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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    80. Omologazione del concordato minore

    Mostra tutte le note

    [1] Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. (3)

    [2] Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

    [3] Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. (1)

    [4] Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. (2)

    [5] Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

    [6] In caso di frode, l’istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

    [7] Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 50.

    (1) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 6, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    (2) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 6, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    (3) Comma così modificato dall’art. 18, comma 2, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il giudizio di omologa - II. Le contestazioni - III. Il procedimento - IV. Il rigetto dell’omologa.

    I. Il giudizio di omologa

    I.Il giudizio di omologa

    1 L’art. 80 disciplina la fase dell’omologazione, disponendo che il tribunale, previa verifica dell’ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano e del raggiungimento della maggioranza, omologhi con sentenza il concordato se non vi sono contestazioni, ordinando per il provvedimento una idonea forma di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. A differenza di quanto previsto per il concordato preventivo, l’art. 80 CCII non pone distinzioni nel contenuto del giudizio di omologazione a seconda che si tratti di concordato in continuità ovvero di concordato liquidatorio.

    2 Il comma 1 disciplina l’ipotesi di omologa in assenza di contestazioni, chiarendo che il giudice deve verificare l’ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano ed il raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79. Il controllo sull’approvazione della proposta presuppone che il giudice sia reso edotto dall’OCC delle adesioni pervenute. In assenza di una specifica norma a riguardo, deve applicarsi al concordato minore l’art. 110 CCII dettato per il concordato preventivo, con la conseguenza che l’OCC, decorso il termine per le manifestazioni di voto, deve informare il giudice, con una relazione, in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti e l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto. Cfr. [F229].

    3 Nel concordato minore il tribunale, in fase di omologa, può svolgere, anche in assenza di contestazioni, un controllo di legittimità della proposta e di fattibilità del piano, senza che il precedente positivo vaglio svolto in sede di apertura della procedura possa precludere un nuovo esame della domanda, anche in assenza di ulteriori elementi probatori a riguardo.

    4 Al pari di quanto previsto nel concordato preventivo nessuna attività è richiesta al debitore, con la conseguenza che una volta ricevuta la relazione dell’OCC il giudice procede d’ufficio.

    5 Con il decreto di attuazione della direttiva c.d. Insolvency è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica. Tale modifica normativa è coerente con quanto previsto nel modificato art. 47 sull’apertura del concordato preventivo ed agli artt. 57 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e 70 in materia di piano attestato del consumatore. Controllo di fattibilità, che costituisce un elemento comune a tutte le ipotesi di omologa degli strumenti di soluzione della crisi e/o dell’insolvenza, il cui ambito è delineato con esclusivo riferimento al concordato preventivo, sia in fase di ammissione dall’art. 47 che in fase di omologa dall’art. 112 CCII. In entrambe le norme la fattibilità, sia pur diversamente declinata per le ipotesi di concordato liquidatorio e concordato con continuità aziendale, è essenzialmente riconducibile alla “non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Norme che devono ritenersi espressive di una regola generale estensibile, di massima, a tutte le procedure che comportino una valutazione di fattibilità del piano. Non manifesta inattitudine del piano che naturalmente dovrà permanere nel corso di tutta la procedura, sino all’omologa. Interpretazione sistematica che consente, così, di precisare la natura del giudizio complessivo del suddetto esame da parte del giudice.

    II. Le contestazioni

    II.Le contestazioni

    1 Le contestazioni dei creditori non ampliano l’oggetto del giudizio del tribunale che rimane circoscritto all’omologa del concordato. Le contestazioni devono quindi intendersi come delle eccezioni all’omologa che possono apportare ulteriori elementi probatori ai fini della valutazione dell’ammissibilità della domanda, della fattibilità del piano o anche dell’effettivo raggiungimento della percentuale stabilita all’art. 79 CCII, dato che in questa sede possono essere sollevate contestazioni circa la regolarità del voto ovvero denunciati atti in frode dei creditori.

    2 Invero, nonostante l’art. 80 menzioni espressamente soltanto le contestazioni relative alla convenienza della proposta, non paiono esservi dubbi sul fatto che esse possano avere ad oggetto tutti i profili di legittimità e/o merito che sono scrutinati dal tribunale in sede di omologa.

