K.1 - Trasformazione (in generale)
K.1.1 - Trasformazione (in generale e miscellanea)
2. Condizione sospensiva e risolutiva
3. Effetto non estintivo della trasformazione
4. Effetto non traslativo della trasformazione
5. Esercizio sociale della società trasformata
6. Norme in tema di trasferimenti immobiliari: non applicabilità
7. Patto parasociale di trasformare la società
8. Pubblicità nel Registro delle Imprese: interpretazione
10. Pubblicità sanante non soggetta a cancellazione d’ufficio
12. Soci con responsabilità aggravata: consenso
13. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante
14. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare
15. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso
16. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso
18. Termine iniziale di efficacia della deliberazione di trasformazione
19. Trascrizione nei Registri Immobiliari
20. Trascrizione nei Registri Immobiliari della trasformazione di società di leasing
21. Trasformazione in società irregolare
22. Trasformazione internazionale
23. Variazione del sistema di amministrazione e controllo
1. Computo dei termini
Salvo che sia diversamente stabilito, il computo dei termini soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.); non è quindi possibile considerare come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizione di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di computo del tempo (1).
2. Condizione sospensiva e risolutiva
È legittimo sottoporre la delibera di trasformazione di una società a termine iniziale o a condizione sospensiva, ma non a condizione risolutiva (2).
3. Effetto non estintivo della trasformazione
La trasformazione consiste in una vicenda meramente evolutiva - modificativa della società che si trasforma, il cui effetto è il mutamento del suo assetto organizzativo (3); ne consegue, ad esempio, che il processo nel quale è coinvolta la società trasformanda non si interrompe, ma prosegue con riferimento alla società risultante dalla trasformazione (4).
4. Effetto non traslativo della trasformazione
La trasformazione, sostanziandosi in una mera modifica statutaria, non comporta effetti traslativi dei beni che compongano il patrimonio sociale (5).
5. Esercizio sociale della società trasformata
Non appare legittimo fissare una durata superiore ai dodici mesi dell’esercizio della società risultante dalla trasformazione (6).
6. Norme in tema di trasferimenti immobiliari: non applicabilità
Sia che si tratti di trasformazione omogenea, sia che si tratti di trasformazione eterogenea (sussistendo peraltro per quest’ultimo caso opinioni contrarie) (7), dalla natura meramente modificativa della trasformazione deriva l’inapplicabilità all’operazione di trasformazione delle regole dettate in materia di trasferimenti immobiliari, e dunque quelle riguardanti (8):
-
i condoni edilizi (art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
-
il trasferimento dei terreni (art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
-
la conformità catastale (art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52);
-
la prestazione energetica (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
-
la prelazione dello Stato per la circolazione dei beni culturali (art. 60 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
7. Patto parasociale di trasformare la società
È lecito il patto (parasociale) con cui i soci convengano di trasformare la società; tale convenzione, anche se stipulata nella forma del contratto preliminare, non è suscettibile tuttavia di esecuzione in forma specifica poiché il giudice non può sostituirsi alla volontà assembleare (9).
8. Pubblicità nel Registro delle Imprese: interpretazione
Una volta eseguita l’iscrizione della trasformazione nel Registro delle Imprese, l’assetto societario resta stabilito nei termini in cui è pubblicizzato e non può più essere interpretato, anche nel caso in cui la trasformazione fosse simulata, secondo la comune intenzione dei soci (10).
9. Pubblicità sanante
L’invalidità della deliberazione di trasformazione non può essere pronunziata dopo che sia eseguita l’iscrizione presso il Registro delle Imprese (11).
10. Pubblicità sanante non soggetta a cancellazione d’ufficio
Non è soggetta a cancellazione d’ufficio la formalità pubblicitaria cui è attribuita effetto sanante, pur se effettuata in assenza delle condizioni che ne legittimano l’effettuazione (12).
11. Recesso
In caso di trasformazione, la disciplina del recesso applicabile è quella prevista per il tipo della società trasformanda e non quella prevista per il tipo della società risultante dalla trasformazione (13).
12. Soci con responsabilità aggravata: consenso
Ogni qualvolta la trasformazione implichi un aggravamento di responsabilità (ad esempio, nel caso di trasformazione di s.p.a. in s.a.p.a. si aggrava la posizione di coloro che sono nominati accomandatari; nel caso di trasformazione da s.a.s. a s.n.c. si aggrava la posizione di coloro che erano accomandanti), è necessario il consenso di detti soggetti alla trasformazione (14).
13. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante
Se la trasformazione comporta un aggravamento della responsabilità, l’assenza del consenso alla trasformazione di tali soggetti non inficia l’adozione o la validità della deliberazione, ma solo la sua efficacia ed iscrivibilità (15).
14. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare
Il consenso extra assembleare alla trasformazione, da parte dei soggetti che subiscono un aggravamento di responsabilità, deve essere espresso in un documento notarile o di equivalente attendibilità e non può derivare da un silenzio interpretato come assenso (16).
15. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso
Il consenso alla trasformazione da parte dei soggetti che subiscono un aggravamento di responsabilità può essere espresso anche non contestualmente alla deliberazione di trasformazione (17).
16. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso
Il termine per la prestazione del consenso alla trasformazione da parte dei soggetti che subiscono un aggravamento di responsabilità deve essere un termine accettabile e deve essere fissato, al più tardi, nella deliberazione con la quale è decisa la trasformazione (18).
17. Spese di trasformazione
Nella decisione di trasformazione non devono essere indicate le spese dell’atto di trasformazione (19).
18. Termine iniziale di efficacia della deliberazione di trasformazione
È legittima l’apposizione di un termine iniziale di efficacia alla deliberazione di trasformazione, purché esso decorra non anteriormente all’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese e non sia superiore ai sessanta giorni da tale iscrizione (20).
19. Trascrizione nei Registri Immobiliari
Dalla natura meramente modificativa della trasformazione e dalla tassatività dell’elencazione degli atti soggetti a trascrizione, si deduce la non obbligatorietà della sottoposizione dell’operazione di trasformazione a pubblicità immobiliare (21); tuttavia, ragioni di opportunità sollecitano comunque l’esecuzione della pubblicità nei registri immobiliari nel caso di trasformazione progressiva eterogenea di comunione di azienda (22).
20. Trascrizione nei Registri Immobiliari della trasformazione di società di leasing
La deliberazione di trasformazione di una società di leasing proprietaria di immobili non è soggetta a trascrizione nei Registri Immobiliari (23).
21. Trasformazione in società irregolare
Non è legittima la trasformazione di una società regolare in società irregolare (24).
22. Trasformazione internazionale
Si definisce “trasformazione internazionale” quella particolare modifica statutaria con cui si adegua lo statuto della società che trasferisce la propria sede dall’Italia all’estero alla lex societatis di quest’ultimo Paese ai sensi dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 218/95 (25).
23. Variazione del sistema di amministrazione e controllo
Contestualmente alla deliberazione di trasformazione che comporti una variazione del sistema di amministrazione e controllo, occorre procedere anche alla nomina dei primi componenti dei nuovi organi sociali (26).
24. Voltura catastale
Sebbene la trasformazione abbia natura meramente modificativa, è espressamente previsto l’obbligo della volturazione catastale degli immobili di proprietà della società trasformata, a nome della società risultante dalla trasformazione, ai sensi dell’art. 1, comma 276, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (27).
K.1.2 - Trasformazione di associazione
1. Evoluzione da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta
2. Quorum (associazione costituita ante riforma)
3. Quorum (associazione non riconosciuta)
4. Quorum (associazione riconosciuta)
5. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali
6. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.
7. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto
8. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.
9. Trasformazione in consorzio
10. Trasformazione in cooperativa
11. Trasformazione in cooperativa: relazione di stima
12. Trasformazione in ente diverso dalla società di capitali
13. Trasformazione in società lucrativa: legittimità
14. Trasformazione in società lucrativa: responsabilità degli associati
1. Evoluzione da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta
La decisione dell’associazione non riconosciuta di ottenere la personalità giuridica ha natura di decisione modificativa dell’ente e non di trasformazione dell’ente (e pertanto non si applica l’art. 42-bis c.c.) (1) ed è di competenza dell’assemblea dell’associazione, anche se non comporti l’adozione di nuove clausole statutarie; è peraltro legittima la clausola dello statuto di associazione non riconosciuta che attribuisca all’organo amministrativo la competenza a domandare la personalità giuridica nel caso in cui non occorra procedere all’adozione di nuove clausole statutarie (2).
2. Quorum (associazione costituita ante riforma)
La trasformazione di una associazione costituita prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del diritto societario non può essere adottata a maggioranza, a meno che gli associati, con decisione unanime, abbiano deliberato di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione (3).
3. Quorum (associazione non riconosciuta)
Per la trasformazione da associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali occorre, salvo diversa previsione statutaria, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (4).
4. Quorum (associazione riconosciuta)
Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dall’art. 21, ult. c., c.c. (e cioè in misura pari a tre quarti degli associati) o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (5).
5. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali
È ammissibile la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in una società di capitali mediante la procedura propria delle operazioni di trasformazione eterogenea (6).
6. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.
È legittima la trasformazione di un’associazione professionale in s.t.p. (7), benché sia dubbio se si tratti di una trasformazione eterogenea (8) (ciò che si avrebbe se si qualificasse lo studio associato come una associazione non riconosciuta) (9) o, piuttosto (qualora si qualificasse lo studio associato come una società semplice) (10), di una trasformazione omogenea (11).
7. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto
È lecito che un’associazione sportiva si trasformi in una s.r.l. (sportiva) anche a capitale ridotto, non ostando a tale operazione né il divieto di conferimenti in natura di cui all’art. 2463, c. 4, c.c., né l’obbligo di formazione della riserva legale “accelerata” di cui all’art. 2463, c. 5, c.c. (12).
8. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.
Non è legittima la trasformazione di una associazione temporanea tra professionisti in una s.t.p. (13).
9. Trasformazione in consorzio
È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, con applicazione analogica delle norme sulla trasformazione progressiva delle società di persone (art. 2500-ter c.c.) (14).
10. Trasformazione in cooperativa
È legittima la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa (15).
11. Trasformazione in cooperativa: relazione di stima
In caso di trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa occorre la redazione della relazione di stima ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (16).
12. Trasformazione in ente diverso dalla società di capitali
È legittima la trasformazione di un’associazione, sia riconosciuta che non riconosciuta, in un ente diverso dalla società di capitali (17).
13. Trasformazione in società lucrativa: legittimità
È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali) (18); e ciò (ma si tratta di questione controversa) (19) purché la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei contributi pubblici e delle liberalità e oblazioni del pubblico ricevuti dall’associazione (20).
14. Trasformazione in società lucrativa: responsabilità degli associati
Coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione possono avvalersi, in via analogica, della normativa di cui all’art. 2500-quinquies c.c., al fine di liberarsi dalla responsabilità solidale su di essi gravante per le obbligazioni dell’ente ai sensi dell’art. 38 c.c. (21).
K.1.3 - Trasformazione di/in impresa individuale
1. Trasformazione di impresa individuale in società unipersonale
2. Trasformazione di società in nome collettivo in impresa individuale
3. Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale
1. Trasformazione di impresa individuale in società unipersonale
È controverso (1) se sia legittima la trasformazione di una impresa individuale in società unipersonale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (2); oppure se in tale fattispecie si configuri piuttosto la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, con il trasferimento del patrimonio aziendale da parte dell’imprenditore individuale a favore della costituenda società, sotto forma di conferimento (3).
2. Trasformazione di società in nome collettivo in impresa individuale
È dubbio se sia legittima la trasformazione in impresa individuale di una società in nome collettivo con un unico socio, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’operazione in questione realizzerebbe invero un fenomeno successorio nel cui ambito un nuovo soggetto di diritto (l’imprenditore individuale) subentrerebbe rispetto ad soggetto di diritto (la società cessata) (4).
3. Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale
È controverso (5) (ma ammesso da notai e sistema camerale) (6) se sia legittima la trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in una impresa individuale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (7); oppure se in tale fattispecie sia configurabile piuttosto lo scioglimento della società, con la liquidazione del suo patrimonio e con la successione dell’unico socio nei rapporti giuridici facenti precedentemente capo alla società estinta (8).
K.1.4 - Trasformazione di società in liquidazione
3. Revoca dello stato di liquidazione
5. Trasformazione in società di capitali unipersonale
6. Trasformazione in trust liquidatorio
1. Diritto di recesso
In caso di trasformazione di società in liquidazione, qualora sia esercitato il diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti, non è possibile procedere al rimborso della partecipazione, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali (1).
2. Legittimità
È legittima la trasformazione di una società in liquidazione; da tale trasformazione può originare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (2).
3. Revoca dello stato di liquidazione
In caso di trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione, qualora dall’atto di trasformazione non risulti espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione (sempre che ne sussistano i presupposti), la società resta in liquidazione (3); qualora, invece, si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e, quindi, occorre procedere innanzitutto alla rimozione della causa che aveva determinato lo scioglimento della società (4).
4. Trasformazione eterogenea
È legittima la trasformazione eterogenea di una società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società o un ente non in liquidazione sia una società o un ente in liquidazione (5); è però illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del loro patrimonio (6).
5. Trasformazione in società di capitali unipersonale
È legittima (e importa una implicita revoca dello stato di liquidazione) la trasformazione in una s.r.l. o in una s.p.a. unipersonale di una società di persone che, per oltre sei mesi, sia rimasta priva della pluralità dei soci (7).
6. Trasformazione in trust liquidatorio
Non è legittima la deliberazione di trasformazione di una società in liquidazione in un trust liquidatorio (8).
7. Trasformazione omogenea
È legittima la trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di una società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (9).
K.1.5 - Trasformazione di società sottoposta a procedura concorsuale
1. Autorizzazione per la trasformazione di società fallita
2. Autorizzazione per la trasformazione di società in concordato
3. Decisione di trasformazione di società fallita
4. Decisione di trasformazione di società in concordato
5. Liquidazione del socio recedente per trasformazione di società fallita
6. Liquidazione del socio recedente per trasformazione di società in concordato
7. Trasformazione di società fallita
8. Trasformazione di società in concordato
9. Trasformazione di società in concordato dopo l’omologa del concordato
10. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione
11. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione
12. Trasformazione subordinata all’omologa del concordato
1. Autorizzazione per la trasformazione di società fallita
La decisione di trasformazione di una società fallita deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Tribunale fallimentare, ai sensi degli artt. 23 e 24 l. fall. (1).
2. Autorizzazione per la trasformazione di società in concordato
La decisione di trasformazione della società in concordato deve essere preventivamente autorizzata:
-
se assunta dopo il deposito della domanda di concordato (anche “in bianco”) e prima del decreto di ammissione al concordato, dal Tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 7, l. fall.;
-
se assunta dopo il decreto di ammissione al concordato e prima del decreto di omologazione della proposta di concordato, dal Giudice Delegato ai sensi dell’art. 167, comma 2, l. fall. (2).
3. Decisione di trasformazione di società fallita
La dichiarazione di fallimento non provoca lo scioglimento della società né la decadenza degli organi sociali, cosicché la convocazione dell’assemblea e la redazione della relazione di cui all’art. 2500-sexies c.c. restano di competenza dell’organo amministrativo (e non del curatore) e la decisione di trasformazione della società è adottata dall’assemblea dei soci, anche in assenza del curatore (3).
4. Decisione di trasformazione di società in concordato
L’ammissione al concordato preventivo non determina lo scioglimento della società né la decadenza degli organi sociali, cosicché la convocazione dell’assemblea e la redazione della relazione di cui all’art. 2500-sexies c.c. restano di competenza dell’organo amministrativo (e non del commissario); e la decisione di trasformazione della società è adottata dalla assemblea dei soci, anche in assenza del commissario (4).
5. Liquidazione del socio recedente per trasformazione di società fallita
Il socio che esercita il diritto di recesso a seguito della trasformazione di una società fallita può percepire dalla società (se positivo) il valore della sua quota di partecipazione solo dopo la chiusura del fallimento (5).
6. Liquidazione del socio recedente per trasformazione di società in concordato
Il socio che esercita il diritto di recesso a seguito della trasformazione di una società in concordato può percepire dalla società (se positivo) il valore della sua quota di partecipazione solo dopo l’omologazione del concordato (6).
7. Trasformazione di società fallita
È legittima la trasformazione di una società fallita, se debitamente autorizzata (7); l’autorizzazione è rilasciata qualora tale operazione, ai sensi dell’art. 2499 c.c., sia ritenuta compatibile con la finalità e lo stato della procedura (8) e purché la procedura di fallimento non abbia una finalità semplicemente liquidatoria (9).
8. Trasformazione di società in concordato
È legittima la trasformazione di una società in concordato preventivo, se debitamente autorizzata (10); l’autorizzazione è rilasciata qualora tale operazione, ai sensi dell’art. 2499 c.c., sia ritenuta compatibile con la finalità e lo stato della procedura (11).
9. Trasformazione di società in concordato dopo l’omologa del concordato
Non necessita di autorizzazione giudiziale la deliberazione di trasformazione che sia assunta dopo il decreto di omologazione del concordato con continuità aziendale; nel concordato con cessione dei beni occorre, invece, coinvolgere il liquidatore che, per sostenere i costi della trasformazione, deve essere debitamente autorizzato (12), salvo che tali spese siano di ammontare inferiore rispetto al limite di spesa previsto dal piano omologato per la necessarietà dell’autorizzazione giudiziale (13).
10. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione
È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (14) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (15).
11. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione
È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. in concordato preventivo (che sia stata posta in stato di liquidazione) senza procedere alla ricapitalizzazione della società (16) (con la precisazione che l’ammissione al concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento della società) (17).
12. Trasformazione subordinata all’omologa del concordato
Non occorre l’autorizzazione giudiziale se la trasformazione è deliberata dopo la proposizione della domanda di concordato e prima del provvedimento di omologazione, se la deliberazione sia condizionata all’emanazione del decreto di omologa del concordato (18).
K.1.6 - Trasformazione eterogenea
1. Continuità dei rapporti giuridici
2. Evoluzione da “gruppo di ormeggiatori” a società cooperativa
3. Fattispecie: permanenza del patrimonio
4. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche
6. Opposizione dei creditori: procedimento
8. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.
