O.1 - Scioglimento e liquidazione
O.1.1 - Scioglimento e liquidazione (in generale e miscellanea)
1. Aumento di capitale di società in liquidazione
2. Chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo
3. Comportamento degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento
4. Comportamento degli amministratori dopo la delibera di scioglimento
5. Criteri di redazione del bilancio
6. Decisione di scioglimento di s.p.a.
7. Decisione di scioglimento di s.p.a.: quorum
8. Decisione di scioglimento di s.r.l.
9. Decisione di scioglimento in presenza di una causa legale di scioglimento
10. Denominazione della società in liquidazione
11. Esclusione del socio durante la liquidazione
12. Istituzione di un trust in funzione liquidatoria
15. Pegno sulle partecipazioni al capitale sociale
16. Riduzione del capitale sociale
17. Scioglimento di società in concordato
19. Sede della società: trasferimento
22. Trasformazione di s.p.a. fallita in s.r.l. senza ricapitalizzazione
24. Trasformazione in società di capitali unipersonale
25. Trasformazione omogenea di società in liquidazione
26. Usufrutto sulle partecipazioni al capitale sociale
1. Aumento di capitale di società in liquidazione
Durante la fase di liquidazione, l’assemblea conserva la pienezza dei propri poteri, ma le deliberazioni che essa assume non possono essere incoerenti con lo scopo liquidatorio; è pertanto legittima la delibera di aumento del capitale sociale assunta durante la fase di liquidazione finalizzata alla liquidazione della società (ad esempio, al fine di procurare risorse per soddisfare i debiti della società) (1).
2. Chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo
Integra una causa di scioglimento della società (e non l’automatica estinzione della stessa) la chiusura della procedura di fallimento per insufficienza dell’attivo; in tal caso, dopo che tutto il patrimonio sociale sia stato liquidato, il curatore fallimentare deve procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese (2).
3. Comportamento degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento
Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori mantengono il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (ai sensi dell’art. 2486 c.c.); qualora essi compiano nuove operazioni, non coerenti con lo scopo liquidatorio, essi possono esserne chiamati a risponderne qualora da esse derivi un danno per i creditori (3).
4. Comportamento degli amministratori dopo la delibera di scioglimento
Una volta deliberata la messa in liquidazione della società, gli amministratori hanno l’obbligo di adeguare il proprio comportamento, anche prima dell’iscrizione della deliberazione di scioglimento nel Registro delle Imprese (4).
5. Criteri di redazione del bilancio
Qualora la società sia stata messa in liquidazione, è illegittimo il bilancio redatto secondo i criteri ordinari, dettati dagli artt. 2423 ss. c.c., in una prospettiva di continuità aziendale (pertanto, è nulla la consequenziale deliberazione di approvazione di un bilancio così redatto) (5).
6. Decisione di scioglimento di s.p.a.
La competenza a deliberare lo scioglimento di s.p.a. (e s.a.p.a., ex art. 2484 n. 6 c.c.) spetta all’assemblea straordinaria (6).
7. Decisione di scioglimento di s.p.a.: quorum
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea di seconda convocazione che si svolge per deliberare lo scioglimento anticipato della società:
-
è validamente costituita con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale;
-
delibera con il voto favorevole delle azioni che rappresentino:
-
più del terzo del capitale sociale; e:
-
almeno i due terzi del capitale intervenuto in assemblea (in mancanza, quest’ultimo presupposto si ritiene comunque verificato qualora vi sia il voto favorevole delle azioni rappresentanti più del 50 per cento del capitale sociale o della maggior percentuale di voti favorevoli che lo statuto prescriva per le assemblee straordinarie di prima convocazione) (7).
-
8. Decisione di scioglimento di s.r.l.
La deliberazione di scioglimento della s.r.l., di cui all’art. 2484 n. 6 c.c., deve essere adottata nel rispetto delle disposizioni dettate per le modificazioni dell’atto costitutivo (8) sicché non è ammessa la procedura di decisione mediante consultazione scritta (9).
9. Decisione di scioglimento in presenza di una causa legale di scioglimento
Nelle more dell’iscrizione della dichiarazione accertante una causa legale di scioglimento (art. 2484, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, c.c.), l’assemblea può comunque deliberare lo scioglimento della società (ai sensi del n. 6 dell’art. 2484, comma 1, c.c.) anche accertando la verificazione di un’altra causa legale di scioglimento (10).
10. Denominazione della società in liquidazione
L’indicazione “società in liquidazione” va solo aggiunta, ex art. 2487-bis, comma 2, c.c., alla denominazione sociale (e non inserita in essa); pertanto, non si deve far luogo ad alcuna modifica dello statuto (11).
11. Esclusione del socio durante la liquidazione
È possibile (e legittima) l’esclusione del socio durante la fase di liquidazione (12).
12. Istituzione di un trust in funzione liquidatoria
Il trust liquidatorio appare legittimo a condizione che, al momento della sua istituzione, la società non si trovi in stato di insolvenza e che il trust cessi qualora la società sia in seguito sottoposta a procedura concorsuale (13).
13. Modifiche statutarie
Al fine di apportare modifiche statutarie a una società sciolta per decorso del termine di durata, non è necessaria la preventiva revoca dello stato di liquidazione (14).
14. Natura giuridica
Alla messa in liquidazione della società non consegue alcun fenomeno estintivo-costitutivo, ma solo una modifica dell’oggetto sociale della società (nel senso che la società non persegue più il suo obiettivo imprenditoriale, ma solo lo scopo di liquidare il suo patrimonio, al fine di adempiere i suoi debiti e di ripartire tra i soci ciò che residua dalla liquidazione) (15): pertanto i rapporti in essere nell’ambito della società e tra la società e i terzi continuano senza soluzione di continuità (16).
15. Pegno sulle partecipazioni al capitale sociale
In caso di assegnazione di beni ai soci in sede di liquidazione della società le cui azioni siano gravate da pegno, oggetto del pegno diviene la porzione di patrimonio attribuita al socio (sempre che si tratti di beni suscettibili di essere sottoposti a pegno) (17).
16. Riduzione del capitale sociale
Qualora la società si trovi in stato di liquidazione non opera la disciplina del capitale sociale (18), pertanto una s.r.l. in liquidazione può legittimamente deliberare una riduzione del capitale per perdite, anche se parziale rispetto alle perdite accertate (19); in tal caso, la deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite, anche se parziale rispetto alle perdite accertate, non è soggetta alla disciplina dettata per la “ordinaria” deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. (20).
17. Scioglimento di società in concordato
Occorre l’autorizzazione del Tribunale per mettere in liquidazione una società che ha presentato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (21).
18. Sede della liquidazione
È illegittima la deliberazione assembleare che stabilisce la “sede della liquidazione” in un luogo diverso da quello dove è sita la sede legale (22).
19. Sede della società: trasferimento
È legittima la deliberazione di trasferimento della sede sociale durante la fase di liquidazione (23).
20. Sopravvenienze attive
Le sopravvenienze attive della società cancellata dal Registro delle Imprese divengono oggetto di comunione ordinaria tra gli ex soci (24).
21. Sopravvenienze passive
Le sopravvenienze passive della società cancellata dal Registro delle Imprese gravano, in primo luogo, sugli ex soci, però nei limiti di quanto ottenuto da ciascuno di essi nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione (25); qualora il creditore resti insoddisfatto, egli ha azione - ove ne ricorrano i presupposti - verso i liquidatori (26).
