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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

75. Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

[1] Il debitore deve allegare alla domanda:

a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;

d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. (1)

[2] È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

[3] Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

(1) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La domanda - II. La documentazione - III. I crediti privilegiati - IV. Il contratto di mutuo.

I. La domanda

I.La domanda

1 La disposizione non contiene una disciplina della domanda di accesso al concordato minore, di talché, in assenza di specifiche diverse prescrizioni, si applicheranno le norme del procedimento uniforme dettate dall’art. 37 CCII sull’iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Dal che ne deriva che la domanda di concordato minore assume la forma del ricorso. Cfr. [F214].

2 Nel concordato minore, a differenza di quanto previsto nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per il quale il legislatore ha escluso l’obbligo di difesa tecnica, (art. 68, c. 1, CCII), non vi è un’espressa deroga a riguardo. Ne deriva la necessità del patrocinio del difensore in forza della regola generale sulla obbligatorietà della difesa tecnica posta dall’art. 9, c. 2, CCII. Norma quest’ultima che impone la necessità dell’assistenza del difensore munito di specifico mandato e ciò anche nel caso in cui l’OCC che coadiuva il debitore sia un avvocato che si occupi degli aspetti tecnici della domanda.

II. La documentazione

II.La documentazione

1 La domanda deve essere corredata dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata; da una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, dall’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione; dalla descrizione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, descritti nel successivo art. 94, c. 2, CCII con riferimento al concordato preventivo, ossia, mutui, contratti, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili, concessione di garanzie reali o personali, ecc.; dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

2 Pur se la norma non fa distinzioni di sorta in relazione all’onere di allegazione è di tutta evidenza che le specifiche modalità di assolvimento di tale onere saranno ben diverse a seconda della natura del debitore, se professionista o imprenditore, con particolare riferimento al piano ed alla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Fermo restando che la documentazione dovrà comunque essere adeguata a ricostruirne la situazione economica e finanziaria, dovendo quindi sempre indicare l’entità e la qualità dei debiti e l’identità dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione e comunque di disposizione del patrimonio posti in essere negli ultimi cinque anni, le entrate del debitore e della famiglia e la somma occorrente al mantenimento della stessa.

III. I crediti privilegiati

III.I crediti privilegiati

1 In forza del comma 2 dell’art. 75 CCII è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

2 Il comma 2 dell’art. 75 CCII contiene una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell’alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall’OCC.

3 A differenza di quanto disposto dall’art. 8, l. n. 3/2012, non è più prevista la moratoria sino ad un anno dall’omologa, ci si deve interrogare quindi se tale abrogazione renda comunque legittima, in assenza di un esplicito divieto la possibilità di un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati. A tal proposito va rammentato che nella vigenza della precedente disciplina la giurisprudenza riteneva legittima la previsione del pagamento dilazionato ultrannuale dei creditori privilegiati [C. 3.7.2019, n. 17834; C. 28.10.2019, n. 27544; contra C. 23.2.2018, n. 4451]. Al concordato minore deve ritenersi applicabile, in quanto compatibile l’art. 86 CCII che disciplina l’analoga fattispecie nel concordato preventivo. Ne deriva che soltanto nel concordato minore in continuità aziendale sarà possibile la moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Moratoria limitata a sei mesi per i crediti di lavoro.

4 Il comma 2 dell’art. 75 CCII comporta naturalmente anche il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Rispetto dell’ordine delle prelazioni che vale non soltanto dal punto di vista quantitativo, ma anche temporale, nel senso che il pagamento dei creditori chirografari non può precedere, sia pure nella misura falcidiata prevista dal piano, quello dei creditori privilegiati per la parte capiente, a meno che questi ultimi non abbiano espressamente accettato la postergazione dei pagamenti.

5 Il concordato minore, può prevedere non solo il soddisfacimento parziale, e dunque il pagamento di un importo ridotto rispetto al dovuto, ma anche differenziato dei crediti. Pagamento differenziato che in base ai principi generali deve comunque passare per la suddivisione dei creditori in classi. Suddivisione in classi che deve ritenersi necessaria ove vi sia un trattamento differenziato dei crediti (al di fuori quindi dell’ipotesi disciplinata dall’art. 74, c. 3, CCII di obbligatorio classamento per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi). E ciò in quanto il trattamento differenziato dei crediti può ritenersi ammissibile solo ove sia ancorato alla posizione giuridica ed all’omogeneità degli interessi economici. Cfr. [F215].

