[1] Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione.
[2] La domanda è presentata nelle forme dell’articolo 40, anche con accesso ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 46.
[3] Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
[4] A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale:
a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;
b) adotta i provvedimenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettere c) e d).
[5] Dalla data della presentazione della domanda e fino all’omologazione, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L’imprenditore gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.
[6] L’imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all’articolo 106.
[7] Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.
[8] Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
[9] Anche ai fini di cui all’articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 84, comma 8, 87, commi 1 e 2, 89, 90, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53.
(1) Articolo inserito dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha inserito il Capo I-bis, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Natura giuridica e legittimazione - II. L’ammissione - III. Gli effetti - IV. Le operazioni di voto - V. L’omologa - VI. Le norme applicabili.
I. Natura giuridica e legittimazione
I.Natura giuridica e legittimazione1 Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta di uno strumento con il quale si intende dare attuazione alla previsione dell’art. 11, par. 1, della direttiva che richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto.
2 Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione si caratterizza, infatti, per la possibilità di derogare ai principi dettati dagli artt. 2740, 2741, 2777 e 2778 c.c. per il trattamento dei creditori, ad eccezione dei crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., che sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione.
3 Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è a tutti gli effetti uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art. 2, lett. m-bis, CCII).
4 La nuova procedura è riservata all’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, co. 1, lett. d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza, che prevede l’obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e che consente di distribuire il ricavato del piano in deroga al principio della par condicio creditorum, facendo salvi i diritti dei lavoratori, per i quali il pagamento è sempre assicurato entro 30 giorni dall’omologazione. La procedura è quindi espressamente preclusa alle imprese minori. La legittimazione è identica a quella necessaria per accedere al concordato preventivo il che la differenzia dagli accordi di ristrutturazione dei debiti, aperti a tutti gli imprenditori. Interpretazione che si giustifica alla luce della disciplina del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il qual prevede la possibilità di un passaggio tra il piano e il concordato preventivo e viceversa, sicché sarebbe illogico che un imprenditore, dopo avere fatto accesso al piano, non avesse la possibilità di accedere alla conversione in concordato preventivo. Per medesime ragioni deve ritenersi inammissibile la domanda di accesso alla procedura presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Stante il disposto dell’art. 284 CCII non pare legittimo un piano di ristrutturazione presentato da un gruppo di imprese.
5 La domanda viene introdotta nelle forme previste nel procedimento unitario dall’art. 40 CCII per le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ed alla liquidazione giudiziale. La documentazione è quella di cui all’art. 39, c. 1 e 2, CCII.
6 Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione può quindi essere depositato anche all’esito del termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. a), CCII. Cfr. [F171].
7 La norma richiama le disposizioni del concordato preventivo sul contenuto del ricorso e sulla documentazione da depositare, sugli effetti del deposito della domanda (comma 2) e sulla necessità del deposito dell’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano (comma 3). Il professionista dovrà altresì accertare l’idoneità del piano ad assicurare il tempestivo ed integrale pagamento dei crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
8 Il richiamo all’art. 87, c. 1 e 2, CCII, consente di affermare che il debitore deve predisporre un piano nelle sue diverse articolazioni, oltre che, naturalmente, una proposta di soddisfacimento rivolta ai creditori.
9 Il richiamo integrale al comma 1 dell’art. 87 è importante perché la disposizione contempla le diverse forme di piano concordatario, a dimostrazione del fatto che il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione può avere finalità di continuità diretta o indiretta dell’azienda, oppure finalità liquidatorie e di dismissione dei cespiti e dell’attività.
10 Il fatto che il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione possa prevedere una fase propriamente liquidatoria è evidenziato dal rinvio all’art. 84, c. 8, CCII, che disciplina l’ipotesi della nomina di un liquidatore giudiziale e di applicazione del regime delle vendite forzate (artt. 2919-2929 c.c.) “quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda”. Anche se il mancato richiamo all’art. 114 CCII in tema di cessione dei beni, fa sì che il liquidatore non sia vincolato alle più rigide modalità di vendita previste per il concordato preventivo e quindi, per rimando, per la liquidazione giudiziale.
11 Distinzione che non assume rilievo nella disciplina dell’istituto, ma che riemergerà nell’ipotesi in cui il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si converta in concordato preventivo ex art. 64-quater CCII, dato che in quel caso varranno le regole proprie di ciascuna tipologia di concordato con riferimento a tutte le fasi del procedimento e quindi al giudizio di ammissione, alla successiva approvazione della proposta ed infine al giudizio di omologa.
12 La procedura prevede l’obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, di tutti i creditori, compresi i lavoratori che dovranno essere segregati in una classe di creditori non votanti, in quanto pagati entro trenta giorni dall’omologa. Lavoratori, la cui posizione giuridica, presenta significative assonanze con quella dei creditori estranei negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
13 Deve ritenersi che nella predisposizione delle classi il proponente debba seguire le regole dettate dall’art. 85, c. 2, per cui, ad esempio, è obbligatoria la classe per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento. Il mancato richiamo all’art. 88 CCII comporta che il debitore non è tenuto a presentare obbligatoriamente una proposta di transazione ma può formulare all’Erario e agli Istituti previdenziali una qualunque forma di soddisfacimento, fermo restando che per ottenere il consenso della classe tale trattamento dovrà comunque essere almeno pari a quello ricavabile nella liquidazione giudiziale.
14 Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Cfr. [F172].
II. L’ammissione
II.L’ammissione1 Si tratta quindi di uno strumento che riduce al minimo la fase dell’ammissibilità, fornisce al debitore una maggiore libertà di azione - tranne che per i lavoratori, che non sono mai considerate parti interessate e non votano - ma per poter essere omologata richiede l’approvazione di tutte le classi. Il comma 4 prevede infatti un giudizio di ammissibilità limitato alla sola legittimità, stabilendo che il tribunale verifichi la mera ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi prima di aprire le operazioni di voto (comma 4). Valutazione quest’ultima che dovrà essere particolarmente accurata tenuto conto che la corretta composizione delle classi può determinare delle alterazioni nella formazione delle maggioranze e condurre all’approvazione del piano con tutte le conseguenze che l’omologa può determinare in termini di deroga alle regole distributive delle procedure concorsuali.
2 Con il decreto di ammissione di cui al comma 4 cfr. [F173] il tribunale:
a) nomina un giudice delegato al procedimento;
b) e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;
c) determina le modalità di voto;
d) fissa il termine perentorio per il deposito della somma per le spese di procedura.