22. Trasformazione di s.p.a. fallita in s.r.l. senza ricapitalizzazione
È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (27) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (28).
23. Trasformazione eterogenea
La trasformazione eterogenea di società in liquidazione è legittima e da essa può originare sia una società o un ente non in liquidazione sia una società o un ente in liquidazione (29).
24. Trasformazione in società di capitali unipersonale
È legittima (e importa una implicita revoca dello stato di liquidazione) la trasformazione in una s.r.l. o in una s.p.a. unipersonale di una società di persone che per oltre sei mesi sia rimasta priva della pluralità dei soci (30).
25. Trasformazione omogenea di società in liquidazione
La trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione è legittima e può originare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (31).
26. Usufrutto sulle partecipazioni al capitale sociale
Allorché vi siano azioni concesse in usufrutto, è consentito far luogo alla restituzione del capitale al nudo proprietario e alla corresponsione dei frutti a favore dell’usufruttuario (32).
O.1.2 - Cause di scioglimento
1. Accertamento dell’organo amministrativo: inerzia
2. Accertamento dell’organo amministrativo: sindacato del Registro Imprese
3. Cause statutarie (art. 2484 n. 7)
4. Cause statutarie (art. 2484 n. 7): decorrenza
5. Cause statutarie (art. 2484 n. 7): requisiti
6. Cause statutarie oggettive (art. 2484 n. 7)
7. Chiusura della procedura di fallimento per insufficienza dell’attivo
9. Concordato preventivo e riduzione del capitale sotto il minimo (art. 2484 n. 4)
10. Decorso del termine (art. 2484 n. 1)
11. Eterogeneità dell’oggetto sociale: mancata attuazione (art. 2484 n. 2)
13. Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (art. 2484 n. 2)
14. Impossibilità di funzionamento (art. 2484 n. 3)
15. Mancata approvazione del bilancio (art. 2484 n. 3)
16. Modifica dell’oggetto sociale conseguito o divenuto impossibile
17. Riduzione del capitale sotto il minimo (art. 2484 n. 4): direz. e coordinamento
18. Riduzione del capitale sotto il minimo (art. 2484 n. 4): pubblicità
19. Riduzione del capitale sotto il minimo (art. 2484 n. 4): ricostituzione
20. Rimozione di una causa di scioglimento prima del suo accertamento
21. Scioglimento a seguito di recesso di un socio (art. 2484 n. 5): pubblicità
22. Scioglimento per deliberazione dell’assemblea (art. 2484 n. 6)
23. Sopravvenuta antieconomicità dell’impresa
1. Accertamento dell’organo amministrativo: inerzia
Qualora l’organo amministrativo ometta di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, non può applicarsi analogicamente la procedura di cancellazione su segnalazione dell’ufficio del Registro delle Imprese (prevista per le sole società di persone dall’art. 3, d.p.r. 247/2004): i singoli soci, i singoli amministratori o i sindaci (1) devono proporre istanza al Tribunale affinché accerti la ricorrenza della avvenuta verificazione di una causa di scioglimento (2). Appartengono alla «volontaria giurisdizione» (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «supplire l’inerzia o lo stallo degli organi sociali», come nel caso di «accertamento dello stato di scioglimento e nomina di liquidatore nelle società di capitali» di cui agli artt. 2485, comma 2, c.c. e 2487, comma 2, c.c. (3).
2. Accertamento dell’organo amministrativo: sindacato del Registro Imprese
L’accertamento di una causa di scioglimento effettuato dall’organo amministrativo della società non è sindacabile dal Registro delle Imprese (4).
3. Cause statutarie (art. 2484 n. 7)
È legittima la clausola statutaria che preveda cause di scioglimento ulteriori rispetto a quelle legali e disponga in ordine alla competenza circa il loro accertamento ad effettuare i conseguenti adempimenti pubblicitari (5).
4. Cause statutarie (art. 2484 n. 7): decorrenza
È illegittima la clausola statutaria che, per le cause di scioglimento previste dallo statuto stesso, attribuisca allo scioglimento un’efficacia anteriore rispetto alla pubblicità dell’evento che provoca lo scioglimento (6).
5. Cause statutarie (art. 2484 n. 7): requisiti
La clausola statutaria che dispone cause convenzionali di scioglimento è legittima solo se individua anche l’organo competente alla deliberazione o all’accertamento di tali cause e ai conseguenti adempimenti pubblicitari (7).
6. Cause statutarie oggettive (art. 2484 n. 7)
La clausola statutaria che dispone una causa di scioglimento “oggettiva” è valida anche se non individua l’organo competente all’accertamento di detta causa di scioglimento, essendo esclusa la pur minima discrezionalità; in tal caso, spetta all’organo amministrativo il compito di accertarne il verificarsi (art. 2485 c.c.) (8).
7. Chiusura della procedura di fallimento per insufficienza dell’attivo
Integra una causa di scioglimento della società (e non l’automatica estinzione della società stessa) la chiusura della procedura di fallimento per insufficienza dell’attivo; in tal caso, dopo che tutto il patrimonio sociale sia stato liquidato, il curatore fallimentare deve procedere alla cancellazione della società dal Registro Imprese (9).
8. Concordato preventivo
L’ammissione alla procedura di concordato preventivo non determina lo scioglimento della società di capitali né la decadenza degli organi sociali, i quali mantengono le rispettive prerogative, seppur con il filtro della compatibilità con le regole della procedura concorsuale (10).
9. Concordato preventivo e riduzione del capitale sotto il minimo (art. 2484 n. 4)
La causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale è sospesa dalla data di deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo, fino all’esito della procedura di concordato (art. 182-sexies, r.d. 267/1942) (11).
10. Decorso del termine (art. 2484 n. 1)
Compete all’amministratore la denuncia del verificarsi della causa di scioglimento della società per scadenza del termine (12).
11. Eterogeneità dell’oggetto sociale: mancata attuazione (art. 2484 n. 2)
Qualora la società abbia un oggetto eterogeneo, l’impossibilità di attuare anche solo una delle sue parti potrebbe essere legittimamente invocata come causa di scioglimento (13).
12. Fallimento
La dichiarazione di fallimento non determina lo scioglimento della società di capitali né la decadenza degli organi sociali, i quali mantengono le rispettive prerogative, seppur con il filtro della compatibilità con le regole della procedura concorsuale (14).
13. Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (art. 2484 n. 2)
La società si scioglie per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale qualora tale impossibilità risulti oggettiva, irreversibile e assoluta (15).
14. Impossibilità di funzionamento (art. 2484 n. 3)
La società si scioglie per impossibilità di funzionamento qualora l’assemblea non risulti in grado di svolgere le funzioni demandatele e tale impossibilità risulti oggettiva, irreversibile e assoluta; e ciò, sia nell’ipotesi in cui l’assemblea non riesca a costituirsi, sia in quella in cui risulti validamente costituita ma la litigiosità dei soci non consenta il formarsi di una maggioranza (16).
15. Mancata approvazione del bilancio (art. 2484 n. 3)
La protratta impossibilità di adottare deliberazioni di approvazione del bilancio è pacificamente ritenuta causa di scioglimento della società (17); se però la mancata approvazione del bilancio sia attribuibile a comportamenti o omissioni degli amministratori, può eventualmente concretarsi una grave irregolarità nella gestione, che legittima l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. (18).
16. Modifica dell’oggetto sociale conseguito o divenuto impossibile
La modifica dell’oggetto sociale conseguito o divenuto impossibile non implica revoca dello stato di liquidazione e pertanto è efficace dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese (19).
