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CONTABILITÀ E BILANCIO

28. CONFERIMENTO D’AZIENDA

28.1. Premessa - 28.1.1. Finalità del conferimento d’azienda - 28.2. Profili giuridici - 28.2.1. Conferente - 28.2.2. Conferitaria - 28.2.3. Atto di conferimento - 28.2.4. Procedura - 28.3. Rilevanza fiscale - 28.3.1. Imposte dirette - Conferitaria - 28.3.2. Imposte dirette - Conferente - 28.3.3. Imposte indirette - 28.3.4. Adempimenti - 28.3.5. Responsabilità per i debiti fiscali - 28.4. Problematiche contabili - 28.4.1. Adempimenti del conferente - 28.4.2. Adempimenti del conferitario - 28.5. Conferimento di partecipazioni

28.1. Premessa

28.1.Premessa

Il conferimento d’azienda è un’operazione con cui un soggetto apporta un’azienda in una società ricevendo in cambio azioni o quote rappresentative del capitale sociale. Soggetti coinvolti nell’operazione sono il conferente che conferisce l’azienda e il conferitario che la riceve. In tale ambito rientra anche il conferimento di partecipazioni con cui il conferente apporta una partecipazione di una terza società mentre il conferitario attribuisce, in contropartita, una quota rappresentativa del proprio capitale sociale.

Con il conferimento d’azienda si realizza un’aggregazione aziendale poiché le parti coinvolte si integrano in modo più o meno intenso.

Si precisa che, mentre il conferitario non può che essere una società, il conferente può essere anche un imprenditore individuale che conferisce l’unica o una delle aziende possedute.

Si pensi all’imprenditore individuale che vuole aprire ad un nuovo socio; in questo caso non è possibile trasformare l’impresa in una società ma occorre costituirne una nuova in cui l’imprenditore conferisce l’unica azienda (divenendo socio a seguito della partecipazione ricevuta) e in cui il nuovo socio apporta denaro o altri beni.

In generale, tale operazione può realizzarsi in vari modi alcuni dei quali sono di seguito esemplificati.

Tale operazione è configurabile come un conferimento in natura in cui oggetto dell’apporto è un’azienda, un ramo d’azienda o una partecipazione; apporto che può essere effettuato in sede di costituzione di una nuova società o successivamente.

Il conferimento può avvenire:

  • in una società di nuova costituzione. In questo caso la conferitaria è costituita al fine o anche per realizzare l’operazione di conferimento;

  • in una società preesistente. In questo caso per realizzare il conferimento d’azienda, la conferitaria deve aumentare il capitale sociale al fine di emettere nuove quote rappresentative dello stesso da assegnare al nuovo socio (il conferente) che apporta l’azienda.

Il conferimento d’azienda si caratterizza per i seguenti elementi:

  • il corrispettivo del conferimento è una partecipazione nel capitale sociale della conferitaria derivante da un aumento di capitale sociale;

  • il conferente trasforma un’attività reale (l’azienda) in un’attività finanziaria (la partecipazione);

  • si realizza un’aggregazione aziendale poiché il conferente diviene socio del conferitario.

28.1.1. Finalità del conferimento d’azienda

28.1.1.Finalità del conferimento d’azienda

Il principale obiettivo del conferimento d’azienda è la volontà di realizzare una concentrazione aziendale generalmente come evoluzione di una collaborazione anche commerciale.

All’interno dei gruppi aziendali, il conferimento di azienda può inoltre costituire un’utile operazione per riorganizzare l’assetto produttivo e gestionale, minimizzando le risorse impiegate. Attraverso questa operazione è possibile:

  • aumentare il numero di società che compongono il gruppo, attribuendo autonoma veste giuridica ad aziende in precedenza possedute da altre società del gruppo (garantendo così anche una ripartizione del rischio);

  • concentrare lo sviluppo di attività affini o complementari attraverso l’apporto di queste aziende in una nuova società costituita per tale finalità.

Il conferimento d’azienda può consentire il perseguimento di strategie di carattere finanziario. Si tratta della possibilità di aumentare la base per la raccolta di risorse a titolo sia di capitale di rischio che di debito.

Attraverso questa operazione è possibile creare un gruppo aziendale o aumentarne l’articolazione in un numero maggiore di società operative, giuridicamente autonome e operanti in aree d’affari ben definite. Questo consente di aprire il capitale di nuove società ad altri investitori pur mantenendone il controllo.

Se poi questo è possibile con partecipazioni di maggioranza relativa, sfruttando la leva azionaria è possibile moltiplicare le risorse gestite dal soggetto economico di gruppo minimizzando le risorse da lui apportate.

Attribuire autonomia giuridica alle diverse aziende possedute da alcune società del gruppo aumenta inoltre la capacità complessiva di credito, poiché le nuove società costituite con il conferimento d’azienda possono ottenere linee di credito specifiche per iniziative credibili.

La massimizzazione della leva creditizia avviene attraverso la costituzione di nuove società in cui conferire aziende possedute da preesistenti entità controllate.

Una delle caratteristiche contabili di questa operazione è l’iscrizione degli elementi patrimoniali dell’azienda conferita a valori correnti, nonché l’eventuale emersione di un avviamento. Tale aspetto può favorire lo sfruttamento della leva azionaria e di quella creditizia, poiché consente l’iscrizione di plusvalenze latenti con un incremento della capitalizzazione della società conferitaria.

L’aumento della capitalizzazione comporta da un lato una maggiore capacità di indebitamento della società e, dall’altro, più risorse apportate dai nuovi soci rispetto a quelle che sarebbero state apportate a valori contabili. Sul tema si rinvia al caso “Conferimento d’azienda con plusvalori”.

Il conferimento d’azienda potrebbe aiutare il superamento di crisi aziendali. Attraverso il conferimento di rami d’azienda complementari in società di nuova costituzione si potrebbero realizzare economie di scala ed efficientare la gestione anche attraverso la minimizzazione di costi.

28.2. Profili giuridici

28.2.Profili giuridici

Sul piano giuridico, il conferimento d’azienda rientra nell’ambito della normativa relativa ai conferimenti in natura e si differenzia sia per la tipologia di forma giuridica della società conferitaria che per le modalità con cui si realizza l’operazione.

Dal punto di vista operativo, per effettuare un conferimento d’azienda:

  • il conferente, con le modalità richieste dalla normativa (dalla forma giuridica del conferente dipendono le modalità con cui decidere di dar luogo a tale operazione), deve decidere di conferire l’azienda;

  • la conferitaria deve deliberare un aumento di capitale con rinuncia del diritto d’opzione da parte dei vecchi soci al fine di consentire l’ingresso del nuovo socio conferente l’azienda;

  • oppure occorre costituire una nuova società con apporto in natura da parte di uno o più soci.

28.2.1. Conferente

28.2.1.Conferente

Il conferente può essere un imprenditore individuale o una società.

La forma giuridica del conferente incide sulla modalità con cui viene deciso di conferire un’azienda.

Nell’impresa individuale è l’imprenditore che amministra e decide ogni operazione, anche quelle di natura straordinaria come il conferimento d’azienda.

Nelle società di persone la scelta di conferire l’azienda spetta agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente (artt. 2257 e 2258 c.c.). Se tuttavia l’operazione comporta la modifica del contratto sociale è richiesta la decisione unanime dei soci salvo le diverse maggioranze richieste dall’atto costitutivo (art. 2252 c.c.).

Nelle società per azioni (e nelle Sapa) la decisione di conferire un’azienda spetta all’organo amministrativo, mentre occorre una delibera dell’assemblea straordinaria solo se l’operazione comporta anche una modifica dell’atto costitutivo (art. 2436 c.c.). In quest’ultimo caso, l’assemblea straordinaria delibera con le seguenti maggioranze (artt. 2368 e 2369 c.c.):

  • per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, voto favorevole di tanti soci che rappresentano più di 1/3 del capitale rappresentato in assemblea;

  • per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea e, in seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita se è presente oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

Al socio dissenziente sul conferimento d’azienda, non spetta il diritto di recesso ad eccezione del caso in cui l’operazione comporti la modifica dell’oggetto sociale o altre cause di recesso come, ad esempio, la trasformazione della società, la revoca dello stato di liquidazione o il trasferimento della sede sociale all’estero (art. 2437 c.c.).

La delibera con cui si decide il conferimento d’azienda, indipendentemente che sia adottata dall’organo amministrativo o dall’assemblea, deve motivare l’operazione e delegare uno o più amministratori per rivolgere istanza al Tribunale per la nomina dell’esperto per la valutazione (art. 2343 c.c.).

Nelle società a responsabilità limitata la decisione di dar luogo ad un conferimento d’azienda spetta agli amministratori o ai soci (che deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale salvo quorum differenti previsti dall’atto costitutivo) se l’operazione comporta una modifica dell’atto costitutivo o dell’oggetto sociale (art. 2479 c.c.).

Il socio dissenziente sul conferimento d’azienda può recedere dalla società solo se l’operazione comporta modifiche all’oggetto sociale o altre cause di recesso come, ad esempio, la trasformazione o la revoca dello stato di liquidazione (art. 2473 c.c.). Nella delibera con cui si decide il conferimento occorre motivare l’operazione e nominare l’esperto (art. 2465 c.c.).

28.2.2. Conferitaria

28.2.2.Conferitaria

Società per azioni (o società in accomandita per azioni)

Al fine di tutelare i terzi sull’integrità e sull’effettività del capitale sociale, il legislatore, nella procedura di conferimento d’azienda (artt. 2342-2344 c.c.), impone la relazione di un esperto, nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, che risponde dei danni causati alla società, ai soci ed ai terzi (art. 64 c.p.c.).

Scopo della stima (e dell’attività dell’esperto o perito) è la determinazione del valore massimo da attribuire al bene conferito e dell’entità massima della quota di capitale sociale da attribuire al conferente. Tale aspetto deriva dalla necessità per cui, il valore dei conferimenti in nessun caso può essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo delle azioni (art. 2346, c. 5, c.c.).

La relazione deve contenere (art. 2343 c.c.):

  • la descrizione dell’azienda conferita con la specificazione di tutti gli elementi patrimoniali che la compongono tra cui, soprattutto, quelli immateriali. Tale punto richiede anche un’analisi approfondita della compagine sociale del conferente e dell’attività svolta dall’azienda conferita, una breve descrizione dell’evoluzione storica, dell’assetto organizzativo e della situazione produttiva del conferente ed il riscontro sull’attendibilità dei dati contabili su cui si basa la stima;

  • i criteri di valutazione utilizzati nella stima. In tale ambito l’esperto deve descrivere e giustificare i metodi utilizzati, nonché i valori inclusi nei calcoli;

  • la valutazione effettuata, con l’indicazione della data a cui si riferisce la valutazione che non può essere anteriore a 4 mesi rispetto all’atto di conferimento (Massima Consiglio notarile di Milano, 10 aprile 2001 e Massima Notai del Triveneto, settembre 2004);

  • l’attestazione che il valore attribuito è almeno pari a quello assegnato ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

L’obbligo di verificare la valutazione effettuata spetta agli amministratori (art. 2343 c.c.) che, entro 180 giorni dall’iscrizione nel registro imprese della costituzione della società o dell’aumento di capitale, devono controllare le valutazioni effettuate dal perito indipendente e se, risultasse che i suddetti conferimenti avevano un valore inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello del conferimento, devono (alternativamente):

  • richiedere al conferente di versare la differenza in denaro come conguaglio;

  • far recedere dalla società il conferente con restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in tutto o in parte in natura;

  • ridurre proporzionalmente il capitale sociale annullando la quota non coperta.

Fino a quando non avviene il controllo, le azioni relative ai conferimenti in natura devono restare depositate presso la sede della società e sono inalienabili (art. 2343 c.c.).

La disciplina dei conferimenti in natura sopra descritta è stata oggetto di aggiornamento negli ultimi anni (D.Lgs. n. 142/2008 e successivamente modificata dal D.Lgs. n. 224/2010) e la dottrina si è confrontata sull’applicazione analogica di tali novità anche al conferimento d’azienda.

In particolare, è stato previsto il caso, in presenza di determinate circostanze, del conferimento di beni in natura e di crediti senza la relazione di stima (art. 2343-ter c.c.). Alla luce dei presupposti delle valutazioni previste dalla normativa (art. 2343 c.c.), la prevalente dottrina si è espressa sulla non applicabilità analogica delle novità introdotte al conferimento d’azienda.

Se il conferimento d’azienda avviene in sede di aumento di capitale:

  • gli amministratori della conferitaria devono deliberare l’operazione (tuttavia se vi è modifica dell’atto costitutivo occorre la delibera dell’assemblea straordinaria) e devono illustrare, con apposita relazione, le ragioni del conferimento in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni (art. 2441, c. 6, c.c.);

  • l’assemblea straordinaria dei soci deve deliberare l’aumento di capitale con conferimento in natura ed ingresso del nuovo socio salvo delega agli amministratori (art. 2443 c.c.) (27.2.).

La relazione degli amministratori deve essere comunicata al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare sull’aumento del capitale sociale.

Entro 15 giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale devono restare depositati nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea dei soci e finché questa non abbia deliberato l’aumento di capitale; i soci possono prenderne visione.

La relazione degli amministratori ha la finalità di giustificare l’esclusione/la limitazione del diritto d’opzione che la normativa prevede al fine di tutelare i vecchi soci (art. 2441 c.c.).

Infatti, per mantenere inalterata la quota posseduta dai vecchi soci nel capitale sociale, il Legislatore ha introdotto il diritto di prelazione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale. Tuttavia, quando l’interesse sociale lo esige, tale diritto può essere escluso o limitato con motivazione scritta nella suddetta relazione da parte degli amministratori.

Società a responsabilità limitata

Per quanto riguarda il conferimento in natura nelle società a responsabilità limitata, la procedura prevista dal Legislatore risulta più semplificata. Infatti, l’esperto non deve essere nominato dal Tribunale, ma dal conferente ed inoltre non è previsto alcun successivo controllo da parte degli amministratori.

