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Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

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    Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

    P – ENTI NON PROFIT

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Precedente O – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
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    P.1 - Enti non del Terzo settore

    P.1.1 - Associazioni, comitati e fondazioni (in generale e miscellanea)

    1. Associazione non riconosciuta: disciplina applicabile

    2. Associazione non riconosciuta: soggettività e capacità di acquistare immobili

    3. Associazione socia di società lucrativa

    4. Associazione tra professionisti: natura

    5. Clausole vessatorie

    6. Comitato: soggettività e capacità di acquistare immobili

    7. Controllo sull’amministrazione delle fondazioni

    8. Consorzio di urbanizzazione: natura giuridica

    9. Controversie associative: compromesso

    10. Estinzione dell’associazione (riconosciuta e non riconosciuta)

    11. Fondazione: assoggettabilità a fallimento

    12. Fondazione “di partecipazione”: possibile recesso del fondatore

    13. Organizzazioni sindacali: natura giuridica

    14. Svolgimento di attività economica con scopo di lucro

    1. Associazione non riconosciuta: disciplina applicabile

    Le associazioni non riconosciute sono regolamentate dagli accordi interni tra gli associati; in mancanza, è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società (1) e anche in tema di comunione (2). In particolare, alle associazioni non riconosciute si rendono applicabili l’art. 23 c.c. (in tema di annullamento delle deliberazioni assembleari) e l’art. 24 c.c. (in tema di esclusione degli associati) (3). Non si rendono invece applicabili l’art. 19 c.c. (in tema di limitazioni al potere di rappresentanza dell’associazione) (4) e l’art. 30 c.c. (in tema di liquidazione del patrimonio) (5).

    2. Associazione non riconosciuta: soggettività e capacità di acquistare immobili

    L’associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto e ha la capacità di acquistare beni immobili (6).

    3. Associazione socia di società lucrativa

    L’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) può partecipare alla costituzione di una società lucrativa o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita, ma può anche costituire una società unipersonale (7).

    4. Associazione tra professionisti: natura

    È controversa (8) la natura giuridica dell’associazione tra professionisti: secondo un’opinione meno recente, detta figura sarebbe riconducibile alla società semplice (9); secondo una più recente opinione, invece, detta figura sarebbe riconducibile all’associazione di cui all’art. 36 c.c. (10).

    5. Clausole vessatorie

    Poiché la partecipazione a un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) presuppone una comunanza di interessi e di risorse, ne deriva che non possa configurarsi, nei rapporti associativi, un contraente “debole” e che, quindi, non possa trovare applicazione (all’atto costitutivo o allo statuto di un’associazione) la particolare tutela prevista dalla legge per le clausole vessatorie inserite in un contratto (11).

    6. Comitato: soggettività e capacità di acquistare immobili

    Il comitato è un soggetto di diritto e ha la capacità di acquistare beni immobili (12).

    7. Controllo sull’amministrazione delle fondazioni

    Il potere di controllo e di vigilanza che l’Autorità governativa esercita sull’amministrazione delle fondazioni (art. 25 c.c.) si qualifica come un controllo di legittimità e non di merito, funzionale alla salvaguardia dell’interesse interno e istituzionale dell’ente (13). L’Autorità governativa, pertanto, non può imporre alla fondazione modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte, potendo intervenire esclusivamente in una delle ipotesi di cui all’art. 25 c.c. (14).

    8. Consorzio di urbanizzazione: natura giuridica

    Il consorzio di urbanizzazione ha, di regola, natura di associazione, ma può assumere (nel caso di sussistenza di un rilevante profilo di realità) anche natura di comunione (15).

    9. Controversie associative: compromesso

    Le controversie associative riguardanti interessi non protetti da norme inderogabili possono essere formare oggetto di compromesso (16).

    10. Estinzione dell’associazione (riconosciuta e non riconosciuta)

    L’associazione riconosciuta si estingue una volta completato il procedimento di liquidazione prescritto dalla legge, che ha inizio con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11. disp. att. c.c.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal Registro delle Persone Giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20 disp. att. c.c.). L’associazione non riconosciuta, invece, si estingue con la definizione di tutti i rapporti giuridici ad essa riferibili (17).

    11. Fondazione: assoggettabilità a fallimento

    Anche una fondazione può essere soggetta a fallimento ove si trovi in stato di insolvenza in conseguenza dell’eccessivo indebitamento derivante dallo svolgimento di attività imprenditoriale (18); peraltro, il fallimento pare potersi estendere anche a colui (o a coloro) che, abusando del nome della fondazione, abbiano svolto in via esclusiva o principale un’attività imprenditoriale (19).

    12. Fondazione “di partecipazione”: possibile recesso del fondatore

    Nella fondazione “di partecipazione” è legittimo che il fondatore eserciti il diritto di recesso di cui all’art. 24, c. 2, c.c., fermo restando l’obbligo di adempiere alle obbligazioni certe ed esigibili esistenti al tempo del recesso ed esclusa in ogni caso la ripetizione dei versamenti effettuati (20).

    13. Organizzazioni sindacali: natura giuridica

    Le organizzazioni sindacali sono associazioni non riconosciute (21).

    14. Svolgimento di attività economica senza scopo di lucro

    L’associazione che svolge un’attività economica non è qualificabile come società se detta attività economica non è finalizzata alla distribuzione degli utili tra gli associati (22).

    P.1.2 - Atto costitutivo e statuto

    1. Atto costitutivo di associazione: formazione non simultanea

    2. Atto costitutivo di associazione non riconosciuta: forma

    3. Atto costitutivo di associazione non riconosciuta: ricognizione per atto pubblico

    4. Atto costitutivo di fondazione: natura

    5. Atto costitutivo di fondazione: testimoni

    6. Oggetto della fondazione: modifica per l’iscrizione al RUNTS

    7. Patrimonio occorrente per costituire associazione sportiva dilettantistica (Asd)

    8. Statuto di associazione non riconosciuta: modifica

    9. Statuto di associazione riconosciuta: modifica

    10. Statuto di associazione: vincolatività per gli associati

    11. Statuto di fondazione: forma della modifica

    12. Statuto di fondazione: modifica

    1. Atto costitutivo di associazione: formazione non simultanea

    La formazione dell’atto costitutivo di un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) può avvenire non soltanto immediatamente per effetto della conclusione del contratto associativo, bensì anche mediante un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni a un programma associativo (1).

    2. Atto costitutivo di associazione non riconosciuta: forma

    Per l’atto costitutivo di associazione non riconosciuta non esistono prescrizioni di forma (2); perché possa dirsi esistente una associazione è sufficiente una pluralità di persone organizzate per fini istituzionali comuni, regolata da norme relative ai loro rapporti interni e esterni, senza che siano rilevanti né la non conoscenza tra gli associati, né la mancanza di una sede stabile e di una pratica di vita associativa (3).

    3. Atto costitutivo di associazione non riconosciuta: ricognizione per atto pubblico

    Ove un’associazione non riconosciuta costituita con un atto non avente la forma pubblica intenda successivamente conseguire la personalità giuridica, è legittimo far risultare la sua esistenza e il suo statuto mediante un verbale redatto per atto pubblico notarile (4).

    4. Atto costitutivo di fondazione: natura

    L’atto costitutivo di fondazione (vale a dire la dichiarazione di volontà del fondatore di costituire l’ente) si compone anche dell’atto di dotazione (vale a dire la dichiarazione di volontà del fondatore di destinare i beni allo scopo della fondazione istituita), il quale costituisce, quindi, un elemento inscindibile e imprescindibile dell’atto costitutivo della fondazione; l’atto pubblico costitutivo di fondazione, pertanto, non può qualificarsi come un atto di donazione (5).

    5. Atto costitutivo di fondazione: testimoni

    Poiché la natura dell’atto pubblico costitutivo di fondazione non è quella di un negozio di donazione, ne deriva che non è necessaria la presenza di due testimoni per la stipula di detto atto pubblico (6).

    6. Oggetto della fondazione: modifica per l’iscrizione al RUNTS

    È legittima la deliberazione con la quale una fondazione modifica il proprio oggetto al fine dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (7).

    7. Patrimonio occorrente per costituire associazione sportiva dilettantistica (Asd)

    L’associazione sportiva dilettantistica (Asd) acquisisce la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, senza che occorra dimostrare in sede di iscrizione alcun requisito di patrimonio minimo (8).

    8. Statuto di associazione non riconosciuta: modifica

    La deliberazione dell’assemblea di un’associazione non riconosciuta che modifica lo statuto non deve necessariamente rivestire la forma dell’atto pubblico (nemmeno ove l’associazione non riconosciuta sia stata costituita per atto pubblico) (9) e deve essere adottata con il quorum prescritto dall’art. 21, c. 2, c.c. con riferimento all’associazione riconosciuta (10).

    9. Statuto di associazione riconosciuta: modifica

    Lo statuto di associazione riconosciuta può essere modificato solo con verbale redatto da notaio nella forma dell’atto pubblico (e ciò anche se si tratta di un fondo pensione, ente che, peraltro, può esistere anche nella forma dell’associazione non riconosciuta) (11).

    10. Statuto di associazione: vincolatività per gli associati

    Chi aderisce a un’associazione è soggetto alla regolamentazione derivante dallo statuto dell’associazione stessa, anche se non l’abbia esplicitamente approvato, comprese quelle inerenti al versamento del contributo associativo (12).

    11. Statuto di fondazione: forma della modifica

    Le modifiche allo statuto di una fondazione devono risultare da un verbale, redatto per atto pubblico, recante una deliberazione dell’organo amministrativo della fondazione (13).

    12. Statuto di fondazione: modifica

    È legittimo apportare modifiche allo statuto di una fondazione, purché dette modifiche non pregiudichino gli elementi essenziali impressi dal fondatore (14) e siano oggetto di approvazione da parte dell’Autorità amministrativa (art. 2 d.P.R. 361/2000) (15).

    P.1.3 - Associati

    1. Accesso ai documenti inerenti alle generalità degli associati

    2. Domanda di ammissione

    3. Esclusione dell’associato ad nutum

    4. Esclusione dell’associato: clausola compromissoria

    5. Esclusione dell’associato: clausola statutaria

    6. Esclusione dell’associato dall’associazione non riconosciuta

    7. Esclusione dell’associato dall’associazione riconosciuta

    8. Esclusione dell’associato: preventiva contestazione degli addebiti

    9. Esclusione dell’associato: organo competente

    10. Recesso dell’associato: clausola che esclude il recesso

    11. Recesso dell’associato: clausola che esclude il recesso temporaneamente

    12. Recesso dell’associato da associazione non riconosciuta

    13. Recesso dell’associato: differimento dell’efficacia del recesso

    14. Trasmissione della qualità di associato per atto inter vivos

    1. Accesso ai documenti inerenti alle generalità degli associati

    Tutti gli associati di un’associazione (riconosciuta e non riconosciuta) hanno diritto di accedere alla documentazione contenente gli elenchi e gli indirizzi degli associati (1).

    2. Domanda di ammissione

    L’associazione (riconosciuta e non riconosciuta) non è obbligata ad accogliere le domande di ammissione di volta in volta presentate da coloro che si dimostrino in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto, poiché l’ammissione di un nuovo associato resta pur sempre un atto di autonomia contrattuale (2).

    3. Esclusione dell’associato ad nutum

    È illegittima la clausola statutaria dell’associazione (riconosciuta e non) che prevede la facoltà del consiglio direttivo di escludere un associato ad nutum (3).

    4. Esclusione dell’associato: clausola compromissoria

    È legittima la clausola compromissoria inserita nello statuto di un’associazione che rimetta ad arbitri le controversie in merito alla validità formale e sostanziale del provvedimento di esclusione di un associato (4).

    5. Esclusione dell’associato: clausola statutaria

    È legittima e non viola il principio di democraticità dell’associazione (riconosciuta e non) la clausola statutaria dell’associazione (riconosciuta e non) che preveda l’esclusione degli associati allorché ricorrano gravi motivi (5).

    6. Esclusione dell’associato dall’associazione non riconosciuta

    L’art. 24, c. 3, c.c. (secondo cui l’associato di un’associazione riconosciuta può essere escluso dall’assemblea solo per «gravi motivi») si applica anche all’associazione non riconosciuta (6).

    7. Esclusione dell’associato dall’associazione riconosciuta

    L’esclusione di un associato da un’associazione riconosciuta può essere deliberata dall’assemblea solo per «gravi motivi» (art. 24, c. 3, primo periodo, c.c.); è legittimo che gli associati, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, specifichino nello statuto quale sia il significato da attribuire all’espressione «gravi motivi», purché detta specificazione avvenga sempre nel rispetto del principio di proporzionalità tra l’entità del comportamento posto in essere dall’associato e la sanzione irrogata dall’associazione (7).

    8. Esclusione dell’associato: preventiva contestazione degli addebiti

    La legittimità della deliberazione di esclusione di un associato per «gravi motivi», (art. 24, c. 3, primo periodo, c.c.) non è subordinata alla preventiva contestazione all’associato degli addebiti al medesimo ascritti (8).

    9. Esclusione dell’associato: organo competente

    È legittima la clausola statutaria di un’associazione (riconosciuta e non) che attribuisca la competenza a deliberare l’esclusione di un associato per «gravi motivi» (art. 24, c. 3, c.c.) a un organo diverso da quello assembleare (9).

    10. Recesso dell’associato: clausola che esclude il recesso

    È nulla la clausola statutaria di un’associazione (riconosciuta e non) che impedisca (oppure renda oltremodo oneroso) l’esercizio del diritto di recesso dell’associato (10).

    11. Recesso dell’associato: clausola che esclude il recesso temporaneamente

    La clausola statutaria che esclude l’esercizio del diritto di recesso dell’associato per un tempo determinato (art. 24, c. 2, c.c.) può operare solo allorché sia stato espressamente previsto un termine (11) compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo e che non comporti lesione di diritti dell’associato costituzionalmente garantiti (12).

    12. Recesso dell’associato da associazione non riconosciuta

    Nell’associazione non riconosciuta, la disciplina del diritto di recesso dell’associato non deve necessariamente corrispondere alla disciplina dettata con riguardo all’associazione riconosciuta dall’art. 24, c. 2, c.c. (13).

    13. Recesso dell’associato: differimento dell’efficacia del recesso

    È legittima la clausola statutaria che differisce l’efficacia del recesso per un dato periodo, posteriormente alla dichiarazione di recesso (14).

    14. Trasmissione della qualità di associato per atto inter vivos

    La qualità di associato è trasmissibile per atto inter vivos a titolo oneroso solo in caso di espressa previsione nell’atto costitutivo o nello statuto dell’associazione (art. 24, c. 1, c.c.) (15).

    P.1.4 - Assemblea degli associati

    1. Assemblea “in presenza” o con mezzi di telecomunicazione: clausola statutaria

    2. Mancata convocazione

    3. Presidente e segretario nel medesimo luogo fisico

    4. Svolgimento mediante strumenti di telecomunicazione

    5. Verbale: normativa applicabile

    6. Verbale non contestuale

    7. Verbale: sottoscrizione

    8. Voto: associato persona giuridica

    9. Voto: deroga al voto capitario

    1. Assemblea “in presenza” o con mezzi di telecomunicazione: clausola statutaria

    Sono legittime le clausole statutarie (sia dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore, sia dell’associazione non avente tale qualifica) che impongano lo svolgimento dell’assemblea solo “in presenza” o solo mediante strumenti di telecomunicazione o che facoltizzino lo svolgimento dell’assemblea sia “in presenza” che mediante strumenti di telecomunicazione oppure che attribuiscano al soggetto titolare del potere di convocazione la facoltà di stabilire le modalità con le quali l’assemblea deve svolgersi (1).

    2. Mancata convocazione

    È annullabile (e non inesistente) la deliberazione dell’assemblea di associazione (riconosciuta e non riconosciuta) qualora sia stata omessa la convocazione di alcuno degli associati (2) oppure in caso di mancata osservanza del termine di preavviso previsto dallo statuto (3).

    3. Presidente e segretario nel medesimo luogo fisico

    Quando l’assemblea (sia dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore, sia dell’associazione non avente tale qualifica) si svolge “in presenza” e pure quando si svolge mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, è ammissibile che il presidente e il segretario dell’adunanza non si trovino nel medesimo luogo fisico (4).

    4. Svolgimento mediante strumenti di telecomunicazione

    L’assemblea di associazione (riconosciuta e non riconosciuta) si può svolgere mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, anche se lo statuto non lo preveda (o preveda solo lo svolgimento dell’assemblea “in presenza”) (5), qualora l’associazione non abbia la qualifica di ente del Terzo settore (6).

    5. Verbale non contestuale

    È legittimo che la verbalizzazione dell’assemblea di associazione (riconosciuta e non riconosciuta) sia effettuata non in contestualità con l’assemblea ma in via differita rispetto al suo svolgimento (7).

    6. Verbale: normativa applicabile

    All’attività di verbalizzazione dell’assemblea di associazione (riconosciuta e non riconosciuta) si applica per analogia la normativa in tema di verbalizzazione di assemblea di società (8).

    7. Verbale: sottoscrizione

    Quando il verbale dell’assemblea di associazione (riconosciuta e non riconosciuta) è redatto da un notaio, è legittimo che il verbale sia sottoscritto solamente dal notaio (9).

    8. Voto: associato persona giuridica

    Per l’esercizio del diritto di voto da parte dell’associato persona giuridica, legittimato a intervenire nell’assemblea dell’associazione è l’amministratore (oppure il soggetto munito del potere di rappresentanza) della persona giuridica associata, a nulla rilevando un’eventuale clausola statutaria dell’associazione che preveda la possibilità di conferire la rappresentanza in assemblea esclusivamente in favore di un altro associato (10).

    9. Voto: deroga al voto capitario

    È controverso se sia legittima la clausola statutaria di un’associazione (riconosciuta e non) che attribuisca agli associati il diritto di voto in assemblea con criteri diversi da quello del voto capitario (11).

    P.1.5 - Amministrazione e rappresentanza

    1. Associazione in attesa di riconoscimento: responsabilità degli amministratori

    2. Associazione non riconosciuta: responsabilità del rappresentante

    3. Cessazione degli amministratori: prorogatio

    4. Compenso degli amministratori della fondazione

    5. Deliberazioni assunte dall’organo amministrativo: impugnazione

    6. Svolgimento delle riunioni: clausole statutarie

    7. Svolgimento delle riunioni: convocazione e verbalizzazione

    8. Svolgimento delle riunioni: mediante strumenti di telecomunicazione

    9. Svolgimento delle riunioni: presidente e segretario non nel medesimo luogo fisico

    1. Associazione in attesa di riconoscimento: responsabilità degli amministratori

    Poiché, secondo l’interpretazione prevalente (1), non vi sarebbero differenze tipologiche tra l’associazione riconosciuta e l’associazione non riconosciuta, dovrebbe allora conseguirne che, con riferimento alla associazione in attesa di riconoscimento, trovi applicazione la disciplina di cui all’art. 38 c.c. il quale, in materia di obbligazioni contratte dalle persone che rappresentano un’associazione non riconosciuta, stabilisce che di tali obbligazioni rispondono anche, personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (2).

    2. Associazione non riconosciuta: responsabilità del rappresentante

    La responsabilità (anche extracontrattuale) (3) per le obbligazioni dell’associazione (in forma solidale con l’ente e senza il beneficio della preventiva escussione) (4) grava sulla persona effettivamente agisce in nome e per conto dell’associazione e non su chi (come accade nel caso di socio di società di persone) (5) semplicemente ne abbia la rappresentanza (6) (fermo restando che delle obbligazioni tributarie rispondono coloro che hanno gestito l’associazione) (7). Il subentro di un amministratore dell’ente ad altro precedente amministratore, non comporta la successione del primo nelle obbligazioni gravanti sul secondo (8).

    3. Cessazione degli amministratori: prorogatio

    In caso di cessazione degli amministratori dell’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) si ritiene che, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto, essi rimangano in carica fino alla loro sostituzione, analogamente a quanto dispone l’art. 2385 c.c. in materia di società di capitali (9).

    4. Compenso degli amministratori della fondazione

    Anche con riferimento alle fondazioni che non assumono la qualifica di ente del Terzo settore (e fatta eccezione per le fondazioni che siano finanziate in qualsiasi misura con risorse a carico dello Stato) appare possibile parametrare la remunerazione degli amministratori anche con riferimento alle indicazioni contenute nell’art. 8 del Codice del Terzo settore (10).

    5. Deliberazioni assunte dall’organo amministrativo: impugnazione

    Le deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione di un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) non possono essere impugnate direttamente da parte dell’associato che non sia altresì componente dell’organo amministrativo medesimo, salvo che dalla deliberazione ne risulti violato un individuale diritto dell’associato (11).

    6. Svolgimento delle riunioni: clausole statutarie

    Sono legittime le clausole statutarie che impongano lo svolgimento delle riunioni degli organi diversi dall’assemblea solo “in presenza” o solo mediante strumenti di telecomunicazione o che facoltizzino lo svolgimento delle riunioni sia “in presenza” che mediante strumenti di telecomunicazione oppure che attribuiscano al soggetto titolare del potere di convocazione la facoltà di stabilire le modalità con le quali la riunione deve svolgersi (12).

    7. Svolgimento delle riunioni: convocazione e verbalizzazione

    La legittimità delle deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione di un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) presuppone che la riunione sia stata regolarmente convocata mediante una preventiva comunicazione dell’ordine del giorno e che la riunione sia stata verbalizzata (13).

    8. Svolgimento delle riunioni: mediante strumenti di telecomunicazione

    Le riunioni degli organi (diversi dall’assemblea) degli enti non societari possono svolgersi mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione anche se lo statuto non lo preveda (14).

    9. Svolgimento delle riunioni: presidente e segretario non nel medesimo luogo fisico

    È ammissibile che il presidente e il segretario dell’adunanza non si trovino nel medesimo luogo fisico sia quando la riunione dell’organo (diverso dall’assemblea) si svolge “in presenza” sia quando si svolge mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione (15).

    P.1.6 - Trasformazione

    P.1.6.1 - Trasformazione di associazione in società (o altro ente)

    1. Evoluzione da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta

    2. Quorum (associazione costituita ante riforma)

    3. Quorum (associazione non riconosciuta)

    4. Quorum (associazione riconosciuta)

    5. Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio

    6. Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa

    7. Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa: stima

    8. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali

    9. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società lucrativa

    10. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.

    11. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto

    12. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

    13. Trasformazione in ente diverso dalla società di capitali

    1. Evoluzione da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta

    La decisione dell’associazione non riconosciuta di ottenere la personalità giuridica ha natura di decisione modificativa dell’ente e non di trasformazione dell’ente (e pertanto non si applica l’art. 42-bis c.c.) (1) ed è di competenza dell’assemblea dell’associazione, anche se non comporti l’adozione di nuove clausole statutarie; è peraltro legittima la clausola dello statuto di associazione non riconosciuta che attribuisca all’organo amministrativo la competenza a domandare la personalità giuridica nel caso in cui non occorra procedere all’adozione di nuove clausole statutarie (2).

    2. Quorum (associazione costituita ante riforma)

    La trasformazione di una associazione costituita prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del diritto societario del 2003 non può essere adottata a maggioranza, a meno che gli associati, con decisione unanime, abbiano deliberato di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione (3).

    3. Quorum (associazione non riconosciuta)

    Per la trasformazione da associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali occorre, salvo diversa previsione statutaria, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (4).

    4. Quorum (associazione riconosciuta)

    Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dall’art. 21, ultimo comma, c.c. (e cioè in misura almeno pari ai tre quarti degli associati) o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (5).

    5. Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio

    È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, con applicazione analogica delle norme sulla trasformazione progressiva delle società di persone (art. 2500-ter c.c.) (6).

    6. Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa

    È legittima la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa (7).

    7. Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa: stima

    In caso di trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa occorre la redazione della relazione di stima ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (8).

    8. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali

    È ammissibile la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in una società di capitali seguendo la procedura propria delle operazioni di trasformazione eterogenea (9).

    9. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società lucrativa

    È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali) (10); e ciò (ma si tratta di questione controversa) (11) purché la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei contributi pubblici e delle liberalità e oblazioni del pubblico ricevuti dall’associazione (12). Peraltro, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione possono avvalersi, in via analogica, della normativa di cui all’art. 2500-quinquies c.c., al fine di liberarsi dalla responsabilità solidale su di essi gravante per le obbligazioni dell’ente ai sensi dell’art. 38 c.c. (13).

    10. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.

    È legittima la trasformazione dell’associazione professionale in s.t.p. (14), benché sia dubbio se si tratti di una trasformazione eterogenea (15) (ciò che si avrebbe se si qualificasse lo studio associato come una associazione non riconosciuta) (16) o, piuttosto (qualora si qualificasse lo studio associato come una società semplice) (17), di una trasformazione omogenea (18).

    11. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto

    È lecito che un’associazione sportiva si trasformi in una s.r.l. (sportiva) anche a capitale ridotto, non ostando a tale operazione né il divieto di conferimenti in natura di cui all’art. 2463, c. 4, c.c., né l’obbligo di formazione della riserva legale “accelerata” di cui all’art. 2463, c. 5, c.c. (19).

    12. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

    Non è legittima la trasformazione di una associazione temporanea tra professionisti in s.t.p. (20).

    13. Trasformazione in ente diverso dalla società di capitali

    È legittima la trasformazione di un’associazione, sia riconosciuta che non riconosciuta, in un ente diverso dalla società di capitali (21).

    P.1.6.2 - Trasformazione di società (o altro ente) in associazione

    1. Trasformazione di consorzio con attività esterna

    2. Trasformazione di consorzio con attività esterna: opposizione

    3. Trasformazione di cooperativa sociale in associazione Onlus

    4. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali

    1. Trasformazione di consorzio con attività esterna

    È legittima la trasformazione di un consorzio con attività esterna in associazione; è tuttavia controverso se la deliberazione di trasformazione possa essere adottata a maggioranza assoluta dei consorziati (1).

    2. Trasformazione di consorzio con attività esterna: opposizione

    A seguito della deliberazione di trasformazione di un consorzio con attività esterna in associazione, quest’ultima può ottenere il riconoscimento da parte dell’autorità prefettizia (o regionale) solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni che la legge riserva ai creditori affinché possano fare opposizione (2).

    3. Trasformazione di cooperativa sociale in associazione Onlus

    Benché si tratti di fattispecie non espressamente contemplata dal legislatore, è legittima la trasformazione di una cooperativa sociale in una associazione Onlus (3) [ora, dopo l’introduzione del d.lgs. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore, in una associazione avente natura di ente del Terzo settore].

    4. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali

    Qualsiasi ente diverso dalla società di capitali, di cui sia ammessa la trasformazione in società di capitali, può trasformarsi in associazione non riconosciuta (4).

    P.1.6.3 - Trasformazione di società o altro ente in fondazione (e viceversa)

    1. Trasformazione di fondazione in società di persone

    2. Trasformazione di società di persone in fondazione

    3. Trasformazione di società in fondazione: pubblicità

    4. Trasformazione di s.p.a. in fondazione

    5. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico

    1. Trasformazione di fondazione in società di persone

    È legittima la trasformazione eterogenea da fondazione (e, più in generale, da ente non societario) a società di persone (1). Alla trasformazione eterogenea da fondazione (o, più in generale, da ente non societario) in società di persone si applica la disciplina dettata per la trasformazione eterogenea da società di capitali, fatta eccezione per l’obbligo di perizia (2).

    2. Trasformazione di società di persone in fondazione

    È legittima la trasformazione eterogenea da società di persone in fondazione (o, più in generale, in ente non societario) (3).

    3. Trasformazione di società in fondazione: pubblicità

    A seguito della trasformazione di una società in fondazione, l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche può essere effettuata solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni previsti dall’art. 2500-novies c.c. per l’opposizione dei creditori (4).

    4. Trasformazione di s.p.a. in fondazione

    È legittima la trasformazione di una s.p.a. in fondazione; in tale ipotesi, la quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio nella società trasformanda, non viene sostituita da una quota di partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione, dato che l’intero patrimonio sociale viene destinato, con la trasformazione, al perseguimento dei fini istituzionali della erigenda fondazione; pertanto, il socio della società trasformata perde ogni diritto (patrimoniale e amministrativo) inerente a tale suo precedente status di socio (5).

    5. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in una fondazione, il socio che sia un ente ecclesiastico deve essere autorizzato, ai sensi del can. 1295 del codice di diritto canonico, a intervenire all’assemblea convocata per decidere in ordine alla trasformazione della società (6).

    P.1.6.4 - Trasformazione di associazione in fondazione

    1. Competenza

    2. Associazioni costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 42-bis c.c.

    3. Divieto statutario di trasformazione: introduzione

    4. Divieto statutario di trasformazione: soppressione

    5. Quorum

    6. Relazione degli amministratori: rinunciabilità

    7. Relazione di stima: competenza a nominare il perito

    8. Relazione sulla situazione patrimoniale: irrinunciabilità

    9. Relazione sulla situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio

    10. Trasformazione in fondazione “di partecipazione”

    11. Trasformazione in fondazione “di partecipazione”: quorum

    1. Competenza

    La competenza a deliberare la trasformazione da associazione a fondazione spetta all’assemblea degli associati (1).

    2. Associazioni costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 42-bis c.c.

    L’art. 42-bis c.c. (che riconosce la legittimità delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione tra associazioni e fondazioni), è applicabile anche alle associazioni costituite anteriormente alla sua entrata in vigore (2).

    3. Divieto statutario di trasformazione: introduzione

    L’introduzione nello statuto dell’associazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in una fondazione (art. 42-bis, c. 1, c.c.) costituisce una normale modificazione statutaria che non richiede il consenso unanime degli associati (3).

    4. Divieto statutario di trasformazione: soppressione

    È legittima la deliberazione (da adottarsi a maggioranza, salvo che lo statuto non disponga diversamente) (4) che sopprima dallo statuto dell’associazione il divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in una fondazione (5), anche se detta deliberazione venga assunta contestualmente alla successiva deliberazione di trasformazione (6). Tuttavia, ove si tratti di associazione riconosciuta non munita della qualifica di ente del Terzo settore, la modifica diretta all’eliminazione del divieto statutario di trasformazione in fondazione (e, di conseguenza, anche la contestuale trasformazione in fondazione, deliberata “a cascata”) è soggetta alla condizione legale del rilascio dell’approvazione dell’autorità governativa (art. 2, d.P.R. n. 361/2000) (7).

    5. Quorum

    In assenza di un’esplicita normativa al riguardo, si ritiene che la deliberazione di trasformazione di un’associazione in fondazione debba essere adottata dall’assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, in analogia a quanto disposto dall’art. 21, c. 3, c.c. (8).

    6. Relazione degli amministratori: rinunciabilità

    Poiché la funzione della relazione degli amministratori di cui all’art. 2500-sexies c.c. (richiamato dall’art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di informare i partecipanti dell’ente trasformando, ne consegue che detta relazione sia rinunciabile con il consenso unanime di coloro che devono decidere la trasformazione, vale a dire con il consenso unanime degli associati (9).

    7. Relazione di stima: competenza a nominare il perito

    In assenza di un’esplicita normativa al riguardo, si ritiene che la competenza a nominare il perito incaricato di redigere la relazione di stima di cui all’art. 2500-ter, c. 2, c.c. (richiamato dall’art. 42-bis, c. 2, terzo periodo, c.c.) spetti all’ente che intenda effettuare la trasformazione (10).

    8. Relazione sulla situazione patrimoniale: irrinunciabilità

    Poiché la funzione della relazione relativa alla situazione patrimoniale (richiesta dall’art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di rilevare il patrimonio contabile dell’ente e la sua esposizione debitoria, ne consegue che la stessa è irrinunciabile (11).

    9. Relazione sulla situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio

    Poiché la funzione della relazione relativa alla situazione patrimoniale (art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di rilevare il patrimonio contabile dell’ente e la sua esposizione debitoria, pare ammissibile che detta relazione possa essere sostituita con il bilancio di esercizio riferito a una data non anteriore a centoventi giorni anteriori alla delibera di trasformazione (12).

    10. Trasformazione in fondazione “di partecipazione”

    Nell’ipotesi di trasformazione di un’associazione in una fondazione “di partecipazione” gli associati divengono “partecipanti” della fondazione, vale a dire conservano la possibilità di influire sulle scelte future circa l’utilizzo e la destinazione del patrimonio tramite la partecipazione all’assemblea o all’organo di indirizzo comunque denominato (13).

    11. Trasformazione in fondazione “di partecipazione”: quorum

    In assenza di un’esplicita normativa al riguardo, si ritiene che la deliberazione di trasformazione di un’associazione in una fondazione “di partecipazione” debba essere adottata dall’assemblea degli associati con la maggioranza richiesta dallo statuto per le modifiche statutarie o, in assenza di un’espressa previsione dello statuto, con la maggioranza richiesta dall’art. 21, c. 2, c.c. (14).

    P.1.6.5 - Trasformazione di fondazione in associazione

    1. Competenza

    2. Divieto statutario di trasformazione: introduzione

    3. Divieto statutario di trasformazione: soppressione

    4. Fondazioni costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 42-bis c.c.

    5. Individuazione degli associati

    6. Quorum

    7. Relazione degli amministratori: nella fondazione “di partecipazione”

    8. Relazione degli amministratori: nella fondazione “tradizionale”

    9. Relazione di stima: competenza a nominare il perito

    10. Relazione sulla situazione patrimoniale: irrinunciabilità

    11. Relazione sulla situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio

    12. Trasformazione di fondazione “di partecipazione”

    1. Competenza

    Ove non sia stata espressamente vietata dal fondatore, la competenza a deliberare la trasformazione da fondazione ad associazione spetta all’organo a ciò deputato, vale a dire agli amministratori o, in caso di fondazione di “partecipazione”, all’assemblea dei partecipanti (1).

    2. Divieto statutario di trasformazione: introduzione

    L’introduzione nello statuto della fondazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in un’associazione (art. 42-bis, c. 1, c.c.) costituisce una mera modificazione statutaria (2).

    3. Divieto statutario di trasformazione: soppressione

    È legittima, con il consenso del fondatore (3), l’eliminazione dallo statuto della fondazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in un’associazione (4), anche se ciò avvenga contestualmente alla deliberazione di trasformazione (5). Tuttavia, ove si tratti di fondazione non munita della qualifica di ente del Terzo settore, la modifica diretta all’eliminazione del divieto statutario di trasformazione in associazione (e, di conseguenza, anche la contestuale trasformazione in associazione, deliberata “a cascata”) è soggetta alla condizione legale del rilascio dell’approvazione dell’autorità governativa (art. 2, d.P.R. n. 361/2000) (6).

    4. Fondazioni costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 42-bis c.c.

    L’art. 42-bis c.c. (che riconosce la legittimità delle reciproche operazioni di trasformazione, fusione e scissione tra associazioni e fondazioni), è applicabile anche alle fondazioni (e alle associazioni) costituite anteriormente alla sua entrata in vigore (7).

    5. Individuazione degli associati

    Nell’ipotesi di trasformazione di una fondazione “tradizionale” in un’associazione, occorre che l’organo amministrativo della fondazione individui i soggetti disponibili ad assumere la qualità di associati e che si siano vincolati preventivamente mediante un atto di adesione formale, seppur condizionato all’efficacia della trasformazione (8). Tuttavia, ove lo statuto dell’associazione risultante dalla trasformazione preveda la possibilità di devolvere agli associati il proprio patrimonio, l’individuazione degli associati dovrebbe avvenire secondo la disciplina dettata dall’art. 31 c.c. (9).

    6. Quorum

    In assenza di un’esplicita normativa al riguardo, pare preferibile ritenere che la deliberazione di trasformazione di una fondazione in associazione debba essere adottata con la maggioranza richiesta dallo statuto per lo scioglimento dell’ente (10).

    7. Relazione degli amministratori: nella fondazione “di partecipazione”

    Poiché la funzione della relazione degli amministratori di cui all’art. 2500-sexies c.c. (richiamato dall’art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di informare i partecipanti dell’ente trasformando, ne consegue che, nella fondazione “di partecipazione”, in cui lo statuto affidi ai “partecipanti” le decisioni sulle modifiche statutarie, detta relazione sia rinunciabile con il consenso unanime di coloro che devono decidere la trasformazione (vale a dire con il consenso unanime dei “partecipanti”) (11).

    8. Relazione degli amministratori: nella fondazione “tradizionale”

    Poiché la funzione della relazione degli amministratori di cui all’art. 2500-sexies c.c. (richiamato dall’art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di informare i partecipanti dell’ente trasformando, ne consegue che, nella fondazione “tradizionale” (vale a dire la fondazione nella quale le decisioni sulle modificazioni statutarie sono di competenza dell’organo amministrativo), la relazione degli amministratori, essendo in tal caso destinata a informare essi stessi, possa quindi essere omessa (12).

    9. Relazione di stima: competenza a nominare il perito

    In assenza di un’esplicita normativa al riguardo, si ritiene che la competenza a nominare il perito incaricato di redigere la relazione di stima di cui all’art. 2500-ter, c. 2, c.c. (richiamato dall’art. 42-bis, c. 2, terzo periodo, c.c.) spetti all’ente che intenda effettuare la trasformazione (13).

    10. Relazione sulla situazione patrimoniale: irrinunciabilità

    Poiché la funzione della relazione relativa alla situazione patrimoniale (richiesta dall’art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di rilevare il patrimonio contabile dell’ente e la sua esposizione debitoria, ne consegue che la stessa è irrinunciabile (14).

    11. Relazione sulla situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio

    Poiché la funzione della relazione relativa alla situazione patrimoniale (art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di rilevare il patrimonio contabile dell’ente e la sua esposizione debitoria, pare ammissibile che detta relazione sia sostituita dal bilancio di esercizio riferito a una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla data della deliberazione di trasformazione (15).

    12. Trasformazione di fondazione “di partecipazione”

    Nell’ipotesi di trasformazione di una fondazione “di partecipazione” in associazione riconosciuta non dovrebbe applicarsi la disciplina dettata dall’art. 31 c.c. (secondo il quale alla devoluzione dei beni della disciolta fondazione, qualora non prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, «provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi») per l’individuazione degli associati dell’associazione risultante dalla trasformazione, purché lo statuto dell’associazione risultante dalla trasformazione non preveda la possibilità di devolvere agli associati tutto il (o parte del) proprio patrimonio (16). Diversamente, ove lo statuto dell’associazione risultante dalla trasformazione preveda la possibilità di devolvere agli associati tutto il (o parte del) proprio patrimonio, per individuare “gli associati” dell’associazione risultante dalla trasformazione tornerebbe ad applicarsi la disciplina dettata dall’art. 31 c.c. (17).

    P.1.7 - Fusione e scissione

    P.1.7.1 - Fusione e scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni

    1. Associazioni e fondazioni costituite prima dell’art. 42-bis c.c.

    2. Deliberazione di approvazione del progetto: nell’associazione

    3. Deliberazione di approvazione del progetto: nella fondazione

    4. Diritto di recesso degli associati

    5. Divieto statutario di fusione o scissione: introduzione (nell’associazione)

    6. Divieto statutario di fusione o scissione: introduzione (nella fondazione)

    7. Divieto statutario di fusione o scissione: soppressione (nell’associazione)

    8. Divieto statutario di fusione o scissione: soppressione (nella fondazione)

    9. Efficacia sanante dell’iscrizione dell’atto di fusione o scissione

    10. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

    11. Opposizione dei creditori

    12. Rapporto di cambio: insussistenza

    13. Scissione non proporzionale

    14. Scissione (parziale) asimmetrica tra associazioni

    1. Associazioni e fondazioni costituite prima dell’art. 42-bis c.c.

    L’art. 42-bis c.c. (che riconosce la legittimità delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione tra associazioni e fondazioni), è applicabile anche alle associazioni e alle fondazioni costituite anteriormente alla sua entrata in vigore (1).

    2. Deliberazione di approvazione del progetto: nell’associazione

    Nell’associazione riconosciuta, l’approvazione del progetto di fusione o scissione tra un’associazione e una fondazione (art. 42-bis, c.c.) è di competenza dell’assemblea dell’associazione (la quale decide con le modalità previste per le deliberazioni che comportano modificazioni al suo statuto) (2) e deve risultare da una deliberazione avente forma di atto pubblico, da iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche (3).

    3. Deliberazione di approvazione del progetto: nella fondazione

    Nella fondazione, l’approvazione del progetto di fusione o scissione tra un’associazione riconosciuta e una fondazione (art. 42-bis, c.c.) è di competenza dell’organo amministrativo e deve risultare da una deliberazione avente forma di atto pubblico, da iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche (4), purché tale operazione sia compatibile con la natura dell’ente e rispetti la volontà del fondatore (5); conseguentemente, non pare applicabile il disposto dell’art. 2500-octies, c. 4, primo periodo, secondo cui «La trasformazione di fondazioni in società è disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente» (6).

    4. Diritto di recesso degli associati

    L’operazione di fusione o di scissione di un’associazione riconosciuta in una fondazione (art. 42-bis c.c.) non attribuisce il diritto di recesso agli associati non consenzienti (7). Tuttavia, gli associati potranno comunque recedere per giusta causa e con efficacia immediata ove la fusione o la scissione determinino modifiche significative della struttura organizzativa, le quali alterino i presupposti sulla base dei quali era stato costituito il vincolo associativo (8). Rimane fermo, peraltro, il diritto degli associati di recedere in qualunque momento e con effetto non immediato, ai sensi dell’art. 24, c. 2, c.c. (vale a dire ove l’associato non abbia assunto l’obbligo di far parte dell’associazione per un tempo determinato) (9).

    5. Divieto statutario di fusione o scissione: introduzione (nell’associazione)

    L’introduzione nello statuto dell’associazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in una fondazione (art. 42-bis, c. 1, c.c.) costituisce una mera modificazione statutaria che non richiede il consenso unanime degli associati (10).

    6. Divieto statutario di fusione o scissione: introduzione (nella fondazione)

    L’introduzione nello statuto della fondazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in associazione (art. 42-bis, c. 1, c.c.) costituisce una mera modificazione statutaria (11).

    7. Divieto statutario di fusione o scissione: soppressione (nell’associazione)

    È legittima la deliberazione (da adottarsi a maggioranza, a meno che lo statuto non disponga diversamente) (12) la quale sopprima dallo statuto dell’associazione il divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in fondazione (13), anche se detta deliberazione venga assunta contestualmente alla deliberazione di trasformazione (14). Tuttavia, ove si tratti di associazione riconosciuta non munita della qualifica di Ente del Terzo settore, la modifica diretta all’eliminazione del divieto statutario di trasformazione in fondazione (e, di conseguenza, anche la contestuale trasformazione in fondazione, deliberata “a cascata”) è soggetta alla condizione legale del rilascio dell’approvazione dell’autorità governativa (art. 2, d.P.R. n. 361/2000) (15).

    8. Divieto statutario di fusione o scissione: soppressione (nella fondazione)

    È legittima, con il consenso del fondatore (16), l’eliminazione dallo statuto della fondazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in associazione (17), anche se ciò avvenga contestualmente alla deliberazione di trasformazione (18). Tuttavia, ove si tratti di fondazione non munita della qualifica di Ente del Terzo settore, la modifica diretta all’eliminazione del divieto statutario di trasformazione in associazione (e, di conseguenza, anche la contestuale trasformazione in associazione, deliberata “a cascata”) è soggetta alla condizione legale del rilascio dell’approvazione dell’autorità governativa (art. 2, d.P.R. n. 361/2000) (19).

    9. Efficacia sanante dell’iscrizione dell’atto di fusione o scissione

    Poiché l’art. 42-bis, c. 3, c.c., rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina in materia di fusione societaria, ne deriva che anche alle operazioni di fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni trovi applicazione l’art. 2504-quater, c.c., vale a dire il principio secondo cui, una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione o di scissione presso il Registro delle Persone Giuridiche, l’invalidità dell’atto di fusione o di scissione non può più essere pronunciata (20).

    10. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

    Non potendo ricorrere una situazione di controllo “di diritto” o “di fatto” (art. 2359, nn. 1 e 2, c.c.) di un’associazione riconosciuta o di una fondazione, nelle operazioni di fusione (e di scissione c.d. “aggregativa”) tra detti enti non pare essere applicabile la disciplina di cui all’art. 2501-bis c.c. (vale a dire la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) (21) a meno di non volerla ritenere applicabile anche all’ipotesi di controllo “contrattuale” di cui all’art. 2359, n. 3, c.c. (22).

    11. Opposizione dei creditori

    Poiché l’art. 42-bis, c. 3, c.c., rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina in materia di fusione societaria, ne deriva che anche alle operazioni di fusione e di scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni è riconosciuto ai creditori degli enti coinvolti nell’operazione il diritto di opposizione (23).

    12. Rapporto di cambio: insussistenza

    Nelle operazioni di fusione e di scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni non vi è alcuna attribuzione di quote di partecipazione e, pertanto, non vi è da effettuare alcuna determinazione del rapporto di cambio (24).

    13. Scissione non proporzionale

    Poiché le associazioni riconosciute e le fondazioni si caratterizzano per l’insussistenza di una quota di partecipazione, ne deriva che l’istituto della scissione non proporzionale (art. 2506-bis, c. 4, secondo periodo, c.c.) non può trovare applicazione nelle operazioni di scissione tra associazioni e fondazioni (25).

    14. Scissione (parziale) asimmetrica tra associazioni

    In caso di scissione (parziale) asimmetrica (art. 2506, c. 2, secondo periodo, c.c.) di un’associazione riconosciuta in altra associazione riconosciuta, la mancata attribuzione, in capo a taluno degli associati dell’associazione scissa, di quote associative nell’associazione beneficiaria non può essere compensata (come accade nella scissione societaria) con l’incremento della loro quota associativa nella associazione scissa (stante l’insussistenza, nell’associazione, del concetto di quota di partecipazione) (26). Per deliberare detta scissione rimane comunque ferma la necessità del consenso unanime degli associati (27).

    P.1.7.1.1 - Termini

    1. Dimezzamento dei termini legali (art. 2505-quater c.c.)

    2. Termine di aggiornamento della situazione patrimoniale nella fondazione

    3. Termine per approvare il progetto di fusione o di scissione nella fondazione

    1. Dimezzamento dei termini legali (art. 2505-quater c.c.)

    Poiché l’art. 42-bis, c. 3, c.c., rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina in materia di fusione societaria, dovrebbe derivarne che anche all’operazione di fusione tra associazioni riconosciute e fondazioni trovi applicazione l’art. 2505-quater, c.c., in forza del quale i termini di cui:

    • all’articolo 2501-ter, c. 4 (vale a dire il termine di trenta giorni che deve intercorrere tra l’iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche e la data fissata per la decisione della fusione);

    • all’articolo 2501-septies, c. 1 (vale a dire il termine di trenta giorni durante il quale gli atti del procedimento devono restare depositati in copia nella sede degli enti partecipanti alla fusione); e:

    • all’articolo 2503, c. 1, c.c. (vale a dire il termine di sessanta giorni che deve intercorrere tra l’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis c.c. e la data fissata per la stipulazione dell’atto di fusione, ad eccezione però della fusione “trasformativa” (1));

    sono ridotti alla metà (2). Alle stesse conclusioni dovrebbe giungersi con riguardo all’operazione di scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni allorché si condivida l’opinione secondo cui la disciplina di cui all’art. 2505-quater c.c. si rende applicabile anche alla scissione (3).

