20.1. Aspetti generali - 20.2. Bilanci intermedi - 20.3. Società quotate
20.1. Aspetti generali
20.1.Aspetti generaliIl bilancio ha la finalità di informare i terzi circa l’evoluzione economico finanziaria dell’impresa
e circa la sua situazione patrimoniale. Al bilancio d’esercizio, la cui redazione
e pubblicazione sono obbligatorie per le società di capitali (artt. 2423 e ss. c.c.), si aggiungono ulteriori obblighi informativi specifici per le società quotate in mercati regolamentati.
La relazione semestrale e le trimestrali sono flussi informativi richiesti alle società quotate e finalizzate ad illustrare ai terzi l’evoluzione della gestione con una frequenza maggiore rispetto alla sola pubblicazione del bilancio d’esercizio.
Al verificarsi di specifici eventi, risulta opportuno pubblicare informazioni economico finanziarie aggiuntive che possono essere strutturate e presentate come un bilancio o come singoli prospetti contabili.
Sono numerosi i casi in cui il Codice civile prevede la necessità di fornire informazioni contabili intermedie rispetto al bilancio d’esercizio.
In questi casi può essere opportuno redigere un bilancio intermedio che rappresenta un vero e proprio bilancio d’impresa ma riferito a un orizzonte temporale inferiore ai 12 mesi.
La casistica degli eventi che rendono opportuno pubblicare informazioni intermedie circa i risultati dell’impresa è la seguente:
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operazioni di fusione o scissione;
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operazioni di trasformazione;
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scioglimento della società e messa in liquidazione;
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riduzione del capitale per perdite;
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riduzione volontaria del capitale sociale;
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aumento gratuito del capitale sociale, utilizzando le riserve accantonate;
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distribuzione di acconti su dividendi;
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emissione di un prestito obbligazionario.
Bilancio intermedio | Situazione contabile o Relazione Verbale amministratori | |
Fusione e scissione (art. 2501-quater c.c.) |
X | |
Trasformazione (art. 2500-ter c.c.) |
X | |
Scioglimento e messa in liquidazione (art. 2487-bis c.c.) |
Rendiconto sulla gestione | Situazione dei conti alla data dello scioglimento |
Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.) |
X | |
Riduzione volontaria del capitale sociale (art. 2445 c.c.) |
X | |
Aumento gratuito del capitale sociale (art. 2442 c.c.) |
X (o bilancio d’esercizio) |
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Distribuzione acconti su dividendi (art. 2433-bis c.c.) |
X | |
Emissione prestito obbligazionario (art. 2412 c.c.) |
X (o bilancio d’esercizio) |
20.2. Bilanci intermedi
20.2.Bilanci intermediIl bilancio intermedio è un bilancio d’impresa redatto con riferimento ad un periodo inferiore ai 12 mesi (OIC 30, par. 4).
Tale documento ha l’obiettivo di informare i terzi circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio (in termini economici, finanziari e patrimoniali), e risponde all’esigenza di soddisfare il bisogno informativo con una frequenza maggiore rispetto a quella del bilancio d’esercizio.
La redazione di bilanci intermedi può essere prevista dalla normativa (esempio art. 2487-bis c.c.), ma più frequentemente può derivare dalle esigenze informative di vari portatori di interessi che, a vario titolo, interagiscono con l’azienda.
Anche i bilanci intermedi devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423 c.c.).
Possono essere predisposti con un dettaglio informativo più contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche.
Il bilancio intermedio deve essere costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa (OIC 30, par. 6). Gli schemi di Stato patrimoniale, di Conto economico e di Rendiconto finanziario sono gli stessi previsti per il bilancio d’esercizio (artt. 2424, 2425 e 2425-ter c.c.).
Le società che redigono il bilancio intermedio in forma abbreviata o il bilancio intermedio delle micro-imprese possono adottare gli schemi di bilancio ordinari tenuto conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis e all’art. 2435-ter c.c. (OIC 30, par. 10).
