A.1 - Atto costitutivo e statuto (in generale e miscellanea)
1. Atto costitutivo redatto all’estero
2. Clausole statutarie confliggenti con normativa sopravvenuta inderogabile
3. Clausole statutarie confliggenti con normativa sopravvenuta non inderogabile
5. Condizione sospensiva e termine iniziale: effetti dell’atto costitutivo
6. Condizione sospensiva e termine iniziale: singole clausole
7. Contratto preliminare di società
8. Contratto preliminare di società sottoposto a condizione o a termine iniziale
9. Decisione adottata in conformità a una clausola statutaria illecita
10. Indirizzo di Pec (posta elettronica certificata)
11. Interpretazione dello statuto
13. Iscrizione nel Registro Imprese: cancellazione in caso di società “falsa”
14. Iscrizione nel Registro Imprese: competenza al deposito
15. Iscrizione nel Registro Imprese: natura del controllo
16. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: ambito di applicazione
17. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: competenza per i controlli
18. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese e mancanza di indirizzo Pec
19. Onorario del notaio per l’atto costitutivo
20. Operazioni anteriori all’iscrizione nel Registro Imprese: approvazione tacita
21. Organi societari anteriormente all’iscrizione nel Registro Imprese
1. Atto costitutivo redatto all’estero
Se l’atto costitutivo di una società italiana sia redatto all’estero, il notaio italiano presso cui viene depositato l’atto formato all’estero deve verificare la legittimità di tale atto e il rispetto delle prescrizioni richieste dalla legge per l’iscrizione di detto atto nel Registro delle Imprese italiano (1).
2. Clausole statutarie confliggenti con normativa sopravvenuta inderogabile
Le clausole dello statuto divenute incompatibili con la legislazione sopravvenuta, sono affette da nullità (sopravvenuta) e sostituite automaticamente dalla nuova disciplina inderogabile (2).
3. Clausole statutarie confliggenti con normativa sopravvenuta non inderogabile
Salvo che lo statuto disciplini espressamente la materia dell’interpretazione delle clausole statutarie che rinviano alla legge, occorre distinguere; qualora lo statuto preveda:
-
un rinvio generico alla legge tout court o alla normativa regolante il tipo sociale interessato (es. sia effettuato rinvio alle norme in tema di s.r.l. o di s.p.a.) o a un determinato settore normativo (es. sia effettuato un rinvio alle norme in tema di controllo sulla gestione o di obbligazioni);
-
un rinvio a determinati articoli di legge individuati con il proprio numero (es. artt. 2486, 2370, 2410, 2372 c.c.) o con altro sistema identificativo (ad esempio, mediante il riferimento alla loro rubrica);
allora la clausola statutaria deve intendersi come automaticamente aggiornata al nuovo contenuto della norma sopravvenuta.
Qualora invece lo statuto preveda un rinvio attuato mediante riproduzione integrale, sintetica o parafrastica del contenuto di una norma di legge, sia o meno preceduta o seguita dal richiamo all’articolo che la contiene (o la conteneva), continuerà a vigere la clausola statutaria così come scritta anteriormente alla novella legislativa (3).
4. Computo dei termini
Salvo che la legge disponga diversamente, il computo dei termini soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.); non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizione di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo (4).
5. Condizione sospensiva e termine iniziale: effetti dell’atto costitutivo
Differentemente rispetto all’atto costitutivo di società di persone, l’efficacia dell’atto costitutivo di società di capitali non può essere sottoposta a termine iniziale o condizione sospensiva che, se presenti, si hanno per non apposti (5).
6. Condizione sospensiva e termine iniziale: singole clausole
È legittimo sottoporre talune clausole dell’atto costitutivo a termine iniziale o a condizione sospensiva (6); la maturazione dei termini e l’avveramento delle condizioni devono risultare da una
dichiarazione degli amministratori da iscriversi presso il registro delle imprese (7).
7. Contratto preliminare di società
Ai fini della validità di un contratto preliminare avente a oggetto l’obbligo di costituire una società di capitali è necessaria la forma dell’atto pubblico (8); il contratto preliminare inoltre deve contenere taluni requisiti minimi essenziali, quali la determinazione del tipo societario (9), del capitale sociale e delle quote sottoscritte dai soci (10); in ogni caso si ritiene che tale contratto non sia suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ma che l’inadempimento dia solo diritto al risarcimento del danno (11).
8. Contratto preliminare di società sottoposto a condizione o a termine iniziale
Il termine iniziale e la condizione sospensiva possono essere legittimamente apposti al contratto preliminare di società (12).
9. Decisione adottata in conformità a una clausola statutaria illecita
Sono invalide, in quanto non conformi alla legge, le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci adottate sulla base di un procedimento conforme a clausola statutaria illecita, introdotta con precedente deliberazione assembleare nulla per illiceità dell’oggetto, benché non più impugnabile per decorrenza del termine triennale previsto dalla legge (13).
10. Indirizzo di Pec (posta elettronica certificata)
Ogni società ha l’obbligo di:
-
munirsi di una casella di Pec (posta elettronica certificata);
-
iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle Imprese;
-
mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata (14).
11. Interpretazione dello statuto
Le clausole dello statuto devono essere interpretate esclusivamente secondo criteri di interpretazione “oggettiva” (15); è legittima la clausola statutaria che vincoli l’interpretazione dello statuto secondo parametri di interpretazione oggettiva, escludendo qualsiasi ricorso alla volontà storica dei soci o alle risultanze di patti parasociali (16).
12. Impresa familiare
È preferibile ritenere che (pur sussistendo una opinione contraria sul punto) (17) la disciplina dell’art. 230-bis c.c. non sia applicabile in presenza di una società di persone o di capitali (18).
13. Iscrizione nel Registro Imprese: cancellazione in caso di società “falsa”
Per giungere alla cancellazione dal Registro delle Imprese di una società costituita esibendo una falsa procura e una falsa attestazione di versamento del capitale sociale non si può ricorrere a un provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese di cui all’art. 2191 c.c., ma occorre svolgere il procedimento di liquidazione (19).
14. Iscrizione nel Registro Imprese: competenza al deposito
È discusso se la competenza al deposito dell’atto costitutivo di una società sia esclusiva del notaio rogante o vi sia una competenza concorrente del notaio e dei neo-nominati amministratori (20); in ogni caso, il notaio che ometta il deposito dell’atto costitutivo della società presso il Registro delle Imprese compie un illecito deontologico (21).
15. Iscrizione nel Registro Imprese: natura del controllo
Il controllo del Registro delle Imprese verte esclusivamente sulla verifica della sussistenza delle condizioni di regolarità formale della documentazione richiesta dalla legge (22) e, dunque, si tratta di un controllo inerente la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione rispetto alla fattispecie astratta contemplata dalla legge (cosiddetto controllo qualificatorio) (23).
16. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: ambito di applicazione
Tutti gli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle Imprese, confezionati nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che ineriscano società le cui partecipazioni non sono rappresentate da azioni (pertanto: esclusi solamente gli atti delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società consortili per azioni e delle società cooperative con partecipazioni rappresentate da azioni), una volta depositati al Registro delle Imprese, vi devono essere immediatamente iscritti (24).
17. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: competenza per i controlli
Nel caso di procedura “accelerata” di iscrizione al Registro delle Imprese (di cui al d.l. 91/2014) degli atti confezionati nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e inerenti società le cui partecipazioni non sono rappresentate da azioni (pertanto: esclusi solamente gli atti delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società consortili per azioni e delle società cooperative con partecipazioni rappresentate da azioni), l’attività di controllo cui è tenuto l’ufficio del Registro delle Imprese al momento dell’iscrizione deve essere limitata alla verifica dei soli requisiti di ricevibilità dell’atto da parte del Registro (quali, ad esempio, la competenza territoriale del Registro delle Imprese e l’autenticità della sottoscrizione della domanda); il controllo di legittimità dell’atto è invece riservato al pubblico ufficiale che lo ha redatto (25).
18. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese e mancanza di indirizzo Pec
La procedura accelerata di iscrizione al Registro delle Imprese (di cui al d.l. 91/2014) degli atti confezionati nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e inerenti società le cui partecipazioni non sono rappresentate da azioni, non può avere corso qualora l’impresa da cui proviene la domanda non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo di Pec (posta elettronica certificata) (26).
19. Onorario del notaio per l’atto costitutivo
L’onorario dovuto al notaio per la stipula dell’atto costitutivo non è un debito della società, bensì un debito personale dei soci (27).
20. Operazioni anteriori all’iscrizione nel Registro Imprese: approvazione tacita
Sebbene sia discusso se dall’approvazione del bilancio si possa desumere (28), o meno (29), una volontà di approvare e ratificare l’operato degli amministratori, si ritiene che l’approvazione delle operazioni compiute prima dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese possa essere compiuta dagli amministratori anche in maniera tacita o per fatti concludenti (30).
21. Organi societari anteriormente all’iscrizione nel Registro Imprese
Gli organi societari originano solo dopo l’iscrizione della società nel Registro Imprese, ma è ammissibile che i loro componenti individualmente esprimano comunque la loro volontà (ad esempio, la nomina di un amministratore delegato da parte dei neo-nominati membri del consiglio di amministrazione) subordinatamente all’iscrizione della società nel Registro Imprese (31).
22. Patto leonino
Si concreta un patto leonino quando, per effetto di un patto di opzione put, si determini una situazione di “totale” e “costante” esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite (32).
23. Segretario comunale
Il segretario comunale non dovrebbe essere (33) legittimato a rogare l’atto costitutivo di società di cui il Comune sia socio, essendo tale competenza riservata ai notai (34).
A.2 - Controllo notarile
1. Atti compiuti da un soggetto fallito
2. Atti non ricevuti da notaio
3. Atto costitutivo redatto all’estero
4. Congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale
5. Controllo notarile sull’atto costitutivo e sulle modifiche di statuto
6. Controllo notarile sullo statuto allegato all’atto costitutivo
7. Falsus procurator e falsa attestazione di versamento del capitale sociale
8. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: controlli del notaio e del conservatore
9. Omessa indicazione dei requisiti prescritti per l’atto costitutivo
10. Operazioni del notaio nel Registro Imprese senza procura
11. Statuto contenente clausole invalide non oggetto di modifica
1. Atti compiuti da un soggetto fallito
Il ricevimento da parte del notaio di atti in cui intervenga un soggetto fallito non costituisce violazione degli artt. 28 l. not. e 54 reg. not. (1).
2. Atti non ricevuti da notaio
In caso di atto non ricevuto dal notaio (ad esempio perché ricevuto dal segretario comunale), si ritiene che il controllo di legittimità competa al Tribunale (2).
3. Atto costitutivo redatto all’estero
Se l’atto costitutivo di una società italiana sia redatto all’estero, il notaio italiano presso cui viene depositato l’atto formato all’estero deve verificare la legittimità di tale atto e il rispetto delle prescrizioni richieste dalla legge per l’iscrizione di detto atto nel Registro delle Imprese italiano (3).
4. Congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale
Non rientra tra i poteri-doveri di controllo del notaio qualsiasi valutazione circa la congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale (4).
5. Controllo notarile sull’atto costitutivo e sulle modifiche di statuto
In sede di costituzione della società, una volta formato l’atto pubblico, redatto dal notaio a seguito di ricevimento della volontà dei soci fondatori, sussiste la competenza alternativa del notaio e degli amministratori all’esecuzione del deposito dell’atto stesso. La situazione è diversa per le modifiche statutarie, in quanto, in tale sede, il professionista è chiamato a compiere un’attività di verbalizzazione, in cui egli svolge una funzione di mera documentazione del processo deliberativo, senza la possibilità di incidere sui contenuti della stessa, per cui la legge prevede un termine di trenta giorni, in cui egli potrà valutare “l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge” (5).
6. Controllo notarile sullo statuto allegato all’atto costitutivo
È possibile, a certe condizioni (direzione dell’atto, lettura, menzioni, sottoscrizione), allegare all’atto costitutivo di s.p.a. e di s.r.l. uno statuto redatto per scrittura privata (6).
7. Falsus procurator e falsa attestazione di versamento del capitale sociale
Per giungere alla cancellazione dal Registro delle Imprese di una società costituita esibendo una falsa procura e una falsa attestazione di versamento del capitale sociale non si può ricorrere a un provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese di cui all’art. 2191 c.c., ma occorre svolgere il procedimento di liquidazione (7).
8. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: controlli del notaio e del conservatore
Nel caso di procedura “accelerata” di iscrizione al Registro delle Imprese (di cui al d.l. n. 91/2014) degli atti confezionati nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e inerenti società le cui partecipazioni non sono rappresentate da azioni, l’attività di controllo “preventivo” cui è tenuto l’ufficio del Registro delle Imprese al momento dell’iscrizione è da intendersi di natura meramente procedimentale e cioè deve essere limitata alla verifica dei soli requisiti di ricevibilità dell’atto da parte del Registro (quali, a esempio, la propria competenza territoriale, la corretta compilazione e sottoscrizione del modello di domanda, la correttezza del codice fiscale e la presenza delle indicazioni relative all’indirizzo di posta elettronica certificata); il controllo di legittimità dell’atto è invece riservato al pubblico ufficiale che lo ha redatto (8).
9. Omessa indicazione dei requisiti prescritti per l’atto costitutivo
Gli elementi dell’atto costitutivo diversi da quelli la cui mancanza genera la nullità della società, ai sensi dell’art. 2332 c.c., acquistano rilievo solo ai fini dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Pertanto, il problema connesso all’omessa indicazione dei requisiti diversi da quelli elencati dall’art. 2332, c.c., si ha per risolto nell’ipotesi in cui la società sia stata iscritta e l’omissione non pregiudichi il funzionamento della società oppure formi oggetto di un adempimento al quale la società possa provvedere successivamente (9).
10. Operazioni del notaio nel Registro Imprese senza procura
Per l’effettuazione di operazioni nel Registro Imprese il notaio non necessita di un’apposita procura se firma le proprie istanze con il certificato di firma rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (10).
11. Statuto contenente clausole invalide non oggetto di modifica
Con riferimento al verbale recante deliberazioni modificative dello statuto di società di capitali, oggetto del controllo di legalità da parte del notaio sono unicamente le modifiche verbalizzate, e non l’intero statuto (11); pertanto, non impedisce l’iscrizione della deliberazione di modifica statutaria il fatto che lo statuto presenti clausole, non attinenti la deliberazione da iscrivere, che il notaio ritenga non legittime (poiché su di esse il notaio che riceve detta deliberazione <di modifica statutaria non ha alcun sindacato di legittimità) (12). È quindi lecita l’allegazione al verbale assembleare, recante deliberazioni di modifica statutaria, di uno statuto contenente clausole nulle (ad esempio, in conseguenza di legislazione sopravvenuta) preesistenti alla deliberazione di modifica e non fatte oggetto di modifica (13). Peraltro, non è legittima la deliberazione che, a seguito di deliberazioni di modifica statutaria, rechi la totale riapprovazione dello statuto nel quale siano contenute clausole nulle (ad esempio, in conseguenza di legislazione sopravvenuta), preesistenti rispetto alla deliberazione di modifica, anche se non fatte oggetto di dette deliberazioni di modifica (14); infatti, la delibera assembleare che approva un nuovo statuto è un unicum, inscindibile nelle sue parti e, pertanto, in presenza di cause di annullabilità concernenti singoli articoli dello statuto, non può essere disposto l’annullamento di detti singoli articoli, ma deve essere annullata l’intera deliberazione (15).
A.3 - Soci
A.3.1 - Soci (in generale e miscellanea) (1)
1. Anstalt socia di società italiana
2. Associazione professionale socia di società
3. Associazione socia di società lucrativa
4. Associazione tra notai (ex art. 82 l. not.) socia di società
6. Intestazione fiduciaria: interposizione reale
7. Intestazione fiduciaria: prova
8. Prescrizione dello status di socio
9. Principio di parità di trattamento tra i soci
10. Società di capitali partecipante a ente non lucrativo
11. Società di capitali socia di impresa sociale
12. Società tra professionisti
14. Socio persona giuridica: Stato di costituzione
1. Anstalt socia di società italiana
Nonostante gli elementi critici connaturati alla possibilità che dietro le Anstalten si celino soggetti che perseguano tramite esse profili elusivi o illeciti, è legittima la loro partecipazione a società italiane (2).
2. Associazione professionale socia di società
È legittima l’assunzione della qualità di socio, anche di società di capitali, da parte di una associazione professionale (3).
3. Associazione socia di società lucrativa
Un’associazione può partecipare alla costituzione di una società o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita, ma può anche costituire una società unipersonale (4).
4. Associazione tra notai (ex art. 82 l. not.) socia di società
Le associazioni fra notai costituite ex art. 82 l. not. non possono partecipare ad alcun tipo di società, stante la rilevanza meramente interna dell’associazione stessa (5).
5. Ente ecclesiastico
È legittima la partecipazione di un ente ecclesiastico a una società lucrativa (6).
6. Intestazione fiduciaria: interposizione reale
L’intestazione fiduciaria di quote determina una situazione di “interposizione reale”, vale a dire che il fiduciario, ferme restando le limitazioni derivanti dal pactum fiduciae, acquista la titolarità della partecipazione sociale (e, quindi, diventa socio della società partecipata) e non la semplice legittimazione all’esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione fiduciata (7).
7. Intestazione fiduciaria: prova
Il negozio fiduciario non richiede la forma scritta per la sua validità e, dunque, non soggiace ai limiti probatori di cui all’art. 2725 c.c. Ne discende che l’intestazione fiduciaria della partecipazione sociale può essere provata per mezzo di prova testimoniale o per presunzioni (8).
8. Prescrizione dello status di socio
Lo “status” di socio concreta una qualità giuridica che non può estinguersi per prescrizione; sono soggetti a prescrizione i diritti che derivano da tale qualità (9).
9. Principio di parità di trattamento tra i soci
In ambito societario, sebbene non sia codificato formalmente come nel caso delle cooperative, è immanente al sistema il principio di parità di trattamento tra i soci (o, nel caso di S.p.a., tra azioni) (10).
10. Società di capitali partecipante a ente non lucrativo
Non esiste una preclusione riguardo alla partecipazione di una società lucrativa in un ente non lucrativo, purché ciò sia in qualche misura strumentale al conseguimento dello scopo della società e alla attuazione dell’oggetto sociale (11).
11. Società di capitali socia di impresa sociale
È legittima la partecipazione (non di controllo) di una società lucrativa a un’impresa sociale, perché non è vietata la partecipazione di una società lucrativa all’impresa sociale, ma è posto soltanto un limite alla partecipazione stessa, che non può tradursi nel controllo sull’impresa sociale (12).
12. Società tra professionisti
(rinvio) (13)
13. Socio fallito
Il ricevimento da parte del notaio di atti in cui intervenga un soggetto fallito non costituisce violazione degli artt. 28 l. not. e 54 reg. not. (14).
14. Socio persona giuridica: Stato di costituzione
Nell’atto costitutivo delle società di capitali è necessario indicare lo Stato (e non anche la data) di costituzione dei soci persone giuridiche (15); tali enti debbono essere rappresentati da soggetti legittimati secondo le regole vigenti nello Stato in cui è avvenuta la loro costituzione (16).
15. Socio straniero
Affinché i cittadini stranieri (appartenenti a Stati diversi da quello facenti parte dell’Unione Europea) possano partecipare a una società italiana è necessario (alternativamente) che:
-
sia soddisfatto il requisito della reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c.;
-
abbiano il possesso di un regolare permesso di soggiorno (17).
16. Usufrutto
In caso di partecipazioni gravate dal diritto di usufrutto, la qualità di socio spetta al nudo proprietario, non all’usufruttuario (18).
17. Usufrutto legale
In caso di usufrutto legale (art. 324 c.c.) in capo ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale avente a oggetto una partecipazione al capitale sociale di titolarità di un minorenne, il diritto di voto nell’assemblea dei soci spetta ai genitori quali usufruttuari, che lo esercitano iure proprio e non in rappresentanza del minore (19).
18. Usufrutto successivo
La donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, e dopo di lui a favore di altra persona determinata, o anche di più persone purché non successivamente (art. 796 c.c.), può avere a oggetto anche partecipazioni in società. È legittimo prevedere che l’usufrutto successivo abbia contenuto o estensione diversi rispetto al diritto spettante al primo usufruttuario (20).
A.3.2 - Domicilio dei soci
1. Domicilio indicato nel libro dei soci
2. Domicilio presso la sede legale della società
1. Domicilio indicato nel libro dei soci
È legittima la clausola statutaria secondo la quale si intende domicilio dei soci quello indicato nel libro dei soci (1).
2. Domicilio presso la sede legale della società
È illegittima la clausola statutaria che indichi la sede legale della società quale domicilio dei soci per i loro rapporti con la società (2).
A.4 - Denominazione sociale
A.4.1 - Denominazione sociale (in generale e miscellanea) (1)
2. Denominazione abbreviata conforme alla denominazione per esteso
4. Modifica e trascrizione nei Registri Immobiliari
6. Principio di libertà di formulazione
7. Principio di non confondibilità
9. Principio di verità e di corrispondenza con l’oggetto sociale
1. Denominazione abbreviata
È legittima l’indicazione in statuto di una denominazione abbreviata (ad esempio: in acronimo) rispetto alla denominazione per esteso (2).
2. Denominazione abbreviata conforme alla denominazione per esteso
La denominazione abbreviata deve essere univoca con la denominazione per esteso (3).
3. Denominazione alternativa
È illegittima l’indicazione di denominazioni alternative tra loro (4).
4. Modifica e trascrizione nei Registri Immobiliari
La decisione dei soci che comporti il mutamento della denominazione o ragione sociale della società non deve essere trascritta nei Registri Immobiliari (5).
5. Modifica radicale
È legittimo che una società cambi radicalmente la propria denominazione (6).
6. Principio di libertà di formulazione
Nelle società di capitali sussiste un ampio grado di libertà nell’individuazione da assumere come denominazione sociale. Non è necessario, pertanto, che essa presenti attinenza con l’attività concretamente svolta, potendo consistere anche in mere espressioni di “fantasia”; la denominazione può anche includere il nome di un soggetto non socio, di un soggetto promotore, di un soggetto già socio o anche di un qualsiasi socio (purché ovviamente vi consenta) (7), il quale, come tale, potrebbe cessare in ogni momento tale sua qualità di socio (8).
7. Principio di non confondibilità
La denominazione sociale (formata con il nome e il cognome di una persona fisica) non può confondersi con la ditta di una preesistente impresa individuale (formata con gli stessi nome e cognome), ma deve essere composta in modo da differenziarsene (e non è una differenziazione l’indicazione della forma sociale con la quale l’attività societaria è esercitata) (9).
8. Principio di novità
La denominazione prescelta dalla società deve essere diversa da quella già adottata da altra società, in modo da escludere confusione nel mercato o sviamento della clientela (c.d. principio di novità) (10); peraltro, il notaio non è tenuto a verificare se la denominazione prescelta dai soci violi alcun diritto di esclusiva sussistente in capo ad altri circa l’utilizzo di tale denominazione (11).
9. Principio di verità e di corrispondenza con l’oggetto sociale
Da un lato si afferma che non esisterebbe un principio di corrispondenza tra la denominazione sociale e l’attività svolta dalla società (12); d’altro lato, invece, si asserisce che non sarebbe consentito immettere nella denominazione sociale espressioni idonee a trarre in inganno i terzi, mediante l’indicazione, ad esempio, di un’attività diversa da quella in concreto esercitata (c.d. principio di verità), ingenerando confusione nel pubblico (13).
10. Società in liquidazione
L’indicazione “società in liquidazione” va solo aggiunta, ex art. 2487-bis, comma 2, c.c., alla denominazione sociale (e non inserita in essa); pertanto, non si deve far luogo ad alcuna modifica dello statuto (14).
11. Società unipersonale
L’indicazione “società unipersonale” o “società con unico socio” deve essere solamente “aggiunta” alla denominazione sociale e non deve farne parte integrante (15).
A.4.2 - Denominazione sociale (casistica)
A.4. Albi delle Camere di Commercio
A.8. Assicurazione e riassicurazione
A.9. Associazione di promozione sociale (APS)
A.11. Attività ricettiva (Turismo)
B.2. Banca di credito cooperativo
E.1. Elenchi delle Camere di Commercio
O.1. Organizzazione di volontariato (OdV)
O.2. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
R.1. Registri delle Camere di Commercio
S.2. Sgr (Società di gestione del risparmio)
S.3. Sicaf (Società di investimento per azioni a capitale fisso)
S.4. Sicav (Società di investimento per azioni a capitale variabile)
S.5. Sim (Società di intermediazione mobiliare)
S.6. Soa (Società organismi di attestazione)
S.8. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
S.9. Società a responsabilità limitata (s.r.l.) con capitale inferiore a 10.000 euro
S.10. Società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.)
S.13. Società cooperativa (s. coop.)
S.14. Società Cooperativa Europea (SCE)
S.16. Società di investimento semplice (s.i.s.)
S.17. Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
S.18. Società in accomandita semplice (s.a.s.)
S.20. Società in nome collettivo (s.n.c.)
S.21. Società per azioni (s.p.a.)
S.22. Società semplice: nomi dei soci
S.23. Società sportiva dilettantistica
S.24. Società tra avvocati (s.t.a.)
S.25. Società tra professionisti (s.t.p.)
A.1. Agenzia di viaggio
«5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.
6. È vietato l’uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l’attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: ‘agenzia di viaggio’, ‘agenzia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti» (1).
A.2. Agricoltura
Vedi la voce “Società agricola”
A.3. Agriturismo
«L’uso della denominazione “agriturismo”, e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 6» (2).
A.4. Albi delle Camere di Commercio
Vedi la voce “Camera di Commercio”
A.5. Allevamento di animali
Vedi la voce “Società agricola”
A.6. Apicoltura
«1. La conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. […]
4. L’uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l’attività di cui al comma 1» (3).
A.7. Artigianato
Vedi la voce “Società artigiana”
A.8. Assicurazione e riassicurazione
«1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, impresa o compagnia di assicurazione, impresa o compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all’esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L’uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156.
3. L’IVASS determina, con regolamento (4), le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all’articolo 310, comma 2.
4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all’articolo 310, comma 2» (5).
A.9. Associazione di promozione sociale (APS)
«5. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale» (6).
A.10. Attività finanziaria
«1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106. […]
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (7).
A.11. Attività ricettiva (Turismo)
«3. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l’attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria» (8).
A.12. Avvocati
«1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l’indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata “s.t.a.”» (9).
«1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio. […]
6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati” […]» (10).
B.1. Banca
«1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche. […]
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (11).
B.2. Banca di credito cooperativo
«2. La denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo”» (12).
B.3. Benefit
Vedi la voce “Società benefit (SB)”
C.1. Camera di commercio
«1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione “camera di commercio” le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l’estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all’art. 1 dello statuto dell’Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l’uso della denominazione “camera di commercio” e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.» (13).
C.2. Casa di cura
«La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione “casa di cura privata”: non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie» (14).
