[1] Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.
[2] Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all’articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.
[3] La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Legislazione sovranazionale - II. Il reg. UE 848/2015 - III. Il trasferimento della sede all’estero.
I. La legislazione giurisdizionale
I.La legislazione giurisdizionale1 La disciplina delle procedure concorsuali e degli strumenti di regolazione della crisi là dove si manifestano profili di estraneità territoriale è regolata dalle norme di diritto internazionale privato (l. n. 218/1995), da quelle che si rintracciano nel reg. UE 848/2015 e dagli artt. 11 e 26 del codice della crisi. Il codice si occupa dei rapporti transnazionali dettando, nella sostanza, due regole: (a) in Italia può sempre essere dichiarata la liquidazione giudiziale di un’impresa che vi abbia una sede ed anche se vi è stato un trasferimento della sede all’estero quando il trasferimento sia sospetto (ovverosia quando è intervenuto dopo l’apertura del procedimento per dichiarazione di liquidazione giudiziale); (b) la legge italiana va coordinata con le disposizioni delle convenzioni internazionali e della normativa dell’Unione Europea.
2 La competenza giurisdizionale internazionale del giudice italiano in materia di crisi è stabilita in ragione della competenza per territorio (art. 3, l. n. 218/1995, art. 11 CCII); quindi se un’impresa ha il centro degli interessi principali (COMI) o una dipendenza in Italia ed è insolvente, la liquidazione giudiziale è dichiarata da un giudice italiano; il COMI è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; per le società e le persone giuridiche si presume fino a prova contraria che il COMI coincida con la sede legale.
3 L’impresa che ha una sede in Italia (questo è il presupposto minimo, e cioè quello di un’organizzazione di mezzi, non essendo sufficiente che in Italia siano pendenti rapporti giuridici con l’impresa straniera), pur se si tratti di una sede non principale, può essere posta in liquidazione giudiziale dai giudici italiani anche quando la stessa impresa sia già stata dichiarata “fallita” in altro Stato (art. 26 CCII).
4 Per ciò che concerne il coordinamento fra la liquidazione giudiziale dichiarata in Italia e profili di extratteritorialità (fuori dai confini UE), occorre rilevare che il curatore può agire esecutivamente sui beni del debitore che si trovano all’estero solo dopo aver fatto riconoscere la sentenza di liquidazione giudiziale secondo i principi che ritroviamo negli artt. 64 ss., l. n. 218/1995. Quando una sentenza o altro provvedimento disattende una questione di giurisdizione e, quanto meno implicitamente, accerta la giurisdizione del giudice italiano, l’impugnazione, con i mezzi del reclamo e del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 51 CCII, è sempre ammessa anche ad iniziativa di chiunque vi abbia interesse. Cfr. [F006].
II. Il reg. UE 848/2015
II.Il reg. UE 848/20151 A seguito del procedimento di “rifusione” del reg. CE 1246/2002 è stato adottato il nuovo reg. UE 848/2015. Per il buon funzionamento del mercato interno l’Unione reputa necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci ed il trattato (art. 81) consente una normazione regolamentare considerata la cooperazione giudiziaria in materia civile. Ciò è imposto perché le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto dell’Unione.
2 I principi fondamentali sulla giurisdizione si esprimono con la previsione dell’apertura della procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Vi è, poi, il caso della procedura territoriale che si apre in uno Stato membro quando lì sia collocata una dipendenza e non sia stata aperta una procedura principale.
3 Alla competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura d’insolvenza va attribuita la conoscenza anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, quali le azioni revocatorie contro convenuti in altri Stati membri. Così pure, ai giudici competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza va affidata la facoltà di imporre l’adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura, anche potendo poter disporre provvedimenti provvisori e conservativi per quanto concerne i beni situati nel territorio di altri Stati membri, ivi compresa la designazione di un amministratore provvisorio delle procedure di insolvenza. Cfr. [F007].
4 Il problema della cooperazione fra organi di più procedure nonché quello del coordinamento è particolarmente sentito nell’ambito dei gruppi societari transfrontalieri, pur nel rispetto del limite per il quale la cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza non dovrebbe mai andare contro gli interessi dei creditori di ciascuna procedura. Vi è, infatti, la previsione per il giudice di avviare, in un’unica giurisdizione, la procedura d’insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di tali società si trovi in un solo e medesimo Stato membro. In simili casi, il giudice dovrebbe inoltre avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso amministratore per tutte le procedure in questione.
5 Sempre in virtù del principio generale di libera circolazione, si stabilisce l’immediato riconoscimento delle decisioni relative all’apertura allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d’insolvenza. Il riconoscimento automatico estende gli effetti tipici che il diritto dello Stato membro di apertura della procedura comporta ai rimanenti Stati membri, in virtù del principio di fiducia reciproca. Quanto alla legge applicabile, va tendenzialmente invocata la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus); così, la lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Tuttavia, sono altresì necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché tali diritti hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti, con preferenza per l’applicazione della legge del luogo in cui si trovano i beni (lex situs); altre volte si preferisce la lex causae. Il regolamento è assai articolato ed in Italia si applica alla liquidazione giudiziale, al concordato preventivo, alla l.c.a., alla a.s., agli accordi di ristrutturazione, alla procedura di sovraindebitamento sia quella concordata che quella liquidatoria.
