Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

CONTABILITÀ E BILANCIO

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    CONTABILITÀ E BILANCIO

    22. REVISIONE LEGALE

    Informazioni sul volume

    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Vai a pagina

    Mostra tutte le note

    22.1. Principi generali - 22.1.1. Società per azioni e Sapa - 22.1.2. Società a responsabilità limitata - 22.1.3. Enti di interesse pubblico - 22.1.4. Enti intermedi - 22.1.5. Responsabilità - 22.1.6. Indipendenza - 22.2. Principi di revisione - 22.3. Attività di revisione - 22.3.1. Lettera di incarico - 22.3.2. Pianificazione dell’attività - 22.3.3. Carte di lavoro - 22.3.4. Contributi in conto esercizio, in conto impianti e in conto capitale - 22.3.5. Attivo immobiliare - 22.3.6. Costi di sviluppo - 22.3.7. Lavori in corso su ordinazione - 22.3.8. Imposte differite attive e passive - 22.3.9. Incrementi delle immobilizzazioni materiali costruite internamente - 22.3.10. Svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali - 22.3.11. Partecipazioni - 22.3.12. Titoli - 22.3.13. Finanziamenti dei soci - 22.3.14. Check list per il bilancio consolidato - 22.4. Revisione legale e crisi d’impresa - 22.5. Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità

    22.1. Principi generali

    22.1.Principi generali

    Nelle società di capitali il controllo legale e contabile viene svolto dal collegio sindacale e dal revisore. La normativa in materia è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi anni finalizzate da un lato a semplificare e dall’altro a rafforzare l’attività di controllo, in presenza di determinate condizioni.

    22.1.1. Società per azioni e Sapa

    22.1.1.Società per azioni e Sapa

    La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro (art. 2409-bis, c. 1, c.c.).

    Lo statuto delle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In questo caso, il collegio sindacale è costituito unicamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro (art. 2409-bis, c. 2, c.c.).

    22.1.2. Società a responsabilità limitata

    22.1.2.Società a responsabilità limitata

    La revisione legale sulle Srl diviene obbligatoria solo in presenza di determinati requisiti. In particolare, l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone le competenze e poteri, tra cui la revisione legale dei conti (art. 2477, c. 1, c.c.). In questo caso, se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (art. 2477, c. 1, c.c.).

    La nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria solo se la società (art. 2477, c. 3, c.c.):

    • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

    • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

    • per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: 1) euro 4.000.000 totale attivo dello Stato patrimoniale; 2) euro 4.000.000 totale ricavi delle vendite e delle prestazioni; 3) 20 unità dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

    L’assemblea che approva il bilancio per l’esercizio in cui vengono superati i limiti indicati nei punti precedenti deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se ciò non accade, è il tribunale a provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (art. 2477, c. 5, c.c.).

    L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore (di cui alla lettera c) del precedente elenco) cessa se, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti indicati nel suddetto punto c) (art. 2477, c. 3, c.c.).

    I limiti di cui al punto c. del precedente elenco sono stati introdotti dal nuovo Codice sulla crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019) e impongono alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del suddetto codice, di provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (art. 379, D.Lgs. n. 14/2019). In particolare, la disposizione descritta prevedeva l’obbligo di nomina alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 con conseguente valutazione del superamento dei limiti con riferimento agli esercizi 2018 e 2019 ma, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività d’impresa, la data di nomina è stata spostata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 (art. 51-bis, Legge n. 77/2020) e poi, definitivamente, alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 (art. 1-bis, D.L. n. 118/2021). A seguito di tale modifica, la verifica del superamento delle soglie deve avvenire con riferimento agli esercizi 2021 e 2022.

    22.1.3. Enti di interesse pubblico

    22.1.3.Enti di interesse pubblico

    Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale (art. 16, c. 2, D.Lgs. n. 39/2010).

    Sono enti di interesse pubblico (art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010):

    • le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;

    • le banche;

    • le imprese di assicurazione (art. 1, c. 1, lett. u), D.Lgs. n. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”);

    • le imprese di riassicurazione (art. 1, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”) con sede legale in Italia;

    • le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie (art. 1, c. 1, lett. cc-ter), D.Lgs. n. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”).

    Durata dell’incarico

    Negli enti di interesse pubblico l’incarico di revisione legale ha la durata di 9 esercizi per le società di revisione legale e di 7 esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno 4 esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico (art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010).

    L’incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente 7 esercizi sociali. Quest’ultima, inoltre, non può assumere nuovamente tale incarico (neppure per conto di una diversa società di revisione legale) se non siano decorsi almeno 3 anni dalla cessazione del precedente (art. 17, c. 4, D.Lgs. n. 39/2010).

    Divieti del revisore

    Se non è decorso almeno un biennio dal momento in cui ha cessato la sua attività, il revisore legale o il responsabile chiave della revisione (che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale) non può (art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 39/2010):

    • rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione;

    • prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo.

    Tali divieti sono estesi anche ai dipendenti, ai soci e a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all’esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell’incarico di revisione legale (art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 39/2010).

    Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell’ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro (art. 17, c. 6, D.Lgs. n. 39/2010).

    Relazione di trasparenza

    Un revisore legale o una società di revisione deve pubblicare una relazione di trasparenza annuale entro 3 mesi dalla fine di ciascun esercizio.

    La relazione di trasparenza è pubblicata sul sito Internet del revisore legale o della società di revisione e resta disponibile su tale sito Internet per almeno 5 anni dalla sua data di pubblicazione.

    Se il revisore legale è un dipendente di un’impresa di revisione contabile, gli obblighi in tema di relazione di trasparenza spettano all’impresa stessa.

    La relazione di trasparenza annuale contiene quanto meno le informazioni seguenti (art. 13, Reg. UE n. 537/2014):

    • una descrizione della struttura giuridica e proprietaria dell’impresa di revisione contabile;

    • se il revisore legale o l’impresa di revisione contabile è membro di una rete;

      • una descrizione della rete e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;

      • il nome di ogni revisore legale operante in qualità di professionista individuale o impresa di revisione contabile che è membro della rete;

      • i paesi nei quali ogni revisore legale operante in qualità di professionista individuale o impresa di revisione contabile che è membro della rete è abilitato all’esercizio della revisione legale o ha la sede legale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale;

      • il fatturato totale risultante dalla revisione legale di bilanci d’esercizio e consolidati realizzato dai revisori legali operanti in qualità di professionisti individuali e dalle imprese di revisione contabile che sono membri della rete;

    • una descrizione della struttura di governo dell’impresa di revisione contabile;

    • una descrizione del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile e una dichiarazione dell’organo di amministrazione o di direzione sull’efficacia del suo funzionamento;

    • l’indicazione di quando si è svolto l’ultimo controllo della qualità;

    • un elenco degli enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale ad opera del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile nell’esercizio precedente;

    • una dichiarazione sull’adozione di misure intese a garantire l’indipendenza del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile, che confermi altresì che è stata effettuata una verifica interna del rispetto di tali misure di indipendenza;

    • una dichiarazione sulle misure adottate dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile per quanto riguarda la formazione continua dei revisori legali (art. 13, Direttiva n. 2006/43/CE);

    • informazioni sulla base per il calcolo della remunerazione dei partner nelle imprese di revisione contabile;

    • una descrizione delle misure adottate dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile relative alla rotazione dei responsabili della revisione e del personale (art. 17, Reg. UE n. 537/2014);

    • se non sono comunicate nei rispettivi bilanci informazioni sul fatturato totale del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile ripartito nelle categorie seguenti:

      • ricavi dalla revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese, la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico;

      • ricavi dalla revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato di altri enti;

      • ricavi da servizi consentiti, diversi dalla revisione contabile prestati a enti oggetto di revisione da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile;

      • ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti.

    La Consob può richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della relazione di trasparenza di apportare a questa modifiche e integrazioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti (art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010).

    22.1.4. Enti intermedi

    22.1.4.Enti intermedi

    Sono Enti sottoposti a regime intermedio (art. 19-bis, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010):

    • le società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

    • le società di gestione dei mercati regolamentati;

    • le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

    • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

    • le società di intermediazione mobiliare;

    • le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni investiti;

    • le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;

    • gli istituti di pagamento (Direttiva CE n. 64/2007);

    • gli istituti di moneta elettronica;

    • gli intermediari finanziari (art. 106, D.Lgs. n. 385/1993).

    Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale (D.Lgs. n. 39/2010). Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale (art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 39/2010).

    I revisori degli enti sottoposti a regime intermedio devono rispettare i requisiti di indipendenza previsti per i revisori degli enti di interesse pubblico.

    22.1.5. Responsabilità

    22.1.5.Responsabilità

    I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.

    Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010).

    Il responsabile dell’incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili in solido, tra loro e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 39/2010).

    L’azione di risarcimento da parte dei responsabili, per i danni derivanti dai propri inadempimenti, si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato, emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento (art. 15, c. 3, D.Lgs. n. 39/2010).

    22.1.6. Indipendenza

    22.1.6.Indipendenza

    Il revisore legale e la società di revisione, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale (art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010).

    Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa (art. 10, c. 1-bis, D.Lgs. n. 39/2010).

    Il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale (art. 10, c. 1-ter, D.Lgs. n. 39/2010).

    Il revisore legale, la società di revisione, i loro responsabili chiave della revisione e il loro personale professionale non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte di un ente sottoposto alla loro revisione legale; devono, altresì, astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati (compresi fondi gestiti) quali fondi pensione o assicurazione sulla vita (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 39/2010).

    Il revisore legale, la società di revisione, i loro responsabili chiave della revisione e il loro personale professionale non possono partecipare né influenzare in alcun modo l’esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se (art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 39/2010):

    • possiedono strumenti finanziari dell’ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

    • possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

    • hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d’affari o di altro tipo con l’ente sottoposto a revisione nel periodo, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

    Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione; non può altresì prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore, in relazione all’incarico.

    Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione (art. 10, c. 7, D.Lgs. n. 39/2010).

    I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti devono inoltre rispettare i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob (art. 10, c. 12, D.Lgs. n. 39/2010).

    Con riferimento agli enti di interesse pubblico e a quelli intermedi, le norme sull’indipendenza sopra descritte si aggiungono a quelle specifiche (art. 17, D.Lgs. n. 39/2010) descritte in precedenza.

    22.2. Principi di revisione

    22.2.Principi di revisione

    L’introduzione in Italia dei nuovi principi di revisione - ISA, avvenuta con la determina della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, influenza la redazione della relazione dei revisori dal 2015. In particolare, il D.Lgs n. 39/2010 ha previsto che in Italia la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione adottati con la Direttiva n. 2006/43/CE dalla Commissione europea.

    Al fine di consentire l’applicazione dei principi, il MEF ha sottoscritto una convenzione con l’ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili), il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), con l’INRL (Istituto Nazionale Revisori Legali) e la Consob finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi di revisione che i soggetti iscritti al Registro devono osservare nell’esercizio dell’attività di revisione legale.

    I soggetti sottoscrittori della convenzione hanno elaborato un set di principi di revisione coerenti a quelli emanati dagli organismi internazionali. In particolare, in Italia devono essere applicati:

    • gli ISA (versione 2009 dal Principio n. 200 al n. 720) tradotti in italiano dal CNDCEC, dall’ASSIREVI, dall’INRL e dalla Consob, dagli stessi organi adeguati e integrati per supportarne l’applicazione in Italia nell’ambito di disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. L’integrazione è avvenuta attraverso l’inserimento di descrizioni aggiuntive (generalmente indicate con la lettera (l)) o di note a piè di pagina;

    • i principi di revisione elaborati per adempiere alle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano che non sono previste dagli ISA (2009), come le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità e l’espressione del giudizio, nella relazione di revisione, sulla coerenza delle informazioni contenute nella Relazione sulla gestione e alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

    Gli ISA adottati sono i seguenti:

    • n. 200 (ISA Italia) “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”;

    • n. 210 (ISA Italia) “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione”;

    • n. 220 (ISA Italia) “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”;

    • n. 230 (ISA Italia) “La documentazione della revisione contabile”;

    • n. 240 (ISA Italia) “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio”;

    • n. 250 (ISA Italia) “Le considerazioni di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio”;

    • n. 260 (ISA Italia) “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”;

    • n. 265 (ISA Italia) “Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione”;

    • n. 300 (ISA Italia) “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”;

    • n. 315 (ISA Italia) “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”;

    • n. 320 (ISA Italia) “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione legale”;

    • n. 330 (ISA Italia) “Le risposte del revisore ai rischi identificativi e valutati”;

    • n. 402 (ISA Italia) “Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esterna lizza attività avvalendosi di fornitori di servizi”;

    • n. 450 (ISA Italia) “Valutazione degli errori identificativi nel corso della revisione contabile”;

    • n. 500 (ISA Italia) “Elementi probativi”;

    • n. 501 (ISA Italia) “Elementi probativi - Considerazioni specifiche su determinate voci”;

    • n. 505 (ISA Italia) “Conferme esterne”;

    • n. 510 (ISA Italia) “Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura”;

    • n. 520 (ISA Italia) “Procedure di analisi comparativa”;

    • n. 530 (ISA Italia) “Campionamento di revisione”;

    • n. 540 (ISA Italia) “Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa”;

    • n. 550 (ISA Italia) “Parti correlate”;

    • n. 560 (ISA Italia) “Eventi successivi”;

    • n. 570 (ISA Italia) “Continuità aziendale”;

    • n. 580 (ISA Italia) “Attestazioni scritte”;

    • n. 600 (ISA Italia) “La revisione del bilancio del gruppo - considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti);

    • n. 610 (ISA Italia) “Utilizzo del lavoro dei revisori interni”;

    • n. 620 (ISA Italia) “Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore”;

    • n. 700 (ISA Italia) “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;

    • n. 701 (ISA Italia) “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”;

    • n. 705 (ISA Italia) “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”;

    • n. 706 (ISA Italia) “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”;

    • n. 710 (ISA Italia) “Informazioni comparative - dati corrispondenti e bilancio comparativo”;

    • n. 720 (ISA Italia) “Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile”.

