Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

    L – FUSIONE

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    Wolters Kluwer

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Visualizza PDF
      • Vai a pagina

    Precedente K – TRASFORMAZIONE
    Successivo M – SCISSIONE
    Mostra tutte le note

    L.1 - Fusione (in generale)

    L.1.1 - Fusione (in generale e miscellanea)

    1. Effetto modificativo e non estintivo della fusione

    2. Incorporazione di una società socia di s.r.l.: efficacia

    3. Incorporazione di una s.r.l. in una cooperativa sociale

    4. Ingresso di nuovi soci nel contesto di una fusione “propria”

    5. Natura giuridica: mancanza di effetti traslativi

    6. Natura giuridica: norme sui trasferimenti immobiliari

    7. Natura giuridica: procure conferite dalla società incorporata

    8. Periodo massimo entro il quale l’operazione di fusione deve essere compiuta

    9. Principio del favor fusionis

    10. Procura conferita dalla società incorporata

    11. Riduzione volontaria del capitale sociale

    12. Società assoggettata a una procedura concorsuale

    13. Società con capitale non interamente versato

    14. Società con socio moroso

    15. Società con socio moroso: consenso

    16. Società in liquidazione

    17. Società in perdita

    18. Trascrizione nei Registri Immobiliari

    19. Variazione del sistema di governance: nomina dei nuovi organi

    20. Vigilanza del collegio sindacale

    1. Effetto modificativo e non estintivo della fusione

    A seguito della riforma del diritto societario del 2004 (e pertanto con norma innovativa e non interpretativa né retroattiva) (1), è stata tendenzialmente superata (2), l’opinione secondo cui l’operazione di fusione provocava i medesimi effetti di una successione a causa di morte (ossia l’estinzione della società incorporata e la successione della società incorporante in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che facevano capo alla società incorporata) (3); attualmente si ritiene pertanto che la fusione consista in una vicenda meramente evolutiva - modificativa della società incorporata, il cui effetto è il mutamento del suo assetto organizzativo (4); ne consegue, ad esempio, che il procedimento giudiziario nel quale sia coinvolta la società incorporata non si interrompe, ma prosegue con riferimento alla società incorporante (5).

    2. Incorporazione di una società socia di s.r.l.: efficacia

    Se una società, a seguito di fusione, viene ad essere titolare di partecipazioni di s.r.l., la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali decorre dalla data di efficacia dell’operazione di fusione, a prescindere dall’aggiornamento dell’elenco soci della partecipata nel registro delle imprese (6).

    3. Incorporazione di una s.r.l. in una cooperativa sociale

    È legittima la fusione per incorporazione di una s.r.l. in una cooperativa sociale che ne abbia preventivamente acquistato l’intera partecipazione (7).

    4. Ingresso di nuovi soci nel contesto di una fusione “propria”

    In caso di fusione “propria”, è illegittima la previsione dell’ingresso di nuovi soci in sede di costituzione della nuova società (i nuovi soci potranno entrare in tale società attraverso altre metodologie, ad esempio acquistando partecipazioni o sottoscrivendo un aumento di capitale) (8).

    5. Natura giuridica: mancanza di effetti traslativi

    L’operazione di fusione per incorporazione, sostanziandosi in una mera modifica statutaria, non comporta (9) effetti traslativi dei beni e dei diritti che compongono il patrimonio della società incorporata (10).

    6. Natura giuridica: norme sui trasferimenti immobiliari

    La fusione non ha effetto traslativo e ad essa pertanto non si applicano le norme che disciplinano i trasferimenti immobiliari (quali: le norme sulla garanzia per evizione, le norme in tema di prelazione (11), le norme in tema di trascrizione, le norme urbanistiche e le norme sulla commerciabilità degli immobili) (12).

    7. Natura giuridica: procure conferite dalla società incorporata

    Le procure e i mandati, sia se conferiti dalla società incorporata a terzi, sia se conferiti da terzi alla società incorporata, ivi incluse le procure ad litem, rimangono validi ed efficaci all’esito della fusione per incorporazione, continuando nella società incorporante tutti i rapporti della società incorporata senza soluzione di continuità (13).

    8. Periodo massimo entro il quale l’operazione di fusione deve essere compiuta

    L’operazione di fusione deve essere compiuta nel rispetto di cadenze ragionevoli e quindi non potrà protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono (quali lo stabilito rapporto di cambio) (14); spetta all’esclusiva competenza degli amministratori valutare la possibile incidenza dell’intercorrere di un lasso di tempo notevole fra le varie fasi del procedimento di fusione, specie sotto il profilo della attendibilità dei dati contabili e dei valori presi a riferimento (15).

    9. Principio del favor fusionis

    Il sistema normativo inerente la fusione si presenta connotato dalla funzione di favorire questo procedimento, regolamentandolo con una dettagliata sequenza di eventi, il quale assolve a esigenze di trasparenza e di controllo e il cui esito appare dunque ragionevolmente accompagnato da particolare forza ed intangibilità (16).

    10. Procura conferita dalla società incorporata

    Le procure e i mandati, sia se conferiti dalla società incorporata a terzi, sia se conferiti da terzi alla società incorporata, ivi incluse le procure ad litem, rimangono validi ed efficaci all’esito della fusione per incorporazione, continuando nella società incorporante tutti i rapporti della società incorporata senza soluzione di continuità (17).

    11. Riduzione volontaria del capitale sociale

    Nell’ambito di una operazione di fusione, è illegittima la riduzione volontaria del capitale delle società preesistenti incorporanti, in violazione delle disposizioni dettate per la riduzione reale del capitale sociale (18).

    12. Società assoggettata a una procedura concorsuale

    È ritenuta legittima (anche nel caso di fusione per incorporazione di società in bonis in società fallita) (19) la deliberazione di fusione adottata nel contesto di una operazione cui partecipi una società assoggettata a una procedura concorsuale, pur essendo controverso se il disposto dell’art. 2499 c.c. (secondo il quale «può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa») si applichi analogicamente anche alle ipotesi di fusione e di scissione in pendenza di procedura concorsuale (20), rendendo così necessario l’esaurimento della fase liquidativa (21).

    13. Società con capitale non interamente versato

    Appare legittima la fusione di società con capitale non interamente versato (22).

    14. Società con socio moroso

    In caso di fusione tra società con capitale non interamente versato, ai conferimenti non eseguiti prima dell’operazione stessa è applicabile la disciplina prevista dagli artt. 2344 e 2466 c.c. (23).

    15. Società con socio moroso: consenso

    Quando, per derogare alle procedure ordinariamente previste, occorre il consenso unanime di tutti i soci, tale consenso deve essere prestato anche dai soci morosi nei versamenti dovuti alla società (24).

    16. Società in liquidazione

    È legittima la delibera di fusione a cui partecipi una società in liquidazione, purché non sia iniziata la distribuzione dell’attivo (25).

    17. Società in perdita

    La fusione può essere adottata quale “opportuno provvedimento” da parte della società che abbia subito perdite superiori al terzo del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2482 bis c.c. (26).

    18. Trascrizione nei Registri Immobiliari

    La fusione non deve essere oggetto di trascrizione nei Registri Immobiliari (27).

    19. Variazione del sistema di governance: nomina dei nuovi organi

    È legittimo che l’assemblea, contestualmente alla delibera di fusione che comporti una variazione del sistema di amministrazione e controllo, proceda anche alla nomina dei primi componenti dei nuovi organi sociali (28).

    20. Vigilanza del collegio sindacale

    In ipotesi di fusione o di scissione di società, il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull’osservanza da parte dell’organo amministrativo delle norme di legge e di statuto applicabili. Sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e, se presente, dall’incaricato della revisione legale dei conti, il collegio sindacale verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione (29).

    L.1.2 - Termini

    1. Computo dei termini

    2. Decorrenza del termine di cui all’art. 2501-ter, comma 4, c.c.

    3. Deposito di documenti presso la sede sociale

    4. Fusione con indebitamento: riduzione dei termini alla metà

    5. Obbligazionisti convertibili: rinuncia all’avviso della facoltà di conversione

    6. Periodo massimo entro il quale l’operazione di fusione deve essere compiuta

    7. Periodo massimo tra il deposito del progetto e la deliberazione che lo approva

    8. Rinuncia ai termini: creditore pignoratizio e usufruttuario della quota

    9. Rinuncia ai termini: fusione di società azionaria

    10. Rinuncia ai termini: fusione di società non azionaria

    11. Rinuncia ai termini: fusione tra consorzi

    12. Rinuncia al termine tra l’iscrizione del progetto e la deliberazione di fusione

    1. Computo dei termini

    Salvo che la legge disponga diversamente, il computo dei termini soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.); non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizione di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo (1).

    2. Decorrenza del termine di cui all’art. 2501-ter, comma 4, c.c.

    Il termine di cui all’art. 2501-ter, co. 4, c.c. (tra l’iscrizione del progetto di fusione e la decisione di approvazione del progetto), decorre dalla data di iscrizione del progetto di fusione (2).

    3. Deposito di documenti presso la sede sociale

    Nel caso in cui il deposito dei documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c. avvenga in date diverse, il termine previsto dalla legge per l’assunzione della decisione di fusione va computato con riferimento alla data di deposito dell’ultimo documento (3).

    4. Fusione con indebitamento: riduzione dei termini alla metà

    Nel caso di fusione con indebitamento è applicabile la semplificazione, relativa alla riduzione dei termini alla metà, prevista dall’art. 2505-quater c.c., allorquando non siano coinvolte s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni (4).

    5. Obbligazionisti convertibili: rinuncia all’avviso della facoltà di conversione

    La rinuncia unanime degli obbligazionisti convertibili alla preventiva pubblicazione dell’avviso della facoltà di anticipata conversione ai sensi dell’art. 2503-bis, co. 2, c.c., ovvero alla stessa facoltà di conversione anticipata, può essere espressa sia anteriormente all’assemblea, ove si delibera l’approvazione del progetto di fusione, sia nel corso dell’assemblea stessa (5).

    6. Periodo massimo entro il quale l’operazione di fusione deve essere compiuta

    L’operazione di fusione deve essere compiuta nel rispetto di cadenze ragionevoli e quindi non potrà protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono (quali lo stabilito rapporto di cambio) (6).

    7. Periodo massimo tra il deposito del progetto e la deliberazione che lo approva

    Tra il deposito del progetto di fusione e la deliberazione avente a oggetto la sua approvazione non possono decorrere più di sei mesi (7).

    8. Rinuncia ai termini: creditore pignoratizio e usufruttuario della quota

    Nell’ipotesi di partecipazione concessa in pegno o in usufrutto, il diritto di voto, salva una diversa convenzione, spetta al creditore pignoratizio e all’usufruttuario e non al debitore o al nudo proprietario; spetta pertanto al creditore pignoratizio e all’usufruttuario anche la legittimazione alla rinuncia ai termini previsti dagli artt. 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, primo comma c.c., poiché il consenso unanime che i soci possono al riguardo manifestare corrisponde all’esercizio di un diritto di voto (8); pertanto, è legittima la deliberazione di fusione adottata senza l’osservanza dei termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c. per rinuncia fattane da tutti i soci delle società partecipanti alla fusione (senza che vi abbiano rinunciato anche il creditore pignoratizio o l’usufruttuario che siano privi del diritto di voto) (9).

    9. Rinuncia ai termini: fusione di società azionaria

    Nelle società con capitale suddiviso in azioni è legittimo derogare ai termini di cui agli artt. 2501-ter c.c. (tra l’iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese e la decisione di approvazione del progetto di fusione) e 2501-septies c.c. (tra il deposito dei prescritti documenti presso la sede sociale e la decisione di approvazione del progetto di fusione) con il consenso unanime di tutti i soci (e di tutti gli eventuali altri soggetti aventi diritto di voto nella decisione di fusione: usufruttuari, titolari di pegno, possessori di strumenti finanziari) (10).

    10. Rinuncia ai termini: fusione di società non azionaria

    Nelle società con capitale non suddiviso in azioni è legittimo derogare ai termini di cui agli artt. 2501-ter c.c. (tra l’iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese e la decisione di approvazione del progetto di fusione) e 2501-septies c.c. (tra il deposito dei prescritti documenti presso la sede sociale e la decisione di approvazione del progetto di fusione) con il consenso unanime di tutti i soci (e di tutti gli eventuali altri soggetti aventi diritto di voto nella decisione di fusione: usufruttuari e titolari di pegno) (11).

    11. Rinuncia ai termini: fusione tra consorzi

    La disciplina inerente il termine intercorrente tra il deposito del progetto di fusione e la data di svolgimento dell’assemblea che approva detto progetto si applica anche alla fusione tra consorzi con attività esterna; pertanto, è legittimo che, con il consenso dell’unanimità dei consorziati, si faccia luogo alla rinuncia al decorso di detto termine (12).

    12. Rinuncia al termine tra l’iscrizione del progetto e la deliberazione di fusione

    È legittimo che i soci rinuncino al termine la cui decorrenza è prescritta (dall’art. 2501-ter, comma 4, c.c.) tra l’iscrizione del progetto di fusione al Registro delle Imprese e la deliberazione di approvazione del progetto stesso, trattandosi di un termine dettato nell’esclusivo interesse dei soci, i quali pertanto possono validamente rinunziarvi (13).

    L.1.3 - Pegno, usufrutto e sequestro

    1. Confisca e sequestro preventivo di beni della società incorporata

    2. Divieto di pegno e usufrutto sulle azioni della società incorporante

    3. Pegno e usufrutto sulle azioni della società incorporata

    4. Pegno e usufrutto sulle azioni della società incorporata interamente posseduta

    5. Rinuncia ai termini

    1. Confisca e sequestro preventivo di beni della società incorporata

    La confisca e il sequestro preventivo dei beni della società incorporata non si estendono automaticamente ai beni della società incorporante (1).

    2. Divieto di pegno e usufrutto sulle azioni della società incorporante

    In caso di incorporazione di società le cui azioni o quote siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, la deliberazione di fusione è possibile e legittima anche se lo statuto della società incorporante non ammetta la costituzione di tali diritti (che con la fusione si estinguono) sulle partecipazioni nella medesima società incorporante e non consti il consenso del creditore pignoratizio o dell’usufruttuario (2).

    3. Pegno e usufrutto sulle azioni della società incorporata

    I diritti di pegno o di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società incorporata si trasferiscono sulle azioni o quote emesse per effetto di concambio dalla società incorporante o dalla società risultante dalla fusione (3); gli amministratori della società incorporante o della società risultante dalla fusione debbono emettere tali partecipazioni con indicazione del vincolo derivante dall’usufrutto o dal pegno (4).

    4. Pegno e usufrutto sulle azioni della società incorporata interamente posseduta

    In caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, i diritti di pegno e di usufrutto sulle partecipazioni dell’incorporata si estinguono (5).

    5. Rinuncia ai termini

    Nell’ipotesi di quota di partecipazione concessa in pegno o in usufrutto, il diritto di voto, salva una diversa convenzione, spetta al creditore pignoratizio e all’usufruttuario e non al debitore o al nudo proprietario; compete, pertanto, al creditore pignoratizio e all’usufruttuario anche la legittimazione alla rinuncia ai termini previsti dagli artt. 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, comma 1, c.c., poiché il consenso unanime che i soci possono al riguardo manifestare corrisponde all’esercizio del diritto di voto (6); è dunque legittima la deliberazione di fusione adottata senza l’osservanza dei termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c. per rinuncia espressa da tutti i soci delle società partecipanti alla fusione (senza che vi abbiano rinunciato anche il creditore pignoratizio o l’usufruttuario che siano privi del diritto di voto) (7).

    L.1.4 - Strumenti finanziari

    1. Opposizione alla fusione

    2. Procedura semplificata

    1. Opposizione alla fusione

    Ai portatori di strumenti finanziari privi di specifico diritto di voto in materia di fusione (o comunque di generico voto in tema di modificazioni statutarie), è riconosciuto il medesimo diritto di opposizione spettante agli obbligazionisti, salvo che l’operazione non sia approvata dalla loro assemblea speciale (1).

    2. Procedura semplificata

    Per l’esonero degli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. e della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c., occorre, oltre al consenso unanime di tutti i soci, anche quello dei titolari di strumenti finanziari che abbiano specifico diritto di voto nelle decisioni di fusione oppure, più in generale, nelle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto (2).

    L.1.5 - Società a responsabilità limitata

    1. Fusione inversa

    2. Incorporazione di società socia di s.r.l.

    3. Incorporazione di società socia di s.r.l.: variazione del titolare delle quote

    4. Incorporazione di s.r.l. in una cooperativa sociale

    5. Incorporazione in s.r.l. di s.p.a. che ha emesso obbligazioni

    6. Scelta dell’esperto comune nella fusione tra società non azionarie

    7. Soci titolari di “particolari diritti”

    1. Fusione inversa

    La fusione inversa tra s.r.l. non si pone in contrasto con il divieto di acquisto di partecipazioni proprie, di cui all’art. 2474 c.c., in quanto, per effetto di tale operazione, ciò che si verifica è solo un’automatica riassegnazione delle partecipazioni dell’incorporanda-partecipata ai soci dell’incorporata-partecipante (1).

    2. Incorporazione di società socia di s.r.l.

    Se una società, a seguito di una fusione, viene a essere titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di una s.r.l., la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali decorre dalla data di efficacia dell’operazione di fusione, a prescindere dall’aggiornamento dell’elenco soci della società partecipata nel Registro Imprese (2).

    3. Incorporazione di società socia di s.r.l.: variazione del titolare delle quote

    Se una società, a seguito di una fusione, viene a essere titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di una s.r.l., le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali quote di partecipazione devono essere comunicate (ma senza che esista un termine vincolante) dal notaio rogante al Registro Imprese mediante il modello “S” (3).

    4. Incorporazione di s.r.l. in una cooperativa sociale

    È legittima la fusione per incorporazione di una s.r.l. in una cooperativa sociale che ne abbia preventivamente acquistato la quota di partecipazione corrispondente all’intero capitale sociale (4).

    5. Incorporazione in s.r.l. di s.p.a. che ha emesso obbligazioni

    La fusione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni è legittima (anche senza che sia estinto il prestito obbligazionario e, quindi, con la “trasformazione” delle obbligazioni in titoli di debito) (5), a condizione che:

    • per la società incorporante l’emissione di titoli di debito sia statutariamente prevista (e siano disciplinati nello statuto i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito) (6);

    • l’emissione delle obbligazioni sia avvenuta ai sensi dell’art. 2412, c. 2, c.c. (e, cioè, riservando la sottoscrizione delle obbligazioni a investitori professionali vigilati) (7);

    • consti il consenso degli obbligazionisti (8) oppure il regolamento del prestito obbligazionario consenta la trasformazione regressiva (9);

    • venga prestata da parte di un investitore professionale, a favore degli ex obbligazionisti, una garanzia fideiussoria circa la solvibilità della società incorporante (garanzia di contenuto omogeneo rispetto a quella ex lege derivante dall’art. 2483 c.c.) (10).

    6. Scelta dell’esperto comune nella fusione tra società non azionarie

    Nella fusione cui non partecipino società azionarie, è legittima la scelta, ad opera delle società partecipanti all’operazione, di un esperto comune per il parere di congruità sul rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c.) (11).

    7. Soci titolari di “particolari diritti”

    Il progetto di fusione di una s.r.l. che implichi il venir meno dei diritti particolari ex art. 2468, c. 3, c.c., può essere approvato solo con il consenso unanime dei soci titolari di detti particolari diritti, a meno che lo statuto ne preveda la modificabilità a maggioranza (12).

    L.1.6 - Società cooperative

    1. Efficacia della fusione tra coop bancarie

    2. Incorporazione di coop. a mutualità prevalente in coop. a mutualità prevalente

    3. Incorporazione di s.r.l. in cooperativa sociale

    4. Nomina degli esperti

    5. Nomina degli esperti per la fusione di coop-s.p.a.

    6. Rapporto di cambio

    7. Rapporto di cambio in caso di fusione tra cooperative a mutualità prevalente

    8. Relazione degli esperti (fusione di cooperativa a mutualità non prevalente)

    9. Relazione degli esperti (fusione tra cooperative a mutualità prevalente)

    10. Situazione patrimoniale

    1. Efficacia della fusione tra coop bancarie

    A seguito della riforma del diritto societario, la fusione tra società cooperative bancarie è opponibile ai terzi a far data dall’iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese (1).

    2. Incorporazione di coop. a mutualità prevalente in coop. a mutualità prevalente

    La fusione per incorporazione di cooperativa a mutualità prevalente in altra cooperativa a mutualità prevalente non comporta l’applicazione delle norme in tema di devoluzione, in quanto l’obbligo di devoluzione sussiste solo quando si verifica un fatto per effetto del quale il patrimonio dell’ente non risulta più essere assoggettato alla disciplina mutualistica e ai vincoli che ne derivano (2); in tal caso, persistendo il regime mutualistico, la riserva indisponibile facente parte del patrimonio della società incorporata che, per effetto della fusione, entra a far parte del patrimonio della società incorporante, non può essere eliminata, ma deve essere iscritta al valore risultante dalle scritture contabili dell’incorporata alla data di efficacia della fusione medesima (3).

    3. Incorporazione di s.r.l. in cooperativa sociale

    È legittima la fusione per incorporazione di una s.r.l. in una cooperativa sociale che ne abbia preventivamente acquistato la quota di partecipazione corrispondente all’intero capitale sociale (4).

    4. Nomina degli esperti

    In caso di fusione di società cooperative, gli esperti incaricati della relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. devono essere scelti tra i soggetti indicati nell’art. 2409-bis c.c. e, cioè, devono essere revisori legali dei conti o società di revisione (5).

    5. Nomina degli esperti per la fusione di coop-s.p.a.

    In caso di fusione di società cooperative, in cui la società risultante dalla fusione sia una cooperativa soggetta alle norme della s.p.a., gli esperti incaricati della relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. devono essere designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa soggetta alle norme della s.p.a. (6).

    6. Rapporto di cambio

    Nella fusione a cui partecipino società cooperative, si applica la medesima disciplina del rapporto di cambio prevista per le società lucrative (7).

    7. Rapporto di cambio in caso di fusione tra cooperative a mutualità prevalente

    In caso di fusione tra società cooperative a mutualità prevalente, poiché il rapporto di cambio viene determinato senza tener conto dei patrimoni delle società coinvolte nell’operazione, il rapporto di cambio si determina alla pari e, cioè, mediante l’assegnazione a ogni socio di una quota di partecipazione di valore nominale identico a quello della quota di partecipazione di cui ciascun socio era titolare anteriormente all’operazione di fusione (8).

    8. Relazione degli esperti (fusione di cooperativa a mutualità non prevalente)

    In caso di fusione tra società cooperative a cui partecipi anche una sola cooperativa a mutualità non prevalente, trovano applicazione le medesime norme previste per le società di capitali in tema di relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio (9).

    9. Relazione degli esperti (fusione tra cooperative a mutualità prevalente)

    In caso di fusione tra società cooperative a mutualità prevalente, poiché il rapporto di cambio viene determinato senza tener conto del patrimonio delle società coinvolte nell’operazione, la relazione di cui all’art. 2501-sexies dovrebbe essere superflua (10); ma si tratta di tesi controversa (11).

    10. Situazione patrimoniale

    Nella fusione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa, la società cooperativa redige la propria situazione patrimoniale secondo i criteri dell’art. 2545-undecies c.c. (e cioè secondo il criterio del valore “effettivo” del suo patrimonio) (12).

    L.1.7 - Concordato preventivo

    1. Fusione funzionale a un concordato preventivo

    2. Fusione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato

    3. Fusione programmata nel piano concordatario omologato

    4. Opposizione dei creditori

    5. Stipula dell’atto di fusione condizionata all’omologa del concordato

    1. Fusione funzionale a un concordato preventivo

    È legittima l’operazione di fusione programmata in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo (1).

    2. Fusione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato

    In caso di procedura di fusione programmata dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, non sono soggetti ad autorizzazione giudiziale, se la stipula dell’atto di fusione venga subordinata alla omologazione del concordato:

    • la predisposizione del progetto di fusione;

    • il deposito del progetto di fusione presso il Registro Imprese;

    • la deliberazione che approva il progetto di fusione (2).

    Occorre invece l’autorizzazione giudiziale per la stipula dell’atto di fusione se essa sia programmata anteriormente al decreto di omologazione del concordato e l’atto di fusione non sia condizionato a tale omologazione; anche in questo caso comunque non occorre l’autorizzazione né per predisporre e pubblicare il progetto di fusione né per la deliberazione che lo approva (3).

    3. Fusione programmata nel piano concordatario omologato

    L’attuazione di una fusione che sia programmata nel piano concordatario omologato non necessita di alcuna autorizzazione preventiva, salvo quelle richieste nel decreto di omologazione (4). Gli atti del procedimento di fusione (anche nel caso in cui la fusione sia esecutiva di un concordato preventivo omologato con liquidazione dell’attivo) sono di competenza esclusiva dell’organo amministrativo, con il controllo del commissario giudiziale, anche nell’ipotesi in cui sia nominato un liquidatore giudiziale del patrimonio sociale (5).

    4. Opposizione dei creditori

    Alla fusione deliberata sotto la condizione dell’approvazione di una proposta di concordata (e quindi prevista come parte integrante della proposta stessa) i creditori non possono fare opposizione una volta che la proposta concordataria sia stata approvata (6).

    5. Stipula dell’atto di fusione condizionata all’omologa del concordato

    È legittima la procedura di fusione nella quale sia previsto che la stipula dell’atto di fusione sia sospensivamente condizionata all’omologazione della proposta di concordato (7). In tal caso occorre che il progetto espliciti un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto all’operazione di concordato (8).

    L.2 - Società di persone

    L.2.1 - Società di persone (in generale e miscellanea)

    1. Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata

    2. Incorporazione di società socia di società di persone

    3. Società beneficiaria di nuova costituzione con unico socio

    4. Società semplice

    1. Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata

    L’art. 2500-sexies, c. 1, c.c., dettato (in tema di consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata) in materia di trasformazione, si applica anche alla fusione implicante un mutamento del tipo societario da società di capitali in società di persone (1).

    2. Incorporazione di società socia di società di persone

    Se una società, a seguito di fusione, diviene titolare di quote di partecipazione in società di persone, le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali quote di partecipazione devono essere comunicate (ma senza che esista un termine vincolante) dal notaio rogante al Registro Imprese mediante il modello “S2” con intercalare “P”; si deve successivamente far luogo all’atto necessario al fine delle occorrenti modifiche dei patti sociali (2).

    3. Società beneficiaria di nuova costituzione con unico socio

    È legittima la fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio (3); essa sarà posta in liquidazione nel caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi (4).

    4. Società semplice

    È legittima la fusione tra società semplici (5).

    L.2.2 - Decisione di fusione

    1. Forma

    2. Forma extra-assembleare

    3. Forma per la fusione in società di capitali

    1. Forma

    La decisione di fusione di società di persone (a meno che si tratti di incorporazione della società di persone in una società di capitali) può essere redatta anche nella forma della scrittura privata autenticata (oltre che in quella dell’atto pubblico) (1).

    2. Forma extra-assembleare

    Per l’approvazione del progetto di fusione è sufficiente una decisione extra-assembleare (2).

    3. Forma per la fusione in società di capitali

    La decisione di fusione per incorporazione di una società di persone in una società di capitali deve essere redatta nella forma dell’atto pubblico (3).

    L.2.3 - Documenti preparatori

    1. Competenza

    2. Competenza: amministrazione congiuntiva

    3. Competenza: amministrazione congiuntiva e disgiuntiva

    4. Competenza: amministrazione disgiuntiva

    1. Competenza

    Nelle società di persone, competono agli amministratori la redazione e il deposito del progetto di fusione e dei documenti inerenti (1).

    2. Competenza: amministrazione congiuntiva

    Nelle società di persone amministrate secondo il modello congiuntivo, il progetto di fusione, le situazioni patrimoniali e le relazioni ex artt. 2501-quinquies e 2506-ter devono essere redatti dall’organo amministrativo nel suo complesso (2).

    3. Competenza: amministrazione congiuntiva e disgiuntiva

    In caso di amministrazione in parte congiuntiva e in parte disgiuntiva, il progetto di fusione, le situazioni patrimoniali e le relazioni ex artt. 2501-quinquies e 2506-ter devono essere (nel caso in cui nulla dispongano, in ordine alla fusione, lo statuto sociale e l’atto di nomina) redatti e sottoscritti da tutti gli amministratori qualora producano effetti assimilabili a quelli conseguenti agli atti per i quali è prevista l’amministrazione congiuntiva (3).

    4. Competenza: amministrazione disgiuntiva

    Nelle società di persone amministrate secondo il modello disgiuntivo, è legittimo che il progetto di fusione, le situazioni patrimoniali e le relazioni ex artt. 2501-quinquies e 2506-ter siano redatti e sottoscritti da un solo amministratore (4).

    L.2.4 - Quorum

    1. Clausola statutaria che dispone l’unanimità

    2. Decisione a maggioranza e adozione di un nuovo statuto

    3. Quorum

    1. Clausola statutaria che dispone l’unanimità

    La clausola dei patti sociali di società di persone (indifferentemente adottata prima o dopo la legge di riforma del diritto societario), che genericamente preveda l’unanimità dei soci per le decisioni di modifica dei patti sociali, non dovrebbe valere quale deroga al disposto degli artt. 2500-ter e 2502 c.c., i quali permettono l’adozione a maggioranza delle decisioni di trasformazione, fusione e scissione (1); ma si tratta di tesi controversa (2).

    2. Decisione a maggioranza e adozione di un nuovo statuto

    In caso di decisione di fusione adottata a maggioranza, il testo dello statuto o dei patti sociali della società risultante dalla operazione di fusione può essere approvato, per ogni sua clausola (ad esempio: per la clausola che disciplini il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale), con la medesima maggioranza (3).

    3. Quorum

    L’approvazione del progetto di fusione avviene a maggioranza (computata secondo la quota partecipazione di ciascun socio agli utili), salvo diversa disposizione statutaria (4).

    L.2.5 - Relazione di stima

    1. Data di riferimento

    2. Esperto indipendente

    3. Esperto indipendente: controllo della relazione da parte degli amministratori

    4. Esperto indipendente: data di aggiornamento della relazione

    5. Esperto per la congruità del rapporto di cambio

    6. Incorporazione in società di capitali

    7. Nomina dell’esperto da parte della società incorporanda

    8. Nomina dell’esperto in mancanza della relazione sul concambio

    9. Nomina di una pluralità di esperti

    10. Relazione sul rapporto di cambio

    11. Revisione della relazione in caso di s.r.l. incorporante

    1. Data di riferimento

    In merito all’individuazione del termine massimo che può intercorrere tra la data di deliberazione della fusione e, rispettivamente, la data di riferimento della situazione patrimoniale della relazione giurata e la data di redazione di quest’ultima, si ritiene di potere considerare in maniera solo indicativa il termine di centoventi giorni, desumibile dalle regole in tema di approvazione del bilancio di esercizio, dovendosi dare in ogni caso maggiore rilevanza al requisito della attualità dei valori espressi nella relazione di stima, requisito che prescinde da termini certi (1).

    2. Esperto indipendente

    In caso di fusione di società di persone in cui l’incorporante o la società risultante dalla fusione sia una società per azioni, è legittima la relazione di stima redatta secondo il procedimento ex art. 2343-ter, c. 2, lett. b), c.c. (e cioè affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale) (2).

    3. Esperto indipendente: controllo della relazione da parte degli amministratori

    In caso di utilizzo di una stima redatta ai sensi dell’art. 2343-ter, c. 2, lett. b), c.c., il termine di trenta giorni per il deposito da parte degli amministratori della relazione di cui all’art. 2343-quater c.c., coincide con quello previsto per l’iscrizione dell’atto di fusione (3).

    4. Esperto indipendente: data di aggiornamento della relazione

    In caso di utilizzo di una relazione di stima redatta secondo il procedimento ex art. 2343-ter, c. 2, lett. b), c.c. (e cioè affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale), il termine dei sei mesi per l’aggiornamento della valutazione, di cui al predetto art. 2343-ter, c. 2, lett. b), c.c., decorre dalla data di iscrizione del progetto (4).

    5. Esperto per la congruità del rapporto di cambio

    L’art. 2501-sexies, c. 7, c.c., in caso di fusione di società di persone con società di capitali, consente di affidare la redazione della relazione di stima del patrimonio della società di persone incorporata allo stesso esperto designato per la relazione sulla congruità del rapporto di cambio (5).

    6. Incorporazione in società di capitali

    L’obbligo della relazione di stima non sussiste nel caso di incorporazione di società di persone in società di capitali preesistente qualora quest’ultima non deliberi un aumento del capitale sociale a servizio della fusione (6). Pertanto, non occorre la relazione di stima di stima di cui all’art. 2501-sexies c.c., qualora:

    • non si tratti di una fusione che coinvolge una società di persone;

    • la società risultante dalla fusione non sia una società di capitali di nuova costituzione oppure non sia una società di capitali che incrementa il proprio capitale per effetto della fusione (7).

    Invece, la relazione di stima del patrimonio della società di persone è obbligatoria:

    • se la società risultante dalla fusione è una società di capitali di nuova costituzione;

    • se la società risultante dalla fusione è una società di capitali preesistente che aumenta il “capitale sociale” [secondo altra tesi: il “patrimonio netto”] (8) a seguito della fusione.

    7. Nomina dell’esperto da parte della società incorporanda

    In caso di incorporazione di una società di persone in una s.r.l., la relazione di stima del patrimonio della società di persone può essere redatta da un esperto nominato dalla società incorporanda (9).

    8. Nomina dell’esperto in mancanza della relazione sul concambio

    Qualora non si faccia luogo alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, la relazione di stima deve essere redatta da un esperto nominato dalla società o dal Tribunale, a seconda che la società incorporante, ovvero risultante dalla fusione sia, rispettivamente, una s.r.l. o una s.p.a. (10).

    9. Nomina di una pluralità di esperti

    Nell’ipotesi in cui vengano nominati diversi esperti dalle società partecipanti alla fusione, soltanto l’esperto nominato dalla società di persone è legittimato alla redazione della relazione di stima del patrimonio della stessa (11).

    10. Relazione sul rapporto di cambio

    Nei casi in cui è necessaria la redazione della relazione di stima, occorre procedere alla sua redazione anche ove non si faccia luogo alla relazione sulla congruità del rapporto di cambio (12).

    11. Revisione della relazione in caso di s.r.l. incorporante

    Nel caso in cui la società incorporante o risultante dalla fusione sia una s.r.l., non si applica l’art. 2343 c. 3 e 4, c.c., e pertanto non occorre procedere alla revisione della relazione di stima (13).

    L.2.6 - Situazione patrimoniale e bilanci

    1. Criteri di redazione

    2. Fusione propria di società di persone in società di capitali: bilancio civilistico

    3. Incorporazione di società interamente partecipata dall’incorporante

    4. Società di persone

    5. Società semplice

    1. Criteri di redazione

    In caso di fusione di società di persone commerciali, la situazione patrimoniale e il bilancio di cui all’art. 2501-quater c.c. dovrebbero essere redatti non con i criteri di redazione prescritti per le società di capitali ma con quelli prescritti (art. 2217 c.c.) per le società di persone; con i medesimi criteri dovrebbero essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (1); ma si tratta di tesi che appare controversa (2).

    2. Fusione propria di società di persone in società di capitali: bilancio civilistico

    Nel caso di una operazione di fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali, nel bilancio civilistico della società risultante dalla fusione possono essere iscritti i valori risultanti dalla perizia di stima e non trova quindi applicazione il principio della continuità contabile (3).

    3. Incorporazione di società interamente partecipata dall’incorporante

    In caso di fusione per incorporazione di società interamente partecipata dall’incorporante, non si deve far luogo alla redazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. (4).

    4. Società di persone

    In caso di fusione cui partecipino s.n.c. o s.a.s. tenute alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le s.p.a., per la redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. devono essere osservate le norme sulla redazione del bilancio da parte delle società di capitali; con i medesimi criteri devono essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (5).

    5. Società semplice

    In caso di fusione cui partecipi una società semplice, l’art. 2501-quater c.c., in tema di situazione patrimoniale e bilanci, e l’art. 2501-septies c.c., in tema di deposito degli ultimi tre bilanci, devono essere coordinati con le norme sulla redazione del rendiconto (di cui agli artt. 2261 e 2262 c.c.) (6).

    L.3 - Progetto di fusione

    L.3.1 - Progetto di fusione (in generale e miscellanea)

    1. Aumento di capitale deliberato durante il procedimento di fusione

    2. Aumento di capitale della società beneficiaria a servizio della conversione

    3. Decisione di fusione adottata prima dell’iscrizione del progetto

    4. Decorrenza del termine di cui all’art. 2501-ter, comma 4, c.c.

    5. Deposito del progetto presso la sede sociale e il Registro Imprese

    6. Emissione di un prestito obbligazionario durante la procedura di fusione

    7. Fusione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato

    8. Incorporazione di società posseduta almeno al 90 per cento

    9. Incorporazione di s.p.a. emittente obbligazioni convertibili

    10. Modificazioni statutarie deliberate dopo l’approvazione del progetto

    11. Nomina degli organi della società risultante dalla fusione

    12. Prezzo del recesso (fusione tra società quotate)

    13. Pubblicazione sul sito internet della società

    14. Riduzione del capitale per perdite durante la procedura di fusione

    15. Riduzione volontaria del capitale durante la procedura di fusione

    16. Riunione di operazioni di fusione e scissione in un unico progetto

    17. Società di persone

    18. Stipula dell’atto di fusione condizionata all’omologa del concordato

    19. Variazioni della situazione patrimoniale

    1. Aumento di capitale deliberato durante il procedimento di fusione

    La deliberazione (con conseguente esecuzione) di un aumento del capitale sociale a pagamento adottata da una delle società partecipanti a un’operazione di fusione, determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (1) a meno che l’operazione di aumento del capitale sociale non sia organizzata in maniera tale da essere non influente sul procedimento di fusione in atto (2).

    2. Aumento di capitale della società beneficiaria a servizio della conversione

    Il progetto di fusione deve prevedere un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile in cui subentra la s.p.a. risultante dalla fusione (3).

    3. Decisione di fusione adottata prima dell’iscrizione del progetto

    È legittima, se votata all’unanimità da tutti i soci, la deliberazione di fusione adottata prima dell’iscrizione del relativo progetto nel Registro delle Imprese, purché sia avvenuto il deposito del progetto di fusione (4) (il testo integrale del progetto deve essere allegato alla deliberazione che approva il progetto di fusione) (5).

    4. Decorrenza del termine di cui all’art. 2501-ter, comma 4, c.c.

    Il termine di cui all’art. 2501-ter, c. 4, c.c. (tra l’iscrizione del progetto di fusione e la decisione di approvazione del progetto), decorre dalla data di iscrizione del progetto di fusione (6).

    5. Deposito del progetto presso la sede sociale e il Registro Imprese

    Il deposito del progetto di fusione presso la sede sociale può precedere il deposito al Registro delle Imprese del tempo necessario per quest’ultimo deposito, che quindi dovrà seguire “senza indugio” (7).

    6. Emissione di un prestito obbligazionario durante la procedura di fusione

    La deliberazione di emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, adottata nel corso di un’operazione di fusione (sia prima che dopo (8) l’approvazione del progetto di fusione), non comporta la necessità di riavviare l’iter della fusione (9); mentre la deliberazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, adottata nel corso di un’operazione di fusione (sia prima che dopo (10) l’approvazione del progetto di fusione) determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (11).

    7. Fusione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato

    In caso di procedura di fusione programmata dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, non sono soggetti ad autorizzazione giudiziale, se la stipula dell’atto di fusione venga subordinata alla omologazione del concordato:

    • la predisposizione del progetto di fusione;

    • il deposito del progetto di fusione presso il Registro Imprese;

    • la deliberazione che approva il progetto di fusione (12).

    Occorre invece l’autorizzazione giudiziale per la stipula dell’atto di fusione se essa sia programmata anteriormente al decreto di omologazione del concordato e l’atto di fusione non sia condizionato a tale omologazione; anche in questo caso comunque non occorre l’autorizzazione né per predisporre e pubblicare il progetto di fusione né per la deliberazione che lo approva (13).

    8. Incorporazione di società posseduta almeno al 90 per cento

    Nella fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento occorre che il progetto di fusione contenga: a) la determinazione del rapporto di cambio giustificata da apposita relazione; b) l’impegno verso i soci di minoranza delle società incorporande di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (14); c) il termine (non inferiore ai quindici giorni successivi all’iscrizione della deliberazione di fusione della società incorporanda nel Registro delle Imprese) (ma scadente prima della stipula dell’atto di fusione) (15) entro il quale i soci di minoranza possano decidere di cedere le loro azioni o quote (16).

    9. Incorporazione di s.p.a. emittente obbligazioni convertibili

    Il progetto di fusione deve prevedere un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile in cui subentra la s.p.a. risultante dalla fusione (17).

    10. Modificazioni statutarie deliberate dopo l’approvazione del progetto

    Le modificazioni statutarie adottate sia prima che dopo (18) l’approvazione del progetto di fusione sono legittime ove compatibili con la procedura di fusione in corso, in relazione all’incidenza che esse dispiegano sul procedimento di fusione (19); in particolare:

    • la deliberazione (con conseguente esecuzione) di un aumento del capitale sociale a pagamento adottata da una delle società partecipanti a un’operazione di fusione, determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (20) a meno che l’operazione di aumento del capitale sociale non sia organizzata in maniera tale da essere non influente sul procedimento di fusione in atto (21);

    • la deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad un terzo del capitale sociale adottata nel corso di un’operazione di fusione, determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (22);

    • la deliberazione di riduzione volontaria del capitale attuata mediante liberazione dei soci dall’obbligo di versamenti ancora dovuti, ovvero con rimborso del capitale ai soci, adottata nel corso di un’operazione di fusione, determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (23); mentre la deliberazione di riduzione volontaria del capitale sociale attuata mediante imputazione dell’importo della riduzione ad apposita riserva, adottata nel corso di un’operazione di fusione, non comporta la necessità di riavviare l’iter della fusione (24);

    • la deliberazione di emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, adottata nel corso di un’operazione di fusione, non comporta la necessità di riavviare l’iter della fusione (25); mentre la deliberazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, adottata nel corso di un’operazione di fusione determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (26).

    11. Nomina degli organi della società risultante dalla fusione

    In caso di fusione con costituzione di nuova società, il progetto di fusione non deve contenere la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società (27); in tal caso, qualora il progetto di fusione non contenga la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, la loro nomina può avvenire con la deliberazione di approvazione del progetto di fusione oppure nell’atto di fusione (28).

    12. Prezzo del recesso (fusione tra società quotate)

    Il progetto di fusione per incorporazione fra due società per azioni quotate può indicare solo le modalità con cui verrà determinato il prezzo di esercizio del diritto di recesso; non deve essere indicato anche l’ammontare di tale prezzo (29).

    13. Pubblicazione sul sito internet della società

    La pubblicità del progetto di fusione sul sito internet della società (in luogo della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese) è consentita a condizione che: (i) nel Registro delle Imprese sia indicato l’indirizzo internet della società (30), (ii) il progetto sia caricato sul sito in un documento in formato .pdf firmato digitalmente (31), (iii) l’avvenuta pubblicazione sul sito abbia data certa (32), (iv) terminato il prescritto periodo di pubblicazione, la consultabilità del progetto nel tempo posteriore sia assicurata mediante la sua allegazione al verbale della deliberazione assembleare che approva il progetto (33). È infine opportuno prevedere adeguate misure al fine di assicurare, per tutto il periodo di pubblicazione, che il progetto pubblicato sul sito non subisca modificazioni nel corso di detto periodo rispetto al testo inizialmente caricato (34).

    14. Riduzione del capitale per perdite durante la procedura di fusione

    La deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad un terzo del capitale sociale adottata nel corso di un’operazione di fusione (sia prima che dopo (35) l’approvazione del progetto di fusione), determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (36).

    15. Riduzione volontaria del capitale durante la procedura di fusione

    La deliberazione di riduzione volontaria del capitale attuata mediante liberazione dei soci dall’obbligo di versamenti ancora dovuti, ovvero con rimborso del capitale ai soci, adottata nel corso di un’operazione di fusione (sia prima che dopo (37) l’approvazione del progetto di fusione), determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (38); mentre la deliberazione di riduzione volontaria del capitale sociale attuata mediante imputazione dell’importo della riduzione ad apposita riserva, adottata nel corso di un’operazione di fusione (sia prima che dopo (39) l’approvazione del progetto di fusione), non comporta la necessità di riavviare l’iter della fusione (40).

    16. Riunione di operazioni di fusione e scissione in un unico progetto

    È legittima la riunione di operazioni di fusione e scissione in un unico progetto (41).

    17. Società di persone

    Nelle società di persone, competono agli amministratori la redazione e il deposito del progetto di fusione e dei documenti inerenti (42).

    18. Stipula dell’atto di fusione condizionata all’omologa del concordato

    È legittima la procedura di fusione nella quale sia previsto che la stipula dell’atto di fusione sia sospensivamente condizionata all’omologazione della proposta di concordato (43). In tal caso occorre che il progetto di fusione espliciti un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto all’operazione di concordato (44).

    19. Variazioni della situazione patrimoniale

    Se, per il sopravvenire di nuove circostanze, la situazione patrimoniale di una società partecipante alla fusione abbia subito rilevanti modificazioni, gli amministratori hanno l’obbligo di darne conto ai soci in sede assembleare, ferma restando l’adozione di successivi provvedimenti che eventualmente si renderanno necessari o opportuni in seguito alla redazione del primo bilancio post-fusione (45).

    L.3.1.1 - Modiche al progetto di fusione

    1. Cambio di denominazione

    2. Data di decorrenza degli effetti contabili

    3. Data di decorrenza della partecipazione agli utili

    4. Diritti dei terzi

    5. Errore di mero calcolo

    6. Liquidazione dell’incorporante

    7. Modificazioni statutarie deliberate dopo l’approvazione del progetto

    8. Modifiche al progetto: legittimità

    9. Modifiche consentite

    10. Modifiche non consentite

    11. Nomina degli organi sociali

    12. Rapporto di cambio

    13. Società partecipanti alla fusione

    1. Cambio di denominazione

    Poiché la denominazione della società risultante dalla fusione rientra nel contenuto legale del progetto e poiché eventuali modifiche della stessa sono di competenza dell’assemblea dei soci, non appare possibile stabilire, nell’atto di fusione, una denominazione diversa da quella indicata nel progetto (1).

    2. Data di decorrenza degli effetti contabili

    Non appare legittimo modificare la data di decorrenza degli effetti contabili dell’operazione (2).

    3. Data di decorrenza della partecipazione agli utili

    Non appare legittimo modificare la data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione (3).

    4. Diritti dei terzi

    I “diritti dei terzi” sui quali non possono incidere le modifiche al progetto di fusione (art. 2502, co. 2, c.c.) sono identificabili nel diritto dei creditori (le cui ragioni di credito siano sorte successivamente all’iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese) a non subire il pregiudizio derivante dalla diminuzione della garanzia patrimoniale che consegue alla confusione dei patrimoni delle società che partecipano alla fusione (ad esempio: mutamento delle società che partecipano all’operazione; capitale sociale della società risultante dalla fusione inferiore alla somma dei patrimoni netti delle società partecipanti all’operazione, eccetera) (4).

    5. Errore di mero calcolo

    In sede di approvazione del progetto di fusione sembra doversi ritenere ammissibile una modifica finalizzata a correggere un mero errore di calcolo (5).

    6. Liquidazione dell’incorporante

    Se la società incorporante sia posta in liquidazione tra il deposito del progetto di fusione e la delibera di approvazione del progetto stesso e la fusione non implichi la revoca dello stato di liquidazione, è necessario avviare un nuovo procedimento e depositare un nuovo progetto di fusione, non potendosi, nel caso di specie, far ricorso all’art. 2502, comma 2, c.c. (6).

    7. Modificazioni statutarie deliberate dopo l’approvazione del progetto

    Le modificazioni statutarie adottate sia prima che dopo (7) l’approvazione del progetto di fusione sono legittime ove compatibili con la procedura di fusione in corso, in relazione all’incidenza che esse dispiegano sul procedimento di fusione (8); in particolare:

    • la deliberazione (con conseguente esecuzione) di un aumento del capitale sociale a pagamento adottata da una delle società partecipanti a un’operazione di fusione, determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (9) a meno che l’operazione di aumento del capitale sociale non sia organizzata in maniera tale da essere non influente sul procedimento di fusione in atto (10);

    • la deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite superiori a un terzo del capitale sociale adottata nel corso di un’operazione di fusione, determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (11);

    • la deliberazione di riduzione volontaria del capitale attuata mediante liberazione dei soci dall’obbligo di versamenti ancora dovuti oppure con rimborso del capitale ai soci, adottata nel corso di un’operazione di fusione, determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (12); mentre la deliberazione di riduzione volontaria del capitale sociale attuata mediante imputazione dell’importo della riduzione ad apposita riserva, adottata nel corso di un’operazione di fusione, non comporta la necessità di riavviare l’iter della fusione (13);

    • la deliberazione di emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, adottata nel corso di un’operazione di fusione, non comporta la necessità di riavviare l’iter della fusione (14); mentre la deliberazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, adottata nel corso di un’operazione di fusione determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (15).

    8. Modifiche al progetto: legittimità

    Le modifiche del progetto di fusione, in pendenza della sua approvazione, sono legittime ove non incidano sui diritti dei soci e dei terzi (art. 2502, co. 2, c.c.) (16); peraltro, il progetto di fusione può essere modificato (ove incida sui diritti dei soci, ma non dei terzi) con la decisione di fusione approvata da tutti i soci delle società partecipanti all’operazione (17), sempre che l’assemblea sia totalitaria o, se convocata, sempre che delle modifiche sia stata fatta menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione (18).

    9. Modifiche consentite

    Le modifiche apportabili al progetto di fusione possono riguardare (19):

    • le clausole dello statuto della società incorporante o risultante dalla fusione;

    • il rapporto di cambio;

    • l’aumento del capitale sociale della società incorporante o risultante dalla fusione;

    • le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società risultante dalla fusione o della società incorporante;

    • la data da cui le azioni o quote assegnande in concambio partecipano agli utili;

    • la data da cui le operazioni delle società partecipanti all’operazione sono imputate al bilancio della società risultante dalla fusione o della società incorporante;

    • il trattamento particolare riservato a determinati soci;

    • la data di efficacia fiscale della fusione.

    10. Modifiche non consentite

    Non sono ammesse modifiche al progetto di fusione che incidano sui diritti di terzi (come accadrebbe, ad esempio, se si riducesse il capitale sociale della società risultante dalla fusione) (20).

    11. Nomina degli organi sociali

    In sede di deliberazione di approvazione del progetto di fusione è legittimo modificare (anche a maggioranza) il nominativo di un soggetto designato a ricoprire una carica sociale nella società risultante dalla fusione (21).

    12. Rapporto di cambio

    La decisione dei soci che approva il progetto di fusione può legittimamente modificare (probabilmente anche a maggioranza, ma con il consenso dei soci che vedano peggiorato il loro rapporto di cambio) il rapporto di cambio previsto nel progetto di fusione, in quanto si tratta di una modifica che non incide sui diritti dei terzi (22).

    13. Società partecipanti alla fusione

    È legittimo proseguire il procedimento di fusione anche se, durante detto procedimento, da esso si “ritiri” una delle società che, secondo il progetto di fusione avrebbe dovuto partecipare all’operazione (23).

    L.3.2 - Rapporto di cambio

    1. Concambio e clausola di intrasferibilità delle partecipazioni

    2. Congruità del rapporto di cambio

    3. Discrezionalità dei soci sulla congruità del rapporto di cambio

    4. Fusione senza aumento di capitale: doppio rapporto di cambio

    5. Fusione tra s.p.a.: azioni ordinarie e azioni di risparmio

    6. Fusione tra società cooperative a mutualità prevalente

    7. Incorporazione in s.r.l. con quote prive di valore nominale

    8. Incorporazione in s.r.l. con quote prive di valore nominale: concambio

    9. Rapporto di cambio indispensabile in caso di compagini sociali non omogenee

    10. Rapporto di cambio non congruo

    11. Rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti

    12. Società incorporante titolare di azioni o quote della incorporata

    13. Società in perdita emittente azioni di risparmio

    1. Concambio e clausola di intrasferibilità delle partecipazioni

    Il concambio di partecipazioni da assegnare ai soci della società incorporata non è operazione qualificabile in termini di trasferimento inter vivos di partecipazioni (e, come tale, non è rilevante ai fini di una clausola di intrasferibilità delle partecipazioni contenuta nello statuto sociale) (1).

    2. Congruità del rapporto di cambio

    È illegittima la deliberazione di fusione nella quale la rinuncia alla situazione patrimoniale, alla relazione degli amministratori e alla relazione degli esperti siano motivate con l’intento di far luogo a un rapporto di cambio non congruo, in quanto la congruità del rapporto di cambio è un elemento essenziale del procedimento di fusione in ragione della sua formale neutralità nei confronti dei soci delle società partecipanti all’operazione (2).

    3. Discrezionalità dei soci sulla congruità del rapporto di cambio

    I soci hanno piena discrezionalità sulla determinazione del rapporto di cambio (3).

    4. Fusione senza aumento di capitale: doppio rapporto di cambio

    Quando la fusione viene attuata senza aumento di capitale dell’incorporante, per effetto dell’ingresso nella società incorporante dei soci della società incorporanda, è necessario redistribuire tutto il capitale fra i soci originari e quelli nuovi. In tali casi, è, in genere, necessario un doppio rapporto di cambio: non solo delle partecipazioni dell’incorporanda con quelle dell’incorporante, ma anche delle precedenti partecipazioni della stessa società incorporante con nuove partecipazioni della stessa società (4).

    5. Fusione tra s.p.a.: azioni ordinarie e azioni di risparmio

    Ai fini della determinazione del rapporto di cambio occorre tener conto del fatto che il valore delle azioni di risparmio non è necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie, poiché il valore delle prime - desumibile dalle quotazioni di mercato - è calcolato tenendo conto dei diritti (non soltanto patrimoniali) che dette azioni attribuiscono (5).

    6. Fusione tra società cooperative a mutualità prevalente

    In caso di fusione tra società cooperative a mutualità prevalente, il rapporto di cambio si determina alla pari, ovvero mediante l’assegnazione a ogni socio di una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione posseduta anteriormente all’operazione di fusione, senza tener conto dei patrimoni delle società coinvolte nell’operazione (6).

    7. Incorporazione in s.r.l. con quote prive di valore nominale

    In caso di fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, non occorre aumentare il capitale sociale al servizio del concambio (7).

    8. Incorporazione in s.r.l. con quote prive di valore nominale: concambio

    In caso di fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, il concambio si può attuare mediante rideterminazione delle quote di partecipazione dei soci della società incorporante rispetto a quelle attribuite ai soci della società incorporata (8).

    9. Rapporto di cambio indispensabile in caso di compagini sociali non omogenee

    Nel caso di fusione effettuata tra società con compagini sociali non omogenee, è indispensabile che nel progetto di fusione sia indicato il rapporto di cambio (9).

    10. Rapporto di cambio non congruo

    È illegittima - e passibile di richiesta di sospensione in via cautelare, ai sensi dell’art. 2378, c. 3, c.c. - l’operazione di fusione nella quale l’assegnazione delle azioni nella società risultante dall’operazione avvenga sulla base di un rapporto di cambio non congruo, a danno dei soci di minoranza (10); eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione, l’invalidità dell’atto non può peraltro essere pronunziata, ma resta salvo il diritto al risarcimento del danno, secondo il disposto dell’art. 2504-quater c.c. (11).

    11. Rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti

    In presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti, la decisione di fusione è legittima solo se approvata con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti all’operazione (12).

    12. Società incorporante titolare di azioni o quote della incorporata

    Qualora la società incorporante possieda azioni o quote della società incorporata, a tali partecipazioni non spetta il diritto al cambio in azioni o quote dell’incorporante (13).

    13. Società in perdita emittente azioni di risparmio

    Se viene incorporata una società con perdite rilevanti che abbia emesso azioni di risparmio, il rapporto di cambio concernente queste ultime (che sono postergate alle azioni ordinarie nella partecipazione alle perdite) deve essere diverso dal rapporto di cambio concernente le azioni ordinarie (14).

    L.3.3 - Capitale sociale

    1. Aumento di capitale dell’incorporante riservato a terzi

    2. Capitale della società risultante dalla fusione

    3. Concambio e clausola di intrasferibilità delle partecipazioni

    4. Fusione semplificata

    5. Fusione senza aumento di capitale: doppio rapporto di cambio

    6. Fusione senza aumento di capitale: partecipazioni dell’incorporante

    7. Fusione senza aumento di capitale: tecniche

    8. Riduzione del capitale di società che abbia emesso obbligazioni

    9. Riduzione volontaria del capitale in sede di fusione

    10. Riduzione volontaria del capitale in sede di fusione: termini di opposizione

    11. Rivalutazioni contabili in occasione della fusione

    12. Somma del capitale delle società preesistenti

    13. Somma del capitale delle società preesistenti e riduzione reale del capitale

    1. Aumento di capitale dell’incorporante riservato a terzi

    Nell’ambito di una operazione di fusione per incorporazione, è legittima la deliberazione, in sede di approvazione del progetto di fusione, di un aumento di capitale riservato a terzi da eseguirsi successivamente al perfezionamento della fusione, a condizione che tale operazione risulti dal progetto stesso (1).

    2. Capitale della società risultante dalla fusione

    Il capitale della società risultante dalla fusione di società di capitali può essere liberamente determinato (in quanto il patrimonio netto delle società partecipanti alla fusione può essere liberamente appostato a riserva, piuttosto che a capitale) (2), nel rispetto delle norme sul capitale minimo richiesto dalla legge per il tipo societario cui appartiene la società risultante dalla fusione (3). Nel caso in cui, a seguito di un’operazione di fusione, il capitale sociale della società risultante dalla fusione sia inferiore alla somma dei capitali sociali delle società originarie, non si ricade nella fattispecie della riduzione volontaria del capitale, le cui disposizioni non trovano dunque applicazione (4).

    3. Concambio e clausola di intrasferibilità delle partecipazioni

    Il concambio per determinare l’entità delle quote di partecipazione da assegnare ai soci della società incorporata non è operazione qualificabile in termini di trasferimento inter vivos delle quote di partecipazione assegnate (e, come tale, non è rilevante ai fini della clausola di intrasferibilità delle quote di partecipazione al capitale sociale che sia contenuta nello statuto della società emittente) (5).

    4. Fusione semplificata

    È legittima la deliberazione di un aumento di capitale sociale in concomitanza di una operazione di fusione semplificata: ma si tratta di due eventi occasionalmente coincidenti e tra essi autonomi e non causalmente collegati (6); parimenti, è legittima la deliberazione di riduzione reale del capitale sociale in concomitanza di una operazione di fusione semplificata: ma si tratta di due eventi occasionalmente coincidenti e tra essi autonomi e non causalmente collegati (7).

    5. Fusione senza aumento di capitale: doppio rapporto di cambio

    Quando la fusione viene attuata senza aumento del capitale sociale della società incorporante, per effetto del subentro nella società incorporante dei soci della società incorporanda, è necessario redistribuire tutto il capitale della società incorporante fra i soci originari e quelli nuovi. In tali casi, è, in genere, necessario un doppio rapporto di cambio: non solo tra le quote di partecipazione al capitale sociale della società incorporanda con le quote di partecipazione al capitale sociale della società incorporante, ma anche tra le quote di partecipazione al capitale sociale della società incorporante anteriori all’operazione di fusione con le nuove quote di partecipazione al capitale sociale della società incorporante a valle dell’operazione di fusione (8).

    6. Fusione senza aumento di capitale: partecipazioni dell’incorporante

    In caso di fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, non occorre aumentare il capitale sociale al servizio del concambio (9).

    7. Fusione senza aumento di capitale: tecniche

    È possibile realizzare la fusione senza procedere a un aumento di capitale della società incorporante: ad esempio, attraverso la risuddivisione del capitale sociale (il cui valore nominale rimane perciò immutato) in un numero di partecipazioni il cui valore nominale è inferiore a quello pre-fusione (previo annullamento dei titoli preesistenti o attraverso una redistribuzione delle quote di partecipazione se l’incorporante è una s.r.l.) (10).

    8. Riduzione del capitale di società che abbia emesso obbligazioni

    È legittima la riduzione di capitale sociale quale conseguenza di una operazione di fusione coinvolgente società che abbia emesso un prestito obbligazionario, trattandosi di una riduzione del patrimonio netto non reale ma meramente contabile (11).

    9. Riduzione volontaria del capitale in sede di fusione

    Nell’ambito di una operazione di fusione, è illegittima la riduzione volontaria del capitale della società preesistente incorporante, adottata in violazione delle disposizioni dettate per la riduzione reale del capitale sociale (12). La deliberazione di riduzione volontaria del capitale attuata mediante liberazione dei soci dall’obbligo di versamenti ancora dovuti, ovvero con rimborso del capitale ai soci, adottata nel corso di un’operazione di fusione (sia prima che dopo l’approvazione del progetto di fusione) (13), determina la necessità di riavviare l’iter del procedimento di fusione (14); mentre la deliberazione di riduzione volontaria del capitale sociale attuata mediante imputazione dell’importo della riduzione ad apposita riserva, adottata nel corso di un’operazione di fusione (sia prima che dopo l’approvazione del progetto di fusione) (15), non comporta la necessità di riavviare l’iter della fusione (16).

    10. Riduzione volontaria del capitale in sede di fusione: termini di opposizione

    Si ritiene lecito ridurre volontariamente il capitale (ex art. 2445 c.c.) in occasione di un’operazione di fusione di società ed in tali ipotesi si ritiene che il termine di opposizione alla fusione ex art. 2503 c.c., benché più breve, assorba quello di cui all’art. 2445, co. 3, c.c. (17).

    11. Rivalutazioni contabili in occasione della fusione

    Sia nella fusione “propria” che in quella “per incorporazione” è controverso se sia lecito (18), o meno (19), effettuare rivalutazioni del patrimonio netto delle società partecipanti alla fusione ai fini della determinazione del capitale sociale della società risultante all’esito della fusione, purché tale operazione sia funzionale alla fusione stessa e i valori siano attestati da una perizia di stima redatta ai sensi degli artt. 2343 c.c. (nella s.p.a.) e 2464 c.c. (nella s.r.l.).

    12. Somma del capitale delle società preesistenti

    Il capitale sociale delle società risultanti da una fusione può essere inferiore alla somma dei capitali delle società preesistenti alla fusione (20).

    13. Somma del capitale delle società preesistenti e riduzione reale del capitale

    Nel caso in cui, a seguito di un’operazione di fusione, la somma dei capitali sociali della società risultante dalla fusione sia inferiore a quella delle società originarie, non si ricade nella fattispecie della riduzione volontaria del capitale, le cui disposizioni non trovano dunque applicazione (21).

    L.3.4 - Conguaglio in denaro

    1. Presupposto per la sua legittimità

    1. Presupposto per la sua legittimità

    È legittima la deliberazione di fusione che preveda conguagli in denaro soltanto nel caso in cui ciò sia necessario ad evitare la formazione di resti; ove non ricorra questo presupposto è illegittima la previsione di conguagli, anche se la deliberazione sia approvata da tutti i soci all’unanimità (1).

    L.3.5 - Deposito di documenti

    1. Bilanci

    2. Bilanci: “terzo” bilancio

    3. Decorrenza del termine per la decisione di fusione

    4. Deposito di documenti presso la sede sociale in date diverse

    5. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese

    6. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese: elencazione nel verbale

    7. Progetto di fusione

    1. Bilanci

    Devono effettuare il deposito dei bilanci di cui all’art. 2501-septies c.c. tutte quelle società che, nel triennio precedente alla fusione, siano state tenute (nella loro attuale forma giuridica o nella forma giuridica precedente a quella attuale, la quale pertanto sia il frutto di una trasformazione), alla predisposizione e alla approvazione di una rendicontazione consuntiva annuale della loro attività, anche se non nelle forme e con le modalità prescritte per la redazione e l’approvazione del bilancio di una società di capitali italiana. E così:

    • non è tenuta al deposito degli ultimi tre bilanci la società semplice (1);

    • non è tenuta al deposito degli ultimi tre bilanci la società straniera che abbia trasferito in Italia la sua sede legale e che non fosse tenuta, secondo l’ordinamento di provenienza, ad alcuna forma di approvazione di un documento contabile rappresentativo della situazione patrimoniale alla fine di ciascun esercizio nonché del risultato economico dell’esercizio stesso (2);

    • è tenuta al deposito degli ultimi tre bilanci la società di capitali risultante dalla trasformazione di una associazione o di una fondazione (3);

    • è tenuta al deposito degli ultimi tre bilanci la società di capitali risultante dalla trasformazione di un consorzio con attività esterna (4), mentre non è tenuta a detto deposito la società di capitali risultante dalla trasformazione di un consorzio senza attività esterna (5);

    • non è tenuta al deposito degli ultimi tre bilanci la società di capitali risultante dalla trasformazione di una comunione d’azienda (6).

    Infine, vi è l’obbligo del deposito degli ultimi tre bilanci nel caso di fusione cui sia interessata una impresa sociale (7).

    2. Bilanci: “terzo” bilancio

    Il “terzo” bilancio cui fa riferimento l’art. 2501-septies, comma 1, n. 2), c.c. (ai fini del suo deposito nella sede delle società partecipanti alla fusione) è l’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’assemblea dei soci, ancorché riferito all’esercizio anteriore all’ultimo esercizio chiuso (il cui bilancio non è stato ancora approvato) prima di quello nel quale la procedura di fusione viene avviata (8).

    3. Decorrenza del termine per la decisione di fusione

    Nel caso in cui il deposito dei documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c. avvenga in date diverse, il termine previsto dalla legge per l’assunzione della decisione di fusione va computato con riferimento alla data di deposito dell’ultimo documento (9).

    4. Deposito di documenti presso la sede sociale in date diverse

    Il deposito presso la sede sociale dei documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c. può essere effettuato anche in date diverse (10).

    5. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese

    Non devono essere nuovamente depositati al Registro delle Imprese, unitamente al verbale dell’assemblea che approva il progetto di fusione, i documenti che già risultino acquisiti nel Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti all’operazione di fusione (11).

    6. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese: elencazione nel verbale

    Il verbale recante la decisione di fusione deve riportare l’elenco dei documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c. che non vengono depositati al Registro delle Imprese in quanto già depositati presso il Registro delle Imprese in altre circostanze (12).

    7. Progetto di fusione

    Il deposito del progetto di fusione presso la sede sociale può precedere il deposito al Registro delle Imprese del tempo necessario per quest’ultimo deposito, che quindi dovrà seguire “senza indugio” (13).

    L.3.6 - Obbligazioni

    1. Avviso agli obbligazionisti convertibili

    2. Facoltà di conversione anticipata

    3. Fusione di s.p.a. con obbligazioni convertibili: aumento di capitale

    4. Fusione di s.p.a. con obbligazioni in s.r.l. emittente titoli di debito

    5. Limitazioni alla facoltà di conversione

    6. Modifica del rapporto di cambio del prestito obbligazionario

    7. Modifica dei diritti degli obbligazionisti convertibili

    8. Procedura semplificata di fusione

    9. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione

    10. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione: tempistica

    1. Avviso agli obbligazionisti convertibili

    L’avviso agli obbligazionisti convertibili per l’esercizio del diritto di conversione, di cui all’art. 2503-bis, c.c., deve riportare la decisione dell’organo amministrativo di sottoporre all’assemblea un progetto di fusione, senza doverne precisare le modalità attuative (1).

    2. Facoltà di conversione anticipata

    La facoltà di conversione anticipata riconosciuta agli obbligazionisti convertibili nel corso del procedimento di fusione (art. 2503-bis, c. 2, c.c.,) si aggiunge (e non si sostituisce) agli altri periodi di conversione previsti in origine dal regolamento del prestito obbligazionario (2).

    3. Fusione di s.p.a. con obbligazioni convertibili: aumento di capitale

    Il progetto di fusione deve prevedere un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile in cui subentra la s.p.a. risultante dalla fusione (3).

    4. Fusione di s.p.a. con obbligazioni in s.r.l. emittente titoli di debito

    La fusione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni è legittima (anche in assenza di estinzione del prestito obbligazionario e quindi con trasformazione delle obbligazioni in titoli di debito) (4), a condizione che:

    • per la società incorporante l’emissione di titoli di debito sia statutariamente prevista (e siano disciplinati nello statuto i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito) (5);

    • l’emissione delle obbligazioni sia avvenuta ai sensi dell’art. 2412, c. 2, c.c. (e cioè riservando la sottoscrizione delle obbligazioni a investitori professionali vigilati) (6);

    • consti il consenso degli obbligazionisti (7) oppure il regolamento del prestito obbligazionario consenta la trasformazione regressiva (8);

    • venga prestata da parte di un investitore professionale a favore degli ex obbligazionisti una garanzia fideiussoria circa la solvibilità della società incorporante (garanzia di contenuto omogeneo di quella ex lege derivante dall’art. 2483 c.c.) (9).

    5. Limitazioni alla facoltà di conversione

    È legittima la clausola statutaria che, in caso di fusione, escluda la facoltà di conversione anticipata, fermo restando il riconoscimento in capo agli obbligazionisti convertibili di diritti equivalenti a quelli posseduti anteriormente all’operazione (10).

    6. Modifica del rapporto di cambio del prestito obbligazionario

    La modifica del rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili in seguito a scissione è finalizzata a garantire agli obbligazionisti convertibili diritti equivalenti e deve essere eseguita sulla base dello stesso rapporto di cambio fissato per le azioni della società emittente (11).

    7. Modifica dei diritti degli obbligazionisti convertibili

    Qualora, con il consenso di tutti gli obbligazionisti convertibili, sia stata omessa la pubblicazione dell’avviso circa la facoltà di anticipata conversione delle obbligazioni convertibili, di cui all’art. 2503-bis, c. 2, c.c., la deliberazione di fusione che comporti l’attribuzione agli obbligazionisti convertibili, a seguito della fusione, di diritti non equivalenti a quelli che essi avevano precedentemente alla fusione, non deve essere approvata dagli obbligazionisti convertibili all’unanimità, potendo essere approvata a maggioranza ai sensi dell’art. 2503-bis, c. 1, c.c. (12).

    8. Procedura semplificata di fusione

    In caso di fusione per incorporazione, la procedura semplificata di cui agli artt. 2505 e 2505-bis, c.c., è applicabile soltanto se l’incorporante detiene, per l’intero o per il novanta per cento, sia le azioni che le obbligazioni convertibili della società incorporanda (13).

    9. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione

    Può omettersi la pubblicazione dell’avviso circa la facoltà di anticipata conversione delle obbligazioni convertibili, di cui all’art. 2503-bis, c. 2, c.c., se vi consentano tutti gli obbligazionisti convertibili ovvero essi rinuncino alla stessa facoltà di conversione anticipata (14).

    10. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione: tempistica

    La rinuncia unanime degli obbligazionisti convertibili alla preventiva pubblicazione dell’avviso della facoltà di anticipata conversione ai sensi dell’art. 2503-bis, c. 2, c.c., ovvero alla stessa facoltà di conversione anticipata, può essere espressa sia anteriormente all’assemblea ove si delibera l’approvazione del progetto di fusione sia nel corso dell’assemblea stessa (15).

    L.3.7 - Particolari diritti dei soci di s.r.l.

    1. Consenso dei soci titolari di “particolari diritti”

    1. Consenso dei soci titolari di “particolari diritti”

    Il progetto di fusione di una s.r.l. che implichi il venir meno dei diritti particolari ex art. 2468, c. 3, c.c., può essere approvato solo con il consenso unanime dei soci titolari di detti particolari diritti, a meno che lo statuto ne preveda la modificabilità a maggioranza (1).

    L.3.8 - Relazione degli amministratori

    1. Strumenti finanziari

    1. Strumenti finanziari

    Per l’esonero degli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. e della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c., occorre, oltre al consenso unanime di tutti i soci, anche quello dei titolari di strumenti finanziari che abbiano specifico diritto di voto nelle decisioni di fusione oppure, più in generale, nelle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto (1).

    L.3.9 - Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio

    1. Fusione con indebitamento

    2. Nomina degli esperti in mancanza della relazione sul rapporto di cambio

    3. Nomina degli esperti: nozione di mercato regolamentato

    4. Nomina degli esperti per la fusione di coop-s.p.a.

    5. Nomina degli esperti per la fusione di società cooperative

    6. Nomina degli esperti: procedura

    7. Rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti

    8. Relazione di stima e relazione sul rapporto di cambio: indipendenza

    9. Scelta dell’esperto comune nella fusione tra società non azionarie

    10. Società incorporanda posseduta al novanta per cento

    11. Superfluità della relazione degli esperti

    1. Fusione con indebitamento

    Nel caso di fusione con indebitamento, la relazione degli esperti deve essere in ogni caso predisposta (art. 2501-bis, c. 4, c.c.), anche in caso di fusione con indebitamento per incorporazione di società interamente posseduta, al fine almeno di attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione (1); essa non deve contenere considerazioni in ordine al rapporto di cambio (che non esiste) ma deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse previste per il soddisfacimento del debito della società incorporante (2).

    2. Nomina degli esperti in mancanza della relazione sul rapporto di cambio

    Qualora non si faccia luogo alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, la relazione di stima deve essere redatta da un esperto nominato dalla società o dal Tribunale, a seconda che la società incorporante, ovvero risultante dalla fusione sia, rispettivamente, una s.r.l. o una s.p.a. (3).

    3. Nomina degli esperti: nozione di mercato regolamentato

    L’AIM (Mercato Alternativo del Capitale) non è un mercato regolamentato (4).

    4. Nomina degli esperti per la fusione di coop-s.p.a.

    In caso di fusione di società cooperative, qualora la società risultante dalla fusione sia una cooperativa soggetta alle norme della s.p.a., gli esperti incaricati della relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. devono essere designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa soggetta alle norme della s.p.a. (5).

    5. Nomina degli esperti per la fusione di società cooperative

    In caso di fusione di società cooperative, gli esperti incaricati della relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. devono essere scelti tra i soggetti indicati nell’art. 2409-bis c.c., e cioè tra i revisori legali dei conti o le società di revisione (6); qualora non sia raggiunto un accordo tra le società partecipanti all’operazione di fusione, la scelta è rimessa al Tribunale (7).

    6. Nomina degli esperti: procedura

    Appartengono alla «volontaria giurisdizione» (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2501-sexies, c. 3 e 4, c.c. (8).

    7. Rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti

    In presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti, la decisione di fusione è legittima solo se approvata con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti all’operazione (9).

    8. Relazione di stima e relazione sul rapporto di cambio: indipendenza

    Nei casi in cui è necessaria la redazione della relazione di stima, occorre procedere alla sua redazione anche ove non si faccia luogo alla relazione sulla congruità del rapporto di cambio (10).

    9. Scelta dell’esperto comune nella fusione tra società non azionarie

    Nella fusione cui non partecipino società azionarie, è legittima la scelta, ad opera delle società partecipanti all’operazione, di un esperto comune per il parere di congruità sul rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c.) (11).

    10. Società incorporanda posseduta al novanta per cento

    Nella fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento è possibile omettere la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c. (12).

    11. Superfluità della relazione degli esperti

    La relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all’art. 2501-sexies c.c. non occorre in tutti i casi in cui, seppur vi sia un rapporto di cambio, la fusione non dia luogo ad alcuna variazione del valore delle partecipazioni dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione (13).

    L.3.10 - Relazione di stima

    1. Data di riferimento della relazione di stima

    2. Data di riferimento della relazione di stima dell’esperto indipendente

    3. Disavanzo da concambio: imputazione nel bilancio della incorporante

    4. Esperto nominato dalla società di persone

    5. Esperto nominato dalla società di persone incorporanda

    6. Esperto non nominato dal Tribunale

    7. Esperto sulla congruità del rapporto di cambio

    8. Incorporazione di società di persone in società di capitali

    9. Relazione di stima e relazione sul rapporto di cambio

    10. Relazione di stima in mancanza della relazione sul rapporto di cambio

    11. Revisione della relazione di stima in caso di s.r.l. incorporante

    1. Data di riferimento della relazione di stima

    In merito all’individuazione del termine massimo che può intercorrere tra la data di deliberazione della fusione e, rispettivamente, la data di riferimento della situazione patrimoniale della relazione giurata e la data di redazione di quest’ultima, si ritiene di potere considerare in maniera solo indicativa il termine di centoventi giorni, desumibile dalle regole in tema di approvazione del bilancio di esercizio, dovendosi dare in ogni caso maggiore rilevanza al requisito della attualità dei valori espressi nella relazione di stima, requisito che prescinde da termini certi (1).