III. Il trasferimento della sede all’estero
III.Il trasferimento della sede all’estero1 Con riferimento alla competenza giurisdizionale, cioè quella transnazionale, la legge rende irrilevante il trasferimento della sede all’estero, quando tale trasferimento avvenga dopo l’avvio del processo per liquidazione giudiziale. In questo caso la norma (art. 26 CCII) altro non è che la trasposizione del più generale principio della perpetuatio iurisdictionis in forza del quale i mutamenti dei presupposti processuali intervenuti successivamente all’inizio del processo non esplicano alcun effetto preclusivo sulla decisione nel merito.
2 Ancorché la disposizione si limiti a precisare che il tribunale italiano mantiene la giurisdizione pur quando al momento della decisione la sede possa essere stata trasferita, realmente, all’estero, occorre precisare che le regole sulla giurisdizione sono interpretate in modo assai rigoroso dalla giurisprudenza in quanto si valuta con molta attenzione il trasferimento della sede all’estero e in caso di trasferimento fittizio, pur se tempestivo, si afferma la permanente competenza giurisdizionale del giudice italiano.
B) Frmule
B)FrmuleCORTE D’APPELLO DI ………
RECLAMO
La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio, con il presente atto propone
RECLAMO
avverso la sentenza n………. depositata in data [………] e notificata in data [………] con la quale il Tribunale di ……… ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di ………
IN FATTO
1. Su ricorso depositato ex art. 37 CCII dalla ………
il Tribunale di ………, con sentenza depositata il [………] ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società esponente, nominando Giudice Delegato il dott………. e Curatore il ………
2. Nell’istanza di liquidazione giudiziale, la creditrice allegava di avere infruttuosamente tentato di dare esecuzione al decreto ingiuntivo per euro ………, ottenuto nei riguardi di ……… e divenuto definitivo per mancata opposizione, inferendone l’insolvenza.
3. All’udienza di comparizione davanti al Giudice Relatore l’esponente depositava uno scritto difensivo, con il corredo della documentazione attestante la circostanza che la società ……… ha sede all’estero e precisamente ………
4. Ciò nondimeno il Tribunale di ……… ha ritenuto che la sede effettiva si trovi in territorio italiano e precisamente in ………
5. La sentenza di liquidazione giudiziale è stata notificata in data [………].
6. La società esponente ritiene tale decisione illegittima, oltre che ingiusta, per i motivi di seguito indicati.
MOTIVI DI RECLAMO
La sentenza di liquidazione giudiziale è viziata per il difetto di giurisdizione del giudice adito.
a) Violazione dell’art. 11 CCII
La laconica motivazione della sentenza dichiarativa fa esclusivo riferimento al fatto che la società aveva sede legale in ……… sino al ……… e che il credito azionato con il ricorso è relativo ad un rapporto sorto nel ………, quando la società aveva, appunto, la sede legale in ………
Il Tribunale di ………non ha, però, considerato che la società ……… ha sede legale in ……… sin dal ………
Neppure ha considerato che quando venne disposto il trasferimento, regolarmente iscritto nel registro delle imprese come da allegato ………, la società non si trovava in stato di insolvenza posto che il bilancio al ……… esponeva un patrimonio netto positivo di oltre euro ………
Ed ancora, il Tribunale non ha considerato che la società non solo ha la sede legale all’estero, ma svolge anche la propria attività all’estero e con un evidente grado di effettività come è dimostrato da ………
***
Tanto premesso la ………, come sopra rappresentata e difesa, impugna la sentenza del Tribunale di ……… n………. depositata in data [………] e
CHIEDE
Al Sig. Presidente della Corte d’Appello che voglia fissare l’udienza di cui all’art. 51 CCII con termine per la notifica di giorni dieci, nei confronti di
a) Liquidazione giudiziale ………, in persona del Curatore ………, domiciliato in ………, Via ………,
b) ………, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ………, Via ………, domiciliata presso lo studio dell’avv……….
e formula le seguenti
CONCLUSIONI
voglia la Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, così
GIUDICARE
Nel merito:
accogliersi il reclamo e, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per l’effetto revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della ………, dichiarata dal Tribunale di ……… con sentenza del [………];
In via istruttoria:
disporsi l’acquisizione del fascicolo della procedura a carico della società reclamante.
Con vittoria di spese e onorari.
Si producono:
1. Sentenza dichiarativa.
2……….
3……….
4……….
5……….
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
Liquidazione giudiziale ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore del fallimento in epigrafe,
ESPONE
quanto segue.
dagli accertamenti svolti è risultato che la debitrice ha eseguito un pagamento nei confronti di ………
tale debitore ha domicilio all’estero e precisamente in ………
Il domicilio del debitore si trova dunque in uno Stato estero incluso nel perimetro dell’Unione Europea
Il pagamento è stato effettuato in data ………, e cioè nell’ambito del periodo sospetto semestrale di cui all’art. 166 CCII ed in un momento in cui è dimostrabile la conoscenza dello stato di insolvenza.
L’art. 6, reg. UE 848/2015 (“I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie”) e l’art. 11 CCII prevedono che la giurisdizione per le azioni che derivano dalla procedura spetta al giudice del luogo ove è aperta la liquidazione giudiziale.
………
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto
FA ISTANZA
perché la S.V., voglia autorizzare il curatore a promuovere dinanzi al Tribunale di ………, il giudizio nei confronti di ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………