[1] Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni. (1)
[2] Il ricorso deve contenere:
a) l’indicazione della corte di appello competente;
b) le generalità dell’impugnante e del suo procuratore e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
[3] Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
[4] Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall’articolo 52. L’accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all’articolo 53.
[5] Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
[6] Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
[7] Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
[8] Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
[9] L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
[10] All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
[11] La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
[12] La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell’articolo 45.
[13] Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
[14] Il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo. (2)
[15] Salvo quanto previsto dall’articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l’impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l’eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
(1) Comma così modificato dall’art. 12, comma 11, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 11, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il concorso con altri mezzi di impugnazione - II. La impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La legittimazione al reclamo - III. (Segue) A) la legittimazione passiva - IV. La qualificazione del reclamo quale mezzo di impugnazione - V. Il reclamo quale mezzo di impugnazione ad effetto devolutivo - VI. Il termine per la proposizione del reclamo e la fase introduttiva - VII. La prosecuzione del processo di reclamo - VIII. Il reclamo avverso i provvedimenti resi in sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione e degli accordi di ristrutturazione - IX. Gli esiti del procedimento di reclamo - X. La impugnazione della sentenza della corte d’appello.
I. Il concorso con altri mezzi di impugnazione
I.Il concorso con altri mezzi di impugnazione1 Il reclamo ex art. 51 è spendibile sia che il tribunale abbia omologato o non omologato uno degli strumenti di regolazione, sia quando è stata aperta la liquidazione giudiziale; inoltre, è un mezzo generale di impugnazione che ingloba qualunque tipo di censura, di merito e di rito. Il reclamo, però, potrebbe competere con altri mezzi di impugnazione. Se si denuncia il vizio dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza, occorre interrogarsi sulla esclusività del reclamo e ciò in assenza di un richiamo espresso al regolamento di competenza. Il vizio di competenza, ove riscontrato, non provoca la revoca della liquidazione giudiziale perché una volta dichiarata l’incompetenza del tribunale adito, la corte d’appello investita del reclamo trasmette gli atti della procedura al tribunale ritenuto competente perché, presso quell’ufficio, la procedura prosegua (art. 29, c. 3, CCII).
2 Il fatto che l’accertamento del vizio sulla competenza non sia più tale da travolgere la sentenza dichiarativa, non esclude peraltro la permanenza di un interesse a che sia dichiarato competente un altro tribunale, sì che non può negarsi l’interesse del debitore o di un terzo a proporre regolamento di competenza, così come a dedurre nel reclamo quel vizio. Pertanto, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di liquidazione giudiziale si può proporre regolamento (facoltativo) di competenza affinché la corte di cassazione indichi il giudice competente (art. 43 c.p.c.); se il giudice indicato come competente non è quello che ha aperto la liquidazione giudiziale, si applica il medesimo meccanismo di cui all’art. 29 CCII, con conseguente migrazione degli atti al giudice competente. Identiche conclusioni valgono anche in ordine alle sentenze sulla domanda di omologazione.
3 Per quanto attiene, invece, alla proponibilità del regolamento di giurisdizione (che non è un mezzo di impugnazione v., art. 41 c.p.c.), ben possono porsi questioni di giurisdizione sia con riferimento ad elementi di extraterritorialità, sia con riferimento a profili di concorrenza con la giurisdizione amministrativa (è il caso della assoggettabilità dell’imprenditore alla liquidazione coatta amministrativa o alla amministrazione straordinaria speciale secondo una parte della dottrina); il vizio di giurisdizione ben può essere dedotto con il reclamo di cui all’art. 51 CCII, ma la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di omologazione di uno strumento, in quanto sentenza sul merito, preclude la proposizione del regolamento di giurisdizione ad opera delle parti. Il regolamento di giurisdizione è, dunque, ammesso solo prima che la sentenza venga pronunciata.
II. La impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La legittimazione al reclamo
II.La impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La legittimazione al reclamo1 La sentenza di liquidazione giudiziale emessa dal tribunale si impugna col mezzo del reclamo (art. 51 CCII) da proporre alla corte d’appello competente. Il problema principale è stabilire se il reclamo possa essere inteso al modo di una impugnazione in senso stretto, con conseguente applicazione delle norme generali sulle impugnazioni (artt. 323 ss. c.p.c.), ovvero se vada letto come un giudizio di impugnazione in senso lato, non troppo diverso dalla vecchia opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, rispetto alla quale si opinava trattarsi di una impugnazione nelle forme e di un ordinario giudizio di cognizione nella sostanza.
2 L’art. 51 CCII precisa chiaramente che il reclamo può essere proposto dalle parti del procedimento e da «qualunque interessato». L’attribuzione della legittimazione al debitore è coerente con il fatto che il debitore è parte necessaria della precedente fase del giudizio mentre l’interesse sussiste quando è soccombente; pertanto, il debitore non è titolare del potere di impugnazione quando non sia risultato soccombente per essere stato egli a richiedere la liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37 CCII e questa sia stata dichiarata. Cfr. [F114] [F115].
3 La difficoltà di armonizzare il reclamo con le impugnazioni nasce perché può essere proposto da «qualunque interessato». Si tratta di capire se la previsione di una legittimazione diffusa sia coerente con il processo di reclamo, ovvero se, snaturandolo, non debba portare a negare che quello disciplinato dall’odierno art. 51 sia un vero e proprio giudizio di impugnazione. La sentenza di liquidazione giudiziale dispiega i suoi effetti nei confronti non solo di chi ha partecipato al procedimento di cui all’art. 41 CCII, ma anche verso una pluralità di soggetti che con l’imprenditore hanno intessuto una rete di rapporti; gli effetti sono molteplici e germinano anche dal fatto che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale fa sorgere nuove situazioni giuridiche; ciò accade perché nel procedimento (e nelle fasi successive) non viene in gioco la tutela sostanziale del diritto di credito, sì che il fascio dei soggetti coinvolti dalla dichiarazione non è limitato ai creditori e al debitore.
4 La spiegazione che regge questa legittimazione diffusa sta nel fatto che la sentenza produce la modificazione di diritti che non riguardano solo le parti del procedimento pre-concorsuale e, dunque, tutti i soggetti che subiscono queste modificazioni non sono estranei al concetto di “parte”. Pertanto, la circostanza che la sentenza possa essere impugnata anche da un terzo non è stravagante, purché a questo terzo possano essere assicurati strumenti di difesa pieni; così, al «qualunque interessato» devono essere riconosciuti tutti i poteri processuali che non ha potuto esercitare nel giudizio conclusosi con la sentenza di liquidazione giudiziale che si chiede sia rimossa.
5 Fra i soggetti interessati alla proposizione del reclamo compaiono: (a) i soci limitatamente responsabili; (b) gli amministratori in proprio; (c) coloro che ritengono di rischiare di subire una azione revocatoria concorsuale; (d) oppure coloro che sono stati parti di un contratto con il debitore e temono che il curatore intenda avvalersi della facoltà di scioglimento; (e) i creditori pignoratizi soggetti alle limitazioni di cui all’art. 152 CCII.
III. (Segue) A) la legittimazione passiva
III.(Segue) A) la legittimazione passiva1 Quanto ai legittimati passivi, l’art. 51, c. 6, CCII lascia intendere che è contraddittore necessario il curatore cfr. [F116], nonché le parti; per parti (in senso formale) devono intendersi coloro che hanno partecipato al procedimento pre-concorsuale, dunque sia i creditori che il debitore se non reclamante. La partecipazione necessaria del curatore impone, poi, di qualificare il modo in cui tale soggetto sia coinvolto nel processo; il curatore è parte del giudizio come “organo di espressione di interessi superindividuali”, così da rappresentare quegli interessi che, nei processi ordinari, sono tutelati dal pubblico ministero. In questa prospettiva, proprio perché organo della procedura e non rappresentante dei creditori (o del debitore, quando non reclamante), il curatore è contraddittore necessario, ma non necessariamente collocato in posizione antagonista rispetto a chi ha proposto l’impugnazione; è una parte in senso formale perché deve partecipare al processo, ma non è titolare di alcuna pretesa sostanziale; è una parte neutrale nel senso che deve assumere le conclusioni nell’interesse della legge.
IV. La qualificazione del reclamo quale mezzo di impugnazione
IV.La qualificazione del reclamo quale mezzo di impugnazione1 È agevole riscontrare che tutti i fattori in cui si sostanzia la impugnazione, ad eccezione di uno, si ritrovano nel reclamo di cui all’art. 51. Infatti: (i) con il reclamo si chiede proprio la rimozione della sentenza emessa da un giudice, e (ii) ciò avviene entro un termine fissato a pena di decadenza (trenta giorni) e (iii) davanti ad un giudice superiore (la corte d’appello). L’elemento qualificante che non coincide con questo elenco è costituito dal fatto che il reclamo può essere proposto da qualunque interessato e cioè da un soggetto che non è stato parte del procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2 In verità, l’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c. partecipa dei mezzi di impugnazione pur essendo rimessa alla disponibilità di chi non è stato parte del processo terminato con una sentenza che si vuole rimuovere. Ma in quel caso si afferma che il terzo opponente è comunque un soccombente in quanto la sentenza resa inter alios è in grado di nuocergli. La peculiarità del reclamo è data dal fatto che il legittimato sembrerebbe essere un terzo qualunque, vista la formula utilizzata del «qualunque interessato»; sennonché, avendo dapprima ristretto l’ambito di applicazione della nozione di parte interessata, non residuano serie difficoltà a ricondurre il reclamo tra le impugnazioni.
3 L’oggetto del processo di reclamo è esattamente lo stesso del processo svoltosi dinanzi al tribunale; è speculare nel senso che la domanda che il reclamante svolge non ha alternative: si chiede che la liquidazione giudiziale sia revocata perché non sussiste quella posizione legittimante per effetto della assenza dei fatti costitutivi o all’opposto della presenza di fatti impeditivi.
V. Il reclamo quale mezzo di impugnazione ad effetto devolutivo
V.Il reclamo quale mezzo di impugnazione ad effetto devolutivo1 Secondo quanto dispone l’art. 51 il ricorso deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e alla generalità delle parti, «l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione». Già questa formula dovrebbe rassicurare in ordine al fatto che il processo vada catalogato fra i mezzi di impugnazione, pur se più correttamente l’art. 51 avrebbe potuto richiamare non già i fatti ma i motivi di doglianza. Il reclamo va considerato un’impugnazione devolutiva perché al giudice superiore è affidata la cognizione sul fatto nei limiti delle censure introdotte.