Negli schemi di bilancio si riportano (OIC 30, par. 9):
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nello Stato patrimoniale, gli importi riferiti alla fine del periodo intermedio e, nella colonna comparativa, gli importi riferiti alla fine dell’esercizio immediatamente precedente;
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nel Conto economico, gli importi del periodo intermedio in corso e, nella colonna comparativa, gli importi riferiti al corrispondente periodo dell’esercizio immediatamente precedente;
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nel Rendiconto finanziario, gli importi del periodo intermedio in corso e, nella colonna comparativa, gli importi riferiti al corrispondente periodo dell’esercizio immediatamente precedente.
Rilevazione e valutazione
Con riferimento all’applicazione dei Principi contabili per le valutazioni di bilancio, occorre applicare le stesse regole previste per il bilancio d’esercizio, considerando il periodo intermedio come un autonomo esercizio, salvo i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la chiusura dell’ultimo bilancio di esercizio che saranno riflessi nel successivo bilancio (OIC 30, par. 13).
I criteri di redazione del bilancio sono applicati considerando il periodo contabile intermedio come un autonomo “esercizio” ancorché di durata inferiore all’anno (OIC 30, par. 14).
Occorre aggiungere i necessari dettagli affinché il bilancio intermedio descriva in modo chiaro, veritiero e corretto l’andamento economico finanziario e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Le valutazioni del periodo intermedio possono comportare cambiamenti nelle stime degli importi riportati rispetto agli eventuali precedenti periodi intermedi dell’esercizio o all’ultimo bilancio di esercizio, fermo rimanendo che i criteri di rilevazione delle attività, passività, ricavi e costi dei periodi intermedi sono gli stessi criteri adottati nel bilancio dell’esercizio. Conseguentemente (OIC 30, par. 15):
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i ricavi che sono percepiti stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente all’interno di un periodo intermedio non possono essere anticipati o differiti rispetto alla data intermedia se l’anticipazione o il differimento non sarebbe ammissibile nel bilancio di esercizio;
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i costi sostenuti in modo disomogeneo nel corso dell’esercizio di una società sono anticipati o differiti nel bilancio intermedio solo se l’anticipazione o il differimento di quel costo sarebbe ammissibile nel bilancio di esercizio;
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un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio va rilevato a Conto economico.
Per il calcolo delle imposte correnti e differite del periodo intermedio si utilizza l’aliquota fiscale annua effettiva rappresentata dalla stima dell’incidenza dell’onere fiscale annuale (corrente e differito) sul risultato civilistico annuale ante imposte. In applicazione di questo principio, ad esempio le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non rilevate che divengono ragionevolmente certe nel periodo, sono allocate a Conto economico pro-quota in base al rapporto tra reddito ante imposte stimato nel periodo intermedio e quello di fine esercizio. L’applicazione di questa disposizione è volta ad assicurare che non si verifichino significative differenze tra l’aliquota fiscale effettiva risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno (OIC 30, par. 16).
Nel bilancio intermedio si effettuano le svalutazioni e i ripristini di valore delle attività secondo le regole ordinarie applicate nel bilancio di esercizio. Pertanto, nel caso in cui i principi contabili non ammettano il ripristino di valore di un’attività, come nel caso dell’avviamento e degli oneri pluriennali, le svalutazioni effettuate nel bilancio intermedio non possono essere ripristinate nei successivi bilanci intermedi o di esercizio. Inoltre, i costi iscritti nel Conto economico del bilancio intermedio, in assenza dei presupposti che ne consentano la capitalizzazione, non possono essere ripresi e capitalizzati nell’attivo dello Stato patrimoniale nei successivi bilanci intermedi o di esercizio (OIC 30, par. 21).
Nota integrativa
La Nota integrativa del bilancio intermedio fornisce una spiegazione degli eventi e delle operazioni significative per la comprensione delle variazioni della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società avvenute dalla chiusura dell’ultimo esercizio (OIC 30, par. 23).
