P.1 - Enti non del Terzo settore
P.1.1 - Associazioni, comitati e fondazioni (in generale e miscellanea)
1. Associazione non riconosciuta: disciplina applicabile
2. Associazione non riconosciuta: soggettività e capacità di acquistare immobili
3. Associazione socia di società lucrativa
4. Associazione tra professionisti: natura
6. Comitato: soggettività e capacità di acquistare immobili
7. Controllo sull’amministrazione delle fondazioni
8. Consorzio di urbanizzazione: natura giuridica
9. Controversie associative: compromesso
10. Estinzione dell’associazione (riconosciuta e non riconosciuta)
11. Fondazione: assoggettabilità a fallimento
12. Fondazione “di partecipazione”: possibile recesso del fondatore
13. Organizzazioni sindacali: natura giuridica
14. Svolgimento di attività economica con scopo di lucro
1. Associazione non riconosciuta: disciplina applicabile
Le associazioni non riconosciute sono regolamentate dagli accordi interni tra gli associati; in mancanza, è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società (1) e anche in tema di comunione (2). In particolare, alle associazioni non riconosciute si rendono applicabili l’art. 23 c.c. (in tema di annullamento delle deliberazioni assembleari) e l’art. 24 c.c. (in tema di esclusione degli associati) (3). Non si rendono invece applicabili l’art. 19 c.c. (in tema di limitazioni al potere di rappresentanza dell’associazione) (4) e l’art. 30 c.c. (in tema di liquidazione del patrimonio) (5).
2. Associazione non riconosciuta: soggettività e capacità di acquistare immobili
L’associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto e ha la capacità di acquistare beni immobili (6).
3. Associazione socia di società lucrativa
L’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) può partecipare alla costituzione di una società lucrativa o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita, ma può anche costituire una società unipersonale (7).
4. Associazione tra professionisti: natura
È controversa (8) la natura giuridica dell’associazione tra professionisti: secondo un’opinione meno recente, detta figura sarebbe riconducibile alla società semplice (9); secondo una più recente opinione, invece, detta figura sarebbe riconducibile all’associazione di cui all’art. 36 c.c. (10).
5. Clausole vessatorie
Poiché la partecipazione a un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) presuppone una comunanza di interessi e di risorse, ne deriva che non possa configurarsi, nei rapporti associativi, un contraente “debole” e che, quindi, non possa trovare applicazione (all’atto costitutivo o allo statuto di un’associazione) la particolare tutela prevista dalla legge per le clausole vessatorie inserite in un contratto (11).
6. Comitato: soggettività e capacità di acquistare immobili
Il comitato è un soggetto di diritto e ha la capacità di acquistare beni immobili (12).
7. Controllo sull’amministrazione delle fondazioni
Il potere di controllo e di vigilanza che l’Autorità governativa esercita sull’amministrazione delle fondazioni (art. 25 c.c.) si qualifica come un controllo di legittimità e non di merito, funzionale alla salvaguardia dell’interesse interno e istituzionale dell’ente (13). L’Autorità governativa, pertanto, non può imporre alla fondazione modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte, potendo intervenire esclusivamente in una delle ipotesi di cui all’art. 25 c.c. (14).
8. Consorzio di urbanizzazione: natura giuridica
Il consorzio di urbanizzazione ha, di regola, natura di associazione, ma può assumere (nel caso di sussistenza di un rilevante profilo di realità) anche natura di comunione (15).
9. Controversie associative: compromesso
Le controversie associative riguardanti interessi non protetti da norme inderogabili possono essere formare oggetto di compromesso (16).
10. Estinzione dell’associazione (riconosciuta e non riconosciuta)
L’associazione riconosciuta si estingue una volta completato il procedimento di liquidazione prescritto dalla legge, che ha inizio con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11. disp. att. c.c.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal Registro delle Persone Giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20 disp. att. c.c.). L’associazione non riconosciuta, invece, si estingue con la definizione di tutti i rapporti giuridici ad essa riferibili (17).
11. Fondazione: assoggettabilità a fallimento
Anche una fondazione può essere soggetta a fallimento ove si trovi in stato di insolvenza in conseguenza dell’eccessivo indebitamento derivante dallo svolgimento di attività imprenditoriale (18); peraltro, il fallimento pare potersi estendere anche a colui (o a coloro) che, abusando del nome della fondazione, abbiano svolto in via esclusiva o principale un’attività imprenditoriale (19).
12. Fondazione “di partecipazione”: possibile recesso del fondatore
Nella fondazione “di partecipazione” è legittimo che il fondatore eserciti il diritto di recesso di cui all’art. 24, c. 2, c.c., fermo restando l’obbligo di adempiere alle obbligazioni certe ed esigibili esistenti al tempo del recesso ed esclusa in ogni caso la ripetizione dei versamenti effettuati (20).
13. Organizzazioni sindacali: natura giuridica
Le organizzazioni sindacali sono associazioni non riconosciute (21).
14. Svolgimento di attività economica senza scopo di lucro
L’associazione che svolge un’attività economica non è qualificabile come società se detta attività economica non è finalizzata alla distribuzione degli utili tra gli associati (22).
P.1.2 - Atto costitutivo e statuto
1. Atto costitutivo di associazione: formazione non simultanea
2. Atto costitutivo di associazione non riconosciuta: forma
3. Atto costitutivo di associazione non riconosciuta: ricognizione per atto pubblico
4. Atto costitutivo di fondazione: natura
5. Atto costitutivo di fondazione: testimoni
6. Oggetto della fondazione: modifica per l’iscrizione al RUNTS
7. Patrimonio occorrente per costituire associazione sportiva dilettantistica (Asd)
8. Statuto di associazione non riconosciuta: modifica
9. Statuto di associazione riconosciuta: modifica
10. Statuto di associazione: vincolatività per gli associati
11. Statuto di fondazione: forma della modifica
12. Statuto di fondazione: modifica
1. Atto costitutivo di associazione: formazione non simultanea
La formazione dell’atto costitutivo di un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) può avvenire non soltanto immediatamente per effetto della conclusione del contratto associativo, bensì anche mediante un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni a un programma associativo (1).
2. Atto costitutivo di associazione non riconosciuta: forma
Per l’atto costitutivo di associazione non riconosciuta non esistono prescrizioni di forma (2); perché possa dirsi esistente una associazione è sufficiente una pluralità di persone organizzate per fini istituzionali comuni, regolata da norme relative ai loro rapporti interni e esterni, senza che siano rilevanti né la non conoscenza tra gli associati, né la mancanza di una sede stabile e di una pratica di vita associativa (3).
3. Atto costitutivo di associazione non riconosciuta: ricognizione per atto pubblico
Ove un’associazione non riconosciuta costituita con un atto non avente la forma pubblica intenda successivamente conseguire la personalità giuridica, è legittimo far risultare la sua esistenza e il suo statuto mediante un verbale redatto per atto pubblico notarile (4).
4. Atto costitutivo di fondazione: natura
L’atto costitutivo di fondazione (vale a dire la dichiarazione di volontà del fondatore di costituire l’ente) si compone anche dell’atto di dotazione (vale a dire la dichiarazione di volontà del fondatore di destinare i beni allo scopo della fondazione istituita), il quale costituisce, quindi, un elemento inscindibile e imprescindibile dell’atto costitutivo della fondazione; l’atto pubblico costitutivo di fondazione, pertanto, non può qualificarsi come un atto di donazione (5).
5. Atto costitutivo di fondazione: testimoni
Poiché la natura dell’atto pubblico costitutivo di fondazione non è quella di un negozio di donazione, ne deriva che non è necessaria la presenza di due testimoni per la stipula di detto atto pubblico (6).
6. Oggetto della fondazione: modifica per l’iscrizione al RUNTS
È legittima la deliberazione con la quale una fondazione modifica il proprio oggetto al fine dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (7).
7. Patrimonio occorrente per costituire associazione sportiva dilettantistica (Asd)
L’associazione sportiva dilettantistica (Asd) acquisisce la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, senza che occorra dimostrare in sede di iscrizione alcun requisito di patrimonio minimo (8).
8. Statuto di associazione non riconosciuta: modifica
La deliberazione dell’assemblea di un’associazione non riconosciuta che modifica lo statuto non deve necessariamente rivestire la forma dell’atto pubblico (nemmeno ove l’associazione non riconosciuta sia stata costituita per atto pubblico) (9) e deve essere adottata con il quorum prescritto dall’art. 21, c. 2, c.c. con riferimento all’associazione riconosciuta (10).
9. Statuto di associazione riconosciuta: modifica
Lo statuto di associazione riconosciuta può essere modificato solo con verbale redatto da notaio nella forma dell’atto pubblico (e ciò anche se si tratta di un fondo pensione, ente che, peraltro, può esistere anche nella forma dell’associazione non riconosciuta) (11).
10. Statuto di associazione: vincolatività per gli associati
Chi aderisce a un’associazione è soggetto alla regolamentazione derivante dallo statuto dell’associazione stessa, anche se non l’abbia esplicitamente approvato, comprese quelle inerenti al versamento del contributo associativo (12).
11. Statuto di fondazione: forma della modifica
Le modifiche allo statuto di una fondazione devono risultare da un verbale, redatto per atto pubblico, recante una deliberazione dell’organo amministrativo della fondazione (13).
12. Statuto di fondazione: modifica
È legittimo apportare modifiche allo statuto di una fondazione, purché dette modifiche non pregiudichino gli elementi essenziali impressi dal fondatore (14) e siano oggetto di approvazione da parte dell’Autorità amministrativa (art. 2 d.P.R. 361/2000) (15).
P.1.3 - Associati
1. Accesso ai documenti inerenti alle generalità degli associati
3. Esclusione dell’associato ad nutum
4. Esclusione dell’associato: clausola compromissoria
5. Esclusione dell’associato: clausola statutaria
6. Esclusione dell’associato dall’associazione non riconosciuta
7. Esclusione dell’associato dall’associazione riconosciuta
8. Esclusione dell’associato: preventiva contestazione degli addebiti
9. Esclusione dell’associato: organo competente
10. Recesso dell’associato: clausola che esclude il recesso
11. Recesso dell’associato: clausola che esclude il recesso temporaneamente
12. Recesso dell’associato da associazione non riconosciuta
13. Recesso dell’associato: differimento dell’efficacia del recesso
14. Trasmissione della qualità di associato per atto inter vivos
1. Accesso ai documenti inerenti alle generalità degli associati
Tutti gli associati di un’associazione (riconosciuta e non riconosciuta) hanno diritto di accedere alla documentazione contenente gli elenchi e gli indirizzi degli associati (1).
2. Domanda di ammissione
L’associazione (riconosciuta e non riconosciuta) non è obbligata ad accogliere le domande di ammissione di volta in volta presentate da coloro che si dimostrino in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto, poiché l’ammissione di un nuovo associato resta pur sempre un atto di autonomia contrattuale (2).
3. Esclusione dell’associato ad nutum
È illegittima la clausola statutaria dell’associazione (riconosciuta e non) che prevede la facoltà del consiglio direttivo di escludere un associato ad nutum (3).
4. Esclusione dell’associato: clausola compromissoria
È legittima la clausola compromissoria inserita nello statuto di un’associazione che rimetta ad arbitri le controversie in merito alla validità formale e sostanziale del provvedimento di esclusione di un associato (4).
5. Esclusione dell’associato: clausola statutaria
È legittima e non viola il principio di democraticità dell’associazione (riconosciuta e non) la clausola statutaria dell’associazione (riconosciuta e non) che preveda l’esclusione degli associati allorché ricorrano gravi motivi (5).
6. Esclusione dell’associato dall’associazione non riconosciuta
L’art. 24, c. 3, c.c. (secondo cui l’associato di un’associazione riconosciuta può essere escluso dall’assemblea solo per «gravi motivi») si applica anche all’associazione non riconosciuta (6).
7. Esclusione dell’associato dall’associazione riconosciuta
L’esclusione di un associato da un’associazione riconosciuta può essere deliberata dall’assemblea solo per «gravi motivi» (art. 24, c. 3, primo periodo, c.c.); è legittimo che gli associati, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, specifichino nello statuto quale sia il significato da attribuire all’espressione «gravi motivi», purché detta specificazione avvenga sempre nel rispetto del principio di proporzionalità tra l’entità del comportamento posto in essere dall’associato e la sanzione irrogata dall’associazione (7).
8. Esclusione dell’associato: preventiva contestazione degli addebiti
La legittimità della deliberazione di esclusione di un associato per «gravi motivi», (art. 24, c. 3, primo periodo, c.c.) non è subordinata alla preventiva contestazione all’associato degli addebiti al medesimo ascritti (8).
9. Esclusione dell’associato: organo competente
È legittima la clausola statutaria di un’associazione (riconosciuta e non) che attribuisca la competenza a deliberare l’esclusione di un associato per «gravi motivi» (art. 24, c. 3, c.c.) a un organo diverso da quello assembleare (9).
10. Recesso dell’associato: clausola che esclude il recesso
È nulla la clausola statutaria di un’associazione (riconosciuta e non) che impedisca (oppure renda oltremodo oneroso) l’esercizio del diritto di recesso dell’associato (10).
11. Recesso dell’associato: clausola che esclude il recesso temporaneamente
La clausola statutaria che esclude l’esercizio del diritto di recesso dell’associato per un tempo determinato (art. 24, c. 2, c.c.) può operare solo allorché sia stato espressamente previsto un termine (11) compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo e che non comporti lesione di diritti dell’associato costituzionalmente garantiti (12).
12. Recesso dell’associato da associazione non riconosciuta
Nell’associazione non riconosciuta, la disciplina del diritto di recesso dell’associato non deve necessariamente corrispondere alla disciplina dettata con riguardo all’associazione riconosciuta dall’art. 24, c. 2, c.c. (13).
13. Recesso dell’associato: differimento dell’efficacia del recesso
È legittima la clausola statutaria che differisce l’efficacia del recesso per un dato periodo, posteriormente alla dichiarazione di recesso (14).
14. Trasmissione della qualità di associato per atto inter vivos
La qualità di associato è trasmissibile per atto inter vivos a titolo oneroso solo in caso di espressa previsione nell’atto costitutivo o nello statuto dell’associazione (art. 24, c. 1, c.c.) (15).