17. Riduzione del capitale sotto il minimo (art. 2484 n. 4): direz. e coordinamento
Qualora si verifichi una perdita che riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale (e, pertanto, si verifichi la causa di scioglimento di cui all’art. 2484 n. 4 c.c.), obbligati ad adottare gli opportuni provvedimenti non sono solo gli amministratori della società stessa, ma anche gli amministratori dell’eventuale società esercente attività di direzione e coordinamento (20).
18. Riduzione del capitale sotto il minimo (art. 2484 n. 4): pubblicità
In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, per la messa in liquidazione della società è necessario il deposito del verbale notarile dell’assemblea convocata ai sensi degli artt. 2447 (nelle s.p.a.) e 2482-ter (nelle s.r.l.) c.c., salva l’ipotesi in cui l’assemblea vada deserta (21).
19. Riduzione del capitale sotto il minimo (art. 2484 n. 4): ricostituzione
Qualora si deliberi la riduzione per perdite del capitale sociale e un successivo aumento a reintegrazione del capitale eroso dalle perdite, la causa di scioglimento della società non può considerarsi rimossa per effetto della semplice adozione della deliberazione (non sussistendo comunque la necessità di deliberare espressamente sul punto della rimozione della causa di scioglimento) (22), ma è necessario attendere la (eventuale) sottoscrizione del deliberato aumento (23).
20. Rimozione di una causa di scioglimento prima del suo accertamento
La rimozione di una causa di scioglimento prima dell’iscrizione della dichiarazione di accertamento della medesima nel Registro delle Imprese, non richiede l’osservanza della disciplina dettata dall’art. 2487-ter c.c. per la revoca dello stato di liquidazione (24).
21. Scioglimento a seguito di recesso di un socio (art. 2484 n. 5): pubblicità
Nell’ipotesi di scioglimento della società in caso di recesso di un socio (ai sensi dell’art. 2437-quater c.c. e dell’art. 2473 c.c.) è necessaria la verbalizzazione notarile (25).
22. Scioglimento per deliberazione dell’assemblea (art. 2484 n. 6)
La maggioranza dei soci può, in ogni tempo, porre fine all’impresa comune senza che rilevi l’interesse della società alla prosecuzione della propria attività non essendo tale interesse tutelato da alcuna norma (26); in tale ipotesi, è necessario depositare presso il Registro delle Imprese la verbalizzazione notarile della relativa deliberazione dei soci (27).
23. Sopravvenuta antieconomicità dell’impresa
Non costituisce causa di scioglimento della società la sopravvenuta antieconomicità dell’impresa (28).
O.2 - Procedura di liquidazione
O.2.1 - Procedura di liquidazione (in generale e miscellanea)
1. Assegnazione anticipata di beni in natura
2. Assegnazione di immobili in Italia per scioglimento di società straniera
3. Beni appartenuti a società straniera estinta
4. Collegialità dell’organo di liquidazione pluripersonale
5. Controllo sulla gestione: liquidazione della s.p.a. con sistema dualistico
6. Controllo sulla gestione: liquidazione della s.p.a. con sistema monistico
7. Controllo sulla gestione: liquidazione della s.p.a. con sistema tradizionale
8. Controllo sulla gestione: liquidazione della s.r.l.
9. Disciplina legale della liquidazione
10. Funzionamento del collegio dei liquidatori
11. Funzionamento del collegio dei liquidatori: disciplina applicabile
12. Inderogabilità della procedura
13. Inderogabilità della procedura: bilancio finale
14. Inderogabilità della procedura: richiesta di cancellazione
15. Parità di trattamento dei creditori
16. Particolare diritto del socio di s.r.l. circa la quota di liquidazione
18. Poteri dei liquidatori: alienazione del patrimonio sociale
19. Poteri dei liquidatori: cancellazione della società dal Registro delle Imprese
20. Poteri dei liquidatori: continuazione dell’impresa
21. Poteri dei liquidatori: delega ad uno di essi
22. Poteri dei liquidatori: limiti
23. Poteri dei liquidatori: limiti alla rappresentanza
24. Poteri dei liquidatori: rappresentanza legale
1. Assegnazione anticipata di beni in natura
Nella fase di liquidazione è legittima l’assegnazione ai soci di beni in natura in via anticipata rispetto al riparto finale (29), purché sussistano le risorse occorrenti per il pagamento dei creditori sociali (30).
2. Assegnazione di immobili in Italia per scioglimento di società straniera
In caso di società estera proprietaria di beni immobili in Italia, l’atto di assegnazione di beni ai soci in sede di liquidazione della società è regolato dal diritto del Paese nel quale la società è stata costituita per i profili societari e dalla legge italiana per i profili immobiliari (ivi compresa la normativa in tema di incommerciabilità di edifici abusivi) (31).
3. Beni appartenuti a società straniera estinta
La materia della titolarità dei beni già appartenuti a una società straniera estinta a seguito della sua liquidazione (e non fatti oggetto di formale assegnazione ai soci) è regolata dalla legge del luogo nel quale la società era stata costituita (32).
4. Collegialità dell’organo di liquidazione pluripersonale
Posto che nella s.p.a. l’organo di liquidazione pluripersonale deve necessariamente operare con metodo collegiale, è controverso se nella s.r.l. l’organo di liquidazione possa agire in forma non collegiale (33), ossia in regime di amministrazione plurima (34), congiuntiva (35) o disgiuntiva (36). Comunque, nelle s.r.l., ove sia nominata una pluralità di liquidatori, essi agiscono in forma collegiale, sia ove ciò sia espressamente stabilito sia in mancanza di una diversa previsione (37).
5. Controllo sulla gestione: liquidazione della s.p.a. con sistema dualistico
Nella s.p.a. che ha adottato il sistema dualistico, il controllo sulla gestione durante la liquidazione spetta al consiglio di sorveglianza (38).
6. Controllo sulla gestione: liquidazione della s.p.a. con sistema monistico
Nelle s.p.a. che ha adottato il sistema monistico, il controllo sulla gestione durante la liquidazione spetta a un collegio sindacale nominato ad hoc (39).
7. Controllo sulla gestione: liquidazione della s.p.a. con sistema tradizionale
Nelle s.p.a. amministrate con il sistema tradizionale, il controllo sulla gestione durante la liquidazione spetta al collegio sindacale (40).
8. Controllo sulla gestione: liquidazione della s.r.l.
Nelle s.r.l., il controllo sulla gestione durante la liquidazione spetta all’organo sindacale, se nominato (41).
9. Disciplina legale della liquidazione
La disciplina della liquidazione, dettata dagli artt. 2484 e ss. c.c., si applica a tutte le società di capitali (42).
10. Funzionamento del collegio dei liquidatori
È legittima la nomina di un collegio di liquidatori priva di indicazioni circa le sue regole di funzionamento (43).
11. Funzionamento del collegio dei liquidatori: disciplina applicabile
In caso di nomina di un collegio di liquidatori priva di indicazioni circa le sue regole di funzionamento, trova applicazione, per qualsiasi tipo di società di capitali, la disciplina codicistica sul funzionamento del consiglio di amministrazione delle s.p.a. (44).
12. Inderogabilità della procedura
È illegittima qualsiasi deroga al procedimento di liquidazione delle società di capitali; più in generale, è illegittima la deliberazione che disponga l’omissione della fase di liquidazione (45); e ciò anche se si tratti di società neo-costituita (46) e anche se la società non abbia alcun creditore (47).