III. Gli effetti
III.Gli effetti1 Dalla data della presentazione della domanda e fino all’omologazione, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale. L’imprenditore gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. L’imprenditore non subisce quindi alcun spossessamento, neppure attenuato conservando la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ovvero riacquisendo la stessa ove la domanda di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sia stata presentata nel termine concesso dal tribunale a seguito del deposito della domanda ex art. 44 CCII. In quest’ultima ipotesi dopo il deposito della domanda ex art. 44 CCII il debitore è soggetto agli effetti dettati dall’art. 46 CCII e quindi può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale. Atti che, in difetto di autorizzazione, sono inefficaci e determinano la revoca del decreto di cui all’art. 44, c. 1. Dopo il deposito del piano di ristrutturazione riacquista la piena gestione dell’azienda sia pur sotto la vigilanza del commissario giudiziale e nel prevalente interesse dei creditori. Formula quest’ultima che ritroviamo nell’art. 21, c. 1, CCII, con riferimento alla gestione dell’impresa da parte dell’imprenditore insolvente nella composizione negoziata.
2 Sempre in analogia con quanto previsto dal richiamato art. 21 per la gestione dell’impresa in stato d’insolvenza nel corso delle trattative del procedimento di composizione negoziata, il comma 6 dell’art. 64-bis CCII prevede che l’imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini della revoca dell’ammissione.
3 Se la scelta di conservare il debitore nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa appare del tutto coerente con la struttura del procedimento di composizione negoziata, posto che l’istanza di nomina dell’esperto non apre il concorso dei creditori, ben più discutibile appare una simile soluzione in relazione ad una domanda che apre una procedura sostanzialmente assimilabile al concordato preventivo, tanto più, ripetesi, ove la stessa sia stata preceduta da una domanda ex art. 44 CCII. Particolarmente grave appare l’eliminazione della necessaria correlazione tra autorizzazione del tribunale e salvezza degli effetti degli atti straordinari compiuti dopo la domanda. Invero a tal proposito appare di tutta evidenza come sarà necessaria un’attenta vigilanza del commissario giudiziale perché l’omessa comunicazione del compimento di atti potenzialmente lesivi degli interessi dei creditori può trovare rimedio soltanto con la revocatoria di cui all’art. 166 CCII, strumento di reintegrazione della garanzia patrimoniale che, come è ben noto soggiace a rigidi limiti temporali.
IV. Le operazioni di voto
IV.Le operazioni di voto1 Il comma 7 richiama la disciplina del concordato preventivo in tema di voto e di formazione delle maggioranze. In particolare, i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.
2 Al comma 7 sono richiamate le disposizioni del concordato che disciplinano le operazioni di voto ed è affermata la regola della maggioranza nella singola classe introdotta nell’art. 112 con riferimento al concordato in continuità aziendale al fine di agevolare il raggiungimento dell’accordo. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.
3 Il richiamo alle più favorevoli regole di approvazione del concordato con continuità trova poche giustificazioni sistematiche, posto che il piano potrebbe avere, come detto, anche natura liquidatoria.
V. L’omologa
V.L’omologa1 Il giudizio di omologazione si apre soltanto nel caso in cui il piano di ristrutturazione sia approvato da tutte le classi. L’art. 64-bis contiene il richiamo all’art. 48, nei commi da 1 a 3, CCII, di conseguenza si applica il medesimo procedimento previsto per il concordato preventivo, mentre alla luce del mancato richiamo dell’art. 112 CCII il contenuto del giudizio di omologazione è affidato alla scarna disposizione di cui all’art. 64-bis CCII. Una volta che è stata riscontrata l’approvazione di tutte le classi, il tribunale fissa quindi l’udienza in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti per decidere sulla richiesta di omologazione. In assenza di opposizioni il tribunale procede alla verifica definitiva dei requisiti di ammissibilità già delibati, non essendovi alcuna preclusione ad un riesame di tutti i presupposti di legittimità, ivi compresa la correttezza dei criteri di formazione delle classi, fermo restando che la deroga alle regole distributive delle procedure concorsuali, di regola oggetto di verifica d’ufficio, potrà essere scrutinata soltanto qualora un creditore dissenziente eccepisca il difetto di convenienza della proposta.
2 Verifica che dovrà riguardare anche l’attendibilità della previsione del pagamento nei trenta giorni dall’omologa dei crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1 c.c. Esame che il tribunale dovrà compiere d’ufficio tenuto conto che tali creditori non sono considerati parti interessate e sono quindi esclusi dal voto.
3 I creditori dissenzienti e gli interessati se vogliono contestare la richiesta di omologazione devono presentare un’opposizione entro i dieci giorni antecedenti all’udienza, mentre cinque giorni prima deve essere depositato il parere finale del commissario giudiziale. Sulle opposizioni il debitore ha la possibilità di contraddire depositando una memoria sino a due giorni prima. La proposizione di opposizioni cfr. [F174] estende il sindacato del tribunale alla convenienza della proposta concordataria, da valutarsi nel confronto fra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il piano di ristrutturazione e quello possibile attraverso la liquidazione giudiziale cfr. [F175]. Valutazione che comporterà un’istruttoria approfondita soprattutto con riferimento alla soddisfazione dei creditori privilegiati, tenuto conto che nel caso di specie il debitore non deve depositare l’attestazione di cui all’art. 84, c. 5, CCII.
4 All’esito dell’udienza il tribunale provvede con sentenza sulla richiesta di omologazione.
VI. Le norme applicabili
VI.Le norme applicabili1 L’ultimo comma contiene un ulteriore richiamo a tutte le disposizioni del concordato preventivo applicabili al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, oltre a quelle indicate nel comma 7 in tema di voto e formazione delle maggioranze (artt. 107, 108, 109 commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111). Anche ai fini di cui all’art. 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 48, c. 1, 2 e 3, 84, c. 8, 85, 86, 87, c. 1 e 2, 89, 90, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 114. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53.
2 Tra gli effetti che derivano dal rinvio alle norme dettate per il concordato preventivo va segnalato che, una volta aperto il procedimento sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione della società sino alla sentenza di omologazione. Nel corso del procedimento i creditori possono presentare una proposta concorrente (art. 90 CCII); parimenti, la proposta concorrente può essere presentata dai soci che rappresentino almeno il dieci per cento delle partecipazioni, visto che l’art. 120-bis, c. 5, CCII rinvia all’art. 90 CCII. Se la proposta prevede un trasferimento a titolo oneroso di uno o più beni a favore di un soggetto predeterminato, si deve aprire la procedura competitiva di cui all’art. 91 CCII. Il commissario giudiziale esercita le stesse funzioni che gli sono assegnate nel concordato preventivo, salvo quelle diverse stabilite in tema di gestione dell’impresa. Con la presentazione della domanda si producono gli effetti sui crediti (scadenza, decorso degli interessi, compensazione, obbligazioni solidali) ed anche l’effetto dell’inopponibilità degli atti di cui all’art. 145 CCII. Allo strumento si applica, altresì, la disciplina dei contratti pendenti (artt. 94-bis, 95 e 97), nonché quella in materia di finanziamenti prededucibili (artt. 99, 101 e 102 CCII) e la prededuzione determina che i debiti contratti vadano pagati alla scadenza (art. 98 CCII).
