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Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

    M – SCISSIONE

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Precedente L – FUSIONE
    Successivo N – PROCEDURE CONCORSUALI
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    M.1 - Scissione (in generale)

    M.1.1 - Scissione (in generale e miscellanea)

    1. Attribuzione di un diritto parziario

    2. Effetto modificativo e non estintivo della scissione

    3. Elementi patrimoniali da assegnare: criteri

    4. Finalità di concentrazione (cd. scissione parallela)

    5. Fusione per incorporazione e contestuale scissione

    6. Mutuo dissenso di scissione

    7. Norme sui trasferimenti immobiliari

    8. Periodo massimo entro il quale l’operazione deve essere compiuta

    9. Scissione a favore dei soci della società scissa

    10. Scissione a favore di società interamente posseduta

    11. Scissione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 del T.U.E.L.

    12. Scissione di società socia di s.r.l.

    13. Scissione di società socia di s.r.l.: variazione del titolare delle quote

    14. Scissione “doppia”

    15. Società assoggettata a una procedura concorsuale

    16. Società con socio moroso

    17. Società in liquidazione

    18. Società straniera proprietaria di immobili in Italia

    19. Stabile organizzazione in Italia di una società estera

    20. Trascrizione nei Registri Immobiliari

    21. Vigilanza del collegio sindacale

    1. Attribuzione di un diritto parziario

    È legittima l’attribuzione alla società beneficiaria di un diritto parziario (ad esempio: la nuda proprietà) rispetto a un maggior diritto (ad esempio, la piena proprietà) di titolarità della società scissa. In tal caso, mancando un’autonoma valorizzazione dei diritti assegnati alla società beneficiaria nelle scritture contabili della società scissa, tale valorizzazione deve essere compiuta in modo che la somma dei valori attribuiti ai diritti assegnati e a quelli residui non ecceda il preesistente valore dell’intero risultante dalle scritture contabili della società scissa (1).

    2. Effetto modificativo e non estintivo della scissione

    Con la riforma del diritto societario del 2004, dovrebbe ritenersi superata (2) l’opinione, sostenuta ancora in tempi recenti da una parte della giurisprudenza (3), secondo cui l’operazione di scissione provocherebbe i medesimi effetti di una successione a causa di morte (ossia l’estinzione della società scissa e la successione delle società beneficiarie in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che facevano capo alla società estinta); attualmente si ritiene invece che la scissione consista in una vicenda meramente evolutiva - modificativa della società scissa, il cui effetto è il mutamento del suo assetto organizzativo (4).

    3. Elementi patrimoniali da assegnare: criteri

    La società scissa può scegliere discrezionalmente i beni e i rapporti da assegnare a favore della società beneficiaria, non essendo tenuta a scorporare attività e passività in egual proporzione (5), purché il valore (reale) delle attività assegnate alla società beneficiaria non sia inferiore al valore (reale) delle passività (6).

    4. Finalità di concentrazione (cd. scissione parallela)

    È legittima la scissione con la quale un maggior numero di società si scinde in un minor numero di società (cosiddetta “scissioni parallela”) (7).

    5. Fusione per incorporazione e contestuale scissione

    Non è concepibile un’operazione di fusione per incorporazione con contestuale scissione parziale a favore della società incorporanda, poiché quest’ultima, all’esito della fusione, non esiste più come autonomo soggetto di diritto (8).

    6. Mutuo dissenso di scissione

    Pur essendo inammissibile il mutuo dissenso rispetto a un atto di scissione (in ragione del principio di stabilità degli effetti delle operazioni societarie) (9), è legittima un’operazione (quale la fusione) produttiva di effetti uguali e contrari rispetto alla scissione, per ripristinare la situazione preesistente a una scissione (10).

    7. Norme sui trasferimenti immobiliari

    La scissione non ha effetto traslativo e ad essa pertanto non si applicano le norme che disciplinano i trasferimenti immobiliari (11) (quali: la garanzia per evizione, le norme in tema di prelazione (12), le norme in tema di trascrizione, le norme urbanistiche e quelle sulla commerciabilità degli immobili) (13).

    8. Periodo massimo entro il quale l’operazione deve essere compiuta

    L’operazione di scissione deve essere compiuta nel rispetto di cadenze ragionevoli e quindi non potrà protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono (quali lo stabilito rapporto di cambio) (14); spetta all’esclusiva competenza degli amministratori valutare la possibile incidenza dell’intercorrere di un lasso di tempo notevole fra le varie fasi del procedimento di scissione, specie sotto il profilo della attendibilità dei dati contabili e dei valori presi a riferimento (15).

    9. Scissione a favore dei soci della società scissa

    È legittima una scissione totale o parziale a favore delle società socie della società scissa, anche nel caso in cui non vengano assegnate azioni o quote ai soci della società scissa (con la conseguenza che si tratta di una operazione con la quale, in sostanza, si effettua la restituzione dei conferimenti ai soci) (16).

    10. Scissione a favore di società interamente posseduta

    Nel caso di scissione in società beneficiaria interamente posseduta dalla società scissa, deve essere determinato un rapporto di cambio per attribuire ai soci della società scissa quote di partecipazione nella società beneficiaria (17). Pare ammissibile, tuttavia, omettere le formalità connesse al rapporto di cambio nell’ipotesi in cui la società scissa assegni alla società beneficiaria la quota di partecipazione totalitaria di titolarità della società scissa nella società beneficiaria, prevedendo una redistribuzione del capitale della società beneficiaria tra i soci della società scissa (e in misura proporzionale alle quote di partecipazione di titolarità di costoro nella società scissa) (18).

    11. Scissione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 del T.U.E.L.

    È lecito per aziende speciali e consorzi scindersi in società con la procedura semplificata di cui all’art. 115 del T.U.E.L., attribuendo parte dei propri beni a una società di capitali di nuova costituzione; nel caso in cui si intendano attribuire i beni oggetto di scissione a una società già esistente, si applicano invece le regole “ordinarie” di cui agli artt. 2506 e ss. c.c. (19).

    12. Scissione di società socia di s.r.l.

    Se una società, a seguito di scissione, viene ad essere titolare di partecipazioni di s.r.l., la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali decorre dalla data di efficacia dell’operazione di scissione, a prescindere dall’aggiornamento dell’elenco soci della partecipata nel Registro delle Imprese (20).

    13. Scissione di società socia di s.r.l.: variazione del titolare delle quote

    Se una società, a seguito di scissione, diviene titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di s.r.l., le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali quote di partecipazione devono essere comunicate (ma senza che esista un termine vincolante) dal notaio rogante al Registro Imprese mediante il modello “S” (21).

    14. Scissione “doppia”

    È legittima la scissione “doppia” (e cioè di due società a favore di un’unica beneficiaria, o preesistente o di nuova costituzione), sia nella forma della scissione parziale che nella forma della scissione totale (22).

    15. Società assoggettata a una procedura concorsuale

    È legittima l’operazione di scissione cui partecipi una società assoggettata ad una procedura concorsuale, pur essendo controverso se il disposto dell’art. 2499 c.c. (secondo il quale «può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa») debba essere applicato analogicamente anche alle ipotesi di fusione e di scissione in pendenza di procedura concorsuale (23).

    16. Società con socio moroso

    Quando, per derogare alle procedure ordinariamente previste, occorre il consenso unanime di tutti i soci, tale consenso deve essere prestato anche dai soci morosi nei versamenti dovuti alla società partecipante all’operazione di scissione (24).

    17. Società in liquidazione

    È legittima la delibera di scissione a cui partecipi una società in liquidazione, purché non sia iniziata la distribuzione dell’attivo (25).

    18. Società straniera proprietaria di immobili in Italia

    Alla scissione di una società estera proprietaria di immobili in Italia devono essere applicate le regole vigenti in Italia sui trasferimenti immobiliari qualora la scissione, nell’ordinamento cui la società scissa appartiene, sia inquadrata come un’operazione traslativa; le regole italiane sui trasferimenti immobiliari invece non si applicano se l’operazione di scissione sia inquadrata, così come avviene nell’ordinamento italiano, come un’operazione di riorganizzazione societaria (26).

    19. Stabile organizzazione in Italia di una società estera

    Non è possibile effettuare attribuzioni patrimoniali a favore delle stabili organizzazioni in Italia di società estere, posto che esse rappresentano semplicemente un’articolazione organizzativa della società estera, qualificabili come sedi secondarie con rappresentanza stabile ai sensi dell’art. 2508 c.c. (27).

    20. Trascrizione nei Registri Immobiliari

    La scissione non deve essere oggetto di trascrizione nei Registri Immobiliari (28).

    21. Vigilanza del collegio sindacale

    In ipotesi di fusione o di scissione di società, il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull’osservanza da parte dell’organo amministrativo delle norme di legge e di statuto applicabili. Sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e, se presente, dall’incaricato della revisione legale dei conti, il collegio sindacale verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione (29).

    M.1.2 - Termini

    1. Computo dei termini

    2. Periodo entro il quale l’operazione deve essere compiuta

    3. Riduzione dei termini

    1. Computo dei termini

    Salvo che la legge disponga diversamente, il computo dei termini soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.); non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizione di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo (1).

    2. Periodo entro il quale l’operazione deve essere compiuta

    L’operazione di scissione deve essere compiuta nel rispetto di cadenze ragionevoli e, quindi, non può protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono (quali lo stabilito rapporto di cambio) (2); è responsabilità degli amministratori valutare la possibile incidenza dell’intercorrere di un lasso di tempo notevole fra le varie fasi del procedimento di scissione, specie sotto il profilo della attendibilità dei dati contabili e dei valori presi a riferimento (3).

    3. Riduzione dei termini

    È controverso (4) se, nella scissione cui non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni, i termini ex artt. 2501-ter, c. 4, 2501-septies, co. 1, e 2503, c. 1, c.c. (applicabili alla scissione ex artt. 2506-bis, c. 5, e 2506-ter, c. 5, c.c.), si possano (5), o meno (6), considerare ridotti alla metà, ai sensi dell’art. 2505-quater, c.c.

    M.1.3 - Pegno e usufrutto

    1. Divieto di pegno e usufrutto sulle partecipazioni della società beneficiaria

    2. Pegno e usufrutto sulle partecipazioni della società scissa

    1. Divieto di pegno e usufrutto sulle partecipazioni della società beneficiaria

    In caso di scissione di società le cui azioni o quote siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, la deliberazione di scissione è possibile e legittima anche se lo statuto della società beneficiaria della scissione non ammetta la costituzione di tali diritti e non consti il consenso del creditore pignoratizio o dell’usufruttuario; ne consegue che questi ultimi non potranno avere diritti di pegno o di usufrutto sulle partecipazioni della società beneficiaria della scissione (1).

    2. Pegno e usufrutto sulle partecipazioni della società scissa

    I diritti di pegno o di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società scissa si trasferiscono sulle azioni o quote emesse per effetto di concambio dalla società beneficiaria della scissione (2); gli amministratori della società beneficiaria della scissione debbono emettere tali partecipazioni con indicazione del vincolo derivante dall’usufrutto o dal pegno (3).

    M.1.4 - Strumenti finanziari

    1. Opposizione alla scissione

    2. Procedura semplificata

    1. Opposizione alla scissione

    Ai portatori di strumenti finanziari privi di specifico diritto di voto in materia di scissione (o comunque di generico voto in tema di modificazioni statutarie), è riconosciuto il medesimo diritto di opposizione spettante agli obbligazionisti, salvo che l’operazione non sia approvata dalla loro assemblea speciale (1).

    2. Procedura semplificata

    Per l’esonero degli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) e della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), occorre, oltre al consenso unanime di tutti i soci, anche quello dei titolari di strumenti finanziari che abbiano specifico diritto di voto nelle decisioni di scissione oppure, più in generale, nelle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto (2).

    M.1.5 - Società di persone

    1. Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata

    2. Decisione di scissione di società di persone in società di capitali

    3. Decisione di scissione: forma

    4. Decisione di scissione: forma extra-assembleare

    5. Documenti preparatori della scissione

    6. Quorum

    7. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità

    8. Quorum: decisione a maggioranza e adozione di un nuovo statuto

    9. Scissione a favore di società di nuova costituzione con unico socio

    10. Scissione di società socia di società di persone

    11. Scissione semplificata

    12. Situazione patrimoniale e bilanci

    13. Situazione patrimoniale e bilanci di società di persone

    14. Situazione patrimoniale e bilanci nella scissione di società semplice

    1. Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata

    L’art. 2500-sexies, co. 1, c.c., dettato (in tema di consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata) in materia di trasformazione, si applica anche alla scissione implicante un mutamento del tipo societario da società di capitali in società di persone (1).

    2. Decisione di scissione di società di persone in società di capitali

    La decisione di scissione di una società di persone in una società di capitali deve essere redatta nella forma dell’atto pubblico (2).

    3. Decisione di scissione: forma

    La decisione di scissione di società di persone (a meno che si tratti di una scissione a favore di una società di capitali) può essere redatta anche nella forma della scrittura privata autenticata (oltre che in quella dell’atto pubblico) (3).

    4. Decisione di scissione: forma extra-assembleare

    Per l’approvazione del progetto di scissione di società di persone è sufficiente una decisione extra-assembleare (4).

    5. Documenti preparatori della scissione

    Nelle società di persone, competono agli amministratori la redazione e il deposito del progetto di scissione e dei documenti inerenti (5).

    6. Quorum

    L’approvazione del progetto di scissione avviene a maggioranza (computata secondo la quota partecipazione di ciascun socio agli utili), salvo diversa disposizione statutaria (6).

    7. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità

    La clausola dei patti sociali di società di persone (indifferentemente adottata prima o dopo la legge di riforma del diritto societario), che genericamente preveda l’unanimità dei soci per le decisioni di modifica dei patti sociali, non dovrebbe valere quale deroga al disposto degli artt. 2500-ter e 2502 c.c. (quest’ultimo richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), i quali permettono l’adozione a maggioranza delle decisioni di trasformazione, fusione e scissione (7); ma si tratta di tesi controversa (8).

    8. Quorum: decisione a maggioranza e adozione di un nuovo statuto

    In caso di decisione di scissione adottata a maggioranza, il testo dello statuto o dei patti sociali della società risultante dalla operazione di scissione può essere approvato, per ogni sua clausola (ad esempio: per la clausola che disciplini il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale), con la medesima maggioranza (9).

    9. Scissione a favore di società di nuova costituzione con unico socio

    È legittima la scissione a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio (10); tuttavia, in tal caso, la società di nuova costituzione sarà posta in liquidazione in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi (11).

    10. Scissione di società socia di società di persone

    Se una società, a seguito di scissione, diviene titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di società di persone, le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali quote di partecipazione devono essere comunicate (ma senza che esista un termine vincolante) dal notaio rogante al Registro Imprese mediante il modello “S2” con intercalare “P”; si deve successivamente far luogo all’atto necessario al fine delle occorrenti modifiche dei patti sociali (12).

    11. Scissione semplificata

    I procedimenti semplificati di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c. sono applicabili anche alla scissione di società di persone, a prescindere dal sistema di amministrazione adottato (13).

    12. Situazione patrimoniale e bilanci

    In caso di scissione di società di persone commerciali, la situazione patrimoniale e il bilancio di cui all’art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) dovrebbero essere redatti non con i criteri di redazione prescritti per le società di capitali ma con quelli prescritti (art. 2217 c.c.) per le società di persone; con i medesimi criteri dovrebbero essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) (14); ma si tratta di tesi che appare controversa (15).

    13. Situazione patrimoniale e bilanci di società di persone

    In caso di scissione cui partecipino s.n.c. o s.a.s. tenute alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le s.p.a., per la redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) devono essere osservate le norme sulla redazione del bilancio da parte delle società di capitali; con i medesimi criteri devono essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) (16).

    14. Situazione patrimoniale e bilanci nella scissione di società semplice

    In caso di scissione cui partecipi una società semplice, l’art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), in tema di situazione patrimoniale e bilanci, e l’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), in tema di deposito degli ultimi tre bilanci, devono essere coordinati con le norme sulla redazione del rendiconto di cui agli artt. 2261 e 2262 c.c. (17).

    M.1.6 - Società cooperative

    1. Assegnazione dell’intero patrimonio ad altra cooperativa

    2. Assegnazione dell’intero patrimonio a società lucrativa

    3. Efficacia “sanante” dell’iscrizione dell’atto di scissione

    4. Nomina degli esperti

    5. Nomina degli esperti: società coop-s.p.a. beneficiaria

    6. Rapporto di cambio

    7. Relazione degli esperti: società cooperativa a mutualità prevalente

    8. Relazione degli esperti: società cooperativa non a mutualità prevalente

    9. Scissione di coop a mutualità prevalente in società lucrativa

    10. Scissione trasformativa di coop in concordato preventivo

    1. Assegnazione dell’intero patrimonio ad altra cooperativa

    In caso di scissione di una cooperativa con estinzione della cooperativa scissa e assegnazione dell’intero suo patrimonio ad altra cooperativa, non sussiste l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici (1).

    2. Assegnazione dell’intero patrimonio a società lucrativa

    In caso di scissione di una cooperativa con estinzione della cooperativa scissa e assegnazione dell’intero suo patrimonio a una società lucrativa, sussiste l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici (2).

    3. Efficacia “sanante” dell’iscrizione dell’atto di scissione

    A norma dell’art. 2504-quater c.c. (richiamato nella scissione dall’art. 2506-ter c.c.), l’iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle Imprese è preclusiva (oltre che della stessa impugnazione per invalidità) (3) della declaratoria di nullità e di annullabilità della deliberazione che approva la scissione; tale norma pone, infatti, una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente l’atto di scissione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione (4).

    4. Nomina degli esperti

    In caso di scissione di società cooperativa, gli esperti incaricati della relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) devono essere scelto tra i soggetti indicati nell’art. 2409-bis c.c. e cioè tra i revisori legali dei conti o le società di revisione (5).

    5. Nomina degli esperti: società coop-s.p.a. beneficiaria

    In caso di scissione di società cooperativa, in cui la società risultante dalla scissione sia una cooperativa soggetta alle norme della s.p.a., gli esperti incaricati della relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) devono essere designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa soggetta alle norme della s.p.a. (6).

    6. Rapporto di cambio

    In caso di scissione tra società cooperative a mutualità prevalente, poiché il concambio viene determinato senza tener conto dei patrimoni delle società coinvolte nell’operazione, il rapporto di cambio si determina alla pari ovvero mediante l’assegnazione a ogni socio di una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione posseduta anteriormente all’operazione di scissione (7).

    7. Relazione degli esperti: società cooperativa a mutualità prevalente

    In caso di scissione tra società cooperative a mutualità prevalente, poiché il rapporto di cambio viene determinato senza tener conto dei patrimoni delle società coinvolte nell’operazione, la relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) dovrebbe essere superflua (8), ma si tratta di tesi controversa (9).

    8. Relazione degli esperti: società cooperativa non a mutualità prevalente

    In caso di scissione tra società cooperative in cui sia coinvolta anche una sola cooperativa non a mutualità prevalente, trovano applicazione le medesime norme previste per le società di capitali in tema di relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) sulla congruità del rapporto di cambio (10).

    9. Scissione di coop a mutualità prevalente in società lucrativa

    È legittima la scissione parziale di una cooperativa a mutualità prevalente in favore di una società di capitali di nuova costituzione, purché siano rispettate le norme in tema di trasformazione della cooperativa e sia assegnata alla società beneficiaria la parte di patrimonio non soggetta alla devoluzione in favore dei fondi mutualistici (11).

    10. Scissione trasformativa di coop in concordato preventivo

    In caso di scissione di società cooperativa (a favore di società di persone, di capitali, di consorzio o di società consortile), in esecuzione di un piano concordatario, la relazione giurata dell’esperto attestante il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c. può essere richiesta solo al momento in cui si avvia il procedimento di scissione, e quindi:

    • nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato prima della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ma l’esito sia stato condizionato ab origine all’omologazione del concordato medesimo, tale perizia deve essere già stata prodotta e, dunque, se ne deve tener conto nel piano concordatario;

    • nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato dopo l’omologazione del concordato preventivo e in esecuzione dello stesso, tale perizia può essere già stata acquisita nel corso del procedimento di omologazione, ma può anche essere legittimamente redatta dopo l’omologazione (in tale ultimo caso, il piano deve comunque recare indicazione del valore stimato dell’eventuale debito da devoluzione, oggetto di verifica da parte dell’attestatore) (12).

    M.1.7 - Concordato preventivo

    1. Atto di scissione condizionato all’omologa del concordato

    2. Scissione funzionale a un concordato preventivo

    3. Scissione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato

    4. Scissione in pendenza del termine per il reclamo ex art. 183 l. fall.

    5. Scissione programmata nel piano concordatario omologato

    6. Scissione risanatoria della società scissa con costituzione di una “bad company”

    7. Scissione trasformativa di società cooperativa

    1. Atto di scissione condizionato all’omologa del concordato

    È legittima la procedura di scissione nella quale sia previsto che la stipula dell’atto di scissione sia sospensivamente condizionata all’avvenuta omologazione della proposta di concordato (1). In tal caso occorre che il progetto espliciti un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto all’operazione di concordato (2).

    2. Scissione funzionale a un concordato preventivo

    È legittima l’operazione di scissione finalizzata alla esecuzione di una procedura di concordato preventivo (3).

    3. Scissione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato

    In caso di procedura di scissione programmata dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, non sono soggetti ad autorizzazione giudiziale, se la stipula dell’atto di scissione venga subordinata alla omologazione del concordato:

    • la predisposizione del progetto di scissione;

    • il deposito del progetto di scissione presso il Registro Imprese;

    • la deliberazione che approva il progetto di scissione (4).

    Occorre invece l’autorizzazione giudiziale per la stipula dell’atto di scissione se essa sia programmata anteriormente al decreto di omologazione del concordato e l’atto di scissione non sia condizionato a tale omologazione; anche in questo caso comunque non occorre l’autorizzazione né per predisporre e pubblicare il progetto di scissione né per la deliberazione che lo approva (5).

    4. Scissione in pendenza del termine per il reclamo ex art. 183 l. fall.

    È legittima la stipula di un atto di scissione successivamente all’omologazione del concordato preventivo, ma in pendenza del termine per il reclamo ex art. 183 l. fall. (6).

    5. Scissione programmata nel piano concordatario omologato

    L’attuazione di una scissione che sia programmata nel piano concordatario omologato non necessita di alcuna autorizzazione preventiva, salvo quelle richieste nel decreto di omologazione (7). Gli atti del procedimento di scissione (anche nel caso in cui la scissione sia esecutiva di un concordato preventivo omologato con liquidazione dell’attivo) sono di competenza esclusiva dell’organo amministrativo, con il controllo del commissario giudiziale, e ciò pure nell’ipotesi in cui sia nominato un liquidatore giudiziale del patrimonio sociale (8).

    6. Scissione risanatoria della società scissa con costituzione di una “bad company”

    È illegittima, per violazione dell’art. 2470 c.c. (9) (ma non si tratta di opinione univoca) (10), la proposta di concordato che preveda, da una parte, l’assegnazione ai fini di liquidazione di tutte le passività e di alcuni determinati beni a una società beneficiaria di nuova costituzione (cosiddetta “bad company”) e, dall’altra parte, il ritorno in bonis post scissione e la totale esdebitazione (quale immediato effetto della scissione) della società scissa, in capo alla quale sia prevista la continuità aziendale (11), e ciò anche se la società scissa si obblighi post scissione a devolvere a favore dei creditori della bad company una parte dei futuri risultati della sua attività d’impresa (12).

    7. Scissione trasformativa di società cooperativa

    In caso di scissione di società cooperativa (a favore di società di persone, di capitali, di consorzio o di società consortile), in esecuzione di un piano concordatario, la relazione giurata dell’esperto attestante il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c. può essere richiesta solo al momento in cui si avvia il procedimento di scissione, e quindi:

    • nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato prima della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ma l’esito sia stato condizionato ab origine all’omologazione del concordato medesimo, tale perizia deve essere già stata prodotta e, dunque, se ne deve tener conto nel piano concordatario;

    • nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato dopo l’omologazione del concordato preventivo e in esecuzione dello stesso, tale perizia può essere già stata acquisita nel corso del procedimento di omologazione, ma può anche essere legittimamente redatta dopo l’omologazione (in tale ultimo caso, il piano deve comunque recare indicazione del valore stimato dell’eventuale debito da devoluzione, oggetto di verifica da parte dell’attestatore) (13).

    M.1.8 - Confidi

    1. Scissione di confidi in confidi

    2. Scissione di confidi in enti diversi dal confidi

    1. Scissione di confidi in confidi

    In caso di scissione di un confidi in un altro confidi, si applica la disciplina dettata dal d.l. 269/2003 (1).

    2. Scissione di confidi in enti diversi dal confidi

    In caso di scissione di un confidi in un ente diverso da un confidi, non è applicabile la disciplina dettata dal d.l. 269/2003 (2).

    M.2 - Procedura di scissione

    M.2.1 - Procedura semplificata (in generale e miscellanea)

    1. Società di persone

    1. Società di persone

    I procedimenti semplificati di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c. sono applicabili anche alla scissione di società di persone, a prescindere dal sistema di amministrazione adottato (1).

    M.2.2 - Procedura semplificata (società scissa posseduta almeno al 90 per cento)

    1. Competenza dell’organo amministrativo

    2. Impegno all’acquisto delle partecipazioni dei soci della società scissa

    3. Progetto di scissione

    4. Relazione degli esperti

    5. Rinuncia ai termini

    1. Competenza dell’organo amministrativo

    Nella scissione di società posseduta al novanta per cento dalla società beneficiaria l’approvazione del progetto di scissione è decisa dall’organo amministrativo della società beneficiaria (a meno che la decisione assembleare sia richiesta dai soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale della beneficiaria) (1) a condizione che lo consenta lo statuto della società beneficiaria essendo irrilevante l’assenza di tale clausola nello statuto della società scissa (2). In tal caso (3):

    • deve essere effettuato il deposito presso la sede sociale della società beneficiaria dei documenti di tutti i documenti di cui all’art. 2501-septies c.c. durante i trenta giorni che precedono la decisione;

    • il progetto di scissione deve essere stato iscritto nel Registro delle Imprese in cui ha sede la società beneficiaria almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di scissione da parte della società scissa.

    2. Impegno all’acquisto delle partecipazioni dei soci della società scissa

    Nella procedura di scissione di società possedute al novanta per cento dalla società beneficiaria occorre che il progetto di scissione contenga l’impegno verso i soci di minoranza della società scissa di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso; l’impegno all’acquisto può pervenire sia dalla società beneficiaria sia dai soci della società beneficiaria (se c’è il loro accordo); è anche possibile che la società beneficiaria possa anche indicare un proprio socio o un terzo (sempre che gli altri soci della beneficiaria siano d’accordo) disposto ad impegnarsi all’acquisto (4).

    3. Progetto di scissione

    In caso di scissione a favore di società beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, il progetto di scissione e la deliberazione di scissione devono indicare, tra l’altro, un termine (per l’esercizio del diritto dei soci di minoranza di vedersi acquistate le loro azioni o quote) non inferiore ai quindici giorni successivi alla iscrizione della delibera di scissione nel Registro delle Imprese in cui è iscritta la società scissa (5).

    4. Relazione degli esperti

    In caso di scissione a favore di società beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, può omettersi la relazione dell’esperto di cui all’art. 2501-sexies c.c., purché il progetto di scissione contenga la previsione del rapporto di cambio (e dell’eventuale aumento di capitale della società beneficiaria) nonché l’impegno a favore dei soci della società scissa di acquistare o di fare acquistare le loro partecipazioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso (6).

    5. Rinuncia ai termini

    In caso di scissione a favore di società beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, sono rinunciabili:

    • il termine concesso ai soci per avocare a sé la decisione di scissione (7);

    • il termine intercorrente tra il deposito dei prescritti documenti presso la sede sociale e la data in cui è assunta la decisione di scissione;

    • il termine intercorrente tra l’iscrizione del progetto di scissione nel Registro delle Imprese e la data in cui è assunta la decisione di scissione (8).

    M.3 - Progetto di scissione

    M.3.1 - Progetto di scissione (in generale e miscellanea)

    1. Decisione di scissione adottata prima dell’iscrizione del progetto

    2. Deposito del progetto presso la sede sociale e il Registro delle Imprese

    3. Elementi patrimoniali del passivo oggetto di scissione

    4. Modifica del progetto: cambio di denominazione

    5. Modifica del progetto: legittimità

    6. Modifica del progetto: modifiche consentite

    7. Modifica del progetto: modifiche non consentite

    8. Organi della società risultante dalla scissione

    9. Organi della società risultante dalla scissione: nomina

    10. Pubblicazione sul sito internet della società

    11. Riunione di operazioni di fusione e scissione in un unico progetto

    12. Scissione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato

    13. Società di persone

    14. Stipula dell’atto di scissione condizionata all’omologa del concordato

    1. Decisione di scissione adottata prima dell’iscrizione del progetto

    È legittima la deliberazione di scissione adottata all’unanimità da tutti i soci prima dell’iscrizione del relativo progetto nel Registro delle Imprese, purché sia avvenuto il deposito del progetto (1); in tal caso, il testo integrale del progetto deve essere allegato alla deliberazione (2).

    2. Deposito del progetto presso la sede sociale e il Registro delle Imprese

    Il deposito del progetto di scissione presso la sede sociale può precedere il deposito al Registro delle Imprese del tempo necessario per quest’ultimo deposito, che quindi dovrà seguire “senza indugio” (3).

    3. Elementi patrimoniali del passivo oggetto di scissione

    Qualora il progetto di scissione programmi il trasferimento alla società beneficiaria di un ramo di azienda nel cui passivo sia certamente incluso un dato elemento, il mero fatto che quest’ultimo elemento non sia oggetto di un’analitica indicazione nella situazione patrimoniale di riferimento non determina l’applicazione della regola suppletiva di responsabilità per il passivo di cui all’art. 2506-bis, c. 3, c.c., la quale è destinata a operare allorché la destinazione dell’elemento del passivo non sia desumibile dal progetto (e non già, semplicemente, per il fatto che esso non figuri tra gli elementi esattamente descritti) (4).

    4. Modifica del progetto: cambio di denominazione

    Poiché la denominazione della società risultante dalla scissione rientra nel contenuto legale del progetto e poiché eventuali modifiche della stessa sono di competenza dell’assemblea dei soci, non appare possibile stabilire, nell’atto di scissione, una denominazione diversa da quella indicata nel progetto (5).

    5. Modifica del progetto: legittimità

    Le modifiche del progetto di scissione, in pendenza della sua approvazione, sono legittime ove non incidano sui diritti dei soci e dei terzi (art. 2502, c. 2, c.c., applicabile alla scissione in conseguenza del richiamo contenuto nell’art. 2506-ter, c. 5, c.c.) (6); peraltro, il progetto di scissione può essere modificato (ove incida sui diritti dei soci, ma non dei terzi) con la decisione di scissione approvata da tutti i soci delle società partecipanti all’operazione (7), sempre che l’assemblea sia totalitaria o, se convocata, sempre che delle modifiche sia stata fatta menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione (8).

    6. Modifica del progetto: modifiche consentite

    Le modifiche apportabili al progetto di scissione possono riguardare (9):

    • le clausole dello statuto della società beneficiaria;

    • il rapporto di cambio;

    • le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria;

    • la data da cui le azioni o quote assegnande in concambio partecipano agli utili;

    • la data da cui le operazioni delle società partecipanti all’operazione sono imputate al bilancio della società beneficiaria;

    • il trattamento particolare riservato a determinati soci;

    • la data di efficacia fiscale della scissione.

    7. Modifica del progetto: modifiche non consentite

    Non sono ammesse modifiche al progetto di scissione che incidano sui diritti di terzi (come accadrebbe, ad esempio, se si riducesse il capitale sociale della società beneficiaria) (10).

    8. Organi della società risultante dalla scissione

    In caso di scissione con costituzione di nuova società beneficiaria, il progetto di scissione non deve contenere la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società (11).

    9. Organi della società risultante dalla scissione: nomina

    In caso di scissione con costituzione di nuova società beneficiaria, qualora il progetto di scissione non contenga la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, la loro nomina può avvenire con la deliberazione di approvazione del progetto di scissione oppure nell’atto di scissione (12).

    10. Pubblicazione sul sito internet della società

    La pubblicità del progetto di scissione sul sito internet della società (in luogo della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese) è consentita a condizione che: (i) nel Registro delle Imprese sia indicato l’indirizzo internet della società (13), (ii) il progetto sia caricato sul sito in un documento in formato .pdf firmato digitalmente (14), (iii) l’avvenuta pubblicazione sul sito abbia data certa (15), (iv) terminato il prescritto periodo di pubblicazione, la consultabilità del progetto nel tempo posteriore sia assicurata mediante la sua allegazione al verbale della deliberazione assembleare che approva il progetto (16). È infine opportuno prevedere adeguate misure al fine di assicurare, per tutto il periodo di pubblicazione, che il progetto pubblicato sul sito non subisca modificazioni nel corso di detto periodo rispetto al testo inizialmente caricato (17).

    11. Riunione di operazioni di fusione e scissione in un unico progetto

    È legittima la riunione di operazioni di fusione e scissione in un unico progetto (18).

    12. Scissione iniziata dopo la presentazione della domanda di concordato

    In caso di procedura di scissione programmata dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, non sono soggetti ad autorizzazione giudiziale, se la stipula dell’atto di scissione venga subordinata alla omologazione del concordato:

    • la predisposizione del progetto di scissione;

    • il deposito del progetto di scissione presso il Registro Imprese;

    • la deliberazione che approva il progetto di scissione (19).

    Occorre invece l’autorizzazione giudiziale per la stipula dell’atto di scissione se essa sia programmata anteriormente al decreto di omologazione del concordato e l’atto di scissione non sia condizionato a tale omologazione; anche in questo caso comunque non occorre l’autorizzazione né per predisporre e pubblicare il progetto di scissione né per la deliberazione che lo approva (20).

    13. Società di persone

    Nelle società di persone, competono agli amministratori la redazione e il deposito del progetto di scissione e dei documenti inerenti (21).

    14. Stipula dell’atto di scissione condizionata all’omologa del concordato

    È legittima la procedura di scissione nella quale sia previsto che la stipula dell’atto di scissione sia sospensivamente condizionata all’avvenuta omologazione della proposta di concordato (22). In tal caso occorre che il progetto di scissione espliciti un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto all’operazione di concordato (23).

    M.3.2 - Rapporto di cambio

    1. Congruità del rapporto di cambio

    2. Rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti

    3. Scissione a favore di società interamente posseduta

    4. S.r.l. beneficiaria con quote prive di valore nominale

    1. Congruità del rapporto di cambio

    È illegittima la deliberazione di scissione nella quale la rinuncia alla situazione patrimoniale, alla relazione degli amministratori e alla relazione degli esperti siano motivate con l’intento di far luogo a un rapporto di cambio non congruo, in quanto la congruità del rapporto di cambio è un elemento essenziale del procedimento di scissione in ragione della sua formale neutralità nei confronti dei soci delle società partecipanti all’operazione (1).

    2. Rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti

    In presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti, la decisione di scissione è legittima solo se approvata con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti all’operazione (2).

    3. Scissione a favore di società interamente posseduta

    Nel caso di scissione in società beneficiaria interamente posseduta dalla società scissa, deve essere determinato un rapporto di cambio per attribuire ai soci della società scissa quote di partecipazione nella società beneficiaria (3).

    4. S.r.l. beneficiaria con quote prive di valore nominale

    In caso di scissione avente come beneficiaria una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, il concambio si attua mediante rideterminazione delle quote di partecipazione dei “vecchi” soci rispetto a quelle attribuite ai “nuovi” soci (4).

    M.3.3 - Capitale sociale

    1. Aumento del capitale con conferimento in natura: stima

    2. Capitale delle società risultanti dalla scissione

    3. Riduzione di capitale di società emittente obbligazioni

    4. Riduzione volontaria del capitale della beneficiaria

    5. Rivalutazione del patrimonio della società scissa

    6. S.r.l. beneficiaria con quote senza valore nominale

    1. Aumento del capitale con conferimento in natura: stima

    Quando nella scissione è obbligatoria la redazione della relazione di cui all’art. 2343 c.c. (o la procedura di stima di cui all’art. 2343-ter c.c.) (1), detta relazione deve essere redatta anche nel caso in cui la relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti non siano richieste (art. 2506-ter, c. 3, c.c.) o i soci vi abbiano rinunziato (art. 2506-ter, c. 4, c.c.) (2).

    2. Capitale delle società risultanti dalla scissione

    Il capitale sociale delle società risultanti da una scissione può essere inferiore alla somma dei capitali delle società preesistenti alla scissione (3); in tal caso, non si ricade nella fattispecie della riduzione volontaria del capitale, le cui disposizioni non trovano dunque applicazione (4).

    3. Riduzione di capitale di società emittente obbligazioni

    È illegittima la riduzione di capitale sociale quale conseguenza di una operazione di scissione coinvolgente società che abbia emesso un prestito obbligazionario, qualora, per effetto della scissione, il rapporto fra le poste del patrimonio netto elencate nell’art. 2412 c.c. (capitale compreso) e le obbligazioni emesse non risulti più rispettato (5).

    4. Riduzione volontaria del capitale della beneficiaria

    Nell’ambito di una operazione di scissione, è illegittima la riduzione volontaria del capitale delle società preesistenti beneficiarie, in violazione delle disposizioni dettate per la riduzione reale del capitale sociale (6).

    5. Rivalutazione del patrimonio della società scissa

    Sia nella scissione “propria” che in quella “per incorporazione” è controverso se sia legittima (7), o meno (8), la rivalutazione del patrimonio netto della società scissa ai fini della determinazione del capitale sociale delle società risultanti all’esito della scissione, purché i valori siano attestati con il procedimento di stima redatta di cui agli artt. 2343 e 2343-ter c.c. (per la s.p.a.) e di cui all’art. 2464 c.c. (per la s.r.l.).

    6. S.r.l. beneficiaria con quote senza valore nominale

    In caso di scissione avente come beneficiaria una s.r.l. con quote di partecipazione prive di valore nominale, non occorre aumentare il capitale sociale al servizio del concambio (9).

    M.3.4 - Deposito di documenti

    1. Aumento di capitale in natura: deposito della relazione di stima

    2. Decorrenza del termine per la decisione di scissione

    3. Deposito di documenti presso la sede sociale in date diverse

    4. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese

    5. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese: elencazione nel verbale

    1. Aumento di capitale in natura: deposito della relazione di stima

    Quando la scissione si realizza mediante l’aumento del capitale con conferimento di beni in natura, è legittimo che la relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c. sia depositata al Registro delle Imprese unitamente alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione: la relazione dell’organo amministrativo (o il progetto di scissione, nel caso che la relazione dell’organo amministrativo non sia redatta) devono indicare che la relazione di stima sarà depositata unitamente alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione (benché l’art. 2506 ter, comma 2, c.c. preveda che la relazione degli amministratori indichi «il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata») (1).

    2. Decorrenza del termine per la decisione di scissione

    Nel caso in cui il deposito dei documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c. avvenga in date diverse, il termine previsto dalla legge per l’assunzione della decisione di scissione va computato con riferimento alla data di deposito dell’ultimo documento (2).

    3. Deposito di documenti presso la sede sociale in date diverse

    Il deposito presso la sede sociale dei documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) può essere effettuato anche in date diverse (3).

    4. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese

    Non devono essere ridepositati al Registro delle Imprese, unitamente al verbale dell’assemblea che approva il progetto di scissione, i documenti che già risultino acquisiti nel Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti all’operazione di scissione (4).

    5. Documenti già acquisiti dal Registro Imprese: elencazione nel verbale

    Il verbale recante la decisione di scissione deve riportare l’elenco dei documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) che non vengono depositati al Registro delle Imprese in quanto già depositati presso il Registro delle Imprese in altre circostanze (5).

    M.3.5 - Conguaglio in denaro

    1. Conguaglio in denaro

    1. Conguaglio in denaro

    È legittima la deliberazione di scissione che preveda conguagli in denaro soltanto nel caso in cui ciò sia necessario ad evitare la formazione di resti; ove non ricorra questo presupposto è illegittima la previsione di conguagli, anche se la deliberazione sia approvata da tutti i soci all’unanimità (1).

    M.3.6 - Obbligazioni

    1. Aumento di capitale della società beneficiaria a servizio della conversione

    2. Avviso agli obbligazionisti convertibili

    3. Facoltà di conversione anticipata

    4. Frazionamento del prestito obbligazionario

    5. Frazionamento del prestito obbligazionario: assemblea degli obbligazionisti

    6. Limitazioni alla facoltà di conversione

    7. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione: legittimità

    8. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione: tempistica

    9. Scissione in s.r.l. di s.p.a. che ha emesso obbligazioni

    1. Aumento di capitale della società beneficiaria a servizio della conversione

    Il progetto di scissione deve prevedere un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile in cui subentra la s.p.a. risultante dalla scissione (1).

    2. Avviso agli obbligazionisti convertibili

    L’avviso agli obbligazionisti convertibili per l’esercizio del diritto di conversione, di cui all’art. 2503-bis, c.c., deve riportare la decisione dell’organo amministrativo di sottoporre all’assemblea un progetto di scissione, senza doverne precisare le modalità attuative (2).