2 Spesso le impugnazioni devolutive sono anche “sostitutive”, ma nel caso di specie questo effetto di sostituzione si manifesta solo quando il reclamo è accolto; in tale ipotesi il reclamo produce un effetto rescindente in quanto la pronuncia viene eliminata. Se il reclamo viene rigettato è la sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale quella che regge il procedimento. Il reclamo è un’impugnazione ordinaria posto che la sua mancata proposizione porta alla definitività della sentenza di apertura, ma non è qualificabile come un appello.
3 Se si valorizza l’assenza di un’espressa menzione di decadenza, è preferibile ritenere che i fatti nuovi siano deducibili e che, più in generale, il reclamo sia aperto ai cc.dd. nova (art. 345 c.p.c.). Così, si rende omogenea la posizione del reclamante-debitore con quella degli altri interessati e del curatore. Infatti, gli altri interessati ed il curatore, in quanto non sono stati parte del processo dinanzi al tribunale, non debbono subire limitazioni nella deduzione di fatti nuovi. In tal senso, il terzo che propone reclamo può far valere questioni nuove che non siano state dibattute nel procedimento pre-concorsuale e senza essere condizionato né dalle difese assunte dal debitore, né dall’essersi formata una decisione su altre questioni.
4 Il reclamo si atteggia come impugnazione devolutiva, ordinaria e sostituiva/rescindente (a seconda della decisione); è un’impugnazione che presuppone la deduzione di motivi che delimitano la cognizione del giudice del reclamo, ma che consente l’esposizione di fatti nuovi: al procedimento si applicano, per quanto compatibili, le regole di cui agli artt. 323-338 c.p.c.
VI. Il termine per la proposizione del reclamo e la fase introduttiva
VI.Il termine per la proposizione del reclamo e la fase introduttiva1 Il termine perentorio per proporre reclamo è di trenta giorni e decorre per le parti dalla notificazione della sentenza effettuata dal cancelliere; ma, dal momento che il reclamo può essere proposto anche da un qualunque interessato, per questi il dies a quo coincide con l’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. In assenza di tali adempimenti pubblicitari, vale il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza ex art. 327 c.p.c.
2 La struttura del processo di reclamo è disciplinata in modo minuzioso per quanto attiene alla fase introduttiva. Poiché il processo inizia con un ricorso, il contatto fra le parti e il giudice è stabilito dal presidente della corte d’appello che, entro i cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza - da tenersi entro sessanta giorni - nella quale debbono comparire le parti; col medesimo decreto viene designato il giudice relatore a dimostrazione che la trattazione del reclamo è interamente affidata al collegio (salva la delega per la sola assunzione delle prove ad un suo componente). Cfr. [F117].
3 Ricorso e decreto debbono essere notificati (ad iniziativa dell’ufficio della corte d’appello) al curatore e alle parti del processo svoltosi davanti al tribunale entro un termine congruo tale da lasciare che trascorrano almeno trenta giorni tra la data della notificazione e quella dell’udienza. I termini per l’emanazione del decreto presidenziale, per la data dell’udienza e per l’effettuazione della notificazione hanno natura ordinatoria perché, al fondo, tutti vanno rispettati in funzione di assicurare alle parti reclamate il diritto di difendersi: è, infatti, perentorio il termine di trenta giorni fra la notificazione e l’udienza. Il mancato rispetto di questo termine provoca la nullità del ricorso, che è, però sanata con la costituzione in giudizio delle parti reclamate.
4 Costoro, per difendersi, devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza depositando una memoria che contiene le difese e l’indicazione dei mezzi di prova. Il termine di costituzione è fissato a pena di decadenza ma la sua inosservanza non impedisce la costituzione tardiva posto che la difesa può sempre essere svolta, anche a preclusioni ormai maturate.
VII. La prosecuzione del processo di reclamo
VII.La prosecuzione del processo di reclamo1 Dopo essersi costituite, le parti, all’udienza fissata, possono svolgere le difese e allegare fatti che derivano dall’esigenza di rispettare pienamente il contraddittorio. Alla medesima udienza il tribunale verifica la regolare instaurazione del contraddittorio; attesa la qualificazione del reclamo come processo di impugnazione trovano sicura applicazione la norma di cui all’art. 331 c.p.c. nonché la disposizione di cui all’art. 335 c.p.c., qualora contro la stessa sentenza siano proposti più reclami. Cfr. [F118] [F119] [F120] [F121].
2 Nel processo di reclamo sono ammessi gli interventi, da proporsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, mediante il deposito di una memoria di costituzione analoga a quella prevista per i resistenti. Poiché l’intervento è ammesso per qualunque interessato, ovverosia una formula che coincide con quella dei legittimati a proporre reclamo, la distinzione fra reclamanti ed intervenienti va formulata sulla base della tempestività dell’iniziativa.
3 Premesso che per qualunque interessato dobbiamo intendere comunque il soggetto la cui posizione giuridica è modificata dalla sentenza di liquidazione giudiziale, se l’intervento in giudizio avviene quando ancora non è decorso il termine per il reclamo, questo intervento può essere considerato “principale” e tale da attribuire all’interveniente gli stessi poteri del reclamante (o dei resistenti). Se, invece, l’intervento avviene nei termini di costituzione fissati per i resistenti, l’intervento va qualificato come adesivo dipendente, e ciò indipendentemente dalla parte a favore della quale è rivolto.
4 I poteri istruttori della corte d’appello coincidono con quelli previsti per il giudizio di primo grado perché nell’art. 51 si afferma che la corte d’appello può assumere anche d’ufficio tutti i mezzi di prova ritenuti necessari. Per ciò che attiene, invece, ai mezzi di prova sollecitati dalle parti è corretto ritenere che possano trovare ingresso anche nuove prove, purché le parti ne abbiano fatto istanza negli atti introduttivi della fase di reclamo. Cfr. [F122] [F123].
VIII. Il reclamo avverso i provvedimenti resi in sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione e degli accordi di ristrutturazione
VIII.Il reclamo avverso i provvedimenti resi in sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione e degli accordi di ristrutturazione1 Le regole sopra enunciate si applicano anche all’impugnazione contro la sentenza che decide sulla domanda di omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione e degli accordi di ristrutturazione. Sia che la decisione abbia omologato, sia che abbia negato l’omologazione, la parte interessata deve proporre il reclamo di cui all’art. 51 CCII. Quando il tribunale rigetta la domanda di omologazione e dichiara anche la liquidazione giudiziale, su ricorso di un creditore o del pubblico ministero (o dell’organo di controllo), il rimedio resta quello del reclamo ai sensi dell’art. 51. Cfr. [F124] [F125] [F126] [F127].
2 Il reclamo può essere proposto soltanto da coloro che hanno rivestito la qualità di parte in senso formale nel corso del giudizio davanti al tribunale. Il commissario giudiziale, considerato parte formale del procedimento in quanto organo della procedura, non dispone della legittimazione alla proposizione del gravame in quanto non è portatore di un interesse proprio, salvo che nella sentenza non venga incisa proprio la sua posizione (si può pensare ad una decisione che lo coinvolga in punto di regolazione delle spese).
3 Il reclamo alla corte d’appello è proposto entro il termine di trenta giorni che decorrono (a) per le parti del procedimento dalla notificazione telematica effettuata dall’ufficio e (b) per i terzi dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese; in caso di mancata comunicazione, si applica il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché nell’art. 51 CCII si esplicita che il reclamo può essere proposto anche da un terzo quando la sentenza di rigetto dell’omologazione è accompagnata dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, se ne deve dedurre che la sentenza che provvede solo sulla omologazione possa essere impugnata esclusivamente dalle parti che hanno partecipato al procedimento di omologazione, a meno che non siano state illegittimamente pretermesse. Il reclamo va proposto nei confronti delle parti costituite nel giudizio di omologazione nonché, sempre, nei riguardi delle parti «necessarie», ovvero del debitore e del commissario, sia pure quale parte formale e non sostanziale.
IX. Gli esiti del procedimento di reclamo
IX.Gli esiti del procedimento di reclamo1 Quando il procedimento di reclamo si conclude con una sentenza che riforma la decisione negativa sull’omologa del concordato preventivo, la corte d’appello non può direttamente impartire le disposizioni ex art. 112 CCII per la prosecuzione del concordato, ma deve procedere al rinvio degli atti al tribunale perché adotti le statuizioni di cui agli artt. 112 ss. potendo, tuttavia, pronunciare direttamente l’omologazione. Se nel corso del giudizio si accerta la presenza di vizi che hanno inficiato la valutazione del tribunale, la corte d’appello deve procedere alla rinnovazione delle attività viziate.
2 La sentenza di omologazione è impugnabile anche col mezzo della revocazione ordinaria e straordinaria (art. 395 c.p.c.). Quanto all’opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.), chi non è vincolato dal concordato è solo quel terzo che vanti una posizione giuridica incompatibile con l’effetto che consegue alla omologazione del concordato; rispetto a questo l’opposizione di terzo ordinaria costituisce un rimedio effettivo e praticabile. La sentenza di accoglimento del reclamo avverso la liquidazione giudiziale ne determina la revoca: produce taluni effetti sin dal momento della sua pubblicazione, mentre altri si producono con il passaggio in giudicato.
X. La impugnazione della sentenza della corte d’appello
X.La impugnazione della sentenza della corte d’appello1 La sentenza che la corte d’appello adotta per decidere sul reclamo è impugnabile per cassazione con ricorso ordinario, ma il termine perentorio per la sua proposizione è di trenta giorni (anziché di sessanta) dalla notificazione a cura della cancelleria, senza sospensione feriale (fermo restando il termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso). Cfr. [F128] [F129].
2 Il giudizio di cassazione si svolge normalmente e tutti i possibili esiti di questa impugnazione sono compatibili con il gravame contro la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado. Per quanto attiene alle altre impugnazioni, l’opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, c. 1, c.p.c. avverso la sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale deve intendersi assorbita dall’ampiezza della legittimazione al reclamo offerta dall’art. 51 CCII; l’opposizione di terzo revocatoria (art. 404, c. 2, c.p.c.) e la revocazione (art. 395 c.p.c.) devono, invece, essere reputate ammissibili perché presuppongono errori o vizi occulti che possono inficiare la sentenza di apertura di una procedura.
