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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

22. Autorizzazioni del tribunale (1)

[1] Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 6;

b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 6;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 6;

d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.

[2] Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Precedentemente il presente articolo era ricompreso nel Capo III - Procedimento di composizione assistita della crisi, del presente Titolo II.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Le autorizzazioni del tribunale.

I. Le autorizzazioni del tribunale

I.Le autorizzazioni del tribunale

1 L’attività dell’imprenditore, in occasione delle trattive, se vuole ottenere effetti ulteriori, è soggetta ad autorizzazioni del tribunale. Se ne occupa l’art. 22 CCII, che si riferisce a due tipologie di atti: i finanziamenti e la cessione d’azienda. Quanto ai finanziamenti richiesti da un imprenditore in crisi, l’art. 22, al fine di incentivare questo tipo di mercato, ha previsto che, su richiesta del debitore, il tribunale possa attribuire al credito da rimborso del finanziamento il rango di credito prededucibile, che rileva qualora il debitore, successivamente, faccia ingresso in una procedura concorsuale (v., art. 6 CCII); l’autorizzazione è concessa a condizione che il finanziamento assolva al bisogno di garantire la continuità aziendale, e purché sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; in tale prospettiva, poiché la prededuzione prende effetto solo nel caso di apertura di una procedura concorsuale, il tribunale, nel disporre l’autorizzazione, dovrà valutare anche lo scenario alternativo e verificare che in quel caso il finanziamento prededucibile è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Cfr. [F023] [F024].

2 Con riguardo al trasferimento di azienda o di rami di azienda, il debitore può decidere autonomamente la vendita dell’azienda (o di un suo ramo), sebbene, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, opereranno le garanzie di cui all’art. 21 CCII. Sennonché, quando il debitore vuole che la vendita avvenga con la clausola dell’esonero dell’acquirente dai debiti insistenti sull’azienda e risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560, c. 2, c.c.), deve rivolgersi al tribunale per far ottenere al cessionario l’esenzione (parziale) dai debiti pregressi, restando ferma la responsabilità per i crediti dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c.; il tribunale, nel concedere l’autorizzazione, può adottare, su istanza dei creditori, le determinazioni opportune ad evitare ogni rischio di dispersione del ricavato della cessione. Cfr. [F025] [F026].

3 La cessione avviene al di fuori dello schema delle vendite coattive individuali o concordatarie, e pure in presenza della deroga all’accollo cumulativo, non può essere iscritta nel catalogo delle vendite forzate. La previsione dell’esenzione dai debiti pregressi altro non è, quindi, che un incentivo ad ottenere migliori condizioni di vendita, nella consapevolezza che il risultato della vendita non potrà mai penalizzare i creditori per la semplice ragione che l’autorizzazione è retta dal comma 1 dell’art. 22 CCII, là dove è stabilito che il giudice deve valutare il miglior interesse dei creditori.

B) Frmule

B)Frmule
F023
ISTANZA PERL’AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

TRIBUNALE DI………

………

Composizione negoziata

………

RICORSO EX ART. 22, D.LGS. 12.1.2019, N. 14

nell’interesse di

……… con sede legale in ………, Codice Fiscale, P. I.V.A………. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ………, in persona ………

rappresentata e difesa ……… (C.F……….), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, ………, giusta procura sottoscritta digitalmente su foglio separato e da intendersi apposta in calce al presente atto in base al d.m. n. 48/2013 (pec ………).

***

Premesso che

In data ……… ha presentato la domanda di accesso alla composizione negoziata;

in data ………l’Esperto ha depositato la propria accettazione;

si sono svolti n………. incontri alla presenza dell’Esperto;

le trattative con i creditori ……… sono in fase avanzata ………

il piano di cassa di ……… prevede un assorbimento di ……… alla data del ………

***

Ritenuto che nell’interesse dei creditori la prosecuzione dell’attività d’impresa sia funzionale ad un loro significativo soddisfacimento;

ritenuto che i soci, pur interpellati, hanno dichiarato di non avere la disponibilità delle risorse necessarie a finanziare ………

Considerato che è necessario acquisire risorse quanto meno per un periodo di ………

Preso atto che ………si è dichiarato disponibile ad erogare un finanziamento a ……… mesi con applicazione del tasso ……… (all. 1).a condizione che il Tribunale autorizzi la prededucibilità ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 14/2019;

Considerato che il finanziamento può essere rimborsato secondo il piano di cassa ……… (all. 2)

chiede

che l’Ill.mo Tribunale, assunte le informazioni di cui all’art. 737 c.p.c. ed eventualmente sentiti il debitore e il finanziatore

voglia autorizzare la stipulazione del contratto di finanziamento con ……… con l’attribuzione del rango della prededuzione.