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
RICORSO PER L’OMOLOGAZIONE
DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE
***
La società ………, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,
CHIEDE
l’omologazione del piano di ristrutturazione a norma dell’art. 64-bis CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta, supportata dal piano di seguito descritto concernente la ristrutturazione dei debiti e la continuazione dell’attività aziendale.
RAPPRESENTA
- che la società ……… in liquidazione (di seguito “Società” o “Ricorrente”) ha la propria sede legale in ……… (doc……….), vale a dire nella circoscrizione dell’Ill.mo Tribunale adito, che risulta pertanto giudice competente ai sensi dell’art. 27, c. 2, CCII.
- che la ricorrente presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per l’apertura del presente procedimento. Di ciò si dà prova mediante produzione, come richiesto dall’art. 39 CCII, degli ultimi tre bilanci di esercizio depositati dalla Società relativi agli esercizi ……… (doc……….), ……… (doc……….) e ……… (doc……….), come pure della situazione economico-patrimoniale aggiornata al ……… (doc……….), da cui risulta, in particolare che, negli ultimi tre esercizi, la Ricorrente ha registrato ricavi lordi annui superiori all’importo di euro 200.000,00 [ovvero un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00, ovvero un ammontare di debiti superiore ad euro 500.000,00] di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII;
- che la ricorrente deposita in allegato alla proposta la documentazione prevista dall’art. 39 CCII, in particolare:
i) le scritture contabili e fiscali obbligatorie (doc……….);
ii) le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);
iii) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni IVA relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);
iv) la certificazione dei debiti fiscali (doc……….);
v) la certificazione dei debiti previdenziali (doc……….);
vi) la certificazione dei debiti per premi assicurativi (doc……….);
vii) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti nel quinquennio anteriore alla data del presente ricorso (doc……….);
- che la Società ha elaborato, con la collaborazione dell’advisor ………, il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della presente proposta, nonché l’individuazione dei costi e dei ricavi attesi e del fabbisogno finanziario dell’attività d’impresa nel periodo di piano, che si allega quale doc……….;
- che la presente proposta e le condizioni del piano sono state approvate dagli amministratori a norma dell’art. 120-bis CCII [vedi formula F366], come risulta dal verbale redatto dal notaio dott………., depositato a norma dell’art. 2436 c.c. nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……… in data ………, prot. n………. (doc……….);
- che il presente ricorso è accompagnato dalla relazione del dott………., la quale attesta ai sensi dell’art. 64-bis, c. 3, CCII, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (doc……….);
- che il presente ricorso è altresì accompagnato dalla dichiarazione del predetto dott………. attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. o), CCII (doc……….);
- che la trattazione della proposta ai creditori si articola nel seguente indice di argomenti trattati:
1. Cenni storici
2. Attività svolta
3. Cause e circostanze dello stato di crisi
4. Ragioni della proposta
5. Suddivisione dei creditori in classi
6. Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data della domanda
7. Stato particolareggiato ed estimativo delle attività
8. Elenco nominativo dei creditori
9. Elenco dei titolari di diritti reali e personali.
10. Piano su cui si basa la proposta (modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti)
11. Modalità e tempi di adempimento della proposta
12. Convenienza della proposta
13. Conclusioni
14. Elenco allegati
TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA
AI CREDITORI
1. CENNI STORICI [elencare: compagine sociale e sue variazioni; amministratori/collegio sindacale/revisori succedutisi negli ultimi anni, modifiche dello statuto, del capitale, principali dati di bilancio degli ultimi anni]
La Società è attiva nel campo del ……… e risulta avere conseguito, nel corso degli anni, un significativo prestigio nel settore di operatività, riconducibile a ……… ed alla qualità dei prodotti realizzati e proposti al mercato con i marchi ……….
La società è registrata presso la C.C.I.A.A. di ……… con Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n………. del ……… ed è stata costituita in data ……… con capitale sociale di euro ………, come risulta dalla visura che si produce quale doc………..
La società ha dato corso nel tempo ad aumenti di capitale, passando:
- in data ……… da un cap. sociale di euro ……… ad un cap. sociale di euro ………;
- in data ……… da un cap. sociale di euro ……… ad un cap. sociale di euro ………;
Alla data di presentazione del presente ricorso, dunque, la società ha un capitale sociale di euro ………, interamente versato, suddiviso in azioni del valore nominale di euro ……… così ripartito:
- Sig………., nato a ………, il ………, codice fiscale ………, titolare di n………. azioni per un totale di euro ………;
- Società ………, con sede in ………, codice fiscale/P Iva ………, titolare di n………. azioni per un totale di euro ………;
- ……….
La Società è stata sino dalla sua costituzione gestita da un consiglio di amministrazione composto da ……… membri, come meglio illustrato nella tabella che segue:
[tabella rappresentativa dell’avvicendamento degli amministratori dalla costituzione ad oggi].
L’organo di controllo è attualmente composto dai Dott………., ……… e ………, come meglio indicato nella tabella che segue:
[tabella rappresentativa dell’avvicendamento dei sindaci dalla costituzione ad oggi].
La società incaricata della revisione legale dei conti per il triennio ……… è ………. Nel triennio precedente la revisione era affidata a ……….
Nel prospetto che segue vengono riepilogate le principali voci di bilancio rilevate dai bilanci della Società degli ultimi 5 anni e alla data di riferimento del piano. Vengono poi di seguito sviluppati i grafici per la visualizzazione di talune grandezze significative, e cioè:
- andamento del valore della produzione;
- andamento del risultato di esercizio;
- andamento del capitale circolante;
- andamento delle voci rimanenze + crediti;
- andamento delle voci rimanenze + crediti + immob. immateriali;
- andamento delle voci debiti verso banche + debiti verso fornitori.
[I dati del prospetto sono meramente indicativi.]



[Riportare i grafici]
2. ATTIVITÀ SVOLTA
[Illustrare i vari segmenti di attività sociale, l’evoluzione o le modifiche che hanno interessato l’attività dell’impresa e la sua tipologia, le unità produttive, l’organizzazione aziendale, la strutturazione della forza lavoro, la rete di vendita, i rapporti commerciali con i principali clienti-istituti di credito].
