 | 87.343,87 | |||
4 | 0 | 6.114,07 | 6.114,07 | 93.457,94 |
5 | 100.000 | 6.542,06 | 6.542,06 | 0 |
TIR = 7,00% |
All’inizio dell’anno 4 il nuovo valore del titolo attualizzato sarà di 87.343,87 mentre il valore iscritto in contabilità era di 98.192,07, come da vecchio prospetto dei flussi.
Si dovrà quindi svalutare il titolo per la differenza tra 98.192,07 e 87.343,87, pari a 10.848,20.
CE | D.19.b | Svalutazione titoli immobilizzati | 10.848,20 | |
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 10.848,20 |
Alla fine del quarto esercizio si riprenderà a stanziare interessi di competenza secondo i valori della nuova tabella.
In presenza di variazione nelle stime dei flussi, il tasso di interesse effettivo non cambia.
Cionondimeno, nei casi in cui il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri devono essere rideterminati periodicamente allo scopo di riflettere le variazioni del tasso di interesse e il tasso di interesse effettivo è rideterminato a partire dalla data nella quale gli interessi sono stati rilevati in base al contratto.
Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo è ammissibile proiettare l’ultimo tasso disponibile in alternativa rispetto all’utilizzo della curva dei tassi attesi.
Il tasso di interesse effettivo non deve essere ricalcolato quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito sulla base delle previsioni contrattuali e le sue variazioni non derivano da indicizzazioni ancorate a parametri di mercato.
Si tratta, a titolo di esempio, del caso delle clausole contrattuali di “step-up” o di “step-down”, le quali prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale.
Si supponga di aver acquistato un titolo scadenza a 4 anni per 100.000 nominali con costo di acquisto inclusivo di oneri e rateo cedola maturata per 95.200. Il titolo paga a fine esercizio una cedola annuale con tasso step-down (tasso 4% al primo anno, 3% al secondo, 2% al terzo, 1% al quarto).
Il prospetto dei flussi (1), il calcolo del TIR, la quota di interessi di competenza dell’anno (2) e il valore finale del titolo in bilancio (3) sono mostrati nella seguente tabella.
Tempo | Step-down | Flussi (1) | Interesse (2) | Valore finale (3) |
0 | -95.200 | |||
1 | 4% | 4.000 | 3.680,01 | 94.880,01 |
2 | 3% | 3.000 | 3.667,64 | 95.547,65 |
3 | 2% | 2.000 | 3.693,45 | 97.241,09 |
4 | 1% | 101.000 | 3.758,91 | 0,00 |
TIR | 3,87% |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 95.200 | |
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 95.200 |
Quindi ad ogni fine esercizio il titolo aumenterà per effetto dell’accreditamento di interessi attivi (di cui in colonna 2). L’incasso annuale della cedola sarà rilevato come una riduzione del valore del titolo a fronte di un’entrata di cassa. Ad esempio, alla fine dell’esercizio 1 si rileverà:
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 3.680,01 | |
CE | C.16.c) | Interessi attivi | 3.680,01 |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 4.000 | |
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 4.000 |
7.3.3. Possibili esclusioni dal criterio del costo ammortizzato
7.3.3.Possibili esclusioni dal criterio del costo ammortizzatoIl criterio del costo ammortizzato sopra descritto può non essere applicato in tre possibili situazioni, di seguito illustrate.
Esclusione per titoli esistenti al 1° gennaio 2016
In sede di prima applicazione del D.Lgs. n. 139/2015, gli effetti derivanti dall’adozione del criterio del costo ammortizzato possono essere rilevati solo prospetticamente e quindi ai titoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2016.
Dell’esercizio di tale opzione la società deve dare notizia in Nota integrativa. Se invece decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato va applicato retroattivamente a tutti i titoli iscritti in bilancio alla data di prima applicazione e la differenza tra il valore precedentemente iscritto e quello derivante dall’adozione del metodo del costo ammortizzato va registrata, al netto dell’effetto fiscale, a Stato patrimoniale tra gli utili a nuovo nel patrimonio netto.
Esclusione per irrilevanza
La società può inoltre evitare di applicare il metodo del costo ammortizzato qualora la sua adozione conduca a effetti irrilevanti, in forza del postulato di cui all’art. 2423, c. 4, c.c.
Gli effetti sono da considerarsi irrilevanti nei casi in cui:
-
i titoli sono destinati a essere detenuti durevolmente, ma i relativi costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e altre eventuali differenze tra valore iniziale e valore a scadenza risultano di scarso rilievo; oppure
-
i titoli di debito sono destinati a essere presumibilmente detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Si può quindi ritenere che la deroga al criterio del costo ammortizzato per irrilevanza sarà spesso utilizzata con riferimento i titoli circolanti, purché la società lo indichi in Nota integrativa.
Esclusione per bilanci in forma abbreviata e delle micro-imprese
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) possono iscrivere i titoli al costo d’acquisto e non al costo ammortizzato in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 c.c.
