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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

68. Presentazione della domanda e attività dell’OCC

[1] La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l’assistenza di un difensore. (1)

[2] Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell’OCC, che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l’indicazione presunta dei costi della procedura.

[3] L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

[4] L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

[5] Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

(1) Comma così modificato dall’art. 11, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La presentazione della domanda - II. La relazione dell’OCC - III. Il soggetto finanziatore - IV. Gli interessi.

I. La presentazione della domanda

I.La presentazione della domanda

1 Ai sensi del comma 1 dell’art. 68 CCII il procedimento per l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore necessita dell’intervento dell’organismo di composizione della crisi costituito presso il tribunale competente e quindi quello nel cui circondario ha la residenza il debitore. All’organismo compete la presentazione della domanda in esito all’incarico ricevuto dal debitore e all’individuazione concordata della scelta maggiormente opportuna.

2 Allo scopo di consentire la piena funzionalità dell’istituto anche nei casi in cui nel circondario del tribunale competente non si stato costituito un OCC è previsto che i compiti e le funzioni attribuiti all’OCC possano essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato.

3 L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, deve darne notizia all’agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Cfr. [F184]. La disposizione è volta a consentire agli uffici di comunicare la situazione debitoria all’OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione e nella predisposizione della proposta. Sempre per le medesime necessità l’OCC, in forza dell’art. 15, c. 10, l. n. 3/2012, poteva chiedere l’autorizzazione al giudice, ex art. 492-bis c.p.c., agli archivi informativi delle banche dati pubbliche per la completa ricostruzione del patrimonio del soggetto richiedente la procedura compositiva. Il gestore in forza dell’autorizzazione di cui al citato art. 15 poteva quindi accedere anche ai dati delle banche e delle centrali rischi per verificare la veridicità e la completezza della documentazione depositata, non solo con riguardo ai debiti fiscali, ma anche con riguardo ai debiti verso le banche e le società finanziarie. Norma che non è stata riproposta nel CCII. Il citato comma 10 faceva riferimento, quale finalità dell’accesso alle banche dati pubbliche, allo svolgimento dei compiti e delle attività “previsti dal presente capo”, ovverosia ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. La norma non è stata espressamente abrogata con l’entrata in vigore del CCII, per cui potrebbe ritenersi che tale riferimento vada inteso come riferito e riferibile anche alle attuali procedure di sovraindebitamento. Altrimenti opinando, poiché tale accesso è sicuramente indispensabile al gestore della crisi, sarà necessario che il debitore autorizzi e deleghi espressamente il professionista a tal fine.

4 La disposizione non contiene una disciplina della domanda di accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di talché, in assenza di specifiche diverse prescrizioni, si applicheranno le norme del procedimento uniforme dettate dall’art. 37 CCII sull’iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Dal che ne deriva che la forma della domanda è quella del ricorso.

5 L’art. 9, c. 2, CCII, detta la regola generale secondo la quale il patrocinio del difensore è obbligatorio salvo i casi in cui non sia previsto diversamente, l’art. 68, c. 1, CCII esclude la necessità dell’assistenza legale per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, al pari di quanto previsto dall’art. 269, c. 1, CCII sia per la liquidazione controllata.

6 Stante il ruolo fondamentale attribuito dal CCII all’OCC, organo tenuto ad un preventivo controllo di tutti i requisiti della domanda in relazione alle condizioni di accesso, deve ritenersi inammissibile la domanda presentata personalmente dal debitore, tranne che dall’esame del ricorso e dagli altri atti prodotti, ivi compresa la relazione particolareggiata, emerga chiaramente il ruolo di “tramite attivo” svolto dell’OCC.

II. La relazione dell’OCC

II.La relazione dell’OCC

1 Ai sensi del comma 2 dell’art. 68 CCII alla domanda, deve essere allegata una relazione dell’OCC cfr. [F185], che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l’indicazione presunta dei costi della procedura.

2 La presentazione della domanda comporta quindi una valutazione della condotta del debitore e del presumibile sviluppo della procedura; a tal fine, l’OCC deve indicare gli elementi utili a valutare la meritevolezza (indicazione delle cause dell’indebitamento e l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte), l’affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato (attendibilità della documentazione), i tempi e i costi della procedura.