B) Frmule
B)FrmuleCORTE D’APPELLO DI ………
RECLAMO EX ART. 51 CCII
La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio, con il presente atto propone
RECLAMO
avverso la sentenza n………. depositata in data [………] e notificata in data [………] con la quale il Tribunale di ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale di ………
IN FATTO
1. Su ricorso depositato ex art. 37 CCII dalla ………
il Tribunale di ………, con sentenza depositata il [………] ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società esponente, nominando Giudice Delegato il dott………. e Curatore il ………
2. Nell’istanza di liquidazione giudiziale, la creditrice allegava di avere infruttuosamente tentato di dare esecuzione al decreto ingiuntivo per euro ………, ottenuto nei riguardi di ……… e divenuto definitivo per mancata opposizione, inferendone l’insolvenza.
3. All’udienza di comparizione davanti al Giudice Relatore l’esponente depositava uno scritto difensivo, con il corredo della documentazione attestante la situazione patrimoniale aggiornata, contestando la ricorrenza del presupposto oggettivo richiesto dall’art. 2 CCII, ed in subordine chiedeva termine per sistemare la pendenza con la ………
4. Per motivi contingenti durante detto termine, trascorso il quale il Giudice Relatore s’era riservato di riferire al Collegio, l’esponente non ha potuto raggiungere un accordo con la creditrice.
5. La sentenza di liquidazione giudiziale è stata notificata in data [………].
6. La società esponente ritiene tale decisione illegittima, oltre che ingiusta, per i motivi di seguito indicati.
MOTIVI DI RECLAMO
La sentenza di liquidazione giudiziale è ingiusta perché - come per vero si era già avuto modo di rilevare nella memoria depositata nel corso dell’istruttoria preconcorsuale - non sussistono nel caso di specie i presupposti per l’assoggettamento di ……… alla liquidazione giudiziale.
a) Violazione dell’art. 2 CCII
La laconica motivazione della sentenza dichiarativa fa esclusivo riferimento alla procedura esecutiva mobiliare infruttuosamente intrapresa dalla ……… Sotto questo profilo, occorre anzitutto sottolineare come difetti un requisito fondamentale della procedura concorsuale, ovverosia la pluralità dei creditori da soddisfare attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore.
Inoltre, se è pur vero che il credito della ……… è pacifico ed incontestato, risulta altrettanto indiscutibile che, alla stregua delle risultanze dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata, le prospettive di liquidazione dell’attivo generano e generavano al momento del deposito del ricorso, fondate aspettative di conseguire risorse tali da permettere l’integrale estinzione delle passività.
In particolare, [specificare le poste (crediti, avviamento, mobili, partecipazioni) più significative dell’attivo] ………
………
………
Va da sé che la loro liquidazione in chiave eminentemente «realizzativa», quale si configura tipicamente in sede concorsuale, risulterebbe inutilmente dispersiva ed antieconomica, senza apprezzabile vantaggio per gli altri (eventuali) creditori.
Avuto riguardo alla situazione finanziaria, si consideri altresì che ……… non è stata protestata e, più in generale, continua a godere del credito da parte delle banche con le quali intrattiene rapporti.
Conseguentemente, anche volendo aderire all’orientamento dottrinale e giurisprudenziale più rigoroso nella valutazione del concetto di insolvenza, le attuali condizioni della società esponente, che le hanno impedito di adempiere l’obbligazione pecuniaria vantata dalla creditrice procedente, appaiono riconducibili ad uno stato di difficoltà transeunte, e non già a quella impotenza sistematica in cui si compendia il concetto di dissesto rilevante ai fini dell’art. 2 CCII
b) Violazione dell’art. 49, u.c., CCII
La sentenza di liquidazione giudiziale è viziata anche nella parte in cui ha omesso di valutare il fatto che il credito azionato dal ricorrente fosse di soli euro ………, somma inferiore alla soglia di cui all’art. 49 CCII, e che dalla istruttoria espletata non emergesse con certezza che vi fossero altri crediti che sommato al primo, portassero ad oltrepassare l’importo di euro 30.000,00. Il ricorso per liquidazione giudiziale avrebbe, dunque, dovuto essere dichiarato improcedibile.
***
Tanto premesso la ………, come sopra rappresentata e difesa, impugna la sentenza del Tribunale di ……… n………. depositata in data [………] e
CHIEDE
Al Sig. Presidente della Corte d’Appello che voglia fissare l’udienza di cui all’art. 51, c. 5, CCII con termine per la notifica di giorni dieci, nei confronti di
a) Liquidazione giudiziale ………, in persona del Curatore ………, domiciliato in ………, Via ………,
b) ………, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ………, Via ………, domiciliata presso lo studio dell’avv……….
e formula le seguenti
CONCLUSIONI
voglia la Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, così
GIUDICARE
Nel merito:
accogliersi il reclamo e per l’effetto revocare la liquidazione giudiziale della ………, dichiarata dal Tribunale di ……… con sentenza del [………];
In via istruttoria:
disporsi l’acquisizione del fascicolo della procedura concorsuale a carico della società reclamante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Sentenza esecutiva.
Si producono:
1. Sentenza dichiarativa.
2……….
3……….
4……….
5……….
Luogo, data ………
Firma ………
PROCURA
Io sottoscritto ………, nella mia qualità di legale rappresentante della ………, delego a rappresentare e difendere la società, in ogni grado e fase, di cognizione e di esecuzione, del processo, l’avv………., conferendogli ogni più ampia facoltà ed eleggendo domicilio presso il suo studio in ………, Via ………
Luogo, data ………
Visto per autentica (avv.) ………
CORTE D’APPELLO DI ………
RECLAMO EX ART. 51 CCII
La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio, con il presente atto propone
RECLAMO
avverso la sentenza n………. depositata in data ……… e iscritta nel registro delle imprese in data ……… con la quale il Tribunale di ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale di ………
IN FATTO
1. Su ricorso depositato ex art. 37 CCII dalla ………
il Tribunale di ………, con sentenza depositata il ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società ………, nominando Giudice Delegato il dott………. e Curatore il ………
2. La ……… è stata posta in liquidazione volontaria dalla assemblea straordinaria del ………
3. Il bilancio finale di liquidazione è stato approvato il ………
4. In data ……… è stata pubblicata la cancellazione della società dal registro delle imprese.
5. La sentenza di liquidazione giudiziale è stata iscritta nel registro delle imprese in data ………
6. La società esponente ritiene tale decisione illegittima in quanto adottata in presenza di un fatto impeditivo, per i motivi di seguito indicati.
MOTIVI DI RECLAMO
Violazione dell’art. 33 CCII
La sentenza di liquidazione giudiziale è illegittima e dovrà essere revocata in quanto è stato male interpretato l’art. 33 CCII
Tale disposizione stabilisce che la liquidazione giudiziale non può essere dichiarato oltre un anno dalla cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese.
Il limite temporale annuale vale anche per le imprese collettive e quindi anche per la ……… che è una società di capitali.
Poiché la cancellazione dal registro delle imprese è avvenuta in data ………, alla data in cui la sentenza è stata depositata ……… il termine dell’anno era già decorso, a nulla rilevando il fatto che la deliberazione in camera di consiglio sia avvenuta 364 giorni dopo la cancellazione.
Ciò che rileva, infatti, è soltanto la data di deposito della sentenza in cancelleria.
Ne consegue l’assoluta illegittimità della sentenza di liquidazione giudiziale impugnata con il presente atto.
Quanto alla legittimazione attiva, l’esponente precisa di essere un promissario acquirente di un immobile destinato ad abitazione secondaria di proprietà della debitrice e di avere quindi interesse alla revoca della liquidazione giudiziale per evitare che il curatore si sciolga dal contratto ai sensi degli artt. 172 ss. CCII
***
Tanto premesso la ………, come sopra rappresentata e difesa, impugna la sentenza del Tribunale di ……… n………. depositata in data ……… e
CHIEDE
Al Sig. Presidente della Corte d’Appello che voglia fissare l’udienza di cui all’art. 51, c. 5, CCII con termine di giorni dieci per la notifica nei confronti di
a) Liquidazione giudiziale ………, in persona del Curatore ………, domiciliato in ………, Via ………,
b) [Debitore ………],
c) [creditore istante ………] in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in ………, Via ………, domiciliata presso lo studio dell’avv……….
e formula le seguenti
CONCLUSIONI
voglia la Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, così
GIUDICARE
1. Nel merito, accogliersi il reclamo e per l’effetto revocare la liquidazione giudiziale della ………, dichiarata dal Tribunale di ……… con sentenza del ………;
2. In via istruttoria, disporsi l’acquisizione dell’originale della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Sentenza esecutiva.
Si producono:
1. Sentenza dichiarativa in copia.
2. Certificato della Camera di Commercio
3……….
4……….
5……….
Luogo, data ………
Firma ………
PROCURA
Io sottoscritto ………, nella mia qualità di legale rappresentante della ………, delego a rappresentare e difendere la società, in ogni grado e fase, di cognizione e di esecuzione, del processo, l’avv………., conferendogli ogni più ampia facoltà ed eleggendo domicilio presso il suo studio in ………, Via ………
Luogo, data ………
Visto per autentica (avv.) ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
Liquidazione giudiziale: ………
Data sentenza: ………
Giudice Delegato: ………
Curatore: ………
RICORSO PER AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO
Ill.mo Signor Giudice Delegato, il sottoscritto curatore
PREMESSO
- che la società debitrice ha proposto reclamo contro la sentenza di liquidazione giudiziale che ha anche dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo dalla stessa presentata in pendenza dell’istruttoria preconcorsuale;
- che a sostegno del gravame (doc. 1) la ricorrente, dopo avere esposto le censure a carico dei creditori istanti ha dedotto ………, contestando altresì di versare in stato di insolvenza;
- che ad avviso dello scrivente occorre resistere al reclamo, e dunque costituirsi nel relativo giudizio nell’interesse della massa dei creditori;
- ………
- che lo scrivente intende conferire il mandato all’avv……….;
- che le attuali disponibilità liquide della procedura ammontano ad euro ……… né si prevede che possano incrementarsi a breve, sicché si ritiene di poter accedere al gratuito patrocinio.