In particolare, con riferimento all’art. 2427 c.c., la Nota integrativa al bilancio intermedio deve specificare (OIC 30, par. 24):
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numero 1): i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
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numero 2): i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nel periodo intermedio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nel periodo intermedio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura del periodo intermedio;
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numero 6): distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
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numero 8): l’ammontare degli oneri finanziari imputati nel periodo intermedio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
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numero 9): l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;
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numero13): l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
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numero 15) il numero medio dei dipendenti;
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numero 16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
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numero 22-bis): le operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e quelle realizzate con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
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numero 22-ter): la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
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numero 22-quater): la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio;
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numero 22-sexies): il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata.
Rispetto a quanto specificato nell’art. 2427-bis c.c. nel bilancio intermedio occorre specificare (OIC 30, par. 24) per ciascuna categoria d strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nel periodo intermedio.
Le società indicano (art. 2427, c. 1, n. 22, c.c.) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile al periodo intermedio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura del periodo intermedio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti al periodo intermedio (OIC 30, par. 25).
Nella Nota integrativa la società fornisce altresì indicazione sulla stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio (OIC 30, par. 26).
Le società che redigono il bilancio intermedio in forma abbreviata forniscono le informazioni previste dall’art. 2435-bis del Codice civile. Le informazioni già fornite nel bilancio di esercizio non necessitano di essere fornite nel bilancio intermedio a meno che non siano occorsi nuovi eventi o sia necessario un aggiornamento (OIC 30, par. 28).
Le micro-imprese, diverse dagli enti di investimento e dalle società di partecipazione finanziaria, che redigono il bilancio intermedio sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427, numeri 9) e 16) del Codice civile (OIC 30, par. 29).
Bilancio consolidato
Nel caso sia redatto un bilancio consolidato intermedio, occorre inoltre specificare (OIC 30, par. 31):
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la composizione dell’area di consolidamento, eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio consolidato;
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effetti delle eventuali variazioni significative nell’area di consolidamento.
20.3. Società quotate
20.3.Società quotateLe società quotate che hanno l’Italia come Stato membro di origine devono pubblicare, entro 3 mesi dalla chiusura del primo semestre, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale, la relazione intermedia di gestione e l’attestazione degli amministratori e del dirigente preposto (art. 154-bis, c. 5, D.Lgs. n. 58/1998).
Anche la relazione al bilancio semestrale del revisore deve essere pubblicata entro 3 mesi dalla chiusura del primo semestre (art. 154-ter, c. 2, D.Lgs. n. 58/1998).
Il bilancio semestrale deve essere redatto in conformità ai Principi contabili internazionali
e deve essere in forma consolidata (23.) se riguarda un gruppo aziendale (art. 154-ter, c. 3, D.Lgs. n. 58/1998).
La relazione intermedia alla gestione deve illustrare gli eventi più importanti che si sono verificati nei primi 6 mesi dell’esercizio, indicando come hanno impattato sul bilancio semestrale. Inoltre deve descrivere (art. 154-ter, c. 4, D.Lgs. n. 58/1998):
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i principali rischi e incertezze che si ipotizza caratterizzeranno i prossimi 6 mesi;
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informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.
Trattandosi di società quotate, la redazione del bilancio semestrale deve avvenire sulla base dello IAS 34 e degli interventi della Consob finalizzati, ad esempio, a specificare come fornire le informazioni sulle operazioni con parti correlate.
Fino al 2016 alla relazione semestrale si affiancava quella trimestrale; l’obbligo delle relazioni finanziarie trimestrali è stato poi abrogato con il D.Lgs. n. 25/2016.
Per le società quotate nel segmento STAR, Borsa Italiana ha invece confermato l’obbligo di redazione e pubblicazione della trimestrale (art. 2.2.3, c. 3, Regolamento Borsa).
Entro 45 giorni dal termine del primo, del terzo e del quarto trimestre, le società quotate allo STAR devono pubblicare la relazione trimestrale. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione del quarto trimestre se, entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale.
Ogni trimestrale deve descrivere:
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la situazione patrimoniale e l’andamento economico dell’emittente azioni quotate e delle sue controllate;
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gli eventi e le operazioni rilevanti che si sono verificate nel trimestre e il loro impatto sulla situazione patrimoniale e sull’andamento economico.