    A questi si aggiungono i principi specifici per l’Italia:

    • n. 250-B (SA Italia) “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”;

    • n. 700-B (SA Italia) “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione”;

    • n. 720-B (SA Italia) “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”.

    Tra questi, i numeri 700, 705, 706, 710, 720 e 720-B disciplinano direttamente o indirettamente il contenuto e la forma della relazione di revisione.

    La Ragioneria Generale dello Stato con determina del 3 agosto 2020 ha adottato delle modifiche al fine di:

    • riflettere le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 135/2016 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Reg. UE n. 537/14 aventi ad oggetto aspetti trattati nei relativi Principi ISA Italia;

    • riflettere le modifiche apportate ai Principi di revisione internazionali ISA dallo IAASB nell’ambito dei progetti di seguito elencati: “Accounting Estimates”; “Non-Compliance with Laws and Regulations” (NO-CLAR); “Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements”; “Using the work of internal auditors”.

    Con il progetto “Accounting Estimates”, l’IFAC si è posta l’obiettivo di rendere più facile la revisione delle stime contabili. Con il progetto “Non-Compliance with Laws and Regulations” (NO-CLAR), invece, l’IFAC ha volute stabilire un quadro operativo per supportare i revisori a decidere su quali azioni intraprendere nell’interesse pubblico quando vengono a conoscenza di un potenziale atto illegale. Con il progetto “Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements”, l’IFAC ha raggiunto l’obiettivo di migliorare l’attività di revisione soprattutto con riferimento all’informativa qualitativa. Infine, con il progetto “Using the work of internal auditors”, l’IFAC vuole ulteriormente stimolare la collaborazione con l’internal auditor.

    Quest’ultimo intervento modificativo ha inciso su 22 Principi internazionali di revisione (www.revisionelegale.mef.gov.it). La tabella (fonte MEF) seguente elenca i principi modificati in relazione al progetto IFAC a cui sono stati adeguati.

    PROGETTI IFAC
    Delibera RGS
    3 agosto 2020
    Using the work of internal auditors Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements Non-Compliance with Laws and Regulations” (NO-CLAR) Accounting Estimates
    ISA 200 X X
    ISA 210 X X
    ISA 220 X
    ISA 230 X
    ISA 240 X X X X
    ISA 250 X
    ISA 260 X X X
    ISA 265 X
    ISA 300 X X
    ISA 315 X X
    ISA 320 X
    IAS 330 X
    ISA 402 X
    ISA 450 X X
    ISA 500 X X X
    ISA 540 X
    ISA 550 X
    ISA 580 X X
    ISA 610 X
    ISA 700 X X
    ISA 701 X
    ISA 705 X

    La suddetta nuova versione entra in vigore per la revisione contabile dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente.

    In termini applicativi si ricorda che i soggetti incaricati della revisione legale devono fare riferimento al testo dei principi nella loro interezza, inclusa la sezione delle linee guida.

    Infine, si ricorda che è in vigore dal 1° gennaio 2015, il Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia 1) che, seppur non modificato dagli interventi del RGS, tratta le responsabilità del soggetto incaricato con specifico riferimento all’attività che è chiamato a svolgere.

    Con la determina del 1° settembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto ad aggiornare ulteriormente i Principi di revisione (ISA Italia) al fine di tener conto:

    • delle modifiche apportate dallo IAASB nell’ambito del progetto “Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement”. In particolare, è stata elaborata la nuova versione del documento ISA 315 “Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement” e sono stati modificati anche gli ISA Italia nn. 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 330, 402, 500, 501, 530, 540, 550, 600, 610, 620 e 701;

    • delle modifiche apportate ai Principi di revisione internazionali ISA dallo IAASB pubblicate nel mese di aprile 2020 a seguito dell’aggiornamento dell’International Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code versione 2018). In particolare, sono stati oggetto di modifica (cosiddetti “conforming amendments”) i seguenti Principi di revisione internazionali (ISA Italia) nn. 200, 240, 250, 260, 610, 620, 700 e 720;

    • delle modifiche introdotte dal Principio di revisione (SA Italia) n. 700B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format)”. Di conseguenza sono stati oggetto di modifica gli ISA Italia nn. 200, 210, 230, 260, 570, 580, 600, 700, 705, 706 e 710;

    • delle previsioni normative aventi ad oggetto la disciplina della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore (ETS). In particolare, sono stati modificati i Principi di revisione internazionali (ISA Italia) nn. 200, 260 e 700 e i Principi di revisione (SA Italia) nn. 250B e 720B. L’introduzione ai Principi di revisione specifica inoltre che, al fine della loro applicazione anche nella revisione degli ETS, quando in ogni ISA o SA si richiama l’impresa o la società si deve fare riferimento anche agli ETS e che il richiamo agli amministratori si deve intendere anche all’organo amministrativo di tali enti;

    • delle modifiche di natura editoriale sugli ISA Italia nn. 320, 450, 505, 510, 520, 560 e sul SA Italia n. 700B.

    Relazione di revisione

    La relazione di revisione risulta strutturata su due sezioni:

    • la prima denominata “Relazione sul bilancio d’esercizio/consolidato”;

    • la seconda denominata “Relazioni su altre disposizioni di legge e regolamentari” che comprende il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ed eventuali altre informazioni.

    La prima parte deve essere strutturata nei seguenti paragrafi:

    • introduzione;

    • responsabilità degli amministratori;

    • responsabilità del revisore;

    • giudizio;

    • eventuali richiami di informativa;

    • altri aspetti, da specificare di volta in volta.

    La descrizione delle responsabilità risulta ampliata rispetto alla normativa precedente attraverso l’obbligo di specificare in modo separato le responsabilità degli amministratori e del revisore.

    Qualora il bilancio contenga degli “errori” significativi il revisore deve rilasciare una relazione con modifica secondo le seguenti tipologie:

    • giudizio con rilievi per deviazioni significative;

    • giudizio con rilievi per limitazioni significative;

    • giudizio negativo;

    • impossibilità di esprimere un giudizio.

    In tutti questi casi, nella relazione dovrà essere inserito un ulteriore paragrafo finalizzato a descrivere:

    • gli elementi alla base del giudizio con rilievi;

    • gli elementi alla base del giudizio negativo oppure gli elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

    L’ISA 706 suggerisce inoltre di inserire richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti informativi.

    22.3. Attività di revisione

    22.3.Attività di revisione

    Il revisore formula il giudizio sulla conformità del bilancio al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile mediante lo svolgimento dell’attività di revisione contabile. La revisione è un’attività complessa che richiede un’adeguata pianificazione preliminare che definisca la strategia generale di revisione e l’elaborazione di un piano di revisione (ISA 300).

    La pianificazione non rappresenta una fase separata della revisione, ma, al contrario, un processo continuo e iterativo che spesso inizia poco dopo o in coincidenza con la conclusione della precedente revisione e prosegue fino alla conclusione dell’incarico di revisione.

    La sua definizione varia in ragione di diversi fattori quali:

    • le dimensioni e la complessità dell’impresa;

    • l’esperienza maturata dai membri del team di revisione durante lo svolgimento dei precedenti incarichi presso l’impresa;

    • i cambiamenti e le circostanze che si verificano durante lo svolgimento dell’incarico di revisione.

    La pianificazione richiede la definizione della strategia generale di revisione necessaria per individuare la portata, la tempistica e la direzione della revisione e per guidare l’elaborazione del piano di revisione.

    Processo di definizione della strategia di revisione

    Il processo di definizione della strategia consiste nella identificazione e nella valutazione di una serie di aspetti sulla base dei quali verrà elaborato il piano di revisione:

    • l’identificazione delle caratteristiche dell’incarico che ne definiscono la portata;

    • la definizione degli obiettivi dell’incarico con riferimento all’emissione delle relazioni, per pianificare la tempistica della revisione e la natura delle comunicazioni previste;

    • la considerazione dei fattori che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi nell’indirizzare il lavoro del team di revisione;

    • la considerazione dei risultati delle attività preliminari dell’incarico;

    • la determinazione della natura, della tempistica e dell’entità delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’incarico, al fine di farne un uso efficiente.

    Piano di revisione

    Definita la strategia generale di revisione, occorre poi elaborare il piano di revisione necessario per conseguire gli obiettivi di revisione in modo efficace e mediante un utilizzo efficiente delle risorse a disposizione:

    • la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure pianificate di valutazione del rischio (ISA 315);

    • la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di valutazione del rischio in risposta ai rischi identificati e valutati a livello di asserzioni (ISA 330);

    • le altre procedure di revisione pianificate che devono essere svolte affinché l’incarico sia conforme ai Principi di revisione.

    La strategia generale e il piano di revisione non rappresentano necessariamente processi separati e sequenziali, ma sono fortemente correlati dal momento che cambiamenti dell’uno possono determinare conseguenti cambiamenti dell’altro.

    Elementi probatori

    Durante il processo di revisione, occorre raccogliere tutti gli elementi probatori necessari per documentare l’attività svolta e supportare il revisore nella redazione della relazione periodica.

    Gli elementi probatori:

    • possono derivare da fonti esterne indipendenti dall’impresa;

    • devono derivare da fonti interne all’impresa;

    • dovrebbero essere raccolti direttamente dal revisore poiché quelli ottenuti indirettamente o per deduzione possono essere distorti;

    • devono essere rappresentati da documenti cartacei o elettronici in originale.

    La documentazione raccolta dal revisore nello svolgimento della propria attività di controllo deve essere conservata per 10 anni dalla data della relazione di revisione (art. 14, c. 6, D.Lgs. n. 39/2010).

    Gli elementi probatori vengono raccolti durante le visite del revisore in azienda la cui tempistica e numero dipende dalla complessità dell’impresa e dall’entità dei rischi identificati.

    Relazione del revisore

    Al termine dell’attività di revisione e sulla base della documentazione raccolta, il revisore deve rilasciare una specifica relazione (art. 14, c. 2, D.Lgs. n. 39/2010) strutturata secondo il seguente schema:

    • paragrafo introduttivo volto ad identificare i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione;

    • una descrizione della portata della revisione con la specificazione dei Principi di revisione osservati;

    • un giudizio sul bilancio che specifica la sua conformità alla normativa e la capacità dello stesso di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’esercizio;

    • i richiami di normativa portati all’attenzione del lettore;

    • giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio.

    Se il revisore rilascia una relazione con giudizio negativo, con rilievi o esprima l’impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione deve specificarne e descriverne le ragioni.

    22.3.1. Lettera di incarico

    22.3.1.Lettera di incarico

    L’attività del revisore inizia ancor prima dell’accettazione formale dell’incarico, in occasione della richiesta da parte dell’azienda cliente di elaborare un preventivo per la successiva assunzione del lavoro.

    Nel momento in cui il cliente, infatti, manifesta la volontà di assumere un revisore, quest’ultimo è chiamato a redigere una “lettera di incarico” a norma del Principio di revisione ISA 210.

    Tale fase è molto importante, in quanto si vanno a definire tutta una serie di elementi, alcuni dei quali non possono poi essere oggetti di modifica.

    In particolare, nella lettera di incarico il revisore deve indicare:

    • la portata della revisione, relativamente alle disposizioni di legge applicabili, i regolamenti, i principi di revisione, le interpretazioni professionali a cui il revisore aderisce in merito a questioni di natura etica o di altra natura;

    • l’oggetto della proposta, i documenti usati e la durata;

    • il riferimento al fatto che in ragione dei limiti intrinseci alla revisione contabile, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione;

    • la natura dell’incarico;

    • le modalità di svolgimento dell’incarico, le modalità di esecuzione dei lavori, sia per il bilancio d’esercizio che per il bilancio consolidato, nonché la tempistica di attuazione delle procedure di revisione (diverse fasi di revisione);

    • gli accordi in merito alla pianificazione e allo svolgimento della revisione contabile, inclusa la composizione del team di revisione;

    • la richiesta e l’aspettativa che la direzione fornisca le attestazioni scritte in merito alla veridicità e alla completezza dei dati indicati;

    • la richiesta e la successiva conferma da parte della direzione, che metta a disposizione del revisore la bozza del bilancio ed eventuali altre informazioni allegate in tempi che consentano al revisore di completare la revisione contabile nel rispetto della tempistica proposta;

    • la richiesta e la successiva conferma da parte della direzione di informare il revisore sui fatti che possono influire sul bilancio, di cui la direzione può venire a conoscenza nel periodo che intercorre tra la data della relazione di revisione e la data in cui il bilancio viene approvato;

    • i criteri di determinazione del compenso e della fatturazione, indicando le tariffe orarie, anche in funzione della composizione del team. Devono, inoltre, essere separatamente indicate le eventuali altre spese che la società proponente ritenga di porre a carico della società conferente;

    • l’adeguamento eventuale del compenso spettante alla società di revisione, al verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili;

    • la prevenzione di situazioni di incompatibilità, con l’indicazione dei nominativi dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali della società di revisione che parteciperanno (indicando analiticamente il nome e il cognome);

    • la relazione di certificazione, che sarà emessa al termine della procedura;

    • la lettera dei suggerimenti, se si riscontrano carenze nei vari organi;

    • gli eventuali corrispettivi relativi ai lavori di revisione sulle società partecipate.