    3 Interpretazione che trova un sicuro conforto nel comma 4 dell’art. 80 dove si afferma che il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Dal che se ne deduce, a contrario, che egli è invece legittimato, al pari di tutti gli altri creditori e di qualunque interessato, a depositare contestazioni relative a profili differenti dalla convenienza della proposta.

    4 In tema di legittimazione all’opposizione nel giudizio di omologazione del concordato minore, deve correttamente definirsi la locuzione “qualunque interessato”, se essa cioè sia necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, ovvero sia suscettibile di comprendere, come nel concordato preventivo, anche i creditori non dissenzienti. Ovverosia coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte alla votazione perché non ammessi al voto o perché astenuti. Con riferimento ai creditori non ammessi al voto non paiono esservi dubbi sul fatto che essi rientrino nel novero dei soggetti interessati, la cui legittimazione dovrà essere previamente ed incidentalmente vagliata in sede di omologa. Tali creditori hanno infatti un interesse diretto e attuale nel giudizio per contrastare l’omologazione, proprio in riferimento alla loro esclusione dal novero dei votanti e quindi dei creditori destinatari della proposta. Legittimazione che non può essere riconosciuta, al contrario, ai creditori che non hanno fatto pervenire nei termini all’OCC la comunicazione della manifestazione di voto. Invero in forza dell’art. 79, c. 3 i creditori astenuti sono da considerarsi al pari di coloro che hanno approvato il concordato e, come tali, per essi la legittimazione all’opposizione è da escludersi, non potendosi attribuire il potere di opporsi all’omologazione a coloro che il concordato hanno nella sostanza, con il loro silenzio significativo, contribuito ad approvare.

    5 Ai sensi del comma 4 il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Responsabilità che dovrà risultare, in primo luogo dalla relazione dell’OCC, ma che potrebbe naturalmente essere accertata anche successivamente in base a nuovi e diversi elementi probatori. Carenza di legittimazione che potrà essere eccepita dal debitore in sede di omologa. Non paiono esservi ostacoli ad un rilievo d’ufficio, da parte del giudice, della carenza di legittimazione del creditore opponente. Cfr. [F230].

    6 Sia l’art. 78, c. 2, lett. c) che l’art. 80, c. 1 e 3 parlano soltanto di contestazioni. La norma del comma 4 dell’art. 80 menziona, al contrario, le opposizioni in sede di omologa, il che evidenzia, quindi, che i creditori dissenzienti (e qualunque interessato) possono depositare sia delle contestazioni nel termine di cui al comma 3 dell’art. 78 che delle opposizioni in sede di omologa. Il che è reso evidente anche dalla considerazione che i creditori dissenzienti (e qualunque interessato) potrebbero sollevare contestazioni anche in relazione alle modalità di voto ed alla formazione delle maggioranze, circostanze che possono essere oggetto di accertamento e verifica soltanto in sede di omologa. Orbene non paiono esservi dubbi sul fatto che sia le contestazioni che l’opposizione rappresentino delle eccezioni alla domanda di omologa, non potendo rinvenirsi alcuna distinzione sostanziale tra le due espressioni. Se quindi si vuol cercare una qualche distinzione tra i due termini utilizzati dal legislatore può forse ipotizzarsi che le contestazioni attengono alla fase precedente al giudizio di omologa nel corso del quale i creditori e qualunque interessato possono comunque depositare delle opposizioni, anche di medesimo contenuto e valenza. Il che pone un ulteriore problema, quello del termine finale per il deposito di tali opposizioni, astrattamente individuabile con l’apertura del giudizio, ma concretamente di difficile collocazione in assenza di una domanda di omologa e di una conseguente fissazione di udienza.

    7 L’opposizione all’omologa apre una fase sostanzialmente contenziosa; sussiste pertanto per l’opponente l’obbligo di difesa tecnica.