    2. Termine di aggiornamento della situazione patrimoniale nella fondazione

    Poiché nella fondazione “tradizionale” (vale a dire la fondazione sprovvista di organo assembleare) la disciplina di cui all’art. 2501-septies, c.c. (vale a dire la norma inerente al deposito della documentazione della fusione o della scissione presso la sede dell’ente) non dovrebbe applicarsi (trattandosi di una serie di adempimenti posti a tutela dei soci) (4), ne consegue che per il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale occorrente in caso di fusione o di scissione tra una fondazione e un’associazione riconosciuta si debba far riferimento, per la fondazione, alla data del deposito del progetto di fusione o di scissione presso il Registro delle Persone Giuridiche (5).

    3. Termine per approvare il progetto di fusione o di scissione nella fondazione

    Poiché nella fondazione “tradizionale” (vale a dire la fondazione sprovvista di organo assembleare), non vi sono “soci” dell’ente, ne consegue che la delibera di approvazione del progetto di fusione o di scissione tra una fondazione e un’associazione riconosciuta possa essere legittimamente assunta senza attendere il decorso del termine di trenta giorni tra il deposito del progetto presso il Registro delle Persone Giuridiche e la data fissata per la decisione di fusione o scissione (art. 2501-ter, c. 4, c.c.) (6).

    P.1.7.1.2 - Documenti

    1. Bilanci degli ultimi tre esercizi

    2. Fondazione: adempimenti di cui all’art. 2501-septies c.c.

    3. Pubblicazione degli atti del procedimento sul sito internet dell’ente

    4. Pubblicazione del progetto di fusione o scissione sul sito internet dell’ente

    5. Relazione degli amministratori

    6. Relazione degli amministratori: rinuncia

    7. Situazione patrimoniale: irrinunciabilità

    8. Situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio

    9. Situazione patrimoniale: termine di aggiornamento

    1. Bilanci degli ultimi tre esercizi

    Per le operazioni di fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni non munite della qualifica di enti del Terzo settore, la necessità di depositare presso il Registro delle Persone Giuridiche, unitamente alla deliberazione di approvazione del progetto di fusione, anche i bilanci degli ultimi tre esercizi (art. 2502-bis, c. 1, primo periodo, c.c.) non può trovare applicazione ove l’ente coinvolto nell’operazione non sia tenuto alla redazione del bilancio di esercizio (1).

    2. Fondazione: adempimenti di cui all’art. 2501-septies c.c.

    Poiché nella fondazione “tradizionale” (vale a dire la fondazione sprovvista di organo assembleare), non sussistono “soci” dell’ente, dovrebbe conseguirne l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2501-speties c.c., vale a dire la norma inerente al deposito della documentazione presso la sede dell’ente (trattandosi di una serie di adempimenti posti a tutela dei soci) (2). In tal caso, però, il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale occorrente in caso di fusione o di scissione tra una fondazione e un’associazioni riconosciuta deve far riferimento, per la fondazione, alla data del deposito del progetto di fusione o di scissione presso il Registro delle Persone Giuridiche (3).

    3. Pubblicazione degli atti del procedimento sul sito internet dell’ente

    Poiché l’art. 42-bis, c. 3, c.c., dispone che alle operazioni di fusione e scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di fusione e scissione societaria, ne consegue la possibilità che gli atti del procedimento di fusione o scissione possano essere pubblicati nel sito internet dell’ente anziché depositati in copia nella sede degli enti coinvolti nell’operazione (4).

    4. Pubblicazione del progetto di fusione o scissione sul sito internet dell’ente

    Poiché l’art. 42-bis, c. 3, c.c., dispone che alle operazioni di fusione e scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di fusione e scissione societaria, ne consegue la possibilità che il progetto di fusione o di scissione possa essere pubblicato nel sito internet dell’ente (con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione) (5) anziché iscritto presso il Registro delle Persone Giuridiche (6).

    5. Relazione degli amministratori

    Nella fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni gli organi amministrativi degli enti coinvolti nell’operazione devono redigere la relazione di cui all’art. 2501-quinquies c.c., sebbene detta relazione non contenga alcun riferimento all’illustrazione del rapporto di cambio (in quanto, nella fattispecie, per sua stessa natura, non si configura alcun rapporto di cambio) (7).

    6. Relazione degli amministratori: rinuncia

    Nella fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni è legittimo rinunciare alla situazione patrimoniale con il consenso unanime degli aventi diritto. In particolare, la legittimazione a rinunciare alla relazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies, c.c. spetta: (i) nell’associazione, a tutti gli associati (8); (ii) nella fondazione, a tutti i componenti dell’organo statutariamente legittimato a deliberare sull’operazione di fusione o di scissione (vale a dire l’organo amministrativo nella fondazione “tradizionale” oppure l’organo assembleare o di indirizzo, nella fondazione “di partecipazione”) (9).

    7. Situazione patrimoniale: irrinunciabilità

    Poiché nella fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni la funzione della situazione patrimoniale consiste nella verifica della congruità del patrimonio risultante dall’operazione, ne deriva che le finalità pubblicistiche connesse a tale verifica inducono a ritenere irrinunciabile la situazione patrimoniale (10).

    8. Situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio

    Anche nella fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, purché questo sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto nella sede dell’ente coinvolto nell’operazione (ovvero pubblicato sul suo sito internet) (11).

    9. Situazione patrimoniale: termine di aggiornamento

    Nella fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni gli organi amministrativi degli enti coinvolti nell’operazione devono redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, una situazione patrimoniale riferita: (i) per le associazioni riconosciute, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto è stato depositato presso la sede dell’ente (ovvero pubblicato sul suo sito internet) (12); (ii) per le fondazioni “tradizionali” (vale a dire la fondazione sprovvista di organo assembleare), a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto è stato depositato presso il Registro delle Persone Giuridiche (13).

    P.1.7.1.3 - Fusione e scissione trasformativa

    1. Fusione o scissione trasformativa: ammissibilità

    2. Fusione o scissione trasformativa: disciplina applicabile

    3. Fusione o scissione trasformativa: opposizione dei creditori

    4. Fusione o scissione trasformativa: quorum

    1. Fusione o scissione trasformativa: ammissibilità

    Nonostante la lettera dell’art. 42-bis, c. 1, c.c. parrebbe legittimare le sole operazioni di fusione e di scissione compiute “tra associazioni” e “tra fondazioni” (stante l’utilizzo dell’espressione “reciproche”), sono effettuabili e legittime anche le operazioni di fusione e di scissione “trasformative”, vale a dire quelle compiute “tra associazioni e fondazioni” (1).

    2. Fusione o scissione trasformativa: disciplina applicabile

    In caso di fusione o scissione “trasformativa” (vale a dire la fusione o la scissione “tra associazioni e fondazioni”), devono applicarsi tutti gli adempimenti richiesti dall’art. 42-bis c.c. per l’operazione di trasformazione di detti enti; pertanto:

    • deve essere redatta la situazione patrimoniale munita dell’elenco dei creditori e aggiornata a non più di centoventi giorni (art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.);

    • deve essere redatta la relazione degli amministratori di cui all’art. 2500-sexies, c. 2, c.c.;

    • deve essere redatta la perizia di stima di cui all’art. 2500-ter, c.c. (2).

    3. Fusione o scissione trasformativa: opposizione dei creditori

    Nell’operazione di fusione o scissione “trasformativa” (vale a dire una fusione o scissione comportante altresì una trasformazione per uno degli enti coinvolti nell’operazione) pare preferibile (ancorché si tratti di questione controversa) ritenere che i creditori legittimati a opporsi siano i soli i creditori anteriori all’iscrizione del progetto di fusione o scissione nel Registro delle Persone Giuridiche (3). In tale ipotesi, peraltro, il termine di sessanta giorni (in questo caso non riducibile alla metà, in applicazione dell’art. 2505-quater, c.c.) (4) decorre dalla data in cui sono effettuati gli adempimenti pubblicitari inerenti alle deliberazioni di fusione o di scissione (5).

    4. Fusione o scissione trasformativa: quorum

    Sebbene l’operazione di fusione o di scissione di un’associazione riconosciuta in una fondazione “tradizionale” (vale a dire quella non munita di un organo assembleare) sia retta dal principio di continuità, essa determina, in capo agli associati, la perdita del loro status (6); conseguentemente, pare ragionevole ritenere che detta operazione debba essere deliberata con il quorum richiesto dalla legge per lo scioglimento dell’associazione riconosciuta e la devoluzione del suo patrimonio, vale a dire con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, c. 3, c.c.) (7).

    P.1.7.2 - Fusione e scissione tra associazioni non riconosciute

    1. Atto di fusione o scissione: forma

    2. Deliberazione di approvazione del progetto: competenza

    3. Deliberazione di approvazione del progetto: forma

    4. Deposito di documenti

    5. Prescrizioni pubblicitarie

    6. Procedimento di fusione o scissione

    7. Progetto di fusione o scissione: contenuto e approvazione

    8. Progetto di fusione o scissione: pubblicità

    9. Relazione dell’organo amministrativo

    10. Relazione sulla congruità del rapporto di cambio

    11. Riduzione del termine ex art. 2505-quater c.c.

    12. Situazione patrimoniale

    13. Termine tra la deliberazione di fusione o scissione e l’atto di fusione o scissione

    14. Tipologie di fusione o scissione esperibili

    1. Atto di fusione/scissione: forma

    Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, l’atto di fusione/scissione deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico (1).

    2. Deliberazione di approvazione del progetto: competenza

    Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, la deliberazione di approvazione del progetto di fusione/scissione è di competenza dell’assemblea dell’associazione, la quale delibera con le modalità prescritte per adottare le deliberazioni di modifica dello statuto associativo (2).

    3. Deliberazione di approvazione del progetto: forma

    Con riguardo al procedimento di fusione/scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, per le deliberazioni di approvazione del progetto di fusione/scissione non sono prescritti requisiti formali e, pertanto, vale il principio della libertà di forma a meno che lo statuto dell’ente non disponga diversamente (3).

    4. Deposito di documenti

    Nell’ambito del procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore si deve far luogo al deposito, presso la sede dell’associazione, dei documenti di cui all’art. 2501-septies c.c. (4).

    5. Prescrizioni pubblicitarie

    Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, per gli atti della procedura di fusione o scissione non vi è alcuna prescrizione in ordine ad adempimenti pubblicitari. In particolare, non è prescritta alcuna forma di pubblicità per la deliberazione di approvazione del progetto di fusione o scissione (5).

    6. Procedimento di fusione o scissione

    Il procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, deve essere esperito con la seguente sequenza: (i) redazione del progetto di fusione o scissione, (ii) deliberazione di approvazione del progetto di fusione o scissione, (iii) atto di fusione o scissione (6).

    7. Progetto di fusione o scissione: contenuto e approvazione

    Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, il contenuto del progetto di fusione o scissione è identico a quello prescritto per la fusione o la scissione di società (fatti salvi gli aspetti che incompatibili con la natura non societaria dell’associazione) e deve essere approvato dall’organo amministrativo dell’associazione (7).

    8. Progetto di fusione o scissione: pubblicità

    Con riguardo al procedimento di fusione/scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, non è prevista alcuna forma di pubblicità del progetto di fusione o scissione; tale progetto deve essere depositato presso la sede dell’ente o pubblicato sul sito internet dell’ente (8).

    9. Relazione dell’organo amministrativo

    Nell’ambito del procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore occorre che sia predisposta (a meno che non vi sia la rinuncia di tutti gli associati) la relazione dell’organo amministrativo dell’associazione che illustri le motivazioni dell’operazione (9).

    10. Relazione sulla congruità del rapporto di cambio

    Nell’ambito del procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore non si fa luogo alla predisposizione della relazione di congruità sul rapporto di cambio (10).

    11. Riduzione del termine ex art. 2505-quater c.c.

    Nell’ambito del procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore si può applicare la riduzione a metà (di cui all’art. 2505-quater, c.c.) del termine intercorrente tra la data di deposito presso la sede sociale del progetto di fusione o scissione e degli altri documenti di cui all’art. 2501-septies c.c. e la data in cui viene adottata la deliberazione di approvazione del progetto di fusione o scissione (11).

    12. Situazione patrimoniale

    Nell’ambito del procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore occorre che sia predisposta (a meno che non vi sia la rinuncia di tutti gli associati) la situazione patrimoniale dell’associazione riferita a una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla deliberazione di approvazione del progetto di fusione o scissione (12).

    13. Termine tra la deliberazione di fusione o scissione e l’atto di fusione o scissione

    Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, non esiste alcun termine da rispettare tra la deliberazione di approvazione del progetto di fusione o scissione e l’atto di fusione o scissione, con la conseguenza che l’atto di fusione o scissione può essere stipulato immediatamente dopo detta deliberazione (13).

    14. Tipologie di fusione o scissione esperibili

    Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, può essere esperita qualsiasi tipologia di fusione o scissione, fatta eccezione per la scissione non proporzionale e per la scissione asimmetrica (14).

    P.1.8 - Enti religiosi

    1. Denominazione dell’ente religioso civilmente riconosciuto

    2. Oggetto: attività di culto

    1. Denominazione dell’ente religioso civilmente riconosciuto

    Agli enti religiosi civilmente riconosciuti non si applica l’obbligo di indicare nella propria denominazione la qualifica di ente del Terzo settore (1).

    2. Oggetto: attività di culto

    L’attività di culto (pratica della religione, celebrazione di funzioni religiose, formazione dei ministri del culto e dei credenti) che è tipica attività degli enti religiosi civilmente riconosciuti, non può essere compresa tra le attività praticabili da un ente del Terzo settore e nemmeno tra quelle “strumentali” (2).

    P.2 - Enti del Terzo settore

    P.2.1 - Enti del Terzo settore (in generale e miscellanea)

    1. Acquisizione della personalità giuridica di ente già iscritto al RUNTS

    2. Assenza di scopo lucrativo: indicazione nello statuto

    3. Assicurazione obbligatoria dei volontari

    4. Attività di culto

    5. Attività di “interesse generale” e “finalità” che l’ente intende conseguire

    6. Attività di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”

    7. Attività di raccolta fondi

    8. Attività diverse da quelle di “interesse generale”

    9. Attività incoerenti o di ampiezza indefinita

    10. Bilancio d’esercizio e bilancio sociale (menzione in statuto)

    11. Bilancio d’esercizio e relazioni annesse

    12. Iscrizione al RUNTS: data di riferimento della situazione patrimoniale

    13. Iscrizione al RUNTS di ente già dotato di personalità giuridica

    14. Iscrizione al RUNTS di ente già dotato di personalità giuridica: stima

    15. Iscrizione al RUNTS di ente non dotato di personalità giuridica: stima

    16. Patrimoni destinati a uno specifico affare (menzione in statuto)

    17. Qualificazione del trust come ente del Terzo settore

    18. Stima del patrimonio dell’associazione non riconosciuta

    19. Uso facoltativo dell’espressione “Ente del Terzo settore” o “ETS”

    20. Uso obbligatorio dell’espressione “Ente del Terzo settore” o “ETS”

    1. Acquisizione della personalità giuridica di ente già iscritto al RUNTS

    Il notaio incaricato di domandare l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore come persona giuridica di un ente non dotato della personalità giuridica ma già iscritto al RUNTS, deve attestare la sussistenza del patrimonio richiesto per l’iscrizione al RUNTS sulla base di una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione di data anteriore a 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS (oppure di una situazione patrimoniale certificata da un revisore esterno all’ente o dall’organo di controllo dell’ente di cui faccia parte un revisore legale) da allegare all’atto pubblico (1).

    2. Assenza di scopo lucrativo: indicazione nello statuto

    È obbligatorio che nello statuto dell’ente del Terzo settore sia specificata l’assenza di scopo lucrativo e, in particolare, che siano riportate nello statuto le prescrizioni di cui all’art. 8, c. 1 e 2 (in ordine alla destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria e al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili) (2), e 9 (in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’ente in caso di sua estinzione o scioglimento) (3) del d. lgs. 117/2017.

    3. Assicurazione obbligatoria dei volontari

    Non è necessario che lo statuto dell’ente del Terzo settore contenga clausole inerenti all’assicurazione obbligatoria per i volontari (4).

    4. Attività di culto

    L’attività di culto (pratica della religione, celebrazione di funzioni religiose, formazione dei ministri del culto e dei credenti) che è tipica attività degli enti religiosi civilmente riconosciuti, non può essere compresa tra le attività praticabili da un ente del Terzo settore e nemmeno tra quelle “strumentali” (5).

    5. Attività di “interesse generale” e “finalità” che l’ente intende conseguire

    È obbligatorio che lo statuto dell’ente del Terzo settore indichi le “attività di interesse generale” che l’ente si propone di svolgere (tra quelle di cui all’art. 5, d. lgs. 117/2017) e le “finalità” che l’ente si propone di conseguire attraverso lo svolgimento delle predette attività (6).

    6. Attività di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”

    Nell’ambito delle attività di “interesse generale” che gli enti del Terzo settore possono svolgere (ai sensi dell’art. 5, d. lgs. 117/2017, cd. Codice del Terzo settore), alcune di esse devono essere ulteriormente qualificate dalla caratteristica:

    • di essere di “interesse sociale”: tali sono le “attività culturali” (di cui all’art. 5, lett. d), Cts), la “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative” (di cui all’art. art. 5, lett. i), Cts) e la “organizzazione e gestione di attività turistiche” (di cui all’art. 5, lett. k), Cts;

    • di essere di “particolare interesse sociale”: tale è l’attività di “ricerca scientifica” (di cui all’art. 5, lett. h), Cts (7).

    7. Attività di raccolta fondi

    L’attività di raccolta fondi può essere svolta dall’ente del Terzo settore anche se non prevista nel suo statuto (8).

    8. Attività diverse da quelle di “interesse generale”

    È legittimo che l’ente del Terzo settore svolga “attività diverse” rispetto alle sue “attività di interesse generale” purché siano indicate nel suo statuto e si tratti di attività secondarie (9) e strumentali (10) rispetto a quelle di interesse generale (11).

    9. Attività incoerenti o di ampiezza indefinita

    Lo statuto dell’ente del Terzo settore deve contenere l’indicazione di taluna delle attività che l’ente si propone di svolgere, da prescegliere in modo tassativo tra quelle indicate nell’art. 5 del Codice del Terzo settore, senza poterle indicare con un’ampiezza tale da rendere non conoscibile quale sia l’attività in effetti svolta dall’ente e potendo descriverle senza dover pedissequamente ricopiare il testo della legge (12).

    10. Bilancio d’esercizio e bilancio sociale (menzione in statuto)

    È obbligatorio che nello statuto dell’ente del Terzo settore sia menzionata, tra le competenze degli organi dell’ente, la predisposizione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale (13).

    11. Bilancio d’esercizio e relazioni annesse

    L’obbligo di deposito del bilancio al RUNTS si deve considerare comprensivo della relazione dell’organo di controllo e del revisore contabile (14).

    12. Iscrizione al RUNTS: data di riferimento della situazione patrimoniale

    Gli enti che domandano l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore come persone giuridiche assumono detta decisione sulla base di una situazione patrimoniale di data non anteriore a centoventi giorni (15).

    13. Iscrizione al RUNTS di ente già dotato di personalità giuridica

    L’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore dell’ente già dotato di personalità giuridica è curato dal notaio che ha verbalizzato la decisione di iscrizione al Registro predetto senza dover comunicare o domandare alcunché alla Prefettura o alla Regione ove l’ente era iscritto come persona giuridica (16). Se il notaio non ritiene verificate le condizioni prescritte per l’iscrizione al RUNTS, l’organo amministrativo dell’ente che dissenta dall’opinione del notaio può decidere di rivolgere comunque al RUNTS la domanda di iscrizione (17).

    14. Iscrizione al RUNTS di ente già dotato di personalità giuridica: stima

    Il notaio incaricato di domandare l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di un ente già dotato della personalità giuridica, deve attestare la sussistenza del patrimonio richiesto per l’iscrizione al RUNTS (18) sulla base di una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione di data anteriore a 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS (oppure di una situazione patrimoniale certificata da un revisore esterno all’ente o dall’organo di controllo dell’ente di cui faccia parte un revisore legale) da allegare all’atto pubblico (19).

    15. Iscrizione al RUNTS di ente non dotato di personalità giuridica: stima

    Il notaio incaricato di domandare l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di un ente non dotato della personalità giuridica, deve attestare la sussistenza del patrimonio richiesto per l’iscrizione al RUNTS sulla base di una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione di data anteriore a 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS (oppure di una situazione patrimoniale certificata da un revisore esterno all’ente o dall’organo di controllo dell’ente di cui faccia parte un revisore legale) da allegare all’atto pubblico (20).

    16. Patrimoni destinati a uno specifico affare (menzione in statuto)

    La facoltà dell’ente del Terzo Settore di costituire patrimoni destinati a uno specifico affare e l’avvenuta costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare non debbono necessariamente avere una menzione nello statuto dell’ente del Terzo settore (21).

    17. Qualificazione del trust come ente del Terzo settore

    Il trust non è un soggetto di diritto e pertanto non può assumere la qualifica di ente del Terzo settore (22).

    18. Stima del patrimonio dell’associazione non riconosciuta

    Il valore del patrimonio dell’associazione non riconosciuta che domanda la personalità giuridica deve risultare da una relazione di stima (alla quale non si applica l’art. 42-bis c.c.) redatta e giurata da un revisore legale nominato dall’associazione e datata non oltre i centoventi giorni anteriori alla data in cui viene assunta la decisione di domandare la personalità giuridica (23).

    19. Uso facoltativo dell’espressione “Ente del Terzo settore” o “ETS”

    L’inserimento nella denominazione dell’ente del Terzo settore dell’espressione “Ente del Terzo settore” o dell’acronimo “ETS” è facoltativo per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso (24).

    20. Uso obbligatorio dell’espressione “Ente del Terzo settore” o “ETS”

    L’ente che intende assumere la qualifica di ente del Terzo settore deve, in sede di atto costitutivo o mediante una deliberazione di modifica statutaria, inserire nella propria denominazione l’espressione “Ente del Terzo settore” oppure l’acronimo “ETS”, fermo restando che tali espressione o acronimo potranno essere concretamente utilizzati solo dopo l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (25).

    P.2.2 - Associazioni e fondazioni del Terzo settore

    P.2.2.1 - Associati (26)

    1. Clausole sull’ammissione di nuovi associati

    2. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: assenza di condanne penali

    3. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: maggiore età

    4. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: possesso di un titolo di studio

    5. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: presentazione del nuovo associato

    6. Clausole sull’esclusione degli associati

    7. Clausole sull’esclusione degli associati: condotta diffamatoria verso l’ente

    8. Clausole sull’esclusione degli associati: violazione di obblighi statutari

    9. Diritto degli associati di esaminare i libri

    10. Numero massimo di associati

    11. Partecipazione all’ente di soggetti che non possono avere la qualifica di ETS

    12. Principio della “porta aperta”

    13. Respingimento della domanda di ammissione: motivazione

    14. Respingimento della domanda di ammissione: ricorso del richiedente

    15. Retribuzione della prestazione lavorativa degli associati

    16. Suddivisione degli associati in categorie

    1. Clausole sull’ammissione di nuovi associati

    Sono illegittime, nello statuto degli enti del Terzo settore, le clausole statutarie che vietino l’ammissione di nuovi associati, che permettano l’adesione a chiunque incondizionatamente lo richieda o che sottopongano l’ammissione di nuovi associati al mero arbitrio di un organo dell’ente (27).

    2. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: assenza di condanne penali

    In considerazione delle finalità dell’ente del Terzo settore, la clausola statutaria che subordini l’ammissione all’associazione al requisito dell’assenza di condanne penali potrebbe essere ragionevole (ad esempio, nel caso di un ente che svolga attività nel campo del riutilizzo di beni sequestrati alla criminalità) oppure irragionevole (ad esempio, nel caso di un ente che svolga attività nel campo del reinserimento sociale dei detenuti) (28).

    3. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: maggiore età

    In considerazione delle finalità dell’ente del Terzo settore, la clausola statutaria che subordini l’ammissione all’associazione al requisito della maggiore età potrebbe essere ragionevole (ad esempio, nel caso di un ente che svolga attività nel campo della protezione civile, che possono essere pericolose) oppure irragionevole (ad esempio, nel caso di un ente che svolga attività nel campo dell’assistenza a rifugiati) (29).

    4. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: possesso di un titolo di studio

    La clausola statutaria che subordini l’ammissione all’associazione al requisito del possesso di un titolo di studio ha un forte connotato di irragionevolezza (30).

    5. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: presentazione del nuovo associato

    È illegittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore che sottoponga la richiesta di ammissione alla presentazione del richiedente da parte di altro associato (31).

    6. Clausole sull’esclusione degli associati

    È legittima e non viola il principio di democraticità dell’associazione (riconosciuta e non) che abbia assunto la qualifica di ente del Terzo settore (art. 25, c. 2, d.lgs. 117/2017), la clausola statutaria che preveda l’esclusione degli associati allorché ricorrano gravi motivi (32).

    7. Clausole sull’esclusione degli associati: condotta diffamatoria verso l’ente

    È legittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che consenta l’esclusione dell’associato il quale abbia tenuto una condotta diffamatoria verso l’ente (33).

    8. Clausole sull’esclusione degli associati: violazione di obblighi statutari

    È legittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che consenta l’esclusione dell’associato il quale abbia violato gli obblighi previsti dallo statuto dell’associazione (34).

    9. Diritto degli associati di esaminare i libri

    Lo statuto dell’ente del Terzo settore deve prevedere le modalità di esercizio, da parte degli associati, del diritto di esaminare i libri dell’ente (35).

    10. Numero massimo di associati

    È illegittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore che disponga un limite al numero degli associati (36).

    11. Partecipazione all’ente di soggetti che non possono avere la qualifica di ETS

    I soggetti (ad esempio, un ente della pubblica amministrazione) che non possono ottenere la qualifica di enti del Terzo settore (art. 4, comma 2, d. lgs. 117/2017) possono bensì partecipare a un ente del Terzo settore (e concorrere alla nomina di uno o più amministratori), ma non possono esercitare il controllo di tale ente né esercitare su tale ente attività di direzione e di coordinamento; una situazione di controllo si avrebbe, ad esempio, se tali soggetti abbiano (per statuto o in via di fatto) la maggioranza dei voti esercitabili nell’organo assembleare, nell’organo di indirizzo o nell’organo amministrativo dell’ente del Terzo settore (37).

    12. Principio della “porta aperta”

    Il “carattere aperto” (così la rubrica dell’art. 23, d. lgs. 117/2017) dell’ente del Terzo settore non significa che chiunque lo voglia abbia il diritto di aderirvi, ma significa che lo statuto dell’ente del Terzo Settore deve indicare criteri di ammissione non discriminatori al fine di favorire l’adesione di tutti coloro che si dimostrino portatori di interessi omogenei con quelli dell’ente in questione (38).

    13. Respingimento della domanda di ammissione: ricorso del richiedente

    È legittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che individui la competenza di un organo dell’ente diverso dall’assemblea per il ricorso contro il diniego espresso dall’ente su una domanda di ammissione all’ente come associato; è altresì legittima la clausola statutaria che, per la presentazione di detto ricorso, deroghi al termine di sessanta giorni previsto dalla legge (39).

    14. Respingimento della domanda di ammissione: motivazione

    Pare illegittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che esoneri dall’obbligo di motivare il diniego espresso dall’ente su una domanda di ammissione all’ente come associato (40).

    15. Retribuzione della prestazione lavorativa degli associati

    È legittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore con natura associativa che consenta la retribuzione delle prestazioni lavorative degli associati (41).

    16. Suddivisione degli associati in categorie

    È legittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore che suddivida gli associati in categorie, a condizione che da tale suddivisione non derivi una riduzione dei diritti associativi (e, in particolare, del diritto di voto) (42).

    P.2.2.2 - Assemblea degli associati (43)

    1. Assemblea “in presenza” o con mezzi di telecomunicazione: clausola statutaria

    2. Competenza dell’assemblea: clausola statutaria

    3. Delega

    4. Quorum: delibera che modifica dello statuto

    5. Quorum: delibera che non modifica lo statuto

    6. Quorum: delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio

    7. Presidente e segretario nel medesimo luogo fisico

    8. Svolgimento mediante strumenti di telecomunicazione

    9. Verbale non contestuale

    10. Verbale: normativa applicabile

    11. Verbale: sottoscrizione

    12. Voto capitario

    13. Voto: clausola statutaria limitativa

    14. Voto: clausola statutaria limitativa per inattività dell’associato

    15. Voto: diritto subordinato all’iscrizione all’ente da almeno tre mesi

    1. Assemblea “in presenza” o con mezzi di telecomunicazione: clausola statutaria

    Sono legittime le clausole statutarie dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore che impongano lo svolgimento dell’assemblea solo “in presenza” o solo mediante strumenti di telecomunicazione o che facoltizzino lo svolgimento dell’assemblea sia “in presenza” che mediante strumenti di telecomunicazione oppure che attribuiscano al soggetto titolare del potere di convocazione la facoltà di stabilire le modalità con le quali l’assemblea deve svolgersi (44).

    2. Competenza dell’assemblea: clausola statutaria

    È illegittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che deroghi all’elenco delle competenze dell’assemblea dell’ente elencate nell’art. 25, comma 1, d. lgs. 117/2017 (45).

    3. Delega

    È legittima la clausola statutaria che estenda la facoltà dell’associato di farsi rappresentare in assemblea, rispetto a quanto prescrive la legge (e cioè che ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato; ciascun associato può rappresentare non più di tre associati); è invece illegittima la clausola statutaria che riduca tale facoltà o la escluda (46).

    4. Quorum: delibera che modifica dello statuto

    Le decisioni dell’assemblea che comportano modifica dello statuto dell’ente del Terzo settore, sono adottate ai sensi dell’art. 21, comma 2, c.c., e cioè a maggioranza dei presenti, i quali devono rappresentare almeno i tre quarti degli associati, a meno che lo statuto non disponga diversamente (fermo restando che dovrebbe essere comunque previsto un quorum rafforzato rispetto a quello occorrente per le decisioni che non comportano modifica statutaria). Detta norma è dettata per le associazioni persone giuridiche e si applica anche alle associazioni non personificate, in mancanza di diversi “accordi degli associati” (47).

    5. Quorum: delibera che non modifica lo statuto

    Le decisioni dell’assemblea delle associazioni che hanno la qualifica di ente del Terzo settore, diverse da quelle che comportano modifica statutaria, sono adottate ai sensi dell’art. 21, comma 1, c.c., e cioè a maggioranza dei presenti (i quali, in prima convocazione, devono rappresentare almeno la metà degli associati). Detta norma è dettata per le associazioni persone giuridiche e si applica anche alle associazioni non personificate, in mancanza di diversi “accordi degli associati” (48).

    6. Quorum: delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio

    Le decisioni dell’assemblea circa lo scioglimento dell’ente del Terzo settore e la devoluzione del suo patrimonio sono adottate ai sensi dell’art. 21, comma 3, c.c., e cioè con il voto favorevole dei tre quarti degli associati; è illegittima la clausola statutaria che affievolisca tale quorum. Detta norma è dettata per le associazioni persone giuridiche e si applica anche alle associazioni non personificate, in mancanza di diversi “accordi degli associati” (49).

    7. Presidente e segretario nel medesimo luogo fisico

    Quando l’assemblea (sia dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore, sia dell’associazione non avente tale qualifica) si svolge sia “in presenza” che mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, è ammissibile che il presidente e il segretario dell’adunanza non si trovino nel medesimo luogo fisico (50).

    8. Svolgimento mediante strumenti di telecomunicazione

    L’assemblea dell’associazione si può svolgere mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, anche se lo statuto non lo preveda (o preveda solo lo svolgimento dell’assemblea “in presenza”) (51), qualora l’associazione non abbia la qualifica di ente del Terzo settore (52) e solo se lo statuto lo preveda qualora l’associazione sia un ente del Terzo settore (53).

    9. Verbale non contestuale

    È legittimo che la verbalizzazione dell’assemblea di associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore sia effettuata non in contestualità con l’assemblea ma in via differita rispetto al suo svolgimento (54).

    10. Verbale: normativa applicabile

    All’attività di verbalizzazione dell’assemblea di associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore si applica per analogia la normativa in tema di verbalizzazione di assemblea di società (55).

    11. Verbale: sottoscrizione

    Quando il verbale dell’assemblea dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore è redatto da un notaio, è legittimo che il verbale sia sottoscritto solamente dal notaio (56).

    12. Voto capitario

    È illegittima la clausola dello statuto dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore che deroghi al principio “una testa - un voto” espresso nell’art. 24, comma 2, primo periodo, d. lgs. 117/2017 (57).

    13. Voto: clausola statutaria limitativa

    Negli enti del Terzo settore a natura associativa è illegittima la clausola statutaria che preveda qualsiasi limitazione del diritto di voto degli associati (58).

    14. Voto: clausola statutaria limitativa per inattività dell’associato

    Negli enti del Terzo settore a natura associativa è illegittima la clausola statutaria che preveda qualsiasi limitazione del diritto di voto derivante dall’inattività dell’associato (ad esempio, nella partecipazione alla vita associativa) (59).

    15. Voto: diritto subordinato all’iscrizione all’ente da almeno tre mesi

    È legittima la clausola dello statuto dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore che diminuisca o azzeri il periodo di iscrizione all’ente di almeno tre mesi, previsto dalla legge con riguardo al conseguimento del diritto di voto; è invece illegittima la clausola statutaria che aumenti tale periodo trimestrale (60).

    P.2.2.3 - Amministrazione, rappresentanza e organo di controllo (1)

    1. Composizione dell’organo amministrativo: clausola statutaria

    2. Composizione dell’organo amministrativo: monocratico o pluripersonale

    3. Cooptazione dell’amministratore cessato

    4. Decadenza dell’amministratore inattivo

    5. Funzionamento dell’organo amministrativo pluripersonale

    6. Limite al numero dei mandati di amministrazione

    7. Nomina dell’organo di controllo nella fondazione

    8. Presidente del consiglio di amministrazione: nomina e revoca

    9. Requisiti degli amministratori

    10. Svolgimento delle riunioni: clausole statutarie

    11. Svolgimento delle riunioni: mediante strumenti di telecomunicazione

    12. Svolgimento delle riunioni: presidente e segretario non nel medesimo luogo fisico

    1. Composizione dell’organo amministrativo: clausola statutaria

    È illegittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che deroghi alla norma (art. 26, comma 2, d. lgs. 117/2017) secondo cui la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati (2).

    2. Composizione dell’organo amministrativo: monocratico o pluripersonale

    La questione se l’organo amministrativo di un ente del Terzo settore possa avere composizione monocratica o debba avere composizione pluripersonale dovrebbe essere risolta con un criterio di ragionevolezza correlato al caso concreto (3); appare preferibile che gli enti a natura associativa siano amministrati da un organo pluripersonale mentre le fondazioni si prestano a essere amministrate da un organo monopersonale (4); in fase di start-up è ragionevole che anche l’ente a natura associativa sia amministrato da un organo monopersonale (5).

    3. Cooptazione dell’amministratore cessato

    Non è legittima la cooptazione, da parte dell’organo amministrativo dell’associazione che abbia la qualifica di ente del Terzo settore, di un nuovo componente dell’organo amministrativo in sostituzione di un componente cessato dalla carica. Non è legittima la clausola statutaria che disponga la cooptazione (6).

    4. Decadenza dell’amministratore inattivo

    È legittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore che disponga la decadenza del componente dell’organo amministrativo che resti assente, senza giustificazione, a un dato numero di riunioni di detto organo (7).

    5. Funzionamento dell’organo amministrativo pluripersonale

    Lo statuto dell’ente del Terzo settore deve prevedere le regole di funzionamento dell’organo amministrativo a composizione pluripersonale (8).

    6. Limite al numero dei mandati di amministrazione

    È legittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che limiti il numero dei mandati consecutivi attribuibili ai componenti dell’organo amministrativo dell’ente (9).

    7. Nomina dell’organo di controllo nella fondazione

    Negli enti del Terzo settore che hanno natura di fondazione e che sono privi di organo assembleare, è legittima la clausola statutaria che attribuisca la nomina dell’organo di controllo a un soggetto estraneo alla fondazione (anzi, sarebbe singolare che l’organo amministrativo della fondazione nominasse l’organo di controllo) (10).

    8. Presidente del consiglio di amministrazione: nomina e revoca

    È illegittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore che non faccia dipendere, direttamente o indirettamente, dall’assemblea la nomina del presidente dell’organo di amministrazione dell’ente (11). Anche in caso di nomina “indiretta” del presidente da parte dell’assemblea, a essa comunque deve competere il potere di revocarlo (12).

    9. Requisiti degli amministratori

    È legittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che subordini l’assunzione della carica di componente dell’organo amministrativo alla sussistenza di certi requisiti (o all’assenza di certe situazioni) (13) a meno che sia preordinata a conseguire uno scopo discriminatorio (14).

    10. Svolgimento delle riunioni: clausole statutarie

    Sono legittime le clausole dello statuto degli enti aventi la qualifica di ente del Terzo settore che impongano lo svolgimento delle riunioni degli organi diversi dall’assemblea solo “in presenza” o solo mediante strumenti di telecomunicazione o che facoltizzino lo svolgimento delle riunioni sia “in presenza” che mediante strumenti di telecomunicazione oppure che attribuiscano al soggetto titolare del potere di convocazione la facoltà di stabilire le modalità con le quali la riunione deve svolgersi (15).

    11. Svolgimento delle riunioni: mediante strumenti di telecomunicazione

    Le riunioni degli organi (diversi dall’assemblea) degli enti aventi la qualifica di ente del Terzo settore possono svolgersi mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione anche se lo statuto non lo preveda (16).

    12. Svolgimento delle riunioni: presidente e segretario non nel medesimo luogo fisico

    È ammissibile che il presidente e il segretario dell’adunanza non si trovino nel medesimo luogo fisico sia quando la riunione dell’organo (diverso dall’assemblea) degli enti aventi la qualifica di ente del Terzo settore si svolge “in presenza” sia quando si svolge mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione (17).

    P.2.2.4 - Conferimenti e patrimonio

    1. Conferimento di prestazioni d’opera o di servizi

    2. Patrimonio “minimo” per il conseguimento della personalità giuridica

    3. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”

    4. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”: prosecuzione

    5. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”: scioglimento

    1. Conferimento di prestazioni d’opera o di servizi

    Poiché l’art. 22, c. 4, d.lgs. 117/2017, dispone che il patrimonio “minimo” affinché le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possano conseguire la personalità giuridica debba essere “disponibile”, pare doversi escludere che siano conferibili in detti enti le prestazioni d’opera o di servizi (1).

    2. Patrimonio “minimo” per il conseguimento della personalità giuridica

    Il patrimonio “minimo” per il conseguimento della personalità giuridica da parte delle associazioni e delle fondazioni che intendano ottenere la qualifica di enti del Terzo settore (art. 22, c. 4, d.lgs. 117/2017) pare potersi concepire come “patrimonio netto”, vale a dire il risultato positivo della somma algebrica dei valori pecuniari, già determinati o stimati (e, in questo senso, “liquidi”), di situazioni soggettive liquidabili (nel senso di rimpiazzabili da moneta perché “disponibili”) (2).

    3. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”

    Il presupposto di applicazione dei rimedi imposti dall’art. 22, c. 5, d.lgs. 117/2017 (vale a dire il caso in cui il “patrimonio minimo” dell’associazione o della fondazione del Terzo settore dotate di personalità giuridica risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite) consiste nell’insorgenza di perdite che riducano il patrimonio netto a un valore inferiore a quello del patrimonio “minimo” richiesto dall’art. 22, c. 4, d.lgs. 117/2017, a nulla rilevando il “patrimonio iniziale” indicato nell’atto costitutivo (come richiesto dall’art. 21 d.lgs. 117/2017) (3).

    4. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”: prosecuzione

    Se gli amministratori - avendo accertato che il “patrimonio minimo” dell’associazione riconosciuta o della fondazione del Terzo settore dotate di personalità giuridica risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite - rimangano inerti e non ottemperino “senza indugio” all’obbligo di convocare l’assemblea (o, nella fondazione, l’organo amministrativo) per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, la trasformazione o la fusione dell’ente (4), la conseguenza che ne deriva è che gli amministratori rimangono esposti alla responsabilità patrimoniale personale e solidale per le obbligazioni assunte in nome dell’ente (come stabilito dall’art. 38 c.c.) (5).

    5. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”: scioglimento

    Se gli amministratori - avendo accertato che il “patrimonio minimo” dell’associazione riconosciuta o della fondazione del Terzo settore che abbiano conseguito la personalità giuridica risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite - rimangano inerti e non ottemperino “senza indugio” all’obbligo di convocare l’assemblea (o, nella fondazione, l’organo amministrativo) per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, la trasformazione o la fusione dell’ente (6), l’ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore può procedere, anche d’ufficio, ad accertare l’esistenza di una causa di scioglimento o di estinzione dell’ente (art. 49, c. 1, d.lgs. 117/2017) (7). Non è da escludersi, tuttavia, che lo scioglimento (con conseguente nomina dell’organo liquidatorio) possa altresì scaturire da un atto ricognitivo adottato dall’ente stesso (8).

    P.2.2.5 - Trasformazione, fusione e scissione (1)

    1. Divieto statutario di trasformazione: soppressione

    2. Incorporazione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore

    3. Scissione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore

    4. Trasformazione di associazione in fondazione “di partecipazione”

    5. Trasformazione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore

    1. Divieto statutario di trasformazione, fusione o scissione: soppressione

    È legittima la deliberazione che sopprima dallo statuto di un’associazione (o di una fondazione) del Terzo settore il divieto di deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ente in una fondazione (o in un’associazione) (2), anche se detta deliberazione venga assunta contestualmente alla deliberazione di trasformazione, fusione o scissione (3). La modifica diretta all’eliminazione del divieto statutario di trasformazione, fusione o scissione (e, di conseguenza, anche la contestuale trasformazione, fusione o scissione, ove deliberata “a cascata”) è soggetta al procedimento omologatorio notarile di cui all’art. 22 del d.lgs. 117/2017 (4).

    2. Incorporazione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore

    È legittima la fusione di un ente del Terzo settore in un ente non del Terzo settore (5). Tale operazione determina l’obbligo di devolvere preventivamente l’incremento patrimoniale realizzato dall’ente negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 50, c. 2, d.lgs. 117/2017) ad altri enti del Terzo settore (secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9, d.lgs. 117/2017), previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45, d.lgs. 117/2017) (6). Il parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore può intervenire anche dopo la deliberazione di fusione, purché venga rilasciato prima dell’atto negoziale traslativo attuativo della devoluzione (costituendo una condizione di validità di quest’ultimo) (7).

    3. Scissione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore

    È legittima la scissione parziale (o totale) di un ente del Terzo settore in un ente (o più enti) non del Terzo settore (8). Tale operazione determina l’obbligo di devolvere preventivamente l’incremento patrimoniale realizzato dall’ente negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (seppur limitatamente alla frazione del patrimonio dell’ente scisso che viene assegnato all’ente beneficiario non del Terzo settore) (9), previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (art. 45, d.lgs. 117/2017) (10). Il parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore può intervenire anche dopo la deliberazione di scissione, purché venga rilasciato prima dell’atto negoziale traslativo attuativo della devoluzione (costituendo una condizione di validità di quest’ultimo) (11).

    4. Trasformazione di associazione in fondazione “di partecipazione”

    Nell’ipotesi di trasformazione di un’associazione in una fondazione “di partecipazione”, gli associati divengono “partecipanti” della fondazione, vale a dire conservano la possibilità di influire sulle scelte future dell’ente circa l’utilizzo e la destinazione del suo patrimonio tramite la partecipazione all’assemblea o all’organo di indirizzo comunque denominato (art. 25, d.lgs. 117/2017) (12). È tuttavia possibile (sia nelle associazioni che nelle fondazioni di “partecipazione” del Terzo settore) derogare al voto capitario attribuendo ai “conferenti” un diritto di voto in assemblea commisurato all’entità del “conferimento” da ciascuno effettuato (art. 24 d.lgs. 117/2017) (13).

    5. Trasformazione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore

    È legittima la trasformazione di un ente del Terzo settore in un ente non del Terzo settore (14). Tale operazione determina l’obbligo di devolvere preventivamente l’incremento patrimoniale realizzato dall’ente negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 50, c. 2, d.lgs. 117/2017) ad altri enti del Terzo settore (secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9, d.lgs. 117/2017), previo ottenimento del parere positivo da parte dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45, d.lgs. 117/2017) (15). Il parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore può intervenire anche dopo la delibera di trasformazione, purché venga rilasciato prima dell’atto negoziale traslativo attuativo della devoluzione (costituendo una condizione di validità di quest’ultimo) (16).

    P.2.3 - Particolari categorie di enti del Terzo settore

    P.2.3.1 - Odv - Aps - Enti filantropici

    1. Associazione di promozione sociale: denominazione

    2. Associazione di promozione sociale: mancanza del numero minimo di associati

    3. Associazione di promozione sociale: numero minimo di associati

    4. Associazione di promozione sociale: partecipazione di enti diversi dalle Aps

    5. Ente filantropico: denominazione

    6. Organizzazione di volontariato: denominazione

    7. Organizzazione di volontariato: nomina degli amministratori

    8. Organizzazione di volontariato: numero minimo di associati

    9. Organizzazione di volontariato: mancanza del numero minimo di associati

    10. Organizzazione di volontariato: partecipazione di enti diversi dalle Odv

    11. Organizzazione di volontariato: retribuzione del lavoro degli associati

    1. Associazione di promozione sociale: denominazione

    Nella denominazione dell’associazione di promozione sociale può non essere indicata l’espressione “ente del Terzo settore” (1).

    2. Associazione di promozione sociale: mancanza del numero minimo di associati

    L’associazione di promozione sociale costituita da un numero di associati inferiore a quello prescritto (sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale) è da considerare come un’associazione costituita ai sensi del Libro Primo del Codice civile, non iscrivibile al Registro unico nazionale del Terzo settore (2).