    Tale lettera, piuttosto dettagliata, prevede, quindi un ruolo attivo da parte del revisore, che deve già assumere una buona conoscenza dell’impresa, almeno negli aspetti critici, così da poter indicare correttamente i tempi di lavoro, il team dedicato e, soprattutto, il compenso che intende chiedere e che dovrà essere oggetto di accettazione da parte della società cliente.

    Vale la pena ricordare che il compenso, una volta stabilito, non può essere oggetto di modifica, neanche se il revisore si accorgesse che le tempistiche di lavoro previste non sono idonee alla portata e alla natura dell’incarico.

    L’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010).

    22.3.2. Pianificazione dell’attività

    22.3.2.Pianificazione dell’attività

    Una volta che il revisore abbia consegnato la lettera di incarico e la società cliente abbia conferito, solo a seguito di parere da parte dell’organo di controllo, l’incarico, inizia la fase di pianificazione precedentemente illustrata.

    In tale fase, oltre alla determinazione della soglia di significatività e della valutazione del funzionamento del controllo interno, attraverso le procedure di conformità, vengono decisi il piano di revisione, le procedure di validità e i test che saranno eseguiti nello svolgimento dell’incarico.

    Tale piano prevede un livello di dettaglio differente per ogni posta di bilancio che il revisore abbia scelto di controllare, considerando che, nello svolgimento successivo del lavoro, il revisore deve essere in grado di verificare per ogni voce:

    • la completezza;

    • l’esistenza e il titolo di proprietà;

    • la competenza;

    • la corretta valutazione;

    • l’uniformità dei principi applicati;

    • la corretta esposizione in bilancio.

    Tali procedure, come risulta evidente, variano in funzione dell’area di bilancio oggetto di controllo.

    Completezza

    Il revisore deve verificare che:

    • siano state eseguite le registrazioni corrette;

    • tutti i beni di proprietà dell’impresa siano stati identificati;

    • tutti gli eventi connessi siano stati registrati;

    • siano stati movimentati i corretti mastrini contabili;

    • vi sia la quadratura tra i mastrini e le registrazioni e gli eventuali altri libri o con altri conti interessati.

    Esistenza

    Il revisore è profondamente differente a seconda che la valutazione si riferisca a beni materiali o immateriali.

    Per i primi, la procedura principale è quella dell’inventario fisico che si deve accompagnare alla valutazione del titolo di proprietà, attraverso la presa visione delle fatture, delle bolle, dei documenti di trasporto e dei registri inerenti.

    Per i secondi, invece, la procedura è più che altro rivolta alla valutazione relativa alla possibilità di iscrizione in bilancio.

    Il revisore deve comprendere se le voci interessate (ad esempio gli oneri pluriennali, piuttosto che i beni immateriali), rispettino i requisiti per l’iscrizione o meno.

    Competenza

    Il revisore deve controllare se l’impresa cliente abbia eseguito gli stanziamenti corretti, facendo, soprattutto, attenzione alle scritture di fine anno. In particolare, deve prestare attenzione ai resi, controllando che al documento fiscale corrisponda l’effettiva uscita/entrata fisica della merce. Tali analisi prendono il nome di procedure di cut off.

    Corretta valutazione

    Il revisore deve verificare che l’impresa cliente abbia eseguito nel modo corretto le scritture, andando a controllare gli importi indicati. In tale procedura l’attività è profondamente differente in ragione dell’area revisionata, e acquisisce complessità in tutti i casi in cui la voce di bilancio sia soggetta a stima da parte dell’organo amministrativo.

    In tale circostanza, infatti, il revisore deve procedere, da una parte all’analisi delle scritture e delle valutazioni effettuate, dall’altra alla verifica che da tali valutazioni siano stati generati i giusti importi.

    Uniformità ai Principi contabili

    Il revisore deve verificare che l’impresa non cambi i criteri di valutazione da un bilancio all’altro, così che, come richiesto dai principi indicati dall’art. 2423-bis del Codice civile, il bilancio risulti confrontabile.

    Corretta esposizione in bilancio

    Con riferimento alla corretta esposizione in bilancio, il revisore deve verificare che l’impresa abbia correttamente iscritto in bilancio le singole voci, controllando anche la corrispondenza tra le registrazioni contabili e il bilancio finale. Rientrano in tale analisi anche le verifiche sulla corretta informativa che deve essere data in Nota integrativa, con riguardo alle diverse norme del Codice civile e soprattutto con riguardo alla libera disponibilità delle fonti.

    22.3.3. Carte di lavoro

    22.3.3.Carte di lavoro

    La finalità della revisione è quella di esprimere un giudizio sull’informativa contabile che potrebbe essere positivo o non positivo. Il giudizio non positivo potrebbe manifestarsi con un rilievo o, nei casi più critici, con una impossibilità o negatività di giudizio.

    Da questo giudizio si determina la responsabilità del revisore, differenziando gli errori colposi, con sanzioni amministrative e civili, da quelli dolosi, con sanzioni anche penali.

    Il lavoro del revisore non può essere valutato unicamente sulla sua relazione finale, essendo necessaria una componente più ampia, che tenga conto anche delle carte di lavoro, ovvero di quei documenti di cui il revisore si serve e che redige nello svolgimento del proprio incarico.

    Le carte di lavoro, che devono essere detenute per un periodo di 10 anni, divengono fondamentali, sia per uno sgravio di responsabilità del revisore in occasione di un errato giudizio finale, sia per poter effettuare quel controllo di qualità su cui si sta sempre più volgendo l’attenzione.

    Tra questi documenti, un ruolo fondamentale viene ricoperto dalle check list, ovvero quegli elenchi che possono aiutare il revisore nello svolgimento del proprio incarico, differenziate per le singole voci di bilancio di cui di seguito se ne riportano alcuni esempi.

    22.3.4. Contributi in conto esercizio, in conto impianti e in conto capitale

    22.3.4.Contributi in conto esercizio, in conto impianti e in conto capitale

    I contributi sono delle componenti economiche che esulano dall’attività caratteristica dell’impresa. Essi sono erogati da Enti pubblici per integrare i ricavi di alcune imprese aventi particolari caratteristiche o per ridurre i relativi costi.

    I contributi, in base alla loro diversa natura, possono essere divisi in contributi in conto esercizio, contributi in conto impianti e i, meno utilizzati, contributi in conto capitale. Tali contributi si differenziano tra loro sia dal punto di vista contabile, sia fiscale, sia per i controlli che il revisore deve porre in essere per verificare la bontà dell’iscrizione dell’impresa.

    Tipologia di verifica Sì No N/a
    Analisi di completezza Risultano movimentati i mastrini interessati
    La scrittura di movimentazione dei mastrini è corretta
    Risulta avvenuto l’incasso dagli e/c bancari
    È stato contabilizzato l’incasso
    C’è corrispondenza tra i mastrini e gli e/c bancari
    Analisi di esistenza Esiste un bando/contratto emanato dall’ente
    L’impresa ha i requisiti richiesti dal bando
    L’impresa è nella possibilità di mantenere i requisiti per il periodo richiesto
    L’impresa ha effettuato correttamente la domanda per aderire al bando
    L’ente pubblico ha emesso una graduatoria delle imprese che potranno avere diritto al contributo
    Il fondo messo a disposizione dall’ente è capiente
    L’ente emittente è solvibile
    Analisi di competenza e valutazione Si è fatta la procedura di cut off
    Il diritto al percepimento è sorto
    1.C/esercizio Si sono sostenuti i costi sottostanti all’erogazione (costi per servizi, interessi passivi, ecc.)
    2.C/impianti È stato acquistato il cespite sottostante
    Si è proceduto col metodo dei risconti
    Si è proceduto col metodo di riduzione del costo del cespite
    È corretto il calcolo della vita utile del cespite
    Il contributo è stato spalmato lungo la vita utile del cespite
    3.C/capitale È avvenuto l’incasso
    Analisi di Uniformità L’impresa ha già ricevuto dei contributi in passato
    Eventuali contributi ricevuti erano della stessa natura
    Se ne era fornita informazione in Nota integrativa
    Erano stati movimentati gli stessi mastrini
    Fatta procedura di analytical review
    Analisi di esposizione Valutata la natura del contributo in base al contratto
    Verificata la corretta iscrizione in Conto economico
    Verificata la corrispondenza tra mastrini e Conto economico

    22.3.5. Attivo immobiliare

    22.3.5.Attivo immobiliare

    Gli immobili, se presenti, sono una componente rilevante in bilancio, anche perché soggetta a importanti fenomeni di rivalutazione e svalutazione.

    Il revisore, nella loro valutazione, deve controllare se si tratta di immobili patrimonio, strumentali o merce, in quanto sono differenti le norme contabili e le procedure di revisione che li riguardano.

    Tipologia di verifica Sì No N/a
    Analisi di completezza Risultano movimentati i mastrini interessati
    La scrittura di movimentazione dei mastrini è corretta
    È stato correttamente registrato l’acquisto/vendita
    Gli ammortamenti sono stati imputati al mastrino corretto
    Le svalutazioni/rivalutazioni sono state iscritte correttamente
    I mastrini sono differenti a seconda della tipologia di fabbricato
    Gli oneri accessori sono stati correttamente contabilizzati
    Le Imposte di registro/l’IVA sulle transazioni sono state correttamente calcolate
    L’IMU, la TASI e la tassa sui rifiuti sono state correttamente calcolate e imputate
    Analisi di esistenza Si sta analizzando un’impresa immobiliare
    Esistono dei fabbricati nel libro del magazzino
    Esistono dei fabbricati nel registro dei cespiti
    Esistono e sono consultabili i contratti di acquisto dei fabbricati
    Esistono le visure catastali dei beni immobili
    Si è proceduto con una verifica integrale
    C’è corrispondenza tra le visure e i libri contabili
    C’è corrispondenza tra i libri contabili e i relativi mastrini
    Esistono immobili acquisiti con contratto di leasing
    È stata data corretta informativa in nota sui leasing
    Esistono e sono consultabili i contratti di leasing
    Esistono immobili in locazione
    Vi sono i relativi contratti di locazione
    Sono correttamente registrati i contratti di locazione
    Sono stati adempiuti gli adempimenti annuali sui contratti di locazione
    Analisi di competenza Esiste l’atto di vendita/acquisto
    La data dell’atto corrisponde con la data di iscrizione in bilancio
    Analisi di valutazione
    1. Immobili merce È corretto il valore di costo d’acquisto o di produzione indicato
    Esistono preliminari di vendita
    Esiste una perizia indicante il valore di presumibile realizzo
    È stato indicato il valore corretto nelle rimanenze finali
    2. Immobili non merce È corretto il valore di costo d’acquisto o di produzione indicato
    Esistono perizie indicanti il valore di mercato
    Esistono perizie precedenti indicanti il valore di mercato
    Ci sono le condizioni per ipotizzare che la perdita di valore sia durevole
    3. Immobili strumentali Esiste un piano di ammortamento
    Il piano di ammortamento rispecchia il reale logoramento fisico del bene
    È stato correttamente calcolato l’ammortamento
    Il fondo ammortamento cumulato è corretto
    Analisi di libera
    disponibilità
    L’impresa ha fornito indicazioni in nota sulle garanzie
    L’impresa è seguita da un legale
    Esistono e sono consultabili le visure ipotecarie
    Analisi di uniformità Si è proceduto a un’analisi di analytical review
    L’impresa ha adottato gli stessi criteri nei bilanci
    Il piano di ammortamento è rimasto invariato
    Eventuali variazioni sono state adeguatamente motivate in nota
    Analisi di esposizione I fabbricati merce sono stati iscritti tra le rimanenze
    La variazione delle rimanenze è stata iscritta nella voce B11 o nella voce A2 del Conto economico
    I fabbricati non merce sono stati iscritti tra le immobilizzazioni
    Gli ammortamenti sono stati iscritti nella voce B10.b) del Conto economico
    Eventuali plus/minusvalenze relative ai fabbricati strumentali sono state iscritte tra le componenti ordinarie
    Eventuali plus/minusvalenze relative ai fabbricati patrimonio sono state iscritte tra le componenti straordinarie

    22.3.6. Costi di sviluppo

    22.3.6.Costi di sviluppo

    Gli oneri pluriennali sono beni non tangibili che, a differenza dei beni immateriali, non hanno alcuna tutela giuridica e la cui capitalizzazione è fortemente nella discrezione del management aziendale.

