M.1 - Scissione (in generale)
M.1.1 - Scissione (in generale e miscellanea)
1. Attribuzione di un diritto parziario
2. Effetto modificativo e non estintivo della scissione
3. Elementi patrimoniali da assegnare: criteri
4. Finalità di concentrazione (cd. scissione parallela)
5. Fusione per incorporazione e contestuale scissione
6. Mutuo dissenso di scissione
7. Norme sui trasferimenti immobiliari
8. Periodo massimo entro il quale l’operazione deve essere compiuta
9. Scissione a favore dei soci della società scissa
10. Scissione a favore di società interamente posseduta
11. Scissione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 del T.U.E.L.
12. Scissione di società socia di s.r.l.
13. Scissione di società socia di s.r.l.: variazione del titolare delle quote
15. Società assoggettata a una procedura concorsuale
18. Società straniera proprietaria di immobili in Italia
19. Stabile organizzazione in Italia di una società estera
20. Trascrizione nei Registri Immobiliari
21. Vigilanza del collegio sindacale
1. Attribuzione di un diritto parziario
È legittima l’attribuzione alla società beneficiaria di un diritto parziario (ad esempio: la nuda proprietà) rispetto a un maggior diritto (ad esempio, la piena proprietà) di titolarità della società scissa. In tal caso, mancando un’autonoma valorizzazione dei diritti assegnati alla società beneficiaria nelle scritture contabili della società scissa, tale valorizzazione deve essere compiuta in modo che la somma dei valori attribuiti ai diritti assegnati e a quelli residui non ecceda il preesistente valore dell’intero risultante dalle scritture contabili della società scissa (1).
2. Effetto modificativo e non estintivo della scissione
Con la riforma del diritto societario del 2004, dovrebbe ritenersi superata (2) l’opinione, sostenuta ancora in tempi recenti da una parte della giurisprudenza (3), secondo cui l’operazione di scissione provocherebbe i medesimi effetti di una successione a causa di morte (ossia l’estinzione della società scissa e la successione delle società beneficiarie in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che facevano capo alla società estinta); attualmente si ritiene invece che la scissione consista in una vicenda meramente evolutiva - modificativa della società scissa, il cui effetto è il mutamento del suo assetto organizzativo (4).
3. Elementi patrimoniali da assegnare: criteri
La società scissa può scegliere discrezionalmente i beni e i rapporti da assegnare a favore della società beneficiaria, non essendo tenuta a scorporare attività e passività in egual proporzione (5), purché il valore (reale) delle attività assegnate alla società beneficiaria non sia inferiore al valore (reale) delle passività (6).
4. Finalità di concentrazione (cd. scissione parallela)
È legittima la scissione con la quale un maggior numero di società si scinde in un minor numero di società (cosiddetta “scissioni parallela”) (7).
5. Fusione per incorporazione e contestuale scissione
Non è concepibile un’operazione di fusione per incorporazione con contestuale scissione parziale a favore della società incorporanda, poiché quest’ultima, all’esito della fusione, non esiste più come autonomo soggetto di diritto (8).
6. Mutuo dissenso di scissione
Pur essendo inammissibile il mutuo dissenso rispetto a un atto di scissione (in ragione del principio di stabilità degli effetti delle operazioni societarie) (9), è legittima un’operazione (quale la fusione) produttiva di effetti uguali e contrari rispetto alla scissione, per ripristinare la situazione preesistente a una scissione (10).
7. Norme sui trasferimenti immobiliari
La scissione non ha effetto traslativo e ad essa pertanto non si applicano le norme che disciplinano i trasferimenti immobiliari (11) (quali: la garanzia per evizione, le norme in tema di prelazione (12), le norme in tema di trascrizione, le norme urbanistiche e quelle sulla commerciabilità degli immobili) (13).
8. Periodo massimo entro il quale l’operazione deve essere compiuta
L’operazione di scissione deve essere compiuta nel rispetto di cadenze ragionevoli e quindi non potrà protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono (quali lo stabilito rapporto di cambio) (14); spetta all’esclusiva competenza degli amministratori valutare la possibile incidenza dell’intercorrere di un lasso di tempo notevole fra le varie fasi del procedimento di scissione, specie sotto il profilo della attendibilità dei dati contabili e dei valori presi a riferimento (15).
9. Scissione a favore dei soci della società scissa
È legittima una scissione totale o parziale a favore delle società socie della società scissa, anche nel caso in cui non vengano assegnate azioni o quote ai soci della società scissa (con la conseguenza che si tratta di una operazione con la quale, in sostanza, si effettua la restituzione dei conferimenti ai soci) (16).
10. Scissione a favore di società interamente posseduta
Nel caso di scissione in società beneficiaria interamente posseduta dalla società scissa, deve essere determinato un rapporto di cambio per attribuire ai soci della società scissa quote di partecipazione nella società beneficiaria (17). Pare ammissibile, tuttavia, omettere le formalità connesse al rapporto di cambio nell’ipotesi in cui la società scissa assegni alla società beneficiaria la quota di partecipazione totalitaria di titolarità della società scissa nella società beneficiaria, prevedendo una redistribuzione del capitale della società beneficiaria tra i soci della società scissa (e in misura proporzionale alle quote di partecipazione di titolarità di costoro nella società scissa) (18).
11. Scissione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 del T.U.E.L.
È lecito per aziende speciali e consorzi scindersi in società con la procedura semplificata di cui all’art. 115 del T.U.E.L., attribuendo parte dei propri beni a una società di capitali di nuova costituzione; nel caso in cui si intendano attribuire i beni oggetto di scissione a una società già esistente, si applicano invece le regole “ordinarie” di cui agli artt. 2506 e ss. c.c. (19).
12. Scissione di società socia di s.r.l.
Se una società, a seguito di scissione, viene ad essere titolare di partecipazioni di s.r.l., la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali decorre dalla data di efficacia dell’operazione di scissione, a prescindere dall’aggiornamento dell’elenco soci della partecipata nel Registro delle Imprese (20).
13. Scissione di società socia di s.r.l.: variazione del titolare delle quote
Se una società, a seguito di scissione, diviene titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di s.r.l., le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali quote di partecipazione devono essere comunicate (ma senza che esista un termine vincolante) dal notaio rogante al Registro Imprese mediante il modello “S” (21).
14. Scissione “doppia”
È legittima la scissione “doppia” (e cioè di due società a favore di un’unica beneficiaria, o preesistente o di nuova costituzione), sia nella forma della scissione parziale che nella forma della scissione totale (22).
15. Società assoggettata a una procedura concorsuale
È legittima l’operazione di scissione cui partecipi una società assoggettata ad una procedura concorsuale, pur essendo controverso se il disposto dell’art. 2499 c.c. (secondo il quale «può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa») debba essere applicato analogicamente anche alle ipotesi di fusione e di scissione in pendenza di procedura concorsuale (23).
16. Società con socio moroso
Quando, per derogare alle procedure ordinariamente previste, occorre il consenso unanime di tutti i soci, tale consenso deve essere prestato anche dai soci morosi nei versamenti dovuti alla società partecipante all’operazione di scissione (24).
17. Società in liquidazione
È legittima la delibera di scissione a cui partecipi una società in liquidazione, purché non sia iniziata la distribuzione dell’attivo (25).
18. Società straniera proprietaria di immobili in Italia
Alla scissione di una società estera proprietaria di immobili in Italia devono essere applicate le regole vigenti in Italia sui trasferimenti immobiliari qualora la scissione, nell’ordinamento cui la società scissa appartiene, sia inquadrata come un’operazione traslativa; le regole italiane sui trasferimenti immobiliari invece non si applicano se l’operazione di scissione sia inquadrata, così come avviene nell’ordinamento italiano, come un’operazione di riorganizzazione societaria (26).
19. Stabile organizzazione in Italia di una società estera
Non è possibile effettuare attribuzioni patrimoniali a favore delle stabili organizzazioni in Italia di società estere, posto che esse rappresentano semplicemente un’articolazione organizzativa della società estera, qualificabili come sedi secondarie con rappresentanza stabile ai sensi dell’art. 2508 c.c. (27).
20. Trascrizione nei Registri Immobiliari
La scissione non deve essere oggetto di trascrizione nei Registri Immobiliari (28).
21. Vigilanza del collegio sindacale
In ipotesi di fusione o di scissione di società, il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull’osservanza da parte dell’organo amministrativo delle norme di legge e di statuto applicabili. Sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e, se presente, dall’incaricato della revisione legale dei conti, il collegio sindacale verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione (29).
M.1.2 - Termini
2. Periodo entro il quale l’operazione deve essere compiuta
1. Computo dei termini
Salvo che la legge disponga diversamente, il computo dei termini soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.); non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizione di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo (1).
2. Periodo entro il quale l’operazione deve essere compiuta
L’operazione di scissione deve essere compiuta nel rispetto di cadenze ragionevoli e, quindi, non può protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono (quali lo stabilito rapporto di cambio) (2); è responsabilità degli amministratori valutare la possibile incidenza dell’intercorrere di un lasso di tempo notevole fra le varie fasi del procedimento di scissione, specie sotto il profilo della attendibilità dei dati contabili e dei valori presi a riferimento (3).
3. Riduzione dei termini
È controverso (4) se, nella scissione cui non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni, i termini ex artt. 2501-ter, c. 4, 2501-septies, co. 1, e 2503, c. 1, c.c. (applicabili alla scissione ex artt. 2506-bis, c. 5, e 2506-ter, c. 5, c.c.), si possano (5), o meno (6), considerare ridotti alla metà, ai sensi dell’art. 2505-quater, c.c.
M.1.3 - Pegno e usufrutto
1. Divieto di pegno e usufrutto sulle partecipazioni della società beneficiaria
2. Pegno e usufrutto sulle partecipazioni della società scissa
1. Divieto di pegno e usufrutto sulle partecipazioni della società beneficiaria
In caso di scissione di società le cui azioni o quote siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, la deliberazione di scissione è possibile e legittima anche se lo statuto della società beneficiaria della scissione non ammetta la costituzione di tali diritti e non consti il consenso del creditore pignoratizio o dell’usufruttuario; ne consegue che questi ultimi non potranno avere diritti di pegno o di usufrutto sulle partecipazioni della società beneficiaria della scissione (1).