    III. Il procedimento

    III.Il procedimento

    1 La disposizione dedica un fugace accenno al procedimento in caso di contestazioni e/o opposizioni con specifico riferimento a quelle attinenti alla convenienza della proposta, disponendo che in questo caso “il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”. Cfr. [F231].

    2 È di tutta evidenza che il rispetto del diritto di difesa e quindi del contraddittorio tra le parti dovrà essere assicurato in tutte le ipotesi nelle quali vengano sollevate eccezioni all’omologa. Per cui il giudice sarà sempre tenuto a sentire le parti ogni qual volta siano depositate delle contestazioni/opposizioni.

    3 Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, c. 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Cfr. [F232].

    4 Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

    5 La sentenza di omologazione, in forza del rinvio generale stabilito dall’art. 65, CCII alle norme del cd procedimento unitario, sarà reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII.

    6 In caso di accoglimento del reclamo deve ritenersi applicabile la norma di cui all’art. 53, c. 5-bis, CCII, in base alla quale la corte d’appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno.

    IV. Il rigetto dell’omologa

    IV.Il rigetto dell’omologa

    1 Se il tribunale rigetta la domanda di omologazione cfr. [F233], dichiara l’inefficacia delle misure protettive accordate e, se vi è istanza del debitore o, in caso di frode, del pubblico ministero o di un creditore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata con decreto reclamabile.

    2 In caso di frode, l’istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore cfr. [F234] o dal pubblico ministero.

    3 In forza del comma 7 dell’art. 80 CCII il decreto di rigetto è reclamabile ex art. 50 CCII alla Corte d’Appello, nel rispetto del regime di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c. cfr. [F235], sempre che non sia stata contestualmente pronunciata la sentenza che apre la liquidazione controllata; in quest’ultimo caso va impugnata la sentenza ed in tale contesto occorre censurare i vizi propri del decreto.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F229
    COMUNICAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONCORDATO

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Concordato minore ……… - RG.

    Ill.mo signor Giudice Designato, il sottoscritto dott./avv. [………], nella sua qualità di gestore della crisi nell’ambito della procedura in epigrafe

    PREMESSO

    - che con decreto in data [………] la S.V. ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore presentata da [………] ed ha disposto le comunicazioni di cui all’art. 78 CCII;

    che con apposita relazione depositata il [………], lo scrivente ha informato la S.V. in ordine all’elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte per la sua predisposizione, ed ha poi provveduto, nel termine assegnato, ad inviare le comunicazioni ai creditori;

    che, in assenza di una specifica disposizione sulla fase deliberativa nel concordato minore, ad avviso dell’esponente può applicarsi per analogia l’art. 110 CCII, che prevede che, all’esito del voto, il commissario ne dia informazione al Tribunale;

    che nel termine di cui all’art. 78, c. 2, lett. C), CCII, sono pervenute le seguenti dichiarazioni di voto:

    - Avv. [………], in qualità di procuratore della [………] - CONTRARIO

    - [………] CONTRARIO

    - Avv. [………], in qualità di procuratore della [………] - FAVOREVOLE

    - [………] - CONTRARIO

    - [………] - CONTRARIO

    che, come si evince dal sotto riportato prospetto dei creditori ammessi al voto, la proposta deve ritenersi approvata giacché, sommando alle dichiarazioni favorevoli le omesse espressioni di voto, essa ha raggiunto la maggioranza del [………];

    CREDITORE TOTALE

    Favorevole

    Favorevole

    Contrario

    Contrario

    Favorevole

    Favorevole

    Favorevole

    Favorevole

    Contrario

    Contrario

    Favorevole

    Contrario

    Favorevole

    TOTALE VOTI

    TOTALE VOTI FAVOREVOLI

    TOTALE PERCENTUALI VOTI 87,78%

    Tanto premesso

    INFORMA

    la S.V. che la proposta di concordato minore presentata da [………] è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.

    Con osservanza.

    (Il gestore della crisi) ………

    F230
    SENTENZA DI OMOLOGA (1)

    R.G………./ ………

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI

    Sezione concorsuale

    in composizione monocratica, nella persona del dott. [………], ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella procedura di concordato minore promossa da [………], C.F. [………], residente a [………], assistito da avv./dott. [………], con studio in [………, in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………]

    Ragioni di fatto e di diritto della decisione

    Con ricorso depositato in data [………], [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato minore.