    Per questo il D.Lgs. n. 136/2015 ha limitato la possibilità di iscrizione in Stato patrimoniale ai solo costi di impianto e ampliamento e ai costi di sviluppo.

    Il revisore deve prestare particolare attenzione alla loro possibilità di iscrizione, senza tralasciare, successivamente, anche la verifica sulla valutazione effettuata dalla direzione.

    Tipologia di verifica Sì No N/a
    Analisi di completezza Le movimentazioni dei mastrini sono corrette
    C’è corrispondenza tra i mastrini e le registrazioni contabili
    C’è corrispondenza tra le registrazioni contabili e le fatture
    Esistono documenti aziendali di riepilogo per i progetti
    Esistono documenti con le basi di riparto per i costi indiretti
    È corretta la procedura di capitalizzazione
    C’è corrispondenza tra la registrazione di capitalizzazione e il documento di riepilogo aziendale
    Analisi di esistenza Esistono i costi che formano i costi di sviluppo
    1. Prima fase Si sono controllate le fatture d’acquisto dei materiali
    Si sono controllate eventuali note di credito sui materiali usati
    Si sono controllate le buste paghe dei dipendenti utilizzati
    Si è consultato il consulente del lavoro e il dirigente del personale
    Si è presa visione dei contratti dei professionisti esterni
    Si è presa visione dei contratti/fatture delle utenze
    I locali sono di proprietà o in locazione/leasing
    Esiste corrispondenza tra i valori dei costi così verificati e i costi capitalizzati a Stato patrimoniale
    2. Seconda fase I costi di sviluppo possono essere capitalizzati
    I costi sono relativi alla fase di sviluppo
    Esistono e sono attendibilmente stimabili ricavi futuri
    L’investimento è fattibile
    Esiste uno “storico” aziendale per progetti già terminati
    L’investimento è sostenibile
    L’impresa intende effettuare l’investimento autonomamente
    L’impresa ha accantonato patrimoni o finanziamenti specifici
    L’impresa ha contratti con istituti di credito
    L’impresa ha partner esterni per condurre l’investimento
    Esistono partner almeno potenziali
    Il partner ha le risorse conoscitive e finanziarie adeguate
    Il Collegio Sindacale ha dato il consenso alla capitalizzazione dei costi di Sviluppo nella propria relazione
    Sono state rese indistribuibili delle riserve disponibili
    Analisi di competenza È stata fatta la procedura di cut off
    Tutti i costi che compongono i costi di Sviluppo sono stati iscritti per competenza
    Si è presa visione delle fatture e dei contratti
    Si è presa visione delle buste paga
    Analisi di valutazione Esiste un piano di sviluppo
    Sono state correttamente valutate le risorse utilizzate
    Esistono piani di riparto per costi promiscui
    I costi indiretti sono stati correttamente ripartiti
    È stato fatto l’ammortamento
    L’ammortamento ha una durata inferiore o uguale ai 5 esercizi
    Analisi di uniformità Si è proceduto a un’analisi di analytical review
    L’impresa ha adottato gli stessi criteri nei bilanci
    Il piano di ammortamento è rimasto invariato
    Eventuali variazioni sono state adeguatamente motivate in nota
    Analisi di esposizione Il progetto ha termine entro l’esercizio
    Risulta movimentata la voce B.I.2) dello Stato patrimoniale
    Il progetto ha termine oltre l’esercizio
    Risulta movimentata la voce B.I.6) dello Stato patrimoniale
    In entrambi i casi risulta movimentata la voce A.4. del Conto economico

    22.3.7. Lavori in corso su ordinazione

    22.3.7.Lavori in corso su ordinazione

    I lavori in corso su ordinazione sono delle poste particolari, in quanto sono le uniche dell’attivo circolante che possono essere calcolate al costo, ma anche in funzione dei corrispettivi maturati, purché vengano rispettati i requisiti essenziali richiesti dall’OIC 23.

    Il revisore deve porre in essere delle procedure particolareggiate per verificare se l’impresa abbia agito correttamente, specialmente nella scelta del metodo di valutazione e nella valorizzazione finale.

    Tipologia di verifica Sì No N/a
    Analisi di completezza Le movimentazioni dei mastrini sono corrette
    C’è corrispondenza tra i mastrini e le registrazioni contabili
    C’è corrispondenza tra le registrazioni contabili e le fatture
    Esistono documenti aziendali di riepilogo per le commesse
    Esistono documenti con le basi di riparto per i costi indiretti
    È corretta la scrittura contabile del magazzino
    C’è corrispondenza tra la registrazione di magazzino e il documento di riepilogo aziendale
    Analisi di esistenza
    1. Prima fase Esiste un contratto firmato tra le parti
    Nel contratto sono indicati gli elementi essenziali
    2. Seconda fase Esiste un documento riepilogativo da cui si evincono i costi che hanno composto le rimanenze delle commesse
    Sono coerenti i costi che formano le commesse
    Esistono tali costi
    Si sono controllate le fatture d’acquisto dei materiali
    Si sono controllate eventuali note di credito sui materiali usati
    Si sono controllate le buste paghe dei dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione della commessa
    Si è consultato il consulente del lavoro e il dirigente del personale
    Si è presa visione dei contratti dei professionisti esterni
    Si è presa visione dei contratti di acquisto/noleggio attrezzature
    Vi è corrispondenza tra i valori dei costi verificati e il valore finale del magazzino
    Analisi di competenza È stata fatta la procedura di cut off
    Tutti i costi che formano la commessa sono stati iscritti per competenza
    Si è presa visione delle fatture e dei contratti
    Si è presa visione delle buste paga
    Analisi di valutazione
    1. Prima fase Si è utilizzato il metodo della commessa completata
    Si è utilizzato il metodo della percentuale di completamento
    È maturato il diritto all’incasso
    I corrispettivi di commessa sono ben definiti
    I costi di commessa sono identificabili e determinati
    Ci possono essere cause che se si verificano impediscono l’incasso dei corrispettivi
    L’impresa cliente ha le competenze e le risorse per ultimare il lavoro
    Il cliente è affidabile
    Ci sono clausole particolari nel contratto
    2. Seconda fase C’è corrispondenza tra i costi del piano e i consumi reali
    Sono corrette le basi di riparto
    Sono stati correttamente calcolati i SAL
    Il contratto è a prezzi definiti
    Il contratto è a marginalità definita
    Analisi di uniformità Si è proceduto a un’analisi di analytical review
    L’impresa ha adottato gli stessi criteri nei bilanci
    Il metodo utilizzato è rimasto invariato
    I SAL sono stati calcolati sempre allo stesso modo
    Analisi di esposizione Risulta movimentata la voce C.I.3) dello Stato patrimoniale
    Risulta movimentata la voce A.3) del Conto economico

    22.3.8. Imposte differite attive e passive

    22.3.8.Imposte differite attive e passive

    Le imposte differite attive e passive sono delle voci di bilancio particolari, in quanto hanno origine dai diversi principi che regolano l’informativa civilistica e quella fiscale. In particolare, tali imposte nascono per rispettare il principio della competenza economica sancito dall’art. 2423-bis del Codice civile e vengono regolate dall’OIC 25, che ne definisce le modalità e i requisiti di iscrizione.

    Il revisore deve porre in essere delle procedure particolareggiate per verificare se l’impresa abbia agito correttamente, specialmente con riguardo alla loro corretta esposizione in bilancio e valorizzazione finale.

    Vale la pena ricordare che, in seguito alla Legge di bilancio del 2018 (Legge n. 205/2017) e dell’affermarsi del principio della derivazione rafforzata, il legislatore sta cercando di uniformare la disciplina civilistica e quella fiscale, così da rendere meno frequente l’utilizzo di queste poste di bilancio.

    Tipologia di verifica Sì No N/a
    Analisi di completezza È stata effettuata la verifica dei mastrini coinvolti
    È stata effettuata la verifica delle scritture contabili interessate
    C’è concordanza tra i mastrini e le relative registrazioni
    Analisi di competenza Si sono verificati quali costi sottendono le variazioni temporanee
    Si è verificata la corretta competenza di tali costi
    Analisi di valutazione
    1. Prima fase Esistono variazioni temporanee positive
    Esistono variazioni temporanea negative
    Sono state correttamente valutate le variazioni temporanee
    Tali variazioni sono in linea con quanto richiesto dal D.P.R. n. 917/1986 e dalla legge sull’IRAP
    Si è presa visione della dichiarazione dei redditi
    Si è presa visione della dichiarazione dell’IRAP
    2. Seconda fase Esiste un utile fiscale
    Esistono perdite pregresse
    Sono state utilizzate le perdite pregresse
    Sussistono i requisiti richiesti dall’OIC 25 p. 41
    L’annullamento delle differenze imponibili copre quello delle differenze deducibili nei futuri esercizi
    L’impresa avrà utili in futuro in grado di coprire l’annullamento delle differenze deducibili negli esercizi futuri
    Sono state correttamente registrate/annullate le imposte anticipate
    3. Terza fase Sono state correttamente calcolate le imposte differite attive e passive nate nell’anno
    Sono state correttamente annullate quelle degli anni precedenti
    Sono cambiate le aliquote fiscali
    Sono state adeguate le imposte anticipate o differite in seguito al cambiamento delle aliquote di legge
    4. Quarta fase Sono state correttamente valutate le passività e le attività relative alle imposte differite attive e passive
    È corretto il valore iniziale
    Sono corrette le variazioni intervenute durante l’anno
    Si è presa visione delle precedenti dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP
    Analisi di uniformità Si è proceduto a un’analisi di analytical review
    Si è presa visione della Nota integrativa
    Eventuali cambi di valutazione (aliquote fiscali) sono indicati
    Analisi di esposizione Risulta movimentata la voce 20) del Conto economico
    Risulta movimentata la voce C.II.5-ter) dell’attivo patrimoniale
    Risulta movimentata la voce B.2) del passivo patrimoniale

    22.3.9. Incrementi delle immobilizzazioni materiali costruite internamente

    22.3.9.Incrementi delle immobilizzazioni materiali costruite internamente

    Tra le possibili modalità a cui un’impresa può ricorrere per acquisire un’immobilizzazione materiale, vi è quella della costruzione interna, regolata dal Principio contabile OIC 16.

    In tale ipotesi, l’impresa deve, anzitutto, verificare di avere le necessarie risorse economiche e le competenze richieste per ultimare il lavoro.

    Il revisore deve porre in essere delle procedure particolareggiate per verificare se l’impresa abbia agito correttamente, specialmente nella possibilità di iscrizione in bilancio e nella sua valorizzazione finale.

    Tipologia di verifica Sì No N/a
    Analisi di completezza Le movimentazioni dei mastrini sono corrette
    C’è corrispondenza tra i mastrini e le registrazioni contabili
    C’è corrispondenza tra le registrazioni contabili e le fatture
    Esistono documenti aziendali di riepilogo
    Esistono documenti con le basi di riparto per i costi indiretti
    C’è corrispondenza tra le scritture contabili e il documento di riepilogo
    Analisi di esistenza
    1. Prima fase Esiste una scheda di progetto
    Sono indicati i modi e i tempi di realizzazione del bene
    2. Seconda fase Esiste un documento riepilogativo da cui si evincono i costi che l’impresa deve sostenere per la realizzazione del bene
    Sono coerenti i costi da sostenere
    Esistono tali costi
    Si sono controllate le fatture d’acquisto dei materiali
    Si sono controllate eventuali note di credito sui materiali usati
    Si sono controllate le buste paghe dei dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione del bene
    Si è consultato il consulente del lavoro e il dirigente del personale
    Si è presa visione dei contratti dei professionisti esterni
    Si sono verificati gli oneri finanziari capitalizzati
    Vi è corrispondenza tra i valori dei costi verificati e il valore finale del bene iscritto a Stato patrimoniale
    3. Terza fase Esistono oneri finanziari capitalizzati
    Gli oneri finanziari sono stati effettivamente sostenuti e sono determinabili
    Esistono periodi di sospensione dell’attività di costruzione
    Sono stati capitalizzati gli oneri finanziari relativi al periodo di sospensione
    Esistono finanziamenti di scopo
    Esistono finanziamenti generici che però vengono capitalizzati
    Sono corrette le basi di riparto dei finanziamenti generici
    Analisi di competenza È stata fatta la procedura di cut off
    I costi di costruzione sono stati iscritti per competenza
    Si è presa visione delle fatture e dei contratti
    Si è presa visione delle buste paga
    Analisi di valutazione
    1. Prima fase Si è utilizzato il metodo diretto per la capitalizzazione
    Si è utilizzato il metodo indiretto per la capitalizzazione
    Si è presa visione del documento riepilogativo
    È corretta l’imputazione dei costi diretti
    Sono corrette le basi di riparto per i costi indiretti
    2. Seconda fase L’impresa possiede le competenze conoscitive necessarie
    Ha già effettuato delle prestazioni similari
    L’impresa ha le risorse economiche necessarie
    I saldi di cassa/banca sono adeguati per la realizzazione del bene
    I lavori hanno aumentato il valore del bene
    L’importo a bilancio è minore del valore recuperabile
    È stato stimato il valore di mercato
    È stato stimato il valore d’uso
    3. Terza fase Esistono oneri finanziari relativi alla costruzione interna
    Esistono periodi di interruzione del lavoro
    L’impresa ha conteggiato gli oneri finanziari maturati in tale periodo di interruzione e li ha tolti dalla capitalizzazione
    Esistono finanziamenti di scopo relativi al bene
    Esistono finanziamenti generici i cui oneri finanziari sono stati capitalizzati
    È corretta la capitalizzazione degli oneri finanziari
    Analisi di uniformità Si è proceduto a un’analisi di analytical review
    L’impresa ha adottato gli stessi criteri nei bilanci
    Il metodo utilizzato è rimasto invariato
    I SAL sono stati calcolati sempre allo stesso modo
    Analisi di esposizione Risulta movimentata la voce B.II.5) dello Stato patrimoniale
    Risultano movimentate con segno opposto le voci di costo, se l’impresa adotta il metodo diretto
    Risulta movimentata la voce A.4) del Conto economico se l’impresa adotta il metodo indiretto

    22.3.10. Svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali

    22.3.10.Svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali

    Un’area di bilancio che sta assumendo sempre maggiore interesse è sicuramente quella delle svalutazioni e delle rivalutazioni dei cespiti, siano essi materiali o immateriali. La valutazione al fair value insieme con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, hanno indotto gli amministratori delle società ad adeguare i valori delle immobilizzazioni al di là del normale processo di ammortamento.