2. Pegno e usufrutto sulle partecipazioni della società scissa
I diritti di pegno o di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società scissa si trasferiscono sulle azioni o quote emesse per effetto di concambio dalla società beneficiaria della scissione (2); gli amministratori della società beneficiaria della scissione debbono emettere tali partecipazioni con indicazione del vincolo derivante dall’usufrutto o dal pegno (3).
M.1.4 - Strumenti finanziari
1. Opposizione alla scissione
Ai portatori di strumenti finanziari privi di specifico diritto di voto in materia di scissione (o comunque di generico voto in tema di modificazioni statutarie), è riconosciuto il medesimo diritto di opposizione spettante agli obbligazionisti, salvo che l’operazione non sia approvata dalla loro assemblea speciale (1).
2. Procedura semplificata
Per l’esonero degli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) e della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), occorre, oltre al consenso unanime di tutti i soci, anche quello dei titolari di strumenti finanziari che abbiano specifico diritto di voto nelle decisioni di scissione oppure, più in generale, nelle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto (2).
M.1.5 - Società di persone
1. Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata
2. Decisione di scissione di società di persone in società di capitali
3. Decisione di scissione: forma
4. Decisione di scissione: forma extra-assembleare
5. Documenti preparatori della scissione
7. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità
8. Quorum: decisione a maggioranza e adozione di un nuovo statuto
9. Scissione a favore di società di nuova costituzione con unico socio
10. Scissione di società socia di società di persone
12. Situazione patrimoniale e bilanci
13. Situazione patrimoniale e bilanci di società di persone
14. Situazione patrimoniale e bilanci nella scissione di società semplice
1. Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata
L’art. 2500-sexies, co. 1, c.c., dettato (in tema di consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata) in materia di trasformazione, si applica anche alla scissione implicante un mutamento del tipo societario da società di capitali in società di persone (1).
2. Decisione di scissione di società di persone in società di capitali
La decisione di scissione di una società di persone in una società di capitali deve essere redatta nella forma dell’atto pubblico (2).
3. Decisione di scissione: forma
La decisione di scissione di società di persone (a meno che si tratti di una scissione a favore di una società di capitali) può essere redatta anche nella forma della scrittura privata autenticata (oltre che in quella dell’atto pubblico) (3).
4. Decisione di scissione: forma extra-assembleare
Per l’approvazione del progetto di scissione di società di persone è sufficiente una decisione extra-assembleare (4).
5. Documenti preparatori della scissione
Nelle società di persone, competono agli amministratori la redazione e il deposito del progetto di scissione e dei documenti inerenti (5).
6. Quorum
L’approvazione del progetto di scissione avviene a maggioranza (computata secondo la quota partecipazione di ciascun socio agli utili), salvo diversa disposizione statutaria (6).
7. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità
La clausola dei patti sociali di società di persone (indifferentemente adottata prima o dopo la legge di riforma del diritto societario), che genericamente preveda l’unanimità dei soci per le decisioni di modifica dei patti sociali, non dovrebbe valere quale deroga al disposto degli artt. 2500-ter e 2502 c.c. (quest’ultimo richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), i quali permettono l’adozione a maggioranza delle decisioni di trasformazione, fusione e scissione (7); ma si tratta di tesi controversa (8).
8. Quorum: decisione a maggioranza e adozione di un nuovo statuto
In caso di decisione di scissione adottata a maggioranza, il testo dello statuto o dei patti sociali della società risultante dalla operazione di scissione può essere approvato, per ogni sua clausola (ad esempio: per la clausola che disciplini il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale), con la medesima maggioranza (9).
9. Scissione a favore di società di nuova costituzione con unico socio
È legittima la scissione a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio (10); tuttavia, in tal caso, la società di nuova costituzione sarà posta in liquidazione in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi (11).
10. Scissione di società socia di società di persone
Se una società, a seguito di scissione, diviene titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di società di persone, le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali quote di partecipazione devono essere comunicate (ma senza che esista un termine vincolante) dal notaio rogante al Registro Imprese mediante il modello “S2” con intercalare “P”; si deve successivamente far luogo all’atto necessario al fine delle occorrenti modifiche dei patti sociali (12).
11. Scissione semplificata
I procedimenti semplificati di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c. sono applicabili anche alla scissione di società di persone, a prescindere dal sistema di amministrazione adottato (13).
12. Situazione patrimoniale e bilanci
In caso di scissione di società di persone commerciali, la situazione patrimoniale e il bilancio di cui all’art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) dovrebbero essere redatti non con i criteri di redazione prescritti per le società di capitali ma con quelli prescritti (art. 2217 c.c.) per le società di persone; con i medesimi criteri dovrebbero essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) (14); ma si tratta di tesi che appare controversa (15).
13. Situazione patrimoniale e bilanci di società di persone
In caso di scissione cui partecipino s.n.c. o s.a.s. tenute alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le s.p.a., per la redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) devono essere osservate le norme sulla redazione del bilancio da parte delle società di capitali; con i medesimi criteri devono essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) (16).
14. Situazione patrimoniale e bilanci nella scissione di società semplice
In caso di scissione cui partecipi una società semplice, l’art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), in tema di situazione patrimoniale e bilanci, e l’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), in tema di deposito degli ultimi tre bilanci, devono essere coordinati con le norme sulla redazione del rendiconto di cui agli artt. 2261 e 2262 c.c. (17).
M.1.6 - Società cooperative
1. Assegnazione dell’intero patrimonio ad altra cooperativa
2. Assegnazione dell’intero patrimonio a società lucrativa
3. Efficacia “sanante” dell’iscrizione dell’atto di scissione
5. Nomina degli esperti: società coop-s.p.a. beneficiaria
7. Relazione degli esperti: società cooperativa a mutualità prevalente
8. Relazione degli esperti: società cooperativa non a mutualità prevalente
9. Scissione di coop a mutualità prevalente in società lucrativa
10. Scissione trasformativa di coop in concordato preventivo
1. Assegnazione dell’intero patrimonio ad altra cooperativa
In caso di scissione di una cooperativa con estinzione della cooperativa scissa e assegnazione dell’intero suo patrimonio ad altra cooperativa, non sussiste l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici (1).
2. Assegnazione dell’intero patrimonio a società lucrativa
In caso di scissione di una cooperativa con estinzione della cooperativa scissa e assegnazione dell’intero suo patrimonio a una società lucrativa, sussiste l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici (2).
3. Efficacia “sanante” dell’iscrizione dell’atto di scissione
A norma dell’art. 2504-quater c.c. (richiamato nella scissione dall’art. 2506-ter c.c.), l’iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle Imprese è preclusiva (oltre che della stessa impugnazione per invalidità) (3) della declaratoria di nullità e di annullabilità della deliberazione che approva la scissione; tale norma pone, infatti, una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente l’atto di scissione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione (4).
4. Nomina degli esperti
In caso di scissione di società cooperativa, gli esperti incaricati della relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) devono essere scelto tra i soggetti indicati nell’art. 2409-bis c.c. e cioè tra i revisori legali dei conti o le società di revisione (5).
5. Nomina degli esperti: società coop-s.p.a. beneficiaria
In caso di scissione di società cooperativa, in cui la società risultante dalla scissione sia una cooperativa soggetta alle norme della s.p.a., gli esperti incaricati della relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) devono essere designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa soggetta alle norme della s.p.a. (6).
6. Rapporto di cambio
In caso di scissione tra società cooperative a mutualità prevalente, poiché il concambio viene determinato senza tener conto dei patrimoni delle società coinvolte nell’operazione, il rapporto di cambio si determina alla pari ovvero mediante l’assegnazione a ogni socio di una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione posseduta anteriormente all’operazione di scissione (7).
7. Relazione degli esperti: società cooperativa a mutualità prevalente
In caso di scissione tra società cooperative a mutualità prevalente, poiché il rapporto di cambio viene determinato senza tener conto dei patrimoni delle società coinvolte nell’operazione, la relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) dovrebbe essere superflua (8), ma si tratta di tesi controversa (9).
8. Relazione degli esperti: società cooperativa non a mutualità prevalente
In caso di scissione tra società cooperative in cui sia coinvolta anche una sola cooperativa non a mutualità prevalente, trovano applicazione le medesime norme previste per le società di capitali in tema di relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) sulla congruità del rapporto di cambio (10).
9. Scissione di coop a mutualità prevalente in società lucrativa
È legittima la scissione parziale di una cooperativa a mutualità prevalente in favore di una società di capitali di nuova costituzione, purché siano rispettate le norme in tema di trasformazione della cooperativa e sia assegnata alla società beneficiaria la parte di patrimonio non soggetta alla devoluzione in favore dei fondi mutualistici (11).
10. Scissione trasformativa di coop in concordato preventivo
In caso di scissione di società cooperativa (a favore di società di persone, di capitali, di consorzio o di società consortile), in esecuzione di un piano concordatario, la relazione giurata dell’esperto attestante il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c. può essere richiesta solo al momento in cui si avvia il procedimento di scissione, e quindi:
-
nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato prima della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ma l’esito sia stato condizionato ab origine all’omologazione del concordato medesimo, tale perizia deve essere già stata prodotta e, dunque, se ne deve tener conto nel piano concordatario;
-
nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato dopo l’omologazione del concordato preventivo e in esecuzione dello stesso, tale perizia può essere già stata acquisita nel corso del procedimento di omologazione, ma può anche essere legittimamente redatta dopo l’omologazione (in tale ultimo caso, il piano deve comunque recare indicazione del valore stimato dell’eventuale debito da devoluzione, oggetto di verifica da parte dell’attestatore) (12).