P.1.4 - Assemblea degli associati
1. Assemblea “in presenza” o con mezzi di telecomunicazione: clausola statutaria
3. Presidente e segretario nel medesimo luogo fisico
4. Svolgimento mediante strumenti di telecomunicazione
5. Verbale: normativa applicabile
8. Voto: associato persona giuridica
9. Voto: deroga al voto capitario
1. Assemblea “in presenza” o con mezzi di telecomunicazione: clausola statutaria
Sono legittime le clausole statutarie (sia dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore, sia dell’associazione non avente tale qualifica) che impongano lo svolgimento dell’assemblea solo “in presenza” o solo mediante strumenti di telecomunicazione o che facoltizzino lo svolgimento dell’assemblea sia “in presenza” che mediante strumenti di telecomunicazione oppure che attribuiscano al soggetto titolare del potere di convocazione la facoltà di stabilire le modalità con le quali l’assemblea deve svolgersi (1).
2. Mancata convocazione
È annullabile (e non inesistente) la deliberazione dell’assemblea di associazione (riconosciuta e non riconosciuta) qualora sia stata omessa la convocazione di alcuno degli associati (2) oppure in caso di mancata osservanza del termine di preavviso previsto dallo statuto (3).
3. Presidente e segretario nel medesimo luogo fisico
Quando l’assemblea (sia dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore, sia dell’associazione non avente tale qualifica) si svolge “in presenza” e pure quando si svolge mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, è ammissibile che il presidente e il segretario dell’adunanza non si trovino nel medesimo luogo fisico (4).
4. Svolgimento mediante strumenti di telecomunicazione
L’assemblea di associazione (riconosciuta e non riconosciuta) si può svolgere mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, anche se lo statuto non lo preveda (o preveda solo lo svolgimento dell’assemblea “in presenza”) (5), qualora l’associazione non abbia la qualifica di ente del Terzo settore (6).
5. Verbale non contestuale
È legittimo che la verbalizzazione dell’assemblea di associazione (riconosciuta e non riconosciuta) sia effettuata non in contestualità con l’assemblea ma in via differita rispetto al suo svolgimento (7).
6. Verbale: normativa applicabile
All’attività di verbalizzazione dell’assemblea di associazione (riconosciuta e non riconosciuta) si applica per analogia la normativa in tema di verbalizzazione di assemblea di società (8).
7. Verbale: sottoscrizione
Quando il verbale dell’assemblea di associazione (riconosciuta e non riconosciuta) è redatto da un notaio, è legittimo che il verbale sia sottoscritto solamente dal notaio (9).
8. Voto: associato persona giuridica
Per l’esercizio del diritto di voto da parte dell’associato persona giuridica, legittimato a intervenire nell’assemblea dell’associazione è l’amministratore (oppure il soggetto munito del potere di rappresentanza) della persona giuridica associata, a nulla rilevando un’eventuale clausola statutaria dell’associazione che preveda la possibilità di conferire la rappresentanza in assemblea esclusivamente in favore di un altro associato (10).
9. Voto: deroga al voto capitario
È controverso se sia legittima la clausola statutaria di un’associazione (riconosciuta e non) che attribuisca agli associati il diritto di voto in assemblea con criteri diversi da quello del voto capitario (11).
P.1.5 - Amministrazione e rappresentanza
1. Associazione in attesa di riconoscimento: responsabilità degli amministratori
2. Associazione non riconosciuta: responsabilità del rappresentante
3. Cessazione degli amministratori: prorogatio
4. Compenso degli amministratori della fondazione
5. Deliberazioni assunte dall’organo amministrativo: impugnazione
6. Svolgimento delle riunioni: clausole statutarie
7. Svolgimento delle riunioni: convocazione e verbalizzazione
8. Svolgimento delle riunioni: mediante strumenti di telecomunicazione
9. Svolgimento delle riunioni: presidente e segretario non nel medesimo luogo fisico
1. Associazione in attesa di riconoscimento: responsabilità degli amministratori
Poiché, secondo l’interpretazione prevalente (1), non vi sarebbero differenze tipologiche tra l’associazione riconosciuta e l’associazione non riconosciuta, dovrebbe allora conseguirne che, con riferimento alla associazione in attesa di riconoscimento, trovi applicazione la disciplina di cui all’art. 38 c.c. il quale, in materia di obbligazioni contratte dalle persone che rappresentano un’associazione non riconosciuta, stabilisce che di tali obbligazioni rispondono anche, personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (2).
2. Associazione non riconosciuta: responsabilità del rappresentante
La responsabilità (anche extracontrattuale) (3) per le obbligazioni dell’associazione (in forma solidale con l’ente e senza il beneficio della preventiva escussione) (4) grava sulla persona effettivamente agisce in nome e per conto dell’associazione e non su chi (come accade nel caso di socio di società di persone) (5) semplicemente ne abbia la rappresentanza (6) (fermo restando che delle obbligazioni tributarie rispondono coloro che hanno gestito l’associazione) (7). Il subentro di un amministratore dell’ente ad altro precedente amministratore, non comporta la successione del primo nelle obbligazioni gravanti sul secondo (8).
3. Cessazione degli amministratori: prorogatio
In caso di cessazione degli amministratori dell’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) si ritiene che, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto, essi rimangano in carica fino alla loro sostituzione, analogamente a quanto dispone l’art. 2385 c.c. in materia di società di capitali (9).
4. Compenso degli amministratori della fondazione
Anche con riferimento alle fondazioni che non assumono la qualifica di ente del Terzo settore (e fatta eccezione per le fondazioni che siano finanziate in qualsiasi misura con risorse a carico dello Stato) appare possibile parametrare la remunerazione degli amministratori anche con riferimento alle indicazioni contenute nell’art. 8 del Codice del Terzo settore (10).
5. Deliberazioni assunte dall’organo amministrativo: impugnazione
Le deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione di un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) non possono essere impugnate direttamente da parte dell’associato che non sia altresì componente dell’organo amministrativo medesimo, salvo che dalla deliberazione ne risulti violato un individuale diritto dell’associato (11).
6. Svolgimento delle riunioni: clausole statutarie
Sono legittime le clausole statutarie che impongano lo svolgimento delle riunioni degli organi diversi dall’assemblea solo “in presenza” o solo mediante strumenti di telecomunicazione o che facoltizzino lo svolgimento delle riunioni sia “in presenza” che mediante strumenti di telecomunicazione oppure che attribuiscano al soggetto titolare del potere di convocazione la facoltà di stabilire le modalità con le quali la riunione deve svolgersi (12).
7. Svolgimento delle riunioni: convocazione e verbalizzazione
La legittimità delle deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione di un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) presuppone che la riunione sia stata regolarmente convocata mediante una preventiva comunicazione dell’ordine del giorno e che la riunione sia stata verbalizzata (13).
8. Svolgimento delle riunioni: mediante strumenti di telecomunicazione
Le riunioni degli organi (diversi dall’assemblea) degli enti non societari possono svolgersi mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione anche se lo statuto non lo preveda (14).
9. Svolgimento delle riunioni: presidente e segretario non nel medesimo luogo fisico
È ammissibile che il presidente e il segretario dell’adunanza non si trovino nel medesimo luogo fisico sia quando la riunione dell’organo (diverso dall’assemblea) si svolge “in presenza” sia quando si svolge mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione (15).
P.1.6 - Trasformazione
P.1.6.1 - Trasformazione di associazione in società (o altro ente)
1. Evoluzione da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta
2. Quorum (associazione costituita ante riforma)
3. Quorum (associazione non riconosciuta)
4. Quorum (associazione riconosciuta)
5. Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio
6. Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa
7. Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa: stima
8. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali
9. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società lucrativa
10. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.
11. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto
12. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.
13. Trasformazione in ente diverso dalla società di capitali
1. Evoluzione da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta
La decisione dell’associazione non riconosciuta di ottenere la personalità giuridica ha natura di decisione modificativa dell’ente e non di trasformazione dell’ente (e pertanto non si applica l’art. 42-bis c.c.) (1) ed è di competenza dell’assemblea dell’associazione, anche se non comporti l’adozione di nuove clausole statutarie; è peraltro legittima la clausola dello statuto di associazione non riconosciuta che attribuisca all’organo amministrativo la competenza a domandare la personalità giuridica nel caso in cui non occorra procedere all’adozione di nuove clausole statutarie (2).
2. Quorum (associazione costituita ante riforma)
La trasformazione di una associazione costituita prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del diritto societario del 2003 non può essere adottata a maggioranza, a meno che gli associati, con decisione unanime, abbiano deliberato di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione (3).
3. Quorum (associazione non riconosciuta)
Per la trasformazione da associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali occorre, salvo diversa previsione statutaria, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (4).
4. Quorum (associazione riconosciuta)
Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dall’art. 21, ultimo comma, c.c. (e cioè in misura almeno pari ai tre quarti degli associati) o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (5).
5. Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio
È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, con applicazione analogica delle norme sulla trasformazione progressiva delle società di persone (art. 2500-ter c.c.) (6).
6. Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa
È legittima la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa (7).
7. Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa: stima
In caso di trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa occorre la redazione della relazione di stima ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (8).
8. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali
È ammissibile la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in una società di capitali seguendo la procedura propria delle operazioni di trasformazione eterogenea (9).
9. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società lucrativa
È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali) (10); e ciò (ma si tratta di questione controversa) (11) purché la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei contributi pubblici e delle liberalità e oblazioni del pubblico ricevuti dall’associazione (12). Peraltro, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione possono avvalersi, in via analogica, della normativa di cui all’art. 2500-quinquies c.c., al fine di liberarsi dalla responsabilità solidale su di essi gravante per le obbligazioni dell’ente ai sensi dell’art. 38 c.c. (13).
10. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.
È legittima la trasformazione dell’associazione professionale in s.t.p. (14), benché sia dubbio se si tratti di una trasformazione eterogenea (15) (ciò che si avrebbe se si qualificasse lo studio associato come una associazione non riconosciuta) (16) o, piuttosto (qualora si qualificasse lo studio associato come una società semplice) (17), di una trasformazione omogenea (18).
11. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto
È lecito che un’associazione sportiva si trasformi in una s.r.l. (sportiva) anche a capitale ridotto, non ostando a tale operazione né il divieto di conferimenti in natura di cui all’art. 2463, c. 4, c.c., né l’obbligo di formazione della riserva legale “accelerata” di cui all’art. 2463, c. 5, c.c. (19).
12. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.
Non è legittima la trasformazione di una associazione temporanea tra professionisti in s.t.p. (20).
13. Trasformazione in ente diverso dalla società di capitali
È legittima la trasformazione di un’associazione, sia riconosciuta che non riconosciuta, in un ente diverso dalla società di capitali (21).
P.1.6.2 - Trasformazione di società (o altro ente) in associazione
1. Trasformazione di consorzio con attività esterna
2. Trasformazione di consorzio con attività esterna: opposizione
3. Trasformazione di cooperativa sociale in associazione Onlus
4. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali
1. Trasformazione di consorzio con attività esterna
È legittima la trasformazione di un consorzio con attività esterna in associazione; è tuttavia controverso se la deliberazione di trasformazione possa essere adottata a maggioranza assoluta dei consorziati (1).
2. Trasformazione di consorzio con attività esterna: opposizione
A seguito della deliberazione di trasformazione di un consorzio con attività esterna in associazione, quest’ultima può ottenere il riconoscimento da parte dell’autorità prefettizia (o regionale) solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni che la legge riserva ai creditori affinché possano fare opposizione (2).
3. Trasformazione di cooperativa sociale in associazione Onlus
Benché si tratti di fattispecie non espressamente contemplata dal legislatore, è legittima la trasformazione di una cooperativa sociale in una associazione Onlus (3) [ora, dopo l’introduzione del d.lgs. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore, in una associazione avente natura di ente del Terzo settore].
4. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali
Qualsiasi ente diverso dalla società di capitali, di cui sia ammessa la trasformazione in società di capitali, può trasformarsi in associazione non riconosciuta (4).
P.1.6.3 - Trasformazione di società o altro ente in fondazione (e viceversa)
1. Trasformazione di fondazione in società di persone
2. Trasformazione di società di persone in fondazione
3. Trasformazione di società in fondazione: pubblicità
4. Trasformazione di s.p.a. in fondazione
5. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico
1. Trasformazione di fondazione in società di persone
È legittima la trasformazione eterogenea da fondazione (e, più in generale, da ente non societario) a società di persone (1). Alla trasformazione eterogenea da fondazione (o, più in generale, da ente non societario) in società di persone si applica la disciplina dettata per la trasformazione eterogenea da società di capitali, fatta eccezione per l’obbligo di perizia (2).
2. Trasformazione di società di persone in fondazione
È legittima la trasformazione eterogenea da società di persone in fondazione (o, più in generale, in ente non societario) (3).
3. Trasformazione di società in fondazione: pubblicità
A seguito della trasformazione di una società in fondazione, l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche può essere effettuata solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni previsti dall’art. 2500-novies c.c. per l’opposizione dei creditori (4).
4. Trasformazione di s.p.a. in fondazione
È legittima la trasformazione di una s.p.a. in fondazione; in tale ipotesi, la quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio nella società trasformanda, non viene sostituita da una quota di partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione, dato che l’intero patrimonio sociale viene destinato, con la trasformazione, al perseguimento dei fini istituzionali della erigenda fondazione; pertanto, il socio della società trasformata perde ogni diritto (patrimoniale e amministrativo) inerente a tale suo precedente status di socio (5).
5. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico
In caso di trasformazione di una s.p.a. in una fondazione, il socio che sia un ente ecclesiastico deve essere autorizzato, ai sensi del can. 1295 del codice di diritto canonico, a intervenire all’assemblea convocata per decidere in ordine alla trasformazione della società (6).
