[1] Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.
[2] Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 57, comma 4, il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’articolo 48.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Gli scostamenti del piano - II. Le modifiche degli accordi - III. Il rinnovo dell’attestazione - IV. Il rinnovo delle manifestazioni di consenso - V. Le modifiche dopo l’omologa - VI. L’opposizione.
I. Gli scostamenti del piano
I.Gli scostamenti del piano1 La problematica relativa agli scostamenti tra gli obiettivi del piano e la situazione in atto ed in divenire ha sempre rappresentato uno degli snodi centrali di tutte le procedure concorsuali non liquidatorie. Il legislatore ha affrontato la questione nell’art. 58 CCII prevedendo che prima dell’omologa siano possibili modifiche dell’accordo e del piano, dopo l’omologa, fermo restando l’accordo, esclusivamente modifiche del piano. Deve trattarsi altresì di scostamenti non previsti e/o non assorbiti da correttivi e/o meccanismi di aggiustamento già inseriti nel piano ai sensi dell’art. 56, c. 2, lett. e), CCII.
2 La norma si riferisce alle modifiche sostanziali ed impreviste del piano, delle azioni programmate che incidano (fisiologicamente in senso peggiorativo) sulle probabilità di adempimento degli accordi. Nel senso che saranno “sostanziali” tutte quelle modifiche che si rendano necessarie a fronte di uno scostamento tra la situazione in atto ed il contenuto e le previsioni del piano tale da incidere sulle probabilità di corretto adempimento dell’accordo. Ove tali scostamenti significativi tra situazione in atto ed obiettivi del piano non siano emendabili con soluzioni alternative non originariamente previste, il debitore avrà quindi un’unica strada per perseguire il buon esito della procedura: provvedere alle necessarie modifiche e chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi.
II. Le modifiche degli accordi
II.Le modifiche degli accordi1 Rinnovo delle manifestazioni di consenso che deve essere naturalmente richiesta anche nel caso di modifica sostanziale degli accordi. Cfr. [F160]. Anche in questo caso, in assenza di precisi riferimenti normativi è necessario definire il concetto di “modifiche sostanziali”. A tal proposito deve farsi riferimento alla finalità dell’accordo e quindi alla rilevanza dell’inadempimento richiesto dall’art. 1455 c.c. per la risoluzione contrattuale. Nel senso che saranno da considerarsi sostanziali tutte quelle modifiche rispetto ai termini originari che se attuate determinerebbero il diritto del creditore di chiedere la risoluzione dell’accordo. Di talché, ai fini di individuare quando si è in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza, occorre far riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia contrattuale, con la precisazione che, negli accordi, a differenza di quel che accade nel concordato (dove l’inadempimento deve essere valutato nella complessità delle obbligazioni assunte dal debitore) bisogna aver riguardo alla posizione dei singoli creditori.
III. Il rinnovo dell’attestazione
III.Il rinnovo dell’attestazione1 In entrambi i casi, così come prescritto nell’art. 5, c. 1, lett. f) della legge delega, è necessario richiedere al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione. Cfr. [F159]. In mancanza il tribunale non potrebbe che negare l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti. La nuova attestazione può essere rilasciata dallo stesso professionista che ha attestato il piano originario, sempre ché, ovviamente non siano nel frattempo venuti meno i requisiti di professionalità ed indipendenza di cui all’art. 2 CCII. Requisiti che non vengono meno per il solo fatto di aver già svolto attività di attestazione per lo stesso debitore nell’ambito della stessa procedura, tranne che le ragioni dell’insuccesso del piano abbiano pregiudicato l’indipendenza del professionista. Ferma restando, ovviamente, la libertà del debitore di scegliere un nuovo professionista per il rinnovo dell’attestazione.
