J.1 - Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.)
1. Legge suppletiva applicabile
2. Nomina giudiziale del liquidatore
6. Trasformazione in consorzio o in società
1. Legge suppletiva applicabile
Pare preferibile la tesi secondo cui le lacune dello statuto di un G.E.I.E. con sede in Italia debbano essere colmate applicando la disciplina dettata dal codice civile in tema di società di persone (1).
2. Nomina giudiziale del liquidatore
L’amministratore di un G.E.I.E. è legittimato, ai sensi dell’art. 2274 c.c., a chiedere la nomina giudiziale del liquidatore quando ricorrono cause di scioglimento del gruppo stesso, inattivo per sopravvenuto disinteresse dei suoi membri (2).
3. Nozione
Il G.E.I.E. è un istituto di diritto comunitario consistente in una forma contrattuale tipica ascrivibile, seppur con caratteristiche peculiari, nell’ampio genere dei contratti associativi (in particolare, nello schema del contratto di consorzio), funzionale all’integrazione e alla cooperazione internazionale tra imprese, fra enti o professionisti, la cui disciplina di base uniforme è dettata dal regolamento CEE n. 2137/85, come integrata dalle norme statali (3).
4. Pluralità di partecipanti
Qualora venga meno il requisito della pluralità dei partecipanti al G.E.I.E., si verifica la causa di scioglimento di cui all’art. 31, par. 2, Reg. n. 85/2137/CEE; pertanto, o viene ristabilita la pluralità dei partecipanti oppure il G.E.I.E. deve essere sciolto (4).
5. Recesso
Il recesso per giusta causa da un G.E.I.E. deve ritenersi avere efficacia immediata, salva diversa specifica previsione dello statuto, il quale può prevedere un termine di preavviso (5).
6. Trasformazione in consorzio o in società
Sebbene si tratti di una fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, è lecito che un G.E.I.E. si trasformi in una società od in un consorzio (6).