C.3. Coltivazione del fondo
Vedi la voce “Società Agricola”
C.4. Confidi
«5. L’uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall’articolo 133, comma 3, del testo unico bancario» (15).
C.5. Consorzio agrario
«1. Al fine di uniformarne la disciplina ai princìpi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma […]» (16).
C.6. Consulenza finanziaria
«1. Le società di consulenza finanziaria svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. […]
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole “società di consulenza finanziaria”» (17).
C.7. Cooperativa
«La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa.
L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico» (18).
L’indicazione “società cooperativa” rappresenta il solo elemento che deve obbligatoriamente comparire nella denominazione delle società cooperative (non dovendo esservi riferimenti al tipo di mutualità né alla disciplina della s.r.l. o della s.p.a. adottata dalla società) (19).
C.8. Cooperativa sociale
«3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”» (20).
C.9. Credito
«1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche. […]
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (21).
E.1. Elenchi delle Camere di Commercio
Vedi la voce “Camera di Commercio”
E.2. Ente del Terzo Settore
«1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3 (22).
3. L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore» (23).
E.3. Ente filantropico
«2. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente filantropico. L’indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici» (24).
F.1. Finanziamenti
Vedi la voce “Attività finanziaria”
I.1. Impresa sociale
La denominazione di una società impresa sociale deve contenere tanto l’espressione “impresa sociale” quanto le espressioni richieste dal tipo societario prescelto (25). Essendo, di diritto, l’impresa sociale un ente del Terzo settore (art. 4, comma 1, d.lgs. 117/2017), l’impresa sociale può, ma non deve, contenere nella propria denominazione l’espressione “Ente del Terzo Settore” (26).
I.2. Istituto di pagamento
«1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento. […]
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (27).
M.1. Moneta elettronica
«1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche. […]
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (28).
O.1. Organizzazione di volontariato (OdV)
«3. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato» (29).
O.2. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
«1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: […]
i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”» (30).
P.1. Protezione civile
«1. L’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell’immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato» (31).
R.1. Registri delle Camere di Commercio
Vedi la voce “Camera di Commercio”
R.2. Riassicurazione
Vedi (nel presente capitolo) la voce “Assicurazione e riassicurazione”
R.3. Risparmio
«1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche. […]
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (32).
S.1. Selvicoltura
Vedi la voce “Società Agricola”
S.2. Sgr (Società di gestione del risparmio)
«1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni: […]
h) la denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del risparmio”» (33).
S.3. Sicaf (Società di investimento per azioni a capitale fisso)
«5. […] La denominazione sociale della Sicaf contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società […]» (34).
S.4. Sicav (Società di investimento per azioni a capitale variabile)
«5. La denominazione sociale della Sicav contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. […] Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società […]» (35).
S.5. Sim (Società di intermediazione mobiliare)
«1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni: […] b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”» (36).
S.6. Soa (Società organismi di attestazione)
«1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione “organismi di attestazione” […]» (37).
S.7. Società agricola
«1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 (38) del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola […]» (39).
S.8. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
«L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
[…] 2) la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; […]» (40).
S.9. Società a responsabilità limitata (s.r.l.) con capitale inferiore a 10.000 euro
La s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non deve avere nella denominazione sociale il riferimento al fatto che si tratta di una società a capitale ridotto (41).
S.10. Società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.)
«L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: […] 2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata […]» (42).
S.11. Società artigiana
«Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se essa non è iscritta all’albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo» (43).
S.12. Società benefit (SB)
«[…] La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “Società benefit” o l’abbreviazione: “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi» (44).
S.13. Società cooperativa (s. coop.)
Vedi la voce “Cooperativa”
S.14. Società Cooperativa Europea (SCE)
«1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società cooperative in forma di Società cooperative europee (SCE) nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.
2. […] Ove i soci della SCE hanno responsabilità limitata, la denominazione della SCE terminerà in “a responsabilità limitata”» (45).
«4. Lo statuto della SCE deve indicare almeno: la denominazione sociale della SCE preceduta o seguita dall’abbreviazione “SCE” e, ove occorra, dall’indicazione “a responsabilità illimitata”, […]» (46).
S.15. Società Europea (SE)
«1. La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale dalla sigla «SE».
2. La sigla «SE» può figurare soltanto nella denominazione sociale delle SE» (47).
S.16. Società di investimento semplice (s.i.s.)
La «società di investimento semplice (SiS)» è «il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: […]» (48). «[…] In deroga all’articolo 35-bis, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l’indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso […]» (49).
S.17. Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
«La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni» (50).
S.18. Società in accomandita semplice (s.a.s.)
«La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2292» (51).
S.19. Società in liquidazione
«Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di società in liquidazione» (52).
S.20. Società in nome collettivo (s.n.c.)
«La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale.
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono» (53).
S.21. Società per azioni (s.p.a.)
«La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni» (54).
S.22. Società semplice: nomi dei soci
È legittima la ragione sociale di una società semplice priva di ogni riferimento ai nomi dei soci (55).
Nella ragione sociale di una società semplice può non essere indicata l’espressione “società semplice” (56).
S.23. Società sportiva dilettantistica
«Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
-
associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
-
associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
-
società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile […];
-
c-bis)enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche […]» (57).
S.24. Società tra avvocati (s.t.a.)
Vedi la voce “Avvocati”
S.25. Società tra professionisti (s.t.p.)
«5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti» (58).
La denominazione e la ragione sociale devono essere decorose (59) e comprendere l’espressione “società tra professionisti” (o la sigla “s.t.p.”) (60), la quale si aggiunge alla esplicazione del modello societario prescelto (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) (61), nonché, solo ove prescritto dalla legge, l’indicazione del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili (62), ma non necessariamente il nome di un socio professionista (63). La ragione sociale della s.t.p. esercitata nella forma di società semplice può contenere solo l’espressione “società tra professionisti” senza aggiungere né il nome dei soci né l’espressione “società semplice” (64). Nella denominazione delle s.t.p. multiprofessionali non occorre esplicitare le professioni svolte né il fatto che la società abbia natura multiprofessionale (65).
S.26. Società unipersonale
«Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio» (66).
T.1. Turismo
Vedi la voce “Attività ricettiva (Turismo)”
U.1. Università
«Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto d’istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge» (67).
A.5 - Oggetto sociale
A.5.1 - Oggetto sociale (in generale e miscellanea)
1. Adeguatezza del capitale sociale rispetto all’oggetto sociale
2. Affitto dell’unica azienda sociale
3. Affitto dell’unico bene sociale
5. Attività estranea all’oggetto sociale
6. Attività estranea all’oggetto sociale: tutela dei soci
7. Attività estranea all’oggetto sociale: validità dell’atto
9. Attività vietata dalla legge
10. Massimizzazione del profitto
11. Modifica dell’oggetto sociale conseguito o divenuto impossibile
12. Modifica dell’oggetto sociale introduttiva di un oggetto illecito
13. Modifica sostanziale dell’oggetto sociale
15. Principio di determinatezza
16. Principio di determinatezza: eterogeneità dell’oggetto
17. Principio di determinatezza: rischi derivanti dall’eterogeneità dell’oggetto
18. Scopo mutualistico: nozione
1. Adeguatezza del capitale sociale rispetto all’oggetto sociale
Non è affermato nel sistema alcun principio di adeguatezza del capitale sociale rispetto all’oggetto sociale, il quale può pertanto essere espresso con ampia formulazione. Pertanto, non rientra tra i poteri-doveri di controllo del notaio la valutazione della congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto della società (1).
2. Affitto dell’unica azienda sociale
È illegittimo l’oggetto sociale che preveda come attività della società l’affitto dell’unica azienda sociale (2).
3. Affitto dell’unico bene sociale
È legittimo l’oggetto sociale che preveda come attività della società l’affitto dell’unico bene di proprietà della società (3).
4. Attività di mero godimento
L’attività di godimento di uno o più beni non può costituire l’oggetto di una società, essendo invece disciplinata dalle norme sulla comunione (4).
5. Attività estranea all’oggetto sociale
La possibilità di ricomprendere un dato atto nell’alveo dell’oggetto sociale dipende dalla concreta strumentalità dell’atto in questione con l’attività commerciale che la società in concreto svolge (non rileva la ricomprensione dell’atto tra quelli elencati nella clausola statutaria sull’oggetto sociale né la sua attinenza con l’interesse della società) (5); alla valutazione di estraneità di un atto rispetto all’oggetto sociale può pertanto giungersi solo a seguito di un accertamento di merito, che comunque non compete al notaio (6).
6. Attività estranea all’oggetto sociale: tutela dei soci
Il limite dell’oggetto sociale tutela esclusivamente un interesse dei soci, non sussistendo un interesse protetto dei creditori sociali al riguardo (in quanto questi potrebbero eventualmente tutelarsi mediante esperimento dell’azione revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti) (7).
7. Attività estranea all’oggetto sociale: validità dell’atto
È valido l’atto compiuto dagli amministratori eccedendo il perimetro dell’oggetto sociale (8).
8. Attività “strumentali”
È tecnicamente pleonastica l’indicazione nell’oggetto sociale delle cosiddette “attività strumentali” al conseguimento dello scopo sociale (9); pertanto, la clausola dell’oggetto sociale che contiene la previsione dello svolgimento di attività “strumentali” rispetto all’oggetto sociale “principale” è superflua in quanto la società, a prescindere da ogni espressione statutaria in tal senso, può compiere qualsiasi attività diretta a perseguire l’oggetto sociale (10).
9. Attività vietata dalla legge
È illegittima la previsione nell’oggetto sociale di un’unica attività vietata dalla legge, anche nell’ipotesi in cui la previsione venga mitigata da generiche espressioni di salvezza del dettato normativo ovvero si preveda la sua effettiva attuazione solo a condizione della futura introduzione di norme autorizzative (11).
10. Massimizzazione del profitto
Nel nostro ordinamento non esiste un principio in base al quale l’oggetto sociale debba essere necessariamente attuato con lo scopo del conseguimento del massimo profitto possibile (12).
11. Modifica dell’oggetto sociale conseguito o divenuto impossibile
La modifica dell’oggetto sociale conseguito o divenuto impossibile non implica revoca dello stato di liquidazione ed è efficace dal momento della sua iscrizione nel Registro delle Imprese (13).
12. Modifica dell’oggetto sociale introduttiva di un oggetto illecito
La deliberazione che modifica l’oggetto sociale, prevedendo un’attività illecita o impossibile, è impugnabile per nullità senza limiti di tempo; la causa di nullità è rilevabile d’ufficio (14).
13. Modifica sostanziale dell’oggetto sociale
Al notaio non dovrebbe competere la valutazione se il compimento di un dato atto da parte dell’organo amministrativo di una società (ad esempio, l’assunzione di una partecipazione in altra società) comporti un mutamento sostanziale dell’attività svolta dalla società stessa (15).
14. Principio di chiarezza
La terminologia impiegata nell’indicazione dell’oggetto sociale deve essere idonea a rendere comprensibile l’attività svolta e deve essere tale da non trarre in equivoco circa la possibilità di esercitare un’attività non permessa (16).
15. Principio di determinatezza
L’oggetto sociale deve essere indicato in modo che risulti specifico (o determinato), e cioè specificando l’attività scelta e gli eventuali settori merceologici di interesse dei soci (17). Ne consegue che, nella formulazione della clausola statutaria relativa all’oggetto sociale, la “mancata indicazione di almeno un’attività specificamente identificata” equivale alla assoluta mancanza di indicazione dell’oggetto sociale (18); è peraltro legittima l’indicazione di un oggetto sociale plurimo ed eterogeneo, purché da tali pluralità e eterogeneità non risulti un oggetto sociale indeterminato (19).
16. Principio di determinatezza: eterogeneità dell’oggetto
È legittima l’indicazione di un oggetto sociale plurimo ed eterogeneo, purché da tali pluralità e eterogeneità non risulti un oggetto sociale indeterminato (20).
17. Principio di determinatezza: rischi derivanti dall’eterogeneità dell’oggetto
Benché un oggetto sociale eterogeneo sia legittimo (salvo che non sia un oggetto indeterminato), non è opportuna la previsione di un oggetto avente contenuto eccessivamente ampio, in ragione del fatto che l’impossibilità di attuare anche una sola delle sue previsioni potrebbe essere invocata come causa di scioglimento della società (21).
18. Scopo mutualistico: nozione
Lo scopo mutualistico è la fornitura di beni o servizi oppure di occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato (22).
A.5.2 - Oggetto sociale e connessi requisiti statutari (casistica)
A.5. Affitto dell’unica azienda
A.6. Affitto di beni o dell’unico bene della società
A.10. Agenzia di investigazioni
A.12. Agenzia in attività finanziaria
A.13. Agenzia in attività finanziaria di money transfer
A.15. Agricoltura (attività connesse)
A.18. Agriturismo praticato dai pescatori
A.19. Amministrazione di altre società
A.20. Amministrazione di condomini
A.21. Arbitrato nazionale ed internazionale
A.24. Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione
A.25. Associazioni di promozione sociale
A.26. Assunzione di partecipazioni ad opera di una s.r.l.
A.27. Assunzione di partecipazioni in altre società
A.28. Attività e servizi strumentali ad attività professionali
A.31. Attività finanziaria “strumentale”
A.32. Attività sportiva dilettantistica
A.33. Attività sportiva professionistica
C.2. Cartolarizzazione dei crediti
C.3. Centri di assistenza agricola
C.4. Centri di assistenza doganale
C.5. Centri di assistenza fiscale
C.6. Cessioni di credito pro soluto e pro solvendo
C.7. Collocamento di forme pensionistiche complementari
C.10. Concessionari per la riscossione mediante ruolo
C.11. Concessione di finanziamenti
C.14. Confidi di secondo grado
C.15. Confidi e rilascio di garanzie ai dipendenti delle imprese consorziate
C.17. Consorzi per l’internazionalizzazione
C.21. Consulenza finanziaria alle imprese
C.22. Consulenza finanziaria e in materia di investimenti
C.23. Consulenza in materia di investimenti
C.24. Consulenza nella gestione di patrimoni
C.25. Consulenza per investimenti
C.26. Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
C.27. Consulenza strategica alle imprese
C.28. Contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse
C.29. Cooperative edilizie di abitazione
C.31. Crediti (acquisto, gestione, incasso)
C.34. Credito con garanzia ipotecaria
C.35. Crowdfunding (gestione di portali per raccolta di capitali)
C.36. Custodia e amministrazione di valori mobiliari
D.1. Distribuzione assicurativa e riassicurativa
D.2. Distribuzione di energia elettrica
E.3. Edizione di giornali quotidiani
E.4. Energia da fonti rinnovabili
F.12. Forme pensionistiche complementari
G.1. Garanzie e impegni di firma
G.2. Gas naturale: distribuzione
G.3. Gas naturale: distribuzione e vendita
G.4. Gas naturale: trasporto e dispacciamento
G.6. Gestione accentrata di strumenti finanziari
G.7. Gestione collettiva del risparmio
G.8. Gestione dei servizi di liquidazione
G.9. Gestione dei sistemi di garanzia
G.10. Gestione dell’identità digitale
I.3. Imprenditore agricolo professionale
I.4. Impresa turistica e attività ricettiva
I.7. Intermediazione finanziaria
I.8. Intermediazione nel mercato del lavoro
N.1. Noleggio videocassette ed audiovisivi
O.1. Operatori professionali in oro
O.3. Organizzazioni di produttori
O.4. Organizzazioni di volontariato
O.6. Oro e intermediazione finanziaria
P.2. Parafarmacia: commercio all’ingrosso di medicinali veterinari
P.3. Parafarmacia: vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti
P.5. Prestazioni assistenziali e sanitarie
P.7. Produzione di energia elettrica
P.11. Pubblicità giudiziaria per via telematica
R.2. Raccolta del risparmio presso i soci di società cooperative
R.3. Raccolta del risparmio presso i soci di società diverse dalle cooperative
R.4. Raccolta di richieste di finanziamento
R.5. Radiodiffusione sonora e televisiva
R.9. Revisione legale dei conti
R.11. Ricerca e selezione del personale
R.12. Ricollocazione professionale
S.5. S.g.r. (società di gestione del risparmio)
S.6. S.i.ca.f. (società di investimento per azioni a capitale fisso)
S.7. S.i.ca.v. (società di investimento per azioni a capitale variabile)
S.8. S.i.m. (società di intermediazione mobiliare)
S.9. S.i.s. (società di investimento semplice)
S.11. S.o.a. (società organismi di attestazione)
S.12. Società a partecipazione pubblica
S.13. Società a partecipazione pubblica in house
S.15. Società con finalità di beneficio comune
S.16. Società consortili tra PMI
S.17. Società Cooperativa Europea (SCE)
S.18. Società di consulenza finanziaria
S.19. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari
S.20. Società di gestione dei servizi di liquidazione
S.21. Società di gestione dei sistemi di garanzia
S.22. Società di gestione del patrimonio immobiliare di enti previdenziali pubblici
S.23. Società di gestione del risparmio (s.g.r.)
S.25. Società di intermediazione mobiliare (s.i.m.)
S.26. Società di investimento a capitale fisso (s.i.ca.f.)
S.27. Società di investimento a capitale variabile (s.i.ca.v.)
S.28. Società di investimento semplice (s.i.s.)
S.29. Società di partecipazione finanziaria
S.30. Società di partecipazione non finanziaria
S.31. Società di professionisti per progettazione e direzione lavori
S.33. Società di trasformazione urbana (s.t.u.)
S.35. Società fiduciarie di amministrazione
S.36. Società fiduciarie e di revisione
S.38. Società per la cartolarizzazione dei crediti
S.39. Società per lo sviluppo nei settori dell’industria, dei servizi e dell’artigianato
S.42. Società tra avvocati (s.t.a.)
S.43. Società tra consulenti del lavoro
S.45. Società tra professionisti non organizzati in Ordini o Collegi
S.46. Società tra professionisti (s.t.p.) (1)
S.47. Somministrazione di lavoro
S.50. Strumenti di mercato monetario
S.51. Strumenti finanziari a termine e opzioni
S.52. Supermercati e ipermercati
S.53. Supporto alla ricollocazione professionale
T.3. Trasporto di merci per conto proprio
T.4. Trasporto di merci per conto terzi
T.6. Trasporto di persone: autonoleggio con conducente
A.1. Accertamento di tributi
Vedi la voce “Riscossione di tributi”
A.2. Acquacoltura
«1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, l’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
-
Sono connesse all’acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:
-
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;
-
fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell’acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso;
-
l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero» (2).
A.3. Affidamento fiduciario
È illegittima la clausola dell’oggetto sociale che preveda l’attività di “amministrazione mediante incarichi di affidamento fiduciario”, trattandosi di attività riservata alle società fiduciarie (3).
A.4. Affittacamere
L’attività di affittacamere ha natura commerciale (4).
A.5. Affitto dell’unica azienda
È illegittima l’indicazione, come oggetto sociale, dell’attività di affitto dell’unica azienda sociale (5).
A.6. Affitto di beni o dell’unico bene della società
È legittima l’indicazione, come oggetto sociale, dell’attività di affitto a terzi di tutti, di alcuni o dell’unico bene di cui la società è titolare (6).
A.7. Agente di calciatori
«L’attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la Licenza. L’Agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attribuendo ad una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica vigente, i diritti economici derivanti dagli incarichi, a condizione che:
-
ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all’atto del conferimento;
-
l’attività dei dipendenti sia limitata a funzioni amministrative;
-
la società abbia come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che l’Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale;
-
la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente dai soci agenti;
-
nessuno dei soci sia legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti comunque aventi un’influenza rilevante su società di calcio italiane o estere;
-
nessuno dei soci sia una persona giuridica;
-
i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della Licenza, con l’eccezione del superamento della prova di idoneità, e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto previste per gli Agenti dal presente regolamento;
-
la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio» (7).
A.8. Agente sportivo
«L’agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall’IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione. […]» (8).
«[…] L’organizzazione, da parte dell’agente sportivo, dell’attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:
-
l’oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all’articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali; […]» (9).
A.9. Agenzia di assicurazioni
Vedi anche le voci “Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione”, “Brokeraggio assicurativo”, “Distribuzione assicurativa e riassicurativa”, “Mutua assicurazione” e “Riassicurazione”
È illegittima la clausola dell’oggetto sociale della società tra agenti di assicurazione che preveda la distribuzione esclusiva dei prodotti della loro compagnia (10).
È legittima la clausola recante l’oggetto che preveda, oltre allo svolgimento dell’attività di agenzia di assicurazione, anche l’attività di collocamento di prodotti bancari e finanziari, il cui svolgimento è consentito agli agenti di assicurazione dalla normativa che disciplina questa materia (11).
A.10. Agenzia di investigazioni
«Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati […] di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati» (12).
A.11. Agenzia di viaggio
«1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti. […]
9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo» (13).
A.12. Agenzia in attività finanziaria
«1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies. […].
4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.
7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni» (14).
«1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi […]» (15).
«1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria […]:
-
la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
-
la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
-
la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario. […].
1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. […].
2. Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi […]» (16).
A.13. Agenzia in attività finanziaria di money transfer
«6. Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento (17) adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. […]» (18).
A.14. Agricoltura
Vedi le seguenti voci: “Agricoltura sociale”, “Agricoltura (attività connesse)” “Agriturismo”, “Agriturismo praticato dai pescatori”, “Centri di assistenza agricola”, “Consorzi agrari”, “Imprenditore agricolo professionale”
A.15. Agricoltura (attività connesse)
«1. L’attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell’articolo 2135, secondo comma, del codice civile» (19).
«[…] la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile […]» (20).
«[…] la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile […]» (21).
A.16. Agricoltura sociale
«1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:
-
inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
-
prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
-
prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
-
progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.
3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile» (22).
A.17. Agriturismo
«1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. […]
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
-
dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
-
somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4;
-
organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
-
organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne» (23).
A.18. Agriturismo praticato dai pescatori
«1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo» (24).
A.19. Amministrazione di altre società
È legittima l’indicazione, come oggetto sociale, anche in via esclusiva, dell’attività di amministrazione di altre società (25).
A.20. Amministrazione di condomini
Vedi la voce “Condominio”
A.21. Arbitrato nazionale ed internazionale
È legittimo l’oggetto sociale che includa “l’organizzazione e l’amministrazione di procedimenti di arbitrato nazionale ed internazionale” (26).
A.22. Armi
«Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall’art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore» (27).
A.23. Artigianato
«È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.
È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
-
è costituita ed esercitata in forma di società a (SRL) responsabilità limitata con un unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
-
è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice»(28).
A.24. Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione
Vedi anche le voci “Agenzia di assicurazioni”, “Brokeraggio assicurativo”, “Distribuzione assicurativa e riassicurativa”, “Mutua assicurazione” e “Riassicurazione”
«1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento.
4. L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge» (29).
«1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività assicurativa» (30).
«1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
-
sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003;
-
la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
-
l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:
-
2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso l’importo è elevato a 3.700.000 euro;
-
3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
-
6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all’articolo 13, comma 1;
-
c-bis)l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 45-bis;
-
c-ter)l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis;
-
venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni fornite all’articolo 14-bis, commi 1 e 2;
-
i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;
-
e-bis)l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I;
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i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
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non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
-
siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore» (31).
«1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.
3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12» (32).
«1. L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.
2. L’impresa di riassicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività riassicurativa» (33).
A.25. Associazioni di promozione sociale
«1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale»(34).
A.26. Assunzione di partecipazioni ad opera di una s.r.l.
L’art. 2361, co. 2, c.c. (in tema di assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante responsabilità illimitata per le obbligazioni delle imprese partecipate), è applicabile anche nelle s.r.l. (35).
A.27. Assunzione di partecipazioni in altre società
Vedi la voce “Società finanziarie”
A.28. Attività e servizi strumentali ad attività professionali
È legittima la costituzione di una società avente quale oggetto sociale l’attività di assunzione di partecipazioni, anche se svolta nei confronti del pubblico, in quanto tale attività non è soggetta al regime pubblicistico di vigilanza dettato per gli intermediari finanziari (a meno che si tratti di attività svolta con caratteristiche tali - ad esempio, l’attività di “negoziazione di titoli per conto proprio”, “gestione di portafogli”, “ricezione e trasmissione di ordini” - da integrare una fattispecie rientrante nell’ambito di un’attività per il cui esercizio è richiesta l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza) (36).
È legittima l’indicazione, come oggetto sociale, dell’attività di svolgimento di servizi organizzativi e materiali di attività professionali (37).
Vedi le seguenti voci: “Società tra professionisti” e “Società tra professionisti non organizzati in Ordini o Collegi”
A.29. Attività editoriale
Vedi le seguenti voci: “Editoria” e “Edizione di giornali quotidiani”
A.30. Attività finanziaria
È legittima la costituzione di una società avente quale oggetto sociale l’attività di assunzione di partecipazioni, anche se svolta nei confronti del pubblico, in quanto tale attività non è soggetta al regime pubblicistico di vigilanza dettato per gli intermediari finanziari (a meno che si tratti di attività svolta con caratteristiche tali - ad esempio, l’attività di “negoziazione di titoli per conto proprio”, “gestione di portafogli”, “ricezione e trasmissione di ordini” - da integrare una fattispecie rientrante nell’ambito di un’attività per il cui esercizio è richiesta l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza) (38).
Vedi le seguenti voci: “Società finanziarie” e “Consulenza finanziaria”
A.31. Attività finanziaria “strumentale”
L’attività finanziaria, se prevista come strumentale per il conseguimento dell’oggetto sociale, deve essere chiaramente distinta dalla indicazione dell’oggetto sociale “vero e proprio” (39).
A.32. Attività sportiva dilettantistica
«1. Le società […] sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto […]. Nello statuto devono essere espressamente previsti: […] b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; […] d) l’assenza di fini di lucro […]; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera 1b), non è richiesto.
1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento» (40).
«1. Le […] società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali […]» (41).
A.33. Attività sportiva professionistica
«1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
2. L’atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.
3. L’atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
4. Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l’affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali […].
7. Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. […]» (42).
A.34. Autoscuole
«L’autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 123 del codice (43), così come specificato nel presente regolamento» (44).
«Le autoscuole possono svolgere, oltre all’attività di insegnamento alla guida, così come previsto all’art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell’idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264» (45).
A.35. Avvocati
Vedi la voce “Società tra avvocati”
A.36. Azioni o quote di OICR
«2. Le SGR possono altresì: […]
-
commercializzare quote o azioni di OICR gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia […]» (46).
B.1. Banche
«1. La raccolta di risparmio tra il pubblico (47) e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa.
2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge» (48).
«1. […] è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata (49) ai soggetti diversi dalle banche» (50).
B.2. Beneficio comune
Vedi la voce “Società con finalità di beneficio comune”
B.3. Benefit
Vedi la voce “Società benefit (SB)”
B.4. Brokeraggio assicurativo
Vedi anche le voci “Agenzia di assicurazioni”, “Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione”, “Distribuzione assicurativa e riassicurativa”, “Mutua assicurazione” e “Riassicurazione”
Per l’esercizio dell’attività di brokeraggio assicurativo non è richiesta l’adozione di una particolare forma societaria (51).
