[1] Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. (1)
[2] Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi. (2)
[3] In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
[4] Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. (3)
[5] Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.
(1) Comma così modificato dall’art. 12, comma 5, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
(2) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 5, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
(3) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 5, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’approvazione del concordato - II. Gli effetti del concordato.
I. L’approvazione del concordato
I.L’approvazione del concordato1 L’art. 79 CCII detta la disciplina relativa al voto sulla proposta ed ai suoi effetti. Ai sensi del comma 3, nel concordato minore vale ancora il meccanismo del silenzio assenso, sicché oltre ai voti favorevoli sono considerati tali anche quelli non espressi.
2 L’approvazione del concordato minore richiede la maggioranza assoluta dei crediti, calcolata sulla base dell’elenco dei creditori e dei relativi crediti e non più il raggiungimento del 60%, come era invece previsto dall’art. 11, l. n. 3/2012. Si tratta di disposizione che equipara il quorum necessario all’approvazione del concordato minore al quorum previsto per l’approvazione della proposta di concordato preventivo. Come si legge nella relazione illustrativa “è apparso infatti irragionevole richiedere una maggioranza più elevata proprio in una procedura che di regola è destinata alla risoluzione di crisi di minori dimensioni”.
3 Il decreto correttivo è intervenuto sull’art. 79 CCII attraverso la riformulazione del comma 1 che ora prevede che, quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.
4 I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l’integrale pagamento, in quanto sostanzialmente privi di interesse rispetto alla proposta, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione. Stesso trattamento ai fini del calcolo della maggioranza e del diritto di voto è riservato a coloro che sono legati da vincoli legali di coppia, di parentela o affinità con il debitore, nonché i cessionari o aggiudicatari di crediti degli stessi da meno di un anno prima del deposito della domanda e ciò allo scopo evidente di garantire la trasparenza del processo formativo della volontà dei creditori.
5 Il decreto correttivo ha riformulato l’art. 79, c. 2, CCII il comma 2 completando la disciplina delle ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi Di conseguenza non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla l. 20.5.2016, n. 76, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. L’esclusione, riguarda i soli casi in cui i terzi si siano resi cessionari dei crediti dai soggetti specificamente elencati nel medesimo comma, mentre nessuna esclusione dal voto è prevista per l’ipotesi in cui la cessione sia stata conclusa con altri creditori.
6 La norma è espressione di un principio generale di neutralizzazione del voto del creditore il cui interesse sia in conflitto con quello della massa, applicabile a qualsiasi votazione concorsuale. Le ipotesi di conflitto espressamente previste dall’art. 79, c. 2, sono oggetto di una presunzione assoluta di esistenza di un conflitto di interesse. Al di fuori di questi casi l’OCC potrà valutare, caso per caso, se includere o meno nel computo della maggioranza un creditore ritenuto in conflitto di interessi. Cfr. [F228].
7 I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’art. 74, c. 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
II. Gli effetti del concordato
II.Gli effetti del concordato1 Il concordato minore produce i propri effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, che quindi restano obbligati nei limiti della proposta, mentre l’obbligazione rimane immutata per i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, salvo che la proposta non preveda diversamente.
2 Il decreto correttivo è intervenuto sul comma 4 allineando la disciplina del concordato minore a quella del concordato preventivo, consentendo di derogare, in virtù di patto espresso, al principio dell’estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili. Risulta quindi legittima la proposta con la quale la società proponga il concordato senza estensione degli effetti ai soci (anche con eventuale apporto di risorse dei soci medesimi o di terzi), così da esdebitare la sola società lasciando impregiudicate le residue ragioni di credito dei creditori sociali verso i soci nonché, naturalmente dei creditori particolari di questi ultimi.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE DI………
Sezione concorsuale
Concordato minore ……… - RG.
Ill.mo signor Giudice Designato, il sottoscritto dott./avv. [………], nella sua qualità di gestore della crisi nell’ambito della procedura in epigrafe
premesso
- che con decreto in data [………] la S.V. ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore presentata da [………] ed ha disposto le comunicazioni di cui all’art. 78 CCII;
che ai fini di tale incombente, ed in vista delle operazioni di voto, lo scrivente reputa necessario depositare la relazione in ordine all’elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte in ordine alla sussistenza, all’ammontare ed, alla collocazione dei crediti, nonché alle eventuali condizioni ostative previste dall’art. 79, c. 2, CCII.
Tanto premesso
riporta
l’elenco dei creditori ammessi al voto, con indicazione specifica delle relative ragioni e della loro collocazione.
1. [………], ammesso per euro [………], categoria chirografari;
2. [………], ammesso per il minor importo di euro [………], categoria chirografari
3. [………], ammesso per euro [………], quale residuo del credito privilegiato di euro [………] del quale non è previsto l’integrale soddisfacimento
4. [………], non ammesso perché il credito non risulta/è contestato
5 [………], non ammesso perché in conflitto di interessi
6 [………], ammesso per euro [………], categoria chirografari.
Il quorum deliberativo ammonta pertanto ad euro [………].
Con osservanza.
(Il gestore della crisi) ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’approvazione del concordato - II. Gli effetti del concordato.
I. L’approvazione del concordato
I.L’approvazione del concordato1 L’art. 11, l. n. 3/2012, che regola il voto nella procedura di sovraindebitamento con accordo, non prevede una semplice scadenza temporale, che, in ipotesi, possa essere considerata meramente ordinatoria, ma prevede un meccanismo legale di formazione del consenso attraverso il silenzio-assenso, tale per cui, scaduto il termine di legge, deve reputarsi formato il voto positivo, non più smentibile da una contraria manifestazione di volontà [T. Vicenza 30.9.2021].
2 Qualora, nell’ambito di una procedura di accordo di composizione della crisi, sia intervenuta la votazione dei creditori con esito negativo, non può essere concesso al debitore un termine per formulare una proposta migliorativa [T. Mantova 25.5.2020].
3 La pronuncia di improcedibilità in esito al voto negativo dei creditori nell’ambito dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è impugnabile ex art. 12, c. 2, quarto periodo, l. n. 3/2012 [T. La Spezia 9.4.2019].
II. Gli effetti del concordato
II.Gli effetti del concordato1 L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che abbia ottenuto l’adesione dei crediti nella percentuale prevista dalla legge spiega efficacia obbligatoria e vincolante verso tutti i creditori concorsuali anteriori [T. Rimini 23.5.2018].
2 Qualora l’accordo non venga omologato, gli effetti della sospensione cessano ex nunc dalla data del provvedimento [T. La Spezia 28.2.2019].