In particolare, è prevista la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale (art. 2465 c.c.) iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze (D.Lgs. n. 39/2010).

La relazione ha la finalità di tutelare i terzi sull’integrità e sull’effettività del capitale sociale e deve contenere:

  • la descrizione degli elementi patrimoniali dell’azienda conferita;

  • l’indicazione dei criteri di valutazione adottati;

  • l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

Analogamente a quanto avviene per le società per azioni, la relazione di stima deve specificare tutti gli elementi patrimoniali che compongono (tra cui, soprattutto, quelli immateriali) l’azienda conferita.

Tale punto richiede anche un’analisi approfondita della compagine sociale del conferente e dell’attività svolta dall’azienda conferita, una breve descrizione dell’evoluzione storica, dell’assetto organizzativo e della situazione produttiva del conferente ed il riscontro sull’attendibilità dei dati contabili su cui si basa la stima.

La relazione deve, inoltre, descrivere e giustificare i metodi utilizzati nella valutazione, nonché i valori inclusi nei calcoli.

La conferitaria a responsabilità limitata può essere una società di nuova costituzione (27.1.) o un’impresa già esistente che aumenta il capitale sociale al fine di consentire il conferimento d’azienda (27.2.2.).

Nel caso di conferitaria già esistente la procedura prevede:

  • la decisione circa il conferimento d’azienda con delibera degli amministratori;

  • la delibera dell’assemblea dei soci relativamente all’aumento di capitale necessario per assegnare la partecipazione al conferente, salvo delega agli amministratori (art. 2481 c.c.).

Per le società a responsabilità limitata giova tuttavia osservare che il diritto di sottoscrivere un aumento di capitale spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute e, la possibilità di attuare l’aumento attraverso l’offerta di quote a terzi, deve essere espressamente prevista dall’atto costitutivo (art. 2481-bis c.c.).

Comunque, se l’atto costitutivo lo prevede e l’assemblea dei soci (o gli amministratori delegati, art. 2481 c.c.) delibera l’aumento con attribuzione di nuove quote a terzi (per esempio per il conferimento di un’azienda), al socio dissenziente spetta il diritto di recesso (artt. 2473 e 2481-bis c.c.).

Società di persone

Anche le società di persone possono realizzare un conferimento d’azienda applicando la disciplina prevista dal c.c. (artt. 2253-2255 c.c.).

La responsabilità illimitata e solidale dei soci (salvo per gli accomandanti nella società in accomandita semplice) rende tale operazione particolarmente semplice. In questo caso, infatti, la relazione dell’esperto (solo eventuale poiché non prevista dal Legislatore) ha prevalentemente la finalità di attestare quali beni compongono l’azienda conferita, poiché la tutela dei terzi non deriva dal patrimonio netto della società quanto piuttosto dal patrimonio dei soci che rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali.

28.2.3. Atto di conferimento

28.2.3.Atto di conferimento

Deliberato il conferimento e l’eventuale aumento di capitale (necessario nelle società già esistenti) occorre procedere con la stipula dell’atto di conferimento ad opera del notaio. Si precisa che nel caso in cui la conferente sia una società neo-costituita allora l’atto di conferimento corrisponde a quello di costituzione.

L’atto di conferimento deve contenere la descrizione:

  • degli elementi identificativi della conferente e del conferitario;

  • dei beni oggetto di conferimento e, nello specifico, dell’azienda conferita e della sua composizione;

  • dei dati relativi all’operazione di conferimento tra cui il numero e il valore nominale delle azioni/quote che devono essere emesse per il conferimento.

Per le società di capitali, tale documento deve contenere obbligatoriamente anche i riferimenti alla perizia (artt. 2343 e 2465 c.c.); perizia che deve comunque essere allegata per il deposito presso il Registro delle Imprese.

Per le società di capitali, il notaio rogante deve depositare per l’iscrizione al registro imprese l’atto di conferimento entro 30 giorni dalla sua stipula.

Nelle società di persone, l’atto di conferimento viene redatto dal notaio e va depositato entro 30 giorni presso il registro imprese.

La data di efficacia del conferimento corrisponde con quella di iscrizione al registro imprese dell’atto di conferimento. L’efficacia dell’operazione può, tuttavia, essere posticipata rispetto alla data di iscrizione ma mai anticipata.

Rapporti giuridici

Si rimanda a quanto descritto in tema di cessione d’azienda (32.2.) per quanto riguarda la forma del contratto, il patto di non concorrenza, la successione nei contratti e nel subentro dei crediti e dei debiti dell’azienda conferita, in quanto la normativa in tema di conferimento d’azienda è analoga a quella in tema di cessione.

28.2.4. Procedura

28.2.4.Procedura

La dottrina suddivide in fasi operative il percorso per realizzare un conferimento d’azienda. In particolare, la procedura risulta più o meno articolata in funzione della natura giuridica della società conferente.

Le tabelle che seguono sintetizzano le fasi operative secondo l’ordine di accadimento prospettando due ipotesi: la prima nel caso in cui il conferimento d’azienda si realizza con la costituzione di una nuova società e la seconda nel caso in cui il conferimento avviene con aumento di capitale.

Procedura Società Conferitaria - Nuova costituzione
Spa Srl Società di persone
Decisione dell’imprenditore o delibera degli organi sociali (CdA o assemblea dei soci se vi è modifica dell’oggetto sociale) della conferente in merito al conferimento Si Si Si
Istanza, fatta dagli amministratori della conferente, al Tribunale per la nomina di un esperto per il rilascio di una relazione giurata Si No No
Nomina dell’esperto da parte del Tribunale nel cui circondario ha sede la società Si No No
L’esperto viene nominato dal conferente tra i revisori legali o le società di revisione iscritti nell’apposito registro No Si Eventuale
Redazione della relazione giurata da parte dell’esperto che contenga:
- la descrizione dell’azienda conferita con la specificazione di tutti gli elementi patrimoniali che la compongono tra cui, soprattutto, quelli immateriali;
- i criteri di valutazione utilizzati nella stima, con una descrizione dei metodi utilizzati e la giustificazione dei valori inclusi nei calcoli;
la valutazione effettuata;
- l’attestazione che il valore attribuito è almeno pari a quello assegnato ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo
Si Si Eventuale
Stipula dell’atto costitutivo della società e dell’atto di conferimento Si Si Si
Deposito per l’iscrizione dell’atto costitutivo della nuova società a cura del notaio rogante entro 30 giorni Si Si Si
Gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni dall’iscrizione dell’atto costitutivo, controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima (fino al controllo le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società).
Se dalla valutazione degli amministratori risulta che il valore era inferiore di oltre 1/5 a quello del conferimento:
- gli amministratori devono ridurre in modo proporzionale il capitale sociale;
- il conferente/socio può versare la differenza in denaro;
- il conferente/socio può recedere dalla nuova società ed ha diritto alla restituzione del conferimento qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.
Si No No

Procedura Società conferitaria con aumento di capitale
Spa Srl Società di persone
Decisione dell’imprenditore o delibera degli organi sociali (CdA o assemblea dei soci se vi è modifica dell’oggetto sociale) della conferente in merito al conferimento Si Si Si
Delibera dell’organo amministrativo della società conferitaria circa il conferimento d’azienda Si Si Si
È possibile attribuire le quote di nuova emissione a terzi solo se l’atto costitutivo lo prevede e, in tale caso, i soci dissenzienti hanno il diritto di recedere dalla società a norma dell’art. 2437 c.c. No Si No
Istanza al Tribunale per la nomina di un esperto per il rilascio di una relazione giurata Si No No
Nomina dell’esperto da parte del Tribunale nel cui circondario ha sede la società Si No No
L’esperto viene nominato dal conferente tra i revisori legali o le società di revisione iscritti nell’apposito registro No Si Eventuale
Redazione della relazione giurata da parte dell’esperto che contenga:
- la descrizione dell’azienda conferita con la precisazione di tutti gli elementi patrimoniali che la compongono tra cui, soprattutto, quelli immateriali;
- i criteri di valutazione utilizzati nella stima, con una descrizione dei metodi utilizzati e la giustificazione dei valori inclusi nei calcoli;
- la valutazione effettuata;
- l’attestazione che il valore attribuito è almeno pari a quello assegnato ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo
Si Si Eventuale
Redazione da parte dell’organo amministrativo (art. 2441 c.c.) della società conferitaria della relazione con cui vengono illustrate le ragioni che giustificano l’esclusione o la limitazione dell’aumento di capitale necessario per il nuovo conferimento. Almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per decidere sull’aumento di capitale, la relazione deve essere comunicata al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato del controllo contabile. Si No No
Entro 15 dalla data fissata per l’assemblea il Collegio Sindacale deve depositare presso la sede della società il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni. Si No No
Delibera dell’assemblea dei soci in merito all’aumento di capitale strumentale al conferimento in natura salvo delega agli amministratori. Si Si Si
Stipula, da parte degli organi di amministrazione della conferente e della conferitaria, dell’atto di conferimento. Si Si Si
Deposito per l’iscrizione nel registro imprese dell’atto di conferimento da parte del notaio rogante entro 30 giorni. Si Si Si
Gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni dall’iscrizione dell’atto costitutivo, controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima (fino al controllo le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società).
Se dalla valutazione degli amministratori risulta che il valore era inferiore di oltre 1/5 a quello del conferimento è necessario:
- gli amministratori devono ridurre in modo proporzionale il capitale sociale;
Si No No
- il conferente/socio può versare la differenza in denaro;
- il conferente/socio può recedere dalla nuova società ed ha diritto alla restituzione del conferimento qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.
Si No No

28.3. Rilevanza fiscale

28.3.Rilevanza fiscale

Le caratteristiche del conferimento sono:

  • la non definitività nel trasferimento dell’azienda che viene gestita dal conferente per il tramite del conferitario;

  • l’utilizzo del valore economico dell’azienda conferita e del conferitario per determinare il valore dell’aumento (o di costituzione) del capitale sociale di quest’ultima;

  • l’iscrizione nella conferitaria del valore corrente degli elementi patrimoniale dell’azienda conferita, tra cui l’eventuale avviamento;

  • la rilevazione tra le riserve di patrimonio netto della conferente della differenza tra il valore corrente dell’azienda conferita ed il suo valore netto contabile.

Tali aspetti sono importanti poiché assumono rilievo fondamentale soprattutto nella definizione del regime fiscale da applicare a tale operazione.

28.3.1. Imposte dirette - Conferitaria

28.3.1.Imposte dirette - Conferitaria

L’operazione di conferimento d’azienda è fiscalmente neutra (art. 176, D.P.R. n. 917/1986), ossia non produce debiti tributari a carico del conferente e del conferitario. Tale regime contabile dipende dalle caratteristiche dell’operazione e in particolare dalla non definitività del trasferimento dell’azienda.

Con il concetto di “neutralità fiscale” e di “continuità dei valori” s’intende che, a fini fiscali, continuano ad assumere rilievo i valori contabili precedentemente iscritti nella contabilità del conferente e non quelli rivalutati sulla base della perizia di stima effettuata dal perito.

I valori contabili sono i dati ricompresi nella contabilità del conferente; sono pertanto i valori che tale impresa utilizzava per redigere il bilancio d’esercizio e per determinare la base imponibile per la dichiarazione dei redditi.

I valori di perizia sono, invece, quelli a cui vengono iscritti gli elementi patrimoniali nella società conferitaria. Inoltre, il valore di perizia del patrimonio netto conferito rappresenta il dato a cui il conferente iscrive la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento.

Dopo l’operazione, l’azienda conferita viene espressa a valori correnti nella contabilità del conferitario, mentre nella contabilità del conferente trova iscrizione la partecipazione comunque espressa a valori correnti.

Per effetto della “neutralità fiscale” e della “continuità dei valori”, il conferimento d’azienda genera un doppio binario poiché, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, conferente e conferitario considerano i valori correnti rispettivamente della partecipazione e degli elementi patrimoniali dell’azienda conferita e, per la determinazione della base imponibile e per la dichiarazione dei redditi, occorre considerare ancora il valore contabile assunto prima del conferimento.

Tale operazione genera una doppia sospensione di imposta:

  • la plusvalenza che emerge dalla differenza tra il patrimonio netto contabile trasferito con l’azienda e la partecipazione ricevuta non assume rilievo fiscale (contabilmente viene accantonata in una riserva di patrimonio netto) fino al verificarsi di determinate condizioni;

  • l’adeguamento dei valori contabili ai valori correnti dell’azienda conferita non ha rilievo fiscale fino al verificarsi di determinate condizioni.

Rilevanza contabile
(bilancio d’esercizio)
Rilevanza fiscale
(dichiarativi)
Conferente Valore corrente della partecipazione Valore contabile del patrimonio netto dell’azienda conferita
Conferitario Valore corrente degli elementi
patrimoniali dell’azienda conferita
Valore contabile degli elementi
patrimoniali dell’azienda conferita

Affrancamento

Il Legislatore tributario consente al conferitario la possibilità di affrancare il differente valore di perizia versando un’imposta sostitutiva. Con l’operazione di affrancamento il conferitario riconosce anche fiscalmente il valore corrente superando il doppio binario. In questo caso, pertanto, il conferitario considera i valori di perizia anche per la determinazione della base imponibile e per la redazione dei dichiarativi.

La normativa prevede varie forme” di affrancamento che si differenziano per la tipologia di bene oggetto dell’operazione. Questo consente al conferitario di affrancare tutti o solo alcuni degli elementi patrimoniali che compongono l’azienda conferita e con modalità e tempi differenti.

Sintetizzando l’affrancamento può riguardare:

  • immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 176, c. 2-ter, D.P.R. n. 917/1986);

  • avviamento ed altre attività immateriali (art. 15, c. 10 e 12, D.L. n. 185/2008);

  • attivo circolante e attività finanziarie (art. 15, c. 11, D.L. n. 185/2008);

  • partecipazioni di controllo incluse nel consolidato (art. 1, c. 150 e 151, Legge n. 147/2013).

