I.1 - Società a partecipazione pubblica
I.1.1 - Società a partecipazione pubblica (in generale e miscellanea)
1. Alienazione di quote di partecipazione
2. Amministrazione della s.p.a. partecipata
3. Amministrazione della s.r.l. partecipata
4. Assoggettabilità a fallimento e concordato preventivo
5. Controllo del notaio rogante
6. Controllo del socio pubblico sulla gestione della società
8. Entità della quota di partecipazione delle pubbliche amministrazioni
9. Limitazione all’ingerenza dei soci nella gestione
10. Motivazione analitica: nozione e atti che vi sono soggetti
11. Natura giuridica della società partecipata
12. Obbligazioni e titoli di debito
13. Partecipazione a società di diritto straniero
14. Partecipazione “a tempo” del socio privato
15. Partecipazione di pubbliche amministrazioni a enti non societari
16. Particolari diritti dei soci
17. Prelazione statutaria a favore del socio privato
18. Revisione legale nella s.p.a. partecipata
19. Risoluzione del contratto di servizio e fuoriuscita del socio privato
20. Strumenti finanziari partecipativi
21. Tipologie di società partecipate ammesse
1. Alienazione di quote di partecipazione
L’alienazione, da parte di un ente pubblico, di quote di partecipazione a società di sua titolarità e la costituzione di vincoli sulle stesse non sono soggette alla disciplina dell’obbligo di motivazione analitica (1).
2. Amministrazione della s.p.a. partecipata
La s.p.a. a partecipazione pubblica può essere amministrata, sulla base di adeguata motivazione, con il sistema tradizionale, con il sistema monistico o con il sistema dualistico (2).
3. Amministrazione della s.r.l. partecipata
La s.r.l. a partecipazione pubblica non può essere amministrata con il sistema di amministrazione congiuntivo o disgiuntivo (3).
4. Assoggettabilità a fallimento e concordato preventivo
Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (4).
5. Controllo del notaio rogante
Il notaio chiamato a procedere alla stipula dell’atto costitutivo di una società a partecipazione pubblica o dell’atto di cessione di una partecipazione al capitale sociale di una società a partecipazione pubblica, è tenuto a verificare il rispetto, da parte dell’ente pubblico, del procedimento deliberativo prescritto dalla legge (5).
6. Controllo del socio pubblico sulla gestione della società
Lo statuto della s.p.a. a partecipazione pubblica può contenere clausole finalizzate a derogare al principio di competenza gestionale esclusiva del consiglio di amministrazione, al fine di consentire il controllo del socio pubblico sulla gestione dell’impresa (6).
7. Disciplina applicabile
Alle società a partecipazione pubblica si applicano la normativa specifica in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche (il d.lgs. 175/2016), nonché, per tutto quanto non derogato dalla normativa speciale, le norme di diritto comune (7).
8. Entità della quota di partecipazione delle pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni possono essere titolari di quote di partecipazione di qualsiasi caratura (8).
9. Limitazione all’ingerenza dei soci nella gestione
Lo statuto della s.r.l. a partecipazione pubblica può derogare all’art. 2479, c. 1, c.c., nel senso di eliminare o limitare la competenza e l’ingerenza dei soci sulle competenze dell’organo amministrativo, inibendo loro di avocare a sé poteri e prerogative di quest’ultimo (9).
10. Motivazione analitica: nozione e atti che vi sono soggetti
L’obbligo di motivazione analitica grava sull’ente pubblico che assume deliberazioni in ordine ai seguenti atti: costituzione di società, aumento di capitale sociale, modifica dell’oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell’attività della società, trasferimento della sede sociale all’estero, revoca dello stato di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, acquisto di partecipazioni sociali. La motivazione analitica consiste nel fatto che la deliberazione dell’ente pubblico deve presentare i seguenti requisiti: a) il riferimento alla necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 d.lgs. 175/2016; b) l’indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano la decisione sul piano della convenienza economica; c) l’indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano la decisione sul piano della sostenibilità finanziaria; d) la valutazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; e) l’indicazione della compatibilità della decisione con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa; f) l’attestazione della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (10).
11. Natura giuridica della società partecipata
La società a partecipazione pubblica ha natura di soggetto di diritto privato (11).
12. Obbligazioni e titoli di debito
Le pubbliche amministrazioni possono essere titolari di obbligazioni e titoli di debito (12).
13. Partecipazione a società di diritto straniero
Le pubbliche amministrazioni possono essere socie di società di diritto straniero regolamentate da leggi vigenti in Paesi UE; e possono essere socie della Società Europea e della Società Cooperativa Europea (13).
14. Partecipazione “a tempo” del socio privato
La presenza del socio privato in una società a partecipazione pubblica non può essere di durata superiore alla durata dell’appalto o della concessione di cui la società è parte, configurandosi pertanto una particolare ipotesi di partecipazione sociale “a tempo” e, cioè, soggetta a termine finale di durata; lo statuto deve determinare le modalità con le quali, in concreto, viene disciplinato lo scioglimento del rapporto sociale con il socio privato alla scadenza di detto termine (14).
15. Partecipazione di pubbliche amministrazioni a enti non societari
Le pubbliche amministrazioni possono partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi, G.e.i.e., reti di imprese (15).
16. Particolari diritti dei soci
Lo statuto della s.r.l. a partecipazione pubblica può prevedere l’attribuzione, tanto ai soci privati quanto al socio pubblico, di “particolari diritti” a norma dell’art. 2468, c. 3, c.c. (16).
