G.1 - Società tra professionisti
G.1.1 - Società tra professionisti (in generale e miscellanea)
2. Associazione tra professionisti: ammissibilità
3. Associazione tra professionisti: natura
4. Attività non commerciale e non imprenditoriale della s.t.p.
5. Avvocato amministratore di s.t.p.
6. Azienda professionale e avviamento professionale
7. Cessione di studio professionale a società
11. Pubblicità nel Registro delle Imprese
1. Amministrazione
Gli amministratori della s.t.p. non debbono necessariamente essere né professionisti né soci professionisti (1)
2. Associazione tra professionisti: ammissibilità
È legittimo costituire una associazione tra professionisti (2). I professionisti “protetti” non possono però associarsi in una associazione professionale con professionisti “non protetti” (3).
3. Associazione tra professionisti: natura
È controversa (4) la natura giuridica dell’associazione tra professionisti: secondo un’opinione meno recente, detta figura sarebbe riconducibile alla società semplice (5); secondo una più recente opinione, invece, detta figura sarebbe riconducibile all’associazione di cui all’art. 36 c.c. (6).
4. Attività non commerciale e non imprenditoriale della s.t.p.
La s.t.p. non svolge attività di natura commerciale e non assume la qualità di imprenditore (7).
5. Avvocato amministratore di s.t.p.
Un avvocato può essere nominato amministratore di una s.t.p. ma non può essere attributario di deleghe di poteri; se la professione forense non è nell’oggetto della s.t.p., egli non può svolgervi l’attività forense (8).
6. Azienda professionale e avviamento professionale
Gli studi professionali possono essere anche organizzati sotto forma di “azienda professionale” (9) dotata di un proprio avviamento (10).
7. Cessione di studio professionale a società
È legittima la cessione di uno studio professionale a una società (11).
8. Fallimento
La s.t.p. non svolge attività di natura commerciale e non assume la qualità di imprenditore e, pertanto, non è soggetta a fallimento (12).
9. Natura della s.t.p.
La s.t.p. non è una società con causa propria ma una possibile conformazione (per oggetto e per disciplina) di una delle società tipiche previste nel codice civile (13), sicché non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci previsto dal modello societario prescelto, conformato a quello previsto dalla legge speciale sulle s.t.p. (14).
10. Pubblicità
La s.t.p. si iscrive come inattiva al Registro delle Imprese; poi si iscrive all’albo professionale; e infine, una volta iniziata l’attività, si iscrive alla Sezione Speciale delle società professionali nel Registro delle Imprese (15).
11. Pubblicità nel Registro delle Imprese
L’iscrizione nella Sezione Speciale delle s.t.p. ha natura di mera “pubblicità notizia”; l’effetto costitutivo della pubblicità al Registro delle Imprese (per gli atti costitutivi di società di capitali e cooperative) e l’effetto dichiarativo della pubblicità al Registro delle Imprese (per gli atti costitutivi delle società di persone e per gli atti modificativi dello statuto di tutte le società) dipendono dall’iscrizione degli atti delle s.t.p. nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese (16).
G.1.2 - Denominazione
1. Caratteristiche
La denominazione e la ragione sociale devono essere decorose (1) e comprendere l’espressione “società tra professionisti” (o la sigla “s.t.p.”) (2), la quale si aggiunge alla esplicazione del modello societario prescelto (s.n. c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) (3), nonché, solo ove prescritto dalla legge, l’indicazione del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili (4), ma non necessariamente il nome di un socio professionista (5).
2. Società multiprofessionali
Nella denominazione delle s.t.p. multiprofessionali non occorre esplicitare le professioni svolte né il fatto che la società abbia natura multiprofessionale (6).
3. S.t.p. società semplice
La ragione sociale della s.t.p. esercitata nella forma di società semplice può contenere solo l’espressione “società tra professionisti” senza aggiungere né il nome dei soci né l’espressione “società semplice” (7).
G.1.3 - Oggetto sociale
2. Caratteristiche dell’oggetto della s.t.p.
3. Modifica dell’oggetto sociale da non professionale a professionale
5. Oggetto multiprofessionale prevalente
1. Attività imprenditoriale
È illegittimo che l’oggetto sociale di una s.t.p. includa un’attività imprenditoriale, salvo che si tratti di attività strumentale o complementare rispetto all’esercizio della professione (quale ad esempio la fornitura di beni strumentali e di servizi accessori, che consentano o facilitino l’esercizio della professione) (1).