La conferitaria può optare per il riconoscimento, anche parziale (ossia di una sola parte della rivalutazione), della differenza di valore per le immobilizzazioni materiali e immateriali attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva (art. 176, c. 2-ter, D.P.R. n. 917/1986).

Il disallineamento che può essere affrancato riguarda la differenza tra l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto e quello che emerge dalla perizia di stima. L’affrancamento può riguardare singolarmente le immobilizzazioni immateriali e, per categorie omogenee, quelle materiali.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il conferimento (conferimento fatto nel 20xy ed affrancato con dichiarazione dei redditi 20xy+1), in quello successivo (conferimento fatto nel 20xy ed affrancato con dichiarazione dei redditi 20xy+2) o in entrambi (conferimento fatto nel 20xy ed affrancato in parte con dichiarazione dei redditi 20xy+1 e in parte con dichiarazione dei redditi 20xy+2).

Per effettuare l’affrancamento, il conferitario deve versare un’imposta sostitutiva determinata applicando le seguenti aliquote progressive:

  • fino a 5 milioni il 12%;

  • oltre i 5 milioni e fino ai 10 milioni il 14%;

  • oltre i 10 milioni il 16%.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali rispettivamente del 30%, del 40% e del 30%; alle ultime due si applicano interessi pari al 2,5% annuo.

Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine per il pagamento del saldo IRES e IRAP:

  • del periodo d’imposta in cui è stato effettuato il conferimento se l’esercizio dell’opzione di affrancamento avviene nella dichiarazione relativa a tale periodo, come ad esempio per il conferimento d’azienda effettuato nell’anno 20xy ed affrancato nel 20xy+1 con la dichiarazione redditi anno 20xy+1 e periodo d’imposta 20xy. In questo caso il versamento della prima rata deve avvenire entro il 16 giugno dell’anno 20xy+1;

  • del periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento se l’affrancamento è stato esercitato/reiterato nel secondo periodo successivo al conferimento come, ad esempio, per il conferimento d’azienda effettuato nell’anno 20xy ed affrancato nel 20xy+2 con la dichiarazione redditi anno 20xy+2 e periodo d’imposta 20xy+1. In questo caso il versamento della prima rata deve avvenire entro il 16 giugno dell’anno 20xy+2.

La seconda e la terza rata devono essere corrisposte entro i termini per il pagamento del saldo IRES e IRAP rispettivamente del primo e del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata corrisposta la prima rata. Nel caso sub a), la seconda rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno dell’anno 20xy+2 e la terza entro il 16 giugno 20xy+3. Nel caso sub b) invece, la seconda rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno dell’anno 20xy+3 e la terza entro il 16 giugno 20xy+4.

L’affrancamento si perfeziona e comincia a produrre effetti (fini IRES/IRPEF e IRAP) con il versamento della prima rata. Nello specifico, il maggior valore di immobilizzazioni immateriali e materiali viene riconosciuto anche fiscalmente (con conseguente maggior ammortamento e incremento della base di calcolo del 5% della deducibilità delle spese per manutenzione ordinaria) a partire dal periodo d’imposta in cui è stata esercitata l’opzione.

Esempio

Se l’affrancamento viene esercitato con la dichiarazione dei redditi 20xy+1 per un conferimento d’azienda perfezionato nell’anno 20xy, l’opzione produce effetti dal 16 giugno 20xy+1 ed il maggior valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali è riconosciuto anche fiscalmente a partire dall’anno 20xy+1.

Se, invece, l’affrancamento viene esercitato con la dichiarazione dei redditi 20xy+2 per un conferimento d’azienda perfezionato nell’anno 20xy, l’opzione produce effetti dal 16 giugno 20xy+2 ed il maggior valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali è riconosciuto anche fiscalmente a partire dall’anno 20xy+2.

L’effetto dell’affrancamento viene meno se i beni affrancati sono alienati entro il quarto anno successivo all’opzione; se il conferimento d’azienda è avvenuto nell’esercizio 20xy e l’opzione di affrancamento è stata effettuata con la dichiarazione dei redditi 20xy+1, allora la cessione dei beni affrancati, per evitare la decadenza degli effetti dell’affrancamento, può avvenire a partire dall’anno 20xy+6.

Se, tuttavia, i beni oggetto di affrancamento sono ceduti dal conferitario prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, viene meno il vantaggio dell’affrancamento. Ciò significa che, nel caso di cessione anticipata:

  • assume rilievo fiscale la plusvalenza/minusvalenza (sull’immobilizzazione materiale o immateriale ceduta) determinata come differenza tra il prezzo di cessione e l’originario valore del bene (valore fiscalmente riconosciuto prima del conferimento d’azienda) al netto degli ammortamenti conteggiati sul valore originario (non si deve pertanto considerare il maggior ammortamento calcolato sull’incremento di valore emerso dal conferimento d’azienda);

  • occorre scomputare da IRES/IRPEF l’imposta sostitutiva pagata sull’affrancamento del bene.

La conferitaria può, inoltre, optare per il riconoscimento, anche parziale (ossia di una sola parte della rivalutazione), dell’avviamento e del maggior valore dei marchi e delle altre immobilizzazioni immateriali attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% (art. 15, c. 10 e 12, D.L. n. 185/2008, circ. n. 28/E/2009). L’aliquota va applicata alla differenza che emerge tra il valore iscritto in bilancio al termine dell’esercizio in cui è avvenuto il conferimento d’azienda (si tratta del valore corrente al netto del relativo ammortamento) e il valore fiscalmente a tale data.

L’opzione deve essere esercitata attraverso il versamento in un’unica soluzione dell’imposta sostitutiva entro il termine per il pagamento del saldo IRES/IRPEF/IRAP relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuto il conferimento d’azienda.

Se, ad esempio, l’operazione è stata effettuata nel periodo 20xy, l’esercizio dell’affrancamento deve avvenire nella dichiarazione dei redditi 20xy+1 versando in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva entro il 16 giugno 20xy+1. Anche in questo caso, l’effetto dell’affrancamento viene meno se tali beni sono alienati entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata esercitata l’opzione.

L’affrancamento produce effetti a partire dall’esercizio successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento dell’imposta sostitutiva; se questa è stata versata nel 20xy+1 gli effetti partono dal periodo d’imposta 20xy+2.

L’affrancamento consente di ammortizzare fiscalmente il maggior valore riconosciuto in misura non superiore a 1/10 o, per le operazioni poste in essere dall’esercizio successivo a quello in corso al 2015 a 1/5 con le seguenti modalità:

  • per avviamento e marchi, indipendentemente dall’imputazione a Conto economico;

  • per le altre immobilizzazioni immateriali, nei limiti della quota imputata a Conto economico.

Rispetto all’affrancamento ordinario (art. 176, c. 2-ter, D.P.R. n. 917/1986), l’opzione (art. 15, c. 10 e 12, D.L. n. 185/2008) risulta più vantaggiosa poiché riconosce fiscalmente (sul valore affrancato) una maggiore percentuale (10% o 20%) di ammortamento rispetto a quella ordinaria (5,56%).

Inoltre, la conferitaria può optare per il riconoscimento, anche parziale (ossia di una sola parte della rivalutazione), della differenza di valore per i beni componenti l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie (circ. n. 28/E/2009).

L’azienda conferitaria può, pertanto, affrancare anche asset differenti rispetto alle immobilizzazioni materiali e immateriali, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva in misura pari:

  • al 20% se l’affrancamento riguarda il maggior valore dei crediti;

  • all’aliquota ordinaria per il maggior valore di tutti gli altri beni. In questo caso la base imponibile è il maggior valore attribuito dalla perizia, il quale tuttavia non fa cumolo per la determinazione del reddito d’impresa e neppure può scontare le eventuali perdite pregresse.

L’opzione deve essere esercitata attraverso il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il termine per il pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’operazione. In questo caso, l’effetto dell’affrancamento non viene meno se tali beni sono alienati entro il quarto anno successivo all’opzione.

Per i conferimenti d’azienda effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la normativa (art. 1, c. 150 e 151, Legge n. 147/2013; Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2014) consente di affrancare il maggior valore delle partecipazioni di controllo (art. 2359 c.c.) a condizione che faccia parte di un gruppo che, per l’esercizio in cui ha avuto efficacia il conferimento d’azienda, redige il bilancio consolidato in cui ha rilevato, in merito alla partecipazione, un avviamento, un marchio o un’altra attività immateriale.

L’affrancamento avviene attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, del 16%, determinata sul minore tra:

  • il valore dell’avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali (in proporzione alla percentuale espressa dalla partecipazione) che emerge dal bilancio consolidato redatto per l’esercizio in cui il conferimento d’azienda ha avuto efficacia giuridica;

  • il valore che emerge dalla differenza tra il valore contabile della partecipazione di controllo e il valore della situazione contabile della partecipata alla data di efficacia giuridica del conferimento d’azienda (o la quota di patrimonio netto della partecipata che emerge dal bilancio dell’esercizio precedente il conferimento).

L’imposta sostitutiva va versata in un’unica rata entro il termine per il versamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta in cui ha avuto efficacia giuridica il conferimento d’azienda; se ad esempio l’operazione si conclude nell’esercizio 20xy, l’imposta sostitutiva va versata entro il 16 giugno 20xy+1, specificandone l’opzione nella dichiarazione dei redditi 20xy+1 in cui va inoltre descritta la determinazione dei valori di cui ai punti precedenti.

L’efficacia dell’affrancamento viene meno se la partecipazione (o i beni immateriali emersi dalla sua valorizzazione) viene ceduta entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva; se ciò avviene il plusvalore/minusvalore va determinato facendo riferimento al valore fiscalmente rilevante precedente l’affrancamento e scomputando l’imposta sostitutiva pagata.

Si precisa che tutti i casi di affrancamento hanno effetto sia verso le imposte dirette IRES/IRPEF che verso l’IRAP.

28.3.2. Imposte dirette - Conferente

28.3.2.Imposte dirette - Conferente

Dalla differenza tra il patrimonio netto contabile trasferito con l’azienda e la partecipazione ricevuta emerge una plusvalenza o una minusvalenza che il conferente è tenuto ad accantonare in una riserva di patrimonio netto. Indipendentemente dall’affrancamento, la plusvalenza/minusvalenze assume rilevanza fiscale solo a partire dall’esercizio in cui la partecipazione ricevuta viene alienata (art. 176, c. 3 e 4, D.P.R. n. 917/1986).

Per il conferente la neutralità fiscale dura, pertanto, fino al momento in cui cede la partecipazione nella conferitaria. Si precisa che la tassazione della plusvalenza (se il conferente è una società o un imprenditore individuale che continua nella propria attività imprenditoriale) segue le regole ordinarie (art. 86, D.P.R. n. 917/1986) secondo le quali è tassata:

  • in un solo esercizio, se l’azienda era posseduta dal conferente per un periodo inferiore a tre esercizi;

  • in un massimo di cinque esercizi, su opzione, se l’azienda era posseduta dal conferente per un periodo superiore a tre esercizi.

Nel computo del periodo dei 3 anni di possesso si devono computare anche gli anni di anzianità dell’azienda conferita.

Alla cessione si applicano, inoltre, le agevolazioni fiscali previste dalla normativa sulle “Partecipation exemption - Pex” se sono rispettati i requisiti previsti dall’art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2013; circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2004); in questo caso la successiva alienazione della partecipazione non può essere considerata operazione elusiva (art. 10-bis, Legge n. 212/2000).

Per il conferente imprenditore individuale che conferisce l’unica azienda, la cessione della partecipazione qualificata genera la tassazione della plusvalenza secondo le regole ordinarie previste dalla normativa sui “redditi diversi” (art. 68, D.P.R. n. 917/1986). In particolare, la plusvalenza partecipa alla determinazione della base imponibile dell’imprenditore persona fisica nella misura del 49,72% nel periodo d’imposta in cui viene incassato il corrispettivo della cessione.

28.3.3. Imposte indirette

28.3.3.Imposte indirette

Il conferimento d’azienda o di un ramo d’azienda è un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (art. 2, c. 3, lett. b), D.P.R. n. 633/1972). Il conferitario subentra in tutti gli obblighi IVA (tra cui la posizione di esportatore abituale con l’utilizzo del plafond maturato dal conferente) dalla data in cui ha efficacia giuridica il conferimento d’azienda e deve inviare telematicamente entro 30 giorni la comunicazione di variazione dati con il Modello AA7.

L’atto di conferimento viene registrato nel registro imprese sia per le società di capitali che per quelle di persone con la conseguente necessità (art. 4-ter, D.P.R. n. 131/1986) di pagare l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200.

Se, infine, nell’azienda conferita sono ricompresi beni immobili, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. Per il pagamento sono obbligati in solido conferente e conferitario anche se nella prassi spetta il pagamento a quest’ultimo.

28.3.4. Adempimenti

28.3.4.Adempimenti

Conferente e conferitario devono presentare la dichiarazione dei redditi e quella IRAP entro i termini ordinari specificando i redditi prodotti dall’azienda oggetto dell’operazione con riferimento al periodo di possesso.

Se non si effettuano affrancamenti, il conferitario deve compilare specifici quadri (RV) della dichiarazione dei redditi in cui riconciliare il valore dei beni iscritti a valori correnti a causa del conferimento d’azienda.

Con riferimento alla dichiarazione annuale IVA, occorre considerare le seguenti situazioni:

  • anno in cui è avvenuta l’operazione, la dichiarazione IVA deve essere presentata da conferente e conferitario in merito al periodo di possesso se la conferente non si è estinta e non vi è stata la cessione del credito/debito oppure la dichiarazione IVA deve essere presentata dal conferitario se la conferente non si è estinta o non vi è stata la cessione del credito/debito;

  • anno precedente a quello in cui è avvenuta l’operazione che si realizza prima della scadenza del termine per l’invio dei dichiarativi, la dichiarazione IVA va invita dal conferitario se il conferente si estingue oppure conferente e conferitario inviano un’autonoma dichiarazione IVA se il conferente non si estingue.

