[1] Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
[2] Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
[3] L’OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione.
[4] La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale. (1)
[5] Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51. (2)
[6] La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
(1) Comma così modificato dall’art. 11, comma 6, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
(2) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 6, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Ambito di applicazione - II. La frode - III. L’inadempimento - IV. Il procedimento - V. Gli effetti della revoca .
I. Ambito di applicazione
I.Ambito di applicazione1 L’art. 72 CCII disciplina i casi - ulteriori rispetto a quella di revoca conseguente alla mancata esecuzione delle prescrizioni del giudice ai sensi dell’art. 71, c. 5, CCII - di revoca della sentenza di omologazione. Il legislatore ha quindi ipotizzato un unico strumento rescindente tendente alla caducazione della sentenza di omologa, sia che si tratti di frode che di inadempimento (a differenza di quanto previsto dall’art. 14-bis, l. n. 3/2012). Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d’ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità, nonché in tutti i casi in cui il piano divenga inattuabile e non sia possibile modificarlo in modo da consentirne l’attuazione. L’OCC è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell’omologazione.
2 L’art. 72 CCII sanziona con la revoca ipotesi che nella l. n. 3/2012 comportavano la cessazione degli effetti della omologazione del «Piano del consumatore» ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2, lett. a) e lett. b). Nel caso del compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori anche nella pregressa disciplina, se commessi in corso di procedura, comportavano la revoca degli effetti della omologazione del «Piano del consumatore» ai sensi dell’art. 14-bis, c. 1 (che richiamava l’art. 11, c. 5).
3 Non costituiscono più specifiche ipotesi di cessazione di diritto dell’efficacia del Piano il mancato pagamento dei crediti impignorabili; la mancata esecuzione, entro 90 giorni dalle scadenze previste nel piano, dei pagamenti in favore delle amministrazioni pubbliche e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, il mancato pagamento di crediti riferibili a tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea ed alle ritenute operate e non versate. Fattispecie che non dovranno essere più valutate autonomamente al fine del venir meno degli effetti obbligatori del piano, ma potranno rilevare al fine di valutare l’inadempimento complessivo del debitore alle obbligazioni assunte nel piano omologato ai fini della sua revoca.
4 Il CCII non prevede neppure, come autonoma ipotesi di revoca, l’assoggettamento del debitore alla liquidazione giudiziale ove sopraggiungano i presupposti di legge per tale dichiarazione. Se pure la dichiarazione di liquidazione giudiziale renderebbe di fatto inattuabile il piano, rimangono aperte tutte le questioni relative alla giuridica sopravvivenza del piano omologato in assenza di revoca, prima tra tutte l’importo dei crediti da insinuare nella procedura di liquidazione giudiziale: quello originario ovvero quello ristrutturato a seguito dell’omologa del piano.
II. La frode
II.La frode1 Il comma 1 disciplina l’ipotesi in cui, dolosamente o con colpa grave, sia sottratto attivo od occultato passivo, o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Nel qual caso si procede alla revoca dell’omologazione. La preclusione all’accesso alla procedura prima e la revoca dell’omologazione poi rappresentano le sanzioni dell’ordinamento a fronte del compimento di un atto di frode. Sanzione necessaria tenuto conto che le procedure di sovraindebitamento, anche quelle liquidatorie, sono sfornite di uno strumento revocatorio ad hoc, capace di rendere inefficaci pregressi atti, financo fraudolenti, di disposizione del patrimonio.
2 La frode di cui all’art. 72 CCII rappresenta un qualcosa in più rispetto al mero “pregiudizio” per i creditori. I comportamenti di frode o malafede da prendere in considerazione, ai fini della revoca dell’omologazione, non coincidono quindi con le sole fattispecie riconducibili alle ipotesi degli artt. 163, 164 e 166 CCII. Né può esservi una perfetta sovrapponibilità con gli atti di frode rilevanti nel concordato preventivo ai fini della revoca dell’ammissione ai sensi dell’art. 106 CCII. Invero l’art. 106 CCII impone la revoca della procedura solo se gli atti ivi indicati sono stati “nascosti” dal debitore e successivamente “scoperti” dal commissario giudiziale, mentre nel sovraindebitamento le attività dirette a frodare le ragioni dei creditori che possono condurre alla revoca dell’omologazione, sono le stesse che escludendo la meritevolezza, avrebbero precluso al consumatore l’accesso alla procedura anche se denunciati dal debitore prima della loro scoperta da parte dell’OCC.