    In tale contesto, anche il revisore deve porre maggiore interesse a tali voci di bilancio, sia quando esse siano presenti, sia anche quando queste non siano presenti.

    Tipologia di verifica Sì No N/a
    Analisi di completezza Esistono scritture di rettifica
    Si è presa visione del registro dei cespiti
    Si sono movimentati i corretti mastrini contabili
    Le movimentazioni dei mastrini sono corrette
    C’è corrispondenza tra i mastrini e le registrazioni contabili
    C’è corrispondenza tra le registrazioni e il bilancio
    Sono state date le informazioni in Nota integrativa
    Le informazioni in Nota integrativa sono adeguate
    Analisi di esistenza
    1. Condizioni generali Sono stati fatti gli ammortamenti
    Si è fatta un’analisi diretta/inventario fisico
    Si è presa visione in particolare dei cespiti oggetto di rettifica
    Esistono indicatori che fanno presumere tale rettifica
    Si è presa visione dei tassi di mercato
    Si è presa visione dei tassi di cambio
    Si è presa visione della Nota integrativa
    Sono state date tutte le informazioni richieste
    Sono correttamente indicate le cause alla base della rettifica
    Effettivamente i cespiti rettificati, hanno contribuito meno o non hanno contribuito alla produzione
    È stata fatta la procedura di impairment test
    2. Rivalutazioni
    monetarie
    Si è presa visione della legge alla base della rettifica
    L’impresa ha rispettato i requisiti
    L’impresa ha rispettato le procedure
    La legge richiede il pagamento di un’imposta sostitutiva
    L’impresa ha la disponibilità economica per far fronte al pagamento dell’imposta alle corrette scadenze
    Analisi di valutazione
    1. Prima fase Si sono verificati i valori di costo dei cespiti
    Si è visionata qualche fattura di acquisto a campione
    Si è verificato l’ammortamento
    Si sono verificati i conteggi relativi al valore residuo
    I beni ammortizzati sono entrati in funzione
    Esiste l’avviamento
    Esistono beni immateriali
    Si sono verificati i contratti dei beni immateriali
    Il collegio Sindacale ha dato il proprio parere sulla vita utile dell’avviamento
    2. Seconda fase È calcolato il fair value
    Esiste un contratto di vendita vincolante
    Esiste un mercato attivo
    Esiste un contratto di vendita di beni dello stesso tipo di periodi precedenti
    Esiste un contratto di vendita di beni similari
    3. Terza fase È stato calcolato il valore d’uso
    Sono stati stimati i flussi finanziari attesi
    Sono stati calcolati i tassi di attualizzazione
    Sono stati correttamente calcolate le attualizzazioni dei flussi finanziari
    È stato considerato e attualizzato il valore finale di dismissione
    4. Rivalutazioni
    monetarie
    È stata visionata la perizia di stima
    Esistono indicatori di perdita durevole di valore
    Analisi di esposizione Risulta movimentata la voce B.10).c) del Conto economico in presenza di una svalutazione
    Risulta movimentata la voce A.5 del Conto economico in presenza di una rivalutazione di ripristino
    Risulta movimentata la voce A.III del passivo dello Stato patrimoniale in presenza di una rivalutazione monetaria

    22.3.11. Partecipazioni

    22.3.11.Partecipazioni

    La voce delle partecipazioni assume rilievo specialmente nei bilanci separati delle imprese appartenenti a gruppi aziendali. L’elemento di maggiore complessità, che deve verificare in primo luogo l’amministrazione della società e, successivamente, il revisore, riguarda la loro iscrizione in bilancio.

    La scelta viene ricondotta in ragione della strategia aziendale. Laddove l’impresa manifesti un intento speculativo, con la volontà di procedere alla vendita nel breve periodo, ovvero entro i successivi 12 mesi, le partecipazioni devono essere iscritte nell’attivo circolante.

    Laddove, invece, le partecipazioni abbiano una natura strategica, e vi sia la volontà dell’impresa di detenzione per un arco temporale di lunga durata, allora le stesse devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

    Le presunzioni di legge, che, certamente, danno un valido aiuto ai redattori del bilancio, spesso, possono, invece, portare a commettere degli errori, proprio per l’errato connubio tra partecipazione rilevante e strategica.

    Tipologia di verifica Sì No N/a
    Analisi di completezza Le movimentazioni dei mastrini sono corrette
    C’è corrispondenza tra i mastrini e le registrazioni contabili
    C’è un uscita/entrata corrispondente nell’e/c bancario
    C’è corrispondenza tra le registrazioni e le contabili bancarie
    C’è corrispondenza tra le registrazioni e il bilancio
    Analisi di esistenza
    1. Prima fase L’impresa partecipata è italiana o europea
    È stata richiesta la Visura Camerale
    L’impresa esiste ed è attiva
    L’impresa è residente in uno Stato black list
    L’impresa ha fornito i bilanci o altri documenti
    Esistono prove che l’impresa partecipata abbia condotto delle operazioni nel recente passato
    2. Seconda fase L’impresa partecipata è italiana o europea
    È stata richiesta e visionata la Visura Camerale
    Si è verificato dall’e/c bancario la data dell’acquisto
    Si è presa visione delle contabili bancarie d’acquisto
    Si è verificato il documento riepilogativo bancario di fine anno
    3. Terza fase Le partecipazioni sono state iscritte correttamente
    È stata rispettatala presunzione legale
    Si sono verificati i mesi successivi alla chiusura del bilancio
    Sono in corso trattative di vendita
    Si è visionata la relazione sulla gestione
    Si sono visionati i documenti strategici dell’impresa
    Analisi di valutazione
    1. Part.Imm. Le partecipazioni oggetto di verifica sono di controllo
    Le partecipazioni oggetto di verifica sono di collegamento
    Le partecipazioni oggetto di verifica sono di altre imprese
    Le partecipazioni (primo e secondo caso) sono valutate al costo
    Si è verificata l’uscita di banca e la relativa contabile di acquisto
    Si è analizzata la presenza di un’eventuale perdita durevole
    Esistono indicatori interni di perdita di valore
    Esistono fattori esterni di perdita di valore
    Esistono altri elementi di perdita di valore
    Le partecipazioni (primo e secondo caso) sono valutate al patrimonio netto
    È corretta la scrittura iniziale
    È stato correttamente imputata l’eventuale differenza
    A fine di ogni esercizio è stato adeguato il valore della partecipazione in funzione del patrimonio netto
    Eventuali plusvalenze sono state iscritti in riserve indistribuibili
    2. Part.Circ. È stato calcolato il valore di mercato
    Si è verificato il valore di quotazione se la partecipazione è in una società quotata
    Esistono preliminari di vendita
    Esistono proposte di acquisto
    Esistono cessioni di partecipazioni similari
    Esiste una quotazione di società simili operanti nel medesimo mercato
    3. Cambio
    Destinazione
    Alcune partecipazioni hanno mutato destinazione
    È stata modificato anche il criterio di valutazione adottato
    Seguendo il nuovo criterio valutativo andavano iscritte delle rettifiche
    Sono state iscritte le corrette rettifiche
    Analisi di uniformità Si è proceduto a un’analisi di analytical review
    L’impresa ha adottato gli stessi criteri nei bilanci
    Eventuali variazioni sono state adeguatamente motivate in nota
    Analisi di esposizione Le partecipazioni hanno natura strategica
    Risulta movimentata la voce B.III.1) dello Stato patrimoniale
    Le partecipazioni hanno natura speculativa
    Risulta movimentata la voce C.III dello Stato patrimoniale
    In entrambi i casi risultano movimentate correttamente le sotto-voci

    22.3.12. Titoli

    22.3.12.Titoli

    Come le partecipazioni, anche i titoli possono essere iscritti tra le immobilizzazioni e l’attivo circolante in virtù della volontà strategica dell’impresa e, in funzione di quello, cambia il criterio di valutazione in bilancio.

    Per tale posta è stato introdotto un nuovo carattere di complessità dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito la Direttiva europea n. 2013/34/UE. Infatti, per i titoli immobilizzati, è stato previsto l’utilizzo del criterio del costo ammortizzato anche per i bilanci redatti secondo i principi nazionali, come già accadeva per i principi internazionali. I titoli, quindi, devono essere iscritti secondo tale nuovo criterio, salvo le esimenti indicate dal par. 39 dell’OIC 20.

    Tipologia di verifica Sì No N/a
    Analisi di completezza Le movimentazioni dei mastrini sono corrette
    C’è corrispondenza tra i mastrini e le registrazioni contabili
    C’è un’uscita/entrata corrispondente nell’e/c bancario
    Sono registrate le scritture delle cedole
    C’è corrispondenza tra le registrazioni e le contabili bancarie
    C’è corrispondenza tra le registrazioni e il bilancio
    Analisi di esistenza
    1. Prima fase Il soggetto emittente è uno Stato sovrano
    Il soggetto emittente è un Ente sovranazionale
    Il soggetto emittente è una società quotata
    Il soggetto emittente è una S.p.a. non quotata
    È stata richiesta la Visura Camerale
    L’impresa esiste ed è attiva
    L’impresa è residente in uno Stato black list
    L’impresa ha fornito i bilanci o altri documenti
    2. Seconda fase Si è richiesto il deposito titoli alla banca
    Si è presa visione degli e/c bancari
    Si è verificato dall’e/c bancario l’acquisto del titolo
    Sono state date le cedole alle corrette scadenze
    3. Terza fase I titoli sono stati iscritti correttamente
    Si sono verificati i mesi successivi alla chiusura del bilancio
    Si sono avuti colloqui con l’amministrazione
    Storicamente qual è il comportamento dell’impresa
    Si è visionata la relazione sulla gestione
    Si sono visionati i documenti strategici dell’impresa
    Analisi di competenza È stato iscritto il rateo iniziale degli interessi
    Gli interessi sono stati correttamente valutati
    Gli interessi sono stati calcolati in funzione del rendimento effettivo
    Analisi di valutazione
    1. Titoli.Imm. I titoli sono stati iscritti col criterio del costo storico
    Poteva essere utilizzato tale criterio
    Gli effetti sono irrilevanti e quindi i costi di transazione ridotti
    Il costo di acquisto è stato correttamente valutato
    Si è verificata l’uscita monetaria
    Si sono verificati eventuali altri documenti
    Si è utilizzato il criterio del costo ammortizzato
    È stato correttamente calcolato il TIR
    Si è analizzata la presenza di un’eventuale perdita durevole
    Esistono gli indicatori di cui al par. 55 dell’OIC 20
    Le cedole sono state regolarmente incassate
    Si è effettuata una verifica di solidità del soggetto emittente
    Esistono situazioni di criticità per il soggetto emittente
    Sono state eseguite procedure per verificare il punto precedente
    2. Titoli.Circ. È stato calcolato il valore di mercato
    Si è verificato il valore di quotazione se il titolo è quotato in un mercato regolamentato
    Si è verificata l’esistenza di titoli similari
    In mancanza è stato adoperato il valore nominale opportunamente rettificato
    Analisi di uniformità Si è proceduto a un’analisi di analytical review
    L’impresa ha adottato gli stessi criteri nei bilanci
    Eventuali variazioni sono state adeguatamente motivate in nota
    Analisi di esposizione L’impresa ha intenzione di detenere i titoli per un lungo periodo
    Risulta movimentata la voce B.III.3) dello Stato patrimoniale
    L’impresa ha intenzione di detenere i titoli per un breve periodo
    Risulta movimentata la voce C.III.6) dello Stato patrimoniale

    22.3.13. Finanziamenti dei soci

    22.3.13.Finanziamenti dei soci

    Uno dei principali controlli, soprattutto in tempi di congiuntura economica non favorevole, riguarda l’analisi della continuità aziendale, così come indicata dal Principio ISA Italia 570.

    Per far fronte alle crisi di liquidità, sempre più spesso, le imprese fanno ricorso al finanziamento dei soci, più costoso, se si vuole considerare il costo del capitale proprio, ma sicuramente non problematico per la ricerca dell’equilibrio finanziario.