    3. Facoltà di conversione anticipata

    La facoltà di conversione anticipata riconosciuta agli obbligazionisti convertibili (art. 2503-bis, c. 2, c.c.,) si aggiunge (e non si sostituisce) agli altri periodi di conversione previsti in origine dal regolamento del prestito obbligazionario (3).

    4. Frazionamento del prestito obbligazionario

    In caso di scissione, è possibile il trasferimento frazionato del prestito obbligazionario, mediante il quale l’intero prestito obbligazionario viene suddiviso assegnando a ciascuna società beneficiaria della scissione una porzione delle obbligazioni emesse (4).

    5. Frazionamento del prestito obbligazionario: assemblea degli obbligazionisti

    In caso di scissione, se il prestito obbligazionario viene frazionato tra più società beneficiarie della scissione, gli obbligazionisti, pur conservando diritti identici a quelli anteriori alla scissione, non si trovano più in una posizione reciprocamente paritaria e pertanto non è possibile ricorrere alla disciplina di cui all’art. 2503-bis c.c. (e cioè alla approvazione della scissione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti) (5).

    6. Limitazioni alla facoltà di conversione

    È legittima la clausola statutaria che, in caso di scissione, escluda la facoltà di conversione anticipata, fermo restando il riconoscimento in capo agli obbligazionisti convertibili di diritti equivalenti a quelli posseduti anteriormente all’operazione (6).

    7. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione: legittimità

    Può omettersi la pubblicazione dell’avviso circa la facoltà di anticipata conversione delle obbligazioni convertibili, di cui all’art. 2503-bis, c. 2, c.c., se vi consentano tutti gli obbligazionisti convertibili ovvero essi rinuncino alla stessa facoltà di conversione anticipata (7).

    8. Rinuncia all’avviso della facoltà di anticipata conversione: tempistica

    La rinuncia unanime degli obbligazionisti convertibili alla preventiva pubblicazione dell’avviso della facoltà di anticipata conversione ai sensi dell’art. 2503-bis, c. 2, c.c., ovvero alla stessa facoltà di conversione anticipata, può essere espressa sia anteriormente all’assemblea ove si delibera l’approvazione del progetto di scissione sia nel corso dell’assemblea stessa (8).

    9. Scissione in s.r.l. di s.p.a. che ha emesso obbligazioni

    La scissione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni è legittima (anche in assenza di estinzione del prestito obbligazionario e quindi con trasformazione delle obbligazioni in titoli di debito) (9), a condizione che:

    • per la società beneficiaria l’emissione di titoli di debito sia statutariamente prevista (e siano disciplinati nello statuto i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito) (10);

    • l’emissione delle obbligazioni sia avvenuta ai sensi dell’art. 2412, c. 2, c.c. (e cioè riservando la sottoscrizione delle obbligazioni a investitori professionali vigilati) (11);

    • consti il consenso degli obbligazionisti (12) oppure il regolamento del prestito consenta la trasformazione regressiva in s.r.l. (13);

    • venga prestata da parte di un investitore professionale a favore degli ex obbligazionisti una garanzia fideiussoria circa la solvibilità della società beneficiaria (garanzia di contenuto omogeneo a quella ex lege derivante dall’art. 2483 c.c.) (14).

    M.3.7 - Particolari diritti dei soci di s.r.l.

    1. Particolari diritti dei soci di s.r.l.

    1. Particolari diritti dei soci di s.r.l.

    Il progetto di scissione di una s.r.l. che implichi il venir meno dei diritti particolari ex art. 2468, co. 3, c.c., può essere approvato solo con il consenso unanime dei soci titolari di detti particolari diritti, a meno che lo statuto ne preveda la modificabilità a maggioranza (1).

    M.3.8 - Relazione degli amministratori

    1. Strumenti finanziari

    1. Strumenti finanziari

    Per l’esonero degli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) e della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), occorre, oltre al consenso unanime di tutti i soci, anche quello dei titolari di strumenti finanziari che abbiano specifico diritto di voto nelle decisioni di scissione oppure, più in generale, nelle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto (1).

    M.3.9 - Relazione degli esperti

    1. Assegnazione non proporzionale di obbligazioni convertibili

    2. Assegnazione proporzionale di obbligazioni convertibili

    3. Superfluità della relazione degli esperti

    1. Assegnazione non proporzionale di obbligazioni convertibili

    In caso di scissione di s.p.a., qualora non sia previsto un criterio proporzionale per l’attribuzione delle obbligazioni convertibili, occorre far luogo alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (1).

    2. Assegnazione proporzionale di obbligazioni convertibili

    In caso di scissione di s.p.a., si può omettere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio se la scissione avviene mediante costituzione di una nuova società e l’attribuzione sia delle azioni che delle obbligazioni convertibili avviene con criterio proporzionale (2).

    3. Superfluità della relazione degli esperti

    Qualora la scissione non comporti alcuna variazione di valore delle partecipazioni possedute dai soci delle società partecipanti all’operazione, è superflua la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (3).

    M.3.10 - Relazione di stima

    1. Aumento del capitale in natura: deposito della relazione di stima

    2. Aumento del capitale in natura: relazione di stima

    3. Relazione di stima: presupposti

    4. Scissione a favore di società personale

    1. Aumento del capitale in natura: deposito della relazione di stima

    Quando la scissione si realizza mediante l’aumento del capitale con conferimento di beni in natura, è legittimo che la relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c. sia depositata al Registro delle Imprese unitamente alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione: la relazione dell’organo amministrativo (o il progetto di scissione, nel caso che la relazione dell’organo amministrativo non sia redatta) devono indicare che la relazione di stima sarà depositata unitamente alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione (benché l’art. 2506 ter, c. 2, c.c. preveda che la relazione degli amministratori indichi «il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata») (1).

    2. Aumento del capitale in natura: relazione di stima

    Quando nella scissione è obbligatoria la redazione della relazione di cui all’art. 2343 c.c. (o la procedura di stima di cui all’art. 2343-ter c.c.) (2), detta relazione deve essere redatta anche nel caso in cui la relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti non siano richieste (art. 2506-ter, c. 3, c.c.) o i soci vi abbiano rinunziato (art. 2506-ter, c. 4, c.c.) (3).

    3. Relazione di stima: presupposti

    È necessaria la relazione di stima di stima di cui all’art. 2343 c.c. qualora ricorrano i seguenti presupposti (se tutti questi presupposti non ricorrano, la relazione di stima non occorre):

    • si tratti di una scissione che coinvolge una società di persone;

    • la società risultante dalla scissione sia una società di capitali di nuova costituzione oppure una società di capitali che incrementa il proprio capitale per effetto della scissione (4).

    In tal caso, l’esistenza della relazione di stima va menzionata (art. 2506-ter, c. 2, c.c.) nella relazione dell’organo amministrativo o, in mancanza (5), nel progetto di scissione, indicando l’ufficio del Registro Imprese (6) nel quale sarà depositata la decisione di scissione cui verrà allegata la relazione di stima (7).

    4. Scissione a favore di società personale

    In un atto di scissione parziale in favore di società personale, la relazione di stima richiesta dall’art. 2343 c.c. per il conferimento di beni in natura in una società di capitali non è necessaria: in tal caso, pertanto, è sufficiente l’allegazione di una situazione patrimoniale delle società partecipanti all’operazione redatta dagli amministratori nel rispetto delle norme sul bilancio di esercizio (8).

    M.3.11 - Situazione patrimoniale

    1. Data di riferimento

    2. Scissione inversa (in favore di beneficiaria che possiede interamente la scissa)

    3. Società di persone

    4. Società di persone tenute alla redazione del bilancio

    5. Società semplice

    6. Strumenti finanziari

    1. Data di riferimento

    Ai fini del computo del termine di centoventi giorni dalla data di riferimento della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), rileva solo la data di deposito del progetto di scissione e non la data del deposito di documentazione diversa dal progetto predetto (1).

    2. Scissione inversa (in favore di beneficiaria che possiede interamente la scissa)

    In caso di scissione inversa (vale a dire in società beneficiaria interamente partecipata dalla società scissa), non si deve far luogo alla redazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. (2).

    3. Società di persone

    In caso di scissione di società di persone commerciali, la situazione patrimoniale e il bilancio di cui all’art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) dovrebbero essere redatti non con i criteri di redazione prescritti per le società di capitali ma con quelli prescritti (art. 2217 c.c.) per le società di persone; con i medesimi criteri dovrebbero essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) (3); ma si tratta di tesi che appare controversa (4).

    4. Società di persone tenute alla redazione del bilancio

    In caso di scissione cui partecipino s.n.c. o s.a.s. tenute alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le s.p.a., per la redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) devono essere osservate le norme sulla redazione del bilancio da parte delle società di capitali; con i medesimi criteri devono essere redatti i tre bilanci da depositare ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) (5).

    5. Società semplice

    In caso di scissione cui partecipi una società semplice, l’art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), in tema di situazione patrimoniale e bilanci, e l’art. 2501-septies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), in tema di deposito degli ultimi tre bilanci, devono essere coordinati con le norme sulla redazione del rendiconto di cui agli artt. 2261 e 2262 c.c. (6).

    6. Strumenti finanziari

    Per l’esonero degli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) e della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), occorre, oltre al consenso unanime di tutti i soci, anche quello dei titolari di strumenti finanziari che abbiano specifico diritto di voto nelle decisioni di scissione oppure, più in generale, nelle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto (7).

    M.4 - Decisione di scissione

    M.4.1 - Decisione di scissione (in generale e miscellanea)

    1. Decisione adottata prima dell’iscrizione del progetto

    2. Nomina degli organi della società risultante dalla scissione

    3. Quorum per l’approvazione del progetto di scissione

    4. Quorum per la scissione di società di persone

    5. Revoca della delibera di scissione

    1. Decisione adottata prima dell’iscrizione del progetto

    È legittima la deliberazione di scissione adottata all’unanimità da tutti i soci prima dell’iscrizione del relativo progetto nel Registro delle Imprese, purché sia avvenuto il deposito del progetto (685). In caso di deliberazione di scissione adottata all’unanimità prima dell’iscrizione del relativo progetto nel Registro delle Imprese, il testo integrale del progetto deve essere allegato alla deliberazione (686).

    2. Nomina degli organi della società risultante dalla scissione

    In caso di scissione con costituzione di nuova società beneficiaria, il progetto di scissione non deve contenere la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società (687); in tal caso, qualora il progetto di scissione non contenga la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, la loro nomina può avvenire con la deliberazione di approvazione del progetto di scissione oppure nell’atto di scissione (688).

    3. Quorum per l’approvazione del progetto di scissione

    Qualora lo statuto della società beneficiaria contenga clausole per la cui approvazione da parte dei soci della società scissa occorrerebbe un quorum più elevato rispetto a quello occorrente per approvare la scissione, la deliberazione di scissione deve essere adottata con tale più elevato quorum (689).

    4. Quorum per la scissione di società di persone

    La clausola dei patti sociali di società di persone (indifferentemente adottata prima o dopo la legge di riforma del diritto societario del 2003), che genericamente preveda l’unanimità dei soci per le decisioni di modifica dei patti sociali, non dovrebbe valere quale deroga al disposto degli artt. 2500-ter e 2502 c.c., i quali permettono l’adozione a maggioranza delle decisioni di trasformazione, fusione e scissione (690); ma si tratta di tesi controversa (691).

    5. Revoca della delibera di scissione

    Poiché la delibera di scissione non produce di per sé alcuna modifica statutaria, essendo ciò rimesso all’atto di scissione, si ritiene che la revoca di tale delibera, adottata dall’assemblea straordinaria, sia possibile fino all’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione, essendo peraltro dubbio se si tratti di un atto oggetto di iscrizione nel Registro delle Imprese (692).

    M.4.2 - Recesso

    1. Scissione di s.p.a.

    1. Scissione di s.p.a.

    In caso di scissione di s.p.a., gli azionisti possono recedere qualora l’operazione comporti una variazione significativa dell’attività della società ovvero la sua trasformazione o ricorra un’altra ipotesi attributiva del diritto di recesso (1).

    M.5 - Atto di scissione

    M.5.1 - Atto di scissione (in generale e miscellanea)

    1. Azione revocatoria

    2. Concordato preventivo: autorizzazioni

    3. Concordato preventivo: stipula condizionata all’omologa

    4. Concordato preventivo: stipula in pendenza del termine per il reclamo

    5. Efficacia “sanante” dell’iscrizione dell’atto di scissione

    6. Ingresso di nuovi soci

    7. Mutuo dissenso di scissione

    8. Organi della società risultante dalla scissione

    9. Organi della società risultante dalla scissione: nomina

    10. Rappresentanza per la stipula

    11. Rettifica dell’atto di scissione

    12. Società straniera proprietaria di immobili in Italia

    13. Trascrizione nei Registri Immobiliari

    1. Azione revocatoria

    È controverso (1) se l’atto di scissione sia suscettibile (come si afferma nella giurisprudenza di legittimità) (2), o meno (3), di azione revocatoria.

    2. Concordato preventivo: autorizzazioni

    In caso di procedura di scissione programmata dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, non sono soggetti ad autorizzazione giudiziale, se la stipula dell’atto di scissione venga subordinata alla omologazione del concordato:

    • la predisposizione del progetto di scissione;

    • il deposito del progetto di scissione presso il Registro Imprese;

    • la deliberazione che approva il progetto di scissione (4).

    Occorre invece l’autorizzazione giudiziale per la stipula dell’atto di scissione se essa sia programmata anteriormente al decreto di omologazione del concordato e l’atto di scissione non sia condizionato a tale omologazione; anche in questo caso comunque non occorre l’autorizzazione né per predisporre e pubblicare il progetto di scissione né per la deliberazione che lo approva (5).

    3. Concordato preventivo: stipula condizionata all’omologa

    È legittima la procedura di scissione nella quale sia previsto che la stipula dell’atto di scissione sia sospensivamente condizionata all’avvenuta omologazione della proposta di concordato (6). In tal caso occorre che il progetto di scissione espliciti un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto all’operazione di concordato (7).

    4. Concordato preventivo: stipula in pendenza del termine per il reclamo

    È legittima la stipula di un atto di scissione successivamente all’omologazione del concordato preventivo, ma in pendenza del termine per il reclamo ex art. 183 l. fall. (8).

    5. Efficacia “sanante” dell’iscrizione dell’atto di scissione

    A norma dell’art. 2504-quater c.c. (richiamato nella scissione dall’art. 2506-ter c.c.), l’iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle Imprese è preclusiva (oltre che della stessa impugnazione per invalidità) (9) della declaratoria di nullità e di annullabilità della deliberazione che approva la scissione; tale norma pone, infatti, una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente l’atto di scissione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione (10).

    6. Ingresso di nuovi soci

    In caso di scissione con beneficiaria di nuova costituzione, è illegittima la previsione dell’ingresso di nuovi soci in sede di costituzione della nuova società (i nuovi soci potranno entrare in tale società attraverso altre metodologie, ad esempio acquistando partecipazioni o sottoscrivendo un aumento di capitale) (11).

    7. Mutuo dissenso di scissione

    Pur essendo inammissibile il mutuo dissenso rispetto a un atto di scissione (in ragione del principio di stabilità degli effetti delle operazioni societarie) (12), è legittima un’operazione (quale la fusione) produttiva di effetti uguali e contrari rispetto alla scissione, per ripristinare la situazione preesistente a una scissione (13).

    8. Organi della società risultante dalla scissione

    In caso di scissione con costituzione di nuova società beneficiaria, il progetto di scissione non deve contenere la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società (14).

    9. Organi della società risultante dalla scissione: nomina

    In caso di scissione con costituzione di nuova società beneficiaria, qualora il progetto di scissione non contenga la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, la loro nomina può avvenire con la deliberazione di approvazione del progetto di scissione oppure nell’atto di scissione (15).

    10. Rappresentanza per la stipula

    Salvo diversa previsione dei patti sociali o in sede di approvazione del progetto di scissione da parte dei soci, la stipula dell’atto di scissione può essere effettuata anche da un solo amministratore (che sia legittimato a rappresentare la società nei confronti dei terzi), a prescindere dal sistema di amministrazione adottato (16).

    11. Rettifica dell’atto di scissione

    Qualora in un atto di scissione sia erroneamente disposta l’assegnazione alla società beneficiaria di un immobile non di proprietà della società scissa, non appare consentito effettuare un atto di rettifica “in senso stretto” (17).

    12. Società straniera proprietaria di immobili in Italia

    Alla scissione di una società estera proprietaria di immobili in Italia devono essere applicate le regole vigenti in Italia sui trasferimenti immobiliari qualora la scissione, nell’ordinamento cui la società scissa appartiene, sia inquadrata come un’operazione traslativa; le regole italiane sui trasferimenti immobiliari invece non si applicano se l’operazione di scissione sia inquadrata, così come avviene nell’ordinamento italiano, come un’operazione di riorganizzazione societaria (18).

    13. Trascrizione nei Registri Immobiliari

    L’atto di scissione non deve essere oggetto di trascrizione nei Registri Immobiliari (19).

    M.5.2 - Opposizione dei creditori

    1. Beneficiario di lettera di patronage: legittimazione a proporre opposizione

    2. Certificato di mancata opposizione alla scissione

    3. Concordato preventivo

    4. Creditori legittimati: natura del credito

    5. Deposito bancario

    6. Fideiussione bancaria

    7. Fideiussione non bancaria

    8. Forma dell’opposizione

    9. Scissione parziale con riduzione del capitale della società scissa

    10. Sospensione feriale dei termini

    11. Sospensione feriale dei termini: responsabilità disciplinare del notaio

    12. Stipula dell’atto di scissione subordinata all’omologazione del concordato

    1. Beneficiario di lettera di patronage: legittimazione a proporre opposizione

    Il destinatario di una lettera di patronage è legittimato a proporre opposizione alla scissione deliberata dalla società patrocinante (1).

    2. Certificato di mancata opposizione alla scissione

    È opportuno, ma non indispensabile, che il notaio, prima della stipula dell’atto di scissione, acquisisca il certificato del Tribunale attestante la mancata iscrizione a ruolo di domande giudiziali (2) dirette a fa valere l’opposizione ex art. 2503 c.c., anche in considerazione del fatto che il notaio chiamato a rogare l’atto di scissione è tenuto a richiedere all’organo amministrativo una specifica dichiarazione attestante la mancata proposizione dell’opposizione nel termine di legge (3).

    3. Concordato preventivo

    I creditori ammessi al voto della proposta di concordato preventivo non hanno diritto individuale di opposizione alla scissione attuativa di detta proposta di concordato (4).

    4. Creditori legittimati: natura del credito

    Può proporre opposizione alla scissione, oltreché il creditore privilegiato o ipotecario, anche chi vanta una pretesa creditoria a termine, condizione, litigiosa o derivante da rapporti in corso di esecuzione, in quanto il termine “creditore”, utilizzato dal legislatore per indicare il soggetto legittimato all’opposizione, non può essere interpretato restrittivamente (5).

    5. Deposito bancario

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito a una scissione anticipata legittima l’operazione soltanto quando il deposito determini il venir meno del diritto di opposizione (6), il che accade:

    • se è depositato un importo almeno pari alla somma dei crediti dei soggetti che non hanno prestato il consenso alla anticipazione della scissione;

    • se le somme depositate vengono vincolate fino alla estinzione dei crediti garantiti;

    • sempre che i creditori dichiarino di non volersi avvalere del deposito (7).

    6. Fideiussione bancaria

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla scissione anticipata può essere sostituito dal rilascio di una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia di un importo non inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso, con scadenza coincidente con quella naturale dei crediti garantiti (8).

    7. Fideiussione non bancaria

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla scissione anticipata non può essere sostituito da una fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche (9).

    8. Forma dell’opposizione

    È controverso se l’opposizione dei creditori alla scissione, di cui all’art. 2503 c.c., abbia natura giudiziale e si debba proporre mediante citazione in un apposito giudizio ordinario (10) oppure se si possa proporre anche in via stragiudiziale, con conseguente onere per la società opposta, in quest’ultimo caso, di instaurare il relativo giudizio (11).

    9. Scissione parziale con riduzione del capitale della società scissa

    Nell’ipotesi di delibera di scissione parziale proporzionale, con costituzione di una nuova società e contestuale riduzione del capitale sociale della società scissa, costituendo la riduzione un elemento funzionale alla realizzazione della più complessa operazione di scissione, l’opposizione esercitabile dai creditori è solo quella prevista in materia di scissione (12).

    10. Sospensione feriale dei termini

    È controverso se il computo del termine per l’opposizione dei creditori alla scissione debba essere effettuato tenendo conto (13), o meno (14), della normativa sulla sospensione feriale dei termini processuali.

    11. Sospensione feriale dei termini: responsabilità disciplinare del notaio

    Non incorre in responsabilità disciplinare ex artt. 28 e 138-bis l. not. il notaio che roga un atto di scissione computando un termine per l’opposizione dei creditori senza tener conto della normativa sulla sospensione feriale dei termini (15).

    12. Stipula dell’atto di scissione subordinata all’omologazione del concordato

    Il termine per l’opposizione dei creditori alla scissione non subisce differimento per il fatto che la stipula dell’atto di scissione sia stata subordinata all’omologazione del concordato (16).

    M.5.3 - Scissione anticipata

    1. Asseverazione della società di revisione: competenza

    2. Asseverazione della società di revisione: nomina

    3. Asseverazione della società di revisione: presupposti

    4. Attestazione degli amministratori sui presupposti della scissione anticipata

    5. Deposito bancario

    6. Diritto di opposizione

    7. Fideiussione bancaria

    8. Fideiussione non bancaria

    1. Asseverazione della società di revisione: competenza

    L’asseverazione di cui all’art. 2503, c. 1, c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) al fine di dar corso a una scissione anticipata, è compiuta da un’unica società di revisione (1).

    2. Asseverazione della società di revisione: nomina

    Per la redazione dell’asseverazione di cui all’art. 2503, c. 1, c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), al fine di dar corso a una scissione anticipata, la società di revisione è nominata dalle società partecipanti all’operazione di scissione (2), a meno che la società beneficiaria della scissione sia una società con il capitale suddiviso in azioni, caso nel quale la nomina della società di revisione compete al Tribunale (3).

    3. Asseverazione della società di revisione: presupposti

    L’asseverazione della società di revisione di cui all’art. 2503, c. 1, c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), al fine di dar corso a una scissione anticipata, può essere resa anche in ogni caso in cui non si faccia luogo alla redazione della relazione di congruità sul rapporto di cambio (di cui all’art. 2051-sexies c.c.) (4).

    4. Attestazione degli amministratori sui presupposti della scissione anticipata

    Al fine di dar corso a una scissione anticipata, è necessario che gli amministratori redigano un’attestazione recante l’individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi, la quantificazione dei loro crediti e la documentazione o del consenso di detti creditori alla scissione anticipata o del loro pagamento (5).

    5. Deposito bancario

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito a una scissione anticipata legittima l’operazione soltanto quando il deposito determini il venir meno del diritto di opposizione (6).

    6. Diritto di opposizione

    Il diritto di opposizione dei creditori viene meno:

    • se è depositato un importo almeno pari alla somma dei crediti dei soggetti che non hanno prestato il consenso alla anticipazione della scissione;

    • se le somme depositate vengono vincolate fino alla estinzione dei crediti garantiti, sempre che i creditori dichiarino di non volersi avvalere del deposito (7).

    7. Fideiussione bancaria

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla scissione anticipata dovrebbe potersi sostituire dal rilascio di una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia di un importo non inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso, con scadenza coincidente con quella naturale dei crediti garantiti (8).

    8. Fideiussione non bancaria

    Il deposito bancario a garanzia dei creditori che non abbiano acconsentito alla scissione anticipata non può essere sostituito da una fideiussione rilasciata da soggetti diversi dalle banche (9).

    M.6 - Effetti della scissione

    M.6.1 - Effetti della scissione (in generale e miscellanea)

    1. Beneficium ordinis

    2. Decorrenza degli effetti della scissione: termine orario

    3. Effetto modificativo e non estintivo della scissione

    4. Responsabilità per i debiti

    5. Responsabilità per i debiti fiscali

    6. Responsabilità per le obbligazioni della società scissa

    7. Retrodatazione degli effetti contabili: limiti

    8. Scissione di società socia di s.r.l.

    1. Beneficium ordinis

    La norma dell’art. 2506-quater, c. 3, c.c. («Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico») prevede solo un beneficum ordinis e non un beneficium excussionis (1).

    2. Decorrenza degli effetti della scissione: termine orario

    Sebbene un risalente orientamento (2) abbia ritenuto illegittima la determinazione dell’efficacia della fusione in un dato orario di un dato giorno (e, conseguentemente, anche della scissione), un orientamento più moderno (3), invece, ritiene legittima la clausola dell’atto di fusione o di scissione che preveda la decorrenza dell’efficacia della fusione o della scissione da un dato orario del giorno prescritto o prescelto.

    3. Effetto modificativo e non estintivo della scissione

    Con la riforma del diritto societario del 2003, dovrebbe ritenersi superata (4) l’opinione, sostenuta ancora in tempi recenti da una parte della giurisprudenza (5), secondo cui l’operazione di scissione provocherebbe i medesimi effetti di una successione a causa di morte (ossia l’estinzione della società scissa e la successione delle società beneficiarie in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che facevano capo alla società estinta); attualmente si ritiene invece che la scissione consista in una vicenda meramente evolutiva - modificativa della società scissa, il cui effetto è il mutamento del suo assetto organizzativo (6).

    4. Responsabilità per i debiti

    A seguito della scissione, ciascuna società partecipante all’operazione è illimitatamente responsabile (senza rilevanza del fatto che i creditori non abbiano fatto opposizione) (7) per le obbligazioni a essa “assegnate” nonché solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo (e non contabile) del patrimonio netto attribuitole (o rimastole), per i debiti non soddisfatti dalla società cui detti debiti fanno carico in esito alla scissione (8); nell’ipotesi di mancata assegnazione di un debito, ne rispondono tutte le società, seppur nei limiti del patrimonio a ciascuna assegnato (9).

    5. Responsabilità per i debiti fiscali

    Anche se assegnati a una sola società all’esito della scissione, dei debiti fiscali sorti prima della scissione rispondono tutte le società partecipanti all’operazione di scissione, in via solidale e illimitata (10).

    6. Responsabilità per le obbligazioni della società scissa

    La norma dell’art. 2506-quater, co. 3, c.c. prevede che le società beneficiarie della scissa rispondano solidalmente per tutte le obbligazioni sociali sussistenti al tempo della scissione; e che il creditore possa però agire per l’intero suo credito solo contro la società assegnataria dell’obbligazione in questione, mentre possa agire solo parzialmente per detta obbligazione verso la società non assegnataria, ossia nel limite del patrimonio ricevuto dalla società scissa (11).

    7. Retrodatazione degli effetti contabili: limiti

    Ai fini contabili, gli effetti della scissione possono essere retrodatati anche a una data appartenente all’esercizio precedente rispetto a quello in cui si verifica l’effetto civilistico della scissione, purché non sia ancora stato approvato il bilancio di detto esercizio precedente (oppure non sia ancora scaduto il termine per approvarlo). Altrimenti, la retrodatazione degli effetti contabili può essere effettuata (identicamente a quella che si effettua ai fini fiscali) non oltre il primo giorno dell’esercizio nel quale si verifica l’effetto civilistico della scissione (12).

    8. Scissione di società socia di s.r.l.

    Se una società, a seguito di scissione, viene ad essere titolare di partecipazioni di s.r.l., la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali decorre dalla data di efficacia dell’operazione di scissione, a prescindere dall’aggiornamento dell’elenco soci della partecipata nel Registro delle Imprese (13).

    M.6.2 - Avanzo e disavanzo di scissione

    1. Avanzo o disavanzo di scissione: legittimità

    2. Imputazione del disavanzo da concambio: legittimità

    3. Imputazione del disavanzo da concambio: relazione di stima

    1. Avanzo o disavanzo di scissione: legittimità

    La disciplina di cui all’art. 2504-bis, co. 4, c.c. (richiamata dall’art. 2506-quater, co. 1, c.c.), circa l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio ovvero la creazione di nuove poste (avviamento) (1).

    2. Imputazione del disavanzo da concambio: legittimità

    Sia nella scissione a favore di società preesistenti, sia nella scissione a favore di società di nuova costituzione è imputabile, oltre che il disavanzo da annullamento, anche il disavanzo da concambio (2).

    3. Imputazione del disavanzo da concambio: relazione di stima

    Nel caso di imputazione del disavanzo da concambio, occorre affidare agli esperti designati ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. anche il compito di redigere la perizia ai sensi dell’art. 2343 c.c., per attestare che il valore del patrimonio scisso è almeno pari all’aumento di capitale deliberato dalla beneficiaria al fine di emettere le azioni o quote necessarie per la soddisfazione del rapporto di cambio (3).

    M.7 - Tipi di scissione

    M.7.1 - Scissione asimmetrica

    1. Congruità del rapporto di cambio

    2. Consenso individuale dei soci

    3. Consenso individuale dei soci: termini

    4. Invarianza delle quote dei soci nella società scissa

    5. Nozione

    6. Opzione per la distribuzione proporzionale

    7. Opzione per la distribuzione proporzionale: effetti dell’esercizio dell’opzione

    8. Opzione per la distribuzione proporzionale: modalità del consenso

    9. Opzione per la distribuzione proporzionale: socio silenzioso

    10. Rinuncia alla relazione degli esperti

    11. Società beneficiaria unica

    1. Congruità del rapporto di cambio

    Sia nella scissione non proporzionale che in quella asimmetrica è illegittima l’assegnazione di partecipazioni in base a un rapporto di cambio non congruo, e cioè con ciò provocando un arricchimento o impoverimento di alcuni soci (1).

    2. Consenso individuale dei soci

    Nella scissione asimmetrica il “consenso unanime” richiesto dall’art. 2506, co. 2, c.c., deve intendersi come il consenso dei soli soci cui non vengano assegnate quote di capitale in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie (risultando altrimenti illegittima l’intera operazione) (2); pertanto non è necessario che una scissione solo parzialmente asimmetrica sia approvata anche con il consenso di quei soci cui vengano assegnate proporzionalmente quote di capitale in tutte le società risultanti dall’operazione (3).

    3. Consenso individuale dei soci: termini

    In caso di scissione asimmetrica, il consenso unanime di tutti i singoli soci (alla distribuzione di partecipazioni della società scissa in correlazione alla mancata totale o parziale assegnazione di partecipazioni nella società beneficiaria) non deve essere espresso necessariamente nel corso dell’assemblea convocata per l’approvazione del progetto di scissione: secondo una opinione, il termine ultimo per acquisire detto consenso corrisponderebbe alla data di iscrizione della deliberazione di approvazione del progetto di scissione nel Registro Imprese (4); secondo altra opinione, l’espressione di detto consenso sarebbe invece possibile fino alla stipula dell’atto di scissione (5).

    4. Invarianza delle quote dei soci nella società scissa

    È legittima la scissione parziale con la quale si costituiscano tante società unipersonali quanti sono i soci della società scissa, aventi ciascuna come socio uno dei soci della società scissa, i quali rimangono soci anche della società scissa con le medesime quote di partecipazione che essi avevano ante scissione; ognuna delle società beneficiarie, rispetto alle altre, deve essere dotata in sede di scissione di un patrimonio proporzionale alla quota di cui il loro unico socio è titolare nella società scissa (6).

    5. Nozione

    Nella scissione asimmetrica (che è realizzabile solo con il consenso unanime di tutti i soci: art. 2506, co. 2, c.c.), a uno o più soci della società scissa non vengono assegnate le partecipazioni della società beneficiaria ma viene loro attribuita una maggior partecipazione nella società scissa (7); la norma sul consenso unanime non si applicherebbe nel caso in cui i soci che ricevono partecipazioni nella società beneficiaria conservino le partecipazioni, ancorché in misura diversa rispetto a quella originaria, nella società scissa (8).

    6. Opzione per la distribuzione proporzionale

    Appare legittima la previsione, nel progetto di scissione asimmetrica, del diritto del socio di opzione per la distribuzione proporzionale (e quindi per il mantenimento della sua posizione originaria nella società scissa) in luogo della distribuzione non proporzionale di cui all’art. 2506, co. 2, c.c.) (9).

    7. Opzione per la distribuzione proporzionale: effetti dell’esercizio dell’opzione

    In caso di scissione asimmetrica con diritto di opzione del socio per la distribuzione proporzionale (e salvo che il progetto di scissione non disponga diversamente), le minori partecipazioni che siano assegnate a determinati soci (i soci in soggezione), per effetto dell’esercizio dell’opzione proporzionale da parte di altri soci (i soci optanti), sono compensate con l’assegnazione proporzionale ai soci in soggezione della porzione di partecipazioni rifiutata dai soci optanti, mantenendosi in tal modo inalterato il rapporto di cambio (10).

    8. Opzione per la distribuzione proporzionale: modalità del consenso

    Nel progetto di scissione asimmetrica con diritto di opzione del socio per la distribuzione proporzionale, devono essere specificate le modalità con le quali i soci possono manifestare la propria opzione individuale (11).

    9. Opzione per la distribuzione proporzionale: socio silenzioso

    In caso di scissione asimmetrica con diritto di opzione del socio per la distribuzione proporzionale, il silenzio del socio sull’esercizio dell’opzione (sia in sede di approvazione del progetto di scissione, sia successivamente a detto momento) deve essere interpretato come opzione per l’assegnazione proporzionale (12).

    10. Rinuncia alla relazione degli esperti

    Anche in caso di scissione asimmetrica è applicabile l’ultimo comma dell’art. 2501-sexies c.c. in tema di rinunciabilità alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (13).

    11. Società beneficiaria unica

    È legittima la scissione asimmetrica anche nel caso in cui vi sia una sola società beneficiaria (14).

    M.7.2 - Scissione inversa

    1. Effetti contabili

    2. Legittimità

    3. Modalità di effettuazione del concambio

    1. Effetti contabili

    La scissione inversa produce gli stessi effetti contabili che si verificano nella scissione “diretta” (1).

    2. Legittimità

    È legittima l’operazione di scissione inversa, per effetto della quale la titolarità della quota di partecipazione della società scissa nella società beneficiaria viene attribuita alla società beneficiaria medesima (che, caso per caso, la potrà o dovrà annullare) e ai soci della società scissa viene assegnata per concambio una quota di partecipazione alla società beneficiaria (2).

    3. Modalità di effettuazione del concambio

    Nell’operazione di scissione inversa, ai soci della società scissa devono essere assegnate, per concambio, quote di partecipazione nella società beneficiaria: ad esempio, si può procedere, caso per caso, all’assegnazione ai predetti delle quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria appartenute alla società scissa e attribuite alla società beneficiaria medesima oppure a un aumento di capitale sociale della società beneficiaria oppure all’emissione di azioni prive di valore nominale (3).

    M.7.3 - Scissione negativa

    1. Pubblicità sanante

    2. Scissione contabilmente negativa in beneficiaria di nuova costituzione

    3. Scissione contabilmente negativa (ma positiva a valori correnti): condizioni

    4. Scissione contabilmente negativa (ma positiva a valori correnti): legittimità

    5. Scissione contabilmente negativa: modalità di attuazione

    6. Scissione negativa sia contabilmente che a valori correnti: legittimità

    1. Pubblicità sanante

    È illegittima la scissione con la quale si dà origine a una società con patrimonio netto di valore reale negativo; tuttavia, l’invalidità non può essere pronunziata dopo che sia eseguita l’iscrizione dell’atto di scissione presso il Registro delle Imprese (1).

    2. Scissione contabilmente negativa in beneficiaria di nuova costituzione

    È illegittima la scissione con la quale si dà origine a una società con patrimonio netto di valore negativo (2).

    3. Scissione contabilmente negativa (ma positiva a valori correnti): condizioni

    È legittima la scissione mediante assegnazione alla società beneficiaria di un netto patrimoniale contabilmente negativo ma positivo a valori correnti, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

    • il patrimonio assegnato alla beneficiaria sia sottoposto a stima ai sensi delle norme sui conferimenti in natura nelle s.p.a. o nelle s.r.l. (artt., 2343, 2343-ter e 2465 c.c.);

    • si tratti di una scissione a favore di beneficiaria preesistente il cui patrimonio netto presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole (3);

    • si tratti di una scissione a scopo liquidatorio effettuata a favore di società in stato di liquidazione (4).

    4. Scissione contabilmente negativa (ma positiva a valori correnti): legittimità

    È legittima la scissione contabilmente negativa (nella quale cioè il valore contabile delle attività assegnate alla beneficiaria è inferiore al valore contabile delle passività), sia proporzionale che non proporzionale, a condizione che sia positivo il valore reale del patrimonio assegnato alla società beneficiaria e che, secondo una tesi (ma si tratta di una questione controversa) (5), la società beneficiaria sia preesistente all’operazione (6).

    5. Scissione contabilmente negativa: modalità di attuazione

    La scissione contabilmente negativa (nella quale, cioè, il valore contabile delle attività confluite nella società beneficiaria è inferiore al valore contabile delle passività) può attuarsi o riducendo le riserve della beneficiaria in modo da assorbire il netto contabile trasferito (oppure, in carenza di riserve, riducendo il capitale sociale della beneficiaria) o rilevando la minusvalenza (7).

    6. Scissione negativa sia contabilmente che a valori correnti: legittimità

    È legittima la scissione mediante assegnazione alla società beneficiaria di un netto patrimoniale con valore negativo sia dal punto di vista contabile sia a valori correnti, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

    • si tratti di una delle fattispecie nelle quali non si debba procedere a concambio (ad esempio, perché si tratta di scissione in favore di beneficiaria preesistente che possiede l’intero capitale della scissa);

    • nel caso di scissione parziale, si assegnino in concambio partecipazioni nella società scissa (non già in favore dei soci della società scissa, bensì) in favore dei soci della società beneficiaria (8);

    • nel caso di scissione totale, si assegnino in concambio, ai soci della società assegnataria del netto negativo, partecipazioni in altra società beneficiaria;

    e, inoltre, nel presupposto che:

    • il patrimonio netto della società beneficiaria presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole; oppure:

    • si tratti di una scissione a scopo liquidatorio effettuata a favore di società in stato di liquidazione (9).

    M.7.4 - Scissione non proporzionale

    1. Nozione

    2. Opzione per l’assegnazione proporzionale

    3. Scissione totale

    1. Nozione

    La scissione non proporzionale (art. 2506-bis, co. 4, secondo periodo, c.c.) è attuata assegnando ai soci delle società partecipanti all’operazione, in modo non proporzionale, le quote o azioni di dette società, senza compensare con conguagli in denaro tale sproporzione, con la precisazione che tutti i soci devono partecipare, anche in minima parte, all’assegnazione delle azioni o quote di tutte le società partecipanti all’operazione (1).

    2. Opzione per l’assegnazione proporzionale

    È legittima l’operazione di scissione non proporzionale, con facoltà per i soci di scegliere l’assegnazione proporzionale, senza prevedere, per i soci non consenzienti, il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un importo determinato secondo i criteri del recesso e senza che l’operazione non sia subordinata al consenso unanime di tutti i soci (2).

    3. Scissione totale

    È legittima (e approvabile a maggioranza) la scissione totale di una società partecipata da due soci in parti uguali, in favore di due beneficiarie di nuova costituzione, ciascuna delle quali abbia, quale unico socio, uno dei due soci della scissa (3).

    M.7.5 - Scissione trasformativa

    1. Scissione tra società causalmente diverse

    2. Scissione tra società di diverso tipo

    3. Scissione tra società ed enti non societari

    1. Scissione tra società causalmente diverse

    È legittima la scissione trasformativa, cui cioè partecipino società causalmente diverse (lucrative, consortili, cooperative) (1).

    2. Scissione tra società di diverso tipo

    È legittima la scissione trasformativa, a cui cioè partecipano società costituite secondo tipi diversi (società di capitali e società di persone) (2).

    3. Scissione tra società ed enti non societari

    È legittima la scissione trasformativa a cui partecipino società “ordinarie” ed enti diversi dalle società, a condizione che vengano effettuati gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge (3).

