Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Visualizza PDF
      • Vai a pagina

    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    81. Esecuzione del concordato minore (1)

    Mostra tutte le note

    [1] Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.

    [2] Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera b).

    [3] I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 78, comma 2, lettera a).

    [4] Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

    [5] Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l’OCC, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.

    [6] Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 12, comma 7, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’esecuzione del concordato - II. L’inefficacia degli atti - III. La liquidazione del compenso - IV. La revoca .

    I. L’esecuzione del concordato

    I.L’esecuzione del concordato

    1 La sentenza di omologa del concordato chiude la procedura ed apre la fase di esecuzione del piano e della proposta.

    2 L’art. 81 disciplina l’esecuzione del concordato che, non diversamente da quanto previsto per il piano del consumatore, avviene ad opera del debitore, sotto il controllo dell’OCC. Anche in questo caso, spetta all’OCC sottoporre al giudice, per un suo intervento, le difficoltà insorte durante l’esecuzione.

    3 La norma sembra demandare esclusivamente al debitore l’attività esecutiva, dato che l’OCC “vigila” sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice, mentre il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. E ciò sia nel concordato minore in continuità aziendale che nel concordato minore liquidatorio.

    4 Interpretazione basata sul mero dato letterale della norma che si presta a notevoli interrogativi circa la possibilità che il debitore, sia pur vigilato dall’OCC, possa compiere attività che richiedono un alto grado di specializzazione professionale come quelle demandate al liquidatore nel concordato preventivo liquidatorio. La possibilità di ritagliare all’OCC un ruolo attivo, non soltanto di mero controllore dell’altrui agire, si rinviene nella considerazione sistematica che l’art. 65, c. 1, CCII, sulle disposizioni comuni alle procedure da sovraindebitamento dispone espressamente che i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall’OCC. Con il che potrebbe ritenersi che l’OCC, quanto meno nelle procedure di concordato minore di natura liquidatoria, possa svolgere in concreto il ruolo di liquidatore e quindi procedere direttamente all’esecuzione del concordato.

    5 Il comma 1, allo scopo di garantire trasparenza all’attività liquidatoria e dunque che da essa consegua il miglior risultato possibile, prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l’organismo ed assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

    6 Il richiamo alle procedure competitive rischia di ingenerare incertezze interpretative. E ciò in quanto nel concordato minore, a differenza che nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il rinvio alle disposizioni del concordato preventivo, in quanto compatibili, avrebbe ugualmente condotto all’adozione di procedure competitive per le vendite. Il rinvio alle disposizioni del concordato preventivo e per esse alla disciplina della liquidazione giudiziale consentirebbe l’adozione di un modello strutturato ed uniforme cui attenersi per le vendite, mentre il generico riferimento alle procedure competitive contenuta nell’art. 81, c. 1, CCII rischia di determinare l’insorgere di prassi assai difformi tra loro, non sempre riconducibili al modello di efficienza e trasparenza cui tende la norma.

    7 L’adozione di procedure di liquidazione uniformi e predeterminate appare particolarmente necessaria in una procedura che, come detto, almeno formalmente, affida l’attività esecutiva ad un soggetto non professionalmente attrezzato. Dal che ne deriva l’opportunità di un’interpretazione tale da far ritenere che il richiamo alle procedure competitive non escluda la necessaria adozione delle modalità di vendita previste per il concordato preventivo, stante l’identità funzionale delle vendite effettuate in esecuzione delle due procedure e la considerazione che tutte le vendite concordatarie presentano natura coattiva.

    8 Con riferimento al ruolo del giudice il secondo comma prevede che egli, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell’art. 78, c. 2, lett. b). Cfr. [F236]. La norma di cui al comma 2 dell’art. 81 CCII, con la previsione dell’ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli ad opera del giudice, rende evidente che le cessioni si realizzino con atti negoziali e non con un decreto di trasferimento, ferma restando la natura coattiva di tali vendite con conseguente applicabilità degli artt. 2919-2929 c.c.

    9 L’art. 81 CCII non contiene una disciplina della fase di riparto dell’attivo, limitandosi la norma a prevedere, come detto, che il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme. Provvedimento che prevede implicitamente un piano di riparto cfr. [F237], posto che logicamente l’autorizzazione allo svincolo è finalizzata alla possibilità di provvedere ai pagamenti, il che presuppone un piano di riparto che preveda l’indicazione dei creditori soddisfatti e la misura del loro soddisfacimento. Il pagamento è un atto dispositivo del debitore, predisposto con la collaborazione e l’ausilio dell’OCC il quale ha il compito di vigilare su tutta la fase dell’esecuzione. La norma non prevede che l’atto di svincolo delle somme o i successivi pagamenti siano necessariamente comunicati preventivamente ai creditori.