28.3.5. Responsabilità per i debiti fiscali

28.3.5.Responsabilità per i debiti fiscali

Il conferitario è solidalmente responsabile con il conferente (con preventiva escussione di quest’ultimo) per (art. 14, D.Lgs. n. 472/1997; circ. n. 180/1998):

  • i debiti fiscali relativi al periodo d’imposta in cui è avvenuta il conferimento e per i due precedenti;

  • le sanzioni derivanti dalle violazioni commesse con riferimento all’esercizio in cui è avvenuta l’operazione e per i due precedenti, nonché per quelle anteriori ma già irrogate e contestate.

28.4. Problematiche contabili

28.4.Problematiche contabili

Il conferimento d’azienda genera una permutazione patrimoniale nel sistema contabile del conferente, comportando la sostituzione degli elementi patrimoniali dell’azienda ceduta con la partecipazione acquisita. Il conferitario, a sua volta, attraverso un aumento di capitale sociale, emette le quote da assegnare al conferente e rileva l’azienda conferita.

Il punto di partenza tecnico per realizzare tale operazione è la determinazione del valore economico dell’azienda conferita e dell’azienda conferente. Il confronto tra questi valori serve per determinare l’entità dell’aumento di capitale del conferitario.

Il valore economico del capitale netto di un’azienda è il prezzo teorico di cessione ed emerge dall’applicazione di numerosi metodi valutativi proposti dalla dottrina tra cui:

  • il discounted cash flow attraverso il quale il valore economico è uguale alla sommatoria dei flussi di cassa futuri attualizzati ad oggi;

  • il metodo reddituale che sostituisce ai flussi di cassa quelli di reddito;

  • i multipli che stimano il valore economico attraverso l’applicazione di specifici moltiplicatori di mercato;

  • il metodo misto patrimoniale che unisce il metodo reddituale a quello patrimoniale e calcola il valore economico come sommatoria tra il patrimonio netto a valori correnti e l’avviamento (positivo o negativo) stimato attraverso il metodo reddituale.

28.4.1. Adempimenti del conferente

28.4.1.Adempimenti del conferente

Il conferente deve stornare gli elementi patrimoniali che compongono l’azienda conferita ed iscrivere la partecipazione ricevuta dalla società conferitaria. Per le società di capitali è obbligatoria una perizia finalizzata a valutare il valore economico dell’oggetto conferito. Il perito, nominato dal Tribunale (per la conferitaria Spa) o dalla società (per la conferitaria Srl), necessita a tal fine di una situazione contabile aggiornata ad una data che non dovrebbe eccedere i 4 mesi da quella di efficacia del conferimento.

Gli amministratori della conferente, pertanto, devo effettuare tutte le scritture di integrazione ed assestamento con riferimento agli elementi patrimoniali che compongono l’azienda conferita al fine “scorporare” dal sistema contabile unitario dell’impresa conferente il bilancio d’esercizio dell’azienda oggetto dell’operazione, determinando anche il patrimonio netto di quest’ultima. In particolare, le rilevazioni contabili riguardano:

  • gli ammortamenti sui cespiti che saranno trasferiti il cui valore deve essere determinato in proporzione al periodo di utilizzo. Se ad esempio il conferimento avviene a fine marzo, l’ammortamento deve essere proporzionato su 3 mesi (inizio esercizio - fine marzo);

  • le svalutazioni dei cespiti per il periodo inizio esercizio data di conferimento dell’azienda;

  • i ratei e dei risconti attivi e passivi al fine di rendere di competenza i costi ed i ricavi relativi all’azienda conferita. Si tratta ad esempio delle quote dei canoni di affitto, noleggio e leasing già corrisposte ma di competenza successiva alla data di conferimento (risconto attivo);

  • il TFR maturato per il periodo che va dall’inizio dell’esercizio alla data di conferimento con riferimento ai dipendenti trasferiti;

  • le fatture da emettere e soprattutto di quelle da ricevere al fine di quantificare correttamente l’ammontare delle passività accollate al conferitario;

  • l’ammontare delle rimanenze relative al magazzino trasferito con l’azienda conferita. Occorre quantificare e valorizzare (con i metodi - LIFO, FIFO o costo medio ponderato - che sono utilizzati normalmente dal conferente per la redazione del bilancio d’esercizio) le giacenze specificando se si tratta di materie prime, semilavorati o prodotti finiti;

  • l’adeguamento del fondo svalutazione crediti per quelli che si riferiscono all’azienda trasferita.

Le scritture di rettifica e di assestamento devono avvenire:

  • per via extra-contabile nelle società che conferiscono una delle aziende possedute;

  • per via extra-contabile dall’imprenditore individuale che conferisce una delle aziende possedute;

  • in contabilità dall’imprenditore individuale che cede l’unica azienda posseduta.

Il valore contabile del patrimonio netto così determinato rappresenta la base di riferimento per l’attività del perito. Il valore di perizia differisce da quello contabile con la conseguente emersione di una plusvalenza/minusvalenza da conferimento in capo al conferente.

Se il valore che emerge dalla perizia è superiore a quello contabile e viene assunto dal conferitario come valore di caricamento dell’azienda ricevuta, allora emerge in capo al conferente una plusvalenza. Se invece emerge una differenza negativa, il conferente realizza una minusvalenza. Si consideri la seguente formulazione:

(VE - PN) = Plusvalenza/minusvalenza da conferimento

dove:

  • VE è il valore stimato dal perito indipendente;

  • PN è il patrimonio netto dell’azienda/ramo d’azienda conferita.

Con il conferimento si realizza un trasferimento non definitivo dell’azienda, poiché il conferente continua a gestirla anche se in modo meditato attraverso il conferitario. Tale aspetto differenzia il conferimento dalla cessione d’azienda e qualifica contabilmente la plusvalenza/minusvalenza che emerge dalla precedente formula.

A differenza della cessione d’azienda in cui avviene l’iscrizione a Conto economico, nel conferimento avviene la rilevazione in una riserva di patrimonio netto utilizzabile per coprire le perdite.

La necessità di iscrivere tali valori in una riserva di patrimonio netto deriva anche dalle caratteristiche fiscali dell’operazione. La neutralità fiscale, infatti, rende tassabile tale valore solo al momento della cessione della partecipazione da parte del conferente.

Parte della dottrina economico aziendale ritiene accettabile l’imputazione della plusvalenza/minusvalenza a Conto economico anziché a riserva; tale comportamento contabile non rileva fiscalmente con la conseguente necessità di apportare, nei modelli dichiarativi, variazioni in diminuzione, per la plusvalenza, e in aumento, per la minusvalenza.

La data di riferimento della perizia risulta generalmente anteriore alla data di efficacia del conferimento; in questo intervallo temporale il conferente continua ad operare con conseguenze contabili anche sull’azienda oggetto del conferimento.

Tutte le operazioni compiute in questo lasso di tempo devono essere rilevate dal conferente in contabilità ordinaria, modificando i valori degli elementi patrimoniali dell’azienda conferita. Il valore così determinato potrebbe differire da quello stimato dal perito con la necessità di conguagli in denaro tra le parti.

Se il valore peritato è inferiore a quello variato, allora la conferitaria risulta debitrice di un conguaglio in denaro poiché l’apporto è maggiore rispetto all’aumento di capitale. Se invece il valore stimato dal perito fosse superiore a quello rideterminato, allora è l’azienda conferente che risulta debitrice di un conguaglio in denaro.

Conguagli a credito e a debito trovano rappresentazione contabile tra le scritture originate dal conferimento d’azienda (si veda l’esemplificazione proposta nel caso “Conguaglio in denaro”).

28.4.2. Adempimenti del conferitario

28.4.2.Adempimenti del conferitario

Gli adempimenti contabili del conferitario sono:

  • l’aumento di capitale da quantificare in proporzione al valore economico dell’azienda conferita e della società conferitaria;

  • l’iscrizione degli elementi patrimoniali dell’azienda conferita a valori correnti tra cui l’eventuale avviamento da ammortizzare in proporzione alla vita utile o, se non quantificata, in 10 anni (OIC 24, parr. 66-70).

La neutralità fiscale che caratterizza l’operazione impone la rilevazione della fiscalità differita in capo al conferitario che viene meno (almeno in parte) in caso di affrancamento dei maggiori valori emersi a seguito dell’operazione.

Si precisa che il conferimento potrebbe avvenire anche a valori contabili anziché a valori correnti; in questo caso non emergerebbe la necessità di rilevare la fiscalità differita e non vi sarebbe la possibilità di affrancare i maggiori valori.

Questo, tuttavia, non risulta conveniente per il conferente poiché l’aumento di capitale al servizio del conferimento sarebbe minore rispetto a quello necessario in caso di conferimento a valori correnti.

I due modelli contabili proposti dalla dottrina sono pertanto:

  • a valori di continuità contabile;

  • a valori in doppia sospensione di imposta.

La tabella seguente sintetizza le due metodologie.

Rilevazione a saldi chiusi Rilevazione a saldi aperti
Valori di continuità aziendale
(il conferitario rileva l’azienda agli stessi valori contabili assunti nella contabilità del conferente)
(A) La conferitaria rileva i cespiti dell’azienda ricevuta al valore netto contabile senza iscrivere il fondo ammortamento preesistente. (B) La conferitaria rileva i cespiti dell’azienda ricevuta al valore contabile originario, iscrivendo il fondo ammortamento preesistente
Valori in doppia sospensione di imposta
(il conferitario rileva l’azienda ai valori di perizia con conseguente disallineamento tra valori contabili e valori fiscali)
(C) La conferitaria rileva i cespiti dell’azienda ricevuta al valore netto di perizia senza iscrivere il fondo ammortamento preesistente. (D) La conferitaria rileva i cespiti dell’azienda ricevuta al valore lordo di perizia, iscrivendo pertanto anche il fondo ammortamento

Si ipotizzi il conferimento di un’azienda composta da un solo cespite con costo storico di euro 1.000, ammortamento di euro 750 e valore corrente emerso dalla perizia di euro 300. Applicando il metodo di cui al punto (A) della tabella, la conferitaria iscrive euro 250 come valore netto contabile, con il metodo di cui al punto (B) la conferitaria iscrive euro 1.000 come costo storico e euro 750 come fondo ammortamento, con il metodo di cui al punto (C) la conferitaria iscrive euro 300 come valore netto di perizia e con il metodo di cui al punto (D) la conferitaria iscrive euro 1.050 come valore lordo di perizia e euro 750 come fondo ammortamento.

La quantificazione dell’importo del capitale sociale relativo all’operazione di conferimento d’azienda differisce a seconda che il conferimento d’azienda avvenga in una nuova società (definizione del capitale sociale di costituzione) o in una preesistente (definizione dell’aumento del capitale sociale).

Conferimento con costituzione di una nuova società

Si possono verificare due situazioni:

  • se l’atto di conferimento prevede le percentuali dei singoli soci (tra cui il conferente l’azienda) della nuova società, la determinazione del valore del capitale sociale di costituzione avviene applicando la seguente formula:

100: Conf.% = XNewCo: VE

dove:

    • Conf. % è la percentuale del capitale sociale della nuova società attribuito dall’atto di conferimento al conferente;

    • VE è il valore economico (determinato dal perito indipendente) dell’azienda conferita;

    • XNewCo è il valore complessivo del capitale sociale.

    A questo punto è possibile determinare l’entità dell’apporto degli altri nuovi soci per differenza attraverso la seguente formula:

(XNewCo - VE) = apporto degli altri soci

  • se invece l’atto di conferimento non prevede la percentuale che possederanno i singoli soci ma indica i valori conferiti, la determinazione del capitale sociale avviene semplicemente sommando tali importi. Occorre pertanto sommare il valore di tutti gli apporti previsti:

XNewCo = (VE + X1 + X2+ ... + Xn)

dove:

  • X1 è il valore dell’apporto del socio 1;

  • X2 è il valore dell’apporto del socio 2;

  • Xn è il valore dell’apporto del socio n.

Conferimento in una società preesistente

Se il conferimento avviene in una società preesistente, occorre determinare l’aumento di capitale che la conferitaria deve deliberare per emettere una partecipazione proporzionale al valore dell’azienda conferita. Nella fattispecie l’aumento dipende dal valore economico della conferitaria e dell’azienda conferita e si applicheranno le seguenti formule:

(VEa + VEc) = VEtot

dove:

  • VEa è il valore economico (determinato dal perito indipendente) dell’azienda conferita;

  • VEc è il valore economico della società conferitaria;

  • VEtot è il valore economico complessivo.

A questo punto occorre determinare il valore dell’eventuale sovrapprezzo azioni/quote che dove essere rilevato dal conferente:

(VEa/ VEtot) = Conf.%

(100 - Conf.%): Conf.% = Cap Soc: Xaum.

VEa - Xaum. = Xsop.

dove:

  • Conf. % è la percentuale del capitale sociale della conferente nella società preesistente conferitaria;

  • Cap Soc è il capitale sociale a valori contabili della società preesistente;

  • Xaum. misura l’aumento di capitale necessario per il conferimento;

  • Xsop. misura l’entità del sovrapprezzo azioni/quote.

Nella tabella che segue si sintetizzano gli adempimenti contabili in capo al conferente e al conferitario.