2. Caratteristiche dell’oggetto della s.t.p.
L’oggetto sociale deve essere attinente esclusivamente all’attività professionale (o multiprofessionale) dei soci e non ammette la previsione di altre attività che non siano attività tecniche meramente strumentali all’attività professionale (2); in particolare, è illegittimo che nell’oggetto sociale sia previsto l’esercizio della attività di consulenza in generale (3); l’oggetto sociale può peraltro comprendere, oltre che l’esercizio delle attività professionali riservate agli iscritti a ordini o albi professionali, anche l’esercizio delle attività “tipiche” o “caratteristiche” di tali professioni (4). Per costituire una s.t.p. occorre la presenza tra i soci di almeno un professionista per ognuna delle attività professionali contemplate nell’oggetto sociale (5).
3. Modifica dell’oggetto sociale da non professionale a professionale
Non costituisce una trasformazione, ma una mera modifica statutaria, l’adozione dell’oggetto professionale da parte di una società non professionale la quale, con ciò, diventi una s.t.p. (e viceversa), sempre che la società in questione rimanga del medesimo tipo (6).
4. Oggetto multiprofessionale
L’oggetto sociale multiprofessionale è legittimo solo se la società abbia come soci esponenti di tutte le professioni menzionate nell’oggetto della società stessa (7).
5. Oggetto multiprofessionale prevalente
Non è necessario indicare quale, tra le attività professionali di una s.t.p. multiprofessionale, sia quella prevalente (8).
G.1.4 - Capitale sociale, conferimenti e utili
1. Conferimento diverso dall’opera professionale
4. Quota di partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti
5. Quote di partecipazione al capitale sociale “di categoria”
6. Studio professionale e avviamento (clientela)
1. Conferimento diverso dall’opera professionale
Il professionista, nel rispetto della normativa inderogabile relativa al tipo societario prescelto, può conferire la propria opera professionale (e in tal caso è obbligato ad eseguirla); se il professionista effettua un conferimento diverso dalla propria opera professionale occorre che, nell’esecuzione di ogni singolo incarico professionale ricevuto dalla s.t.p., egli pattuisca il proprio operato professionale (compenso, modalità di esecuzione, ecc.) con la s.t.p. (1).
2. Opera professionale
I soci professionisti possono conferire (ma non sono obbligati a conferire) la loro opera professionale (2). Il conferimento dell’attività professionale è possibile nelle società di persone e nella s.r.l. mentre nella s.p.a. l’opera professionale può essere oggetto di “prestazioni accessorie” o di apporto eseguito a fronte dell’emissione di strumenti finanziari (3).
3. Prestazioni tecniche
Nella s.t.p. azionaria le prestazioni tecniche non possono essere conferite, ma possono solo essere oggetto di “prestazioni accessorie”, con la conseguenza che il socio non professionista, il quale si obblighi a prestazioni accessorie, deve effettuare anche un conferimento di denaro o di altri beni (4).
4. Quota di partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti
A differenza delle società tra avvocati (ove è prescritto che i professionisti abbiano i due terzi dei voti e i due terzi del capitale) (5), i soci professionisti, purché abbiano i due terzi dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci, possono (ma vi è una minoritaria opinione contraria) (6) anche essere di numero inferiore ai due terzi dei soci (7) o avere una quota di partecipazione al capitale sociale inferiore ai due terzi dell’intero capitale sociale (8).
5. Quote di partecipazione al capitale sociale “di categoria”
Se la s.t.p. abbia i requisiti dimensionali della s.r.l.-PMI, è ammissibile la suddivisione del capitale sociale in quote “di categoria” (9).
6. Studio professionale e avviamento (clientela)
Al conferimento in s.t.p. dello studio professionale si applicano per analogia le norme sul trasferimento di azienda; si ritiene conferibile anche l’avviamento dello studio professionale, inteso come “andamento medio del fatturato del singolo professionista”, mentre è dubbia la conferibilità dell’avviamento inteso come “clientela” (10).
7. Utili
A seconda della tipologia societaria utilizzata per la s.t.p., il socio professionista può essere remunerato mediante l’attribuzione di azioni correlate (nella s.p.a.), di un particolare diritto agli utili (nella s.r.l.) e di ristorni (nella cooperativa) (11).
