[1] La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. (1)
[2] Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
[3] L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
[4] L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
[5] Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
[6] Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
(1) Comma così modificato dall’art. 12, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La domanda - II. La relazione - III. Il procedimento - IV. Gli interessi.
I. La domanda
I.La domanda1 Ai sensi dell’art. 76 CCII la domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27, c. 2. Il decreto correttivo è intervenuto sull’art. 76 CCII sul modello dell’art. 68 disciplinando l’ipotesi in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC e dunque prevedendo che nella scelta del professionista cui affidare le funzioni dell’organismo debbano essere preferiti gli iscritti nell’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24.9.2014.
2 L’art. 76 CCII afferma che la domanda deve essere formulata “tramite” un OCC, formulazione lessicale differente rispetto a quella del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che all’art. 67 CCII prevede “l’ausilio” dell’OCC nella predisposizione e nel deposito della domanda. Distinzione terminologica che parrebbe evidenziare una profonda distinzione sostanziale con riferimento al ruolo dell’OCC che sarebbe coinvolto nella redazione della domanda, del piano e della proposta solo per il piano di ristrutturazione e, quindi, solo in favore del consumatore e non per il concordato minore dove fornirebbe un mero contributo materiale nella trasmissione della domanda.
3 In realtà non pare doversi attribuire alcun valore sostanziale alla suddetta differenza testuale, valorizzando il dato comune rappresentato dal fatto che le domande, per entrambe le procedure, devono essere presentate «tramite» gli OCC, che svolge quindi un’attività analoga sia nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che nel concordato minore. Con la conseguenza che in tutte e due le procedure il debitore può e deve avvalersi dell’attività dell’OCC per la predisposizione della domanda, del piano e della proposta. Interpretazione che trova autorevole conforto nella relazione illustrativa del CCII dove si legge che «anche nel concordato minore svolge un ruolo fondamentale l’organismo di composizione della crisi, al quale compete la formulazione della domanda, del piano e della proposta nella stessa contenuti […] L’organismo svolge invece le funzioni che, nel concordato preventivo, spetterebbero al professionista che assiste l’imprenditore nella redazione del piano ed al professionista indipendente incaricato dell’attestazione […] L’organismo viene così ad assumere un duplice ruolo, che è quello di consulente del debitore e, al tempo stesso, di garante, nei confronti del tribunale e dei creditori, della serietà ed attendibilità della proposta» .
II. La relazione
II.La relazione1 Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC cfr. [F218], che comprende:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
2 La relazione particolareggiata redatta dall’OCC deve quindi indicare innanzitutto le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, nonché le ragioni dell’incapacità di adempiere; la relazione deve anche fornire elementi per valutare la proposta e la sua convenienza rispetto alla liquidazione, i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento, i criteri utilizzati in caso di formazione delle classi.
3 L’organismo viene così ad assumere un duplice ruolo, che è quello di consulente del debitore e, al tempo stesso, di garante, nei confronti del tribunale e dei creditori, della serietà ed attendibilità della proposta. Con riferimento a quest’ultimo profilo di particolare rilievo è la parte di relazione che deve fornire l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.
4 E ciò considerando che la disciplina del concordato minore (a differenza di quanto previsto per il piano di ristrutturazione del consumatore) non contiene accenni, tra le condizioni soggettive, alla meritevolezza o non meritevolezza del debitore nella determinazione dello stato di sovraindebitamento. Mentre il successivo art. 77 CCII, sotto la rubrica “inammissibilità della domanda di concordato minore”, prevede quale causa ostativa all’accesso alla ristrutturazione concordataria del sovraindebitato la circostanza che “risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”. Con la conseguenza che, dal combinato disposto delle due norme, si evince che la relazione dell’OCC dovrà evidenziare anche l’eventuale compimento di atti di frode rilevanti ai fini dell’inammissibilità della domanda.
5 L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni sarà altresì rilevante al fine di accertare eventuali responsabilità dei creditori che abbiano colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. Accertamento che, ai sensi dell’art. 80, c. 4, CCII, precluderà loro la possibilità di presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
6 La norma non fa alcun riferimento ad una valutazione di fattibilità del piano, anche se essa è implicita laddove viene richiesto all’OCC di indicare le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori .
III. Il procedimento
III.Il procedimento1 Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore finalizzato al deposito del ricorso, l’organismo deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Cfr. [F219].