    Note a piè di pagina
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.33, Scissione con attribuzione alla beneficiaria di diritti reali parziali derivati da un diritto di piena proprietà sussistente nel patrimonio della scissa, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Si ritiene legittimo attuare una scissione nella quale sia prevista l’assegnazione alla beneficiaria di un diritto reale parziale derivato da un diritto di piena proprietà sussistente nel patrimonio della scissa. È così possibile, ad esempio, assegnare ad una beneficiaria l’usufrutto o il diritto di superficie su un determinato bene immobile già spettante in piena proprietà alla scissa. In tal caso, mancando un’autonoma valorizzazione dei diritti assegnati nelle scritture contabili della scissa, tale valorizzazione sarà compiuta, agli effetti dell’art. 2504-bis, comma 4, c.c. richiamato dall’art. 2506-quater, comma 1, c.c. dagli amministratori, fermo restando che la somma dei valori attribuiti ai diritti assegnati e a quelli residui non potrà eccedere il preesistente valore dell’intero risultante dalle scritture contabili della scissa […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.33, Scissione con attribuzione alla beneficiaria di diritti reali parziali derivati da un diritto di piena propri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito Tributario n. 126-2014/T, Decadenza dalle agevolazioni per la proprietà coltivatrice per scissione parziale entro cinque anni dall’acquisto, in CNN Notizie del 12.5.2015: «[…] Secondo la teoria c.d. traslativa, che sostanzialmente vede nella scissione un fenomeno di carattere successorio (successione in universum jus, nel caso di scissione totale; successione a titolo particolare, nel caso di scissione parziale), è “imprescindibile”, e perciò qualificante, il trasferimento del patrimonio. […] Secondo la teoria modificativa, la scissione rappresenta, invece, una complessa modificazione dell’originario contratto sociale senza che si produca alcun effetto traslativo in senso tecnico […], la scissione inciderebbe direttamente sull’organizzazione societaria, moltiplicando, frammentando ed eventualmente aggregando le strutture produttive delle società coinvolte. La società scissa non trasferisce beni e rapporti giuridici alle beneficiarie. È invece l’organizzazione societaria che, frammentandosi, comporta la disaggregazione degli elementi patrimoniali e la relativa riaggregazione in società preesistenti ovvero create all’uopo […] Non si può dire che allo stato si sia posta la parola fine al dibattito […], tuttavia la tesi modificativa apparirebbe nettamente prevalente […]».fn>
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito Tributario n. 126-2014/T, Decadenza dalle agevolazioni per la proprietà coltivatrice per scissione parziale entro cinque anni dall’acquisto, in CNN Notizie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 6 ottobre 1998, n. 9897, in Rep. Foro It., 1998, voce Lavoro (rapporto), n. 1359: «Nel caso di scissione totale o parziale di società a norma degli art. 2504 septies seg. c.c., può verificarsi o meno un trasferimento di azienda dalla società soggetta a scissione alla società, o ad una delle società, cui sia trasferito il patrimonio, o una sua parte, della società scissa, e deve quindi verificarsi, con riferimento alle modalità specifiche dell’operazione e sulla base dei principi applicabili nella materia, se si sia verificato un mutamento di titolarità dell’azienda (o di suo ramo autonomo), permanendo inalterata la sua struttura organica […]».
    Cass., 27 aprile 2001, n. 6143, in Impresa, 2001, 1028; e in Notiz. Giurispr. Lav., 2001, 808: «In caso di scissione totalitaria di una società per azioni a norma dell’art. 2504 septies c.c., con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una successione a titolo universale tra la società oggetto di scissione - che si estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione - e le nuove società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società scissa e dei relativi rapporti […]».
    Cass., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225, in Notariato, 2017, 2, 159, con nota di Magliulo; in Società, 2017, 6, 739, con nota di Dalfino: «la scissione, disciplinata dagli artt. 2506 ss. a decorrere dal 1 gennaio 2004 per effetto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, consistente nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie traslativa, che, sul piano processuale, non determina l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 111 c.p.c. (Cass. n. 30246 del 2011); con la conseguenza che il processo prosegue fra le parti originarie (Cass. n. 6471 del 2012)».
    Con riguardo a quest’ultima sentenza, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2018/I. Natura giuridica della scissione e formalità per l’assegnazione di beni immobili, in CNN Notizie del 25.2.2019: «[…] Al di là delle fondate critiche dei primi commentatori […] preme rilevare come la pronuncia delle SS. UU. del 2016 riguardi essenzialmente profili di carattere processuale, e che la stessa appare contraddittoria, tanto con riguardo al citato precedente 30 dicembre 2011, n. 30246 […] quanto rispetto alla sentenza, sempre a Sezioni Unite, dell’8 febbraio 2006, n. 2637 […]. In sostanza, l’intervento delle Sezioni Unite non sembra legittimare la conclusione per cui non sarebbe più sostenibile la natura modificativa e non traslativa della scissione societaria, affermata da larga parte della dottrina […]».
    - Cass., 6 ottobre 1998, n. 9897, in Rep. Foro It., 1998, voce Lavoro (rapporto), n. 1359: «Nel caso di scissione totale o parziale di società a norma degli art. 2504 septies seg. c.c., può verificars...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 1° ediz. 9/06 - modif. 9/22): «Le […] scissioni non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte […]. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.22, Ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «[…] la scissione di società non comporta l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. […] La scissione attua, pertanto, una modifica della struttura societaria realizzata Attraverso il frazionamento dei rapporti giuridici facenti capo alla società scindenda […]».
    In senso conforme: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.33, Scissione con attribuzione alla beneficiaria di diritti reali parziali derivati da un diritto di piena proprietà sussistente nel patrimonio della scissa, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass. pen., 18 gennaio 2013, n. 10201, in Riv. Guardia Fin., 2013, 917: «Nel diritto societario non esiste alcuna norma che impone all’imprenditore, quando effettua una scissione, di attribuire alla società scorporata, ovvero alla nuova società appositamente costituita, un’eguale proporzione di attività e passività; al contrario, nella necessaria libertà che deve caratterizzare tutte le scelte imprenditoriali, la società può scegliere con ampia discrezione cosa scorporare».
    - Cass. pen., 18 gennaio 2013, n. 10201, in Riv. Guardia Fin., 2013, 917: «Nel diritto societario non esiste alcuna norma che impone all’imprenditore, quando effettua una scissione, di attribuire alla...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Cass., 20 novembre 2013, n. 26043, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 845: «Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un’ipotesi di scissione c.d. negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni […]».
    - Cass., 20 novembre 2013, n. 26043, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 845: «Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 132-2006/I, Fattispecie di scissione unitaria, in CNN Notizie del 24.1.2007: «[…] La dottrina che più si è occupata del tema, peraltro, sottolinea come in tale ambito la scissione possa servire anche per operazioni di concentrazione (che implicano quindi la soggezione alla normativa antitrust), come avviene, appunto, nelle ipotesi di scissioni parallele, in cui più società si scindono a favore di un minor numero di società beneficiarie alle quali vengono assegnati elementi patrimoniali di due o più società scindende […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 132-2006/I, Fattispecie di scissione unitaria, in CNN Notizie del 24.1.2007: «[…] La dottrina che più si è occupata del tema, peraltro, sotto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 27-2008/I, Fusione per incorporazione e contestuale scissione: limiti, in CNN Notizie del 13.3.2008: «[…] Ma ciò posto, non appare in alcun modo dubbio che la fusione fra la società incorporante e la società incorporanda, anche a non voler parlare di estinzione di quest’ultima, comporta il venir meno della incorporanda come autonomo soggetto di diritto, essendosi verificata quella commistione di patrimoni e di organizzazione tale da comportare all’esito dell’operazione un unico soggetto di diritto, l’incorporante (o, nella fusione propria, la società di “nuova” costituzione). Ne deriva, quindi, che l’operazione in esame non può propriamente ricostruirsi - per la seconda parte come scissione a favore di una società già esistente, in quanto la società Beta non è più un autonomo soggetto di diritto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 27-2008/I, Fusione per incorporazione e contestuale scissione: limiti, in CNN Notizie del 13.3.2008: «[…] Ma ciò posto, non appare in alcun m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…] In ambito societario vige il principio della stabilità degli effetti delle operazioni che incidono sulla struttura e sull’organizzazione dell’ente, principio che, nel caso specifico della fusione e della scissione, è desumibile dal combinato disposto degli artt. 2504-bis, comma 2, 2506-quater, comma 2 e 2504-quater, c.c. quest’ultimo richiamato per la scissione dall’art. 2506-ter, c.c. Principio di stabilità che invero caratterizza tutte le vicende societarie e che, ad esempio, porta ad escludere che l’autonomia privata possa apporre termini finali o condizioni risolutive, che risulterebbero incompatibili con l’esigenza di stabilizzazione degli effetti, a tutela dei terzi. […] Ciò comporta che appare assolutamente fuori luogo discorrere in tale materia di risoluzione per mutuo dissenso: una volta, infatti, che la scissione è divenuta efficace a seguito dell’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese, […] Non appare dunque possibile “porre nel nulla” l’operazione di scissione attraverso una risoluzione per mutuo dissenso della stessa».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…] In ambito societario vige il princi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…]. Non appare dunque possibile “porre nel nulla” l’operazione di scissione attraverso una risoluzione per mutuo dissenso della stessa. Quella che appare possibile è, entro certi limiti e laddove ciò possa essere comunque concretamente utile ai fini del ravvedimento, una successiva operazione di fusione, nella quale si potrebbero utilizzare le regole sulla retrodatazione degli effetti contabili e fiscali».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…]. Non appare dunque possibile “porre...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 541-2008/C e 164-2008/I, Area P.I.P. ceduta in proprietà a società e scissione, in CNN Notizie del 9.9.2008: «Si prospetta la seguente fattispecie: il Comune X, già titolare della piena proprietà di un’area compresa in un Piano per gli Insediamenti Produttivi, ai sensi dell’art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha concesso alla società “Alfa s.r.l.” il diritto di fare e mantenere un immobile con destinazione industriale (diritto di superficie) sull’area medesima. Successivamente, il Comune ha ceduto alla medesima società che, intanto, aveva costruito sull’area il fabbricato de quo, la proprietà dell’area medesima. È ora intenzione della società, oramai piena proprietaria dell’area e dei manufatti ivi realizzati, di procedere ad una operazione di scissione mediante assegnazione a favore di altra società preesistente, posseduta dalla medesima compagine sociale della società scindenda, di parte del proprio patrimonio, ivi compresa la proprietà dell’area suddetta e del fabbricato industriale su di essa insistente. Si chiede, pertanto, se detta ipotesi di scissione possa importare violazione del disposto di cui all’art. 3, comma 64, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 come modificato dall’art. 11 l. 273/02, per il quale “la proprietà delle suddette aree (n.d.r. destinate a insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della Legge n. 865/1971) non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all’acquisto” […]. È chiaro, tuttavia, che se si predilige l’orientamento prevalente, che ravvisa continuità fra società scissa e società beneficiaria, ciò ha importanti riflessi sulla problematica oggetto del presente quesito, dovendosi escludere la scissione dalle fattispecie implicanti “trasferimento” […]. […] In conclusione nessun divieto sembra sussistere per l’operazione divisata di effettuare una scissione societaria che coinvolga i manufatti costruiti su area PIP».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 541-2008/C e 164-2008/I, Area P.I.P. ceduta in proprietà a società e scissione, in CNN Notizie del 9.9.2008: «Si prospetta la seguente fattis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 158-2012/I, Questioni in tema di prelazione statutaria, in CNN Notizie del 28.11.2012: «[…] Prelazione statutaria ed operazioni di fusione e scissione […] Nessuna delle vicende indicate, infatti, costituisce giuridicamente un trasferimento, e pertanto non può formare oggetto di prelazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 158-2012/I, Questioni in tema di prelazione statutaria, in CNN Notizie del 28.11.2012: «[…] Prelazione statutaria ed operazioni di fusione e s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 1° ediz. 9/06 - modif. 9/22: «Le […] scissioni non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte […]. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine. Si deve quindi ritenere che in tutte le […] scissioni: […] non siano esercitabili le prelazioni legali […]; non vi sia alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari; non trovino applicazione: i) l’obbligo delle menzioni urbanistiche e dell’allegazione del certificato di destinazione urbanistica; ii) l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica; iii) l’obbligo delle menzioni e della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 197-2012/I e Civilistico n. 369-2012/C, Scissione societaria e disciplina sulla certificazione energetica, in CNN Notizie del 13.3.2013: «[…] Si chiede se venga in evidenza la disciplina sulla certificazione energetica nell’ipotesi di scissione di società con conseguente trasferimento immobiliare alla beneficiaria. La risposta è in senso negativo per le considerazioni che seguono […]. Analogamente, nell’ipotesi di allegazione della certificazione energetica, laddove la normativa la imponga nei casi di trasferimento a titolo oneroso, muovendo dall’analisi della natura giuridica della scissione ed affermandone la natura esclusivamente riorganizzativa piuttosto che traslativa, si conclude per l’esenzione nell’atto di specie dal predetto obbligo di allegazione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] la necessità del rispetto di cadenze ragionevoli è insita nel concetto stesso di “rapporto di cambio” e sua “congruità”; ciò significa che l’operazione non potrà protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 211-2012/I, Scissione parziale proporzionale con costituzione di nuova società, giudizio di opposizione dei creditori estinto, sequestro conservativo e stipula dell’atto di scissione, in CNN Notizie del 29.4.2013: «[…] Le questioni poste attengono a valutazioni di merito che spettano all’esclusiva competenza degli amministratori, gli unici soggetti in grado di appurare se si siano verificati mutamenti degli assetti patrimoniali tali da alterare il contenuto economico della decisione dei soci. In questo senso ci si è espressi, in passato, in occasione di uno studio in cui si esaminò la possibile incidenza dell’intercorrere di un lasso di un notevole tempo fra le varie fasi del procedimento di fusione (ma lo stesso è a dirsi per la scissione), specie sotto il profilo della attendibilità dei dati contabili e dei valori presi a riferimento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 211-2012/I, Scissione parziale proporzionale con costituzione di nuova società, giudizio di opposizione dei creditori estinto, sequestro cons...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.4, Legittimità di scissione totale o parziale a favore della o delle società partecipanti la scissa, 1° pubbl. 9/08: «Si ritiene sempre legittimo adottare una scissione totale o parziale a favore della o delle società che possiedono la scissa, anche se all’esito di tali operazioni non è possibile procedere ad alcuna assegnazione di azioni o quote, e di fatto il procedimento comporta la restituzione dei conferimenti ai soci. L’impossibilità di assegnare azioni o quote all’esito dell’incorporazione di una società posseduta è infatti espressamente prevista dall’art. 2504 ter c.c., mentre la facoltà di incorporare una società posseduta è ammessa dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c. (c.d. fusione impropria). Tali norme, dettate in materia di fusione, sono espressamente richiamate per la scissione dall’art. 2506 ter, comma 5, c.c., come modificato dall’art. 24 del D. L.vo 310/04.».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 122-2009/I e 90-2009/T, Scissione di s.r.l. unipersonale con beneficiaria altra s.r.l. unipersonale partecipata dallo stesso socio, in CNN Notizie del 28.5.2009: «[…] Infine non si può escludere che la o le società beneficiarie preesistenti siano anche socie della scissa fino all’ipotesi limite in cui l’unico socio della scissa sia anche unico socio della beneficiaria. Anche in questa ipotesi non ci troveremo di fronte ad una restituzione di beni al socio, ma saremo pur sempre in presenza di una scissione, in quanto si tratta di una disaggregazione di patrimoni facenti capo ad enti societari, non potendo trarre in inganno una antropomorfa equiparazione tra persone giuridiche e persone fisiche” (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. XVI, approvata l’8 ottobre 2002, in Riv. Not., 2003, 267 ss.) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.4, Legittimità di scissione totale o parziale a favore della o delle società partecipanti la scissa, 1° pubbl. 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.10, Scissione a favore di società interamente posseduta e rapporto di cambio, 1° pubbl. 9/19 - motivato 9/19: «[…] anche nella fattispecie della scissione a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla scissa sia necessario assegnare ai soci della scissa partecipazioni nella beneficiaria in base ad un rapporto di cambio che consenta a tutti i soci delle società coinvolte (dunque anche la scissa quale socio della beneficiaria) di mantenere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni (vedi orientamento L.D.1). […] Non è invece possibile realizzare una scissione a favore di una società interamente controllata dalla scissa prevedendo che nessuna quota della beneficiaria venga assegnata ai soci della controllante (e dunque non venga determinato alcun rapporto di cambio) sulla base della considerazione che le quote di qualunque società che ne controlli interamente un’altra non possono subire modifiche di valore per effetto di trasferimenti patrimoniali tra controllante e controllata. Se così si operasse, infatti, si rispetterebbe la regola della congruità del rapporto di cambio per i soci della scissa ma non per quello della beneficiaria, poiché quest’ultimo (la società scissa/controllante) vedrebbe aumentato il valore della sua partecipazione a causa della mancata assegnazione ai suoi soci di quote della beneficiaria, conseguentemente non si rispetterebbe lo schema causale della scissione».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2021/I, Scissione in favore di beneficiaria interamente posseduta dalla scissa, in CNN Notizie del 13.1.2022.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.10, Scissione a favore di società interamente posseduta e rapporto di cambio, 1° pubbl. 9/19 - motivato 9/19: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2021/I, Scissione in favore di beneficiaria interamente posseduta dalla scissa, in CNN Notizie del 13.1.2022: «[…] potendosi eventualmente omettere le formalità connesse al rapporto di cambio (nell’ipotesi in cui con la scissione la scissa assegni alla beneficiaria la partecipazione totalitaria detenuta dalla prima nella seconda, con conseguente redistribuzione del capitale di quest’ultima tra i soci della scissa in misura proporzionale alle partecipazioni da essi detenute nella scissa stessa) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2021/I, Scissione in favore di beneficiaria interamente posseduta dalla scissa, in CNN Notizie del 13.1.2022: «[…] potendosi eventualmente...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 120-2015/I, Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e di scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società di capitali: l’adeguamento interpretativo alla disciplina vigente del codice civile, in CNN Notizie del 1.12.2015: «[…] Ai sensi dell’art. 115, comma 7, T.U.E.L., la deliberazione di cui al comma 1 può anche disporre la scissione dell’azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile. Al fine di favorire il passaggio alla gestione in forma societaria, il legislatore consente di avvalersi anche dell’istituto della scissione, sempre attraverso il ricorso all’atto unilaterale, con destinazione di ramo aziendale a società di nuova costituzione. […] per poter procedere ad una scissione in favore di una società beneficiaria preesistente è necessario rinunciare all’applicazione del procedimento “agevolato” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 120-2015/I, Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e di scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.L.5, Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società socia di srl, 1° pubbl. 9/10: «La società che all’esito di un’operazione di scissione o fusione risulti titolare di una o più partecipazioni di srl, che anteriormente a tale operazione appartenevano ad altra società coinvolta in detta operazione, è legittimata all’esercizio dei diritti sociali dalla data in cui la fusione o scissione è divenuta efficace, indipendentemente dalla circostanza che risulti aggiornato nel registro imprese l’elenco soci della partecipata. La pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c. è infatti riservata ai trasferimenti in senso tecnico (onerosi, gratuiti o mortis causa), trasferimenti che non avvengono nelle fusioni e scissioni, risolvendosi le stesse in mere vicende evolutive dei soggetti coinvolti piuttosto che dei loro patrimoni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.L.5, Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società socia di srl, 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 2, Modifica di intestazione di quote o di partecipazioni societarie conseguenti ad atti di fusione, scissione: «Qualora a seguito di operazioni straordinarie di […] scissione societaria, nel patrimonio assegnato vi siano partecipazioni in società a responsabilità limitata, compete al notaio comunicare al Registro delle Imprese le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali partecipazioni, con utilizzo della relativa modulistica (mod. “S”). […] In tali ipotesi la comunicazione non si ritiene che sia assoggettata a termini vincolanti, in quanto tali operazioni sono considerate mere modificazioni statutarie organizzative che non comportano, sotto un profilo giuridico, alcun trasferimento».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 2, Modifica di intestazione di quote o di partecipa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 103, Scissione “doppia” a favore di una medesima società beneficiaria (art. 2506 c.c.), 25 novembre 2008: «È legittima la scissione contemporanea di due società mediante assegnazione di una parte del loro patrimonio a favore di una medesima società beneficiaria, sia essa preesistente (nel qual caso potrà darsi luogo o a due distinti atti di scissione o a un unico atto di scissione con la partecipazione di tutte le società coinvolte nell’operazione), ovvero di nuova costituzione (nel qual caso si darà luogo necessariamente ad un unico atto di scissione con il quale si dà esecuzione ad un unico progetto di scissione approvato da tutte le società coinvolte nell’operazione). La scissione “doppia” a favore di una medesima beneficiaria può inoltre essere configurata, per ciascuna delle società scisse, sia come scissione parziale che come scissione totale […] La formulazione del primo comma di tale articolo (“Con la scissione, una società assegna….”) non può, quindi, essere considerata di impedimento alla ammissibilità di un procedimento di scissione che coinvolga, quali società scisse, più società, anziché una […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 103, Scissione “doppia” a favore di una medesima società beneficiaria (art. 2506 c.c.), 25 novembre 2008: «È legittima la scissione contemporanea di due soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…] Una questione sulla quale […] la dottrina è divisa, è se un limite alla partecipazione alla fusione da parte di società fallita sia ricavabile, sul piano sistematico, dall’art. 2499, c.c., dettato in tema di trasformazione, e che ammette appunto la trasformazione di società anche in pendenza di procedura concorsuale, “purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa”. V’è, infatti, chi ritiene la norma sulla trasformazione applicabile analogicamente […]. All’opposto, secondo un’impostazione maggiormente condivisibile, l’art. 2499 c.c. non sembrerebbe applicabile, neppure per il caso di fusione eterogenea che comporti cioè anche un mutamento del tipo sociale da parte della società partecipante alla fusione, posto che in materia di fusione la tutela contro il pregiudizio che l’operazione potrebbe causare ai creditori sociali, i primi ad essere garantiti dalla procedura fallimentare, è istituzionalmente devoluta allo strumento dell’opposizione alla fusione, che spetta a detti creditori in ogni ipotesi di fusione; mentre l’art. 2499 c.c., invece, si innesta in un istituto, quale è quello della trasformazione, nel quale non è dato ai creditori alcun potere di opposizione, se non nel caso del tutto particolare della trasformazione eterogenea (art. 2500-novies c.c.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…] Una questione sulla quale […] la do...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.7, Consenso dei soci privi del diritto di voto per morosità alle deroghe ai procedimenti di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «Per rinunciare validamente a quelle parti dei procedimenti di fusione o scissione richieste nell’esclusivo interesse dei soci (ad esempio: situazioni patrimoniali, relazioni degli amministratori, relazioni egli esperti) è necessario acquisire il consenso unanime dei medesimi, compreso quello dei soci privi del diritto di voto per morosità (ex artt. 2344, comma 4, e 2466, comma 4, c.c.). Tali rinunce vengono infatti operate dai soci individualmente e non quali componenti di organi sociali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.7, Consenso dei soci privi del diritto di voto per morosità alle deroghe ai procedimenti di fusione o scissione, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 202-2009/I, Revoca implicita della liquidazione, in CNN Notizie del 15.1.2010: «[…] Maggiori perplessità, […] permangono invece per le operazioni di fusione e scissione, o almeno per talune specifiche fattispecie. Alla stregua del dato positivo le società in liquidazione possono sicuramente partecipare ad una fusione o ad una scissione. Tuttavia, la preclusione operata con riferimento alle società che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo estromette tali ultime fattispecie dal campo d’indagine […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 202-2009/I, Revoca implicita della liquidazione, in CNN Notizie del 15.1.2010: «[…] Maggiori perplessità, […] permangono invece per le operazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 492-2014/I, Natura della scissione nel diritto lussemburghese e conseguenze sulle provenienze immobiliari, in CNN Notizie del 11.6.2014: «[…] si può dunque tentare di risolvere la questione sottesa alla domanda posta: se la scissione della società lussemburghese investe anche immobili in Italia, è necessario, in tale sede, rispettare la disciplina riguardante la circolazione degli immobili (urbanistica, certificazione energetica, beni culturali, ecc.)? Primo punto: in Lussemburgo, lo si è detto, le norme di conflitto riguardanti i beni immobili rispondono al criterio della lex rei sitae, quindi, si applicano, nel nostro caso, le regole italiane. Secondo punto: non sembra che la scissione, per come è disciplinata in Lussemburgo (ove si recepisce pedissequamente il testo della direttiva comunitaria), possa esser riguardata univocamente come vicenda traslativa, perché non appare decisiva la norma sulla pubblicità; l’effetto tipico è, come in Italia, la redistribuzione di partecipazioni fra i soci della scissa; e, infine, sul piano tributario, vige la regola della neutralità che fa nettamente propendere per una riconsiderazione del fenomeno come vicenda modificativa. Non pare, allora, che il trattamento, sul piano delle ricordate disposizioni, debba esser diverso da quello riservato alla scissione nell’ordinamento italiano, rispetto alla quale si afferma in generale l’inapplicabilità delle regole sulle menzioni urbanistiche, sulla certificazione energetica, ecc. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 492-2014/I, Natura della scissione nel diritto lussemburghese e conseguenze sulle provenienze immobiliari, in CNN Notizie del 11.6.2014: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 6063/I, Scissione a favore di una stabile organizzazione in Italia di una società estera, in CNN Notizie del 8.3.2006: «[…] Le “stabili organizzazioni” sono qualificate, nel nostro ordinamento, come “sedi secondarie con rappresentanza stabile”; ai sensi dell’art. 2508 c.c., esse sono soggette ad obblighi di pubblicità nel registro delle imprese. Tuttavia, è escluso che esse possano rilevare come soggetti autonomi, centri di imputazione di rapporti giuridici e, dunque, non è possibile effettuare attribuzioni patrimoniali a loro favore, posto che esse rappresentano semplicemente un’articolazione organizzativa della società. Sono, semplicemente, delle sedi secondarie. Pertanto, l’operazione in esame appare priva di senso, dal punto di vista strettamente giuridico, non essendo idonea a realizzare né uno scorporo né una scissione vera e propria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 6063/I, Scissione a favore di una stabile organizzazione in Italia di una società estera, in CNN Notizie del 8.3.2006: «[…] Le “stabili organ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 1° ediz. 9/06 - modif. 9/22: «Le […] scissioni non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte […]. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine. Si deve quindi ritenere che in tutte le […] scissioni: […] non vi sia alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 46-2022/I. Fusione per incorporazione e iscrizione ipotecaria, in CNN Notizie del 27.10.2022: «[…] alcuni atti societari, quali la trasformazione, la fusione, la scissione o il mutamento della denominazione […] non sono soggetti a trascrizione, ex artt. 2643 o 2645 c.c., non comportando alcun trasferimento della titolarità dei beni, ma solo a voltura».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Norme di Comportamento del Collegio Sindacale, Norma 10.4.: «[…] In caso di fusione o di scissione, il collegio sindacale verifica: - l’esistenza e la rispondenza del contenuto informativo dei singoli atti (progetto, relazione accompagnatoria, situazione patrimoniale, relazione degli esperti) alle prescrizioni di legge e di statuto, fermo restando che detto controllo concerne la legittimità dei documenti (ossia la loro conformità alle disposizioni di legge e di statuto in relazione agli obblighi informativi ivi previsti) e non il merito delle informazioni rese; - il rispetto dei tempi richiesti dalla legge e dallo statuto per il deposito degli atti presso la sede sociale e presso il Registro delle imprese ovvero per la pubblicazione nel sito internet della società in relazione alla data fissata per l’assunzione della decisione in ordine alla fusione; - la conformità alla legge ed allo statuto delle delibere assunte nel corso della procedura; - il rispetto dei tempi previsti, prima della stipulazione dell’atto di fusione o di scissione, in favore dei creditori della società e degli eventuali obbligazionisti; - la conformità alla legge, allo statuto e alle delibere degli organi soci ali dell’atto di fusione o di scissione con l’iscrizione del quale la fattispecie si perfeziona e l’operazione diviene efficace […]».
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Norme di Comportamento del Collegio Sindacale, Norma 10.4.: «[…] In caso di fusione o di scissione, il collegio sindacale verific...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una diversa disposizione espressa, soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.). Non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizioni di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo».
    Cass., 19 novembre 2014, n. 24637, in Ced Cassazione, rv. 633439: «Qualora gli effetti di un provvedimento giudiziale decorrano dalla data della pubblicazione, essa deve essere individuata con riferimento all’intero arco temporale del relativo giorno, cioè dalle ore 00.00 del giorno medesimo, poiché, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, non può essere rapportata ad unità temporali inferiori».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una div...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] la necessità del rispetto di cadenze ragionevoli è insita nel concetto stesso di “rapporto di cambio” e sua “congruità”; ciò significa che l’operazione non potrà protrarsi in termini tali da rendere obsoleti i documenti e i criteri che l’assistono».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 211-2012/I, Scissione parziale proporzionale con costituzione di nuova società, giudizio di opposizione dei creditori estinto, sequestro conservativo e stipula dell’atto di scissione, in CNN Notizie del 29.4.2013: «[…] Le questioni poste attengono a valutazioni di merito che spettano all’esclusiva competenza degli amministratori, gli unici soggetti in grado di appurare se si siano verificati mutamenti degli assetti patrimoniali tali da alterare il contenuto economico della decisione dei soci. In questo senso ci si è espressi, in passato, in occasione di uno studio in cui si esaminò la possibile incidenza dell’intercorrere di un lasso di un notevole tempo fra le varie fasi del procedimento di fusione (ma lo stesso è a dirsi per la scissione), specie sotto il profilo della attendibilità dei dati contabili e dei valori presi a riferimento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 211-2012/I, Scissione parziale proporzionale con costituzione di nuova società, giudizio di opposizione dei creditori estinto, sequestro cons...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2007/I, Scissione parziale proporzionale cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni e applicabilità dell’art. 2505-quater c.c., in CNN Notizie del 7.2.2008: «Si prospetta il seguente quesito in tema di scissione parziale proporzionale cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (scissione di una società a responsabilità limitata con costituzione di una nuova società a responsabilità limitata). Si chiede se alla fattispecie sia applicabile l’art. 2505 quater c.c., che consentirebbe di addivenire alla stipula dell’atto in oggetto dopo il decorso di un termine di soli trenta giorni (invece che sessanta) dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di scissione […]. […] La divergenza di posizioni sul punto si traduce, d’altronde, in una diversità di prassi seguite dalla categoria notarile. Invero, in attesa di ulteriori spunti di riflessione sulla materia, non si può non prediligere la soluzione più prudenziale, che nega l’estensione in via analogica del disposto dell’art. 2505 quater c.c. alla scissione, stante il suo mancato richiamo nell’articolo 2506 ter, quinto comma, c.c. e stante, soprattutto, la considerazione che si tratta di termini stabiliti nell’interesse dei creditori».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2007/I, Scissione parziale proporzionale cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni e applicabilità dell’art. 2505-...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.8, Riduzione dei termini nelle scissioni in cui non partecipano spa, sapa o coop. per azioni, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, c.c., (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506 bis, quinto comma, e 2506 ter, quinto comma, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell’art. 2505 quater, c.c. Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poiché non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati. […] dall’analisi del sistema di diritto positivo, coordinato con le direttive comunitarie e con la legge delega della riforma del diritto societario, appare evidente la volontà del legislatore di non disciplinare in maniera più rigorosa i termini della scissione delle società non azionarie rispetto a quelli della fusione di dette società […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1, Termini per l’opposizione dei creditori nella scissione di società non azionarie, luglio 2013: «[…] l’art. 2505-quater c.c., per quanto attiene ai termini per l’opposizione, deve trovare applicazione diretta e non analogica alla scissione […]».
    Trib. Vicenza, 15 giugno 2007, in www.ilcaso.it: «L’art. 2505 quater c.c. si applica anche alle scissioni in quanto è norma che stabilisce in via generale l’abbreviazione di termini previsti sia per la fusione che per la scissione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.8, Riduzione dei termini nelle scissioni in cui non partecipano spa, sapa o coop. per azioni, 1° pubbl. 9/04 - mo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Camera di Commercio di Roma, Area IV, Registro Imprese e Analisi Statistiche, Struttura Società, prot. n. 85635/U del 30 luglio 2018, Art. 2505 quater c.c. riduzione dei termini nelle fusioni - non estensibilità alle scissioni: […] sembrerebbe potersi affermare che l’art. 2505 quater c.c., non essendo espressamente richiamato nell’art. 2506 ter, 5° comma, non dovrebbe applicarsi alle scissioni. […] appare verosimile e - soprattutto - coerente con l’apparato ordinamentale, la circostanza che il mancato richiamo del dimezzamento dei termini nelle operazioni di scissione non debba essere ricondotto (forse in maniera troppo semplicistica) ad una mera svista del Legislatore ovvero ad un mero difetto di coordinamento come taluni sostengono, bensì all’intento di prediligere, in sede di scissione, una maggior ponderazione sull’operazione e sui suoi effetti rispetto alla fusione, di cui una delle prime conseguenze sta proprio nell’impossibilità di ridurre i termini legali previsti a garanzia dei creditori. […]».
    Trib. Novara, 8 settembre 2020, n. 2366, in www.gazzettanotarile.com: «Non è applicabile alla scissione la riduzione del termine per l’opposizione dei creditori, sancita per la fusione ai sensi dell’art. 2505-quater c.c.».
    - Camera di Commercio di Roma, Area IV, Registro Imprese e Analisi Statistiche, Struttura Società, prot. n. 85635/U del 30 luglio 2018, Art. 2505 quater c.c. riduzione dei termini nelle fusioni - non ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 66, Effetti della scissione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società scissa (art. 2506-quater c.c.), 22 novembre 2005: «[…] è legittima la deliberazione con la quale una società (scissa) deliberi una scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione anche se: (i) su tutte o parte delle azioni o quote della società scissa gravino diritti di pegno o di usufrutto; (ii) lo statuto della o delle società beneficiarie non consenta la costituzione di tali diritti; (iii) non sussista il consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto), che non potranno avere diritti di pegno o di usufrutto sulle azioni o quote assegnate ai soci della società scissa […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 66, Effetti della scissione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società scissa (art. 2506-quater c.c.), 22 novembre 2005:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 64, Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] Nel caso in cui le azioni o quote gravate da pegno o da usufrutto siano oggetto di concambio, deve ritenersi che tali diritti non si estinguono per effetto dell’operazione di fusione attraverso la quale le partecipazioni in società che si estinguono si sostituiscono partecipazioni nella società incorporante (sia che esse derivino da un aumento di capitale sia che esse provengano da una “restrizione-riduzione” delle partecipazioni dei soci della incorporante) […]. Tale conclusione può ricavarsi da una corretta valutazione della fattispecie alla luce degli interessi delle parti (soci e titolari di diritti reali di garanzia o di godimento) e da una applicazione analogico-estensiva delle norme dettate in tema di usufrutto (art. 1014, n. 3, c.c. - che prevede l’estinzione dell’usufrutto solo in caso di totale perimento della cosa - e, soprattutto, art. 1019 c.c. - per effetto del quale, in caso di perimento di cosa assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore) […]».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 66, Effetti della scissione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società scissa (art. 2506-quater c.c.), 22 novembre 2005: «[…] La scissione determina una diminuzione del valore delle azioni o delle quote della società scissa gravate da usufrutto o pegno “compensato” dalla attribuzione di azioni o di quote della società beneficiaria. Anche in questo caso il diritto reale di pegno o di usufrutto si “estende” a queste partecipazioni assegnate al socio […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 64, Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis c.c.), 22 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 64, Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] è ragionevole ritenere che, in sede di “emissione” delle azioni o delle quote assegnate in concambio, a cura degli amministratori, vadano posti in essere gli adempimenti pubblicitari necessari in sede di costituzione dei rispettivi diritti reali (annotazione sui titoli, registrazione nei libri sociali e, se richieste, iscrizioni nel registro delle imprese). L’attuazione di questa forma pubblicitaria rientra nei poteri/doveri degli amministratori della società incorporante o della società risultante dalla fusione i quali, nell’emettere le partecipazioni date in concambio, hanno l’obbligo di conservare inalterata la situazione relativa alle partecipazioni concambiate esplicitando non solo l’identità del socio, ma anche quella dei titolari di diritti reali sulle stesse […]».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 66, Effetti della scissione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società scissa (art. 2506-quater c.c.), 22 novembre 2005: «[…] L’organo amministrativo delle società beneficiarie, nell’attuare l’assegnazione, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vincolo ed annotare nel libro soci l’esistenza dello stesso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 64, Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis c.c.), 22 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.28, Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «Ai portatori di strumenti finanziari cui non sia attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto, è applicabile per analogia il disposto dell’art. 2503 bis, comma 1, c.c.. Ai medesimi spetterà pertanto il diritto all’opposizione, salvo che la loro assemblea speciale abbia approvato dette operazioni».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.28, Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «Ai portatori ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso di cui all’art. 2506 ter, comma 4, c.c., 1° pubbl. 9/08: «Nel procedimento di scissione (e per analogia in quello di fusione), per esonerare validamente l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501 quinquies c.c., non è necessario il consenso di tutti i possessori di strumenti finanziari che diano un qualunque diritto di voto, come letteralmente proposto dall’art. 2506 ter, comma 4, c.c. I possessori di strumenti finanziari legittimati a prestare il loro consenso sono esclusivamente quelli cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero, un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.24, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alle fusioni e scissioni a favore di società di persone, 1° pubbl. 9/06: «Si ritiene che il dettato dell’art. 2500 sexies, 1 comma, c.c., nella parte in cui richiede il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata con la trasformazione, debba essere esteso anche alle operazioni di fusione o di scissione che determinano un mutamento del tipo societario (totale nella fusione e nella scissione estintiva, parziale nella scissione non estintiva) da società di capitali in società di persone. Infatti l’assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile nella società di persone risultante o beneficiaria della fusione/scissione determina la necessità di raccogliere il consenso del socio medesimo ai sensi dell’art. 2500 sexies, 1 comma, c.c., applicabile anche alle fusioni/scissioni che determinano un mutamento del tipo societario».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.24, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alle fusioni e scissioni a favore di società di persone, 1° pubbl. 9...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.17, Forma della decisione di fusione o scissione di società di persone in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «La decisione di approvazione del progetto di fusione o di scissione di una società di persone in una società di capitali (incorporante, o risultante dalla fusione, o beneficiaria della scissione) deve essere redatta in forma pubblica, dovendo ritenersi che il controllo di legittimità di cui all’art. 2436, c.c., obbligatoriamente previsto nel caso di specie dall’art. 2502 bis, II comma, c.c., presupponga tale forma».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.17, Forma della decisione di fusione o scissione di società di persone in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «L...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.16, Forma della decisione di fusione o scissione in società di persone, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso di fusione o di scissione di una società di persone in altra società di persone (incorporante, o risultante dalla fusione, o beneficiaria della scissione), ovvero nel caso in cui una società di persone incorpori o risulti beneficiaria di scissione anche di società di capitali, la decisione di approvazione del progetto di fusione o di scissione da parte dei soci della società di persone può anche rivestire la forma della scrittura privata autenticata».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 126-2006/I, Sulla forma delle decisioni dei soci di società di persone aventi ad oggetto la fusione/scissione tra società di persone e società di capitali, in CNN Notizie del 10.11.2006: «[…] La deliberazione di fusione delle società di persone deve dunque necessariamente rivestire la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2296 e 2300 c.c. e 11 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, per poter essere iscritta e divenire così opponibile ai terzi. L’art. 2504 primo comma, infatti, impone testualmente la forma pubblica solo per l’atto di fusione. La tesi della generalizzazione della forma pubblica alla decisione dei soci di società di persone potrebbe trovare un appiglio sistematico nelle norme degli artt. 2505 e 2505 bis, nelle quali il legislatore si premura di stabilire che la deliberazione degli amministratori deve risultare da atto pubblico. In realtà il legislatore ha voluto ribadire, con tale disposizione, la necessità che la delibera sia comunque sottoposta al vaglio notarile anche quando assunta dagli amministratori e, per quanto detto, ritenendosi comunque l’approvazione del progetto di fusione una delibera modificativa del contratto sociale, la stessa necessiterà unicamente delle forme minime (scrittura privata autenticata ed atto pubblico) ai fini della pubblicità legale e quindi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.16, Forma della decisione di fusione o scissione in società di persone, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso di fusione o di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Pur constatando l’assenza di uniformità di pensiero, la dottrina volge in prevalenza nel senso di ritenere ammissibile che, ordinariamente, la maggioranza consenziente si formi in via extra assembleare. Pertanto, sebbene la volontà dei singoli soci sia espressa in tempi e luoghi diversi, nel sistema delle società di persone la decisione si forma validamente quando si coagula intorno ad un tema il consenso della maggioranza dei soci, senza necessità di adunanza contestuale. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale è giunta a negare la necessità della consultazione di tutti i soci, ritenendo di contro sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la maggioranza […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Pur constatando l’assenza di uniformità di pensiero, la do...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.18, Competenza alla redazione e deposito del progetto di fusione/scissione e dei documenti inerenti nelle società di persone, 1° pubbl. 