Adempimenti contabili
Conferente - Determinazione, tramite il perito, del valore economico del patrimonio netto dell’azienda/ramo d’azienda conferita;
- storno degli elementi patrimoniali che costituiscono l’azienda/ramo d’azienda conferita;
- rilevazione della riserva da conferimento;
- rilevazione del conguaglio derivante dalla differenza tra la data di perizia e quella di efficacia del conferimento;
- iscrizione della partecipazione ricevuta dalla società conferitaria.
Conferitario - Determinazione dell’aumento di capitale o del capitale sociale nel caso di nuova società ed emissione/attribuzione della partecipazione al conferente e agli altri soci (nel caso di nuova società);
- rilevazione del conguaglio derivante dalla differenza tra la data di perizia e quella di efficacia del conferimento;
- iscrizione dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che compongono l’azienda/ramo d’azienda.
CASO 1 - Conferimento in società di nuova costituzione

Alfa Spa decide di esternalizzare la produzione di armadi costituendo una joint venture (Delta Spa) con Beta Spa, importante produttore di componentistica. Alfa Spa conferisce il ramo di azienda relativo alla produzione di mobili ottenendo, quale contropartita del conferimento, il 50% del capitale sociale della nuova società. Beta Spa conferisce invece denaro.

L’operazione viene effettuata il 1° gennaio 2017 ed il primo esercizio sociale della nuova società chiude il 31 dicembre 2017. Il perito nominato dal Tribunale esegue la perizia (art. 2343 c.c.) e stima valori correnti uguali a quelli contabili.

Elementi patrimoniali Valori contabili Valori di perizia Plusvalori
Impianti 2.150.000 2.150.000 0
Macchinari 420.000 420.000 0
Attrezzature 250.000 250.000 0
Rimanenze materie prime 1.100.000 1.100.000 0
Rimanenze prodotti finiti 300.000 300.000 0
Crediti v/clienti 505.000 505.000 0
TOTALE ATTIVO 4.725.000 4.725.000 0
Debiti v/banche 1.505.000 1.505.000 0
TFR 870.000 870.000 0
Debiti v/fornitori 1.300.000 1.300.000 0
TOTALE PASSIVO 3.675.000 3.675.000 0
P.N. CONFERITO 1.050.000 1.050.000 0

Sulla base dei valori indicati, i conferenti effettuano le seguenti scritture contabili per realizzare l’operazione.

Alfa Spa - Storno dell’azienda conferita

SP D.4 Debiti v/banche 1.505.000
SP C TFR 870.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 1.300.000
SP B.III. Delta c/conferimento 1.050.000
SP B.II.2 Impianti 2.150.000
SP B.II.2 Macchinari 420.000
SP B.II.3 Attrezzature 250.000
SP C.I.1 Rimanenze materie prime 1.100.000
SP C.I.4 Rimanenze di prodotti finiti 300.000
SP C.II.1 Crediti v/clienti 505.000

Alfa Spa - Iscrizione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento in natura

SP B.III.1 Partecipazione 1.050.000
SP B.III Delta c/conferimento 1.050.000

Beta Spa - Iscrizione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento in denaro

SP B.III.1 Partecipazione 1.050.000
SP C.IV.1 Banca c/c 1.050.000

Infine, occorre rilevare la costituzione di Delta Spa attraverso l’iscrizione dei conferimenti apportati dai soci.

Delta Spa - Aumento di capitale

SP A Alfa c/sottoscrizione 1.050.000
SP A Beta c/sottoscrizione 1.050.000
SP A.I Capitale sociale 2.100.000

Delta Spa - Iscrizione del conferimento di Alfa Spa

SP B.II.2 Impianti 2.150.000
SP B.II.2 Macchinari 420.000
SP B.II.3 Attrezzature 250.000
CE B.11 Variazione delle rimanenze
di materie prime
1.100.000
CE A.2 Variazione delle rimanenze
di prodotti finiti.
300.000
SP C.II.1 Crediti v/clienti 505.000
SP D.4 Debiti v/banche 1.505.000
SP C TFR 870.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 1.300.000
SP A. Alpa c/sottoscrizione 1.050.000

Delta Spa - Iscrizione del conferimento di Beta Spa

SP C.IV.1 Banca c/c 1.050.000
SP A. Beta c/sottoscrizione 1.050.000

CASO 2 - Conferimento d’azienda con plusvalori

Alfa Srl decide di costituire con altri soci di minoranza la società Beta Spa che opererà nel settore dell’automotive. In particolare, Alfa Spa conferisce un ramo di azienda relativo alla produzione della componentistica ottenendo, quale contropartita del conferimento, il 70% del capitale della nuova società. Il socio di minoranza (Gamma Srl) conferisce invece denaro. L’operazione viene effettuata il 1° gennaio 2017 ed il primo esercizio sociale della nuova società chiude il 31 dicembre 2017. La perizia effettuata dal perito nominato dal Tribunale evidenzia valori correnti differenti rispetto a quelli contabili, si utilizza un’aliquota per la fiscalità differita del 27,9% (IRES 24%, + IRAP 3,9%). In particolare, dalla perizia emerge un valore economico di Alfa Srl di euro 1.361.472 che trova giustificazione nella tabella seguente.

Elementi patrimoniali Valori contabili Valori di perizia Plusvalori
Impianti 2.150.000 2.450.000 300.000
Macchinari 420.000 500.000 80.000
Attrezzature 250.000 302.000 52.000
Rimanenze materie prime 1.100.000 1.100.000 0
Rimanenze prodotti finiti 300.000 300.000 0
Crediti v/clienti 505.000 505.000 0
TOTALE ATTIVO 4.725.000 5.157.000 432.000
Debiti v/banche 1.505.000 1.505.000 0
TFR 870.000 870.000 0
Debiti v/fornitori 1.300.000 1.300.000 0
F.do imposte differite 120.528 120.528
TOTALE PASSIVO 3.675.000 3.795.528 120.528
P.N. CONFERITO 1.050.000 1.361.472 311.472

Le parti decidono di rilevare i valori correnti anziché quelli contabili e di non affrancare i maggiori valori che emergono dalla perizia dell’esperto nominato dal Tribunale. Il non affrancamento necessita la determinazione del Fondo imposte differite per euro 120.528 (432.000 x 27,9%). L’operazione prevede di attribuire ad Alfa Srl il 70% della costituenda Beta Spa; occorre determinare il valore dell’apporto di denaro che deve effettuare Gamma Srl per sottoscrivere il restante 30% applicando la seguente formula:

100: 70 = X: 1.361.472

X = 1.944.960

(1.944.960 - 1.361.472) = 583.488 conferimento in denaro di Gamma Srl.

La rilevazione dei valori correnti impone ad Alfa Srl di determinare e rilevare la Riserva da conferimento espressiva della plusvalenza in sospensione d’imposta. Tale posta si ottiene attraverso la somma algebrica delle differenze tra valori correnti e contabili degli elementi patrimoniali del ramo conferito al netto dell’effetto fiscale differito: (300.000 + 80.000 + 52.000 - 120.528) = 311.472.

Alfa Srl - Storno dell’azienda conferita

SP D.4 Debiti v/banche 1.505.000
SP C TFR 870.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 1.300.000
SP B.III. Beta c/conferimento 1.361.472
SP B.II.2 Impianti 2.150.000
SP B.II.2 Macchinari 420.000
SP B.II.3 Attrezzature 250.000
SP C.I.1 Rimanenze materie prime 1.100.000
SP C.I.4 Rimanenze di prodotti finiti 300.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 505.000
SP A.VI Riserva da conferimento 311.472

Alfa Srl - Iscrizione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento in natura

SP B.III.1 Partecipazione 1.361.472
SP B.III. Beta c/conferimento 1.361.472

Gamma Srl - Iscrizione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento in denaro

SP B.III.1 Partecipazione 583.488
SP C.IV. Banca c/c 583.488

Infine, occorre rilevare la costituzione di Beta Spa attraverso l’iscrizione dei conferimenti apportati dai soci.

Beta Spa - Aumento di capitale

SP A Alfa c/sottoscrizione 1.361.472
SP A Gamma c/sottoscrizione 583.488
SP A.I Capitale sociale 1.944.960

Beta Spa - Iscrizione del conferimento di Alfa Srl

SP B.II.2 Impianti 2.450.000
SP B.II.2 Macchinari 500.000
SP B.II.3 Attrezzature 302.000
CE B.11 Variazione delle rimanenze di mat. prime 1.100.000
CE A.2 Variazione delle rimanenze di prod. finiti. 300.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 505.000
SP D.4 Debiti v/banche 1.505.000
SP C TFR 870.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 1.300.000
SP B.2 Fondo imposte differite 120.528
SP A Alfa c/sottoscrizione 1.361.472

Beta Spa - Iscrizione del conferimento di Gamma Srl

SP C.IV.1 Banca c/c 583.488
SP A Gamma c/sottoscrizione 583.488

La scelta di rilevare nella conferitaria i valori correnti del ramo d’azienda conferito da Alfa Srl consente di capitalizzare la Beta Spa che assume un patrimonio netto di costituzione di euro 1.944.960. Se invece dei valori correnti si fossero rilevati quelli contabili, il capitale sociale della nuova società sarebbe stato pari ad euro 1.500.000 (di cui euro 1.050.000 della conferente ed euro 450.000 della conferitaria).

100: 70 = X: 1.050.000

X = 1.500.000

(1.500.000 - 1.050.00) = 450.000.

Il conferimento d’azienda può favorire la raccolta di risorse a titolo sia di capitale di rischio che di debito. Tuttavia, tale risultato risulta massimizzato facendo emergere le plusvalenze latenti (maggior valori correnti rispetto ai contabili) poiché, da un lato, gli altri soci (nell’esempio Gamma Srl) apportano maggiori risorse a titolo di capitale sociale e, dall’altro, il più elevato capitale sociale che emerge rende la conferitaria più capitalizzata e quindi aumenta la possibilità di ottenere risorse a debito.

CASO 3 - Rideterminazione del valore dei beni conferiti

Si riprenda il caso “Conferimento d’azienda con plusvalori” e si ipotizzi che, nel termine di 180 giorni, gli amministratori della neo costituita Beta Spa controllino la valutazione fatta ed evidenzino che il valore dei beni strumentali era inferiore rispetto a quello emerso dalla perizia di oltre un quinto (art. 2343 c.c.).

Elementi patrimoniali Valori di perizia e rilevati
dalla conferitaria
Valori emersi dal controllo
degli amministratori
Impianti 2.450.000 2.185.454
Macchinari 500.000 420.000
Attrezzature 302.000 250.000
Rimanenze materie prime 1.100.000 1.100.000
Rimanenze prodotti finiti 300.000 300.000
Crediti v/clienti 505.000 505.000
TOTALE ATTIVO 5.157.000 4.760.454
Debiti v/banche 1.505.000 1.505.000
TFR 870.000 870.000
Debiti v/fornitori 1.300.000 1.300.000
F.do imposte differite 120.528 9.892
TOTALE PASSIVO 3.795.528 3.684.892
P.N. CONFERITO 1.361.472 1.075.562

Dalla tabella emerge una riduzione del patrimonio netto superiore al quinto dello stesso, pari ad euro 272.294 (1.361.472/5). In particolare, la riduzione è di euro 285.910 (1.361.472 - 1.075.562) superiore di euro 13.616 (285.910 - 272.294) rispetto al quinto del capitale sociale. Alfa Srl manifesta la volontà di integrare la rettifica in contanti.

Beta Spa - Rettifica dei valori dell’azienda conferita

CE B.14 Minusvalenza da apporto in natura 285.910
SP B.2 Fondo imposte differite 110.636
SP B.II.2 Impianti 264.546
SP B.II.2 Macchinari 80.000
SP B.II.3 Attrezzature 52.000

Beta Spa - Rilevazione del credito vs Alfa Srl per il reintegro

SP A Crediti verso Alfa Srl per reintegro 285.910
CE B.14 Minusvalenza da apporto in natura 285.910

Beta Spa - Incasso del reintegro

SP C.IV.1 Banca c/c 285.910
SP A Crediti verso Alfa Srl per reintegro 285.910

Alfa Srl - Svalutazione partecipazione per rettifica valori azienda conferita

CE D.19.a Svalutazione 285.910
SP B.III.1. Partecipazione 285.910

Alfa Srl - Debito per reintegro

SP B.III.1. Partecipazione 285.910
SP D.9 Debiti per reintegro 285.910

Alfa Srl - Pagamento del debito per reintegro

SP D.9 Debiti per reintegro 285.910
SP C.IV.1 Banca c/c 285.910

CASO 4 - Conferimento d’azienda con aumento di capitale

Alfa Spa decide di conferire una delle proprie aziende in Beta Spa per realizzare un’importante integrazione produttiva. L’operazione viene effettuata il 1° febbraio 2017 ed il primo esercizio sociale della nuova società chiude il 31 dicembre 2017. Le due società presentano differenti valori economici e contabili del patrimonio netto (descrizione analitica è specificata nelle tabelle seguenti). Le parti hanno deciso di iscrivere i valori correnti del ramo d’azienda conferito e di non affrancare i maggiori valori che emergono dalla perizia dell’esperto nominato dal Tribunale; questo rende necessaria la rilevazione delle imposte differite sulla rivalutazione dell’attivo (aliquota media del 27,9%, IRES 24% + IRAP 3,9%).

Conferente Conferitaria
Valore contabile 1.600.000 2.200.000
Valore economico 1.830.720 2.293.020
N. azioni 160 220
Elementi patrimoniali Azienda conferita da Alfa Spa Beta Spa
Valori
contabili
Valori
di perizia
Plusvalori
Impianti 2.550.000 2.750.000 200.000 3.200.000
Macchinari 600.000 700.000 100.000 900.000
Attrezzature 150.000 170.000 20.000 80.000
Rimanenze mat. prime 1.200.000 1.200.000 0 990.000
Rimanenze prod. Finiti 550.000 550.000 0 720.000
Crediti v/clienti 70.000 70.000 0 120.000
TOTALE ATTIVO 5.120.000 5.440.000 320.000 6.010.000
Debiti v/banche 2.000.000 2.000.000 0 3.000.000
TFR 400.000 400.000 0 600.000
Debiti v/fornitori 1.120.000 1.120.000 0 210.000
F.do imposte differite 89.280 89.280
TOTALE PASSIVO 3.520.000 3.609.280 89.280 3.810.000
P.N. CONFERITO 1.600.000 1.830.720 230.720 2.200.000

Per realizzare l’operazione, Beta Spa aumenta il capitale sociale per emettere il numero di azioni necessario per assegnare una partecipazione proporzionale all’azienda che va ad incorporare. I passaggi che seguono consentono di determinare il valore dell’aumento nominale del capitale sociale e del sovrapprezzo derivante dal differente valore economico delle due società.

