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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

53. Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

[1] In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell’apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 124.

[2] Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.

[3] Gli atti compiuti senza l’autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 98.

[4] Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell’articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.

[5] In caso di revoca dell’omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d’appello, accertati i presupposti di cui all’articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d’appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.

[5-bis] In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d’appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno. (1)

[6] Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l’attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

(1) Comma inserito dall’art. 12, comma 13, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La sospensione della liquidazione giudiziale e della esecuzione del piano e degli accordi - II. La revoca della liquidazione giudiziale - III. La revoca dell’omologazione.

I. La sospensione della liquidazione giudiziale e della esecuzione del piano e degli accordi

I.La sospensione della liquidazione giudiziale e della esecuzione del piano e degli accordi

1 Quando è proposto il reclamo contro la sentenza di liquidazione giudiziale, la corte d’appello, su richiesta di parte o del curatore, se ricorrono gravi e fondati motivi, può sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente: (i) la liquidazione dell’attivo, (ii) la formazione dello stato passivo e (iii) il compimento di altri atti di gestione. La richiesta di sospensione della liquidazione può provenire dal debitore ovvero del curatore. La misura conservativa/inibitoria va adottata dal collegio della corte d’appello e cioè da un giudice estraneo a quello che sovrintende al procedimento concorsuale. Cfr. [F130] [F131] [F132] [F133].

2 La misura conservativa va concessa se ricorrono «gravi e fondati motivi» che debbono essere intesi come presenza del fumus boni iuris (probabilità dell’accoglimento dell’impugnazione) e del periculum in mora (probabilità che nelle more del giudizio di reclamo vengano compiuti atti di dispersione del patrimonio del debitore). Trattandosi di una misura sostanzialmente cautelare, la durata degli effetti sopra indicati è necessariamente temporanea perché condizionata dall’esito del gravame: se il reclamo è accolto l’effetto della sospensione viene assorbito dalla pronuncia di revoca (di più ampio respiro), mentre se il reclamo è rigettato vi è automatica caducazione della misura (cfr., art. 669-novies c.p.c.). Allo stesso modo la corte d’appello può provvedere su istanza di parte, in caso di reclamo avverso la omologazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi, ordinando l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti; il reclamante può eventualmente richiedere alla corte adeguate misure cautelari ai sensi dell’art. 54 CCII. Cfr. [F134].

II. La revoca della liquidazione giudiziale

II.La revoca della liquidazione giudiziale

1 La revoca della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale travolge la procedura ma da questo effetto non consegue affatto che venga travolta l’attività che si è sviluppata nel corso della stessa, né che vengano rimossi gli atti compiuti dagli organi della procedura. La regola generale in caso di revoca della liquidazione giudiziale è tale che «restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura» (art. 53 CCII). Gli effetti della revoca si producono ex tunc sul piano personale ove non si siano irreversibilmente realizzati. Gli effetti patrimoniali sono rimossi ex tunc, salvo quelli che, invece, non sono rimossi affatto perché derivano da atti legalmente compiuti.

2 Per atti legalmente compiuti devono intendersi quelli posti in essere dagli organi della procedura (e dunque non da terzi) in ossequio alle prescrizioni formali previste per il loro compimento, compresi quelli che pur non coerenti con le regole formali, sono stati sanati per effetto della loro mancata impugnazione. Fra gli atti non legalmente compiuti possono essere annoverati quelli privi di autorizzazione.

3 La revoca della liquidazione giudiziale rileva sul piano processuale (peraltro in modo non diverso da ciò che accade per la chiusura) in senso speculare a quanto previsto nell’art. 143 CCII, ove si stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione dei processi pendenti; quindi, la revoca determina l’effetto dell’interruzione dei processi pendenti, alcuni dei quali (cioè quelli che ai sensi dell’art. 32 CCII derivano dalla liquidazione giudiziale), sono destinati a divenire improseguibili perché presuppongono l’apertura del concorso, salvo che non siano stati oggetto di cessione ai sensi dell’art. 215 CCII.

4 La revoca della liquidazione giudiziale rappresenta anche una modalità particolare di cessazione della procedura, diversa quanto ad effetti dalle ipotesi di chiusura cui all’art. 233 CCII: ciò impone al curatore una serie di adempimenti, primo fra i quali, l’obbligo di presentazione del rendiconto, con necessità, allora, di pensare alla sopravvivenza degli organi della procedura sino a che non siano stati conclusi gli “incidenti” collegati alla cessazione della stessa. Cfr. [F135].