È legittimo l’oggetto sociale che prevede lo svolgimento non esclusivo dell’attività di brokeraggio assicurativo (cioè di intermediazione assicurativa) (52).
C.1. Cambi
Vedi la voce “Società finanziarie”
C.2. Cartolarizzazione dei crediti
«1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti» (53).
C.3. Centri di assistenza agricola
«Lo statuto delle società richiedenti deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l’oggetto sociale, lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, lettera a). Le altre attività previste nell’oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del Caa» (54).
«1. Il Caa, può svolgere: a) le attività di servizio di cui all’art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l’organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti; b) ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 4, del decreto n. 165/1999; c) nella fase istruttoria delle istanze relative all’esercizio dell’attività agricola presentate ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l’attività di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a: gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa; le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; l’adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell’ambiente» (55).
C.4. Centri di assistenza doganale
Vedi anche la voce “Spedizioniere doganale”
«1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:
-
svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
-
tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all’originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell’utenza o di pubbliche amministrazioni;
-
acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell’interesse dell’utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
-
custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43» (56).
«1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l’esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all’autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti: a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l’adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci; b) asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l’espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria» (57).
«L’attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant’altro si riferisce al campo doganale» (58).
C.5. Centri di assistenza fiscale
«1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l dell’art. 32 prestano l’assistenza fiscale alle imprese. […]
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l dell’art. 32 prestano l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:
-
elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari;
-
redigono le scritture contabili;
-
verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
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consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
-
comunicano ai sostituti d’imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d’acconto;
-
inviano all’amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell’otto e del quattro per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all’Art. 49, comma 2 (59), lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’Art. 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell’assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione» (60).
C.6. Cessioni di credito pro soluto e pro solvendo
Vedi le seguenti voci: “Factoring”, “Società finanziarie” e “Società per la cartolarizzazione dei crediti”
C.7. Collocamento di forme pensionistiche complementari
Vedi la voce “Forme pensionistiche complementari”
C.8. Commercio dell’oro
Vedi le voci “Compro oro”, “Oro” e “Oro e intermediazione finanziaria”
C.9. Compro oro
Vedi anche le voci “Oro” e “Oro e intermediazione finanziaria”
1. […] s’intendono per: […] b) attività di compro oro: l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente; […] h) metalli preziosi: i metalli definiti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; […] m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico; […] o) operazione di compro oro: la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati; […]» (61).
C.10. Concessionari per la riscossione mediante ruolo
«2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso» (62).
C.11. Concessione di finanziamenti
«1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia» (63).
«1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
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sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
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la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
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il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;
-
venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
-
sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
-
e-bis)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;
-
non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
-
l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106» (64).
«1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:
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locazione finanziaria;
-
acquisto di crediti a titolo oneroso;
-
credito ai consumatori, così come definito dall’articolo 121, t.u.b.;
-
credito ipotecario;
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prestito su pegno;
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rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.
2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:
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l’acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
-
l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:
-
i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:
-
i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero
-
ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l’esistenza di garanzie reali o personali;
-
i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto;
-
il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento» (65).
«1. L’attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità.
2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:
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tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;
-
l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;
-
l’attività di rilascio di garanzie, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l’obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
-
i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:
-
i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell’articolo 121, t.u.b., né utilizzatori finali del bene o servizio;
-
il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;
-
i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;
-
le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l’operazione, purché le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM» (66).
C.12. Condominio
L’attività di amministrazione di condomini, se svolta professionalmente, non può essere esercitata dalle società di mediazione (67).
C.13. Confidi
«2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
3. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie» (68).
C.14. Confidi di secondo grado
«1. […] “confidi di secondo grado”, i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese […]» (69).
C.15. Confidi e rilascio di garanzie ai dipendenti delle imprese consorziate
Non può rientrare nell’oggetto sociale dei Confidi l’attività di rilascio di garanzie al fine di facilitare l’accesso al credito da parte dei dipendenti delle imprese consorziate (70).
C.16. Consorzi agrari
«1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all’innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura.
2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito-agrario di esercizio in natura, ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all’ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l’attività consortile o promuoverne la costituzione» (71).
«1. […] i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall’articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all’articolo 2514 del medesimo codice […]» (72).
C.17. Consorzi per l’internazionalizzazione
«3. I consorzi per l’internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere» (95).
C.18. Consorzi stabili
«2. […] i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa […]» (73).
C.19. Consulenza aziendale
È legittima la clausola dell’oggetto sociale che preveda l’attività di consulenza ad aziende (74).
C.20. Consulenza del lavoro
Vedi la voce “Società tra consulenti del lavoro”
C.21. Consulenza finanziaria alle imprese
Vedi la voce “Società finanziarie”
C.22. Consulenza finanziaria e in materia di investimenti
Vedi anche la voce “Servizi di investimento”
«1. […] si intendono per: […]
-
“società di consulenza finanziaria”: le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all’articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
-
“consulenza in materia di investimenti”: il servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; […]» (75).
«1. Le società di consulenza finanziaria svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di incompatibilità determinate dalla Consob ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 7, lett. c) del Testo Unico» (76).
«5-septies. Per “consulenza in materia di investimenti” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari» (77).
C.23. Consulenza in materia di investimenti
Vedi anche la voce “Servizi di investimento”
«2. Le SGR possono: […]
-
prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; […]» (78).
C.24. Consulenza nella gestione di patrimoni
Vedi la voce “Società finanziarie”
C.25. Consulenza per investimenti
Vedi le seguenti voci: “Consulenza finanziaria”, “Consulenza in materia di investimenti” e “Servizi di investimento”
C.26. Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
«Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato» (79).
C.27. Consulenza strategica alle imprese
Vedi la voce “Società finanziarie”
C.28. Contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse
Vedi la voce “Società finanziarie”
C.29. Cooperative edilizie di abitazione
«L’espressione:
-
“cooperative edilizie di abitazione” indica le cooperative costituite ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale l’assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, nonché in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente all’oggetto sociale principale e comunque sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione; […]» (80).
C.30. Cooperativa sociale
La cooperativa sociale può avere per oggetto le seguenti attività (81):
-
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
-
attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
-
attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti;
-
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;
-
interventi e prestazioni sanitarie;
-
prestazioni socio-sanitarie;
-
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
-
servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
-
agricoltura sociale
-
riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
C.31. Crediti (acquisto, gestione, incasso)
Vedi le seguenti voci: “Factoring”, “Società finanziarie” e “Società per la cartolarizzazione dei crediti”
C.32. Credito al consumo
Vedi la voce “Società finanziarie”
C.33. Credito commerciale
Vedi la voce “Società finanziarie”
C.34. Credito con garanzia ipotecaria
Vedi la voce “Società finanziarie”
C.35. Crowdfunding (gestione di portali per raccolta di capitali)
«1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.
2. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali è riservata alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, ai gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), limitatamente all’offerta di quote o azioni di Oicr che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche, Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalla banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli Oicr ai relativi gestori. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell’articolo 32.
3. L’iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
-
forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
-
sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
-
oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; […]» (82).
C.36. Custodia e amministrazione di valori mobiliari
Vedi la voce “Società finanziarie”
D.1. Distribuzione assicurativa e riassicurativa
Vedi anche le voci “Agenzia di assicurazioni”, “Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione”, “Brokeraggio assicurativo”, “Mutua assicurazione” e “Riassicurazione”
«1. L’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell’attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso» (83).
D.2. Distribuzione di energia elettrica
«1. […] l’attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all’attività di vendita […]» (84).
D.3. Dogane
Vedi la voce “Centri di assistenza doganale”
E.1. E-commerce
È legittima l’indicazione, come oggetto sociale, dell’attività di e-commerce (85).
E.2. Editoria
L’oggetto sociale delle società che svolgono attività editoriale non deve essere l’oggetto esclusivo di tali società, le quali pertanto possono avere per oggetto anche lo svolgimento di attività diverse da quelle editoriali (86).
E.3. Edizione di giornali quotidiani
«L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime» (87).
E.4. Energia da fonti rinnovabili
«[…] la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile […]» (88).
«[…] la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile […]» (89).
E.5. Energia elettrica
Vedi le seguenti voci: “Distribuzione di energia elettrica”, “Energia da fonti rinnovabili” e “Produzione di energia elettrica”
E.6. Enti del Terzo Settore
«1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore» (90).
«1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:
-
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
-
interventi e prestazioni sanitarie;
-
prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
-
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
-
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
-
formazione universitaria e post-universitaria;
-
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
-
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
-
radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
-
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
-
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
-
servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
-
cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
-
attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
-
servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
-
alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
-
accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
-
agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
-
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
-
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
-
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
-
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
-
cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
-
protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
-
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata» (91).
«1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale» (92).
E.7. Enti filantropici
«1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale» (93).
E.8. Erboristeria
«1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile» (94).
F.1. Facchinaggio
«1) Facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
-
portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali;
-
insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari […]» (95).
F.2. Factoring
Vedi anche la voce “Società finanziarie”
«1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
-
il cedente è un imprenditore;
-
i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa;
-
il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (96).
F.3. Family office
È legittima la clausola dell’oggetto sociale che preveda l’attività di family office (espressione utilizzata nella prassi per designare i soggetti che prestano servizi di consulenza e assistenza in ordine alla gestione di patrimoni e al passaggio generazionale) (97).
F.4. Farmacie e farmacisti
Vedi la voce “Società tra farmacisti”
F.5. Ferrovie
«L’ente “Ferrovie dello Stato” provvede con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria: […]
-
a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti operanti in Italia o all’estero, aventi per fini l’acquisizione e l’incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l’esercizio di attività complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti, nonché la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alla velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L’esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell’ente “Ferrovie dello Stato”; […]
-
l) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti con sede legale all’estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalità la fornitura a terzi di materiale connesso all’attività di trasporto ferroviario, la consulenza e l’assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero; […]» (98).
F.6. Fiduciarie
Vedi la voce “Società fiduciarie”
F.7. Finanziamenti
Vedi la voce “Concessione di finanziamenti”
F.8. Fondi pensione
«2. Le SGR possono […]
-
istituire e gestire fondi pensione […]» (99).
F.9. Formazione
È legittima la clausola dell’oggetto sociale che preveda lo svolgimento dell’attività di formazione (ad esempio: “formazione alle imprese”; “formazione professionale”; “formazione ad insegnanti”; “corsi di formazione obbligatoria all’apprendistato”) (100).
F.10. Formazione scolastica
È legittima la clausola dell’oggetto sociale che preveda lo svolgimento dell’attività di formazione scolastica (ad esempio: “lezioni scolastiche di ogni genere”; “attività di insegnamento di ogni ordine e grado”; “recupero anni scolastici di ogni ordine e grado”; lezioni individuali anche domiciliari”; “scuole di lingue”), nel rispetto della normativa applicabile (101).
F.11. Forfaiting
Vedi la voce “Società finanziarie”
F.12. Forme pensionistiche complementari
È lecita l’attività di collocamento di forme pensionistiche complementari da parte degli intermediari assicurativi (fatta eccezione per la vendita tramite reti di vendita multilevel marketing) (102).
G.1. Garanzie e impegni di firma
Vedi la voce “Società finanziarie”
G.2. Gas naturale: distribuzione
«2. […] l’attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas» (103).
G.3. Gas naturale: distribuzione e vendita
«4. […] le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita» (104).
G.4. Gas naturale: trasporto e dispacciamento
«1. […] l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell’attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall’attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas» (128).
G.5. Gas naturale: vendita
«3. […] la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l’importazione, l’esportazione, la coltivazione e l’attività di cliente grossista» (105).
G.6. Gestione accentrata di strumenti finanziari
Vedi la voce “Società di gestione accentrata di strumenti finanziari”
G.7. Gestione collettiva del risparmio
«1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo» (106).
G.8. Gestione dei servizi di liquidazione
Vedi la voce “Società di gestione dei servizi di liquidazione”
G.9. Gestione dei sistemi di garanzia
Vedi la voce “Società di gestione dei sistemi di garanzia”
G.10. Gestione dell’identità digitale
«1. […] si intende per […] l) gestori dell’identità digitale: le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualità di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell’utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l’attribuzione dell’identità digitale degli utenti, la distribuzione e l’interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l’autenticazione informatica degli utenti» (107).
«3. Al fine di ottenere l’accreditamento gli interessati devono:
-
avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro (108);
-
garantire il possesso, da parte dei rappresentanti legali, dei soggetti preposti all’amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
-
dimostrare la capacità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere l’attività di gestione dell’identità digitale; […]
-
essere in possesso della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ad essi relative, alla norma ISO/IEC 27001, rilasciata da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia; […]» (109).
G.11. Gestione di patrimoni
Vedi la voce “Società finanziarie”
G.12. Gestione di portafogli
«2. Le SGR possono altresì:
a) prestare il servizio di gestione di portafogli; […]» (110).
H.1. Holding
Vedi la voce “Assunzione di partecipazioni”
I.1. Import-export
È legittima l’indicazione, come oggetto sociale, dello svolgimento di attività di “import-export”, senza necessità di ulteriori specificazioni (111).
I.2. Imposte
Vedi le seguenti voci: “Centri di assistenza fiscale” e “Concessionari per la riscossione mediante ruolo”
I.3. Imprenditore agricolo professionale
«3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile […]» (112).
I.4. Impresa turistica e attività ricettiva
«1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica» (113).
«2. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale» (114).
I.5. Incubatore di start-up
«5. Ai fini del presente decreto, l’incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: “incubatore certificato” è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
-
dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
-
dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
-
è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
-
ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
-
ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti […] è autocertificato dall’incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale […]» (115).
I.6. Ingegneria
Vedi la voce “Società di ingegneria”
I.7. Intermediazione finanziaria
Vedi anche le voci “Società di partecipazione finanziaria” e “Società di partecipazione non finanziaria”
«2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]
-
“intermediari finanziari”: i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106; […]» (116).
«1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: a) intermediari finanziari: 1) i soggetti […]» (117).
«1. L’esercizio nei confronti del pubblico (118) dell’attività di concessione di finanziamenti (119) sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
-
emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114- quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
-
prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
-
esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia» (120).
«1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
-
sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
-
la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
-
il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;
-
venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
-
sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
-
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;
-
non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
-
l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106» (121).
I.8. Intermediazione nel mercato del lavoro
«4. Per l’esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: […]
-
l’indicazione della attività di intermediazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo» (122).
I.9. Investigazioni
Vedi la voce “Agenzia di investigazioni”
I.10. Ipermercati
Vedi la voce “Supermercati e ipermercati”
I.11. Istituti di vigilanza
«Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari […]» (123).
I.12. Itticoltura
Vedi la voce “Pesca professionale”
L.1. Lavoro
Vedi le seguenti voci: “Somministrazione di lavoro”, “Supporto alla ricollocazione professionale”, “Società tra consulenti del lavoro”
L.2. Leasing finanziario
Vedi la voce “Società finanziarie”
L.3. Liquidazione di tributi
Vedi la voce “Riscossione di tributi”
M.1. Mediazione
«3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l’attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli» (125).
È legittima l’assunzione di una partecipazione in una società che ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di mediazione (la quale non può svolgere attività diversa da quella di mediazione) da parte di una società operante in un diverso settore (126).
M.2. Mediazione creditizia
«1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.
2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l’attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.
4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza» (130).
«1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
-
forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
-
sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
-
oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione; […]» (131).
«1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (132).
«1. Non costituisce esercizio […] di mediazione creditizia:
-
la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
-
la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
-
la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative» (133).
«4-quater. L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli» (134).
M.3. Mediazione marittima
«L’esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all’art. 1» (135).
M.4. Mezzi di pagamento
Vedi la voce “Società finanziarie”
M.5. Microcredito
«1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
-
siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
-
siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
-
siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
-
forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
-
capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
-
requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
-
oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;
-
presentazione di un programma di attività» (136).
M.6. Moneta elettronica
«2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
-
emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114- quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
-
prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
-
esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia» (137).
«1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
-
sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
-
la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
-
il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;
-
venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
-
sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
-
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;
-
non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
-
l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106» (138).
M.7. Money broking
Vedi la voce “Società finanziarie”
M.8. Money transfer
Vedi la voce “Agenzia in attività finanziaria di money transfer”
M.9. Mutua assicurazione
Vedi anche le voci “Agenzia di assicurazioni”, “Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione”, “Brokeraggio assicurativo”, “Distribuzione assicurativa e riassicurativa” e “Riassicurazione”
N.1. Noleggio videocassette ed audiovisivi
«1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro» (139).
O.1. Operatori professionali in oro
Vedi la voce “Oro”
O.2. Operazioni di prestito
Vedi la voce “Società finanziarie”
O.3. Organizzazioni di produttori
«1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
-
società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
-
società cooperative agricole e loro consorzi;
-
società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
-
Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:
-
l’obbligo per i soci di:
-
applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall’organizzazione;
-
aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell’attività della organizzazione, ad una sola di esse;
-
far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall’organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;
-
mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall’inizio della campagna di commercializzazione;
-
disposizioni concernenti:
-
regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell’organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
-
le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
-
le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione» (140).
-
«[…] 2. […] si adottano le seguenti ulteriori definizioni: […]
-
“OP”, “AOP”: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; […]» (141).
«1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all’art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. […]
5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
-
società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
-
società cooperative agricole e loro consorzi;
-
società consortili agricole di cui all’art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie» (142).
O.4. Organizzazioni di volontariato
«1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato» (143).
O.5. Oro
Vedi anche le voci “Compro oro” e “Oro e intermediazione finanziaria”
«1. […] con il termine “oro” si intende: a) l’oro da investimento, intendendo per tale l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; b) il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. […]
3. L’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-
forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (144);
-
oggetto sociale che comporti il commercio di oro (145);
-
possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. […]» (146).
O.6. Oro e intermediazione finanziaria
Vedi anche le voci “Compro oro” e “Oro”
L’attività di commercio di oro non può essere strumentale né connessa all’attività di intermediazione finanziaria (147).
P.1. Parafarmacia
«1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile» (148).
P.2. Parafarmacia: commercio all’ingrosso di medicinali veterinari
L’oggetto sociale di una parafarmacia può includere il commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, a condizione che per gli stessi non sia richiesta la prescrizione medico-veterinaria (149).
P.3. Parafarmacia: vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti
Non sembra ammissibile l’oggetto sociale che preveda al contempo l’acquisto e la vendita di prodotti parafarmaceutici sia al dettaglio che all’ingrosso (150).
P.4. Pesca professionale
«1. La pesca professionale è l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall’imprenditore ittico di cui all’articolo 4, le seguenti attività:
-
imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata “pesca-turismo”;
-
attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominate “ittiturismo”.
2-bis. Sono connesse all’attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attività:
-
la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
-
l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero» (151).
P.5. Prestazioni assistenziali e sanitarie
L’attività di erogazione di prestazioni assistenziali e sanitarie può essere legittimamente svolta anche da società diverse dalle società di mutuo soccorso, non essendoci alcuna riserva esclusiva a favore di queste ultime (152).
P.6. Procacciatore d’affari
L’attività di procacciatore d’affari deve essere prevista nell’oggetto sociale in via esclusiva (153).
P.7. Produzione di energia elettrica
«1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 3. L’attività di distribuzione dell’energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato […].
4. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi» (154).
P.8. Professionisti
Vedi le seguenti voci: “Società tra professionisti” e “Società tra professionisti non organizzati in Ordini o Collegi”
P.9. Progettazione
Vedi le seguenti voci: “Società di ingegneria” e “Società di professionisti per progettazione e direzione lavori”
P.10. Promotore finanziario
È illegittimo l’oggetto sociale (anche di una s.t.p.) che preveda lo svolgimento dell’attività di promotore finanziario (155).
P.11. Pubblicità giudiziaria per via telematica
«1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1.
2. I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1 devono avere forma societaria e possono richiedere l’iscrizione per effettuare la pubblicità in uno o più distretti di Corte d’appello.
3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in società di persone, società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o consortile devono possedere un patrimonio netto pari almeno a euro 50.000,00 se richiedono l’iscrizione per un distretto di Corte di appello ed un patrimonio netto almeno pari a euro 450.000,00 se richiedono l’iscrizione per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del presente comma, il patrimonio netto è composto all’attivo esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie.
4. Entro il termine di otto mesi dalla chiusura di ciascun esercizio successivo all’iscrizione nell’elenco, le società di cui al comma 3 trasmettono al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, che verifica la sussistenza del requisito di cui al medesimo comma, copia del bilancio depositato nel registro delle imprese relativo all’esercizio precedente.
5. I siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni a norma dell’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell’elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicità dei beni mobili. Per l’abilitazione alla pubblicità dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4, e presentare domanda di iscrizione nell’elenco, ai sensi dell’art. 5» (156).
P.12. Pulizie
«Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
-
sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
-
sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
-
sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
-
sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
-
sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore» (157).
R.1. Raccolta del risparmio
Vedi la voce “Banche”
R.2. Raccolta del risparmio presso i soci di società cooperative
«1. Norme generali
Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. È comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. […]
3. Società cooperative
Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio.
Tale limite viene elevato fino al quintuplo (158) del patrimonio qualora:
-
il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati (159);
oppure
-
la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al par. 3.1 della presente Sezione.
Se la società cooperativa ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi della normativa applicabile, il valore del patrimonio ai predetti fini è quello risultante dal bilancio consolidato. Se la società è esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato.
I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.
Le modalità di raccolta presso i soci e l’eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate in un apposito regolamento predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci, che contenga tutte le regole di svolgimento dell’attività di raccolta e l’espressa limitazione della raccolta ai soli soci nonché l’esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività riservata. Nel regolamento e nelle informazioni ai soci, le cooperative indicano chiaramente i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione della garanzia, nel rispetto delle caratteristiche stabilite nel par. 4.
Inoltre, le società cooperative con più di 50 soci includono nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e nelle relazioni semestrali almeno le seguenti informazioni:
-
l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
-
qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l’indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;
-
il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
-
ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
-
un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI. Per favorire la comprensione dell’informazione, l’indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: “Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società” […]» (160).
R.3. Raccolta del risparmio presso i soci di società diverse dalle cooperative
«1. Norme generali
Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. È comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
2. Società diverse dalle cooperative
Le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste […]» (161).
R.4. Raccolta di richieste di finanziamento
È legittima l’attività di raccolta di richieste di finanziamento da parte di Confidi, Associazioni di Categoria e loro società di servizi (182).
R.5. Radiodiffusione sonora e televisiva
«11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione ed allo spettacolo» (163).
R.6. Rappresentanza fiscale
Lo spedizioniere doganale può esercitare attività di rappresentanza fiscale (164).
R.7. Recupero crediti
«Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorità» (165).
R.8. Reti associative
«1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
-
associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
-
svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali» (166).
R.9. Revisione legale dei conti
«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]
-
m) «revisione legale»: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; […]» (167).
«Possono chiedere l’iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:
-
i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento (168) dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;
-
la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
-
nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
-
nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
-
nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
-
i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro […]» (169).
«1. La società che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1966/1939 intenda riservare la propria attività alla sola organizzazione e revisione contabile di aziende deve prevedere nell’atto costitutivo, nello statuto e nell’oggetto sociale esplicito riferimento alla predetta attività con assoluta e tassativa esclusione di ogni attività comunque riconducibile all’attività di amministrazione di beni per conto di terzi e di rappresentanza di azionisti e di obbligazionisti. Parimenti deve ritenersi preclusa ogni attività di carattere finanziario, di studio, di consulenza, di assistenza e di certificazione di conti e di bilanci.
2. A tal riguardo, per attività di certificazione si considera il controllo di legge dei documenti contabili di cui al decreto legislativo n. 88/1992, emanato in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE; attività questa di carattere esclusivo e riservata alle società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili ai sensi dell’art. 6 del predetto decreto legislativo n. 88/1992 ed alle società di revisione iscritte nell’albo speciale delle società di revisione istituito ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, così come sostituito dall’art. 17 del citato decreto legislativo» (170).
R.10. Riassicurazione
Vedi anche le voci “Agenzia di assicurazioni”, “Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione”, “Brokeraggio assicurativo”, “Distribuzione assicurativa e riassicurativa” e “Mutua assicurazione”
R.11. Ricerca e selezione del personale
«5. Per l’esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: […]
-
l’indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo» (171).
R.12. Ricollocazione professionale
Vedi la voce “Supporto alla ricollocazione professionale”
R.13. Rifiuti
L’oggetto sociale delle società che svolgono attività di trattamento e commercio di rifiuti può prevedere al contempo il commercio e l’attività di intermediazione relativa ai rifiuti stessi (172).
«5. L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi […]» (173).
R.14. Riscossione di tributi
«1. Nell’albo [dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni] possono essere iscritti: […] b) le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità, i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell’albo o che effettuino attività di commercializzazione della pubblicità, né abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attività o siano controllate da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attività […]» (174).
«4. Lo statuto delle società, di cui al comma 1, lettere […] b) […] deve prevedere l’inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze» (175).
R.15. Risparmio
Vedi le seguenti voci: “Banche”, “Raccolta del risparmio presso i soci di società cooperativa” e “Raccolta del risparmio presso i soci di società non cooperativa”
S.1. Servizi aeroportuali
«1. Ai fini del presente decreto si intende per: […]
-
ente di gestione, il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato» (176).
S.2. Servizi di investimento
«2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
-
emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114- quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
-
prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
-
esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia» (177).
«1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
-
sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
-
la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
-
il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;
-
venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
-
sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
-
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;
-
non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
-
l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106» (178).
«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]
-
“società di intermediazione mobiliare” (Sim): l’impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento; […]» (179).
«5. Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
-
negoziazione per conto proprio;
-
esecuzione di ordini per conto dei clienti;
-
assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
-
c-bis)collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
-
gestione di portafogli;
-
ricezione e trasmissione di ordini;
-
consulenza in materia di investimenti;
-
gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
-
g-bis)gestione di sistemi organizzati di negoziazione» (180).
«1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi» (181).
«1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d’investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti» (182).
S.3. Servizi di liquidazione
Vedi la voce “Società di gestione dei servizi di liquidazione”
S.4. Servizi di pagamento
Vedi anche la voce “Società finanziarie”
«2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
-
emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114- quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
-
prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
-
esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia» (183).
«1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
-
sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
-
la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
-
il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;
-
venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
-
sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
-
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;
-
non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
-
l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106» (184).
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
-
concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia;
-
prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
-
gestire sistemi di pagamento. […]» (185).
S.5. S.g.r. (società di gestione del risparmio)
«1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:
-
sia adottata la forma di società per azioni;
-
la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
-
il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
-
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall’articolo 13;
-
i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2;
-
la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5;
-
venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
-
la denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del risparmio”» (186).
«1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.