P.1.6.4 - Trasformazione di associazione in fondazione
2. Associazioni costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 42-bis c.c.
3. Divieto statutario di trasformazione: introduzione
4. Divieto statutario di trasformazione: soppressione
6. Relazione degli amministratori: rinunciabilità
7. Relazione di stima: competenza a nominare il perito
8. Relazione sulla situazione patrimoniale: irrinunciabilità
9. Relazione sulla situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio
10. Trasformazione in fondazione “di partecipazione”
11. Trasformazione in fondazione “di partecipazione”: quorum
1. Competenza
La competenza a deliberare la trasformazione da associazione a fondazione spetta all’assemblea degli associati (1).
2. Associazioni costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 42-bis c.c.
L’art. 42-bis c.c. (che riconosce la legittimità delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione tra associazioni e fondazioni), è applicabile anche alle associazioni costituite anteriormente alla sua entrata in vigore (2).
3. Divieto statutario di trasformazione: introduzione
L’introduzione nello statuto dell’associazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in una fondazione (art. 42-bis, c. 1, c.c.) costituisce una normale modificazione statutaria che non richiede il consenso unanime degli associati (3).
4. Divieto statutario di trasformazione: soppressione
È legittima la deliberazione (da adottarsi a maggioranza, salvo che lo statuto non disponga diversamente) (4) che sopprima dallo statuto dell’associazione il divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in una fondazione (5), anche se detta deliberazione venga assunta contestualmente alla successiva deliberazione di trasformazione (6). Tuttavia, ove si tratti di associazione riconosciuta non munita della qualifica di ente del Terzo settore, la modifica diretta all’eliminazione del divieto statutario di trasformazione in fondazione (e, di conseguenza, anche la contestuale trasformazione in fondazione, deliberata “a cascata”) è soggetta alla condizione legale del rilascio dell’approvazione dell’autorità governativa (art. 2, d.P.R. n. 361/2000) (7).
5. Quorum
In assenza di un’esplicita normativa al riguardo, si ritiene che la deliberazione di trasformazione di un’associazione in fondazione debba essere adottata dall’assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, in analogia a quanto disposto dall’art. 21, c. 3, c.c. (8).
6. Relazione degli amministratori: rinunciabilità
Poiché la funzione della relazione degli amministratori di cui all’art. 2500-sexies c.c. (richiamato dall’art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di informare i partecipanti dell’ente trasformando, ne consegue che detta relazione sia rinunciabile con il consenso unanime di coloro che devono decidere la trasformazione, vale a dire con il consenso unanime degli associati (9).
7. Relazione di stima: competenza a nominare il perito
In assenza di un’esplicita normativa al riguardo, si ritiene che la competenza a nominare il perito incaricato di redigere la relazione di stima di cui all’art. 2500-ter, c. 2, c.c. (richiamato dall’art. 42-bis, c. 2, terzo periodo, c.c.) spetti all’ente che intenda effettuare la trasformazione (10).
8. Relazione sulla situazione patrimoniale: irrinunciabilità
Poiché la funzione della relazione relativa alla situazione patrimoniale (richiesta dall’art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di rilevare il patrimonio contabile dell’ente e la sua esposizione debitoria, ne consegue che la stessa è irrinunciabile (11).
9. Relazione sulla situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio
Poiché la funzione della relazione relativa alla situazione patrimoniale (art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di rilevare il patrimonio contabile dell’ente e la sua esposizione debitoria, pare ammissibile che detta relazione possa essere sostituita con il bilancio di esercizio riferito a una data non anteriore a centoventi giorni anteriori alla delibera di trasformazione (12).
10. Trasformazione in fondazione “di partecipazione”
Nell’ipotesi di trasformazione di un’associazione in una fondazione “di partecipazione” gli associati divengono “partecipanti” della fondazione, vale a dire conservano la possibilità di influire sulle scelte future circa l’utilizzo e la destinazione del patrimonio tramite la partecipazione all’assemblea o all’organo di indirizzo comunque denominato (13).
11. Trasformazione in fondazione “di partecipazione”: quorum
In assenza di un’esplicita normativa al riguardo, si ritiene che la deliberazione di trasformazione di un’associazione in una fondazione “di partecipazione” debba essere adottata dall’assemblea degli associati con la maggioranza richiesta dallo statuto per le modifiche statutarie o, in assenza di un’espressa previsione dello statuto, con la maggioranza richiesta dall’art. 21, c. 2, c.c. (14).
P.1.6.5 - Trasformazione di fondazione in associazione
2. Divieto statutario di trasformazione: introduzione
3. Divieto statutario di trasformazione: soppressione
4. Fondazioni costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 42-bis c.c.
5. Individuazione degli associati
7. Relazione degli amministratori: nella fondazione “di partecipazione”
8. Relazione degli amministratori: nella fondazione “tradizionale”
9. Relazione di stima: competenza a nominare il perito
10. Relazione sulla situazione patrimoniale: irrinunciabilità
11. Relazione sulla situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio
12. Trasformazione di fondazione “di partecipazione”
1. Competenza
Ove non sia stata espressamente vietata dal fondatore, la competenza a deliberare la trasformazione da fondazione ad associazione spetta all’organo a ciò deputato, vale a dire agli amministratori o, in caso di fondazione di “partecipazione”, all’assemblea dei partecipanti (1).
2. Divieto statutario di trasformazione: introduzione
L’introduzione nello statuto della fondazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in un’associazione (art. 42-bis, c. 1, c.c.) costituisce una mera modificazione statutaria (2).
3. Divieto statutario di trasformazione: soppressione
È legittima, con il consenso del fondatore (3), l’eliminazione dallo statuto della fondazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in un’associazione (4), anche se ciò avvenga contestualmente alla deliberazione di trasformazione (5). Tuttavia, ove si tratti di fondazione non munita della qualifica di ente del Terzo settore, la modifica diretta all’eliminazione del divieto statutario di trasformazione in associazione (e, di conseguenza, anche la contestuale trasformazione in associazione, deliberata “a cascata”) è soggetta alla condizione legale del rilascio dell’approvazione dell’autorità governativa (art. 2, d.P.R. n. 361/2000) (6).
4. Fondazioni costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 42-bis c.c.
L’art. 42-bis c.c. (che riconosce la legittimità delle reciproche operazioni di trasformazione, fusione e scissione tra associazioni e fondazioni), è applicabile anche alle fondazioni (e alle associazioni) costituite anteriormente alla sua entrata in vigore (7).
5. Individuazione degli associati
Nell’ipotesi di trasformazione di una fondazione “tradizionale” in un’associazione, occorre che l’organo amministrativo della fondazione individui i soggetti disponibili ad assumere la qualità di associati e che si siano vincolati preventivamente mediante un atto di adesione formale, seppur condizionato all’efficacia della trasformazione (8). Tuttavia, ove lo statuto dell’associazione risultante dalla trasformazione preveda la possibilità di devolvere agli associati il proprio patrimonio, l’individuazione degli associati dovrebbe avvenire secondo la disciplina dettata dall’art. 31 c.c. (9).
6. Quorum
In assenza di un’esplicita normativa al riguardo, pare preferibile ritenere che la deliberazione di trasformazione di una fondazione in associazione debba essere adottata con la maggioranza richiesta dallo statuto per lo scioglimento dell’ente (10).
7. Relazione degli amministratori: nella fondazione “di partecipazione”
Poiché la funzione della relazione degli amministratori di cui all’art. 2500-sexies c.c. (richiamato dall’art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di informare i partecipanti dell’ente trasformando, ne consegue che, nella fondazione “di partecipazione”, in cui lo statuto affidi ai “partecipanti” le decisioni sulle modifiche statutarie, detta relazione sia rinunciabile con il consenso unanime di coloro che devono decidere la trasformazione (vale a dire con il consenso unanime dei “partecipanti”) (11).
8. Relazione degli amministratori: nella fondazione “tradizionale”
Poiché la funzione della relazione degli amministratori di cui all’art. 2500-sexies c.c. (richiamato dall’art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di informare i partecipanti dell’ente trasformando, ne consegue che, nella fondazione “tradizionale” (vale a dire la fondazione nella quale le decisioni sulle modificazioni statutarie sono di competenza dell’organo amministrativo), la relazione degli amministratori, essendo in tal caso destinata a informare essi stessi, possa quindi essere omessa (12).
9. Relazione di stima: competenza a nominare il perito
In assenza di un’esplicita normativa al riguardo, si ritiene che la competenza a nominare il perito incaricato di redigere la relazione di stima di cui all’art. 2500-ter, c. 2, c.c. (richiamato dall’art. 42-bis, c. 2, terzo periodo, c.c.) spetti all’ente che intenda effettuare la trasformazione (13).
10. Relazione sulla situazione patrimoniale: irrinunciabilità
Poiché la funzione della relazione relativa alla situazione patrimoniale (richiesta dall’art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di rilevare il patrimonio contabile dell’ente e la sua esposizione debitoria, ne consegue che la stessa è irrinunciabile (14).
11. Relazione sulla situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio
Poiché la funzione della relazione relativa alla situazione patrimoniale (art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.) è quella di rilevare il patrimonio contabile dell’ente e la sua esposizione debitoria, pare ammissibile che detta relazione sia sostituita dal bilancio di esercizio riferito a una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla data della deliberazione di trasformazione (15).
12. Trasformazione di fondazione “di partecipazione”
Nell’ipotesi di trasformazione di una fondazione “di partecipazione” in associazione riconosciuta non dovrebbe applicarsi la disciplina dettata dall’art. 31 c.c. (secondo il quale alla devoluzione dei beni della disciolta fondazione, qualora non prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, «provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi») per l’individuazione degli associati dell’associazione risultante dalla trasformazione, purché lo statuto dell’associazione risultante dalla trasformazione non preveda la possibilità di devolvere agli associati tutto il (o parte del) proprio patrimonio (16). Diversamente, ove lo statuto dell’associazione risultante dalla trasformazione preveda la possibilità di devolvere agli associati tutto il (o parte del) proprio patrimonio, per individuare “gli associati” dell’associazione risultante dalla trasformazione tornerebbe ad applicarsi la disciplina dettata dall’art. 31 c.c. (17).
P.1.7 - Fusione e scissione
P.1.7.1 - Fusione e scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni
1. Associazioni e fondazioni costituite prima dell’art. 42-bis c.c.
2. Deliberazione di approvazione del progetto: nell’associazione
3. Deliberazione di approvazione del progetto: nella fondazione
4. Diritto di recesso degli associati
5. Divieto statutario di fusione o scissione: introduzione (nell’associazione)
6. Divieto statutario di fusione o scissione: introduzione (nella fondazione)
7. Divieto statutario di fusione o scissione: soppressione (nell’associazione)
8. Divieto statutario di fusione o scissione: soppressione (nella fondazione)
9. Efficacia sanante dell’iscrizione dell’atto di fusione o scissione
10. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
12. Rapporto di cambio: insussistenza
13. Scissione non proporzionale
14. Scissione (parziale) asimmetrica tra associazioni
1. Associazioni e fondazioni costituite prima dell’art. 42-bis c.c.
L’art. 42-bis c.c. (che riconosce la legittimità delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione tra associazioni e fondazioni), è applicabile anche alle associazioni e alle fondazioni costituite anteriormente alla sua entrata in vigore (1).
2. Deliberazione di approvazione del progetto: nell’associazione
Nell’associazione riconosciuta, l’approvazione del progetto di fusione o scissione tra un’associazione e una fondazione (art. 42-bis, c.c.) è di competenza dell’assemblea dell’associazione (la quale decide con le modalità previste per le deliberazioni che comportano modificazioni al suo statuto) (2) e deve risultare da una deliberazione avente forma di atto pubblico, da iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche (3).
3. Deliberazione di approvazione del progetto: nella fondazione
Nella fondazione, l’approvazione del progetto di fusione o scissione tra un’associazione riconosciuta e una fondazione (art. 42-bis, c.c.) è di competenza dell’organo amministrativo e deve risultare da una deliberazione avente forma di atto pubblico, da iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche (4), purché tale operazione sia compatibile con la natura dell’ente e rispetti la volontà del fondatore (5); conseguentemente, non pare applicabile il disposto dell’art. 2500-octies, c. 4, primo periodo, secondo cui «La trasformazione di fondazioni in società è disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente» (6).
4. Diritto di recesso degli associati
L’operazione di fusione o di scissione di un’associazione riconosciuta in una fondazione (art. 42-bis c.c.) non attribuisce il diritto di recesso agli associati non consenzienti (7). Tuttavia, gli associati potranno comunque recedere per giusta causa e con efficacia immediata ove la fusione o la scissione determinino modifiche significative della struttura organizzativa, le quali alterino i presupposti sulla base dei quali era stato costituito il vincolo associativo (8). Rimane fermo, peraltro, il diritto degli associati di recedere in qualunque momento e con effetto non immediato, ai sensi dell’art. 24, c. 2, c.c. (vale a dire ove l’associato non abbia assunto l’obbligo di far parte dell’associazione per un tempo determinato) (9).
5. Divieto statutario di fusione o scissione: introduzione (nell’associazione)
L’introduzione nello statuto dell’associazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in una fondazione (art. 42-bis, c. 1, c.c.) costituisce una mera modificazione statutaria che non richiede il consenso unanime degli associati (10).
6. Divieto statutario di fusione o scissione: introduzione (nella fondazione)
L’introduzione nello statuto della fondazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in associazione (art. 42-bis, c. 1, c.c.) costituisce una mera modificazione statutaria (11).
7. Divieto statutario di fusione o scissione: soppressione (nell’associazione)
È legittima la deliberazione (da adottarsi a maggioranza, a meno che lo statuto non disponga diversamente) (12) la quale sopprima dallo statuto dell’associazione il divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in fondazione (13), anche se detta deliberazione venga assunta contestualmente alla deliberazione di trasformazione (14). Tuttavia, ove si tratti di associazione riconosciuta non munita della qualifica di Ente del Terzo settore, la modifica diretta all’eliminazione del divieto statutario di trasformazione in fondazione (e, di conseguenza, anche la contestuale trasformazione in fondazione, deliberata “a cascata”) è soggetta alla condizione legale del rilascio dell’approvazione dell’autorità governativa (art. 2, d.P.R. n. 361/2000) (15).