    3. Associazione di promozione sociale: numero minimo di associati

    Il numero minimo di associati, pari a sette, occorrente per iscrivere al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) un’associazione sotto forma di associazione di promozione sociale (Aps) deve esistere nel momento in cui si stipula l’atto costitutivo dell’ente. Se l’associazione è costituita (non come ente del Terzo settore) con un numero inferiore di associati e successivamente intende iscriversi al RUNTS sotto forma di Aps, la relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno sette associati (3).

    4. Associazione di promozione sociale: partecipazione di enti diversi dalle Aps

    All’associazione di promozione sociale (Aps) possono partecipare enti diversi dalle Aps a condizione che tale partecipazione sia prevista in statuto e che tra i partecipanti siano presenti, in numero adeguato, enti aventi la natura di Aps (4). Vi possono partecipare anche enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione senza però potervi esercitare attività di direzione, coordinamento o controllo (5).

    5. Ente filantropico: denominazione

    Nella denominazione dell’ente filantropico può non essere indicata l’espressione “ente del Terzo settore” (6).

    6. Organizzazione di volontariato: denominazione

    Nella denominazione dell’organizzazione di volontariato può non essere indicata l’espressione “ente del Terzo settore” (7).

    7. Organizzazione di volontariato: nomina degli amministratori

    La norma (art. 26, c. 5, d. lgs. 117/2017) che consente la nomina non assembleare di una minoranza di amministratori dell’ente del Terzo settore è applicabile anche alle organizzazioni di volontariato a condizione che sia rispettata la norma di cui all’art. 34, c. 1, d. lgs. 117/2017, e cioè che destinatari della nomina siano persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati (8).

    8. Organizzazione di volontariato numero minimo di associati

    Il numero minimo di associati, pari a sette, occorrente per iscrivere al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) un’associazione sotto forma di associazione di organizzazione di volontariato (Odv) deve esistere nel momento in cui si stipula l’atto costitutivo dell’ente. Se l’associazione è costituita (non come ente del Terzo settore) con un numero inferiore di associati e successivamente intende iscriversi al RUNTS sotto forma di Odv, la relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno sette associati (9).

    9. Organizzazione di volontariato: mancanza del numero minimo di associati

    L’organizzazione di volontariato costituita da un numero di associati inferiore a quello prescritto (sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) è da considerare come un’associazione costituita ai sensi del Libro Primo del Codice civile, non iscrivibile al Registro unico nazionale del Terzo settore (10).

    10. Organizzazione di volontariato: partecipazione di enti diversi dalle Odv

    All’organizzazione di volontariato (Odv) possono partecipare enti diversi dalle Odv a condizione che tale partecipazione sia prevista in statuto e che tra i partecipanti siano presenti, in numero adeguato, enti aventi la natura di Odv (11). Vi possono partecipare anche enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione senza però potervi esercitare attività di direzione, coordinamento o controllo (12).

    11. Organizzazione di volontariato: retribuzione del lavoro degli associati

    È illegittima la clausola statutaria dell’organizzazione di volontariato che consenta la retribuzione delle prestazioni lavorative degli associati (13).

    P.2.4 - Impresa sociale

    P.2.4.1 - Impresa sociale (in generale e miscellanea)

    1. Assunzione della qualifica di impresa sociale: forma

    2. Assunzione della qualifica di impresa sociale da parte di una s.r.l.s.

    3. Assunzione della qualifica di impresa sociale mediante modifica statutaria

    4. Assunzione della qualifica di impresa sociale: normativa applicabile

    5. Controllo di legalità del notaio per l’iscrizione nel Registro Imprese

    6. Denominazione: ente del Terzo settore

    7. Denominazione: società-impresa sociale

    8. Ente non societario con personalità giuridica: pubblicità

    9. Ente non societario con qualifica di impresa sociale: personalità giuridica

    10. Lavoratori svantaggiati

    11. Natura dell’impresa sociale

    12. Oggetto dell’impresa sociale

    13. Oggetto dell’impresa sociale costituita a favore di lavoratori svantaggiati

    14. Oggetto dell’impresa sociale: indicazione nello statuto delle attività

    15. Partecipazione di consorzio senza fini di lucro a impresa sociale

    16. Ramo impresa sociale di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

    1. Assunzione della qualifica di impresa sociale: forma

    Per costituire un ente (societario o non societario) dotato della qualifica di impresa sociale oppure per modificare, al medesimo fine, lo statuto di un ente (societario o non societario) già costituito, occorre la forma dell’atto pubblico (art. 5, d. lgs. 112/2017) (1).

    2. Assunzione della qualifica di impresa sociale da parte di una s.r.l.s.

    È possibile inserire nello statuto “standard” della società a responsabilità limitata semplificata le clausole occorrenti affinché essa possa assumere la qualifica di impresa sociale; in tal caso non si applica l’esenzione da onorario notarile prevista per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata (2).

    3. Assunzione della qualifica di impresa sociale mediante modifica statutaria

    La modifica statutaria che una società deve compiere per acquisire la qualifica di impresa sociale ha natura di trasformazione eterogenea e, pertanto, va adottata con il consenso di almeno i due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soggetti che assumono responsabilità illimitata (art. 2500-septies, c. 3, c.c.) (3) e ha effetto dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro Imprese dell’atto recante la decisione di modifica statutaria, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (art. 2500-novies c.c.) (4).

    4. Assunzione della qualifica di impresa sociale: normativa applicabile

    L’ente (societario o non societario) che si qualifica come impresa sociale è regolato (ai sensi dell’art. 1, c. 5, d. lgs. 112/2017) dalle norme proprie dell’impresa sociale (contenute nel d. lgs. 112/2017); in mancanza, e in quanto compatibili, dalle norme del Codice del Terzo settore (di cui al d. lgs. 117/2017) e, in ulteriore subordine, dalle norme del Codice civile applicabili all’ente in questione (5).

    5. Controllo di legalità del notaio per l’iscrizione nel Registro Imprese

    Compete al notaio il controllo di legalità per l’iscrizione di un ente (societario o non societario) con qualifica di impresa sociale nel Registro Imprese (6).

    6. Denominazione: ente del Terzo settore

    Nella denominazione dell’impresa sociale può non essere indicata l’espressione “Ente del Terzo settore” (7).

    7. Denominazione: società-impresa sociale

    La denominazione di una società impresa sociale deve contenere tanto l’espressione “impresa sociale” quanto le espressioni richieste dal tipo societario prescelto (8). Essendo, di diritto, l’impresa sociale un Ente del Terzo settore (art. 4, c. 1, d. lgs. 117/2017), l’impresa sociale può, ma non deve, contenere nella propria denominazione l’espressione “Ente del Terzo settore” (9).

    8. Ente non societario con personalità giuridica: pubblicità

    Il notaio che verbalizza la decisione di assumere la qualifica di impresa sociale da parte dell’ente non societario dotato di personalità giuridica deposita il verbale per l’iscrizione al Registro Imprese (la quale conferisce efficacia alla decisione predetta), senza dover comunicare alcunché né alla Prefettura o alla Regione ove l’ente è iscritto come persona giuridica né al Registro unico nazionale del Terzo settore (10).

    9. Ente non societario con qualifica di impresa sociale: personalità giuridica

    L’ente non societario con la qualifica di impresa sociale acquista la personalità giuridica mediante la sua iscrizione nel Registro Imprese, richiesta dal notaio che stipula l’atto costitutivo e che verifica la ricorrenza delle condizioni prescritte dalla legge (11).

    10. Lavoratori svantaggiati

    L’aliquota del 30 per cento di lavoratori svantaggiati (art. 2, c. 5, d. lgs. 112/2017) si calcola, nelle imprese sociali, per teste e non per quote, applicandola sul risultato che si ottiene sottraendo dal numero totale dei lavoratori il numero di quelli qualificabili come svantaggiati (12).

    11. Natura dell’impresa sociale

    L’impresa sociale non è un soggetto di diritto a sé stante ma è una possibile qualificazione di un soggetto di diritto avente natura di associazione, fondazione o società (13).

    12. Oggetto dell’impresa sociale

    L’ente (societario o non societario) con la qualifica di impresa sociale deve svolgere una delle attività di cui all’art. 2, d. lgs. 112/2017 (14), salvo che si tratti:

    • di cooperative sociali o loro consorzi (che sono disciplinati dalla legge 381/1991); oppure:

    • di enti che presuntivamente operano per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in quanto (15) occupano, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati, soggetti aventi particolari caratteristiche (di cui all’art. 2, c. 4, d. lgs. 112/2017): in quest’ultimo àmbito, in particolare, rientrano (i) i “lavoratori molto svantaggiati” (art. 2, n. 99, Regolamento (UE) 651/2014), (ii) le “persone svantaggiate o con disabilità” (art. 112, c. 2, d. lgs. 50/2016), (iii) le “persone beneficiarie di protezione internazionale” (di cui al d. lgs. 251/2007) e (iv) le “persone senza fissa dimora” versanti in regime di povertà (iscritte nel registro di cui all’art. 2, c. 4, legge 1228/1954).

    13. Oggetto dell’impresa sociale costituita a favore di lavoratori svantaggiati

    Lo statuto dell’impresa sociale costituita per offrire lavoro a soggetti svantaggiati non deve contenere l’indicazione di taluna delle attività di cui all’art. 2, d. lgs. 112/2017, ma deve recare l’indicazione dell’attività che l’ente si propone di svolgere al predetto fine (16).

    14. Oggetto dell’impresa sociale: indicazione nello statuto delle attività

    Lo statuto dell’impresa sociale deve contenere l’indicazione di taluna delle attività che l’ente si propone di svolgere, da prescegliere in modo tassativo tra quelle indicate nell’art. 2, d. lgs. 112/2017, potendo descriverle senza dover pedissequamente ricopiare il testo della legge (17).

    15. Partecipazione di consorzio senza fini di lucro a impresa sociale

    È illegittimo che a un’impresa sociale partecipi, in posizione maggioritaria, un consorzio senza fini di lucro nel quale abbiano una posizione maggioritaria soggetti con fini di lucro (18).

    16. Ramo impresa sociale di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

    Il “ramo impresa sociale” dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, seppur avendo autonomia patrimoniale, è privo di soggettività giuridica (19); il regolamento di detto ramo, disciplinato dal diritto canonico, è iscritto nel Registro Imprese (mentre l’ente ecclesiastico è registrato nel Repertorio Economico Amministrativo e non è iscritto al Registro Imprese) (20).

    P.2.4.2 - Trasformazione, fusione e scissione

    1. Fusione o scissione di impresa sociale: autorizzazione

    2. Fusione o scissione non trasformativa di società cooperativa impresa sociale

    3. Fusione o scissione trasformativa di società cooperativa impresa sociale

    4. Trasformazione di società cooperativa impresa sociale

    5. Trasformazione di società impresa sociale in ente impresa sociale

    6. Trasformazione di società lucrativa in società impresa sociale

    1. Fusione o scissione di impresa sociale: autorizzazione

    Occorre l’autorizzazione di cui all’art. 12, d. lgs. 112/2017 se a un’operazione di fusione partecipa anche un solo ente qualificato come impresa sociale (diverso dalla cooperativa sociale) (1).

    2. Fusione o scissione non trasformativa di società cooperativa impresa sociale

    In caso di fusione o scissione di una società cooperativa-impresa sociale in altra società cooperativa non impresa sociale, è controverso se la perdita della qualifica di impresa sociale determini l’obbligo di immediata devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo settore (2) oppure se - considerato che tale ente è comunque destinato, in sede di suo futuro scioglimento o di futura sua trasformazione in ente non cooperativo, a devolvere il patrimonio residuo ai fondi mutualistici - sia incongruo imporre un immediato obbligo di devoluzione (3).

    3. Fusione o scissione trasformativa di società cooperativa impresa sociale

    In caso di fusione o scissione di una società cooperativa-impresa sociale che determini altresì una trasformazione in un altro tipo di società o ente che non abbia la qualifica di impresa sociale pare preferibile ritenere che a detta fusione o scissione si applichi la sola disciplina contenuta nel Codice civile e non la disciplina speciale di cui all’art. 12, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (4). Tale conclusione vale altresì in caso di fusione o scissione di una società cooperativa-impresa sociale che determini anche una trasformazione in altro tipo di società o ente che abbia la qualifica di impresa sociale, ferma tuttavia la necessità che, in quest’ultimo caso, si assoggetti l’operazione al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12, d. lgs. 155/2006 (5).

    4. Trasformazione di società cooperativa impresa sociale

    In caso di trasformazione di società cooperativa-impresa sociale in altra società o ente (che mantenga o meno la qualifica di impresa sociale), pare preferibile ritenere che a detta trasformazione si applichi la sola disciplina contenuta nel Codice civile e non la disciplina speciale di cui all’art. 12, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (6).

    5. Trasformazione di società impresa sociale in ente impresa sociale

    La trasformazione di una società-impresa sociale in un’associazione o in una fondazione che mantenga la qualifica di impresa sociale, non ha natura di trasformazione eterogenea in senso tecnico, in quanto sia la situazione giuridica “di partenza” che quella “di arrivo” sono caratterizzate dall’assenza di scopo di lucro e dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (7). Ciò non toglie, tuttavia, che debba farsi comunque applicazione:

    • dell’istituto dell’opposizione dei creditori (art. 2500-novies c.c.) (8);

    • del procedimento autorizzatorio presso il Ministero del Lavoro (9).

    6. Trasformazione di società lucrativa in società impresa sociale

    La modifica statutaria che una società lucrativa deve effettuare per acquisire la qualifica di impresa sociale ha natura di trasformazione eterogenea e, pertanto, deve essere adottata con il consenso di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e comunque con il consenso di tutti i soggetti che assumono responsabilità illimitata (art. 2500-septies, c. 3, c.c.) (10); l’atto recante detta modifica ha effetto dopo 60 giorni dalla sua iscrizione nel Registro Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (art. 2500-novies c.c.) (11).

    P.2.5 - Reti associative

    1. Associati

    2. Oggetto

    1. Associati

    Alla rete associativa possono associarsi anche soggetti diversi dagli enti del Terzo settore (1).

    2. Oggetto

    La rete associativa ha per oggetto la fornitura di servizi agli enti del Terzo settore (2).

    P.2.6 - Cooperativa sociale

    1. Amministratori: requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità

    2. Bilancio sociale

    3. Cessione di azienda di cooperativa sociale: autorizzazione

    4. Denominazione

    5. Diniego di ammissione ed esclusione dei soci

    6. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria

    7. Natura di ETS ex lege

    8. Nomina dei sindaci

    9. Oggetto sociale

    10. Pubblicità

    11. Scopo mutualistico non prevalente

    12. Soci volontari

    13. Trasformazione, fusione, scissione e devoluzione del patrimonio: autorizzazione

    1. Amministratori: requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità

    Non si applica alle cooperative sociali la norma di cui all’art. 7, c. 3, d. lgs. 112/2017, che impone l’indicazione in statuto dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità occorrenti per gli amministratori dell’impresa sociale (1).

    2. Bilancio sociale

    La cooperativa sociale ha l’obbligo di redigere il “bilancio sociale” (2).

    3. Cessione di azienda di cooperativa sociale: autorizzazione

    Le operazioni poste in essere da una cooperativa sociale con altro ente non avente la qualifica di impresa sociale non rientrano nel perimetro di quelle soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 12, d. lgs. 112/2017 (3).

    4. Denominazione

    La cooperativa sociale deve avere, nella propria denominazione, il sintagma “cooperativa sociale” e dato che la cooperativa sociale è una impresa sociale “di diritto” (art. 4, c. 1, d. lgs. 117/2017), nella sua denominazione può non essere contenuta l’espressione “impresa sociale” (4). Inoltre, essendo la cooperativa sociale un ente del Terzo settore “di diritto”, la cooperativa sociale può, ma non deve, contenere nella propria denominazione l’espressione “ente del Terzo settore” (5).

    5. Diniego di ammissione ed esclusione dei soci

    Non si applica alle cooperative sociali la norma di cui all’art. 8, c. 2, d. lgs. 112/2017, che impone di disciplinare nello statuto la facoltà di investire l’assemblea dei soci, o altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci (6).

    6. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria

    L’evoluzione di una cooperativa sociale in una cooperativa “ordinaria” non assume la natura di un’operazione di trasformazione (7) e, pertanto, è qualificabile come deliberazione assembleare meramente modificativa dello statuto della società (8).

    7. Natura di ETS ex lege

    La cooperativa sociale è, di diritto, un ente del Terzo settore e non deve adeguare il suo statuto alle norme del d. lgs. 117/2017. Essa è iscritta al Registro Imprese, sezione imprese sociali, e ciò tiene luogo dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (9).

    8. Nomina dei sindaci

    L’obbligo di nomina dei sindaci nella cooperativa sociale è disciplinato dall’art. 2543 c.c. (e, quindi, solo nei casi previsti dall’art. 2477, commi 2 e 3, c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi) e non dall’art. 10, c. 1, d. lgs. 112/2017 (secondo cui nell’impresa sociale deve in ogni caso esistere un organo sindacale) (10).

    9. Oggetto sociale

    La cooperativa sociale può avere per oggetto le seguenti attività (11):

    • gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

    • attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

    • attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti;

    • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;

    • interventi e prestazioni sanitarie;

    • prestazioni socio-sanitarie;

    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

    • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

    • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

    • agricoltura sociale

    • riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

    10. Pubblicità

    Le cooperative sociali devono essere iscritte alla sezione ordinaria del Registro Imprese (in quanto società), alla sezione speciale delle imprese sociali e all’albo delle società cooperative (12).

    11. Scopo mutualistico non prevalente

    Le cooperative sociali possono avere uno scopo mutualistico non prevalente (13).

    12. Soci volontari

    Non si applica alle cooperative sociali la norma di cui all’art. 13, c. 2, d. lgs. 112/2017, in tema di numero dei soci volontari (14).

    13. Trasformazione, fusione, scissione e devoluzione del patrimonio: autorizzazione

    Non si applica alle cooperative sociali la norma di cui all’art. 12, d. lgs. 112/2017, in tema di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e devoluzione del patrimonio poste in essere dall’impresa sociale (15).

    P.2.7 - Società di mutuo soccorso

    1. Devoluzione a favore dei fondi mutualistici

    2. Distribuzione di utili

    3. Prestazioni assistenziali e sanitarie

    4. Previdenza complementare

    5. Restituzione dei contributi versati

    6. Soci sovventori o finanziatori

    7. Trasformazione di società di mutuo soccorso in ente del Terzo settore

    8. Trasformazione di società di mutuo soccorso in società cooperativa

    9. Trasformazione in società di mutuo soccorso di società cooperativa

    1. Devoluzione a favore dei fondi mutualistici

    Lo statuto delle società di mutuo soccorso deve prevedere l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici in caso di scioglimento, di trasformazione in ente non mutualistico e negli altri casi previsti dalla legge (1).

    2. Distribuzione di utili

    Nelle società di mutuo soccorso è vietata qualsiasi distribuzione dell’avanzo di gestione (2).

    3. Prestazioni assistenziali e sanitarie

    L’attività di erogazione di prestazioni assistenziali e sanitarie può essere legittimamente svolta anche da società diverse dalle società di mutuo soccorso, non essendoci alcuna riserva esclusiva a favore di queste ultime (3).

    4. Previdenza complementare

    L’attività delle società di mutuo soccorso non può concretarsi in un’attività di previdenza complementare (4).

    5. Restituzione dei contributi versati

    Nelle società di mutuo soccorso non è ammessa la restituzione dei contributi versati in caso di cessione dell’appartenenza del socio alla società (5).

    6. Soci sovventori o finanziatori

    Nelle società di mutuo soccorso non sono ammessi soci sovventori o finanziatori (6).

    7. Trasformazione di società di mutuo soccorso in ente del Terzo settore

    La società di mutuo soccorso che si trasforma in ente del Terzo settore deve devolvere il proprio patrimonio (7).

    8. Trasformazione di società di mutuo soccorso in società cooperativa

    La trasformazione di società di mutuo soccorso in società cooperativa non comporta la devoluzione del suo patrimonio ai fondi mutualistici, ma richiede la redazione di un bilancio straordinario ai sensi dell’art. 2545-octies, c. 2, c.c. Ai soci non consenzienti è attribuito il diritto di recesso, ma senza poter ottenere la liquidazione della loro partecipazione (8).

    9. Trasformazione in società di mutuo soccorso di società cooperativa

    La trasformazione di società cooperativa in società di mutuo soccorso non comporta la devoluzione del suo patrimonio ai fondi mutualistici e non necessita dell’approvazione di un bilancio straordinario ai sensi dell’art. 2545-octies, c. 2, c.c. (9).