    II. L’inefficacia degli atti

    II.L’inefficacia degli atti

    1 La fase esecutiva del piano è caratterizzata da un vincolo di destinazione impresso sul patrimonio del debitore, o meglio sui beni e le risorse economiche destinate alla soddisfazione del ceto creditorio, essendo espressamente previsto, dal comma 3, che “i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 78, comma 2, lettera a).”. Con la conseguenza che (a differenza di quel che accade, ad esempio, nel caso di consecuzione di procedure fra concordato preventivo e liquidazione giudiziale), il recupero degli effetti degli atti e pagamenti compiuti in difformità del piano in corso di esecuzione non sarà affidato al positivo esperimento dell’azione revocatoria, ordinaria o giudiziale, bensì alla più agevole azione di inefficacia, che può essere esercitata senza stringenti limiti temporali ed incentrata sulla semplice verifica di riconducibilità o meno dell’atto impugnato all’esecuzione del piano del concordato minore omologato.

    2 Azione che sarà esperita dall’organo incaricato della liquidazione ogni volta che il concordato minore oggetto di risoluzione sfoci, per conversione, nella procedura di liquidazione controllata.

    3 Nell’ipotesi in cui l’atto posto in essere in violazione del piano realizzi il trasferimento di beni immobili o mobili registrati e sia dunque soggetto a pubblicità dichiarativa, l’inefficacia dell’atto per la massa nella successiva liquidazione del patrimonio dipende dalla preventiva trascrizione del decreto di apertura della procedura nei registri immobiliari. In caso di mancata o successiva trascrizione dell’atto nei registri immobiliari i creditori o il liquidatore (nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione controllata) potranno comunque esperire, ricorrendone i presupposti, l’azione revocatoria ordinaria al fine della pronuncia d’inefficacia dell’atto.

    III. La liquidazione del compenso

    III.La liquidazione del compenso

    1 Una volta terminata l’esecuzione del piano, l’OCC presenta al giudice una relazione finale cfr. [F238]; se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. La norma precisa che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, riducendo o anche escludendo il compenso. Cfr. [F239].

    IV. La revoca

    IV.La revoca

    1 Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l’esatto adempimento del piano omologato ed il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Cfr. [F240].

    2 La norma non indica il termine massimo che può essere concesso al debitore, termine che è quindi rimesso al prudente apprezzamento del giudice. In assenza di previsioni a riguardo il termine ha natura ordinatoria ed è quindi prorogabile su istanza del debitore stesso, da presentare anteriormente alla sua scadenza. Alla scadenza del termine, l’OCC presenterà una nuova relazione finale illustrando se il debitore ha adempiuto le prescrizioni del giudice. Dal deposito di questa seconda relazione finale decorrerà il termine semestrale per la domanda di revoca ai sensi dell’art. 82 CCII, altrimenti opinando questo termine potrebbe dunque essere decorso mentre la fase esecutiva è ancora in corso a seguito delle prescrizioni impartite dal giudice. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 82 CCII. Cfr. [F241].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F236
    DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 81, C.2

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Concordato minore RG………

    in composizione monocratica, nella persona del dott. [………], ha pronunciato lil seguente

    DECRETO

    - letta l’istanza con la quale l’OCC, all’esito della vendita del bene immobile di proprietà del debitore, ha chiesto autorizzarsi lo svincolo delle somme ed ordinarsi la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli già gravanti sul bene;

    - rilevato che l’OCC ha dato atto che il prezzo è stato regolarmente incassato;

    - ritenuta la conformità della vendita al piano omologato con sentenza n. [………] del [………];

    - visto l’art. 81 CCII.

    AUTORIZZA

    lo svincolo delle somme

    ORDINA

    all’ Agenzia del Territorio - Ufficio di [………] - Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare, con esonero da ogni sua responsabilità, la cancellazione

    - dell’ipoteca iscritta originariamente per euro [………] (lettere) presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di [………] in data [………] ai nn. [………];

    - della servitù di passaggio trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di [………] in data [………] con nota n. [………/………];

    - del decreto di ammissione a concordato minore trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di [………] in data [………] con nota n. [………/………] a favore della Massa dei Creditori del concordato minore “[………]”

