[1] Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 48. (3)
[2] Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall’articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39, commi 1 e 3. (1)
[3] Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
[4] Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. (2)
(1) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
(2) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020, e, successivamente, dall’art. 15, comma 2, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dalla medesima data del 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del citato D.Lgs. n. 83/2022.
(3) Comma così modificato dall’art. 15, comma 2, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Natura giuridica - II. Legittimazione e presupposti - III. Forma e contenuto - IV. Il trattamento dei creditori - V. La relazione del professionista.
I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 La Suprema Corte a partire dai primi mesi del 2018 è intervenuta con plurime decisioni che hanno affermato la natura concorsuale dell’istituto [C. 11.6.2019, n. 15724; C. 22.5.2019, n. 13850; C. 8.5.2019, n. 12064; C. 21.6.2018, n. 16347; C. 24.5.2018, n. 12965; C. 12.4.2018, n. 9087; C. 18.1.2018, n. 1182]. A sostegno di tale conclusione i giudici di legittimità hanno statuito che “per quanto suscettibile di venir in considerazione come ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi dell’impresa, e per quanto oggetto di annosi dibattiti dottrinali, l’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall’altro, suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali.” [C. 12.4.2018, n. 9087].
2 Questione che non pare risolta con l’inserimento al comma 1 dell’art. 2 CCII della lett. m-bis) che definisce gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, come le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale oppure volte alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono precedere la composizione negoziata della crisi. Definizione omnicomprensiva che racchiude al suo interno sicuramente anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Per il resto l’ampia nozione sembra abbracciare tutti i procedimenti e tutte le procedure disciplinate dal Codice, anche se non propriamente rientranti nell’ambito delle procedure concorsuali. Categoria quest’ultima priva di specifica definizione normativa, di ambito sicuramente non coincidente con quella, più ampia, degli strumenti di cui all’art. 1, c. 1, lett. d), che troviamo menzionata nelle disposizioni in tema di prededuzione (art. 6 CCII), di procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti ad uno stesso gruppo (art. 288 CCII) ed in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza (art. 360 CCII).
3 Con la conseguenza che sarà affidata all’interpretazione giurisprudenziale la definizione della nozione di procedure concorsuali e quindi la ricomprensione o meno in tale sottosistema di uno dei tanti strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza. E ciò in quanto non tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza possono essere catalogati come procedure concorsuali, come accade, ad esempio, per gli accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento di cui all’art. 56 CCII.
4 Per risolvere la questione è quindi necessario verificare se nella disciplina dettata dal CCII si riscontrano degli elementi di comunanza con altre procedure concorsuali e quindi, come tali, ritenuti sintomatici di “concorsualità”. A questa domanda non può che darsi una risposta positiva dato che concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti sono connotati da una significativa comunanza di presupposti, soggettivi e oggettivi, nonché condizioni di accesso. Il procedimento dettato dal CCII ricalca quasi fedelmente la pregressa disciplina, ivi compresa la domanda c.d. prenotativa, disciplinata dall’art. 44 CCII in modo analogo a quanto previsto dall’art. 161 l. fall. Affinità con il concordato preventivo che viene rafforzata dalla previsione contenuta nell’art. 40, c. 4, CCII secondo cui nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, è possibile la nomina del commissario giudiziale, che deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti. In questo modo, tenuto conto che è comunque consentito al debitore che abbia preannunciato la volontà di stipulare accordi di ristrutturazione di depositare, invece, una proposta di concordato preventivo, si restituisce alla valutazione del tribunale la possibilità, già prevista dal comma 6 dell’art. 161, r.d. n. 267/1942, di assicurare una più pregnante vigilanza sull’attività del debitore quando l’esigenza di tutelare l’interesse dei creditori lo richiede. Medesime considerazioni valgono con riferimento all’estensione all’accordo della sospensione dell’operatività delle norme societarie relative alla riduzione o perdita del capitale sociale e dell’effetto esdebitatorio per i soci illimitatamente responsabili, misure che nella legge fallimentare erano prevista solo per il concordato preventivo. Così come, infine, non può non sottolinearsi l’ampliamento dell’ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. In definitiva può ritenersi che il CCII ha abbracciato l’interpretazione evolutiva della suprema corte con la conseguenza che l’accordo di ristrutturazione va considerato un istituto affine al concordato preventivo, collocati entrambi nell’ambito delle procedure concorsuali alternative alla liquidazione giudiziale, volte alla composizione della crisi d’impresa.
5 La questione, lungi dall’esaurirsi in una pur interessante disquisizione teorica, ha delle rilevanti conseguenze pratiche in caso di successiva liquidazione giudiziale. Si pensi, ad esempio, alla possibilità che i debiti sorti successivamente al deposito dell’accordo godano della prededuzione nella successiva procedura concorsuale o esecutiva ai sensi dell’art. 6 CCII.
II. Legittimazione e presupposti
II.Legittimazione e presupposti1 L’art. 57 CCII chiarisce che l’istituto è fruibile anche da chi non sia imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale, quale, ad esempio, l’imprenditore agricolo o le c.d. start-up innovative, con l’esclusione dell’imprenditore minore, che potrà far ricorso alle sole procedure di sovraindebitamento a lui riservate. La procedura è quindi rivolta ad una platea più vasta rispetto a quella degli imprenditori soggetti alla liquidazione giudiziale. Il che evidenzia la completa trasformazione dell’istituto che alla sua nascita aveva quale effetto più rilevante proprio l’esenzione da revocatoria per gli atti posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato. La norma non prescrive ulteriori presupposti soggettivi, anche se la successiva previsione della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese fa implicitamente ritenere che l’istituto sia di esclusivo appannaggio degli imprenditori regolarmente iscritti nel registro delle imprese.
2 Con riferimento al requisito oggettivo l’art. 57 CCII specifica che l’istituto è riservato all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. La definizione dello stato di crisi renderà possibile ed anzi doverosa un’indagine sull’effettiva sussistenza del requisito soggettivo onde evitare il ricorso abusivo all’istituto anche da parte di chi si trovi in una condizione di lieve difficoltà economica. Indagine che dovrà essere particolarmente rigorosa nelle ipotesi di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.
III. Forma e contenuto
III.Forma e contenuto1 La norma non richiede particolari formalità per l’accordo, se non evidentemente l’utilizzo della forma scritta, dato che l’accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese e poi depositato in Tribunale. L’art. 57 CCII non fornisce alcuna indicazione circa la necessità, o meno, che l’accordo sia contenuto in un unico documento. Un elemento a favore della pluralità è dato dal fatto che la norma, in armonia con la rubrica, innovando in questo la dizione contenuta nell’art. 182-bis l. fall., parla sempre di accordi di ristrutturazione. L’analisi delle decisioni edite evidenzia come si sia affermata una precisa prassi: quella dell’ammissibilità del deposito di una pluralità di accordi, delle singole pattuizioni intervenute con i vari creditori. Cfr. [F156].
2 L’accordo di ristrutturazione dei debiti può assumere un contenuto assai vario dal punto di vista negoziale cfr. [F157], potendo tradursi in un pactum de non petendo, in una remissione parziale del debito, in una costituzione di garanzia, in una concessione di nuova finanza, in una conversione di credito in capitale della società debitrice ovvero in altri negozi la cui caratteristica può dirsi risiedere nella finalità di superamento della crisi dell’impresa attraverso la “ristrutturazione” dei debiti, così che non facendosi riferimento alla necessaria continuazione dell’impresa, il contenuto dell’accordo potrebbe essere anche di natura meramente liquidatoria. L’accordo, attraverso la ristrutturazione dei debiti, può perseguire sia finalità di riequilibrio della situazione finanziaria ed economica dell’impresa in una prospettiva di continuazione dell’attività, sia finalità esclusivamente liquidatorie. Il che è reso evidente dall’art. 61, c. 2, lett. b), CCII che include, tra i requisiti per la legittimità degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, il carattere non liquidatorio dell’accordo. Invero, pur ritenendosi che tale carattere andrebbe più propriamente riferito al piano, il legislatore con tale previsione ha reso evidente che gli accordi possano essere collegati ad un piano con finalità liquidatorie, espressamente ostativo all’utilizzo degli accordi ad efficacia estesa ma del tutto compatibile con la fattispecie ordinaria di cui all’art. 57 CCII.
3 L’accordo prevede quindi sempre soltanto una parte necessaria: la ristrutturazione dei debiti ed altre eventuali contenute nel piano [il cui deposito era obbligatorio anche per le procedure soggette alla disciplina della legge fallimentare in forza dell’art. 161, c. 2, lett. e), richiamato dall’art. 182-bis l. fall. Anche prima della modifica di cui all’art. 161 si è sempre ritenuto necessario il deposito del piano per una “sufficiente intellegibilità” dell’accordo. In questi termini T. Milano 15.11.2011 e T. Roma 20.5.2010]. Gli ulteriori ed eventuali interventi economici e/o finanziari e/o industriali collegati all’accordo devono comunque essere strettamente e chiaramente finalizzati alla realizzazione del fine ultimo dell’accordo: quello della ristrutturazione dei debiti degli aderenti e del regolare pagamento dei creditori estranei. Si chiarisce che l’accordo deve essere accompagnato dal piano economico finanziario che ne consente l’esecuzione, richiamandosi a tal fine il contenuto dei piani attestati di risanamento di cui all’art. 56 CCII. Cfr. [F158].
4 Il piano di cui all’art. 56 CCII deve contenere il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. È di tutta evidenza che il piano industriale sarà elemento necessario del piano attestato di cui all’art. 56 CCII ma eventuale del piano sottostante gli accordi di ristrutturazione dei debiti. E ciò in quanto, come detto, gli accordi di ristrutturazione possono accompagnarsi anche a piani di natura prettamente liquidatoria, che, naturalmente, non avranno né un piano industriale né un piano finanziario, ma semplicemente una sorta di “programma di liquidazione”.
5 La documentazione da allegare è quella indicata dall’art. 39, c. 1 e 3, CCII nell’ambito della regolamentazione del c.d. procedimento unitario per il debitore che chiede l’accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza.
6 La normativa sugli accordi appare sostanzialmente in linea con la direttiva, con il contenuto del piano di ristrutturazione di cui all’art. 8, che indica le informazioni minime necessarie che il debitore deve rappresentare ai terzi.
7 Informazioni che nel CCII sono assicurate dal combinato disposto del piano e della documentazione di cui all’art. 39, c. 1 e 3 CCII. Invero ai sensi del richiamato art. 8, lett. b) il piano di ristrutturazione deve indicare “le attività e le passività del debitore al momento della presentazione del piano di ristrutturazione, compreso il valore delle attività”, informazione che è contenuta nella documentazione che il debitore deve depositare ai sensi dell’art. 39 CCII (“stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività”). Il riferimento all’obbligo per il debitore di indicare le “parti interessate” ossia tutti i creditori rispetto alle cui posizioni giuridiche il piano andrà ad incidere ed all’elencazione delle parti “non interessate” per le quali andranno esposti i motivi della loro esclusione comporterà necessariamente un’integrazione delle informazioni contenute nel piano ex art. 56 CCII con riferimento alla posizione dei creditori aderenti e, soprattutto di quelli estranei. Nel senso che il piano dovrà spiegare le ragioni per le quali un creditore sia estraneo agli accordi (perché ha rifiutato la proposta, perché non è stato volutamente coinvolto nella ristrutturazione del debito…). La direttiva richiede altresì che il piano riservi una particolare attenzione alla posizione dei lavoratori anche con riferimento alle “modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in conformità del diritto dell’Unione e nazionale”. Informazione che dovrà dunque essere inserita nel piano in presenza di lavoratori interessati dalla ristrutturazione aziendale.
8 L’art. 8 richiede infine una dichiarazione del debitore “circa i motivi per cui il piano di ristrutturazione ha prospettive ragionevoli di impedire l’insolvenza del debitore e di garantire la sostenibilità economica dell’impresa, comprese le necessarie condizioni preliminari per il successo del piano”. Gli Stati membri possono esigere che tale dichiarazione dei motivi “sia redatta o convalidata da un esperto esterno o da un professionista nel campo della ristrutturazione, ove questi sia stato nominato”. La disciplina del CCII appare anche qui in linea con la normativa europea prevedendo l’art. 57 CCII che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
9 L’inscindibile connessione tra piano ed accordo è sottolineata dalla precisazione che gli accordi devono “contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione”.
IV. Il trattamento dei creditori
IV.Il trattamento dei creditori1 Nulla è innovato quanto alla soglia minima del sessanta per cento dei crediti.
2 Sono rimaste immutate le modalità di pagamento dei creditori estranei all’accordo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti prevedono sempre che i creditori estranei debbano essere pagati “integralmente”. Tenore letterale dell’art. 57 CCII da cui si desume che i creditori estranei all’accordo di ristrutturazione devono essere pagati e non soltanto soddisfatti, essendo necessaria per essi la dazione in denaro.
3 Il legislatore, riaffermata l’intangibilità qualitativa dei crediti estranei, ha confermato la possibilità di una dilazione temporale del loro pagamento. Pagamento che può avvenire entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. Pagamento comprensivo degli interessi, dato che la moratoria non comporta una ristrutturazione o decurtazione del debito. L’obbligo dell’integrale, sia pur dilazionato, pagamento di tali crediti giustifica l’appartenenza di tali creditori alla categoria degli estranei. L’imprenditore può sempre riservare un diverso trattamento ai creditori aderenti all’accordo, operazione del tutto legittima in quanto se è pur vero che la tutela del par condicio trova ampia e generale applicazione, non soltanto nell’alveo delle procedure concorsuali ma anche al di fuori degli ambiti legislativamente previsti, è altrettanto vero che le regole del concorso attengono alla tutela ed all’esercizio di diritti disponibili.
V. La relazione del professionista
V.La relazione del professionista1 In linea di continuità con quanto previsto nella l. fall., l’art. 57 CCII prevede che l’accordo ed il piano siano accompagnati da una relazione cfr. [F159], sempre demandata ad un professionista indipendente.
2 Con riferimento al contenuto dell’attestazione il decreto correttivo è intervenuto sull’art. 57 CCII precisando il contenuto dell’attestazione eliminando quella attinente alla fattibilità giuridica del piano. Secondo la relazione illustrativa, infatti, il professionista indipendente non può che attestare la veridicità dei dati e la fattibilità economica del piano, mentre le valutazioni sulla sua fattibilità giuridica devono essere rimesse al tribunale. Tale modifica lessicale non pare determinare alcuna differenza sostanziale con l’attuale disciplina, con riferimento al contenuto sostanziale dell’attestazione, se non riguardo all’ampliamento dell’obbligo di formale attestazione esteso alla fattibilità economica del piano, divenuto elemento imprescindibile e necessario della procedura. Invero attestare l’attuabilità dell’accordo, come indicato dall’art. 182-bis l. fall., comportava già, necessariamente, una valutazione della fattibilità delle azioni programmate nel piano, valutazione che nel CCII è oggetto di una formale attestazione.
3 In continuità con la disciplina della l. fall. è stato ribadito che l’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell’art. 57 CCII.
4 L’attività del professionista termina, di norma, con la consegna della relazione (salvo successive integrazioni o delucidazioni eventualmente richieste dall’organo giudiziario in sede di omologa), non essendo comunque previsto, né ipotizzabile, un successivo controllo del medesimo professionista sulla corretta esecuzione dell’accordo. Tranne che successivamente al deposito intervengano modifiche del piano e/o dell’accordo.
B) Frmule
B)FrmulePROPOSTA DI ACCORDO
ai sensi degli artt. 57, 60 o 61 CCII
tra
Alfa S.p.A. con socio unico, con sede legale in ………, ………, codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di ……… n………., capitale sociale euro ………,00 i.v., debitamente rappresentata come in autentica, in qualità di concedente (di seguito, “Alfa” o la “Società”)
e
………, con sede legale/residente in ………, via ……… n………., C.F………., P.IVA ……… e numero di registrazione al Registro delle Imprese di ……… in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito, anche il “Creditore” e, unitamente a Alfa, le “Parti”)
***
PREMESSO CHE
(A) La Società intende ricorrere ad un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 57 ss. CCII (l’“Accordo”).
(B) L’Accordo si fonda sul piano di risanamento elaborato dalla Società accluso sub Allegato A (il “Piano”), a sua volta basato:
(1) sull’affitto di un ramo dell’azienda di Alfa, il cui perimetro è descritto sub Allegato A, pag………. ad un canone mensile di euro ……… ad una società appositamente costituita da parte del socio unico di Alfa, Alfa Holding Inc. (“Alfa Holding”); nonché
(2) sul sostegno finanziario addizionale assicurato a Alfa da parte di Alfa Holding subordinatamente al positivo esito di una soluzione negoziata della crisi (e che sarebbe dunque assente nel caso di uno scenario fallimentare).
(C) Subordinatamente all’avveramento delle Condizioni Sospensive (come infra definite) i creditori di Alfa verranno soddisfatti in percentuali variabili a seconda della classe di appartenenza, secondo quanto precisato nel Piano.
(D) Ad oggi, il Creditore vanta nei confronti di Alfa un credito complessivo pari, al ……… 2022, ad euro ……… (il “Credito”);
(E) a seguito delle interlocuzioni intercorse tra le Parti nel contesto ed ai fini della composizione negoziata avviata da parte di Alfa, senza riconoscimento alcuno, la Società e il Creditore intendono stipulare il presente Accordo.
Tutto ciò premesso
(1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
(2) Subordinatamente all’avveramento dell’ultima delle Condizioni Sospensive, Alfa, alternativamente:
(a) provvederà a corrispondere, ovvero farà in modo che venga corrisposto, al Creditore a saldo e stralcio del Credito un importo pari al [22]/ ………% del Credito (l’”Importo Finale”); [Nota di redazione: percentuale da modificare a seconda della tipologia di credito]
(b) entro 1 giorno lavorativo dall’avveramento dell’ultima delle Condizioni Sospensive, provvederà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1401 c.c., a nominare una società ricompresa nel perimetro del gruppo di cui Alfa è parte, dandone notizia per iscritto al Creditore, affinché acquisti il Credito corrispondendo al Creditore un prezzo pari all’Importo Finale.
(3) In entrambe le ipotesi di cui all’art. 2, lett. (a) e (b), l’Importo Finale sarà corrisposto al Creditore a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente specificato dal Creditore nel modulo di accettazione in calce all’Accordo entro ……… giorni lavorativi:
(a) in caso di raggiungimento di un accordo ai sensi degli artt. 57 ss. CCII, dalla data di definitività del decreto di omologazione.
(4) Nei casi di cui all’art. 2, lett. (b), il trasferimento della titolarità del Credito al cessionario si perfezionerà con il pagamento dell’Importo Finale al Creditore, senza la necessità di alcuna ulteriore attività e/o comunicazione da parte del Creditore.
(5) Subordinatamente all’avvenuto pagamento dell’Importo Finale, il Creditore dichiara di:
(a) nei soli casi di cui all’art. 2, lett. (a), rinunciare irrevocabilmente alla differenza tra l’ammontare del Credito e l’Importo Finale;
(b) non avere più nulla a pretendere da Alfa con riguardo al Credito e/o per qualsivoglia titolo o causa comunque derivante e/o connessa al Credito; e, per l’effetto,
(c) rinunciare espressamente ed irrevocabilmente ad ogni azione, iniziativa, comportamento, pretesa, diritto e/o domanda nei confronti di Alfa con riguardo al Credito e/o con riguardo al Credito e/o che, comunque, possa impattare negativamente, in modo diretto o indiretto, sul patrimonio di Alfa e/o per qualsivoglia titolo o causale comunque derivanti e/o connessi con il Credito; nonché, se del caso,
(d) rinunciare ad azionare in qualunque sede qualsivoglia titolo, esecutivo o meno, eventualmente ottenuto medio tempore nei confronti di Alfa, impegnandosi a consegnare tali titoli in originale a Alfa (nei casi di cui all’art. 2, lett. (a)) o al cessionario del Credito (nei casi di cui all’art. 2, lett. (b)) entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal pagamento dell’Importo Finale.
(6) L’efficacia degli impegni di cui all’art. 2 e, nei casi in cui trovano applicazione, delle rinunce di cui all’art. 3, è sospensivamente condizionata a che, entro il 30 ……… 202……… (il “Termine Finale”):
(a) almeno il ………% dei creditori della Società identificati come chirografari nell’elenco dei creditori accluso all’istanza di nomina dell’esperto aderiscano alla proposta della Società sottoscrivendo l’Accordo; e
(b) almeno il ………% dei creditori della Società identificati come privilegiati nell’elenco dei creditori accluso all’istanza di nomina dell’esperto aderiscano alla proposta della Società sottoscrivendo l’Accordo
(gli eventi di cui alle lettere (a) e (b) le “Condizioni Sospensive”).
(7) Alfa avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di prorogare il Termine Finale una sola volta e per un massimo di 15 giorni lavorativi dandone comunicazione per iscritto al Creditore.
(8) Alfa informerà il Creditore in merito all’avveramento delle Condizioni Sospensive e potrà in ogni momento rinunciare a una o ad entrambe le Condizioni Sospensive, dando in entrambi i casi comunicazione per iscritto al Creditore. In tale sede Alfa preciserà al Creditore la percentuale di adesioni raggiunta e la propria intenzione di avvalersi, alternativamente, dello strumento di cui all’art. 57, 60 o 61 CCII.
(9) Sino alla data di avveramento o di rinuncia delle Condizioni Sospensive, il Credito rimarrà in essere per l’intero ammontare e non maturerà interessi. Il Creditore si impegna a non dare corso ad alcuna azione, iniziativa, comportamento, pretesa, diritto e/o domanda nei confronti di Alfa con riguardo al Credito e/o che, comunque, possa impattare negativamente, in modo diretto o indiretto, sul patrimonio di Alfa e/o per qualsivoglia titolo o causale comunque derivanti e/o connessi con il Credito per tutto il periodo intercorrente tra la data di accettazione dell’Accordo e la data in cui, ai sensi dell’Accordo medesimo, è previsto il pagamento dell’Importo Finale.
(10) Le previsioni dell’Accordo troveranno applicazione a qualsivoglia cessionario e/o avente causa del Creditore senza necessità di alcuna formalità.
(11) L’esistenza ed il contenuto dell’Accordo sono strettamente riservati e non potranno essere rivelati a terzi, salvo che ciò sia richiesto da norme o regolamenti, oppure sia richiesto dalle Autorità competenti, ovvero nell’ambito del percorso di composizione negoziata della Società e nei rapporti con il Tribunale ad esso conseguenti.
(12) L’Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia dovesse derivare dalla presente scrittura ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e annullamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
***
Ove d’accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente il testo dell’Accordo, unitamente all’Allegato A e relativo modulo di accettazione, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina in segno di piena e incondizionata accettazione entro e non oltre [7] giorni lavorativi dalla ricezione della presente proposta.
……… ……… 202………
Si acclude:
Allegato A: Piano.
Cordiali saluti
Alfa S.p.A.
……… - CEO
………
***
Da compilare da parte del Creditore, in segno di piena e incondizionata accettazione dell’Accordo:
………, con sede legale/residente in ………, ……… n………., C.F………., (NDR: per le sole persone giuridiche) in persona del legale rappresentante pro tempore ………, sottoscrive l’Accordo, unitamente all’Allegato A ed al presente modulo, in segno di piena e incondizionata accettazione.
Ai fini delle modalità di pagamento dell’Importo Finale, il Creditore indica il conto corrente intestato a ………, IBAN ………
Luogo e data: ………
………
***
Ai fini di cui all’art. 1341, c. 2, c.c., il Creditore approva specificamente le seguenti clausole: 2 (pagamento a saldo e stralcio), 4 (rinunce), 7 (riservatezza), 8 (legge applicabile e foro competente).
Luogo e data: ………
………
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
EX ART. 57 CCII
TRA
……… S.P.A.
E
……… S.P.A.
……… S.P.A.
CON L’ADESIONE DI
……… S.A.R.L.
NONCHÉ CON L’ADESIONE DI
……… S.R.L.
Sommario
ARTICOLO 1 PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1. PREMESSE ED ALLEGATI
1.2. INTERPRETAZIONE
1.3. DEFINIZIONI
ARTICOLO 2 IMPEGNI DI ORDINE GENERALE
2.1. ACCORDI TRA LE PARTI
2.2. OBBLIGAZIONI PARZIARIE ED ASSENZA DI SOLIDARIETÀ
2.3. OBBLIGHI DI SOCIETÀ IN RELAZIONE AL PIANO 202………TER
2.4. IMPEGNI DELLE BANCHE
ARTICOLO 3 ESPOSIZIONE BANCHE MLT
3.1. RISCADENZAMENTO DELL’ESPOSIZIONE BANCHE MLT
3.2. CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’ESPOSIZIONE BANCHE MLT
ARTICOLO 4 ESPOSIZIONE BANCHE BT
4.1. RIMBORSO DELL’ESPOSIZIONE BANCHE BT
ARTICOLO 5 ESPOSIZIONE ISP PER FIDEJUSSIONI
5.1. RISCADENZAMENTO DELL’ESPOSIZIONE ISP PER FIDEJUSSIONI
5.2. CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’ESPOSIZIONE ISP PER FIDEJUSSIONI
5.3. FIDEJUSSIONI NON ESCUSSE
5.4. FORMA TECNICA
ARTICOLO 6 NUOVA LINEA PLAFOND CARTE
ARTICOLO 7 NUOVA FINANZA
7.1. CONCESSIONE DELLA NUOVA FINANZA
7.2. DISPOSIZIONI COMUNI ALLA NUOVA FINANZA
ARTICOLO 8 GARANZIE
8.1. CONFERMA DEL PEGNO SU AZIONI
8.2. CONFERMA DELLE IPOTECHE
8.3. ATTI RICOGNITIVI DELLE IPOTECHE
8.4. CONFERMA DELLE GARANZIE DELLA SOCIETÀ
ARTICOLO 9 DISMISSIONI IMMOBILI
9.1. DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI NON STRATEGICI
9.2. MANDATO A VENDERE
ARTICOLO 10 OPERAZIONE STRAORDINARIA
10.1. MANDATO OPERAZIONE STRAORDINARIA
10.2. OPERAZIONE STRAORDINARIA
ARTICOLO 11 ULTERIORI IMPEGNI DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE AL PIANO
11.1. CONTO VINCOLATO
11.2. OBSERVER
11.3. RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ ED IL SOCIO UNICO
ARTICOLO 12 PAGAMENTI E RIMBORSI
12.1. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RIMBORSI E PAGAMENTI
12.2. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO
12.3. FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO
12.4. ORDINE DI PRIORITÀ DEI PAGAMENTI
12.5. ASSUNZIONE DI DEBITI
12.6. PAGAMENTI DI TERZI
12.7. DIVIETO DI PAGAMENTI PREFERENZIALI
12.8. DIVIETO DI OPPORRE ECCEZIONI
12.9. INTERESSI DI MORA
12.10. USURA
12.11. CREDITORI NON ADERENTI
12.12. DEBITI SCADUTI DEI TERZI
ARTICOLO 13 DICHIARAZIONI E GARANZIE
13.1. DICHIARAZIONI E GARANZIE
13.2. STATUS
13.3. OBBLIGATORIETÀ, POTERI ED ASSENZA DI SITUAZIONI INCOMPATIBILI
13.4. PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DEI CESPITI
13.5. CONTROVERSIE E PROCEDIMENTI
13.6. OSSERVANZA DELLA LEGGE
13.7. NORMATIVA LAVORISTICA E PREVIDENZIALE
13.8. BILANCI DI ESERCIZIO
13.9. VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI
13.10. PARI PASSU
13.11. ASSENZA DI DEBITI ULTERIORI E GARANZIE
13.12. LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI
13.13. ASSENZA DI EVENTI RILEVANTI O DI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI SIGNIFICATIVI
13.14. MUTAMENTI
13.15. INESISTENZA DI VINCOLI
13.16. INDEBITAMENTO FINANZIARIO
13.17. LINEE DI FACTORING
13.18. FINANZIAMENTI DI TERZI
13.19. EFFETTIVITÀ DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE
ARTICOLO 14 IMPEGNI ULTERIORI
14.1. STATUS
14.2. AUDITING
14.3. SALVAGUARDIA DEI BENI
14.4. OSSERVANZA DELLA LEGGE
14.5. COPERTURE ASSICURATIVE
14.6. MODIFICA DELLE ATTIVITÀ
14.7. TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE
14.8. MODIFICHE STATUTARIE
14.9. DIVIETO DI COSTITUZIONE O CONCESSIONE DI GARANZIE
14.10. OPERAZIONI SU DERIVATI O VALUTA
14.11. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E GARANZIE
14.12. ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, IMMOBILIZZAZIONI, AZIENDE E/O RAMI D’AZIENDA
14.13. ATTI DI DISPOSIZIONE E DISMISSIONI CONSENTITE
14.14. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI, RIMBORSO DEL CAPITALE E DI FINANZIAMENTI SOCI
14.15. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
14.16. OPERAZIONI STRAORDINARIE
14.17. CONTINUITÀ NELL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
14.18. SOSTEGNO AL PIANO
14.19. ONERI INFORMATIVI E DOCUMENTALI
14.20. PRESENTAZIONI
14.21. DIVIETO DI INDEBITAMENTO ULTERIORE
14.22. PARAMETRI FINANZIARI
ARTICOLO 15 ASSENZA DI EFFETTO NOVATIVO
ARTICOLO 16 EVENTI RILEVANTI - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE - RECESSO - RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
16.1. EVENTI RILEVANTI
16.2. RIMEDI IN CASO DI EVENTO RILEVANTE
ARTICOLO 17 RAPPORTI TRA BANCHE
17.1. IMPEGNO DI RECIPROCA INFORMATIVA
17.2. CONSULTAZIONI PER LA DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE, LA RISOLUZIONE O IL RECESSO
17.3. INOPPONIBILITÀ DA PARTE DELLA SOCIETÀ DEBITRICE DEGLI IMPEGNI TRA LE BANCHE
17.4. NOMINA DELL’AGENTE - SVOLGIMENTO DEL MANDATO
17.5. MANLEVA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
17.6. RINUNCIA AL MANDATO. SOTTOSCRIZIONE DELL’AGENTE
17.7. COSTI DELL’AGENTE
ARTICOLO 18 EFFICACIA DELL’ACCORDO
18.1. CONDIZIONI RISOLUTIVE
18.2. CONDIZIONI SOSPENSIVE
18.3. AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA
18.4. PENDENZA DEL TERMINE
18.5. NATURA DELLE CONDIZIONI SOSPENSIVE
ARTICOLO 19 RISERVATEZZA
19.1. OBBLIGO DELLE BANCHE
19.2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI GENERALI
20.1. COMUNICAZIONI
20.2. MODIFICHE
20.3. INTERPRETAZIONE
20.4. TOLLERANZA E RINUNCE
20.5. PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO
ARTICOLO 21 SPESE
ARTICOLO 22 CESSIONE DEI CREDITI
22.1. FACOLTÀ DI CESSIONE
22.2. NOTIZIA DELLA CESSIONE
22.3. CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DI SOCIETÀ
ARTICOLO 23 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
23.1. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE
23.2. FORO COMPETENTE
ARTICOLO 24 ALLEGATI
ARTICOLO 25 TRASPARENZA
25.1. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA TRASPARENZA
ARTICOLO 26 ADESIONE
tra
……… S.P.A., con sede legale in ………, Via ……… n………., Capitale Sociale ………, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di ………, R.E.A. RE-………, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott………. (di seguito la “Società”);
- da una parte -
e
………S.P.A., con sede legale in ………, ……… n………. e sede secondaria in ………, Via ……… n………., capitale sociale euro ……… i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ……… n………., partita IVA ………, codice ABI ………, iscritta all’Albo delle Banche al n………., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capogruppo del gruppo bancario ………, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n………., debitamente rappresentata per quanto infra (di seguito, “Banca 1”);
………S.P.A., con sede legale in………, ……… n………. e sede secondaria in ………, Via ……… n………., capitale sociale euro ……… i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ……… n………., partita IVA ………, codice ABI ………, iscritta all’Albo delle Banche al n………., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capogruppo del gruppo bancario ………, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n………., debitamente rappresentata per quanto infra (di seguito, “Banca 2”);
(di seguito collettivamente, le “Banche” e unitamente alla Società le “Parti” o la “Parte” quando è fatto riferimento indifferentemente all’una o all’altra di esse).
- dall’altra parte -
con l’adesione di
………S.A.R.L., società di diritto lussemburghese con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo, ……… Lussemburgo, ………, rue………, registrata al numero ………;
(di seguito “Socio Unico” o il “Socio Unico”) che sottoscrive il presente atto limitatamente ed esclusivamente ai soli fini di quanto previsto agli Articoli 8.1 (Conferma del Pegno su Azioni), 10 (Operazione Straordinaria), 11.3 (Rapporti tra Società ed il Socio Unico), 12.1 (Disposizioni Generali in Materia di Rimborsi e Pagamenti), 12.4 (Ordine di Priorità dei Pagamenti), 12.5 (Assunzione di Debiti), 14.14 (Distribuzione di Dividendi, Rimborso del Capitale e di Finanziamenti Soci), 14.15 (Riduzione del Capitale Sociale), 14.16 (Operazioni Straordinarie), 19 (Riservatezza), 20 (Disposizioni Generali), 23 (Legge Applicabile e Foro Competente).
nonché con l’adesione di
……… S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in ………, Via del ………, n………., Capitale Sociale euro ……… i.v., Codice Fiscale, Partita Iva ed iscrizione nel registro delle imprese di ……… n………. R.E.A. RM-………, in persona del suo procuratore, Avv………., autorizzato a sottoscrivere il presente atto (di seguito, anche l’“Agente”);
Premesso che:
A. Società è una società che opera nell’ambito della produzione e del commercio di ………, il cui capitale sociale è interamente detenuto da ………
B. In data ………, Società e le Banche del Pool Originario (infra definite) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento ai sensi del quale le Banche del Pool Originario (infra definite) hanno concesso ad Società un finanziamento dell’importo complessivo di euro ……… (……… milioni/00) (il “Primo Finanziamento a Medio Termine”).
C. In data ………, Società e le Banche del Pool Originario (infra definite) hanno sottoscritto un ulteriore contratto di finanziamento, ai sensi del quale le Banche del Pool Originario (infra definite) hanno concesso ad Società un finanziamento dell’importo di euro ……… (……… milioni/00) (il “Secondo Finanziamento a Medio Termine” e, congiuntamente al Primo Finanziamento a Medio Termine, i “Finanziamenti a Medio Termine”).
D. Nel corso del ………, alla luce delle difficoltà economiche finanziarie, la Società ha elaborato una revisione del proprio piano industriale e finanziario e ha avviato con le Banche del Pool Originario e la Società di Factoring Originaria (infra definite) negoziazioni volte alla ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario.
E. Nelle more, il ………, Società ha stipulato con le stesse Banche del Pool Originario (infra definite) un contratto di finanziamento ponte per l’erogazione di un finanziamento prededucibile ex art. 99, c. 5, CCII di complessivi euro ……… (……… milioni /00) (il “Finanziamento Ponte”) suddiviso in:
i. una linea di credito a termine per cassa, concessa da tutte le Banche del Pool Originario (infra definite) per complessivi euro ……… (……… milioni/00) (la “Linea di Credito per Cassa”);
ii. una linea di credito revolving autoliquidante promiscua, concessa da Banca1, per complessivi euro ……… (……… milioni /00) (la “Linea Autoliquidante Ponte”).
F. In data ………, a seguito dell’adesione da parte delle competenti autorità alla proposta di Transazione Fiscale (infra definita), Società, da una parte, e le Banche del Pool Originario e la Società di Factoring Originaria (infra definite), dall’altra, hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 CCII, con scrittura privata autenticata dalla Dott.ssa ………, Notaio in ………, n………. rep. e ……… racc. e successivamente omologato dal Tribunale di ……… con decreto depositato in data ……… (l’“Accordo di Ristrutturazione 202………”).
G. In data ………, Società e, inter alios, le Banche del Pool Originario e la Società di Factoring Originaria (ciascun termine come di seguito definito) in esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione 202………, hanno inter alia: integralmente sottoscritto gli SFP (infra definiti) mediante compensazione del corrispondente credito per Finanziamenti a Medio Termine vantato nei confronti di Società, per l’importo complessivo di euro ……… (……… milioni/00).
H. In data ………, ………Capital LLC (l’“Investitore”) sempre in esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione 202………, ha presentato, nel contesto della procedura competitiva di vendita indetta nel 202………, un’offerta vincolante (l’“Offerta ………”) avente ad oggetto l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Società sospensivamente condizionata alla ridefinizione e alla estinzione parziale dell’esposizione complessiva di Società nel contesto di un piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 56 CCII.
I. Società ha dunque adottato, con il supporto dell’Investitore, un accordo in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell’art. 56 CCII (il “Piano 202………”), asseverato con relazione dell’esperto Prof………. (la “Relazione Asseverata”), volto ad assicurare il rafforzamento patrimoniale ed il riequilibro finanziario della Società anche attraverso l’ingresso nel capitale sociale della Società del Socio Unico.
