[1] Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l’istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.
[2] Se l’imprenditore ha chiesto anche l’applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Precedentemente il presente articolo era ricompreso nel Capo III - Procedimento di composizione assistita della crisi, del presente Titolo II.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La sospensione degli obblighi societari
I.La sospensione degli obblighi societari1 Una misura protettiva sui generis è costituita dalla neutralizzazione (i) degli obblighi di ricostituzione del capitale sociale (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2545-duodecies c.c.) (ii) e dei doveri di procedere allo scioglimento della società per effetto delle perdite del capitale quando il debitore dichiara di volersi avvalere di questi benefici; obblighi e doveri che vanno ripristinati non appena cessa la composizione negoziata. Si tratta di una misura protettiva che non riguarda il patrimonio del debitore e come tale non è soggetta a conferma giudiziale; tuttavia, se vengono revocate le misure protettive anche questa misura perde efficacia. Cfr. [F020].
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE DI ………
………
Nel procedimento per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 19, d.lgs. n. 14/2019
proposto da
………
Il Giudice
Letto il ricorso depositato in data ………
sentite le parti e l’esperto all’udienza telematica del ………,
rilevato che l’esperto in data ……… ha depositato nel fascicolo processuale la propria relazione finale in cui conclude che “non ravvisa concrete prospettive di risanamento. Durante il percorso di composizione negoziata della crisi non è stata trovata una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. 118/2021”,
considerato che la conclusione della composizione negoziata comporta il venir meno delle esigenze di protezione del patrimonio del debitore nella fase delle trattative
considerato che a termini di quanto previsto nell’art. 20, d.lgs. n. 14/2019 la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 ss. c.c. viene meno unitamente alla perdita di efficacia delle misure protettive;
vista l’espressa previsione degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 14/2019
dichiara
cessati gli effetti delle misure protettive.
Si comunichi alle parti e al Registro Imprese per la relativa annotazione.
Luogo/data ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La sospensione degli obblighi societari
I.La sospensione degli obblighi societari1 Non è soggetta a conferma la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies c.c. di cui si sia avvalso il debitore, operando anche questa ex lege [T. Trento 23.9.2022, De jure; T. Padova 20.7.2022, One LEGALE]. Altri giudici hanno, invece, espressamente confermato e disposto la sospensione di tali obblighi [T. Roma 6.7.2022, Osservatorio-oci.org]. Le misure protettive vengono considerate, dalla giurisprudenza prevalente, a contenuto tipico, predeterminato per legge, [T. Torino 17.8.2022, One LEGALE] e consistenti nella inibizione di specifiche disposizioni di legge (come la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e di scioglimento sanciti dal codice civile per le società o il divieto di pronunciare il fallimento o la apertura della liquidazione giudiziale) ovvero nella inibizione di determinate iniziative dei creditori (come il divieto di acquisizione di diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari ovvero il divieto di rifiutare l’adempimento o di risolvere unilateralmente in contratti) [T. Catania 25.7.2022, One LEGALE].