5 La liquidazione delle spese della procedura va disposta dal tribunale concorsuale. Viene dunque confermata la competenza del giudice che ha dichiarato la liquidazione giudiziale a provvedere sulle spese e sul compenso del curatore; ciò determina un’ultrattività degli organi della procedura che restano in carica per questo adempimento, successivamente all’approvazione del conto della gestione. Viceversa, le spese del giudizio di revoca rispondono ai principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. con una peculiarità: quando la corte d’appello respinge il reclamo e ravvisa nella condotta del debitore la mala fede, può condannare il legale rappresentante dell’ente in solido con l’ente al pagamento delle spese processuali.

III. La revoca dell’omologazione

III.La revoca dell’omologazione

1 La regola della salvezza degli atti legalmente compiuti si applica anche nel caso in cui la corte d’appello revoca la sentenza di omologazione: in questo caso, la salvezza riguarda però oltre agli atti degli organi della procedura anche gli atti del debitore. Cfr. [F136].

2 Del tutto nuova e assai rilevante tanto sul piano pratico quanto su quello del sistema è la disposizione, introdotta in attuazione di una indicazione della direttiva 2019/1023, secondo cui “in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d’appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno” (art. 53, c. 5-bis, CCII): si sostituisce così la tutela specifica con quella per equivalente monetario, rimettendo al giudice, come in altri settori (per esempio, nella materia dei lavori pubblici, all’art. 124 codice del processo amministrativo) il bilanciamento degli interessi in gioco.

3 La norma, prevista per il solo concordato preventivo con piano di continuità ma invocabile per effetto del richiamo anche al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, consente di giungere ad un risultato win-lose o lose-win nel senso che la fondatezza del reclamo contro la sentenza di omologazione non porta alla riforma della decisione e alla sua revoca ma soltanto all’attribuzione al creditore del diritto al risarcimento del danno là dove si assuma che, nel prevalente interesse della regolazione della crisi, sia preferibile la stabilità dell’omologazione. Perché ciò accada è necessario che vi sia una richiesta espressa delle parti (debitore e creditori), che la conferma della decisione (pur erronea) sia coerente con il miglior interesse dei creditori e dei lavoratori e che il vincitore/perdente sia ristorato dal pregiudizio subito.

4 Quando il reclamo è accolto, se alla sentenza di revoca dell’omologazione si accompagna la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, la corte d’appello su richiesta del debitore, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l’attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato (art. 53, u.c., CCII). Cfr. [F137].

5 La corte decide con decreto in composizione collegiale previa comparizione delle parti in contraddittorio; il decreto, al pari di una misura di natura (sostanzialmente) cautelare, non è suscettibile di ricorso per cassazione. Si collega a queste previsioni quella dell’art. 51, c. 14, per la quale il ricorso per cassazione contro la pronuncia in sede di reclamo non sospende l’efficacia della sentenza ma se la pronuncia ha confermato quella di primo grado (e non nel caso opposto, in cui si applica invece l’art. 53) opera di nuovo l’art. 52.

B) Frmule

B)Frmule
F130
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE DA UNIRE AI RECLAMI EX ART.51 CCII

CORTE D’APPELLO DI ………

***

ISTANZA PER LA SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE

***

La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio,

PREMESSO

- di avere proposto contestuale reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII avverso la sentenza n………. depositata in data ……… con la quale il Tribunale di ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale di ………;

- di essere venuta a conoscenza che il curatore della liquidazione giudiziale sta per procedere alla liquidazione della catena di montaggio ………;

- che il giudizio di reclamo non può essere prontamente definito per la necessità di assumere delle prove;

- che, quanto al periculum in mora, il ritardo nella decisione può pregiudicare il reclamante che confidando nell’accoglimento della impugnazione, intenderebbe riprendere l’attività per la quale il predetto impianto appare essenziale;

- che, quanto al fumus boni iuris, i motivi di gravame appaiono fondati come si ricava da ………

- che l’art. 52 CCII prevede che in presenza di gravi e fondati motivi la Corte dinanzi alla quale è proposto il reclamo di cui all’art. 51 CCII può disporre la sospensione della liquidazione dell’attivo

- che il fumus boni iuris del reclamo induce a ritenere non opportuno che si celebri l’udienza per la formazione dello stato passivo che determinerebbe un inutile dispendio di tempi

CHIEDE

che l’Ecc.ma Corte d’Appello di ……… ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi, sentite le parti in contraddittorio tra loro, voglia:

- sospendere per la durata di mesi ……… la liquidazione dell’attivo e, in subordine, la liquidazione del cespite ………

- sospendere le operazioni di formazione dello stato passivo sino alla definizione del giudizio di reclamo