13. Inderogabilità della procedura: bilancio finale
È illegittima la deliberazione che approva il bilancio finale di liquidazione prima che la causa di scioglimento sia divenuta efficace e che l’organo di liquidazione sia entrato in carica (48); è altresì illegittima la deliberazione di una società di capitali con cui venga approvata la messa in liquidazione, la nomina del liquidatore e contestualmente l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, in quanto si concreterebbe un caso di omissione della procedura di liquidazione che è inderogabile in questi tipi di società (49).
14. Inderogabilità della procedura: richiesta di cancellazione
È illegittima la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese prima che la causa di scioglimento sia divenuta efficace e che l’organo di liquidazione sia entrato in carica (50).
15. Parità di trattamento dei creditori
Prevale l’opinione (51) secondo cui la ripartizione del ricavato della liquidazione tra i creditori deve avvenire nel rispetto del principio di parità di trattamento, salve le cause legittime di prelazione (52).
16. Particolare diritto del socio di s.r.l. circa la quota di liquidazione
È legittima l’attribuzione al socio, ai sensi dell’art. 2468, co. 3, c.c., del particolare diritto di ottenere una quota di liquidazione più che proporzionale rispetto alla sua quota di partecipazione al capitale sociale o di ottenerla in natura con l’assegnazione di un dato bene (53).
17. Poteri dei liquidatori
È legittima la deliberazione di nomina del liquidatore che non riporti i poteri a esso attribuiti (54). La deliberazione di nomina può variamente limitare i poteri del liquidatore; in mancanza di limitazioni o nel caso in cui la deliberazione di nomina del liquidatore non disponga in merito ai poteri a esso attribuiti, al liquidatore compete ogni potere occorrente per effettuare la liquidazione della società (55).
18. Poteri dei liquidatori: alienazione del patrimonio sociale
L’alienazione dei beni che compongono il patrimonio sociale è inclusa tra le attività di competenza dei liquidatori, i quali possono pertanto gestire le relative trattative nel modo che ritengono più opportuno (56) e non necessitano di alcuna autorizzazione assembleare per procedere alla vendita (57).
19. Poteri dei liquidatori: cancellazione della società dal Registro delle Imprese
I liquidatori sono gli unici legittimati a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (58).
20. Poteri dei liquidatori: continuazione dell’impresa
La continuazione dell’attività d’impresa ai fini della liquidazione è inclusa tra le attività di competenza dei liquidatori (59); ne consegue la loro responsabilità se vi siano gravi irregolarità nella gestione dell’impresa (60).
21. Poteri dei liquidatori: delega ad uno di essi
Il collegio dei liquidatori può legittimamente delegare determinate funzioni ad uno o più dei suoi componenti (61).
22. Poteri dei liquidatori: limiti
L’art. 2489 c.c. contempla la possibilità di introdurre limiti alla competenza dell’organo di liquidazione, i quali non possono comunque essere tali da svuotare completamente l’organo liquidatorio delle proprie prerogative (62).
23. Poteri dei liquidatori: limiti alla rappresentanza
Posto che nella s.p.a. l’organo di liquidazione pluripersonale deve necessariamente operare con metodo collegiale, è legittima la deliberazione dell’assemblea dei soci con la quale si dispongano limitazioni ai poteri di rappresentanza (sia sostanziale che processuale) dei liquidatori; è legittima la deliberazione assembleare che stabilisca il conferimento congiunto dei poteri rappresentativi a tutti i liquidatori (63).
24. Poteri dei liquidatori: rappresentanza legale
La rappresentanza legale della società in liquidazione spetta al liquidatore, se lo statuto o la deliberazione di nomina del liquidatore non dispongano diversamente (64).
25. Trust liquidatorio
Il trust può essere legittimamente utilizzato nelle procedure di liquidazione societaria, purché si tratti di un trust “realmente liquidatorio”, il quale cioè realizzi una modalità alternativa alla liquidazione disciplinata dagli art. 2487 e ss. c.c., consentendo al trustee di eseguire le operazioni di liquidazione e di cancellare l’impresa liquidata dal Registro delle Imprese. Sono invece illegittimi i trust “falsamente liquidatori”, istituiti al solo scopo di ostacolare le pretese creditorie e di procrastinare il fallimento di un’impresa già in stato di conclamata insolvenza (65).
O.2.2 - Nomina e cessazione dell’organo di liquidazione
1. Clausola statutaria sulla nomina dei liquidatori
3. Nomina del liquidatore: consultazione scritta
4. Nomina del liquidatore: da parte del Tribunale
5. Nomina del liquidatore: da parte del Tribunale - disciplina
6. Nomina del liquidatore: da parte del Tribunale - mancanza di fondi
7. Nomina del liquidatore: data di efficacia
8. Nomina del liquidatore: per un singolo atto
9. Nomina del liquidatore: persona giuridica
10. Nomina del liquidatore: quorum convenzionali
11. Nomina del liquidatore: tempistica
12. Nomina e revoca dei liquidatori di s.r.l.: quorum
13. Nomina e revoca dei liquidatori di s.r.l.: verbale
14. Particolare diritto del socio di s.r.l. alla nomina dell’organo di liquidazione
15. Revoca dei liquidatori per giusta causa
16. Revoca e sostituzione dei liquidatori: quorum
18. Scioglimento e liquidazione di consorzio: nomina dei liquidatori
19. Sostituzione dei liquidatori: data di efficacia
1. Clausola statutaria sulla nomina dei liquidatori
È legittima la clausola statutaria che indichi nominatim o per relationem le persone che dovranno rivestire la carica di liquidatore, rimetta ad organi sociali o a un terzo la loro designazione, fissi specifiche modalità di votazione o, infine, riservi la nomina a determinate categorie di soci (1).
2. Concordato preventivo
L’apertura della procedura di concordato preventivo non incide sulla permanenza in carica degli organi sociali (ad esempio: del liquidatore, se la società è in liquidazione) (2).
3. Nomina del liquidatore: consultazione scritta
È legittima la nomina del liquidatore con il metodo decisionale della consultazione scritta, quando lo statuto consenta l’impiego di questa modalità (3).
4. Nomina del liquidatore: da parte del Tribunale
Ove l’assemblea non si costituisca ovvero non deliberi al riguardo, il tribunale può procedere alla contestuale nomina del liquidatore (4). Appartengono alla «volontaria giurisdizione» (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «supplire l’inerzia o lo stallo degli organi sociali», come nel caso di «accertamento dello stato di scioglimento e nomina di liquidatore nelle società di capitali» di cui agli artt. 2485, comma 2, c.c. e 2487, comma 2, c.c. (5).
5. Nomina del liquidatore: da parte del Tribunale - disciplina
Nel caso di nomina del liquidatore da parte del Tribunale, non si apre una “liquidazione giudiziale”: il liquidatore resta revocabile dall’assemblea dei soci, la quale può disporre in merito ai suoi poteri (in mancanza: si tratta del potere di compiere “tutti gli atti utili” alla liquidazione della società) e al suo compenso; gli atti del liquidatore non sono soggetti ad autorizzazione giudiziale (6).
6. Nomina del liquidatore: da parte del Tribunale - mancanza di fondi
Il Tribunale non provvede alla nomina del liquidatore giudiziale nel caso in cui la società da liquidare sia priva dei fondi occorrenti per provvedere al sostenimento dei costi occorrenti per lo svolgimento della liquidazione (7).