IV. Il contratto di mutuo

IV.Il contratto di mutuo

1 La norma di cui al comma 3, in deroga alla regola della cristallizzazione del patrimonio, consente al debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, il pagamento alle scadenze convenute delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che, alla data della presentazione della domanda di concordato, egli abbia adempiuto le proprie obbligazioni o che il tribunale lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. La norma ha lo scopo evidente di assicurare la conservazione di beni strumentali all’esercizio dell’attività, e quindi funzionali a quella continuità che costituisce presupposto della fattispecie.

2 Norma che presuppone, di converso, l’applicabilità l’art. 154, c. 2, CCII al momento del deposito della domanda di concordato minore, non avendo, altrimenti, alcuna valenza la previsione espressa, di carattere derogatorio, della fattispecie della prosecuzione del mutuo ipotecario. Principio espressamente affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della precedente disciplina. Sebbene la l. n. 3/2012 non contenga un esplicito richiamo all’art. 55, c. 2, l. fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell’apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero al piano del consumatore, attesa la comune natura di procedure caratterizzate dal crisma della concorsualità, per quanto rivolte, l’accordo, agli imprenditori non fallibili, e il piano del consumatore, ai soggetti in condizione di insolvenza c.d. civile [C. 3.7.2019, n. 17834].

3 La norma è riferita alla sola “continuità aziendale”: il problema della sua applicabilità anche al concordato proposto dal professionista deve risolversi in senso positivo dovendosi ritenere che la continuità aziendale debba ricomprendere anche la continuità dell’esercizio della professione.

4 Oltre alla continuità la norma richiede un ulteriore duplice presupposto: che il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, abbia adempiuto le proprie obbligazioni (oppure che vi sia espressa autorizzazione del giudice al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto alla data della presentazione della domanda di concordato); che l’OCC attesti specificamente “che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”. Condizione, quest’ultima, di fatto, irrealizzabile posto che l’integrale soddisfazione derivante dalla liquidazione del bene si discosterà comunque da quella che il creditore ipotecario ricaverebbe dalla prosecuzione del contratto, tenuto conto che il rimborso, alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo comporterebbe la corresponsione degli interessi corrispettivi, inglobati nella rata. L’OCC dovrà quindi attestare che la liquidazione del bene potrebbe comunque comportare l’integrale soddisfazione del credito, comprensivo degli interessi da calcolarsi in forza dell’applicazione dell’art. 2855 c.c. Anche nel concordato minore, per espressa previsione di legge, il pagamento del creditore ipotecario può quindi tramutarsi in una lesione della par condicio creditorum. A differenza di quel che potrebbe invece avvenire nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non è comunque possibile che un credito privilegiato parzialmente incapiente con il ricavato della liquidazione venga invece soddisfatto integralmente.

5 La norma configura un’eccezione alla regola generale di sottoposizione di tutti i crediti anteriori alle regole del concorso, eccezione comporterà un disallineamento temporale rispetto al pagamento degli altri creditori, dipendendo lo stesso dall’originario piano di ammortamento e non dalla proposta, disallineamento temporale non idoneo, comunque, a ledere la par condicio creditorum. E ciò in quanto nella gran parte delle ipotesi la scadenza del mutuo sarà successiva al termine ultimo per l’adempimento della proposta ed anche ove il piano di ammortamento andasse a scadere prima, l’eventuale pagamento anticipato rispetto a quello degli altri creditori concorsuali sarebbe comunque legittimato dalla natura privilegiata del credito.