    La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato:

    - che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempiute si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;

    - che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

    - che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;

    - che la proposta prevede l’apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori (il sig. si è infatti obbligato a versare la somma di euro ……… che consentirà di incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori nella percentuale del ………%), e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell’art. 74 CCII;

    - che, oltre alla documentazione prescritta dall’art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell’OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all’art. 76, c. 12, CCII.

    Conseguentemente con decreto del [………] è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell’art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l’assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

    Il gestore ha provveduto tempestivamente al predetto incombente ed ha relazionato il Tribunale in ordine all’elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell’art. 79 CCII.

    All’esito della fase deliberativa, la proposta concordataria è risultata approvata dalla maggioranza dei creditori, e più precisamente nella misura del [………]%, come da relazione depositata dal gestore in data [………].

    Dal momento che con il decreto di attuazione della direttiva c.d. Insolvency è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica, il Tribunale ritiene che nel concordato minore possa applicarsi per analogia la norma dettata dall’art. 47, c. 1, CCII, dove la fattibilità, sia pur diversamente declinata per le ipotesi di concordato liquidatorio (lett. a) e concordato con continuità aziendale (lett. b), è essenzialmente riconducibile alla “non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

    Nel caso di specie tale valutazione risulta positiva giacché, come emerge dalla documentazione allegata alla domanda, il piano sottostante alla proposta di concordato appare lineare ed agevolmente realizzabile.

    Inoltre, l’apporto di finanza esterna risulta adeguatamente garantito ed immediatamente disponibile.

    [eventuale] Restano infine da esaminare le contestazioni sollevate da [………], secondo la quale la proposta non risulta conveniente in quanto ………

    Al riguardo, occorre osservare che sia il debitore, che l’OCC, oltre a ribadire la convenienza della soluzione concordataria, hanno eccepito la legittimazione della predetta [………], la quale avrebbe colpevolmente concorso ad aggravare la condizione di sovraindebitamento di [………], sicché a norma dell’art. 80, c. 4, CCII, il Tribunale non può tenere conto delle contestazioni sollevate.

    Premesso che l’assenza di legittimazione del creditore ‘opponente’ può essere rilevata anche d’ufficio, il Tribunale ritiene di condividere le eccezioni di debitore ed OCC, posto che dalla documentazione agli atti emerge effettivamente che [………] ha concesso un finanziamento violando apertamente le regole in materia di merito creditizio e, conseguentemente, ha contribuito ad aggravare la condizione di sovraindebitamento del ricorrente.

    [eventuale] La creditrice [………] ha tuttavia sollevato opposizione all’omologa, contestando i criteri di formazione dell’elenco dei creditori ammessi al voto adottati dal gestore, in base ai quali la medesima opponente è stata esclusa per avere contribuito ad aggravare la condizione di sovraindebitamento.

    Instaurato il contraddittorio su tale specifica questione mediante scambio di memorie, il Tribunale ritiene di confermare l’esclusione della opponente dai creditori ammessi al voto, e dunque la regolarità della fase deliberativa.

    Come osservato dal gestore, e come risulta dalla documentazione agli atti, il finanziamento erogato da [………] è stato concesso in violazione delle regole in materia di merito creditizio.

    Nulla osta, in definitiva all’omologazione della proposta di concordato.

    P.Q.M.

    omologa la proposta di concordato minore presentata da [………], C.F………., residente a [………], Via [………], e dichiara chiusa la procedura.

    (Il Giudice Designato) ………

    Luogo, data………

    F231
    SENTENZA DI OMOLOGA (2)

    R.G………./ ………

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI

    Sezione concorsuale

    in composizione monocratica, nella persona del dott. [………], ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella procedura di concordato minore promossa da [………], C.F. [………], residente a [………], assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………]

    Ragioni di fatto e di diritto della decisione

    Con ricorso depositato in data [………], [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato minore.