Tanto premesso, presenta
ISTANZA
affinché la S.V. Ill.ma, per le causali di cui in premessa, autorizzi il sottoscritto curatore a costituirsi davanti alla Corte d’Appello di ……… per resistere al reclamo proposto dalla debitrice contro la sentenza dichiarativa con l’assistenza dell’avv………., disponendo l’ammissione della procedura al gratuito patrocinio.
Con osservanza.
Luogo e data ………
Il curatore ………
Si produce:
1. Reclamo.
CORTE D’APPELLO DI ………
Il Presidente
Visto il reclamo proposto da: ………
nei confronti di: ………
FISSA
per la comparizione delle parti davanti al Collegio, l’udienza del ………;
DISPONE
che il ricorso con il presente decreto siano notificati agli appellati entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto;
AVVISA
le parti resistenti che possono costituirsi in giudizio depositando memorie difensive almeno dieci giorni prima dell’udienza e che la mancata tempestiva costituzione in giudizio comporta le decadenze.
Manda alla cancelleria perché provveda a comunicare con urgenza il presente decreto al reclamante.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
CORTE D’APPELLO DI ………
MEMORIA DI COSTITUZIONE
Il curatore della liquidazione giudiziale ………, autorizzato a stare in giudizio come da decreto del giudice delegato del ………, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio, con il presente atto si costituisce per resistere al reclamo promosso avverso la sentenza n………. depositata in data ……… e iscritta nel registro delle imprese in data ……… con la quale il Tribunale di ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale di ………
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
1. A seguito di ricorso depositato ex art. 37 CCII dalla ………
il Tribunale di ………, con sentenza depositata il ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società esponente, nominando Giudice Delegato il dott………. e Curatore il ………
2. La sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale ha accertato che il debitore ……… era un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto in uno degli ultimi tre esercizi aveva realizzato ricavi lordi per oltre euro 200.000,00; ha altresì verificato che il debitore si trovava in stato di insolvenza come risultava sia da ……… decreti ingiuntivi esecutivi, sia dalla pendenza di ……… procedure esecutive, sia dalla lettera con la quale lo stesso imprenditore aveva proposto ai creditori un pagamento “a saldo e stralcio” nella misura del ……… %.
3. Il debitore ha proposto reclamo censurando la decisione del Tribunale sulla base di tre motivi.
4. Sul primo motivo: il reclamante ha contestato il dato dei ricavi lordi assumendo che l’importo da considerare avrebbe dovuto essere determinato sulla base di altri criteri, non potendosi considerare l’importo di euro ……… indicato nel conto economico dell’anno ………, in quanto provento straordinario.
Il motivo è infondato.
Va infatti rilevato che ………
5. Sul secondo motivo: il reclamante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non avrebbe considerato che le adesioni al concordato stragiudiziale, pervenute in oltre il ……… % dei crediti, avessero di fatto rimosso lo stato di decozione.
Il motivo è infondato.
Va infatti rilevato che ………
6. Sul terzo motivo: infine l’impugnante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe rilevato che l’indebitamento dimostrato non sorpassava la soglia di cui all’art. 49 CCII
Anche questo motivo è infondato.
Va infatti rilevato che ………
Tanto premesso il curatore della liquidazione giudiziale ………, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti
CONCLUSIONI
voglia la Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, così
GIUDICARE
1. Nel merito, rigettarsi il reclamo e per l’effetto confermare la sentenza del ……… del Tribunale di ………;
2. In via istruttoria, disporsi l’acquisizione del fascicolo della procedura concorsuale a carico della società reclamante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Sentenza esecutiva.
Si producono:
1. Sentenza dichiarativa
2. Lettera
3……….
4……….
5……….
Luogo, data ………
Firma ………
PROCURA
Io sottoscritto ………, nella mia qualità di legale rappresentante della ………, delego a rappresentare e difendere la società, in ogni grado e fase, di cognizione e di esecuzione, del processo, l’avv………., conferendogli ogni più ampia facoltà ed eleggendo domicilio presso il suo studio in ………, Via ………
Luogo, data ………
Visto per autentica (avv.) ………
LA CORTE D’APPELLO DI ………
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
Nel procedimento di reclamo promosso da: ………
nei confronti di: ………
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visto il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale;
rilevato che il reclamante ha chiamato in causa il solo curatore e non anche tutti i creditori ricorrenti;
ritenuta l’applicabilità dell’art. 331 c.p.c.
DISPONE
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ………
RINVIA
la causa alla udienza del ………, ore ………, con termine per la notifica del reclamo e del presente verbale sino al ………
Luogo, data ………
Il Presidente ………
LA CORTE D’APPELLO DI ………
riunita in camera di consiglio, con la presenza dei sigg. magistrati
dott………. Presidente
dott………. Consigliere
dott………. Consigliere
Nel procedimento di reclamo promosso da: ………
nei confronti di: ………
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visto il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale;
viste le memorie di costituzione depositate dal curatore della liquidazione giudiziale ……… e dal creditore ricorrente ………;
rilevato che il reclamante ha chiesto l’ammissione di prova per testi volta a dimostrare l’inesistenza del credito azionato col ricorso ex art. 37 CCII;
rilevato che i resistenti hanno eccepito la tardività della deduzione istruttoria;
ritenuto che la prova articolata non sia ammissibile perché contraria a quanto stabilito negli artt. 2721 ss. c.p.c.
RIGETTA
La richiesta di ammissione delle prove e fissa per la discussione della causa l’udienza del ………
Luogo, data ………
Il Presidente ………
LA CORTE D’APPELLO DI ………
riunita in camera di consiglio, con la presenza dei sigg. magistrati
dott………. Presidente
dott………. Consigliere
dott………. Consigliere
Nel procedimento di reclamo promosso da: ………
nei confronti di: ………
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visto il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale;
viste le memorie di costituzione depositate dal curatore della liquidazione giudiziale ……… e dal creditore ricorrente ………;
rilevato che il curatore ha chiesto la acquisizione, in funzione probatoria, del fascicolo della procedura concorsuale;
ritenuto che la acquisizione del fascicolo della procedura possa essere disposta ai sensi dell’art. 213 c.p.c. e che vada regolato analiticamente ciò che deve intendersi acquisito;
ritenuto che possano trovare ingresso nel presente giudizio solo gli atti inseriti nel fascicolo della procedura sino alla data odierna in modo che su questi possa essere esercitato il diritto al contraddittorio
DISPONE
La acquisizione del fascicolo della procedura di liquidazione giudiziale con le seguenti modalità:
a) la cancelleria del Tribunale procederà alla numerazione degli atti contenuti nel fascicolo secondo quanto disposto nell’art. 199 CCII;
b) la cancelleria provvederà a fare copia di tutti gli atti, documenti e provvedimenti inseriti nel fascicolo, sino alla data odierna, atti che verranno trasmessi alla cancelleria della Corte d’Appello entro il ………
ASSEGNA
termine alle parti per l’esame del fascicolo della procedura sino al ……… con facoltà di depositare memoria istruttoria;
FISSA
per la discussione della causa l’udienza del ………
Luogo, data ………
Il Presidente ………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ………
Sezione ………
con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Consigliere
dott………. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di liquidazione giudiziale
Nel procedimento promosso con reclamo depositato in data ………, causa decisa nella camera di consiglio del ………
DA
………
rappresentato e difeso dall’avv………., come da mandato ………, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo.
- RECLAMANTE -
CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: ………
in persona del curatore ………
- CONTUMACE -
………
rappresentato e difeso dall’avv………., come da mandato in calce al ricorso per liquidazione giudiziale, con domicilio eletto presso lo studio del secondo.
- RECLAMATI -
CONCLUSIONI
………
………
………
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data ………, ……… proponeva reclamo avverso la sentenza emessa il giorno ………, con la quale il Tribunale di ……… ne aveva dichiarato la liquidazione giudiziale su ricorso della ………
A supporto della impugnazione, il reclamante deduceva l’insussistenza dello stato di insolvenza in quanto l’unico debito asseritamente esistente, quello vantato dal creditore istante, in realtà era imputabile ad una certa società ……… non confondibile con quella debitrice, ancorché portante il medesimo numero della partita IVA.
Il curatore non si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarato contumace.
Si costituiva il creditore istante deducendo che la narrativa contenuta nel ricorso non corrispondeva al vero e si opponeva quindi alla revoca della liquidazione giudiziale, eccependo altresì la tardività del reclamo;
Rinunciata da parte del reclamante la domanda di condanna al risarcimento dei danni, dimessi documenti, acquisito il fascicolo della procedura concorsuale a seguito di ordinanza istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione alla udienza di discussione del ………
La sentenza di liquidazione giudiziale è stata notificata al debitore in data ……… e il reclamo risulta depositato il ……… e cioè oltre trenta giorni dopo;
Alla presente controversia non si applica la regola della sospensione feriale dei termini e pertanto il ritardo nella proposizione del reclamo determina l’inammissibilità della impugnazione.
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e poste a carico del reclamante e liquidate in complessivi euro quelle a favore del ……… unica parte costituitasi in giudizio
P.Q.M.
La Corte d’Appello di ………
- dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di ……… del ………;
- condanna il reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore di ……… liquidate in euro ………
Luogo, data ………
Il Giudice est……….
Il Presidente ………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ………
Sezione ……… civile
con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di liquidazione giudiziale
Nel procedimento promosso con reclamo depositato in data ………, causa decisa nell’udienza del ………
DA
………
rappresentato e difeso dall’avv………., come da mandato ………, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo.
- RECLAMANTE -
CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: ………
in persona del curatore ………
- CONTUMACE -
………
rappresentato e difeso dall’avv………., come da mandato in calce al ricorso per liquidazione giudiziale, con domicilio eletto presso lo studio del secondo.
- RECLAMATI -
CONCLUSIONI
………
………
………
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data ………, ……… proponeva reclamo avverso la sentenza emessa il giorno ………, con la quale il Tribunale di ……… ne aveva dichiarato la liquidazione giudiziale su ricorso della ………
A supporto della impugnazione, il debitore deduceva l’insussistenza dello stato di insolvenza in quanto l’unico debito asseritamente esistente, quello vantato dal creditore istante, in realtà era imputabile ad una certa società ……… non confondibile con quella debitrice, ancorché portante il medesimo numero della partita IVA.
Il curatore non si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarato contumace.
Si costituiva il creditore istante deducendo che la narrativa contenuta nel ricorso non corrispondeva al vero e si opponeva quindi alla revoca della liquidazione giudiziale.