Come già accennato, la Società opera nel settore ……… e produce ………, in particolare i prodotti ……… che hanno rappresentato in media negli ultimi tre anni il ………% del fatturato. L’azienda gestita dalla Ricorrente ha acquisito nel tempo una buona reputazione, conquistando una soddisfacente quota di mercato ed una posizione di rilievo in campo nazionale, arrivando a farsi conoscere ed apprezzare anche all’estero. L’organigramma aziendale degli ultimi anni può essere sinteticamente rappresentato come segue [indicare le principali figure aziendali di riferimento e relativi compiti e mansioni, nonché il numero totale dei dipendenti ripartito per livelli di inquadramento retributivo]. Le sedi produttive sono ubicate presso i seguenti stabilimenti: ………. Il processo produttivo consiste nella ………. I mercati di approvvigionamento delle materie prime sono prevalentemente esteri/nazionali, in particolare ………. I mercati di sbocco sono prevalentemente esteri/nazionali, in particolare ………. Le modalità distributive sono rappresentate da ………. Le modalità di finanziamento sono rappresentate prevalentemente da ………, utilizzate al fine di equilibrare l’incasso dei crediti in media posticipato rispetto al pagamento dei debiti. [Indicare i principali fornitori, clienti, finanziatori]
3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLO STATO DI CRISI
[Partendo dall’esame prospettico dei bilanci d’esercizio ed offrendo opportune rielaborazioni utilizzando i più significativi indici di bilancio, illustrare le cause endogene ed esogene che hanno condotto alla crisi aziendale: ad es. perdita di clienti, concorrenza, contrazioni del mercato, eventi straordinari, rapporti con istituti di credito, ecc. … Indicare gli eventuali rimedi posti in essere per fronteggiare la situazione, con focus sulle assumptions dell’attività di ristrutturazione ed efficientamento previste nel piano industriale, ecc.].
L’andamento economico della Società in passato è stato in linea con le medie e gli standard di settore e l’esercizio chiuso al ……… evidenziava un risultato positivo.
Successivamente, la Società ha visto progressivamente subentrare uno stato di crisi, per situazioni e fattori riconducibili alle seguenti cause:
- l’andamento recessivo del settore, caratterizzato da domanda calante sia nel mercato nazionale sia in quello internazionale, principalmente dovuto alla crisi che negli ultimi anni ha investito l’economia mondiale; tale situazione ha determinato in capo alla Società un calo di fatturato e di redditività, oltre ad una progressiva carenza di liquidità determinata anche da notevoli investimenti aziendali effettuati negli anni ………;
- sopravvenienze passive derivanti dal mancato incasso di significativi crediti verso i clienti, i quali presentano ad oggi la seguente situazione ……… ed in relazione alle quali la ricorrente ha provveduto, senza esito, a dar corso alle seguenti azioni ………;
- l’incalzare dei costi fissi per il mantenimento della struttura, molto elevati, che - non correlati ad adeguati flussi di ricavi - hanno generato perdite rilevanti.
Questa concomitanza di fattori ha portato alla perdita del capitale sociale ed alla convocazione dell’assemblea straordinaria, che in data ……… ha incaricato l’AD di verificare la sussistenza delle condizioni per accedere ad uno strumento di regolazione della crisi d’impresa in continuità aziendale, previo tentativo di raggiungere con i creditori una sistemazione stragiudiziale dei debiti.
Contemporaneamente, la Società ha incaricato l’advisor ……… per assisterla nella predisposizione di un piano industriale triennale basato sull’efficientamento produttivo e gestionale, il quale è posto a base del piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti che la Società sottopone al giudizio dei creditori in uno con la presente proposta.
4. RAGIONI DELLA PROPOSTA
Gli amministratori della società hanno incontrato e contattato i principali creditori, sottoponendogli il piano e la presente proposta, ed hanno constatato che una buona parte di essi è disponibile a dare credito alla possibilità di ristrutturazione dell’attività aziendale e di ripresa di un ciclo economico efficiente. Tuttavia, non essendosi raccolta l’adesione della totalità dei creditori, si rende necessario adire il presente procedimento.
Di qui il ricorso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione dei cui agli artt. 64-bis ss. CCII, che - anche alla luce delle interlocuzioni avute con i maggiori creditori - appare lo strumento più idoneo al superamento della crisi.
Si evidenzia che la proposta prevede che, dopo l’esecuzione del piano, la società ricorrente continui la propria attività (e quindi ad operare sul mercato), con occasione di futuri e proficuamente reciproci rapporti con il ceto creditorio.
5. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI
Ai fini della presente proposta, il passivo viene suddiviso nelle seguenti 7 classi, di cui 5 votanti, a fianco delle quali viene altresì indicato il relativo trattamento proposto:
Classe 1 (non votante): Creditori muniti di privilegio ex art. 2751-bis, n. 1 e n. 2, c.c. - pagamento integrale al 100% entro 30 giorni dall’omologazione;
Classe 2 (non votante): Crediti fiscali e previdenziali - pagamento integrale al 100% nei termini previsti dalle rateazioni già in corso;
Classe 3 (votante): Creditori muniti di privilegio ex art. 2751-bis, nn. 3, 5, 5-bis, c.c. - pagamento percentuale del 85,00%;
Classe 4 (votante): Creditori ipotecari - pagamento percentuale del 65%;
Classe 5 (votante): Creditori chirografari appartenenti al ceto bancario titolari di garanzie collaterali - pagamento percentuale del 40,00%;
Classe 6 (votante): Creditori chirografari appartenenti alla categoria dei fornitori strategici - pagamento percentuale del 70,00%;
Classe 7 (votante): Altri creditori chirografari - pagamento percentuale del 30%.
Le predette classi sono formate nel rispetto del disposto di cui all’art. 2, c. 1, lett. r), CCII essendo i creditori ivi suddivisi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
L’elenco dei creditori, con i rispettivi crediti, nonché con la percentuale di soddisfazione proposta, è riportato al successivo par. 8.
6. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ALLA DATA DELLA DOMANDA
[È consigliabile un’elencazione per mastri o capoconti, fornendo in calce all’istanza gli allegati analitici. Ogni voce dell’attivo e del passivo deve contenere una sintetica analisi descrittiva].
Si riporta, di seguito, una situazione patrimoniale di derivazione contabile redatta al ……… e quindi sufficientemente aggiornata.
[Riportare la situazione patrimoniale contabile. Poiché la relazione riguarda un periodo anteriore alle azioni di risanamento previste dal Piano, è necessario che in essa siano evidenziati e descritti gli elementi di maggiore rilevanza e delicatezza tra i quali, ad esempio:
- l’ammontare dei crediti commerciali e la quantificazione dei giorni medi di incasso (DSO, o Days Sales Outstanding);
- la quantificazione dell’eventuale svalutazione dei crediti;
- il valore e i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino;
- la presenza di rimanenze immobilizzate, o slow moving;
- l’ammontare e i criteri di valutazione dei lavori in corso di esecuzione e in corso su ordinazione;
- l’ammontare scaduto dei debiti verso fornitori;
- l’ammontare scaduto dei debiti tributari e previdenziali, con indicazione di eventuali atti di accertamento o di riscossione ricevuti;
- la quantificazione dei giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (DPO, o Days Payable Outstanding);
- l’ammontare e i criteri di quantificazione dei fondi rischi.