(1.830.720 + 2.293.020) = 4.123.740

(1.830.720 / 4.123.740) = 44,39% percentuale posseduta da Alfa Spa in Beta Spa;

55,61%: 44,39% = 2.200.000: X

X = 1.756.123

(1.830.720 - 1.756.123) = 74.597 sovrapprezzo azioni.

La conferente determina poi la Riserva da conferimento come somma algebrica del maggior valore e del Fondo imposte differite, per euro 230.720 (200.000 + 100.000 + 20.000 - 89.280).

Alfa Spa - Storno dell’azienda conferita

SP D.4 Debiti v/banche 2.000.000
SP C TFR 400.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 1.120.000
SP B.III. Beta c/conferimento 1.830.720
SP B.II.2 Impianti 2.550.000
SP B.II.2 Macchinari 600.000
SP B.II.3 Attrezzature 150.000
SP C.I.1 Rimanenze materie prime 1.200.000
SP C.I.4 Rimanenze di prodotti finiti 550.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 70.000
SP A.VI Riserva da conferimento 230.720

Alfa Spa - Iscrizione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento in natura

SP B.III.1 Partecipazione 1.830.720
SP B.III. Beta c/conferimento 1.830.720

Beta Spa - Aumento di capitale

SP A Alfa c/sottoscrizione 1.830.720
SP A.I Capitale sociale 1.756.123
SP A.VII Riserva sovrapprezzo azioni 74.597

Beta Spa - Iscrizione del conferimento di Alfa Spa

SP B.II.2 Impianti 2.750.000
SP B.II.2 Macchinari 700.000
SP B.II.3 Attrezzature 170.000
CE B.11 Variazione delle rimanenze di mat. prime 1.200.000
CE A.2 Variazione delle rimanenze di prod. finiti. 550.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 70.000
SP D.4 Debiti v/banche 2.000.000
SP C TFR 400.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 1.120.000
SP B.2 Fondo imposte differite 89.280
SP A Alfa c/sottoscrizione 1.830.720

Elementi patrimoniali Azienda conferita Beta Spa ante
conferimento
Beta Spa post conferimento
Impianti 2.750.000 3.200.000 5.950.000
Macchinari 700.000 900.000 1.600.000
Attrezzature 170.000 80.000 250.000
Rimanenze materie prime 1.200.000 990.000 2.190.000
Rimanenze prodotti Finiti 550.000 720.000 1.270.000
Crediti v/clienti 70.000 120.000 190.000
TOTALE ATTIVO 5.440.000 6.010.000 11.450.000
Debiti v/banche 2.000.000 3.000.000 5.000.000
TFR 400.000 600.000 1.000.000
Debiti v/fornitori 1.120.000 210.000 1.330.000
F.do imposte differite 89.280 89.280
TOTALE PASSIVO 3.609.280 3.810.000 7.419.280
P.N. 1.830.720 2.200.000 4.030.720

CASO 5 - Conferimento d’azienda, avviamento ed aumento di capitale

Alfa Srl conferisce una delle proprie aziende in Beta Spa al fine di realizzare un’importante integrazione produttiva. Dalla relazione dell’esperto nominato dal Tribunale emerge un valore economico di Alfa Spa di euro 1.924.685. Tale valutazione dipende dal maggior valore degli impianti per euro 300.000, dei macchinari per euro 130.000, delle attrezzature per euro 55.000 e dalle relative imposte differite per euro 135.315. Inoltre, il perito stima un avviamento dell’azienda conferita pari a euro 95.000. Il valore economico del capitale di Beta Spa risulta euro 1.712.000 a fronte di un valore contabile di euro 1.550.000. Si decide per non affrancare i maggior valori. Si evidenzia che il valore dell’avviamento non viene interessato dal calcolo dell’effetto fiscale differito in quanto, sulla base degli OIC 17 e 4, l’avviamento è sempre il valore differenziale che emerge tra valori correnti, al netto dell’effetto fiscale differito sugli stessi, e valori contabili.

Elementi patrimoniali Azienda conferita da Alfa Srl Beta Spa
Valori contabili
Valori
contabili
Valori
di perizia
Plusvalori
Impianti 3.900.000 4.200.000 300.000 2.100.000
Macchinari 600.000 730.000 130.000 1.000.000
Attrezzature 150.000 205.000 55.000 700.000
Rimanenze mat. prime 900.000 900.000 0 700.000
Rimanenze prod. finiti 280.000 280.000 0 290.000
Crediti v/clienti 900.000 900.000 0 450.000
Avviamento 95.000 95.000
TOTALE ATTIVO 6.730.000 7.310.000 580.000 5.240.000
Debiti v/banche 2.800.000 2.800.000 0 1.900.000
TFR 800.000 800.000 0 700.000
Debiti v/fornitori 1.650.000 1.650.000 0 1.090.000
F.do imposte differite 135.315 135.315
TOTALE PASSIVO 5.250.000 5.385.315 135.315 3.690.000
P.N. CONFERITO 1.480.000 1.924.685 444.685 1.550.000

L’aumento di capitale che la conferitaria deve effettuare per emettere la partecipazione da attribuire alla conferente e il sovrapprezzo delle azioni sono determinati attraverso la seguente formula:

(1.924.685 + 1.712.000) = 3.636.685

(1.924.685 / 3.636.685) = 52,92% percentuale posseduta da Alfa Srl in Beta Spa;

47,08 %: 52,92% = 1.550.000: X

X = 1.742.268

(1.924.685 - 1.742.268) = 182.417 sovrapprezzo azioni.

La riserva da conferimento iscritta da Alfa Srl è pari a: (300.000 + 130.000 + 55.000 + 95.000 - 135.315) = 444.685.

Alfa Srl - Storno dell’azienda conferita

SP D.4 Debiti v/banche 2.800.000
SP C TFR 800.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 1.650.000
SP B.III. Beta c/conferimento 1.924.685
SP B.II.2 Impianti 3.900.000
SP B.II.2 Macchinari 600.000
SP B.II.3 Attrezzature 150.000
SP C.I.1 Rimanenze materie prime 900.000
SP C.I.4 Rimanenze di prodotti finiti 280.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 900.000
SP A.VI Riserva da conferimento 444.685

Alfa Srl - Iscrizione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento in natura

SP B.III.1 Partecipazione 1.924.685
SP B.III. Beta c/conferimento 1.924.685

Beta Spa - Aumento di capitale

SP A Alfa c/sottoscrizione 1.924.685
SP A.I Capitale sociale 1.742.268
SP A.VII Riserva sovrapprezzo azioni 182.417

Beta Spa - Iscrizione del conferimento di Alfa Spa

SP B.II.2 Impianti 4.200.000
SP B.II.2 Macchinari 730.000
SP B.II.3 Attrezzature 205.000
CE B.11 Variazione delle rimanenze di mat. prime 900.000
CE A.2 Variazione delle rimanenze di prod. finiti. 280.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 900.000
SP B.I.5 Avviamento 95.000
SP D.4 Debiti v/banche 2.800.000
SP C TFR 800.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 1.650.000
SP B.2 Fondo imposte differite 135.315
SP A Alfa c/sottoscrizione 1.924.685

Elementi patrimoniali Azienda conferita Beta Spa ante
conferimento
Beta Spa post conferimento
Impianti 4.200.000 2.100.000 6.300.000
Macchinari 730.000 1.000.000 1.730.000
Attrezzature 205.000 700.000 905.000
Rimanenze mat. prime 900.000 700.000 1.600.000
Rimanenze prod. finiti 280.000 290.000 570.000
Crediti v/clienti 900.000 450.000 1.350.000
Avviamento 95.000 95.000
TOTALE ATTIVO 7.310.000 5.240.000 12.550.000
Debiti v/banche 2.800.000 1.900.000 4.700.000
TFR 800.000 700.000 1.500.000
Debiti v/fornitori 1.650.000 1.090.000 2.740.000
F.do imposte differite 135.315 135.315
TOTALE PASSIVO 5.385.315 3.690.000 9.075.315
P.N. 1.924.685 1.550.000 3.474.685

CASO 6 - Conguaglio in denaro

Alfa Spa conferisce una delle proprie aziende in Beta Spa (società già operante) al fine di realizzare un’importante integrazione produttiva. Si ipotizzi che, tra la data di riferimento della perizia (9 febbraio 2017) e quella di effetto del conferimento (22 marzo 2017), i valori dell’azienda conferita subiscano alcune variazioni. Il valore economico del capitale di Beta Spa risulta euro 928.000 a fronte di un valore contabile di euro 800.000.

Dalla relazione dell’esperto nominato dal Tribunale emerge un valore economico di Alfa Spa di euro 1.313.542.

La tabella che segue evidenzia i valori contabili, i correnti, i plusvalori del ramo conferito ed il Fondo imposte differite determinato; si decide per non affrancare i maggior valori.

Elementi patrimoniali Valori contabili
al 09/02/2017 (A)
Valori di perizia
al 09/02/2017 (C)
Plusvalori
A - C
Impianti 1.200.000 1.280.000 80.000
Macchinari 350.000 365.000 15.000
Attrezzature 80.000 87.000 7.000
Rimanenze mat. prime 175.000 175.000 0
Rimanenze prod. finiti 231.000 231.000 0
Crediti v/clienti 40.000 40.000 0
TOTALE ATTIVO 2.076.000 2.178.000 102.000
Debiti v/banche 500.000 500.000 0
TFR 96.000 96.000 0
Debiti v/fornitori 240.000 240.000 0
F.do imposte differite 28.458 28.458
TOTALE PASSIVO 836.000 864.458 28.458
P.N. CONFERITO 1.240.000 1.313.542 73.542

Sulla base dei valori indicati si determina l’aumento di capitale e il sovrapprezzo delle azioni.

(1.313.542 + 928.000) = 2.241.542

(1.313.542 / 2.241.542) = 58,60% percentuale posseduta da Alfa Spa in Beta Spa;

41,40%: 58,60% = 800.000: X

X = 1.132.367

(1.313.542 - 1.132.367) = 181.175 sovrapprezzo azioni.

Tra la data di perizia e quella di effetto dell’operazione si realizzano operazioni che modificano la situazione patrimoniale del ramo d’azienda conferito, come emerge dalla tabella seguente.

Elementi
patrimoniali
Valori
contabili
al 09/02/2017 (A)
Valori
contabili
al 22/03/2017 (B)
Valori
di perizia
al 09/02/2017 (C)
Plusvalori
A - C
B - A
Impianti 1.200.000 1.200.000 1.280.000 80.000 0
Macchinari 350.000 350.000 365.000 15.000 0
Attrezzature 80.000 80.000 87.000 7.000 0
Rimanenze
mat. prime

175.000

180.000

175.000

0

5.000
Rimanenze
prod. finiti

231.000

231.000

231.000

0
0
Crediti v/clienti 40.000 60.000 40.000 0 20.000
TOTALE ATTIVO 2.076.000 2.101.000 2.178.000 102.000 25.000
Debiti v/banche 500.000 500.000 500.000 0 0
TFR 96.000 96.000 96.000 0 0
Debiti v/fornitori 240.000 253.000 240.000 0 13.000
F.do imposte differite 28.458 28.458
TOTALE PASSIVO 836.000 849.000 864.458 28.458 13.000
P.N. CONFERITO 1.240.000 1.252.000 1.313.542 73.542 12.000

La Riserva da conferimento determinata da Alfa Spa è pari a: euro 73.542 (80.000 + 15.000 + 7.000 - 28.458).

Alfa Spa - Storno dell’azienda conferita

SP D.4 Debiti v/banche 500.000
SP C TFR 96.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 253.000
SP B.III. Beta c/conferimento 1.313.542
SP C.II.2 Crediti vs Beta per conguaglio
da conferimento
12.000
SP B.II.2 Impianti 1.200.000
SP B.II.2 Macchinari 350.000
SP B.II.3 Attrezzature 80.000
SP C.I.1 Rimanenze materie prime 180.000
SP C.I.4 Rimanenze di prodotti finiti 231.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 60.000
SP A.VI Riserva da conferimento 73.542

Alfa Spa - Iscrizione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento in natura

SP B.III.1 Partecipazione 1.313.542
SP B.III. Beta c/conferimento 1.313.542

Alfa Spa - Incasso del conguaglio

SP C.IV.1 Banca c/c 12.000
SP C.II.2 Crediti vs Beta per conguaglio
da conferimento
12.000

Beta Spa - Aumento di capitale

SP A Alfa c/sottoscrizione 1.313.542
SP A.I Capitale sociale 1.132.367
SP A.VII Riserva sovrapprezzo azioni 181.175

Beta Spa - Iscrizione del conferimento di Alfa Spa

SP B.II.2 Impianti 1.280.000
SP B.II.2 Macchinari 365.000
SP B.II.3 Attrezzature 87.000
CE B.11 Variazione delle rimanenze
di materie prime
180.000
CE A.2 Variazione delle rimanenze
di prodotti finiti.
231.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 60.000
SP D.11 Debiti vs Alfa per conguaglio
da conferimento
12.000
SP D.4 Debiti v/banche 500.000
SP C TFR 96.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 253.000
SP B.2 Fondo imposte differite 28.458
SP A Alfa c/sottoscrizione 1.313.542

Beta Spa - Saldo del conguaglio

SP D.11 Debiti vs Alfa per conguaglio
da conferimento
12.000
SP C.IV.1 Banca c/c 12.000

Alfa Spa storna i dati contabili alla data di efficacia del conferimento, nell’esempio il 22 marzo 2017. Questo fa emergere un valore di conguaglio liquidato in sede di esecuzione dell’operazione. Nell’esempio il conguaglio risulta a favore della conferente per euro 12.000.