9/06: «Nelle società di persone il progetto di fusione o di scissione (artt. 2501 ter e 2506 bis c.c.), la situazione patrimoniale ed i bilanci (artt. 2501 quater e 2506 bis c.c.), nonché la relazione illustrativa (artt. 2501 quinquies e 2506 ter c.c.), sono validamente redatti e depositati dagli amministratori anche disgiuntamente o a maggioranza se tali forme di amministrazione sono previste nei patti sociali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.18, Competenza alla redazione e deposito del progetto di fusione/scissione e dei documenti inerenti nelle società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] A norma dell’art. 2502, richiamato per la scissione dall’art. 2506 ter, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’approvazione del progetto di fusione/scissione nelle società di persone avviene con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo il diritto di recesso per il socio non consenziente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] A norma dell’art. 2502, richiamato per la scissione dall’a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «Per la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali e per la fusione e la scissione di società di persone gli artt. 2500-ter, comma 1, e 2502 c.c. (quest’ultimo richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) richiedono il consenso della maggioranza dei soci calcolata in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili e riconoscono al socio non consenziente il diritto recesso. […] Sul piano interpretativo, specie con riguardo alle clausole più diffuse negli atti costitutivi delle società esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, sorge il quesito se sia sufficiente ad integrare il patto in deroga la clausola generica con cui si subordinano le modifiche dell’atto costitutivo all’unanimità dei soci. […] la clausola richiedente l’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo intende semplicemente riprodurre l’art. 2252 c.c., senza che le parti si siano rappresentate una eventuale futura trasformazione progressiva, fusione o scissione. Ed allora, nell’assenza di un intento (esplicito o implicito) di regolamentazione specifica al riguardo, devono ritenersi non derogati gli artt. 2500-ter e 2502, comma 1, c.c., così dandosi spazio alla logica della riforma che intende facilitare l’accesso alle segnalate operazioni straordinarie pur in un sistema imperniato sulla normale modificabilità solo unanime dell’atto costitutivo […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5741/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e consenso dei soci, in CNN Notizie del 20.4.2006: «[…] Si potrebbe in sintesi affermare che se nella generalità delle fattispecie modificative di società personali è necessario che per la disapplicazione della regola dell’unanimità sia necessaria una espressa previsione del contratto sociale, all’opposto, per la trasformazione, è l’unanimità a dover essere espressamente sancita nei patti sociali. E qui, nel caso di specie (riadattando il brocardo ubi lex voluit dixit), contractus non dixit […]. In sostanza, la regola maggioritaria può esser disattivata laddove il contratto sociale abbia disciplinato la trasformazione (anche con riferimento ad un generico tipo di operazioni, quali quelle straordinarie) richiedendo l’unanimità».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-75-2008/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali. Maggioranza o unanimità e forma della decisione, in CNN Notizie del 14.5.2008.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «Per la trasformazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.20, Contenuto minimo della clausola che renda inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo dell’art. 2502 c.c., 1° pubbl. 9/06: «La decisione di fusione di una società di persone, pur rientrando nell’ampio “genus” delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dal secondo periodo dell’art. 2502 c.c., che, in deroga al principio dell’unanimità genericamente previsto dall’art. 2252 c.c., ne consente l’adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale. La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell’unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all’unanimità”, ovvero: “Per le modificazioni del contratto sociale si applica l’art. 2252 c.c.”; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.20, Contenuto minimo della clausola che renda inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.23, Decisione di fusione o scissione di società di persone a maggioranza e adozione di un nuovo statuto, 1° pubbl. 9/06: «In mancanza di espressa diversa previsione del contratto sociale, si deve ritenere che il secondo periodo dell’art. 2502 c.c. (richiamato dall’art. 2506 ter c.c. per la scissione), nella parte in cui prevede l’approvazione del progetto di fusione (o scissione) a maggioranza delle società di persone, consenta l’approvazione con la medesima maggioranza del testo dello statuto o dei patti sociali della o delle società risultanti anche in quelle parti che non risultano strettamente necessarie con la fusione (o scissione). Si pensi all’introduzione di particolari maggioranze, o all’adozione di particolari sistemi di “governance”, o a clausole di prelazione, o di limitazione alla circolazione delle partecipazioni, o alla previsione di ipotesi facoltative di recesso o esclusione, ecc.). Restano comunque salve le disposizioni dettate da norme speciali in deroga al principio di cui al secondo periodo dell’art. 2502 c.c. (si pensi all’art. 34 del d.lgs. 17.1.2003 n. 5 nella parte in cui prevede che l’introduzione o la soppressione di clausole compromissorie debba essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.23, Decisione di fusione o scissione di società di persone a maggioranza e adozione di un nuovo statuto, 1° pubbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.22, Ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «Si ritiene ammissibile la scissione a favore di una o più società di persone, anche se di nuova costituzione, con un unico socio, in quanto la società beneficiaria, nel procedimento di scissione, nasce secondo una genesi affatto diversa dall’ordinario atto costitutivo. Infatti, la scissione di società non comporta l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.22, Ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.22, Ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «[…] In tal caso [scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, N.d.A.] la società di persone unipersonale beneficiaria sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa, n. 169-2021/I, Scissione in favore di s.n.c. unipersonale di nuova costituzione, in CNN Notizie del 17.11.2021.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.22, Ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 2, Modifica di intestazione di quote o di partecipazioni societarie conseguenti ad atti di fusione, scissione: «Qualora a seguito di operazioni straordinarie di […] scissione societaria, nel patrimonio assegnato vi siano partecipazioni in […] società di persone, compete al notaio comunicare il fatto con richiesta di annotazione (mod. S2 con intercalare P), salva la facoltà di procedere successivamente ad adottare formalmente le conseguenti modifiche dei patti sociali. In tali ipotesi la comunicazione non si ritiene che sia assoggettata a termini vincolanti, in quanto tali operazioni sono considerate mere modificazioni statutarie organizzative che non comportano, sotto un profilo giuridico, alcun trasferimento».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 2, Modifica di intestazione di quote o di partecipa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Gli articoli 2505 e 2505 bis consentono di attribuire, con espressa previsione statutaria, agli “organi amministrativi” il potere di decidere la fusione per incorporazione di una società posseduta integralmente o almeno per il novanta per cento, alle condizioni stabilite nelle medesime disposizioni di legge. L’art. 2506 ter ultimo comma estende la medesima possibilità alla scissione. La lettera delle norme concessive è tale da consentire che l’autonomia privata possa avvalersi della facoltà indicata anche nelle società di persone. Pertanto i patti sociali di una società di persone potranno attribuire agli amministratori il potere di decidere la fusione/scissione in vece dei soci alle condizioni indicate nei suddetti articoli […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Gli articoli 2505 e 2505 bis consentono di attribuire, con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] con riguardo alle società di persone commerciali, appare convincente che nella redazione della situazione patrimoniale e - a maggior ragione - dei bilanci degli ultimi tre esercizi non trovi applicazione quella parte della disciplina del bilancio che è propria delle sole società di capitali, e così, ad esempio, le norme che impongono la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e dei sindaci (art. 2429 c.c.), quelle sulla struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico (artt. 2423-ter e ss. c.c.), e quelle che riguardano la redazione della nota integrativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.). D’altra parte, sembra necessario che le esigenze di informazione alla cui soddisfazione è legato l’obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale di fusione (e scissione) e dei bilanci degli ultimi tre esercizi, trovino riscontro. Nel caso di specie, sembra adeguato che ciò avvenga con il rispetto degli adempimenti informativi concernenti l’andamento patrimoniale, finanziario ed economico cui sono tenuti gli imprenditori commerciali secondo il disposto dell’art. 2217 c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 268-2011/I, Documenti contabili in caso di fusione per incorporazione di s.n. c. in s.r.l., in CNN Notizie del 13.6.2012: «[…] L’art. 2501-quater, comma 1, c.c. stabilisce che l’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere “con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio” la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. […] Pur non essendo dettata una normativa unitaria in tema di bilancio per le società di persone e di capitali, in quanto la disciplina di cui all’art. 2217 c.c. non è stata coordinata con la nuova stesura degli artt. 2423 ss., in forza della quale il “bilancio” si compone di tre documenti (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), analoghi sono gli obiettivi perseguiti nelle rappresentazioni contabili […]. È, inoltre, convincimento diffuso che il richiamo, contenuto nel comma 2 dell’art. 2217 c.c., ai “criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni” non sia limitato alle “valutazioni di bilancio”, ma riguardi altresì i principi di redazione del bilancio e la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 268-2011/I, Documenti contabili in caso di fusione per incorporazione di s.n. c. in s.r.l., in CNN Notizie del 13.6.2012: «[…] L’art. 2501-qu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] qualora la s.n.c. o la s.a.s. partecipante alla fusione (e scissione) sia tenuta alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le società per azioni - ricorrendo i presupposti di cui all’art. 111-duodecies disp. att. c.c. - a tale più elaborata redazione debbano attenersi i suoi amministratori anche per la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] qualora alla fusione (scissione) partecipi una società semplice, in relazione ad essa, le norme in argomento [artt. 2501-quater c.c., N.d.A.] devono essere coordinate con quelle che, per tale tipo societario prevedono la redazione del rendiconto (artt. 2261 e 2262 c.c.)».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 153-2008/I, “Profili problematici delle operazioni di fusione (scissione) delle società cooperative: in particolare la controversa questione del rapporto di cambio”, in CNN Notizie del 8.8.2008: «[…] nel caso in cui una società cooperativa deliberi scissione che comporti estinzione della scindenda con assegnazione di tutto il patrimonio ad un’altra cooperativa non si rinviene l’obbligo di devoluzione che sembra persistere, invece, in tutte le ipotesi in cui la riorganizzazione aziendale porti il patrimonio fuori della mutualità […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 153-2008/I, “Profili problematici delle operazioni di fusione (scissione) delle società cooperative: in particolare la controversa questione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 153-2008/I, “Profili problematici delle operazioni di fusione (scissione) delle società cooperative: in particolare la controversa questione del rapporto di cambio”, in CNN Notizie del 8.8.2008: «[…] se la delibera di scissione è adottata da cooperativa che va all’“estinzione” con assegnazione del suo patrimonio a società lucrativa non si può, ragionevolmente, dubitare che la scissione determini obbligo di devoluzione né più né meno di quanto non lo determini la trasformazione eterogenea […]»fn>
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2007/I, Cooperative sociali: costituzione di fondazione e obbligo di devoluzione, in CNN Notizie del 5.10.2007: «[…] In base a tali considerazioni si ammette, quindi, la scissione in favore di società diversa dalle cooperative a mutualità prevalente, purché vengano rispettati gli adempimenti previsti per il procedimento di trasformazione e purché, inoltre, alla società beneficiaria venga assegnata la parte di patrimonio non soggetta alla devoluzione in favore dei fondi mutualistici […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 153-2008/I, “Profili problematici delle operazioni di fusione (scissione) delle società cooperative: in particolare la controversa questione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Trib. Roma, 7 luglio 2015, in Società, 2015, 1101, con nota di Salafia: «È inammissibile l’impugnazione della deliberazione di scissione parziale di una società cooperativa a responsabilità limitata dopo la stipulazione ed iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese e conseguentemente dev’essere respinta l’istanza di sospensione della efficacia della deliberazione, proposta con ricorso contestuale all’impugnazione».
    - Trib. Roma, 7 luglio 2015, in Società, 2015, 1101, con nota di Salafia: «È inammissibile l’impugnazione della deliberazione di scissione parziale di una società cooperativa a responsabilità limitata...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in Rep. Foro It., 2005, voce Società, n. 1163: «La disposizione di cui all’art. 2504 quater c.c. prev., richiamata anche per le operazioni di scissione dall’art. 2504 novies c.c. prev. (oggi art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione delle società, l’invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all’atto di fusione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione […]».
    - Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in Rep. Foro It., 2005, voce Società, n. 1163: «La disposizione di cui all’art. 2504 quater c.c. prev., richiamata anche per le operazioni di scissione dall’art. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative 1° pubbl. 9/09: «Nel caso di fusione o scissione di cooperative l’esperto o gli esperti che devono redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies c.c. sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’art. 2409 bis c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative 1° pubbl. 9/09: «N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative 1° pubbl. 9/09: «[…] Se la società incorporante, o una di quelle risultanti dalla fusione o scissione, sia una società cooperativa alla quale si applichino le norme delle s.p.a., l’esperto o gli esperti devono essere designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Trova infatti piena applicazione, anche in materia di fusione o scissione, il richiamo operato dall’art. 2519 c.c. alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.1, Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative 1° pubbl. 9/09: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.2, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c., 1° pubbl. 9/09: «[…] In tal caso [fusione o scissione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio venga determinato senza tener conto dei patrimoni delle società coinvolte, N.d.A.], infatti, il rapporto di cambio deve essere determinato alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione precedentemente detenuta […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.2, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.2, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c., 1° pubbl. 9/09: «La relazione degli esperti prevista dall’art. 2501 sexies c.c. è volta a verificare la congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori in relazione ai patrimoni delle società coinvolte ed alle loro aspettative reddituali. Pertanto, nel caso di fusione o scissione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio, sempre necessario, sia determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte (a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all’entità della partecipazione), non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501 sexies c.c. […]. Quanto sopra trova giustificazione, oltre che nei principi generali e nella evidente inutilità di una relazione di stima dei patrimoni nel caso in cui il rapporto di cambio non sia determinato in base ad essi, dall’applicazione analogica dell’art. 13, comma 40, del D.L. 269/03, convertito con L. 326/03, il quale espressamente stabilisce per il caso di fusione tra “confidi” - i cui statuti prevedano per i consorziati uguali diritti, senza che assuma rilievo l’ammontare delle singole quote di partecipazione - che non sia necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501 sexies c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.2, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 214-2012/I, Fusione per incorporazione di due cooperative: applicazione dell’art. 2501-sexies in tema di rinuncia alla relazione degli esperti e determinazione del rapporto di cambio, in CNN Notizie del 19.4.2013: «[…] Sulla questione della applicabilità della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c., la dottrina […] e, in particolare, uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato […] si esprime in senso affermativo […]. Anche in caso di fusione fra cooperative a mutualità prevalente, le società coinvolte potrebbero avere una consistenza patrimoniale diversa, per effetto della presenza di riserve divisibili o di perdite patrimoniali delle quali si dovrebbe comunque tener conto, con la conseguenza che il valore della partecipazione della società incorporante risultante dalla fusione dovrebbe discostarsi da quello nominale della partecipazione originaria. Peraltro, si è sottolineato come, anche in mancanza di riserve divisibili, il rapporto di cambio e la relativa relazione possono aver rilievo: a) al fine di determinare la quota di utili dei soci cooperatori (art. 2514, lett. a) c.c.); b) al fine di determinare la remunerazione dei soci “finanziatori” e titolari di strumenti finanziari (cfr. L. 59/92, art. 2514 lett. b, e 2526, comma 2, c.c.); c) al fine di determinare il peso per la nomina dell’organo di controllo (art. 2543, comma 2, c.c.); d) al fine di determinare l’incidenza delle perdite fino all’erosione integrale che determina scioglimento (art. 2545-duodecies c.c.) […]. La relazione degli esperti, come è noto, rientra tuttavia nella disponibilità dei soci, i quali possono rinunziarvi all’unanimità (già prima della riforma, App. Milano, 12 gennaio 2001, in Società, 2001, 434 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 214-2012/I, Fusione per incorporazione di due cooperative: applicazione dell’art. 2501-sexies in tema di rinuncia alla relazione degli espert...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.3, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità non prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c. 1° pubbl. 9/09: «Nel caso di fusioni o scissioni nelle quali sia coinvolta anche una sola società cooperativa a mutualità non prevalente trova sempre applicazione il disposto dell’art. 2501 sexies c.c., disciplinante la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio. Detta disposizione sarà applicata o derogata secondo le regole ordinarie previste per le società lucrative».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.F.3, Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità non prevalente e obbligo della relazione degli esperti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 618-2013/I, Scissione parziale di cooperativa a mutualità prevalente, in CNN Notizie del 27.1.2014; e Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 663-2013/I, Scissione di società cooperativa a mutualità prevalente in favore di s.r.l. di nuova costituzione, in CNN Notizie del 28.1.2014: «[…] si ammette, quindi, la scissione in favore di società diversa dalle cooperative a mutualità prevalente, purché vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti per il procedimento di trasformazione e purché, inoltre, alla società beneficiaria venga assegnata la parte di patrimonio non soggetta alla devoluzione in favore dei fondi mutualistici […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 618-2013/I, Scissione parziale di cooperativa a mutualità prevalente, in CNN Notizie del 27.1.2014; e Consiglio Nazionale del Notariato, Ques...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Non vi è dubbio che il profilo più rilevante sia rappresentato dalla possibilità che sorga un credito da devoluzione a favore dei fondi mutualistici. Correlativamente potrebbe sorgere un debito pecuniario a carico della scissa, successivo all’omologa del concordato preventivo e come tale da soddisfare integralmente, di cui non si potrà non tener conto nel piano di concordato e nell’attestazione dell’esperto. Ci si chiede se a tal fine sia necessario che taluni adempimenti previsti per la trasformazione siano anticipati, e in particolare se occorra ottenere preventivamente la relazione giurata dell’esperto nominato dal Tribunale di cui all’art. 2545 undecies 3° comma c.c. La questione interpretativa non ha ragione di porsi qualora il procedimento di scissione della società cooperativa mediante costituzione di una nuova società con scopo di lucro sia stato avviato prima della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ma l’esito sia stato condizionato ab origine all’omologazione del concordato medesimo. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la perizia di cui all’art. 2545 undecies c.c. debba essere allegata alla delibera di approvazione del progetto di scissione, e pertanto il valore eventualmente da devolvere risulterà già definito. L’operatore dovrà misurarsi con la questione prospettata qualora il piano rinvii l’integrale attuazione della scissione ad una fase successiva all’omologazione del concordato, come più accade più di frequente. Non sembra che in tal caso il piano debba essere già accompagnato dalla relazione di stima di cui all’art. 2545 undecies c.c., ma si può ritenere sufficiente che rechi l’indicazione della previsione dell’ammontare del valore da devolvere, valore che dovrà poi essere oggetto di verifica ai sensi della norma da ultimo richiamata […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Non vi è dubbio che il profilo più rilevante sia rappresentato dalla possibili...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «[…] il procedimento di scissione in funzione concordataria potrebbe essere avviato prima della presentazione in Tribunale della domanda per l’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 161 secondo comma l. fall., per essere poi incluso nel piano oggetto di approvazione da parte dei creditori ai sensi dell’art. 177 l. fall. In tal caso appare evidente l’opportunità di formalizzare il “rapporto di servizio” che lega la scissione all’attuazione del concordato, condizionando la scissione all’omologazione del concordato ex art. 181 l. fall., anche se non definitiva, in quanto immediatamente efficace pur se reclamabile ai sensi dell’art. 183 l. fall.. A tal fine sembra sufficiente, limitarsi a “condizionare” l’esecuzione della deliberazione di approvazione del progetto di scissione, nel senso di autorizzare il legale rappresentante alla stipula dell’atto di scissione solo qualora sia omologato il concordato, piuttosto che apporre una condizione sospensiva all’atto finale, per non interferire direttamente sugli effetti della scissione definiti nell’art. 2504 bis c.c. Adottando tale soluzione, si dovrebbe procedere alla stipula dell’atto finale soltanto a concordato omologato e precisamente in sede di esecuzione del concordato medesimo, così da minimizzare il rischio di incertezze e di sopravvenienze, sul piano dei rapporti fra procedura concorsuale e operazione straordinaria, avendo conseguito il duplice risultato di aver “vincolato” la maggioranza assembleare all’esito positivo del procedimento di approvazione della proposta di concordato e di aver contenuto in ambito endo-procedimentale (concorsuale) il predetto fattore di incertezza, in modo da non pregiudicare l’affidamento dei terzi. La mancata stipulazione della scissione rappresenterebbe causa di risoluzione del concordato […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «[…] il procedimento di scissione in funzione concordataria potrebbe essere avviato prima della presentazio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Nella prospettiva proposta, il progetto di scissione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche illustrazioni e giustificazioni da fornirsi nella relazione ex art. 2501 quinquies c.c., opportunamente (anche se non necessariamente) redatta - un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto al concordato della società in crisi o insolvente e agli obiettivi imprenditoriali e/o finanziari delle società partecipanti. L’illustrazione del programma concordatario, del ruolo che in esso gioca la scissione e della giustificazione di questa sul piano economico, finanziario e industriale, risultano particolarmente necessari per i soci della società in crisi, se si tiene conto che la competenza ad approvare la proposta di concordato è rimessa, in via di principio e salvo diversa disposizione statutaria, all’organo amministrativo. Infatti, tenuto conto della formulazione vigente dell’art. 152, secondo comma, l. fall., i soci della società in crisi potrebbero apprendere direttamente dal progetto di scissione della peculiare operazione concordataria programmata».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Nella prospettiva proposta, il progetto di scissione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche il...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «La legittimità della scissione di società per l’attuazione di un concordato preventivo risulta oggi suffragata da una pluralità di dati normativi: a) innanzitutto, dall’attuale dettato dell’art. 2506 c.c., che, letteralmente, non preclude più la possibilità di scindere una società sottoposta a procedura concorsuale, a differenza di quanto disposto nel testo anteriore alla riforma del 2003; b) in secondo luogo, dall’art. 160, primo comma, l. fall., che consente espressamente la possibilità di promuovere “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante … operazioni straordinarie”, nel quadro di una logica, di recente consolidata, che mira alla soluzione della crisi o dell’insolvenza di impresa attraverso processi di ristrutturazione patrimoniale, finanziaria od organizzativa dell’impresa medesima; c) da ultimo, dall’art. 186 bis l. fall. (“Concordato con continuità aziendale”), la cui mens legis è rappresentata con evidenza dalla tutela della continuità aziendale, a cui è normativamente funzionale la scissione (art. 2506, commi 1 e 3, c.c.), capace altresì di conseguire gli obiettivi economici delle fattispecie elencate in modo espresso nel medesimo art. 186 bis l. fall.. […]».
    Trib. Arezzo, 27 febbraio 2015, in www.ilcaso.it: «La legittimità della scissione societaria come strumento di attuazione di un concordato preventivo è suffragata da una pluralità di dati normativi: l’attuale dettato dell’articolo 2506 c.c., il quale non preclude più la possibilità di scindere una società sottoposta a procedura concorsuale, a differenza di quanto disposto dal testo anteriore alla riforma del diritto societario del 2003; le disposizioni dell’articolo 160, comma 1, L.F., che consentono espressamente di promuovere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante operazioni straordinarie; l’art. 186-bis L.F., la cui ratio è rappresentata dalla tutela della continuità aziendale, continuità alla quale è funzionale la scissione (articolo 2506, commi 1 e 3, c.c.), strumento idoneo per il conseguimento degli obiettivi economici della fattispecie elencate in modo espresso dall’art. 186-bis L.F.».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «La legittimità della scissione di società per l’attuazione di un concordato preventivo risulta oggi suffra...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Può anche accadere che si intenda iniziare il procedimento di scissione una volta depositata la domanda, anche “in bianco” (art. 161, sesto comma, l. fall.), subordinandone pur sempre l’attuazione all’omologazione del concordato. […] la pubblicazione (nel registro delle imprese o nel sito internet della società) del progetto di scissione e l’assunzione della delibera di approvazione dei soci, pur se necessari sul piano procedimentale, sono incapaci, di per sé, di generare qualsivoglia effetto patrimoniale o finanche organizzativo. Per tale motivo, qualora l’operazione sia strutturata in maniera tale da rendere l’atto di scissione necessariamente conseguente all’omologazione del concordato preventivo alla cui attuazione è funzionale, e della stessa scissione si dia conto nel piano presentato ai sensi dell’art. 161 l. fall., non ricorrono i presupposti che giustificano la preventiva autorizzazione giudiziale (del Tribunale o del Giudice Delegato), di cui non ci si dovrà munire nemmeno per pubblicizzare il progetto di scissione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Può anche accadere che si intenda iniziare il procedimento di scissione una volta depositata la domanda, a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda stipulare un atto di scissione della società ad efficacia non condizionata all’omologazione, si ritiene necessaria l’autorizzazione del tribunale ex art. 161 comma 7 l. fall. o del giudice delegato ex art. 167 l. fall. a seconda che detta stipulazione debba intervenire prima o dopo l’ammissione della società scindendo alla procedura. Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che l’effetto disgregativo del patrimonio e la possibile moltiplicazione di patrimoni autonomi dotati di soggettività giuridica che ne consegue costringano ad ascrivere natura “straordinaria” all’operazione di scissione, a tutela del ceto creditorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 265-2011/I, Scissione proporzionale condizionata all’omologazione del concordato preventivo, in CNN Notizie del 21.6.2012: «[…] Si chiede, quindi, se sia possibile ricevere l’atto di scissione successivamente all’omologazione del concordato, ma in pendenza del termine per il reclamo ex art. 183 l. fall. Il concordato omologato è provvisoriamente esecutivo, ex art. 180, comma 5, l. fall., ed è pertanto possibile dare ad esso immediata attuazione. Tuttavia, contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello, che pronuncia in camera di consiglio (art. 183 l. fall). Per tali ragioni, nonostante non sia vietato dare immediata attuazione al concordato preventivo, potrebbe risultare opportuno attendere l’inoppugnabilità del decreto di omologazione, attendendo l’esito dei reclami ex art. 183 l. fall., soprattutto nel caso in cui il programma concordatario preveda l’attuazione di operazioni straordinarie che producano effetti irreversibili, quali appunto la scissione […]. […] Pertanto, successivamente all’omologazione del concordato appare possibile ricevere l’atto di scissione in esecuzione dello stesso, ferma restando la possibilità per le parti di valutare l’opportunità di una immediata esecuzione del concordato stesso, in relazione al rischio, da valutare nel caso concreto, dell’eventuale accoglimento dei reclami ex art. 183 l. fall.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 265-2011/I, Scissione proporzionale condizionata all’omologazione del concordato preventivo, in CNN Notizie del 21.6.2012: «[…] Si chiede, qu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «la scissione può essere prevista nel piano, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, lett. e), l. fall., ma la sua attuazione può essere completamente rinviata alla fase esecutiva successiva all’omologa del concordato. La scelta non pone in tal caso all’operatore ed al notaio particolari problemi applicativi. Ai sensi dell’art. 181 l. fall, con l’omologa del concordato la procedura concorsuale infatti si chiude. Salvo il caso in cui il piano affidi ad un terzo la liquidazione di beni sociali, la società debitrice riacquista il pieno potere di amministrazione dei suoi beni, seppur finalizzato all’adempimento della proposta concordataria omologata e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, istituzionalmente deputato alla verifica del rispetto delle condizioni concordatarie (art. 185, l. fall.). Ne consegue che la scissione, avendo ad oggetto una società tornata in bonis, verrà attuata secondo le ordinarie regole procedimentali (anche in punto di legittimazione alla sottoscrizione del progetto e dell’atto di scissione) e senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva, se non quelle che siano state eventualmente previste in modo espresso dal decreto di omologazione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «la scissione può essere prevista nel piano, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, lett. e), l. fall., ma ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 50/2015, Fusione e scissione di società in concordato preventivo con liquidazione: «[…] la scissione […] prevista nel piano approvato dai creditori e omologato dal Tribunale non è partecipe della fase di liquidazione (di competenza esclusiva del liquidatore giudiziale), ma appartiene alla pre-fase organizzativa della liquidazione, a carico del debitore se intende rispettare il piano concordatario. Ne consegue che sia la predisposizione del progetto di scissione […] sia la stipula dell’atto finale (di scissione […]) restano di competenza esclusiva degli amministratori della società, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. L’infedeltà nell’attuazione della scissione […], anche sotto il profilo della corretta allocazione degli elementi patrimoniali, si tradurrà in una fattispecie di inadempimento degli obblighi concordatari, con ogni conseguente effetto di legge».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 50/2015, Fusione e scissione di società in concordato preventivo con liquidazione: «[…] la scissione […] prevista nel piano approvato dai creditori e o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - App. Firenze, 8 marzo 2016, in www.ilcaso.it: «Viola l’art. 2740 c.c. una proposta concordataria che preveda l’esdebitazione totale a favore della società scissa, in capo alla quale sia prevista la continuità aziendale, ed il ritorno in bonis della stessa sin dal momento della conclusione dell’operazione di scissione».
    - App. Firenze, 8 marzo 2016, in www.ilcaso.it: «Viola l’art. 2740 c.c. una proposta concordataria che preveda l’esdebitazione totale a favore della società scissa, in capo alla quale sia prevista la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Trib. Arezzo, 27 febbraio 2015, in www.ilcaso.it: «Nel concordato preventivo con continuità aziendale è ammissibile la cessione anche parziale del patrimonio del debitore, senza che ciò costituisca violazione dell’articolo 2740 c.c.».
    - Trib. Arezzo, 27 febbraio 2015, in www.ilcaso.it: «Nel concordato preventivo con continuità aziendale è ammissibile la cessione anche parziale del patrimonio del debitore, senza che ciò costituisca ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - App. Firenze, 8 marzo 2016, in www.ilcaso.it: «Costituisce violazione dell’articolo 2506-quater c.c., ed è quindi carente del requisito della fattibilità giuridica, la proposta di concordato misto che preveda, da una parte, la liquidazione di determinati beni mediante attribuzione di essi alla società scissionaria e, dall’altra parte, il ritorno in bonis e la totale esdebitazione, quale immediato effetto della scissione, della società scissa in capo alla quale sia prevista la continuità aziendale».
    - App. Firenze, 8 marzo 2016, in www.ilcaso.it: «Costituisce violazione dell’articolo 2506-quater c.c., ed è quindi carente del requisito della fattibilità giuridica, la proposta di concordato misto c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - App. Firenze, 8 marzo 2016, in www.ilcaso.it: «Viola il requisito della fattibilità giuridica la proposta di concordato misto che preveda la devoluzione in favore della procedura e, dunque, dei creditori, solo di una parte dei proventi derivanti dalla continuità aziendale, dal momento che una tale previsione contrasta con la ratio stessa dell’istituto, finalizzato, da un lato, a consentire il superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e, dall’altro, il soddisfacimento dei creditori, come emerge dalla necessità che la relazione del professionista incaricato attesti che la prosecuzione dell’attività sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla alternativa liquidatoria».
    - App. Firenze, 8 marzo 2016, in www.ilcaso.it: «Viola il requisito della fattibilità giuridica la proposta di concordato misto che preveda la devoluzione in favore della procedura e, dunque, dei cred...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Non vi è dubbio che il profilo più rilevante sia rappresentato dalla possibilità che sorga un credito da devoluzione a favore dei fondi mutualistici. Correlativamente potrebbe sorgere un debito pecuniario a carico della scissa, successivo all’omologa del concordato preventivo e come tale da soddisfare integralmente, di cui non si potrà non tener conto nel piano di concordato e nell’attestazione dell’esperto. Ci si chiede se a tal fine sia necessario che taluni adempimenti previsti per la trasformazione siano anticipati, e in particolare se occorra ottenere preventivamente la relazione giurata dell’esperto nominato dal Tribunale di cui all’art. 2545 undecies 3° comma c.c. La questione interpretativa non ha ragione di porsi qualora il procedimento di scissione della società cooperativa mediante costituzione di una nuova società con scopo di lucro sia stato avviato prima della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ma l’esito sia stato condizionato ab origine all’omologazione del concordato medesimo. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la perizia di cui all’art. 2545 undecies c.c. debba essere allegata alla delibera di approvazione del progetto di scissione, e pertanto il valore eventualmente da devolvere risulterà già definito. L’operatore dovrà misurarsi con la questione prospettata qualora il piano rinvii l’integrale attuazione della scissione ad una fase successiva all’omologazione del concordato, come più accade più di frequente. Non sembra che in tal caso il piano debba essere già accompagnato dalla relazione di stima di cui all’art. 2545 undecies c.c., ma si può ritenere sufficiente che rechi l’indicazione della previsione dell’ammontare del valore da devolvere, valore che dovrà poi essere oggetto di verifica ai sensi della norma da ultimo richiamata […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Non vi è dubbio che il profilo più rilevante sia rappresentato dalla possibili...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2006/I, Scissione di confidi e trasformazione di enti diversi dai confidi in confidi, in CNN Notizie del 7.5.2007: «[…] Si può, quindi, ipotizzare che le scissioni in favore di confidi producano effetti analoghi alle operazioni di fusione e trasformazione disciplinate nei commi 40-43 dell’art. 13, d.l. 269/2003, perché in questo caso il fatto che l’ente beneficiario sia un confidi comporta la destinazione di risorse patrimoniali all’attività di garanzia collettiva dei fidi.[…] In base a tali considerazioni appare ragionevole applicare i commi 40-43 dell’art. 13, d.l. 269/2003 alle operazioni di scissione quando l’ente beneficiario della scissione sia a sua volta un confidi, perché in questo caso gli elementi patrimoniali assegnati in sede di scissione non vengono distratti dalla destinazione allo svolgimento di attività di garanzia collettiva dei fidi e, pertanto, viene rispettata la ratio della disciplina speciale dei confidi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2006/I, Scissione di confidi e trasformazione di enti diversi dai confidi in confidi, in CNN Notizie del 7.5.2007: «[…] Si può, quindi, ip...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2006/I, Scissione di confidi e trasformazione di enti diversi dai confidi in confidi, in CNN Notizie del 7.5.2007: «[…] quando un confidi si scinde in favore di ente diverso dal confidi, si verifica una distrazione di elementi patrimoniali dallo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi […]. Le scissioni in favore di enti diversi dai confidi producono, invece, la dispersione di elementi patrimoniali dallo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, la quale è in contrasto con le finalità dei commi 38-43 dell’art. 13 del d.l. 269/2003, che consistono nel favorire o l’incremento patrimoniale dell’ente, come in caso di fusione, o la conservazione della destinazione del patrimonio dell’ente allo svolgimento di identiche attività di garanzia collettiva dei fidi, come in caso di trasformazione […]. Quando, invece, l’ente beneficiario della scissione non è un confidi, la sottrazione di elementi patrimoniali allo svolgimento di attività di garanzia collettiva dei fidi impedisce di applicare estensivamente la disciplina contenuta nei commi 38-43 dell’art. 13, d.l. 269/2003 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2006/I, Scissione di confidi e trasformazione di enti diversi dai confidi in confidi, in CNN Notizie del 7.5.2007: «[…] quando un confidi ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Gli articoli 2505 e 2505 bis consentono di attribuire, con espressa previsione statutaria, agli “organi amministrativi” il potere di decidere la fusione per incorporazione di una società posseduta integralmente o almeno per il novanta per cento, alle condizioni stabilite nelle medesime disposizioni di legge. L’art. 2506 ter ultimo comma estende la medesima possibilità alla scissione. La lettera delle norme concessive è tale da consentire che l’autonomia privata possa avvalersi della facoltà indicata anche nelle società di persone. Pertanto i patti sociali di una società di persone potranno attribuire agli amministratori il potere di decidere la fusione/scissione in vece dei soci alle condizioni indicate nei suddetti articoli […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] Gli articoli 2505 e 2505 bis consentono di attribuire, con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «Le semplificazioni previste per il procedimento di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento dalla società incorporante sono applicabili, per effetto del richiamo contenuto all’art. 2505-bis c.c. contenuto nell’art. 2506-ter, ultimo comma, c.c., anche alla scissione a favore di una società beneficiaria già esistente che detenga almeno il novanta per cento del capitale della scissa […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Il richiamo riguarda ovviamente anche il secondo comma dell’art. 2505-bis c.c. e quindi deve ritenersi ammissibile che l’atto costitutivo o lo statuto della società beneficiaria attribuiscano all’organo amministrativo della società beneficiaria stessa la competenza a deliberare la scissione con deliberazione risultante da atto pubblico. Tale prescrizione deve essere contenuta soltanto nell’atto costitutivo o nello statuto della società beneficiaria e non in quello della scissa, trattandosi di prescrizione che incide solo sugli interessi dei soci della beneficiaria medesima […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Operano anche nei riguardi del procedimento di scissione le ulteriori due condizioni temporali previste dall’art. 2505-bis c.c. e quindi occorre: (a) che si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società beneficiaria dei documenti (tutti) previsti dall’art. 2501-septies c.c., con facoltà di rinunzia a tale termine da parte dei soci della società beneficiaria nel cui esclusivo interesse è posta la norma; (b) che il progetto di scissione sia stato “iscritto” nel registro delle imprese in cui ha sede la società beneficiaria almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di scissione da parte della società scissa. Anche questo termine appare rinunziabile da parte dei soci della società scissa».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] In tale ipotesi [scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il 90% del capitale della scissa, N.d.A.] […] Le ragioni che inducono a ritenere che l’impegno all’acquisto possa provenire tanto dalla società beneficiaria quanto dai soci della stessa (se c’è il loro accordo unanime) ovvero da un socio della beneficiaria o da terzi (sempreché gli altri soci della beneficiaria siano d’accordo) sono le stesse che valgono in caso di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento. L’interesse tutelato dei soci di minoranza della scissa è quello di potere conseguire una congrua somma di denaro, quale che sia il soggetto che effettuerà l’acquisto e il relativo esborso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Anche in caso di scissione per gli aspetti del procedimento non regolati sembra potersi fare ricorso ad una interpretazione analogico-estensiva dell’art. 2437-bis c.c. relativamente ai termini e alle modalità di esercizio del recesso. Sembra quindi doversi ritenere: a) che il progetto di scissione debba assegnare ai soci di minoranza della scissa un termine per l’esercizio del diritto di vedersi acquistate le loro azioni o quote non inferiore ai quindici giorni successivi alla iscrizione della delibera di scissione nel registro delle imprese in cui è iscritta la società scissa; b) che le azioni o le quote per le quali è stato esercitato il diritto di farle acquistare non possono essere cedute a soggetti diversi da quelli che si sono impegnati all’acquisto; c) che i soci di minoranza di società scissa per azioni (ma non di società a responsabilità limitata) abbiano diritto di conoscere, richiedendola, la determinazione del valore delle loro azioni nei quindici giorni antecedenti la data fissata per l’assemblea della scissa chiamata a deliberare la scissione; d) che il termine entro il quale la società beneficiaria (o il terzo dalla stessa indicato per l’acquisto di dette azioni o quote) debba essere scaduto prima della stipula dell’atto di scissione, ma che la mancata formalizzazione dell’acquisto anche se dovuta a contestazioni relative alla misura del corrispettivo non possa impedire la conclusione del procedimento di scissione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] In tale ipotesi [scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il 90% del capitale della scissa, N.d.A.] è possibile omettere la relazione dell’esperto di cui all’art. 2501-sexies c.c. a condizione che già nel progetto di scissione si preveda sia la determinazione del rapporto di cambio e l’eventuale aumento di capitale della società beneficiaria che si renda necessario per assicurare il concambio, sia l’impegno nei confronti degli altri soci della società scissa di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Le ragioni che inducono a ritenere che l’impegno all’acquisto possa provenire tanto dalla società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Anche in questa ipotesi [scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il 90% del capitale della scissa, N.d.A.] tale competenza dell’organo amministrativo viene meno qualora tanti soci della società beneficiaria che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale della stessa, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni decorrenti dal deposito del progetto di scissione nel registro delle imprese in cui è iscritta la società beneficiaria, abbiano chiesto che la decisione sia adottata dall’assemblea straordinaria. Anche in questo caso il termine è posto nell’esclusivo interesse dei soci di minoranza della beneficiaria e può essere dagli stessi rinunziato alla unanimità […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Operano anche nei riguardi del procedimento di scissione le ulteriori due condizioni temporali previste dall’art. 2505-bis c.c. e quindi occorre: (a) che si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società beneficiaria dei documenti (tutti) previsti dall’art. 2501-septies c.c., con facoltà di rinunzia a tale termine da parte dei soci della società beneficiaria nel cui esclusivo interesse è posta la norma; (b) che il progetto di scissione sia stato “iscritto” nel registro delle imprese in cui ha sede la società beneficiaria almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di scissione da parte della società scissa. Anche questo termine appare rinunziabile da parte dei soci della società scissa».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506-ter e 2505-bis c.c.), 19 novembre 2004:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Con il consenso unanime dei soci è possibile deliberare una fusione o una scissione anche prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro delle imprese, purché detto progetto sia stato depositato […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Con il consenso unanime d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «[…] In detta ipotesi [delibera di fusione/scissione adottata all’unanimità prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro imprese, N.d.A.] è però necessario allegare alla delibera il testo integrale del progetto al fine di evitare che il momento di conoscibilità della prima possa essere anteriore a quello di conoscibilità del secondo».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «[…] In detta ipotesi [del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] il deposito in sede del progetto può precedere quello al registro delle imprese del tempo necessario per l’adempimento stesso, che quindi dovrà seguire “senza indugio” […].».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 160-2011/I, Deposito del progetto di fusione nel registro delle imprese e presso la sede sociale, in CNN Notizie del 7.9.2011: «[…] occorre esaminare la questione della successione temporale tra due distinti adempimenti pubblicitari: il deposito del progetto di fusione per l’iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2501-ter c.c. e il deposito presso la sede sociale ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. […]. Si ritiene, quindi, che in assenza di un dettato normativo che imponga l’anteriorità del deposito presso il registro delle imprese, gli amministratori possano preventivamente procedere al deposito presso la sede sociale, anche al fine di avvalersi della facoltà di cui all’art. 2501-quater, comma 2, c.c., che consente di utilizzare il bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 24 aprile 2003, n. 6526, in Società, 2003, 1360, con nota di Mauro: «In tema di scissione di società, l’omessa o insufficiente descrizione specifica, da parte degli amministratori, degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie ai sensi dell’art. 2504 octies, 1º comma, c.c. [ora 2506-bis c.c., N.d.A.], non è di ostacolo alla ricerca, della volontà desumibile dal progetto di scissione; ove, pertanto, dal progetto di scissione risulti chiaramente la volontà di trasferire alla società beneficiaria un ramo di azienda nel quale sia certamente incluso un elemento patrimoniale del passivo, il mero fatto che quest’ultimo elemento non sia oggetto di un’analitica indicazione nella allegata situazione patrimoniale non determina l’applicazione della regola suppletiva di responsabilità per il passivo di cui al 3º comma dello stesso art. 2504 octies c.c., la quale è destinata ad entrare in gioco allorché la destinazione dell’elemento del passivo non sia desumibile dal progetto, e non già, semplicemente, per il fatto che esso non figuri tra gli elementi esattamente descritti».