    La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato:

    - che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempiute si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;

    - che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

    - che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;

    - che la proposta prevede l’apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori (il sig. si è infatti obbligato a versare la somma di euro ……… che consentirà di incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori nella percentuale del ………%), e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell’art. 74 CCII;

    - che, oltre alla documentazione prescritta dall’art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell’OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all’art. 76, c. 2, CCII.

    Conseguentemente con decreto del [………] è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell’art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l’assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

    Il gestore ha provveduto tempestivamente al predetto incombente ed ha relazionato il Tribunale in ordine all’elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell’art. 79 CCII.

    All’esito della fase deliberativa, la proposta concordataria è risultata approvata dalla maggioranza dei creditori, e più precisamente nella misura del [………]%, come da relazione depositata dal gestore in data [………].

    Dal momento che con il decreto di attuazione della direttiva c.d. Insolvency è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica, il Tribunale ritiene che nel concordato minore possa applicarsi per analogia la norma dettata dall’art. 47, c. 1, CCII, dove la fattibilità, sia pur diversamente declinata per le ipotesi di concordato liquidatorio (lett. a) e concordato con continuità aziendale (lett. b), è essenzialmente riconducibile alla “non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

    Nel caso di specie tale valutazione risulta positiva giacché, come emerge dalla documentazione allegata alla domanda, il piano sottostante alla proposta di concordato appare lineare ed agevolmente realizzabile.

    Inoltre, l’apporto di finanza esterna risulta adeguatamente garantito ed immediatamente disponibile.

    La creditrice [………] ha tuttavia contestato la convenienza della proposta, rilevando che essa non prevede un soddisfacimento diverso, e maggiore, rispetto a quello che è ragionevole attendersi dalla liquidazione dei beni del debitore e dai flussi finanziari derivanti dalle prestazioni di lavoro professionale.

    Inoltre, il soddisfacimento dei creditori risulterebbe penalizzato anche dai costi di procedura, ed in particolare dal compenso dell’OCC e del commissario giudiziale.

    Ad avviso del Tribunale, tali osservazioni non colgono nel segno, e comunque non precludono l’omologazione del piano.

    Instaurato il contraddittorio, nella propria memoria il gestore della crisi ha infatti preso in considerazione le contestazioni sollevate da [………] ed ha evidenziato che, contrariamente a quanto ivi sostenuto, in caso di liquidazione del patrimonio del ricorrente i creditori non riceverebbero un trattamento deteriore rispetto a quello conseguibile attraverso il concordato minore, tenuto conto altresì dell’apporto di finanza esterna che sarebbe immediatamente disponibile, con indubbio vantaggio anche sotto il profilo della tempestività dei pagamenti.

    Tale conclusione risulta sorretta da un ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato in questa sede.

    A norma dell’art. 80, c. 3, CCII, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

    P.Q.M.

    omologa la proposta di concordato minore presentata da [………], C.F………., residente a [………], Via [………], e dichiara chiusa la procedura.

    (Il Giudice Designato) ………

    Luogo, data………

    F232
    SENTENZA DI OMOLOGA (3)

    R.G………./ ………

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    in composizione monocratica, nella persona del dott. [………], ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella procedura di concordato minore promossa da [………], C.F. [………], residente a [………], assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………]

    Ragioni di fatto e di diritto della decisione

    Con ricorso depositato in data [………], [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato minore.

    La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato:

    - che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempiute si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;

    - che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

    - che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;

    - che la proposta prevede l’apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori (il sig. si è infatti obbligato a versare la somma di euro ……… che consentirà di incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori nella percentuale del ………%), e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell’art. 74 CCII;

    - che, oltre alla documentazione prescritta dall’art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell’OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all’art. 76, c. 2, CCII.

    Conseguentemente con decreto del [………] è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell’art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l’assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

    Il gestore ha provveduto tempestivamente al predetto incombente ed ha relazionato il Tribunale in ordine all’elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell’art. 79 CCII.

    All’esito della fase deliberativa, la proposta concordataria non è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.