    2. Data di riferimento della relazione di stima dell’esperto indipendente

    In caso di utilizzo di una relazione di stima redatta secondo il procedimento ex art. 2343-ter, c. 2, lett. b), c.c. (e, cioè, affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale), il termine dei sei mesi per l’aggiornamento della valutazione, di cui al predetto art. 2343-ter, c. 2, lett. b), c.c., decorre dalla data di iscrizione del progetto di fusione (2).

    3. Disavanzo da concambio: imputazione nel bilancio della incorporante

    Nel caso di imputazione, nel bilancio dell’incorporante post fusione, del disavanzo da concambio, occorre affidare agli esperti designati ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. anche il compito di redigere la perizia ai sensi dell’art. 2343 c.c., per attestare che il valore del patrimonio della società incorporata è almeno pari all’aumento di capitale deliberato dall’incorporante al fine di emettere le azioni o quote necessarie per la soddisfazione del rapporto di cambio (3).

    4. Esperto nominato dalla società di persone

    Nell’ipotesi in cui vengano nominati diversi esperti dalle società partecipanti alla fusione, soltanto l’esperto nominato dalla società di persone è legittimato alla redazione della relazione di stima del patrimonio di quest’ultima (4).

    5. Esperto nominato dalla società di persone incorporanda

    In caso di incorporazione di una società di persone in una s.r.l., la relazione di stima del patrimonio della società di persone può essere redatta da un esperto nominato dalla società incorporanda (5).

    6. Esperto non nominato dal Tribunale

    In caso di incorporazione di una società di persone (6) o in caso di fusione eterogenea (7) qualora l’incorporante o la società risultante dalla fusione sia una società per azioni, è legittima la relazione di stima redatta secondo il procedimento ex art. 2343-ter, c. 2, lett. b), c.c. (e cioè affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale).

    7. Esperto sulla congruità del rapporto di cambio

    L’art. 2501-sexies, c. 7, c.c., in caso di fusione di società di persone con società di capitali, consente di affidare la redazione della relazione di stima del patrimonio della società di persone incorporata allo stesso esperto designato per la relazione sulla congruità del rapporto di cambio (8).

    8. Incorporazione di società di persone in società di capitali

    L’obbligo della relazione di stima non sussiste nel caso di incorporazione di società di persone in società di capitali preesistente qualora quest’ultima non deliberi un aumento del capitale sociale a servizio della fusione (9). Pertanto, non occorre la relazione di stima di stima di cui all’art. 2501-sexies c.c., qualora:

    • non si tratti di una fusione che coinvolge una società di persone;

    • la società risultante dalla fusione non sia una società di capitali di nuova costituzione oppure non sia una società di capitali che incrementa il proprio capitale per effetto della fusione (10).

    Invece, la relazione di stima del patrimonio della società di persone è obbligatoria:

    • se la società risultante dalla fusione è una società di capitali di nuova costituzione;

    • se la società risultante dalla fusione è una società di capitali preesistente che aumenta il “capitale sociale” (secondo altra tesi: il “patrimonio netto”) (11) a seguito della fusione.

    9. Relazione di stima e relazione sul rapporto di cambio

    Nel caso in cui è necessaria la redazione della relazione di stima, occorre procedere alla sua redazione anche ove non si faccia luogo alla relazione sulla congruità del rapporto di cambio (12).

    10. Relazione di stima in mancanza della relazione sul rapporto di cambio

    Qualora non si faccia luogo alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, la relazione di stima deve essere redatta da un esperto nominato dalla società o dal Tribunale, a seconda che la società incorporante o risultante dalla fusione sia, rispettivamente, una s.r.l. o una s.p.a. (13).

    11. Revisione della relazione di stima in caso di s.r.l. incorporante

    Nel caso in cui la società incorporante o risultante dalla fusione sia una s.r.l., non si applica l’art. 2343 c. 3 e 4, c.c., e pertanto non occorre procedere alla revisione della relazione di stima (14).

    L.3.11 - Situazione patrimoniale e bilanci

    1. Approvazione della situazione patrimoniale

    2. Bilancio utilizzato in sostituzione della situazione patrimoniale

    3. Data di riferimento

    4. Dispensa dalla situazione patrimoniale nel primo esercizio

    5. Falsità della situazione patrimoniale

    6. Forma della situazione patrimoniale

    7. Incorporazione di società interamente partecipata dall’incorporante

    8. Società con capitale non interamente versato

    9. Società con capitale ridotto al di sotto del limite legale

    10. Società di persone

    11. Società di persone tenute alla redazione del bilancio come le società di capitali

    12. Società in perdita

    13. Società semplice

    14. Sopravvenienza di eventi che incidono sulla situazione patrimoniale

    15. Strumenti finanziari

    1. Approvazione della situazione patrimoniale

    La situazione patrimoniale è predisposta dall’organo amministrativo e non deve essere approvata dall’assemblea dei soci (1).

    2. Bilancio utilizzato in sostituzione della situazione patrimoniale

    Quando si utilizza il bilancio, in sostituzione della situazione patrimoniale, si deve trattare di un bilancio approvato dai soci (2).

    3. Data di riferimento

    Ai fini del computo del termine di centoventi giorni dalla data di riferimento della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., rileva solo la data di deposito del progetto di fusione e non la data del deposito di documentazione diversa dal progetto predetto (3).

    4. Dispensa dalla situazione patrimoniale nel primo esercizio

    È legittimo che gli amministratori siano dispensati dalla redazione della situazione patrimoniale (art. 2501-quater, c. 3, c.c.) anche per la società che si trovi nel suo primo esercizio (e, quindi, non abbia ancora approvato alcun bilancio) (4).

    5. Falsità della situazione patrimoniale

    La falsità della situazione patrimoniale rende nulla per illiceità dell’oggetto la decisione dei soci sulla fusione (5).

    6. Forma della situazione patrimoniale

    La situazione patrimoniale predisposta in vista di una fusione deve essere predisposta con i criteri e la struttura del bilancio d’esercizio (6).

    7. Incorporazione di società interamente partecipata dall’incorporante

    In caso di fusione per incorporazione di società interamente partecipata dalla società incorporante, non si deve far luogo alla redazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. (7).

    8. Società con capitale non interamente versato

    Appare legittima la fusione di società con capitale non interamente versato (8).

    9. Società con capitale ridotto al di sotto del limite legale

    In caso di fusione tra società con capitale ridotto al di sotto del minimo legale, la situazione patrimoniale deve essere redatta al massimo con riferimento al quarto mese anteriore rispetto al deposito del progetto di fusione (9).

    10. Società di persone

    In caso di fusione di società di persone commerciali, la situazione patrimoniale e il bilancio di cui all’art. 2501-quater c.c. dovrebbero essere redatti non con i criteri di redazione prescritti per le società di capitali ma con quelli prescritti (art. 2217 c.c.) per le società di persone; con i medesimi criteri dovrebbero essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (10); ma si tratta di tesi che appare controversa (11).

    11. Società di persone tenute alla redazione del bilancio come le società di capitali

    In caso di fusione cui partecipino s.n.c. o s.a.s. tenute alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le s.p.a., per la redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. devono essere osservate le norme sulla redazione del bilancio da parte delle società di capitali; con i medesimi criteri devono essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (12).

    12. Società in perdita

    La fusione può essere adottata quale “opportuno provvedimento” da parte della società che abbia subito perdite superiori al terzo del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2482 bis c.c. (13).

    13. Società semplice

    In caso di fusione cui partecipi una società semplice, l’art. 2501-quater c.c., in tema di situazione patrimoniale e bilanci, e l’art. 2501-septies c.c., in tema di deposito degli ultimi tre bilanci, devono essere coordinati con le norme sulla redazione del rendiconto (di cui agli artt. 2261 e 2262 c.c.) (14).

    14. Sopravvenienza di eventi che incidono sulla situazione patrimoniale

    In caso di sopravvenienza di eventi che incidono sulla situazione patrimoniale predisposta per dar corso a un procedimento di fusione, non è necessario procedere a un aggiornamento della situazione patrimoniale anzidetta sussistendo in capo agli amministratori l’obbligo, di cui all’art. 2501-quinquies, c. 3, c.c., di segnalare ai soci in sede di assemblea (ai sensi dell’art. 2502 c.c.) le modifiche rilevanti dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società e la data di approvazione del progetto di fusione (15).

    15. Strumenti finanziari

    Per l’esonero degli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) e della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), occorre, oltre al consenso unanime di tutti i soci, anche quello dei titolari di strumenti finanziari che abbiano specifico diritto di voto nelle decisioni di fusione oppure, più in generale, nelle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto (16).

    L.4 - Decisione di fusione

    L.4.1 - Decisione di fusione (in generale e miscellanea)

    1. Controllo di legittimità della deliberazione di fusione

    2. Decisione adottata prima dell’iscrizione del progetto

    3. Deposito dei documenti già acquisiti dal Registro Imprese

    4. Facoltà di avocazione della decisione: clausola che comprime il termine

    5. Facoltà di avocazione della decisione: rinuncia

    6. Facoltà di avocazione della decisione: termine di esercizio

    7. Periodo massimo tra il deposito del progetto e la deliberazione che lo approva

    8. Pubblicità sanante

    9. Quorum per la fusione di società di persone

    10. Quorum per l’approvazione del progetto di fusione

    11. Revoca della deliberazione di fusione

    12. Soci titolari di “particolari diritti”

    13. Verbale dell’assemblea che approva il progetto di fusione

    14. Voto della controllante (incorporante) nell’assemblea della controllata

    1. Controllo di legittimità della deliberazione di fusione

    Il controllo di legittimità della deliberazione che approva il progetto di fusione attiene alla regolarità formale della procedura seguita e non concerne il merito dell’operazione deliberata (1).

    2. Decisione adottata prima dell’iscrizione del progetto

    È discussa (2) l’opinione che ritiene legittima, se votata all’unanimità da tutti i soci, la deliberazione di fusione adottata prima dell’iscrizione del relativo progetto nel Registro Imprese, purché sia avvenuto il deposito del progetto di fusione (3) (il testo integrale del progetto deve essere allegato alla deliberazione che approva il progetto di fusione) (4).

    3. Deposito dei documenti già acquisiti dal Registro Imprese

    Non devono essere nuovamente depositati al Registro Imprese, unitamente al verbale dell’assemblea che approva il progetto di fusione, i documenti che già risultino acquisiti nel Registro Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti all’operazione di fusione (5).

    4. Facoltà di avocazione della decisione: clausola che comprime il termine

    È illegittima la clausola statutaria che comprima il termine di otto giorni concesso ai soci, ai sensi dell’art. 2505, co. 3, c.c., per avocare a sé la decisione di fusione (6).

    5. Facoltà di avocazione della decisione: rinuncia

    In una procedura di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, i soci, con una maggioranza superiore al 95 per cento del capitale sociale, possono rinunciare alla facoltà di avocare a sé la decisione di fusione (7); la rinuncia può essere espressa solo dopo il deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese (8).

    6. Facoltà di avocazione della decisione: termine di esercizio

    Il termine di otto giorni concesso ai soci, ai sensi dell’art. 2505, co. 3, c.c., per avocare a sé la decisione di fusione, decorre dall’iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese (9).

    7. Periodo massimo tra il deposito del progetto e la deliberazione che lo approva

    Tra il deposito del progetto di fusione e la deliberazione avente a oggetto la sua approvazione non possono decorrere più di sei mesi (10).

    8. Pubblicità sanante

    A norma dell’art. 2504-quater c.c., l’iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese è preclusiva di ogni declaratoria di nullità e di annullabilità di tutti gli atti compiuti durante il procedimento di fusione; tale norma infatti pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente l’atto di fusione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento attraverso il quale si giunge alla formazione dell’atto di fusione e alla sua iscrizione (11).

    9. Quorum per la fusione di società di persone

    La clausola dei patti sociali di società di persone (indifferentemente adottata prima o dopo la legge di riforma del diritto societario del 2003), che genericamente preveda l’unanimità dei soci per le decisioni di modifica dei patti sociali, non dovrebbe valere quale deroga al disposto degli artt. 2500-ter e 2502 c.c., i quali permettono l’adozione a maggioranza delle decisioni di trasformazione, fusione e scissione (12); ma si tratta di tesi controversa (13).

    10. Quorum per l’approvazione del progetto di fusione

    Qualora lo statuto della società incorporante contenga clausole (difformi da quelle della società incorporata) per la cui approvazione da parte dei soci della società incorporata (qualora essi volessero introdurle nello statuto della società incorporata a prescindere dall’approvazione del progetto di fusione) occorrerebbe un quorum più elevato rispetto a quello occorrente per approvare la fusione, anche la deliberazione di fusione deve essere adottata dai soci della società incorporata con tale più elevato quorum (14).

    11. Revoca della deliberazione di fusione

    Poiché la delibera di fusione non produce di per sé alcuna modifica statutaria, essendo la modifica conseguente all’atto di fusione, si ritiene che la revoca di tale delibera, adottata dall’assemblea straordinaria, sia possibile fino all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione, essendo peraltro dubbio se la deliberazione di revoca sia un atto oggetto di iscrizione (15).

    12. Soci titolari di “particolari diritti”

    Il progetto di fusione di una s.r.l. che implichi il venir meno dei diritti particolari ex art. 2468, co. 3, c.c., può essere approvato solo con il consenso unanime dei soci titolari di detti particolari diritti, a meno che lo statuto ne preveda la modificabilità a maggioranza (16).

    13. Verbale dell’assemblea che approva il progetto di fusione

    Nel verbale della deliberazione di fusione deve risultare l’esecuzione degli adempimenti procedurali richiesti dalla legge per dar corso a una fusione (17).

    14. Voto della controllante (incorporante) nell’assemblea della controllata

    Non è viziato da conflitto di interessi, poiché corrisponde a un interesse di gruppo, il voto espresso dalla società controllante (incorporante) nell’assemblea della società controllata (incorporanda) convocata per approvare il progetto di fusione (18).

    L.4.2 - Decisione di fusione adottata dagli amministratori

    1. Competenza degli amministratori a deliberare la fusione

    2. Facoltà di avocazione della decisione: clausola che comprime il termine

    3. Facoltà di avocazione della decisione: rinuncia

    4. Facoltà di avocazione della decisione: sopravvenienza di eventi

    5. Facoltà di avocazione della decisione: termine di esercizio

    1. Competenza degli amministratori a deliberare la fusione

    La possibilità di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505, c. 2, c.c. (società incorporanda interamente partecipata), e 2505-bis, c. 2, c.c. (società incorporanda partecipata almeno al novanta per cento), eventualmente riconosciuta dallo statuto agli amministratori, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il possesso dell’intero capitale, ovvero del novanta per cento di esso, intervenga nel corso del procedimento e cioè entro la data di stipula dell’atto di fusione (1).

    2. Facoltà di avocazione della decisione: clausola che comprime il termine

    È illegittima la clausola statutaria che comprima il termine di otto giorni concesso ai soci, ai sensi dell’art. 2505, c. 3, c.c., per avocare a sé la decisione di fusione (2).

    3. Facoltà di avocazione della decisione: rinuncia

    In una procedura di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, i soci, con una maggioranza superiore al 95 per cento del capitale sociale, possono rinunciare alla facoltà di avocare a sé la decisione di fusione (3); la rinuncia può essere espressa solo dopo il deposito del progetto di fusione presso il Registro Imprese (4).

    4. Facoltà di avocazione della decisione: sopravvenienza di eventi

    In caso di sopravvenienza di eventi che incidono sulla situazione patrimoniale predisposta per dar corso a un procedimento di fusione, l’organo amministrativo chiamato a deliberare nei casi previsti dagli artt. 2505, c. 2, c.c. (incorporazione di società interamente posseduta) e 2505-bis, c. 2, c.c. (incorporazione di società posseduta al novanta per cento), ove lo ritenga occorrente, ne dà notizia ai soci al fine di consentire loro di avvalersi, o meno, della facoltà di avocare la decisione all’assemblea dei soci stessi (di cui all’art. 2505, c. 3, c.c.) (5).

    5. Facoltà di avocazione della decisione: termine di esercizio

    Il termine di otto giorni concesso ai soci, ai sensi dell’art. 2505, c. 3, c.c., per avocare a sé la decisione di fusione, decorre dall’iscrizione del progetto di fusione nel Registro Imprese (6).

    L.4.3 - Recesso

    1. Fusione di s.p.a.

    2. Liquidazione del socio receduto

    3. Liquidazione del socio receduto: tempistica

    4. Prezzo del recesso (fusione tra società quotate)

    1. Fusione di s.p.a.

    In caso di fusione di s.p.a., gli azionisti possono recedere qualora l’operazione comporti una variazione significativa dell’attività della società ovvero la sua trasformazione o ricorra un’altra ipotesi attributiva del diritto di recesso (1).

    2. Liquidazione del socio receduto

    Posto che solo con l’atto di fusione si concretizza il diritto del socio al recesso, il diritto al rimborso della partecipazione, pur nascendo al momento della deliberazione di fusione, diviene efficace solo in seguito alla stipula dell’atto di fusione (2).

    3. Liquidazione del socio receduto: tempistica

    Gli atti relativi alla liquidazione del socio receduto in caso di fusione (che è legittimo siano compiuti, e che si devono intendere compiuti sotto la condizione sospensiva del perfezionamento della fusione) non possono essere eseguiti fino alla iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese (3).

    4. Prezzo del recesso (fusione tra società quotate)

    Il progetto di fusione per incorporazione fra due società per azioni quotate può indicare solo le modalità con cui verrà determinato il prezzo di esercizio del diritto di recesso; non deve essere indicato anche l’ammontare di tale prezzo (4).

    L.5 - Atto di fusione

    L.5.1 - Atto di fusione (in generale e miscellanea)

    1. Asseverazione della società di revisione: competenza

    2. Asseverazione della società di revisione: nomina

    3. Asseverazione della società di revisione: presupposti

    4. Attestazione degli amministratori sui presupposti per la fusione anticipata

    5. Cancellazione illegittima della società incorporata dal Registro Imprese

    6. Concordato preventivo: autorizzazioni

    7. Concordato preventivo: stipula condizionata all’omologa

    8. Deposito bancario

    9. Differimento degli effetti della fusione mediante iscrizione tardiva dell’atto

    10. Efficacia “sanante” dell’iscrizione dell’atto di fusione

    11. Fideiussione bancaria

    12. Fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche

    13. Incorporazione di società socia di s.r.l.: efficacia

    14. Ingresso di nuovi soci

    15. Modifica del progetto: cambio di denominazione

    16. Modifica del progetto: data di decorrenza degli effetti contabili

    17. Modifica del progetto: data di decorrenza della partecipazione agli utili

    18. Nomina degli organi della società risultante dalla fusione: progetto

    19. Nomina degli organi della società risultante dalla fusione: tempistica

    20. Periodo massimo entro il quale l’operazione deve essere compiuta

    21. Procura conferita alla/dalla società incorporata

    22. Rappresentanza per la stipula

    23. Rettifica dell’atto di fusione

    24. Sospensione feriale dei termini

    25. Sospensione feriale dei termini: responsabilità disciplinare del notaio

    26. Trascrizione nei Registri Immobiliari

    1. Asseverazione della società di revisione: competenza

    L’asseverazione di cui all’art. 2503, co. 1, c.c. (al fine di dar corso a una fusione anticipata), è compiuta da un’unica società di revisione (1).

    2. Asseverazione della società di revisione: nomina

    Per la redazione dell’asseverazione di cui all’art. 2503, co. 1, c.c. (al fine di dar corso a una fusione anticipata), la società di revisione è nominata dalle società partecipanti all’operazione di fusione (2), a meno che la società risultante dalla fusione sia una società con il capitale suddiviso in azioni, caso nel quale la nomina della società di revisione compete al Tribunale (3).

    3. Asseverazione della società di revisione: presupposti

    L’asseverazione della società di revisione di cui all’art. 2503, co. 1, c.c. (al fine di dar corso a una fusione anticipata), può essere resa anche in ogni caso in cui non si faccia luogo alla redazione della relazione di congruità sul rapporto di cambio (di cui all’art. 2051-sexies c.c.), compreso il caso della fusione per incorporazione di società interamente posseduta dalla incorporante (4).

    4. Attestazione degli amministratori sui presupposti per la fusione anticipata

    Al fine di dar corso a una fusione anticipata, è necessario che gli amministratori rilascino un’attestazione recante l’individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi, la quantificazione dei loro crediti e la documentazione circa il consenso di detti creditori alla fusione anticipata o del loro pagamento (5).

    5. Cancellazione illegittima della società incorporata dal Registro Imprese

    Se la società incorporata è illegittimamente cancellata dal Registro Imprese, si procede alla cancellazione della cancellazione effettuata nel Registro Imprese (6).

    6. Concordato preventivo: autorizzazioni

    In caso di procedura di fusione programmata dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, non sono soggetti ad autorizzazione giudiziale, se la stipula dell’atto di fusione venga subordinata alla omologazione del concordato:

    • la predisposizione del progetto di fusione;

    • il deposito del progetto di fusione presso il Registro Imprese;

    • la deliberazione che approva il progetto di fusione (7).

    Occorre invece l’autorizzazione giudiziale per la stipula dell’atto di fusione se essa sia programmata anteriormente al decreto di omologazione del concordato e l’atto di fusione non sia condizionato a tale omologazione; anche in questo caso comunque non occorre l’autorizzazione né per predisporre e pubblicare il progetto di fusione né per la deliberazione che lo approva (8).

    7. Concordato preventivo: stipula condizionata all’omologa

    È legittima la procedura di fusione nella quale sia previsto che la stipula dell’atto di fusione sia sospensivamente condizionata all’avvenuta omologazione della proposta di concordato (9). In tal caso occorre che il progetto di fusione espliciti un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto all’operazione di concordato (10).

    8. Deposito bancario

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito a una fusione anticipata legittima l’operazione soltanto quando il deposito determini il venir meno del diritto di opposizione (11).

    9. Differimento degli effetti della fusione mediante iscrizione tardiva dell’atto

    Gli effetti della fusione non possono essere differiti mediante iscrizione tardiva dell’atto (e cioè oltre il termine prescritto dalla legge per tale adempimento) nel Registro delle Imprese da parte del notaio (12).

    10. Efficacia “sanante” dell’iscrizione dell’atto di fusione

    A norma dell’art. 2504-quater c.c., l’iscrizione dell’atto di fusione nel Registro Imprese è preclusiva di ogni declaratoria di nullità e di annullabilità di tutti gli atti compiuti durante il procedimento di fusione; tale norma, infatti, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente l’atto di fusione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento attraverso il quale si giunge alla formazione dell’atto di fusione e alla sua iscrizione (13).

    11. Fideiussione bancaria

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla fusione anticipata dovrebbe potersi sostituire dal rilascio di una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia di un importo non inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso, con scadenza coincidente con quella naturale dei crediti garantiti (14).

    12. Fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla fusione anticipata non può essere sostituito da una fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche (15).

    13. Incorporazione di società socia di s.r.l.: efficacia

    Se una società, a seguito di fusione, viene ad essere titolare di partecipazioni di s.r.l., la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali decorre dalla data di efficacia dell’operazione di fusione, a prescindere dall’aggiornamento dell’elenco soci della partecipata nel Registro delle Imprese (16).

    14. Ingresso di nuovi soci

    In caso di fusione “propria”, è illegittima la previsione dell’ingresso di nuovi soci in sede di costituzione della nuova società (i nuovi soci possono subentrare in tale società mediante altre metodologie, ad esempio acquistando quote di partecipazione o sottoscrivendo un aumento di capitale) (17).

    15. Modifica del progetto: cambio di denominazione

    Poiché la denominazione della società risultante dalla fusione è parte integrante del progetto di fusione e poiché le modifiche della denominazione sociale sono di competenza dell’assemblea dei soci, non appare possibile prevedere, nell’atto di fusione, una denominazione della società risultante dalla fusione diversa da quella indicata nel progetto (18).

    16. Modifica del progetto: data di decorrenza degli effetti contabili

    In sede di stipula dell’atto di fusione non appare legittimo modificare la data di decorrenza degli effetti contabili dell’operazione (19).

    17. Modifica del progetto: data di decorrenza della partecipazione agli utili

    In sede di stipula dell’atto di fusione non appare legittimo modificare la data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione (20).

    18. Nomina degli organi della società risultante dalla fusione: progetto

    In caso di fusione con costituzione di nuova società, il progetto di fusione non deve contenere la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società (21).

    19. Nomina degli organi della società risultante dalla fusione: tempistica

    In caso di fusione con costituzione di nuova società, qualora il progetto di fusione non contenga la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, la loro nomina può avvenire con la deliberazione di approvazione del progetto di fusione oppure nell’atto di fusione (22).

    20. Periodo massimo entro il quale l’operazione deve essere compiuta

    L’operazione di fusione deve essere compiuta nel rispetto di cadenze ragionevoli e quindi non potrà protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono (quali lo stabilito rapporto di cambio) (23).

    21. Procura conferita alla/dalla società incorporata

    Le procure e i mandati, sia se conferiti dalla società incorporata a terzi, sia se conferiti da terzi alla società incorporata, ivi incluse le procure ad litem, rimangono validi ed efficaci dopo il perfezionamento dell’operazione di fusione, in quanto in capo alla società incorporante continuano tutti i rapporti della società incorporata senza soluzione di continuità (24).

    22. Rappresentanza per la stipula

    Salvo diversa previsione dei patti sociali o in sede di approvazione del progetto di fusione da parte dei soci, la stipula dell’atto di fusione può essere effettuata anche da un solo amministratore (che sia legittimato a rappresentare la società nei confronti dei terzi), a prescindere dal sistema di amministrazione adottato (25).

    23. Rettifica dell’atto di fusione

    Qualora un atto di fusione, recante una data di efficacia conforme al progetto e alle delibere assembleari, abbia ricevuto l’adeguata pubblicità, e quindi sulle risultanze pubblicitarie i terzi abbiano fatto legittimo affidamento, non appare consentito all’autonomia contrattuale modificare la decorrenza degli effetti di un’operazione che si è già conclusa conformemente alle regole dettate dal legislatore in materia (26).

    24. Sospensione feriale dei termini

    È controverso se il computo del termine per l’opposizione dei creditori alla fusione debba essere effettuato senza tener conto della normativa sulla sospensione feriale dei termini processuali (27).

    25. Sospensione feriale dei termini: responsabilità disciplinare del notaio

    Non incorre in responsabilità disciplinare ex artt. 28 e 138-bis l. not. il notaio che roga un atto di fusione computando un termine per l’opposizione dei creditori senza tener conto della normativa sulla sospensione feriale dei termini (28).

    26. Trascrizione nei Registri Immobiliari

    L’atto di fusione non deve essere oggetto di trascrizione nei Registri Immobiliari (29).

    L.5.2 - Opposizione dei creditori

    1. Beneficiario di lettera di patronage: legittimazione a proporre opposizione

    2. Certificato di mancata opposizione alla fusione

    3. Concordato preventivo

    4. Creditori legittimati: natura del credito

    5. Deposito bancario

    6. Fideiussione bancaria

    7. Fideiussione non bancaria

    8. Forma dell’opposizione

    9. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

    10. Riduzione del capitale in occasione di una fusione: termine per l’opposizione

    11. Sospensione feriale dei termini

    12. Sospensione feriale dei termini: responsabilità disciplinare del notaio

    13. Stipula dell’atto di fusione in caso di opposizione dei creditori

    14. Stipula dell’atto di fusione subordinata all’omologazione del concordato

    15. Strumenti finanziari

    1. Beneficiario di lettera di patronage: legittimazione a proporre opposizione

    Il destinatario di una lettera di patronage è legittimato a proporre opposizione alla (scissione, e quindi anche alla) fusione deliberata dalla società patrocinante (1).

    2. Certificato di mancata opposizione alla fusione

    È opportuno, ma non indispensabile, che il notaio, prima della stipula dell’atto di fusione, acquisisca il certificato del Tribunale attestante la mancata iscrizione a ruolo di domande giudiziali (2) dirette a far valere l’opposizione ex art. 2503 c.c., anche in considerazione del fatto che il notaio chiamato a rogare l’atto di fusione è tenuto a richiedere all’organo amministrativo una specifica dichiarazione attestante la mancata proposizione dell’opposizione nel termine di legge (3).

    3. Concordato preventivo

    I creditori ammessi al voto della proposta di concordato preventivo non hanno diritto individuale di opposizione alla fusione attuativa di detta proposta di concordato (4).

    4. Creditori legittimati: natura del credito

    Può proporre opposizione alla fusione, oltreché il creditore privilegiato o ipotecario, anche chi vanta una pretesa creditoria a termine, condizione, litigiosa o derivante da rapporti in corso di esecuzione, in quanto il termine “creditore”, utilizzato dal legislatore per indicare il soggetto legittimato all’opposizione, non può essere interpretato restrittivamente (5).

    5. Deposito bancario

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito a una fusione anticipata legittima l’operazione soltanto quando il deposito determini il venir meno del diritto di opposizione (6), il che accade:

    • se è depositato un importo almeno pari alla somma dei crediti dei soggetti che non hanno prestato il consenso alla anticipazione della fusione;

    • se le somme depositate vengono vincolate fino alla estinzione dei crediti garantiti;

    • sempre che i creditori dichiarino di non volersi avvalere del deposito (7).

    6. Fideiussione bancaria

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla fusione anticipata può essere sostituito dal rilascio di una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia di un importo non inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso, con scadenza coincidente con quella naturale dei crediti garantiti (8).

    7. Fideiussione non bancaria

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla fusione anticipata non può essere sostituito da una fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche (9).

    8. Forma dell’opposizione

    È controverso se l’opposizione dei creditori, di cui all’art. 2503 c.c., abbia natura giudiziale e si debba proporre mediante citazione in un giudizio ordinario (10) oppure si possa proporre anche in via stragiudiziale, con conseguente onere per la società opposta, in quest’ultimo caso, di instaurare il relativo giudizio (11).

    9. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

    Anche nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, di cui all’art. 2501-bis c.c., le ragioni dei creditori anteriori trovano tutela attraverso l’esperimento dell’opposizione di cui all’art. 2503 c.c. (12).

    10. Riduzione del capitale in occasione di una fusione: termine per l’opposizione

    È legittima la riduzione volontaria del capitale sociale (ai sensi dell’art. 2445 c.c.) in occasione di un’operazione di fusione di società (13); in tale ipotesi, si ritiene che il termine di opposizione alla fusione di cui all’art. 2503 c.c., benché più breve, assorba quello di cui all’art. 2445, c. 3, c.c. (14).

    11. Sospensione feriale dei termini

    È controverso se il computo del termine per l’opposizione dei creditori alla fusione debba essere effettuato tenendo conto (15), o meno (16), della normativa sulla sospensione feriale dei termini processuali.

    12. Sospensione feriale dei termini: responsabilità disciplinare del notaio

    Non incorre in responsabilità disciplinare ex artt. 28 e 138-bis l. not. il notaio che roga un atto di fusione computando un termine per l’opposizione dei creditori senza tener conto della normativa sulla sospensione feriale dei termini (17).

    13. Stipula dell’atto di fusione in caso di opposizione dei creditori

    In caso di opposizione presentata dai creditori ai sensi dell’art. 2503 c.c., l’effettuazione di un deposito bancario a garanzia dei creditori opponenti non sarebbe sufficiente a legittimare la stipula dell’atto di fusione, in quanto sarebbe necessaria l’autorizzazione giudiziaria di cui all’art. 2445, comma 4, c.c., e ciò al fine di dichiarare infondato il pericolo di pregiudizio addotto dai creditori opponenti (18).

    14. Stipula dell’atto di fusione subordinata all’omologazione del concordato

    Il termine per l’opposizione dei creditori alla fusione non subisce differimento per il fatto che la stipula dell’atto di fusione sia stata subordinata all’omologazione del concordato (19).

    15. Strumenti finanziari

    Ai portatori di strumenti finanziari privi di specifico diritto di voto in materia di fusione (o comunque di generico voto in tema di modificazioni statutarie), è riconosciuto il medesimo diritto di opposizione spettante agli obbligazionisti, salvo che l’operazione non sia approvata dalla loro assemblea speciale (20).

    L.5.3 - Fusione anticipata

    1. Asseverazione della società di revisione: competenza

    2. Asseverazione della società di revisione: nomina

    3. Asseverazione della società di revisione: presupposti

    4. Attestazione degli amministratori sui presupposti per la fusione anticipata

    5. Deposito bancario

    6. Deposito di somme dopo l’esercitata opposizione

    7. Diritto di opposizione

    8. Fideiussione bancaria

    9. Fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche

    1. Asseverazione della società di revisione: competenza

    L’asseverazione di cui all’art. 2503, c. 1, c.c. (al fine di dar corso a una fusione anticipata) è effettuata da un’unica società di revisione (1).

    2. Asseverazione della società di revisione: nomina

    Per la redazione dell’asseverazione di cui all’art. 2503, c. 1, c.c. (al fine di dar corso a una fusione anticipata), la società di revisione è nominata dalle società partecipanti all’operazione di fusione (2), a meno che la società risultante dalla fusione non sia una società con il capitale suddiviso in azioni, caso nel quale la nomina della società di revisione compete al Tribunale (3).

    3. Asseverazione della società di revisione: presupposti

    L’asseverazione della società di revisione di cui all’art. 2503, c. 1, c.c. (al fine di dar corso a una fusione anticipata), può essere resa anche in ogni caso in cui non si faccia luogo alla redazione della relazione di congruità sul rapporto di cambio (di cui all’art. 2051-sexies c.c.), compreso il caso della fusione per incorporazione di società incorporanda interamente partecipata dalla società incorporante (4).

    4. Attestazione degli amministratori sui presupposti per la fusione anticipata

    Al fine di dar corso a una fusione anticipata, è necessario che gli amministratori rilascino un’attestazione recante l’individuazione dei creditori aventi diritto a opporsi, la quantificazione dei loro crediti e la documentazione circa il consenso di detti creditori alla fusione anticipata o del loro pagamento (5).

    5. Deposito bancario

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito a una fusione anticipata legittima l’operazione soltanto quando il deposito determini il venir meno del diritto di opposizione (6).

    6. Deposito di somme dopo l’esercitata opposizione

    Secondo una opinione, qualora l’opposizione dei creditori sia già stata presentata, il deposito delle somme occorrenti al pagamento dei creditori non consente di procedere alla stipula dell’atto di fusione (7).

    7. Diritto di opposizione

    Il diritto di opposizione dei creditori viene meno:

    • se è depositato un importo almeno pari alla somma dei crediti dei soggetti che non hanno prestato il consenso alla anticipazione della fusione;

    • se le somme depositate vengono vincolate fino alla estinzione dei crediti garantiti, sempre che i creditori dichiarino di non volersi avvalere del deposito (8).

    8. Fideiussione bancaria

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla fusione anticipata dovrebbe potersi sostituire dal rilascio di una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia di un importo non inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso, con scadenza coincidente con quella naturale dei crediti garantiti (9).

    9. Fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla fusione anticipata non può essere sostituito da una fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche (10).

    L.6 - Effetti della fusione

    L.6.1 - Effetti della fusione (in generale e miscellanea)

    1. Bilancio di apertura

    2. Computo dei termini

    3. Debiti delle società partecipanti alla fusione

    4. Decorrenza degli effetti della fusione per incorporazione

    5. Decorrenza degli effetti della fusione: termine orario

    6. Effetti della fusione di più società decorrenti da date diverse

    7. Postdatazione effetti civilistici: delega del termine agli amministratori

    8. Postdatazione effetti civilistici: deroga ad opera degli amministratori di s.p.a.

    9. Postdatazione effetti civilistici: derogabilità vietata agli amministratori di s.r.l.

    10. Retrodatazione degli effetti contabili

    11. Retrodatazione degli effetti contabili: adozione di diversi principi contabili

    12. Retrodatazione degli effetti contabili: delegabilità agli amministratori

    13. Retrodatazione degli effetti contabili: limiti

    14. Retrodatazione degli effetti fiscali: delegabilità agli amministratori

    15. Retrodatazione degli effetti fiscali: limiti

    16. Retrodatazione della partecipazione agli utili per i soci della soc. incorporata

    17. Rettifica della data di efficacia della fusione

    1. Bilancio di apertura

    L’art. 2504-bis, c. 4, c.c. (in tema di iscrizione in bilancio dei valori contabili delle attività e delle passività) si riferisce non al bilancio dell’esercizio in cui la fusione sia definitiva ed efficace, bensì al c.d. bilancio di apertura, ossia a quella contabilità unificata che la società risultante dalla fusione deve redigere per fotografare la situazione contabile al momento d’efficacia della fusione (1).

    2. Computo dei termini

    Salvo che sia diversamente stabilito, il computo dei termini soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.); non è quindi possibile considerare come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizione di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di computo del tempo (2).

    3. Debiti delle società partecipanti alla fusione

    La società risultante all’esito della fusione risponde di tutti i debiti delle società partecipanti alla operazione di fusione (3); tale subingresso si verifica alla data di efficacia della fusione (4).

    4. Decorrenza degli effetti della fusione per incorporazione

    In caso di fusione per incorporazione, l’art. 2504-bis, c. 2, secondo periodo, c.c., prevede che gli effetti della fusione possano decorrere da una data successiva a quella dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504-bis c.c. (5).

    5. Decorrenza degli effetti della fusione: termine orario

    Sebbene un risalente orientamento (6) abbia ritenuto illegittima la determinazione dell’efficacia della fusione da un dato orario di un dato giorno, un orientamento più moderno (7), invece, ritiene legittima la clausola dell’atto di fusione che preveda la decorrenza dell’efficacia della fusione da un dato orario del giorno prescritto o prescelto.

    6. Effetti della fusione di più società decorrenti da date diverse

    In caso di incorporazione di una pluralità di società, è legittima la previsione secondo cui gli effetti della fusione decorrano da date diverse per ciascuna società incorporata, purché successive all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504-bis c.c. (8).

    7. Postdatazione effetti civilistici: delega del termine agli amministratori

    È delegabile all’organo amministrativo la fissazione (nel contesto dell’atto di fusione) del termine (di cui all’art. 2504-bis, c. 2, c.c.), postdatato rispetto all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese, di efficacia civilistica della fusione (9).

    8. Postdatazione effetti civilistici: deroga ad opera degli amministratori di s.p.a.

    Nell’ambito della fusione di s.p.a., è facoltà dell’organo amministrativo di fissare un termine di efficacia civilistica della fusione (art. 2504-bis, c. 2, c.c.), postdatato rispetto all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese, differente da quello indicato nel progetto di fusione e approvato dai soci, trattandosi di una scelta gestionale (10).

    9. Postdatazione effetti civilistici: derogabilità vietata agli amministratori di s.r.l.

    Nell’ambito della fusione di s.r.l., l’organo amministrativo non può fissare un termine di efficacia civilistica della fusione (art. 2504-bis, c. 2, c.c.), postdatato rispetto all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese, differente da quello indicato nel progetto di fusione e approvato dai soci, assumendo la decisione dei soci il carattere di direttiva vincolante per gli amministratori (11).

    10. Retrodatazione degli effetti contabili

    Ai sensi dell’art. 2504-bis, co. 3, c.c., è legittimo prevedere nel progetto di fusione che gli effetti contabili e reddituali della fusione decorrano da una data antecedente a quella dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504-bis, c. 1, c.c. (12).

    11. Retrodatazione degli effetti contabili: adozione di diversi principi contabili

    È legittimo prevedere nel progetto di fusione che gli effetti contabili della fusione decorrano da una data antecedente a quella dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art 2504-bis c.c. anche ove le società partecipanti alla fusione adottino diversi principi contabili (sistemi contabili internazionali e principi contabili nazionali) (13).

    12. Retrodatazione degli effetti contabili: delegabilità agli amministratori

    È illegittima (perché di esclusiva competenza dei soci) la delega all’organo amministrativo della fissazione della retrodatazione inerente l’imputazione ai fini contabili, al bilancio della società incorporante, delle operazioni compiute dalla società incorporata (art. 2501-ter, n. 6, c.c.) (14).

    13. Retrodatazione degli effetti contabili: limiti

    Ai fini contabili, gli effetti della fusione possono essere retrodatati anche a una data appartenente all’esercizio precedente rispetto a quello in cui si verifica l’effetto civilistico della fusione, purché non sia ancora stato approvato il bilancio di detto esercizio precedente (oppure non sia ancora scaduto il termine per approvarlo). Altrimenti, la retrodatazione degli effetti contabili può essere effettuata (identicamente a quella che si effettua ai fini fiscali) non oltre il primo giorno dell’esercizio nel quale si verifica l’effetto civilistico della fusione (15).

    14. Retrodatazione degli effetti fiscali: delegabilità agli amministratori

    È delegabile all’organo amministrativo la fissazione (nel contesto dell’atto di fusione) del termine (di cui all’art. 172, c. 9, d.P.R. 917/1986), retrodatato rispetto al termine di efficacia civilistica della fusione, di imputazione al bilancio della società incorporante, ai fini fiscali, delle operazioni compiute dalla società incorporata (16).

    15. Retrodatazione degli effetti fiscali: limiti

    Gli effetti fiscali della fusione, secondo quanto dispone l’art. 172, c. 9, del T.U.I.R. non possono decorrere da una data anteriore a quella della chiusura dell’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante (17).

    16. Retrodatazione della partecipazione agli utili per i soci della soc. incorporata

    È illegittima (perché di esclusiva competenza dei soci) la delega all’organo amministrativo della fissazione della retrodatazione inerente la partecipazione agli utili delle azioni o quote ricevute per concambio dai soci della società incorporata (art. 2501-ter, n. 5, c.c.) e inerente l’imputazione ai fini contabili, al bilancio della società incorporante, delle operazioni compiute dalla società incorporata (art. 2501-ter, n. 6, c.c.) (18).

    17. Rettifica della data di efficacia della fusione

    Qualora un atto di fusione, recante una data di efficacia conforme al progetto di fusione e alle delibere assembleari, abbia ricevuto la prescritta pubblicità e, quindi, sulle risultanze pubblicitarie i terzi abbiano fatto legittimo affidamento, non appare consentito all’autonomia contrattuale modificare la decorrenza degli effetti di un’operazione che si è già conclusa conformemente alle regole dettate dal legislatore in materia (19).

    L.6.2 - Avanzo di fusione

    1. Avanzo di fusione

    2. Riserva avanzo da annullamento di fusione

    3. Riserva avanzo da concambio di fusione

    4. Riserva avanzo da concambio di fusione: utilizzo

    1. Avanzo di fusione

    La disciplina di cui all’art. 2504-bis, c. 4, c.c., circa l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere effettuata con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (ad esempio, per avviamento) (1).

    2. Riserva avanzo da annullamento di fusione

    L’avanzo “da annullamento” può costituire sia una riserva di capitale sia una posta rettificativa del valore del patrimonio netto della società incorporata. Ciò dipende dall’origine dell’avanzo e dalla sua natura economica (2).

    3. Riserva avanzo da concambio di fusione

    All’avanzo “da concambio” è attribuita la natura di riserva di capitale (3).

    4. Riserva avanzo da concambio di fusione: utilizzo

    La riserva da avanzo da fusione, considerata la sua genesi, deve essere disciplinata dalla normativa in materia di riserva sovrapprezzo, dato che detto avanzo da concambio rappresenta il maggior sacrificio richiesto ai soci dell’incorporata, o di una delle società in fusione paritaria, quale corrispettivo della partecipazione loro attribuita di seguito alla fusione (4).

    L.6.3 - Disavanzo di fusione

    1. Disavanzo da concambio

    2. Disavanzo da concambio: imputazione alla incorporante

    3. Disavanzo da concambio: imputazione alla incorporante e relazione di stima

    4. Disavanzo di fusione

    1. Disavanzo da concambio

    Nella fusione per incorporazione, il disavanzo da concambio è la differenza tra l’importo dell’aumento di capitale dell’incorporante e il (minor) valore del patrimonio netto contabile dell’incorporata, situazione che si verifica quando la società incorporante deliberi un aumento di capitale, a servizio del concambio delle azioni della società incorporata, di importo superiore al patrimonio netto contabile della società incorporata stessa (1).

    2. Disavanzo da concambio: imputazione alla incorporante

    Nel bilancio post fusione della società incorporante, oltre che il disavanzo da annullamento, si può imputare anche il disavanzo da concambio, esprimendosi infatti in entrambi i casi un maggior valore del patrimonio dell’incorporata (2) da iscriversi a bilancio, ove possibile (3), sotto la voce “avviamento” (4).

    3. Disavanzo da concambio: imputazione alla incorporante e relazione di stima

    Nel caso di imputazione, nel bilancio dell’incorporante post fusione, del disavanzo da concambio, occorre affidare agli esperti designati ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. anche il compito di redigere la perizia ai sensi dell’art. 2343 c.c., per attestare che il valore del patrimonio della società incorporata è almeno pari all’aumento di capitale deliberato dall’incorporante al fine di emettere le azioni o quote necessarie per la soddisfazione del rapporto di cambio (5).

    4. Disavanzo di fusione

    La disciplina di cui all’art. 2504-bis, co. 4, c.c., circa l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (ad esempio, per avviamento) (6).

    L.7 - Tipi di fusione

    L.7.1 - Fusione con indebitamento

    1. Acquisto con indebitamento di una parte del capitale della società incorporata

    2. Attestazione degli esperti

    3. Controllo notarile

    4. Debito garantito dalla incorporante

    5. Debito garantito da terzi

    6. Inderogabilità della procedura

    7. Opposizione dei creditori

    8. Presupposti per l’applicazione della procedura di fusione con indebitamento

    9. Procedura semplificata di fusione

    10. Relazione degli esperti

    11. Relazione degli esperti: designazione

    12. Relazione del revisore

    13. Relazione del revisore: adozione volontaria della revisione legale

    14. Relazione del revisore: designazione

    15. Relazione del revisore: revisione affidata collegio sindacale

    16. Riduzione dei termini alla metà ex art. 2505-quater c.c.

    17. Situazione patrimoniale

    1. Acquisto con indebitamento di una parte del capitale della società incorporata

    È legittima, e non viola l’art. 2358 c.c., la incorporazione di una società acquistata dall’incorporante con indebitamento, anche nel caso in cui l’incorporante non detenga interamente l’incorporata e/o la fusione avvenga con aumento di capitale (1).

    2. Attestazione degli esperti

    Nel caso di fusione con indebitamento, la relazione degli esperti deve essere in ogni caso predisposta (art. 2501-bis, c. 4, c.c.) e, quindi, anche in caso di fusione con indebitamento per incorporazione di società interamente posseduta, al fine almeno di attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione (2); essa non deve contenere considerazioni in ordine al rapporto di cambio (che non esiste) ma deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse previste per il soddisfacimento del debito della società incorporante (3).

    3. Controllo notarile

    Nella fusione con indebitamento il controllo notarile concerne solo la legittimità formale della procedura, competendo esclusivamente agli amministratori ogni valutazione di merito (4), fermo restando che il notaio deve prestare attenzione alla presenza di indici inequivocabili che segnalino la contrazione di debiti collegati all’acquisizione del controllo della società poi coinvolta nel procedimento di fusione (5).

    4. Debito garantito dalla incorporante

    La disciplina della fusione con indebitamento (art. 2501-bis c.c.) non si applica nel caso in cui, anteriormente alla fusione, il debito dell’incorporante sia stato assistito da adeguate garanzie concesse dalla incorporante stessa (diverse dal pegno sulle partecipazioni dell’incorporata) (6).

    5. Debito garantito da terzi

    Si deve far luogo alla procedura della fusione con indebitamento, di cui all’art. 2501-bis c.c., anche quando il debito contratto per l’acquisizione dell’incorporata è stato garantito da terzi, per il fatto che il terzo garante, ove escusso, può agire in regresso contro il debitore garantito (7).

    6. Inderogabilità della procedura

    La procedura di cui all’art. 2501-bis c.c. non è derogabile, nemmeno con il consenso di tutti i soci e di tutti i creditori delle società partecipanti all’operazione di fusione con indebitamento (8).

    7. Opposizione dei creditori

    Anche nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, di cui all’art. 2501-bis c.c., le ragioni dei creditori anteriori trovano tutela attraverso l’esperimento dell’opposizione di cui all’art. 2503 c.c. (9)

    8. Presupposti per l’applicazione della procedura di fusione con indebitamento

    I presupposti per l’applicazione dell’art. 2501-bis c.c. sono i seguenti:

    • la società incorporata sia controllata dalla società incorporante;

    • la società incorporante si sia specificamente indebitata (e quindi a prescindere dal suo ordinario indebitamento contratto per finanziare la sua corrente attività d’impresa) per acquisire il controllo dell’incorporata (pertanto l’art. 2501-bis c.c. non si applica alla fusione tra società una delle quali abbia contratto debiti per acquisire una partecipazione non di controllo in altra società ovvero per incrementare una preesistente partecipazione di controllo) (10);

    • il patrimonio dell’incorporata venga a costituire garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti dall’incorporante per acquisirne il controllo (11).

    9. Procedura semplificata di fusione

    In caso di fusione con indebitamento, non sono applicabili (ai sensi dell’art. 2501-bis, c. 6, c.c.) le norme sulla procedura semplificata di fusione di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. (quali la devolvibilità della decisione di fusione all’organo amministrativo); restano comunque applicabili le semplificazioni procedurali (quali quella derivante dalla superfluità della determinazione del rapporto di cambio) che oggettivamente derivano dal fatto che all’incorporante appartiene la totalità o il novanta per cento del capitale sociale dell’incorporanda (12).

    10. Relazione degli esperti

    Nel caso di fusione con indebitamento, la relazione degli esperti deve essere in ogni caso predisposta (art. 2501-bis, c. 4, c.c.) (13), anche in caso di fusione con indebitamento per incorporazione di società interamente posseduta, al fine almeno di attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione (14); essa non deve contenere considerazioni in ordine al rapporto di cambio (che non esiste) ma deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse previste per il soddisfacimento del debito della società incorporante (15).

    11. Relazione degli esperti: designazione

    Nel caso di fusione inversa con indebitamento, cui partecipino società azionarie e in cui non si determini alcun rapporto di cambio, la nomina degli esperti di cui all’art. 2501-bis, c. 4, c.c., deve avvenire con le modalità disposte dall’art. 2501-sexies, c. 3, c.c. (16).

    12. Relazione del revisore

    La relazione del revisore, di cui all’art. 2501-bis, c. 5, c.c., non è richiesta se tutte le società partecipanti alla fusione siano società non azionarie e non siano soggette alla revisione legale obbligatoria (17).

    13. Relazione del revisore: adozione volontaria della revisione legale

    La relazione del revisore, di cui all’art. 2501-bis, c. 5, c.c., è richiesta anche se una delle società partecipanti alla fusione (non essendo soggetta alla revisione legale obbligatoria) abbia comunque adottato volontariamente la revisione legale (18).

    14. Relazione del revisore: designazione

    Se alla fusione partecipa più di una società obbligata alla revisione legale dei conti, la relazione di cui all’art. 2501-bis, c. 5, c.c., è effettuata dal revisore scelto su accordo tra dette società (19).

    15. Relazione del revisore: revisione affidata collegio sindacale

    La relazione del revisore, di cui all’art. 2501-bis, c. 5, c.c., è richiesta anche se una delle società partecipanti alla fusione abbia affidato la revisione legale al collegio sindacale (20).

    16. Riduzione dei termini alla metà ex art. 2505-quater c.c.

    Nel caso di fusione con indebitamento è applicabile la semplificazione, relativa alla riduzione dei termini alla metà, prevista dall’art. 2505-quater c.c., allorquando non siano coinvolte s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni (21).

    17. Situazione patrimoniale

    Anche nella fusione con indebitamento, è legittimo che gli amministratori siano dispensati dalla redazione della situazione patrimoniale (art. 2501-quater, c. 3, c.c.), e ciò pure se la società che si trovi nel suo primo esercizio (e quindi non abbia ancora approvato alcun bilancio) (22).

    L.7.2 - Procedura semplificata (in generale e miscellanea)

    1. Aumento del capitale sociale

    2. Casistica

    3. Competenza dell’organo amministrativo

    4. Competenza dell’organo amministrativo: modifiche statutarie

    5. Decisione di fusione adottata prima dell’acquisizione della società incorporanda

    6. Facoltà di avocazione della decisione: clausola statutaria che riduce il termine

    7. Facoltà di avocazione della decisione: rinuncia

    8. Facoltà di avocazione della decisione: termine di esercizio

    9. Fusione con indebitamento

    10. Fusione inversa

    11. Obbligazioni convertibili

    12. Procedura semplificata: presupposti

    13. Relazione di stima per l’incorporazione di società di persone

    14. Riduzione reale del capitale sociale

    15. Società di persone

    16. Strumenti finanziari

    1. Aumento del capitale sociale

    È legittima la deliberazione di un aumento di capitale sociale in concomitanza di una operazione di fusione semplificata: ma si tratta di due eventi occasionalmente coincidenti e tra essi autonomi e non causalmente collegati (1), ben potendo la fusione attuarsi senza la modifica del capitale sociale della società incorporante (2).

    2. Casistica

    Le semplificazioni di cui all’art. 2505 c.c. sono applicabili a tutti i casi in cui la fusione non alteri le posizioni giuridiche ed economiche dei soci e non vi sia la necessità di procedere alla determinazione di un rapporto di cambio (3). Ad esempio (4):

    • la fusione per incorporazione di società interamente posseduta dall’incorporante;

    • la fusione per incorporazione, o propria, tra due o più società interamente possedute da uno stesso unico socio;

    • la fusione per incorporazione, o propria, tra due o più società possedute dagli stessi soci nelle medesime proporzioni e con identità di diritti;

    • la fusione in cui l’incorporante possiede una parte del capitale dell’incorporanda e la residua parte del capitale stesso è posseduta dagli stessi soci dell’incorporante nelle medesime proporzioni e con identità di diritti;

    • la fusione inversa ove la società incorporata detiene l’intero capitale della società incorporante;

    • la fusione per incorporazione di tre o più società possedute l’una dall’altra “a cascata” o “a cannocchiale”;

    • la fusione di due o più società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l’altra posseduta in parte da quest’ultima e per la restante parte dalla prima;

    • la fusione propria da parte di due società una delle quali possiede l’intero capitale dell’altra;

    • la fusione per incorporazione, o propria, tra due società delle quali una detiene parte delle azioni dell’altra, mentre le altre azioni sono detenute in portafoglio dalla stessa incorporata;

    • la fusione per incorporazione in cui la società incorporante con unico socio detiene una partecipazione in entrambe le società incorporande, mentre la restante partecipazione in ciascuna di esse è detenuta dall’altra società incorporata in modo incrociato;

    • la fusione inversa “a cascata”.

    3. Competenza dell’organo amministrativo

    Quando all’organo amministrativo è attribuita la competenza ad assumere la decisione di fusione semplificata, si tratta di una attribuzione di competenza di carattere esclusivo (5), tanto è vero che i soci della società incorporante possono chiedere che la fusione semplificata sia decisa dall’assemblea anziché dall’organo gestorio solo se rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale (6); lo spostamento della competenza ad approvare il progetto di fusione in capo all’organo amministrativo, contemplato nell’ambito della norma semplificativa, non può attuarsi fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 2505, secondo comma, c.c., data la sua natura eccezionale (7).

    4. Competenza dell’organo amministrativo: modifiche statutarie

    Quando all’organo amministrativo è attribuita la competenza ad assumere la decisione di fusione semplificata, non è possibile l’adozione di modifiche statutarie (8).

    5. Decisione di fusione adottata prima dell’acquisizione della società incorporanda

    È legittima la deliberazione di fusione adottata con procedura semplificata (ex artt. 2505 e 2505-bis, c.c.), anche se al momento della deliberazione l’incorporante non possieda ancora l’intero capitale (ovvero il novanta per cento del capitale) dell’incorporata (9); pertanto, se il presupposto del possesso totalitario (o del novanta per cento) manca al momento dell’approvazione del progetto di fusione ovvero al momento della decisione di fusione, la stipula dell’atto di fusione resta subordinata all’acquisizione di tale possesso totalitario (o del novanta per cento) (10).

    6. Facoltà di avocazione della decisione: clausola statutaria che riduce il termine

    È illegittima la clausola statutaria che comprima il termine di otto giorni concesso ai soci, ai sensi dell’art. 2505, c. 3, c.c., per avocare a sé la decisione di fusione (11).

    7. Facoltà di avocazione della decisione: rinuncia

    In una procedura di fusione per incorporazione di società interamente partecipata, i soci, con una maggioranza superiore al 95 per cento del capitale sociale, possono rinunciare alla facoltà di avocare a sé la decisione di fusione (12); la rinuncia può essere espressa solo dopo il deposito del progetto di fusione presso il Registro Imprese (13).

    8. Facoltà di avocazione della decisione: termine di esercizio

    Il termine di otto giorni concesso ai soci, ai sensi dell’art. 2505, c. 3, c.c., per avocare a sé la decisione di fusione, decorre dall’iscrizione del progetto di fusione nel Registro Imprese (14).

    9. Fusione con indebitamento

    In caso di fusione con indebitamento, non sono applicabili (ai sensi dell’art. 2501-bis, c. 6, c.c.) le norme sulla procedura semplificata di fusione di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. (quali la devolvibilità della decisione di fusione all’organo amministrativo); restano comunque applicabili le semplificazioni procedurali (quali quella derivante dalla superfluità della determinazione del rapporto di cambio) che oggettivamente derivano dal fatto che alla società incorporante appartiene la totalità o il novanta per cento del capitale sociale della società incorporanda (15).

    10. Fusione inversa

    Alla fusione inversa è applicabile la procedura semplificata di cui all’art. 2505 c.c. (16).

    11. Obbligazioni convertibili

    In caso di fusione per incorporazione, la procedura semplificata di cui agli artt. 2505 e 2505-bis, c.c., è applicabile soltanto se l’incorporante detiene, per l’intero o per il novanta per cento, sia le azioni che le obbligazioni convertibili della società incorporanda (17).

    12. Procedura semplificata: presupposti

    Per potersi applicare la procedura semplificata di fusione di cui all’art. 2505 c.c., la società incorporante deve essere titolare tutte le azioni o quote della società incorporata al momento della stipula dell’atto di fusione (18); pertanto, se il presupposto del possesso totalitario manca al momento dell’approvazione del progetto di fusione ovvero al momento della decisione di fusione, la stipula dell’atto di fusione resta subordinata all’acquisizione di tale possesso totalitario (19).

    13. Relazione di stima per l’incorporazione di società di persone

    La perizia di stima del patrimonio della società di persone interamente partecipata da una società di capitali, e in essa incorporata nell’ambito di una operazione di fusione semplificata, è necessaria solo nel caso in cui il netto patrimoniale della società di persone sia utilizzato per aumentare il capitale sociale della società di capitali incorporante (20).

    14. Riduzione reale del capitale sociale

    È legittima la deliberazione di riduzione reale del capitale sociale in concomitanza di una operazione di fusione semplificata: ma si tratta di due eventi occasionalmente coincidenti e tra essi autonomi e non causalmente collegati (21).

    15. Società di persone

    I procedimenti semplificati di cui agli artt. 2505 e 2505-bis sono applicabili anche alla fusione di società di persone, a prescindere dal sistema di amministrazione adottato (22).

    16. Strumenti finanziari

    Per l’esonero degli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. e della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c., occorre, oltre al consenso unanime di tutti i soci, anche quello dei titolari di strumenti finanziari che abbiano specifico diritto di voto nelle decisioni di fusione oppure, più in generale, nelle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto (23).

    L.7.2.1 - Procedura semplificata (incorporata posseduta almeno al 90 per cento)

    1. Competenza dell’organo amministrativo

    2. Delibera di fusione adottata prima dell’acquisizione della società incorporanda

    3. Fusione inversa

    4. Impegno all’acquisto delle partecipazioni dei soci della società incorporata

    5. Obbligazioni convertibili

    6. Progetto di fusione

    7. Relazione degli esperti

    8. Società incorporanda detenuta dalla holding della società incorporante

    9. Valore di liquidazione dei soci di minoranza delle società incorporande

    1. Competenza dell’organo amministrativo

    Nella fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento l’approvazione del progetto di fusione, quanto alla società incorporante, può essere decisa dal suo organo amministrativo (a meno che la decisione assembleare sia richiesta dai soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale della incorporante) (1) a condizione che lo consenta lo statuto della società incorporante (art. 2505-bis, c. 2, c.c.) essendo irrilevante l’assenza di tale clausola nello statuto della società incorporanda (2). In tal caso (3):

    • deve essere effettuato il deposito presso la sede sociale della società incorporante dei documenti di tutti i documenti di cui all’art. 2501-septies c.c. durante i trenta giorni che precedono la decisione;

    • il progetto di fusione deve essere stato iscritto nel Registro delle Imprese in cui ha sede la società incorporante almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

    2. Delibera di fusione adottata prima dell’acquisizione della società incorporanda

    È legittima la deliberazione di fusione adottata con procedura semplificata (ex artt. 2505 e 2505-bis, c.c.), anche se al momento della deliberazione l’incorporante non possieda ancora l’intero capitale ovvero il novanta per cento del capitale dell’incorporata (4).

    3. Fusione inversa

    Alla fusione inversa è applicabile la procedura semplificata di cui all’art. 2505-bis c.c. (5).

    4. Impegno all’acquisto delle partecipazioni dei soci della società incorporata

    Nella procedura di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento occorre che il progetto di fusione contenga l’impegno verso i soci di minoranza delle società incorporande di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso; l’impegno all’acquisto può pervenire sia dalla società sia dai soci dell’incorporante (se c’è il loro accordo); è anche possibile che la società possa anche indicare un proprio socio o un terzo (sempre che gli altri soci della incorporante siano d’accordo) disposto ad impegnarsi all’acquisto (6).

    5. Obbligazioni convertibili

    In caso di fusione per incorporazione, la procedura semplificata di cui agli artt. 2505 e 2505-bis, c.c., è applicabile soltanto se l’incorporante detiene, per l’intero o per il novanta per cento, sia le azioni che le obbligazioni convertibili della società incorporanda (7).

    6. Progetto di fusione

    Nella fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento occorre che il progetto di fusione contenga: a) la determinazione del rapporto di cambio giustificata da apposita relazione; b) l’impegno verso i soci di minoranza delle società incorporande di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (8); c) il termine (non inferiore ai quindici giorni successivi all’iscrizione della deliberazione di fusione della società incorporanda nel Registro delle Imprese) (ma scadente prima della stipula dell’atto di fusione) (9) entro il quale i soci di minoranza possano decidere di cedere le loro azioni o quote (10).

    7. Relazione degli esperti

    Nella fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento è possibile omettere la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c. (11).

    8. Società incorporanda detenuta dalla holding della società incorporante

    Si applica la disciplina di cui all’art. 2505 c.c. in tema di incorporazione di società possedute al novanta per cento anche alla fusione in cui la società incorporante sia interamente posseduta da altra società che detenga almeno il novanta per cento dell’incorporanda (12).

    9. Valore di liquidazione dei soci di minoranza delle società incorporande

    Nella fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento i soci delle s.p.a. incorporande (a differenza dei soci di s.r.l., che non hanno tale diritto) hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle loro azioni nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’assemblea chiamata a deliberare la fusione (tale determinazione può peraltro non essere contenuta nel progetto di fusione) (13).

    L.7.3 - Fusione inversa

    1. Divieto di acquisto di “quote proprie”

    2. Effetti contabili

    3. Modalità di effettuazione del concambio

    4. Procedura semplificata

    5. Società incorporata a sua volta partecipata da altre società

    1. Divieto di acquisto di “quote proprie”

    La fusione inversa tra s.r.l. non si pone in contrasto con il divieto di acquisto di quote proprie, di cui all’art. 2474 c.c., in quanto, per effetto di tale operazione, ciò che si verifica è solo un’automatica riassegnazione delle quote di partecipazione al capitale sociale della società incorporanda-partecipata ai soci della società incorporata-partecipante (1).

    2. Effetti contabili

    La fusione inversa produce gli stessi effetti contabili che si verificano nella fusione “diretta” (2).

    3. Modalità di effettuazione del concambio

    Nell’operazione di fusione inversa, ai soci della società incorporata devono essere assegnate, per concambio, quote di partecipazione nella società incorporante: ad esempio, si può procedere, caso per caso, all’assegnazione ai predetti delle quote di partecipazione al capitale della società incorporante appartenute alla società incorporata e attribuite alla società incorporante medesima oppure a un aumento di capitale sociale della società incorporante oppure all’emissione di azioni prive di valore nominale (3).

    4. Procedura semplificata

    Alla fusione inversa è applicabile la procedura semplificata di cui all’art. 2505 c.c. (4) e la procedura semplificata di cui all’art. 2505-bis c.c. (5).

    5. Società incorporata a sua volta partecipata da altre società

    È legittima una fusione inversa nell’ipotesi in cui l’incorporata sia a sua volta detenuta da una o più società, originando quindi assegnazioni patrimoniali analoghe a quelle di una scissione totale (6).

    L.7.4 - Fusione negativa

    1. Legittimità

    2. Modalità di attuazione

    3. Società in liquidazione con patrimonio netto negativo

    1. Legittimità

    È legittima la fusione negativa (nella quale, cioè, il valore contabile delle attività confluite nella società incorporante è inferiore al valore contabile delle passività), sia “proporzionale” che “non proporzionale”, a condizione che sia positivo il valore reale del patrimonio assegnato alla società beneficiaria; mentre non sarebbe legittima la fusione con attribuzione all’incorporante di un patrimonio con valore reale negativo (1). È altresì legittima la partecipazione a un’operazione di fusione di società con patrimonio netto negativo, a condizione che tale valore negativo sia assorbito nel valore positivo delle altre società partecipanti all’operazione (2).

    2. Modalità di attuazione

    La fusione negativa (nella quale, cioè, il valore contabile delle attività confluite nella società incorporante è inferiore al valore contabile delle passività) può attuarsi o riducendo le riserve della incorporante, in modo da assorbire il netto contabile trasferito (oppure, in carenza di riserve, riducendo il capitale sociale della incorporante), o rilevando la minusvalenza (3).

    3. Società in liquidazione con patrimonio netto negativo

    È legittima la partecipazione a un’operazione di fusione di società che abbiano tutte il patrimonio netto negativo se si tratta di società in liquidazione (4).

    L.7.5 - Fusione trasformativa

    1. Fusione di/in banca cooperativa

    2. Fusione tra società ordinarie ed enti diversi dalle società

    3. Incorporazione di società lucrativa in fondazione

    4. Opposizione dei creditori nella fusione eterogenea

    5. Società causalmente diverse

    6. Società costituite secondo tipi diversi

    1. Fusione di/in banca cooperativa

    È legittima la fusione/trasformazione eterogenea che le banche di credito cooperativo operino con banche di diversa natura, da cui risultino banche popolari ovvero banche in forma di s.p.a. (1).

    2. Fusione tra società ordinarie ed enti diversi dalle società

    È legittima la fusione trasformativa a cui partecipino società “ordinarie” ed enti diversi dalle società, a condizione che vengano effettuati gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge (2).

    3. Incorporazione di società lucrativa in fondazione

    È legittima la incorporazione di una società lucrativa in una fondazione (3).

    4. Opposizione dei creditori nella fusione eterogenea

    La coincidenza dei termini stabiliti dall’art. 2500-novies c.c. (per l’opposizione dei creditori alla trasformazione) e dall’art. 2503 c.c. (per l’opposizione dei creditori alla fusione), consente di fare collimare la stipulazione dell’atto di fusione con l’efficacia della trasformazione eterogenea che nella fusione eterogenea è implicata (4).

    5. Società causalmente diverse

    È legittima la fusione trasformativa, cui cioè partecipino società causalmente diverse (5).

    6. Società costituite secondo tipi diversi

    È legittima la fusione trasformativa, cui cioè partecipino società costituite secondo tipi diversi (6).

    L.8 - Fusione transfrontaliera

    1. Attestato del controllo finale

    2. Atto di fusione per incorporazione di società italiana in società austriaca

    3. Atto pubblico di fusione

    4. Azioni di categoria speciale

    5. Certificato preliminare: deposito o allegazione

    6. Certificato preliminare: funzione

    7. Certificato preliminare: rilascio

    8. Fusione con indebitamento: presupposti di applicabilità

    9. Fusione con indebitamento: procedure della società straniera

    10. Fusione con indebitamento: società target straniera

    11. Fusione inversa con procedura semplificata

    12. Fusione tra società di ordinamenti diversi

    13. Fusione tra società di ordinamenti diversi con stabile organizzazione in Italia

    14. Incorporazione di società posseduta al novanta per cento

    15. Legge prevalente nella fusione di società italiana con società extra UE

    16. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

    17. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: derogabilità del termine

    18. Relazione degli esperti: rinuncia

    19. Relazione dell’organo amministrativo: rinuncia

    20. Relazione dell’organo amministrativo: rinuncia dei lavoratori al termine

    21. Relazione dell’organo amministrativo: rinuncia dei soci al termine

    22. Riduzione del termine per l’opposizione dei creditori

    23. Situazione patrimoniale

    24. Società di ordinamento non attuativo della Direttiva: Autorità competente

    25. Società di ordinamento non attuativo della Direttiva: controllo notarile

    26. Società di ordinamento non attuativo della Direttiva: legittimità

    27. Società italiana posseduta da società straniera: deliberazione di fusione

    1. Attestato del controllo finale

    Nel caso in cui la società risultante dalla fusione sia una società italiana, il notaio rilascia l’attestato del controllo finale, di cui all’art. 13 d.lgs. 108/2008, una volta stipulato l’atto pubblico di fusione (o, successivamente, una volta verificatosi l’evento che sia stato dedotto quale condizione sospensiva) (1).

    2. Atto di fusione per incorporazione di società italiana in società austriaca

    Nel procedimento di fusione per incorporazione di una società italiana in una società austriaca, non occorre la redazione di un atto pubblico di fusione da parte del notaio italiano (2).

    3. Atto pubblico di fusione

    Nella fusione transfrontaliera è in ogni caso obbligatorio il perfezionamento dell’atto pubblico di fusione, per il quale è competente il notaio italiano sia nell’ipotesi in cui è italiana la società risultante dalla fusione sia nel caso in cui la società risultante dalla fusione è straniera ma appartenente a un ordinamento (intra o extra UE) (3) che non preveda l’atto pubblico di fusione o nel quale non vi sia un’Autorità preposta alla stipula dell’atto di fusione (4).

    4. Azioni di categoria speciale

    Se in una fusione transfrontaliera a cui partecipa una s.p.a. con azioni di categoria speciale, la società risultante è straniera, la deliberazione di approvazione del progetto di fusione deve essere approvata dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria speciale di azioni che dalla fusione risentano un pregiudizio (peraltro, non ricorre detto pregiudizio per il solo fatto che i diritti di categoria vengano regolati da una legge diversa da quella italiana) (5).

    5. Certificato preliminare: deposito o allegazione

    In caso di incorporazione di società straniera in società italiana, il certificato preliminare rilasciato dall’autorità straniera deve essere depositato negli atti di un notaio italiano ai sensi dell’art. 106, legge 89/1913; equipollente al deposito è l’allegazione del certificato all’atto di fusione (6).

    6. Certificato preliminare: funzione

    Il certificato preliminare rilasciato dal notaio italiano, di cui all’art. 11 d.lgs. 108/2008, destinato all’autorità straniera incaricata del controllo finale, attesta che la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge e che nulla osta alla fusione (7).

    7. Certificato preliminare: rilascio

    Nel caso in cui la società risultante dalla fusione sia una società italiana, il notaio deve rilasciare il certificato preliminare di cui all’art. 11 d.lgs. 108/2008 prima della stipula dell’atto pubblico di fusione (8); nel caso in cui la società risultante dalla fusione sia una società straniera appartenente a un ordinamento nel quale non è previsto l’atto pubblico di fusione, l’atto di fusione deve essere redatto dal notaio italiano il quale rilascia il certificato preliminare una volta stipulato l’atto pubblico di fusione (9).

    8. Fusione con indebitamento: presupposti di applicabilità

    L’art. 2501-bis c.c., in tema di fusione con indebitamento, va applicato esclusivamente nel caso in cui sia italiana la “società obiettivo” (e cioè acquisita da una società straniera); la società italiana può poi indifferentemente assumere il ruolo di incorporata ovvero, nella fusione inversa, di incorporante. In tal caso spetta al notaio italiano verificare che sia la società italiana che la società straniera abbiano rispettato il disposto dell’art. 2501-bis c.c. (10); pertanto, l’art. 2501-bis c.c., in tema di fusione con indebitamento, non si applica nel caso in cui sia italiana la società acquirente (11).

    9. Fusione con indebitamento: procedure della società straniera

    In caso di fusione con indebitamento cui sia applicabile l’art. 2501-bis c.c. (e cioè quando è italiana la “società obiettivo”), il notaio italiano deve controllare che l’organo amministrativo della società straniera abbia:

    • approvato un progetto di fusione che indichi “le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione”;

    • redatto una relazione che indichi “le ragioni che giustificano l’operazione” e che contenga “un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere”;

    • e deve pure controllare che, se solo la società straniera è soggetta a revisione legale dei conti obbligatoria, la società di revisione abbia redatto una propria relazione allegata al progetto di fusione (12).

    10. Fusione con indebitamento: società target straniera

    Se la “società obiettivo” è straniera (e quindi non si applica l’art. 2501-bis c.c., ma la disciplina sulla fusione con indebitamento eventualmente esistente nell’ordinamento cui appartiene la “società obiettivo”), il notaio italiano verifica che sia la società straniera obiettivo sia la società italiana acquirente abbiano rispettato la normativa straniera applicabile alla fusione con indebitamento (13).

    11. Fusione inversa con procedura semplificata

    Alla fusione (inversa) per incorporazione in una società inglese di una società italiana titolare dell’intero capitale sociale della società inglese incorporante, si applica l’art. 2505 c.c. in tema di procedura semplificata di fusione (e quindi vi è la possibilità di omettere la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c.) (14).

    12. Fusione tra società di ordinamenti diversi

    La validità della fusione coinvolgente società estere soggette ad ordinamenti differenti deve essere valutata, in relazione a ciascuna delle società coinvolte, alla luce delle rispettive leggi regolatrici, secondo quanto previsto dall’art. 25, c. 3, della l. 31 maggio 1995, n. 218 (15).

    13. Fusione tra società di ordinamenti diversi con stabile organizzazione in Italia

    In caso di fusione tra società estere aventi una stabile organizzazione in Italia, l’operazione è regolata dalla disciplina dei Paesi in cui le società hanno sede, ma dell’atto di fusione deve essere data pubblicità in Italia, presso gli uffici del Registro delle Imprese nei quali le società sono iscritte, conformemente a quanto stabilito dall’art. 2508 c.c. (16).

    14. Incorporazione di società posseduta al novanta per cento

    Si applica l’art. 2505-bis c.c. alla fusione per incorporazione tra società di cui una possiede almeno il novanta per cento del capitale dell’altra, con la conseguenza che la società italiana (incorporante o incorporata) può approvare il progetto di fusione con deliberazione dell’organo amministrativo ove lo statuto attribuisca all’organo amministrativo tale competenza; e che, in caso di società incorporata italiana, si omette la relazione degli esperti ove sia concesso ai soci di minoranza il diritto di farsi acquistare le proprie azioni o quote (mentre, nel caso di società incorporante italiana, occorre verificare se le norme dell’ordinamento cui appartiene la società incorporata straniera consentano tale omissione) (17).

    15. Legge prevalente nella fusione di società italiana con società extra UE

    Alla fusione di una società italiana con una società extra UE si applica l’art. 4, c. 2, d.lgs. 108/2008 in tema di prevalenza, in caso di conflitto tra le normative nazionali di ciascuna società partecipante alla fusione, delle norme dell’ordinamento cui appartiene la società risultante dalla fusione (18).

    16. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

    La pubblicazione dell’avviso di fusione transfrontaliera sulla Gazzetta Ufficiale può avvenire anche prima della approvazione del progetto di fusione e della relazione degli amministratori (19).

    17. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: derogabilità del termine

    Il termine di trenta giorni, tra la data di pubblicazione dell’avviso di fusione transfrontaliera sulla Gazzetta Ufficiale e la data in cui viene deliberata la fusione, è derogabile con il consenso di tutti i soci e di tutti i creditori (20).

    18. Relazione degli esperti: rinuncia

    Nelle fusioni transfrontaliere, il consenso unanime dei soci legittima la rinuncia alla relazione degli esperti (21).

    19. Relazione dell’organo amministrativo: rinuncia

    Nelle fusioni transfrontaliere non può essere omessa in nessun caso (e nemmeno ove si tratti di fusione con procedura semplificata) la relazione dell’organo gestorio di cui all’art. 8 d.lgs. 108/1998 (22).