2 La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti, ma soprattutto a comunicare la situazione debitoria all’OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione.
3 Sempre per le medesime necessità l’OCC, in forza dell’art. 15, c. 10, l. n. 3/2012, poteva chiedere l’autorizzazione al giudice, ex art. 492-bis c.p.c., agli archivi informativi delle banche dati pubbliche per la completa ricostruzione del patrimonio del soggetto richiedente la procedura compositiva. Norma che non è stata riproposta nel CCII. Il citato comma 10 faceva riferimento, quale finalità dell’accesso alle banche dati pubbliche, allo svolgimento dei compiti e delle attività “previsti dal presente capo”, ovverosia ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. La norma non è stata espressamente abrogata con l’entrata in vigore del CCII, per cui potrebbe ritenersi che tale riferimento vada inteso come riferito e riferibile anche alle attuali procedure di sovraindebitamento. Altrimenti opinando, poiché tale accesso è sicuramente indispensabile al gestore della crisi per poter verificare lo stato patrimoniale e reddituale dei ricorrenti alle procedure di sovraindebitamento, sarà necessario che il debitore autorizzi e deleghi espressamente il professionista.
4 Ai sensi del comma 6 dell’art. 76 CCII il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
IV. Gli interessi
IV.Gli interessi1 Come avviene per il concordato preventivo, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, c. 2 e 3, c.c.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
Procedura di concordato minore RG ………
ISTANTE: ……… srl
GESTORE DELLA CRISI: ………
INDICE
1. OGGETTO DELLA RELAZIONE
2. LA DOMANDA
2.1. Sintesi della proposta
2.2. Documentazione esaminata
2.3. Cause dell’indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni
2.4. L’attivo
2.5. Il passivo
2.6. La proposta
3. VALUTAZIONI ED ATTESTAZIONE DELL’OCC
3.1. La competenza territoriale
3.2. Requisito soggettivo
3.3. Assenza di cause ostative
3.4. Cause dell’indebitamento e diligenza del debitore
3.5. Ragioni della incapacità di adempiere
3.6. Atti in frode ai creditori
3.7. Situazione debitoria e rettifiche
3.8. L’attivo
3.9. Il piano: la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori alla luce delle rettifiche
3.10. Creditori ammessi al voto
3.11. Completezza e attendibilità della documentazione depositata
3.12. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria
3.13. L’indicazione presumibile dei costi di procedura
3.14. Valutazione dell’accortezza della concessione del credito da parte degli enti finanziatori
3.15. Attestazione di fattibilità della proposta
Ill.mo Tribunale,
il sottoscritto ………
premesso che
- in data ……… la ……… srl (C.F……….), in persona del suo legale rappresentante ………, ha presentato all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) istituito presso ………istanza di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento al fine di accedere alle procedure previste dal CCII (doc. 1);
- il predetto OCC, con determina del ………, ha nominato quale gestore della crisi lo scrivente (doc. 2), il quale ha provveduto ad accettare l’incarico in data ………(doc. 3);
- secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, la medesima:
a. si trova in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett c) CCII,
b. presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), CCII
c. non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte e nemmeno nei cinque anni precedenti la domanda,
d. non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
- la ricorrente ha fornito il necessario supporto e la collaborazione al sottoscritto per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, producendo i documenti prescritti dalla legge e, in particolare, quelli prescritti dall’artt. 75 CCII;
- la procedura alla quale la debitrice intende accedere è quella del concordato minore ex art. 74, c. 1, CCII.
Tutto ciò premesso
il sottoscritto ………deposita la relazione particolareggiata di cui all’art. 76, c. 2, CCII.
***
1. OGGETTO DELLA RELAZIONE
Ai sensi dell’art. 76, c. 2, CCII, la domanda di accesso alla procedura deve essere corredata da una relazione particolareggiata dell’OCC che, in particolare, riferisca in ordine:
- alle cause dell’indebitamento ed alla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- alle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- alla eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- alla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- ai presumibili costi di procedura;
- alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori;
- ai criteri di formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
La relazione particolareggiata redatta dall’OCC deve quindi indicare innanzitutto le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, nonché le ragioni dell’incapacità di adempiere; la relazione deve anche fornire elementi per valutare la proposta e la sua convenienza rispetto alla liquidazione, i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento, i criteri utilizzati in caso di formazione delle classi
Al Gestore è altresì demandato di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore (art. 76, c. 3, CCII).