    - Cass., 24 aprile 2003, n. 6526, in Società, 2003, 1360, con nota di Mauro: «In tema di scissione di società, l’omessa o insufficiente descrizione specifica, da parte degli amministratori, degli elem...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 245-2009/I, Modifiche al progetto di scissione: cambio della denominazione sociale, in CNN Notizie del 21.1.2010: «Si espone la seguente fattispecie: nel progetto di scissione di una società con costituzione di nuova società a responsabilità limitata è stata indicata una denominazione sociale che i soci vorrebbero modificare. Si chiede se ed in quale sede la denominazione della società di nuova costituzione possa essere modificata […]. Non sembrano, invece, essere lesive dei diritti dei creditori le modifiche delle clausole statutarie della società risultante dalla fusione, quale appunto la modifica della denominazione, in quanto esse riguardano l’assetto organizzativo della società […]. Non sembra, invece, che la modifica della denominazione sociale possa essere lesiva della posizione individuale dei soci e, pertanto, nel caso in esame appare possibile cambiare la denominazione della società risultante dalla scissione in sede di approvazione del progetto. Non appare, invece, possibile introdurre la modifica della denominazione sociale in sede di stipula dell’atto di scissione. In tale sede, infatti, gli amministratori potrebbero discostarsi dal progetto di scissione soltanto relativamente alle clausole che non costituiscono il contenuto legale dello stesso, qualora le stesse riguardino ambiti di competenza esclusiva dell’organo amministrativo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 245-2009/I, Modifiche al progetto di scissione: cambio della denominazione sociale, in CNN Notizie del 21.1.2010: «Si espone la seguente fatt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Dalla disposizione in parola [art. 2502 c.c., N.d.A.] sembra, in particolare, emergere la regola della generale modificabilità del progetto di fusione, a cui fa eccezione l’intangibilità dei diritti dei soci e dei terzi e cioè la tutela delle posizioni individuali dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda. È stata, quindi, innanzitutto disattesa la regola dell’assoluta immodificabilità del progetto e con essa negate alcune delle principali argomentazioni a tal fine addotte, prima fra tutte quella dell’esclusiva competenza dell’organo amministrativo sugli aspetti gestionali della riorganizzazione, che l’assemblea avrebbe potuto solo accettare o meno […]».
    Cass., 24 aprile 2003, n. 6526, in Società, 2003, 1360: «Il principio di immodificabilità del progetto di scissione vale nei confronti dei terzi, i quali, potendo opporsi alla scissione che pregiudichi i loro legittimi interessi, devono poter basare le loro valutazioni sul progetto depositato; esso, pertanto, non può essere invocato nei rapporti interni tra la società scissa e quella beneficiaria, che sono regolati dall’atto di scissione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Dalla dis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Le delibere modificative del progetto potranno, in altri termini, liberamente sacrificare i diritti individuali dei soci, se approvate all’unanimità dalle compagini partecipanti, ma dovranno sottoporsi al non facile vaglio di compatibilità con il secondo comma dell’art. 2502 c.c. in tutti gli altri casi. Se, infatti, l’intangibilità della posizione dei creditori sociali successivi all’iscrizione ben si spiega con l’esigenza di evitare il pregiudizio che potrebbe derivargli da modificazioni ad un’operazione sulle cui modalità avevano in cui qualche modo fatto “affidamento” nel concedere il credito, non altrettanto può dirsi per i soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 95-2008/I, Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento, in CNN Notizie del 28.11.2008: «[…] Le delibe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «La decisione dei soci in ordine alla fusione può apportare al progetto anche modifiche che incidano sui diritti dei soli soci (e non dei terzi), a condizione che tale decisione venga approvata con il consenso di tutti i soci rappresentanti l’intero capitale sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione ed a condizione che di dette modifiche ne sia stata fatta menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione, ovvero, in mancanza di tale menzione, a condizione che l’assemblea dei soci sia riunita in forma totalitaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «La decisione dei...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «[…] si ritiene che i soci possano all’unanimità apportare le seguenti variazioni al progetto: - modificare le clausole dello statuto della società incorporante o della società risultante dalla fusione; - modificare il rapporto di cambio, aumentando anche il capitale sociale della società risultante dalla fusione o della società incorporante; - modificare le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società risultante dalla fusione o della società incorporante; - modificare la data dalla quale le azioni o le quote assegnande in concambio parteciperanno agli utili; - modificare la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate a bilancio della società che risulta dalla fusione o della società incorporante; - modificare il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci; - modificare la data di efficacia fiscale della fusione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «[…] si ritiene c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «[…] i soci non possono in sede di decisione di approvazione del progetto di fusione, nemmeno all’unanimità, apportare modifiche che incidano sui diritti di terzi, quali ad esempio: - diminuire il capitale sociale della società risultante dalla fusione o della società incorporante (nemmeno se ciò derivi da una modifica del rapporto di cambio); - modificare il trattamento dei possessori di titoli diversi dalle azioni; - modificare il trattamento eventualmente riservato agli amministratori delle società partecipanti alla fusione, salvo che tale modifica venga approvata all’unanimità da tutti gli amministratori interessati».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.9, Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci, 1° pubbl. 9/08: «[…] i soci non p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni, 1° pubbl. 9/07: «Nel caso di fusione propria, o di scissione con una o più beneficiarie di nuova costituzione, è possibile non designare nel relativo progetto i componenti gli organi sociali della o delle nuove società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni, 1° pubbl. 9/07: «[…] In tal caso [fusione propria, o scissione con beneficiaria di nuova costituzione, il cui progetto non riporti la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, N.d.A.] la nomina potrà essere operata direttamente con la delibera di approvazione del progetto, ovvero potrà essere delegata con detta delibera al soggetto legittimato a stipulare l’atto di fusione o scissione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «Il nuovo testo dell’art.2501 ter c.c., dettato in materia di fusione ed applicabile, per via del rinvio operato all’art. 2506 bis, anche alla scissione, prevede che in alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese il progetto di fusione possa essere pubblicato nel sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. Già i primi commenti hanno ritenuto non del tutto rispondente tale modifica normativa, risultante dal D.lgs. 22 giugno 2012 n. 123, alle prescrizioni della Direttiva 2009/109/CE. In particolare non si è data probabilmente piena attuazione alla previsione, contenuta nel testo europeo, relativa al link del sito web. […] Tuttavia si può sostenere che la previsione in esame abbia una applicazione diretta […] La possibilità di pubblicazione del sito Internet è peraltro prevista, ancorché facoltativamente, a livello di prassi amministrativa (Circ. 18 gennaio 2011, n. 3649/C del Ministero dello sviluppo economico). L’amministratore della società avrà, tuttavia, l’onere di pubblicare l’indicazione del sito internet della società nel Registro delle Imprese, perché possa scegliersi di dare avvio al procedimento di fusione o scissione mediante pubblicazione del progetto su detto sito in luogo che nel Registro delle Imprese […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «Il nuovo testo dell’art...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] In ordine alla sicurezza del sito prescritta dalla normativa, si ritiene che la stessa consista nel far sì che a) il sito raggiunto sia davvero quello desiderato dall’utente, e b) il contenuto del sito non sia stato alterato da soggetti non autorizzati. Per quanto concerne il primo obiettivo, non paiono sussistere alternative di rilievo all’adozione della tecnologia abitualmente impiegata a tal fine, la cosiddetta TLS/SSL, o a quelli che saranno i futuri standard tecnologici di fatto, non essendo ipotizzabile, nel breve e nel medio periodo, una definizione legislativa degli stessi. Per quanto concerne il secondo obiettivo, gli approcci possibili sono più d’uno, ma il ricorso alla firma digitale (ovvero alle altre tipologie di firme elettroniche attualmente riconosciute dall’ordinamento quali rispondenti al requisito della forma scritta) appare senz’altro la via preferibile. […] È assai agevole presentare sul sito, a fianco della documentazione “in chiaro” (file con estensione normalmente *.pdf), la possibilità di scaricare una versione firmata digitalmente (file con estensione normalmente *.pdf.p7m) con un certificato riferibile alla società. Chi vorrà, potrà quindi verificare […] che il testo proviene effettivamente dalla società e non è stato alterato da terzi. Con ciò si sarà anche data simultaneamente soluzione al problema della “autenticità” del testo, nell’accezione cui più sopra si è fatto riferimento […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] In ordine alla sicu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Il requisito della certezza della data di pubblicazione è richiesto dalla normativa di applicazione, ma non è espressamente richiesto dalla Direttiva […]. La prova dell’avvenuta pubblicazione potrebbe essere data, in ossequio alle disposizioni della normativa nazionale, attraverso copie autentiche notarili della pagina web, secondo una tecnica ad altri fini ben consolidata, che garantirebbe la data certa e la prova del contenuto della pubblicazione. Al fine di documentare, per quanto possibile, la continuità della pubblicazione, si potrebbero rilasciare due copie autentiche, con riferimento all’inizio ed alla fine del periodo di pubblicazione obbligatoria. A tale adempimento potrebbe inoltre aggiungersi il rilascio, da parte del legale rappresentante di ciascuna delle società partecipanti all’operazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta e regolare effettuazione della pubblicità […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Il requisito della ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Quanto, infine, alla esigenza ulteriore di garantire ai terzi creditori legittimati all’opposizione ex art. 2503 c.c. la consultazione successiva del progetto di fusione/scissione, va considerato che, poiché il medesimo, se pubblicato sul sito web della società potrebbe essere legittimamente rimosso dal sito al termine del periodo di pubblicazione obbligatoria (non sussistendo allo stato alcuna regola che imponga la permanenza a tempo indeterminato dei progetti pubblicati sui siti internet delle singole società), si renderà quantomeno opportuna, anche se non obbligatoria per legge, l’allegazione del progetto al verbale dell’assemblea che lo approva. In tal modo, invero, il successivo deposito e la successiva iscrizione del verbale, con il relativo allegato, nel Registro delle Imprese forniranno al terzo creditore la garanzia della sicura reperibilità del progetto presso il pubblico registro senza alcun limite di tempo».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Quanto, infine, all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Con riguardo poi al profilo della permanenza della pubblicazione del progetto sul sito internet tra la data di pubblicazione e la data della delibera di approvazione, va osservato che seppure è logico pensare e pretendere che il progetto, una volta pubblicato, resti pubblicato ed immodificato sul sito della società, non sussiste, ad oggi, uno strumento tale da garantire la prova certa di tale circostanza, dovendosi presumere detta permanenza nella sua stesura iniziale, non modificata. […] Il socio, pertanto, può soddisfare il suo interesse ad una compiuta informazione e a non vedere modificato il progetto pubblicato, dal momento in cui viene pubblicato a quello in cui viene sottoposto alla approvazione assembleare, o accedendo al sito web, scaricando il progetto e collazionandolo con quello di cui alla copia pubblicata sulla pagina web, o anche confrontandolo con quello di cui ha richiesto la spedizione. A tal uopo, potrebbe ricorrersi al deposito parallelo della copia conforme della pagina web contenente la pubblicazione iniziale del progetto presso uno studio notarile, di cui si dia indicazione nella pubblicazione medesima, al fine di rendere possibile ai soci la presa visione durante il periodo che precede l’assemblea convocata per l’approvazione. In tal modo la garanzia della permanenza della pubblicazione immodificata del progetto sarebbe di fatto realizzata […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 24, Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa: «[…] Con riguardo poi al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.14, Riunione in un unico progetto di più operazioni di fusione e scissione tra loro collegate, 1° pubb. 9/06: «Nel caso in cui più società intendano attuare una serie complessa di fusioni e scissioni tra loro inscindibilmente collegate, anche se non tutte le società partecipano ad ogni singola operazione, è possibile che tutti gli amministratori delle società coinvolte redigano un unico progetto complesso al quale seguirà, una volta approvato dalle singole assemblee, un unico atto attuativo. Così ad esempio un’operazione che preveda che la società “alfa” si scinda parzialmente mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio alla società “beta” e quindi si fonda incorporando la società “gamma”, può legittimamente essere contenuta in unico progetto complesso redatto congiuntamente da tutti gli amministratori di dette società».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.14, Riunione in un unico progetto di più operazioni di fusione e scissione tra loro collegate, 1° pubb. 9/06: «Ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Può anche accadere che si intenda iniziare il procedimento di scissione una volta depositata la domanda, anche “in bianco” (art. 161, sesto comma, l. fall.), subordinandone pur sempre l’attuazione all’omologazione del concordato. […] la pubblicazione (nel registro delle imprese o nel sito internet della società) del progetto di scissione e l’assunzione della delibera di approvazione dei soci, pur se necessari sul piano procedimentale, sono incapaci, di per sé, di generare qualsivoglia effetto patrimoniale o finanche organizzativo. Per tale motivo, qualora l’operazione sia strutturata in maniera tale da rendere l’atto di scissione necessariamente conseguente all’omologazione del concordato preventivo alla cui attuazione è funzionale, e della stessa scissione si dia conto nel piano presentato ai sensi dell’art. 161 l. fall., non ricorrono i presupposti che giustificano la preventiva autorizzazione giudiziale (del Tribunale o del Giudice Delegato), di cui non ci si dovrà munire nemmeno per pubblicizzare il progetto di scissione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Può anche accadere che si intenda iniziare il procedimento di scissione una volta depositata la domanda, a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda stipulare un atto di scissione della società ad efficacia non condizionata all’omologazione, si ritiene necessaria l’autorizzazione del tribunale ex art. 161 comma 7 l. fall. o del giudice delegato ex art. 167 l. fall. a seconda che detta stipulazione debba intervenire prima o dopo l’ammissione della società scindendo alla procedura. Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che l’effetto disgregativo del patrimonio e la possibile moltiplicazione di patrimoni autonomi dotati di soggettività giuridica che ne consegue costringano ad ascrivere natura “straordinaria” all’operazione di scissione, a tutela del ceto creditorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.18, Competenza alla redazione e deposito del progetto di fusione/scissione e dei documenti inerenti nelle società di persone, 1° pubbl. 9/06: «Nelle società di persone il progetto di fusione o di scissione (artt. 2501 ter e 2506 bis c.c.), la situazione patrimoniale ed i bilanci (artt. 2501 quater e 2506 bis c.c.), nonché la relazione illustrativa (artt. 2501 quinquies e 2506 ter c.c.), sono validamente redatti e depositati dagli amministratori anche disgiuntamente o a maggioranza se tali forme di amministrazione sono previste nei patti sociali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.18, Competenza alla redazione e deposito del progetto di fusione/scissione e dei documenti inerenti nelle società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «[…] il procedimento di scissione in funzione concordataria potrebbe essere avviato prima della presentazione in Tribunale della domanda per l’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 161 secondo comma l. fall., per essere poi incluso nel piano oggetto di approvazione da parte dei creditori ai sensi dell’art. 177 l. fall. In tal caso appare evidente l’opportunità di formalizzare il “rapporto di servizio” che lega la scissione all’attuazione del concordato, condizionando la scissione all’omologazione del concordato ex art. 181 l. fall., anche se non definitiva, in quanto immediatamente efficace pur se reclamabile ai sensi dell’art. 183 l. fall.. A tal fine sembra sufficiente, limitarsi a “condizionare” l’esecuzione della deliberazione di approvazione del progetto di scissione, nel senso di autorizzare il legale rappresentante alla stipula dell’atto di scissione solo qualora sia omologato il concordato, piuttosto che apporre una condizione sospensiva all’atto finale, per non interferire direttamente sugli effetti della scissione definiti nell’art. 2504 bis c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «[…] il procedimento di scissione in funzione concordataria potrebbe essere avviato prima della presentazio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Nella prospettiva proposta, il progetto di scissione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche illustrazioni e giustificazioni da fornirsi nella relazione ex art. 2501 quinquies c.c., opportunamente (anche se non necessariamente) redatta - un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto al concordato della società in crisi o insolvente e agli obiettivi imprenditoriali e/o finanziari delle società partecipanti. L’illustrazione del programma concordatario, del ruolo che in esso gioca la scissione e della giustificazione di questa sul piano economico, finanziario e industriale, risultano particolarmente necessari per i soci della società in crisi, se si tiene conto che la competenza ad approvare la proposta di concordato è rimessa, in via di principio e salvo diversa disposizione statutaria, all’organo amministrativo. Infatti, tenuto conto della formulazione vigente dell’art. 152, secondo comma, l. fall., i soci della società in crisi potrebbero apprendere direttamente dal progetto di scissione della peculiare operazione concordataria programmata».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Nella prospettiva proposta, il progetto di scissione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche il...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.1, Essenzialità della sussistenza formale di un rapporto di cambio congruo e deroghe ai procedimenti di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «Le eventuali deroghe ai procedimenti di fusione e scissione (ad esempio: rinuncia alle situazioni patrimoniali, alle relazioni degli amministratori e/o degli esperti) non possono essere formalmente giustificate dalla volontà di porre in essere un rapporto di cambio non congruo. […] il rapporto di cambio determinato dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2501 ter, n. 3), c.c., deve essere formalmente congruo. Gli amministratori sono ovviamente liberi di svolgere le più ampie e personali valutazioni in ordine alla determinazione del rapporto di cambio, anche attribuendo rilevanza ad elementi extrapatrimoniali o di fatto. Quello che deve considerarsi non conforme allo schema tipico della fusione e della scissione è l’espressa previsione di un rapporto di cambio non congruo».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.1, Essenzialità della sussistenza formale di un rapporto di cambio congruo e deroghe ai procedimenti di fusione o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.2, Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti, 1° pubbl. 9/08: «Nel caso in cui la relazione degli esperti redatta ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c. reputi non congruo il rapporto di cambio proposto dagli amministratori la decisione di fusione o scissione potrà essere approvata solo con il consenso di tutti i soci delle società coinvolte. Spetta infatti solo ai soci esprimersi sulla effettiva congruità del rapporto di cambio, attribuendo eventualmente rilevanza anche ad elementi extrapatrimoniali o di fatto. Tale valutazione personale, concretizzando di fatto una rinuncia a quella effettuata dagli esperti, dovrà essere operata con il consenso di tutti i soci ai sensi dell’art. 2505 quater c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.2, Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.10, Scissione a favore di società interamente posseduta e rapporto di cambio, 1° pubbl. 9/19 - motivato 9/19: «[…] anche nella fattispecie della scissione a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla scissa sia necessario assegnare ai soci della scissa partecipazioni nella beneficiaria in base ad un rapporto di cambio che consenta a tutti i soci delle società coinvolte (dunque anche la scissa quale socio della beneficiaria) di mantenere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni (vedi orientamento L.D.1). Ciò tanto nell’ipotesi di scissione simmetrica quanto in quella di scissione asimmetrica […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.10, Scissione a favore di società interamente posseduta e rapporto di cambio, 1° pubbl. 9/19 - motivato 9/19: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.26, Scissione con beneficiaria s.r.l. preesistente avente partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di aumento di capitale al servizio del concambio, 1° pubbl. 9/07 - motivato 9/11: «[…] Per poter attuare il concambio in tale fattispecie [scissione avente come beneficiaria una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, N.d.A.] è sufficiente rideterminare le quote di partecipazione dei vecchi soci in rapporto a quelle che saranno attribuite ai nuovi […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.26, Scissione con beneficiaria s.r.l. preesistente avente partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di au...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…] Non è infatti mai richiesta la perizia ex art. 2343 c.c. in ipotesi in cui non si formi un nuovo capitale, né potrebbe del resto assumere alcun senso l’attestazione peritale secondo la quale il valore dei conferimenti [rectius: del patrimonio della società di persone] “è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale”, posto che tale determinazione non avrebbe nemmeno luogo. Ciò porta a dire, come si afferma nella massima, che all’esperto ex art. 2501-sexies c.c. non viene affidata la perizia ex art. 2343 c.c. allorché, pur trattandosi di “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali”, la società risultante dalla fusione sia: (i) una società di persone; (ii) una società di capitali preesistente che non aumenta il capitale sociale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Roma, Nuovo terzo comma dell’art. 2506-ter del cod. civ., maggio 2015, terza massima: «[…] Ai documenti già previsti dalla normativa (oltre al progetto anche la relazione degli amministratori, la situazione patrimoniale di scissione, la relazione degli esperti circa la congruità del rapporto di cambio) si aggiunge ora la relazione di cui all’art. 2343 cod. civ. nei casi in cui la norma sia applicabile alla scissione […] Ove la relazione dell’organo amministrativo sia rinunciata dai soci o non sia necessaria data la struttura della scissione, rimane obbligatoria la redazione della relazione di cui all’art. 2343 cod. civ. nei casi in cui la norma sia applicabile […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Nuovo terzo comma dell’art. 2506-ter del cod. civ., maggio 2015, terza massima: «[…] Ai documenti già previsti dalla normativa (oltre al progetto anche la relazione degli...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pubbl. 9/08: «Non è necessario determinare il capitale sociale minimo della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione nella somma dei capitali delle società preesistenti. […] Nella fusione, come anche nella scissione, l’entità del capitale sociale delle società risultanti da tali operazioni è determinata dal rapporto di cambio, ovvero dalla necessità di annullare le partecipazioni detenute dall’incorporante nell’incorporata. Può quindi accadere che la somma dei capitali di dette società sia inferiore a quella delle società preesistenti, con ciò legittimando la creazione di riserve disponibili e l’eventuale restituzione di parte dei conferimenti ai soci […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 54-2012/I, Scissione parziale e assegnazione di patrimonio con valore contabile negativo, in CNN Notizie del 30.10.2012.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pub...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.8, Fusione, scissione e riduzione volontaria di capitale sociale, 1° pubbl. 9/10: «La fusione e la scissione sono negozi tipici la cui definizione è contenuta rispettivamente negli artt. 2501 e 2506 c.c. All’esito di dette operazioni tipiche è possibile che la somma dei capitali sociali delle società risultanti sia inferiore a quella delle società originarie (vedi orientamento L.A.31), senza che ciò integri una fattispecie autonoma di riduzione reale del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c. Ciò accade: a) nella fusione propria sempre, qualunque sia l’entità del capitale sociale della società di nuova costituzione; b) nella fusione per incorporazione solo quando il capitale della società incorporante non sia inferiore alla misura preesistente, ancorché non aumentato del capitale dell’incorporata; […]. […] In dette ipotesi non è dunque necessario rispettare i maggiori termini di opposizione e le ulteriori cautele imposte dagli artt. 2445 e 2482 c.c. per la fattispecie della riduzione reale del capitale, in quanto la tutela dei creditori non può che essere quella tipica del procedimento di fusione o scissione posto in essere (60 o 30 giorni, a seconda dei casi, salve le leggi speciali) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 226-2008/I, Riduzione del capitale a seguito di scissione (effetti sul capitale e sulle riserve), in CNN Notizie del 19.11.2008: «Si prospetta il seguente quesito: qualora, nell’ambito di un’operazione di scissione, venga prevista la riduzione del capitale sociale della società scissa, devono essere rispettate le norme che regolano la riduzione “reale” (artt. 2482, 2445, e 2306 c.c.) del capitale sociale? […] La dottrina è unanime nel configurare la riduzione del capitale della società scissa come un tertium genus rispetto alla riduzione di capitale volontaria (art. 2445 c.c.) ed alla riduzione di capitale obbligatoria per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.) […]. La conseguenza di tale inquadramento come tertium genus di riduzione è che non può trovare applicazione l’art. 2445 c.c., ed in particolare si ritiene che il diritto di opposizione accordato ai creditori da tale norma resti “assorbito” dall’opposizione esercitabile nel termine più breve di 60 giorni ex art. 2503 c.c. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 275-2011/I, Scissione e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 4.7.2012; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 170-2012/I, Scissione con assegnazione alla beneficiaria di elementi patrimoniali di valore superiore al patrimonio netto della scindenda, in CNN Notizie del 13.3.2013.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.8, Fusione, scissione e riduzione volontaria di capitale sociale, 1° pubbl. 9/10: «La fusione e la scissione sono...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 19/2011, Obbligazioni e riduzione del capitale sociale: «[…] In caso di scissione, invece, la medesima conclusione può essere proposta solo qualora il rapporto fra le poste del patrimonio netto elencate nell’art. 2412 (capitale compreso) e le obbligazioni emesse permanga invariato, a prescindere dal fatto che ciò si verifichi nella scissa o nella beneficiaria. Qualora, al contrario, per effetto della scissione detto rapporto non risulti più rispettato, l’operazione deve ritenersi vietata a mente del primo comma dell’art. 2413 c.c., che vieta la “sottrazione” delle poste del patrimonio netto indicate nell’art. 2412 e che pertanto esclude dalla disponibilità dei soci (e degli stessi obbligazionisti mediante l’astensione dall’opposizione di cui all’art. 2503) l’alterazione peggiorativa del rapporto fra riserve e capitale da una parte e obbligazioni in circolazione dall’altra […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 19/2011, Obbligazioni e riduzione del capitale sociale: «[…] In caso di scissione, invece, la medesima conclusione può essere proposta solo qualora il ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pubbl. 9/08: «[…] Unico limite al principio esposto [il capitale sociale di una società risultante da una fusione o da una scissione può essere inferiore alla somma dei capitali delle società preesistenti, N.d.A.] è dato dalla impossibilità di procedere, in occasione di una fusione o scissione, ad una riduzione volontaria del capitale sociale delle eventuali società preesistenti incorporante o beneficiarie, senza il rispetto dei presupposti e della procedura di legge per la riduzione reale del capitale sociale […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.31, Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione, 1° pub...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 6, Possibilità di attuare una fusione o una scissione con rivalutazione delle poste contabili, luglio 2013: «Deve ritenersi ammissibile che […] in caso di fusione omogenea tra società di capitali l’aumento di capitale della società incorporante possa essere di importo superiore al valore del patrimonio netto contabile della società incorporata o, in caso di fusione propria, il capitale della società risultante dalla fusione possa essere di importo superiore alla somma dei patrimoni netti contabili della società partecipanti […] L’assunto appare sostenibile nonostante: 1) l’operatività dei criteri inderogabili di formazione del bilancio, testimoniata dall’art. 2423-bis n. 6 c.c., secondo cui “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”; 2) il principio di continuità dei bilanci nella fusione […] sancito dall’art. 2504-bis, quarto comma, c.c. Infatti non può negarsi che la rivalutazione delle poste di bilancio della società incorporata […] verrebbe nella specie effettuata (i) con le cautele poste dalla legge a presidio della effettività del capitale e (ii) nel contesto di un’operazione straordinaria implicante una rilevante riorganizzazione aziendale, senza porre pertanto problemi di comparabilità del bilancio post fusione […] con i bilanci pregressi. […] Ne deriva che per coerenza sistematica la rivalutazione vietata dal principio di continuità di cui all’art. 2504-bis, quarto comma, c.c. deve ritenersi esclusivamente quella effettuata in assenza di stima redatta ex artt. 2343, 2465 c.c. - o, in quanto compatibile, ex art. 2343-ter c.c. - e non anche quella accompagnata da tale stima […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 6, Possibilità di attuare una fusione o una scissione con rivalutazione delle poste contabili, luglio 2013: «Deve ritenersi ammissibile che […] in caso di fusi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.9, Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/10: «La previsione contenuta nell’art. 2504 bis, comma 4, c.c., (richiamata per la scissione dall’art. 2506 quater, comma 1, ultimo periodo, c.c.), nella parte in cui disciplina l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto societario. Si ritiene pertanto che gli annullamenti di partecipazioni e le variazioni del capitale (a servizio o meno del concambio) non possano essere realizzati nell’ambito di una fusione o scissione se non nei limiti imposti dallo specifico procedimento nei quali sono inclusi e nell’integrale rispetto di tutte le norme positive che ordinariamente li disciplinano».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.9, Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/10: «La previsio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.26, Scissione con beneficiaria s.r.l. preesistente avente partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di aumento di capitale al servizio del concambio, 1° pubbl. 9/07 - motivato 9/11: «Non sussiste l’obbligo di aumentare il capitale sociale al servizio del concambio nell’ipotesi in cui una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, quindi con valore nominale implicito […], sia la beneficiaria della scissione di un’altra società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.26, Scissione con beneficiaria s.r.l. preesistente avente partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di au...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Roma, Nuovo terzo comma dell’art. 2506-ter del cod. civ., maggio 2015, terza massima: «[…] Circa la previsione che la relazione dell’organo amministrativo debba menzionare il registro delle imprese dove la perizia redatta ex art. 2343 cod. civ. è depositata, appare sufficiente indicare nella relazione dell’organo amministrativo (o nel progetto di scissione, nel caso in cui la relazione dell’organo amministrativo non sia stata redatta) che la perizia ex 2343 cod. civ. sarà depositata nel registro delle imprese insieme alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione. […] La previsione che la relazione dell’organo amministrativo debba menzionare il registro delle imprese dove la perizia redatta ex art. 2343 cod. civ. è depositata, appare difficilmente applicabile, e soprattutto costituirebbe un inutile aggravio della procedura […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Nuovo terzo comma dell’art. 2506-ter del cod. civ., maggio 2015, terza massima: «[…] Circa la previsione che la relazione dell’organo amministrativo debba menzionare il r...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] non si vede perché la possibilità del deposito successivo non debba riguardare la generalità dei documenti previsti dall’art. 2501-septies c.c.: con l’unica precisazione che il rispetto del termine di cui al suddetto articolo, ove non rinunciato, dovrà essere osservato in riferimento all’ultimo deposito. Ai soci, quindi, il termine di trenta giorni è da considerarsi concesso per l’ultimo documento depositato, avendo i soci stessi, per la verifica degli altri documenti, margine ancora più esteso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «Nella sua prima parte la massima afferma la possibilità di procedere in epoche diverse al deposito dei documenti di cui all’art. 2501-septies c.c.. La massima considera il momento del deposito (rectius “dei” depositi). È peraltro evidente che la possibilità di “scalare”, cronologicamente, i depositi, sottintende che i documenti stessi possano venire ad esistenza in epoca tra loro successiva. Situazione, quest’ultima, del tutto fisiologica posto che uno di tali documenti - il parere di congruità dell’esperto - presuppone la definizione dei contenuti del rapporto di cambio, ossia di un dato che è stabilito nel progetto; logica quindi consente, (e forse addirittura vorrebbe) che il documento dei periti sia formato successivamente […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.3, Deposito di documenti ex art. 2502 bis c.c., 1° pubbl. 9/04: «La disposizione prevista dall’art. 2502 bis c.c., in base alla quale i documenti indicati nell’art. 2501 septies c.c. devono essere depositati nel registro delle imprese unitamente alla delibera di fusione, essendo volta a garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro, anche se in fascicoli di diverse società, non devono essere ridepositati, dovendosi procedere al deposito dei soli documenti mai depositati. […] Così ad esempio non occorre ridepositare i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione se questi sono già stati regolarmente depositati presso un registro imprese, dovendosi procedere al deposito solo qualora si tratti di bilanci non depositati (come per le società di persone)».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti dei Tribunali del Triveneto in materia di omologhe: «la disposizione prevista dell’art. 2502 bis c.c., in base alla quale i documenti indicati nell’art. 2501-sexies c.c. devono essere depositati nel registro delle imprese unitamente alla delibera di fusione, essendo volta a garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro, anche se in fascicoli di diverse società, non devono essere ridepositati, dovendosi procedere al deposito dei soli documenti mai depositati, o depositati in registri delle imprese presso Tribunali - diversi da quello in cui ha sede la società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.3, Deposito di documenti ex art. 2502 bis c.c., 1° pubbl. 9/04: «La disposizione prevista dall’art. 2502 bis c.c....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.3, Deposito di documenti ex art. 2502 bis c.c., 1° pubbl. 9/04: «[…] È comunque necessario che dal verbale risulti l’avvenuto deposito dei documenti che non si intende allegare alla richiesta di iscrizione della delibera di fusione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.3, Deposito di documenti ex art. 2502 bis c.c., 1° pubbl. 9/04: «[…] È comunque necessario che dal verbale risult...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.32, Conguagli in denaro, 1° pubbl. 9/08: «Nella fusione e nella scissione è possibile prevedere conguagli in denaro al solo fine di evitare che all’esito di tali operazioni si formino dei resti. Nel caso in cui sia possibile determinare un rapporto di cambio che non dia luogo a resti non è dunque consentito prevedere un conguaglio in denaro, anche se l’approvazione del progetto venga deliberata all’unanimità, poiché in tal caso il negozio posto in essere non rientrerebbe esclusivamente nella causa della fusione o della scissione. In altre parole il disinvestimento parziale che consegue alla percezione di un conguaglio in denaro (il cui onere - nell’ipotesi tipica - grava sulle società e non sui soci), deve avvenire in una forma tipica, ovvero, se in forma atipica, con l’enunciazione di una causa lecita».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.32, Conguagli in denaro, 1° pubbl. 9/08: «Nella fusione e nella scissione è possibile prevedere conguagli in dena...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «[…] Consegue la necessità di prevedere - già nel progetto di fusione o di scissione - un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile da parte della spa che subentrerà nella titolarità del prestito».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.10, Avviso agli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05: «In caso di fusione o di scissione di spa che ha in essere un prestito obbligazionario convertibile, nell’avviso di cui all’art. 2503 bis c.c. dovrà darsi notizia della decisione della società di sottoporre alla propria assemblea un progetto di fusione o di scissione con altra determinata società, senza precisare le modalità della fusione o della scissione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.10, Avviso agli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05: «In caso d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «Salvo che gli obbligazionisti non abbiano autorizzato la modifica degli originari periodi di conversione con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415, c.c., in caso di fusione o di scissione tra spa la facoltà di conversione anticipata riconosciuta agli obbligazionisti convertibili ai sensi dell’art. 2503 bis, secondo comma, c.c., si aggiunge e non si sostituisce agli altri periodi di conversione originariamente previsti per il prestito […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.11, Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 170-2009/I, Scissione di S.p.A. e modificazione dei prestiti obbligazionari, in CNN Notizie del 28.10.2009: «[…] occorre esaminare se sia possibile un trasferimento frazionato del prestito obbligazionario, mediante il quale l’intero prestito obbligazionario viene suddiviso, assegnando a ciascuna beneficiaria della scissione una porzione di obbligazioni […]. Né l’unicità della fonte del rapporto obbligatorio, né l’uguaglianza dei diritti connessi a ciascun titolo, sembrano presentare delle caratteristiche tali da impedire il frazionamento del prestito obbligazionario tra più beneficiarie della scissione. Pur essendo unico l’atto dal quale è sorto il prestito obbligazionario, e nonostante il fatto che tutti i titoli emessi a fronte dello stesso prestito attribuiscono uguali diritti, ciascuna obbligazione costituisce un distinto rapporto giuridico intercorrente tra la società e il sottoscrittore del titolo. Tale autonomia dei singoli rapporti obbligatori intercorrenti tra la società emittente e ciascun sottoscrittore sembra consentire di suddividere il prestito tra le diverse beneficiarie della scissione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 170-2009/I, Scissione di S.p.A. e modificazione dei prestiti obbligazionari, in CNN Notizie del 28.10.2009: «[…] occorre esaminare se sia pos...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 170-2009/I, Scissione di S.p.A. e modificazione dei prestiti obbligazionari, in CNN Notizie del 28.10.2009: «[…] se il prestito viene frazionato tra più beneficiarie, gli obbligazionisti, pur conservando diritti identici a quelli anteriori alla scissione, non si trovano più in una posizione reciprocamente paritaria, in quanto a causa della pluralità delle società beneficiarie tra le quali dovrebbe essere ripartito il prestito, la valutazione in merito all’affidabilità del soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio varia a seconda della società assegnataria del titolo di ciascun obbligazionista. In tal caso, la disciplina della scissione di società che abbia emesso obbligazioni, essendo basata sull’esistenza di un’organizzazione comune, potrebbe essere d’ostacolo al frazionamento del prestito obbligazionario. […] Ne consegue che, nonostante l’autonomia dei rapporti obbligatori scaturenti dal medesimo prestito consenta di ripartire i titoli tra diverse beneficiarie della scissione senza alterare i diritti in essi incorporati, non sarebbe tuttavia possibile ricorrere alla disciplina di cui all’art. 2503-bis c.c. Occorre, però, segnalare che tale problema verrebbe meno qualora tutti gli obbligazionisti approvassero l’operazione di scissione con frazionamento del debito, in quanto il consenso unanime degli stessi renderebbe superfluo il ricorso alla disciplina di cui all’art. 2503-bis c.c., escludendo l’eventualità di opposizioni individuali alla scissione. In alternativa all’unanimità dei consensi, […] si potrebbe prevedere la ripartizione del prestito tra più beneficiarie con estrazione a sorte delle obbligazioni da assegnare in concreto a ciascuna di esse. In tal caso, ciascuno di essi avrebbe la possibilità di valutare fin dall’inizio il rischio che le proprie obbligazioni vengano assegnate ad una qualunque delle beneficiarie della scissione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 170-2009/I, Scissione di S.p.A. e modificazione dei prestiti obbligazionari, in CNN Notizie del 28.10.2009: «[…] se il prestito viene frazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 18-2011/I, Emissione di obbligazioni convertibili e limitazioni alla facoltà di conversione, in CNN Notizie del 22.2.2011: «[…] Per quanto concerne il diritto alla conversione in caso di fusione, l’art. 2503-bis c.c. prevede l’obbligo per le società partecipanti alla fusione di consentire la conversione delle obbligazioni convertibili e di assicurare diritti equivalenti a coloro che non abbiano esercitato la conversione […]. Quanto alla diversa clausola che prevede l’esclusione del diritto alla conversione in caso di delibera in tal senso dell’organo amministrativo […] Occorre, inoltre, considerare come la soppressione della convertibilità delle obbligazioni sia considerata una modifica strutturale del prestito obbligazionario, la quale è ritenuta ammissibile con il consenso di tutti gli obbligazionisti […]. Ne consegue, dunque, la possibilità di un consenso preventivo alla soppressione del diritto di conversione, rimessa alla discrezionalità della società emittente, purché ciò risulti espressamente nelle condizioni del prestito, le quali devono essere riportate sul titolo obbligazionario […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 18-2011/I, Emissione di obbligazioni convertibili e limitazioni alla facoltà di conversione, in CNN Notizie del 22.2.2011: «[…] Per quanto co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera di fusione che comporti modifica dei diritti spettanti agli obbligazionisti convertibili, 1° pubbl. 9/08: «In caso di fusione a cui partecipi una società per azioni che abbia emesso in precedenza uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni, è possibile omettere la preventiva pubblicazione dell’avviso di facoltà di anticipata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2503 bis c.c., a condizione che tutti i possessori di obbligazioni convertibili rinuncino all’unanimità a tale preventiva pubblicazione ovvero alla facoltà di conversione anticipata delle obbligazioni in azioni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera di fusione che comporti modifica dei diritti spettanti agli obbligazionisti convertibili, 1° pubbl. 9/08: «[…] Dette rinunce [alla preventiva pubblicazione dell’avviso di facoltà di anticipata conversione ex art. 2503-bis, co. 2, ovvero alla stessa facoltà di conversione anticipata, N.d.A.] possono avvenire sia prima, sia contestualmente all’assemblea straordinaria dei soci di approvazione del progetto di fusione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.8, Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «La possibilità per una società per azioni che avesse emesso obbligazioni di trasformarsi in una società a responsabilità limitata era, prima della riforma, sostanzialmente preclusa […]. Il quadro odierno suggerisce una riconsiderazione del problema, in quanto l’introduzione della figura dei titoli di debito e le loro notevoli affinità con il titolo obbligazionario, sia dal punto di vista della struttura sia delle caratteristiche circolatorie, aprono differenti prospettive: in particolare il regime circolatorio delle due forme di finanziamento riservate l’una - le obbligazioni - solo alla s.p.a. e l’altra - i titoli di debito - anche alla s.r.l. non è del tutto identico, ma diventa molto simile in talune circostanze, al punto che “si ridimensiona, ma non si elimina affatto, il problema della ammissibilità della trasformazione di s.p.a. che abbia in circolazione obbligazioni in società a responsabilità limitata” […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «La possibilità per una società per azioni che avesse eme...