7.3.4. Acquisto di titoli convertibili
7.3.4.Acquisto di titoli convertibiliLa sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile implica l’attivazione di un contratto ibrido per il creditore, in quanto il prestito sottoscritto include una componente derivata, data dall’opzione di conversione, oltre al contratto primario, dato dal titolo di debito posseduto. Né il Codice civile, né i documenti degli OIC disciplinano questo caso. L’OIC 32 discute solo il caso dal lato dell’emittente il prestito. In tal caso si ritiene che il sottoscrittore debba rilevare il diritto di opzione come un contratto a sé stante, non essendo strettamente correlato allo strumento primario, dal momento che il valore del diritto di opzione varierà in base al fair value delle azioni della società emittente, mentre il titolo di debito risentirà se del caso solo delle probabilità di default dell’emittente. In questo caso si ritiene che l’acquisto di un titolo del genere implichi la determinazione del fair value dell’opzione basato sul suo valore di mercato, se quotata, oppure derivante da un modello valutativo se non quotata. La differenza tra quanto sborsato per la sottoscrizione e il valore dell’opzione calcolato nel modo suddetto, rappresenta la componente di titolo di debito posseduto da valutare con il criterio del costo ammortizzato.
Si supponga che si siano sottoscritti 100 titoli convertibili dal valore nominale di 1.000 ciascuno, pagando 97.500. Il titolo ha scadenza quinquennale e paga interessi al 4% con cedola annuale. Il diritto di conversione decorre dal secondo anno di possesso. L’opzione è quotata ed ha un prezzo di mercato di 20. Quindi alla sottoscrizione, si rileva il diritto di opzione quale attività finanziaria, da includere tra gli strumenti finanziari attivi compresi tra le immobilizzazioni finanziarie per 2.000 (100 * 20). Quindi il valore del titolo di debito è 95.500 (97.500 - 2.000). A fine esercizio si dovrà quindi valutare il titolo di debito con il criterio del costo ammortizzato e il diritto di opzione in base al valore di mercato. Tale diritto di opzione permarrà tra le attività fin quando l’opzione non scade o non viene esercitata. L’estinzione dell’opzione per uno dei due motivi suddetti determina la rilevazione di un costo a Conto economico.
Rilevazione acquisto titoli obbligazionari immobilizzati
SP | B.III.3 | Titoli immobilizzati | 95.500 | |
SP | B.III.4 | Diritti di opzione | 2.000 | |
SP | C.IV.2 | Banca c/c | 97.500 |
A fine anno si valuterà il diritto di opzione in base all’evoluzione del suo prezzo di mercato. Supponendo che il prezzo sia passato a 25, si rileverà un ricavo di (5 * 100) per rivalutazione del derivato (diritto di opzione).
Adeguamento fair value derivato
SP | B.III.4 | Diritti di opzione | 500 | |
CE | D.18.d | Rivalutazione strumenti finanziari derivati | 500 |
Quindi si procederà all’imputazione degli interessi attivi ad aumento del titolo calcolati al tasso di interesse effettivo, e alla riduzione del titolo per effetto dell’incasso della cedola.
Anni | Flussi | 3) Valore iniziale | 4) Interessi al TIR | 5) Incassi | 6) Valore a bilancio |
0 | -95.500 | ||||
1 | 4.000 | 95.500 | 4.813,73 | -4.000 | 96.314 |
2 | 4.000 | 96.314 | 4.854,74 | -4.000 | 97.168 |
3 | 4.000 | 97.168 | 4.897,83 | -4.000 | 98.066 |
4 | 4.000 | 98.066 | 4.943,08 | -4.000 | 99.009 |
5 | 104.000 | 99.009 | 4.990,62 | -104.000 | 0 |
TIR | 5,04% |
Rilevazione di interessi al tasso di interesse effettivo a fine anno
SP | B.III.3 | Titoli immobilizzati | 4.813,73 | |
CE | C.16.b | Interessi su titoli immobilizzati | 4.813,73 |
Incasso della cedola a fine anno
SP | C.16.b | Interessi su tioli immobilizzati | 4.000 | |
SP | C.IV.2 | Banca c/c in dare | 4.000 |
7.4. Contabilizzazione con il criterio del costo non ammortizzato
7.4.Contabilizzazione con il criterio del costo non ammortizzatoNei tre casi di esclusione sopra esposti, i titoli immobilizzati e circolanti devono essere registrati al costo di acquisto (o al costo di sottoscrizione) del titolo, rappresentato dal prezzo pagato, inclusi i costi accessori (quali ad esempio i costi di intermediazione e consulenza di diretta imputazione, le commissioni, le spese e le imposte di bollo).
Il rateo relativo alla cedola di interessi maturata alla data di acquisto non è compreso nel costo e deve essere contabilizzato come tale (come illustrato nell’esempio seguente).
Il prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso è rappresentato quindi dal prezzo corrispondente alla quotazione del titolo al corso secco (che indica il solo valore capitale del titolo).
Si acquistano titoli obbligazionari per 15.900 + oneri 200 + rateo interessi maturati per 300.
SP | C.III.6 | Titoli di debito circolanti | 16.100 | |
SP | D | Rateo interessi su titoli | 300 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 16.400 |
Al momento della valutazione, le società che optano per il criterio del costo (e non del costo ammortizzato) devono lasciare i titoli immobilizzati iscritti al costo registrato in sede di iscrizione iniziale, che sarà eventualmente oggetto di svalutazione per perdite durevoli e di eventuali ripristini successivi.