2. Le Sgr possono altresì:
-
prestare il servizio di gestione di portafogli;
-
istituire e gestire fondi pensione;
-
svolgere le attività connesse o strumentali;
-
prestare i servizi accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote di Oicr gestiti; [377]
-
prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
-
commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia; [379]
-
prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA» (187).
«2. Attività connesse
Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l’attività che consente di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR (188).
Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall’art. 1, comma 6, TUF.
5. Attività strumentali
Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:
-
studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
-
elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
-
predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
-
amministrazione di immobili ad uso funzionale;
-
servizi di natura amministrativo/contabile.
6. Servizi accessori
Le SGR possono prestare i servizi previsti dall’art. 33, comma 2, lett. d) (custodia e amministrazione di OICR di propria istituzione) e f) (commercializzazione di parti di OICR di terzi) del TUF.
7. Altre attività esercitabili dalle SGR
Le SGR possono svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR, quali:
-
le attività necessarie al corretto adempimento degli obblighi del mandatario;
-
l’attività di amministrazione dei beni immobili e la consulenza immobiliare (189);
-
la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e le questioni collegate;
-
la consulenza e i servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese» (190).
S.6. S.i.ca.f. (società di investimento per azioni a capitale fisso)
«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]
i-bis) “società di investimento a capitale fisso” (Sicaf): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi […]» (191).
«1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:
-
è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
-
la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
-
il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
-
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall’articolo 13;
-
i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2;
-
per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;
-
la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5;
-
è presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa» (192).
«1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo» (193).
S.7. S.i.ca.v. (società di investimento per azioni a capitale variabile)
«Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]
-
i) ‘società di investimento a capitale variabile’ (Sicav): l’Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni […]» (194).
«1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:
-
è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
-
la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
-
il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
-
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall’articolo 13;
-
i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2;
-
per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;
-
la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5;
-
è presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa» (195).
«1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo» (196).
«Alle SICAV e alle SICAF si applicano, in quanto compatibili con l’attività esercitata, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo III» (197).
«2. Attività connesse
Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l’attività che consente di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR (198).
Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall’art. 1, comma 6, TUF.
5. Attività strumentali
Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:
-
studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
-
elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
-
predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
-
amministrazione di immobili ad uso funzionale;
-
servizi di natura amministrativo/contabile.
6. Servizi accessori
Le SGR possono prestare i servizi previsti dall’art. 33, comma 2, lett. d) (custodia e amministrazione di OICR di propria istituzione) e f) (commercializzazione di parti di OICR di terzi) del TUF.
7. Altre attività esercitabili dalle SGR
Le SGR possono svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR, quali:
-
le attività necessarie al corretto adempimento degli obblighi del mandatario;
-
l’attività di amministrazione dei beni immobili e la consulenza immobiliare (199);
-
la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e le questioni collegate;
-
la consulenza e i servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese» (200).
S.8. S.i.m. (società di intermediazione mobiliare)
«Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]
-
“società di intermediazione mobiliare” (Sim): l’impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento; […]» (201).
S.9. S.i.s. (società di investimento semplice)
La «società di investimento semplice (SiS)» è «il FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 2) ha per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività, in deroga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera f); […]» (202).
S.10. Sistemi di garanzia
Vedi la voce “Società di gestione dei sistemi di garanzia”
S.11. S.o.a. (società organismi di attestazione)
«1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione “organismi di attestazione”; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica. […]
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali» (203).
S.12. Società a partecipazione pubblica
«1. Ai fini del presente decreto si intendono per: […]
-
«società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
-
«società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico […]» (204).
«1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
-
produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
-
progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
-
realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
-
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
-
servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. […]
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16.
9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima» (205).
S.13. Società a partecipazione pubblica in house
«1. Ai fini del presente decreto si intendono per: […]
-
«società in house»: le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3 […]» (206).
«4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti» (207).
«1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1:
-
gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile;
-
gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
-
in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci» (208).
S.14. Società benefit (SB)
«376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate “società benefit”, che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.
378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:
-
“beneficio comune”: il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376; […].
379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile […].
380. […]. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità» (209).
S.15. Società con finalità di beneficio comune
«[…] Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società […]» (210).
S.16. Società consortili tra PMI
«L’attività dei consorzi e delle società consortili di cui all’articolo 1, da svolgersi nell’interesse delle imprese associate, può riguardare:
-
l’acquisto di beni strumentali;
-
l’acquisto di materie prime e semilavorati;
-
la creazione di una rete distributiva comune, l’acquisizione di ordinativi e l’immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
-
l’acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all’ingrosso;
-
la promozione dell’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie l’espletamento di studi e ricerche di mercato, l’approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
-
la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
-
lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
-
la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
-
la costruzione e l’esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
-
il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
-
la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;
-
la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
-
l’assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
-
l’acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
-
ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge» (211).
S.17. Società Cooperativa Europea (SCE)
«1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società cooperative in forma di Società cooperative europee (SCE) nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento. […]
3. La SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l’esecuzione di lavori nell’ambito dell’attività che la SCE esercita o fa esercitare. La SCE può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promovendone nella stessa maniera la partecipazione ad attività economiche, come precedentemente indicato, di una o più SCE e/o di cooperative nazionali. La SCE può svolgere le sue attività attraverso una succursale» (212).
«1. Ai sensi del presente regolamento il termine “lo statuto di una SCE” indica sia l’atto costitutivo che lo statuto propriamente detto, qualora quest’ultimo formi oggetto di atto separato.
2. I fondatori redigono lo statuto della SCE nell’osservanza delle disposizioni sulla costituzione delle società cooperative, previste dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE. Il requisito di forma per lo statuto è la scrittura privata.
3. La legge sul controllo preventivo applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alla costituzione delle società per azioni si applica, per analogia, al controllo della costituzione della SCE» (213).
S.18. Società di consulenza finanziaria
Vedi la voce “Consulenza finanziaria”
S.19. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari
«1. L’attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell’Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori» (214).
«1. Nel presente provvedimento si intendono per: […]
-
«società di gestione»: le società di gestione accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di gestione dei sistemi di garanzia;
-
«società di gestione accentrata»: le società disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti […]» (215).
«1. Le società di gestione accentrata possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali al servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari:
-
predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;
-
elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi ai servizi gestiti;
-
promozione dell’immagine della società di gestione accentrata e del servizio gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo di quest’ultimo;
-
effettuazione di operazioni di prestito titoli in nome e per conto di terzi;
-
offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata;
-
gestione di sistemi di registrazione elettronica di contratti su strumenti finanziari derivati negoziati fuori mercato in conformità alla disciplina comunitaria.
2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre i servizi di liquidazione alle condizioni e secondo le modalità previste nella Parte I, Titolo III. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività connesse e strumentali all’attività di liquidazione indicate all’articolo 42, comma 1» (216).
S.20. Società di gestione dei servizi di liquidazione
«1. Nel presente provvedimento si intendono per: […]
-
cc) “servizi di liquidazione”: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’articolo 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda; […]
-
hh) “società di gestione dei servizi di liquidazione”: la società autorizzata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante; […]» (217).
«1. L’autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione può essere rilasciata esclusivamente ad una società che esercita l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del TUF, ovvero ad una società per azioni con sede legale in Italia che sia controllata, anche in forma congiunta, da soggetti esercitanti attività di gestione accentrata anche esteri, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell’ordinamento italiano» (218).
«1. La società di gestione dei servizi di liquidazione può svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei servizi di liquidazione:
-
gestione dei sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
-
gestione dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, nonché dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, purché ciò non comporti l’assunzione in proprio delle operazioni da regolare;
-
concessione di finanziamenti, anche infragiornalieri in euro o valuta estera, nonché in strumenti finanziari, da concedere ai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, sulla base di adeguate garanzie e con lo scopo di consentire ai soggetti medesimi di regolare le rispettive posizioni;
-
gestione di conti in euro e in valuta aperti dai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, nel rispetto della riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico disciplinata dall’articolo 11 del testo unico bancario. […]» (219).
S.21. Società di gestione dei sistemi di garanzia
«1. Nel presente provvedimento si intendono per: […]
-
ff) “società di gestione”: le società di gestione accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di gestione dei sistemi di garanzia […]» (220).
«1. I sistemi di garanzia sono gestiti da società che possiedano i requisiti di cui all’articolo 3 nonché le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 51» (221).
S.22. Società di gestione del patrimonio immobiliare di enti previdenziali pubblici
«1. Alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici possono essere ammesse società di capitale, società cooperative, associazioni temporanee di imprese o consorzi che rispondono ai seguenti requisiti minimi, che nel caso di associazioni temporanee sono detenuti dall’impresa mandataria:
-
oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi […]» (222).
«4. Gli enti stipulano i contratti con le società di gestione in termini coerenti con gli indirizzi emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L’affidamento in gestione, ai fini della complessiva amministrazione attiva del patrimonio, può comprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la gestione dei servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità, la stipula e il rinnovo dei contratti di locazione. Eventuali nuove attività, relative al patrimonio affidato in gestione e non comprese nei contratti precedentemente stipulati, vanno comunque affidate in gestione secondo le procedure di cui al comma 1» (223).
S.23. Società di gestione del risparmio (s.g.r.)
Vedi la voce “S.g.r.”
S.24. Società di ingegneria
«1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: […]
-
società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi […]» (224).
L’oggetto sociale delle società di ingegneria (225) include l’esecuzione di “studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”, cui possono legittimamente affiancarsi servizi strumentali o connessi, previa analitica individuazione nell’oggetto sociale stesso (226).
S.25. Società di intermediazione mobiliare (s.i.m.)
Vedi la voce “S.i.m.”
S.26. Società di investimento a capitale fisso (s.i.ca.f.)
Vedi la voce “S.i.ca.f.”
S.27. Società di investimento a capitale variabile (s.i.ca.v.)
Vedi la voce “S.i.ca.v.”
S.28. Società di investimento semplice (s.i.s.)
Vedi la voce “S.i.s.”
S.29. Società di partecipazione finanziaria
Vedi anche la voce “Intermediari finanziari”
«1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: […] b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari […]» (227).
S.30. Società di partecipazione non finanziaria
Vedi anche la voce “Intermediari finanziari”
«1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: […] c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. […]» (228).
S.31. Società di professionisti per progettazione e direzione lavori
«1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: […]
-
le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; […]» (229).
S.32. Società di progetto
«1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. […] La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell’aggiudicatario […]» (230).
S.33. Società di trasformazione urbana (s.t.u.)
«1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall’intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune» (231).
S.34. Società fiduciarie
«Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle società di cui al comma precedente le funzioni di sindaco di società commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali» (232).
S.35. Società fiduciarie di amministrazione
«5. Oggetto sociale. L’oggetto sociale deve prevedere un esplicito riferimento alle attività, disciplinate dalla legge n. 1966/1939, concernenti l’amministrazione di beni per conto di terzi, l’intestazione fiduciaria degli stessi, l’interposizione della fiduciaria nell’esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti.
6. Conflitto di interessi. Dall’oggetto sociale deve evincersi che la società fiduciaria non possa effettuare nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi ai terzi amministrati.
7. Attività complementari e strumentali. Nell’ambito delle proprie attività complementari e strumentali l’oggetto sociale non può prevedere: attività di consulenza finanziaria, di studio, ovvero di assistenza, né tantomeno tali attività di consulenza - a tutti gli effetti inibite - possono essere citate nella denominazione sociale; attività industriali; la possibilità di contrarre debiti in proprio o assumere impegni finanziari o in proprio se non per l’acquisizione di immobilizzazioni tecniche; la possibilità di contrarre debiti o assumere impegni finanziari o rilasciare garanzie sia in proprio sia nell’ambito dell’amministrazione di beni per conto terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti nei limiti del patrimonio affidato, previo vincolo dello stesso a tal fine, per l’intero periodo del contratto e previa autorizzazione dei fiducianti ad utilizzare tale patrimonio per far fronte alle garanzie» (233).
S.36. Società fiduciarie e di revisione
«1. Ferme restanti le prescrizioni impartite al Titolo II del presente decreto, la società che intende congiuntamente esercitare l’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende dovrà in tal senso formulare il proprio oggetto sociale ritenendosi in ogni caso preclusa ogni attività di carattere finanziario, di studio, di consulenza, di assistenza e di certificazione di conti e di bilanci» (234).
S.37. Società finanziarie
«1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: […]
40) “società finanziaria”: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12, TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia. Sono società finanziarie altresì le società che svolgono le attività di cui all’art. 3 della legge 130/99 (“società per la cartolarizzazione”), le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.
Non rientrano tra le “società finanziarie” i veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. Le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo […]» (235).
«2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]
-
“attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di:
-
raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
-
operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il “forfaiting”);
-
leasing finanziario;
-
prestazione di servizi di pagamento;
-
emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4;
-
rilascio di garanzie e di impegni di firma;
-
operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
-
strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
-
cambi;
-
strumenti finanziari a termine e opzioni;
-
contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse;
-
valori mobiliari;
-
partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
-
consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
-
servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”;
-
gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
-
custodia e amministrazione di valori mobiliari;
-
servizi di informazione commerciale;
-
locazione di cassette di sicurezza;
-
altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all’elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 […]» (236).
«1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106. […]
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (237).
«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]
n) “gestione collettiva del risparmio”: il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi […]» (238).
S.38. Società per la cartolarizzazione dei crediti
«1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti» (239).
S.39. Società per lo sviluppo nei settori dell’industria, dei servizi e dell’artigianato
«Per le finalità specificate agli articoli seguenti possono costituirsi società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria, dei servizi e dell’artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica. L’attività di tali società consortili può riguardare:
-
la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti: acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica; l’elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l’acquisizione e l’utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;
-
l’acquisizione di aree, nell’ambito di aree industriali attrezzate, attraverso: la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l’attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell’ambito di accordi con gli enti locali competenti; l’azione promozionale per l’insediamento di attività produttive ivi compresa l’acquisizione di incarichi di progettazione tecnica; la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate; la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini; la vendita, la locazione, il leasing dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate; la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi» (240).
«1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:
-
siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
-
siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull’intero territorio nazionale;
-
siano iscritte all’apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» (241).
S.40. Società semplice (s.s.)
È legittima la costituzione di società semplice che abbia quale oggetto sociale: “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali”, senz’altro aggiungere; detto oggetto, per quanto astrattamente ampio, non può che essere inteso come limitato a quanto consentito dalla legge alle società semplici, e cioè all’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale allo scopo di divederne gli utili (242). Pertanto:
-
deve essere posta come oggetto di una società di natura commerciale la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) se intesa come “attività commerciale”, vale a dire se esercitata in maniera “economica” e con caratteristiche “industriali”, cioè con modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l’utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione (è il caso di una società di autonoleggio o di una società di locazione di appartamenti-vacanze) (243);
-
può essere posta come oggetto sia di una società “commerciale” sia di una società non commerciale (e, quindi, di una società semplice) la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) se intesa come “attività non commerciale”, vale a dire se svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori) (244);
-
la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) integra una comunione di godimento e, quindi, non può essere posta come oggetto sociale di alcun tipo di società, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l’applicazione della disciplina sulla comunione dettata (e, in particolare, esclude la facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota) (245).
S.41. Società sportiva
Vedi le seguenti voci: “Attività sportiva dilettantistica” e “Attività sportiva professionistica”
S.42. Società tra avvocati (s.t.a.)
«2. La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo» (246).
«1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.
2. Nelle società di cui al comma 1:
-
i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
-
la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
-
c) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori» (247).
S.43. Società tra consulenti del lavoro
«I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell’articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
I consulenti del lavoro svolgono l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente, a quanto previsto nel comma precedente» (248).
S.44. Società tra farmacisti
«1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. […]» (249).
«1. La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
-
nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo;
-
con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
-
con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
2. Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio» (250).
«2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
-
la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
-
la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
-
la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;
-
la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
-
la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
-
la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
-
la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
-
la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
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l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
-
la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali» (251).
La società che ha per oggetto la gestione di una farmacia può svolgere (e contemplare nel suo oggetto sociale) anche l’attività di vendita di prodotti parafarmaceutici (252).
S.45. Società tra professionisti non organizzati in Ordini o Collegi
Vedi anche la voce “Attività e servizi strumentali ad attività professionali”
«2. Ai fini della presente legge, per “professione non organizzata in ordini o collegi”, di seguito denominata “professione”, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. […]
5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente» (253).
S.46. Società tra professionisti (s.t.p.) (254)
Vedi anche la voce “Attività e servizi strumentali ad attività professionali”
«3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
-
l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
-
l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
-
criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
-
c-bis)la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
-
le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali» (255).
L’oggetto sociale deve essere attinente esclusivamente all’attività professionale (o multiprofessionale) dei soci e non ammette la previsione di altre attività che non siano attività tecniche meramente strumentali all’attività professionale (256); in particolare, è illegittimo che nell’oggetto sociale sia previsto l’esercizio della attività di consulenza in generale (257); l’oggetto sociale può peraltro comprendere, oltre che l’esercizio delle attività professionali riservate agli iscritti a ordini o albi professionali, anche l’esercizio delle attività “tipiche” o “caratteristiche” di tali professioni (258). Per costituire una s.t.p. occorre la presenza tra i soci di almeno un professionista per ognuna delle attività professionali contemplate nell’oggetto sociale (259).
S.47. Somministrazione di lavoro
«2. Per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta: […]
f) l’indicazione della somministrazione di lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo» (260).
S.48. Spedizioniere doganale
Vedi anche la voce “Centri di assistenza doganale”
S.49. Sport
Vedi le seguenti voci: “Attività sportiva dilettantistica” e “Attività sportiva professionistica”
S.50. Strumenti di mercato monetario
Vedi la voce “Società finanziarie”
S.51. Strumenti finanziari a termine e opzioni
Vedi la voce “Società finanziarie”
S.52. Supermercati e ipermercati
È legittima la clausola statutaria che indica come oggetto sociale lo svolgimento dell’attività commerciale con le modalità proprie dei supermercati e degli ipermercati (261).
S.53. Supporto alla ricollocazione professionale
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di […] supporto alla ricollocazione professionale […]» (262).
«I requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 sono:
-
la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone; […]» (263).
«Per l’esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
-
l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
-
l’indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo» (264).
T.1. Terzo Settore
Vedi la voce “Enti del Terzo Settore”
T.2. Trasformazione urbana
Vedi la voce “Società di trasformazione urbana”
T.3. Trasporto di merci per conto proprio
«Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: […]
-
il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale» (265).
T.4. Trasporto di merci per conto terzi
«Presso il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di “Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi”.
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l’albo nazionale.
L’iscrizione nell’albo è condizione necessaria per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l’autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all’articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie […]» (266).
T.5. Trasporto di persone
«1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
-
il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
-
il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale» (267).
T.6. Trasporto di persone: autonoleggio con conducente
È illegittimo l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente in forma societaria (268).
T.7. Tributi
Vedi la voce “Riscossione di tributi”
T.8. Turismo
Vedi le seguenti voci: “Impresa turistica e attività ricettiva” e “Agenzie di viaggio”
V.1. Valori mobiliari
Vedi la voce “Società finanziarie”
V.2. Viaggi
Vedi la voce “Agenzia di viaggio”
A.6 - Sede sociale
A.6.1 - Sede sociale (in generale e miscellanea) (1)
1. Sede amministrativa o operativa
4. Sede presso una casella postale
5. Sede secondaria: competenza assembleare
6. Sede secondaria di società estera
7. Sede secondaria: pubblicità
8. S.i.ca.v. (società di investimento a capitale variabile)
9. S.i.m. (società di intermediazione mobiliare)
10. S.o.a. (Società Organismi di Attestazione)
1. Sede amministrativa o operativa
Appare controverso se sia, o meno (e quindi non pubblicizzabile nel Registro delle Imprese) (2), legittima la previsione nello statuto di sedi “atipiche” (quali la sede “amministrativa” o la sede “operativa”) e cioè diverse dalle “sedi secondarie” e dalla “sede legale”; la tesi che propende per l’ammissibilità afferma la possibilità di indicare nell’atto costitutivo una o più sedi amministrative in aggiunta alla sede legale, potendosi legittimamente distinguere tra sede legale (e cioè la sede della società) e sede dell’impresa (3).
2. Sede della liquidazione
È illegittima l’indicazione di una “sede della liquidazione” non coincidente con la sede legale della società (4).
3. Sede: indirizzo completo
È legittimo (benché sia superfluo) che nello statuto sia riportato l’indirizzo “completo” (e cioè indicando, oltre che il Comune, anche la piazza o la via e il numero civico) ove è posta la sede sociale: in questo caso, è però necessaria la modifica dello statuto in caso di trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune (5).
4. Sede presso una casella postale
È illegittimo il trasferimento della sede sociale indicando come indirizzo una casella postale (6).
5. Sede secondaria: competenza assembleare
È dell’assemblea straordinaria la competenza all’istituzione e alla soppressione di sedi secondarie (7); pertanto, è illegittima la clausola dello statuto di s.r.l. che disponga la competenza dell’organo amministrativo per l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, poiché tale competenza spetta esclusivamente all’assemblea dei soci (8).
6. Sede secondaria di società estera
Per istituire in Italia la sede secondaria di una società estera occorre depositare al Registro delle Imprese, il vigente statuto della società estera e la deliberazione della società straniera che decide l’istituzione della sede secondaria, nomina il preposto e gli attribuisce i conseguenti poteri (9).
7. Sede secondaria: pubblicità
La deliberazione che istituisce la sede secondaria va iscritta nel Registro Imprese ove è iscritta la società deliberante e nel Registro Imprese competente per territorio sul luogo ove è ubicata la sede secondaria (10).
8. S.i.ca.v. (società di investimento a capitale variabile)
Le S.i.ca.v. devono avere sede legale in Italia (11).
9. S.i.m. (società di intermediazione mobiliare)
Le S.i.m. devono avere sede legale in Italia (12).
10. S.o.a. (Società Organismi di Attestazione)
Le Società Organismi di Attestazione (Soa) devono avere sede legale in Italia (13).
11. Uffici e stabilimenti
È legittima l’istituzione, da parte dell’organo amministrativo, di uffici e stabilimenti in località diverse dalla sede legale (14).
A.6.2 - Trasferimento della sede
1. Trasferimento all’estero e fallimento della società
2. Trasferimento di sede secondaria di società estera nel medesimo Comune
3. Trasferimento di società di leasing e trascrizione
4. Trasferimento di società in liquidazione
5. Trasferimento di società in liquidazione coatta amministrativa
6. Trasferimento elusivo della sede sociale
1. Trasferimento all’estero e fallimento della società
Rimane assoggettata alla giurisdizione del giudice italiano in materia fallimentare la società che abbia solo formalmente trasferito la propria sede all’estero, senza far luogo allo spostamento degli organi direttivi di controllo e di alcuna attività imprenditoriale nella nuova sede (1).
2. Trasferimento di sede secondaria di società estera nel medesimo Comune
Per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento di sede secondaria di società estera nell’ambito del medesimo Comune (relativamente a società estera che non abbia l’indirizzo della sede secondaria indicato in statuto, ma abbia l’indicazione del solo Comune) occorre presentare solo la relativa comunicazione (compilando il modello S2 sottoscritto dal preposto) senza accludere alcuna deliberazione (2).
3. Trasferimento di società di leasing e trascrizione
La delibera con cui una società di leasing proprietaria di immobili trasferisce la propria sede in altro Comune non è soggetta a trascrizione (3).
4. Trasferimento di società in liquidazione
È legittima la deliberazione di trasferimento della sede sociale assunta durante la fase di liquidazione (4).
5. Trasferimento di società in liquidazione coatta amministrativa
Nelle società in liquidazione coatta amministrativa, la decisione di trasferimento della sede legale è deliberata dall’assemblea (5).
6. Trasferimento elusivo della sede sociale
È sottratta al controllo di legittimità finalizzato all’iscrizione nel Registro delle Imprese la motivazione sottesa al trasferimento della sede sociale, anche nel caso in cui la delibera di trasferimento della sede appaia finalizzata a determinare l’incompetenza dell’ufficio giudiziario adito per provvedimenti cautelari urgenti (6).
A.6.3 - Trasferimento della sede dall’Italia all’estero
1. Atto di adozione della forma giuridica straniera
2. Cancellazione dal Registro Imprese
3. Continuazione dei rapporti giuridici in capo alla società trasferita
6. Legge applicabile in caso di trasferimento in Stato extra-UE
7. Libertà di stabilimento nella UE
8. Pubblicità del trasferimento (adozione di forma giuridica straniera)
9. Pubblicità del trasferimento (mantenimento della forma giuridica italiana)
10. Trasferimento in Stato extra-UE che non lo consenta
11. Trasferimento in Stato extra-UE e adozione di forma giuridica straniera
12. Trasferimento in Stato extra-UE e mantenimento della forma giuridica italiana
13. Trasferimento in Stato UE che non lo consenta
14. Trasferimento in Stato UE e adozione di forma giuridica straniera
15. Trasferimento in Stato UE e mantenimento della forma giuridica italiana
1. Atto di adozione della forma giuridica straniera
L’atto di adattamento alle norme del Paese di destinazione dello statuto della società che trasferisce la propria sede dall’Italia all’estero può essere ricevuto dal notaio italiano (1).
2. Cancellazione dal Registro Imprese
Si procede alla cancellazione dal Registro Imprese italiano della società italiana che abbia deliberato il trasferimento della sua sede all’estero solo una volta che sia stato completato (di solito, con l’iscrizione della società stessa nell’apposito registro - analogo al Registro Imprese italiano - tenuto nello Stato nel quale la società ha deliberato il trasferimento della sua sede) il procedimento di recepimento della società in questione nell’ordinamento nel quale essa ha deciso di allocare la propria sede (2).
3. Continuazione dei rapporti giuridici in capo alla società trasferita
È preferibile ritenere che, in base al disposto dell’art. 25, d.lgs. 218/95, il trasferimento della sede di una società all’estero non comporti un fenomeno estintivo-costitutivo della società stessa, ancorché muti la legge applicabile alla società a causa del trasferimento della sua sede (3).
4. Controllo di legittimità
È controverso se sia (4), o meno (5), compito del notaio che verbalizza la deliberazione di trasferimento di sede all’estero di società italiana il controllo della legittimità della forma giuridica, propria dello Stato di destinazione, adottata dalla società italiana che trasferisce all’estero la propria sede.
5. Fallimento della società
Rimane assoggettata alla giurisdizione del giudice italiano in materia fallimentare la società che abbia solo formalmente trasferito la propria sede all’estero, senza far luogo allo spostamento all’estero dell’attività degli organi di amministrazione e controllo né allo svolgimento di alcuna attività imprenditoriale nella nuova sede (6).
6. Legge applicabile in caso di trasferimento in Stato extra-UE
In caso di trasferimento della sede sociale in un Paese extra-UE, è preferibile ritenere che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, d.lgs. 218/95, si debba applicare la legge del luogo di costituzione della società, salvo che la legge del Paese di destinazione richieda necessariamente l’applicazione della propria legge; in tale ultima ipotesi, vige l’eccezione di cui all’art. 25, comma 3, d.lgs. 218/95, il quale impone il rispetto della legge del Paese di destinazione (7).