    20. Relazione dell’organo amministrativo: rinuncia dei lavoratori al termine

    Per la rinuncia al termine di trenta giorni tra l’invio della relazione ai rappresentanti dei lavoratori (o la messa a disposizione dei lavoratori in assenza di loro rappresentanti) e la delibera di approvazione del progetto di fusione (termine previsto nell’interesse dei lavoratori), oltre al consenso unanime dei soci, è necessario anche quello dei rappresentanti dei lavoratori ovvero dei lavoratori stessi in mancanza di loro rappresentanti (23).

    21. Relazione dell’organo amministrativo: rinuncia dei soci al termine

    Con il consenso unanime dei soci è legittima la rinuncia al termine di trenta giorni tra il deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale e la deliberazione di approvazione del progetto di fusione (24).

    22. Riduzione del termine per l’opposizione dei creditori

    Per la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è integralmente applicabile la disciplina dell’opposizione ex art. 2503, ivi compresa, qualora questa sia una società con capitale non rappresentato da azioni, la riduzione dei termini di cui all’art. 2505-quater, c.c. (25).

    23. Situazione patrimoniale

    Anche nella fusione transfrontaliera, è legittimo che gli amministratori siano dispensati dalla redazione della situazione patrimoniale (art. 2501-quater, c. 3, c.c.), e ciò pure se la società che si trovi nel suo primo esercizio (e quindi non abbia ancora approvato alcun bilancio) (26).

    24. Società di ordinamento non attuativo della Direttiva: Autorità competente

    Negli Stati che non abbiano ancora recepito la Decima Direttiva non è possibile individuare l’Autorità competente al rilascio del certificato preliminare e dell’attestato di controllo finale, salvo che l’individuazione di detta Autorità sia desumibile con certezza dai principi dell’ordinamento dello Stato inadempiente (27).

    25. Società di ordinamento non attuativo della Direttiva: controllo notarile

    Nelle fusioni transfrontaliere a cui partecipino società italiane e società soggette ad ordinamenti che non hanno recepito la Decima Direttiva, il controllo circa il rispetto della legge applicabile alla società straniera è svolto dal notaio italiano o in sede di stipula dell’atto di fusione o in sede di deposito dell’atto di fusione redatto all’estero (28).

    26. Società di ordinamento non attuativo della Direttiva: legittimità

    È legittima la fusione tra società italiane e società straniere il cui ordinamento non abbia recepito la Decima Direttiva (29).

    27. Società italiana posseduta da società straniera: deliberazione di fusione

    Nella fusione transfrontaliera cui partecipi una società incorporata italiana interamente posseduta da una società straniera, il progetto di fusione deve essere approvato (dall’assemblea o dall’organo amministrativo della società italiana), con verbalizzazione notarile soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese; la competenza dell’organo amministrativo non discende da una specifica clausola statutaria in tal senso, ma deriva direttamente dalla legge (30).

