[1] Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
[2] Se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l’imprenditore può, in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56;
b) domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’articolo 25-quater, comma 4.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Precedentemente il presente articolo era ricompreso nel Capo III - Procedimento di composizione assistita della crisi, del presente Titolo II.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Gli esiti della composizione negoziata
I.Gli esiti della composizione negoziata1 Gli esiti possibili della composizione negoziata sono di due tipi: (i) esiti che presuppongono un accordo tra debitore e creditori; (ii) esiti che derivano da una iniziativa unilaterale del debitore. Alla prima categoria si iscrivono (i) il contratto con il quale il debitore e alcuni creditori negoziano i loro rapporti e da questa negoziazione risulta praticabile la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; (ii) la convenzione di moratoria (art. 62 CCII); (iii) un accordo tra debitore e creditori che produce gli effetti del piano di risanamento attestato (art. 56 CCII), quando l’esperto dà atto che il piano è coerente con il progetto di risanamento cfr. [F027]. In queste prime tre ipotesi l’esito della composizione è puramente stragiudiziale. Una quarta ipotesi è rappresentata dalla richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) che se è formulato nel modello ad “efficacia estesa” (art. 61 CCII) può essere omologato quando la soglia dei creditori aderenti in ciascuna categoria è almeno pari al 60% del ceto creditorio (anziché del 75%).
2 Alla seconda categoria si iscrivono (i) il piano attestato (art. 56 CCII); (ii) la domanda di concordato preventivo (art. 84 CCII); (iii) la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione (art. 64-bis CCII); (iv) la domanda di concordato semplificato (artt. 25-sexies e 25-septies CCII).
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE DI ………
………
Composizione negoziata
………
***
Premesso che
In data ……… ha presentato la domanda di accesso alla composizione negoziata;
in data ……… l’Esperto ha depositato la propria accettazione;
si sono svolti n……….incontri alla presenza dell’Esperto;
le trattative con i creditori ……… si sono concluse con la stipulazione dei seguenti contratti ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. c), CCII
………
Rilevato che
L’Esperto è chiamato ad esprimere una valutazione in merito al fatto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza
***
Ritenuto che ………
Visto il piano predisposto da ……… e condiviso dai creditori ………
Rilevato che gli accordi conclusi con i creditori sono idonei a ripristinare l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa ………
Considerato, in particolare che ………
Visto l’art. 23, c. 1, lett. c), CCII
L’esperto dà atto che per effetto degli accordi conclusi tra ……… e ………
l’impresa ……… è in grado di proseguire la sua attività e che la crisi gestita con la composizione negoziata deve reputarsi superata in virtù delle seguenti evidenze ………
Luogo/data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Gli esiti della composizione negoziata
I.Gli esiti della composizione negoziata1 Non essendo la composizione negoziata una procedura, essa sfugge all’applicazione dell’art. 390 CCII, di talché il concordato semplificato proposto dopo il 15.7.2022, in esito ad una composizione negoziata avviata prima di tale data, è regolato dal codice della crisi e non dal d.l. n. 118/2021 [T. Milano 16.9.2022, Ilfallimentarista.it].