6 È quindi necessario che il debitore, alla data del deposito della domanda, non sia in arretrato con il pagamento delle rate, ovvero che in quella sede, faccia specifica istanza al giudice, di pagare l’arretrato scaduto alla data di deposito del ricorso. Cfr. [F216]. Il giudice può quindi autorizzare il debitore a sanare il pregresso inadempimento, anche se non sembra possibile che il giudice possa rilasciare tale autorizzazione anche nel caso in cui il contratto sia già risolto. Invero se l’istanza del debitore può sicuramente paralizzare la domanda di risoluzione eventualmente introdotta dalla banca, consentendo la prosecuzione del mutuo, non può ritenersi che essa faccia rivivere un mutuo già risolto, non rinvenendosi nell’ordinamento concorsuale strumenti che possano determinare un effetto così dirompente sulle sorti del contratto. Interpretazione basata sia su criteri letterali (si parla di “rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo” facendo evidentemente riferimento all’originario piano di ammortamento e presupponendo, quindi, l’esistenza del vincolo contrattuale al momento del deposito del piano) che generali, posto che la norma ha sicuramente natura eccezionale, ponendo il debito di restituzione fuori dalle regole del concorso. La norma può quindi rimettere in termini il debitore sullo scaduto facendo venir meno gli effetti derivanti dal deposito della domanda, non far risorgere un vincolo contrattuale venuto meno prima di tale deposito.

7 La norma nulla dice in relazione alle modalità di pagamento delle rate scadute, se cioè l’istanza del debitore e la relativa autorizzazione giudiziale possano prevedere un pagamento dilazionato e/o rateale dell’arretrato, eventualmente in accordo con il pagamento delle restanti rate del mutuo ipotecario. Se è pur vero che un’interpretazione rigorosa potrebbe limitare l’utilizzo di tale beneficio (poiché, nella maggioranza dei casi, il debitore giunge alla procedura di sovraindebitamento in una situazione di sostanziale illiquidità e quindi, difficilmente, nella fase iniziale della procedura, sarà in grado di pagare in una unica soluzione ed immediatamente l’arretrato maturato), è altrettanto vero che il pagamento del mutuo integra un’ipotesi eccezionale di realizzazione del credito al di fuori del concorso, la cui concreta applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà operare un’attenta valutazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco.

8 Alla luce del carattere eccezionale della norma deve ritenersi non ammissibile la possibilità di escludere dalla procedura di ristrutturazione altri debiti, ulteriori e diversi rispetto a quello relativo al rimborso delle rate del mutuo garantito da ipoteca iscritta su beni strumentali all’esercizio dell’impresa. La norma è in vigore dal 25.12.2020 in quanto è stata recepita dalla l. n. 176/2020 che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 8, l. n. 3/2012.

9 L’autorizzazione del giudice può intervenire sia unitamente all’omologa che precedentemente, al momento dell’apertura della procedura, contestualmente all’emissione del decreto di cui al comma 1 dell’art. 70 CCII, quando il giudice ha comunque verificato l’assenza delle condizioni soggettive ostative di cui al comma 1 dell’art. 69 CCII. Cfr. [F217].

10 Nel concordato minore la previsione di soddisfacimento integrale del credito garantito non è sottratta al cram down per cui i creditori, ai sensi dell’art. 80, c. 3, prima parte, CCII possono contestare la convenienza della proposta anche con riferimento al rimborso delle rate a scadere, ove la prosecuzione del contratto di mutuo sottragga ai creditori risorse che astrattamente potrebbero essere destinate al concorso nell’ipotesi alternativa liquidatoria.

B) Frmule

B)Frmule
F214
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE (1)

TRIBUNALE DI

Sezione concorsuale

Il sottoscritto dott./avv. [………], C.F. XXXXXX00X00X000X, P.E.C………., con studio in ………, nella sua qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento della [………] s.r.l. (C.F……….), con sede in [………], in persona del legale rappresentante pro-tempore signor [………]

PREMESSO CHE

- [………] (di seguito anche la ricorrente) versa in condizioni di sovraindebitamento;

- in data ………trasmetteva all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso [………] istanza per la nomina di un professionista (doc. 2);

- l’OCC nominava ……… che accettava l’incarico e provvedeva a redigere la relazione prevista all’art. 76, c. 2, CCII (doc. 3).