2 Rinnovo dell’attestazione che richiederà presumibilmente un’attività più limitata al professionista. Con riferimento all’attestazione di veridicità si tratterà sostanzialmente di un aggiornamento dei dati, tenuto conto che, presumibilmente il piano individuerà una diversa data di riferimento rispetto a quella originaria. Con riferimento alla fattibilità economica del piano, l’attestazione sarà incentrata sull’idoneità delle modifiche apportate ad assicurare la corretta esecuzione dell’accordo (di quello originario o di quelli successivamente modificati). Attestazione che costituisce il cardine del consenso informato che deve sussistere al momento del rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori parti degli accordi. Elementi base dell’informativa sono dunque il piano e, principalmente, l’attestazione che valuta criticamente il contenuto e la fattibilità del piano come successivamente modificato
IV. Il rinnovo delle manifestazioni di consenso
IV.Il rinnovo delle manifestazioni di consenso1 Il rinnovo delle manifestazioni di consenso dovrà seguire le medesime formalità dell’originaria pattuizione. Il che determinerà, ad esempio, la necessità che il documento sottoscritto contenga “l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione”. Indicazione che appare ancor più necessaria in caso di rinnovo del consenso al fine di una corretta informazione dei creditori, dato che il primo era stato prestato sulla base di un piano non più realizzabile. Medesime considerazioni valgono per la modifica formale degli accordi. Lo scopo della modifica dell’accordo è il riequilibrio di un assetto contrattuale alterato da elementi sopravvenuti ed imprevedibili al tempo della conclusione di quello originario. L’oggetto della rinegoziazione è costituito dal contenuto globale dell’accordo e non dai singoli termini del contratto preesistente, per cui l’attività intesa alla revisione delle reciproche posizioni potrebbe comportare non solo modifiche del precedente schema contrattuale, ma anche aggiunte ulteriori.
2 In caso di mancata prestazione del consenso alla modifica degli accordi il creditore non potrà essere più considerato tra gli aderenti ai fini del raggiungimento della quota del 60% ed il debitore dovrà prevedere il suo pagamento integrale nei termini previsti dall’art. 57, c. 3, CCII.
3 Più complessa è la problematica che sorge a seguito di modifiche sostanziali del piano. L’inscindibile connessione tra accordo e piano fa ritenere che anche in questo caso il mancato rinnovo della manifestazione di consenso determini il passaggio del creditore da aderente ad estraneo. Un’ulteriore forma di tutela del creditore può infine rinvenirsi nella possibilità di opporsi all’omologa sul presupposto che le modifiche del piano non rendano più fattibile l’accordo.
4 Deve altresì ritenersi che, a fronte della modifica degli accordi, il debitore dovrà provvedere nuovamente al deposito degli stessi ed alla pubblicazione nel registro delle imprese. Con la conseguenza che i creditori e ogni altro interessato potranno proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della nuova domanda con gli accordi modificati.
5 Diversa questione è quella relativa allo spatium deliberandi concesso all’Amministrazione per l’adesione alla proposta di transazione ex art. 63 CCII, se, cioè, decorra un nuovo termine dal deposito degli accordi modificati. Sicuramente ove il debitore intenda mutare l’originaria proposta di transazione dovrà procedere anche ad un nuovo deposito ai sensi dell’art. 63, c. 2, CCII, di talché in questo caso il termine di 90 giorni decorrerà sicuramente da tale momento. Poiché il richiamato art. 63, c. 2 richiede che il debitore depositi unitamente alla proposta transattiva anche “la documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61” il debitore dovrà comunque procedere ad un secondo deposito degli accordi modificati, anche nel caso in cui la modifica non riguardi la posizione dei creditori fiscali e/o previdenziali. E ciò per consentire all’amministrazione di poter esprimere una valutazione informata sulla proposta di transazione in relazione alla convenienza della stessa.