8. Divieto statutario di fusione o scissione: soppressione (nella fondazione)
È legittima, con il consenso del fondatore (16), l’eliminazione dallo statuto della fondazione del divieto di deliberare la trasformazione dell’ente in associazione (17), anche se ciò avvenga contestualmente alla deliberazione di trasformazione (18). Tuttavia, ove si tratti di fondazione non munita della qualifica di Ente del Terzo settore, la modifica diretta all’eliminazione del divieto statutario di trasformazione in associazione (e, di conseguenza, anche la contestuale trasformazione in associazione, deliberata “a cascata”) è soggetta alla condizione legale del rilascio dell’approvazione dell’autorità governativa (art. 2, d.P.R. n. 361/2000) (19).
9. Efficacia sanante dell’iscrizione dell’atto di fusione o scissione
Poiché l’art. 42-bis, c. 3, c.c., rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina in materia di fusione societaria, ne deriva che anche alle operazioni di fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni trovi applicazione l’art. 2504-quater, c.c., vale a dire il principio secondo cui, una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione o di scissione presso il Registro delle Persone Giuridiche, l’invalidità dell’atto di fusione o di scissione non può più essere pronunciata (20).
10. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
Non potendo ricorrere una situazione di controllo “di diritto” o “di fatto” (art. 2359, nn. 1 e 2, c.c.) di un’associazione riconosciuta o di una fondazione, nelle operazioni di fusione (e di scissione c.d. “aggregativa”) tra detti enti non pare essere applicabile la disciplina di cui all’art. 2501-bis c.c. (vale a dire la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) (21) a meno di non volerla ritenere applicabile anche all’ipotesi di controllo “contrattuale” di cui all’art. 2359, n. 3, c.c. (22).
11. Opposizione dei creditori
Poiché l’art. 42-bis, c. 3, c.c., rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina in materia di fusione societaria, ne deriva che anche alle operazioni di fusione e di scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni è riconosciuto ai creditori degli enti coinvolti nell’operazione il diritto di opposizione (23).
12. Rapporto di cambio: insussistenza
Nelle operazioni di fusione e di scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni non vi è alcuna attribuzione di quote di partecipazione e, pertanto, non vi è da effettuare alcuna determinazione del rapporto di cambio (24).
13. Scissione non proporzionale
Poiché le associazioni riconosciute e le fondazioni si caratterizzano per l’insussistenza di una quota di partecipazione, ne deriva che l’istituto della scissione non proporzionale (art. 2506-bis, c. 4, secondo periodo, c.c.) non può trovare applicazione nelle operazioni di scissione tra associazioni e fondazioni (25).
14. Scissione (parziale) asimmetrica tra associazioni
In caso di scissione (parziale) asimmetrica (art. 2506, c. 2, secondo periodo, c.c.) di un’associazione riconosciuta in altra associazione riconosciuta, la mancata attribuzione, in capo a taluno degli associati dell’associazione scissa, di quote associative nell’associazione beneficiaria non può essere compensata (come accade nella scissione societaria) con l’incremento della loro quota associativa nella associazione scissa (stante l’insussistenza, nell’associazione, del concetto di quota di partecipazione) (26). Per deliberare detta scissione rimane comunque ferma la necessità del consenso unanime degli associati (27).
P.1.7.1.1 - Termini
1. Dimezzamento dei termini legali (art. 2505-quater c.c.)
2. Termine di aggiornamento della situazione patrimoniale nella fondazione
3. Termine per approvare il progetto di fusione o di scissione nella fondazione
1. Dimezzamento dei termini legali (art. 2505-quater c.c.)
Poiché l’art. 42-bis, c. 3, c.c., rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina in materia di fusione societaria, dovrebbe derivarne che anche all’operazione di fusione tra associazioni riconosciute e fondazioni trovi applicazione l’art. 2505-quater, c.c., in forza del quale i termini di cui:
-
all’articolo 2501-ter, c. 4 (vale a dire il termine di trenta giorni che deve intercorrere tra l’iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche e la data fissata per la decisione della fusione);
-
all’articolo 2501-septies, c. 1 (vale a dire il termine di trenta giorni durante il quale gli atti del procedimento devono restare depositati in copia nella sede degli enti partecipanti alla fusione); e:
-
all’articolo 2503, c. 1, c.c. (vale a dire il termine di sessanta giorni che deve intercorrere tra l’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis c.c. e la data fissata per la stipulazione dell’atto di fusione, ad eccezione però della fusione “trasformativa” (1));
sono ridotti alla metà (2). Alle stesse conclusioni dovrebbe giungersi con riguardo all’operazione di scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni allorché si condivida l’opinione secondo cui la disciplina di cui all’art. 2505-quater c.c. si rende applicabile anche alla scissione (3).
2. Termine di aggiornamento della situazione patrimoniale nella fondazione
Poiché nella fondazione “tradizionale” (vale a dire la fondazione sprovvista di organo assembleare) la disciplina di cui all’art. 2501-septies, c.c. (vale a dire la norma inerente al deposito della documentazione della fusione o della scissione presso la sede dell’ente) non dovrebbe applicarsi (trattandosi di una serie di adempimenti posti a tutela dei soci) (4), ne consegue che per il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale occorrente in caso di fusione o di scissione tra una fondazione e un’associazione riconosciuta si debba far riferimento, per la fondazione, alla data del deposito del progetto di fusione o di scissione presso il Registro delle Persone Giuridiche (5).
3. Termine per approvare il progetto di fusione o di scissione nella fondazione
Poiché nella fondazione “tradizionale” (vale a dire la fondazione sprovvista di organo assembleare), non vi sono “soci” dell’ente, ne consegue che la delibera di approvazione del progetto di fusione o di scissione tra una fondazione e un’associazione riconosciuta possa essere legittimamente assunta senza attendere il decorso del termine di trenta giorni tra il deposito del progetto presso il Registro delle Persone Giuridiche e la data fissata per la decisione di fusione o scissione (art. 2501-ter, c. 4, c.c.) (6).
P.1.7.1.2 - Documenti
1. Bilanci degli ultimi tre esercizi
2. Fondazione: adempimenti di cui all’art. 2501-septies c.c.
3. Pubblicazione degli atti del procedimento sul sito internet dell’ente
4. Pubblicazione del progetto di fusione o scissione sul sito internet dell’ente
5. Relazione degli amministratori
6. Relazione degli amministratori: rinuncia
7. Situazione patrimoniale: irrinunciabilità
8. Situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio
9. Situazione patrimoniale: termine di aggiornamento
1. Bilanci degli ultimi tre esercizi
Per le operazioni di fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni non munite della qualifica di enti del Terzo settore, la necessità di depositare presso il Registro delle Persone Giuridiche, unitamente alla deliberazione di approvazione del progetto di fusione, anche i bilanci degli ultimi tre esercizi (art. 2502-bis, c. 1, primo periodo, c.c.) non può trovare applicazione ove l’ente coinvolto nell’operazione non sia tenuto alla redazione del bilancio di esercizio (1).
2. Fondazione: adempimenti di cui all’art. 2501-septies c.c.
Poiché nella fondazione “tradizionale” (vale a dire la fondazione sprovvista di organo assembleare), non sussistono “soci” dell’ente, dovrebbe conseguirne l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2501-speties c.c., vale a dire la norma inerente al deposito della documentazione presso la sede dell’ente (trattandosi di una serie di adempimenti posti a tutela dei soci) (2). In tal caso, però, il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale occorrente in caso di fusione o di scissione tra una fondazione e un’associazioni riconosciuta deve far riferimento, per la fondazione, alla data del deposito del progetto di fusione o di scissione presso il Registro delle Persone Giuridiche (3).
3. Pubblicazione degli atti del procedimento sul sito internet dell’ente
Poiché l’art. 42-bis, c. 3, c.c., dispone che alle operazioni di fusione e scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di fusione e scissione societaria, ne consegue la possibilità che gli atti del procedimento di fusione o scissione possano essere pubblicati nel sito internet dell’ente anziché depositati in copia nella sede degli enti coinvolti nell’operazione (4).
4. Pubblicazione del progetto di fusione o scissione sul sito internet dell’ente
Poiché l’art. 42-bis, c. 3, c.c., dispone che alle operazioni di fusione e scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di fusione e scissione societaria, ne consegue la possibilità che il progetto di fusione o di scissione possa essere pubblicato nel sito internet dell’ente (con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione) (5) anziché iscritto presso il Registro delle Persone Giuridiche (6).
5. Relazione degli amministratori
Nella fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni gli organi amministrativi degli enti coinvolti nell’operazione devono redigere la relazione di cui all’art. 2501-quinquies c.c., sebbene detta relazione non contenga alcun riferimento all’illustrazione del rapporto di cambio (in quanto, nella fattispecie, per sua stessa natura, non si configura alcun rapporto di cambio) (7).
6. Relazione degli amministratori: rinuncia
Nella fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni è legittimo rinunciare alla situazione patrimoniale con il consenso unanime degli aventi diritto. In particolare, la legittimazione a rinunciare alla relazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies, c.c. spetta: (i) nell’associazione, a tutti gli associati (8); (ii) nella fondazione, a tutti i componenti dell’organo statutariamente legittimato a deliberare sull’operazione di fusione o di scissione (vale a dire l’organo amministrativo nella fondazione “tradizionale” oppure l’organo assembleare o di indirizzo, nella fondazione “di partecipazione”) (9).
7. Situazione patrimoniale: irrinunciabilità
Poiché nella fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni la funzione della situazione patrimoniale consiste nella verifica della congruità del patrimonio risultante dall’operazione, ne deriva che le finalità pubblicistiche connesse a tale verifica inducono a ritenere irrinunciabile la situazione patrimoniale (10).
8. Situazione patrimoniale: sostituzione con il bilancio di esercizio
Anche nella fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, purché questo sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto nella sede dell’ente coinvolto nell’operazione (ovvero pubblicato sul suo sito internet) (11).
9. Situazione patrimoniale: termine di aggiornamento
Nella fusione o scissione tra associazioni riconosciute e fondazioni gli organi amministrativi degli enti coinvolti nell’operazione devono redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, una situazione patrimoniale riferita: (i) per le associazioni riconosciute, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto è stato depositato presso la sede dell’ente (ovvero pubblicato sul suo sito internet) (12); (ii) per le fondazioni “tradizionali” (vale a dire la fondazione sprovvista di organo assembleare), a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto è stato depositato presso il Registro delle Persone Giuridiche (13).
P.1.7.1.3 - Fusione e scissione trasformativa
1. Fusione o scissione trasformativa: ammissibilità
2. Fusione o scissione trasformativa: disciplina applicabile
3. Fusione o scissione trasformativa: opposizione dei creditori
4. Fusione o scissione trasformativa: quorum
1. Fusione o scissione trasformativa: ammissibilità
Nonostante la lettera dell’art. 42-bis, c. 1, c.c. parrebbe legittimare le sole operazioni di fusione e di scissione compiute “tra associazioni” e “tra fondazioni” (stante l’utilizzo dell’espressione “reciproche”), sono effettuabili e legittime anche le operazioni di fusione e di scissione “trasformative”, vale a dire quelle compiute “tra associazioni e fondazioni” (1).
2. Fusione o scissione trasformativa: disciplina applicabile
In caso di fusione o scissione “trasformativa” (vale a dire la fusione o la scissione “tra associazioni e fondazioni”), devono applicarsi tutti gli adempimenti richiesti dall’art. 42-bis c.c. per l’operazione di trasformazione di detti enti; pertanto:
-
deve essere redatta la situazione patrimoniale munita dell’elenco dei creditori e aggiornata a non più di centoventi giorni (art. 42-bis, c. 2, secondo periodo, c.c.);
-
deve essere redatta la relazione degli amministratori di cui all’art. 2500-sexies, c. 2, c.c.;
-
deve essere redatta la perizia di stima di cui all’art. 2500-ter, c.c. (2).
3. Fusione o scissione trasformativa: opposizione dei creditori
Nell’operazione di fusione o scissione “trasformativa” (vale a dire una fusione o scissione comportante altresì una trasformazione per uno degli enti coinvolti nell’operazione) pare preferibile (ancorché si tratti di questione controversa) ritenere che i creditori legittimati a opporsi siano i soli i creditori anteriori all’iscrizione del progetto di fusione o scissione nel Registro delle Persone Giuridiche (3). In tale ipotesi, peraltro, il termine di sessanta giorni (in questo caso non riducibile alla metà, in applicazione dell’art. 2505-quater, c.c.) (4) decorre dalla data in cui sono effettuati gli adempimenti pubblicitari inerenti alle deliberazioni di fusione o di scissione (5).
4. Fusione o scissione trasformativa: quorum
Sebbene l’operazione di fusione o di scissione di un’associazione riconosciuta in una fondazione “tradizionale” (vale a dire quella non munita di un organo assembleare) sia retta dal principio di continuità, essa determina, in capo agli associati, la perdita del loro status (6); conseguentemente, pare ragionevole ritenere che detta operazione debba essere deliberata con il quorum richiesto dalla legge per lo scioglimento dell’associazione riconosciuta e la devoluzione del suo patrimonio, vale a dire con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, c. 3, c.c.) (7).
P.1.7.2 - Fusione e scissione tra associazioni non riconosciute
1. Atto di fusione o scissione: forma
2. Deliberazione di approvazione del progetto: competenza
3. Deliberazione di approvazione del progetto: forma
6. Procedimento di fusione o scissione
7. Progetto di fusione o scissione: contenuto e approvazione
8. Progetto di fusione o scissione: pubblicità
9. Relazione dell’organo amministrativo
10. Relazione sulla congruità del rapporto di cambio
11. Riduzione del termine ex art. 2505-quater c.c.
13. Termine tra la deliberazione di fusione o scissione e l’atto di fusione o scissione
14. Tipologie di fusione o scissione esperibili
1. Atto di fusione/scissione: forma
Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, l’atto di fusione/scissione deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico (1).
2. Deliberazione di approvazione del progetto: competenza
Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, la deliberazione di approvazione del progetto di fusione/scissione è di competenza dell’assemblea dell’associazione, la quale delibera con le modalità prescritte per adottare le deliberazioni di modifica dello statuto associativo (2).