Dimessi documenti, acquisito il fascicolo della procedura concorsuale a seguito di ordinanza istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione alla udienza di discussione del ………
Con l’unico motivo di impugnazione, il debitore ha dedotto che il vero debitore del creditore ricorrente ……… sarebbe la società ……… e non la ……… dichiarata debitrice.
Il motivo è fondato.
Infatti, dagli atti del processo si evince che effettivamente l’unico debito a carico della ……… è in realtà un «non debito» nel senso che la prestazione erogata dalla ……… non ha coinvolto la debitrice ma un diverso soggetto. L’inesistenza dello stato di insolvenza si ricava anche dall’esame dello stato passivo nel quale non risultano inseriti altri eventuali creditori.
L’assenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza impone la revoca della liquidazione giudiziale.
Le spese di lite ………
………
………
P.Q.M.
La Corte d’Appello di ………, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul reclamo promosso da ……… nei confronti della liquidazione giudiziale ……… e di ………, così decide:
1) in accoglimento del reclamo, revoca la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di ……… n………. in data ………;
2) spese di lite ………
Luogo, data ………
Il Giudice est……….
Il Presidente ………
CORTE D’APPELLO DI ………
RECLAMO CONTRO LA SENTENZA DI RIGETTO DELL’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 51 CCII
nell’interesse di
……… con sede in ………capitale sociale Euro ……… Codice Fiscale e P. IVA ……… in persona ……… rappresentata e difesa ………in forza di separata procura alle liti sottoscritta e autografata in originale e poi oggetto di digitalizzazione e firma digitale
Avverso la sentenza del ……… comunicata in pari data con il quale il Tribunale di ……… ha rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo depositato da ………
CONTRO
………
………
E NEI CONFRONTI DI
……… COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL ………
NARRAZIONE DEI FATTI ANCORA RILEVANTI IN QUESTA SEDE
1. In data ……… la Società depositava domanda ex art. 44 CCII………
2. Con decreto del ………, depositato in cancelleria il ……… e notificato via PEC in pari data, il Tribunale di ………, ritenuta la propria competenza, concedeva il termine di 60 giorni per il deposito del piano e della proposta di concordato, nominando Commissario Giudiziale ……… e disponendo a carico della società il deposito di taluni obblighi informativi.
3. La società depositava, in data ………, istanza di proroga dei termini per il deposito della domanda di concordato “completa”.
4. Il Tribunale, con provvedimento del ……… concedeva la proroga di 60 giorni dalla scadenza originaria del termine;
5. In data ……… la Società depositava il piano e la proposta concordataria e la documentazione necessaria per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 40 e 84 CCII
6. A seguito di un provvedimento interlocutorio del Tribunale e della audizione della parte, in data ……… la Società depositava memoria autorizzata ex art. 47 CCII contenente modifiche ed integrazioni al piano e proposta concordataria.
7. Con decreto del ……… il Tribunale di ……… dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, fissando la data del ………per le operazioni di voto
8. Il Commissario Giudiziale depositava la Relazione ex art. 105 CCII esprimendo parere favorevole alla proposta concordataria di ………
9. In data ……… il Commissario depositava il verbale sull’esito delle votazioni ex art. 110 CCII e dava atto che la proposta di concordato preventivo formulata da ……… aveva conseguito l’adesione della maggioranza dei creditori e delle classi.
10. Il Tribunale, preso atto che il concordato preventivo proposto da ……… aveva raggiunto la maggioranza del numero di classi prescritta dall’art. 109 CCII e udita la relazione del Giudice Delegato, fissava l’udienza in camera di consiglio del ……… per la comparizione del debitore e del Commissario ai sensi dell’art. 48 CCII ordinando che il provvedimento venisse notificato, unitamente al ricorso per omologa, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
11. In data ……… interponeva opposizione all’omologa del concordato ……… mediante atto di opposizione ex art. 48 CCII al fine di far valere pretesi vizi di legittimità della Proposta concordataria di ……… che l’avrebbero resa inammissibile.
11.1. Col primo motivo ha dedotto l’inammissibilità della proposta ………
11.2. Col secondo motivo ha dedotto l’inammissibilità per ………
11.3. Col terzo motivo ha dedotto ………
12………. ha replicato alle predette opposizioni insistendo sulla domanda di omologazione.
13. Con la sentenza del ………, comunicata in pari data, il Tribunale di ……… ha respinto la domanda di omologazione sulla base di due argomentazioni, ………
14. Il Tribunale ha dapprima così stabilito: “………”
15. La Società ritiene che sia il primo che il secondo motivo di rigetto della domanda di omologazione non siano coerenti rispetto alla proposta di concordato.
MOTIVI DI RECLAMO
I Motivo: violazione degli artt……….CCII
………
II Motivo: violazione dell’art……….
Per tutti questi motivi
………per il tramite dei suoi difensori,
FA ISTANZA
Affinché il Presidente della Corte di Appello di ………, ai sensi dell’art. 51 CCII voglia designare il relatore e fissare con decreto l’udienza di comparizione e, dando atto che il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza saranno notificati al Commissario Giudiziale, ………
CHIEDE
che Codesta Eccellentissima Corte di Appello, in totale riforma della sentenza ……… del Tribunale di ………, non essendo stato richiesto alcun provvedimento di natura esecutiva od organizzativa (che richiederebbe un rinvio al Tribunale) voglia omologare il concordato preventivo proposto da ………
Con vittoria di spese ed onorari.
Si producono:
Luogo/data ………
Firma ………
CORTE D’APPELLO DI ………
RECLAMO CONTRO LA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 51 CCII
nell’interesse di
……… con sede in ………capitale sociale euro ……… Codice Fiscale e P. IVA ……… in persona ……… rappresentata e difesa ………in forza di separata procura alle liti sottoscritta e autografata in originale e poi oggetto di digitalizzazione e firma digitale
Avverso la sentenza del ……… comunicata in pari data con il quale il Tribunale di ……… ha rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo depositato da ………
CONTRO
………
………
E NEI CONFRONTI DI
……… COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL ………
NARRAZIONE DEI FATTI ANCORA RILEVANTI IN QUESTA SEDE
1. In data ……… la Società depositava domanda ex art. 44 CCII ………
2. Con decreto del ………, depositato in cancelleria il ……… e notificato via PEC in pari data, il Tribunale di ………, ritenuta la propria competenza, concedeva il termine di 60 giorni per il deposito del piano e della proposta di concordato, nominando Commissario Giudiziale ……… e disponendo a carico della società il deposito di taluni obblighi informativi.
3. La società depositava, in data ………, istanza di proroga dei termini per il deposito della domanda di concordato “completa”.
4. Il Tribunale, con provvedimento del ……… concedeva la proroga di 60 giorni dalla scadenza originaria del termine;
5. In data ……… la Società depositava il piano e la proposta concordataria e la documentazione necessaria per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 40 e 84 CCII
6. A seguito di un provvedimento interlocutorio del Tribunale e della audizione della parte, in data ……… la Società depositava memoria autorizzata ex art. 47 CCII contenente modifiche ed integrazioni al piano e proposta concordataria.
7. Con decreto del ……… il Tribunale di ……… dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, fissando la data del ………per le operazioni di voto.
8. Il Commissario Giudiziale depositava la Relazione ex art. 105 CCII esprimendo parere favorevole alla proposta concordataria di ………
9. In data ……… il Commissario depositava il verbale sull’esito delle votazioni ex art. 110 CCII e dava atto che la proposta di concordato preventivo formulata da ……… aveva conseguito l’adesione della maggioranza dei creditori e delle classi.
10. Il Tribunale, preso atto che il concordato preventivo proposto da ……… aveva raggiunto la maggioranza del numero di classi prescritta dall’art. 109 CCII e udita la relazione del Giudice Delegato, fissava l’udienza in camera di consiglio del ……… per la comparizione del debitore e del Commissario ai sensi dell’art. 48 CCII ordinando che il provvedimento venisse notificato, unitamente al ricorso per omologa, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
11. In data ……… l ‘Esponente interponeva opposizione all’omologa del concordato ……… mediante atto di opposizione ex art. 48 CCII al fine di far valere pretesi vizi di legittimità della Proposta concordataria di ……… che l’avrebbero resa inammissibile.
11.1. Col primo motivo ha dedotto l’inammissibilità della proposta ………
11.2. Col secondo motivo ha dedotto l’inammissibilità per ………
11.3. Col terzo motivo ha dedotto ………
12………. ha replicato alle predette opposizioni insistendo sulla domanda di omologazione.
13. Con la sentenza del ………, comunicata in pari data, il Tribunale di ……… ha omologato la proposta di concordato presentata da………
14. Il Tribunale ha dapprima così stabilito: “………”
15. L’esponente ritiene che gli argomenti addotti per pervenire alla omologazione non siano coerenti rispetto alla proposta di concordato e che pertanto l’omologazione debba essere revocata
MOTIVI DI RECLAMO
I Motivo: violazione degli artt……….CCII
………
II Motivo: violazione dell’art……….
Per tutti questi motivi
……… per il tramite dei suoi difensori,
FA ISTANZA
Affinché il Presidente della Corte di Appello di ………, ai sensi dell’art. 51 CCII voglia designare il relatore e fissare con decreto l’udienza di comparizione e, dando atto che il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza saranno notificati al Commissario Giudiziale, ………
CHIEDE
che Codesta Eccellentissima Corte di Appello, in totale riforma della sentenza ……… del Tribunale di ……… voglia revocare l’omologazione del concordato preventivo proposto da ………
Con vittoria di spese ed onorari.
Si producono:
Luogo/data………
Firma ………
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI ………
Sezione ……… civile
***
Il sottoscritto ……… residente in ……… Via ………, elettivamente domiciliato in ……… - Via ……… presso lo studio dell’avv………. che lo rappresenta e difende per procura ……… a margine [ovvero in calce] al presente atto.