9. Trasformazione di enti in liquidazione
10. Trasformazione di GEIE in consorzio o società
11. Trasformazione di s.p.a. in fondazione
12. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico
13. Trasformazione di s.r.l. sportiva lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica
1. Continuità dei rapporti giuridici
Anche nel caso di trasformazione eterogenea i rapporti giuridici facenti capo all’entità oggetto di trasformazione continuano in capo all’entità risultante dalla trasformazione (1).
2. Evoluzione da “gruppo di ormeggiatori” a società cooperativa
Allorché un “gruppo di ormeggiatori” abbia agito come centro di imputazione di rapporti giuridici, seppur senza alcuna iscrizione nel Registro Imprese, pare preferibile ritenere che si sia costituita una società in nome collettivo irregolare (2); pertanto, ove detto “gruppo di ormeggiatori” si formalizzi costituendo una società cooperativa di ormeggiatori, detta operazione pare qualificarsi in termini di trasformazione eterogenea di società di persone in società cooperativa (3).
3. Fattispecie: permanenza del patrimonio
Il comune denominatore di tutte le fattispecie di trasformazione eterogenea consiste nella permanenza di un medesimo patrimonio destinato a un determinato scopo (4).
4. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche
A seguito della trasformazione di una società in fondazione, l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche può essere effettuata solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni previsti dall’art. 2500-novies c.c. per l’opposizione dei creditori (5).
5. Opposizione dei creditori
Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (6). Nella trasformazione eterogenea progressiva (e cioè nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (7).
6. Opposizione dei creditori: procedimento
Il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (8).
7. Trasformazione anticipata
In caso di trasformazione eterogenea, qualora la società presti idonea garanzia (cioè il deposito presso una banca delle somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso ovvero la fideiussione bancaria: art. 2500-novies c.c. e art 2445 c.c.):
-
l’opposizione presentata dai creditori non impedisce di dar corso all’operazione;
-
si può procedere immediatamente all’iscrizione dell’atto di trasformazione, senza attendere il decorso del termine previsto dalla legge (9).
8. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.
Anche al caso di trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) si applicano le norme dettate dal codice civile in tema di trasformazione eterogenea, col limite della compatibilità; ad esempio, si applica il disposto dell’art. 2498 c.c. (recante il c.d. “principio di continuità”) ma non la norma di cui all’art. 2500-novies c.c. (sul diritto di opposizione dei creditori) (10).
9. Trasformazione di enti in liquidazione
La trasformazione eterogenea di società in liquidazione (o di altri enti in liquidazione diversi dalle società) è legittima e può originare sia una società o un ente che non siano in liquidazione sia una società o un ente che siano in liquidazione (11). Peraltro è illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del suo patrimonio (12).
10. Trasformazione di GEIE in consorzio o società
Sebbene si tratti di fattispecie non espressamente disciplinata, è legittima la trasformazione di un GEIE in una società o in un consorzio (13).
11. Trasformazione di s.p.a. in fondazione
È legittima la trasformazione di una s.p.a. in una fondazione; in tale ipotesi, la partecipazione del socio nella società trasformanda, non viene sostituita da altra partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione, risultando invece l’intero patrimonio sociale destinato ai fini istituzionali della erigenda fondazione; pertanto, il socio della società trasformata perde ogni diritto (patrimoniale e amministrativo) inerente a tale suo precedente status di socio (14).
12. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico
In caso di trasformazione di una s.p.a. in una fondazione, alla relativa assemblea dei soci chiamata a decidere sulla trasformazione, il socio che sia un ente ecclesiastico deve essere autorizzato ai sensi del can. 1295 del codice canonico (15).
13. Trasformazione di s.r.l. sportiva lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica
È lecito che una s.r.l. sportiva lucrativa si trasformi in una s.r.l. sportiva dilettantistica; è preferibile l’opinione secondo la quale tale operazione si sostanzia in una trasformazione eterogenea in senso tecnico, poiché incide sullo scopo sociale della società trasformata (che evolve da lucrativo a “ideale”) (16).
14. Trasformazione in trust
È illegittima la trasformazione di una società in un trust (17).
K.1.7 - Trasformazione in associazione
1. Trasformazione di consorzio con attività esterna
2. Trasformazione di consorzio con attività esterna: opposizione
3. Trasformazione di cooperativa sociale in associazione Onlus
4. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali
1. Trasformazione di consorzio con attività esterna
È legittima la trasformazione di un consorzio con attività esterna in associazione; è tuttavia controverso se la deliberazione di trasformazione possa essere adottata a maggioranza assoluta dei consorziati (1).
2. Trasformazione di consorzio con attività esterna: opposizione
A seguito della deliberazione di trasformazione di un consorzio con attività esterna in associazione, quest’ultima può ottenere il riconoscimento da parte dell’autorità prefettizia (o regionale) solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni che la legge riserva ai creditori affinché possano fare opposizione (2).
3. Trasformazione di cooperativa sociale in associazione Onlus
Benché si tratti di fattispecie non espressamente contemplata dal legislatore, è legittima la trasformazione di una cooperativa sociale in una associazione Onlus (3) [ora, dopo l’introduzione del d.lgs. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore, in una associazione avente natura di ente del Terzo Settore].
4. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali
Qualsiasi ente diverso dalla società di capitali, di cui sia ammessa la trasformazione in società di capitali, può trasformarsi in associazione non riconosciuta (4).
K.1.8 - Trasformazione in fondazione
1. Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche
3. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico
1. Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche
A seguito della trasformazione di una società in fondazione, l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche può essere effettuata solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni previsti dall’art. 2500-novies c.c. per l’opposizione dei creditori (1).
2. Trasformazione di s.p.a.
È legittima la trasformazione di una s.p.a. in una fondazione; in tale ipotesi, la partecipazione del socio nella società trasformanda, non viene sostituita da altra partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione, risultando invece l’intero patrimonio sociale destinato ai fini istituzionali della erigenda fondazione; pertanto, il socio della società trasformata perde ogni diritto (patrimoniale e amministrativo) inerente a tale suo precedente status di socio (2).
3. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico
In caso di trasformazione di una s.p.a. in una fondazione, alla relativa assemblea dei soci chiamata a decidere sulla trasformazione, il socio che sia un ente ecclesiastico deve essere autorizzato ai sensi del can. 1295 del codice canonico (3).
K.1.9 - Trasformazione in trust
1. Trasformazione di società in trust
2. Trasformazione di società in trust liquidatorio
1. Trasformazione di società in trust
È illegittima la trasformazione di una società in un trust (1).
2. Trasformazione di società in trust liquidatorio
Non è legittima la deliberazione di trasformazione di una società in liquidazione in un trust liquidatorio (2).
K.2 - Trasformazione di società di persone
K.2.1 - Trasformazione di società consortile
1. Relazione di stima
In caso di trasformazione di una società consortile di persone in società di capitali (consortile o non consortile) è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. (1).
K.2.2 - Trasformazione di società di fatto
1. Trasformazione in altra società di persone
2. Trasformazione in società di capitali
3. Trasformazione in società regolare
1. Trasformazione in altra società di persone
Per la trasformazione di una società di fatto in altro tipo di società di persone è sufficiente la forma della scrittura privata autenticata (1).
2. Trasformazione in società di capitali
Per la trasformazione di una società di fatto in società di capitali è necessaria la forma dell’atto pubblico (2).
3. Trasformazione in società regolare
È legittima la trasformazione in società regolare di una società di fatto, anche in assenza di previa regolarizzazione (3).
K.2.3 - Trasformazione di società in accomandita semplice
1. Decisione adottata all’insaputa del socio accomandatario
2. Trasformazione “implicita” di s.a.s. in s.n.c.
1. Decisione adottata all’insaputa del socio accomandatario
È discusso se sia legittima (1), o meno (2), la decisione di trasformazione di una s.a.s. adottata in assenza e all’insaputa del socio accomandatario (ma pur sempre con la occorrente maggioranza).
2. Trasformazione “implicita” di s.a.s. in s.n.c.
Non è configurabile una “trasformazione implicita” di una s.a.s. in una s.n.c., ancorché (venuti meno tutti i soci accomandatari) rimangano solo soci accomandanti e costoro si ingeriscano nella gestione della società, senza nominare un amministratore provvisorio (3).
K.2.4 - Trasformazione di società in liquidazione
1. Legittimità dell’operazione
4. Trasformazione in società di capitali unipersonale
1. Legittimità dell’operazione
È legittima la trasformazione di una società in liquidazione; da tale trasformazione può originare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (1).
2. Revoca della liquidazione
Se dall’atto di trasformazione di una società in liquidazione non risulta espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione, la società trasformata resta in liquidazione (2); qualora invece si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e procedere, in particolare, alla rimozione della causa di scioglimento che si era verificata (3).
3. Trasformazione eterogenea
La trasformazione eterogenea di società in liquidazione (o di altri enti in liquidazione diversi dalle società) è legittima e può originare sia una società o un ente che non siano in liquidazione sia una società o un ente che siano in liquidazione (4). Peraltro è illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del loro patrimonio (5).
4. Trasformazione in società di capitali unipersonale
È legittima (e importa una implicita revoca dello stato di liquidazione) la trasformazione in una s.r.l. o in una s.p.a. unipersonale di una società di persone che per oltre sei mesi sia rimasta priva della pluralità dei soci (6).
5. Trasformazione omogenea
È legittima la trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (7).
K.2.5 - Trasformazione di società irregolare
1. Forma dell’atto di trasformazione
2. Trasformazione in società regolare
1. Forma dell’atto di trasformazione
Per la trasformazione di una società di persone (anche di fatto) in società di capitali è necessaria la forma dell’atto pubblico (1).
2. Trasformazione in società regolare
È legittima la trasformazione di una società di persone irregolare in una società regolare, anche in assenza di previa regolarizzazione (2).
K.2.6 - Trasformazione di società unipersonale
1. Trasformazione in impresa individuale
2. Trasformazione in s.p.a. o s.r.l. unipersonale
1. Trasformazione in impresa individuale
È controverso (1) (ma ammesso da notai e sistema camerale) (2) se sia legittima la trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in una impresa individuale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (3); oppure se in tale fattispecie sia configurabile piuttosto lo scioglimento della società, con la liquidazione del suo patrimonio e con la successione dell’unico socio nei rapporti giuridici facenti precedentemente capo alla società estinta (4).
2. Trasformazione in s.p.a. o s.r.l. unipersonale
In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio (se non già cancellata dal registro delle imprese) in una s.p.a. o una s.r.l. unipersonale, ciò che implica una revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (5).
K.2.7 - Trasformazione eterogenea
3. Opposizione dei creditori: procedimento
6. Trasformazione in ente non societario
1. Disciplina applicabile
Alla trasformazione eterogenea da società di persone in ente non societario e da ente non societario a società di persone si applica la disciplina dettata per la trasformazione eterogenea da o in società di capitali, fatta eccezione per l’obbligo di perizia (1).
2. Opposizione dei creditori
Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (2). Nella trasformazione eterogenea progressiva (e cioè nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (3).
3. Opposizione dei creditori: procedimento
Il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (4).
4. Società in liquidazione
La trasformazione eterogenea di società in liquidazione (o di altri enti in liquidazione diversi dalle società) è legittima e può originare sia una società o un ente che non siano in liquidazione sia una società o un ente che siano in liquidazione (5). Peraltro è illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del loro patrimonio (6).
5. Trasformazione anticipata
In caso di trasformazione eterogenea, qualora la società presti idonea garanzia (e, cioè, effettui il deposito presso una banca delle somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso ovvero procuri la relativa fideiussione bancaria: art. 2500-novies c.c. e art 2445 c.c.):
-
l’opposizione presentata dai creditori non impedisce di dar corso all’operazione;
-
si può procedere immediatamente all’iscrizione dell’atto di trasformazione, senza attendere il decorso del termine previsto dalla legge (7).
6. Trasformazione in ente non societario
È legittima la trasformazione eterogenea da società di persone in ente non societario e da ente non societario a società di persone (8).
K.2.8 - Trasformazione in altra società di persone
1. Clausola di deroga al principio di unanimità
3. Trasformazione di società unipersonale in altra società di persone
1. Clausola di deroga al principio di unanimità
È legittima la clausola dei patti sociali di una società di persone che consente la trasformazione a maggioranza in altra società di persone, purché al socio non consenziente venga riconosciuto il diritto di recesso (1) e purché vi sia il consenso di tutti i soci che, a seguito della trasformazione, assumono responsabilità illimitata (2).
2. Forma della decisione
Per la trasformazione di una società di persone in altro tipo di società di persone è sufficiente la forma della scrittura privata autenticata (3).
3. Trasformazione di società unipersonale in altra società di persone
È dubbio se, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, la società di persone possa trasformarsi in un’altra società di persone, senza anteriormente ricostituire la pluralità dei soci (4).
K.2.9 - Trasformazione in impresa individuale
1. Trasformazione di società in nome collettivo
2. Trasformazione di società unipersonale
1. Trasformazione di società in nome collettivo
È dubbio se sia legittima la trasformazione in impresa individuale di una società in nome collettivo con un unico socio, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’operazione in questione realizzerebbe invero un fenomeno successorio nel cui ambito un nuovo soggetto di diritto (l’imprenditore individuale) subentrerebbe rispetto ad altro soggetto di diritto (la società cessata) (1).
2. Trasformazione di società unipersonale
È controverso (2) (ma ammesso da notai e sistema camerale) (3) se sia legittima la trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in una impresa individuale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (4); oppure se in tale fattispecie sia configurabile piuttosto lo scioglimento della società, con la liquidazione del suo patrimonio e con la successione dell’unico socio nei rapporti giuridici facenti precedentemente capo alla società estinta (5).
K.2.10 - Trasformazione in società cooperativa
1. Capitale della società trasformata eccedente il valore stimato
2. Legittimità dell’operazione
5. Trasformazione di società consortile a r.l.
1. Capitale della società trasformata eccedente il valore stimato
Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (1).
2. Legittimità dell’operazione
È legittima la trasformazione di una società di persone, compresa la società semplice (2), in una società cooperativa (3).
3. Quorum
La decisione di trasformazione di società di persone in società cooperativa deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto (da calcolarsi secondo la parte a ciascuno assegnata agli utili), con il consenso dei soci che assumano la responsabilità illimitata (4).
4. Relazione di stima
Per la trasformazione di una società di persone in una cooperativa occorre la relazione di stima di cui all’art. 2343 (o all’art. 2465) c.c. (5).
5. Trasformazione di società consortile a r.l.
È legittima la trasformazione di società consortile a r.l. in società consortile cooperativa (6).
K.2.11 - Trasformazione in società di capitali
2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
4. Capitale sociale: riduzione
5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione
6. Capitale sociale: superiore al valore del patrimonio stimato
8. Decisione preceduta da preventiva informazione ai soci
10. Liberazione da responsabilità illimitata dei soci: consenso dei creditori
11. Quorum: adozione del nuovo statuto
12. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità
13. Quorum: società costituita prima del 2004
14. Recesso: disciplina della liquidazione del socio receduto
15. Recesso: disciplina delle operazioni societarie conseguenti al recesso
17. Recesso: modalità e termini di esercizio
18. Recesso: revoca della decisione di trasformazione
19. Relazione dell’organo amministrativo
20. Relazione di stima con modalità alternativa: verifica degli amministratori
21. Relazione di stima: data di riferimento
22. Relazione di stima di esperto indipendente
23. Relazione di stima: nomina dell’esperto
24. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto
25. Requisiti di indipendenza dell’esperto
26. Società irregolare o di fatto
27. Socio d’opera non capitalizzato con prestazione in fieri
1. Capitale sociale: aumento
È legittima la trasformazione di una società assunta contestualmente alla delibera di aumento del suo capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione stessa (1). L’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata direttamente nelle casse sociali, nel rispetto delle norme applicabili alla società derivante dalla trasformazione (2), e non necessita di una nuova relazione di stima, nel presupposto della “natura autovalutativa” del denaro (3).
2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (4).
3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (5).
4. Capitale sociale: riduzione
Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (6); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tal caso, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (7) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (8).
5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione
Il limite minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere fissato nel valore più elevato tra il capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato (9) e l’importo del capitale sociale della società trasformanda (così come risultante eventualmente dalla perizia di stima) (10).
6. Capitale sociale: superiore al valore del patrimonio stimato
Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione non può essere superiore al valore del patrimonio della società trasformata oggetto della relazione di stima (11).
7. Comunione legale dei beni
Secondo una tesi, la trasformazione di una s.n.c. in una s.r.l. comporta un nuovo acquisto, in capo al socio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, di una quota di società di capitali, la quale pertanto viene assoggettata al regime di comunione legale immediata dei beni (12).
8. Decisione preceduta da preventiva informazione ai soci
La decisione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali deve essere preceduta da una informativa rivolta a tutti i soci della società trasformanda (13).
9. Forma della decisione
Per la trasformazione di una società di persone (anche di fatto) in società di capitali è necessaria la forma dell’atto pubblico (14); tale decisione, peraltro, può essere adottata senza far ricorso al metodo collegiale (15).
10. Liberazione da responsabilità illimitata dei soci: consenso dei creditori
Ai sensi dell’art. 2500-quinquies c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro delle Imprese, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione stessa; tale consenso si presume se i creditori, ai quali la suddetta deliberazione sia stata comunicata, non lo abbiano negato espressamente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima (16), la quale non deve contenere particolari informazioni, se non quella dell’avvenuta trasformazione (17) (ma la questione non è pacifica) (18). Il descritto meccanismo non opera qualora lo impediscano principi superiori di ordine pubblico e costituzionale (come nel caso del debito al pagamento dei contributi previdenziali) (19).
11. Quorum: adozione del nuovo statuto
Qualora la decisione di trasformazione sia adottabile a maggioranza, parimenti a maggioranza si approva il nuovo testo dello statuto della società trasformata, in tutte le sue clausole (ad esempio: una clausola di prelazione in caso di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale) (20).
12. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità
La clausola statutaria di società di persone (indifferentemente adottata prima o dopo la legge di riforma del diritto societario del 2003), che rinvii genericamente (21) alla regola unanimistica generale vigente per le decisioni di modifica dei patti sociali (di cui all’art. 2252 c.c.), non dovrebbe valere quale deroga al disposto degli artt. 2500-ter e 2502 c.c., i quali permettono l’adozione a maggioranza delle decisioni di trasformazione, fusione e scissione (22); ma si tratta di tesi controversa (23).