3. Deliberazione di approvazione del progetto: forma
Con riguardo al procedimento di fusione/scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, per le deliberazioni di approvazione del progetto di fusione/scissione non sono prescritti requisiti formali e, pertanto, vale il principio della libertà di forma a meno che lo statuto dell’ente non disponga diversamente (3).
4. Deposito di documenti
Nell’ambito del procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore si deve far luogo al deposito, presso la sede dell’associazione, dei documenti di cui all’art. 2501-septies c.c. (4).
5. Prescrizioni pubblicitarie
Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, per gli atti della procedura di fusione o scissione non vi è alcuna prescrizione in ordine ad adempimenti pubblicitari. In particolare, non è prescritta alcuna forma di pubblicità per la deliberazione di approvazione del progetto di fusione o scissione (5).
6. Procedimento di fusione o scissione
Il procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, deve essere esperito con la seguente sequenza: (i) redazione del progetto di fusione o scissione, (ii) deliberazione di approvazione del progetto di fusione o scissione, (iii) atto di fusione o scissione (6).
7. Progetto di fusione o scissione: contenuto e approvazione
Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, il contenuto del progetto di fusione o scissione è identico a quello prescritto per la fusione o la scissione di società (fatti salvi gli aspetti che incompatibili con la natura non societaria dell’associazione) e deve essere approvato dall’organo amministrativo dell’associazione (7).
8. Progetto di fusione o scissione: pubblicità
Con riguardo al procedimento di fusione/scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, non è prevista alcuna forma di pubblicità del progetto di fusione o scissione; tale progetto deve essere depositato presso la sede dell’ente o pubblicato sul sito internet dell’ente (8).
9. Relazione dell’organo amministrativo
Nell’ambito del procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore occorre che sia predisposta (a meno che non vi sia la rinuncia di tutti gli associati) la relazione dell’organo amministrativo dell’associazione che illustri le motivazioni dell’operazione (9).
10. Relazione sulla congruità del rapporto di cambio
Nell’ambito del procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore non si fa luogo alla predisposizione della relazione di congruità sul rapporto di cambio (10).
11. Riduzione del termine ex art. 2505-quater c.c.
Nell’ambito del procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore si può applicare la riduzione a metà (di cui all’art. 2505-quater, c.c.) del termine intercorrente tra la data di deposito presso la sede sociale del progetto di fusione o scissione e degli altri documenti di cui all’art. 2501-septies c.c. e la data in cui viene adottata la deliberazione di approvazione del progetto di fusione o scissione (11).
12. Situazione patrimoniale
Nell’ambito del procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore occorre che sia predisposta (a meno che non vi sia la rinuncia di tutti gli associati) la situazione patrimoniale dell’associazione riferita a una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla deliberazione di approvazione del progetto di fusione o scissione (12).
13. Termine tra la deliberazione di fusione o scissione e l’atto di fusione o scissione
Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, non esiste alcun termine da rispettare tra la deliberazione di approvazione del progetto di fusione o scissione e l’atto di fusione o scissione, con la conseguenza che l’atto di fusione o scissione può essere stipulato immediatamente dopo detta deliberazione (13).
14. Tipologie di fusione o scissione esperibili
Con riguardo al procedimento di fusione o scissione cui partecipano solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo settore, può essere esperita qualsiasi tipologia di fusione o scissione, fatta eccezione per la scissione non proporzionale e per la scissione asimmetrica (14).
P.1.8 - Enti religiosi
1. Denominazione dell’ente religioso civilmente riconosciuto
1. Denominazione dell’ente religioso civilmente riconosciuto
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti non si applica l’obbligo di indicare nella propria denominazione la qualifica di ente del Terzo settore (1).
2. Oggetto: attività di culto
L’attività di culto (pratica della religione, celebrazione di funzioni religiose, formazione dei ministri del culto e dei credenti) che è tipica attività degli enti religiosi civilmente riconosciuti, non può essere compresa tra le attività praticabili da un ente del Terzo settore e nemmeno tra quelle “strumentali” (2).
P.2 - Enti del Terzo settore
P.2.1 - Enti del Terzo settore (in generale e miscellanea)
1. Acquisizione della personalità giuridica di ente già iscritto al RUNTS
2. Assenza di scopo lucrativo: indicazione nello statuto
3. Assicurazione obbligatoria dei volontari
5. Attività di “interesse generale” e “finalità” che l’ente intende conseguire
6. Attività di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”
8. Attività diverse da quelle di “interesse generale”
9. Attività incoerenti o di ampiezza indefinita
10. Bilancio d’esercizio e bilancio sociale (menzione in statuto)
11. Bilancio d’esercizio e relazioni annesse
12. Iscrizione al RUNTS: data di riferimento della situazione patrimoniale
13. Iscrizione al RUNTS di ente già dotato di personalità giuridica
14. Iscrizione al RUNTS di ente già dotato di personalità giuridica: stima
15. Iscrizione al RUNTS di ente non dotato di personalità giuridica: stima
16. Patrimoni destinati a uno specifico affare (menzione in statuto)
17. Qualificazione del trust come ente del Terzo settore
18. Stima del patrimonio dell’associazione non riconosciuta
19. Uso facoltativo dell’espressione “Ente del Terzo settore” o “ETS”
20. Uso obbligatorio dell’espressione “Ente del Terzo settore” o “ETS”
1. Acquisizione della personalità giuridica di ente già iscritto al RUNTS
Il notaio incaricato di domandare l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore come persona giuridica di un ente non dotato della personalità giuridica ma già iscritto al RUNTS, deve attestare la sussistenza del patrimonio richiesto per l’iscrizione al RUNTS sulla base di una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione di data anteriore a 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS (oppure di una situazione patrimoniale certificata da un revisore esterno all’ente o dall’organo di controllo dell’ente di cui faccia parte un revisore legale) da allegare all’atto pubblico (1).
2. Assenza di scopo lucrativo: indicazione nello statuto
È obbligatorio che nello statuto dell’ente del Terzo settore sia specificata l’assenza di scopo lucrativo e, in particolare, che siano riportate nello statuto le prescrizioni di cui all’art. 8, c. 1 e 2 (in ordine alla destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria e al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili) (2), e 9 (in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’ente in caso di sua estinzione o scioglimento) (3) del d. lgs. 117/2017.
3. Assicurazione obbligatoria dei volontari
Non è necessario che lo statuto dell’ente del Terzo settore contenga clausole inerenti all’assicurazione obbligatoria per i volontari (4).
4. Attività di culto
L’attività di culto (pratica della religione, celebrazione di funzioni religiose, formazione dei ministri del culto e dei credenti) che è tipica attività degli enti religiosi civilmente riconosciuti, non può essere compresa tra le attività praticabili da un ente del Terzo settore e nemmeno tra quelle “strumentali” (5).
5. Attività di “interesse generale” e “finalità” che l’ente intende conseguire
È obbligatorio che lo statuto dell’ente del Terzo settore indichi le “attività di interesse generale” che l’ente si propone di svolgere (tra quelle di cui all’art. 5, d. lgs. 117/2017) e le “finalità” che l’ente si propone di conseguire attraverso lo svolgimento delle predette attività (6).
6. Attività di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”
Nell’ambito delle attività di “interesse generale” che gli enti del Terzo settore possono svolgere (ai sensi dell’art. 5, d. lgs. 117/2017, cd. Codice del Terzo settore), alcune di esse devono essere ulteriormente qualificate dalla caratteristica:
-
di essere di “interesse sociale”: tali sono le “attività culturali” (di cui all’art. 5, lett. d), Cts), la “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative” (di cui all’art. art. 5, lett. i), Cts) e la “organizzazione e gestione di attività turistiche” (di cui all’art. 5, lett. k), Cts;
-
di essere di “particolare interesse sociale”: tale è l’attività di “ricerca scientifica” (di cui all’art. 5, lett. h), Cts (7).
7. Attività di raccolta fondi
L’attività di raccolta fondi può essere svolta dall’ente del Terzo settore anche se non prevista nel suo statuto (8).
8. Attività diverse da quelle di “interesse generale”
È legittimo che l’ente del Terzo settore svolga “attività diverse” rispetto alle sue “attività di interesse generale” purché siano indicate nel suo statuto e si tratti di attività secondarie (9) e strumentali (10) rispetto a quelle di interesse generale (11).
9. Attività incoerenti o di ampiezza indefinita
Lo statuto dell’ente del Terzo settore deve contenere l’indicazione di taluna delle attività che l’ente si propone di svolgere, da prescegliere in modo tassativo tra quelle indicate nell’art. 5 del Codice del Terzo settore, senza poterle indicare con un’ampiezza tale da rendere non conoscibile quale sia l’attività in effetti svolta dall’ente e potendo descriverle senza dover pedissequamente ricopiare il testo della legge (12).
10. Bilancio d’esercizio e bilancio sociale (menzione in statuto)
È obbligatorio che nello statuto dell’ente del Terzo settore sia menzionata, tra le competenze degli organi dell’ente, la predisposizione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale (13).
11. Bilancio d’esercizio e relazioni annesse
L’obbligo di deposito del bilancio al RUNTS si deve considerare comprensivo della relazione dell’organo di controllo e del revisore contabile (14).
12. Iscrizione al RUNTS: data di riferimento della situazione patrimoniale
Gli enti che domandano l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore come persone giuridiche assumono detta decisione sulla base di una situazione patrimoniale di data non anteriore a centoventi giorni (15).
13. Iscrizione al RUNTS di ente già dotato di personalità giuridica
L’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore dell’ente già dotato di personalità giuridica è curato dal notaio che ha verbalizzato la decisione di iscrizione al Registro predetto senza dover comunicare o domandare alcunché alla Prefettura o alla Regione ove l’ente era iscritto come persona giuridica (16). Se il notaio non ritiene verificate le condizioni prescritte per l’iscrizione al RUNTS, l’organo amministrativo dell’ente che dissenta dall’opinione del notaio può decidere di rivolgere comunque al RUNTS la domanda di iscrizione (17).
14. Iscrizione al RUNTS di ente già dotato di personalità giuridica: stima
Il notaio incaricato di domandare l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di un ente già dotato della personalità giuridica, deve attestare la sussistenza del patrimonio richiesto per l’iscrizione al RUNTS (18) sulla base di una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione di data anteriore a 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS (oppure di una situazione patrimoniale certificata da un revisore esterno all’ente o dall’organo di controllo dell’ente di cui faccia parte un revisore legale) da allegare all’atto pubblico (19).
15. Iscrizione al RUNTS di ente non dotato di personalità giuridica: stima
Il notaio incaricato di domandare l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di un ente non dotato della personalità giuridica, deve attestare la sussistenza del patrimonio richiesto per l’iscrizione al RUNTS sulla base di una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione di data anteriore a 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS (oppure di una situazione patrimoniale certificata da un revisore esterno all’ente o dall’organo di controllo dell’ente di cui faccia parte un revisore legale) da allegare all’atto pubblico (20).
16. Patrimoni destinati a uno specifico affare (menzione in statuto)
La facoltà dell’ente del Terzo Settore di costituire patrimoni destinati a uno specifico affare e l’avvenuta costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare non debbono necessariamente avere una menzione nello statuto dell’ente del Terzo settore (21).
17. Qualificazione del trust come ente del Terzo settore
Il trust non è un soggetto di diritto e pertanto non può assumere la qualifica di ente del Terzo settore (22).
18. Stima del patrimonio dell’associazione non riconosciuta
Il valore del patrimonio dell’associazione non riconosciuta che domanda la personalità giuridica deve risultare da una relazione di stima (alla quale non si applica l’art. 42-bis c.c.) redatta e giurata da un revisore legale nominato dall’associazione e datata non oltre i centoventi giorni anteriori alla data in cui viene assunta la decisione di domandare la personalità giuridica (23).
19. Uso facoltativo dell’espressione “Ente del Terzo settore” o “ETS”
L’inserimento nella denominazione dell’ente del Terzo settore dell’espressione “Ente del Terzo settore” o dell’acronimo “ETS” è facoltativo per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso (24).
20. Uso obbligatorio dell’espressione “Ente del Terzo settore” o “ETS”
L’ente che intende assumere la qualifica di ente del Terzo settore deve, in sede di atto costitutivo o mediante una deliberazione di modifica statutaria, inserire nella propria denominazione l’espressione “Ente del Terzo settore” oppure l’acronimo “ETS”, fermo restando che tali espressione o acronimo potranno essere concretamente utilizzati solo dopo l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (25).
P.2.2 - Associazioni e fondazioni del Terzo settore
P.2.2.1 - Associati (26)
1. Clausole sull’ammissione di nuovi associati
2. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: assenza di condanne penali
3. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: maggiore età
4. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: possesso di un titolo di studio
5. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: presentazione del nuovo associato
6. Clausole sull’esclusione degli associati
7. Clausole sull’esclusione degli associati: condotta diffamatoria verso l’ente
8. Clausole sull’esclusione degli associati: violazione di obblighi statutari
9. Diritto degli associati di esaminare i libri
10. Numero massimo di associati
11. Partecipazione all’ente di soggetti che non possono avere la qualifica di ETS
12. Principio della “porta aperta”
13. Respingimento della domanda di ammissione: motivazione
14. Respingimento della domanda di ammissione: ricorso del richiedente
15. Retribuzione della prestazione lavorativa degli associati
16. Suddivisione degli associati in categorie
1. Clausole sull’ammissione di nuovi associati
Sono illegittime, nello statuto degli enti del Terzo settore, le clausole statutarie che vietino l’ammissione di nuovi associati, che permettano l’adesione a chiunque incondizionatamente lo richieda o che sottopongano l’ammissione di nuovi associati al mero arbitrio di un organo dell’ente (27).
2. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: assenza di condanne penali
In considerazione delle finalità dell’ente del Terzo settore, la clausola statutaria che subordini l’ammissione all’associazione al requisito dell’assenza di condanne penali potrebbe essere ragionevole (ad esempio, nel caso di un ente che svolga attività nel campo del riutilizzo di beni sequestrati alla criminalità) oppure irragionevole (ad esempio, nel caso di un ente che svolga attività nel campo del reinserimento sociale dei detenuti) (28).
3. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: maggiore età
In considerazione delle finalità dell’ente del Terzo settore, la clausola statutaria che subordini l’ammissione all’associazione al requisito della maggiore età potrebbe essere ragionevole (ad esempio, nel caso di un ente che svolga attività nel campo della protezione civile, che possono essere pericolose) oppure irragionevole (ad esempio, nel caso di un ente che svolga attività nel campo dell’assistenza a rifugiati) (29).
4. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: possesso di un titolo di studio
La clausola statutaria che subordini l’ammissione all’associazione al requisito del possesso di un titolo di studio ha un forte connotato di irragionevolezza (30).
5. Clausole sull’ammissione di nuovi associati: presentazione del nuovo associato
È illegittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore che sottoponga la richiesta di ammissione alla presentazione del richiedente da parte di altro associato (31).
6. Clausole sull’esclusione degli associati
È legittima e non viola il principio di democraticità dell’associazione (riconosciuta e non) che abbia assunto la qualifica di ente del Terzo settore (art. 25, c. 2, d.lgs. 117/2017), la clausola statutaria che preveda l’esclusione degli associati allorché ricorrano gravi motivi (32).
7. Clausole sull’esclusione degli associati: condotta diffamatoria verso l’ente
È legittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che consenta l’esclusione dell’associato il quale abbia tenuto una condotta diffamatoria verso l’ente (33).
8. Clausole sull’esclusione degli associati: violazione di obblighi statutari
È legittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che consenta l’esclusione dell’associato il quale abbia violato gli obblighi previsti dallo statuto dell’associazione (34).
9. Diritto degli associati di esaminare i libri
Lo statuto dell’ente del Terzo settore deve prevedere le modalità di esercizio, da parte degli associati, del diritto di esaminare i libri dell’ente (35).
10. Numero massimo di associati
È illegittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore che disponga un limite al numero degli associati (36).
11. Partecipazione all’ente di soggetti che non possono avere la qualifica di ETS
I soggetti (ad esempio, un ente della pubblica amministrazione) che non possono ottenere la qualifica di enti del Terzo settore (art. 4, comma 2, d. lgs. 117/2017) possono bensì partecipare a un ente del Terzo settore (e concorrere alla nomina di uno o più amministratori), ma non possono esercitare il controllo di tale ente né esercitare su tale ente attività di direzione e di coordinamento; una situazione di controllo si avrebbe, ad esempio, se tali soggetti abbiano (per statuto o in via di fatto) la maggioranza dei voti esercitabili nell’organo assembleare, nell’organo di indirizzo o nell’organo amministrativo dell’ente del Terzo settore (37).
12. Principio della “porta aperta”
Il “carattere aperto” (così la rubrica dell’art. 23, d. lgs. 117/2017) dell’ente del Terzo settore non significa che chiunque lo voglia abbia il diritto di aderirvi, ma significa che lo statuto dell’ente del Terzo Settore deve indicare criteri di ammissione non discriminatori al fine di favorire l’adesione di tutti coloro che si dimostrino portatori di interessi omogenei con quelli dell’ente in questione (38).
13. Respingimento della domanda di ammissione: ricorso del richiedente
È legittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che individui la competenza di un organo dell’ente diverso dall’assemblea per il ricorso contro il diniego espresso dall’ente su una domanda di ammissione all’ente come associato; è altresì legittima la clausola statutaria che, per la presentazione di detto ricorso, deroghi al termine di sessanta giorni previsto dalla legge (39).
14. Respingimento della domanda di ammissione: motivazione
Pare illegittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che esoneri dall’obbligo di motivare il diniego espresso dall’ente su una domanda di ammissione all’ente come associato (40).
15. Retribuzione della prestazione lavorativa degli associati
È legittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore con natura associativa che consenta la retribuzione delle prestazioni lavorative degli associati (41).
16. Suddivisione degli associati in categorie
È legittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore che suddivida gli associati in categorie, a condizione che da tale suddivisione non derivi una riduzione dei diritti associativi (e, in particolare, del diritto di voto) (42).
P.2.2.2 - Assemblea degli associati (43)
1. Assemblea “in presenza” o con mezzi di telecomunicazione: clausola statutaria
2. Competenza dell’assemblea: clausola statutaria
4. Quorum: delibera che modifica dello statuto
5. Quorum: delibera che non modifica lo statuto
6. Quorum: delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio
7. Presidente e segretario nel medesimo luogo fisico
8. Svolgimento mediante strumenti di telecomunicazione
10. Verbale: normativa applicabile
13. Voto: clausola statutaria limitativa
14. Voto: clausola statutaria limitativa per inattività dell’associato
15. Voto: diritto subordinato all’iscrizione all’ente da almeno tre mesi
1. Assemblea “in presenza” o con mezzi di telecomunicazione: clausola statutaria
Sono legittime le clausole statutarie dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore che impongano lo svolgimento dell’assemblea solo “in presenza” o solo mediante strumenti di telecomunicazione o che facoltizzino lo svolgimento dell’assemblea sia “in presenza” che mediante strumenti di telecomunicazione oppure che attribuiscano al soggetto titolare del potere di convocazione la facoltà di stabilire le modalità con le quali l’assemblea deve svolgersi (44).
2. Competenza dell’assemblea: clausola statutaria
È illegittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che deroghi all’elenco delle competenze dell’assemblea dell’ente elencate nell’art. 25, comma 1, d. lgs. 117/2017 (45).
3. Delega
È legittima la clausola statutaria che estenda la facoltà dell’associato di farsi rappresentare in assemblea, rispetto a quanto prescrive la legge (e cioè che ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato; ciascun associato può rappresentare non più di tre associati); è invece illegittima la clausola statutaria che riduca tale facoltà o la escluda (46).
4. Quorum: delibera che modifica dello statuto
Le decisioni dell’assemblea che comportano modifica dello statuto dell’ente del Terzo settore, sono adottate ai sensi dell’art. 21, comma 2, c.c., e cioè a maggioranza dei presenti, i quali devono rappresentare almeno i tre quarti degli associati, a meno che lo statuto non disponga diversamente (fermo restando che dovrebbe essere comunque previsto un quorum rafforzato rispetto a quello occorrente per le decisioni che non comportano modifica statutaria). Detta norma è dettata per le associazioni persone giuridiche e si applica anche alle associazioni non personificate, in mancanza di diversi “accordi degli associati” (47).
5. Quorum: delibera che non modifica lo statuto
Le decisioni dell’assemblea delle associazioni che hanno la qualifica di ente del Terzo settore, diverse da quelle che comportano modifica statutaria, sono adottate ai sensi dell’art. 21, comma 1, c.c., e cioè a maggioranza dei presenti (i quali, in prima convocazione, devono rappresentare almeno la metà degli associati). Detta norma è dettata per le associazioni persone giuridiche e si applica anche alle associazioni non personificate, in mancanza di diversi “accordi degli associati” (48).
6. Quorum: delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio
Le decisioni dell’assemblea circa lo scioglimento dell’ente del Terzo settore e la devoluzione del suo patrimonio sono adottate ai sensi dell’art. 21, comma 3, c.c., e cioè con il voto favorevole dei tre quarti degli associati; è illegittima la clausola statutaria che affievolisca tale quorum. Detta norma è dettata per le associazioni persone giuridiche e si applica anche alle associazioni non personificate, in mancanza di diversi “accordi degli associati” (49).
7. Presidente e segretario nel medesimo luogo fisico
Quando l’assemblea (sia dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore, sia dell’associazione non avente tale qualifica) si svolge sia “in presenza” che mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, è ammissibile che il presidente e il segretario dell’adunanza non si trovino nel medesimo luogo fisico (50).
8. Svolgimento mediante strumenti di telecomunicazione
L’assemblea dell’associazione si può svolgere mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, anche se lo statuto non lo preveda (o preveda solo lo svolgimento dell’assemblea “in presenza”) (51), qualora l’associazione non abbia la qualifica di ente del Terzo settore (52) e solo se lo statuto lo preveda qualora l’associazione sia un ente del Terzo settore (53).
9. Verbale non contestuale
È legittimo che la verbalizzazione dell’assemblea di associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore sia effettuata non in contestualità con l’assemblea ma in via differita rispetto al suo svolgimento (54).
10. Verbale: normativa applicabile
All’attività di verbalizzazione dell’assemblea di associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore si applica per analogia la normativa in tema di verbalizzazione di assemblea di società (55).
11. Verbale: sottoscrizione
Quando il verbale dell’assemblea dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore è redatto da un notaio, è legittimo che il verbale sia sottoscritto solamente dal notaio (56).
12. Voto capitario
È illegittima la clausola dello statuto dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore che deroghi al principio “una testa - un voto” espresso nell’art. 24, comma 2, primo periodo, d. lgs. 117/2017 (57).
13. Voto: clausola statutaria limitativa
Negli enti del Terzo settore a natura associativa è illegittima la clausola statutaria che preveda qualsiasi limitazione del diritto di voto degli associati (58).
14. Voto: clausola statutaria limitativa per inattività dell’associato
Negli enti del Terzo settore a natura associativa è illegittima la clausola statutaria che preveda qualsiasi limitazione del diritto di voto derivante dall’inattività dell’associato (ad esempio, nella partecipazione alla vita associativa) (59).
15. Voto: diritto subordinato all’iscrizione all’ente da almeno tre mesi
È legittima la clausola dello statuto dell’associazione avente la qualifica di ente del Terzo settore che diminuisca o azzeri il periodo di iscrizione all’ente di almeno tre mesi, previsto dalla legge con riguardo al conseguimento del diritto di voto; è invece illegittima la clausola statutaria che aumenti tale periodo trimestrale (60).
P.2.2.3 - Amministrazione, rappresentanza e organo di controllo (1)
1. Composizione dell’organo amministrativo: clausola statutaria
2. Composizione dell’organo amministrativo: monocratico o pluripersonale
3. Cooptazione dell’amministratore cessato
4. Decadenza dell’amministratore inattivo
5. Funzionamento dell’organo amministrativo pluripersonale
6. Limite al numero dei mandati di amministrazione
7. Nomina dell’organo di controllo nella fondazione
8. Presidente del consiglio di amministrazione: nomina e revoca
9. Requisiti degli amministratori
10. Svolgimento delle riunioni: clausole statutarie
11. Svolgimento delle riunioni: mediante strumenti di telecomunicazione
12. Svolgimento delle riunioni: presidente e segretario non nel medesimo luogo fisico
1. Composizione dell’organo amministrativo: clausola statutaria
È illegittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che deroghi alla norma (art. 26, comma 2, d. lgs. 117/2017) secondo cui la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati (2).
2. Composizione dell’organo amministrativo: monocratico o pluripersonale
La questione se l’organo amministrativo di un ente del Terzo settore possa avere composizione monocratica o debba avere composizione pluripersonale dovrebbe essere risolta con un criterio di ragionevolezza correlato al caso concreto (3); appare preferibile che gli enti a natura associativa siano amministrati da un organo pluripersonale mentre le fondazioni si prestano a essere amministrate da un organo monopersonale (4); in fase di start-up è ragionevole che anche l’ente a natura associativa sia amministrato da un organo monopersonale (5).
3. Cooptazione dell’amministratore cessato
Non è legittima la cooptazione, da parte dell’organo amministrativo dell’associazione che abbia la qualifica di ente del Terzo settore, di un nuovo componente dell’organo amministrativo in sostituzione di un componente cessato dalla carica. Non è legittima la clausola statutaria che disponga la cooptazione (6).
4. Decadenza dell’amministratore inattivo
È legittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore che disponga la decadenza del componente dell’organo amministrativo che resti assente, senza giustificazione, a un dato numero di riunioni di detto organo (7).
5. Funzionamento dell’organo amministrativo pluripersonale
Lo statuto dell’ente del Terzo settore deve prevedere le regole di funzionamento dell’organo amministrativo a composizione pluripersonale (8).
6. Limite al numero dei mandati di amministrazione
È legittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che limiti il numero dei mandati consecutivi attribuibili ai componenti dell’organo amministrativo dell’ente (9).
7. Nomina dell’organo di controllo nella fondazione
Negli enti del Terzo settore che hanno natura di fondazione e che sono privi di organo assembleare, è legittima la clausola statutaria che attribuisca la nomina dell’organo di controllo a un soggetto estraneo alla fondazione (anzi, sarebbe singolare che l’organo amministrativo della fondazione nominasse l’organo di controllo) (10).
8. Presidente del consiglio di amministrazione: nomina e revoca
È illegittima la clausola statutaria dell’ente del Terzo settore che non faccia dipendere, direttamente o indirettamente, dall’assemblea la nomina del presidente dell’organo di amministrazione dell’ente (11). Anche in caso di nomina “indiretta” del presidente da parte dell’assemblea, a essa comunque deve competere il potere di revocarlo (12).
9. Requisiti degli amministratori
È legittima la clausola dello statuto dell’ente del Terzo settore che subordini l’assunzione della carica di componente dell’organo amministrativo alla sussistenza di certi requisiti (o all’assenza di certe situazioni) (13) a meno che sia preordinata a conseguire uno scopo discriminatorio (14).
10. Svolgimento delle riunioni: clausole statutarie
Sono legittime le clausole dello statuto degli enti aventi la qualifica di ente del Terzo settore che impongano lo svolgimento delle riunioni degli organi diversi dall’assemblea solo “in presenza” o solo mediante strumenti di telecomunicazione o che facoltizzino lo svolgimento delle riunioni sia “in presenza” che mediante strumenti di telecomunicazione oppure che attribuiscano al soggetto titolare del potere di convocazione la facoltà di stabilire le modalità con le quali la riunione deve svolgersi (15).
11. Svolgimento delle riunioni: mediante strumenti di telecomunicazione
Le riunioni degli organi (diversi dall’assemblea) degli enti aventi la qualifica di ente del Terzo settore possono svolgersi mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione anche se lo statuto non lo preveda (16).
12. Svolgimento delle riunioni: presidente e segretario non nel medesimo luogo fisico
È ammissibile che il presidente e il segretario dell’adunanza non si trovino nel medesimo luogo fisico sia quando la riunione dell’organo (diverso dall’assemblea) degli enti aventi la qualifica di ente del Terzo settore si svolge “in presenza” sia quando si svolge mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione (17).