7. Libertà di stabilimento nella UE
La società costituita in uno Stato UE può liberamente trasferirsi in altro Stato UE (8) (ed è quindi illegittima la legislazione dello Stato UE che subordini, allo svolgimento della procedura di liquidazione, il trasferimento all’estero di una società con sede in quello Stato) (9) a condizione che sussistano le condizioni poste dallo Stato nel quale la società decide di trasferirsi affinché una società possa trasferire la sua sede da altro Stato UE (10); gli Stati possono bensì emanare norme per prevenire frodi ai danni di creditori, soci di minoranza e dipendenti perpetrate mediante il trasferimento della sede legale all’estero, ma il mero trasferimento della sede legale all’estero non può fondare una presunzione di frode (11).
8. Pubblicità del trasferimento (adozione di forma giuridica straniera)
Deve essere cancellata dal Registro delle Imprese italiano la società che trasferisca la sede in altro Stato UE adottando una forma giuridica propria di quell’ordinamento (12). La cancellazione (che deve essere effettuata ad opera degli amministratori e non del notaio verbalizzante) può avvenire solo una volta che la società trasferita sia stata riconosciuta nel suo nuovo ordinamento (13) e che siano decorsi sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione di trasferimento della sede nel Registro delle Imprese italiano in assenza di opposizione da parte dei creditori (14).
9. Pubblicità del trasferimento (mantenimento della forma giuridica italiana)
Rimane iscritta nel Registro delle Imprese italiano la società che trasferisca la sede in altro Stato UE senza adottare una forma giuridica propria di quell’ordinamento (15).
10. Trasferimento in Stato extra-UE che non lo consenta
Qualora la legge del Paese extra-UE di destinazione non consenta il trasferimento nel proprio ordinamento di una società proveniente dall’estero, non è possibile adottare la deliberazione di trasferimento della sede (16).
11. Trasferimento in Stato extra-UE e adozione di forma giuridica straniera
È legittima (sempre che lo consenta la normativa dello Stato di destinazione) (17) la deliberazione di trasferimento di sede di una società italiana in Stato extra UE con adozione di una forma giuridica propria dello Stato di destinazione (18).
12. Trasferimento in Stato extra-UE e mantenimento della forma giuridica italiana
È legittima (sempre che lo consenta la normativa dello Stato di destinazione) (19) la deliberazione di trasferimento di sede di una società italiana in Stato extra UE con mantenimento della forma giuridica italiana (20).
13. Trasferimento in Stato UE che non lo consenta
Sarebbe illegittimo che uno Stato UE non consentisse il trasferimento nel proprio ordinamento della sede di una società da altro Stato UE (21).
14. Trasferimento in Stato UE e adozione di forma giuridica straniera
È legittima (sempre che lo consenta la normativa dello Stato di destinazione) (22) la deliberazione di trasferimento di sede di una società italiana in altro Stato UE con adozione di una forma giuridica propria dello Stato di destinazione (23).
15. Trasferimento in Stato UE e mantenimento della forma giuridica italiana
È legittima (sempre che lo consenta la normativa dello Stato di destinazione) (24) la deliberazione di trasferimento di sede di una società italiana in altro Stato UE con mantenimento della forma giuridica italiana (25).
A.6.4 - Trasferimento della sede dall’estero in Italia
1. Adeguamento alla legge italiana
2. Atto ricevuto dal notaio italiano
4. Controllo di legalità e adeguamento dell’atto di trasferimento alla legge italiana
6. Forma della decisione di trasferimento
7. Legge applicabile in caso di trasferimento da Stato extra-UE
8. Libertà di stabilimento nella UE
9. Pubblicità al Registro delle Imprese
1. Adeguamento alla legge italiana
Ai sensi dell’art. 25, comma 1, d.lgs. 218/95, la società estera che trasferisca la sede dell’amministrazione in Italia deve adeguare (ove decida di essere regolamentata dalla legge italiana) il proprio statuto alle norme inderogabili dell’ordinamento italiano (1).
2. Atto ricevuto dal notaio italiano
L’atto di trasferimento della società estera in Italia può essere ricevuto dal notaio italiano, applicando le norme del Paese di provenienza, così come interpretate dalle locali dottrina e giurisprudenza (2).
3. Capitale sociale
Il notaio che riceve il deposito dell’atto di trasferimento della sede della società estera in Italia deve controllare che il capitale sociale della società sia adeguato rispetto alle norme di diritto italiano, e, eventualmente, deve chiedere che esso sia sufficientemente integrato; inoltre, dovendosi garantire l’effettività del capitale sociale, qualora, nell’ordinamento di provenienza (anche se si tratti di un Paese UE) (3), non vigano norme analoghe a quelle italiane relativamente alla formazione del capitale, deve procedersi a una perizia di stima del patrimonio sociale (4).
4. Controllo di legalità e adeguamento dell’atto di trasferimento alla legge italiana
Compete al notaio (e non al Conservatore dell’Archivio Notarile) (5) ricevere in deposito, ai sensi dell’art. 106 l. not., l’atto di trasferimento di sede di società di capitali redatto all’estero (debitamente tradotto nonché apostillato o legalizzato) e, una volta ricevuto il deposito, valutare la legittimità della deliberazione assunta dalla società straniera (6). Se il controllo notarile sulla legittimità del trasferimento di sede in Italia dia esito negativo, occorre provvedere a un atto di adeguamento (7), il che può avvenire sia contestualmente all’atto di deposito, sia successivamente; nel caso in cui il notaio rifiuti l’iscrizione, egli deve darne notizia agli amministratori, affinché possano attivare i rimedi di cui all’art. 2436, comma 3, c.c. (8).
5. Decisione di trasferimento
Qualora una società estera trasferisca la propria sede in Italia, la decisione di trasferimento e l’eventuale atto di trasferimento sono regolati dalle norme del Paese di provenienza (9).
6. Forma della decisione di trasferimento
Sebbene la forma della decisione di trasferimento della sede della società estera in Italia sia regolata dalla legge del Paese di provenienza, ai fini del deposito e dell’iscrizione di tale atto in Italia è necessaria almeno la forma della scrittura privata con sottoscrizione autenticata (10).
7. Legge applicabile in caso di trasferimento da Stato extra-UE
In caso di trasferimento della sede in Italia da parte di una società estera proveniente da uno Stato extra-UE, si applica la norma di cui all’art. 25, comma 3, d.lgs. 218/95, e, pertanto, si deve adeguare lo statuto della società trasferita alle norme del diritto societario italiano (cosiddetta “trasformazione internazionale”) (11).
8. Libertà di stabilimento nella UE
La società costituita in uno Stato UE può liberamente trasferirsi in altro Stato UE (12) (ed è quindi illegittima la legislazione dello Stato UE che subordini, allo svolgimento della procedura di liquidazione, il trasferimento all’estero di una società con sede in quello Stato) (13) a condizione che sussistano le condizioni poste dallo Stato nel quale la società decide di trasferirsi affinché una società possa trasferire la sua sede da altro Stato UE (14); gli Stati possono bensì emanare norme per prevenire frodi ai danni di creditori, soci di minoranza e dipendenti perpetrate mediante il trasferimento della sede legale all’estero, ma il mero trasferimento della sede legale all’estero non può fondare una presunzione di frode (15).
9. Pubblicità al Registro delle Imprese
Qualora una società estera trasferisca la propria sede in Italia, ne è obbligatoria l’iscrizione presso il Registro delle Imprese (16).
A.7 - Durata della società
1. Durata determinata e recesso ad nutum dalla società
2. Durata indeterminata e preavviso per il recesso dalla società
3. Modifica della durata da determinata a indeterminata
5. Recesso per durata eccedente la vita del socio
6. Recesso per durata lunghissima
1. Durata determinata e recesso ad nutum dalla società
È legittima la clausola statutaria di società di capitali che attribuisca ai soci la facoltà di recesso ad nutum (ma pur sempre con un periodo di preavviso di 180 giorni) anche in presenza di un termine di durata della società (1).
2. Durata indeterminata e preavviso per il recesso dalla società
È illegittima la clausola statutaria di società di capitali che elimini o riduca il periodo di preavviso di 180 giorni per l’esercizio del recesso nel caso in cui non sia stabilito un termine di durata della società; il termine di 180 giorni è invece elevabile, con apposita clausola statutaria, fino a un anno (2).
3. Modifica della durata da determinata a indeterminata
È legittima la deliberazione di modifica dello statuto finalizzata a rendere indeterminata la durata di una società di capitali, già prevista a tempo determinato (3).
4. Proroga tacita
È illegittima la clausola statutaria di società di capitali che disponga la proroga tacita della durata della società (4).
5. Recesso per durata eccedente la vita del socio
È controverso se la presenza nello statuto di una clausola che stabilisca la durata della società di capitali fino a data eccedente l’aspettativa di vita del socio persona fisica legittimi (5), o meno (6), l’esercizio del diritto di recesso del socio.
6. Recesso per durata lunghissima
È controverso se, in caso di società contratta per una durata determinata, ma notevolmente dilatata nel tempo (7), al socio spetti (8), o meno (9), il diritto di recesso ad nutum.
A.8 - Esercizi sociali
1. Accorciamento dell’esercizio in corso
2. Allungamento dell’esercizio in corso
3. Anticipazione a data già trascorsa della data di chiusura di esercizio in corso
4. Anticipazione della data di chiusura di esercizio già chiuso
5. Data variabile di chiusura dell’esercizio
6. Durata annuale dell’esercizio sociale
8. Posticipazione a data futura della data di chiusura di esercizio già chiuso
9. Posticipazione a data già trascorsa di esercizio già chiuso
10. Ragguaglio degli esercizi della società incorporante e della società incorporata
11. Ragguaglio degli esercizi per applicare il consolidato nazionale o mondiale
12. Società trasformata e chiusura dell’esercizio
1. Accorciamento dell’esercizio in corso
La modifica della data di chiusura degli esercizi sociali può essere effettuata mediante l’accorciamento dell’esercizio in corso e la conseguente approvazione di un bilancio infrannuale (1).
2. Allungamento dell’esercizio in corso
È ritenuta legittima (anche se non pacificamente) (2) la modifica della data di chiusura degli esercizi sociali che sia effettuata mediante l’allungamento dell’esercizio in corso, con conseguente approvazione di un bilancio ultrannuale, qualora il periodo ultrannuale non sia tale da legittimare l’approvazione di un bilancio infrannuale significativo (3), a condizione che:
-
sia fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea (e risultanti dal relativo verbale) a cura degli organi di amministrazione e di controllo (se presente e intervenuto); dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l’effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici;
-
sia assunta in epoca che consenta l’approvazione del bilancio nei termini di legge (4).
3. Anticipazione a data già trascorsa della data di chiusura di esercizio in corso
È legittima la deliberazione assembleare che anticipa, in corso di esercizio, la chiusura dell’esercizio a data già trascorsa (ipotizzando l’esercizio coincidente con l’anno solare 2016, è legittima la delibera assunta nell’ottobre 2016 che anticipa al 30 giugno 2016 la chiusura prevista per il 31 dicembre 2016), a condizione che:
-
la deliberazione sia fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea (e risultanti dal relativo verbale) a cura degli organi di amministrazione e di controllo, i quali espressamente escludano che la modifica della data di chiusura procuri l’effetto di alterare in modo significativo il risultato dell’esercizio la cui scadenza è stata modificata;
-
sia assunta in epoca tale da consentire l’approvazione del bilancio nei termini di legge (5).
4. Anticipazione della data di chiusura di esercizio già chiuso
È ritenuta legittima (anche se non pacificamente) (6) la deliberazione assembleare, assunta dopo la chiusura dell’esercizio, che anticipa la data di chiusura dell’esercizio già chiuso (ipotizzando l’esercizio coincidente con l’anno solare 2015, è legittima la delibera assunta nel febbraio 2016 che anticipa al 30 novembre 2015 la chiusura prevista per il 31 dicembre 2015), a condizione che:
-
la deliberazione sia fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea (e risultanti dal relativo verbale) a cura degli organi di amministrazione e di controllo, i quali espressamente escludano che la modifica della data di chiusura procuri l’effetto di alterare in modo significativo il risultato dell’esercizio la cui scadenza è stata modificata;
-
sia assunta in epoca tale da consentire l’approvazione del bilancio nei termini di legge (7).
5. Data variabile di chiusura dell’esercizio
È legittima la clausola statutaria che fissi la data di chiusura dell’esercizio sociale in un giorno variabile (ad esempio: l’ultima domenica del mese di marzo) (8).
6. Durata annuale dell’esercizio sociale
Anche se manca una norma che lo disponga esplicitamente, l’esercizio sociale ha durata annuale e sarebbe illegittima una clausola statutaria che disponesse diversamente (9).
7. Durata del primo esercizio
È legittima la previsione che il primo esercizio di una società di capitali abbia durata ultrannuale, purché contenuta entro il quindicesimo mese successivo alla stipula dell’atto costitutivo (10).
8. Posticipazione a data futura della data di chiusura di esercizio già chiuso
È ritenuta legittima (anche se non pacificamente) (11) la deliberazione assembleare, assunta dopo la chiusura dell’esercizio, che posticipa la chiusura dell’esercizio a data futura (ipotizzando l’esercizio coincidente con l’anno solare 2015, è legittima la delibera assunta nel gennaio 2016 che posticipa al 28 febbraio 2016 la chiusura prevista per il 31 dicembre 2015), a condizione che:
-
la deliberazione sia fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea (e risultanti dal relativo verbale) a cura degli organi di amministrazione e di controllo, i quali espressamente escludano che la modifica della data di chiusura procuri l’effetto di alterare in modo significativo il risultato dell’esercizio la cui scadenza è stata modificata;
-
sia assunta in epoca tale da consentire l’approvazione del bilancio nei termini di legge;
-
il periodo ultrannuale sia di durata tale da non consentire la redazione, per detto periodo, di un bilancio infrannuale significativo (12).
9. Posticipazione a data già trascorsa di esercizio già chiuso
È ritenuta legittima (anche se non pacificamente) (13) la deliberazione assembleare, assunta dopo la chiusura dell’esercizio, che posticipa la chiusura dell’esercizio a data già trascorsa (ipotizzando l’esercizio coincidente con l’anno solare 2014, è legittima la delibera assunta nel febbraio 2015 che posticipa al 30 gennaio 2015 la chiusura prevista per il 31 dicembre 2014), a condizione che:
-
la deliberazione sia fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea (e risultanti dal relativo verbale) a cura degli organi di amministrazione e di controllo, i quali espressamente escludano che la modifica della data di chiusura procuri l’effetto di alterare in modo significativo il risultato dell’esercizio la cui scadenza è stata modificata;
-
sia assunta in epoca tale da consentire l’approvazione del bilancio nei termini di legge;
-
il periodo ultrannuale sia di durata tale da non consentire la redazione, per detto periodo, di un bilancio infrannuale significativo (14).
10. Ragguaglio degli esercizi della società incorporante e della società incorporata
È legittima la deliberazione finalizzata a far coincidere la chiusura degli esercizi della società incorporante e della società incorporata (15).
11. Ragguaglio degli esercizi per applicare il consolidato nazionale o mondiale
È legittima la deliberazione finalizzata a far coincidere la chiusura degli esercizi delle società appartenenti a un medesimo gruppo al fine di applicare il regime del cosiddetto “consolidato nazionale” o del cosiddetto “consolidato mondiale” (16).
12. Società trasformata e chiusura dell’esercizio
Non appare legittimo fissare la durata dell’esercizio della società risultante dalla trasformazione in un periodo superiore ai dodici mesi (17).
A.9 - Capitale sociale e patrimonio netto
A.9.1 - Capitale sociale (in generale e miscellanea) (18)
1. Congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale
2. Indicazione del capitale negli atti della società
3. Sovrapprezzo in sede di atto costitutivo
1. Congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale
Non rientra tra i poteri-doveri di controllo del notaio qualsiasi valutazione circa la congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale (19).
2. Indicazione del capitale negli atti della società
Si configura il reato di falso ideologico nel caso in cui, in un atto pubblico, il rappresentante legale della società attesti falsamente che il capitale è stato interamente versato (20).
3. Sovrapprezzo in sede di atto costitutivo
È ammissibile la formazione di un sovrapprezzo mediante i versamenti effettuati in sede di atto costitutivo (21).
A.9.2. - Capitale sociale (casistica)
C.1. Centri di assistenza agricola
C.2. Centri di assistenza doganale
D.1. Distribuzione riassicurativa
G.1. Gestione accentrata di strumenti finanziari
G.2. Gestione dei servizi di liquidazione
G.3. Gestione dei sistemi di garanzia
G.4. Gestione dell’identità digitale
I.1. Idrocarburi liquidi e gassosi (attività di prospezione, ricerca e coltivazione)
I.3. Intermediazione finanziaria
I.4. Intermediazione nel mercato del lavoro
I.5. Istituti di moneta elettronica
P.1. Pubblicità giudiziaria per via telematica
R.2. Ricerca e selezione del personale
R.3. Ricollocazione professionale
S.2. S.g.r. (società di gestione del risparmio)
S.3. S.g.r. sotto soglia che gestiscono FIA riservati
S.4. S.i.ca.v. (società di investimento a capitale variabile)
S.5. S.i.ca.v. e S.i.ca.f. sotto soglia che gestiscono FIA riservati
S.6. S.i.m. (collocamento, gestione portafogli, ricezione e trasmissione di ordini)
S.7. S.i.m. (consulenza in materia di investimenti)
S.8. S.i.s. (società di investimento semplice)
S.9. S.o.a. (Società organismi di attestazione)
S.10. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
S.11. Società Cooperativa Europea (SCE)
S.12. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari
S.13. Società di gestione dei servizi di liquidazione
S.14. Società di gestione dei sistemi di garanzia
S.15. Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
S.16. Società per azioni (s.p.a.)
S.17. Somministrazione di lavoro (attività ex art. 20, d.lgs. 276/2003)
S.18. Somministrazione di lavoro (in generale)
A.1. Accertamento di tributi
Vedi la voce “Riscossione di tributi”
A.2. Assicurazione
«1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
[…] c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:
-
2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso l’importo è elevato a 3.700.000 euro;
-
3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
-
6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all’articolo 13, comma 1 […]» (1).
B.1. Banca
«Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria, l’ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:
-
– 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva;
-
– 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo» (2).
B.2. Brokeraggio assicurativo
Vedi la voce “Intermediazione assicurativa”
C.1. Centri di assistenza agricola
«1. Il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 51.646 euro a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle società predette, un capitale minimo di maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente versato» (3).
C.2. Centri di assistenza doganale
«1. Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l’attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire società di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l’esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies e 1-septies, dell’art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66» (4).
C.3. Commercio dell’oro
«3. L’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni» (5).
C.4. Confidi
«12, Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l’ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni» (6).
D.1. Distribuzione riassicurativa
«1. Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro […]» (7).
G.1. Gestione accentrata di strumenti finanziari
Vedi (nel presente capitolo) la voce “Società di gestione accentrata di strumenti finanziari”
G.2. Gestione dei servizi di liquidazione
Vedi (nel presente capitolo) la voce “Società di gestione dei servizi di liquidazione”
G.3. Gestione dei sistemi di garanzia
Vedi (nel presente capitolo) la voce “Società di gestione dei sistemi di garanzia”
G.4. Gestione dell’identità digitale
«3. Al fine di ottenere l’accreditamento gli interessati devono:
-
avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro; […]» (8).
I.1. Idrocarburi liquidi e gassosi (attività di prospezione, ricerca e coltivazione)
«5. Non sono attribuiti i titoli minerari a società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000,00 euro […]» (9).
I.2. Imposte e tasse
Vedi la voce “Riscossione di tributi”
I.3. Intermediazione finanziaria
«1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni: […]
-
il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività; […]» (10).
I.4. Intermediazione nel mercato del lavoro
«4. Per l’esercizio dell’attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro […]» (11).
I.5. Istituti di moneta elettronica
«Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di moneta elettronica è pari a 350 mila euro» (12).
I.6. Istituti di pagamento
«Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di pagamento è pari a:
-
20 mila euro, quando l’istituto di pagamento presta solo il servizio di cui al punto 6 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11;
-
50 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta il servizio di cui al punto 7 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11;
-
125 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11» (13)
L.1. Liquidazione di tributi
Vedi la voce “Riscossione di tributi”
M.1. Microcredito
«1. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111, comma 1, t.u.b., svolgono esclusivamente l’attività di concessione di finanziamenti disciplinati dal presente regolamento […].
2. L’iscrizione nell’elenco indicato dall’articolo 111, comma 1, t.u.b., è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: […]
-
capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni […] (14)».
P.1. Pubblicità giudiziaria per via telematica
«1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1. […]
3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in società di persone, società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o consortile devono possedere […] un patrimonio netto almeno pari a euro 450.000, 00 se richiedono l’iscrizione per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del presente comma, il patrimonio netto è composto all’attivo esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie» (15).
«1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1. […]
3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in società di persone, società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o consortile devono possedere un patrimonio netto pari almeno a euro 50.000, 00 se richiedono l’iscrizione per un distretto di Corte di appello. […] Ai fini del presente comma, il patrimonio netto è composto all’attivo esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie» (16).
R.1. Riassicurazione
«1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: […]
-
l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000; […]» (17).
«1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di uno o più rami vita o danni, l’ammontare minimo iniziale del capitale sociale è stabilito in misura non inferiore a 3 milioni di euro.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio congiunto dell’attività riassicurativa nei rami danni e vita, l’ammontare minimo iniziale del capitale sociale è stabilito in misura non inferiore a 5 milioni di euro» (18).
R.2. Ricerca e selezione del personale
«5. Per l’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
-
l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 […]» (19).
R.3. Ricollocazione professionale
«Per l’esercizio dell’attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
-
l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro […]» (20).
R.4. Riscossione di tributi
«2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire […]» (21).
«807. Per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
-
2.500.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
-
5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
-
b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
-
500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
-
un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti» (22).
S.1. Servizi aeroportuali
«1. L’E.N.A.C. verifica l’idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra subordinata al rispetto del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei seguenti requisiti:
-
capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere […]» (23).
S.2. S.g.r. (società di gestione del risparmio)
«Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione VII (“SGR sotto soglia”), ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di OICVM o di FIA, o alla prestazione congiunta del servizio di gestione di OICVM e di FIA, la SGR dispone di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SGR che intenda svolgere esclusivamente l’attività di gestione di FIA chiusi riservati. Il capitale sociale minimo iniziale non può comprendere conferimenti in natura. Nelle ipotesi di società già operanti che, previa modifica del proprio oggetto sociale, intendano essere autorizzate come SGR, ai fini del calcolo dell’importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve indisponibili per legge o per statuto risultanti dall’ultimo bilancio approvato» (24).
S.3. S.g.r. sotto soglia che gestiscono FIA riservati
«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SGR che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati (25) (26) e:
-
gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro (27); oppure
-
gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA (28).
Per tali gestori trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:
-
in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le SGR sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro (29)» (30).
S.4. S.i.ca.v. (società di investimento a capitale variabile)
«Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’ammontare del capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SICAF riservata a investitori professionali» (31).
S.5. S.i.ca.v. e S.i.ca.f. sotto soglia che gestiscono FIA riservati
«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SICAV e alle SICAF riservate a investitori professionali e che:
-
gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro (32); oppure
-
gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA (33).
Per tali società trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:
-
in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, par. 1, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le SICAV e le SICAF sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro; […]» (34).
S.6. S.i.m. (collocamento, gestione portafogli, ricezione e trasmissione di ordini)
«[…] 4. Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati: […]
II) 385.000 euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di:
-
collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
-
gestione di portafogli;
-
ricezione e trasmissione di ordini;
a condizione che:
1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;
2. non assumano rischi in proprio (35) […]» (36).
S.7. S.i.m. (consulenza in materia di investimenti)
«[…] 4. Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati:
-
I) 120.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti
a condizione che:
1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;
2. non assumano rischi in proprio (37) […]» (38).
S.8. S.i.s. (società di investimento semplice)
La «società di investimento semplice (SiS)» è «il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; […] 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile, in deroga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera c) […]» (39).
S.9. S.o.a. (Società organismi di attestazione)
«2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato […]» (40).
S.10. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
«2. L’atto costitutivo […] deve indicare: […]
-
l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro […]
4. L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro […]» (41).
S.11. Società Cooperativa Europea (SCE)
«1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società cooperative in forma di Società cooperative europee (SCE) nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.
2. La SCE è una società il cui capitale sottoscritto è diviso in quote. Il numero dei soci e il capitale della SCE sono variabili. Salvo diversa disposizione dello statuto della SCE al momento della costituzione di tale SCE, ciascun socio risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto. […]» (42).
S.12. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari
«1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata è di 5 milioni di euro.
2. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata che svolgono anche le attività previste dall’articolo 9, comma 2 (43), è di 12,5 milioni euro. […]» (44).
S.13. Società di gestione dei servizi di liquidazione
«1. Il capitale minimo versato ed esistente della società di gestione dei servizi di liquidazione è di 12,5 milioni di euro» (45).
S.14. Società di gestione dei sistemi di garanzia
«1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione dei fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione è di 12,5 milioni di euro.
2. Il capitale minimo versato ed esistente delle controparti centrali è di 25 milioni di euro» (46).
S.15. Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
«Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni […]» (47).
S.16. Società per azioni (s.p.a.)
«La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro» (48).
S.17. Somministrazione di lavoro (attività ex art. 20, d.lgs. 276/2003)
«3. Per l’esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
-
l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l’agenzia sia costituita in forma cooperativa […]» (49).
S.18. Somministrazione di lavoro (in generale)
«2. Per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta:
-
l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l’agenzia sia costituita in forma cooperativa […]» (50).
T.1. Tributi
Vedi la voce “Riscossione di tributi”
A.9.3 - Conferimenti
A.9.3.1 - Conferimenti (in generale e miscellanea) (51)
2. Conferimento condizionato o a termine
3. Obbligo dei soci di effettuare apporti a favore della società
5. Sovrapprezzo in sede di atto costitutivo
1. Computo dei termini
Salvo che sia diversamente stabilito, il computo dei termini soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.); non è quindi possibile considerare come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizione di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di computo del tempo (52).
2. Conferimento condizionato o a termine
È illegittima l’apposizione di un termine iniziale o di una condizione sospensiva al solo atto di conferimento, poiché sottoscrizione e conferimento debbono coincidere (53).
3. Obbligo dei soci di effettuare apporti a favore alla società
È illegittima la deliberazione (e la clausola statutaria che rimetta una tale decisione al volere maggioritario dei soci) per la quale tutti i soci abbiano l’obbligo di finanziare la società e/o garantirla a semplice richiesta dell’organo amministrativo, essendo per tale scopo necessaria l’unanimità (o, meglio ancora, essendo necessario il consenso uti singuli di tutti i soci) (54).