Nella prima parte la relazione riporterà in sintesi il contenuto della domanda e, nella seconda, darà atto degli accertamenti e dei riscontri compiuti dall’OCC.
2. LA DOMANDA
2.1. SINTESI DELLA PROPOSTA
La proposta ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti della ……… srl (C.F……….).
Dopo aver esposto la situazione debitoria (quantificata in euro ………) e le cause dell’indebitamento (sostanzialmente ricondotte a ………), la debitrice propone di mettere a disposizione dei creditori l’importo ricavato dalla vendita dell’immobile di proprietà della società, ininfluente ai fini della continuità aziendale - sito in ……… e stimato euro ………- nonché parte degli utili che ipotizza nei prossimi anni e quantificati in euro ………- come da businnes plane allegato al ricorso -.
Sul punto, rileva come la società, seppur oggi sovraindebitata, laddove dovesse beneficiare di un riequilibrio patrimoniale per effetto dell’auspicata omologa della procedura cui chiede di accedere, tornerebbe in equilibrio economico con l’opportunità di rimanere produttiva sul mercato e di preservare l’occupazione dei ……… dipendenti che risultano assunti dalla società; infine, espone i tempi e le modalità di pagamento dei creditori.
2.2. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA
Nell’espletamento dell’incarico, il gestore ha esaminato la documentazione allegata alla proposta, nonché i documenti consultabili dalle banche dati pubbliche (ci si riferisce in particolare a ………) e quelli acquisiti in sede di istruttoria.
2.3. CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL’ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI
La ricorrente riconduce l’origine della propria condizione debitoria a ………
2.4. L’ATTIVO
La domanda introduttiva riporta, nella sua composizione qualitativa, la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente.
L’attivo che la ricorrente propone di destinare ai creditori deriva, in parte, dalla vendita dell’immobile di proprietà della società, sito in ………- e valutato euro ………- e, in altra parte da una porzione degli utili futuri della società, ipotizzati in complessivi euro ……… per i prossimi ………anni
2.5. IL PASSIVO
Di seguito si riepilogano le posizioni debitorie riferibili a………srl come esposte in seno al documento allegato al ricorso.
Ente creditore Tipologia di credito Prelazione Importo
Banca Ipoteca
Agenzia delle Entrate IRAP Privilegio ex art. 2752 c.c.
IVA Privilegio ex art. 2752 c.c.
IRES Privilegio ex art. 2752 c.c.
INPS Privilegio ex art. 2753 c.c.
Fornitori
TOTALE
Nella seconda parte lo scrivente provvederà ad indicare le rettifiche apportate all’esito dell’istruttoria eseguita.
2.6. LA PROPOSTA
Come anticipato, la domanda avanzata dalla ……… srl prevede di porre a disposizione dei creditori il ricavato della vendita dell’immobile di proprietà della ……… srl posto in ………e valutato euro ………, oltre a parte degli utili che ipotizza nei prossimi………anni e quantificati in euro ……… . Con le modalità ed i tempi di cui si dirà meglio infra.
3. VALUTAZIONI ED ATTESTAZIONE DELL’OCC
3.1. LA COMPETENZA TERRITORIALE
La ricorrente ha sede legale nel comune di………, come risulta dalla visura camerale prodotta e dunque nell’ambito di competenza territoriale del Tribunale di………
3.2. REQUISITO SOGGETTIVO
Giova premettere che la ricorrente risulta iscritta nel registro delle imprese (doc……….) e che le obbligazioni da essa inadempiute sono state assunte nello svolgimento della sua attività sociale. Trattasi, principalmente ………
Alla stregua della documentazione prodotta ed esaminata, lo scrivente ha verificato come la ricorrente presenti, in effetti, i requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), nn. 1),2) e 3), CCII.
In particolare………
Ciò premesso, sussistono, in capo alla ricorrente le condizioni soggettive necessarie per l’accesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 ss. CCII, trattandosi di debitore, diverso dal consumatore, in stato di sovraidebitamento, con requisiti dimensionali che non superano i limiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), CCII.
3.3. ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE
Lo scrivente ha verificato, nei termini di seguito indicati, che non ricorrano le cause ostative di cui all’art. 77 CCII.