Luogo/data ………

Firma ………

F024
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE AL FINANZIAMENTO PREDEDUCIBILE

TRIBUNALE DI ………

Sezione ………

Riunito in camera di consiglio in data ………e composto da

……… Presidente

……… Giudice

……… Giudice

Vista l’istanza depositata da ………, con cui si chiede l’autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile;

visti i documenti allegati;

sentite le parti all’udienza del ………

considerato che il piano finanziario e quello industriale dimostrano che ………non avrà cassa sufficiente per la gestione corrente per ………

considerato che il predetto piano fa emergere il recupero di risorse disponibili già a partire da ………

considerato che è stata acquisita la disponibilità di ……… ad erogare un finanziamento di euro ……… per la durata di ……… al tasso del ………

considerato che la prosecuzione dell’attività è funzionale ad un adeguato se non pieno soddisfacimento dei creditori

considerato che l’interruzione dell’attività procurerebbe un pregiudizio superiore al costo del finanziamento;

ritenuto che l’attribuzione del rango della prededucibilità è la condizione richiesta per l’erogazione del finanziamento

PQM

Autorizza ……… a contrarre il finanziamento con ……… nella misura massima di ……… con attribuzione del rango prededucibile al credito derivante dal finanziamento.

Luogo/data ………

Firma ………

F025
ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA

TRIBUNALE DI ………

………

Composizione negoziata

………

RICORSO EX ART. 22, D.LGS. 12.1.2019, N. 14

nell’interesse di

……… con sede legale in ………, Codice Fiscale, P. I.V.A………. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ………, in persona ………

rappresentata e difesa ……… (C.F……….), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, ………, giusta procura sottoscritta digitalmente su foglio separato e da intendersi apposta in calce al presente atto in base al d.m. n. 48/2013 (pec ………).

***

Premesso che

In data ……… ha presentato la domanda di accesso alla composizione negoziata;

in data ……… l’Esperto ha depositato la propria accettazione;

si sono svolti n………. incontri alla presenza dell’Esperto;

le trattative con i creditori ……… sono in fase avanzata ………

……… ha predisposto un piano di cassa dal quale si ricava che ………

……… la generazione dei flussi derivanti dalla continuità non consente di ritenere che questi saranno sufficienti per il soddisfacimento dei creditori ………

I dipendenti in forza a ……… sono attualmente in numero di ………

***

Ritenuto che nell’interesse dei creditori la prosecuzione dell’attività d’impresa sia funzionale ad un loro significativo soddisfacimento e che tuttavia ciò imponga il trasferimento a terzi dei complessi aziendali

Preso atto che ……… ha formulato una offerta vincolante, con scadenza al ………, per l’acquisto dell’intera azienda, incluso l’assorbimento di n………. unità di lavoratori dipendenti

Preso atto che l’offerta prevede il pagamento del prezzo di ………, con la seguente tempistica ………

E con le seguenti modalità ……… (all. 1)

Considerato che una volta raccolta la predetta offerta, ……… ha immediatamente trasmesso a n………. l’invito a partecipare ad una gara informale mettendo le informazioni a disposizione in una virtual data room (all. 2)

Considerato che sono pervenuti interessamenti (all. 3) ma nessuna offerta vincolante

chiede

che l’Ill.mo Tribunale, assunte le informazioni di cui all’art. 737 c.p.c. ed eventualmente sentiti il debitore e l’offerente

voglia autorizzare la stipulazione del contratto di cessione dell’azienda con ……… con esclusione degli effetti di cui all’art. 2560 c.c., dando, se ritenuto necessario, le opportune disposizioni in merito alle modalità di gestione del ricavato.