    (Il Giudice Designato) ………

    F237
    PIANO DI RIPARTO

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Istante: signor………

    Procedura: Concordato minore

    Ruolo Generale: ………

    Data apertura: ………

    Giudice Designato: ………

    OCC: ………

    PROGETTO RIPARTO FINALE DELL’ATTIVO

    Ill.mo Sig. Giudice Delegato, il sottoscritto debitore signor………

    PREMESSO

    - che non sono stati eseguiti riparti parziali;

    - che le disponibilità liquide della procedura, al netto delle spese sostenute, ammontano ad euro ………;

    - che da oggi alla chiusura della procedura in epigrafe si dovranno sostenere le seguenti spese:

    spese bancarie e di chiusura c/c ………

    Compenso dell’OCC……… ………

    (di cui euro ……… per compenso, euro ……… spese forfettarie, euro ……… per C.P.A. ed euro ……… per I.V.A.)

    Spese anticipate liquidate ………

    Totale ………

    Tanto premesso, lo scrivente presenta il seguente

    PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE DELL’ATTIVO

    Al netto delle spese ancora da sostenere, la somma disponibile per il riparto, pari ad euro ………, consente di soddisfare interamente i creditori prededucibili ed i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare.

    1. Creditori prededucibili

    Trattasi del compenso residuo dell’Organismo di Composizione della Crisi di importo pari ad euro ………

    2. Creditori privilegiati

    Si tratta dei crediti erariali………

    Con riferimento a detti crediti, si è provveduto a sommare al capitale le somme maturate sino alla data odierna a titolo di interessi legali e rivaluta-zione monetaria.

    3. Creditori chirografari

    La residua somma di euro ………, consente di soddisfare i creditori chirografari nella misura del ………%, come da seguente prospetto

    Creditore Credito ammesso Ripartito Percentuale

    Totale

    ***

    In conclusione, la somma disponibile per il riparto finale va distribuita secondo il seguente prospetto.

    Creditore Credito ammesso Prededuzione/Privilegio/chirografo Ripartito

    Totale

    ***

    Tanto premesso il sottoscritto

    COMUNICA

    ai creditori ed al debitore il suesteso programma di ripartizione finale dell’attivo, avvisandoli che potranno proporre osservazioni e contestazioni nel termine perentorio di 15 giorni, decorsi i quali verrà depositato presso il Tribunale, ai fini della relativa esecuzione.

    Con osservanza.

    Luogo e data ………

    Il debitore ………

    Visto Il Gestore della crisi ………

    F238
    RELAZIONE FINALE DELL’OCC

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Istante: signor………

    Procedura: Concordato minore

    Ruolo Generale: ………

    Data apertura: ………

    Giudice Designato: ………

    OCC:

    RELAZIONE FINALE

    Il sottoscritto dott./avv. [………], C.F. XXXXXX00X00X000X, con studio in [………], Via [………], nella sua qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento del signor [………], nato a [………], il ………, residente a [………], Via [………], C.F. XXXXXX00X00X000X

    PREMESSO

    - che con ricorso depositato in data [………], il signor [………] formulava ai creditori una proposta di concordato minore;

    - che tale proposta prevedeva, tra l’altro, la prosecuzione dell’attività professionale/imprenditoriale, attraverso la quale generare flussi finanziari destinati al soddisfacimento dei creditori concorsuali;

    - che, dichiarata aperta la procedura, la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori;

    - che con sentenza n. [………], pubblicata in data [………], il Tribunale ha omologato il concordato minore disponendo tra l’altro, e per quanto qui rileva, che l’OCC “vigili sull’esatto adempimento del concordato minore” e che, terminata l’esecuzione del piano, “presenti al giudice una relazione finale”,

    - che il piano e la proposta possono ritenersi rispettati dal ricorrente;

    - che, invero, l’attivo realizzato ammonta ad euro [………], somma di poco inferiore a quanto previsto nel piano;

    - che detto importo è stato distribuito ai creditori, i quali risultano essere stati soddisfatti nella seguente misura ………

    - che anche sotto il profilo temporale il piano è stato correttamente eseguito,

    Tanto premesso

    INFORMA

    la S.V. che il concordato minore proposto da [………] deve ritenersi ad ogni effetto adempiuto.

    Con osservanza

    (il Gestore della Crisi) ………

    F239
    DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di Concordato minore RG.

    Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente

    DECRETO

    - letta l’istanza con la quale l’OCC, dopo il deposito della relazione finale attestante l’avvenuta esecuzione del piano concordatario, ha chiesto la liquidazione del compenso;

    - rilevato che l’attivo realizzato ammonta ad euro [………], che il passivo è stato accertato in euro [………] e che i creditori sono stati soddisfatti nella seguente misura………

    - ritenuto che l’OCC abbia assolto al mandato con la diligenza richiesta dall’incarico, avendo regolarmente ottemperato agli obblighi di legge ed alle prescrizioni stabilite con la sentenza di omologazione;

    - visto l’art. 81 CCII.