CASO 7 - Prima ipotesi di affrancamento

La società Alfa Spa conferisce una delle proprie aziende in Beta Spa al fine di realizzare un’importante integrazione produttiva; l’operazione ha efficacia dal 1° gennaio 20xy. Dalla relazione dell’esperto nominato dal Tribunale emerge un valore economico di Alfa Spa di euro 7.088.400 giustificato da un maggior valore dei fabbricati per euro 1.500.000, degli impianti per euro 450.000, dei macchinari per euro 280.000, delle attrezzature per euro 50.000, dei marchi per euro 700.000 ed un avviamento residuale di euro 200.000. Il valore economico del capitale di Beta Spa risulta pari a euro 3.652.000 a fronte di un valore contabile di euro 2.800.000. Si decide di affrancare i maggior valori (art. 176, D.P.R. n. 917/1986).

La tabella che segue evidenzia i valori contabili, i valori correnti ed i plusvalori del ramo conferito. Inoltre, si evidenzia il debito d’imposta derivante dal calcolo dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggior valori per: [(1.500.000 + 450.000 + 280.000 + 50.000 + 700.000 + 200.000) x 12%] = 381.600.

Elementi patrimoniali Alfa Spa Beta Spa
valori contabili
Valori
contabili
Valori
di perizia
Plusvalori
Terreni e fabbricati 4.000.000 5.500.000 1.500.000 3.450.000
Impianti 2.000.000 2.450.000 450.000 890.000
Macchinari 800.000 1.080.000 280.000 400.000
Attrezzature 350.000 400.000 50.000 260.000
Marchi 900.000 1.600.000 700.000 340.000
Rimanenze mat. prime 400.000 400.000 0 100.000
Rimanenze prod. finiti 390.000 390.000 0 80.000
Crediti v/clienti 700.000 700.000 0 420.000
Avviamento 200.000 200.000
TOTALE ATTIVO 9.540.000 12.720.000 3.180.000 5.940.000
Debiti v/banche 2.500.000 2.500.000 0 2.000.000
TFR 800.000 800.000 0 140.000
Debiti v/fornitori 1.950.000 1.950.000 0 1.000.000
Debiti tributari 381.600 381.600
TOTALE PASSIVO 5.250.000 5.631.600 381.600 3.140.000
P.N. CONFERITO 4.290.000 7.088.400 2.798.400 2.800.000

Sulla base dei valori indicati si determina l’aumento di capitale che la conferitaria deve effettuare per emettere la partecipazione da attribuire alla conferente e il sovrapprezzo delle azioni.

(7.088.400 + 3.652.000) = 10.740.400;

(7.088.400 / 10.740.400) = 66% percentuale posseduta da Alfa Spa in Beta Spa;

34%: 66% = 2.800.000: X

X = 5.435.294

(7.088.400 - 5.435.294) = 1.653.106 sovrapprezzo azioni.

Alfa Spa determina il valore della Riserva da consolidamento: (1.500.000 + 450.000 + 280.000 + 50.000 + 700.000 + 200.000 - 381.600) = 2.798.400.

Alfa Spa - Storno dell’azienda conferita

SP D.4 Debiti v/banche 2.500.000
SP C TFR 800.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 1.950.000
SP B.III. Beta c/conferimento 7.088.400
SP B.II.1 Terreni e fabbricati 4.000.000
SP B.II.2 Impianti 2.000.000
SP B.II.2 Macchinari 800.000
SP B.II.3 Attrezzature 350.000
SP B.I.4 Marchi 900.000
SP C.I.1 Rimanenze materie prime 400.000
SP C.I.4 Rimanenze di prodotti finiti 390.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 700.000
SP A.VI Riserva da conferimento 2.798.400

Alfa Spa - Iscrizione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento in natura

SP B.III.1 Partecipazione 7.088.400
SP B.III. Beta c/conferimento 7.088.400

Beta Spa - Aumento di capitale

SP A Alfa c/sottoscrizione 7.088.400
SP A.I Capitale sociale 5.435.294
SP A.VII Riserva sovrapprezzo azioni 1.653.106

Beta Spa - Iscrizione del conferimento di Alfa Spa

SP B.II.1 Terreni e Fabbricati 5.500.000
SP B.II.2 Impianti 2.450.000
SP B.II.2 Macchinari 1.080.000
SP B.II.3 Attrezzature 400.000
SP B.I.4 Marchi 1.600.000
CE B.11 Variazione delle rimanenze
di materie prime
400.000
CE A.2 Variazione delle rimanenze
di prodotti finiti.
390.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 700.000
SP B.I.5 Avviamento 200.000
SP D.4 Debiti v/banche 2.500.000
SP C TFR 800.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 1.950.000
SP D.12 Debiti tributari 381.600
SP A Alfa c/sottoscrizione 7.088.400

Per effetto del conferimento, Beta Spa presenta la seguente situazione contabile.

Elementi patrimoniali Beta Spa
ante conferimento
Azienda conferita
Valori di perizia
Beta Spa
post conferimento
Terreni e fabbricati 3.450.000 5.500.000 8.950.000
Impianti 890.000 2.450.000 3.340.000
Macchinari 400.000 1.080.000 1.480.000
Attrezzature 260.000 400.000 660.000
Marchi 340.000 1.600.000 1.940.000
Rimanenze mat. prime 100.000 400.000 500.000
Rimanenze prod. finiti 80.000 390.000 470.000
Crediti v/clienti 420.000 700.000 1.120.000
Avviamento 200.000 200.000
TOTALE ATTIVO 5.940.000 12.720.000 18.660.000
Debiti v/banche 2.000.000 2.500.000 4.500.000
TFR 140.000 800.000 940.000
Debiti v/fornitori 1.000.000 1.950.000 2.950.000
Debiti tributari 381.600 381.600
TOTALE PASSIVO 3.140.000 5.631.600 8.771.600
P.N. 2.800.000 7.088.400 9.888.400

Al 31 dicembre 20xy Beta Spa presenta il seguente Conto economico in cui sono valorizzati gli ammortamenti sui cespiti conferiti calcolati secondo le seguenti aliquote:

  • Terreni e fabbricati 3%;

  • Impianti 10%;

  • Macchinari 12,5%;

  • Attrezzature 15%;

  • Marchi 5,56%.

L’ammortamento rilevato in contabilità è stato calcolato sui valori di perizia, pertanto comprensivi della rettifica a valori correnti. A livello fiscale, tuttavia, l’ammortamento sul maggior valore non è deducibile con riferimento all’esercizio in cui è stata compiuta l’operazione di conferimento d’azienda in quanto l’affrancamento produce effetti a partire dal periodo d’imposta in cui viene esercitato (art. 176, D.P.R. n. 917/1986). Nell’esempio, l’operazione viene effettuata nel 20xy e viene affrancata nel 20xy+1. Questo comporta che i maggiori valori assumono rilievo fiscale a partire dal 1° gennaio 20xy+1 e pertanto non per il primo esercizio in cui ha validità il conferimento d’azienda.

Conto economico Euro
Ricavi 25.345.892
Rimanenze finali 1.023.400
Acquisti -17.756.900
Costo per servizi -4.122.670
Costo del lavoro -1.004.578
Rimanenze iniziali -970.000
Ammortamenti -994.278
Accantonamenti 0
Risultato operativo 1.520.866
Oneri finanziari -96.000
Risultato ante imposte 1.424.866
Imposte correnti -488.278
Imposte anticipate 47.818
Utile d’esercizio 984.406

Per il 20xy emerge un disallineamento contabilità - fisco a causa di una differente rilevanza degli ammortamenti.

Se, infatti, nel bilancio Beta Spa iscrive l’ammortamento calcolato sul valore dei cespiti che emerge dalla perizia presentata per il conferimento d’azienda, ai fini fiscali e con riferimento all’esercizio 20xy non rileva l’ammortamento calcolato sul maggior valore dei cespiti dell’azienda conferita da Alfa Spa.

Tale disallineamento emerge nonostante l’affrancamento, poiché questo comincia a produrre effetti solo, in questo caso (si ricorda che esistono diverse tipologie di affrancamento con differenti modalità di esercizio dell’opzione), a partire dal periodo d’imposta 20xy+1.

Le tabelle che seguono analizzano le modalità di determinazione degli ammortamenti da bilancio e fiscalmente rilevanti, nonché il calcolo delle imposte.

Quelle anticipate verranno assorbite a partire dal primo esercizio successivo a quello in cui è terminato l’ammortamento civilistico.

Il debito tributario emerso dall’affrancamento e relativo all’imposta sostitutiva di euro 381.600 verrà corrisposto in 3 rate annuali a partire dal giugno 20xy+1.

Elementi
patrimoniali
Beta Spa
ante
conferimento
Azienda conferita Aliquote
di amm.to
Valori
contabili
Plusvalori
Terreni e fabbricati 3.450.000 4.000.000 1.500.000 3%
Impianti 890.000 2.000.000 450.000 10%
Macchinari 400.000 800.000 280.000 12,5%
Attrezzature 260.000 350.000 50.000 15%
Marchi 340.000 900.000 700.000 5,56%

Elementi
Patrimoniali
Ammortamenti
su Azienda conferita
Amm.to
su Beta Spa ante confer.
(C)
Amm.to
fiscalmente
rilevante
(A + C)
Amm.to
da bilancio
(A + B + C)
Valori
contabili (A)
Plusvalori
(B)
Terreni e fabbricati 120.000 45.000 103.500 223.500 268.500
Impianti 200.000 45.000 89.000 289.000 334.000
Macchinari 100.000 35.000 50.000 150.000 185.000
Attrezzature 52.500 7.500 39.000 91.500 99.000
Marchi 50.000 38.889 18.889 68.889 107.778
Totale 522.500 171.389 300.389 822.889 994.278

Base imponibile IRES 24% IRAP 3,9%
Ricavi 25.345.892 25.345.892
Rimanenze finali 1.023400 1.023400
Acquisti -17.756.900 -17.756.900
Costo per servizi -4.122.670 -4.122.670
Costo del lavoro -1.004.578
Rimanenze iniziali -970.000 -970.000
Ammortamenti -994.278 -994.278
Oneri finanziari -96.000
Reddito ante imposte 1.424.866 2.525.444
Variazione in aumento per ammortamenti 171.389 171.389
Base imponibile 1.596.255 2.696.833
Imposte correnti 383.101 105.176
Imposte anticipate 41.133 6.684

CASO 8 - Seconda ipotesi di affrancamento

La società Alfa Spa conferisce una delle proprie aziende in Beta Spa al fine di realizzare un’importante integrazione produttiva. Dalla relazione dell’esperto nominato dal Tribunale emerge un valore economico del capitale dell’azienda conferita di euro 12.450.000 dovuto a maggiori valori correnti delle immobilizzazioni e ad avviamento. Il valore economico del capitale di Beta Spa risulta euro 6.875.000 a fronte di un valore contabile di euro 4.895.000. Si decide di affrancare i maggior valori (art. 176, D.P.R. n. 917/1986). Si evidenzia il debito d’imposta derivante dal calcolo dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggior valori per euro 972.400, determinato sulla base del seguente calcolo:

(5.000.000 x 12%) = 600.000;

(2.030.000 x 14%) = 284.200;

(600.000 + 284.200) = 884.200.

Elementi patrimoniali Azienda conferita da Alfa Spa Beta Spa
Valori
contabili
Valori
di perizia
Plusvalori
Immobile 9.500.000 12.800.000 3.300.000 2.345.000
Impianti 8.500.000 9.650.000 1.150.000 1.934.000
Macchinari 3.800.000 4.980.000 1.180.000 1.800.000
Attrezzature 800.000 1.000.000 200.000 204.000
Marchi 850.000 1.150.000 300.000 100.000
Rimanenze mat. prime 700.000 700.000 0 400.000
Rimanenze prod. finiti 80.000 80.000 0 45.000
Crediti v/clienti 900.000 900.000 0 340.000
Avviamento 900.000 900.000
TOTALE ATTIVO 25.130.000 32.160.000 7.030.000 7.168.000
Debiti v/banche 13.500.000 13.500.000 0 1.500.000
TFR 2.000.000 2.000.000 0 200.000
Debiti v/fornitori 3.325.800 3.325.800 0 573.000
Debiti tributari 884.200 884.200
TOTALE PASSIVO 18.825.800 19.710.000 884.200 2.273.000
P.N. CONFERITO 6.304.200 12.450.000 6.145.800 4.895.000

Aumento di capitale effettuato da Beta Spa:

(12.450.000 + 6.875.000) = 19.325.000

(12.450.000 / 19.325.000) = 64,42% percentuale posseduta da Alfa in Beta

35,58%: 64,42% = 4.895.000: X

X = 8.862.729

(12.450.000 - 8.862.729) = 3.587.271 sovrapprezzo azioni

Riserva da conferimento

(3.300.000 + 1.150.000 + 1.180.000 + 200.000 + 300.000 + 900.000 - 884.200) = 6.145.800

Alfa Spa - Storno dell’azienda conferita

SP D.4 Debiti v/banche 13.500.000
SP C TFR 2.000.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 3.325.800
SP B.III. Beta c/conferimento 12.450.000
SP B.II.1 Immobili 9.500.000
SP B.II.2 Impianti 8.500.000
SP B.II.2 Macchinari 3.800.000
SP B.II.3 Attrezzature 800.000
SP B.I.4 Marchi 850.000
SP C.I.1 Rimanenze materie prime 700.000
SP C.I.4 Rimanenze di prodotti finiti 80.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 900.000
SP A.VI Riserva da conferimento 6.145.800

Alfa Spa - Iscrizione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento in natura

SP B.III.1 Partecipazione 12.450.000
SP B.III. Beta c/conferimento 12.450.000

Beta Spa - Aumento di capitale

SP A Alfa c/sottoscrizione 12.450.000
SP A.I Capitale sociale 8.862.729
SP A.VII Riserva sovrapprezzo azioni 3.587.271

Beta Spa - Iscrizione del conferimento di Alfa Spa

SP B.II.1 Immobili 12.800.000
SP B.II.2 Impianti 9.650.000
SP B.II.2 Macchinari 4.980.000
SP B.II.3 Attrezzature 1.000.000
SP B.I.4 Marchi 1.150.000
CE B.11 Variazione delle rimanenze
di materie prime
700.000
CE A.2 Variazione delle rimanenze
di prodotti finiti
80.000
SP C.II.1 Crediti verso clienti 900.000
SP B.I.5 Avviamento 900.000
SP D.4 Debiti v/banche 13.500.000
SP C TFR 2.000.000
SP D.7 Debiti v/fornitori 3.325.800
SP D.12 Debiti tributari 884.200
SP A Alfa c/sottoscrizione 12.450.000

Per effetto del conferimento, Beta Spa presenta la seguente situazione contabile.