    Come emerge dalla relazione del gestore, è risultato in proposito decisivo il voto contrario espresso dall’amministrazione finanziaria, titolare di un credito pari ad euro [………].

    Avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 80, c. 3, CCII, il tribunale ha invitato il gestore a riferire in ordine all’alternativa liquidatoria, e più precisamente ad offrire un raffronto tra le prospettive di quest’ultima e le previsioni di soddisfacimento legate alla proposta concordataria.

    Il gestore ha ribadito che, in caso di liquidazione del patrimonio del ricorrente, i creditori (compresa l’amministrazione dissenziente) riceverebbero un trattamento deteriore rispetto a quello conseguibile attraverso il concordato minore, tenuto conto altresì dell’apporto di finanza esterna che sarebbe immediatamente disponibile, con indubbio vantaggio anche sotto il profilo della tempestività dei pagamenti.

    Tale conclusione risulta sorretta da un ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato in questa sede.

    A norma dell’art. 80, c. 3, CCII, il giudice omologa il piano anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, c. 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria

    P.Q.M.

    omologa la proposta di concordato minore presentata da [………], C.F………., residente a [………], Via [………], e dichiara chiusa la procedura.

    (Il Giudice Designato) ………

    Luogo, data………

    F233
    DECRETO DI RIGETTO DI OMOLOGA

    TRIBUNALE DI

    Sezione concorsuale

    Concordato minore RG.

    Il Giudice designato ha emesso il seguente

    DECRETO

    Con ricorso depositato in data [………], [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato minore.

    La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato:

    - che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempiute si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;

    - che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

    - che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;

    - che la proposta prevede l’apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori (il sig. si è infatti obbligato a versare la somma di euro ……… che consentirà di incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori nella percentuale del ………%), e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell’art. 74 CCII;

    - che, oltre alla documentazione prescritta dall’art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell’OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all’art. 76, c. 2, CCII.

    Conseguentemente con decreto del [………] è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell’art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l’assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

    Il gestore ha provveduto tempestivamente al predetto incombente ed ha relazionato il Tribunale in ordine all’elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell’art. 79 CCII.

    All’esito della fase deliberativa, la proposta concordataria è risultata approvata dalla maggioranza dei creditori, e più precisamente nella misura del [………]%, come da relazione depositata dal gestore in data [………].

    Successivamente all’approvazione, la creditrice [………] si è opposta all’omologazione contestando la convenienza del piano, giacché che esso non prevede un soddisfacimento diverso, e maggiore, rispetto a quello che è ragionevole attendersi dalla liquidazione dei beni del debitore e dai flussi finanziari derivanti dalle prestazioni di lavoro subordinato.

    Inoltre, il soddisfacimento dei creditori risulterebbe penalizzato anche dai costi di procedura, ed in particolare dal compenso dell’OCC.

    La creditrice [………] ha conseguentemente chiesto il diniego dell’omologazione.

    Oppure

    Successivamente all’approvazione, la creditrice [………] si è opposta all’omologazione, segnalando il compimento di atti in frode da parte del debitore ricorrente, consistenti in ………

    Instaurato il contraddittorio, l’OCC ha riferito che effettivamente, alla stregua di quanto esposto in seno alle osservazioni presentate da [………], il piano non risulta conveniente per i seguenti motivi ………

    Oppure

    Instaurato il contraddittorio, l’OCC ha riferito che effettivamente, come segnalato in seno alle osservazioni presentate da [………], il ricorrente risulta avere compiuto i seguenti atti in frode, non emersi nell’ambito dell’attività di ricostruzione finalizzata al deposito della domanda.

    L’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti deve pertanto essere negato e, per l’effetto, va altresì revocata la sospensione della procedura esecutiva R.G.E………./………, promossa da [………], pendente davanti a questo Tribunale.

    P.Q.M.

    visto l’art. 80, quinto comma, CCII

    rigetta la domanda di omologazione del concordato minore presentata da [………];

    - revoca il provvedimento in data [………], con il quale era stata disposta la sospensione della procedura esecutiva R.G.E………./………, promossa da [………], pendente davanti a questo Tribunale

    Si comunichi.

