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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

25-quater. Imprese sotto soglia (1)

[1] L’imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

[2] L’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa unitamente ai documenti di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall’articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell’articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell’articolo 57. La nomina dell’esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l’istanza.

[3] Se all’esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale;

b) concludere un accordo avente il contenuto dell’articolo 62;

c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

[4] Se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere l’accordo, l’imprenditore può:

a) proporre la domanda di concordato minore di cui all’articolo 74;

b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’articolo 268;

c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies;

d) per la sola impresa agricola, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

[5] Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili.

[6] Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies omologato.

[7] Il compenso dell’esperto è liquidato, ai sensi dell’articolo 25-ter, dal responsabile dell’organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.

(1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Composizioni negoziate speciali.

I. Composizioni negoziate speciali

I.Composizioni negoziate speciali

1 Alla composizione negoziata possono ricorrere anche l’impresa agricola e l’impresa minore, ed il procedimento ricalca in larga parte quello descritto negli articoli precedenti, con alcune minime varianti (ad esempio, la nomina dell’esperto è affidata al segretario generale della camera di commercio) volte a rendere più fluido il procedimento. Cfr. [F030]. Di conseguenza, gli esiti possibili della composizione negoziata vanno identificati negli strumenti pensati per l’impresa minore e l’impresa agricola. Cfr. [F031].

B) Frmule

B)Frmule
F030
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELL’ESPERTO

Il Segretario generale

Camera di Commercio di ………

vista l’istanza pervenuta in data ……… da ………

per la nomina di un esperto ai sensi degli artt. 12 e 25-quater, d.lgs. n. 14/2019

visti i criteri indicati nell’art. 13, c. 7, d.lgs. n. 14/2019;

Rilevato che l’impresa svolge la propria attività nel settore……… (Codice ATECO ………);

ritenuto che l’impresa debba essere qualificata come “impresa minore” ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. d), CCII

NOMINA

quale esperto ………; PEC ………

Luogo/data ………

Il Segretario generale ………

F031
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A CURA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Il Segretario della Camera di Commercio di ………

vista l’istanza con la quale ……… in qualità di Esperto della composizione negoziata ………chiede la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 25-ter CCII;

rilevato che ai fini della liquidazione del compenso occorre considerare l’attivo patrimoniale medio degli ultimi bilanci;

rilevato che l’attivo è così individuato

considerato che i creditori che hanno partecipato alle trattative sono in numero di ……… e che pertanto compete la maggiorazione del ………%

considerato che l’esito della composizione negoziata è stato………

LIQUIDA

All’esperto ………il compenso di euro ………, oltre a CPA e IVA nonché l’importo di euro ……… ………a titolo di rimborso delle spese documentate

Dà atto che Il presente provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell’art. 633, c. 1, n. 1), c.p.c.

Luogo/data ………

Il Segretario generale

………

………

………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Composizioni negoziate speciali.

I. Composizioni negoziate speciali

I.Composizioni negoziate speciali

1 La composizione negoziata è istituto aperto anche all’impresa agricola e all’impresa minore e, dal punto di vista oggettivo, valorizza, nella logica dell’allerta precoce, la rilevanza di un fenomeno molto diffuso e prima trascurato, vale a dire quello della “pre-crisi”. L’art. 12 CCII, nel parlare di “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, apre le porte della composizione negoziata proprio a questo fenomeno - la probabilità della crisi - agendo come stimolo per il debitore a ricorrere all’esperto in modo tempestivo. Possono beneficiare del nuovo istituto della composizione negoziata gli imprenditori piccoli, medi e grandi (ed addirittura anche i gruppi di imprese) che svolgono attività commerciale o agricola e che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza. L’accesso al percorso è consentito quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Si tratta di presupposti o, secondo una parte della dottrina, di condizioni che devono essere oggetto di specifico accertamento da parte dell’autorità giudiziaria ogni qualvolta essa sia chiamata ad emettere atti di propria competenza [T. Siracusa 14.9.2022, One LEGALE; T. Mantova 8.8.2022, De jure; T. Firenze 15.6.2022, Osservatorio-oci.org; T. Bergamo 30.3.2022, One LEGALE].

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