Luogo/data ………

Firma ………

F026
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE AL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA

TRIBUNALE DI………

Sezione ………

Riunito in camera di consiglio in data ……… e composto da

……… Presidente

……… Giudice

……… Giudice

Vista l’istanza depositata da ………, con cui si chiede l’autorizzazione alla stipulazione di un contratto di trasferimento dell’azienda ……… [del ramo di azienda ………]

Visto il parere dell’Esperto;

visti i documenti allegati;

sentite le parti all’udienza del ………

considerato che il piano redatto dall’impresa non consente il risanamento se non attraverso una dissociazione tra impresa e imprenditore;

vista l’offerta irrevocabile di acquisto presentata da ………

rilevato che l’offerta è stata trasmessa a ………

preso atto che nessuno dei destinatari ha presentato altre offerte vincolanti;

rilevato che a cura dell’Esperto è stata pure data pubblicità a mezzo ………

Rilevato che l’offerta vincolante non è assistita da idonea garanzia a copertura della parte di prezzo oggetto di dilazione

Ritenuta la necessità che le somme incassate dall’acquirente siano effettivamente rimesse nella disponibilità dei creditori

PQM

Autorizza ………a stipulare il contratto di trasferimento dell’azienda ……… con ………, alle seguenti condizioni:

(i) ………

(ii) ………

(iii) ………

Luogo/data ………

Firma ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Le autorizzazioni del tribunale.

I. Le autorizzazioni del tribunale

I.Le autorizzazioni del tribunale

1 I finanziamenti possono ritenersi funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori quando essi evitino la immediata interruzione dell’attività d’impresa e la perdita dei flussi di cassa positivamente generati dalla sua continuazione [T. Bergamo 5.7.2022, One LEGALE]. I finanziamenti prededucibili possono ritenersi funzionali alla continuità aziendale anche quando servono ad evitare l’interruzione dell’attività e l’evoluzione dello stato di crisi in insolvenza e possono dirsi funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori quando, per effetto dell’operazione, la prosecuzione dell’attività aziendale avviene con un margine operativo lordo positivo. Il vaglio giudiziale va condotto comparando gli scenari alternativi a quello della continuità diretta ovvero la cessione del complesso aziendale (continuità indiretta) o la liquidazione atomistica [v. T. Treviso 22.12.2021, One LEGALE].

2 L’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili presuppone la positiva verifica, da parte del tribunale, della ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa, da condursi esaminando il piano di risanamento proposto e il complessivo fabbisogno finanziario del debitore [T. Bergamo 5.7.2022, cit.]. In relazione alla tipologia contrattuale del finanziamento richiesto il giudice può limitare la durata dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. a), d.l. n. 118/2021, oggi art. 22, c. 1, lett. a), CCII, al periodo necessario all’individuazione di una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio [T. Bergamo 5.7.2022, cit.]. Nella prassi, si riscontra sempre la nomina da parte del giudice di un ausiliario per la verifica tecnica dei presupposti per la concessione della autorizzazione richiesta [T. Bologna 8.11.2022, cit.; T. Bergamo 5.7.2022, cit.; T. Treviso 22.12.2021, n. 3, cit.].

3 Ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. d), d.l. n. 118/2021 ed oggi dell’art. 22, c. 1, lett. d), CCII, il tribunale può autorizzare l’imprenditore a trasferire l’azienda o uno o più suoi rami, senza gli effetti di cui all’art. 2560, c. 2, c.c. Anche in questo caso, l’atto deve essere funzionale rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori. Nell’unico precedente giurisprudenziale noto ad oggi [T. Parma 4.11.2022, Dirittodellacrisi.it], è stato affermato che la funzionalità rispetto alla continuità aziendale può ritenersi sussistente ove la cessione dell’azienda consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività e la maturazione di ulteriori perdite. La miglior soddisfazione dei creditori deve essere intesa alla stregua del significato ad essa attribuito nel contesto degli artt. 186-bis e 182-quinquies l. fall. e delle finalità della composizione negoziata ove assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente ritenersi idoneo al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario dell’impresa [T. Parma 4.11.2022, cit.].

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