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

F131
ISTANZA DI INIBITORIA DELLA ATTUAZIONE DEL PIANO DA UNIRE AI RECLAMI EX ART. 51 CCII

CORTE D’APPELLO DI ………

***

ISTANZA PER LA SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE

***

La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio,

PREMESSO

- di avere proposto contestuale reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII avverso la sentenza n………. depositata in data ……… con la quale il Tribunale di ……… ha omologato il concordato preventivo proposta da ………;

- che il giudizio di reclamo non può essere prontamente definito per la necessità di assumere delle prove;

- che, quanto al periculum in mora, il ritardo nella decisione può pregiudicare il reclamante che confidando nell’accoglimento della impugnazione, vuole evitare che venga data attuazione al piano che determinerebbe la definitiva esecuzione dell’operazione straordinaria di ………

- che, quanto al fumus boni iuris, i motivi di gravame appaiono fondati come si ricava da ………

- che l’art. 52 CCII prevede che in presenza di gravi e fondati motivi la Corte dinanzi alla quale è proposto il reclamo di cui all’art. 51 CCII può disporre l’inibizione della attuazione del piano concordatario

CHIEDE

che l’Ecc.ma Corte d’Appello di ……… ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi, sentite le parti in contraddittorio tra loro, voglia:

- inibire al debitore ………l’esecuzione del piano di concordato omologato e ciò sino al………

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

F132
DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

CORTE D’APPELLO DI ………

Il Presidente

Visto il reclamo proposto da: ………

nei confronti di: ………

vista l’istanza ex art. 52 CCII

FISSA

per la comparizione delle parti davanti al Collegio, l’udienza del ………;

DISPONE

che il reclamo con il presente decreto siano notificati ……… entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto;

AVVISA

le parti resistenti che possono depositare memorie difensive, anche solo sull’istanza cautelare, almeno ……… giorni prima dell’udienza.

Manda alla cancelleria perché provveda a comunicare con urgenza il presente decreto al reclamante.

Luogo, data ………

Il Presidente ………

F133
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE

LA CORTE D’APPELLO DI ………

Sezione ………

***

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

Nel procedimento di reclamo promosso

da

………

nei confronti

di

………

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale;

viste le memorie di costituzione depositate dal curatore della liquidazione giudiziale ……… e dal creditore ricorrente ………;

rilevato che il debitore ha chiesto la sospensione della liquidazione dell’attivo assumendo che i gravi motivi risiederebbero nella verosimile fondatezza della impugnazione e nella irreversibilità degli effetti della liquidazione, nonché la sospensione del procedimento di accertamento del passivo ………

sentito il curatore il quale ………

ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che i motivi del reclamo appaiono prima facie non manifestamente infondati;

ritenuto, quanto al periculum in mora, che la vendita dell’impianto indicata dall’impugnante determinerebbe una definitiva perdita di valore del complesso aziendale;

ritenuto che per il tempo necessario al completamento dell’attività istruttoria, nel bilanciamento dei reciproci interessi, prevalga quello alla conservazione del valore del complesso aziendale

ritenuto che, al contrario, non appare meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione delle operazioni di formazione dello stato passivo

visto l’art. 52 CCII

DISPONE

La sospensione della liquidazione dell’attivo per la durata di mesi ………

Rigetta la richiesta di sospensione del procedimento di formazione dello stato passivo

Luogo, data ………

Il Presidente ………

F134
ORDINANZA DI INIBIZIONE DELLA ATTUAZIONE DEL PIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ………

Sezione ………

***

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

Nel procedimento di reclamo promosso

da

………

nei confronti

di

………

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto il reclamo proposto contro la sentenza che ha omologato il concordato preventivo di ………

viste le memorie di costituzione depositate da………

rilevato che il reclamante, creditore di ………, che aveva votato contro la proposta di concordato ed aveva poi interposto opposizione alla omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII, ha depositato il reclamo contro la sentenza di omologazione sulla base di ………motivi di reclamo………

Rilevato che il creditore reclamante ha chiesto che venga inibita l’attuazione del piano concordatario in quanto l’esecuzione comporterebbe ………

ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che i motivi del reclamo appaiono prima facie non manifestamente infondati;

ritenuto, quanto al periculum in mora, che il piano di concordato prevede una operazione straordinaria societaria la quale non sarebbe reversibile perché………

Ritenuto che una temporanea non esecuzione del piano non sarebbe pregiudizievole per l’interesse del debitore in quanto ………

Ritenuto che le altre operazioni esecutive del piano possano essere regolarmente realizzate

visto l’art. 52 CCII

DISPONE

Che l’esecuzione dell’operazione di ………in attuazione del concordato preventivo di ……… omologato dal Tribunale di………sia sospesa per la durata di mesi ………

Luogo, data ………

Il Presidente ………

F135
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE ALLA TRANSAZIONE

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

………

………

………

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che con sentenza emessa in data ……… dalla Corte di Appello di ……… è stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ………

Rilevato che la sentenza della Corte di Appello è stata impugnata con ricorso per cassazione e non è dunque passata in giudicato ………

Rilevato che a seguito della revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il debitore è rimesso nella disponibilità del patrimonio per l’ordinaria amministrazione ………

Rilevato che per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria una autorizzazione del Tribunale ………

Vista l’istanza ex art. 53 CCII con cui si chiede di compiere in quanto atto urgente di straordinaria amministrazione la transazione con ………

………

Visto il parere favorevole del curatore, il quale ha osservato che ………;

Rilevato che la stessa può essere accolta in quanto:

- ………

P.Q.M.