13. Quorum: società costituita prima del 2004
È controverso se l’art. 2500-ter c.c. (che permette la trasformazione delle società di persone in società di capitali con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili) sia (24), o meno (25), applicabile anche alle trasformazioni di società costituite antecedentemente al 1° gennaio 2004.
14. Recesso: disciplina della liquidazione del socio receduto
La liquidazione del socio receduto è disciplinata dalle norme relative alla tipologia societaria anteriore alla trasformazione e, quindi, dagli artt. 2289 e 2290 c.c.: al socio receduto spetta una somma di denaro (da liquidare entro 180 giorni) di valore pari al valore effettivo (26) della sua quota di partecipazione al capitale sociale, in base alla situazione patrimoniale della società alla data di efficacia del recesso, tenendo conto delle operazioni in corso (27).
15. Recesso: disciplina delle operazioni societarie conseguenti al recesso
Le operazioni societarie da compiersi posteriormente al recesso (ad esempio, la riduzione del capitale sociale) sono disciplinate dalla normativa relativa alla tipologia societaria anteriore alla trasformazione se la decisione di trasformazione non è ancora iscritta nel Registro Imprese; nel caso di iscrizione già avvenuta, sono disciplinate dalla normativa della società risultante dalla trasformazione (28).
16. Recesso: efficacia
La dichiarazione di recesso del socio non consenziente alla decisione di trasformazione della società da società di persone a società di capitali ha effetto verso la società (ed è irrevocabile) (29) dal momento in cui la società è messa a conoscenza della volontà di recesso del socio recedente e, quindi, a prescindere dalla liquidazione della quota del socio recedente (30).
17. Recesso: modalità e termini di esercizio
In mancanza di una norma inerente alle modalità e ai termini per l’esercizio del diritto di recesso, si applicano in via analogica le norme dettate per il recesso da s.p.a. (e non appare convincente la decisione di Cass. 28987/2018, secondo cui, in caso di trasformazione da s.r.l. a s.p.a. si devono applicare le norme della s.r.l., le quali non prevedono termini di decadenza per l’esercizio del recesso) (31).
18. Recesso: revoca della decisione di trasformazione
Il recesso è impedito se la decisione di trasformazione da società di persone a società di capitali sia revocata prima della sua iscrizione nel Registro Imprese (32). La revoca non appare possibile dopo l’iscrizione della decisione di trasformazione nel Registro Imprese (33).
19. Relazione dell’organo amministrativo
Per la trasformazione da società di persone in società di capitali non è richiesta alcuna relazione dell’organo amministrativo (34).
20. Relazione di stima con modalità alternativa: verifica degli amministratori
Benché in materia di trasformazione di società di persone in società per azioni il legislatore si sia limitato a prevedere la possibilità di avvalersi del sistema di valutazione “alternativo”, richiamando l’art. 2343-ter c.c., senza alcun riferimento alla fase di verifica della stima ad opera degli amministratori (art. 2343-quater c.c.), deve ritenersi che il sistema di valutazione “alternativo” sia un unicum e che, pertanto, anche nel caso in esame, esso debba necessariamente concludersi con il controllo, ad esito “positivo”, degli amministratori (35).
21. Relazione di stima: data di riferimento
La relazione di stima deve avere una data di riferimento correlata alla attualità dei valori da essa espressi; il termine di 120 giorni (previsto per l’approvazione del bilancio di esercizio) è solo indicativo, potendo aversi, da un lato, relazioni di stima idonee anche se redatte oltre il centoventesimo giorno dalla data della decisione di trasformazione e, d’altro lato, perizie di stima non idonee anche se redatte entro detto centoventesimo giorno (36).
22. Relazione di stima di esperto indipendente
In caso di trasformazione progressiva da società di persone in società per azioni, è legittima la redazione della relazione di stima di cui all’art. 2500-ter c.c. secondo il procedimento dettato dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. (e cioè affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale) (37). La relazione di stima può anche consistere in una perizia non espressamente finalizzata all’operazione in questione; il termine di sei mesi (di massima ante datazione della relazione di stima) si computa dalla data della decisione di trasformazione e la verifica degli amministratori deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo all’iscrizione della decisione di trasformazione nel Registro delle Imprese (38).
23. Relazione di stima: nomina dell’esperto
Nella trasformazione progressiva in s.r.l., la nomina del soggetto incaricato di redigere la relazione giurata proviene direttamente dalla società trasformanda (poiché il legislatore ha incentrato la propria attenzione sulla competenza professionale dell’esperto, riducendosi così la rilevanza della possibile mancanza di terzietà della persona incaricata) mentre nella trasformazione progressiva in s.p.a. la nomina di tale soggetto proviene dal Tribunale (volendosi con ciò accentuare il requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori) (39).
24. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto
Appartengono alla «volontaria giurisdizione» (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (40).
25. Requisiti di indipendenza dell’esperto
Non può essere considerato soggetto indipendente (e quindi non può essere incaricato di effettuare la stima del patrimonio della società trasformanda) colui che intrattenga - o abbia intrattenuto nei due anni precedenti - rapporti continuativi o rilevanti con la società, aventi a oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione (41).
26. Società irregolare o di fatto
È legittima la trasformazione in società regolare di una società di persone irregolare o di fatto, anche in assenza di previa regolarizzazione della società irregolare (42).
27. Socio d’opera non capitalizzato con prestazione in fieri
In caso di trasformazione di s.a.s. in s.r.l. il socio d’opera, la cui prestazione non sia stata capitalizzata e nemmeno completamente adempiuta, ha diritto all’assegnazione di una quota di partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione; tale regola comporta che è legittima la determinazione, assunta dai soci (incluso quello d’opera) di comune accordo, della partecipazione da assegnare al socio d’opera, potendosi in tale sede anche decidersi di non assegnare nulla a tale socio, liberandolo dalla prestazione ancora dovuta senza necessità che questa sia imputata al capitale della società risultante dalla trasformazione (43).
K.2.12 - Trasformazione in società semplice
1. Trasformazione di società commerciale
1. Trasformazione di società commerciale
È legittima la trasformazione di una società commerciale in società semplice (1). È però illegittima la deliberazione di trasformazione di una società di altro tipo in società semplice se la società risultante dalla trasformazione abbia un oggetto sociale incompatibile con l’attività che, per legge, la società semplice deve svolgere (2).
K.2.13 - Trasformazione in s.p.a.
2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
4. Capitale sociale: riduzione
5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione
6. Relazione di stima: esperto indipendente
7. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto
8. Trasformazione in s.p.a. unipersonale
1. Capitale sociale: aumento
È legittima la trasformazione di una società assunta contestualmente alla delibera di aumento del suo capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione stessa (1). L’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata direttamente nella cassa della società, nel rispetto delle norme applicabili alla società derivante dalla trasformazione (2), e non necessita di una nuova relazione di stima, nel presupposto della “natura autovalutativa” del denaro (3).
2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (4).
3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (5).
4. Capitale sociale: riduzione
Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (6); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tale ipotesi, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (7) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (8).
5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione
Il limite minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere fissato nel valore più elevato tra il capitale sociale minimo richiesto per il tipo societario adottato (9) e l’importo del capitale sociale della società trasformanda (così come risultante eventualmente dalla perizia di stima) (10).
6. Relazione di stima: esperto indipendente
In caso di trasformazione progressiva da società di persone in società per azioni, è legittima la redazione della relazione di stima di cui all’art. 2500-ter c.c. secondo il procedimento dettato dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. (e cioè affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale) (11). La relazione di stima può anche consistere in una perizia non espressamente finalizzata all’operazione in questione; il termine di sei mesi (di ante datazione massima della relazione di stima) si computa dalla data della decisione di trasformazione e la verifica degli amministratori deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo all’iscrizione della decisione di trasformazione nel Registro delle Imprese (12).
7. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto
Appartengono alla “volontaria giurisdizione” (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (13).
8. Trasformazione in s.p.a. unipersonale
In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio (se non già cancellata dal Registro delle Imprese) in una s.p.a. unipersonale, e ciò implica una revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (14).
K.2.14 - Trasformazione in s.r.l.
2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
4. Capitale sociale: riduzione
5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione
7. Trasformazione in s.r.l. unipersonale
1. Capitale sociale: aumento
È legittima la trasformazione di una società assunta contestualmente alla delibera di aumento del suo capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione stessa (1). L’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata direttamente nella cassa della società, nel rispetto delle norme applicabili alla società derivante dalla trasformazione (2), e non necessita di una nuova relazione di stima, nel presupposto della “natura autovalutativa” del denaro (3).
2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (4).
3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (5).
4. Capitale sociale: riduzione
Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (6); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tal caso, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (7) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (8).
5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione
Il limite minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere fissato nel valore più elevato tra il capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato (9) e l’importo del capitale sociale della società trasformanda (così come risultante eventualmente dalla perizia di stima) (10).
6. Relazione di stima
Per la trasformazione in s.r.l., il soggetto incaricato di redigere la relazione giurata è nominato dalla società trasformanda (11) (poiché il legislatore ha incentrato la propria attenzione sulla competenza professionale dell’esperto, riducendosi così la rilevanza della possibile mancanza di terzietà della persona incaricata) mentre nella trasformazione progressiva in s.p.a. la nomina di tale soggetto proviene dal Tribunale (volendosi con ciò accentuare il requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori) (12).
7. Trasformazione in s.r.l. unipersonale
In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio (se non già cancellata dal Registro Imprese) in una s.r.l. unipersonale; ciò implica una revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (13).
K.3 - Trasformazione in società di persone
K.3.1 - Trasformazione di associazione
1. Quorum (associazione non riconosciuta)
2. Quorum (associazione riconosciuta)
3. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.
4. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.
5. Trasformazione in società lucrativa
1. Quorum (associazione non riconosciuta)
Per la trasformazione da associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali occorre, salvo diversa previsione statutaria, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (1).
2. Quorum (associazione riconosciuta)
Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dall’art. 21, ultimo comma, c.c. (e, cioè, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati) o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (2).
3. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.
È legittima la trasformazione dell’associazione professionale in s.t.p. (3), benché sia dubbio se si tratti di una trasformazione eterogenea (ciò che si avrebbe se si qualificasse lo studio associato come una associazione non riconosciuta) (4) o, piuttosto (qualora si qualificasse lo studio associato come una società semplice) (5), di una trasformazione omogenea (6).
4. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.
Non è legittima la trasformazione di una associazione temporanea tra professionisti in s.t.p. (7).
5. Trasformazione in società lucrativa
È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali) (8); e ciò (ma si tratta di questione contro-versa) (9) purché la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei contributi pubblici e delle liberalità e oblazioni del pubblico ricevuti dall’associazione (10).
K.3.2 - Trasformazione di impresa individuale
1. Trasformazione in società unipersonale
1. Trasformazione in società unipersonale
È controverso (1) se sia legittima la trasformazione di una impresa individuale in società unipersonale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (2); oppure se in tale fattispecie si configuri piuttosto la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, con il trasferimento del patrimonio aziendale da parte dell’imprenditore individuale a favore della costituenda società, sotto forma di conferimento (3).
K.3.3 - Trasformazione di cooperativa
1. Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata
2. Trasformazione in società lucrativa
3. Trasformazione in società lucrativa: efficacia
4. Trasformazione in società lucrativa: relazione dell’organo amministrativo
5. Trasformazione in società lucrativa: relazione di stima
1. Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata
L’art. 2500-sexies c.c. (in tema di consenso alla trasformazione da parte dei soci che assumono responsabilità illimitata), è applicabile anche alla trasformazione di una società cooperativa in una società lucrativa (1).
2. Trasformazione in società lucrativa
È legittimo che, nel corso della medesima assemblea, venga rinunciata la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e sia deliberata la trasformazione in società lucrativa o in consorzio (2). La redazione del bilancio straordinario di cui all’art. 2545-octies c.c. è sostituita dalla relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c., nella quale deve essere attestata la sussistenza del capitale sociale prescritto per la società risultante dalla trasformazione una volta sottratto il patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici (3).
3. Trasformazione in società lucrativa: efficacia
La trasformazione di società cooperativa in società lucrativa acquista efficacia dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario previsto, salvo che risulti il consenso dei creditori ovvero il pagamento di quelli che non hanno prestato il consenso (4).
4. Trasformazione in società lucrativa: relazione dell’organo amministrativo
L’art. 2500-sexies c.c. (in tema, ad esempio, di redazione di una relazione da parte degli amministratori), è applicabile anche alle trasformazioni di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio (5).
5. Trasformazione in società lucrativa: relazione di stima
In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa, la relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa ex art. 2545 undecies c.c. deve indicare la suddivisione tra la parte di patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici e la parte che invece non è oggetto di tale devoluzione (6).
K.3.4 - Trasformazione di società di capitali
1. Decadenza dell’organo di controllo
2. Relazione degli amministratori
3. Riduzione volontaria del capitale
4. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante
5. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare
6. Soci con responsabilità aggravata: consenso inderogabile
7. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso
8. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso
9. Società di capitali unipersonale
1. Decadenza dell’organo di controllo
In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (1).
2. Relazione degli amministratori
Nella trasformazione di società di capitali in società di persone, i soci all’unanimità possono rinunciare (sia in sede assembleare che in sede extra assembleare) al deposito della relazione degli amministratori circa i motivi e gli effetti dell’operazione (2); la rinuncia è implicita se la decisione è adottata all’unanimità da tutti i soci (3).
3. Riduzione volontaria del capitale
È legittima la riduzione volontaria del capitale sociale, da adottarsi nel rispetto della normativa applicabile, in sede di trasformazione da società di capitali in società di persone (4).
4. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante
Se la trasformazione comporta un aggravamento della responsabilità dei soci, l’assenza del consenso alla trasformazione di costoro non inficia l’adozione o la validità della deliberazione, ma solo la sua efficacia e iscrivibilità nel Registro Imprese (5).
5. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare
Il consenso extra assembleare alla trasformazione, da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità, deve essere espresso in un documento notarile o di equivalente attendibilità e non può derivare da un silenzio interpretato come assenso (6).
6. Soci con responsabilità aggravata: consenso inderogabile
È illegittima la clausola statutaria che, in caso di trasformazione implicante un aggravamento di responsabilità, consenta la trasformazione prescindendo dal consenso di tali soggetti (7).
7. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso
Il consenso alla trasformazione da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità può essere espresso anche non contestualmente alla deliberazione di trasformazione (8).
8. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso
Il termine per la prestazione del consenso alla trasformazione da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità deve essere un termine accettabile e deve essere fissato, al più tardi, nella deliberazione con la quale è decisa la trasformazione (9).
9. Società di capitali unipersonale
È legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio; se entro sei mesi non si costituisce la pluralità dei soci, la società trasformata è posta in liquidazione (10); in particolare, è legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una s.n.c. o in una s.a.s. e la trasformazione in s.a.s. di una s.n.c. rimasta con un unico socio (nel caso di trasformazione in s.a.s. unipersonale, l’unico socio può scegliere se essere l’accomandatario o l’accomandante; in quest’ultima ipotesi deve essere nominato un amministratore giudiziario) (11).
10. Società in perdita
È legittima la delibera di trasformazione di società di capitali con patrimonio negativo in società di persone, anche senza preventiva ricapitalizzazione (12).
K.3.5 - Trasformazione di società di fatto
2. Trasformazione in società regolare
1. Forma della decisione
La trasformazione di una società di fatto in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche nella forma della scrittura privata autenticata (1).
2. Trasformazione in società regolare
È legittima la trasformazione di una società di fatto in altro tipo di società regolare, anche in assenza di previa regolarizzazione (2).
K.3.6 - Trasformazione di società di persone
1. Clausola di deroga al principio di unanimità
1. Clausola di deroga al principio di unanimità
È legittima la clausola statutaria di una società di persone che consente la trasformazione a maggioranza in altra società di persone, purché al socio dissenziente venga riconosciuto il diritto di recesso e purché vi sia il consenso di tutti i soci che, a seguito della trasformazione, assumono responsabilità illimitata (1).
2. Consenso unanime
Salvo diversa disciplina espressa nei patti sociali, per la trasformazione di una società di persone in altra società di persone occorre il consenso favorevole di tutti i soci (2).
3. Forma della decisione
La trasformazione di una società di persone in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche nella forma della scrittura privata autenticata (3).
K.3.7 - Trasformazione di società in liquidazione
1. Esercizio del diritto di recesso
3. Trasformazione in società in liquidazione
1. Esercizio del diritto di recesso
In caso di trasformazione omogenea di società in liquidazione, qualora sia esercitato il diritto di recesso, non è possibile procedere al rimborso della partecipazione, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali (1).
2. Revoca della liquidazione
Se dall’atto di trasformazione di una società in liquidazione non risulta espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione, la società trasformata resta in liquidazione (2); qualora, invece, si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e procedere, in particolare, alla rimozione della causa di scioglimento che si era verificata (3).
3. Trasformazione in società in liquidazione
È legittima la trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione è legittima; da tale operazione può derivare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (4).
K.3.8 - Trasformazione di società in nome collettivo
1. Trasformazione di s.n.c. a socio unico
1. Trasformazione di s.n.c. a socio unico
È legittima la trasformazione in s.a.s. di una s.n.c. rimasta con un unico socio (1).
K.3.9 - Trasformazione di società irregolare
2. Trasformazione in società regolare
1. Forma della decisione
La trasformazione di una società irregolare in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche nella forma della scrittura privata autenticata (1).
2. Trasformazione in società regolare
È legittima la trasformazione di una società irregolare in altro tipo di società regolare, anche in assenza di previa regolarizzazione (2).
K.3.10 - Trasformazione eterogenea
2. Opposizione dei creditori: procedimento
3. Trasformazione di ente non societario
1. Opposizione dei creditori
Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando l’operazione di trasformazione comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (1).
2. Opposizione dei creditori: procedimento
Il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (2).
3. Trasformazione di ente non societario
È legittima la trasformazione eterogenea da ente non societario a società di persone (3). Alla trasformazione eterogenea da ente non societario in società di persone si applica la disciplina dettata per la trasformazione eterogenea da società di capitali, fatta eccezione per l’obbligo di perizia (4).
K.3.11 - Trasformazione in società in nome collettivo
1. Trasformazione di s.a.s. in s.n.c.
1. Trasformazione di s.a.s. in s.n.c.
Non è configurabile una trasformazione “implicita” di una s.a.s. in una s.n.c., ancorché (venuti meno gli accomandatari) rimangano solo i soci accomandanti e tutti costoro si ingeriscano nella gestione della società, senza nominare un amministratore provvisorio (1).