PREMESSO ALTRESÌ CHE

Non sussistono le cause ostative di cui all’art. 77 CCII. In particolare:

a) come si avrà modo di documentare, la ricorrente non presenta requisiti dimensionali che eccedano i limiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3),

b) non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte, né ha fatto ricorso all’esdebitazione nei cinque anni anteriori all’odierna domanda,

c) nemmeno ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (in questo senso si rinvia anche alla relazione dell’OCC),

d) la ricorrente produce la documentazione idonea a fornire una ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale ed in tal senso, anche a norma degli artt. 39 e 75 CCII, allega:

Relativamente agli ultimi tre esercizi,

- i bilanci (doc. 4),

- i libri giornale (doc. 5),

- i libri inventari (doc. 6),

- i registri IVA (doc. 7),

- le dichiarazioni dei redditi (doc. 8),

- le dichiarazioni IRAP (doc. 9),

- le dichiarazioni annuali IVA (doc. 10).

Ancora avendo a mente le prescrizioni richiamate allega, anche in formato digitale

- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società elaborata dal dott………. (doc. 11),

- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività della società ricorrente (doc. 12),

- la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi della società ricorrente, a firma di ……… (doc. 13),

- l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (doc. 14),

- l’elenco o di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della ricorrente, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (doc. 15).

Come richiesto, detti elenchi riportano l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali.

Si produce infine, anche in formato digitale, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti dalla ricorrente nel quinquennio anteriore alla presente domanda (doc. 16).

PREMESSO ALTRESÌ CHE

A seguito della situazione di indebitamento come sopra esposta, il patrimonio dell’esponente è stato aggredito in via esecutiva.

In particolare, risultano pendenti le seguenti procedure ……… (doc. 17).

Ciò premesso, si espone quanto segue.

Sulle cause dell’indebitamento

………

Il passivo

Il passivo della ricorrente ammonta complessivamente ad euro ……… ed è composto come segue:

Passivo Prededuzione Privilegio Chirografo

Costi procedura OCC euro

Legale euro

Debiti tributari, erariali e previdenziali:

- Agenzia delle Entrate Riscossioni

- Comune di

- INPS

- INAIL

- Debiti per ritenute dipendenti anno ………

Debiti verso Banche:

………

Debiti verso dipendenti:

- Signor

- Signora

- Fondo TFR dipendenti

Debiti verso fornitori:

………

Totale

In considerazione della documentazione allegata e della ricostruzione che precede,

- i crediti prededucibili ammontano ad euro ………

- quelli privilegiati, ad euro ………, di cui euro ……… per crediti dei lavoratori dipendenti, euro ……… per crediti dell’Erario, ………

- i crediti chirografari ammontano complessivamente ad euro ………

L’attivo

L’attivo realizzabile di cui dispone attualmente la ricorrente ammonta ad euro ……… ed è costituito esclusivamente dai beni di proprietà ………, come valutati in seno alla relazione estimativa delle attività della società ricorrente (doc. 12).

Il valore predetto viene ribadito fin da ora per anticipare come l’alternativa ipotesi liquidatoria non consentirebbe la continuità aziendale, né l’integrale soddisfo dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

La proposta

Nella presente proposta viene valorizzato il ricavato dell’attività come da piano industriale che si allega (doc. 18) che individua i costi ed i ricavi determinati dalla prosecuzione dell’attività sociale per i prossimi ……… anni, le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura.

Rinviando al piano richiamato, si ribadisce come esso preveda di realizzare nei prossimi ……… anni utili per complessivi euro ………, con la proiezione illustrata nel piano stesso e che di seguito si riporta:

Anno Previsione utili

anno

anno

anno

anno

gli utili previsti consentirebbero di soddisfare al 100% i creditori in prededuzione, ed i creditori privilegiati e nella misura del ………% i creditori chirografari

Quanto ai tempi, rinviando alla disponibilità che emerge dal piano, il pagamento dei creditori si attuerebbe nei seguenti termini, anche ai sensi dell’86 CCII:

I anno dall’omologa: crediti in prededuzione e crediti da lavoro, pari ad euro ………;

II anno: crediti privilegiati pari ad euro ………;

III anno: ………;

Ciò premesso………

………, come sopra rappresentato

Luogo, data ………

Firma ………

F215
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE (2)