V. Le modifiche dopo l’omologa
V.Le modifiche dopo l’omologa1 Dopo l’omologa, ferma restando l’intangibilità formale dell’accordo, è possibile soltanto apportare delle modifiche sostanziali del piano ove si rendano necessarie per assicurare l’adempimento degli accordi. Anche in questo caso è necessario il rinnovo dell’attestazione. Il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Cfr. [F161]. La norma non indica né a quali creditori debba essere notificato l’avviso del deposito del piano modificato e della nuova attestazione né i soggetti che possono presentare opposizione. Deve ritenersi che la notifica debba essere effettuata ai soli creditori aderenti ed estranei al momento dell’omologa (questi ultimi naturalmente solo ove non siano stati ancora integralmente soddisfatti), non a quelli che lo siano al momento del deposito presso il registro delle imprese di piano e attestazione modificati, divenuti creditori in forza di un titolo giuridico successivo all’accordo originario. E che i destinatari della notifica coincidano con i legittimati all’opposizione.
2 Un’eccezione a tale regola può rinvenirsi nell’ipotesi in cui il debitore contribuente, dopo l’omologa degli accordi, decida di avvalersi degli effetti eventualmente più favorevoli della domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). In questo caso sarà quindi possibile una modifica degli accordi sia pur limitatamente ai crediti fiscali.
3 Il deposito della domanda comporterà altresì la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.7.2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni e l’automatica revoca alla stessa data (31.7.2023), delle rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater”.
4 In forza dell’art. 1, c. 241, l. n. 197/2022 “Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili”. Prededucibilità che negli adr comporterà una modifica dei termini di adempimento previsti nella transazione omologata dal tribunale, perché i crediti oggetto di rottamazione dovranno essere pagati in un’unica soluzione ovvero alle scadenze previste nel piano di rateazione indicate nella domanda. Alla modifica dell’accordo con il creditore fiscale deve applicarsi il medesimo procedimento previsto per la modifica del piano post omologa.
VI. L’opposizione
VI.L’opposizione1 Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’art. 48 CCII. Cfr. [F162]. Il legislatore ha quindi introdotto la possibilità di una modifica unilaterale del piano senza la necessità del consenso espresso dei creditori aderenti, essendo sufficiente la semplice non opposizione, con la conseguente riduzione al minimo delle modalità di espressione e tutela della loro volontà negoziale. Il che appare ancora più evidente a fronte dell’accresciuta centralità attribuita al piano nella manifestazione di volontà dei creditori aderenti agli accordi che ai sensi dell’art. 57, c. 2, CCII devono “contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione”.
2 Il richiamo alle forme dell’art. 48 CCII non chiarisce quale sia il petitum del giudizio e quindi gli effetti della decisione in caso di accoglimento della domanda. Invero l’art. 48 CCII attiene all’opposizione all’omologa degli accordi, omologazione che in questo caso è già intervenuta, né può ritenersi che l’opposizione possa portare alla revoca dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, procedimento di competenza della Corte d’Appello disciplinato dall’art. 53, c. 5, CCII. Né esiste negli accordi uno strumento assimilabile alla risoluzione del concordato preventivo, dato che ogni vizio originario o sopravvenuto degli accordi dovrebbe essere fatto valere sul piano negoziale con un’azione ordinaria di cognizione. L’unica soluzione ipotizzabile per dare un senso concreto alla norma è quella di ritenere che il legislatore abbia fornito al creditore uno strumento processuale più snello e veloce rispetto al processo ordinario di cognizione, che gli consenta comunque di ottenere un risultato analogo. In altre parole, deve ritenersi che l’esito positivo del giudizio determini una sorta di inefficacia sopravvenuta degli effetti dell’accordo omologato nei confronti del creditore opponente.
3 A fronte di tale incertezza è facile comunque prevedere che a seguito della ricezione dell’avviso il creditore opponente utilizzerà uno strumento ben più efficace: la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Sempre che, ovviamente, la mancata esecuzione del piano originario abbia determinato un inadempimento attuale agli obblighi assunti con l’accordo che si traduca in un vero e proprio stato d’insolvenza.
