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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    73. Conversione in procedura liquidatoria

    Mostra tutte le note

    [1] In caso di revoca dell’omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

    [2] Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

    [3] In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La conversione - II. Il procedimento.

    I. La conversione

    I.La conversione

    1 L’art. 73 CCII dispone che nei casi di revoca dell’omologazione il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.

    2 La conversione può essere chiesta dal debitore in tutti i casi di revoca cfr. [F211], mentre i creditori ed il pubblico ministero sono legittimati nelle sole ipotesi in cui la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento. Cfr. [F212]. Conversione volontaria che, nonostante l’apparente valenza sanzionatoria del passaggio ad una procedura liquidatoria, può rivelarsi un vantaggio per il consumatore incolpevole il quale, potendo accedere immediatamente ad un’altra procedura di sovraindebitamento, potrà godere dell’esdebitazione di diritto di cui all’art. 282, c. 1, CCII. Il debitore non potrà godere dell’esdebitazione ove con la revoca dell’omologazione sia accertato che egli ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ove, cioè, ricorrano le condizioni soggettive ostative al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 282, c. 2, CCII.

    3 Diversa è l’ipotesi di liquidazione giudiziale o controllata di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, il cui socio, consumatore, abbia avuto accesso alla procedura di cui agli artt. 67 ss. CCII per i debiti estranei a quelli sociali. In questo caso l’apertura della procedura di liquidazione determina automaticamente l’estensione dei suoi effetti al socio consumatore e la revoca ex lege dell’omologa del piano.

    II. Il procedimento

    II.Il procedimento

    1 Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione cfr. [F213] e provvedere con la sentenza ex art. 270 CCII alla nomina del giudice delegato e del liquidatore.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F211
    ISTANZA DI CONVERSIONE DEL DEBITORE

    TRIBUNALE DI

    SEZIONE CONCORSUALE - GIUDICE DOTT. [………]/

    Il sottoscritto [………], nato a [………], il ………, residente a [………], Via [………], C.F. XXXXXX00X00X000X

    Premesso che

    - con ricorso (doc. 1) depositato in data [………] ha chiesto a questo Tribunale, con l’assistenza dell’OCC presso [………] in persona del dott./avv. [………] di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti contestualmente proposto;

    - con decreto (doc. 2) del [………] il Giudice, ritenuti ammissibili la proposta ed il piano presentati, ne ha disposto la pubblicazione sul sito del Tribunale e la comunicazione a tutti i creditori;

    - il Gestore ha tempestivamente provveduto al predetto incombente (doc. 3);

    - con sentenza (doc. 4) n. [………] in data [………], il Tribunale ha omologato il piano proposto dall’esponente, che prevedeva [………];

    - successivamente, per impossibilità sopravvenuta, non è stato possibile adempiere alle obbligazioni ivi previste sicché, con sentenza n. [………] del [………],

    sussistendo i presupposti di cui all’art. 72 CCII, il Tribunale ha disposto la revoca del provvedimento di omologazione (doc. 5);

    - è interesse dell’esponente accedere alla procedura di liquidazione controllata ai fini della esdebitazione, che appare possibile poiché, come sopra argomentato, la revoca dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti è dipesa da cause oggettive.

    Tanto premesso, visto l’art. 73 CCII,

    CHIEDE

    all’Ill.mo Tribunale adito di disporre la conversione del piano di ristrutturazione dei debiti nella procedura di liquidazione controllata.