TRIBUNALE DI

Sezione concorsuale

Il sottoscritto dott./avv. [………], C.F. XXXXXX00X00X000X, P.E.C………., con studio in ………, nella sua qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento della [………] s.r.l. (C.F……….), con sede in [………], in persona del legale rappresentante pro-tempore signor [………]

PREMESSO CHE

- [………] (di seguito anche la ricorrente) versa in condizioni di sovraindebitamento;

- in data ……… trasmetteva all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso [………] istanza per la nomina di un professionista (doc. 2);

- l’OCC nominava ……… che accettava l’incarico e provvedeva a redigere la relazione prevista all’art. 76, c. 2, CCII (doc. 3).

PREMESSO ALTRESÌ CHE

Non sussistono le cause ostative di cui all’art. 77 CCII. In particolare:

a) come si avrà modo di documentare, la ricorrente non presenta requisiti dimensionali che eccedano i limiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3),

b) non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte, né ha fatto ricorso all’esdebitazione nei cinque anni anteriori all’odierna domanda,

c) nemmeno ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (in questo senso si rinvia anche alla relazione dell’OCC),

d) la ricorrente produce la documentazione idonea a fornire una ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale ed in tal senso, anche a norma degli artt. 39 e 75 CCII, allega:

Relativamente agli ultimi tre esercizi,

- i bilanci (doc. 4),

- i libri giornale (doc. 5),

- i libri inventari (doc. 6),

- i registri IVA (doc. 7),

- le dichiarazioni dei redditi (doc. 8),

- le dichiarazioni IRAP (doc. 9),

- le dichiarazioni annuali IVA (doc. 10).

Ancora avendo a mente le prescrizioni richiamate allega, anche in formato digitale

- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società elaborata dal dott………. (doc. 11),

- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività della società ricorrente (doc. 12),

- la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi della società ricorrente, a firma di……… (doc. 13),

- l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (doc. 14),

- l’elenco o di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della ricorrente, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (doc. 15).

Come richiesto, detti elenchi riportano l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali.

Si produce infine, anche in formato digitale, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti dalla ricorrente nel quinquennio anteriore alla presente domanda (doc. 16).

PREMESSO ALTRESÌ CHE

A seguito della situazione di indebitamento come sopra esposta, il patrimonio dell’esponente è stato aggredito in via esecutiva.

In particolare, risultano pendenti le seguenti procedure ……… (doc. 17).

Ciò premesso, si espone quanto segue.

Sulle cause dell’indebitamento

………

Il passivo

Il passivo della ricorrente ammonta complessivamente ad euro ……… ed è composto come segue:

Passivo Prededuzione Privilegio Chirografo

Costi procedura OCC euro

Legale euro

Debiti tributari, erariali e previdenziali:

- Agenzia delle Entrate Riscossioni

- Comune di

- INPS

- INAIL

- Debiti per ritenute dipendenti anno………

Debiti verso Banche:

………-

Debiti verso fornitori:

………-

Totale

In considerazione della documentazione allegata e della ricostruzione che precede,

- i crediti prededucibili ammontano ad euro ………

- quelli privilegiati, ad euro ………, di cui euro ……… per crediti dei lavoratori dipendenti, euro ……… per crediti dell’Erario, ………

- i crediti chirografari ammontano complessivamente ad euro ………

L’attivo

L’attivo realizzabile di cui dispone attualmente la ricorrente ammonta ad euro ……… ed è costituito esclusivamente dai beni di proprietà ………, come valutati in seno alla relazione estimativa delle attività della società ricorrente (doc. 12).

Il valore predetto viene ribadito fin da ora per anticipare come l’alternativa ipotesi liquidatoria non consentirebbe la continuità aziendale, né l’integrale soddisfo dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

È poi previsto l’apporto di finanza esterna, per l’importo di euro ………, erogata da [………], mediante ………, alla sola condizione dell’omologazione.

Il piano

In chiave concordataria viene valorizzato il ricavato dell’attività come da piano industriale che si allega (doc. 18) e che individua i costi ed i ricavi determinati dalla prosecuzione dell’attività sociale per i prossimi ……… anni, le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura.