7. Nomina del liquidatore: data di efficacia
La decisione di nomina dei liquidatori acquista efficacia al momento della sua iscrizione nel Registro delle Imprese (8). La decisione di nomina dei liquidatori, adottata nelle more degli adempimenti pubblicitari inerenti la causa di scioglimento della società, acquista efficacia nel momento in cui vengono iscritte nel Registro delle Imprese la dichiarazione che accerta la causa di scioglimento e la decisione di nomina medesima (9).
8. Nomina del liquidatore: per un singolo atto
Una società di capitali, benché sciolta, fin quando non sia stata cancellata dal Registro delle Imprese non è ancora estinta (art. 2495, secondo comma, c.c.) e pertanto può nominare un liquidatore anche per il compimento di un singolo atto (10).
9. Nomina del liquidatore: persona giuridica
È legittima la nomina di una società quale liquidatore di altra società (anche straniera) (11).
10. Nomina del liquidatore: quorum convenzionali
È legittima la clausola statutaria della s.p.a. che, per la nomina dell’organo di liquidazione, disponga quorum deliberativi maggiori rispetto a quelli previsti dagli artt. 2368, co. 1, e 2369, co. 4, c.c. (12).
11. Nomina del liquidatore: tempistica
Nelle ipotesi previste dai nn. 1), 2), 3), 4), e 5) dell’art. 2484, co. 1, c.c., è legittima la decisione di nomina dei liquidatori adottata prima dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione che accerta la causa di scioglimento (13).
12. Nomina e revoca dei liquidatori di s.r.l.: quorum
Per l’adozione delle deliberazioni di nomina e di revoca dei liquidatori delle s.r.l. sono richieste le maggioranze previste per le modifiche statutarie (14).
13. Nomina e revoca dei liquidatori di s.r.l.: verbale
Per l’adozione delle deliberazioni di nomina e di revoca dei liquidatori delle s.r.l. non è richiesta la verbalizzazione per atto pubblico (15).
14. Particolare diritto del socio di s.r.l. alla nomina dell’organo di liquidazione
È legittima l’attribuzione al socio, ai sensi dell’art. 2468, co. 3, c.c., del particolare diritto di nominare l’organo di liquidazione ovvero a ricoprire la carica di liquidatore (16).
15. Revoca dei liquidatori per giusta causa
È legittima la revoca dei liquidatori per giusta causa ogni qualvolta costoro tengano comportamenti contrari alla condotta prescritta dalla legge per il perseguimento dello scopo di liquidazione (17).
16. Revoca e sostituzione dei liquidatori: quorum
Appare illegittima la clausola statutaria della s.p.a. che, per la revoca dell’organo di liquidazione, disponga quorum deliberativi maggiori rispetto a quelli previsti dagli artt. 2368, co. 1, e 2369, co. 4, c.c. (18).
17. Revoca giudiziale
La revoca giudiziale del liquidatore avviene in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (19).
18. Scioglimento e liquidazione di consorzio: nomina dei liquidatori
Per l’adozione delle deliberazioni di nomina e di revoca dei liquidatori di un consorzio (non essendo riconducibile il consorzio nel novero delle società di capitali e, quindi, non essendo applicabile al consorzio la normativa per esse dettata) è richiesta la verbalizzazione per atto pubblico qualora l’impiego della forma notarile sia previsto dal contratto consortile (20) nonché ogniqualvolta si proceda alla definizione o all’integrazione dei poteri del liquidatore, con ciò modificandosi il contratto di consorzio (21).
19. Sostituzione dei liquidatori: data di efficacia
La decisione di sostituzione dei liquidatori acquista efficacia nel momento in cui i nuovi nominati accettano l’incarico (22). Nelle more dell’iscrizione della decisione di nomina di un nuovo liquidatore, questi può documentare la sua carica mediante esibizione del libro sociale in cui è trascritta la deliberazione di nomina, ovvero di copia autentica della deliberazione stessa, se verbalizzata per atto pubblico (23).
O.2.3 - Cancellazione dal Registro delle Imprese
1. Cancellazione dal Registro delle Imprese: presupposti
2. Cancellazione dal Registro Imprese: società “falsa”
3. Cancellazione della cancellazione dal Registro Imprese
4. Concordato fallimentare: chiusura del procedimento e cancellazione della società
6. Continuazione del procedimento per la dichiarazione di fallimento
7. Efficacia costitutiva della cancellazione
8. Efficacia costitutiva della cancellazione dei consorzi con attività esterna
9. Efficacia costitutiva della cancellazione delle società di persone
10. Efficacia costitutiva della cancellazione dell’impresa individuale
11. Efficacia costitutiva della cancellazione: termini
12. Poteri dei liquidatori: legittimazione a chiedere la cancellazione dell’impresa
13. Poteri di vigilanza del Conservatore del Registro delle Imprese
14. Procedimento per l’ammissione al concordato preventivo
15. Sopravvenienze attive: comunione tra i soci
17. Sopravvenienze passive: tributi e contributi
18. Sopravvenienze: successione dei soci
1. Cancellazione dal Registro delle Imprese: presupposti
Presupposti essenziali affinché possa essere richiesta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese sono la liquidazione del patrimonio societario e la redazione, l’approvazione e il deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione (accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti: art. 2492 c.c.), volto a documentare l’attività svolta e a indicare come avverrà la distribuzione dell’eventuale attivo residuo (1). Non è quindi sufficiente il verificarsi di una causa di scioglimento (2).
2. Cancellazione dal Registro Imprese: società “falsa”
Per giungere alla cancellazione dal Registro delle Imprese di una società costituita esibendo una falsa procura e una falsa attestazione di versamento del capitale sociale non si può ricorrere a un provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese di cui all’art. 2191 c.c., ma occorre svolgere il procedimento di liquidazione (3).
3. Cancellazione della cancellazione dal Registro Imprese
Deve essere effettuata la cancellazione, dal Registro delle Imprese, della cancellazione di una società effettuata in carenza dei prescritti presupposti (4) (ad esempio in caso di procedura di liquidazione non completata).
4. Concordato fallimentare: chiusura del procedimento e cancellazione della società
La chiusura del fallimento a seguito di concordato non costituisce causa di estinzione della società (5).
5. Continuazione dei processi
A seguito dell’estinzione della società, i processi nei quali era coinvolta si interrompono e il liquidatore perde la capacità processuale (6), potendo però essere riassunti nei confronti dei soci, quali successori dell’ente (7); qualora la cancellazione intervenga nel corso del giudizio intrapreso dalla società, però, in essa può essere ravvisata una tacita rinunzia alla pretesa, con la conseguente cessazione della materia del contendere (8).
6. Continuazione del procedimento per la dichiarazione di fallimento
La legittimazione al contraddittorio spetta (in via eccezionale (9)) al liquidatore nel caso di procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che, ancorché cancellata dal Registro delle Imprese, può ancora essere dichiarata fallita (art. 10 l. fall.), e quindi mantiene la capacità di stare in giudizio (10).
7. Efficacia costitutiva della cancellazione
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva (art. 2495, comma 2, c.c.), sicché resta ferma anche se, in un secondo tempo, emergano delle sopravvenienze, attive o passive (11).
8. Efficacia costitutiva della cancellazione dei consorzi con attività esterna
L’art. 2495, comma 2, c.c. (il quale sancisce che l’estinzione della società resta ferma dopo la cancellazione, anche se emergano delle sopravvenienze) è applicabile anche ai consorzi con attività esterna (12).