G.1.5 - Soci nella s.t.p. (o in altra società o associazione)
2. Compatibilità con professione individuale
11. Partecipazione del professionista a pluralità di associazioni professionali
12. Partecipazione del socio di s.t.p. ad associazione professionale
13. Partecipazione di una s.t.p. a una società commerciale
14. Partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p.
15. Partecipazione di una s.t.p. ad associazione professionale
16. Professioni “non protette”
20. Rapporto fra soci professionisti e non professionisti
22. Socio di s.t.p. che svolge anche la professione individuale
25. Sospensione dall’esercizio della professione
26. S.t.p. in accomandita semplice partecipata da s.r.l. accomandante
27. S.t.p. partecipata da altra società non s.t.p.
28. S.t.p. partecipata da professionisti ordinistici e professionisti “non protetti”
29. S.t.p. partecipata da studio professionale associato
1. Avvocati
È illegittima la costituzione di s.t.p. tra (soli) avvocati, in quanto una società di (soli) avvocati può essere costituita solo nella forma di “società tra avvocati” (precedentemente, ai sensi del d.lgs. 96/2001, ora ai sensi dell’art. 4-bis, legge 247/2012) (2). L’avvocato può partecipare (con una quota di minoranza) a una s.t.p. multidisciplinare (ed esercitarvi la professione forense) il cui oggetto sociale contempli anche l’esercizio dell’attività forense; detta s.t.p. non è iscrivibile all’Ordine degli Avvocati; l’avvocato può essere membro dell’organo amministrativo di detta s.t.p. ma senza ricevere deleghe (3).
2. Compatibilità con professione individuale
È compatibile, con la qualità di socio di s.t.p., l’esercizio della attività professionale sia in forma individuale che in forma associata (4).
3. Decisioni dei soci
L’impostazione statutaria del voto e la composizione della compagine sociale devono comunque essere tali da assicurare ai professionisti la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci, in qualunque modo organizzate: per teste, per quote di capitale, per quote di utili (se, nel corso della vita della società, questo requisito viene meno e non è ripristinato entro sei mesi, la società si scioglie) (5). Pertanto (a differenza delle società tra avvocati ove è prescritto che i professionisti abbiano i due terzi dei voti e i due terzi del capitale) (6), i soci professionisti, purché abbiano i due terzi dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci, possono (ma vi è una minoritaria opinione contraria) (7) anche essere di numero inferiore ai due terzi dei soci (8) o avere una quota di partecipazione al capitale sociale inferiore ai due terzi dell’intero capitale sociale (9). Peraltro, non è richiesto che la riserva ai professionisti dei due terzi dei voti sia anche un quorum determinante per l’adozione delle decisioni dei soci (10); ad esempio, nelle società di persone, salvo diversa disposizione statutaria, per le decisioni dei soci occorre il loro voto unanime (11), mentre in una società di capitali a larga base sociale il voto del socio capitalista potrebbe essere - di fatto - determinante per il raggiungimento del quorum occorrente per la decisione dei soci (12); inoltre, sarebbe legittima una clausola statutaria che renda determinante, ove possibile, il voto dei soci non professionisti (13); mentre sarebbe d’altro canto inammissibile che i soci non professionisti possano assumere decisioni prescindendo completamente dalla volontà dei soci professionisti (14).
4. Farmacisti (15)
I farmacisti possono costituire sia la s.t.p. sia anche la “società tra farmacisti” di cui alla legge 362/1991 (16).
5. Fisioterapisti
È controverso se sia lecito (17), o meno (18), costituire una s.t.p. tra fisioterapisti.
6. Incompatibilità
Sia il socio professionista che il socio non professionista possono far parte di una sola s.t.p. (19).
7. Ingegneri
Gli ingegneri possono costituire sia la s.t.p. sia anche la “società di ingegneria” di cui al d.lgs. 163/2006 (20).
8. Maestri di sci
La s.t.p. può essere costituita tra maestri di sci (21).
9. Notai
È illegittima la costituzione di una s.t.p. tra notai (22).
10. Odontoiatri
La professione odontoiatrica può essere esercitata oltre che nella forma della s.t.p. anche in una forma societaria diversa dalla s.t.p. (23).
11. Partecipazione del professionista a pluralità di associazioni professionali
Il professionista individuale può partecipare a una pluralità di associazioni professionali (24).
12. Partecipazione del socio di s.t.p. ad associazione professionale
È legittima la partecipazione del socio di s.t.p. a una associazione professionale (25).