    Note a piè di pagina
    (1)(1)
    - Cass. 22 agosto 2007, n. 17855, in Rep. Foro It., 2007, voce Società, n. 913: «In tema di fusione per incorporazione, avvenuta nella vigenza dell’art. 2504 bis c.c. anteriore alla modifica di cui al d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, si applicano le norme disciplinanti l’interruzione del processo in ragione dell’estinzione del soggetto incorporato e della successione dell’incorporante nei rapporti sostanziali e processuali dell’incorporato; tale regola (peraltro non più applicabile dopo le modifiche apportate al suddetto articolo) era preordinata a tutela della parte nei cui confronti intervenivano determinati eventi idonei a pregiudicarla, per cui solo detta parte era legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo, che, pertanto, non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, né essere eccepita come motivo di nullità da una parte diversa, pur se litisconsorte necessario di quella colpita dall’evento interruttivo».
    Cass. Sez. Un., 17 settembre 2010, n. 19698, in Corr. Giur., 2010, 1565: «L’art. 2504 bis c.c., nel testo introdotto dall’art. 6 d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, secondo cui la fusione di società non determina l’estinzione della società fusa, non è una norma di interpretazione autentica e non ha, quindi, efficacia retroattiva».
    Cass. 5 febbraio 2015, n. 2063, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 24: «Nell’ipotesi di incorporazione di società nel corso di un giudizio di cognizione e nel vigore della disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, il difensore della società incorporata non può avvalersi della procura conferita da quest’ultima per la notifica di un precetto di pagamento, ancorché nel giudizio non sia stata dichiarata l’estinzione della rappresentata, a ciò ostandovi […] il fatto che nel precedente regime l’incorporazione produceva gli effetti corrispondenti a quelli di una successione universale, senza che rilevi la nuova formulazione dell’art. 2504 bis c.c., che, nel sancire la prosecuzione della società incorporante o di quella che risulti dalla fusione nei rapporti anche processuali anteriori alla fusione, ha carattere innovativo e non interpretativo o retroattivo […]».
    - Cass. 22 agosto 2007, n. 17855, in Rep. Foro It., 2007, voce Società, n. 913: «In tema di fusione per incorporazione, avvenuta nella vigenza dell’art. 2504 bis c.c. anteriore alla modifica di cui al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Si veda, però, Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970, in Società, 2021, 11, 1193, con nota di Cagnasso; in Notariato, 2021, 5, 513, con nota di Magliulo; in Giur. It., 2022, 2, 343, con nota di Godio; in Giur. It., 2022, 3, 663, con nota di Vitale: «La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l’interruzione del processo, esclusa “ex lege” dall’art. 2504 bis c.c.».
    - Si veda, però, Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970, in Società, 2021, 11, 1193, con nota di Cagnasso; in Notariato, 2021, 5, 513, con nota di Magliulo; in Giur. It., 2022, 2, 343, con nota di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3695, in Giust. Civ., 2008, I, 2261: «La fusione per incorporazione di società realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati, mentre non si verifica alcun mutamento nella titolarità dei preesistenti rapporti giuridici della incorporante, anche se successivamente alla fusione essa abbia mutato la propria denominazione (ciò costituendo mera modifica dell’atto costitutivo, che non determina l’estinzione dell’ente e la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico); ne consegue la persistente validità della procura generale ad lites rilasciata dalla società incorporante a un determinato avvocato e l’ammissibilità dell’appello da lui proposto, in forza di quella procura, in nome della società incorporante (sia pure con la nuova denominazione) già presente nel giudizio di primo grado».
    Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27183, in Foro It., 2008, I, 2920, con nota di Desiato; in Giur. It., 2008, 1988; in Giust. Civ., 2008, I, 888; e in Corr. Giur., 2008, 1413, con nota di Godio: «La fusione di società mediante incorporazione, avvenuta prima della riforma del diritto societario di cui al d.leg. 6/03 e dell’introduzione dell’art. 2504 bis c.c., realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, la quale assume la medesima posizione processuale della società estinta, con tutte le limitazioni e i divieti ad essa inerenti; ne consegue che la stessa non può proporre domande nuove per l’attribuzione di diritti autonomi e indipendenti dal diritto successorio, mentre può far valere i diritti azionati dal dante causa, anche prima della successione, ma acquisibili soltanto nel corso del tempo (quali il risarcimento dei danni derivanti da illecito permanente iniziato prima della fusione, i cui effetti dannosi si siano però protratti anche successivamente)».
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3695, in Giust. Civ., 2008, I, 2261: «La fusione per incorporazione di società realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 1° ediz. 9/06 - modif. 9/22): «Le fusioni […] non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte […]. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine […]».
    In senso conforme: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.21, Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11.
    Cass., 19 ottobre 2006, n. 22489, in Rep. Foro It., 2007, voce Valore aggiunto (imposta), n. 293: «Nella disciplina previgente alla riforma del diritto societario di cui al d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6 - che ha introdotto […] [il principio per il] quale la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo - il fenomeno della fusione o incorporazione di società realizza[va] una successione universale, corrispondente alla successione universale mortis causa, e postula[va] la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti […]».
    Cass., 15 febbraio 2013, n. 3820, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 842: «In tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis c.c. nel testo modificato dal d.leg. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità […]».
    Cass., 11 dicembre 2013, n. 27762, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 841: «In ipotesi di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue ai sensi del vigente art. 2504 bis c.c., con la conseguenza che, ove quest’ultima fosse già mandataria per la gestione di un credito e delle relative controversie in forza di mandato conferito dal creditore originario, l’incorporante subentra nel mandato quale mandataria ed ha, perciò, il potere di proporre l’impugnazione di una sentenza pronunciata nella controversia relativa al credito compreso nel mandato stesso».
    Cass., 18 novembre 2014, n. 24498, in Foro It. 2015, 5, I, 1680: «In tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis cod. civ. nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché è ammissibile l’appello proposto nei confronti della società incorporata, che, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante».
    Cass., 10 dicembre 2019, n. 32142, in Ced Cassazione, rv. 656569-03: «La fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo; conseguentemente, l’attribuzione alla società incorporata della qualifica di responsabile dell’inquinamento giustifica la condanna della società incorporante alla rifusione delle spese di bonifica del sito inquinato. (La S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, disattendendo l’enunciato principio, aveva erroneamente ritenuto che, a seguito di una fusione avvenuta nel 1970, la società incorporata si fosse estinta e che quella incorporante fosse un nuovo soggetto giuridico, rispetto al quale non potevano configurarsi obblighi di ripristino ambientale)».
    In senso conforme: Cons. Stato, 5 gennaio 2011, n. 18, in Rep. Foro It., 2011, voce Società, n. 80; Trib. Milano, 17 ottobre 2008, in Riv. Dir. Soc., 2009, 551.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 23 giugno 2006, n. 14526, in Giust. Civ., 2007, I, 2499: «A seguito della nuova formulazione dell’art. 2504 bis c.c., introdotta per effetto del d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6 (in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2004), in base al cui 1º comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico (allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione), senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuità nei rapporti processuali, non comporta più, a norma degli art. 110, 299 e 300 c.p.c., interruzione del processo in cui sia parte una società partecipante, per l’appunto, ad una fusione […]».
    Cass. 18 novembre 2014, n. 24498, in Rep. Foro It., 2014, voce Società, n. 480: «In tema di fusione per incorporazione […] è ammissibile l’appello proposto nei confronti della società incorporata, che, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante».
    Trib. Roma, 7 luglio 2011, in Giur. Comm., 2013, II, 274: «Nel regime successivo alla modificazione dell’art. 2504 bis c.c. l’incorporazione di una società, che determina non già l’estinzione ma una vicenda meramente evolutivo - modificativa della stessa, fa sì che la procura speciale alla lite, originariamente rilasciata al difensore della società poi incorporata, conservi la sua validità anche con riferimento alla società incorporante».
    - Cass., 23 giugno 2006, n. 14526, in Giust. Civ., 2007, I, 2499: «A seguito della nuova formulazione dell’art. 2504 bis c.c., introdotta per effetto del d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6 (in vigore a decor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.L.5, Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società socia di srl, 1° pubbl. 9/10: «La società che all’esito di un’operazione di scissione o fusione risulti titolare di una o più partecipazioni di srl, che anteriormente a tale operazione appartenevano ad altra società coinvolta in detta operazione, è legittimata all’esercizio dei diritti sociali dalla data in cui la fusione o scissione è divenuta efficace, indipendentemente dalla circostanza che risulti aggiornato nel registro imprese l’elenco soci della partecipata. La pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c. è infatti riservata ai trasferimenti in senso tecnico (onerosi, gratuiti o mortis causa), trasferimenti che non avvengono nelle fusioni e scissioni, risolvendosi le stesse in mere vicende evolutive dei soggetti coinvolti piuttosto che dei loro patrimoni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.L.5, Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società socia di srl, 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2011/I, Acquisto da parte di cooperativa sociale del 100% delle quote di una s.r.l. e successiva fusione per incorporazione, in CNN Notizie del 21.3.2012: «[…] Sulla possibilità per una cooperativa sociale di acquistare l’intera partecipazione in una s.r.l., non sembrano sussistere limiti sotto il profilo della capacità, in quanto le cooperative, essendo enti dotati di personalità giuridica, hanno una capacità giuridica e di agire piena, che si estende a tutti i rapporti disciplinati dall’ordinamento, ad eccezione di quelli che richiedono necessariamente l’esistenza di una persona fisica. Né sembrano sussistere ostacoli alla successiva incorporazione della s.r.l. interamente partecipata dalla cooperativa, in quanto la fusione è un istituto applicabile ad ogni tipo di società. […] L’operazione prospettata non sembra essere in contrasto con la disciplina delle cooperative sociali e, in particolare, con l’art. 11 l. 8 novembre 1991, n. 381, il quale dispone che possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Nel caso in esame, infatti, è la cooperativa sociale che diviene socia della s.r.l. e non, invece, il contrario […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2011/I, Acquisto da parte di cooperativa sociale del 100% delle quote di una s.r.l. e successiva fusione per incorporazione, in CNN Notiz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.30, Impossibilità di attuare una fusione propria, o una scissione con beneficiaria di nuova costituzione, prevedendo l’ingresso di nuovi soci in sede di costituzione della nuova società, 1° pubbl. 9/08: «Quando una fusione o una scissione vengono attuate mediante costituzione di una nuova società, appare illegittimo prevedere che a detta nuova società possano partecipare ulteriori soci, rispetto a quelli delle società coinvolte, che entrino a far parte della compagine sociale al momento della sua costituzione, intervenendo nel relativo atto. […] La circostanza che l’interesse che si intende perseguire con l’ingresso di nuovi soci sia indubbiamente meritevole di tutela (ai sensi dell’art. 1322 c.c.), nonché la sicura affinità delle operazioni di fusione o scissione con altre operazioni straordinarie che possono comportare l’ingresso di nuovi soci, non alterano le conclusioni esposte, in quanto l’ordinamento offre numerosi strumenti per ottenere in maniera tipica il medesimo risultato finale […]. Sarà anche possibile deliberare l’approvazione dei progetti di fusione o scissione prevedendo in essi l’ingresso dei nuovi soci in una o più delle società preesistenti, e quindi in quella derivata, un istante prima della stipula degli atti attuativi di tali operazioni».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.30, Impossibilità di attuare una fusione propria, o una scissione con beneficiaria di nuova costituzione, prevede...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Si veda, però, Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970, in Società, 2021, 11, 1193, con nota di Cagnasso; in Notariato, 2021, 5, 513, con nota di Magliulo; in Giur. It., 2022, 2, 343, con nota di Godio; in Giur. It., 2022, 3, 663, con nota di Vitale: «La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l’interruzione del processo, esclusa “ex lege” dall’art. 2504 bis c.c.».
    - Si veda, però, Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970, in Società, 2021, 11, 1193, con nota di Cagnasso; in Notariato, 2021, 5, 513, con nota di Magliulo; in Giur. It., 2022, 2, 343, con nota di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 1° ediz. 9/06 - modif. 9/22): «Le fusioni […] non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte […]. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine […]».
    Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2006, n 2637, in Società, 2006, 459, con nota di Dimundo; in Riv. Not., 2006, 1135; e in Giust. Civ., 2007, I, 2499, con nota di D’Alessandro: «La fusione per incorporazione di una società in un’altra, alla stregua di quanto dispone il novellato art. 2504 bis, 1º comma, c.c., non è causa d’interruzione del processo del quale quella società sia parte, trattandosi di un evento da cui consegue non già l’estinzione della società incorporata, bensì l’integrazione reciproca delle società partecipanti all’operazione, ossia di una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 158-2012/I, Questioni in tema di prelazione statutaria, in CNN Notizie del 28.11.2012: «[…] Prelazione statutaria ed operazioni di fusione e scissione […]. Nessuna delle vicende indicate, infatti, costituisce giuridicamente un trasferimento, e pertanto non può formare oggetto di prelazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 158-2012/I, Questioni in tema di prelazione statutaria, in CNN Notizie del 28.11.2012: «[…] Prelazione statutaria ed operazioni di fusione e s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 543-2007/C e 152-2007/I, Attestato di qualificazione/certificazione energetica e fusione di società, in CNN del 24.10.2007: «[…] Si chiede se all’atto di fusione per incorporazione di una società proprietaria di un vecchio capannone con uffici di superficie utile superiore a 1.000 mq. sito in Emilia Romagna debba allegarsi l’attestato di certificazione/qualificazione energetica […] Tanto aderendo alle impostazioni che configurano la fusione come un fenomeno in senso lato successorio, quanto convenendo con le tesi che riconducono la fusione ad una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, deve escludersi che a seguito di essa si verifichi alcun effetto traslativo».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 27-2008/I, Fusione per incorporazione e contestuale scissione: limiti, in CNN Notizie del 13.3.2008.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 176-2011/I, Fusione e continuità delle trascrizioni, in CNN Notizie del 13.10.2011: «[…] la fusione di società, sia essa propriamente detta (attraverso la costituzione di una nuova società), sia essa per incorporazione così come la scissione sono fenomeni non produttivi di effetti traslativi rispetto agli immobili delle società partecipanti all’operazione: la fusione e la scissione comportano un mutamento della struttura del soggetto titolare del bene ma non un mutamento della titolarità. […] In conclusione, l’atto di fusione non è soggetto a trascrizione. Ed in questo senso propende anche la prassi notarile […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 1° ediz. 9/06 - modif. 9/22: «Le fusioni […] non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte […]. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine. Si deve quindi ritenere che in tutte le fusioni […]: […] non siano esercitabili le prelazioni legali […]; non vi sia alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari; non trovino applicazione: i) l’obbligo delle menzioni urbanistiche e dell’allegazione del certificato di destinazione urbanistica; ii) l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica; iii) l’obbligo delle menzioni e della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 543-2007/C e 152-2007/I, Attestato di qualificazione/certificazione energetica e fusione di società, in CNN del 24.10.2007: «[…] Si chiede se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 11-2016/I, Sorte delle procure conferite a o da società incorporata, in CNN Notizie del 18.5.2016: «[…] La questione ha ricevuto una sostanziale risposta positiva con l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell’8 febbraio 2006 n. 2637 […], che ha affermato che la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Si consideri, peraltro, che la citata ordinanza, fra le altre cose, aveva riguardo proprio alla sopravvivenza alla fusione di una procura ad litem. In sostanza, se la società incorporata non si estingue, non appare possibile rinvenire un’ipotesi né di estinzione del mandato da essa o ad essa conferito, né la cessazione del potere di rappresentanza allo stesso correlato».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 11-2016/I, Sorte delle procure conferite a o da società incorporata, in CNN Notizie del 18.5.2016: «[…] La questione ha ricevuto una sostanzi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] la necessità del rispetto di cadenze ragionevoli è insita nel concetto stesso di “rapporto di cambio” e sua “congruità”; ciò significa che l’operazione non potrà protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 211-2012/I, Scissione parziale proporzionale con costituzione di nuova società, giudizio di opposizione dei creditori estinto, sequestro conservativo e stipula dell’atto di scissione, in CNN Notizie del 29.4.2013: «[…] Le questioni poste attengono a valutazioni di merito che spettano all’esclusiva competenza degli amministratori, gli unici soggetti in grado di appurare se si siano verificati mutamenti degli assetti patrimoniali tali da alterare il contenuto economico della decisione dei soci. In questo senso ci si è espressi, in passato, in occasione di uno studio in cui si esaminò la possibile incidenza dell’intercorrere di un lasso di un notevole tempo fra le varie fasi del procedimento di fusione (ma lo stesso è a dirsi per la scissione), specie sotto il profilo della attendibilità dei dati contabili e dei valori presi a riferimento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 211-2012/I, Scissione parziale proporzionale con costituzione di nuova società, giudizio di opposizione dei creditori estinto, sequestro cons...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Trib. Genova, 21 dicembre 2000, in Riv. Dir. Comm., 2001, II, 231, con nota di Lucarelli: «Tutto il sistema delle fusioni si presenta connotato dalla funzione di favorire il fenomeno, regolamentandolo con una dettagliata procedimentalizzazione che assolve ad esigenze di trasparenza e di controllo, il cui esito appare ragionevolmente accompagnato da particolare forza ed intangibilità, anche per impedire i gravi effetti del protrarsi di situazioni di incertezza o addirittura dello stravolgimento dell’assetto di interessi ormai raggiunto; l’indicazione normativa di rapporto di cambio congruo rende azionabile il rispetto del relativo obbligo di determinazione, quale valutazione di scelta ragionevole, motivata e non arbitraria da parte degli amministratori, senza potere assurgere a controllo di merito».
    - Trib. Genova, 21 dicembre 2000, in Riv. Dir. Comm., 2001, II, 231, con nota di Lucarelli: «Tutto il sistema delle fusioni si presenta connotato dalla funzione di favorire il fenomeno, regolamentando...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 11-2016/I, Sorte delle procure conferite a o da società incorporata, in CNN Notizie del 18.5.2016: «[…] La questione ha ricevuto una sostanziale risposta positiva con l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell’8 febbraio 2006 n. 2637 […], che ha affermato che la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Si consideri, peraltro, che la citata ordinanza, fra le altre cose, aveva riguardo proprio alla sopravvivenza alla fusione di una procura ad litem. In sostanza, se la società incorporata non si estingue, non appare possibile rinvenire un’ipotesi né di estinzione del mandato da essa o ad essa conferito, né la cessazione del potere di rappresentanza allo stesso correlato».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 11-2016/I, Sorte delle procure conferite a o da società incorporata, in CNN Notizie del 18.5.2016: «[…] La questione ha ricevuto una sostanzi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pubbl. 9/08: «[…] Unico limite al principio esposto [il capitale sociale di una società risultante da una fusione o da una scissione può essere inferiore alla somma dei capitali delle società preesistenti, N.d.A.] è dato dalla impossibilità di procedere, in occasione di una fusione o scissione, ad una riduzione volontaria del capitale sociale delle eventuali società preesistenti incorporante o beneficiarie, senza il rispetto dei presupposti e della procedura di legge per la riduzione reale del capitale sociale […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pub...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 421-2014/I, Fusione per incorporazione in società fallita di società in bonis, in CNN Notizie del 24.5.2016: «[…] Una questione sulla quale, ad esempio, la dottrina è divisa, è se un limite alla partecipazione alla fusione da parte di società fallita sia ricavabile, sul piano sistematico, dall’art. 2499, c.c., dettato in tema di trasformazione, e che ammette appunto la trasformazione di società anche in pendenza di procedura concorsuale, “purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa”. V’è, infatti, chi ritiene la norma sulla trasformazione applicabile analogicamente […]. All’opposto, secondo un’impostazione maggiormente condivisibile, l’art. 2499 c.c. non sembrerebbe applicabile, neppure per il caso di fusione eterogenea che comporti cioè anche un mutamento del tipo sociale da parte della società partecipante alla fusione, posto che in materia di fusione la tutela contro il pregiudizio che l’operazione potrebbe causare ai creditori sociali, i primi ad essere garantiti dalla procedura fallimentare, è istituzionalmente devoluta allo strumento dell’opposizione alla fusione, che spetta a detti creditori in ogni ipotesi di fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 421-2014/I, Fusione per incorporazione in società fallita di società in bonis, in CNN Notizie del 24.5.2016: «[…] Una questione sulla quale, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…] mentre nella vigenza della precedente disciplina il fallimento implicava lo scioglimento della società e la società fallita, stante l’assolutezza del divieto, non poteva deliberare contestualmente la revoca dello stato di liquidazione e la fusione prima che intervenisse la formale chiusura della procedura concorsuale ([…]); oggi è invece divenuta legittima la delibera avente ad oggetto la partecipazione alla fusione adottata in pendenza del procedimento necessario per la chiusura della procedura concorsuale alla quale la società risulti assoggettata […]. […] Una questione sulla quale […] la dottrina è divisa, è se un limite alla partecipazione alla fusione da parte di società fallita sia ricavabile, sul piano sistematico, dall’art. 2499, c.c., dettato in tema di trasformazione, e che ammette appunto la trasformazione di società anche in pendenza di procedura concorsuale, “purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa”. V’è, infatti, chi ritiene la norma sulla trasformazione applicabile analogicamente […]. All’opposto, secondo un’impostazione maggiormente condivisibile, l’art. 2499 c.c. non sembrerebbe applicabile, neppure per il caso di fusione eterogenea che comporti cioè anche un mutamento del tipo sociale da parte della società partecipante alla fusione, posto che in materia di fusione la tutela contro il pregiudizio che l’operazione potrebbe causare ai creditori sociali, i primi ad essere garantiti dalla procedura fallimentare, è istituzionalmente devoluta allo strumento dell’opposizione alla fusione, che spetta a detti creditori in ogni ipotesi di fusione; mentre l’art. 2499 c.c., invece, si innesta in un istituto, quale è quello della trasformazione, nel quale non è dato ai creditori alcun potere di opposizione, se non nel caso del tutto particolare della trasformazione eterogenea (art. 2500-novies c.c.) […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 421-2014/I, Fusione per incorporazione in società fallita di società in bonis, in CNN Notizie del 24.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…] mentre nella vigenza della preceden...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Trib. Monza, 15 aprile 2008, in Vita Not., 2008, 991: «Poiché per effetto della fusione per incorporazione la società incorporante viene ad assumere i debiti della incorporata, nel caso di fusione di società assoggettata a procedura concorsuale è necessaria la chiusura della procedura, a meno che siano già concluse le operazioni di liquidazione».
    - Trib. Monza, 15 aprile 2008, in Vita Not., 2008, 991: «Poiché per effetto della fusione per incorporazione la società incorporante viene ad assumere i debiti della incorporata, nel caso di fusione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2011/I, Fusione di società con capitale non interamente versato, in CNN Notizie del 15.2.2011: «Si chiede se possa ritenersi legittima un’operazione straordinaria di fusione inversa in presenza di indebitamento (ex art. 2501-bis c.c.) ove la controllante abbia un capitale non interamente versato. Al riguardo si rileva come, in linea generale, non sia riscontrabile alcuna disposizione ostativa all’operazione. […] potrebbe porsi, eventualmente, la questione della sorte dell’obbligo di eseguire il versamento dei conferimenti non ancora eseguiti da parte dei soci dell’incorporata. […] l’obbligo del conferimento da parte dei soci costituisce un elemento dell’attivo che concorre a determinare la consistenza patrimoniale della società, di cui si tiene conto nell’individuazione del rapporto di cambio. Non sembra, quindi, possibile ritenere che, per effetto della fusione, si estingua l’obbligo per i soci dell’incorporata di eseguire i conferimenti ancora dovuti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2011/I, Fusione di società con capitale non interamente versato, in CNN Notizie del 15.2.2011: «Si chiede se possa ritenersi legittima un’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 124-2011/I, Fusione e sorte della partecipazione del socio moroso, in CNN Notizie del 30.8.2011: «[…] per la voce dell’attivo relativa ai crediti verso soci per versamenti ancora dovuti […] la fusione determina un’unificazione formale delle società che vi partecipano e, pertanto, i soci conservano reciprocamente e verso le società coinvolte nella fusione i medesimi diritti e doveri di cui erano titolari prima di tale operazione […]. In particolare, l’obbligo del conferimento da parte dei soci costituisce un elemento dell’attivo che concorre a determinare la consistenza patrimoniale della società, di cui si tiene conto nell’individuazione del rapporto di cambio. Non sembra, quindi, possibile ritenere che, per effetto della fusione, si estingua l’obbligo per i soci di una società partecipante alla fusione di eseguire i conferimenti ancora dovuti. Ne consegue, pertanto, che l’amministratore della nuova società risultante dalla fusione possa esperire il procedimento di cui all’art. 2466 c.c. per i versamenti non eseguiti dai soci anteriormente alla fusione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 124-2011/I, Fusione e sorte della partecipazione del socio moroso, in CNN Notizie del 30.8.2011: «[…] per la voce dell’attivo relativa ai cre...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.7, Fusione di società di persone in società di capitali e relazione di stima ex art. 2343 c.c., 1° pubbl. 9/04: «Per rinunciare validamente a quelle parti dei procedimenti di fusione o scissione richieste nell’esclusivo interesse dei soci (ad esempio: situazioni patrimoniali, relazioni degli amministratori, relazioni egli esperti) è necessario acquisire il consenso unanime dei medesimi, compreso quello dei soci privi del diritto di voto per morosità (ex artt. 2344, comma 4, e 2466, comma 4, c.c.). Tali rinunce vengono infatti operate dai soci individualmente e non quali componenti di organi sociali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.7, Fusione di società di persone in società di capitali e relazione di stima ex art. 2343 c.c., 1° pubbl. 9/04: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 202-2009/I, Revoca implicita della liquidazione, in CNN Notizie del 15.1.2010: «[…] Maggiori perplessità, […] permangono invece per le operazioni di fusione e scissione, o almeno per talune specifiche fattispecie. Alla stregua del dato positivo le società in liquidazione possono sicuramente partecipare ad una fusione o ad una scissione. Tuttavia, la preclusione operata con riferimento alle società che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo estromette tali ultime fattispecie dal campo d’indagine […]».
    Cons. Stato, 14 ottobre 2004, n. 6670, in Cons. Stato, 2004, I, 2130: «Ai sensi dell’art. 2501, 2º comma, c.c., solo se le società in liquidazione abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo le società medesime (ivi comprese quelle per le quali è intervenuta una causa di scioglimento che comporta la messa in liquidazione) non possono fondersi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 202-2009/I, Revoca implicita della liquidazione, in CNN Notizie del 15.1.2010: «[…] Maggiori perplessità, […] permangono invece per le operazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 28 settembre 1995, in Giur. It., 1996, I, 2, 78: «l’assemblea di una società, nella quale le perdite abbiano colpito il capitale per oltre un terzo, può, senza ridurre preventivamente il proprio capitale, deliberare la fusione per incorporazione in altra società (nella specie, la sua controllante) il cui patrimonio netto sia in grado di assorbire le perdite evidenziate dall’incorporata, poiché tale scelta rientra fra gli opportuni provvedimenti che l’assemblea può adottare per eliminare le perdite».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2011/I, Fusione per incorporazione di società con capitale interamente eroso dalle perdite, in CNN Notizie del 27.9.2011: «[…] Si ritiene che la fusione possa rientrare tra gli “opportuni provvedimenti” che la società può adottare ex artt. 2446 e 2482-bis c.c. in caso di perdite superiori al terzo del capitale sociale al fine dell’eliminazione o della riduzione delle stesse. Sul piano economico e sostanziale, infatti, la presenza di perdite non sarebbe di ostacolo al compimento della vicenda, in quanto essa costituirebbe solo uno degli elementi di cui tenere conto al fine di determinare il rapporto di cambio (in proposito Trib. Milano, 22 settembre 1995, in Società, 1996, 803). Nel caso in cui, poi, la fusione avvenga tra due società di cui una sia interamente posseduta dall’altra, sotto il profilo economico la perdita di capitale sarebbe del tutto ininfluente ([…] Trib. Milano, 28 settembre 1995, in Giur. It., 1996, I, 2, 78, per il quale alla luce della recente normativa la fusione per incorporazione può costituire un “provvedimento opportuno” ai sensi dell’art. 2446 c.c., in quanto in grado di rimediare alla situazione di crisi resa evidente dalla perdita accertata). Sulla base di tali considerazioni, si sostiene che la fusione possa essere adottata quale “opportuno provvedimento” da parte di società che abbia subito perdite superiori al terzo del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c. […]».
    App. Milano, 13 febbraio 2004, in Società, 2004, 1530: «Anche la fusione di una società in stato di scioglimento per perdite - ammissibile nei casi di cui all’art. 2501, 2º comma, c.c. prev. - costituisce operazione idonea a far venir meno con effetto ex tunc gli effetti dello scioglimento, nell’ipotesi in cui il patrimonio netto della società risultante dalla fusione sia idoneo ad assorbire le perdite medesime».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 28 settembre 1995, in Giur. It., 1996, I, 2, 78: «l’as...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 1° ediz. 9/06 - modif. 9/22: «Le fusioni […] non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte […]. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine. Si deve quindi ritenere che in tutte le fusioni […]: […] non vi sia alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 46-2022/I. Fusione per incorporazione e iscrizione ipotecaria, in CNN Notizie del 27.10.2022: «[…] alcuni atti societari, quali la trasformazione, la fusione, la scissione o il mutamento della denominazione […] non sono soggetti a trascrizione, ex artt. 2643 o 2645 c.c., non comportando alcun trasferimento della titolarità dei beni, ma solo a voltura».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 7/2008, Variazione del sistema di amministrazione e controllo e nomina dei primi componenti degli organi sociali: «[…] nell’ipotesi di variazione del sistema deliberata nell’ambito di una operazione di trasformazione ovvero di fusione alla quale partecipino società originariamente strutturate secondo un diverso modello di amministrazione e controllo […] può osservarsi come l’applicazione in via estensiva dei precetti enunciati per la nomina dei «primi amministratori e sindaci ovvero dei primi consiglieri di sorveglianza» dagli artt. 2328, comma 2, n. 11 e 2409-duodecies, comma 2, c.c. e dei «primi consiglieri di gestione» dall’art. 2409-novies, comma 3, c.c. trovi ulteriore conforto nel dato testuale di cui all’art. 2501-ter c.c., a norma del quale dal progetto di fusione deve risultare, tra l’altro, «l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione»: espressione, quest’ultima, che consente di indicare - a fianco degli elementi strutturali e non “effimeri” del nuovo statuto, che rappresentano sotto questo profilo il contenuto indefettibile del progetto di fusione - anche altri elementi riferibili all’atto costitutivo in senso stretto, tra i quali vanno senz’altro annoverati i primi componenti dei nuovi organi sociali destinati a sostituire quelli in carica anteriormente alla fusione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 7/2008, Variazione del sistema di amministrazione e controllo e nomina dei primi componenti degli organi sociali: «[…] nell’ipotesi di variazione del s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate (versione 2021), Norma 10.4., Attività del Collegio sindacale in caso di fusione e di scissione: «[…] In caso di fusione o di scissione, il collegio sindacale verifica: - l’esistenza e la rispondenza del contenuto informativo dei singoli atti (progetto, relazione accompagnatoria, situazione patrimoniale, relazione degli esperti) alle prescrizioni di legge e di statuto, fermo restando che detto controllo concerne la legittimità dei documenti (ossia la loro conformità alle disposizioni di legge e di statuto in relazione agli obblighi informativi ivi previsti) e non il merito delle informazioni rese; - il rispetto dei tempi richiesti dalla legge e dallo statuto per il deposito degli atti presso la sede sociale e presso il Registro delle imprese ovvero per la pubblicazione nel sito internet della società in relazione alla data fissata per l’assunzione della decisione in ordine alla fusione; - la conformità alla legge ed allo statuto delle delibere assunte nel corso della procedura; - il rispetto dei tempi previsti, prima della stipulazione dell’atto di fusione o di scissione, in favore dei creditori della società e degli eventuali obbligazionisti; - la conformità alla legge, allo statuto e alle delibere degli organi sociali dell’atto di fusione o di scissione con l’iscrizione del quale la fattispecie si perfeziona e l’operazione diviene efficace […]».
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate (versione 2021), Norma 10.4., Attività del Collegio sindacal...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una diversa disposizione espressa, soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.). Non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizioni di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo».
    Cass., 19 novembre 2014, n. 24637, in Ced Cassazione, rv. 633439: «Qualora gli effetti di un provvedimento giudiziale decorrano dalla data della pubblicazione, essa deve essere individuata con riferimento all’intero arco temporale del relativo giorno, cioè dalle ore 00.00 del giorno medesimo, poiché, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, non può essere rapportata ad unità temporali inferiori».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una div...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 44-2011/I, Decorrenza del termine di cui all’art. 2501-ter, comma 4, c.c., in CNN Notizie del 23.3.2011: «Si chiede se sia possibile considerare la data di deposito presso il Registro delle Imprese (nel caso prospettato 15/2/2011) e non quella di iscrizione (28/2/2011) quale dies a quo per il termine di trenta giorni che deve intercorrere tra iscrizione del progetto di fusione e la delibera di approvazione dello stesso ai sensi dell’art. 2501-ter, comma 4, c.c. Il testo della norma non sembra dar luogo a diverse interpretazioni, ricollegando al momento dell’iscrizione del progetto il termine di decorrenza di trenta giorni antecedenti alla decisione in ordine alla fusione. […]. […] il semplice deposito presso il registro delle imprese dà come esito solo l’attribuzione di un numero di protocollo, senza che vi sia alcuna evidenza di altri dati essenziali, quali il titolo, il nome delle parti, ecc. e quindi non consente la conoscibilità effettiva del contenuto del deposito, se trattasi di progetto di scissione o altro, e comunque non dà elementi di certezza […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 44-2011/I, Decorrenza del termine di cui all’art. 2501-ter, comma 4, c.c., in CNN Notizie del 23.3.2011: «Si chiede se sia possibile consider...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] non si vede perché la possibilità del deposito successivo non debba riguardare la generalità dei documenti previsti dall’art. 2501-septies c.c.: con l’unica precisazione che il rispetto del termine di cui al suddetto articolo, ove non rinunciato, dovrà essere osservato in riferimento all’ultimo deposito. Ai soci, quindi, il termine di trenta giorni è da considerarsi concesso per l’ultimo documento depositato, avendo i soci stessi, per la verifica degli altri documenti, margine ancora più esteso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2009/I, Leveraged buy out e art. 2505-quater, in CNN Notizie del 17.9.2009: «[…] La dottrina è concorde nel ritenere che, per quanto l’art. 2501-bis ultimo comma, non richiami espressamente anche l’art. 2505-quater, […] […] non vi si rinvengono le medesime ragioni ostative alla sua applicazione anche nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento allorquando questa non coinvolga s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2009/I, Leveraged buy out e art. 2505-quater, in CNN Notizie del 17.9.2009: «[…] La dottrina è concorde nel ritenere che, per quanto l’ar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera di fusione che comporti modifica dei diritti spettanti agli obbligazionisti convertibili, 1° pubbl. 9/08: «[…] Dette rinunce [alla preventiva pubblicazione dell’avviso di facoltà di anticipata conversione ex art. 2503-bis, co. 2, ovvero alla stessa facoltà di conversione anticipata, N.d.A.] possono avvenire sia prima, sia contestualmente all’assemblea straordinaria dei soci di approvazione del progetto di fusione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] la necessità del rispetto di cadenze ragionevoli è insita nel concetto stesso di “rapporto di cambio” e sua “congruità”; ciò significa che l’operazione non potrà protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.2, Limite temporale di adottabilità della delibera rispetto al deposito del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Il limite massimo fra il deposito per l’iscrizione del progetto di fusione e la delibera assembleare di approvazione del progetto può stabilirsi in sei mesi».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1991: «il legislatore non ha espressamente indicato se e quale intervallo di tempo massimo debba decorrere tra il deposito del progetto di fusione e la sua approvazione da parte dell’assemblea. […] Il limite massimo fra il deposito per l’iscrizione del progetto di fusione e la delibera assembleare di approvazione dello stesso può quindi stabilirsi in sei mesi. L’interpretazione accolta si coordina d’altro canto con il disposto dell’art. 2364 c.c., comportando che la situazione patrimoniale, redatta con i criteri del bilancio di esercizio, sia approvata formalmente o implicitamente, dall’assemblea entro il termine massimo di sei mesi dalla data cui si riferisce […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.2, Limite temporale di adottabilità della delibera rispetto al deposito del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Il limite ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5721/I, Usufrutto su partecipazioni di s.r.l. e legittimazione alla rinuncia ai termini nella fusione in CNN Notizie del 16.12.2005: «[…] Nell’ipotesi di società a responsabilità limitata le cui quote siano ripartite tra usufruttario con diritto di voto e nudo proprietario, si domanda quale sia il soggetto legittimato a rinunciare al decorso dei suddetti termini: l’usufruttuario con diritto di voto, come tale legittimato ad intervenire in assemblea o pure il nudo proprietario in quanto socio” […]. […] Nel primo senso - il diritto di voto spetta all’usufruttuario - sembrano decisivi sia il fatto che, pur nel silenzio delle due norme al riguardo, il consenso unanime sembra presupporre una deliberazione preliminare dell’assemblea o quanto meno una consultazione informale dei soci su iniziativa degli amministratori, sia la considerazione che la rinuncia ai termini è strettamente connessa al successivo esercizio del diritto di voto (spettante all’usufruttuario) per l’approvazione del progetto di fusione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5721/I, Usufrutto su partecipazioni di s.r.l. e legittimazione alla rinuncia ai termini nella fusione in CNN Notizie del 16.12.2005: «[…] Nel...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 67, Rinunzia ai termini per la deliberazione di fusione in caso di azioni o quote gravate da diritti di pegno o di usufrutto (artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c.), 22 novembre 2005: «È legittima la deliberazione di fusione adottata senza l’osservanza dei termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c. per dispensa avutane, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, anche se alcune delle partecipazioni siano gravate da pegno o da usufrutto senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio o all’usufruttuario e non sussista la rinunzia ai termini da parte dei titolari di tali diritti. Nel caso in cui il diritto di voto sia attribuito al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, tale consenso deve provenire dai soggetti aventi diritto di voto, non essendo necessario il consenso dei soci privi del diritto di voto […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 67, Rinunzia ai termini per la deliberazione di fusione in caso di azioni o quote gravate da diritti di pegno o di usufrutto (artt. 2501-ter, comma 4, e 2501...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.5, Derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale rappresentato da azioni, 1° pubbl. 9/08: «In virtù dell’applicazione diretta ed analogica delle disposizioni di cui agli artt. 2505 quater e 2506 ter c.c., nonché dei principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti soggettivi […], nelle società con capitale rappresentato da azioni è possibile con il consenso di tutti i soci (compresi quelli senza diritto di voto o con voto limitato) e di tutti gli eventuali altri soggetti aventi diritto di voto nella decisione di fusione o scissione (usufruttuari, titolari di pegno, possessori di strumenti finanziari): a) derogare ai termini di cui agli artt. 2501 ter e 2501 septies c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.5, Derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale rappresentato da azion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.4, Derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale non rappresentato da azioni, 1° pubbl. 9/08: «In virtù dell’applicazione diretta ed analogica delle disposizioni di cui agli artt. 2505 quater e 2506 ter c.c., nonché dei principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti soggettivi […], nelle società con capitale non rappresentato da azioni è possibile con il consenso di tutti i soci, e di tutti gli eventuali altri soggetti aventi diritto di voto nella decisione di fusione o scissione (usufruttuari e titolari di pegno): a) derogare ai termini di cui agli artt. 2501 ter e 2501 septies c.c.; […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.4, Derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale non rappresentato da a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 120-2013/I, Fusione tra consorzi con attività esterna. Procedimento, in CNN Notizie del 18.9.2013: «[…] Per quanto concerne i termini fra deposito e delibera di approvazione del progetto, l’art. 2501-ter, comma 4, c.c., prevede la rinunciabilità con il consenso unanime, e non sembra vi siano ragioni che impediscano di applicare la norma per analogia al caso di fusione fra consorzi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 120-2013/I, Fusione tra consorzi con attività esterna. Procedimento, in CNN Notizie del 18.9.2013: «[…] Per quanto concerne i termini fra dep...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Cass., 11 febbraio 2013, n. 3193, in Rep. Foro It., 2013, voce Tributi in genere, n. 1080: «Il termine dilatorio di un mese […] che deve intercorrere tra la pubblicazione del progetto di fusione e la relativa delibera di approvazione, è dettato dalla legge nell’interesse esclusivo dei soci, i quali pertanto possono rinunciarvi […]».
    - Cass., 11 febbraio 2013, n. 3193, in Rep. Foro It., 2013, voce Tributi in genere, n. 1080: «Il termine dilatorio di un mese […] che deve intercorrere tra la pubblicazione del progetto di fusione e l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Cass. pen., 1° febbraio 2016, n. 4064, in Consiglio Nazionale del Notariato, Rassegna novità giurisprudenziali n. 5/2016, in CNN Notizie del 11.2.2016: «Deve escludersi che la confisca (ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato) disposta nei confronti della società che ha partecipato alla fusione per incorporazione, si estenda automaticamente alla società incorporante, solo sulla base della regola, fissata in sede civilistica dall’articolo 2504 bis, c.c., secondo cui «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione […]»fn>
    - Cass. pen., 1° febbraio 2016, n. 4064, in Consiglio Nazionale del Notariato, Rassegna novità giurisprudenziali n. 5/2016, in CNN Notizie del 11.2.2016: «Deve escludersi che la confisca (ed il seques...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 65, Fusione per incorporazione comportante l’estinzione dei diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società incorporata (art. 2504-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] È legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporarne un’altra con determinazione del rapporto di cambio, anche se: su tutte o parte delle azioni o quote della società incorporanda gravino diritti di pegno e/o di usufrutto, lo statuto della società incorporante non consenta la costituzione di tali diritti e non sussista il consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che per effetto della fusione vedono estinguersi i loro diritti […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 65, Fusione per incorporazione comportante l’estinzione dei diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società incorporata (art. 250...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 64, Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] Nel caso in cui le azioni o quote gravate da pegno o da usufrutto siano oggetto di concambio, deve ritenersi che tali diritti non si estinguono per effetto dell’operazione di fusione attraverso la quale le partecipazioni in società che si estinguono si sostituiscono partecipazioni nella società incorporante (sia che esse derivino da un aumento di capitale sia che esse provengano da una “restrizione-riduzione” delle partecipazioni dei soci della incorporante) […]. Tale conclusione può ricavarsi da una corretta valutazione della fattispecie alla luce degli interessi delle parti (soci e titolari di diritti reali di garanzia o di godimento) e da una applicazione analogico-estensiva delle norme dettate in tema di usufrutto (art. 1014, n. 3, c.c. - che prevede l’estinzione dell’usufrutto solo in caso di totale perimento della cosa - e, soprattutto, art. 1019 c.c. - per effetto del quale, in caso di perimento di cosa assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 64, Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis c.c.), 22 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 64, Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] è ragionevole ritenere che, in sede di “emissione” delle azioni o delle quote assegnate in concambio, a cura degli amministratori, vadano posti in essere gli adempimenti pubblicitari necessari in sede di costituzione dei rispettivi diritti reali (annotazione sui titoli, registrazione nei libri sociali e, se richieste, iscrizioni nel registro delle imprese). L’attuazione di questa forma pubblicitaria rientra nei poteri/doveri degli amministratori della società incorporante o della società risultante dalla fusione i quali, nell’emettere le partecipazioni date in concambio, hanno l’obbligo di conservare inalterata la situazione relativa alle partecipazioni concambiate esplicitando non solo l’identità del socio, ma anche quella dei titolari di diritti reali sulle stesse […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 64, Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis c.c.), 22 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 65, Fusione per incorporazione comportante l’estinzione dei diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società incorporata (art. 2504-bis c.c.), 22 novembre 2005: «È legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporare una società interamente posseduta anche se su tutte o su parte delle azioni o quote della società incorporanda gravino diritti di pegno o di usufrutto, pur in assenza del consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che vedono estinguersi i loro diritti per effetto della fusione. […] La soluzione accolta nella massima privilegia l’interesse della società a non vedersi escluso o limitato il diritto a realizzare la fusione per il fatto che un socio abbia costituito, su tutta o parte della propria partecipazione, un diritto reale a favore di altro soggetto che non acquista per questo la qualità di socio, diritto che verrebbe escluso nel caso in cui si dovesse ritenere preclusa la fusione o limitato nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere necessario il consenso dell’usufruttuario o del creditore pignoratizio indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto o al di là della rilevanza del voto espresso nella formazione della maggioranza assembleare […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2011/I, Fusione e sorte del pegno sulla partecipazione della s.r.l. incorporata, in CNN Notizie del 21.4.2011.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 65, Fusione per incorporazione comportante l’estinzione dei diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società incorporata (art. 250...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5721/I, Usufrutto su partecipazioni di s.r.l. e legittimazione alla rinuncia ai termini nella fusione in CNN Notizie del 16.12.2005: «[…] Nell’ipotesi di società a responsabilità limitata le cui quote siano ripartite tra usufruttario con diritto di voto e nudo proprietario, si domanda quale sia il soggetto legittimato a rinunciare al decorso dei suddetti termini: l’usufruttuario con diritto di voto, come tale legittimato ad intervenire in assemblea o pure il nudo proprietario in quanto socio” […]. […] Nel primo senso - il diritto di voto spetta all’usufruttuario - sembrano decisivi sia il fatto che, pur nel silenzio delle due norme al riguardo, il consenso unanime sembra presupporre una deliberazione preliminare dell’assemblea o quanto meno una consultazione informale dei soci su iniziativa degli amministratori, sia la considerazione che la rinuncia ai termini è strettamente connessa al successivo esercizio del diritto di voto (spettante all’usufruttuario) per l’approvazione del progetto di fusione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5721/I, Usufrutto su partecipazioni di s.r.l. e legittimazione alla rinuncia ai termini nella fusione in CNN Notizie del 16.12.2005: «[…] Nel...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 67, Rinunzia ai termini per la deliberazione di fusione in caso di azioni o quote gravate da diritti di pegno o di usufrutto (artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c.), 22 novembre 2005: «È legittima la deliberazione di fusione adottata senza l’osservanza dei termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c. per dispensa avutane, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, anche se alcune delle partecipazioni siano gravate da pegno o da usufrutto senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio o all’usufruttuario e non sussista la rinunzia ai termini da parte dei titolari di tali diritti. Nel caso in cui il diritto di voto sia attribuito al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, tale consenso deve provenire dai soggetti aventi diritto di voto, non essendo necessario il consenso dei soci privi del diritto di voto […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 67, Rinunzia ai termini per la deliberazione di fusione in caso di azioni o quote gravate da diritti di pegno o di usufrutto (artt. 2501-ter, comma 4, e 2501...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.28, Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «Ai portatori di strumenti finanziari cui non sia attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto, è applicabile per analogia il disposto dell’art. 2503 bis, comma 1, c.c.. Ai medesimi spetterà pertanto il diritto all’opposizione, salvo che la loro assemblea speciale abbia approvato dette operazioni».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.28, Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «Ai portatori ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso di cui all’art. 2506 ter, comma 4, c.c., 1° pubbl. 9/08: «Nel procedimento di scissione (e per analogia in quello di fusione), per esonerare validamente l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501 quinquies c.c., non è necessario il consenso di tutti i possessori di strumenti finanziari che diano un qualunque diritto di voto, come letteralmente proposto dall’art. 2506 ter, comma 4, c.c. I possessori di strumenti finanziari legittimati a prestare il loro consenso sono esclusivamente quelli cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero, un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 153-2006/I, Fusione inversa: fattispecie, in CNN Notizie del 19.1.2007: «[…] Riguardo al secondo quesito - se nella fattispecie in esame si incorra nel divieto di cui all’art. 2474 c.c. - giova ricordare come, sul punto, prima della riforma del diritto societario, […] si riteneva che la fusione inversa non comportasse un acquisto di azioni proprie da parte della società incorporante-partecipata bensì un’automatica riassegnazione delle azioni di quest’ultima agli azionisti dell’incorporata-partecipante. […] In conclusione, quindi, la fusione inversa fra la società controllata Gamma s.r.l. incorporante e la società controllante Beta s.r.l. incorporata non si pone in contrasto con il divieto di cui all’art. 2474 c.c. Il progetto di fusione recherà pertanto, ai sensi dell’art. 2501 ter n. 4, l’indicazione dell’assegnazione ai soci dell’incorporante della quote dell’incorporata. Il progetto di fusione evidenzierà che la fusione non sia in contrasto con il divieto per le società a responsabilità limitata di acquistare partecipazioni proprie».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 153-2006/I, Fusione inversa: fattispecie, in CNN Notizie del 19.1.2007: «[…] Riguardo al secondo quesito - se nella fattispecie in esame si i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.L.5, Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società socia di srl, 1° pubbl. 9/10: «La società che all’esito di un’operazione di scissione o fusione risulti titolare di una o più partecipazioni di srl, che anteriormente a tale operazione appartenevano ad altra società coinvolta in detta operazione, è legittimata all’esercizio dei diritti sociali dalla data in cui la fusione o scissione è divenuta efficace, indipendentemente dalla circostanza che risulti aggiornato nel registro imprese l’elenco soci della partecipata. La pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c. è infatti riservata ai trasferimenti in senso tecnico (onerosi, gratuiti o mortis causa), trasferimenti che non avvengono nelle fusioni e scissioni, risolvendosi le stesse in mere vicende evolutive dei soggetti coinvolti piuttosto che dei loro patrimoni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.L.5, Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società socia di srl, 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 2, Modifica di intestazione di quote o di partecipazioni societarie conseguenti ad atti di fusione, scissione: «Qualora a seguito di operazioni straordinarie di fusione […] societaria, nel patrimonio assegnato vi siano partecipazioni in società a responsabilità limitata, compete al notaio comunicare al Registro delle Imprese le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali partecipazioni, con utilizzo della relativa modulistica (mod. “S”). […] In tali ipotesi la comunicazione non si ritiene che sia assoggettata a termini vincolanti, in quanto tali operazioni sono considerate mere modificazioni statutarie organizzative che non comportano, sotto un profilo giuridico, alcun trasferimento».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 2, Modifica di intestazione di quote o di partecipa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2011/I, Acquisto da parte di cooperativa sociale del 100% delle quote di una s.r.l. e successiva fusione per incorporazione, in CNN Notizie del 21.3.2012: «[…] Sulla possibilità per una cooperativa sociale di acquistare l’intera partecipazione in una s.r.l., non sembrano sussistere limiti sotto il profilo della capacità, in quanto le cooperative, essendo enti dotati di personalità giuridica, hanno una capacità giuridica e di agire piena, che si estende a tutti i rapporti disciplinati dall’ordinamento, ad eccezione di quelli che richiedono necessariamente l’esistenza di una persona fisica. Né sembrano sussistere ostacoli alla successiva incorporazione della s.r.l. interamente partecipata dalla cooperativa, in quanto la fusione è un istituto applicabile ad ogni tipo di società. […] L’operazione prospettata non sembra essere in contrasto con la disciplina delle cooperative sociali e, in particolare, con l’art. 11 l. 8 novembre 1991, n. 381, il quale dispone che possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Nel caso in esame, infatti, è la cooperativa sociale che diviene socia della s.r.l. e non, invece, il contrario […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2011/I, Acquisto da parte di cooperativa sociale del 100% delle quote di una s.r.l. e successiva fusione per incorporazione, in CNN Notiz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] l’introduzione della figura dei titoli di debito e le loro notevoli affinità con il titolo obbligazionario, sia dal punto di vista della struttura sia delle caratteristiche circolatorie, aprono differenti prospettive: in particolare il regime circolatorio delle due forme di finanziamento riservate l’una - le obbligazioni - solo alla s.p.a. e l’altra - i titoli di debito - anche alla s.r.l. non è del tutto identico, ma diventa molto simile in talune circostanze, al punto che “si ridimensiona, ma non si elimina affatto, il problema della ammissibilità della trasformazione di s.p.a. che abbia in circolazione obbligazioni in società a responsabilità limitata” […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] l’introduzione della figura dei titoli di debito e l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] In primis lo statuto della s.r.l. dovrà prevedere, ex art. 2483 c.c., la possibilità di emettere titoli di debito, ma tale circostanza riguarda più un’accortezza redazionale dell’atto che non un’esigenza peculiare di questa specifica ipotesi, essendo un dato comune a tutte le fattispecie oggetto di queste brevi note. Allo stesso modo, lo statuto della s.r.l. dovrà disciplinare ampiamente e dettagliatamente, tenendo conto delle caratteristiche dei titoli emessi originariamente dalla s.p.a., i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e, non ultime, dovrà dettare le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito, mancando ogni forma di disciplina legale […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] In primis lo statuto della s.r.l. dovrà prevedere, e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] il titolo di debito della s.r.l. può avere tutte le caratteristiche strutturali dell’obbligazione emessa dalla s.p.a.: l’unico gap attinente al regime circolatorio, secondo cui il primo può essere sottoscritto solo da un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e può successivamente circolare in quanto chi lo trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società, sembra colmato proprio dalla previsione del secondo comma dell’art. 2412 c.c., che introduce un regime di sottoscrivibilità e garanzia della successiva circolazione delle obbligazioni emesse eccedendo i limiti di legge analogo a quello appena descritto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] il titolo di debito della s.r.l. può avere tutte le ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] con la trasformazione regressiva: l’ex socio di s.p.a., infatti, nel momento in cui ha sottoscritto obbligazioni della sua società eccedenti il limite di legge, era protetto da una previsione di legge che gli garantiva la solvenza della società a prescindere dalla sua qualità di socio e proprio tale tutela viene meno con la trasformazione in s.r.l., se non sono introdotti correttivi negoziali specifici. Si verifica cioè un netto peggioramento delle caratteristiche della garanzia del finanziamento, che il titolare potrebbe vedere deteriorarsi in quanto socio, perché costretto a subire la deliberazione della maggioranza sulla trasformazione, ma non può tollerare in quanto obbligazionista, senza aver prestato alcuno specifico consenso od aver riscontrato l’introduzione di correttivi al riguardo. […] emerge la necessità di valutare l’opportunità/necessità di una delibera dell’assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415, comma 1, n. 5, se non addirittura di un consenso individuale dei singoli obbligazionisti. In una prospettiva di più ampio respiro, da un lato si potrebbe argomentare che il loro consenso sia indispensabile in quanto essi “perdono” le garanzie offerte dal tipo societario s.p.a. in termini di entità del capitale minimo - superiore alla s.r.l. - e di controlli - obbligatorietà del collegio sindacale -; ma dall’altro la sussistenza di una garanzia ex lege prestata da un soggetto qualificato - inderogabile nella s.r.l. - rende più sfumati questi profili, assolutamente rilevanti invece nel caso di emissione “ordinarie” e non garantite […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] con la trasformazione regressiva: l’ex socio di s.p....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] sembra quindi che non si possa deliberare la trasformazione regressiva in presenza di azionisti/obbligazionisti: i) se il regolamento del prestito non lo prevede, in tal caso non ponendosi alcun problema di tutela del singolo; od in alternativa ii) senza averli “consultati”. Ed in questo caso la qualificazione del mutamento delle garanzie che assistono il prestito tra le “modificazioni delle condizioni del prestito”, come tali di competenza dell’assemblea degli obbligazionisti, rimane una questione molto incerta e non modificata dalla riforma societaria, al punto che si consiglia prudenza nel giudizio omologatorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] sembra quindi che non si possa deliberare la trasfor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] le tesi [favorevoli alla trasformazione da s.p.a. a s.r.l., N.d.A.] paiono ancora oggi non condivisibili tout court poiché, se applicate, permetterebbero l’“assunzione” da parte della s.r.l. di un prestito obbligazionario di una s.p.a. e creerebbero conseguentemente una duplice categoria di titoli di debito: quelli emessi ab origine da una s.r.l., soggetti alla disciplina di cui all’art. 2483 c.c.; quelli “assunti”, relativi ad ex obbligazioni di s.p.a., che alla stessa - che appare di natura imperativa in quanto posta a tutela dei terzi - sfuggirebbero con inaccettabili ripercussioni sul loro regime circolatorio. La soluzione innovativa, che sembra pienamente rispettosa di tutte le istanze emerse nelle brevi note precedenti, è invece quella di introdurre, in sede di trasformazione, un elemento di garanzia fornito proprio da un investitore professionale soggetto a vigilanza: una fideiussione, cioè, che dovrebbe avere le caratteristiche richieste dall’articolo 2483 c.c. e quindi garantire la solvenza della società a tutela degli assegnatari dei titoli di debito emessi in sostituzione delle obbligazioni […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] le tesi [favorevoli alla trasformazione da s.p.a. a ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 28, Scelta di un esperto comune nella fusione (art. 2501-sexies c.c.), 22 marzo 2004: «In caso di fusione nella quale la società incorporante o la società risultante dalla fusione non sia una s.p.a. o una s.a.p.a. (art. 2501 sexies terzo comma c.c.) non può escludersi che alcune delle società partecipanti alla fusione scelgano come esperto lo stesso o gli stessi soggetti, muniti dei requisiti richiesti dalla legge, e non può al limite escludersi che tutte le società scelgano lo stesso esperto: rientrerà nella responsabilità degli amministratori effettuare questa scelta in modo tale da non compromettere le esigenze di imparzialità e indipendenza dell’esperto o degli esperti scelti».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 28, Scelta di un esperto comune nella fusione (art. 2501-sexies c.c.), 22 marzo 2004: «In caso di fusione nella quale la società incorporante o la società ri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.29, Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nei casi di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «È necessario il consenso di tutti i soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., per approvare un progetto di fusione o scissione che comporti il venir meno di detti diritti, a meno che l’atto costitutivo della società incorporata o scissa non preveda, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., che i medesimi diritti possano essere modificati a maggioranza».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.29, Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nei casi di fusione o scissione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Cass., 16 maggio 2003, n. 7653, in Rep. Foro It., 2003, voce Cooperativa, n. 129: «La fusione di società cooperative (nella specie bancarie) era, per l’epoca anteriore alla l. 24 novembre 2000 n. 340 (che ha abrogato il 4º comma dell’art. 2504 c.c. e modificato il testo dell’art. 2504 sexies c.c.), opponibile ai terzi soltanto a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre per l’epoca successiva è opponibile dall’iscrizione nel registro delle imprese».
    - Cass., 16 maggio 2003, n. 7653, in Rep. Foro It., 2003, voce Cooperativa, n. 129: «La fusione di società cooperative (nella specie bancarie) era, per l’epoca anteriore alla l. 24 novembre 2000 n. 34...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 241-2013/I, Fusione per incorporazione di cooperative e riserve indivisibili, in CNN Notizie del 21.6.2013: «[…] Innanzitutto, la fusione per incorporazione di cooperativa a mutualità prevalente in altra cooperativa a mutualità prevalente non sembra imporre il rispetto delle norme in tema di devoluzione, in quanto l’obbligo di devoluzione sussiste ogniqualvolta si verifica un fatto per effetto del quale il patrimonio dell’ente non risulta più essere assoggettato alla disciplina mutualistica ed ai vincoli che ne derivano. Nel caso di specie, invece, l’incorporante è a sua volta una cooperativa a mutualità prevalente e, quindi, non viene meno il regime mutualistico, per effetto del quale l’incorporata ha usufruito di agevolazioni patrimoniali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 241-2013/I, Fusione per incorporazione di cooperative e riserve indivisibili, in CNN Notizie del 21.6.2013: «[…] Innanzitutto, la fusione per...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 241-2013/I, Fusione per incorporazione di cooperative e riserve indivisibili, in CNN Notizie del 21.6.2013: «[…] La persistenza del regime mutualistico impone, altresì, che la riserva indisponibile facente parte del patrimonio di Alfa, che per effetto della fusione entra a far parte del patrimonio di Beta, non possa essere eliminata. Beta, infatti, acquisisce l’intero patrimonio di Alfa, che comprende una riserva indisponibile il cui ammontare non può essere eliminato attraverso la fusione per incorporazione, altrimenti tale annullamento equivarrebbe ad una assegnazione patrimoniale in favore dei soci di Beta stessa, la quale è vietata. In base, poi, al principio di continuità dei bilanci di cui all’art. 2504-bis, comma 4, c.c., la riserva deve essere iscritta al valore risultante dalle scritture contabili dell’incorporata alla data di efficacia della fusione medesima […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 241-2013/I, Fusione per incorporazione di cooperative e riserve indivisibili, in CNN Notizie del 21.6.2013: «[…] La persistenza del regime mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2011/I, Acquisto da parte di cooperativa sociale del 100% delle quote di una s.r.l. e successiva fusione per incorporazione, in CNN Notizie del 21.3.2012: «[…] la successiva fusione per incorporazione della s.r.l. interamente partecipata dalla cooperativa non comporta l’ingresso di nuovi soci nella compagine dell’incorporante, non ponendosi così il problema di verificare il possesso dei requisiti dei soci richiesti dalla legge. Non si pone, altresì, il dubbio se l’acquisto della s.r.l. e la successiva incorporazione della stessa possa violare indirettamente dell’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale sancito dall’art. 2514, comma 1, lett. d), c.c. per le cooperative a mutualità prevalente. Attraverso tale operazione, infatti, si verifica un’implicita trasformazione della s.r.l. in cooperativa sociale, la quale ultima, invece, continua ad esistere con il proprio originario tipo sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2011/I, Acquisto da parte di cooperativa sociale del 100% delle quote di una s.r.l. e successiva fusione per incorporazione, in CNN Notiz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative, 1° pubbl. 9/09: «Nel caso di fusione o scissione di cooperative l’esperto o gli esperti che devono redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies c.c. sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’art. 2409 bis c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative, 1° pubbl. 9/09: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative, 1° pubbl. 9/09: «[…] Se la società incorporante, o una di quelle risultanti dalla fusione o scissione, sia una società cooperativa alla quale si applichino le norme delle s.p.a., l’esperto o gli esperti devono essere designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Trova infatti piena applicazione, anche in materia di fusione o scissione, il richiamo operato dall’art. 2519 c.c. alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 92-2006/I, Fusione per incorporazione di una cooperativa in altra società cooperativa cui si applicano le norme sulla s.p.a. ai sensi dell’art. 2519 c.c., e relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c., in CNN Notizie del 8.9.2006: «[…] Il nuovo art. 2501-sexies, comma 3, c.c., si limita, però, a prevedere l’obbligo di nomina degli esperti da parte del tribunale per il solo caso in cui la società incorporante o la società “risultato”, nel caso di c.d. fusione paritaria, sia una società per azioni o in accomandita per azioni. Ciò pone il problema di stabilire se l’esclusione da tale obbligo valga per tutte le società cooperative - in quanto non espressamente menzionate nell’art. 2501-sexies, comma 3, c.c. - oppure se, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2519 c.c., l’obbligo in questione valga anche per le società cooperative che non abbiano adottato la disciplina delle s.r.l. ed alle quali, quindi, si applicano le norme sulle s.p.a. in quanto compatibili […]. […] Il principio dell’applicabilità alle cooperative delle disposizioni sulle società per azioni, sancito nell’art. 2519 c.c., non sembra, dunque, subire deroghe nel caso prospettato, perché le società cooperative non sono destinatarie di una particolare disciplina in materia di fusione e, pertanto, ad esse si applicano le disposizioni dettate in tema di s.p.a. […]. Ne deriva, in conclusione, che nella fattispecie al vaglio, poiché l’incorporante è una società cooperativa cui si applicano le norme della s.p.a., gli esperti che dovranno redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, ai sensi dell’art. 2501-sexies, debbono essere designati dal tribunale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative, 1° pubbl. 9/09: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 153-2008/I, Profili problematici delle operazioni di fusione (scissione) delle società cooperative: in particolare la controversa questione del rapporto di cambio, in CNN Notizie del 8.8.2008: «[…] il generale richiamo di cui all’articolo 2545 novies c.c. non consente, in astratto, di escludere l’applicazione di nessuna norma del titolo V Capo X sezioni II e III. Né, in questo contesto, la mancanza di riferimento alle società cooperative da parte dell’articolo 2501 sexies c.c. giova alla tesi che vorrebbe l’irrilevanza del rapporto di cambio nelle operazioni qui all’esame, dal momento che il richiamo per l’applicazione della disciplina è, sedes materiae, contenuto nella prima norma e non avrebbe avuto bisogno di alcuna conferma né di alcun rafforzamento. A ciò si aggiunga, peraltro, che l’articolo 2519 c.c., nell’invocare la regola della compatibilità quale presupposto dell’applicazione della normativa delle società lucrative alle cooperative, fissa il criterio esegetico sul concetto della “succedaneità” come ai evince dall’inciso “… per quanto non previsto nel presente titolo …”. A tale riguardo, vale precisare, che non risulta disciplinata - nel titolo sulle società cooperative - la fattispecie della fusione nemmeno per l’ipotesi di fusione da o in cooperative a mutualità prevalente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 153-2008/I, Profili problematici delle operazioni di fusione (scissione) delle società cooperative: in particolare la controversa questione de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.2, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c., 1° pubbl. 9/09: «[…] In tal caso [fusione o scissione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio venga determinato senza tener conto dei patrimoni delle società coinvolte, N.d.A.], infatti, il rapporto di cambio deve essere determinato alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione precedentemente detenuta […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.2, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.3, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità non prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c., 1° pubbl. 9/09: «Nel caso di fusioni o scissioni nelle quali sia coinvolta anche una sola società cooperativa a mutualità non prevalente trova sempre applicazione il disposto dell’art. 2501 sexies c.c., disciplinante la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio. Detta disposizione sarà applicata o derogata secondo le regole ordinarie previste per le società lucrative».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.3, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità non prevalente e obbligo della relazione degli esperti ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.2, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c., 1° pubbl. 9/09: «La relazione degli esperti prevista dall’art. 2501 sexies c.c. è volta a verificare la congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori in relazione ai patrimoni delle società coinvolte ed alle loro aspettative reddituali. Pertanto, nel caso di fusione o scissione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio, sempre necessario, sia determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte (a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all’entità della partecipazione), non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501 sexies c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.2, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 214-2012/I, Fusione per incorporazione di due cooperative: applicazione dell’art. 2501-sexies in tema di rinuncia alla relazione degli esperti e determinazione del rapporto di cambio, in CNN Notizie del 19.4.2013: «[…] Sulla questione della applicabilità della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c., la dottrina […] e, in particolare, uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato […] si esprime in senso affermativo […]. Anche in caso di fusione fra cooperative a mutualità prevalente, le società coinvolte potrebbero avere una consistenza patrimoniale diversa, per effetto della presenza di riserve divisibili o di perdite patrimoniali delle quali si dovrebbe comunque tener conto, con la conseguenza che il valore della partecipazione della società incorporante risultante dalla fusione dovrebbe discostarsi da quello nominale della partecipazione originaria. Peraltro, si è sottolineato come, anche in mancanza di riserve divisibili, il rapporto di cambio e la relativa relazione possono aver rilievo: a) al fine di determinare la quota di utili dei soci cooperatori (art. 2514, lett. a) c.c.); b) al fine di determinare la remunerazione dei soci “finanziatori” e titolari di strumenti finanziari (cfr. L. 59/92, art. 2514 lett. b, e 2526, comma 2, c.c.); c) al fine di determinare il peso per la nomina dell’organo di controllo (art. 2543, comma 2, c.c.); d) al fine di determinare l’incidenza delle perdite fino all’erosione integrale che determina scioglimento (art. 2545-duodecies c.c.) […]. La relazione degli esperti, come è noto, rientra tuttavia nella disponibilità dei soci, i quali possono rinunziarvi all’unanimità (già prima della riforma, App. Milano, 12 gennaio 2001, in Società, 2001, 434 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 214-2012/I, Fusione per incorporazione di due cooperative: applicazione dell’art. 2501-sexies in tema di rinuncia alla relazione degli espert...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 153-2008/I, “Profili problematici delle operazioni di fusione (scissione) delle società cooperative: in particolare la controversa questione del rapporto di cambio”, in CNN Notizie del 8.8.2008: «[…] Più complessa, nella fattispecie ipotizzata, risulterebbe la conciliazione tra le prescrizioni normative in materia di bilancio ex articolo 2545 octies c.c., quella in materia di relazione dell’esperto di cui all’articolo 2545 undecies c.c., ed infine quella concernente la situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501 quater c.c.. La complessità dell’armonizzazione delle previsioni si pone, sul piano generale, in conseguenza dei diversi criteri con cui dette “situazioni patrimoniali” vanno redatte, laddove, com’è noto, per quelle di cui agli articoli 2545 octies ed undecies è prescritto il criterio del valore “effettivo” del patrimonio, mentre per quella dell’articolo 2501 quater è sancito il criterio classico del costo “storico” dei valori di bilancio. […] Il quadro lascia aperto il campo a tre possibili soluzioni: […] c) che si consideri legittima l’operazione e si esiga da parte della deliberante società cooperativa la redazione di una sola “situazione patrimoniale”, secondo i criteri del più volte citato articolo 2545 undecies c.c. L’ultima prospettazione mi pare quella da condividersi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 153-2008/I, “Profili problematici delle operazioni di fusione (scissione) delle società cooperative: in particolare la controversa questione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «La riorganizzazione dell’impresa in funzione dell’esecuzione di un concordato preventivo può essere realizzata anche mediante fusione della società in crisi, in una qualsiasi delle sue forme note. La disponibilità dell’istituto allo scopo è oggi avvalorata dalla soppressione del divieto originariamente contenuto nell’art. 2501, secondo comma c.c.; la sua coerenza con la procedura concordataria si desume in primo luogo, dall’art. 160, primo comma, l. fall. (laddove consente di promuovere “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante … operazioni straordinarie”); in secondo luogo dall’art. 186 bis l. fall, poiché la fusione è funzionalmente fondata, ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., sul rispetto del principio di continuità e consente, al contempo, di conseguire risultati allocativi delle risorse patrimoniali non dissimili da quelli testualmente prefigurati nello stesso art. 186 bis l. fall.».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «La riorganizzazione dell’impresa in funzione dell’esecuzione di un concordato preventivo può essere realizza...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Qualora la delibera di approvazione del progetto di fusione preceda anche il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, va da sé che gli amministratori non dovranno munirsi di alcuna autorizzazione preventiva, non essendo ancora aperta la procedura. Qualche dubbio in merito potrebbe sorgere qualora la domanda sia già stata presentata. […] Non vi è dubbio che la fusione della società in concordato preventivo, per le innegabili conseguenze che è foriera di generare sul piano della tutela dei creditori, è da ascrivere al novero di quelle di natura straordinaria, tale dunque da pretendere il placet giudiziale. […] giova tuttavia rammentare che ogni effetto consegue solo all’iscrizione (e quindi alla stipula) dell’atto di fusione. Ne deriva che se quella stessa fusione, come progettata ed approvata dai soci, è prevista espressamente nel piano presentato ai sensi dell’art. 161 l. fall. e la stipulazione dell’atto finale è condizionata all’omologazione del concordato preventivo, non ricorrono i presupposti che giustificano la preventiva autorizzazione giudiziale (del Tribunale o del Giudice Delegato), di cui non ci si dovrà dunque munire nemmeno per pubblicizzare il progetto di fusione, perché non può determinarsi alcun effetto anche solo potenzialmente pregiudizievole per il ceto creditorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Qualora la delibera di approvazione del progetto di fusione preceda anche il deposito della domanda di ammis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda stipulare un atto di fusione della società in concordato preventivo ad efficacia non “condizionata” all’omologazione, e quindi ad efficacia immediata, si ritiene necessario munirsi: a) dell’autorizzazione del Tribunale ex art. 161 comma 7 l. fall., fino al decreto di cui all’art. 163 l. fall.; b) del Giudice Delegato ex art. 167 l. fall., successivamente all’ammissione alla procedura. In tal caso, agli effetti della fusione, la situazione patrimoniale della società in concordato preventivo non potrà tener conto della falcidia concordataria dei debiti sociali, in quanto il concordato non è stato ancora né approvato dai creditori ex art. 177 l. fall., né omologato dal Tribunale ex art. 180 l. fall. […] la pubblicazione del progetto di fusione (non condizionata all’omologazione del concordato preventivo) e la sua approvazione, anche prima dell’omologazione del concordato preventivo, non richiedono alcuna autorizzazione, in quanto incapaci di produrre effetti sul patrimonio sociale».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda stip...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Con il decreto di omologa la procedura di concordato preventivo si chiude, a mente dell’art. 181 l. fall., e l’organo amministrativo della società ritorna nella pienezza dei suoi poteri dispositivi del patrimonio sociale; l’eventuale inadempimento degli obblighi assunti nei confronti del ceto creditorio determina esclusivamente la risoluzione del concordato, purché di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 186 l. fall. Pertanto, coinvolgendo una società tornata in bonis, la fusione verrà attuata secondo le ordinarie regole procedimentali (anche in punto di legittimazione alla sottoscrizione del progetto e dell’atto di fusione) e senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva, se non quelle che siano state eventualmente previste in modo espresso dal decreto di omologazione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Con il decreto di omologa la procedura di concordato preventivo si chiude, a mente dell’art. 181 l. fall., e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 50/2015, Fusione e scissione di società in concordato preventivo con liquidazione: «[…] la fusione prevista nel piano approvato dai creditori e omologato dal Tribunale non è partecipe della fase di liquidazione (di competenza esclusiva del liquidatore giudiziale), ma appartiene alla pre-fase organizzativa della liquidazione, a carico del debitore se intende rispettare il piano concordatario. Ne consegue che sia la predisposizione del progetto […] di fusione sia la stipula dell’atto finale ([…] di fusione) restano di competenza esclusiva degli amministratori della società, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. L’infedeltà nell’attuazione […] della fusione, anche sotto il profilo della corretta allocazione degli elementi patrimoniali, si tradurrà in una fattispecie di inadempimento degli obblighi concordatari, con ogni conseguente effetto di legge».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 50/2015, Fusione e scissione di società in concordato preventivo con liquidazione: «[…] la fusione prevista nel piano approvato dai creditori e omologa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 386-2014/I, Fusione (negativa) per incorporazione di società in concordato preventivo non ancora approvato, in CNN Notizie del 27.8.2014: «[…] si può rilevare che la soggezione dell’impresa alla procedura concorsuale genera, fra l’altro, la conseguenza di: (i) imporre ai creditori una comunanza di interessi, giacché nessuno di loro può aggredire individualmente il patrimonio sociale; (ii) creare un’organizzazione per la soluzione dei conflitti di interesse che possono sorgere fra di essi, stante l’eterogeneità di posizioni di cui sono portatori. Si può pertanto sostenere ragionevolmente che, una volta approvata la proposta di concordato, nessuno dei creditori sociali (concorsuali o anche “della massa”) possa proporre opposizione alla fusione ex art. 2503 c.c., ove quest’operazione sia prevista come parte integrante della proposta di concordato, ma soltanto opporsi all’omologazione di esso, ricorrendone le condizioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 386-2014/I, Fusione (negativa) per incorporazione di società in concordato preventivo non ancora approvato, in CNN Notizie del 27.8.2014: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «[…] Può accadere che l’organo amministrativo della società preferisca anticipare l’avvio del procedimento di fusione, pur volendo condizionarne gli effetti all’omologazione del concordato, al cui adempimento resta strumentale. Anche nella circostanza si tratterà dunque di fusione necessariamente prevista nel piano presentato ai sensi dell’art. 161 secondo comma, lett. e), l. fall., connotata dal fatto che il procedimento è avviato prima dell’omologazione. In particolare, l’avvio del procedimento, con la pubblicazione del progetto e l’approvazione dello stesso da parte dell’organo competente, potrà precedere la presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale; oppure seguire il deposito della domanda, pur precedendo l’omologazione. In entrambi i casi risulta opportuno, se non addirittura auspicabile, “condizionare” l’esecuzione della deliberazione di approvazione del progetto di fusione all’omologazione del concordato, e più precisamente legittimare espressamente il legale rappresentante della società alla stipula dell’atto di fusione solo a condizione che il concordato sia omologato ex art. 181 l. fall., anche se non in via definitiva, in quanto immediatamente efficace pur se reclamabile ai sensi dell’art. 183 l. fall. […]. A tal fine sembra sufficiente, limitarsi a “condizionare” l’esecuzione della deliberazione di approvazione del progetto di fusione, nel senso di autorizzare il legale rappresentante alla stipula dell’atto di fusione solo qualora sia omologato il concordato, piuttosto che apporre una condizione sospensiva all’atto finale, per non interferire direttamente sugli effetti della fusione come definiti normativamente. Adottando tale soluzione, si dovrebbe procedere alla stipula dell’atto finale soltanto a concordato omologato e precisamente in sede di esecuzione del concordato medesimo, così da minimizzare il rischio di incertezze e di sopravvenienze, sul piano dei rapporti fra procedura concorsuale e operazione straordinaria, avendo conseguito il duplice risultato di aver “vincolato” la maggioranza assembleare all’esito positivo del procedimento di approvazione della proposta di concordato e di aver contenuto in ambito endo-procedimentale (concorsuale) il predetto fattore di incertezza, in modo da non pregiudicare l’affidamento dei terzi».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1093-2014/I, Fusione di società in concordato preventivo, in CNN Notizie del 25.2.2015: «[…] si dà anche conto [che il meccanismo condizionale] fa sì che il legale rappresentante della società possa stipulare l’atto di fusione solo a condizione che il concordato sia omologato ex art. 181 l. fall., anche se non in via definitiva […] in quanto immediatamente efficace pur se reclamabile ai sensi dell’art. 183 l. fall. […] non sembra che ciò si possa tradurre né in un difetto di legittimazione delle stesse, né in una modifica sostanziale delle condizioni della fusione previste nel concordato, tanto più che, trattandosi di vicenda procedimentale, si è detto non esser necessaria alcuna autorizzazione».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «[…] Può accadere che l’organo amministrativo della società preferisca anticipare l’avvio del procedimento di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Nella prospettiva proposta […] il progetto di fusione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche illustrazioni e giustificazioni da fornirsi nella relazione ex art. 2501 quinquies c.c., opportunamente (anche se non necessariamente) redatta - un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto al concordato della società in crisi o insolvente e agli obiettivi imprenditoriali e/o finanziari delle società partecipanti. L’illustrazione del programma concordatario, del ruolo che in esso gioca la fusione e della giustificazione di questa sul piano economico, finanziario e industriale, risultano particolarmente necessari per i soci della società in crisi, se si tiene conto che la competenza ad approvare la proposta di concordato è rimessa, in via di principio e salvo diversa disposizione statutaria, all’organo amministrativo […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Nella prospettiva proposta […] il progetto di fusione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche ill...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.24, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alle fusioni e scissioni a favore di società di persone, 1° pubbl. 9/06: «Si ritiene che il dettato dell’art. 2500 sexies, 1 comma, c.c., nella parte in cui richiede il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata con la trasformazione, debba essere esteso anche alle operazioni di fusione o di scissione che determinano un mutamento del tipo societario (totale nella fusione e nella scissione estintiva, parziale nella scissione non estintiva) da società di capitali in società di persone. Infatti l’assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile nella società di persone risultante o beneficiaria della fusione/scissione determina la necessità di raccogliere il consenso del socio medesimo ai sensi dell’art. 2500 sexies, 1 comma, c.c., applicabile anche alle fusioni/scissioni che determinano un mutamento del tipo societario».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.24, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alle fusioni e scissioni a favore di società di persone, 1° pubbl. 9...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 2, Modifica di intestazione di quote o di partecipazioni societarie conseguenti ad atti di fusione, scissione: «Qualora a seguito di operazioni straordinarie di fusione […] societaria, nel patrimonio assegnato vi siano partecipazioni in […] società di persone, compete al notaio comunicare il fatto con richiesta di annotazione (mod. S2 con intercalare P), salva la facoltà di procedere successivamente ad adottare formalmente le conseguenti modifiche dei patti sociali. In tali ipotesi la comunicazione non si ritiene che sia assoggettata a termini vincolanti, in quanto tali operazioni sono considerate mere modificazioni statutarie organizzative che non comportano, sotto un profilo giuridico, alcun trasferimento».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 2, Modifica di intestazione di quote o di partecipa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.21, Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «Si ritiene ammissibile la fusione (“propria” o “in senso stretto”) in una società di persone di nuova costituzione con un unico socio, in quanto la società beneficiaria, nel procedimento di fusione “in senso stretto”, nasce secondo una genesi affatto diversa dall’ordinario atto costitutivo. Infatti, in base all’art. 2504 bis, 1 comma, c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. 6/2003, la fusione tra società non comporta l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (così Cass. Sez. Un. 8.2.2006, n. 2637) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.21, Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.21, Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «In tal caso [fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio, N.d.A.] la società di persone unipersonale originata dalla fusione sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.21, Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Torino, 14 giugno 1999.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Torino, 14 giugno 1999.