4 Legittimazione alla dichiarazione di fallimento (e quindi di liquidazione giudiziale) recentemente riconosciuta dalla suprema corte ai creditori rimasti estranei all’accordo omologato [cfr. C. 22.5.2019, n. 13850, secondo cui “nulla osta alla procedibilità di una domanda di fallimento presentata, dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, da un creditore che ad esso sia rimasto estraneo”]. Legittimazione che deve riconoscersi anche ai creditori aderenti nel caso di modifica del piano dato che norma attribuisce la legittimazione ad instare per il fallimento in capo al soggetto qualificato come “creditore”, senza alcuna specificazione ulteriore, e quindi in capo a colui che vanta un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un’azione esecutiva [in termini cfr. anche C. n. 3472/2011], e che deve essere oggetto dell’imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare [in termini, cfr. C. n. 24309/2011 e C. s.u. n. 1521/2013].
B) Frmule
B)FrmuleSpett.le………
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In data ………, a seguito dell’adesione da parte delle competenti autorità alla proposta di Transazione Fiscale, la Società, da una parte, e le Banche del Pool Originario e la Società di Factoring Originaria (infra definite), ed i creditori……… dall’altra, hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 CCII, con scrittura privata autenticata dalla Dott.ssa………, Notaio in………, n………. rep. e ……… Racc………
Il Prof………, professionista indipendente iscritto nel registro dei revisori legali, ha rilasciato in data ……… una Relazione Asseverata, attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità economica del Piano nonché l’idoneità di quest’ultimo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell’art. 57 CCII.
Per una pluralità di fattori, sia esogeni che endogeni, ivi incluso il rallentamento o il blocco di intere filiere produttive causati dalle restrizioni introdotte progressivamente in Italia e in molti altri paesi per contrastare la diffusione della pandemia COVID-19, ed il successivo rincaro delle fonti di energia determinato dalla guerra in Ucraina, la Società si trova nell’impossibilità di rispettare le previsioni di cui al Piano ed all’accordo sottoscritto.
In particolare, la recessione conseguente alla emergenza sanitaria ha comportato per Società:
i. la cancellazione di ordini per circa euro ……… nei settori ………(arredamento) e………; e
ii. il rinvio di pagamenti da parte dei clienti per circa euro………;
iii. la necessità di preventivare una riduzione della domanda del 70% nel mese di maggio, del 50% nel mese di giugno per le linee di produzione dei settori succitati nonché una riduzione degli ordini di almeno il 25% per tutte le linee di prodotti per i restanti mesi del 202………
Infine nelle more dell’omologazione, i creditori ………hanno escusso le Fidejussioni per l’importo di euro ………;
A. La Società ha dato incarico a ………S.r.l. (l’“Advisor”) di supportare la Società nella predisposizione:
i. di un nuovo piano industriale (il “Piano Industriale 202………”) che consenta alla Società di superare la crisi e di raggiungere in arco piano risultati economici positivi in termini di aumento dei ricavi e della marginalità, nonché migliorativi rispetto alle altre alternative concretamente praticabili;
ii. di una correlata manovra finanziaria che consenta la soddisfazione di tutti i creditori secondo un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti (la “Manovra Finanziaria 202………”);
(il Piano Industriale 202……… e la Manovra Finanziaria 202……… sono indicati collettivamente come il “Piano 202………”).
B. Il Piano Industriale 202……… prevede, inter alia:
(i) il rafforzamento patrimoniale della Società attraverso la rinuncia da parte del Socio Unico al credito per Management Fees già maturato alla Data di Riferimento nonché alla maturazione di ogni ulteriore credito a titolo di Management Fees (infra definite) sino al 31 dicembre 2030;
(ii) la riduzione dei costi mediante: (a) l’efficientamento del processo produttivo, (b) il passaggio dalla produzione «make to stock» (produzione su ordini stimati) a «make to order» (produzione su ordini ricevuti), nonché (c) la razionalizzazione del personale di fabbrica attraverso il ricorso alla cassa integrazione e la diminuzione dell’organico attraverso licenziamenti e pensionamenti;
(iii) la liquidazione sul mercato degli Immobili non Strategici (infra definiti).