3 Con particolare riferimento alla meritevolezza l’OCC dovrà valutare e riferire nella relazione le modalità con cui il consumatore ha fatto accesso al credito, vale a dire, alle modalità e tempistiche con cui ha ottenuto finanziamenti, tema questo strettamente correlato, con riferimento alla posizione dell’intermediario, alla valutazione del merito creditizio effettuata sul richiedente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 124-bis t.u.b.

4 L’art. 68 CCII si limita a prevedere che la relazione dell’OCC contenga “la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. Formulazione della norma che non comporta l’obbligo di una vera e propria attestazione dell’OCC (prevista nel piano del consumatore con esclusivo riferimento al valore del bene gravato da garanzia in caso di soddisfo solo parziale dei crediti ipotecari o privilegiati). Al di là di specifiche previsioni su determinate valutazioni il CCII non prevede più espressamente che l’OCC debba verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati. Come correttamente sottolineato in dottrina, la relazione attiene solo alla “completezza” della documentazione ed alla sua “attendibilità”, cioè alla probabilità che essa sia effettivamente espressiva dei dati e delle circostanze rappresentate.

5 A differenza di quanto previsto dall’art. 9, c. 3-bis, lett. e), l. n. 3/2012 la relazione particolareggiata dell’OCC, ai sensi dell’art. 68, c. 2, CCII, non deve indicare la probabile convenienza del piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria. Omissione che pare frutto di una mera dimenticanza: tale indicazione appare ancora necessaria, posto che tale valutazione sarà oggetto del giudizio di omologazione in caso di contestazione di convenienza da parte dei creditori, dato che il giudice in questo caso, ai sensi dell’art. 70, c. 9, CCII, omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura “non inferiore all’alternativa liquidatoria”.

III. Il soggetto finanziatore

III.Il soggetto finanziatore

1 La l.d. n. 155/2017 prevedeva un regime sanzionatorio a fronte della condotta del finanziatore che non avesse tenuto conto del merito creditorio del contraente “debole” (art. 9, c. 1, lett. e ed h).

2 Il CCII ha dato attuazione a tale principio della legge delega, imponendo all’OCC di indicare nella relazione particolareggiata di cui all’art. 68 comma 3, “anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” cfr. [F185], quantificando tale importo in misura pari all’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al d.p.c.m. 5.12.2013, n. 159, in modo da tener conto dell’incidenza del carico familiare.

3 Norma che si ricollega all’art. 69, c. 2, CCII, il quale prevede che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Dal combinato disposto delle due disposizioni appare evidente che ove si abbia la prova del fatto che il consumatore è stato indotto in errore dal finanziatore, il quale non ha valutato con la dovuta attenzione il merito creditorio, ne deriva un effetto favorevole per il consumatore, ritenuto meritevole del beneficio, ed uno sfavorevole per il finanziatore, il quale vede compresso e limitato il diritto di azione e di difesa.

IV. Gli interessi

IV.Gli interessi

1 Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, c. 2 e 3, c.c.

B) Frmule

B)Frmule
F184
COMUNICAZIONE DELL’OCC

Via pec Spettabile Agenzia delle Entrate Riscossione

Via pec Spettabile INPS

Via pec Spettabile INAIL

Via pec Spettabile Comune di ………

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento Signor - OCC ………- n……….

In ottemperanza al disposto dell’art. 68, c. 4, CCII, informo di essere stato nominato gestore della crisi, con provvedimento del Referente dell’OCC istituito presso………, a seguito di istanza di nomina presentata dal signor ……… (C.F……….) in data………

Ai fini della corretta predisposizione del ricorso per accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento, nonché per l’attestazione di veridicità e fattibilità della proposta, Vi chiedo di comunicare entro quindici giorni l’esistenza di un diritto di credito nei confronti del ricorrente ed a precisarne l’ammontare ed eventuali cause di prelazione, allegando i relativi conteggi nonché documenti giustificativi.

Vi invito altresì, sempre nello stesso termine di quindici giorni, a comunicarmi gli eventuali accertamenti pendenti.

Confido in un sollecito riscontro e resto a disposizione.

Distinti saluti.