P.2.2.4 - Conferimenti e patrimonio
1. Conferimento di prestazioni d’opera o di servizi
2. Patrimonio “minimo” per il conseguimento della personalità giuridica
3. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”
4. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”: prosecuzione
5. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”: scioglimento
1. Conferimento di prestazioni d’opera o di servizi
Poiché l’art. 22, c. 4, d.lgs. 117/2017, dispone che il patrimonio “minimo” affinché le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possano conseguire la personalità giuridica debba essere “disponibile”, pare doversi escludere che siano conferibili in detti enti le prestazioni d’opera o di servizi (1).
2. Patrimonio “minimo” per il conseguimento della personalità giuridica
Il patrimonio “minimo” per il conseguimento della personalità giuridica da parte delle associazioni e delle fondazioni che intendano ottenere la qualifica di enti del Terzo settore (art. 22, c. 4, d.lgs. 117/2017) pare potersi concepire come “patrimonio netto”, vale a dire il risultato positivo della somma algebrica dei valori pecuniari, già determinati o stimati (e, in questo senso, “liquidi”), di situazioni soggettive liquidabili (nel senso di rimpiazzabili da moneta perché “disponibili”) (2).
3. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”
Il presupposto di applicazione dei rimedi imposti dall’art. 22, c. 5, d.lgs. 117/2017 (vale a dire il caso in cui il “patrimonio minimo” dell’associazione o della fondazione del Terzo settore dotate di personalità giuridica risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite) consiste nell’insorgenza di perdite che riducano il patrimonio netto a un valore inferiore a quello del patrimonio “minimo” richiesto dall’art. 22, c. 4, d.lgs. 117/2017, a nulla rilevando il “patrimonio iniziale” indicato nell’atto costitutivo (come richiesto dall’art. 21 d.lgs. 117/2017) (3).
4. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”: prosecuzione
Se gli amministratori - avendo accertato che il “patrimonio minimo” dell’associazione riconosciuta o della fondazione del Terzo settore dotate di personalità giuridica risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite - rimangano inerti e non ottemperino “senza indugio” all’obbligo di convocare l’assemblea (o, nella fondazione, l’organo amministrativo) per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, la trasformazione o la fusione dell’ente (4), la conseguenza che ne deriva è che gli amministratori rimangono esposti alla responsabilità patrimoniale personale e solidale per le obbligazioni assunte in nome dell’ente (come stabilito dall’art. 38 c.c.) (5).
5. Perdite di oltre un terzo che riducono il patrimonio “minimo”: scioglimento
Se gli amministratori - avendo accertato che il “patrimonio minimo” dell’associazione riconosciuta o della fondazione del Terzo settore che abbiano conseguito la personalità giuridica risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite - rimangano inerti e non ottemperino “senza indugio” all’obbligo di convocare l’assemblea (o, nella fondazione, l’organo amministrativo) per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, la trasformazione o la fusione dell’ente (6), l’ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore può procedere, anche d’ufficio, ad accertare l’esistenza di una causa di scioglimento o di estinzione dell’ente (art. 49, c. 1, d.lgs. 117/2017) (7). Non è da escludersi, tuttavia, che lo scioglimento (con conseguente nomina dell’organo liquidatorio) possa altresì scaturire da un atto ricognitivo adottato dall’ente stesso (8).
P.2.2.5 - Trasformazione, fusione e scissione (1)
1. Divieto statutario di trasformazione: soppressione
2. Incorporazione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore
3. Scissione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore
4. Trasformazione di associazione in fondazione “di partecipazione”
5. Trasformazione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore
1. Divieto statutario di trasformazione, fusione o scissione: soppressione
È legittima la deliberazione che sopprima dallo statuto di un’associazione (o di una fondazione) del Terzo settore il divieto di deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ente in una fondazione (o in un’associazione) (2), anche se detta deliberazione venga assunta contestualmente alla deliberazione di trasformazione, fusione o scissione (3). La modifica diretta all’eliminazione del divieto statutario di trasformazione, fusione o scissione (e, di conseguenza, anche la contestuale trasformazione, fusione o scissione, ove deliberata “a cascata”) è soggetta al procedimento omologatorio notarile di cui all’art. 22 del d.lgs. 117/2017 (4).
2. Incorporazione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore
È legittima la fusione di un ente del Terzo settore in un ente non del Terzo settore (5). Tale operazione determina l’obbligo di devolvere preventivamente l’incremento patrimoniale realizzato dall’ente negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 50, c. 2, d.lgs. 117/2017) ad altri enti del Terzo settore (secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9, d.lgs. 117/2017), previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45, d.lgs. 117/2017) (6). Il parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore può intervenire anche dopo la deliberazione di fusione, purché venga rilasciato prima dell’atto negoziale traslativo attuativo della devoluzione (costituendo una condizione di validità di quest’ultimo) (7).
3. Scissione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore
È legittima la scissione parziale (o totale) di un ente del Terzo settore in un ente (o più enti) non del Terzo settore (8). Tale operazione determina l’obbligo di devolvere preventivamente l’incremento patrimoniale realizzato dall’ente negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (seppur limitatamente alla frazione del patrimonio dell’ente scisso che viene assegnato all’ente beneficiario non del Terzo settore) (9), previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (art. 45, d.lgs. 117/2017) (10). Il parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore può intervenire anche dopo la deliberazione di scissione, purché venga rilasciato prima dell’atto negoziale traslativo attuativo della devoluzione (costituendo una condizione di validità di quest’ultimo) (11).
4. Trasformazione di associazione in fondazione “di partecipazione”
Nell’ipotesi di trasformazione di un’associazione in una fondazione “di partecipazione”, gli associati divengono “partecipanti” della fondazione, vale a dire conservano la possibilità di influire sulle scelte future dell’ente circa l’utilizzo e la destinazione del suo patrimonio tramite la partecipazione all’assemblea o all’organo di indirizzo comunque denominato (art. 25, d.lgs. 117/2017) (12). È tuttavia possibile (sia nelle associazioni che nelle fondazioni di “partecipazione” del Terzo settore) derogare al voto capitario attribuendo ai “conferenti” un diritto di voto in assemblea commisurato all’entità del “conferimento” da ciascuno effettuato (art. 24 d.lgs. 117/2017) (13).
5. Trasformazione di ente del Terzo settore in ente non del Terzo settore
È legittima la trasformazione di un ente del Terzo settore in un ente non del Terzo settore (14). Tale operazione determina l’obbligo di devolvere preventivamente l’incremento patrimoniale realizzato dall’ente negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 50, c. 2, d.lgs. 117/2017) ad altri enti del Terzo settore (secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9, d.lgs. 117/2017), previo ottenimento del parere positivo da parte dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45, d.lgs. 117/2017) (15). Il parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore può intervenire anche dopo la delibera di trasformazione, purché venga rilasciato prima dell’atto negoziale traslativo attuativo della devoluzione (costituendo una condizione di validità di quest’ultimo) (16).
P.2.3 - Particolari categorie di enti del Terzo settore
P.2.3.1 - Odv - Aps - Enti filantropici
1. Associazione di promozione sociale: denominazione
2. Associazione di promozione sociale: mancanza del numero minimo di associati
3. Associazione di promozione sociale: numero minimo di associati
4. Associazione di promozione sociale: partecipazione di enti diversi dalle Aps
5. Ente filantropico: denominazione
6. Organizzazione di volontariato: denominazione
7. Organizzazione di volontariato: nomina degli amministratori
8. Organizzazione di volontariato: numero minimo di associati
9. Organizzazione di volontariato: mancanza del numero minimo di associati
10. Organizzazione di volontariato: partecipazione di enti diversi dalle Odv
11. Organizzazione di volontariato: retribuzione del lavoro degli associati
1. Associazione di promozione sociale: denominazione
Nella denominazione dell’associazione di promozione sociale può non essere indicata l’espressione “ente del Terzo settore” (1).
2. Associazione di promozione sociale: mancanza del numero minimo di associati
L’associazione di promozione sociale costituita da un numero di associati inferiore a quello prescritto (sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale) è da considerare come un’associazione costituita ai sensi del Libro Primo del Codice civile, non iscrivibile al Registro unico nazionale del Terzo settore (2).
3. Associazione di promozione sociale: numero minimo di associati
Il numero minimo di associati, pari a sette, occorrente per iscrivere al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) un’associazione sotto forma di associazione di promozione sociale (Aps) deve esistere nel momento in cui si stipula l’atto costitutivo dell’ente. Se l’associazione è costituita (non come ente del Terzo settore) con un numero inferiore di associati e successivamente intende iscriversi al RUNTS sotto forma di Aps, la relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno sette associati (3).
4. Associazione di promozione sociale: partecipazione di enti diversi dalle Aps
All’associazione di promozione sociale (Aps) possono partecipare enti diversi dalle Aps a condizione che tale partecipazione sia prevista in statuto e che tra i partecipanti siano presenti, in numero adeguato, enti aventi la natura di Aps (4). Vi possono partecipare anche enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione senza però potervi esercitare attività di direzione, coordinamento o controllo (5).
5. Ente filantropico: denominazione
Nella denominazione dell’ente filantropico può non essere indicata l’espressione “ente del Terzo settore” (6).
6. Organizzazione di volontariato: denominazione
Nella denominazione dell’organizzazione di volontariato può non essere indicata l’espressione “ente del Terzo settore” (7).
7. Organizzazione di volontariato: nomina degli amministratori
La norma (art. 26, c. 5, d. lgs. 117/2017) che consente la nomina non assembleare di una minoranza di amministratori dell’ente del Terzo settore è applicabile anche alle organizzazioni di volontariato a condizione che sia rispettata la norma di cui all’art. 34, c. 1, d. lgs. 117/2017, e cioè che destinatari della nomina siano persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati (8).
8. Organizzazione di volontariato numero minimo di associati
Il numero minimo di associati, pari a sette, occorrente per iscrivere al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) un’associazione sotto forma di associazione di organizzazione di volontariato (Odv) deve esistere nel momento in cui si stipula l’atto costitutivo dell’ente. Se l’associazione è costituita (non come ente del Terzo settore) con un numero inferiore di associati e successivamente intende iscriversi al RUNTS sotto forma di Odv, la relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno sette associati (9).
9. Organizzazione di volontariato: mancanza del numero minimo di associati
L’organizzazione di volontariato costituita da un numero di associati inferiore a quello prescritto (sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) è da considerare come un’associazione costituita ai sensi del Libro Primo del Codice civile, non iscrivibile al Registro unico nazionale del Terzo settore (10).
10. Organizzazione di volontariato: partecipazione di enti diversi dalle Odv
All’organizzazione di volontariato (Odv) possono partecipare enti diversi dalle Odv a condizione che tale partecipazione sia prevista in statuto e che tra i partecipanti siano presenti, in numero adeguato, enti aventi la natura di Odv (11). Vi possono partecipare anche enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione senza però potervi esercitare attività di direzione, coordinamento o controllo (12).
11. Organizzazione di volontariato: retribuzione del lavoro degli associati
È illegittima la clausola statutaria dell’organizzazione di volontariato che consenta la retribuzione delle prestazioni lavorative degli associati (13).
P.2.4 - Impresa sociale
P.2.4.1 - Impresa sociale (in generale e miscellanea)
1. Assunzione della qualifica di impresa sociale: forma
2. Assunzione della qualifica di impresa sociale da parte di una s.r.l.s.
3. Assunzione della qualifica di impresa sociale mediante modifica statutaria
4. Assunzione della qualifica di impresa sociale: normativa applicabile
5. Controllo di legalità del notaio per l’iscrizione nel Registro Imprese
6. Denominazione: ente del Terzo settore
7. Denominazione: società-impresa sociale
8. Ente non societario con personalità giuridica: pubblicità
9. Ente non societario con qualifica di impresa sociale: personalità giuridica
11. Natura dell’impresa sociale
12. Oggetto dell’impresa sociale
13. Oggetto dell’impresa sociale costituita a favore di lavoratori svantaggiati
14. Oggetto dell’impresa sociale: indicazione nello statuto delle attività
15. Partecipazione di consorzio senza fini di lucro a impresa sociale
16. Ramo impresa sociale di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
1. Assunzione della qualifica di impresa sociale: forma
Per costituire un ente (societario o non societario) dotato della qualifica di impresa sociale oppure per modificare, al medesimo fine, lo statuto di un ente (societario o non societario) già costituito, occorre la forma dell’atto pubblico (art. 5, d. lgs. 112/2017) (1).
2. Assunzione della qualifica di impresa sociale da parte di una s.r.l.s.
È possibile inserire nello statuto “standard” della società a responsabilità limitata semplificata le clausole occorrenti affinché essa possa assumere la qualifica di impresa sociale; in tal caso non si applica l’esenzione da onorario notarile prevista per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata (2).
3. Assunzione della qualifica di impresa sociale mediante modifica statutaria
La modifica statutaria che una società deve compiere per acquisire la qualifica di impresa sociale ha natura di trasformazione eterogenea e, pertanto, va adottata con il consenso di almeno i due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soggetti che assumono responsabilità illimitata (art. 2500-septies, c. 3, c.c.) (3) e ha effetto dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro Imprese dell’atto recante la decisione di modifica statutaria, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (art. 2500-novies c.c.) (4).
4. Assunzione della qualifica di impresa sociale: normativa applicabile
L’ente (societario o non societario) che si qualifica come impresa sociale è regolato (ai sensi dell’art. 1, c. 5, d. lgs. 112/2017) dalle norme proprie dell’impresa sociale (contenute nel d. lgs. 112/2017); in mancanza, e in quanto compatibili, dalle norme del Codice del Terzo settore (di cui al d. lgs. 117/2017) e, in ulteriore subordine, dalle norme del Codice civile applicabili all’ente in questione (5).
5. Controllo di legalità del notaio per l’iscrizione nel Registro Imprese
Compete al notaio il controllo di legalità per l’iscrizione di un ente (societario o non societario) con qualifica di impresa sociale nel Registro Imprese (6).