Rinviando al piano richiamato, si ribadisce come esso preveda di realizzare nei prossimi ……… anni utili per complessivi euro ………, con la proiezione illustrata nel piano stesso e che di seguito si riporta

Anno Previsione utili

anno

anno

anno

anno

Il piano predisposto dal ricorrente prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, la falcidia parziale dei crediti privilegiati (erario), cui è rivolta una proposta ai sensi dell’art. 88 CCII e la suddivisione in classi omogenee degli altri creditori, banche e fornitori.

In particolare, la finanza esterna verrà utilizzata per il soddisfacimento immediato dei creditori prededucibili e, nella misura di euro ………, per il pagamento parziale dei creditori privilegiati.

Le restanti somme, derivanti dagli utili conseguiti attraverso la continuazione dell’attività, verranno così destinate:

- Erario (residuo) X%;

- Classe A (fornitori) X%

- Classe B (banche) X%.

Quanto ai tempi, rinviando alla disponibilità che emerge dal piano, il pagamento dei creditori si attuerebbe nei seguenti termini, anche ai sensi dell’86 CCII: ………

Ciò premesso………

………, come sopra rappresentato

chiede che il Tribunale di voglia

- dichiarare aperta la procedura ed assumere i provvedimenti di cui all’art. 78 CCII e chiede altresì che, in seno in seno al decreto, voglia

- disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell’esponente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al decreto.

Con osservanza

Si allegano:

………

Luogo, data ………

(avv……….)

F216
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE (3)

TRIBUNALE DI

Sezione concorsuale

Il sottoscritto dott./avv. [………], C.F. XXXXXX00X00X000X, P.E.C………., con studio in ………, nella sua qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento della [………] s.r.l. (C.F……….), con sede in [………], in persona del legale rappresentante pro-tempore signor [………]

PREMESSO CHE

- [………] (di seguito anche la ricorrente) versa in condizioni di sovraindebitamento;

- in data ……… trasmetteva all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso [………] istanza per la nomina di un professionista (doc. 2);

- l’OCC nominava ………che accettava l’incarico e provvedeva a redigere la relazione prevista all’art. 76, c. 2, CCII (doc. 3).

PREMESSO ALTRESÌ CHE

Non sussistono le cause ostative di cui all’art. 77 CCII. In particolare:

a) come si avrà modo di documentare, la ricorrente non presenta requisiti dimensionali che eccedano i limiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3),

b) non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte, né ha fatto ricorso all’esdebitazione nei cinque anni anteriori all’odierna domanda,

c) nemmeno ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (in questo senso si rinvia anche alla relazione dell’OCC)

d) la ricorrente produce la documentazione idonea a fornire una ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale ed in tal senso, anche a norma degli artt. 39 e 75 CCII, allega:

Relativamente agli ultimi tre esercizi,

- i bilanci (doc. 4),

- i libri giornale (doc. 5),

- i libri inventari (doc. 6),

- i registri IVA (doc. 7),

- le dichiarazioni dei redditi (doc. 8),

- le dichiarazioni IRAP (doc. 9),

- le dichiarazioni annuali IVA (doc. 10).

Ancora avendo a mente le prescrizioni richiamate allega, anche in formato digitale

- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società elaborata dal dott………. (doc. 11),

- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività della società ricorrente (doc. 12),

- la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi della società ricorrente, a firma di……… (doc. 13),

- l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (doc. 14),

- l’elenco o di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della ricorrente, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (doc. 15).

Come richiesto, detti elenchi riportano l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali.

Si produce infine, anche in formato digitale, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti dalla ricorrente nel quinquennio anteriore alla presente domanda (doc. 16).

PREMESSO ALTRESÌ CHE

A seguito della situazione di indebitamento come sopra esposta, il patrimonio dell’esponente è stato aggredito in via esecutiva.

In particolare, risultano pendenti le seguenti procedure ……… (doc. 17).

Ciò premesso, si espone quanto segue.