    (Il Giudice Designato) ………

    F234
    ISTANZA DI CONVERSIONE

    TRIBUNALE DI ………

    SEZIONE CONCORSUALE - GIUDICE DOTT. [………]/

    La [………], con sede in [………], Via [………], in persona del legale rappresentante pro-tempore signor [………], rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al presente atto, dall’avv. [………], presso il cui studio in [………] elegge domicilio

    Premesso che

    - con ricorso (doc. 1) depositato in data [………] il signor [………], nato a [………], residente a [………], C.F. [………], con l’assistenza dell’OCC presso [………] in persona del dott./avv. [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato minore;

    - con decreto (doc. 2) del [………] è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell’art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l’assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

    - il Gestore ha tempestivamente provveduto al predetto incombente (doc. 3);

    - la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori;

    - successivamente all’approvazione, la società esponente si è opposta all’omologazione segnalando che il debitore aveva commesso atti in frode ai creditori, consistenti in particolare nel ………;

    - instaurato il contraddittorio il Tribunale, con decreto del [………] (doc. 4), ha rigettato la domanda di omologazione;

    - la società esponente, creditrice dell’importo di euro [………] come risulta da [………], reputa necessaria e conveniente, in ragione della situazione debitoria del signor [………] e delle procedure esecutive individuali già promosse, la regolazione in sede concorsuale delle passività del sovraindebitato;

    - l’ammontare dei debiti a carico del signor [………] è superiore ad euro 50.000,00 e, come previsto nel piano di concordato, sussistono poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori;

    - ricorrono pertanto le condizioni di cui all’art. 268 CCII.

    Tanto premesso, visto l’art. 80, c. 5, CCII,

    CHIEDE

    all’Ill.mo Tribunale adito di disporre la conversione del concordato minore presentato da [………] nella procedura di liquidazione controllata.

    Si produce:

    1. Ricorso.

    2. Decreto del [………].

    3. Comunicazione del gestore.

    4. Decreto di rigetto.

    Luogo e data ………

    Firma ………

    F235
    RECLAMO EX ART. 50 CCII

    CORTE D’APPELLO DI

    RECLAMO EX ART. 50 CCII

    Per

    [………] (C.F……….), nato a [………] il [………], residente a [………], Via [………], rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato [………] (C.F………. - PEC ………), presso il cui studio in [………], Via [………], è elettivamente domiciliata

    - ricorrente -

    per l’impugnazione

    del decreto del Tribunale di [………], in persona del dott. [………], emesso il [………], comunicato il [………] (doc. 2), con il quale è stata rigettata la domanda di omologazione del concordato minore presentato dal ricorrente con l’ausilio dell’OCC presso [………]

    Premesso che

    - con ricorso (doc. 3) depositato in data [………] il ricorrente ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato minore;

    - con decreto (doc. 4) del [………] il Tribunale di [………] ha dichiarato aperta la procedura ed ha disposto, a norma dell’art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l’assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

    - il Gestore ha tempestivamente provveduto al predetto incombente;

    - la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori;

    - successivamente all’approvazione, la società [………] si è opposta all’omologazione segnalando che l’esponente aveva commesso atti in frode ai creditori, consistenti in particolare nel ……… (doc. 5);

    - instaurato il contraddittorio il Tribunale, con il provvedimento qui impugnato, ha rigettato la domanda di omologazione;

    - a norma dell’art. 80, c. 7, CCII, il decreto di rigetto della domanda di omologazione è reclamabile ai sensi dell’art. 50 CCII

    ***

    Con il presente atto il signor ………, intende proporre reclamo avverso il predetto decreto per i seguenti

    motivi

    1) ………

    2) ………

    Ciò premesso, il signor………, a mezzo del sottoscritto difensore,

    chiede

    che la Corte d’Appello adita, per le causali di cui in premessa, previa ogni opportuna statuizione, in integrale riforma del provvedimento impugnato, voglia omologare la domanda di concordato minore presentata dal ricorrente.