Gli interessi e i premi di negoziazione/scarti di emissione devono essere registrati secondo il principio della competenza economica.
Con riferimento ai titoli che prevedono per i primi anni una cedola fissa e per gli anni successivi una cedola a tasso variabile, la società deve determinare gli interessi sul tasso di volta in volta applicabile.
Premio di sottoscrizione (negoziazione)
Il premio di sottoscrizione/negoziazione concorre alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica e deve essere registrato a rate costanti per la durata di possesso del titolo.
Il valore del premio di sottoscrizione (negoziazione) di competenza dell’esercizio deve essere iscritto movimentando in contropartita il valore contabile del titolo.
Titoli senza cedola (zero coupon)
Il provento finanziario dell’investimento, determinato come differenza tra il costo d’acquisto del titolo e il valore di rimborso finale, deve essere rilevato secondo quanto già illustrato nel caso di premio di sottoscrizione (negoziazione).
Tra gli interessi attivi deve essere registrata la differenza tra il costo d’acquisto del titolo e il valore finale di rimborso.
Si consideri il caso svolto “Valutazione costo ammortizzato” utilizzando il criterio del costo non ammortizzato. Il caso riguardava l’acquisto di un titolo obbligazionario per nominali 100.000 al costo di 95.900, fruttifero di cedola di interessi al tasso del 6% sul nominale e rimborsato dopo 5 anni. Contabilmente si avrà la rilevazione iniziale del titolo a 95.900 euro a fronte di uscita di liquidità.
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 95.900 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 95.900 |
A fine esercizio si dovranno considerare il rateo interessi sullo scarto di negoziazione, da includere nel valore del titolo, e il rateo sulla cedola in maturazione, da rilevare con un separato rateo.
Lo scarto di negoziazione è dato da 4.100 (100.000 - 95.900) che si ripartisce sui restanti 5 anni in ragione di 4.100/5 = 820.
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 820 | |
CE | C.16.c) | Interessi attivi | 820 |
Il rateo sulla cedola in maturazione, da rilevare con un separato rateo, sarà dato da 100.000 x 6% x 1 = 6.000.
SP | D | Ratei attivi | 6.000 | |
CE | C.16.c) | Interessi attivi | 6.000 |
Tale rateo si chiuderà poi al momento dell’incasso della cedola, senza interessare il conto titoli. La cedola incassata all’inizio del nuovo esercizio sarà di 6.000.
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 6.000 | |
SP | D | Ratei attivi | 6.000 |
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) devono indicare in Nota integrativa di avvalersi della facoltà di valutare i titoli di debito al costo di acquisto, evitando di applicare il criterio del costo ammortizzato.
Titoli step-up e step down con il criterio del costo non ammortizzato
Nel caso di titoli che prevedono clausole di step-up o di step-down (ad esempio, titoli con cedola pari all’X% per i primi n anni e poi pari all’X% +/- Y% per i restanti anni) gli interessi sono rilevati in bilancio in quote costanti (OIC 20, par. 75).
Si supponga di aver acquistato un titolo scadenza a 4 anni per 100.000 nominali con costo di acquisto inclusivo di oneri per 95.200. Il titolo paga a fine esercizio una cedola annuale con tasso step-down (tasso 4% al primo anno, 3% al secondo, 2% al terzo, 1% al quarto).
Gli interessi saranno dunque pari a 4.000 + 3.000 + 2.000 + 1.000 = 10.000, che secondo l’OIC devono ripartirsi per quote costanti. Dunque, saranno da inviare al Conto economico di ciascuno dei 4 esercizi 2.500 (10.000/4).
La rilevazione contabile dell’acquisto è la seguente:
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 95.200 | |
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 95.200 |
Quindi alla fine del primo esercizio si rileverà l’incasso della cedola per 4.000.
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 4.000 | |
CE | C.16.c) | Interessi attivi | 4.000 |
Però si dovrà imputare a Conto economico solo l’interesse medio di competenza per 2.500 e quindi si dovrà stornare rinviando al prossimo esercizio la quota di 1.500 (4.000 - 2.500). Tale risconto passivo sarà riassorbito negli esercizi in cui il tasso step-down pagherà cedole inferiori a 2.500.
CE | C.16.c) | Interessi attivi | 1.500 | |
SP | E | Risconti passivi | 1.500 |
7.5. Valutazione dei titoli
7.5.Valutazione dei titoliIl valore derivante dall’applicazione del metodo del costo ammortizzato o del metodo
del costo non ammortizzato qualora si eviti la valutazione al costo ammortizzato ricorrendo
una delle tre situazioni descritte (7.3.3.), può dover esser ridotto per svalutazioni. Si esaminano di seguito dapprima i titoli
immobilizzati e poi quelli compresi nell’attivo circolante.
7.5.1. Valutazione dei titoli immobilizzati
7.5.1.Valutazione dei titoli immobilizzatiSvalutazione per perdita durevole
I titoli immobilizzati devono essere oggetto di svalutazione in caso di perdita durevole (art. 2426, n. 3, c.c.).