Elementi patrimoniali Azienda conferita da Alfa Spa Beta Spa
ante conferimento
Beta Spa
post conferimento
Valori di perizia
Immobile 12.800.000 2.345.000 15.145.000
Impianti 9.650.000 1.934.000 11.584.000
Macchinari 4.980.000 1.800.000 6.780.000
Attrezzature 1.000.000 204.000 1.204.000
Marchi 1.150.000 100.000 1.250.000
Rimanenze mat. prime 700.000 400.000 1.100.000
Rimanenze prod. finiti 80.000 45.000 125.000
Crediti v/clienti 900.000 340.000 1.240.000
Avviamento 900.000 900.000
TOTALE ATTIVO 32.160.000 7.168.000 39.328.000
Debiti v/banche 13.500.000 1.500.000 15.000.000
TFR 2.000.000 200.000 2.200.000
Debiti v/fornitori 3.325.800 573.000 3.898.800
Debiti tributari 884.200 884.200
TOTALE PASSIVO 19.710.000 2.273.000 21.983.000
P.N. CONFERITO 12.450.000 4.895.000 17.345.000

Al 31 dicembre 20xy Beta Spa presenta il seguente Conto economico in cui sono valorizzati gli ammortamenti sui cespiti conferiti calcolati secondo le seguenti aliquote:

  • Immobili 3%;

  • Impianti 10%;

  • Macchinari 13%;

  • Attrezzature 15%;

  • Marchi 1/18.

L’ammortamento rilevato in contabilità è stato calcolato sui valori di perizia, pertanto comprensivi della rettifica a valori correnti. A livello fiscale, tuttavia, l’ammortamento sul maggior valore non è deducibile con riferimento all’esercizio in cui è stata compiuta l’operazione di conferimento d’azienda in quanto l’affrancamento produce effetti a partire dal periodo d’imposta in cui viene esercitato (art. 176, D.P.R. n. 917/1986). Nell’esempio, l’operazione viene effettuata nel 20xy e viene affrancata nel 20xy+1. Questo comporta che i maggiori valori assumono rilievo fiscale a partire dal 1° gennaio 20xy+1 e pertanto non per il primo esercizio in cui ha validità il conferimento d’azienda.

Conto economico Euro
Ricavi 81.945.192
Rimanenze finali 1.225.000
Acquisti -68.996.000
Costo per servizi -5.722.670
Costo del lavoro -3.684.178
Rimanenze iniziali -771.000
Ammortamenti -2.710.294
Accantonamenti 0
Risultato operativo 1.286.050
Oneri finanziari -396.000
Risultato ante imposte 890.050
Imposte correnti -521.329
Imposte anticipate 113.879
Utile d’esercizio 482.600

Per il 20xy emerge un disallineamento contabilità - fisco a causa di una differente rilevanza degli ammortamenti.

Se, infatti, nel bilancio Beta Spa iscrive l’ammortamento calcolato sul valore dei cespiti che emerge dalla perizia presentata per il conferimento d’azienda, ai fini fiscali e con riferimento all’esercizio 20xy non rileva l’ammortamento calcolato sul maggior valore dei cespiti dell’azienda conferita da Alfa Spa.

Tale disallineamento emerge nonostante l’affrancamento, poiché questo comincia a produrre effetti solo, in questo caso (si ricorda che esistono diverse tipologie di affrancamento con differenti modalità di esercizio dell’opzione), a partire dal periodo d’imposta 20xy+1.

Le tabelle che seguono analizzano le modalità di determinazione degli ammortamenti da bilancio e fiscalmente rilevanti, nonché il calcolo delle imposte.

Quelle anticipate verranno assorbite a partire dal primo esercizio successivo a quello in cui è terminato l’ammortamento civilistico.

Il debito tributario emerso dall’affrancamento e relativo all’imposta sostitutiva di euro 884.200 verrà corrisposto in 3 rate annuali a partire dal giugno 20xy+1.

Elementi patrimoniali Beta Spa
Ante
conferimento
Azienda conferita Aliquote
di ammort.
Valori
contabili
Plusvalori
Immobili 2.345.000 9.500.000 3.300.000 3%
Impianti 1.934.000 8.500.000 1.150.000 10%
Macchinari 1.800.000 3.800.000 1.180.000 12,5%
Attrezzature 204.000 800.000 200.000 15%
Marchi 100.000 850.000 300.000 5,56%

Elementi
patrimoniali
Ammortamenti
su Azienda conferita
Ammort.
su Beta Spa ante conf.
(C)
Amm.
fiscalmente
rilevante
(A + C)
Amm.
da bilancio
(A + B + C)
Valori
contabili (A)
Plusvalori
(B)
Immobili 285.000 99.000 70.350 355.350 454.350
Impianti 850.000 115.000 193.400 1.043.400 1.158.400
Macchinari 475.000 147.500 225.000 700.000 847.500
Attrezzature 120.000 30.000 30.600 150.600 180.600
Marchi 47.222 16.667 5.556 52.777 69.444
Totale 1.777.222 408.167 524.906 2.302.127 2.710.294

Base imponibile IRES 24% IRAP 3,9%
Ricavi 81.945.192 81.945.192
Rimanenze finali 1.225.000 1.225.000
Acquisti -68.996.000 -68.996.000
Costo per servizi -5.722.670 -5.722.670
Costo del lavoro -3.684.178
Rimanenze iniziali -771.000 -771.000
Ammortamenti -2.710.294 -2.710.294
Oneri finanziari -396.000
Reddito ante imposte 890.050 4.970.228
Variazione in aumento per ammortamenti 408.167 408.167
Base imponibile 1.298.216 5.378.394
Imposte correnti 311.571 209.757
Imposte anticipate 97.960 15.918

28.5. Conferimento di partecipazioni

28.5.Conferimento di partecipazioni

Oggetto del conferimento può essere anche una partecipazione. Se sul piano economico tale operazione può essere assimilabile ad un conferimento d’azienda, su quello fiscale trova una disciplina specifica che si differenzia rispetto alla tipologia di partecipazione conferita.

Partecipazioni non qualificate

Il conferimento di partecipazioni non di controllo o di collegamento rappresenta un atto realizzativo assimilato ad una cessione a titolo oneroso (art. 9, c. 5, D.P.R. n. 917/1986) con tassazione della plusvalenza emersa dalla differenza positiva tra (art. 86, D.P.R. n. 917/1986):

  • il corrispettivo conseguito al netto degli oneri accessori;

  • il valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione conferita.

Per il corrispettivo del valore della partecipazione ricevuta in cambio del conferimento si deve considerare il valore normale (art. 9, c. 2, D.P.R. n. 917/1986). In particolare, il valore normale è determinato (art. 9, c. 4, D.P.R. n. 917/1986):

  • per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;

  • per le azioni, per le quote in società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente;

  • per le società o enti di nuova costituzione in base all’ammontare complessivo dei conferimenti;

  • per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati nei punti a e b precedenti, in base al valore normale di titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Partecipazioni qualificate

Anche il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento effettuati da soggetti residenti in Italia che esercitano un’impresa commerciale, è considerato un atto realizzativo assimilato ad una cessione a titolo oneroso con tassazione dell’eventuale plusvalenza; tuttavia, il valore di realizzo da contrapporre all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita va determinato (art. 175, c. 1, D.P.R. n. 917/1986):

  • come il valore della partecipazione ricevuta in cambio del conferimento e rilevato dal conferente nelle sue scritture contabili;

  • o se superiore, come il valore della partecipazione conferita e rilevato dal conferitario nelle sue scritture contabili.

Il conferitario può essere sia una società di persone che di capitali mentre il conferente può essere anche un imprenditore individuale. Il requisito della residenza fiscale in Italia è richiesto solo dal conferente mentre non rileva per il conferitario.

Il controllo (circ. Amministrazione finanziaria 19 dicembre 1997, n. 320) può essere di diritto, disponibilità della maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea ordinaria, o di fatto, disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, mentre non rileva il controllo esercitato attraverso particolari vincoli contrattuali (art. 2359, c. 1, c.c.).

Vanno considerate collegate le società sulle quali si esercita un’influenza notevole. Questa si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati (art. 2359, c. 3, c.c.).

Applicando la normativa descritta, le parti possono assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti. L’emersione di materia imponibile non è pertanto automatica ma è rimessa alla volontà delle parti poiché se iscrivessero le partecipazioni agli originari valori contabili il conferimento di partecipazioni sarebbe irrilevante sul piano fiscale.

La plusvalenza realizzata per effetto del conferimento viene tassata in misura pari al 5% del suo ammontare per le società di capitali e al 40% del suo ammontare per le società di persone e l’imprenditore individuale, se la partecipazione presenta i requisiti per il regime di partecipation exemption (artt. 58 e 87, D.P.R. n. 917/1986).

Se invece la partecipazione non presenta i requisiti per il regime di partecipation exemption allora si applica il regime ordinario di tassazione, fatta salva la possibilità di rateizzare la plusvalenza in un massimo di 5 anni, se la partecipazione è stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci (art. 86, D.P.R. n. 917/1986).

Nel conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento il valore di realizzo è tuttavia determinato in base ai criteri definiti per il valore normale (art. 9, c. 2 e 4, D.P.R. n. 917/1986) se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni (norma antielusiva) (art. 175, c. 2, D.P.R. n. 917/1986):

  • la partecipazione conferita è priva dei requisiti b), c) e d) previsti dal regime di partecipation exemption (art. 87, c. 1, D.P.R. n. 917/1986);

  • la partecipazione ricevuta dal conferente in contropartita soddisfa i requisiti b), c) e d) previsti dal regime di partecipation exemption (art. 87, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

Il conferimento di una partecipazione (indipendentemente che sia qualificata o non qualificata) può avvenire in una NewCo o in una società già esistente. Nel primo caso, la conferente riceverà in contropartita del conferimento una quota del capitale sociale della neo costituita società. Nel secondo caso, invece, la conferitaria aumenterà il proprio capitale sociale per corrisponderne, in contropartita al conferimento, una partecipazione. La determinazione del valore dell’aumento di capitale sociale avviene seguendo la stessa impostazione tecnico - valutativa analizzata per il conferimento d’azienda.

CASO 9 - Conferimento di partecipazioni qualificate

Si ipotizzi che Alfa Srl conferisca una partecipazione di controllo della Gamma Spa alla conferitaria Beta Srl. In particolare:

  • la partecipazione in Gamma Spa è iscritta nel bilancio di Alfa Srl per € 1.000.000 ma ha un valore economico di € 1.200.000;

  • Beta Srl ha un capitale sociale di € 800.000 con valore economico pari a € 900.000.

Si determina l’aumento di capitale di Beta Srl.

(900 + 1.200) = 2.100 valore economico complessivo

1.200/2.100 = 57,14%

42,86% : 57,14 = 800.000 : x

X = 1.066.542,23

1.200.000 - 1.066.542,23 = 133.457,77 sovrapprezzo azioni

Alfa Srl - Iscrizione e storno delle partecipazioni

SP B.III Partecipazione in Beta 1.200.000
SP B.III Partecipazione in Gamma 1.000.000
CE A.5 Plusvalenza 200.000

Per effetto del conferimento della partecipazione in Gamma.

Si ipotizzi che Alfa Srl tassi la plusvalenza con rateizzazione in 5 rate costanti, rilevando le seguenti scritture.

Alfa Srl - Imposte correnti sulla plusvalenza

Imposte correnti 9.600
Debiti tributari 9.600

Imposte correnti sulla prima rata di plusvalenza.

(200.000/5) = 40.000 x 24% = 9.600 imposte correnti

(200.000 - 40.000) = 160.000 x 24% = 38.400 imposte differite

Alfa Srl - Imposte differite sulla plusvalenza

Imposte differite 38.400
Fondo imposte differite 38.400

Imposte differite.

Beta Srl - Aumento di capitale

Alfa c/conferimento 1.200.000
Capitale sociale 1.066.542,23
Riserva sovrapprezzo azioni 133.457,77

Aumento di capitale sociale per il conferimento.

Beta Srl - Iscrizione partecipazione ricevuta

Alfa c/conferimento 1.200.000
Partecipazione in Gamma 1.200.000

Iscrizione della partecipazione ricevuta in conferimento.

Realizzo controllato

Altra alternativa al regime realizzativo e a quello previsto dall’art. 175 D.P.R. n. 917/1986, riguarda il regime cosiddetto di “Realizzo controllato” previsto nel caso in cui il conferitario acquisisca il controllo di diritto (art. 2359, c. 1, c.c.) e per il conferimento di partecipazioni di minoranza qualificate (art. 177, D.P.R. n. 917/1986) se ricorrono le seguenti condizioni:

  • le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

  • le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

In questi casi, il valore di realizzo deve essere determinato confrontando l’aumento del patrimonio netto della conferitaria con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione in capo a chi le conferisce.

Fine capitolo
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