    I finanziamenti dei soci, però, devono sottostare a una serie di norme e di regole che devono essere ben conosciute dal revisore e che devono essere verificate, affinché si possa dare la corretta informativa agli utilizzatori del bilancio.

    Tipologia di verifica Sì No N/a
    Analisi di completezza Esistono dei finanziamenti da parte dei soci
    Le movimentazioni dei mastrini sono corrette
    C’è corrispondenza con i movimenti finanziari
    È stata movimentata la voce degli oneri finanziari
    C’è corrispondenza tra i mastrini e le registrazioni contabili
    C’è corrispondenza tra le registrazioni e il bilancio
    Analisi di esistenza
    1. Prima fase Si è presa visione dello statuto societario
    Lo statuto consente i finanziamenti da parte dei soci
    Si è effettuata la procedura prevista dallo statuto
    I soci finanziatori avevano una percentuale superiore al 2%
    I soci finanziatori erano proprietari delle azioni da più di 3 mesi
    Si è presa visione della visura storica della società
    2. Seconda fase Esiste un contratto firmato dalle parti per il finanziamento
    Si è presa visione di tale contratto
    Sono stati rispettati i tempi e i modi previsti
    Il finanziamento prevede la restituzione integrale dell’importo in unica soluzione
    Il finanziamento prevede una restituzione in base a delle successive rate
    È previsto un tasso di interesse
    È applicato tale tasso di interesse
    Se non previsto è stato considerato il tasso di interesse legale
    Se previsto un tasso usuraio è stata prevista l’infruttuosità del debito
    Si è verificato il tasso di mercato
    Se sostanzialmente differente si è utilizzato il criterio del costo ammortizzato
    Analisi di competenza Esistono interessi impliciti
    Esistono interessi espliciti
    Si è verificata la data di sottoscrizione e la durata del finanziamento
    Gli interessi sono iscritti per competenza
    Analisi di valutazione
    1. Finanz. Fruttifero
    a tasso di mercato
    Il finanziamento prevede la restituzione integrale dell’importo in unica soluzione
    Il finanziamento prevede una restituzione in base a delle successive rate
    Si è conteggiato il debito residuo
    Gli interessi sono stati calcolati sul debito residuo
    2. Costo Ammortiz. Si è calcolato il tasso di mercato
    Si è proceduto alla verifica dell’attualizzazione
    Si è verificato l’importo della riserva iscritta nel netto
    Si è presa visione dei conteggi della società
    Gli interessi sono stati conteggiati correttamente
    Analisi di esposizione Il socio finanziatore è una persona fisica
    Risulta movimentata la voce D.3) dello Stato patrimoniale
    Il socio finanziatore è la holding
    Risulta movimentata la voce D.11) dello Stato patrimoniale
    Risulta movimentata la voce C.17) del Conto economico
    Sono date le informazioni riguardo ai debiti di durata superiore ai 5 esercizi
    Sono date le informazioni riguardo agli interessi derivanti dai finanziamenti dei soci
    Sono date le informazioni riguardo alla scadenza
    Sono date le informazioni riguardo alla postergazione

    22.3.14. Check list per il bilancio consolidato

    22.3.14.Check list per il bilancio consolidato

    Nel febbraio 2021, Assirevi ha pubblicato “La lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato” da applicare ai bilanci redatti applicando la normativa nazionale (D.Lgs. n. 127/1991 e OIC) e chiusi a partire dal 31 dicembre 2020. La suddetta check list viene poi aggiornata ogni anno per le novità in tema di redazione del bilancio consolidato.

    Le check list riguardano ogni parte del bilancio consolidato e di seguito si riportano solo la parte relativa alla verifica dei principi generali.

    Sì No N/a
    Parte generale
    Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Il bilancio consolidato è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale.
    Il gruppo di imprese è un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre. L’elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, come definito dalle norme del D.Lgs. n. 127/1991.
    L’art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991 dà contenuto alla nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell’art. 2359 Codice civile, e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell’influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci.
    Ai fini dell’applicazione del controllo, si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a persone interposte.
    Il controllo “di diritto” si presume quando una controllante dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa (controllata) ai sensi dell’art. 2359, c. 1, numero 1.
    Il controllo “di fatto” si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 2359, c. 1, numero 2.
    Il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante individuate dal comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991 è quello in cui l’impresa “ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole” oppure quando “in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”.
    Un’impresa controllata è l’impresa soggetta al controllo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991. Ai fini della determinazione dell’area di consolidamento, si consolidano anche imprese non costituite sotto forma di società di capitali.
    Le partecipazioni delle minoranze o interessenze di terzi sono costituite dal patrimonio netto di una controllata non posseduto, direttamente o indirettamente, dalla controllante e, quindi, non attribuibile ad essa.
    Il controllo congiunto si ha quando un soggetto esercita su un’impresa il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi.
    Un’impresa si definisce collegata quando esiste un’altra impresa che esercita su di essa un’influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto.
    Ai sensi dell’art. 2359, c. 3, Codice civile si presume la sussistenza di un’influenza notevole quando nell’assemblea ordinaria la partecipante esercita il 20% dei diritti di voto, ovvero il 10% se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.

    Il metodo del consolidamento integrale prevede l’integrale inclusione nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese appartenenti all’area di consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese incluse nell’area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento.
    Il metodo del consolidamento proporzionale prevede l’inclusione proporzionale nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese sulle quali una delle imprese incluse nell’area di consolidamento esercita un controllo congiunto con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di interessenza detenuta direttamente o indirettamente dalla controllante.
    L’area di consolidamento è l’insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante.
    La differenza da annullamento, di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 127/1991, è la differenza tra il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre società del gruppo e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell’impresa controllata di pertinenza del gruppo.
    La data di consolidamento è la data in cui si calcola la differenza da annullamento per poi procedere all’imputazione di tale differenza. Ai sensi dell’art. 33, c. 1, del D.Lgs. n. 127/1991 la differenza di annullamento è calcolata “sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”.
    Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.
    Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione.
    I costi accessori del costo di acquisto di una partecipazione sono costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto.
    Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.
    Similmente alla disciplina applicabile al bilancio d’esercizio (art. 2423, c. 4, c.c.), per il bilancio consolidato l’art. 29, c. 3-bis, del D.Lgs. n. 127/1991 prevede che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
    Per l’interpretazione del concetto di rilevanza si rimanda all’OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, i cui principi sono applicati con riferimento ai saldi di bilancio e alle informazioni del gruppo nel suo complesso, come rappresentati nel bilancio consolidato. In via del tutto generale, si forniscono alcune indicazioni sui parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione degli aspetti quantitativi della nozione di rilevanza ai fini del bilancio consolidato. I seguenti parametri non assumono pertanto natura esaustiva rispetto ai parametri che potrebbe essere opportuno considerare nelle specifiche circostanze: a) l’indebitamento complessivo, b) il totale dell’attivo di stato patrimoniale, c) il totale dei ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione d) il risultato prima delle imposte.

    Sì No N/a
    Criteri generali per la redazione del bilancio consolidato
    Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi:
    - la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;
    - la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
    - sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
    - si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
    Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell’esercizio.
    - si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
    Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella Nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.
    Si ricorda che i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.
    - gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
    - i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all’altro?
    Si ricorda che deroghe al principio di immodificabilità sono consentite in casi eccezionali.
    In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro, la Nota integrativa riporta:
    - i motivi della deroga, e
    l’indicazione dell’influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?
    Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
    Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, si è derogato a tale disposizione?
    Se si è ricorsi alla deroga di cui al punto precedente, sono stati forniti nella Nota integrativa i seguenti elementi informativi:
    - motivazioni della deroga;
    - influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico?
    Nella redazione del bilancio consolidato sono stati inoltre seguiti i seguenti postulati:
    a) Prudenza;
    b) Prospettiva della continuità aziendale;
    c) Rappresentazione sostanziale;
    d) Competenza;
    e) Costanza nei criteri di valutazione;
    f) Rilevanza;
    g) Comparabilità?
    Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni supplementari necessarie allo scopo?
    Se la società non ha rispettato gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa perché la loro osservanza ha avuto effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, La società ha illustrato nella Nota integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione alla presente disposizione?
    Tale deroga risulta necessaria ai fini della rappresentazione veritiera e corretta?
    Se le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico non sono comparabili, sono adattate quelle relative all’esercizio precedente?
    La non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di adattamento sono segnalati e commentati nella Nota integrativa per ciascuna delle voci interessate?
    È rispettato il divieto di effettuare compensi di partite non espressamente previsti da disposizioni legislative o contrattuali?
    Prospettiva della continuità aziendale
    Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
    Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota integrativa sono state chiaramente fornite le informazioni relative:
    - ai fattori di rischio;
    - alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate; nonché
    - ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze?
    Sono state esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale?
    Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del Codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo?
    La Nota integrativa descrive adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società?
    Rilevanza
    Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.
    Per quantificare la rilevanza si è tenuto conto sia di elementi qualitativi che quantitativi?
    I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.
    I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell’operazione, o dell’evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