Il Gestore della Crisi ………

F185
RELAZIONE DELL’OCC EX ART. 68 CCII

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

***

Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG………

ISTANTE: signor ………

GESTORE DELLA CRISI: ………

INDICE

1. LA DOMANDA

1.1 La condizione di sovraindebitamento

1.2 Cause dell’indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni

1.3 Il passivo e l’attivo dedotti

1.4 Il fabbisogno

1.5 La proposta

2. GLI ACCERTAMENTI SVOLTI DAL GESTORE DELLA CRISI

2.1 Requisiti soggettivi e cause ostative

2.2 Cause dell’indebitamento e diligenza del debitore

2.3 Ragioni della incapacità di adempiere e solvibilità

2.4 Atti in frode e atti di straordinaria amministrazione compiuti nell’ultimo quinquennio

2.5 Completezza e attendibilità della documentazione

2.6 Situazione debitoria e fabbisogno

2.7 Attivo

2.8 Valutazione dell’accortezza della concessione del credito da parte dell’ente finanziatore

2.9 Indicazione presunta dei costi della procedura

2.10 Valutazione rispetto all’ipotesi liquidatoria

3. CONCLUSIONI

Ill.mo Tribunale,

il sottoscritto

premesso che

- in data ………il signor……… ha presentato all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso ……… istanza (doc. 1) al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento al fine di accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi (CCII);

- il predetto OCC, con provvedimento del………, ha nominato quale gestore della crisi lo scrivente (doc. 2), il quale ha provveduto ad accettare l’incarico in data ……… (doc. 3);

- secondo quanto dichiarato dal ricorrente, il medesimo:

a. si trova in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c), CCII;

b. è qualificabile come consumatore, nell’accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCI;

c. non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d. non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte e nemmeno nei cinque anni precedenti la domanda,

e. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

- il signor ……… ha fornito supporto e collaborazione all’esponente per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, producendo i documenti prescritti dalla legge;

- il debitore intende accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevista dagli artt. 67 ss. CCII.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto ……… deposita la relazione particolareggiata di cui all’art. 68, c. 2, CCII.

A tal fine, nella prima parte della relazione si esporrà il contenuto della domanda e, nella seconda, gli accertamenti ed i riscontri compiuti dall’OCC.

***

1. LA DOMANDA

1.1 LA CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Premesse la sussistenza dei requisiti soggettivi e l’assenza di ragioni ostative per l’accesso alla procedura, il ricorrente ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), CCII.

All’uopo l’istante, che risulta privo di beni utilmente liquidabili e percepisce un reddito da ………, pari a circa euro ……… mensili, ha rappresentato un’esposizione debitoria di euro ………

A detta esposizione si aggiungono poi gli oneri derivanti dall’accesso alla procedura, per un totale di euro ………

1.2 CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL’ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Secondo quanto rappresentato dal ricorrente, l’attuale situazione di sovraindebitamento trae origine da un ricorso al credito risalente e continuo nel tempo che è diventato negli ultimi anni insostenibile o ………

Attualmente il richiedente percepisce un reddito di circa euro ……… mensili che non gli consente di saldare i debiti pregressi.

Di qui la condizione di sovraindebitamento, in ragione della quale il ricorrente si è determinato ad accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

1.3 IL PASSIVO E L’ATTIVO DEDOTTI

Il passivo rassegnato dal ricorrente ammonta ad euro ……… e deriva essenzialmente da debiti verso ………

Queste le voci come dettagliate nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ………

………

………

………

………

………

TOTALE euro

Nel ricorso introduttivo vengono altresì esposti gli oneri derivanti dall’accesso alla procedura, ed in particolare il corrispettivo dovuto all’OCC (euro ……… parzialmente già saldato).

Tenuto conto delle spese correnti destinate a maturare durante il corso della procedura, l’attivo destinabile ai creditori concorrenti ammonta ad euro ……… mensili, per dodici mensilità, pari alla differenza tra il reddito e l’importo delle spese stesse, come dettagliate e valutate nel prosieguo dell’esposizione.

Il signor ……… è proprietario unicamente di un’autovettura, ma la proposta prevede l’esclusione dalla procedura del veicolo, in quanto necessario per recarsi al lavoro e procurare la provvista.

