[1] Il compenso dell’esperto è determinato, tenuto conto dell’opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;
b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall’1,00 all’1,50 per cento;
c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;
d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;
e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;
f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;
g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;
h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento.
[2] In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell’articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l’istanza di cui all’articolo 17, il compenso dell’esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.
[3] Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
[4] L’importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato:
a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso è aumentato del 25 per cento;
b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a cinquanta, il compenso è aumentato del 35 per cento;
c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a cinque, il compenso è ridotto del 40 per cento;
d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto, il compenso è aumentato del 10 per cento.
[5] I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all’esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, quinto periodo.
[6] Il compenso è aumentato del 100 per cento in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).
[7] Se l’esperto sottoscrive l’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6.
[8] In deroga a quanto previsto dal comma 3, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto oppure quando è disposta l’archiviazione subito dopo il primo incontro.
[9] Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull’attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera a). Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio.
[10] All’esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l’esperto si è avvalso ai sensi dell’articolo 16, comma 2.
[11] In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all’articolo 13, comma 6, ed è a carico dell’imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell’articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile.
[12] Il compenso dell’esperto è prededucibile ai sensi dell’articolo 6.
[13] Dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, su richiesta dell’esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.
(1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 50, comma 2, del citato D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. I criteri di determinazione del compenso dell’esperto
I.I criteri di determinazione del compenso dell’esperto1 L’esperto ha diritto al compenso per l’attività svolta a prescindere dal fatto che la composizione negoziata abbia un esito favorevole. Tuttavia, nel caso in cui l’uscita dalla composizione negoziata sia quella di cui all’art. 23, c. 1, lett. a) o c) il compenso è raddoppiato e ciò al fine di incentivare l’esperto a spendersi per l’ottenimento di un risultato che va visto positivamente per l’intero mercato. Il compenso è commisurato all’attivo patrimoniale risultante dai bilanci e va poi calibrato con aumenti percentuali progressivi nel caso in cui il numero dei creditori coinvolti sia superiore a certe soglie.
2 Il compenso viene determinato in primo luogo sulla base di un accordo tra il debitore e il professionista cfr. [F028] e solo se questo accordo non viene raggiunto, il compenso è deciso dalla commissione costituita presso la camera di commercio. Cfr. [F029].
B) Frmule
B)FrmuleComposizione Negoziata delle Imprese
………
Oggetto: proposta di determinazione del compenso
Egr. Sig……….
in qualità di Esperto della Composizione Negoziata ………
La scrivente Società ………
Premesso che
In data ……… è stata presentata l’istanza di accesso alla composizione negoziata;
in data ……… la Commissione costituita presso la Camera di Commercio di……… ha designato la S.V. come esperto della composizione negoziata;
in data la S.V. ha accettato l’incarico;
a seguito dell’avvio delle attività si sono tenute n………. riunioni ……… di cui n………. alla presenza dei creditori ………
vi è stato un fitto scambio di comunicazioni a mezzo mail e a mezzo PEC ………
il numero dei creditori coinvolti è stato di ………
l’attivo patrimoniale medio dell’ultimo triennio è pari a euro ………
propone
alla S.V.
che il compenso per tutta l’attività svolta sia pari ad euro ……… e che tale compenso sarà raddoppiato qualora la società concluda un accordo con i creditori ai sensi dell’art. 25-ter, c. 1, lett. a) o c), CCII.
Qualora tale proposta sia condivisa, si chiede che venga trasmessa per accettazione.
Luogo/data ………
Firma ………
***
Il sottoscritto ……… nella sua qualità di esperto della composizione negoziata ……… preso atto della proposta formulata da ……… in data ………
Dichiara
di accettarla.
Luogo/data ………
Firma ………
Commissione ex art. 13, c. 6, d.lgs. n. 14/2019
Camera di Commercio di ………
La Commissione formata da:
………
………
………
vista l’istanza con la quale ……… in qualità di Esperto della composizione negoziata ………chiede la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 25-ter CCII;
rilevato che ai fini della liquidazione del compenso occorre considerare l’attivo patrimoniale medio degli ultimi bilanci;
rilevato che l’attivo è così individuato

Preso atto che le parti non hanno raggiunto un accordo sulla determinazione del compenso;
considerato che i creditori che hanno partecipato alle trattative sono in numero di ……… e che pertanto compete la maggiorazione del ………%
considerato che l’esito della composizione negoziata è stato ………
LIQUIDA
All’esperto ……… il compenso di euro ………, oltre a CPA e IVA nonché l’importo di euro ……… a titolo di rimborso delle spese documentate
Dà atto che Il presente provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell’art. 633, c. 1, n. 1), c.p.c.
Luogo/data ………
La Commissione
………
………
………