3 Sempre a proposito di frode, va ricordato che l’art. 23, c. 1, dir. UE 1023/2019 prescrive che in deroga agli artt. da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell’indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l’imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull’onere della prova.
III. L’inadempimento
III.L’inadempimento1 Il comma 2 disciplina l’ipotesi dell’inadempimento. Norma che va letta in combinato disposto con quella dell’art. 71, c. 5, CCII con la conseguenza che la revoca dell’omologazione per inadempimento dovrebbe essere disposta allorché il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito e non soltanto in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti nel piano. La revocabilità della omologazione in mancanza di corretta ed integrale esecuzione del piano, sembrerebbe comportare che qualsiasi inadempimento, anche se di scarsa importanza, possa e debba condurre alla revoca dell’omologazione. Soluzione che sarebbe del tutto distonica rispetto al generale favor che caratterizza la disciplina del sovraindebitamento ed in particolare quella del piano del consumatore. Una diversa prospettiva, non vincolata al dato letterale, deve partire dal corretto inquadramento dell’oggetto dell’inadempimento, dato che la norma parla genericamente “degli obblighi previsti nel piano”. Pur in assenza di un procedimento volto ad acquisire l’adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto, di una dimensione propriamente negoziale e/o contrattuale equiparabile a quella riscontrabile nel concordato preventivo o nel concordato minore e quindi di un accordo e/o proposta da revocare, appare evidente, dal contenuto testuale dell’art. 67 CCII, che anche nel piano di ristrutturazione del consumatore il legislatore ha ben distinto il piano dalla proposta. Ne deriva che, a prescindere da ogni questione nominalistica, il piano conterrà l’indicazione delle azioni programmate per la realizzazione della proposta avente ad oggetto l’entità e le modalità di soddisfacimento dei creditori. Nella maggior parte dei casi la distinzione non ha effetti concreti dato che l’inadempimento riguarderà sia le azioni programmate che i risultati da conseguire, e quindi sia il piano che la proposta. Ciò non toglie però, che a ben vedere, il profilo imprescindibile ai fini della risoluzione del piano è l’inadempimento alla proposta di soddisfacimento dei creditori collegata al piano di ristrutturazione. Il giudice procederà alla revoca dell’omologazione a seguito del mancato rispetto della proposta di pagamento e/o soddisfazione dei creditori formulata dal debitore, anche a prescindere del mancato rispetto delle modalità esecutive contenute nel piano.
2 La norma, a differenza di quanto previsto dall’art. 14-bis, c. 2, lett. b), l. n. 3/2012, non fa più riferimento, alla mancata costituzione delle garanzie promesse, di talché deve ritenersi che tale circostanza non possa automaticamente condurre alla revoca dell’omologa ove il proponente abbia comunque adempiuto agli obblighi di soddisfazione dei creditori derivanti dal piano.
3 Pur in assenza di un richiamo testuale all’importanza dell’inadempimento, deve ritenersi che l’inadempimento o il ritardo nella puntuale esecuzione degli obblighi previsti nel piano (rectius, nella proposta) siano rilevanti ai fini della revoca dell’omologazione soltanto ove siano concretamente apprezzabili e comunque tali da incidere sull’interesse dei creditori (o del singolo creditore) all’esatto adempimento degli obblighi predetti. Deve ritenersi che anche l’inadempimento riferito ad un unico creditore possa determinare la revoca dell’omologa del piano, anche se incidente in misura relativa sull’insieme degli obblighi assunti dal consumatore. E ciò in quanto da una parte la ricordata assenza di un procedimento di approvazione e quindi della formazione di una maggioranza, che impone la propria volontà anche ai dissenzienti, esclude la possibilità di una valutazione in termini generali e non soltanto particolari dell’inadempimento, dall’altra il vincolo di destinazione impresso dall’omologa al patrimonio del debitore, lascerebbe, di fatto, il creditore privo di autonoma tutela dovendo altrimenti egli riporre ogni speranza nel sollecito esercizio dei poteri d’ufficio da parte del tribunale.
4 Con riferimento alla puntuale esecuzione degli obblighi, se è vero che il ritardo acquisisce rilevanza giuridica, pur tuttavia può non farsi luogo alla revoca dell’omologazione quando il piano risulti adempiuto al momento della pronuncia che il tribunale è chiamato ad emettere, sia pure senza il rigoroso rispetto dei termini ivi previsti nel piano omologato.