La natura durevole della perdita non è definita dal Codice civile, bensì dall’OIC 20, secondo cui la durevolezza della perdita emerge da indizi di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente.
Sono indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente i seguenti elementi (OIC 20, par. 55):
-
ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi (ad eccezione del caso in cui sia previsto contrattualmente che l’emittente abbia il diritto di ritardare o non pagare quote interessi senza che ciò costituisca “inadempimento contrattuale”);
-
ristrutturazione del debito;
-
indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell’emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza. Ciò vale soprattutto per i titoli non quotati;
-
evento di default;
-
ammissione a procedure concorsuali;
-
valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilanci, dove il ribasso, per la sua entità relativa e/o per la sua durevolezza, deve esprimere un significativo e sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio dell’emittente. A tal fine può essere utile effettuare anche un’analisi dei prezzi e degli spread espressi dal mercato obbligazionario ed eventualmente dei Credit Default Swap, con l’obiettivo di evidenziare eventuali criticità legate allo specifico emittente e non al mercato di riferimento nella sua genericità. In tale ambito possono assumere rilievo le seguenti circostanze, purché corroborate con altri elementi informativi:
-
repentino e significativo abbassamento del rating (c.d. downgrade);
-
repentina scomparsa di mercato attivo o significativo innalzamento delle quotazioni di Credit Default Swap.
-
La svalutazione del titolo può essere considerata in parte duratura e in parte temporanea, comportando quindi una riduzione del valore del titolo solo per la prima parte.
Classificazione a Conto economico
Le svalutazioni dei titoli di debito devono essere inviate per intero a Conto economico nell’esercizio in cui si è manifestata la perdita, alla voce D.19.b) “Svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni.
La contropartita è rappresentata da un fondo svalutazione, da presentare nell’attivo patrimoniale con segno negativo a riduzione del valore dei titoli, oppure da una rettifica diretta del saldo del conto intestato ai titoli.
Ripristino di valore
Se negli esercizi seguenti vengono meno i motivi della svalutazione, il valore originario deve essere ripristinato, parzialmente o totalmente, rilevando la rivalutazione di ripristino alla voce D.18.b) del Conto economico e stornando contemporaneamente il fondo (ovvero incrementando il conto titoli in caso di rettifica diretta).
La rivalutazione ha comunque come limite superiore il costo originario e può essere effettuata solo in caso di riassorbimento delle svalutazioni precedenti.
Per i titoli valutati applicando il criterio del costo ammortizzato, l’importo della perdita di valore alla data di bilancio è determinato come differenza fra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, rettificati per gli importi che si prevede di non riuscire a incassare.
Tale valore attuale deve essere calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario (ossia il tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).
Un titolo di debito immobilizzato iscritto in contabilità per 32.000 per effetto del default dell’emittente viene completamente svalutato.
CE | D.19.b | Svalutazione titoli immobilizzati | 32.000 | |
SP | B.III.3 | Titoli obbligazionari immobilizzati | 32.000 |
7.5.2. Valutazione dei titoli inclusi nell’attivo circolante
7.5.2.Valutazione dei titoli inclusi nell’attivo circolanteCon riferimento ai titoli circolanti, il valore di iscrizione deve essere confrontato singolarmente per ogni tipo di titolo con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, scegliendo prudenzialmente il minore tra i due.
L’identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato non sono oggetto di indicazioni specifiche da parte del Codice civile, mentre vengono affrontati dall’OIC 20 che fornisce un contenuto tecnico al concetto generale enunciato dalla norma (parr. 62 - 68).
Con riferimento alla valutazione del singolo titolo, il mercato esprime valori differenti nel corso del tempo, il che rende necessario stabilire il riferimento temporale espressivo di un andamento del mercato alla data di bilancio.
Riferimenti temporali
L’andamento del mercato può essere determinato in astratto sulla base di due diversi riferimenti temporali: la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima) e un intervallo temporale, più o meno ampio, su cui calcolare la media delle quotazioni del titolo.
La scelta meno influenzata da fattori soggettivi è rappresentata dal dato puntuale di fine esercizio. Cionondimeno, fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie, riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati, possono influenzare la quotazione di una giornata, che non sono generalmente considerate rappresentative dell’andamento del mercato.
In questa prospettiva, la media delle quotazioni passate, per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative, quale l’ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa in quanto sufficientemente scevra da perturbazioni temporanee.
L’andamento del mercato rilevato dopo la chiusura dell’esercizio costituisce un elemento informativo che concorre insieme a tutti gli altri alla stima del valore di realizzazione del titolo, che deve in ogni caso riflettere la situazione in essere alla data di riferimento del bilancio.
Se le quotazioni di mercato dopo la chiusura dell’esercizio segnalano un deterioramento della qualità creditizia dell’emittente, la società può ritenere che tale deterioramento sussistesse già alla fine dell’esercizio, tenendone quindi conto nella valutazione.
Nei casi per cui non esiste un mercato di riferimento ai fini della determinazione del valore di presumibile realizzazione, è necessario utilizzare tecniche valutative per determinare un valore espressivo dell’importo a cui potrebbe perfezionarsi un’ipotetica vendita del titolo alla data del bilancio.