C. La Manovra Finanziaria presuppone, inter alia:
(i) la stipula del nuovo Accordo di Ristrutturazione (infra definito) con il consolidamento, il riscadenzamento e la modifica delle condizioni di rimborso dell’Esposizione Banche MLT (infra definita), il rimborso integrale dell’Esposizione Banche BT e dell’Esposizione ISP per Fidejussioni (infra definiti), la concessione della Nuova Finanza (infra definita) alle condizioni di cui al presente Accordo di Ristrutturazione (infra definito);
(ii) la stipula di Accordi di Ristrutturazione con n………. (………) fornitori industriali, che prevedono uno stralcio medio del ………% (venticinque per cento) del loro credito mediante un piano di rientro in una media di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla fine del primo mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese del Decreto di Omologa (infra definito), di cui all’Allegato “U(ii)” (Accordi Fornitori Industriali) (gli “Accordi Fornitori Industriali”);
(iii) la stipula di Accordi di Ristrutturazione con n. 320 (trecentoventi) ulteriori creditori, che prevedono la soddisfazione integrale del loro credito mediante piani di rientro in mediamente 4 (quattro) mesi a partire dalla fine del primo mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese del Decreto di Omologa (infra definito), di cui all’Allegato “U(iii)” (Altri Accordi) (gli “Altri Accordi”);
(iv) il pagamento e/o la regolarizzazione del debito fiscale e contributivo esistente alla Data di Riferimento (l’“Esposizione Erario”) attraverso l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente e il mantenimento della Transazione Fiscale (infra definita) conclusa nel 202………;
(v) il pagamento integrale o concordato a stralcio, nei termini di legge, dei creditori non aderenti (i “Creditori Non Aderenti”), di cui all’Allegato “U(v)” (Creditori Non Aderenti).
D. Il Piano 202………è stato approvato dalla Società in data ……… ed è stato sottoposto al giudizio di rinnovo di asseverazione del dott………, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ……… al n. in data ……… e al Registro dei Revisori Legali dei Conti con d.m. 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.4.1995, n. 31-bis, professionista indipendente, il quale, in data………, ha rilasciato, ai sensi dell’art. 58, c. 1, CCII, la relazione di cui all’Allegato “………” (Asseverazione con allegato Piano 202………tris) attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano 202………tris nonché l’idoneità di quest’ultimo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell’art. 57 CCII, (l’“Asseverazione 202………”).
Tutto ciò premesso si richiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58, c. 1, CCII.
Luogo, data ………
Firma ………
Spett.le………
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Spett.le………
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001 - ………
Via PEC:
Spett.le………
Via ………
001 - ………
Via PEC:
In data ………, a seguito dell’adesione da parte delle competenti autorità alla proposta di Transazione Fiscale, la Società, da una parte, e le Banche del Pool Originario e la Società di Factoring Originaria (infra definite), ed i creditori……… dall’altra, hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 CCII, con scrittura privata autenticata dalla Dott.ssa………, Notaio in………, n………. rep. e ……… racc., accordo successivamente omologato dal Tribunale di ……… con sentenza depositata in data ………
Per una pluralità di fattori, sia esogeni che endogeni, ivi incluso il rallentamento o il blocco di intere filiere produttive causati dalle restrizioni introdotte progressivamente in Italia e in molti altri paesi per contrastare la diffusione della pandemia COVID-19, ed il successivo rincaro delle fonti di energia determinato dalla guerra in Ucraina la Società si è trovata nell’impossibilità di rispettare le previsioni di cui al Piano sottostante all’accordo omologato.
