E.1 - S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro
1. Aumento a pagamento del capitale
2. Aumento a pagamento del capitale: liberazione dei conferimenti
3. Aumento gratuito del capitale
4. Conferimento in natura nell’atto costitutivo
6. Evoluzione da s.r.l. “ordinaria” a s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro
7. Evoluzione in s.r.l. “ordinaria”
8. Natura della società con capitale inferiore a euro 10.000
9. Riduzione per perdite del capitale e ricostituzione del capitale minimo
10. Riduzione per perdite del capitale oltre il terzo ed entro il terzo
11. Riduzione volontaria del capitale
13. Sovrapprezzo in sede di costituzione
14. Trasformazione in s.r.l. a capitale ridotto e conferimenti
1. Aumento a pagamento del capitale
La s.r.l. che abbia il capitale sociale inferiore a euro 10.000 (anche se tale derivante a seguito di un’operazione di riduzione o azzeramento del capitale a copertura di perdite), può deliberare un aumento di capitale a pagamento a un valore nominale inferiore a euro 10.000 (1).
2. Aumento a pagamento del capitale: liberazione dei conferimenti
Qualora la s.r.l. con capitale sociale inferiore a 10.000 euro deliberi un aumento di capitale il cui esito è un capitale sociale il cui valore nominale resta sotto la soglia di 10.000 euro, è controverso (2) se debbano rispettarsi (3), o meno (4), gli obblighi di conferire solo denaro e di liberare immediatamente i conferimenti.
3. Aumento gratuito del capitale
In seguito alle modificazioni dell’art. 2463 c.c., ad opera del d.l. 76/2013, tutte le s.r.l., a prescindere dall’ammontare del loro capitale sociale, possono deliberare un aumento del capitale sociale a titolo gratuito a un valore nominale inferiore a euro 10.000 (5).
4. Conferimento in natura nell’atto costitutivo
Il conferimento in natura in sede di atto costitutivo è ammesso, a condizione che tale apporto sia iscritto in una riserva, e non a capitale (6).
5. Denominazione
La denominazione sociale della s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non deve contenere il riferimento al fatto che si tratta di una società a capitale ridotto (7).
6. Evoluzione da s.r.l. “ordinaria” a s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro
La s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non è un tipo sociale a sé stante, ma è un possibile assetto di una s.r.l. “ordinaria”; pertanto, non è una trasformazione, ma una mera modificazione dello statuto, la riduzione del capitale da un importo maggiore di 10.000 euro a un importo minore di 10.000 euro (8).
7. Evoluzione in s.r.l. “ordinaria”
La s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non è un tipo sociale a sé stante, ma è un possibile assetto di una s.r.l. “ordinaria”; pertanto, non è una trasformazione, ma una mera modificazione dello statuto, l’aumento del capitale da un importo minore di 10.000 euro a un importo maggiore di 10.000 euro (9).
8. Natura della società con capitale inferiore a euro 10.000
La s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non è un tipo sociale a sé stante, ma è un possibile assetto di una s.r.l. “ordinaria”; pertanto, non è una trasformazione, ma una mera modificazione dello statuto, l’aumento del capitale da un importo minore di 10.000 euro a un importo maggiore di 10.000 euro; così come non è una trasformazione la riduzione del capitale da un importo maggiore di 10.000 euro a un importo minore di 10.000 euro (10).
9. Riduzione per perdite del capitale e ricostituzione del capitale minimo
La necessità di ricostituire il capitale sociale al valore legale minimo, in presenza di perdite (eccedenti il terzo del capitale) che abbiano ridotto il capitale al di sotto di detto minimo, deve essere riferita al fatto che il capitale minimo di una s.r.l. è stabilito in 1 euro (11); pertanto, una s.r.l. con capitale pari o superiore a 10.000 euro e con perdite che riducano tale capitale sotto i 10.000 euro, non è obbligata a ricostituire il suo capitale a un valore pari o superiore a 10.000 euro, ma può mantenere il valore nominale del capitale sociale compreso tra 1 e 9.999 euro (12); né occorre che il mantenimento del capitale sotto il valore di 10.000 euro necessiti di una previa modifica statutaria (13).
10. Riduzione per perdite del capitale oltre il terzo ed entro il terzo
Qualsiasi s.r.l. può deliberare una riduzione del capitale sociale a copertura di perdite a un valore nominale inferiore a euro 10.000, sia qualora la società versi nelle situazioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., sia qualora essa abbia perdite inferiori a un terzo del capitale sociale (14).
11. Riduzione volontaria del capitale
È legittima la deliberazione con la quale una s.r.l. con capitale pari o superiore a 10.000 euro riduca il capitale sotto i 10.000 euro (15), potendo invero ridurlo fino a 1 euro (16). Tuttavia, non può essere deliberata una riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante passaggio di capitale a riserve disponibili, qualora, all’esito dell’operazione, la somma del capitale sociale e della riserva legale risulti di ammontare inferiore a euro 10.000 (17).
12. Riserva legale
Nella s.r.l. con capitale sociale inferiore a euro 10.000, la riserva legale può essere utilizzata, oltre che per la copertura delle perdite, anche per l’aumento gratuito del capitale sociale (18).