Autorizza ……… a procedere alla transazione con ………

Luogo/data ………

Il Presidente ………

F136
DECRETO DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE IN CAPO AL DEBITORE

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

………

………

………

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che con sentenza emessa in data ……… dalla Corte di Appello di ……… è stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ………

Rilevato che la sentenza della Corte di Appello è stata impugnata con ricorso per cassazione e non è dunque passata in giudicato ………

Rilevato che a seguito della revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il debitore è rimesso nella disponibilità del patrimonio per l’ordinaria amministrazione ………

Rilevato che per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria una autorizzazione del Tribunale ………

Rilevato che il curatore ……… ha segnalato che il debitore ha compito un atto di straordinaria amministrazione, consistente ……… senza richiedere l’autorizzazione al giudice ………

Ritenuto che tale condotta induce a rimuovere il debitore ……… dalla gestione dell’impresa e ciò a tutela del ceto creditorio in quanto ………

Vista l’istanza ex art. 53 CCII del curatore,

P.Q.M.

Revoca il potere di gestione ordinaria e straordinaria al debitore ……… e dispone che la gestione sia affidata in via esclusiva al curatore ………

Luogo/data ………

Il Presidente ………

F137
DECRETO DI SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

………

………

………

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che con sentenza emessa in data ……… dalla Corte di Appello di ……… è stata revocata la sentenza di omologazione del concordato preventivo ………

Rilevato che la sentenza della Corte di Appello è stata impugnata con ricorso per cassazione e non è dunque passata in giudicato ………

Rilevato che a seguito della revoca della sentenza di omologazione è stata aperta la liquidazione giudiziale

Rilevato che l’art. 53 CCII prevede che in presenza di gravi e fondati motivi connessi alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, il Tribunale possa disporre la sospensione della liquidazione dell’attivo e la formazione dello stato passivo tramite i giudizi di impugnazione ciò che determinerebbe un inutile dispendio di tempi

Vista l’istanza ex art. 53 CCII con cui il debitore chiede ………,

P.Q.M.

Dispone la sospensione della liquidazione dell’attivo per la durata di mesi ………, nonché i termini per l’impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo fino al passaggio in giudicato della sentenza ………

………

Luogo/data ………

Il Presidente ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Misure cautelari e sospensione della liquidazione.

I. Misure cautelari e sospensione della liquidazione

I.Misure cautelari e sospensione della liquidazione

1 Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - la cui esecutività in via provvisoria, disposta dall’art. 16, c. 2, l. fall., non è suscettibile di sospensione, in considerazione della finalità della procedura fallimentare, diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all’interesse del debitore - possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello status di fallito e sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell’attività liquidatoria, principi su cui non hanno inciso le riforme del 2006 e del 2007 [C. I 5.11.2021, n. 32113]. Nel caso di revoca del fallimento da parte della Corte d’Appello, spetta gli organi della procedura valutare l’opportunità di sospendere la liquidazione dell’attivo, sotto la loro responsabilità, tenendo conto della sentenza di revoca che, seppur non passata in giudicato, non può essere ignorata [C. App. Trento 18.5.2017, Ilfallimentarista.it 2017]. Risultano, infatti, ancora in vigore sia l’art. 16, c. 2, l. fall. sia il principio della non sospensione della sentenza di fallimento per effetto della proposizione del reclamo, restando possibile, in tale caso, solo sospendere, ex art. 19 l. fall., la liquidazione dell’attivo [C. 2.5.2015, n. 10899].

2 Non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d’appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 19 l. fall., di sospensione della liquidazione dell’attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento [C. I 18.6.2020, n. 11887; C. I 27.3.2017, n. 7767; C. I 15.12.2011, n. 27087, Fall 2012, 667]. Per l’ipotesi che venga disposta senza alcuna limitazione la sospensione della liquidazione, ai sensi dell’art. 19 l. fall., al curatore è inibito porre in essere qualsiasi atto liquidatorio, dunque anche la riassunzione dei giudizi sospesi [T. Roma 7.2.2011, Fall 2011, 632].

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