Del mancato superamento dei limiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3) CCII si è detto.
Ciò premesso, lo scrivente osserva come la ricorrente abbia prodotto la documentazione prescritta ai sensi degli art. 39 e 75 CCII e, più in generale, come la documentazione versata abbia consentito di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente.
Non consta all’OCC che la ricorrente abbia beneficiato dell’esdebitazione per due volte e nemmeno nei cinque anni precedenti la domanda, come non costa che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
3.4. CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DILIGENZA DEL DEBITORE
All’esito degli accertamenti compiuti sulle vicende e sulla situazione economico-finanziaria dell’istante, può ritenersi sostanzialmente confermata la narrativa riportata in seno al ricorso introduttivo; in particolare ………
3.5. RAGIONI DELLA INCAPACITÀ DI ADEMPIERE
Le ragioni della incapacità di adempiere, e più in generale della situazione di sovraindebitamento dell’istante, appaiono ………
3.6. ATTI IN FRODE AI CREDITORI
Dalla documentazione esaminata, ovverosia quella messa a disposizione dal debitore e quella acquisita dallo scrivente anche attraverso l’accesso alle banche dati pubbliche, non sono emersi atti dispositivi potenzialmente in frode ai creditori
3.7. SITUAZIONE DEBITORIA E RETTIFICHE
L’istruttoria svolta dallo scrivente ha sostanzialmente confermato, salve le piccole rettifiche di cui si darà atto, le passività esposte nel ricorso introduttivo, che vengono di seguito riportate.
Passività esposte in ricorso
Creditore Tipologia di credito Importo
TOTALE
Passività rettificate all’esito dell’istruttoria del gestore
Creditore Tipologia di credito Importo
TOTALE
3.8. L’ATTIVO
L’attivo offerto ai creditori con la domanda di concordato minore è rappresentato dal valore di realizzo dell’immobile di proprietà della debitrice, valutato euro ………,. oltre a parte degli utili che ipotizza nei prossimi anni e quantificati in euro ………
Ad avviso del sottoscritto gestore, sebbene allo stato non sia garantita le possibilità di effettivo realizzo del valore stimato per l’immobile, non vi è serio motivo di dubitare che dalla vendita si realizzi un prezzo molto diverso da quello oggetto di valutazione.
L’immobile risulta gravato da ipoteca in favore della Banca ………, iscritta in data ………, contestualmente alla concessione del mutuo; il debito residuo nei confronti dell’istituto di credito ammonta peraltro ad euro ……… (importo che risulta in gran parte inferiore rispetto al valore stimato) e la ricorrente ipotizza pertanto di estinguere integralmente il debito ipotecario con il prezzo di realizzo dell’immobile.
Quanto ai futuri utili per i prossimi ……… anni, che pure il ricorrente ipotizza e propone di mettere a disposizione dei creditori nella misura di euro ………, lo scrivente non può che prendere atto di come il Business plan sviluppato da ……… ed allegato al ricorso, prospetti per quel periodo un margine che consentirebbe di ripartire quelle somme ai creditori, con loro soddisfazioni nelle percentuali di cui si dirà e, nel contempo, consentirebbe di garantire la continuità aziendale,
3.9. IL PIANO: LA PERCENTUALE, LE MODALITÀ ED I TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI ALLA LUCE DELLE RETTIFICHE
Si riportano, anzitutto, i dati dell’attivo e delle passività rettificate.
Attivo: euro
Passivo prededucibile: euro ………
Passivo privilegiato (rettificato): euro ………
Passivo chirografario(rettificato): euro ………
Ne consegue che, alla luce delle rettifiche apportate, la proposta di ……… srl prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati, con la restante somma di euro ………, il pagamento degli altri creditori chirografari, nella misura del ………%, come da seguente prospetto, entro il termine di ……… anni.

Quanto alle tempistiche di pagamento, prevedendo di liquidare l’immobile (che appare appetibile) in tempi brevi (un anno), la proposta ipotizza di pagare con il ricavato dalla vendita, entro un anno dall’omologa l’istituto di credito, creditore con privilegio speciale sull’immobile, e, con il residuo il pagamento del credito prededucibile.
La proposta prevede poi il pagamento dei creditori privilegiati entro il ……… anno di attività della srl (con gli importi disponibili previsti dal businnes plan allegato) e dei creditori chirografari, nella misura del .%.entro il ……… anno, anch’essi con il gli importi disponibili, come previsti dal business plan.