13. Sovrapprezzo in sede di costituzione
È legittimo che, in sede di atto costitutivo di una s.r.l. con capitale sociale inferiore a euro 10.000 sia versato un sovrapprezzo (19).
14. Trasformazione in s.r.l. a capitale ridotto e conferimenti
In caso di trasformazione da altro tipo societario in s.r.l. a capitale ridotto o di trasformazione eterogenea in s.r.l. a capitale ridotto, non si applicano le norme di cui all’art. 2463, commi 4 e 5, c.c., nella parte in cui impongono di effettuare i conferimenti solamente in denaro (20).
E.2 - S.r.l.-PMI
E.2.1 - S.r.l.-PMI (in generale e miscellanea)
1. Compito di controllo del notaio sui requisiti della s.r.l.-PMI
2. Emissione di strumenti finanziari partecipativi
3. Operazioni sulle quote di partecipazione al proprio capitale sociale
4. Posticipazione di un anno in caso di perdite
5. Quote dematerializzate: costituzione in pegno
6. Quote dematerializzate: legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
1. Compito di controllo del notaio sui requisiti della s.r.l.-PMI
Il notaio deve controllare (1) la sussistenza dei presupposti per la qualificazione di una s.r.l. come PMI e, pertanto, per poter applicare la relativa disciplina normativa (2).
2. Emissione di strumenti finanziari partecipativi
Non si applica alle s.r.l.-PMI, ma solo alle s.r.l. start-up innovative, la norma (art. 26, comma 7, d.l. 179/2012) (3) che dispone, nel caso in cui lo statuto lo preveda, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (4).
3. Operazioni sulle quote di partecipazione al proprio capitale sociale
La s.r.l.-PMI può compiere operazioni sulle quote di partecipazione al proprio capitale sociale al (solo) fine di attuare piani di incentivazione (5).
4. Posticipazione di un anno in caso di perdite
Non si applica alle s.r.l.-PMI, ma solo alle s.r.l. start-up innovative, la norma (art. 26, comma 1, d.l. 179/2012) (6) che dispone, in caso di perdite, la posticipazione di un anno dei termini di cui agli artt. 2446-2447 e 2482-bis e 2482-ter c.c. (7).
5. Quote dematerializzate: costituzione in pegno
Poiché il pegno di quota di s.r.l. si costituisce con le medesime formalità con le quali si attua il suo trasferimento, nel caso di quote di s.r.l.-PMI offerte al pubblico e sottoscritte da un intermediario il pegno si costituisce mediante annotazione nel registro dell’intermediario (art. 100-ter, c. 2-bis, lett. c), d. lgs. 58/1998) (8).
6. Quote dematerializzate: legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
Ai sensi dell’art. 100-ter d.lgs. 58/1998, le quote di s.r.l.-PMI possono essere organizzate in regime di dematerializzazione; fino a che le quote restano intestate (per conto del cliente) a nome dell’intermediario nel Registro Imprese, esse circolano mediante apposita scritturazione nei libri dell’intermediario; il proprietario della quota si legittima, nell’esercizio dei diritti sociali, mediante una certificazione rilasciata dall’intermediario (9). Pertanto, l’intermediario che ha sottoscritto le quote esercita in proprio i diritti sociali inerenti alle quote stesse fino a che: (i) non abbia depositato al Registro Imprese la certificazione attestante la propria titolarità di socio per conto di terzi; e (ii) non abbia rilasciato, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote (art. 100-ter, c. 2-bis, d.lgs. 58/1998) (10).
7. S.r.l.-PMI: nozione
È s.r.l.-PMI (concetto che poi si articola in micro-impresa, piccola impresa e media impresa) (11) la s.r.l. che presenti (con osservazione da farsi annualmente utilizzando i dati risultanti dal bilancio d’esercizio) (12) tutte le seguenti caratteristiche (13):
1) abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa;
2) per due esercizi consecutivi occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni;
3) non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI.
In sede di costituzione della s.r.l, i soci, con una dichiarazione informata a criteri di buona fede, i soci possono affermarne la natura di PMI (14).
E.2.2 - Categorie di quote
1. Categorie di quote non standardizzate
2. Categorie di quote standardizzate
3. Deliberazione che pregiudica le quote “di categoria”
4. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: identici ai “particolari diritti”
5. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: inerenti alla loro circolazione
6. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: libera determinabilità
7. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limite al diritto di informazione
8. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti a diritti ordinari
9. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di consultazione
10. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di recesso
11. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di sottoscrizione
12. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: quote “a tempo”
13. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: voto limitato o ampliato
14. Emissione di quote “di categoria”: diritto di sottoscrizione
15. Emissione di quote “di categoria”: modifica statutaria
16. Emissione di quote “di categoria”: pregiudizio di altri soci e recesso
17. Perdita dei presupposti per essere PMI
18. Quote “di categoria” con voto maggiorato: computo dei quorum assembleari
19. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio
20. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: morosità
21. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: pegno e usufrutto
22. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: recesso
23. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: voto divergente
24. Quote “di categoria” e “particolari diritti” in capo al medesimo socio
25. Quote “di categoria” prive del voto: intervento in assemblea
26. Quote “di categoria” prive del voto: computo dei quorum assembleari
27. Trasferimento di quote “di categoria” e trasferimento degli inerenti diritti
1. Categorie di quote non standardizzate
Nelle s.r.l.-PMI, si può parlare di “categoria” di quote quando a una o più quote di partecipazione al capitale sociale, di diverso valore nominale (c.d. quote “non standardizzate”), siano attribuiti determinati diritti, uguali per tutte le quote della medesima categoria ma diversi dai diritti attribuiti alle quote di partecipazione “ordinarie” o alle quote di partecipazione appartenenti ad altra categoria (1).