1.4 IL FABBISOGNO

Il fabbisogno del signor ………, il cui nucleo familiare è composto da ………, viene indicato nell’importo medio mensile di euro ………, come di seguito dettagliato:

Spese mensili per beni di prima necessità (generi alimentari, vestiario, scarpe)

Spese mensili per medicine di vario tipo

e visite mediche specialistiche

Tari mensile

Energia elettrica mensile

Affitto mensile

Spese condominiali mensili

Spese telefoniche mensili

Assicurazione (1 auto) mensile

Benzina mensile

Spese meccanico mensile

TOTALE SPESE MENSILI euro

TOTALE SPESE ANNUE euro

1.5 LA PROPOSTA

Alla stregua dell’ammontare del passivo, dell’attivo realizzabile, ed in considerazione dell’entità del fabbisogno personale, l’istante mette a disposizione dei creditori la somma di euro ……… mensili per dodici mensilità.

La durata della procedura viene fissata in ………

Dall’esecuzione del piano di ristrutturazione i creditori della ricorrente riceveranno l’importo complessivo di euro ………

***

2. GLI ACCERTAMENTI SVOLTI DAL GESTORE DELLA CRISI

2.1 REQUISITI SOGGETTIVI E CAUSE OSTATIVE

Sotto il profilo soggettivo, lo scrivente ha verificato anzitutto l’assenza di cause ostative a norma dell’art. 69 CCII.

In particolare, si è anzitutto provveduto ad accertare i presupposti per l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, con verifica che ha dato riscontro negativo, non avendo l’istante esercitato attività d’impresa in proprio, ovvero nell’ambito di società di persone (doc……….)

Con riferimento poi alle cause ostative di cui al comma 1 dell’art. 69 CCII, non consta poi all’OCC che l’istante abbia beneficiato dell’esdebitazione, né per due volte, né nei cinque anni precedenti.

Inoltre la documentazione rassegnata dal signor ………, progressivamente integrata a richiesta dello scrivente, ha consentito di ricostruire la situazione economica e patrimoniale, come meglio si preciserà nel prosieguo della esposizione, potendosi fin d’ora apprezzare l’esistenza di una situazione di sovraindebitamento.

Infine non si può che rilevare la pacifica competenza territoriale del giudice adito ex art. 68, c. 1, CCII, essendo il ricorrente residente nel circondario del Tribunale di ………

2.2 CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DILIGENZA DEL DEBITORE

Le cause dell’indebitamento risiedono nel ricorso al credito che ha portato al definitivo squilibrio finanziario dell’istante o………

Quanto alla “diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni” si osserva quanto segue.

L’indebitamento del signor ……… segue una progressione tipica, con nuovi finanziamenti accesi al fine di sostenere il peso dei precedenti ………

Considerando lo sviluppo sopra ricostruito e descritto, la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni si traduce essenzialmente in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell’assunzione dell’obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto.

Nel caso di specie, si ritiene che tale giudizio debba sostanziarsi in una valutazione di sostenibilità del debito, in assenza di ………

Di conseguenza, lo scrivente reputa di poter escludere la sussistenza della “colpa grave, malafede o frode” nell’indebitamento che, ex art. 69, c. 1, CCII, esclude l’omologabilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

2.3 RAGIONI DELLA INCAPACITÀ DI ADEMPIERE E SOLVIBILITÀ

Le ragioni della incapacità di adempiere, e più in generale della situazione di sovraindebitamento dell’istante, appaiono di immediata evidenza e sono state più diffusamente trattate nell’esposizione che precede.

È infatti sufficiente raffrontare l’ammontare complessivo dell’esposizione debitoria con il patrimonio disponibile ed il reddito percepito per individuare i motivi della impotenza finanziaria.

Dall’analisi degli estratti conti dell’istante non sono emersi fonti di reddito diverse da quelle dichiarate, né uscite anomale, per ammontare o beneficiario, che possano sottintendere condotte fraudolente.

2.4 ATTI IN FRODE E ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO

Dalla documentazione esaminata, ovverosia quella messa a disposizione dal debitore e quella acquisita dallo scrivente, non sono emersi atti dispositivi in frode ai creditori.

Tanto la visura catastale (doc……….), quanto quella del P.R.A. (doc……….), estratte dallo scrivente, non hanno evidenziato operazioni di sorta.

Infine, non constano atti di straordinaria amministrazione effettuati dal ricorrente nell’ultimo quinquennio.