3.10. CREDITORI AMMESSI AL VOTO
Di seguito l’elenco dei creditori ammessi al voto con indicazione dei relativi crediti.
Creditore Tipologia credito Importo
Chirografario 1
Chirografario 2
Chirografario 3
………
3.11. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
Nell’esposizione che precede si è dato atto della documentazione messa a disposizione dall’istante, il cui dettaglio figura riportato nell’indice in calce al ricorso introduttivo.
Come si è anticipato, essa soddisfa le prescrizioni contenute negli artt. e 39 e 76 CCII
3.12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Allo scrivente è demandata la valutazione sulla convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria, come previsto dall’art. 76, c. 2, lett. d), CCII
Nella fattispecie la valutazione è positiva.
Al riguardo, prendendo le mosse dallo scarso valore dell’azienda della ……… srl, valutato in misura inferiore rispetto ai futuri utili che la ricorrente popone di mettere a disposizione dei creditori (in questo senso il doc………allegato al ricorso) si può concludere che in caso di liquidazione del patrimonio, venendo meno l’apporto dei futuri utili messi a disposizione della massa, vi sarebbe un minor attivo da distribuire ai creditori.
3.13. L’INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DI PROCEDURA
Atteso che la proposta prevede la liquidazione dell’immobile ………, in assenza di proposte concrete, la vendita dovrà avvenire con le modalità delle vendite competitive, i cui costi in via approssimativa possono essere indicati in euro ………, da esporre fra le passività prededucibili.
3.14. VALUTAZIONE DELL’ACCORTEZZA DELLA CONCESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DEGLI ENTI FINANZIATORI
Lo scrivente è chiamato a valutare la diligenza del soggetto finanziatore nella concessione del credito alla società debitrice. Trattasi del contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’immobile strumentale, risalente al………
3.15. VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA
La norma non fa alcun riferimento ad una valutazione di fattibilità del piano, anche se essa è implicita laddove viene richiesto all’OCC di indicare le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori
Il concordato minore proposto dalla ……… srl appare in questi termini fattibile in quanto ………
Con osservanza.
Luogo, data ………
Il Gestore della Crisi ………
Si allegano
1. istanza presso OCC;
2. nomina del gestore della crisi;
3. accettazione incarico gestore.
Via pec Spettabile Agenzia delle Entrate Riscossione
Via pec Spettabile INPS
Via pec Spettabile INAIL
Via pec Spettabile Comune di
Procedimento di concordato minore Signor - OCC ………- n.
In ottemperanza al disposto dell’art. 76, c. 4, CCII, informo di essere stato nominato gestore della crisi, con provvedimento del Referente dell’OCC istituito presso………, a seguito di istanza di nomina presentata dal signor ……… (C.F……….) in data ………
Ai fini della corretta predisposizione del ricorso per accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento, nonché per l’attestazione di veridicità e fattibilità della proposta, Vi chiedo di comunicare entro quindici giorni l’esistenza di un diritto di credito nei confronti del ricorrente ed a precisarne l’ammontare ed eventuali cause di prelazione, allegando i relativi conteggi nonché documenti giustificativi.
Vi invito altresì, sempre nello stesso termine di quindici giorni, a comunicar-mi gli eventuali accertamenti pendenti.
Confido in un sollecito riscontro e resto a disposizione.
Distinti saluti.
Il Gestore della Crisi ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’attività dell’OCC
I.L’attività dell’OCC1 L’autorizzazione al gestore della crisi ex art. 15, c. 10, l. n. 3/2012, all’accesso alle banche dati per compiere le necessarie indagini in ordine alla situazione patrimoniale attuale e pregressa del ricorrente può essere concessa all’OCC in via generale e preventiva per ogni situazione da cui possa avere origine una procedura di composizione del sovraindebitamento [T. Vicenza 9.11.2017].
2 Pur se non oggetto di una specifica disciplina, alla relazione di attestazione del professionista OCC devono applicarsi le regole della revisione contabile seguite nel settore professionale di riferimento, che possono ritenersi riprodotte nei principi elaborati dal CNDCEC con riferimento alla più generale attestazione dei piani di risanamento e revisione di dati contabili prospettici [T. Ravenna 1.12.2016].