    Si allegano:

    1. Procura

    2. Decreto del [………] comunicato il ………

    3. Ricorso per concordato minore.

    4. Decreto di apertura.

    5. Contestazioni [………].

    Con osservanza

    Luogo, data

    (avv……….)

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il giudizio di omologa - II. Il procedimento.

    I. Il giudizio di omologa

    I.Il giudizio di omologa

    1 In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012, il rispetto del presupposto di legge perché sia consentito il soddisfacimento solo parziale dei crediti dotati di cause di prelazione e, in particolare, dei crediti ipotecari (art. 7, c. 1, già citato) costituisce un preciso requisito di ammissibilità della domanda, la cui mancanza è sicuramente rilevabile d’ufficio, come si desume dal successivo art. 10, c. 1, che impone al giudice di procedere con la fissazione d’udienza solo «se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9», dovendosi in caso contrario bloccare la domanda in limine, prima ancora di qualsiasi coinvolgimento dei creditori. Né si può sostenere che la decisione del giudice designato sull’omologazione sia condizionata dalla precedente scelta di fissare l’udienza e di non bloccare subito la domanda o dall’attestazione favorevole dell’OCC, perché la legge non prevede preclusioni di questo tipo e, all’esito del coinvolgimento dei creditori, la cognizione sulla legittimità della domanda non può che essere ampia e integrale (Nel caso di specie la Corte ha confermato la decisione del giudice delegato che ha negato l’omologa sull’opposizione di due creditori, ravvisando un ostacolo insormontabile nella donazione alle figlie della nuda proprietà di un immobile ad uso abitativo già gravato dalla garanzia. Il risultato della procedura di sovraindebitamento, in tal caso, esporrebbe il creditore alla perdita di una quota del credito e del potere di soddisfarsi, per la parte eccedente quanto oggetto della proposta di composizione, sul bene del terzo acquirente) [C. 14.2.2023, n. 4613].

    2 In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale, va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall’organismo di composizione della crisi. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio il decreto che aveva respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, assumendo che non era ammessa la falcidia parziale dei crediti muniti di privilegio generale) [C. 18.2.2021, n. 4270].

    3 Non può essere omologato il piano di composizione della crisi da sovraindebitamento che non indichi le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità prevista dall’art. 9, c. 2, l. n. 3/2012 [T. Firenze 27.8.2012].

    4 Nel caso di proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, qualora non sia stata avanzata alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali, nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell’art. 12, c. 2, l. n. 3/2012. Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione del professionista OCC, nonché la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo [T. Rimini 11.10.2020].

    5 In caso di debitore nullatenente con limitate entrate lavorative, la presenza di un fideiussore che garantisca l’adempimento del piano, attestata dall’organismo di composizione della crisi, può determinare l’accoglimento della proposta e la consequenziale omologazione dell’accordo di composizione [T. Napoli 30.3.2017].

    II. Il procedimento

    II.Il procedimento

    1 Pur in assenza di un’espressa previsione a riguardo nell’art. 80 CCII, il principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost. ed il principio di cui all’art. 12 delle preleggi, inducono a ritenere che il giudice, in analogia a quanto previsto per il concordato preventivo, debba assegnare al ricorrente termine per il deposito di memoria difensiva e fissare l’udienza di discussione dell’omologazione del concordato minore, in tutte le ipotesi in cui vi siano contestazioni dei creditori od osservazioni del gestore della crisi riguardo il mancato raggiungimento della maggioranza ex art. 79 CCII [T. La Spezia 12.12.2022].

    2 Il cram down di cui all’art. 12, c. 3-quater, l. n. 3/2012 è applicabile anche nel caso in cui vi sia il voto contrario degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie e consente al tribunale di convertire il voto contrario dei soggetti indicati dalla citata norma quando ciò risponda al soddisfacimento degli interessi pubblici, garantendone il miglior soddisfacimento [T. Reggio Emilia 20.12.2022; per medesime considerazioni T. Milano. 23.11.2021].

    Fine capitolo
    Precedente 79. Maggioranza per l’approvazione del concordato minore
    Successivo 81. Esecuzione del concordato minore (1)