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.16, Forma della decisione di fusione o scissione in società di persone, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso di fusione o di scissione di una società di persone in altra società di persone (incorporante, o risultante dalla fusione, o beneficiaria della scissione), ovvero nel caso in cui una società di persone incorpori o risulti beneficiaria di scissione anche di società di capitali, la decisione di approvazione del progetto di fusione o di scissione da parte dei soci della società di persone può anche rivestire la forma della scrittura privata autenticata».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 126-2006/I, Sulla forma delle decisioni dei soci di società di persone aventi ad oggetto la fusione/scissione tra società di persone e società di capitali, in CNN Notizie del 10.11.2006: «[…] La deliberazione di fusione delle società di persone deve dunque necessariamente rivestire la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2296 e 2300 c.c. e 11 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, per poter essere iscritta e divenire così opponibile ai terzi. L’art. 2504 primo comma, infatti, impone testualmente la forma pubblica solo per l’atto di fusione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.16, Forma della decisione di fusione o scissione in società di persone, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso di fusione o di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Pur constatando l’assenza di uniformità di pensiero, la dottrina volge in prevalenza nel senso di ritenere ammissibile che, ordinariamente, la maggioranza consenziente si formi in via extra assembleare. Pertanto, sebbene la volontà dei singoli soci sia espressa in tempi e luoghi diversi, nel sistema delle società di persone la decisione si forma validamente quando si coagula intorno ad un tema il consenso della maggioranza dei soci, senza necessità di adunanza contestuale. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale è giunta a negare la necessità della consultazione di tutti i soci, ritenendo di contro sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la maggioranza. […] Dunque, certamente non sarà necessario (anche se ciò avverrà in prevalenza) che l’approvazione del progetto avvenga in seduta assembleare, in adesione anche al prevalente orientamento dottrinale e in piena coerenza con il principio, espresso nell’art. 7 della Legge Delega, di favorire la semplificazione del procedimento di fusione/scissione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Pur constatando l’assenza di uniformità di pensiero, la do...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.17, Forma della decisione di fusione o scissione di società di persone in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «La decisione di approvazione del progetto di fusione o di scissione di una società di persone in una società di capitali (incorporante, o risultante dalla fusione, o beneficiaria della scissione) deve essere redatta in forma pubblica, dovendo ritenersi che il controllo di legittimità di cui all’art. 2436, c.c., obbligatoriamente previsto nel caso di specie dall’art. 2502 bis, II comma, c.c., presupponga tale forma».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.17, Forma della decisione di fusione o scissione di società di persone in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «L...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.18, Competenza alla redazione e deposito del progetto di fusione/scissione e dei documenti inerenti nelle società di persone, 1° pubbl. 9/06: «Nelle società di persone il progetto di fusione o di scissione (artt. 2501 ter e 2506 bis c.c.), la situazione patrimoniale ed i bilanci (artt. 2501 quater e 2506 bis c.c.), nonché la relazione illustrativa (artt. 2501 quinquies e 2506 ter c.c.), sono validamente redatti e depositati dagli amministratori anche disgiuntamente o a maggioranza se tali forme di amministrazione sono previste nei patti sociali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.18, Competenza alla redazione e deposito del progetto di fusione/scissione e dei documenti inerenti nelle società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Amministrazione solo congiuntiva: Nessuna questione sorge in materia. Gli amministratori procederanno congiuntamente in conformità a quanto previsto nei patti sociali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Amministrazione solo congiuntiva: Nessuna questione sorge ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Combinazione di regole di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva. […] il progetto di fusione/scissione, nonché tutti gli altri documenti compresi nella fase preparatoria, dovranno essere sottoscritti da tutti gli amministratori rappresentanti ai quali i patti sociali riconoscano una legittimazione congiunta. La scelta organizzativa può divenire più complessa laddove i patti sociali impongano l’amministrazione congiunta solo per specifici atti fra i quali non sia compresa la redazione del progetto di fusione/scissione. La soluzione al dilemma deve essere cercata tramite un’attenta analisi degli effetti che l’atto da porre in essere, ovvero la redazione del progetto di fusione/scissione, è idoneo a produrre. Il fine della ricerca consiste nella verifica se tale atto sia capace di produrre effetti assimilabili a quelli conseguenti agli atti per i quali è imposta l’amministrazione congiuntiva, così da costringere ad applicare quest’ultima regola gestionale per analogia funzionale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Combinazione di regole di amministrazione disgiuntiva e co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] ogni amministratore di società di persone gestita con il metodo “ad amministrazione disgiunta” potrà procedere alla redazione ed alla sottoscrizione, in quanto dotato del potere di rappresentanza ex art. 2260, del progetto di fusione/scissione. Un conforto indiretto all’opzione interpretativa proposta proviene dall’opinione comunemente diffusa in tema di redazione del bilancio, atto non delegabile ai sensi degli artt. 2381 e 2475. In proposito si deve rilevare che la dottrina è orientata pacificamente nel senso di ritenere che in regime di amministrazione disgiuntiva anche la redazione del bilancio di una società di persone può essere compiuta da un solo amministratore, benché debba tener necessariamente conto delle operazioni compiute da tutti, anche separatamente. Nulla osta, pertanto a ritenere, per simmetria concettuale, che anche il progetto di fusione/scissione possa essere atto individuale del singolo amministratore. La medesima conclusione potrà essere estesa a maggior ragione alla redazione di tutti gli altri documenti richiesti nella fase progettuale delle operazioni straordinarie in esame […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] ogni amministratore di società di persone gestita con il m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «Per la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali e per la fusione e la scissione di società di persone gli artt. 2500-ter, comma 1, e 2502 c.c. (quest’ultimo richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) richiedono il consenso della maggioranza dei soci calcolata in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili e riconoscono al socio non consenziente il diritto recesso. […] Sul piano interpretativo, specie con riguardo alle clausole più diffuse negli atti costitutivi delle società esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, sorge il quesito se sia sufficiente ad integrare il patto in deroga la clausola generica con cui si subordinano le modifiche dell’atto costitutivo all’unanimità dei soci. […] la clausola richiedente l’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo intende semplicemente riprodurre l’art. 2252 c.c., senza che le parti si siano rappresentate una eventuale futura trasformazione progressiva, fusione o scissione. Ed allora, nell’assenza di un intento (esplicito o implicito) di regolamentazione specifica al riguardo, devono ritenersi non derogati gli artt. 2500-ter e 2502, comma 1, c.c., così dandosi spazio alla logica della riforma che intende facilitare l’accesso alle segnalate operazioni straordinarie pur in un sistema imperniato sulla normale modificabilità solo unanime dell’atto costitutivo […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5741/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e consenso dei soci, in CNN Notizie del 20.4.2006: «[…] Si potrebbe in sintesi affermare che se nella generalità delle fattispecie modificative di società personali è necessario che per la disapplicazione della regola dell’unanimità sia necessaria una espressa previsione del contratto sociale, all’opposto, per la trasformazione, è l’unanimità a dover essere espressamente sancita nei patti sociali. E qui, nel caso di specie (riadattando il brocardo ubi lex voluit dixit), contractus non dixit […]. In sostanza, la regola maggioritaria può esser disattivata laddove il contratto sociale abbia disciplinato la trasformazione (anche con riferimento ad un generico tipo di operazioni, quali quelle straordinarie) richiedendo l’unanimità».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-75-2008/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali. Maggioranza o unanimità e forma della decisione, in CNN Notizie del 14.5.2008.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «Per la trasformazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.20, Contenuto minimo della clausola che renda inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo dell’art. 2502 c.c., 1° pubbl. 9/06: «La decisione di fusione di una società di persone, pur rientrando nell’ampio “genus” delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dal secondo periodo dell’art. 2502 c.c., che, in deroga al principio dell’unanimità genericamente previsto dall’art. 2252 c.c., ne consente l’adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale. La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell’unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all’unanimità”, ovvero: “Per le modificazioni del contratto sociale si applica l’art. 2252 c.c.”; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.20, Contenuto minimo della clausola che renda inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.23, Decisione di fusione o scissione di società di persone a maggioranza e adozione di un nuovo statuto, 1° pubbl. 9/06: «In mancanza di espressa diversa previsione del contratto sociale, si deve ritenere che il secondo periodo dell’art. 2502 c.c. (richiamato dall’art. 2506 ter c.c. per la scissione), nella parte in cui prevede l’approvazione del progetto di fusione (o scissione) a maggioranza delle società di persone, consenta l’approvazione con la medesima maggioranza del testo dello statuto o dei patti sociali della o delle società risultanti anche in quelle parti che non risultano strettamente necessarie con la fusione (o scissione). Si pensi all’introduzione di particolari maggioranze, o all’adozione di particolari sistemi di “governance”, o a clausole di prelazione, o di limitazione alla circolazione delle partecipazioni, o alla previsione di ipotesi facoltative di recesso o esclusione, ecc.). Restano comunque salve le disposizioni dettate da norme speciali in deroga al principio di cui al secondo periodo dell’art. 2502 c.c. (si pensi all’art. 34 del d.lgs. 17.1.2003 n. 5 nella parte in cui prevede che l’introduzione o la soppressione di clausole compromissorie debba essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.23, Decisione di fusione o scissione di società di persone a maggioranza e adozione di un nuovo statuto, 1° pubbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] A norma dell’art. 2502, richiamato per la scissione dall’art. 2506 ter, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’approvazione del progetto di fusione/scissione nelle società di persone avviene con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo il diritto di recesso per il socio non consenziente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] A norma dell’art. 2502, richiamato per la scissione dall’a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 186-2012/I, S.r.l. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, in CNN Notizie del 20.3.2013: «[…] Appare, a tal proposito opportuno richiamare la questione dell’aggiornamento della perizia di stima in altri due casi: quello della perizia di stima in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, e quello della situazione patrimoniale redatta dall’organo amministrativo in caso di fusione […]. Poiché in entrambe le ipotesi è prevista la redazione di un documento attestante i valori del patrimonio sociale, si è prospettata un’applicazione analogica dell’art. 2364, comma 2, c.c. che pone un termine massimo di sei mesi per l’approvazione del bilancio. […] Ciò induce ad esprimere cautela in merito all’applicazione analogica dell’art. 2364, comma 2, c.c. e a sottolineare, piuttosto, l’importanza dell’attualità dei valori descritti nei predetti documenti contabili. Sembra, infatti, che una maggiore rilevanza debba esser data proprio al requisito della “attualità” dei valori espressi nella relazione di stima, requisito che prescinde da termini certi, quale quello dei centoventi giorni, ed è semmai rimesso alla concreta valutazione di coloro cui spetta l’amministrazione della società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 186-2012/I, S.r.l. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, in CNN Notizie del 20.3.2013: «[…] Appare,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 8, Trasformazione e fusione di società di persone dalle quali risulti una società per azioni - relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 - art. 2343-ter c.c. - applicabilità: «[…] in caso la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società azionaria ed occorra procedere alla stima del patrimonio di una società di persone ai sensi dell’art. 2501-sexies, comma 6, in alternativa al procedimento previsto dall’art. 2343 si potrà fare ricorso a quello previsto dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), incaricando all’uopo un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità diverso da quello incaricato di redigere la (eventuale) relazione sulla congruità del rapporto di cambio, ovvero utilizzando una valutazione già effettuata nel semestre precedente il termine indicato dall’art. 2501-quater, comma 1 […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2009/I, La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell’ambito della fusione e della trasformazione, in CNN Notizie del 18.1.2010: «[…] Non sembra che il mancato richiamo all’art. 2343-ter c.c. possa di per sé costituire un ostacolo alla sua applicazione alla fusione: la legittimità dell’applicazione dell’art. 2343-ter c.c. non sembra possa essere esclusa, in mancanza di un espresso divieto in tal senso, in ragione della lettera dell’art. 2501-sexies ultimo comma, - applicabile alla fusione di società di persone con società di capitali - che rinvia esclusivamente alla disciplina di cui all’art. 2343 c.c. Invero, il mancato coordinamento tra la norma in tema di fusione e la disciplina “alternativa” di valutazione dei conferimenti in natura introdotta dal d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, non sembra ostacolarne l’applicazione perché la lettura sistematica delle norme in tema di valutazione di conferimenti inequivocabilmente induce a ritenere che il rinvio all’art. 2343 c.c. debba essere inteso come rinvio alla norma “capo-fila” in materia […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 8, Trasformazione e fusione di società di persone dalle quali risulti una società per azioni - relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 - ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2009/I, La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell’ambito della fusione e della trasformazione, in CNN Notizie del 18.1.2010: «[…] nel caso di fusione omogenea di società di capitali con imputazione a capitale di una somma superiore al netto contabile delle società fuse, il regime alternativo assume delle connotazioni peculiari. Ad esempio: […]- anche il regime relativo alla verifica degli amministratori circa l’intervento di fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione ed al deposito della relativa attestazione per l’iscrizione nel registro delle imprese deve essere adattato al procedimento di fusione: dovrà ragionevolmente ritenersi […], applicando la norma dell’art. 2440-bis c.c. dato che si verte in ipotesi di società già esistenti, che la verifica vada effettuata prima della stipula dell’atto di fusione ed allegata allo stesso e così che il termine previsto per il deposito della dichiarazione degli amministratori ex art. 2343-quater, comma 3, c.c. sia coevo a quello per l’iscrizione dell’atto di fusione; ne conseguirebbe che il termine finale rispetto al quale deve essere effettuato il controllo inerente all’eventuale verificarsi di “fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti, tali da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento” ovvero “fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti” coincida con la data di stipula dell’atto di fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2009/I, La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell’ambito della fusione e della t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2009/I, La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell’ambito della fusione e della trasformazione, in CNN Notizie del 18.1.2010: «[…] nel caso di fusione omogenea di società di capitali con imputazione a capitale di una somma superiore al netto contabile delle società fuse, il regime alternativo assume delle connotazioni peculiari. Ad esempio: […] - quanto alla lettera b) dello stesso secondo comma, si dovrà stabilire come vada conteggiato il termine semestrale per l’aggiornamento della valutazione, se con riferimento al progetto ovvero alla delibera di approvazione del progetto ovvero all’atto di fusione. Pare accettabile la stessa soluzione adottata circa la quantificazione del prezzo medio ponderato: ci si dovrà riferire, al fine di conteggiare il semestre di aggiornamento della valutazione, alla data di iscrizione del progetto, dovendosi poi tenere conto delle variazioni intervenute (ex art. 2343-quater c.c.) fino alla stipula dell’atto di fusione, dato che le risultanze della perizia appaiono essere elemento imprescindibile del progetto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2009/I, La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell’ambito della fusione e della t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.13, Interpretazione dell’art. 2501 sexies, comma 7, c.c., 1° pubb. 9/06: «La disposizione di cui al settimo comma dell’art. 2501 sexies c.c. ha una funzione di semplificazione, consentendo di non procedere alla nomina di due esperti distinti nell’ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali: uno per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed uno per la redazione della relazione di stima del patrimonio della società di persone incorporata. Tale norma non ha dunque alcun intento di imporre, nel caso di fusione di società di persone con società a responsabilità limitata senza designazione di un unico esperto, le disposizioni dell’art. 2343 c.c. in luogo di quelle dell’art. 2465 c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 2500 ter, secondo comma, c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.13, Interpretazione dell’art. 2501 sexies, comma 7, c.c., 1° pubb. 9/06: «La disposizione di cui al settimo comma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…] Non è quindi necessaria la relazione di stima ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-sexies, ult. comma, e 2343 c.c., in tutti i casi di incorporazione di una o più società di persone in una società di capitali preesistente, allorché quest’ultima non deliberi alcun aumento del capitale sociale, ad esempio perché: (i) possiede l’intero capitale dell’incorporata; (ii) sia partecipata, nelle stesse quote, dagli stessi soci dell’incorporata; (iii) soddisfi il concambio a favore dei soci dell’incorporata senza aumentare il capitale sociale, con una delle tecniche alternative consentite dalla disciplina del tipo sociale della società incorporante stessa».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Per comprendere appieno la reale portata del 7° comma dell’art. 2501-sexies c.c. è necessario, infatti, individuare la ratio della perizia di stima richiesta dall’art. 2500-ter c.c. (referente normativo in tema di trasformazione e quindi il più appropriato per valutare la fusione comportante trasformazione): la funzione di tale perizia, come è noto, è quella di garantire l’integrità del capitale sociale in relazione al patrimonio apportato dalla società di persone e ciò in quanto per le società di persone non è prevista alcuna rigida disciplina né controllo sui valori e sugli appostamenti contenuti nel rendiconto. Nell’ipotesi di fusione comportante trasformazione, la necessità di garantire tale effettività emerge solo nel caso in cui la società incorporante debba procedere ad un aumento del capitale per poter distribuire partecipazioni ai soci della incorporata, oppure in ipotesi di fusione propria di società di persone e di società capitali, allorché il capitale post-fusione sia determinato in misura superiore al capitale già esposto dalla s.p.a. o dalla s.r.l. partecipante alla fusione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 878-2014/I, Fusione di s.a.s. in s.r.l. e obbligo della relazione di stima, in CNN Notizie del 8.6.2016: «[…] non in tutte le “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali” si verificano i presupposti che giustificano l’applicazione della stima ex art. 2343 c.c. Appare quindi incongruo interpretare la norma in modo tale da estendere la perizia di stima ad ipotesi nelle quali non si verificano né gli elementi della fattispecie “ordinaria” (quella cioè degli artt. 2343 e 2465 c.c.), né la ratio che impone tale tutela al di là della fattispecie ordinaria. Il che si verifica ogniqualvolta non viene “creato” o “aumentato” il capitale sociale di una società di capitali mediante l’imputazione di valori derivanti dal patrimonio di una società di persone. Non è infatti mai richiesta la perizia ex art. 2343 c.c. in ipotesi in cui non si formi un nuovo capitale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…] Non è infatti mai richiesta la perizia ex art. 2343 c.c. in ipotesi in cui non si formi un nuovo capitale, né potrebbe del resto assumere alcun senso l’attestazione peritale secondo la quale il valore dei conferimenti [rectius: del patrimonio della società di persone] “è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale”, posto che tale determinazione non avrebbe nemmeno luogo. Ciò porta a dire, come si afferma nella massima, che all’esperto ex art. 2501-sexies c.c. non viene affidata la perizia ex art. 2343 c.c. allorché, pur trattandosi di “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali”, la società risultante dalla fusione sia: (i) una società di persone; (ii) una società di capitali preesistente che non aumenta il capitale sociale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.7, Fusione di società di persone in società di capitali e relazione di stima ex art. 2343 c.c., 1° pubbl. 9/04: «In caso di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone, a norma dell’art. 2343 c.c. (richiamato dal settimo comma dell’art. 2501 sexies, c.c.), è necessaria nei seguenti casi: a) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali di nuova costituzione; b) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali preesistente che, per effetto della fusione, aumenti il patrimonio netto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.7, Fusione di società di persone in società di capitali e relazione di stima ex art. 2343 c.c., 1° pubbl. 9/04: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.13, Interpretazione dell’art. 2501 sexies, comma 7, c.c., 1° pubb. 9/06: «[…] nel caso in cui una società di persone venga incorporata in una srl sarà sempre possibile che la relazione di stima del patrimonio della società di persone sia affidata ad un esperto designato dalla società incorporata ex art. 2465 c.c., richiamato dall’art. 2500 ter, secondo comma, c.c., anche nel caso di fusioni semplificate dove non trova applicazione l’art. 2501 sexies c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.13, Interpretazione dell’art. 2501 sexies, comma 7, c.c., 1° pubb. 9/06: «[…] nel caso in cui una società di pers...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 c.c. - casi che ne consentono l’omissione: «[…] E ad analoga conclusione può giungersi anche quando sono coinvolte nella fusione società azionarie, se si aderisce all’orientamento che consente anche in tal caso la rinunzia da parte di tutti i soci alla relazione di cui all’art. 2501-sexies, comma 1, così come nell’ipotesi in cui la relazione sul rapporto di cambio manchi perché si tratta di incorporazione di società posseduta al novanta per cento (art. 2505-bis). In tali ipotesi, tuttavia, mancando gli esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, la relazione di stima dovrà essere redatta da un esperto nominato dalla società (se la società incorporante o quella risultante dalla fusione è una società a responsabilità limitata), ovvero designato dal Tribunale (se la società incorporante o quella risultante dalla fusione è una società azionaria), in applicazione analogica dell’art. 2500-ter, comma 2, che correttamente - a differenza della norma in esame - rinvia alternativamente agli artt. 2343 o 2465 […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 c.c. - casi che ne consentono l’omissione: «[…] l’esigenza di acquisire informazioni sulla consistenza patrimoniale di tutte le società coinvolte nella fusione può agevolmente essere soddisfatta ottenendo copia della relazione di stima redatta dal solo esperto nominato dalla società di persone e non conduce necessariamente ad affermare che tutti gli esperti debbano sottoscrivere, e dunque accettare e condividere, se non addirittura redigere congiuntamente, la relazione stessa. […] Appare pertanto preferibile affermare che, in caso di nomina di esperti distinti per ciascuna società, la relazione di stima del patrimonio della società di persone potrà essere redatta e sottoscritta dal solo esperto nominato dalla stessa società di persone».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 c.c. - casi che ne consentono l’omissione: «[…] la funzione della relazione di stima è assai diversa da quella della relazione sulla congruità del rapporto di cambio […]. La relazione di stima in esame […] ha il compito di accertare il valore effettivo del patrimonio della società di persone coinvolta nella fusione ed assolve pertanto alla ben diversa funzione di assicurare la corretta ed effettiva formazione del capitale della società incorporante o risultante dalla fusione, tutelando in tal modo non solo i soci, ma anche i terzi in genere, ed i creditori sociali in particolare, dal pericolo di “annacquamento” del capitale. […]. Ne deriva che, in presenza dei presupposti innanzi indicati e qualora nessuna delle società partecipanti alla fusione sia una società azionaria, i soci potranno rinunziare alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2505-quater), ma sarà ugualmente necessario procedere alla relazione di stima del patrimonio della società di persone poiché essa è posta anche a tutela di interessi indisponibili da parte dei soci […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 c.c. - casi che ne consentono l’omissione: «[…] può ritenersi che, qualora la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società a responsabilità limitata, non trovino applicazione i commi III e IV dell’art. 2343 e non si debba pertanto procedere alla revisione della stima, ciò sempre applicando analogicamente l’art. 2500-ter, comma 2, ovvero lo stesso art. 2465 […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] con riguardo alle società di persone commerciali, appare convincente che nella redazione della situazione patrimoniale e - a maggior ragione - dei bilanci degli ultimi tre esercizi non trovi applicazione quella parte della disciplina del bilancio che è propria delle sole società di capitali, e così, ad esempio, le norme che impongono la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e dei sindaci (art. 2429 c.c.), quelle sulla struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico (artt. 2423-ter e ss. c.c.), e quelle che riguardano la redazione della nota integrativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.). D’altra parte, sembra necessario che le esigenze di informazione alla cui soddisfazione è legato l’obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale di fusione (e scissione) e dei bilanci degli ultimi tre esercizi, trovino riscontro. Nel caso di specie, sembra adeguato che ciò avvenga con il rispetto degli adempimenti informativi concernenti l’andamento patrimoniale, finanziario ed economico cui sono tenuti gli imprenditori commerciali secondo il disposto dell’art. 2217 c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 268-2011/I, Documenti contabili in caso di fusione per incorporazione di s.n. c. in s.r.l., in CNN Notizie del 13.6.2012: «[…] L’art. 2501-quater, comma 1, c.c. stabilisce che l’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere “con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio” la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. […] Pur non essendo dettata una normativa unitaria in tema di bilancio per le società di persone e di capitali, in quanto la disciplina di cui all’art. 2217 c.c. non è stata coordinata con la nuova stesura degli artt. 2423 ss., in forza della quale il “bilancio” si compone di tre documenti (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), analoghi sono gli obiettivi perseguiti nelle rappresentazioni contabili […]. È, inoltre, convincimento diffuso che il richiamo, contenuto nel comma 2 dell’art. 2217 c.c., ai “criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni” non sia limitato alle “valutazioni di bilancio”, ma riguardi altresì i principi di redazione del bilancio e la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 268-2011/I, Documenti contabili in caso di fusione per incorporazione di s.n. c. in s.r.l., in CNN Notizie del 13.6.2012: «[…] L’art. 2501-qu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.34, Fusione propria di società di persone con costituzione di società di capitali e determinazione del capitale, 1° pubbl. 9/20: «Nel caso di una fusione propria alla quale partecipino una o più società di persone con risultante una società di capitali si ritiene applicabile il disposto dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c., trattandosi di fusione trasformativa. Il patrimonio della o delle società di persone fuse oggetto di stima potrà dunque essere imputato in tutto o in parte a capitale sociale della società risultante sulla base dei valori evidenziati dalla perizia. Non è possibile imputare a capitale l’avviamento delle società di persone se queste non lo hanno acquistato a titolo oneroso. Le attività e le passività delle società di persone oggetto di stima saranno imputate ex novo (ai soli fini civilistici e non fiscali) nel bilancio della società risultante sulla base dei valori attuali evidenziati dalla perizia di stima; non può pertanto formarsi alcun avanzo o disavanzo. In tale fattispecie non trova applicazione l’art. 2504-bis, comma 4, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.34, Fusione propria di società di persone con costituzione di società di capitali e determinazione del capitale, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 180 [2019], Esenzione dalla situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni riconducibili all’art. 2505 c.c. (artt. 2501-quater, 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c.; artt. 110, 113, 114, 115, 143 e 156 Dir. UE 2017/1132), 10 luglio 2019: «L’esenzione ex lege dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., espressamente prevista in caso di “incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote” secondo quanto disposto dall’art. 2505-bis, comma 1, c.c., come modificato dal d.lgs. 123/2012, si applica anche al caso di incorporazione di società possedute al cento per cento […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 180 [2019], Esenzione dalla situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni riconducibili all’art. 2505 c.c. (artt. 2501-quater, 2505, 2505...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] qualora la s.n. c. o la s.a.s. partecipante alla fusione (e scissione) sia tenuta alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le società per azioni - ricorrendo i presupposti di cui all’art. 111-duodecies disp. att. c.c. - a tale più elaborata redazione debbano attenersi i suoi amministratori anche per la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] qualora alla fusione (scissione) partecipi una società semplice, in relazione ad essa, le norme in argomento [artt. 2501-quater c.c., N.d.A.] devono essere coordinate con quelle che, per tale tipo societario prevedono la redazione del rendiconto (artt. 2261 e 2262 c.c.)».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Se tale vicenda incrementativa del patrimonio incide indubitabilmente in senso favorevole per qualunque creditore […] in quanto la garanzia patrimoniale complessiva ne esce ovviamente rafforzata, non v’è chi non veda che una manovra sul capitale di tal genere abbia quale effetto l’alterazione dei rapporti tra le varie collettività di soci partecipanti all’operazione. […] Infatti, nel caso di specie, l’aumento del capitale non determina la modificazione di una pattuizione del regolamento fusorio ma l’incremento di uno dei patrimoni delle società coinvolte nell’operazione; cambia, cioè, uno degli elementi sulla base dei quali è stata organizzata l’intera operazione e sono state assunte le decisioni in ordine all’opportunità e alle modalità della sua realizzazione. In conseguenza ci sembra di poter affermare che una volta legittimamente deliberato (ed eseguito) l’aumento di capitale a pagamento da parte di una delle società coinvolte nell’operazione, le società che intendano proseguire nell’intento di procedere alla fusione dovranno ricominciare l’intera procedura sin dall’inizio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Se tale v...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Senza la pretesa di giungere a risultati concludenti, potrebbe ipotizzarsi che la vicenda costituita dall’aumento di capitale voluto da una delle società partecipanti, sempre con l’obiettivo di evitare l’interruzione del procedimento, possa essere gestita come segue: a) la società incorporante che intende aumentare il capitale sociale […] delibera il prospettato aumento fino all’ammontare desiderato; tale delibera rappresenterà solo una delle espressioni di volontà necessarie per procedere all’aumento; b) le società incorporande, a loro volta, procederanno ad esprimere, sempre mediante deliberazione, il loro assenso all’aumento di capitale così come prospettato dalla società incorporante e tale delibera rappresenterà l’altra espressione di volontà necessaria per procedere all’aumento; c) una volta che tutte le società partecipanti all’operazione hanno aderito al medesimo programma rappresentato dall’aumento di capitale sociale, la società incorporante offrirà in opzione l’aumento di capitale deliberato non solo ai propri soci come normalmente accade, ma a tutte le collettività di soci partecipanti all’operazione sulla base del rapporto di cambio già stabilito e cristallizzato nel progetto di fusione approvato. Una tale soluzione, ad una prima analisi, sembra potersi attagliare al procedimento fusorio in corso ed appare, inoltre, capace di garantire gli interessi coinvolti nella vicenda […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Senza la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «[…] Consegue la necessità di prevedere - già nel progetto di fusione o di scissione - un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile da parte della spa che subentrerà nella titolarità del prestito».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Con il consenso unanime dei soci è possibile deliberare una fusione o una scissione anche prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro delle imprese, purché detto progetto sia stato depositato […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 959-2014/I, Approvazione del progetto di fusione anteriormente al suo deposito presso il registro delle imprese, in CNN Notizie del l8.6.2016.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Con il consenso unanime d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «[…] In detta ipotesi [delibera di fusione/scissione adottata all’unanimità prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro imprese, N.d.A.] è però necessario allegare alla delibera il testo integrale del progetto al fine di evitare che il momento di conoscibilità della prima possa essere anteriore a quello di conoscibilità del secondo».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «[…] In detta ipotesi [del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 44-2011/I, Decorrenza del termine di cui all’art. 2501-ter, comma 4, c.c., in CNN Notizie del 23.3.2011: «Si chiede se sia possibile considerare la data di deposito presso il Registro delle Imprese (nel caso prospettato 15/2/2011) e non quella di iscrizione (28/2/2011) quale dies a quo per il termine di trenta giorni che deve intercorrere tra iscrizione del progetto di fusione e la delibera di approvazione dello stesso ai sensi dell’art. 2501-ter, comma 4, c.c. Il testo della norma non sembra dar luogo a diverse interpretazioni, ricollegando al momento dell’iscrizione del progetto il termine di decorrenza di trenta giorni antecedenti alla decisione in ordine alla fusione. […]. […] il semplice deposito presso il registro delle imprese dà come esito solo l’attribuzione di un numero di protocollo, senza che vi sia alcuna evidenza di altri dati essenziali, quali il titolo, il nome delle parti, ecc. e quindi non consente la conoscibilità effettiva del contenuto del deposito, se trattasi di progetto di scissione o altro, e comunque non dà elementi di certezza […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 44-2011/I, Decorrenza del termine di cui all’art. 2501-ter, comma 4, c.c., in CNN Notizie del 23.3.2011: «Si chiede se sia possibile consider...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] il deposito in sede del progetto può precedere quello al registro delle imprese del tempo necessario per l’adempimento stesso, che quindi dovrà seguire “senza indugio” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 160-2011/I, Deposito del progetto di fusione nel registro delle imprese e presso la sede sociale, in CNN Notizie del 7.9.2011: «[…] occorre esaminare la questione della successione temporale tra due distinti adempimenti pubblicitari: il deposito del progetto di fusione per l’iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2501-ter c.c. e il deposito presso la sede sociale ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. […]. Si ritiene, quindi, che in assenza di un dettato normativo che imponga l’anteriorità del deposito presso il registro delle imprese, gli amministratori possano preventivamente procedere al deposito presso la sede sociale, anche al fine di avvalersi della facoltà di cui all’art. 2501-quater, comma 2, c.c., che consente di utilizzare il bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’emissione di un prestito obbligazionario semplice deliberata nella fase del procedimento che va dalla sottoscrizione del progetto alla deliberazione, non presenta significative differenze rispetto all’analoga operazione effettuata nel momento che precede l’approvazione del progetto. È e resta operazione meramente gestionale, inidonea come tale ad incidere sugli assetti strutturali ed organizzativi della società risultante dalla fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’emissio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] è opportuno distinguere la deliberazione di emissione di un prestito obbligazionario semplice da quella di emissione di un prestito obbligazionario convertibile. […] se durante la procedura di fusione una delle società emette un prestito obbligazionario semplice, tale operazione, alla stregua di qualunque altra operazione gestionale che gli amministratori pongano eventualmente in essere, è inidonea ad incidere direttamente sulla fusione, potendo al più indurre una valutazione ulteriore sulla mera opportunità di portare a compimento l’operazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] è opportu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto, invece, all’emissione di un prestito obbligazionario convertibile, può qui riproporsi l’intero impianto argomentativo svolto per l’aumento del capitale a pagamento [necessità di riavvio], in quanto non sembra diverso dal punto di vista procedimentale l’impatto dell’operazione sulla fusione in corso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto, i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Diverso è il discorso nel caso di emissione di un prestito obbligazionario convertibile; è di tutta evidenza, infatti, che la possibile conversione delle obbligazioni ha un impatto strutturale ed organizzativo sull’operazione di fusione in corso del tutto assimilabile a quello di un aumento del capitale a pagamento. Ciò in quanto, come è noto, il legislatore gestisce l’operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile esaltandone tutti gli aspetti che possono avere un riflesso sulla struttura della società e quindi considerandola un potenziale aumento del capitale a pagamento. Riteniamo, in conseguenza, che si possa riproporre integralmente anche per tale fattispecie l’iter argomentativo sviluppato per l’aumento del capitale a pagamento, a cui si rinvia».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Diverso è...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Qualora la delibera di approvazione del progetto di fusione preceda anche il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, va da sé che gli amministratori non dovranno munirsi di alcuna autorizzazione preventiva, non essendo ancora aperta la procedura. Qualche dubbio in merito potrebbe sorgere qualora la domanda sia già stata presentata. […] Non vi è dubbio che la fusione della società in concordato preventivo, per le innegabili conseguenze che è foriera di generare sul piano della tutela dei creditori, è da ascrivere al novero di quelle di natura straordinaria, tale dunque da pretendere il placet giudiziale. […] giova tuttavia rammentare che ogni effetto consegue solo all’iscrizione (e quindi alla stipula) dell’atto di fusione. Ne deriva che se quella stessa fusione, come progettata ed approvata dai soci, è prevista espressamente nel piano presentato ai sensi dell’art. 161 l. fall. e la stipulazione dell’atto finale è condizionata all’omologazione del concordato preventivo, non ricorrono i presupposti che giustificano la preventiva autorizzazione giudiziale (del Tribunale o del Giudice Delegato), di cui non ci si dovrà dunque munire nemmeno per pubblicizzare il progetto di fusione, perché non può determinarsi alcun effetto anche solo potenzialmente pregiudizievole per il ceto creditorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Qualora la delibera di approvazione del progetto di fusione preceda anche il deposito della domanda di ammis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda stipulare un atto di fusione della società in concordato preventivo ad efficacia non “condizionata” all’omologazione, e quindi ad efficacia immediata, si ritiene necessario munirsi: a) dell’autorizzazione del Tribunale ex art. 161 comma 7 l. fall., fino al decreto di cui all’art. 163 l. fall.; b) del Giudice Delegato ex art. 167 l. fall., successivamente all’ammissione alla procedura. In tal caso, agli effetti della fusione, la situazione patrimoniale della società in concordato preventivo non potrà tener conto della falcidia concordataria dei debiti sociali, in quanto il concordato non è stato ancora né approvato dai creditori ex art. 177 l. fall., né omologato dal Tribunale ex art. 180 l. fall. […] la pubblicazione del progetto di fusione (non condizionata all’omologazione del concordato preventivo) e la sua approvazione, anche prima dell’omologazione del concordato preventivo, non richiedono alcuna autorizzazione, in quanto incapaci di produrre effetti sul patrimonio sociale».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda stip...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Perché possa trovare applicazione l’art. 2505-bis c.c. occorrerà che il progetto di fusione contenga comunque sia la determinazione del rapporto di cambio effettuata dagli organi amministrativi delle società partecipanti all’operazione, illustrata e giustificata da apposita relazione, sia l’impegno rivolto ai soci di minoranza della o delle società incorporande di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Perché possa trovare applicazione l’art. 250...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La ratio della norma induce altresì a ritenere che il termine entro il quale la società, o il soggetto dalla stessa indicato per acquistare le azioni o le quote dei soci di minoranza della o delle società incorporande, debba scadere prima della stipula dell’atto di fusione, ma che una mancata formalizzazione dell’acquisto medesimo, anche se dovuto alla pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere, non possa impedire la conclusione del procedimento di fusione. Ritenere il contrario significherebbe vanificare lo scopo della norma che vuole favorire, sveltire e semplificare il procedimento di fusione nel caso di incorporazione di società possedute al novanta per cento anche e soprattutto nel caso in cui alcuni soci di minoranza delle società incorporande si oppongano alla fusione e non siano disposti a collaborare alla sollecita definizione del procedimento […].
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La ratio della norma induce altresì a ritene...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] il progetto di fusione dovrà assegnare ai soci di minoranza un termine per l’esercizio del diritto non inferiore ai quindici giorni successivi all’iscrizione della deliberazione di fusione dell’incorporanda nel registro delle imprese […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] il progetto di fusione dovrà assegnare ai so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «[…] Consegue la necessità di prevedere - già nel progetto di fusione o di scissione - un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile da parte della spa che subentrerà nella titolarità del prestito».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’emissione di un prestito obbligazionario semplice deliberata nella fase del procedimento che va dalla sottoscrizione del progetto alla deliberazione, non presenta significative differenze rispetto all’analoga operazione effettuata nel momento che precede l’approvazione del progetto. È e resta operazione meramente gestionale, inidonea come tale ad incidere sugli assetti strutturali ed organizzativi della società risultante dalla fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’emissio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Se può ammettersi in linea di principio la facoltà della società incorporante di adottare modifiche statutarie anche dopo aver approvato un progetto che preveda l’incorporazione di una o più altre società, non può non sottoporsi la delibera adottata ad un vaglio di “compatibilità” con la procedura in corso, non tanto per valutarne l’ammissibilità, ma piuttosto l’incidenza sul procedimento di fusione, anche ai fini di individuare gli ulteriori elementi (ad es. consenso di soci e terzi) eventualmente necessari per portare a termine la fusione tenendo conto delle modificazioni intervenute. Resta, in altri termini, da valutare quali condizioni e quali modalità presiedano all’adozione di una modificazione statutaria da parte della società incorporante, pur dopo l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di altre società, senza che il procedimento di fusione debba ricominciare il suo iter dell’inizio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Se può am...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] ci sembra di poter affermare che una volta legittimamente deliberato (ed eseguito) l’aumento di capitale a pagamento da parte di una delle società coinvolte nell’operazione, le società che intendano proseguire nell’intento di procedere alla fusione dovranno ricominciare l’intera procedura sin dall’inizio: sarà, pertanto, necessario un nuovo progetto di fusione redatto sulla base di nuove situazioni patrimoniali, ove in quella della società che ha proceduto all’aumento emergerà la nuova entità del patrimonio sociale, nuove relazione degli amministratori con il nuovo rapporto di cambio e nuova relazione degli esperti che ne rivaluti la congruità, fornendo ai soci un ulteriore periodo valutativo di trenta giorni al fine di garantire una corretta informativa pre-assembleare […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] ci sembra...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Senza la pretesa di giungere a risultati concludenti, potrebbe ipotizzarsi che la vicenda costituita dall’aumento di capitale voluto da una delle società partecipanti, sempre con l’obiettivo di evitare l’interruzione del procedimento, possa essere gestita come segue: a) la società incorporante che intende aumentare il capitale sociale […] delibera il prospettato aumento fino all’ammontare desiderato; tale delibera rappresenterà solo una delle espressioni di volontà necessarie per procedere all’aumento; b) le società incorporande, a loro volta, procederanno ad esprimere, sempre mediante deliberazione, il loro assenso all’aumento di capitale così come prospettato dalla società incorporante e tale delibera rappresenterà l’altra espressione di volontà necessaria per procedere all’aumento; c) una volta che tutte le società partecipanti all’operazione hanno aderito al medesimo programma rappresentato dall’aumento di capitale sociale, la società incorporante offrirà in opzione l’aumento di capitale deliberato non solo ai propri soci come normalmente accade, ma a tutte le collettività di soci partecipanti all’operazione sulla base del rapporto di cambio già stabilito e cristallizzato nel progetto di fusione approvato. Una tale soluzione, ad una prima analisi, sembra potersi attagliare al procedimento fusorio in corso ed appare, inoltre, capace di garantire gli interessi coinvolti nella vicenda […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Senza la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’ipotesi in esame è ora quella della deliberazione di riduzione per perdite operata dalla società incorporante; […] nel caso di perdita superiore ad 1/3 (da gestire per legge con una riduzione del capitale), che comporta un rilevante decremento del patrimonio della società che procede alla riduzione tale da determinare un’evidente alterazione dei patrimoni sulla base dei quali è strutturata l’operazione, sostanzialmente speculare a quella che si produce in conseguenza di un aumento di capitale a pagamento. A tutela dei soci, dunque, data l’alterazione dei presupposti economici sulla base dei quali è fondato il procedimento di fusione […], è necessario riavviare un nuovo procedimento che garantisca una corretta informativa pre-assembleare […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’ipotesi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto ai soci, è necessario distinguere a seconda che alla riduzione del capitale ex art. 2445 c.c. si proceda mediante liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o con rimborso del capitale, ovvero si proceda riservizzando la porzione di capitale ridotta. Per quanto riguarda i primi due casi, determinandosi, alla stregua di quanto detto per l’aumento del capitale a pagamento, un decremento del patrimonio della società, la deliberazione appare preclusiva del prosieguo della fusione stante la modificazione di uno dei presupposti economici sulla base dei quale è stata decisa l’intera operazione; se ancora voluta, la fusione si realizzerà riavviando l’intero iter procedimentale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto ai...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Ad una soluzione diversa, ad avviso di chi scrive, si può giungere se la riduzione ex art. 2445 c.c. si effettui appostando a riserva la porzione di capitale ridotta, non procedendo quindi al decremento del patrimonio della società che riduce il suo capitale, ma rendendo l’operazione meramente nominale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Ad una so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] se durante la procedura di fusione una delle società emette un prestito obbligazionario semplice, tale operazione, alla stregua di qualunque altra operazione gestionale che gli amministratori pongano eventualmente in essere, è inidonea ad incidere direttamente sulla fusione, potendo al più indurre una valutazione ulteriore sulla mera opportunità di portare a compimento l’operazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] se durant...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Diverso è il discorso nel caso di emissione di un prestito obbligazionario convertibile; è di tutta evidenza, infatti, che la possibile conversione delle obbligazioni ha un impatto strutturale ed organizzativo sull’operazione di fusione in corso del tutto assimilabile a quello di un aumento del capitale a pagamento. Ciò in quanto, come è noto, il legislatore gestisce l’operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile esaltandone tutti gli aspetti che possono avere un riflesso sulla struttura della società e quindi considerandola un potenziale aumento del capitale a pagamento. Riteniamo, in conseguenza, che si possa riproporre integralmente anche per tale fattispecie l’iter argomentativo sviluppato per l’aumento del capitale a pagamento, a cui si rinvia».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Diverso è...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni, 1° pubbl. 9/07: «Nel caso di fusione propria, o di scissione con una o più beneficiarie di nuova costituzione, è possibile non designare nel relativo progetto i componenti gli organi sociali della o delle nuove società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni, 1° pubbl. 9/07: «[…] In tal caso [fusione propria, o scissione con beneficiaria di nuova costituzione, il cui progetto non riporti la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, N.d.A.] la nomina potrà essere operata direttamente con la delibera di approvazione del progetto, ovvero potrà essere delegata con detta delibera al soggetto legittimato a stipulare l’atto di fusione o scissione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2013/I, Progetto di fusione per incorporazione fra due società per azioni quotate e indicazione del prezzo per il diritto di recesso, in CNN Notizie del 15.6.2016: «[…] Nel caso di fusioni che interessino società quotate, la disciplina codicistica viene ad integrarsi con quella prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria […] e, soprattutto, con la disciplina del Reg. Emittenti Consob […]. In particolare, per ciò che concerne la documentazione a corredo della fusione, l’art. 70 del Reg. 11971/1999, mentre tace sul contenuto ulteriore del progetto di fusione, prevede che la relazione illustrativa dell’organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-quinquies e 2506-ter del codice civile debba essere redatta secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A. Nell’ambito di tali criteri, l’allegato dispone che la relazione degli amministratori debba contenere le valutazioni dell’organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l’operazione di fusione comporti l’esclusione dalla quotazione ai sensi dell’articolo 2437-quinquies del codice civile e, nell’ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l’indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l’esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest’ultimo. Non c’è quindi, alcun obbligo di indicare il quantum ma solo il quomodo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2013/I, Progetto di fusione per incorporazione fra due società per azioni quotate e indicazione del prezzo per il diritto di recesso, in C...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «Il nuovo testo dell’art. 2501 ter c.c., dettato in materia di fusione ed applicabile, per via del rinvio operato all’art. 2506 bis, anche alla scissione, prevede che in alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese il progetto di fusione possa essere pubblicato nel sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. […] L’amministratore della società avrà, tuttavia, l’onere di pubblicare l’indicazione del sito internet della società nel Registro delle Imprese, perché possa scegliersi di dare avvio al procedimento di fusione o scissione mediante pubblicazione del progetto su detto sito in luogo che nel Registro delle Imprese […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «Il nuovo testo dell’art...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] In ordine alla sicurezza del sito prescritta dalla normativa, si ritiene che la stessa consista nel far sì che a) il sito raggiunto sia davvero quello desiderato dall’utente, e b) il contenuto del sito non sia stato alterato da soggetti non autorizzati. Per quanto concerne il primo obiettivo, non paiono sussistere alternative di rilievo all’adozione della tecnologia abitualmente impiegata a tal fine, la cosiddetta TLS/SSL, o a quelli che saranno i futuri standard tecnologici di fatto, non essendo ipotizzabile, nel breve e nel medio periodo, una definizione legislativa degli stessi. Per quanto concerne il secondo obiettivo, gli approcci possibili sono più d’uno, ma il ricorso alla firma digitale (ovvero alle altre tipologie di firme elettroniche attualmente riconosciute dall’ordinamento quali rispondenti al requisito della forma scritta) appare senz’altro la via preferibile. […] È assai agevole presentare sul sito, a fianco della documentazione “in chiaro” (file con estensione normalmente *.pdf), la possibilità di scaricare una versione firmata digitalmente (file con estensione normalmente *.pdf.p7m) con un certificato riferibile alla società. Chi vorrà, potrà quindi verificare […] che il testo proviene effettivamente dalla società e non è stato alterato da terzi. Con ciò si sarà anche data simultaneamente soluzione al problema della “autenticità” del testo, nell’accezione cui più sopra si è fatto riferimento […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] In ordine alla sicu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Il requisito della certezza della data di pubblicazione è richiesto dalla normativa di applicazione, ma non è espressamente richiesto dalla Direttiva […]. […] Sotto questo profilo, va osservato innanzi tutto che, seppure la Direttiva non richieda la certezza della data di pubblicazione del progetto, tale circostanza, nel nostro ordinamento, assume un’importanza fondamentale, poiché, ai sensi dell’art. 2503 c.c., è con riguardo a tale data che si possono identificare i creditori legittimati a fare opposizione alla fusione o scissione. Il coinvolgimento dell’interesse di soggetti terzi rispetto alla società ed alla compagine sociale, quali sono i creditori sociali, rende indispensabile, nell’interesse della stessa società, acquisire la certezza della data di pubblicazione, al fine di “selezionare” i creditori aventi diritto a fare opposizione, tali essendo solo quelli che vantano ragioni antecedenti alla data di pubblicazione. Si ritiene, pertanto, che l’acquisizione di una copia conforme della pagina web su cui è stato pubblicato il progetto costituisca un vero e proprio onere per la società […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Il requisito della ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Quanto, infine, alla esigenza ulteriore di garantire ai terzi creditori legittimati all’opposizione ex art. 2503 c.c. la consultazione successiva del progetto di fusione/scissione, va considerato che, poiché il medesimo, se pubblicato sul sito web della società potrebbe essere legittimamente rimosso dal sito al termine del periodo di pubblicazione obbligatoria (non sussistendo allo stato alcuna regola che imponga la permanenza a tempo indeterminato dei progetti pubblicati sui siti internet delle singole società), si renderà quantomeno opportuna, anche se non obbligatoria per legge, l’allegazione del progetto al verbale dell’assemblea che lo approva. In tal modo, invero, il successivo deposito e la successiva iscrizione del verbale, con il relativo allegato, nel Registro delle Imprese forniranno al terzo creditore la garanzia della sicura reperibilità del progetto presso il pubblico registro senza alcun limite di tempo».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Quanto, infine, all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Con riguardo poi al profilo della permanenza della pubblicazione del progetto sul sito internet tra la data di pubblicazione e la data della delibera di approvazione, va osservato che seppure è logico pensare e pretendere che il progetto, una volta pubblicato, resti pubblicato ed immodificato sul sito della società, non sussiste, ad oggi, uno strumento tale da garantire la prova certa di tale circostanza, dovendosi presumere detta permanenza nella sua stesura iniziale, non modificata. […] l’art. 2501 septies, comma 2, c.c. prevede che il socio possa pretendere che i documenti depositati presso la sede (tra i quali il progetto) gli vengano spediti telematicamente in copia. Il socio, pertanto, può soddisfare il suo interesse ad una compiuta informazione e a non vedere modificato il progetto pubblicato, dal momento in cui viene pubblicato a quello in cui viene sottoposto alla approvazione assembleare, o accedendo al sito web, scaricando il progetto e collazionandolo con quello di cui alla copia pubblicata sulla pagina web, o anche confrontandolo con quello di cui ha richiesto la spedizione […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Con riguardo poi al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (35)(35)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Il problema sorge, invece, in caso di perdita che comporta una deliberazione di riduzione del capitale sociale. Due considerazioni: in primo luogo non è possibile non rilevare come nella fase successiva alle delibere di approvazione il livello di vincolo tra le società partecipanti alla fusione sia giunto ad uno stadio decisamente più avanzato, vincolo però non sufficiente da indurre a ritenere che le vicende di una società si riverberano a tal punto sulle altre partecipanti all’operazione da obbligare queste ultime alla stipulazione dell’atto di fusione. In secondo luogo non può ritenersi che la scelta sull’opportunità di portare a compimento la fusione, rilevata l’alterazione dei presupposti sulla base dei quali è organizzata l’operazione determinata dalla perdita rilevante, possa essere attribuita al rappresentante legale. Non può non concludersi, quindi, che in questa ipotesi sarà necessario riavviare un nuovo procedimento, garantendo a tutti i soci una corretta ed aggiornata informazione pre-assembleare […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Il proble...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’ipotesi in esame è ora quella della deliberazione di riduzione per perdite operata dalla società incorporante; […] nel caso di perdita superiore ad 1/3 (da gestire per legge con una riduzione del capitale), che comporta un rilevante decremento del patrimonio della società che procede alla riduzione tale da determinare un’evidente alterazione dei patrimoni sulla base dei quali è strutturata l’operazione, sostanzialmente speculare a quella che si produce in conseguenza di un aumento di capitale a pagamento. A tutela dei soci, dunque, data l’alterazione dei presupposti economici sulla base dei quali è fondato il procedimento di fusione […], è necessario riavviare un nuovo procedimento che garantisca una corretta informativa pre-assembleare […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’ipotesi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto, poi, alla riduzione del capitale volontaria ex art. 2445 c.c., le problematiche rilevate nella speculare ipotesi di deliberazione assunta prima dell’approvazione del progetto possono riproporsi quasi integralmente [La riduzione volontaria del capitale mediante liberazione dall’obbligo di versamenti ancora dovuti, ovvero con rimborso del capitale, deliberata in pendenza dell’approvazione del progetto, implica la necessità di riavviare l’iter della fusione, N.d.A.]. Vale, infatti, tutto quanto detto in relazione sia alla posizione dei creditori sociali che alla posizione dei soci, alla luce del portato dell’art. 2502 2° comma c.c., sia all’effetto preclusivo alla prosecuzione dell’iter procedimentale se alla riduzione del capitale ex art. 2445 c.c., si procede mediante liberazione dei soci stesso dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o con rimborso ad essi del capitale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto, p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto ai soci, è necessario distinguere a seconda che alla riduzione del capitale ex art. 2445 c.c. si proceda mediante liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o con rimborso del capitale, ovvero si proceda riservizzando la porzione di capitale ridotta. Per quanto riguarda i primi due casi, determinandosi, alla stregua di quanto detto per l’aumento del capitale a pagamento, un decremento del patrimonio della società, la deliberazione appare preclusiva del prosieguo della fusione stante la modificazione di uno dei presupposti economici sulla base dei quale è stata decisa l’intera operazione; se ancora voluta, la fusione si realizzerà riavviando l’intero iter procedimentale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto ai...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto, poi, alla riduzione del capitale volontaria ex art. 2445 c.c., le problematiche rilevate nella speculare ipotesi di deliberazione assunta prima dell’approvazione del progetto possono riproporsi quasi integralmente [La riduzione volontaria del capitale mediante imputazione dell’importo della riduzione ad apposita riserva, deliberata in pendenza dell’approvazione del progetto, non implica la necessità di riavviare l’iter della fusione, N.d.A.] […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto, p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Ad una soluzione diversa, ad avviso di chi scrive, si può giungere se la riduzione ex art. 2445 c.c. si effettui appostando a riserva la porzione di capitale ridotta, non procedendo quindi al decremento del patrimonio della società che riduce il suo capitale, ma rendendo l’operazione meramente nominale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Ad una so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (41)(41)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.14, Riunione in un unico progetto di più operazioni di fusione e scissione tra loro collegate, 1° pubb. 9/06: «Nel caso in cui più società intendano attuare una serie complessa di fusioni e scissioni tra loro inscindibilmente collegate, anche se non tutte le società partecipano ad ogni singola operazione, è possibile che tutti gli amministratori delle società coinvolte redigano un unico progetto complesso al quale seguirà, una volta approvato dalle singole assemblee, un unico atto attuativo. Così ad esempio un’operazione che preveda che la società “alfa” si scinda parzialmente mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio alla società “beta” e quindi si fonda incorporando la società “gamma”, può legittimamente essere contenuta in unico progetto complesso redatto congiuntamente da tutti gli amministratori di dette società».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.14, Riunione in un unico progetto di più operazioni di fusione e scissione tra loro collegate, 1° pubb. 9/06: «Ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.18, Competenza alla redazione e deposito del progetto di fusione/scissione e dei documenti inerenti nelle società di persone, 1° pubbl. 9/06: «Nelle società di persone il progetto di fusione o di scissione (artt. 2501 ter e 2506 bis c.c.), la situazione patrimoniale ed i bilanci (artt. 2501 quater e 2506 bis c.c.), nonché la relazione illustrativa (artt. 2501 quinquies e 2506 ter c.c.), sono validamente redatti e depositati dagli amministratori anche disgiuntamente o a maggioranza se tali forme di amministrazione sono previste nei patti sociali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.18, Competenza alla redazione e deposito del progetto di fusione/scissione e dei documenti inerenti nelle società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (43)(43)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «[…] Può accadere che l’organo amministrativo della società preferisca anticipare l’avvio del procedimento di fusione, pur volendo condizionarne gli effetti all’omologazione del concordato, al cui adempimento resta strumentale. Anche nella circostanza si tratterà dunque di fusione necessariamente prevista nel piano presentato ai sensi dell’art. 161 secondo comma, lett. e), l. fall., connotata dal fatto che il procedimento è avviato prima dell’omologazione. In particolare, l’avvio del procedimento, con la pubblicazione del progetto e l’approvazione dello stesso da parte dell’organo competente, potrà precedere la presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale; oppure seguire il deposito della domanda, pur precedendo l’omologazione. In entrambi i casi risulta opportuno, se non addirittura auspicabile, “condizionare” l’esecuzione della deliberazione di approvazione del progetto di fusione all’omologazione del concordato, e più precisamente legittimare espressamente il legale rappresentante della società alla stipula dell’atto di fusione solo a condizione che il concordato sia omologato ex art. 181 l. fall., anche se non in via definitiva, in quanto immediatamente efficace pur se reclamabile ai sensi dell’art. 183 l. fall. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1093-2014/I, Fusione di società in concordato preventivo, in CNN Notizie del 25.2.2015.
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «[…] Può accadere che l’organo amministrativo della società preferisca anticipare l’avvio del procedimento di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (44)(44)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Nella prospettiva proposta […] il progetto di fusione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche illustrazioni e giustificazioni da fornirsi nella relazione ex art. 2501 quinquies c.c., opportunamente (anche se non necessariamente) redatta - un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto al concordato della società in crisi o insolvente e agli obiettivi imprenditoriali e/o finanziari delle società partecipanti. L’illustrazione del programma concordatario, del ruolo che in esso gioca la fusione e della giustificazione di questa sul piano economico, finanziario e industriale, risultano particolarmente necessari per i soci della società in crisi, se si tiene conto che la competenza ad approvare la proposta di concordato è rimessa, in via di principio e salvo diversa disposizione statutaria, all’organo amministrativo […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Nella prospettiva proposta […] il progetto di fusione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche ill...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (45)(45)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 83-2007/I, Modificabilità del progetto di fusione e variazioni della situazione patrimoniale delle società partecipanti, in CNN Notizie del 7.9.2007: «[…] In relazione alle differenze patrimoniali tra quanto indicato nel progetto e quanto indicato nella “perizia giurata”, si può rilevare come in generale la funzione dei documenti contabili è quella di «fornire ai soci e ai terzi una rappresentazione fedele delle condizioni economiche della società. Ne deriva che se per il sopravvenire di nuove circostanze la situazione patrimoniale della società abbia subito rilevanti modificazioni gli amministratori hanno l’obbligo di darne conto ai soci in sede assembleare […]. Se dunque, le variazioni patrimoniali intercorse tra la redazione del progetto e l’approvazione dello stesso non sono rilevanti, soprattutto ai fini della determinazione del capitale sociale, sembra sufficiente che gli amministratori ne diano conto, ferma restante l’adozione di successivi provvedimenti che eventualmente si renderanno necessari o opportuni in seguito alla redazione del primo bilancio post-fusione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 83-2007/I, Modificabilità del progetto di fusione e variazioni della situazione patrimoniale delle società partecipanti, in CNN Notizie del 7...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 245-2009/I, Modifiche al progetto di scissione: cambio della denominazione sociale, in CNN Notizie del 21.1.2010: «Si espone la seguente fattispecie: nel progetto di scissione di una società con costituzione di nuova società a responsabilità limitata è stata indicata una denominazione sociale che i soci vorrebbero modificare. Si chiede se ed in quale sede la denominazione della società di nuova costituzione possa essere modificata […]. Non sembrano, invece, essere lesive dei diritti dei creditori le modifiche delle clausole statutarie della società risultante dalla fusione, quale appunto la modifica della denominazione, in quanto esse riguardano l’assetto organizzativo della società […]. Non sembra, invece, che la modifica della denominazione sociale possa essere lesiva della posizione individuale dei soci e, pertanto, nel caso in esame appare possibile cambiare la denominazione della società risultante dalla scissione in sede di approvazione del progetto. Non appare, invece, possibile introdurre la modifica della denominazione sociale in sede di stipula dell’atto di scissione. In tale sede, infatti, gli amministratori potrebbero discostarsi dal progetto di scissione soltanto relativamente alle clausole che non costituiscono il contenuto legale dello stesso, qualora le stesse riguardino ambiti di competenza esclusiva dell’organo amministrativo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 245-2009/I, Modifiche al progetto di scissione: cambio della denominazione sociale, in CNN Notizie del 21.1.2010: «Si espone la seguente fatt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2011/I, Fusione, modifica in sede di stipula dell’atto delle date di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione e di decorrenza degli effetti contabili della fusione; incidenza del recesso del socio, in CNN Notizie del 12.7.2012: «[…] L’art. 2502, comma 2, c.c., applicabile alle scissioni in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2506-ter, comma 5, c.c., stabilisce che “la decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi”. […] Quanto alle modifiche lesive dei diritti dei soci, sono considerate tali quelle che incidono direttamente sulla loro posizione individuale e che, quindi, modificano i diritti patrimoniali o amministrativi riconosciuti a ciascun socio. […] Deve, pertanto, escludersi l’ammissibilità di una modifica del progetto di fusione nella parte relativa alla data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione. Viceversa, sembra possibile modificare la clausola sulla retroattività contabile, la quale non incide né sui diritti dei creditori, né su quelli dei terzi, in quanto la consistenza patrimoniale della società risultante dalla fusione resta la medesima, e non varia al variare della prima […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2011/I, Fusione, modifica in sede di stipula dell’atto delle date di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2011/I, Fusione, modifica in sede di stipula dell’atto delle date di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione e di decorrenza degli effetti contabili della fusione; incidenza del recesso del socio, in CNN Notizie del 12.7.2012: «[…] L’art. 2502, comma 2, c.c., applicabile alle scissioni in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2506-ter, comma 5, c.c., stabilisce che “la decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi”. […] Quanto alle modifiche lesive dei diritti dei soci, sono considerate tali quelle che incidono direttamente sulla loro posizione individuale e che, quindi, modificano i diritti patrimoniali o amministrativi riconosciuti a ciascun socio. […] Deve, pertanto, escludersi l’ammissibilità di una modifica del progetto di fusione nella parte relativa alla data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2011/I, Fusione, modifica in sede di stipula dell’atto delle date di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Accolto il principio della tendenziale modificabilità del progetto di fusione, resta il problema, tutt’altro che agevole, di individuare i “diritti” dei soci e dei terzi preclusivi di ogni intervento modificativo da parte dei soci. […] In particolare, quanto ai diritti dei terzi, che almeno tendenzialmente coincidono con i creditori sociali, […] il pregiudizio deve avere la stessa natura di quello rilevante ai fini dell’opposizione ex art. 2503: deve trattarsi, cioè, del “pregiudizio che deriva dalla diminuzione della garanzia patrimoniale offerta da ciascuna società ai rispettivi creditori derivante dal tipico effetto della fusione: la confusione dei patrimoni”. In questo senso, sono state considerate sicuramente lesive dei diritti dei creditori le modifiche del progetto incidenti sull’identità o sul numero delle società partecipanti […] o che comportino una diminuzione del capitale sociale post-fusione che sottragga al vincolo di indisponibilità proprio del capitale una parte del netto patrimoniale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Accolto i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 83-2007/I, Modificabilità del progetto di fusione e variazioni della situazione patrimoniale delle società partecipanti, in CNN Notizie del 7.9.2007: «[…] L’art. 2502, comma 2, c.c., stabilisce che “la decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi”. Nel caso di specie, in sede di approvazione del progetto di fusione i soci deliberano una modifica dell’importo da assegnare a riserva, la quale si rende necessaria, in quanto la somma indicata nel progetto era sbagliata per effetto di mero errore di dattilografia. Tale modifica non sembra incidere né sui diritti dei soci, né su quelli dei terzi, perché si tratta di una modifica diretta ad eliminare un errore di calcolo […]. In conclusione, la modifica dell’importo delle somme da assegnare a riserva, finalizzata a correggere un errore di calcolo, sembra doversi ritenere ammissibile, in quanto non incide né sui diritti dei soci, né su quelli dei terzi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 83-2007/I, Modificabilità del progetto di fusione e variazioni della situazione patrimoniale delle società partecipanti, in CNN Notizie del 7...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 33-2015/I, Modificabilità del progetto di fusione a seguito di messa in liquidazione della incorporante, in CNN Notizie del 6.7.2016: «[…] Nel caso di specie, peraltro, il verificarsi della causa di scioglimento e la sua formalizzazione mediante messa in liquidazione della società incorporante si verificano successivamente alla predisposizione del progetto di fusione, dal quale, ai sensi dell’art. 2501-ter, comma 1, n. 2), c.c., deve risultare l’atto costitutivo della società incorporante. Rispetto a tale progetto mutano, quindi, sia le regole organizzative, sia e soprattutto la causa della società incorporante, con la conseguenza che il progetto dovrebbe necessariamente essere aggiornato nella parte relativa all’indicazione dell’atto costitutivo dell’incorporante. […] Ciò induce a ritenere che, nel caso di specie, l’operazione debba essere riavviata con un nuovo procedimento. In tal caso, se il nuovo progetto indica che l’incorporante è in liquidazione, nonostante il patrimonio dell’incorporata non sia sufficiente a riassorbire le perdite, l’operazione appare ammissibile. Non si porrebbe in tal caso alcun deficit di informazione per i terzi, posto che sul piano causale la circostanza che l’incorporante è in liquidazione viene enunciata sin dall’inizio del procedimento. Chi è creditore anteriore può fare opposizione; chi diviene creditore in seguito, specie della società in bonis, è posto in condizione di conoscere l’eventualità di un suo concorso con i creditori di una società in liquidazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 33-2015/I, Modificabilità del progetto di fusione a seguito di messa in liquidazione della incorporante, in CNN Notizie del 6.7.2016: «[…] Ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’emissione di un prestito obbligazionario semplice deliberata nella fase del procedimento che va dalla sottoscrizione del progetto alla deliberazione, non presenta significative differenze rispetto all’analoga operazione effettuata nel momento che precede l’approvazione del progetto. È e resta operazione meramente gestionale, inidonea come tale ad incidere sugli assetti strutturali ed organizzativi della società risultante dalla fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’emissio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Se può ammettersi in linea di principio la facoltà della società incorporante di adottare modifiche statutarie anche dopo aver approvato un progetto che preveda l’incorporazione di una o più altre società, non può non sottoporsi la delibera adottata ad un vaglio di “compatibilità” con la procedura in corso, non tanto per valutarne l’ammissibilità, ma piuttosto l’incidenza sul procedimento di fusione, anche ai fini di individuare gli ulteriori elementi (ad es. consenso di soci e terzi) eventualmente necessari per portare a termine la fusione tenendo conto delle modificazioni intervenute. Resta, in altri termini, da valutare quali condizioni e quali modalità presiedano all’adozione di una modificazione statutaria da parte della società incorporante, pur dopo l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di altre società, senza che il procedimento di fusione debba ricominciare il suo iter dell’inizio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Se può am...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] ci sembra di poter affermare che una volta legittimamente deliberato (ed eseguito) l’aumento di capitale a pagamento da parte di una delle società coinvolte nell’operazione, le società che intendano proseguire nell’intento di procedere alla fusione dovranno ricominciare l’intera procedura sin dall’inizio: sarà, pertanto, necessario un nuovo progetto di fusione redatto sulla base di nuove situazioni patrimoniali, ove in quella della società che ha proceduto all’aumento emergerà la nuova entità del patrimonio sociale, nuove relazione degli amministratori con il nuovo rapporto di cambio e nuova relazione degli esperti che ne rivaluti la congruità, fornendo ai soci un ulteriore periodo valutativo di trenta giorni al fine di garantire una corretta informativa pre-assembleare […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] ci sembra...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Senza la pretesa di giungere a risultati concludenti, potrebbe ipotizzarsi che la vicenda costituita dall’aumento di capitale voluto da una delle società partecipanti, sempre con l’obiettivo di evitare l’interruzione del procedimento, possa essere gestita come segue: a) la società incorporante che intende aumentare il capitale sociale […] delibera il prospettato aumento fino all’ammontare desiderato; tale delibera rappresenterà solo una delle espressioni di volontà necessarie per procedere all’aumento; b) le società incorporande, a loro volta, procederanno ad esprimere, sempre mediante deliberazione, il loro assenso all’aumento di capitale così come prospettato dalla società incorporante e tale delibera rappresenterà l’altra espressione di volontà necessaria per procedere all’aumento; c) una volta che tutte le società partecipanti all’operazione hanno aderito al medesimo programma rappresentato dall’aumento di capitale sociale, la società incorporante offrirà in opzione l’aumento di capitale deliberato non solo ai propri soci come normalmente accade, ma a tutte le collettività di soci partecipanti all’operazione sulla base del rapporto di cambio già stabilito e cristallizzato nel progetto di fusione approvato. Una tale soluzione, ad una prima analisi, sembra potersi attagliare al procedimento fusorio in corso ed appare, inoltre, capace di garantire gli interessi coinvolti nella vicenda […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Senza la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’ipotesi in esame è ora quella della deliberazione di riduzione per perdite operata dalla società incorporante; […] nel caso di perdita superiore ad 1/3 (da gestire per legge con una riduzione del capitale), che comporta un rilevante decremento del patrimonio della società che procede alla riduzione tale da determinare un’evidente alterazione dei patrimoni sulla base dei quali è strutturata l’operazione, sostanzialmente speculare a quella che si produce in conseguenza di un aumento di capitale a pagamento. A tutela dei soci, dunque, data l’alterazione dei presupposti economici sulla base dei quali è fondato il procedimento di fusione […], è necessario riavviare un nuovo procedimento che garantisca una corretta informativa pre-assembleare […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] L’ipotesi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto ai soci, è necessario distinguere a seconda che alla riduzione del capitale ex art. 2445 c.c. si proceda mediante liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o con rimborso del capitale, ovvero si proceda riservizzando la porzione di capitale ridotta. Per quanto riguarda i primi due casi, determinandosi, alla stregua di quanto detto per l’aumento del capitale a pagamento, un decremento del patrimonio della società, la deliberazione appare preclusiva del prosieguo della fusione stante la modificazione di uno dei presupposti economici sulla base dei quale è stata decisa l’intera operazione; se ancora voluta, la fusione si realizzerà riavviando l’intero iter procedimentale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto ai...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Ad una soluzione diversa, ad avviso di chi scrive, si può giungere se la riduzione ex art. 2445 c.c. si effettui appostando a riserva la porzione di capitale ridotta, non procedendo quindi al decremento del patrimonio della società che riduce il suo capitale, ma rendendo l’operazione meramente nominale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Ad una so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] se durante la procedura di fusione una delle società emette un prestito obbligazionario semplice, tale operazione, alla stregua di qualunque altra operazione gestionale che gli amministratori pongano eventualmente in essere, è inidonea ad incidere direttamente sulla fusione, potendo al più indurre una valutazione ulteriore sulla mera opportunità di portare a compimento l’operazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] se durant...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Diverso è il discorso nel caso di emissione di un prestito obbligazionario convertibile; è di tutta evidenza, infatti, che la possibile conversione delle obbligazioni ha un impatto strutturale ed organizzativo sull’operazione di fusione in corso del tutto assimilabile a quello di un aumento del capitale a pagamento. Ciò in quanto, come è noto, il legislatore gestisce l’operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile esaltandone tutti gli aspetti che possono avere un riflesso sulla struttura della società e quindi considerandola un potenziale aumento del capitale a pagamento. Riteniamo, in conseguenza, che si possa riproporre integralmente anche per tale fattispecie l’iter argomentativo sviluppato per l’aumento del capitale a pagamento, a cui si rinvia».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Diverso è...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Dalla disposizione in parola [art. 2502 c.c., N.d.A.] sembra, in particolare, emergere la regola della generale modificabilità del progetto di fusione, a cui fa eccezione l’intangibilità dei diritti dei soci e dei terzi e cioè la tutela delle posizioni individuali dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda. È stata, quindi, innanzitutto disattesa la regola dell’assoluta immodificabilità del progetto e con essa negate alcune delle principali argomentazioni a tal fine addotte, prima fra tutte quella dell’esclusiva competenza dell’organo amministrativo sugli aspetti gestionali della riorganizzazione, che l’assemblea avrebbe potuto solo accettare o meno […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Dalla dis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Le delibere modificative del progetto potranno, in altri termini, liberamente sacrificare i diritti individuali dei soci, se approvate all’unanimità dalle compagini partecipanti, ma dovranno sottoporsi al non facile vaglio di compatibilità con il secondo comma dell’art. 2502 c.c. in tutti gli altri casi. Se, infatti, l’intangibilità della posizione dei creditori sociali successivi all’iscrizione ben si spiega con l’esigenza di evitare il pregiudizio che potrebbe derivargli da modificazioni ad un’operazione sulle cui modalità avevano in cui qualche modo fatto “affidamento” nel concedere il credito, non altrettanto può dirsi per i soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Le delibe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «La decisione dei soci in ordine alla fusione può apportare al progetto anche modifiche che incidano sui diritti dei soli soci (e non dei terzi), a condizione che tale decisione venga approvata con il consenso di tutti i soci rappresentanti l’intero capitale sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione ed a condizione che di dette modifiche ne sia stata fatta menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione, ovvero, in mancanza di tale menzione, a condizione che l’assemblea dei soci sia riunita in forma totalitaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «La decisione dei...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «[…] si ritiene che i soci possano all’unanimità apportare le seguenti variazioni al progetto: - modificare le clausole dello statuto della società incorporante o della società risultante dalla fusione; - modificare il rapporto di cambio, aumentando anche il capitale sociale della società risultante dalla fusione o della società incorporante; - modificare le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società risultante dalla fusione o della società incorporante; - modificare la data dalla quale le azioni o le quote assegnande in concambio parteciperanno agli utili; - modificare la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate a bilancio della società che risulta dalla fusione o della società incorporante; - modificare il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci; - modificare la data di efficacia fiscale della fusione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «[…] si ritiene c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «[…] i soci non possono in sede di decisione di approvazione del progetto di fusione, nemmeno all’unanimità, apportare modifiche che incidano sui diritti di terzi, quali ad esempio: - diminuire il capitale sociale della società risultante dalla fusione o della società incorporante (nemmeno se ciò derivi da una modifica del rapporto di cambio); - modificare il trattamento dei possessori di titoli diversi dalle azioni; - modificare il trattamento eventualmente riservato agli amministratori delle società partecipanti alla fusione, salvo che tale modifica venga approvata all’unanimità da tutti gli amministratori interessati».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «[…] i soci non p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 79-2016/I, Modificabilità (indicazione di un nuovo sindaco supplente) del progetto di fusione depositato, in CNN Notizie del 6.7.2016: «[…] È da escludere che l’indicazione del nominativo di un nuovo sindaco supplente in sostituzione di quello impedito possa rientrare nell’ambito di quelle modifiche che incidano sui diritti dei soci o dei terzi ex art. 2502 c.c., sicché, a ben vedere, tale sostituzione potrà esser deliberata dalle assemblee delle due società in sede di approvazione del progetto di fusione con le maggioranze richieste per tali deliberazioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 79-2016/I, Modificabilità (indicazione di un nuovo sindaco supplente) del progetto di fusione depositato, in CNN Notizie del 6.7.2016: «[…] È...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 243-2015/I, Delibera di fusione portante un rapporto di cambio diverso da quello indicato nella relazione degli amministratori, in CNN Notizie del 6.7.2016: «[…] L’art. 2502, comma 2, c.c., stabilisce che “la decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’art. 2501 ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi”. […] […] la circostanza che la relazione dell’organo amministrativo sia oggi rinunciabile con il consenso unanime dei soci e dei possessori di strumenti finanziari muniti di diritto di voto costituisce conferma anche della conclusione positiva cui è prevenuta la dottrina sul tema della modificabilità del progetto di fusione in punto di rapporto di cambio: la relazione, per la parte che qui interessa, svolge una funzione informativa dei soci e non anche dei terzi dato che non si spiegherebbe altrimenti la sua rinunciabilità da parte della compagine sociale. […] V’è da chiedersi, a questo punto, se sia possibile fare un passaggio ulteriore: se si tratti di modifica che richiede il consenso di tutti i soci o se, invece, sia possibile prescindere dall’unanimità. […] la valutazione dell’interesse dei soci o dei terzi violato dalla modifica assembleare del progetto dovrebbe essere esercitata ex post e non ex ante, e non sarebbe pertanto sufficiente una violazione “potenziale” ma sarebbe necessaria una violazione “di fatto” dei diritti delle due categorie prese in considerazione dalla norma. Il che si traduce, per il caso della modifica del rapporto di cambio, nella necessità non del consenso di tutti i soci ma solo di quelli la cui situazione peggiora […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 243-2015/I, Delibera di fusione portante un rapporto di cambio diverso da quello indicato nella relazione degli amministratori, in CNN Notizi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 438-2014/I, Modificazione soggettiva al progetto di fusione, in CNN Notizie del 6.7.2016: «[…] Si prospetta il seguente quesito: tre società cooperative a mutualità prevalente hanno depositato un progetto di fusione per incorporazione di due (dimensionalmente più piccole per numero di soci e patrimonio in misura assai significativa) nella terza (la più “grande” in termini dimensionali e per numero soci e soprattutto per entità di patrimonio netto). Nelle more dell’approvazione del progetto di fusione una delle incorporande comunica la propria determinazione a non proseguire nella riorganizzazione aziendale senza specificarne i motivi. Le due cooperative rimaste desidererebbero proseguire nel progetto senza ricominciare daccapo ossia senza dover ridepositare un nuovo progetto di fusione modificato, di fatto, soltanto dalla mancata partecipazione della “recedente” dato atto che tale modifica soggettiva, nel caso di specie, non appare idonea a determinare modifica dei diritti dei soci né di terzi. […] si tratta di verificare se ed in che misura tale modifica possa incidere sui diritti dei soci o dei terzi creditori. […] Poiché nel caso di specie, in base al progetto di fusione, il capitale post-fusione dell’incorporante è pari alla somma dei capitali delle società coinvolte, non si dovrebbe avere lesione dei creditori laddove l’importo del capitale post-fusione sia ancora pari alla somma dei capitali delle società partecipanti, ancorché di importo inferiore rispetto a quanto previsto nel progetto originario, in quanto si è ridotto il numero delle società incorporande. In sostanza, la mancata partecipazione di una delle incorporande determina necessariamente la riduzione dell’importo del capitale post-fusione, ma tale circostanza si differenzia dalla riduzione di capitale attuata mediante imputazione di una parte di esso a riserva o restituzione dei conferimenti ai soci, e solo quest’ultima appare lesiva della posizione dei creditori. Sembra, quindi, in definitiva, che la prospettata modifica rientri fra quelle consentite dall’art. 2502 c.c., in quanto non in grado di incidere negativamente sui diritti dei soci e sui diritti dei creditori».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 438-2014/I, Modificazione soggettiva al progetto di fusione, in CNN Notizie del 6.7.2016: «[…] Si prospetta il seguente quesito: tre società ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 224-2012/I, Fusione di società e clausola di intrasferibilità delle quote, in CNN Notizie del 13.2.2013: «[…] Non sembra che l’operazione di fusione possa in alcun modo interferire con il divieto di trasferimento delle partecipazioni sancito dall’atto costitutivo della società incorporante. Sul piano sistematico, infatti, la fusione non implica una vicenda circolatoria, non comporta trasferimento di partecipazioni, bensì una modificazione ed integrazione dell’atto costitutivo o dei preesistenti contratti sociali. […] È da escludere, quindi, che l’aumento di capitale, effetto della fusione, a servizio del concambio di quote da assegnare ai soci della società incorporata, possa considerarsi quale atto di trasferimento inter vivos».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 224-2012/I, Fusione di società e clausola di intrasferibilità delle quote, in CNN Notizie del 13.2.2013: «[…] Non sembra che l’operazione di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.1, Essenzialità della sussistenza formale di un rapporto di cambio congruo e deroghe ai procedimenti di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «Le eventuali deroghe ai procedimenti di fusione e scissione (ad esempio: rinuncia alle situazioni patrimoniali, alle relazioni degli amministratori e/o degli esperti) non possono essere formalmente giustificate dalla volontà di porre in essere un rapporto di cambio non congruo. […] il rapporto di cambio determinato dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2501 ter, n. 3), c.c., deve essere formalmente congruo. Gli amministratori sono ovviamente liberi di svolgere le più ampie e personali valutazioni in ordine alla determinazione del rapporto di cambio, anche attribuendo rilevanza ad elementi extrapatrimoniali o di fatto. Quello che deve considerarsi non conforme allo schema tipico della fusione e della scissione è l’espressa previsione di un rapporto di cambio non congruo».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.1, Essenzialità della sussistenza formale di un rapporto di cambio congruo e deroghe ai procedimenti di fusione o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - App. Milano, 12 gennaio 2001, in Società, 2001, 434: «Spetta «ai soci - unanimi - il potere di esprimere il discrezionale giudizio sulla congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori; infatti, si tratta di materia di esclusiva pertinenza dei soci, riguardante la determinazione della misura proporzionale della partecipazione che a ciascun socio verrà assegnata nella società risultante dalla fusione; quota di partecipazione - dipendente - giova ricordare - anche da valutazioni inerenti a nuovi equilibri aziendali o a prospettive legate al diverso assetto, che non possono trovare, necessariamente, riscontri di natura contabile-estimativa e che sostanziano una discrezionalità rappresentativa di quell’esercizio di autonomia negoziale che consente l’incontro della volontà - unanime - delle singole società e dei soci di ciascun gruppo partecipante alla fusione, al fine di giungere all’accordo sulla determinazione del rapporto di cambio».
    - App. Milano, 12 gennaio 2001, in Società, 2001, 434: «Spetta «ai soci - unanimi - il potere di esprimere il discrezionale giudizio sulla congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministrator...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 250-2008/I, Fusione senza aumento di capitale dell’incorporante e sorte delle partecipazioni possedute dall’incorporante nell’incorporata, in CNN Notizie del 3.12.2008: «[…] occorre precisare che quando la fusione viene attuata senza aumento di capitale dell’incorporante, per effetto dell’ingresso dei soci dell’incorporanda è necessario redistribuire tutto il capitale fra i soci originari e quelli nuovi. In tali casi è, in genere, necessario un rapporto di cambio non solo delle partecipazioni dell’incorporanda con quelle dell’incorporante, ma anche delle vecchie partecipazioni della stessa società incorporante con nuove partecipazioni della stessa società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 250-2008/I, Fusione senza aumento di capitale dell’incorporante e sorte delle partecipazioni possedute dall’incorporante nell’incorporata, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 20 aprile 2020, n. 7920, in Foro It., 2020, 6, 1915, con nota di De Luca; in Società, 2020, 10, 78, con nota di Spolidoro: «In tema di fusione per incorporazione di s.p.a., il rapporto di cambio tra le azioni di risparmio dell’incorporata e quelle ordinarie dell’incorporante deve calcolarsi tenendo conto che il valore delle prime non è necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie della medesima incorporata, giacché il valore delle azioni, che può essere desunto anche dalle quotazioni di mercato dei titoli, dipende dai diritti, non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura amministrativa, da esse conferiti».
    - Cass., 20 aprile 2020, n. 7920, in Foro It., 2020, 6, 1915, con nota di De Luca; in Società, 2020, 10, 78, con nota di Spolidoro: «In tema di fusione per incorporazione di s.p.a., il rapporto di cam...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.2, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c., 1° pubbl. 9/09: «[…] In tal caso [fusione o scissione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio venga determinato senza tener conto dei patrimoni delle società coinvolte, N.d.A.], infatti, il rapporto di cambio deve essere determinato alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione precedentemente detenuta […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.2, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.25, Fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di aumento di capitale al servizio del concambio, 1° pubbl. 9/07 - motivato 9/11: «Non sussiste l’obbligo di aumentare il capitale sociale al servizio del concambio nel caso in cui una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, quindi con valore nominale implicito […], incorpori un’altra società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.25, Fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di aumento di capi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.25, Fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di aumento di capitale al servizio del concambio, 1° pubbl. 9/07 - motivato 9/11: «[…] Per poter attuare il concambio in tale fattispecie [fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, N.d.A.] è sufficiente rideterminare le quote di partecipazione dei vecchi soci in rapporto a quelle che saranno attribuite ai nuovi […]». «[…] La rideterminazione delle percentuali di partecipazione di ciascun socio avviene comunque in maniera implicita anche nell’ipotesi che l’incorporante aumenti il proprio capitale sociale al servizio del concambio».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.25, Fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di aumento di capi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Principio espresso in Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. Quesito n. 285-2015/I, Fusione e non necessità dell’indicazione del rapporto di cambio, in CNN Notizie del 7.7.2016, in una fattispecie di fusione tra una società partecipata da Tizio al 100 per cento con altra società partecipata da Tizio al 70 per cento e Caio al 30 per cento: «in tal caso la definizione di un rapporto di cambio appare necessaria al fine di individuare la sorte delle partecipazioni detenute dalla compagine sociale dell’incorporata: la diversa composizione delle compagini sociali delle società coinvolte nella fusione implica inevitabilmente una variazione dell’entità della partecipazione originariamente posseduta (in particolare con riguardo alla partecipazione totalitaria al capitale dell’incorporata)».
    - Principio espresso in Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. Quesito n. 285-2015/I, Fusione e non necessità dell’indicazione del rapporto di cambio, in CNN Notizie del 7.7.2016, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Trib. Genova, 21 dicembre 2000, in Foro It., 2001, I, 1933, con nota di Nazzicone; e in Società, 2001, 448, con nota di Cassottana: «Il rapporto di cambio nella fusione deve essere «congruo» e, pertanto, può essere sindacato sotto il profilo della legittimità, qualora sia frutto di una scelta non ragionevole, immotivata ed arbitraria».
    Arb., 10 gennaio 2008, in Vita Not., 2012, 588: «Nell’ipotesi in cui, sussistendo il fumus boni iuris della illegittima determinazione del rapporto di cambio, l’assegnazione di un numero (verosimilmente) ben maggiore di azioni rilevasse non soltanto sul pian patrimoniale, bensì anche sul piano organizzativo, consentendo all’attrice di acquisire un peso decisionale diverso e, soprattutto, di accedere, se del caso, a taluni diritti e di esercitare alcune prerogative inerenti alla qualità di socio, che presuppongono il possesso di una partecipazione qualificata, la prospettiva meramente risarcitoria ex art. 2504 quater, 2º comma, c.c. non apparirebbe pienamente soddisfacente, sussistendo validi motivi per la sospensione in via cautelare della deliberazione impugnata ex art. 2378 c.c. Il risarcimento del danno da fusione, secondo gli ordinari criteri di valutazione, deve essere rapportato non solo al danno emergente (identificabile nel valore effettivo della partecipazione), ma anche al lucro cessante (cioè, con riguardo alle prospettive di redditività della partecipazione stessa)».
    Trib. Milano, 27 novembre 2008, in Riv. Dir. Comm., 2009, II, 203: «[…] All’invalidità della deliberazione approvativa del progetto di fusione recante determinazione del rapporto di cambio incongrua consegue, ex art. 2504 quater c.c., la responsabilità diretta e a titolo contrattuale delle società partecipanti alla fusione, cui concorre quella indiretta degli amministratori.».
    Trib. Prato, 4 maggio 2011, in Dir. Fall.., 2011, II, 560: «Dal tenore letterale degli art. 2501 quinquies e 2501 sexies c.c. emerge che il legislatore, pur non dettando direttamente i criteri con i quali gli amministratori devono individuare il corretto rapporto di cambio, ha sancito comunque una disciplina finalizzata ad evitare possibili abusi in danno dei soci di minoranza, imponendo un’adeguata informazione, tale da rassicurare ex ante un controllo preventivo prima della delibera assembleare di fusione (come attestato dal fatto che in base all’art. 2501 septies c.c. le relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti devono essere depositate, insieme al progetto di fusione, presso le sedi della società partecipanti alla fusione in modo che i soci possano prenderne visione) ed ex post un controllo di natura giudiziale, sia pure limitato alle forme consentite dall’art. 2504 quater c.c.».
    - Trib. Genova, 21 dicembre 2000, in Foro It., 2001, I, 1933, con nota di Nazzicone; e in Società, 2001, 448, con nota di Cassottana: «Il rapporto di cambio nella fusione deve essere «congruo» e, pert...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Trib. Milano, 11 gennaio 2007, in Società, 2008, 481: «Con l’iscrizione della fusione resta sanato ogni vizio precedente, in quanto il termine «invalidità» di cui all’art. 2504 quater c.c. include i vizi di nullità ed annullabilità».
    Arb., 24 luglio 2008, in Vita Not., 2012, 585: «La pubblicazione dell’atto di fusione impedisce, in generale, l’adozione di un rimedio demolitorio, vale a dire il concreto annullamento della decisione dei soci, ma non priva l’organo giudicante del potere di accertarne i vizi in funzione dell’accoglimento della domanda risarcitoria, eventualmente proposta, in via subordinata, dal socio impugnante».
    Cass. 1° giugno 2012, n. 8864, in Guida Dir., 2012, fasc. 31, 50: «Qualora l’iscrizione di un atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di significative e riconoscibili anomalie esteriori, l’eventuale sussistenza di una ragione d’inesistenza giuridica di una delle deliberazioni propedeutiche assunte dalle società interessate all’operazione non si riverbera sull’inesistenza dell’atto di fusione iscritto, di guisa che resta esclusa la possibilità d’impugnarlo e, per conseguenza, resta escluso l’interesse a far accertare la pretesa inesistenza giuridica della deliberazione in questione».
    - Trib. Milano, 11 gennaio 2007, in Società, 2008, 481: «Con l’iscrizione della fusione resta sanato ogni vizio precedente, in quanto il termine «invalidità» di cui all’art. 2504 quater c.c. include i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.2, Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti, 1° pubbl. 9/08: «Nel caso in cui la relazione degli esperti redatta ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c. reputi non congruo il rapporto di cambio proposto dagli amministratori la decisione di fusione o scissione potrà essere approvata solo con il consenso di tutti i soci delle società coinvolte. Spetta infatti solo ai soci esprimersi sulla effettiva congruità del rapporto di cambio, attribuendo eventualmente rilevanza anche ad elementi extrapatrimoniali o di fatto. Tale valutazione personale, concretizzando di fatto una rinuncia a quella effettuata dagli esperti, dovrà essere operata con il consenso di tutti i soci ai sensi dell’art. 2505 quater c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.2, Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 250-2008/I, Fusione senza aumento di capitale dell’incorporante e sorte delle partecipazioni possedute dall’incorporante nell’incorporata, in CNN Notizie del 3.12.2008: «[…] In merito al primo aspetto, viene in rilievo l’art. 2504-ter, comma 2, c.c., il quale stabilisce che la società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante. La norma in esame viene interpretata nel senso che qualora la società incorporante possieda azioni o quote della società incorporata, a tali partecipazioni non spetta il diritto al cambio in azioni o quote dell’incorporante […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 250-2008/I, Fusione senza aumento di capitale dell’incorporante e sorte delle partecipazioni possedute dall’incorporante nell’incorporata, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 22 settembre 1995, in Società, 1996, 803: «il rapporto di cambio nella fusione deve determinarsi non soltanto in ragione della valutazione comparativa del patrimonio delle società partecipanti all’operazione, ma altresì in relazione al rapporto interno di redistribuzione tra azionisti ordinari e di risparmio; pertanto, è elusiva del privilegio, spettante inderogabilmente agli azionisti di risparmio, di esser postergati nella partecipazione alle perdite la deliberazione di fusione che, in presenza di perdite rilevanti e senza tener conto della loro incidenza sull’integrità del capitale, approvi un rapporto di cambio identico per ambedue le categorie di azioni».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 22 settembre 1995, in Società, 1996, 803: «il rapporto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 103-2011/I, Fusione per incorporazione e aumento di capitale dell’incorporante riservato a terzi da perfezionarsi successivamente, in CNN Notizie del 14.7.2011: «Si pongono alcuni quesiti in tema di fusione per incorporazione di più società in altra preesistente con contestuale previsione in sede di approvazione del progetto di fusione di un aumento di capitale sociale interamente riservato a terzi da eseguirsi, nella società incorporante, successivamente al perfezionamento della fusione. […] Nel caso in esame, viene deliberato un aumento di capitale riservato alla sottoscrizione di un terzo estraneo alla compagine sociale, il quale è destinato ad essere eseguito in seguito al perfezionamento del procedimento di fusione. Appare necessario che tale operazione venga contemplata nel progetto di fusione, in quanto l’aumento di capitale con ingresso di nuovi soci produce l’effetto di alterare la misura di partecipazione al capitale sociale delle diverse compagini sociali partecipanti alla fusione […]. Inoltre, nonostante la sola delibera di aumento, fintantoché non venga eseguita, non comporti una modifica immediata dello statuto dell’incorporante, essa è tuttavia idonea ad incidere sul contenuto dello stesso per effetto dell’esecuzione dell’aumento deliberato dall’incorporante. […] appare necessario che dal progetto di fusione risulti l’esistenza della delibera di aumento e della possibilità di una successiva modifica dell’importo del capitale dell’incorporante conseguente all’esecuzione dell’aumento stesso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 103-2011/I, Fusione per incorporazione e aumento di capitale dell’incorporante riservato a terzi da perfezionarsi successivamente, in CNN Not...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 3/2008, Fusione tra società di capitali e determinazione del capitale sociale della risultante: «[…] La prevalente ricostruzione della natura della fusione offre un solido appiglio a sostegno della libertà nella determinazione del capitale della società risultante: la valenza dell’operazione, “organizzativa” e meramente modificativa dello statuto, investe non solo il profilo effettuale, ma permette anche di concepire la fusione come una profonda riorganizzazione dell’impresa che concerne, tra gli altri aspetti, il patrimonio e quindi le poste di bilancio della società risultante. Essa, pertanto, potrà procedere ad una riallocazione del patrimonio netto delle società coinvolte nella fusione, liberamente appostando tale valore complessivo a riserva, piuttosto che a capitale […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pubbl. 9/08: «Non è necessario determinare il capitale sociale minimo della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione nella somma dei capitali delle società preesistenti. […] Nella fusione, come anche nella scissione, l’entità del capitale sociale delle società risultanti da tali operazioni è determinata dal rapporto di cambio, ovvero dalla necessità di annullare le partecipazioni detenute dall’incorporante nell’incorporata. Può quindi accadere che la somma dei capitali di dette società sia inferiore a quella delle società preesistenti, con ciò legittimando la creazione di riserve disponibili e l’eventuale restituzione di parte dei conferimenti ai soci […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 3/2008, Fusione tra società di capitali e determinazione del capitale sociale della risultante: «[…] La prevalente ricostruzione della natura della fus...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 3/2008, Fusione tra società di capitali e determinazione del capitale sociale della risultante: «[…] sembra invece preferibile ritenere che l’autonomia possa spingersi a ridurre il capitale della società risultante dalla fusione sino all’unico, autentico, invalicabile limite, rappresentato dal minimo legale previsto per il tipo societario cui la società appartiene […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 3/2008, Fusione tra società di capitali e determinazione del capitale sociale della risultante: «[…] sembra invece preferibile ritenere che l’autonomia...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.8, Fusione, scissione e riduzione volontaria di capitale sociale, 1° pubbl. 9/10: «La fusione e la scissione sono negozi tipici la cui definizione è contenuta rispettivamente negli artt. 2501 e 2506 c.c. All’esito di dette operazioni tipiche è possibile che la somma dei capitali sociali delle società risultanti sia inferiore a quella delle società originarie (vedi orientamento L.A.31), senza che ciò integri una fattispecie autonoma di riduzione reale del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c. Ciò accade: a) nella fusione propria sempre, qualunque sia l’entità del capitale sociale della società di nuova costituzione; b) nella fusione per incorporazione solo quando il capitale della società incorporante non sia inferiore alla misura preesistente, ancorché non aumentato del capitale dell’incorporata; […]. […] In dette ipotesi non è dunque necessario rispettare i maggiori termini di opposizione e le ulteriori cautele imposte dagli artt. 2445 e 2482 c.c. per la fattispecie della riduzione reale del capitale, in quanto la tutela dei creditori non può che essere quella tipica del procedimento di fusione o scissione posto in essere (60 o 30 giorni, a seconda dei casi, salve le leggi speciali) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.8, Fusione, scissione e riduzione volontaria di capitale sociale, 1° pubbl. 9/10: «La fusione e la scissione sono...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 224-2012/I, Fusione di società e clausola di intrasferibilità delle quote, in CNN Notizie del 13.2.2013: «[…] Non sembra che l’operazione di fusione possa in alcun modo interferire con il divieto di trasferimento delle partecipazioni sancito dall’atto costitutivo della società incorporante. Sul piano sistematico, infatti, la fusione non implica una vicenda circolatoria, non comporta trasferimento di partecipazioni, bensì una modificazione ed integrazione dell’atto costitutivo o dei preesistenti contratti sociali. […] È da escludere, quindi, che l’aumento di capitale, effetto della fusione, a servizio del concambio di quote da assegnare ai soci della società incorporata, possa considerarsi quale atto di trasferimento inter vivos».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 224-2012/I, Fusione di società e clausola di intrasferibilità delle quote, in CNN Notizie del 13.2.2013: «[…] Non sembra che l’operazione di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] La presenza, nella fusione semplificata, di una sola collettività di soci quale riferimento soggettivo dell’operazione fa si che l’aumento del capitale della società incorporante non possa essere elemento strutturale della fattispecie (in mancanza del rapporto di cambio), né tanto meno operazione che trovi la sua fonte in un accordo fusorio trasfuso nel progetto, per mancanza della controparte. L’eventuale aumento del capitale sociale previsto in occasione di una operazione di fusione semplificata sarebbe, quindi, un aumento di capitale solo occasionalmente deliberato in concomitanza con la fusione, ma del tutto estraneo al meccanismo fusorio e da ricondurre, quindi, ad un mero aumento nominale con passaggio di riserve a capitale (come disciplinato dall’art. 2442 c.c. per le S.p.A., dall’art. 2481-ter c.c. per le s.r.l. e dalle norme sulle modifiche dei patti sociali nelle società di persone) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] La...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Del tutto analogo è il discorso nell’ipotesi in cui la compagine sociale voglia procedere ad una riduzione del capitale sociale; detta riduzione, solo occasionalmente collegata all’operazione di fusione in corso, sarà disciplinata dall’art. 2445 c.c. per le S.p.A., dall’art. 2482 c.c. per le s.r.l. e dall’art. 2306 c.c. per le società di persone. L’inevitabile corollario di questo ragionamento è che, una volta enucleata dall’istituto della fusione ed in particolare da quella cd. semplificata la struttura minima dell’operazione disegnata dal legislatore, le ulteriori vicende societarie ad essa occasionalmente collegate troveranno disciplina e riferimento normativo nelle norme di sistema e quindi in sede propria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] De...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 250-2008/I, Fusione senza aumento di capitale dell’incorporante e sorte delle partecipazioni possedute dall’incorporante nell’incorporata, in CNN Notizie del 3.12.2008: «[…] occorre precisare che quando la fusione viene attuata senza aumento di capitale dell’incorporante, per effetto dell’ingresso dei soci dell’incorporanda è necessario redistribuire tutto il capitale fra i soci originari e quelli nuovi. In tali casi è, in genere, necessario un rapporto di cambio non solo delle partecipazioni dell’incorporanda con quelle dell’incorporante, ma anche delle vecchie partecipazioni della stessa società incorporante con nuove partecipazioni della stessa società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 250-2008/I, Fusione senza aumento di capitale dell’incorporante e sorte delle partecipazioni possedute dall’incorporante nell’incorporata, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.25, Fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di aumento di capitale al servizio del concambio, 1° pubbl. 9/07 - motivato 9/11: «Non sussiste l’obbligo di aumentare il capitale sociale al servizio del concambio nel caso in cui una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, quindi con valore nominale implicito […], incorpori un’altra società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.25, Fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di aumento di capi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 250-2008/I, Fusione senza aumento di capitale dell’incorporante e sorte delle partecipazioni possedute dall’incorporante nell’incorporata, in CNN Notizie del 3.12.2008: «[…] La seconda questione da esaminare riguarda la ripartizione del capitale post-fusione nell’ipotesi in cui manchi un aumento a servizio della fusione […] Fra le modalità attraverso le quali può pervenirsi a tale risultato vi è quella della risuddivisione del capitale sociale (la cui cifra resta immutata) in un numero di partecipazioni il cui valore nominale è inferiore a quello pre-fusione (previo annullamento dei vecchi titoli); quando, poi, l’incorporante è una s.r.l., non si ha un annullamento delle azioni ma soltanto una redistribuzione delle quote di partecipazione. In tale ipotesi il rapporto di cambio, che esprime il valore assegnato al patrimonio dell’incorporanda, si concretizza in una mera risuddivisione delle partecipazioni già emesse dall’incorporante […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 250-2008/I, Fusione senza aumento di capitale dell’incorporante e sorte delle partecipazioni possedute dall’incorporante nell’incorporata, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 19/2011, Obbligazioni e riduzione del capitale sociale: «[…] È legittima altresì, in quanto meramente nominale, la riduzione del capitale sociale effetto di operazioni di fusione (ma non di scissione) […]. Un’ulteriore ipotesi applicativa rilevante agli effetti dell’applicazione dell’art. 2413 c.c. riguarda le operazioni di fusione o di scissione coinvolgenti società che hanno emesso prestiti obbligazionari. Potrebbe accadere, infatti, che a seguito delle operazioni citate l’ammontare delle obbligazioni in circolazione non risulti compreso nei limiti del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della società incorporante o della società risultante dalla fusione o della società, beneficiaria o scissa a cui il prestito sia assegnato. […] se si condivide la tesi per quale il presupposto applicativo delle diverse discipline del primo e del secondo comma dell’art. 2413 c.c. risiede non tanto nel carattere, volontario o coatto, bensì nell’effetto, reale o contabile, della riduzione del capitale sociale, ne deriva che la riduzione del capitale medesimo effetto di un’operazione di fusione non può essere considerata vietata a mente del primo comma dell’art. 2413 c.c., ma comporta “solo” il divieto di distribuzione dell’utile ai sensi del secondo comma, in quanto ha natura nominale […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 19/2011, Obbligazioni e riduzione del capitale sociale: «[…] È legittima altresì, in quanto meramente nominale, la riduzione del capitale sociale effet...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pubbl. 9/08: «[…] Unico limite al principio esposto [il capitale sociale di una società risultante da una fusione o da una scissione può essere inferiore alla somma dei capitali delle società preesistenti, N.d.A.] è dato dalla impossibilità di procedere, in occasione di una fusione o scissione, ad una riduzione volontaria del capitale sociale delle eventuali società preesistenti incorporante o beneficiarie, senza il rispetto dei presupposti e della procedura di legge per la riduzione reale del capitale sociale […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pub...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto, poi, alla riduzione del capitale volontaria ex art. 2445 c.c., le problematiche rilevate nella speculare ipotesi di deliberazione assunta prima dell’approvazione del progetto possono riproporsi quasi integralmente [La riduzione volontaria del capitale mediante liberazione dall’obbligo di versamenti ancora dovuti, ovvero con rimborso del capitale, deliberata in pendenza dell’approvazione del progetto, implica la necessità di riavviare l’iter della fusione, N.d.A.]. Vale, infatti, tutto quanto detto in relazione sia alla posizione dei creditori sociali che alla posizione dei soci, alla luce del portato dell’art. 2502 2° comma c.c., sia all’effetto preclusivo alla prosecuzione dell’iter procedimentale se alla riduzione del capitale ex art. 2445 c.c., si procede mediante liberazione dei soci stesso dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o con rimborso ad essi del capitale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto, p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto ai soci, è necessario distinguere a seconda che alla riduzione del capitale ex art. 2445 c.c. si proceda mediante liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o con rimborso del capitale, ovvero si proceda riservizzando la porzione di capitale ridotta. Per quanto riguarda i primi due casi, determinandosi, alla stregua di quanto detto per l’aumento del capitale a pagamento, un decremento del patrimonio della società, la deliberazione appare preclusiva del prosieguo della fusione stante la modificazione di uno dei presupposti economici sulla base dei quale è stata decisa l’intera operazione; se ancora voluta, la fusione si realizzerà riavviando l’intero iter procedimentale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto ai...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto, poi, alla riduzione del capitale volontaria ex art. 2445 c.c., le problematiche rilevate nella speculare ipotesi di deliberazione assunta prima dell’approvazione del progetto possono riproporsi quasi integralmente [La riduzione volontaria del capitale mediante imputazione dell’importo della riduzione ad apposita riserva, deliberata in pendenza dell’approvazione del progetto, non implica la necessità di riavviare l’iter della fusione, N.d.A.] […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Quanto, p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Ad una soluzione diversa, ad avviso di chi scrive, si può giungere se la riduzione ex art. 2445 c.c. si effettui appostando a riserva la porzione di capitale ridotta, non procedendo quindi al decremento del patrimonio della società che riduce il suo capitale, ma rendendo l’operazione meramente nominale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Ad una so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 236-2015/I, Fusione, annullamento di azioni proprie e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 18.11.2015: «[…] Si tratta, a questo punto, di valutare l’ammissibilità di una riduzione siffatta in sede di fusione e, in caso di risposta affermativa, se la circostanza che tale riduzione sia operata in sede di fusione comporti qualche effetto sul piano dei termini previsti a tutela dei creditori rispettivamente dagli artt. 2445 e 2503, c.c. […] secondo l’opinione prevalente, la disciplina dell’art. 2445 c.c. deve ritenersi assorbita in ragione delle specifiche previsioni a tutela dei creditori contenute negli artt. 2503 e 2503-bis cod. civ., “norme che si presentano, nella disciplina legislativa della fusione, come lo specifico strumento di tutela degli interessi dei creditori delle società coinvolte nell’operazione” […]».fn>