J. Il ………, in attuazione del Piano 202………, inter alia:
i. il Socio Unico - il cui capitale sociale è interamente detenuto da ………S.a.r.l., a sua volta, controllata dai fondi ………- ha dato esecuzione all’Offerta ………- - per come di volta in volta modificata - acquisendo così la proprietà dell’intero capitale sociale di Società;
ii. l’Investitore ha sottoscritto una lettera di impegno ai sensi della quale si è impegnato ad effettuare in favore di Società un versamento di importo pari ad euro (……… milioni/00) a titolo di finanziamento soci infruttifero integralmente subordinato;
iii. Società e, inter alios, le Banche del Pool Originario, la Società di Factoring Originaria e l’Agente (infra definiti) hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio economico e finanziario di Società (l’“Accordo 202………”) che prevedeva, inter alia:
(a) la definizione della posizione debitoria di Società nei confronti delle Banche del Pool Uscenti (infra definite) mediante il: (1) rimborso totale della relativa esposizione derivante dalla Linea di Credito per Cassa, (2) rimborso parziale della relativa esposizione derivante dai Finanziamenti a Medio Termine, con contestuale rinuncia da parte di queste alla porzione residua dei loro crediti non rimborsata;
(b) la definizione della posizione debitoria di Società nei confronti della Società di Factoring Originaria (infra definita) nonché la sostituzione delle linee di factoring pro soluto messe a disposizione dalla Società di Factoring Originaria (infra definita) con analoghe linee concesse da ……… Factoring S.p.A.
iv. Società e le Banche (infra definite) hanno sottoscritto un accordo di riscadenzamento e nuova finanza (il “Contratto di Finanziamento Originario”) che prevedeva, inter alia:
(a) il riscadenzamento e la modifica di taluni termini e condizioni relativi all’esposizione nei confronti di Banca1 derivante dai Finanziamenti a Medio Termine, dalla Linea di Credito per Cassa, dalla Linea Autoliquidante Ponte e dalla Documentazione Bilaterale;
(b) la concessione da parte di Banca1 a favore di Società di una nuova linea autoliquidante di euro ……… (cinquecentomila/00) (la “Linea Autoliquidante Banca1”); e
(c) la concessione da parte di BANCA2 a favore di Società di un nuovo finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad euro……… (……… milioni centomila/00) (la “Finanza a Termine BANCA2 201………”) nonché di nuove linee di credito autoliquidanti fino a massimi euro ……… (……… milioni/00) (la “Linea Autoliquidante BANCA2”), finalizzati a dotare Società della liquidità necessaria ad assicurare, tra l’altro, i pagamenti nei confronti delle Banche del Pool Uscenti (infra definite) previste dal Piano 202………, nonché a supportare lo sviluppo dell’attività aziendale.
v. le Banche del Pool Originario (infra definite) e l’Investitore hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento da parte della Banche del Pool Originario (infra definite) all’Investitore della proprietà degli SFP (infra definiti) (il “Contratto di Compravendita SFP”);
(complessivamente, l’“Operazione 202………”).
K. A causa della perdurante crisi del mercato di riferimento, Società, nel corso del 2018, è incorsa in un peggioramento della propria situazione economica e finanziaria che ha impedito il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano 202………
L. In aggiunta agli euro (……… milioni/00) inizialmente investiti ed al fine di sostenere finanziariamente e patrimonialmente Società, tra il 202……… e il 202………, il Socio Unico ha: (a) erogato ulteriori finanziamenti soci per un importo complessivo pari ad euro ……… (……… milioni/00); (b) convertito in riserve di patrimonio netto tutti i finanziamenti soci tempo per tempo concessi ad Società, per un importo complessivo pari ad euro ……… (……… milioni/00); (c) effettuato un versamento a titolo di finanziamento soci integralmente subordinato e postergato a favore di Società per un importo pari ad Euro ……… (……… milioni cinquecentomila/00); e (d) erogato un ulteriore finanziamento soci ad Società, successivamente convertito in capitale, per un importo pari ad euro ……… (……… milioni/00). Complessivamente, il Socio Unico ha sostenuto Società con erogazioni pari ad un totale di euro ……… (……… milioni cinquecentomila/00);
M. Con delibera adottata in data ……… il Consiglio di Amministrazione di Società ha approvato una modifica al Piano 202……… (il “Piano 202………bis”) con contestuale aggiornamento della relativa manovra finanziaria la quale prevedeva, inter alia:
i. la sospensione del pagamento in linea capitale delle rate dei Finanziamenti MLT (infra definiti) scadute ed in scadenza fino al 30 ……… e il riscadenzamento degli stessi;
ii. la modifica dei termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Originario, ivi inclusa l’estensione del piano di ammortamento dei Finanziamenti MLT (infra definiti);
iii. la conferma delle Linee Bilaterali esistenti a quella data con concessione, da parte delle Banche (infra definite), di affidamenti incrementali a valere sulle stesse per un importo massimo complessivo pari ad euro ……… (……… milioni/00); e
iv. il supporto del Socio Unico per il tramite della: (a) conversione in capitale dei finanziamenti soci esistenti; (b) assunzione dell’impegno relativo al pagamento delle Management Fees (infra definite) ai termini e alle condizioni di cui alla lettera allegata sub. 6 (Lettera di Impegno del Socio Unico - Management Fees) all’accordo modificativo del Contratto di Finanziamento Originario sottoscritto in data ……… (l’“Accordo Modificativo”);
(complessivamente, l’“Operazione 202………”).
N. Il Prof………, professionista indipendente iscritto nel registro dei revisori legali, ha rilasciato in data ……… una relazione integrativa della Relazione Asseverata, attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano 202……… per come modificato e integrato dal Piano 202………bis nonché l’idoneità di quest’ultimo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di Società e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e dunque le Parti hanno sottoscritto, in data ………, l’Accordo Modificativo in esecuzione delle modifiche e delle integrazioni di cui al Piano 202………bis.
O. Per una pluralità di fattori, sia esogeni che endogeni, ivi incluso il rallentamento o il blocco di intere filiere produttive causati dalle restrizioni introdotte progressivamente in Italia e in molti altri paesi per contrastare la diffusione della pandemia COVID-19, la Società si è trovata nell’impossibilità di rispettare le previsioni di cui al Piano 202………, per come modificato e integrato dal Piano 202………bis.
P. In particolare, la recessione conseguente alla emergenza sanitaria ha comportato per Società:
i. la cancellazione di ordini per circa euro ……… nei settori ……… (arredamento) e………; e
ii. il rinvio di pagamenti da parte dei clienti per circa euro………;
iii. la necessità di preventivare una riduzione della domanda del 70% nel mese di maggio, del 50% nel mese di giugno per le linee di produzione dei settori succitati nonché una riduzione degli ordini di almeno il 25% per tutte le linee di prodotti per i restanti mesi del 202………
Q. In tale contesto, il………, la Società ha depositato presso il Tribunale di ………ricorso ex art. 44, c. 1, CCII (Giudice Dott.ssa ……… - n. /202 R.G.). Con decreto del ………, il Tribunale ha quindi assegnato alla Società termine di 60 giorni per il deposito di una domanda di concordato preventivo, ovvero per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII. Detto termine è stato successivamente prorogato, su istanza della Società, al ………
R. Nelle more delle negoziazioni, ………hanno escusso le Fidejussioni Escusse (infra definite);
S. La Società ha dato incarico a ………S.r.l. (l’“Advisor”) di supportare la Società nella predisposizione:
i. di un nuovo piano industriale (il “Piano Industriale 202………”) che consenta alla Società di superare la crisi e di raggiungere in arco piano risultati economici positivi in termini di aumento dei ricavi e della marginalità, nonché migliorativi rispetto alle altre alternative concretamente praticabili;
ii. di una correlata manovra finanziaria che consenta la soddisfazione di tutti i creditori sociali (la “Manovra Finanziaria 202………”);
(il Piano Industriale 202……… e la Manovra Finanziaria 202……… sono indicati collettivamente come il “Piano 202………tris”).
T. Il Piano Industriale 202………tris prevede, inter alia:
(i) il rafforzamento patrimoniale della Società attraverso la rinuncia da parte del Socio Unico al credito per Management Fees già maturato alla Data di Riferimento nonché alla maturazione di ogni ulteriore credito a titolo di Management Fees (infra definite) sino al 31.12.2030;
(ii) la riduzione dei costi mediante: (a) l’efficientamento del processo produttivo, (b) il passaggio dalla produzione «make to stock» (produzione su ordini stimati) a «make to order» (produzione su ordini ricevuti), nonché (c) la razionalizzazione del personale di fabbrica attraverso il ricorso alla cassa integrazione e la diminuzione dell’organico attraverso licenziamenti e pensionamenti;
(iii) la liquidazione sul mercato degli Immobili non Strategici (infra definiti).
U. La Manovra Finanziaria presuppone, inter alia:
(i) la stipula del presente Accordo di Ristrutturazione (infra definito) con il consolidamento, il riscadenzamento e la modifica delle condizioni di rimborso dell’Esposizione Banche MLT (infra definita), il rimborso integrale dell’Esposizione Banche BT e dell’Esposizione ISP per Fidejussioni (infra definiti), la concessione della Nuova Finanza (infra definita) alle condizioni di cui al presente Accordo di Ristrutturazione (infra definito);
(ii) la stipula di Accordi di Ristrutturazione con n………. (………) fornitori industriali, che prevedono uno stralcio medio del 27% (venticinque per cento) del loro credito mediante un piano di rientro in una media di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla fine del primo mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese del Decreto di Omologa (infra definito), di cui all’Allegato “U(ii)” (Accordi Fornitori Industriali) (gli “Accordi Fornitori Industriali”);
(iii) la stipula di Accordi di Ristrutturazione con n. 320 (trecentoventi)ulteriori creditori, che prevedono la soddisfazione integrale del loro credito mediante piani di rientro in mediamente 4 (quattro) mesi a partire dalla fine del primo mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese del Decreto di Omologa (infra definito), di cui all’Allegato “U(iii)” (Altri Accordi) (gli “Altri Accordi”);
(iv) il pagamento e/o la regolarizzazione del debito fiscale e contributivo esistente alla Data di Riferimento (l’“Esposizione Erario”) attraverso l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente e il mantenimento della Transazione Fiscale (infra definita) conclusa nel 202………;
(v) il pagamento integrale o concordato a stralcio, nei termini di legge, dei creditori non aderenti (i “Creditori Non Aderenti”), di cui all’Allegato “U(v)” (Creditori Non Aderenti).
V. Il Piano 202………tris è stato approvato dalla Società in data ……… ed è stato sottoposto al giudizio di asseverazione del dott………, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ……… al n. in data ……… e al Registro dei Revisori Legali dei Conti con d.m. 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.4.1995, n. 31-bis, professionista indipendente, il quale, in data………, ha rilasciato, ai sensi dell’art. 57, c. 4, CCII, la relazione di cui all’Allegato “V” (Asseverazione con allegato Piano 202………tris) attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano 202………tris e l’attuabilità del presente accordo, nel rispetto dei termini di cui all’art. 57 CCII (l’“Asseverazione 202………bis”).
W. Alla Data di Riferimento (infra definita), l’esposizione complessiva della Società nei confronti dei propri creditori è quella meglio identificata nell’Allegato “W” (Esposizione Complessiva) (l’“Esposizione Complessiva”). Come verificato dal Professionista nella Asseverazione 202………bis, alla Data di Riferimento, l’Esposizione Complessiva di cui sono titolari le Banche aderenti al presente accordo (l’“Esposizione Finanziaria”), meglio rappresentata nell’Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria), rappresenta, unitamente alla quota parte dell’Esposizione Complessiva di cui sono titolari gli Altri Creditori Aderenti (infra definiti), il 69,9% dell’Esposizione Complessiva e quindi una porzione superiore al 60% dell’Esposizione Complessiva richiesta ai fini dell’art. 57 CCII.
X. Allo scopo di realizzare il Piano 202………tris, la Società ha chiesto alle Banche di aderire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII e le Banche, ciascuna per quanto di propria competenza, sulla base (i) delle rappresentazioni fornite da Società e delle conclusioni del Professionista, nonché (ii) degli impegni che Società e il Socio Unico hanno dichiarato di assumere, nonché infine (iii) delle rappresentazioni contenute nel Piano 202……… tris, hanno manifestato la loro disponibilità a sottoscrivere detto accordo ai patti ed alle condizioni di seguito disciplinati (l’“Accordo” o l’“Accordo di Ristrutturazione”).
Tutto ciò premesso (le “Premesse”), le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1. PREMESSE ED ALLEGATI
1.1.1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Ristrutturazione.
1.1.2. Società conferma la veridicità, anche ai fini dell’interpretazione dell’Accordo, dei fatti, delle circostanze e delle dichiarazioni rese nelle Premesse, che non potranno in nessun caso essere considerate clausole d’uso o di stile.
1.2. INTERPRETAZIONE
Resta inteso che nell’Accordo, a meno che il testo non richieda diversamente:
(a) i riferimenti a “Premesse”, “Articoli”, “Paragrafi” e “Allegati” sono intesi come riferimenti ai corrispondenti contenuti, senza che le relative rubriche o i relativi titoli possano costituire strumenti interpretativi degli stessi, ove in contraddizione con il contenuto;
(b) il termine “imposta” include qualsiasi (passata, attuale o futura) imposta, tassa, tributo od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti all’omesso o ritardato pagamento;
(c) il termine “mese” indica un periodo che inizia il primo giorno e finisce l’ultimo giorno di ciascuno dei mesi di calendario o, se tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, in ossequio al disposto dell’art. 2963, c. 3, c.c.;
(d) il termine “giorno” deve intendersi riferito ad ogni giorno di calendario, con inizio alle ore 00:00 e termine alle ore 23:59;
(e) l’espressione “giorno lavorativo” deve intendersi riferita ai giorni, esclusi i sabati e le domeniche, in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte al pubblico ed esercitano la loro normale attività, e (ii) il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET 2) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro;
(f) i riferimenti alle parole “compreso” o “incluso”, non implicano l’esclusione di quanto non espressamente menzionato;
(g) il termine “debito” include ogni obbligazione di pagamento di somme di danaro, ivi inclusi gli accessori e le garanzie per obbligazioni di terzi, anche se condizionata, o non ancora liquida ed esigibile;
(h) se non indicato altrimenti, ogni riferimento a comunicazioni tra le Parti implica che tali comunicazioni debbano effettuarsi in forma scritta;
(i) un Evento Rilevante od un Effetto Pregiudizievole Significativo “in essere” indicherà un Evento Rilevante od un Effetto Pregiudizievole Significativo, come infra definiti, che non siano stati sanati o in relazione ai quali le Banche non abbiano comunicato l’espressa rinuncia ad avvalersi dei rimedi previsti dall’Accordo e/o dalla legge;
(j) i riferimenti a costi, oneri, corrispettivi e ad ogni altra somma o debenza dovranno intendersi indicati al netto di eventuali imposte indirette dovute in relazione ad essi, alle quali sarà da intendersi applicabile la stessa disciplina qui prevista per gli ammontari imponibili o di riferimento;
(k) i riferimenti alla parola “controllo” saranno interpretati come riferiti all’esercizio del potere di controllo diretto o indiretto di cui all’art. 93 t.u.f.;
(l) il termine “rimborso” indica ogni pagamento di Società a qualunque delle Banche a valere per spese, interessi o capitale, su qualunque debito di Società nei confronti delle Banche discendente da qualsiasi obbligazione derivante dalla Documentazione Finanziaria;
(m) in tutti i casi in cui sia prevista una comunicazione da effettuarsi o un documento da trasmettersi “dalle Banche” (o da alcune di esse) o “alle Banche” (o ad alcune di esse) rispettivamente “alla Società” o “dalla Società”, il relativo adempimento dovrà effettuarsi “per il tramite dell’Agente”, salvo ove sia diversamente specificato in via espressa.
1.3. DEFINIZIONI
Nell’Accordo, ove non diversamente specificato, i termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi nel seguito indicato.
“Accordi Fornitori Industriali” indica gli accordi di cui alla precedente Premessa U(ii), di cui all’Allegato “U(ii)” (Accordi Fornitori Industriali).
“Altri Accordi” indica gli accordi di cui alla precedente Premessa U(iii), di cui all’Allegato “U(iii)” (Altri Accordi).
“Accordo” o “Accordo di Ristrutturazione” indica il presente accordo di ristrutturazione stipulato tra le Parti, che sarà depositato presso il Tribunale di ……… per l’omologazione, ai sensi dell’art. 48, c. 4, CCII.
“Accordo 202………” ha il significato di cui alla Premessa J(iii).
“Accordo di Ristrutturazione 202………” ha il significato di cui alla Premessa F.
“Accordo Modificativo” ha il significato di cui alla Premessa M(iv).
“Advisor” indica ………S.r.l.
“Agente” ha il significato indicato in epigrafe.
“Socio Unico” o il “Socio Unico” indica ………S.a.r.l., società di diritto lussemburghese con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo, L-2453 Lussemburgo, ………, rue ………, registrata al numero ………
“Società” o la “Società” ha il significato indicato in epigrafe.
“Altri Creditori Aderenti” indica i creditori aderenti agli Accordi Fornitori Industriali e agli Altri Accordi.
“Asseverazione 202………bis” indica la relazione del Professionista di cui alla Premessa V.
“Atti Ricognitivi delle Garanzie della Società” ha il significato di cui al Paragrafo 8.4.1.
“Atti Ricognitivi delle Ipoteche” ha il significato di cui al Paragrafo 8.3.1
“Atto Ricognitivo di Pegno su Azioni” ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.1.
“Azienda” indica il complesso dei beni aziendali organizzati dalla Società per l’esercizio della propria attività di impresa, nel quale devono intendersi incluse tutte le partecipazioni da essa detenute in enti e società, tutti i rapporti attivi e passivi nonché tutti i beni mobili e immobili a qualsiasi titolo detenuti e utilizzati dalla Società.
“Azioni” indica tutte le azioni rappresentati, alla Data di Riferimento, il 100% del capitale sociale di Società.
“Banche del Pool Originario” indica Banca1, Banca2 ………
“Banche del Pool Uscenti” indica ………
“Banche” indica Banca1 e Banca2.
“Bilancio di Esercizio” indica il bilancio annuale della Società regolarmente approvato ed accompagnato eventualmente dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e dalla relazione del Revisore.
“Budget” ha il significato attribuito a tale termine al Paragrafo 14.19.1(i)(d).
“Cambio di Controllo” indica la perdita del controllo ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 diretto o indiretto come esercitato alla Data di Stipula, su Società ovvero sul Socio Unico in favore di un soggetto non rispondente alle caratteristiche indicate al Paragrafo 10.1.2(v) ovvero per un’altra causa diversa dall’Operazione Straordinaria perfezionata alle condizioni e secondo i termini di cui all’Articolo 10 (Operazione Straordinaria).
“Capitale Circolante Netto” indica le attività correnti al netto delle passività correnti non aventi natura finanziaria.
“Cassa” indica la somma delle componenti della voce di Bilancio di Esercizio “Disponibilità Liquide” contenuta tra le attività correnti in conformità ai prospetti di bilancio societari redatti secondo i Principi Contabili.
“Cessione” indica la cessione in garanzia dei crediti derivanti da indennizzi assicurativi stipulata con atto del ……… (come di volta in volta confermato e/o esteso, ivi incluso in data ……… ed in data ………).
“Comunicazione” ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.4.
“Conto Vincolato” indica il conto corrente n………., ABI ………, CAB ………, CIN: ……… aperto dalla Società presso Banca1 il cui saldo è oggetto del Pegno Conto e che potrà essere movimentato esclusivamente al fine del rimborso dell’Esposizione Finanziaria e della Nuova Finanza.
“Contratti Originari” indica ciascun atto o accordo, unitamente a qualsivoglia garanzia, allegato o documento accessorio, in essere alla Data di Stipula tra qualsivoglia Banca da una parte ed Società (anche se con l’intervento di terze parti) dall’altra parte, recante la disciplina di qualsivoglia rapporto creditizio, finanziario e/o di garanzia comunque interessato, regolato o richiamato dall’Accordo ivi inclusi, inter alia, il Contratto di Finanziamento Originario, il Contratto di Finanziamento originario per come modificato dall’Accordo Modificativo, la Documentazione Bilaterale, nonché ciascun atto, contratto o documento concluso in attuazione dell’Accordo, nel caso di risoluzione o cessazione della disciplina del rapporto originario intervenute prima della Data di Efficacia.
“Contratto di Compravendita SFP” ha il significato di cui alla Premessa J(v).
“Contratto di Finanziamento Originario” indica il contratto di riscadenzamento e nuova finanza sottoscritto in data ……… tra, inter alios, la Società, Banca1, BANCA2 e l’Agente.
“Costi di Dismissione” indica complessivamente (i) i costi e le spese riferibili direttamente alla Dismissione degli Immobili non Strategici (costi notarili sostenuti, spese di intermediazione documentate); (ii) le imposte dirette ed indirette che la Società sia tenuta a versare in ragione della Dismissione degli Immobili non Strategici (ivi inclusa l’I.V.A.).
“Costi dell’Operazione Straordinaria” indica complessivamente (i) i costi e le spese riferibili direttamente all’Operazione Straordinaria (costi notarili sostenuti, spese di intermediazione documentate); (ii) le imposte dirette ed indirette che la Società sia tenuta a versare in ragione dell’Operazione Straordinaria (ivi inclusa l’I.V.A.).
“Creditori Non Aderenti” indica i creditori della Società diversi dall’Erario e dall’INPS o altri istituti previdenziali e contributivi non aderenti all’Accordo di Ristrutturazione, agli Accordi Fornitori Industriali o agli Altri Accordi e che verranno rimborsati integralmente nei termini di legge.
“Data di Cessazione” indica la prima a verificarsi nel tempo tra: (a) la data in cui l’Accordo cessi di essere efficace per qualsiasi motivo, ivi inclusi la risoluzione o il recesso come individuato al successivo Articolo 16 (Eventi Rilevanti - decadenza dal beneficio del termine - recesso - risoluzione - clausola risolutiva espressa) e secondo le modalità ivi indicate, anche a seguito di risoluzione o recesso (b) l’estinzione di ogni obbligazione di pagamento della Società contemplata dall’Accordo, anche per rimborso anticipato ovvero per rinunzia o remissione, anche parziali, delle Banche interessate; (c) il 31.12.2030.
“Data di Efficacia” ha il significato di cui al Paragrafo 18.3 (Avveramento delle condizioni sospensive).
“Data di Escussione” indica il 31……… 202………
“Data di Riferimento” indica il 31 ……… 202………
“Data di Rimborso dell’Esposizione Banche BT” indica la fine del mese successivo alla Data di Efficacia, e comunque non oltre il 31 ……… 2031.
“Data di Rimborso I Tranche Fidejussione” indica la fine del mese successivo alla Data di Efficacia, e comunque non oltre il 31 ……… 2031.
“Data di Scadenza delle Fidejussioni Non Escusse” indica la data di scadenza indicata sugli originali delle Fidejussioni Non Escusse.
“Data di Stipula” indica la data in cui l’Accordo è sottoscritto da tutte le Parti e dall’Agente.
“Data di Valutazione” indica a partire dall’esercizio sociale in chiusura al 31.12.202………, la prima a verificarsi tra la data di approvazione del Bilancio di Esercizio e il 210° giorno successivo alla chiusura del relativo esercizio di ciascun anno.
“Data di Valutazione Parametri” indica la data di valutazione dei Parametri Finanziari, ossia ciascuna data che cade 30 (trenta) giorni dopo la data di approvazione del Bilancio di Esercizio, comunque non successiva al 210° giorno successivo alla chiusura del relativo esercizio a decorrere dall’esercizio sociale in chiusura al 31.12.202………, fermo restando che i Parametri Finanziari saranno accertati con riferimento alla situazione economico-patrimoniale risultante dalla chiusura del Bilancio di Esercizio nell’anno di riferimento.
“Decreto di Omologa” indica il provvedimento di omologa del presente Accordo ai sensi dell’art. 48, c. 4, CCII.
“Dismissione Immobili” indica la cessione, il trasferimento, la vendita o altra operazione il cui scopo o effetto sia quello, per la Società, di trasferire la proprietà degli Immobili non Strategici a fronte del pagamento del Valore di Dismissione Immobili secondo i termini e le condizioni di cui all’Articolo 9 (Dismissione Immobili).
“Disponibilità Liquide” corrisponde, ai sensi dell’art. 2424 c.c., alla voce C.IV dell’attivo dello stato patrimoniale del Bilancio di Esercizio.
“Documentazione Bilaterale” indica i contratti sottoscritti con la Società con riferimento alle Linee Bilaterali.
“Documentazione Finanziaria” indica (i) i Contratti Originari, (ii) l’Accordo 2016, (iii) l’Accordo; (iv) il Piano 202………ter; (v) l’Asseverazione 2020; (vi) la Transazione Fiscale; (vii) il Contratto di Compravendita SFP; (viii) qualsiasi altro contratto o documento designato come tale, congiuntamente, dalle Banche e dalla Società.
“EBITDA” indica (a) il risultato netto;
più
(b) le imposte dirette, inclusa l’IRAP, siano esse correnti e/o differite (anticipate);
(c) qualsiasi perdita straordinaria e costo straordinario inclusi quelli derivanti da operazioni societarie di natura straordinaria e dalla gestione degli Immobili non Strategici;
(d) le svalutazioni relative alle Attività non correnti dello Stato Patrimoniale, inclusi gli eventuali effetti negativi derivanti da documenti interpretativi degli IAS di riferimento ancorché non previsti dai Principi contabili e desumibili dal bilancio della Società;
(e) gli Oneri Finanziari Netti;
(f) gli ammortamenti e gli accantonamenti;
(g) gli effetti negativi delle valutazioni attuariali per dipendenti ed agenti come previsto dagli IAS 19 e 37 e dei relativi documenti interpretativi ancorché non previsti dai Principi Contabili e desumibili dal bilancio della Società Finanziata;
meno
(h) qualunque ricavo straordinario;
(i) qualunque rivalutazione, inclusi gli eventuali effetti positivi derivanti da documenti interpretativi degli IAS di riferimento ancorché non previsti dai Principi contabili e desumibili dal bilancio della Società;
(j) gli effetti positivi delle valutazioni attuariali per dipendenti ed agenti come previsto dagli IAS 19 e 37 e dei relativi documenti interpretativi ancorché non previsti dai Principi Contabili e desumibili dal bilancio della Società Finanziata.
“Eccesso di Cassa” indica la Cassa risultante dal Bilancio di Esercizio approvato, al netto di ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento eventualmente scaduta ovvero a scadere entro il 31 gennaio dell’anno successivo, eccedente l’ammontare della Liquidità Minima, restando inteso, a fini di chiarezza, che non saranno conteggiate eventuali disponibilità liquide riferibili ai proventi destinati a Rimborso Anticipato Obbligatorio ai sensi dei Paragrafi 9.1.1, 10.2.1 e da 12.2.1 a 12.2.4.
“Effetto Pregiudizievole Significativo” indica un deterioramento oggettivo e significativo delle condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali della Società idoneo a pregiudicarne sostanzialmente la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbliga-zioni di pagamento secondo i termini dell’Accordo.
“Esposizione Banche BT” indica l’esposizione della Società verso le Banche alla Data di Riferimento derivante dalla Linea Autoliquidante BANCA2, Linea Autoliquidante Banca1, Linea Autoliquidante Ponte, Linea SBF e dalla Linea per Export/Fidejussioni diversa dalla Esposizione ISP per Fidejussione meglio dettagliata nell’Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria - sezione Breve Termine).
“Esposizione Banche MLT” indica l’Esposizione Finanziamenti MLT e l’Esposizione Linea di Credito per Cassa.
“Esposizione Complessiva” indica l’esposizione della Società verso i propri creditori alla Data di Riferimento meglio dettagliata nell’Allegato “W” (Esposizione Complessiva).
“Esposizione Erario” indica la complessiva esposizione di Società verso l’Erario alla Data di Riferimento, meglio dettagliata nel Piano 202………ter e nell’Allegato “1.3” (Esposizione Erario).
“Esposizione Finanziamenti MLT” indica l’esposizione della Società verso le Banche alla Data di Riferimento derivante dai Finanziamenti MLT meglio dettagliata nell’Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria - sezione Medio Lungo Termine - Riga Mutuo Ipotecario Amortising per entrambe le Banche e riga Mutuo Ipotecario Bullet solo per BANCA2).
“Esposizione Finanziaria” indica l’esposizione della Società verso le Banche alla Data di Riferimento meglio dettagliata nell’Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria).
“Esposizione ISP per Fidejussioni” indica l’esposizione della Società verso Banca1 alla Data di Riferimento derivante dalla escussione delle fidejussioni rilasciate dalla banca a valere sulla Linea per Export/Fidejussioni di cui alla Premessa R. Il tutto come meglio dettagliato nell’Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria - sezione Breve Termine - riga (di cui: fidejussioni)).
“Esposizione Linea di Credito per Cassa” indica l’esposizione della Società verso Banca1 alla Data di Riferimento derivante dalla Linea di Credito per Cassa meglio dettagliata nell’Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria - sezione Medio Lungo Termine - Riga Mutuo Ipotecario Bullet solo per Banca1).
“EURIBOR” indica il tasso di interessi o parametro (Euro InterBank Offered Rate) a uno, tre o sei mesi (a seconda delle esposizioni considerate), tempo per tempo vigente, come rilevato da ciascuna Banca nell’ambito dei rapporti in essere con la Società secondo i Contratti Originari per come tempo per tempo modificati e/o integrati e/o secondo le modalità in uso presso le rispettive Banche.
“Evento Rilevante” indica uno qualsiasi degli eventi che possono determinare la risoluzione e/o il recesso e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’Articolo 16 (Eventi Rilevanti - Decadenza dal Beneficio del Termine - Recesso - Risoluzione - Clausola Risolutiva Espressa).
“Fidejussioni Escusse” indica le fidejussioni rilasciate da Banca1 in favore di terzi e a garanzia di debiti e/o obbligazioni della Società a valere sulla Linea Export/Fidejussioni oggetto della escussione avvenuta alla Data di Escussione.
“Fidejussioni Non Escusse” indica le fidejussioni rilasciate da Banca1 in favore di terzi e a garanzia di debiti e/o obbligazioni della Società a valere sulla Linea Export/Fidejussioni non ancora oggetto di escussione alcuna alla Data di Riferimento.
“Finanza a Termine BANCA2 2016” ha il significato di cui alla Premessa J(iv)(c).
“Finanziamenti MLT” indica la Finanza a Termine BANCA2 2016 e il Finanziamento Consolidato ISP.
“Finanziamenti a Medio Termine” ha il significato di cui alla Premessa C.
“Finanziamento Consolidato ISP” indica, ai sensi articolo 2.1.1(ii)(b) del Contratto di Finanziamento Originario per come modificato dall’Accordo Modificativo, il finanziamento risultante dal consolido dell’esposizione finanziaria della Società verso Banca1 derivante dai Finanziamenti a Medio Termine e residua a seguito della sottoscrizione e liberazione degli SFP.
“Finanziamento Ponte” ha il significato di cui alla Premessa E.
“Garanzie della Società” indica il Privilegio Speciale, il Pegno Conto e la Cessione.
“Garanzie” indica tutte le garanzie prestate dalla Società e/o dal Socio Unico e/o da terzi nell’interesse delle Società in favore delle Banche per obbligazioni nascenti dalla e/o comunque relative alla Documentazione Finanziaria, ivi compresi le Ipoteche, le Garanzie della Società, il Pegno su Azioni e i Vincoli Assicurativi.
“Immobili non Strategici” indica gli immobili di proprietà della Società attualmente non essenziali all’attività industriale di Società, meglio identificati nell’Allegato “1.3-bis” (Immobili non Strategici).
“Importo Massimo” indica l’importo massimo della Nuova Finanza pari ad Euro ……… (………o milioni e cinquecentomila/00) che sarà accordato dalle Banche alla Società ai sensi e alle condizioni di cui all’Articolo 7 (Nuova Finanza).
“Indebitamento Finanziario” indica, con riferimento al Bilancio di Esercizio della Società, per ciascun esercizio, la somma delle seguenti voci del “passivo” dello stato patrimoniale:
(a) obbligazioni e obbligazioni convertibili;
(b) debiti finanziari a breve termine;
(c) debiti finanziari a medio e lungo termine;
(d) debiti verso istituti di leasing immobiliari e strumentali (con esclusione di debiti da Diritto d’uso derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16 per beni non inclusi nel Piano Asseverato allegato al presente Accordo);
(e) cessioni di crediti e operazioni di sconto incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di factoring e altre operazioni su credito pro solvendo (escluse le cessioni di credito e/o operazioni di sconto e/o operazioni di factoring e/o altra operazione di credito in ogni caso pro soluto);
(f) il pagamento differito del prezzo di acquisto di qualsiasi bene a una data successiva a 120 (centoventi) giorni dal giorno in cui il pagamento era dovuto;
(g) operazioni in derivati (a tal fine, si considererà quale valore dell’operazione il valore “mark to market” del derivato);
(h) qualsiasi controgaranzia o manleva prestata in relazione a garanzie, bond, lettere di credito o altri strumenti analoghi emessi da una banca, un intermediario finanziario o un’assicurazione; ovvero;
(i) debiti finanziari verso imprese controllanti, controllate e collegate.
“Indebitamento Finanziario Consentito” indica
(a) l’indebitamento finanziario esistente ai sensi della Documentazione Finanziaria;
(b) l’indebitamento finanziario derivante da cessioni di crediti e operazioni di sconto incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di factoring e altre operazioni su credito pro solvendo (escluse le cessioni di credito e/o operazioni di sconto e/o operazioni di factoring e/o altra operazione di credito in ogni caso pro soluto) esistenti alla Data di Stipula e meglio rappresentate nell’Allegato “13.17” (Linee di Factoring dettagliate per Linea e per Istituto);
(c) l’indebitamento finanziario derivante da finanziamenti soci esistenti alla Data di Stipula, nonché i finanziamenti soci concessi successivamente alla Data di Stipula i rimborsi dei quali (per capitale, interessi, spese, accessori) siano subordinati al preventivo integrale pagamento di tutti gli importi dovuti alle Banche;
(d) l’indebitamento finanziario derivante da obbligazioni pecuniarie il cui pagamento per capitale interessi spese ed accessori sia subordinato al preventivo integrale pagamento delle Banche e sia compatibile con il Piano 202………ter;
(e) l’indebitamento finanziario contratto dalla Società per rifinanziare in tutto o in parte l’Esposizione Finanziaria.
“Indebitamento Finanziario Netto” indica, con riferimento al Bilancio di Esercizio, per ciascun esercizio, l’Indebitamento Finanziario al netto delle Disponibilità Liquide e delle attività finanziarie disponibili per la vendita di pronta liquidazione (voce CIII.6 dell’“attivo” dello stato patrimoniale) e al netto dei crediti/debiti finanziari verso imprese controllanti, controllate e collegate.
“Indennizzi Assicurativi Beni Ipotecati” ha il significato di cui al Paragrafo 12.2.4.
“Indennizzi Assicurativi Beni non Ipotecati” ha il significato di cui al Paragrafo 12.2.3.
“Interessi di Mora” ha il significato di cui al Paragrafo 12.9 (Interessi di mora) e corrisponde a 200 basis points (2,00%) annuo oltre al tasso di interesse corrispettivo di volta in volta applicabile.
“Investitore” indica ……… Capital LLC.
“Ipoteche” indica tutte le ipoteche comunque prestate e tempo per tempo confermate e/o estese in favore, di Banca1 e BANCA2, a garanzia dell’Esposizione Banche MLT e del rimborso della Linea Autoliquidante Ponte meglio dettagliate nell’Allegato “8.2” (Ipoteche).
“Linea Autoliquidante BANCA2” indica la linea di credito autoliquidante ad uso promiscuo (per anticipo fatture Italia, estero senza cessione del credito e portafoglio) concessa originariamente da BANCA2 alla Società in esecuzione dell’Operazione 2016 per gli affidamenti che alla Data di Riferimento, sono indicati nell’Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria - Colonna Banco BANCA2 Accordato - Riga Autoliquidante).
“Linea Autoliquidante Banca1” ha il significato di cui alla Premessa J(iv)(b).
“Linea Autoliquidante Ponte” ha il significato di cui alla Premessa E(ii).
“Linee Autoliquidanti” indica la Linea Autoliquidante BANCA2 e la Linea Autoliquidante Banca1.
“Linea di Credito per Cassa” ha il significato di cui alla Premessa E(i) integralmente rimborsata nel 2016 in favore delle Banche del Pool Uscenti e dunque ad oggi in essere solo con riferimento a Banca1.
“Linea di Factoring” ha il significato di cui al Paragrafo 13.17 (Linee di Factoring).
“Linea per Export/Fidejussioni” indica la linea di credito revolving promiscua per anticipi fatture export e per anticipi fatture salvo buon fine (tramite RIBA) (in ogni caso con semplice canalizzazione degli incassi) e per firma concessa da Banca1 alla Società per gli affidamenti che alla Data di Riferimento, sono indicati nell’Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria - Colonna Banca1 Accordato - Riga Promiscua).
“Linea SBF” indica la linea di credito revolving promiscua utilizzabile per anticipi di fatture salvo buon fine (tramite RIBA) con semplice canalizzazione degli incassi, concessa Banca1 alla Società per gli affidamenti che alla Data di Riferimento, sono indicati nell’Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria - Colonna Banco Banca1 Accordato - Riga Autoliquidante)
“Linee Bilaterali” indica le Linee Autoliquidanti, la Linea Autoliquidante Ponte, la Linea SBF, la Linea per Export/Fidejussioni, la Linea di Credito per Cassa e la Nuova Linea Plafond Carte.
“Linee Operative” indica le Linee Autoliquidanti, la Linea Autoliquidante Ponte, la Linea SBF, la Linea per Export/Fidejussioni.
“Liquidità Minima” indica il valore minimo delle disponibilità di Cassa, pari per ciascun esercizio a quello indicato nell’Allegato “1.3-ter” (Liquidità Minima).
“Management Fees” indica gli importi dovuti dalla Società al Socio unico ai sensi dell’articolo 16.24 del Contratto di Finanziamento Originario per come modificato dall’Accordo Modificativo.
“Mandato a Vendere” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 9.2.1.
“Mandato Operazione Straordinaria” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 10.1.1.
“Manovra Finanziaria 2020” ha il significato di cui alla Premessa S(ii).