13. Partecipazione di una s.t.p. a una società commerciale
È legittima la partecipazione di una s.t.p. a una società commerciale a condizione che la partecipazione acquistata non sia tale da pregiudicare l’esercizio dell’attività professionale, e che i soci della s.t.p. non assumano cariche sociali nella società partecipata (26).
14. Partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p.
Non dovrebbe essere legittima la partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p. (27).
15. Partecipazione di una s.t.p. ad associazione professionale
Non è legittima la partecipazione di una s.t.p. (né di una associazione professionale) a una associazione professionale (28).
16. Professioni “non protette”
È illegittima la costituzione di s.t.p. tra professionisti esercenti professioni “non protette” (29).
17. Professioni ordinistiche
La s.t.p. può essere costituita solo per l’esercizio delle professioni ordinistiche (30). Qualora i professionisti appartenenti a Ordini o Albi professionali intendano svolgere la professione in forma societaria, devono necessariamente ricorrere alla società tra professionisti (s.t.p.) di cui alla legge 183/2011 e non possono utilizzare un tipo societario “ordinario”; è però possibile al professionista avvalersi di una “società di mezzi” oppure svolgere la professione nell’ambito di società preordinate a offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti che pur vi operano (31).
18. Professioni sanitarie
La s.t.p. può essere costituita tra medici-chirurghi, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitarie visitatrici, infermieri professionali e massoterapisti (32).
19. Psicologi
La s.t.p. può essere costituita tra psicologi (33).
20. Rapporto fra soci professionisti e non professionisti
La società fra professionisti si scioglie qualora venga meno il rapporto fra il numero o la partecipazione dei soci professionisti e quello dei soci non professionisti (e tale rapporto non venga ricostituito entro sei mesi); a seguito del verificarsi di tale causa di scioglimento, la società continua a esistere, determinandosi la sua estinzione solamente con la cancellazione dal Registro delle Imprese (34).
21. Revisori legali
L’attività di revisione legale può essere indicata nell’oggetto di una società tra professionisti (s.t.p.); però possono essere soci di questa s.t.p. solo professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano iscritti anche nel Registro dei revisori legali; in altri termini non possono far parte della s.t.p. in questione, quali soci professionisti, soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali ma che non siano iscritti nell’albo dei dottori commercialisti. La s.t.p. potrebbe invece essere costituita tra soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con soci revisori legali i quali però non devono assumere la qualifica di soci professionisti, bensì quella di soci “di investimento” o di soci “di prestazioni tecniche” (35).
22. Socio di s.t.p. che svolge anche la professione individuale
È legittimo che il socio di s.t.p. svolga anche l’attività professionale in forma individuale (36).
23. Socio non persona fisica
È legittima la partecipazione a una s.t.p. di soggetti diversi dalle persone fisiche (37); ma i soci di s.t.p. diversi dalle persone fisiche non possono essere che soggetti societari (diversi dalle s.t.p.) (38).
24. Soci professionisti
Per costituire una s.t.p. occorre la presenza tra i soci di almeno un professionista per ognuna delle attività professionali contemplate nello statuto sociale (39).
25. Sospensione dall’esercizio della professione
La sospensione del professionista dall’esercizio della professione non provoca conseguenze sulla esistenza e sulla continuazione della s.t.p. (40).
26. S.t.p. in accomandita semplice partecipata da s.r.l. accomandante
È legittima la costituzione di una società in accomandita semplice tra professionisti nella quale il capitale sociale sia ripartito per il settanta per cento in capo a una s.r.l. (socio accomandante) e per il trenta per cento in capo a tre dottori commercialisti (soci accomandatari) (41).
27. S.t.p. partecipata da altra società non s.t.p.
È legittima la partecipazione di una società non s.t.p. al capitale sociale di una società s.t.p. (42).
28. S.t.p. partecipata da professionisti ordinistici e professionisti “non protetti”
È legittima la costituzione di una s.t.p. che abbia come soci professionisti di professioni “protette” e professionisti di professioni “non protette”, a condizione che i professionisti “non protetti” intervengano come soci tecnici o soci di capitale e che i professionisti “protetti” abbiano la maggioranza di almeno i due terzi nelle decisioni dei soci (43).
29. S.t.p. partecipata da studio professionale associato
È legittima la partecipazione di uno studio professionale associato (dato che esso è un autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive) (44) al capitale sociale di una s.t.p., anche come unico socio (45).