Per i beni dei quali il piano prevede la liquidazione, è opportuno che il valore contabile sia sostituito, nella base dati, dal valore di presumibile realizzo].
La Società, partendo dalla situazione patrimoniale di stretta derivazione contabile sopra riportata ed apportando le opportune modifiche ed integrazioni, intende pervenire ad una situazione patrimoniale rettificata che ha lo scopo di distinguere quanto dell’attivo della Società costituirà risorsa disponibile per il soddisfacimento dei creditori da quanto, invece, non verrà impiegato direttamente perché rientrante negli assets necessari al proseguimento dell’attività aziendale. Le poste passive sono accolte al valore nominale, e integrate con specifiche appostazioni per oneri e rischi futuri.
Le rettifiche effettuate sono di seguito riportate.
ATTIVO
- Cassa: euro ………, numerario esistente al ………
- Banche: euro ………, saldi attivi dei conti correnti
- Clienti: euro ………, i crediti nei confronti della clientela si riferiscono essenzialmente a ………. Il ………% della clientela è costituita da primari operatori del settore e non è ipotizzabile un significativo rischio di inesigibilità dei crediti. Per quanto riguarda i restanti crediti, che risultano non onorati in prima presentazione, si ritiene di attuare una svalutazione per rischio generico di insolvenza e costi di incasso pari ad euro ………, mentre va evidenziato che devono essere considerati parzialmente o totalmente inesigibili i seguenti crediti, per complessivi euro ………:
[Riportare l’elenco dei crediti parzialmente o totalmente inesigibili]
L’importo dei crediti sopra indicato è comprensivo delle fatture da emettere a fronte di prestazioni già eseguite.
Per le immobilizzazioni materiali i valori più cospicui riguardano il fabbricato industriale sito in ……….
Vi sono poi impianti e macchinari, mobili, arredi e macchine per ufficio, nonché automezzi ed autovetture. Trattandosi di beni funzionali alla produzione, si ritiene che la continuità aziendale consentirà il mantenimento dei valori iscritti in bilancio.
In caso di liquidazione dell’attività sarà necessario appostare un adeguato fondo rettificativo, tenendo anche conto del fatto che una parte delle immobilizzazioni materiali sono costituite da macchinari la cui vendita a terzi comporterebbe ingenti costi di smontaggio e trasporto, che inciderebbero sulla determinazione del prezzo di vendita.
Le immobilizzazioni immateriali riguardano:
- i marchi depositati e l’avviamento
- i software
Al momento, non essendo venuto meno il presupposto della continuità aziendale, si è ritenuto di mantenere la valorizzazione di tali poste di bilancio, anche sulla base delle risultanze dell’impairment test condotto alla data del ……….
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni nelle seguenti società: ………. Esse sono state valutate con il criterio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio depositato per le società ……… e integralmente svalutate per la società ………. Pertanto, alla voce può essere attribuito il valore complessivo di euro ……….
- Rimanenze: sono costituite dalle seguenti voci ……… [si consiglia di riportare opportuno prospetto] e vengono valutate al valore di possibile realizzo delle stesse nell’ambito del normale ciclo produttivo, pari ad euro ……….
- Cauzioni: si tratta di depositi cauzionali versati ai seguenti soggetti ……… [riportare l’elenco analitico delle cauzioni versate].
Tale voce è accolta al valore nominale per complessivi euro ……….
- Crediti diversi: crediti vantati nei confronti dell’erario per euro ………, valutati al nominale in considerazione della sicura ed imminente esigibilità o utilizzabilità in compensazione; a fini prudenziali non sono stati conteggiati gli interessi nel frattempo maturati.
Alla luce delle considerazioni svolte può essere redatto il seguente
RIEPILOGO DELL’ATTIVO
[associare alle seguenti voci i relativi importi]
- Disponibilità liquide
- Crediti verso clienti
- Crediti verso altri
- Rimanenze
- Immobilizzazioni finanziarie
- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali (beni mobili)
- Immobilizzazioni materiali (beni immobili)
TOTALE ATTIVO euro ………
PASSIVO
Il criterio generale è che le voci del passivo vengono accolte al valore nominale, operate le necessarie compensazioni e rettifiche. Il debito verso fornitori ammonta ad euro ………. Viene stilato l’elenco nominativo dei fornitori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. In tale elenco, in caso di assenza di informazioni sui requisiti soggettivi del creditore o sulla natura del credito, si è cautelativamente indicato come privilegiato il credito dei fornitori persone fisiche e società di persone. I crediti dei fornitori che hanno ottenuto un decreto ingiuntivo e notificato l’atto di precetto sono stati aggiornati con gli interessi e le spese maturati. Il debito complessivo comprende le fatture non ancora pervenute a fronte di forniture già ricevute.
- Debiti verso banche: euro ………, tali debiti vengono accolti al loro valore nominale e sono aggiornati con l’imputazione degli interessi e delle spese ad oggi maturati, come dal prospetto analitico che segue redatto anche sulla base delle precisazioni di credito pervenute: [riportare prospetto].
- Debiti diversi: euro ………, debiti verso dipendenti, verso istituti previdenziali e debiti erariali. Per i debiti scaduti ed impagati sono stati conteggiati sanzioni ed interessi [riportare l’elenco di tali debiti con l’indicazione dei rispettivi crediti e della causa di prelazione].
- Agenti e rappresentanti: euro ………, sono state computate anche le indennità dovute per effetto della risoluzione dei mandati [riportare l’elenco di tali debiti con l’indicazione dei rispettivi crediti e della causa di prelazione].
- TFR: euro ………, è stato aggiornato e controllato con le risultanze del libro paga [riportare l’elenco di tali debiti con l’indicazione dei rispettivi crediti e della causa di prelazione].
- Fondi ammortamento: euro ……….
Si perviene dunque al seguente prospetto riepilogativo del PASSIVO
[associare alle seguenti voci i relativi importi]
- Debiti verso banche
- Debiti v/fornitori generali
- Debiti v/imprese artigiane
- Debiti v/prestatori lavoro subordinato
- Debiti v/prestatori lavoro autonomo
- Debiti verso erario per Iva e ritenute fiscali
- Debiti verso erario per altri tributi, sanzioni ed interessi
- Debiti verso istituti previdenziali
- Debiti v/ soc. controllate o collegate (non riconducibili a finanziamenti)
- Altri debiti
TOTALE PASSIVO euro ……….
7. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ
[Riportare il prospetto]
[Le relazioni peritali di stima dell’attivo appaiono utili al fine di sottolineare la convenienza della proposta. Andranno opportunamente evidenziati i beni sui quali gravano privilegi speciali, con l’indicazione del credito assistito dal privilegio]
8. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [Suddivisi nelle classi indicate al precedente punto 5, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]
[Riportare il prospetto analitico]
9. ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI [su beni di proprietà o in possesso della società richiedente, con l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]
[Riportare il prospetto analitico]
10. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA
Il piano industriale redatto con l’assistenza dell’advisor ……… ridefinisce le linee strategiche industriali della Società al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per il risanamento aziendale. In particolare, il piano, dopo avere esaminato la situazione della Società negli esercizi precedenti, sviluppa le seguenti aree di intervento finalizzate ad un miglioramento dell’efficienza produttiva e gestionale:
i) efficientamento della struttura dei costi fissi;
ii) miglioramento dell’efficienza e qualità produttiva e conseguente riduzione dei costi di produzione, degli scarti e dei reclami;
iii) riduzione del costo del personale attraverso ………;
………
Considerato che un piano industriale basato su ipotesi di sviluppo del fatturato e del mercato potrebbe essere soggetto a valutazioni esposte a un grado significativo di aleatorietà, si è preferito, in ottica prudenziale, sviluppare il piano focalizzando l’intervento sul recupero di efficienza e sui risparmi di costi, prevedendo una iniziale riduzione del fatturato da un dato medio del triennio ……… di euro ……… ad euro ……… per il primo anno, con una lieve crescita negli anni successivi.
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei conti economici previsionali per il periodo ………
[Tabella con l’indicazione della variazione in termini percentuali delle singole voci di conto economico]
Il piano qui allegato sub doc………. descrive analiticamente le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ed i tempi previsti per l’adempimento della proposta, con la puntuale descrizione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, nonché la descrizione delle modalità con cui si intende finanziare l’attività medesima.
La continuità operativa permetterà di utilizzare i flussi generati dall’attività aziendale per soddisfare i creditori.
Il piano è inoltre sostenuto dall’intervento dei soci, che mettono a disposizione l’importo di euro ……… per la ricapitalizzazione della Società [e/o degli amministratori, che rinunciano per tutto il periodo di piano alla corresponsione dei compensi, e/o altri apporti esterni che potrebbero essere utili a formare il giudizio positivo dei creditori].
Sono stati altresì determinati i costi di procedura, come segue:
- compenso ed accessori al commissario giudiziale;
- compenso a professionisti della procedura euro ………. Le spese sostenute per la predisposizione del Piano concordatario, per la redazione della domanda e per l’attestazione, nonché per le perizie di stima sono portate in conto quali passività privilegiate ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e prededucibili per la quota del 75% in caso di emissione del decreto di cui all’art. 47 CCII, ai sensi dell’art. 6 CCII, in quanto crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda. La quota prededucibile di tali spese verrà soddisfatta in corso di procedura alle scadenze previste dai relativi mandati professionali, come previsto dall’art. 98 CCII;
- spese generali e varie di procedura.
Tali importi sono inseriti nel piano come crediti prededucibili e verranno corrisposti dalla Società in misura integrale nei modi e nei tempi previsti dalla legge o dai contratti in essere con la Società.
È stato infine computato un fondo rischi per imprevisti, commisurato al 4% dell’ammontare dell’attivo.
I pagamenti ai creditori avverranno nelle percentuali previste per ciascuna classe di crediti come indicate al precedente par. 5.
Si precisa, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. n), CCII, che i crediti fiscali e previdenziali non sono interessati dal presente piano, essendo gli stessi già integralmente rateizzati e intendendo la Società proseguire nel regolare pagamento dei piani di rateizzazione concordati.
11. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA
La proposta rivolta ai creditori prevede che il soddisfacimento dei crediti avvenga attraverso i flussi generati dall’attività aziendale nel periodo ………, secondo la scansione temporale indicata nel seguente prospetto:
[tabella in cui indicare, per ciascuna classe, i tempi di pagamento e il raccordo con i flussi generati dal piano industriale per attestarne la sostenibilità].
12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA
Quanto sopra illustrato relativamente ai flussi finanziari prodotti dalla continuità aziendale, permette sin d’ora di evidenziare la convenienza della soluzione qui proposta, che consente rapidità e certezza di realizzo certamente migliori rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale.
La prosecuzione dell’attività di impresa comporta una serie di vantaggi per i creditori della Società:
(i) generazione flussi finanziari da utilizzare nell’esercizio dell’attività di impresa e quindi realizzare, secondo le previsioni di piano, uno sperato risultato netto positivo che possa essere destinato ai creditori;
(ii) apporto dei soci [e/o degli amministratori/di terzi] a sostegno del piano che non sussisterebbe in caso di liquidazione giudiziale;
(iii) mantenimento di valore degli assets intangibili, quali portafoglio clienti e marchi, che, in caso di mancata continuità aziendale, verrebbero pressoché azzerati;
(iv) mantenimento di valore degli impianti e macchinari, che in caso di liquidazione giudiziale subirebbero ingenti deprezzamenti;
(v) incasso dei crediti verso i clienti, che subirebbero rilevanti perdite in caso di interruzione dei rapporti in corso;
(vi) assai rilevanti sono inoltre i benefici derivanti dal mantenimento dell’occupazione, sia con riferimento ai dipendenti che resteranno nella Società risanata, sia con riferimento a tutti i soggetti occupati nell’indotto (soprattutto dei fornitori strategici);
(vii) ……….
La Società ha calcolato il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale, come risultante dalla tabella che segue:
………
Dalla tabella si evince che in caso di liquidazione giudiziale l’attivo a disposizione dei creditori sarebbe inferiore ai flussi generati dall’attività d’impresa nell’arco di piano e che il soddisfacimento delle diverse classi di creditori - tranne probabilmente i creditori ipotecari, i quali tuttavia, sulla base della odierna proposta, rientrano di una buona parte del credito pur mantenendo intatta la garanzia sui beni aziendali - risulterebbe inferiore a quanto qui proposto.
Alla luce di quanto sopra esposto, pare indubitabile la convenienza, per l’intero ceto creditorio, della presente proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.
13. CONCLUSIONI
La società ricorrente, in ossequio a quanto richiesto e prescritto dal vigente Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, rivolge ai propri creditori la presente proposta, ritenendo con ciò di aver ragionevolmente operato nel generale interesse di tutti i soggetti interessati e coinvolti alle vicende dell’azienda gestita e
CHIEDE
che Codesto Ill.mo Tribunale voglia:
- nominare con decreto il Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale ai sensi dell’art. 64-bis, c. 4, lett. a), CCII;
- adottare i provvedimenti di cui all’art. 47, c. 2, lett. c) e d), CCII;
- in esito alle operazioni di voto omologare il piano di ristrutturazione ai sensi dell’art. 64-bis, c. 8, CCII.