2.5 COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Nel corso dell’esposizione che precede si è già dato atto della sostanziale adeguatezza ed attendibilità del corredo documentale alla domanda.

In generale, va peraltro dato atto che il ricorrente si è posto a disposizione dello scrivente, assecondando tutte le richieste del gestore

Preme altresì precisare che la situazione debitoria accertata attraverso l’attività istruttoria dell’OCC è risultata di fatto corrispondente a quella rassegnata dalla istante.

2.6 SITUAZIONE DEBITORIA E FABBISOGNO

L’istruttoria svolta dallo scrivente ha sostanzialmente confermato le passività esposte nella domanda di apertura della procedura, che possono essere come di seguito riassunte:

Creditore Tipologia credito Importo residuo

Tali dati sono stati confermati dalle risultanze della CRIF - Centrale Rischi Finanziari S.p.A. (doc……….)

Oppure

Quanto al passivo, l’esponente ha provveduto anzitutto a contattare i creditori al fine di verificare la correttezza degli importi esposti in ricorso.

Di seguito si riporta l’esito dell’istruttoria:

- il debito nei confronti di ……… esposto in ricorso in euro ………, è stato precisato nella diversa misura di ………; il debito viene quindi rettificato in euro………

- il debito nei confronti di ……… esposto in ricorso in euro ………, è stato precisato nella diversa misura di ………; il debito viene quindi rettificato in euro………

A seguito delle indagini svolte dallo scrivente, le poste debitorie rassegnate dal ricorrente vengono rettificate come segue:

Creditore Tipologia credito Importo residuo

L’ammontare complessivo delle passività, pertanto, risulta di euro ………

A tale somma andranno aggiunti i costi in prededuzione, per i quali si confermano gli importi esposti nel ricorso introduttivo e accettati dall’istante, rispettivamente per ……… euro per il gestore della crisi (già saldato al ………% e pertanto per un residuo di euro), giungendo ad una massa passiva totale di ………euro, così suddivisa sotto il profilo del concorso:

Prededuzione • per OCC

• legale del ricorrente (se nominato)

Privilegiato •

Chirografario •

Infine, la ricorrente ha indicato in euro ……… mensili l’ammontare del fabbisogno per le spese correnti.

Lo scrivente osserva che le voci esposte (e sopra riportate) appaiono corrette.

Fermo restando che la definitiva determinazione compete al Tribunale si rammenta, nel silenzio della legge, come vi siano alcuni riferimenti, legislativi e non, per orientare la quantificazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia del debitore e della sua famiglia.

In primo luogo, potrebbe essere applicato il disposto di cui all’art. 68, c. 3, CCII che, nella valutazione del merito creditizio, fa salvo il “dignitoso tenore di vita”, da quantificarsi in misura “non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

Poiché l’assegno sociale per l’anno in corso ammonta ad euro ………, ed il nucleo familiare del signor ……… risulta composto (doc……….), tale somma dovrebbe essere pari ad euro ……… per tredici mensilità, e cioè euro ……… a livello annuale.

Tuttavia, si ritiene più corretto fare applicazione del criterio di cui all’art. 283, c. 2, CCII, relativo all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ove si stabilisce che “la valutazione di rilevanza [dei redditi sopravvenuti] di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

Sulla base quindi di una somma di euro ……… (e così dell’assegno sociale aumentato della metà), l’applicazione dei moltiplicatori di cui al d.p.c.m. n. 159/2013 porterebbe alla somma di euro ……… annui, euro ……… mensili). Tale valore, che rappresenta il limite minimo, è poi da porre a confronto con le risultanze dalle indagini statistiche ISTAT, che indicano

- la soglia di povertà assoluta nell’anno ……… per il tipo di nucleo familiare: euro………;

2.7 ATTIVO

L’attivo disponibile è rappresentato, come si è riferito, da una quota parte del reddito da ……… che il debitore percepisce.

Lo stesso, sulla base delle dichiarazioni dei redditi, ma soprattutto grazie all’analisi dei cedolini periodici, può oggi attestarsi a circa euro ……… normalizzati sulle 12 mensilità.

Questi infatti gli ultimi trattamenti ricevuti dall’istante (doc……….):

2021 2022

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

MEDIA ANNUALE euro euro

Valore confermato anche dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili

Imponibile totale Tassazione Reddito netto

CUD anno ……… (doc……….)