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 236-2015/I, Fusione, annullamento di azioni proprie e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 18.11.2015: «[…] Si tratta, a questo punto, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 3/2008, Fusione tra società di capitali e determinazione del capitale sociale della risultante: «[…] L’art. 2501-sexies c.c. ha chiarito definitivamente che la necessità di una relazione giurata di stima è riservata alle operazioni che coinvolgono le società di persone e che, quindi, ove interessate siano società di capitali, è sufficiente utilizzare le poste risultanti dalle situazioni patrimoniali poste a base della fusione stessa. L’art. 2343 c.c. può però essere utile - ed anzi appare ai più indispensabile strumento - nel caso in esame: lo scostamento dal principio di continuità contabile e la fissazione di un capitale della società risultante dalla fusione superiore alla somma dei patrimoni netti delle società fuse, infatti, può trovare un’adeguata “copertura” giuridica e fornire una sufficiente garanzia economica ai terzi proprio in presenza di una relazione giurata di stima, le cui risultanze confermino che il patrimonio stimato è almeno pari al capitale stesso. Si segnala, peraltro, che secondo un’autorevole linea di pensiero non vi sarebbe neanche la necessità di ricorrere alla relazione di cui all’art. 2343 c.c., poiché già quella degli esperti - cfr. art. 2501 sexies - sulla congruità del rapporto di cambio assolverebbe a tale funzione […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 6, Possibilità di attuare una fusione o una scissione con rivalutazione delle poste contabili, luglio 2013: «Deve ritenersi ammissibile che […] in caso di fusione omogenea tra società di capitali l’aumento di capitale della società incorporante possa essere di importo superiore al valore del patrimonio netto contabile della società incorporata o, in caso di fusione propria, il capitale della società risultante dalla fusione possa essere di importo superiore alla somma dei patrimoni netti contabili della società partecipanti […] L’assunto appare sostenibile nonostante: 1) l’operatività dei criteri inderogabili di formazione del bilancio, testimoniata dall’art. 2423-bis n. 6 c.c., secondo cui “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”; 2) il principio di continuità dei bilanci nella fusione […] sancito dall’art. 2504-bis, quarto comma, c.c. Infatti non può negarsi che la rivalutazione delle poste di bilancio della società incorporata […] verrebbe nella specie effettuata (i) con le cautele poste dalla legge a presidio della effettività del capitale e (ii) nel contesto di un’operazione straordinaria implicante una rilevante riorganizzazione aziendale, senza porre pertanto problemi di comparabilità del bilancio post fusione […] con i bilanci pregressi. […] Ne deriva che per coerenza sistematica la rivalutazione vietata dal principio di continuità di cui all’art. 2504-bis, quarto comma, c.c. deve ritenersi esclusivamente quella effettuata in assenza di stima redatta ex artt. 2343, 2465 c.c. - o, in quanto compatibile, ex art. 2343-ter c.c. - e non anche quella accompagnata da tale stima […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 3/2008, Fusione tra società di capitali e determinazione del capitale sociale della risultante: «[…] L’art. 2501-sexies c.c. ha chiarito definitivament...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.9, Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/10: «La previsione contenuta nell’art. 2504 bis, comma 4, c.c., (richiamata per la scissione dall’art. 2506 quater, comma 1, ultimo periodo, c.c.), nella parte in cui disciplina l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto societario. Si ritiene pertanto che gli annullamenti di partecipazioni e le variazioni del capitale (a servizio o meno del concambio) non possano essere realizzati nell’ambito di una fusione o scissione se non nei limiti imposti dallo specifico procedimento nei quali sono inclusi e nell’integrale rispetto di tutte le norme positive che ordinariamente li disciplinano».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.9, Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/10: «La previsio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pubbl. 9/08: «Non è necessario determinare il capitale sociale minimo della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione nella somma dei capitali delle società preesistenti. […] Nella fusione, come anche nella scissione, l’entità del capitale sociale delle società risultanti da tali operazioni è determinata dal rapporto di cambio, ovvero dalla necessità di annullare le partecipazioni detenute dall’incorporante nell’incorporata. Può quindi accadere che la somma dei capitali di dette società sia inferiore a quella delle società preesistenti, con ciò legittimando la creazione di riserve disponibili e l’eventuale restituzione di parte dei conferimenti ai soci. Tale eventualità è nella fisiologia del sistema, il quale tutela in ogni caso gli interessi dei terzi creditori con il diritto all’opposizione. Può quindi legittimamente essere posta in essere anche nelle ipotesi in cui non via sia necessità di annullamento di partecipazioni, ovvero le esigenze del rapporto di cambio siano conciliabili con la determinazione dei capitali sociali delle società risultanti non inferiori alla somma di quelli delle società preesistenti».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pub...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.8, Fusione, scissione e riduzione volontaria di capitale sociale, 1° pubbl. 9/10: «La fusione e la scissione sono negozi tipici la cui definizione è contenuta rispettivamente negli artt. 2501 e 2506 c.c. All’esito di dette operazioni tipiche è possibile che la somma dei capitali sociali delle società risultanti sia inferiore a quella delle società originarie (vedi orientamento L.A.31), senza che ciò integri una fattispecie autonoma di riduzione reale del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c. Ciò accade: a) nella fusione propria sempre, qualunque sia l’entità del capitale sociale della società di nuova costituzione; b) nella fusione per incorporazione solo quando il capitale della società incorporante non sia inferiore alla misura preesistente, ancorché non aumentato del capitale dell’incorporata […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.8, Fusione, scissione e riduzione volontaria di capitale sociale, 1° pubbl. 9/10: «La fusione e la scissione sono...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.32, Conguagli in denaro, 1° pubbl. 9/08: «Nella fusione e nella scissione è possibile prevedere conguagli in denaro al solo fine di evitare che all’esito di tali operazioni si formino dei resti. Nel caso in cui sia possibile determinare un rapporto di cambio che non dia luogo a resti non è dunque consentito prevedere un conguaglio in denaro, anche se l’approvazione del progetto venga deliberata all’unanimità, poiché in tal caso il negozio posto in essere non rientrerebbe esclusivamente nella causa della fusione o della scissione. In altre parole il disinvestimento parziale che consegue alla percezione di un conguaglio in denaro (il cui onere - nell’ipotesi tipica - grava sulle società e non sui soci), deve avvenire in una forma tipica, ovvero, se in forma atipica, con l’enunciazione di una causa lecita».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.32, Conguagli in denaro, 1° pubbl. 9/08: «Nella fusione e nella scissione è possibile prevedere conguagli in dena...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell’art. 2501-septies, in CNN Notizie del 30.6.2008: «[…] il richiamo effettuato dal secondo comma dell’art. 2502-bis c.c. alla necessità di depositare al registro delle imprese anche i documenti di cui all’art. 2501-septies per le società semplici non può intendersi come integrale, e quindi riferito ai bilanci degli ultimi tre esercizi, perché dette società non sono tenute alla redazione del bilancio di esercizio (art. 2302 c.c.) […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2012/I, Fusione mediante incorporazione da parte di una società semplice agricola di due s.r.l. attualmente aventi oggetto commerciale, in CNN Notizie del 13.2.2013.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell’art. 2501-septies, in CNN Notizie del 30.6.2008: «[…] Per quanto concerne la società estera che abbia trasferito la propria sede in Italia negli ultimi tre anni, è possibile che - specie ove si tratti di società proveniente da un ordinamento extracomunitario - la stessa non fosse soggetta a regole analoghe per la tenuta e la formazione dei bilanci. […] E, tuttavia, salva l’ipotesi di scuola in cui la società non fosse tenuta, secondo l’ordinamento di provenienza, ad alcuna forma di approvazione di un documento contabile rappresentativo della situazione patrimoniale alla fine di ciascun esercizio nonché del risultato economico (utili e perdite) dell’esercizio stesso, non sembra potersi escludere l’obbligo di deposito, tenuto conto della funzione informativa che tali documenti rivestono per i soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell’art. 2501-septies, in CNN Notizie del 30.6.2008: «[…] Quanto alle fondazioni ed alle associazioni, l’art. 20 c.c. impone agli amministratori di convocare l’assemblea degli associati almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio da cui emerge la situazione patrimoniale dell’ente, peraltro tenuto alla contabilità laddove svolga attività commerciale (art. 2214 c.c.). Ebbene, tale riferimento, comporta che, sebbene eventualmente non redatti secondo le regole dettate per le società di capitali, i bilanci di esercizio approvati debbano esser depositati presso le sedi delle società ai sensi dell’art. 2501-septies c.c., stante, comunque, la loro valenza informativa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell’art. 2501-septies, in CNN Notizie del 30.6.2008: «[…] Quanto ai consorzi, occorre distinguere, perché per i consorzi con attività esterna l’art. 2615 bis c.c. prevede che “entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese”. Pertanto, nel caso in cui alla fusione partecipi una società risultante dalla trasformazione di un consorzio con attività esterna, si dovranno depositare i bilanci del consorzio, accompagnati, dato il richiamo testuale, dalle relazioni degli organi di amministrazione e controllo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell’art. 2501-septies, in CNN Notizie del 30.6.2008: «[…] Nessuna disposizione specifica è invece dettata per i consorzi privi di rilevanza esterna, considerata peraltro la loro natura di contratti plurilaterali con comunione di scopo, non riconducibile, a differenza dei consorzi esterni, alla categoria dei contratti associativi in senso stretto, e che sono privi di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale. È, quindi, possibile, che il consorzio interno, stante la natura del contratto, non predisponga e faccia approvare dai consorziati un “bilancio di esercizio” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell’art. 2501-septies, in CNN Notizie del 30.6.2008: «[…] Analoghe considerazioni [assenza di obbligo di deposito dei documenti ex art. 2501-septies, c.c., N.d.A.] possono esser svolte per la trasformazione di comunione di azienda (in cui la continuità sembrerebbe riguardare esclusivamente l’organismo produttivo, evitando la disgregazione del patrimonio aziendale) […] Ma è proprio la natura statica e non dinamica della contitolarità nell’azienda (giacché diversamente si avrebbe una società) che in definitiva esclude la sussistenza di una continuità soggettiva fra impresa trasformanda (che non c’è, perché c’è solo l’azienda) e impresa risultante dalla trasformazione (la società), che consente agevolmente di ritenere applicabili le soluzioni prospettate per la società di nuova costituzione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell’art. 2501-septies, in CNN Notizie del 30.6.2008: «[…] L’art. 10 del D.lgs. 155 del 2006, prevede, infatti, che l’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa; essa è inoltre tenuta a redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, il cui contenuto è appunto precisato dal D.M. 24 gennaio 2008. […] con riguardo alle fusioni (eterogenee o meno) che interessino l’impresa sociale sembra potersi affermare la piena applicazione dell’art. 2501-septies, c.c., trattandosi di soggetto tenuto alla redazione (ed al deposito) del bilancio, con le caratteristiche previste dal D.M. 24 gennaio 2008, e per il quale la norma sul deposito dei tre bilanci è espressamente richiamata».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2007/I, Fusione (e scissione) di società ed ipotesi di non obbligatorietà del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa 327-2014/I, Fusione societaria e bilanci degli ultimi tre esercizi, in CNN Notizie del 8.6.2016: «[…] Si chiede se […] la previsione del deposito presso la sede sociale e successivamente presso il Registro Imprese possa intendersi come avente riguardo per l’appunto agli ultimi tre bilanci di esercizio già approvati, essendo irrilevante che il bilancio dell’esercizio chiusosi da ultimo non essendo ancora stato approvato non venga utilizzato nel procedimento. La risposta è affermativa. […] secondo l’opinione nettamente prevalente non è necessario procedere ad una integrazione del deposito, né occorre, qualora si tratti di semplice progetto di bilancio predisposto dagli amministratori ma non ancora sottoposto all’assemblea, far precedere la delibera di fusione dall’approvazione del bilancio […]. […] Dunque, ai fini che qui interessano, va preso in considerazione come “terzo” l’ultimo bilancio approvato dall’assemblea, ancorché si riferisca all’esercizio precedente a quello chiusosi prima dell’avvio del procedimento di fusione».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 121-2015/I, Fusione e limiti alla retrodatazione contabile, in CNN Notizie del 1.6.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa 327-2014/I, Fusione societaria e bilanci degli ultimi tre esercizi, in CNN Notizie del 8.6.2016: «[…] Si chiede se […] la previsione del deposit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2004: «[…] non si vede perché la possibilità del deposito successivo non debba riguardare la generalità dei documenti previsti dall’art. 2501-septies c.c.: con l’unica precisazione che il rispetto del termine di cui al suddetto articolo, ove non rinunciato, dovrà essere osservato in riferimento all’ultimo deposito. Ai soci, quindi, il termine di trenta giorni è da considerarsi concesso per l’ultimo documento depositato, avendo i soci stessi, per la verifica degli altri documenti, margine ancora più esteso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2004: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2004: «Nella sua prima parte la massima afferma la possibilità di procedere in epoche diverse al deposito dei documenti di cui all’art. 2501-septies c.c. La massima considera il momento del deposito (rectius “dei” depositi). È peraltro evidente che la possibilità di “scalare”, cronologicamente, i depositi, sottintende che i documenti stessi possano venire ad esistenza in epoca tra loro successiva. Situazione, quest’ultima, del tutto fisiologica posto che uno di tali documenti - il parere di congruità dell’esperto - presuppone la definizione dei contenuti del rapporto di cambio, ossia di un dato che è stabilito nel progetto; logica quindi consente, (e forse addirittura vorrebbe) che il documento dei periti sia formato successivamente […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2004: «N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.3, Deposito di documenti ex art. 2502 bis c.c., 1° pubbl. 9/04: «La disposizione prevista dall’art. 2502 bis c.c., in base alla quale i documenti indicati nell’art. 2501 septies c.c. devono essere depositati nel registro delle imprese unitamente alla delibera di fusione, essendo volta a garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro, anche se in fascicoli di diverse società, non devono essere ridepositati, dovendosi procedere al deposito dei soli documenti mai depositati. […] Così ad esempio non occorre ridepositare i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione se questi sono già stati regolarmente depositati presso un registro imprese, dovendosi procedere al deposito solo qualora si tratti di bilanci non depositati (come per le società di persone)».
    In senso conforme: Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti dei Tribunali del Triveneto in materia di omologhe.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.3, Deposito di documenti ex art. 2502 bis c.c., 1° pubbl. 9/04: «La disposizione prevista dall’art. 2502 bis c.c....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.3, Deposito di documenti ex art. 2502 bis c.c., 1° pubbl. 9/04: «[…] È comunque necessario che dal verbale risulti l’avvenuto deposito dei documenti che non si intende allegare alla richiesta di iscrizione della delibera di fusione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.3, Deposito di documenti ex art. 2502 bis c.c., 1° pubbl. 9/04: «[…] È comunque necessario che dal verbale risult...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2004: «[…] il deposito in sede del progetto può precedere quello al registro delle imprese del tempo necessario per l’adempimento stesso, che quindi dovrà seguire “senza indugio” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 160-2011/I, Deposito del progetto di fusione nel registro delle imprese e presso la sede sociale, in CNN Notizie del 7.9.2011: «[…] occorre esaminare la questione della successione temporale tra due distinti adempimenti pubblicitari: il deposito del progetto di fusione per l’iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2501-ter c.c. e il deposito presso la sede sociale ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. […]. Si ritiene, quindi, che in assenza di un dettato normativo che imponga l’anteriorità del deposito presso il registro delle imprese, gli amministratori possano preventivamente procedere al deposito presso la sede sociale, anche al fine di avvalersi della facoltà di cui all’art. 2501-quater, comma 2, c.c., che consente di utilizzare il bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2004: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.10, Avviso agli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05: «In caso di fusione o di scissione di spa che ha in essere un prestito obbligazionario convertibile, nell’avviso di cui all’art. 2503 bis c.c. dovrà darsi notizia della decisione della società di sottoporre alla propria assemblea un progetto di fusione o di scissione con altra determinata società, senza precisare le modalità della fusione o della scissione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.10, Avviso agli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05: «In caso d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «Salvo che gli obbligazionisti non abbiano autorizzato la modifica degli originari periodi di conversione con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415, c.c., in caso di fusione o di scissione tra s.p.a. la facoltà di conversione anticipata riconosciuta agli obbligazionisti convertibili ai sensi dell’art. 2503 bis, secondo comma, c.c., si aggiunge e non si sostituisce agli altri periodi di conversione originariamente previsti per il prestito […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «[…] Consegue la necessità di prevedere - già nel progetto di fusione o di scissione - un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile da parte della spa che subentrerà nella titolarità del prestito».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «La possibilità per una società per azioni che avesse emesso obbligazioni di trasformarsi in una società a responsabilità limitata era, prima della riforma, sostanzialmente preclusa. […] Il quadro odierno suggerisce una riconsiderazione del problema, in quanto l’introduzione della figura dei titoli di debito e le loro notevoli affinità con il titolo obbligazionario, sia dal punto di vista della struttura sia delle caratteristiche circolatorie, aprono differenti prospettive: in particolare il regime circolatorio delle due forme di finanziamento riservate l’una - le obbligazioni - solo alla s.p.a. e l’altra - i titoli di debito - anche alla s.r.l. non è del tutto identico, ma diventa molto simile in talune circostanze, al punto che “si ridimensiona, ma non si elimina affatto, il problema della ammissibilità della trasformazione di s.p.a. che abbia in circolazione obbligazioni in società a responsabilità limitata” […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «La possibilità per una società per azioni che avesse eme...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] In primis lo statuto della s.r.l. dovrà prevedere, ex art. 2483 c.c., la possibilità di emettere titoli di debito, ma tale circostanza riguarda più un’accortezza redazionale dell’atto che non un’esigenza peculiare di questa specifica ipotesi, essendo un dato comune a tutte le fattispecie oggetto di queste brevi note. Allo stesso modo, lo statuto della s.r.l. dovrà disciplinare ampiamente e dettagliatamente, tenendo conto delle caratteristiche dei titoli emessi originariamente dalla s.p.a., i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e, non ultime, dovrà dettare le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito, mancando ogni forma di disciplina legale […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] In primis lo statuto della s.r.l. dovrà prevedere, e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] il titolo di debito della s.r.l. può avere tutte le caratteristiche strutturali dell’obbligazione emessa dalla s.p.a.: l’unico gap attinente al regime circolatorio, secondo cui il primo può essere sottoscritto solo da un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e può successivamente circolare in quanto chi lo trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società, sembra colmato proprio dalla previsione del secondo comma dell’art. 2412 c.c., che introduce un regime di sottoscrivibilità e garanzia della successiva circolazione delle obbligazioni emesse eccedendo i limiti di legge analogo a quello appena descritto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] il titolo di debito della s.r.l. può avere tutte le ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] La garanzia dell’investitore professionale sulla solvenza dell’emittente contemplata dall’art. 2412, comma secondo, non è esattamente identica a quella dell’art. 2483 e, pur operando in modo analogo, secondo quanto sostiene la dottrina unanime, si estende ad un arco di soggetti più limitato: nella s.r.l., infatti, il socio acquirente di titoli di debito perde tale beneficio e non gode di alcuna “copertura” in caso di default dell’emittente. La previsione è condivisibile e la sua ratio ben si può cogliere nel contesto più personalistico di tale tipo societario, che legittima la presunzione di una più profonda conoscenza del complessivo equilibrio finanziario della società da parte del socio. Ma tale logica entra in crisi quando si confronta con la trasformazione regressiva: l’ex socio di s.p.a., infatti, nel momento in cui ha sottoscritto obbligazioni della sua società eccedenti il limite di legge, era protetto da una previsione di legge che gli garantiva la solvenza della società a prescindere dalla sua qualità di socio e proprio tale tutela viene meno con la trasformazione in s.r.l., se non sono introdotti correttivi negoziali specifici. Si verifica cioè un netto peggioramento delle caratteristiche della garanzia del finanziamento, che il titolare potrebbe vedere deteriorarsi in quanto socio, perché costretto a subire la deliberazione della maggioranza sulla trasformazione, ma non può tollerare in quanto obbligazionista, senza aver prestato alcuno specifico consenso od aver riscontrato l’introduzione di correttivi al riguardo […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] La garanzia dell’investitore professionale sulla sol...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] sembra quindi che non si possa deliberare la trasformazione regressiva in presenza di azionisti/obbligazionisti: i) se il regolamento del prestito non lo prevede, in tal caso non ponendosi alcun problema di tutela del singolo; od in alternativa ii) senza averli “consultati”. Ed in questo caso la qualificazione del mutamento delle garanzie che assistono il prestito tra le “modificazioni delle condizioni del prestito”, come tali di competenza dell’assemblea degli obbligazionisti, rimane una questione molto incerta e non modificata dalla riforma societaria, al punto che si consiglia prudenza nel giudizio omologatorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] sembra quindi che non si possa deliberare la trasfor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] le tesi [favorevoli alla trasformazione da s.p.a. a s.r.l., N.d.A.] paiono ancora oggi non condivisibili tout court poiché, se applicate, permetterebbero l’“assunzione” da parte della s.r.l. di un prestito obbligazionario di una s.p.a. e creerebbero conseguentemente una duplice categoria di titoli di debito: quelli emessi ab origine da una s.r.l., soggetti alla disciplina di cui all’art. 2483 c.c.; quelli “assunti”, relativi ad ex obbligazioni di s.p.a., che alla stessa - che appare di natura imperativa in quanto posta a tutela dei terzi - sfuggirebbero con inaccettabili ripercussioni sul loro regime circolatorio. La soluzione innovativa, che sembra pienamente rispettosa di tutte le istanze emerse nelle brevi note precedenti, è invece quella di introdurre, in sede di trasformazione, un elemento di garanzia fornito proprio da un investitore professionale soggetto a vigilanza: una fideiussione, cioè, che dovrebbe avere le caratteristiche richieste dall’articolo 2483 c.c. e quindi garantire la solvenza della società a tutela degli assegnatari dei titoli di debito emessi in sostituzione delle obbligazioni. Così cadrebbe quella obiezione legata alla creazione di una sorta di “doppio regime” di circolazione dei titoli di debito, che distingue tra quelli che godono ab origine - in quanto emessi da una s.r.l. - della garanzia ex 2483 c.c. e quelli che ne sarebbero privi, in quanto “ereditati” a seguito della trasformazione regressiva […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] le tesi [favorevoli alla trasformazione da s.p.a. a ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 18-2011/I, Emissione di obbligazioni convertibili e limitazioni alla facoltà di conversione, in CNN Notizie del 22.2.2011: «[…] Per quanto concerne il diritto alla conversione in caso di fusione, l’art. 2503-bis c.c. prevede l’obbligo per le società partecipanti alla fusione di consentire la conversione delle obbligazioni convertibili e di assicurare diritti equivalenti a coloro che non abbiano esercitato la conversione […]. […] si è, tuttavia, rilevato come la facoltà di rimborso anticipato con esclusione della conversione possa formare oggetto di disposizione nell’ambito dell’autonomia negoziale, senza incorrere, così, in alcun esplicito divieto di legge […]. Occorre, inoltre, considerare come la soppressione della convertibilità delle obbligazioni sia considerata una modifica strutturale del prestito obbligazionario, la quale è ritenuta ammissibile con il consenso di tutti gli obbligazionisti […]. Ne consegue, dunque, la possibilità di un consenso preventivo alla soppressione del diritto di conversione, rimessa alla discrezionalità della società emittente, purché ciò risulti espressamente nelle condizioni del prestito, le quali devono essere riportate sul titolo obbligazionario […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 18-2011/I, Emissione di obbligazioni convertibili e limitazioni alla facoltà di conversione, in CNN Notizie del 22.2.2011: «[…] Per quanto co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11): «Salvo che gli obbligazionisti convertibili non abbiano autorizzato la modifica dei loro originari diritti con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415, c.c., in caso di fusione o scissione di s.p.a. il disposto dell’art. 2503 bis, ultimo comma, c.c., postula l’attribuzione di titoli aventi caratteristiche equivalenti a quelli originariamente spettanti nella società emittente. Sotto il profilo economico l’equivalenza dipenderà dal rapporto di cambio […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera di fusione che comporti modifica dei diritti spettanti agli obbligazionisti convertibili, 1° pubbl. 9/08: «[…] Qualora sia stata omessa la preventiva pubblicazione dell’avviso di facoltà di anticipata conversione sulla Gazzetta Ufficiale in seguito ad una delle suddette unanimi rinunce degli obbligazionisti, non servirà nuovamente l’unanimità dei loro consensi per approvare il progetto di fusione, qualora, per effetto della fusione stessa, non vengano ai medesimi assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, potendo il progetto stesso essere approvato dai titolari di obbligazioni convertibili sempre e soltanto a semplice maggioranza ai sensi dell’art. 2503-bis c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11): «Salvo che gli obbligazionisti convertibili non abbiano autorizzato la modifica dei loro originari diritti con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415 c.c., in caso di fusione o scissione di s.p.a. il disposto dell’art. 2503 bis, ultimo comma, c.c., postula l’attribuzione di titoli aventi caratteristiche equivalenti a quelli originariamente spettanti nella società emittente. Sotto il profilo economico l’equivalenza dipenderà dal rapporto di cambio e pertanto: a) con particolare riguardo alla fusione per incorporazione, le semplificazioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis, c.c., si potranno applicare solo quando l’incorporante detenga (per l’intero o almeno per il 90%) non solo le azioni, ma anche le obbligazioni convertibili della società incorporanda; […] Per poter attuare poi le semplificazioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. si dovrà aver riguardo non solo agli azionisti attuali, ma anche agli azionisti “potenziali”, quali sono gli attuali obbligazionisti convertibili che hanno diritto a divenire azionisti esercitando la facoltà di conversione a loro attribuita».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera di fusione che comporti modifica dei diritti spettanti agli obbligazionisti convertibili, 1° pubbl. 9/08: «In caso di fusione a cui partecipi una società per azioni che abbia emesso in precedenza uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni, è possibile omettere la preventiva pubblicazione dell’avviso di facoltà di anticipata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2503 bis c.c., a condizione che tutti i possessori di obbligazioni convertibili rinuncino all’unanimità a tale preventiva pubblicazione ovvero alla facoltà di conversione anticipata delle obbligazioni in azioni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera di fusione che comporti modifica dei diritti spettanti agli obbligazionisti convertibili, 1° pubbl. 9/08: «[…] Dette rinunce [alla preventiva pubblicazione dell’avviso di facoltà di anticipata conversione ex art. 2503-bis, co. 2, ovvero alla stessa facoltà di conversione anticipata, N.d.A.] possono avvenire sia prima, sia contestualmente all’assemblea straordinaria dei soci di approvazione del progetto di fusione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.29, Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nei casi di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «È necessario il consenso di tutti i soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., per approvare un progetto di fusione o scissione che comporti il venir meno di detti diritti, a meno che l’atto costitutivo della società incorporata o scissa non preveda, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., che i medesimi diritti possano essere modificati a maggioranza».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.29, Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nei casi di fusione o scissione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso di cui all’art. 2506 ter, comma 4, c.c., 1° pubbl. 9/08: «Nel procedimento di scissione (e per analogia in quello di fusione), per esonerare validamente l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501 quinquies c.c., […] I possessori di strumenti finanziari legittimati a prestare il loro consenso sono esclusivamente quelli cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero, un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.5, Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2505 quater c.c., 1° pubbl. 9/06: «Nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all’art. 2501 bis c.c. non è possibile derogare alle disposizioni dell’art. 2501 sexies c.c., come consentito dall’art. 2505 quater c.c., nella parte in cui detta relazione deve contenere le attestazioni di cui all’art. 2501 bis c.c., quarto comma».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2009/I, Leveraged buy out e art. 2505-quater, in CNN Notizie del 17.9.2009: «[…] La dottrina è concorde nel ritenere che, per quanto l’art. 2501-bis ultimo comma, non richiami espressamente anche l’art. 2505-quater, come per le ipotesi previste dagli artt. 2505 e 2505-bis, sussistono parimenti le medesime ragioni che giustificano l’esclusione di alcune semplificazioni nelle operazioni di leveraged buy out […]. Si afferma, quindi, come la relazione degli esperti svolga non solo la funzione di accertare la correttezza e la congruità del rapporto di cambio nell’interesse dei soci, ma anche quella di verificare la sostenibilità finanziaria dell’operazione nell’interesse dei terzi. E, pertanto, si conclude correttamente per la irrinunciabilità, neppure per consenso unanime, alla relazione degli esperti […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 270-2009/I, Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e relazione degli esperti ex art. 2501-sexies, in CNN Notizie del 3.2.2010.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.5, Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2505 quater c.c., 1° pubbl. 9/06: «Nel caso di fus...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004: «L’art. 2501-bis c.c., come noto, detta una disciplina speciale per la fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica per il rimborso di detti debiti. […] L’esenzione della fattispecie della fusione di società interamente controllata acquisita con indebitamento dall’applicazione della procedura semplificata dettata dall’art. 2505 c.c. per la incorporazione di società interamente possedute, comporta che, in tal caso, vi sarà la competenza necessaria dell’assemblea, occorrerà redigere la relazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies c.c. (puntualmente prevista in effetti dall’art. 2501-bis, comma 3, c.c.), così come occorrerà redigere la relazione ex art. 2501-sexies c.c. da parte degli esperti. Tale relazione, peraltro, avrà come unico, eppur imprescindibile, contenuto l’attestazione della ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse previste per il soddisfacimento del debito della società incorporante […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 c.c. - casi che ne consentono l’omissione: «[…] E ad analoga conclusione può giungersi anche quando sono coinvolte nella fusione società azionarie, se si aderisce all’orientamento che consente anche in tal caso la rinunzia da parte di tutti i soci alla relazione di cui all’art. 2501-sexies, comma 1, così come nell’ipotesi in cui la relazione sul rapporto di cambio manchi perché si tratta di incorporazione di società posseduta al novanta per cento (art. 2505-bis). In tali ipotesi, tuttavia, mancando gli esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, la relazione di stima dovrà essere redatta da un esperto nominato dalla società (se la società incorporante o quella risultante dalla fusione è una società a responsabilità limitata), ovvero designato dal Tribunale (se la società incorporante o quella risultante dalla fusione è una società azionaria), in applicazione analogica dell’art. 2500-ter, comma 2, che correttamente - a differenza della norma in esame - rinvia alternativamente agli artt. 2343 o 2465 […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: per «la redazione della relazione di cui al secondo comma dell’art. 2501-sexies c.c.» qualora la società incorporante o la società risultante dalla fusione sia una società per azioni o in accomandita per azioni «quotata in mercati regolamentati», il tribunale sceglie una «società di revisione» tra quelle «sottoposte alla vigilanza della CONSOB». Ai sensi degli artt. 63 e sgg., d. lgs. 58/1998, «i mercati regolamentati sono distinti dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai sistemi organizzati di negoziazione»; pertanto «il sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia/Mercato alternativo del Capitale” non è […] configurabile quale mercato regolamentato in senso proprio, trattandosi appunto di sistema multilaterale di negoziazione […]».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: per «la redazione della relazione di cui al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative, 1° pubbl. 9/09: «[…] Se la società incorporante, o una di quelle risultanti dalla fusione o scissione, sia una società cooperativa alla quale si applichino le norme delle s.p.a., l’esperto o gli esperti devono essere designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Trova infatti piena applicazione, anche in materia di fusione o scissione, il richiamo operato dall’art. 2519 c.c. alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 92-2006/I, Fusione per incorporazione di una cooperativa in altra società cooperativa cui si applicano le norme sulla s.p.a. ai sensi dell’art. 2519 c.c., e relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c., in CNN Notizie del 8.9.2006: «[…] Il nuovo art. 2501-sexies, comma 3, c.c., si limita, però, a prevedere l’obbligo di nomina degli esperti da parte del tribunale per il solo caso in cui la società incorporante o la società “risultato”, nel caso di cd. fusione paritaria, sia una società per azioni o in accomandita per azioni. Ciò pone il problema di stabilire se l’esclusione da tale obbligo valga per tutte le società cooperative - in quanto non espressamente menzionate nell’art. 2501-sexies, comma 3, c.c. - oppure se, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2519 c.c., l’obbligo in questione valga anche per le società cooperative che non abbiano adottato la disciplina delle s.r.l. ed alle quali, quindi, si applicano le norme sulle s.p.a. in quanto compatibili […]. […] Il principio dell’applicabilità alle cooperative delle disposizioni sulle società per azioni, sancito nell’art. 2519 c.c., non sembra, dunque, subire deroghe nel caso prospettato, perché le società cooperative non sono destinatarie di una particolare disciplina in materia di fusione e, pertanto, ad esse si applicano le disposizioni dettate in tema di s.p.a. […]. Ne deriva, in conclusione, che nella fattispecie al vaglio, poiché l’incorporante è una società cooperativa cui si applicano le norme della s.p.a., gli esperti che dovranno redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, ai sensi dell’art. 2501-sexies, debbono essere designati dal tribunale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative, 1° pubbl. 9/09: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative, 1° pubbl. 9/09: «Nel caso di fusione o scissione di cooperative l’esperto o gli esperti che devono redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies c.c. sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’art. 2409 bis c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative, 1° pubbl. 9/09: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - App. Lecce 10 novembre 2006, in Foro It., 2007, I, 1286: «Nel caso in cui la società incorporante o risultante dalla fusione sia una società cooperativa, la nomina dell’esperto incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio spetta al tribunale solo qualora le società partecipanti alla fusione non raggiungano l’accordo circa la nomina di uno o più esperti comuni».
    - App. Lecce 10 novembre 2006, in Foro It., 2007, I, 1286: «Nel caso in cui la società incorporante o risultante dalla fusione sia una società cooperativa, la nomina dell’esperto incaricato di rediger...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del Tribunale di esperti per la redazione della relazione di cui all’art. 2501-sexies, c.c., deve «essere strutturato in modo da fornire al tribunale tutti gli elementi necessari per tale individuazione e dunque contenere: una descrizione sufficientemente dettagliata della operazione che richiede la redazione della relazione da parte dell’esperto» e «l’indicazione dei professionisti e/o delle società di revisione che ricoprono l’incarico di sindaco e di revisore nonché di quelli operanti quali consulenti o fornitori di servizi alla società e/o alle società correlate, onde evitare che la scelta del Tribunale cada su costoro, di per sé da considerare privi del requisito di indipendenza». Questi «procedimenti sono da considerare coinvolgenti una sola parte e quindi non richiedono la instaurazione di alcun contraddittorio». Nel decreto «la nomina dell’esperto viene sottoposta alla condizione di efficacia rappresentata dal rilascio da parte dell’esperto nominato di dichiarazione di indipendenza». A seguito del decreto di nomina, «tra la società ricorrente e l’esperto si instaura un rapporto negoziale, al cui ambito va ricondotta la determinazione della misura del compenso dell’esperto: in caso di mancato accordo tra le parti la relativa controversia sarà oggetto di procedimento contenzioso».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.2, Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti, 1° pubbl. 9/08: «Nel caso in cui la relazione degli esperti redatta ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c. reputi non congruo il rapporto di cambio proposto dagli amministratori la decisione di fusione o scissione potrà essere approvata solo con il consenso di tutti i soci delle società coinvolte. Spetta infatti solo ai soci esprimersi sulla effettiva congruità del rapporto di cambio, attribuendo eventualmente rilevanza anche ad elementi extrapatrimoniali o di fatto. Tale valutazione personale, concretizzando di fatto una rinuncia a quella effettuata dagli esperti, dovrà essere operata con il consenso di tutti i soci ai sensi dell’art. 2505 quater c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.2, Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 c.c. - casi che ne consentono l’omissione: «[…] la funzione della relazione di stima è assai diversa da quella della relazione sulla congruità del rapporto di cambio […]. La relazione di stima in esame […] ha il compito di accertare il valore effettivo del patrimonio della società di persone coinvolta nella fusione ed assolve pertanto alla ben diversa funzione di assicurare la corretta ed effettiva formazione del capitale della società incorporante o risultante dalla fusione, tutelando in tal modo non solo i soci, ma anche i terzi in genere, ed i creditori sociali in particolare, dal pericolo di “annacquamento” del capitale. […]. Ne deriva che, in presenza dei presupposti innanzi indicati e qualora nessuna delle società partecipanti alla fusione sia una società azionaria, i soci potranno rinunziare alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2505-quater), ma sarà ugualmente necessario procedere alla relazione di stima del patrimonio della società di persone poiché essa è posta anche a tutela di interessi indisponibili da parte dei soci […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 28, Scelta di un esperto comune nella fusione (art. 2501-sexies c.c.), 22 marzo 2004: «[…] La regola della libera scelta - se l’incorporante o la società risultante non è azionaria - costituisce valido fondamento del potere degli organi amministrativi di optare, concordemente, per l’individuazione di un unico soggetto, munito dei requisiti di legge, che adempia alle funzioni di verificare la congruità del rapporto di cambio stabilito dagli amministratori stessi. Non induce infatti a diversa conclusione il disposto dell’art. 2501-sexies, comma 4, c.c., nella parte in cui dispone che in ogni caso la nomina dell’esperto comune può essere richiesta al tribunale; questa norma, infatti, suppone l’inidoneità degli organi amministrativi delle società partecipanti a fare luogo alla nomina dell’esperto, inidoneità di carattere legale allorché incorporante o risultante dalla fusione sia una società azionaria, ovvero inidoneità nei fatti allorché fra i vari organi amministrativi non si formi accordo sulla nomina dell’esperto unico. La previsione del ricorso al giudice, in altri termini, si deve collocare e deve armonizzarsi nel sistema delineato dall’art. 2501-sexies, comma 3, c.c., cioè quello della libera scelta dell’esperto in tema di società a responsabilità limitata […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 28, Scelta di un esperto comune nella fusione (art. 2501-sexies c.c.), 22 marzo 2004: «[…] La regola della libera scelta - se l’incorporante o la società ris...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] la ratio delle semplificazioni dettate nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento consiste nel limitato peso che i soci della o delle società incorporande hanno sul capitale delle società destinate all’incorporazione e mira a conciliare l’esigenza di semplificare il procedimento di fusione (con la concessa facoltà di omettere la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c.) con la tutela sostanziale dei soci di minoranza a cui viene riconosciuto il diritto di uscire dalla compagine sociale ricevendo un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] la ratio delle semplificazioni dettate nel c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: «[…] taluni elementi della c.d. procedura semplificata possono essere ritenuti applicabili anche in ipotesi diverse da quelle considerate dalla norma, pur in presenza di un rapporto di cambio di azioni o quote delle società partecipanti alla fusione, sempre che le circostanze siano tali da rendere, “per definizione”, irrilevante la determinazione del rapporto di cambio rispetto al valore complessivo della o delle partecipazioni detenute da tutti i soci di tutte le società partecipanti alla fusione […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2009/I, Fusione inversa “a cascata”, in CNN Notizie del 15.4.2009.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: «[…] taluni elementi della...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 186-2012/I, S.r.l. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, in CNN Notizie del 20.3.2013: «[…] Appare, a tal proposito opportuno richiamare la questione dell’aggiornamento della perizia di stima in altri due casi: quello della perizia di stima in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, e quello della situazione patrimoniale redatta dall’organo amministrativo in caso di fusione […]. Poiché in entrambe le ipotesi è prevista la redazione di un documento attestante i valori del patrimonio sociale, si è prospettata un’applicazione analogica dell’art. 2364, comma 2, c.c. che pone un termine massimo di sei mesi per l’approvazione del bilancio. […] Ciò induce ad esprimere cautela in merito all’applicazione analogica dell’art. 2364, comma 2, c.c. e a sottolineare, piuttosto, l’importanza dell’attualità dei valori descritti nei predetti documenti contabili. Sembra, infatti, che una maggiore rilevanza debba esser data proprio al requisito della “attualità” dei valori espressi nella relazione di stima, requisito che prescinde da termini certi, quale quello dei centoventi giorni, ed è semmai rimesso alla concreta valutazione di coloro cui spetta l’amministrazione della società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 186-2012/I, S.r.l. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, in CNN Notizie del 20.3.2013: «[…] Appare,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2009/I, La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell’ambito della fusione e della trasformazione, in CNN Notizie del 18.1.2010: «[…] nel caso di fusione omogenea di società di capitali con imputazione a capitale di una somma superiore al netto contabile delle società fuse, il regime alternativo assume delle connotazioni peculiari. Ad esempio: […] - quanto alla lettera b) dello stesso secondo comma, si dovrà stabilire come vada conteggiato il termine semestrale per l’aggiornamento della valutazione, se con riferimento al progetto ovvero alla delibera di approvazione del progetto ovvero all’atto di fusione. Pare accettabile la stessa soluzione adottata circa la quantificazione del prezzo medio ponderato: ci si dovrà riferire, al fine di conteggiare il semestre di aggiornamento della valutazione, alla data di iscrizione del progetto, dovendosi poi tenere conto delle variazioni intervenute (ex art. 2343-quater c.c.) fino alla stipula dell’atto di fusione, dato che le risultanze della perizia appaiono essere elemento imprescindibile del progetto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2009/I, La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell’ambito della fusione e della t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] si afferma la necessità - solo nel caso del disavanzo da concambio e non nell’avanzo da annullamento - di affidare agli esperti designati ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. anche il compito di redigere la perizia ai sensi dell’art. 2343 c.c., con l’attestazione che il valore del patrimonio della società incorporata è almeno pari all’aumento di capitale deliberato dall’incorporante al fine di emettere le azioni o quote necessarie per la soddisfazione del rapporto di cambio […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 42-2006/I, Scissione: disavanzo da concambio e aumento di capitale delle beneficiarie, in CNN Notizie del 17.5.2007; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 6, Possibilità di attuare una fusione o una scissione con rivalutazione delle poste contabili, luglio 2013: «Deve ritenersi ammissibile che […] in caso di fusione omogenea tra società di capitali l’aumento di capitale della società incorporante possa essere di importo superiore al valore del patrimonio netto contabile della società incorporata o, in caso di fusione propria, il capitale della società risultante dalla fusione possa essere di importo superiore alla somma dei patrimoni netti contabili della società partecipanti […] L’assunto appare sostenibile nonostante: 1) l’operatività dei criteri inderogabili di formazione del bilancio, testimoniata dall’art. 2423-bis n. 6 c.c., secondo cui “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”; 2) il principio di continuità dei bilanci nella fusione […] sancito dall’art. 2504-bis, quarto comma, c.c.. […] la rivalutazione vietata dal principio di continuità di cui all’art. 2504-bis, quarto comma, c.c. deve ritenersi esclusivamente quella effettuata in assenza di stima redatta ex artt. 2343, 2465 c.c. - o, in quanto compatibile, ex art. 2343-ter c.c. - e non anche quella accompagnata da tale stima […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] si afferma la necessità -...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 c.c. - casi che ne consentono l’omissione: «[…] l’esigenza di acquisire informazioni sulla consistenza patrimoniale di tutte le società coinvolte nella fusione può agevolmente essere soddisfatta ottenendo copia della relazione di stima redatta dal solo esperto nominato dalla società di persone e non conduce necessariamente ad affermare che tutti gli esperti debbano sottoscrivere, e dunque accettare e condividere, se non addirittura redigere congiuntamente, la relazione stessa. […] Appare pertanto preferibile affermare che, in caso di nomina di esperti distinti per ciascuna società, la relazione di stima del patrimonio della società di persone potrà essere redatta e sottoscritta dal solo esperto nominato dalla stessa società di persone».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.13, Interpretazione dell’art. 2501 sexies, comma 7, c.c., 1° pubb. 9/06: «[…] nel caso in cui una società di persone venga incorporata in una srl sarà sempre possibile che la relazione di stima del patrimonio della società di persone sia affidata ad un esperto designato dalla società incorporata ex art. 2465 c.c., richiamato dall’art. 2500 ter, secondo comma, c.c., anche nel caso di fusioni semplificate dove non trova applicazione l’art. 2501 sexies c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.13, Interpretazione dell’art. 2501 sexies, comma 7, c.c., 1° pubb. 9/06: «[…] nel caso in cui una società di pers...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 8, Trasformazione e fusione di società di persone dalle quali risulti una società per azioni - relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 - art. 2343-ter c.c. - applicabilità: «[…] in caso la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società azionaria ed occorra procedere alla stima del patrimonio di una società di persone ai sensi dell’art. 2501-sexies, comma 6, in alternativa al procedimento previsto dall’art. 2343 si potrà fare ricorso a quello previsto dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), incaricando all’uopo un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità diverso da quello incaricato di redigere la (eventuale) relazione sulla congruità del rapporto di cambio, ovvero utilizzando una valutazione già effettuata nel semestre precedente il termine indicato dall’art. 2501-quater, comma 1 […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2009/I, La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell’ambito della fusione e della trasformazione, in CNN Notizie del 18.1.2010: «[…] Non sembra che il mancato richiamo all’art. 2343-ter c.c. possa di per sé costituire un ostacolo alla sua applicazione alla fusione: la legittimità dell’applicazione dell’art. 2343-ter c.c. non sembra possa essere esclusa, in mancanza di un espresso divieto in tal senso, in ragione della lettera dell’art. 2501-sexies ultimo comma, - applicabile alla fusione di società di persone con società di capitali - che rinvia esclusivamente alla disciplina di cui all’art. 2343 c.c. Invero, il mancato coordinamento tra la norma in tema di fusione e la disciplina “alternativa” di valutazione dei conferimenti in natura introdotta dal d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, non sembra ostacolarne l’applicazione perché la lettura sistematica delle norme in tema di valutazione di conferimenti inequivocabilmente induce a ritenere che il rinvio all’art. 2343 c.c. debba essere inteso come rinvio alla norma “capo-fila” in materia […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 8, Trasformazione e fusione di società di persone dalle quali risulti una società per azioni - relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 - ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 196-2014/I, Fusione per incorporazione di consorzio in S.p.a. e applicabilità dell’art. 2343-ter co. 2 lett. b), c.c., in CNN Notizie del 8.6.2016: «[…] quesito: una S.p.A. ed un consorzio con attività esterna intendono procedere ad una fusione per incorporazione del secondo nella prima. La S.p.A. ha un unico socio (una s.r.l.) che è anche socio del consorzio. Soci del consorzio sono anche altre due s.r.l.. Tutti i soggetti (S.p.A., consorzio e s.r.l.) fanno parte del medesimo gruppo societario. Con riguardo al rapporto di cambio […] il socio unico della S.p.A. e tutti i consorziati intendono rinunciare alla relazione degli esperti sul rapporto di cambio ex art. 2501-sexies, comma 1, c.c.. Si chiede se alla fattispecie sopra descritta sia applicabile l’art. 2343-ter co. 2 lett. b), c.c. […] La risposta è, ad avviso di chi scrive, positiva […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 196-2014/I, Fusione per incorporazione di consorzio in S.p.a. e applicabilità dell’art. 2343-ter co. 2 lett. b), c.c., in CNN Notizie del 8.6...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.13, Interpretazione dell’art. 2501 sexies, comma 7, c.c., 1° pubb. 9/06: «La disposizione di cui al settimo comma dell’art. 2501 sexies c.c. ha una funzione di semplificazione, consentendo di non procedere alla nomina di due esperti distinti nell’ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali: uno per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed uno per la redazione della relazione di stima del patrimonio della società di persone incorporata. Tale norma non ha dunque alcun intento di imporre, nel caso di fusione di società di persone con società a responsabilità limitata senza designazione di un unico esperto, le disposizioni dell’art. 2343 c.c. in luogo di quelle dell’art. 2465 c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 2500 ter, secondo comma, c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.13, Interpretazione dell’art. 2501 sexies, comma 7, c.c., 1° pubb. 9/06: «La disposizione di cui al settimo comma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…] Non è quindi necessaria la relazione di stima ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-sexies, ult. comma, e 2343 c.c., in tutti i casi di incorporazione di una o più società di persone in una società di capitali preesistente, allorché quest’ultima non deliberi alcun aumento del capitale sociale, ad esempio perché: (i) possiede l’intero capitale dell’incorporata; (ii) sia partecipata, nelle stesse quote, dagli stessi soci dell’incorporata; (iii) soddisfi il concambio a favore dei soci dell’incorporata senza aumentare il capitale sociale, con una delle tecniche alternative consentite dalla disciplina del tipo sociale della società incorporante stessa».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Per comprendere appieno la reale portata del 7° comma dell’art. 2501-sexies c.c. è necessario, infatti, individuare la ratio della perizia di stima richiesta dall’art. 2500-ter c.c. (referente normativo in tema di trasformazione e quindi il più appropriato per valutare la fusione comportante trasformazione): la funzione di tale perizia, come è noto, è quella di garantire l’integrità del capitale sociale in relazione al patrimonio apportato dalla società di persone e ciò in quanto per le società di persone non è prevista alcuna rigida disciplina né controllo sui valori e sugli appostamenti contenuti nel rendiconto. Nell’ipotesi di fusione comportante trasformazione, la necessità di garantire tale effettività emerge solo nel caso in cui la società incorporante debba procedere ad un aumento del capitale per poter distribuire partecipazioni ai soci della incorporata, oppure in ipotesi di fusione propria di società di persone e di società capitali, allorché il capitale post-fusione sia determinato in misura superiore al capitale già esposto dalla s.p.a. o dalla s.r.l. partecipante alla fusione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 878-2014/I, Fusione di s.a.s. in s.r.l. e obbligo della relazione di stima, in CNN Notizie del 8.6.2016: «[…] non in tutte le “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali” si verificano i presupposti che giustificano l’applicazione della stima ex art. 2343 c.c. Appare quindi incongruo interpretare la norma in modo tale da estendere la perizia di stima ad ipotesi nelle quali non si verificano né gli elementi della fattispecie “ordinaria” (quella cioè degli artt. 2343 e 2465 c.c.), né la ratio che impone tale tutela al di là della fattispecie ordinaria. Il che si verifica ogniqualvolta non viene “creato” o “aumentato” il capitale sociale di una società di capitali mediante l’imputazione di valori derivanti dal patrimonio di una società di persone. Non è infatti mai richiesta la perizia ex art. 2343 c.c. in ipotesi in cui non si formi un nuovo capitale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…] Non è infatti mai richiesta la perizia ex art. 2343 c.c. in ipotesi in cui non si formi un nuovo capitale, né potrebbe del resto assumere alcun senso l’attestazione peritale secondo la quale il valore dei conferimenti [rectius: del patrimonio della società di persone] “è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale”, posto che tale determinazione non avrebbe nemmeno luogo. Ciò porta a dire, come si afferma nella massima, che all’esperto ex art. 2501-sexies c.c. non viene affidata la perizia ex art. 2343 c.c. allorché, pur trattandosi di “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali”, la società risultante dalla fusione sia: (i) una società di persone; (ii) una società di capitali preesistente che non aumenta il capitale sociale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.7, Fusione di società di persone in società di capitali e relazione di stima ex art. 2343 c.c., 1° pubbl. 9/04: «In caso di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone, a norma dell’art. 2343 c.c. (richiamato dal settimo comma dell’art. 2501 sexies, c.c.), è necessaria nei seguenti casi: a) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali di nuova costituzione; b) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali preesistente che, per effetto della fusione, aumenti il patrimonio netto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.7, Fusione di società di persone in società di capitali e relazione di stima ex art. 2343 c.c., 1° pubbl. 9/04: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 c.c. - casi che ne consentono l’omissione: «[…] la funzione della relazione di stima è assai diversa da quella della relazione sulla congruità del rapporto di cambio […]. La relazione di stima in esame […] ha il compito di accertare il valore effettivo del patrimonio della società di persone coinvolta nella fusione ed assolve pertanto alla ben diversa funzione di assicurare la corretta ed effettiva formazione del capitale della società incorporante o risultante dalla fusione, tutelando in tal modo non solo i soci, ma anche i terzi in genere, ed i creditori sociali in particolare, dal pericolo di “annacquamento” del capitale. […]. Ne deriva che, in presenza dei presupposti innanzi indicati e qualora nessuna delle società partecipanti alla fusione sia una società azionaria, i soci potranno rinunziare alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2505-quater), ma sarà ugualmente necessario procedere alla relazione di stima del patrimonio della società di persone poiché essa è posta anche a tutela di interessi indisponibili da parte dei soci […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 c.c. - casi che ne consentono l’omissione: «[…] E ad analoga conclusione può giungersi anche quando sono coinvolte nella fusione società azionarie, se si aderisce all’orientamento che consente anche in tal caso la rinunzia da parte di tutti i soci alla relazione di cui all’art. 2501-sexies, comma 1, così come nell’ipotesi in cui la relazione sul rapporto di cambio manchi perché si tratta di incorporazione di società posseduta al novanta per cento (art. 2505-bis). In tali ipotesi, tuttavia, mancando gli esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, la relazione di stima dovrà essere redatta da un esperto nominato dalla società (se la società incorporante o quella risultante dalla fusione è una società a responsabilità limitata), ovvero designato dal Tribunale (se la società incorporante o quella risultante dalla fusione è una società azionaria), in applicazione analogica dell’art. 2500-ter, comma 2, che correttamente - a differenza della norma in esame - rinvia alternativamente agli artt. 2343 o 2465 […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 c.c. - casi che ne consentono l’omissione: «[…] può ritenersi che, qualora la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società a responsabilità limitata, non trovino applicazione i commi III e IV dell’art. 2343 e non si debba pertanto procedere alla revisione della stima, ciò sempre applicando analogicamente l’art. 2500-ter, comma 2, ovvero lo stesso art. 2465 […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 7, Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1987: «non si reputa necessario che la situazione patrimoniale di cui all’art. 2502 c.c. debba essere approvata dall’assemblea dei soci trattandosi di strumento predisposto a tutela dei diritti dei terzi creditori».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1987: «non...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1991: «nel caso di deposito del bilancio in luogo della situazione patrimoniale (presso la sede della società) va inoltre tenuto presente che, in forza del disposto dell’art. 2364 comma 2 c.c., il bilancio deve essere stato approvato dall’assemblea, essendo questa in realtà, a ben vedere, l’unica sostanziale differenza fra la situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell’art. 2501-ter, che (comma 2) “va redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio”, e quella di cui al comma 3».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1991: «nel...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] Quanto affermato consente inoltre di individuare le modalità attraverso le quali il precetto di cui all’art. 2501-quater c.c., in ordine alla data di aggiornamento della situazione patrimoniale di fusione, può dirsi rispettato: entro i centoventi giorni (ovvero i sei mesi, in caso di bilancio di esercizio) deve essere depositato presso la sede sociale il progetto, come prevede la norma stessa, e non anche i residui documenti, che potranno seguire […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 137, Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere (artt. 2501-quater, comma 3, 2501-quinquies, comma 3 e 2501-bis c.c.; art. 4, comma 1, d.lgs. 108/2008), 13 maggio 2014: «Si reputa legittima la rinuncia alla situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 3, c.c., quindi con il consenso di tutti i soci e di tutti i possessori di strumenti finanziari aventi diritto di voto nelle società coinvolte, anche quando alla fusione partecipano una o più società per le quali non sia stato ancora approvato il primo bilancio di esercizio: con riferimento a tali società la segnalazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies, comma 3, c.c. va riferita al periodo intercorrente tra la costituzione della società e la data della decisione di fusione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 282-2015/I, Società di recente costituzione, fusione e rinunziabilità alla situazione patrimoniale, in CNN Notizie del 8.6.2016: «[…] La questione posta investe […] il rapporto fra il comma 3 dell’art. 2501-quater, c.c. e la previsione di cui al comma 3 dell’art. 2501-quinquies, c.c., il tutto considerato che si tratta di un’ipotesi in cui la società interessata, essendo di nuova costituzione, non ha approvato ancora il primo bilancio né, ovviamente, è tenuta al deposito di cui al n. 2) del comma 1 dell’art. 2501-septies, c.c. […] Il comma 3 dell’art. 2501-quater, c.c. […] consente di rinunciare alla situazione patrimoniale/bilancio di fusione. […] rispetto alla semplificazione in discorso sembra essere un giusto contrappeso la modifica dell’articolo 2501-quinquies c.c., laddove prevede l’obbligo dell’organo amministrativo di segnalare ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione […] le modifiche degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet della stessa e la data della decisione sulla fusione. […] È evidente come la disposizione presupponga una pregressa valutazione con cui effettuare il raffronto, dovendosi riferire in ordine a modifiche degli elementi dell’attivo e del passivo intervenute medio tempore fra deposito del progetto e decisione di fusione. La precedente valutazione con cui si effettua il raffronto, in caso di rinuncia alla situazione patrimoniale, si è individuata, per il caso in cui la società risulti costituita da più di un esercizio, nell’ultimo bilancio depositato, aggiungendosi, tuttavia, che è anche possibile far riferimento al progetto di fusione ove questo contenga notizie circa lo stato dell’attivo e del passivo delle società partecipanti […]. Ora, non sembra che la mancanza di tali indicazioni nel progetto costringa comunque gli amministratori della società a redigere una situazione patrimoniale o un bilancio intermedio […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 137, Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere (artt. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Trib. Roma, 26 maggio 2009, in Notariato, 2011, 261, con nota di Cassano: «La “falsità” della situazione patrimoniale rende nulla per illiceità dell’oggetto la decisione dei soci sulla fusione».
    - Trib. Roma, 26 maggio 2009, in Notariato, 2011, 261, con nota di Cassano: «La “falsità” della situazione patrimoniale rende nulla per illiceità dell’oggetto la decisione dei soci sulla fusione».
    (6)(6)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1994: «in caso di fusione, la redazione della situazione patrimoniale delle società partecipanti ad opera degli amministratori delle stesse, deve conformarsi alle norme sul bilancio d’esercizio, ex art. 2501-ter c.c.: questo impone, non solo l’applicabilità dei criteri di valutazione del bilancio stesso, ma anche la necessità di osservarne la struttura ordinaria, con conseguente indefettibilità della redazione del conto economico».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1994: «in ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 180, Esenzione dalla situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni riconducibili all’art. 2505 c.c. (artt. 2501-quater, 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c.; artt. 110, 113, 114, 115, 143 e 156 Dir. UE 2017/1132), 10 luglio 2019: «L’esenzione ex lege dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., espressamente prevista in caso di “incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote” secondo quanto disposto dall’art. 2505-bis, comma 1, c.c., come modificato dal d.lgs. 123/2012, si applica anche al caso di incorporazione di società possedute al cento per cento […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 180, Esenzione dalla situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni riconducibili all’art. 2505 c.c. (artt. 2501-quater, 2505, 2505-bis e ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2011/I, Fusione di società con capitale non interamente versato, in CNN Notizie del 15.2.2011: « […] Nel caso di fusione per incorporazione di società il cui capitale non sia interamente versato […] l’obbligo del conferimento da parte dei soci costituisce un elemento dell’attivo che concorre a determinare la consistenza patrimoniale della società, di cui si tiene conto nell’individuazione del rapporto di cambio. Non sembra, quindi, possibile ritenere che, per effetto della fusione, si estingua l’obbligo per i soci dell’incorporata di eseguire i conferimenti ancora dovuti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2011/I, Fusione di società con capitale non interamente versato, in CNN Notizie del 15.2.2011: « […] Nel caso di fusione per incorporazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2011/I, Fusione per incorporazione di società con capitale interamente eroso dalle perdite, in CNN Notizie del 27.9.2011: «[…] Si deve, quindi, segnalare che il ricorso alla fusione da parte delle società che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c. (perdite superiori al terzo del capitale sociale che abbiano ridotto lo stesso al di sotto del limite legale) non esclude la necessità di rispettare le cautele e le garanzie imposte dalla legge per tale tipo di procedimento. Il rispetto delle regole di cui agli artt. 2447 e 2482-ter, infatti, oltre a garantire la facoltà di scelta dei soci tra le possibili opzioni di ricostituire il capitale o trasformare la società, impone di adottare una situazione patrimoniale che deve rispettare i criteri di attualità che la giurisprudenza prevalente individua in una data non anteriore ai quattro mesi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2011/I, Fusione per incorporazione di società con capitale interamente eroso dalle perdite, in CNN Notizie del 27.9.2011: «[…] Si deve, q...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] con riguardo alle società di persone commerciali, appare convincente che nella redazione della situazione patrimoniale e - a maggior ragione - dei bilanci degli ultimi tre esercizi non trovi applicazione quella parte della disciplina del bilancio che è propria delle sole società di capitali, e così, ad esempio, le norme che impongono la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e dei sindaci (art. 2429 c.c.), quelle sulla struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico (artt. 2423-ter e ss. c.c.), e quelle che riguardano la redazione della nota integrativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.). D’altra parte, sembra necessario che le esigenze di informazione alla cui soddisfazione è legato l’obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale di fusione (e scissione) e dei bilanci degli ultimi tre esercizi, trovino riscontro. Nel caso di specie, sembra adeguato che ciò avvenga con il rispetto degli adempimenti informativi concernenti l’andamento patrimoniale, finanziario ed economico cui sono tenuti gli imprenditori commerciali secondo il disposto dell’art. 2217 c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 268-2011/I, Documenti contabili in caso di fusione per incorporazione di s.n.c. in s.r.l., in CNN Notizie del 13.6.2012: «[…] L’art. 2501-quater, comma 1, c.c. stabilisce che l’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere “con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio” la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. […] Pur non essendo dettata una normativa unitaria in tema di bilancio per le società di persone e di capitali, in quanto la disciplina di cui all’art. 2217 c.c. non è stata coordinata con la nuova stesura degli artt. 2423 ss., in forza della quale il “bilancio” si compone di tre documenti (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), analoghi sono gli obiettivi perseguiti nelle rappresentazioni contabili […]. È, inoltre, convincimento diffuso che il richiamo, contenuto nel comma 2 dell’art. 2217 c.c., ai “criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni” non sia limitato alle “valutazioni di bilancio”, ma riguardi altresì i principi di redazione del bilancio e la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 268-2011/I, Documenti contabili in caso di fusione per incorporazione di s.n.c. in s.r.l., in CNN Notizie del 13.6.2012: «[…] L’art. 2501-qua...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] qualora la s.n. c. o la s.a.s. partecipante alla fusione (e scissione) sia tenuta alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le società per azioni - ricorrendo i presupposti di cui all’art. 111-duodecies disp. att. c.c. - a tale più elaborata redazione debbano attenersi i suoi amministratori anche per la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2011/I, Fusione per incorporazione di società con capitale interamente eroso dalle perdite, in CNN Notizie del 27.9.2011: «[…] In merito al quesito posto, si deve innanzitutto rilevare che l’operazione di fusione non appare preclusa a società con capitale eroso da perdite: tale possibilità è, infatti, implicitamente ammessa dall’art. 2501, comma 2, c.c., il quale consente la fusione anche tra società in liquidazione, purché esse non abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo […]. Si ritiene che la fusione possa rientrare tra gli “opportuni provvedimenti” che la società può adottare ex artt. 2446 e 2482-bis c.c. in caso di perdite superiori al terzo del capitale sociale al fine dell’eliminazione o della riduzione delle stesse. Sul piano economico e sostanziale, infatti, la presenza di perdite non sarebbe di ostacolo al compimento della vicenda, in quanto essa costituirebbe solo uno degli elementi di cui tenere conto al fine di determinare il rapporto di cambio (in proposito Trib. Milano, 22 settembre 1995, in Società, 1996, 803). Nel caso in cui, poi, la fusione avvenga tra due società di cui una sia interamente posseduta dall’altra, sotto il profilo economico la perdita di capitale sarebbe del tutto ininfluente ([…] Trib. Milano, 28 settembre 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 78, per il quale alla luce della recente normativa la fusione per incorporazione può costituire un “provvedimento opportuno” ai sensi dell’art. 2446 c.c., in quanto in grado di rimediare alla situazione di crisi resa evidente dalla perdita accertata). Sulla base di tali considerazioni, si sostiene che la fusione possa essere adottata quale “opportuno provvedimento” da parte di società che abbia subito perdite superiori al terzo del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c. […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 28 settembre 1995, in Giur. It., 1996, I, 2, 78: «l’assemblea di una società, nella quale le perdite abbiano colpito il capitale per oltre un terzo, può, senza ridurre preventivamente il proprio capitale, deliberare la fusione per incorporazione in altra società (nella specie, la sua controllante) il cui patrimonio netto sia in grado di assorbire le perdite evidenziate dall’incorporata, poiché tale scelta rientra fra gli opportuni provvedimenti che l’assemblea può adottare per eliminare le perdite».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2011/I, Fusione per incorporazione di società con capitale interamente eroso dalle perdite, in CNN Notizie del 27.9.2011: «[…] In merito ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] qualora alla fusione (scissione) partecipi una società semplice, in relazione ad essa, le norme in argomento [artt. 2501-quater c.c., N.d.A.] devono essere coordinate con quelle che, per tale tipo societario prevedono la redazione del rendiconto (artt. 2261 e 2262 c.c.)».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 142-2013/I, Fusione e rilevanti modifiche dell’attivo rispetto alla situazione patrimoniale di riferimento, in CNN Notizie del 15.6.2016: «[…] Nelle more e prima della adozione della delibera, in sede di approvazione del progetto di bilancio, il c.d.a. di Alfa rileva rilevanti modifiche dell’attivo rispetto alla situazione patrimoniale di riferimento. […] Si chiede: a) se l’incidenza di tali variazioni possa precludere la delibera da parte del c.d.a. di Alfa e quindi richiedere l’avvio del procedimento sulla base di una nuova situazione patrimoniale, poiché altrimenti lesiva dei diritti dei soci, richiamati dall’art. 2505 c.c., ultimo comma; b) se, viceversa, si possa ritenere che il c.d.a. possa legittimamente deliberare esponendo le circostanze in sede di delibera successivamente pubblicata nel registro delle imprese, […]. […] Deve al riguardo ricordarsi come - soprattutto dopo le ultime semplificazioni del procedimento di fusione (d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123) - sia stato ormai codificato l’obbligo dell’organo amministrativo di segnalare ai soci e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione (prima che siano tenute le assemblee delle altre società, affinché gli amministratori possano riferirne in assemblea ai soci delle altre partecipanti), le modifiche degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet della stessa e la data della decisione sulla fusione […]».
    In senso conforme: Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1991.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 142-2013/I, Fusione e rilevanti modifiche dell’attivo rispetto alla situazione patrimoniale di riferimento, in CNN Notizie del 15.6.2016: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso di cui all’art. 2506 ter, comma 4, c.c., 1° pubbl. 9/08: «Nel procedimento di scissione (e per analogia in quello di fusione), per esonerare validamente l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501 quinquies c.c., non è necessario il consenso di tutti i possessori di strumenti finanziari che diano un qualunque diritto di voto, come letteralmente proposto dall’art. 2506 ter, comma 4, c.c. I possessori di strumenti finanziari legittimati a prestare il loro consenso sono esclusivamente quelli cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero, un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto. In tal senso è infatti interpretata la disposizione di cui all’art. 10 della VI Direttiva (82/891/CEE) della quale l’art. 2506 ter, comma 4, c.c. costituisce attuazione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Massima del Tribunale di Milano (elaborato ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari): «un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude che il giudice possa valutare il merito dell’operazione di fusione, il cui controllo è limitato alla regolarità del procedimento».
    - Massima del Tribunale di Milano (elaborato ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari): «un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude che il giudice possa v...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 959-2014/I, Approvazione del progetto di fusione anteriormente al suo deposito presso il registro delle imprese, in CNN Notizie del l8.6.2016: «[…] Nonostante il legislatore abbia consentito la rinuncia al termine di trenta giorni tra la pubblicità del progetto e la sua approvazione, la dottrina maggioritaria considera, tuttavia, l’iscrizione presso il registro delle imprese (o la pubblicazione nel sito Internet) come forma di pubblicità legale, e quindi irrinunciabile, nascendo da una valutazione preventiva fatta dal legislatore in merito alla sua opportunità ed obbligatorietà, e pertanto insindacabile da parte dell’autonomia privata: è, in altre parole, possibile rinunciare ai termini di pubblicazione, ma non al diritto di essere informati in merito a condizioni, termini e modalità dell’operazione risultanti dal progetto […]. […] In senso contrario, e quindi favorevole alla rinuncia al deposito, vi sono tuttavia alcuni Autori che sottolineano come la funzione informativa nei confronti dei terzi del progetto è espressa nella facoltà di opposizione ex art. 2503 c.c., che vi legittima solo i creditori anteriori alla pubblicazione del progetto, e quindi all’oscuro della prospettata operazione […]. Sotto tale profilo, non si è mancato di rilevare come la data di iscrizione del progetto nel registro delle imprese rilevi al fine di individuare i creditori legittimati all’opposizione. Si ritiene, quindi, che la conseguenza della mancata iscrizione possa limitarsi alla esclusione di qualsiasi discriminazione fra creditori legittimati all’opposizione tanto anteriori quanto successivi alla iscrizione della deliberazione di fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 959-2014/I, Approvazione del progetto di fusione anteriormente al suo deposito presso il registro delle imprese, in CNN Notizie del l8.6.2016: «[…] Nono...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Con il consenso unanime dei soci è possibile deliberare una fusione o una scissione anche prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro delle imprese, purché detto progetto sia stato depositato […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Con il consenso unanime d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «[…] In detta ipotesi [delibera di fusione/scissione adottata all’unanimità prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro imprese, N.d.A.] è però necessario allegare alla delibera il testo integrale del progetto al fine di evitare che il momento di conoscibilità della prima possa essere anteriore a quello di conoscibilità del secondo».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «[…] In detta ipotesi [del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.3, Deposito di documenti ex art. 2502 bis c.c., 1° pubbl. 9/04: «La disposizione prevista dall’art. 2502 bis c.c., in base alla quale i documenti indicati nell’art. 2501 septies c.c. devono essere depositati nel registro delle imprese unitamente alla delibera di fusione, essendo volta a garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro, anche se in fascicoli di diverse società, non devono essere ridepositati, dovendosi procedere al deposito dei soli documenti mai depositati. […] Così ad esempio non occorre ridepositare i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione se questi sono già stati regolarmente depositati presso un registro imprese, dovendosi procedere al deposito solo qualora si tratti di bilanci non depositati (come per le società di persone)».
    In senso conforme: Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti dei Tribunali del Triveneto in materia di omologhe.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.3, Deposito di documenti ex art. 2502 bis c.c., 1° pubbl. 9/04: «La disposizione prevista dall’art. 2502 bis c.c....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505- bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3.2007: «[…] Resta da valutare se sia possibile una ulteriore semplificazione, riguardante il termine di otto giorni in cui i soci della incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale possono richiedere di riportare alla competenza dei soci la relativa decisione: anche tale termine appare infatti rinunciabile dai soci […]. Ma la rinuncia non può essere preventiva. Non è cioè ammissibile che la clausola statutaria che rimetta alla competenza degli amministratori la decisione in ordine alla fusione contempli anche la rinuncia dei soci al termine di otto giorni che è posto a tutela di una possibile (ri)avocazione della competenza all’assemblea. Possibilità di (ri)avocazione alla quale non sembra possibile rinunciare statutariamente, ma solo una volta che i soci siano posti in condizione di valutare in concreto il progetto di fusione già depositato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505- bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.6, Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene legittimo, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti, che i soci delle società coinvolte rinuncino con la maggioranza di più del 95% del capitale sociale al diritto di avocare a sé la decisione di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ai sensi dell’art. 2505, comma 4, c.c. Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. si applichino per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505 bis, comma 3, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.6, Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene legittimo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505-bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3.2007: «[…] Per potersi procedere alla fusione “immediata” non resta quindi altra via che quella della raccolta del consenso al mantenimento alla competenza in capo all’organo amministrativo di una percentuale superiore al 95% del capitale tale da rendere inutile l’attendere del decorso degli otto giorni: in tal caso, peraltro, il consenso potrebbe esser espresso solo dopo il deposito del progetto di fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505-bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.5, Decorrenza del termine di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene che il termine di otto giorni concesso ai soci dall’art. 2505, comma 3, c.c. per avocare a sé la decisione di fusione, nell’ipotesi ivi prevista, non decorra dal deposito del progetto nel registro imprese, come letteralmente proposto dalla norma, bensì dalla sua successiva iscrizione. Appare infatti contrario ai principi dell’ordinamento che un termine decorra da un evento non conoscibile. Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. trovino applicazione per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505 bis, comma 3, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.5, Decorrenza del termine di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene che il termine di otto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.2, Limite temporale di adottabilità della delibera rispetto al deposito del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Il limite massimo fra il deposito per l’iscrizione del progetto di fusione e la delibera assembleare di approvazione del progetto può stabilirsi in sei mesi».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1991: «il legislatore non ha espressamente indicato se e quale intervallo di tempo massimo debba decorrere tra il deposito del progetto di fusione e la sua approvazione da parte dell’assemblea. Nel contempo però ha previsto una procedura unitaria, che si snoda nell’arco dei due momenti sopra indicati e che ha una sua ragion d’essere se ed in quanto non si prolunghi nel tempo senza limiti, risultando altrimenti vanificato il suo stesso significato. Di qui discende la necessità di individuare i limiti temporali massimi entro i quali la procedura va conclusa e oltre i quali l’approvazione del progetto iscritto non può qualificarsi legittima ed operante ai fini dell’omologazione. […] Il limite massimo fra il deposito per l’iscrizione del progetto di fusione e la delibera assembleare di approvazione dello stesso può quindi stabilirsi in sei mesi. L’interpretazione accolta si coordina d’altro canto con il disposto dell’art. 2364 c.c., comportando che la situazione patrimoniale, redatta con i criteri del bilancio di esercizio, sia approvata formalmente o implicitamente, dall’assemblea entro il termine massimo di sei mesi dalla data cui si riferisce […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.2, Limite temporale di adottabilità della delibera rispetto al deposito del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Il limite ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in Rep. Foro It, 2005, voce Società, n. 1163: «La disposizione di cui all’art. 2504 quater c.c. prev., richiamata anche per le operazioni di scissione dall’art. 2504 novies c.c. prev. (oggi art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione delle società, l’invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all’atto di fusione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione; tale preclusione rimane operante anche nel caso in cui si asserisca che l’impugnativa è meramente preordinata ad una futura ed ipotetica azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori o di terzi».
    In senso conforme: Trib. Milano 6 novembre 2014, inedita.
    - Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in Rep. Foro It, 2005, voce Società, n. 1163: «La disposizione di cui all’art. 2504 quater c.c. prev., richiamata anche per le operazioni di scissione dall’art. 25...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «Per la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali e per la fusione e la scissione di società di persone gli artt. 2500-ter, comma 1, e 2502 c.c. (quest’ultimo richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) richiedono il consenso della maggioranza dei soci calcolata in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili e riconoscono al socio non consenziente il diritto recesso. […] Sul piano interpretativo, specie con riguardo alle clausole più diffuse negli atti costitutivi delle società esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, sorge il quesito se sia sufficiente ad integrare il patto in deroga la clausola generica con cui si subordinano le modifiche dell’atto costitutivo all’unanimità dei soci. […] la clausola richiedente l’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo intende semplicemente riprodurre l’art. 2252 c.c., senza che le parti si siano rappresentate una eventuale futura trasformazione progressiva, fusione o scissione. Ed allora, nell’assenza di un intento (esplicito o implicito) di regolamentazione specifica al riguardo, devono ritenersi non derogati gli artt. 2500-ter e 2502, comma 1, c.c., così dandosi spazio alla logica della riforma che intende facilitare l’accesso alle segnalate operazioni straordinarie pur in un sistema imperniato sulla normale modificabilità solo unanime dell’atto costitutivo […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5741/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e consenso dei soci, in CNN Notizie del 20.4.2006: «[…] Si potrebbe in sintesi affermare che se nella generalità delle fattispecie modificative di società personali è necessario che per la disapplicazione della regola dell’unanimità sia necessaria una espressa previsione del contratto sociale, all’opposto, per la trasformazione, è l’unanimità a dover essere espressamente sancita nei patti sociali. E qui, nel caso di specie (riadattando il brocardo ubi lex voluit dixit), contractus non dixit […]. In sostanza, la regola maggioritaria può esser disattivata laddove il contratto sociale abbia disciplinato la trasformazione (anche con riferimento ad un generico tipo di operazioni, quali quelle straordinarie) richiedendo l’unanimità».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-75-2008/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali. Maggioranza o unanimità e forma della decisione, in CNN Notizie del 14.5.2008.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «Per la trasformazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.20, Contenuto minimo della clausola che renda inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo dell’art. 2502 c.c., 1° pubbl. 9/06: «La decisione di fusione di una società di persone, pur rientrando nell’ampio “genus” delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dal secondo periodo dell’art. 2502 c.c., che, in deroga al principio dell’unanimità genericamente previsto dall’art. 2252 c.c., ne consente l’adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale. La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell’unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all’unanimità”, ovvero: “Per le modificazioni del contratto sociale si applica l’art. 2252 c.c.”; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.20, Contenuto minimo della clausola che renda inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 21, Ipotesi di quorum rafforzati nelle deliberazioni di fusione o scissione (artt. 2502 e 2506-ter c.c.), 22 marzo 2004: «La massima intende chiarire l’esatto significato delle disposizioni che regolano il quorum necessario per l’approvazione della delibera assembleare di fusione e di scissione; risolve, in senso certamente sostanziale e così tenendo presenti gli interessi dei soci, un tema suscettibile di interpretazione formale diversa, la cui applicazione condurrebbe a conseguenze inaccettabili per la compagine sociale, e contrarie al principio che riconosce alla fusione e alla scissione la natura di eventi modificativi della struttura societaria. Il riferimento alle norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto potrebbe infatti essere inteso come idoneo a determinare l’applicazione dei quorum genericamente previsti per questo tipo di deliberazioni, senza riguardo alla (invece necessaria) verifica del contenuto delle clausole contenute nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero della incorporante, ovvero ancora della beneficiaria. Così, se questi statuti contenessero clausole il cui inserimento nello statuto della società fusa, incorporata o scissa renderebbe necessario, per legge o per quanto previsto da tali ultimi statuti, un diverso (e più elevato) quorum, allora la delibera di fusione o di scissione andrebbe adottata con questa più severa maggioranza; ciò nel rispetto - come accennato - della ricostruzione teorica che riconosce alla fusione e alla scissione la natura di eventi modificativi della originaria struttura societaria, e nel rispetto del diritto dei soci a mantenere anche nella nuova società - nonostante l’operazione straordinaria - quegli assetti organizzativi per i quali la legge o lo statuto prevedano cautele specifiche […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 21, Ipotesi di quorum rafforzati nelle deliberazioni di fusione o scissione (artt. 2502 e 2506-ter c.c.), 22 marzo 2004: «La massima intende chiarire l’esatt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 208-2009/I, Revoca della delibera di scissione, in CNN Notizie del 20.10.2009: «[…] Per quanto riguarda la revoca della delibera di fusione o di scissione, si ritiene che tale revoca sia possibile fino all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione […]. Quanto alle modalità attraverso le quali adottare la delibera di revoca, si ritiene che nelle s.p.a. la competenza alla revoca sia dell’assemblea straordinaria, in quanto, pur non trattandosi di una modifica statutaria, si andrebbe ad incidere su una delibera di competenza di tale assemblea ([…] quanto meno per ragioni di prudenza, occorrerebbe che tale delibera sia presa con lo stesso quorum previsto ed utilizzato per l’assunzione della delibera di fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 208-2009/I, Revoca della delibera di scissione, in CNN Notizie del 20.10.2009: «[…] Per quanto riguarda la revoca della delibera di fusione o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.29, Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nei casi di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «È necessario il consenso di tutti i soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., per approvare un progetto di fusione o scissione che comporti il venir meno di detti diritti, a meno che l’atto costitutivo della società incorporata o scissa non preveda, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., che i medesimi diritti possano essere modificati a maggioranza».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.29, Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nei casi di fusione o scissione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1991: «dal verbale delle deliberazioni di fusione deve constare che tutti gli atti di cui all’art. 2501-sexies c.c. sono stati depositati nella sede della società nei trenta giorni precedenti l’assemblea (il termine va riferito alla prima convocazione) e sino alla data della delibera. In mancanza occorre allegare un’attestazione al riguardo degli amministratori e dei sindaci. Del deposito del progetto di fusione presso la sede della società vanno indicati gli estremi nel verbale dell’assemblea che approva il progetto di fusione»; e a Orientamenti dei Tribunali del Triveneto in materia di omologhe, secondo cui «nel verbale dell’assemblea deve essere data menzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge ed in particolare: - la data del deposito del progetto di fusione nel registro delle società; - la data di pubblicazione del progetto di fusione nella G.U.; - la data del deposito degli atti di cui all’art. 2501-sexies c.c.».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1991: «dal...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 25 settembre 1995, in Società, 1996, 439: «non può ritenersi viziata né da conflitto d’interessi né da abuso di potere la delibera assembleare di fusione per incorporazione della società controllata-incorporanda nella controllante-incorporante presa con il voto determinante di quest’ultima, allorquando la delibera stessa sia ispirata ad una logica di gestione del gruppo che coinvolge l’interesse dell’incorporanda ad una riorganizzazione delle partecipazioni facenti capo al gruppo stesso».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 25 settembre 1995, in Società, 1996, 439: «non può rit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 24, Competenza degli amministratori a deliberare la fusione quando il possesso dell’incorporata intervenga durante il procedimento (artt. 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, c.c.), 22 marzo 2004: «Gli artt. 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, c.c., prevedono una “semplificazione” procedurale della fusione, consistente nella facoltà di attribuire agli amministratori, con apposita clausola statutaria, la possibilità di assumere la decisione di fusione, in luogo dell’assemblea dei soci. Analogamente a quanto avviene per le altre “semplificazioni” procedurali previste dall’art. 2505, comma 1, c.c. (esenzione dall’obbligo di redigere la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti), le norme ora citate subordinano l’applicazione della “semplificazione” al presupposto del possesso della totalità (o del novanta per cento, nella seconda ipotesi) del capitale sociale dell’incorporanda da parte dell’incorporante. Anche in questi casi, quindi, si pone il problema di individuare il momento nel quale deve realizzarsi il presupposto di applicazione della deroga rispetto al regime ordinario. L’interpretazione proposta nella massima - ove si ritiene necessaria ma anche sufficiente la sussistenza del possesso totalitario (o al novanta per cento) al più tardi al momento del perfezionamento dell’atto di fusione - fa leva sulle medesime ragioni con le quali viene argomentata la massima sulla c.d. fusione semplificata ex art. 2505, comma 1, c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 24, Competenza degli amministratori a deliberare la fusione quando il possesso dell’incorporata intervenga durante il procedimento (artt. 2505, comma 2, e 25...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505- bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3.2007: «[…] Resta da valutare se sia possibile una ulteriore semplificazione, riguardante il termine di otto giorni in cui i soci della incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale possono richiedere di riportare alla competenza dei soci la relativa decisione: anche tale termine appare infatti rinunciabile dai soci […]. Ma la rinuncia non può essere preventiva. Non è cioè ammissibile che la clausola statutaria che rimetta alla competenza degli amministratori la decisione in ordine alla fusione contempli anche la rinuncia dei soci al termine di otto giorni che è posto a tutela di una possibile (ri)avocazione della competenza all’assemblea. Possibilità di (ri)avocazione alla quale non sembra possibile rinunciare statutariamente, ma solo una volta che i soci siano posti in condizione di valutare in concreto il progetto di fusione già depositato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505- bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.6, Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene legittimo, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti, che i soci delle società coinvolte rinuncino con la maggioranza di più del 95% del capitale sociale al diritto di avocare a sé la decisione di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ai sensi dell’art. 2505, comma 4, c.c. Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. si applichino per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505 bis, comma 3, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.6, Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene legittimo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505-bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3.2007: «[…] Per potersi procedere alla fusione “immediata” non resta quindi altra via che quella della raccolta del consenso al mantenimento alla competenza in capo all’organo amministrativo di una percentuale superiore al 95% del capitale tale da rendere inutile l’attendere del decorso degli otto giorni: in tal caso, peraltro, il consenso potrebbe esser espresso solo dopo il deposito del progetto di fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505-bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 142-2013/I, Fusione e rilevanti modifiche dell’attivo rispetto alla situazione patrimoniale di riferimento, in CNN Notizie del 15.6.2016: «[…] Deve al riguardo ricordarsi come - soprattutto dopo le ultime semplificazioni del procedimento di fusione (d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123) - sia stato ormai codificato l’obbligo dell’organo amministrativo di segnalare ai soci e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione (prima che siano tenute le assemblee delle altre società, affinché gli amministratori possano riferirne in assemblea ai soci delle altre partecipanti), le modifiche degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet della stessa e la data della decisione sulla fusione. […] Ma la valutazione sull’incidenza della variazione nell’attivo sull’operazione di fusione spetta agli amministratori, i quali, se lo ritengono necessario, dovranno notiziarne i soci che a questo punto potranno decidere se avvalersi della facoltà concessa loro dal comma 3 dell’art. 2505 c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 142-2013/I, Fusione e rilevanti modifiche dell’attivo rispetto alla situazione patrimoniale di riferimento, in CNN Notizie del 15.6.2016: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.5, Decorrenza del termine di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene che il termine di otto giorni concesso ai soci dall’art. 2505, comma 3, c.c. per avocare a sé la decisione di fusione, nell’ipotesi ivi prevista, non decorra dal deposito del progetto nel registro imprese, come letteralmente proposto dalla norma, bensì dalla sua successiva iscrizione. Appare infatti contrario ai principi dell’ordinamento che un termine decorra da un evento non conoscibile. Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. trovino applicazione per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505 bis, comma 3, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.5, Decorrenza del termine di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene che il termine di otto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.9, Recesso in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05: «In caso di fusione o di scissione di spa è riconosciuto agli azionisti il diritto di recesso quando l’operazione sia tale da importare un cambiamento significativo dell’attività della società, o la sua trasformazione, o altra ipotesi attributiva della facoltà di recedere».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.9, Recesso in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05: «In caso di fusione o di scissione di spa è ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 190-2007/I, Recesso da s.r.l. in caso di fusione, in CNN Notizie del 9.1.2008: «[…] L’art. 2473 c.c. prevede, tra le cause legali di recesso, la fusione della società. Occorre, però, considerare che la fusione è una fattispecie a formazione progressiva e, pertanto, mentre la sola delibera di fusione legittima il socio assente o dissenziente a recedere dalla società, il fatto che giustifica il recesso si perfeziona in un momento successivo e, precisamente, quando viene eseguita l’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese prescritte dall’art. 2504 c.c. ([…] la delibera [di fusione, N.d.A.], a differenza di quanto avviene nell’art. 2437 c.c., non esaurisce la fattispecie, di guisa che la mancanza dei successivi passaggi (atto, iscrizione, mancata quotazione) non provoca propriamente la “risoluzione” della causa di recesso, ma più semplicemente ne impedisce il completamento») […] con riferimento alla posizione del socio receduto, la questione relativa al momento in cui il socio recedente debba ritenersi uscito dalla compagine sociale è strettamente connessa al fatto che l’efficacia del recesso è subordinata al perfezionamento della fusione. Ne consegue che quantomeno fino all’attuazione della fusione, il recedente conserva la qualità di socio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 190-2007/I, Recesso da s.r.l. in caso di fusione, in CNN Notizie del 9.1.2008: «[…] L’art. 2473 c.c. prevede, tra le cause legali di recesso,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 190-2007/I, Recesso da s.r.l. in caso di fusione, in CNN Notizie del 9.1.2008: «[…] Per quanto riguarda, invece, il rimborso della partecipazione del socio recedente, si ritiene che la stipulazione e l’iscrizione dell’atto di fusione “dovrà fungere quale condizione sospensiva degli effetti del recesso ove questo venga esercitato nelle more tra la decisione e la conclusione del procedimento in quanto solo l’effettiva conclusione positiva dell’operazione potrà giustificare il diritto del socio all’exit” […]. Tenuto conto che il diritto al rimborso della partecipazione, pur nascendo al momento della delibera di fusione, diviene efficace al momento del perfezionamento della fusione, sembra potersi riconoscere la possibilità e l’opportunità che la società ponga in essere gli atti necessari per il rimborso della partecipazione già nelle more del procedimento di fusione. Tuttavia, gli atti così compiuti sono sottoposti alla condizione sospensiva del perfezionamento della fusione, e fino all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c., tali atti non possono essere eseguiti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 190-2007/I, Recesso da s.r.l. in caso di fusione, in CNN Notizie del 9.1.2008: «[…] Per quanto riguarda, invece, il rimborso della partecipaz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2013/I, Progetto di fusione per incorporazione fra due società per azioni quotate e indicazione del prezzo per il diritto di recesso, in CNN Notizie del 15.6.2016: «[…] Nel caso di fusioni che interessino società quotate, la disciplina codicistica viene ad integrarsi con quella prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria […] e, soprattutto, con la disciplina del Reg. Emittenti Consob […]. In particolare, per ciò che concerne la documentazione a corredo della fusione, l’art. 70 del Reg. 11971/1999, mentre tace sul contenuto ulteriore del progetto di fusione, prevede che la relazione illustrativa dell’organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-quinquies e 2506-ter del codice civile debba essere redatta secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A. Nell’ambito di tali criteri, l’allegato dispone che la relazione degli amministratori debba contenere le valutazioni dell’organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l’operazione di fusione comporti l’esclusione dalla quotazione ai sensi dell’articolo 2437-quinquies del codice civile e, nell’ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l’indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l’esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest’ultimo. Non c’è quindi, alcun obbligo di indicare il quantum ma solo il quomodo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2013/I, Progetto di fusione per incorporazione fra due società per azioni quotate e indicazione del prezzo per il diritto di recesso, in C...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori, 1° pubbl. 9/06: «Al fine di procedere ad una fusione o scissione anticipata è sempre ammissibile, anche nei casi semplificati in cui non si applica l’art. 2501-sexies c.c., che venga formata da un’unica società di revisione una relazione asseverante che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o scissione renda non necessarie garanzie a tutela dei creditori ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 2503 c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori, 1° pubbl. 9/06: «[…] La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori, 1° pubbl. 9/06: «[…] La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti, salvo che la società incorporante, la società beneficiaria o la società risultante dalla fusione sia una spa o sapa, nel qual caso la nomina compete al tribunale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Una evidente funzione ad esclusiva tutela dei creditori assume pure la relazione dell’art. 2501-sexies c.c. nell’utilizzo, facoltativo, consentito dall’art. 2503 c.c., al fine di attuare la fusione in via anticipata. […] L’art. 2503 c.c. legittima dunque una relazione sui generis finalizzata alla attuazione della fusione in via anticipata senza alcuna limitazione e quindi, non solo nell’ipotesi in cui la relazione, per i fini tipici, debba comunque essere redatta, ma anche allorché per qualsiasi ragione non vi sarebbe necessità di una relazione ex art. 2501-sexies c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.1, Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventuale consenso o paga-mento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipata, 1° pubbl. 9/06: «In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta: a) l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una determinata fusione o scissione; b) la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti; c) la documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad una fusione o scissione anticipata o del pagamento dei medesimi; si ritiene preferibile che tali individuazione, consenso o pagamento vengano fatti constare da una attestazione - con elencazione analitica - formata dagli amministratori delle società partecipanti, ciò in quanto l’art. 2629 c.c., sanzionando gli amministratori che effettuano fusioni o scissioni cagionando danni ai creditori, pone implicitamente a carico dei medesimi amministratori l’obbligo di verifica delle condizioni che legittimano una fusione o scissione anticipata».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 10, Attuazione della fusione anteriormente al termine di sessanta giorni di cui all’art. 2503 c.c. su dichiarazione di insussistenza di creditori da parte degli amministratori - ammissibilità: «Anche in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, la natura degli interessi tutelati dall’istituto dell’opposizione di cui all’art. 2503 c.c. legittima l’esecuzione della deliberata fusione mediante stipula del relativo atto anche prima che sia decorso il termine previsto dalla stessa norma - ridotto a metà per le fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni dall’art. 2505 - a condizione che da dichiarazione degli organi amministrativi di tutte le società partecipanti alla fusione consti l’avvenuta estinzione del debito (rectius: dichiarazione dell’organo amministrativo della società il cui debito è stato successivamente estinto, con specifica indicazione delle modalità di estinzione del debito, e presa d’atto da parte di ciascuno degli organi amministrativi delle altre società). […]».