PREMESSO
- che la società ……… in data ……… ha iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 57 CCII;
- che la predetta società è debitrice dell’esponente per l’importo di euro ……… per ………, come è comprovato dai documenti ……… che si producono;
- che l’esponente ha avviato, contro la società debitrice, le rituali azioni giudiziarie, ottenendo decreto ingiuntivo in data ………, notificando in data ……… atto di precetto e procedendo in data ……… all’esecuzione di pignoramento immobiliare/mobiliare, con esito ………;
- che nell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società debitrice, e nella relazione dell’esperto che l’accompagna, non si fa alcuna menzione del credito dell’esponente;
- che, pertanto, l’esponente ritiene lesiva dei propri diritti l’iniziativa della società debitrice, che non lo ha chiamato a far parte dell’accordo, né lo ha inserito tra i creditori estranei all’accordo da pagare integralmente;
- che sembrerebbe evidente lo stato di insolvenza della società debitrice, in quanto la stessa non può far fronte al pagamento del proprio debito nei confronti dell’esponente;
- che l’esponente ha proposto in data ………, nei termini prescritti dall’art. 48 CCII opposizione all’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società debitrice;
- che, con sentenza del ………, il Tribunale di ……… ha rigettato la predetta opposizione, ritenendo che ……… e con lo stesso provvedimento ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Contro detta sentenza la società ………, come sopra rappresentata e difesa
PROPONE RECLAMO
per i seguenti
MOTIVI
Il credito vantato dallo scrivente non è stato considerato nell’elenco dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ex art. 57 CCII, il che costituisce fondato motivo per ritenere che la società debitrice non sia in grado di pagare integralmente il credito dell’esponente, come prescritto da tale disposizione trattandosi all’evidenza di un creditore estraneo. Le ragioni considerate e le motivazioni riportate dal Tribunale di ……… nella sentenza del ……… di omologa dell’accordo e di rigetto dell’opposizione ex art. 48 CCII già proposta dall’odierno reclamante, non possono essere condivise in quanto:
- ………
- ………
- ………
Tutto ciò premesso, il sottoscritto come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’appello, respinta ogni contraria istanza ad eccezione, per le ragioni di cui in narrativa, revocare la sentenza in data ……… con la quale il Tribunale di ……… ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla ……… e, ove ne accerti lo stato di insolvenza dichiari l’apertura della liquidazione giudiziale rimettendo gli atti al Tribunale di ………per gli adempimenti di competenza………
Spese rifuse.
Si producono i documenti indicati in narrativa e precisamente:
………
Luogo, data ………
Firma ………
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI ………
Sezione ……… civile
***
La società………con sede legale in ……… Via ………, elettivamente domiciliato in ……… - Via ……… presso lo studio dell’avv………. che lo rappresenta e difende per procura ……… a margine [ovvero in calce] al presente atto.
PREMESSO
- che la società Esponente……… in data ……… ha iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 57 CCII;
- che la Società ha concluso un accordo con creditori che rappresentano oltre il ………% dei crediti come da atto per notaio………del ………
- che nell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società debitrice, e nella relazione dell’esperto che l’accompagna, non si fa alcuna menzione del credito di ………;
- che ………ha proposto opposizione assumendo di essere un creditore
- che ……… ha proposto in data ………, nei termini prescritti dall’art. 48 CCII opposizione all’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società debitrice;
- che, con sentenza del ………, il Tribunale di ……… ha accolto la predetta opposizione, ritenendo che ……… e con lo stesso provvedimento ha respinto la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Contro detta sentenza la società ………, come sopra rappresentata e difesa
PROPONE RECLAMO
per i seguenti
MOTIVI
Il credito vantato dall’opponente non è stato considerato nell’elenco dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ex art. 57 CCII, in quanto la società ora reclamante aveva illustrato che quella posizione creditoria non doveva essere considerata perché il debitore era altra società del gruppo………
La sentenza del Tribunale che ha, invece, accolto l’opposizione è errata per avere travisato alcuni fatti non controversi come………
Pertanto, le ragioni considerate e le motivazioni riportate dal Tribunale di ……… nella sentenza di reiezione della domanda di omologazione dell’accordo e di rigetto dell’opposizione ex art. 48 CCII ………, non possono essere condivise in quanto:
- ………
- ………
- ………
Tutto ciò premesso, il sottoscritto come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.ma Corte d’appello, respinta ogni contraria istanza ad eccezione, per le ragioni di cui in narrativa, revocare la sentenza in data ……… e per l’effetto omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla ……… ………
Spese rifuse.
Si producono i documenti indicati in narrativa e precisamente:
………
Luogo, data ………
Firma ………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ………
Sezione ………
con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Consigliere
dott………. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di omologazione del concordato preventivo………
Nel procedimento promosso con reclamo depositato in data ………, causa decisa nella camera di consiglio del ………
DA
………
rappresentato e difeso dall’avv………., come da mandato ………, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo.
- RECLAMANTE -
CONTRO
………
rappresentato e difeso dall’avv………., come da mandato in calce al ricorso per liquidazione giudiziale, con domicilio eletto presso lo studio del secondo.
- RECLAMATI -
CONCLUSIONI
………
………
………
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data ………, ……… proponeva reclamo avverso la sentenza emessa il giorno ………, con la quale il Tribunale di ……… aveva omologato il concordato preventivo proposto da ………
A supporto della impugnazione, il reclamante deduceva l’inammissibilità della proposta concordataria per i seguenti
MOTIVI DI RECLAMO
I Motivo: violazione degli artt………. CCII
………
II Motivo: violazione dell’art……….
Si costituiva la società……… istante deducendo che la narrativa contenuta nel reclamo non corrispondeva al vero e si opponeva quindi alla revoca della omologazione, eccependo altresì la tardività del reclamo;
Dimessi documenti, acquisito il fascicolo della procedura concorsuale a seguito di ordinanza istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione alla udienza di discussione del ………
La sentenza di omologazione del concordato preventivo è stata notificata al creditore opponente in data ……… e il reclamo risulta depositato il ……… e cioè oltre trenta giorni dopo;
Alla presente controversia non si applica la regola della sospensione feriale dei termini e pertanto il ritardo nella proposizione del reclamo determina l’inammissibilità della impugnazione.
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e poste a carico del reclamante e liquidate in complessivi euro quelle a favore del ……… unica parte costituitasi in giudizio
P.Q.M.
La Corte d’Appello di ………
- dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di ……… del ………;
- condanna il reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore di ……… liquidate in euro ………
Luogo, data ………
Il Giudice est……….
Il Presidente ………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ………
Sezione ……… civile
con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione
Nel procedimento promosso con reclamo depositato in data ………, causa decisa nell’udienza del ………
DA
………
rappresentato e difeso dall’avv………., come da mandato ………, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo.
- RECLAMANTE -
CONTRO
………
rappresentato e difeso dall’avv………., come da mandato in calce al ricorso per liquidazione giudiziale, con domicilio eletto presso lo studio del secondo.
- RECLAMATI -
CONCLUSIONI
………
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data ………, ……… proponeva reclamo avverso la sentenza emessa il giorno ………, con la quale il Tribunale di ……… aveva omologato l’accordo di ristrutturazione proposto da ………
A supporto della impugnazione, il reclamante deduceva l’insussistenza dei presupposti di omologazione dell’accordo
MOTIVI DI RECLAMO
I Motivo: violazione degli artt……….CCII
………
II Motivo: violazione dell’art……….
Si costituiva la società ……… istante deducendo che la narrativa contenuta nel reclamo non corrispondeva al vero e si opponeva quindi alla revoca della omologazione, eccependo altresì la tardività del reclamo;
Dimessi documenti, acquisito il fascicolo della procedura concorsuale a seguito di ordinanza istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione alla udienza di discussione del ………
La sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione è effettivamente viziata.
Il creditore ……… che già si era opposto ai sensi dell’art. 48 CCII dinanzi al Tribunale di ……… ha ribadito in questa sede di reclamo il vizio della decisione relativo al fatto che il giudice di primo grado non si è avveduto che la massa dei crediti sulla quale computare la soglia del 60%………era più ampia di quella dedotta nel ricorso del debitore.
In particolare, mentre il debitore aveva esposto che i debiti ammontavano complessivamente ad euro ………, l’ausiliario nominato dal Tribunale di ……… aveva rilevato che la massa passiva era superiore di oltre ……… euro il che determinava che la soglia delle adesioni non fosse sufficiente.
Il Tribunale ha commesso un errore di calcolo che il reclamante ha ben evidenziato e che il Collegio reputa dimostrato.
Infatti ………
La debitrice ha opposto che, invece, non si doveva tener conto del credito vantato da ……… in quanto contestato, ma il Collegio ritiene che tale assunzione non possa essere condivisa perché quel creditore è comunque munito di un titolo esecutivo ………
Pertanto, non sussistendo il requisito della soglia di adesioni e non potendosi ritenere applicabile l’art. 60 CCII, il c.d. accordo agevolato (che richiede adesioni in misura del 30%), in quanto il debitore aveva chiesto ed ottenuto le misure protettive di cui all’art. 54 CCII, la sentenza di omologazione deve essere revocata.
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di ………
- accoglie il reclamo proposto da ………contro la sentenza del Tribunale di ………e per l’effetto revoca il decreto di omologazione ex artt. 48 e 57 CCII.
- condanna ……… alla rifusione delle spese di lite in favore di ……… liquidate in euro ………
Luogo, data ………
Il Giudice est……….
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il reclamo contro la sentenza di fallimento - II. La legittimazione aperta - III. Profili processuali - IV. (Segue) A) l’istruzione probatoria - V. (Segue) B) termini per l’impugnazione ed attività introduttive - VI. (Segue) C) Fase decisoria - VII. Giudizio di Cassazione e Regolamento di competenza - VIII. La clausola di salvezza degli atti legalmente compiuti - IX. La revoca del fallimento e le spese della procedura.
I. Il reclamo contro la sentenza di fallimento
I.Il reclamo contro la sentenza di fallimento1 In tema di impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006 (cioè dopo il 16.7.2006), ma su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina dell’art. 18 l. fall., con conseguente necessità di proposizione dell’appello alla Corte d’Appello (ovvero, se introdotto dall’1.1.2008, del reclamo secondo l’art. 22, d.lgs. n. 169/2007 che, ancora riformando la norma, ne ha esteso la portata alle procedure concorsuali pendenti) e non più dell’opposizione allo stesso tribunale, in quanto la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all’art. 150 del predetto d.lgs. - norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattività della nuova disciplina ex art. 11 preleggi c.c. e dunque da interpretarsi restrittivamente - circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16.7.2006) con cui era instaurata la fase preconcorsuale [C. I 24.3.2016, n. 5925].