2. Categorie di quote standardizzate
Nelle s.r.l.-PMI, si può parlare di “categoria” di quote quando a più quote di partecipazione al capitale sociale, tutte di pari valore nominale o prive di valore nominale (2) (c.d. quote “standardizzate”), siano attribuiti determinati diritti, uguali per tutte le quote della medesima categoria (3), ma diversi dai diritti attribuiti alle quote di partecipazione “ordinarie” o alle quote di partecipazione appartenenti ad altra categoria (4) (contrasta con questa opinione la tesi secondo cui nella s.r.l. non sarebbe possibile suddividere le quote di partecipazione al capitale sociale in “unità predeterminate e vincolanti” essendo “unica” la “posizione partecipativa” del socio al capitale sociale) (5).
3. Deliberazione che pregiudica le quote “di categoria”
La decisione dei soci di una s.r.l.-PMI che pregiudica i diritti dei titolari di quote “di categoria” deve essere approvata dall’assemblea dei soci di detta categoria, disciplinata dalle medesime regole che disciplinano le assemblee convocate per deliberare le modifiche statutarie (6) (salvo che lo statuto disponga una disciplina diversa) (7). L’approvazione dei soci “di categoria” può essere effettuata anche mediante il loro unanime consenso espresso nell’ambito dell’assemblea generale dei soci (8).
4. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: identici ai “particolari diritti”
Tutti i diritti che possono essere configurabili quali “particolari diritti” dei soci di s.r.l. possono essere configurabili anche quali “diritti diversi” delle quote “di categoria” della s.r.l.-PMI (e viceversa) (9); i “particolari diritti” sono una posizione di vantaggio inerente alla persona del socio, i “diritti diversi delle quote “di categoria” sono una oggettiva caratteristica della quota di partecipazione al capitale sociale (10).
Non è legittima l’emissione di quote “di categoria” contrastanti con l’attribuzione di “particolari diritti” (11).
5. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: inerenti alla loro circolazione
I “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle s.r.l.-PMI possono consistere in obblighi, oneri o diritti inerenti alla circolazione delle quote medesime (12).
6. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: libera determinabilità
I “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle s.r.l.-PMI sono liberamente determinabili, con i limiti derivanti dalla legge (ad esempio, l’inderogabilità del divieto di patto leonino o della disciplina in tema di diritto di recesso) (13) e con il limite che non contrastino con “particolari diritti” attribuiti a taluno dei soci (14).
7. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limite al diritto di informazione
È legittima, nelle s.r.l.-PMI la clausola statutaria che limiti o escluda, per i titolari di una o più categorie di quote, il diritto di avere dagli amministratori notizie sugli affari sociali e di consultare i documenti relativi all’amministrazione nel periodo in cui sia in carica l’organo di controllo della gestione (15).
8. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti a diritti ordinari
I “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle s.r.l.-PMI possono consistere in una limitazione dei diritti attribuiti dalla legge (con disposizione derogabile) al socio di s.r.l. (16).
9. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di consultazione
Non è legittima, nelle s.r.l.-PMI la clausola statutaria che limiti o escluda, per i titolari di una o più categorie di quote, il diritto alla consultazione del libro soci e del libro delle decisioni dei soci (17).
10. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di recesso
Tra i “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle s.r.l.-PMI e consistenti in una limitazione dei diritti attribuiti dalla legge al socio di s.r.l. non può essere compreso il diritto di recesso derivante dall’esclusione o dalla limitazione del diritto di sottoscrizione derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale (18).
11. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di sottoscrizione
Tra i “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle s.r.l.-PMI e consistenti in una limitazione dei diritti attribuiti dalla legge al socio di s.r.l. può essere compresa la limitazione o l’esclusione del diritto di sottoscrizione derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale (salvo il caso della riduzione del capitale sociale al di sotto del valore minimo legale, caso nel quale il diritto di sottoscrizione è insopprimibile) (19).
12. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: quote “a tempo”
È legittima, nella s.r.l.-PMI, l’emissione di quote di categoria “a tempo” (ossia soggette a un termine finale di durata o una condizione non meramente potestativa che ne comporta l’automatica estinzione) (20), con l’effetto di rendere temporanea la partecipazione al capitale sociale dei soci che ne siano i titolari (21). È controverso, però, se, allo scadere del termine di durata, al socio titolare della quota “a tempo” debba spettare (22), o meno (23), il diritto di ricevere la liquidazione della quota estinta per decorso del termine (24).
13. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: voto limitato o ampliato
È legittima la clausola statutaria che attribuisce a una categoria di quote di s.r.l.-PMI un diritto di voto maggiorato, un diritto di voto multiplo, un diritto di voto limitato o un diritto di voto scaglionato (25). Non vi sono limitazioni alla percentuale di capitale sociale rappresentata da tali categorie di quote (26).
14. Emissione di quote “di categoria”: diritto di sottoscrizione
In caso di aumento di capitale, al socio titolare di quote “di categoria” non compete il diritto di ottenere l’emissione (al fine della loro sottoscrizione) di “nuove” quote “di categoria” identica a quelle già di sua titolarità e, pertanto, a ogni socio compete il diritto di sottoscrivere qualsiasi categoria di quote sia oggetto di emissione (27): è legittima la clausola statutaria che disciplini l’emissione e il diritto di sottoscrizione di nuove quote in presenza di quote “di categoria” (28).
15. Emissione di quote “di categoria”: modifica statutaria
L’emissione di quote “di categoria” da parte di una s.r.l.-PMI è una modifica statutaria che può essere deliberata bensì a maggioranza, ma nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci (ad esempio, mediante un aumento di capitale sociale offerto in sottoscrizione a tutti i soci) (29).
16. Emissione di quote “di categoria”: pregiudizio di altri soci e recesso
L’emissione delle quote “di categoria” da parte di una s.r.l.-PMI è subordinata al consenso individuale del socio titolare di un “particolare diritto” che sia pregiudicato da detta emissione e al consenso (individuale o collettivo, a seconda dei casi) dei soci titolari di quote di altra categoria che siano pregiudicati da detta emissione (30); in quest’ultima fattispecie, appare fondata l’osservazione circa la spettanza del diritto di recesso al socio che non abbia espresso voto favorevole (31).
17. Perdita dei presupposti per essere PMI
Se vengono a mancare i presupposti per i quali la s.r.l. ha la qualifica di PMI, le categorie di quote a quel momento esistenti mantengono le loro caratteristiche (32).
18. Quote “di categoria” con voto maggiorato: computo dei quorum assembleari
Nel computo dei quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea dei soci, le quote “di categoria” della s.r.l.-PMI dotate di diritto di voto plurimo o maggiorato sono considerate per il numero dei voti che esse esprimono e non per la parte di capitale sociale da esse rappresentata (33).
19. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio
A ciascun socio di s.r.l.-PMI possono appartenere sia quote “ordinarie” che quote “di categoria” (34).
20. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: morosità
Se il socio di s.r.l.-PMI, titolare di quote di diverse categorie, risulta moroso nei versamenti dovuti in relazione alle quote di una data categoria, detta morosità (che affetta tutte le quote appartenenti alla medesima categoria) non si estende alle quote di altra categoria per le quali siano stati effettuati i dovuti versamenti (35).
21. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: pegno e usufrutto
Il socio di s.r.l.-PMI, titolare di quote di diversa categoria, può concedere in pegno o usufrutto le une mantenendo le altre in proprietà piena (con l’effetto, ad esempio, che il voto spettante alle une è indipendente dal voto spettante alle altre; e che, se il voto spetta al socio, non occorre la nomina del rappresentante comune) (36).
22. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: recesso
Il socio di s.r.l.-PMI, titolare di quote di diversa categoria, può esercitare il diritto di recesso con riferimento alle quote di una data categoria mantenendo la titolarità delle quote di altra categoria (37).
23. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: voto divergente
Il socio di s.r.l.-PMI può votare in modo divergente con riferimento alle quote di diversa categoria di cui è titolare (38).
24. Quote “di categoria” e “particolari diritti” in capo al medesimo socio
La titolarità di quote “di categoria” s.r.l.-PMI non impedisce l’attribuzione al socio di “particolari diritti” (39); i “particolari diritti” sono una posizione di vantaggio inerente alla persona del socio, i “diritti diversi delle quote “di categoria” sono una oggettiva caratteristica della quota di partecipazione al capitale sociale (40).
25. Quote “di categoria” prive del voto: intervento in assemblea
È legittima la clausola statutaria che impedisce l’intervento in assemblea ai titolari di quote “di categoria” di una s.r.l.-PMI prive del diritto di voto (41).
26. Quote “di categoria” prive del voto: computo dei quorum assembleari
Nel computo dei quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea dei soci, le quote “di categoria” di s.r.l.-PMI prive del diritto di voto non sono considerate (42).
27. Trasferimento di quote “di categoria” e trasferimento degli inerenti diritti
Il trasferimento delle quote “di categoria” di s.r.l.-PMI comporta, salvo diversa regola statutaria, il trasferimento dei diritti attribuiti alla “categoria” di quote in questione (43).