    Trib. Monza, 21 febbraio 1987, in Foro It., 1987, I, 2593; in Impresa, 1987, 2964; in Giust. Civ., 1987, I, 2381; in Dir. Fall., 1987, II, 736; in Foro Pad., 1987, I, 392; e in Arch. Civ., 1987, 1119: «Nell’ipotesi di atto di fusione stipulato in un momento antecedente la scadenza del termine trimestrale previsto dall’art. 2503 c.c., deve considerarsi legittimo il rifiuto del cancelliere di iscrivere nel registro delle imprese l’atto di fusione, qualora allo stesso non vengano allegate le dichiarazioni di assenso alla fusione espresse dai creditori sociali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.1, Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Trib. Napoli, 24 ottobre 2018, in CNN Notizie del 31.10.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Fusione ad efficacia differita, cancellazione dell’incorporata e cancellazione della cancellazione.
    - Trib. Napoli, 24 ottobre 2018, in CNN Notizie del 31.10.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Fusione ad efficacia differita, cancellazione dell’incorporata e cance...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Qualora la delibera di approvazione del progetto di fusione preceda anche il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, va da sé che gli amministratori non dovranno munirsi di alcuna autorizzazione preventiva, non essendo ancora aperta la procedura. Qualche dubbio in merito potrebbe sorgere qualora la domanda sia già stata presentata. […] Non vi è dubbio che la fusione della società in concordato preventivo, per le innegabili conseguenze che è foriera di generare sul piano della tutela dei creditori, è da ascrivere al novero di quelle di natura straordinaria, tale dunque da pretendere il placet giudiziale. […] giova tuttavia rammentare che ogni effetto consegue solo all’iscrizione (e quindi alla stipula) dell’atto di fusione. Ne deriva che se quella stessa fusione, come progettata ed approvata dai soci, è prevista espressamente nel piano presentato ai sensi dell’art. 161 l. fall. e la stipulazione dell’atto finale è condizionata all’omologazione del concordato preventivo, non ricorrono i presupposti che giustificano la preventiva autorizzazione giudiziale (del Tribunale o del Giudice Delegato), di cui non ci si dovrà dunque munire nemmeno per pubblicizzare il progetto di fusione, perché non può determinarsi alcun effetto anche solo potenzialmente pregiudizievole per il ceto creditorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Qualora la delibera di approvazione del progetto di fusione preceda anche il deposito della domanda di ammis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda stipulare un atto di fusione della società in concordato preventivo ad efficacia non “condizionata” all’omologazione, e quindi ad efficacia immediata, si ritiene necessario munirsi: a) dell’autorizzazione del Tribunale ex art. 161 comma 7 l. fall., fino al decreto di cui all’art. 163 l. fall.; b) del Giudice Delegato ex art. 167 l. fall., successivamente all’ammissione alla procedura. In tal caso, agli effetti della fusione, la situazione patrimoniale della società in concordato preventivo non potrà tener conto della falcidia concordataria dei debiti sociali, in quanto il concordato non è stato ancora né approvato dai creditori ex art. 177 l. fall., né omologato dal Tribunale ex art. 180 l. fall. […] la pubblicazione del progetto di fusione (non condizionata all’omologazione del concordato preventivo) e la sua approvazione, anche prima dell’omologazione del concordato preventivo, non richiedono alcuna autorizzazione, in quanto incapaci di produrre effetti sul patrimonio sociale».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda stip...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «[…] Può accadere che l’organo amministrativo della società preferisca anticipare l’avvio del procedimento di fusione, pur volendo condizionarne gli effetti all’omologazione del concordato, al cui adempimento resta strumentale. Anche nella circostanza si tratterà dunque di fusione necessariamente prevista nel piano presentato ai sensi dell’art. 161 secondo comma, lett. e), l. fall., connotata dal fatto che il procedimento è avviato prima dell’omologazione. In particolare, l’avvio del procedimento, con la pubblicazione del progetto e l’approvazione dello stesso da parte dell’organo competente, potrà precedere la presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale; oppure seguire il deposito della domanda, pur precedendo l’omologazione. In entrambi i casi risulta opportuno, se non addirittura auspicabile, “condizionare” l’esecuzione della deliberazione di approvazione del progetto di fusione all’omologazione del concordato, e più precisamente legittimare espressamente il legale rappresentante della società alla stipula dell’atto di fusione solo a condizione che il concordato sia omologato ex art. 181 l. fall., anche se non in via definitiva, in quanto immediatamente efficace pur se reclamabile ai sensi dell’art. 183 l. fall. […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1093-2014/I, Fusione di società in concordato preventivo, in CNN Notizie del 25.2.2015: «[…] si dà anche conto [che il meccanismo condizionale] fa sì che il legale rappresentante della società possa stipulare l’atto di fusione solo a condizione che il concordato sia omologato ex art. 181 l. fall., anche se non in via definitiva […] in quanto immediatamente efficace pur se reclamabile ai sensi dell’art. 183 l. fall. […] non sembra che ciò si possa tradurre né in un difetto di legittimazione delle stesse, né in una modifica sostanziale delle condizioni della fusione previste nel concordato, tanto più che, trattandosi di vicenda procedimentale, si è detto non esser necessaria alcuna autorizzazione».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «[…] Può accadere che l’organo amministrativo della società preferisca anticipare l’avvio del procedimento di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Nella prospettiva proposta […] il progetto di fusione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche illustrazioni e giustificazioni da fornirsi nella relazione ex art. 2501 quinquies c.c., opportunamente (anche se non necessariamente) redatta - un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto al concordato della società in crisi o insolvente e agli obiettivi imprenditoriali e/o finanziari delle società partecipanti. L’illustrazione del programma concordatario, del ruolo che in esso gioca la fusione e della giustificazione di questa sul piano economico, finanziario e industriale, risultano particolarmente necessari per i soci della società in crisi, se si tiene conto che la competenza ad approvare la proposta di concordato è rimessa, in via di principio e salvo diversa disposizione statutaria, all’organo amministrativo […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Nella prospettiva proposta […] il progetto di fusione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche ill...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2011/I, Fusione, modifica in sede di stipula dell’atto delle date di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione e di decorrenza degli effetti contabili della fusione; incidenza del recesso del socio, in CNN Notizie del 12.7.2012: «[…] Quanto alla questione se, al fine di differire gli effetti della fusione, il notaio possa ritardare l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, viene in rilievo l’art. 2504, comma 2, c.c., il quale prescrive l’obbligo di effettuare il deposito per l’iscrizione presso il registro delle imprese entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2011/I, Fusione, modifica in sede di stipula dell’atto delle date di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in Rep. Foro It, 2005, voce Società, n. 1163: «La disposizione di cui all’art. 2504 quater c.c. prev., richiamata anche per le operazioni di scissione dall’art. 2504 novies c.c. prev. (oggi art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione delle società, l’invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all’atto di fusione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione; tale preclusione rimane operante anche nel caso in cui si asserisca che l’impugnativa è meramente preordinata ad una futura ed ipotetica azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori o di terzi».
    Cass., 28 febbraio 2020, n. 5602, in Ced Cassazione, rv. 657043-01: «In tema di fusione tra società, la preclusione alla declaratoria di invalidità dell’atto di fusione, sancita dall’art. 2504-quater c.c. per effetto della sua iscrizione nel registro delle imprese, tutela l’affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l’inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche alla fusione, non determina l’inesistenza anche dell’atto di fusione ormai iscritto, restando esclusa l’impugnabilità di quest’ultimo».
    In senso conforme: Trib. Milano 6 novembre 2014, inedita.
    - Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in Rep. Foro It, 2005, voce Società, n. 1163: «La disposizione di cui all’art. 2504 quater c.c. prev., richiamata anche per le operazioni di scissione dall’art. 25...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «[…] Poiché il deposito di somme di denaro presso una banca ha natura di deposito irregolare si ritiene del tutto equivalente a detta forma di garanzia il rilascio di una fideiussione bancaria (intesa come contratto autonomo di garanzia) avente caratteristiche analoghe al deposito, e quindi: - sia escutibile a prima richiesta e senza eccezioni; - l’importo garantito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; - abbia scadenza coincidente con quella naturale dei crediti, salva la facoltà per i terzi creditori di rinunciare a detta garanzia […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 6078/I, Fusione per incorporazione e riduzione dei termini ex art. 2503 tramite prestazione di fideiussione, in CNN Notizie del 9.3.2006; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2012/I, Fusione anticipata e garanzia fideiussoria, in CNN Notizie del 24.7.2012.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «[…] Non sono equivalenti al deposito bancario fideiussioni rilasciate da soggetti diversi dalle banche […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.L.5, Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società socia di srl, 1° pubbl. 9/10: «La società che all’esito di un’operazione di scissione o fusione risulti titolare di una o più partecipazioni di srl, che anteriormente a tale operazione appartenevano ad altra società coinvolta in detta operazione, è legittimata all’esercizio dei diritti sociali dalla data in cui la fusione o scissione è divenuta efficace, indipendentemente dalla circostanza che risulti aggiornato nel registro imprese l’elenco soci della partecipata. La pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c. è infatti riservata ai trasferimenti in senso tecnico (onerosi, gratuiti o mortis causa), trasferimenti che non avvengono nelle fusioni e scissioni, risolvendosi le stesse in mere vicende evolutive dei soggetti coinvolti piuttosto che dei loro patrimoni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.L.5, Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società socia di srl, 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.30, Impossibilità di attuare una fusione propria, o una scissione con beneficiaria di nuova costituzione, prevedendo l’ingresso di nuovi soci in sede di costituzione della nuova società, 1° pubbl. 9/08: «Quando una fusione o una scissione vengono attuate mediante costituzione di una nuova società, appare illegittimo prevedere che a detta nuova società possano partecipare ulteriori soci, rispetto a quelli delle società coinvolte, che entrino a far parte della compagine sociale al momento della sua costituzione, intervenendo nel relativo atto. […] La circostanza che l’interesse che si intende perseguire con l’ingresso di nuovi soci sia indubbiamente meritevole di tutela (ai sensi dell’art. 1322 c.c.), nonché la sicura affinità delle operazioni di fusione o scissione con altre operazioni straordinarie che possono comportare l’ingresso di nuovi soci, non alterano le conclusioni esposte, in quanto l’ordinamento offre numerosi strumenti per ottenere in maniera tipica il medesimo risultato finale […]. Sarà anche possibile deliberare l’approvazione dei progetti di fusione o scissione prevedendo in essi l’ingresso dei nuovi soci in una o più delle società preesistenti, e quindi in quella derivata, un istante prima della stipula degli atti attuativi di tali operazioni».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.30, Impossibilità di attuare una fusione propria, o una scissione con beneficiaria di nuova costituzione, prevede...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 245-2009/I, Modifiche al progetto di scissione: cambio della denominazione sociale, in CNN Notizie del 21.1.2010: «Si espone la seguente fattispecie: nel progetto di scissione di una società con costituzione di nuova società a responsabilità limitata è stata indicata una denominazione sociale che i soci vorrebbero modificare. Si chiede se ed in quale sede la denominazione della società di nuova costituzione possa essere modificata […]. Non sembrano, invece, essere lesive dei diritti dei creditori le modifiche delle clausole statutarie della società risultante dalla fusione, quale appunto la modifica della denominazione, in quanto esse riguardano l’assetto organizzativo della società […]. Non sembra, invece, che la modifica della denominazione sociale possa essere lesiva della posizione individuale dei soci e, pertanto, nel caso in esame appare possibile cambiare la denominazione della società risultante dalla scissione in sede di approvazione del progetto. Non appare, invece, possibile introdurre la modifica della denominazione sociale in sede di stipula dell’atto di scissione. In tale sede, infatti, gli amministratori potrebbero discostarsi dal progetto di scissione soltanto relativamente alle clausole che non costituiscono il contenuto legale dello stesso, qualora le stesse riguardino ambiti di competenza esclusiva dell’organo amministrativo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 245-2009/I, Modifiche al progetto di scissione: cambio della denominazione sociale, in CNN Notizie del 21.1.2010: «Si espone la seguente fatt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2011/I, Fusione, modifica in sede di stipula dell’atto delle date di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione e di decorrenza degli effetti contabili della fusione; incidenza del recesso del socio, in CNN Notizie del 12.7.2012: «[…] Quanto alle modifiche lesive dei diritti dei soci, sono considerate tali quelle che incidono direttamente sulla loro posizione individuale e che, quindi, modificano i diritti patrimoniali o amministrativi riconosciuti a ciascun socio. […] Deve, pertanto, escludersi l’ammissibilità di una modifica del progetto di fusione nella parte relativa alla data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione. Viceversa, sembra possibile modificare la clausola sulla retroattività contabile, la quale non incide né sui diritti dei creditori, né su quelli dei terzi, in quanto la consistenza patrimoniale della società risultante dalla fusione resta la medesima, e non varia al variare della prima […]»..
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2011/I, Fusione, modifica in sede di stipula dell’atto delle date di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2011/I, Fusione, modifica in sede di stipula dell’atto delle date di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione e di decorrenza degli effetti contabili della fusione; incidenza del recesso del socio, in CNN Notizie del 12.7.2012: «[…] Quanto alle modifiche lesive dei diritti dei soci, sono considerate tali quelle che incidono direttamente sulla loro posizione individuale e che, quindi, modificano i diritti patrimoniali o amministrativi riconosciuti a ciascun socio. […] Deve, pertanto, escludersi l’ammissibilità di una modifica del progetto di fusione nella parte relativa alla data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emissione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2011/I, Fusione, modifica in sede di stipula dell’atto delle date di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni di nuova emi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali del-le società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni, 1° pubbl. 9/07: «Nel caso di fusione propria, o di scissione con una o più beneficiarie di nuova costituzione, è possibile non designare nel relativo progetto i componenti gli organi sociali della o delle nuove società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali del-le società di nuova costituzione nelle fusioni o s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni, 1° pubbl. 9/07: «[…] In tal caso [fusione propria, o scissione con beneficiaria di nuova costituzione, il cui progetto non riporti la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, N.d.A.] la nomina potrà essere operata direttamente con la delibera di approvazione del progetto, ovvero potrà essere delegata con detta delibera al soggetto legittimato a stipulare l’atto di fusione o scissione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] la necessità del rispetto di cadenze ragionevoli è insita nel concetto stesso di “rapporto di cambio” e sua “congruità”; ciò significa che l’operazione non potrà protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 11-2016/I, Sorte delle procure conferite a o da società incorporata, in CNN Notizie del 18.5.2016: «[…] La questione ha ricevuto una sostanziale risposta positiva con l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell’8 febbraio 2006 n. 2637 […], che ha affermato che la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Si consideri, peraltro, che la citata ordinanza, fra le altre cose, aveva riguardo proprio alla sopravvivenza alla fusione di una procura ad litem. In sostanza, se la società incorporata non si estingue, non appare possibile rinvenire un’ipotesi né di estinzione del mandato da essa o ad essa conferito, né la cessazione del potere di rappresentanza allo stesso correlato».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 11-2016/I, Sorte delle procure conferite a o da società incorporata, in CNN Notizie del 18.5.2016: «[…] La questione ha ricevuto una sostanzi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] anche qualora i patti prevedano che l’amministrazione e la rappresentanza debbano essere esercitate congiuntamente per alcuni o anche per tutti gli atti gestionali, la stipulazione dell’atto di fusione/scissione può essere validamente compiuta anche da un solo amministratore, purché compreso fra coloro che rivestono altresì la qualità di “legale rappresentante” della società, unica condizione che la dottrina considera necessaria. […] Di contro, una indicazione puntuale nell’atto di approvazione del progetto deve considerarsi necessaria per circoscrivere la legittimazione a stipulare l’atto di fusione/scissione ad uno o più “legali rappresentanti” specifici, con l’effetto di farli assurgere alla funzione che in diritto amministrativo si direbbe di “responsabili del procedimento”, anche ai fini dell’applicazione della norma penale dell’art. 2629 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] anche qualora i patti prevedano che l’amministrazione e la...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 244-2009/I, Rettifica dell’atto di fusione, in CNN Notizie del 19.1.2010: «[…] l’atto di fusione è soggetto ad un particolare regime pubblicitario, che ne condiziona la produzione degli effetti […] Con l’adempimento della formalità pubblicitaria la fusione acquista efficacia erga omnes e da tale momento le prescrizioni contenute nel progetto di fusione e nei documenti successivi, quali le delibere e l’atto di fusione, sono destinate a regolare i rapporti tra la società risultante dalla fusione e gli altri soggetti quali: le altre società partecipanti all’operazione, i soci di tutte le società coinvolte e i terzi che fanno affidamento sulle risultanze del registro delle imprese (in giurisprudenza, sostengono la natura costitutiva dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione: Cass. 23 marzo 1995, n. 3380, in Soc., 1995, 1304, […]; Cass. 11 febbraio 1992, n. 1528, in Soc., 1992, 790; Cass. 6 marzo 1987, n. 238, in Riv. giur. lav., 1988, 153). Nel caso in esame, la data di efficacia della fusione riportata tanto nel progetto approvato dalle società coinvolte, quanto nell’atto di fusione, si è già verificata e, pertanto, non appare possibile intervenire su effetti negoziali che si sono già prodotti e che, inoltre, hanno acquistato rilevanza esterna per effetto dell’iscrizione nel registro delle imprese. L’operazione di fusione, seppur contenente una data di efficacia non conforme all’originaria intenzione degli amministratori, ha ricevuto l’adeguata pubblicità, e sulle risultanze pubblicitarie i terzi hanno fatto legittimo affidamento: non appare, pertanto, consentito all’autonomia contrattuale di modificare la decorrenza degli effetti di un’operazione che si è già conclusa conformemente alle regole dettate dal legislatore in materia».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 244-2009/I, Rettifica dell’atto di fusione, in CNN Notizie del 19.1.2010: «[…] l’atto di fusione è soggetto ad un particolare regime pubblici...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Se ne dà conto in Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 226-2012/I, Fusione transfrontaliera con società non UE, in CNN Notizie, 16.7.2013.
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] L’intervento legislativo di cui si è fatto cenno è rappresentato dagli artt. 33 e - per rinvio - 25 e seguenti d.lgs. 5/2003; la prima norma indicata dispone l’applicazione delle altre (relative al “procedimento in Camera di Consiglio”) alle istanze di cui all’art. 2503, comma 2, c.c.. La dottrina finora espressasi ritiene di cogliere, in queste disposizioni, chiarimento del precedente dubbio riguardante la natura giudiziale oppure stragiudiziale dell’opposizione stessa; e la distinzione è di sicura rilevanza, perché dall’eventuale riconoscimento della natura stragiudiziale discenderebbe, naturalmente, l’esclusione dell’intera problematica della sospensione feriale. I primi commentatori, tuttavia, pervengono - su questo tema - a conclusioni diametralmente opposte: da parte di alcuni, che riferiscono il termine istanza, usato negli artt. 25 e 33 d.lgs. 5/2003, alla proposizione dell’opposizione da parte del creditore, si afferma il carattere necessariamente giudiziale della stessa; di converso, altra opinione ritiene che l’istanza (e così l’intero procedimento disciplinato dal d.lgs. 5/2003), sia quella eventualmente proposta dalla società che abbia ricevuto, in via stragiudiziale, l’opposizione; e ciò al fine di ottenere dal Tribunale il provvedimento che - a ragione dell’infondatezza dell’opposizione, oppure per effetto della prestazione di idonea garanzia da parte della società - dispone ugualmente l’eseguibilità della fusione (si è parlato, con efficacia, di “reazione camerale della società all’opposizione”). La tesi da ultimo esposta appare meritevole di una certa considerazione, e non può escludersi che essa abbia ad affermarsi definitivamente: coniuga infatti l’interesse del creditore alla semplificazione dell’opposizione con quello della società ad evitare il ritardo derivante dalla sospensione feriale […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, luglio 2013: «L’opposizione dei creditori alla fusione ex art. 2503 c.c. (o alla scissione ex art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. che rinvia all’art. 2503 c.c.) ha natura di dichiarazione negoziale unilaterale recettizia, come tale da esercitarsi in via stragiudiziale (senza che sia necessaria, pertanto, la proposizione della stessa in via giudiziale), con conseguente onere per la società interessata di instaurare il relativo (successivo ed eventuale) giudizio». […] «avendo l’opposizione natura stragiudiziale e rappresentando la proposizione della stessa in via giudiziale solo una mera eventualità, […] si ritiene valida ed efficace l’attuazione della fusione (o della scissione) che avvenga decorsi sessanta giorni (o trenta giorni nei casi in cui ciò sia concesso dalla legge o, comunque, decorsi i diversi termini abbreviati previsti dalla legislazione speciale) dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis c.c. delle relative deliberazioni/decisioni, senza che il termine in questione sia soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 […]».
    Nel senso invece che rileverebbe la normativa in tema di sospensione feriale dei termini, cfr. Comunicazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano del 27 novembre 2012; e Comunicazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Roma del 24 luglio 2013.
    Sul sito internet del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano, all’indirizzo http://www.mi.camcom.it/decisioni-dei-giudici-del-registro-e-massime-dei-conservatori-e-notai-lombardi si legge quanto segue: «Sospensione feriale dei termini (dal 01/08 al 31/08) per atti di fusione e altri atti che prevedono termini analoghi - ll Giudice del Registro delle Imprese di Milano, in base all’orientamento espresso dal Tribunale di Milano (ordinanza 14 novembre 2011 in Giur. It., giugno 2012, p. 1351), ha comunicato che il termine di legge indicato dall’art. 2503 c.c. (Opposizione dei creditori all’atto di fusione) è soggetto alla sospensione feriale dei termini giudiziari. Si precisa che il D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge 162/2014 ha disposto (con l’art. 16) che dall’anno 2015 il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziari decorre dal 1° al 31 agosto di ogni anno. L’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano applicherà tale indicazione e pertanto non iscriverà gli atti di fusione e gli altri atti che prevedono termini analoghi (es. scissione, trasformazione eterogenea, riduzione volontaria del capitale sociale, istanza di cancellazione presentata in seguito ad approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione, etc…) se trasmessi prima della scadenza dei termini ricalcolati tenendo conto della sospensione feriale […]».
    - Se ne dà conto in Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 226-2012/I, Fusione transfrontaliera con società non UE, in CNN Notizie, 16.7.2013.
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] Il principio ivi esposto è coerente con il carattere controverso della materia, non potendosi imputare alla responsabilità disciplinare del notaio scelte per le quali siano del tutto carenti omogenee indicazioni della legge, della giurisprudenza e della dottrina. L’inapplicabilità di sanzioni disciplinari è poi confermata dalla verifica dei contenuti delle disposizioni sanzionatorie astrattamente invocabili: ci si intende riferire all’art. 28 (con riferimento alla stipula dell’atto di fusione) e all’art. 138-bis (con riferimento alla sua iscrizione al registro delle imprese) l. not. Con riferimento alla sanzione per la stipula, l’esposizione che precede vale ad escludere che si tratti di atto espressamente proibito dalla legge, o manifestamente contrario al buon costume o all’ordine pubblico. Con riferimento alla sanzione per il comportamento che si realizza con l’iscrizione al registro imprese, senza neppure invocare il carattere non manifesto della (presunta) inesistenza delle condizioni di legge, è sufficiente rilevare che la norma in questione (art. 138-bis l. not.) si riferisce alle sole deliberazioni ed agli atti costitutivi, non potendosi quindi in alcun modo applicare all’atto di fusione, per incorporazione o propria, o di scissione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] Il principio ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 1° ediz. 9/06 - modif. 9/22: «Le fusioni […] non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte […]. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine. Si deve quindi ritenere che in tutte le fusioni […]: […] non vi sia alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 46-2022/I. Fusione per incorporazione e iscrizione ipotecaria, in CNN Notizie del 27.10.2022: «[…] alcuni atti societari, quali la trasformazione, la fusione, la scissione o il mutamento della denominazione […] non sono soggetti a trascrizione, ex artt. 2643 o 2645 c.c., non comportando alcun trasferimento della titolarità dei beni, ma solo a voltura».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Bologna, 19 aprile 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «A prescindere dalla qualificazione della lettera di patronage […] se dalla stessa risulta chiara e indiscutibile l’assunzione dell’obbligo in favore del destinatario di garantire il pagamento delle somme dovute dalla società patrocinata, e se tale dichiarazione risulta chiaramente antecedente rispetto alla iscrizione del progetto di scissione, il destinatario di una lettera di patronage è legittimato a proporre opposizione alla scissione della società patrocinante alla luce degli artt. 2506-ter e 2503 c.c.».
    - Trib. Bologna, 19 aprile 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «A prescindere dalla qualificazione della lettera di patronage […] se dalla stessa risulta chiara e indiscutibile l’assunzione de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Ma sulla natura stragiudiziale dell’atto di opposizione alla fusione cfr. Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, luglio 2013: «L’opposizione dei creditori alla fusione ex art. 2503 c.c. (o alla scissione ex art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. che rinvia all’art. 2503 c.c.) ha natura di dichiarazione negoziale unilaterale recettizia, come tale da esercitarsi in via stragiudiziale (senza che sia necessaria, pertanto, la proposizione della stessa in via giudiziale), con conseguente onere per la società interessata di instaurare il relativo (successivo ed eventuale) giudizio». […]. […] La natura stragiudiziale e recettizia dell’opposizione, che, pertanto, produce effetto una volta pervenuta a conoscenza della società destinataria, non esclude, ovviamente, che la stessa possa anche essere proposta in via giudiziale. Tuttavia, ciò rappresenta una mera eventualità, rimessa alla valutazione concreta del creditore […]».
    - Ma sulla natura stragiudiziale dell’atto di opposizione alla fusione cfr. Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 185-2007/I, Certificato di mancata opposizione alla fusione, in CNN Notizie del 18.1.2008: «Si chiede se, dovendo stipulare un atto di fusione entro due giorni dallo scadere dei termini per l’opposizione di eventuali creditori, sia possibile stipulare anche in assenza del certificato della competente cancelleria del Tribunale che attesti l’assenza di opposizioni. […] si tratta di un elemento non indispensabile ai fini della validità dell’atto di fusione, ma che per prassi è richiesto allo scopo di garantire le società partecipanti di fronte al rischio dell’inefficacia dell’atto. La mancanza del certificato, in altre parole, non impedisce la stipula dell’atto di fusione ma manca un elemento che - si badi, sul piano della opportunità e non della necessità - garantisce maggior certezza in ordine alla piena efficacia della fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 185-2007/I, Certificato di mancata opposizione alla fusione, in CNN Notizie del 18.1.2008: «Si chiede se, dovendo stipulare un atto di fusion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «La necessità di un coordinamento fra la disciplina legale della fusione e le regole in tema di approvazione della proposta di concordato sembra emergere con particolare evidenza rispetto all’istituto dell’opposizione dei creditori previsto nell’art. 2503 c.c. Infatti, ai sensi dell’art. 177, primo comma, l. fall., “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi”. Qualora la fusione sia contemplata come modalità attuativa di una proposta di concordato approvata dai creditori ed omologata, il riconoscimento di un diritto individuale di opposizione ex art. 2503 c.c. finirebbe per frustrare la scelta legislativa di subordinare le soluzioni negoziate della crisi alla volontà della maggioranza dei creditori, sotto il controllo del tribunale. Sembra pertanto coerente concludere nel senso che, qualora la fusione sia prevista come modalità di attuazione del concordato, i creditori di cui all’art. 184 l. fall. della società in crisi sono privati del diritto individuale di opposizione di cui all’art. 2503 c.c. e devono ricorrere al rimedio endo-concorsuale dell’opposizione di cui all’art. 180, secondo comma, l. fall., da considerarsi “assorbente” di ogni altra tutela […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 386-2014/I, Fusione (negativa) per incorporazione di società in concordato preventivo non ancora approvato, in CNN Notizie del 27.8.2014: «[…] Si può pertanto sostenere ragionevolmente che, una volta approvata la proposta di concordato, nessuno dei creditori sociali (concorsuali o anche “della massa”) possa proporre opposizione alla fusione ex art. 2503 c.c., ove quest’operazione sia prevista come parte integrante della proposta di concordato, ma soltanto opporsi all’omologazione di esso, ricorrendone le condizioni […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «La necessità di un coordinamento fra la disciplina legale della fusione e le regole in tema di approvazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Trib. Genova, 13 luglio 1992, in Società, 1993, 501, con nota di Santagata: «Può proporre opposizione alla fusione, oltreché il creditore privilegiato o ipotecario, anche chi vanta una pretesa creditoria a termine, condizione, litigiosa o derivante da rapporti in corso di esecuzione in quanto il termine «creditore», adoperato dal legislatore per indicare il soggetto legittimato all’opposizione, non può essere interpretato restrittivamente».
    - Trib. Genova, 13 luglio 1992, in Società, 1993, 501, con nota di Santagata: «Può proporre opposizione alla fusione, oltreché il creditore privilegiato o ipotecario, anche chi vanta una pretesa credi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 57, Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art. 2503 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] All’ulteriore fine di precludere ai creditori, che non siano stati pagati o che non abbiano dato il consenso, la facoltà di fare opposizione, come previsto dall’art. 2503, comma 2, c.c., è invece necessario che il deposito delle somme sia vincolato sino all’estinzione dei debiti corrispondenti […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione, il che avviene quando: - l’importo del deposito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; - le somme depositate siano vincolate fino alla naturale scadenza dei crediti, salva la dichiarazione dei terzi creditori di non voler profittare di tale deposito […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 57, Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art. 2503 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] All’ulteriore fine di precludere ai creditori, ch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «[…] Poiché il deposito di somme di denaro presso un banca ha natura di deposito irregolare si ritiene del tutto equivalente a detta forma di garanzia il rilascio di una fideiussione bancaria (intesa come contratto autonomo di garanzia) avente caratteristiche analoghe al deposito, e quindi: - sia escutibile a prima richiesta e senza eccezioni; - l’importo garantito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; - abbia scadenza coincidente con quella naturale dei crediti, salva la facoltà per i terzi creditori di rinunciare a detta garanzia […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «[…] Non sono equivalenti al deposito bancario fideiussioni rilasciate da soggetti diversi dalle banche […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Trib. Genova, 13 luglio 1992, in Società, 1993, 501, con nota di Santagata: «L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 2503 c.c., ha natura contenziosa ed è diretta ad accertare l’insufficienza patrimoniale della società risultante dalla fusione o incorporante e la conseguente lesione della garanzia patrimoniale del credito vantato dall’opponente».
    Trib. Lamezia Terme, 6 marzo 1998, in Giur. Comm., 1999, II, 660: «L’opposizione alla fusione prevista dall’art. 2503 c.c. va proposta (in sede giudiziale) con atto di citazione».
    Trib. Brescia, 16 gennaio 2006, in Notariato, 2006, 134: «Pur dovendosi prendere atto delle lacune ed incertezze della normativa, fonte di possibili diverse interpretazione (e di diversa prassi da parte di uffici diversi, con evidente pregiudizio per gli utenti), non sembra corretto sostenere che, per effetto della riforma del diritto societario, le opposizioni dei creditori ex art. 2503 c.c. debbano o possano essere proposte stragiudizialmente e, comunque senza che a tutela del diritto di difesa dei creditori debba tenersi conto, ai fini della esecuzione della delibera, della sospensione feriale dei termini processuali».
    Trib. Milano, 14 novembre 2011, in Giur. It., 2012, 1351: «Il procedimento originato dall’istanza di procedere alla fusione in pendenza di opposizione ha natura cautelare»; «L’opposizione alla fusione dà luogo ad un giudizio ordinario da introdurre con atto di citazione attribuito alla cognizione del giudice monocratico».
    Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi (ove il provvedimento giurisdizionale è emanato in esito a un «accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato»): «l’opposizione dei creditori alla […] fusione» di cui all’art. 2503 c.c.
    - Trib. Genova, 13 luglio 1992, in Società, 1993, 501, con nota di Santagata: «L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 2503 c.c., ha natura contenziosa ed è diretta ad accertare l’insufficienza patr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, luglio 2013: «L’opposizione dei creditori alla fusione ex art. 2503 c.c. (o alla scissione ex art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. che rinvia all’art. 2503 c.c.) ha natura di dichiarazione negoziale unilaterale recettizia, come tale da esercitarsi in via stragiudiziale (senza che sia necessaria, pertanto, la proposizione della stessa in via giudiziale), con conseguente onere per la società interessata di instaurare il relativo (successivo ed eventuale) giudizio […]».
    Trib. Milano, 10 marzo 2005, in Giur. It., 2005, 1864: «L’opposizione dei creditori alla fusione si atteggia alla stregua di un atto potestativo recettizio proponibile in forma stragiudiziale ovvero in forma giudiziale contenziosa, ma non con ricorso per procedimento camerale, previsto in siffatta materia solamente per l’istanza della società di autorizzazione alla fusione nelle more del giudizio di opposizione».
    In senso conforme: Trib. Roma, 18 dicembre 2008, in Foro It., 2009, I, 2861.
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, luglio 2013: «L’opposizione dei creditori alla fusione ex a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - App. Milano, 8 gennaio 2001, in Giur. Comm., 2001, II, 421 con nota di: Battisti: «La posizione degli altri soggetti cui si rivolge la tutela prefigurata dalle norme di cui agli art. 2501 bis ss. c.c., vale a dire i creditori sociali anteriori, trova strumento di tutela attraverso l’esperimento dell’opposizione ex art. 2503 c.c.».
    - App. Milano, 8 gennaio 2001, in Giur. Comm., 2001, II, 421 con nota di: Battisti: «La posizione degli altri soggetti cui si rivolge la tutela prefigurata dalle norme di cui agli art. 2501 bis ss. c....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pubbl. 9/08: «[…] Nella fusione, come anche nella scissione, l’entità del capitale sociale delle società risultanti da tali operazioni è determinata dal rapporto di cambio, ovvero dalla necessità di annullare le partecipazioni detenute dall’incorporante nell’incorporata. Può quindi accadere che la somma dei capitali di dette società sia inferiore a quella delle società preesistenti, con ciò legittimando la creazione di riserve disponibili e l’eventuale restituzione di parte dei conferimenti ai soci. Tale eventualità è nella fisiologia del sistema, il quale tutela in ogni caso gli interessi dei terzi creditori con il diritto all’opposizione. Può quindi legittimamente essere posta in essere anche nelle ipotesi in cui non via sia necessità di annullamento di partecipazioni, ovvero le esigenze del rapporto di cambio siano conciliabili con la determinazione dei capitali sociali delle società risultanti non inferiori alla somma di quelli delle società preesistenti».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pub...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 236-2015/I, Fusione, annullamento di azioni proprie e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 18.11.2015: «[…] Fissando il capitale in misura inferiore alla somma dei capitali delle società coinvolte si verrebbe, infatti, a realizzare una situazione analoga a quella conseguente alla riduzione reale. Tuttavia, secondo l’opinione prevalente, la disciplina dell’art. 2445 c.c. deve ritenersi assorbita in ragione delle specifiche previsioni a tutela dei creditori contenute negli artt. 2503 e 2503-bis cod. civ., “norme che si presentano, nella disciplina legislativa della fusione, come lo specifico strumento di tutela degli interessi dei creditori delle società coinvolte nell’operazione” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 236-2015/I, Fusione, annullamento di azioni proprie e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 18.11.2015: «[…] Fissando il capitale in mis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Nel senso che rileva la normativa in tema di sospensione feriale dei termini, cfr. Comunicazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano del 27 novembre 2012; e Comunicazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Roma del 24 luglio 2013.
    Sul sito internet del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano, all’indirizzo http://www.mi.camcom.it/decisioni-dei-giudici-del-registro-e-massime-dei-conservatori-e-notai-lombardi si legge quanto segue: «Sospensione feriale dei termini (dal 01/08 al 31/08) per atti di fusione e altri atti che prevedono termini analoghi - ll Giudice del Registro delle Imprese di Milano, in base all’orientamento espresso dal Tribunale di Milano (ordinanza 14 novembre 2011 in Giur. It., giugno 2012, 1351), ha comunicato che il termine di legge indicato dall’art. 2503 c.c. (Opposizione dei creditori all’atto di fusione) è soggetto alla sospensione feriale dei termini giudiziari […]».
    - Nel senso che rileva la normativa in tema di sospensione feriale dei termini, cfr. Comunicazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano del 27 novembre 2012; e Comunicazione del Conse...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] altra opinione ritiene che l’istanza (e così l’intero procedimento disciplinato dal d.lgs. 5/2003), sia quella eventualmente proposta dalla società che abbia ricevuto, in via stragiudiziale, l’opposizione; e ciò al fine di ottenere dal Tribunale il provvedimento che - a ragione dell’infondatezza dell’opposizione, oppure per effetto della prestazione di idonea garanzia da parte della società - dispone ugualmente l’eseguibilità della fusione (si è parlato, con efficacia, di “reazione camerale della società all’opposizione”). La tesi da ultimo esposta appare meritevole di una certa considerazione, e non può escludersi che essa abbia ad affermarsi definitivamente: coniuga infatti l’interesse del creditore alla semplificazione dell’opposizione con quello della società ad evitare il ritardo derivante dalla sospensione feriale […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, luglio 2013: «[…] avendo l’opposizione natura stragiudiziale e rappresentando la proposizione della stessa in via giudiziale solo una mera eventualità, […] si ritiene valida ed efficace l’attuazione della fusione (o della scissione) che avvenga decorsi sessanta giorni (o trenta giorni nei casi in cui ciò sia concesso dalla legge o, comunque, decorsi i diversi termini abbreviati previsti dalla legislazione speciale) dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis c.c. delle relative deliberazioni/decisioni, senza che il termine in questione sia soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] altra opinion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] Il principio ivi esposto è coerente con il carattere controverso della materia, non potendosi imputare alla responsabilità disciplinare del notaio scelte per le quali siano del tutto carenti omogenee indicazioni della legge, della giurisprudenza e della dottrina. L’inapplicabilità di sanzioni disciplinari è poi confermata dalla verifica dei contenuti delle disposizioni sanzionatorie astrattamente invocabili: ci si intende riferire all’art. 28 (con riferimento alla stipula dell’atto di fusione) e all’art. 138-bis (con riferimento alla sua iscrizione al registro delle imprese) l. not. Con riferimento alla sanzione per la stipula, l’esposizione che precede vale ad escludere che si tratti di atto espressamente proibito dalla legge, o manifestamente contrario al buon costume o all’ordine pubblico. Con riferimento alla sanzione per il comportamento che si realizza con l’iscrizione al registro imprese, senza neppure invocare il carattere non manifesto della (presunta) inesistenza delle condizioni di legge, è sufficiente rilevare che la norma in questione (art. 138-bis l. not.) si riferisce alle sole deliberazioni ed agli atti costitutivi, non potendosi quindi in alcun modo applicare all’atto di fusione, per incorporazione o propria, o di scissione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] Il principio ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 7 di luglio 2016, Attuazione della fusione/scissione in pendenza di opposizione dei creditori: «[…] Non sembra che, nonostante esista dottrina in senso contrario, lo strumento previsto dal primo comma dell’art. 2503 c.c., consistente nel deposito delle somme necessarie, possa consentire l’attuazione anticipata della fusione/della scissione laddove l’opposizione sia già stata esercitata, in assenza di una pronuncia autorizzativa del Tribunale, che valuti infondato il pericolo del pregiudizio, come pre condizione per detta attuazione. In tal senso si esprime una parte della giurisprudenza che stabilisce alcuni punti fermi: (i) il deposito delle somme e la conseguente stipula anticipata dell’atto di fusione/scissione in assenza di autorizzazione giudiziaria possono aver luogo fintantoché nessuno dei creditori abbia instaurato il giudizio di opposizione; (ii) in pendenza di tale giudizio, la società può far venire meno l’efficacia inibitoria dell’opposizione prestando un’idonea garanzia (che ben può consistere nel deposito delle somme), unicamente previa autorizzazione giudiziaria (ricorrendo allo strumento previsto all’ultimo comma dell’art. 2445 c.c.) […] ».
    Trib. Roma, 11 novembre 2008, in Riv. Dir. Soc., 2010, 844: «Il deposito presso un istituto di credito delle somme dovute al creditore opponente, effettuato dopo l’opposizione, non rimuove il divieto legale di attuare la fusione che consegue all’opposizione e non legittima da solo l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, essendo a tal fine comunque necessaria l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 2445, ultimo cpv., c.c.».
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 7 di luglio 2016, Attuazione della fusione/scissione in pendenza di opposizione dei creditori: «[…] Non sembra che, nonostante esista dottrina in senso contrar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Il fatto che anche la delibera di approvazione del progetto di fusione sia inevitabilmente “condizionata” all’omologazione del concordato della società in crisi (anche per le altre società coinvolte nella fusione, poiché il progetto è unico) non determina un differimento della decorrenza del termine di opposizione al verificarsi della condizione, in ragione della carenza nel frattempo dell’interesse processuale a coltivare l’opposizione, poiché: a) da un lato, tecnicamente non è la delibera che ha ad oggetto l’approvazione del progetto ad essere condizionata - che anzi è immediatamente efficace - ma l’esecuzione della stessa, come più volte ribadito, essendo più propriamente qualificabile la “condizione” come limite alla legittimazione del legale rappresentante alla stipulazione dell’atto di scissione; b) dall’altro, in nessun caso è certo che il procedimento di fusione (come quello di scissione) a cui il creditore è chiamato ad opporsi vada a buon fine, sia a causa dell’opposizione vittoriosa di uno qualsiasi dei creditori, sia in ragione del sopravvenuto venir meno dell’interesse della società coinvolta a proseguire nell’operazione; dunque, qualora il procedimento di fusione non sia portato a termine, anche per mancata omologazione del concordato preventivo, cesserà la materia del contendere rispetto all’opposizione instaurata».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Il fatto che anche la delibera di approvazione del progetto di fusione sia inevitabilmente “condizionata” al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.28, Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «Ai portatori di strumenti finanziari cui non sia attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto, è applicabile per analogia il disposto dell’art. 2503 bis, comma 1, c.c.. Ai medesimi spetterà pertanto il diritto all’opposizione, salvo che la loro assemblea speciale abbia approvato dette operazioni».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.28, Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «Ai portatori ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori, 1° pubbl. 9/06: «Al fine di procedere ad una fusione o scissione anticipata è sempre ammissibile, anche nei casi semplificati in cui non si applica l’art. 2501-sexies c.c., che venga formata da un’unica società di revisione una relazione asseverante che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o scissione renda non necessarie garanzie a tutela dei creditori ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 2503 c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori, 1° pubbl. 9/06: «[…] La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori, 1° pubbl. 9/06: «[…] La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti, salvo che la società incorporante, la società beneficiaria o la società risultante dalla fusione sia una spa o sapa, nel qual caso la nomina compete al tribunale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Una evidente funzione ad esclusiva tutela dei creditori assume pure la relazione dell’art. 2501-sexies c.c. nell’utilizzo, facoltativo, consentito dall’art. 2503 c.c., al fine di attuare la fusione in via anticipata. […] L’art. 2503 c.c. legittima dunque una relazione sui generis finalizzata alla attuazione della fusione in via anticipata senza alcuna limitazione e quindi, non solo nell’ipotesi in cui la relazione, per i fini tipici, debba comunque essere redatta, ma anche allorché per qualsiasi ragione non vi sarebbe necessità di una relazione ex art. 2501-sexies c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.1, Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventuale consenso o paga-mento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipata, 1° pubbl. 9/06: «In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta: a) l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una determinata fusione o scissione; b) la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti; c) la documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad una fusione o scissione anticipata o del pagamento dei medesimi; si ritiene preferibile che tali individuazione, consenso o pagamento vengano fatti constare da una attestazione - con elencazione analitica - formata dagli amministratori delle società partecipanti, ciò in quanto l’art. 2629 c.c., sanzionando gli amministratori che effettuano fusioni o scissioni cagionando danni ai creditori, pone implicitamente a carico dei medesimi amministratori l’obbligo di verifica delle condizioni che legittimano una fusione o scissione anticipata».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 10, Attuazione della fusione anteriormente al termine di sessanta giorni di cui all’art. 2503 c.c. su dichiarazione di insussistenza di creditori da parte degli amministratori - ammissibilità: «Anche in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, la natura degli interessi tutelati dall’istituto dell’opposizione di cui all’art. 2503 c.c. legittima l’esecuzione della deliberata fusione mediante stipula del relativo atto anche prima che sia decorso il termine previsto dalla stessa norma - ridotto a metà per le fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni dall’art. 2505 - a condizione che da dichiarazione degli organi amministrativi di tutte le società partecipanti alla fusione consti l’avvenuta estinzione del debito (rectius: dichiarazione dell’organo amministrativo della società il cui debito è stato successivamente estinto, con specifica indicazione delle modalità di estinzione del debito, e presa d’atto da parte di ciascuno degli organi amministrativi delle altre società). […]».
    Trib. Monza, 21 febbraio 1987, in Foro It., 1987, I, 2593; in Impresa, 1987, 2964; in Giust. Civ., 1987, I, 2381; in Dir. Fall., 1987, II, 736; in Foro Pad., 1987, I, 392; e in Arch. Civ., 1987, 1119: «Nell’ipotesi di atto di fusione stipulato in un momento antecedente la scadenza del termine trimestrale previsto dall’art. 2503 c.c., deve considerarsi legittimo il rifiuto del cancelliere di iscrivere nel registro delle imprese l’atto di fusione, qualora allo stesso non vengano allegate le dichiarazioni di assenso alla fusione espresse dai creditori sociali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.1, Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Trib. Roma, 11 novembre 2008, in Riv. Dir. Soc., 2010, 844, con nota di Cacchi Pessani: «Il deposito presso un istituto di credito delle somme dovute al creditore opponente, effettuato dopo l’opposizione, non rimuove il divieto legale di attuare la fusione che consegue all’opposizione e non legittima da solo l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, essendo a tal fine comunque necessaria l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 2445, ultimo cpv., c.c.».
    - Trib. Roma, 11 novembre 2008, in Riv. Dir. Soc., 2010, 844, con nota di Cacchi Pessani: «Il deposito presso un istituto di credito delle somme dovute al creditore opponente, effettuato dopo l’opposi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 57, Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art. 2503 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] All’ulteriore fine di precludere ai creditori, che non siano stati pagati o che non abbiano dato il consenso, la facoltà di fare opposizione, come previsto dall’art. 2503, comma 2, c.c., è invece necessario che il deposito delle somme sia vincolato sino all’estinzione dei debiti corrispondenti. […] per ottenere tale effetto [la preclusione della facoltà di fare opposizione, N.d.A.], persino ovvio per i creditori che siano stati già pagati o che abbiano prestato il proprio consenso alla fusione, è invece necessario che il deposito delle somme venga sin dall’origine vincolato sino all’estinzione dei debiti garantiti; in questa circostanza, infatti, la perdita della facoltà di fare opposizione si giustifica in virtù del fatto che la società ha già precostituito l’idonea garanzia che il tribunale potrebbe imporle qualora dovesse ritenere fondata l’opposizione dei creditori, venendo quindi meno ogni utilità dell’opposizione medesima».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione, il che avviene quando: - l’importo del deposito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; - le somme depositate siano vincolate fino alla naturale scadenza dei crediti, salva la dichiarazione dei terzi creditori di non voler profittare di tale deposito […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 57, Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art. 2503 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] All’ulteriore fine di precludere ai creditori, ch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «[…] Poiché il deposito di somme di denaro presso un banca ha natura di deposito irregolare si ritiene del tutto equivalente a detta forma di garanzia il rilascio di una fideiussione bancaria (intesa come contratto autonomo di garanzia) avente caratteristiche analoghe al deposito, e quindi: - sia escutibile a prima richiesta e senza eccezioni; - l’importo garantito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; - abbia scadenza coincidente con quella naturale dei crediti, salva la facoltà per i terzi creditori di rinunciare a detta garanzia […]».
    Cfr. però Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 6078/I, Fusione per incorporazione e riduzione dei termini ex art. 2503 tramite prestazione di fideiussione, in CNN Notizie del 9.3.2006: «[…] Allo stato del dibattito, sia anteriore che successivo alla riforma, pertanto, non sembra potersi affermare la prevalenza dell’una o dell’altra impostazione. Certo è, che se si aderisce alla tesi che ritiene la fideiussione bancaria equipollente al deposito delle somme presso l’istituto di credito: a) si dovrà trattare di fideiussione con clausola a prima richiesta e senza eccezioni del rapporto sottostante (come afferma la citata dottrina); b) si dovrà prevedere la fissazione di un tetto massimo per la fideiussione, come previsto dall’art. 1938 c.c., che però non potrà essere di importo inferiore al complessivo ammontare dei crediti».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2012/I, Fusione anticipata e garanzia fideiussoria, in CNN Notizie del 24.7.2012.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «[…] Non sono equivalenti al deposito bancario fideiussioni rilasciate da soggetti diversi dalle banche […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011: «[…] se la norma [2504-bis, comma 4, c.c. N.d.A.] si riferisse al primo bilancio dell’esercizio in cui l’operazione abbia avuto efficacia, essa sarebbe destinata ad essere sempre disattesa: […]. Ciò induce a ritenere che la norma non si riferisca al bilancio dell’esercizio in cui la fusione sia definitiva ed efficace, bensì al cd. “bilancio di apertura”, ossia a quella contabilità unificata che incorporante o newco devono redigere per “fotografare” la situazione contabile alle “ore zero” del momento d’efficacia della fusione. […] In altri termini, la funzione di tale bilancio va rinvenuta nella circostanza che nel corso del procedimento di fusione i saldi contabili delle attività e passività dei soggetti coinvolti (incorporata, o società partecipanti alla fusione propria) sono dalla legge affidate a tali ultimi soggetti sino al momento dell’efficacia dell’operazione straordinaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una diversa disposizione espressa, soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.). Non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizioni di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo».
    Cass., 19 novembre 2014, n. 24637, in Ced Cassazione, rv. 633439: «Qualora gli effetti di un provvedimento giudiziale decorrano dalla data della pubblicazione, essa deve essere individuata con riferimento all’intero arco temporale del relativo giorno, cioè dalle ore 00.00 del giorno medesimo, poiché, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, non può essere rapportata ad unità temporali inferiori».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una div...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 11 novembre 2015, n. 22998, in Ced Cassazione, rv. 637749: «La fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella “mortis causa” delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene l’unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti in ragione della fusione o della incorporazione, fra i quali vanno ricompresi anche quelli derivanti da responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c., in relazione ai danni causati da un incendio delle parti comuni di un immobile di proprietà della società incorporata».
    - Cass., 11 novembre 2015, n. 22998, in Ced Cassazione, rv. 637749: «La fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella “mortis causa” de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 5 ottobre 2001, n. 12283, in Giur. Imp., 2002, 39: «In tema di imposte sui redditi, e con riferimento a fusione di società per incorporazione, ai sensi dell’art. 123, 3º comma, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 [oggi art. 172, 9° comma, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, a seguito delle modificazioni apportate dal D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ed entrate in vigore dal 1° gennaio 2004 N.d.A], il subingresso della società incorporante negli obblighi e nei diritti della società incorporata si verifica dalla data in cui ha effetto la fusione, vale a dire dal giorno nel quale si determina la estinzione della seconda società e la successione ad essa della prima nei rapporti giuridici […]».
    - Cass., 5 ottobre 2001, n. 12283, in Giur. Imp., 2002, 39: «In tema di imposte sui redditi, e con riferimento a fusione di società per incorporazione, ai sensi dell’art. 123, 3º comma, d.p.r. 22 dice...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 56, Decorrenza degli effetti della fusione in caso di incorporazione di più società (art. 2504-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Non contrasta con le esigenze di cui sopra la facoltà concessa dal legislatore di prevedere che tali effetti si producano in un momento successivo (nel caso di fusione mediante incorporazione) in quanto tale data successiva viene pubblicizzata a mezzo iscrizione nel registro delle imprese ed è quindi conoscibile da parte dei terzi. Il fatto che tale possibilità sia concessa soltanto nel caso di fusione per incorporazione e non nell’ipotesi di fusione mediante costituzione di nuova società trae la sua ragione d’essere dal fatto che il legislatore non può consentire la nascita di una nuova società che acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331, comma 1, c.c.) rinviando ad un momento successivo la “assunzione”/”assegnazione” del suo patrimonio […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 56, Decorrenza degli effetti della fusione in caso di incorporazione di più società (art. 2504-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Non contrasta con le esigenz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Cass., 5 ottobre 2001, n. 12283, in Giur. Imp., 2002, 39: «In tema di imposte sui redditi, e con riferimento a fusione di società per incorporazione, ai sensi dell’art. 123, 3º comma, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, il subingresso della società incorporante negli obblighi e nei diritti della società incorporata si verifica dalla data in cui ha effetto la fusione, vale a dire dal giorno nel quale si determina la estinzione della seconda società e la successione ad essa della prima nei rapporti giuridici; pertanto, quando le parti della fusione, avvalendosi della facoltà - accordata dall’art. 2504 bis c.c. - di differirne gli effetti ad una data posteriore rispetto a quella dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c., stabiliscano non un giorno, ma un’ora che in esso ricada, solo il giorno successivo è qualificabile come data degli effetti della fusione, imponendo il riferimento del citato art. 123 d.p.r. n. 917 del 1986 al giorno, nella unitarietà, delle ore che lo compongono, di identificare la data degli effetti della fusione nel primo giorno in cui i medesimi si producono senza delimitazioni od eccezioni di carattere orario […]».
    - Cass., 5 ottobre 2001, n. 12283, in Giur. Imp., 2002, 39: «In tema di imposte sui redditi, e con riferimento a fusione di società per incorporazione, ai sensi dell’art. 123, 3º comma, d.p.r. 22 dice...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 193, La determinazione dell’ora di efficacia della fusione e della scissione, 17 novembre 2020: «La clausola dell’atto di fusione o di scissione, che preveda la decorrenza dell’efficacia della fusione o della scissione da uno specifico orario anche diverso dalle ore 00:00 del giorno in cui avviene l’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese (oppure, ove possibile, di un giorno successivo) ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, c.c., è legittima e produce gli effetti dell’operazione a partire dal giorno e dall’ora in essa dichiarati […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 193, La determinazione dell’ora di efficacia della fusione e della scissione, 17 novembre 2020: «La clausola dell’atto di fusione o di scissione, che preveda...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 56, Decorrenza degli effetti della fusione in caso di incorporazione di più società (art. 2504-bis c.c.), 19 novembre 2004: «Per effetto della fusione la società che risulta o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società che hanno partecipato alla fusione proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali anteriori alla fusione stessa (art. 2504-bis c.c.). […] Il secondo comma dell’art. 2504-bis c.c. ha identificato questo momento con il giorno in cui è stata eseguita l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione relativamente alla società incorporante o a quella risultante dalla fusione […]. Le esigenze da cui muove il legislatore consentono di ritenere che, nel caso in cui si sia proceduto ad una fusione per incorporazione di due o più società, sia consentito nell’atto di fusione prevedere che la fusione stessa abbia effetto da più date successive alla iscrizione di cui all’art. 2504 c.c. Infatti l’indicazione di una pluralità di date, da un lato, non lede il principio della determinatezza delle date di efficacia della fusione e, dall’altro, non impedisce a terzi la conoscibilità del termine stesso dal momento che tale prescrizione viene iscritta nel registro delle imprese […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 56, Decorrenza degli effetti della fusione in caso di incorporazione di più società (art. 2504-bis c.c.), 19 novembre 2004: «Per effetto della fusione la soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «[…] Se manca una norma espressa che attribuisca tale competenza agli amministratori, infatti, è altrettanto vero che nessuna indicazione del legislatore depone in senso contrario: non l’art. 2504-bis, che introduce la postdatazione con un generico “può tuttavia essere stabilita una data successiva”, senza cioè̀ radicare una competenza in capo ad uno specifico organo sociale; non l’art. 2501-ter, che non annovera alcun elemento inerente la postdatazione degli effetti tra quelli che devono risultare dal progetto (a differenza, appunto, della retrodatazione); non l’art. 2502, che dettando il contenuto della decisione dei soci inerente alla fusione non formula alcuna prescrizione in ordine ad eventuali postdatazioni. Ma è l’analisi “sostanziale” della vicenda che permette di cogliere l’assoluta valenza gestionale della scelta e conseguentemente di giustificare la competenza dell’organo amministrativo, poiché “rimandare” ad una precisa scadenza successiva - ad esempio la fine del mese in corso al- la data di sottoscrizione dell’atto - l’efficacia dell’operazione risolve molti problemi concreti, analogamente a quanto viene abitualmente stabilito nelle operazioni di cessione e/o di conferimento di complessi aziendali. A tale risultato, del resto, già si perviene constatando come il sistema rimetta, di fatto, agli amministratori la scelta dell’esatto momento dal quale far decorrere gli effetti della fusione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «[…] Se manca una norma espressa che attribuisca tale compe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «[…] si ritiene che anche ove il progetto di fusione - nel suo contenuto facoltativo - fissi alcuni principi in ordine all’efficacia dell’operazione, almeno nella s.p.a. permanga per gli amministratori uno spazio autonomo d’intervento. Il riparto di competenze interno alla s.p.a. che emerge dai nuovi indici normativi - cfr. artt. 2364 n. 5 e 2380 bis - e la già ribadita natura squisitamente gestionale delle scelte in ordine alla postdatazione degli effetti, indicano infatti che la mera circostanza dell’inserimento di indicazioni al riguardo nel progetto, approvato dai soci, o la loro formulazione direttamente nel corpo della delibera di approvazione della fusione, non costituiscono elementi tali da rendere queste “istruzioni” vincolanti per gli amministratori, che manterranno intatta la loro autonomia decisionale».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «[…] si ritiene che anche ove il progetto di fusione - nel ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «La soluzione è invece diversa per la s.r.l., per la quale il progetto approvato dai soci o la decisione di fusione, contenenti indicazioni in ordine alla postdatazione degli effetti, assumono il carattere di direttiva vincolante, che gli amministratori non possono disattendere in sede di attuazione dell’operazione».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «La soluzione è invece diversa per la s.r.l., per la quale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «La regola generale, secondo cui l’efficacia della fusione deriva dall’“ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504”, soffre una prima eccezione con riferimento alla possibile retrodatazione di alcuni degli effetti, sancita dallo stesso terzo comma dell’articolo. Si tratta di una possibilità offerta alle società […] per intervenire sugli aspetti contabili e reddituali: non sono cioè coinvolti né l’affidamento né gli interessi dei terzi, ma solo profili “disponibili”, in quanto suscettibili di incidere esclusivamente sui rapporti interni tra i soci delle società interessate all’operazione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «La regola generale, secondo cui l’efficacia della fusione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 589-2013/I, Fusione, retroattività contabile in caso di adozione di principi contabili diversi, in CNN Notizie del 1.6.2016: «[…] Nel caso prospettato, le due società che si fondono adottano due diversi sistemi contabili. Tale circostanza non sembra di per sé astrattamente idonea ad impedire il ricorso alla clausola di retroattività degli effetti della fusione, […] Il fatto che le società abbiano in precedenza adottato criteri contabili differenti potrebbe, eventualmente, rilevare ai fini del rispetto del principio della continuità contabile della fusione di cui all’art. 2504-bis, comma 4, c.c. […].[…]. Il principio di continuità contabile non sembra […] vietare il compimento degli adattamenti contabili che eventualmente si rendono necessari per consentire l’integrazione tra i patrimoni delle società partecipanti alla fusione. Sul piano civilistico non sembrano, pertanto, esistere norme che escludano la possibilità di adottare clausole di retroattività contabile nel caso di fusione tra due società di cui una adotta sistemi contabili internazionali (IAS), mentre l’altra solo quelli nazionali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 589-2013/I, Fusione, retroattività contabile in caso di adozione di principi contabili diversi, in CNN Notizie del 1.6.2016: «[…] Nel caso pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «a) la possibilità di retrodatare alcuni degli effetti della fusione trova fondamento nella norma (art. 2501 ter) che individua il contenuto “minimo” del progetto e quindi, sotto un profilo formale, non può essere rimessa ad una successiva ed autonoma scelta dell’organo amministrativo; b) la retrodatazione contabile e/o reddituale è suscettibile di incidere profondamente sugli interessi economici dei soci e sulla loro valutazione della convenienza dell’operazione - risolvendosi nella fissazione del criterio di determinazione e successiva ripartizione degli utili - e quindi, sotto un profilo sostanziale, tale decisione non può essere loro sottratta».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «a) la possibilità di retrodatare alcuni degli effetti dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1-2006/I, Retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione e facoltà di modificare l’atto di fusione, in CNN Notizie del 10.2.2006: «[…] Tuttavia, secondo la dottrina, la soluzione prospettata dalla giurisprudenza di merito sarebbe corretta sotto il profilo civilistico soltanto nei casi in cui la società abbia già approvato il bilancio dell’ultimo esercizio e la distribuzione dei dividendi […]. Se, invece, l’iscrizione della fusione avviene nel periodo che intercorre tra la chiusura dell’esercizio precedente e l’approvazione definitiva del bilancio ad esso relativo, si avrebbe in concreto la possibilità di imputare le operazioni relative a tale esercizio, compiute dalle società partecipanti alla fusione, al bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione. A tal fine, infatti, si potrebbe ritenere che la chiusura dell’esercizio non si abbia con il semplice compimento del periodo d’imposta, bensì con l’effettiva approvazione del bilancio […].»fn>
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-2010/I, Fusione, decorrenza degli effetti civilistici e fiscali, in CNN Notizie del 8.7.2010; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 121-2015/I, Fusione e limiti alla retrodatazione contabile, in CNN Notizie del 1.6.2016.
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 192, Limiti della retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione (artt. 2504-bis, 2506-quater c.c.), 17 novembre 2020: «La retrodatazione degli effetti contabili della fusione […], consentita […] dall’art. 2504-bis […] c.c., incontra il solo limite dell’avvenuta approvazione, ovvero della scadenza dei termini per l’approvazione, del bilancio (anche di una sola delle società partecipanti alla fusione […]) dell’esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili. È quindi possibile retrodatare gli effetti contabili della fusione […] a una data che ricada in un esercizio già chiuso, purché non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1-2006/I, Retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione e facoltà di modificare l’atto di fusione, in CNN Notizie del 10.2.2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «L’art. 172, comma 9, del T.U.I.R., prevede che “l’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante”: in continuità con il precedente art. 123, comma 7, la norma fiscale affida tale scelta ad una opzione espressa nell’atto e quindi, pacificamente, per la dottrina commercialistica e tributaria, agli amministratori che lo pongono in essere. […] l’interpretazione è di tipo meramente formalistico: l’opponibilità “fiscale” della retrodatazione dipende esclusivamente dalla opzione espressa in atto dagli amministratori, a nulla valendo che sia disposta dal progetto o dalla delibera e sia semplicemente richiamata nell’atto».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «L’art. 172, comma 9, del T.U.I.R., prevede che “l’atto di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1-2006/I, Retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione e facoltà di modificare l’atto di fusione, in CNN Notizie del 10.2.2006: «[…] Per quanto riguarda, invece, gli effetti fiscali, l’art. 172, comma 9, del T.U.I.R. […] nel momento in cui presuppone la possibilità di utilizzare la retroattività contabile dell’atto di fusione anche ai fini fiscali, ne limita tuttavia l’operatività, in quanto pone un limite preciso alla retrodatazione. Gli effetti fiscali della fusione, infatti, non possono decorrere da una data anteriore a quella della chiusura dell’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante. Poiché nel caso di specie la fusione sarà efficace in seguito all’iscrizione dell’atto di fusione, che potrà avvenire soltanto dopo l’inizio del 2006, la data di decorrenza degli effetti fiscali della fusione non può essere anteriore alla chiusura dell’esercizio che si conclude il 31 dicembre 2005 […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-2010/I, Fusione, decorrenza degli effetti civilistici e fiscali, in CNN Notizie del 8.7.2010: «[…] Per quanto riguarda, invece, gli effetti fiscali, l’art. 172, comma 9, del T.U.I.R., […] nel momento in cui presuppone la possibilità di utilizzare la retroattività contabile dell’atto di fusione anche ai fini fiscali, ne limita tuttavia l’operatività, in quanto pone un limite preciso alla retrodatazione. Gli effetti fiscali della fusione, infatti, non possono decorrere da una data anteriore a quella della chiusura dell’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1-2006/I, Retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione e facoltà di modificare l’atto di fusione, in CNN Notizie del 10.2.2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «la retrodatazione contabile e/o reddituale è suscettibile di incidere profondamente sugli interessi economici dei soci e sulla loro valutazione della convenienza dell’operazione - risolvendosi nella fissazione del criterio di determinazione e successiva ripartizione degli utili - e quindi, sotto un profilo sostanziale, tale decisione non può essere loro sottratta».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 12/2010, Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione: «la retrodatazione contabile e/o reddituale è suscettibile ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 244-2009/I, Rettifica dell’atto di fusione, in CNN Notizie del 19.1.2010: «[…] l’atto di fusione è soggetto ad un particolare regime pubblicitario, che ne condiziona la produzione degli effetti […] Con l’adempimento della formalità pubblicitaria la fusione acquista efficacia erga omnes e da tale momento le prescrizioni contenute nel progetto di fusione e nei documenti successivi, quali le delibere e l’atto di fusione, sono destinate a regolare i rapporti tra la società risultante dalla fusione e gli altri soggetti quali: le altre società partecipanti all’operazione, i soci di tutte le società coinvolte e i terzi che fanno affidamento sulle risultanze del registro delle imprese (in giurisprudenza, sostengono la natura costitutiva dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione: Cass. 23 marzo 1995, n. 3380, in Soc., 1995, 1304, […]; Cass. 11 febbraio 1992, n. 1528, in Soc., 1992, 790; Cass. 6 marzo 1987, n. 238, in Riv. giur. lav., 1988, 153). Nel caso in esame, la data di efficacia della fusione riportata tanto nel progetto approvato dalle società coinvolte, quanto nell’atto di fusione, si è già verificata e, pertanto, non appare possibile intervenire su effetti negoziali che si sono già prodotti e che, inoltre, hanno acquistato rilevanza esterna per effetto dell’iscrizione nel registro delle imprese. L’operazione di fusione, seppur contenente una data di efficacia non conforme all’originaria intenzione degli amministratori, ha ricevuto l’adeguata pubblicità, e sulle risultanze pubblicitarie i terzi hanno fatto legittimo affidamento: non appare, pertanto, consentito all’autonomia contrattuale di modificare la decorrenza degli effetti di un’operazione che si è già conclusa conformemente alle regole dettate dal legislatore in materia».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 244-2009/I, Rettifica dell’atto di fusione, in CNN Notizie del 19.1.2010: «[…] l’atto di fusione è soggetto ad un particolare regime pubblici...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.9, Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/10: «La previsione contenuta nell’art. 2504-bis, comma 4, c.c., (richiamata per la scissione dall’art. 2506-quater, comma 1, ultimo periodo, c.c.), nella parte in cui disciplina l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto societario […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.9, Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/10: «La previsio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Principio contabile OIC 4 “Fusione e scissione” (versione gennaio 2007), par. 4.4.3.2.B.
    - Principio contabile OIC 4 “Fusione e scissione” (versione gennaio 2007), par. 4.4.3.2.B.
    (3)(3)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] […] l’ipotesi in cui si verifichi un avanzo da concambio, in quanto rappresentando essa ipotesi l’evidenza economica del maggior valore sopportato dai soci dell’incorporanda (o di quelli di una delle società in fusione paritaria) rispetto al valore nominale del capitale post-fusione loro assegnato (l’avanzo appunto) è palese che detto avanzo da concambio rappresenti il maggior sacrificio richiesto ai soci dell’incorporata, o di una delle società in fusione paritaria, quale “corrispettivo” della partecipazione loro attribuita di seguito alla fusione; […] Alla luce di quanto detto risulta condivisibile l’idea di chi assume che in tal caso la riserva relativa, considerata l’evidente sua genesi, debba essere disciplinata dalla normativa in materia di riserva sovrapprezzo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] Il disavanzo da concambio si verifica allorché, nella fusione per incorporazione, la società incorporante deliberi un aumento di capitale a servizio del concambio delle azioni della società incorporata, di importo superiore al patrimonio netto contabile della società incorporata stessa. La differenza tra questi due valori (aumento di capitale dell’incorporante e patrimonio netto dell’incorporata) costituisce il disavanzo da concambio […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 42-2006/I, Scissione: disavanzo da concambio e aumento di capitale delle beneficiarie, in CNN Notizie del 17.5.2007: «[…] Con riferimento alle differenze da concambio, si ha un “disavanzo” quando l’aumento di capitale dell’incorporante è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto dell’incorporata e, invece, si ha un “avanzo” nell’ipotesi opposta. Poiché l’aumento di capitale dell’incorporante è determinato in ragione del rapporto di cambio, le differenze da concambio si verificano quando il rapporto di cambio viene calcolato in misura differente rispetto al rapporto tra il valore contabile del patrimonio dell’incorporata e il capitale dell’incorporante […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] Il disavanzo da concambio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] Si ritiene di poter affermare la possibilità di imputare nel bilancio post fusione della società incorporante, oltre che il disavanzo da annullamento, anche il disavanzo da concambio, […]. […] le considerazioni sulla diversa natura dei disavanzi e sulla diversa “casualità” da cui dipende la loro misura, pur essendo condivisibili, non paiono decisive per ammettere l’imputazione del disavanzo solo in un caso e non nell’altro. Sia il disavanzo da annullamento che il disavanzo da concambio esprimono infatti un maggior valore del patrimonio dell’incorporata, suscettibile di essere imputato (alle condizioni qui precisate) nel bilancio dell’incorporante, sempre che, s’intende, essi esprimano “effettivamente” un maggior valore e non siano invece il frutto di “un cattivo affare” in sede di acquisto della partecipazione o di negoziazione del rapporto di cambio […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Appare coerente, quindi, la conseguenza civilistica che si vuole derivare dalla ricostruzione della novità normativa: il principio di continuità implica che il capitale post-fusione, di norma, non debba eccedere la somma dei capitali e delle riserve delle società partecipanti alla fusione, fermo restando che il disavanzo da concambio può utilizzarsi al fine di coprire l’aumento di capitale in sede di fusione esprimendo, esso, una rivalutazione contabile consentita, appunto, dall’art. 2540 bis, c. 4, c.c. (in nota: Massima n. 72 del Consiglio Notarile di Milano del 15 novembre 2005 […]) […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 6, Possibilità di attuare una fusione o una scissione con rivalutazione delle poste contabili, luglio 2013: «Deve ritenersi ammissibile che […] in caso di fusione omogenea tra società di capitali l’aumento di capitale della società incorporante possa essere di importo superiore al valore del patrimonio netto contabile della società incorporata o, in caso di fusione propria, il capitale della società risultante dalla fusione possa essere di importo superiore alla somma dei patrimoni netti contabili della società partecipanti […] L’assunto appare sostenibile nonostante: 1) l’operatività dei criteri inderogabili di formazione del bilancio, testimoniata dall’art. 2423-bis n. 6 c.c., secondo cui “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”; 2) il principio di continuità dei bilanci nella fusione […] sancito dall’art. 2504-bis, quarto comma, c.c. Infatti non può negarsi che la rivalutazione delle poste di bilancio della società incorporata […] verrebbe nella specie effettuata (i) con le cautele poste dalla legge a presidio della effettività del capitale e (ii) nel contesto di un’operazione straordinaria implicante una rilevante riorganizzazione aziendale, senza porre pertanto problemi di comparabilità del bilancio post fusione […] con i bilanci pregressi […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] Si ritiene di poter affer...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 28 settembre 2007, n. 20423, in Rep. Foro It., 2007, voce Società, n. 918: «In tema di fusione di società, l’avviamento deve dirsi acquisito a titolo oneroso tutte le volte che il patrimonio delle società partecipanti all’operazione viene acquisito per un valore superiore a quello risultante dai rispettivi bilanci, a meno che non vi siano elementi per ritenere che tale eccedenza debba essere diversamente imputata; quando la fusione avviene mediante incorporazione di una società interamente posseduta non si determina alcuno scambio di partecipazioni, non avendo la società incorporata altri soci all’infuori dell’incorporante, e non vi è quindi necessità di procedere alla determinazione del rapporto di cambio; in tal caso il «costo di acquisizione» del patrimonio sociale dell’incorporata deve essere necessariamente riferito all’acquisto delle sue partecipazioni effettuato preventivamente dalla società incorporante […]».
    - Cass., 28 settembre 2007, n. 20423, in Rep. Foro It., 2007, voce Società, n. 918: «In tema di fusione di società, l’avviamento deve dirsi acquisito a titolo oneroso tutte le volte che il patrimonio ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 22 gennaio 2013, n. 1434, in Giust. Civ., 2013, I, 2066: «La fusione per incorporazione di una società della quale l’incorporante era unica socia, senza aumento di capitale dell’incorporante e con annullamento delle quote rappresentative del capitale dell’incorporata, legittima l’incorporante ad iscrivere in bilancio, alla voce «avviamento», il disavanzo di fusione, pari alla differenza tra il patrimonio netto della società incorporata ed il prezzo pagato per acquistarne le quote e, di conseguenza, a dedurre dal reddito imponibile la relativa quota di ammortamento […]».
    - Cass., 22 gennaio 2013, n. 1434, in Giust. Civ., 2013, I, 2066: «La fusione per incorporazione di una società della quale l’incorporante era unica socia, senza aumento di capitale dell’incorporante ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] si afferma la necessità - solo nel caso del disavanzo da concambio e non nell’avanzo da annullamento - di affidare agli esperti designati ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. anche il compito di redigere la perizia ai sensi dell’art. 2343 c.c., con l’attestazione che il valore del patrimonio della società incorporata è almeno pari all’aumento di capitale deliberato dall’incorporante al fine di emettere le azioni o quote necessarie per la soddisfazione del rapporto di cambio. Del resto, non mancano nell’ordinamento analoghe ipotesi, nelle quali la legge prevede espressamente la necessità di ricorrere alla perizia ai sensi dell’art. 2343 c.c., per valutare gli assets patrimoniali che vengono attribuiti alla società incorporante a fronte della creazione del capitale sociale: è questo il caso dell’incorporazione di una società di persone da parte di una società di capitali, come prevede l’art. 2501-sexies, comma 7, c.c. Di tale norma, quindi, si farebbe applicazione analogica anche in questa ulteriore ipotesi, in cui la fusione darebbe luogo alla creazione di capitale sociale mediante l’imputazione di valori non già iscritti nel bilancio della società incorporata […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 42-2006/I, Scissione: disavanzo da concambio e aumento di capitale delle beneficiarie, in CNN Notizie del 17.5.2007; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011.
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 6, Possibilità di attuare una fusione o una scissione con rivalutazione delle poste contabili, luglio 2013: «Deve ritenersi ammissibile che […] in caso di fusione omogenea tra società di capitali l’aumento di capitale della società incorporante possa essere di importo superiore al valore del patrimonio netto contabile della società incorporata o, in caso di fusione propria, il capitale della società risultante dalla fusione possa essere di importo superiore alla somma dei patrimoni netti contabili della società partecipanti. […] il «legislatore considera la fusione e la scissione istituti regolati da principi propri, giustificati dalla straordinarietà dell’operazione. Ne deriva che per coerenza sistematica la rivalutazione vietata dal principio di continuità di cui all’art. 2504-bis, quarto comma, c.c. deve ritenersi esclusivamente quella effettuata in assenza di stima redatta ex artt. 2343, 2465 c.c. - o, in quanto compatibile, ex art. 2343-ter c.c. - e non anche quella accompagnata da tale stima […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] si afferma la necessità -...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 42-2006/I, Scissione: disavanzo da concambio e aumento di capitale delle beneficiarie, in CNN Notizie del 17.5.2007: «[…] Nella determinazione del rapporto di cambio si potrebbe, infatti, tener conto del fatto che alcune attività dell’incorporata abbiano un valore di libro inferiore a quello effettivo e, pertanto, il valore reale del patrimonio della società incorporata richiede un maggiore apprezzamento rispetto a quello dell’incorporante […]. L’esigenza di recepire tali plusvalori nella contabilità dell’incorporante o della beneficiaria della scissione è, però, in contrasto con il principio della continuità contabile, il quale può essere derogato ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. imputando il disavanzo agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione o scissione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.9, Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/10: «La previsione contenuta nell’art. 2504 bis, comma 4, c.c., (richiamata per la scissione dall’art. 2506 quater, comma 1, ultimo periodo, c.c.), nella parte in cui disciplina l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto societario […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 42-2006/I, Scissione: disavanzo da concambio e aumento di capitale delle beneficiarie, in CNN Notizie del 17.5.2007: «[…] Nella determinazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.3, Art. 2358 c.c. e fusione con indebitamento, 1° pubbl. 9/06: «Le disposizioni di cui all’art. 2358 c.c. sono volte esclusivamente a tutelare l’integrità del capitale sociale evitando i rischi di un suo annacquamento. Appare infatti potenzialmente dannoso che il capitale di una società sia diviso in azioni sottoscritte e liberate con provvista garantita o finanziata con il patrimonio che le azioni medesime rappresentano. Le disposizioni in commento perseguono gli stessi fini dei divieti di acquisto o sottoscrizione di azioni proprie, di azioni o quote di società controllante e di sottoscrizione reciproca di azioni, posti dagli artt. 2357 e seguenti c.c. È quindi possibile, rispettando il precetto di detta norma, eseguire l’incorporazione di una società acquistata dall’incorporante con indebitamento (anche nel caso in cui l’incorporante non detenga interamente l’incorporata e/o la fusione avvenga con aumento di capitale), poiché in tale ipotesi le azioni o quote dell’incorporata acquistate con indebitamento saranno annullate».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.3, Art. 2358 c.c. e fusione con indebitamento, 1° pubbl. 9/06: «Le disposizioni di cui all’art. 2358 c.c. sono vo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.5, Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2505 quater c.c., 1° pubbl. 9/06: «Nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all’art. 2501 bis c.c. non è possibile derogare alle disposizioni dell’art. 2501 sexies c.c., come consentito dall’art. 2505 quater c.c., nella parte in cui detta relazione deve contenere le attestazioni di cui all’art. 2501 bis c.c., quarto comma».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2009/I, Leveraged buy out e art. 2505-quater, in CNN Notizie del 17.9.2009: «[…] La dottrina è concorde nel ritenere che, per quanto l’art. 2501-bis ultimo comma, non richiami espressamente anche l’art. 2505-quater, come per le ipotesi previste dagli artt. 2505 e 2505-bis, sussistono parimenti le medesime ragioni che giustificano l’esclusione di alcune semplificazioni nelle operazioni di leveraged buy out […]. Si afferma, quindi, come la relazione degli esperti svolga non solo la funzione di accertare la correttezza e la congruità del rapporto di cambio nell’interesse dei soci, ma anche quella di verificare la sostenibilità finanziaria dell’operazione nell’interesse dei terzi. E, pertanto, si conclude correttamente per la irrinunciabilità, neppure per consenso unanime, alla relazione degli esperti […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 270-2009/I, Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e relazione degli esperti ex art. 2501-sexies, in CNN Notizie del 3.2.2010.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.5, Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2505 quater c.c., 1° pubbl. 9/06: «Nel caso di fus...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004: «L’art. 2501-bis c.c., come noto, detta una disciplina speciale per la fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica per il rimborso di detti debiti. […] L’esenzione della fattispecie della fusione di società interamente controllata acquisita con indebitamento dall’applicazione della procedura semplificata dettata dall’art. 2505 c.c. per la incorporazione di società interamente possedute, comporta che, in tal caso, vi sarà la competenza necessaria dell’assemblea, occorrerà redigere la relazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies c.c. (puntualmente prevista in effetti dall’art. 2501-bis, comma 3, c.c.), così come occorrerà redigere la relazione ex art. 2501-sexies c.c. da parte degli esperti. Tale relazione, peraltro, avrà come unico, eppur imprescindibile, contenuto l’attestazione della ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse previste per il soddisfacimento del debito della società incorporante […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.6, Controllo notarile nelle fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento, 1° pubbl. 9/06: «La verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2501 bis c.c. ad una determinata fusione, comportando valutazioni di merito sulle situazioni patrimoniali e finanziarie delle società coinvolte, compete esclusivamente agli amministratori e non al notaio verbalizzante. […] il controllo del notaio sulla rituale adozione delle delibere di fusione con indebitamento è limitato alla verifica della sussistenza degli elementi formali richiesti dalla normativa, non essendo possibile per lo stesso entrare nel merito delle valutazioni effettuate dagli amministratori e dagli esperti ai sensi dei commi secondo, terzo, quarto e quinto del detto art. 2501 bis c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.6, Controllo notarile nelle fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento, 1° pubbl. 9/06: «La verifica cir...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 22/2011, Fusioni per incorporazione tra società una delle quali abbia contratto debiti per l’acquisizione di partecipazioni non di controllo: «[…] Il Notaio nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l’applicazione dell’art. 2501-bis non può spingersi a sindacare le risultanze delle valutazioni univoche degli amministratori e degli esperti indipendenti, ma deve essere attento alla presenza di indici inequivocabili che segnalino la contrazione di debiti collegati all’acquisizione del controllo quali ad esempio: dilazioni di pagamento per l’acquisto delle partecipazioni, ovvero costituzione di pegno sulle stesse in relazione a finanziamenti non diversamente destinati […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 22/2011, Fusioni per incorporazione tra società una delle quali abbia contratto debiti per l’acquisizione di partecipazioni non di controllo: «[…] Il N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.1, Ambito applicativo dell’art. 2501 bis c.c., 1° pubbl. 9/06: «[…] È invece da ritenere che qualora prima della fusione il debito sia assistito da adeguate garanzie speciali prestate dalla società incorporante, escluso il pegno sulle quote dell’incorporata, non trovi applicazione la procedura di cui all’art. 2501 bis, in quanto in detta ipotesi è provata l’autonoma capacità di credito della società incorporante».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.1, Ambito applicativo dell’art. 2501 bis c.c., 1° pubbl. 9/06: «[…] È invece da ritenere che qualora prima della ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.1, Ambito applicativo dell’art. 2501 bis c.c., 1° pubbl. 9/06: «[…] la circostanza che il debito contratto dalla società incorporante, ai fini dell’acquisizione del controllo della società incorporata, sia assistito da garanzie speciali prestate da terzi non fa di per sé venir meno l’obbligo della procedura imposta dall’art. 2501 bis c.c.. In tale caso infatti anche il patrimonio dell’incorporata costituisce comunque potenziale fonte di rimborso del debito (poiché il garante escusso può sempre agire in regresso nei confronti del soggetto garantito) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.1, Ambito applicativo dell’art. 2501 bis c.c., 1° pubbl. 9/06: «[…] la circostanza che il debito contratto dalla ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.2, Derogabilità al procedimento di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2501 bis c.c., 1° pubbl. 9/06: «Le disposizioni di cui all’art. 2501 bis c.c. trovano sempre applicazione, anche nei casi in cui: - tutti i soci delle società coinvolte nella fusione e tutti i creditori delle medesime abbiano manifestato il loro consenso a derogare alla procedura di legge; - la società incorporante detenga l’intero capitale sociale dell’incorporata […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.2, Derogabilità al procedimento di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2501 bis c.c., 1° ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - App. Milano, 8 gennaio 2001, in Giur. Comm., 2001, II, 421, con nota di: Battisti: «La posizione degli altri soggetti cui si rivolge la tutela prefigurata dalle norme di cui agli art. 2501 bis ss. c.c., vale a dire i creditori sociali anteriori, trova strumento di tutela attraverso l’esperimento dell’opposizione ex art. 2503 c.c.».