Tale determinazione tiene adeguatamente conto dell’andamento del mercato di riferimento per la vendita del titolo oggetto di valutazione.
Il prezzo di vendita di titoli che vengono venduti successivamente alla chiusura dell’esercizio rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la valutazione dei titoli alla data di chiusura dell’esercizio, purché la vendita e il trasferimento di proprietà siano stati effettuati entro la data di redazione del bilancio e il corrispettivo beneficio sia stato conseguito definitivamente.
Svalutazione
I titoli devono essere svalutati quando il valore di presunto realizzo (determinato come sopra illustrato) è inferiore al costo.
La svalutazione è presentata alla voce D.19.c) del Conto economico “Svalutazioni di titoli circolanti diversi dalle partecipazioni”, movimentando in contropartita un fondo svalutazione ovvero registrando una diretta riduzione del conto titoli.
Negli esercizi successivi, va registrata una rivalutazione di ripristino se il valore di mercato eccede nuovamente il costo originario.
Tale rivalutazione, al massimo pari alla svalutazione precedente, è inviata a Conto economico alla voce D.18.c) del Conto economico “Rivalutazioni di titoli circolanti diversi dalle partecipazioni”.
La società deve comunque svalutare i titoli al minor valore di realizzazione a seguito di valutazioni effettuate singolarmente, per ogni specie di titolo, e non per aggregati più o meno omogenei o addirittura per l’intero comparto, a meno che la valutazione non riguardi una classe omogenea di titoli valutati secondo le metodologie del costo medio ponderato, LIFO e FIFO.
Si possiedono 250 titoli di debito Alfa iscritti in contabilità per 25.000 (al costo di 100 ciascuno). I titoli Alfa sono quotati e alla chiusura dell’esercizio presentano un valore di mercato di 60. Si procede dunque a svalutarli per 10.000 (250 x (100 - 60).
CE | D.19.c | Svalutazione titoli circolanti | 10.000 | |
SP | C.III.6 | Titoli obbligazionari circolanti | 10.000 |
7.5.3. Possibilità di non svalutare i titoli circolanti
7.5.3.Possibilità di non svalutare i titoli circolantiI soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali, nel bilancio 2024, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio (in altre parole, i titoli iscritti nell’attivo circolante) in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (Decreto MEF 23 settembre 2024 e D.L. n. 131/2023).Questa possibilità era già stata prevista per i bilanci degli esercizi 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023.
La deroga permette di non svalutare i titoli circolanti se alla chiusura dell’esercizio hanno un valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato inferiore al valore di carico in contabilità, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
Le imprese che si avvalgono della facoltà in parola destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla svalutazione non imputata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi (c. 3-decies dell’art. 45 del D.L. n. 73/2022).
L’OIC, che per le norme riferite agli esercizi precedenti aveva già emanato il Documento interpretativo n. 3 (“Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale”) e quindi il Documento interpretativo 4 (“D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”), adesso, per rispondere alla ulteriore proroga all’esercizio 2022 di questa possibilità di rivalutare, ha emanato nel febbraio 2023 il Documento interpretativo n. 11 (“Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”).
Il Documento interpretativo n. 11 dell’OIC chiarisce che il termine “titoli” comprende sia le partecipazioni sia i titoli di debito e che tale deroga può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli nel portafoglio non immobilizzato (ad es. titoli diversi di uno stesso emittente). Restano esclusi dalla norma solo i titoli oggetto di copertura di fair value che sono valutati al fair value simmetricamente allo strumento di copertura e non al costo.
In assenza di uno specifico disposto normativo primario, la definizione di perdita durevole di valore applicabile nella fattispecie è quella dei principi contabili (oggi OIC 20 e 21).
Le disposizioni si applicano anche ai titoli acquistati nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, mantenendo l’iscrizione di detti titoli al costo di acquisto in assenza di perdite durevoli di valore.
Avendo la norma valenza anche fiscale, non si produce un disallineamento tra valori civilistici e fiscali. Ne consegue che non emergono differenze temporanee e quindi non si pone un tema di iscrizione di imposte anticipate e differite.
Nota integrativa
Le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono in Nota integrativa informazioni circa:
-
le modalità con cui si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
-
la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.
I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nel bilancio 2018, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio (in altre parole, i titoli iscritti nell’attivo circolante) in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (D.L. n. 119/2018). Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La deroga permette di non svalutare i titoli circolanti se alla chiusura dell’esercizio hanno un valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato inferiore al valore di carico in contabilità, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
La disposizione riveste carattere transitorio, applicandosi con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018 e, quindi, in riferimento all’esercizio 2018, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, anche se la sua possibilità ripetizione per gli esercizi futuri è una ipotesi contemplata dallo stesso decreto. In effetti questa possibilità, prevista dall’art. 20-quater, D.L. n. 119/2018, è stata estesa anche ai bilanci dell’esercizio 2019 (D.L. 15 luglio 2019) e dell'esercizio 2020 (D.M. 17 luglio 2020).
Il testo della norma ripropone in sostanza la disciplina contenuta nell’art. 15 del D.L. n. 185/2008 sulla cui base l’OIC emanò il documento interpretativo 3, con cui forniva un’analisi tecnica della disciplina contabile rivolta alla generalità delle imprese. Tale interpretazione dell’OIC può quindi essere usata per dettagliare la materia.