5 Il giudice provvede alla revoca dell’omologazione anche nell’ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. Viene qui in rilievo non soltanto l’inadempimento colposo ma anche l’oggettiva impossibilità di adempiere agli obblighi previsti nel piano a prescindere dall’imputabilità dell’evento al debitore. È necessario quindi verificare la prospettiva oggettiva dell’impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori, apprezzando l’inadempimento nella sua dimensione e consistenza, piuttosto che l’aspetto soggettivo dell’ascrivibilità di un simile infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di colpa a lui imputabili. In altri termini, conta il mancato raggiungimento del risultato satisfattivo a cui il piano era mirato, a prescindere dal perché un simile insuccesso si sia verificato.
6 Il riferimento alla possibilità di modificare il piano evidenzia come il debitore conservi tale facoltà anche dopo l’omologa e che la violazione del piano originario non conduce di automaticamente alla revoca dell’omologazione ove la modifica delle azioni programmate consenta di soddisfare i creditori nei termini della proposta. Modifica che pare legittima soltanto nell’ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile per accadimenti non imputabili al consumatore. È questa l’ipotesi, ad esempio, in cui il piano sia divenuto ineseguibile a causa delle conseguenze economiche negative derivanti dall’emergenza pandemica da Covid-19 ovvero dalla guerra in Ucraina. Modifica che può riguardare soltanto le azioni programmate ma non le percentuali e le modalità di pagamento dei creditori.
7 L’art. 13, c. 4 ter, l. n. 3/2012 prevedeva espressamente la possibilità di modifica della proposta o dell’accordo del piano del consumatore, “se la sua esecuzione è divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore”. L’art. 72 CCII non si riferisce più alla modifica della proposta, ma soltanto a quella del piano, dovendosi quindi ritenere (secondo un principio generale rinvenibile in altre procedure, ad esempio negli accordi di ristrutturazione dei debiti) che dopo l’omologa siano modificabili soltanto le azioni programmate per l’adempimento della proposta.
8 L’art. 72 CCII nulla dice in ordine alle modalità procedimentali collegate alla modifica del piano. Pur senza ritenere che la procedura debba regredire alla fase ante omologa, pare evidente che il giudice possa ed anzi debba verificare l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano modificato. Una volta verificata la legittimità delle modifiche apportate appare altresì opportuno che il piano modificato venga comunicato a tutti i creditori, a cura dell’OCC. Cfr. [F207]. La norma non prevede che i creditori possano contestare il piano modificato, il che è diretta conseguenza del fatto che le modifiche non possono riguardare l’entità e/o le modalità di pagamento dei loro crediti.
IV. Il procedimento
IV.Il procedimento1 La norma chiarisce innanzitutto che la revoca può essere disposta sia a seguito della domanda di un terzo cfr. [F208] che d’ufficio. L’OCC, nell’ambito delle sue funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione del piano è tenuto a relazionare il giudice su qualsivoglia evento o circostanza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi proposti e ad informare i creditori sul verificarsi delle condizioni per l’esperimento dell’azione diretta alla revoca dell’omologazione. Cfr. [F209]. Informazione ai creditori che assume una valenza rilevante ma non decisiva, a differenza di quel che accade nel concordato preventivo, stante la possibilità che la revoca del piano, anche nel caso d’inadempimento, sia disposta d’ufficio dal tribunale.
2 La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
3 Il termine di sei mesi, da intendersi come termine decadenziale e perentorio, decorre dalla presentazione, rectius deposito della relazione finale dell’OCC. L’aver fissato un termine unico sia per la frode che per l’inadempimento presenta controindicazioni assai significative dato che è di tutta evidenza che la frode rileverà quale motivo di revoca ove scoperta successivamente all’omologa del piano, di talché, nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 72 CCII, sarebbe stato più opportuno far decorrere il termine per l’esercizio dell’azione dal momento della scoperta dell’atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, così come era correttamente previsto dall’art. 14-bis, c. 3, l. n. 3/2012.
4 La disposizione prevede un contraddittorio deformalizzato che richiama i procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 ss. c.p.c. (“sentite le parti”).