E.2.3 - Quote proprie
1. Assegnazione di quote inoptate in sede di aumento a pagamento del capitale
2. Assegnazione di quote proprie in attuazione di piano di incentivazione
3. Assegnazione di quote proprie in sede di aumento gratuito del capitale
4. Decisione di acquisto di quote proprie
5. Diritto agli utili afferente alle quote proprie
6. Diritto di sottoscrizione afferente alle quote proprie
7. Limiti per l’acquisto di quote proprie
8. Mancata attuazione del piano di incentivazione
9. Mancata attuazione del piano di incentivazione: annullamento delle quote
10. Operazioni su quote proprie
11. Quorum assembleare afferente alle quote proprie
12. Voto afferente alle quote proprie
1. Assegnazione di quote inoptate in sede di aumento a pagamento del capitale
È legittima la deliberazione che, in sede di aumento a pagamento del capitale sociale di s.r.l.-PMI, disponga l’assegnazione delle quote inoptate alla società emittente qualora l’assegnazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione e la sottoscrizione avvenga imputando a capitale riserve disponibili (1).
2. Assegnazione di quote proprie in attuazione di piano di incentivazione
L’assegnazione di quote proprie in favore dei beneficiari di un piano di incentivazione non necessita di un’ulteriore autorizzazione dei soci rispetto a quella già rilasciata per l’acquisto delle quote proprie, in quanto tale assegnazione, effettuata dagli amministratori per l’attuazione del piano di incentivazione, deve ritenersi implicitamente ricompresa nell’autorizzazione inizialmente concessa per l’acquisto delle quote stesse (2).
3. Assegnazione di quote proprie in sede di aumento gratuito del capitale
È legittima la deliberazione che, in sede di aumento gratuito del capitale sociale di s.r.l.-PMI, disponga l’assegnazione alla società emittente di “quote proprie”, qualora l’assegnazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione e la deliberazione sia assunta con il voto unanime dei soci (3).
4. Decisione di acquisto di quote proprie
L’acquisto di “quote proprie” da parte della s.r.l.-PMI (strumentale all’attuazione di piani di incentivazione) deve essere deciso dai soci (4); tale decisione può essere assunta sia con metodo assembleare sia facendo ricorso agli strumenti della consultazione o del consenso espresso per iscritto (5).
5. Diritto agli utili afferente alle quote proprie
Il diritto agli utili spettante alle “quote proprie” della s.r.l.-PMI (sussistenti perché strumentali all’attuazione di piani di incentivazione) è attribuito proporzionalmente agli altri soci (6).
6. Diritto di sottoscrizione afferente alle quote proprie
Il diritto di sottoscrizione spettante alle “quote proprie” della s.r.l.-PMI (sussistenti perché strumentali all’attuazione di piani di incentivazione) è attribuito proporzionalmente agli altri soci (7).
7. Limiti per l’acquisto di quote proprie
All’acquisto di “quote proprie” da parte delle s.r.l.-PMI (strumentale all’attuazione di piani di incentivazione) si applicano, per analogia, le limitazioni dettate nella disciplina della s.p.a. per gli acquisti di azioni proprie (non si possono utilizzare somme eccedenti gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio; le quote acquistate dalla società devono essere interamente liberate; una apposita riserva negativa deve essere iscritta in bilancio) (8). Peraltro, si ritiene che all’acquisto di “quote proprie” da parte delle s.r.l.-PMI sia inapplicabile il limite temporale di cui all’art. 2357, c. 2, c.c. (per il quale l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è accordata per massimi diciotto mesi) (9).
8. Mancata attuazione del piano di incentivazione
In caso di mancata attuazione del piano di incentivazione in relazione al quale è stato effettuato l’acquisto di quote proprie, gli amministratori sono tenuti a convocare l’assemblea per deliberare l’annullamento immediato delle quote proprie; resta ferma, tuttavia, la possibilità che, in alternativa, gli amministratori sottopongano all’assemblea un nuovo piano di incentivazione (oppure una proroga del piano non attuato) associandovi le quote proprie precedentemente acquistate (10).
9. Mancata attuazione del piano di incentivazione: annullamento delle quote
Per il caso in cui la mancata attuazione del piano di incentivazione comporti la necessità di procedere all’annullamento obbligatorio delle quote proprie, l’assemblea può deliberare:
-
la riduzione del capitale sociale (che, avendo natura obbligatoria, non è soggetta alla disciplina di cui all’art. 2482 c.c.) di importo pari al valore nominale delle quote annullate, con contestuale eliminazione della riserva negativa formata al momento dell’acquisto delle quote proprie (11);
-
l’annullamento delle quote proprie senza riduzione del capitale sociale, accrescendo il valore nominale delle quote rimaste in circolazione (12).
10. Operazioni su quote proprie
È legittimo l’acquisto di “quote proprie” da parte della s.r.l.-PMI a condizione che sia effettuato in esecuzione di un piano di incentivazione e che sia effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili secondo l’ultimo bilancio approvato (13).
11. Quorum assembleare afferente alle quote proprie
Le “quote proprie” della s.r.l.-PMI (sussistenti perché strumentali all’attuazione di piani di incentivazione) si computano ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei soci (14).
12. Voto afferente alle quote proprie
Le “quote proprie” della s.r.l.-PMI (sussistenti perché strumentali all’attuazione di piani di incentivazione) non hanno diritto di voto (15).