30. Trust
È illegittima la partecipazione del trustee di un trust al capitale sociale di una s.t.p. (46).
31. Unico socio
È legittima (essendo stata superata l’originaria tesi negativa) (47) la costituzione di una s.t.p. nella forma di s.r.l. o di s.p.a. a unico socio (48).
G.1.6 - Esercizio dell’attività professionale
1. Assicurazione per la responsabilità professionale
2. Esecuzione della prestazione professionale
3. Professione svolta avvalendosi di società “di mezzi”
4. Professione svolta in forma societaria
5. Professione svolta nell’ambito di società “ordinaria”
6. Responsabilità per le prestazioni professionali
7. Studio professionale associato
1. Assicurazione per la responsabilità professionale
Lo statuto deve prevedere l’obbligo della s.t.p. di stipulare una assicurazione per la responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività professionale (1).
2. Esecuzione della prestazione professionale
Lo statuto della s.t.p. deve contenere i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale sia eseguito solo dai soci dotati dei requisiti idonei per svolgere la prestazione professionale richiesta (2).
3. Professione svolta avvalendosi di società “di mezzi”
È legittimo che il professionista si avvalga, per lo svolgimento della sua attività, di una società “di mezzi”, preordinata ad apprestare le strumentazioni materiali (immobili, arredamenti, macchinari, personale, servizi accessori) per l’esercizio dell’attività professionale; con la società di servizi il professionista stipula dunque un contratto al fine di avvalersi dei servizi della società stessa (3).
4. Professione svolta in forma societaria
Qualora i professionisti appartenenti a Ordini o Albi professionali intendano svolgere la professione in forma societaria, devono necessariamente ricorrere alla società tra professionisti (s.t.p.) di cui alla legge 183/2011 e non possono utilizzare un tipo societario “ordinario”; è però possibile al professionista avvalersi di una “società di mezzi” oppure svolgere la professione nell’ambito di società preordinate a offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti che pur vi operano (4).
5. Professione svolta nell’ambito di società “ordinaria”
È legittimo che il professionista operi nell’ambito di società preordinate a offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti che pur vi operano (come potrebbe essere, ad esempio, l’esercizio di una clinica rispetto alle prestazioni di un medico o quello delle società di engineering rispetto alla prestazione di un ingegnere) (5).
6. Responsabilità per le prestazioni professionali
È controverso se la responsabilità per le prestazioni professionali eseguite dal singolo professionista ricada sulla società, o piuttosto sul singolo professionista incaricato (6).
7. Studio professionale associato
Anche dopo l’emanazione della legge 183/2011 è possibile l’esercizio delle professioni ordinistiche nella forma della associazione professionale (7), la cui natura è peraltro controversa (8). I professionisti “protetti” non possono però associarsi in una associazione professionale con professionisti “non protetti” (9).
G.1.7 - Tipologie societarie
3. Società semplice: pubblicità
1. Società benefit
È legittimo costituire una s.t.p. nella forma di società benefit (1).
2. Società semplice
È legittimo costituire una s.t.p. nella forma di società semplice (2).
3. Società semplice: pubblicità
È legittimo non iscrivere nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese le s.t.p. esercitate nella forma della società semplice (3); esse debbono essere iscritte solamente nella Sezione Speciale delle s.t.p. (4).
4. S.r.l. a capitale ridotto
È legittimo costituire una s.t.p. nella forma di s.r.l. a capitale ridotto (5).
5. S.r.l. semplificata
È controverso se sia (6), o meno (7), possibile costituire una s.t.p. nella forma di s.r.l. semplificata.
6. Start up innovativa
Non pare possibile costituire una s.t.p. nella forma della start up innovativa (8).
7. S.t.p. s.r.l.-PMI
È ammissibile che una s.t.p. sia costituita nella forma di s.r.l.-PMI (9).
8. S.t.p. unipersonale
È legittima (essendo stata superata l’originaria tesi negativa) (10) la costituzione di una s.t.p. nella forma di s.r.l. o di s.p.a. a unico socio (11).
9. Tipologia delle s.t.p.
La s.t.p. può assumere la forma della società semplice, della società in nome collettivo, della società in accomandita semplice, della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e della società cooperativa (12).
G.1.8 - Trasformazione
1. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.
2. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.
3. Trasformazione di società di servizi professionali in s.t.p.
4. Trasformazione di s.t.p. lucrativa in s.t.p. cooperativa
1. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.