M.1.7 - Concordato preventivo
1. Atto di scissione condizionato all’omologa del concordato
2. Scissione funzionale a un concordato preventivo
3. Scissione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato
4. Scissione in pendenza del termine per il reclamo ex art. 183 l. fall.
5. Scissione programmata nel piano concordatario omologato
6. Scissione risanatoria della società scissa con costituzione di una “bad company”
7. Scissione trasformativa di società cooperativa
1. Atto di scissione condizionato all’omologa del concordato
È legittima la procedura di scissione nella quale sia previsto che la stipula dell’atto di scissione sia sospensivamente condizionata all’avvenuta omologazione della proposta di concordato (1). In tal caso occorre che il progetto espliciti un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto all’operazione di concordato (2).
2. Scissione funzionale a un concordato preventivo
È legittima l’operazione di scissione finalizzata alla esecuzione di una procedura di concordato preventivo (3).
3. Scissione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato
In caso di procedura di scissione programmata dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, non sono soggetti ad autorizzazione giudiziale, se la stipula dell’atto di scissione venga subordinata alla omologazione del concordato:
-
la predisposizione del progetto di scissione;
-
il deposito del progetto di scissione presso il Registro Imprese;
-
la deliberazione che approva il progetto di scissione (4).
Occorre invece l’autorizzazione giudiziale per la stipula dell’atto di scissione se essa sia programmata anteriormente al decreto di omologazione del concordato e l’atto di scissione non sia condizionato a tale omologazione; anche in questo caso comunque non occorre l’autorizzazione né per predisporre e pubblicare il progetto di scissione né per la deliberazione che lo approva (5).
4. Scissione in pendenza del termine per il reclamo ex art. 183 l. fall.
È legittima la stipula di un atto di scissione successivamente all’omologazione del concordato preventivo, ma in pendenza del termine per il reclamo ex art. 183 l. fall. (6).
5. Scissione programmata nel piano concordatario omologato
L’attuazione di una scissione che sia programmata nel piano concordatario omologato non necessita di alcuna autorizzazione preventiva, salvo quelle richieste nel decreto di omologazione (7). Gli atti del procedimento di scissione (anche nel caso in cui la scissione sia esecutiva di un concordato preventivo omologato con liquidazione dell’attivo) sono di competenza esclusiva dell’organo amministrativo, con il controllo del commissario giudiziale, e ciò pure nell’ipotesi in cui sia nominato un liquidatore giudiziale del patrimonio sociale (8).
6. Scissione risanatoria della società scissa con costituzione di una “bad company”
È illegittima, per violazione dell’art. 2470 c.c. (9) (ma non si tratta di opinione univoca) (10), la proposta di concordato che preveda, da una parte, l’assegnazione ai fini di liquidazione di tutte le passività e di alcuni determinati beni a una società beneficiaria di nuova costituzione (cosiddetta “bad company”) e, dall’altra parte, il ritorno in bonis post scissione e la totale esdebitazione (quale immediato effetto della scissione) della società scissa, in capo alla quale sia prevista la continuità aziendale (11), e ciò anche se la società scissa si obblighi post scissione a devolvere a favore dei creditori della bad company una parte dei futuri risultati della sua attività d’impresa (12).
7. Scissione trasformativa di società cooperativa
In caso di scissione di società cooperativa (a favore di società di persone, di capitali, di consorzio o di società consortile), in esecuzione di un piano concordatario, la relazione giurata dell’esperto attestante il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c. può essere richiesta solo al momento in cui si avvia il procedimento di scissione, e quindi:
-
nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato prima della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ma l’esito sia stato condizionato ab origine all’omologazione del concordato medesimo, tale perizia deve essere già stata prodotta e, dunque, se ne deve tener conto nel piano concordatario;
-
nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato dopo l’omologazione del concordato preventivo e in esecuzione dello stesso, tale perizia può essere già stata acquisita nel corso del procedimento di omologazione, ma può anche essere legittimamente redatta dopo l’omologazione (in tale ultimo caso, il piano deve comunque recare indicazione del valore stimato dell’eventuale debito da devoluzione, oggetto di verifica da parte dell’attestatore) (13).
M.1.8 - Confidi
1. Scissione di confidi in confidi
2. Scissione di confidi in enti diversi dal confidi
1. Scissione di confidi in confidi
In caso di scissione di un confidi in un altro confidi, si applica la disciplina dettata dal d.l. 269/2003 (1).
2. Scissione di confidi in enti diversi dal confidi
In caso di scissione di un confidi in un ente diverso da un confidi, non è applicabile la disciplina dettata dal d.l. 269/2003 (2).
M.2 - Procedura di scissione
M.2.1 - Procedura semplificata (in generale e miscellanea)
1. Società di persone
I procedimenti semplificati di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c. sono applicabili anche alla scissione di società di persone, a prescindere dal sistema di amministrazione adottato (1).
M.2.2 - Procedura semplificata (società scissa posseduta almeno al 90 per cento)
1. Competenza dell’organo amministrativo
2. Impegno all’acquisto delle partecipazioni dei soci della società scissa
1. Competenza dell’organo amministrativo
Nella scissione di società posseduta al novanta per cento dalla società beneficiaria l’approvazione del progetto di scissione è decisa dall’organo amministrativo della società beneficiaria (a meno che la decisione assembleare sia richiesta dai soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale della beneficiaria) (1) a condizione che lo consenta lo statuto della società beneficiaria essendo irrilevante l’assenza di tale clausola nello statuto della società scissa (2). In tal caso (3):
-
deve essere effettuato il deposito presso la sede sociale della società beneficiaria dei documenti di tutti i documenti di cui all’art. 2501-septies c.c. durante i trenta giorni che precedono la decisione;
-
il progetto di scissione deve essere stato iscritto nel Registro delle Imprese in cui ha sede la società beneficiaria almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di scissione da parte della società scissa.
2. Impegno all’acquisto delle partecipazioni dei soci della società scissa
Nella procedura di scissione di società possedute al novanta per cento dalla società beneficiaria occorre che il progetto di scissione contenga l’impegno verso i soci di minoranza della società scissa di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso; l’impegno all’acquisto può pervenire sia dalla società beneficiaria sia dai soci della società beneficiaria (se c’è il loro accordo); è anche possibile che la società beneficiaria possa anche indicare un proprio socio o un terzo (sempre che gli altri soci della beneficiaria siano d’accordo) disposto ad impegnarsi all’acquisto (4).
3. Progetto di scissione
In caso di scissione a favore di società beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, il progetto di scissione e la deliberazione di scissione devono indicare, tra l’altro, un termine (per l’esercizio del diritto dei soci di minoranza di vedersi acquistate le loro azioni o quote) non inferiore ai quindici giorni successivi alla iscrizione della delibera di scissione nel Registro delle Imprese in cui è iscritta la società scissa (5).
4. Relazione degli esperti
In caso di scissione a favore di società beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, può omettersi la relazione dell’esperto di cui all’art. 2501-sexies c.c., purché il progetto di scissione contenga la previsione del rapporto di cambio (e dell’eventuale aumento di capitale della società beneficiaria) nonché l’impegno a favore dei soci della società scissa di acquistare o di fare acquistare le loro partecipazioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso (6).
5. Rinuncia ai termini
In caso di scissione a favore di società beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, sono rinunciabili:
-
il termine concesso ai soci per avocare a sé la decisione di scissione (7);
-
il termine intercorrente tra il deposito dei prescritti documenti presso la sede sociale e la data in cui è assunta la decisione di scissione;
-
il termine intercorrente tra l’iscrizione del progetto di scissione nel Registro delle Imprese e la data in cui è assunta la decisione di scissione (8).
M.3 - Progetto di scissione
M.3.1 - Progetto di scissione (in generale e miscellanea)
1. Decisione di scissione adottata prima dell’iscrizione del progetto
2. Deposito del progetto presso la sede sociale e il Registro delle Imprese
3. Elementi patrimoniali del passivo oggetto di scissione
4. Modifica del progetto: cambio di denominazione
5. Modifica del progetto: legittimità
6. Modifica del progetto: modifiche consentite
7. Modifica del progetto: modifiche non consentite
8. Organi della società risultante dalla scissione
9. Organi della società risultante dalla scissione: nomina
10. Pubblicazione sul sito internet della società
11. Riunione di operazioni di fusione e scissione in un unico progetto
12. Scissione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato
14. Stipula dell’atto di scissione condizionata all’omologa del concordato
1. Decisione di scissione adottata prima dell’iscrizione del progetto
È legittima la deliberazione di scissione adottata all’unanimità da tutti i soci prima dell’iscrizione del relativo progetto nel Registro delle Imprese, purché sia avvenuto il deposito del progetto (1); in tal caso, il testo integrale del progetto deve essere allegato alla deliberazione (2).
2. Deposito del progetto presso la sede sociale e il Registro delle Imprese
Il deposito del progetto di scissione presso la sede sociale può precedere il deposito al Registro delle Imprese del tempo necessario per quest’ultimo deposito, che quindi dovrà seguire “senza indugio” (3).
3. Elementi patrimoniali del passivo oggetto di scissione
Qualora il progetto di scissione programmi il trasferimento alla società beneficiaria di un ramo di azienda nel cui passivo sia certamente incluso un dato elemento, il mero fatto che quest’ultimo elemento non sia oggetto di un’analitica indicazione nella situazione patrimoniale di riferimento non determina l’applicazione della regola suppletiva di responsabilità per il passivo di cui all’art. 2506-bis, c. 3, c.c., la quale è destinata a operare allorché la destinazione dell’elemento del passivo non sia desumibile dal progetto (e non già, semplicemente, per il fatto che esso non figuri tra gli elementi esattamente descritti) (4).
4. Modifica del progetto: cambio di denominazione
Poiché la denominazione della società risultante dalla scissione rientra nel contenuto legale del progetto e poiché eventuali modifiche della stessa sono di competenza dell’assemblea dei soci, non appare possibile stabilire, nell’atto di scissione, una denominazione diversa da quella indicata nel progetto (5).