“Nuova Finanza” indica le nuove linee di credito per cassa prededucibili ex articolo 101 CCII concesse alla Società dalle Banche in esecuzione del presente Accordo di Ristrutturazione.
“Nuova Linea Plafond Carte” indica la linea di credito revolving utilizzabile quale plafond per carte di credito corporate concessa da BANCA2 alla Società per complessivi euro 100.000,00 ad oggi non utilizzata dalla Società.
“Nuovo Investitore” ha il significato di cui al Paragrafo 10.1.1.
“Observer” indica il Dott………. - ovvero il diverso professionista nominato dalla Società in sua sostituzione ove il Dott……… si rendesse dimissionario o cessasse dall’incarico per qualsiasi motivo e dotato di una parimenti ampia conoscenza del business della Società e degli aspetti più rilevanti nei procedimenti di ristrutturazione aziendale, nonché dei requisiti di cui all’articolo 147-ter TUF - scelto ed incaricato dalla Società e di gradimento delle Banche per svolgere i compiti individuati nel presente Accordo in continuità con i compiti già in precedenza svolti ai sensi del Contratto di Finanziamento Originario per come modificato dall’Accordo Modificativo.
“Offerta ………” ha il significato di cui alla Premessa H.
“Operazione 202………” ha il significato di cui alla Premessa J.
“Operazione 202………” ha il significato di cui alla Premessa M.
“Operazione Straordinaria” indica la cessione, il trasferimento, la vendita o altra operazione il cui scopo o effetto sia quello: (a) per il Socio Unico di trasferire la proprietà del 100% delle Azioni oggetto del Pegno su Azioni; (b) per i Soci ………, di trasferire la proprietà dell’intero capitale sociale di ………; (c) per la Società, di cedere o conferire l’Azienda ad altra società non soggetta al controllo del Socio Unico ovvero dei Soci ………
“Ordine di Priorità dei Pagamenti” indica l’ordine di priorità dei pagamenti come previsto dal Paragrafo 12.4 (Ordine di Priorità dei Pagamenti).
“Parti” indica le parti firmatarie del presente Accordo per come indicate in epigrafe.
“Parametri Finanziari” indica i rapporti PFN/EBITDA e PFN/PN, individuati per ciascun anno di Piano 202……… tris nell’Allegato “14.22” (Parametri Finanziari), che saranno verificati secondo quanto previsto al Paragrafo 14.22 (Parametri Finanziari).
“Patrimonio Netto” o “PN” indica:
(a) la voce “Totale patrimonio netto” dello stato patrimoniale con riferimento al Bilancio di Esercizio della Società.
più
(b) le svalutazioni relative alla voce Avviamento dello Stato Patrimoniale successive al Bilancio chiuso il 31.12.202………, di anno in anno eventualmente derivanti dall’applicazione del Principio contabile IAS 36.
“Pegno su Azioni” indica il pegno sulle Azioni costituito con atto del 23.3.202……… (come di volta in volta confermato e/o esteso, ivi incluso in data ……… ed in data ………).
“Pegno Conto” indica il pegno sul saldo del Conto Vincolato costituito con atto del 31.3.202……… (come di volta in volta confermato e/o esteso, ivi incluso in data ……… ed in data ………).
“Periodo di Disponibilità” ha il significato di cui al Paragrafo 7.2.2 (Durata della Nuova Finanza).
“Piano 202………” ha il significato di cui alla Premessa I.
“Piano 202………bis” ha il significato di cui alla Premessa M.
“Piano 202………tris” indica il piano predisposto da Società oggetto dell’Asseverazione 202………bis, menzionati nella Premessa S e di cui all’Allegato “V” (Asseverazione con allegato Piano 202………tris), in esecuzione del quale viene sottoscritto il presente Accordo.
“Piano di Rimborso della Nuova Finanza” indica il piano di rimborso della Nuova Finanza di cui all’Allegato “7.1.6(iii)(b)” (Piani di Rimborso della Nuova Finanza).
“Piani di Rimborso dell’Esposizione Banche MLT” indica i piani di rimborso dell’Esposizione Banche MLT di cui all’Allegato “3.2” (Piani di Rimborso dell’Esposizione Banche MLT).
“Piano di Rimborso dell’Esposizione ISP per Fidejussioni” indica il piano di rimborso dell’Esposizione ISP per Fidejussioni di cui al Paragrafo 5.2.
“Piano Industriale 2020” ha il significato di cui alla Premessa S(i).
“Posizione Finanziaria Netta” o “PFN” si identifica con l’Indebitamento Finanziario Netto.
“I Tranche Fidejussione” ha il significato di cui al Paragrafo 5.2(iii)(c).
“Primo Finanziamento a Medio Termine” ha il significato di cui alla Premessa B.
“Principi Contabili” indica (i) in relazione al documento redatto trimestralmente di cui al punto 14.19.1(C), principi omogenei rispetto a quelli utilizzati per la redazione dei Management Accounts ai sensi del presente Accordo, e (ii) in relazione al bilancio di esercizio annuale i principi contabili internazionali IAS/IFRS, emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board) e approvati con regolamento comunitario, applicati su base costante per la predisposizione del Bilancio di Esercizio.
“Privilegio Speciale” indica il privilegio speciale ai sensi dell’articolo 46 TUB sui beni della Società meglio identificati nell’atto costitutivo del Privilegio Speciale, costituito con atto del 24.3.20……… (come di volta in volta confermato e/o esteso, ivi incluso in data ……… ed in data ………).
“Procedura Concorsuale” indica (i) una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge italiana, ivi inclusi (i) la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61 CCII (con esclusione dell’Accordo di Ristrutturazione 202……… e dell’Accordo di Ristrutturazione) e (iii) una qualsiasi procedura prevista da normative estere e aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure concorsuali previste dalla legge italiana.
“Professionista” ha il significato di cui alla precedente Premessa V.
“Proventi di Cessione Beni” ha il significato di cui al Paragrafo 12.2.1.
“Proventi di Cessione Ramo” ha il significato di cui al Paragrafo 12.2.2.
“Proventi Netti di Dismissione” indica i proventi derivanti dalla Dismissione degli Immobili non Strategici al netto dei Costi di Dismissione.
“Proventi Netti Operazione Straordinaria” indica i proventi realizzati dalla Società, da ……… ovvero dai Soci ……… con l’Operazione Straordinaria, al netto dei Costi dell’Operazione Straordinaria ed eventualmente di quanto dovuto a Banca1 e Banca ……… S.p.A. ai sensi dell’articolo 11 (Earn-Out) dell’Accordo 202……… e del Contratto di Compravendita SFP, che non potranno in nessun caso essere minori di zero.
“Proventi Ulteriori” indica i Proventi di Cessione Beni, Proventi di Cessione Ramo, gli Indennizzi Assicurativi Beni non Ipotecati, gli Indennizzi Assicurativi Beni Ipotecati.
“Quota di Partecipazione” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1 meglio dettagliato all’Allegato “7.1.1” (Nuova Finanza).
“Ramo d’Azienda” indica il complesso dei beni riferibili all’Azienda funzionalmente destinati a ciascuna linea di prodotto, così come identificati nell’Allegato “1.3-quater” (Ramo d’Azienda).
“Rate Finali MLT” ha il significato di cui al Paragrafo 3.2(iii)(d).
“Relazione Asseverata” indica la relazione di asseverazione rilasciata in data ……… dal Prof……….attestante la veridicità dei dati aziendali esposti e la fattibilità del Piano 202………
“Rendiconto” ha il significato di cui al Paragrafo 14.19.1(ii).
“Rendiconto Trattative” ha il significato di cui al Paragrafo 14.19.1(ii).
“Revisore” indica il professionista, iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito dal d.lgs. 27.1.2010, n. 39, che svolge in favore della Società l’attività di revisione contabile, individuato tra soggetti di primario standing preventivamente approvato per iscritto dalle Banche.
“Rimborso Anticipato Facoltativo” ha il significato di cui al Paragrafo 12.3.1.
“Rimborso Anticipato Obbligatorio” ha il significato di cui al Paragrafo 12.2 (Rimborso Anticipato Obbligatorio).
“Rimborso Esposizione Banche BT” ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.1.
“Secondo Finanziamento a Medio Termine” ha il significato di cui alla Premessa C.
“Soci ……… indica ……… s.à.r.l., titolare del 100% del capitale sociale di………
“Società di Factoring Originaria” indica ……… S.p.A.
“Strumenti Finanziari Partecipativi” o “SFP” indica gli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, c. 6, c.c., che le Banche del Pool Originario hanno sottoscritto in esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione 2013 mediante compensazione del corrispondente credito per Finanziamenti a Medio Termine vantato nei confronti di Società per l’importo complessivo di euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) e che successivamente sono stati oggetto del Contratto di Compravendita SFP cui è seguita la conversione in Azioni da parte del Socio Unico.
“Transazione Fiscale” significa la transazione fiscale ai sensi dell’articolo 63 CCII tra la Società, l’Agenzia delle Entrate e il concessionario della riscossione Equitalia S.p.A., conclusa tra la Società e le predette autorità in data ……… ed allegata all’Accordo di Ristrutturazione 202………
“Valore di Dismissione Immobili” indica i valori di Dismissione degli Immobili non Strategici individuati all’Allegato “9.1.2” (Valori di Dismissione Immobili non Strategici).
“Vincolo” indica con riguardo alla Società:
(a) in relazione agli immobili, ogni ipoteca, privilegio, pignoramento, sequestro, confisca, altro vincolo o gravame o altro che dia luogo a trascrizioni o iscrizioni sugli immobili;
(b) in relazione a partecipazioni sociali, ogni diritto di pegno, usufrutto, diritto di prelazione, diritti di opzione (ad esclusione dei diritti di opzione riconosciuti dalla legge agli azionisti esistenti), sequestro, confisca, altro vincolo nonché ogni restrizione e/o limitazione inerente la circolazione e/o il trasferimento di partecipazioni;
(c) in relazione a somme di denaro o investimenti in strumenti finanziari (così come descritti nell’art. 1, c. 2, d.lgs. 24.2.1998, n. 58), ogni diritto di pegno (anche nella forma di pegno irregolare ai sensi dell’art. 1851 c.c.), pignoramento, sequestro, confisca, deposito vincolato o garanzia anche rotativa a garanzia di crediti;
(d) in relazione a crediti, ogni sequestro, confisca, altro vincolo o cessione degli stessi a titolo di garanzia;
(e) in relazione agli altri beni mobili, ogni diritto di pegno, privilegio, pignoramento sequestro, confisca, esecuzione o altro vincolo avente effetti analoghi.
“Vincolo Ammesso” indica:
(a) ogni Vincolo esistente alla Data di Stipula;
(b) le Garanzie, ivi inclusa le Ipoteche, il Pegno su Azioni, il Pegno Conto, il Privilegio Speciale;
(c) ogni Vincolo previsto e/o consentito dal Piano 202………ter e/o dall’Accordo e/o dall’Asseverazione 2020 e/o dalla Documentazione Finanziaria;
(d) ogni Vincolo derivante automaticamente da disposizioni di Legge, ad esclusione delle garanzie derivanti da qualsiasi violazione delle disposizioni di legge e/o da qualsiasi omissione da parte della Società.
Articolo 2 IMPEGNI DI ORDINE GENERALE
2.1. ACCORDI TRA LE PARTI
2.1.1. Le Parti danno atto che l’Accordo ha ad oggetto pattuizioni funzionali e coerenti con gli obiettivi del Piano 202………tris, individuato nel superamento dello stato di crisi, nel risanamento dell’esposizione debitoria, nel riequilibrio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Società, affinché quest’ultima possa dare corretta e regolare esecuzione al Piano 202………tris, con il soddisfacimento del ceto creditorio complessivamente inteso.
2.1.2. Fermo quanto previsto dai successivi Paragrafi 2.1.3 e dall’Articolo 15 (Assenza di Effetto Novativo), il presente Accordo supera e sostituisce ogni precedente accordo tra la Società e le Banche riguardante riscadenzamenti, moratorie, piani di rientro ed accordi similari in merito all’Esposizione Finanziaria della Società, fatta eccezione per la Documentazione Finanziaria.
2.1.3. Fermo quanto previsto al precedente Paragrafo 2.1.2, le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che le previsioni del presente Accordo prevarranno, per quanto non compatibili, sulle previsioni di ogni precedente accordo tra la Società e le Banche e che le previsioni dell’Accordo 202……… e del Contratto di Finanziamento Originario per come modificate e/o integrate dall’Accordo Modificativo, ove non derogate dal presente Accordo resteranno pienamente valide ed efficaci ai sensi di e in conformità a quanto previsto nell’Accordo 202……… e nel Contratto di Finanziamento Originario per come modificate e/o integrate dall’Accordo Modificativo.
2.2. OBBLIGAZIONI PARZIARIE ED ASSENZA DI SOLIDARIETÀ
2.2.1. Ferma restando la mancanza di effetto novativo di cui al successivo Articolo 15 (Assenza di effetto Novativo) e fatto salvo quanto previsto dallo stesso in relazione alla risoluzione, al recesso ed alla decadenza del beneficio del termine, gli impegni quivi assunti dalle Banche: (i) prevalgono, per quanto incompatibili, sui termini e sulle condizioni dei Contratti Originari, dell’Accordo 2016 e dell’Accordo Modificativo; (ii) non implicano tra le Banche alcuna responsabilità a qualunque titolo di ciascuna Banca per il fatto altrui.
2.2.2. Ogni impegno assunto dalle Banche ai sensi dell’Accordo va riferito a ciascuna Banca, per quanto di rispettiva competenza e con riferimento e in proporzione alla rispettiva quota dell’esposizione di volta in volta presa in considerazione, sicché gli impegni previsti dall’Accordo s’intendono assunti dalle Banche senza vincolo di solidarietà tra di esse e senza che alcuna di esse debba rispondere per il fatto di altra.
2.3. OBBLIGHI DI SOCIETÀ IN RELAZIONE AL PIANO 202………TER
2.3.1. Osservanza dell’Accordo
Con la sottoscrizione dell’Accordo, Società si impegna nei confronti delle Banche a:
(i) operare per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano 202………ter, in conformità alle previsioni di esso, secondo quanto oggetto di analisi da parte del Professionista nell’Asseverazione 202………bis;
(ii) osservare puntualmente gli impegni previsti nel Piano 202………ter, nell’Accordo, negli Accordi Fornitori Industriali e negli Altri Accordi;
(iii) rispettare i Contratti Originari, ivi incluso il Contratto di Finanziamento Originario e la Documentazione Bilaterale (per come modificati e integrati tempo per tempo) per quanto non derogati dall’Accordo;
(iv) osservare puntualmente la Documentazione Finanziaria;
(v) adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con la Transazione Fiscale;
(vi) non recedere dalle Linee di Factoring per gli importi accordati alla Data di Stipula in quanto funzionali al buon esito del Piano 202………ter e a dare ai relativi contratti regolare e puntuale esecuzione.
2.3.2. Riconoscimento del debito
Con la sottoscrizione dell’Accordo e ai soli fini dello stesso, le Banche attestano che l’Esposizione Finanziaria è pari a quella di cui all’Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria) e Società dichiara espressamente l’esistenza e la validità dell’Esposizione Finanziaria e rinuncia irrevocabilmente nei confronti delle Banche ad ogni e qualsivoglia contestazione al riguardo e manlevando ciascuna Banca da ogni eventuale responsabilità per eventuali errori materiali nella indicazione della propria quota di Esposizione Finanziaria.
2.4. IMPEGNI DELLE BANCHE
2.4.1. Le Banche, ciascuna singolarmente e con esclusivo riferimento alla propria posizione creditoria verso Società, assumono nei confronti della stessa tutti gli obblighi di cui all’Accordo alle condizioni e nei termini quivi contemplati.
2.4.2. Fermo quanto previsto dall’Articolo 16 (Eventi Rilevanti - Decadenza dal Beneficio del Termine - Recesso - Risoluzione - Clausola Risolutiva Espressa), le Banche si impegnano fino alla Data di Cessazione, con riferimento all’Esposizione Finanziaria, (i) a non esigere il pagamento dei propri crediti e, conseguentemente, a non azionare i diritti (incluse azioni cautelari e/o esecutive) per ottenere il rimborso dei crediti, (ii) a non dichiarare e/o richiedere nei confronti di Società la risoluzione e/o il recesso e/o la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai propri crediti, e (iii) a non escutere le Garanzie.
Articolo 3 ESPOSIZIONE BANCHE MLT
3.1. RISCADENZAMENTO DELL’ESPOSIZIONE BANCHE MLT
3.1.1. Banca1 e BANCA2, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e limitatamente alla propria quota dell’Esposizione Finanziamenti MLT, acconsentono a riscadenzare l’Esposizione Finanziamenti MLT nei termini e alle condizioni di cui al successivo Paragrafo 3.2 (Condizioni economiche dell’Esposizione Banche MLT), obbligandosi a quanto ivi stabilito, con carattere di prevalenza sulle disposizioni differenti o incompatibili contenute nei Contratti Originari (per come tempo per tempo modificati o integrati).
3.1.2. Banca1 acconsente a consolidare e riscadenzare l’Esposizione Linea di Credito per Cassa nei termini e alle condizioni di cui al successivo Paragrafo 3.2 (Condizioni economiche dell’Esposizione Banche MLT), obbligandosi a quanto ivi stabilito, con carattere di prevalenza sulle disposizioni differenti o incompatibili contenute nei Contratti Originari (per come tempo per tempo modificati o integrati).
3.1.3. Resta inteso che il consolidamento dell’Esposizione Linea di Credito per Cassa e il relativo rimborso non daranno luogo al rispristino del correlato affidamento, da intendersi a tutti gli effetti revocato con la sottoscrizione dell’Accordo.
3.2. CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’ESPOSIZIONE BANCHE MLT
Banca1, BANCA2 e la Società convengono che il rimborso dell’Esposizione Banche MLT, ferma restando l’assenza di effetto novativo, di cui al successivo Articolo 15 (Assenza di effetto novativo), avvenga secondo i piani di rimborso dell’Esposizione Banche MLT di cui all’Allegato “3.2” (Piani di Rimborso dell’Esposizione Banche MLT) (i “Piani di Rimborso dell’Esposizione Banche MLT”) e, in particolare alle seguenti condizioni:
(i) forma tecnica: piani di rientro in parte in amortizing e in parte con baloon finale;
(ii) interessi:
a. calcolati e addebitati su base semestrale e comunicati tramite l’Agente;
b. tasso annuo pari a:
• Euribor 6M + 200 basis points (2%) per il Finanziamento Consolidato ISP
• Euribor 3M + 250 basis points (2,50%) per la Linea di Credito per Cassa;
• Euribor 6M + 400 basis points (4%) per la Finanza Termine BANCA2 2016;
c. stralcio e rinunzia degli interessi di mora eventualmente applicati e/o contabilizzati, nonostante la moratoria di cui al successivo Paragrafo 3.2(iii)(a), dalla Data di Riferimento alla Data di Efficacia;
(iii) rimborso:
a. moratoria in sorte capitale e interessi a partire dal 1.1.202……… e sino al 31.12.202………, con maturazione degli interessi al tasso di cui al precedente Paragrafo 3.2(ii)(b), fermi restando lo stralcio e la rinunzia di cui al precedente Paragrafo 3.2.(ii)(c);
b. pagamento degli interessi di cui alla precedente lettera a) unitamente alla prima rata di soli interessi dei Piani di Rimborso dell’Esposizione Banche MLT e dunque entro e non oltre il 30.6.2021;
c. a partire dal 1.1.202……… e sino al 31.12.202………, preammortamento di due anni con maturazione e corresponsione di rate semestrali di soli interessi e, a partire dal 1.1.202……… e sino al 31.12.2030, rimborso dell’Esposizione Banche MLT mediante corresponsione di rate semestrali crescenti. Il tutto secondo i Piani di Rimborso dell’Esposizione Banche MLT. Resta inteso che le eventuali rate maturate a partire dal 1.1.202……… e sino alla Data di Efficacia dovranno essere corrisposte entro e non oltre i 5 (cinque) giorni successivi alla Data di Efficacia;
d. baloons finali al 31.12.2030 pari all’Esposizione Banche MLT residua su ciascuna linea a tale data (le “Rate Finali MLT”).
Articolo 4 ESPOSIZIONE BANCHE BT
4.1. RIMBORSO DELL’ESPOSIZIONE BANCHE BT
4.1.1. Fermo quanto previsto ai successivi Paragrafi 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5, la Società si impegna nei confronti delle Banche a rimborsare, entro e non oltre la Data di Rimborso dell’Esposizione Banche BT, l’Esposizione Banche BT non ancora rimborsata a tale data unitamente alle eventuali spese e agli interessi già maturati e non ancora addebitati e/o corrisposti dalla Società alla Data di Riferimento (il “Rimborso Esposizione Banche BT”).
4.1.2. Banca1 e BANCA2, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e limitatamente alla propria quota dell’Esposizione Banche BT, si impegnano nei confronti della Società a mantenere in essere sino al Data di Rimborso dell’Esposizione Banche BT le Linee Operative per gli ammontari e nei limiti di cui all’Allegato “4.1.2” (Linee Operative), ferma restando la sospensione delle stesse già operata dalle Banche e fermo restando che gli interessi di mora eventualmente applicati e/o contabilizzati dalla Data di Riferimento alla Data di Efficacia saranno oggetto di rinuncia da parte delle Banche.
4.1.3. Le Linee Operative continueranno a non essere utilizzabili e pertanto resteranno in essere solo per ricevere gli accrediti dei rimborsi dell’Esposizione Banche BT che dovranno avvenire entro e non oltre la Data di Rimborso dell’Esposizione Banche BT, con il riconoscimento degli interessi corrispettivi maturati e maturandi al tasso di cui al successivo Paragrafo 4.1.4 sino alla data di effettiva corresponsione.
4.1.4. La Società e le Banche convengono che sino alla Data di Rimborso Esposizione Banche BT alle Linee Operative continuino ad applicarsi, i termini e le condizioni previsti nei rispettivi Contratti Originari (per come tempo per tempo modificati o integrati), ivi compresi gli oneri di tenuta conto e le spese di bollo, fatto salvo per l’applicazione, a partire dalla Data di Riferimento, di un tasso di interesse, comprensivo della commissione di affidamento, pari a 300 basis points (3,00%) su base annua.
4.1.5. Resta inteso che, a seguito del Rimborso Esposizione Banche BT, le Linee Operative ad eccezione della Linea per Export/Fidejussioni dovranno intendersi a tutti gli effetti scadute, revocate ad ogni fine ed effetto e non rinnovate.
Articolo 5 ESPOSIZIONE ISP PER FIDEJUSSIONI
5.1. RISCADENZAMENTO DELL’ESPOSIZIONE ISP PER FIDEJUSSIONI
5.1.1. Banca1 acconsente a consolidare e riscadenzare l’Esposizione ISP per Fidejussioni nei termini e alle condizioni di cui al successivo Paragrafo 5.2 (Condizioni economiche dell’Esposizione ISP per Fidejussioni).
5.1.2. Resta inteso che il consolido e il rimborso totale o parziale dell’Esposizione ISP per Fidejussioni non darà luogo al rispristino del correlato affidamento della Linea per Export/Fidejussioni, la quale dovrà intendersi a tutti gli effetti scaduta, revocata ad ogni fine ed effetto e non fermo restando quanto previsto ai successivi Paragrafi 5.2 (Condizioni Economiche dell’Esposizione ISP per Fidejussioni), 5.3 (Fidejussioni Non Escusse) e 5.4 (Forma Tecnica).
5.2. CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’ESPOSIZIONE ISP PER FIDEJUSSIONI
Banca1 e la Società convengono che il rimborso dell’Esposizione ISP per Fidejussioni, ferma restando l’assenza di effetto novativo, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 15 (Assenza di effetto novativo), avvenga secondo il Piano di Rimborso dell’Esposizione ISP per Fidejussioni e, in particolare, alle seguenti condizioni:
(i) forma tecnica: piano di rientro a rate non costanti, con addebito su conto corrente;
(ii) interessi:
a. calcolati alla scadenza di ciascuna rata, comunicati tramite l’Agente e addebitati annualmente al 1° marzo di ciascun anno, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120 t.u.b.;
b. tasso annuo pari a 300 basis points (3%);
c. stralcio e rinunzia degli interessi di mora eventualmente applicati e/o contabilizzati, nonostante la moratoria di cui al successivo Paragrafo 5.2(iii)(a), dalla Data di Riferimento alla Data di Efficacia;
(iii) rimborso:
a. moratoria in sorte capitale e interessi a partire dalla Data di Escussione e sino alla Data di Efficacia, con maturazione degli interessi al tasso di cui al precedente Paragrafo 5.2(ii)(b), fermi restando lo stralcio e la rinunzia di cui al precedente Paragrafo 5.2(ii)(c);
b. pagamento degli interessi di cui alla precedente lettera a) unitamente alla I Tranche Fidejussione di cui al successivo punto (c);
c. a partire dalla Data di Efficacia, rimborso dell’Esposizione ISP per Fidejussioni attraverso il seguente piano di rientro: (1) Euro 648.000,00 oltre interessi (la “I Tranche Fidejussione”) entro la fine del mese successivo alla Data di Efficacia (la “Data di Rimborso I Tranche Fidejussione”); (2) euro 647.000,00 oltre interessi entro il 31.12.2021 (il “Piano di Rimborso dell’Esposizione ISP per Fidejussioni”).
5.3. FIDEJUSSIONI NON ESCUSSE
La Società si impegna nei confronti di Banca1, garantendo l’adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c., a far sì che i terzi garantiti restituiscano alla Banca per il tramite dell’Agente gli originali delle Fidejussioni Non Escusse alla Data di Scadenza delle Fidejussioni Non Escusse, fermo restando che, qualora entro la Data di Scadenza delle Fidejussioni Non Escusse (compresa), intervenisse l’escussione di una o più Fidejussioni Non Escusse, la Società si impegna a rimborsare antro 3 (tre) giorni lavorativi ad Banca1 l’esposizione maturata a causa dell’escussione comprensiva di interessi e spese secondo quanto previsto dal Contratto Originario della Linea Export/Fidejussioni.
5.4. FORMA TECNICA
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10 (Assenza di Effetto Novativo), resta espressamente inteso e convenuto che le Banca1 avrà facoltà di modificare e integrare unilateralmente le previsioni del Contratto Originario relativo alla Linea per Export/Fidejussioni, al fine di coordinarne l’operatività con quanto previsto dal Piano 202………tris e dal presente Accordo e quindi permettere alla Società di adempiere regolarmente alle obbligazioni di cui ai precedenti Paragrafo 4.1 (Rimborso dell’Esposizione Banche BT), 5.2 (Condizioni Economiche dell’Esposizione ISP per Fidejussioni) e 5.3 (Fidejussioni Non Escusse).
Articolo 6 NUOVA LINEA PLAFOND CARTE
BANCA2 e la Società con la sottoscrizione del presente Accordo risolvono consensualmente la Nuova Linea Plafond Carte e dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente con riferimento agli importi tempo per tempo accordati e utilizzati a valere su tale linea di credito.
Articolo 7 NUOVA FINANZA
7.1. CONCESSIONE DELLA NUOVA FINANZA
7.1.1. Quota di Partecipazione
In esecuzione del Piano 202………tris, subordinatamente (i) alla circostanza che non sussistano Eventi Rilevanti o eventi in grado di determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo e (ii) all’integrale rimborso dell’Esposizione Banche BT e della I Tranche Fidejussione, le Banche si impegnano ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 99 CCII a concedere linee per cassa non rotative generiche (la “Nuova Finanza”) per l’importo massimo di Euro ……… (……… milioni e cinquecentomila/00) (l’“Importo Massimo”) suddiviso tra le Banche secondo le quote di partecipazione di cui all’Allegato 7.1.1 (Nuova Finanza) (la “Quota di Partecipazione”).
7.1.2. Assenza di solidarietà
L’impegno relativo alla concessione della Nuova Finanza sarà assunto da ciascuna Banca Finanziatrice senza vincolo di solidarietà e secondo la rispettiva Quota di Partecipazione. In caso di mancata concessione o messa a disposizione della Nuova Finanza da parte di una Banca Finanziatrice, l’altra Banca non sarà tenuta a mettere a disposizione la Quota di Partecipazione della Nuova Finanza eventualmente non concessa e/o messa a disposizione, né sarà in alcun modo responsabile di tale mancata concessione.
7.1.3. Scopo della Nuova Finanza
La Società si obbliga ad utilizzare la Nuova Finanza nei limiti dell’Importo Massimo, per l’adempimento agli obblighi assunti con gli Accordi Fornitori Industriali e con gli Altri Accordi.
7.1.4. Valuta dell’erogazione
La Nuova Finanza sarà concessa in Euro, restando inteso che l’erogazione potrà avvenire con valuta anche diversa dall’Euro ove vi fosse accordo tra la Società e la Banca interessata.
7.1.5. Atti confermativi
Ai fini della concessione della Nuova Finanza, Società si obbliga, ove sia richiesto anche singolarmente, dalle Banche, ed entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, a sottoscrivere in via bilaterale la modulistica interna ritenuta necessaria a insindacabile giudizio di ciascuna Banca, la quale dovrà essere conforme all’Accordo, al Piano 202………ter e riportare le condizioni di cui al successivo Paragrafo 7.1.6 (Condizioni economiche della Nuova Finanza).
7.1.6. Condizioni economiche della Nuova Finanza
La Nuova Finanza sarà regolata nei seguenti termini e condizioni:
(i) utilizzi sulla Nuova Finanza:
(a) a partire dalla seconda a verificarsi tra la Data di Rimborso dell’Esposizione Banche BT e la Data di Rimborso I Tranche Fidejussione, Società potrà utilizzare integralmente la Quota di Partecipazione alla Nuova Finanza di BANCA2 e potrà utilizzare la Quota di Partecipazione alla Nuova Finanza di Banca1 nei limiti dell’importo di euro ……… (……… milioni e cinquantaduemila/00). Il restante importo accordato da Banca1 pari ad euro ……… (………/00) potrà essere utilizzato dalla Società solo a seguito del rimborso totale o parziale della Esposizione ISP per Fidejussioni non ancora rimborsata alla Data di Rimborso I Tranche Fidejussione per importi crescenti proporzionali rispetto a quanto tempo per tempo rimborsato dalla Società.
(b) ogni utilizzo della Nuova Finanza potrà avvenire solo previo invio da parte della Società alla Banca interessata di una richiesta formale che indichi la destinazione di utilizzo delle somme richieste. La Banca destinataria dalla richiesta potrà respingere ogni richiesta di utilizzo della Nuova Finanza nel caso in cui l’Agente rilevi che detta richiesta è stata avanzata per scopi diversi da quelli indicati al precedente Paragrafo 7.1.3 (Scopo della Nuova Finanza);
(c) Società si obbliga a rispettare, compatibilmente con l’operatività dell’impresa, la sostanziale proporzionalità degli utilizzi sulla Nuova Finanza, avuto riguardo alla Quota di Partecipazione di ciascuna Banca.
(d) al fine di assicurare l’utilizzo della Nuova Finanza in conformità a quanto previsto al Paragrafo 7.1.6(i)(c) che precede, l’Agente effettuerà le relative verifiche su base trimestrale ed avrà facoltà di chiedere ad Società (che sarà tenuta a fornire entro 15 (quindici) giorni lavorativi) idonea documentazione a supporto delle relative verifiche. Qualora l’Agente riscontri il mancato rispetto di quanto previsto al Paragrafo 7.1.6(i)(c), potrà impartire per iscritto a Società idonee istruzioni al fine di riequilibrare gli utilizzi tra le Banche, nel rispetto delle necessità operative dell’impresa e Società sarà tenuta a rispettare tali istruzioni. L’inadempimento a tale obbligo determinerà un Evento Rilevante;
(ii) interessi sulla Nuova Finanza:
(a) maturazione interessi su base trimestrale;
(b) tasso di interesse pari a 350 basis points (3,5%) su base annua;
(c) altri oneri: come da condizioni generali applicate da ciascuna Banca Finanziatrice,
resta inteso che le Banche (anche con comunicazione scritta ex art. 118 t.u.b.) potranno adattare tali condizioni ad eventuali norme di legge nel frattempo intervenute.
(iii) rimborso della Nuova Finanza:
(a) La Società si impegna a rimborsare gli interessi di cui al precedente romanino (ii) alle relative scadenze e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120 t.u.b.
(b) La Società si impegna a rimborsare la Nuova Finanza a partire dal 31.12.202……… ed entro il 31.12.202………, secondo quanto previsto dal piano di rimborso della Nuova Finanza di cui all’Allegato “7.1.6(iii)(b)” (Piano di Rimborso della Nuova Finanza) (il “Piano di Rimborso della Nuova Finanza”).
(c) Resta inteso tra le Parti che, a seguito di ciascun rimborso previsto dal Piano di Rimborso della Nuova Finanza, l’importo accordato della Nuova Finanza sarà ridotto di un importo pari all’importo tempo per tempo rimborsato e dunque non sarà utilizzabile oltre il limite del nuovo importo massimo accordato.
7.2. DISPOSIZIONI COMUNI ALLA NUOVA FINANZA
7.2.1. Facoltà di sospensione degli utilizzi sulla Nuova Finanza
Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 16 (Eventi Rilevanti - decadenza dal beneficio del termine - recesso - risoluzione - clausola risolutiva espressa), è fatta salva la facoltà delle Banche di sospendere in qualsiasi momento, anche ai sensi dell’art. 1461 c.c., gli utilizzi sulla Nuova Finanza al ricorrere anche di una sola delle seguenti ipotesi:
(i) il verificarsi di un Evento Rilevante ai sensi del Paragrafo 16.1 (Eventi Rilevanti) non sanato negli eventuali termini di sanatoria previsti dal medesimo Paragrafo e di cui ciascuna Banca possa essere venuta a conoscenza anche da parte di terzi;
(ii) vi siano sconfini e/o utilizzi extrafido e/o altre fattispecie tali da legittimare la sospensione della prestazione anche in relazione a quanto previsto dalla modulistica interna di ciascuna Banca sottoscritta dalla Società ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 7.1.5 (Atti confermativi) e/o dagli artt. 1460 e 1461 c.c.;
(iii) la Nuova Finanza sia stata utilizza per scopi diversi da quelli indicati al Paragrafo 7.1.3 (Scopo della Nuova Finanza);
(iv) il mancato rispetto da parte della Società di quanto previsto al precedente Paragrafo 7.1.6(i)(c) e delle relative istruzioni impartite dall’Agente ai sensi del Paragrafo 7.1.6(i)(d).
7.2.2. Durata della Nuova Finanza
Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 16 (Eventi Rilevanti - decadenza dal beneficio del termine - recesso - risoluzione - clausola risolutiva espressa), la Nuova Finanza si intende messa a disposizione sino al 31 dicembre 2021 e sarà automaticamente rinnovata, anno per anno, sino al 31 dicembre 2024 (il “Periodo di Disponibilità”) alle seguenti condizioni:
i. siano rispettati i Parametri Finanziari;
ii. le linee della Nuova Finanza non siano state sospese ai sensi del precedente Paragrafo 7.2.1 (Facoltà di sospensioni degli utilizzi sulla Nuova Finanza);
iii. sia stato rispettato il vincolo di destinazione di cui al precedente Paragrafo 7.1.3 (Scopo della Nuova Finanza);
iv. sia stata rispettata la disciplina di rimborso della Nuova Finanza di cui al precedente Paragrafo 7.1.6(iii);
v. sia stata rispettata la proporzionalità di utilizzi secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 7.1.6(i)(c).
Resta inteso tra le Parti che, fermo quanto previsto dal Paragrafo 16.2 (Rimedi in caso di Evento Rilevante), al termine del Periodo di Disponibilità cesserà l’impegno di cui al Paragrafo 7.1.1 e la Nuova Finanza si intenderà scaduta. Le Banche, dunque, potranno esercitare i diritti loro spettanti in base all’Accordo (ivi incluso il diritto al pagamento degli importi scaduti ed esigibili e non ancora corrisposti).
Articolo 8 GARANZIE
8.1. CONFERMA DEL PEGNO SU AZIONI
8.1.1. Il Socio Unico si impegna nei confronti delle Banche a riconoscere e a confermare il Pegno su Azioni e per l’effetto a sottoscrivere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Omologa, l’atto ricognitivo del Pegno su Azioni nella medesima forma in cui esso è stato costituito e di contenuto analogo a quello di cui all’Allegato “8.1.1” (Atto Ricognitivo del Pegno su Azioni) (l’“Atto Ricognitivo di Pegno su Azioni”) senza che lo stesso abbia effetto novativo.
8.1.2. Il Socio Unico si impegna nei confronti delle Banche a (i) richiedere entro 3 (tre) giorni dalla stipula dell’Atto Ricognitivo di Pegno su Azioni l’annotazione dello stesso; e (ii) a trasmettere alle Banche copia della richiesta di annotazione entro 3 (tre) giorni dalla stessa e, non appena disponibile, copia autentica dell’estratto del libro soci dal quale risulti detta annotazione.
8.2. CONFERMA DELLE IPOTECHE
Società, anche ai sensi dell’articolo 1381 codice civile, conferma tutte le ipoteche così come analiticamente dettagliate nell’Allegato “8.2” (Ipoteche) (le “Ipoteche”) restando inteso che le Banche titolari delle Ipoteche si impegnano a non escuterle sino alla Data di Cessazione, fatti salvi i casi di cui ai Paragrafi 16.2 (Rimedi in caso di Evento Rilevante) e fermo restando quanto previsto nel Paragrafo 8.3 (Atti Ricognitivi delle Ipoteche).