È legittima la trasformazione dell’associazione professionale in s.t.p. (1), benché sia dubbio se si tratti di una trasformazione eterogenea (2) (ciò che si avrebbe se si qualificasse lo studio associato come una associazione non riconosciuta) (3) o, piuttosto (qualora si qualificasse lo studio associato come una società semplice) (4), di una trasformazione omogenea (5).
2. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.
Non è legittima la trasformazione della associazione temporanea tra professionisti in s.t.p. (6).
3. Trasformazione di società di servizi professionali in s.t.p.
È legittima, e consiste in una mera operazione di modifica statutaria, la “trasformazione” (recte: la deliberazione comportante l’evoluzione) di una società di servizi professionali in una s.t.p. (7).
4. Trasformazione di s.t.p. lucrativa in s.t.p. cooperativa
La trasformazione di una s.t.p. lucrativa in una s.t.p. cooperativa integra una trasformazione eterogenea; ad essa si deve pertanto applicare la disciplina di cui agli artt. 2500-septies - 2500-novies c.c. (8).
G.2 - Società tra avvocati
1. Avvocato amministratore di s.t.p.
4. Partecipazione di avvocato a s.t.p.
1. Avvocato amministratore di s.t.p.
Un avvocato può essere nominato amministratore di una s.t.p. ma non può essere attributario di deleghe di poteri; se la professione forense non è nell’oggetto della s.t.p., egli non può svolgervi l’attività forense (1).
2. Normativa applicabile
Tra l’art. 4-bis, legge 247/2012 (disciplinante la società tra avvocati) e l’art. 10, legge 183/2011 (disciplinante la società tra professionisti), vi è un rapporto tra legge speciale e legge generale, nel senso che la disciplina speciale dell’art. 4-bis, legge 247/2012 prevale, in materia di società tra avvocati, rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 10, legge 183/2011 (2).
3. Oggetto multidisciplinare
È legittimo che la s.t.a. abbia un oggetto (non solo forense, ma) multidisciplinare (3).
4. Partecipazione di avvocato a s.t.p.
L’avvocato può partecipare (con una quota di minoranza) a una s.t.p. multidisciplinare (ed esercitarvi la professione forense) il cui oggetto sociale contempli anche l’esercizio dell’attività forense; detta s.t.p. non è iscrivibile all’Ordine degli Avvocati (4) (se l’oggetto sociale non contempla l’attività forense, l’avvocato può bensì essere socio della s.t.p., ma non può esercitarvi l’attività forense) (5).
G.3 - Società tra farmacisti
3. Gestione di farmacia comunale
5. Incompatibilità: esercizio della professione medica
6. Incompatibilità: momento rilevante
7. Incompatibilità: posizione in altra farmacia
8. Incompatibilità: rapporto di lavoro pubblico e privato
9. Oggetto sociale: prodotti parafarmaceutici
10. Pegno su quota di società di gestione di farmacia
11. Servizi assicurati dalle farmacie
12. Società di capitali: società unipersonale
13. Società di capitali: tipologie
14. Società di persone: partecipazione di soci non farmacisti
15. Società tra farmacisti e società tra professionisti (s.t.p.)
16. Titolarità di farmacie: limite del 20 per cento di farmacie
17. Titolarità di farmacie: nozione di territorio della medesima regione
18. Titolarità di farmacie: partecipazione in più società di farmacie
1. Affitto della farmacia
È prevalentemente affermata l’illiceità dell’oggetto e la contrarietà a norme imperative di quegli accordi che, comunque attuati, di fatto sottraggano, in tutto o in parte, al titolare della farmacia la responsabilità del suo esercizio e la piena disponibilità della azienda farmaceutica e della gestione della relativa impresa (1).
2. Forma e oggetto sociale
«1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. […]» (2).
3. Gestione di farmacia comunale
È legittima la costituzione, da parte del Comune come unico socio, di una società unipersonale per la gestione di una farmacia comunale (3).
4. Incompatibilità
«1. La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
-
nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo;
-
con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
-
con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. […]» (4).
5. Incompatibilità: esercizio della professione medica
Posto che l’assunzione della qualità di socio in una società di gestione di farmacia è incompatibile «con l’esercizio della professione medica» (art. 7, c. 2, secondo periodo, legge n. 362/1991), è controverso se tale incompatibilità concerna i soli medici che svolgono effettivamente la professione (5) oppure se riguardi anche i medici che, pur non esercitando la professione, risultino comunque iscritti all’albo professionale (6).