4. Società tra professionisti
(rinvio) (55)
5. Sovrapprezzo in sede di atto costitutivo
È ammissibile la previsione di un sovrapprezzo in sede di atto costitutivo (56); le somme dovute a titolo di sovrapprezzo devono essere versate integralmente e contestualmente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo (57).
A.9.3.2 - Conferimenti in denaro (1)
3. Imputazione dei centesimi: tempistica
4. Obbligo dei soci di effettuare versamenti o di prestare garanzie alla società
6. Versamento dei centesimi: controllo notarile
7. Versamento dei centesimi non da parte di tutti i soci
8. Versamento dei centesimi per non tutte le partecipazioni emesse
9. Versamento dei centesimi: soggetto che lo effettua
10. Versamento del sovrapprezzo
1. Criptovaluta
La criptovaluta è una moneta ma non può essere oggetto di conferimento nell’impossibilità di stabilirne un controvalore certo in euro (2).
2. Imputazione dei centesimi
La liberazione del venticinque per cento dei conferimenti in denaro concerne sia il capitale sottoscritto nel suo complesso sia le singole azioni emesse a fronte delle sottoscrizioni effettuate (3).
3. Imputazione dei centesimi: tempistica
L’imputazione del versamento dei venticinque centesimi alle azioni emesse può avvenire sia in sede di versamento in banca sia in sede di atto costitutivo (4).
4. Obbligo dei soci di effettuare versamenti o di prestare garanzie alla società
È illegittima la deliberazione (e la clausola statutaria che rimetta una tale decisione al volere maggioritario dei soci) per la quale tutti i soci abbiano l’obbligo di finanziare la società e/o garantirla a semplice richiesta dell’organo amministrativo, essendo per tale scopo necessaria l’unanimità (o, meglio ancora, essendo necessario il consenso uti singuli di tutti i soci) (5).
5. Versamento dei centesimi
È illegittimo l’atto costitutivo se non siano stati versati i venticinque centesimi delle sottoscrizioni da liberare mediante conferimenti in denaro (6) o se non sia stato versato l’intero capitale sociale nel caso di costituzione di società unipersonale (7).
6. Versamento dei centesimi: controllo notarile
In sede di costituzione della società, ai sensi dell’art. 2330, primo comma, c.c., grava sul notaio l’obbligo di verificare la sussistenza dei documenti comprovanti l’avvenuto versamento dei centesimi (8).
7. Versamento dei centesimi non da parte di tutti i soci
È legittimo che il versamento dei venticinque centesimi del capitale sottoscritto non sia fatto da tutti i soci (ma sia effettuato solo da alcuni di essi o da un terzo) a condizione che sia effettuata l’imputazione del versamento dei venticinque centesimi a tutte le partecipazioni emesse a fronte dell’intero ammontare del capitale sottoscritto (oppure che, in mancanza dell’imputazione in sede di versamento in banca, detta imputazione a tutte le azioni emesse a fronte dell’intero ammontare del capitale sottoscritto sia effettuata in sede di atto costitutivo) (9).
8. Versamento dei centesimi per non tutte le partecipazioni emesse
È illegittima la situazione che si verifica se siano effettuati versamenti in misura pari o superiore ai venticinque centesimi dell’intero ammontare del capitale sottoscritto ma detto versamento non sia riferito a tutte le partecipazioni emesse bensì solo ad alcune di esse (10) (ad esempio: sottoscrizione di un capitale di 200 da parte di Tizio e di Caio, versamento di 50 da parte del solo Tizio, imputati solo alla sua quota di capitale sociale).
9. Versamento dei centesimi: soggetto che lo effettua
Il versamento dei venticinque centesimi (e l’imputazione alle partecipazioni emesse che sia contestualmente effettuata) può essere compiuto da tutti i soci, da uno di essi o anche da un terzo (11).
10. Versamento del sovrapprezzo
Le somme dovute a titolo di sovrapprezzo devono essere versate integralmente e contestualmente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo (12).
A.9.3.3 - Conferimenti in natura o di crediti (1)
2. Azienda e stima dell’avviamento
3. Bene sottoposto ad azione revocatoria
5. Credito a contributo pubblico
8. Immobile conferito in società estera
9. Immobile situato all’estero
10. Immobile soggetto a prelazione legale
11. Invenzione in corso di brevettazione
1. Azienda
L’azienda può essere oggetto di un conferimento in società: per effetto del conferimento, la società subentra nei contratti stipulati per l’azienda che non abbiano carattere “personale” (art. 2558 c.c.) e acquista i crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.) (2); ma, al contempo, la società conferitaria diviene responsabile dei debiti aziendali anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.) (3).
2. Azienda e stima dell’avviamento
Se oggetto del conferimento è un’azienda, si può procedere alla stima dell’avviamento (4).
3. Bene sottoposto ad azione revocatoria
Poiché il conferimento integra un atto traslativo a titolo oneroso a favore della società conferitaria e, in sede di costituzione, la società è rappresentata dagli altri soci fondatori (diversi dal conferente) (5), ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, deve valutarsi se gli altri soci fossero consapevoli del pregiudizio causato al creditore per effetto del conferimento (6).
4. Concessione demaniale
È conferibile in società, attraverso il subingresso, la concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare, in quanto entità suscettibile di valutazione economica, fermo restando che, affinché l’atto non abbia mera efficacia inter partes, sarà comunque necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione competente (7).
5. Credito a contributo pubblico
Non si ritiene legittimo il conferimento di un credito a un contributo del Ministero dei Beni Culturali derivante dall’esecuzione di una certa tipologia di lavori, prima dell’ultimazione e del collaudo dei lavori stessi, in quanto si tratterebbe di credito condizionato (8).
6. Criptovaluta
La criptovaluta è una moneta ma non può essere oggetto di conferimento nell’impossibilità di stabilirne un controvalore certo in euro (9).
7. Denominazione sociale
Si ritiene illegittimo il conferimento della denominazione sociale di una società di capitali (10).
8. Immobile conferito in società estera
In caso di conferimento di immobile sito in Italia in società estera, l’atto di conferimento deve essere preceduto dalla deliberazione che, in base alla lex societatis, ne costituisce il presupposto, e deve essere trascritto nei registri immobiliari italiani (11).
9. Immobile situato all’estero
È legittimo il conferimento di un immobile situato all’estero in una società italiana (12).
10. Immobile soggetto a prelazione legale
Il conferimento di beni immobili in società di capitali, quale atto traslativo mediante il quale il conferente acquisisce lo status di socio, non è soggetto al diritto di prelazione legale (e di eventuale correlato riscatto), né nel caso del diritto di prelazione del coltivatore diretto (l. 590/1965) (13), né nel caso del diritto di prelazione del conduttore (l. 662/1996) (14) (l. 392/1978) (15); fa eccezione il caso della prelazione relativa al trasferimento di beni vincolati in ragione del loro interesse storico-artistico, stante l’espressa previsione dell’art. 60, d.lgs. 42/2004 (anche qualora il conferimento abbia a oggetto un’azienda comprendente un bene culturale) (16). In quest’ultimo caso, se si tratta di un conferimento in sede di aumento del capitale sociale, si procede mediante una sottoscrizione a termine iniziale (e cioè a far tempo dal giorno in cui si verifica la condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione); mentre, se si tratta di un conferimento in sede di atto costitutivo, si procede mediante la tecnica del conferimento alternativo in denaro o quella del conferimento del bene vincolato garantito da fideiussione (17).
11. Invenzione in corso di brevettazione
Anche l’invenzione non brevettata può considerarsi astrattamente un bene suscettibile di valutazione economica e come tale conferibile in società, dovendosi, peraltro, precisare che oggetto del conferimento sono i diritti su opera dell’ingegno in corso di brevettazione e che la sussistenza di un valore economico deve risultare da una perizia, nella quale si terrà conto anche dell’ipotesi che il brevetto non venga concesso (18).
12. Marchio
Si ritiene che siano conferibili in società sia un marchio registrato che un marchio non registrato, non consentendo, tuttavia, la mancata registrazione l’opponibilità del conferimento che scaturirebbe dalla sua trascrizione, sicché l’eventuale conflitto fra più aventi causa sarà risolto sulla base dell’anteriorità del titolo (19).
13. Relazione di stima
(rinvio) (20)
14. Usufrutto
È legittimo il conferimento di un diritto di usufrutto (21).
A.9.4 - Patrimonio netto, apporti dei soci, riserve
A.9.4.1 - Patrimonio netto (in generale e miscellanea)
1. Apporto in natura nel patrimonio netto diverso dai conferimenti
2. Apporto interamente appostato a patrimonio netto
4. Capitale sociale (voce del patrimonio netto)
5. Credito verso soci per versamenti ancora dovuti
7. Incidenza delle perdite sul patrimonio netto
9. Perdita ripianata nell’esercizio
10. Prescrizioni statutarie sulla formazione delle riserve
11. Usufrutto: distribuzione di utili e riserve
13. Utile di periodo: utilizzo
14. Utile (perdita) d’esercizio: nozione
15. Utile (perdita) d’esercizio (voce del patrimonio netto)
16. Utile (perdita) portati a nuovo
17. Versamenti a seguito di aumento di capitale inscindibile
18. Versamenti a seguito di aumento di capitale scindibile
1. Apporto in natura nel patrimonio netto diverso dai conferimenti
È legittimo che un socio effettui, a favore della società, un apporto spontaneo in natura (diverso da un conferimento e da un finanziamento), non destinato a essere imputato a capitale sociale e, perciò, non necessitante di una relazione di stima; la posta di patrimonio netto che in tal caso si forma può essere successivamente destinata ad aumento di capitale sociale (1).
2. Apporto interamente appostato a patrimonio netto
È legittima l’emissione di nuove azioni (prive di valore nominale), senza aumento del valore nominale del capitale sociale a fronte di un apporto interamente appostato come riserva sovrapprezzo (2).
3. Capitale sociale nominale
Il capitale sociale rappresenta l’importo nominale dei conferimenti in denaro e in natura che i soci hanno effettuato a tale titolo e di quelli che si sono impegnati ad effettuare in sede di sottoscrizione del capitale, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (aumenti gratuiti e riduzioni del capitale) (3).
4. Capitale sociale (voce del patrimonio netto)
Nella voce AI “Capitale” si iscrive l’importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (ad esempio, aumenti ai sensi degli articoli 2442 e 2481-ter del codice civile e riduzioni del capitale sociale) (4).
5. Credito verso soci per versamenti ancora dovuti
Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) è iscritto nella voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” dell’attivo dello stato patrimoniale (5).
6. Finanziamento soci
La voce D3 contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L’elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento). Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale. Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante (6).
7. Incidenza delle perdite sul patrimonio netto
La perdita dello stato patrimoniale incide progressivamente sulle riserve libere, eliminandole, via via erodendo quelle volute dal legislatore fino a pervenire alla riserva legale; e, infine, sul capitale sociale sottoscritto; il meccanismo di erosione delle riserve è automatico, sebbene dipendente dalla progressiva forza del vincolo gravante su ciascuna di esse (7).
8. Patrimonio netto: nozione
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio (8). In altri termini, il patrimonio netto esprime la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività. In tale accezione, il patrimonio netto individua il “capitale di pieno rischio”, la cui remunerazione e il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e rimborso del capitale di credito (9).
9. Perdita ripianata nell’esercizio
Se durante l’esercizio è stata ripianata la perdita dell’esercizio, si può aggiungere una voce di patrimonio netto denominata “Perdita ripianata nell’esercizio” (10).
10. Prescrizioni statutarie sulla formazione delle riserve
Per disattendere validamente, per un determinato esercizio, il precetto dello statuto quanto alla formazione di una riserva (cosiddetta “riserva statutaria”) si deve necessariamente procedere alla modifica statutaria che, con delibera dell’assemblea straordinaria o decisione dei soci ex art. 2479, secondo comma, n. 4, c.c., rimuova la regola, in modo da trasformare la riserva, eventualmente fino ad allora maturata, in riserva libera (11).
11. Usufrutto: distribuzione di utili e riserve
All’usufruttuario della quota di partecipazione al capitale sociale spetta di percepire gli utili che la società decida di distribuire (12); se siano distribuite le riserve (indifferentemente formate con accantonamento di utili o con apporti di capitale) o siano distribuite riserve in natura, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso fra loro (ai sensi dell’art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l’usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l’usufrutto (13).
12. Utile di periodo
Dell’eventuale risultato positivo rilevato da una situazione patrimoniale infrannuale si tiene conto nella determinazione delle perdite da ripianare (14).
13. Utile di periodo: utilizzo
L’utile “di periodo” non è disponibile al fine dell’aumento gratuito del capitale sociale (15).
14. Utile (perdita) d’esercizio: nozione
L’utile (perdita) dell’esercizio è il risultato economico netto dell’esercizio che scaturisce dal conto economico e rappresenta la differenza tra i ricavi e i costi di competenza dell’esercizio (al netto delle imposte) (16). Tale risultato determina un incremento (decremento) del patrimonio netto della società (17).
15. Utile (perdita) d’esercizio (voce del patrimonio netto)
Nella voce AIX “Utile (perdita) dell’esercizio” si iscrive il risultato dell’esercizio che scaturisce dal conto economico (18).
16. Utile (perdita) portati a nuovo
Nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate (19).
17. Versamenti a seguito di aumento di capitale inscindibile
In caso di aumento di capitale inscindibile (20) gli importi sottoscritti durante il termine previsto per l’aumento di capitale sociale (comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo) sono rilevati nella voce “Altri debiti”, in quanto, se l’importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall’assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. Successivamente all’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea, e all’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 del codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI “Capitale” ed eventualmente alla voce “Riserva soprapprezzo azioni” (21).
18. Versamenti a seguito di aumento di capitale scindibile
Il divieto di cui all’art. 2444, comma 2, c.c., di menzionare negli atti della società l’aumento del capitale sociale, fino a quando l’attestazione dell’eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI “Capitale”, al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. In ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati in una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI “Capitale”. All’atto dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI “Capitale” (22).
A.9.4.2 - Versamenti dei soci a incremento del patrimonio netto
1. Apporti dei soci: natura giuridica
2. Relazione di stima per l’apporto in natura nel patrimonio netto
3. Relazione di stima per l’imputazione a capitale dei versamenti dei soci
4. Versamenti a copertura perdite
6. Versamenti a fondo perduto: proporzionalità non necessaria
7. Versamenti a fondo perduto: riserva targata inammissibile
8. Versamenti in conto aumento di capitale
9. Versamenti in conto capitale: cessione della partecipazione sociale
10. Versamenti in conto capitale: destinazione a copertura perdite
11. Versamenti in conto capitale: destinazione ad aumento a pagamento
12. Versamenti in conto capitale: destinazione ad aumento gratuito
13. Versamenti in conto capitale: diritto di restituzione
14. Versamenti in conto capitale: natura
15. Versamenti in conto capitale: perfezionamento del contratto
16. Versamenti in conto capitale: riserva
17. Versamenti in conto futuro aumento di capitale
18. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: cessione della partecipazione
19. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: decisione assembleare
20. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: destinazione
21. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: inapplicabilità art. 2467 c.c.
22. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: natura anche non contrattuale
23. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: necessaria proporzionalità
24. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: soggetti non soci
25. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: termine per eseguire l’aumento
1. Apporti dei soci: natura giuridica
Qualora i soci apportino denaro o altre utilità alla società, la corretta qualificazione di tale apporto è una questione di interpretazione della volontà delle parti (l’apportante, da un lato; e la società beneficiaria, dall’altro) (1), che prescinde dalle espressioni letterali utilizzate dai contraenti (2).
2. Relazione di stima per l’apporto in natura nel patrimonio netto
In caso di apporto al patrimonio sociale di un bene in natura, non è necessaria la perizia di stima (3).
3. Relazione di stima per l’imputazione a capitale dei versamenti dei soci
In caso di aumento di capitale mediante l’imputazione a capitale dei versamenti dei soci in conto aumento di capitale o in conto futuro aumento di capitale, non è necessaria la perizia di stima (4) purché il valore dei versamenti risulti iscritto a bilancio (5).
4. Versamenti a copertura perdite
I versamenti a copertura perdite, effettuati dopo che si sia manifestata una perdita, formano una riserva che presenta una specifica destinazione (6).
5. Versamenti a fondo perduto
I “versamenti a fondo perduto” si hanno quando i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. In tali casi, manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. Questi si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale, da collocare in bilancio all’interno del patrimonio netto, al punto VII “Altre riserve”, in voci denominate di solito “Versamenti in conto capitale”, oppure “Versamenti a copertura perdite”, se il conferimento è effettuato per coprire perdite di esercizio (7).
6. Versamenti a fondo perduto: proporzionalità non necessaria
I versamenti a fondo perduto, per i quali vige il principio della libertà e dello svincolo da qualsivoglia regola di proporzionalità, non essendo, ovviamente, destinati ad incidere sul capitale sociale, possono anche non essere proporzionali alla partecipazione del socio al capitale sociale (8).
7. Versamenti a fondo perduto: riserva targata inammissibile
Laddove un socio voglia personalizzare il proprio apporto non può ricorrere alla personalizzazione della riserva (cd. riserva targata), ma deve conferire a capitale in senso proprio, poiché, fuori dall’apporto a capitale in senso proprio, il socio si limita a finanziare con capitale di rischio la società; e non vi è ragione perché egli non debba subire le conseguenze di una scelta che lo colloca al di fuori dalle garanzie proprie dell’investimento di rischio organizzato in capitale (9).
8. Versamenti in conto aumento di capitale
I versamenti in conto aumento di capitale si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attestazione degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale (art. 2444 c.c.). Poiché l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta la suddetta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso ad una riserva di capitale (“Versamenti in conto aumento di capitale” oppure “Azioni sottoscritte per aumento di capitale”), che verrà poi imputata al capitale sociale, una volta perfezionata l’intera operazione. Ovviamente, essendo i versamenti destinati ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione (10).
9. Versamenti in conto capitale: cessione della partecipazione sociale
Il “versamento in conto capitale” è caratterizzato dalla definitiva acquisizione dell’oggetto del versamento nel patrimonio della società fin dal momento della sua esecuzione, con esclusione di qualsiasi diritto di rimborso del solvens; pertanto, in caso di cessione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte del socio che ha eseguito detto versamento non è possibile convenire che, unitamente alla quota, vengano trasferiti all’avente causa anche ulteriori pretesi diritti relativi all’effettuato “versamento in conto capitale” (11).
10. Versamenti in conto capitale: destinazione a copertura perdite
La riserva formata con versamenti in conto capitale può essere impiegata per il ripianamento di perdite (12).
11. Versamenti in conto capitale: destinazione ad aumento a pagamento
Non è legittimo l’impiego della riserva formata con versamenti in conto capitale per aumento di capitale a pagamento (13).
12. Versamenti in conto capitale: destinazione ad aumento gratuito
La riserva formata con versamenti in conto capitale può essere impiegata per l’aumento gratuito del capitale sociale (14).
13. Versamenti in conto capitale: diritto di restituzione
I versamenti in conto capitale non danno diritto, al socio che li ha effettuati, di domandarne la restituzione, se non in caso di liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio (15).
14. Versamenti in conto capitale: natura
I versamenti dei soci senza diritto di rimborso entrano nel patrimonio sociale al momento della loro esecuzione e rappresentano una riserva disponibile (16).
15. Versamenti in conto capitale: perfezionamento del contratto
Il contratto tra soci e società, avente a oggetto l’effettuazione di versamenti in conto capitale, si perfeziona anche verbalmente o per fatti concludenti e non necessita di deliberazione assembleare (17).
16. Versamenti in conto capitale: riserva
I versamenti in conto capitale formano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale (18).
17. Versamenti in conto futuro aumento di capitale
È legittima l’effettuazione, da parte dei soci, di “versamenti in conto futuro aumento di capitale” (19) ossia di apporti dei soci alla società specificamente destinati alla sottoscrizione di un determinato futuro aumento di capitale e risolutivamente condizionati al mancato perfezionamento di detta prospettata operazione di aumento del capitale sociale (20). Pertanto, il versamento in conto futuro aumento di capitale deve essere restituito se non viene deliberato l’aumento di capitale sociale in vista del quale il versamento era stato effettuato (21).
18. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: cessione della partecipazione
Poiché i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci versanti, in caso di cessione della partecipazione sociale, il socio versante può scegliere se cedere anche i diritti derivanti da detto versamento o trattenerli per sé (22).
19. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: decisione assembleare
Se i versamenti in conto futuro aumento di capitale derivano da un accordo tra i soci versanti e la società, per il perfezionamento di detto contratto non occorre una deliberazione assembleare (23).
20. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: destinazione
I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci versanti; e perciò non possono essere impiegati né per l’aumento gratuito del capitale sociale (24) né a copertura di perdite (25) (pur se su quest’ultimo punto esistono opinioni di segno contrario)(26); essi, di conseguenza, non entrano definitivamente nel patrimonio netto, poiché la società deve restituirne l’importo nel caso in cui non si faccia luogo all’aumento del capitale sociale (27) (con questa visione non collima pertanto la tesi (28) secondo cui la riserva in conto futuro aumento di capitale sarebbe una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, poiché accoglie i versamenti effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale) (29).
21. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: inapplicabilità art. 2467 c.c.
La disciplina dettata per il rimborso dei finanziamenti dei soci alla s.r.l. (di cui all’art. 2467 c.c.) è inapplicabile ai versamenti in conto futuro aumento di capitale, in quanto l’obbligazione restitutoria che caratterizza i versamenti in conto futuro aumento di capitale, in via peraltro eventuale, è profondamente diversa da quella che informa la finalità della normativa di cui all’art. 2467 c.c. (30).
22. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: natura anche non contrattuale
Tra i soci che effettuano un versamento in conto futuro aumento del capitale sociale e la società non deve essere necessariamente stipulato un contratto avente a oggetto l’effettuazione di detti versamenti in conto futuro aumento di capitale; essi possono derivare anche da un atto unilaterale (31).
23. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: necessaria proporzionalità
I versamenti in conto futuro aumento di capitale devono essere proporzionali alla quota di partecipazione di ciascun socio e, in ogni caso, devono seguire le regole proprie delle sottoscrizioni degli aumenti di capitale, in quanto non vi sono ragioni per ritenere derogato il sistema di sottoscrizione nell’ipotesi di inversione dell’ordine degli elementi del procedimento di aumento del capitale sociale (32).
24. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: soggetti non soci
Anche soggetti non soci possono effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale (33).
25. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: termine per eseguire l’aumento
Se il socio esegue un apporto in conto futuro aumento di capitale anche senza che nulla sia indicato quanto al termine entro il quale la deliberazione di aumento del capitale sociale debba essere assunta, va da sé che socio e società possano stabilire successivamente detto termine e che, in mancanza, il socio possa sempre chiedere al giudice che detto termine sia fissato ex art. 1183 c.c. (34).
A.9.4.3 - Riserve
1. Riserva acquisto azioni proprie
2. Riserva apporti strumenti finanziari
3. Riserva avanzo da annullamento di fusione
4. Riserva avanzo da concambio di fusione
5. Riserva avanzo da concambio di fusione: utilizzo
6. Riserva azioni (quote) della società controllante
7. Riserva azioni (quote) della società controllante: utilizzo
8. Riserva contributi in conto capitale
9. Riserva conversione di obbligazioni
10. Riserva conversione di obbligazioni: utilizzo
11. Riserva da conguaglio utili in corso
12. Riserva da iscrizione al fair value di attività materiali
13. Riserva deroghe ex art. 2423 c.c.
14. Riserva deroghe ex art. 2423 c.c.: utilizzo
19. Riserva finanziamenti (o altri crediti) dei soci rinunciati
21. Riserva legale “accelerata”
22. Riserva legale “accelerata”: utilizzo
23. Riserva legale: formazione
25. Riserva legale (voce del patrimonio netto)
26. Riserva negativa azioni proprie
27. Riserva operazioni di copertura flussi finanziari attesi
28. Riserva riduzione capitale sociale
29. Riserva rinnovamento impianti e macchinari
30. Riserva rivalutazione delle partecipazioni
31. Riserva rivalutazione delle partecipazioni: utilizzo
32. Riserva rivalutazione: rinuncia alla sua ricostituzione
33. Riserva rivalutazione: utilizzo
34. Riserva rivalutazione (voce del patrimonio netto)
36. Riserva sovrapprezzo e altre riserve di capitale
37. Riserva sovrapprezzo: utilizzo
38. Riserva sovrapprezzo (voce del patrimonio netto)
40. Riserva statutaria: derogabilità
41. Riserva statutaria: utilizzo
42. Riserva statutaria (voce del patrimonio netto)
43. Riserva straordinaria (o facoltativa)
45. Riserva utili portati a nuovo
47. Riserva utili su cambi: utilizzo
48. Riserva versamenti a copertura perdite
49. Riserva versamenti in conto aumento di capitale
50. Riserva versamenti in conto capitale
51. Riserva versamenti in conto futuro aumento di capitale
53. Riserve disponibili e distribuibili
54. Riserve non disponibili e riserve non distribuibili
56. Riserve non distribuibili: utilizzo
57. Riserve utilizzabili per acquisto di azioni proprie
58. Riserve utilizzabili per aumento gratuito del capitale
59. Riserve utilizzabili per copertura perdite
Schema sinottico sulle riserve nel patrimonio netto
1. Riserva acquisto azioni proprie
La “Riserva per acquisto azioni proprie” può essere costituita, nei casi nei quali l’assemblea deliberi il futuro acquisto di azioni proprie, in misura corrispondente al corrispettivo massimo autorizzato per l’acquisto, ai sensi dell’articolo 2357, comma 1, codice civile. Essa è classificata tra le riserve della voce AVII “Altre riserve” (1).
2. Riserva apporti strumenti finanziari
La riserva costituita a fronte dell’apporto di capitale di rischio per il tramite di strumenti finanziari partecipativi (cosiddetta “riserva apporti strumenti finanziari”) è suscettibile di erosione totale a fronte di perdite subite dall’emittente (2).
3. Riserva avanzo da annullamento di fusione
L’avanzo “da annullamento” può costituire sia una riserva di capitale sia una posta rettificativa del valore del patrimonio netto della società incorporata. Ciò dipende dall’origine dell’avanzo e dalla sua natura economica (3).
4. Riserva avanzo da concambio di fusione
All’avanzo “da concambio” è attribuita la natura di riserva di capitale (4).
5. Riserva avanzo da concambio di fusione: utilizzo
La riserva da avanzo da fusione, considerata la sua genesi, deve essere disciplinata dalla normativa in materia di riserva sovrapprezzo, dato che detto avanzo da concambio rappresenta il maggior sacrificio richiesto ai soci dell’incorporata, o di una delle società in fusione paritaria, quale corrispettivo della partecipazione loro attribuita di seguito alla fusione (5).
6. Riserva azioni (quote) della società controllante
Accoglie l’importo delle azioni della società controllante possedute dalla controllata, ai sensi dell’art. 2359-bis c.c. (6).
7. Riserva azioni (quote) della società controllante: utilizzo
Nella nota integrativa va esplicitata l’indisponibilità di tale riserva (7).