5 Il provvedimento finale assume la forma della sentenza [v. F206] reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII, con ricorso da proporre alla Corte d’Appello entro il termine di trenta giorni. Cfr. [F210]. L’eliminazione del riferimento al collegio e la conseguente attribuzione alla Corte d’Appello a decidere dell’impugnazione dovrebbe determinare l’applicazione dei principi generali e quindi dell’art. 50-bis, c. 2, c.p.c. che stabilisce di regola la composizione collegiale dell’organo giudicante nei procedimenti camerali salvo non sia altrimenti disposto .
V. Gli effetti della revoca
V.Gli effetti della revoca1 La norma non specifica gli effetti della revoca dell’omologazione, limitandosi ad affermare che essa “non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede”. Con la revoca vengono sicuramente meno sia gli effetti protettivi del patrimonio del consumatore eventualmente disposti dal giudice con il decreto di cui all’art. 70, c. 1, CCII sia l’effetto obbligatorio del piano per tutti i creditori anteriori alla sua pubblicazione.
2 Deve ritenersi che alla revoca del piano, cui faccia seguito l’apertura della procedura di liquidazione controllata, si applichi il principio della sopravvivenza delle garanzie affermato dalla giurisprudenza in caso di risoluzione del concordato preventivo seguito da fallimento. La ratio espressa dalle decisioni in materia di concordato (la cui sopravvivenza al naufragio del concordato risponde al principio di solidarietà nel fallimento, per effetto del quale la pronuncia di risoluzione non incide sugli effetti positivi del concordato, “che restano definitivamente acquisiti al fallimento”) parrebbe deporre per l’estensione del principio alla revoca del piano e susseguente apertura della procedura di liquidazione.
B) Frmule
B)FrmuleA tutti i creditori
Via pec
Spettabile………
Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento Signor - OCC ………- R.G. n……….
Si informa che, nell’ambito della procedura in oggetto, il signor ……… ha avanzato la proposta di modificare il Piano di ristrutturazione dei debiti, nei termini ed alle condizioni che risultano dall’istanza allegata.
Il Giudice Designato dott………., verificata la ammissibilità di tale iniziativa e la sua fattibilità economica, ha disposto che l’OCC provvedesse a darne comunicazione ai creditori.
Tanto dovevo comunicare, precisando che non è prevista la possibilità di contestare le modifiche apportate alla proposta originaria.
Distinti saluti.
Il Gestore della Crisi ………
Si allegano
1. Istanza modifica Piano di ristrutturazione dei debiti.
2. Provvedimento G.D……….
TRIBUNALE DI ………
SEZIONE CONCORSUALE - GIUDICE DOTT. [………] - R.G.
ISTANZA DI REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE
La [………], con sede in [………], Via [………], in persona del legale rappresentante pro-tempore signor [………], rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al presente atto, dall’avv. [………], presso il cui studio in [………] elegge domicilio
Premesso
- che con ricorso (doc. 1) depositato in data [………] il signor [………], nato a [………], residente a [………], C.F. [………], con l’assistenza dell’OCC presso [………] in persona del dott./avv. [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- che con decreto (doc. 2) del [………] il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura ed ha disposto gli adempimenti e le pubblicità previste dall’art. 70 CCII;
- che il Gestore ha tempestivamente provveduto al predetto incombente (doc. 3);
- che con sentenza n. [………], in data [………], il Tribunale ha omologato il piano (doc. 4);
- che, successivamente all’omologazione, è emerso che il debitore aveva commesso atti in frode ai creditori;
- che, in particolare, il signor risulta avere ………, con una condotta che dimostra la malafede del ricorrente e che, ove tempestivamente accertata, avrebbe precluso l’ammissibilità dell’accesso alla procedura;
- che, a tal fine, si producono gli atti dispositivi compiuti dal debitore (doc. 5);
- che non è stata ancora presentata la relazione finale, sicché non si è verificata la decadenza di cui all’art. 72, c. 4, CCII.
Tanto premesso
CHIEDE
all’Ill.mo Tribunale adito di revocare la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [………].
Si produce:
1. Ricorso.
2. Decreto del [………].
3. Comunicazione del gestore.
4. Sentenza di omologa.
5. Atto ………
Luogo e data ………
TRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
Istante: signor………
Procedura: Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Ruolo Generale: ………
Data apertura: ………
Giudice Designato: ………
OCC: ………
Spettabile giudice delegato dr……….