6. Incompatibilità: momento rilevante
L’incompatibilità di cui all’art. 8, c. 1, legge n. 362/1991, deve essere valutata, anche nel caso di costituzione di società, solo al momento del conseguimento della titolarità della farmacia (7).
7. Incompatibilità: posizione in altra farmacia
Posto che l’assunzione della qualità di socio in una società di gestione di farmacia è incompatibile «con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia» (art. 8, c. 1, lett. b), legge n. 362/1991), è controverso se tale incompatibilità sia limitata al caso in cui il titolare, il gestore provvisorio, il direttore o il collaboratore di altra farmacia assuma taluna delle predette posizioni in una società di gestione di altra farmacia (o comunque assuma un ruolo idoneo a incidere sulle decisioni della società di gestione di altra farmacia) (8) oppure se al predetto soggetto sia preclusa qualsiasi forma di partecipazione a una società di gestione di un’altra farmacia (ivi compreso, quindi, il caso in cui costui effettui un mero versamento di capitale senza assumere alcun ruolo decisionale nell’ambito della società di gestione di altra farmacia) (9).
8. Incompatibilità: rapporto di lavoro pubblico e privato
Posto che l’assunzione della qualità di socio in una società di gestione di farmacia è incompatibile «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato» (art. 8, c. 1, lett. b), legge n. 362/1991), si tratta di una causa di incompatibilità riferibile solo al socio farmacista e non anche al socio di società di capitali titolare di farmacia privo di poteri gestionali in detta società (10).
9. Oggetto sociale: prodotti parafarmaceutici
La società che ha per oggetto la gestione di una farmacia può svolgere (e contemplare nel suo oggetto sociale) anche l’attività di vendita di prodotti parafarmaceutici (11), la quale non costituisce un’attività riservata, ma è comunque soggetta a particolari obblighi di legge (12).
10. Pegno su quota di società di gestione di farmacia
Per evitare che, mediante la concessione del pegno su quote di partecipazione al capitale sociale di società di gestione di farmacie, siano eluse le cause di incompatibilità previste dalla legge per i soci di società di gestione di farmacie, è opportuno che l’atto di concessione del pegno preveda che, durante il periodo di durata della garanzia, i diritti amministrativi relativi alla quota data in pegno (e, in particolare, il diritto di voto) restino in capo al socio (13).
11. Servizi assicurati dalle farmacie
«2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
-
la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
-
la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
-
la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;
-
la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
-
la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
-
la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
-
la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
-
la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
-
l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
-
la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. […]» (14).
12. Società di capitali: società unipersonale
Una società di capitali con unico socio può essere titolare di una farmacia (15).
13. Società di capitali: tipologie
Qualsiasi tipo di società di capitali può avere la titolarità di una farmacia (16).
14. Società di persone: partecipazione di soci non farmacisti
È legittima la partecipazione di soci non farmacisti alla società di persone avente a oggetto la gestione di una farmacia (17).
15. Società tra farmacisti e società tra professionisti (s.t.p.)
I farmacisti, per l’esercizio della loro professione, possono indifferentemente costituire sia una s.t.p. sia la “società tra farmacisti” di cui alla legge n. 362/1991 (18).
16. Titolarità di farmacie: limite del 20 per cento di farmacie
Posto che le società di gestione di farmacie «possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» (art. 1, c. 158, l. n. 124/2017), è preferibile ritenere che detto limite percentuale debba intendersi riferito al numero delle farmacie (intese come “punti vendita”) e non anche al volume d’affari generato (19).
17. Titolarità di farmacie: nozione di territorio della medesima regione
Posto che le società di gestione di farmacie «possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» (art. 1, c. 158, l. n. 124/2017), è preferibile ritenere che tale norma non impedisca a una stessa società di essere titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di società di gestione di farmacie ubicate in più Regioni o Province Autonome (fermo restando che, nell’ambito di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, la predetta soglia percentuale non può essere superata) (20).
18. Titolarità di farmacie: partecipazione in più società di farmacie
Posto che le società di gestione di farmacie «possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» (art. 1, c. 158, l. n. 124/2017), è controverso se il socio di una società di gestione di farmacia possa essere titolare di una partecipazione di controllo (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) in una pluralità di società di gestione di farmacie con la conseguenza che, sommando dette quote di partecipazione, venga superato il limite del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima Regione o Provincia Autonoma (21).