8. Riserva contributi in conto capitale
È una riserva di capitale costituibile solo nel caso in cui il contributo in c/capitale sia effettivamente destinato ad integrare il patrimonio netto e non concorra né direttamente né indirettamente alla formazione del reddito d’esercizio (8).
9. Riserva conversione di obbligazioni
Nell’ipotesi di obbligazioni convertibili, il rapporto di cambio può determinare a carico dell’obbligazionista un costo maggiore del valore nominale dell’azione offerta in conversione, potendosi individuare analogia tra codesta fattispecie ed il sovrapprezzo, con applicazione della disciplina della riserva sovrapprezzo (art. 2431 c.c.) che non a caso prevede letteralmente anche tale fattispecie (9).
10. Riserva conversione di obbligazioni: utilizzo
La riserva da conversione di obbligazioni è utilizzabile per l’aumento gratuito del capitale sociale, per la copertura delle perdite e (a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale) per essere distribuita ai soci (10).
11. Riserva da conguaglio utili in corso
Accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d’anno (11).
12. Riserva da iscrizione al fair value
La riserva costituita in seguito all’iscrizione al fair value di attività materiali (art. 7, c. 6, d.lgs. 38/2005) è liberamente distribuibile con riferimento alla quota ammortizzata del valore dei beni (senza dover applicare il procedimento di cui all’art. 2445 c.c.) (12).
13. Riserva deroghe ex art. 2423 c.c.
Si costituisce nei casi eccezionali in cui l’applicazione di una disposizione degli articoli del codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio d’esercizio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura pari agli importi recuperati tramite l’ammortamento o il realizzo (13).
14. Riserva deroghe ex art. 2423 c.c.: utilizzo
La riserva deroghe ex art. 2423 c.c. è utilizzabile per l’aumento gratuito del capitale sociale e per la copertura delle perdite (14).
15. Riserva destinata
Quando una riserva è destinata, cioè dotata di uno scopo, se ne ha un massimo grado d’incompatibilità con la sua distribuzione, mentre la sua disponibilità è correlata allo scopo per il quale essa è istituita (15).
16. Riserva di capitale
Le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie e dalla rinuncia di crediti da parte dei soci (16).
17. Riserva di scopo
Quando una riserva appare munita di uno scopo, di una finalità imposta dalla legge o voluta dallo statuto o dall’assemblea, se ne può desumere solo il massimo grado d’incompatibilità con la distribuzione, mentre l’indisponibilità, a fini diversi dalla distribuibilità, dovrebbe rilevarsi (o non rilevarsi), sempre in astratto, in relazione alla compatibilità possibile tra lo scopo dichiarato e le altre utilità che la riserva può offrire (17).
18. Riserva di utili
Le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” del passivo dello stato patrimoniale (18).
19. Riserva finanziamenti (o altri crediti) dei soci rinunciati
La rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti determina la formazione di una riserva di capitale, utilizzabile sia per la copertura di perdite sia per futuri aumenti di capitale (19).
20. Riserva legale
La costituzione della riserva legale è resa obbligatoria dall’art. 2430 c.c., che impone l’accantonamento di almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, sino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro col progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti (20).
21. Riserva legale “accelerata”
È legittima (per disposizione di una clausola statutaria in tale senso o per decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio) una riservazione maggiore di quella stabilita dalla legge, pari ad almeno il cinque per cento dell’utile d’esercizio, verificandosi in tal caso il fenomeno noto come accelerazione della riserva legale, in quanto il tempo in cui essa è destinata a raggiungere la quinta parte del capitale sociale sarà, evidentemente, più breve di quello ipotizzato dalla tempistica normativa (21).
22. Riserva legale “accelerata”: utilizzo
La riserva formatasi in conseguenza del fenomeno dell’accelerazione deve considerarsi riserva legale a tutti gli effetti, fino a quando il suo ammontare non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, mentre la quota di riserva in eccedenza al quinto del capitale sociale va ricondotta alle comuni riserve volontarie (facoltative) o statutarie con scopi coincidenti con quelli imposti dalla legge (22).
23. Riserva legale: formazione
La riserva legale prevista dall’art. 2430 c.c. è una riserva obbligatoria di fonte legale, da utili, com’è evidente dalla lettera della legge; è altresì una riserva eventuale, dal momento che non è detto che essa si formi, subordinata com’è all’esistenza di utili e la sede della sua formazione naturale è la delibera di approvazione del bilancio di esercizio (23). La riserva legale può anche essere formata con utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni (24).
24. Riserva legale: utilizzo
Secondo una tesi, è legittima la deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale che preveda l’imputazione a capitale della riserva legale, anche per l’intero suo ammontare (25); mentre, secondo altra tesi, la riserva legale è una riserva indisponibile, con la conseguenza che essa può essere utilizzata (indipendentemente dall’entità raggiunta) solo per la copertura di perdite (in tal caso dovranno essere preventivamente utilizzate tutte le altre riserve disponibili ed indisponibili) (26). Nella disciplina della s.r.l. a capitale ridotto, la legge consente che la riserva legale possa essere utilizzata, oltre che per la copertura delle perdite, anche per l’aumento gratuito del capitale sociale (27). È illegittima la liquidazione del socio recedente mediante l’utilizzo della riserva legale (28).
25. Riserva legale (voce del patrimonio netto)
Nella voce AIV “Riserva legale” si iscrive la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale riserva. L’articolo 2430 codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell’utile dell’esercizio fino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti. Se è stato emesso un prestito obbligazionario ed il capitale è stato ridotto in conseguenza di perdite, la riserva legale deve essere reintegrata finché l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non sia pari alla metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione (articolo 2413 codice civile) (29).
26. Riserva negativa azioni proprie
A far data dal 1° gennaio 2016 (per effetto del d.lgs. 139/2015), ogniqualvolta la società acquisti azioni proprie, si deve iscrivere nel bilancio (per l’importo pari al prezzo pagato) una “riserva negativa per azioni proprie” e, al contempo, si lasciano invariate nel loro importo originario le riserve contenenti le risorse impiegate per l’acquisto delle azioni proprie, le quali vengono ad assumere la funzione di posta rettificativa in bilanciamento della predetta riserva negativa (30). Antecedentemente al d.lgs. 139/2015, le azioni proprie dovevano invece essere iscritte nell’attivo del bilancio (come immobilizzazioni finanziarie o come attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione) al valore di costo (31).
27. Riserva operazioni di copertura flussi finanziari attesi
Accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell’ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti (32).
28. Riserva riduzione capitale sociale
Accoglie la differenza tra l’ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci (art. 2445 c.c.) (33).
29. Riserva rinnovamento impianti e macchinari
È costituita nella prospettiva della sostituzione degli impianti e macchinari attualmente in uso (34).
30. Riserva rivalutazione delle partecipazioni
Deriva dall’adozione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni. L’iscrizione può avvenire soltanto nel bilancio successivo a quello in cui i rispettivi componenti positivi di reddito hanno contribuito all’emersione di un utile e nella misura in cui detto utile si è manifestato (art. 2426, n. 4, c.c.) (35).
31. Riserva rivalutazione delle partecipazioni: utilizzo
Va precisato in nota integrativa che tale riserva non è distribuibile (36).
32. Riserva rivalutazione: rinuncia alla sua ricostituzione
Deve avere forma notarile il verbale dell’assemblea con la quale si delibera la rinuncia a ricostituire la riserva da rivalutazione (ad esempio, perché impiegata per copertura di perdite) (37).
33. Riserva rivalutazione: utilizzo
Le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire osservando la procedura imposta dai commi 2 e 3 dall’articolo 2445 c.c., nonché, sotto il profilo tributario, le disposizioni previste dalle relative leggi di rivalutazione (38); si tratta, inoltre, di poste idonee ai fini dell’aumento gratuito del capitale sociale e ai fini di assorbimento di perdite (39).
34. Riserva rivalutazione (voce del patrimonio netto)
Nella voce AIII “Riserve di rivalutazione” si iscrivono le rivalutazioni dei beni materiali ed immateriali e delle attività finanziarie previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio (40).
35. Riserva sovrapprezzo
È una riserva di capitale che si forma in sede di atto costitutivo o di aumento di capitale accogliendo quella parte del valore del conferimento che eccede il valore imputato a capitale nominale (41).
36. Riserva sovrapprezzo e altre riserve di capitale
La disciplina rigorosa della riserva sovrapprezzo prevista dall’art. 2431 c.c. concerne solo la riserva da sovrapprezzo in senso proprio formata in sede di costituzione o di aumento di capitale e non quella che si formi a seguito di un diverso conferimento a patrimonio, privo della funzione corrispettiva che connota il sovrapprezzo (42).
37. Riserva sovrapprezzo: utilizzo
Il legislatore ha voluto un evidente legame tra la riserva sovrapprezzo e la riserva legale, imponendo, per la prima, un divieto di distribuzione sino al raggiungimento della quinta parte dell’ammontare del capitale sociale da parte della seconda (43); in particolare, secondo un’opinione, la riserva sovrapprezzo, prima che la riserva legale abbia completato il suo percorso di formazione sino al quinto, dovrebbe considerarsi inutilizzabile per l’aumento del capitale sociale (ma, a diversa conclusione, dovrebbe giungersi qualora si ritenga che la stessa riserva legale sia liberamente utilizzabile al fine dell’aumento del capitale sociale) (44). Allorché invece la riserva legale abbia raggiunto il quinto del capitale, la riserva sovrapprezzo cessa la propria funzione e torna nella piena disponibilità della società, con conseguente libera distribuibilità e/o utilizzabilità al fine dell’aumento gratuito del capitale sociale (45) (e a prescindere dalle modalità concrete di formazione della medesima) (46). La riserva sovrapprezzo azioni può anche essere utilizzata, oltre che per l’aumento gratuito del capitale sociale, anche per la copertura delle perdite e (a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale) per essere distribuita ai soci (47). La riserva sovrapprezzo può anche essere utilizzata ai fini dell’acquisto di azioni proprie, qualora la riserva sovrapprezzo sia divenuta disponibile dopo che la riserva legale abbia raggiunto il limite del quinto del capitale sociale (che è presupposto prescritto dall’art. 2431 c.c.); ciò che vale anche nel caso in cui la riserva in questione sia diventata disponibile a seguito di una trasformazione eterogenea (48).
38. Riserva sovrapprezzo (voce del patrimonio netto)
Nella voce AII “Riserva da soprapprezzo delle azioni” si iscrivono (49): l’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale; le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni (50); il ricavato della vendita dei diritti di opzione inoptati dai soci e riferiti ad aumenti di capitale (51).
39. Riserva statutaria
Le riserve statutarie trovano il loro fondamento nelle disposizioni contenute nello statuto della società (52). Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione delle riserve in esame sono disciplinate dallo statuto. Lo statuto può prevedere la costituzione di diverse tipologie di riserve; in tal caso, dell’ammontare relativo a ciascuna deve essere data informazione nella nota integrativa, a seconda della specifica disciplina prevista dallo statuto (53).
40. Riserva statutaria: derogabilità
Per disattendere validamente, per un determinato esercizio, il precetto dello statuto quanto alla formazione di una data riserva, si deve necessariamente procedere alla modifica statutaria che, con delibera dell’assemblea straordinaria o decisione dei soci ex art. 2479, secondo comma, n. 4, c.c., rimuova la regola, in modo da trasformare la riserva, eventualmente fino ad allora maturata, in riserva libera (54).
41. Riserva statutaria: utilizzo
Non è distribuibile la riserva statutaria, salvo che lo statuto, nel prevederne la costituzione, le abbia assegnato una funzione di “conguaglio dividendi”, ovvero che abbia previsto che detta riserva, una volta raggiunto un dato livello, debba necessariamente restare “a disposizione dell’assemblea”. Al di fuori delle predette ipotesi, la distribuzione della riserva statutaria richiede una delibera in merito, da parte dell’assemblea straordinaria (55).
42. Riserva statutaria (voce del patrimonio netto)
Nella voce AV “Riserve statutarie” si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della società (56). Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto (57).
43. Riserva straordinaria (o facoltativa)
In assenza di specifica destinazione deliberata dall’assemblea ordinaria, la riserva straordinaria è di tipo generico ed il suo utilizzo è sottoposto alle formalità richieste per il futuro atto di destinazione. L’assemblea può discrezionalmente individuare una specifica destinazione per la riserva di cui trattasi, rimanendo ferma la possibilità che tale destinazione sia successivamente variata con deliberazione dell’assemblea ordinaria (58), purché la previsione della riserva straordinaria nel caso concreto non integri uno strumento di abuso ai danni della minoranza (59).
44. Riserva targata
Secondo un’opinione restrittiva, qualora un socio voglia personalizzare il proprio apporto non sarebbe possibile ricorrere alla personalizzazione della riserva (cd. riserva targata), dovendosi invece effettuare un conferimento a capitale in senso proprio, poiché, fuori dall’apporto a capitale in senso proprio, il socio si limita a finanziare con capitale di rischio la società; e non vi è ragione perché egli non debba subire le conseguenze di una scelta che lo colloca al di fuori dalle garanzie proprie dell’investimento di rischio organizzato in capitale (60).
45. Riserva utili portati a nuovo
La riserva utili portati a nuovo è utilizzabile per l’aumento gratuito del capitale sociale (61).
46. Riserva utili su cambi
L’art. 2426, n. 8-bis), c.c. richiede che, qualora dal processo di valutazione ai cambi della chiusura dell’esercizio delle poste in valuta emerga un utile netto, tale valore deve essere accantonato in un’apposita riserva (62).
47. Riserva utili su cambi: utilizzo
La riserva non è distribuibile fino al realizzo; tuttavia, può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite di esercizi precedenti. Scopo di tale previsione è quello di evitare la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un utile di natura valutativa, quale l’utile da conversione cambi, cioè di un utile non ancora effettivamente realizzato (63). Infatti, in assenza di un contratto di copertura del rischio di cambio, la sua determinazione definitiva dipenderà dal tasso di cambio in vigore al momento dell’effettivo incasso o pagamento del credito o debito in valuta (64). La riserva utili su cambi è utilizzabile (dopo che l’utile netto su cambi è stato realizzato) per l’aumento gratuito del capitale sociale; nonché per la copertura delle perdite (65).
48. Riserva versamenti a copertura perdite
Si tratta di una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi conferimenti operati dai soci, in vista del loro utilizzo a copertura di perdite (66). Se i versamenti a copertura perdite vengono effettuati, come di regola accade, dopo che si sia manifestata una perdita, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione. In nota integrativa va esplicitata l’esistenza di una siffatta destinazione (67).
49. Riserva versamenti in conto aumento di capitale
È una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio (68).
50. Riserva versamenti in conto capitale
Si tratta di una riserva di capitale facoltativa (69) che accoglie il valore di nuovi conferimenti operati dai soci (ancorché effettuati sotto condizione risolutiva) (70), pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale (71). La riserva versamento soci in conto capitale non specificatamente destinata ad aumento del capitale sociale è distribuibile in conformità alla disciplina di cui all’articolo 2431 codice civile (72).
51. Riserva versamenti in conto futuro aumento di capitale
È una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione. Accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale. In nota integrativa va esplicitato il vincolo di destinazione che contraddistingue la riserva (73). Con questa tesi non collima pertanto l’opinione (74) secondo cui i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soci versanti; essi, pertanto, non entrano definitivamente nel patrimonio netto, poiché la società deve restituirne l’importo nel caso in cui non si faccia luogo all’aumento del capitale sociale (75).
52. Riserve disponibili
La misura della disponibilità, lungi dall’essere nozione astratta, risulta strettamente connessa allo scopo della riserva stessa, ossia alla ragione per cui quella riserva è prevista dalla sua fonte istitutiva, sia quest’ultima la legge, lo statuto o la volontà dell’organo competente ad istituirla (76).
53. Riserve disponibili e distribuibili
Le riserve possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. Ad esempio, in determinati casi, possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci, in altri casi possono essere disponibili solo per utilizzazioni diverse dalla distribuzione degli utili. È questo il caso in cui le riserve possono essere utilizzate solo per la imputazione al capitale sociale o alla copertura delle perdite. La nozione di distribuibilità della riserva, quindi, può non coincidere con quella di disponibilità (77).
54. Riserve non disponibili e riserve non distribuibili
Le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili, essendo la distribuibilità uno degli aspetti della disponibilità, in un rapporto di species a genus (78).
55. Riserve non distribuibili
L’indistribuibilità di una riserva inibisce esclusivamente quella particolare procedura che comporta l’assegnazione ai soci dei valori corrispondenti alla voce di bilancio relativa alla riserva non distribuibile, impedendo la definitiva eliminazione della voce relativa dal netto patrimoniale e il conseguente arricchimento del patrimonio personale dei singoli soci (79).
56. Riserve non distribuibili: utilizzo
Le riserve non distribuibili possono essere disponibili al fine dell’aumento gratuito del capitale (80); inoltre, se sprovviste di scopo (ossia se generiche), possono essere disponibili anche a fini diversi dell’aumento di capitale gratuito (ad esempio possono subire l’imprimatur di uno scopo compatibile con la non distribuibilità) (81).
57. Riserve utilizzabili per acquisto di azioni proprie
A far data dal 1° gennaio 2016, le voci di bilancio rappresentative degli utili distribuibili e delle riserve disponibili utilizzate per l’acquisto di azioni proprie rimangono iscritte a bilancio nella loro originaria appostazione, ma divengono indisponibili (per l’aumento gratuito del capitale sociale, per la copertura di perdite, per essere distribuite ai soci, per servire al computo del valore massimo delle obbligazioni emettibili) in misura pari all’utilizzo che ne è stato fatto per effettuare l’acquisto delle azioni proprie: il mantenimento di queste poste ha infatti una funzione rettificativa, e cioè di controbilanciare la corrispondente voce di bilancio costituita dall’iscrizione nel patrimonio netto della “riserva negativa azioni proprie” (82).
58. Riserve utilizzabili per aumento gratuito del capitale
Possono essere utilizzate per l’aumento nominale del capitale sociale: la riserva da sovrapprezzo azioni, la riserva da conversione di obbligazioni, la riserva da utili netti su cambi, la riserva da deroghe ex art. 2423, comma 4, c.c., e la riserva da utili portati a nuovo (83).
59. Riserve utilizzabili per copertura perdite
Si utilizzano per prime le riserve disponibili esistenti. Nel caso in cui il loro ammontare complessivo non superi quello della perdita, la delibera assembleare deve anche stabilire quali altre riserve si devono utilizzare. Se si devono utilizzare anche le riserve vincolate, si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, ad iniziare da quelle per le quali esso è meno rigido (84). In particolare, possono essere portate a copertura perdite: la riserva legale, la riserva da sovrapprezzo azioni, la riserva da conversione di obbligazioni, la riserva da utili netti su cambi, la riserva da deroghe ex art. 2423, comma 4, c.c. e la riserva da utili portati a nuovo (85).
Schema sinottico sulle riserve nel patrimonio netto (86)
Origine e contenuto | Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) | Riserve distribuibili | |
AII - “Riserva da sopraprezzo delle azioni” | L’art. 2431, c.c. dispone che sia accantonato nella riserva un importo pari all’eccedenza
del prezzo di emissione delle azioni (o delle quote) rispetto al loro valore nominale,
nonché le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in
azioni. È una riserva di capitale. |
Si. Per copertura perdite e per aumento di capitale. È, tuttavia, dibattuto (posizione minoritaria) se sia disponibile per l’aumento di capitale nel caso in cui la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale. |
No, fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale. |
AIII - “Riserva di rivalutazione” | Accoglie le rivalutazioni monetarie di attività previste dalle leggi speciali in materia. È una riserva di utili. |
Si. Per copertura perdite e per aumento di capitale occorre far riferimento a quanto previsto dal disposto legislativo di riferimento. |
Si, secondo le previsioni dell’art. 2445, c.c. Il trattamento fiscale è solitamente disciplinato dalle leggi speciali di riferimento. |
Origine e contenuto | Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) | Riserve distribuibili | |
AIV - “Riserva legale” | L’articolo 2430 del codice civile prevede che sia accantonato almeno il 5% dell’utile
dell’esercizio fino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto
del capitale sociale. È una riserva di utili. |
Si. Per copertura perdite. |
No, entro il limite del quinto del capitale sociale. |
AIV - “Riserva legale” delle Società a responsabilità limitata con capitale sociale inferiore a 10.000 euro ex art. 2463, c.c. | L’art. 2463, comma 5 dispone che le Srls devono accantonare a riserva legale in sede
di approvazione del bilancio un importo pari ad almeno 1/5 degli utili realizzati,
sino a che la riserva, insieme al capitale, non abbia raggiunto un ammontare pari
a euro 10.000. È una riserva di utili. |
Si. Per copertura perdite e per aumento di capitale. |
No. |
AV - “Riserve statutarie” | Sono incluse le riserve previste dallo statuto della società. Le condizioni, i vincoli
e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo
Statuto. Sono riserve di utili. |
Si. In base alle indicazioni statutarie. |
In base alle indicazioni statutarie. |
AV - “Altre riserve, distintamente | Si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. |
Origine e contenuto | Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) | Riserve distribuibili | |
Riserva azioni (quote) della società controllante | L’art. 2359-bis, comma 4, c.c. prevede che la controllata che acquista azioni o quote della controllante
costituisca una riserva di importo pari a quello delle azioni o delle quote possedute
fino al momento in cui queste sono trasferite. È una riserva di utili/capitale. |
No. | No. |
Riserva da deroghe ex articolo 2423 c.c. | L’art. 2423, comma 4, c.c. richiede che la riserva si costituisce nei casi eccezionali
in cui la società adotti, ai fini del raggiungimento della rappresentazione veritiera
e corretta dell’operazione, un trattamento contabile alternativo a quanto specificamente
previsto dal codice in materia e il trattamento prescelto generi utili altrimenti
non contabilizzati. È una riserva di utili. |
Si. Per copertura perdite e per aumento di capitale. |
No (se non in misura del valore recuperato, ai sensi dell’art. 2423, comma 5). |
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni | L’art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., dispone che sia creata una riserva non distribuibile
per accogliere le plusvalenze originate dall’applicazione del metodo del patrimonio
netto. È una riserva di utili. |
Si. Per copertura perdite e per aumento di capitale. |
No. |
Origine e contenuto | Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) | Riserve distribuibili | |
Riserva per utili su cambi non realizzati | L’art. 2426, comma 1, n.8-bis richiede che l’utile netto derivante dall’iscrizione al cambio a pronti alla fine
dell’esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera sia iscritto
in una riserva non distribuibile. È una riserva di utili. |
Si. Per copertura perdite e per aumento di capitale. |
No, fintanto che l’utile netto non è realizzato. |
Riserve per versamenti effettuati dai soci | Le riserve sono create sulla base di apposite deliberazioni assembleari che evidenziano
la volontà dei soci di destinare risorse, spesso in ragione di futuri aumenti di capitale
o di copertura di perdite. È una riserva di capitale. |
Si. In ragione delle destinazioni specifiche (es. versamenti in conto aumento di capitale, in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale o a copertura perdite). | Si, in ragione delle destinazioni specifiche. La riserva per versamenti in conto futuro
aumento del capitale o aumento di capitale sono da ritenersi assoggettate ad uno specifico
vincolo di destinazione, e secondo alcuni, anche nel caso di eventuale possibilità
di restituzione ai soci sottoscrittori qualora non si perfezioni l’aumento di capitale. Diversamente per la riserva che accoglie i versamenti in conto capitale effettuati in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale, la tesi prevalente è che le stesse siano equiparate alla riserva da soprapprezzo delle azioni. |
Origine e contenuto | Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) | Riserve distribuibili | |
Riserva da conguaglio utili in corso | Accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d’anno. | ||
Riserve straordinarie | Sono riserve costituite volontariamente dai soci. Sono riserve di utili. |
Si. In ragione degli eventuali vincoli previsti. |
In ragione degli eventuali vincoli previsti. |
Riserva per obbligazioni convertibili | Include la parte rappresentativa dell’opzione di conversione delle obbligazioni in azioni. | È dibattuto se la riserva sia debba essere ritenuta indisponibile (sino al momento in cui la conversione è esercitata) oppure se la stessa possa essere disponibile per l’aumento di capitale o per la copertura perdite al momento della generazione della stessa. | |
AVII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | La riserva è movimentata, come disposto dall’art. 2426, comma 1, n.11-bis, c.c., in seguito ad operazioni di copertura gestiti per mezzo di strumenti finanziari
derivati. Essa accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell’ambito di coperture di flussi
finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti. È una riserva di utili. |
No. In aggiunta, la riserva non è considerata per: - calcolo dell’emissione dei prestiti obbligazionari (art. 2412, c.c.); - calcolo dell’emissione dei prestiti obbligazionari (art. 2412, c.c.); - coperture perdite che eccedono il terzo (artt. 2446 e 2482-bis, c.c.); - ricostituzione del capitale sociale al disotto del limite legale (artt. 2447 e 2482-ter, c.c.). |
No, neanche per distribuzioni in forma di acconti. |
Origine e contenuto | Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) | Riserve distribuibili | |
AX - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | La riserva è generata a rettifica del patrimonio netto sulla base del costo di acquisto
delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall’articolo 2357-ter, c.c. È una riserva di utili/capitale. |
A.10 - Finanziamenti dei soci (1)
2. Finanziamento soci nella s.p.a.
3. Finanziamento soci nelle società di persone
4. Iscrizione distinta a bilancio dei finanziamenti postergati e non postergati
6. Raccolta di risparmio presso il pubblico
7. Raccolta di risparmio presso soci di cooperative
8. Raccolta di risparmio presso soci di società non cooperative
1. Clausola di postergazione
Il rimborso dei finanziamenti dei soci qualificabili come “anomali” o “sostitutivi del capitale” è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (2).
2. Finanziamento soci nella s.p.a.
La disciplina di cui all’art. 2467 c.c. (in tema di postergazione del rimborso del finanziamento ai soci della s.r.l.) si rende applicabile anche alle s.p.a. “chiusa” (e cioè la s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio) (3), e ciò anche se il finanziamento del socio sia stato effettuato mediante un prestito obbligazionario (4).
3. Finanziamento soci nelle società di persone
Fatta eccezione per il caso dell’accomandante di s.a.s., nelle società personali il tema dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. (in materia di rimborso del finanziamento ai soci della s.r.l.) non si pone, stante il regime, che le connota, di responsabilità illimitata dei soci per i debiti sociali (5).
4. Iscrizione distinta a bilancio dei finanziamenti postergati e non postergati
I finanziamenti dei soci devono essere appostati a bilancio sotto voci differenti, a seconda che siano postergati, o meno, derivandone altrimenti l’illegittimità del bilancio e, consequenzialmente, la nullità della delibera di approvazione del bilancio stesso (6).
5. Nozione
I “versamenti a titolo di finanziamento” sono rilevati nella voce “D3” del bilancio (7) la quale contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L’elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate (8). Per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto patrimoniale. Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante (9).