5. Modifica del progetto: legittimità
Le modifiche del progetto di scissione, in pendenza della sua approvazione, sono legittime ove non incidano sui diritti dei soci e dei terzi (art. 2502, c. 2, c.c., applicabile alla scissione in conseguenza del richiamo contenuto nell’art. 2506-ter, c. 5, c.c.) (6); peraltro, il progetto di scissione può essere modificato (ove incida sui diritti dei soci, ma non dei terzi) con la decisione di scissione approvata da tutti i soci delle società partecipanti all’operazione (7), sempre che l’assemblea sia totalitaria o, se convocata, sempre che delle modifiche sia stata fatta menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione (8).
6. Modifica del progetto: modifiche consentite
Le modifiche apportabili al progetto di scissione possono riguardare (9):
-
le clausole dello statuto della società beneficiaria;
-
il rapporto di cambio;
-
le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria;
-
la data da cui le azioni o quote assegnande in concambio partecipano agli utili;
-
la data da cui le operazioni delle società partecipanti all’operazione sono imputate al bilancio della società beneficiaria;
-
il trattamento particolare riservato a determinati soci;
-
la data di efficacia fiscale della scissione.
7. Modifica del progetto: modifiche non consentite
Non sono ammesse modifiche al progetto di scissione che incidano sui diritti di terzi (come accadrebbe, ad esempio, se si riducesse il capitale sociale della società beneficiaria) (10).
8. Organi della società risultante dalla scissione
In caso di scissione con costituzione di nuova società beneficiaria, il progetto di scissione non deve contenere la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società (11).
9. Organi della società risultante dalla scissione: nomina
In caso di scissione con costituzione di nuova società beneficiaria, qualora il progetto di scissione non contenga la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, la loro nomina può avvenire con la deliberazione di approvazione del progetto di scissione oppure nell’atto di scissione (12).
10. Pubblicazione sul sito internet della società
La pubblicità del progetto di scissione sul sito internet della società (in luogo della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese) è consentita a condizione che: (i) nel Registro delle Imprese sia indicato l’indirizzo internet della società (13), (ii) il progetto sia caricato sul sito in un documento in formato .pdf firmato digitalmente (14), (iii) l’avvenuta pubblicazione sul sito abbia data certa (15), (iv) terminato il prescritto periodo di pubblicazione, la consultabilità del progetto nel tempo posteriore sia assicurata mediante la sua allegazione al verbale della deliberazione assembleare che approva il progetto (16). È infine opportuno prevedere adeguate misure al fine di assicurare, per tutto il periodo di pubblicazione, che il progetto pubblicato sul sito non subisca modificazioni nel corso di detto periodo rispetto al testo inizialmente caricato (17).
11. Riunione di operazioni di fusione e scissione in un unico progetto
È legittima la riunione di operazioni di fusione e scissione in un unico progetto (18).
12. Scissione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato
In caso di procedura di scissione programmata dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, non sono soggetti ad autorizzazione giudiziale, se la stipula dell’atto di scissione venga subordinata alla omologazione del concordato:
-
la predisposizione del progetto di scissione;
-
il deposito del progetto di scissione presso il Registro Imprese;
-
la deliberazione che approva il progetto di scissione (19).
Occorre invece l’autorizzazione giudiziale per la stipula dell’atto di scissione se essa sia programmata anteriormente al decreto di omologazione del concordato e l’atto di scissione non sia condizionato a tale omologazione; anche in questo caso comunque non occorre l’autorizzazione né per predisporre e pubblicare il progetto di scissione né per la deliberazione che lo approva (20).
13. Società di persone
Nelle società di persone, competono agli amministratori la redazione e il deposito del progetto di scissione e dei documenti inerenti (21).
14. Stipula dell’atto di scissione condizionata all’omologa del concordato
È legittima la procedura di scissione nella quale sia previsto che la stipula dell’atto di scissione sia sospensivamente condizionata all’avvenuta omologazione della proposta di concordato (22). In tal caso occorre che il progetto di scissione espliciti un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto all’operazione di concordato (23).
M.3.2 - Rapporto di cambio
1. Congruità del rapporto di cambio
2. Rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti
3. Scissione a favore di società interamente posseduta
4. S.r.l. beneficiaria con quote prive di valore nominale
1. Congruità del rapporto di cambio
È illegittima la deliberazione di scissione nella quale la rinuncia alla situazione patrimoniale, alla relazione degli amministratori e alla relazione degli esperti siano motivate con l’intento di far luogo a un rapporto di cambio non congruo, in quanto la congruità del rapporto di cambio è un elemento essenziale del procedimento di scissione in ragione della sua formale neutralità nei confronti dei soci delle società partecipanti all’operazione (1).
2. Rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti
In presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti, la decisione di scissione è legittima solo se approvata con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti all’operazione (2).
3. Scissione a favore di società interamente posseduta
Nel caso di scissione in società beneficiaria interamente posseduta dalla società scissa, deve essere determinato un rapporto di cambio per attribuire ai soci della società scissa quote di partecipazione nella società beneficiaria (3).
4. S.r.l. beneficiaria con quote prive di valore nominale
In caso di scissione avente come beneficiaria una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, il concambio si attua mediante rideterminazione delle quote di partecipazione dei “vecchi” soci rispetto a quelle attribuite ai “nuovi” soci (4).
M.3.3 - Capitale sociale
1. Aumento del capitale con conferimento in natura: stima
2. Capitale delle società risultanti dalla scissione
3. Riduzione di capitale di società emittente obbligazioni
4. Riduzione volontaria del capitale della beneficiaria
5. Rivalutazione del patrimonio della società scissa
6. S.r.l. beneficiaria con quote senza valore nominale
1. Aumento del capitale con conferimento in natura: stima
Quando nella scissione è obbligatoria la redazione della relazione di cui all’art. 2343 c.c. (o la procedura di stima di cui all’art. 2343-ter c.c.) (1), detta relazione deve essere redatta anche nel caso in cui la relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti non siano richieste (art. 2506-ter, c. 3, c.c.) o i soci vi abbiano rinunziato (art. 2506-ter, c. 4, c.c.) (2).
2. Capitale delle società risultanti dalla scissione
Il capitale sociale delle società risultanti da una scissione può essere inferiore alla somma dei capitali delle società preesistenti alla scissione (3); in tal caso, non si ricade nella fattispecie della riduzione volontaria del capitale, le cui disposizioni non trovano dunque applicazione (4).
3. Riduzione di capitale di società emittente obbligazioni
È illegittima la riduzione di capitale sociale quale conseguenza di una operazione di scissione coinvolgente società che abbia emesso un prestito obbligazionario, qualora, per effetto della scissione, il rapporto fra le poste del patrimonio netto elencate nell’art. 2412 c.c. (capitale compreso) e le obbligazioni emesse non risulti più rispettato (5).
4. Riduzione volontaria del capitale della beneficiaria
Nell’ambito di una operazione di scissione, è illegittima la riduzione volontaria del capitale delle società preesistenti beneficiarie, in violazione delle disposizioni dettate per la riduzione reale del capitale sociale (6).
5. Rivalutazione del patrimonio della società scissa
Sia nella scissione “propria” che in quella “per incorporazione” è controverso se sia legittima (7), o meno (8), la rivalutazione del patrimonio netto della società scissa ai fini della determinazione del capitale sociale delle società risultanti all’esito della scissione, purché i valori siano attestati con il procedimento di stima redatta di cui agli artt. 2343 e 2343-ter c.c. (per la s.p.a.) e di cui all’art. 2464 c.c. (per la s.r.l.).
6. S.r.l. beneficiaria con quote senza valore nominale
In caso di scissione avente come beneficiaria una s.r.l. con quote di partecipazione prive di valore nominale, non occorre aumentare il capitale sociale al servizio del concambio (9).
M.3.4 - Deposito di documenti
1. Aumento di capitale in natura: deposito della relazione di stima
2. Decorrenza del termine per la decisione di scissione
3. Deposito di documenti presso la sede sociale in date diverse
4. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese
5. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese: elencazione nel verbale
1. Aumento di capitale in natura: deposito della relazione di stima
Quando la scissione si realizza mediante l’aumento del capitale con conferimento di beni in natura, è legittimo che la relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c. sia depositata al Registro delle Imprese unitamente alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione: la relazione dell’organo amministrativo (o il progetto di scissione, nel caso che la relazione dell’organo amministrativo non sia redatta) devono indicare che la relazione di stima sarà depositata unitamente alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione (benché l’art. 2506 ter, comma 2, c.c. preveda che la relazione degli amministratori indichi «il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata») (1).
2. Decorrenza del termine per la decisione di scissione
Nel caso in cui il deposito dei documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c. avvenga in date diverse, il termine previsto dalla legge per l’assunzione della decisione di scissione va computato con riferimento alla data di deposito dell’ultimo documento (2).
3. Deposito di documenti presso la sede sociale in date diverse
Il deposito presso la sede sociale dei documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) può essere effettuato anche in date diverse (3).
4. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese
Non devono essere ridepositati al Registro delle Imprese, unitamente al verbale dell’assemblea che approva il progetto di scissione, i documenti che già risultino acquisiti nel Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti all’operazione di scissione (4).
5. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese: elencazione nel verbale
Il verbale recante la decisione di scissione deve riportare l’elenco dei documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) che non vengono depositati al Registro delle Imprese in quanto già depositati presso il Registro delle Imprese in altre circostanze (5).
M.3.5 - Conguaglio in denaro
1. Conguaglio in denaro
È legittima la deliberazione di scissione che preveda conguagli in denaro soltanto nel caso in cui ciò sia necessario ad evitare la formazione di resti; ove non ricorra questo presupposto è illegittima la previsione di conguagli, anche se la deliberazione sia approvata da tutti i soci all’unanimità (1).