8.3. ATTI RICOGNITIVI DELLE IPOTECHE
8.3.1. Con riferimento al riscadenzamento dell’Esposizione Banche MLT di cui al precedente Paragrafo 3.1 (Riscadenzamento dell’Esposizione Banche MLT) e alle modifiche della disciplina di rimborso della Linea Autoliquidante Ponte di cui al Paragrafo 4.1 (Rimborso dell’Esposizione Banche BT), la Società si impegna a
i. stipulare a sue spese, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Omologa, con Banca1 e BANCA2, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, gli atti ricognitivi delle Ipoteche secondo un modello sostanzialmente conforme all’Allegato “8.3.1” (Modello di atto ricognitivo di Ipoteca) (gli “Atti Ricognitivi delle Ipoteche”, ferma la facoltà per ciascuna Banca di utilizzare in alternativa la propria modulistica interna, opportunamente integrata per rispettare quanto previsto nel Piano 202………tris e dunque nell’Accordo;
ii. procurare la richiesta di annotazione a margine delle rispettive iscrizioni ipotecarie degli atti di cui al punto (i) da parte di un Notaio o di altro pubblico ufficiale munito degli occorrenti poteri presso il conservatore dei registri immobiliari, nel più breve tempo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla stipula del rispettivo atto ricognitivo, nonché a trasmettere copia di tale richiesta di annotazione all’Agente (che a sua volta la inoltrerà a Banca1 e/o BANCA2) nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi.
8.4. CONFERMA DELLE GARANZIE DELLA SOCIETÀ
8.4.1. La Società espressamente e con esclusione di qualsiasi efficacia novativa, conferma che il Privilegio Speciale, il Pegno Conto e la Cessione rilasciati prima d’ora in favore delle Banche a garanzia dei Finanziamenti MLT, la Linea Autoliquidante Ponte, e la Linea di Credito per Cassa sono esistenti, validi ed efficaci e tali permarranno sino alla Data di Cessazione e a tal fine si impegna sottoscrivere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Omologa, gli atti ricognitivi sostanzialmente conformi ai modelli di cui all’Allegato “8.4.1” (Atti Ricognitivi delle Garanzie della Società) (gli “Atti Ricognitivi delle Garanzie della Società”), ferma la facoltà per le Banche di utilizzare la propria modulistica interna nei contenuti conforme all’Accordo e dunque opportunamente integrata per rispettare quanto previsto nel Piano 202………ter e nell’Accordo.
8.4.2. La Società si impegna altresì, a semplice richiesta delle Banche a (i) richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula dell’atto ricognitivo del Privilegio Speciale, l’annotazione dell’atto ricognitivo del Privilegio Speciale (ii) a trasmettere entro 3 (tre) giorni alle Banche copia della richiesta di annotazione.
Articolo 9 DISMISSIONI IMMOBILI
9.1. DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI NON STRATEGICI
9.1.1. La Società si impegna a procedere alla Dismissione degli Immobili non Strategici entro e non oltre la Data di Cessazione, obbligandosi a destinare i Proventi Netti di Dismissione al pagamento della Esposizione Banche MLT secondo l’Ordine di Priorità dei Pagamenti.
9.1.2. Le Parti concordano che il prezzo di Dismissione dei singoli Immobili non Strategici non potrà essere inferiore ai valori indicati nell’Allegato “9.1.2” (Valori di Dismissione Immobili non Strategici) (i “Valori di Dismissione Immobili”) fatto salvo quanto previsto ai successivi Paragrafi 9.1.3 e 9.1.4.
9.1.3. Resta ferma la possibilità per la Società di richiedere alle Banche, per il tramite dell’Agente, la modifica dei Valori di Dismissione Immobili a fronte della presentazione di una perizia redatta da esperto indipendente di primario standing e di gradimento delle Banche che attesti la sopravvenuta incongruità dei Valori di Dismissione Immobili rispetto alle mutate circostanze di mercato, richiesta che non potrà essere irragionevolmente essere negata.
9.1.4. Qualora la Società riceva una offerta che preveda il pagamento di un prezzo inferiore rispetto al Valore di Dismissione Immobili, Società dovrà inviare alle Banche un’apposita comunicazione scritta (la “Comunicazione”), che evidenzi: (i) l’identità dell’offerente, (ii) il prezzo offerto, (iii) le altre condizioni economiche, (iv) la tempistica per il perfezionamento dell’acquisto e per il pagamento del prezzo. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione, le Banche - tenuto conto in buona fede delle prospettive di rimborso della loro esposizione - potranno autorizzare la Società a accettare l’offerta ovvero a continuare le trattative. Resta espressamente inteso e convenuto che qualora entro 45 (quaranticinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di Società alle Banche, non dovesse pervenire il consenso espresso di queste ultime in ordine alla richiesta di autorizzazione alla Dismissione dell’Immobile non Strategico, la vendita non s’intenderà autorizzata.
9.2. MANDATO A VENDERE
9.2.1. Al fine di realizzare le Dismissioni degli Immobili non Strategici, la Società si impegna a conferire entro 30 (trenta) giorni successivi dalla Data di Omologa, un mandato in esclusiva senza rappresentanza anche nell’interesse delle Banche a vendere gli Immobili non Strategici, alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un prezzo non inferiore al Valore di Dismissione Immobili, secondo un testo contrattuale sostanzialmente conforme alla bozza di cui all’Allegato “9.2.1” (Bozza Mandato a Vendere) (il “Mandato a Vendere”) ad un operatore del settore di primario standing e di gradimento delle Banche, che dovrà essere espresso per iscritto e con riconoscimento di una commissione al mandatario non superiore al 3% (tre per cento) del prezzo di vendita.
9.2.2. Società si impegna a non revocare, in assenza di giusta causa, il Mandato a Vendere e ad adempiere regolarmente tutte le proprie obbligazioni ivi previste, salvo il consenso delle Banche, che non dovrà essere irragionevolmente negato.
9.2.3. Ove dal Rendiconto Trattative emerga che nei 12 (dodici) mesi successivi all’efficacia del Mandato a Vendere ovvero all’ultimo Rendiconto Trattative di ogni anno nessuna offerta vincolante è stata presentata e nessuna trattativa è stata avviata per la Dismissione degli immobili non Strategici, la Società dovrà, su richiesta delle Banche, revocare il Mandato a Vendere concedendo al Mandatario un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. In tale caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione del Mandato a Vendere, la Società si obbliga a conferire, anche nell’interesse delle Banche, un nuovo mandato senza rappresentanza ad altro operatore del settore di primario standing e di gradimento delle Banche. In caso di contrasto sul nominativo, l’operatore ovvero gli operatori verranno nominati dalla Società su indicazione delle Banche.
Articolo 10 OPERAZIONE STRAORDINARIA
10.1. MANDATO OPERAZIONE STRAORDINARIA
10.1.1. La Società in data 20.6.202……… ha conferito all’Advisor il mandato con rappresentanza di cui all’Allegato “10.1.1” (Mandato Operazione Straordinaria) (il “Mandato Operazione Straordinaria”) avente ad oggetto, inter alia, la ricerca di un partner finanziario o industriale (il “Nuovo Investitore”) interessato al perfezionamento dell’Operazione Straordinaria.
10.1.2. In esecuzione del Piano 202………tris, la Società e il Socio Unico, in proprio e anche promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c. per conto dei Soci ………, si obbligano nei confronti delle Banche a far sì che il Mandato Operazione Straordinaria, entro 20 (venti) giorni dalla Data di Omologa sia confermato e integrato affinché:
(i) preveda l’irrevocabilità del Mandato Operazione Straordinaria e sia conferito in esclusiva all’Advisor anche nell’interesse delle Banche ai sensi dell’art. 1723 c.c.;
(ii) preveda un compenso compatibile con il Piano 202………tris;
(iii) duri sino alla Data di Cessazione;
(iv) sia ratificato dal Socio ………, per quanto di competenza di quest’ultimo;
(v) l’ingresso del Nuovo Investitore sia finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale della Società migliorando le prospettive di compimento del risanamento in corso, fermo restando che:
(a) il Nuovo Investitore dovrà essere dotato di primario standing reputazionale ed avere solidità finanziaria e caratteristiche tali da non determinare un deterioramento del merito creditizio delle Società;
(b) ogni finanziamento che dovesse eventualmente essere accordato dal Nuovo Investitore dovrà essere infruttifero e postergato ai crediti vantati a qualunque titolo dalle Banche nei confronti delle Società;
(c) il Nuovo Investitore dovrà aderire all’Accordo.
10.2. OPERAZIONE STRAORDINARIA
10.2.1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 (Earn-Out) dell’Accordo 202……… e del Contratto di Compravendita SFP e restando inteso tra le Parti che la conclusione dell’Operazione Straordinaria potrà avvenire solo con l’esplicito consenso del Socio Unico ovvero dei Soci ………, qualora:
(a) l’Operazione Straordinaria preveda il trasferimento della proprietà del 100% (cento per cento) delle Azioni, ovvero delle quote rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale del Socio Unico, il Socio unico in proprio e per conto dei Soci ………, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., si impegna a negoziare in buona fede con le Banche la stipula di un accordo che preveda l’entità e le modalità del rimborso, attraverso l’utilizzo dei Proventi Netti Operazione Straordinaria, a valere sull’Esposizione Finanziaria esistente alla data di perfezionamento dell’Operazione Straordinaria medesima;
(b) qualora l’Operazione Straordinaria preveda il trasferimento dell’Azienda, la Società si impegna a rimborsare l’Esposizione Finanziaria esistente a quella data per un importo pari ai Proventi Netti Operazione Straordinaria al perfezionamento dell’Operazione Straordinaria medesima.
10.2.2. In ogni caso, qualsiasi Cambio di Controllo dovrà essere preventivamente autorizzato dalle Banche.
10.2.3. Su richiesta delle Banche, il Socio Unico e Società dovranno revocare il Mandato Operazione Straordinaria, concedendo all’Advisor un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, ove dal Rendiconto Trattative emerga che nei 18 (diciotto) mesi trascorsi a partire dalla data di efficacia del Mandato Operazione Straordinaria nessuna offerta (anche non vincolante) sia stata presentata e/o nessuna trattativa sia stata avviata.
10.2.4. In tale caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione del Mandato Operazione Straordinaria, la Società al fine di procedere alla sua sostituzione, dovrà presentare alle Banche una lista di almeno tre nominativi di primari operatori selezionati da parte della Società stessa tra operatori di primario standing. A fronte del ricevimento della predetta lista, le Banche si impegnano ad esprimere il proprio gradimento su ciascun candidato presente nella lista entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data della trasmissione della predetta lista. All’interno della lista dei soggetti che avranno ottenuto il gradimento scritto delle Banche, la Società selezionerà il mandatario in seguito ad una valutazione dell’adeguatezza del profilo professionale, della coerenza dei termini attuativi e del miglior favore dei corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell’incarico. In tale caso, il nuovo Mandato Operazione Straordinaria dovrà essere conferito entro 5 (cinque) giorni dall’espressione di gradimento delle Banche. Nel caso in cui nessun soggetto della lista presentata dalla Società fosse di gradimento delle Banche, la Società presenterà alle Banche una nuova lista di soggetti da sottoporre alla valutazione di gradimento delle Banche entro 7 (sette) giorni. In caso di mancata individuazione di un nuovo mandatario di gradimento delle Banche entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Mandato Operazione Straordinaria, il mandatario verrà nominato dalla Società su indicazione delle Banche.
Articolo 11 ULTERIORI IMPEGNI DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE AL PIANO
11.1. CONTO VINCOLATO
11.1.1. Società si impegna a mantenere acceso il Conto Vincolato sino alla Data di Cessazione e a farvi confluire i Proventi Netti di Dismissione, i Proventi Netti Operazione Straordinaria e i Proventi Ulteriori.
11.1.2. Fermo restando quanto previsto ai successivi Paragrafi 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3, il Conto Vincolato non potrà essere movimentato se non per effettuare i rimborsi dell’Esposizione Finanziaria e della Nuova Finanza anche a titolo di Rimborso Anticipato Obbligatorio e/o di Rimborso Anticipato Facoltativo.
11.1.3. La Società sin d’ora si obbliga a trasmettere all’Agente l’estratto contro trimestrale del Conto Vincolato, secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 14.19.1(iii).
11.2. OBSERVER
11.2.1. Con riferimento agli obblighi di informativa di cui al Paragrafo 14.19 (Oneri informativi e documentali), la Società si impegna a confermare ed estendere il mandato irrevocabile all’Observer anche nell’interesse delle Banche affinché egli possa:
i. partecipare a tutti i consigli di amministrazione con diritto di intervento finalizzato alla comprensione dei temi all’ordine del giorno e loro eventuale approfondimento, senza diritto di voto;
ii. partecipare agli incontri decisionali in sede di consiglio di amministrazione, per la formazione del Budget annuale o in occasione dell’approvazione di eventuali nuovi business plan o di presa in esame e relativa valutazione di situazioni derivanti da qualsiasi Evento Rilevante o Evento Rilevante Potenziale;
iii. richiedere, per motivate ragioni di comprensione dell’andamento del business documentazione, incontri col management, accordandosi con l’amministratore delegato in merito a tempistiche e modalità; e
iv. controfirmare i rapporti periodici indirizzati alle Banche emessi dall’amministratore delegato ai sensi del Paragrafo 14.19.1(iii)(c), potendo, se necessario completarli con proprie osservazioni.
11.2.2. La Società non potrà revocare l’incarico conferito all’Observer se non con il preventivo assenso scritto delle Banche all’unanimità. Qualora per qualunque motivo si renda necessaria la nomina di un nuovo Observer, la Società si impegna a conferire entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, l’incarico al nuovo Observer. In tale caso, l’incarico di Observer dovrà essere conferito a soggetto di primario standing e di gradimento delle Banche. In caso di contrasto sul nominativo, che sarà comunicato dalla Società alle Banche per il tramite dell’Agente, l’Observer verrà nominato dalla Società su indicazione delle Banche.
11.3. RAPPORTI TRA SOCIETÀ ED IL SOCIO UNICO.
11.3.1. Fermo quanto previsto ai successivi Paragrafi 18.1, 18.2 e 18.3, al fine di realizzare il Piano 202………tris, ………, con la sottoscrizione dell’Accordo, rinuncia, anche nell’interesse delle Banche, al credito per Management Fees già maturato alla Data di Riferimento nei confronti della Società nonché alla maturazione di ogni ulteriore credito a titolo di Management Fees sino alla Data di Cessazione
11.3.2. Con la sottoscrizione dell’Accordo, Società rinuncia incondizionatamente e irrevocabilmente ad ogni pretesa, diritto, rivendicazione, azione e/o eccezione nei confronti del Socio Unico e dei Soci ………, in qualsiasi modo o a qualsivoglia titolo o ragione correlati o collegati, direttamente o indirettamente, all’operatività e/o alle attività di Società ed a qualsiasi rapporto pregresso tra Società e/o il Socio Unico e/o i Soci ………, ivi incluso ogni eventuale debito antecedente alla data dell’Accordo che il Socio Unico e/o i soci ……… possano avere a qualsivoglia titolo o ragione nei confronti di Società. Il Socio Unico accetta, anche per conto dei Soci ………, la suddetta incondizionata e irrevocabile rinuncia di Società.
Articolo 12 PAGAMENTI E RIMBORSI
12.1. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RIMBORSI E PAGAMENTI
In occasione di ogni pagamento effettuato dalla Società alle Banche previsto dall’Accordo e in esecuzione del Piano 202………ter, la Società, salvo quando espressamente consentito dall’Accordo o dal Piano 202………ter, dovrà:
(a) rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione;
(b) rispettare in esecuzione del Piano 202………ter il criterio di parità di trattamento tra le Banche, ferma restando la proporzionalità delle quote dell’esposizione di volta in volta rilevanti, anche in relazione alle obbligazioni di pagamento a scadere e fermo restando che non potranno essere adempiute obbligazioni di pagamento non scadute in presenza di scadenze inadempiute, per capitale e/o interessi;
(c) non imputare a capitale alcun pagamento ove, relativamente allo stesso credito, siano inadempiute obbligazioni di pagamento di interessi ed accessori;
(d) effettuare tutti i pagamenti in Euro;
(e) eseguire i pagamenti senza riserve o clausole di rivalsa che ne limitino la natura definitivamente solutoria, in favore, secondo quanto di ragione, di ciascuna Banca;
(f) in caso di rimborso anticipato imputare il pagamento alle rate aventi scadenza più lontana nel tempo, via via sino alle rate aventi scadenza più vicina.
12.2. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO
Fermo restando quanto previsto ai precedenti Paragrafi 9.1.1 e 10.2.1,
12.2.1. Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 12.2.2, nel caso in cui la Società ceda alcuno dei propri beni strumentali e le cessioni, complessivamente nel corso della durata del presente Accordo, generino proventi superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00) la Società dovrà rimborsare l’Esposizione Finanziaria secondo l’Ordine di Priorità dei Pagamenti per un ammontare complessivamente pari al 100% (cento per cento) dell’importo incassato dalla Società, al netto delle tasse e delle spese ragionevolmente sostenute in riferimento alla cessione (i “Proventi di Cessione Beni”) a condizione che:
(i) entro il termine di 4 (quattro) mesi dalla ricezione di tali somme non sia stato sottoscritto un contratto per l’acquisto di beni della stessa natura e di analoga qualità; o
(ii) entro il termine di 6 (sei) mesi dalla ricezione di tali somme le stesse non siano state utilizzate per l’acquisto di tali beni,
fermo restando che durante tali periodi i Proventi di Cessione Beni dovranno essere integralmente depositati sul Conto Vincolato.
Resta inteso che la Società sarà tenuta ad effettuare i rimborsi ai sensi del presente Paragrafo 12.2.1, nei limiti in cui ciò non sia vietato da norme di legge inderogabili.
12.2.2. Nel caso in cui la Società ceda un Ramo d’Azienda, la stessa dovrà destinare al rimborso dell’Esposizione Finanziaria secondo l’Ordine di Priorità dei Pagamenti l’importo incassato dalla Società, al netto delle tasse e delle spese ragionevolmente sostenute in riferimento alla cessione (i “Proventi di Cessione Ramo”). Resta inteso che:
(i) la Società sarà tenuta ad effettuare i rimborsi ai sensi del presente Paragrafo 12.2.2, nei limiti in cui ciò non sia vietato da norme di legge inderogabili e sempre che tali rimborsi risultino sostenibili nel rispetto dei Parametri Finanziari e delle previsioni del Piano 202………ter;
(ii) la Società potrà chiedere alle Banche il consenso, che non potrà essere irragionevolmente negato a destinare i Proventi di Cessione Ramo ad investimenti di carattere industriale finalizzati a efficientare il processo produttivo della Società o al supporto del capitale di funzionamento, nell’ottica di dare puntuale esecuzione al Piano 202………ter, fermo restando che la coerenza del suddetto investimento con le previsioni del Piano 202………ter dovrà essere confermata per iscritto dal Professionista.
12.2.3. Nel caso in cui la Società riceva a qualsiasi titolo indennizzi assicurativi in relazione alla perdita, distruzione, furto o danneggiamento di propri beni diversi da quelli gravati dalle Ipoteche la Società dovrà rimborsare l’Esposizione Finanziaria secondo l’Ordine di Priorità dei Pagamenti, per un ammontare complessivamente pari al 100% (cento per cento) dell’importo degli indennizzi assicurativi percepiti dalla Società (gli “Indennizzi Assicurativi Beni non Ipotecati”) salvo che tale importo sia utilizzato per riparare il danno da cui derivino tali indennizzi assicurativi ovvero per ricostituire o sostituire i beni della Società in relazione ai quali tali somme sono state ottenute, in ogni caso entro 6 (sei) mesi dall’incasso dei relativi importi sulla base di idonea documentazione inviata all’Agente, fermo restando che durante tale periodo gli Indennizzi Assicurativi Beni non Ipotecati dovranno essere integralmente depositati sul Conto Vincolato.
Resta inteso che la Società sarà tenuta ad effettuare i rimborsi ai sensi del presente Paragrafo 12.2.4, nei limiti in cui ciò non sia vietato da norme di legge inderogabili.
12.2.4. Nel caso in cui, a fronte del perimento integrale di uno o più cespiti oggetto di Ipoteche per obbligazioni nascenti dalla Documentazione Finanziaria, l’indennizzo eventualmente dovuto dalla compagnia assicuratrice non sia direttamente versato in favore della Banche titolari delle Ipoteche, la Società si obbliga a corrispondere alle Banche garantite a titolo di rimborso anticipato obbligatorio un importo pari al 100% (cento per cento) di qualsiasi indennizzo assicurativo (o di altra natura) percepito (nei limiti comunque dell’esposizione della Banche garantite esistente a tale data), al netto di qualsiasi onere, tassa, costo e spese ragionevoli o imposta indiretta (gli “Indennizzi Assicurativi Beni Ipotecati”), entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla data di ricezione e accredito di tale indennizzo fermo restando che gli Indennizzi Assicurativi Beni Ipotecati dovranno essere integralmente accreditati sul Conto Vincolato.
12.2.5. Nel caso in cui a ciascuna Data di Valutazione emerga dal Bilancio d’Esercizio approvato della Società un Eccesso di Cassa, Società dovrà fornire alle Banche entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Valutazione una dichiarazione dell’Observer che attesti l’Eccesso di Cassa indicandone il relativo ammontare. In tal caso la Società dovrà rimborsare l’Esposizione Finanziaria secondo l’Ordine di Priorità dei Pagamenti per un ammontare complessivamente pari al 100% (cento per cento) dell’Eccesso di Cassa entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla Data di Valutazione.
(i rimborsi disciplinati dai precedenti Paragrafi 9.1.1 e 10.2.1 nonché da 12.2.1 a 12.2.5 sono singolarmente definiti “Rimborso Anticipato Obbligatorio”).
12.2.6. Resta inteso che, in tutti i casi di Rimborso Anticipato Obbligatorio la quota di debito da rimborsarsi ai sensi dell’Accordo si intenderà scaduta ed esigibile trascorsi 6 mesi dalla data in cui è stato compiuto l’atto o si è verificato l’evento che ha determinato il rimborso anticipato, sempre che le somme ricevute ai sensi dei Paragrafi 12.2.1 e 12.2.3 non siano nel frattempo state impiegate per la sostituzione o riparazione dei beni ceduti/danneggiati/distrutti.
12.3. FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO
12.3.1. È facoltà della Società, ma non obbligo, rimborsare anticipatamente e senza penali qualunque importo dovuto ai sensi dell’Accordo nel rispetto dell’Ordine di Priorità dei Pagamenti e delle norme di cui al Paragrafo 12.1 (Disposizioni generali in materia di rimborsi e pagamenti) che precede, salvo che, secondo valutazione delle Banche da comunicare alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al successivo Paragrafo 12.3.2, risulti obiettivo che il rimborso anticipato inficia la regolare esecuzione del Piano 202………ter e/o determina violazione della parità di trattamento tra le Banche e/o tra gli altri creditori (il “Rimborso Anticipato Facoltativo”).
12.3.2. Nel caso di Rimborso Anticipato Facoltativo, la Società trasmetterà alle Banche una comunicazione specificando gli importi che intende rimborsare e un aggiornamento dei piani di rimborso delle esposizioni che, in virtù di pagamenti fatti ai sensi del presente Paragrafo, dovessero essere anticipatamente ridotte.
12.3.3. Resta inteso che in caso di Rimborso Anticipato Facoltativo dalla data in cui è stata inviata la comunicazione di cui al Paragrafo 12.3.2, la quota di debito che la Società comunicherà di volere rimborsare si intenderà scaduta ed esigibile a prescindere da qualsiasi comunicazione successiva, salvo che le Banche abbiano negato il Rimborso Anticipato Facoltativo ai sensi del precedente Paragrafo 12.3.1.
12.4. ORDINE DI PRIORITÀ DEI PAGAMENTI
Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 12.1 (Disposizioni generali in materia di rimborsi e pagamenti), nel caso di pagamento conseguente ad una delle circostanze previste nei Paragrafi 12.2 (Rimborso anticipato obbligatorio) e 12.3 (Facoltà di rimborso anticipato), la Società si impegna a far sì che sia rispettato il seguente ordine di priorità (l’“Ordine di Priorità dei Pagamenti”):
a. i Proventi Netti di Dismissione e i Proventi Netti Operazione Straordinaria di cui ai Paragrafi 9.1.1 e 10.2.1 saranno destinati al rimborso della Esposizione Banche MLT a valere proporzionalmente sulle Rate Finali MLT nella misura e con le modalità disciplinate dai medesimi Paragrafi 9.1.1. e 10.2.1;
b. i Proventi di Cessione Beni di cui al Paragrafo 12.2.1 e i Proventi di Cessione Ramo di cui al Paragrafo 12.2.2 saranno integralmente destinati al rimborso della Nuova Finanza;
c. i proventi rivenienti dagli Indennizzi Assicurativi Beni non Ipotecati di cui al Paragrafo 12.2.3 saranno integralmente destinati al rimborso della Nuova Finanza;
d. nell’ipotesi di rimborso anticipato facoltativo, i relativi importi rimborsati andranno dapprima a ridurre proporzionalmente l’ammontare delle Rate Finali MLT;
e. dopo l’integrale estinzione del debito di cui al punto (d) che precede e/o nel caso di eccedenza dopo il rimborso di cui ai punti (a) (b) e (c) che precedono, i rimborsi saranno ripartiti tra le Banche pro quota e pari passu in base all’Esposizione Finanziaria esistente a quella data secondo i criteri di cui al precedente Paragrafo 12.1 (Disposizioni generali in materia di rimborsi e pagamenti), l’eventuale eccedenza sarà destinata a rimborso della Nuova Finanza ancora oggetto di utilizzo a quella stessa data, con imputazione a norma degli articolo 1193, secondo comma e 1194 Codice Civile.
12.5. ASSUNZIONE DI DEBITI
Fatto salvo quanto previsto a Piano 202………ter e nell’Accordo, nel caso in cui il Socio Unico e/o parti correlate a Società a qualsivoglia titolo intendano, per qualsivoglia motivo, assumere a proprio carico debiti della Società relativi all’Esposizione Finanziaria e provvedere al relativo pagamento, il diritto di rivalsa che sorgerà in capo ad essi s’intenderà comunque postergato all’integrale soddisfazione dei crediti delle Banche ai sensi dell’Accordo, indipendentemente dal rango dei crediti oggetto di pagamento.
12.6. PAGAMENTI DI TERZI
Le Banche si riservano di rifiutare pagamenti da terzi in nome proprio per conto della Società e relativi all’Esposizione Finanziaria, qualora da tali pagamenti possano derivare diritti di surroga a favore di chi intendesse disporli, salvo che tali terzi dichiarino espressamente e per iscritto di subordinare irrevocabilmente le loro ragioni creditorie a quelle delle Banche.
12.7. DIVIETO DI PAGAMENTI PREFERENZIALI
Fatto salvo quanto eventualmente previsto dal Piano 202………ter e dall’Accordo e fatti salvi i diritti rinvenienti dalle cause legittime di prelazione, in nessun caso potranno essere eseguiti pagamenti a favore delle Banche in costanza e pregiudizio di altri debiti scaduti poziori o in pari grado rispetto ai crediti delle Banche di cui debba essere effettuato o si voglia effettuare il pagamento, o comunque ove tale pagamento costituisca violazione del principio di parità di trattamento dei creditori della Società, con l’Banca1 che tutti i pagamenti in favore delle Banche dovranno essere disposti dalla Società nell’osservanza del principio di parità di trattamento tra di esse e di proporzionalità in base all’esposizione di volta in volta rilevante.
12.8. DIVIETO DI OPPORRE ECCEZIONI
L’obbligo della Società di pagare alle date stabilite le somme dovute a titolo di rimborso del capitale, interessi o a qualsiasi altro titolo e, più in generale, l’adempimento di qualsiasi obbligo di cui all’Accordo, non potranno essere sospesi o ritardati neanche in caso di contestazione, sollevata da Società e/o da terzi anche se giudiziale. Ogni eccezione, ivi compresa quella di compensazione, potrà essere fatta valere solo successivamente al pagamento.
12.9. INTERESSI DI MORA
12.9.1. Fermi restando i limiti di cui agli artt. 1224 e 1283 c.c. e fatte salve le disposizioni della Delibera CICR 3.8.2016, in quanto applicabile e come eventualmente modificata o sostituita, nel caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto dalla Società alle Banche in base all’Accordo per capitale, interessi o ad altro titolo, la Società sarà tenuta alla corresponsione, in favore delle Banche nei cui confronti tale ritardo si è verificato e a decorrere dal giorno di scadenza di ciascun pagamento rimasto insoluto, di interessi di mora ad un tasso annuo pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile maggiorato di ulteriori 200 basis points (2%) (l’“Interesse di Mora”), per tutto il periodo intercorrente tra la data di scadenza inadempiuta e l’effettivo pagamento.
12.9.2. L’obbligo di pagamento dell’Interesse di Mora decorre, senza necessità di costituzione in mora della Società, dalla data di scadenza di un termine senza che la corrispondente obbligazione di pagamento sia stata onorata, sino alla data dell’effettivo pagamento e senza alcuna capitalizzazione periodica.
12.9.3. Il pagamento dell’Interesse di Mora non preclude l’esercizio delle facoltà di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e recesso previste dall’Accordo in caso di Evento Rilevante.
12.10. USURA
Qualora qualunque tasso di interesse corrispettivo o di mora come determinato ai sensi dell’Accordo integrasse una violazione di quanto disposto dalla l. 7.3.1996, n. 108 e successive modifiche, o di qualunque altra legge che disciplini la materia con carattere imperativo, il tasso di interesse in questione sarà automaticamente adeguato al limite massimo consentito dalla legge, con prevalenza rispetto a qualsivoglia diversa disposizione dell’Accordo, dei Contratti Originari (per come tempo per tempo modificati o integrati), o comunicazione di qualunque delle Banche, da intendersi priva di efficacia.
12.11. CREDITORI NON ADERENTI
Ai fini del rispetto del Piano 202………ter e delle norme di legge ad esso applicabili, la Società si impegna a provvedere al pagamento dei Creditori Non Aderenti nei termini di legge, ovvero:
(i) entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del Decreto di Omologa, in caso di crediti già scaduti a quella data;
(ii) entro 120 (centoventi) giorni dalla relativa scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data della pubblicazione del Decreto di Omologa.
12.12. DEBITI SCADUTI DEI TERZI
Ove la Società, nel caso in cui sia tenuta ad effettuare un Rimborso Anticipato Obbligatorio e/o facoltativo ai sensi di quanto previsto dai Paragrafi 12.2 (Rimborso anticipato obbligatorio), 12.3 (Facoltà di rimborso anticipato facoltativo), fornisca alle Banche una dichiarazione dell’Observer che attesti l’esistenza di debiti (non assunti in spregio alla par condicio e diversi da quelli verso le Banche) sorti successivamente alla Data di Stipula, scaduti ed esigibili da oltre 30 (trenta) giorni, non contestati in buona fede da parte della Società e contratti esclusivamente per le necessità operative della Società ed altresì attesti che detti debiti verso terzi non possono essere altrimenti soddisfatti per una temporanea illiquidità, le somme da rimborsare dovranno essere utilizzate nel seguente ordine di priorità:
(a) per il pagamento dei debiti scaduti ed esigibili assistiti da privilegi o garanzie reali (queste ultime, in quanto sorte per legge o costituite non in violazione dell’Accordo) di cui sia stata fornita evidenza scritta alle Banche;
(b) per il pagamento proporzionale dell’Esposizione Finanziaria secondo l’Ordine di Priorità dei Pagamenti e dei Debiti Scaduti dei Terzi ai quali la Società non sia riuscita diversamente a far fronte, al netto di quelli assistiti da privilegi o garanzie reali di cui al precedente caso sub (a).
Articolo 13 DICHIARAZIONI E GARANZIE
13.1. DICHIARAZIONI E GARANZIE
Società rende alle Banche le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo e prende atto che le Banche sottoscrivono l’Accordo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere, corrette, complete, non fuorvianti ed accurate in ogni aspetto rilevante alla Data di Stipula (salvo per quelle per le quali sia espressamente prevista una diversa data di riferimento) ed abbiano efficacia ultra-attiva secondo quanto previsto al Paragrafo 13.19 (Effettività delle dichiarazioni e garanzie).
13.2. STATUS
13.2.1. Società è debitamente costituita e validamente esistente ai sensi del diritto italiano.
13.2.2. L’assetto partecipativo di Società è rappresentato alla Data di Stipula dalla tabella riportata all’Allegato “13.2.2” (Assetto partecipativo).
13.2.3. Società ha la capacità di disporre dei propri beni e di svolgere la propria attività.
13.2.4. Società è validamente in possesso di tutte le autorizzazioni di qualsiasi genere necessarie o comunque funzionali all’esercizio della rispettiva attività.
13.2.5. Società non è in stato di insolvenza, né è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale o comunque ostativa della capacità di liberamente disporre dei propri diritti ed interessi, fatta salva la procedura introdotta con ricorso ex art. 44, c. 1, CCII, in data ………
13.2.6. Non è stata adottata alcuna delibera per lo scioglimento e/o la liquidazione ovvero per la dichiarazione di liquidazione giudiziale o ammissione a una Procedura Concorsuale da parte di Società, né è stata convocata un’assemblea avente ad ordine del giorno uno di tali eventi fatta salva la delibera relativa alla procedura fatta introdotta con ricorso ex art. 44, c. 1, CCII, in data ………
13.2.7. Né gli statuti, né gli atti costitutivi, né altri documenti societari, ivi incluse le delibere adottate da qualunque organo sociale di Società, contengono alcuna previsione che possa incidere negativamente sulla validità ed efficacia della Documentazione Finanziaria e/o degli atti, dei contratti e dei documenti presupposti, correlati e conseguenti.
13.3. OBBLIGATORIETÀ, POTERI ED ASSENZA DI SITUAZIONI INCOMPATIBILI
13.3.1. L’Accordo di Ristrutturazione, gli atti, i contratti e i documenti presupposti, correlati e conseguenti costituiscono per Società fonti di obbligazioni vincolanti, legittime, valide ed eseguibili in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
13.3.2. Società è dotata di ogni potere ed autorità necessaria per stipulare l’Accordo di Ristrutturazione e per adempiere le conseguenti obbligazioni.
13.3.3. Gli organi sociali di Società hanno validamente adottato, in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale e dalla legislazione applicabile, tutte le delibere e gli altri provvedimenti necessari o comunque opportuni in relazione all’approvazione, conclusione ed esecuzione dell’Accordo e del Piano 202………ter, nonché di ogni obbligo, impegno ed obbligazione ivi stabiliti.
13.3.4. La conclusione e l’esecuzione da parte di Società del Piano 202………ter, dell’Accordo, nonché degli atti, contratti e documenti presupposti, correlati e conseguenti non viola:
(a) alcuna previsione di legge, regolamento o provvedimento ad esse applicabile, ivi inclusi eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali cui esse siano soggette;
(b) alcun accordo vincolante con alcuna terza parte.
13.4. PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DEI CESPITI
Società ha la piena ed esclusiva proprietà di tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, quali risultanti dai rispettivi Bilanci di Esercizio (ad eccezione dei beni detenuti a titolo di locazione, comodato et similia), liberi da qualunque Vincolo, fatta eccezione per i Vincoli Ammessi.
13.5. CONTROVERSIE E PROCEDIMENTI
Società conferma che (i) nessun giudizio (nemmeno arbitrale o di natura monitoria o cautelare) o procedimento amministrativo (ivi inclusi quelli relativi ad imposte e contributi) dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ad arbitri, o ad altre autorità o istituzioni, che, ove deciso in senso avverso, sarebbe tale da determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo, è stato avviato o minacciato per iscritto; e che (ii) alla Data di Stipula sono pendenti i contenziosi di cui all’Allegato “13.5” (Contenziosi e procedimenti pendenti).
13.6. OSSERVANZA DELLA LEGGE
Società ha operato ed opera nel sostanziale rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili ad esse ed ai loro beni, ivi compresi quelli dettati in materia fiscale, tributaria, previdenziale, lavoristica, commerciale, ambientale, ed eventuali violazioni in cui essa sia incorsa o possa essere incorsa non sono tali da poter causare un Effetto Pregiudizievole Significativo.
13.7. NORMATIVA LAVORISTICA E PREVIDENZIALE
Società:
(a) ha rispettato e rispetta tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro subordinato, parasubordinato e/o relative a rapporti di agenzia, ha applicato i contratti collettivi e/o aziendali applicabili, ha appostato correttamente in bilancio le somme relative al trattamento di fine rapporto di lavoro,
(b) ha rispettato e rispetta la normativa prevista in tema di disciplina contributiva e previdenziale obbligatoria nonché in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e
(c) ha effettuato ed effettua regolarmente tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi assistenziali e previdenziali ed alle ritenute di legge;
ed eventuali violazioni in cui esse siano incorse o possano essere incorse non sono tali da poter causare un Effetto Pregiudizievole Significativo.
13.8. BILANCI DI ESERCIZIO
I Bilanci di Esercizio sono e sono stati redatti in conformità alla legge e ai Principi Contabili e, in tali limiti, forniscono un quadro veritiero e corretto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Società alla data in cui sono stati predisposti.
13.9. VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI
Tutti i dati e le informazioni forniti da Società al Professionista ed alle Banche ai fini del Piano 202………ter e dell’Accordo, ivi incluso quanto oggetto delle Premesse, sono completi, veritieri e corretti.
13.10. PARI PASSU
Gli obblighi di Società verso le Banche derivanti dall’Accordo non sono postergati ad altri obblighi per operazioni della stessa natura assunti da Società, fatte salve le ragioni di credito assistite da cause legittime di prelazione.
13.11. ASSENZA DI DEBITI ULTERIORI E GARANZIE
Fermo quanto previsto e menzionato nell’Accordo, non esistono alla Data di Stipula altri debiti scaduti e/o garanzie di Società, come previsti dal Piano 202………ter, che non siano rimborsabili con il Piano 202………ter o il cui rimborso non sia previsto dal Piano 202………ter medesimo.