9. Efficacia costitutiva della cancellazione delle società di persone
L’art. 2495, comma 2, c.c. (il quale sancisce che l’estinzione della società resta ferma dopo la cancellazione, anche se emergano delle sopravvenienze) è applicabile anche alle società di persone (13), benché in passato non siano mancate pronunce in senso contrario (14).
10. Efficacia costitutiva della cancellazione dell’impresa individuale
L’art. 2495, comma 2, c.c. (il quale sancisce che l’estinzione della società resta ferma dopo la cancellazione, anche se emergano delle sopravvenienze) non è applicabile all’impresa individuale (15).
11. Efficacia costitutiva della cancellazione: termini
L’art. 2495, comma 2, c.c. (il quale sancisce che l’estinzione della società resta ferma dopo la cancellazione, anche se emergano delle sopravvenienze) è norma innovativa e ultrattiva (16), e quindi applicabile retroattivamente alle cancellazioni intervenute prima del 1° gennaio 2004, ma con riguardo ai soli rapporti ancora non definiti in tale data.
12. Poteri dei liquidatori: legittimazione a chiedere la cancellazione dell’impresa
I liquidatori sono gli unici legittimati a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (17).
13. Poteri di vigilanza del Conservatore del Registro delle Imprese
Il rispetto della procedura e la veridicità della documentazione depositata non possono essere valutati dal Conservatore del Registro delle Imprese al quale sia richiesta la cancellazione di una società (18).
14. Procedimento per l’ammissione al concordato preventivo
È preferibile (ma non incontroversa) (19) l’opinione secondo cui la società che sia stata cancellata dal Registro Imprese non possa essere ammessa alla domanda di concordato preventivo, essendo il disposto dell’art. 10 l. fall. di natura eccezionale e, quindi, non estensibile analogicamente al di fuori della fattispecie del fallimento (20).
15. Sopravvenienze attive: comunione tra i soci
Nel caso di sopravvenienze attive di una società cancellata dal Registro delle Imprese, i soci divengono titolari (in comunione ordinaria, ai sensi degli articoli 1100 e seguenti c.c.) dei diritti che facevano capo alla società estinta (21).
16. Sopravvenienze passive
A seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i creditori sociali che non siano stati soddisfatti in sede di liquidazione della società possono far valere i loro diritti solo nei confronti dei soci (22) nonché dei liquidatori (se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa) (23); dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i creditori sociali, non soddisfatti, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; ciò implica che l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ove i soci stessi siano limitatamente responsabili; spetta al creditore dimostrare l’avvenuta ripartizione dell’attivo ai soci (24).
17. Sopravvenienze passive: tributi e contributi
Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e dei contributi, l’estinzione della società ha effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014. Trattandosi di una normativa innovativa e non interpretativa, non si applica alle cancellazioni presentate prima del 13 dicembre 2014 (25).
18. Sopravvenienze: successione dei soci
Nel caso in cui la cancellazione della società dal Registro delle Imprese sia effettuata nonostante non sia ancora venuto meno ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio dalla società ai soci (26).
O.3 - Procedure concorsuali
1. Accordi di ristrutturazione: omologazione del piano e perdite pregresse
2. Accordi di ristrutturazione: presenza di perdite rilevanti
3. Accordi di ristrutturazione: scioglimento (volontario) a seguito di perdite
4. Competenza decisionale: liquidatore unico
5. Competenza decisionale: liquidatori
6. Competenza decisionale: organo liquidatorio successivamente insediato
7. Concordato fallimentare: chiusura del procedimento ed estinzione della società
8. Concordato preventivo: capitale sociale sotto al minimo e scioglimento
9. Concordato preventivo: causa di scioglimento della società
10. Concordato preventivo: mancata omologazione e integrità del capitale sociale
11. Concordato preventivo: norme sull’integrità del capitale
12. Concordato preventivo: omologazione del piano e perdite pregresse
13. Concordato preventivo: scioglimento volontario e autorizzazione
14. Concordato preventivo: società cancellata dal Registro delle Imprese
15. Fallimento: causa di scioglimento della società
16. Fallimento: chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo
17. Rappresentanza di una società in liquidazione e in concordato preventivo
18. Scioglimento per perdite impedito dalla presentazione di “domande protettive”
1. Accordi di ristrutturazione: omologazione del piano e perdite pregresse
Successivamente all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, le norme del Codice civile disattivate dall’art. 182-sexies l. fall. tornano a trovare piena applicazione, ancorché l’accordo non sia stato ancora eseguito (1). In tale fase, per determinare se la società si trovi in uno stato di perdita rilevante che imponga una riduzione del capitale, una trasformazione o il suo scioglimento, occorre tenere conto di quanto previsto dall’accordo di ristrutturazione; e dunque:
-
delle sopravvenienze attive determinate dalla riduzione dei debiti (falcidia);
-
dell’eventuale maggior valore di realizzo (rispetto al valore contabile) dei beni sociali, di cui è prevista la vendita per soddisfare i creditori;
-
dell’eventuale previsione che contempli il pagamento di una percentuale di determinate passività con utili futuri prodotti dalla società;
-
di ogni altro eventuale accordo idoneo a modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
All’assemblea chiamata a deliberare sulle perdite deve comunque essere sottoposta la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 o 2482-bis c.c., la quale, dovendo rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, tenendo conto degli effetti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, deve essere redatta, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., derogando alle disposizioni di legge sul bilancio incompatibili con tale rappresentazione veritiera (possono, ad esempio, essere operate rivalutazioni o introdotte nuove poste rappresentanti specifici effetti dell’accordo), correzioni di cui si deve dare conto e motivazione nella relazione degli amministratori (2).
2. Accordi di ristrutturazione: presenza di perdite rilevanti
Ai sensi dell’art. 182-sexies l. fall., alle società che domandano l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non si applicano, dalla data della domanda e fino all’omologazione, le disposizioni sulla tutela dell’integrità del capitale sociale dettate dagli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter c.c., nonché la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, n. 4, c.c. (3).
3. Accordi di ristrutturazione: scioglimento (volontario) a seguito di perdite
Non operando, ai sensi dell’art. 182-sexies c.c., la causa di scioglimento prevista nell’art. 2484, n. 4), c.c., l’apertura della fase di liquidazione di una società che abbia presentato una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis, comma 6, l. fall. e che versi in una situazione di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., presuppone lo scioglimento volontario della società per deliberazione dei soci ai sensi dell’art. 2484 n. 6), c.c., e non può essere assunta se l’assemblea sia convocata per la sola adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., trattandosi in tal caso di materia non prevista nell’ordine del giorno (4).
4. Competenza decisionale: liquidatore unico
La previsione sulla forma della decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato, contenuta nell’art. 152, c. 3, l. fall., trova applicazione anche in caso di liquidatore unico, fatta eccezione per il caso che, nella decisione di nomina del liquidatore di cui all’art. 2487, c. 1, lett. c), c.c. sia stabilita una diversa competenza (5).
5. Competenza decisionale: liquidatori
Nelle società di capitali e nelle cooperative in liquidazione, la competenza a deliberare il concordato spetta all’organo di liquidazione, salvo che, alternativamente:
-
vi sia una diversa previsione statutaria;
-
la decisione di nomina dei liquidatori di cui all’art. 2487, co. 1, lett. c), c.c. stabilisca diversamente (6).