E.3 - S.r.l. semplificata
4. Atto costitutivo: derogabilità del modello standard
5. Atto costitutivo: versamento dei centesimi agli amministratori
6. Aumento di capitale con conferimento in natura
7. Aumento di capitale: sottoscrizione e versamento
8. Cessione di quota a soggetto diverso da una persona fisica
10. Decisioni dei soci non assembleari
13. Evoluzione da s.r.l.s. a s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro
14. Evoluzione da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria
21. Onorario notarile e costi di costituzione della società
23. Pegno di quota di s.r.l.s. a soggetto non persona fisica
24. Riduzione del capitale sociale: disciplina applicabile
27. Società fiduciaria socia di s.r.l.s.
29. Usufrutto di quota di s.r.l.s. a soggetto non persona fisica
1. Acquisti “pericolosi”
Anche la s.r.l.s., nel rispetto della norma di cui all’art. 2465, comma 2, c.c., può effettuare le operazioni note come acquisti “pericolosi” (1).
2. Amministratori non soci
È controverso (2) se nella s.r.l.s. possano essere nominati amministratori anche soggetti non soci (3).
3. Amministrazione
È controverso se la disciplina dell’amministrazione della s.r.l.s. sia esclusivamente quella dettata dalla legge (4) oppure se sia legittima la clausola dell’atto costitutivo di s.r.l.s. avente a oggetto la scelta del modello di amministrazione (5).
4. Atto costitutivo: derogabilità del modello standard
Dopo l’introduzione del principio per il quale le clausole del modello standard di atto costitutivo (di cui al d.m. 138/2012) sono inderogabili (art. 2463-bis, comma 3, c.c.), si è risolta nel senso della immodificabilità del modello standard (6) la controversia interpretativa precedentemente insorta sul punto se il modello standard di cui al d.m. n. 138/2012 fosse immodificabile (7) (essendo tuttavia comunque introducibili le formule occorrenti per l’atto pubblico notarile) (8) oppure se fosse legittima la presenza nell’atto costitutivo di s.r.l.s. di clausole convenzionali aggiuntive (rispetto alla schema standard di cui al d.m. 138/2012) purché compatibili con la disciplina generale della s.r.l. (9); fermo restando che il modello standard deve essere comunque adeguato alle sopravvenute modificazioni legislative (10); probabilmente, l’atto costitutivo di s.r.l.s. può contenere clausole meramente riproduttive di norme di legge (11) in quanto funzionali a determinare gli elementi essenziali della società (come, ad esempio, la durata della società) (12).
5. Atto costitutivo: versamento dei centesimi agli amministratori
Il versamento dei “centesimi” in sede di atto costitutivo deve essere effettuato mediante deposito ai componenti (o a uno di essi) (13) del nominando organo amministrativo; costui o costoro non debbono essere necessariamente presenti all’atto costitutivo (e non occorre che esso ne riporti la quietanza), essendo sufficiente che i soci attestino l’effettuazione di un bonifico bancario a loro favore o il deposito vincolato della somma occorrente presso il notaio rogante o presso una banca (14), non essendo rilevante che il modello ministeriale non preveda detta modalità (15).
6. Aumento di capitale con conferimento in natura
È controverso se sia legittima la deliberazione di aumento del capitale sociale di una s.r.l.s. che preveda un conferimento in natura (16): da un lato, il divieto di conferimento in natura senz’altro non vale se il capitale viene aumentato in modo da eguagliare o superare la soglia dei 10.000 euro (17); d’altro lato, si controverte se il divieto valga (18), o meno (19), qualora il capitale venga aumentato in modo da attestarsi al di sotto della soglia di 10.000 euro.
7. Aumento di capitale: sottoscrizione e versamento
Fatto salvo il caso della s.r.l.s. unipersonale, è controverso se, in sede di sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di una s.r.l.s., vi sia (20), o meno (21), l’obbligo di integrale versamento del conferimento in denaro.
8. Cessione di quota a soggetto diverso da una persona fisica
Il subentro, in una quota di partecipazione al capitale sociale di una s.r.l.s., di un soggetto diverso da una persona fisica comporta l’evoluzione della s.r.l.s. in s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro; non si tratta di una fattispecie di “trasformazione” ma di una mera “modificazione statutaria” (22).
9. Decisioni dei soci
Ai soci di s.r.l.s. non possono essere attribuite competenze decisionali ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (23); e pertanto il funzionamento dell’assemblea della s.r.l.s. è disciplinato esclusivamente dalla legge (24).
10. Decisioni dei soci non assembleari
È legittima la clausola dell’atto costitutivo di s.r.l.s. avente a oggetto la previsione della possibilità di decisioni dei soci adottate con metodo diverso da quello collegiale (25).
11. Durata della società
È controverso se la s.r.l.s. debba necessariamente avere una durata indeterminata (26) oppure se sia legittimo predisporre una clausola dell’atto costitutivo di s.r.l.s. che abbia a oggetto la determinazione della durata della società (27).
12. Esercizi sociali
È controverso se la s.r.l.s. abbia l’esercizio necessariamente coincidente con l’anno solare (28); oppure se l’atto costitutivo di s.r.l.s. possa contenere l’indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali (29).