K.3.12 - Trasformazione in società in accomandita semplice
1. Trasformazione in s.a.s. a socio unico
1. Trasformazione in s.a.s. a socio unico
È legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una s.n.c. o in una s.a.s. e la trasformazione in s.a.s. di una s.n.c. rimasta con un unico socio (nel caso di trasformazione in s.a.s. unipersonale, l’unico socio può scegliere se essere l’accomandatario o l’accomandante; in quest’ultima ipotesi deve essere nominato un amministratore giudiziario) (1).
K.3.13 - Trasformazione in società irregolare
1. Trasformazione in società irregolare
1. Trasformazione in società irregolare
È illegittima la trasformazione di una società regolare in una società irregolare (1), benché possa accadere che, a seguito di errori nel procedimento di trasformazione, una società già regolare possa essere poi considerata irregolare (2).
K.3.14 - Trasformazione in società semplice
2. Trasformazione di società commerciale
1. Oggetto sociale
È illegittima la deliberazione di trasformazione in società semplice se la società risultante dalla trasformazione abbia un oggetto sociale incompatibile con l’attività che, per legge, la società semplice deve svolgere (1).
2. Trasformazione di società commerciale
È legittima la trasformazione di una società commerciale in società semplice (2).
K.3.15 - Trasformazione in società unipersonale
1. Trasformazione di impresa individuale
2. Trasformazione in s.a.s. o in s.n.c.
1. Trasformazione di impresa individuale
È controverso (1) se sia legittima la trasformazione di una impresa individuale in società unipersonale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (2); oppure se in tale fattispecie si configuri piuttosto la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, con il trasferimento del patrimonio aziendale da parte dell’imprenditore individuale a favore della costituenda società, sotto forma di conferimento (3).
2. Trasformazione in s.a.s. o in s.n.c.
È legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio; ma se entro sei mesi non si ricostituisca la pluralità dei soci, la società trasformata è posta in liquidazione (4); in particolare, è legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una s.n.c. o in una s.a.s. e la trasformazione in s.a.s. di una s.n.c. rimasta con un unico socio (nel caso di trasformazione in s.a.s. unipersonale, l’unico socio può scegliere se essere l’accomandatario o l’accomandante; in quest’ultima ipotesi deve essere nominato un amministratore giudiziario) (5).
K.4 - Trasformazione di società di capitali
K.4.1 - Trasformazione di società in liquidazione
4. Revoca dello stato di liquidazione
6. Trasformazione in trust liquidatorio
7. Trasformazione liquidativa di una s.p.a. e valore dell’azione per il recesso
1. Capitale azzerato
È legittima la trasformazione in s.r.l. (priva di capitale sociale) della s.p.a. (in stato di liquidazione) con capitale azzerato (1).
2. Diritto di recesso
In caso di trasformazione di società in liquidazione, qualora sia esercitato il diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti, non è possibile procedere al rimborso della quota di partecipazione di titolarità di costoro, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali (2).
3. Legittimità
È legittima la trasformazione di una società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (3).
4. Revoca dello stato di liquidazione
In caso di trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione, qualora dall’atto di trasformazione non risulti espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione (sempre che ne sussistano i presupposti), la società resta in liquidazione (4); qualora, invece, si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e, quindi, occorre procedere innanzitutto alla rimozione della causa che aveva determinato lo scioglimento della società (5).
5. Trasformazione eterogenea
È legittima la trasformazione eterogenea di società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società o un ente non in liquidazione sia una società o un ente in liquidazione (6).
6. Trasformazione in trust liquidatorio
Non è legittima la deliberazione di trasformazione di una società in liquidazione in un trust liquidatorio (7).
7. Trasformazione liquidativa di una s.p.a. e valore dell’azione per il recesso
Nel caso di trasformazione di una s.p.a. in liquidazione in altro tipo societario, al fine di affievolire i costi della liquidazione, non è richiesta la predeterminazione, da parte dell’organo amministrativo, del valore dell’azione per il caso del recesso del socio (8).
K.4.2 - Trasformazione di società in perdita
1. Trasformazione in società di persone
2. Trasformazione senza riduzione del capitale sociale
1. Trasformazione in società di persone
È legittima la delibera di trasformazione di società di capitali con patrimonio negativo in società di persone, anche senza preventiva ricapitalizzazione (1).
2. Trasformazione senza riduzione del capitale sociale
In caso di perdita che riduca il capitale al disotto del limite legale, la trasformazione in un modello associativo più semplice può essere deliberata senza la preliminare riduzione del capitale a copertura di detta perdita (2).
K.4.3 - Trasformazione di società unipersonale
1. Trasformazione in impresa individuale
2. Trasformazione in società di persone
1. Trasformazione in impresa individuale
È controverso (1) (ma ammesso da notai e sistema camerale) (2) se sia legittima la trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in una impresa individuale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (3); oppure se in tale fattispecie sia configurabile piuttosto lo scioglimento della società, con la liquidazione del suo patrimonio e con la successione dell’unico socio nei rapporti giuridici facenti precedentemente capo alla società estinta (4).
2. Trasformazione in società di persone
È legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio; ma se entro sei mesi non si ricostituisca la pluralità dei soci, la società trasformata è posta in liquidazione (5); in particolare, è legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una s.n.c. o in una s.a.s. e la trasformazione in s.a.s. di una s.n.c. rimasta con un unico socio (nel caso di trasformazione in s.a.s. unipersonale, l’unico socio può scegliere se essere l’accomandatario o l’accomandante; in quest’ultima ipotesi deve essere nominato un amministratore giudiziario) (6).
K.4.4 - Trasformazione di s.p.a.
2. Riduzione volontaria del capitale
3. Trasformazione in fondazione
4. Trasformazione in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico
5. Trasformazione in società consortile
6. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. con capitale azzerato
7. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. emittente obbligazioni convertibili
8. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione
9. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione
10. Trasformazione in s.r.l. e annullamento di azioni proprie
11. Trasformazione in s.r.l. e cessazione del collegio sindacale
12. Trasformazione in s.r.l. e contestuale conferimento in natura
13. Trasformazione in s.r.l. e conversione delle obbligazioni in titoli di debito
14. Trasformazione liquidativa di una s.p.a. e valore dell’azione per il recesso
1. Quorum
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea di seconda convocazione che si svolge per deliberare la trasformazione della società:
-
è validamente costituita con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale;
-
delibera con il voto favorevole delle azioni che rappresentino:
-
b.1. più del terzo del capitale sociale; e:
-
b.2. almeno i due terzi del capitale intervenuto in assemblea (in mancanza, quest’ultimo presupposto si ritiene comunque verificato qualora vi sia il voto favorevole delle azioni rappresentanti più del 50 per cento del capitale sociale o della maggior percentuale di voti favorevoli che lo statuto prescriva per le assemblee straordinarie di prima convocazione) (1).
2. Riduzione volontaria del capitale
La delibera di riduzione volontaria del capitale sociale da parte di una s.p.a. che deliberi anche la trasformazione in s.r.l., deve attendere, per poter essere eseguita, il termine di 90 giorni previsto dall’articolo 2445, terzo comma, c.c. (2).
3. Trasformazione in fondazione
È legittima la trasformazione di una s.p.a. in una fondazione; in tale ipotesi, la partecipazione del socio nella società trasformanda, non viene sostituita da altra partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione, risultando invece l’intero patrimonio sociale destinato ai fini istituzionali della erigenda fondazione; pertanto, il socio della società trasformata perde ogni diritto (patrimoniale e amministrativo) inerente a tale suo precedente status di socio (3).
4. Trasformazione in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico
In caso di trasformazione di una s.p.a. in una fondazione, il socio che sia un ente ecclesiastico deve essere autorizzato a partecipare all’assemblea dei soci convocata per decidere sulla trasformazione, ai sensi del can. 1295 del codice canonico (4).
5. Trasformazione in società consortile
È legittima la trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni (5).
6. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. con capitale azzerato
È legittima la trasformazione in s.r.l. (priva di capitale sociale) della s.p.a. (in stato di liquidazione) con capitale azzerato (6).
7. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. emittente obbligazioni convertibili
La trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni convertibili appare legittima se il regolamento del prestito obbligazionario preveda la “trasformazione” delle obbligazioni convertibili in titoli di debito non convertibili oppure preveda che all’obbligazionista spetti un’opzione tra la facoltà di conversione e la “trasformazione” dell’obbligazione convertibile in titoli di credito non convertibili (7).
8. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione
È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (8) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (9).
9. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione
È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. in concordato preventivo (che sia stata posta in stato di liquidazione) senza procedere alla ricapitalizzazione della società (10) (con la precisazione che l’ammissione al concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento della società) (11).
10. Trasformazione in s.r.l. e annullamento di azioni proprie
In caso di trasformazione di s.p.a. in s.r.l. previa riduzione volontaria del capitale sociale della s.p.a. per annullamento di azioni proprie, la trasformazione deve essere subordinata alla mancata opposizione dei creditori alla esecuzione della riduzione del capitale sociale, non potendo la società risultante dalla trasformazione essere titolare di quote proprie (12).
11. Trasformazione in s.r.l. e cessazione del collegio sindacale
In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (senza la necessità di una revoca) (13). Se però lo statuto della s.r.l. risultante dalla trasformazione prevede la presenza di un organo di controllo, il collegio sindacale rimane in carica (14).
12. Trasformazione in s.r.l. e contestuale conferimento in natura
In caso di trasformazione di una s.p.a. in s.r.l. con contestuale conferimento di beni in natura, la relazione di stima di tali beni va redatta ex art. 2465 c.c. (15), e ciò anche se il conferimento di beni in natura sia eseguito anteriormente rispetto alla iscrizione della deliberazione di trasformazione (16).
13. Trasformazione in s.r.l. e conversione delle obbligazioni in titoli di debito
La trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni è legittima (anche in assenza di estinzione del prestito obbligazionario e quindi con trasformazione delle obbligazioni in titoli di debito) (17), a condizione che:
-
per la società trasformata l’emissione di titoli di debito sia statutariamente prevista (e siano disciplinati nello statuto i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito) (18);
-
l’emissione delle obbligazioni sia avvenuta ai sensi dell’art. 2412, comma 2, c.c. (e cioè riservando la sottoscrizione delle obbligazioni a investitori professionali vigilati) (19);
-
consti il consenso degli obbligazionisti (20) oppure il regolamento del prestito obbligazionario consenta la trasformazione regressiva (21);
-
venga prestata da parte di un investitore professionale a favore degli ex obbligazionisti una garanzia fideiussoria circa la solvibilità della società trasformata (garanzia di contenuto omogeneo di quella ex lege derivante dall’art. 2483 c.c.) (22).
Sarebbe invece illegittima l’emissione di un prestito obbligazionario il cui regolamento preveda che le obbligazioni, in caso di trasformazione in s.r.l., possano convertirsi in titoli di debito privi della garanzia sulla solvibilità dell’investitore qualificato (23).
14. Trasformazione liquidativa di una s.p.a. e valore dell’azione per il recesso
Nel caso di trasformazione di una s.p.a. in liquidazione in altro tipo societario, al fine di affievolire i costi della liquidazione, non è richiesta la predeterminazione, da parte dell’organo amministrativo, del valore dell’azione per il caso del recesso del socio (24).
K.4.5 - Trasformazione di s.r.l.
1. Aumento di capitale e contestuale trasformazione in s.p.a.
2. Aumento di capitale in natura e contestuale trasformazione in s.p.a.
4. Nomina dei nuovi organi sociali
5. Particolari diritti dei soci
6. Provvedimento cautelare di revoca ex art. 2476, comma 3, c.c.
7. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. ed emissione di obbligazioni
8. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. entro il 30 settembre 2004
9. Trasformazione di s.r.l. (sportiva) lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica
10. Trasformazione in s.p.a. di s.r.l. con capitale formato da conferimenti in natura
11. Trasformazione in s.p.a. e recesso
1. Aumento di capitale e contestuale trasformazione in s.p.a.
È legittima la deliberazione di trasformazione della s.r.l. in s.p.a. assunta contestualmente alla deliberazione di aumento del capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione (1); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento e all’efficacia del conferimento (2). Invero, se contestualmente all’approvazione della deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sia deliberato un aumento di capitale e l’aumento del capitale sia finalizzato al raggiungimento del capitale minimo richiesto dalla legge per la s.p.a., la trasformazione è subordinata al perfezionamento dell’aumento di capitale (3); nella diversa ipotesi in cui non sussista detta strumentalità (e salvo diversa espressa previsione delle deliberazioni in questione), le due deliberazioni (quella di aumento del capitale e quella di trasformazione della società) sono indipendenti l’una dall’altra, e rette entrambe dalle regole del tipo societario “di partenza” (4).
2. Aumento di capitale in natura e contestuale trasformazione in s.p.a.
All’aumento di capitale in natura deliberato da una s.r.l. contestualmente alla deliberazione di trasformazione della s.r.l. in s.p.a., resta applicabile la normativa che disciplina il conferimento nella s.r.l. (5); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento e all’efficacia del conferimento (6).
3. Cessazione dei sindaci
In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi, questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (7).
4. Nomina dei nuovi organi sociali
È illegittima la deliberazione di trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. che non contenga la nomina dei componenti i nuovi organi sociali (8).
5. Particolari diritti dei soci
Nel caso in cui la trasformazione comporti l’eliminazione di “diritti particolari” di cui all’art. 2468, comma 3, c.c., occorre il consenso di tutti i soci titolari di tali diritti, a meno che lo statuto consenta di modificare i “diritti particolari” a maggioranza (9).
6. Provvedimento cautelare di revoca ex art. 2476, comma 3, c.c.
A seguito della trasformazione della s.r.l. in s.p.a., il socio perde il diritto, di cui all’art. 2476, comma 3, c.c., di adire il giudice al fine di ottenere un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori (10).
7. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. ed emissione di obbligazioni
È legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni adottata nelle more dell’iscrizione della trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. (11).
8. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. entro il 30 settembre 2004
A seguito della riforma del diritto societario, le decisioni di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. potevano essere adottate, entro il 30 settembre 2004, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresentasse più della metà del capitale sociale (art. 223-bis, comma 2, disp. att. c.c.) e con la stessa maggioranza potevano essere adottate le modifiche statutarie strettamente connesse all’operazione di trasformazione (12).
9. Trasformazione di s.r.l. (sportiva) lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica
È lecito che una s.r.l. sportiva lucrativa si trasformi in una s.r.l. sportiva dilettantistica; è preferibile l’opinione secondo la quale tale operazione si sostanzia in una trasformazione eterogenea in senso tecnico, poiché incide sullo scopo sociale della società trasformata (che evolve da lucrativo a “ideale”) (13).
10. Trasformazione in s.p.a. di s.r.l. con capitale formato da conferimenti in natura
In caso di trasformazione in s.p.a. di una s.r.l. il cui capitale sia stato formato mediante conferimenti in natura, non occorre una nuova stima purché tra la data del conferimento e quella della trasformazione sia stato approvato almeno un bilancio d’esercizio (14).
11. Trasformazione in s.p.a. e recesso
In caso di trasformazione, la disciplina del recesso applicabile è quella prevista per il tipo della società trasformanda e non quella prevista per il tipo della società risultante dalla trasformazione (15).
K.4.6 - Trasformazione eterogenea
1. Clausola sul consenso unanime
3. Opposizione dei creditori: procedimento
6. Relazione dell’organo amministrativo
8. Trasformazione di s.p.a. in fondazione
9. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico
1. Clausola sul consenso unanime
È legittima la clausola statutaria che dispone il voto unanime dei soci in caso di trasformazione eterogenea da società di capitali (in deroga all’art. 2500-septies, comma 3, c.c., che prevede il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto oltre al consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata) (1).
2. Opposizione dei creditori
Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando la trasformazione comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (2).
3. Opposizione dei creditori: procedimento
In caso di opposizione dei creditori, il relativo provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (3).
4. Pubblicità
Il deposito al Registro delle Imprese della deliberazione che dispone la trasformazione eterogenea di società di capitali in soggetto iscrivibile al Registro delle Imprese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della deliberazione con la specificazione che si tratta di un atto con effetti differiti per legge (artt. 2500-septies e 2500-novies, c.c.). Dato che la deliberazione comporta modifiche statutarie, il nuovo statuto può essere depositato sia unitamente a detta deliberazione, sia una volta che questa abbia avuto effetto. Quando la condizione legale si sia verificata, occorre depositare (non ci sono termini di scadenza) al Registro delle Imprese l’apposita modulistica (il modello S2) attestante tale avvenuta verificazione e le modifiche divenute efficaci (allegando idonea documentazione comprovante la verificazione della condizione, ad esempio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un rappresentante della società) (4).
5. Quorum aumentato
È derogabile, ma solo in aumento, la maggioranza prescritta dall’art. 2500-septies, comma 3, c.c. (voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto oltre al consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata) per il caso di trasformazione eterogenea da società di capitali (5); il predetto quorum dei due terzi disposto per la deliberazione di trasformazione eterogenea di società di capitali va calcolato non per teste ma con riferimento alla quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità di ciascun socio (6).
6. Relazione dell’organo amministrativo
Nella trasformazione eterogenea da società di capitali è obbligatoria (ma rinunciabile con il consenso unanime dei soci) la redazione della relazione dell’organo amministrativo sulle ragioni e sugli effetti della proposta di trasformazione (7).
7. Società in liquidazione
La trasformazione eterogenea di società in liquidazione (o di altri enti in liquidazione diversi dalle società) è legittima e può originare sia una società o un ente che non siano in liquidazione sia una società o un ente che siano in liquidazione (8). Peraltro è illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del loro patrimonio (9).
8. Trasformazione di s.p.a. in fondazione
È legittima la trasformazione di una s.p.a. in una fondazione; in tale ipotesi, la partecipazione del socio nella società trasformanda, non viene sostituita da altra partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione, risultando invece l’intero patrimonio sociale destinato ai fini istituzionali della erigenda fondazione; pertanto, il socio della società trasformata perde ogni diritto (patrimoniale e amministrativo) inerente a tale suo precedente status di socio (10).
9. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico
In caso di trasformazione di una s.p.a. in una fondazione, il socio che sia un ente ecclesiastico deve essere autorizzato a partecipare all’assemblea dei soci convocata per decidere sulla trasformazione, ai sensi del can. 1295 del codice canonico (11).
K.4.7 - Trasformazione in altra società di capitali
1. Nomina dei nuovi organi sociali
2. Relazione degli amministratori
4. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale
5. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione
6. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione
1. Nomina dei nuovi organi sociali
È illegittima la delibera di trasformazione di una s.r.l. in s.p.a. che non contenga la nomina dei componenti i nuovi organi sociali (1).
2. Relazione degli amministratori
La relazione degli amministratori sui motivi e gli effetti della trasformazione, prevista per la trasformazione da società di capitali in società di persone, non è richiesta per la trasformazione di una società di capitali in un’altra società di capitali (2).
3. Relazione di stima
Non occorre la relazione di stima nella trasformazione di una società di capitali in un’altra società di capitali (3).
4. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale
È legittima la deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. assunta contestualmente alla deliberazione di aumento del capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione (4); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento e all’efficacia del conferimento (5). Invero, se contestualmente all’approvazione della deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sia deliberato un aumento di capitale e l’aumento del capitale sia finalizzato al raggiungimento del capitale minimo richiesto dalla legge per la s.p.a., la trasformazione è subordinata al perfezionamento dell’aumento di capitale (6); nella diversa ipotesi in cui non sussista detta strumentalità (e salvo diversa espressa previsione delle deliberazioni in questione), le due deliberazioni (quella di aumento del capitale e quella di trasformazione della società) sono indipendenti l’una dall’altra, e rette entrambe dalle regole del tipo societario “di partenza” (7).
5. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione
È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (8) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (9).
6. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione
È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. in concordato preventivo (che sia stata posta in stato di liquidazione) senza procedere alla ricapitalizzazione della società (10) (con la precisazione che l’ammissione al concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento della società) (11).
K.4.8 - Trasformazione in altro tipo societario
1. Decadenza dell’organo di controllo
2. Relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2
3. Relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2: rinunciabilità
4. Riduzione volontaria del capitale
5. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante
6. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare
7. Soci con responsabilità aggravata: consenso inderogabile
8. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso
9. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso
11. Trasformazione in società irregolare
1. Decadenza dell’organo di controllo
In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (1).
2. Relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2
In caso di trasformazione omogenea di società di capitali in società di persone e pure in caso di trasformazione eterogena, è necessario che gli amministratori redigano una relazione illustrative delle motivazioni e degli effetti della trasformazione; detta relazione deve restare depositata, in copia, presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione, con diritto per i soci di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia (2).
3. Relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2: rinunciabilità
Nella trasformazione di società di capitali in società di persone, i soci all’unanimità possono rinunciare (in sede assembleare o extra assembleare) alla redazione della relazione degli amministratori illustrativa dei motivi e degli effetti dell’operazione (o solo al termine di deposito della stessa presso la sede sociale) (3); la rinuncia alla relazione degli amministratori è implicita se la decisione è adottata all’unanimità da tutti i soci (4).
4. Riduzione volontaria del capitale
È legittima la riduzione volontaria del capitale sociale, da adottarsi nel rispetto della normativa applicabile, in sede di trasformazione da società di capitali in società di persone (5).
5. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante
Se la trasformazione comporta un aggravamento della responsabilità dei soci, l’assenza del consenso di costoro alla trasformazione non inficia l’adozione o la validità della deliberazione, ma solo la sua efficacia e iscrivibilità nel Registro Imprese (6).
6. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare
Il consenso extra assembleare alla trasformazione, da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità, deve essere espresso in un documento notarile o di equivalente attendibilità e non può derivare da un silenzio interpretato come assenso (7).
7. Soci con responsabilità aggravata: consenso inderogabile
È illegittima la clausola statutaria che, in caso di trasformazione implicante un aggravamento di responsabilità, consenta la trasformazione prescindendo dal consenso di tali soggetti (8).
8. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso
Il consenso alla trasformazione da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità può essere espresso anche non contestualmente alla deliberazione di trasformazione (9).
9. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso
Il termine per la prestazione del consenso alla trasformazione da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità deve essere un termine accettabile e deve essere fissato, al più tardi, nella deliberazione con la quale è decisa la trasformazione (10).
10. Trasformazione in confidi
È legittima la trasformazione di società di capitali in confidi (11).
11. Trasformazione in società irregolare
Non è legittima la trasformazione di una società regolare in società irregolare (12).
K.4.9 - Trasformazione in impresa individuale
1. Trasformazione di società unipersonale
1. Trasformazione di società unipersonale
È controverso (1) (ma ammesso da notai e sistema camerale) (2) se sia legittima la trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in una impresa individuale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (3); oppure se in tale fattispecie sia configurabile piuttosto lo scioglimento della società, con la liquidazione del suo patrimonio e con la successione dell’unico socio nei rapporti giuridici facenti precedentemente capo alla società estinta (4).
K.4.10 - Trasformazione in società consortile
2. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: obbligo di versamento di contributi
3. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: opposizione dei creditori
4. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: perizia di stima
5. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: relazione sulle motivazioni e gli effetti
6. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: obbligo di versamento di contributi
7. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: opposizione dei creditori
8. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: perizia di stima
1. Legittimità (natura)
È legittima la trasformazione di una società di capitali in una società consortile (1); si tratta di una fattispecie di trasformazione eterogenea, alla quale consegue l’applicazione della relativa disciplina (2).
2. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: obbligo di versamento di contributi
È legittima, anche se adottata a maggioranza (purché si riconosca ai soci dissenzienti il diritto di recesso), la deliberazione di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, il cui statuto preveda a carico dei soci l’obbligo di versare dei contributi in denaro, non potendosi assimilare quest’obbligo di versamento a un’assunzione di responsabilità illimitata (3).
3. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: opposizione dei creditori
In caso di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, è riconosciuto il diritto all’opposizione dei creditori, ancorché non vi sia il passaggio a un regime di responsabilità illimitata, trattandosi di una trasformazione eterogenea che comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (4).
4. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: perizia di stima
Non occorre la perizia di stima nel caso di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, poiché le esigenze di tutela del capitale sociale sono già soddisfatte dai requisiti della società oggetto di trasformazione (5).
5. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: relazione sulle motivazioni e gli effetti
In caso di trasformazione di una s.p.a. in una s.p.a. consortile per azioni, gli amministratori devono redigere una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, trattandosi di una trasformazione eterogenea, la quale comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (6).
6. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: obbligo di versamento di contributi
È legittima, anche se adottata a maggioranza (purché si riconosca ai soci dissenzienti il diritto di recesso), la deliberazione di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, il cui statuto preveda a carico dei soci l’obbligo di versare dei contributi in denaro, non potendosi assimilare quest’obbligo di versamento a un’assunzione di responsabilità illimitata (7).
7. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: opposizione dei creditori
In caso di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, è riconosciuto il diritto all’opposizione dei creditori, ancorché non vi sia il passaggio a un regime di responsabilità illimitata, trattandosi di una trasformazione eterogenea, la quale comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (8).
8. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: perizia di stima
È esclusa la necessità di una perizia di stima nel caso di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, poiché le esigenze di tutela del capitale sociale sono già soddisfatte dai requisiti della società oggetto di trasformazione (9).
K.4.11 - Trasformazione in società semplice
1. Legittimità
È legittima la trasformazione di una società commerciale in società semplice (1). È però illegittima la deliberazione di trasformazione di una società di altro tipo in società semplice se la società risultante dalla trasformazione abbia un oggetto sociale incompatibile con l’attività che, per legge, la società semplice deve svolgere (2).
K.5 - Trasformazione in società di capitali
K.5.1 - Trasformazione di associazione
2. Quorum (associazione non riconosciuta)
3. Quorum (associazione riconosciuta)
4. Responsabilità degli associati
5. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.
6. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto
7. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.
1. Legittimità
È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali) (1); e ciò (ma si tratta di questione controversa) (2) purché la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei contributi pubblici e delle liberalità e oblazioni del pubblico ricevuti dall’associazione (3).
2. Quorum (associazione non riconosciuta)
Per la trasformazione da associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali occorre, salvo diversa previsione statutaria, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (4).
3. Quorum (associazione riconosciuta)
Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dall’art. 21, ultimo comma, c.c. (e cioè con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati) o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (5).
4. Responsabilità degli associati
Coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione possono avvalersi, in via analogica, della normativa di cui all’art. 2500-quinquies c.c., al fine di liberarsi dalla responsabilità solidale su di essi gravante per le obbligazioni dell’ente ai sensi dell’art. 38 c.c. (6).
5. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.
È legittima la trasformazione di associazione professionale in s.t.p. (7), benché sia dubbio se si tratti di una trasformazione eterogenea (ciò che si avrebbe se si qualificasse lo studio associato come una associazione non riconosciuta) (8) o, piuttosto (qualora si qualificasse lo studio associato come una società semplice) (9), di una trasformazione omogenea (10).
6. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto
È lecito che un’associazione sportiva si trasformi in una s.r.l. (sportiva) anche a capitale ridotto, non ostando a tale operazione né il divieto di conferimenti in natura di cui all’art. 2463, c. 4, c.c., né l’obbligo di formazione della riserva legale “accelerata” di cui all’art. 2463, c. 5, c.c. (11).
7. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.
Non è legittima la trasformazione di una associazione temporanea tra professionisti in s.t.p. (12).
K.5.2 - Trasformazione di consorzio
1. Legittimità
È legittima la trasformazione di un consorzio con attività esterna in società di capitali, con la conseguenza che le quote di partecipazione al capitale sociale, a seguito della trasformazione, corrispondono a quelle di partecipazione al fondo consortile (1).
2. Trasformazione in s.r.l.
In sede di trasformazione di un consorzio in s.r.l., i consorziati hanno diritto a ottenere, nella società derivante dalla trasformazione, una quota di partecipazione al capitale sociale proporzionale alla quota di loro spettanza nel fondo consortile; in caso di assenza di predeterminazione di quote nel fondo consortile, ai consorziati spetta una paritaria quota di partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (2).
K.5.3 - Trasformazione di impresa individuale
1. Trasformazione in società unipersonale
1. Trasformazione in società unipersonale
È controverso (1) se sia legittima la trasformazione di una impresa individuale in società unipersonale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (2); oppure se in tale fattispecie si configuri piuttosto la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, con il trasferimento del patrimonio aziendale da parte dell’imprenditore individuale a favore della costituenda società, sotto forma di conferimento (3).
K.5.4 - Trasformazione di cooperativa
1. Bilancio ex art. 2545-octies c.c.
2. Capitale della società risultante dalla trasformazione di una cooperativa
4. Devoluzione ai fondi mutualistici
5. Devoluzione ai fondi mutualistici: oggetto
6. Devoluzione ai fondi mutualistici: mancanza di riserve indivisibili
7. Devoluzione ai fondi mutualistici: stima in luogo del bilancio
8. Efficacia della delibera di trasformazione
9. Eliminazione della mutualità prevalente
10. Relazione dell’organo amministrativo
11. Relazione di stima ex artt. 2343-2465 c.c.
12. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: aggiornamento
13. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: contenuto
14. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: necessarietà e vincolatività
15. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: tempistica
16. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.
1. Bilancio ex art. 2545-octies c.c.
Il bilancio richiesto dall’art. 2545-octies c.c. (necessario a stabilire il valore dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili) deve essere redatto successivamente alla delibera di soppressione delle clausole sulla mutualità prevalente (1).
2. Capitale della società risultante dalla trasformazione di una cooperativa
Al fine di formare il capitale minimo richiesto per la società risultante dalla trasformazione (che deve essere almeno pari a quello minimo prescritto per la società risultante dalla trasformazione) (2), è legittimo l’utilizzo delle riserve indivisibili destinate ai fondi mutualistici (3); in alternativa i soci della cooperativa potrebbero procedere, proporzionalmente, a versamenti finalizzati al raggiungimento di detto capitale minimo (4).
3. Cessazione dei sindaci
In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (5).
4. Devoluzione ai fondi mutualistici
In caso di trasformazione di una cooperativa occorre devolvere ai fondi mutualistici la parte dell’attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili, detratti i valori corrispondenti al capitale sociale (eventualmente rivalutato), ai dividendi non distribuiti, alle riserve disponibili, ed, eventualmente, la parte di riserve indivisibili necessarie a formare il valore nominale minimo del capitale sociale della società trasformata (6); di detta devoluzione, e del suo ammontare, deve essere fatta menzione nel verbale recante la deliberazione di trasformazione (7).
5. Devoluzione ai fondi mutualistici: oggetto
L’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici di cui all’art. 2545-undecies, comma 1, c.c., va inteso limitato alle riserve indivisibili determinate ai sensi dell’art. 2545-ter c.c. (8).
6. Devoluzione ai fondi mutualistici: mancanza di riserve indivisibili
In caso di trasformazione di una cooperativa mancante di riserve indivisibili, non vi è obbligo di alcuna devoluzione ai fondi mutualistici, ferma restando però l’obbligatorietà della relazione di cui all’art. 2545-undecies, c.c. al fine di attestare detta mancanza di riserve indivisibili (9).
7. Devoluzione ai fondi mutualistici: stima in luogo del bilancio
Nel caso di trasformazione di una cooperativa, è legittimo l’utilizzo della relazione di stima di cui all’art. 2545-undecies c.c. in luogo del bilancio di cui all’art. 2545-octies c.c., per il fatto che entrambi detti documenti assolvono alla funzione di evidenziare il valore del patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici (10).
8. Efficacia della delibera di trasformazione
La trasformazione di società cooperativa in società lucrativa acquista efficacia dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario previsto, salvo che risulti il consenso dei creditori ovvero il pagamento di quelli che non hanno prestato il consenso (11).
9. Eliminazione della mutualità prevalente
È legittimo che, nel corso della medesima assemblea, venga rinunciata la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e sia deliberata la trasformazione in società lucrativa o in consorzio (12). La redazione del bilancio straordinario di cui all’art. 2545-octies c.c. è sostituita dalla relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c., nella quale deve essere attestata la sussistenza del capitale sociale prescritto per la società risultante dalla trasformazione una volta sottratto il patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici (13).
10. Relazione dell’organo amministrativo
L’art. 2500-sexies c.c. (in tema, ad esempio, di redazione di una relazione da parte degli amministratori), è applicabile anche alle trasformazioni di società cooperativa in società lucrativa (14).
11. Relazione di stima ex artt. 2343-2465 c.c.
Alla trasformazione di società cooperativa in società di capitali non si applica l’art. 2500-ter, co. 2, c.c.: pertanto, non è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 c.c. o 2465 c.c. (15).
12. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: aggiornamento
La relazione dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c. deve risultare aggiornata a una data non antecedente di oltre sei mesi quella dell’assemblea chiamata a decidere la trasformazione (16).
13. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: contenuto
In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, la relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa ex art. 2545-undecies c.c. deve indicare la suddivisione tra la parte di patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici e la parte che invece non è oggetto di tale devoluzione (17).
14. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: necessarietà e vincolatività
È inderogabile la disciplina circa la stima dell’esperto designato dal tribunale ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c.: l’omissione della stima rende pertanto illegittima la deliberazione di trasformazione; l’assemblea è vincolata alle risultanze di detta perizia di stima (18).
15. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: tempistica
Il bilancio richiesto dall’art. 2545-undecies c.c. (finalizzato a determinare il valore effettivo del patrimonio dell’impresa da devolvere ai fondi mutualistici) deve essere redatto anteriormente alla assemblea convocata per approvare la deliberazione di trasformazione (19).
16. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.
È legittima la delibera con la quale una banca popolare (species del genus cooperative di credito) decida di trasformarsi in s.p.a. (20); in tale ipotesi non trova applicazione la disciplina del codice civile, ma quella delle leggi speciali in materia (21).
17. Trasformazione eterogenea
La trasformazione della società cooperativa in una società lucrativa è qualificabile come trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (22).
K.5.5 - Trasformazione di società consortile
1. Relazione di stima: soc. cons. di capitali
2. Relazione di stima: soc. cons. di persone
3. Trasformazione di consorzio stabile in s.p.a.
1. Relazione di stima: soc. cons. di capitali
In caso di trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in società di capitali non è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. (1).
2. Relazione di stima: soc. cons. di persone
In caso di trasformazione di società consortile di persone in società di capitali (consortile o non consortile) è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. (2).
3. Trasformazione di consorzio stabile in s.p.a.
È legittima la trasformazione di un consorzio “stabile”, costituito in forma di società consortile per azioni, in società per azioni: trattandosi di trasformazione eterogenea, si applica la normativa in tema di opposizione dei creditori (di cui all’art. 2500-novies, c.c.), ma non anche quella in tema di redazione della perizia di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. (3).
4. Trasformazione eterogenea
La trasformazione di società consortile in società di capitali costituisce una fattispecie di trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (4).
K.5.6 - Trasformazione di società di capitali
1. Nomina dei nuovi organi sociali
2. Relazione degli amministratori
4. Trasformazione di società sportiva dilettantistica
5. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale
6. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale in natura
7. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione
8. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione
1. Nomina dei nuovi organi sociali
È illegittima la deliberazione di trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. che non contenga la nomina dei componenti i nuovi organi sociali (1).
2. Relazione degli amministratori
La relazione degli amministratori sui motivi e gli effetti della trasformazione, prevista per la trasformazione da società di capitali in società di persone, non è richiesta per le trasformazioni nell’ambito delle società di capitali (2).
3. Relazione di stima
Non occorre la relazione di stima nella trasformazione di una società di capitali in un’altra società di capitali (3).
4. Trasformazione di società sportiva dilettantistica
È legittimo che una società sportiva dilettantistica per azioni senza scopo di lucro, intendendo svolgere un’attività imprenditoriale pura, proceda alla modificazione di tale oggetto sociale, nonché all’adozione di un nuovo testo di statuto sociale tipico (società per azioni con scopo di lucro), nel quale venga meno ogni limite alla divisione degli utili tra i soci e alla devoluzione del patrimonio agli stessi in caso di scioglimento della società (4); in tal caso pare opportuno qualificare l’operazione come trasformazione eterogenea, senza però doversi dare corso alla redazione della relazione di stima (5).
5. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale
È legittima la deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. assunta contestualmente alla deliberazione di aumento del capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione (6); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento e all’efficacia del conferimento (7). Invero, se contestualmente all’approvazione della deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sia deliberato un aumento di capitale e l’aumento del capitale sia finalizzato al raggiungimento del capitale minimo richiesto dalla legge per la s.p.a., la trasformazione è subordinata al perfezionamento dell’aumento di capitale (8); nella diversa ipotesi in cui non sussista detta strumentalità (e salvo diversa espressa previsione delle deliberazioni in questione), le due deliberazioni (quella di aumento del capitale e quella di trasformazione della società) sono indipendenti l’una dall’altra, e rette entrambe dalle regole del tipo societario “di partenza” (9).
6. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale in natura
All’aumento di capitale in natura deliberato da una s.r.l. contestualmente alla deliberazione di trasformazione della s.r.l. in s.p.a., resta applicabile la normativa che disciplina il conferimento nella s.r.l. (10); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento e all’efficacia del conferimento (11).
7. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione
È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (12) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (13).
8. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione
È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. in concordato preventivo (che sia stata posta in stato di liquidazione) senza procedere alla ricapitalizzazione della società (14) (con la precisazione che l’ammissione al concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento della società) (15).
K.5.7 - Trasformazione di società di persone
2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
4. Capitale sociale: riduzione
5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione
6. Capitale sociale: superiore al valore del patrimonio stimato
8. Decisione preceduta da preventiva informazione ai soci
10. Liberazione da responsabilità illimitata dei soci: consenso dei creditori
11. Quorum: adozione del nuovo statuto
12. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità
13. Quorum: società costituita prima del 2004
14. Recesso: disciplina della liquidazione del socio receduto
15. Recesso: disciplina delle operazioni societarie conseguenti al recesso
17. Recesso: modalità e termini di esercizio
18. Recesso: revoca della decisione di trasformazione
19. Relazione dell’organo amministrativo
20. Relazione di stima con modalità alternativa: verifica degli amministratori
21. Relazione di stima: data di riferimento
22. Relazione di stima di esperto indipendente
23. Relazione di stima: nomina dell’esperto
24. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto
25. Requisiti di indipendenza dell’esperto
26. Società irregolare o di fatto
27. Socio d’opera non capitalizzato con prestazione in fieri
1. Capitale sociale: aumento
È legittima la trasformazione di una società assunta contestualmente alla delibera di aumento del suo capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione stessa (1). L’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata direttamente nella cassa della società, nel rispetto delle norme applicabili alla società derivante dalla trasformazione (2), e non necessita di una nuova relazione di stima, nel presupposto della “natura autovalutativa” del denaro (3).
2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (4).
3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (5).
4. Capitale sociale: riduzione
Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (6); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tale ipotesi, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (7) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (8).
5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione
Il limite minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere fissato nel valore più elevato tra il capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato (9) e l’importo del capitale sociale della società trasformanda (così come risultante eventualmente dalla perizia di stima) (10).
6. Capitale sociale: superiore al valore del patrimonio stimato
Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione non può essere superiore al valore del patrimonio della società trasformata oggetto della relazione di stima (11).
7. Comunione legale dei beni
Secondo una tesi, la trasformazione di una s.n.c. in una s.r.l. comporta un acquisto, in capo al socio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società di capitali, la quale pertanto viene assoggettata al regime di comunione legale immediata dei beni (12).
8. Decisione preceduta da preventiva informazione ai soci
La decisione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali deve essere preceduta da una informativa rivolta a tutti i soci della società trasformanda (13).
9. Forma della decisione
Per la trasformazione di una società di persone (anche di fatto) in società di capitali è necessaria la forma dell’atto pubblico (14); tale decisione, peraltro, può essere adottata senza far ricorso al metodo collegiale (15).
10. Liberazione da responsabilità illimitata dei soci: consenso dei creditori
Ai sensi dell’art. 2500-quinquies c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro delle Imprese, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione stessa; tale consenso si presume se i creditori, ai quali la suddetta deliberazione sia stata comunicata, non lo abbiano negato espressamente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima (16), la quale non deve contenere particolari informazioni, se non quella dell’avvenuta trasformazione (17) (ma la questione non è pacifica) (18). Il descritto meccanismo non opera qualora lo impediscano principi superiori di ordine pubblico e di ordine costituzionale (come nel caso del debito al pagamento dei contributi previdenziali) (19).
11. Quorum: adozione del nuovo statuto
Qualora la decisione di trasformazione sia adottabile a maggioranza, parimenti a maggioranza si approva il nuovo testo dello statuto della società trasformata, in tutte le sue clausole (ad esempio: una clausola di prelazione in caso di cessione di partecipazioni) (20).
12. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità
La clausola statutaria di società di persone (indifferentemente adottata prima o dopo la legge di riforma del diritto societario del 2003), che rinvii genericamente (21) alla regola unanimistica generale vigente per le decisioni di modifica dei patti sociali (art. 2252 c.c.), non dovrebbe valere quale deroga al disposto degli artt. 2500-ter e 2502 c.c., i quali permettono l’adozione a maggioranza delle decisioni di trasformazione, fusione e scissione (22); ma si tratta di tesi controversa (23).
13. Quorum: società costituita prima del 2004
È controverso se la norma di cui all’art. 2500-ter c.c., la quale permette la trasformazione delle società di persone in società di capitali con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, sia (24) o meno (25) applicabile anche alle trasformazioni di società costituite antecedentemente al 1° gennaio 2004.
14. Recesso: disciplina della liquidazione del socio receduto
La liquidazione del socio receduto è disciplinata dalle norme relative alla tipologia societaria anteriore alla trasformazione e, quindi, dagli artt. 2289 e 2290 c.c.: al socio receduto spetta una somma di denaro (da liquidare entro 180 giorni) di valore pari al valore effettivo (26) della sua quota di partecipazione al capitale sociale, in base alla situazione patrimoniale della società alla data di efficacia del recesso, tenendo conto delle operazioni in corso (27).
15. Recesso: disciplina delle operazioni societarie conseguenti al recesso
Le operazioni societarie da compiersi posteriormente al recesso (ad esempio, la riduzione del capitale sociale) sono disciplinate dalla normativa relativa alla tipologia societaria anteriore alla trasformazione se la decisione di trasformazione non è ancora iscritta nel Registro Imprese; nel caso di iscrizione già avvenuta, sono disciplinate dalla normativa della società risultante dalla trasformazione (28).
16. Recesso: efficacia
La dichiarazione di recesso del socio non consenziente alla decisione di trasformazione della società da società di persone a società di capitali ha effetto verso la società (ed è irrevocabile) (29) dal momento in cui la società è messa a conoscenza della volontà di recesso del socio recedente, a prescindere dalla liquidazione della quota del socio recedente (30).
17. Recesso: modalità e termini di esercizio
In mancanza di una norma inerente alle modalità e ai termini per l’esercizio del diritto di recesso, si applicano in via analogica le norme dettate per il recesso da s.p.a. (e non appare convincente la decisione di Cass. 28987/2018, secondo cui, in caso di trasformazione da s.r.l. a s.p.a. si devono applicare le norme della s.r.l., che non prevedono termini di decadenza per l’esercizio del recesso) (31).
18. Recesso: revoca della decisione di trasformazione
Il recesso è impedito se la decisione di trasformazione da società di persone a società di capitali sia revocata prima della sua iscrizione nel Registro Imprese (32). La revoca non appare possibile dopo l’iscrizione della decisione di trasformazione nel Registro Imprese (33).
19. Relazione dell’organo amministrativo
Per la trasformazione da società di persone in società di capitali non è richiesta alcuna relazione dell’organo amministrativo (34).
20. Relazione di stima con modalità alternativa: verifica degli amministratori
Benché in materia di trasformazione di società di persone in società per azioni il legislatore si sia limitato a prevedere la possibilità di avvalersi del sistema di valutazione “alternativo”, richiamando l’art. 2343-ter c.c., senza alcun riferimento alla fase di verifica della stima ad opera degli amministratori (art. 2343-quater c.c.), deve ritenersi che il sistema di valutazione “alternativo” sia un unicum e che, pertanto, anche nel caso in esame, esso debba necessariamente concludersi con il controllo, ad esito “positivo”, degli amministratori (35).
21. Relazione di stima: data di riferimento
La relazione di stima deve avere una data di riferimento correlata alla attualità dei valori da essa espressi; il termine di 120 giorni (previsto per l’approvazione del bilancio di esercizio) è solo indicativo, potendo aversi, da un lato, relazioni di stima idonee anche se redatte oltre il centoventesimo giorno dalla data della decisione di trasformazione e, d’altro lato, perizie di stima non idonee anche se redatte entro detto centoventesimo giorno (36).
22. Relazione di stima di esperto indipendente
In caso di trasformazione progressiva da società di persone in società per azioni, è legittima la redazione della relazione di stima di cui all’art. 2500-ter c.c. secondo il procedimento dettato dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. (e, cioè, affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale) (37). La relazione di stima può anche consistere in una perizia non espressamente finalizzata all’operazione in questione; il termine di sei mesi (di ante datazione massima della relazione di stima) si computa dalla data della decisione di trasformazione e la verifica degli amministratori deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo all’iscrizione della decisione di trasformazione nel Registro Imprese (38).
23. Relazione di stima: nomina dell’esperto
Nella trasformazione progressiva in s.r.l., la nomina del soggetto incaricato di redigere la relazione giurata proviene direttamente dalla società trasformanda (poiché il legislatore ha incentrato la propria attenzione sulla competenza professionale dell’esperto, riducendosi così la rilevanza della possibile mancanza di terzietà della persona incaricata) mentre nella trasformazione progressiva in s.p.a. la nomina di tale soggetto proviene dal Tribunale (volendosi con ciò accentuare il requisito della terzietà e indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori) (39).
24. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto
Appartengono alla “volontaria giurisdizione” (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (40).
25. Requisiti di indipendenza dell’esperto
Non può essere considerato soggetto indipendente (e, quindi, non può essere incaricato di effettuare la stima del patrimonio della società trasformanda) colui che intrattenga - o abbia intrattenuto nei due anni precedenti - rapporti continuativi o rilevanti con la società, aventi a oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione (41).
26. Società irregolare o di fatto
È legittima la trasformazione in società regolare di una società di persone irregolare o di fatto, anche in assenza di previa regolarizzazione (42).
27. Socio d’opera non capitalizzato con prestazione in fieri
In caso di trasformazione di s.a.s. in s.r.l., il socio d’opera, la cui prestazione non sia stata capitalizzata e nemmeno completamente adempiuta, ha diritto all’assegnazione di una quota di partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione; tale regola comporta che è legittima la determinazione, assunta dai soci (incluso quello d’opera) di comune accordo, dell’entità della quota di partecipazione da assegnare al socio d’opera, potendosi in tale sede anche decidersi di non assegnare nulla a tale socio, liberandolo dalla prestazione ancora dovuta senza necessità che questa sia imputata al capitale della società risultante dalla trasformazione (43).
K.5.8 - Trasformazione di società in liquidazione
1. Diritto di recesso
In caso di trasformazione di società in liquidazione, qualora sia esercitato il diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti, non è possibile procedere al rimborso della loro quota partecipazione, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali (1).
2. Legittimità
È legittima la trasformazione di una società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (2).
3. Revoca della liquidazione
In caso di trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione, se dall’atto di trasformazione non risulta espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione (sempre che ne sussistano i presupposti), la società resta in liquidazione (3); qualora, invece, si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e, quindi, occorre procedere innanzitutto alla rimozione della causa che aveva determinato lo scioglimento della società (4).
4. Trasformazione eterogenea
È legittima la trasformazione eterogenea di società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società o un ente non in liquidazione sia una società o un ente in liquidazione (5); è però illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del loro patrimonio (6).
K.5.9 - Trasformazione eterogenea
2. Opposizione dei creditori: procedimento
4. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.
5. Trasformazione di comunione di azienda
6. Trasformazione di cooperativa
7. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali
8. Trasformazione di società consortile
9. Trasformazione eterogenea progressiva
1. Opposizione dei creditori
Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando la trasformazione comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (1). Nella trasformazione eterogenea progressiva (e, cioè, nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (2).
2. Opposizione dei creditori: procedimento
In caso di opposizione dei creditori, il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (3).
3. Pubblicità
Il deposito al Registro delle Imprese della deliberazione che dispone la trasformazione eterogenea in società di capitali di soggetto iscritto al Registro delle Imprese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della deliberazione con la specificazione che si tratta di un atto con effetti differiti per legge (artt. 2500-octies e 2500-novies, c.c.). Dato che la deliberazione comporta modifiche statutarie, il nuovo statuto può essere depositato sia unitamente a detta deliberazione, sia una volta che questa abbia avuto effetto. Quando la condizione legale si sia verificata, occorre depositare (non ci sono termini di scadenza) al Registro delle Imprese l’apposita modulistica (il modello S2) attestante tale avvenuta verificazione e le modifiche divenute efficaci (allegando idonea documentazione comprovante la verificazione della condizione, ad esempio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un rappresentante della società) (4).
4. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.
Anche al caso di trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) si applicano le norme dettate dal Codice civile in tema di trasformazione eterogenea, col limite della compatibilità; ad esempio, si applica il disposto dell’art. 2498 c.c. (recante il c.d. “principio di continuità”) ma non la norma di cui all’art. 2500-novies c.c. (sul diritto di opposizione dei creditori) (5).
5. Trasformazione di comunione di azienda
È legittima la trasformazione eterogenea di una comunione d’azienda in società di capitali (trattasi, peraltro, di fattispecie testualmente prevista dall’art. 2500-octies, co. 1, c.c.) (6).
6. Trasformazione di cooperativa
La trasformazione della società cooperativa in una società lucrativa è qualificabile come trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (7).
7. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali
Alla trasformazione in società di capitali di un ente diverso dalla società di capitali si applica l’art. 2500-ter, co. 2, c.c.: pertanto, è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 c.c. (nel caso di trasformazione in s.p.a.) o 2465 c.c. (nel caso di trasformazione in s.r.l.) (8); ma, in luogo della relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c. è pure possibile far luogo a una valutazione ai sensi dell’art. 2343-ter c.c., recante forme di valutazione del conferimento in natura semplificate rispetto alla procedura di stima “ordinaria”, disciplinata dall’art. 2343 c.c. (9).
8. Trasformazione di società consortile
La trasformazione di società consortile in società di capitali costituisce una fattispecie di trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (10).
9. Trasformazione eterogenea progressiva
Nella trasformazione eterogenea progressiva (e cioè nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (11).
K.5.10 - Trasformazione in s.p.a.
1. Aumento di capitale di s.r.l. e contestuale trasformazione
2. Aumento di capitale di s.r.l. in natura e contestuale trasformazione
3. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
4. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
5. Capitale sociale: riduzione
6. Nomina dei nuovi organi sociali
8. Opposizione dei creditori: procedimento
10. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.
11. Trasformazione di società di persone: nomina dell’esperto
12. Trasformazione di società di persone: relazione di stima di esperto indipendente
13. Trasformazione di società di persone in s.p.a. unipersonale
14. Trasformazione di s.r.l. con capitale formato da conferimenti in natura
15. Trasformazione di s.r.l. ed emissione di obbligazioni
16. Trasformazione di s.r.l. e recesso
17. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. entro il 30 settembre 2004
1. Aumento di capitale di s.r.l. e contestuale trasformazione
È legittima la deliberazione di trasformazione della s.r.l. in s.p.a. assunta contestualmente alla deliberazione di aumento del capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione (1); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento del capitale sociale e all’efficacia del conferimento (2). Invero, se contestualmente all’approvazione della deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sia deliberato un aumento di capitale e l’aumento del capitale sia finalizzato al raggiungimento del capitale minimo richiesto dalla legge per la s.p.a., la trasformazione è subordinata al perfezionamento dell’aumento di capitale (3); nella diversa ipotesi in cui non sussista detta strumentalità (e salvo diversa espressa previsione delle deliberazioni in questione), le due deliberazioni (quella di aumento del capitale sociale e quella di trasformazione della società) sono indipendenti l’una dall’altra, e rette entrambe dalle regole del tipo societario “di partenza” (4).
2. Aumento di capitale di s.r.l. in natura e contestuale trasformazione
All’aumento di capitale in natura deliberato da una s.r.l. contestualmente alla deliberazione di trasformazione della s.r.l. in s.p.a., resta applicabile la normativa che disciplina il conferimento nella s.r.l. (5); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento del capitale sociale e all’efficacia del conferimento (6).
3. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (7).
4. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (8).
5. Capitale sociale: riduzione
Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (9); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tal caso, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (10) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (11).
6. Nomina dei nuovi organi sociali
È illegittima la delibera di trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. che non contenga la nomina dei componenti i nuovi organi sociali (12).
7. Opposizione dei creditori
Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (13). Nella trasformazione eterogenea progressiva (e cioè nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (14).
8. Opposizione dei creditori: procedimento
Il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (15).
9. Trasformazione anticipata
In caso di trasformazione eterogenea, qualora la società presti idonea garanzia (e, cioè, si effettui il deposito presso una banca delle somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso ovvero vi sia il rilascio della fideiussione bancaria: art. 2500-novies c.c. e art 2445 c.c.):
-
l’opposizione presentata dai creditori non impedisce di dar corso all’operazione;
-
si può procedere immediatamente all’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro Imprese, senza attendere il decorso del termine previsto dalla legge (16).
10. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.
È legittima la delibera con la quale una banca popolare (species del genus cooperative di credito) decida di trasformarsi in s.p.a. (17); in tale ipotesi non trova applicazione la disciplina del codice civile, ma quella delle leggi speciali in materia (18).
11. Trasformazione di società di persone: nomina dell’esperto
Nella trasformazione progressiva in s.r.l., la nomina del soggetto incaricato di redigere la relazione giurata proviene direttamente dalla società trasformanda (poiché il legislatore ha incentrato la propria attenzione sulla competenza professionale dell’esperto, riducendosi così la rilevanza della possibile mancanza di terzietà della persona incaricata) mentre nella trasformazione progressiva in s.p.a. la nomina di tale soggetto proviene dal Tribunale (volendosi con ciò accentuare il requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori) (19). Appartengono alla “volontaria giurisdizione” (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (20).
12. Trasformazione di società di persone: relazione di stima di esperto indipendente
In caso di trasformazione progressiva da società di persone in società per azioni, è legittima la redazione della relazione di stima di cui all’art. 2500-ter c.c. secondo il procedimento dettato dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. (e, cioè, affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale) (21).