    Note a piè di pagina
    (1)(1)
    - Trib. Milano, 23 giugno 1988, in Giur. It., 1988, I, 2, 629; in Società, 1988, 1157: «In tema di nomina e revoca d’amministratori di associazioni o comitati, in mancanza di una disciplina espressa e ove la materia non sia disciplinata dall’atto costitutivo o dallo statuto, trovano applicazione le disposizioni in tema di società per azioni, la cui portata ha carattere generale».
    In senso conforme: Cass., 30 settembre 2019, n. 24214, in Stud. Jur., 2020, 4, 478; in Nuova Giur. Civ. Comm., 2020, 2, 227, con nota di Montani.
    - Trib. Milano, 23 giugno 1988, in Giur. It., 1988, I, 2, 629; in Società, 1988, 1157: «In tema di nomina e revoca d’amministratori di associazioni o comitati, in mancanza di una disciplina espressa e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 6 luglio 2021, n. 19057, in Ced Cassazione, rv. 662043-01: «Le associazioni non riconosciute costituiscono un’organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse. In mancanza di una normativa giuridica più dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l’ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontà espressa dagli associati è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto […]».
    In senso conforme: Trib. Milano, 7 novembre 1988, in Giur. Comm., 1991, II, 825, con nota di Turano.
    In senso contrario: Cass., 10 marzo 2009, n. 5738, in Ced Cassazione, rv. 606866: «Alle associazioni non riconosciute non si applicano analogicamente le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute […]».
    - Cass., 6 luglio 2021, n. 19057, in Ced Cassazione, rv. 662043-01: «Le associazioni non riconosciute costituiscono un’organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 10 aprile 2014, n. 8456, in Ced Cassazione, rv. 630947: gli «[…] artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute […]» sono «[…] applicabili anche alle associazioni non riconosciute […]».
    In senso conforme: Trib. Genova, 10 aprile 2017, in Giur. It., 2017, 8-9, 1886, con nota di Mignone; Cass., 16 settembre 2019, n. 22986, in Stud. Jur., 2020, 4, 477.
    - Cass., 10 aprile 2014, n. 8456, in Ced Cassazione, rv. 630947: gli «[…] artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute […]» sono «[…] applicabili a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 7 giugno 2000, n. 7724, in Giur. It., 2001, 1858, con nota di Dellacasa; in Nuova Giur. Civ. Comm., 2001, I, 542 con nota di Boeri: «L’art. 19 c.c. […] il quale non consente alle persone giuridiche private di opporre le limitazioni del potere di rappresentanza dei propri organi soltanto ove non risultino dal prescritto registro e salvo che si provi che il terzo ne fosse a conoscenza, non è applicabile, in via di interpretazione estensiva o per analogia, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma di pubblicità. Ne consegue che l’eccesso di potere rappresentativo dell’organo dell’associazione che ha agito nei confronti dei terzi […] rende il negozio inopponibile all’ente […]».
    - Cass., 7 giugno 2000, n. 7724, in Giur. It., 2001, 1858, con nota di Dellacasa; in Nuova Giur. Civ. Comm., 2001, I, 542 con nota di Boeri: «L’art. 19 c.c. […] il quale non consente alle persone giur...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 7 luglio 1987, n. 5925, in Giur. It., 1988, I, 1, 1194; in Foro It., 1988, I, 164: «Alle associazioni non riconosciute […] non trova applicazione, in via analogica, la speciale disciplina contemplata dall’art. 30 c.c. e dagli artt. da 11 a 21 disp. att. c.c. per la liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche […]».
    - Cass., 7 luglio 1987, n. 5925, in Giur. It., 1988, I, 1, 1194; in Foro It., 1988, I, 164: «Alle associazioni non riconosciute […] non trova applicazione, in via analogica, la speciale disciplina con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Cass., 23 giugno 1994, n. 6032, in Giust. Civ., 1995, I, 771; in Giur. It., 1995, I, 1, 416; in Nuova Giur. Civ. Comm., 1995, I, 27, con nota di Basile; in Vita Not., 1995, 100, con nota di Cavanna: «Le associazioni e i comitati privi di riconoscimento, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili […]».
    - Cass., 23 giugno 1994, n. 6032, in Giust. Civ., 1995, I, 771; in Giur. It., 1995, I, 1, 416; in Nuova Giur. Civ. Comm., 1995, I, 27, con nota di Basile; in Vita Not., 1995, 100, con nota di Cavanna:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 9-2012/I, Partecipazione di associazione non riconosciuta ad una s.r.l., in CNN Notizie del 17.7.2012: «[…] L’eventuale partecipazione ad un ente lucrativo non implica, poi, di per sé l’abbandono o la violazione del diverso scopo che può caratterizzare l’associazione, purché venga mantenuta la destinazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società alle finalità dell’associazione. Sulla base di tali considerazioni, la dottrina ammette non solo che un’associazione possa partecipare alla costituzione di una società o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita, ma anche che l’associazione possa costituire società unipersonali, in quanto non sembrano sussistere norme che vietino tale costituzione da parte di un ente non lucrativo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 9-2012/I, Partecipazione di associazione non riconosciuta ad una s.r.l., in CNN Notizie del 17.7.2012: «[…] L’eventuale partecipazione ad un ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015: «[…] Passando in rassegna le teorie formulate circa la natura giuridica dell’associazione professionale, emergono in sintesi tre orientamenti. Il primo: l’associazione professionale è associazione atipica riconducibile al fenomeno delle associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 c.c. e caratterizzata da un fascio di rapporti obbligatori interni. […] Il secondo: l’associazione professionale è una società semplice. […] Il terzo: la Corte di Cassazione in più occasioni ha precisato che ancorché privo di personalità giuridica lo studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza pur sempre in conformità alla disciplina di cui all’art. 36 e ss. c.c. […]».
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015: «[…] Passando in rassegna le teorie formulate circa la natura giuridica dell’associazione prof...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2017/I, Costituzione di s.r.l. da parte di associazione tra professionisti, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…]. In definitiva, […] l’associazione tra professionisti può, a seguito della legge 183/2011, esser considerata nella sostanza come una società semplice […]».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Rep. Foro It., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria […]».
    App. Milano, 19 aprile 1996, in Società, 1996, 1283: «La liquidazione della quota agli eredi del partecipante ad una associazione professionale trova il suo specifico referente normativo nell’art. 2284 c.c., dettato in tema di società semplice, la cui disciplina è applicabile all’associazione tra professionisti, prevista dalla l. 23 novembre 1939 n. 1815, in quanto questa costituisce una delle più rilevanti concrete manifestazioni di detto tipo di società»;
    Trib. Milano, 5 giugno 1999, in Società, 1999, 984, con nota di Verna, Liceità della società di professionisti costituita in forma di società personale; e in Riv. Not., 1999, 1334, secondo cui «può essere iscritta nel registro delle imprese la società di professionisti costituita in forma di società di persone e particolarmente di società semplice, poiché in tal caso resta garantita la responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l’individuazione delle caratteristiche personali».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2017/I, Costituzione di s.r.l. da parte di associazione tra professionisti, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…]. In definitiva, […] l’asso...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società - 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] L’orientamento più recente tende […] ad avvicinare la figura delle associazioni tra professionisti a quella delle associazioni non riconosciute, affermando che le associazioni in discorso, pur prive di personalità giuridica, rientrano nel novero di quei «fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici» (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628; Cass., Sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410; Cass., Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853; Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22439; Cass. civ. Sez. I, 28 luglio 2010, n. 17683; Cass., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15694; Cass., Sez. I, 15 luglio 2016, n. 15417; Cass., II Sez., 2 febbraio 2018, n. 2575) […]».
    Cass., 28 luglio 2010, n. 17683, in Rep. Foro It., 2010, voce Professioni intellettuali, n. 211: «Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi […] cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso».
    In senso identico, cfr. Cass., 15 luglio 2011, n. 15694, in Vita Not., 2012, 1, 257; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3420, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, 7-8, 1, 573, con nota di Tagliasacchi, Autonomia delle associazioni professionali e società tra professionisti.
    Cass., 9 ottobre 2020, n. 21868, in www.studiolegale.leggiditalia.it: si deve intendere essere «avvenuta l’assimilazione da parte delle decisioni più recenti di questa Corte dell’associazione tra professionisti, sub specie di studio associato, all’associazione ex art. 36 c.c., assimilazione dalla quale si è tratta la conclusione per la quale (cfr. Cass. n. 15694/2011) poiché l’art. 36 cod. civ. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società - 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Cass., 8 aprile 2010, n. 8372, in Ced Cassazione, rv. 612260-01: «Lo statuto e l’atto costitutivo di un’associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un’associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili».
    - Cass., 8 aprile 2010, n. 8372, in Ced Cassazione, rv. 612260-01: «Lo statuto e l’atto costitutivo di un’associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi gen...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 23 giugno 1994, n. 6032, in Giust. Civ., 1995, I, 771; in Giur. It., 1995, I, 1, 416; in Nuova Giur. Civ. Comm., 1995, I, 27, con nota di Basile; in Vita Not., 1995, 100, con nota di Cavanna: «Le associazioni e i comitati privi di riconoscimento, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili […]».
    - Cass., 23 giugno 1994, n. 6032, in Giust. Civ., 1995, I, 771; in Giur. It., 1995, I, 1, 416; in Nuova Giur. Civ. Comm., 1995, I, 27, con nota di Basile; in Vita Not., 1995, 100, con nota di Cavanna:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Cass. Stato, 13 luglio 2018, n. 4288, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «I poteri dell’autorità amministrativa sulle fondazioni, ex art. 25 c.c. esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero - specie alla luce delle riforme liberalizzatrici del 1997/2000 (art. 13, comma 1, L. 15 maggio 1997, n. 127; art. 1, comma 1, L. 22 giugno 2000, n. 192; D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) - incompatibili con l’autonomia privata degli enti destinatari; quanto piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all’atto di fondazione. Quest’ultima forma di controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell’interesse interno e istituzionale dell’ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l’atto di riconoscimento giuridico della fondazione».
    In senso conforme: Cons. Stato, 11 giugno 2020, n. 3722, in www.studiolegale.leggiditalia.it.
    In senso conforme: T.A.R. Puglia Lecce, 4 aprile 2022, n. 538, in www.studiolegale.leggiditalia.it; T.A.R. Sicilia Palermo, 12 settembre 2019, n. 2178, in www.studiolegale.leggiditalia.it; T.A.R. Lombardia Milano, 23 giugno 2000, n. 4598, in Giut. Civ., 2001, 1, 281, con nota di Berlucchi.
    - Cass. Stato, 13 luglio 2018, n. 4288, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «I poteri dell’autorità amministrativa sulle fondazioni, ex art. 25 c.c. esprimono non una funzione di tutela nel merito, o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cons. Stato, 11 giugno 2020, n. 3722, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «Il controllo pubblico sulle fondazioni è funzionale a tutelare il vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e di conseguenza, l’autorità vigilante non può imporre alle Fondazioni modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte, ma può solo intervenire quando si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 25 c.c.».
    - Cons. Stato, 11 giugno 2020, n. 3722, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «Il controllo pubblico sulle fondazioni è funzionale a tutelare il vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Cass., 28 aprile 2010, n. 10220, in Ced Cassazione, rv. 612716: «Nei consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio […] - la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità, sicché la complessità della loro struttura, affidata all’autonomia privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto, da cui dipende l’applicabilità della normativa in materia di associazione ovvero di quella in tema di comunione».
    In senso conforme: Cass., 18 luglio 1984, n. 4199, in Giust. Civ., 1985, I, 72, con nota di Russo; Cass., 1° giugno 2010, n. 13417, in Ced Cassazione, rv. 613385; Cass., 3 ottobre 2013, n. 22641, in Ced Cassazione, rv. 627892; Cass., 16 dicembre 2020, n. 28715, in Società, 2021, 2, 236.
    - Cass., 28 aprile 2010, n. 10220, in Ced Cassazione, rv. 612716: «Nei consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione od al migl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Cass., 30 dicembre 2011, n. 30519, in Ced Cassazione, rv. 620896-01: «Le controversie associative possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto assoggettabile ad arbitrato l’impugnazione della deliberazione assembleare, censurata dall’associato per la convocazione tardiva, l’omessa considerazione di una richiesta di rinvio, l’erroneo calcolo delle maggioranze, l’esclusione dello scopo di lucro del sodalizio, la limitazione dell’attività del medesimo entro la regione e la previsione dell’approvazione di un bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno)».
    - Cass., 30 dicembre 2011, n. 30519, in Ced Cassazione, rv. 620896-01: «Le controversie associative possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che coinvolgono interessi ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Cass., 21 maggio 2018, n. 12528, in Ced Cassazione, rv. 648757-01: «La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio che ha inizio (secondo la normativa applicabile “ratione temporis” antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l’estinzione dell’associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti».
    Cass., 7 luglio 1987, n. 5925, in Giur. It., 1988, 7, 1194, con nota di Barba: «[…] le associazioni non riconosciute non si estinguono finché persistono i rapporti giuridici di cui sono titolari […]».
    - Cass., 21 maggio 2018, n. 12528, in Ced Cassazione, rv. 648757-01: «La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Trib. Alba, 25 marzo 2009, in Fall., 2009, 12, 1429, con nota di Cetra: «È assoggettabile a fallimento una fondazione che si trova in stato di insolvenza, in conseguenza dell’eccessivo indebitamento comportato dal compimento di talune operazioni immobiliari, rientranti in una più ampia iniziativa imprenditoriale posta in essere direttamente e per il tramite di una società interamente partecipata».
    - Trib. Alba, 25 marzo 2009, in Fall., 2009, 12, 1429, con nota di Cetra: «È assoggettabile a fallimento una fondazione che si trova in stato di insolvenza, in conseguenza dell’eccessivo indebitamento...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Cass., 16 marzo 2004, n. 5305, in Fall., 2005, 1, 50, con nota di Rondinone: «Se una fondazione riconosciuta, eccedendo i limiti posti dallo statuto, giunga in fatto ad esercitare in via esclusiva o principale un’attività d’impresa commerciale, e divenga insolvente, non può disapplicarsi il provvedimento di riconoscimento (in quanto ciò sarebbe giustificabile solo in ipotesi di invalidità del medesimo, e non per la sopravvenuta mancanza dei suoi presupposti di fatto), ma nondimeno deve ritenersi che tale attività, essendo incompatibile con lo schema fondazionale, sia imputabile all’associazione a latere fra i soggetti che, partecipando a vario titolo a detta attività, hanno in tal modo abusato del nome della fondazione, sì da doversi dichiarare il fallimento di tale associazione, da estendersi, in applicazione degli artt. 38 c.c. e 147 legge fallim., a colui che ha agito in nome e per conto apparentemente della fondazione, ma in realtà della sottostante associazione».
    In senso conforme: App. Milano, 12 dicembre 2000, in Fall., 2005, 1, 50, con nota di Rondinone.
    - Cass., 16 marzo 2004, n. 5305, in Fall., 2005, 1, 50, con nota di Rondinone: «Se una fondazione riconosciuta, eccedendo i limiti posti dallo statuto, giunga in fatto ad esercitare in via esclusiva o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Trib. Belluno, 15 febbraio 2018, in Nuova Giur. Civ. Comm, 2018, 7-8, 1042, con nota di Merli: «La fondazione di partecipazione è un modello di organizzazione sociale atipico che racchiude i caratteri propri della fondazione e dell’associazione. Ad essa si applicano per analogia le norme in materia di fondazione e di associazione, purché compatibili, avendosi particolare riguardo alle clausole statutarie. La struttura aperta della fondazione di partecipazione legittima pertanto il fondatore a recedervi ex art. 24, comma 2°, cod. civ., fermo l’obbligo di adempiere alle obbligazioni certe ed esigibili al tempo del recesso ed esclusa la ripetizione dei versamenti effettuati. Non è abusivo il recesso dell’ente pubblico fondatore per ragioni di contenimento della spesa pubblica».
    - Trib. Belluno, 15 febbraio 2018, in Nuova Giur. Civ. Comm, 2018, 7-8, 1042, con nota di Merli: «La fondazione di partecipazione è un modello di organizzazione sociale atipico che racchiude i caratte...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - T.A.R. Veneto, 16 giugno 2011, n. 1047, in https://www.studiolegale.leggiditalia.it: «Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro sono tradizionalmente inquadrate tra le associazioni non riconosciute […]».
    In senso conforme: Cass., 15 marzo 1982, n. 1695, in Riv. It. Dir. Lav., 1982, II, 681, con nota di Galli; Cass., 11 agosto 1982, n. 4507, in Foro It., 1982, I, 2443; in Giust. Civ., 1982, I, 2991; App. Napoli, 30 giugno 2011, in www.studiolegale.leggiditalia.it.
    - T.A.R. Veneto, 16 giugno 2011, n. 1047, in https://www.studiolegale.leggiditalia.it: «Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro sono tradizionalmente inquadrate tra le...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Cass., 8 marzo 2013, n. 5836, in Ced Cassazione, rv. 625907: «Lo svolgimento di un’attività economica a fine di lucro da parte di un’associazione non riconosciuta non è sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica di società, se non si accompagni alla comune volontà di ripartire gli utili fra i soci […]».
    - Cass., 8 marzo 2013, n. 5836, in Ced Cassazione, rv. 625907: «Lo svolgimento di un’attività economica a fine di lucro da parte di un’associazione non riconosciuta non è sufficiente ad attribuire a t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Cass., 26 luglio 2007, n. 16600, in Ced Cassazione rv. 599105-01: «La creazione di un’associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un’attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l’intera associazione; la formazione dell’atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un’associazione (fattispecie in cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure successivamente, altri enti o soggetti».
    - Cass., 26 luglio 2007, n. 16600, in Ced Cassazione rv. 599105-01: «La creazione di un’associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - T.A.R. Puglia 10 settembre 2014, n. 1094, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «Le associazioni non riconosciute […] si costituiscono mediante accordo fra i partecipanti, per il quale non è richiesta alcuna formalità […]».
    In senso conforme: Cass., 14 aprile 1986, n. 2601, in www.studiolegale.leggiditalia.it.
    - T.A.R. Puglia 10 settembre 2014, n. 1094, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «Le associazioni non riconosciute […] si costituiscono mediante accordo fra i partecipanti, per il quale non è richiest...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 30 gennaio 1985, n. 556, in Giust. Civ., 1985, I, 995: «Perché possa dirsi esistente una associazione è sufficiente una pluralità di persone organizzate per fini istituzionali comuni, regolata da precise norme relative ai rapporti interni e esterni, senza che sia rilevante né la non conoscenza tra gli associati, né la mancanza di una sede stabile e di una pratica di vita associativa».
    - Cass., 30 gennaio 1985, n. 556, in Giust. Civ., 1985, I, 995: «Perché possa dirsi esistente una associazione è sufficiente una pluralità di persone organizzate per fini istituzionali comuni, regolat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 15-2017/I, Atto ricognitivo di associazione non riconosciuta, in CNN Notizie del 4.4.2017: «[…] laddove l’ordinamento richiede la forma pubblica - come avviene appunto per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 14 c.c. e dell’art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 […] - questa dovrà documentare la formazione della volontà dell’associazione espressa attraverso il metodo assembleare. E va, in proposito, ricordato come la delibera - documentata attraverso il verbale notarile - non rappresenti altro che una “proposta di riconoscimento”, sulla quale sarà chiamata comunque ad esprimersi la competente Autorità amministrativa che, nell’ambito del controllo, ha anche il compito di valutare se il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo (art. 1, comma 4, D.P.R. 360/2000). Si segnala, infine, come il ricorso al verbale notarile documentante la volontà dell’associazione non riconosciuta di conseguire la personalità giuridica risulti diffuso nella prassi (si veda, ad esempio, la faq della Regione Veneto sul tema del riconoscimento della personalità giuridica […]: «Se l’Ente è stato costituito solo con scrittura privata, cosa deve fare per ottenere il riconoscimento giuridico? Per ottenere il riconoscimento giuridico l’ente deve ricostituirsi per atto pubblico mediante verbale redatto da Notaio, nel quale si fa riferimento alla già avvenuta costituzione dell’ente, in forma di scrittura privata. Il verbale deve riportare in allegato lo statuto vigente») […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 15-2017/I, Atto ricognitivo di associazione non riconosciuta, in CNN Notizie del 4.4.2017: «[…] laddove l’ordinamento richiede la forma pubbli...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 4 luglio 2017, n. 16409, in Ced Cassazione rv. 644770-01: «[…] L’atto di dotazione trova la sua causa nel negozio di fondazione, rappresentandone un elemento inscindibile ed imprescindibile, né la volontà di destinare i beni allo scopo della fondazione può distinguersi dalla volontà di creare l’ente. In conseguenza dell’unicità dell’atto di fondazione e dell’atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso, quale componente di un complesso tipo negoziale munito di una propria autonomia causale, e della sua struttura essenzialmente unilaterale, non si ha alcuna automatica traslazione della disciplina in tema di donazione all’atto costitutivo di fondazione […]».
    - Cass., 4 luglio 2017, n. 16409, in Ced Cassazione rv. 644770-01: «[…] L’atto di dotazione trova la sua causa nel negozio di fondazione, rappresentandone un elemento inscindibile ed imprescindibile, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Cass., 4 luglio 2017, n. 16409, in Ced Cassazione rv. 644770-01: «[…] Ne discende che l’atto pubblico costitutivo di fondazione, agli effetti dell’art. 14 c.c., non dà luogo ad un atto di donazione e perciò non rientra fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni».
    - Cass., 4 luglio 2017, n. 16409, in Ced Cassazione rv. 644770-01: «[…] Ne discende che l’atto pubblico costitutivo di fondazione, agli effetti dell’art. 14 c.c., non dà luogo ad un atto di donazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 8, Adeguamento al CTS dell’attività statutaria di una fondazione, 18 maggio 2021: «La delibera con cui una Fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, adegua lo statuto all’art. 5 CTS, mediante l’individuazione delle attività di interesse generale esercitate dall’ente in coerenza con il suo scopo, costituisce condizione per l’iscrizione al RUNTS. Detta decisione costituisce modifica statutaria ed è deliberata dal competente organo dell’ente, non configurandosi come “trasformazione” dello scopo ai sensi dell’art. 28 Codice Civile […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 8, Adeguamento al CTS dell’attività statutaria di una fondazione, 18 maggio 2021: «La delibera con cui una Fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Settore Studi, Segnalazioni novità normative, Operativo dal 31 agosto 2022 il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: questioni di diritto transitorio (d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e Regolamento del Dipartimento per lo sport, Disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), in CNN Notizie dell’11.10.2022: «[…] a differenza di quanto previsto per gli enti del terzo settore […], alle Asd non viene imposto il rispetto di un patrimonio minimo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Settore Studi, Segnalazioni novità normative, Operativo dal 31 agosto 2022 il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: questioni di dirit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 22 ottobre 2020, n. 10980, Statuti degli Enti del Terzo Settore. Adeguamenti statutari al D. Lgs. 117/17 “C.T.S.” di Associazioni non riconosciute costituite con Atto Pubblico: «[…] non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 22 ottobre 2020, n. 10980, Statuti degli Enti del Terzo Settore. Adeguamenti statutari al D. Lgs. 117/17 “C.T.S.” di Associazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - App. Genova, 12 giugno 1982, in Vita Not., 1983, 1112: «Per la modifica dell’atto costitutivo di una associazione non riconosciuta non è necessaria l’unanimità degli aderenti ed è, invece, sufficiente, in applicazione analogica dell’art. 21, 2° comma, c. c., la presenza di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti».
    - App. Genova, 12 giugno 1982, in Vita Not., 1983, 1112: «Per la modifica dell’atto costitutivo di una associazione non riconosciuta non è necessaria l’unanimità degli aderenti ed è, invece, sufficien...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. n. 33-2022/I. Forma delle modifiche statutarie di fondo pensione, in CNN Notizie del 12.10.2022: «[…] sebbene la legge non richieda espressamente che la modifica dello statuto di una associazione riconosciuta o fondazione debba rivestire la forma pubblica, si deve rilevare come la modifica vada ad incidere sul contenuto dello statuto stesso, il quale ai sensi dell’art. 14 c.c. deve avere la forma o di atto pubblico […]. Ne consegue che anche la modifica, in quanto diretta a sostituire in parte il contenuto dello statuto, debba rivestire la forma prevista per quest’ultimo […]. […] quindi, […] sembra necessario che la […] delibera dell’organo statutariamente competente debba essere verbalizzata da un notaio […]. Non sembra che tali conclusioni possano mutare laddove l’associazione riconosciuta sia un fondo pensione. […] peraltro, […] i fondi pensione possono assumere tanto la forma giuridica dell’associazione riconosciuta, quanto quella dell’associazione non riconosciuta […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. n. 33-2022/I. Forma delle modifiche statutarie di fondo pensione, in CNN Notizie del 12.10.2022: «[…] sebbene la legge non richieda espressam...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 11 novembre 2015, n. 23098, in Ced Cassazione, rv. 637653: «L’adesione ad un’associazione non riconosciuta […] comporta l’assoggettamento dell’aderente a siffatte regole nel loro complesso, senza necessità di specifica accettazione ed anche se implichino oneri economici (quale, ad esempio, quello concernente il versamento di contributi associativi) […]».
    - Cass., 11 novembre 2015, n. 23098, in Ced Cassazione, rv. 637653: «L’adesione ad un’associazione non riconosciuta […] comporta l’assoggettamento dell’aderente a siffatte regole nel loro complesso, s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 143-2006/I, Forma delle modifiche dello statuto di fondazione, in CNN Notizie del 6.12.2006: «[…] In merito al primo elemento (la delibera del c.d.a.), si può riscontrare l’assenza di una norma analoga agli artt. 2375, comma 2, e 2480 c.c., i quali stabiliscono che il verbale delle modifiche statutarie delle società di capitali debba essere redatto dal notaio. La legge non richiede, quindi, espressamente che il verbale del c.d.a., attraverso il quale si realizza la modifica dello statuto della fondazione, debba essere redatto da un notaio. Si deve, però, rilevare che la delibera di modifica dello statuto va ad incidere sul contenuto dello stesso, il quale ai sensi dell’art. 14 c.c. può avere la forma o di atto pubblico o di testamento. Ne consegue che anche la modifica, in quanto diretta a sostituire in parte il contenuto dello statuto, deve avere la forma prevista per quest’ultimo, la quale in base all’art. 14 c.c. può consistere o in un atto pubblico o in un testamento. Poiché nel caso di specie la modifica viene posta in essere dal c.d.a., l’unica forma possibile è quella dell’atto pubblico. In base a tale considerazione si evince, pertanto, il principio per il quale le modificazioni delle regole organizzative della fondazione devono risultare da un verbale redatto da notaio in forma pubblica, essendo modifiche di un atto per il quale è prevista la forma pubblica ad substantiam a norma dell’art. 14 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 143-2006/I, Forma delle modifiche dello statuto di fondazione, in CNN Notizie del 6.12.2006: «[…] In merito al primo elemento (la delibera de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cons. Stato, 20 marzo 1996, n. 123, in Cons. Stato, 1997: «Ai sensi dell’art. 16 c.c., sono legittime le modifiche allo statuto di una fondazione purché, avendo solo carattere organizzativo, non pregiudichino e non travolgano i connotati voluti dal fondatore (fattispecie relativa alla Fondazione Spadolini)».
    - Cons. Stato, 20 marzo 1996, n. 123, in Cons. Stato, 1997: «Ai sensi dell’art. 16 c.c., sono legittime le modifiche allo statuto di una fondazione purché, avendo solo carattere organizzativo, non pre...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 143-2006/I, Forma delle modifiche dello statuto di fondazione, in CNN Notizie del 6.12.2006: «[…] In virtù del combinato disposto degli artt. 1 e 2 d.p.r. 361/2000, per modificare lo statuto di una fondazione occorrono, quindi, i seguenti requisiti: presentazione alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente di domanda sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente; allegazione di copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto modificati; allegazione della documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto; approvazione della modifica mediante iscrizione della stessa nel registro delle persone giuridiche da parte del prefetto, previa verifica della mancanza di ragioni ostative all’iscrizione o della necessità di integrare la documentazione presentata […]».
    In senso conforme: Cons. Stato, 30 luglio 2018, n. 1989 (su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Modificabilità dello statuto delle fondazioni e compensi degli amministratori (Cons. Stato 30 luglio 2018, n. 1989).
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 143-2006/I, Forma delle modifiche dello statuto di fondazione, in CNN Notizie del 6.12.2006: «[…] In virtù del combinato disposto degli artt....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Milano, 3 ottobre 1996, in Giur. It., 1996: «Ogni membro dell’organo amministrativo di un’associazione non riconosciuta ha diritto di accedere alla documentazione contenente gli elenchi e gli indirizzi degli associati».
    - Trib. Milano, 3 ottobre 1996, in Giur. It., 1996: «Ogni membro dell’organo amministrativo di un’associazione non riconosciuta ha diritto di accedere alla documentazione contenente gli elenchi e gli ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 7 maggio 1997, n. 3980, in Contratti, 1998, 1, 40, con nota di Guerinoni; in Giust. Civ., 1998, I, 521, con nota di Albertini; in Foro It., 1998, I, 1590: «Il quadro generale della disciplina delle associazioni (riconosciute o meno) è caratterizzato dall’assenza di qualsiasi previsione normativa che valga a configurare, a carico di un’associazione, un obbligo di accogliere le domande di ammissione di volta in volta presentate da chi si dimostri in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, nell’assenza di qualsivoglia obbligo di tal genere, l’ammissione resta, pur sempre, sia da parte dell’associazione, sia da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, sicché l’adesione ad un ente già costituito non si sottrae al requisito dell’accordo delle parti, necessario per la conclusione di ogni contratto […]».
    - Cass., 7 maggio 1997, n. 3980, in Contratti, 1998, 1, 40, con nota di Guerinoni; in Giust. Civ., 1998, I, 521, con nota di Albertini; in Foro It., 1998, I, 1590: «Il quadro generale della disciplina...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - App. Torino, 10 febbraio 1983, in Rass. Dir. Civ., 1983, 840, con nota di Perlingeri: Foro It., 1983, I, 1095: «Va annullata la delibera del consiglio direttivo di un’associazione non riconosciuta con cui, pur in conformità con una clausola statutaria, si esclude ad nutum un socio».
    - App. Torino, 10 febbraio 1983, in Rass. Dir. Civ., 1983, 840, con nota di Perlingeri: Foro It., 1983, I, 1095: «Va annullata la delibera del consiglio direttivo di un’associazione non riconosciuta c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Trib., Roma, 28 ottobre 2013, n. 21433, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «L’atto costitutivo o lo statuto di un’associazione non possono vietare il ricorso all’Autorità Giudiziaria avverso il provvedimento di esclusione, al contrario dovendosi ritenere nulla ogni rinuncia preventiva dell’associato in tal senso. In ogni caso deve ritenersi valida ed ammissibile una eventuale clausola compromissoria che rimetta ad arbitri la controversia in merito alla validità formale e sostanziale del provvedimento di esclusione in danno dell’associato, anche ove sia previsto un arbitrato libero, sebbene una tale validità resta subordinata alla condizione che la decisione arbitrale non sia rimessa ad organi della stessa associazione».
    - Trib., Roma, 28 ottobre 2013, n. 21433, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «L’atto costitutivo o lo statuto di un’associazione non possono vietare il ricorso all’Autorità Giudiziaria avverso il pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 140-2019/I, Associazione non riconosciuta e clausola di esclusione, in CNN Notizie del 28.7.2020: «[…] si è osservato che la necessaria democraticità delle associazioni non intacca il potere dell’associazione di decidere in via autonoma, anche in base a valutazioni fondate su indici particolarmente restrittivi, chi può entrare a far parte del novero dei propri iscritti e chi invece dovrà restarne fuori, non potendo essere considerato un diritto soggettivo quello di essere inseriti fra i membri di un ente collettivo […]. In altri termini, l’applicazione del metodo democratico alle associazioni non comporta una limitazione all’utilizzo del potere di esclusione dei soci, purché ricorrano gravi motivi e si proceda preventivamente alla rituale contestazione degli addebiti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 140-2019/I, Associazione non riconosciuta e clausola di esclusione, in CNN Notizie del 28.7.2020: «[…] si è osservato che la necessaria democr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Cass. 16 settembre 2019, n. 22986, in Ced Cassazione, rv. 655303-01: «In tema di associazioni, la norma dettata dall’art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l’esclusione dell’associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l’impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall’atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall’opportunità intrinseca della deliberazione stessa».
    Cass., 10 aprile 2014, n. 8456, in Ced Cassazione, rv. 630947: gli «[…] artt. […] 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute […]» sono «[…] applicabili anche alle associazioni non riconosciute […]».
    - Cass. 16 settembre 2019, n. 22986, in Ced Cassazione, rv. 655303-01: «In tema di associazioni, la norma dettata dall’art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l’esclusione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 4 settembre 2004, n. 17907, in Foro It., 2005, 6, 1821, con nota di Simonetti: «La disposizione che condiziona la legittimità del provvedimento di esclusione all’esistenza dei gravi motivi esprime un concetto relativo ed elastico, suscettibile di essere specificato dagli associati nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, che postula comunque una valutazione di proporzionalità tra l’entità della lesione posta in essere dall’associato e la radicalità della sanzione irrogata dall’associazione».
    - Cass., 4 settembre 2004, n. 17907, in Foro It., 2005, 6, 1821, con nota di Simonetti: «La disposizione che condiziona la legittimità del provvedimento di esclusione all’esistenza dei gravi motivi es...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass. 20 settembre 2021, n. 25319, in Ced Cassazione, rv. 662462-01: «Ai fini della validità della delibera di esclusione dell’associato da un’associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un’associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell’addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso».
    Cass., 10 agosto 2021, n. 22605, in Ced Cassazione, rv. 662347-01: «La validità di una delibera di esclusione dell’associato da una associazione, non presuppone necessariamente la preventiva contestazione dell’addebito all’associato, atteso che essa non è prevista da alcuna disposizione di legge (né, nella specie, dello statuto) e che la fase conteziosa non ha carattere preventivo, ma segue in sede di opposizione; né, ai fini del decorso del termine per proporre l’opposizione medesima, è necessaria la comunicazione di addebiti rigorosamente enunciati, dovendo l’esigenza di specificità della contestazione ritenersi soddisfatta allorquando le indicazioni fornite consentano di individuare le ragioni dell’esclusione, così da porre l’associato in condizione di predisporre la difesa».
    - Cass. 20 settembre 2021, n. 25319, in Ced Cassazione, rv. 662462-01: «Ai fini della validità della delibera di esclusione dell’associato da un’associazione non riconosciuta, come per quella di esclu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Cass., 10 dicembre 1988, n. 6725, in Giust. Civ., 1989, I, 593: «In tema di associazioni, riconosciute o non riconosciute, il principio secondo il quale la deliberazione di esclusione dell’associato è di pertinenza dell’assemblea a norma dell’art. 24 3° comma c. c., è derogabile con lo statuto (atto contrattuale soggetto alle ordinarie regole di ermeneutica negoziale), il quale può attribuire il relativo potere ad organi diversi, salvo restando la facoltà dell’interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all’autorità giudiziaria».
    - Cass., 10 dicembre 1988, n. 6725, in Giust. Civ., 1989, I, 593: «In tema di associazioni, riconosciute o non riconosciute, il principio secondo il quale la deliberazione di esclusione dell’associato...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 11 novembre 2015, n. 23098, in Ced Cassazione, rv. 637653-01: «L’adesione ad un’associazione non riconosciuta, presupponendo l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell’associazione stesso ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l’assoggettamento dell’aderente a siffatte regole nel loro complesso, senza necessità di specifica accettazione ed anche se implichino oneri economici (quale, ad esempio, quello concernente il versamento di contributi associativi) o deroghe al disposto dell’art. 24 c.c., che è norma liberamente derogabile dall’autonomia privata con il solo limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, che implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso […]».
    - Cass., 11 novembre 2015, n. 23098, in Ced Cassazione, rv. 637653-01: «L’adesione ad un’associazione non riconosciuta, presupponendo l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell’associazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Trib. Torino, 4 marzo 1985, in Giur. It., 1987, 2, 135, con nota di Ramella: «Nell’atto costitutivo di un’associazione non riconosciuta, una clausola che stabilisca una determinata durata non può costituire implicitamente un divieto di recesso, poiché la rinuncia al diritto di recesso deve essere espressa; in mancanza di tale accettazione espressa del divieto di recesso, tale diritto verrà riconosciuto ex lege in base all’art. 24 c.c.».
    - Trib. Torino, 4 marzo 1985, in Giur. It., 1987, 2, 135, con nota di Ramella: «Nell’atto costitutivo di un’associazione non riconosciuta, una clausola che stabilisca una determinata durata non può co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 4 giugno 1998, n. 5476, in Giur. It., 1999, 488: «La valutazione di validità della clausola che esclude l’esercizio del diritto di recesso da un’associazione per un tempo determinato è subordinata alla verifica, da una parte, della sussistenza di un termine compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo, e, dall’altra, alla insussistenza di lesione di diritti costituzionalmente garantiti. (Nella specie la Cassazione ha rilevato che se il dissenso attiene a questioni relative ad ideologie proprie della persona non più conciliabili con le finalità dell’associazione, l’esclusione del diritto di recesso comporta la violazione di posizioni costituzionalmente garantite, mentre se la finalità perseguita dall’ente è solo economica, la limitazione del diritto di recesso rientra nell’esercizio dell’autonomia delle parti)».
    - Cass., 4 giugno 1998, n. 5476, in Giur. It., 1999, 488: «La valutazione di validità della clausola che esclude l’esercizio del diritto di recesso da un’associazione per un tempo determinato è subord...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Cass., 11 maggio 2001, n. 6554, in Ced Cassazione, rv. 546599-01: «Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell’associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata al riguardo, per le associazioni riconosciute, dall’art. 24 c.c., trattandosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza l’adozione di particolari forme. (Nella specie l’avvenuta manifestazione di recesso, espressa verbalmente dall’associato e solo successivamente formalizzata con lettera raccomandata, risultava da una dichiarazione scritta rilasciata all’interessato dal presidente dell’associazione non riconosciuta anteriormente al ricevimento della raccomandata, dichiarazione nella quale era menzionata la qualità di “socio uscente a tutti gli effetti”)».
    - Cass., 11 maggio 2001, n. 6554, in Ced Cassazione, rv. 546599-01: «Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell’associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cass., 14 maggio 1997, n. 4244, in Giur. It., 1998, 639, con nota di Barbiera; in Nuova Giur. Civ. Comm., 1998, I, 423, con nota di Venchiarutti; in Stud. Juris, 1998, 959: «L’adesione ad un’associazione non riconosciuta […] comporta […] l’assoggettamento dell’aderente» alle regole statutarie, tra cui quella inerente al «differimento, per un periodo di tempo […] statutariamente stabilito, dell’efficacia dall’atto di recesso dell’associato e quindi la permanenza dell’associato nell’associazione per tale periodo con conseguente persistenza di tutti gli obblighi associativi […]».
    Trib. Roma, 23 febbraio 2009, n. 4019, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «L’adesione di un soggetto ad un’associazione non riconosciuta, presupponendo l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell’associazione stessa ed alle regole dell’ordinamento interno, comporta l’assoggettamento dell’aderente a siffatte regole nel loro complesso e può comportare, senza che per ciò solo risulti violata la libertà negativa di associazione, tutelata, al pari della libertà (positiva) di associazione, dall’art. 18 Cost., il differimento, per un periodo di tempo determinato negozialmente o statutariamente stabilito, dell’efficacia del recesso dell’associato e quindi la permanenza dell’associato nell’associazione, con conseguente persistenza, nello stesso periodo, di tutti gli obblighi associativi, anche in presenza del dissenso sopravvenuto del medesimo dagli scopi e dalle modalità operative dell’associazione […]».
    - Cass., 14 maggio 1997, n. 4244, in Giur. It., 1998, 639, con nota di Barbiera; in Nuova Giur. Civ. Comm., 1998, I, 423, con nota di Venchiarutti; in Stud. Juris, 1998, 959: «L’adesione ad un’associa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Cass., 20 novembre 1991, n. 12426, in Vita Not., 1992, 3, 537: «Qualora l’atto costitutivo o lo statuto di una associazione senza fini di lucro consentano la trasmissione, ai sensi dell’art. 24, 1° comma, c. c., della qualità di associato, questa può avvenire per atto inter vivos a titolo oneroso - sebbene non determini il trasferimento di una quota ideale del patrimonio associativo, ma solo di altre utilità economiche connesse alla qualità trasferita, anche soltanto indirettamente - e per un corrispettivo che può superare il valore venale di tale quota e che, come plusvalenza attuata attraverso la circolazione della partecipazione associativa, incide esclusivamente sulle economie individuali dei contraenti, sì da non porsi in contrasto con la causa non lucrativa dell’associazione, né qualora questa operi nel settore sportivo, con la specifica normativa per il medesimo dettata».
    Contra, Trib. Roma, 29 dicembre 2017, n. 24238, in Nuova Giur. Civ., 2018, 6, 780, con nota di Regazzoni: «La natura non commerciale di una associazione non riconosciuta comporta che la cessione a titolo oneroso avente ad oggetto un’ipotetica partecipazione sociale non può ritenersi ammissibile; ne consegue la nullità per impossibilità originaria dell’oggetto, ossia per inesistenza stessa di una quota liquidabile, ai sensi dell’art. 1418, comma 1°, cod. civ. Infatti, il rapporto tra associato ed associazione non instaura una relazione “proprietaria” tra il primo ed una “quota” della seconda (come invece avviene nelle società di capitali), ma semplicemente una partecipazione, a base strettamente personalistica, attraverso la quale il soggetto “partecipa”, appunto, alla vita dell’associazione».
    - Cass., 20 novembre 1991, n. 12426, in Vita Not., 1992, 3, 537: «Qualora l’atto costitutivo o lo statuto di una associazione senza fini di lucro consentano la trasmissione, ai sensi dell’art. 24, 1° ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] Lo statuto può, comunque, alternativamente prevedere: […] che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto; […] la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione […]; […] la riunione si possa tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione; […] spetti all’organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] Lo statuto può, comunq...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - App. Torino, 10 gennaio 2003, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «Anche in tema di associazioni non riconosciute la mancata regolare convocazione dell’assemblea, per omesso avviso ad alcuno dei componenti, comporta la mera annullabilità dell’assemblea stessa e non già l’inesistenza giuridica. Incombe sulla parte che propone l’impugnazione l’onere di allegare le ragioni della pretesa invalidità indicando perlomeno il nominativo dei soggetti non convocati».
    - App. Torino, 10 gennaio 2003, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «Anche in tema di associazioni non riconosciute la mancata regolare convocazione dell’assemblea, per omesso avviso ad alcuno dei co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 23 gennaio 2004, n. 1148, in Società, 2004, 4, 453, con nota di Carbone: «La norma di cui all’art. 23 del codice civile, la quale prevede che nei procedimenti di annullamento e sospensione delle delibere assembleare della associazione riconosciuta debba intervenire il Pubblico Ministero non trova applicazione diretta o analogica per il caso delle associazioni non riconosciute. In queste ultime, infatti, stante il difetto di riconoscimento, manca l’interesse pubblico che giustifica, nelle prime, l’intervento del P.M. Le controversie relative a diritti indisponibili non sono compromettibili in arbitri (nel caso di specie si è negata la compromettibilità in arbitri di una controversia sulla validità di una delibera assembleare)».
    - Cass., 23 gennaio 2004, n. 1148, in Società, 2004, 4, 453, con nota di Carbone: «La norma di cui all’art. 23 del codice civile, la quale prevede che nei procedimenti di annullamento e sospensione de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] il notaio e il presidente dell’assemblea non dovranno trovarsi nel medesimo luogo fisico […]».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] resta da chiedersi se, qualora si preveda lo svolgimento dell’assemblea con modalità “mista”, convocandola presso un luogo fisico ma ammettendo la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, possa essere evitata la compresenza nel predetto luogo di convocazione del presidente e del segretario della riunione. La risposta è affermativa […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] il notaio e il presidente dell’assemblea non dovranno trovarsi nel medesimo luogo fisico […]».
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    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] Laddove […] lo statuto dell’ente preveda che la convocazione dell’assemblea indichi il luogo di svolgimento della stessa, senza richiedere la presenza fisica degli aventi diritto, si deve ritenere che nulla impedisca all’organo amministrativo di prevedere nell’avviso di convocazione la facoltà per gli aventi diritto di partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, stante che detta facoltà agevola l’esercizio dei diritti di partecipazione alla vita associativa da parte di chi abbia, per diversi motivi (distanza geografica, ridotto preavviso o altro), difficoltà a farlo mediante la presenza fisica […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] Laddove […] lo statuto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] mancando una specifica disciplina legale che richieda la compresenza fisica degli aventi diritto nello stesso luogo (o che subordini lo svolgimento delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione alla previsione statutaria) e non rinvenendosi nell’ordinamento principi generali contrari, si deve ritenere che le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi privi della qualifica di ETS, in assenza di diversa previsione statutaria, possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] mancando una specifica...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] la redazione del verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute […]) può essere differita, in applicazione analogica di quanto previsto nell’art. 2375 c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] la redazione del verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute […...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] le norme in materia di verbalizzazione dei fatti avvenuti e delle decisioni assunte nell’adunanza assembleare di cui all’art. 2375 c.c. sono applicabili per analogia alle associazioni riconosciute o non riconosciute» […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] le norme in materia di verbalizzazione dei fatti avvenuti e delle decisioni assunte nell’aduna...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] Il verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute) può essere sottoscritto solo dal Notaio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] Il verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute) può essere sott...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Trib. Milano, 16 dicembre 1991, in Giur. It., 1992, I, 2, 538: «La norma statutaria di un’associazione che prevede la possibilità di conferire la rappresentanza in assemblea esclusivamente di un altro associato non si applica agli associati persone giuridiche, in quanto queste non possono agire se non tramite persone fisiche ad esse legate da sottostante rapporto gestorio; con l’avvertenza che a tal fine nel rapporto gestorio rientrano non solo i casi di rappresentanza organica vera e propria, ma anche il rapporto di lavoro subordinato cui siano funzionalmente collegati specifici poteri rappresentativi».
    - Trib. Milano, 16 dicembre 1991, in Giur. It., 1992, I, 2, 538: «La norma statutaria di un’associazione che prevede la possibilità di conferire la rappresentanza in assemblea esclusivamente di un alt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 243-2017/I, Associazione non riconosciuta tra enti locali e voto proporzionale alla quota contributiva, in CNN Notizie del 4.4.2017: «[…] dottrina e giurisprudenza hanno espresso pareri discordanti sulla derogabilità del principio del voto capitario. In base ad un primo orientamento, i componenti delle associazioni devono avere parità di doveri e di diritti, in coerenza con la ragion d’essere dell’associazione. La causa di quest’ultima consiste, infatti, nel perseguimento in forma collettiva di un interesse comune degli associati ed il fatto che gli stessi siano portatori di quell’interesse giustifica i singoli rapporti associativi. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, pertanto, negato il riconoscimento alle associazioni i cui statuti attribuissero ad alcuni associati o categorie di essi diritti precostituiti e superiori o inferiori rispetto a quegli degli altri (Cons. St. 20 dicembre 1995, n. 2915, in Foro amm., 1444, con nota di R. Iannotta, […] Cons. St. 17 maggio 1960, in Cons. St., 1960, 2209; Cons. St. 20 ottobre 1958, in Cons. St., 1959, 982). Le considerazioni espresse dalla giurisprudenza con riferimento alle associazioni che intendono chiedere il riconoscimento sarebbero applicabili anche alle associazioni non riconosciute, in quanto anche per esse sussisterebbe l’esigenza di garantire a tutti i partecipanti la pari opportunità di influire e partecipare alla gestione dell’interesse comune […]. Esiste, tuttavia, un diverso orientamento secondo il quale il principio di uguaglianza degli associati costituirebbe una regola derogabile dall’autonomia privata, in quanto una disparità di trattamento potrebbe trovare giustificazione in una diversità del bisogno di ciascun associato riferibile all’interesse comune […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 243-2017/I, Associazione non riconosciuta tra enti locali e voto proporzionale alla quota contributiva, in CNN Notizie del 4.4.2017: «[…] dott...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 189-2016/I, Associazione in attesa di riconoscimento e responsabilità degli amministratori, in CNN Notizie del 8.3.2018: «[…] Secondo la tesi prevalente, tra associazioni non riconosciute ed associazioni riconosciute non esistono differenze attinenti alla struttura del fenomeno associativo, con la conseguenza che le prime, per divenire persone giuridiche, possono limitarsi a chiedere il riconoscimento. Entrambe, dunque, apparterrebbero al medesimo tipo contrattuale, per cui la differenza tra associazione non riconosciuta ed associazione riconosciuta risiederebbe in definitiva proprio nel riconoscimento e quindi nell’autonomia patrimoniale perfetta. Di conseguenza, poi, la più minuziosa disciplina dettata per le associazioni riconosciute troverebbe applicazione alle associazioni non riconosciute nei limiti della compatibilità ma direttamente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 189-2016/I, Associazione in attesa di riconoscimento e responsabilità degli amministratori, in CNN Notizie del 8.3.2018: «[…] Secondo la tesi ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 243-2017/I, Associazione non riconosciuta tra enti locali e voto proporzionale alla quota contributiva, in CNN Notizie del 4.4.2017: «[…] Ulteriore corollario della identità tipologica sarebbe poi rappresentato dal fatto che l’associazione non riconosciuta non si differenzierebbe in punto di disciplina, dall’associazione in attesa di riconoscimento, perché pendente il relativo procedimento presso l’autorità governativa o regionale. Ne deriverebbe, quindi, l’assoggettamento ad un unico corpus normativo, comprensivo del disposto dell’art. 38, c.c., tanto dell’associazione riconosciuta che di quella in attesa di riconoscimento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 243-2017/I, Associazione non riconosciuta tra enti locali e voto proporzionale alla quota contributiva, in CNN Notizie del 4.4.2017: «[…] Ulte...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Trib. Trieste, 28 ottobre 2013, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, 6, 1, 535, con nota di Maccari: «[…] Colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta risponde ex lege, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., personalmente e solidamente con l’associazione sportiva dei danni causati nello svolgimento dell’attività negoziale o anche extranegoziale».
    - Trib. Trieste, 28 ottobre 2013, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, 6, 1, 535, con nota di Maccari: «[…] Colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta risponde ex lege, ai sen...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 19 ottobre 2016, n. 21066, in Notariato, 2017, 1, 36: «[…] delle obbligazioni sociali rispondono solidalmente ed illimitatamente […] coloro che hanno agito in concreto, e per le quali si afferma che la responsabilità personale e solidale con quella dell’associazione, senza il beneficio dell’escussione […]».
    - Cass., 19 ottobre 2016, n. 21066, in Notariato, 2017, 1, 36: «[…] delle obbligazioni sociali rispondono solidalmente ed illimitatamente […] coloro che hanno agito in concreto, e per le quali si affe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 14 maggio 2019, n. 12714, in Foro It., 2019, 10, 1, 3211: «A differenza dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nei confronti dei quali opera l’automatica imputazione dei debiti sociali in virtù di una responsabilità c.d. “da posizione”, il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta non risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall’ente in forza della mera titolarità della rappresentanza, salvo l’aver agito in nome e per conto dell’ente».
    - Cass., 14 maggio 2019, n. 12714, in Foro It., 2019, 10, 1, 3211: «A differenza dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nei confronti dei quali opera l’automatica imputazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Cass., 6 giugno 2014, n. 12817, in Ced Cassazione, rv. 631187: «La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, secondo comma, cod. civ. […] non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi».
    In senso conforme: Cass., 10 settembre 2009, n. 19486, in Ced Cassazione, rv. 609518; Cass., 6 settembre 2013, n. 20485, in Coop. Enti Non Profit, 2014, 2, 28, con nota di Martinelli; Cass., 4 aprile 2017, n. 8752, in Foro It., 2017, 6, 1, 1941; Cass., 16 novembre 2020, n. 25976, in www.studiolegale.leggiditalia.it.
    - Cass., 6 giugno 2014, n. 12817, in Ced Cassazione, rv. 631187: «La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, secondo comma, cod. civ. […] non è collegata alla mera titolarità della ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 29 gennaio 2018, n. 2169, in il fisco, 2018, 7, 696: «[…] per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, [è] chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato […]».
    In senso conforme: Cass., 26 settembre 2018, n. 22861, in il fisco, 2018, 41, 3972, con nota di Napolitano; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25650, in Ced Cassazione, rv. 650749-02; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5684, in il fisco, 2019, 14, 1362, con nota di Napolitano; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4747, in Stud. Juris, 2020, 10, 1240.
    - Cass., 29 gennaio 2018, n. 2169, in il fisco, 2018, 7, 696: «[…] per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, [è] chiamato a ris...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass., 29 dicembre 2011, n. 29733, in Ced Cassazione, rv. 621019: «Nell’associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, […] non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante […]».
    - Cass., 29 dicembre 2011, n. 29733, in Ced Cassazione, rv. 621019: «Nell’associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Cass., 30 settembre 2019, n. 24214, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2020, 2, 229, con nota di Montani: «In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell’ente permangono in carica, in applicazione analogica dell’art. 2385 c.c. e salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto o dall’assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale “perpetuatio” sia conforme all’interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il soggetto al quale era stato conferito il potere di agire in giudizio in nome di un’associazione sindacale non decadesse automaticamente dall’incarico allo scadere del periodo per il quale era stato nominato, in assenza di norme statutarie o delibere assembleari che disponessero in maniera differente)».
    - Cass., 30 settembre 2019, n. 24214, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2020, 2, 229, con nota di Montani: «In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell’ente ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cons. Stato, 30 luglio 2018, n. 1989, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Modificabilità dello statuto delle fondazioni e compensi degli amministratori (Cons. Stato 30 luglio 2018, n. 1989): «[…] Con riferimento alla questione dei compensi degli amministratori, il decreto legislativo n. 117 stabilisce che, essendo confermato il divieto di distribuzione di utili, si considerano utili indiretti i “compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”. In tal modo si rende possibile (ma non obbligatoria) la corresponsione di compensi più alti rispetto al limite fissato dalla normativa tributaria. Nella relazione ministeriale si paventa che non applicare tale disposizione alle fondazioni che non rientrano nel terzo settore pur svolgendo attività similari potrebbe costituire motivo di disparità di trattamento. Sempre con riferimento alla gratuità degli incarichi si deve anche considerare che il decreto legge n. 78 del 2010 ha stabilito il carattere onorifico delle cariche ricoperte negli organi collegiali degli enti finanziati con risorse pubbliche. Occorre quindi considerare la situazione finanziaria delle fondazioni, in quanto - come affermato dalla Corte dei conti - nel caso esse siano finanziate in qualsiasi misura con risorse a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici la disposizione contenuta nel suddetto decreto legge dovrebbe essere applicata. In definitiva, nel caso in cui la fondazione non riceva risorse pubbliche è possibile prevedere una limitata remunerazione degli amministratori che potrà essere parametrata anche alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 117 […]».
    - Cons. Stato, 30 luglio 2018, n. 1989, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Modificabilità dello statuto delle fondazioni e compensi degli amministratori (Cons. Stato 30 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Cass., 10 maggio 2011, n. 10188, in Ced Cassazione, rv. 618033-01: «Le deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione di un’associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell’associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall’art. 2388 cod. civ. costituisce un principio generale dell’ordinamento».
    - Cass., 10 maggio 2011, n. 10188, in Ced Cassazione, rv. 618033-01: «Le deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione di un’associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: […] lo statuto può alternativamente prevedere, in relazione agli organi collegiali diversi dall’assemblea: […] che le riunioni si debbano tenere in un luogo fisicamente determinato, alla presenza personale degli aventi diritto; […]le riunioni si debbano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione; […] che le riunioni si possano tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione; […] che spetti a chi fa la convocazione stabilire, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, an...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Trib. Pavia, 2 luglio 1987, in Giust. Civ., 1988, 263; in Società, 1987, 1168, con nota di Ambrosini: «Per le riunioni del consiglio di amministrazione delle associazioni (riconosciute e non riconosciute) sono necessarie sia la convocazione mediante ordine del giorno, sia la verbalizzazione delle sedute».