13.12. LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI
Tutti i libri sociali e le scritture contabili di Società sono completi, corretti ed accurati in ogni aspetto rilevante e tutte le delibere ed azioni ivi riportate sono state condotte ed assunte nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili, dei Principi Contabili, dello statuto e dell’atto costitutivo.
13.13. ASSENZA DI EVENTI RILEVANTI O DI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI SIGNIFICATIVI
Alla Data di Stipula non è in essere alcun Evento Rilevante, né un evento che possa determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo, rispetto ai quali l’attuazione dell’Accordo non determini automatico ed immediato rimedio.
13.14. MUTAMENTI
Successivamente all’Asseverazione 202………bis non si è verificato alcun evento che modifichi sostanzialmente la veridicità dei dati aziendali posti a base del Piano 202………ter e/o i presupposti della sua fattibilità.
13.15. INESISTENZA DI VINCOLI
Società dichiara e garantisce di non avere rilasciato o costituito Vincoli fatta eccezione per i Vincoli Ammessi.
13.16. INDEBITAMENTO FINANZIARIO
Società dichiara che alla Data di Stipula non esiste altro Indebitamento Finanziario oltre l’Indebitamento Finanziario Consentito e l’esposizione verso i Creditori Non Aderenti.
13.17. LINEE DI FACTORING
Società dichiara che alla Data di Stipula dispone delle linee di credito per operazioni di factoring pro solvendo e/o pro soluto meglio dettagliate nell’Allegato “13.17” (Linee di Factoring dettagliate per Linea e per Istituto) (le “Linee di Factoring”).
13.18. FINANZIAMENTI DI TERZI
Salvo ove diversamente previsto nell’Accordo, le obbligazioni di rimborso eventualmente a carico di Società derivanti da finanziamenti concessi da terzi (diversi dalle Banche), dal Socio Unico o da parti correlate, e di cui a Piano 202………ter, sono integralmente postergate all’integrale rimborso dell’Esposizione Finanziaria.
13.19. EFFETTIVITÀ DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE
Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo si intenderanno ripetute da Società (i) alla Data di Efficacia; (ii) a ciascuna data in cui venga effettuato un rimborso in linea capitale ai sensi dell’Accordo, sia esso alla relativa scadenza o a qualunque titolo anticipato o posticipato.
Articolo 14 IMPEGNI ULTERIORI
14.1. STATUS
Società si impegna a fare quanto necessario al fine di: (i) ottenere e/o mantenere pienamente valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, approvazioni, concessioni, licenze, consensi ed esenzioni richieste dalla legge e dai regolamenti applicabili per lo svolgimento della propria attività; (ii) ottenere e/o mantenere la validità, efficacia ed opponibilità ai terzi dei propri diritti inclusi, inter alia, i contratti, le concessioni, le privative, i consensi ed ogni altro diritto, che siano necessari per lo svolgimento della propria attività e per adempiere alle obbligazioni connesse.
14.2. AUDITING
A decorrere dall’esercizio chiuso al 31.12.202………, Società si obbliga a trasmettere annualmente alle Banche per il tramite dell’Agente i Bilanci di Esercizio regolarmente approvati, completi della relazione rilasciata dal Revisore ai fini della revisione e certificazione dal Bilancio di Esercizio, nei termini di cui infra ed a comunicare negli stessi termini l’eventuale mancato rilascio dell’attestazione di revisione e certificazione, da qualunque motivo determinato.
14.3. SALVAGUARDIA DEI BENI
14.3.1. Società si obbliga a conservare in adeguato stato di manutenzione tutti i beni mobili ed immobili necessari per lo svolgimento delle proprie attività, inclusi quelli detenuti a titolo diverso dalla proprietà sui quali possa legittimamente effettuare le attività qui descritte nonché gli Immobili non Strategici.
14.3.2. Società si impegna a fare sì che i beni oggetto delle Ipoteche volontariamente concesse ad una o più Banche mantengano il loro valore fino alla Data di Cessazione, provvedendo alle opportune manutenzioni e, all’occorrenza, promuovendo le azioni necessarie, fermi restando gli obblighi informativi o consultivi imposti dalla Documentazione Finanziaria.
14.4. OSSERVANZA DELLA LEGGE
Società si obbliga ad operare nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti (nazionali e sovranazionali) applicabili ad esse ed ai loro beni evitando di incorrere in violazioni che possano causare un Effetto Pregiudizievole Significativo e/o un Evento Rilevante.
14.5. COPERTURE ASSICURATIVE
Società si obbliga a mantenere valide ed efficaci, e all’occorrenza a stipulare e/o a mantenere in essere sino alla data di integrale rimborso dei pagamenti dovuti ai sensi dell’Accordo idonee polizze assicurative con primarie compagnie assicurative contro i rischi di responsabilità civile e perdita o danneggiamento o incendio degli immobili di proprietà della Società o detenuti dalla stessa ad altro titolo, inclusi i beni eventualmente concessi in locazione finanziaria stipulando o confermando i relativi vincoli a favore delle Banche e impegnandosi a pagare tempestivamente i premi ed in generale a fare in modo che le coperture assicurative restino in vigore e non siano risolte, revocate o non rinnovate per causa ad esse imputabile.
14.6. MODIFICA DELLE ATTIVITÀ
Società si obbliga a non cessare, né a modificare le proprie attività così come condotte alla Data di Stipula e previste dal Piano 202………ter.
14.7. TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE
Società si obbliga a non spostare all’estero la propria sede sociale.
14.8. MODIFICHE STATUTARIE
Società si obbliga a non apportare modifiche ai rispettivi statuti che siano incompatibili con l’attuazione del Piano 202………ter.
14.9. DIVIETO DI COSTITUZIONE O CONCESSIONE DI GARANZIE
Società non potrà procedere alla costituzione o alla concessione a favore di chicchessia di Vincoli sui propri beni, detenuti anche a titolo diverso dalla proprietà, diversi dai Vincoli Ammessi.
14.10. OPERAZIONI SU DERIVATI O VALUTA
Società si obbliga a non compiere operazioni su derivati o valuta sino alla Data di Cessazione.
14.11. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E GARANZIE
Fermo restando quanto eventualmente consentito dal Piano 202………ter, Società si impegna a non concedere alcun finanziamento o garanzia personale o reale a terzi.
14.12. ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, IMMOBILIZZAZIONI, AZIENDE E/O RAMI D’AZIENDA
Società si obbliga a non costituire società o ad intraprendere operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie, nonché a non effettuare operazioni di qualsiasi natura da cui consegua l’acquisto di immobilizzazioni immateriali, aziende e/o rami d’azienda, a meno che queste siano funzionali all’esecuzione del Piano 202………ter, fermo restando che la coerenza con le previsioni del Piano 202………ter dovrà essere confermata per iscritto dal Professionista e che comunque vi sia l’autorizzazione delle Banche.
14.13. ATTI DI DISPOSIZIONE E DISMISSIONI CONSENTITE
Fatto salvo per quanto eventualmente previsto dall’Accordo, Società si impegna a non compiere Atti di Disposizione a favore di terzi sui beni immobili, aziende e/o rami d’azienda, partecipazioni, marchi e/o brevetti, né a costituire garanzie reali di qualsiasi natura sui medesimi beni ad eccezione dei Vincoli Ammessi. La sostituzione di beni mobili materiali e immateriali in ragione della loro obsolescenza o sopravvenuta inutilizzabilità è ammessa in quanto sia effettuata nel rispetto del Piano.
14.14. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI, RIMBORSO DEL CAPITALE E DI FINANZIAMENTI SOCI
Società si impegna a che non sia dato corso alla distribuzione di utili e/o dividendi e/o riserve o al rimborso in tutto o in parte del capitale sociale e/o di eventuali finanziamenti dei soci prima dell’integrale rimborso dell’Esposizione Finanziaria.
14.15. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Salvi i casi previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., Società si obbliga a non ridurre il proprio capitale sociale, ferma restando la facoltà di procedere alla ricostituzione nei casi previsti dalle succitate disposizioni.
14.16. OPERAZIONI STRAORDINARIE
Fatto salvo per quanto previsto a Piano 202………ter e dal presente Accordo, Società si obbliga a non procedere ad operazioni straordinarie ivi comprese operazioni di joint venture, trust, associazione d’imprese, fusione, scissione, scorporo e/o conferimento in natura, cessione di azienda o ramo d’azienda, affitto d’azienda o ramo d’azienda, a meno che queste siano funzionali all’ottimizzazione del Piano 202………ter, che tale funzionalità sia confermata dal Professionista e che vi sia l’autorizzazione delle Banche.
14.17. CONTINUITÀ NELL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
Fatta eccezione per le modifiche previste dalla normativa di volta in volta vigente ed applicabile, Società si obbliga a non modificare i Principi Contabili applicati ed in base ai quali sono redatti i Bilanci di Esercizio.
14.18. SOSTEGNO AL PIANO
14.18.1. Società si obbliga a fare sì che la disciplina e l’effettivo svolgimento delle proprie attività operative e finanziarie siano compatibili con la corretta esecuzione del Piano 202………ter.
14.18.2. Società si obbliga a non modificare il Piano 202………ter e a non porre in essere comportamenti, anche omissivi, che disattendano il Piano 202………ter e/o ne impediscano la realizzazione.
14.18.3. Società potrà proporre alle Banche ogni opportunità che nel corso dell’attuazione del Piano 202………ter possa determinare un miglioramento delle efficienze produttive e della situazione economica e finanziaria, in modo da valutare, nel contesto normativo di riferimento, eventuali adeguamenti che possano comportare deroga condivisa agli obblighi di cui all’Accordo, solo ove compatibile con le finalità del risanamento e con le norme di legge applicabili, previa conferma di tale compatibilità da parte del Professionista indipendente con conferma dell’Asseverazione 202………bis.
14.19. ONERI INFORMATIVI E DOCUMENTALI
14.19.1. Società si obbliga, a partire dall’esercizio sociale in chiusura al 31.12.202……… e sino al 31.12.202………, a comunicare e/o trasmettere (a seconda dei casi) alle Banche, per il tramite dell’Agente:
(i) annualmente:
(a) entro 5 (cinque) giorni dall’approvazione del Bilancio d’Esercizio, e in ogni caso non oltre 210 (duecentodieci) giorni dalla data di chiusura del relativo periodo in relazione a ciascun esercizio sociale, ivi compreso quello chiuso al 31.12.202………, il Bilancio d’Esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, la nota integrativa e la relazione del Collegio Sindacale;
(b) entro 5 (cinque) giorni dalla Data di Valutazione Parametri, una dichiarazione firmata dall’Observer, che attesti che i Parametri Finanziari risultino rispettati per l’esercizio sociale di riferimento, fermo restando che la mancata trasmissione di tale dichiarazione s’intenderà equivalente al mancato rispetto dei Parametri Finanziari;
(c) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Valutazione, una dichiarazione firmata dall’Observer, che attesti l’esistenza o meno di un Eccesso di Cassa da destinare al rimborso dell’Esposizione Finanziaria e l’eventuale sua quantificazione, fermo restando che la mancata trasmissione di tale dichiarazione costituirà Evento Rilevante;
(d) non appena disponibile, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, business plan relativo alla Società (ove differente rispetto all’ultimo business plan consegnato alle Banche) e il budget prospettico per l’esercizio finanziario successivo (il “Budget”). Resta inteso che: (i) qualora il suddetto business plan fosse differente rispetto all’ultimo business plan consegnato alle Banche; e/o (ii) qualora il Budget dell’esercizio differisca nelle attese di redditività e di andamento finanziario rispetto ai valori relativi al medesimo anno contenuti nel business plan consegnato alle Banche, tale business plan e/o Budget, a seconda del caso, dovrà essere accompagnato da una relazione esaustiva delle ragioni e degli effetti derivanti dalle modifiche apportate e da una relazione redatta dall’amministratore delegato - controfirmata dall’Observer - il quale potrà, se necessario, completarla con proprie osservazioni;
(ii) semestralmente: entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del semestre di riferimento, ovvero dal 30 giugno e dal 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal semestre che si chiude al 31.12.202………, una relazione redatta dall’Observer attestante lo stato di avanzamento della Dismissione degli Immobili non Strategici e dell’Operazione Straordinaria, lo stato delle trattative in essere e di quelle non concluse corredata per queste ultime dalla motivazione dell’insuccesso (il “Rendiconto Trattative”); (c) entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del semestre di riferimento, una relazione analitica sull’andamento della gestione della Società (il “Rendiconto”);
(iii) trimestralmente,
(a) entro 5 (cinque) giorni dalla chiusura del trimestre, evidenza documentale dei saldi dei conti correnti e dei relativi i flussi operativi di cassa della Società nonché l’estratto conto trimestrale del Conto Vincolato;
(b) entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre di calendario, un rendiconto dell’Esposizione Finanziaria esistente alla fine del trimestre e l’indicazione degli utilizzi nel trimestre della Nuova Finanza, restando inteso che sulla base di quanto comunicato ai sensi del presente paragrafo dovrà essere possibile verificare il rispetto da parte della Società degli impegni di cui ai precedenti Paragrafo 7.1.3 (Scopo della Nuova Finanza), e 7.1.6(i)(c) nonostante l’intervento dell’Agente di cui al Paragrafo 7.1.6(i)(d).
(c) entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre di calendario, un documento redatto dall’amministratore delegato della Società riepilogativo:
1. degli utili e delle perdite del trimestre di riferimento, redatto in forma progressiva nel corso dell’esercizio e nel quale il trimestre e il cumulato ‘year to date’ siano confrontati con il Budget dell’anno in corso e dell’anno precedente, accompagnato da un rapporto illustrativo dell’andamento commerciale ed industriale della Società, dei prezzi di settore, sia di acquisto che di vendita, e dai loro effetti sul risultato, incluse le relative sinergie;
2. della situazione economico e finanziaria del trimestre di riferimento redatta in forma progressiva nel corso dell’esercizio e nella quale il trimestre e il cumulato ‘year to date’ siano confrontati con il Budget dell’anno in corso e dell’anno precedente, la quale evidenzi l’andamento della situazione finanziaria della Società con l’indicazione degli eventuali scostamenti dai valori espressi nel Piano 202………ter e segnali, in presenza di eventuali scostamenti peggiorativi, le azioni di recupero pianificate ed in corso;
3. dell’eventuale scaduto fornitori alla data di riferimento;
(iv) ogniqualvolta l’Observer lo ritenga opportuno: un report redatto da quest’ultimo avente ad oggetto la segnalazione di criticità o scostamenti rispetto a quanto previsto nel Piano 202………ter;
(v) contestualmente alla loro consegna: copie di tutti i documenti rilevanti consegnati dalla Società alla generalità dei propri creditori e/o soci (o categorie di essi);
(vi) in ogni momento e comunque entro e non oltre i cinque giorni lavorativi dal verificarsi dall’evento e da quando ne ha conoscenza: (a) ogni Evento Rilevante, che si sia verificato e non sia stato sanato negli eventuali termini di sanatoria previsti nel Paragrafo 16.1 (Eventi Rilevanti); (b) qualsiasi evento che possa costituire o determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo; (c) l’avvenuta sospensione o revoca delle Linee di Factoring; (d) qualsiasi mutamento dei soggetti che compongono la compagine sociale e/o l’organo amministrativo e/o di controllo di Società; (e) qualsiasi evento in grado di incidere sulla validità ed efficacia degli accordi in essere con gli Altri Creditori Aderenti o sulla Transazione Fiscale e Contributiva, se in grado di determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo; (f) qualsiasi variazione non meramente formale dello statuto di Società; (g) informazioni dettagliate in merito a qualsiasi evento che possa ragionevolmente causare uno scostamento sostanziale dai valori espressi nel Piano 202………ter; (h) qualsiasi evento che implicherebbe un Rimborso Anticipato obbligatorio ai sensi dell’Articolo 12.2 (Rimborso anticipato obbligatorio);
(vii) prontamente, su richiesta scritta delle Banche per il tramite dell’Agente, una lista di volta in volta aggiornata delle società controllate, una copia aggiornata del proprio libro soci e copie di tutte le autorizzazioni necessarie o richieste dalla legge per la sottoscrizione della Documentazione Finanziaria e per lo svolgimento della propria attività come attualmente svolta.
14.19.2. Le Banche sono autorizzate da Società ad informarsi sull’andamento dei rapporti in essere con Società anche nell’ambito del proprio Gruppo Bancario, sempre che tali informazioni siano riferibili al Piano 202………ter o all’Accordo, inoltre, con riferimento a ciascun onere informatico di cui al presente Paragrafo 14.19 (Oneri Informativi e Documentali) anche in difetto di adempimento ad essi, le Banche avranno la facoltà (ma non l’obbligo) di incaricare propri consulenti di effettuare una verifica presso Società al fine di acquisire i dati di rendiconto e/o di verificarne la correttezza.
14.20. PRESENTAZIONI
Almeno una volta in ciascun esercizio finanziario (ovvero più di frequente se richiesto dall’Agente, su istruzione delle Banche, qualora ragionevolmente sospettino che si sia verificato ovvero si possa verificare un Evento Rilevante), l’Observer e l’amministratore delegato della Società dovranno incontrare le Banche e presentare i risultati economici e finanziari della Società e l’implementazione del Piano 202………ter.
14.21. DIVIETO DI INDEBITAMENTO ULTERIORE
Per tutta la durata del Piano 202………ter, Società si obbliga a non assumere direttamente e/o indirettamente indebitamento, di qualsiasi natura ed in qualsiasi forma, ulteriore rispetto all’Indebitamento Finanziario Consentito, né di assumere ulteriori Indebitamento Finanziario verso imprese controllanti, controllate e collegate.
14.22. PARAMETRI FINANZIARI
La Società si impegna a rispettare, per ciascuna annualità del Piano 202………ter, i Parametri Finanziari di cui all’Allegato “14.22” (Parametri Finanziari), comprensivi del margine di scostamento non superiore al 20%, che saranno verificati dall’Observer a ciascuna Data di Valutazione Parametri con riferimento al Bilancio di Esercizio a partire dall’esercizio sociale che si chiuderà al 31.12.202……… e comunicati alle Banche tramite l’Agente con una rappresentazione tabellare di raffronto tra le previsioni di Piano 202………ter e i risultati dei calcoli effettuati nonché attraverso la dichiarazione dell’Observer di cui al Paragrafo 14.19.1(i)(b).
Articolo 15 ASSENZA DI EFFETTO NOVATIVO
Le Parti si danno atto e convengono che nessuna delle previsioni del presente Accordo costituisce, né può essere interpretata come, novazione delle rispettive obbligazioni delle Parti medesime in essere ai sensi dei Contratti Originari - ivi incluso il Contratto di Finanziamento Originario e la Documentazione Bilaterale (per come modificati e integrati tempo per tempo) - dell’Accordo 2016, e dell’Accordo Modificativo e che in ogni caso tutte le Garanzie esistenti a favore delle Banche sono confermate.
Articolo 16 EVENTI RILEVANTI - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE - RECESSO - RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
16.1. EVENTI RILEVANTI
In aggiunta agli eventi che, ai sensi di legge, consentono alle Banche di risolvere o recedere dall’Accordo, ovvero dichiarare la decadenza dal beneficio del termine della Società in relazione ad obbligazioni di rimborso dell’Esposizione Finanziaria e fermo restando che non costituisce un Evento Rilevante la realizzazione di operazioni espressamente previste o consentite dal Piano 202………ter o dall’Accordo, costituiscono Eventi Rilevanti ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione i seguenti eventi:
(a) il mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto dalla Società alle Banche ai sensi dell’Accordo, a titolo sia di interessi, sia di commissioni, spese e altri oneri, sia di rimborso del capitale, con le modalità previste dallo stesso, salvo che il mancato pagamento:
(i) sia dovuto ad errori tecnici o amministrativi; e
(ii) venga sanato entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa scadenza;
(b) l’inadempimento di Società, a seconda dei casi, ovvero la sopravvenuta inefficacia di qualsiasi obbligazione derivante dagli impegni assunti ai sensi dei Paragrafi 2.3 (Obblighi di Società in relazione al Piano 202………ter), 11.1 (Conto Vincolato) e 12.11 (Creditori Non Aderenti) nonché degli Articoli 11 (Ulteriori impegni della Società in relazione al Piano 202………ter), 12 (Pagamenti e Rimborsi) e 14 (Impegni Ulteriori) con particolare riferimento agli obblighi assunti ai Paragrafi 14.5 (Coperture Assicurative), 14.19 (Oneri Informativi e Documentali) e al rispetto del Paragrafo 14.22 (Parametri Finanziari), fatto salvo, per ogni inadempimento, che esso possa essere sanato e sia effettivamente sanato entro 20 (venti) giorni a partire dalla data di contestazione dell’inadempimento comunicata alla Società dalle Banche;
(c) l’intervenuta risoluzione della Transazione Fiscale e/o anche di un solo degli Accordi con Fornitori Industriali e/o anche di uno solo degli Altri Accordi;
(d) la non veridicità e/o incompletezza di una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate o ripetute da Società ai sensi dell’Articolo 12 (Dichiarazioni e garanzie), salvo che le circostanze che hanno causato tale non veridicità e/o incompletezza possano essere sanate e siano effettivamente sanate entro 10 (dieci) giorni a partire dalla data di contestazione della non veridicità comunicata alla Società dalle Banche;
(e) il verificarsi o il compimento, dopo la Data di Stipula, di uno o più eventi o di uno o più atti che determinino un Effetto Pregiudizievole Significativo, salvo che lo stesso o gli stessi possano essere sanati e siano effettivamente sanati entro 20 (venti) giorni dalla data di contestazione;
(f) Società sia sottoposta ad una Procedura Concorsuale e/o sia comunque divenuta insolvente e/o abbia ammesso l’incapacità di fare fronte ai propri debiti e/o abbia ammesso la volontà di non eseguire il Piano 202………ter;
(g) si sia verificato uno degli eventi che fa scattare uno dei casi di Rimborso Anticipato Obbligatorio ai sensi del presente Accordo, senza che sia stato effettuato il corrispondente rimborso;
(h) il Cambio di Controllo non autorizzato dalle Banche, fatto salvo il caso in cui l’Esposizione Complessiva ancora in essere non sia integralmente rimborsata o non sia raggiunto un diverso accordo tra le Banche;
(i) uno o più Contratti Originari, per causa imputabile a Società, siano divenuti o dichiarati nulli, oppure siano stati annullati, ovvero ne sia stato dichiarato o si sia comunque verificato il recesso o la risoluzione, o siano comunque divenuti inefficaci, salvo che (i) l’evento non abbia pregiudicato la validità e il grado di eventuali Garanzie e (ii) la circostanza possa essere legalmente sanata e sia effettivamente sanata entro 20 (venti) giorni dalla data di contestazione;
(j) l’instaurazione nei confronti di Società, successivamente alla Data di Stipula, di uno o più giudizi ordinari, anche cautelari o di urgenza od esecutivi, di uno o più arbitrati, ovvero di uno o più procedimenti amministrativi, ivi inclusa l’emissione di provvedimenti amministrativi sanzionatori o ablativi, tali da comportare un Effetto Pregiudizievole Significativo, sempre che tale o tali giudizi, arbitrati, procedimento o provvedimenti non siano revocati, dichiarati nulli, annullati o siano altrimenti divenuti inefficaci entro 45 (quarantacinque) giorni dalla rispettiva instaurazione. Resta sin d’ora inteso che qualora sia radicata un’azione esecutiva di qualunque importo su cespiti posti a garanzia di crediti vantati dalle Banche, la Banca interessata che vanti titoli di prelazione sul suddetto bene potrà dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine al fine di tutelare le proprie ragioni di credito e dispiegare intervento nella procedura esecutiva così radicata, fatta salva l’ipotesi che la Società faccia istanza di conversione del pignoramento entro i termini di legge e non decada da tale beneficio;
(k) l’emissione nei confronti di Società, successivamente alla Data di Stipula, di uno o più provvedimenti di natura monitoria, anche provvisoriamente esecutivi, ovvero di natura cautelare o di urgenza o di natura esecutiva, a meno che tali provvedimenti non siano divenuti inefficaci o comunque revocati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla loro notificazione o comunicazione ovvero entro 30 (trenta) giorni in caso di iniziata esecuzione, qualora detto o detti provvedimenti siano fondati su una richiesta di importi tali da comportare Effetto Pregiudizievole Significativo, salvo il caso in cui sia stato tempestivamente saldato il debito su cui si fondano. Resta sin d’ora inteso che qualora sia radicata un’azione esecutiva di qualunque importo su cespiti posti a garanzia di crediti vantati dalle Banche, la Banca interessata che vanti titoli di prelazione sul suddetto bene potrà dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine al fine di tutelare le proprie ragioni di credito e dispiegare intervento nella procedura esecutiva così radicata, fatta salva l’ipotesi che la Società faccia istanza di conversione del pignoramento entro i termini di legge e non decada da tale beneficio;
(l) la revoca delle licenze e/o permessi e/o autorizzazioni e/o concessioni emessi a favore di Società necessarie per l’attività di impresa come prevista dal Piano 202………ter, ovvero la loro riduzione per un tempo che sia oggettivamente non compatibile con l’esecuzione del Piano 202………ter;
(m) la sospensione volontaria per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi dell’attività di impresa di Società ovvero l’interruzione della stessa attività e tale circostanza, se suscettibile di sanatoria, non sia stata sanata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal suo verificarsi, salvo il maggior termine concesso dalle Banche;
(n) la nullità o comunque l’inefficacia e/o l’annullamento di una o più delle Garanzie per causa imputabile a Società, salvo che essa e/o esse non siano state ricostituite nel medesimo grado entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della causa che ha dato luogo alla nullità o inefficacia;
(o) la mancata nomina di un nuovo Observer ai sensi del Paragrafo 11.2.2;
(p) l’organo di controllo esprima nella propria relazione relativa ai Bilanci d’Esercizio di Società un giudizio con rilievi sostanziali, ovvero rilasci una dichiarazione motivata di impossibilità di esprimere un giudizio;
(q) il Revisore esprima nella propria relazione relativa ai bilanci d’esercizio della Società successivi a quello relativo all’esercizio 2019 un giudizio con rilievi (ove lo stesso possa comportare un Effetto Pregiudizievole Significativo), ovvero rilasci una dichiarazione motivata di impossibilità di esprimere un giudizio;
(r) la Società rinunci, in tutto o in parte, a crediti dalla stessa vantati verso terzi e/o posterghi il rimborso degli stessi senza il preventivo consenso scritto delle Banche.
(s) siano levati in futuro protesti nei confronti di Società salvo che si tratti di protesto con firma apocrifa;
(t) si sia verificata in capo alla Società una causa di scioglimento sociale non tempestivamente sanata ovvero sia stata convocata l’assemblea di Società per la messa in liquidazione della stessa o per l’accesso a una Procedura Concorsuale;
(u) la Società abbia utilizzato la Nuova Finanza per scopi diversi da quelli indicati nel Paragrafo 7.1.3 (Scopo della Nuova Finanza), ovvero non ha rispettato le condizioni di utilizzo della Nuova Finanza di cui ai Paragrafi 7.1.6(i)(c) nonostante l’intervento dell’Agente di cui al Paragrafo 7.1.6(i)(d);
(v) la Società abbia negato la propria disponibilità a sottoscrivere la modulistica interna di ciascuna Banca relativa alla Nuova Finanza secondo quanto stabilito al Paragrafo 7.1.5 (Atti Confermativi);
(w) il mancato rinnovo del Mandato a Vendere e del Mandato Operazione Straordinaria ai sensi dei precedenti Paragrafi 9.2 (Mandato a Vendere) e 10.1 (Mandato Operazione Straordinaria).;
(x) siano sospese e/o revocate le Linee di Factoring per un motivo imputabile alla Società.
16.2. RIMEDI IN CASO DI EVENTO RILEVANTE
16.2.1. Qualora si verifichi anche un solo Evento Rilevante e questo sia ancora in essere, decorsi gli eventuali periodi di grazia indicati per ciascun evento al Paragrafo 16.1 (Eventi Rilevanti) che precede, le Banche potranno, inviando un’apposita comunicazione a Società, dichiarare che si è verificato un Evento Rilevante e:
(a) recedere dall’Accordo; o
(b) dichiarare Società decaduta dal beneficio del termine;
(c) dichiarare l’Accordo risolto di diritto in conformità all’articolo 1456 codice civile; o
(d) agire per la risoluzione dell’Accordo in conformità all’articolo 1453 codice civile;
(e) inviare a Società diffida ad adempiere all’Accordo in conformità all’articolo 1454 codice civile, a pena del verificarsi delle conseguenze ivi previste.
16.2.2. In caso di decadenza dal beneficio del termine ai sensi del Paragrafo che precede:
(a) tutti i debiti rivenienti dall’Esposizione Finanziaria a titolo di capitale, interesse, spese ed imposte si intenderanno immediatamente e automaticamente scaduti;
(b) gli interessi, le commissioni, le spese e ogni altro importo dovuto da Società ai sensi dell’Accordo e già corrisposti anteriormente all’esperimento di detto o detti rimedi, saranno definitivamente acquisiti dalle Banche, senza obbligo di restituzione e per l’effetto Società dovrà rimborsare immediatamente il capitale gli interessi e le spese a proprio debito, fermo restando che le Garanzie rimarranno valide ed efficaci sino all’integrale rimborso del debito.
16.2.3. In caso di recesso o risoluzione ai sensi del Paragrafo 16.2.1, in aggiunta agli effetti di cui al Paragrafo 16.2.2, si verificheranno anche i seguenti eventi:
(a) i Contratti Originari, l’Accordo 2016 e l’Accordo Modificativo si intenderanno risolti di diritto, salvo il maggior termine concesso discrezionalmente da ciascuna Banca, fermo restando che:
i. le Garanzie rimarranno pienamente efficaci sino all’integrale rimborso del debito da ciascuna garantito;
ii. le previsioni di cui agli articoli 9 (Tasse e oneri fiscali), 10 (Maggiori Oneri), 12.9 (Ordine di priorità dei pagamenti al verificarsi di un Evento Rilevante), 21 (Indennizzi e Costi di Reimpiego), 23 (Partecipazione ai rischi e agli oneri) e 27 (Compensazione) del Contratto di Finanziamento Originario per come modificato dall’Accordo Modificativo rimarranno efficaci ed in vigore fino alla totale estinzione delle ragioni di credito delle Banche;
iii. le previsioni di cui agli Articoli 2.3.2 (Riconoscimento del debito), 12.9 (Interessi di Mora), 12.10 (Usura), 17.7 (Costi dell’Agente), 20.1 (Comunicazioni) 21 (Spese), 22 (Cessione dei crediti) e 23 (Legge applicabile e Foro competente) del presente Accordo rimarranno efficaci ed in vigore fino alla totale estinzione delle ragioni di credito delle Banche
(b) la riduzione dei tassi di interesse e, più in generale, ogni diminuzione, eliminazione o rinuncia ad oneri dovuti in base ai Contratti Originari, operate dall’Accordo, si intenderanno inefficaci con effetto ex tunc, in conseguenza a quanto sopra, Società sarà tenuta al rimborso alle Banche dell’intera Esposizione Finanziaria, maggiorata degli interessi calcolati al tasso maggiore tra l’Accordo e i Contratti Originari, delle spese e delle imposte e di ogni altra somma dovuta ai sensi dell’Accordo (o, se maggiore, dei Contratti Originari), inclusi gli eventuali interessi di mora nella misura convenuta con l’Accordo (o, se maggiore, dei Contratti Originari), fermo restando che le Garanzie rimarranno valide ed efficaci sino all’integrale rimborso del debito.
Articolo 17 RAPPORTI TRA BANCHE
17.1. IMPEGNO DI RECIPROCA INFORMATIVA
17.1.1. Le Banche avranno cura di informarsi reciprocamente e tempestivamente per il tramite dell’Agente delle notizie e comunicazioni a ciascuna di esse pervenute da Società, o da qualunque terza parte relativamente a Società, avendo cura di promuovere la trattazione coordinata degli argomenti di comune interesse relativi alla attuazione dell’Accordo.
17.1.2. Ciascuna Banca dichiara di non essere titolare di garanzie personali o reali per gli affidamenti concessi che attribuiscano titoli di prelazione non espressamente menzionati nell’Accordo. Qualora, per qualsiasi motivo, una Banca risulti titolare di garanzie personali o reali acquisite anteriormente alla sottoscrizione dell’Accordo, ancorché qui non menzionate, essa si obbliga a non escuterle per il periodo di vigenza dell’Accordo, fatto salvo quanto eventualmente consentito dall’Accordo.
17.1.3. Ferma restando la possibilità di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, di recedere o di attivare le clausole di risoluzione per violazione della pattuizioni di cui all’Accordo, qualora una Banca, per qualsiasi motivo, abbia acquisito e/o acquisisca garanzie personali o reali nel periodo intercorrente tra la Data di Stipula e la Data di Cessazione, dovrà darne comunicazione all’altra Banca e, in ogni caso, dovrà estendere i propri benefici alla Banca medesima, anche qualora le garanzie acquisite siano escutibili dopo il 31.12.202………
17.1.4. Le Banche avranno cura, per quanto possibile, di riunirsi ogniqualvolta richiesto da una o più di esse. Le riunioni tra le Banche potranno tenersi anche in video-conferenza o in conferenza telefonica, senza obbligo di formalità.
17.1.5. Le Banche si impegnano reciprocamente ad informarsi di eventuali criticità delle quali abbiano contezza, comunque riferibili o correlate al Piano 202………ter, all’Accordo ed ai rapporti con Società e si impegnano altresì a segnalare tale circostanza all’Agente, affinché prenda gli eventuali provvedimenti previsti dall’Accordo.
17.1.6. Ciascuna Banca si impegna nei confronti dell’altra (i) qualora riceva qualsivoglia pagamento a qualsiasi titolo in un ammontare maggiore a quello allo stesso spettante ai sensi dell’Accordo, e/o (ii) qualora una Banca riceva un ammontare minore a quello alla stessa spettante ai sensi dell’Accordo a mettere a disposizione dell’altra Banca quanto ricevuto in eccedenza di modo da ristabilire il rispetto della par condicio creditorum previsto nell’Accordo e ad informare di tale circostanza l’Agente, affinché lo stesso provveda, a sua volta, ad informare le altre Banche ed a quantificare gli importi spettanti a ciascuna di essi
17.2. CONSULTAZIONI PER LA DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE, LA RISOLUZIONE O IL RECESSO
17.2.1. Le Banche si impegnano reciprocamente a non dichiarare la risoluzione, a non intimare la diffida ad adempiere e/o la decadenza dal beneficio del termine ed a non avvalersi della facoltà di recesso ove non siano entrambe concordi, valutando in buona fede i rispettivi interessi e facendo in modo che le rispettive condotte siano per quanto possibile condivise e coerenti con i principi di comportamento e parità di trattamento normalmente praticati tra banche o intermediari finanziari nei rapporti con le controparti in situazioni di crisi.
17.2.2. Le Banche convengono che i rimedi della risoluzione dell’Accordo o del recesso dall’Accordo o della decadenza dal beneficio del termine, nonché ogni altra decisione possano essere esercitati da ciascuna Banca, anche nell’interesse dell’altra, alla condizione che l’esercizio di tali rimedi sia stato approvato da entrambe le Banche, salvo una di essa risulti già integralmente rimborsata della sua esposizione.
17.2.3. A parziale deroga del Paragrafo 17.2.2 che precede, nel caso di rimborso effettuato dalla Società in violazione della parità di trattamento e del principio di proporzionalità tra Banche di cui al Paragrafo 12.7 (Divieto di pagamenti preferenziali), la Banca che - per effetto di tale violazione - abbia percepito un rimborso inferiore su una qualsiasi delle linee afferenti all’Esposizione Finanziaria, potrà autonomamente azionare i rimedi di cui al Paragrafo 16.2 (Rimedi in caso di Evento Rilevante) che precede, fatto salvo il caso in cui la Società, entro 10 (dieci) giorni dal pagamento, ripristini la parità di trattamento in favore della Banca che abbia subito la disparità.
17.3. INOPPONIBILITÀ DA PARTE DI SOCIETÀ DEGLI IMPEGNI TRA LE BANCHE
In nessun caso quanto disciplinato dal presente Articolo potrà essere invocato da Società a proprio beneficio o quale motivo di contestazione della condotta delle Banche, o di una o più di esse, o di atti dalle stesse compiuti o comunicati, non costituendo in alcun modo il presente articolo pattuizione a favore di Società.
17.4. NOMINA DELL’AGENTE - SVOLGIMENTO DEL MANDATO
17.4.1. Con la sottoscrizione dell’Accordo ciascuna Banca conferisce mandato esclusivo all’Agente affinché lo stesso agisca quale suo mandatario con rappresentanza in relazione all’Accordo per quanto di rispettiva competenza, con promessa di rato e valido, autorizzandolo ad esercitare quei diritti, facoltà o poteri che gli siano specificamente attribuiti ai sensi dell’Accordo, unitamente a tutti quei diritti, facoltà e poteri che siano ad essi ragionevolmente attinenti o connessi.
17.4.2. L’Agente non potrà essere ritenuto responsabile per la mancata accuratezza e/o veridicità delle informazioni in qualsiasi modo ottenute da Società e trasmesse per qualsiasi ragione alle Banche.
17.4.3. L’Agente potrà fare affidamento su qualsiasi comunicazione, atto o documento che egli ritenga autentici, corretti, sottoscritti e trasmessi dal soggetto a ciò autorizzato, e potrà fare affidamento su consulenze legali o di altri consulenti professionali scelti dallo stesso e con il consenso preventivo delle Banche.