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] In primis lo statuto della s.r.l. dovrà prevedere, ex art. 2483 c.c., la possibilità di emettere titoli di debito, ma tale circostanza riguarda più un’accortezza redazionale dell’atto che non un’esigenza peculiare di questa specifica ipotesi, essendo un dato comune a tutte le fattispecie oggetto di queste brevi note. Allo stesso modo, lo statuto della s.r.l. dovrà disciplinare ampiamente e dettagliatamente, tenendo conto delle caratteristiche dei titoli emessi originariamente dalla s.p.a., i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e, non ultime, dovrà dettare le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito, mancando ogni forma di disciplina legale […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] In primis lo statuto della s.r.l. dovrà prevedere, e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] il titolo di debito della s.r.l. può avere tutte le caratteristiche strutturali dell’obbligazione emessa dalla s.p.a.: l’unico gap attinente al regime circolatorio, secondo cui il primo può essere sottoscritto solo da un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e può successivamente circolare in quanto chi lo trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società, sembra colmato proprio dalla previsione del secondo comma dell’art. 2412 c.c., che introduce un regime di sottoscrivibilità e garanzia della successiva circolazione delle obbligazioni emesse eccedendo i limiti di legge analogo a quello appena descritto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] il titolo di debito della s.r.l. può avere tutte le ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] La garanzia dell’investitore professionale sulla solvenza dell’emittente contemplata dall’art. 2412, comma secondo, non è esattamente identica a quella dell’art. 2483 e, pur operando in modo analogo, secondo quanto sostiene la dottrina unanime, si estende ad un arco di soggetti più limitato: nella s.r.l., infatti, il socio acquirente di titoli di debito perde tale beneficio e non gode di alcuna “copertura” in caso di default dell’emittente. La previsione è condivisibile e la sua ratio ben si può cogliere nel contesto più personalistico di tale tipo societario, che legittima la presunzione di una più profonda conoscenza del complessivo equilibrio finanziario della società da parte del socio. Ma tale logica entra in crisi quando si confronta con la trasformazione regressiva: l’ex socio di s.p.a., infatti, nel momento in cui ha sottoscritto obbligazioni della sua società eccedenti il limite di legge, era protetto da una previsione di legge che gli garantiva la solvenza della società a prescindere dalla sua qualità di socio e proprio tale tutela viene meno con la trasformazione in s.r.l., se non sono introdotti correttivi negoziali specifici. Si verifica cioè un netto peggioramento delle caratteristiche della garanzia del finanziamento, che il titolare potrebbe vedere deteriorarsi in quanto socio, perché costretto a subire la deliberazione della maggioranza sulla trasformazione, ma non può tollerare in quanto obbligazionista, senza aver prestato alcuno specifico consenso od aver riscontrato l’introduzione di correttivi al riguardo […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] La garanzia dell’investitore professionale sulla sol...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] sembra quindi che non si possa deliberare la trasformazione regressiva in presenza di azionisti/obbligazionisti: i) se il regolamento del prestito non lo prevede, in tal caso non ponendosi alcun problema di tutela del singolo; od in alternativa ii) senza averli “consultati”. Ed in questo caso la qualificazione del mutamento delle garanzie che assistono il prestito tra le “modificazioni delle condizioni del prestito”, come tali di competenza dell’assemblea degli obbligazionisti, rimane una questione molto incerta e non modificata dalla riforma societaria, al punto che si consiglia prudenza nel giudizio omologatorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] sembra quindi che non si possa deliberare la trasfor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] le tesi [favorevoli alla trasformazione da s.p.a. a s.r.l., N.d.A.] paiono ancora oggi non condivisibili tout court poiché, se applicate, permetterebbero l’“assunzione” da parte della s.r.l. di un prestito obbligazionario di una s.p.a. e creerebbero conseguentemente una duplice categoria di titoli di debito: quelli emessi ab origine da una s.r.l., soggetti alla disciplina di cui all’art. 2483 c.c.; quelli “assunti”, relativi ad ex obbligazioni di s.p.a., che alla stessa - che appare di natura imperativa in quanto posta a tutela dei terzi - sfuggirebbero con inaccettabili ripercussioni sul loro regime circolatorio. La soluzione innovativa, che sembra pienamente rispettosa di tutte le istanze emerse nelle brevi note precedenti, è invece quella di introdurre, in sede di trasformazione, un elemento di garanzia fornito proprio da un investitore professionale soggetto a vigilanza: una fideiussione, cioè, che dovrebbe avere le caratteristiche richieste dall’articolo 2483 c.c. e quindi garantire la solvenza della società a tutela degli assegnatari dei titoli di debito emessi in sostituzione delle obbligazioni […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] le tesi [favorevoli alla trasformazione da s.p.a. a ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.29, Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nei casi di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/08: «È necessario il consenso di tutti i soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., per approvare un progetto di fusione o scissione che comporti il venir meno di detti diritti, a meno che l’atto costitutivo della società incorporata o scissa non preveda, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., che i medesimi diritti possano essere modificati a maggioranza».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.29, Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nei casi di fusione o scissione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso di cui all’art. 2506 ter, comma 4, c.c., 1° pubbl. 9/08: «Nel procedimento di scissione (e per analogia in quello di fusione), per esonerare validamente l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501 quinquies c.c., non è necessario il consenso di tutti i possessori di strumenti finanziari che diano un qualunque diritto di voto, come letteralmente proposto dall’art. 2506 ter, comma 4, c.c. I possessori di strumenti finanziari legittimati a prestare il loro consenso sono esclusivamente quelli cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero, un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «[…] Quando, invece, il criterio di attribuzione delle obbligazioni convertibili non sia proporzionale, sarà sempre necessaria la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501sexies c.c., e l’equivalenza economica dei diritti spettanti agli obbligazionisti dovrà essere garantita attraverso corrette determinazioni di nuovi rapporti di cambio per la conversione dei titoli».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 23, Non necessità della relazione degli esperti nella scissione (art. 2506-ter, comma 3, c.c.), 18 marzo 2004: «Nella scissione la c.d. procedura semplificata (disapplicazione dell’art. 2501-sexies c.c. relativo alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) è espressamente prevista nel solo caso di scissione proporzionale a favore di società di nuova costituzione (art. 2506-ter, comma 3, c.c.) […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.12, Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «Salvo che gli obbligazionisti convertibili non abbiano autorizzato la modifica dei loro originari diritti con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415 c.c., in caso di fusione o scissione di spa il disposto dell’art. 2503 bis, ultimo comma, c.c., postula l’attribuzione di titoli aventi caratteristiche equivalenti a quelli originariamente spettanti nella società emittente. Sotto il profilo economico l’equivalenza dipenderà dal rapporto di cambio e pertanto: […] b) con particolare riguardo alle scissioni, si potrà omettere (ai sensi dell’art. 2506 ter, terzo comma, c.c.) la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501 sexies, c.c., solo quando la scissione avvenga mediante la costituzione di una nuova società e non siano previsti criteri di attribuzione diversi da quello proporzionale tanto delle azioni, quanto delle obbligazioni convertibili (ciò a tutela dei diritti degli obbligazionisti) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 23, Non necessità della relazione degli esperti nella scissione (art. 2506-ter, comma 3, c.c.), 18 marzo 2004: «Nella scissione la c.d. procedura semplificat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 23, Non necessità della relazione degli esperti nella scissione (art. 2506-ter, comma 3, c.c.), 18 marzo 2004: «[…] in analogia con quanto disposto dallo stesso art. 2506-ter, comma 3, c.c. (e dall’art. 2505, comma 1, c.c., in tema di fusione di società interamente possedute), la relazione degli esperti deve altresì ritenersi superflua allorché la scissione non possa in alcun modo comportare una variazione del valore delle partecipazioni possedute dai soci delle società partecipanti all’operazione; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni: a) scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, la quale possiede l’intero capitale della scissa oppure è interamente posseduta dalla scissa; b) scissione totale a favore di due beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla scissa; c) scissione totale a favore di due società preesistenti, le quali possiedono l’intero capitale della scissa, allorché le beneficiarie siano interamente possedute da un medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti; d) scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa (ovvero allorché sia la scissa sia la beneficiaria siano partecipate dagli stessi soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti)».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 122-2009/I e 90-2009T, Scissione di s.r.l. unipersonale con beneficiaria altra s.r.l. unipersonale partecipata dallo stesso socio, in CNN Notizie del 28.5.2009; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 54-2012/I, Scissione parziale e assegnazione di patrimonio con valore contabile negativo, in CNN Notizie del 30.10.2012.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 23, Non necessità della relazione degli esperti nella scissione (art. 2506-ter, comma 3, c.c.), 18 marzo 2004: «[…] in analogia con quanto disposto dallo ste...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Roma, Nuovo terzo comma dell’art. 2506-ter del cod. civ., maggio 2015, terza massima: «[…] Circa la previsione che la relazione dell’organo amministrativo debba menzionare il registro delle imprese dove la perizia redatta ex art. 2343 cod. civ. è depositata, appare sufficiente indicare nella relazione dell’organo amministrativo (o nel progetto di scissione, nel caso in cui la relazione dell’organo amministrativo non sia stata redatta) che la perizia ex 2343 cod. civ. sarà depositata nel registro delle imprese insieme alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione. […] La previsione che la relazione dell’organo amministrativo debba menzionare il registro delle imprese dove la perizia redatta ex art. 2343 cod. civ. è depositata, appare difficilmente applicabile, e soprattutto costituirebbe un inutile aggravio della procedura […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Nuovo terzo comma dell’art. 2506-ter del cod. civ., maggio 2015, terza massima: «[…] Circa la previsione che la relazione dell’organo amministrativo debba menzionare il r...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…] Non è infatti mai richiesta la perizia ex art. 2343 c.c. in ipotesi in cui non si formi un nuovo capitale, né potrebbe del resto assumere alcun senso l’attestazione peritale secondo la quale il valore dei conferimenti [rectius: del patrimonio della società di persone] “è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale”, posto che tale determinazione non avrebbe nemmeno luogo. Ciò porta a dire, come si afferma nella massima, che all’esperto ex art. 2501-sexies c.c. non viene affidata la perizia ex art. 2343 c.c. allorché, pur trattandosi di “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali”, la società risultante dalla fusione sia: (i) una società di persone; (ii) una società di capitali preesistente che non aumenta il capitale sociale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Roma, Nuovo terzo comma dell’art. 2506-ter del cod. civ., maggio 2015, terza massima: «[…] Ai documenti già previsti dalla normativa (oltre al progetto anche la relazione degli amministratori, la situazione patrimoniale di scissione, la relazione degli esperti circa la congruità del rapporto di cambio) si aggiunge ora la relazione di cui all’art. 2343 cod. civ. nei casi in cui la norma sia applicabile alla scissione […] Ove la relazione dell’organo amministrativo sia rinunciata dai soci o non sia necessaria data la struttura della scissione, rimane obbligatoria la redazione della relazione di cui all’art. 2343 cod. civ. nei casi in cui la norma sia applicabile […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Nuovo terzo comma dell’art. 2506-ter del cod. civ., maggio 2015, terza massima: «[…] Ai documenti già previsti dalla normativa (oltre al progetto anche la relazione degli...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…] non in tutte le “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali” si verificano i presupposti che giustificano l’applicazione della stima ex art. 2343 c.c.. Appare quindi incongruo interpretare la norma in modo tale da estendere la perizia di stima ad ipotesi nelle quali non si verificano né gli elementi della fattispecie “ordinaria” (quella cioè degli artt. 2343 e 2465 c.c.), né la ratio che impone tale tutela al di là della fattispecie ordinaria. Il che si verifica ogniqualvolta non viene “creato” o “aumentato” il capitale sociale di una società di capitali mediante l’imputazione di valori derivanti dal patrimonio di una società di persone. Non è infatti mai richiesta la perizia ex art. 2343 c.c. in ipotesi in cui non si formi un nuovo capitale, né potrebbe del resto assumere alcun senso l’attestazione peritale secondo la quale il valore dei conferimenti [rectius: del patrimonio della società di persone] “è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale”, posto che tale determinazione non avrebbe nemmeno luogo. Ciò porta a dire, come si afferma nella massima, che all’esperto ex art. 2501-sexies c.c. non viene affidata la perizia ex art. 2343 c.c. allorché, pur trattandosi di “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali”, la società risultante dalla fusione sia: (i) una società di persone; (ii) una società di capitali preesistente che non aumenta il capitale sociale. Le medesime argomentazioni ed affermazioni sono infine da estendere, mutatis mutandis, alle analoghe ipotesi di scissione, alle quali l’art. 2501-sexies c.c. si applica in virtù del rinvio di cui all’art. 2506-ter, comma 3, c.c. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 156-2011/I, Scissione c.d. negativa e perizia di stima, in CNN Notizie del 25.10.2011.
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 182, Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti” (artt. 2506-ter, comma 2, e 2343 c.c.), 24 settembre 2019: «[…] L’obbligo di menzione imposto dall’art. 2506-ter, comma 2, c.c., non è applicabile al di fuori dei casi di scissione a favore di una società per azioni […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27, Presupposti dell’obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione (artt. 2343, 2465 e 2501-sexies, ult. comma, c.c.), 22 marzo 2004: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 182, Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti” (artt. 2506-ter, comma 2, e 2343 c.c.), 24 settembre 2019: «[…] L’obbligo di menzione imposto dall’art. 2506-ter, comma 2, c.c., non fa venir meno la facoltà [ove possibile] di rinunciare […] alla redazione della relazione illustrativa degli amministratori […]. In tal caso, la menzione […] è effettuata nel progetto di scissione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 182, Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 182, Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti” (artt. 2506-ter, comma 2, e 2343 c.c.), 24 settembre 2019: «[…] L’obbligo di indicare il registro delle imprese presso il quale è depositata la relazione di stima […] è assolto con l’indicazione del registro delle imprese presso il quale sarà depositata la decisione di scissione, con allegata la relazione di stima stessa […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 182, Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 182, Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti” (artt. 2506-ter, comma 2, e 2343 c.c.), 24 settembre 2019: «L’obbligo di menzione [della relazione di stima] imposto dall’art. 2506-ter, comma 2, c.c., […] è diretto […] a rendere nota l’avvenuta elaborazione della relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c., ove prevista, e il registro delle imprese presso il quale essa è depositata. Tale prescrizione non impone invece la redazione della relazione di stima in ogni ipotesi in cui all’esito della scissione il capitale della società beneficiaria venga aumentato. La relazione di stima è pertanto necessaria solo nei casi in cui essa sia dovuta ai sensi dell’art. 2501-sexies, comma 7, c.c. (scissione di società di persone a favore di beneficiaria società di capitali […]), nonché negli altri casi imposti dall’ordinamento, tra cui» il caso nel quale «la scissione comporti la creazione di nuovo capitale ai fini dell’aumento del capitale della società beneficiaria o della sua costituzione ed occorra allo scopo ricorrere all’imputazione di valori latenti e dunque non iscritti nel bilancio della scissa». […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 182, Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass., 17 aprile 2015, n. 7914, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 362: «La relazione di stima richiesta dall’art. 2343 c.c. per il conferimento di beni in natura in una società di capitali non è necessaria qualora il loro trasferimento trovi causa in un atto di scissione parziale in favore di società personale, non rilevando, in siffatta ipotesi, l’esigenza, tutelata da quella norma, di verificare l’effettiva esistenza della garanzia del capitale sociale indicato nelle società di capitali destinatarie del predetto conferimento; in tal caso, pertanto, è sufficiente l’allegazione di una situazione patrimoniale delle società partecipanti all’operazione redatta dagli amministratori nel rispetto delle norme sul bilancio di esercizio».
    - Cass., 17 aprile 2015, n. 7914, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 362: «La relazione di stima richiesta dall’art. 2343 c.c. per il conferimento di beni in natura in una società di capitali no...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] Quanto affermato consente inoltre di individuare le modalità attraverso le quali il precetto di cui all’art. 2501-quater c.c., in ordine alla data di aggiornamento della situazione patrimoniale di fusione, può dirsi rispettato: entro i centoventi giorni (ovvero i sei mesi, in caso di bilancio di esercizio) deve essere depositato presso la sede sociale il progetto, come prevede la norma stessa, e non anche i residui documenti, che potranno seguire. Questa indicazione è conforme con il tenore letterale dell’art. 2501-quater c.c. ed è - se vogliamo - allineata ad un principio che la riforma non perde l’occasione di sottolineare, ossia quello della “centralità” del progetto; centralità affermata espressamente in tema di scissione, laddove si consente (art. 2506-ter, comma 4, c.c.) che - con il consenso unanime dei soci - possa essere rinunciata la formazione di tutti i documenti normalmente previsti per l’operazione, progetto escluso […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 87, Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 180 [2019], Esenzione dalla situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni riconducibili all’art. 2505 c.c. (artt. 2501-quater, 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c.; artt. 110, 113, 114, 115, 143 e 156 Dir. UE 2017/1132), 10 luglio 2019: «L’esenzione ex lege dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., espressamente prevista in caso di “incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote” secondo quanto disposto dall’art. 2505-bis, comma 1, c.c., come modificato dal d.lgs. 123/2012, si applica anche al caso di […] fattispecie di […] scissione riconducibili all’art. 2505 c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 180 [2019], Esenzione dalla situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni riconducibili all’art. 2505 c.c. (artt. 2501-quater, 2505, 2505...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] con riguardo alle società di persone commerciali, appare convincente che nella redazione della situazione patrimoniale e - a maggior ragione - dei bilanci degli ultimi tre esercizi non trovi applicazione quella parte della disciplina del bilancio che è propria delle sole società di capitali, e così, ad esempio, le norme che impongono la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e dei sindaci (art. 2429 c.c.), quelle sulla struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico (artt. 2423-ter e ss. c.c.), e quelle che riguardano la redazione della nota integrativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.). D’altra parte, sembra necessario che le esigenze di informazione alla cui soddisfazione è legato l’obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale di fusione (e scissione) e dei bilanci degli ultimi tre esercizi, trovino riscontro. Nel caso di specie, sembra adeguato che ciò avvenga con il rispetto degli adempimenti informativi concernenti l’andamento patrimoniale, finanziario ed economico cui sono tenuti gli imprenditori commerciali secondo il disposto dell’art. 2217 c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 268-2011/I, Documenti contabili in caso di fusione per incorporazione di s.n.c. in s.r.l., in CNN Notizie del 13.6.2012: «[…] L’art. 2501-quater, comma 1, c.c. stabilisce che l’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere “con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio” la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. […] Pur non essendo dettata una normativa unitaria in tema di bilancio per le società di persone e di capitali, in quanto la disciplina di cui all’art. 2217 c.c. non è stata coordinata con la nuova stesura degli artt. 2423 ss., in forza della quale il “bilancio” si compone di tre documenti (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), analoghi sono gli obiettivi perseguiti nelle rappresentazioni contabili […]. È, inoltre, convincimento diffuso che il richiamo, contenuto nel comma 2 dell’art. 2217 c.c., ai “criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni” non sia limitato alle “valutazioni di bilancio”, ma riguardi altresì i principi di redazione del bilancio e la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 268-2011/I, Documenti contabili in caso di fusione per incorporazione di s.n.c. in s.r.l., in CNN Notizie del 13.6.2012: «[…] L’art. 2501-qua...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] qualora la s.n. c. o la s.a.s. partecipante alla fusione (e scissione) sia tenuta alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le società per azioni - ricorrendo i presupposti di cui all’art. 111-duodecies disp. att. c.c. - a tale più elaborata redazione debbano attenersi i suoi amministratori anche per la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: «[…] qualora alla fusione (scissione) partecipi una società semplice, in relazione ad essa, le norme in argomento [artt. 2501-quater c.c., N.d.A.] devono essere coordinate con quelle che, per tale tipo societario prevedono la redazione del rendiconto (artt. 2261 e 2262 c.c.)».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 97, Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.), 18 maggio 2007: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso di cui all’art. 2506 ter, comma 4, c.c., 1° pubbl. 9/08: «Nel procedimento di scissione (e per analogia in quello di fusione), per esonerare validamente l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501quinquies c.c., non è necessario il consenso di tutti i possessori di strumenti finanziari che diano un qualunque diritto di voto, come letteralmente proposto dall’art. 2506 ter, comma 4, c.c. I possessori di strumenti finanziari legittimati a prestare il loro consenso sono esclusivamente quelli cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero, un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto. In tal senso è infatti interpretata la disposizione di cui all’art. 10 della VI Direttiva (82/891/CEE) della quale l’art. 2506 ter, comma 4, c.c. costituisce attuazione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.D.6, Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (685)(685)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Con il consenso unanime dei soci è possibile deliberare una fusione o una scissione anche prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro delle imprese, purché detto progetto sia stato depositato […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «Con il consenso unanime d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (686)(686)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «[…] In detta ipotesi [delibera di fusione/scissione adottata all’unanimità prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro imprese, N.d.A.] è però necessario allegare alla delibera il testo integrale del progetto al fine di evitare che il momento di conoscibilità della prima possa essere anteriore a quello di conoscibilità del secondo».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.1, Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto, 1° pubbl. 9/04: «[…] In detta ipotesi [del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (687)(687)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni - 1° pubbl. 9/07: «Nel caso di fusione propria, o di scissione con una o più beneficiarie di nuova costituzione, è possibile non designare nel relativo progetto i componenti gli organi sociali della o delle nuove società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (688)(688)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni - 1° pubbl. 9/07: «[…] In tal caso [fusione propria, o scissione con beneficiaria di nuova costituzione, il cui progetto non riporti la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, N.d.A.] la nomina potrà essere operata direttamente con la delibera di approvazione del progetto, ovvero potrà essere delegata con detta delibera al soggetto legittimato a stipulare l’atto di fusione o scissione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (689)(689)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 21, Ipotesi di quorum rafforzati nelle deliberazioni di fusione o scissione (artt. 2502 e 2506-ter c.c.), 22 marzo 2004: «La massima intende chiarire l’esatto significato delle disposizioni che regolano il quorum necessario per l’approvazione della delibera assembleare di fusione e di scissione […]. Il riferimento alle norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto potrebbe infatti essere inteso come idoneo a determinare l’applicazione dei quorum genericamente previsti per questo tipo di deliberazioni, senza riguardo alla (invece necessaria) verifica del contenuto delle clausole contenute nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero della incorporante, ovvero ancora della beneficiaria. Così, se questi statuti contenessero clausole il cui inserimento nello statuto della società fusa, incorporata o scissa renderebbe necessario, per legge o per quanto previsto da tali ultimi statuti, un diverso (e più elevato) quorum, allora la delibera di fusione o di scissione andrebbe adottata con questa più severa maggioranza; ciò nel rispetto - come accennato - della ricostruzione teorica che riconosce alla fusione e alla scissione la natura di eventi modificativi della originaria struttura societaria, e nel rispetto del diritto dei soci a mantenere anche nella nuova società - nonostante l’operazione straordinaria - quegli assetti organizzativi per i quali la legge o lo statuto prevedano cautele specifiche […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 21, Ipotesi di quorum rafforzati nelle deliberazioni di fusione o scissione (artt. 2502 e 2506-ter c.c.), 22 marzo 2004: «La massima intende chiarire l’esatt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (690)(690)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «Per la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali e per la fusione e la scissione di società di persone gli artt. 2500-ter, comma 1, e 2502 c.c. (quest’ultimo richiamato dall’art. 2506-ter c.c.) richiedono il consenso della maggioranza dei soci calcolata in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili e riconoscono al socio non consenziente il diritto recesso. […] Sul piano interpretativo, specie con riguardo alle clausole più diffuse negli atti costitutivi delle società esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, sorge il quesito se sia sufficiente ad integrare il patto in deroga la clausola generica con cui si subordinano le modifiche dell’atto costitutivo all’unanimità dei soci. […] la clausola richiedente l’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo intende semplicemente riprodurre l’art. 2252 c.c., senza che le parti si siano rappresentate una eventuale futura trasformazione progressiva, fusione o scissione. Ed allora, nell’assenza di un intento (esplicito o implicito) di regolamentazione specifica al riguardo, devono ritenersi non derogati gli artt. 2500-ter e 2502, comma 1, c.c., così dandosi spazio alla logica della riforma che intende facilitare l’accesso alle segnalate operazioni straordinarie pur in un sistema imperniato sulla normale modificabilità solo unanime dell’atto costitutivo […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5741/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e consenso dei soci, in CNN Notizie del 20.4.2006: «[…] Si potrebbe in sintesi affermare che se nella generalità delle fattispecie modificative di società personali è necessario che per la disapplicazione della regola dell’unanimità sia necessaria una espressa previsione del contratto sociale, all’opposto, per la trasformazione, è l’unanimità a dover essere espressamente sancita nei patti sociali. E qui, nel caso di specie (riadattando il brocardo ubi lex voluit dixit), contractus non dixit […]. In sostanza, la regola maggioritaria può esser disattivata laddove il contratto sociale abbia disciplinato la trasformazione (anche con riferimento ad un generico tipo di operazioni, quali quelle straordinarie) richiedendo l’unanimità».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-75-2008/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali. Maggioranza o unanimità e forma della decisione, in CNN Notizie del 14.5.2008.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «Per la trasformazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (691)(691)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.20, Contenuto minimo della clausola che renda inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo dell’art. 2502 c.c., 1° pubbl. 9/06: «La decisione di fusione di una società di persone, pur rientrando nell’ampio “genus” delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dal secondo periodo dell’art. 2502 c.c., che, in deroga al principio dell’unanimità genericamente previsto dall’art. 2252 c.c., ne consente l’adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale. La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell’unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all’unanimità”, ovvero: “Per le modificazioni del contratto sociale si applica l’art. 2252 c.c.”; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.20, Contenuto minimo della clausola che renda inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (692)(692)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 208-2009/I, Revoca della delibera di scissione, in CNN Notizie del 20.10.2009: «[…] Per quanto riguarda la revoca della delibera di fusione o di scissione, si ritiene che tale revoca sia possibile fino all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione […]. Quanto alle modalità attraverso le quali adottare la delibera di revoca, si ritiene che nelle s.p.a. la competenza alla revoca sia dell’assemblea straordinaria, in quanto, pur non trattandosi di una modifica statutaria, si andrebbe ad incidere su una delibera di competenza di tale assemblea […]. Quanto alla necessità dell’iscrizione della delibera di revoca, per taluni si tratterebbe di un esempio di atto oggetto di “iscrizione atipica” (Trib. Verona, 19 febbraio 1991, in Riv. Not., 1991, 801, Trib. Napoli, 15 novembre 1998; […]), sebbene si sia in senso dubitativo rilevato come non si tratti di una delibera portante modifica statutaria e che la stessa non è espressamente assoggettata ad iscrizione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 208-2009/I, Revoca della delibera di scissione, in CNN Notizie del 20.10.2009: «[…] Per quanto riguarda la revoca della delibera di fusione o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.9, Recesso in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05: «In caso di fusione o di scissione di spa è riconosciuto agli azionisti il diritto di recesso quando l’operazione sia tale da importare un cambiamento significativo dell’attività della società, o la sua trasformazione, o altra ipotesi attributiva della facoltà di recedere».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 27-2006/I, Scissione parziale e diritto di recesso del socio dissenziente, in CNN Notizie del 15.9.2006: «[…] Tuttavia, il diritto di recesso compete agli azionisti che non hanno concorso alle deliberazioni di fusione (o di scissione) tutte le volte in cui queste implichino, per la singola società cui partecipano, un cambiamento significativo dell’attività della società (e non qualunque modifica dell’oggetto, come puntualizzato dalla riforma del 2003) o del tipo o dei diritti di voto o di partecipazione, ovvero il trasferimento della sede all’estero, ovvero, ancora, l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto (fra le quali la proroga del termine o l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari): punto di riferimento è l’atto costitutivo (e statuto) programmato nel progetto di fusione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.9, Recesso in caso di fusione o scissione di s.p.a., 1° pubbl. 9/05: «In caso di fusione o di scissione di spa è ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Scissione societaria e (non assoggettabilità alla) revocatoria (Trib. Roma - sez. fallimentare - ord. 7 novembre 2016), in CNN Notizie del 13.12.2016; e Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Scissione societaria e revocatorie (App. Catania, 19 settembre 2017), in CNN Notizie del 12.2.2018.
    - Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Scissione societaria e (non assoggettabilità alla) revocatoria (Trib. Roma - sez. fallimentare - ord. 7 novembre 2016),...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Corte di Giustizia, II sez., causa C-394/18, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Settore internazionale, Il cannocchiale sull’internazionale. la Corte di Giustizia si pronunzia per la compatibilità dell’azione revocatoria con la disciplina UE in tema di scissione societaria, in CNN Notizie del 3.2.2020: «Con la sentenza resa il 30 gennaio 2020, la Corte di Giustizia (II sez.) ha deciso la causa C-394/18, valutando la compatibilità dell’azione revocatoria di diritto italiano con gli artt. 12, 18 e 19, della Dir. n. 82/891/CEE (c.d. VI Direttiva) in materia di scissione societaria (molto recentemente, anche Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654, in Riv. dir. banc., 2020, II, 1 ss. con nota di Lentini; e Trib. Catanzaro, 7 gennaio 2020, hanno seguito l’orientamento della ammissibilità della revocatoria della scissione). […] Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia rileva […] che, sebbene tra gli strumenti di tutela dei creditori della società scissa, previsti dall’articolo 12 della VI Direttiva, non figurino le azioni pauliane, l’impiego dell’espressione «quanto meno», all’articolo 12, paragrafo 2, della VI Direttiva, denota che tale articolo prevede un sistema minimo di tutela degli interessi dei creditori della società scissa per i crediti sorti anteriormente alla pubblicazione del progetto di scissione e non ancora scaduti alla data della pubblicazione. Detto paragrafo non preclude quindi agli Stati membri di istituire (o mantenere), per quanto riguarda tali crediti, strumenti ulteriori di tutela degli interessi di tali creditori. Inoltre, non risulta dall’articolo 12 della VI Direttiva che il mancato esercizio degli strumenti di tutela dei creditori della società scissa, previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo, precluda a questi ultimi il ricorso a strumenti di tutela diversi da quelli elencati nell’articolo stesso. Con riguardo, invece, al secondo profilo contenuto nell’ordinanza di rinvio, […] Per la Corte, l’azione pauliana promossa dai convenuti nel procedimento principale, sul fondamento dell’art. 2901 c.c., consente soltanto di rendere inopponibile nei loro confronti la scissione in questione e, in particolare, il trasferimento di taluni beni di cui all’atto di scissione. Tale azione non incide sulla validità della scissione, non comporta la sua scomparsa e non produce effetti nei confronti di tutti […]».
    Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654, in Foro It., 2020, 1, 1, 163; in Notariato, 2020, 1, 40, con nota di Magliulo; in Società, 2020, 4, 464, con nota di Pototsc; in Fallimento, 2020, 7, 904, con nota di Picciau; in Stud. Jur., 2020, 7-8, 924; in Giur. It., 2020, 8-9, 1919, con nota di Bertolotti; in Corr. Giur., 2020, 6, 820, con nota di De Pamphilis: «La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria è sempre esperibile, in quanto mira ad ottenere l’inefficacia relativa dell’atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell’opposizione dei creditori sociali prevista dall’art. 2503 c.c. che è finalizzata a farne valere l’invalidità».
    Cass., 29 gennaio 2021, n. 2153, in Ced Cassazione, rv. 660392-01: «Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), l’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, anche in concorso con l’opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c., in quanto la prima mira ad ottenere l’inefficacia relativa dell’atto per renderlo inopponibile al creditore pregiudicato, mentre la seconda è finalizzata a farne valere l’invalidità».
    Trib. Livorno, 2 settembre 2003, in Fallimento, 2004, 1138, con nota di Montaldo: «L’atto di scissione societaria di una società di persone, con attribuzione ad una delle società originate dalla scissione di beni di valore di gran lunga inferiore a quelli assegnati all’altra società e senza previsione, a carico di quest’ultima, di alcun conguaglio, è un atto (a titolo oneroso) che deve essere revocato ai sensi dell’art. 67 n. 1 l. fall.».
    Trib. Palermo, 26 gennaio 2004, in Fallimento, 2004, 819; in Giur. Comm., II, 2007: «L’atto di scissione di società che trasferisca alla beneficiaria attività nettamente superiori alle passività è revocabile quale atto a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate ex art. 67, comma 1 n. 1 l. fall.».
    Trib. Catania, 9 maggio 2012, in Fallimento, 2013, 983, con nota di Milano: «L’atto di scissione societaria che comporta l’assegnazione all’ente beneficiario di attività superiori alle passività di oltre un quarto è revocabile ai sensi dell’art. 67, 1º comma, n. 1, l. fall.».
    Trib. Venezia, 5 febbraio 2016, in Società, 2016, 503: «Deve ritenersi ammissibile l’azione revocatoria della scissione societaria, non potendosi ricavare elementi impeditivi a questa conclusione né dalla disciplina degli effetti delle iscrizioni dell’atto di scissione, né dal regime di tutela dei creditori previsto dalle norme che, da un lato, consentono l’impugnativa dell’atto, a mezzo dell’opposizione ex art. 2503 c.c., e, dall’altro lato, stabiliscono una responsabilità solidale delle società partecipanti all’operazione, secondo quanto indicato dall’art. 2506-quater c.c. Gli strumenti societari si fondano su presupposti, almeno parzialmente, diversi da quelli dell’azione revocatoria, la quale a sua volta produce un effetto, l’inefficacia relativa dell’atto, che non incide sulla validità dell’atto di scissione».
    - Corte di Giustizia, II sez., causa C-394/18, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Settore internazionale, Il cannocchiale sull’internazionale. la Corte di Giustizia si pronunzia per la com...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - App. Catania, 19 settembre 2017, in Fallimento, 2018, 1, 115: «È inammissibile l’azione revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria realizzata mediante assegnazione di parte del patrimonio della società scissa ad una società beneficiaria di nuova costituzione, non avendo tale scissione natura traslativa di beni e diritti in senso proprio ma meramente riorganizzativa dei soggetti giuridici interessati ed esistendo, inoltre, un complesso sistema di tutela tipico e specifico dei creditori della società scissa (costituito dalla possibilità di opporsi all’operazione ex art. 2503 c.c., dal regime di responsabilità solidale di ciascuna delle società interessate dalla scissione per i debiti della società scissa previsto dall’art. 2506 quater c.c. nonché dal diritto dei soci e dei terzi danneggiati dalla scissione al risarcimento dei danni cagionati dal compimento dell’operazione ex art. 2504 quater c.c.) sotteso a salvaguardare la stabilità della operazione di ristrutturazione societaria ed avente natura assorbente rispetto alla tutela apprestata dall’azione revocatoria».
    App. Roma, 27 marzo 2019, in www.ilcaso.it: «È inammissibile l’azione revocatoria che abbia ad oggetto un’operazione di scissione societaria, azione il cui esperimento comporterebbe un pregiudizio alle esigenze di certezza dei rapporti che scaturiscono dalla scissione ed un ingiustificato eccesso di tutela di talune categorie di creditori rispetto ad altri».
    Trib. Napoli, 18 febbraio 2013, in Giur. Comm., 2014, II, 1040, con nota di Rivieccio: «l’azione revocatoria, di cui all’art. 2901 c.c., deve ritenersi inammissibile, anche in sede fallimentare, quando ha ad oggetto un atto di scissione societaria, funzionalmente al conseguimento dei fini di certezza giuridica. Tale preclusione deriva dalla previsione del diritto di opposizione alla scissione e, più in generale, dall’insieme delle norme previste dal legislatore a tutela dei creditori sociali».
    Trib. Bologna, 1° aprile 2016, in Riv. Not., 2016, 945: «L’azione revocatoria di un atto di scissione deve considerarsi inammissibile alla luce del disposto dell’art. 2504-quater c.c., che rende intangibili gli effetti dell’operazione una volta eseguite le formalità pubblicitarie prescritte e allorché sia decorso il termine per l’opposizione dei creditori senza che la stessa sia stata proposta; la tutela di questi ultimi è assicurata dalle norme che sanciscono il diritto al risarcimento dei danni ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. e la responsabilità solidale delle società interessate ex art. 2506 quater, comma 2, c.c.».
    Trib. Roma 16 agosto 2016, in Riv. Not., 2016, 945: «La scissione societaria non è suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 64 l. fall. allorché il fallito ne abbia comunque tratto un vantaggio economico, ma può essere assoggettata a revocatoria ordinaria, in presenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.»
    Trib. Roma, 7 novembre 2016, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «L’atto di scissione societaria non può essere oggetto di revocatoria ordinaria, essendo l’azione pauliana incompatibile con il sistema di garanzie e con la disciplina positiva dettata in materia di scissione. Da un lato, infatti, con l’art. 2504-quater c.c. il legislatore ha inteso conferire stabilità alle fusioni ed alle scissioni societarie; dall’altro lato i creditori anteriori sono tutelati a mezzo del rimedio dell’opposizione all’operazione (art. 2503 c.c.), nonché dalla responsabilità delle società scisse nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato (art. 2506-quater, ultimo comma, c.c.), nonché, infine, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito (art. 2506-ter che richiama l’art. 2504-quater c.c.)».
    - App. Catania, 19 settembre 2017, in Fallimento, 2018, 1, 115: «È inammissibile l’azione revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria realizzata mediante assegnazione di parte del patri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Può anche accadere che si intenda iniziare il procedimento di scissione una volta depositata la domanda, anche “in bianco” (art. 161, sesto comma, l. fall.), subordinandone pur sempre l’attuazione all’omologazione del concordato. […] la pubblicazione (nel registro delle imprese o nel sito internet della società) del progetto di scissione e l’assunzione della delibera di approvazione dei soci, pur se necessari sul piano procedimentale, sono incapaci, di per sé, di generare qualsivoglia effetto patrimoniale o finanche organizzativo. Per tale motivo, qualora l’operazione sia strutturata in maniera tale da rendere l’atto di scissione necessariamente conseguente all’omologazione del concordato preventivo alla cui attuazione è funzionale, e della stessa scissione si dia conto nel piano presentato ai sensi dell’art. 161 l. fall., non ricorrono i presupposti che giustificano la preventiva autorizzazione giudiziale (del Tribunale o del Giudice Delegato), di cui non ci si dovrà munire nemmeno per pubblicizzare il progetto di scissione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Può anche accadere che si intenda iniziare il procedimento di scissione una volta depositata la domanda, a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda stipulare un atto di scissione della società ad efficacia non condizionata all’omologazione, si ritiene necessaria l’autorizzazione del tribunale ex art. 161 comma 7 l. fall. o del giudice delegato ex art. 167 l. fall. a seconda che detta stipulazione debba intervenire prima o dopo l’ammissione della società scindendo alla procedura. Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che l’effetto disgregativo del patrimonio e la possibile moltiplicazione di patrimoni autonomi dotati di soggettività giuridica che ne consegue costringano ad ascrivere natura “straordinaria” all’operazione di scissione, a tutela del ceto creditorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «qualora successivamente al deposito della domanda di concordato, ma prima dell’omologazione, si intenda st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «[…] il procedimento di scissione in funzione concordataria potrebbe essere avviato prima della presentazione in Tribunale della domanda per l’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 161 secondo comma l. fall., per essere poi incluso nel piano oggetto di approvazione da parte dei creditori ai sensi dell’art. 177 l. fall. In tal caso appare evidente l’opportunità di formalizzare il “rapporto di servizio” che lega la scissione all’attuazione del concordato, condizionando la scissione all’omologazione del concordato ex art. 181 l. fall., anche se non definitiva, in quanto immediatamente efficace pur se reclamabile ai sensi dell’art. 183 l. fall.. A tal fine sembra sufficiente, limitarsi a “condizionare” l’esecuzione della deliberazione di approvazione del progetto di scissione, nel senso di autorizzare il legale rappresentante alla stipula dell’atto di scissione solo qualora sia omologato il concordato, piuttosto che apporre una condizione sospensiva all’atto finale, per non interferire direttamente sugli effetti della scissione definiti nell’art. 2504 bis c.c. Adottando tale soluzione, si dovrebbe procedere alla stipula dell’atto finale soltanto a concordato omologato e precisamente in sede di esecuzione del concordato medesimo, così da minimizzare il rischio di incertezze e di sopravvenienze, sul piano dei rapporti fra procedura concorsuale e operazione straordinaria, avendo conseguito il duplice risultato di aver “vincolato” la maggioranza assembleare all’esito positivo del procedimento di approvazione della proposta di concordato e di aver contenuto in ambito endo-procedimentale (concorsuale) il predetto fattore di incertezza, in modo da non pregiudicare l’affidamento dei terzi. La mancata stipulazione della scissione rappresenterebbe causa di risoluzione del concordato […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «[…] il procedimento di scissione in funzione concordataria potrebbe essere avviato prima della presentazio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Nella prospettiva proposta, il progetto di scissione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche illustrazioni e giustificazioni da fornirsi nella relazione ex art. 2501 quinquies c.c., opportunamente (anche se non necessariamente) redatta - un preciso riferimento alla strumentalità dell’operazione rispetto al concordato della società in crisi o insolvente e agli obiettivi imprenditoriali e/o finanziari delle società partecipanti. L’illustrazione del programma concordatario, del ruolo che in esso gioca la scissione e della giustificazione di questa sul piano economico, finanziario e industriale, risultano particolarmente necessari per i soci della società in crisi, se si tiene conto che la competenza ad approvare la proposta di concordato è rimessa, in via di principio e salvo diversa disposizione statutaria, all’organo amministrativo. Infatti, tenuto conto della formulazione vigente dell’art. 152, secondo comma, l. fall., i soci della società in crisi potrebbero apprendere direttamente dal progetto di scissione della peculiare operazione concordataria programmata».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «Nella prospettiva proposta, il progetto di scissione dovrebbe contenere - fatte salve le più analitiche il...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 265-2011/I, Scissione proporzionale condizionata all’omologazione del concordato preventivo, in CNN Notizie del 21.6.2012: «[…] Si chiede, quindi, se sia possibile ricevere l’atto di scissione successivamente all’omologazione del concordato, ma in pendenza del termine per il reclamo ex art. 183 l. fall. Il concordato omologato è provvisoriamente esecutivo, ex art. 180, comma 5, l. fall., ed è pertanto possibile dare ad esso immediata attuazione. Tuttavia, contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello, che pronuncia in camera di consiglio (art. 183 l. fall). Per tali ragioni, nonostante non sia vietato dare immediata attuazione al concordato preventivo, potrebbe risultare opportuno attendere l’inoppugnabilità del decreto di omologazione, attendendo l’esito dei reclami ex art. 183 l. fall., soprattutto nel caso in cui il programma concordatario preveda l’attuazione di operazioni straordinarie che producano effetti irreversibili, quali appunto la scissione […]. […] Pertanto, successivamente all’omologazione del concordato appare possibile ricevere l’atto di scissione in esecuzione dello stesso, ferma restando la possibilità per le parti di valutare l’opportunità di una immediata esecuzione del concordato stesso, in relazione al rischio, da valutare nel caso concreto, dell’eventuale accoglimento dei reclami ex art. 183 l. fall.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 265-2011/I, Scissione proporzionale condizionata all’omologazione del concordato preventivo, in CNN Notizie del 21.6.2012: «[…] Si chiede, qu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Trib. Roma, 7 luglio 2015, in Società, 2015, 1101, con nota di Salafia: «È inammissibile l’impugnazione della deliberazione di scissione parziale di una società cooperativa a responsabilità limitata dopo la stipulazione ed iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese e conseguentemente dev’essere respinta l’istanza di sospensione della efficacia della deliberazione, proposta con ricorso contestuale all’impugnazione».
