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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    25-undecies. Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici (1)

    Mostra tutte le note

    [1] Sulla piattaforma di cui all’articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico di cui all’articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

    [2] Se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L’imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

    [3] Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    (1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’allerta interna - II. L’allerta esterna - III. Gli indici - IV. Le tempistiche.

    I. L’allerta interna

    I.L’allerta interna

    1 Nella l.d. n. 155/2017 e nel d.lgs. n. 14/2019 (prima delle revisioni apportate con il d.lgs. n. 83/2022) il Titolo II del codice era dedicato all’allerta e più precisamente all’allerta interna ed esterna. L’allerta interna, pur ‘riposizionata’, è rimasta nella sostanza inalterata perché per le società per le quali esiste un organo di controllo a questo è imposto l’obbligo di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata. La segnalazione deve essere motivata e contiene la fissazione di un congruo termine (comunque non superiore a trenta giorni), entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. Cfr. [F040].

    2 L’allerta interna dovrebbe rivelarsi particolarmente efficace per due ordini di ragioni: (i) da un lato, esiste uno specifico interesse dei sindaci ad attivare la segnalazione perché tale condotta sarà, poi, valutata - ai fini di attenuarne o eliderne la responsabilità - nel caso in cui dovesse essere promossa un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo (art. 25-octies CCII); (ii) dall’altro lato, all’organo di controllo societario è stata riconosciuta la legittimazione a richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 37 CCII), sì che qualora l’organo amministrativo non ponga in essere una adeguata reazione e la società si trovi in stato di insolvenza i sindaci potranno direttamente presentare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

    II. L’allerta esterna

    II.L’allerta esterna

    1 Viceversa, rispetto all’impostazione originaria del codice è stata modificata la “cifra” dell’allerta esterna. L’idea primigenia era stata quella di prevedere che i creditori pubblici qualificati segnalassero non solo all’imprenditore ma anche all’organismo di composizione della crisi una situazione di difficoltà dell’impresa, organismo che a sua volta, nel caso di insuccesso di un percorso assistito volto a ricercare una soluzione ed in presenza dello stato di insolvenza doveva effettuare la segnalazione al pubblico ministero al fine di far aprire la liquidazione giudiziale. L’esito giudiziale dell’allerta è stato eliminato ed ora le segnalazioni che provengono dall’esterno, pur previste, si fermano dinanzi all’organo amministrativo e a quello di controllo. Si tratta di una scelta di responsabilizzazione dell’imprenditore, non scevra da rischi, ma coerente con le indicazioni provenienti dall’Europa, e in sintonia con la valorizzazione del ruolo dell’organo di controllo che potrà ricevere direttamente quelle informazioni utili ad innescare l’allerta interna. I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione sono l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    III. Gli indici

    III.Gli indici

    1 Le segnalazioni sono dovute in presenza di questi dati numerici (art. 25-novies CCII): a) per l’INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000; b) per l’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000; c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, superiore all’importo di euro 5.000 purché superiore al 10% dell’ammontare del volume di affari (fermo che la segnalazione resta dovuta se l’importo è superiore ad euro 20.000); d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

    IV. Le tempistiche

    IV.Le tempistiche

    1 I soggetti devono effettuare le segnalazioni con queste tempistiche: a) l’Agenzia delle entrate, entro centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis, d.l. n. 78/2010; b) l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

    2 Tali segnalazioni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti. Oltre ai creditori pubblici qualificati, una segnalazione dall’esterno è affidata agli istituti di credito (e ad altri intermediari finanziari) tenuti a segnalare all’organo amministrativo e a quello di controllo le variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti. Anche in questo caso, ciò che rileva è la segnalazione proprio all’organo di controllo perché valuti se attivare l’allerta interna.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F040
    SEGNALAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO

    Alla Società

    ………

    Oggetto: segnalazione ai sensi dell’art. 25-octies CCII

    Il Collegio sindacale, oggi ……… riunito presso ………, in persona del dott………presidente, del dott………., componente e del dott………. componente, nel corso della verifica periodica ha rilevato che nel corso dell’ultimo trimestre ……… la Società da visto ridursi del ………% il fatturato, in misura superiore a quanto previsto nel budget ………

    Parimenti, il Collegio ha rilevato che i flussi della attività caratteristica, per effetto della riduzione del fatturato e della mancata compressione dei costi, sono diminuiti in misura consistente e tale da non consentire una ordinaria remunerazione degli oneri finanziari ………

    Il Collegio ha pure rilevato che nel prossimo periodo di ……… sono previste spese straordinarie per euro ………

    Il Collegio, pertanto, ritiene che sussistano profili di rischio in ordine al mantenimento della continuità aziendale nel breve/medio periodo e che di conseguenza l’Organo amministrativo debba valutare l’opportunità di fare ricorso alla composizione negoziata.

    Per tali ragioni

    Invita

    L’organo amministrativo a riferire su quanto sopra entro ……… giorni dalla presente comunicazione a mezzo PEC e a valutare le iniziative da adottare.

    Luogo/data ………

    Il Collegio sindacale

    ………

    ………

    ………

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