17.4.4. L’Agente, senza pregiudizio per quanto comunque previsto dall’Accordo, dovrà inter alia:
(a) informare prontamente ciascuna Banca del contenuto di qualsiasi comunicazione o documento inviato da Società e/o dal Socio Unico e/o dal Nuovo Investitore e/o dal Professionista e/o dall’Advisor e/o dall’Observer all’Agente pervenuti anche ai sensi dell’Accordo e in particolare del Paragrafo 14.19.1;
(b) coordinarsi con le Banche per attivare prontamente le procedure previste dall’Articolo 16 (Eventi Rilevanti - decadenza dal beneficio del termine - recesso - risoluzione - clausola risolutiva espressa) in caso di Evento Rilevante;
(c) agire secondo quanto richiesto dalle Banche;
(d) verificare il rispetto della parità di trattamento tra le Banche nell’ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio e/o facoltativo.
17.4.5. Qualora l’Accordo richieda che l’Agente agisca conformemente alle istruzioni impartite dalle Banche, l’Agente dovrà trasmettere per iscritto a ciascuna Banca, a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o fax e/o email e/o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell’Allegato “20.1.2” (Comunicazioni), una richiesta sulla quale ciascuna Banca dovrà esprimere il proprio consenso che dovrà essere comunicato all’Agente entro il termine di 10 (dieci) giorni, salvo ove la decisione debba essere assunta per legge o ai sensi dell’Accordo entro un termine più breve, ovvero sia diversamente indicato dalle Banche, oppure reso necessario dall’urgenza della situazione. Le Banche si danno atto che il silenzio e l’omessa manifestazione di volontà entro il termine indicato dall’Agente non potranno intendersi come silenzio assenso
17.5. MANLEVA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
17.5.1. Tutte le attività svolte dall’Agente si intenderanno svolte con promessa di rato e valido da parte delle Banche, le quali dichiarano sin d’ora di esonerare l’Agente da ogni responsabilità per il suo operato, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, e con espressa autorizzazione ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. per i casi di conflitto di interessi e contratto con se stesso. In particolare, l’Agente non sarà responsabile per:
(a) l’inadempimento di Società e le sue conseguenze;
(b) la completezza e veridicità delle informazioni e/o dichiarazioni fornite da Società e/o di qualsiasi documento da essa fornito in relazione all’Accordo e/o a qualsiasi documento ad essi collegato;
(c) l’efficacia, la validità e l’azionabilità dell’Accordo; nonché
(d) i danni e le spese eventualmente sostenuti da ciascuna Banca derivanti dal mancato puntuale adempimento, da parte dell’Agente, dei propri obblighi, salvo il caso di colpa grave o dolo, ovvero salvo il diverso limite consentito ai sensi della legge di volta in volta applicabile.
17.5.2. L’Agente non sarà responsabile verso le Banche per il fatto di avere intrapreso od omesso di intraprendere alcuna azione ai sensi o in relazione all’Accordo, salvo nel caso di propria colpa grave, di dolo e/o di violazione delle normative di volta in volta applicabili. Non potrà essere in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di Società o delle Banche in relazione all’esercizio di qualsiasi diritto, potere o facoltà previsti dall’Accordo qualora agisca in conformità a quanto previsto dal presente Articolo 17 (Rapporti tra Banche) e, ove previsto dall’Accordo, secondo quanto richiesto dalle Banche o dalla singola Banca, a seconda dei casi.
17.5.3. L’Agente potrà rifiutarsi di compiere azioni od omissioni che ritenga contrarie alla legge, a regolamenti o ad accordi contrattuali, incluso l’Accordo.
17.5.4. Ciascuna delle Banche dichiara di manlevare e tenere indenne l’Agente da qualsivoglia azione, pretesa, richiesta, risarcimento danni o altro che Società o terzi dovessero avanzare nei confronti dell’Agente per azioni od omissioni dal medesimo poste in essere nell’espletamento delle sue funzioni ai sensi dell’Accordo, salvo il caso di dolo o colpa grave.
17.5.5. Le Banche dichiarano di manlevare e di tenere indenne l’Agente da qualsivoglia azione, richiesta di risarcimento danni, costi, spese o altri oneri che Società o terzi dovessero avanzare nei confronti dell’Agente per aver dato esecuzione alle istruzioni, alle indicazioni ed alle disposizioni ricevute dalle Banche medesime, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave dell’Agente.
17.5.6. Nessuna Banca potrà intraprendere procedimenti o agire per responsabilità nei confronti di dirigenti, funzionari dipendenti o mandatari dell’Agente, relativamente ad un’azione od omissione di qualsiasi tipo compiuta da quel funzionario, dipendente o mandatario in relazione all’Accordo e/o a qualsiasi documento ad essi collegato, e qualsivoglia funzionario, dipendente o mandatario dell’Agente potrà fare affidamento sul presente Paragrafo, salvo il caso di dolo o colpa grave ovvero salvo il diverso limite consentito ai sensi della legge di volta in volta applicabile.
17.5.7. Ciascuna Banca inoltre dichiara e garantisce all’Agente di non aver fatto affidamento sullo stesso per controllare e per valutare l’adeguatezza, l’accuratezza e/o la completezza di qualsiasi informazione fornita da Società in relazione alla sottoscrizione dell’Accordo. Ciascuna Banca dichiara di sollevare l’Agente da qualsivoglia responsabilità per ogni danno, pregiudizio, costo e spesa che possano derivare alle Banche in ragione della stipulazione, esecuzione ed azionabilità dell’Accordo salvo il caso di dolo o colpa grave.
17.6. RINUNCIA AL MANDATO. SOTTOSCRIZIONE DELL’AGENTE
17.6.1. L’Agente potrà in qualsiasi momento rinunciare al mandato conferitogli ai sensi dell’Accordo, senza dover indicare un motivo specifico per tale rinuncia e dandone preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni di calendario a ciascuna delle Banche e a Società. Decorsi 90 (novanta) giorni di calendario dalla data in cui Società e le Banche abbiano ricevuto comunicazione del recesso dell’Agente dall’Accordo e/o immediatamente nel caso in cui si verifichi la risoluzione dell’Accordo o intervenga una Procedura Concorsuale, l’Agente non sarà più tenuto ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal presente Accordo.
17.6.2. L’Agente subentrante sarà nominato dalle Banche di comune accordo.
17.6.3. Ove venga nominato un successore dell’Agente, l’Agente uscente sarà liberato, dalla data del subentro del successore, da ogni ulteriore obbligo nella sua qualità di Agente ai sensi dell’Accordo, ma conserverà titolo ai diritti ed ai benefici derivanti dalle disposizioni del presente Articolo 17 (Rapporti tra Banche) e ai doveri in relazione al periodo anteriore alla data di efficacia della sostituzione, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 17.6.1.
17.7. COSTI DELL’AGENTE
Giacché le prestazioni dell’Agente, pur effettuate per conto delle Banche, sono rese necessarie da una procedura instaurata nell’interesse di Società, quest’ultima si obbliga ad assumere direttamente a proprio esclusivo carico, esclusa ogni solidarietà con le Banche, il corrispettivo di tale prestazione che verrà regolata, quanto al suo ammontare, da separato accordo.
Articolo 18 EFFICACIA DELL’ACCORDO
18.1. CONDIZIONI RISOLUTIVE
L’efficacia dell’Accordo è risolutivamente condizionata al mancato verificarsi, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal Decreto di Omologa, delle seguenti condizioni:
(a) il legale rappresentante di Società abbia consegnato all’Agente una dichiarazione veritiera e sottoscritta attestante che:
(i) non è in essere alcun Evento Rilevante, né si sono verificati eventi che possano legittimare le Banche ad invocare la risoluzione o ad esercitare il recesso dall’Accordo; e
(ii) non è in essere alcuna situazione tale da determinare un Evento Pregiudizievole Significativo, e
(iii) le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Articolo 13 (Dichiarazioni e garanzie) sono veritiere e corrette in ogni aspetto rilevante;
(b) la consegna all’Agente dell’originale del certificato del Registro delle Imprese competente della Società, risalente a non oltre i 2 (due) giorni lavorativi antecedenti la Data di Stipula, attestante l’inesistenza di Procedure Concorsuali;
(c) sia perfezionato l’Atto Ricognitivo del Pegno su Azioni di cui al precedente Paragrafo 8.1 (Conferma del Pegno su Azioni);
(d) siano perfezionati gli Atti Ricognitivi delle Ipoteche di cui al precedente Paragrafo 8.3 (Atti ricognitivi delle Ipoteche);
(e) siano perfezionati gli Atti Ricognitivi delle Garanzie della Società di cui al precedente Paragrafo 8.4 (Conferma delle Garanzie della Società);
(f) sia stato conferito il Mandato a Vendere nei termini e alle condizioni di cui al precedente Paragrafo 9.2 (Mandato a Vendere);
(g) sia stato confermato il Mandato Operazione Straordinaria nei termini e alle condizioni di cui al precedente Articolo 10 (Operazione Straordinaria);
(h) sia stato confermato o conferito il mandato irrevocabile anche nell’interesse delle Banche all’Observer nei termini e alle condizioni di cui al precedente Paragrafo 11.3 (Observer);
(i) sia avvenuto il pagamento degli onorari e delle spese del legale delle Banche, del Professionista, degli Advisor e legale della Società e dell’Agente alle condizioni e nei termini concordati ivi incluse le spese, gli oneri fiscali e i contributi previdenziali.
18.2. CONDIZIONI SOSPENSIVE
Fermo quanto previsto dall’art. 57 comma 3 CCII e con esclusiva eccezione per le disposizioni di cui agli Articoli 18 (Efficacia dell’Accordo) nonché agli Articoli 17 (Rapporti tra Banche), 19 (Riservatezza), 20 (Disposizioni Generali), 21 (Spese), 23 (Legge applicabile e foro competente), 24 (Allegati) e 25 (Trasparenza) che sono immediatamente efficaci alla Data di Stipula, l’efficacia delle disposizioni contenute nell’Accordo è sospensivamente condizionata all’emissione del Decreto di Omologa.
18.3. AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA
La condizione sospensiva indicata al presente Articolo si considererà realizzata alla data di pubblicazione del Decreto di Omologa nel Registro delle Imprese (la “Data di Efficacia”). Qualora la condizione sospensiva non si realizzasse per qualsivoglia ragione entro il 30 giugno 2021, le disposizioni dell’Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto, salvo che le Banche, nel cui interesse tale termine è previsto, decidano per iscritto di prorogare il termine e/o di rinunciarvi.
18.4. PENDENZA DEL TERMINE
Resta inteso che in pendenza del termine di avveramento delle predette condizioni, ciascuna Banca si impegna: (i) a esigere il pagamento dei propri crediti - per capitale ed interessi - solo in conformità all’Accordo e in conformità al principio di parità di trattamento tra creditori e nel rispetto delle cause legittime di prelazione e, conseguentemente, si impegna a non azionare i diritti (incluse azioni cautelari e/o esecutive) spettanti a ciascuna Banca per il rimborso dei crediti al di fuori delle previsioni dell’Accordo, (ii) a non dichiarare e/o richiedere nei confronti di Società la risoluzione e/o il recesso e/o la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai propri crediti, (iii) a non escutere le Garanzie relative ai propri crediti.
18.5. NATURA DELLE CONDIZIONI SOSPENSIVE
Le Parti danno atto che le condizioni sospensive sono poste nell’interesse esclusivo delle Banche le quali potranno decidere all’unanimità se rinunciarvi in tutto o in parte.
Articolo 19 RISERVATEZZA
19.1. OBBLIGO DELLE BANCHE
19.1.1. Le Banche non potranno divulgare o portare a conoscenza di terzi, salvo le strutture e/o i dipendenti del proprio gruppo bancario per esigenze connesse all’esecuzione dell’Accordo medesimo, le informazioni che abbiano acquisito relativamente alla e in ragione della negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dell’Accordo. Tale divieto non si applica nel caso in cui tali informazioni (i) siano comunicate ai professionisti e/o ai consulenti comunque incaricati in relazione al Piano 202………ter ed all’Accordo; (ii) siano già di dominio pubblico precedentemente alla relativa divulgazione; (iii) divengano di pubblico dominio non per fatto di una Banca; (iv) debbano essere diffuse per l’esercizio di diritti di difesa nell’ambito di qualunque procedimento; (v) siano fatte oggetto di richiesta da parte di Pubbliche Autorità o Enti di Controllo.
19.1.2. Compatibilmente con le disposizioni di legge e regolamentari applicabili esistenti, nonché con le procedure interne di ciascuna Banca, le Banche si impegnano ad effettuare in base alla normativa bancaria in vigore, le comunicazioni ai rispettivi Organi Deliberanti affinché ciascuna Banca possa procedere entro 20 (venti) giorni lavorativi successivi alla Data di Efficacia o alla data di formalizzazione degli ulteriori atti previsti nel presente Accordo (ove tale data sia successiva) alle corrette segnalazioni presso i sistemi informativi bancari della posizione in essere alla data della segnalazione.
19.2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione all’Accordo e a sensi della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, Società acconsente a che i dati personali, da esse forniti o direttamente acquisiti dalle Banche nell’ambito della propria attività, possano essere trattati nel rispetto della legge ai fini di quanto previsto dai Contratti Originari e dall’Accordo o comunque al fine di adempiere o dare esecuzione ad obblighi legislativi, regolamentari e/o di vigilanza propri del sistema bancario e/o finanziario.
Articolo 20 DISPOSIZIONI GENERALI
20.1. COMUNICAZIONI
20.1.1. Tutte le richieste, domande o altre comunicazioni tra le stesse Parti o tra le Parti e l’Agente ed inviate agli indirizzi elencati al Paragrafo che segue, saranno considerate come debitamente effettuate: (i) se mediante lettera raccomandata A/R, alla ricezione della lettera; (ii) se consegnate a mano, nel momento della consegna; (iii) se a mezzo fax o posta elettronica o posta elettronica certificata, a seguito del ricevimento, da parte del mittente, dell’avviso di avvenuta ricezione trasmesso dall’apparecchio del destinatario. Qualora una comunicazione sia effettuata dopo le ore 16:00 (ora italiana vigente), essa si intenderà effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
20.1.2. Gli indirizzi, i numeri di fax e gli indirizzi e-mail delle Parti sono indicati nell’Allegato “20.1.2” (Comunicazioni); le modificazioni e/o integrazioni che si renderanno di volta in volta necessarie saranno rese note da ciascuna Parte mediante una comunicazione inviata via e-mail all’Agente.
20.1.3. Tutte le comunicazioni effettuate o rese in conformità all’Accordo, o comunque relative ad esso, dovranno essere in forma scritta, in lingua italiana e firmate da o per conto della Parte che le effettua.
20.1.4. Ciascuna Parte dovrà prontamente notificare alle altre Parti ogni cambiamento dei soggetti destinatari e/o di indirizzi, anche di posta elettronica, e/o dei numeri di fax, rispetto a quelli qui indicati.
20.2. MODIFICHE
Qualsiasi modifica dell’Accordo non sarà valida e/o vincolante per le Parti ove essa non risulti approvata per iscritto da tutte le Parti interessate.
20.3. INTERPRETAZIONE
20.3.1. Ancorché l’Accordo non esprima effetto novativo, in caso di incongruenza tra le pattuizioni dei Contratti Originari, dell’Accordo 2016 e le disposizioni dell’Accordo, prevarranno le disposizioni di quest’ultimo, finché in vigore. Resta inteso che le previsioni dei Contratti Originari e dell’Accordo 2016 non modificate e/o integrate dall’Accordo permangono valide ed efficaci tra le Parti, ove non incompatibili con l’Accordo. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sorgessero contestazioni tra le Parti in merito all’interpretazione ed all’applicazione di clausole in conflitto tra Accordo e l’Accordo 2016 o i Contratti Originari, le Parti si impegneranno in buona fede a ricercare soluzioni condivise al fine di salvaguardare l’equilibrio dell’Accordo nel rispetto della sua ratio.
20.3.2. Nessuna delle disposizioni dell’Accordo potrà essere interpretata o applicata in modo da dar luogo, ove eseguita, ad una violazione del principio della par condicio creditorum e/o del rispetto delle cause legittime di prelazione. Per l’effetto, nessuna delle Parti sarà tenuta ad adempiere ad obbligazioni qui disciplinate, e/o potrà esercitare diritti e/o facoltà qui previsti, ove ciò determini una violazione dei predetti principi, trovando applicazione, in tal caso, le disposizioni di cui al successivo Paragrafo 20.3.3.
20.3.3. Nel caso in cui una clausola o una condizione dell’Accordo dovesse rivelarsi, per qualsiasi ragione, invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità ed efficacia delle altre clausole o condizioni dell’Accordo e le Parti determineranno in buona fede il contenuto delle clausole sostitutive di quelle invalide o inefficaci al fine di salvaguardare l’equilibrio dell’Accordo e le finalità da ciascuna Parte perseguite con la stipula di esso e delle relative clausole, come qui contemplate.
20.3.4. Resta inteso che ciascuna Banca potrà apportare, previa comunicazione alla Società a norma del TUB e delle altre disposizioni applicabili, ogni modifica per adeguare il rispettivo Contratto Originario alle novità normative e regolamentari tempo per tempo intervenute, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni di cui all’articolo 120, comma secondo TUB e alla conseguente Delibera CICR 3 agosto 2016.
20.4. TOLLERANZA E RINUNCE
20.4.1. L’eventuale tolleranza ad opera di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nell’Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni previste nell’Accordo.
20.4.2. Nessuna rinuncia a quanto previsto in una disposizione dell’Accordo costituirà una rinuncia a quanto previsto in altre disposizioni dello stesso.
20.5. PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO
Tutti gli impegni previsti nell’Accordo in capo a Società di fare in modo che uno o più soggetti compiano atti, effettuino adempimenti, tengano comportamenti o si astengano dal compiere atti e/o tenere comportamenti, devono intendersi assunti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 codice civile, anche ove tale norma non sia specificamente richiamata.
Articolo 21 SPESE
Società si obbliga a sostenere direttamente le spese e gli onorari dei suoi professionisti, compreso il Professionista e l’Observer, nonché gli onorari del legale delle Banche e dell’eventuale notaio rogante, per la predisposizione, negoziazione, stipula e perfezionamento dell’Accordo e degli Allegati di natura legale, nella misura previamente concordata, nonché per l’eventuale stesura e/o negoziazione di successivi accordi integrativi dello stesso nella misura che dovrà essere previamente concordata, nonché tutte le imposte e tasse a cui l’Accordo, e/o eventuali contratti, atti o provvedimenti ad essi collegati che possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti, nonché, nella misura concordata, i compensi dell’Agente che a tale riferimento nulla potrà pretendere dalle Banche. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità solidale delle Banche in caso di inadempimento di Società alle predette obbligazioni.
Articolo 22 CESSIONE DEI CREDITI
22.1. FACOLTÀ DI CESSIONE
Resta inteso che ciascuna delle Banche potrà in ogni tempo cedere o trasferire, in tutto o in parte, i crediti vantati nei confronti di Società nascenti dalla Documentazione Finanziaria e/o dall’Accordo o da esso disciplinati, in favore di soggetti terzi nonché cedere la propria posizione contrattuale nel presente Accordo e Società sin d’ora presta il proprio consenso alla predetta cessione dei crediti anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1248 c.c., fermo restando che le cessioni dovranno prevedere l’accettazione incondizionata (pura e semplice) dell’Accordo da parte del cessionario e l’assunzione da parte dello stesso di tutti gli obblighi previsti a carico del cedente. Ogni cessione, anche parziale, dell’Accordo ed ogni cessione, anche parziale, di uno o più crediti derivanti dall’Accordo e/o dall’Accordo 2016 e/o dai Contratti Originari, rappresenteranno e dovranno intendersi quali, rispettivamente, ipotesi di cessione del contratto e/o cessione del credito, e dunque non comporteranno, in nessun caso, novazione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo.
22.2. NOTIZIA DELLA CESSIONE
La Banca che ha proceduto alla cessione ai sensi del Paragrafo 22.1 (Facoltà di cessione) che precede sarà tenuta a darne comunicazione tramite l’Agente ad Società e all’altra Banca entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all’avvenuta esecuzione della cessione.
22.3. CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DI SOCIETÀ
Società non potrà cedere e/o trasferire alcuno dei propri crediti e/o obblighi derivanti dall’Accordo e dalla Documentazione Finanziaria, salvo dietro preventivo consenso scritto dell’Agente che operi su istruzioni dell’unanimità delle Banche.
Articolo 23 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
23.1. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE
L’Accordo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti sono soggetti alla giurisdizione italiana, sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana ed interpretati ai sensi delle stesse.
23.2. FORO COMPETENTE
Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione dell’Accordo e degli atti e contratti ad essa conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di ……… con espressa esclusione di ogni e qualsivoglia giurisdizione alternativa.
Articolo 24 ALLEGATI
Sono allegati all’Accordo di Ristrutturazione:
• Allegato “U(ii)” (Accordi Fornitori Industriali);
• Allegato “U(iii)” (Altri Accordi);
• Allegato “U(v)” (Creditori Non Aderenti);
• Allegato “V” (Asseverazione con allegato Piano 202………ter);
• Allegato “W” (Esposizione Complessiva);
• Allegato “W-bis” (Esposizione Finanziaria);
• Allegato “1.3” (Esposizione Erario);
• Allegato “1.3-bis” (Immobili non Strategici);
• Allegato “1.3-ter” (Liquidità Minima);
• Allegato “1.3-quater” (Ramo d’Azienda);
• Allegato “3.2” (Piani di Rimborso dell’Esposizione Banche MLT);
• Allegato “4.1.2” (Linee Operative);
• Allegato “7.1.1” (Nuova Finanza);
• Allegato “7.1.6(iii)(b)” (Piani di Rimborso della Nuova Finanza);
• Allegato “8.1.1” (Atto Ricognitivo del Pegno su Azioni);
• Allegato “8.2” (Ipoteche);
• Allegato “8.3.1” (Modello di atto ricognitivo di Ipoteca);
• Allegato “8.4.1” (Atti Ricognitivi delle Garanzie della Società);
• Allegato “9.1.2” (Valori di Dismissione Immobili non Strategici);
• Allegato “9.2.1” (Bozza Mandato a Vendere);
• Allegato “10.1.1” (Mandato Operazione Straordinaria);
• Allegato “13.2.2” (Assetto partecipativo);
• Allegato “13.5” (Contenziosi e procedimenti pendenti);
• Allegato “13.17” (Linee di Factoring dettagliate per Linea e per Istituto);
• Allegato “14.22” (Parametri Finanziari);
• Allegato “20.1.2” (Comunicazioni).
Articolo 25 TRASPARENZA
25.1. Disposizioni generali relative alla trasparenza
25.1.1. Società dà atto che l’Accordo di Ristrutturazione è stato negoziato e stipulato con l’assistenza dell’Advisor e dei propri professionisti e consulenti, che hanno concorso alla sua impostazione ed alla finalizzazione del documento in modo che lo stesso risulti coerente con il Piano 202………ter, come attestato dalla Professionista.
25.1.2. Società dà inoltre atto di avere essa stessa esaminato, con l’assistenza dell’Advisor e dei rispettivi professionisti, ogni clausola, dichiarazione e pattuizione contenuta nell’Accordo, avendone ricevuto copia integrale, idonea alla sottoscrizione, in congruo anticipo rispetto alla Data di Stipula.
25.1.3. Secondo quanto rilevato al Paragrafo che precede, le Parti riconoscono che, per quanto occorrer possa, l’Accordo e ogni suo documento connesso o conseguente sono frutto di trattativa negoziale individuale con l’assistenza dei rispettivi professionisti e pertanto, con riferimento ad essi: (a) non viene allegato il Documento di Sintesi, né trovano applicazione le altre prescrizioni in materia di pubblicità ed informazione precontrattuale di cui alla deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ed alla Sezione II delle Disposizioni di Trasparenza; (b) si esclude l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, che Società dichiara di ben conoscere, non trattandosi di contratto stipulato in base a condizioni generali né mediante la sottoscrizione di moduli o formulari.
Articolo 26 ADESIONE
26.1. Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 26.2, la Società e l’Agente riconoscono (i) a ciascuna Parte la possibilità di aderire al presente Accordo; e (ii) l’Agente quale soggetto deputato alla ricezione di tali adesioni.
26.2. Il presente Accordo si avrà per concluso con l’avvenuta adesione allo stesso, entro il 31.12.202……… (compreso) (termine da considerarsi posto nell’interesse delle Banche), ad opera di tutte le Parti.
Luogo, data ………
Firma ………
1. Natura e obiettivi del documento
2. La Società
2.1. Cenni storici
2.2. Gli organi societari
2.3. La struttura aziendale
2.4. I prodotti e servizi
2.5. Il modello di business
2.6. Eventuale appartenenza a un Gruppo
3. Il contesto macroeconomico
3.1. La situazione macroeconomica e l’impatto sull’impresa
3.2. Il settore di appartenenza
3.3. Il mercato di riferimento
4. Le cause della crisi
5. L’andamento economico e patrimoniale storico.
6. La strategia di risanamento
6.1. Le assunzioni di base
6.2. Gli obiettivi strategici
6.3. Le assunzioni operative
6.4. Le operazioni straordinarie
6.5. Le operazioni finanziarie
6.6. Le operazioni sul capitale
7. Il Piano di risanamento
7.1. I prospetti economici e patrimoniali del Piano
7.2. La base dati
7.3. I creditori interessati dalla ristrutturazione
7.4. L’andamento economico prospettico
7.5. Lo stato patrimoniale prospettico
8. La manovra finanziaria
8.1. Considerazioni generali
8.2. Gli accordi con i creditori commerciali
8.3. La transazione fiscale
8.4. La ristrutturazione del debito finanziario
9. Il raggiungimento del risanamento aziendale
10. Le Analisi di sensitività.
11. Lo scenario di liquidazione giudiziale
1. Natura e obiettivi del documento
In questo capitolo iniziale è opportuno indicare i dati anagrafici del debitore, le motivazioni per le quali il documento è stato predisposto, gli advisors che hanno assistito la società della predisposizione del piano.
Va indicata la natura giuridica dello strumento supportato dal piano, e quindi che si tratti di un piano a supporto di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, che saranno oggetto di attestazione da parte di un Professionista Indipendente
È opportuno indicare già in questo capitolo iniziale sia gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la continuità aziendale, sia la durata del Piano.
Qualora il Piano segua altri infruttuosi tentativi di soluzione della crisi attraverso diversi strumenti previsti dal legislatore è necessario che di tali tentativi venga dato conto già in questa sede.
Il Piano dovrà essere approvato dall’organo amministrativo: nella sua versione finale è opportuno che siano riportati, in questa sede, gli estremi dell’approvazione.
La natura e gli obiettivi del Piano determinano anche i soggetti che ne sono destinatari. In caso di accordi di ristrutturazione dei debiti il piano sarà destinato a tutti i creditori e potrà essere conoscibile da una moltitudine indeterminata di soggetti: nella formulazione del Piano di ciò andrà tenuto conto in presenza di informazioni “sensibili”, che possano danneggiare la Società se conosciute da concorrenti o dal mercato.
È opportuno identificare in questo capitolo il Professionista Indipendente incaricato dell’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano.
In questo capitolo, infine, è opportuno inserire l’indice del documento, per una sua più rapida ed efficace lettura.
2. La Società
In questo capitolo vanno fornite al lettore le informazioni necessarie a comprendere la struttura, la governance e il modello di business attuale della società al fine di consentire la comprensione della sua situazione attuale anche quale punto di partenza delle azioni previste nel Piano.
2.1. Cenni storici
In questo paragrafo va descritta, in modo riassuntivo, la storia della società dalla sua costituzione alla data odierna.
Le informazioni rilevanti succedute negli anni possono riguardare, ad esempio:
- l’apertura e la chiusura di stabilimenti produttivi
- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti)
- cambi nel controllo societario
- ingresso o uscita da un Gruppo
- apertura di nuovi mercati
- inserimento di prodotti o servizi di significativa rilevanza
- utilizzo, in passato, di strumenti giuridici per la risoluzione della crisi d’impresa
In questo paragrafo, o in quello successivo, è opportuno indicare l’esatta composizione delle partecipazioni societarie.
2.2. Gli organi societari
Se non già indicata in precedenza, in questo paragrafo va indicata l’esatta composizione della compagine societaria nonché:
- la composizione dell’organo amministrativo, con l’indicazione della carica e delle funzioni dei singoli consiglieri e l’indicazione del periodo di permanenza in carica;
- la composizione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (in caso di modello dualistico), con l’identificazione del suo presidente e l’indicazione del periodo di permanenza in carica:
- l’indicazione del revisore legale o della società di revisione, con l’indicazione del periodo di permanenza in carica.
2.3. La struttura aziendale
In questo paragrafo va descritta l’organizzazione aziendale, fornendo al lettore le informazioni necessarie a comprendere la governance dell’azienda, le sue modalità organizzative (per funzioni; per divisioni; a matrice), la dislocazione geografica degli uffici e dei siti produttivi.
È opportuno indicare, in questo paragrafo, il numero dei dipendenti alla data più recente suddivisa per area geografica e per categoria (dirigenti, quadri, impiegati e operai).
È anche opportuno inserire in questo paragrafo l’organigramma aziendale, in forma grafica, al fine di comprendere l’effettiva struttura e consistenza dell’apparato organizzativo.
2.4. I prodotti e servizi
In questo paragrafo, senza indulgere in dettagli tecnici non comprensibili a soggetti estranei al settore, vanno indicati e descritti quali siano e che caratteristiche abbiano i principali prodotti e servizi offerti dall’impresa
È opportuno fornire ordini di grandezza relativi tra i prodotti/servizi offerti anche attraverso l’utilizzo di istogrammi o grafici “a torta”. In particolare, è opportuno fornire informazioni su:
- la suddivisione dei ricavi aziendali tra i vari prodotti, o categorie di prodotto, al fine di comprendere l’incidenza sul business aziendale
- l’andamento dei ricavi relativi ai singoli prodotti (o categorie di prodotti) nell’ultimo triennio, al fine di comprenderne il trend.
Se disponibili, è importante fornire anche informazioni aggiornate sul posizionamento dei singoli prodotti (o categorie di prodotti) nel mercato di riferimento, in termini di quota di mercato e di comparazione qualitativa con prodotti alternativi.
In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun business svolto.
2.5. Il modello di business
In questo paragrafo vanno descritti i principali elementi del modello di produzione di valore da parte dell’impresa, indicando ad esempio:
- la tipologia di clientela: se impresa (modello Business to Business, o B2B) o persona fisica (modello Business to Consumer, o B2C)
- la rete commerciale
- i canali di vendita
- il modello di produzione: per commessa o per il magazzino
- le modalità e i canali di approvvigionamento
- la modalità di produzione: se interna o se esternalizzata
In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun business svolto.
2.6. Eventuale appartenenza a un Gruppo
In caso di appartenenza della società a un Gruppo, in questo paragrafo ne va descritta la struttura indicando, anche attraverso un supporto grafico, i rapporti di partecipazione e descrivendo succintamente le caratteristiche e il business di ciascuna società del gruppo.
3. Il contesto macroeconomico
3.1. La situazione macroeconomica e l’impatto sull’impresa
In questo paragrafo va descritta la situazione macroeconomica relativa agli aspetti che influenzano il business dell’impresa. In particolare, vanno descritti, anche attraverso l’utilizzo di grafici, gli impatti sull’impresa di fattori quali, ad esempio:
- l’inflazione
- i tassi di interesse
- il costo delle materie prime
- il costo dell’energia
- la legislazione specifica di settore
- le politiche fiscali del Governo
È opportuno che le previsioni e le valutazioni del management siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.
Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al contesto macroeconomico, così come le valutazioni su mercato e settore di riferimento dell’impresa, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.
3.2. Il settore di appartenenza
In questo paragrafo viene descritto il settore industriale ed economico di appartenenza della società, fornendo informazioni al lettore, anche con l’ausilio di grafici, sulla situazione competitiva al suo interno nel recente passato, al momento attuale e nel periodo di Piano.
Informazioni utili sul settore di appartenenza possono riguardare:
- L’impatto di determinate grandezze macroeconomiche
- L’impatto di un’eventuale legislazione specifica di settore
- Le dinamiche dei prezzi e della disponibilità delle materie prime, di semilavorati e dei servizi acquistati
- Le dimensioni delle imprese concorrenti
- Il trend occupazionale del settore
È opportuno che le previsioni e le valutazioni del management in merito al settore di appartenenza siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.
Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al settore di appartenenza dell’impresa, così come al contesto macroeconomico e al mercato di riferimento, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.
3.3. Il mercato di riferimento
In questo paragrafo viene descritto il mercato di riferimento della società, fornendo informazioni al lettore, anche con l’ausilio di grafici, sull’andamento del mercato nel recente passato, sulle sue dimensioni attuali e sul probabile trend futuro.
In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun mercato di riferimento.
Informazioni utili sul mercato di riferimento possono riguardare:
- Le dimensioni qualitative e quantitative del mercato di riferimento
- I prevedibili trend nei consumi o negli acquisti nell’orizzonte di piano
- La quota di mercato della società,
- La comparazione nel tempo dei ricavi della Società rispetto a quelli dei principali competitors
- L’esistenza di prodotti sostitutivi
In questo paragrafo, se non già inserite in paragrafi precedenti, è opportuno fornire informazioni comparative sui prodotti/servizi offerti dalla Società rispetto a prodotti/servizi sostitutivi offerti da imprese concorrenti.
È opportuno che le previsioni e le valutazioni del management in merito al mercato di riferimento di appartenenza siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.
Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al mercato di riferimento dell’impresa, così come al contesto macroeconomico e al settore di appartenenza, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.
4. Le cause della crisi
In questo capitolo vanno descritte le cause della crisi che si intende risolvere attraverso il Piano di risanamento.
È importante che le cause della crisi siano evidenziate con trasparenza e completezza, al fine di consentire al lettore di valutare l’adeguatezza degli interventi proposti a contribuire concertamento al risanamento aziendale.
Le cause della crisi andranno distinte, almeno, tra:
- Cause endogene, che dipendono da scelte e accadimenti aziendali: è importante individuare e descrivere accuratamente le cause della crisi che siano dipese da errate scelte strategiche e operative, o da errori di progettazione, o da uno squilibrio finanziario e patrimoniale non adeguatamente contrastato.
- Cause esogene, che dipendono dal comportamento di terzi (fornitori o clienti) o dal contesto macroeconomico: l’individuazione della corretta causa esogena è rilevante al fine di comprendere se tale causa possa essere rimossa o adeguatamente contrastata, al fine di valutare la fattibilità del piano e la sua capacità di portare al risanamento dell’impresa.
- Cause di natura economica, qualora l’impatto principale delle cause della crisi sia sul conto economico della società, causando perdite significative o un calo della marginalità che non consenta più di sopportare gli oneri dell’indebitamento
- Cause di natura finanziaria, qualora la crisi sia generata prevalentemente da un eccesso di indebitamento, dovuto a precedenti operazioni straordinarie, a un’insufficiente presenza di capitale proprio o al venire meno di fonti di finanziamento quali linee di credito bancarie o prestiti obbligazionari non rinnovati.
È possibile che le crisi dell’impresa trovi origine in una moltitudine di cause, di differente gravità, che possano ricondursi a fattori sia endogeni che esogeni e sia economici che finanziari.
È importante individuare la collocazione temporale delle cause della crisi, al fine di comprendere se si tratti di un fenomeno improvviso e recente o se si tratti di un fenomeno protratto nel tempo e mai risolto.
Qualora il Piano segua altri infruttuosi tentativi di soluzione della crisi attraverso diversi strumenti previsti dal legislatore è necessario che tali tentativi vengano ricordati anche in questa sede.
5. L’andamento economico e patrimoniale storico
Strettamente correlata alle informazioni fornite nei capitoli precedenti è la esposizione quantitativa dei risultati storici della gestione economica e della struttura patrimoniale dell’impresa. A tale fine è opportuno predisporre un prospetto numerico comparativo, attraverso l’affiancamento dei dati contabili di ciascun esercizio, risultante dal conto economico e dallo stato patrimoniale degli esercizi precedenti.
Ai fini di un’efficace comparazione è opportuno che i risultati storici e i corrispondenti stati patrimoniali possano risalire ai 3/5 esercizi precedenti, al fine di poterne apprezzare l’andamento.
Per potere confrontare i risultati e le situazioni storiche con le previsioni del Piano, è necessario che il conto economico e lo stato patrimoniale di ciascun esercizio siano riclassificati con i medesimi criteri utilizzati per la predisposizione del piano, normalmente non coincidenti con i criteri civilistici previsti per il bilancio d’esercizio.
Le principali voci e gli elementi di anomalia dovranno essere commentate con annotazioni qualitative a margine dei, o in calce ai, prospetti numerici.
6. La strategia di risanamento
In questo capitolo sono descritte, in modo descrittivo ed esaustivo, gli interventi e le azioni che saranno posti in essere nel periodo di piano, destinati al superamento della crisi e al risanamento dell’impresa.
6.1. Le assunzioni di base
In questo paragrafo vanno descritte le previsioni sull’andamento del mercato di riferimento e dei costi operativi, oltre alle altre previsioni macroeconomiche rilevanti.
In generale, vanno inserite in questo paragrafo le assunzioni in merito ad accadimenti futuri che non possono essere influenzati direttamente dal comportamento della Società.
Questo paragrafo descriverà, pertanto, le assunzioni che riguarderanno (ad esempio):
- l’inflazione
- i tassi di interesse
- il costo delle materie prime
- il costo dell’energia
- la legislazione specifica di settore
- le politiche fiscali del Governo
È opportuno che le assunzioni macroeconomiche siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.
Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al contesto macroeconomico, così come le valutazioni su mercato e settore di riferimento dell’impresa, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.
6.2. Gli obiettivi strategici
In questo paragrafo vanno descritti gli obiettivi strategici del management finalizzati al superamento della crisi e destinate a modificare il posizionamento dell’impresa sul mercato, o la sua struttura organizzativa, o l’assetto tecnologico dell’impresa.