CUD anno ……… (doc……….)

CUD anno ……… (doc……….)

L’istante è inoltre proprietario degli arredi che compongono la casa di abitazione - in larga parte impignorabili ed in ogni caso di difficile realizzo - e di una autovettura.

In particolare si ritiene di escludere tanto l’autovettura ……… (targata ………) che, oltre ad essere funzionale agli spostamenti dell’istante per recarsi sul luogo di lavoro e procurare la provvista, essendo stata immatricolata nel ……… ha oggi un esiguo valore di realizzo, quanto il mobilio domestico, in larga parte impignorabile ex art. 514 c.p.c. ed in ogni caso di scarso valore e probabilità di realizzo.

Il signor ……… non dispone di beni immobili né di crediti diversi.

Su questa base può formularsi la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Più precisamente, ai creditori viene destinata la somma mensile di euro ………, per dodici mensilità, per l’intera durata della procedura, indicata in ……… Conseguentemente, l’attivo può essere ragionevolmente stimato in complessivi euro ………, ed è dunque destinato a coprire il ………% circa del totale complessivo dei debiti e quindi a saldare i costi della procedura e parte delle pretese creditorie.

Va da sé che tale importo, ricavato per differenza tra il reddito netto ed il fabbisogno della ricorrente, può essere rettificato in aumento qualora il Tribunale ritenesse eccessivo l’ammontare delle spese correnti.

Fatte salve imprevedibili vicende ulteriori, si ribadisce che l’attivo messo a disposizione dall’istante appare oggettivamente realizzabile.

2.8 VALUTAZIONE DELL’ACCORTEZZA DELLA CONCESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’ENTE FINANZIATORE

Come richiesto dall’art. 68, c. 3, CCII, lo scrivente è tenuto a prendere posizione sulla valutazione preventiva, da parte dei soggetti finanziatori ed ai fini della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore.

Ai fini della valutazione, la disposizione richiamata offre il parametro per individuare l’importo necessario per il debitore a mantenere un dignitoso tenore di vita, individuandolo in un importo “non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

La valutazione del gestore verrà quindi svolta con riferimento ai diversi soggetti con i quali il ricorrente, nel tempo, ha acceso i finanziamenti e prenderà in considerazione l’impegno economico derivante dal finanziamento stesso, la capacità reddituale del debitore al tempo dell’assunzione di quel debito ed il parametro del dignitoso tenore di vita, secondo i parametri richiamati dalla norma.

- Con riferimento al finanziamento concesso da ………, in data ………, con impegno annuale di euro ………

Poiché l’assegno sociale per quell’anno ammontava ad euro ……… ed il nucleo familiare del debitore risultava composto da ……… (doc……….), l’importo necessario a mantenere un dignitoso livello di vita secondo i parametri richiamati dall’art. 68, c. 3, CCII, è da individuare in euro ……… per tredici mensilità, e così euro ……… su base annuale.

Avendo a mente come in quell’anno il reddito del debitore ammontava ad euro ……… (doc……….), si può concludere che il reddito resi-duo disponibile fosse comunque idoneo a consentire al debitore di mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al numero di componenti del suo nucleo famigliare.

Al contrario, non sembra altrettanto adeguata la concessione del finanziamento concesso da ……… e da ………

- Con riferimento al finanziamento concesso da ………, in data ………, con impegno annuale di euro ………

Poiché l’assegno sociale per quell’anno ammontava ad euro ………, ed il nucleo familiare del debitore risultava composto da ……… (doc……….), l’importo necessario a mantenere un dignitoso livello di vita secondo i parametri richiamati dall’art. 67, c. 3, CCII, è da individuare in euro ……… per tredici mensilità, e cioè euro ……… su base annuale.

Avendo a mente come in quell’anno il reddito del debitore ammontava ad euro ……… (doc……….), il reddito residuo disponibile (euro ………) non avrebbe consentito al debitore di mantenere un dignitoso tenore di vita, secondo i parametri richiamati

2.9 INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

In assenza di attività liquidatoria, i costi restano circoscritti agli oneri derivanti dall’accesso alla procedura, ed in particolare del corrispettivo dovuto all’OCC (euro ………, parzialmente già versato).