13. Trasformazione di società di persone in s.p.a. unipersonale
In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio (se non già cancellata dal Registro Imprese) in una s.p.a. unipersonale; ciò implica una revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (22).
14. Trasformazione di s.r.l. con capitale formato da conferimenti in natura
In caso di trasformazione in s.p.a. di una s.r.l. il cui capitale sia stato formato mediante conferimenti in natura, non occorre una nuova stima purché tra la data del conferimento e quella della trasformazione sia stato approvato almeno un bilancio d’esercizio (23).
15. Trasformazione di s.r.l. ed emissione di obbligazioni
È legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni adottata nelle more dell’iscrizione della trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. (24).
16. Trasformazione di s.r.l. e recesso
In caso di trasformazione, la disciplina del recesso applicabile è quella prevista per il tipo della società trasformanda e non quella prevista per il tipo della società risultante dalla trasformazione (25).
17. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. entro il 30 settembre 2004
A seguito della riforma del diritto societario del 2003, le decisioni di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. potevano essere adottate, entro il 30 settembre 2004, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresentasse più della metà del capitale sociale (art. 223-bis, comma 2, disp. att. c.c.) e con la stessa maggioranza potevano essere adottate le modifiche statutarie strettamente connesse all’operazione di trasformazione (26).
K.5.11 - Trasformazione in s.r.l.
2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
4. Capitale sociale: riduzione
7. Opposizione dei creditori: procedimento
9. Trasformazione di consorzio
10. Trasformazione di società di persone in s.r.l. unipersonale
11. Trasformazione di società di persone: relazione di stima
12. Trasformazione di s.p.a. con capitale azzerato
13. Trasformazione di s.p.a. con contestuale conferimento in natura
14. Trasformazione di s.p.a. e annullamento di azioni proprie
15. Trasformazione di s.p.a. e cessazione del collegio sindacale
16. Trasformazione di s.p.a. e conversione delle obbligazioni in titoli di debito
17. Trasformazione di s.p.a. emittente obbligazioni convertibili
18. Trasformazione di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione
19. Trasformazione di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione
20. Trasformazione in s.r.l. a capitale ridotto
1. Capitale sociale: aumento
È legittima la trasformazione di una società assunta contestualmente alla delibera di aumento del suo capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione stessa (1). L’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata direttamente nella cassa della società, nel rispetto delle norme applicabili alla società derivante dalla trasformazione (2), e non necessita di una nuova relazione di stima, nel presupposto della “natura autovalutativa” del denaro (3).
2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato
Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (4).
3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto
Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (5).
4. Capitale sociale: riduzione
Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (6); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tal caso, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (7) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (8).
5. Comunione legale dei beni
La trasformazione di una s.n.c. in una s.r.l. comporta un nuovo acquisto, in capo al socio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, di una quota di società di capitali, la quale pertanto viene assoggettata al regime di comunione legale immediata dei beni (9).
6. Opposizione dei creditori
Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando la trasformazione comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (10). Nella trasformazione eterogenea progressiva (e, cioè, nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (11).
7. Opposizione dei creditori: procedimento
In caso di opposizione dei creditori, il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (12).
8. Trasformazione anticipata
In caso di trasformazione eterogenea, qualora la società presti idonea garanzia (e, cioè, venga effettuato il deposito presso una banca delle somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso ovvero venga rilasciata la relativa fideiussione bancaria: art. 2500-novies c.c. e art 2445 c.c.):
-
l’opposizione presentata dai creditori non impedisce di dar corso all’operazione;
-
si può procedere immediatamente all’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro Imprese, senza attendere il decorso del termine previsto dalla legge (13).
9. Trasformazione di consorzio
In sede di trasformazione di un consorzio in s.r.l., i consorziati hanno diritto a ottenere, nella società derivante dalla trasformazione, una quota di partecipazione al capitale sociale proporzionale alla quota di loro spettanza nel fondo consortile; in caso di assenza di predeterminazione di quote nel fondo consortile, ai consorziati spetta una paritaria quota di partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (14).
10. Trasformazione di società di persone in s.r.l. unipersonale
In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio (se non già cancellata dal Registro Imprese) in una s.r.l. unipersonale; ciò implica una revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (15).
11. Trasformazione di società di persone: relazione di stima
Nella trasformazione progressiva in s.r.l., la nomina del soggetto incaricato di redigere la relazione giurata proviene direttamente dalla società trasformanda (poiché il legislatore ha incentrato la propria attenzione sulla competenza professionale dell’esperto, riducendosi così la rilevanza della possibile mancanza di terzietà della persona incaricata) mentre nella trasformazione progressiva in s.p.a. la nomina di tale soggetto proviene dal Tribunale (volendosi con ciò accentuare il requisito della terzietà e indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori) (16). Appartengono alla “volontaria giurisdizione” (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (17).
12. Trasformazione di s.p.a. con capitale azzerato
È legittima la trasformazione in s.r.l. (priva di capitale sociale) della s.p.a. (in stato di liquidazione) con capitale azzerato (18).
13. Trasformazione di s.p.a. con contestuale conferimento in natura
In caso di trasformazione di una s.p.a. in s.r.l. con contestuale conferimento di beni in natura, la relazione di stima di tali beni va redatta ex art. 2465 c.c. (19), e ciò anche se il conferimento di beni in natura sia eseguito anteriormente rispetto alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro Imprese (20).
14. Trasformazione di s.p.a. e annullamento di azioni proprie
In caso di trasformazione di s.p.a. in s.r.l. previa riduzione volontaria del capitale sociale della s.p.a. per annullamento di azioni proprie, la trasformazione deve essere subordinata alla mancata opposizione dei creditori alla esecuzione della riduzione del capitale sociale, non potendo la società risultante dalla trasformazione essere titolare di quote proprie (21).
15. Trasformazione di s.p.a. e cessazione del collegio sindacale
In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (22). Se però lo statuto della s.r.l. risultante dalla trasformazione prevede la presenza di un organo di controllo, il collegio sindacale rimane in carica (23).
16. Trasformazione di s.p.a. e conversione delle obbligazioni in titoli di debito
È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni (anche in assenza di estinzione del prestito obbligazionario e, quindi, con la trasformazione delle obbligazioni in titoli di debito) (24), a condizione che:
-
per la società trasformata l’emissione di titoli di debito sia statutariamente prevista (e siano disciplinati nello statuto i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito) (25);
-
l’emissione delle obbligazioni sia avvenuta ai sensi dell’art. 2412, comma 2, c.c. (e, cioè, riservando la sottoscrizione delle obbligazioni a investitori professionali vigilati) (26);
-
consti il consenso degli obbligazionisti (27) oppure il regolamento del prestito obbligazionario consenta la trasformazione regressiva (28);
-
venga prestata da parte di un investitore professionale a favore degli ex obbligazionisti una garanzia fideiussoria circa la solvibilità della società trasformata (garanzia di contenuto omogeneo di quella ex lege derivante dall’art. 2483 c.c.) (29).
Sarebbe, invece, illegittima l’emissione di un prestito obbligazionario il cui regolamento preveda che le obbligazioni, in caso di trasformazione in s.r.l., possano convertirsi in titoli di debito privi della garanzia sulla solvibilità dell’investitore qualificato (30).
17. Trasformazione di s.p.a. emittente obbligazioni convertibili
La trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni convertibili appare legittima se il regolamento del prestito obbligazionario preveda la “trasformazione” delle obbligazioni convertibili in titoli di debito non convertibili oppure preveda che all’obbligazionista spetti un’opzione tra la facoltà di conversione e la “trasformazione” dell’obbligazione convertibile in titoli di credito non convertibili (31).
18. Trasformazione di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione
È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (32) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (33).
19. Trasformazione di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione
È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. in concordato preventivo (che sia stata posta in stato di liquidazione) senza procedere alla ricapitalizzazione della società (34) (con la precisazione che l’ammissione al concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento della società) (35).
20. Trasformazione in s.r.l. a capitale ridotto
In caso di trasformazione di altro tipo societario in s.r.l. a capitale ridotto o in caso di trasformazione eterogenea in s.r.l. a capitale ridotto non si applicano le norme di cui all’art. 2463, commi 4 e 5, c.c., nella parte in cui impongono di conferire solo denaro (36).
K.6 - Trasformazione di/in cooperative e consorzi
K.6.1 - Trasformazione di cooperativa
1. Capitale della società risultante dalla trasformazione di una cooperativa
3. Devoluzione ai fondi mutualistici
4. Devoluzione ai fondi mutualistici: stima in luogo del bilancio
5. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria
6. Evoluzione da coop-s.p.a. a coop-s.r.l.: natura
7. Evoluzione da coop-s.r.l. a coop-s.p.a.: recesso
8. Evoluzione da coop-s.r.l. a coop-s.p.a.: relazione di stima
9. Evoluzione dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente
10. Mancanza di riserve indivisibili
11. Modifica delle clausole non lucrative
12. Obbligo di devoluzione: esigibilità del credito
13. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: aggiornamento
14. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: necessarietà e vincolatività
15. Scissione trasformativa di cooperativa in concordato preventivo
16. Trasformazione contestuale alla cessazione della mutualità prevalente
17. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.
18. Trasformazione in associazione
19. Trasformazione in associazione Onlus
20. Trasformazione in banca non cooperativa
22. Trasformazione in società consortile
23. Trasformazione in soc. cons. coop.
24. Trasformazione in soc. cons. coop.: diritto di opposizione
25. Trasformazione in soc. cons. coop.: relazione di stima
26. Trasformazione in società di capitali
27. Trasformazione in società di capitali: devoluzione ai fondi mutualistici
28. Trasformazione in società di capitali: relazione di stima
29. Trasformazione in società di mutuo soccorso
30. Trasformazione in società di persone
31. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: bilancio ex art. 2545-octies c.c.
32. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: bilancio ex art. 2545-undecies c.c.
33. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: efficacia
34. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: legittimità
35. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: relazione degli amministratori
36. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: relazione di stima
37. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: soci a responsabilità illimitata
1. Capitale della società risultante dalla trasformazione di una cooperativa
Al fine di formare il capitale minimo richiesto per la società risultante dalla trasformazione (che deve essere almeno pari a quello minimo prescritto per la società risultante dalla trasformazione) (1), è legittimo l’utilizzo delle riserve indivisibili destinate ai fondi mutualistici (2); in alternativa, i soci della cooperativa potrebbero procedere, proporzionalmente, a versamenti finalizzati al raggiungimento di detto capitale minimo (3).
2. Cessazione dei sindaci
In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (4).
3. Devoluzione ai fondi mutualistici
In caso di trasformazione di una cooperativa occorre devolvere ai fondi mutualistici la parte dell’attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili, detratti i valori corrispondenti al capitale sociale (eventualmente rivalutato), ai dividendi non distribuiti, alle riserve disponibili e, eventualmente, la parte di riserve indivisibili necessarie a formare il valore nominale minimo del capitale sociale della società trasformata (5); di detta devoluzione, e del suo ammontare, deve essere fatta menzione nel verbale recante la deliberazione di trasformazione (6).
4. Devoluzione ai fondi mutualistici: stima in luogo del bilancio
Nel caso di trasformazione di una cooperativa, è legittimo l’utilizzo della relazione di stima di cui all’art. 2545-undecies c.c. in luogo del bilancio di cui all’art. 2545-octies c.c., per il fatto che entrambi detti documenti assolvono alla funzione di evidenziare il valore del patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici (7).
5. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria
L’evoluzione di una cooperativa sociale in una cooperativa “ordinaria” non assume la natura di un’operazione di trasformazione e, pertanto, è qualificabile come deliberazione assembleare meramente modificativa dello statuto della società (8).
6. Evoluzione da coop-s.p.a. a coop-s.r.l.: natura
Il passaggio dalla disciplina della s.p.a. a quella della s.r.l., e viceversa, si attua (nelle società cooperative) non mediante una trasformazione della società ma mediante una mera modifica statutaria (9).
7. Evoluzione da coop-s.r.l. a coop-s.p.a.: recesso
Nel caso di modificazione statutaria operata al fine di sostituire, nella società cooperativa, la disciplina della s.p.a. con quella della s.r.l., o viceversa, non compete il diritto di recesso al socio non consenziente (10).
8. Evoluzione da coop-s.r.l. a coop-s.p.a.: relazione di stima
Nel passaggio da coop-s.r.l. a coop-s.p.a. non deve essere nominato l’esperto per la valutazione del patrimonio della cooperativa (11).
9. Evoluzione dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente
Non costituisce trasformazione della società il passaggio dal regime della mutualità prevalente al regime della mutualità non prevalente e viceversa (12), come dimostra la circostanza che il venir meno della prevalenza mutualistica può dipendere da una situazione di fatto (e, dunque, a prescindere da una scelta dei soci) (13).
10. Mancanza di riserve indivisibili
In caso di trasformazione di una cooperativa mancante di riserve indivisibili, non vi è obbligo di alcuna devoluzione ai fondi mutualistici, ferma restando però l’obbligatorietà della relazione di cui all’art. 2545-undecies, c.c. al fine di attestare detta mancanza di riserve indivisibili (14).
11. Modifica delle clausole non lucrative
La modifica delle clausole non lucrative non integra una fattispecie di trasformazione della società, ma una mera operazione di modifica statutaria (15).
12. Obbligo di devoluzione: esigibilità del credito
Solo decorsi i termini per l’opposizione dei creditori sorge l’obbligo di devolvere al fondo mutualistico il valore determinato nella relazione di cui all’art. 2545-undecies c.c. (16).
13. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: aggiornamento
La relazione dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c. deve risultare aggiornata a una data non antecedente di oltre sei mesi rispetto a quella dell’assemblea chiamata a decidere la trasformazione (17).
14. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: necessarietà e vincolatività
È inderogabile la disciplina circa la stima dell’esperto designato dal tribunale ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c.: l’omissione della stima rende pertanto illegittima la deliberazione di trasformazione; l’assemblea è vincolata alle risultanze di detta perizia di stima (18).
15. Scissione trasformativa di cooperativa in concordato preventivo
In caso di scissione di società cooperativa (a favore di società di persone, di capitali, di consorzio o di società consortile), in esecuzione di un piano concordatario, la relazione giurata dell’esperto attestante il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c., può essere richiesta solo al momento in cui si avvia il procedimento di scissione, e quindi:
-
nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato prima della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ma l’esito sia stato condizionato ab origine all’omologazione del concordato medesimo, tale perizia era già presente e, dunque, se ne dovrà tener conto nel piano concordatario;
-
nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato dopo l’omologazione del concordato preventivo e in esecuzione dello stesso, tale perizia potrà essere già stata acquisita nel corso del procedimento di omologazione, ma, legittimamente, potrà essere redatta dopo l’omologazione (in tale ultimo caso il piano dovrà comunque recare indicazione del valore stimato dell’eventuale debito da devoluzione, oggetto di verifica da parte dell’attestatore) (19).
16. Trasformazione contestuale alla cessazione della mutualità prevalente
È legittimo che, nel corso della medesima assemblea, venga rinunciata la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e sia deliberata la trasformazione in società lucrativa o in consorzio (20). La redazione del bilancio straordinario di cui all’art. 2545-octies c.c. è sostituita dalla relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c., nella quale deve essere attestata la sussistenza del capitale sociale prescritto per la società risultante dalla trasformazione una volta sottratto il patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici (21).
17. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.
È legittima la delibera con la quale una banca popolare (species del genus cooperative di credito) decida di trasformarsi in s.p.a. (22); in tale ipotesi non trova applicazione la disciplina del Codice civile, ma quella delle leggi speciali in materia (23).
18. Trasformazione in associazione
È legittima la trasformazione diretta della cooperativa in associazione, purché si applichi la disciplina dettata per l’uscita dallo scopo mutualistico (vale a dire le disposizioni di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c.) (24).
19. Trasformazione in associazione Onlus
Benché si tratti di fattispecie non espressamente contemplata dal legislatore, è legittima la trasformazione di una cooperativa sociale in una associazione Onlus (25) [ora, dopo l’introduzione del d. lgs. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore, in una associazione avente natura di ente del Terzo Settore].
20. Trasformazione in banca non cooperativa
È legittima la fusione/trasformazione eterogenea che le banche di credito cooperativo operino con banche di diversa natura, da cui risultino banche popolari ovvero banche in forma di s.p.a. (26).
21. Trasformazione in confidi
È legittima la trasformazione della società cooperativa in un confidi (27).
22. Trasformazione in società consortile
L’art. 2545-decies c.c., nel prevedere la trasformazione di cooperativa in consorzio, ammette implicitamente anche la trasformazione di cooperativa in società consortile, sia di capitali, sia mutualistica (28).
23. Trasformazione in soc. cons. coop.
La trasformazione di una società cooperativa a mutualità prevalente in una società cooperativa consortile anch’essa a mutualità prevalente non dovrebbe essere soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. (in particolare, la redazione di un’apposita relazione patrimoniale e la devoluzione ai fondi mutualistici) (29).
24. Trasformazione in soc. cons. coop.: diritto di opposizione
La qualificazione in termini di trasformazione della evoluzione da società cooperativa a mutualità prevalente in società cooperativa consortile a mutualità prevalente comporta l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c. e quindi del diritto dei creditori all’opposizione (30).
25. Trasformazione in soc. cons. coop.: relazione di stima
In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in cooperativa consortile a mutualità prevalente non è necessaria la redazione di una perizia di stima (31).
26. Trasformazione in società di capitali
La trasformazione della società cooperativa in una società lucrativa è qualificabile come trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (32).
27. Trasformazione in società di capitali: devoluzione ai fondi mutualistici
L’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici di cui all’art. 2545-undecies, c. 1, c.c., va inteso limitato alle riserve indivisibili determinate ai sensi dell’art. 2545-ter c.c. (33).
28. Trasformazione in società di capitali: relazione di stima
Alla trasformazione di società cooperativa in società di capitali non si applica l’art. 2500-ter, c. 2, c.c.: pertanto, non è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 c.c. o 2465 c.c. (34).
29. Trasformazione in società di mutuo soccorso
La trasformazione da società cooperativa in società di mutuo soccorso non comporta la devoluzione del suo patrimonio ai fondi mutualistici e non necessita dell’approvazione di un bilancio straordinario ai sensi dell’art. 2545-octies, c. 2, c.c. (35).