M.3.6 - Obbligazioni
1. Aumento di capitale della società beneficiaria a servizio della conversione
2. Avviso agli obbligazionisti convertibili
3. Facoltà di conversione anticipata
4. Frazionamento del prestito obbligazionario
5. Frazionamento del prestito obbligazionario: assemblea degli obbligazionisti
6. Limitazioni alla facoltà di conversione
7. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione: legittimità
8. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione: tempistica
9. Scissione in s.r.l. di s.p.a. che ha emesso obbligazioni
1. Aumento di capitale della società beneficiaria a servizio della conversione
Il progetto di scissione deve prevedere un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile in cui subentra la s.p.a. risultante dalla scissione (1).
2. Avviso agli obbligazionisti convertibili
L’avviso agli obbligazionisti convertibili per l’esercizio del diritto di conversione, di cui all’art. 2503-bis, c.c., deve riportare la decisione dell’organo amministrativo di sottoporre all’assemblea un progetto di scissione, senza doverne precisare le modalità attuative (2).
3. Facoltà di conversione anticipata
La facoltà di conversione anticipata riconosciuta agli obbligazionisti convertibili (art. 2503-bis, c. 2, c.c.,) si aggiunge (e non si sostituisce) agli altri periodi di conversione previsti in origine dal regolamento del prestito obbligazionario (3).
4. Frazionamento del prestito obbligazionario
In caso di scissione, è possibile il trasferimento frazionato del prestito obbligazionario, mediante il quale l’intero prestito obbligazionario viene suddiviso assegnando a ciascuna società beneficiaria della scissione una porzione delle obbligazioni emesse (4).
5. Frazionamento del prestito obbligazionario: assemblea degli obbligazionisti
In caso di scissione, se il prestito obbligazionario viene frazionato tra più società beneficiarie della scissione, gli obbligazionisti, pur conservando diritti identici a quelli anteriori alla scissione, non si trovano più in una posizione reciprocamente paritaria e pertanto non è possibile ricorrere alla disciplina di cui all’art. 2503-bis c.c. (e cioè alla approvazione della scissione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti) (5).
6. Limitazioni alla facoltà di conversione
È legittima la clausola statutaria che, in caso di scissione, escluda la facoltà di conversione anticipata, fermo restando il riconoscimento in capo agli obbligazionisti convertibili di diritti equivalenti a quelli posseduti anteriormente all’operazione (6).
7. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione: legittimità
Può omettersi la pubblicazione dell’avviso circa la facoltà di anticipata conversione delle obbligazioni convertibili, di cui all’art. 2503-bis, c. 2, c.c., se vi consentano tutti gli obbligazionisti convertibili ovvero essi rinuncino alla stessa facoltà di conversione anticipata (7).
8. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione: tempistica
La rinuncia unanime degli obbligazionisti convertibili alla preventiva pubblicazione dell’avviso della facoltà di anticipata conversione ai sensi dell’art. 2503-bis, c. 2, c.c., ovvero alla stessa facoltà di conversione anticipata, può essere espressa sia anteriormente all’assemblea ove si delibera l’approvazione del progetto di scissione sia nel corso dell’assemblea stessa (8).
9. Scissione in s.r.l. di s.p.a. che ha emesso obbligazioni
La scissione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni è legittima (anche in assenza di estinzione del prestito obbligazionario e quindi con trasformazione delle obbligazioni in titoli di debito) (9), a condizione che:
-
per la società beneficiaria l’emissione di titoli di debito sia statutariamente prevista (e siano disciplinati nello statuto i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito) (10);
-
l’emissione delle obbligazioni sia avvenuta ai sensi dell’art. 2412, c. 2, c.c. (e cioè riservando la sottoscrizione delle obbligazioni a investitori professionali vigilati) (11);
-
consti il consenso degli obbligazionisti (12) oppure il regolamento del prestito consenta la trasformazione regressiva in s.r.l. (13);
-
venga prestata da parte di un investitore professionale a favore degli ex obbligazionisti una garanzia fideiussoria circa la solvibilità della società beneficiaria (garanzia di contenuto omogeneo a quella ex lege derivante dall’art. 2483 c.c.) (14).
M.3.7 - Particolari diritti dei soci di s.r.l.
1. Particolari diritti dei soci di s.r.l.
1. Particolari diritti dei soci di s.r.l.
Il progetto di scissione di una s.r.l. che implichi il venir meno dei diritti particolari ex art. 2468, co. 3, c.c., può essere approvato solo con il consenso unanime dei soci titolari di detti particolari diritti, a meno che lo statuto ne preveda la modificabilità a maggioranza (1).
M.3.8 - Relazione degli amministratori
1. Strumenti finanziari
Per l’esonero degli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) e della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), occorre, oltre al consenso unanime di tutti i soci, anche quello dei titolari di strumenti finanziari che abbiano specifico diritto di voto nelle decisioni di scissione oppure, più in generale, nelle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto (1).
M.3.9 - Relazione degli esperti
1. Assegnazione non proporzionale di obbligazioni convertibili
2. Assegnazione proporzionale di obbligazioni convertibili
3. Superfluità della relazione degli esperti
1. Assegnazione non proporzionale di obbligazioni convertibili
In caso di scissione di s.p.a., qualora non sia previsto un criterio proporzionale per l’attribuzione delle obbligazioni convertibili, occorre far luogo alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (1).
2. Assegnazione proporzionale di obbligazioni convertibili
In caso di scissione di s.p.a., si può omettere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio se la scissione avviene mediante costituzione di una nuova società e l’attribuzione sia delle azioni che delle obbligazioni convertibili avviene con criterio proporzionale (2).
3. Superfluità della relazione degli esperti
Qualora la scissione non comporti alcuna variazione di valore delle partecipazioni possedute dai soci delle società partecipanti all’operazione, è superflua la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (3).
M.3.10 - Relazione di stima
1. Aumento del capitale in natura: deposito della relazione di stima
2. Aumento del capitale in natura: relazione di stima
3. Relazione di stima: presupposti
4. Scissione a favore di società personale
1. Aumento del capitale in natura: deposito della relazione di stima
Quando la scissione si realizza mediante l’aumento del capitale con conferimento di beni in natura, è legittimo che la relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c. sia depositata al Registro delle Imprese unitamente alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione: la relazione dell’organo amministrativo (o il progetto di scissione, nel caso che la relazione dell’organo amministrativo non sia redatta) devono indicare che la relazione di stima sarà depositata unitamente alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione (benché l’art. 2506 ter, c. 2, c.c. preveda che la relazione degli amministratori indichi «il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata») (1).
2. Aumento del capitale in natura: relazione di stima
Quando nella scissione è obbligatoria la redazione della relazione di cui all’art. 2343 c.c. (o la procedura di stima di cui all’art. 2343-ter c.c.) (2), detta relazione deve essere redatta anche nel caso in cui la relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti non siano richieste (art. 2506-ter, c. 3, c.c.) o i soci vi abbiano rinunziato (art. 2506-ter, c. 4, c.c.) (3).
3. Relazione di stima: presupposti
È necessaria la relazione di stima di stima di cui all’art. 2343 c.c. qualora ricorrano i seguenti presupposti (se tutti questi presupposti non ricorrano, la relazione di stima non occorre):
-
si tratti di una scissione che coinvolge una società di persone;
-
la società risultante dalla scissione sia una società di capitali di nuova costituzione oppure una società di capitali che incrementa il proprio capitale per effetto della scissione (4).
In tal caso, l’esistenza della relazione di stima va menzionata (art. 2506-ter, c. 2, c.c.) nella relazione dell’organo amministrativo o, in mancanza (5), nel progetto di scissione, indicando l’ufficio del Registro Imprese (6) nel quale sarà depositata la decisione di scissione cui verrà allegata la relazione di stima (7).
4. Scissione a favore di società personale
In un atto di scissione parziale in favore di società personale, la relazione di stima richiesta dall’art. 2343 c.c. per il conferimento di beni in natura in una società di capitali non è necessaria: in tal caso, pertanto, è sufficiente l’allegazione di una situazione patrimoniale delle società partecipanti all’operazione redatta dagli amministratori nel rispetto delle norme sul bilancio di esercizio (8).
M.3.11 - Situazione patrimoniale
2. Scissione inversa (in favore di beneficiaria che possiede interamente la scissa)
4. Società di persone tenute alla redazione del bilancio
1. Data di riferimento
Ai fini del computo del termine di centoventi giorni dalla data di riferimento della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), rileva solo la data di deposito del progetto di scissione e non la data del deposito di documentazione diversa dal progetto predetto (1).
2. Scissione inversa (in favore di beneficiaria che possiede interamente la scissa)
In caso di scissione inversa (vale a dire in società beneficiaria interamente partecipata dalla società scissa), non si deve far luogo alla redazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. (2).
3. Società di persone
In caso di scissione di società di persone commerciali, la situazione patrimoniale e il bilancio di cui all’art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) dovrebbero essere redatti non con i criteri di redazione prescritti per le società di capitali ma con quelli prescritti (art. 2217 c.c.) per le società di persone; con i medesimi criteri dovrebbero essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) (3); ma si tratta di tesi che appare controversa (4).
4. Società di persone tenute alla redazione del bilancio
In caso di scissione cui partecipino s.n.c. o s.a.s. tenute alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le s.p.a., per la redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) devono essere osservate le norme sulla redazione del bilancio da parte delle società di capitali; con i medesimi criteri devono essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) (5).
5. Società semplice
In caso di scissione cui partecipi una società semplice, l’art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), in tema di situazione patrimoniale e bilanci, e l’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), in tema di deposito degli ultimi tre bilanci, devono essere coordinati con le norme sulla redazione del rendiconto di cui agli artt. 2261 e 2262 c.c. (6).
6. Strumenti finanziari
Per l’esonero degli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) e della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), occorre, oltre al consenso unanime di tutti i soci, anche quello dei titolari di strumenti finanziari che abbiano specifico diritto di voto nelle decisioni di scissione oppure, più in generale, nelle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto (7).