    - Trib. Pavia, 2 luglio 1987, in Giust. Civ., 1988, 263; in Società, 1987, 1168, con nota di Ambrosini: «Per le riunioni del consiglio di amministrazione delle associazioni (riconosciute e non riconos...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] In assenza di contraria disposizione statutaria, le riunioni degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, diversi dalle assemblee, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, an...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: […] poiché nessuna norma impone la compresenza del presidente e del segretario della riunione deve ritenersi che, qualora si preveda lo svolgimento della riunione con modalità “mista”, convocandola presso un luogo fisico ma ammettendo la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, detta compresenza non sia necessaria […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, an...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5, Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di ETS, 12 gennaio 2021: «[…] Anche dopo l’introduzione dell’art. 42-bis del codice civile, dunque, risulta confermata la tradizionale opinione che esclude l’acquisizione della personalità giuridica da parte di un’associazione non riconosciuta dal novero delle operazioni di trasformazione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5, Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5, Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di ETS, 12 gennaio 2021: «[…] Anche quando la decisione di ottenere la personalità giuridica […] non contenga modifiche statutarie […] si ritiene necessaria una deliberazione dell’assemblea […]. Lo statuto di un’associazione priva di personalità giuridica può comunque stabilire che, se ciò non richieda modifiche statutarie, la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica sia attribuita all’organo amministrativo […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5, Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.29, Trasformazione di associazione costituita prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario e quorum deliberativi, 1° pubbl. 9/08: «L’art. 2500-octies, comma 2, c.c., consente alle associazioni di deliberare la loro trasformazione in società di capitali con le maggioranze richieste dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. Il successivo comma 3, del medesimo art. 2500 octies c.c., aggiunge che la trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo. Dal combinato disposto di dette norme deriva che non è possibile deliberare a maggioranza la trasformazione di una associazione costituita anteriormente alla riforma del diritto societario, nel caso in cui non risulti che sia intervenuta la decisione unanime degli associati di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione. Diversamente vi sarebbe una illegittima disparità di trattamento tra gli associati delle associazioni costituite successivamente alla novella (ai quali è sempre consentito di esprimersi individualmente sul punto - in sede di costituzione o accettando lo statuto al momento dell’adesione) rispetto a quelli delle associazioni costituite anteriormente. Tale disparità di trattamento deriverebbe inoltre da una norma retroattiva».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.29, Trasformazione di associazione costituita prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, Maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «La regola dettata dall’art. 2500-octies c.c. secondo cui nelle associazioni aventi personalità giuridica la deliberazione di trasformazione deve essere adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato e quindi, stante il rinvio all’art. 21 ultimo comma c.c., con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, si deve ritenere applicabile anche alla trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, salvo ovviamente che l’atto costitutivo dell’associazione non preveda maggioranze diverse. […] Stante la sostanziale identità tra associazioni riconosciute e non riconosciute si propende per la diretta applicazione alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute delle stesse regole dettate per le prime, segnatamente in tema di convocazione e maggioranze […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, Maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. Il rinvio alla legge evoca l’art. 21, ultimo comma, c.c., ritenuto inderogabile, a norma del quale per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre un quorum sia costitutivo sia deliberativo dei tre quarti degli associati. Pur essendo quorum particolarmente rafforzati, tuttavia l’atto costitutivo dell’associazione riconosciuta potrebbe prevedere maggioranze ancora più elevate o addirittura l’unanimità. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 41-2006/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, in CNN Notizie del 25.5.2006: «Si chiede se un’associazione non riconosciuta composta da imprenditori possa trasformarsi in consorzio con attività esterna. L’ipotesi non è contemplata dal legislatore della riforma che si occupa della trasformazione delle associazioni (riconosciute) in società (art. 2500 octies) e delle società in consorzi. […] La regola della generale trasformabilità fra enti diversi appare, invero, un principio del nostro ordinamento e “la indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri ‘enti’ non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati” (vedi, sul punto, Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Trasformazione eterogenea, in AA. VV., Le massime del Consiglio Notarile di Milano, Milano, 2004, 115 ss.) […]. […] Il problema, semmai, attiene al regime di responsabilità, alle ragioni di eventuali creditori dell’ente trasformando […]. […] Per garantire le ragioni del creditore ante trasformazione si potrebbe sostenere (in forza di una applicazione analogica delle norme sulla trasformazione delle società) che per le obbligazioni anteriori il regime di responsabilità resti invariato (coinvolgendo anche colui o coloro che hanno agito in nome e per conto della associazione) o ricorrere al consenso unanime dei creditori della associazione alla trasformazione. […] stante la controvertibilità della materia delle trasformazioni eterogenee fra enti non societari e lo stato della dottrina sul tema, sembra comunque preferibile - per lo meno su un piano tuzioristico - optare per la soluzione che maggiormente tuteli i diritti dei creditori stessi».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 41-2006/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, in CNN Notizie del 25.5.2006: «Si chiede se un’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Nel senso della ammissibilità della trasformazione diretta della associazione in cooperativa, si è da ultimo rilevato come, in assenza di un divieto, “si fa molta fatica a rintracciare nel sistema la ragione per cui un’associazione o una fondazione come pure una ‘comunione d’azienda’, un consorzio, o una società consortile, siano legittimate - da una parte - a trasformarsi in società di capitali (art. 2500-octies c.c.) spogliandosi così dello scopo ideale e non lucrativo, della utilità sociale, ovvero modificando la propria mutualità consortile in causa lucrativa, sfondando quindi la linea ‘Maginot’ da sempre rappresentata, nel transito al vaglio, dal congegno causale, e per converso assumere a dogma che l’assenza di una specifica disciplina imponga una valutazione di segno negativo allorché le stesse fattispecie desiderino ‘trasformarsi’ in società cooperativa, che a differenza delle società lucrative presenta, nella maggior parte delle ipotesi, un profilo di maggiore contiguità causale ed organizzativa, quando non addirittura (com’è appunto il caso delle Onlus) autentici margini di sovrapposizione di disciplina legale” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Nel senso della ammissibilità ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Quanto, infine, alla necessità o opportunità dell’allegazione all’atto di trasformazione di una relazione giurata di stima del patrimonio dell’associazione trasformanda, occorre considerare come, in forza del disposto del comma 2 dell’art. 2500 c.c., a tenore del quale l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato: se si ammette che il richiamo alla normativa delle società di capitali sia pure nei limiti di quanto non espressamente e specialmente disciplinato ed, ovviamente, del compatibile, implichi l’assurgere del “normotipo” lucrativo a modello gestionale ritenuto dal legislatore più adeguato al perseguimento degli scopi mutualistici di quanto non lo sia un “tipo” (ossia un modello organizzativo) assolutamente autonomo, deve allora convenirsi che le regole di prudenza nella “formazione” del capitale sociale delle società lucrative non paiono subire, nel sistema della cooperazione, alcuna ragione reale di deminutio […]. Muovendo da tale assunto è necessario, quindi, concludere per l’applicabilità, alla stessa stregua della trasformazione in società lucrativa, dell’art. 2343 (o 2465) c.c. all’ipotesi al vaglio».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Quanto, infine, alla necessità...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 29 gennaio 2019, n. 943, Trasformazione di un’associazione di volontariato ODV in Impresa sociale SRL unico socio - Riscontro: «[…] La trasformazione eterogenea da enti non societari in società di capitali è espressamente prevista dall’art. 2500-octies c.c.; alla luce del principio di continuità espressamente affermato dall’art. 2498 c.c., dottrina e giurisprudenza sostengono che la trasformazione, attraverso la modificazione dell’atto costitutivo, in via generale comporti la conservazione di diritti e obblighi e il proseguimento in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. La dottrina maggioritaria ritiene che, nonostante il tenore letterale dell’art. 2500-octies c.c., sia possibile procedere anche ad una trasformazione da associazione non riconosciuta a società di capitali, senza preventivamente passare attraverso il riconoscimento mediante l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche secondo il procedimento dell’art. 1 d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 29 gennaio 2019, n. 943, Trasformazione di un’associazione di volontariato ODV in Impresa sociale SRL unico socio - Riscontro: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 133-2007/I, Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali), in CNN Notizie del 26.10.2007: «[…] Si chiede se sia ammissibile (come peraltro appare dalla massima 20 CN Milano e incidenter tantum dalle precedenti risposte a quesiti n. 41-2006/I, 111-2007/I e 177-2006 I) la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali). […] A fronte di un iniziale - e comprensibile - atteggiamento di prudenza, che ha fatto ritenere a molti invalicabile il limite implicito posto dalla disciplina codicistica, la dottrina sembra ora orientarsi verso soluzioni più aperte, per cui la disciplina della trasformazione eterogenea (art. 2500-octies, c.c.) non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell’istituto e ciò in quanto il Legislatore si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all’interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi. E pare che l’apertura nel senso prospettato non presti il fianco ad alcuna controindicazione: la tutela dei creditori e degli associati è sufficientemente garantita dalla obbligatorietà della relazione di stima, nonché dal generale rimedio dell’opposizione di cui all’art. 2500-novies […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, La trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali (Trib. Bologna, 18 aprile 2017), in CNN Notizie del 3.8.2017: «[…] Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 18 aprile 2017 […] affronta tre questioni, strettamente collegate, concernenti la trasformazione di una associazione non riconosciuta in società di capitali, e cioè: 1. se sia possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta a società di capitali […]. […] Per il Tribunale, la mancata menzione, nell’art. 2500-octies, c.c., della associazione non riconosciuta quale ente dal quale procedere alla trasformazione in società non può essere sopravvalutata […]».
    Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 12, 1701: «[…] È noto il tema delle trasformazioni eterogenee. Della ammissibilità delle stesse, si dubitava, prima della riforma del diritto societario (d. lgs. 17 gennaio 2003, numero 6); oggi sono previste normativamente. Mentre, però la trasformazione eterogenea all’indietro (2500-septies c.c.) prevede espressamente le associazioni non riconosciute, la trasformazione eterogenea in avanti prevede esclusivamente le associazioni riconosciute (articolo 2500 octies, primo comma, c.c.). Può allora porsi il tema se sia possibile tale tipo di trasformazione eterogenea, dalla associazione non riconosciuta alla società di capitali. La risposta è affermativa e può esprimersi in tale modo: pur in assenza di una espressa previsione (articolo 2500 octies, primo comma, c.c.), è possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali. La mancata menzione non può infatti essere sopravvalutata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 133-2007/I, Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali), in CNN Notizie del 26.10...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Merito, 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legittimamente trasformarsi in società di capitali. Allo stesso modo è di impedimento l’esistenza di una procedura fallimentare, in quanto la trasformazione in esame è possibile solo in pendenza di procedure concorsuali aventi una finalità di conservazione dell’impresa, quali sono l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria, e non quelle aventi una finalità solamente liquidatoria».
    - Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Merito, 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 158-2006/I, Limiti alla trasformazione di associazione in società, in CNN Notizie del 21.12.2006: «[…] Al riguardo occorre rilevare come la duplice previsione dei limiti oggettivi alla trasformazione - art. 2500-octies c.c.: “la trasformazione di associazioni in società di capitali… non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico”; art. 223-octies, disp. att. c.c.: “La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte” - è diretta ad introdurre una sorta di salvaguardia rispetto ad un’utilizzazione strumentale di organismi che possono aver fruito di un trattamento sotto molti aspetti “di favore” (si pensi alle ONLUS) e a tutelare la pubblica fede […]. Essa risponde, inoltre, alla ratio di tutela dell’affidamento dei terzi, enti pubblici o soggetti privati, circa la destinazione delle risorse offerte ai fini ideali per le quali sono state richieste o comunque prestate […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010: «[…] La dottrina ha correttamente enucleato un’area di inapplicabilità della norma, laddove la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei fondi e valori predetti, nonostante il tenore letterale dell’art. 2500-octies, comma 3°, c.c. Ed è ciò che avviene, ad esempio, nell’ipotesi di trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società (di capitali) sportive dilettantistiche, laddove permane l’assoluta assenza di ogni scopo di lucro; ma che dovrebbe parimenti valere anche per le trasformazioni di enti del libro I che abbiano come esito lo schema della società capitalistica che rispetti il requisito dell’assenza dello scopo lucrativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 marzo 2005, n. 155 (disciplina dell’impresa sociale). A fronte della formulazione della norma (che fa riferimento ad ogni liberalità e oblazione dal pubblico), è da ritenersi che con essa il legislatore abbia voluto far riferimento ad ogni prestazione patrimoniale effettuata da soggetti privati a favore della associazione […]. La atecnica espressione di “fondi o valori creati con contributi di terzi” può peraltro essere ricompresa in quella di “liberalità e oblazioni del pubblico” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 771-2013/I, Limiti alla trasformazione di associazioni, in CNN Notizie del 27.4.2016: «[…] mentre per la norma transitoria, che ha riferimento alle associazioni (e fondazioni) già esistenti alla data di entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2004), è necessario che i fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione sussistano tuttora (se non sussistono più non vi può esser distrazione); per le associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2004 la trasformazione è preclusa per il solo fatto di aver ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico (ancorché, poi, questi non sussistano più). Diversità che si spiega con la volontà di non penalizzare quegli enti che, operando già prima della riforma, non possono soffrire limiti prima non esistenti e dovuti ad atteggiamenti assunti nell’inconsapevolezza delle regole […]. Si sottolinea come tale lettura consenta alle associazioni costituite prima della riforma del diritto societario di limitarsi a verificare, al fine di appurare la loro trasformabilità, la genesi dei fondi e dei valori presenti nel proprio patrimonio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 158-2006/I, Limiti alla trasformazione di associazione in società, in CNN Notizie del 21.12.2006: «[…] Al riguardo occorre rilevare come la d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 12, 1701: «[…] sussiste un fondamento solidissimo per evidenziare una eadem ratio fra la posizione del socio di società di persone e l’associato che abbia agito ai sensi dell’articolo 38 del codice civile. Tale comune fondamento consente una estensione analogica, senza alcuna forzatura, della norma di cui all’articolo 2500-quinquies c.c. La estensione analogica di tale norma anche agli associati solidalmente responsabili risolve contestualmente an e quomodo della liberazione dell’associato, tenuto ai sensi dell’articolo 38 c.c. Sotto il profilo dell’an, infatti, la estensione analogica e la medesimezza di ratio consente di affermare che anche per gli associati, tenuti ai sensi dell’articolo 38 c.c., è possibile la liberazione, a seguito di trasformazione in società di capitali; naturalmente: la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata (e per estensione gli associati di cui all’articolo 38 c.c.) per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. In ordine al quomodo, è da ritenersi estensibile anche il meccanismo del silenzio assenso, di cui al secondo comma dell’articolo 2500 quinquies c.c. […]».
    - Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 12, 1701: «[…] sussiste un fondamento solidissimo per evidenziare una eadem ratio fra la posizione del socio di società di pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] appare forse preferibile l’orientamento, che in passato era minoritario, secondo cui le associazioni tra professionisti avrebbero avuto la natura di società semplice.[…] Ciò posto, […] la trasformazione in STP, nella quale si adotti un modello diverso dalla società semplice, avrebbe la natura di trasformazione progressiva omogenea da società semplice in altro tipo sociale. L’adozione, invece, delle regole della STP attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica statutaria […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «Ammessa la trasformazione eterogenea atipica delle associazioni prive di personalità giuridica di cui al Libro I del c.c. in società di persone o di capitali, si deve ritenere legittima - quantomeno ai sensi dell’art. 1322 c.c. - la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti. La disciplina concreta di tale tipo di trasformazione dipenderà ovviamente dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazione professionali: trasformazione eterogenea se si ritiene che le medesime siano vere e proprie associazioni o comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque privi di personalità giuridica; trasformazione progressiva omogenea se si ritiene che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice e si adotti un altro modello societario (mentre l’adozione delle regole proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica dei patti sociali) […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.42, Legittimità della trasformazione di associazione professionale in società, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/18: «Appare consentita la trasformazione diretta di associazioni fra professionisti in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, nel rispetto della disciplina generale prevista dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e dalle leggi speciali di settore […]».
    Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015: «[…] Un interessante precedente della Cassazione, pone l’accento sulla legittimità dell’operazione di trasformazione di uno studio associato in società (nel caso di specie si trattava di trasformazione in s.a.s.) ricorrendo la stessa denominazione, lo stesso oggetto, i medesimi soci e trattandosi, in altri termini, di vicenda connotata dalla continuità dei rapporti giuridici in essere, come la trasformazione presuppone. Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, si trattava della trasformazione di una società di fatto (come è qualificata l’associazione professionale) in società in accomandita semplice. […] aderendo all’impostazione in base alla quale lo studio associato è riconducibile al tipo della società semplice (anche per tramite della sua qualificazione come società di fatto) si tratterebbe di trasformazione omogenea progressiva. Tale circostanza comporta un’ulteriore distinzione tra i casi ricadenti sotto l’ambito di applicazione dell’art. 2500 - ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) e quelli in cui si intenda procedere alla trasformazione in altra società di persone e che, in assenza di norne ad hoc, sarebbero comunque disciplinati dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.). […] […]».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Mass. Giur. Lav., 2004, 949: «in caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] appare fo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Laddove […] si intenda aderire alle tesi per cui l’associazione professionale è tipica espressione dell’associazione non riconosciuta, il paradigma normativa per l’operazione di trasformazione dello studio associato in STP è rappresentato non dalla disciplina della trasformazione omogenea, bensì da quella della trasformazione eterogenea. […] Più precisamente, si tratterebbe di trasformazione eterogenea atipica (o innominata in quanto non prevista dalla legge) […]».
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Laddove […] si intenda aderire alle tesi per cui l’associazione professiona...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società - 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] L’orientamento più recente tende […] ad avvicinare la figura delle associazioni tra professionisti a quella delle associazioni non riconosciute, affermando che le associazioni in discorso, pur prive di personalità giuridica, rientrano nel novero di quei «fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici» (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628; Cass., Sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410; Cass., Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853; Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22439; Cass. civ. Sez. I, 28 luglio 2010, n. 17683; Cass., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15694; Cass., Sez. I, 15 luglio 2016, n. 15417; Cass., II Sez., 2 febbraio 2018, n. 2575) […]».
    Cass., 28 luglio 2010, n. 17683, in Rep. Foro It., 2010, voce Professioni intellettuali, n. 211: «Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi […] cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso».
    In senso identico, cfr. Cass., 15 luglio 2011, n. 15694, in Vita Not., 2012, 1, 257; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3420, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, 7-8, 1, 573, con nota di Tagliasacchi, Autonomia delle associazioni professionali e società tra professionisti.
    Cass., 9 ottobre 2020, n. 21868, in www.studiolegale.leggiditalia.it: si deve intendere essere «avvenuta l’assimilazione da parte delle decisioni più recenti di questa Corte dell’associazione tra professionisti, sub specie di studio associato, all’associazione ex art. 36 c.c., assimilazione dalla quale si è tratta la conclusione per la quale (cfr. Cass. n. 15694/2011) poiché l’art. 36 cod. civ. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società - 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2017/I, Costituzione di s.r.l. da parte di associazione tra professionisti, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…]. In definitiva, […] l’associazione tra professionisti può, a seguito della legge 183/2011, esser considerata nella sostanza come una società semplice […]».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Repertorio Foro it., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria […]».
    App. Milano, 19 aprile 1996, in Società, 1996, 1283: «La liquidazione della quota agli eredi del partecipante ad una associazione professionale trova il suo specifico referente normativo nell’art. 2284 c.c., dettato in tema di società semplice, la cui disciplina è applicabile all’associazione tra professionisti, prevista dalla l. 23 novembre 1939 n. 1815, in quanto questa costituisce una delle più rilevanti concrete manifestazioni di detto tipo di società»;
    Trib. Milano, 5 giugno 1999, in Società, 1999, 984, con nota di Verna, Liceità della società di professionisti costituita in forma di società personale; e in Riv. Not., 1999, 1334, secondo cui «può essere iscritta nel registro delle imprese la società di professionisti costituita in forma di società di persone e particolarmente di società semplice, poiché in tal caso resta garantita la responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l’individuazione delle caratteristiche personali».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2017/I, Costituzione di s.r.l. da parte di associazione tra professionisti, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…]. In definitiva, […] l’asso...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Il campo d’indagine deve allora spostarsi sulla natura giuridica degli studi professionali e delle associazioni tra professionisti (“vecchie” in quanto costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1815/1939 e “nuove” cioè costituite dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2011) e quindi sulla loro trasformabilità o “conversione” in s.t.p. […] Venuto meno il divieto di costituire società tra professionisti ora appare preferibile la tesi secondo cui le associazioni professionali avrebbero la natura di società semplici (si confronti anche art. 5 co. 3 lett. c) T.U.I.R. che espressamente le equipara): lo scopo è pur sempre quello di conseguire un vantaggio economico e l’attività svolta è di certo economica ma non riconducibile a quella commerciale (art. 2249 comma 2 c.c.). […]».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Aderendo alla tesi che fa dell’associazione professionale la tipica manifestazione della società semplice, l’operazione di trasformazione di uno studio associato in STP potrà ricadere sotto l’ambito di applicazione dell’art. 2500-ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) ovvero essere attratta nella disciplina della trasformazione in altra società di persone (trasformazione da società di persone in società di persone) ed essere disciplinata dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.). Qualora si utilizzino le regole proprie della società semplice, per quanto sopra detto in relazione alla qualificazione giuridica dell’associazione, l’operazione verrebbe connotata come modifica statutaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Ora, ad avviso di chi scrive, la specialità delle società (di capitali) sportive dilettantistiche si esaurisce nella previsione dell’art. 90, comma 18, e, quindi, fondamentalmente, nella assenza dello scopo lucrativo, con deroga, quindi, all’art. 2247 c.c. Per il resto trovano applicazione le regole “ordinarie”, proprie di ciascun tipo di riferimento. Ebbene, nell’ambito della disciplina codicistica della s.r.l., le due disposizioni cui si intenderebbe derogare (i commi 4 e 5 dell’art. 2463, c.c.) rientrano nella disciplina generale del tipo […] e non sembrano assolutamente porsi in contrasto con le previsioni della legge speciale (cioè l’art. 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) […]. Tali considerazioni, valevoli per i conferimenti eseguiti in sede di aumento di capitali, non sembrano tuttavia potersi replicare per l’ipotesi della trasformazione, nella quale, come è noto, non si verifica un conferimento in senso tecnico. […] Diversamente è a dirsi per la regola di cui al comma 5 dell’art. 2463 c.c., secondo cui, per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro”. Si tratta di una regola che, imponendo un accantonamento “accelerato” della riserva è volta a favorire la capitalizzazione della società, limitando in misura maggiore rispetto a quanto accade nelle s.r.l. con capitale pari o superiore ai 10.000 euro la distribuzione degli utili e che, invero, appare vieppiù compatibile con la non lucratività in senso egoistico dello scopo che connota le società sportive dilettantistiche […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Ora, ad avviso di chi sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sembra, invece, doversi escludere la possibilità di trasformare in STP le associazioni temporanee tra professionisti. Il fenomeno delle associazioni temporanee, nonostante il nomen iuris, costituisce infatti una categoria contrattuale autonoma e distinta rispetto alle normali associazioni tra professionisti. […] Poiché, quindi, le associazioni temporanee tra professionisti hanno la natura di contratti di mandato, non appare configurabile una loro trasformazione in STP […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sembra, i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.28, Trasformazione di associazioni, 1° pubbl. 9/08: «L’art. 2500 octies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali. Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali. È infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici […]».
    Consiglio di Stato, 21/23 ottobre 2014, n. 5226, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, 5, 471, con nota di Montani: «[…] In realtà, in specie dopo le modifiche introdotte al codice civile dalla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003, la trasformazione di enti collettivi è un istituto di carattere generale. Essa è infatti non solo analiticamente disciplinata per i casi di trasformazione da ed in società (artt. 2498 - 2500 novies cod. civ.), ma anche presupposta per gli enti privi di finalità lucrative, ed in particolare per le fondazioni (art. 28). […] Le norme finora esaminate depongono chiaramente nel senso dell’ammissibilità di una trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione […]».
    T.A.R. Milano, (Lombardia), 14 febbraio 2013, n. 445, in Riv. Not., 2014, 2, 257: «La regola della generale trasformabilità fra enti diversi appare, a seguito delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario (art. 2500 septies e 2500 octies c.c.), un principio del nostro ordinamento, risultando ragionevole consentire la trasformazione diretta, senza il passaggio intermedio attraverso le società di capitali, per ovvie ragioni di economia dei mezzi giuridici».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.28, Trasformazione di associazioni, 1° pubbl. 9/08: «L’art. 2500 octies c.c. contempla espressamente la sola tras...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 37-2015/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in associazione riconosciuta, in CNN Notizie del 4.5.2016: «Si chiede se sia ammissibile, e attraverso quali modalità, la trasformazione di consorzio con attività esterna in associazione. In via generale della ammissibilità di detta trasformazione non sembra doversi dubitare […]. […] Il problema, quindi, non è il “se”, quanto, piuttosto, il “come”. […] Di qui, pertanto, il dubbio se la previsione del comma 2 dell’art. 2500-octies c.c. [secondo cui la deliberazione di trasformazione, nei consorzi, deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati N.d.A], possa o meno trovare applicazione anche nell’ipotesi al vaglio, ricorrendo all’analogia iuris: dubbio che la citata dottrina risolve suggerendo il ricorso ad un criterio casistico, ammettendo l’applicazione analogica laddove lo schema organizzativo di arrivo nella fattispecie atipica abbia caratteristiche strutturali omogenee con quelle dello schema organizzativo di arrivo nella trasformazione tipica […] Cosa che, invero, nel nostro caso, non sembra accadere, data la netta diversità strutturale ma anche di causa rispetto allo schema di partenza (consorzio) tra società (fattispecie tipica) e associazione (fattispecie atipica) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 37-2015/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in associazione riconosciuta, in CNN Notizie del 4.5.2016: «Si chiede se sia ammi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 37-2015/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in associazione riconosciuta, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] per garantire che l’operazione abbia l’effetto corrispondente alla volontà dei consorziati (che pare di capire sia quello di approdare ad uno schema associativo dotato di personalità giuridica) si dovrà così procedere: - delibera di trasformazione del consorzio in associazione (che, come accennato, dovrebbe avvenire all’unanimità) con approvazione da parte dei consorziati dell’atto costitutivo della associazione. Il tutto sospensivamente condizionato all’ottenimento del riconoscimento; - dalla pubblicità della delibera nel registro delle imprese decorrono i 60 giorni previsti dall’art. 2500-novies c.c., per l’opposizione, il cui mancato verificarsi è condizione sospensiva legale per l’efficacia della delibera di trasformazione (ma non ancora dell’intera operazione); - istanza per il riconoscimento, ottenuto il quale può procedersi alla cancellazione del consorzio dal registro delle imprese (avveramento della condizione volontaria cui è subordinata efficacia dell’intera operazione)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 37-2015/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in associazione riconosciuta, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] per garantire che...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 253-2014/I, Trasformazione eterogenea da cooperativa sociale in associazione ONLUS, in CNN Notizie del 11.5.2016: «Gli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. riconoscono la trasformabilità - e solo per le cooperative a mutualità non prevalente - in società lucrative e consorzi e non anche nelle altre figure (fondazioni, associazioni non riconosciute, comunioni d’azienda) previste dall’art. 2500-septies, c.c. per le società di capitali. Non sembra, tuttavia, possibile negare, in virtù dell’applicazione analogica della norma sulle trasformazioni delle società di capitali, la trasformazione diretta delle cooperative in enti diversi dalle società di capitali, purché si applichi la disciplina dettata per l’uscita dallo scopo mutualistico, e quindi le disposizioni di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., ed in particolare la norma sulla devoluzione del patrimonio e sull’avvenuta revisione da parte dell’autorità di vigilanza governativa ex decreto legislativo n. 220 del 2003 o, in alternativa, la presentazione della relativa domanda da almeno novanta giorni da parte degli amministratori ([…]). Nonostante nel caso di specie la cooperativa che intende trasformarsi sia una cooperativa sociale e, quindi, sia una Onlus di diritto, sembra comunque necessario rispettare l’obbligo di devoluzione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 253-2014/I, Trasformazione eterogenea da cooperativa sociale in associazione ONLUS, in CNN Notizie del 11.5.2016: «Gli artt. 2545-decies e 25...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.27, Trasformazione di enti o società diversi dalle società di capitali in associazioni, 1° pubbl. 9/08: «L’art. 2500 septies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di società di capitali in associazione non riconosciuta. Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione in associazione non riconosciuta di enti o società, diversi dalle società di capitali, ai quali sia comunque consentito di trasformarsi in dette società di capitali. È infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici. Così se una società di persone può legittimamente trasformarsi in società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in associazione non riconosciuta, sarà altresì legittimo che una società di persone si trasformi direttamente in associazione non riconosciuta».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.27, Trasformazione di enti o società diversi dalle società di capitali in associazioni, 1° pubbl. 9/08: «L’art. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c., 18 marzo 2004: «[…] Con riferimento a questo tipo di trasformazione [eterogenea, N.d.A.] si è prevista solo la trasformazione di alcuni enti non societari, specificatamente elencati, in società di capitali e viceversa, non menzionando la possibilità di una trasformazione da o in società di persone. […] La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri “enti” non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati. D’altra parte l’avere previsto la trasformazione eterogenea solo per le società di capitali non può impedire all’interprete di ammetterla anche per le società di persone: la dottrina ha già avuto occasione di osservare che non sussiste alcuna plausibile ragione per una tale limitazione e che anzi un tale tipo di trasformazione eterogenea in molti casi costituisce un minus rispetto a quanto previsto dal legislatore […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c., 18 marzo 2004: «[…] Con riferimento a questo tipo di tra...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] A tale operazione [trasformazione eterogenea da o in società di persone, N.d.A.] si applica, in linea di principio, la normativa prevista per la trasformazione eterogenea da o in società di capitali di cui agli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. senza però obbligo di perizia […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] A tale operazione [trasformazione e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c., 18 marzo 2004: «[…] Con riferimento a questo tipo di trasformazione [eterogenea, N.d.A.] si è prevista solo la trasformazione di alcuni enti non societari, specificatamente elencati, in società di capitali e viceversa, non menzionando la possibilità di una trasformazione da o in società di persone. […] La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri “enti” non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati. D’altra parte l’avere previsto la trasformazione eterogenea solo per le società di capitali non può impedire all’interprete di ammetterla anche per le società di persone: la dottrina ha già avuto occasione di osservare che non sussiste alcuna plausibile ragione per una tale limitazione e che anzi un tale tipo di trasformazione eterogenea in molti casi costituisce un minus rispetto a quanto previsto dal legislatore […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c., 18 marzo 2004: «[…] Con riferimento a questo tipo di tra...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 651-2014/I, Coordinamento della disciplina dell’opposizione nella trasformazione eterogenea con il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche, in CNN Notizie del 27.4.2016: «Si chiede in che modo si coordini la disciplina dell’opposizione nella trasformazione eterogenea con il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche. […] nel coordinare la disciplina generale della trasformazione eterogenea con le specifiche disposizioni che attengono gli enti riconosciuti del libro I, pare potersi concludere nel senso che il procedimento vada così scandito nel tempo: - Delibera di trasformazione della società in fondazione con approvazione da parte dei soci dell’atto costitutivo della fondazione. Dalla pubblicità della delibera decorrono i 60 giorni previsti dall’art. 2500-novies, c.c., per l’opposizione, il cui mancato verificarsi è condizione sospensiva legale per l’efficacia della delibera di trasformazione (ma non ancora dell’intera operazione); - Istanza per il riconoscimento, ottenuto il quale può procedersi alla cancellazione della società dal registro delle imprese (efficacia dell’intera operazione)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 651-2014/I, Coordinamento della disciplina dell’opposizione nella trasformazione eterogenea con il sistema di riconoscimento delle persone gi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] All’esito della trasformazione in esame, infatti, non si ha una “surrogazione reale” delle azioni della s.p.a. detenute dalla Congregazione con altra partecipazione, come avverrebbe nelle ipotesi di trasformazione omogenea ed in alcuni casi di trasformazione eterogenea (in società consortile, in società cooperativa), bensì una sostanziale rinuncia alle stesse. […] Il che si traduce, rispetto alla partecipazione azionaria detenuta, nella perdita dei diritti amministrativi e patrimoniali che essa rappresentava […]»fn>
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] All’esito della trasformazione in esame, infatti, non si ha una “surrogazione reale” delle azioni della s.p.a. detenute dalla Congregazione con altra partecipazione, come avverrebbe nelle ipotesi di trasformazione omogenea ed in alcuni casi di trasformazione eterogenea (in società consortile, in società cooperativa), bensì una sostanziale rinuncia alle stesse. […] Per tale ragione - pur con l’avvertenza che una valutazione in tal senso spetta all’autorità ecclesiastica competente - sembra che l’atto che si intende compiere sia riconducibile alla previsione del canone 1295 del codice di diritto canonico a tenore del quale “i requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l’alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”»fn>
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Nelle associazioni la competenza a deliberare la trasformazione spetta all’assemblea degli associati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Nelle associazioni la competenza a deliberare la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] La nuova norma, infatti, non intende porre nel nulla un ente già legittimamente costituito sotto il vigore della legge illo tempore vigente, ma solo assoggettare le sue future modificazioni organizzative a regole nuove. Dunque la mancanza di una norma transitoria nel caso di specie non può che condurre alla pacifica applicabilità del nuovo art. 42-bis c.c. agli enti già costituiti prima della sua entrata in vigore […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] l’introduzione del divieto di addivenire ad operazioni straordinarie successivamente alla costituzione dell’ente costituisce una normale modificazione statutaria, la quale non sembra, dunque, richiedere nelle associazioni né un particolare quorum deliberativo né, a maggior ragione, il consenso unanime degli associati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] la struttura corporativa delle associazioni è pur sempre dominata dal principio maggioritario, secondo cui le modifiche statutarie, di regola, non richiedono l’unanimità, ma possono essere apportate a maggioranza (cfr. art. 21, secondo comma, c.c.). Se ne deve dedurre che la tutela dei soci dell’associazione che intendano impedire la trasformazione, la fusione o la scissione della stessa può essere attuata solo mediante specifiche clausole statutarie che prevedano non solo il divieto di realizzare operazioni straordinarie, ma anche l’impossibilità di sopprimere tale divieto se non con speciali maggioranze rafforzate o, al limite, all’unanimità, avvalendosi della facoltà, prevista dall’art. 21, secondo comma, c.c. di “disporre diversamente” in relazione al quorum legale afferente alle modifiche statutarie […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] non vi sarebbe al riguardo alcuna ragione per negare all’autonomia statutaria la possibilità di sopprimere il divieto in questione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] Ciononostante nulla sembra opporsi alla possibilità che la soppressione del divieto statutario e l’operazione straordinaria che era oggetto dell’abrogando divieto possano essere deliberate contestualmente, subordinando l’efficacia della trasformazione, fusione o scissione a quella dell’abrogazione del menzionato divieto statutario. Si tratta della tecnica delle decisioni “a cascata” ben nota alla prassi societaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] In ogni caso la soppressione della clausola statutaria di divieto, laddove si tratti di ente diverso da un’associazione non riconosciuta, non potrebbe avere efficacia immediata, atteso che: - nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni non munite della qualifica di enti del Terzo settore, la modifica diretta alla soppressione della clausola di divieto è soggetta pur sempre alla condizione legale dell’approvazione da parte dell’autorità governativa della modifica all’assetto organizzativo dell’associazione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] in questa fattispecie si assiste ad una “discontinuità partecipativa” degli associati, i quali cessano di far parte dell’ente di destinazione che sarà retto dal solo organo amministrativo, in forza di un fenomeno che, ferma restando la continuità patrimoniale, è «sostanzialmente equivalente a quello che si produce in caso di cessazione dell’ente» e «produce lo (e consiste nello) scioglimento dei rapporti associativi senza il tramite del procedimento di liquidazione». Il quorum applicabile sarà, pertanto, quello di tre quarti degli associati previsto dal terzo comma dell’art. 21 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] in questa fattispecie si assiste ad una “disconti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Come nelle società, anche negli enti senza scopo di lucro la relazione degli amministratori ha la funzione di informativa agli associati/partecipanti nel cui interesse è prevista ed infatti per la stessa non è prevista alcuna forma di pubblicità e quindi, così come comunemente ritenuto in ambito societario, la stessa è rinunciabile con il consenso unanime di coloro che sulla trasformazione dovranno decidere; pertanto: i) nelle associazioni occorrerà il consenso unanime degli associati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Come nelle società, anche negli enti senza scopo ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Ulteriore quesito che richiede risposta è quello su chi sia competente a nominare il perito incaricato della relazione di stima in assenza di una previsione specifica. Il principio generale in tema di società, per cui per individuare la regola applicabile si deve aver riguardo all’ente di destinazione, non è di aiuto, ma il quarto comma dell’art. 22 del codice del terzo settore richiede che la relazione sia redatta da un revisore legale o da una società di revisione senza dettare regole per la nomina e quindi lasciando presupporre che sia l’ente conferente a dover scegliere il perito […] quand’anche coinvolgente solo enti non del terzo settore […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Ulteriore quesito che richiede risposta è quello...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Se la ratio è quella di consentire all’autorità amministrativa (nel caso di enti non del terzo settore) o al Notaio (nel caso di enti del terzo settore) di verificare la consistenza patrimoniale dell’ente trasformando, ne consegue che la relazione sulla situazione patrimoniale corredata dall’elenco dei creditori non è rinunciabile servendo interessi di natura pubblicistica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Se la ratio è quella di consentire all’autorità ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] La situazione patrimoniale richiesta serve ad evidenziare il patrimonio contabile dell’ente trasformando e consiste in un vero e proprio bilancio infra-annuale e, quindi, non si vedono motivi per non fare ricorso ai risultati interpretativi ormai consolidati in materia societaria e ritenere che sia possibile sostituire il bilancio di esercizio, purché́ di data sufficientemente recente, alla situazione patrimoniale ad hoc; quanto alla data di riferimento del bilancio utilizzabile, appare più corretta l’interpretazione che la limita a massimo centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione perché, in assenza di richiamo espresso all’art. 2501-quater, il dettato normativo dell’art. 42-bis c.c. non sembra lasciare alternative […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] La situazione patrimoniale richiesta serve ad evi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] in questa ipotesi si può avere “continuità partecipativa degli associati” che possono divenire partecipanti della fondazione e quindi conservare la possibilità di influire sulle scelte future circa l’utilizzo e la destinazione del patrimonio tramite la partecipazione all’assemblea o all’organo di indirizzo comunque denominato […]; gli associati, infatti, divengono partecipanti della fondazione in quanto “conferenti” il patrimonio di destinazione e, in linea di principio, sono dotati tutti di medesimi poteri […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] in questa ipotesi si può avere “continuità partec...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] in questa fattispecie (fermo restando il necessario caveat circa la molteplicità degli assetti organizzativi che le fondazioni di partecipazione si possono dare) gli associati continuano, pur con veste e regole diverse, a partecipare all’attività dell’ente di arrivo come emerge, oltre che dalla prassi di questo tipo di fondazioni, dalla previsione dell’ultimo comma dell’art. 24 del codice del terzo settore. Non si ha, pertanto, espulsione degli associati dall’ente di arrivo, ma una “continuità partecipativa degli associati” che consente di qualificare la trasformazione come mera modifica dello statuto e quindi di applicare le maggioranze previste dallo statuto per le modifiche statutarie o, in assenza di espressa previsione, quelle di cui all’art. 21 secondo comma c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] in questa fattispecie (fermo restando il necessar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Quindi, innanzitutto, saranno possibili solo trasformazioni di fondazioni in cui il fondatore non le abbia espressamente vietate; laddove la trasformazione sia possibile, vanno individuate le regole applicabili alla delibera di trasformazione da parte dell’organo a ciò deputato (amministratori o assemblea dei partecipanti) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Quindi, innanzitutto, saranno possibili solo tras...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] l’introduzione del divieto di addivenire ad operazioni straordinarie successivamente alla costituzione dell’ente costituisce una normale modificazione statutaria […]. […] per quanto attiene alle fondazioni, l’ammissibilità di modifiche statutarie era assai dibattuta in passato. La questione è stata risolta a seguito dell’emanazione del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il cui art. 2, terzo comma, sancisce che “per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] nella fondazione, a differenza che nelle altre tipologie di enti o società, le regole dell’organizzazione corporativa non si distaccano mai del tutto dalla volontà del fondatore, in quanto la modificazione delle medesime non deve porsi in contrasto con siffatta volontà. […] Se, dunque, la clausola di divieto di adozione di operazioni di trasformazione fusione o scissione, fosse stata introdotta in statuto dal fondatore, e non per effetto di una successiva modifica dello stesso non richiesta dal fondatore stesso, sarebbe ben difficile sostenere la possibilità di una sua successiva soppressione senza il concorso della volontà di questi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] non vi sarebbe al riguardo alcuna ragione per negare all’autonomia statutaria la possibilità di sopprimere il divieto in questione […]. […] per quanto attiene alle fondazioni, l’ammissibilità di modifiche statutarie era assai dibattuta in passato. La questione è stata risolta a seguito dell’emanazione del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il cui art. 2, terzo comma, sancisce che “per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] Ciononostante nulla sembra opporsi alla possibilità che la soppressione del divieto statutario e l’operazione straordinaria che era oggetto dell’abrogando divieto possano essere deliberate contestualmente, subordinando l’efficacia della trasformazione, fusione o scissione a quella dell’abrogazione del menzionato divieto statutario. Si tratta della tecnica delle decisioni “a cascata” ben nota alla prassi societaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] In ogni caso la soppressione della clausola statutaria di divieto, laddove si tratti di ente diverso da un’associazione non riconosciuta, non potrebbe avere efficacia immediata, atteso che: - nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni non munite della qualifica di enti del Terzo settore, la modifica diretta alla soppressione della clausola di divieto è soggetta pur sempre alla condizione legale dell’approvazione da parte dell’autorità governativa della modifica all’assetto organizzativo dell’associazione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] La nuova norma, infatti, non intende porre nel nulla un ente già legittimamente costituito sotto il vigore della legge illo tempore vigente, ma solo assoggettare le sue future modificazioni organizzative a regole nuove. Dunque la mancanza di una norma transitoria nel caso di specie non può che condurre alla pacifica applicabilità del nuovo art. 42-bis c.c. agli enti già costituiti prima della sua entrata in vigore […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] in questa ipotesi la soluzione deve passare dall’esame della fattispecie e degli interessi. Posto che, come detto, nella maggior parte dei casi nessun vantaggio anche solo futuro od eventuale può venire agli associati della costituenda associazione che nessun diritto avranno sul patrimonio della stessa, l’art. 31 c.c. non è di aiuto non essendovi beneficiari del patrimonio, ed inoltre non si può avere “continuità partecipativa degli associati” non essendo la fondazione tradizionale dotata di partecipanti. Sul presupposto che la partecipazione ad un’associazione che non dia, nemmeno in prospettiva, nessun concreto vantaggio per i suoi associati non può essere imposta, si è sostenuto che la delibera in oggetto «presuppone il reperimento, da parte dell’organo amministrativo, di soggetti che siano disponibili ad assumere la qualità di associati, e che si siano vincolati preventivamente mediante un atto di adesione formale, seppur condizionato all’efficacia della trasformazione» […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] in questa ipotesi la soluzione deve passare dall’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Anche in questo caso a conclusioni diverse si deve, probabilmente, giungere nel caso l’associazione non del terzo settore risultante dalla trasformazione preveda, ove lo si ritenga ammissibile, la possibilità di devolvere agli associati il proprio patrimonio, ipotesi nella quale dovrebbe farsi applicazione dell’art. 31 c.c. per individuare gli associati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Anche in questo caso a conclusioni diverse si dev...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] La tesi preferibile, partendo proprio dal carattere tipologico dell’indisponibilità dello scopo nella fondazione, ritiene che la sostituzione del modello organizzativo con qualsiasi altro, compresa l’associazione, si traduce di fatto nella soppressione del vincolo di destinazione che rappresenta il tratto tipologico che marca la differenza della fondazione da ogni altro ente e ciò quand’anche lo scopo dell’associazione risultante dalla trasformazione fosse identico a quella della fondazione trasformata perché si modificherebbe il regime di disponibilità dello scopo che da immutabile diverrebbe mutabile secondo le regole dell’ente risultante dalla trasformazione. Conseguenza di questa tesi è ritenere che, nel caso di specie, la trasformazione si risolva nell’estinzione della fondazione con devoluzione del patrimonio ad un’associazione in continuità patrimoniale facendo divenire applicabili le regole ed i quorum richiesti statutariamente per lo scioglimento dell’ente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] La tesi preferibile, partendo proprio dal caratte...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Come nelle società, anche negli enti senza scopo di lucro la relazione degli amministratori ha la funzione di informativa agli associati/partecipanti nel cui interesse è prevista ed infatti per la stessa non è prevista alcuna forma di pubblicità e quindi, così come comunemente ritenuto in ambito societario, la stessa è rinunciabile con il consenso unanime di coloro che sulla trasformazione dovranno decidere; pertanto: i) nelle associazioni occorrerà il consenso unanime degli associati mentre ii) nelle fondazioni di partecipazione che rimettano ai “partecipanti” la decisione sulle modifiche statutarie, occorrerà il consenso unanime degli stessi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Come nelle società, anche negli enti senza scopo ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] per il caso della fondazione tradizionale o della fondazione di partecipazione nella quale la decisione sulle modificazioni dell’atto costitutivo è rimessa all’organo amministrativo; in queste ipotesi destinatario dell’informativa è lo stesso organo che la deve predisporre i cui componenti, in quanto amministratori, si presume siano a perfetta conoscenza delle ragioni dell’operazione; quindi, se l’unico scopo della relazione ex art. 2500- sexies è quello di informare i decisori (diversi dagli amministratori) e non l’autorità di controllo, la predisposizione della relazione sembra priva di utilità alcuna e può essere omessa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] per il caso della fondazione tradizionale o della...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Ulteriore quesito che richiede risposta è quello su chi sia competente a nominare il perito incaricato della relazione di stima in assenza di una previsione specifica. Il principio generale in tema di società, per cui per individuare la regola applicabile si deve aver riguardo all’ente di destinazione, non è di aiuto, ma il quarto comma dell’art. 22 del codice del terzo settore richiede che la relazione sia redatta da un revisore legale o da una società di revisione senza dettare regole per la nomina e quindi lasciando presupporre che sia l’ente conferente a dover scegliere il perito […] quand’anche coinvolgente solo enti non del terzo settore […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Ulteriore quesito che richiede risposta è quello...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Se la ratio è quella di consentire all’autorità amministrativa (nel caso di enti non del terzo settore) o al Notaio (nel caso di enti del terzo settore) di verificare la consistenza patrimoniale dell’ente trasformando, ne consegue che la relazione sulla situazione patrimoniale corredata dall’elenco dei creditori non è rinunciabile servendo interessi di natura pubblicistica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] Se la ratio è quella di consentire all’autorità ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] La situazione patrimoniale richiesta serve ad evidenziare il patrimonio contabile dell’ente trasformando e consiste in un vero e proprio bilancio infra-annuale e, quindi, non si vedono motivi per non fare ricorso ai risultati interpretativi ormai consolidati in materia societaria e ritenere che sia possibile sostituire il bilancio di esercizio, purché di data sufficientemente recente, alla situazione patrimoniale ad hoc; quanto alla data di riferimento del bilancio utilizzabile, appare più corretta l’interpretazione che la limita a massimo centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione perché, in assenza di richiamo espresso all’art. 2501-quater, il dettato normativo dell’art. 42-bis c.c. non sembra lasciare alternative […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] La situazione patrimoniale richiesta serve ad evi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] seguendo lo stesso ragionamento basato sulla rilevanza della “continuità partecipativa degli associati” che potranno perseguire lo scopo ideale che si sono dati in maniera diversa, si può dare soluzione anche al caso in esame nel senso di consentire ai partecipanti la fondazione di conservare il diritto di partecipare alle scelte in merito all’attuazione dello scopo ideale divenendo associati della nuova associazione. Per giungere a questo risultato si deve rifiutare l’applicazione analogica, in assenza di richiamo espresso da parte dell’art. 42-bis c.c., dell’art. 2500-octies c.c. dettato in tema di trasformazione eterogenea e quindi non si deve applicare la regola dettata dall’art. 31 c.c. secondo cui alla devoluzione dei beni della disciolta fondazione, qualora non prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, «provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi» […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] seguendo lo stesso ragionamento basato sulla rile...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] A conclusioni diverse si deve, probabilmente, giungere nel caso in cui l’associazione non del terzo settore risultante dalla trasformazione preveda, ove lo si ritenga ammissibile, la possibilità di devolvere agli associati tutto o parte il proprio patrimonio, ipotesi nella quale dovrebbe farsi applicazione dell’art. 31 c.c. per individuare gli associati. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] A conclusioni diverse si deve, probabilmente, giu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] La nuova norma, infatti, non intende porre nel nulla un ente già legittimamente costituito sotto il vigore della legge illo tempore vigente, ma solo assoggettare le sue future modificazioni organizzative a regole nuove. Dunque la mancanza di una norma transitoria nel caso di specie non può che condurre alla pacifica applicabilità del nuovo art. 42-bis c.c. agli enti già costituiti prima della sua entrata in vigore […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020 «[…] nelle associazioni, la fusione o la scissione sarà deliberata dall’assemblea, come del resto espressamente dispone l’art. 25 lettera h) del Codice, con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 77/2020, Fusioni associazioni non ETS: «Nel caso di fusione di associazioni, riconosciute o non riconosciute, non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, competente a deliberare è l’assemblea con le maggioranze previste dallo statuto per le modificazioni statutarie […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020 «[…] nelle associazioni, la fusione o la scissione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] anche per gli enti muniti di personalità giuridica, ma non della qualifica di enti del terzo settore, la delibera di fusione o di scissione assumerebbe il ruolo decisionale del mutamento dell’assetto organizzativo dell’ente deliberante. Ne conseguirebbe pertanto la necessità che la relativa deliberazione sia rivestita della forma notarile pubblica, quanto meno ai fini del rispetto degli oneri pubblicitari cui la stessa è soggetta, se non addirittura per simmetria rispetto alla forma richiesta per l’atto costitutivo ex art. 14 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] anche per gli enti muniti di personalità giu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] anche per gli enti muniti di personalità giuridica, ma non della qualifica di enti del terzo settore, la delibera di fusione o di scissione assumerebbe il ruolo decisionale del mutamento dell’assetto organizzativo dell’ente deliberante. Ne conseguirebbe pertanto la necessità che la relativa deliberazione sia rivestita della forma notarile pubblica, quanto meno ai fini del rispetto degli oneri pubblicitari cui la stessa è soggetta, se non addirittura per simmetria rispetto alla forma richiesta per l’atto costitutivo ex art. 14 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] anche per gli enti muniti di personalità giu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ciò appare confermato dal citato art. 25, ultimo comma, del Codice, secondo cui “Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all’organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, [fra i quali figurano alla lettera h) anche la fusione o la scissione n.d.r.] nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore”. Alla stregua delle esposte considerazioni, invero, il significato dell’oscura espressione “nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione” potrebbe essere individuato nel senso che esso impedirebbe che possa essere attribuito all’assemblea - ed a maggior ragione all’organo amministrativo – il potere di deliberare direttamente la fusione o la scissione della fondazione laddove ciò comporti una modifica dello scopo tanto radicale da compromettere la “necessaria eterodestinazione del risultato dell’attività”. Laddove si verifichi quest’ultima circostanza, il potere di decidere la fusione o la scissione non potrebbe essere attribuito ad organi della fondazione, siano essi di tipo assembleare o amministrativo, non rientrando una modifica di tal fatta nella disponibilità degli stessi, ma spetterebbe all’autorità governativa. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ciò appare confermato dal citato art. 25, ul...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ci si deve, inoltre, chiedere al riguardo se, nelle fondazioni, la deliberazione in questione abbia ad oggetto la vera e propria deliberazione di fusione o di scissione ovvero costituisca una mera proposta da sottoporre all’autorità governativa, alla quale soltanto spetterebbe il potere disporre la fusione o la scissione stessa. […] alla stregua delle novità introdotte dalla riforma del Terzo settore, non pare che l’art. 2500-octies, ultimo comma, c.c. possa essere applicato in via generalizzata alle operazioni in esame, atteso che, nel sistema delineato dall’art. 42-bis c.c., la fusione e la scissione di fondazioni in associazioni, riconosciute o non, sono trattate alla stregua di qualsiasi modificazione statutaria. La speciale valenza del provvedimento dell’autorità governativa, prevista dall’art. 2500-octies ultimo comma c.c., sembra, invece, ascrivibile alla circostanza che la trasformazione di una fondazione in società di capitali implica un mutamento estremamente rilevante dello scopo dell’ente, comportante il passaggio allo scopo lucrativo proprio delle società. Una modifica tanto profonda, invece, non sempre ricorre nella fusione o nella scissione di cui all’art. 42-bis c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ci si deve, inoltre, chiedere al riguardo se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] L’art. 42-bis c.c., in caso di fusione o scissione di associazioni, non prevede per gli associati che non abbiano consentito alla relativa delibera il diritto di recesso. In particolare non sono richiamate le norme che, in materia di società a responsabilità limitata (art 2473 c.c.) o di società di persone (art. 2502, primo comma, c.c.), prevedono la fusione o scissione quale autonoma causa di recesso. Ne consegue che la fusione e la scissione di enti del Primo Libro non possono essere considerate ex se causa di recesso, ma possono dare luogo al recesso stesso solo ove ricorrano le condizioni a tal fine previste in via generale dalle norme in materia di associazioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] L’art. 42-bis c.c., in caso di fusione o sci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ne consegue che la fusione o la scissione può costituire una giusta causa di recesso con effetto immediato, alla stregua dei principi testé illustrati, solo laddove essa determini modifiche significative della struttura organizzativa che alterino i presupposti sulla base dei quali si era costituito il vincolo associativo. Ma non è detto che la fusione o la scissione determinino sempre siffatte conseguenze. È, infatti, ben possibile che un’associazione riconosciuta con scopo egoistico si fonda o si scinda in favore di un’associazione riconosciuta con scopo sostanzialmente identico o viceversa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ne consegue che la fusione o la scissione pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Peraltro il codice civile prevede espressamente il diritto di recesso solo con riferimento alla particolare fattispecie di cui all’art. 24, comma 2, c.c., secondo cui “L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”. Siffatta ipotesi di recesso e la sua decorrenza non immediata sono, peraltro, ascrivibili rispettivamente all’inammissibilità di un vincolo associativo perpetuo ed all’esigenza, stante la possibilità di un recesso ad nutum, di garantire la continuità della struttura organizzativa a fronte della possibilità di recessi del tutto discrezionali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Peraltro il codice civile prevede espressame...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] l’introduzione del divieto di addivenire ad operazioni straordinarie successivamente alla costituzione dell’ente costituisce una normale modificazione statutaria, la quale non sembra, dunque, richiedere nelle associazioni né un particolare quorum deliberativo né, a maggior ragione, il consenso unanime degli associati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] l’introduzione del divieto di addivenire ad operazioni straordinarie successivamente alla costituzione dell’ente costituisce una normale modificazione statutaria […]. […] per quanto attiene alle fondazioni, l’ammissibilità di modifiche statutarie era assai dibattuta in passato. La questione è stata risolta a seguito dell’emanazione del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il cui art. 2, terzo comma, sancisce che “per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] la struttura corporativa delle associazioni è pur sempre dominata dal principio maggioritario, secondo cui le modifiche statutarie, di regola, non richiedono l’unanimità, ma possono essere apportate a maggioranza (cfr. art. 21, secondo comma, c.c.). Se ne deve dedurre che la tutela dei soci dell’associazione che intendano impedire la trasformazione, la fusione o la scissione della stessa può essere attuata solo mediante specifiche clausole statutarie che prevedano non solo il divieto di realizzare operazioni straordinarie, ma anche l’impossibilità di sopprimere tale divieto se non con speciali maggioranze rafforzate o, al limite, all’unanimità, avvalendosi della facoltà, prevista dall’art. 21, secondo comma, c.c. di “disporre diversamente” in relazione al quorum legale afferente alle modifiche statutarie […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] non vi sarebbe al riguardo alcuna ragione per negare all’autonomia statutaria la possibilità di sopprimere il divieto in questione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] Ciononostante nulla sembra opporsi alla possibilità che la soppressione del divieto statutario e l’operazione straordinaria che era oggetto dell’abrogando divieto possano essere deliberate contestualmente, subordinando l’efficacia della trasformazione, fusione o scissione a quella dell’abrogazione del menzionato divieto statutario. Si tratta della tecnica delle decisioni “a cascata” ben nota alla prassi societaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] In ogni caso la soppressione della clausola statutaria di divieto, laddove si tratti di ente diverso da un’associazione non riconosciuta, non potrebbe avere efficacia immediata, atteso che: - nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni non munite della qualifica di enti del Terzo settore, la modifica diretta alla soppressione della clausola di divieto è soggetta pur sempre alla condizione legale dell’approvazione da parte dell’autorità governativa della modifica all’assetto organizzativo dell’associazione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] nella fondazione, a differenza che nelle altre tipologie di enti o società, le regole dell’organizzazione corporativa non si distaccano mai del tutto dalla volontà del fondatore, in quanto la modificazione delle medesime non deve porsi in contrasto con siffatta volontà. […] Se, dunque, la clausola di divieto di adozione di operazioni di trasformazione fusione o scissione, fosse stata introdotta in statuto dal fondatore, e non per effetto di una successiva modifica dello stesso non richiesta dal fondatore stesso, sarebbe ben difficile sostenere la possibilità di una sua successiva soppressione senza il concorso della volontà di questi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] non vi sarebbe al riguardo alcuna ragione per negare all’autonomia statutaria la possibilità di sopprimere il divieto in questione […]. […] per quanto attiene alle fondazioni, l’ammissibilità di modifiche statutarie era assai dibattuta in passato. La questione è stata risolta a seguito dell’emanazione del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il cui art. 2, terzo comma, sancisce che “per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] Ciononostante nulla sembra opporsi alla possibilità che la soppressione del divieto statutario e l’operazione straordinaria che era oggetto dell’abrogando divieto possano essere deliberate contestualmente, subordinando l’efficacia della trasformazione, fusione o scissione a quella dell’abrogazione del menzionato divieto statutario. Si tratta della tecnica delle decisioni “a cascata” ben nota alla prassi societaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] In ogni caso la soppressione della clausola statutaria di divieto, laddove si tratti di ente diverso da un’associazione non riconosciuta, non potrebbe avere efficacia immediata, atteso che: - nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni non munite della qualifica di enti del Terzo settore, la modifica diretta alla soppressione della clausola di divieto è soggetta pur sempre alla condizione legale dell’approvazione da parte dell’autorità governativa della modifica all’assetto organizzativo dell’associazione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Il rinvio dell’art. 42-bis c.c. a tutte le norme in materia di fusione o di scissione include anche l’art. 2504-quater c.c. secondo cui “Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata. […] Del resto non può oggi fondatamente sostenersi che il Registro delle persone giuridiche ed il Registro delle Imprese abbiano funzioni differenti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Il rinvio dell’art. 42-bis c.c. a tutte le n...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] si deve rilevare che non è agevole individuare un concreto spazio operativo per l’applicabilità dell’art. 2501-bis c.c. alla fusione o alla scissione aggregativa fra enti del Primo Libro, in quanto appare di difficile configurazione la finalizzazione del debito contratto da un ente partecipante all’assunzione del controllo della struttura target. A tale riguardo, infatti, non si dubita che la nozione di controllo debba essere desunta sulla base del diritto positivo e pertanto dall’art. 2359 c.c. Ma sia il c.d. controllo di diritto di cui all’art. 2359, n. 1 c.c., che ricorre ove una società disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società, sia il c.d. controllo di fatto di cui all’art. 2359, n. 2 c.c., che annovera nella nozione di controllo anche l’ipotesi in cui una società disponga di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria dell’altra, presuppongono una struttura organizzativa che, oltre ad essere dominata dalla democrazia assembleare, sia caratterizzata anche da un funzionamento dell’organo assembleare sulla base di criteri capitalistici. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] si deve rilevare che non è agevole individua...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Piuttosto nel caso di specie potrebbero verificarsi fenomeni di controllo contrattuale di cui all’art. 2359, n. 3 c.c. Peraltro la rilevanza di tale ultima forma di controllo nella disciplina del leverged buyout non è pacifica. Nondimeno, per quanto l’ipotesi debba considerarsi marginale dal punto di vista dell’id quod plerumque accidit, non può escludersi che il fenomeno della fusione o della scissione aggregativa a seguito di acquisizione con indebitamento possa ricorrere anche nel caso in cui si tratti del c.d. controllo contrattuale di cui all’art. 2359, n. 3 c.c. In tal caso peraltro è evidente che l’assunzione del debito da parte della controllante deve essere finalizzata all’instaurazione del controllo contrattuale sulla target […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Piuttosto nel caso di specie potrebbero veri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Il rinvio dell’art. 42-bis c.c. a tutte le norme in materia di fusione o di scissione non può non includere anche l’applicabilità del rimedio dell’opposizione dei creditori, che costituisce, almeno nella fusione, il principale strumento di tutela dei creditori sociali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Il rinvio dell’art. 42-bis c.c. a tutte le n...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] nelle fusioni e scissioni fra enti del Primo Libro non sembra potersi porre un problema di determinazione e stima del rapporto di cambio, perché la partecipazione all’ente risultante dall’operazione non comporta di regola l’attribuzione di diritti patrimoniali differenziati, basati sul concetto di quota di partecipazione. La mancanza di un rapporto di cambio nel caso di specie determina pertanto l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 2501-ter, primo comma, n. 3) e 2501-sexies c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] nelle fusioni e scissioni fra enti del Primo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Alla stregua delle esposte considerazioni dovrebbe, inoltre, apparire chiaro che nella specie non risulta applicabile l’istituto della scissione non proporzionale di cui all’art. 2506-bis, quarto comma, ultimo disposto, c.c., il quale sancisce il diritto di exit dei soci dell’ente scisso a fronte dell’alterazione, nei rapporti tra i soci di tale ente, delle quote di partecipazione in taluno degli enti risultanti dalla scissione. Tale norma, infatti, presuppone la sussistenza di una quota di partecipazione connotata in senso quantitativo, che non ricorre negli enti in esame […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Alla stregua delle esposte considerazioni do...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Può, invece, ritenersi in parte applicabile ai casi di specie l’istituto della scissione asimmetrica di cui all’art. 2506, secondo comma, ultimo disposto, c.c. E ciò quanto meno se si condivida l’opinione secondo cui tale norma, intende evitare che si possa sopprimere il diritto di ciascun socio dell’ente scisso a diventare comunque socio di ogni ente beneficiario, onde il diritto individuale del socio è considerato insopprimibile, se non con il consenso del suo titolare. È vero, peraltro, che la soppressione della qualità di socio nella società beneficiaria è, nella scissione societaria, di regola compensata con il conseguimento di una maggior quota di partecipazione nella scissa. È altresì vero che tale ultima evenienza non può di regola configurarsi laddove l’ente scisso sia, ad esempio, un’associazione, nella quale non è dato ravvisare una partecipazione di tipo capitalistico, che rappresenti una determinata frazione del patrimonio associativo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Può, invece, ritenersi in parte applicabile ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Nondimeno il consenso del socio dell’associazione scissa che perda la possibilità di divenire associato dell’ente beneficiario pare comunque sufficiente a consentire l’operazione in esame, trattandosi di interessi privati e disponibili di costui […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Nondimeno il consenso del socio dell’associa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] il termine di sessanta giorni per l’opposizione, per i creditori dell’ente che subisce un mutamento di scopo (ad es. i creditori di un’associazione che sia incorporata in una fondazione, ma non anche i creditori della fondazione incorporante), non può essere dimezzato in applicazione dell’art. 2505-quater c.c., poiché tale agevolazione non è prevista dall’art. 2500- nonies c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] il termine di sessanta giorni per l’opposizi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] È noto che l’art. 2505-quater c.c. dispone che nelle fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni, “i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà”. Ci si deve chiedere se tale disposizione sia applicabile al caso di specie. Il dubbio sulla possibilità di applicare la menzionata disposizione potrebbe nascere dalla circostanza che il dimezzamento dei termini in questione si pone come eccezione ad una regola generale. […] Nondimeno, a ben vedere, tale dubbio non ha ragion d’essere, in quanto l’intera disciplina della fusione e della scissione societarie vengono applicate alle analoghe operazioni fra enti del Primo Libro per effetto di un richiamo generalizzato effettuato dall’art. 42-bis c.c. nei limiti della compatibilità. Ne consegue che l’intera disciplina della fusione e scissione degli enti del Primo Libro costituisce il prodotto di un adattamento delle regole societarie. […] Pertanto, l’atto di fusione potrà essere stipulato una volta che siano decorsi trenta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste nell’art. 2503 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] È noto che l’art. 2505-quater c.c. dispone c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.8, Riduzione dei termini nelle scissioni in cui non partecipano spa, sapa o coop. per azioni, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, c.c., (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506 bis, quinto comma, e 2506 ter, quinto comma, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell’art. 2505 quater, c.c. Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poiché non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati. […] dall’analisi del sistema di diritto positivo, coordinato con le direttive comunitarie e con la legge delega della riforma del diritto societario, appare evidente la volontà del legislatore di non disciplinare in maniera più rigorosa i termini della scissione delle società non azionarie rispetto a quelli della fusione di dette società […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1, Termini per l’opposizione dei creditori nella scissione di società non azionarie, luglio 2013: «[…] l’art. 2505-quater c.c., per quanto attiene ai termini per l’opposizione, deve trovare applicazione diretta e non analogica alla scissione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.8, Riduzione dei termini nelle scissioni in cui non partecipano spa, sapa o coop. per azioni, 1° pubbl. 9/04 - mo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Analoghi problemi si pongono anche gli adempimenti di cui all’art. 2501-septies c.c. con riferimento alle fondazioni sprovviste di organo assembleare munito di competenze decisorie sulla fusione o sulla scissione. […] la medesima ratio sussiste anche con riferimento alla decisione di fusione o di scissione delle fondazioni di tal fatta, ove non solo la decisione inerente all’operazione compete agli amministratori, ma addirittura mancano del tutto soggetti qualificabili come soci, donde l’inapplicabilità dell’art. 2501-septies c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Analoghi problemi si pongono anche gli ademp...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Non può, peraltro, farsi a meno di rilevare che la conclusione testé esposta dà luogo ad un difetto di coordinamento con l’art. 2501-quater, primo comma, c.c., che, in relazione alla situazione patrimoniale di fusione, prevede che essa debba essere “riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa”. Ma nel caso di specie il deposito del progetto di fusione presso la sede dell’ente non è affatto necessario, onde ci si deve chiedere a quale data debba riferirsi la situazione patrimoniale. Il problema, peraltro, non è nuovo alla disciplina della fusione, in quanto esso si pone anche nella menzionata fattispecie di cui all’art. 2505 c.c. E tuttavia può fondatamente ritenersi che, nel caso in esame, il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale di fusione debba essere riferito alla data del deposito del progetto di cui all’art. 2501-ter c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Non può, peraltro, farsi a meno di rilevare ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] ci si deve chiedere se, nelle fondazioni sprovviste di organo assembleare munito di competenze decisorie sulla fusione o sulla scissione, debba essere applicato il termine di cui al quarto comma dell’art. 2501-ter c.c. Il dubbio nasce dalla considerazione che nelle fondazioni di tal fatta, come si avrà modo di precisare nel prosieguo della presente trattazione (v. infra § 11.), la decisione inerente all’operazione compete agli amministratori. Ed invero, il temine di cui all’ultimo comma dell’art. 2501-ter c.c. nell’attuale sistema è posto sicuramente ad esclusiva tutela dei soci, che infatti possono rinunciarvi. […] Dunque, nella fattispecie la delibera di approvazione del progetto potrà essere legittimamente assunta, una volta esperiti gli adempimenti pubblicitari (presso i pubblici registri o, in alternativa, nel sito internet, senza attendere il decorso di alcun termine) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] ci si deve chiedere se, nelle fondazioni spr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Un particolare adattamento delle regole della fusione e della scissione deve essere effettuato con riferimento al richiamo, effettuato dal secondo comma dell’art. 2502-bis c.c., alla necessità di depositare presso il pubblico registro competente, unitamente alla relativa decisione, i documenti di cui all’art. 2501-septies c.c., fra i quali figurano anche i bilanci egli ultimi tre esercizi. Ma in tal caso, come pure per le operazioni cui partecipino società semplici, il richiamo non può essere integrale, e quindi riferito appunto anche ai bilanci egli ultimi tre esercizi, perché, come le società semplici (cfr. art. 2302 c.c.), anche gli enti del Primo Libro non muniti della qualifica di enti del Terzo settore potrebbero non essere tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, che è obbligatorio solo per gli enti dotati di tale qualifica (artt. 13 e ss. del Codice).In tal caso pertanto non potrebbero trovare applicazione quelle norme del procedimento di fusione o di scissione che a tali bilanci facciano riferimento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Un particolare adattamento delle regole dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Analoghi problemi si pongono anche gli adempimenti di cui all’art. 2501-septies c.c. con riferimento alle fondazioni sprovviste di organo assembleare munito di competenze decisorie sulla fusione o sulla scissione. […] la medesima ratio sussiste anche con riferimento alla decisione di fusione o di scissione delle fondazioni di tal fatta, ove non solo la decisione inerente all’operazione compete agli amministratori, ma addirittura mancano del tutto soggetti qualificabili come soci, donde l’inapplicabilità dell’art. 2501-septies c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Analoghi problemi si pongono anche gli ademp...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Non può, peraltro, farsi a meno di rilevare che la conclusione testé esposta dà luogo ad un difetto di coordinamento con l’art. 2501-quater, primo comma, c.c., che, in relazione alla situazione patrimoniale di fusione, prevede che essa debba essere “riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa”. Ma nel caso di specie il deposito del progetto di fusione presso la sede dell’ente non è affatto necessario, onde ci si deve chiedere a quale data debba riferirsi la situazione patrimoniale. Il problema, peraltro, non è nuovo alla disciplina della fusione, in quanto esso si pone anche nella menzionata fattispecie di cui all’art. 2505 c.c. E tuttavia può fondatamente ritenersi che, nel caso in esame, il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale di fusione debba essere riferito alla data del deposito del progetto di cui all’art. 2501-ter c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Non può, peraltro, farsi a meno di rilevare ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] deve, peraltro, precisarsi che il generale rinvio alle norme sulla fusione societaria implica che possano trovare applicazione alle fusioni e scissioni fra enti del Primo Libro anche le norme che consentono la pubblicazione di taluni atti del procedimento sul sito internet dell’ente, introdotte dal D.lgs. 22 giugno 2012 n. 123, che ha attuato la direttiva 2009/109/CE20. Si tratta della possibilità di: - mettere a disposizione dei soci la documentazione inerente all’operazione, anziché mediante deposito in copia nella sede degli enti partecipanti, mediante pubblicazione sul sito internet degli stessi, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione o alla scissione (art. 2501-septies c.c.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] deve, peraltro, precisarsi che il generale r...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Se il dato sistematico supporta la tesi interpretativa, occorre tuttavia distinguere fra casi nei quali la pubblicità sul sito internet dell’ente è integrativa, e quindi si aggiunge a quella attuata con altri metodi previsti dalla legge, e i casi nei quali la prima modalità è sostitutiva di ogni altra tecnica: in questo secondo caso, come prescritto nell’art. art. 2501-ter, penultimo comma, c.c., la pubblicazione nel sito internet dell’ente deve avvenire con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, e pertanto si ripropongono le questioni già sollevate in diritto societario, alle quali si rinvia […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Se il dato sistematico supporta la tesi inte...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] deve, peraltro, precisarsi che il generale rinvio alle norme sulla fusione societaria implica che possano trovare applicazione alle fusioni e scissioni fra enti del Primo Libro anche le norme che consentono la pubblicazione di taluni atti del procedimento sul sito internet dell’ente, introdotte dal D.lgs. 22 giugno 2012 n. 123, che ha attuato la direttiva 2009/109/CE20. Si tratta della possibilità di: - mettere a disposizione del pubblico il progetto, anziché mediante deposito presso il pubblico registro competente per l’ente in questione, mediante pubblicazione nel sito internet dell’ente, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione (art. 2501-ter, penultimo comma, c.c.); […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] deve, peraltro, precisarsi che il generale r...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Per quanto attiene alla relazione degli amministratori, stando alla lettera dell’art. 2501-quinquies c.c., essa non si limita ad indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio, ma deve anche illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, non solo il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, ma anche il progetto di fusione nella sua interezza. Se così fosse, occorrerebbe concludere che essa è necessaria anche in assenza di un rapporto di cambio in senso tecnico, con la precisazione che in tal caso ovviamente nella relazione non potrebbero né dovrebbero essere contenute le parti relative all’illustrazione di tale rapporto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Per quanto attiene alla relazione degli ammi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ciò posto, non v’è dubbio che, nelle associazioni, la legittimazione alla menzionata rinunzia competa agli associati, in quanto essi sono i componenti dell’organo assembleare che è chiamato a deliberare l’operazione, in modo del tutto simile a quanto avviene nelle società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ciò posto, non v’è dubbio che, nelle associa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Meno agevole è comprendere a chi spetti il potere di rinunziare alla relazione di cui trattasi nelle fondazioni, nelle quali, peraltro, normalmente manca un organo assembleare (cfr. art. 24, sesto comma, del Codice). A tale riguardo deve ritenersi che nelle fondazioni il diritto di ricevere l’informativa contenuta della relazione in questione e la conseguente facoltà di rinuncia alla stessa competano ai componenti dell’organo statutariamente legittimato a deliberare sull’operazione proposta. Laddove questo sia costituito da un “organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato” ai sensi dell’art. 25, primo comma lettera h) e terzo comma, del Codice, saranno i componenti di quest’ultimo a poter rinunziare alla redazione del documento informativo di cui trattasi. Ove invece la competenza deliberativa in base allo statuto spetti all’organo amministrativo […] Questi ultimi, dunque, possono decidere, purché all’unanimità, di soprassedere a tale informativa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Meno agevole è comprendere a chi spetti il p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ed invero, la situazione patrimoniale è richiesta nelle operazioni straordinarie fra enti del Primo Libro ai fini della verifica della congruità del patrimonio dell’associazione riconosciuta o della fondazione risultante dall’operazione. Le finalità pubblicistiche connesse a tale verifica inducono, pertanto, a ritenere non disponibile da parte dei soci siffatto adempimento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ed invero, la situazione patrimoniale è rich...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Il generale rinvio alle norme in materia societaria rende applicabile alla fusione o scissione fra enti del Primo Libro anche l’art. 2501-quater c.c., con la conseguenza che: […] - la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione sopra indicati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Il generale rinvio alle norme in materia soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Il generale rinvio alle norme in materia societaria rende applicabile alla fusione o scissione fra enti del Primo Libro anche l’art. 2501-quater c.c., con la conseguenza che:- l’organo amministrativo degli enti partecipanti all’operazione deve redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale degli enti medesimo, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto è depositato nella sede dell’ente ovvero pubblicato sul sito internet di questo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Il generale rinvio alle norme in materia soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Non può, peraltro, farsi a meno di rilevare che la conclusione testé esposta dà luogo ad un difetto di coordinamento con l’art. 2501-quater, primo comma, c.c., che, in relazione alla situazione patrimoniale di fusione, prevede che essa debba essere “riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa”. Ma nel caso di specie il deposito del progetto di fusione presso la sede dell’ente non è affatto necessario, onde ci si deve chiedere a quale data debba riferirsi la situazione patrimoniale. Il problema, peraltro, non è nuovo alla disciplina della fusione, in quanto esso si pone anche nella menzionata fattispecie di cui all’art. 2505 c.c. E tuttavia può fondatamente ritenersi che, nel caso in esame, il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale di fusione debba essere riferito alla data del deposito del progetto di cui all’art. 2501-ter c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Non può, peraltro, farsi a meno di rilevare ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Il principio della ammissibilità di operazioni di fusione o di scissione degli enti del Primo Libro pare, peraltro, consentire non solo che all’operazione partecipino enti di tal fatta dello stesso tipo, ma anche che la fusione o la scissione coinvolga enti del Primo Libro di tipo diverso, ancorché quest’ultima possibilità sia stata messa in dubbio da taluni autori. In tal senso depongono in via inequivocabile: - l’art. 3 lett. e) della menzionata legge delega, la quale dispone che il legislatore delegato avrebbe dovuto “disciplinare il procedimento per ottenere … la fusione tra associazioni e fondazioni” e non “tra associazioni e tra fondazioni”; - la circostanza che il nuovo art. 42-bis c.c. ammetta senza dubbio la trasformazione fra associazioni e fondazioni e viceversa, onde sarebbe possibile pervenire, ad esempio, alla incorporazione di un’associazione in una fondazione, trasformando la prima in fondazione per poi procedere all’incorporazione; orbene, se tale risultato è di per sé lecito, per elementari principi di economia dei mezzi giuridici, dovrebbe essere possibile realizzarlo mediante un’unica operazione; - la considerazione che, anche in materia societaria, è ormai pacifico che le fusioni e scissioni possano essere “trasformative” con la conseguente applicazione anche delle norme proprie della trasformazione, come si desume, fra l’altro, dall’art. 2501-sexies, penultimo comma, c.c.; - la circostanza che l’uso dell’espressione “reciproche” riferito a “trasformazioni, fusioni o scissioni” relative a associazioni e fondazioni, per la sua ampiezza, non è in grado di escludere che termine di riferimento oggettivo della menzionata reciprocità possano essere enti di tipo diverso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Il principio della ammissibilità di operazio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Sotto altro profilo occorre chiedersi se, laddove la fusione o la scissione comporti anche una trasformazione fra enti del Primo Libro, si debbano applicare gli adempimenti richiesti per quest’ultima operazione. […] la risposta a tale interrogativo non può che essere positiva […]. Ne consegue che nel caso di specie: - la situazione patrimoniale deve essere munita anche dell’elenco dei creditori in conformità all’art. 42-bis, primo comma, terzo periodo, c.c. e, dovendo essere aggiornata a non più di centoventi giorni, non può essere surrogata dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima; - deve essere redatta la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma, richiamata dal menzionato art. 42-bis c.c.; - deve essere redatta la perizia di cui all’art. 2500-ter, secondo comma, c.c., richiamato dal medesimo art. 42-bis c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Sotto altro profilo occorre chiedersi se, la...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ne consegue, per quanto interessa in questa sede, innanzitutto che la legittimazione ad opporsi all’operazione dei creditori dell’ente che in dipendenza della fusione o della scissione subisce un mutamento tipologico (ad es. i creditori di una associazione che sia incorporata in una fondazione, ma non anche i creditori della fondazione incorporante) non potrebbe a prima vista apparire limitata ai soli creditori anteriori all’iscrizione del progetto, in applicazione dell’art. 2500-nonies c.c., che ovviamente non pone una siffatta limitazione, ma sembra ancorare la legittimazione all’opposizione a diversi riferimenti temporali. Ma tale difformità di disciplina viene meno laddove si ritenga, come invece pare preferibile, di interpretare restrittivamente la disposizione dell’art. 2500-nonies c.c., nel caso di fusione o scissione trasformativa. Deve, infatti, ritenersi che, laddove, come nel caso di specie, intervenga l’assoggettamento a forme di pubblicità del mero progetto dell’operazione - pubblicità che nella semplice trasformazione non è prevista - questa rilevi anche ai fini della legittimazione dei creditori all’opposizione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ne consegue, per quanto interessa in questa ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] il termine di sessanta giorni per l’opposizione, per i creditori dell’ente che subisce un mutamento di scopo (ad es. i creditori di un’associazione che sia incorporata in una fondazione, ma non anche i creditori della fondazione incorporante), non può essere dimezzato in applicazione dell’art. 2505-quater c.c., poiché tale agevolazione non è prevista dall’art. 2500- nonies c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] il termine di sessanta giorni per l’opposizi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Per altro verso in tal caso sembra conforme ad elementari esigenze di economia del procedimento di trasformazione – fusione/scissione ritenere che detto termine non debba decorrere due volte, una dalla decisione di fusione o di scissione ex art. 2503 ed una dall’attuazione dell’operazione che implichi una trasformazione eterogenea ex art. 2500-nonies c.c. È sufficiente, infatti, alla tutela dei creditori, sotto entrambi gli aspetti, che esso decorra unicamente dalla pubblicità delle delibere di fusione o di scissione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Per altro verso in tal caso sembra conforme ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] In questo caso la l’operazione determina, in tutto o in parte, la perdita di qualità di associato, in quanto la fondazione, di regola, non è caratterizzata dalla presenza di un organo assembleare, il quale è per l’appunto diretto ad esprimere collegialmente le determinazioni degli associati stessi. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] In questo caso la l’operazione determina, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ciò posto, occorre verificare se l’affermazione del principio maggioritario possa trovare applicazione anche in ipotesi di fusione o scissione che comportino anche una trasformazione di associazione in fondazione non di partecipazione […]. […] i principi sottesi al sistema normativo sembrano indicare che anche in tal caso debba prevalere la volontà della maggioranza […]. […] Sotto altro profilo, tuttavia, appare ragionevole ritenere che la fusione o la scissione comportanti anche una trasformazione di associazione in fondazione non di partecipazione sia assoggettata, relativamente all’associazione incorporata o scissa, al quorum previsto per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, che nelle associazioni riconosciute è costituito dal voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, comma 3, c.c.) […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 77/2020, Fusioni associazioni non ETS: «[…] Nel caso di fusione per incorporazione di associazione, riconosciuta o non riconosciute, non qualificabile quale Ente del Terzo Settore, in fondazione non di partecipazione, competente a deliberare è l’assemblea con le maggioranze rafforzate di cui al 3° comma dell’art. 21 c.c. ovvero con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 27.5.2020: «[…] Ciò posto, occorre verificare se l’affermazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] l’atto (di fusione e scissione) […] deve rivestire la forma pubblica notarile […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] l’atto (di fusione e scissione) […] deve rivestire la forma pubblica notarile […]».
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] L’approvazione del progetto avviene di norma con delibera assembleare: spetta all’assemblea in sede straordinaria come una qualsiasi modifica statutaria […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] L’approvazione del progetto avviene di norma con delibera assembleare: spetta all’a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Per le «[…] delibere di fusione e scissione […] non è dato rinvenire prescrizioni formali […]». «[…] La delibera di approvazione non è soggetta ad alcun requisito di forma, neppure se l’atto costitutivo fosse stato redatto per atto pubblico, salvo il caso di clausola statutaria che richieda una forma rafforzata per le modifiche (forma convenzionale) […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Per le «[…] delibere di fusione e scissione […] non è dato rinvenire prescrizioni f...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Si ritiene sussistere l’obbligo di deposito preventivo presso la sede dei documenti indicati dall’art. 2501 septies c.c. in quanto posto nell’interesse degli associati e di una loro adeguata informativa prima di approvare il progetto. In alternativa, si ritiene possibile procedere alla loro pubblicazione sul sito internet dell’ente […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Si ritiene sussistere l’obbligo di deposito preventivo presso la sede dei documenti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] per gli atti dei procedimenti di fusione e scissione ai quali partecipino enti non riconosciuti né ETS […] pare ragionevole osservare che […] non sussiste alcuna forma di pubblicità […]. […] non sussiste un regime legale di pubblicità degli atti (decisione e atto di fusione/scissione) […]». «[…] La delibera di approvazione del progetto non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] per gli atti dei procedimenti di fusione e scissione ai quali partecipino enti non ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Si applica anche alle» associazioni non riconosciute non qualificate come enti del Terzo settore «la sequenza progetto - delibera - atto. La sequenza delineata dal legislatore per le società appare pienamente compatibile con la natura degli enti in esame e degli interessi coinvolti dall’operazione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Si applica anche alle» associazioni non riconosciute non qualificate come enti del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] La predisposizione del progetto» che è identico a quello previsto per la fusione/scissione di società (fatte salve le prescrizioni rese incompatibili dalla natura non societaria degli enti in questione, come il rapporto di cambio) «compete in linea di principio agli organi amministrativi delle due associazioni coinvolte […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] La predisposizione del progetto» che è identico a quello previsto per la fusione/sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Nessuna forma di pubblicità del progetto è ipotizzabile […]. Il progetto deve […] essere depositato presso la sede delle ANR coinvolte a disposizione dei soci. In alternativa, sul sito Internet dell’ente […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Nessuna forma di pubblicità del progetto è ipotizzabile […]. Il progetto deve […] e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Si ritiene sussistere l’obbligo di predisporre una relazione degli amministratori illustrativa delle ragioni della fusione/scissione al fine di informare gli associati. Rinunciabile con il consenso di tutti gli associati […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Si ritiene sussistere l’obbligo di predisporre una relazione degli amministratori i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Non sussiste l’obbligo di predisporre la relazione dell’esperto sul rapporto di cambio: nessun rapporto di cambio è compatibile con la natura degli enti coinvolti; nessun aumento di capitale dell’incorporante/beneficiaria è ipotizzabile a servizio della fusione/scissione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Non sussiste l’obbligo di predisporre la relazione dell’esperto sul rapporto di cam...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] È applicabile il «dimezzamento dei termini procedurali» tra la data di deposito del progetto e degli altri prescritti documenti presso la sede dell’associazione «che pertanto si deve intendere ridotto a quindici giorni […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] È applicabile il «dimezzamento dei termini procedurali» tra la data di deposito del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Si ritiene sussistere l’obbligo di predisporre una situazione patrimoniale per le ANR coinvolte» in quanto «assolve […] alla finalità di informare gli associati sulle condizioni patrimoniali e finanziarie degli enti coinvolti. Proprio per questo è un adempimento obbligatorio, rinunciabile con il consenso di tutti gli associati. Il termine di anteriorità della situazione patrimoniale (quattro mesi, sei se si utilizza il bilancio di esercizio) sarà rispetto alla data di deposito presso la sede sociale, analogamente a quanto avviene per le società […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] Si ritiene sussistere l’obbligo di predisporre una situazione patrimoniale per le A...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] non deve decorrere alcun termine tra la decisione di fusione/scissione e l’atto […]» di fusione o di scissione […]». «[…] L’atto di fusione/scissione, redatto per atto pubblico a pena di nullità, può essere stipulato subito dopo l’approvazione del progetto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] non deve decorrere alcun termine tra la decisione di fusione/scissione e l’atto […]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] le associazioni non riconosciute non qualificate come enti del Terzo settore «possono procedere in linea di principio a tutte le forme previste di fusione e di scissione […]. Si ritengono perciò ammissibili: la fusione sia per incorporazione che con costituzione di nuova ANR; la scissione sia parziale che totale, sia a favore di ANR beneficiaria preesistente che di nuova costituzione. Non pare ipotizzabile la scissione non proporzionale di cui all’art. 2506-bis, quarto comma, ultimo disposto, c.c. ove si prevede l’attribuzione di partecipazioni non proporzionali, concetto per definizione estraneo agli enti in questione. E analogamente e per gli stessi motivi non pare ipotizzabile una scissione asimmetrica che è caratterizzata da una mancata attribuzione di partecipazioni nella beneficiaria ai soci della scissa compensata però da una loro maggior partecipazione in quest’ultima […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie enti: «[…] le associazioni non riconosciute non qualificate come enti del Terzo settore «posso...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 […], la denominazione degli Enti del Terzo Settore deve contenere l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. […] per espressa previsione legislativa (art. 12, comma 2, CdTS), l’obbligo in parola non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti (di cui all’artt. 4, comma 3) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Ai sensi dell’art. 12 d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 15 aprile 2019, n. 3734, D. Lgs. n. 117/2017. Attività di culto. Richiesta parere. Riscontro: «[…] per “attività di culto”, può intendersi la “pratica religiosa […] riservata ai credenti di una determinata fede” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 181/2013) o […] “la celebrazione di funzioni religiose riservate ai credenti di una determinata fede, la diffusione del relativo credo, la formazione degli aderenti e dei ministri religiosi” (Consiglio di Stato, Sez. I, n. 3417/2015). […] Sulla base della definizione o elencazione delle “attività di culto” elaborata dal Consiglio di Stato, la collocazione delle stesse tra le attività diverse, ai sensi dell’articolo 6 del d. lgs. 117/2017 appare problematica, data la necessaria strumentalità di queste ultime rispetto alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5. […] le attività di culto (che costituiscono la principale ragion d’essere degli enti religiosi) sono “altro” rispetto a quelle disciplinate dal Codice […] deve ritenersi, in definitiva, che l’ente religioso eserciterà le attività di culto nell’osservanza della disciplina propria degli enti religiosi; le stesse resteranno estranee all’ambito del Terzo settore […]. Per altro verso, le norme del Codice del Terzo settore si applicheranno agli enti religiosi civilmente riconosciuti al verificarsi delle condizioni di cui al citato articolo 4, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 15 aprile 2019, n. 3734, D. Lgs. n. 117/2017. Attività di culto. Richiesta parere. Riscontro: «[…] per “attività di culto”, può ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 9 del 21 aprile 2022: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS: «[…] La relazione giurata sulla consistenza del patrimonio, sulla quale si baserà l’attestazione effettuata dal notaio, dovrà essere prodotta anche con riferimento alle associazioni non riconosciute già iscritte al RUNTS, o a quelle che richiedano l’iscrizione, ove intendano ottenere la personalità giuridica […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 9 del 21 aprile 2022: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] L’assenza del fine lucrativo costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. L’adeguamento qui è obbligatorio […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] L’assenza del fine lucrativo costituisce un preciso elemen...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in questo caso, l’obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del codice) si ritiene adempiuto attraverso l’inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell’ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] L’articolo 18, in tema di assicurazione obbligatoria dei volontari, non riguardando profili organizzativi interni dell’ente, ma un obbligo di natura pubblicistica, non richiede alcuna modifica statutaria, trovando esso immediata applicazione nei con-fronti di tutti gli ETS che si avvalgono di volontari […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] L’articolo 18, in tema di assicurazione obbligatoria dei v...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 15 aprile 2019, n. 3734, D. Lgs. n. 117/2017. Attività di culto. Richiesta parere. Riscontro: «[…] per “attività di culto”, può intendersi la “pratica religiosa […] riservata ai credenti di una determinata fede” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 181/2013) o […] “la celebrazione di funzioni religiose riservate ai credenti di una determinata fede, la diffusione del relativo credo, la formazione degli aderenti e dei ministri religiosi” (Consiglio di Stato, Sez. I, n. 3417/2015). […] Sulla base della definizione o elencazione delle “attività di culto” elaborata dal Consiglio di Stato, la collocazione delle stesse tra le attività diverse, ai sensi dell’articolo 6 del d. lgs. 117/2017 appare problematica, data la necessaria strumentalità di queste ultime rispetto alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5. […] le attività di culto (che costituiscono la principale ragion d’essere degli enti religiosi) sono “altro” rispetto a quelle disciplinate dal Codice […] deve ritenersi, in definitiva, che l’ente religioso eserciterà le attività di culto nell’osservanza della disciplina propria degli enti religiosi; le stesse resteranno estranee all’ambito del Terzo settore […]. Per altro verso, le norme del Codice del Terzo settore si applicheranno agli enti religiosi civilmente riconosciuti al verificarsi delle condizioni di cui al citato articolo 4, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 15 aprile 2019, n. 3734, D. Lgs. n. 117/2017. Attività di culto. Richiesta parere. Riscontro: «[…] per “attività di culto”, può ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] l’ETS si qualifica come tale per l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, tra quelle individuate nell’elenco contenuto nell’articolo 5 del codice, rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Pertanto, l’indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell’ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l’individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell’articolo 5 comma 1. […] Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell’ente […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] l’ETS si qualifica come tale per l’esercizio, in via esclu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - In Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota direttoriale n. 11379 del 4 agosto 2022, Articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”, sono esplicitate le caratteristiche che consentono di definire una data attività come di “interesse sociale” o di “particolare interesse sociale”.
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] l’ETS si qualifica come tale per l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, tra quelle individuate nell’elenco contenuto nell’articolo 5 del codice, rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Pertanto, l’indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell’ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l’individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell’articolo 5 comma 1. […] Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell’ente […]».
    - In Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota direttoriale n. 11379 del 4 agosto 2022, Articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Nozione di “inte...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] La raccolta fondi di cui all’articolo 7, è una facoltà concessa dal legislatore agli enti iscritti al Registro, a prescindere dalla sussistenza di una specifica disposizione dello statuto: l’inserimento di quest’ultima non appare pertanto necessaria affinché un ETS possa legittimamente raccogliere fondi presso il pubblico […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] La raccolta fondi di cui all’articolo 7, è una facoltà con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 19 maggio 2021, n. 107, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 19 maggio 2021, n. 107, Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse, art. 3: «1. Le attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni: a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore; b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore. 2. Nel documentare, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle attività di cui all’articolo 6 del medesimo decreto, l’organo di amministrazione dell’ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1.3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo settore anche: a) i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto. 4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 19 maggio 2021, n. 107, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 19 maggio 2021, n. 107, Regolamento ai sensi dell’articolo 6 d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 19 maggio 2021, n. 107, Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse, art. 2: «Le attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 19 maggio 2021, n. 107, Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] L’esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricompre-se nell’elenco di cui all’articolo 5 è facoltativo; tuttavia, qualora l’ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell’articolo 6 del codice, a due condizioni: 1) che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare); 2) che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall’atto costitutivo o dallo statuto […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] L’esercizio di attività diverse rispetto a quelle di inter...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 12 aprile 2019, n. 3650, Statuti degli enti del terzo settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità. Artt. 4, comma 1, 5 comma 1 e 21: «[…] l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito - e come tale non conoscibile - l’oggetto sociale. La varietà dei possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” testimonia della volontà del legislatore di garantire agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione della/delle attività attraverso le quali […] conseguire le finalità associative […]. Tale autonomia, d’altro canto, non può portare ad eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità […]».
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 22 maggio 2020, n. 4477, Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D. Lgs. 117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale: «[…] l’oggetto sociale, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, non può risultare indefinito. È quel che avviene in caso di una previsione statutaria che elenchi pedissequamente tutte o quasi le attività di cui all’articolo 5: non si tratta di un (malinteso) esercizio di autonomia ma del mancato rispetto (quantunque involontario) del principio di trasparenza, in primo luogo a danno di coloro cui è precluso aderire “ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità” […]».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 6, Indicazione nello statuto delle attività esercitate dall’Ente, 19 gennaio 2021: «[…] Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) gli enti del Terzo Settore devono esercitare, per poter essere tali, “in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale”. […] Il primo comma dell’art. 5 del CTS individua le attività che si considerano di interesse generale […] L’elenco appare […] tassativo […] In proposito si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le note n. 3650 del 12 aprile 2019 e n. 4477 del 22 maggio 2020, ha ritenuto che non sia possibile indicare nell’oggetto sociale dell’Ente tutte le attività elencate all’art. 5 CTS, giacché altrimenti si eluderebbero gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati di aderire a un ente di cui siano chiaramente identificate attività e finalità. […] La norma contenuta nell’art. 5 CTS non impone, invece, di indicare le attività dell’ETS riproducendo nel suo atto costitutivo l’esatto contenuto di una o più delle lettere di cui si compone il primo comma dell’articolo; la formulazione lessicale scelta nella redazione dell’oggetto sociale può dunque discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 12 aprile 2019, n. 3650, Statuti degli enti del terzo settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle final...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] necessità della previsione statutaria che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l’approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa) e al bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] necessità della previsione statutaria che menzioni, tra le...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 17146 del 15 novembre 2022, Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore: «[…] le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti […] [c]ostituiscono […] documenti che, concorrendo alla formazione della volontà dell’organo competente ad approvare il bilancio, […] […] [n]on possono […] essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato, che l’ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione […]».
    Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] necessità della previsione statutaria che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l’approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa) e al bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 17146 del 15 novembre 2022, Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore: «[…] le rel...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 3, Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l’iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica, 27 ottobre 2020: «[…] La verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica, costituente altresì presupposto per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS. […] si ritiene legittimo applicare la previsione contenuta in proposito nell’art. 42-bis, comma 2, codice civile […] la quale fissa in 120 giorni la data di aggiornamento della documentazione prevista per la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 3, Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l’iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 9, Verifica delle condizioni per l’iscrizione nel RUNTS dell’ente già in possesso di personalità giuridica, 23 novembre 2021: «A seguito dell’avvio dell’operatività del RUNTS, […] la verifica delle condizioni (compreso il patrimonio minimo) richieste per l’iscrizione nel registro stesso dell’ente già in possesso di personalità giuridica è attribuita in via esclusiva al notaio che ha verbalizzato la delibera del competente organo di adeguamento dello statuto al CTS. […] è escluso l’onere dell’ente di effettuare alcuna comunicazione o chiedere l’approvazione delle modifiche statutarie all’Autorità preposta alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche (Prefettura, Regione o Provincia autonoma) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 9, Verifica delle condizioni per l’iscrizione nel RUNTS dell’ente già in possesso di personalità giuridica, 23 novembre 2021: «A seguito dell’avvio dell’oper...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 9, Verifica delle condizioni per l’iscrizione nel RUNTS dell’ente già in possesso di personalità giuridica, 23 novembre 2021: «[…] Laddove, avendo il notaio comunicato agli amministratori dell’ente di non ritenere sussistenti le condizioni richieste per l’iscrizione nel RUNTS, la domanda di iscrizione sia stata ugualmente presentata dagli amministratori, la relativa verifica è rimessa all’ufficio del RUNTS (in aggiunta alla verifica di regolarità formale della domanda e della documentazione) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Normative, L’avvio del RUNTS. Indicazioni operative, in CNN Notizie del 9 marzo 2022: «[…] L’art. 22, comma 3, CTS, specifica che la comunicazione con cui il notaio dichiara di non ritenere sussistenti le condizioni per l’iscrizione debba essere motivata. Si ritiene in proposito che in tale comunicazione debbano essere indicate in maniera specifica le ragioni che hanno portato a tale conclusione, al fine di consentire ai fondatori e agli amministratori o, in mancanza, a ciascun associato, di valutare consapevolmente il successivo comportamento da adottare e che potrebbe consistere o nel rivolgersi direttamente all’ufficio del RUNTS, o nell’accogliere i rilievi del notaio attivandosi per reperire i requisiti necessari per l’iscrizione, o, ancora, nell’abbandono di ogni pretesa. Né l’art. 22 CTS, né l’art. 19 d.m. 15 settembre 2020 fissano le modalità con le quali procedere alla predetta comunicazione che, quindi, può avvenire con qualsiasi mezzo. Poiché, però, dal giorno del ricevimento della comunicazione decorre il termine di trenta giorni per chiedere l’iscrizione all’ufficio del RUNTS, è opportuno utilizzare un mezzo che consenta di verificare con un minimo di certezza la data del ricevimento e, quindi, si suggerisce il ricorso a strumenti quali la raccomandata con avviso di ricevimento o la posta certificata o, ancora, la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 9, Verifica delle condizioni per l’iscrizione nel RUNTS dell’ente già in possesso di personalità giuridica, 23 novembre 2021: «[…] Laddove, avendo il notaio ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 9 del 21 aprile 2022: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS: «[…] uno degli elementi del controllo notarile di legalità […] concerne la sussistenza del patrimonio minimo […]: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica […]. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale […]. La ragione […] è legata alle vicende del ciclo di vita dell’ente, preesistente all’iscrizione: il patrimonio, ritenuto all’epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una deminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l’attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 9 del 21 aprile 2022: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Normative, L’avvio del RUNTS. Indicazioni operative, in CNN Notizie del 9 marzo 2022: «[…] Sebbene, allora, gli indici testuali che emergono dal combinato disposto degli artt. 22 CTS e 17 e 18 d.m. 15 settembre 2020 non forniscano elementi di assoluta certezza, si segnala che, in tale prima fase applicativa e in attesa di eventuali indicazioni normative o regolamentari, la soluzione maggiormente prudenziale è la seguente: anche con riferimento agli enti già riconosciuti come persone giuridiche dall’autorità amministrativa ai sensi del d.p.r. 361/2000, dato che gli stessi non risultano esser stati assoggettati allo stesso regime di controllo del patrimonio caratteristico del CTS (nel quale si prevede un sistema di tutela della sua integrità), la verifica della consistenza patrimoniale dell’ente dovrebbe effettuarsi avvalendosi della relazione giurata prevista dall’art. 22, comma 4, CTS. Poiché, inoltre, il CTS non indica quale debba essere l’aggiornamento temporale della relazione giurata di stima, in mancanza di altri riferimenti normativi si ritiene legittimo applicare il termine stabilito nel comma 2 dell’art. 42-bis, c.c., dove si fissa in centoventi giorni la data di aggiornamento dei documenti richiesti per la trasformazione degli enti non profit […]»fn>