    - Trib. Roma, 7 luglio 2015, in Società, 2015, 1101, con nota di Salafia: «È inammissibile l’impugnazione della deliberazione di scissione parziale di una società cooperativa a responsabilità limitata...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in Rep. Foro It., 2005, voce Società, n. 1163: «La disposizione di cui all’art. 2504 quater c.c. prev., richiamata anche per le operazioni di scissione dall’art. 2504 novies c.c. prev. (oggi art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione delle società, l’invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all’atto di fusione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione […]».
    - Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in Rep. Foro It., 2005, voce Società, n. 1163: «La disposizione di cui all’art. 2504 quater c.c. prev., richiamata anche per le operazioni di scissione dall’art. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.30, Impossibilità di attuare una fusione propria, o una scissione con beneficiaria di nuova costituzione, prevedendo l’ingresso di nuovi soci in sede di costituzione della nuova società, 1° pubbl. 9/08: «Quando una fusione o una scissione vengono attuate mediante costituzione di una nuova società, appare illegittimo prevedere che a detta nuova società possano partecipare ulteriori soci, rispetto a quelli delle società coinvolte, che entrino a far parte della compagine sociale al momento della sua costituzione, intervenendo nel relativo atto. La causa della fusione e della scissione è infatti essenzialmente riorganizzativa delle strutture societarie preesistenti. […] La presenza, quali contraenti, di nuovi soci al momento della stipula dell’atto di costituzione della nuova società, cioè dell’atto di fusione o scissione, appare dunque inconciliabile con lo schema negoziale della fusione e della scissione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.30, Impossibilità di attuare una fusione propria, o una scissione con beneficiaria di nuova costituzione, prevede...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…] In ambito societario vige il principio della stabilità degli effetti delle operazioni che incidono sulla struttura e sull’organizzazione dell’ente, principio che, nel caso specifico della fusione e della scissione, è desumibile dal combinato disposto degli artt. 2504-bis, comma 2, 2506-quater, comma 2 e 2504-quater, c.c. quest’ultimo richiamato per la scissione dall’art. 2506-ter, c.c. Principio di stabilità che invero caratterizza tutte le vicende societarie e che, ad esempio, porta ad escludere che l’autonomia privata possa apporre termini finali o condizioni risolutive, che risulterebbero incompatibili con l’esigenza di stabilizzazione degli effetti, a tutela dei terzi. […] Ciò comporta che appare assolutamente fuori luogo discorrere in tale materia di risoluzione per mutuo dissenso: una volta, infatti, che la scissione è divenuta efficace a seguito dell’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese, gli atti compiuti dalla beneficiaria restano ad essa ascrivibili persino laddove l’intera operazione fosse dichiarata nulla. Non appare dunque possibile “porre nel nulla” l’operazione di scissione attraverso una risoluzione per mutuo dissenso della stessa».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…] In ambito societario vige il princi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…]. Non appare dunque possibile “porre nel nulla” l’operazione di scissione attraverso una risoluzione per mutuo dissenso della stessa. Quella che appare possibile è, entro certi limiti e laddove ciò possa essere comunque concretamente utile ai fini del ravvedimento, una successiva operazione di fusione, nella quale si potrebbero utilizzare le regole sulla retrodatazione degli effetti contabili e fiscali».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 876-2014/I, Società fallita e risoluzione di scissione tramite fusione, in CNN Notizie del 9.3.2015: «[…]. Non appare dunque possibile “porre...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni, 1° pubbl. 9/07: «Nel caso di fusione propria, o di scissione con una o più beneficiarie di nuova costituzione, è possibile non designare nel relativo progetto i componenti gli organi sociali della o delle nuove società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni, 1° pubbl. 9/07: «[…] In tal caso [fusione propria, o scissione con beneficiaria di nuova costituzione, il cui progetto non riporti la designazione dei membri degli organi sociali della nuova società, N.d.A.] la nomina potrà essere operata direttamente con la delibera di approvazione del progetto, ovvero potrà essere delegata con detta delibera al soggetto legittimato a stipulare l’atto di fusione o scissione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.27, Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] anche qualora i patti prevedano che l’amministrazione e la rappresentanza debbano essere esercitate congiuntamente per alcuni o anche per tutti gli atti gestionali, la stipulazione dell’atto di fusione/scissione può essere validamente compiuta anche da un solo amministratore, purché compreso fra coloro che rivestono altresì la qualità di “legale rappresentante” della società, unica condizione che la dottrina considera necessaria. La soluzione prospettata vale anche qualora l’atto di approvazione del progetto di fusione/scissione nulla esprima in ordine alla competenza a sottoscrivere l’atto conclusivo del procedimento, competenza che pertanto deve ritenersi estesa a tutti gli amministratori altresì legittimati a rappresentare la società nei confronti dei terzi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5620/I, Fusione, scissione e società di persone, in CNN Notizie del 24.5.2005: «[…] anche qualora i patti prevedano che l’amministrazione e la...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 75-2014/I, Scissione ed atto di rettifica, in CNN Notizie del 21.6.2016: «[…]. Nella fattispecie prospettata, si deve innanzitutto rilevare come l’aver inserito nel progetto di scissione un bene che non apparteneva alla società non sembra suscettibile di poter formare oggetto di un atto di rettifica in senso stretto. Da un punto di vista semantico, infatti, la nozione di rettifica espone un significato (modifica di errore o inesattezza effettuata correggendo) tendenzialmente bivalente, definibile come modificazione marginale, tendente a rimuovere un errore senza mutare in senso sostanziale l’oggetto della rettifica […]. […] Avendo la rettifica una finalità prettamente documentale, l’atto di rettifica appare configurabile qualora l’errore venga a cadere su elementi accessori, quali ad esempio gli identificativi catastali di immobili individuati correttamente attraverso altri elementi, quali i confini o gli elaborati planimetrici. La rettifica, invece, non appare ammissibile in presenza di un errore tale da alterare gli elementi essenziali del contratto, quali l’oggetto o gli effetti dello stesso. E questo appare essere il limite che, nel caso di specie, impedisce il ricorso all’atto di rettifica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 75-2014/I, Scissione ed atto di rettifica, in CNN Notizie del 21.6.2016: «[…]. Nella fattispecie prospettata, si deve innanzitutto rilevare c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 492-2014/I, Natura della scissione nel diritto lussemburghese e conseguenze sulle provenienze immobiliari, in CNN Notizie del 11.6.2014: «[…] se la scissione della società lussemburghese investe anche immobili in Italia, è necessario, in tale sede, rispettare la disciplina riguardante la circolazione degli immobili (urbanistica, certificazione energetica, beni culturali, ecc.)? Primo punto: in Lussemburgo, lo si è detto, le norme di conflitto riguardanti i beni immobili rispondono al criterio della lex rei sitae, quindi, si applicano, nel nostro caso, le regole italiane. Secondo punto: non sembra che la scissione, per come è disciplinata in Lussemburgo (ove si recepisce pedissequamente il testo della direttiva comunitaria), possa esser riguardata univocamente come vicenda traslativa, perché non appare decisiva la norma sulla pubblicità; l’effetto tipico è, come in Italia, la redistribuzione di partecipazioni fra i soci della scissa […]. […] Non pare, allora, che il trattamento, sul piano delle ricordate disposizioni, debba esser diverso da quello riservato alla scissione nell’ordinamento italiano, rispetto alla quale si afferma in generale l’inapplicabilità delle regole sulle menzioni urbanistiche, sulla certificazione energetica, ecc. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 492-2014/I, Natura della scissione nel diritto lussemburghese e conseguenze sulle provenienze immobiliari, in CNN Notizie del 11.6.2014: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 1° ediz. 9/06 - modif. 9/22: «Le […] scissioni non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte […]. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine. Si deve quindi ritenere che in tutte le […] scissioni: […] non vi sia alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 46-2022/I. Fusione per incorporazione e iscrizione ipotecaria, in CNN Notizie del 27.10.2022: «[…] alcuni atti societari, quali la trasformazione, la fusione, la scissione o il mutamento della denominazione […] non sono soggetti a trascrizione, ex artt. 2643 o 2645 c.c., non comportando alcun trasferimento della titolarità dei beni, ma solo a voltura».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Bologna, 19 aprile 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «A prescindere dalla qualificazione della lettera di patronage […] se dalla stessa risulta chiara e indiscutibile l’assunzione dell’obbligo in favore del destinatario di garantire il pagamento delle somme dovute dalla società patrocinata, e se tale dichiarazione risulta chiaramente antecedente rispetto alla iscrizione del progetto di scissione, il destinatario di una lettera di patronage è legittimato a proporre opposizione alla scissione della società patrocinante alla luce degli artt. 2506-ter e 2503 c.c.».
    - Trib. Bologna, 19 aprile 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «A prescindere dalla qualificazione della lettera di patronage […] se dalla stessa risulta chiara e indiscutibile l’assunzione de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Ma sulla natura stragiudiziale dell’atto di opposizione alla fusione cfr. Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, luglio 2013: «L’opposizione dei creditori alla fusione ex art. 2503 c.c. (o alla scissione ex art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. che rinvia all’art. 2503 c.c.) ha natura di dichiarazione negoziale unilaterale recettizia, come tale da esercitarsi in via stragiudiziale (senza che sia necessaria, pertanto, la proposizione della stessa in via giudiziale), con conseguente onere per la società interessata di instaurare il relativo (successivo ed eventuale) giudizio». […]. […] La natura stragiudiziale e recettizia dell’opposizione, che, pertanto, produce effetto una volta pervenuta a conoscenza della società destinataria, non esclude, ovviamente, che la stessa possa anche essere proposta in via giudiziale. Tuttavia, ciò rappresenta una mera eventualità, rimessa alla valutazione concreta del creditore […]».
    - Ma sulla natura stragiudiziale dell’atto di opposizione alla fusione cfr. Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 185-2007/I, Certificato di mancata opposizione alla fusione, in CNN Notizie del 18.1.2008: «Si chiede se, dovendo stipulare un atto di fusione entro due giorni dallo scadere dei termini per l’opposizione di eventuali creditori, sia possibile stipulare anche in assenza del certificato della competente cancelleria del Tribunale che attesti l’assenza di opposizioni. […] si tratta di un elemento non indispensabile ai fini della validità dell’atto di fusione, ma che per prassi è richiesto allo scopo di garantire le società partecipanti di fronte al rischio dell’inefficacia dell’atto. La mancanza del certificato, in altre parole, non impedisce la stipula dell’atto di fusione ma manca un elemento che - si badi, sul piano della opportunità e non della necessità - garantisce maggior certezza in ordine alla piena efficacia della fusione […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, luglio 2013: «il notaio chiamato a rogare l’atto di fusione (o di scissione) è tenuto a richiedere all’organo amministrativo una specifica dichiarazione attestante la mancata proposizione dell’opposizione nel termine di legge, senza la necessità di doversi munire del certificato della cancelleria del competente tribunale attestante la mancata proposizione di opposizioni, da allegare, eventualmente, al relativo atto». Va infatti affermata «la non necessità e, comunque, la non sufficienza da parte del notaio rogante di richiedere ed, eventualmente, allegare all’atto di fusione (o di scissione) il certificato della cancelleria del competente tribunale attestante la mancata proposizione di opposizioni, adempimento, per altro, non ritenuto sufficiente nemmeno da coloro che sostengono la tesi della natura giudiziaria dell’opposizione. Al fine di procedere validamente all’attuazione della fusione (o della scissione) è necessario, e sufficiente, per il notaio richiedere all’organo amministrativo una specifica dichiarazione attestante la mancata proposizione dell’opposizione nel termine all’uopo prescritto dalla legge».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 185-2007/I, Certificato di mancata opposizione alla fusione, in CNN Notizie del 18.1.2008: «Si chiede se, dovendo stipulare un atto di fusion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «La necessità di un coordinamento fra la disciplina legale della scissione e le regole in tema di approvazione della proposta di concordato sembra emergere con particolare evidenza rispetto all’istituto dell’opposizione dei creditori previsto nell’art. 2503 c.c. Infatti, ai sensi dell’art. 177, primo comma, l. fall., “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi”. Qualora la scissione sia contemplata come modalità attuativa di una proposta di concordato approvata dai creditori ed omologata, il riconoscimento di un diritto individuale di opposizione ex art. 2503 c.c. finirebbe per frustrare la scelta legislativa di subordinare le soluzioni negoziate della crisi alla volontà della maggioranza dei creditori, sotto il controllo del tribunale. Sembra pertanto coerente concludere nel senso che, qualora la scissione sia prevista come modalità di attuazione del concordato, i creditori di cui all’art. 184 l. fall. della società scissa sono privati del diritto individuale di opposizione di cui all’art. 2503 c.c. e devono ricorrere al rimedio endo-concorsuale dell’opposizione di cui all’art. 180, secondo comma, l. fall., da considerarsi “assorbente” di ogni altra tutela […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 37/2013, Scissione e procedure concorsuali: «La necessità di un coordinamento fra la disciplina legale della scissione e le regole in tema di approvazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Trib. Genova, 13 luglio 1992, in Società, 1993, 501, con nota di Santagata: «Può proporre opposizione alla fusione, oltreché il creditore privilegiato o ipotecario, anche chi vanta una pretesa creditoria a termine, condizione, litigiosa o derivante da rapporti in corso di esecuzione in quanto il termine «creditore», adoperato dal legislatore per indicare il soggetto legittimato all’opposizione, non può essere interpretato restrittivamente».
    - Trib. Genova, 13 luglio 1992, in Società, 1993, 501, con nota di Santagata: «Può proporre opposizione alla fusione, oltreché il creditore privilegiato o ipotecario, anche chi vanta una pretesa credi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 57, Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art. 2503 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] All’ulteriore fine di precludere ai creditori, che non siano stati pagati o che non abbiano dato il consenso, la facoltà di fare opposizione, come previsto dall’art. 2503, comma 2, c.c., è invece necessario che il deposito delle somme sia vincolato sino all’estinzione dei debiti corrispondenti […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione, il che avviene quando: - l’importo del deposito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; - le somme depositate siano vincolate fino alla naturale scadenza dei crediti, salva la dichiarazione dei terzi creditori di non voler profittare di tale deposito […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 57, Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art. 2503 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] All’ulteriore fine di precludere ai creditori, ch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «[…] Poiché il deposito di somme di denaro presso un banca ha natura di deposito irregolare si ritiene del tutto equivalente a detta forma di garanzia il rilascio di una fideiussione bancaria (intesa come contratto autonomo di garanzia) avente caratteristiche analoghe al deposito, e quindi: - sia escutibile a prima richiesta e senza eccezioni; - l’importo garantito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; - abbia scadenza coincidente con quella naturale dei crediti, salva la facoltà per i terzi creditori di rinunciare a detta garanzia […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «[…] Non sono equivalenti al deposito bancario fideiussioni rilasciate da soggetti diversi dalle banche […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Trib. Genova, 13 luglio 1992, in Società, 1993, 501, con nota di Santagata: «L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 2503 c.c., ha natura contenziosa ed è diretta ad accertare l’insufficienza patrimoniale della società risultante dalla fusione o incorporante e la conseguente lesione della garanzia patrimoniale del credito vantato dall’opponente».
    Trib. Milano 10 marzo 2005, in Giur. It., 2005, 1655: «L’opposizione dei creditori alla scissione ha natura giudiziale e può essere proposta nelle forme del processo ordinario di cognizione ovvero in quelle del procedimento camerale nei confronti di più parti».
    In senso conforme: Trib. Roma, 18 dicembre 2008, in Rep. Foro It., 2009, voce Società (procedimenti), n. 47.
    Trib. Brescia, 16 gennaio 2006, in Notariato, 2006, 134: «Pur dovendosi prendere atto delle lacune ed incertezze della normativa, fonte di possibili diverse interpretazione (e di diversa prassi da parte di uffici diversi, con evidente pregiudizio per gli utenti), non sembra corretto sostenere che, per effetto della riforma del diritto societario, le opposizioni dei creditori ex art. 2503 c.c. debbano o possano essere proposte stragiudizialmente e, comunque senza che a tutela del diritto di difesa dei creditori debba tenersi conto, ai fini della esecuzione della delibera, della sospensione feriale dei termini processuali».
    Trib. Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi (ove il provvedimento giurisdizionale è emanato in esito a un «accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato»): «l’opposizione dei creditori alla […] scissione» di cui all’art. 2506-ter, comma 5, c.c.
    - Trib. Genova, 13 luglio 1992, in Società, 1993, 501, con nota di Santagata: «L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 2503 c.c., ha natura contenziosa ed è diretta ad accertare l’insufficienza patr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, luglio 2013: «L’opposizione dei creditori alla fusione ex art. 2503 c.c. (o alla scissione ex art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. che rinvia all’art. 2503 c.c.) ha natura di dichiarazione negoziale unilaterale recettizia, come tale da esercitarsi in via stragiudiziale (senza che sia necessaria, pertanto, la proposizione della stessa in via giudiziale), con conseguente onere per la società interessata di instaurare il relativo (successivo ed eventuale) giudizio […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, luglio 2013: «L’opposizione dei creditori alla fusione ex a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 113-2006/I, Scissione e termine per l’opposizione dei creditori, in CNN Notizie del 6.9.2006: «[…] La dottrina nettamente prevalente ritiene che la riduzione del capitale, operata nell’ambito di una scissione, non sia da ascrivere a nessuna delle fattispecie note di riduzione del capitale, ed in particolare non sia assimilabile alla riduzione ex artt. 2445 e 2482 c.c. […]. La riduzione di capitale, dunque, non si configura come una deliberazione autonoma, assunta nella medesima sede rispetto alla scissione, ma costituisce un elemento funzionale alla realizzazione della più complessa operazione di scissione. Pertanto, l’opposizione dei creditori esercitabile sarà solo quella prevista in materia di scissione, con l’applicazione del termine ordinario di sessanta giorni - o di quello ridotto di trenta, ricorrendone i presupposti -, in quanto essi dovranno valutare la sussistenza di un pregiudizio delle proprie ragioni creditorie alla luce della nuova 8e complessiva) organizzazione patrimoniale della società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 113-2006/I, Scissione e termine per l’opposizione dei creditori, in CNN Notizie del 6.9.2006: «[…] La dottrina nettamente prevalente ritiene ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Nel senso invece che rileva la normativa in tema di sospensione feriale dei termini, cfr. Comunicazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano del 27 novembre 2012; e Comunicazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Roma del 24 luglio 2013.
    Sul sito internet del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano, all’indirizzo http://www.mi.camcom.it/decisioni-dei-giudici-del-registro-e-massime-dei-conservatori-e-notai-lombardi si legge quanto segue: «Sospensione feriale dei termini (dal 01/08 al 31/08) per atti di fusione e altri atti che prevedono termini analoghi - ll Giudice del Registro delle Imprese di Milano, in base all’orientamento espresso dal Tribunale di Milano (ordinanza 14 novembre 2011 in Giur. It., giugno 2012, p. 1351), ha comunicato che il termine di legge indicato dall’art. 2503 c.c. (Opposizione dei creditori all’atto di fusione) è soggetto alla sospensione feriale dei termini giudiziari […]».
    - Nel senso invece che rileva la normativa in tema di sospensione feriale dei termini, cfr. Comunicazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano del 27 novembre 2012; e Comunicazione de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] altra opinione ritiene che l’istanza (e così l’intero procedimento disciplinato dal d.lgs. 5/2003), sia quella eventualmente proposta dalla società che abbia ricevuto, in via stragiudiziale, l’opposizione; e ciò al fine di ottenere dal Tribunale il provvedimento che - a ragione dell’infondatezza dell’opposizione, oppure per effetto della prestazione di idonea garanzia da parte della società - dispone ugualmente l’eseguibilità della fusione (si è parlato, con efficacia, di “reazione camerale della società all’opposizione”). La tesi da ultimo esposta appare meritevole di una certa considerazione, e non può escludersi che essa abbia ad affermarsi definitivamente: coniuga infatti l’interesse del creditore alla semplificazione dell’opposizione con quello della società ad evitare il ritardo derivante dalla sospensione feriale […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 4, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, luglio 2013: «[…] avendo l’opposizione natura stragiudiziale e rappresentando la proposizione della stessa in via giudiziale solo una mera eventualità, […] si ritiene valida ed efficace l’attuazione della fusione (o della scissione) che avvenga decorsi sessanta giorni (o trenta giorni nei casi in cui ciò sia concesso dalla legge o, comunque, decorsi i diversi termini abbreviati previsti dalla legislazione speciale) dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis c.c. delle relative deliberazioni/decisioni, senza che il termine in questione sia soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] altra opinion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] Il principio ivi esposto è coerente con il carattere controverso della materia, non potendosi imputare alla responsabilità disciplinare del notaio scelte per le quali siano del tutto carenti omogenee indicazioni della legge, della giurisprudenza e della dottrina. L’inapplicabilità di sanzioni disciplinari è poi confermata dalla verifica dei contenuti delle disposizioni sanzionatorie astrattamente invocabili: ci si intende riferire all’art. 28 (con riferimento alla stipula dell’atto di fusione) e all’art. 138-bis (con riferimento alla sua iscrizione al registro delle imprese) l. not. Con riferimento alla sanzione per la stipula, l’esposizione che precede vale ad escludere che si tratti di atto espressamente proibito dalla legge, o manifestamente contrario al buon costume o all’ordine pubblico. Con riferimento alla sanzione per il comportamento che si realizza con l’iscrizione al registro imprese, senza neppure invocare il carattere non manifesto della (presunta) inesistenza delle condizioni di legge, è sufficiente rilevare che la norma in questione (art. 138-bis l. not.) si riferisce alle sole deliberazioni ed agli atti costitutivi, non potendosi quindi in alcun modo applicare all’atto di fusione, per incorporazione o propria, o di scissione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini art. 2503 c.c.), 21 giugno 2005: «[…] Il principio ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Il fatto che anche la delibera di approvazione del progetto di fusione sia inevitabilmente “condizionata” all’omologazione del concordato della società in crisi (anche per le altre società coinvolte nella fusione, poiché il progetto è unico) non determina un differimento della decorrenza del termine di opposizione al verificarsi della condizione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 36/2013, Fusione e concordato preventivo: «Il fatto che anche la delibera di approvazione del progetto di fusione sia inevitabilmente “condizionata” al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori, 1° pubbl. 9/06: «Al fine di procedere ad una fusione o scissione anticipata è sempre ammissibile, anche nei casi semplificati in cui non si applica l’art. 2501-sexies c.c., che venga formata da un’unica società di revisione una relazione asseverante che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o scissione renda non necessarie garanzie a tutela dei creditori ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 2503 c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori, 1° pubbl. 9/06: «[…] La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori, 1° pubbl. 9/06: «[…] La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti, salvo che la società incorporante, la società beneficiaria o la società risultante dalla fusione sia una spa o sapa, nel qual caso la nomina compete al tribunale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.3, Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Una evidente funzione ad esclusiva tutela dei creditori assume pure la relazione dell’art. 2501-sexies c.c. nell’utilizzo, facoltativo, consentito dall’art. 2503 c.c., al fine di attuare la fusione in via anticipata. La relazione dell’esperto, in tal caso, deve attestare che la “situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei … creditori”. Assume quindi, anche in questo caso, un contenuto del tutto anomalo rispetto al contenuto tipico (congruità del rapporto di cambio) delineato nell’art. 2501-sexies c.c. L’art. 2503 c.c. legittima dunque una relazione sui generis finalizzata alla attuazione della fusione in via anticipata senza alcuna limitazione e quindi, non solo nell’ipotesi in cui la relazione, per i fini tipici, debba comunque essere redatta, ma anche allorché per qualsiasi ragione non vi sarebbe necessità di una relazione ex art. 2501-sexies c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 60, Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipata (artt. 2501-bis, comma 4, e 2503, comma 1, c.c.), 19 novembre 2004...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.1, Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventuale consenso o pagamento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipata, 1° pubbl. 9/06: «In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta: a) l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una determinata fusione o scissione; b) la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti; b) la documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad una fusione o scissione anticipata o del pagamento dei medesimi; si ritiene preferibile che tali individuazione, consenso o pagamento vengano fatti constare da una attestazione - con elencazione analitica - formata dagli amministratori delle società partecipanti, ciò in quanto l’art. 2629 c.c., sanzionando gli amministratori che effettuano fusioni o scissioni cagionando danni ai creditori, pone implicitamente a carico dei medesimi amministratori l’obbligo di verifica delle condizioni che legittimano una fusione o scissione anticipata».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 10, Attuazione della fusione anteriormente al termine di sessanta giorni di cui all’art. 2503 c.c. su dichiarazione di insussistenza di creditori da parte degli amministratori - ammissibilità: «Anche in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, la natura degli interessi tutelati dall’istituto dell’opposizione di cui all’art. 2503 c.c. legittima l’esecuzione della deliberata fusione mediante stipula del relativo atto anche prima che sia decorso il termine previsto dalla stessa norma - ridotto a metà per le fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni dall’art. 2505 - a condizione che da dichiarazione degli organi amministrativi di tutte le società partecipanti alla fusione consti l’avvenuta estinzione del debito (rectius: dichiarazione dell’organo amministrativo della società il cui debito è stato successivamente estinto, con specifica indicazione delle modalità di estinzione del debito, e presa d’atto da parte di ciascuno degli organi amministrativi delle altre società). […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.1, Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 57, Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art. 2503 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] All’ulteriore fine di precludere ai creditori, che non siano stati pagati o che non abbiano dato il consenso, la facoltà di fare opposizione, come previsto dall’art. 2503, comma 2, c.c., è invece necessario che il deposito delle somme sia vincolato sino all’estinzione dei debiti corrispondenti. […] per ottenere tale effetto [la preclusione della facoltà di fare opposizione, N.d.A.], persino ovvio per i creditori che siano stati già pagati o che abbiano prestato il proprio consenso alla fusione, è invece necessario che il deposito delle somme venga sin dall’origine vincolato sino all’estinzione dei debiti garantiti; in questa circostanza, infatti, la perdita della facoltà di fare opposizione si giustifica in virtù del fatto che la società ha già precostituito l’idonea garanzia che il tribunale potrebbe imporle qualora dovesse ritenere fondata l’opposizione dei creditori, venendo quindi meno ogni utilità dell’opposizione medesima».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione, il che avviene quando: - l’importo del deposito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; - le somme depositate siano vincolate fino alla naturale scadenza dei crediti, salva la dichiarazione dei terzi creditori di non voler profittare di tale deposito […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 57, Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art. 2503 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] All’ulteriore fine di precludere ai creditori, ch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «[…] Poiché il deposito di somme di denaro presso un banca ha natura di deposito irregolare si ritiene del tutto equivalente a detta forma di garanzia il rilascio di una fideiussione bancaria (intesa come contratto autonomo di garanzia) avente caratteristiche analoghe al deposito, e quindi: - sia escutibile a prima richiesta e senza eccezioni; - l’importo garantito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; - abbia scadenza coincidente con quella naturale dei crediti, salva la facoltà per i terzi creditori di rinunciare a detta garanzia […]».
    Cfr. però Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 6078/I, Fusione per incorporazione e riduzione dei termini ex art. 2503 tramite prestazione di fideiussione, in CNN Notizie del 9.3.2006: «[…] Allo stato del dibattito, sia anteriore che successivo alla riforma, pertanto, non sembra potersi affermare la prevalenza dell’una o dell’altra impostazione. Certo è, che se si aderisce alla tesi che ritiene la fideiussione bancaria equipollente al deposito delle somme presso l’istituto di credito: a) si dovrà trattare di fideiussione con clausola a prima richiesta e senza eccezioni del rapporto sottostante (come afferma la citata dottrina); b) si dovrà prevedere la fissazione di un tetto massimo per la fideiussione, come previsto dall’art. 1938 c.c., che però non potrà essere di importo inferiore al complessivo ammontare dei crediti».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2012/I, Fusione anticipata e garanzia fideiussoria, in CNN Notizie del 24.7.2012.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria, 1° pubbl. 9/06: «[…] Non sono equivalenti al deposito bancario fideiussioni rilasciate da soggetti diversi dalle banche […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Scissione e limiti della responsabilità della beneficiaria di nuova costituzione per i debiti della scissa (Cass. 7 marzo 2016, n. 4455), in CNN Notizie del 10.3.2016: «[…] La Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza 7 marzo 2016, n. 4455, esamina la portata del disposto dell’art. 2506 quater comma 3, c.c., […]. Per quanto concerne la previsione secondo cui la società scissa risponde dei crediti «non soddisfatti dalla società cui fanno carico», la Suprema Corte esclude che la norma riconosca un beneficio di previa escussione, perché, nei casi in cui è previsto, tale beneficio è sempre riferito al patrimonio (art. 563, 1944, 2268, 2304 c.c.) o al debitore da sottoporre a esecuzione forzata (art. 2393 bis e art. 2868 c.c.). Mentre la norma in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti. Prevede dunque solo un beneficium ordinis, che presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore (Cass., sez. III, 4 giugno 2009, n. 12896, m. 608385) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Scissione, rapporti fra opposizione e solidarietà delle società partecipanti e natura della responsabilità ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. (Trib. Milano, 5 agosto 2016), in CNN Notizie dell’11.11.2016: «[…] Il Tribunale chiarisce altresì come la responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione per i debiti non soddisfatti dalla società alla quale questi fanno carico a seguito della scissione, da un lato non è una responsabilità solidale “pura”, che consentirebbe al creditore di rivolgere le sue pretese, indifferentemente, nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori senza alcun onere di preventiva richiesta agli altri; e, dall’altro lato, non è subordinata ad alcun beneficium excussionis in senso proprio, non implicando, cioè, l’avvenuta infruttuosa escussione in senso proprio del patrimonio del condebitore solidale, essendo a tal fine sufficiente la mera richiesta di pagamento non onorata dal condebitore, come si desume dal testo dell’art. 2506-quater, c.c. […]».
    Cass., 7 marzo 2016, n. 4455, in Dir. Giust., 8 marzo 2016: «Quando una scissione origina la costituzione di una nuova società, ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Detto principio riconosce il diritto del creditore alla preventiva escussione e individua soltanto un possibile ordine di escussione […]».
    Trib. Milano, 5 agosto 2016, in Società, 2016, 11, 1304: «La responsabilità solidale della società beneficiaria non è subordinata ad alcun beneficium excussionis in senso proprio, essendo sufficiente la mera richiesta di pagamento non soddisfatta dalla società scissa».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Scissione e limiti della responsabilità della beneficiaria di nuova costituzione per i debiti della scissa (Cass. 7 marzo 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 5 ottobre 2001, n. 12283, in Giur. Imp., 2002, 39: «In tema di imposte sui redditi, e con riferimento a fusione di società per incorporazione, ai sensi dell’art. 123, 3º comma, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, il subingresso della società incorporante negli obblighi e nei diritti della società incorporata si verifica dalla data in cui ha effetto la fusione, vale a dire dal giorno nel quale si determina la estinzione della seconda società e la successione ad essa della prima nei rapporti giuridici; pertanto, quando le parti della fusione, avvalendosi della facoltà - accordata dall’art. 2504 bis c.c. - di differirne gli effetti ad una data posteriore rispetto a quella dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c., stabiliscano non un giorno, ma un’ora che in esso ricada, solo il giorno successivo è qualificabile come data degli effetti della fusione, imponendo il riferimento del citato art. 123 d.p.r. n. 917 del 1986 al giorno, nella unitarietà, delle ore che lo compongono, di identificare la data degli effetti della fusione nel primo giorno in cui i medesimi si producono senza delimitazioni od eccezioni di carattere orario […]».
    - Cass., 5 ottobre 2001, n. 12283, in Giur. Imp., 2002, 39: «In tema di imposte sui redditi, e con riferimento a fusione di società per incorporazione, ai sensi dell’art. 123, 3º comma, d.p.r. 22 dice...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 193, La determinazione dell’ora di efficacia della fusione e della scissione, 17 novembre 2020: «La clausola dell’atto di fusione o di scissione, che preveda la decorrenza dell’efficacia della fusione o della scissione da uno specifico orario anche diverso dalle ore 00:00 del giorno in cui avviene l’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese (oppure, ove possibile, di un giorno successivo) ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, c.c., è legittima e produce gli effetti dell’operazione a partire dal giorno e dall’ora in essa dichiarati […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 193, La determinazione dell’ora di efficacia della fusione e della scissione, 17 novembre 2020: «La clausola dell’atto di fusione o di scissione, che preveda...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito Tributario n. 126-2014/T, Decadenza dalle agevolazioni per la proprietà coltivatrice per scissione parziale entro cinque anni dall’acquisto, in CNN Notizie del 12.5.2015: «[…] Secondo la teoria c.d. traslativa, che sostanzialmente vede nella scissione un fenomeno di carattere successorio (successione in universum jus, nel caso di scissione totale; successione a titolo particolare, nel caso di scissione parziale), è “imprescindibile”, e perciò qualificante, il trasferimento del patrimonio. […] Secondo la teoria modificativa, la scissione rappresenta, invece, una complessa modificazione dell’originario contratto sociale senza che si produca alcun effetto traslativo in senso tecnico […], la scissione inciderebbe direttamente sull’organizzazione societaria, moltiplicando, frammentando ed eventualmente aggregando le strutture produttive delle società coinvolte. La società scissa non trasferisce beni e rapporti giuridici alle beneficiarie. È invece l’organizzazione societaria che, frammentandosi, comporta la disaggregazione degli elementi patrimoniali e la relativa riaggregazione in società preesistenti ovvero create all’uopo […] Non si può dire che allo stato si sia posta la parola fine al dibattito […], tuttavia la tesi modificativa apparirebbe nettamente prevalente […]».fn>
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito Tributario n. 126-2014/T, Decadenza dalle agevolazioni per la proprietà coltivatrice per scissione parziale entro cinque anni dall’acquisto, in CNN Notizie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 6 ottobre 1998, n. 9897, in Rep. Foro It., 1998, voce Lavoro (rapporto), n. 1359: «Nel caso di scissione totale o parziale di società a norma degli art. 2504 septies seg. c.c., può verificarsi o meno un trasferimento di azienda dalla società soggetta a scissione alla società, o ad una delle società, cui sia trasferito il patrimonio, o una sua parte, della società scissa, e deve quindi verificarsi, con riferimento alle modalità specifiche dell’operazione e sulla base dei principi applicabili nella materia, se si sia verificato un mutamento di titolarità dell’azienda (o di suo ramo autonomo), permanendo inalterata la sua struttura organica […]».
    Cass., 27 aprile 2001, n. 6143, in Impresa, 2001, 1028; e in Notiz. Giurispr. Lav., 2001, 808: «In caso di scissione totalitaria di una società per azioni a norma dell’art. 2504 septies c.c., con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una successione a titolo universale tra la società oggetto di scissione - che si estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione - e le nuove società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società scissa e dei relativi rapporti […]».
    Cass., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225, in Notariato, 2017, 2, 159, con nota di Magliulo; in Società, 2017, 6, 739, con nota di Dalfino (e su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2018/I. Natura giuridica della scissione e formalità per l’assegnazione di beni immobili, in CNN Notizie del 25.2.2019): «la scissione, disciplinata dagli artt. 2506 ss. a decorrere dal 1° gennaio 2004 per effetto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, consistente nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie traslativa, che, sul piano processuale, non determina l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 111 c.p.c. (Cass. n. 30246 del 2011); con la conseguenza che il processo prosegue fra le parti originarie (Cass. n. 6471 del 2012)».
    - Cass., 6 ottobre 1998, n. 9897, in Rep. Foro It., 1998, voce Lavoro (rapporto), n. 1359: «Nel caso di scissione totale o parziale di società a norma degli art. 2504 septies seg. c.c., può verificars...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 1° ediz. 9/06: «La riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione o scissione societaria. […] Invero le fusioni o scissioni, totali o parziali, proprie o improprie, proporzionali o non proporzionali, sono sempre configurabili come negozi che hanno quale oggetto i soggetti società coinvolti, i cui assetti vengono ridefiniti, e non anche i loro patrimoni; risolvendosi in vicende meramente evolutive e modificative degli stessi soggetti, che conservano la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (confr. Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2006, n. 2637) […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.22, Ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «[…] la scissione di società non comporta l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. […] La scissione attua, pertanto, una modifica della struttura societaria realizzata Attraverso il frazionamento dei rapporti giuridici facenti capo alla società scindenda […]».
    In senso conforme: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.33, Scissione con attribuzione alla beneficiaria di diritti reali parziali derivati da un diritto di piena proprietà sussistente nel patrimonio della scissa, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Scissione, rapporti fra opposizione e solidarietà delle società partecipanti e natura della responsabilità ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. (Trib. Milano, 5 agosto 2016), in CNN Notizie dell’11.11.2016: «[…] Il Tribunale di Milano rileva […] come la mancata opposizione del creditore alla scissione non precluda l’azione ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., poiché si tratta di due rimedi in realtà complementari […]. L’opposizione, infatti, consiste in una forma di tutela reale ex ante che comporta, salva l’ipotesi di autorizzazione alla scissione in pendenza di opposizione ex artt. 2506-ter, 2503, 2445, ultimo comma c.c., l’improcedibilità della scissione “opposta” laddove la stessa preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori di attività e passività ricomprese nel patrimonio della società originaria. […] Viceversa, l’azione ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., costituisce una forma di tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, seppur con il limite del patrimonio risultante dalla scissione, così evitando le conseguenze della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Scissione, rapporti fra opposizione e solidarietà delle società partecipanti e natura della responsabilità ex art. 2506-quat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass. 7 marzo 2016, n. 4455, in Società, 2016, 7, 800, con nota di Urbani: «La società di nuova costituzione risponde con il valore di patrimonio assegnatole e non con l’intero patrimonio. Quanto al limite del “valore effettivo del patrimonio netto” assegnato o rimasto alla società escussa, si sostiene che esso definisce la misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie, non la misura della garanzia patrimoniale prestata dal debitore. Sicché ciascuna delle società risultanti dalla scissione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato, ma solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto ne risponde per intero, mentre le altre società ne rispondono solo nei limiti della quota di loro spettanza su quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori […]».
    Trib. Milano, 19 dicembre 2012, in Giur. It., 2013, 1327: «Nella scissione ciascuna società risponde illimitatamente dei debiti che le sono stati assegnati in base al progetto di scissione mentre le altre rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto che è stato loro attribuito».
    Trib. Milano, 22 luglio 2013, in Giur. It., 2013, 2545: «La responsabilità, solidale e sussidiaria, della società beneficiaria di una scissione parziale per debiti rimasti in capo alla scissa, già infruttuosamente escussa, è limitata al valore effettivo del patrimonio che le è stato assegnato, corrispondente non a quello contabile, bensì al “valore rettificato”, ottenuto calcolando le attività a valori correnti e non storici».
    - Cass. 7 marzo 2016, n. 4455, in Società, 2016, 7, 800, con nota di Urbani: «La società di nuova costituzione risponde con il valore di patrimonio assegnatole e non con l’intero patrimonio. Quanto al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Trib. Torino, 21 luglio 2009, in Giur. It., 2010, 121: «Quando dal progetto di scissione non sia desumibile a quale tra le società beneficiarie debba far carico un debito della società scissa (che, nella fattispecie, aveva conservato parte del suo patrimonio), rispondono in solido tutte le società, senza che le prime possano eccepire il beneficio della previa escussione della seconda, dovendo essere rispettato soltanto il limite costituito dal valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse».
    - Trib. Torino, 21 luglio 2009, in Giur. It., 2010, 121: «Quando dal progetto di scissione non sia desumibile a quale tra le società beneficiarie debba far carico un debito della società scissa (che, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 24 giugno 2015, n. 13059, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 356: «In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, 13º comma, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma l’art. 15, 2º comma, d.leg. 18 dicembre 1997 n. 472, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli art. 2506 bis, 2º comma e 2506 quater, 3º comma, c.c., prevedono limiti precisi».
    Cass., 3 novembre 2016, n. 22225, in Fisco, 2016, 46, 4495: «In caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti. È così estesa la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, […] nel caso di debito di imposta derivante da violazioni commesse anteriormente alla scissione […] per cui ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico […]».