Sulle cause dell’indebitamento

………

Il passivo

Il passivo della ricorrente ammonta complessivamente ad euro ……… ed è composto come segue:

Passivo Prededuzione Privilegio Chirografo

Costi procedura OCC euro

Legale euro

Debiti tributari, erariali e previdenziali:

- Agenzia delle Entrate Riscossioni

- Comune di

- INPS

- INAIL

- Debiti per ritenute dipendenti anno………

Debiti verso dipendenti

Debiti verso Banche:

………-

Debiti verso fornitori:

………-

Totale

In considerazione della documentazione allegata e della ricostruzione che precede,

- i crediti prededucibili ammontano ad euro………

- quelli privilegiati, ad euro ………, di cui euro ……… per crediti dei lavoratori dipendenti, euro ……… per crediti dell’Erario, ………

- i crediti chirografari ammontano complessivamente ad euro ………

L’attivo

L’attivo realizzabile di cui dispone attualmente la ricorrente ammonta ad euro ……… ed è costituito esclusivamente dai beni di proprietà ………, come valutati in seno alla relazione estimativa delle attività della società ricorrente (doc. 12).

Tra questi figura l’immobile sito in [………], Via [………], meglio descritto nella anzidetta relazione, nel quale viene svolta da tempo l’attività aziendale, come si evince tra l’altro dalla visura storica e da ………

Su tale immobile grava il residuo mutuo ipotecario contratto per l’acquisto, che alla data odierna ammonta ad euro ………

Attualmente la ricorrente è in ritardo nel pagamento delle rate di mutuo scadute in data [………].

Poiché il piano in continuità prevede l’utilizzo dell’immobile, anche per ragioni di convenienza economica (considerato che il trasferimento dell’attività ed i costi di locazione andrebbero a scapito delle ragioni dei creditori), contestualmente alla domanda di concordato la ricorrente chiede di essere autorizzata al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto alla data odierna.

A tal fine, si precisa che nella propria relazione l’OCC ha attestato che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Valutazione che deve tener conto anche del fatto che è previsto l’apporto di finanza esterna, per l’importo di euro ………, erogata da [………], mediante ………, alla sola condizione dell’omologazione.

Il piano

In chiave concordataria viene valorizzato il ricavato dell’attività come da piano industriale che si allega (doc. 18) e che individua i costi ed i ricavi determinati dalla prosecuzione dell’attività sociale per i prossimi ……… anni, le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura.

Rinviando al piano richiamato, si ribadisce come esso preveda di realizzare nei prossimi ……… anni utili per complessivi euro ………, con la proiezione illustrata nel piano stesso e che di seguito si riporta

Anno Previsione utili

anno

anno

anno

anno

Il piano predisposto dal ricorrente prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, nonché nella misura del [………]% dei chirografari.

Ancorché nella novellata disciplina del concordato minore non sia espressamente prevista la moratoria dei pagamenti dei debiti privilegiati, deve ritenersi applicabile alla fattispecie l’art. 86 CCII.

Conseguentemente, si propone il soddisfacimento dei crediti dei dipendenti nel termine di sei mesi e dei restanti crediti privilegiati nei due anni dalla omologazione.

In particolare, la finanza esterna verrà utilizzata per il soddisfacimento immediato dei creditori prededucibili e, nella misura di euro ………, per il pagamento parziale dei dipendenti.

Le restanti somme, derivanti dagli utili conseguiti attraverso la continuazione dell’attività, verranno destinate al pagamento dei residui crediti privilegiati entro il termine di due anni dall’omologazione e dei creditori chirografari, nella misura ipotizzata del [………]%, nei due anni successivi.

Ciò premesso………

………, come sopra rappresentato

chiede che il Tribunale di voglia

- dichiarare aperta la procedura ed assumere i provvedimenti di cui all’art. 78 CCII e chiede altresì che, in seno in seno al decreto

- disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell’esponente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al decreto

- autorizzare la ricorrente, in relazione al mutuo residuo contratto per l’acquisto dell’immobile sito in [………] presso il quale viene svolta l’attività aziendale, al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto alla data odierna.

Con osservanza

Si allegano:

………

Luogo, data…

(avv……….)

F217
DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO

TRIBUNALE DI

Sezione concorsuale

Procedura concordato minore RG.

