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Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

J – GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

J.1 - Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.)

1. Legge suppletiva applicabile

2. Nomina giudiziale del liquidatore

3. Nozione

4. Pluralità di partecipanti

5. Recesso

6. Trasformazione in consorzio o in società

1. Legge suppletiva applicabile

Pare preferibile la tesi secondo cui le lacune dello statuto di un G.E.I.E. con sede in Italia debbano essere colmate applicando la disciplina dettata dal codice civile in tema di società di persone (1).

2. Nomina giudiziale del liquidatore

L’amministratore di un G.E.I.E. è legittimato, ai sensi dell’art. 2274 c.c., a chiedere la nomina giudiziale del liquidatore quando ricorrono cause di scioglimento del gruppo stesso, inattivo per sopravvenuto disinteresse dei suoi membri (2).

3. Nozione

Il G.E.I.E. è un istituto di diritto comunitario consistente in una forma contrattuale tipica ascrivibile, seppur con caratteristiche peculiari, nell’ampio genere dei contratti associativi (in particolare, nello schema del contratto di consorzio), funzionale all’integrazione e alla cooperazione internazionale tra imprese, fra enti o professionisti, la cui disciplina di base uniforme è dettata dal regolamento CEE n. 2137/85, come integrata dalle norme statali (3).

4. Pluralità di partecipanti

Qualora venga meno il requisito della pluralità dei partecipanti al G.E.I.E., si verifica la causa di scioglimento di cui all’art. 31, par. 2, Reg. n. 85/2137/CEE; pertanto, o viene ristabilita la pluralità dei partecipanti oppure il G.E.I.E. deve essere sciolto (4).

5. Recesso

Il recesso per giusta causa da un G.E.I.E. deve ritenersi avere efficacia immediata, salva diversa specifica previsione dello statuto, il quale può prevedere un termine di preavviso (5).

6. Trasformazione in consorzio o in società

Sebbene si tratti di una fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, è lecito che un G.E.I.E. si trasformi in una società od in un consorzio (6).