    - App. Milano, 8 gennaio 2001, in Giur. Comm., 2001, II, 421, con nota di: Battisti: «La posizione degli altri soggetti cui si rivolge la tutela prefigurata dalle norme di cui agli art. 2501 bis ss. c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 22/2011, Fusioni per incorporazione tra società una delle quali abbia contratto debiti per l’acquisizione di partecipazioni non di controllo: «[…] L’ambito di applicazione dell’art. 2501-bis c.c. è delineato dal primo comma della disposizione, il quale statuisce che «nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo». Il primo ed indefettibile presupposto ai fini della configurabilità della fattispecie regolamentata dall’art. 2501-bis c.c. è dunque che una delle società partecipanti alla fusione «abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra»; soltanto in tale ipotesi è dato ravvisare una fusione qualificabile come merger leveraged buy out, e per ciò soggetta alla più rigorosa procedura analiticamente indicata nei capoversi della norma in esame. […] Devono pertanto ritenersi elementi coessenziali alla fattispecie delineata dall’art. 2501-bis: a) che vi sia stato un acquisto del controllo; b) che l’acquisto del controllo sia avvenuto utilizzando lo strumento del debito […] La nuova disciplina, anche alla luce delle chiare indicazioni della legge delega, consente pertanto di affermare che, in assenza dei presupposti ora ricordati (e segnatamente, in assenza di una acquisizione del controllo), la legittimità della fusione non richiede necessariamente l’osservanza delle regole procedimentali ed informative dettate dall’art. 2501-bis c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 22/2011, Fusioni per incorporazione tra società una delle quali abbia contratto debiti per l’acquisizione di partecipazioni non di controllo: «[…] L’am...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.1, Ambito applicativo dell’art. 2501 bis c.c., 1° pubbl. 9/06: «Affinché trovi applicazione la disciplina di cui all’art. 2501 bis c.c. occorre che: a) la società incorporante detenga il controllo dell’incorporata ai sensi dell’art. 2359 c.c., o di altre norme di legge che stabiliscano quando sussiste un rapporto di controllo; b) la società incorporante abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’incorporata. Detta circostanza si ritiene sussistere anche qualora siano stati contratti debiti per acquisire una partecipazione che di per sé non garantisca il controllo, ma che se sommata con le eventuali altre partecipazioni detenute dall’incorporante (mediante acquisto senza indebitamento avvenuto prima o dopo quello con indebitamento), garantisca detto controllo; c) il patrimonio dell’incorporata venga a costituire garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti dall’incorporante per acquisire il controllo dell’incorporata […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 213-2011/I, Fusione per incorporazione, finanziamento per acquisto del controllo della incorporata e applicabilità dell’art. 2501-bis, c.c., in CNN Notizie del 24.1.2012: «[…] Un elemento determinante ai fini dell’individuazione dei presupposti di cui all’art. 2501-bis c.c. consiste nel nesso esistente tra la concessione del finanziamento la funzione di garanzia del patrimonio della società obiettivo. L’art. 2501-bis c.c., infatti, richiede che il patrimonio della società obiettivo costituisca garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti per l’acquisizione del controllo. […] Al fine di stabilire se si è in presenza di una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento occorre, quindi, effettuare una valutazione di merito da compiersi caso per caso, al fine di stabilire se il patrimonio e la redditività della società obiettivo siano necessari per il ripianamento, ancorché in misura non totale, del debito assunto per l’acquisizione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.1, Ambito applicativo dell’art. 2501 bis c.c., 1° pubbl. 9/06: «Affinché trovi applicazione la disciplina di cui ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004: «[…] l’art. 2501-bis c.c. medesimo che all’ultimo comma sottrae la fattispecie ivi prevista alle disposizioni, tra l’altro, dell’art. 2505 c.c. relativo appunto alla fusione con società interamente posseduta. L’esenzione della fattispecie della fusione di società interamente controllata acquisita con indebitamento dall’applicazione della procedura semplificata dettata dall’art. 2505 c.c. per la incorporazione di società interamente possedute, comporta che, in tal caso, vi sarà la competenza necessaria dell’assemblea, occorrerà redigere la relazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies c.c. (puntualmente prevista in effetti dall’art. 2501-bis, comma 3, c.c.), così come occorrerà redigere la relazione ex art. 2501-sexies c.c. da parte degli esperti […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.4, Interpretazione del comma 6 dell’art. 2501 bis c.c., 1° pubbl. 9/06: «Il sesto comma dell’art. 2501 bis c.c., che rende inapplicabili le disposizioni sulle fusioni semplificate dettate dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c. alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, deve essere interpretato come segue: a) nel caso di incorporazione di società interamente posseduta non si applicano comunque le disposizioni dell’art. 2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e le relazioni di cui agli artt. 2501 quinquies e 2501 sexies c.c., non potendosi ipotizzare un rapporto di cambio, devono contenere esclusivamente le indicazioni di cui all’art. 2501 bis c.c., terzo e quarto comma; b) nel caso di incorporazione di società posseduta al novanta per cento la relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c., essendo irrilevante il rapporto di cambio in virtù dell’opzione di acquisto offerta agli altri soci, può attestare esclusivamente quanto richiesto dall’art. 2501 bis, c.c., quarto comma. In entrambi i casi non è possibile attribuire la competenza a deliberare la fusione all’organo amministrativo».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 118, La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis. comma 5, c.c.), 5 aprile 2011: «[…] l’obbligo di redazione della relazione è inderogabile in quanto posto a tutela non solo dei soci, ma anche dei terzi; i soci non vi potranno pertanto rinunziare nemmeno all’unanimità […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 118, La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis. comma 5, c.c.), 5 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.5, Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2505 quater c.c., 1° pubbl. 9/06: «Nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all’art. 2501 bis c.c. non è possibile derogare alle disposizioni dell’art. 2501 sexies c.c., come consentito dall’art. 2505 quater c.c., nella parte in cui detta relazione deve contenere le attestazioni di cui all’art. 2501 bis c.c., quarto comma».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2009/I, Leveraged buy out e art. 2505-quater, in CNN Notizie del 17.9.2009: «[…] La dottrina è concorde nel ritenere che, per quanto l’art. 2501-bis ultimo comma, non richiami espressamente anche l’art. 2505-quater, come per le ipotesi previste dagli artt. 2505 e 2505-bis, sussistono parimenti le medesime ragioni che giustificano l’esclusione di alcune semplificazioni nelle operazioni di leveraged buy out […]. Si afferma, quindi, come la relazione degli esperti svolga non solo la funzione di accertare la correttezza e la congruità del rapporto di cambio nell’interesse dei soci, ma anche quella di verificare la sostenibilità finanziaria dell’operazione nell’interesse dei terzi. E, pertanto, si conclude correttamente per la irrinunciabilità, neppure per consenso unanime, alla relazione degli esperti […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 270-2009/I, Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e relazione degli esperti ex art. 2501-sexies, in CNN Notizie del 3.2.2010.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.5, Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2505 quater c.c., 1° pubbl. 9/06: «Nel caso di fus...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004: «L’art. 2501-bis c.c., come noto, detta una disciplina speciale per la fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica per il rimborso di detti debiti. La fattispecie è, come evidente, di ben frequente ricorrenza, verificandosi in sostanza ogniqualvolta l’incorporante abbia acquisito a debito il controllo dell’incorporata e tale debito sussista ancora al momento della fusione senza specifica garanzia su beni dell’incorporante per il suo rimborso. La disciplina speciale prevede (tra l’altro) che il progetto di fusione indichi “le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione” (art. 2501-bis, comma 2, c.c.) e che la “relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c.” debba attestare “la ragionevolezza” delle predette indicazioni contenute nel progetto di fusione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 23-2015/I, Fusione ex art. 2501-bis e nomina dell’esperto, in CNN Notizie del 8.6.2016: «[…] Confermata, quindi, per l’ipotesi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, la necessità della relazione degli esperti, sia pure, come detto, con un contenuto del tutto anomalo rispetto a quello suo tipico (congruità del rapporto di cambio) delineato nell’art. 2501-sexies c.c., si tratta di verificare se gli esperti debbano esser designati con le modalità delineate dal comma 3 della norma da ultimo citata. Sul punto, si è affermato che il rinvio contenuto tanto nell’art. 2501-bis, comma 4, quanto nell’art. 2503, comma 1, c.c., alla fattispecie della relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. rende peraltro necessario che, ove ad essa si ricorra solo ai fini delle citate norme (non essendovene altrimenti necessità), essa sia assoggettata sia sotto il profilo soggettivo (nomina dell’esperto) che proceduralmente alla disciplina generale prevista, appunto, per la relazione ex art. 2501-sexies c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 23-2015/I, Fusione ex art. 2501-bis e nomina dell’esperto, in CNN Notizie del 8.6.2016: «[…] Confermata, quindi, per l’ipotesi di fusione a s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.7, Relazione ex art. 2501-bis, comma 5, c.c., 1° pubbl. 9/06 - modificato 9/12 - motivato 9/13: «Non è richiesta la predisposizione della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente, prevista dal comma 5 dell’art. 2501-bis c.c., solo nelle ipotesi in cui tutte le società partecipanti alla fusione siano società non azionarie e non siano soggette all’obbligo di revisione legale dei conti. In tutte le altre ipotesi invece la relazione deve essere sempre predisposta».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.7, Relazione ex art. 2501-bis, comma 5, c.c., 1° pubbl. 9/06 - modificato 9/12 - motivato 9/13: «Non è richiesta ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 118, La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis. comma 5, c.c.), 5 aprile 2011: «[…] la relazione deve essere predisposta anche dalle società che volontariamente si sottopongono alla revisione legale dei conti; l’assenza di eccezioni nel testo della norma e la compatibilità della revisione facoltativa con l’intento di utilizzarla per finalità informative di interesse generale depongono senz’altro in questo senso; d’altra parte la scelta operata dalla società di sottoporsi alla revisione, anche se non obbligata, ha come effetto naturale l’assoggettamento alla disciplina che direttamente o indirettamente ne deriva […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 118, La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis. comma 5, c.c.), 5 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.7, Relazione ex art. 2501-bis, comma 5, c.c., 1° pubbl. 9/06 - modificato 9/12 - motivato 9/13: con riferimento alla «relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente, prevista dal comma 5 dell’art. 2501-bis c.c. […]. Qualora entrambe le società partecipanti alla fusione siano soggette alla revisione legale dei conti, è loro facoltà scegliere a quale dei soggetti incaricati della revisione affidare la relazione».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 118, La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis. comma 5, c.c.), 5 aprile 2011: «[…] Nel caso in cui entrambe le società siano sottoposte alla revisione legale dei conti si può ritenere sufficiente la predisposizione di una sola relazione indifferentemente redatta, per scelta degli organi amministrativi delle società coinvolte, da uno soltanto dei soggetti che ne sono incaricati. Non appare necessario, infatti, che ciascun revisore attesti la correttezza dei dati contabili della società dal medesimo controllata, considerati […] l’omogeneità dell’oggetto dell’analisi e l’affidabilità, che deriva dalla disciplina legale, del soggetto cui è attribuita».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.7, Relazione ex art. 2501-bis, comma 5, c.c., 1° pubbl. 9/06 - modificato 9/12 - motivato 9/13: con riferimento a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 118, La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis. comma 5, c.c.), 5 aprile 2011: «[…] la norma trova applicazione anche quando la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, che, in tal caso, deve essere interamente composto da revisori legali. Se infatti il legislatore consente che ad esso venga attribuita in determinate fattispecie anche tale attività ha, evidentemente, ritenuto che lo stesso non sia privo della necessaria indipendenza o della idonea competenza professionale e che possa pertanto adeguatamente svolgere tutti i compiti e ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano e, tra questi, anche la redazione della relazione prevista dall’art. 2501-bis, comma 5, c.c. Il tenore letterale della disposizione, che parla di “soggetto” (laddove il collegio sindacale è un “organo”), non sembra dunque possa prevalere su ragioni di coerenza sistematica».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 118, La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis. comma 5, c.c.), 5 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2009/I, Leveraged buy out e art. 2505-quater, in CNN Notizie del 17.9.2009: «[…] La dottrina è concorde nel ritenere che, per quanto l’art. 2501-bis ultimo comma, non richiami espressamente anche l’art. 2505-quater, come per le ipotesi previste dagli artt. 2505 e 2505-bis, sussistono parimenti le medesime ragioni che giustificano l’esclusione di alcune semplificazioni nelle operazioni di leveraged buy out […]. A diversa conclusione, invece, si perviene riguardo all’ultima semplificazione, relativa appunto alla riduzione dei termini alla metà, posto che non vi si rinvengono le medesime ragioni ostative alla sua applicazione anche nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento allorquando questa non coinvolga s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2009/I, Leveraged buy out e art. 2505-quater, in CNN Notizie del 17.9.2009: «[…] La dottrina è concorde nel ritenere che, per quanto l’ar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 137, Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere (artt. 2501-quater, comma 3, 2501-quinquies, comma 3 e 2501-bis c.c.; art. 4, comma 1, d.lgs. 108/2008), 13 maggio 2014: «Si reputa legittima la rinuncia alla situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 3, c.c., quindi con il consenso di tutti i soci e di tutti i possessori di strumenti finanziari aventi diritto di voto nelle società coinvolte, anche quando alla fusione partecipano una o più società per le quali non sia stato ancora approvato il primo bilancio di esercizio: con riferimento a tali società la segnalazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies, comma 3, c.c. va riferita al periodo intercorrente tra la costituzione della società e la data della decisione di fusione Tale rinuncia unanime è legittima anche in caso di fusione con indebitamento ai sensi dell’art. 2501-bis c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 137, Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere (artt. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Da un lato l’impossibilità di far rientrare nella struttura della fusione semplificata una manovra sulle partecipazioni e dall’altro il principio di autonomia delle parti, inducono a riconoscere la possibilità di effettuare anche in questa fattispecie un aumento del capitale della società, ma, diversamente da quanto detto per la fusione ordinaria, tale aumento del capitale sociale non potrà mai trovare giustificazione causale nell’operazione di fusione. […] L’eventuale aumento del capitale sociale previsto in occasione di una operazione di fusione semplificata sarebbe, quindi, un aumento di capitale solo occasionalmente deliberato in concomitanza con la fusione, ma del tutto estraneo al meccanismo fusorio e da ricondurre, quindi, ad un mero aumento nominale con passaggio di riserve a capitale (come disciplinato dall’art. 2442 c.c. per le S.p.A., dall’art. 2481-ter c.c. per le s.r.l. e dalle norme sulle modifiche dei patti sociali nelle società di persone) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Da...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 22 gennaio 2013, n. 1434, in Giust. Civ., 2013, I, 2066: «La fusione per incorporazione di una società della quale l’incorporante era unica socia, senza aumento di capitale dell’incorporante e con annullamento delle quote rappresentative del capitale dell’incorporata, legittima l’incorporante ad iscrivere in bilancio, alla voce «avviamento», il disavanzo di fusione, pari alla differenza tra il patrimonio netto della società incorporata ed il prezzo pagato per acquistarne le quote e, di conseguenza, a dedurre dal reddito imponibile la relativa quota di ammortamento […]».
    - Cass., 22 gennaio 2013, n. 1434, in Giust. Civ., 2013, I, 2066: «La fusione per incorporazione di una società della quale l’incorporante era unica socia, senza aumento di capitale dell’incorporante ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Trib. Udine, 16 ottobre 1995, in Notariato, 1996, 463, con nota De Rosa: «L’ipotesi di fusione semplificata, disciplinata dall’art. 2504 quinquies c.c. [ora: 2505, N.d.A.], testualmente riferita solo alla «fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima», si applica analogicamente in ogni caso in cui sussista l’eadem ratio dell’impossibilità o non necessità di dar luogo ad alcun rapporto di cambio».
    - Trib. Udine, 16 ottobre 1995, in Notariato, 1996, 463, con nota De Rosa: «L’ipotesi di fusione semplificata, disciplinata dall’art. 2504 quinquies c.c. [ora: 2505, N.d.A.], testualmente riferita sol...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] È in questo senso che la norma in esame [art. 2505, c.c., N.d.A.] può essere considerata espressione di un principio generale, come tale applicabile a tutte quelle ipotesi di fusione che realizzano le stesse finalità di semplificazione dell’organizzazione economico-giuridica del gruppo, senza alterare le posizioni economiche e giuridiche dei soci. […] le principali ipotesi a cui applicare tutte le semplificazioni procedurali previste dall’art. 2505 del c.c., stante l’assenza (o la determinabilità secondo criteri meramente aritmetici) del rapporto di cambio e l’inutilità delle valutazioni patrimoniali finalizzate alla determinazione della sua congruità e degli altri elementi informativi previsti nel procedimento ordinario. 3.1. Fusione per incorporazione di società interamente posseduta dall’incorporante […]. 3.2. Fusione per incorporazione, o propria, tra due o più società interamente possedute da uno stesso unico socio […]. 3.3. Fusione per incorporazione, o propria, tra due o più società possedute dagli stessi soci nelle medesime proporzioni e con identità di diritti […]. 3.4. Fusione in cui l’incorporante possiede una parte del capitale dell’incorporanda e la residua parte del capitale stesso è posseduta dagli stessi soci dell’incorporante nelle medesime proporzioni e con identità di diritti […]. 3.5. Fusione inversa ove la società incorporata detiene l’intero capitale della società incorporante […]. 3.6. Fusione per incorporazione di tre o più società possedute l’una dall’altra “a cascata” o “a cannocchiale” […]. 3.7. Fusione di due o più società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l’altra posseduta in parte da quest’ultima e per la restante parte dalla prima […]. 3.8. Fusione propria da parte di due società una delle quali possiede l’intero capitale dell’altra […]. 3.9. Fusione per incorporazione, o propria, tra due società delle quali una detiene parte delle azioni dell’altra, mentre le altre azioni sono detenute in portafoglio dalla stessa incorporata […]. 3.10. Fusione per incorporazione in cui la società incorporante con unico socio detiene una partecipazione in entrambe le società incorporande, mentre la restante partecipazione in ciascuna di esse è detenuta dall’altra società incorporata in modo incrociato […]. 3.11. Fusione inversa “a cascata” […]. A queste ipotesi vanno aggiunte tutte le fattispecie costituenti combinazione delle ipotesi contemplate […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 323-2013/I, Fusione transfrontaliera con società di diritto portoghese ed applicabilità dell’art. 2505, in CNN Notizie del 3.3.2014.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] È ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] occorre domandarsi se la competenza dell’organo amministrativo [contemplata dal 2° comma dell’articolo 2505 c.c., N.d.A] sia una competenza esclusiva ovvero concorrente con quella assembleare. In argomento, sembra potersi ritenere che la ratio, oltre che la formulazione letterale della norma, depongano nel senso della competenza esclusiva dell’organo di gestione. […] Appare pertanto coerente la scelta legislativa in virtù della quale la fusione semplificata, in mancanza di qualsiasi ripercussione diretta sulla partecipazione dei soci, può essere decisa in sede amministrativa; come è stato chiaramente sottolineato, tale competenza vale ad accentuare il significato più propriamente gestorio dell’operazione che si sostanzia in una riorganizzazione dell’unica impresa di gruppo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] oc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Il legislatore, al contrario, traccia un preciso iter, nel solco del quale i soci possono far “ritornare” in sede assembleare la decisione in merito alla fusione, sottraendola definitivamente alla competenza dell’organo gestorio: a norma dell’ultimo comma del citato art. 2505 c.c., i soci dell’incorporante, purché rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, possono chiedere che la decisione in ordine alla fusione sia adottata in sede assembleare […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Il...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2009/I, Fusione inversa “a cascata”, in CNN Notizie del 15.4.2009: «[…] Quanto, invece, allo spostamento della competenza ad approvare il progetto in capo all’organo amministrativo, sempre contemplato nell’ambito della norma semplificativa, sussistono maggiori perplessità, data la natura eccezionale del disposto dell’art. 2505, comma 2 […] - a differenza della semplificazione di cui al primo comma, che non è indicativa di una libera scelta di politica legislativa, dato che alla rinuncia ai suddetti adempimenti si sarebbe potuti pervenire, in presenza di identità di ratio, in via di interpretazione estensiva - nel caso di cui al comma 2 non si tratta di una conseguenza necessitata della natura dell’operazione, ma di una vera e propria scelta di politica legislativa, che nella norma eccezionale esprime un contenuto precettivo insuscettibile di una interpretazione analogica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2009/I, Fusione inversa “a cascata”, in CNN Notizie del 15.4.2009: «[…] Quanto, invece, allo spostamento della competenza ad approvare il ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] La evidenziata natura prettamente gestoria della fusione semplificata, costituente la ratio sottesa all’attribuzione della competenza all’organo amministrativo, impone di escludere - tendenzialmente - che nell’operazione di fusione nella quale manca qualunque passaggio assembleare, possa trovare spazio qualsivoglia modifica statutaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] La...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.4, Sussistenza dei requisiti per le fusioni semplificate, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «Possono legittimamente essere adottate le delibere di fusione utilizzando le procedure semplificate previste dagli artt. 2505 e 2505 bis, c.c., anche nel caso in cui al momento di tali delibere non sia ancora posseduto dall’incorporante rispettivamente l’intero o il 90% del capitale dell’incorporata […]. Appare dunque certo che la situazione possessoria prevista dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c. deve sussistere alla stipula dell’atto di fusione e non anche prima di esso […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.4, Sussistenza dei requisiti per le fusioni semplificate, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «Possono legittimamente...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: «[…] la semplificazione procedurale di cui alla norma in esame [l’art. 2505 c.c., N.d.A.] non può essere attuata - e se attuata non può essere portata a termine - allorché il possesso totalitario dell’incorporanda sussistesse al momento della redazione del progetto, ma sia venuto meno prima delle deliberazioni di fusione o anche solo prima della stipulazione dell’atto di fusione. Ne consegue che: (a) da un lato, occorre comunque verificare - anche mediante idonee attestazioni dei rappresentanti delle società - che al momento del perfezionamento dell’atto di fusione l’incorporante sia ancora titolare del 100 per cento delle azioni dell’incoporanda; (b) dall’altro lato, è legittima la redazione di un progetto di fusione e la successiva approvazione da parte della deliberazione assembleare, seguendo la c.d. procedura semplificata, anche in mancanza di tale presupposto, purché esso sopraggiunga prima dell’atto di fusione. In questo secondo caso, tanto il progetto, quanto la decisione di fusione, rappresentano atti societari la cui esecuzione è subordinata al verificarsi di un evento futuro, assunto espressamente come presupposto dell’intero procedimento, senza che all’uopo sia necessario apporre una condizione in senso proprio […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 78-2006/I, Fusione: applicabilità dell’art. 2505 in ipotesi di società non interamente posseduta al momento della delibera dell’incorporante, in CNN Notizie del 22.6.2006.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: «[…] la semplificazione pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505- bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3.2007: «[…] Resta da valutare se sia possibile una ulteriore semplificazione, riguardante il termine di otto giorni in cui i soci della incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale possono richiedere di riportare alla competenza dei soci la relativa decisione: anche tale termine appare infatti rinunciabile dai soci […]. Ma la rinuncia non può essere preventiva. Non è cioè ammissibile che la clausola statutaria che rimetta alla competenza degli amministratori la decisione in ordine alla fusione contempli anche la rinuncia dei soci al termine di otto giorni che è posto a tutela di una possibile (ri)avocazione della competenza all’assemblea. Possibilità di (ri)avocazione alla quale non sembra possibile rinunciare statutariamente, ma solo una volta che i soci siano posti in condizione di valutare in concreto il progetto di fusione già depositato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505- bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.6, Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene legittimo, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti, che i soci delle società coinvolte rinuncino con la maggioranza di più del 95% del capitale sociale al diritto di avocare a sé la decisione di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ai sensi dell’art. 2505, comma 4, c.c. Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. si applichino per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505 bis, comma 3, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.6, Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene legittimo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505-bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3.2007: «[…] Per potersi procedere alla fusione “immediata” non resta quindi altra via che quella della raccolta del consenso al mantenimento alla competenza in capo all’organo amministrativo di una percentuale superiore al 95% del capitale tale da rendere inutile l’attendere del decorso degli otto giorni: in tal caso, peraltro, il consenso potrebbe esser espresso solo dopo il deposito del progetto di fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505-bis c.c. deliberata dall’organo amministrativo, in CNN Notizie del 12.3....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.5, Decorrenza del termine di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene che il termine di otto giorni concesso ai soci dall’art. 2505, comma 3, c.c. per avocare a sé la decisione di fusione, nell’ipotesi ivi prevista, non decorra dal deposito del progetto nel registro imprese, come letteralmente proposto dalla norma, bensì dalla sua successiva iscrizione. Appare infatti contrario ai principi dell’ordinamento che un termine decorra da un evento non conoscibile. Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. trovino applicazione per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505 bis, comma 3, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.5, Decorrenza del termine di cui all’art. 2505, comma 3, c.c., 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene che il termine di otto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004: «[…] l’art. 2501-bis c.c. medesimo che all’ultimo comma sottrae la fattispecie ivi prevista alle disposizioni, tra l’altro, dell’art. 2505 c.c. relativo appunto alla fusione con società interamente posseduta. L’esenzione della fattispecie della fusione di società interamente controllata acquisita con indebitamento dall’applicazione della procedura semplificata dettata dall’art. 2505 c.c. per la incorporazione di società interamente possedute, comporta che, in tal caso, vi sarà la competenza necessaria dell’assemblea, occorrerà redigere la relazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies c.c. (puntualmente prevista in effetti dall’art. 2501-bis, comma 3, c.c.), così come occorrerà redigere la relazione ex art. 2501-sexies c.c. da parte degli esperti […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.B.4, Interpretazione del comma 6 dell’art. 2501 bis c.c., 1° pubbl. 9/06: «Il sesto comma dell’art. 2501 bis c.c., che rende inapplicabili le disposizioni sulle fusioni semplificate dettate dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c. alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, deve essere interpretato come segue: a) nel caso di incorporazione di società interamente posseduta non si applicano comunque le disposizioni dell’art. 2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e le relazioni di cui agli artt. 2501 quinquies e 2501 sexies c.c., non potendosi ipotizzare un rapporto di cambio, devono contenere esclusivamente le indicazioni di cui all’art. 2501 bis c.c., terzo e quarto comma; b) nel caso di incorporazione di società posseduta al novanta per cento la relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c., essendo irrilevante il rapporto di cambio in virtù dell’opzione di acquisto offerta agli altri soci, può attestare esclusivamente quanto richiesto dall’art. 2501 bis, c.c., quarto comma. In entrambi i casi non è possibile attribuire la competenza a deliberare la fusione all’organo amministrativo».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.5, Fusione inversa semplificata, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «La procedura semplificata di fusione di cui all’art. 2505 c.c. può essere attuata anche nel caso della cosiddetta “fusione inversa”, nell’ipotesi cioè in cui l’incorporante sia interamente posseduta dall’incorporata […] in questa fattispecie di fusione inversa ai soci della incorporata (controllante), a fronte dell’annullamento delle quote e/o azioni dagli stessi possedute, vengono attribuite tutte le quote e/o azioni rappresentanti l’intero capitale sociale dell’incorporante (controllata), e ciò nelle stesse proporzioni cui partecipavano al capitale della incorporata al momento in cui la fusione ha effetto, per cui se ne determina una naturale automatica congruità del rapporto di cambio. A seguito dell’incorporazione, infatti, rimane immutata la compagine sociale di riferimento e le relative percentuali di partecipazione».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: «[…] In analogia a quanto disposto dall’art. 2505, comma 1, c.c. (e dall’art. 2506-ter, comma 3, c.c.) non deve ritenersi applicabile l’art. 2501-sexies c.c. - e non è pertanto richiesta la relazione di stima degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio - allorché la fusione, pur potendo dar luogo ad un cambio di azioni, non possa comunque dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni: […] d) fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti; e) fusione per incorporazione (c.d. “inversa”) della società controllante nella controllata interamente posseduta […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2009/I, Fusione inversa “a cascata”, in CNN Notizie del 15.4.2009.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.5, Fusione inversa semplificata, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «La procedura semplificata di fusione di cui all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «[…] con particolare riguardo alla fusione per incorporazione, le semplificazioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., si potranno applicare solo quando l’incorporante detenga (per l’intero o almeno per il 90%) non solo le azioni, ma anche le obbligazioni convertibili della società incorporanda […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: «Il presupposto affinché operi la c.d. procedura semplificata della fusione ex art. 2505 c.c. - ossia la disapplicazione degli artt. 2501-ter, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.c. (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate), 2501-quinquies c.c. (relazione illustrativa degli amministratori) e 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) - consiste nel possesso di tutte le azioni o quote dell’incorporata da parte dell’incorporante e deve necessariamente sussistere al momento del perfezionamento dell’atto di fusione […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.4, Sussistenza dei requisiti per le fusioni semplificate, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «[…] Tale possesso [dei requisiti per le fusioni semplificate previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., N.d.A.] deve infatti necessariamente sussistere solo al momento della stipula dell’atto di fusione».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 78-2006/I, Fusione: applicabilità dell’art. 2505 in ipotesi di società non interamente posseduta al momento della delibera dell’incorporante, in CNN Notizie del 22.6.2006.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] il presupposto del possesso totalitario deve sussistere al momento della sottoscrizione dell’atto di fusione. Tale considerazione, riaffermata dalla massima L.A.4 del Comitato del Triveneto e dalla massima n. 22 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, si basa sul corretto assunto che, qualora il presupposto del possesso totalitario non sussista al momento della sottoscrizione del progetto di fusione o della relativa delibera di approvazione, l’attuazione dell’operazione è in tal caso subordinata ad un evento futuro (acquisizione del possesso totalitario), il cui avveramento deve essere accertato in sede di stipulazione dell’atto di fusione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: «Il presupposto affinché o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: «[…] la semplificazione procedurale di cui alla norma in esame [l’art. 2505 c.c., N.d.A.] non può essere attuata - e se attuata non può essere portata a termine - allorché il possesso totalitario dell’incorporanda sussistesse al momento della redazione del progetto, ma sia venuto meno prima delle deliberazioni di fusione o anche solo prima della stipulazione dell’atto di fusione. Ne consegue che: (a) da un lato, occorre comunque verificare - anche mediante idonee attestazioni dei rappresentanti delle società - che al momento del perfezionamento dell’atto di fusione l’incorporante sia ancora titolare del 100 per cento delle azioni dell’incoporanda; (b) dall’altro lato, è legittima la redazione di un progetto di fusione e la successiva approvazione da parte della deliberazione assembleare, seguendo la c.d. procedura semplificata, anche in mancanza di tale presupposto, purché esso sopraggiunga prima dell’atto di fusione. In questo secondo caso, tanto il progetto, quanto la decisione di fusione, rappresentano atti societari la cui esecuzione è subordinata al verificarsi di un evento futuro, assunto espressamente come presupposto dell’intero procedimento, senza che all’uopo sia necessario apporre una condizione in senso proprio […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 78-2006/I, Fusione: applicabilità dell’art. 2505 in ipotesi di società non interamente posseduta al momento della delibera dell’incorporante, in CNN Notizie del 22.6.2006.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: «[…] la semplificazione pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Nell’ipotesi di fusione comportante trasformazione, la necessità di garantire tale effettività emerge solo nel caso in cui la società incorporante debba procedere ad un aumento del capitale per poter distribuire partecipazioni ai soci della incorporata, oppure in ipotesi di fusione propria di società di persone e di società capitali, allorché il capitale post-fusione sia determinato in misura superiore al capitale già esposto dalla s.p.a. o dalla s.r.l. partecipante alla fusione. Sarà, pertanto, necessaria la perizia di stima del patrimonio della società di persone incorporata in società di capitali nella sola ed esclusiva ipotesi in cui il netto patrimoniale della società di persone sia utilizzato per aumentare il capitale della stessa società di capitali incorporante […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Da un lato l’impossibilità di far rientrare nella struttura della fusione semplificata una manovra sulle partecipazioni e dall’altro il principio di autonomia delle parti, inducono a riconoscere la possibilità di effettuare anche in questa fattispecie un aumento del capitale della società, ma, diversamente da quanto detto per la fusione ordinaria, tale aumento del capitale sociale non potrà mai trovare giustificazione causale nell’operazione di fusione. […] Del tutto analogo è il discorso nell’ipotesi in cui la compagine sociale voglia procedere ad una riduzione del capitale sociale; detta riduzione, solo occasionalmente collegata all’operazione di fusione in corso, sarà disciplinata dall’art. 2445 c.c. per le S.p.A., dall’art. 2482 c.c. per le s.r.l. e dall’art. 2306 c.c. per le società di persone. L’inevitabile corollario di questo ragionamento è che, una volta enucleata dall’istituto della fusione ed in particolare da quella cd. semplificata la struttura minima dell’operazione disegnata dal legislatore, le ulteriori vicende societarie ad essa occasionalmente collegate troveranno disciplina e riferimento normativo nelle norme di sistema e quindi in sede propria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma, in CNN Notizie del 17.5.2010: «[…] Da...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Gli articoli 2505 e 2505 bis consentono di attribuire, con espressa previsione statutaria, agli “organi amministrativi” il potere di decidere la fusione per incorporazione di una società posseduta integralmente o almeno per il novanta per cento, alle condizioni stabilite nelle medesime disposizioni di legge. L’art. 2506 ter ultimo comma estende la medesima possibilità alla scissione. La lettera delle norme concessive è tale da consentire che l’autonomia privata possa avvalersi della facoltà indicata anche nelle società di persone. Pertanto i patti sociali di una società di persone potranno attribuire agli amministratori il potere di decidere la fusione/scissione in vece dei soci alle condizioni indicate nei suddetti articoli […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Gli articoli 2505 e 2505 bis consentono di attribuire, con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso di cui all’art. 2506 ter, comma 4, c.c., 1° pubbl. 9/08: «Nel procedimento di scissione (e per analogia in quello di fusione), per esonerare validamente l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501 quinquies c.c., non è necessario il consenso di tutti i possessori di strumenti finanziari che diano un qualunque diritto di voto, come letteralmente proposto dall’art. 2506 ter, comma 4, c.c. I possessori di strumenti finanziari legittimati a prestare il loro consenso sono esclusivamente quelli cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero, un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La competenza dell’organo amministrativo della società incorporante viene meno, ai sensi del terzo comma dell’art. 2505-bis c.c., qualora tanti soci della società incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del suo capitale sociale con domanda indirizzata alla società entro otto giorni decorrenti dal deposito del progetto di fusione della società incorporante, abbiano chiesto che la decisione sia adottata dall’assemblea […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La competenza dell’organo amministrativo del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Il secondo comma dell’art. 2505-bis c.c. consente che l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, anziché dall’assemblea straordinaria, dall’organo amministrativo della società incorporante con deliberazione risultante da atto pubblico, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano. Deve ritenersi che la previsione statutaria debba essere contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto della sola società incorporante essendo irrilevante l’assenza di tale clausola nell’atto costitutivo o nello statuto della o delle società incorporande, trattandosi di previsione che riguarda solo i soci della società incorporante e dato che la decisione sulla fusione per quanto attiene alle società incorporande andrà sempre presa dall’assemblea straordinaria […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Il secondo comma dell’art. 2505-bis c.c. con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La norma subordina la competenza a decidere sulla fusione da parte dell’organo amministrativo della società incorporante ad altre due condizioni e più precisamente: a) al fatto che si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società incorporante dei documenti di cui all’art. 2501-septies c.c. durante i trenta giorni che precedono la decisione. [Malgrado il richiamo fatto ai soli nn. 1 e 2 dell’art. 2501-septies c.c. si deve ritenere che il deposito debba riguardare anche i documenti di cui al n. 3 della stessa norma (“situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell’art. 2501-quater c.c.”), quando naturalmente queste devono essere redatte. La ratio della norma posta nell’esclusivo interesse dei soci dell’incorporante, unici legittimati a prendere visione di tali documenti, consente di ritenere che a tale termine i soci della società incorporante possano all’unanimità rinunziare, al fine di accelerare il procedimento di fusione]; b) al fatto che il progetto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese in cui ha sede la società incorporante almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata. Questa condizione, peraltro di difficile giustificazione, sembra comunque posta nell’esclusivo interesse dei soci della o delle società incorporande e quindi può essere rinunziata dai soci della o delle stesse società destinate alla incorporazione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La norma subordina la competenza a decidere ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.4, Sussistenza dei requisiti per le fusioni semplificate, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «Possono legittimamente essere adottate le delibere di fusione utilizzando le procedure semplificate previste dagli artt. 2505 e 2505 bis, c.c., anche nel caso in cui al momento di tali delibere non sia ancora posseduto dall’incorporante rispettivamente l’intero o il 90% del capitale dell’incorporata […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.4, Sussistenza dei requisiti per le fusioni semplificate, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «Possono legittimamente...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.35, Fusione inversa semplificata per incorporazione di società partecipante al 90% - 1° pubbl. 9/22: «Si ritiene che la procedura semplificata di fusione di cui all’art. 2505 bis c.c. possa essere attuata anche nel caso della cosiddetta “fusione inversa”, nelle ipotesi cioè in cui l’incorporante sia posseduta dalla incorporata, non rappresentante l’unico socio, per almeno il 90% del capitale sociale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.35, Fusione inversa semplificata per incorporazione di società partecipante al 90% - 1° pubbl. 9/22: «Si ritiene ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] L’interpretazione teleologica della norma induce a ritenere che l’impegno all’acquisto possa pervenire tanto dalla società quanto dai soci dell’incorporante (se c’è il loro accordo) ovvero che la società possa anche indicare un proprio socio o un terzo (sempre che gli altri soci della incorporante siano d’accordo) disposto ad impegnarsi all’acquisto. Non sembra che tale estensione della norma pregiudichi i soci di minoranza della o delle società incorporande il cui interesse tutelato è quello di conseguire una congrua somma di denaro, apparendo irrilevante a questi fini il soggetto che effettuerà l’acquisto e il relativo esborso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] L’interpretazione teleologica della norma in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «[…] con particolare riguardo alla fusione per incorporazione, le semplificazioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis, c.c., si potranno applicare solo quando l’incorporante detenga (per l’intero o almeno per il 90%) non solo le azioni, ma anche le obbligazioni convertibili della società incorporanda […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Perché possa trovare applicazione l’art. 2505-bis c.c. occorrerà che il progetto di fusione contenga comunque sia la determinazione del rapporto di cambio effettuata dagli organi amministrativi delle società partecipanti all’operazione, illustrata e giustificata da apposita relazione, sia l’impegno rivolto ai soci di minoranza della o delle società incorporande di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Perché possa trovare applicazione l’art. 250...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La ratio della norma induce altresì a ritenere che il termine entro il quale la società, o il soggetto dalla stessa indicato per acquistare le azioni o le quote dei soci di minoranza della o delle società incorporande, debba scadere prima della stipula dell’atto di fusione, ma che una mancata formalizzazione dell’acquisto medesimo, anche se dovuto alla pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere, non possa impedire la conclusione del procedimento di fusione. Ritenere il contrario significherebbe vanificare lo scopo della norma che vuole favorire, sveltire e semplificare il procedimento di fusione nel caso di incorporazione di società possedute al novanta per cento anche e soprattutto nel caso in cui alcuni soci di minoranza delle società incorporande si oppongano alla fusione e non siano disposti a collaborare alla sollecita definizione del procedimento […].
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La ratio della norma induce altresì a ritene...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] il progetto di fusione dovrà assegnare ai soci di minoranza un termine per l’esercizio del diritto non inferiore ai quindici giorni successivi all’iscrizione della deliberazione di fusione dell’incorporanda nel registro delle imprese […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] il progetto di fusione dovrà assegnare ai so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] la ratio delle semplificazioni dettate nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento consiste nel limitato peso che i soci della o delle società incorporande hanno sul capitale delle società destinate all’incorporazione e mira a conciliare l’esigenza di semplificare il procedimento di fusione (con la concessa facoltà di omettere la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c.) con la tutela sostanziale dei soci di minoranza a cui viene riconosciuto il diritto di uscire dalla compagine sociale ricevendo un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] la ratio delle semplificazioni dettate nel c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 98, Incorporazione di società posseduta al novanta per cento dalla controllante totalitaria dell’incorporante (art. 2505-bis c.c.), 18 maggio 2007: «La massima n. 22 [del Consiglio Notarile di Milano, N.d.A.] ha sostenuto l’estensione delle semplificazioni di cui all’art. 2505 c.c. ad altre fattispecie per le quali sussiste una “eadem ratio”. Analoga estensione può operarsi per l’ipotesi di incorporazione di società possedute al novanta per cento con particolare riferimento al caso di incorporazione di società in cui il possesso del novanta per cento del capitale della incorporanda risiede non già in capo alla incorporante, ma in capo alla società che ne detiene l’intero capitale sociale. Anche in questo caso il concambio riguarda solo l’esigua parte del capitale sociale detenuto dai soci di minoranza e la previsione normativa dell’art. 2505-bis c.c. tutela adeguatamente i soci di minoranza per i quali pare del tutto irrilevante il fatto che il novanta per cento del capitale sociale sia detenuto direttamente dalla incorporante o mediatamente attraverso la società che la controlla».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 98, Incorporazione di società posseduta al novanta per cento dalla controllante totalitaria dell’incorporante (art. 2505-bis c.c.), 18 maggio 2007: «La massi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] i soci di minoranza di società per azioni incorporande hanno diritto di conoscere, richiedendola, la determinazione del valore delle loro azioni nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’assemblea chiamata a deliberare la fusione: se quindi tale determinazione non è già contenuta nel progetto di fusione essa deve comunque essere messa a disposizione dei soci di minoranza, che la richiedano, di società per azioni incorporande entro tale termine; d) i soci di minoranza di società a responsabilità limitata incorporande non hanno invece diritto di conoscere preventivamente la determinazione del valore delle loro quote (arg. ex art. 2473 c.c.) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] i soci di minoranza di società per azioni in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 153-2006/I, Fusione inversa: fattispecie, in CNN Notizie del 19.1.2007: «[…] Riguardo al secondo quesito - se nella fattispecie in esame si incorra nel divieto di cui all’art. 2474 c.c. - giova ricordare come, sul punto, prima della riforma del diritto societario, […] si riteneva che la fusione inversa non comportasse un acquisto di azioni proprie da parte della società incorporante-partecipata bensì un’automatica riassegnazione delle azioni di quest’ultima agli azionisti dell’incorporata-partecipante. […] In conclusione, quindi, la fusione inversa fra la società controllata Gamma s.r.l. incorporante e la società controllante Beta s.r.l. incorporata non si pone in contrasto con il divieto di cui all’art. 2474 c.c. Il progetto di fusione recherà pertanto, ai sensi dell’art. 2501 ter n. 4, l’indicazione dell’assegnazione ai soci dell’incorporante della quote dell’incorporata. Il progetto di fusione evidenzierà che la fusione non sia in contrasto con il divieto per le società a responsabilità limitata di acquistare partecipazioni proprie».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 153-2006/I, Fusione inversa: fattispecie, in CNN Notizie del 19.1.2007: «[…] Riguardo al secondo quesito - se nella fattispecie in esame si i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.16, Effetti sul primo bilancio successivo della fusione e della scissione inversa, 1° pubbl. 9/22: «Si ritiene che la fusione inversa debbano produrre gli stessi effetti contabili che si verificano nelle medesime aggregazioni realizzate in maniera diretta. […] Pertanto, qualora l’incorporata […] abbia iscritto nel proprio bilancio le partecipazioni nella incorporante […] ad un valore superiore a quello della frazione del patrimonio netto di quest’ultima da esse rappresentato, all’esito dell’operazione di fusione […] inversa tale maggior valore dovrà essere imputato agli elementi dell’attivo e del passivo della società risultante […] e, per la differenza, ad avviamento […], ove la società risultante non mantenga la proprietà delle proprie partecipazioni ma le utilizzi per soddisfare il concambio. Anche nella diversa ipotesi in cui emerga un disavanzo da concambio, […] si procederà con l’imputazione dello stesso agli elementi dell’attivo capaci di tale imputazione […]. In nessun caso deve essere iscritta nella società incorporante […] la riserva negativa di cui all’art 2357 ter, ultimo comma, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.16, Effetti sul primo bilancio successivo della fusione e della scissione inversa, 1° pubbl. 9/22: «Si ritiene ch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.15, Soddisfazione del rapporto di cambio nella fusione e nella scissione inversa, 1° pubbl. 9/22: «Nella fusione […] inversa ai soci della società incorporata/partecipante […] devono essere attribuite partecipazioni nella incorporante/partecipata […] in grado di mantenere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni ante e post operazione. Nel caso in cui l’incorporante […] sia una società azionaria che ritenga di mantenere la proprietà delle azioni proprie ricevute in assegnazione dovranno essere emesse nuove azioni a soddisfazione del concambio. Dette nuove azioni […] deriveranno da un aumento “gratuito” di capitale, […] coperto con riserve di patrimonio […]; qualora invece la società abbia azioni prive di valore nominale, l’emissione di nuove azioni potrà avvenire senza procedere ad un aumento di capitale. […] Nel caso, invece, in cui l’incorporante […] sia una società azionaria che non ritenga di mantenere la proprietà delle azioni proprie assegnate, ovvero sia una società non azionaria alla quale non è consentito mantenere tale proprietà, le partecipazioni da attribuire ai soci dell’incorporata […] potranno essere: a) le medesime partecipazioni ricevute in assegnazione dalla società risultante; b) nuove partecipazioni derivanti dall’annullamento e riemissione di quelle ricevute in assegnazione dalla risultante […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.15, Soddisfazione del rapporto di cambio nella fusione e nella scissione inversa, 1° pubbl. 9/22: «Nella fusione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.5, Fusione inversa semplificata, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «La procedura semplificata di fusione di cui all’art. 2505 c.c. può essere attuata anche nel caso della cosiddetta “fusione inversa”, nell’ipotesi cioè in cui l’incorporante sia interamente posseduta dall’incorporata […] in questa fattispecie di fusione inversa ai soci della incorporata (controllante), a fronte dell’annullamento delle quote e/o azioni dagli stessi possedute, vengono attribuite tutte le quote e/o azioni rappresentanti l’intero capitale sociale dell’incorporante (controllata), e ciò nelle stesse proporzioni cui partecipavano al capitale della incorporata al momento in cui la fusione ha effetto, per cui se ne determina una naturale automatica congruità del rapporto di cambio. A seguito dell’incorporazione, infatti, rimane immutata la compagine sociale di riferimento e le relative percentuali di partecipazione».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: «[…] In analogia a quanto disposto dall’art. 2505, comma 1, c.c. (e dall’art. 2506-ter, comma 3, c.c.) non deve ritenersi applicabile l’art. 2501-sexies c.c. - e non è pertanto richiesta la relazione di stima degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio - allorché la fusione, pur potendo dar luogo ad un cambio di azioni, non possa comunque dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni: […] d) fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti; e) fusione per incorporazione (c.d. “inversa”) della società controllante nella controllata interamente posseduta […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2009/I, Fusione inversa “a cascata”, in CNN Notizie del 15.4.2009.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.5, Fusione inversa semplificata, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «La procedura semplificata di fusione di cui all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.35, Fusione inversa semplificata per incorporazione di società partecipante al 90% - 1° pubbl. 9/22: «Si ritiene che la procedura semplificata di fusione di cui all’art. 2505 bis c.c. possa essere attuata anche nel caso della cosiddetta “fusione inversa”, nelle ipotesi cioè in cui l’incorporante sia posseduta dalla incorporata, non rappresentante l’unico socio, per almeno il 90% del capitale sociale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.35, Fusione inversa semplificata per incorporazione di società partecipante al 90% - 1° pubbl. 9/22: «Si ritiene ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.3, Legittimità di una fusione inversa in cui si attuino assegnazioni patrimoniali analoghe a quelle di una scissione, 1° pubbl. 9/08: «Si ritiene legittimo adottare una fusione inversa anche nel caso in cui la società incorporata sia a sua volta detenuta da una o più società, nonostante in questa ipotesi le assegnazioni patrimoniali che si verificano al termine dell’operazione siano analoghe a quelle di una scissione totale. Così ad esempio se la società “A” detiene l’intero capitale della società “B”, che a sua volta detiene l’intero capitale della società “C”, le assegnazioni patrimoniali che si verificano al termine di un’operazione di fusione inversa in cui “B” venga incorporata in “C” (con conseguente assegnazione delle partecipazioni in quest’ultima detenute ai soci di “B”, e quindi alla società “A”), sono gli stessi che conseguono ad una scissione totale di “B” attuata mediante trasferimento della parte del suo patrimonio costituito dalla partecipazione in “C” ad “A” e della residua parte a “C”. In tali casi si ritiene legittimo ricorrere liberamente all’uno o all’altro schema negoziale, anche se quello della fusione inversa non è espressamente disciplinato da norme positive. Peraltro gli effetti giuridici di una fusione inversa non sono esattamente coincidenti con quelli di una scissione, quantomeno sul piano delle responsabilità che ne conseguono».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.3, Legittimità di una fusione inversa in cui si attuino assegnazioni patrimoniali analoghe a quelle di una scissi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.1, Scissione o fusione negativa, 1° pubbl. 9/08: «È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi (cosiddetta “scissione negativa”), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo. In tal caso si ritiene che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente […] Il principio esposto deve ritenersi applicabile, per l’identica ratio, anche all’ipotesi della fusione, laddove l’incorporata abbia un patrimonio contabile negativo ma reale positivo. Al contrario, non si ritiene ammissibile una scissione o fusione “negativa” nell’ipotesi in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato (comprensivo dell’eventuale avviamento) sia negativo, poiché in tal caso non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio. È inoltre da rilevare che una scissione o una fusione “realmente negativa”, anche laddove non sia necessario determinare un rapporto di cambio, risulterebbe priva di utilità per la società beneficiaria/incorporante e produrrebbe comunque un’alterazione del valore economico delle partecipazioni preesistenti, in ciò contrastando con la causa stessa di tali operazioni».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.1, Scissione o fusione negativa, 1° pubbl. 9/08: «È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 386-2014/I, Fusione (negativa) per incorporazione di società in concordato preventivo non ancora approvato, in CNN Notizie del 27.8.2014: «[…] Autorevole dottrina, invece, ammette la fusione alla quale partecipi una società con patrimonio contabile e reale negativo, purché in tal caso il patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire le perdite della società incorporata o delle società partecipatiti, senza dar luogo nella società risultante dalla fusione alla fattispecie di cui all’art. 2447 c.c. […]. […] sul tema, sia recentemente intervenuta anche la Suprema Corte che, ha affermato l’inammissibilità di un’ipotesi di scissione c.d. negativa verso una società neocostituita, precisando che tale fattispecie ricorre «quando il valore reale del patrimonio assegnato sia negativo. Tale scissione è da ritenere non consentita in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e conseguentemente non potrebbe aversi una distribuzione di azioni» (Cass., sez. I, 20 novembre 2013, n. 26043). La Cassazione pare anche qui far riferimento alla scissione con assegnazione di patrimonio con valore reale (o economico) e non meramente contabile negativo negandone l’ammissibilità».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 386-2014/I, Fusione (negativa) per incorporazione di società in concordato preventivo non ancora approvato, in CNN Notizie del 27.8.2014: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.1, Scissione o fusione negativa, 1° pubbl. 9/08: «È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi (cosiddetta “scissione negativa”), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo. In tal caso si ritiene che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente e l’operazione debba alternativamente attuarsi: a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito; b) mediante rilevazione della minusvalenza […]».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «Il disavanzo da concambio si verifica allorché, nella fusione per incorporazione, la società incorporante deliberi un aumento di capitale a servizio del concambio delle azioni della società incorporata, di importo superiore al patrimonio netto contabile della società incorporata stessa. La differenza tra questi due valori (aumento di capitale dell’incorporante e patrimonio netto dell’incorporata) costituisce il disavanzo da concambio. […] si afferma la necessità - solo nel caso del disavanzo da concambio e non nell’avanzo da annullamento - di affidare agli esperti designati ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. anche il compito di redigere la perizia ai sensi dell’art. 2343 c.c., con l’attestazione che il valore del patrimonio della società incorporata è almeno pari all’aumento di capitale deliberato dall’incorporante al fine di emettere le azioni o quote necessarie per la soddisfazione del rapporto di cambio».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.1, Scissione o fusione negativa, 1° pubbl. 9/08: «È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 386-2014/I, Fusione (negativa) per incorporazione di società in concordato preventivo non ancora approvato, in CNN Notizie del 27.8.2014: «[…] la circostanza per cui entrambe le società siano in stato di liquidazione sembra rendere irrilevante il fatto che i patrimoni di entrambe le società abbiano un valore negativo. Occorre, infatti, considerare che nella fase della liquidazione il capitale sociale non risulta più soggetto alla disciplina di legge vigente nel caso di attività ordinaria delle società lucrative, poiché la discesa del patrimonio sociale al di sotto del limite del capitale ha già determinato proprio la cessazione dell’attività ordinaria e la necessità della liquidazione (in tal senso si esprime Trib. Milano, 17 ottobre 2007, […] commentata in […] Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, Studio n. 221-2010/I, in Studi e materiali, 2011, 527 ss.). In fase di liquidazione, infatti, è stato osservato come la società non sia neppure obbligata - nonostante le sia comunque concesso di procedere ad una riduzione del capitale - ad osservare il disposto degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 386-2014/I, Fusione (negativa) per incorporazione di società in concordato preventivo non ancora approvato, in CNN Notizie del 27.8.2014: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5617/I, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, in CNN Notizie del 8.3.2005: «[…] appare opportuno analizzare separatamente le disposizioni degli artt. 31 e 36 t.u.b. Iniziamo con l’art. 36 t.u.b. La norma consente - “nell’interesse dei creditori e qualora sussistano esigenze di stabilità” - fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura, da cui risultino banche popolari, o banche in forma di società per azioni; tali fusioni sono deliberate con le maggioranze meno elevate previste dallo statuto per le modificazioni statutarie. Considerando che le banche di credito cooperativo sono, per legge, necessariamente a mutualità prevalente - quindi cooperative agevolate, per le quali non varrebbe comunque la possibilità di trasformazione ex art. 2545-decies c.c. - la disposizione si caratterizza come eccezionale rispetto al generale divieto contenuto nell’art. 14 della legge n. 127/1971 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5617/I, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, in CNN Notizie del 8.3.2005: «[…] appare opportuno analizzare separatament...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Sui confini delle fusioni/scissioni trasformative la riforma ha inciso in modo significativo. Nel vigore della legislazione previgente, infatti, il requisito della eterogeneità, estraneo alla trasformazione, era normalmente riferito a operazioni di fusione e scissione cui partecipassero: (i) società costituite secondo tipi diversi (società di capitali e società di persone); (ii) società causalmente diverse (società lucrative, società consortili, società cooperative). Nel codice novellato, l’aggettivo eterogeneo è riferito (artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies c.c.) alla trasformazione (di consorzi, società consortili, associazioni, fondazioni, comunioni d’azienda in società ordinarie e viceversa). Ne consegue che, dopo la riforma, la categoria delle fusioni e scissioni eterogenee si presta ad essere articolata in tre gruppi:[…] (iii) fusioni e scissioni cui partecipano, insieme a società ordinarie, enti diversi dalle stesse. […] poiché gli adempimenti pubblicitari, in quanto disposti nell’interesse sia dei soci sia dei terzi, costituiscono snodo essenziale del procedimento di fusione/scissione, pare francamente inammissibile che da essi si possa prescindere in occasione della partecipazione di soggetti diversi dalle società […]».
    Trib. Padova, 4 marzo 2010, in Notariato, 2011, 261: «Deve ritenersi ammissibile la fusione eterogenea per incorporazione di una società a responsabilità limitata in una fondazione; la previsione, nel nostro ordinamento, dell’istituto della trasformazione eterogenea, di cui agli art. 2500 septies seg. c.c., implicitamente consente - pur in assenza di un dato normativo espresso - la fusione eterogenea, atteso che il risultato conseguito non sarebbe diverso da quello derivante da una sequenza procedimentale - certamente lecita - di trasformazione eterogenea e conseguente fusione omogenea, purché siano garantiti gli interessi dei soci e dei terzi; non è di ostacolo all’operazione prospettata il principio di tassatività e tipicità degli atti iscrivibili nel registro imprese (art. 2188 c.c.) in considerazione della scindibilità degli adempimenti pubblicitari, che possono essere espletati - con riferimento alla società - nel registro imprese e - con riferimento alla fondazione - nel registro delle persone giuridiche».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Sui confini delle fusioni/s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 883-2013/I, Fusione per incorporazione di s.r.l. in una Aler, in CNN Notizie del 22.9.2014: «[…] Si ritiene […] in generale possibile applicare l’istituto della fusione ad enti non societari (con applicazione diretta e non analogica della disciplina) anche se tutta l’operazione sia condotta in modo unitario e contestuale, purché trovino nel contempo applicazione, per quanto possibile e nei limiti della compatibilità, sia le norme sulla trasformazione eterogenea sia quelle sulla fusione […]. […] In linea generale, pertanto, sembra potersi ammettere una fusione trasformativa fra enti tipologicamente diversi. In particolare, riguardo alla fusione fra fondazione e società, si rileva come un limite implicito alla ammissibilità dell’operazione sia rinvenibile nella necessaria partecipazione totalitaria della società incorporata da parte dell’ente incorporante, dato che, non avendo quest’ultimo una struttura di tipo associativo, sarebbe impossibile prevedere una partecipazione dei soci dell’incorporata […].
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 883-2013/I, Fusione per incorporazione di s.r.l. in una Aler, in CNN Notizie del 22.9.2014: «[…] Si ritiene […] in generale possibile applica...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Quest’ultima considerazione permette infine di sottolineare come la coincidenza dei termini stabiliti dall’articolo 2500 novies c.c. (per l’opposizione dei creditori alla trasformazione) e dall’art. 2503 c.c. (per l’opposizione dei creditori alla fusione/scissione), consente di fare collimare la stipulazione dell’atto di fusione/scissione con l’efficacia della trasformazione eterogenea che, come più volte detto, nella fusione (o scissione) eterogenea è implicata».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 263-2011/I, Opposizione dei creditori nella fusione eterogenea, in CNN Notizie del 6.6.2012: «[…] Sul punto, codesto Ufficio Studi ha ritenuto che il passaggio da società consortile in società di capitali integri un’ipotesi di trasformazione eterogenea, la quale è soggetta alla relativa disciplina prevista dall’art. 2500-novies c.c. in tema di opposizione dei creditori […]. La fusione eterogenea, infatti, pur implicando, oltre alla concentrazione delle diverse compagini societarie, un mutamento del tipo sociale, resta pur sempre un’operazione unitaria, il cui termine di efficacia, subordinato all’opposizione dei creditori, non può non essere unitario ai fini dell’opponibilità dell’operazione stessa anche nei confronti dei soggetti diversi dai creditori, quali i soci e i terzi. Nonostante, quindi, l’art. 2500-novies c.c. sia posto nell’interesse dei creditori della società che subisce la trasformazione, il termine per l’opposizione condiziona l’efficacia dell’intera operazione e non sembra logicamente ammissibile l’esistenza di una pluralità di termini di efficacia ciascuno dei quali sia opponibile a distinte categorie di soggetti e non, invece, alla generalità dei terzi».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Quest’ultima considerazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Sui confini delle fusioni/scissioni trasformative la riforma ha inciso in modo significativo. Nel vigore della legislazione previgente, infatti, il requisito della eterogeneità, estraneo alla trasformazione, era normalmente riferito a operazioni di fusione e scissione cui partecipassero: (i) società costituite secondo tipi diversi (società di capitali e società di persone); (ii) società causalmente diverse (società lucrative, società consortili, società cooperative). Nel codice novellato, l’aggettivo eterogeneo è riferito (artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies c.c.) alla trasformazione (di consorzi, società consortili, associazioni, fondazioni, comunioni d’azienda in società ordinarie e viceversa). Ne consegue che, dopo la riforma, la categoria delle fusioni e scissioni eterogenee si presta ad essere articolata in tre gruppi: […] (ii) fusioni e scissioni cui partecipano società causalmente diverse […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Sui confini delle fusioni/s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] dopo la riforma, la categoria delle fusioni e scissioni eterogenee si presta ad essere articolata in tre gruppi: (i) fusioni e scissioni cui partecipano società costituite secondo tipi diversi; […] L’ammissibilità di fusioni e scissioni appartenenti al primo gruppo, di cui peraltro in passato non si dubitava, trova ora puntuale conferma in norme nuove quali l’art. 2501-sexies, ultimo comma, c.c. (previsione della redazione della relazione di stima ex art. 2343 c.c. in ipotesi di fusione cui partecipino società di persone) e l’art. 2504-bis, ultimo comma, c.c. (necessità del consenso dei creditori ai fini della liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata cui fossero in precedenza soggetti) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2012/I, Fusione mediante incorporazione da parte di una società semplice agricola di due s.r.l. attualmente aventi oggetto commerciale, in CNN Notizie del 13.2.2013: «[…] Con la riforma del diritto societario, tali perplessità sono definitivamente superate grazie alla previsione di cui all’art. 2502-bis, c.c., il quale prevede che “La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell’articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII” […]. Il tenore della norma è tale, peraltro, da ammettere anche la c.d. fusione eterogenea laddove si dà conto dell’eventualità che l’incorporante o la risultante dalla fusione di una società di persone (compresa la società semplice) sia una società capitalistica […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] dopo la riforma, la categor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 108, Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione (artt. 11, 12, 13, d.lgs. 108/2008; 2504 c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Quanto all’attestato del controllo finale, richiesto dall’art. 13, il notaio deve procedervi - quando la risultante sia italiana - solo dopo che sia stato sottoscritto l’atto di fusione, ancorché possa rilasciarlo contestualmente al perfezionamento del medesimo: e ciò perché in sede di controllo finale si devono verificare anche l’esecuzione di ogni atto e il riscontro di ogni fatto, successivi al rilascio dei certificati preliminari (e, dunque, non “coperti” dagli stessi) che la legge della risultante richiede al fine di dare attuazione ed efficacia alla fusione. Per tale ragione, ove gli effetti dell’atto di fusione fossero subordinati ad un evento futuro ed incerto, l’attestato in discorso non potrebbe rilasciarsi (né potrebbe procedersi alla pubblicità dell’atto di fusione nel registro delle imprese, la quale richiede altresì il deposito dell’attestato) senza aver prima accertato la realizzazione dell’evento subordinante, dovendosi corrispondentemente adeguare la decorrenza del termine di trenta giorni cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. 108/1998».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 108, Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione (artt. 11, 12, 13, d.lgs. 108/2008; 2504 c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Quanto all’at...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2012/I, Fusione transfrontaliera: forma dell’atto di fusione in Austria, in CNN Notizie del 25.2.2014: «[…] […] nel caso di specie, la legge applicabile alla società risultante dalla fusione è la “Aktiengesetz” austriaca. […] appare risolutivo il disposto dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108, ove si precisa che se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato comunitario l’atto pubblico di fusione è redatto dall’autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione o, qualora tale legge non preveda che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico, dal notaio. Nel primo caso l’atto pubblico di fusione è depositato presso il notaio ai fini di cui all’articolo 14, comma 2. Nel caso di specie, viene in considerazione il disposto del § 222 AktG, a tenore del quale […] il contratto di fusione richiede la documentazione del notaio. La circostanza che il “contratto di fusione” sia predisposto dagli amministratori e poi sottoposto all’approvazione dell’assemblea ed infine risulti da documentazione notarile sembra soddisfare i requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 12, per cui non sembra necessaria la stipula di un successivo atto di fusione da parte del notaio italiano».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2012/I, Fusione transfrontaliera: forma dell’atto di fusione in Austria, in CNN Notizie del 25.2.2014: «[…] […] nel caso di specie, la le...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 140, Fusione e scissione transfrontaliera con incorporante o beneficiaria extra UE, la cui legge non prevede l’atto di fusione o scissione (art. 2504 c.c.; artt. 2, 4 e 12 d.lgs. 108/2008; art. 25, comma 3, l. 218/1995), 28 ottobre 2014: «[…] per le operazioni transfrontaliere a cui partecipino, anche in posizione di società incorporante o beneficiaria, società non comunitarie o non rientranti tra quelle a cui si applica in via diretta la Decima Direttiva e la legge italiana di attuazione: quand’anche la legge applicabile a tali società non prevedesse l’atto di fusione o di scissione, tale atto rimane una fase imprescindibile del procedimento che, tanto ai sensi dell’art. 25 l. 218/1995 quanto in applicazione analogica dell’art. 12, comma 3, d.lgs. 108/2008, la società italiana deve rispettare per poter perfezionare l’operazione validamente e con i dovuti controlli. Ne consegue che in caso di incorporazione di una società di diritto italiano in una società di uno Stato extra UE che non richiede l’atto di fusione non può affermarsi che l’atto di fusione non sia dovuto neanche per la legge italiana […]».
    In senso contrario, Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 266-2012/I, Fusione per incorporazione di società italiane in società del Delaware, in CNN Notizie, 26.2.2014: «[…] Poiché nel caso in esame si ha una fusione per incorporazione di una società italiana in una società dello Stato americano del Delaware, non sussistono i presupposti per l’integrale applicazione della disciplina delle fusioni transfrontaliere di cui al d.lgs. 108/2008. […] Ne deriva, quindi, che affinché la fusione acquisti efficacia in Italia, essa deve essere posta in essere in conformità a quanto stabilito dalla legge del Delaware […]. Ai fini, quindi, della disciplina del Delaware in materia di fusione, non occorre la redazione di un apposito atto di fusione in forma pubblica, in quanto la fusione diviene efficace ed è resa pubblica attraverso la compilazione del certificate of incorporation da parte Secretary of State. […] Per dare pubblicità dell’avvenuta fusione nel registro delle imprese italiano, non sembra che si debba ricorrere alla stipula, da parte del notaio italiano, di un atto di fusione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 140, Fusione e scissione transfrontaliera con incorporante o beneficiaria extra UE, la cui legge non prevede l’atto di fusione o scissione (art. 2504 c.c.; a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 108, Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione (artt. 11, 12, 13, d.lgs. 108/2008; 2504 c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] In ogni ipotesi di fusione transfrontaliera, sia la risultante italiana o straniera, è imprescindibile che venga perfezionato l’atto pubblico di fusione: lo impone, in entrambi i casi, l’art. 12 d.lgs. 108/2008, preoccupandosi di stabilire la competenza del notaio (italiano) non solo nell’ovvio caso in cui la risultante sia italiana, ma anche quando la risultante sia straniera e in base alla propria legge l’atto pubblico di fusione non sia richiesto né vi sia un’autorità competente a realizzarlo per quell’ordinamento. Ciò viene ribadito dall’art. 14, il quale pretende che l’atto pubblico di fusione - ad intervenuto rilascio dell’attestato di esito positivo del controllo finale - venga depositato e iscritto nel registro delle imprese italiano tanto se la risultante sia italiana quanto se essa sia straniera (pur con una diversa efficacia dell’iscrizione nei due casi, avendo tale iscrizione il tipico effetto costitutivo solo quando la risultante sia italiana) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 108, Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione (artt. 11, 12, 13, d.lgs. 108/2008; 2504 c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] In ogni ipote...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 110, Fusione transfrontaliera in presenza di azioni di speciali categorie (artt. 2376 c.c., 6 d.lgs. 108/2008), 27 gennaio 2009: «Se è straniera la società risultante da una fusione transfrontaliera a cui partecipa una s.p.a. con capitale suddiviso in diverse categorie di azioni, la delibera dell’assemblea generale di approvazione del progetto comune di fusione deve essere approvata dall’assemblea speciale degli appartenenti alla o alle categorie interessate ove dalla fusione derivi a questi ultimi un pregiudizio […]. «[…] In base al disposto dell’art. 2376 c.c. l’approvazione dell’assemblea speciale è necessaria quando la deliberazione dell’assemblea generale pregiudichi i diritti di categoria. Senza entrare nel dibattito relativo all’identificazione dei requisiti del pregiudizio a tal fine rilevante, si vuole chiarire che tale pregiudizio non può dirsi integrato per il semplice fatto che, a fusione perfezionata, i diritti di categoria vengono riconosciuti e regolati da una legge diversa da quella italiana, sulla quale ogni azionista avrà l’onere di documentarsi e per la quale ogni azionista potrà doversi confrontare con una disciplina (attuale e futura) non totalmente coincidente con quella di partenza. […] Per affermare la necessità dell’approvazione da parte dell’assemblea speciale, occorre pertanto riscontrare nella diversa disciplina a cui fossero soggetti i diritti di categoria post fusione gli estremi di un peggioramento della posizione dei relativi titolari rispetto agli altri azionisti che si presti ad integrare lo specifico pregiudizio di cui all’art. 2376 c.c.».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 110, Fusione transfrontaliera in presenza di azioni di speciali categorie (artt. 2376 c.c., 6 d.lgs. 108/2008), 27 gennaio 2009: «Se è straniera la società r...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1037-2013/I, Fusione transfrontaliera e certificato preliminare, in CNN Notizie del 3.3.2014: «[…] L’art. 106, n. 4, l. not., prescrive, infatti, il deposito presso il notaio degli originali e delle copie autentiche “degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano”. L’“uso” dell’atto estero, pur non dovendo essere inteso in senso eccessivamente ampio, si ha quando il documento straniero esibito al notaio venga impiegato per la predisposizione di atti pubblici o scritture private autenticate, sia quando esso forma oggetto di adempimenti pubblicitari o fiscali nei confronti della pubblica amministrazione italiana […]. Entrambe le predette circostanze ricorrono nel caso di specie: i certificati preliminari di fusione costituiscono, infatti, il presupposto per l’attestazione di legittimità della fusione e per la stipula del relativo atto e, inoltre, essi debbono essere depositati, unitamente all’attestazione e all’atto, per l’iscrizione nel registro delle imprese. […] Ne consegue, pertanto, che sembrano ricorrere i presupposti per la necessità del deposito ex art. 106 l. not.. L’allegazione all’atto implica il controllo del notaio sui documenti allegati, quindi, ai nostri fini può esser considerata equipollente al deposito formale. D’altra parte le esigenze che sono alla base dell’art. 106 l. not., e cioè la conservazione ed il controllo, verrebbero parimenti garantite dalla materiale annessione dei certificati all’atto di fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1037-2013/I, Fusione transfrontaliera e certificato preliminare, in CNN Notizie del 3.3.2014: «[…] L’art. 106, n. 4, l. not., prescrive, infa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 108, Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione (artt. 11, 12, 13, d.lgs. 108/2008; 2504 c.c.), 27 gennaio 2009: «In una fusione transfrontaliera cui sia applicabile la decima direttiva societaria e il d.lgs. 108/2008 il notaio è chiamato a rilasciare il certificato preliminare (art. 11 d.lgs. 108/2008) per attestare che la società italiana partecipante ha svolto ogni adempimento richiesto dalla legge ad essa applicabile e che nulla osta - per la parte di procedimento interessante la società italiana - alla realizzazione della fusione. Tale certificato preliminare è destinato, insieme agli altri certificati preliminari concernenti l’osservanza del procedimento ad opera delle società straniere partecipanti, all’autorità incaricata del controllo finale quale determinata dalla legge a cui è soggetta la società risultante dalla fusione (incorporante o costituita per effetto della fusione): detta autorità, che in caso di risultante italiana è ancora il notaio, dopo aver verificato la presenza di tutti i certificati preliminari necessari rilasciati dalle competenti autorità e la coincidenza dei progetti di fusione come approvati dalle varie società coinvolte (oltre alla definizione delle eventuali modalità di partecipazione dei lavoratori), rilascia un apposito attestato (art. 13) idoneo a consentire l’efficacia della fusione in conformità a quanto disposto dalla legge della società risultante (v. artt. 14 e 15 per quanto alla pubblicità e alla conseguente efficacia della fusione con risultante italiana) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 108, Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione (artt. 11, 12, 13, d.lgs. 108/2008; 2504 c.c.), 27 gennaio 2009: «In una fusione tr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 108, Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione (artt. 11, 12, 13, d.lgs. 108/2008; 2504 c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Accertata la indispensabile presenza dell’atto di fusione, deve però rilevarsi che nel d.lgs. 108/2008 non si esplicita se il certificato preliminare vada emesso prima o dopo la redazione dell’atto di fusione. Sembrerebbero deporre per l’anteriorità del certificato preliminare due osservazioni: l’atto di fusione è oggetto di disposizione (art. 12) successiva a quella dedicata al certificato preliminare (art. 11); quest’ultima disposizione, nel prescrivere quali attestazioni deve contenere il certificato preliminare, non menziona la conclusione dell’atto di fusione. In effetti, nella prospettiva cui è avvezzo l’interprete italiano l’atto di fusione, realizzato dai rappresentanti delle società che si fondono, attua la fusione collocandosi a valle dei controlli preliminari sulla osservanza delle regole del procedimento ad opera delle singole società partecipanti […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 108, Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione (artt. 11, 12, 13, d.lgs. 108/2008; 2504 c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Accertata la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 140, Fusione e scissione transfrontaliera con incorporante o beneficiaria extra UE, la cui legge non prevede l’atto di fusione o scissione (art. 2504 c.c.; artt. 2, 4 e 12 d.lgs. 108/2008; art. 25, comma 3, l. 218/1995), 28 ottobre 2014: «[…] mentre nelle fusioni transfrontaliere con risultante italiana, il certificato preliminare richiesto dall’art. 11 d.lgs. 108/2008 precede l’atto di fusione poiché questo verrà certamente redatto in linea con la legge italiana in contemporanea con l’espletamento del controllo finale di legittimità a cura dello stesso notaio rogante, nelle fusioni transfrontaliere con risultante straniera il certificato preliminare in linea di principio segue l’atto di fusione poiché la mancanza di quest’ultimo non consente di poter affermare che è stato compiuto tutto quanto richiesto dalla legge italiana per il perfezionamento dell’operazione da parte della società che vi è soggetta: senza l’atto, il procedimento, per parte italiana, non è completo […].
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 140, Fusione e scissione transfrontaliera con incorporante o beneficiaria extra UE, la cui legge non prevede l’atto di fusione o scissione (art. 2504 c.c.; a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 111, Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008, 2501-bis c.c.), 27 gennaio 2009: «L’art. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008 affronta il problema dell’applicazione dell’art. 2501-bis c.c. alle fusioni transfrontaliere con indebitamento aventi le caratteristiche di cui al primo comma dell’ultima disposizione richiamata. Vi si afferma che l’art. 2501-bis c.c. va applicato esclusivamente alle fusioni transfrontaliere in cui sia italiana la società obiettivo o target, cioè quella il cui controllo sia stato acquisito (da una società straniera) con mezzi finanziari derivati da un indebitamento a tal fine assunto e che può assumere la posizione di incorporata ovvero, nella fusione inversa, di incorporante […]. In tal modo il legislatore pone in evidenza che gli obblighi di comportamento gravanti per l’art. 2501-bis c.c. su tutte le società partecipanti ad un leveraged buy out (lbo) sono finalizzati alla protezione della società target, ovvero dei suoi soci di minoranza e dei suoi creditori: conseguentemente la preoccupazione è posta nel definire le modalità di protezione della sola target italiana, implicitamente rinviando la protezione della target straniera alle scelte della legge cui questa è soggetta. […] Tutto ciò è oggetto di controllo ad opera dell’autorità italiana (il notaio) ai fini del rilascio del certificato preliminare per la società italiana […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 111, Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008, 2501-bis c.c.), 27 gennaio 2009: «L’art. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008 affr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 111, Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008, 2501-bis c.c.), 27 gennaio 2009: «L’art. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008 affronta il problema dell’applicazione dell’art. 2501-bis c.c. alle fusioni transfrontaliere con indebitamento aventi le caratteristiche di cui al primo comma dell’ultima disposizione richiamata. Vi si afferma che l’art. 2501-bis c.c. va applicato esclusivamente alle fusioni transfrontaliere in cui sia italiana la società obiettivo o target, cioè quella il cui controllo sia stato acquisito (da una società straniera) con mezzi finanziari derivati da un indebitamento a tal fine assunto e che può assumere la posizione di incorporata ovvero, nella fusione inversa, di incorporante; mentre l’art. 2501-bis c.c. non si applica alle fusioni transfrontaliere in cui sia italiana la società acquirente del controllo con indebitamento e straniera la target il cui patrimonio, dopo la fusione, costituirà “garanzia generica o fonte di rimborso” dei debiti assunti per l’acquisizione del controllo […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 111, Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008, 2501-bis c.c.), 27 gennaio 2009: «L’art. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008 affr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 111, Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008, 2501-bis c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Se la target è italiana, la sua protezione viene assicurata attraverso una integrale applicazione dell’art. 2501-bis c.c., norma che va allora osservata anche da parte della società acquirente straniera. Anche i competenti organi della società straniera, in particolare, dovranno approvare un progetto di fusione che indichi “le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione”, nonché accompagnarlo con una relazione che indichi “le ragioni che giustificano l’operazione” e che contenga “un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere”. Ferma restando l’attestazione di ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto ad opera degli esperti nella loro relazione, se soltanto la società acquirente straniera è, in base alla propria legge, soggetta a revisione contabile obbligatoria da parte di una società di revisione, la società di revisione incaricata dovrà redigere una relazione da allegare al progetto di fusione. Tutto ciò è oggetto di controllo ad opera dell’autorità italiana (il notaio) ai fini del rilascio del certificato preliminare per la società italiana […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 111, Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008, 2501-bis c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Se la target è italiana, la sua pro...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 111, Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008, 2501-bis c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Se la target è straniera, invece, sarà precipuo compito dell’autorità straniera deputata al rilascio del certificato preliminare per la società obiettivo verificare a tal fine il rispetto della eventuale normativa di protezione dettata dalla legge cui questa è soggetta. Tuttavia, in sede di controllo per l’iscrizione, nel registro delle imprese, della delibera di fusione adottata dalla società acquirente italiana, il notaio non deve trascurare di verificare se la normativa straniera di protezione della società obiettivo consenta o no la fusione come progettata e se siano stati rispettati eventuali obblighi di comportamento da quella legge posti a carico della società acquirente e dei suoi organi. Ciò in quanto il principio ispiratore dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008 consiste nella necessità, per la legge italiana, di rispettare in ogni caso e per intero (cioè nei confronti di tutte le società coinvolte) la normativa applicabile in funzione dell’ordinamento cui è soggetta la società target: dunque, ove la target sia straniera, l’ordinamento italiano richiede che la società acquirente italiana osservi la normativa straniera, così come pretende che, ove la target sia italiana, l’acquirente straniera osservi l’art. 2501-bis c.c.».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 111, Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt. 4, comma 3, d.lgs. 108/2008, 2501-bis c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Se la target è straniera, invece, s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 164-2014/I, Fusione transfrontaliera e applicabilità dell’art. 2505, in CNN Notizie del 3.3.2014: «[…] Si chiede se in una fusione inversa transfrontaliera, in cui la società controllante, incorporanda, di diritto italiano, è titolare del 100% del capitale sociale della controllata, incorporante, di diritto inglese, possa trovare applicazione l’art. 2505 c.c. in materia di fusione semplificata, evitandosi in tal modo di dover predisporre la relazione degli esperti di cui all’art. 2501- sexies c.c. […]. Laddove le società coinvolte nell’operazione siano entrambe società di capitali, la fattispecie in esame è soggetta all’applicazione del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108 e successive modificazioni. In particolare, l’art. 4 d.lgs. 108/2008 stabilisce che “Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, si applica alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione II del libro V del codice civile”. Tra le norme richiamate v’è, dunque, anche l’art. 2505 c.c., il quale, pur riguardando l’incorporazione di società interamente possedute, si ritiene applicabile anche al caso inverso dell’incorporazione della controllante nella società interamente partecipata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 164-2014/I, Fusione transfrontaliera e applicabilità dell’art. 2505, in CNN Notizie del 3.3.2014: «[…] Si chiede se in una fusione inversa tr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5954/I, Fusione per incorporazione di società straniera in società italiana, in CNN Notizie del 18.11.2005: «[…] Ai sensi dell’art. 25, terzo comma, della l. 31 maggio 1995, n. 218, è necessario considerare, oltre alla lex societatis, anche della legge dello Stato in cui si trovano le leggi dello Stato partecipanti alla fusione. Tale disposizione, comunque, non rappresenta una deroga a quanto disposto nel primo comma del medesimo articolo, ma prescrive che l’efficacia della fusione debba essere subordinata alla concorde valutazione da parte degli ordinamenti presi in considerazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5954/I, Fusione per incorporazione di società straniera in società italiana, in CNN Notizie del 18.11.2005: «[…] Ai sensi dell’art. 25, terzo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 214-2011/I, Fusione tra società estere aventi una stabile organizzazione in Italia, in CNN Notizie del 9.2.2012: «[…] la fusione in esame pare esser soggetta alla previsione del comma 3 dell’art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per cui “le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”, giacché non sembrano, per le stesse ragioni di cui sopra, neppure ricorrere i presupposti per l’applicazione del comma 1 (“si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti”).[…] L’esistenza di una stabile rappresentanza in Italia comporta, però, che dell’atto di fusione sia data pubblicità in Italia, presso gli uffici del registro delle imprese nei quali le due società sono iscritte, conformemente a quanto stabilito dall’art. 2508 c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 214-2011/I, Fusione tra società estere aventi una stabile organizzazione in Italia, in CNN Notizie del 9.2.2012: «[…] la fusione in esame par...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 114, Fusione transfrontaliera semplificata e organo deliberante (artt. 18, comma 2, d.lgs. 108/2008; 2505, commi 2, 3 e 2505-bis, commi 2, 3, c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Lo stesso principio di parificazione alla fusione interna porta a ritenere che, pur nel silenzio al riguardo del d.lgs. 108/2008 (e della decima direttiva), trovi integrale applicazione l’art. 2505-bis c.c. per il caso di incorporazione tra società di cui una possiede almeno il 90% del capitale dell’altra. La parte relativa all’organo deliberante (commi 2 e 3) - organo amministrativo invece che organo assembleare - si applica in ogni caso alle società italiane, incorporanti o incorporate, a condizione che lo statuto preveda la competenza dell’organo amministrativo. Tuttavia la parte relativa alla possibile assenza della relazione degli esperti (comma 1) - qualora la minoranza abbia il diritto di farsi acquistare le proprie azioni o quote - trova sicura applicazione in caso di incorporata italiana, mentre nel caso di incorporante italiana va verificato di volta in volta se anche la legge regolante l’incorporata non italiana consenta tale esenzione e/o non vi opponga ostacoli […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 114, Fusione transfrontaliera semplificata e organo deliberante (artt. 18, comma 2, d.lgs. 108/2008; 2505, commi 2, 3 e 2505-bis, commi 2, 3, c.c.), 27 genna...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2014/I, Fusione con società extra UE ed applicabilità del d.lgs. 108/2008, in CNN Notizie del 24.2.2014: «[…] […] sebbene la formulazione dell’art. 2 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108, non appaia del tutto lineare, la dottrina ha così individuato l’ambito di applicazione del d.lgs. e della direttiva 2005/56/CE: - integrale alle ipotesi di fusione tra società di capitali di diversi Stati membri da cui risulti una società di capitali (comma 1) […]. Tra le disposizioni richiamate vi è, appunto, l’art. 4, il cui comma 2 prevede che fermo restando quanto disposto dall’articolo 11 (sul certificato preliminare alla fusione transfrontaliera), nel caso di conflitto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera è data prevalenza alla legge applicabile alla società risultante dalla fusione medesima […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2014/I, Fusione con società extra UE ed applicabilità del d.lgs. 108/2008, in CNN Notizie del 24.2.2014: «[…] […] sebbene la formulazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 109, Pubblicazione dell’avviso di fusione transfrontaliera sulla G.U. (art. 7 d.lgs. 108/2008), 27 gennaio 2009: «In conformità a quanto disposto dall’art. 6, § 2, della Decima Direttiva l’art. 7 d.lgs. 108/2008 impone che si pubblichino sulla Gazzetta Ufficiale alcune informazioni sulla fusione transfrontaliera: in parte rilevabili anche dal progetto di fusione (tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice), in parte complementari rispetto a quelle (il registro delle imprese nel quale è iscritta ogni società partecipante e le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai creditori e ai soci di minoranza, con indicazione delle modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali - rectius, più dettagliate - informazioni dalla società partecipante). […] In realtà non v’è ragione per ritenere che la pubblicazione dell’avviso presupponga la messa a punto del progetto di fusione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 109, Pubblicazione dell’avviso di fusione transfrontaliera sulla G.U. (art. 7 d.lgs. 108/2008), 27 gennaio 2009: «In conformità a quanto disposto dall’art. 6...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 109, Pubblicazione dell’avviso di fusione transfrontaliera sulla G.U. (art. 7 d.lgs. 108/2008), 27 gennaio 2009: «[…] La pubblicazione deve avvenire almeno trenta giorni prima della data fissata per la deliberazione di approvazione del progetto di fusione, termine che nel silenzio della norma deve ritenersi non derogabile senza il consenso di tutti i destinatari delle informazioni da pubblicare come individuati dalla disposizione stessa: creditori e soci. Quando non si possono ottenere i consensi necessari da parte dei creditori, l’obbligo di ottemperare al precetto causa un inevitabile intralcio alla possibilità di giungere alla decisione di fusione con urgenza, ancorché tutti i soci rinunzino al termine di trenta giorni tra l’iscrizione del progetto di fusione e la delibera di sua approvazione. L’intralcio sarebbe ancora più grave se si dovesse ritenere che la pubblicazione dell’avviso vada preceduta dalla redazione o addirittura dalla iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione: la cui messa a punto già sconta tempi non brevi per la necessità di verificare il rispetto di tutti gli ordinamenti coinvolti […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 109, Pubblicazione dell’avviso di fusione transfrontaliera sulla G.U. (art. 7 d.lgs. 108/2008), 27 gennaio 2009: «[…] La pubblicazione deve avvenire almeno t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.3, Art. 2505 quater c.c. e deroghe all’art. 2501 sexies c.c. nelle fusioni di società azionarie, 1° pubbl. 9/08: «[…] È infine da rilevare che la disciplina delle fusioni transfrontaliere di società azionarie consente espressamente (D.L.vo 108/08, art. 9, comma 4) la rinuncia unanime dei soci alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.3, Art. 2505 quater c.c. e deroghe all’art. 2501 sexies c.c. nelle fusioni di società azionarie, 1° pubbl. 9/08: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 113, Fusione transfrontaliera: relazione dell’organo gestorio (art. 8 d.lgs. 108/2008; art. 2501-quinquies c.c.), 27 gennaio 2009: «Nell’art. 7 della Decima Direttiva e nella norma attuativa contenuta nell’art. 8 d.lgs. 108/2008 la relazione dell’organo amministrativo al progetto di fusione assolve ad un fondamentale compito informativo nell’interesse generale, poiché deve illustrare - oltre a quanto già previsto dall’art. 2501-quinquies c.c. per le fusioni domestiche - le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori. Per tale ragione non sembra che si possa ammettere una rinuncia da parte degli interessati a tale relazione: tant’è che il legislatore comunitario e nazionale, mentre dichiara espressamente l’ammissibilità di una rinunzia con il consenso unanime dei soci alla relazione degli esperti (v. art. 8, § 4, Decima Direttiva, e art. 9, § 4, d.lgs. 108/2008), tace su di una analoga possibilità in ordine alla relazione dell’organo gestorio […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 113, Fusione transfrontaliera: relazione dell’organo gestorio (art. 8 d.lgs. 108/2008; art. 2501-quinquies c.c.), 27 gennaio 2009: «Nell’art. 7 della Decima ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 113, Fusione transfrontaliera: relazione dell’organo gestorio (art. 8 d.lgs. 108/2008; art. 2501-quinquies c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Altra questione consiste nel chiedersi se si possa derogare all’integrale decorrenza dei termini previsti dalla legge: quello di trenta giorni tra il deposito della relazione presso la sede sociale e la delibera di approvazione (art. 2501-septies c.c.) e quello, sempre di trenta giorni, tra l’invio della relazione ai rappresentanti dei lavoratori, o la messa a disposizione dei lavoratori in assenza di loro rappresentanti, e la delibera di approvazione (art. 8, § 2, d.lgs. 108/2008). […] Diversamente vale per il termine dettato nell’interesse dei lavoratori, i cui rappresentanti potrebbero far pervenire in tempo utile un parere da allegare alla stessa relazione: ciò comporta che tale termine non può intendersi efficacemente derogato in forza del solo consenso unanime prestato dai soci ai sensi dell’art. 2501-septies c.c.; la deroga può ammettersi unicamente con il consenso (anche) dei rappresentanti dei lavoratori ovvero, in assenza, dei lavoratori stessi […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 113, Fusione transfrontaliera: relazione dell’organo gestorio (art. 8 d.lgs. 108/2008; art. 2501-quinquies c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Altra questione consi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 113, Fusione transfrontaliera: relazione dell’organo gestorio (art. 8 d.lgs. 108/2008; art. 2501-quinquies c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Altra questione consiste nel chiedersi se si possa derogare all’integrale decorrenza dei termini previsti dalla legge: quello di trenta giorni tra il deposito della relazione presso la sede sociale e la delibera di approvazione (art. 2501-septies c.c.) e quello, sempre di trenta giorni, tra l’invio della relazione ai rappresentanti dei lavoratori, o la messa a disposizione dei lavoratori in assenza di loro rappresentanti, e la delibera di approvazione (art. 8, § 2, d.lgs. 108/2008). Nessun dubbio sorge sulla rinunziabilità del termine di cui all’art. 2501-septies c.c., dichiarato derogabile per consenso unanime dei soci dalla medesima disposizione richiamata: e ciò in base al principio dell’applicazione alla fusione transfrontaliera delle norme dettate per la fusione interna, ove non altrimenti disposto […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 113, Fusione transfrontaliera: relazione dell’organo gestorio (art. 8 d.lgs. 108/2008; art. 2501-quinquies c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] Altra questione consi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 30-2010/I, Fusione transfrontaliera e riduzione del termine per l’opposizione, in CNN Notizie del 14.4.2010: «[…] Dunque, la normativa sul Certificato preliminare [l’art. 11 del d.lgs. 108/2008, N.d.A] alla fusione transfrontaliera richiama espressamente le ipotesi di cui all’art. 2503 (consenso dei creditori, deposito presso una banca delle somme necessarie, ecc.) ma non fa riferimento alcuno alla riduzione del termine per l’ipotesi di società con capitale non rappresentato da azioni ex art. 2505-quater, c.c. […] Sembrerebbe, pertanto, che il diritto dei creditori ad opporsi alla fusione, nel termine loro riconosciuto dalla legge, attenga a questa prima fase, in cui, come si è detto, la disciplina applicabile è, in linea di principio, quella nazionale della società partecipante. Sotto tale profilo, peraltro, non si rinvengono, né nella Direttiva, né tantomeno nel d.lgs. di attuazione, deroghe specifiche sul punto, che prevalgano sulla normativa nazionale, come avviene invece per altri aspetti della fase decisoria. […] Ciò dovrebbe consentire di concludere nel senso della integrale applicazione, per la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, della disciplina dell’opposizione ex art. 2503, ivi compresa, qualora questa sia una società con capitale non rappresentato da azioni, la riduzione dei termini di cui all’art. 2505-quater, c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 30-2010/I, Fusione transfrontaliera e riduzione del termine per l’opposizione, in CNN Notizie del 14.4.2010: «[…] Dunque, la normativa sul Ce...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 137, Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere (artt. 2501-quater, comma 3, 2501-quinquies, comma 3 e 2501-bis c.c.; art. 4, comma 1, d.lgs. 108/2008), 13 maggio 2014: «Si reputa legittima la rinuncia alla situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 3, c.c., quindi con il consenso di tutti i soci e di tutti i possessori di strumenti finanziari aventi diritto di voto nelle società coinvolte, anche quando alla fusione partecipano una o più società per le quali non sia stato ancora approvato il primo bilancio di esercizio: con riferimento a tali società la segnalazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies, comma 3, c.c. va riferita al periodo intercorrente tra la costituzione della società e la data della decisione di fusione. Tale rinuncia unanime è legittima anche in caso di fusione con indebitamento ai sensi dell’art. 2501-bis c.c. e, almeno per quanto alla società italiana, in ipotesi di fusione transfrontaliera».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 137, Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere (artt. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 112, Fusione di società italiane con società straniere soggette ad ordinamento che non ha attuato la decima direttiva (direttiva 2005/56/CE, artt. 2, 3; d.lgs. 108/2008, art. 25; legge 218/1995), 27 gennaio 2009: «[…] gli artt. 10 e 11 della Direttiva […] demandano alla legge nazionale l’individuazione dell’autorità competente per il rilascio del certificato preliminare, previo controllo della legittimità della fusione per la parte del procedimento relativa a ciascuna società, e quella competente per il rilascio dell’attestato di controllo finale, cui spetta il controllo della legittimità della fusione per la parte del procedimento concernente la realizzazione della fusione. Relativamente alle citate disposizioni la mancata attuazione della Direttiva comporta l’impossibilità di individuare le autorità competenti ai fini di cui sopra, salvo che per concorde opinione dottrinale e/o giurisprudenziale dai principi del sistema vigente nello Stato membro inadempiente sia comunque desumibile con certezza quali siano tali autorità […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 112, Fusione di società italiane con società straniere soggette ad ordinamento che non ha attuato la decima direttiva (direttiva 2005/56/CE, artt. 2, 3; d.lg...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 112, Fusione di società italiane con società straniere soggette ad ordinamento che non ha attuato la decima direttiva (direttiva 2005/56/CE, artt. 2, 3; d.lgs. 108/2008, art. 25; legge 218/1995), 27 gennaio 2009: «[…] mentre negli ordinamenti in cui è individuabile l’autorità competente il rilascio del certificato preliminare supera ogni esigenza di ulteriore controllo, da parte del notaio, circa il rispetto della legge applicabile alla società straniera (cfr. art. 3, § 3, d.lgs. 108/2008), là dove l’autorità in questione non sia individuabile - così come nelle fusioni transfrontaliere cui non si applica la Decima Direttiva - quel controllo dovrà essere svolto dal notaio in sede di ricevimento dell’atto di fusione: e più precisamente nel momento in cui l’atto di fusione viene sottoscritto in Italia dinanzi al notaio ovvero nel momento in cui l’atto di fusione, redatto all’estero, venga successivamente depositato presso il notaio, secondo quanto previsto dall’art. 12 d.lgs. 108/2008».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 112, Fusione di società italiane con società straniere soggette ad ordinamento che non ha attuato la decima direttiva (direttiva 2005/56/CE, artt. 2, 3; d.lg...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 112, Fusione di società italiane con società straniere soggette ad ordinamento che non ha attuato la decima direttiva (direttiva 2005/56/CE, artt. 2, 3; d.lgs. 108/2008, art. 25; legge 218/1995), 27 gennaio 2009: «Fino a che tutti gli Stati membri non avranno attuato la Decima Direttiva, potrà verificarsi che una società italiana si fonda con una società soggetta alla legge di altro Stato che non ha ancora recepito la Direttiva […]. L’impossibilità di individuare le autorità competenti, d’altro canto, non può tradursi in un ostacolo insormontabile alla realizzazione della fusione […]. La mancanza delle autorità predette, la cui funzione consiste nell’agevolare la verifica del rispetto delle condizioni di legge per il perfezionamento della fusione, semplicemente comporta maggiori oneri in capo a chi - il notaio - è istituzionalmente chiamato a svolgere quel controllo di legalità che nelle fusioni transfrontaliere coinvolgenti una società italiana implica il controllo del rispetto di quanto disposto dall’art. 25, comma 3, l. 218/1995».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 112, Fusione di società italiane con società straniere soggette ad ordinamento che non ha attuato la decima direttiva (direttiva 2005/56/CE, artt. 2, 3; d.lg...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 114, Fusione transfrontaliera semplificata e organo deliberante (artt. 18, comma 2, d.lgs. 108/2008; 2505, commi 2, 3 e 2505-bis, commi 2, 3, c.c.), 27 gennaio 2009: «[…] La laconica disposizione contenuta nell’art. 18, comma 2, [del d.lgs. 108/2008, N.d.A.] potrebbe far nascere il dubbio che nella fusione transfrontaliera con incorporata italiana interamente posseduta quest’ultima non sia tenuta a prendere alcuna decisione nella ipotetica sufficienza di un progetto di fusione debitamente pubblicizzato e della decisione di sua approvazione ad opera della sola (assemblea della) incorporante straniera. Il dubbio va risolto nel senso che rimane indispensabile una decisione di approvazione del progetto adottata, con verbalizzazione notarile e sua iscrizione nel registro delle imprese, almeno dall’organo amministrativo (in alternativa all’assemblea), nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2505, comma 2, c.c., con l’unica differenza che la competenza dell’organo amministrativo al riguardo deriva direttamente dalla legge e non si richiede una clausola statutaria di specifica attribuzione di tale competenza […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 114, Fusione transfrontaliera semplificata e organo deliberante (artt. 18, comma 2, d.lgs. 108/2008; 2505, commi 2, 3 e 2505-bis, commi 2, 3, c.c.), 27 genna...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    Fine capitolo