M.4 - Decisione di scissione
M.4.1 - Decisione di scissione (in generale e miscellanea)
1. Decisione adottata prima dell’iscrizione del progetto
2. Nomina degli organi della società risultante dalla scissione
3. Quorum per l’approvazione del progetto di scissione
4. Quorum per la scissione di società di persone
5. Revoca della delibera di scissione
1. Decisione adottata prima dell’iscrizione del progetto
È legittima la deliberazione di scissione adottata all’unanimità da tutti i soci prima dell’iscrizione del relativo progetto nel Registro delle Imprese, purché sia avvenuto il deposito del progetto (685). In caso di deliberazione di scissione adottata all’unanimità prima dell’iscrizione del relativo progetto nel Registro delle Imprese, il testo integrale del progetto deve essere allegato alla deliberazione (686).
2. Nomina degli organi della società risultante dalla scissione
In caso di scissione con costituzione di nuova società beneficiaria, il progetto di scissione non deve contenere la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società (687); in tal caso, qualora il progetto di scissione non contenga la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, la loro nomina può avvenire con la deliberazione di approvazione del progetto di scissione oppure nell’atto di scissione (688).
3. Quorum per l’approvazione del progetto di scissione
Qualora lo statuto della società beneficiaria contenga clausole per la cui approvazione da parte dei soci della società scissa occorrerebbe un quorum più elevato rispetto a quello occorrente per approvare la scissione, la deliberazione di scissione deve essere adottata con tale più elevato quorum (689).
4. Quorum per la scissione di società di persone
La clausola dei patti sociali di società di persone (indifferentemente adottata prima o dopo la legge di riforma del diritto societario del 2003), che genericamente preveda l’unanimità dei soci per le decisioni di modifica dei patti sociali, non dovrebbe valere quale deroga al disposto degli artt. 2500-ter e 2502 c.c., i quali permettono l’adozione a maggioranza delle decisioni di trasformazione, fusione e scissione (690); ma si tratta di tesi controversa (691).
5. Revoca della delibera di scissione
Poiché la delibera di scissione non produce di per sé alcuna modifica statutaria, essendo ciò rimesso all’atto di scissione, si ritiene che la revoca di tale delibera, adottata dall’assemblea straordinaria, sia possibile fino all’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione, essendo peraltro dubbio se si tratti di un atto oggetto di iscrizione nel Registro delle Imprese (692).
M.4.2 - Recesso
1. Scissione di s.p.a.
In caso di scissione di s.p.a., gli azionisti possono recedere qualora l’operazione comporti una variazione significativa dell’attività della società ovvero la sua trasformazione o ricorra un’altra ipotesi attributiva del diritto di recesso (1).
M.5 - Atto di scissione
M.5.1 - Atto di scissione (in generale e miscellanea)
2. Concordato preventivo: autorizzazioni
3. Concordato preventivo: stipula condizionata all’omologa
4. Concordato preventivo: stipula in pendenza del termine per il reclamo
5. Efficacia “sanante” dell’iscrizione dell’atto di scissione
7. Mutuo dissenso di scissione
8. Organi della società risultante dalla scissione
9. Organi della società risultante dalla scissione: nomina
10. Rappresentanza per la stipula
11. Rettifica dell’atto di scissione
12. Società straniera proprietaria di immobili in Italia
13. Trascrizione nei Registri Immobiliari
1. Azione revocatoria
È controverso (1) se l’atto di scissione sia suscettibile (come si afferma nella giurisprudenza di legittimità) (2), o meno (3), di azione revocatoria.
2. Concordato preventivo: autorizzazioni
In caso di procedura di scissione programmata dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, non sono soggetti ad autorizzazione giudiziale, se la stipula dell’atto di scissione venga subordinata alla omologazione del concordato:
-
la predisposizione del progetto di scissione;
-
il deposito del progetto di scissione presso il Registro Imprese;
-
la deliberazione che approva il progetto di scissione (4).
Occorre invece l’autorizzazione giudiziale per la stipula dell’atto di scissione se essa sia programmata anteriormente al decreto di omologazione del concordato e l’atto di scissione non sia condizionato a tale omologazione; anche in questo caso comunque non occorre l’autorizzazione né per predisporre e pubblicare il progetto di scissione né per la deliberazione che lo approva (5).
3. Concordato preventivo: stipula condizionata all’omologa
È legittima la procedura di scissione nella quale sia previsto che la stipula dell’atto di scissione sia sospensivamente condizionata all’avvenuta omologazione della proposta di concordato (6). In tal caso occorre che il progetto di scissione espliciti un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto all’operazione di concordato (7).
4. Concordato preventivo: stipula in pendenza del termine per il reclamo
È legittima la stipula di un atto di scissione successivamente all’omologazione del concordato preventivo, ma in pendenza del termine per il reclamo ex art. 183 l. fall. (8).
5. Efficacia “sanante” dell’iscrizione dell’atto di scissione
A norma dell’art. 2504-quater c.c. (richiamato nella scissione dall’art. 2506-ter c.c.), l’iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle Imprese è preclusiva (oltre che della stessa impugnazione per invalidità) (9) della declaratoria di nullità e di annullabilità della deliberazione che approva la scissione; tale norma pone, infatti, una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente l’atto di scissione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione (10).
6. Ingresso di nuovi soci
In caso di scissione con beneficiaria di nuova costituzione, è illegittima la previsione dell’ingresso di nuovi soci in sede di costituzione della nuova società (i nuovi soci potranno entrare in tale società attraverso altre metodologie, ad esempio acquistando partecipazioni o sottoscrivendo un aumento di capitale) (11).
7. Mutuo dissenso di scissione
Pur essendo inammissibile il mutuo dissenso rispetto a un atto di scissione (in ragione del principio di stabilità degli effetti delle operazioni societarie) (12), è legittima un’operazione (quale la fusione) produttiva di effetti uguali e contrari rispetto alla scissione, per ripristinare la situazione preesistente a una scissione (13).
8. Organi della società risultante dalla scissione
In caso di scissione con costituzione di nuova società beneficiaria, il progetto di scissione non deve contenere la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società (14).
9. Organi della società risultante dalla scissione: nomina
In caso di scissione con costituzione di nuova società beneficiaria, qualora il progetto di scissione non contenga la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, la loro nomina può avvenire con la deliberazione di approvazione del progetto di scissione oppure nell’atto di scissione (15).
10. Rappresentanza per la stipula
Salvo diversa previsione dei patti sociali o in sede di approvazione del progetto di scissione da parte dei soci, la stipula dell’atto di scissione può essere effettuata anche da un solo amministratore (che sia legittimato a rappresentare la società nei confronti dei terzi), a prescindere dal sistema di amministrazione adottato (16).
11. Rettifica dell’atto di scissione
Qualora in un atto di scissione sia erroneamente disposta l’assegnazione alla società beneficiaria di un immobile non di proprietà della società scissa, non appare consentito effettuare un atto di rettifica “in senso stretto” (17).
12. Società straniera proprietaria di immobili in Italia
Alla scissione di una società estera proprietaria di immobili in Italia devono essere applicate le regole vigenti in Italia sui trasferimenti immobiliari qualora la scissione, nell’ordinamento cui la società scissa appartiene, sia inquadrata come un’operazione traslativa; le regole italiane sui trasferimenti immobiliari invece non si applicano se l’operazione di scissione sia inquadrata, così come avviene nell’ordinamento italiano, come un’operazione di riorganizzazione societaria (18).
13. Trascrizione nei Registri Immobiliari
L’atto di scissione non deve essere oggetto di trascrizione nei Registri Immobiliari (19).
M.5.2 - Opposizione dei creditori
1. Beneficiario di lettera di patronage: legittimazione a proporre opposizione
2. Certificato di mancata opposizione alla scissione
4. Creditori legittimati: natura del credito
9. Scissione parziale con riduzione del capitale della società scissa
10. Sospensione feriale dei termini
11. Sospensione feriale dei termini: responsabilità disciplinare del notaio
12. Stipula dell’atto di scissione subordinata all’omologazione del concordato
1. Beneficiario di lettera di patronage: legittimazione a proporre opposizione
Il destinatario di una lettera di patronage è legittimato a proporre opposizione alla scissione deliberata dalla società patrocinante (1).
2. Certificato di mancata opposizione alla scissione
È opportuno, ma non indispensabile, che il notaio, prima della stipula dell’atto di scissione, acquisisca il certificato del Tribunale attestante la mancata iscrizione a ruolo di domande giudiziali (2) dirette a fa valere l’opposizione ex art. 2503 c.c., anche in considerazione del fatto che il notaio chiamato a rogare l’atto di scissione è tenuto a richiedere all’organo amministrativo una specifica dichiarazione attestante la mancata proposizione dell’opposizione nel termine di legge (3).
3. Concordato preventivo
I creditori ammessi al voto della proposta di concordato preventivo non hanno diritto individuale di opposizione alla scissione attuativa di detta proposta di concordato (4).
4. Creditori legittimati: natura del credito
Può proporre opposizione alla scissione, oltreché il creditore privilegiato o ipotecario, anche chi vanta una pretesa creditoria a termine, condizione, litigiosa o derivante da rapporti in corso di esecuzione, in quanto il termine “creditore”, utilizzato dal legislatore per indicare il soggetto legittimato all’opposizione, non può essere interpretato restrittivamente (5).
5. Deposito bancario
Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito a una scissione anticipata legittima l’operazione soltanto quando il deposito determini il venir meno del diritto di opposizione (6), il che accade:
-
se è depositato un importo almeno pari alla somma dei crediti dei soggetti che non hanno prestato il consenso alla anticipazione della scissione;
-
se le somme depositate vengono vincolate fino alla estinzione dei crediti garantiti;
-
sempre che i creditori dichiarino di non volersi avvalere del deposito (7).
6. Fideiussione bancaria
Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla scissione anticipata può essere sostituito dal rilascio di una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia di un importo non inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso, con scadenza coincidente con quella naturale dei crediti garantiti (8).
7. Fideiussione non bancaria
Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla scissione anticipata non può essere sostituito da una fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche (9).