Note a piè di pagina
(1)(1)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 242-2015/I, Recesso dal G.E.I.E., efficacia e scioglimento, in CNN Notizie del 11.2.2016: «Sotto tale profilo va ricordato come sia discusso se la disciplina suppletiva applicabile al G.E.I.E. che abbia sede in Italia sia quella dei consorzi rispetto alla quale si rinviene una identità funzionale […] o, piuttosto - in considerazione della più spiccata rilevanza dell’intuitus personae […] quella delle società personali e, segnatamente, quella della società in nome collettivo […]».
(2)(2)
- Trib. Milano, 15 dicembre 2014, in Giur. It., 2015, 907, con nota di Badini Confalonieri: «L’amministratore di un Geie (gruppi europei di interesse economico) è legittimato ex art. 2274 c.c. a chiedere la nomina giudiziale del liquidatore quando ricorrono cause di scioglimento del gruppo stesso, inattivo per sopravvenuto disinteresse dei suoi membri».
(3)(3)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1136-2014/I, Trasformazione di GEIE in consorzio o in società di capitali, in CNN Notizie del 11.5.2016: «Il Gruppo europeo di interesse economico è un istituto di diritto comunitario consistente in una forma contrattuale tipica ascrivibile, seppur con caratteristiche peculiari, nell’ampio genere dei contratti associativi, funzionale all’integrazione e alla cooperazione internazionale tra imprese, fra enti o professionisti ([…]) la cui disciplina di base uniforme è dettata dal regolamento CE n. 2137/85, qualunque sia lo Stato in cui si trovi la sede del GEIE stabilita dal contratto costitutivo. Per la disciplina di alcuni istituti richiamati dal regolamento, tuttavia, il legislatore comunitario fa rinvio in via sussidiaria agli ordinamenti nazionali (e nello specifico all’ordinamento dello Stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo). In Italia le norme per l’applicazione del regolamento 2137/85 sono state disposte con D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. La funzione del GEIE è delineata dall’art. 3 del regolamento 2137/85: “il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l’attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all’attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima”. Tale ausiliarietà del gruppo rispetto all’attività economica svolta individualmente dai suoi membri, al cui accrescimento dei risultati il GEIE è funzionale, evidenzia, sin da subito, una certa similarità con le caratteristiche dell’istituto del consorzio ex art. 2602 c.c. ([…]). L’assimilazione, peraltro, non concerne solo la funzione, ma anche l’attività svolta dal GEIE e dal consorzio: se sul piano definitorio il GEIE non può esercitare attività in sostituzione dei parteciparti (ex art. 3 Reg. 2137/85) mentre il consorzio è deputato allo svolgimento di fasi delle imprese consorziate (ex art. 2602, c.c.), sul piano interpretativo, l’estensione del concetto di “fase” di cui all’art. 2602 a “qualunque attività svolta nell’interesse dei consorziati anche soltanto diretta ad assumere o eseguire determinati affari imprenditoriali” sembra confermare la sovrapponibilità fra le due forme di cooperazione interaziendale […]».
(4)(4)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 242-2015/I, Recesso dal G.E.I.E., efficacia e scioglimento, in CNN Notizie del 11.2.2016: «[…] Ne consegue che, avendo il recesso prodotto i suoi effetti, si è verificata la causa di scioglimento prevista dall’art. 31, par. 2, Reg. n. 85/2137/CEE, che obbliga il componente superstite a deliberare lo scioglimento del G.E.I.E. Tuttavia, laddove egli abbia interesse a proseguire l’attività con altri soggetti, potrà provvedere alla ricostituzione della pluralità dei membri del G.E.I.E. […]».
(5)(5)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 242-2015/I, Recesso dal G.E.I.E., efficacia e scioglimento, in CNN Notizie del 11.2.2016: «[…] La disciplina del recesso dal G.E.I.E. è contenuta nell’art. 27 del Reg. (CEE) 25 luglio 1985, n. 2137/85 - Regolamento del Consiglio relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) […]. Tanto il Regolamento quanto il D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, […] tacciono […] riguardo all’efficacia sul piano temporale del recesso […]. Sotto tale profilo va ricordato come sia discusso se la disciplina suppletiva applicabile al G.E.I.E. che abbia sede in Italia sia quella dei consorzi […] o, piuttosto - in considerazione della più spiccata rilevanza dell’intuitus personae […] quella delle società personali […]. Dunque, la regola generale è che il recesso per giusta causa abbia efficacia immediata. Autorevole dottrina ritiene comunque che sia possibile prevedere, nell’ambito del contratto sociale, un termine di preavviso anche per l’ipotesi di recesso per giusta causa […]. E, tuttavia, ammesso che si possa prevedere un termine di preavviso, questo dovrebbe esplicitamente aver riguardo anche al caso del recesso per giusta causa. […] Riportando queste considerazioni all’ipotesi al vaglio, è dato da notare come la clausola in questione abbia invece una formulazione generica, sicché appare preferibile ritenere che essa possa riferirsi alle ipotesi di recesso diverse da quelle per giusta causa, con la conseguenza che le dichiarazioni di recesso già manifestate avrebbero prodotto i loro effetti dal momento in cui sono state comunicate all’ente […].».
(6)(6)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1136-2014/I, Trasformazione di GEIE in consorzio o in società di capitali, in CNN Notizie del 11.5.2016: «[…] il GEIE […] non v’è dubbio che […] possa esser riguardato da operazioni di trasformazione […] Appare, pertanto, ammissibile la trasformazione del GEIE in consorzio, la quale è stata qualificata come trasformazione omogenea tanto dalla dottrina anteriore alla riforma del diritto societario ([…]), quanto da quella successiva ([…]). Ammessa la trasformabilità del GEIE in consorzio, deve ritenersi altresì possibile la trasformazione in società di capitali, la quale dovrebbe tuttavia qualificarsi come eterogenea».
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