14. ELENCO ALLEGATI
………
Con osservanza
Luogo, data ………
Avv……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
(art. 64-bis, c. 3, CCII)
[UTILIZZARE FORMULA F155]
Con le seguenti precisazioni:
1 GIUDIZIO DELL’ATTITUDINE DEL PIANO A GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL’IMPRESA.
Il piano deve essere adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati (art. 7), in primo luogo al raggiungimento dell’obiettivo del risanamento dell’impresa. Il risanamento è volto da una parte a conseguire l’equilibrio della situazione finanziaria, al quale fanno riferimento l’art. 3, c. 3, lett. a) (in materia di adeguati assetti) e l’art. 87, c. 1, lett. e) (per i concordati preventivi in continuità aziendale). Dalla parte opposta, il risanamento presuppone la continuità aziendale e il conseguimento della sostenibilità economica dell’impresa. Quest’ultima (la viability of the business) è una nozione introdotta dalla direttiva Insolvency e richiamata all’art. 87, c. 3. Essa presuppone la sostenibilità del modello di business, la capacità di remunerare adeguatamente i fattori produttivi e la sostenibilità del debito. Comune a tutte esse è la capacità dell’impresa di stare sul mercato e di non esserne estromessa.
La sostenibilità del modello di business, prima ancora che una situazione suscettibile di valutazioni parametriche, è una condizione di compatibilità con i bisogni del mercato e dell’impresa e con la domanda. Sotto tale profilo, ………
La capacità di remunerare i fattori produttivi è altrettanto rilevante: chi mette a disposizione un fattore produttivo (sia esso costituito da capitale, mezzi e prestazione d’opera) ne pretende un ritorno che remuneri anche i rischi associati; si tratta dei rischi di perdite ma anche di quelli della perdita di impieghi alternativi. Sotto tale profilo ………
La sostenibilità del debito è invece implicita al riequilibrio finanziario accertato al capo ………
2 CONCLUSIONI.
Sulla base della documentazione esaminata e del processo di valutazione descritto, tenuto conto della natura e della portata del presente documento, il sottoscritto
premesso
che la fattibilità del Piano alla base della Proposta concordataria dipende dalla veridicità dei dati aziendali alla base del Piano della Società,
dato atto
- del sostanziale rispetto da parte dell’imprenditore della lista di controllo di cui al comma 2 dell’art. 5-bis;
- ad esito delle indagini compiute con riferimento alla veridicità della base dati, di avere condotto le verifiche rappresentate al capo ……… della presente attestazione;
- dell’assenza di elementi di anomalia (c.d. “red flags”) che lo inducano a non ritenere attendibili i dati contabili di partenza, nonché quelli extracontabili sui quali poggiano il Piano e la Proposta o comunque utilizzati per attestare la ragionevolezza delle stime prognostiche;
- della coerenza delle intenzioni strategiche indicate nel Piano con la situazione di fatto dell’impresa e del mercato, nonché della loro adeguatezza a consentire il risanamento dell’impresa per le motivazioni illustrate nel capo ………;
- sulla base dell’esame degli elementi probatori a supporto delle ipotesi e della formulazione dei dati previsionali sottostanti al piano al capo ……… della presente relazione, avendo condotto le verifiche di coerenza ivi rappresentate, di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da fare ritenere, alla data della presente relazione, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base coerente e ragionevole per la predisposizione dei dati previsionali;
- dei rappresentati fattori di rischio ai quali sono esposti l’impresa e le stime previsionali sottostanti al Piano (capo ……… della presente relazione);
- dell’impatto di tali fattori di rischio sull’adempimento della Proposta (capo ………), sulla fattibilità del Piano (capo ………) e sul giudizio del soddisfacimento di ciascun creditore non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (capo ………),
attesta
a) la veridicità dei dati aziendali, contabili ed extracontabili, sui quali si basano il Piano e la proposta concordataria;
b) l’attitudine del Piano ad impedire/superare l’insolvenza del debitore, quale emerge sia dal capo ……… relativo all’adempimento della proposta concordataria, che dal capo ……… relativo al riequilibrio finanziario della Società;
c) l’idoneità del Piano a garantire la sostenibilità economica dell’impresa quale emerge dal capo ……… e, dunque, la fattibilità del Piano (capo ………) e della proposta concordataria basata sullo stesso, nonché la loro idoneità ad assicurare la risoluzione dello stato di crisi attraverso il riequilibrio della situazione finanziaria e la conservazione dei valori aziendali (art. 47, c. 1, lett. b);
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che con ricorso depositato in data ……… il sig………. nella sua qualità di legale rappresentante della ………, con sede in ………, in esecuzione di delibera presa ……… ……… ha proposto domanda per l’ammissione dell’anzidetta ……… alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo dell’istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato in sede di omologa;
ritenuto che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall’art. 64-bis CCII, e in particolare:
- la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano così riassumibile ……… ……… ……… ………
- la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall’art. 39, c. 1 e 2.;
- la relazione ex art. 64-bis, c. 3, redatta dal Dott………., professionista in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge, che attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente alla luce dell’iter logico-argomentativo posto alla base dell’attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell’attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;
- i criteri con cui il debitore ha provveduto a suddividere in classi i propri creditori appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici;
visto l’art. 64-bis;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione proposta da ……… con sede in ………
Delega alla procedura il Giudice Dr……….
Nomina [oppure conferma] il commissario giudiziale nella persona del dr……….
Fissa ……… la data iniziale per l’espressione di voto dei creditori con modalità telematiche alle ore 00.00.01 del giorno……… e quella finale alle 23.59.59 del giorno………
Fissa il termine di giorni ……… da oggi per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi.
Stabilisce il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione concorsuale del tribunale della somma di euro ………, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso la Banca ………
Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall’art. 45 CCII.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
***
Il sottoscritto ……… residente in ……… Via ………, elettivamente domiciliato in ……… - Via ……… presso lo studio dell’avv………. che lo rappresenta e difende per procura ……… a margine [ovvero in calce] al presente atto.