In particolare, la recessione conseguente alla emergenza sanitaria ha comportato per Società:
i. la cancellazione di ordini per circa euro ……… nei settori ………(arredamento) e………; e
ii. il rinvio di pagamenti da parte dei clienti per circa euro………;
iii. la necessità di preventivare una riduzione della domanda del 70% nel mese di maggio, del 50% nel mese di giugno per le linee di produzione dei settori succitati nonché una riduzione degli ordini di almeno il 25% per tutte le linee di prodotti per i restanti mesi del 202………
In tale contesto, il………, la Società ha dato incarico a ………S.r.l. (l’“Advisor”) di supportare la Società nella predisposizione:
i. di un nuovo piano industriale (il “Piano Industriale 202………”) che consenta alla Società di superare la crisi e di soddisfare tutti i creditori aderenti secondo le modalità originarie dell’accordo;
Il Piano Industriale 202………tris prevede, inter alia:
(i) il rafforzamento patrimoniale della Società attraverso la rinuncia da parte del Socio Unico al credito per Management Fees già maturato alla Data di Riferimento nonché alla maturazione di ogni ulteriore credito a titolo di Management Fees (infra definite) sino al 31 dicembre 2030;
(ii) la riduzione dei costi mediante: (a) l’efficientamento del processo produttivo, (b) il passaggio dalla produzione «make to stock» (produzione su ordini stimati) a «make to order» (produzione su ordini ricevuti), nonché (c) la razionalizzazione del personale di fabbrica attraverso il ricorso alla cassa integrazione e la diminuzione dell’organico attraverso licenziamenti e pensionamenti;
(iii) la liquidazione sul mercato degli Immobili non Strategici (infra definiti).
Il Piano 202………tris è stato approvato dalla Società in data ……… ed è stato sottoposto al rinnovo di attestazione del dott………, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ……… al n. in data ……… e al Registro dei Revisori Legali dei Conti con d.m. 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.4.1995, n. 31-bis, professionista indipendente, il quale, in data………, ha rilasciato, ai sensi dell’art. 58, c. 2, CCII, la relazione di cui all’Allegato “………”attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano 202………tris e l’attuabilità dell’accordo omologato.
Il piano modificato e l’attestazione sono stati pubblicati nel registro delle imprese in data……… e della pubblicazione è ora dato avviso ai creditori a mezzo posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58, c. 2, CCII.
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
***
Il sottoscritto ……… residente in ……… Via ………, elettivamente domiciliato in ……… - Via ……… presso lo studio dell’avv………. che lo rappresenta e difende per procura ……… a margine [ovvero in calce] al presente atto.
PREMESSO
- che la società ……… in data ……… ha iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 57 CCII;
- che la predetta società è debitrice dell’esponente per l’importo di euro ……… per ………, come è comprovato dai documenti ……… che si producono;
che l’accordo di ristrutturazione dei debiti prevedeva il pagamento del credito dell’esponente nella percentuale del ………% per un importo di euro da pagarsi entro il 31.12.202………;
che l’accordo è stato omologato dal tribunale con sentenza del………;
- che in data………l’esponente ha ricevuto comunicazione dalla società debitrice del deposito di un nuovo piano e della relativa attestazione;
- che l’esame del suddetto piano evidenzia plurimi motivi che evidenziano la manifesta inattitudine dello stesso a consentire la corretta esecuzione dell’accordo omologato in quanto………;
- che sembrerebbe evidente lo stato di insolvenza della società debitrice, in quanto la stessa non può far fronte al pagamento del proprio debito nei confronti dell’esponente;
Ciò premesso, lo scrivente formula il presente atto di opposizione ai sensi dell’art. 58, c. 2, CCII, nelle forme di cui al richiamato art. 48 CCII per le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l’Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell’udienza in camera di consiglio, respinta ogni contraria istanza ad eccezione, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare l’inefficacia dell’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla ……… ed omologato dal Tribunale in data………ed ove ne accerti lo stato di insolvenza, dichiarare la liquidazione giudiziale della società ………
Spese rifuse.
Si producono i documenti indicati in narrativa e precisamente:
………
………
Luogo, data ………
Firma ………