6. Denominazione: ente del Terzo settore
Nella denominazione dell’impresa sociale può non essere indicata l’espressione “Ente del Terzo settore” (7).
7. Denominazione: società-impresa sociale
La denominazione di una società impresa sociale deve contenere tanto l’espressione “impresa sociale” quanto le espressioni richieste dal tipo societario prescelto (8). Essendo, di diritto, l’impresa sociale un Ente del Terzo settore (art. 4, c. 1, d. lgs. 117/2017), l’impresa sociale può, ma non deve, contenere nella propria denominazione l’espressione “Ente del Terzo settore” (9).
8. Ente non societario con personalità giuridica: pubblicità
Il notaio che verbalizza la decisione di assumere la qualifica di impresa sociale da parte dell’ente non societario dotato di personalità giuridica deposita il verbale per l’iscrizione al Registro Imprese (la quale conferisce efficacia alla decisione predetta), senza dover comunicare alcunché né alla Prefettura o alla Regione ove l’ente è iscritto come persona giuridica né al Registro unico nazionale del Terzo settore (10).
9. Ente non societario con qualifica di impresa sociale: personalità giuridica
L’ente non societario con la qualifica di impresa sociale acquista la personalità giuridica mediante la sua iscrizione nel Registro Imprese, richiesta dal notaio che stipula l’atto costitutivo e che verifica la ricorrenza delle condizioni prescritte dalla legge (11).
10. Lavoratori svantaggiati
L’aliquota del 30 per cento di lavoratori svantaggiati (art. 2, c. 5, d. lgs. 112/2017) si calcola, nelle imprese sociali, per teste e non per quote, applicandola sul risultato che si ottiene sottraendo dal numero totale dei lavoratori il numero di quelli qualificabili come svantaggiati (12).
11. Natura dell’impresa sociale
L’impresa sociale non è un soggetto di diritto a sé stante ma è una possibile qualificazione di un soggetto di diritto avente natura di associazione, fondazione o società (13).
12. Oggetto dell’impresa sociale
L’ente (societario o non societario) con la qualifica di impresa sociale deve svolgere una delle attività di cui all’art. 2, d. lgs. 112/2017 (14), salvo che si tratti:
-
di cooperative sociali o loro consorzi (che sono disciplinati dalla legge 381/1991); oppure:
-
di enti che presuntivamente operano per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in quanto (15) occupano, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati, soggetti aventi particolari caratteristiche (di cui all’art. 2, c. 4, d. lgs. 112/2017): in quest’ultimo àmbito, in particolare, rientrano (i) i “lavoratori molto svantaggiati” (art. 2, n. 99, Regolamento (UE) 651/2014), (ii) le “persone svantaggiate o con disabilità” (art. 112, c. 2, d. lgs. 50/2016), (iii) le “persone beneficiarie di protezione internazionale” (di cui al d. lgs. 251/2007) e (iv) le “persone senza fissa dimora” versanti in regime di povertà (iscritte nel registro di cui all’art. 2, c. 4, legge 1228/1954).
13. Oggetto dell’impresa sociale costituita a favore di lavoratori svantaggiati
Lo statuto dell’impresa sociale costituita per offrire lavoro a soggetti svantaggiati non deve contenere l’indicazione di taluna delle attività di cui all’art. 2, d. lgs. 112/2017, ma deve recare l’indicazione dell’attività che l’ente si propone di svolgere al predetto fine (16).
14. Oggetto dell’impresa sociale: indicazione nello statuto delle attività
Lo statuto dell’impresa sociale deve contenere l’indicazione di taluna delle attività che l’ente si propone di svolgere, da prescegliere in modo tassativo tra quelle indicate nell’art. 2, d. lgs. 112/2017, potendo descriverle senza dover pedissequamente ricopiare il testo della legge (17).
15. Partecipazione di consorzio senza fini di lucro a impresa sociale
È illegittimo che a un’impresa sociale partecipi, in posizione maggioritaria, un consorzio senza fini di lucro nel quale abbiano una posizione maggioritaria soggetti con fini di lucro (18).
16. Ramo impresa sociale di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
Il “ramo impresa sociale” dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, seppur avendo autonomia patrimoniale, è privo di soggettività giuridica (19); il regolamento di detto ramo, disciplinato dal diritto canonico, è iscritto nel Registro Imprese (mentre l’ente ecclesiastico è registrato nel Repertorio Economico Amministrativo e non è iscritto al Registro Imprese) (20).
P.2.4.2 - Trasformazione, fusione e scissione
1. Fusione o scissione di impresa sociale: autorizzazione
2. Fusione o scissione non trasformativa di società cooperativa impresa sociale
3. Fusione o scissione trasformativa di società cooperativa impresa sociale
4. Trasformazione di società cooperativa impresa sociale
5. Trasformazione di società impresa sociale in ente impresa sociale
6. Trasformazione di società lucrativa in società impresa sociale
1. Fusione o scissione di impresa sociale: autorizzazione
Occorre l’autorizzazione di cui all’art. 12, d. lgs. 112/2017 se a un’operazione di fusione partecipa anche un solo ente qualificato come impresa sociale (diverso dalla cooperativa sociale) (1).
2. Fusione o scissione non trasformativa di società cooperativa impresa sociale
In caso di fusione o scissione di una società cooperativa-impresa sociale in altra società cooperativa non impresa sociale, è controverso se la perdita della qualifica di impresa sociale determini l’obbligo di immediata devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo settore (2) oppure se - considerato che tale ente è comunque destinato, in sede di suo futuro scioglimento o di futura sua trasformazione in ente non cooperativo, a devolvere il patrimonio residuo ai fondi mutualistici - sia incongruo imporre un immediato obbligo di devoluzione (3).
3. Fusione o scissione trasformativa di società cooperativa impresa sociale
In caso di fusione o scissione di una società cooperativa-impresa sociale che determini altresì una trasformazione in un altro tipo di società o ente che non abbia la qualifica di impresa sociale pare preferibile ritenere che a detta fusione o scissione si applichi la sola disciplina contenuta nel Codice civile e non la disciplina speciale di cui all’art. 12, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (4). Tale conclusione vale altresì in caso di fusione o scissione di una società cooperativa-impresa sociale che determini anche una trasformazione in altro tipo di società o ente che abbia la qualifica di impresa sociale, ferma tuttavia la necessità che, in quest’ultimo caso, si assoggetti l’operazione al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12, d. lgs. 155/2006 (5).
4. Trasformazione di società cooperativa impresa sociale
In caso di trasformazione di società cooperativa-impresa sociale in altra società o ente (che mantenga o meno la qualifica di impresa sociale), pare preferibile ritenere che a detta trasformazione si applichi la sola disciplina contenuta nel Codice civile e non la disciplina speciale di cui all’art. 12, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (6).
5. Trasformazione di società impresa sociale in ente impresa sociale
La trasformazione di una società-impresa sociale in un’associazione o in una fondazione che mantenga la qualifica di impresa sociale, non ha natura di trasformazione eterogenea in senso tecnico, in quanto sia la situazione giuridica “di partenza” che quella “di arrivo” sono caratterizzate dall’assenza di scopo di lucro e dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (7). Ciò non toglie, tuttavia, che debba farsi comunque applicazione:
-
dell’istituto dell’opposizione dei creditori (art. 2500-novies c.c.) (8);
-
del procedimento autorizzatorio presso il Ministero del Lavoro (9).
6. Trasformazione di società lucrativa in società impresa sociale
La modifica statutaria che una società lucrativa deve effettuare per acquisire la qualifica di impresa sociale ha natura di trasformazione eterogenea e, pertanto, deve essere adottata con il consenso di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e comunque con il consenso di tutti i soggetti che assumono responsabilità illimitata (art. 2500-septies, c. 3, c.c.) (10); l’atto recante detta modifica ha effetto dopo 60 giorni dalla sua iscrizione nel Registro Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (art. 2500-novies c.c.) (11).
P.2.5 - Reti associative
1. Associati
Alla rete associativa possono associarsi anche soggetti diversi dagli enti del Terzo settore (1).
2. Oggetto
La rete associativa ha per oggetto la fornitura di servizi agli enti del Terzo settore (2).
P.2.6 - Cooperativa sociale
1. Amministratori: requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità
3. Cessione di azienda di cooperativa sociale: autorizzazione
5. Diniego di ammissione ed esclusione dei soci
6. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria
11. Scopo mutualistico non prevalente
13. Trasformazione, fusione, scissione e devoluzione del patrimonio: autorizzazione
1. Amministratori: requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità
Non si applica alle cooperative sociali la norma di cui all’art. 7, c. 3, d. lgs. 112/2017, che impone l’indicazione in statuto dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità occorrenti per gli amministratori dell’impresa sociale (1).
2. Bilancio sociale
La cooperativa sociale ha l’obbligo di redigere il “bilancio sociale” (2).
3. Cessione di azienda di cooperativa sociale: autorizzazione
Le operazioni poste in essere da una cooperativa sociale con altro ente non avente la qualifica di impresa sociale non rientrano nel perimetro di quelle soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 12, d. lgs. 112/2017 (3).
4. Denominazione
La cooperativa sociale deve avere, nella propria denominazione, il sintagma “cooperativa sociale” e dato che la cooperativa sociale è una impresa sociale “di diritto” (art. 4, c. 1, d. lgs. 117/2017), nella sua denominazione può non essere contenuta l’espressione “impresa sociale” (4). Inoltre, essendo la cooperativa sociale un ente del Terzo settore “di diritto”, la cooperativa sociale può, ma non deve, contenere nella propria denominazione l’espressione “ente del Terzo settore” (5).
5. Diniego di ammissione ed esclusione dei soci
Non si applica alle cooperative sociali la norma di cui all’art. 8, c. 2, d. lgs. 112/2017, che impone di disciplinare nello statuto la facoltà di investire l’assemblea dei soci, o altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci (6).
6. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria
L’evoluzione di una cooperativa sociale in una cooperativa “ordinaria” non assume la natura di un’operazione di trasformazione (7) e, pertanto, è qualificabile come deliberazione assembleare meramente modificativa dello statuto della società (8).
7. Natura di ETS ex lege
La cooperativa sociale è, di diritto, un ente del Terzo settore e non deve adeguare il suo statuto alle norme del d. lgs. 117/2017. Essa è iscritta al Registro Imprese, sezione imprese sociali, e ciò tiene luogo dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (9).
8. Nomina dei sindaci
L’obbligo di nomina dei sindaci nella cooperativa sociale è disciplinato dall’art. 2543 c.c. (e, quindi, solo nei casi previsti dall’art. 2477, commi 2 e 3, c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi) e non dall’art. 10, c. 1, d. lgs. 112/2017 (secondo cui nell’impresa sociale deve in ogni caso esistere un organo sindacale) (10).
9. Oggetto sociale
La cooperativa sociale può avere per oggetto le seguenti attività (11):
-
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
-
attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
-
attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti;
-
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;
-
interventi e prestazioni sanitarie;
-
prestazioni socio-sanitarie;
-
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
-
servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
-
agricoltura sociale
-
riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
10. Pubblicità
Le cooperative sociali devono essere iscritte alla sezione ordinaria del Registro Imprese (in quanto società), alla sezione speciale delle imprese sociali e all’albo delle società cooperative (12).
11. Scopo mutualistico non prevalente
Le cooperative sociali possono avere uno scopo mutualistico non prevalente (13).
12. Soci volontari
Non si applica alle cooperative sociali la norma di cui all’art. 13, c. 2, d. lgs. 112/2017, in tema di numero dei soci volontari (14).
13. Trasformazione, fusione, scissione e devoluzione del patrimonio: autorizzazione
Non si applica alle cooperative sociali la norma di cui all’art. 12, d. lgs. 112/2017, in tema di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e devoluzione del patrimonio poste in essere dall’impresa sociale (15).
P.2.7 - Società di mutuo soccorso
1. Devoluzione a favore dei fondi mutualistici
3. Prestazioni assistenziali e sanitarie
5. Restituzione dei contributi versati
6. Soci sovventori o finanziatori
7. Trasformazione di società di mutuo soccorso in ente del Terzo settore
8. Trasformazione di società di mutuo soccorso in società cooperativa
9. Trasformazione in società di mutuo soccorso di società cooperativa
1. Devoluzione a favore dei fondi mutualistici
Lo statuto delle società di mutuo soccorso deve prevedere l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici in caso di scioglimento, di trasformazione in ente non mutualistico e negli altri casi previsti dalla legge (1).
2. Distribuzione di utili
Nelle società di mutuo soccorso è vietata qualsiasi distribuzione dell’avanzo di gestione (2).
3. Prestazioni assistenziali e sanitarie
L’attività di erogazione di prestazioni assistenziali e sanitarie può essere legittimamente svolta anche da società diverse dalle società di mutuo soccorso, non essendoci alcuna riserva esclusiva a favore di queste ultime (3).
4. Previdenza complementare
L’attività delle società di mutuo soccorso non può concretarsi in un’attività di previdenza complementare (4).
5. Restituzione dei contributi versati
Nelle società di mutuo soccorso non è ammessa la restituzione dei contributi versati in caso di cessione dell’appartenenza del socio alla società (5).
6. Soci sovventori o finanziatori
Nelle società di mutuo soccorso non sono ammessi soci sovventori o finanziatori (6).
7. Trasformazione di società di mutuo soccorso in ente del Terzo settore
La società di mutuo soccorso che si trasforma in ente del Terzo settore deve devolvere il proprio patrimonio (7).
8. Trasformazione di società di mutuo soccorso in società cooperativa
La trasformazione di società di mutuo soccorso in società cooperativa non comporta la devoluzione del suo patrimonio ai fondi mutualistici, ma richiede la redazione di un bilancio straordinario ai sensi dell’art. 2545-octies, c. 2, c.c. Ai soci non consenzienti è attribuito il diritto di recesso, ma senza poter ottenere la liquidazione della loro partecipazione (8).
9. Trasformazione in società di mutuo soccorso di società cooperativa
La trasformazione di società cooperativa in società di mutuo soccorso non comporta la devoluzione del suo patrimonio ai fondi mutualistici e non necessita dell’approvazione di un bilancio straordinario ai sensi dell’art. 2545-octies, c. 2, c.c. (9).