2.10 VALUTAZIONE RISPETTO ALL’IPOTESI LIQUIDATORIA

Pur se non espressamente previsto nel dato testuale dell’art. 68, c. 2, CCII, lo scrivente ritiene opportune brevi considerazioni rispetto all’ipotesi liquidatoria ed osserva come la soluzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia in ogni caso l’opzione migliore per il ceto creditorio, in quanto le utilità ricavabili da un’eventuale liquidazione del patrimonio, stante l’assenza di beni utilmente liquidabili, porterebbe ad un soddisfacimento non migliore delle loro richieste.

3. CONCLUSIONI

Ad avviso dell’esponente, ricorrono i presupposti per l’apertura della procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Sussistono infatti i requisiti soggettivi ed oggettivi, non consta il compimento di atti in frode, e la condotta della debitrice nell’assumere le obbligazioni non appare connotata da colpa grave, mala fede o frode.

Anche la documentazione depositata dalla ricorrente è risultata completa, idonea ed attendibile.

Luogo, data ………

Il gestore della crisi ………

Si allega:

1. Istanza per l’accesso alla procedura;

2. Nomina gestore della crisi;

3. Accettazione della nomina come gestore della crisi;

4. Visura camerale personale signor ………;

5. Visura catastale;

6. Visura P.R.A.;

7. Dichiarazione INAIL;

8. Dichiarazione Agenzia delle Entrate;

9. Risultanze CRIF - Centrale Rischi Finanziari S.p.A.;

10. Stato di famiglia;

11. Buste paga;

12. CUD anni ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. La presentazione della domanda - II. L’attività dell’OCC.

I. La presentazione della domanda

I.La presentazione della domanda

1 Ai sensi dell’art. 68 CCI, il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento deve essere presentato tramite un organismo di composizione della crisi (OCC) costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27, c. 2, CCI; deve pertanto dichiararsi inammissibile la domanda che sia presentata direttamente al tribunale dal debitore con l’assistenza del proprio avvocato munito di procura [T. Grosseto 19.9.2022; per medesime considerazioni T. Cosenza 31.10.2022 secondo cui “A tale carenza non è possibile porre rimedio mediante l’allegazione della relazione particolareggiata proposta dall’OCC, poiché si risolverebbe di fatto in un’interpretatio abrogans dell’art. 68 citato”].

2 Va respinta l’eccezione di nullità del piano del consumatore per asserita carenza di difesa tecnica ex art. 82 c.p.c., tenuto conto che la l. n. 3/2012 non prevede l’obbligatorietà di detta difesa ed attraverso l’OCC si garantisce al debitore la piena tutela di quel diritto di difesa di cui è espressione l’art. 82 c.p.c., tenuto anche conto della prescritta indipendenza del gestore della crisi [T. Roma 23.12.2021].

3 In tema di sovraindebitamento, non è omologabile il piano del consumatore qualora faccia difetto il requisito della “meritevolezza” del soggetto, la cui negligenza è senz’altro desumibile dalla plurima assunzione di debiti c.d. volontari in misura sproporzionata rispetto alle proprie capacità patrimoniali e reddituali, in quanto avvenuta in contrasto con la regola prudenziale che richiede di non far si che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dai debiti contratti [T. Napoli 21.7.2020] .

II. L’attività dell’OCC

II.L’attività dell’OCC

1 Nessuna disposizione del CCII (in particolare, si veda l’art. 389) ha abrogato l’art. 15, c. 10, l. n. 3/2021, che disciplinava le modalità di accesso dei professionisti designati nelle vesti di gestori della crisi quali OCC alle banche dati pubbliche: accesso, assolutamente indispensabile al gestore della crisi per poter verificare lo stato patrimoniale e reddituale dei ricorrenti alle procedure di sovraindebitamento. Può quindi concedersi l’autorizzazione prevista dal combinato disposto degli artt. 492-bis, c. 1, c.p.c., 155-quinquies, c. 1, e 155-sexies disp. att. c.p.c.; nonché in base al comma 10 dell’art. 15, l. n. 3/2012 [T. Genova 7.11.2022].

2 Il tribunale può rendere, in favore degli OCC costituiti nel distretto, l’autorizzazione generale e preventiva ad accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’art. 7, c. 6, d.p.c.m. 29.9.1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche [T. Pistoia 10.2.2023].

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