    - Cass., 24 giugno 2015, n. 13059, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 356: «In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’op...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Scissione e limiti della responsabilità della beneficiaria di nuova costituzione per i debiti della scissa (Cass. 7 marzo 2016, n. 4455), in CNN Notizie del 10.3.2016: «[…] La Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza 7 marzo 2016, n. 4455, esamina la portata del disposto dell’art. 2506 quater comma 3, c.c. […]. […] secondo la Suprema Corte, la norma definisce la misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie, non la misura della garanzia patrimoniale prestata dal debitore. Sicché ciascuna delle società risultanti dalla scissione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato, ma solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto ne risponde per intero, mentre le altre società ne rispondono solo nei limiti della quota di loro spettanza su quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori. E in questo senso la norma tende appunto a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali, non certo ad accrescerle […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Scissione e limiti della responsabilità della beneficiaria di nuova costituzione per i debiti della scissa (Cass. 7 marzo 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 192, Limiti della retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione (artt. 2504-bis, 2506-quater c.c.), 17 novembre 2020: «La retrodatazione degli effetti contabili […] della scissione, consentita […] dall’art. 2506-quarter c.c., incontra il solo limite dell’avvenuta approvazione, ovvero della scadenza dei termini per l’approvazione, del bilancio (anche di una sola delle società partecipanti […] alla scissione) dell’esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili. È quindi possibile retrodatare gli effetti contabili […] della scissione a una data che ricada in un esercizio già chiuso, purché non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 192, Limiti della retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione (artt. 2504-bis, 2506-quater c.c.), 17 novembre 2020: «La retrodataz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.L.5, Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società socia di srl, 1° pubbl. 9/10: «La società che all’esito di un’operazione di scissione o fusione risulti titolare di una o più partecipazioni di srl, che anteriormente a tale operazione appartenevano ad altra società coinvolta in detta operazione, è legittimata all’esercizio dei diritti sociali dalla data in cui la fusione o scissione è divenuta efficace, indipendentemente dalla circostanza che risulti aggiornato nel registro imprese l’elenco soci della partecipata. La pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c. è infatti riservata ai trasferimenti in senso tecnico (onerosi, gratuiti o mortis causa), trasferimenti che non avvengono nelle fusioni e scissioni, risolvendosi le stesse in mere vicende evolutive dei soggetti coinvolti piuttosto che dei loro patrimoni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.L.5, Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società socia di srl, 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.9, Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/10: «La previsione contenuta nell’art. 2504-bis, comma 4, c.c., (richiamata per la scissione dall’art. 2506-quater, comma 1, ultimo periodo, c.c.), nella parte in cui disciplina l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto societario […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.9, Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione, 1° pubbl. 9/10: «La previsio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] Si ritiene di poter affermare la possibilità di imputare nel bilancio post fusione della società incorporante, oltre che il disavanzo da annullamento, anche il disavanzo da concambio, […]. […] le considerazioni sulla diversa natura dei disavanzi e sulla diversa “casualità” da cui dipende la loro misura, pur essendo condivisibili, non paiono decisive per ammettere l’imputazione del disavanzo solo in un caso e non nell’altro. Sia il disavanzo da annullamento che il disavanzo da concambio esprimono infatti un maggior valore del patrimonio dell’incorporata, suscettibile di essere imputato (alle condizioni qui precisate) nel bilancio dell’incorporante, sempre che, s’intende, essi esprimano “effettivamente” un maggior valore e non siano invece il frutto di “un cattivo affare” in sede di acquisto della partecipazione o di negoziazione del rapporto di cambio […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 6, Possibilità di attuare una fusione o una scissione con rivalutazione delle poste contabili, luglio 2013: «Deve ritenersi ammissibile che […] in caso di fusione omogenea tra società di capitali l’aumento di capitale della società incorporante possa essere di importo superiore al valore del patrimonio netto contabile della società incorporata o, in caso di fusione propria, il capitale della società risultante dalla fusione possa essere di importo superiore alla somma dei patrimoni netti contabili della società partecipanti […] L’assunto appare sostenibile nonostante: 1) l’operatività dei criteri inderogabili di formazione del bilancio, testimoniata dall’art. 2423-bis n. 6 c.c., secondo cui “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”; 2) il principio di continuità dei bilanci nella fusione […] sancito dall’art. 2504-bis, quarto comma, c.c. Infatti non può negarsi che la rivalutazione delle poste di bilancio della società incorporata […] verrebbe nella specie effettuata (i) con le cautele poste dalla legge a presidio della effettività del capitale e (ii) nel contesto di un’operazione straordinaria implicante una rilevante riorganizzazione aziendale, senza porre pertanto problemi di comparabilità del bilancio post fusione […] con i bilanci pregressi […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] Si ritiene di poter affer...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] si afferma la necessità - solo nel caso del disavanzo da concambio e non nell’avanzo da annullamento - di affidare agli esperti designati ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. anche il compito di redigere la perizia ai sensi dell’art. 2343 c.c., con l’attestazione che il valore del patrimonio della società incorporata è almeno pari all’aumento di capitale deliberato dall’incorporante al fine di emettere le azioni o quote necessarie per la soddisfazione del rapporto di cambio. Del resto, non mancano nell’ordinamento analoghe ipotesi, nelle quali la legge prevede espressamente la necessità di ricorrere alla perizia ai sensi dell’art. 2343 c.c., per valutare gli assets patrimoniali che vengono attribuiti alla società incorporante a fronte della creazione del capitale sociale: è questo il caso dell’incorporazione di una società di persone da parte di una società di capitali, come prevede l’art. 2501-sexies, comma 7, c.c. Di tale norma, quindi, si farebbe applicazione analogica anche in questa ulteriore ipotesi, in cui la fusione darebbe luogo alla creazione di capitale sociale mediante l’imputazione di valori non già iscritti nel bilancio della società incorporata […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 42-2006/I, Scissione: disavanzo da concambio e aumento di capitale delle beneficiarie, in CNN Notizie del 17.5.2007; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 202-2012/I e Tributario n. 143-2012/T, Scissione parziale non proporzionale, modificabilità dei valori di bilancio degli elementi del patrimonio della società e profili di elusione fiscale, in CNN Notizie del 13.3.2013.
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 6, Possibilità di attuare una fusione o una scissione con rivalutazione delle poste contabili, luglio 2013: «Deve ritenersi ammissibile che […] in materia di scissione omogenea tra società di capitali, l’aumento di capitale della società beneficiaria preesistente - o, in caso di scissione in favore di società di nuova costituzione, il capitale della beneficiaria - possa essere di importo superiore al valore della parte del patrimonio netto contabile della scissa assegnato alla beneficiaria. L’assunto appare sostenibile nonostante: 1) l’operatività dei criteri inderogabili di formazione del bilancio, testimoniata dall’art. 2423-bis n. 6 c.c., secondo cui “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”; 2) il principio di continuità dei bilanci […] nella scissione sancito dall’art. 2504-bis, quarto comma, c.c. […]. […] il legislatore considera la fusione e la scissione istituti regolati da principi propri, giustificati dalla straordinarietà dell’operazione. Ne deriva che per coerenza sistematica la rivalutazione vietata dal principio di continuità di cui all’art. 2504-bis, quarto comma, c.c. deve ritenersi esclusivamente quella effettuata in assenza di stima redatta ex artt. 2343, 2465 c.c. - o, in quanto compatibile, ex art. 2343-ter c.c. - e non anche quella accompagnata da tale stima […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] si afferma la necessità -...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/08: «[…] Ciò che deve ritenersi in ogni caso non consentito, seguendo il solo schema della scissione non proporzionale o della scissione asimmetrica, è la assegnazione di partecipazioni secondo un rapporto di cambio non congruo, provocando quindi un arricchimento o impoverimento di alcuni soci. Tale eventualità è ovviamente lecita, ma deve essere posta in essere secondo uno schema negoziale tipico che enunci la causa del trasferimento di ricchezza: donazione, vendita, datio in solutum, ecc.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/08: «[…] Ciò che deve ritenersi in ogni caso ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Trib. Torino, 29 settembre 2014, in Giur. It., 2015, 671, con nota di Bertolotti: «Non è conforme alla lettera ed allo spirito delle norme dettate in tema di scissione, la cui ratio consiste nel garantire ai soci della scissa la piena conservazione del valore effettivo della loro partecipazione, un’operazione, definita di scissione parziale, con cui una società assegni ad altre, da essa controllate in misura totalitaria, quote del proprio patrimonio, senza che venga prevista l’attribuzione di quote delle beneficiarie ai propri soci».
    - Trib. Torino, 29 settembre 2014, in Giur. It., 2015, 671, con nota di Bertolotti: «Non è conforme alla lettera ed allo spirito delle norme dettate in tema di scissione, la cui ratio consiste nel gar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.10, Individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[…] L’interesse tutelato dalla norma infatti non è altro che il diritto di ciascun socio della scissa a divenire socio di tutte le società partecipanti alla fusione (scissa e beneficiaria/e), nel caso di scissione parziale, e il diritto di ciascun socio della società partecipanti alla scissione a divenire socio di tutte le società partecipanti alla scissione, nel caso di scissione totale. Conseguentemente non sarà necessario il consenso dei soci della scissa che non vengono estromessi da alcuna delle società risultanti dall’operazione, né dei soci della/e beneficiaria/e preesistenti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.10, Individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/15 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 69-2009/I, La disciplina della scissione “asimmetrica”: l’ambito di applicazione e l’interferenza del consenso individuale sul procedimento deliberativo, in CNN Notizie del 13.5.2009: «[…] Si ritiene pertanto che il consenso individuale, non all’approvazione del progetto di scissione, perché tale non è il suo oggetto, ma alla distribuzione di partecipazioni nella scissa in cambio della mancata (totale o parziale) assegnazione di partecipazioni in una o più beneficiarie, possa essere prestato, oltre che in adunanza, anche in via preventiva o successiva, purché entro il termine previsto dalla legge per l’iscrizione della deliberazione di approvazione del progetto di scissione, alla stregua di quanto previsto o sostenuto con riferimento alle altre ipotesi di consenso individuale sopra rievocate. In mancanza del consenso anche di un solo socio entro il termine sopra richiamato la deliberazione di approvazione del progetto di scissione resterà definitivamente inefficace e non potrà essere iscritta […]».
    In senso conforme, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-2021/I, Scissione asimmetrica di confidi, in CNN Notizie del 3.8.2022.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 69-2009/I, La disciplina della scissione “asimmetrica”: l’ambito di applicazione e l’interferenza del consenso individuale sul procedimento de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.10, Individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «Nella scissione asimmetrica il “consenso unanime” richiesto dall’art. 2506, comma 2, c.c., deve intendersi come il consenso dei soli soci cui non siano assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie. […] A quanto sopra consegue che: a) il consenso dei soci alla scissione asimmetrica può essere prestato sia al momento dell’approvazione del relativo progetto sia antecedentemente che successivamente a tale momento, purché prima della stipula dell’atto di scissione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.10, Individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/15 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 28, Scissione parziale - partecipazione alle società di nuova costituzione: «[…] Per quanto riguarda la scissione “asimmetrica” di cui all’art. 2506 c.c., una lettura restrittiva della norma in esame dovrebbe portare ad escludere che questa possa attuarsi mediante l’attribuzione ai singoli soci della scissa dell’intero capitale di ciascuna beneficiaria, senza che, contestualmente, gli altri ricevano una correlativa attribuzione di quote nella scissa. Nella fattispecie in esame, tuttavia, la descritta ratio della norma non è contraddetta laddove si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 1. i valori patrimoniali assegnati alle singole società beneficiarie siano sostanzialmente equivalenti; 2. le quote di partecipazione al capitale della società scissa restino immutate. Con riferimento alla prima condizione, innanzi tutto va detto che più che di “equivalenza” delle attribuzioni patrimoniali alle società beneficiarie, deve parlarsi di “proporzionalità” tra l’attribuzione patrimoniale e l’entità dell’originaria partecipazione nel socio nella scissa. […] Per quanto riguarda la seconda condizione, ossia il mantenimento nella scissa delle originarie proporzioni di partecipazione sociale, questa appare davvero condizione essenziale […]. La scissione asimmetrica […] presuppone […] una fisiologica alterazione degli equilibri di partecipazione nella scissa, necessaria per compensare la mancata attribuzione ad uno o più soci di quote in una o più società beneficiarie. Nel caso in esame, invece, l’ottenimento della titolarità esclusiva del pacchetto di quote di una società beneficiaria in capo ai singoli soci della scissa, non solo giustifica la non alterazione della distribuzione patrimoniale nella scissa, ma addirittura la impone, in quanto una eventuale variazione della percentuale di partecipazione al capitale della scissa potrebbe alterare l’equilibrio patrimoniale soggettivo che si intende realizzare. […] ferma restando l’esigenza imprescindibile del requisito dell’unanimità dei consensi, deve ritenersi che, verificandosi entrambe le circostanze sopra riportate, la scissione possa utilmente realizzarsi, senza violare alcun precetto […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 122-2009/I e 90-2009/T, Scissione di s.r.l. unipersonale con beneficiaria altra s.r.l. unipersonale partecipata dallo stesso socio, in CNN Notizie del 28.5.2009.
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 28, Scissione parziale - partecipazione alle società di nuova costituzione: «[…] Per quanto riguarda la scissione “asimmetrica” di cui all’art. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/08: «[…] La scissione asimmetrica è invece disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 2506 c.c., il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie, ma partecipazioni della scissa. Tale disposizione, stabilendo un principio generale circa la possibilità per i soci di disporre all’unanimità del loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti da una scissione, può essere interpretata estensivamente. Può quindi ritenersi legittimo che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultati da una scissione (siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando tale mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in qualsiasi altra o altre società risultanti […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 122-2009/I e 90-2009/T, Scissione di s.r.l. unipersonale con beneficiaria altra s.r.l. unipersonale partecipata dallo stesso socio, in CNN Notizie del 28.5.2009.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/08: «[…] La scissione asimmetrica è invece di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-2021/I, Scissione asimmetrica di confidi, in CNN Notizie del 3.8.2022: «La scissione asimmetrica […] è quella delineata dall’art. 2506, comma 2, c.c., nella quale, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengono distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa […]. […] il “consenso unanime” è richiesto laddove vi sia: (i) una scissione parziale, in quanto nella totale non sarebbe possibile assegnare azioni della scissa; (ii) senza assegnazione ad alcuni soci della scissa di partecipazioni di una delle beneficiarie […]; (iii) con assegnazione di azioni della scissa ai soci che non ricevano azioni delle beneficiarie. […] la disciplina della scissione asimmetrica non si applica nell’ipotesi in cui i soci che ricevono partecipazioni in una delle società beneficiarie conservino le partecipazioni, ancorché in misura diversa rispetto a quella originaria, nella società scissa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-2021/I, Scissione asimmetrica di confidi, in CNN Notizie del 3.8.2022: «La scissione asimmetrica […] è quella delineata dall’art. 2506, co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 69-2009/I, La disciplina della scissione “asimmetrica”: l’ambito di applicazione e l’interferenza del consenso individuale sul procedimento deliberativo, in CNN Notizie del 13.5.2009: «[…] In altri termini, pare legittimo che il progetto di scissione, recuperando la soluzione indicata nella norma previgente [art. 2504 octies previgente, N.d.A.], consenta ad ogni socio di optare per la distribuzione proporzionale ed il mantenimento della sua posizione originaria nella scissa in luogo della distribuzione non proporzionale descritta nell’art. 2506 secondo comma. La soluzione proposta risponde all’esigenza di conciliare il diritto del singolo socio con l’interesse, che pare meritevole di tutela, di evitare l’interruzione e la riproposizione del procedimento di scissione qualora non si ottenga il consenso di tutti i soci, ma solo di una parte di essi, alla distribuzione non proporzionale che coinvolga le partecipazioni della scissa […]».
    In senso conforme, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-2021/I, Scissione asimmetrica di confidi, in CNN Notizie del 3.8.2022.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.11, Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[…] La ratio del requisito del consenso unanime, considerato incongruo nel sistema in quanto la scissione asimmetrica costituisce una particolare forma di attuazione della scissione non proporzionale e non una tipologia a se stante di scissione, né giustificato da una maggior pericolosità, deriva dalla necessità di eliminare il rischio che ai soci della scissa non vengano assegnate partecipazioni in tutte le società partecipanti alla scissione, ma soltanto della medesima scissa o di una o alcuna delle beneficiarie. […] Conseguentemente, l’attribuzione a detti soci (soci della scissa cui non siano assegnate partecipazioni di una o più società partecipanti alla scissione) della facoltà di optare per la assegnazione proporzionale di azioni o partecipazioni tanto della scissa che della o delle beneficiarie (specie se la regola di default sia quest’ultima) elimina per definizione tale rischio, facendo venir meno la necessità del consenso unanime […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 69-2009/I, La disciplina della scissione “asimmetrica”: l’ambito di applicazione e l’interferenza del consenso individuale sul procedimento de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.11, Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[…] Si pone infine il problema di stabilire quali siano le conseguenze dell’esercizio dell’opzione proporzionale da parte di taluni soci sulla compagine sociale. Nessun problema si pone qualora il progetto di scissione determini la regolamentazione di tale eventualità; in via meramente esemplificativa il progetto potrebbe prevedere (I) che l’intera operazione venga a decadere, ovvero (II) che in tal caso la scissione diventi proporzionale per tutti i soci della scissa, ovvero infine (III) che le minori partecipazioni assegnate a determinati soci per effetto dell’esercizio dell’opzione proporzionale da parte di altri soci, siano compensate con l’assegnazione ai primi della porzione di partecipazione rifiutata dai secondi necessaria a mantenere inalterato il rapporto di cambio. Nel caso in cui il progetto di scissione nulla preveda al riguardo tale ultima ipotesi è anche quella preferibile, in quanto l’unica conforme alla volontà espressa nel progetto di scissione; infatti i soci della scissa non optanti esprimono indubbiamente il loro consenso alla diversa ripartizione tra loro delle partecipazioni nei termini sopra indicati».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.11, Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale, 1° ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.11, Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[…] Con riferimento alle modalità attuative dell’esercizio dell’opzione proporzionale si può ritenere che il singolo socio sia sufficientemente tutelato mediante la previsione nel progetto di scissione di un congruo termine (ad esempio un termine equivalente a quello concesso dalla legge ai creditori per opporsi) e di adeguate modalità per manifestare la propria opzione individuale (per esempio: raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata presso la sede legale ed indirizzata al legale rappresentante), per la quale pare opportuno che sia individualmente sollecitato […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.11, Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale, 1° ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.11, Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[…] Quid iuris dei soci non intervenuti in assemblea e che non si siano espressi relativamente all’opzione proporzionale? Appare prudenziale, allo stato, come ritenuto anche da attenta dottrina […] che a tali soci venga applicato il criterio proporzionale, conseguentemente gli stessi riceveranno, a fronte dell’annullamento di una parte della partecipazione della società scissa posseduta, una partecipazione delle beneficiarie proporzionale alla partecipazione detenuta nella società scissa […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.11, Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale, 1° ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 40-2012/I, Scissione asimmetrica: a) unica beneficiaria; b) rinuncia alla relazione degli esperti, in CNN Notizie del 5.9.2012: «Si pongono due quesiti in tema di scissione asimmetrica (art. 2506, comma 2, c.c.): […] 2) si chiede, inoltre, benché vi siano più rapporti di cambio, se sia possibile rinunciare alla Relazione degli Esperti.[…] Quanto alla seconda questione, il terzo comma dell’art. 2506-ter, c.c., dopo aver disposto che alla scissione si applica l’art. 2501-sexies, c.c., e quindi la relazione degli esperti circa la congruità del rapporto di cambio, precisa che la stessa relazione non è richiesta nell’ipotesi in cui la scissione avvenga con costituzione di nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quelli proporzionali.[…] Sul piano degli interessi coinvolti dall’operazione, poi, la legge prescinde dalla relazione degli esperti nel caso in cui non si ponga un problema di congruità del concambio: la norma, non prescrivendo la relazione come documento sempre e comunque imprescindibile, è quindi, evidentemente, rivolta a tutelare gli interessi dei soci e non gli interessi dei terzi creditori […]. Peraltro, l’esonero dalla redazione della relazione degli esperti può anche derivare dal consenso unanime dei soci, a conferma del fatto che questa è “disponibile”, non essendo finalizzata alla tutela dei terzi […] come autorevolmente affermato (Consiglio Notarile di Milano, massima n. 25 del 22 marzo 2004, in Consiglio Notarile di Milano, Massime notarili in materia societaria, Milano, 2007, 97) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 40-2012/I, Scissione asimmetrica: a) unica beneficiaria; b) rinuncia alla relazione degli esperti, in CNN Notizie del 5.9.2012: «Si pongono d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 40-2012/I, Scissione asimmetrica: a) unica beneficiaria; b) rinuncia alla relazione degli esperti, in CNN Notizie del 5.9.2012: «Si pongono due quesiti in tema di scissione asimmetrica (art. 2506, comma 2, c.c.): 1) si chiede, anzitutto, se la scissione asimmetrica possa aver corso anche laddove la beneficiaria sia una sola; […] Quanto al primo profilo, si segnalano due opposti orientamenti. […] la tesi prevalente ritiene che, la regola dell’unanimità prevista dal secondo comma dell’art. 2506 c.c. si estenda ai casi di scissione a favore di unica beneficiaria e di scissione attuata senza assegnazione di nuove partecipazioni della scissa ma tramite incremento del valore proporzionale di queste ultime, fermo restando il presupposto necessario dell’assegnazione a taluni soci di partecipazioni nella scissa in luogo di partecipazioni nella o nelle beneficiarie […]».
    In senso conforme, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-2021/I, Scissione asimmetrica di confidi, in CNN Notizie del 3.8.2022.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 40-2012/I, Scissione asimmetrica: a) unica beneficiaria; b) rinuncia alla relazione degli esperti, in CNN Notizie del 5.9.2012: «Si pongono d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.16, Effetti sul primo bilancio successivo della fusione e della scissione inversa, 1° pubbl. 9/22: «Si ritiene che la fusione e la scissione inversa debbano produrre gli stessi effetti contabili che si verificano nelle medesime aggregazioni realizzate in maniera diretta. […] Pertanto, qualora la […] scissa abbia iscritto nel proprio bilancio le partecipazioni nella […] beneficiaria ad un valore superiore a quello della frazione del patrimonio netto di quest’ultima da esse rappresentato, all’esito dell’operazione di […] scissione inversa tale maggior valore dovrà essere imputato agli elementi dell’attivo e del passivo della società risultante […] e, per la differenza, ad avviamento […], ove la società risultante non mantenga la proprietà delle proprie partecipazioni ma le utilizzi per soddisfare il concambio. Anche nella diversa ipotesi in cui emerga un disavanzo da concambio, […] si procederà con l’imputazione dello stesso agli elementi dell’attivo capaci di tale imputazione […]. In nessun caso deve essere iscritta nella società […] beneficiaria la riserva negativa di cui all’art 2357 ter, ultimo comma, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.16, Effetti sul primo bilancio successivo della fusione e della scissione inversa, 1° pubbl. 9/22: «Si ritiene ch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.14, Scissione inversa, 1° pubbl. 9/22: «Si ritengono legittime le operazioni di scissione nelle quali sia previsto che la scissa/partecipante assegni alla beneficiaria/partecipata tutta o parte della sua partecipazione in quest’ultima (c.d. scissione inversa) […] rappresentativ[a] di una qualunque percentuale del capitale sociale della beneficiaria, compresa quella del 100%. All’esito di dette operazioni […] dovranno essere assegnate ai soci della scissa le partecipazioni nella beneficiaria che siano in grado di soddisfare il congruo concambio […]. Se la beneficiaria è una società azionaria potrà mantenere la proprietà delle partecipazioni proprie ricevute in assegnazione […]. Se invece la società beneficiaria non è una società azionaria non potrà mantenere la proprietà delle partecipazioni proprie ricevute in assegnazione ma dovrà o annullarle o utilizzarle per soddisfare il concambio. […] Nel caso in cui la società beneficiaria mantenga la proprietà delle partecipazioni proprie ricevute per effetto della scissione non dovrà essere costituita la riserva negativa di cui all’art. 2357 ter, ultimo comma, c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.14, Scissione inversa, 1° pubbl. 9/22: «Si ritengono legittime le operazioni di scissione nelle quali sia previst...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.15, Soddisfazione del rapporto di cambio nella fusione e nella scissione inversa, 1° pubbl. 9/22: «Nella […] scissione inversa ai soci della società […] scissa/partecipante devono essere attribuite partecipazioni nella […] beneficiaria/partecipata in grado di mantenere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni ante e post operazione. Nel caso in cui la […] beneficiaria sia una società azionaria che ritenga di mantenere la proprietà delle azioni proprie ricevute in assegnazione dovranno essere emesse nuove azioni a soddisfazione del concambio. Dette nuove azioni […] deriveranno da un aumento “gratuito” di capitale, […] coperto con riserve di patrimonio […]; qualora invece la società abbia azioni prive di valore nominale, l’emissione di nuove azioni potrà avvenire senza procedere ad un aumento di capitale. […] Nel caso, invece, in cui la […] beneficiaria sia una società azionaria che non ritenga di mantenere la proprietà delle azioni proprie assegnate, ovvero sia una società non azionaria alla quale non è consentito mantenere tale proprietà, le partecipazioni da attribuire ai soci della […] scissa potranno essere: a) le medesime partecipazioni ricevute in assegnazione dalla società risultante; b) nuove partecipazioni derivanti dall’annullamento e riemissione di quelle ricevute in assegnazione dalla risultante […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.15, Soddisfazione del rapporto di cambio nella fusione e nella scissione inversa, 1° pubbl. 9/22: «Nella […] scis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in Società, 2006, 1385: «La c.d. efficacia sanante dell’iscrizione […] nel registro delle imprese riguarda sia gli eventuali vizi che colpiscono direttamente l’atto […] di scissione sia quelli che si fossero verificati nel corso dell’iter procedimentale che ha portato alla formazione dell’atto e alla sua iscrizione successiva».
    Cass., 20 novembre 2013, n. 26043, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 845: «Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un’ipotesi di scissione c.d. negativa, da ritenersi non consentita […], fermo restando che, l’invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l’iscrizione dell’ultimo atto della scissione nel registro delle imprese […]».
    - Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in Società, 2006, 1385: «La c.d. efficacia sanante dell’iscrizione […] nel registro delle imprese riguarda sia gli eventuali vizi che colpiscono direttamente l’att...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 20 novembre 2013, n. 26043, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 845: «Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un’ipotesi di scissione c.d. negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni […]».
    - Cass., 20 novembre 2013, n. 26043, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 845: «Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1 di luglio 2016, Scissione negativa: «[…] Può, infatti, accadere che il netto assegnato sia negativo o nullo solo dal punto di vista contabile, in quanto in base ai valori correnti tale netto sia positivo e non si intenda per le più svariate ragioni effettuare un aggiornamento ai valori effettivi. In tal caso non si pongono particolari problemi per la determinazione del rapporto di cambio della scissione. […] L’unica particolarità dell’operazione risiede nel fatto che il netto contabile assegnato alla beneficiaria, siccome negativo o nullo, non può supportare un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio. Ne consegue che per attuare tale rapporto occorrerà avvalersi di soluzioni alternative, quali l’utilizzo di poste di netto della beneficiaria ovvero delle tecniche di attuazione del rapporto di cambio senza aumento del capitale sociale della beneficiaria, quale la redistribuzione del capitale di quest’ultima […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1 di luglio 2016, Scissione negativa: «[…] Può, infatti, accadere che il netto assegnato sia negativo o nullo solo dal punto di vista contabile, in quanto in b...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1 di luglio 2016, Scissione negativa: «È ammissibile, alle condizioni di seguito indicate, la scissione mediante assegnazione alla o alle beneficiarie di un netto patrimoniale avente valore negativo dal punto di vista contabile, ma positivo a valori correnti. In tal caso la determinazione del rapporto di cambio segue le regole ordinarie, atteso che siffatto rapporto non può che tenere conto dei valori effettivi degli elementi patrimoniali considerati nell’operazione. Sul piano patrimoniale l’operazione è ammissibile laddove […]: […] 3) si tratti di una scissione a scopo meramente liquidativo, siccome effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione e prevedendosi che la società beneficiaria continui ad essere una società in stato di liquidazione».
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1 di luglio 2016, Scissione negativa: «È ammissibile, alle condizioni di seguito indicate, la scissione mediante assegnazione alla o alle beneficiarie di un ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cfr., però, Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] posto che siffatta imputazione del disavanzo da concambio, a differenza di quello da annullamento, comporta la formazione ex novo di capitale sociale non coperto da valori già risultanti nelle scritture contabili e nei bilanci delle società partecipanti alla fusione, è in tal caso necessario che venga redatta anche la relazione di stima del patrimonio della società incorporata a norma dell’art. 2343 c.c., la quale potrà pertanto essere affidata agli esperti incaricati della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, in analogia a quanto dispone l’art. 2501-sexies, comma 7, c.c. […]. La medesima conclusione deve ritenersi applicabile, mutatis mutandis, anche per la scissione, sia in ipotesi di scissione a favore di società preesistenti (nella quale si riproduce una situazione sostanzialmente analoga a quella della fusione per incorporazione), sia in caso di scissione a favore di società di nuova costituzione (nella quale, invece, l’imputazione del disavanzo da concambio rappresenta addirittura una “condicio sine qua non” per poter dar corso all’operazione, ogni qual volta la parte di patrimonio assegnata ad una beneficiaria di nuova costituzione, pur avendo un valore effettivo positivo, presenti valori contabili negativi) […]».
    - Cfr., però, Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72, Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.), 15 novembre 2005: «[…] posto che sif...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.1, Scissione o fusione negativa, 1° pubbl. 9/08: «È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi (cosiddetta “scissione negativa”), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo. In tal caso si ritiene che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente […]. Il principio esposto deve ritenersi applicabile, per l’identica ratio, anche all’ipotesi della fusione, laddove l’incorporata abbia un patrimonio contabile negativo ma reale positivo. Al contrario, non si ritiene ammissibile una scissione o fusione “negativa” nell’ipotesi in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato (comprensivo dell’eventuale avviamento) sia negativo, poiché in tal caso non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 85-2010/I, Scissione non proporzionale con attribuzione ad una delle beneficiarie di un patrimonio netto contabile negativo e perizia di stima, in CNN Notizie del 5.5.2010: «[…] La tesi prevalente distingue fra valore economico e valore contabile: elemento fondamentale della scissione è il trasferimento di elementi patrimoniali della scissa che costituiscano ricchezza, e che quindi abbiano un valore economico positivo, indipendentemente dal loro valore contabile. Se il valore netto contabile degli elementi patrimoniali della scissa trasferiti alla beneficiaria è negativo, si dovrebbe realizzare un disavanzo da concambio in quanto la società beneficiaria aumenterà il capitale a servizio della scissione, assegnando azioni o quote ai soci della scissa in ragione del rapporto di cambio determinato dagli amministratori e, quindi, per un valore pari al valore economico del netto patrimoniale trasferito superiore al netto contabile (negativo) dello stesso; la beneficiaria dovrà procedere alla copertura del patrimonio netto (negativo) ad essa trasferita con riserve (o con una corrispondente riduzione di capitale); la società scissa incrementerà il proprio netto patrimoniale in misura pari al netto trasferito alla beneficiaria, imputando l’incremento ad un’apposita riserva di patrimonio netto […]. Il trasferimento di un netto contabile negativo dalla scissa alla beneficiaria è, quindi, compatibile con la nozione di scissione, sempreché il valore economico di quanto trasferito sia positivo e la beneficiaria abbia riserve (o possa ridurre il proprio capitale) in misura tale da coprire il netto contabile […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 54-2012/I, Scissione parziale e assegnazione di patrimonio con valore contabile negativo, in CNN Notizie del 30.10.2012: «[…] Il trasferimento di un netto contabile negativo dalla scissa alla beneficiaria è, quindi, compatibile con la nozione di scissione, sempreché il valore economico di quanto trasferito sia positivo e la beneficiaria abbia riserve (o possa ridurre il proprio capitale) in misura tale da coprire il netto contabile […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.1, Scissione o fusione negativa, 1° pubbl. 9/08: «È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.1, Scissione o fusione negativa, 1° pubbl. 9/08: «È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi (cosiddetta “scissione negativa”), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo. In tal caso si ritiene che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente e l’operazione debba alternativamente attuarsi: a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito; b) mediante rilevazione della minusvalenza […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.1, Scissione o fusione negativa, 1° pubbl. 9/08: «È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1 di luglio 2016, Scissione negativa: «Può, invece, accadere che il netto assegnato abbia un valore negativo o nullo non solo dal punto di vista contabile, ma anche considerando i valori correnti. In tal caso non sarebbe possibile, mediante assegnazione di partecipazioni sociali della beneficiaria preesistente ai soci della società scissa, configurare un rapporto di cambio congruo, in quanto tale assegnazione, posto che il valore effettivo netto del patrimonio della beneficiaria sia positivo, lederebbe i soci di quest’ultima. […] Ne consegue che l’unico modo per configurare un congruo rapporto di cambio nel caso di specie è quello: - in caso di netto negativo, di assegnare in concambio, in ipotesi di scissione parziale, solo azioni o quote della scissa e per di più non già in favore di soci della scissa medesima, bensì in favore dei soci della beneficiaria; - in caso di netto nullo, di non attuare alcun rapporto di cambio […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1 di luglio 2016, Scissione negativa: «Può, invece, accadere che il netto assegnato abbia un valore negativo o nullo non solo dal punto di vista contabile, ma ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1 di luglio 2016, Scissione negativa: «È ammissibile, alle condizioni di seguito indicate, la scissione mediante assegnazione alla o alle beneficiarie di un netto patrimoniale avente valore negativo sia dal punto di vista contabile sia a valori correnti. In tal caso, quanto alla determinazione del rapporto di cambio, l’operazione è attuabile laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze: […] 3) si attribuiscano in concambio, in ipotesi di scissione totale, ai soci della beneficiaria preesistente assegnataria del netto negativo, partecipazioni nell’altra o nelle altre beneficiarie. Sul piano patrimoniale l’operazione è ammissibile laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze: 1) il patrimonio netto della beneficiaria preesistente presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole, senza dar luogo nella beneficiaria stessa alla fattispecie di cui all’art. 2447 c.c. o dell’art. 2482-ter c.c.; 2) si tratti di una scissione a scopo meramente liquidativo, siccome effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione e prevedendosi che la società beneficiaria continui ad essere una società in stato di liquidazione».
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1 di luglio 2016, Scissione negativa: «È ammissibile, alle condizioni di seguito indicate, la scissione mediante assegnazione alla o alle beneficiarie di un ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/08: «Nella scissione tipica le azioni o quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiarie) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria. Costituiscono eccezioni a tale principio la scissione non proporzionale e la scissione asimmetrica. La prima è disciplinata dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 2506 bis c.c., e si concretizza ogni qualvolta il progetto di scissione preveda una assegnazione ai soci in misura non proporzionale, senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con conguagli in denaro. Perché ricorra tale fattispecie è tuttavia indispensabile che nessun socio sia escluso dalla assegnazione, anche se minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti dalla scissione, compresa la scissa […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.E.2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/08: «Nella scissione tipica le azioni o quote...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 30, Scissione non proporzionale con facoltà di scelta di assegnazione proporzionale (art. 2506 c.c.), 22 marzo 2004: «La riforma ha inciso profondamente sulla scissione non proporzionale. Alla previgente regola, secondo cui la scissione non proporzionale, pur ammessa anche in difetto di consenso unanime, doveva in ogni caso consentire l’opzione proporzionale, si è ora sostituita la regola per cui, ove il progetto preveda una scissione non proporzionale, ai soci che non approvino (espressione equivalente a quella dei soci “che non hanno concorso alla deliberazione” utilizzata in tema di recesso) il progetto spetta un diritto di exit, vale a dire il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (art. 2506-ter, comma 4, c.c.). La disposizione intende evidentemente evitare (o, meglio, introdurre) una via di uscita per il caso di alterazione forzosa della posizione amministrativa reciproca e di quella patrimoniale del socio […]. […] L’alterazione forzosa cui si correla, e che giustifica, il diritto di far acquistare la partecipazione del socio non consenziente, in quanto risultato ovviamente disponibile dal socio, non ricorre, peraltro, neppure nell’ipotesi in cui sia consentito […] a ciascun socio di optare tra la attribuzione proporzionale e quella non proporzionale (specie se la regola di default in assenza di opzione espressa sia quella della partecipazione proporzionale). Non pare che alla soluzione si possa obiettare che anche in caso di opzione il socio potrebbe vedere alterata la propria posizione amministrativa reciproca. Se ciò si verifica infatti è per scelta degli altri soci, non per imposizione. […] L’attribuzione della facoltà di optare per l’assegnazione proporzionale di azioni della o delle beneficiarie (specie se la regola di default sia quest’ultima) elimina per definizione il rischio di mantenimento forzoso della (sia pur dilatata) partecipazione nella società scissa che sta alla base della richiesta del requisito del consenso unanime, che, dunque in presenza dell’opzione, non pare più abbia ragione d’essere».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 30, Scissione non proporzionale con facoltà di scelta di assegnazione proporzionale (art. 2506 c.c.), 22 marzo 2004: «La riforma ha inciso profondamente sull...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 37-2018/I, Scissione totale non proporzionale, in CNN Notizie del 24.10.2018: «[…] Posto, quindi, che l’operazione di scissione totale non proporzionale appare ammissibile, è, tuttavia, sorto il dubbio se in tal caso occorra il consenso unanime dei soci […]. Sembra doversi concludere nel senso che la fattispecie prospettata possa essere inquadrata nell’ambito di una scissione totale non proporzionale “estrema”, che per certi effetti è simile alla scissione asimmetrica, ma che è soggetta alla regola generale di cui all’art. 2506-bis, comma 4 (maggioranza e diritto del dissenziente a farsi riacquistare le proprie partecipazioni con corrispettivo da determinarsi alla stregua dei criteri stabiliti per il recesso) e sottratta al consenso unanime ex art. 2506, comma 2, non essendo sussumibile in tale disposizione […]».
    Nel medesimo senso, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 79-2022/I, Scissione totale non proporzionale, in CNN Notizie del 17.11.2022.
    Trib. Milano, 21 settembre 2020, in Giur. It., 2021, 4, 903, con nota di Guercio (e su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Scissione totale non proporzionale e inapplicabilità della disciplina della scissione asimmetrica, in CNN Notizie del 23.12.2020): «In caso di scissione totale non proporzionale “estrema”, ove nessuno dei soci diventi assegnatario di quote della società originaria (destinata ad “estinguersi”), ma ciascuno di essi diventi unico socio di ogni società beneficiaria di nuova costituzione, non si applica la disciplina in tema di consenso unanime dei soci dettata per la scissione parziale asimmetrica dal secondo comma dell’art. 2506 c.c., disciplina quest’ultima il cui carattere derogatorio del principio generale di maggioranza esclude ogni interpretazione estensiva o analogica».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 37-2018/I, Scissione totale non proporzionale, in CNN Notizie del 24.10.2018: «[…] Posto, quindi, che l’operazione di scissione totale non pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] dopo la riforma, la categoria delle fusioni e scissioni eterogenee si presta ad essere articolata in tre gruppi: […] (ii) fusioni e scissioni cui partecipano società causalmente diverse […]. L’ammissibilità di fusioni e scissioni pertinenti al secondo gruppo, pur in assenza di esplicita previsione normativa, è indotta da norme, parimenti nuove (artt. 2545-decies e 2500-septies c.c.), che consentono, per il tramite di decisione da assumersi a maggioranza, il superamento della c.d. barriera causale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] dopo la riforma, la categor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] dopo la riforma, la categoria delle fusioni e scissioni eterogenee si presta ad essere articolata in tre gruppi: (i) fusioni e scissioni cui partecipano società costituite secondo tipi diversi […]. L’ammissibilità di fusioni e scissioni appartenenti al primo gruppo, di cui peraltro in passato non si dubitava, trova ora puntuale conferma in norme nuove quali l’art. 2501-sexies, ultimo comma, c.c. (previsione della redazione della relazione di stima ex art. 2343 c.c. in ipotesi di fusione cui partecipino società di persone) e l’art. 2504-bis, ultimo comma, c.c. (necessità del consenso dei creditori ai fini della liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata cui fossero in precedenza soggetti) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] dopo la riforma, la categor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] dopo la riforma, la categoria delle fusioni e scissioni eterogenee si presta ad essere articolata in tre gruppi: […] (iii) fusioni e scissioni cui partecipano, insieme a società ordinarie, enti diversi dalle stesse. […] Quanto a scissioni e fusioni facenti parte del terzo gruppo (quelle che vedono partecipare, con le società, enti da queste diversi), ancorché la loro ammissibilità possa essere a sua volta dedotta dalle nuove norme (artt. 2500-septies e 2500-octies c.c.) che ammettono la reciproca trasformabilità, occorre peraltro superare una ulteriore obiezione che, formulata in passato in relazione alla partecipazione a fusione/scissione di società irregolari, pienamente si attaglia alle fusioni eterogenee del tipo qui considerato: quella della compatibilità del procedimento di fusione/scissione con la partecipazione ad esso di enti estranei al sistema di pubblicità legale delle imprese. Invero, poiché gli adempimenti pubblicitari, in quanto disposti nell’interesse sia dei soci sia dei terzi, costituiscono snodo essenziale del procedimento di fusione/scissione, pare francamente inammissibile che da essi si possa prescindere in occasione della partecipazione di soggetti diversi dalle società. Né vale la considerazione che solo per taluni degli enti coinvolti tali adempimenti verrebbero meno. È evidente, infatti, che il socio chiamato a deliberare la fusione (o il creditore interessato a valutare se opporsi ad essa) è tutelato dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari non solo da parte della società cui partecipa (o di cui è creditore) ma anche da parte delle altre società ed enti che partecipano alla fusione/scissione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] dopo la riforma, la categor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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