30. Trasformazione in società di persone
È legittima la trasformazione diretta delle cooperative in società di persone, purché si applichi la disciplina dettata per l’uscita dallo scopo mutualistico (vale a dire le disposizioni di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c.) (36).
31. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: bilancio ex art. 2545-octies c.c.
Il bilancio richiesto dall’art. 2545-octies c.c. (necessario per stabilire il valore dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili) deve essere redatto successivamente alla delibera di soppressione delle clausole statutarie sulla mutualità prevalente (37).
32. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: bilancio ex art. 2545-undecies c.c.
Il bilancio richiesto dall’art. 2545-undecies c.c. (finalizzato a determinare il valore effettivo del patrimonio dell’impresa da devolvere ai fondi mutualistici) deve essere redatto anteriormente alla assemblea convocata per approvare la deliberazione di trasformazione (38).
33. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: efficacia
La trasformazione di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio acquista efficacia dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario previsto, salvo che risulti il consenso dei creditori ovvero il pagamento di quelli che non hanno prestato il consenso (39).
34. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: legittimità
È legittima la trasformazione di una cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, se preceduta da una deliberazione che preliminarmente elimini le previsioni statutarie relative alla sottoposizione della cooperativa alle caratteristiche della mutualità prevalente (40).
35. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: relazione degli amministratori
L’art. 2500-sexies c.c. (in tema, ad esempio, di redazione di una relazione da parte degli amministratori), è applicabile anche alle trasformazioni di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio (41).
36. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: relazione di stima
In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, la relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa ex art. 2545-undecies c.c. deve indicare la suddivisione tra la parte di patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici e la parte che, invece, non è oggetto di tale devoluzione (42).
37. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: soci a responsabilità illimitata
L’art. 2500-sexies c.c. (in tema di consenso alla trasformazione da parte dei soci che assumono responsabilità illimitata), è applicabile anche alla trasformazione di una società cooperativa in una società lucrativa o in consorzio (43).
K.6.2 - Trasformazione in cooperativa
1. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria
2. Evoluzione da “gruppo di ormeggiatori” a società cooperativa
3. Trasformazione di associazione: legittimità
4. Trasformazione di associazione: relazione di stima
5. Trasformazione di banca non cooperativa
6. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali
7. Trasformazione di impresa sociale
8. Trasformazione di soc. consortile: legittimità
9. Trasformazione di soc. consortile: relazione di stima
10. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: ammissibilità
11. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: relazione di stima
12. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: ammissibilità
13. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: disciplina
14. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: relaz. di stima
15. Trasformazione di società di mutuo soccorso
16. Trasformazione di società di persone
17. Trasformazione di società di persone: capitale
18. Trasformazione di società di persone: quorum
19. Trasformazione di società di persone: relazione di stima
1. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria
L’evoluzione di una cooperativa sociale in una cooperativa “ordinaria” non assume la natura di un’operazione di trasformazione e, pertanto, è qualificabile come deliberazione assembleare meramente modificativa dello statuto della società (1).
2. Evoluzione da “gruppo di ormeggiatori” a società cooperativa
Allorché un “gruppo di ormeggiatori” abbia agito come centro di imputazione di rapporti giuridici, seppur senza alcuna iscrizione nel Registro Imprese, pare preferibile ritenere che si sia costituita una società in nome collettivo irregolare (2); pertanto, ove detto “gruppo di ormeggiatori” si formalizzi costituendo una società cooperativa di ormeggiatori, detta operazione pare qualificarsi in termini di trasformazione eterogenea di società di persone in società cooperativa (3).
3. Trasformazione di associazione: legittimità
È legittima la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa (4).
4. Trasformazione di associazione: relazione di stima
In caso di trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa occorre la redazione della relazione di stima ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (5).
5. Trasformazione di banca non cooperativa
È legittima la fusione/trasformazione eterogenea che le banche di credito cooperativo operino con banche di diversa natura, da cui risultino banche popolari ovvero banche in forma di s.p.a. (6).
6. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali
In caso di trasformazione in cooperativa di ente diverso dalla società di capitali, occorre la stima del patrimonio dell’ente trasformato ai sensi degli artt. 2342, e seguenti, se la cooperativa è disciplinata dalle norme della s.p.a. (7) oppure ai sensi degli artt. 2464, e seguenti, se la cooperativa è disciplinata dalle norme della s.r.l. (8).
7. Trasformazione di impresa sociale
Non è legittima la trasformazione di una impresa sociale in una cooperativa che non abbia la qualifica di impresa sociale (9).
8. Trasformazione di soc. consortile: legittimità
È legittima, quale trasformazione eterogenea atipica, la trasformazione di una società consortile in una società cooperativa per azioni (10).
9. Trasformazione di soc. consortile: relazione di stima
Alla trasformazione di società consortile in società cooperativa non si applica l’art. 2500-ter, c. 2, c.c.: pertanto, non è necessaria la relazione di stima del patrimonio sociale ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (11).
10. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: ammissibilità
È legittima la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa; si tratta di una operazione qualificabile come trasformazione in senso tecnico, ciò comportando in particolare l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione (12).
11. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: relazione di stima
Per la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa, non è necessaria la redazione della perizia di stima del patrimonio sociale (13).
12. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: ammissibilità
È legittima la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale; si tratta di una operazione qualificabile come trasformazione in senso tecnico, ciò comportando in particolare l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione (14).
13. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: disciplina
Per la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale non occorre far luogo agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. e, in particolare, all’obbligo di redigere un’apposita relazione patrimoniale e all’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici (15).
14. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: relaz. di stima
Per la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale non occorre far luogo alla redazione di una perizia di stima del patrimonio sociale (16).
15. Trasformazione di società di mutuo soccorso
La trasformazione da società di mutuo soccorso in società cooperativa non comporta la devoluzione del suo patrimonio ai fondi mutualistici, ma richiede la redazione di un bilancio straordinario ai sensi dell’art. 2545-octies, c. 2, c.c. Ai soci non consenzienti è attribuito il diritto di recesso, ma senza poter ottenere la liquidazione della loro partecipazione (17).
16. Trasformazione di società di persone
È legittima la trasformazione di una società di persone, compresa la società semplice (18), in una società cooperativa (19).
17. Trasformazione di società di persone: capitale
Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (20).
18. Trasformazione di società di persone: quorum
La decisione di trasformazione di società di persone in società cooperativa deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto (da calcolarsi secondo la parte a ciascuno assegnata agli utili), con il consenso dei soci che assumano la responsabilità illimitata (21).
19. Trasformazione di società di persone: relazione di stima
Per la trasformazione di una società di persone in una cooperativa occorre la relazione di stima di cui all’art. 2343 (o all’art. 2465) c.c. (22).
K.6.3 - Trasformazione di consorzio
2. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.
3. Trasformazione in società consortile
4. Trasformazione in società consortile cooperativa
5. Trasformazione in società di capitali
1. Quorum
Qualora l’atto costitutivo preveda che le modificazioni del consorzio debbano essere deliberate con maggioranze superiori rispetto a quelle previste dalla legge, tale clausola è efficace anche con riferimento alla delibera di trasformazione, dovendo quindi prevalere rispetto alla regola legale (1).
2. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.
Anche al caso di trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) si applicano le norme dettate dal Codice civile in tema di trasformazione eterogenea, col limite della compatibilità; ad esempio, si applica il disposto dell’art. 2498 c.c. (recante il c.d. “principio di continuità”) ma non la norma di cui all’art. 2500-novies c.c. (sul diritto di opposizione dei creditori) (2).
3. Trasformazione in società consortile
È legittima la trasformazione (eterogenea) (3) di un consorzio in una società consortile a responsabilità limitata (4); a tal riguardo, occorre far luogo alla redazione della perizia di stima (5).
4. Trasformazione in società consortile cooperativa
È legittima la trasformazione di un consorzio in società consortile cooperativa (6).
5. Trasformazione in società di capitali
È legittima la trasformazione di un consorzio con attività esterna in società di capitali, con la conseguenza che le quote di partecipazione al capitale sociale, a seguito della trasformazione, corrispondono a quelle di partecipazione al fondo consortile (7).
6. Trasformazione in s.r.l.
In sede di trasformazione di un consorzio in s.r.l., i consorziati hanno diritto a ottenere, nella società derivante dalla trasformazione, una quota di partecipazione al capitale sociale proporzionale alla quota di loro spettanza nel fondo consortile; in caso di assenza di predeterminazione di quote nel fondo consortile, ai consorziati spetta una paritaria quota di partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (8).
K.6.4 - Trasformazione in consorzio
2. Qualifica imprenditoriale dei soci
3. Trasformazione di associazione non riconosciuta
4. Trasformazione di cooperativa: efficacia
5. Trasformazione di cooperativa: legittimità
6. Trasformazione di cooperativa: relazione dell’organo amministrativo
7. Trasformazione di cooperativa: relazione di stima
9. Trasformazione di società consortile
10. Trasformazione di società consortile cooperativa
1. Oggetto sociale
Per la trasformazione in consorzio occorre che l’oggetto sociale abbia natura consortile (1).
2. Qualifica imprenditoriale dei soci
La trasformazione in consorzio presuppone che siano imprenditori tutti i soci dell’ente risultante dalla trasformazione (2).
3. Trasformazione di associazione non riconosciuta
È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, con applicazione analogica delle norme sulla trasformazione progressiva delle società di persone (art. 2500-ter c.c.) (3).
4. Trasformazione di cooperativa: efficacia
La trasformazione di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio acquista efficacia dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario previsto, salvo che risulti il consenso dei creditori ovvero il pagamento di quelli che non hanno prestato il consenso (4).
5. Trasformazione di cooperativa: legittimità
È legittima la trasformazione di una cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, se preceduta da una deliberazione che preliminarmente elimini le previsioni statutarie relative alla sottoposizione della cooperativa alle caratteristiche della mutualità prevalente (5).
6. Trasformazione di cooperativa: relazione dell’organo amministrativo
L’art. 2500-sexies c.c. (in tema, ad esempio, di redazione di una relazione da parte degli amministratori), è applicabile anche alle trasformazioni di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio (6).
7. Trasformazione di cooperativa: relazione di stima
In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, la relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa ex art. 2545-undecies c.c. deve indicare la suddivisione tra la parte di patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici e la parte che invece non è oggetto di tale devoluzione (7).
8. Trasformazione di GEIE
Sebbene si tratti di una fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, è lecito che un G.E.I.E. si trasformi in una società o in un consorzio (8).
9. Trasformazione di società consortile
È legittima l’adozione a maggioranza della deliberazione di trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in consorzio (9).
10. Trasformazione di società consortile cooperativa
È legittima la trasformazione di una società consortile cooperativa in consorzio (10).
K.6.5 - Trasformazione di società consortile
1. Trasformazione di consorzio stabile in s.p.a.
2. Trasformazione di soc. cons. coop. in consorzio
3. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: ammissibilità
4. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: disciplina
5. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: relaz. di stima
6. Trasformazione in consorzio
7. Trasformazione in cooperativa
8. Trasformazione in cooperativa: relazione di stima
9. Trasformazione in fondazione
10. Trasformazione in soc. cons. coop.: ammissibilità
11. Trasformazione in soc. cons. coop.: relazione di stima
12. Trasformazione in società di capitali di soc. cons. di persone: relazione di stima
13. Trasformazione in società di capitali: natura eterogenea
14. Trasformazione in società di capitali: relazione di stima
1. Trasformazione di consorzio stabile in s.p.a.
È legittima la trasformazione di un consorzio “stabile” costituito in forma di società consortile per azioni, in società per azioni: trattandosi di trasformazione eterogenea, si applica la normativa in tema di opposizione dei creditori (di cui all’art. 2500-novies c.c.), ma non anche quella in tema di redazione della perizia di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. (1).
2. Trasformazione di soc. cons. coop. in consorzio
È legittima la trasformazione di una società consortile cooperativa in consorzio (2).
3. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: ammissibilità
È legittima la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale; si tratta di una operazione qualificabile come trasformazione in senso tecnico, ciò comportando in particolare l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione (3).
4. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: disciplina
Per la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale non occorre far luogo agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. e, in particolare, all’obbligo di redigere un’apposita relazione patrimoniale e all’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici (4).
5. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: relaz. di stima
Per la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale non occorre far luogo alla redazione di una perizia di stima del patrimonio sociale (5).
6. Trasformazione in consorzio
È legittima l’adozione a maggioranza della deliberazione di trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in consorzio (6).
7. Trasformazione in cooperativa
È legittima, quale trasformazione eterogenea atipica, la trasformazione di una società consortile in una società cooperativa per azioni (7).
8. Trasformazione in cooperativa: relazione di stima
Alla trasformazione di società consortile in società cooperativa non si applica l’art. 2500-ter, secondo comma, c.c.: pertanto, non è necessaria la relazione di stima del patrimonio sociale ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (8).
9. Trasformazione in fondazione
È legittima la trasformazione società consortile a responsabilità limitata in fondazione (9).
10. Trasformazione in soc. cons. coop.: ammissibilità
È legittima la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa (10); si tratta di una operazione qualificabile come trasformazione in senso tecnico, ciò comportando in particolare l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione (11).
11. Trasformazione in soc. cons. coop.: relazione di stima
Per la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa, non è necessaria la redazione della perizia di stima del patrimonio sociale (12).
12. Trasformazione in società di capitali di soc. cons. di persone: relazione di stima
In caso di trasformazione di società consortile di persone in società di capitali (consortile o non consortile) è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. (13).
13. Trasformazione in società di capitali: natura eterogenea
La trasformazione di società consortile in società di capitali costituisce una fattispecie di trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (14).
14. Trasformazione in società di capitali: relazione di stima
In caso di trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in società di capitali non è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. (15).
K.6.6 - Trasformazione in società consortile
2. Qualifica imprenditoriale dei soci
3. Trasformazione di consorzio
4. Trasformazione di cooperativa
5. Trasformazione di cooperativa in soc. cons. coop.
6. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.
7. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: relazione di stima
8. Trasformazione di soc. coop. in soc. cons. coop.: diritto di opposizione
9. Trasformazione di soc. coop. in soc. cons. coop.: relazione di stima
10. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: legittimità
11. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: obbligo di versamento di contributi
12. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: opposizione dei creditori
13. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: perizia di stima
14. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: relazione su motivazioni ed effetti
15. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: obbligo di versamento di contributi
16. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: opposizione dei creditori
17. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: perizia di stima
1. Oggetto sociale
Per la trasformazione in società consortile occorre che il nuovo oggetto sociale abbia natura consortile (1).
2. Qualifica imprenditoriale dei soci
La trasformazione in consorzio o società consortile presuppone che siano imprenditori tutti i soci dell’ente risultante dalla trasformazione (2).
3. Trasformazione di consorzio
È legittima la trasformazione (eterogenea) (3) di un consorzio in una società consortile a responsabilità limitata (4) e in società consortile cooperativa (5); per effettuare tale operazione, occorre far luogo alla redazione della perizia di stima (6).
4. Trasformazione di cooperativa
L’art. 2545-decies c.c., nel prevedere la trasformazione di cooperativa in consorzio, ammette implicitamente anche la trasformazione di cooperativa in società consortile, sia di capitali, sia mutualistica (7).
5. Trasformazione di cooperativa in soc. cons. coop.
La trasformazione di una società cooperativa a mutualità prevalente in una società cooperativa consortile anch’essa a mutualità prevalente non dovrebbe essere soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. (in particolare, alla redazione di un’apposita relazione patrimoniale e alla devoluzione ai fondi mutualistici) (8).
6. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.
È legittima la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa (9); si tratta di una operazione qualificabile come trasformazione in senso tecnico che comporta, in particolare, l’applicabilità della norma di cui all’art. 2500-novies c.c., la quale riconosce ai creditori il diritto all’opposizione (10).
7. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: relazione di stima
Per la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa non è necessaria la redazione della perizia di stima del patrimonio sociale (11).
8. Trasformazione di soc. coop. in soc. cons. coop.: diritto di opposizione
La qualificazione in termini di trasformazione della evoluzione da società cooperativa a mutualità prevalente in società cooperativa consortile a mutualità prevalente comporta l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c. e quindi del diritto dei creditori all’opposizione (12).
9. Trasformazione di soc. coop. in soc. cons. coop.: relazione di stima
In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in cooperativa consortile a mutualità prevalente non è necessaria la redazione di una perizia di stima (13).
10. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: legittimità
È legittima la trasformazione di una società di capitali in una società consortile per azioni (14); si tratta di una fattispecie di trasformazione eterogenea cui si rende applicabile la relativa disciplina (15).
11. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: obbligo di versamento di contributi
È legittima, anche se adottata a maggioranza (purché si riconosca ai soci dissenzienti il diritto di recesso), la deliberazione di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, il cui statuto preveda a carico dei soci l’obbligo di versare dei contributi in denaro, non potendosi assimilare quest’obbligo di versamento a un’assunzione di responsabilità illimitata (16).
12. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: opposizione dei creditori
In caso di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, è riconosciuto il diritto all’opposizione dei creditori, ancorché non vi sia il passaggio a un regime di responsabilità illimitata, trattandosi di una trasformazione eterogenea che comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (17).
13. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: perizia di stima
Non occorre la perizia di stima nel caso di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, poiché le esigenze di tutela del capitale sociale sono già soddisfatte dai requisiti della società oggetto di trasformazione (18).
14. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: relazione su motivazioni ed effetti
In caso di trasformazione di una s.p.a. in una s.p.a. consortile per azioni, gli amministratori devono redigere una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, trattandosi di una trasformazione eterogenea, la quale comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (19).
15. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: obbligo di versamento di contributi
È legittima, anche se adottata a maggioranza (purché si riconosca ai soci dissenzienti il diritto di recesso), la deliberazione di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, il cui statuto preveda a carico dei soci l’obbligo di versare dei contributi in denaro, non potendosi assimilare quest’obbligo di versamento a un’assunzione di responsabilità illimitata (20).
16. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: opposizione dei creditori
In caso di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, è riconosciuto il diritto all’opposizione dei creditori, ancorché non vi sia il passaggio a un regime di responsabilità illimitata, trattandosi di una trasformazione eterogenea, la quale comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (21).
17. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: perizia di stima
È esclusa la necessità di una perizia di stima nel caso di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, poiché le esigenze di tutela del capitale sociale sono già soddisfatte dai requisiti della società oggetto di trasformazione (22).