13. Evoluzione da s.r.l.s. a s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro
È legittima la deliberazione di modifica statutaria (che non integra una “trasformazione”) con la quale la s.r.l.s. decide di assumere la forma di s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro (30).
14. Evoluzione da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria
È legittima la deliberazione di modifica statutaria (che non integra una “trasformazione” (31)) con la quale la s.r.l.s. decide di assumere la forma di s.r.l. ordinaria con capitale pari o superiore a 10.000 euro, purché ne sia appunto aumentato il capitale sociale (a titolo oneroso o a pagamento) ad almeno 10.000 euro; non occorre accertare il valore del patrimonio sociale della s.r.l.s. mediante una relazione di stima (32).
15. Evoluzione in s.r.l.s.
Se una s.r.l. già vigente (essendo partecipata solo da persone fisiche e avendo un capitale sociale del valore nominale inferiore a 10.000 euro o riducendolo sotto i 10.000 euro) adotta uno statuto uguale al modello standard di atto costitutivo, non si giunge ad avere una s.r.l.s. (poiché essa è un tipo societario “d’ingresso” nell’ordinamento, ma non è la possibile evoluzione di un altro tipo societario), bensì di una s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ai 10.000 euro, caratterizzata dall’essere regolata con quel particolare statuto; identica conclusione si ha nel caso che alla medesima situazione si giunga con una operazione di trasformazione omogenea o eterogenea oppure a seguito di una scissione o di una fusione (33). Dovrebbe quindi essere superata dai successivi sviluppi normativi l’opinione secondo cui la s.r.l. “a capitale ridotto” (34) e la s.r.l. ordinaria (una volta diminuito il capitale sotto i 10.000 euro) (35) potevano decidere di evolvere in s.r.l.s.
16. Finanziamento soci
Alla s.r.l.s. si applicano le medesime norme disposte per la s.r.l. ordinaria in tema di finanziamento alla società da parte dei soci (36).
17. Impresa sociale
È controverso se la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata e la disciplina dell’impresa sociale siano tra loro compatibili (37) o meno (38).
18. Modifiche statutarie
È legittima l’approvazione di modifiche (ad esempio: denominazione, oggetto, sede) all’atto costitutivo di s.r.l.s. compatibili con tale tipo societario; a esse si applica la disciplina delle modifiche statutarie propria della s.r.l. “ordinaria” (39), incluso l’obbligo di deposito nel Registro delle Imprese del testo integrale aggiornato dello statuto o dell’atto costitutivo (40). Se invece siano introdotte modifiche incompatibili con il modello standard di atto costitutivo, con ciò si provoca un’evoluzione della s.r.l.s. in s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro; non si tratta peraltro di una trasformazione ma di una mera modificazione statutaria (41).
19. Natura della s.r.l.s.
La s.r.l.s. è un sottotipo (o una variante) della s.r.l. caratterizzato da alcune peculiarità (principalmente: soci solo persone fisiche; capitale sociale inferiore a 10.000 euro; modello standard di atto costitutivo) riguardanti la fase costitutiva (42).
20. Oggetto sociale
La s.r.l.s. può avere qualsiasi oggetto sociale (43).
21. Onorario notarile e costi di costituzione della società
La prestazione professionale notarile è gratuita quanto alla redazione dell’atto costitutivo e al rilascio delle copie occorrenti per gli adempimenti nonché di una copia per la società. L’atto costitutivo della s.r.l.s. non sconta imposta di bollo, diritti di segreteria e tassa archivio notarile (44). Invece, la prestazione professionale del notaio non è gratuita se egli sia incaricato di redigere un atto costitutivo diverso dal modello standard di s.r.l.s. (45) (il che determina che non una s.r.l.s. viene in essere, ma una s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro).
22. Organo di controllo
Nell’atto costitutivo della s.r.l.s. (ma la questione è controversa) (46) non vi può essere alcuna clausola inerente l’organo di controllo, la cui presenza nella s.r.l.s. si ha solo nei casi previsti dalla legge (47).
23. Pegno di quota di s.r.l.s. a soggetto non persona fisica
È legittimo che un soggetto diverso da una persona fisica sia titolare del diritto di pegno su una quota di una s.r.l.s. (48).
24. Riduzione del capitale sociale: disciplina applicabile
Si applica alla s.r.l.s. (ma la questione è controversa) (49) la medesima disciplina prevista dalla legge per la riduzione del capitale per perdite nella s.r.l. ordinaria (50).
25. Riserva legale
Vale anche per la s.r.l.s. la norma dettata per la s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro che impone di accantonare a riserva legale un quinto dell’utile annuo fino a che la somma tra il capitale e la riserva legale non abbia raggiunto l’ammontare di 10.000 euro (51).
26. Sede sociale
L’atto costitutivo di s.r.l.s. può contenere l’indirizzo della sede sociale (52).
27. Società fiduciaria socia di s.r.l.s.
È illegittima la partecipazione di una società fiduciaria (anche se il fiduciante sia una persona fisica) all’atto costitutivo di una s.r.l.s. (53).