8. Forma dell’opposizione
È controverso se l’opposizione dei creditori alla scissione, di cui all’art. 2503 c.c., abbia natura giudiziale e si debba proporre mediante citazione in un apposito giudizio ordinario (10) oppure se si possa proporre anche in via stragiudiziale, con conseguente onere per la società opposta, in quest’ultimo caso, di instaurare il relativo giudizio (11).
9. Scissione parziale con riduzione del capitale della società scissa
Nell’ipotesi di delibera di scissione parziale proporzionale, con costituzione di una nuova società e contestuale riduzione del capitale sociale della società scissa, costituendo la riduzione un elemento funzionale alla realizzazione della più complessa operazione di scissione, l’opposizione esercitabile dai creditori è solo quella prevista in materia di scissione (12).
10. Sospensione feriale dei termini
È controverso se il computo del termine per l’opposizione dei creditori alla scissione debba essere effettuato tenendo conto (13), o meno (14), della normativa sulla sospensione feriale dei termini processuali.
11. Sospensione feriale dei termini: responsabilità disciplinare del notaio
Non incorre in responsabilità disciplinare ex artt. 28 e 138-bis l. not. il notaio che roga un atto di scissione computando un termine per l’opposizione dei creditori senza tener conto della normativa sulla sospensione feriale dei termini (15).
12. Stipula dell’atto di scissione subordinata all’omologazione del concordato
Il termine per l’opposizione dei creditori alla scissione non subisce differimento per il fatto che la stipula dell’atto di scissione sia stata subordinata all’omologazione del concordato (16).
M.5.3 - Scissione anticipata
1. Asseverazione della società di revisione: competenza
2. Asseverazione della società di revisione: nomina
3. Asseverazione della società di revisione: presupposti
4. Attestazione degli amministratori sui presupposti della scissione anticipata
1. Asseverazione della società di revisione: competenza
L’asseverazione di cui all’art. 2503, c. 1, c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) al fine di dar corso a una scissione anticipata, è compiuta da un’unica società di revisione (1).
2. Asseverazione della società di revisione: nomina
Per la redazione dell’asseverazione di cui all’art. 2503, c. 1, c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), al fine di dar corso a una scissione anticipata, la società di revisione è nominata dalle società partecipanti all’operazione di scissione (2), a meno che la società beneficiaria della scissione sia una società con il capitale suddiviso in azioni, caso nel quale la nomina della società di revisione compete al Tribunale (3).
3. Asseverazione della società di revisione: presupposti
L’asseverazione della società di revisione di cui all’art. 2503, c. 1, c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), al fine di dar corso a una scissione anticipata, può essere resa anche in ogni caso in cui non si faccia luogo alla redazione della relazione di congruità sul rapporto di cambio (di cui all’art. 2051-sexies c.c.) (4).
4. Attestazione degli amministratori sui presupposti della scissione anticipata
Al fine di dar corso a una scissione anticipata, è necessario che gli amministratori redigano un’attestazione recante l’individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi, la quantificazione dei loro crediti e la documentazione o del consenso di detti creditori alla scissione anticipata o del loro pagamento (5).
5. Deposito bancario
Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito a una scissione anticipata legittima l’operazione soltanto quando il deposito determini il venir meno del diritto di opposizione (6).
6. Diritto di opposizione
Il diritto di opposizione dei creditori viene meno:
-
se è depositato un importo almeno pari alla somma dei crediti dei soggetti che non hanno prestato il consenso alla anticipazione della scissione;
-
se le somme depositate vengono vincolate fino alla estinzione dei crediti garantiti, sempre che i creditori dichiarino di non volersi avvalere del deposito (7).
7. Fideiussione bancaria
Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla scissione anticipata dovrebbe potersi sostituire dal rilascio di una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia di un importo non inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso, con scadenza coincidente con quella naturale dei crediti garantiti (8).
8. Fideiussione non bancaria
Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla scissione anticipata non può essere sostituito da una fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche (9).
M.6 - Effetti della scissione
M.6.1 - Effetti della scissione (in generale e miscellanea)
2. Decorrenza degli effetti della scissione: termine orario
3. Effetto modificativo e non estintivo della scissione
4. Responsabilità per i debiti
5. Responsabilità per i debiti fiscali
6. Responsabilità per le obbligazioni della società scissa
7. Retrodatazione degli effetti contabili: limiti
8. Scissione di società socia di s.r.l.
1. Beneficium ordinis
La norma dell’art. 2506-quater, c. 3, c.c. («Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico») prevede solo un beneficum ordinis e non un beneficium excussionis (1).
2. Decorrenza degli effetti della scissione: termine orario
Sebbene un risalente orientamento (2) abbia ritenuto illegittima la determinazione dell’efficacia della fusione in un dato orario di un dato giorno (e, conseguentemente, anche della scissione), un orientamento più moderno (3), invece, ritiene legittima la clausola dell’atto di fusione o di scissione che preveda la decorrenza dell’efficacia della fusione o della scissione da un dato orario del giorno prescritto o prescelto.
3. Effetto modificativo e non estintivo della scissione
Con la riforma del diritto societario del 2003, dovrebbe ritenersi superata (4) l’opinione, sostenuta ancora in tempi recenti da una parte della giurisprudenza (5), secondo cui l’operazione di scissione provocherebbe i medesimi effetti di una successione a causa di morte (ossia l’estinzione della società scissa e la successione delle società beneficiarie in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che facevano capo alla società estinta); attualmente si ritiene invece che la scissione consista in una vicenda meramente evolutiva - modificativa della società scissa, il cui effetto è il mutamento del suo assetto organizzativo (6).
4. Responsabilità per i debiti
A seguito della scissione, ciascuna società partecipante all’operazione è illimitatamente responsabile (senza rilevanza del fatto che i creditori non abbiano fatto opposizione) (7) per le obbligazioni a essa “assegnate” nonché solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo (e non contabile) del patrimonio netto attribuitole (o rimastole), per i debiti non soddisfatti dalla società cui detti debiti fanno carico in esito alla scissione (8); nell’ipotesi di mancata assegnazione di un debito, ne rispondono tutte le società, seppur nei limiti del patrimonio a ciascuna assegnato (9).
5. Responsabilità per i debiti fiscali
Anche se assegnati a una sola società all’esito della scissione, dei debiti fiscali sorti prima della scissione rispondono tutte le società partecipanti all’operazione di scissione, in via solidale e illimitata (10).
6. Responsabilità per le obbligazioni della società scissa
La norma dell’art. 2506-quater, co. 3, c.c. prevede che le società beneficiarie della scissa rispondano solidalmente per tutte le obbligazioni sociali sussistenti al tempo della scissione; e che il creditore possa però agire per l’intero suo credito solo contro la società assegnataria dell’obbligazione in questione, mentre possa agire solo parzialmente per detta obbligazione verso la società non assegnataria, ossia nel limite del patrimonio ricevuto dalla società scissa (11).
7. Retrodatazione degli effetti contabili: limiti
Ai fini contabili, gli effetti della scissione possono essere retrodatati anche a una data appartenente all’esercizio precedente rispetto a quello in cui si verifica l’effetto civilistico della scissione, purché non sia ancora stato approvato il bilancio di detto esercizio precedente (oppure non sia ancora scaduto il termine per approvarlo). Altrimenti, la retrodatazione degli effetti contabili può essere effettuata (identicamente a quella che si effettua ai fini fiscali) non oltre il primo giorno dell’esercizio nel quale si verifica l’effetto civilistico della scissione (12).
8. Scissione di società socia di s.r.l.
Se una società, a seguito di scissione, viene ad essere titolare di partecipazioni di s.r.l., la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali decorre dalla data di efficacia dell’operazione di scissione, a prescindere dall’aggiornamento dell’elenco soci della partecipata nel Registro delle Imprese (13).
M.6.2 - Avanzo e disavanzo di scissione
1. Avanzo o disavanzo di scissione: legittimità
2. Imputazione del disavanzo da concambio: legittimità
3. Imputazione del disavanzo da concambio: relazione di stima
1. Avanzo o disavanzo di scissione: legittimità
La disciplina di cui all’art. 2504-bis, co. 4, c.c. (richiamata dall’art. 2506-quater, co. 1, c.c.), circa l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio ovvero la creazione di nuove poste (avviamento) (1).
2. Imputazione del disavanzo da concambio: legittimità
Sia nella scissione a favore di società preesistenti, sia nella scissione a favore di società di nuova costituzione è imputabile, oltre che il disavanzo da annullamento, anche il disavanzo da concambio (2).
3. Imputazione del disavanzo da concambio: relazione di stima
Nel caso di imputazione del disavanzo da concambio, occorre affidare agli esperti designati ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. anche il compito di redigere la perizia ai sensi dell’art. 2343 c.c., per attestare che il valore del patrimonio scisso è almeno pari all’aumento di capitale deliberato dalla beneficiaria al fine di emettere le azioni o quote necessarie per la soddisfazione del rapporto di cambio (3).
M.7 - Tipi di scissione
M.7.1 - Scissione asimmetrica
1. Congruità del rapporto di cambio
2. Consenso individuale dei soci
3. Consenso individuale dei soci: termini
4. Invarianza delle quote dei soci nella società scissa
6. Opzione per la distribuzione proporzionale
7. Opzione per la distribuzione proporzionale: effetti dell’esercizio dell’opzione
8. Opzione per la distribuzione proporzionale: modalità del consenso
9. Opzione per la distribuzione proporzionale: socio silenzioso
10. Rinuncia alla relazione degli esperti
11. Società beneficiaria unica
1. Congruità del rapporto di cambio
Sia nella scissione non proporzionale che in quella asimmetrica è illegittima l’assegnazione di partecipazioni in base a un rapporto di cambio non congruo, e cioè con ciò provocando un arricchimento o impoverimento di alcuni soci (1).
2. Consenso individuale dei soci
Nella scissione asimmetrica il “consenso unanime” richiesto dall’art. 2506, co. 2, c.c., deve intendersi come il consenso dei soli soci cui non vengano assegnate quote di capitale in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie (risultando altrimenti illegittima l’intera operazione) (2); pertanto non è necessario che una scissione solo parzialmente asimmetrica sia approvata anche con il consenso di quei soci cui vengano assegnate proporzionalmente quote di capitale in tutte le società risultanti dall’operazione (3).