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 9 del 21 aprile 2022: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS: La «[…] attestazione [del notaio] dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda […]. […] il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l’ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell’organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all’articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell’istanza (ultimo bilancio d’esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l’attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all’atto pubblico ed essere depositati unitamente all’istanza presso il competente ufficio del RUNTS […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Normative, L’avvio del RUNTS. Indicazioni operative, in CNN Notizie del 9 marzo 2022: «[…] Sebbene, allora, gli indici testuali che emergono da...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 9 del 21 aprile 2022: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS: «[…] La relazione giurata sulla consistenza del patrimonio, sulla quale si baserà l’attestazione effettuata dal notaio, dovrà essere prodotta anche con riferimento alle associazioni non riconosciute già iscritte al RUNTS, […] ove intendano ottenere la personalità giuridica […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 9 del 21 aprile 2022: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, prevista dall’articolo 10 per gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese, si deve considerare come una facoltà riconosciuta dalla legge, dalla quale pertanto, non discende un obbligo di adeguamento statutario […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico af...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 9 del 21 aprile 2022: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS: «[…] il trust non è un soggetto giuridico, ma piuttosto un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non rilevando ai fini della conformazione della soggettività giuridica l’attribuzione della soggettività tributaria. L’affermata inesistenza della soggettività giuridica del trust, ovvero la non configurabilità di esso come ente, ne preclude la possibilità di essere ricompreso all’interno del Terzo settore […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 9 del 21 aprile 2022: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5, Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di ETS, 12 gennaio 2021: «[…] Con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all’ente […] Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000. L’aggiornamento di detta perizia dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea […] Non sussistendo specifiche previsioni in argomento, l’esperto può essere nominato dall’associazione […]. Poiché l’operazione portante l’ottenimento della personalità giuridica di un’associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l’elenco dei creditori dell’ente, prescritto per la perizia richiesta dall’art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Normative, L’avvio del RUNTS. Indicazioni operative, in CNN Notizie del 9 marzo 2022: «[…] Considerato, altresì, che la disciplina dell’art. 16, comma 2, d.m. 15 settembre 2020 - che come precisato è dettata per gli enti di nuova costituzione - è richiamata nell’art. 18 nei limiti della compatibilità, l’eventualità che tali enti, sebbene titolari di somme di denaro non inferiori a quanto prescritto dall’art. 22, comma 4, CTS, siano titolari di ulteriori rapporti di valore patrimoniale negativo, induce a suggerire l’opportunità di richiedere la relazione giurata prevista dall’art. 22, comma 4, CTS, che attesti l’effettiva consistenza patrimoniale degli stessi. Trattasi di soluzione che, sebbene non imposta espressamente dal dettato normativo, appare coerente con il fatto che l’applicazione dell’art. 16 d.m. 15 settembre 2020 alle fattispecie regolate dagli artt. 17 e 18 dello stesso debba avvenire nei limiti della compatibilità e che si rende opportuna in ragione della responsabilità connessa al procedimento di iscrizione regolato dall’art. 22 CTS. Si ritiene, peraltro, che in applicazione dell’art. 42-bis c.c. detta relazione debba esser stata redatta in data non anteriore a centoventi giorni e che l’esperto possa essere nominato dall’associazione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5, Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: per «[…] ODV […], APS […], enti filantropici […], imprese sociali […], cooperative sociali […], società di mutuo soccorso […] l’eventuale utilizzo della locuzione “Ente del terzo settore” nella corrispondenza o l’integrazione della denominazione sociale con l’ulteriore acronimo ETS costituisce una […] facoltà […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: per «[…] ODV […], APS […], enti filantropici […], imprese socia...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 1, Indicazione di “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione degli enti di cui al D. Lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Prima dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sul presupposto dell’iscrizione allo stesso, gli enti che vogliono assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 possono, in sede costitutiva o deliberativa, inserire nella propria denominazione l’indicazione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”, fermo restando che l’utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. […] Pertanto, […] nelle more dell’istituzione del Registro, nessun ente può utilizzare nella propria denominazione le locuzioni “ETS”, “Ente del Terzo Settore” o altre a queste equipollenti; […] gli enti, di nuova costituzione o già costituiti, che vogliano far parte degli Enti del Terzo Settore, possono […] inserire nella propria denominazione una o entrambe le indicazioni richieste dall’art. 12 CdTS, fermo restando il divieto di utilizzo delle medesime sino all’iscrizione nel Registro […]».
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] l’acronimo ETS, potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l’ente sarà iscritto nel RUNTS […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 1, Indicazione di “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione degli enti di cui al D. Lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 genn...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Si veda anche la precedente voce “P.1.3. - Associati” in questo stesso capitolo del presente volume.
    - Si veda anche la precedente voce “P.1.3. - Associati” in questo stesso capitolo del presente volume.
    (27)(27)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati: «[…] Deriva da qui la contrarietà alle disposizioni codicistiche di clausole che vietino tout court l’ammissione di nuovi associati o di clausole che permettano a chiunque indiscriminatamente di essere ammessi oppure ancora di clausole che rimettano al mero arbitrio degli amministratori le decisioni in merito all’ammissione di nuovi associati […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati: «[…] Con riferimento all’assenza di condanne penali, si ritiene che il requisito in questione possa legittimamente prevedersi ed imporsi per statuto ogniqualvolta venga in esame un reato per sua natura incompatibile con le finalità associative e/o con le attività svolte dall’associazione di cui trattasi […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati: «[…] la previsione del requisito della maggior età ai fini dell’ammissione potrebbe non essere coerente con specifiche finalità civiche o solidaristiche (quali a mero titolo di esempio la lotta alla discriminazione, […]); lo stesso requisito della maggior età, in ragione della potenziale intrinseca pericolosità delle attività di riferimento, potrebbe invece risultare ammissibile nel caso di un’associazione che operi nel settore della protezione civile […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati: «[…] un requisito consistente nel possesso di un determinato titolo di studio potrebbe non superare l’esame svolto alla luce dei parametri di non discriminazione, ragionevolezza e coerenza […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] la necessità ai fini dell’adesione di una presentazione da parte di uno o più soci non [rispetta] il principio secondo cui le associazioni del Terzo settore devono avere carattere aperto: la presenza di limitazioni […] nei confronti di quanti, ritenendo di condividere le finalità associative e essendo disposto ad assoggettarsi ai doveri statutari chiedano di aderire, è ammissibile per i circoli privati, comunque tutelati dal principio di costituzionale di libertà associativa e costituiti ai sensi dell’art. 36 del codice civile; non per le associazioni del Terzo settore […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] la necessità ai fini dell’adesione di una...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 140-2019/I, Associazione non riconosciuta e clausola di esclusione, in CNN Notizie del 28.7.2020: «[…] si è osservato che la necessaria democraticità delle associazioni non intacca il potere dell’associazione di decidere in via autonoma, anche in base a valutazioni fondate su indici particolarmente restrittivi, chi può entrare a far parte del novero dei propri iscritti e chi invece dovrà restarne fuori, non potendo essere considerato un diritto soggettivo quello di essere inseriti fra i membri di un ente collettivo […]. In altri termini, l’applicazione del metodo democratico alle associazioni non comporta una limitazione all’utilizzo del potere di esclusione dei soci, purché ricorrano gravi motivi e si proceda preventivamente alla rituale contestazione degli addebiti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 140-2019/I, Associazione non riconosciuta e clausola di esclusione, in CNN Notizie del 28.7.2020: «[…] si è osservato che la necessaria democr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati: «[…] Quanto [alla] previsione di un requisito volto ad escludere [chi] abbia assunto nei confronti dell’associazione posizioni diffamatorie […], si ritiene che un’associazione, […], possa pretendere dai soci […] una condotta “pubblica” in linea con i valori e le finalità che caratterizzano l’associazione stessa; il che rende ipotizzabile la previsione di regole che consentano […] di adottare provvedimenti anche di espulsione nei confronti di un associato qualora l’interessato abbia espressamente e pubblicamente manifestato idee o posto in essere comportamenti apertamente contrastanti con detti valori e finalità […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] la […] violazione […]» di «[…] obblighi che il socio assume aderendo all’associazione […]» «[…] può essere motivo di perdita della qualità di socio […]» «[…] nei casi e con le forme previsti dallo statuto […]»: ad esempio, «[…] gli obblighi […] di rispetto dello statuto e dei regolamenti associativi, di correttezza nei rapporti con gli altri associati e con gli organi associativi, di regolare versamento della quota associativa […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] la […] violazione […]» di «[…] obblighi c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (35)(35)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Gli statuti devono altresì necessariamente conformarsi al dettato dell’articolo 15, comma 3, in tema di diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Gli statuti devono altresì necessariamente conformarsi al ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] le limitazioni statutarie al numero dei soci o alla numerosità di una categoria di soci rispetto alle altre nonché la necessità ai fini dell’adesione di una presentazione da parte di uno o più soci non rispettano il principio secondo cui le associazioni del Terzo settore devono avere carattere aperto: la presenza di limitazioni (numeriche o personali) nei confronti di quanti, ritenendo di condividere le finalità associative e essendo disposto ad assoggettarsi ai doveri statutari chiedano di aderire, è ammissibile per i circoli privati, comunque tutelati dal principio di costituzionale di libertà associativa e costituiti ai sensi dell’art. 36 del codice civile; non per le associazioni del Terzo settore […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] le limitazioni statutarie al numero dei s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 4 marzo 2020, n. 2243, Codice del Terzo settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo settore. Prime indicazioni: «[…] la situazione di controllo “di diritto” possa verificarsi laddove l’atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto escluso […] la maggioranza dei voti esercitabili nell’organo assembleare, di indirizzo o nell’organo amministrativo […]. Giova evidenziare […] che la descritta situazione di controllo ricorre altresì nella circostanza nella quale, in presenza di una pluralità di soggetti esclusi facenti parte dell’ente, che singolarmente considerati non dispongano della maggioranza dei voti nell’organo assembleare o nell’organo di amministrazione, la sommatoria degli stessi produce parimenti la disponibilità della maggioranza dei voti […]. […] per altro verso deve considerarsi ammissibile la possibilità per le amministrazioni pubbliche e per gli altri enti esclusi dalla qualifica di ETS di partecipare alle organizzazioni del Terzo settore, purché tale partecipazione non si traduca nell’esercizio da parte dei soggetti “esclusi” di un’influenza dominante sull’ETS […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 4 marzo 2020, n. 2243, Codice del Terzo settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati: «[…] le richiamate previsioni normative, lungi dall’attribuire al terzo un incondizionato diritto all’ammissione, mirano a tutelare l’interesse degli associati a che del rapporto associativo entrino a far parte quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione del rapporto associativo […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Con riferimento al comma 3 [dell’art. 23, d. lgs. 117/2017], considerato che in assenza di specifica disposizione statutaria il candidato aderente avrebbe il diritto di appellarsi all’assemblea dei soci ed essa avrebbe l’obbligo di pronunciarsi nella prima occasione utile, la deroga potrà riguardare sia l’individuazione di un organo diverso dall’assemblea, incaricato della decisione, sia di un diverso termine trascorso il quale la richiesta di riesame non sia più azionabile, fermo il diritto di chiedere il riesame della decisione […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Con riferimento al comma 3 [dell’art. 23, d. lgs. 117/2017...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] L’ambito di derogabilità del comma 2 [dell’art. 23, d. lgs. 117/2017] riguarda chiaramente il lasso temporale entro il quale l’ente competente deve assumere una decisione circa la richiesta di ammissione; non sembra si possa invece estendere alla possibilità di non motivare la deliberazione, considerato che tale eventualità non sarebbe coerente con la previsione secondo cui i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura devono essere esplicitati nello statuto e conseguentemente resi pubblici attraverso il deposito presso l’Ufficio del RUNTS. Detti requisiti, secondo quanto previsto dall’articolo 21, non devono avere carattere discriminatorio, ma, ove presenti, devono essere declinati in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] L’ambito di derogabilità del comma 2 [dell’art. 23, d. lgs...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (41)(41)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] Con riferimento […] ai restanti enti del Terzo settore, il silenzio del legislatore assume un significato ancora diverso: se nel caso di APS e ODV il legislatore ha posto limiti e vincoli alla possibilità di avvalersi del lavoro retribuito degli associati, nulla prevedendo con riferimento alle altre tipologie di enti, anche a disciplina particolare, deve ritenersi che nei confronti di tali tipologie trovi spazio il generale principio di autonomia degli enti all’interno dei limiti stabiliti dalla legge […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] Con riferimento […] ai restanti enti del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] La differenziazione tra categorie può essere fatta con riferimento alla scelta degli appartenenti ad una specifica categoria di garantire un maggior impegno rispetto alla generalità degli associati (ad esempio con un supporto economico maggiorato rispetto alla quota associativa ordinaria); oppure di prevedere una differenziazione sotto il profilo della tipologia di attività da svolgere (ad es. nel caso in cui determinate attività, sia pure svolte a titolo volontario e quindi gratuito, necessitino, in virtù della specifica disciplina, di una qualifica o un titolo professionale per essere svolte); ma non può comportare in capo a chi non appartenga ad esse una riduzione o limitazione dei diritti associativi di partecipare alle decisioni e concorrere alla determinazione degli indirizzi dell’ente […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] La differenziazione tra categorie può ess...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (43)(43)
    - Si veda anche la precedente voce “P.1.4 - Assemblea degli associati” in questo stesso capitolo del presente volume.
    - Si veda anche la precedente voce “P.1.4 - Assemblea degli associati” in questo stesso capitolo del presente volume.
    (44)(44)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] Lo statuto può, comunque, alternativamente prevedere: […] che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto; […] la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione […]; […] la riunione si possa tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione; […] spetti all’organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] Lo statuto può, comunq...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (45)(45)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] La natura precettiva dell’articolo 25, in tema di competenze dell’assemblea, postula l’obbligatorietà del relativo adeguamento statutario […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] La natura precettiva dell’articolo 25, in tema di competen...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (46)(46)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Analoga considerazione […]» «[…] in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati […]» «[…] deve essere svolta con riferimento al potere di rappresentanza in assemblea […]» «[…] non essendo la norma derogabile in peius nei confronti dell’associato […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Analoga considerazione […]» «[…] in coerenza con i princip...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (47)(47)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] le delibere volte a modificare l’atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. […] Il codice civile consente alle associazioni riconosciute di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto (“se in essi non è diversamente disposto”, art. 21 comma 2) […]. Qualora tuttavia gli associati intendano discostarsi dalle disposizioni codicistiche, occorre ricordare che il principio democratico cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell’ambito del Terzo settore […] e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell’organo assembleare, impone che l’approvazione delle modifiche dello statuto, “lex specialis” regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell’organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell’organizzazione dell’ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico […]»; «[…] per le associazioni non riconosciute l’ordinamento interno è regolato “dagli accordi degli associati” ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l’applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute […]».
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 9 luglio 2020, n. 6214, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore: «[…] se un’assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata [la numerosità degli associati e l’impossibilità di raggiungere il quorum per assenteismo] potrebbero al contrario costituire un indice dell’impossibilità di funzionamento dell’associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l’eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] le delibere volte a modificare l’atto costitutivo e lo sta...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (48)(48)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] in via ordinaria le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti […]»; «[…] per le associazioni non riconosciute l’ordinamento interno è regolato “dagli accordi degli associati” ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l’applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] in via ordinaria le deliberazioni dell’assemblea sono pres...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (49)(49)
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà […] necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il codice civile consente alle associazioni riconosciute di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto (“se in essi non è diversamente disposto”, art. 21 comma 2), mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di scioglimento […]»; «[…] per le associazioni non riconosciute l’ordinamento interno è regolato “dagli accordi degli associati” ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l’applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute […]».
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devolu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (50)(50)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] il notaio e il presidente dell’assemblea non dovranno trovarsi nel medesimo luogo fisico […]».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] resta da chiedersi se, qualora si preveda lo svolgimento dell’assemblea con modalità “mista”, convocandola presso un luogo fisico ma ammettendo la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, possa essere evitata la compresenza nel predetto luogo di convocazione del presidente e del segretario della riunione. La risposta è affermativa […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] il notaio e il presidente dell’assemblea non dovranno trovarsi nel medesimo luogo fisico […]».
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    (51)(51)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] Laddove […] lo statuto dell’ente preveda che la convocazione dell’assemblea indichi il luogo di svolgimento della stessa, senza richiedere la presenza fisica degli aventi diritto, si deve ritenere che nulla impedisca all’organo amministrativo di prevedere nell’avviso di convocazione la facoltà per gli aventi diritto di partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, stante che detta facoltà agevola l’esercizio dei diritti di partecipazione alla vita associativa da parte di chi abbia, per diversi motivi (distanza geografica, ridotto preavviso o altro), difficoltà a farlo mediante la presenza fisica […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] Laddove […] lo statuto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (52)(52)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] mancando una specifica disciplina legale che richieda la compresenza fisica degli aventi diritto nello stesso luogo (o che subordini lo svolgimento delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione alla previsione statutaria) e non rinvenendosi nell’ordinamento principi generali contrari, si deve ritenere che le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi privi della qualifica di ETS, in assenza di diversa previsione statutaria, possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] mancando una specifica...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (53)(53)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] Con […] riferimento agli enti dotati della qualifica di ETS, deve essere sottolineato che l’art. 24, comma 4, del Codice del Terzo settore, sul punto, così si esprime: “L’atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione […] purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota”. Questa disposizione, se interpretata letteralmente, subordina per gli ETS la possibilità di svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ad un’espressa previsione dello statuto o dell’atto costitutivo […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 12, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] Con […] riferimento ag...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (54)(54)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] la redazione del verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute […]) può essere differita, in applicazione analogica di quanto previsto nell’art. 2375 c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] la redazione del verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute […...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (55)(55)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] le norme in materia di verbalizzazione dei fatti avvenuti e delle decisioni assunte nell’adunanza assembleare di cui all’art. 2375 c.c. sono applicabili per analogia alle associazioni riconosciute o non riconosciute» […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] le norme in materia di verbalizzazione dei fatti avvenuti e delle decisioni assunte nell’aduna...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (56)(56)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] Il verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute) può essere sottoscritto solo dal Notaio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 75/2020, Verbalizzazione riunioni enti primo libro: «[…] Il verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute) può essere sott...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (57)(57)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] il comma 2 [dell’art. 24, d. lgs. 117/2017] […] si caratterizza in termini di imperatività nel primo periodo (“Ciascun associato ha un voto”) […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] il comma 2 [dell’art. 24, d. lgs. 117/2017] […] si caratte...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (58)(58)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati, principi inderogabili di tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa, impongono agli statuti di assicurare a qualunque associato, indipendentemente dalla suddivisione della base associativa in “categorie” differenziate tra loro, la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali. […] Pertanto, è assolutamente contrario ai principi del Codice che solo alcuni associati (quelli che nel caso sopra esposto erano definiti “effettivi” ed eventualmente i cd. “privilegiati”) abbiano la pienezza dell’elettorato attivo […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] i principi di democraticità, pari opportu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (59)(59)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] Un’eventuale riduzione dei diritti associativi […] non potrebbe farsi discendere da una partecipazione non assidua alle attività sociali, sia che esse consistano ad esempio nel presenziare ad eventi associativi o alle sedute assembleari, sia che abbiano la natura di prestazioni volontarie (che per definizione devono essere spontanee). I diritti di partecipazione sottintendono infatti anche la facoltà di astenersi temporaneamente dalla stessa o di sceglierne liberamente l’intensità […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] Un’eventuale riduzione dei diritti associ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (60)(60)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] derogabile con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell’esercizio del diritto di voto, ex articolo 24, comma 1, che, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile in peius nei confronti dell’associato […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] derogabile con specifica clausola statutaria è il periodo ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Si veda anche la precedente voce “P.1.5 - Amministrazione e rappresentanza” in questo stesso capitolo del presente volume.
    - Si veda anche la precedente voce “P.1.5 - Amministrazione e rappresentanza” in questo stesso capitolo del presente volume.
    (2)(2)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Con riferimento all’organo di amministrazione, disciplinato nell’articolo 26, i commi 1 e 2 hanno portata inderogabile, con conseguente obbligatorietà dell’adeguamento statutario […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Con riferimento all’organo di amministrazione, disciplinat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 16 settembre 2020, n. 9313, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore. Richiesta parere: «È «[…] utile, in proposito, ricordare che l’intero Codice del Terzo settore, come pure la legge delega da cui esso è scaturito trovano il proprio fondamento negli articoli 2 e 118 Cost., e nel principio di autonomia che caratterizza il complesso degli enti che operano nel Terzo settore […]. […] risulta difficoltosa e forse inappropriata una risposta univoca al quesito prospettato [se l’organo amministrativo di un ente del Terzo settore possa essere monocratico]; la stessa dovrebbe invece tenere conto […] della molteplicità delle tipologie e delle caratteristiche dei soggetti collocati all’interno del Terzo settore, partendo dal presupposto che la struttura organizzativa dovrebbe essere una conseguenza, ragionevole e coerente, della natura, della vocazione dell’ente, dello stadio vitale in cui esso si trova, delle modalità più razionali che esso individua per perseguire le proprie finalità ultime e il proprio oggetto sociale […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 16 settembre 2020, n. 9313, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 16 settembre 2020, n. 9313, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore. Richiesta parere: «[…] Conseguentemente […] [si ritiene] la preferibilità di una composizione collegiale dell’organo di amministrazione nel caso delle associazioni e per altro verso, la possibilità di un amministrazione monocratica nelle fondazioni […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 16 settembre 2020, n. 9313, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 16 settembre 2020, n. 9313, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore. Richiesta parere: «[…] in termini di […] residualità si può configurare l’ipotesi […] in cui, nel caso di associazioni in fase di costituzione, l’individuazione nell’atto costitutivo di un organo di amministrazione monocratico temporaneo con il rinvio ad una integrazione elettiva dell’organo stesso entro un determinato periodo […] o anticipatamente qualora si sia raggiunto un numero di soci superiore al minimo […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 16 settembre 2020, n. 9313, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] L’art. 2386 cod. civ. dispone […] che nelle società di capitali, qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, i rimanenti provvedano alla loro sostituzione […]. […] occorre esplorare la compatibilità […]» di tale norma «[…] con la disciplina in materia di ETS, dato che la stessa non è contemplata tra i vari articoli in materia di società di capitali cui il CTS espressamente rinvia. […] la praticabilità dell’istituto della cooptazione appare […] problematica per gli enti costituiti in forma associativa […] mentre nel caso delle società di capitali la preminente esigenza, a tutela dell’interesse economico dell’impresa, della continuità della gestione potrebbe sia pure temporaneamente mettere in secondo piano i poteri assembleari, per le associazioni del Terzo settore l’elettività delle cariche da parte dell’assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell’intero corpo associativo, distinto dall’organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti. Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] L’art. 2386 cod. civ. dispone […] che nel...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] sono da ritenersi […] legittime le […] disposizioni statutarie che prevedano la decadenza automatica degli amministratori che senza valide giustificazioni non partecipino ad un certo numero consecutivo di riunioni dell’organo di cui fanno parte […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] sono da ritenersi […] legittime le […] di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Qualora l’organo di amministrazione abbia natura collegiale, lo statuto deve prevedere le regole di funzionamento dello stesso (quorum di validità delle sedute, eventuale necessità di maggioranze qualificate per assumere le deliberazioni) o demandare la fissazione delle stesse ad apposito regolamento […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[…] Qualora l’organo di amministrazione abbia natura collegial...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] A una «[…] logica non discriminatoria ma anzi funzionale alla contendibilità delle cariche, vanno ricondotte eventuali previsioni statutarie che limitino il numero dei mandati consecutivi in capo agli eletti […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] A una «[…] logica non discriminatoria ma ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 7551 del 7 giugno 2021, Chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del Terzo Settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo settore. Richiesta parere: «[…] il Codice […] si limita a prevedere la nomina dell’organo [di controllo], senza individuare il soggetto cui essa spetti (soggetto che non è necessariamente un altro organo del medesimo ente, potendo essere anche un soggetto esterno) […]. La possibilità che competa ad un amministratore monocratico la nomina dell’organo di controllo sembrerebbe peraltro un’ipotesi “di scuola”, in concreto abbastanza irrealistica, considerato che in tal caso l’organo di amministrazione sarebbe chiamato a nominare il proprio controllore (e considerato il dettato dell’art. 2399 del c.c.) […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 7551 del 7 giugno 2021, Chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del Terzo Se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 7551 del 7 giugno 2021, Chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del Terzo Settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo settore. Richiesta parere: «[…] l’articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice postula la necessità che la nomina degli organi sociali trovi la sua fonte nella volontà dell’organo assembleare: tale volontà potrà essere declinata nello statuto sia nelle forme dell’elezione diretta del presidente da parte dell’assemblea, sia nelle forme dell’elezione indiretta da parte di un organo comunque eletto dall’assemblea (come nel caso del presidente la cui individuazione viene attribuita all’organo di amministrazione, che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare). […] Per altro verso, deve ritenersi contraria al dettato dell’articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice, […], ogni previsione statutaria che, lungi dal configurare un concorso di tutti gli associati alla nomina del presidente dell’associazione, […], riservi, al contrario, quest’ultima, ad esempio, ad una parte degli associati, ad un soggetto esterno o la affidi ad un’estrazione a sorte […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 7551 del 7 giugno 2021, Chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del Terzo Se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 7551 del 7 giugno 2021, Chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del Terzo Settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo settore. Richiesta parere: «[…] anche nell’ipotesi di elezione indiretta del presidente, proprio perché tale individuazione è comunque fondata su di una volontà assembleare, deve rimanere intatto in capo all’assemblea il potere di revoca nei confronti del presidente […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 7551 del 7 giugno 2021, Chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del Terzo Se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] Si pensi […] all’impossibilità di assumere l’incarichi di amministratore per chi risulti in una delle situazioni ostative previste dall’art. 2382 cc (art. 26, comma 2 CTS); o alla previsione statutaria di ulteriori requisiti al possesso dei quali sia condizionata l’assunzione dell’incarico: il CTS li riassume sotto la formula “specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza”, prevedendo che gli stessi possano essere mutuati da “codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore”. Tra essi, a titolo di esempio possono rientrare le previsioni di inconferibilità/incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi di natura politica, amministrativa, sindacale (anche per non trascinare l’ente in situazioni di direzione controllo o coordinamento da parte dei cd. “enti esclusi”); l’incompatibilità con incarichi associativi presso enti diversi o diversi livelli organizzativi del medesimo ente; la necessità di requisiti di professionalità (anche sotto forma di pregressa conoscenza dell’associazione, di precedente effettiva partecipazione alle attività dell’ente o di maturazione di precedenti esperienze in livelli organizzativi subordinati o in altre associazioni), l’assenza di condanne per reati diversi da quelli previsti dall’art. 2382 del c.c. ecc. […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] Si pensi […] all’impossibilità di assumer...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] Tali previsioni, finalizzate al miglior assolvimento dei compiti e delle funzioni connesse all’incarico, non violano l’uguaglianza e le pari opportunità tra i soci purché siano assistite dai canoni della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’adeguatezza e non siano tali da riservare di fatto l’accesso alle cariche e quindi alla gestione dell’associazione solo a una ridotta “rosa” di soggetti preindividuati o individuabili così da consentire loro il controllo e la gestione esclusiva dell’ente prevenendo ogni possibilità di ricambio interno […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] Tali previsioni, finalizzate al miglior a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: […] lo statuto può alternativamente prevedere, in relazione agli organi collegiali diversi dall’assemblea: […] che le riunioni si debbano tenere in un luogo fisicamente determinato, alla presenza personale degli aventi diritto; […]le riunioni si debbano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione; […] che le riunioni si possano tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione; […] che spetti a chi fa la convocazione stabilire, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, an...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: «[…] In assenza di contraria disposizione statutaria, le riunioni degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, diversi dalle assemblee, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, an...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, 10 maggio 2022: […] poiché nessuna norma impone la compresenza del presidente e del segretario della riunione deve ritenersi che, qualora si preveda lo svolgimento della riunione con modalità “mista”, convocandola presso un luogo fisico ma ammettendo la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, detta compresenza non sia necessaria […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, an...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] Ai fini della consistenza iniziale e della persistenza del “patrimonio minimo”, si suggerisce qui che la disponibilità, che ne è predicato necessario, imponga che le situazioni di vantaggio da calcolarsi nella somma algebrica siano tali da consentire uno sfruttamento immediato di ogni loro utilità economica da parte dell’ente: il che escluderebbe che siano computabili crediti aventi ad oggetto prestazioni di fare (servizi, per antonomasia). E, in assenza di addentellati nel linguaggio del CTS e considerando lo scarto morfologico e funzionale tra patrimonio minimo e capitale nominale delle società (sul quale subito ci si soffermerà), è altamente opinabile la legittimità del ricorso all’integrazione analogica del regime in esame degli enti del TS, avvalendosi della possibilità di computare nel capitale nominale di una società a responsabilità limitata i servizi conferiti se accompagnati da una cauzione o da una garanzia bancaria o assicurativa (art. 2464.6 c.c.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] Ai ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] Par certo che il “patrimonio minimo” di cui parla l’art. 22 CTS sia da concepirsi come “patrimonio netto”: una grandezza pecuniaria che, per l’art. 22.4 CTS, deve essere determinata o determinabile (“liquida”) e “disponibile”. […] Insomma, il “patrimonio minimo” è il risultato positivo della somma algebrica dei valori pecuniari, già determinati o stimati (e, in questo senso: liquidi), di situazioni soggettive liquidabili (nel senso di rimpiazzabili da moneta perché disponibili) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] Par...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] A tutela dell’interesse dei creditori, l’art. 22.5 CTS replica, seppur approssimativamente, la regola compendiata nel motto corrente tra i cultori del diritto delle società di capitali: “ricapitalizza, trasforma o sciogli”; ma assume come condizione per la sua applicazione solo la riduzione del patrimonio netto dell’ente ad un valore inferiore a quello del “patrimonio minimo” stabilito nel quarto comma, senza assegnare alcuna rilevanza al “patrimonio iniziale” richiesto nell’art. 21 CTS. Il valore della dotazione patrimoniale iniziale, ed in generale degli apporti tempo per tempo eseguiti da associati o fondatori, ad integrazione del patrimonio iniziale, non sembra avere alcuna rilevanza agli effetti dell’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 22.5. Sicché non è consentito assimilare concettualmente capitale sociale e patrimonio iniziale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] A t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] la ricostituzione del patrimonio, la trasformazione e la fusione sono necessariamente decisioni di uffici dell’ente (assemblea o “organo di amministrazione”) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] anche la fondazione prosegue l’attività in forma di associazione non riconosciuta: nel senso che l’ente resta fondazione, e non si trasforma (poiché il mutamento di qualificazione non può derivare da un fatto, ma solo da una decisione iscritta, trattandosi di persone giuridiche), ma i suoi amministratori non godono più dell’immunità prevista nell’art. 22.7, stante la loro inerzia. Dunque, quella fondazione prosegue l’attività soggiacendo al regime di una associazione riconosciuta per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale dei suoi amministratori […]»; «[…] Il fatto (prosecuzione) presuppone un’omissione o un “indugio” dell’organo amministrativo nel convocare l’assemblea o nel convocarsi per decidere il rimedio appropriato alla perdita; e, comunque, un’inerzia decisionale. Ma un supplemento di riflessione suggerisce che la locuzione “prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta” (che designa un fatto) funga, in realtà, da metonimia di un effetto: se l’attività prosegue, nonostante la perdita del “patrimonio minimo”, ciò espone gli amministratori alla personale e solidale responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte in nome dell’ente, ai sensi dell’art. 38 c.c. Si indica il fatto (prosecuzione dell’attività in forma di associazione riconosciuta) per farne l’antecedente di un effetto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] anc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] la ricostituzione del patrimonio, la trasformazione e la fusione sono necessariamente decisioni di uffici dell’ente (assemblea o “organo di amministrazione”) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] Quanto allo “scioglimento” (parola che designa di per sé un effetto), questo […] scaturisce immediatamente […] (b) dall’accertamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del sopravvento di una delle “cause di estinzione o scioglimento dell’ente”, previsto dall’art. 49 del CTS; dichiarazione e accertamento che le Amministrazioni adottano “anche d’ufficio” e che, comunicati agli Amministratori ed al Presidente del Tribunale, generano a carico degli Amministratori il divieto di nuove operazioni (art. 29 c.c.) e dunque, impongono una gestione meramente conservativa del patrimonio, preordinata al “passaggio delle consegne” all’ufficio di liquidazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] Qua...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] Quanto allo “scioglimento” […] Può anche scaturire da un atto ricognitivo dell’ente, con conseguente nomina dell’organo liquidatorio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2022/CTS, Patrimonio minimo e capitale minimo, alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del terzo Settore, in CNN Notizie, del 26.5.2022: «[…] Qua...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Si vedano anche le precedenti voci “P.1.6.4 - Trasformazione di associazione in fondazione”, “P.1.6.5 - Trasformazione di fondazione in associazione”, “P.1.7.1 - Fusione e scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni”, “P.1.7.1.1 - Termini”, “P.1.7.1.2 - Documenti”, “P.1.7.1.3 - Fusione e scissione trasformativa” in questo stesso capitolo del presente volume.
    - Si vedano anche le precedenti voci “P.1.6.4 - Trasformazione di associazione in fondazione”, “P.1.6.5 - Trasformazione di fondazione in associazione”, “P.1.7.1 - Fusione e scissione tra associazioni...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] non vi sarebbe al riguardo alcuna ragione per negare all’autonomia statutaria la possibilità di sopprimere il divieto in questione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] Ciononostante nulla sembra opporsi alla possibilità che la soppressione del divieto statutario e l’operazione straordinaria che era oggetto dell’abrogando divieto possano essere deliberate contestualmente, subordinando l’efficacia della trasformazione, fusione o scissione a quella dell’abrogazione del menzionato divieto statutario. Si tratta della tecnica delle decisioni “a cascata” ben nota alla prassi societaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] In ogni caso la soppressione della clausola statutaria di divieto, laddove si tratti di ente diverso da un’associazione non riconosciuta, non potrebbe avere efficacia immediata, atteso che: […] - nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni munite della qualifica di enti del Terzo settore, la modifica diretta alla soppressione della clausola di divieto è soggetta al peculiare procedimento “omologatorio notarile” di cui all’art. 22 del Codice ed in particolare alla disposizione secondo cui “Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] altrettanto potrebbe accadere per una fusione, laddove: - trattandosi di fusione per incorporazione, un ente del terzo settore sia incorporato in un ente sprovvisto di tale qualifica; - trattandosi di fusione propria, un ente del terzo settore partecipi ad una operazione di tal fatta nella quale l’ente risultante dalla fusione sia sprovvisto della medesima qualifica. Del resto la fusione di cui trattasi senza dubbio produce la cancellazione dell’ente del terzo settore fuso od incorporato dal Registro unico nazionale del Terzo settore, allo stesso modo in cui la società fusa o incorporata viene cancellata dal registro delle imprese […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] Se ne deve dedurre […] l’obbligo di devolvere preventivamente il patrimonio dell’ente ai sensi dell’articolo 9 del Codice, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale; […]. […] In particolare la devoluzione, in base all’articolo 9 del Codice del Terzo Settore, richiamato dall’art. 50, comma 2, del medesimo, deve avvenire “previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] in caso di trasformazione, il parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore può intervenire anche dopo la delibera di trasformazione o di fusione o scissione e prima dell’atto negoziale traslativo attuativo della devoluzione e come condizione di validità di quest’ultimo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] Ma anche una scissione può, a ben vedere, determinare la perdita dei requisiti in questione. Ciò appare indubbio laddove si tratti di scissione totale di un ente del terzo settore in favore di enti beneficiari tutti sprovvisti di tale qualifica. Ma alle medesime conclusioni dovrebbe addivenirsi anche: a) per la scissione parziale di un ente del terzo settore in favore di un ente sprovvisto di tale qualifica; b) per la scissione totale di un ente del terzo settore in favore di due enti, di cui solo uno sprovvisto della medesima qualifica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] per le scissioni sopra esaminate sub a) e b), l’obbligo di devoluzione opera con riguardo all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale, limitatamente alla frazione del patrimonio dell’ente scisso che viene assegnato a quello beneficiario sprovvisto della qualifica di ente del terzo settore […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] Se ne deve dedurre […] l’obbligo di devolvere preventivamente il patrimonio dell’ente ai sensi dell’articolo 9 del Codice, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale; […]. […] In particolare la devoluzione, in base all’articolo 9 del Codice del Terzo Settore, richiamato dall’art. 50, comma 2, del medesimo, deve avvenire “previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] in caso di trasformazione, il parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore può intervenire anche dopo la delibera di trasformazione o di fusione o scissione e prima dell’atto negoziale traslativo attuativo della devoluzione e come condizione di validità di quest’ultimo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] in questa ipotesi si può avere “continuità partecipativa degli associati” che possono divenire partecipanti della fondazione e quindi conservare la possibilità di influire sulle scelte future circa l’utilizzo e la destinazione del patrimonio tramite la partecipazione all’assemblea o all’organo di indirizzo comunque denominato previsto dall’art. 25 del codice del terzo settore; gli associati, infatti, divengono partecipanti della fondazione in quanto “conferenti” il patrimonio di destinazione e, in linea di principio, sono dotati tutti di medesimi poteri […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] in questa ipotesi si può avere “continuità partec...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] fermo restando che, come giustamente notato, sia nelle associazioni che nelle fondazioni di partecipazione del terzo settore si può, a norma dell’art. 24 del codice del terzo settore, derogare al voto capitario attribuendo ai “conferenti” un diritto di voto in assemblea commisurato all’entità del “conferimento” da ciascuno effettuato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 78-2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, in CNN Notizie del 25.5.2020: «[…] fermo restando che, come giustamente notato, sia ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] una trasformazione può senza dubbio determinare la perdita “dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore” laddove l’assetto organizzativo dell’ente, all’esito dell’operazione, sia incompatibile con le caratteristiche proprie degli enti del Terzo settore […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] Se ne deve dedurre […] l’obbligo di devolvere preventivamente il patrimonio dell’ente ai sensi dell’articolo 9 del Codice, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale; […]. […] In particolare la devoluzione, in base all’articolo 9 del Codice del Terzo Settore, richiamato dall’art. 50, comma 2, del medesimo, deve avvenire “previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29.5.2020: «[…] in caso di trasformazione, il parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore può intervenire anche dopo la delibera di trasformazione o di fusione o scissione e prima dell’atto negoziale traslativo attuativo della devoluzione e come condizione di validità di quest’ultimo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità degli enti del libro primo di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, in CNN Notizie del 29....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 […], la denominazione degli Enti del Terzo Settore deve contenere l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. […] Può […] ritenersi che, nonostante la mancanza di un’espressa esclusione, vi siano […] Enti del Terzo Settore nella cui denominazione non sia necessario inserire l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. Ci si riferisce a quegli enti per i quali la legge prevede l’obbligo di utilizzare nella denominazione una diversa locuzione, al fine di identificarne immediatamente la natura. In particolare, […] si richiamano: […] le Associazioni di Promozione Sociale, […]. Ci si deve dunque chiedere se l’obbligo di indicare nelle denominazioni le locuzioni e gli acronimi che contraddistinguono gli enti sopra elencati […] si aggiunga o si sostituisca all’obbligo, per gli stessi enti, di indicare nella propria denominazione la locuzione “Ente del Terzo Settore” o il corrispondente acronimo. […] È sufficiente per i sopra citati enti […] il rispetto della disciplina sulla formazione del nome dettata dalle norme speciali ad essi di volta in volta applicabili. […] tali enti debbono necessariamente indicare nella loro denominazione la locuzione richiesta dalla legge per identificarne il particolare tipo (ad es. […] “Associazione di Promozione Sociale”), non potendo il relativo obbligo ritenersi adempiuto con la sola indicazione nella denominazione della locuzione “Ente del Terzo Settore” o del relativo acronimo. La locuzione o l’acronimo potranno tuttavia di certo essere aggiunti alla denominazione speciale (ad es.: “Organizzazione di Volontariato Alfa Ets”) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Ai sensi dell’art. 12 d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 30 novembre 2018, n. 13982, Codice del Terzo settore: artt. 32 e 35 - correttivo: d.lgs. 105/2018 - Richiesta chiarimenti: «[…] con riferimento al numero minimo dei soggetti necessari ai fini della costituzione di una associazione di […] promozione sociale […] si rappresenta che […] [q]ualora tale numero sia inferiore a 7 per le persone fisiche o a 3 per le associazioni di promozione sociale […] sarà un’associazione ai sensi del codice civile; non potrà tuttavia essere iscritta […] al Registro unico del terzo settore […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 30 novembre 2018, n. 13982, Codice del Terzo settore: artt. 32 e 35 - correttivo: d.lgs. 105/2018 - Richiesta chiarimenti: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 28 maggio 2019, n. 4995, Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale: «[…] è certamente configurabile l’ipotesi che enti associativi nati dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore dall’incontro di volontà di un numero di persone fisiche inferiore a 7 […], e come tali assoggettabili […] alla disciplina di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, in un momento successivo […] intendano conformarsi e assoggettarsi al Codice e in particolare alle disposizioni in materia di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. In tale circostanza, […] stante il tenore della disposizione normativa, che ricollega alle due particolari tipologie di enti del terzo settore sopra menzionate l’esigenza che gli stessi vengano costituiti da un numero minimo di associati, non è sufficiente che tale numero minimo di associati sia stato successivamente raggiunto […], ma è necessario che tale numero abbia effettivamente partecipato, pronunciandosi in tal senso, alla formazione e conseguente espressione della volontà associativa che ha deliberato di conformare l’associazione alle caratteristiche di un ente di cui all’art. 32 o all’art. 35 del Codice […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 28 maggio 2019, n. 4995, Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Pro...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 5 febbraio 2020, n. 1082, Quesiti in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo settore: «[…] non si ritiene ammissibile […] che di una APS facciano parte solo persone fisiche ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle APS, o che tali enti siano concretamente in numero superiore al 50 per cento delle APS effettivamente associate […]. Pertanto, l’ingresso nelle basi associative delle […] APS di enti del Terzo settore - o non lucrativi - non omogenei con la tipologia dell’associante dovrebbe essere consentito solo qualora nelle medesime basi associative siano comunque presenti, in numero adeguato, Enti aventi la stessa natura dell’ente interessato (e a condizione che l’associabilità di tali soggetti sia contemplata nello statuto) […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 5 febbraio 2020, n. 1082, Quesiti in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo settore: «[…] non si r...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 9 luglio 2020, n. 6214, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore: «[…] tra gli “enti senza scopo di lucro”, che possono costituire la base associativa di APS e ODV» sono «ricomprese anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici; conseguentemente gli stessi in qualità di associati possono concorrere alla nomina di uno o più amministratori […]. Nel quadro della partecipazione delle pubbliche amministrazioni e agli altri enti pubblici alle ODV o agli altri ETS, resta inteso che la designazione/nomina di uno o più amministratori non dovrà comunque configurare situazioni di direzione, coordinamento o controllo di cui all’articolo 4, comma 2 del Codice […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 9 luglio 2020, n. 6214, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore: «[…] tra gli “enti senza scopo di lucro”, che possono costituire la b...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 […], la denominazione degli Enti del Terzo Settore deve contenere l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. […] Può […] ritenersi che, nonostante la mancanza di un’espressa esclusione, vi siano […] Enti del Terzo Settore nella cui denominazione non sia necessario inserire l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. Ci si riferisce a quegli enti per i quali la legge prevede l’obbligo di utilizzare nella denominazione una diversa locuzione, al fine di identificarne immediatamente la natura. In particolare, […] si richiamano: […] gli Enti Filantropici, […]. Ci si deve dunque chiedere se l’obbligo di indicare nelle denominazioni le locuzioni e gli acronimi che contraddistinguono gli enti sopra elencati […] si aggiunga o si sostituisca all’obbligo, per gli stessi enti, di indicare nella propria denominazione la locuzione “Ente del Terzo Settore” o il corrispondente acronimo. […] È sufficiente per i sopra citati enti […] il rispetto della disciplina sulla formazione del nome dettata dalle norme speciali ad essi di volta in volta applicabili. […] tali enti debbono necessariamente indicare nella loro denominazione la locuzione richiesta dalla legge per identificarne il particolare tipo […], non potendo il relativo obbligo ritenersi adempiuto con la sola indicazione nella denominazione della locuzione “Ente del Terzo Settore” o del relativo acronimo. La locuzione o l’acronimo potranno tuttavia di certo essere aggiunti alla denominazione speciale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Ai sensi dell’art. 12 d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 […], la denominazione degli Enti del Terzo Settore deve contenere l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. […] Può […] ritenersi che, nonostante la mancanza di un’espressa esclusione, vi siano […] Enti del Terzo Settore nella cui denominazione non sia necessario inserire l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. Ci si riferisce a quegli enti per i quali la legge prevede l’obbligo di utilizzare nella denominazione una diversa locuzione, al fine di identificarne immediatamente la natura. In particolare, […] si richiamano: […] le Organizzazioni di Volontariato, […]. Ci si deve dunque chiedere se l’obbligo di indicare nelle denominazioni le locuzioni e gli acronimi che contraddistinguono gli enti sopra elencati […] si aggiunga o si sostituisca all’obbligo, per gli stessi enti, di indicare nella propria denominazione la locuzione “Ente del Terzo Settore” […] È sufficiente per i sopra citati enti […] il rispetto della disciplina sulla formazione del nome dettata dalle norme speciali ad essi di volta in volta applicabili. […] tali enti debbono necessariamente indicare nella loro denominazione la locuzione richiesta dalla legge per identificarne il particolare tipo (ad es. “Organizzazione di Volontariato” […]), non potendo il relativo obbligo ritenersi adempiuto con la sola indicazione nella denominazione della locuzione “Ente del Terzo Settore” o del relativo acronimo. La locuzione o l’acronimo potranno tuttavia di certo essere aggiunti alla denominazione speciale (ad es.: “Organizzazione di Volontariato Alfa Ets”) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Ai sensi dell’art. 12 d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] l’ipotesi di cui all’art. 26 comma 5 trova spazi di applicabilità a condizione che siano rispettate le previsioni del citato articolo 34 comma 1. Ad esempio, gli statuti potrebbero affidare agli enti “qualificati” la nomina di una minoranza di amministratori; tale nomina, tuttavia non potrebbe prescindere dal possesso in capo al nominando della qualifica di associato dell’ODV […]; oppure dovrebbe avvenire all’interno di una rosa di soggetti preindividuati dagli enti associati all’ODV, nell’ambito delle rispettive basi associative […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] l’ipotesi di cui all’art. 26 comma 5 trov...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 28 maggio 2019, n. 4995, Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale: «[…] è certamente configurabile l’ipotesi che enti associativi nati dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore dall’incontro di volontà di un numero di persone fisiche inferiore a 7 […], e come tali assoggettabili […] alla disciplina di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, in un momento successivo […] intendano conformarsi e assoggettarsi al Codice e in particolare alle disposizioni in materia di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. In tale circostanza, […] stante il tenore della disposizione normativa, che ricollega alle due particolari tipologie di enti del terzo settore sopra menzionate l’esigenza che gli stessi vengano costituiti da un numero minimo di associati, non è sufficiente che tale numero minimo di associati sia stato successivamente raggiunto […], ma è necessario che tale numero abbia effettivamente partecipato, pronunciandosi in tal senso, alla formazione e conseguente espressione della volontà associativa che ha deliberato di conformare l’associazione alle caratteristiche di un ente di cui all’art. 32 o all’art. 35 del Codice […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 28 maggio 2019, n. 4995, Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Pro...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 30 novembre 2018, n. 13982, Codice del Terzo settore: artt. 32 e 35 - correttivo: d.lgs. 105/2018 - Richiesta chiarimenti: «[…] con riferimento al numero minimo dei soggetti necessari ai fini della costituzione di una associazione di volontariato […] si rappresenta che […] [q]ualora tale numero sia inferiore a 7 per le persone fisiche o a 3 per le associazioni […] di volontariato […] sarà un’associazione ai sensi del codice civile; non potrà tuttavia essere iscritta […] al Registro unico del terzo settore […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 30 novembre 2018, n. 13982, Codice del Terzo settore: artt. 32 e 35 - correttivo: d.lgs. 105/2018 - Richiesta chiarimenti: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 5 febbraio 2020, n. 1082, Quesiti in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo settore: […] l’ingresso nelle basi associative delle ODV […] di enti del Terzo settore - o non lucrativi - non omogenei con la tipologia dell’associante dovrebbe essere consentito solo qualora nelle medesime basi associative siano comunque presenti, in numero adeguato, Enti aventi la stessa natura dell’ente interessato (e a condizione che l’associabilità di tali soggetti sia contemplata nello statuto) […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 5 febbraio 2020, n. 1082, Quesiti in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo settore: […] l’ingress...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 9 luglio 2020, n. 6214, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore: «[…] tra gli “enti senza scopo di lucro”, che possono costituire la base associativa di APS e ODV» sono «ricomprese anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici; conseguentemente gli stessi in qualità di associati possono concorrere alla nomina di uno o più amministratori […]. Nel quadro della partecipazione delle pubbliche amministrazioni e agli altri enti pubblici alle ODV o agli altri ETS, resta inteso che la designazione/nomina di uno o più amministratori non dovrà comunque configurare situazioni di direzione, coordinamento o controllo di cui all’articolo 4, comma 2 del Codice […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 9 luglio 2020, n. 6214, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore: «[…] tra gli “enti senza scopo di lucro”, che possono costituire la b...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] la disposizione che consente alle APS di avvalersi delle prestazioni lavorative retribuite dei propri associati, collocata all’art. 36 e quindi avente carattere speciale, non è presente nella corrispondente disciplina relativa alle ODV (art. 33, ugualmente avente carattere speciale). Conseguentemente l’estensione alle ODV della facoltà consentita alle APS risulta problematica […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore: «[…] la disposizione che consente alle APS di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.3, Modifica dell’atto costitutivo per acquisire la qualifica di impresa sociale, 1° pubbl. 9/20: «L’adeguamento dell’atto costitutivo di una società lucrativa (sia di persone, che di capitali) allo schema organizzativo e funzionale dell’impresa sociale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 […] deve in ogni caso (anche per le società di persone) rivestire la forma dell’atto pubblico ai sensi dell’art. 5 del suddetto D. Lgs. […]».