    Si produce:

    1. Ricorso.

    2. Decreto del [………

    3. Comunicazione del gestore.

    4. Sentenza di omologazione.

    5. Sentenza di revoca.

    Luogo e data ………

    Firma ………

    F212
    ISTANZA DI CONVERSIONE DEI CREDITORI

    TRIBUNALE DI

    SEZIONE CONCORSUALE - GIUDICE DOTT. [………]/

    Il sottoscritto [………], nella sua qualità di legale rappresentante della [………], con sede in [………], Via [………],

    Premesso che

    - con ricorso (doc. 1) depositato in data [………] il signor [………], nato a [………], residente a [………], C.F. [………], con l’assistenza dell’OCC presso [………] in persona del dott./avv. [………], ha chiesto a questo Tribunale di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti contestualmente proposto;

    - con decreto (doc. 2) del [………] il Giudice, ritenuti ammissibili la proposta ed il piano presentati, ne ha disposto la pubblicazione sul sito del Tribunale e la comunicazione a tutti i creditori;

    - il Gestore ha tempestivamente provveduto al predetto incombente (doc. 3);

    - con sentenza (doc. 4) n. [………] in data [………], il Tribunale ha omologato il piano proposto dal signor [………], che prevedeva [………];

    - successivamente, su segnalazione del Gestore in data [………], è emerso che il debitore aveva commesso atti in frode ai creditori, consistenti in particolare nel ………

    - sentite le parti il Tribunale, con sentenza n. [………] del [………], sussistendo i presupposti di cui all’art. 72 CCII, ha disposto la revoca del provvedimento di omologazione (doc. 5);

    - la società esponente, creditrice dell’importo di euro [………] come risulta da [………], reputa necessaria e conveniente, in ragione della situazione debitoria del signor [………] e delle procedure esecutive individuali già promosse, la regolazione in sede concorsuale delle sue passività;

    - l’ammontare dei debiti a carico del signor [………] è superiore ad euro 50.000,00 e, come previsto nel piano di ristrutturazione, sussistono poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori;

    - ricorrono pertanto le condizioni di cui all’art. 268 CCII.

    Tanto premesso, visto l’art. 73 CCII,

    CHIEDE

    all’Ill.mo Tribunale adito di disporre la conversione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [………] nella procedura di liquidazione controllata.

    Si produce:

    1. Ricorso.

    2. Decreto del [………].

    3. Comunicazione del gestore.

    4. Sentenza di omologazione.

    5. Sentenza di revoca.

    Luogo e data ………

    Firma ………

    F213
    DECRETO DI CONCESSIONE DEL TERMINE

    TRIBUNALE DI

    Sezione concorsuale

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG. - Istanza di conversione in liquidazione controllata

    Il Giudice Designato ha emesso il seguente

    DECRETO

    - vista l’istanza di conversione in liquidazione controllata del piano di ristrutturazione dei debiti, già omologato con provvedimento del [………], poi revocato con sentenza n. [………] del [………], presentata da [………];

    - rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 73 CCII;

    - ritenuto che occorra allineare il corredo documentale richiesto dall’art. 68 CCII con le prescrizioni di cui all’art. 269 CCII in vista della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata.

    - visto l’art. 73 CCII.

    ASSEGNA

    all’istante termine di giorni [………] per il deposito in cancelleria della documentazione prevista dall’art. 269 CCII, riservato ogni altro provvedimento.

    Si comunichi.

    (Il Giudice Designato) ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. La conversione della procedura.

    I. La conversione della procedura

    I.La conversione della procedura

    1 In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, la conversione della procedura di composizione in liquidazione del patrimonio non è consentita ove sia stata denegata l’omologazione del piano del consumatore, poiché tutte le ipotesi di conversione, contemplate dall’art. 14-quater, l. n. 3/2012, presuppongono che il piano sia stato omologato [C. 26.9.2022, n. 28013].

    2 In caso di mancato accoglimento del ricorso concernente il piano del consumatore, deve ritenersi ammissibile l’istanza di conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio sia perché tale modalità è prevista dagli artt. 14-bis e 11, l. n. 3/2012 in casi cui il procedimento di sovraindebitamento instaurato non può utilmente proseguire sia perché nel rito camerale (quale è quello applicabile alle procedure di sovraindebitamento) non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario sia infine perché tale possibilità deve ritenersi conforme al principio di ragionevole durata del processo, posto che non sarebbe precluso all’istante promuovere autonomo ricorso ex art. 14-ter, l. n. 3/2012 [T. Mantova 7.6.2022].

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