6. Raccolta di risparmio presso il pubblico
L’individuazione della nozione di “raccolta tra il pubblico” non è incontroversa: secondo una tesi, il riferimento al “pubblico” deve intendersi come individualizzante i soggetti bisognosi di tutela (e, dunque, si sostanzia qualora la raccolta sia strutturata in maniera tale da essere rivolta a una pluralità a priori indeterminata di soggetti); secondo diversa opinione (fatta propria anche dalla giurisprudenza) rilevano i profili di standardizzazione dell’operazione complessiva (che siano sintomatici di una rilevanza anche quantitativa della stessa) (10).
7. Raccolta di risparmio presso soci di cooperative
«1. Norme generali
Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. È comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. […]
3. Società cooperative
Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio.
Tale limite viene elevato fino al quintuplo (11) del patrimonio qualora:
-
a. il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati (12);
oppure
-
b. la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al par. 3.1 della presente Sezione.
Se la società cooperativa ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi della normativa applicabile, il valore del patrimonio ai predetti fini è quello risultante dal bilancio consolidato. Se la società è esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato.
I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.
Le modalità di raccolta presso i soci e l’eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate in un apposito regolamento predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci, che contenga tutte le regole di svolgimento dell’attività di raccolta e l’espressa limitazione della raccolta ai soli soci nonché l’esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività riservata. Nel regolamento e nelle informazioni ai soci, le cooperative indicano chiaramente i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione della garanzia, nel rispetto delle caratteristiche stabilite nel par. 4.
Inoltre, le società cooperative con più di 50 soci includono nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e nelle relazioni semestrali almeno le seguenti informazioni:
-
l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
-
qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l’indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;
-
il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
-
ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
-
un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI. Per favorire la comprensione dell’informazione, l’indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: “Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società” […]» (13).
8. Raccolta di risparmio presso soci di società non cooperative
«1. Norme generali
Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. È comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
2. Società diverse dalle cooperative
Le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste […]» (14).
9. Rinuncia alla restituzione
La rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti determina la formazione di una riserva di capitale, utilizzabile sia per la copertura di perdite sia per futuri aumenti di capitale (15).
10. Tipologia
Per finanziamento soci (ai fini di cui all’art. 2467 c.c.) si intende qualsiasi forma di concessione di credito, come quello del principale fornitore di una società (della quale sia anche socio) che agisca atteggiandosi come finanziatore piuttosto che come fornitore (16).
A.11 - Bilancio (e utili)
A.11.1 - Bilancio
1. Arbitrabilità: bilancio di società di capitali
2. Arbitrabilità: rendiconto di società di persone
3. Avviamento: iscrivibilità a bilancio
4. Bilancio consolidato condizionante il bilancio della società controllante
5. Bilancio consolidato: diritto di impugnativa
6. Consenso del collegio sindacale
7. Efficacia probatoria del bilancio
8. Finanziamenti soci: modalità di iscrizione a bilancio
9. Mancata sottoscrizione del progetto di bilancio
10. Mancato deposito del progetto di bilancio
11. Principi di chiarezza, precisione, veridicità e sinteticità
13. Principio di correttezza del bilancio e pubblico interesse
14. Regime di contabilità semplificata e tenuta dei libri contabili civilistici
16. Rettifica di voci di bilancio non veritiere
17. Rifiuto di fornitura di informazioni in sede di assemblea di bilancio
18. Società di persone: rendiconto annuale
20. Termine per l’approvazione del bilancio
1. Arbitrabilità: bilancio di società di capitali
Non è compromettibile in arbitri la materia del bilancio di esercizio, essendo coinvolti interessi di natura non solo privatistica e, come tali, indisponibili (1).
2. Arbitrabilità: rendiconto di società di persone
Sono compromettibili in arbitri le questioni inerenti il rendiconto annuale nelle società di persone, il quale risponde a esigenze di tutela dei soli soci (2).
3. Avviamento: iscrivibilità a bilancio
L’avviamento è iscrivibile a bilancio (o in una situazione patrimoniale infrannuale) solo qualora questo sia stato acquisito dalla società a titolo oneroso (3).
4. Bilancio consolidato condizionante il bilancio della società controllante
Sebbene il bilancio consolidato non debba essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea della società capogruppo, le omissioni o le inesattezze che lo inficino possono riverberarsi sulla delibera di approvazione del bilancio d’esercizio della controllante, determinandone l’invalidità per difetto di chiarezza (4).
5. Bilancio consolidato: diritto di impugnativa
Il socio della società controllante è legittimato a far valere direttamente l’illegittimità del bilancio consolidato lesivo del proprio interesse a una corretta informazione (5).
6. Consenso del collegio sindacale
Il consenso del collegio sindacale, di cui all’art. 2426, n. 5, c.c. (relativo all’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale), non deve necessariamente essere espresso, potendo anche desumersi implicitamente dall’assenza di rilievi nella relazione di cui all’art. 2429 c.c. (6).
7. Efficacia probatoria del bilancio
Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato fa prova, ai sensi dell’art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice (7).
8. Finanziamenti soci: modalità di iscrizione a bilancio
I finanziamenti dei soci devono essere appostati a bilancio sotto voci differenti, a seconda che siano postergati, o meno, derivandone altrimenti l’illegittimità del bilancio e, consequenzialmente, la nullità della delibera di approvazione del bilancio stesso (8).
9. Mancata sottoscrizione del progetto di bilancio
Non incide sulla validità della delibera di approvazione del bilancio la circostanza che il progetto di bilancio depositato dagli amministratori non sia da essi sottoscritto (9).
10. Mancato deposito del progetto di bilancio
Il mancato deposito del progetto di bilancio (prescritto dall’art. 2429 c.c.) comporta l’illegittimità della procedura di approvazione del bilancio e, quindi, l’annullabilità della delibera di approvazione del bilancio stesso (10); detto obbligo di deposito può comunque essere assolto anche mediante invio ai soci del progetto di bilancio tramite posta elettronica (11).
11. Principi di chiarezza, precisione, veridicità e sinteticità
Il bilancio (anche quello in forma abbreviata) (12) non è correttamente redatto e, quindi, risulta nulla la relativa delibera di approvazione (e, correlativamente, sorge la eventuale responsabilità degli amministratori) (13), qualora non siano i rispettati i principi di chiarezza (14), precisione e veridicità (15) che devono presiedere alla sua formazione (16), e ciò pur trattandosi di un documento da redigere in maniera sintetica (17), che è redatto anche sulla base di valutazioni discrezionali (18).
12. Principio di continuità
Il bilancio deve essere redatto in ottemperanza al principio di continuità, il quale impone che i criteri di valutazione dei cespiti rimangano i medesimi nel corso dei vari esercizi sociali, e ciò anche se l’esattezza di un precedente bilancio sia stata messa in discussione e sia pendente un giudizio al riguardo (19). Qualora invece i criteri di valutazione siano modificati, ne deve essere fornita una chiara informazione nella relazione degli amministratori (20).
13. Principio di correttezza del bilancio e pubblico interesse
Il bilancio non è un documento destinato ai soli soci, ma all’intero mercato, sussistendo un pubblico interesse a una corretta informazione sulla consistenza patrimoniale della società (21); per tale ragione il bilancio è impugnabile a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale subito dall’attore (22).
14. Regime di contabilità semplificata e tenuta dei libri contabili civilistici
L’adozione del regime di contabilità semplificata non comporta l’esonero dall’obbligo di tenere i libri contabili di natura civilistica (e cioè il libro giornale e il libro degli inventari) (23).
15. Relazione sulla gestione
La relazione sulla gestione, che correda il bilancio della società, è documento autonomo rispetto ad esso, non è soggetta all’approvazione assembleare e i suoi vizi non si riflettono sulla validità del bilancio, ma determinano soltanto la nullità della relazione, non estendendosi al di là di essa (24); tale relazione, unitamente alla relazione del collegio sindacale ed al verbale della riunione dell’assemblea, svolge una funzione integratrice e di completamento di quanto è espresso nel bilancio di esercizio (25).
16. Rettifica di voci di bilancio non veritiere
A seguito della declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio, grava sugli amministratori l’obbligo di rettificare le voci del bilancio non veritiere, in modo da rappresentare la reale situazione economica e patrimoniale della società (26).
17. Rifiuto di fornitura di informazioni in sede di assemblea di bilancio
Anche se la domanda del socio in merito a una voce di bilancio è legittima e pertinente all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio stesso, gli amministratori possono legittimamente rifiutare di rispondere, qualora la risposta comporterebbe la pubblicità di informazioni riservate la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società(27).
18. Società di persone: rendiconto annuale
Nelle società di persone è prevista la redazione di un rendiconto annuale, il quale risponde a esigenze di tutela degli interessi individuali dei soli soci, sicché non ne è richiesto il deposito preventivo presso la sede sociale e ogni questione a esso relativa è compromettibile in arbitri (28).
19. Società in liquidazione
Qualora la società sia stata messa in liquidazione, è illegittimo (e quindi la relativa delibera di approvazione è nulla) il bilancio redatto secondo i criteri ordinari dettati dagli artt. 2423 e ss. c.c. in prospettiva di continuità aziendale (29).
20. Termine per l’approvazione del bilancio
È legittima la clausola statutaria che consenta l’approvazione del bilancio in un termine superiore rispetto a quello ordinario operando un generico riferimento alle motivazioni che possano legittimare tale dilazione, e cioè senza prevedere specificatamente quali debbano essere le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che giustificano tale dilazione (30).
A.11.2 - Utili
1. Devoluzione degli utili in beneficienza
2. Distribuzione degli utili: a decorrere da una certa data
3. Distribuzione degli utili: clausola statutaria di distribuzione automatica
4. Distribuzione degli utili: diritto dei soci
5. Distribuzione degli utili: fino a un certo limite massimo assoluto
6. Distribuzione degli utili: fino a una certa data
7. Distribuzione degli utili: in natura (assegnazione di azioni)
8. Distribuzione degli utili: nella società di persone
9. Distribuzione di dividendi in assenza di utili
10. Distribuzione di dividendi non proporzionale
11. Massimizzazione del profitto
13. Tetto massimo al diritto agli utili
1. Devoluzione degli utili in beneficienza
È illegittimo l’atto costitutivo di società che disponga la non suddivisione degli utili ai soci e la loro devoluzione in beneficienza (1).
2. Distribuzione degli utili: a decorrere da una certa data
È legittima la clausola dello statuto della s.p.a. o della s.r.l. che attribuisca al socio titolare di determinate categorie di azioni o quote (oppure al socio di s.r.l. titolare di un “particolare diritto”) (2) il diritto di percepire il dividendo a decorrere da un dato termine iniziale (3).
3. Distribuzione degli utili: clausola statutaria di distribuzione automatica
È lecita la clausola statutaria di una società di capitali la quale preveda che il socio abbia automaticamente diritto alla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio di esercizio regolarmente approvato (4), ferma restando la possibilità per l’assemblea dei soci di disporre diversamente (5).
4. Distribuzione degli utili: diritto dei soci
Rientra nella piena discrezionalità dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione, salvo l’ipotesi di abusi della maggioranza a danno degli altri soci (6); infatti prima della delibera di distribuzione i soci sono titolari non di un diritto, ma di una mera aspettativa circa la ripartizione dell’utile (7).
5. Distribuzione degli utili: fino a un certo limite massimo assoluto
La clausola dello statuto della s.p.a. o della s.r.l. che attribuisca al socio titolare di determinate categorie di azioni o quote (oppure al socio di s.r.l. titolare di un “particolare diritto”) (8), il diritto di percepire il dividendo fino a un certo limite massimo (calcolato cumulando il dividendo percepito in ciascun successivo esercizio) è legittima, una volta raggiunto il “tetto”, se (sia prevista l’estinzione delle azioni o delle quote del socio in questione (9) oppure se) si ripristina, tra tutte le azioni o quote, il principio di proporzionalità nella distribuzione del dividendo oppure se le azioni o le quote per le quali sia raggiunto il “tetto” beneficino comunque di una distribuzione di dividendo, anche meno che proporzionale (rispetto alla quota percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale). Se, invece, una volta raggiunto il “tetto”, le azioni o quote in questione restino prive del diritto di ottenere una distribuzione di utile, la clausola statutaria è legittima solo qualora preveda la permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione (10).
6. Distribuzione degli utili: fino a una certa data
La clausola dello statuto della s.p.a. o della s.r.l. che attribuisca al socio titolare di determinate categorie di azioni o quote (oppure al socio di s.r.l. titolare di un “particolare diritto”) (11), il diritto di percepire il dividendo fino a un termine finale è ritenuta legittima solo se, al contempo, scaduto il termine finale, preveda la permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione (12).
7. Distribuzione degli utili: in natura (assegnazione di azioni)
La società ben può decidere la distribuzione di utili non in denaro, ma in natura, ad esempio mediante l’assegnazione ai soci di azioni proprie detenute in portafoglio dalla società (13).
8. Distribuzione degli utili: nella società di persone
Il diritto del socio agli utili nelle società di persone si origina con l’approvazione del rendiconto, senza necessità di un atto formale che ne deliberi la distribuzione (14).
9. Distribuzione di dividendi in assenza di utili
La distribuzione dei dividendi in assenza di utili di esercizio è illecita e fonte di responsabilità degli amministratori (15).
10. Distribuzione di dividendi non proporzionale
È legittima la clausola dello statuto della s.p.a. o della s.r.l. che attribuisca al socio titolare di determinate categorie di azioni o quote (oppure al socio di s.r.l. titolare di un “particolare diritto”) (16) una quota percentuale di dividendo in misura inferiore alla quota percentuale di partecipazione al capitale sociale che le azioni rappresentano (17).
11. Massimizzazione del profitto
Nel nostro ordinamento non esiste un principio in base al quale l’oggetto sociale debba essere necessariamente attuato con lo scopo del conseguimento del massimo profitto possibile (18).
12. Patto leonino
È controverso se si concreti un patto leonino solo quando, per effetto di una clausola statutaria, si abbia una situazione di “totale” e “costante” esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite (19); oppure se sia sufficiente che tale partecipazione sia subordinata a limiti o a condizioni tali da renderla sostanzialmente irrisoria o praticamente impossibile (20).
13. Tetto massimo al diritto agli utili
Sono legittime l’emissione di una categoria di azioni o di quote di s.r.l. oppure la concessione di un “particolare diritto” al socio di s.r.l. (21) con la previsione di un “tetto massimo” per il diritto del socio alla percezione del dividendo (ad esempio, un limite assoluto, esercizio per esercizio; oppure un limite relativo, esercizio per esercizio) (22).
14. Usufrutto
All’usufruttuario della quota di partecipazione al capitale sociale spetta di percepire gli utili che la società decida di distribuire (23); se siano distribuite le riserve (indifferentemente formate con accantonamento di utili o con apporti di capitale) o siano distribuite riserve in natura, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso fra loro (ai sensi dell’art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l’usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l’usufrutto (24).
A.12 - Clausola compromissoria
1. Ampliamento della clausola compromissoria
3. Azione ex art. 146 l. fall.
5. Cause di scioglimento ex lege della società
6. Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. 5/2003
7. Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. 5/2003: adeguamento
8. Clausola compromissoria “di diritto comune”: nullità
11. Introduzione della clausola compromissoria
12. Nomina degli arbitri: indeterminatezza del soggetto nominante
13. Nomina degli arbitri: soggetto nominante non estraneo alla società
14. Omessa convocazione del socio
15. Rendiconto annuale nelle società di persone
16. Revoca degli amministratori per giusta causa
19. Società sportive dilettantistiche
20. Soppressione della clausola compromissoria
21. Validità delle delibere assembleari
22. Valutazione della partecipazione in caso di recesso
1. Ampliamento della clausola compromissoria
La disciplina del recesso si applica anche nel caso di significativo ampliamento dell’oggetto della clausola compromissoria già esistente, trattandosi di una fattispecie equiparabile all’introduzione di una nuova clausola compromissoria (1).
2. Azione di responsabilità
Le controversie relative all’azione di responsabilità verso gli amministratori di cui all’art. 2476 c.c. (salvo che si tratti di condotte che non implichino violazioni di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi) (2) non sono compromettibili in arbitri (3).
3. Azione ex art. 146 l. fall.
L’azione del curatore di cui all’art. 146 l. fall., esercitata a tutela del patrimonio sociale, è compromettibile in arbitri (4).
4. Bilancio
Non è compromettibile in arbitri la materia del bilancio di esercizio, essendo coinvolti interessi pubblici indisponibili dalle parti (5).
5. Cause di scioglimento ex lege della società
Le controversie relative allo scioglimento ex lege della società non sono compromettibili in arbitri, avendo a oggetto una situazione indisponibile(6).
6. Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. 5/2003
Sebbene esistano opinioni circa la loro validità ed efficacia (7), pare preferibile ritenere che le clausole compromissorie risalenti a data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003 e non adeguate a detta normativa, siano nulle (8).
7. Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. 5/2003: adeguamento
L’adeguamento della clausola compromissoria alla nuova normativa (recata dalla riforma del diritto societario) che sia attuato, dalle società preesistenti, a far tempo dal 1° ottobre 2004, non attribuisce il diritto di recesso ai soci dissenzienti (9), né necessita del voto favorevole dei due terzi del capitale sociale (10).
8. Clausola compromissoria “di diritto comune”: nullità
Deve essere ritenuta nulla (nonostante in passato sia stata sostenuta la contraria tesi della sua validità) (11) la delibera di introduzione in uno statuto di una clausola compromissoria “di diritto comune”, in luogo di quella disciplinata dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 (12); pertanto, a decorrere dal 1º settembre 2011 (data in cui è stata resa nota la prima pronuncia della Corte di Cassazione al riguardo), sussiste la responsabilità disciplinare del notaio che l’abbia ricevuta (13).
9. Ex socio
La clausola compromissoria si applica con riferimento alle controversie coinvolgenti un soggetto che abbia perso la qualità di socio (14).
10. Formulazione generica
È valida la clausola compromissoria che, formulata genericamente, riproduca sostanzialmente il dettato normativo (in specie, quello dell’art. 34, c. 4, d.lgs. n. 5/2003) (15).
11. Introduzione della clausola compromissoria
La nuova disciplina del recesso dipendente dall’introduzione di clausole compromissorie (16) si applica soltanto alle società costituite dopo il 1° gennaio 2004, ovvero a quelle che, seppur preesistenti, abbiano già adeguato lo statuto alla normativa recata dalla legge di riforma del diritto societario (17).
12. Nomina degli arbitri: indeterminatezza del soggetto nominante
È nulla la clausola compromissoria contenuta in uno statuto societario che indichi quale preposto alla nomina degli arbitri un soggetto inesistente (18).
13. Nomina degli arbitri: soggetto nominante non estraneo alla società
Deve essere ritenuta nulla (nonostante in passato sia stata sostenuta la contraria tesi della sua validità) (19), la previsione nello statuto sociale di una clausola compromissoria di diritto comune, in luogo di quella disciplinata dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 (20), redatta sia prima che dopo la riforma del 2003, la quale demandi la nomina degli arbitri a soggetti non estranei alla società e, in particolare, ai soggetti in lite, stante la natura inderogabile dell’arbitrato societario (contenuta nel titolo V del d.lgs. n. 5/2003).
14. Omessa convocazione del socio
Le controversie relative all’omessa convocazione del socio non sono compromettibili in arbitri (21).
15. Rendiconto annuale nelle società di persone
Sono compromettibili in arbitri le questioni inerenti il rendiconto annuale nelle società di persone, il quale risponde a esigenze di tutela dei soli soci (22).
16. Revoca degli amministratori per giusta causa
Le controversie relative alla revoca dell’amministratore per giusta causa non sono compromettibili in arbitri, nell’ipotesi in cui la revoca sia dovuta a irregolarità nella redazione del bilancio (23).
17. Società di persone
È discusso se la norma di cui all’art. 34 d.lgs. n. 5/2003, la quale impone la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, si applichi (24) o meno (25), anche alle società di persone.
18. Società quotate
L’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, che prevede e disciplina l’inserimento della clausola arbitrale negli atti costitutivi di società, si applica indistintamente a tutti i tipi di società, salvo quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (26).
19. Società sportive dilettantistiche
Anche nelle società sportive dilettantistiche la clausola compromissoria deve prevedere la nomina degli arbitri da parte di soggetti estranei alla controversia (27).
20. Soppressione della clausola compromissoria
La nuova disciplina del recesso dipendente dall’introduzione o dalla soppressione di clausole compromissorie (28) si applica soltanto alle società costituite dopo il 1° gennaio 2004, ovvero a quelle che, seppur preesistenti, abbiano già adeguato lo statuto alla normativa recata dalla legge di riforma del diritto societario (29).
21. Validità delle delibere assembleari
Le controversie inerenti la validità di delibere assembleari sono compromettibili in arbitri anche se la clausola compromissoria sia formulata genericamente e non ne faccia espressa menzione (30).
22. Valutazione della partecipazione in caso di recesso
Qualora lo statuto della società contenga una clausola arbitrale che preveda in modo generico la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, sono devolute ad arbitri anche le controversie inerenti la valutazione delle azioni del socio recedente (31).
A.13 - Patti parasociali
3. Condizione risolutiva di inadempimento del patto parasociale
5. Effetti obbligatori del patto e tutela cautelare
9. Opzione put e patto leonino
10. Prestazioni a vantaggio della società
11. Proroga tacita (e onere di disdetta)
12. Recesso dal sindacato di voto
13. Retrovendita a prezzo maggiorato
14. Rinuncia all’azione di responsabilità verso gli amministratori
15. Sindacato di voto: nomina di un amministratore
17. Trasferimento di azioni o quote subordinato all’adesione a un patto parasociale
18. Trasformazione della società
19. Valorizzazione della quota del socio in caso di recesso, riscatto o esclusione
1. Aumento di capitale
È legittimo il patto parasociale con il quale il socio si obblighi alla sottoscrizione integrale di un aumento di capitale di futura emissione (1).
2. Bilancio d’esercizio
È legittimo il patto parasociale anche qualora abbia ad oggetto l’esercizio del voto in sede di approvazione del bilancio, purché tale patto non sia volto a eludere le inderogabili norme di legge che presiedono la redazione del bilancio di esercizio (2).
3. Condizione risolutiva di inadempimento del patto parasociale
È legittima la clausola del patto parasociale la quale preveda che il patto medesimo si consideri risolto in caso di inadempimento di uno dei contraenti (3).
4. Durata del patto
I patti parasociali che prevedono un termine di durata certus an, incertus quando, sono assimilati ai patti che non prevedono un termine di durata (4), sicché ciascun contraente ha diritto di recedere in ogni tempo, anche senza giustificato motivo (ai sensi dell’art. 2341-bis, c. 2, c.c.) (5).
5. Effetti obbligatori del patto e tutela cautelare
I patti parasociali producono effetti meramente obbligatori (6) tra gli aderenti (7) (e quindi non vincolano la società oggetto del patto) (8); nel caso in cui vi sia un fondato timore che un sottoscrittore del patto non intenda eseguirlo, gli altri possono chiedere al giudice di adottare i provvedimenti d’urgenza più idonei ad assicurare l’adempimento dell’obbligazione derivante dal patto parasociale (art. 700 c.p.c.) (9).
6. Forma del patto
La forma dell’atto pubblico richiesta per la legge per l’atto costitutivo di società di capitali non è richiesta anche per la validità del patto parasociale inerente a detto atto costitutivo (10).
7. Gestione della società
È valido il patto parasociale con il quale tutti i soci e l’amministratore convengano che quest’ultimo agisca secondo le direttive impartitegli; esso non comporta peraltro rinuncia dei pattisti all’azione di responsabilità nei confronti di detto amministratore (11). È illegittima, e costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore, la sua adesione a un sindacato di gestione (12).
8. Oggetto del patto
I contenuti dei patti parasociali sono legittimi nei limiti in cui non contrastino con norme imperative e non siano tali da configurare uno strumento di elusione delle norme imperative medesime o dei principî generali dell’ordinamento (13).
9. Opzione put e patto leonino
Si concreta un patto leonino quando, per effetto di un patto di opzione put, si determini una situazione di “totale” e “costante” esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite (14).
10. Prestazioni a vantaggio della società
È legittimo il patto parasociale che abbia a oggetto l’obbligo del pattista di eseguire una determinata prestazione a beneficio della società, configurandosi in tal caso un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) (15). Da questa fattispecie vanno distinte le azioni con prestazioni accessorie, in quanto, in quest’ultimo caso, l’obbligo di eseguire una determinata prestazione a beneficio della società trova la propria fonte nello statuto della società stessa (16).
11. Proroga tacita (e onere di disdetta)
È lecita la clausola che disponga la proroga tacita del patto parasociale di durata quinquennale per un ulteriore quinquennio; ma è nulla la clausola che imponga un onere di disdetta, per evitare la proroga tacita, da esercitare entro una certa data anteriore alla scadenza del patto (in quanto la disdetta può essere data in ogni momento anteriore alla scadenza del patto parasociale) (17).
12. Recesso dal sindacato di voto
La volontà di recedere dal patto parasociale che abbia per oggetto l’esercizio del diritto di voto deve essere espressa e non può essere manifestata implicitamente, con una dichiarazione di voto difforme rispetto a quanto deciso dal sindacato (18).
13. Retrovendita a prezzo maggiorato
È lecito, e non incorre nel divieto del patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., il patto parasociale con il quale il socio alienante si impegna (per mezzo di un contratto di opzione di vendita) a riacquistare la partecipazione appena venduta a un prezzo pari a quello pagato dall’acquirente incrementato di un certo tasso d’interesse (19).
14. Rinuncia all’azione di responsabilità verso gli amministratori
È nullo (per violazione degli artt. 2392 e 2393 c.c.) il patto sociale con cui i soci si impegnino a votare contro l’eventuale futura proposta di intraprendere un’azione di responsabilità verso gli amministratori (20); sono ugualmente nulle le pattuizioni inerenti la rinuncia o la transazione successive al promovimento dell’azione di responsabilità, non precedute da una preventiva deliberazione dell’assemblea dei soci (21).
15. Sindacato di voto: nomina di un amministratore
È legittimo il patto parasociale che abbia per oggetto l’esercizio del diritto di voto in ordine alla nomina di un amministratore (22).
16. Soggetti del patto
I patti parasociali possono essere stipulati anche tra soci e soggetti non soci (ad esempio, l’usufruttuario), i quali siano titolari di facoltà o poteri esercitabili nell’ambito della società (23).
17. Trasferimento di azioni o quote subordinato all’adesione a un patto parasociale
È legittima la clausola statutaria che subordini (verso la società) l’efficacia del trasferimento delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l. all’adesione dell’acquirente a un patto parasociale (24).
18. Trasformazione della società
È legittimo il patto parasociale con cui i soci convengano di trasformare la società; tale convenzione, anche se stipulata nella forma del contratto preliminare, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica poiché il giudice non può sostituirsi alla volontà assembleare (25).
19. Valorizzazione della quota del socio in caso di recesso, riscatto o esclusione
Le norme in tema di valorizzazione della quota del socio uscente in caso di recesso del socio, riscatto della sua quota di partecipazione o esclusione, si applicano alle clausole contenute in uno statuto e non a quelle contenute in un patto parasociale (26).
Note a piè di pagina