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 4 novembre 2020, n. 11734, Iscrizione impresa sociale - Camera di Commercio di Potenza - Riscontro: «[…] è stato richiesto di chiarire se un’associazione costituita in conformità del d. lgs. 117/2017 […] con scrittura privata autenticata possa ottenere l’iscrizione presso l’apposita sezione del Registro imprese dedicata alle imprese sociali. La richiesta è motivata dal fatto che l’istanza di iscrizione […] presentata alla CCIAA di Potenza […] è stata rigettata […]. […] deve ritenersi condivisibile quanto espresso dalla CCIAA nelle motivazioni del provvedimento di rigetto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.3, Modifica dell’atto costitutivo per acquisire la qualifica di impresa sociale, 1° pubbl. 9/20: «L’adeguamento d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 14 agosto 2020, n. 8115, Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale. Quesito: È «[…] possibile che l’atto costitutivo/statuto [della società a responsabilità limitata semplificata] sia redatto sulla base del modello standard prescritto dal d.m. n. 138/2012, opportunamente integrato con le disposizioni inderogabili del d. lgs. n. 112/2017»; quanto alle «spese notarili, dalle quali sono esentati i soggetti che ricorrono allo statuto standard, […] la necessità di rimodularlo nella direzione richiesta fa prevedere che siano inapplicabili le disposizioni [inerenti alla società a responsabilità limitata semplificata] in materia di onorari professionali […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 14 agosto 2020, n. 8115, Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale. Quesito: È «[…] possibile che l’atto ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.3, Modifica dell’atto costitutivo per acquisire la qualifica di impresa sociale, 1° pubbl. 9/20: «[…] L’applicazione estensiva delle norme sulla trasformazione, infine, viene incontro anche all’interesse di tutela dei soci sia in ordine al consenso ed alle maggioranze richieste, sia in ordine ai diritti riconosciuti a coloro che non hanno concorso alla decisione. Pertanto alla nostra fattispecie saranno sicuramente estensibili sia la normativa che prevede una maggioranza particolarmente qualificata per le deliberazioni di trasformazione eterogenea (l’art. 2500-sepies, terzo comma, c.c. prescrive che “La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata”), sia la normativa che attribuisce il diritto di recesso ai soci non consenzienti. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.3, Modifica dell’atto costitutivo per acquisire la qualifica di impresa sociale, 1° pubbl. 9/20: «[…] L’applicazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.3, Modifica dell’atto costitutivo per acquisire la qualifica di impresa sociale, 1° pubbl. 9/20: «L’adeguamento dell’atto costitutivo di una società lucrativa (sia di persone, che di capitali) allo schema organizzativo e funzionale dell’impresa sociale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 […] costituisce un vero e proprio atto di trasformazione eterogenea, ancorché atipica, in quanto, pur in mancanza di una modificazione tipologica della società che assoggetta il proprio atto costitutivo alla disciplina dell’impresa sociale, l’assunzione della qualifica di impresa sociale comporta una modifica alla causa (intesa come scopo del contratto sociale), che da lucrativa viene mutata in sociale, e soprattutto comporta una modifica alla propria normativa di riferimento; […] ha effetto dopo 60 (sessanta) giorni dall’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (art. 2500-novies c.c.) e solo successivamente al decorso di tale termine la società potrà essere iscritta nell’apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.3, Modifica dell’atto costitutivo per acquisire la qualifica di impresa sociale, 1° pubbl. 9/20: «L’adeguamento d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.1, Impresa sociale: gerarchia delle fonti e criteri di applicazione, - 1° pubbl. 9/20: «Le norme applicabili agli Enti che vogliono costituirsi o trasformarsi in Imprese Sociali devono essere individuate rispettando rigorosamente la gerarchia delle fonti richiamate dall’art. 1, comma 5 del D.Lgs. 112/2017. […] Quindi si applicheranno anzitutto le norme del D. Lgs. 112/2017; successivamente, ed in via integrativa, le norme del D. Lgs. 117/2017 […] e, solo in mancanza di norme specifiche e per gli aspetti non disciplinati nei primi due Decreti, le norme del codice civile […] concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita. L’art. 1, comma 5 del D. Lgs. 112/2017, inoltre, prevede che l’individuazione delle norme integrative applicabili […] venga attuata con il vaglio del criterio di “compatibilità”, che, quindi, impone una valutazione attenta e critica delle norme richiamate, comparandone la “coerenza” tra la loro ratio nell’ambito originario e le conseguenze dell’applicazione nel diverso ambiente delle Imprese Sociali».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.1, Impresa sociale: gerarchia delle fonti e criteri di applicazione, - 1° pubbl. 9/20: «Le norme applicabili agli...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.5, Impresa sociale e controllo di legalità, 1° pubbl. 9/20: «Il controllo di legalità e la verifica dei requisiti che consentono l’iscrizione di un’impresa sociale nella apposita sezione speciale del registro delle imprese sono demandati alla competenza esclusiva del notaio che riceve il relativo atto costitutivo, modificativo o la delibera di trasformazione (o autentica il regolamento di cui all’art. 2 del D.Lgs. 112/2017). L’articolo 5 del D. lgs. 112/2017 dispone che, ai fini del conseguimento della qualifica di Impresa sociale, gli enti privati e le società devono costituirsi per atto pubblico. […] È stata quindi demandata al controllo diretto del pubblico ufficiale la verifica dell’esistenza, nel caso concreto, di quegli elementi ritenuti meritevoli di tutela e che rivestono un generale interesse per la collettività, al fine di poter assegnare quella particolare protezione e le correlate agevolazioni riservate dalla legge».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.5, Impresa sociale e controllo di legalità, 1° pubbl. 9/20: «Il controllo di legalità e la verifica dei requisiti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 […], la denominazione degli Enti del Terzo Settore deve contenere l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. […] Può […] ritenersi che, nonostante la mancanza di un’espressa esclusione, vi siano […] Enti del Terzo Settore nella cui denominazione non sia necessario inserire l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. Ci si riferisce a quegli enti per i quali la legge prevede l’obbligo di utilizzare nella denominazione una diversa locuzione, al fine di identificarne immediatamente la natura. In particolare, […] si richiamano: […] le imprese sociali, […]. Ci si deve dunque chiedere se l’obbligo di indicare nelle denominazioni le locuzioni e gli acronimi che contraddistinguono gli enti sopra elencati […] si aggiunga o si sostituisca all’obbligo, per gli stessi enti, di indicare nella propria denominazione la locuzione “Ente del Terzo Settore” o il corrispondente acronimo. […] É sufficiente per i sopra citati enti […] il rispetto della disciplina sulla formazione del nome dettata dalle norme speciali ad essi di volta in volta applicabili. […] tali enti debbono necessariamente indicare nella loro denominazione la locuzione richiesta dalla legge per identificarne il particolare tipo […], non potendo il relativo obbligo ritenersi adempiuto con la sola indicazione nella denominazione della locuzione “Ente del Terzo Settore” o del relativo acronimo. La locuzione o l’acronimo potranno tuttavia di certo essere aggiunti alla denominazione speciale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «Ai sensi dell’art. 12 d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.2, Impresa sociale: denominazione - ragione sociale, - 1° pubbl. 9/20: «La denominazione o la ragione sociale di una società commerciale o di una società cooperativa non sociale che si assoggetti alla disciplina dell’impresa sociale deve contenere tanto l’indicazione di “impresa sociale” quanto le indicazioni prescritte per il tipo di società nella quale l’impresa è costituita (“s.n.c. con il nome di uno o più soci”, “s.a.s. con il nome di almeno uno dei soci accomandatari”, “s.p.a.”, “s.a.p.a. con il nome di almeno uno dei soci accomandatari”, “s.r.l.”, o “società cooperativa”) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.2, Impresa sociale: denominazione - ragione sociale, - 1° pubbl. 9/20: «La denominazione o la ragione sociale di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.2, Impresa sociale: denominazione - ragione sociale, - 1° pubbl. 9/20: «[…] all’impresa sociale non sembra estensibile l’obbligo di inserire nella denominazione l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS, in quanto assorbito dalla necessità di “indicazione di «impresa sociale»“ previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 112/2017. Tuttavia ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 “Sono enti del Terzo settore … le imprese sociali …” e pertanto alle stesse non si applica il divieto di utilizzo dell’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS. Consegue che la denominazione o ragione sociale dell’impresa sociale può contenere anche l’indicazione “Ente del terzo Settore” o l’acronimo “ETS”: tuttavia tale circostanza è una possibilità, non un obbligo […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.2, Impresa sociale: denominazione - ragione sociale, - 1° pubbl. 9/20: «[…] all’impresa sociale non sembra estens...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 10, Efficacia dell’adeguamento statutario delle imprese sociali non societarie dotate di personalità giuridica, 23 novembre 2021: «Il notaio che ha verbalizzato la decisione del competente organo di un’associazione riconosciuta o di una fondazione, con approvazione delle modifiche statutarie funzionali al conseguimento della qualifica di impresa sociale, […] deve domandarne l’iscrizione nel Registro delle Imprese, sezione Imprese sociali. L’iscrizione nel Registro delle Imprese determina l’efficacia delle predette delibere. È escluso l’onere dell’ente di effettuare alcuna comunicazione o chiedere l’approvazione delle modifiche statutarie all’Autorità preposta alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche (Prefettura, Regione o Provincia autonoma). […] l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, per le imprese sociali, soddisfa il requisito dell’iscrizione nel RUNTS, essendo rimesso al Conservatore del primo registro l’effettuazione delle prescritte comunicazioni all’Ufficio del secondo […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 10, Efficacia dell’adeguamento statutario delle imprese sociali non societarie dotate di personalità giuridica, 23 novembre 2021: «Il notaio che ha verbalizz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 11, Acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni esercenti impresa sociale, 23 novembre 2021: «[…] Il notaio che riceve l’atto costitutivo di un’associazione (che voglia conseguire la personalità giuridica) o di una fondazione esercente attività di impresa sociale deve effettuarne il deposito nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell’ente entro il termine di 30 giorni, con richiesta di iscrizione nella relativa sezione speciale […]. […] l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, soddisfa, per le imprese sociali, il requisito dell’iscrizione nel RUNTS […]»; «la presentazione della domanda di iscrizione presuppone l’effettuazione da parte del notaio della verifica di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione dell’ente […] L’iscrizione nel Registro delle Imprese determina […] l’acquisto della personalità giuridica […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 11, Acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni esercenti impresa sociale, 23 novembre 2021: «[…] Il notaio che riceve l’atto costit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 3 maggio 2019, n. 4097, Computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale: «[…] la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati [deve essere] effettuata ‘per teste’ e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi […]. le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell’aliquota delle stesse […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 3 maggio 2019, n. 4097, Computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale: «[…] la determinazione del 30% dei soggetti svanta...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota direttoriale del 30 novembre 2018, n. 13983, Quesito in materia di impresa sociale. Fusione tra due Fondazioni, con nascita di un’impresa sociale - Riscontro: «[…] l’impresa sociale non configur[a] un particolare (nuovo) tipo normativo, bensì [è] una qualifica giuridica che tutti i tipi di enti che rispettino determinati requisiti possono ottenere […] la qualifica di impresa sociale non possa intendersi come tipo normativo nuovo ed ulteriore rispetto a quelli già esistenti nell’ordinamento civilistico, quanto piuttosto una particolare qualificazione che qualsiasi ente privato a carattere associativo, fon-dativo o societario […]».
    Nel medesimo senso, cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 29 gennaio 2019, n. 943, Trasformazione di un’associazione di volontariato ODV in Impresa sociale SRL unico socio - Riscontro
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota direttoriale del 30 novembre 2018, n. 13983, Quesito in materia di impresa sociale. Fusione tra due Fondazioni, con nascita di un’impresa sociale...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.6, Imprese sociali: attività che costituiscono l’oggetto sociale, 1° pubbl. 9/20: «l’art. 2 del D. Lgs. 112/2017 […] fornisce un elenco esaustivo, peraltro passibile di aggiornamento con successivo Dpcm, delle attività d’impresa che, se svolte in conformità alle relative norme particolari, appaiono idonee a conseguire quegli interessi generali perseguiti dalla norma. L’elenco è rigido e tipico e non ammette, quanto alle attività da esercitarsi “in via stabile e principale”, l’inserimento di nuovi settori […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.6, Imprese sociali: attività che costituiscono l’oggetto sociale, 1° pubbl. 9/20: «l’art. 2 del D. Lgs. 112/2017 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.6, Imprese sociali: attività che costituiscono l’oggetto sociale, 1° pubbl. 9/20: «l’art. 2 del D. Lgs. 112/2017 […] In questi casi […] la finalità di perseguimento dell’interesse generale si intende realizzata in virtù della mera relazione solidaristica posta in essere nello svolgimento dell’attività d’impresa. L’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati o disabili costituisce quindi un obiettivo di politica sociale particolarmente meritorio ed idoneo, nel rispetto degli altri requisiti inderogabili, a dare la connotazione “sociale” all’impresa. La norma va interpretata nel senso che, per questa tipologia di imprese, l’oggetto sociale, pur diretto a perseguire quegli interessi generali avuti di mira dalla legge, può anche non rientrare nell’elenco operato nel primo comma dell’art. 2, sempreché venga garantito l’inserimento nel modo del lavoro di quei soggetti. E dunque in questi casi l’oggetto sociale perseguito dall’impresa, potrebbe rivolgersi anche ad uno (o più) di quelli indicati nell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 sugli Enti del Terzo Settore […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.6, Imprese sociali: attività che costituiscono l’oggetto sociale, 1° pubbl. 9/20: «l’art. 2 del D. Lgs. 112/2017 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 7, Indicazione nello statuto dell’oggetto dalle imprese sociali, 18 maggio 2021: «[…] L’obbligo di conformare l’oggetto sociale all’elenco di attività contenuto nel […] comma 1 dell’art. 2 D. Lgs. 112/2017 non sussiste, tuttavia, per quegli enti che esercitano attività di impresa mediante l’impiego di persone “svantaggiate” […], in misura non inferiore al 30% del totale dei lavoratori […] la cui attività è considerata in ogni caso di interesse generale indipendentemente dalla circostanza che essa appartenga o meno al novero di quelle tipizzate. Va comunque precisato che l’oggetto di queste imprese sociali non è l’offerta di lavoro a persone svantaggiate, essendo questa non un’attività ma soltanto una finalità dell’impresa sociale […] È, quindi, necessario che lo statuto di queste imprese specifichi le singole attività che si intendono esercitare in “via stabile e principale”, e che le stesse sono perseguite senza finalità di lucro».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 7, Indicazione nello statuto dell’oggetto dalle imprese sociali, 18 maggio 2021: «[…] L’obbligo di conformare l’oggetto sociale all’elenco di attività conten...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 7, Indicazione nello statuto dell’oggetto dalle imprese sociali, 18 maggio 2021: «Non è necessario che l’atto costitutivo e/o lo statuto di un’impresa sociale riporti l’esatta e letterale menzione delle attività così come esse sono descritte nell’elenco tassativo contenuto nel comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, potendo la formula lessicale scelta nella redazione dell’oggetto sociale discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 7, Indicazione nello statuto dell’oggetto dalle imprese sociali, 18 maggio 2021: «Non è necessario che l’atto costitutivo e/o lo statuto di un’impresa social...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 3 maggio 2019, n. 4096, Quesiti assetti proprietari (art. 4) e cariche sociali (art. 7) - Riscontro: «[…] la […] presenza all’interno degli assetti proprietari, formalmente attraverso la partecipazione ad un consorzio senza scopo di lucro, di soggetti “for profit” in misura consistente e anzi, nel caso concreto, ampiamente maggioritaria, fa sì che l’impresa sociale si trovi di fatto sottoposta al controllo di soggetti aventi una natura giuridica incompatibile con quella dell’impresa sociale stessa […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 3 maggio 2019, n. 4096, Quesiti assetti proprietari (art. 4) e cariche sociali (art. 7) - Riscontro: «[…] la […] presenza all’in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.4, Impresa sociale ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 1° pubbl. 9/20: «Il Ramo Impresa Sociale dell’Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto è del tutto privo di soggettività giuridica, pur godendo di autonomia patrimoniale […], ed è costituito dall’insieme dei beni che l’EECR destina allo svolgimento [delle proprie] attività di interesse generale […]. Unico soggetto di riferimento rimane l’Ente Ecclesiastico (Ente religioso della Chiesa Cattolica) come tale disciplinato, per quanto riguarda le proprie strutture e le finalità specifiche e caratterizzanti, dal diritto canonico universale e proprio […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.4, Impresa sociale ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 1° pubbl. 9/20: «Il Ramo Impresa Sociale dell’E...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.4, Impresa sociale ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 1° pubbl. 9/20: «Nel ricevere, per la successiva pubblicità nel Registro delle Imprese, il Regolamento obbligatorio previsto per la “costituzione di Ramo” Impresa Sociale da parte di Enti Ecclesiastici Civilmente riconosciuti (EECR) che siano cattolici, come consentito dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 112/2017, il notaio deve tenere conto del fatto che il Regolamento è atto canonico dell’EECR costituente, quindi disciplinato dal diritto canonico universale (CIC) e dal diritto proprio dell’Ente specifico […]. La peculiarità della fattispecie, inoltre, richiede una particolare attenzione nelle modalità di attuazione dell’adempimento presso il Registro Imprese, dato che l’Ente Ecclesiastico è iscritto (esclusivamente) al REA, mentre il deposito del Regolamento deve avvenire presso il Registro delle Imprese».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.4, Impresa sociale ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 1° pubbl. 9/20: «Nel ricevere, per la successiv...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale dell’8 maggio 2020, n. 4073, Comunicazione di intenzione a procedere a fusione per incorporazione di cooperative sociali - art. 12 d. lgs. 112 del 3 luglio del 2017. Riscontro: «Nel «[…] caso in cui anche uno soltanto degli enti coinvolti nell’operazione sia in possesso della qualifica di impresa sociale “tout court” al momento del compimento dell’operazione […]», vi è «[…] la necessità di subordinare l’operazione alla preventiva autorizzazione di legge con le modalità definite dal d.lgs. n. 112/2017 […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale dell’8 maggio 2020, n. 4073, Comunicazione di intenzione a procedere a fusione per incorporazione di cooperative sociali - art. 12 d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] Può, inoltre, accadere che la fusione o la scissione non determinino anche una trasformazione da cooperativa in altro tipo di ente (si pensi all’incorporazione di una cooperativa - impresa sociale in un’altra cooperativa). Analogamente è possibile che la società, senza trasformarsi, fondersi o scindersi, perda volontariamente la qualifica di impresa sociale, pur rimanendo cooperativa. In tali ipotesi sembrano a prima vista inapplicabili le norme di cui agli artt. 2545-decies c.c. e 2545- undecies c.c., non verificandosi una fattispecie di trasformazione, onde si pone l’arduo problema di stabilire se debba o meno tornare a trovare piena applicazione l’art. 12 del D. Lgs. n. 112/201727. A tale riguardo sono astrattamente configurabili due diverse linee interpretative. Si potrebbe, in primo luogo, ipotizzare che, nelle menzionate ipotesi, la perdita della qualifica di impresa sociale, determini l’obbligo di devoluzione ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 (si pensi all’incorporazione di una cooperativa - impresa sociale in un’altra cooperativa che non abbia la qualifica di impresa sociale). In quest’ottica l’inciso “salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative” contenuto nel comma 5 dell’art. 12 in materia di devoluzione derivante dalla perdita della qualifica di impresa sociale sarebbe diretto a fare salve le diverse regole di devoluzione previste per le società cooperative solo ove ricorra il presupposto che faccia scattare l’applicazione delle medesime e non ad escludere qualsivoglia obbligo di devoluzione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] Può, inoltre, accade...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] Per altro verso è anche possibile pervenire ad opposte conclusioni, laddove si consideri che: […] - in ogni caso, laddove l’ente risultante dall’operazione fosse una cooperativa non munita della qualifica di impresa sociale, sarebbe incongruo imporre un immediato obbligo di devoluzione, considerato che tale ente è comunque destinato, in sede di successivo scioglimento o di trasformazione in ente non cooperativo, a devolvere il patrimonio residuo ai fondi mutualistici. Secondo tale diverso modo di argomentare, dunque, laddove una società, senza trasformarsi, perda volontariamente la qualifica di impresa sociale, pur rimanendo cooperativa, essa potrebbe farlo senza alcuna devoluzione di cui al citato art. 12. Ciò posto, dato atto dell’esistenza di due possibili interpretazioni, deve tenersi presente che sul punto non risultano, allo stato attuale, specifiche prese di posizione a livello normativo né di prassi.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] Per altro verso è a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] L’art. 12 del D. Lgs. n. 112/2017 dispone che le norme ivi contenute si applicano “Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative”. Tale inciso è stato introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto correttivo di cui al D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95. Analogamente l’art. 1, primo comma, del D.M. n. 50/2018 dispone che “Alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile”. La genericità di tale precisazione pone il problema di stabilire se con essa si sia voluto escludere l’applicazione del menzionato art. 12 limitatamente alle sole norme incompatibili con quelle dettate dal codice civile in materia di operazioni straordinarie delle cooperative ovvero si sia voluto escludere tout court l’applicazione di detto articolo alle cooperative. E tuttavia la relazione illustrativa al D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95, ad onta delle carenze redazionali del testo normativo, lascia supporre che l’intenzione del legislatore sia chiaramente orientata nel secondo senso. […] Ne consegue che, per quanto attiene alla trasformazione, la norma introdotta dall’art. 4, comma 1, del decreto correttivo di cui al D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95, assume un triplice significato, nel senso che essa: 1) esclude la necessità di assoggettare l’operazione al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 15521; 2) sancisce che la devoluzione va effettuata, in conformità all’art. 2545-undecies c.c., ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e non ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all’articolo 16, comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 15522; 3) impone l’obbligo di devoluzione anche se l’ente risultante dalla trasformazione conservi la qualifica di impresa sociale, in quanto la devoluzione ex art. 2545-undecies c.c. scatta per il solo fatto della perdita della forma di società cooperativa. Per quanto attiene alla fusione ed alla scissione, considerato che, come si è visto, il codice civile non prevede norme specifiche in ragione della natura cooperativa della società partecipante all’operazione, occorre distinguere. Se la fusione o la scissione determinano anche una trasformazione da cooperativa in altro tipo di ente (si pensi all’incorporazione di una cooperativa in una società per azioni), dovranno essere senza dubbio osservati i principi sopra illustrati sub 2) e 3) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] L’art. 12 del D. Lgs...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] Per quanto attiene al principio sopra illustrato sub 1), deve, tuttavia, ritenersi che, laddove al procedimento di fusione o di scissione partecipi, oltre alla cooperativa - impresa sociale, anche un altro ente non cooperativo già munito della qualifica di impresa sociale, sarà necessario assoggettare l’operazione al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, in ossequio a quanto esposto nel paragrafo precedente. Così, nel caso in cui una cooperativa - impresa sociale sia incorporata in una società per azioni - impresa sociale, l’autorizzazione ministeriale sarà necessaria non già in relazione alla trasformazione della cooperativa incorporata in società per azioni che la fusione determina, bensì per la circostanza che la società per azioni - impresa sociale incorporante partecipi ad un procedimento di fusione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] Per quanto attiene a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] L’art. 12 del D. Lgs. n. 112/2017 dispone che le norme ivi contenute si applicano “Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative”. Tale inciso è stato introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto correttivo di cui al D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95. Analogamente l’art. 1, primo comma, del D.M. n. 50/2018 dispone che “Alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile”. […] Ne consegue che, per quanto attiene alla trasformazione, la norma introdotta dall’art. 4, comma 1, del decreto correttivo di cui al D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95, assume un triplice significato, nel senso che essa: 1) esclude la necessità di assoggettare l’operazione al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 15521; 2) sancisce che la devoluzione va effettuata, in conformità all’art. 2545-undecies c.c., ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e non ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all’articolo 16, comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 15522; 3) impone l’obbligo di devoluzione anche se l’ente risultante dalla trasformazione conservi la qualifica di impresa sociale, in quanto la devoluzione ex art. 2545-undecies c.c. scatta per il solo fatto della perdita della forma di società cooperativa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] L’art. 12 del D. Lgs...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] deve rilevarsi che nelle operazioni straordinarie poste in essere fra enti aventi diverse strutture formali ed organizzative, ma tutti aventi la comune natura di impresa sociale, l’operazione non determina, a ben vedere, alcun mutamento causale. Così, ad esempio, se una società esercente un’impresa sociale si trasforma in un’associazione o in una fondazione, anch’essa esercente un’impresa sociale, diversamente da quanto accade di norma, non si tratta di una trasformazione eterogenea in senso tecnico, in quanto sia la disciplina giuridica di partenza che quella di arrivo sono caratterizzare dall’assenza di scopo di lucro e dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] deve rilevarsi che n...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] deve rilevarsi che nelle operazioni straordinarie poste in essere fra enti aventi diverse strutture formali ed organizzative, ma tutti aventi la comune natura di impresa sociale, l’operazione non determina, a ben vedere, alcun mutamento causale. […] Ciò pone, pertanto, il problema di verificare se il menzionato limite della compatibilità imponga di escludere nel caso di specie l’applicazione di talune regole codicistiche della trasformazione che presuppongono il mutamento causale dell’ente trasformando, prima fra tutte l’opposizione dei creditori. […] [l’art. 42-bis c.c. N.d.A.] nel disciplinare il fenomeno della trasformazione fra enti causalmente omogenei quanto all’assenza di uno scopo di lucro soggettivo, come le associazioni e le fondazioni, espressamente richiama l’art. 2500-nonies c.c., che regola l’istituto dell’opposizione dei creditori. In altri termini tale disposizione dimostra in maniera inequivocabile che siffatto istituto non è ascrivibile ad un mutamento causale dell’ente, bensì ad un’esigenza di tutela del ceto creditorio che il legislatore, a torto o a ragione, ha ritenuto imprescindibile in caso di profonde modifiche strutturali dell’ente trasformando […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] deve rilevarsi che n...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] Il menzionato art. 12 non ripete quanto era stato disposto dall’abrogato art. 13, ultimo comma, del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell’atto è un’altra organizzazione che esercita un’impresa sociale”. […] In realtà, a ben vedere, l’attuale testo normativo sembra rendere necessario il descritto procedimento autorizzatorio ogni qual volta un ente esercente un’impresa sociale sia assoggettato ad una trasformazione ovvero partecipi ad una fusione o una scissione. Espresso in tal senso è il provvedimento attuativo portato dal D.M. n. 50/2018, il cui art. 1, comma 1, dispone che “Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalità con cui le imprese sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione”. A tal fine, dunque, non assume più alcuna rilevanza il fatto che l’ente risultante dell’operazione sia qualificato come impresa sociale. Ed invero anche in quest’ultimo caso la norma sembra richiedere una verifica ministeriale diretta ad accertare la conservazione dell’assenza di scopo di lucro, dei vincoli di destinazione del patrimonio, e del perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 27.10.2020: «[…] Il menzionato art. 1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.3, Modifica dell’atto costitutivo per acquisire la qualifica di impresa sociale, 1° pubbl. 9/20: «[…] L’applicazione estensiva delle norme sulla trasformazione, infine, viene incontro anche all’interesse di tutela dei soci sia in ordine al consenso ed alle maggioranze richieste, sia in ordine ai diritti riconosciuti a coloro che non hanno concorso alla decisione. Pertanto alla nostra fattispecie saranno sicuramente estensibili sia la normativa che prevede una maggioranza particolarmente qualificata per le deliberazioni di trasformazione eterogenea (l’art. 2500-septies, terzo comma, c.c. prescrive che “La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata”), sia la normativa che attribuisce il diritto di recesso ai soci non consenzienti. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.3, Modifica dell’atto costitutivo per acquisire la qualifica di impresa sociale, 1° pubbl. 9/20: «[…] L’applicazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.3, Modifica dell’atto costitutivo per acquisire la qualifica di impresa sociale, 1° pubbl. 9/20: «L’adeguamento dell’atto costitutivo di una società lucrativa (sia di persone, che di capitali) allo schema organizzativo e funzionale dell’impresa sociale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 […] costituisce un vero e proprio atto di trasformazione eterogenea, ancorché atipica, in quanto, pur in mancanza di una modificazione tipologica della società che assoggetta il proprio atto costitutivo alla disciplina dell’impresa sociale, l’assunzione della qualifica di impresa sociale comporta una modifica alla causa (intesa come scopo del contratto sociale), che da lucrativa viene mutata in sociale, e soprattutto comporta una modifica alla propria normativa di riferimento; […] ha effetto dopo 60 (sessanta) giorni dall’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (art. 2500-novies c.c.) e solo successivamente al decorso di tale termine la società potrà essere iscritta nell’apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.3, Modifica dell’atto costitutivo per acquisire la qualifica di impresa sociale, 1° pubbl. 9/20: «L’adeguamento d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 del 5 marzo 2021, Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l’applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali: «[…] ben potrebbe configurarsi una rete associativa al cui interno siano presenti anche soggetti estranei al perimetro del Terzo settore […]. Resta ferma, ovviamente, la necessità, anche per la rete associativa, in quanto figura tipizzata di ETS, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo, direzione o coordinamento da parte degli enti cd. esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice […]; come pure di non integrare essa stessa una delle tipologie di soggetti esclusi ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2 […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 del 5 marzo 2021, Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l’applicabilità delle deroghe alle disposizioni...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 del 5 marzo 2021, Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l’applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali: «[…] l’oggetto sociale tipico delle reti associative si può ricondurre alle […] “attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale” […] e […] [ai] “servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore” […]. Più in generale, l’oggetto sociale delle reti […] può essere considerato come una modalità di esercizio ed implementazione delle attività di interesse generale degli associati alla rete medesima […]. Resta […] ferma la possibilità che la rete associativa svolga direttamente […] ulteriori attività di interesse generale […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 del 5 marzo 2021, Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l’applicabilità delle deroghe alle disposizioni...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 31 gennaio 2019, n. 29103, Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. Richieste di parere da parte delle Associazioni di rappresentanza: «[…] L’articolo 7, c. 3 del d.lgs. n. 112/2017 prevede che negli statuti delle imprese sociali debbano essere inseriti per gli amministratori specifici requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità. Si ritiene che alle cooperative sociali, che assumono la qualifica di impresa sociale ope legis, il c. 3 dell’art. 7 non sia, in via generale, applicabile […]».
    - Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 31 gennaio 2019, n. 29103, Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota prot. n. 2491 del 22 febbraio 2018, D. Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali: «[…] La qualificazione ope legis delle cooperative sociali come imprese sociali comporta il venir meno della necessità di verificare per esse la sussistenza dei requisiti essenziali per la qualifica, come invece avviene per tutte le altre imprese sociali, sempre che le cooperative sociali rispettino la normativa specifica loro applicabile. Tuttavia, l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale non appare elemento qualificatorio della cooperativa sociale quale impresa sociale (qualifica che è ora attribuita ex lege), ma effetto giuridico di tale qualificazione, considerato che non emerge alcun profilo di incompatibilità tra l’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale e la natura dell’ente. Pertanto, si ritiene applicabile a tutte le cooperative sociali l’obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale che l’articolo 9, c. 2 del d.lgs. n. 112/2017 impone alla generalità delle imprese sociali […]».
    Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 31 gennaio 2019, n. 29103, Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. Richieste di parere da parte delle Associazioni di rappresentanza: «[…] L’articolo 9, c. 2 del d.lgs. n. 112/2017 impone alle imprese sociali di depositare presso il Registro Imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale. Si ritiene che tale disposizione […] che caratterizza l’intera disciplina degli enti del Terzo settore sia applicabile alle cooperative sociali e ai loro consorzi, quali imprese sociali di diritto […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota prot. n. 2491 del 22 febbraio 2018, D. Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali: «[…] La qualificazione ope legis delle cooperati...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 20 marzo 2020, n. 2835, Cessione ramo d’azienda - Richiesta autorizzazione. Riscontro: «[…] si evidenzia come la cessione prospettata [cessione di azienda da cooperativa sociale a società non avente la qualifica di impresa sociale] non rientri nel novero delle operazioni la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione di questo Ministero, dal momento che le operazioni riguardanti cooperative sociali e altre imprese non aventi qualifica di impresa sociale non ricadono nelle previsioni del decreto legislativo n. 112/2017 […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 20 marzo 2020, n. 2835, Cessione ramo d’azienda - Richiesta autorizzazione. Riscontro: «[…] si evidenzia come la cessione prospe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 205-2018/I, Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, in CNN Notizie del 21.11.2018: «[…] In ragione dell’art. 1, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 112/2017, la cooperativa sociale deve includere nella propria denominazione sociale il sintagma ‘cooperativa sociale’ (ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. n. 361/1991) o una sua abbreviazione (similmente a quanto è pacificamente ammesso per la denominazione di qualsiasi tipo societario, benché le relative disposizioni non consentano espressamente l’uso delle corrispondenti abbreviazioni). La cooperativa sociale può poi inserire nella propria denominazione sociale il sintagma ‘ente del Terzo settore’ (o l’acronimo ‘ETS’, espressamente contemplato nell’art. 12 d.lgs. n. 117/2017) e/o il sintagma ‘impresa sociale’. Il sintagma ‘impresa sociale’ (o una sua abbreviazione) deve invece comparire nella denominazione (e negli atti e nella corrispondenza) di qualsiasi impresa sociale costituita in forma diversa da una cooperativa sociale (e da un ente religioso civilmente riconosciuto), stante l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 112/2017 […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.2, Impresa sociale: denominazione - ragione sociale, - 1° pubbl. 9/20: «[…] In base al criterio di specialità la fonte di disciplina delle cooperative sociali è anzitutto la L. 381/1991, mentre la disciplina generale dell’impresa sociale vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica. Consegue che alle cooperative sociali non sembra estensibile l’obbligo di inserire nella denominazione l’indicazione di “impresa sociale” previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 112/2017. Tuttavia, poiché ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 112/2017 le cooperative sociali “acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”, alle stesse non si applica il divieto di utilizzo dell’indicazione di “impresa sociale”».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 205-2018/I, Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, in CNN Notizie del 21.11.2018: «[…] In ragione dell’art. 1, comma 4, secon...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «[…] si ritiene […] che la denominazione di una cooperativa sociale debba comporsi dell’indicazione di “Cooperativa Sociale”, ma non necessariamente di quella di “Impresa Sociale” […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.2, Impresa sociale: denominazione - ragione sociale, - 1° pubbl. 9/20: «[…] all’impresa sociale non sembra estensibile l’obbligo di inserire nella denominazione l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS, in quanto assorbito dalla necessità di “indicazione di «impresa sociale»“ previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 112/2017. Tuttavia ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 “Sono enti del Terzo settore … le imprese sociali …” e pertanto alle stesse non si applica il divieto di utilizzo dell’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS. Consegue che la denominazione o ragione sociale dell’impresa sociale può contenere anche l’indicazione “Ente del terzo Settore” o l’acronimo “ETS”: tuttavia tale circostanza è una possibilità, non un obbligo […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 2, Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell’art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017), 16 gennaio 2018: «[…] si ritiene […] che ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 31 gennaio 2019, n. 29103, Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. Richieste di parere da parte delle Associazioni di rappresentanza: «[…] L’articolo 8, comma 2 del d.lgs. n. 112/2017 prevede che “[…] gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l’istante di investire l’assemblea […] dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci […]”. Si ritiene che tale articolo non si applichi nelle imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale […]».
    - Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 31 gennaio 2019, n. 29103, Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2019/I, Cooperativa sociale priva dei requisiti e adozione della qualifica di cooperativa ordinaria a mutualità prevalente, in CNN Notizie del 15.1.2020: «[…] Relativamente alla natura della delibera da assumere, sembra doversi escludere la necessità di qualificare in termini di trasformazione l’abbandono della disciplina della cooperativa sociale e l’adozione di quella della cooperativa a mutualità prevalente “ordinaria”, con contestuale modificazione dello statuto sociale onde espungere le clausole di cui alla legge 381/91. Nell’ambito delle società cooperative è possibile individuare l’esistenza di «specifici “sottotipi” cooperativi», derivanti dal fatto che tali società sono disciplinate da tre tipologie di norme: gli articoli del codice civile dettati esclusivamente per le cooperative, gli articoli del codice civile dettati in materia di s.p.a. e s.r.l. e, infine, le leggi speciali […]. Nel passaggio da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria manca, invece, sia una modifica della “funzione” delle regole di organizzazione, sia un mutamento del “tipo” sociale […]. Pertanto, l’operazione prospettata ha la natura di modifica statutaria e non di trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2019/I, Cooperativa sociale priva dei requisiti e adozione della qualifica di cooperativa ordinaria a mutualità prevalente, in CNN Notizie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2019/I, Cooperativa sociale priva dei requisiti e adozione della qualifica di cooperativa ordinaria a mutualità prevalente, in CNN Notizie del 15.1.2020: […] Quanto alle formalità della delibera, va innanzitutto rilevato come, in materia di quorum assembleari, l’art. 2538 c.c. non detti regole specifiche, ma si limiti a rinviare all’autonomia statutaria. Ciò significa che: - i quorum costitutivi e deliberativi nelle società cooperative sono affrancati dai limiti prescritti dai tipi di riferimento; - le modalità di calcolo risentono delle eventuali discipline del diritto di voto, qui e non altrove disciplinabile secondo il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 2538 (Trimarchi, Le nuove società cooperative, Milano, 2004, 142). Nel caso di mancata indicazione dei quorum nell’atto costitutivo, per le cooperative cui si applicano le norme sulla s.r.l., applicandosi la dicotomia decisioni dei soci-assemblea dei soci, avremo, per le prime, la necessità di un voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei voti complessivamente esprimibili (art. 2479, ultimo comma); per le seconde, un quorum costitutivo di almeno la metà dei soci detentori del diritto di voto, maggioranza assoluta per i casi previsti dai nn. 4 e 5 dell’art. 2479, comma 2, c.c. Tutto ciò, è bene precisarlo, in assenza di determinazione statutaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2019/I, Cooperativa sociale priva dei requisiti e adozione della qualifica di cooperativa ordinaria a mutualità prevalente, in CNN Notizie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 3636 del 15 marzo 2021, Iscrizione RUNTS - Riscontro: «[…] il d. lgs. n. 112/2017 […] ha introdotto […] una presunzione […] disponendo che le cooperative sociali […] acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali: la qualificazione “ope legis” comporta che, rispetto ad essi, la normativa di vantaggio posta dal d. lgs. 112/2017 trovi applicazione nel rispetto delle previsioni speciali riguardanti le cooperative sociali e più in generale, le disposizioni in materia di cooperative. […] nessun adeguamento statutario sarà richiesto alle cooperative sociali, le quali continueranno ad essere iscritte presso l’albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico […] nonché presso la sezione speciale del registro imprese dedicata alle imprese sociali: […] ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 3 del CTS, tale iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 3636 del 15 marzo 2021, Iscrizione RUNTS - Riscontro: «[…] il d. lgs. n. 112/2017 […] ha introdotto […] una presunzione […] dispo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota direttoriale del 22 febbraio 2018, n. 2491, D. Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali: «[…] non si ritengono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs. n. 112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative; pertanto le norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali […]».
    Nel medesimo senso, cfr. Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 31 gennaio 2019, n. 29103, Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. Richieste di parere da parte delle Associazioni di rappresentanza.
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota direttoriale del 22 febbraio 2018, n. 2491, D. Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali: «[…] non si ritengono applicabili alle c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota prot. n. 2491 del 22 febbraio 2018, D. Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali: «[…] Vari quesiti pervenuti dagli organismi rappresentativi degli enti hanno chiesto chiarimenti sul rapporto tra l’articolo 2 del decreto n. 112/2017 - che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali e la perimetrazione delle attività di interesse generale che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere. […] In proposito, deve ritenersi che in ossequio al criterio della prevalenza della disciplina particolare su quella generale, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’ambito delle attività (secondo il dettato dell’articolo 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017) debba intendersi individuato dall’articolo 1, comma 1 della legge n. 381/1991 ovvero a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Peraltro l’estensione dell’ambito della citata lettera a) viene al contempo modificata in senso additivo (dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017) attraverso l’inclusione delle attività di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del medesimo decreto 112/2017. Ne consegue che ai tradizionali ambiti di interventi delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti: - interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; - servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 205-2018/I, Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, in CNN Notizie del 21.11.2018; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 22 febbraio 2018, n. 2491, D. Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali.
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota prot. n. 2491 del 22 febbraio 2018, D. Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali: «[…] Vari quesiti pervenuti dagli organismi rapp...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 205-2018/I, Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, in CNN Notizie del 21.11.2018: «[…] La cooperativa sociale deve essere iscritta nei seguenti due registri pubblici: (i) il registro delle imprese territorialmente competente in ragione della sua sede principale. In tale registro, se rimarrà invariata l’attuale prassi delle Camere di commercio relativamente all’ormai abrogato d.lgs. n. 155/2006, la cooperativa sociale deve essere iscritta in almeno due sezioni: a) quella ordinaria, in quanto società cooperativa, ex art. 2200, comma 1, c.c.; b) quella speciale, in quanto impresa sociale, ex art. 3, comma 2, d.m. 16 marzo 2018, letto congiuntamente agli artt. 11, comma 3, 46, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 117/2017 e 15, comma 8, d.lgs. n. 112/2017; (ii) l’albo (nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico, o regionale in alcune Regioni, o provinciale nelle due Province autonome di Trento e di Bolzano) delle società cooperative; in tale albo la cooperativa sociale deve essere iscritta nella sezione delle società cooperative a mutualità prevalente, categoria « cooperative sociali », ex artt. 2 e 4 d.m. 23 giugno 2004. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. n. 381/1991, la cooperativa sociale deve altresì iscriversi nell’albo regionale (o provinciale in Trentino-Alto Adige/Südtirol) delle cooperative sociali, istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, l. n. 381/1991, se la stessa è (anche o solo) di tipo b) e intende stipulare convenzioni con enti pubblici e società di capitali a partecipazione pubblica; tali albi, in alcune Regioni (come la Lombardia), sono gestiti dalle Camere di commercio competenti per territorio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 205-2018/I, Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, in CNN Notizie del 21.11.2018: «[…] La cooperativa sociale deve essere isc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 205-2018/I, Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, in CNN Notizie del 21.11.2018: «[…] Le cooperative sociali - al pari delle altre cooperative che vogliano essere qualificate come imprese sociali - devono sì perseguire lo scopo mutualistico, ma non necessariamente in via prevalente ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c. […] Se il modello dispositivo di cooperativa emergente dall’art. 2521, comma 2, c.c. (un ente esercente l’attività mutualistica solo coi propri membri) è antitetico con il modello imperativo di impresa sociale di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 112/2017 (un ente esercente l’attività di interesse generale anche o solo con soggetti diversi dai propri membri), l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 112/2017 è incompatibile con la « normativa specifica delle cooperative » (art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/2017) ed è pertanto inapplicabile alle cooperative sociali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 205-2018/I, Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, in CNN Notizie del 21.11.2018: «[…] Le cooperative sociali - al pari delle...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 31 gennaio 2019, n. 29103, Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. Richieste di parere da parte delle Associazioni di rappresentanza: «[…] Con riferimento all’articolo 13, comma 2 riguardante la prestazione di attività di volontariato nelle imprese sociali, si ritiene che le cooperative sociali nell’impiego dei soci volontari debbano continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla legge n. 381/1991 rispettando le percentuali previste dalla stessa […]».
    - Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 31 gennaio 2019, n. 29103, Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 31 gennaio 2019, n. 29103, Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. Richieste di parere da parte delle Associazioni di rappresentanza: «[…] L’articolo 12 del d.lgs. 112/2017 disciplina le procedure e gli obblighi in materia di trasformazione e altri atti modificativi dell’impresa sociale […]. In conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 50 del 27 aprile 2018, […], gli atti e le procedure di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio residuo, posti in essere da imprese sociali in forma cooperativa, restano disciplinati dalle norme vigenti […]».
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale dell’8 maggio 2020, n. 4073, Comunicazione di intenzione a procedere a fusione per incorporazione di cooperative sociali - art. 12 d.lgs. 112 del 3 luglio del 2017. Riscontro: «[…] le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto ai sensi dell’art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 112/2017, devono ritenersi non assoggettate al regime autorizzatorio e conseguentemente agli obblighi di notifica previsti dal sopra citato art. 12 del predetto decreto legislativo […]».
    - Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota del 31 gennaio 2019, n. 29103, Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] l’art. 3, comma 2, della legge 18 febbraio 1999 n. 28, come modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 220/2002, ai sensi del quale, “ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 14 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni… concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento… ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza”. La nozione di “ente cooperativo” è delineata, come già evidenziato, dall’art. 1 del d.lgs. n. 220/2002 (lo stesso provvedimento che ha modificato, nel modo surriportato, l’art. 3, comma 2, della legge n. 28/1999), e detto art. 1 ricomprende espressamente tra gli enti cooperativi le società di mutuo soccorso; pertanto, poiché gli obblighi di devoluzione sono riferiti, dalla norma surriportata, a tutti gli enti cooperativi, non sembrano sussistere residui dubbi sull’applicabilità della devoluzione in oggetto alle società di mutuo soccorso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] l’art. 3, comma 2, della legge 18 fe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] L’art. 2, comma 2, della legge n. 3818/1886 dispone poi che “eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in quest’articolo e nel precedente”. Secondo la pacifica interpretazione di tale norma, le società di mutuo soccorso non possono quindi distribuire avanzi di gestione tra i soci, sotto forma di dividendi o in qualunque altro modo (ivi compresi, quindi, i ristorni) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] L’art. 2, comma 2, della legge n. 38...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 81-2014/I, Questioni in tema di casse mutue, in CNN Notizie del 26.3.2014: «[…] Non esiste […] alcuna riserva esclusiva dell’attività di erogazione di prestazioni assistenziali e sanitarie in favore delle società di mutuo soccorso. L’art. 46 l. 833/1978, infatti, stabilisce espressamente che la mutualità volontaria è libera - con il limite per gli enti, le imprese e le aziende pubbliche di contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell’assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale -, né è rinvenibile un’eventuale riserva di legge nella l. 3818/1886 sulle società di mutuo soccorso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 81-2014/I, Questioni in tema di casse mutue, in CNN Notizie del 26.3.2014: «[…] Non esiste […] alcuna riserva esclusiva dell’attività di erog...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che la prestazione di sussidi, in dipendenza delle ipotesi di malattia, invalidità e vecchiaia, o morte del socio, non può comunque tradursi, nell’attuale ordinamento, nella corresponsione di pensioni a favore del socio o dei suoi familiari, e quindi in un’attività di previdenza complementare; e che i sussidi sono definibili come tali solo allorché siano promessi ed erogati nei limiti delle disponibilità patrimoniali della società. Le società di mutuo soccorso possono invece, come già rilevato, erogare i “sussidi” per il caso di malattia a mezzo di “servizi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale” (in conformità al d.lgs. n. 502/1992), sia in denaro che in natura, e ciò sia direttamente, sia mediante convenzionamento con imprese assicuratrici e presidi sanitari abilitati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] Dottrina e giurisprudenza hanno chia...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] L’art. 2, comma 2, della legge n. 3818/1886 dispone poi che “eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in quest’articolo e nel precedente”. Secondo la pacifica interpretazione di tale norma, le società di mutuo soccorso non possono quindi distribuire avanzi di gestione tra i soci, sotto forma di dividendi o in qualunque altro modo (ivi compresi, quindi, i ristorni). […] Ulteriore conseguenza è l’esclusione di qualsiasi diritto dei soci ad ottenere il rimborso dei contributi versati in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, come pure nel caso di scioglimento della società (posto, infatti, che i contributi vanno a incrementare il patrimonio sociale, il divieto di erogazione di quest’ultimo implica l’esclusione del rimborso dei versamenti effettuati) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] L’art. 2, comma 2, della legge n. 38...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] L’art. 2, comma 2, della legge n. 3818/1886 dispone poi che “eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in quest’articolo e nel precedente”. Secondo la pacifica interpretazione di tale norma, le società di mutuo soccorso non possono quindi distribuire avanzi di gestione tra i soci, sotto forma di dividendi o in qualunque altro modo (ivi compresi, quindi, i ristorni). Corollario di ciò è l’inammissibilità di partecipazione alle società di mutuo soccorso di soci sovventori o finanziatori, e quindi dell’emissione di strumenti finanziari di qualsiasi genere (posto che non solo la normativa in materia non prevede un capitale sociale, ma la ragione dell’emissione di tali strumenti potrebbe essere solo la remunerazione dell’investimento effettuato, vietata nel caso di specie) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] L’art. 2, comma 2, della legge n. 38...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 16 novembre 2020, n. 12411, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. - Codice del terzo Settore - Quesiti: «La società di mutuo soccorso può «[…] volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 16 novembre 2020, n. 12411, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. - Codice del terzo Settore - Quesiti: «La società di mutuo soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] Quid iuris in relazione all’ipotesi opposta (trasformazione di società di mutuo soccorso registrata in società cooperativa)? In base alla ricostruzione sopra effettuata, deve ritenersi che la trasformazione - da inquadrarsi anch’essa nel genus delle trasformazioni eterogenee - sia possibile, e non generi l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici. Può, invece, fondatamente ritenersi che tale trasformazione - “peggiorando” la condizione di mutualità dell’ente, in quanto la cooperativa risultante dalla trasformazione può operare secondo lo schema della “mutualità spuria”, ed inoltre è in essa ammissibile una sia pur limitata distribuzione di utili e riserve ai soci - richieda, in applicazione analogica dell’art. 2545-octies, comma 2, c.c., la redazione di un bilancio straordinario al fine di far emergere il valore delle riserve indivisibili; riserve che, nel caso di specie, comprenderanno l’intero patrimonio della società di mutuo soccorso (non essendovi, per definizione, riserve divisibili tra i soci nella mutua). Come in ogni trasformazione, i soci che non abbiano concorso all’approvazione della relativa deliberazione avranno diritto di recesso; con la particolarità che - date le peculiari caratteristiche della mutua - ai soci stessi non potrà essere rimborsato alcunché in conseguenza di tale recesso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] Quid iuris in relazione all’ipotesi ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] Si era, già prima della riforma, correttamente affermata la possibilità di trasformazione della cooperativa agevolata in associazione non riconosciuta, sotto la condizione della preventiva devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici; ciò perché non sarebbe stato possibile “trasferire nello statuto dell’associazione o fondazione risultante dalla trasformazione della società cooperativa, ovvero dell’ente incorporante o risultante dalla fusione, la clausola concernente la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici” (non essendo tali enti obbligati per legge a tale devoluzione), ed in considerazione del fatto che “venuto meno il regime di vigilanza cui sono soggette le cooperative sarebbe impossibile, a distanza di tempo, controllare l’evoluzione delle vicende statutarie” con il rischio di eludere le disposizioni vigenti in materia di devoluzione del patrimonio sociale”. Se queste sono le ragioni che determinano la devoluzione immediata del patrimonio della cooperativa nelle fattispecie di trasformazione eterogenea in società o enti non mutualistici, appare evidente che tali ragioni non ricorrono nel caso di trasformazione della cooperativa in società di mutuo soccorso, che mantenga l’iscrizione nell’albo degli enti cooperativi, e quindi rimanga assoggettata alla vigilanza cooperativa. Infatti, la società di mutuo soccorso è obbligata per legge - come sopra dimostrato - alla devoluzione del patrimonio residuo a favore dei fondi mutualistici all’atto dello scioglimento, e di conseguenza il pericolo di utilizzo “a fini speculativi” del patrimonio indivisibile è escluso in radice […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] Si era, già prima della riforma, cor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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