Si informa la S.V. che, a seguito di segnalazione da parte di un creditore, e conseguenti accertamenti compiuti dallo scrivente, è emerso che il piano proposto dal debitore ed omologato dal Tribunale non risulta regolarmente adempiuto.
In particolare, non figura posta a disposizione del debitore la finanza esterna prevista per la soddisfazione dei crediti chirografari nella percentuale indicata del ………%.
La circostanza è stata portata a conoscenza dei creditori, come da documentazione qui allegata.
Va da sé che l’esponente resta a disposizione della S.V. per quanto di competenza.
Con osservanza.
Il Gestore della Crisi ………
Si allega:
1. Comunicazioni ai creditori.
CORTE D’APPELLO DI ………
Per
[………] (C.F……….), nato a [………] il [………], residente a [………], Via [………], rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato [………] (C.F………. - PEC ………), presso il cui studio in [………], Via [………], è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
per l’impugnazione
della sentenza n………./………, pubblicata il [………], comunicata il [………] (doc. 2), con la quale è stato revocato il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal ricorrente con l’ausilio dell’OCC presso [………]
Premesso che
- con ricorso depositato in data ………, il signor………ha chiesto che il Tribunale di ……… omologasse il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il ricorrente ricostruiva la posizione debitoria - quantificandola in complessivi euro ……… -, dava atto dell’assenza di beni utilmente liquidabili, documentava un reddito netto mensile - medio - di euro ……… ed un fabbisogno mensile di euro ………
Proponeva di porre a disposizione dei creditori la differenza tra il reddito netto e il fabbisogno - differenza quantificata in euro ………su base mensile -, per la durata di tre anni e rappresentava come la proposta avrebbe portato all’integrale soddisfazione dei creditori in prededuzione, nonché dei creditori privilegiati e la soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale del ………%.
- con sentenza n………./202………, il Tribunale di ………omologava il Piano, nei termini proposti.
- a seguito di segnalazione da parte dell’OCC, a sua volta scaturita dalle contestazioni sollevate dal creditore [………], il Tribunale di [………], con sentenza n………., revocava il Piano omologato e dichiarava aperta la procedura di liquidazione controllata. La decisione faceva proprie le osservazioni di [………], che lamentava come il ricorrente avesse dolosamente omesso di dichiarare - e di porre a disposizione dei creditori - gli importi percepiti a titolo di bonus dal datore di lavoro, nonché gli importi dallo stesso percepiti ma non esposti in busta paga.
- La sentenza è stata comunicata in data ……… (doc. 2)
***
Con il presente atto il signor ………, intende proporre reclamo avverso la sentenza ……… che ha disposto la revoca del provvedimento con cui è stato omologato il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e che, per l’effetto, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione a sensi degli artt. 268 ss. CCII, per i seguenti motivi:
1) ………
2) anche qualora dovesse trovare conferma che il ricorrente ha percepito gli importi che si assumono sottratti, non si tratterebbe di una sottrazione rilavante, nel senso inteso dall’art. 72 CCII
Premesso altresì che
ricorrono gravi e fondati motivi per sospendere la liquidazione dell’attivo del ricorrente, atteso che ………
Ciò premesso, il signor ………, a mezzo del sottoscritto difensore,
chiede
che Codesta Corte d’Appello, previa fissazione d’udienza nel rispetto dei termini di cui all’art. 51, c. 5, CCII, anche ai sensi dell’art. 52 CCII, e previa sospensione della liquidazione dell’attivo
voglia
riformare la sentenza n………. con la quale il Tribunale di [………] ha disposto la revoca dell’omologa del piano del consumatore e dichiarata aperta la liquidazione nei confronti del signor ………
Si allegano:
1. Procura
2. Sentenza n………. notificata il ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Modifica del piano
I.Modifica del piano1 Laddove il consumatore, il cui piano di ristrutturazione dei debiti sia stato omologato, richieda, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 13, c. 4-ter, l. n. 3/2012, di poterlo modificare [nello specifico, nel senso di poter prorogare il termine previsto per la sua esecuzione], il giudice designato deve, ai sensi del disposto dei commi 2 e 3 di quello stesso articolo, come dal comma 4-ter richiamati, disporre la convocazione dei creditori, fissando a tal fine un’apposita udienza, affinché questi possano interloquire in merito a tale istanza [T. Modena 3.2.2020].