Il perseguimento degli obiettivi strategici sarà ottenuto, di norma, attraverso azioni specifiche che riguarderanno l’operatività aziendale, gli investimenti, le operazioni straordinarie e sul capitale, che saranno declinate nei paragrafi ad esse dedicate.
6.3. Le assunzioni operative
In questo paragrafo vanno descritte le azioni di natura operativa che il management intende adottare per superare la situazione di crisi e migliorare la marginalità economica della gestione, in coerenza con gli obiettivi strategici dell’impresa.
Vanno declinate, ad esempio, le azioni che saranno intraprese nel corso del Piano e così classificabili:
- azioni di natura organizzativa: riguardano i provvedimenti che il management intende adottare in merito alla struttura organizzativa dell’impresa e al personale dipendente, con specifico riferimento alla sua diversa collocazione o ad azioni volte alla sua riduzione.
- azioni di natura commerciale: comprendono azioni in ambito di marketing, promozione e pubblicità nonché provvedimenti che incidano sulla rete commerciale dell’impresa e sul posizionamento del prodotto /servizio sul mercato, anche attraverso politiche di pricing.
- azioni di natura industriale: riguardano provvedimenti del management in merito all’intera supply chain, Con particolare riferimento alle politiche di approvvigionamento, di gestione del magazzino e di razionalizzazione dell’apparato produttivo anche attraverso investimenti in impianti e macchinari che consentano una migliore efficienza produttiva.
Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo o gli esercizi in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.
6.4. Le operazioni straordinarie
Qualora il Piano preveda, per il superamento della crisi e il raggiungimento del risanamento economico e del riequilibrio finanziario, il compimento di operazioni di natura straordinaria, esse dovranno essere descritte in questo paragrafo.
Le azioni di natura straordinaria potranno comprendere:
- operazioni societarie di natura straordinaria, quali fusioni, scissioni, conferimenti e trasferimenti d’azienda;
- operazioni che integrino atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio la vendita o la permuta di cespiti o partecipazioni societarie e operazioni di sale-and-lease-back.
Gli effetti delle operazioni qui descritte saranno poi evidenziati quantitativamente nelle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Piano.
Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.
6.5. Le operazioni finanziarie
In questo paragrafo andranno descritte qualitativamente le operazioni di natura finanziaria che il management intende adottare al fine del perseguimento degli obiettivi del piano e della ristrutturazione del debito.
In questo paragrafo andranno descritte, ad esempio:
• le operazioni di natura finanziaria, diverse dalla ristrutturazione del debito, che il management intende intraprendere, quali:
- l’emissione di prestiti obbligazionari
- il ricorso a finanziamenti non bancari
- il ricorso a nuova finanza bancaria
• gli elementi della ristrutturazione del debito, così come proposto ai creditori interessati dalla ristrutturazione
Una particolare evidenza andrà dedicata alla Nuova Finanza, sia perché l’indicazione delle caratteristiche dei nuovi finanziamenti sono necessarie al fine di estendere ai nuovi finanziamenti, alle garanzie ad essi accessorie e ai successivi rimborsi gli effetti protettivi dello strumento giuridico prescelto, sia per consentire - quando previsto dalla legge - la prededuzione del finanziamento.
Qualora già concordata con il soggetto finanziatore, la descrizione della nuova finanza dovrà riguardare:
- l’individuazione del soggetto finanziatore
- l’ammontare del finanziamento
- le condizioni temporali di rimborso
- le condizioni economiche applicate
- le eventuali garanzie reali o personali concesse dal debitore o da terzi garanti.
Analogo dettaglio dovrà essere fornito con riferimento alla nuova finanza erogata dai soci, se ne sia esclusa la postergazione e se ne sia prevista la prededucibilità ai sensi di legge, anche quando la restituzione del finanziamento sia prevista oltre l’orizzonte temporale del piano.
Gli effetti delle operazioni qui descritte saranno poi evidenziati quantitativamente nelle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Piano e, in particolare, nel capitolo dedicato alla Manovra Finanziaria.
Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.
6.6. Le operazioni sul capitale
Questo paragrafo contiene la descrizione degli eventuali interventi sul capitale da parte degli attuali soci o da parte di nuovi investitori.
Qualora sia previsto un incremento del patrimonio netto attraverso un conferimento in denaro, tale liquidità potrà essere utilizzata per sostenere finanziariamente il capitale circolante o per nuovi investimenti produttivi o, ancora, per il pagamento di debiti pregressi.
Qualora il conferimento in capitale avvenga in natura è necessario individuarne correttamente il valore dei beni conferiti, anche attraverso una relazione di stima da parte di un esperto indipendente, nonché l’utilità in termini patrimoniali e operativi.
Analogo dettaglio informativo dovrà essere fornito, in questa sede, per i finanziamenti erogati dai soci a fondo perduto o postergati.
Gli effetti delle operazioni qui descritte saranno poi evidenziati quantitativamente nelle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Piano.
Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.
In caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale è necessario specificare come questo venga ripristinato nei termini di legge, e comunque dal momento dell’omologazione dell’accordo, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa.
7. Il Piano di risanamento
7.1. I prospetti economici e patrimoniali del Piano
Il capitolo contiene gli elementi quantitativi e qualitativi che caratterizzano il piano di risanamento, sulla base del contesto di riferimento e delle assunzioni descritte nei capitoli precedenti.
Sotto il profilo quantitativo, il Piano di risanamento sarà sempre composto da
A. un prospetto di conto economico, riclassificato in base alle esigenze di rappresentazione, che riguarderà:
a) l’intero periodo di piano, che avrà durata indicativa di 3/5 anni a partire dalla data di riferimento sino alla data di termine del Piano. Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione del risultato economico più frequente rispetto all’anno solare (trimestrale o mensile);
b) il periodo anteriore alla data di riferimento, ai fini di confrontare l’andamento economico dell’impresa nel corso del piano con quello del periodo precedente. Normalmente il periodo anteriore alla data di riferimento riguarda da 2 a 4 esercizi precedenti.
B. Un prospetto di stato patrimoniale, riclassificato in base alle esigenze di rappresentazione, che riguarderà:
a) la base dati, che rappresenterà la situazione di partenza (o “spalla”) del Piano alla data di riferimento;
b) la situazione patrimoniale al termine di ogni esercizio successivo alla data di riferimento, sino al termine del Piano. Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione della situazione patrimoniale più frequente rispetto all’anno (trimestrale o mensile);
c) la situazione patrimoniale relativa al periodo anteriore alla data di riferimento, corrispondente alla data finale di ciascun esercizio utilizzato a fini comparativi.
È consigliabile, anche se non strettamente obbligatorio, produrre anche un prospetto con il rendiconto finanziario relativo ai medesimi termini temporali utilizzati al fine del prospetto di stato patrimoniale sopra descritto.
7.2. La base dati
Una particolare attenzione va prestata alla base dati, che comprende i dati contabili di partenza del Piano e che dovrà essere riferita a una data anteriore di non oltre 4/6 mesi rispetto all’approvazione del piano d parte dell’organo amministrativo.
La base dati conterrà elementi:
- di natura patrimoniale;
- consuntivi, a differenza dei dati di piano che hanno natura previsionale;
- oggetto del giudizio sulla loro veridicità da parte del professionista indipendente.
Poiché la base dati riguarda un periodo anteriore alle azioni di risanamento previste dal Piano, è necessario che in questo paragrafo siano evidenziati e descritti gli elementi di maggiore rilevanza e delicatezza tra i quali, ad esempio:
- l’ammontare dei crediti commerciali e la quantificazione dei giorni medi di incasso (DSO, o Days Sales Outstanding);
- la quantificazione dell’eventuale svalutazione dei crediti;
- il valore e i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino;
- la presenza di rimanenze immobilizzate, o slow moving;
- l’ammontare e i criteri di valutazione dei lavori in corso di esecuzione e in corso su ordinazione;
- l’ammontare scaduto dei debiti verso fornitori;
- l’ammontare scaduto dei debiti tributari e previdenziali, con indicazione di eventuali atti di accertamento o di riscossione ricevuti;
- la quantificazione dei giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (DPO, o Days Payable Outstanding);
- l’ammontare e i criteri di quantificazione dei fondi rischi.
7.3. I creditori interessati dalla ristrutturazione
Il Codice della crisi prevede che una particolare attenzione vada dedicata ai creditori interessati dalla ristrutturazione.
È pertanto necessario, in questo paragrafo o in un elenco allegato al Piano, identificare
- individuare i creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione dei debiti, con la quantificazione del relativo credito;
- evidenziare i creditori estranei all’accordo di ristrutturazione del debito;
I pagamenti dei creditori estranei all’accordo accordi dovranno essere riportati nelle proiezioni patrimoniali e finanziarie del Piano e dovranno essere conformi al disposto dell’art. 57, c. 3, CCII.
Allo stesso modo, il pagamento dei creditori interessati dalla ristrutturazione, alle date previste dagli accordi, dovranno essere separatamente riportati nelle proiezioni patrimoniali e finanziarie del Piano.
7.4. L’andamento economico prospettico
In questo paragrafo viene dedicato un focus specifico sulle proiezioni economiche di Piano alla luce delle assunzioni adottate e delle azioni di natura industriale, commerciale, finanziaria e straordinaria che il management intende adottare, descritte nei paragrafi che precedono.
Il piano deve riportare l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, compresi quelli necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
Di particolare rilevanza è l’individuazione della marginalità della gestione, identificata con il Margine Operativo Lordo (MOL), conosciuto anche con l’acronimo EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), essenziale ai fini di comprendere la capacità di generazione di cassa da parte della gestione operativa.
Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione del risultato economico mensile o trimestrale, e comunque più frequente rispetto all’anno solare. Questa più ristretta scansione temporale consente, tra l’altro, un più efficace monitoraggio dell’andamento economico e una più tempestiva rilevazione degli scostamenti rispetto alle principali grandezze del Piano che, pertanto, possono rappresentare adeguate milestones per la l’attuazione di eventuali azioni correttive.
7.5. Lo stato patrimoniale prospettico
In questo paragrafo viene dedicato un focus specifico alla struttura patrimoniale della società al termine di ciascun periodo di Piano, alla luce delle proiezioni economiche, delle assunzioni adottate e delle azioni di natura industriale, commerciale, finanziaria, straordinaria e sul capitale che il management intende adottare, descritte nei paragrafi che precedono.
Ulteriore elemento da evidenziare riguarda il pagamento dei creditori interessati dalla ristrutturazione, che dovrà essere coerente con gli accordi presi con i creditori stessi.
Di particolare importanza è la rilevazione degli scostamenti nella liquidità aziendale e nelle voci del capitale circolante (crediti e debiti commerciali e rimanenze), nonché negli investimenti e disinvestimenti, rilevanti ai fini della generazione di liquidità unitamente all’EBITDA di periodo. Tra gli investimenti, è opportuno dare rilevanza a quelli necessari per il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro e di tutela dell’ambiente.
Il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura dovranno essere analiticamente descritti, anche in considerazione delle linee di credito utilizzabili o che la società intende ottenere nel corso del Piano.
Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione della situazione patrimoniale mensile o trimestrale, e comunque più frequente rispetto all’anno solare. Questa più ristretta scansione temporale consente, tra l’altro, un più efficace monitoraggio delle grandezze patrimoniali e una più tempestiva rilevazione degli scostamenti rispetto alle principali grandezze del Piano che, pertanto, possono rappresentare adeguate milestones per l’attuazione di eventuali azioni correttive.
8. La manovra finanziaria
8.1. Considerazioni generali
La manovra finanziaria rappresenta l’insieme degli interventi finalizzati al riequilibrio della situazione patrimoniale dell’impresa e al suo risanamento economico e finanziario.
Considerando i flussi finanziari prodotti dalla gestione, i cui presupposti e la cui grandezza sono descritti nei capitoli che precedono, in questa sede la manovra finanziaria può essere intesa nella sua più ristretta accezione di insieme degli effetti finanziari dovuti alle modifiche alle originarie condizioni contrattuali tra la Società e i suoi creditori introdotte dall’accordo. In ipotesi di concordato preventivo in continuità aziendale la manovra finanziaria coinciderà con gli effetti della proposta concordataria.
Gli effetti economici e patrimoniali dell’Accordo sono incorporati nel Piano.
8.2. Gli accordi con i creditori commerciali
È normale che, nell’ambito dei percorsi di risanamento, i rapporti con i creditori commerciali possano subire modifiche rispetto alla situazione precedente. Indipendentemente dall’incorporazione di tali variazioni nel formale accordo di ristrutturazione dei debiti, tali variazioni potranno avere un impatto finanziario:
- positivo, qualora venga concordata una dilazione dei pagamenti o uno stralcio dei debiti pregressi, ovvero un allungamento dei termini ordinari di pagamento,
- negativo, quando taluni fornitori pretendano un pagamento immediato o addirittura anticipato per la loro fornitura
Di queste variazioni è necessario tenere conto nei flussi prodotti dalla gestione aziendale.
8.3. La transazione fiscale
Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII è possibile addivenire a una ristrutturazione dell’indebitamento tributario e previdenziale nei modi e nei termini previsti dall’art. 63 CCII.
Le concrete modalità di trattamento dei debiti tributari e previdenziali dovranno essere specificatamente descritte in questo paragrafo ed evidenziate nell’ambito della Manovra Finanziaria e nelle variazioni dell’indebitamento riportate nello stato patrimoniale prospettico.
8.4. La ristrutturazione del debito finanziario
Nella normalità dei casi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti hanno per oggetto, esclusivamente o prevalentemente, crediti di banche o di altri istituti finanziari.
Questo paragrafo del Piano dovrà contenere, in modo analitico e comprensibile al lettore, gli effetti economici e finanziari degli accordi di ristrutturazione dei debiti finanziari in modo che siano evidenziate nell’ambito della Manovra Finanziaria e nelle variazioni dell’indebitamento riportate nello stato patrimoniale prospettico.
Qualora gli accordi con i creditori finanziari comprendano anche la concessione di nuova finanza, per una migliore comprensione sarà qui ribadita la sua descrizione che dovrà riguardare:
- l’individuazione del soggetto finanziatore;
- l’ammontare del finanziamento;
- le condizioni temporali di rimborso;
- le condizioni economiche applicate;
- le eventuali garanzie reali o personali concesse dal debitore o da terzi garanti.
9. Il raggiungimento del risanamento aziendale
Posto che l’obiettivo principale del Piano è il raggiungimento del risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio della sua situazione economico-finanziaria, è necessario che il documento di Piano contenga adeguati indici e informazioni che confermino che, al termine del Piano, l’azienda potrà intendersi risanata.
La dottrina aziendalistica riconosce numerosi ratios idonei a verificare il risanamento. Tra questi, i più comuni sono:
- il DSCR (Debt Service Coverage Ratio), che è un indice finanziario prospettico finalizzato a verificare la sostenibilità del debito, calcolato come rapporto tra (a) flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d’esercizio. per un determinato periodo, e (b) il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato;
- Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (PFN) e EBITDA;
- Il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e il Patrimonio Netto.
10. Le Analisi di sensitività
È opportuno che il Piano possa dimostrare la sua solidità e fattibilità anche alla luce di accadimenti imprevisti.
Questo capitolo dovrebbe contenere le analisi di sensitività operate dal management, con l’ausilio degli advisors, alla luce dei principali rischi operativi non mitigabili da parte del management stesso.
Ai fini della sua fattibilità, il Piano deve essere in grado di raggiungere l’obiettivo del risanamento aziendale, nonché rispettare gli eventuali covenants contenuti negli accordi con i creditori, anche in presenza degli scostamenti dovuti al verificarsi dei rischi originariamente non previsti.
Il professionista indipendente, ai fini del proprio giudizio sulla fattibilità del Piano, potrà adottare le medesime analisi di sensitività contenute nel Piano o formularne di proprie.
11. Lo scenario di liquidazione giudiziale
Sebbene non sia richiesto dalla legge nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII ma solo nell’ambito della Transazione Fiscale per gli accordi riguardanti i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali e assistenziali, la predisposizione dello scenario in caso di liquidazione giudiziale è normalmente opportuno anche per rappresentare ai creditori, in caso di insuccesso, le conseguenze della più probabile alternativa e le relative possibilità di soddisfacimento dei loro crediti.
Lo scenario liquidatorio dovrà pertanto considerare il valore delle attività e passività patrimoniali in ipotesi di assenza di continuità aziendale.
Un punto di particolare delicatezza riguarda, peraltro, gli elementi indicati dall’art. 87, c. 1, lett. h), CCII ove è prevista l’indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, e le prospettive di realizzo.
Luogo, data ………
Firma ………
Il sottoscritto ………, (indicare il titolo professionale) ………, con studio in ………, residente in ………
PREMESSO
che il sig………., in legale rappresentanza della società ………, con sede in ………, autorizzato con delibera [………] assunta in data ……… rogito notaio ………, con mandato sottoscritto in data ………, ha conferito al sottoscritto l’incarico produrre la relazione di cui all’art. 57 CCII;
1 DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E REQUISITI PROFESSIONALI.
Il sottoscritto con riferimento ai requisiti di professionalità dichiara:
1) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con d.m. 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.4.1995, n. 31-bis;
2) di essere dottore commercialista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ……… in data ………,
Con riferimento ai requisiti di indipendenza, dichiara:
3) di non essere legato alla Società ed alla sua controllante o alle società sottoposte a comune controllo o a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
4) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2399 c.c. lett. b) e c);
5) di non aver prestato, negli ultimi 5 anni, attività di lavoro subordinato o autonomo a favore della Società e di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo della stessa, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale.
Con particolare riguardo ai requisiti di indipendenza, lo scrivente, consapevole della loro funzione di presidio dell’obiettività di giudizio dell’Attestatore, ha svolto, prima di assumere l’incarico, un’autovalutazione preventiva in merito alla sussistenza di situazioni che costituiscono rischi potenziali per la propria indipendenza, e ha provveduto a svolgere nuovamente tale valutazione al rilascio della presente attestazione. Nel condurre tale valutazione ha tenuto conto che i requisiti di indipendenza sono riconducibili a due distinti insiemi: un primo insieme costituito dai requisiti di natura assoluta, che non consentono ambiti di discrezionalità, e un secondo insieme costituito da quelli di natura relativa, per i quali è richiesta una valutazione caso per caso.
Con riferimento ai requisiti di natura assoluta, sono senz’altro di pregiudizio all’indipendenza del professionista le situazioni puntualmente indicate dalla norma, costituite dalla sussistenza, rispetto al debitore, di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, incarichi negli organi amministrativi o di controllo, anche solo per il tramite di soggetti con i quali l’attestatore è unito in associazione professionale, anche risalenti nel tempo e cioè negli ultimi cinque anni; pregiudicano, altresì, in via assoluta, l’indipendenza dell’attestatore i rapporti di coniugio, parentela o affinità con gli amministratori del debitore, delle società da questi controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo (art. 2399, lett. b).
Quanto ai requisiti di natura relativa, a venire in considerazione è la sussistenza di rapporti non solo con il debitore, ma anche con coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento, ogni qual volta essi siano tali da compromettere l’indipendenza dell’attestatore. Rientra in tale ambito, anche rispetto alle società controllate dall’impresa o che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo, la sussistenza di rapporti di lavoro, di consulenza continuativa e di prestazione d’opera retribuita, se tali da comprometterne l’indipendenza e, nei confronti degli stessi soggetti oltre che dell’impresa stessa, di rapporti di natura patrimoniale, sempre se tali da compromettere l’indipendenza (art. 2399, lett. c).
Ciò che rileva non è tanto la natura del rapporto in termini assoluti, ma la sua capacità di pregiudicare in concreto la necessaria indipendenza dell’attestatore e di rappresentare un condizionamento per la libera formazione del suo giudizio.
I condizionamenti in questione potrebbero derivare da rapporti economici, di credito e finanziari con l’impresa, le società da questa controllate o che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo, ovvero con coloro, anche se diversi dai soggetti sopra indicati, che hanno interesse all’operazione (advisor, creditori, clienti, investitori), quando è possibile affermare che tali rapporti rischiano di essere pregiudicati dal giudizio che l’Attestatore è chiamato a rendere, così come rischia di essere compromesso il ritorno economico dell’attività professionale di questi, ovvero la sua solidità finanziaria o patrimoniale. Potrebbero, altresì, derivare da situazioni di sudditanza psicologica nei confronti del debitore (e delle società da questo controllate o che lo controllano o sottoposte a comune controllo), ovvero di coloro che hanno comunque un interesse all’operazione, o, ancora, da rapporti di natura personale con tali soggetti se questi rapporti impediscono all’attestatore una serena espressione del giudizio.
Non è, pertanto, sufficiente, in questi casi, l’esistenza di un rapporto professionale o personale, ma occorre che esso sia in grado di incidere sulla libertà di giudizio dell’attestatore.
Con riferimento alle terze parti (rectius, ai soggetti diversi dall’impresa, dalle sue controllanti, dalle sue controllate o dalle società sottoposte al comune controllo) che hanno interesse all’operazione e alle quali il professionista sia legato da rapporti di natura personale o professionale, occorre inoltre che tale interesse sia in contrasto con la finalità del giudizio richiesto all’Attestatore. Il che si verifica, ad esempio, allorquando le parti abbiano un interesse a ottenere il giudizio favorevole dell’Attestatore pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento della veridicità dei dati, della fattibilità del Piano e della proposta o, nei concordati preventivi in continuità e negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, del giudizio del miglior soddisfacimento dei creditori. O quando le parti in questione abbiano interesse a che l’Attestatore sottaccia taluni elementi di criticità del Piano o comunque, nei concordati preventivi, elementi informativi rilevanti per l’espressione del voto da parte dei creditori.
Non costituiscono situazioni di pregiudizio gli eventuali ruoli di sindaco o di membro dell’organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 presso una terza parte (diversa dall’impresa, dalle sue controllanti, dalle sue controllate o da società sottoposte al comune controllo) che ha interesse all’operazione, ciò in quanto tali ruoli presuppongono, per propria natura, la sussistenza dell’indipendenza nei confronti della società/impresa nella quale essi sono rivestiti. E ciò a prescindere dalla magnitudo dell’interesse di cui è portatore l’ente presso il quale l’attestatore è sindaco o organismo di vigilanza.
Come già detto, tutti i requisiti, che hanno natura relativa, debbono essere accertati, caso per caso, attraverso una autovalutazione da parte del professionista, non essendo sufficiente la sola sussistenza di un rapporto rilevante, ma essendo necessaria l’idoneità di questo a compromettere l’indipendenza di giudizio dell’attestatore. A tal riguardo lo scrivente ha condotto una disamina dei rischi per l’indipendenza, dei rapporti, conclusi o in essere, con soggetti che hanno un interesse all’operazione. Trattasi, in astratto, di rischi per l’indipendenza derivanti:
a) da eventuali situazioni di interesse personale nei confronti del debitore o di soggetti ad esso correlati ovvero da possibili condizionamenti da parte degli stessi;
b) da eventuale auto-riesame, nel momento in cui l’Attestatore sia chiamato a svolgere attività di verifica rispetto ai risultati di una prestazione dallo stesso professionista, o da altro soggetto appartenente alla sua rete, in precedenza resa (o di un giudizio in precedenza espresso) a chicchessia;
c) da un’eventuale eccessiva confidenzialità con il debitore e con sue parti correlate;
d) da eventuali incarichi ricevuti da taluni creditori o clienti relativi ai rapporti economici, finanziari o patrimoniali con il debitore;
e) da possibili influenze e condizionamenti da parte degli advisors e legali del debitore, da parte dei suoi creditori ovvero suoi clienti o controparti in genere quando uno o più di questi soggetti presentino un interesse ad ottenere un giudizio non obiettivo da parte dell’Attestatore.
Dato atto che l’approccio seguito dallo scrivente nello svolgimento degli incarichi di attestazione è sempre volto ad assicurare uno status mentale che prescinde sia dagli interessi del debitore che da quelli di singoli creditori, advisor, clienti e controparti in genere, nell’ottica di esprimersi con obiettività di giudizio mantenendo un atteggiamento caratterizzato da “scetticismo professionale”, si rileva che la migliore conferma di ciò è nella pluralità di attestazioni negative (negazione del giudizio di fattibilità del piano o delle proposte) in precedenza rese dallo scrivente in altre operazioni, anche a prescindere dagli accordi raggiunti dal debitore con i propri creditori e con terzi.
Ciò premesso e valutato, lo scrivente dichiara di non essere esposto ai rischi di pregiudizio della propria indipendenza e libertà di giudizio di cui alle lett. da a) a d) di cui sopra e di avere accertato che le situazioni di cui alla lett. e) non sono idonee a determinare condizionamenti del suo operato.
Egli dichiara pertanto di essere stato in grado di esprimersi con indipendenza di giudizio e libero da ogni possibile condizionamento od influenza.
2 NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE ATTESTAZIONE.
2.1 Principi ispiratori dell’operato dello scrivente.
[VEDI FORMULA F155]
2.2 Natura e finalità dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali.
[VEDI FORMULA F155]
2.3 Con riferimento alla fattibilità del Piano e alla idoneità di questo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.
2.3.1 L’approccio del professionista attestatore nella verifica di fattibilità del Piano.
I dati prognostici, basati su ipotesi di eventi futuri ed azioni dell’organo amministrativo, sono caratterizzati da elementi di incertezza, oltre che di soggettività. Tali elementi di incertezza, in particolare, dipendono dal rischio che gli eventi preventivati non si verifichino e che le azioni programmate non vengano implementate o che ciò avvenga in misura e tempi diversi da quelli prospettati, nonché dall’eventualità che, nell’orizzonte di piano, si realizzino eventi e azioni non prevedibili al tempo della predisposizione di questo.
L’art. 57 CCII all’attestatore di verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e di specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. Non può, al riguardo, passare sotto traccia la differente intensità della probabilità di accadimento di una situazione che è “assicurata” rispetto a una che è riconosciuta solamente come “attuabile” o “fattibile”. Nell’affrontare il tema, sotto il profilo aziendalistico, ci si deve soffermare sul fatto che gli eventi futuri sono sempre privi del connotato della certezza. A maggior ragione lo è un piano di un organismo “vivente”, quale è l’azienda, che è, di per sé, mutevole e suscettibile di scostamenti in continuo. L’andamento dell’azienda non è, infatti, solo inciso dalle dinamiche esogene, alle quali sono sensibili le grandezze elementari del piano, ma risente anche della necessaria deriva tra la programmazione astratta di un’azione e la sua attuazione concreta. Ha quindi senso che il legislatore abbia fatto riferimento alla fattibilità del piano, tale essendo la fase iniziale comune ad ogni progetto nella quale si valutano gli elementi che permettono di stabilire se e come le attività previste dal progetto stesso possono essere realizzate (Enciclopedia Treccani - voce “Fattibilità”).
Sul punto pare opportuna una digressione. La Cassazione, nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 1521/2013, nell’affrontare il tema della fattibilità economica con riferimento al concordato preventivo, la ha definita come la “prognosi circa le possibilità di realizzazione della proposta (e, dunque, del piano ad essa sottostante) nei termini prospettati”, precisando che il giudizio deve essere reso in termini di “probabilità di successo del piano” e ha ad oggetto anche “i rischi inerenti” lo stesso. La Corte, rilevato che la fattibilità economica è «legata ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore [di] rischio per gli interessati» perviene alla conclusione che è «ragionevole, in coerenza con l’impianto generale dell’istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto». In altri termini, il giudizio sulla fattibilità economica del piano è, secondo la Corte, «intriso di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, in cui è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l’impianto generale prevalentemente contrattualistico dell’istituto del concordato». La valutazione rimessa ai creditori presuppone, allora, «perché venga espressa correttamente e determini il giusto esito dell’instaurata procedura concordatizia, [………] che i creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, incombenze che assumono un ruolo centrale nello svolgimento della procedura in questione ed al cui soddisfacimento sono per l’appunto deputati a provvedere dapprima il professionista attestatore [………], in funzione dell’ammissibilità al concordato (art. 161 l. fall.), e quindi il commissario giudiziale prima dell’adunanza per il voto (art. 172 l. fall.)» .
La menzionata valorizzazione dell’impianto dell’istituto rispetto ai canoni della formazione del consenso negoziale informato consente di concludere che i creditori che hanno aderito su base volontaria all’accordo per effetto atto della informativa sui rischi ai quali è soggetta l’impresa ed il Piano resa dal debitore e dall’Attestatore assumono tali rischi. Il che comporta che i creditori aderenti non possano avvantaggiarsi rispetto a quelli non aderenti, laddove si verifichino i rischi individuati dall’Attestatore ed oggetto di puntuale sua valutazione. Nel caso di specie si osserva che tra i creditori non aderenti è ricompreso l’Erario, con il quale venne stipulata transazione fiscale oggetto di omologa nell’ambito del precedente AdR in relazione alla quale, come meglio in appresso esaminato, il debitore non è decaduto dal beneficio del termine. Pertanto i creditori aderenti, nel caso in cui i cennati rischi dovessero realizzarsi, non potranno avvantaggiarsi nei confronti dell’Erario per i crediti da quest’ultimo vantati al momento del raggiungimento dell’accordo.
Il fondamento contrattualistico del consolidato impianto tracciato dalla giurisprudenza a proposito del concordato preventivo consente la trasposizione dei medesimi principi all’ambito degli accordi di ristrutturazione.
Alla luce delle considerazioni testé svolte non appare sicuramente casuale il fatto che la norma utilizzi l’espressione “assicurare” solo con riferimento all’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo, e non anche in relazione alla fattibilità del piano e quindi dell’accordo stesso, per il quale richiede all’attestatore un giudizio di mera “attuabilità”. In termini di contenuti i Principi di attestazione dei piani di risanamento, richiedono l’identificazione (attraverso l’anamnesi dell’impresa, la diagnosi delle cause della crisi e l’approfondimento del piano) dei fattori di rischio e di incertezza che caratterizzano la realizzazione dei flussi di cassa attesi e, laddove siano significativi e non mitigati da fattori di segno contrario non fattorizzati, ne richiedono la misurazione dell’effetto attraverso specifiche sensitivity analysis. Ai fini dell’attestazione, la cennata differenza tra “assicurare l’idoneità” e “attestare la fattibilità” valorizza la differenza di posizione tra: i) i creditori non aderenti, per i quali deve essere accertata la “idoneità ad assicurare l’integrale pagamento” nei termini di legge. In relazione ad essi l’attestatore è chiamato ad accertare che, in base al piano e tenuto conto dei rischi e delle incertezze declinati nelle sensitivity analysis, ricorra una situazione di elevata probabilità di integrale pagamento entro i termini di legge; ii) i creditori aderenti, rispetto ai quali l’attestatore, alla luce delle considerazioni svolte, è chiamato a fornire, attraverso l’analisi dei rischi e la declinazione degli stessi nelle sensitivity analysis, la rappresentazione degli effetti che tali rischi avrebbero sull’attuazione del piano e sul rispetto degli accordi, così mettendo a disposizione dei creditori aderenti le informazioni necessarie per un’adesione informata.
Si tratta ora di comprendere quando vi sia effettivamente un consenso informato in un accordo di ristrutturazione, perché vi sia assunzione dei rischi di fattibilità da parte dei creditori che vi hanno aderito consapevolmente alla luce di quanto loro rappresentato nel piano e nell’attestazione.
Elementi cardine dell’informativa sono il piano, ma principalmente l’attestazione che ne valuta criticamente il contenuto e la fattibilità. Una compiuta e completa anticipazione dell’attestazione, che ripercorra tutte le verifiche allo stato svolte e rechi l’individuazione delle incertezze in ordine alle assunzioni, nonché in ordine all’attuazione ed all’effetto delle azioni di piano, rafforza, ad avviso di chi scrive, la completezza dell’informativa.
L’anticipazione dell’attestazione ben può essere rilasciata nel corso dei lavori di attestazione a condizione che sia un documento autosufficiente, dal quale il lettore sia messo in grado di percepire appieno le conseguenze derivanti dal fatto che talune verifiche non sono ancora state completate.
2.3.2 I principi applicabili nella verifica dei dati prospettici.
[VEDI FORMULA F155]
3 LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ATTESTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.
3.1 Modalità di svolgimento delle attività di attestazione. Documentazione esaminata.
[VEDI FORMULA F155]
4 ANAMNESI DELL’IMPRESA E DELLA SITUAZIONE IN CUI VERSA.
4.1 Premessa.
In via preliminare, il Professionista ha acquisito conoscenza dell’attività svolta dalla Società, dei suoi mercati di sbocco, nonché dei fattori chiave dai quali dipende l’economicità del business al fine di valutare la completa e corretta identificazione di tutte le ipotesi rilevanti per la predisposizione dei dati previsionali.
4.2. La storia.
4.2.1 Cenni storici e stato corrente dell’operatività.
[VEDI FORMULA F155]
4.2.2 Le performance storiche.
[VEDI FORMULA F155]
4.3 L’assetto proprietario e il sistema di governance.
[VEDI FORMULA F155]
4.4 L’organigramma e le funzioni.
[VEDI FORMULA F155]
4.5 Lo scenario di mercato.
4.5.1 Il contesto generale
[VEDI FORMULA F155]
4.5.2 Scenario Nazionale
[VEDI FORMULA F155]
4.5.3 Mercato di riferimento
[VEDI FORMULA F155]
4.6 Le cause della crisi.
[VEDI FORMULA F155]
4.7 La SWOT analysis
[VEDI FORMULA F155]
4.8 Individuazione dei principali rischi ai quali è maggiormente esposta la Società (risk assessment) e delle modalità di gestione degli stessi (risk management).
[VEDI FORMULA F155]
5 VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI.
[VEDI FORMULA F155]
6 L’INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELLA SOCIETÀ.
6.1 Passivo risultante dalla situazione patrimoniale alla data di riferimento
[VEDI FORMULA F155]
6.2 Il contenuto degli Accordi di ristrutturazione.
Gli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII si riferiscono ai seguenti gruppi di creditori:
1. fornitori;
2. istituti finanziari;
3. General finance;
4. dipendenti.
6.2.1 Accordi con i fornitori.
La Società ha stipulato 85 accordi con fornitori e agenti per un ammontare complessivo di posizioni creditorie di euro ………M€.
Sub doc. 2, vengono elencati gli accordi stipulati, con indicazione delle condizioni di dilazione e stralcio pattuite con ciascuna controparte e delle relative condizioni risolutive e sospensive.
La formalizzazione degli accordi ha avuto luogo per scambio di corrispondenza, tramite posta elettronica certificata per i creditori italiani e tramite posta elettronica ordinaria per i creditori esteri.
6.2.2 Accordo Banche
La Società ha raggiunto un accordo con gli istituti finanziari, trasmesso allo scrivente in data ……… e in corso di formalizzazione, con le seguenti principali previsioni………
6.2.3 Accordo ………
La Società ha raggiunto un accordo con il creditore ……… relativo al contratto di factoring sottoscritto in data ……… 202………, in forza del quale il creditore rinuncia ad avvalersi della facoltà di retrocessione (art……….) e di compensazione volontaria (art……….) di cui al contratto di factoring pedente tra le parti in caso di inadempimento dei debitori ceduti (e sempre che l’inadempimento degli stessi non sia imputabile alla società debitrice), alle seguenti condizioni:
• la rinuncia sarà applicabile al credito vantato da ……… nei confronti della società debitrice alla data del 31………202………;
• la rinuncia determinerà una variazione favorevole alla società debitrice delle condizioni economiche contrattualmente previste nei seguenti termini:
- interessi da tardato pagamento: 4% (anziché 9%);
- commissione di plusfactoring su crediti scaduti da oltre 30 giorni: 0% (anziché 1%).
6.2.4 Accordo con i dipendenti
La Società, previo accordo sindacale di cui al Verbale del ……… sottoscritto con le sigle ………, ha stipulato n……… atti individuali aventi ad oggetto:
- la dilazione del pagamento di 10/12 della quattordicesima mensilità relativa all’anno 202–/202………, per metà del valore, dopo 150 giorni dall’omologazione dell’accordo ex art. 57 CCII e, per il residuo, dopo 180 giorni dalla predetta data;
- la dilazione del pagamento di 4/12 della tredicesima mensilità, ordinariamente prevista in pagamento per il mese di dicembre 202………, dopo l’omologazione dell’accordo ex art. 57 CCII.
Il debito così accordato assomma a complessivi ………K€.
Al riguardo, lo scrivente ha acquisito copia dei ……… atti individuali come sopra stipulati, verificando che le relative previsioni fossero coerenti con quanto anzi riportato.
6.3 Altre posizioni debitorie oggetto di precedente accordo ex art. 57 CCII
Il………, la società debitrice ha sottoscritto con la Dre della ……… un accordo ex art. 63 CCII nell’ambito dell’AdR di cui all’art. 57 omologato in data……… La transazione fiscale a suo tempo raggiunta prevede, a fronte di un debito iniziale di ……… milioni di euro, un pagamento in rate semestrali scadenti al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal 30.6.202……… sino al 31.12.202………
Il piano rateale è stato puntualmente rispettato
Il piano della Società prevede i pagamenti delle predette rate nei termini prorogati di cui all’art. 9, d.l. n. 23/2020. pur essendo da ritenersi comunque il pagamento regolare se eseguito entro i 90 giorni dalla scadenza dello stesso.
A tal riguardo nella disamina del piano di tesoreria e nel Piano lo scrivente ha verificato la capacità di dare corso al pagamento delle singole rate nei termini come modificati dalla cennata disposizione.