6. Competenza decisionale: organo liquidatorio successivamente insediato
Le decisioni adottate dagli organi sociali (ivi inclusa la decisione circa la proposizione di un concordato) sopravvivono al mutare soggettivo o qualitativo di detti organi, con la conseguenza che l’organo subentrante ne è vincolato (salva la possibilità, con una nuova e autonoma decisione, di revoca delle deliberazioni assunte in precedenza) (7); pertanto, la domanda di concordato non deve essere deliberata nuovamente dall’organo di liquidazione, se essa sia stata deliberata dall’organo amministrativo della società e la società venga poi posta in liquidazione (8).
7. Concordato fallimentare: chiusura del procedimento ed estinzione della società
La chiusura del fallimento a seguito di concordato non costituisce causa di estinzione della società (9).
8. Concordato preventivo: capitale sociale sotto al minimo e scioglimento
Non operando, ai sensi dell’art. 182-sexies l. fall., la causa di scioglimento prevista nell’art. 2484, n. 4), c.c., l’apertura della fase di liquidazione di una società che ha presentato una domanda di concordato e che versa in una situazione di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., presuppone lo scioglimento volontario per deliberazione dei soci, ai sensi dell’art. 2484 n. 6, c.c., e non può essere assunta se l’assemblea è convocata per la sola adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., trattandosi, in tal caso, di materia non prevista nell’ordine del giorno (10).
9. Concordato preventivo: causa di scioglimento della società
L’ammissione alla procedura di concordato preventivo non determina lo scioglimento della società di capitali né la decadenza degli organi sociali, i quali mantengono le rispettive prerogative, seppur con il filtro della compatibilità con le regole della procedura concorsuale (11).
10. Concordato preventivo: mancata omologazione e integrità del capitale sociale
Qualora a una domanda di concordato preventivo non segua l’omologa a causa dell’inammissibilità della proposta (artt. 161, c. 9, e 162 l. fall.), della sua revoca (art. 173 l. fall.) o del suo rigetto (art. 180 l. fall.), si ritiene che l’effetto protettivo previsto dall’art. 182-sexies l. fall. cessi dalla data di emanazione di uno dei suddetti provvedimenti di chiusura del procedimento (12).
11. Concordato preventivo: norme sull’integrità del capitale
Ai sensi dell’art. 182-sexies l. fall., alle società che domandano l’ammissione al concordato preventivo non si applicano, dalla data della domanda e fino all’omologazione, le disposizioni sulla tutela dell’integrità del capitale sociale dettate dagli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter c.c., nonché la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, n. 4, c.c. (13).
12. Concordato preventivo: omologazione del piano e perdite pregresse
Successivamente all’omologazione del concordato, le norme del Codice civile disattivate dall’art. 182-sexies l. fall. tornano a trovare piena applicazione, ancorché il piano non sia stato ancora eseguito (14). In tale fase, per determinare se la società si trovi in uno stato di perdita rilevante che imponga la riduzione del capitale, la trasformazione o lo scioglimento, occorre tenere conto di quanto previsto dal piano concordatario; e pertanto:
-
delle sopravvenienze attive determinate dalla riduzione dei debiti (falcidia);
-
dell’eventuale maggior valore di realizzo (rispetto a quello contabile) dei beni sociali, di cui è prevista la vendita per soddisfare i creditori;
-
dell’eventuale previsione che contempli il pagamento di una percentuale di determinate passività con utili futuri prodotti dalla società;
-
di ogni altro eventuale accordo idoneo a modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
All’assemblea chiamata a deliberare sulle perdite deve comunque essere sottoposta la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 o 2482-bis c.c., la quale, dovendo rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, tenendo conto degli effetti del piano concordatario, deve essere redatta, ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c., derogando alle disposizioni di legge sul bilancio incompatibili con tale rappresentazione veritiera (possono, ad esempio, essere operate rivalutazioni o introdotte nuove poste rappresentanti specifici effetti del piano), correzioni di cui si deve dare conto e motivazione nella relazione degli amministratori (15).
13. Concordato preventivo: scioglimento volontario e autorizzazione
La deliberazione di scioglimento volontario della società, ai sensi dell’art. 2484, n. 6), c.c., non necessita di alcuna autorizzazione giudiziale, sia prima (ma è tesi non pacifica) (16) che dopo l’omologazione del concordato (17), salvo valutarne la compatibilità con la procedura e i possibili riflessi su di essa, anche sotto il profilo dei costi (18) (non risultando di per sé ostativo il fatto che il concordato preveda la continuazione dell’attività d’impresa) (19).
14. Concordato preventivo: società cancellata dal Registro delle Imprese
È preferibile (ma non incontroversa) (20) l’opinione secondo cui la società che sia stata cancellata dal Registro Imprese non possa essere ammessa alla domanda di concordato preventivo, essendo il disposto dell’art. 10 l. fall. di natura eccezionale e, quindi, non estensibile analogicamente al di fuori della fattispecie del fallimento (21).
15. Fallimento: causa di scioglimento della società
La dichiarazione di fallimento non determina lo scioglimento della società di capitali né la decadenza degli organi sociali, i quali mantengono le rispettive prerogative, seppur con il filtro della compatibilità con le regole della procedura concorsuale (22).
16. Fallimento: chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo
Integra una causa di scioglimento della società (e non l’automatica estinzione della stessa) la chiusura della procedura di fallimento per insufficienza dell’attivo; in tal caso, dopo che tutto il patrimonio sociale sia stato liquidato, il curatore fallimentare provvede alla cancellazione della società dal Registro Imprese (23).
17. Rappresentanza di una società in liquidazione e in concordato preventivo
La rappresentanza della società in liquidazione e in concordato preventivo nella cessione di beni spetta, indifferentemente, al liquidatore giudiziale o al legale rappresentante (liquidatore volontario) (24), salvo che il provvedimento di nomina del liquidatore giudiziale disponga diversamente (25).
18. Scioglimento per perdite impedito dalla presentazione di “domande protettive”
In caso di perdite che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, la società non si scioglie qualora gli amministratori, dopo aver convocato senza indugio l’assemblea dei soci:
-
presentino una domanda di concordato preventivo (art. 160 e ss. l. fall), una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis, comma 1, l. fall.) o una proposta di accordo di ristrutturazione (art. 182-bis, comma 6, l. fall.);
-
l’assemblea si svolga senza adottare alcun provvedimento (ex artt. 2447 e 2482-ter, c.c.) e gli amministratori presentino una domanda di concordato preventivo (art. 160 e ss. l. fall), una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis, comma 1, l. fall.) o una proposta di accordo di ristrutturazione (art. 182-bis, comma 6, l. fall.);
-
l’assemblea deliberi la ricapitalizzazione della società, che non abbia esito positivo, e gli amministratori allora presentino una domanda di concordato preventivo (art. 160 e ss. l. fall), una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis, comma 1, l. fall.) o una proposta di accordo di ristrutturazione (art. 182-bis, comma 6, l. fall.) (26).
O.4 - Revoca della liquidazione
2. Deliberazione di revoca nella s.p.a.
3. Deliberazione di revoca nella s.r.l.
4. Deliberazione di revoca nella s.r.l.: modalità non assembleari
9. Previa eliminazione della causa di scioglimento
10. Pubblicità della deliberazione
12. Revoca implicita: comportamento dei liquidatori
13. Revoca implicita: deliberazioni compatibili con lo stato di liquidazione
14. Revoca implicita: fusione e scissione
15. Revoca implicita: limitazioni alla circolazione delle partecipazioni
16. Revoca implicita: modifica dell’oggetto sociale
17. Revoca implicita: operazioni straordinarie
18. Rimozione della causa di scioglimento prima del suo accertamento
20. Trasformazione di società di persone in s.p.a. o s.r.l. unipersonale
21. Trasformazione omogenea di società in liquidazione
1. Attività dei liquidatori
È legittima la deliberazione di revoca dello stato di liquidazione nel cui ambito i soci dettino ai liquidatori nuovi criteri operativi in vista del ritorno all’attività ordinaria della società (1).