28. Statuto della s.r.l.s.
È controverso se l’atto costitutivo della s.r.l.s. consti di un unico documento e non possa esservi allegato alcuno statuto (54); oppure se all’atto costitutivo della s.r.l.s. possa essere allegato uno statuto, eventualmente contenente anche clausole recanti norme non contingenti e non transitorie (55).
29. Usufrutto di quota di s.r.l.s. a soggetto non persona fisica
È legittimo che un soggetto diverso da una persona fisica sia titolare del diritto di usufrutto su una quota di una s.r.l.s. (56).
E.4 - S.r.l. “sportiva”
1. Società sportiva dilettantistica: clausola compromissoria
2. Società sportiva dilettantistica: denominazione
3. Società sportiva dilettantistica: oggetto sociale
4. Società sportiva professionistica: oggetto sociale
5. S.r.l. sportiva a capitale ridotto
6. S.r.l. sportiva a socio unico
7. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. sportiva a capitale ridotto
8. Trasformazione di coop. a mutualità prevalente in s.r.l. sportiva dilettantistica
9. Trasformazione di coop. sportiva in s.r.l. sportiva dilettantistica
10. Trasformazione di società sportiva dilettantistica
11. Trasformazione di s.r.l. sportiva lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica
12. Vendita in danno della quota di socio moroso
13. Voto capitario nella s.r.l. sportiva dilettantistica
1. Società sportiva dilettantistica: clausola compromissoria
Anche nelle società sportiva dilettantistica la clausola compromissoria deve prevedere la nomina degli arbitri da parte di soggetti estranei alla controversia (1).
2. Società sportiva dilettantistica: denominazione
«1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica […]» (2).
3. Società sportiva dilettantistica: oggetto sociale
«1. Le società […] sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto […]. Nello statuto devono essere espressamente previsti: […] b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; […] d) l’assenza di fini di lucro […]; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni» (3).
«1. Le […] società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, […]» (4).
4. Società sportiva professionistica: oggetto sociale
«1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
2. L’atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.
3. L’atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
4. Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l’affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali […].
7. Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. […]» (5).
5. S.r.l. sportiva a capitale ridotto
È lecito che una s.r.l. sportiva decida di determinare il proprio capitale sociale in una misura inferiore a 10.000 euro e superiore a 1 euro, così come consentito dall’art. 2463, c. 4, c.c. (6).
6. S.r.l. sportiva a socio unico
È lecito che una s.r.l. sportiva sia costituita nella forma della società unipersonale (7); unico socio può ben esserne anche un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta (8).
7. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. sportiva a capitale ridotto
È lecito che un’associazione sportiva si trasformi in una s.r.l. (sportiva) anche a capitale ridotto, non ostando a tale operazione né il divieto di conferimenti in natura (di cui all’art. 2463, c. 4, c.c.) né l’obbligo di formazione della riserva legale “accelerata” (di cui all’art. 2463, c. 5, c.c.) (9).
8. Trasformazione di coop. a mutualità prevalente in s.r.l. sportiva dilettantistica
È lecito che una cooperativa a mutualità prevalente si trasformi in una s.r.l. sportiva dilettantistica, purché vengano previamente modificate le clausole dello statuto relative alla mutualità prevalente (10).
9. Trasformazione di coop. sportiva in s.r.l. sportiva dilettantistica
Qualora una cooperativa sportiva intenda trasformarsi in una s.r.l. sportiva dilettantistica, pare preferibile prevalere l’opinione per la quale l’obbligo di devoluzione a fondi mutualistici del patrimonio sociale investa le sole riserve indisponibili e non l’integrità del patrimonio (11).
10. Trasformazione di società sportiva dilettantistica
È legittimo che una società sportiva dilettantistica per azioni senza scopo di lucro, intendendo svolgere un’attività imprenditoriale pura, proceda alla modificazione di tale oggetto sociale, nonché all’adozione di un nuovo testo di statuto sociale tipico (società per azioni con scopo di lucro), nel quale venga meno ogni limite alla divisione degli utili tra i soci e alla devoluzione del patrimonio agli stessi in caso di scioglimento della società (12); in tal caso pare opportuno qualificare l’operazione come trasformazione eterogenea, senza però doversi dare corso alla redazione della relazione di stima (13).
11. Trasformazione di s.r.l. sportiva lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica
È lecito che una s.r.l. sportiva lucrativa si trasformi in una s.r.l. sportiva dilettantistica; tale operazione dovrebbe sostanziarsi in una trasformazione eterogenea in senso tecnico, poiché si incide sullo scopo sociale (che evolve da “lucrativo” a “ideale”) (14).
12. Vendita in danno della quota di socio moroso
In caso di vendita in danno del socio moroso di s.r.l., egli ha diritto a una liquidazione di valore pari al valore nominale della partecipazione liquidata sportiva la vendita in danno della quota del socio moroso deve avvenire per il solo valore nominale della stesa, e non per valore risultante dall’ultimo bilancio approvato (15).
13. Voto capitario nella s.r.l. sportiva dilettantistica
È illegittima la previsione del voto capitario nella società sportiva dilettantistica esercitata nella forma della s.r.l. (16).