    Sì No N/a
    Criteri di redazione del bilancio consolidato
    La determinazione dell’area di consolidamento
    Ai fini del consolidamento, sono state considerate società controllate quelle in cui direttamente o indirettamente, si dispone:
    - della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo “di diritto”);
    - di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo “di fatto”);
    - del diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;
    - della maggioranza dei diritti di voto, in base ad accordi con altri soci?
    Al fine dell’applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma dell’art. 2359 c.c., si considerano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
    Sono state facoltativamente escluse dal consolidamento le imprese controllate per le quali:
    - l’inclusione sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
    Si ricorda che si procede tuttavia al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della rappresentazione stessa.
    - l’esercizio effettivo dei diritti della controllante sia soggetto a gravi e durature restrizioni;
    - non sia possibile ottenere tempestivamente le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, solo in casi eccezionali;
    - le azioni o quote possedute siano destinate fin dall’inizio a una successiva alienazione?
    Principi contabili di gruppo
    I bilanci delle imprese incluse nell’area di consolidamento sono stati redatti con Principi contabili e criteri di valutazione uniformi?
    Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della controllante e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l’omogeneità o armonizzazione è stata effettuata nei bilanci d’esercizio delle singole imprese?
    Qualora l’omogeneità o l’armonizzazione non siano state effettuate o non risultino fattibili nei bilanci d’esercizio delle singole imprese, sono apportate le necessarie rettifiche in sede di consolidamento per riflettere i Principi contabili adottati dalla controllante riflessi nel suo bilancio d’esercizio, se essa rappresenta la parte preponderante del gruppo, ovvero adottati dalle maggiori imprese del gruppo se la controllante da sola rappresenta una parte minoritaria del gruppo?
    Nei casi eccezionali in cui si è derogato al principio della uniformità dei criteri di valutazione di gruppo, ciò è stato fatto in quanto più idoneo a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo?
    Nella circostanza di cui al punto precedente, la Nota integrativa del bilancio consolidato indica e motiva le difformità nei Principi contabili?
    Se irrilevanti, ci si è avvalsi della facoltà di non riflettere gli effetti della difformità nei Principi contabili adottati da una o più controllate?
    I criteri di valutazione sono quelli utilizzati dalla società controllante per il proprio bilancio d’esercizio?
    Nel caso siano stati utilizzati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati dalla società controllante per il proprio bilancio d’esercizio:
    - tali criteri sono ammessi dagli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, e
    - nella Nota integrativa è stata data la motivazione del loro utilizzo?
    Se alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non sono presenti nel bilancio della società controllante sono stati adottati criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate?
    Qualora i rispettivi Principi contabili consentano l’utilizzo di criteri alternativi, è stato utilizzato quello più idoneo, fra quelli utilizzati dalle controllate, per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta?
    Le modalità di redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi e i criteri di valutazione sono stati mantenuti costanti nel tempo, se non in casi eccezionali?
    Nei casi eccezionali in cui il punto precedente non sia stato rispettato la Nota integrativa riporta:
    - l’indicazione e motivazione delle deroghe, e
    - l’influenza delle deroghe stese sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati, in conformità con quanto stabilito dal Principio OIC 29?
    La data di riferimento del bilancio consolidato e le date di chiusura dei bilanci da consolidare
    La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell’esercizio dell’impresa controllante?
    Se la data di riferimento del bilancio consolidato è diversa dalla data del bilancio d’esercizio della controllante, essa coincide con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse?
    Nella Nota integrativa è stato indicato e motivato l’uso di questa facoltà?
    Se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel consolidamento (compresa la società controllante) è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, è stato redatto un bilancio annuale intermedio riferito alla data del bilancio consolidato?
    Il metodo di consolidamento integrale
    Il bilancio consolidato rappresenta:
    - le attività e passività consolidate, inclusi plus/minusvalori attribuiti alle attività e passività delle controllate in sede di allocazione della differenza da annullamento che emerge a seguito del consolidamento delle partecipazioni;
    - il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante;
    - gli utili indivisi e le altre riserve di patrimonio netto della controllante, nonché le corrispondenti variazioni delle analoghe voci di patrimonio netto delle controllate, tenuto conto delle rettifiche di consolidamento, limitatamente a quelle intervenute successivamente alla data del loro consolidamento;
    - l’utile o la perdita dell’esercizio consolidato;
    - la quota di patrimonio netto e del risultato d’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza?
    Il procedimento di consolidamento integrale dei bilanci è stato realizzato attraverso le seguenti fasi:
    - rettifiche per uniformarsi ai Principi contabili di gruppo nonché eventuali altre rettifiche che si rendessero necessarie ai fini del consolidamento;
    - aggregazione dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione;
    - eliminazione del valore d’iscrizione della partecipazione in imprese controllate, incluso nel bilancio della società controllante e, ove presente, nel bilancio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell’impresa controllata, di pertinenza del gruppo;
    - eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell’area di consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo;
    - rilevazione di eventuali imposte differite e/o anticipate, in conformità a quanto stabilito dal Principio OIC 25 “Imposte sul reddito;
    analisi dei dividendi consolidati e loro specifico trattamento contabile, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;
    - trattamento contabile specifico per le azioni proprie della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal Principio OIC 28 “Patrimonio netto”;
    - determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato di esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, al fine della loro specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato;
    - valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate, vale a dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. n. 127/1991, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto;
    - analisi e corretta rappresentazione in bilancio dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazione in imprese già consolidate e della cessione di partecipazioni con o senza perdita del controllo, nonché delle altre variazioni dell’area di consolidamento;
    - predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato?
    Eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto delle controllate e determinazione della differenza da annullamento. Data di consolidamento
    Sono stati eliminati i valori delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, sostituendo pertanto il valore delle partecipazioni con le attività e passività di ciascuna di tali imprese?
    La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre società del gruppo alla data di consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata parimenti alla data di consolidamento.
    La data del consolidamento coincide con la data di acquisizione del controllo?
    Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da annullamento è calcolata sulla base del patrimonio netto contabile alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i risultati della controllata successivi all’acquisizione del controllo saranno rilevati nel Conto economico del bilancio consolidato. È accettabile consolidare una controllata ad una data prossima alla data di acquisizione oppure per l’intero esercizio, se l’acquisizione è avvenuta nei primi mesi dell’esercizio.
    È tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento stante l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell’art. 33 del D.Lgs. n. 127/1991.
    È stata utilizzata la data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie?
    Il trattamento contabile della differenza da annullamento
    La determinazione dell’ammontare della differenza iniziale da annullamento si è basata sul confronto fra il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione ed il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento?
    Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell’eventuale avviamento
    Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.
    In presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento, tale differenza è stata imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività e comunque per valori non superiori al loro valore recuperabile nonché a ciascuna passività assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati?
    Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è stato imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a Conto economico?
    L’attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è stata effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal Principio OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”?
    Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull’avviamento della controllata è stato imputato a Conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione”?
    Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento
    In presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento, tale differenza è stata imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte a un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati?
    L’eventuale eccedenza negativa, se non è dovuta alla previsione di perdite bensì al compimento di un “buon affare”, è stata interamente contabilizzata come riserva di consolidamento?
    La differenza iniziale negativa da annullamento che residua dopo le allocazioni di cui ai punti precedenti, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, è stata contabilizzata in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”?
    Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto?
    L’utilizzo del fondo è stato rilevato nella voce di Conto economico “A5 Altri ricavi e proventi?
    Se l’entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi risulta minore dell’ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento, ciò che residua dopo l’iscrizione del “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” è stato accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce “Riserva di consolidamento”?
    Rilevazione contabile negli esercizi successivi delle rettifiche apportate alle attività e passività della controllata alla data dell’acquisizione
    Negli esercizi successivi all’acquisizione, sono state effettuate nel bilancio consolidato le rettifiche per riflettere gli effetti delle imputazioni iniziali della differenza da annullamento, aggiornati annualmente alla data di consolidamento?
    Le rettifiche di cui al punto precedente sono effettuate finchè le relative attività e passività ad essa inerenti rimangono iscritte nei bilanci d’esercizio della controllata?
    Eliminazione saldi e operazioni infragruppo
    Il bilancio consolidato include solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo?
    È stata effettuata per l’intero ammontare delle operazioni l’eliminazione degli importi relativi a operazioni e saldi reciproci costituiti da crediti e debiti reciproci e costi e ricavi reciproci, solo se successive alla data di consolidamento della partecipazione?
    Alcuni esempi di operazioni effettuate tra società appartenenti alla medesima area di consolidamento, da analizzare per procedere all’effettuazione delle necessarie rettifiche finalizzate all’applicazione del metodo del consolidamento integrale, sono i seguenti:
    a) vendite di merci o prodotti finiti;
    b) vendite di cespiti;
    c) vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti;
    d) concessioni di finanziamenti;
    e) prestazioni di servizi aventi come contropartita la corresponsione di provvigioni;
    f) altre prestazioni di servizi;
    g) operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda.
    I saldi e le operazioni infragruppo possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.
    Utili e perdite infragruppo
    Sono stati eliminati gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le imprese incluse nella medesima area di consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio alla data del bilancio consolidato, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi?
    L’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo è stata effettuata sulla base dell’utile o della perdita lorda?
    L’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo è stata effettuata escludendo le spese generali, amministrative e di vendita che l’impresa sostiene comunque nel periodo?
    L’eliminazione ha determinato una riduzione o un aumento dell’ammontare dell’attività e un addebito o un accredito a Conto economico?
    Se l’eliminazione di utili e/o perdite infragruppo ha comportato l’insorgere (o l’annullarsi) di una differenza temporanea, è stata rilevata (o variata) la fiscalità differita secondo quanto previsto dall’OIC 25 “Imposte sul reddito”?
    A seguito delle scritture di eliminazione di perdite infragruppo, il limite massimo di incremento dei valori delle attività è costituito dal valore recuperabile a seconda del tipo del bene cui si riferiscono secondo quanto disciplinato dagli specifici Principi OIC.
    Gli utili e le perdite infragruppo sono state eliminate per la loro totalità dalle attività interessate, anche nei casi in cui esistono interessenze di terzi, prima di determinare la quota di patrimonio netto e di risultato di spettanza dei terzi?
    Ai fini dell’attribuzione alle interessenze di terzi di utili e perdite infragruppo sono state distinte le cessioni da controllante a controllata (“verso il basso”) da quelle che avvengono da controllata a controllante (“verso l’alto”)?
    Nel caso di vendite effettuate dalla controllante alla controllata, lo storno degli utili e delle perdite infragruppo, relativo a beni non ancora venduti a terzi, ha come contropartita le voci dell’attivo in cui sono inclusi i beni?
    Il risultato che si ottiene coincide con quello che si sarebbe ottenuto nel caso in cui la vendita infragruppo non si fosse verificata.
    L’utile o la perdita oggetto di eliminazione si trovano nel bilancio della controllante e non in quello della controllata e la quota di risultato economico relativa all’interessenza di terzi non è influenzata da questa rettifica di consolidamento?
    Nel caso di vendite effettuate dalla controllata alla controllante, mentre gli utili/perdite infragruppo sono sempre eliminati per il loro intero ammontare dalla voce dell’attivo interessata dalla cessione, l’impatto a Conto economico di detta eliminazione, ossia la riduzione del risultato netto consolidato, è stato imputato alle voci “risultato di pertinenza del gruppo” e “risultato di pertinenza di terzi” proporzionalmente alle quote di partecipazione nel capitale della controllata?
    Si applica il medesimo criterio anche alle operazioni effettuate tra società incluse nell’area di consolidamento, ma diverse dalla controllante, ivi incluse le operazioni straordinarie (ad esempio fusioni, conferimenti e scissioni) compiute all’interno del gruppo.
    La società si è avvalsa della facoltà di non eliminare gli utili realizzati in proporzione all’avanzamento dei lavori, tra l’una e l’altra impresa incluse nel consolidamento, quando l’opera in corso di esecuzione sia stata commissionata da terzi esterni al gruppo, se le imprese coinvolte valutano i lavori in corso su ordinazione con il metodo della percentuale di completamento e non con il metodo della commessa completata?
    Gli utili o le perdite su operazioni infragruppo e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, non sono eliminati se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
    a) essi derivano da operazioni correnti dell’impresa che ha conseguito l’utile o la perdita;
    b) tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato;
    c) l’eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento?
    Si ritiene che l’applicazione del concetto di costi sproporzionati vada circoscritta il più possibile, perché non sono immaginabili molti casi in cui la procedura di eliminazione degli utili e perdite infragruppo possa determinare costi sproporzionati per il consolidato.
    La non eliminazione di utili e perdite infragruppo può giustificarsi alla luce del criterio seguito nel bilancio consolidato per la valutazione di talune poste dell’attivo. È il caso, per esempio, in cui le stesse siano indicative di una riduzione del valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato delle rimanenze in capo alla società del gruppo cedente, oppure se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.
    Gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese del gruppo e relative a valori compresi nel patrimonio di una di esse alla data di chiusura del bilancio consolidato possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.
    Acquisizione e cessione di quote di partecipazione
    Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata
    Dopo l’acquisizione del controllo, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata, la relativa differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto?
    La differenza di cui al punto precedente è trattata analogamente a quanto previsto per la differenza iniziale da annullamento?
    Cessione parziale di partecipazione senza perdita del controllo
    In caso di cessione parziale senza perdita del controllo, sono stati rilevati nel Conto economico consolidato un utile o una perdita pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e l’ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel consolidato?
    L’ammontare delle attività nette tiene conto del relativo avviamento, unitamente ai corrispondenti maggiori valori non ancora ammortizzati attribuiti alle relative attività identificabili alla data di acquisizione e dell’eventuale residuo “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”.
    La plusvalenza o minusvalenza determinata in caso di cessione parziale senza perdita del controllo è stata imputata al Conto economico consolidato?
    Cessione di partecipazione con perdita del controllo
    Nel caso di cessione totale di una società controllata, sono stati rilevati nel Conto economico consolidato l’utile o la perdita derivante dalla cessione?
    Nel caso di cessione parziale con perdita del controllo, la partecipazione è stata eliminata dall’area di consolidamento e la partecipazione residua è stata valutata tramite il metodo del patrimonio netto o il metodo del costo, a seconda che permanga o meno una influenza notevole sulla partecipata stessa?
    L’utile o la perdita derivante dalla cessione è stato iscritto nel Conto economico consolidato come nel caso di cessione parziale ed è stato calcolato tenendo conto del nuovo valore di carico contabile della partecipazione residua?
    Indipendentemente dal metodo di valutazione utilizzato (metodo del patrimonio netto o del costo) per la valutazione della partecipazione residua, è stato assunto come base il valore proporzionale che deriva dall’applicazione del metodo del patrimonio netto alla data della cessione?
    È consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall’inizio dell’esercizio.
    Casi particolari di riduzione di una quota di partecipazione
    Qualora la riduzione di una quota di partecipazione in una società controllata sia attuata attraverso la rinuncia al diritto di opzione e la contestuale sottoscrizione di un aumento di capitale con relativo sovrapprezzo da parte dei nuovi azionisti o degli azionisti di minoranza ed in caso di perdita di controllo, la partecipazione è stata eliminata dall’area di consolidamento in base alle medesime modalità indicate in caso di cessione di partecipazione?
    Nel caso di cui al punto precedente, la valutazione della partecipazione residua ha tenuto conto del maggior valore del patrimonio netto della partecipata per effetto del sovrapprezzo, proporzionalmente alla ridotta interessenza?
    Nel caso in cui non si verifichi la perdita di controllo, è stato determinato l’ammontare della differenza tra la quota di patrimonio netto posseduta prima e dopo l’operazione e tale differenza è stata imputata a Conto economico, rappresentando l’utile o la perdita derivanti dal mancato esercizio del diritto d’opzione?
    Altre variazioni dell’area di consolidamento
    Casi particolari di inclusione nell’area di consolidamento
    Nel momento in cui sono venute meno le condizioni che precludevano il consolidamento integrale di una partecipazione di controllo, la partecipata è stata consolidata integralmente a partire da tale data?
    Se tali condizioni richiedevano l’applicazione del metodo del costo, gli utili e le riserve di utili e di capitale della partecipata, dall’acquisto della partecipazione fino alla data in cui sono state rimosse le condizioni che precludevano il consolidamento, sono stati accreditati a patrimonio netto, mentre le perdite sono state addebitate a patrimonio netto?
    Casi particolari di esclusione dall’area di consolidamento
    Al manifestarsi delle condizioni per l’esclusione dal consolidamento, la controllata è stata esclusa dal consolidamento integrale a partire dall’esercizio in cui dette condizioni si sono manifestate?
    Il valore della partecipazione da iscrivere nel bilancio consolidato (nuovo valore di carico) è stato determinato in conformità a quanto previsto nel caso di cessione di partecipazione con perdita di controllo?
    Si è verificato se si rende necessaria una svalutazione per perdite durevoli di valore secondo quanto previsto dall’OIC 21 “Partecipazioni”?
    Successivamente, la partecipazione è stata valutata con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda della fattispecie?
    Le imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni
    Sono state contabilizzate nel bilancio consolidato, fra i fondi dello Stato patrimoniale, le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate?
    Trattamento dei dividendi e degli utili distribuiti infragruppo
    I dividendi e gli utili distribuiti infragruppo sono stati eliminati nell’ambito delle procedure di consolidamento, al fine di non considerarli due volte?
    Il trattamento contabile delle azioni proprie e delle azioni o quote della controllante detenute dalle controllate
    Le azioni proprie detenute dalla controllante sono state rilevate anche nel bilancio consolidato come azioni proprie del gruppo secondo il trattamento contabile previsto dall’OIC 28 “Patrimonio netto”?
    Se esistono partecipazioni reciproche, la società controllante ha considerato nel bilancio consolidato le sue azioni o quote possedute dalla controllata inclusa nell’area di consolidamento come se fossero azioni proprie ed ha applicato, per il relativo trattamento contabile, quanto previsto dall’OIC 28 “Patrimonio netto”?
    L’acquisto di azioni proprie da parte di un’impresa controllata inclusa nell’area di consolidamento il cui capitale sociale è posseduto parzialmente da soci terzi (minoranze) produce effetti nel bilancio consolidato equivalenti ai casi sopra descritti di acquisto di ulteriori quote nella controllata o di cessione di partecipazioni senza perdita del controllo.
    Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi
    La quota di patrimonio netto corrispondente alle interessenze di terzi è stata contabilizza in apposita voce del patrimonio netto consolidato, denominata “Capitale e riserve di terzi”?
    La quota del risultato d’esercizio corrispondente alle interessenze di terzi è stata indicata a riduzione del risultato economico consolidato complessivo, utilizzando un’apposita voce denominata “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”?
    La quota di patrimonio netto e del risultato d’esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi è costituita dalla quota del patrimonio netto contabile e del risultato d’esercizio iscritti nel bilancio della partecipata, rettificati per recepire, ove necessario:
    - Principi contabili omogenei;
    - l’effetto dell’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo;
    - altre rettifiche di consolidamento di cui al paragrafo 49 del Principio?
    Si ricorda che l’allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione sulle attività o passività della partecipata nei limiti dei valori correnti non comporta alcuna attribuzione del plusvalore alle quote di pertinenza dei soci di minoranza.
    In presenza di perdite totali di pertinenza dei terzi eccedenti la relativa voce “Capitale e riserve di terzi”, il deficit è stato contabilizzato a carico degli azionisti di maggioranza?
    In presenza di utili successivi, la relativa quota spettante ai terzi è stata attribuita ai soci di maggioranza fino a che, cumulativamente, non si sia recuperato il totale delle perdite precedentemente assorbite da questi ultimi?
    Se i terzi si sono impegnati espressamente a ripianare le perdite, ed è probabile che ciò si verifichi, il deficit è stato lasciato a carico del capitale e riserve di terzi?
    Se al momento dell’acquisto di una partecipazione l’interessenza di terzi consiste in un deficit, a meno di un espresso impegno al ripianamento tale interessenza è stata valutata pari a zero e la società ne ha tenuto conto al momento dell’elisione della partecipazione tramite un aumento della differenza da annullamento?
    In presenza di utili successivi di pertinenza di terzi, tali utili sono stati contabilizzati a riduzione dell’avviamento fino a sua concorrenza e fino al totale recupero delle perdite inizialmente contabilizzate a incremento dell’avviamento al netto degli ammortamenti effettuati?
    Casi particolari
    Il trattamento contabile dei beni in locazione finanziaria
    Le operazioni di locazione finanziaria sono state contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario, a differenza di quanto disciplinato per il bilancio di esercizio?
    Considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, nonché la diversità sul punto della normativa del bilancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio, si ritiene che nel bilancio consolidato le operazioni di locazione finanziaria possono essere contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario. Si raccomanda l’adozione di questa soluzione in quanto tecnicamente da preferire.
    È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di locazione finanziarie con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato e in questo caso si forniscono in Nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall’art. 2427, c.1, n. 22, c.c.
    Se l’impresa ha mutato il metodo di rappresentazione contabile delle locazioni finanziarie (da metodo patrimoniale a metodo finanziario e viceversa), gli effetti sono rilevati come un cambiamento di Principio contabile ai sensi dell’OIC 29 “Cambiamenti di Principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”?
    Le operazioni di locazione operativa, nel bilancio consolidato, sono state contabilizzate come nel bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”?
    La valutazione delle partecipazioni controllate non consolidate e collegate
    Le partecipazioni in società collegate sono iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto?
    Poiché si ritiene che l’influenza della capogruppo sulla collegata sia minore, nei casi in cui la data di chiusura del bilancio delle società partecipate valutate, nel bilancio consolidato, con il metodo del patrimonio netto, sia diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, è accettabile utilizzare il bilancio chiuso a una data diversa, purché la differenza tra le date di chiusura non superi i 3 mesi e sia mantenuta costante nel tempo.
    Il metodo del patrimonio netto è stato utilizzato per la valutazione di partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto, nel caso in cui esse non siano consolidate con metodo proporzionale di cui ai paragrafi 114-119 dell’OIC 17?
    Per questa tipologia di partecipazioni non è ammesso l’utilizzo del metodo del costo.
    È stato utilizzato il metodo del costo nei seguenti casi:
    - valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell’esercizio dei diritti della capogruppo;
    - valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per impossibilità di ottenere le informazioni necessarie alla loro inclusione nel consolidato con il metodo del consolidamento integrale;
    - valutazione di partecipazioni normalmente da valutare in base al metodo del patrimonio netto, nei casi di impossibilità a ottenere le informazioni necessarie all’applicazione di tale metodo?
    La valutazione delle partecipazioni escluse dal consolidamento e detenute allo specifico scopo della loro successiva alienazione è stata effettuata utilizzando il valore minore tra quello determinato in base al metodo del costo (o al metodo del patrimonio netto, se applicabile) e il valore netto che si presume sarà realizzato dalla loro alienazione?
    Azioni privilegiate e/o di godimento, diritti di opzione
    Se la partecipata ha emesso azioni privilegiate e/o di godimento, la quota di pertinenza degli utili della partecipante è stata calcolata applicando le necessarie rettifiche per tener conto della quota di utili spettanti a tali categorie di azioni?
    I diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale in corso sono stati esclusi?
    Il metodo di consolidamento proporzionale
    Qualora un’impresa inclusa nell’area di consolidamento detenga il controllo, congiuntamente con terzi soci e in base ad accordi contrattuali con essi, di una partecipazione non inferiore al 20% (10% se si tratta società quotata), l’impresa partecipata, detta anche joint venture, è stata inclusa nell’area di consolidamento secondo il metodo del consolidamento proporzionale?
    Per il consolidamento proporzionale, sono state utilizzate alternativamente le seguenti modalità?
    - la società partecipante ha aggregato, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture alle rispettive voci del proprio bilancio;
    - il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate, la quota parte di attività, passività, ricevi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto?
    Tramite il consolidamento proporzionale si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore complessivo. Inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni si elimina solo la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, in modo tale da escludere dal bilancio consolidato l’indicazione del valore del patrimonio netto e del risultato economico corrispondenti alle interessenze di terzi.
    Gli utili e le perdite infragruppo sono state eliminate proporzionalmente, così come tutte le altre rettifiche di consolidamento sono state effettuate su base proporzionale?
    Nel caso di elisione di crediti e debiti nei confronti delle joint venture, ai fini del consolidamento proporzionale è stata iscritta la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi?
    Le eventuali differenze risultanti dal consolidamento sono state trattate come nel caso di consolidamento integrale?
    La traduzione dei bilanci non espressi in euro
    Ai fini dell’inclusione nell’area di consolidamento con metodo integrale o proporzionale di società che predispongono i propri bilanci in moneta diversa dall’euro, la traduzione preliminare di tali bilanci in euro è stata effettuata attraverso:
    - la traduzione delle attività e delle passività al cambio a pronti alla data di bilancio;
    - la traduzione delle voci di Conto economico e dei flussi di rendiconto finanziario al cambio posto in essere alla data di ogni operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al cambio medio di esercizio o di sotto periodi dell’esercizio applicato alle operazioni ed ai flussi intercorsi in quei sotto periodi;
    - il cambio storico del momento della loro formazione per la riserve di patrimonio diverse dalla riserva di traduzione?
    L’effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto è rilevato in apposita “Riserva da differenze di traduzione”, nell’ambito del patrimonio netto consolidato?
    In caso di cessione parziale/totale dell’impresa estera, la relativa quota della complessiva “Riserva da differenze di traduzione” è stata riclassificata in una riserva disponibile?
    In presenza di società partecipate estere che operano in paesi caratterizzati da elevata inflazione, prima di procedere alla traduzione del bilancio nella moneta di conto della controllante, si è provveduto alla rivalutazione del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti e delle altre eventuali rettifiche di valore contabile delle altre attività, delle passività, dei proventi e delle spese, al fine di eliminare gli effetti distorsivi dell’inflazione?
    L’inflazione del Paese in cui opera la società partecipata è ritenuta più o meno elevata in base alle circostanze specifiche, tenendo conto per esempio del tasso d’inflazione corrente e cumulativo e del capitale impiegato nella gestione della controllata. Normalmente, si ritiene gravato da elevata inflazione un Paese la cui economia sia soggetta a un tasso cumulativo d’inflazione di almeno il 100% nell’arco di 3 anni.
    A seguito dell’inclusione nell’area di consolidamento del bilancio di esercizio di una partecipata estera, i saldi infragruppo sono stati convertiti prima dell’eliminazione dei saldi infragruppo stessi, utilizzando i tassi di cambio alla data di chiusura dell’esercizio al fine di allineare i saldi reciproci tra società consolidate e imputando la differenza in conformità ai principi contabili di gruppo?
    Le differenze cambio originatesi dalla conversione di voci monetarie infragruppo che possono essere sostanzialmente assimilate a un’estensione o una riduzione dell’investimento netto della capogruppo nell’entità estera, sono state iscritte nella “Riserva da differenze di traduzione”?