3. Consenso individuale dei soci: termini
In caso di scissione asimmetrica, il consenso unanime di tutti i singoli soci (alla distribuzione di partecipazioni della società scissa in correlazione alla mancata totale o parziale assegnazione di partecipazioni nella società beneficiaria) non deve essere espresso necessariamente nel corso dell’assemblea convocata per l’approvazione del progetto di scissione: secondo una opinione, il termine ultimo per acquisire detto consenso corrisponderebbe alla data di iscrizione della deliberazione di approvazione del progetto di scissione nel Registro Imprese (4); secondo altra opinione, l’espressione di detto consenso sarebbe invece possibile fino alla stipula dell’atto di scissione (5).
4. Invarianza delle quote dei soci nella società scissa
È legittima la scissione parziale con la quale si costituiscano tante società unipersonali quanti sono i soci della società scissa, aventi ciascuna come socio uno dei soci della società scissa, i quali rimangono soci anche della società scissa con le medesime quote di partecipazione che essi avevano ante scissione; ognuna delle società beneficiarie, rispetto alle altre, deve essere dotata in sede di scissione di un patrimonio proporzionale alla quota di cui il loro unico socio è titolare nella società scissa (6).
5. Nozione
Nella scissione asimmetrica (che è realizzabile solo con il consenso unanime di tutti i soci: art. 2506, co. 2, c.c.), a uno o più soci della società scissa non vengono assegnate le partecipazioni della società beneficiaria ma viene loro attribuita una maggior partecipazione nella società scissa (7); la norma sul consenso unanime non si applicherebbe nel caso in cui i soci che ricevono partecipazioni nella società beneficiaria conservino le partecipazioni, ancorché in misura diversa rispetto a quella originaria, nella società scissa (8).
6. Opzione per la distribuzione proporzionale
Appare legittima la previsione, nel progetto di scissione asimmetrica, del diritto del socio di opzione per la distribuzione proporzionale (e quindi per il mantenimento della sua posizione originaria nella società scissa) in luogo della distribuzione non proporzionale di cui all’art. 2506, co. 2, c.c.) (9).
7. Opzione per la distribuzione proporzionale: effetti dell’esercizio dell’opzione
In caso di scissione asimmetrica con diritto di opzione del socio per la distribuzione proporzionale (e salvo che il progetto di scissione non disponga diversamente), le minori partecipazioni che siano assegnate a determinati soci (i soci in soggezione), per effetto dell’esercizio dell’opzione proporzionale da parte di altri soci (i soci optanti), sono compensate con l’assegnazione proporzionale ai soci in soggezione della porzione di partecipazioni rifiutata dai soci optanti, mantenendosi in tal modo inalterato il rapporto di cambio (10).
8. Opzione per la distribuzione proporzionale: modalità del consenso
Nel progetto di scissione asimmetrica con diritto di opzione del socio per la distribuzione proporzionale, devono essere specificate le modalità con le quali i soci possono manifestare la propria opzione individuale (11).
9. Opzione per la distribuzione proporzionale: socio silenzioso
In caso di scissione asimmetrica con diritto di opzione del socio per la distribuzione proporzionale, il silenzio del socio sull’esercizio dell’opzione (sia in sede di approvazione del progetto di scissione, sia successivamente a detto momento) deve essere interpretato come opzione per l’assegnazione proporzionale (12).
10. Rinuncia alla relazione degli esperti
Anche in caso di scissione asimmetrica è applicabile l’ultimo comma dell’art. 2501-sexies c.c. in tema di rinunciabilità alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (13).
11. Società beneficiaria unica
È legittima la scissione asimmetrica anche nel caso in cui vi sia una sola società beneficiaria (14).
M.7.2 - Scissione inversa
3. Modalità di effettuazione del concambio
1. Effetti contabili
La scissione inversa produce gli stessi effetti contabili che si verificano nella scissione “diretta” (1).
2. Legittimità
È legittima l’operazione di scissione inversa, per effetto della quale la titolarità della quota di partecipazione della società scissa nella società beneficiaria viene attribuita alla società beneficiaria medesima (che, caso per caso, la potrà o dovrà annullare) e ai soci della società scissa viene assegnata per concambio una quota di partecipazione alla società beneficiaria (2).
3. Modalità di effettuazione del concambio
Nell’operazione di scissione inversa, ai soci della società scissa devono essere assegnate, per concambio, quote di partecipazione nella società beneficiaria: ad esempio, si può procedere, caso per caso, all’assegnazione ai predetti delle quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria appartenute alla società scissa e attribuite alla società beneficiaria medesima oppure a un aumento di capitale sociale della società beneficiaria oppure all’emissione di azioni prive di valore nominale (3).
M.7.3 - Scissione negativa
2. Scissione contabilmente negativa in beneficiaria di nuova costituzione
3. Scissione contabilmente negativa (ma positiva a valori correnti): condizioni
4. Scissione contabilmente negativa (ma positiva a valori correnti): legittimità
5. Scissione contabilmente negativa: modalità di attuazione
6. Scissione negativa sia contabilmente che a valori correnti: legittimità
1. Pubblicità sanante
È illegittima la scissione con la quale si dà origine a una società con patrimonio netto di valore reale negativo; tuttavia, l’invalidità non può essere pronunziata dopo che sia eseguita l’iscrizione dell’atto di scissione presso il Registro delle Imprese (1).
2. Scissione contabilmente negativa in beneficiaria di nuova costituzione
È illegittima la scissione con la quale si dà origine a una società con patrimonio netto di valore negativo (2).
3. Scissione contabilmente negativa (ma positiva a valori correnti): condizioni
È legittima la scissione mediante assegnazione alla società beneficiaria di un netto patrimoniale contabilmente negativo ma positivo a valori correnti, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
-
il patrimonio assegnato alla beneficiaria sia sottoposto a stima ai sensi delle norme sui conferimenti in natura nelle s.p.a. o nelle s.r.l. (artt., 2343, 2343-ter e 2465 c.c.);
-
si tratti di una scissione a favore di beneficiaria preesistente il cui patrimonio netto presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole (3);
-
si tratti di una scissione a scopo liquidatorio effettuata a favore di società in stato di liquidazione (4).
4. Scissione contabilmente negativa (ma positiva a valori correnti): legittimità
È legittima la scissione contabilmente negativa (nella quale cioè il valore contabile delle attività assegnate alla beneficiaria è inferiore al valore contabile delle passività), sia proporzionale che non proporzionale, a condizione che sia positivo il valore reale del patrimonio assegnato alla società beneficiaria e che, secondo una tesi (ma si tratta di una questione controversa) (5), la società beneficiaria sia preesistente all’operazione (6).
5. Scissione contabilmente negativa: modalità di attuazione
La scissione contabilmente negativa (nella quale, cioè, il valore contabile delle attività confluite nella società beneficiaria è inferiore al valore contabile delle passività) può attuarsi o riducendo le riserve della beneficiaria in modo da assorbire il netto contabile trasferito (oppure, in carenza di riserve, riducendo il capitale sociale della beneficiaria) o rilevando la minusvalenza (7).
6. Scissione negativa sia contabilmente che a valori correnti: legittimità
È legittima la scissione mediante assegnazione alla società beneficiaria di un netto patrimoniale con valore negativo sia dal punto di vista contabile sia a valori correnti, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
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si tratti di una delle fattispecie nelle quali non si debba procedere a concambio (ad esempio, perché si tratta di scissione in favore di beneficiaria preesistente che possiede l’intero capitale della scissa);
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nel caso di scissione parziale, si assegnino in concambio partecipazioni nella società scissa (non già in favore dei soci della società scissa, bensì) in favore dei soci della società beneficiaria (8);
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nel caso di scissione totale, si assegnino in concambio, ai soci della società assegnataria del netto negativo, partecipazioni in altra società beneficiaria;
e, inoltre, nel presupposto che:
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il patrimonio netto della società beneficiaria presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole; oppure:
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si tratti di una scissione a scopo liquidatorio effettuata a favore di società in stato di liquidazione (9).
M.7.4 - Scissione non proporzionale
2. Opzione per l’assegnazione proporzionale
1. Nozione
La scissione non proporzionale (art. 2506-bis, co. 4, secondo periodo, c.c.) è attuata assegnando ai soci delle società partecipanti all’operazione, in modo non proporzionale, le quote o azioni di dette società, senza compensare con conguagli in denaro tale sproporzione, con la precisazione che tutti i soci devono partecipare, anche in minima parte, all’assegnazione delle azioni o quote di tutte le società partecipanti all’operazione (1).
2. Opzione per l’assegnazione proporzionale
È legittima l’operazione di scissione non proporzionale, con facoltà per i soci di scegliere l’assegnazione proporzionale, senza prevedere, per i soci non consenzienti, il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un importo determinato secondo i criteri del recesso e senza che l’operazione non sia subordinata al consenso unanime di tutti i soci (2).
3. Scissione totale
È legittima (e approvabile a maggioranza) la scissione totale di una società partecipata da due soci in parti uguali, in favore di due beneficiarie di nuova costituzione, ciascuna delle quali abbia, quale unico socio, uno dei due soci della scissa (3).
M.7.5 - Scissione trasformativa
1. Scissione tra società causalmente diverse
2. Scissione tra società di diverso tipo
3. Scissione tra società ed enti non societari
1. Scissione tra società causalmente diverse
È legittima la scissione trasformativa, cui cioè partecipino società causalmente diverse (lucrative, consortili, cooperative) (1).
2. Scissione tra società di diverso tipo
È legittima la scissione trasformativa, a cui cioè partecipano società costituite secondo tipi diversi (società di capitali e società di persone) (2).
3. Scissione tra società ed enti non societari
È legittima la scissione trasformativa a cui partecipino società “ordinarie” ed enti diversi dalle società, a condizione che vengano effettuati gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge (3).