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato minore depositato in data [………] dalla [………] s.r.l., con l’assistenza dell’OCC presso [………];

- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente ha sede a [………], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

- rilevato che la domanda di accesso appare ammissibile considerato che, dall’esame del ricorso e della documentazione ad esso corredata, emerge:

- che la ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempiute si riferiscono allo svolgimento di attività imprenditoriale;

- che la ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;

- che la proposta prevede la prosecuzione dell’attività di impresa;

- che, oltre alla documentazione prescritta dall’art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell’OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all’art. 76, c. 2, CCII;

- rilevato in particolare che, anche in virtù delle integrazioni documentali e dei chiarimenti disposti con decreto del [………], non si ravvisano le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII;

- ritenuto che, sulla scorta della documentazione prodotta e degli elementi raccolti, consideratane l’importanza nell’economia del piano concordatario, possa essere accolta l’istanza con la quale la ricorrente, in relazione al mutuo residuo contratto per l’acquisto dell’immobile sito in [………] presso il quale viene svolta l’attività aziendale, ha chiesto di essere autorizzata al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto alla data odierna.

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale

FISSA

la data iniziale alle ore 00.00.01 del giorno……… e quella finale alle ore 23.59.59 del giorno……… per l’espressione del voto dei creditori.

Ai sensi dell’art. 107, c. 8, CCII il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale/all’OCC

AUTORIZZA

la ricorrente, in relazione al mutuo residuo contratto per l’acquisto dell’immobile sito in [………] presso il quale viene svolta l’attività aziendale, al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto alla data odierna.

(Il Giudice Designato) ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. La domanda - II. I crediti privilegiati.

I. La domanda

I.La domanda

1 Con riferimento alla procedura di concordato minore, il compenso pattuito tra il debitore e il proprio advisor non può eccedere il compenso previsto per il gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorati pattuiti con il difensore superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato dall’OCC, per cui il giudice può ridurre di conseguenza l’importo, ove superato [T. Parma 30.9.2022].

2 La normativa sul gratuito patrocinio trova applicazione anche nelle procedure di sovraindebitamento, avendo essa carattere generale in applicazione dell’art. 24 della Costituzione [T. Torino 16.11.2017].

II. I crediti privilegiati

II.I crediti privilegiati

1 Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, c. 4, della l. n. 3/2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore [C. 20.8.2020, n. 17931].

2 L’incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7, l. n. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell’organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente, non possono essere computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione [C. 20.12.2016, n. 26328].

3 In tema di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 7, c. 2, l. n. 3/2012, applicabile sia al piano del consumatore che all’accordo di composizione della crisi, il creditore prelazionario può non essere soddisfatto integralmente, ma deve essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore di mercato del bene o del diritto sul quale insiste la causa di prelazione [T. Nola 25.6.2020].

4 Non è legittima la proposta di accordo che prevede che il credito assistito da ipoteca di primo grado su un determinato bene immobile sia soddisfatto esclusivamente con il residuo della vendita di altro bene immobile, e non mediante il ricavato della vendita del bene su cui grava la garanzia ipotecaria che lo assiste, a maggior ragione ove venga previsto che detto credito sarà soddisfatto per un ammontare che verosimilmente sarà inferiore rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione del bene immobile di cui non si prevede la liquidazione. Non è infatti superabile il dato della soddisfazione del credito ipotecario per un importo almeno equivalente a quello ricavabile dalla liquidazione del bene. L’attribuzione della natura privilegiata di una posizione creditoria va attribuita oggettivamente al credito, non al creditore. Non rileva, dunque, che il soggetto titolare di entrambi i crediti oggetto di analisi sia il medesimo, in grado di operare una valutazione “complessiva” di convenienza dell’accordo con riferimento “indifferenziato” ad entrambe le posizioni creditorie di cui lo stesso è titolare. Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile la proposta di accordo di composizione in cui il sovraindebitato, titolare di due immobili gravati da ipoteche in favore del medesimo istituto bancario, proponeva la vendita di un solo bene immobile con cui soddisfare il creditore ipotecario a tacitazione di entrambe le posizioni creditorie garantite [T. Rimini 26.12.2019].

Fine capitolo
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