Nell’accezione della norma il termine titoli è inteso in senso lato, e quindi comprende sia i titoli partecipativi che i titoli di debito.
Le disposizioni si applicano anche ai titoli acquistati nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, mantenendo l’iscrizione di detti titoli al costo di acquisto in assenza di perdite durevoli di valore.
Avendo la norma valenza anche fiscale, non si produce un disallineamento tra valori civilistici e fiscali. Ne consegue che non emergono differenze temporanee e quindi non si pone un tema di iscrizione di imposte anticipate e differite.
In assenza di uno specifico disposto normativo, la definizione di perdita durevole di valore applicabile nella fattispecie è quella dei Principi contabili (oggi OIC 20 e 21).
La deroga è facoltativa e può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli nel portafoglio non immobilizzato (ad es. titoli diversi di uno stesso emittente).
L’Interpretazione dell’OIC affronta anche il tema degli effetti dei fatti intervenuti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione e di approvazione del bilancio, non esaminata nel testo di legge. Alcuni esempi di fatti successivi consistono in:
-
cessione dei titoli ad un valore inferiore rispetto al costo che altrimenti sarebbe iscritto in applicazione della deroga. In tali casi, in ossequio al generale principio di iscrizione delle perdite di competenza del periodo, anche se conosciute dopo la chiusura di questo (art. 2423-bis c.c.), i titoli dovranno essere iscritti al (minor) valore di vendita nei limiti della perdita che sarebbe stata iscrivibile in bilancio in base all’andamento del mercato. Secondo l’OIC, infatti, lo scopo della deroga è di evitare svalutazioni di attività finanziarie circolanti sulla base di prezzi desunti da un mercato che versa in una situazione eccezionale di crisi e che potrebbe esprimere quindi valori non “fair”. Per l’OIC l’utilizzo della deroga è impraticabile dove il (minor) valore espresso dal mercato sia divenuto certo tramite cessione del titolo; in questo caso il titolo verrebbe valutato in base al criterio ordinario di cui all’art. 2426, n. 9 c.c. (e quindi svalutato);
-
avvenuta conoscenza di deterioramenti della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della partecipata, già esistenti alla data di bilancio, seppur non conosciuti. L’OIC prevede che in tale caso i titoli dovranno essere opportunamente svalutati.
Ovviamente diverso è il caso in cui il cambiamento della situazione di mercato o della situazione finanziaria della partecipata intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio sia riferito ad un evento eccezionale chiaramente attribuibile al successivo esercizio; di questi eventi non si tiene conto nelle valutazioni di fine esercizio, ma si fornisce adeguata informativa nella Nota integrativa.
Si consideri una partecipazione circolante con costo 100 e valore di mercato 90 alla chiusura dell’esercizio.
-
Nell’esercizio successivo, prima della redazione del bilancio, sono vendute a 86. In questo caso al 31/12 si rileverà una svalutazione di 10 (100 - 90) ritenendola di competenza dell’esercizio in chiusura e l’ulteriore minusvalenza di 4 (90- 86) sarà a carico del nuovo esercizio, in quanto evento successiva alla data di chiusura del bilancio.
-
Nell’esercizio successivo, prima della redazione del bilancio, sono vendute a 95. Si potrà applicare la deroga in modo parziale, nel senso di svalutare le azioni per 5 (100-95), ritenendo che la differenza tra 95 e 90 sia da attribuirsi ad una incapacità valutativa del mercato a fine 2018. Nessuna minusvalenza sarà quindi ulteriormente addebitata all’esercizio 2019.
-
Nell’esercizio successivo sono vendute a 103. La deroga potrà essere applicata in toto. Nessuna svalutazione sarà compiuta nel bilancio del 2018 e si rileverà una plusvalenza di 3 del bilancio 2019.
Nota integrativa
In Nota integrativa l’Interpretazione dell’OIC richiede di fornire una informativa specifica circa l’esercizio della deroga, nonostante essa non sia espressamente richiesta dalla norma di legge. In particolare, si ritiene opportuno specificare i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga, l’ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento di mercato.
Relazione sulla gestione
Nella relazione sulla gestione dovrà essere indicato l’effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite relativamente alla posizione finanziaria, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
7.5.4. Titoli in valuta estera
7.5.4.Titoli in valuta esteraTitoli quali poste monetarie e l’adozione del cambio di chiusura
Secondo il Codice civile “le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole” (art. 2426, n. 8-bis).
Il Documento OIC 26 interpreta tale disposizione ritenendo che il primo periodo del comma 8-bis individui le poste non immobilizzate aventi natura monetaria (“le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”), mentre il secondo periodo individua esclusivamente le poste immobilizzate aventi natura non monetaria (“Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio”).
Per cui, secondo il Documento OIC, stante la loro natura monetaria, i titoli sia immobilizzati che del circolante sono da iscrivere al cambio corrente alla chiusura dell’esercizio. Ciò è coerente con quanto scritto nella relazione di accompagnamento, secondo cui la previsione trae origine dalla volontà del legislatore di enfatizzare “il rilevante aspetto della differenza tra poste monetarie e non monetarie”, introducendo “conseguentemente un trattamento contabile rispettoso della sostanza economica del fenomeno ed in linea con quella che è sul punto la prassi contabile europea e internazionale” (cfr. IAS 21).