2 Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169/2007, che ha modificato l’art. 18 l. fall., ridenominando tale mezzo come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, l’istituto, adeguato alla natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata [C. VI 17.12.2020, n. 28893; C. I 4.6.2014, n. 12534; C. VI 6.6.2012, n. 9174]. Pur essendo il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, tale effetto devolutivo non può tuttavia estendersi all’ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio e, in particolare, da quella d’incompetenza ex art. 9 l. fall. poiché ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di celerità dei giudizi, che, qualora si ammettesse la possibilità di sollevare l’eccezione d’incompetenza anche in fase di gravame, sarebbero suscettibili, se l’eccezione fosse fondata, di ricominciare “ex novo” innanzi al giudice competente, con dispendio di tempo e attività giudiziaria [C. VI 7.11.2019, n. 28711; C. VI 16.11.2016, n. 23393; C. I 2.4.2012, n. 5257, FI 2012, I, 2080].
II. La legittimazione aperta
II.La legittimazione aperta1 In tema di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la legittimazione attribuita dall’art. 18 l. fall., a qualunque interessato compete sia all’ex amministratore della società fallita, quale titolare di un interesse qualificato in relazione all’eventuale esperimento di azione di responsabilità ed alla configurazione di reati a suo carico dipendenti dalla dichiarazione di fallimento, sia al socio, in relazione alla tutela del valore della quota di partecipazione alla società, sia altresì al garante delle obbligazioni della società fallita [C. App. Torino 15.1.2013, Fall 2013, 371; C. I 28.6.2002, n. 941, Fall 2003, 269]. La legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che l’art. 18 l. fall., non riserva al solo debitore, ma estende a qualunque interessato; in tale novero possono essere ricompresi l’amministratore di società di capitali, iure proprio, per rimuovere gli effetti della statuizione che possono discenderne sul piano morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, e patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità, e l’amministratore giudiziario dei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., nominato ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., in quanto la sua funzione non si esaurisce nella custodia di quanto sottoposto alla misura cautelare ma si estende all’esercizio di poteri gestori e di amministrazione [C. I 14.5.2018, n. 11709; C. I 3.11.2011, n. 22800, Fall 2012, 413]. Secondo l’ampia dizione dell’art. 18 l. fall., è legittimato a impugnare la dichiarazione di fallimento “qualunque interessato” - e, perciò ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura [C. I 21.11.2018, n. 30107; C. I 4.10.2012, n. 2168, Fall 2013, 994]. Pertanto, seppure il fallimento sia stato chiuso per mancanza di domande di ammissione al passivo o per avvenuto pagamento dei creditori e delle spese di procedura, l’imprenditore fallito resta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento, essendo in re ipsa il pregiudizio che questa infligge alla sua reputazione commerciale [C. I 4.10.2012, n. 2168, Fall 2013, 994]. L’interesse idoneo a fondare la legittimazione di qualsiasi interessato ex art. 18 l. fall. deve consistere nella minaccia di un pregiudizio scaturente direttamente dal provvedimento emesso: deve essere proprio, concreto e meritevole di tutela giuridica e deve esser specifico e specificamente connesso con situazioni giuridiche qualificabili come veri e propri diritti [C. App. Torino 6.5.2014, RDottComm 2014, III, 586; C. App. Napoli 15.11.2012, FI 2013, I, 1535; in senso contrario e cioè per il riconoscimento della legittimazione anche quando viene allegato un interesse morale C. VI 8.7.2021, n. 19464; C. I 21.11.2018, n. 30107]. Il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito ai sensi dell’art. 147 l. fall. non è legittimato, in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento in estensione, a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società. Invero, la sentenza dichiarativa di fallimento precedentemente pronunciata nei confronti della società fa stato erga omnes e, quindi, anche nei confronti del socio occulto o di fatto della società di persone che, nella qualità di interessato, aveva la facoltà di proporre reclamo, quale titolare di una posizione giuridica che poteva ricevere pregiudizio dalla pronuncia del fallimento sociale [C. I 5.5.2022, n. 14179, GD 2022]. Anche l’intervento adesivo non può avvenire oltre il termine fissato [C. I 2.7.2018, n. 17279].
2 L’art. 18, c. 6, l. fall. prevede che, in riferimento al procedimento per reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, siano legittimati passivi il curatore e le “parti”, ovvero coloro che hanno partecipato al procedimento preconcorsuale e, dunque, il creditore ed il debitore se non opponente [C. App. Roma 16.9.2021, n. 6004, DeJure]. I creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato esteso, trattandosi di ipotesi ricompresa nell’art. 147 l. fall. [C. VI 21.10.2021, n. 29288; C. I 4.1.2017, n. 97]. La notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l’atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione [C. III 25.7.2022, n. 23123; C. I 31.10.2018, n. 27927; C. I 15.3.2013, n. 6649; C. VI 8.2.2011, n. 3071]. La violazione della ora richiamata norma da parte del giudice d’appello, comporta, a seguito della conseguente cassazione della sentenza impugnata, la remissione della causa al giudice di appello, perché provveda all’integrazione del contraddittorio ed alla rinnovazione del giudizio [C. I 12.3.2018, n. 5907; C. I 28.3.1997, n. 2796, Fall 1997, 830].
III. Profili processuali
III.Profili processuali1 A seguito della riforma operata dall’art. 2, c. 7, d.lgs. n. 169/2007, il reclamo ai sensi dell’art. 18 l. fall. ha assunto natura devolutiva circoscritta al vincolo dell’esplicitazione dei motivi di critica; conseguentemente la Corte d’Appello può esaminare unicamente i profili di censura espressamente dedotti, quantomeno in allegazioni di fatto, con l’atto introduttivo del gravame [C. I 13.6.2014, n. 13505].
2 Il principio secondo cui l’ambito del giudizio di reclamo, con la conseguente cristallizzazione del “thema decidendum” su cui il giudice di secondo grado è chiamato a pronunciarsi è determinato dalle questioni effettivamente devolute con gli specifici motivi di impugnazione, oltre quelle rilevabili d’ufficio che delle stesse costituiscono l’antecedente logico e in ordine alle quali sia intervenuta pronuncia in prime cure, trova applicazione anche nella materia concorsuale [C. App. Milano 8.2.2022, n. 429, DeJure]. Ne deriva, pertanto, che ove il fallimento di una società di persona sia stato esteso a un socio occulto e il tribunale, in accoglimento dell’opposizione proposta da quest’ultimo, abbia revocato detta estensione, è precluso al giudice di appello - investito esclusivamente del problema se detto opponente fosse, o meno, socio ultimo della fallita - pronunciare il fallimento dello stesso per l’esistenza di una società di fatto tra costui e la società [C. I 11.6.2004, n. 11079, GD 2004, 69].
IV. (Segue) A) l’istruzione probatoria
IV.(Segue) A) l’istruzione probatoria1 Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall’art. 18 l. fall. - nel testo, “ratione temporis” vigente, riformato dalla l. n. 169/2007 - si articola in una fase di costituzione delle parti che si conclude in un’unica udienza a trattazione orale, ove ciascuna parte, pur in una sequenza semplificata, è ammessa ad illustrare le proprie difese ed anche a replicare a quelle avverse, essendo consentito al giudice, d’ufficio, acquisire eventuali informazioni per completare il quadro istruttorio ed anche graduare la tempistica del procedimento considerata la intrinseca flessibilità del modello camerale [C. I 30.6.2020, n. 13160; C. I 7.10.2010, n. 20836, Fall 2011, 373]. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il potere del tribunale di eseguire accertamenti d’ufficio - fondato sulle previsioni dell’art. 1, c. 2, lett. b), l. fall., nonché sugli artt. 15, c. 4 e 18, c. 1, l. fall., - è finalizzato a colmare lacune probatorie dell’interessato, dovendo, pertanto, essere limitato ai fatti dallo stesso dedotti quali allegazioni difensive. Ne consegue che, trattandosi di un potere di supplenza, esso non può essere esercitato, allorché il debitore non abbia fornito elementi utili alla ricostruzione del proprio attivo e/o dei suoi ricavi lordi per carenza di documentazione [C. I 2.3.2022, n. 6866; C. I 11.3.2019, n. 6991; C. I 30.5.2013, n. 13643]. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall’art. 18 l. fall. l’imprenditore dichiarato fallito, anche se non è comparso nella fase preconcorsuale ovvero non si è difeso in modo specifico, può sempre dedurre domande ed eccezioni nuove e proporre nuovi mezzi di prova, documentali e non, al fine di dimostrare di non aver superato i limiti di fattibilità posti dall’art. 1 l. fall. [C. I 11.8.2021, n. 22661; in senso almeno parzialmente diverso e più restrittivo C. I 12.7.2018, n. 18493]. In tema di reclamo ex art. 18 l. fall., ai fini della prova dei requisiti dimensionali ex art. 1, c. 2, l. fall., non rileva il principio di inscindibilità delle scritture contabili ex art. 2709 c.c., che riguarda la parte che dalle medesime intenda trarre vantaggio e in ogni caso non preclude la contestazione di inattendibilità di singoli aspetti [C. VI 10.5.2022, n. 14819, GCM 2022].
2 Nel procedimento di opposizione al fallimento, la prova dello stato di insolvenza ben può essere desunta da circostanze che, ancorché emerse in data successiva alla sentenza dichiarativa, erano anteriormente esistenti, quali quelle ricavabili dalle risultanze dello stato passivo e dagli atti del fascicolo concorsuale, ivi compresa la relazione ex art. 33 l. fall. del curatore [C. VI 23.11.2016, n. 23881]. In sede di reclamo alla dichiarazione di fallimento, ferma restando l’applicabilità del principio generale sull’onere delle parti di fornire la prova delle rispettive allegazioni, sussiste il potere-dovere del giudice di riscontrare, anche d’ufficio, la sussistenza dello stato d’insolvenza e di ogni altro presupposto del fallimento medesimo, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti, ivi inclusi quelli relativi alla fase processuale conclusasi con detta dichiarazione; tale officiosità non è limitata al giudizio di primo grado, ma è proiettata anche nel grado di impugnazione, salve le preclusioni verificatesi su punti già decisi con statuizioni non impugnate [C. VI 11.2.2016, n. 2795].