17. Prelazione statutaria a favore del socio privato
La clausola attributiva del diritto di prelazione, a favore del socio privato, in caso di alienazione di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società a partecipazione pubblica, di titolarità del socio ente pubblico, è da considerarsi nulla in quanto in violazione del principio di evidenza pubblica che permea la scelta del socio privato (17). È invece legittima la clausola di prelazione secondo la quale, dovendosi procedere al trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale di una società a partecipazione pubblica, mediante una procedura ad evidenza pubblica, il diritto di prelazione possa essere esercitato, una volta esperita la procedura ad evidenza pubblica, per un prezzo pari a quello risultante dalla proposta di aggiudicazione (18).
18. Revisione legale nella s.p.a. partecipata
Nelle s.p.a. a controllo pubblico la revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale (19).
19. Risoluzione del contratto di servizio e fuoriuscita del socio privato
Lo statuto della società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica, nel disciplinare i «meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio», può alternativamente prevedere:
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se si tratta di una s.r.l.:
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un meccanismo di esclusione per giusta causa del socio privato, ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., del socio privato, con conseguente applicazione della disciplina del recesso (e con i correttivi del caso concreto: tenendo conto, ad esempio, della necessità di esperire una procedura a evidenza pubblica per individuare un nuovo socio);
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l’attribuzione al socio pubblico di un diritto di riscatto (o opzione di acquisto) della quota di partecipazione del socio privato (20);
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se si tratta di una s.p.a.: l’emissione di azioni riscattabili, a norma dell’art. 2437-sexies c.c., con previsione del diritto di riscatto delle azioni del socio privato ad opera della società emittente (dovendo peraltro ricorrere i presupposti per procedere all’acquisto di azioni proprie) (21).
20. Strumenti finanziari partecipativi
Le pubbliche amministrazioni possono rendersi titolari di strumenti finanziari partecipativi (22).
21. Tipologie di società partecipate ammesse
Le pubbliche amministrazioni possono essere socie di s.p.a. (anche quotate), di s.r.l., di s.p.a. e di s.r.l. start-up innovative, di società consortili per azioni e a responsabilità limitata, di società cooperative; non possono essere socie di società in accomandita per azioni (a meno che non si tratti di società quotate) e di società di persone (23).
I.1.2 - Società in house providing
1. Controllo analogo congiunto: clausole statutarie
2. Controllo congiunto: nozione
3. Controllo del socio pubblico sulla gestione della società
4. Limitazione all’ingerenza dei soci nella gestione
5. Nozione di società in house providing
8. Soci: altra società in house providing
1. Controllo analogo congiunto: clausole statutarie
In caso di società in house partecipata da una pluralità di soci pubblici, essi esercitano il controllo analogo in forma congiunta e, a tal fine, la legge consente (i) di introdurre in statuto clausole in deroga (1) al diritto societario comune finalizzate a realizzare un sistema di governance che permetta l’esplicazione del controllo analogo congiunto (fino alla previsione statutaria di un organo di indirizzo e controllo esterno alla società, con compiti di autorizzazione e verifica) (2) e (ii) di stipulare patti parasociali di durata superiore a cinque anni (3). Lo statuto deve altresì dare rilievo ai soci di minoranza, dettando regole di voto (quali la previsione quorum rafforzati e il voto capitario) che valorizzino la loro volontà (4) e inoltre prevedendo la loro rappresentanza nell’organo amministrativo della società (5).
2. Controllo congiunto: nozione
Si ha “controllo congiunto” quando gli enti pubblici partecipanti esplichino sulla società partecipata una “influenza determinante”, sia “positiva che “negativa” (6).
3. Controllo del socio pubblico sulla gestione della società
Lo statuto della s.p.a. a partecipazione pubblica può contenere clausole finalizzate a derogare al principio di competenza gestionale esclusiva del consiglio di amministrazione, al fine di consentire il controllo del socio pubblico sulla gestione dell’impresa (7).
4. Limitazione all’ingerenza dei soci nella gestione
Lo statuto della s.r.l. a partecipazione pubblica può derogare all’art. 2479, c. 1, c.c., nel senso di eliminare o limitare la competenza e l’ingerenza dei soci sulle competenze dell’organo amministrativo, inibendo loro di avocare a sé poteri e prerogative di quest’ultimo (8).
5. Nozione di società in house providing
È in house providing la società a capitale pubblico esclusivo o prevalente in cui l’amministrazione pubblica esercita un controllo analogo a quello esercitato dai propri servizi (9) (situazione che si verifica allorché il socio pubblico detti le linee strategiche cui l’organo amministrativo deve conformarsi, nonché autorizzi o vagli gli atti di gestione della società e gli atti con i quali la società svolge il servizio affidato) (10).
6. Oggetto sociale
La società in house providing deve svolgere nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici socie nella percentuale minima dell’oltre 80 per cento del fatturato (menzionandolo nello statuto) (11) una delle seguenti attività: (i) produzione di un servizio di interesse generale, (ii) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra pubbliche amministrazioni, (iii) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, (iv) servizi di committenza (12).
7. Soci
Il capitale della società in house providing deve appartenere (direttamente o indirettamente) (13) a enti pubblici (ed è opportuna la presenza in statuto di una clausola in tal senso) (14); è tuttavia ammissibile anche la partecipazione di soggetti privati purché tale partecipazione sia consentita dalla legge, non comporti controllo o potere di veto, e non determini l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata (15).
8. Soci: altra società in house providing
È ammissibile che una società in house providing sia partecipata pro-quota da altra società in house providing, a sua volta interamente partecipata da soggetti pubblici (16).