2. Deliberazione di revoca nella s.p.a.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea di seconda convocazione che si svolge per deliberare la revoca della liquidazione:
-
è validamente costituita con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale;
-
delibera con il voto favorevole delle azioni che rappresentino:
-
più del terzo del capitale sociale; e:
-
almeno i due terzi del capitale intervenuto in assemblea (in mancanza, quest’ultimo presupposto si ritiene comunque verificato qualora vi sia il voto favorevole delle azioni rappresentanti più del 50 per cento del capitale sociale o della maggior percentuale di voti favorevoli che lo statuto prescriva per le assemblee straordinarie di prima convocazione) (2).
-
3. Deliberazione di revoca nella s.r.l.
Nella s.r.l., la deliberazione di revoca dello stato di liquidazione è di competenza esclusiva dell’assemblea dei soci e richiede necessariamente la verbalizzazione notarile (3).
4. Deliberazione di revoca nella s.r.l.: modalità non assembleari
Nella s.r.l., sono illegittime, circa la revoca dello stato di liquidazione, modalità di decisione diverse da quella assembleare (4).
5. Elenco dei creditori
I liquidatori devono predisporre un’attestazione con elencazione analitica che consenta l’individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi alla revoca dello stato di liquidazione, la quantificazione dei loro crediti e la documentazione dell’eventuale consenso o pagamento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipata (5).
6. Modifiche statutarie
Al fine di apportare modifiche statutarie a una società sciolta per decorso del termine di durata, non è necessaria la preventiva revoca dello stato di liquidazione (6).
7. Nullità della società
In caso di nullità della società, pare ammissibile la revoca dello stato di liquidazione adottata prima della sentenza di accertamento della causa di nullità (7).
8. Opposizione dei creditori
Il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (8).
9. Previa eliminazione della causa di scioglimento
La deliberazione di revoca dello stato di liquidazione è illegittima se non sia previamente eliminata la causa che diede luogo allo scioglimento della società (9). E così:
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in caso di avvenuto scioglimento per decorso del termine di durata, la deliberazione presuppone una modifica del termine di durata (10);
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in caso di scioglimento per conseguimento dell’oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la deliberazione presuppone una contestuale modifica dell’oggetto sociale (11);
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in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, la deliberazione presuppone la ricostituzione del capitale sociale almeno al valore nominale minimo di legge (12);
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in caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori di s.a.p.a., la deliberazione presuppone il ripristino delle condizioni fisiologiche del tipo sociale o la sua trasformazione (13).
10. Pubblicità della deliberazione
Il deposito al Registro delle Imprese della deliberazione che dispone la revoca della liquidazione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della deliberazione con la specificazione che si tratta di un atto con effetti differiti per legge (art. 2487-ter, c.c.). Qualora la deliberazione comporti modifiche statutarie, il nuovo statuto può essere depositato sia unitamente a detta deliberazione, sia una volta che questa abbia avuto effetto. Quando la condizione legale si sia verificata, occorre depositare (non ci sono termini di scadenza) al Registro delle Imprese l’apposita modulistica (i modelli S2 e S3) attestante tale avvenuta verificazione e le modifiche divenute efficaci (allegando idonea documentazione comprovante la verificazione della condizione, ad esempio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un rappresentante della società) (14).
11. Revoca implicita
La deliberazione che contenga una implicita decisione di revoca dello stato di liquidazione deve presentare i requisiti richiesti (ad esempio la verbalizzazione notarile, poiché occorrente per la deliberazione di revoca dello stato di liquidazione) per la validità di entrambe le delibere (quella esplicita e quella, implicita, di revoca della liquidazione) (15).
12. Revoca implicita: comportamento dei liquidatori
Qualora i liquidatori tengano comportamenti diretti alla ripresa dell’attività sociale, ciò comporta un loro inadempimento e non provoca una revoca implicita dello stato di liquidazione (16).
13. Revoca implicita: deliberazioni compatibili con lo stato di liquidazione
Le deliberazioni recanti modifica della denominazione sociale, trasferimento della sede ovvero modifica del regime di funzionamento delle assemblee, sono compatibili con lo stato di liquidazione della società e non ne comportano la revoca (17).
14. Revoca implicita: fusione e scissione
È legittima la deliberazione di fusione o scissione, che presupponga la revoca implicita dello stato di liquidazione di una delle società partecipanti all’operazione, purché sia inequivoco che la causa di scioglimento risulterà rimossa e che dall’operazione risulterà una società non più in liquidazione ma in continuità aziendale (18); peraltro, affinché sia legittima la deliberazione di fusione o scissione a cui partecipi una società in liquidazione che abbia iniziato la distribuzione dell’attivo, è necessaria la preventiva revoca espressa dello stato di liquidazione (19).
15. Revoca implicita: limitazioni alla circolazione delle partecipazioni
La delibera di introduzione/soppressione di vincoli nella circolazione delle partecipazioni è compatibile con lo stato di liquidazione della società e non ne comporta la revoca (20).
16. Revoca implicita: modifica dell’oggetto sociale
La deliberazione di modifica dell’oggetto sociale potrebbe comportare una revoca dello stato di liquidazione (21).
17. Revoca implicita: operazioni straordinarie
Le operazioni straordinarie dalle quali risulti una società in continuità aziendale, presuppongono necessariamente la revoca dello stato di liquidazione; in caso di mancata revoca in forma espressa, la revoca è da intendersi implicitamente adottata (22).
18. Rimozione della causa di scioglimento prima del suo accertamento
La rimozione di una causa di scioglimento prima dell’iscrizione della dichiarazione di accertamento della medesima nel Registro delle Imprese, non richiede l’osservanza della disciplina dettata dall’art. 2487-ter c.c. per la revoca dello stato di liquidazione (23).
19. Tempistica
Il procedimento di revoca della liquidazione di cui all’art. 2487-ter c.c. è attivabile solo fino al momento dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione; dopo tale termine non si fa più luogo al procedimento di cui all’art. 2487-ter c.c., ma occorre il consenso unanime dei soci, né hanno più rilevanza il consenso o l’opposizione dei creditori (24).
20. Trasformazione di società di persone in s.p.a. o s.r.l. unipersonale
È legittima (e importa una implicita revoca dello stato di liquidazione) la trasformazione in una s.r.l. o in una s.p.a. unipersonale di una società di persone che, per oltre sei mesi, sia rimasta priva della pluralità dei soci (25).
21. Trasformazione omogenea di società in liquidazione
In caso di trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione, se dall’atto di trasformazione non risulta espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione (sempre che ne sussistano i presupposti), la società resta in liquidazione (26); qualora invece si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e quindi occorre procedere innanzitutto alla rimozione della causa che aveva determinato lo scioglimento della società (27).
22. Verbalizzazione
La deliberazione di revoca dello stato di liquidazione deve essere adottata in sede assembleare (anche nella s.r.l.) e deve essere verbalizzata da un notaio (28).