3 L’indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall’art. 18, c. 2, n. 4, l. fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di una interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo [C. VI 12.10.2015, n. 20481]. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall’art. 18 l. fall., l’imprenditore dichiarato fallito, anche se non è comparso nella fase preconcorsuale ovvero non si è difeso in modo specifico, può sempre dedurre domande ed eccezioni nuove e proporre nuovi mezzi di prova, documentali e non, al fine di dimostrare di non aver superato i limiti di fallibilità posti dall’art. 1 l. fall. [C. VI 19.2.2019, n. 4893; C. I 9.11.2018, n. 28803; C. I 5.11.2010, n. 22546, RDProc 2012, 427]. Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169/2007, il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, c. 2, l. fall. [C. App. Potenza 14.9.2021, n. 566, DeJure 2021].
V. (Segue) B) termini per l’impugnazione ed attività introduttive
V.(Segue) B) termini per l’impugnazione ed attività introduttive1 Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall’art. 18 l. fall., il termine di dieci giorni dalla comunicazione per notificare il reclamo avverso la sentenza impugnata non riveste carattere perentorio, non essendo funzionale ad assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio; infatti, quest’ultimo viene comunque garantito con l’effettiva notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, mentre il diritto sostanziale di difesa è assicurato dalla prescrizione del comma 7 dell’art. 18, secondo cui tra la notifica predetta e la data di udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni [C. I 8.6.2020, n. 10887]. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall’art. 18 l. fall. il termine per la costituzione della parte è perentorio, anche in mancanza di un’espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese [C. VI 21.1.2021, n. 1057; C. I 30.6.2020, n. 13159]. La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, c. 14, l. fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 l. fall., ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento concorsuale, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione [C. VI 14.1.2021, n. 568, D&G 2021]. Solo la notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza stessa [C. I 13.1.2021, n. 366, FI 2021, 1292]. Il deposito del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve considerarsi idoneo ad impedire la decadenza dall’impugnazione, in quanto anteriore alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dal r.d. n. 267/1942, art. 18 l. fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che la relativa busta telematica, dapprima accettata dal sistema telematico, sia stata successivamente rifiutata, a seguito dei controlli effettuati manualmente dalla Cancelleria, a causa dell’avvenuto invio dell’atto all’indirizzo del ruolo del contenzioso civile, anziché a quello della volontaria giurisdizione [C. VI 23.7.2021, n. 21249, D&G 2021]. La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall’art. 1, l. 7.10.1969, n. 742 non si applica alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio [C. I 2.5.2022, n. 13822; C. VI 30.10.2020, n. 24019; C. I 15.1.2016, n. 622]; ne consegue che detta sospensione non opera neppure con riguardo all’appello contro la sentenza pronunciata in sede d’impugnazione per revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento [C. I 24.5.2010, n. 12625]. Il principio secondo cui l’art. 3, l. 7.10.1969, n. 742 esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali le cause inerenti alla dichiarazione e alla revoca del fallimento si applica anche nel caso in cui sia stata contestualmente proposta domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata, in quanto prevale il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande [C. VI 5.6.2020, n. 10661; C. III 21.1.2014, n. 1123].
VI. (Segue) C) fase decisoria
VI.(Segue) C) fase decisoria1 Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta [C. I 7.5.2020, n. 8609, DeJure 2020; C. VI 24.9.2019, n. 23660; C. I 14.10.2005, n. 20000, I 2006, 324]. Nei giudizi in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169/2007, che ha modificato l’art. 18 l. fall. denominando l’impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento come “reclamo”, in luogo del precedente “appello”, questo mezzo, in coerenza con la natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, non soggetto ai limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo a un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata. Ne consegue che, dovendosi applicare le norme sul reclamo, in quanto non derogate dall’art. 18 l. fall., vale il principio per cui, in caso di difetto di comparizione del reclamante all’udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di “non luogo a provvedere” [C. I 12.3.2020, n. 7121; C. I 3.10.2019, n. 24797]. L’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di revoca dell’ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 173 l. fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall’art. 18, c. 10, l. fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d’ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest’ultimo rilevati d’ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite [C. I 28.4.2021, n. 11216, GCM 2021]. Il reclamo ex art. 18 l. fall. ha una funzione sostitutiva, e non già esclusivamente rescindente, con la sola eccezione delle tassative ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., sicché soltanto per queste ultime la sentenza dichiarativa di fallimento può essere impugnata per vizi di rito [C. App. Salerno I 15.11.2016, n. 637, DeJure; C. App. L’Aquila 14.3.2012, Fall 2012, 1231]. Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l’art. 17 c.p.c., riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile [C. II 12.5.2014, n. 10277; C. I 21.1.2013, n. 1346].
2 Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento (la cui esecutività provvisoria, prevista dall’art. 16, c. 2, l. fall. non è suscettibile di sospensione, in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto a quello del debitore) possono essere rimossi, sia per quanto riguarda la determinazione dello status di fallito che per quanto riguarda gli aspetti conservativi che allo stesso si ricollegano, soltanto con il passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca [C. I 5.11.2021, n. 32113; C. I 9.11.2018, n. 28803; C. I 27.5.2013, n. 13100].
VII. Giudizio di Cassazione e Regolamento di competenza
VII.Giudizio di Cassazione e Regolamento di competenza1 La decisione resa dal tribunale, ai sensi dell’art. 18 l. fall. (nel testo ratione temporis vigente), in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, emessa a sua volta in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 9.1.2006, n. 5 (cioè prima del 16.7.2006), non è immediatamente ricorribile in cassazione, dovendo sottostare al regime impugnatorio in vigore alla data della sentenza di fallimento, con la conseguenza che l’impugnazione deve essere proposta necessariamente innanzi al giudice di appello [C. VI 25.11.2015, n. 24109]. Deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal curatore avverso la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, in quanto il fallimento viene meno, con la conseguente decadenza dei suoi organi, soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca [C. I 5.11.2021, n. 32113; C. I 18.1.2018, n. 1181], salva la verifica nel singolo caso, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., dell’esistenza dell’interesse dello stesso curatore ad agire o contraddire [C. s.u. 1.2.2012, n. 1418, Fall 2012, 552]. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è quello breve di trenta giorni [C. I 19.3.2010, n. 6705, Fall 2010, 659; C. I 24.3.2016, n. 5925]. La riduzione del termine non si applica, però, al deposito del ricorso [C. I 8.11.2013, n. 25218]. Dichiarato il fallimento di una società entro l’anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ex art. 10 l. fall., essa, per fictio iuris, non perde, benché estinta, la propria capacità processuale ai fini sia del procedimento preconcorsuale che della procedura concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti né successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare [C. I 6.8.2021, n. 22449, GCM 2021]. Il rimedio del regolamento di competenza avverso una sentenza dichiarativa di fallimento è ammissibile a condizione che, al momento della proposizione del regolamento stesso, il ricorrente non abbia optato per la diversa, possibile alternativa dell’opposizione ex art. 18 l. fall., con essa eccependo (anche) l’incompetenza del giudice che abbia dichiarato il fallimento (mentre, se quest’ultimo procedimento risulti già radicato, resta preclusa, in forza del principio di alternatività, l’esperibilità dell’istanza di regolamento facoltativo) [C. I 30.9.2004, n. 19650].
VIII. La clausola di salvezza degli atti legalmente compiuti
VIII.La clausola di salvezza degli atti legalmente compiuti1 La facoltà di scioglimento concessa al Curatore a norma dell’art. 72 l. fall. non è riconosciuta in via generale alle parti di un contratto in quanto sorge solo ed unicamente in seguito alla declaratoria di fallimento, trovando in essa il suo fondamento giuridico. Ne consegue che il venir meno della sentenza deve gioco forza travolgere gli effetti della dichiarazione resa dal Curatore facendo rivivere il negozio originario così da garantire a pieno la restituzione in favore del debitore ritornato in bonis del patrimonio nelle condizioni in cui lo stesso si trovava prima della sentenza di fallimento [C. App. Torino 3.2.2022, n. 116, DeJure; T. Sulmona 12.5.2011, Fall 2011, 880].
IX. La revoca del fallimento e le spese della procedura
IX.La revoca del fallimento e le spese della procedura1 In tema di procedure concorsuali, il curatore concorsuale è legittimato ad impugnare la sentenza di revoca del fallimento del debitore anche se quest’ultimo, per effetto di tale pronuncia, sia stato ammesso all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (con conseguente sostituzione del commissario giudiziale al curatore per la tutela degli interessi dei creditori), atteso che oggetto di detta impugnazione è la legittimità della revoca, senza che l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, quale conseguenza dell’atto impugnato, costituisca un criterio per contestare la legittimazione “a posteriori”, dal momento che il giudizio sui presupposti processuali dell’azione precede, logicamente, quello sul merito [C. I 17.11.2016, n. 23420]. L’opposizione alla dichiarazione di fallimento e l’azione di responsabilità aggravata, introdotta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con riguardo all’iniziativa assunta con l’istanza di fallimento, sono legate da un nesso d’interdipendenza da cui consegue la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del giudice della predetta opposizione su entrambe e l’improponibilità in separato giudizio dell’azione risarcitoria [C. I 12.3.2020, n. 7116; C. I 15.4.2016, n. 7592]. Come l’effetto interruttivo automatico previsto dall’art. 43 l. fall. è finalizzato a soddisfare un’esigenza di accelerazione del processo e con l’intento di evitare che il processo possa essere interrotto a distanza di tempo, così in caso di revoca del fallimento esiste un’analoga esigenza di dare immediata ed automatica efficacia alla “restitutio in pristinum” prevista dall’art. 18, c. 15, l. fall. Ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno. In quest’ultimo caso non v’è dubbio che la parte interessata alla riassunzione sia il fallito, tornato in bonis ed è pertanto alla data in cui quest’ultimo ha avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo (dichiarazione di chiusura del fallimento) che deve ancorarsi il dies a quo ai fini del termine di cui all’art. 307 c.p.c. [T. Napoli 1.3.2021, n. 1922, DeJure 2021]. In ipotesi di revoca della sentenza di fallimento, le spese della procedura ed il compenso del curatore, qualora la dichiarazione di fallimento non sia imputabile all’atteggiamento quanto meno colposo del debitore o del creditore, vanno poste a carico dell’Erario [T. Milano II 13.2.2018, DeJure]. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, c. 3, d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, Testo A), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non include, tra le spese anticipate dall’Erario - in caso di revoca del fallimento - le spese e gli onorari del curatore [C. Cost. 13.2.2009, n. 37, Fall 2009, 517].