Tale disposizione implica che un titolo immobilizzato in valuta debba comunque essere espresso al cambio corrente, determinando utili o perdite su cambi da inviare a Conto economico nella voce C.17-bis.
Determinazione dell’utile o perdita su cambi
Secondo il Documento OIC 26, sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima l’ordinario criterio valutativo della posta in valuta e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto. Ciò significa, ad esempio, che ai titoli espressi in valuta estera si applica prima il criterio generale di svalutazione solo in caso di perdita durevole e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.
In sede di bilancio si dà evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di Conto economico mentre la differenza relativa all’adeguamento del tasso di cambio si imputa a Conto economico nella voce C.17-bis, Utili e perdite su cambi.
Se i titoli sono mantenuti fino a scadenza, all’atto del rimborso si potrà quindi verificare una differenza cambi da inviare a Conto economico a seconda dell’andamento del cambio alla data di rimborso rispetto al cambio al quale i titoli risultano iscritti in contabilità.
Si supponga che l’azienda detenga titoli per 50.000 dollari statunitensi (USD) acquistati a 96, per un costo complessivo di 48.000 dollari. Il cambio alla data di acquisto era di 1,35 USD/EUR, per cui in contabilità il titolo è stato iscritto a 35.555 euro. A fine esercizio il valore di mercato è di 95 dollari ed il cambio è di 1,4 USD/EUR. Gli amministratori ritengono non sussistere gli estremi di una perdita durevole e decidono quindi di mantenere il valore unitario di 96 dollari. Tuttavia, i titoli dovranno essere adeguati al nuovo cambio di 1,4 USD/EUR, pari a 34.286 euro. Ne consegue la contabilizzazione di una perdita su cambi pari a 1.269 euro (35.555 - 34.286).
31/12/202x - Svalutazione titoli immobilizzati per perdita durevole
CE | C.17bis | Perdita da conversione cambi | 1.269 | |
SP | B.III.3 | Titoli immobilizzati | 1.269 |
7.6. Attività finanziarie oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine
7.6.Attività finanziarie oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a termineLa società talvolta impiega la propria liquidità stipulando con banche o altre istituzioni finanziarie dei contratti di pronti contro termine. In questo modo acquisisce attività finanziarie (per es. titoli obbligazionari) a un prezzo “a pronti” e l’ente finanziario si impegna a riacquistarle a un prezzo “a termine” a una data scadenza.
La differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti costituisce la remunerazione per la liquidità impiegata dall’azienda.
Si tratta di contratti di compravendita (di titoli) con obbligo di retrocessione a termine, per cui dal punto di vista giuridico-formale i titoli con l’acquisto a pronti passano di proprietà dell’azienda, che si impegna a cederli nuovamente a termine.
Tale fattispecie rappresenta sostanzialmente un prestito che l’azienda effettua all’ente finanziario, il quale sarà rimborsato alla scadenza maggiorato di un interesse, piuttosto che un acquisto di titoli con successiva cessione.
Il Codice civile menziona l’impatto in bilancio di tale operazione agli articoli sotto citati:
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le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato patrimoniale del venditore e a seguito della stipula di un contratto “pronti contro termine”, l’azienda acquirente registra un prestito (credito finanziario) verso l’ente finanziario venditore a termine e non registra un aumento del valore dei titoli (art. 2424-bis, c. 5, c.c.);
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i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio, il che implica che la componente reddituale dell’operazione (ossia la remunerazione costituita dalla differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine) deve essere ripartita temporalmente lungo l’intera durata del contratto art. 2425-bis, ultimo c., c.c.).
Tale principio trova tipicamente applicazione anche in caso di operazioni di riporto (sia attivo che passivo), in cui spesso l’azienda opera come venditore a pronti e acquirente a termine di titoli.
Esistono due tipologie principali di tali operazioni:
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quelle assimilate a un finanziamento (per esempio, pronti contro termine su titoli stipulato tra un’impresa con intenzione di impiegare temporaneamente le proprie eccedenze di liquidità e una banca); e
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quelle assimilate a un prestito di beni, che comprendono, a titolo di esempio, i casi in cui l’azienda deve disporre per un certo periodo di azioni acquisite da una banca con l’obbligo di rivenderle successivamente a un prezzo convenuto) (OIC 12, Appendice B).
Operazione equivalente ad un finanziamento
Nell’ipotesi di un’operazione equivalente a un finanziamento (primo caso) il bene rimane iscritto nello Stato patrimoniale del venditore a pronti; l’acquirente a pronti rileva un’uscita di denaro che si riflette in un credito e il venditore a pronti registra un’entrata di denaro a fronte di un debito di finanziamento.
A scadenza devono essere effettuate rilevazioni opposte, con un movimento di denaro maggiorato del costo (per l’acquirente a termine) /ricavo (per il venditore a termine).
Qualora tra i due momenti intercorra la chiusura dell’esercizio, l’acquirente a pronti rileva un rateo attivo a fronte dell’interesse attivo di competenza
maturato, mentre il venditore a pronti rileva specularmente un rateo passivo a fronte del costo del finanziamento.