PREMESSO
- che la società ……… è stata ammessa alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione con decreto del Tribunale in data ………;
- che, essendo state raggiunte la/le maggioranza/e prescritta/e in tutte le classi, con decreto del ………, il Tribunale ha fissato ex art. 48 CCII l’udienza di apertura del giudizio di omologazione del per il giorno ……… alle ore ………;
- che l’opponente, inserito nella classe ………, è creditore della debitrice per la somma di euro ……… ed ha espresso voto contrario tenutasi in data ……… [……… ovvero non è stato ammesso alla votazione ………] ed è intenzionato ad opporsi all’omologazione del piano di ristrutturazione;
Ciò premesso, lo scrivente formula il presente atto di opposizione ai sensi dell’art. 48 CCII per le seguenti
MOTIVAZIONI
Il credito vantato dallo scrivente è stato ingiustamente escluso dall’elenco dei creditori ammessi alla votazione, poiché è, invece, sussistente e fondato sugli elementi probatori che di seguito si riassumono………sì che le maggioranze devono ritenersi non essere state raggiunte nella classe ………];
[……… ovvero: la domanda di concordato della società ……… non risulta essere stata previamente deliberata dal consiglio di amministrazione];
[……… ovvero: le classi di creditori non sono state legittimamente formate in quanto nella classe a) ………];
[……… ovvero: il piano prevede la soddisfazione del credito privilegiato dell’istante nella misura del ………% sulla base del valore di mercato attribuito all’immobile sito in ……… su cui sussiste l’ipoteca di ……… grado in base alla stima del dr………, stima che non appare corretta in quanto ………];
[……… ovvero: la proposta concordataria, [eventuale: organizzata in classi], non è conveniente per il ricorrente in rapporto ai possibili esiti di una liquidazione giudiziale, considerate anche le prospettive di azioni recuperatorie non proponibili nel concordato, per le considerazioni che di seguito si riassumono].
Con la presente memoria, l’esponente chiede altresì che venga dichiarata la liquidazione giudiziale di ………
Tutto ciò premesso, il sottoscritto come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria
a) previo accertamento che l’esponente è creditore nei confronti della società per l’importo di euro ………
b) previo accertamento che le maggioranze non sono state raggiunte nella classe ………
c) rigettarsi la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione, presentata da ………, per le motivazioni tutte dedotte in narrativa
d) disporsi l’apertura del procedimento per la liquidazione giudiziale
e) con il favore delle spese di lite
Si producono i documenti indicati in narrativa e precisamente:
………
………
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato al seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato presso la cancelleria in data ……… la ……… s.p.a., in persona dei sigg………., assistiti e rappresentati dall’avvocato ………, presentava domanda di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ai sensi dell’art. 64-bis CCII.
Questo Tribunale, [acquisito. in data ……… il parere del P.M. in ordine alla ammissibilità della domanda di concordato], con decreto del ………, effettuando anche la valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, ammetteva ex art. 64-bis, c. 4, CCII. la società alla procedura, nominando giudice delegato il dott………. e commissario giudiziale il ………, e fissava ……… la data iniziale per l’espressione di voto dei creditori con modalità telematiche alle ore 00.00.01 del giorno……… e quella finale alle 23.59.59 del giorno………
Veniva infine disposto che la società depositasse nel termine di quindici giorni dalla comunicazione la somma di euro ……… per le spese della procedura; tale somma veniva depositata nei termini mediante conto corrente n………. acceso presso la Banca ………
Essendo state previste n. 3 classi di creditori il concordato riportava il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto in tutte le classi.
Con provvedimento del ……… questo Tribunale preso atto che risultava raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge, fissava per il giorno ……… ore ……… la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni disponendo che il decreto fosse pubblicato a norma dell’art. 45 CCII e notificato entro il ……… a cura del debitore al commissario giudiziale, ai creditori dissenzienti con i conseguenti termini di costituzione almeno 10 giorni prima dell’udienza collegiale fissata ex art. 48 CCII.
In data ……… la ………, creditore privilegiato/chirografario si costituiva in giudizio e si opponeva all’omologazione del concordato preventivo. Il successivo ……… veniva depositata una ulteriore opposizione da parte della ………
Entrambi i creditori erano inseriti nella classe 3° ………
Verificato il deposito di opposizioni da parte dei creditori ………, appartenenti alla classe 3°, i quali contestavano la convenienza della proposta rispetto ai presumibili risultati della liquidazione, il Tribunale procedeva all’istruzione della causa.
Come si legge alla pagina ……… dell’originario ricorso, i prevede:
il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli oneri della procedura;
il pagamento del ………% dei creditori muniti di privilegio speciale (costituenti la 1° classe);
il pagamento del ………% dei creditori chirografari appartenenti al ceto bancario, assistiti in gran parte da garanzie collaterali (costituenti la 2° classe);
il pagamento del ………% degli altri creditori chirografari (costituenti la 3° classe);
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del piano di ristrutturazione.
In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità che, come detto, riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.
Passando ora all’esame della richiesta di omologazione avanzata dalla società debitrice, deve in primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di ammissione alla procedura adottato da questo tribunale - sulla sussistenza in capo alla ……… della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all’art. 2 CCII, nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza.
Del pari deve ritenersi riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione depositata ex art. 39 CCII. Risulta poi raggiunta la maggioranza in tutte le classi richiesta ai fini dell’approvazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologa.
I criteri con cui il debitore ha provveduto a suddividere in classi i propri creditori appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici
L’art. 64-bis, c. 8, CCII. regola le modalità del giudizio di omologazione, prevedendo che il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
In quest’ipotesi il tribunale effettua anche un controllo diretto di merito, di convenienza della proposta.
Nel caso di specie il tribunale deve altresì effettuare in questa sede un giudizio di convenienza della proposta concordataria, valutando che i creditori opponenti, appartenenti alla classe 3 possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Il giudizio comparativo, nel caso di specie, si deve concludere con l’approvazione del concordato in quanto i creditori chirografari opponenti, appartenenti alla classe 3, saranno soddisfatti nel concordato in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale.
[esporre le ragioni per le quali la continuazione dell’attività d’impresa consentirà una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione dell’azienda, ovvero la pressoché certa alienazione di tutto l’attivo ad un valore superiore a quello di stima e, quindi, a quello presumibile in sede di liquidazione giudiziale rende evidente come la soluzione concordataria si presenti conveniente sia in termini percentuali che temporali per tutti i creditori, ivi compresi quelli opponenti].
D’altra parte nell’eventuale successiva liquidazione giudiziale non sono pronosticabili azioni risarcitorie e/o recuperatorie e/o revocatorie tali da far implementare l’attivo; infatti la società debitrice già da diversi mesi prima della presentazione della domanda, aveva cessato di pagare i fornitori; né nel periodo sospetto risulta siano state costituite garanzie.
P.Q.M.
Il Tribunale di ……… ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di piano di ristrutturazione, in persona dell’amministratore/liquidatore dr………. nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale dr………., così decide:
omologa il piano di ristrutturazione presentato dalla ………, in persona dell’amministratore/liquidatore dr……….;
il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della fase esecutiva e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell’eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell’art. 119 CCII;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al commissario giudiziale e per la pubblicazione a norma dell’art. 45 CCII.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’ammissione
I.L’ammissione1 In tema di c.d. PRO (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), il giudice valutata la mera ritualità della proposta e svolte le altre verifiche indicate dall’art. 64-bis CCII, dispone con decreto l’ammissione del debitore alla procedura concorsuale prescelta, nominando un commissario giudiziale cui può attribuirsi ab initio, ove occorra, anche il ruolo cumulativo di eventuale liquidatore [T. Vicenza 17.2.2023].