    LIQUIDA

    in favore del dott./avv. [………], C.F. [………], a titolo di compenso definitivo per le prestazioni svolte nell’ambito della procedura in epigrafe, un compenso pari ad euro [………], oltre accessori di legge ed oltre al rimborso delle spese documentate, pari ad euro [………], e ne autorizza il pagamento.

    (Il Giudice Designato) ………

    F240
    DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 81, C.5, CCII

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di Concordato minore RG.

    Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………, ha emesso il seguente

    DECRETO

    Con sentenza n. [………] del [………], è stato omologato il concordato minore proposto da [………], che prevedeva ………

    Successivamente all’omologazione, l’OCC ha riferito che il ricorrente non ha dato esecuzione al piano concordatario.

    In particolare, rispetto a quanto originariamente previsto, le attività realizzate ammontano al minor importo di euro [………].

    Inoltre, sempre sulla scorta della relazione informativa dell’OCC, non risulta ancora interamente erogata la finanza esterna apportata da [………].

    A norma dell’art. 81, quinto comma, CCII, il giudice “indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento”.

    Conseguentemente, riservato ogni altri provvedimenti

    ORDINA

    al ricorrente di procedere senza indugio alla ………, nonché ad attivarsi affinché venga interamente erogato l’apporto di finanza esterna previsto nel piano concordatario

    ASSEGNA

    per gli adempimenti di cui sopra il termine del [………]

    DISPONE

    che alla scadenza del predetto termine l’OCC riferisca senza indugio al Tribunale circa l’adempimento degli obblighi stabiliti con il presente decreto.

    (Il Giudice Designato) ………

    F241
    SENTENZA DI REVOCA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di Concordato minore RG.

    Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………, ha emesso la seguente

    SENTENZA

    nella procedura di concordato minore promossa da [………], C.F. [………], residente a [………], assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………]

    Ragioni di fatto e di diritto della decisione

    Con ricorso depositato in data [………], [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato minore.

    Verificata l’ammissibilità della proposta, con decreto del [………] è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell’art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l’assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito

    certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

    Assolto tempestivamente l’incombente, si è dato corso alla fase deliberativa, all’esito della quale la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.

    Con sentenza n. [………] in data [………] il concordato minore, il cui piano prevedeva ………, è stato omologato.

    Successivamente all’omologazione, l’OCC ha riferito che il ricorrente non aveva dato esecuzione al piano concordatario.

    In particolare, rispetto a quanto originariamente previsto, le attività realizzate ammontavano al minor importo di euro [………].

    Inoltre, sempre sulla scorta della relazione informativa dell’OCC, non risultava ancora interamente erogata la finanza esterna apportata da [………].

    Nel termine assegnato dal Tribunale per ottemperare alle prescrizioni contestualmente impartite affinché venisse data esecuzione al piano, il ricorrente non ha provveduto.

    Conseguentemente, secondo quanto stabilito dall’art. 81, c. 5, CCII, si impone la revoca dell’omologazione.

    Restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

    P.Q.M.

    revoca il provvedimento di omologazione della proposta di concordato minore presentata da [………], C.F………., residente a [………], Via [………].

    (Il Giudice Designato) ………

    Luogo, data………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. L’esecuzione del concordato.

    I. L’esecuzione del concordato

    I.L’esecuzione del concordato

    1 Il principio di competitività introdotto nel concordato minore dall’art. 81 CCII, per cui “alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate”, conforma tutto il sistema delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle in materia di sovraindebitamento, dovendosi ritenere applicabili anche al concordato minore i principi di cui all’art. 91 CCII (già art. 163-bis l. fall.), che disciplina le offerte concorrenti nel concordato preventivo.

    2 In forza di detto richiamo, essendo la proposta caratterizzata dalle offerte di acquisto di beni del debitore da parte di un soggetto già individuato e verso un corrispettivo in denaro, risulta necessario procedere all’apertura di una procedura competitiva che garantisca la comparabilità delle offerte, dovendosi nel caso di specie preventivamente sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati - mediante invito a manifestare interesse -, riservando all’esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto [T. Milano 26.9.2022].

    Fine capitolo
    Precedente 80. Omologazione del concordato minore
    Successivo 82. Revoca dell’omologazione (1)