    Sì No N/a
    Composizione e struttura del bilancio consolidato
    Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell’art. 29, dandone motivazione nella Nota integrativa.
    Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, è costituito dai seguenti documenti, fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:
    a. Stato patrimoniale consolidato;
    b. Conto economico consolidato;
    c. Rendiconto finanziario consolidato;
    d. Nota integrativa consolidata?
    Il bilancio consolidato è stato redatto in migliaia di euro?
    Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione?
    Ove applicabili, sono stati operati i seguenti cambiamenti agli schemi di bilancio:
    a) inserimento nel passivo patrimoniale, nell’ambito della voce B “Fondi per rischi e oneri”, di una voce separata denominata “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, derivante dal processo di consolidamento delle partecipazioni;
    b) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Riserva di consolidamento”;
    c) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Patrimonio netto di terzi”, articolata nelle voci “Capitale e riserve di terzi” e, “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”, rappresentative rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato corrispondenti alle interessenze di terzi;
    d) indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;
    e) inserimento nell’ambito della voce AVI “Altre riserve” del patrimonio netto della voce “Riserva da differenze di traduzione” rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;
    f) inserimento nel Conto economico, dopo la voce 21) “utile (perdita) consolidati dell’esercizio”, delle voci “Risultato di pertinenza del gruppo” e “Risultato di pertinenza di terzi” ai fini della separata evidenziazione della parte del risultato economico consolidato corrispondente alla partecipazione di terzi?
    Le voci relative alle rimanenze sono state raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati?

    22.4. Revisione legale e crisi d’impresa

    22.4.Revisione legale e crisi d’impresa

    La necessità di valutare periodicamente lo stato di salute economico finanziaria delle imprese rappresenta un nuovo importante adempimento introdotto dalla riforma della legge fallimentare (D.Lgs. n. 14/2019).

    In materia di crisi d’impresa, il revisore legale deve acquisire informazioni e valutare l’adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo, anche ai fini di pianificare le risposte di revisione ai rischi individuati (ISA 300 e seguenti).

    Il revisore deve inoltre valutare la sussistenza della continuità aziendale, nel processo di revisione del bilancio d’esercizio su un orizzonte temporale di 12 mesi.

    22.5. Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità

    22.5.Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità

    Con l’adozione della Direttiva n. 2022/2464/UE, denominata Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD e il suo recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 125/2024, l’UE ha dato via ad un ulteriore fase in tema di comunicazione societaria relativamente all’impatto ambientale e sociale.

    Le imprese tenute a tali obblighi informativi devono inserire nella propria relazione sulla gestione dettagli su come la loro attività impatta sul piano ambientale e sociale e su quali azioni hanno o intendono adottare per mitigare quelli negativi.

    Ai nuovi obblighi informativi si affiancano anche nuovi obblighi di revisione (art. 8, D.Lgs. n. 125/2024). In particolare, il revisore incaricato dalla società tenuta alla rendicontazione sulla sostenibilità deve esprime, con un’apposita relazione di attestazione, le proprie conclusioni circa la conformità di tale informativa (art. 8, D.Lgs. n. 125/2024; art. 14-bis, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010).

    La relazione di attestazione comprende (art. 14-bis, c. 2, D.Lgs. n. 39/2010):

    • un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;

    • una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

    • le conclusioni circa la conformità.

    Il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere lo stesso revisore incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale (art. 8, D.Lgs. n. 125/2024).

    Le materie oggetto di formazione continuativa per il mantenimento delle condizioni per il rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono integrate per tenere conto di questo nuovo obbligo di revisione. In particolare, i revisori abilitati al rilascio di tale attestazione devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità (art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 39/2010).

    Fine capitolo