7 IL PIANO, LE ASSUNZIONI SOTTOSTANTI E LE VERIFICHE SVOLTE DAL PROFESSIONISTA.
7.1 Il Piano. Premessa metodologica
[VEDI FORMULA F155]
8 SENSITIVITY ANALYSIS.
[VEDI FORMULA F155]
9 GIUDIZIO DI IDONEITÀ AL RISANAMENTO DELLA ESPOSIZIONE DEBITORIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’INTEGRALE PAGAMENTO DEI CREDITORI ESTRANEI DI CUI ALL’ART. 57 CCII
11.1 L’integrale pagamento dei creditori non aderenti.
Quanto alla determinazione del debito nei confronti dei creditori non aderenti si rinvia al successivo capo ………
Il Piano dà evidenza dell’integrale pagamento dei creditori non aderenti, come risultanti dalla situazione contabile al 30.11.202……… (predisposta per la verifica del raggiungimento della soglia del 60% dei creditori aderenti di cui al successivo Capo ………), nel rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 57, c. 3, CCII decorrente dall’omologa (assunta dalla Società al 30……… 202………).
In particolare, la situazione debitoria complessiva della Società al 30 202……… è rappresentata nella tabella che segue in coerenza con quanto rappresentato al successivo § ……… per la verifica del raggiungimento della soglia del 60% dei creditori aderenti: ………
Di seguito si riportano i pagamenti previsti a Piano per il periodo dicembre 202………-giugno 202……… con riferimento alle posizioni anzi rappresentate: ………
Al riguardo si precisa che:
• la quota non esigibile delle posizioni considerate si riferisce a passività che non sono certe, liquide ed esigibili in quanto frutto di accertamenti ed accontamenti;
• la quota dei creditori non aderenti indicata nella colonna “delta” si riferisce:
- alla rate residue del debito oggetto di transazione fiscale 63 CCII (……… K€), da pagarsi secondo il relativo piano di ammortamento come prorogato dall’art. 9, d.l. n. 23/2020;
- agli accontamenti a premi per il personale dipendente, debiti non ancora liquidi ed esigibili, che diventeranno tali solo al momento dell’eventuale maturazione (……… K€);
- alle ritenute IRPEF e relativi addizionali, in parte, pagate nella gestione corrente di cui infra (………K€) e, in parte, da pagarsi, nell’assunzione di Piano, in 20 rate trimestrali in applicazione della facoltà di legge di automatica rateazione dei cd. avvisi bonari prevista dall’art. 3-bis, d.lgs. n. 462/1997 (………K€), con la precisazione che le disponibilità di cassa della Società nel periodo gennaio-giugno 202……… risulterebbero comunque sufficienti a far fronte all’integrale pagamento delle posizioni debitorie oggetto di rateizzazione a Piano. Lo scrivente, peraltro, le porta in conto tra i debiti da pagare integralmente entro 120 giorni dall’omologa.
- il debito per contributi INPS (……… K€) accessori al costo del personale dipendente è pagato nella gestione corrente di cui infra.
Sulla base di quanto dianzi rappresentato, lo scrivente ha verificato che il piano di tesoreria (di cui infra) predisposto dalla Società per il periodo dal dicembre 202……… a giugno 202……… recepisca il pagamento dei creditori non aderenti nei termini dianzi rappresentati: ………
La tabella sopra riportata pone in evidenza come, nel periodo di moratoria ex lege di 120 giorni dalla data di presumibile omologa (fine febbraio 202………- fine giugno 202………), la cassa presente a Piano sia capiente tanto rispetto ai debiti scaduti quanto rispetto alle passività correnti nei confronti dei creditori non aderenti all’accordo.
Per le scadenze successive al predetto termine della moratoria di legge sopra rappresentati, tenuto conto dei principi ispiratori dell’operato dello scrivente analizzati al § ………, egli ravvisa l’idoneità dell’Accordo ad assicurare l’integrale pagamento nel termine di 120 giorni dalle relative scadenze anche per effetto dell’assunzione, da parte dei soli creditori aderenti in via informata, oltre che, ovviamente, del debitore e dei suoi soci, dei rischi oggetto di informativa e di valutazione nella presente Attestatore.
Lo scrivente ha performato un ulteriore stress test di tesoreria, con esito positivo, per recepire il rischio di pagamento immediato delle ritenute IRPEF, che il Piano assume rateizzate, e di maturazione di interessi ulteriori sulle rate della transazione fiscale oggetto di proroga ex art. 9, d.l. n. 23/2020.
10 GIUDIZIO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO E DI IDONEITÀ ALLA SOSTENIBILITÀ PROSPETTICA DEL DEBITO.
[VEDI FORMULA F154]
LA VERIFICA DEL REQUISITO DEL 60% DEI CREDITORI ADERENTI.
11.1 Premessa.
L’art. 57 CCII prevede quale requisito di ammissibilità dell’accordo il fatto che esso sia “stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per conto dei crediti”. L’accordo può essere omologato solo se i creditori che vi aderiscono raggiungano il 60% dei debiti dell’impresa; con una premessa: è pacificamente ammesso che gli accordi possano essere più di uno e il Codice della Crisi sul punto usa più opportunamente il plurale (accordi ……… conclusi). La ratio legis del superamento della soglia pare risieda nella necessità di una diffusa condivisione dei creditori in relazione al percorso di risanamento intrapreso dal debitore.
In primo luogo occorre osservare che l’elevato numero di accordi raggiunti con i creditori (circa 400) e l’assenza di un scaduto patologico nei confronti degli stessi (nella continuità aziendale successiva alla presentazione della domanda di accesso alla procedura ex art. 44 CCII) assume particolare rilevanza con riferimento alla finalità sottesa dal quorum di legge essendo sintomatica di una ampia condivisione dei creditori, non solo finanziari ma anche di quelli industriali, sulla serietà del Piano e sulle prospettive di continuità aziendale.
Due sono gli elementi critici con riguardo alla soglia in questione: i) il momento della misurazione del 60%, posto che l’indebitamento è una grandezza dinamica e la sua entità muta costantemente; ii) la composizione del numeratore e del denominatore per pervenire alla determinazione della percentuale degli aderenti.
Nell’affrontare il primo dei due elementi critici occorre constatare che due diversi momenti sono quelli di misurazione dell’indebitamento: quello in cui occorre dare dimostrazione del superamento della soglia del 60% e quello al quale va riferito l’indebitamento. La soluzione del problema presuppone, preliminarmente, di stabilire, se il raggiungimento della quota di creditori aderenti rispetto all’accordo costituisca un presupposto processuale (che deve sussistere alla data della proposizione della domanda) ovvero una condizione dell’azione (che è sufficiente che ricorra al momento della decisione). Un primo rilevante tema attiene alla data di riferimento della misurazione del quorum del 60%. Il dettato normativo fa riferimento a “accordo ……… stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento”. Il che darebbe rilievo alla data di stipulazione dell’accordo. Non può peraltro trascurarsi il fatto che nel caso, assai frequente, in cui, gli accordi siano più di uno, la data di raggiungimento degli stessi possa essere diversa da accordo ad accordo. Soccorre però al riguardo il disposto dell’art. 40, c. 4, CCII, che prevede che “l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione”, pare quindi ragionevole riferirsi alla data della pubblicazione dell’accordo per la misurazione del raggiungimento della soglia del 60%. Se la misurazione del raggiungimento della soglia non può essere fatta che ad una data anteriore a quella di omologazione, tenuto conto che il giudizio di omologazione deve riscontrare la sussistenza del requisito, l’intervento sul punto da parte dell’attestatore, dovuto al fine di accertare la ragionevole sussistenza delle condizioni di ammissibilità, non può che essere estimativo non potendo disporre, per l’inevitabile lasso temporale tra la data di riferimento e la rilevazione delle grandezze stock (grandezze patrimoniali) a tale data, di una situazione patrimoniale in tempo reale. In tale ottica si è pertanto svolta l’indagine condotta dall’attestatore, riportata al capo ……… ed al presente capo dell’Attestazione. Infatti, l’indebitamento non può mai essere misurato in via istantanea ma richiede un ancorché minimo lasso temporale per la elaborazione dei dati: se anche si ritenesse necessario, in luogo della data di pubblicazione, assumere la data di stipula dell’accordo (o dell’ultimo degli accordi atto a consentire il raggiungimento della soglia), occorre considerare che, sotto il profilo operativo, la chiusura di una situazione contabile comporta un inevitabile sfasamento temporale tra la sua data di riferimento e il momento della sua predisposizione. Circostanza questa ben presente al legislatore del codice civile (comma 3 dell’art. 2364 c.c.) quando ha fissato i termini per la redazione ed approvazione dei bilanci di esercizio o per l’impiego di situazioni patrimoniali ai fini delle fusioni (art. 2501-quater c.c.). Appare evidente che, perché l’attestatore possa esprimersi sulla soglia del 60% e il tribunale accertare la sussistenza del requisito, occorra necessariamente assumere una situazione comunque datata. Ma a quale situazione ci si deve allora riferire per rilevare l’indebitamento? Certamente non alla spalla del piano che è datata di svariati mesi, né ad una situazione inframensile recente, in quanto richiederebbero numerosi accertamenti e stime che ne pregiudicano l’affidabilità. Ne consegue che la situazione per il calcolo del superamento della soglia sarà tendenzialmente la chiusura del mese più prossima a quella stipula dell’accordo. A tal fine, è stata redatta una situazione ad hoc che reca una riclassificazione delle voci di bilancio ai fini dell’omologazione alla data del 30.11.202……… Muovendo da essa, l’attestatore, nel compiere le proprie verifiche sulla sussistenza del requisito, ha tenuto conto dell’evoluzione del piano di tesoreria, colmando così il gap temporale tra la data riferimento della situazione patrimoniale e quella dell’accordo.
Tale processo estimatorio è stato condotto al fine di raggiungere il ragionevole convincimento della sussistenza del requisito pur in presenza di una inevitabile oscillazione del numeratore e del denominatore di calcolo ed è rappresentato nel seguente § ………
Quanto invece alla seconda criticità, quella della quantificazione dell’indebitamento, occorre innanzitutto escludere le poste che, anche se iscritte al passivo, non costituiscono debito. Tali sono il patrimonio netto (e pertanto anche gli strumenti finanziari partecipativi) e i risconti passivi che rappresentano differimenti al futuro di quote di ricavi e come tali non concorrono all’indebitamento. Non vi è dubbio che se la soglia deve essere indicatore del grado di consenso della soluzione negoziale presso i creditori esso deve portare in conto al denominatore i soli crediti che possono essere oggetto di accordo. Pertanto gli acconti ricevuti da clienti in relazione all’avanzamento dei lavori in corso di esecuzione, iscritti al passivo del bilancio a fronte di poste all’attivo, in assenza di un obbligo giuridico attuale di restituzione, non potrebbero comunque essere oggetto di alcun accordo di ristrutturazione e come tali non debbono concorrere all’indebitamento rilevante. Numerosi altri sono gli elementi di criticità nella determinazione dell’indebitamento: si pensi alle passività potenziali e alle garanzie prestate dal debitore, ai contratti di leasing, alle fideiussioni prestate da terzi garanti, ai contratti derivati, agli strumenti finanziari partecipativi, alle compensazioni e all’indebitamento infragruppo.
Le questioni vertono sull’entità del debito da assumere al numeratore ed al denominatore, rilevato che l’indebitamento assume grandezze diverse a seconda che si sia in ambiente ITA GAAP o in ambiente IFRS (V. G. Lombardi, CG 2010, 5, 680). Allo scrivente pare che, nell’assumere l’indebitamento complessivo e quello aderente, sia ragionevole che non ci si debba riferire ai principi contabili; di certo non a quelli internazionali, in quanto essi comportano processi di attualizzazione e di rettifica meramente contabili, ma nemmeno, alla luce delle considerazioni sopra svolte, in modo pedissequo a quelli interni, attesa la specifica finalità cui è rivolto l’indice in questione.
Le poste che assumono maggiore criticità sono:
- il debito verso fornitori per fatture da ricevere;
- il fair value negativo degli strumenti derivati;
- i leasing finanziari;
- gli interessi in corso di maturazione;
- il fondo TFR;
- il fondo di risoluzione rapporto agenti (FIRR);
- il fondo indennità suppletiva agenti e i fondi per mancato preavviso;
- i ratei passivi;
- i risconti passivi;
- i debiti potenziali;
- i fondi rischi;
- le imposte differite;
- le garanzie prestate e quelle ricevute;
- le compensazioni;
- i debiti infragruppo.
Le grandezze in questione attengono infatti solo in parte a debiti e comunque anche questi ultimi si riferiscono solo in parte a debiti esistenti (non lo sono le garanzie prestate se non escusse ed a quelle ricevute anch’esse se non escusse, ai risconti passivi, a fondi rischi) o incerti nel quantum o addirittura nell’an dipendendo da eventi non ancora verificati (ad esempio le imposte differite o il fondo di mancato preavviso agenti o taluni fondi rischi).
Pare allo scrivente che l’impostazione del calcolo del denominatore più corretta sia la seguente:
a) i debiti nei confronti dei fornitori, rilevano sia i debiti per fatture emesse che quelli per fatture da ricevere, in quanto entrambi maturati; essi rilevano, anche al numeratore, per l’ammontare al lordo degli stralci, derivanti dagli accordi;
b) il fondo TFR, pur trattandosi di credito certo nell’an e nel quantum, presenta invece l’indisponibilità del credito da parte del dipendente il quale, anche volendo, non potrebbe aderire ad alcun accordo riguardante il fondo. In tale senso, si è espressa la Cassazione [C. 28.5.2019, n. 14510] rifacendosi al proprio orientamento consolidato [C. n. 23087/2015, C. n. 4822/2005, C. n. 16826/2005], che, pronunciandosi in tema di rinuncia al TFR da parte del lavoratore, afferma che il diritto alla liquidazione del TFR, nonostante l’avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi ancora parte del patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1418, c. 2, c.c. e dell’art. 1325 c.c. Nella sostanza la Corte afferma che il TFR è un diritto indisponibile per il lavoratore, in quanto credito futuro. Per questo motivo non può essere fatto nemmeno oggetto di transazione. Pertanto, alla luce della finalità del rapporto in questione costituita, come sopra detto, dalla esigenza della presenza di una diffusa condivisione dei creditori in relazione al percorso di risanamento intrapreso dal debitore, esso non deve pertanto essere portato in conto.
c) il fondo indennità di fine rapporto agenti (FIRR) non presenta indisponibilità e pertanto deve essere portato in conto;
d) il fondo indennità suppletiva agenti e i fondi per mancato preavviso, se iscritti in bilancio sono solo eventuali e dipendono dallo scioglimento del rapporto ad iniziativa del mandante o del datore di lavoro per fatto non imputabile all’agente od al dipendente e come tali non disponibili da parte dell’agente/dipendente. Non debbono pertanto, a parere di chi scrive, essere portati in conto al denominatore in quanto incerti nell’an alla data di rilevazione. A tale riguardo, si osserva altresì che sin dagli anni ’70 l’indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto aveva assunto una chiara fisionomia di retribuzione differita, con la modifica dell’art. 1751 ad opera della l. 15.10.1971, n. 911. Similarmente con l’omologa innovazione apportata al regime della (allora) indennità di anzianità per il lavoro dipendente, il diritto all’indennità dell’agente veniva fatto derivare alla cessazione del rapporto indeterminato per qualunque causa, ivi compreso il recesso volontario dell’agente e il recesso del preponente giustificato da colpa dell’agente. Viceversa, gli accordi collettivi (accordo industria 18.12.1974 e accordo commercio 18.1.1977) hanno introdotto l’indennità suppletiva di clientela che è risultata caratterizzarsi da una fondamentale distinzione: abbandonata l’idea della “retribuzione differita” (e quindi palesemente differenziandosi dall’indennità di anzianità prevista nel lavoro subordinato) l’indennità spetta solo nel caso di ipotesi di recesso da parte del proponente per causa non imputabile all’agente, ed alle ipotesi di dimissioni dell’agente per invalidità, permanente e totale. Il diritto all’indennità risulta quindi escluso nell’ipotesi di dimissioni volontarie dell’agente o di risoluzione per sua colpa. Gli accordi
collettivi succedutisi nel tempo, che hanno caratterizzato contrastanti orientamenti, tutt’ora in evoluzione, anche a in relazione alle direttive comunitarie, non hanno portato modifiche sul punto, ponendo la loro attenzione sulle modalità di liquidazione e sulla relativa quantificazione. In tale contesto, l’indennità di cui trattasi, a parere di chi scrive, non può essere oggetto di ristrutturazione dei debiti, atteso che a) da un lato essa appare indisponibile e b) dall’altro, presenta natura di non liquidità/esigibilità, maturando il diritto solo in ipotesi di cessazione del rapporto e in presenza di determinate condizioni, da valutarsi caso per caso e solo, in ogni caso, al momento della cessazione del rapporto.
e) i leasing finanziari, rileva l’intero ammontare del debito maturato maggiorato dell’ulteriore debito residuo in linea capitale. La natura sostanziale dei leasing finanziari, affine a quella di un contratto di finanziamento, induce a ritenere ragionevole farli concorrere tra i debiti per l’intero ammontare residuo in linea capitale con un approccio conforme a quello dei principi contabili internazionali e alla direttiva 2013/34/UE, a prescindere dal fatto che i principi contabili interni siano rimasti ancorati alla prevalenza della forma del contratto. I debiti per leasing dovranno pertanto essere portati in conto al denominatore e, in caso di adesione del creditore, anche al numeratore, per l’intero debito in linea capitale unitamente ai relativi interessi impliciti maturati e non ancora corrisposti. Con ciò si avrebbe un primo sostanziale allineamento tra imprese IFRS adopter ed impresa che adottano i principi contabili ITA GAAP;
f) quanto agli interessi in corso di maturazione, pare fuori di dubbio che la percentuale (………) debba essere calcolata sull’ammontare di tutti i crediti maturati per interessi e, se dovuta, rivalutazione monetaria alla data di riferimento;
g) il fair value negativo degli strumenti derivati ancorché non iscritto tra i debiti pare prudente portarlo in conto, concorrendo esso all’indebitamento complessivo indipendentemente dal fatto che, in base ai principi contabili, non debba essere esposto in bilancio, in quando riferito ad un derivato “di copertura”;
h) i ratei passivi, hanno natura di debito in corso di maturazione, ancorché di futura manifestazione; pare come tale ragionevole portarli in conto;
i) i risconti passivi, come già detto, viceversa costituiscono un’appostazione contabile per rinviare al futuro parte dei ricavi che hanno avuto manifestazione prima della data di riferimento. Come tali non costituiscono un debito e non devono essere considerati al denominatore;
j) il debito oggetto dell’accordo transattivo di cui all’art. 57 CCII stipulato in data ………, da considerarsi ai fini della presente attestazione, come creditore non aderente, è stato assunto al denominatore per l’ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi maturati sino alla data di presumibile omologa, quand’anche alla data di omologa risulterà comunque pagata la originariamente scadente il 30.6.2……… prorogata ex lege al 30.12.2……… (i cui termini di pagamento potrebbero essere ulteriormente differiti di 90 giorni senza decadere dal beneficio del termine).
k) per i debiti potenziali, costituiti da debiti contestati, lo scrivente ritiene di condividere la tesi, avvalorata da parte della Giurisprudenza, in base alla quale, al fine di valutare se l’accordo di ristrutturazione dei debiti abbia ottenuto l’adesione da parte del 60% dei creditori del proponente, non si deve tener conto dei crediti contestati, a meno che le contestazioni non risultino ictu oculi talmente infondate da apparire dilatorie e strumentali proprio al raggiungimento di quella soglia. Infatti, in mancanza di un accertamento giudiziale del debito ed in presenza di una contestazione non meramente formale, il credito non solo non è esigibile nell’attualità ma è, soprattutto, incerto nell’esistenza, prima ancora che nel suo ammontare. È stato, tuttavia, rilevato come, con riferimento a tali posizioni, “l’attività delibativa del Tribunale chiamato all’omologazione si sposti - salvo il caso di contestazioni che siano tali solo nella forma - sul diverso terreno della verifica dell’attuabilità concreta del piano ristrutturativo, dovendosi valutare in che modo la posizione instabile del creditore, suscettibile di trasformarsi in pretesa esigibile nei confronti dell’imprenditore in crisi, possa impattare sulle possibilità di riuscita del tentativo di salvataggio nel rispetto dei creditori, anche futuri, di vedersi onorato il credito in maniera del tutto regolare e alla scadenza”. In altri termini, il Tribunale, secondo l’orientamento in parola, è chiamato a verificare se dette posizioni “siano state oggetto di una condivisibile valutazione di rischio e se l’ordito ristrutturativo preveda adeguati meccanismi di sicurezza capaci di intervenire, neutralizzando gli effetti negativi del sopraggiungere di una nuova posta debitoria”;
l) i fondi rischi, diversi da quelli relativi a debiti contestati, non sono debiti ma sono volti a fronteggiare perdite di futura emersione. Come tali non vi sarebbe neppure un creditore al quale riferirli e come tali sarebbero indisponibili in un accordo. Non vi è pertanto motivo per portarli nel calcolo della soglia del 60% considerata la finalità della stessa (dianzi rappresentate). Le passività potenziali rilevano solo se da esse discenda un debito. In buona sostanza non rilevano i fondi rischi relativi alle grandezze di flusso (siano esse relative a ricavi del passato ovvero ad oneri futuri). Con riferimento alle grandezze stock non rilevano ovviamente le poste rettificative dell’attivo ma unicamente quelle afferenti a debiti già maturati;
m) quanto alle imposte differite si tratta con ogni evidenza di debiti figurati incerti nell’an e volti a traslare al futuro un risparmio di imposte che ha già avuto evidenza. Per esse pare pertanto doversi riferire alla prospettazione dianzi data per i risconti passivi;
n) quanto alle garanzie fideiussorie prestate da terzi garanti, occorre distinguere le garanzie a fronte di un debito pecuniario da quelle non relative a debiti pecuniari, quali ad esempio i performance bond. Le prime concorrono alla formazione del debito, in quanto comportano una piena esposizione al rischio da parte del garante, e l’eventuale accordo raggiunto con quest’ultimo assume rilevanza ai fini dell’entità del debito aderente. Invero, occorre evitare una duplicazione del debito, nel senso che se il debito assistito da garanzia è già ricompreso nell’indebitamento non deve essere portato in conto una seconda volta anche come debito di rivalsa nei confronti del garante. In tali frangenti occorrerebbe riqualificare il debito nei confronti dell’aderente. Le garanzie non riferite invece a debiti pecuniari, intendendosi per tali le garanzie correlate all’esecuzione di obblighi di facere (corretta esecuzione di contratti di appalto, oneri di urbanizzazione, ecc.) e le garanzie sostitutive di depositi cauzionali (provvisori o definitivi), comportano una esposizione al rischio che solo in minima parte dipende dal merito di credito; non rilevano pertanto salvo che siano state escusse;
o) quanto alle garanzie prestate dal debitore, esse rilevano se escusse prima della data di pubblicazione dell’accordo e quelle per le quali sia altamente probabile l’escussione. Per queste ultime, la relativa passività dovrebbe peraltro già essere iscritta in un fondo del bilancio e risulterebbe comunque astrattamente prospettabile un accordo con il garantito;
p) Gli strumenti finanziari partecipativi devono essere indagati in relazione alla loro effettiva natura che dipende dal relativo regolamento. Se essi hanno natura di patrimonio netto dovrebbero essere esclusi dall’indebitamento. Se invece la loro natura è quella di uno strumento di debito postergato il cui rimborso ha luogo solo a fronte degli utili realizzati e comunque entro il limite dell’importo nominale, eventualmente maggiorato da frutti parametrati al tempo, essi dovrebbero concorrere all’indebitamento complessivo.
q) una riflessione a sé attiene al tema delle compensazioni. Accanto all’impostazione mutuata dall’orientamento maturato in ambito di ammissione al voto nel concordato preventivo, che porta in conto l’indebitamento al netto delle eventuali possibili compensazioni che potrebbero essere fatte valere nei confronti dei creditori, vi è quella opposta che muove dalla considerazione che la compensazione costituisce eccezione che compete alla parte. Invero, il fatto che l’eccezione di compensazione possa essere sollevata dal creditore, riducendo così la sua esposizione nei confronti del debitore, dovrebbe legittimamente escluderla dal computo salvo che il creditore nell’accordo vi rinunzi (con un conseguente vantaggio finanziario del debitore), nel qual caso il relativo importo verrà computato sia al numeratore che al denominatore. In difetto verrebbero a prospettarsi situazioni incoerenti con la finalità che il legislatore ha voluto raggiungere con l’introduzione della soglia in questione: nel caso limite, i crediti compensabili potrebbero costituire un ostacolo al raggiungimento del quorum, quandanche per i relativi creditori non vi sia alcuna esposizione al rischio di credito;
r) quanto alle posizioni creditorie vantate dalle controllanti, dalle controllate e dalle società sottoposte a comune controllo, il tema attiene all’applicazione analogica del disposto del comma 6 dell’art. 109 CCII. La disposizione prevista per il concordato preventivo è invero norma eccezionale che non potrebbe essere invocata per gli accordi di ristrutturazione, salvo che l’esposizione debitoria non sia genuina ma unicamente volta al raggiungimento artificiale della soglia. Se, come pare, la soglia del 60% è stata voluta per limitare gli accordi omologabili a quelli che superano un livello di consenso tra i creditori, la limitata autonomia negoziale delle società sottoposte a direzione e coordinamento potrebbe suggerire di non tenere conto al numeratore del consenso prestato da esse e di conseguenza di escluderle anche dal denominatore al fine di limitare l’indice “di consenso” costituito dal superamento della soglia alle sole adesioni al piano espresse in una situazione di piena autonomia negoziale.
11.2 La verifica della soglia del 60% dei creditori aderenti.
In considerazione di quanto anzi rappresentato, lo scrivente ha svolta la verifica della percentuale dei creditori aderenti alle date del 31 agosto e del 30.11.202……… in base agli accordi di ristrutturazione analizzati al precedente capo 8.4; tale conteggio, ai presenti fini, tiene conto prudenzialmente:
- al denominatore della voce fondo reclami clienti per un importo rispettivamente pari a ………K€ e ……… K€, in quanto esso potrebbe essere considerato come storno di crediti verso clienti ovvero quale incremento di debito;
- mentre, al numeratore, non fattorizza tra gli aderenti gli accordi con i fornitori che non prevedono stralci e assumono condizioni di pagamento inferiori a cinque mesi in quanto sostanzialmente in linea con le condizioni applicabili per legge ai creditori non aderenti.
Le risultanze di tali verifiche sono rappresentate di seguito e dalle stesse emerge una soglia di aderenti pari a circa il 70% ad entrambe le date considerate: ………
12 CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure anzi descritte, tenuto conto della natura e della portata del presente documento come illustrato nello stesso e delle assunzioni anzi riportate, il sottoscritto
dato atto
- ad esito delle indagini compiute con riferimento alla veridicità dei dati aziendali (Capo ………), che, avendo condotto le verifiche ivi rappresentate e riepilogate, laddove tutti i rischi individuati dallo scrivente dovessero trovare contestuale manifestazione, non si determinerebbero impatti di natura patrimoniale che farebbero emergere una situazione rilevante ai sensi degli artt. 2446-2447 c.c.;
- sulla base dell’esame degli elementi probatori a supporto delle ipotesi e della formulazione dei dati previsionali, avendo condotto le verifiche di coerenza ivi rappresentate, di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da fare ritenere, alla data della presente relazione, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base coerente e ragionevole per la predisposizione dei dati previsionali;
- che ha potuto constatare che i creditori aderenti all’Accordo di Ristrutturazione rappresentano almeno il 60% dei crediti (cfr. Capo ………),
tenuto conto e data evidenza
- dei fattori di rischio ai quali sono esposte la Società e le assunzioni sottostanti al Piano, rappresentati al § ……… e dell’impatto di tali fattori di rischio sull’attuabilità degli Accordi di ristrutturazione e sulla la fattibilità del Piano, rappresentata al capo ………;
- dell’impatto di tali fattori di rischio sotto il profilo della idoneità degli Accordi a consentire l’integrale pagamento dei creditori estranei, rappresentato al Capo ………, e sotto il profilo dell’idoneità del Piano a consentire il riequilibrio finanziario e la sostenibilità prospettica del debito della Società, rappresento al Capo ………;
ai sensi dell’art. 57 CCII
attesta
a) la veridicità dei dati aziendali sui quali si basano gli Accordi di ristrutturazione del debito ed il Piano ad essi sottostante;
b) l’idoneità degli Accordi e del Piano ad assicurare il risanamento dell’esposizione debitoria attraverso l’integrale pagamento dei creditori “estranei”, e cioè non aderenti all’Accordo medesimo, nel rispetto del termine di 120 giorni dalla omologazione, per i crediti già scaduti a quella data, e di 120 giorni dalla scadenza, per i crediti non ancora scaduti a quella data;
c) la fattibilità del Piano.
In fede.
………, lì 1……… dicembre 202………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Natura giuridica - II. Legittimazione e forma - III. Il contenuto dell’accordo - IV. I creditori estranei - V. L’attestazione del professionista - VI. Gli effetti.
I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 L’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall., per quanto suscettibile di esser considerato quale ipotesi intermedia tra gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi e le soluzioni concordatarie, appartiene agli istituti del diritto concorsuale, in ragione di una serie di elementi presenti nella disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato dal Legislatore. Ci si riferisce, in particolare, ai profili riguardanti le condizioni di ammissibilità, il deposito presso il tribunale competente, la pubblicazione al registro delle imprese, la necessità di omologazione, i meccanismi di protezione temporanea, l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione. Si tratta cioè di aspetti che, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, configurano forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali [C. 25.1.2018, n. 1896].
2 L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l. fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall’altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali [C. 21.6.2018, n. 16347].
3 Secondo lo schema desumibile dall’art. 182-bis l. fall., gli accordi di ristrutturazione constano di due fasi. La prima, meramente privatistica, è quella in cui il debitore conclude l’accordo con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi. La seconda fase, che connota l’istituto in termini pubblicistici e procedimentali, è quella in cui interviene il tribunale ai fini della omologazione dell’accordo stesso [C. 19.6.2018, n. 16161].
II. Legittimazione e forma
II.Legittimazione e forma1 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l. fall. non pubblicati nel Registro delle imprese sono inefficaci [C. App. Trieste 4.9.2007].
2 Gli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis l. fall., ancorché pubblicati nel Registro delle imprese devono essere depositati presso la cancelleria del tribunale e, a pena di inammissibilità, muniti di firma autenticata delle parti dell’accordo, con possibilità per il tribunale di concedere un termine per la sanatoria di tali irregolarità [T. Milano 25.3.2010].
3 A pena di inammissibilità la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis l. fall. deve essere corredata dai contratti, le cui sottoscrizioni devono essere autenticate, intercorsi con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento delle passività di cui l’imprenditore deve rispondere. A tal fine, non ha rilievo alcuno la distinzione tra creditori privilegiati e chirografari, nel senso che possono essere previste percentuali diverse di pagamento tra creditori privilegiati e chirografari, anche con soddisfacimento maggiore per i chirografari [T. Roma 20.5.2010; contra T. Milano 24.1.2007, secondo cui il raggiungimento della percentuale minima di adesioni da parte dei creditori quale prescritta dall’art. 182-bis l. fall., configura una condizione di omologazione e non già un presupposto dell’azione, sicché tale circostanza può aver luogo mentre detti accordi sono ancora “in fieri”].
III. Il contenuto dell’accordo
III.Il contenuto dell’accordo1 Ai sensi dell’art. 182-bis l. fall., gli accordi di ristrutturazione dei debiti non devono necessariamente essere connotati da un contenuto tipico, essendo al contrario rimessi alla libertà negoziale in quanto contratti di diritto privato non riconducibili alle procedure concorsuali. L’efficacia dell’accordo resta comunque condizionata all’omologazione giudiziale il cui scrutinio ha ad oggetto la correttezza delle argomentazioni svolte dal professionista nell’attestazione di fattibilità giuridica della proposta, l’eventuale impossibilità giuridica di esecuzione, nonché l’inidoneità alla soddisfazione dei creditori, mentre il giudizio sulla fattibilità economica è riservato ai creditori [C. App. Torino 3.8.2015].
2 La domanda di omologazione deve essere corredata da un piano finanziario e/o industriale dal quale risultino le rinegoziazioni dei debiti concordate con i creditori aderenti. Tuttavia, se l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l. fall. ha finalità di liquidazione dell’attività imprenditoriale, non è necessario presentare un piano di rilancio dell’impresa in crisi (giacché l’attività di impresa è destinata a cessare o essere ceduta a terzi), ma occorre dimostrare solo che le risorse messe a disposizione siano realmente disponibili e sufficienti a pagare i creditori; là dove, invece, l’accordo sia finalizzato alla continuazione dell’attività, il pagamento dei creditori estranei potrà essere assicurato e l’operazione considerata attuabile solo in presenza di un piano che indichi le cause della crisi, nonché i rimedi che si intendono attuare per evitare che l’impresa si ritrovi nella medesima condizione [T. Roma 20.5.2010,].
IV. I creditori estranei
IV.I creditori estranei1 Ai fini dei pagamenti nei 120 giorni dall’omologazione non occorrono giacenze di cassa corrispondenti, bastando la capienza prospettica in base alle linee di credito e ai flussi attesi (“L’esperto attesta che, considerato l’ammontare delle linee di credito per cassa e per anticipo fatture concesse dagli istituiti finanziatori in base al piano e considerati i flussi di cassa attesi dal piano medesimo, la società disporrà delle risorse per adempiere regolarmente ai pagamenti nel rispetto dei termini previsti dall’art. 182 bis, comma i l.f.”) [T. Milano 22.7.2021].
V. L’attestazione del professionista
V.L’attestazione del professionista1 L’attestazione del professionista è, sotto quest’ultimo aspetto, differente dall’attestazione nel concordato preventivo. Mentre l’esperto nel concordato deve attestare che la proposta assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari almeno nella misura del 20%, nell’accordo, l’esperto deve attestare “l’idoneità” del piano “ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei”. Si tratta, pertanto, di una valutazione prospettica ex ante ed evidentemente meno pregnante di quella del concordato preventivo, assimilabile al contenuto di una negative assurance. Nell’accordo, difatti, l’imprenditore non assume obbligazioni nei confronti dei creditori estranei, perché le obbligazioni assunte sono quelle preesistenti all’accordo, salva la moratoria di 120 giorni, né i terzi risultano incisi nei loro diritti contrattuali, ma maturano dalla ristrutturazione del debito con i creditori aderenti una ragionevole aspettativa al loro soddisfacimento integrale, di cui viene data contezza nell’attestazione [T. Milano 12.12.2021].
2 In tema di ricorso ex art. 182-bis l. fall., con riguardo alla relazione del professionista attestatore, in mancanza di opposizioni, il Tribunale è tenuto a verificare - in via generale ed astratta - la chiarezza espositiva e la completezza della relazione del professionista accertando che le valutazioni effettuate dall’esperto siano accurate, logiche, coerenti ed esaustive [T. Padova 31.12.2016].
3 La veridicità dei dati aziendali costituisce presupposto logico indefettibile dell’attestazione dell’esperto di cui all’art. 182-bis l. fall. anche in mancanza di espressa previsione normativa, posto che l’esperto può articolare un percorso logico argomentativo serio e coerente solo sulla base di dati contabili veritieri debitamente riscontrati. Il tribunale nell’esercitare il controllo di legalità sulla relazione che attesta l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione deve prescindere da ogni considerazione sulla convenienza dell’accordo medesimo o sul merito del piano, limitandosi a valutare se nella relazione siano presenti e rinvenibili gli elementi necessari affinché la relazione possa assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla legge di fornire ai creditori ed ai terzi interessati la conferma della veridicità dei dati aziendali e di sottoporre al loro giudizio utili elementi di valutazione sull’attuabilità dell’accordo [T. Piacenza 2.3.2011; in termini parzialmente difformi in ordine all’obbligo di attestazione T. Palermo 27.3.2009 secondo cui il professionista designato dall’imprenditore ricorrente - in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 182-bis, c. 1, 67, c. 3, lett. d), e 28, c. 1, lett. a) e b), l. fall. deve imprescindibilmente effettuare una verifica dei dati aziendali, applicando i comuni principi di revisione, pur non essendo tenuto a una formale attestazione di veridicità degli stessi].
4 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182-bis l. fall. - debbono essere supportati da una doppia attestazione: una in senso stretto concernente gli elementi fattuali, ossia la veridicità dei dati aziendali ed una in senso lato concernente l’attuabilità del piano aziendale e dell’accordo, con particolare riferimento all’idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Con riguardo all’attestazione in senso lato il compito del giudice non è di sindacare il merito del piano e dell’accordo né quello del merito della valutazione del professionista ma di valutare la coerenza e completezza logico - argomentativa del discorso asseverativo svolto da quest’ultimo [T. Roma 5.11.2009, CG 2010, 241].
VI. Gli effetti
VI.Gli effetti1 Nulla osta alla procedibilità di una domanda di fallimento presentata, dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, da un creditore che ad esso sia rimasto estraneo. Diversamente opinando, si finirebbe infatti per privare quest’ultimo - che a quell’accordo ha legittimamente scelto di non aderire - di una fondamentale forma di tutela del proprio credito, da coordinare con gli interessi degli altri creditori aderenti all’accordo, in funzione della garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. e del correlato principio della par conditio creditorum di cui all’art. 2741 c.c. Inoltre, si consentirebbe una compressione dei suoi diritti tanto più inammissibile in quanto l’istituto degli accordi l. fall., ex art. 182-bis fa perno proprio sul presupposto della loro idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei [C. 22.5.2019, n. 13850].
2 L’accordo ex art. 182-bis l. fall., soggiace alla regola privatistica contrattuale secondo cui l’accordo ha forza di legge fra le parti, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ed è tendenzialmente irrilevante per i terzi, sì che il raggiungimento della percentuale del sessanta per cento prevista dalla norma in parola ha unicamente in scopo di assicurare la stabilità e la serietà dell’accordo, mentre i creditori non aderenti non sono vincolati allo stesso e dovranno essere pagati secondo le ordinarie e precedenti scadenze previste [T. Arezzo 8.2.2017].