Operazione equivalente ad un prestito di beni
Nell’ipotesi di un’operazione assimilabile a un prestito di beni (secondo caso), l’acquirente a pronti versa una somma di denaro superiore all’importo che riceverà alla scadenza.
Contabilmente, la somma pagata a pronti si riflette in due componenti: un credito per l’importo che verrà ricevuto a termine e un costo per la differenza.
L’acquirente a pronti deve inoltre stornare parte del costo rilevato tramite risconto attivo se prima della scadenza giunge la fine dell’esercizio. Il venditore a pronti effettuerà invece registrazioni opposte.
La società Alfa effettua un acquisto a pronti di titoli per 10.000 con impegno a rivenderli dopo un certo periodo a 9.000.
La registrazione dell’acquirente a pronti Alfa è la seguente:
SP | B.III.2d-bis) | Crediti per operazioni a termine | 9.000 | |
CE | C.17 | Oneri finanziari | 1.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 10.000 |
Le rilevazioni del venditore sono speculari, come di seguito riportato:
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 10.000 | |
CE | C.16 | Proventi finanziari | 1.000 | |
SP | D.14 | Debiti per operazioni a termine | 9.000 |
Le registrazioni da effettuare alla scadenza, al momento della retrocessione, da parte delle due controparti sono le seguenti.
Nella contabilità del venditore a termine (già acquirente a pronti):
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 9.000 | |
SP | B.III.2d-bis) | Crediti per operazioni a termine | 9.000 |
Nella contabilità dell’acquirente a termine (già venditore a pronti):
SP | D.14 | Debiti per operazioni a termine | 9.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 9.000 |
Se prima della retrocessione si chiude l’esercizio, l’acquirente registra uno storno parziale del costo rilevato inizialmente attraverso un risconto attivo, mentre il venditore iscrive un risconto passivo come storno parziale del ricavo già registrato inizialmente.
7.7. Informazioni in Nota integrativa
7.7.Informazioni in Nota integrativaCon riferimento ai titoli di debito, la Nota integrativa deve indicare (artt. 2427 e 2427-bis c.c.):
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per i titoli immobilizzati:
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il criterio applicato per la valutazione e le rettifiche di valore (art. 2427, n. 1, c.c.) specificando le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore del titolo, dell’adozione di un valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi presi a riferimento per l’adozione del valore minore;
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le ragioni che hanno motivato il ripristino del costo precedentemente svalutato a motivo di una perdita durevole di valore;
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il trattamento contabile del premio o dell’onere per il sottoscrittore di titoli immobilizzati e dello scarto di emissione;
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i movimenti dei titoli immobilizzati, indicando per ogni voce: il costo; le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le svalutazioni e le rivalutazioni effettuate nell’esercizio (art. 2427, n. 2, c.c.);
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per i titoli circolanti:
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il criterio applicato nella valutazione e il mercato preso a riferimento per la determinazione del valore da raffrontare con il costo;
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la differenza, ove apprezzabile, tra il valore di bilancio (calcolato con il criterio del costo e i metodi LIFO, FIFO o costo medio ponderato) e il valore determinato in base ai costi correnti (art. 2426, n. 10, c.c.);
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i casi in cui la società ha utilizzato il costo specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili;
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le variazioni intervenute, da un esercizio all’altro, nella consistenza delle voci (art. 2427, n. 4, c.c.).
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In Nota integrativa devono essere inoltre indicati i titoli (e l’importo relativo) oggetto di cambiamento di destinazione e le ragioni alla base di tale mutamento, specificando altresì l’influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Qualora in bilancio siano presenti immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, la Nota integrativa deve indicare il valore contabile e il fair value dei singoli titoli, o di appropriati raggruppamenti di tali attività, oltre ai motivi per cui non si è proceduto alla riduzione del valore contabile, compresa la natura degli elementi di sostanza che fanno prevedere che tale valore possa essere recuperato (art. 2427-bis, c. 1, n. 2, c.c.).
La Nota Integrativa presenta inoltre un’analisi dei titoli raggruppati per le principali tipologie (es. titoli di stato a reddito fisso o variabile, obbligazioni societarie, titoli espressi in moneta estera, ecc.), ove rilevante, evidenziando i titoli immobilizzati emessi da controllanti, controllate o collegate.
La descrizione dei titoli strutturati comprende l’analisi dei principali fattori di rischio riconducibili alla componente “derivata” (rischio tasso d’interesse, rischio azionario ecc.).
Sono inoltre indicati le eventuali restrizioni alla disponibilità dei titoli e gli importi significativi di titoli non quotati.
Con riferimento alle operazioni di compravendita con clausola di retrocessione, il Documento dell’OIC raccomanda di riportare in Nota integrativa informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste del codice:
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il trattamento contabile adottato per rappresentare l’operazione di compravendita con clausola di retrocessione, specificando che l’operazione comporta l’obbligo di retrocedere il bene;
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la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione;
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i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti);
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gli ammontari iscritti per la rilevazione dell’operazione a Stato patrimoniale e Conto economico, distintamente per ciascuna voce.