[1] Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
[2] Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall’articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
[3] La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
[4] L’OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione.
[5] Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51.
[6] La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 12, comma 8, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Ambito di applicazione - II. La frode - III. L’inadempimento - IV. Il procedimento - V. Gli effetti della revoca .
I. Ambito di applicazione
I.Ambito di applicazione1 L’art. 82 CCII disciplina i casi - ulteriori rispetto a quella di revoca conseguente alla mancata esecuzione delle prescrizioni del giudice ai sensi dell’art. 81, c. 5, CCII - di revoca della sentenza di omologazione. Il legislatore ha quindi ipotizzato un unico strumento rescindente tendente alla caducazione della sentenza di omologa, sia che si tratti di frode che di inadempimento (a differenza di quanto previsto dall’art. 14-bis, l. n. 3/2012). Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d’ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità, nonché in tutti i casi in cui il piano divenga inattuabile e non sia possibile modificarlo in modo da consentirne l’attuazione. L’OCC è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell’omologazione.
2 L’art. 82 CCII sanziona con la revoca ipotesi che nella l. n. 3/2012 determinavano l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 14, c. 1 e la risoluzione dell’accordo, ai sensi dell’art. 14, c. 2. Nel caso del compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori anche nella pregressa disciplina tali atti, se commessi in corso di procedura, comportavano la revoca dell’accordo ai sensi dell’art. 11, c. 5.
3 Non costituiscono più specifiche ipotesi di cessazione di diritto degli effetti obbligatori per i creditori (dell’accordo o del concordato) il mancato pagamento dei crediti impignorabili; la mancata esecuzione, entro 90 giorni dalle scadenze previste nel piano, dei pagamenti in favore delle amministrazioni pubbliche e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria; il mancato pagamento di crediti riferibili a tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea ed alle ritenute operate e non versate. Fattispecie che pur non potendo assurgere a cause autonome di cessazione degli effetti del concordato, potranno comunque rilevare ai fini della revoca, per valutare l’inadempimento complessivo del debitore alle obbligazioni assunte.
4 Il CCII non prevede neppure, come autonoma ipotesi di revoca, l’assoggettamento del debitore alla liquidazione giudiziale ove sopraggiungano i presupposti di legge per tale dichiarazione. Se pure la dichiarazione di liquidazione giudiziale renderebbe di fatto inattuabile il concordato minore, rimangono aperte tutte le questioni relative alla giuridica sopravvivenza del concordato omologato in assenza di revoca, prima tra tutte l’importo dei crediti da insinuare nella procedura di liquidazione giudiziale: quello originario ovvero quello ristrutturato a seguito dell’omologa del concordato minore.
5 Non essendo stata riprodotta la norma di cui all’art. 12, c. 5, primo periodo, l. n. 3/2012, in forza della quale la sentenza di fallimento determinava la risoluzione di diritto dell’accordo, occorre quindi interrogarsi sull’applicazione al concordato minore della disposizione prevista dall’art. 119, c. 7 per il concordato preventivo, secondo cui dopo la omologazione del concordato preventivo, è esclusa la sottoposizione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale in mancanza della previa risoluzione del concordato medesimo (tranne che lo stato di insolvenza non sia riconducibile ad obbligazioni sorte dopo la ammissione alla procedura e, quindi, non soggette agli effetti dell’omologa).
II. La frode
II.La frode1 Il comma 1 disciplina l’ipotesi in cui, dolosamente o con colpa grave, sia sottratto attivo od occultato passivo, o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Nel qual caso si procede alla revoca dell’omologazione. La preclusione all’accesso alla procedura prima e la revoca dell’omologazione poi rappresentano le sanzioni dell’ordinamento a fronte del compimento di un atto di frode. Sanzione necessaria tenuto conto che le procedure di sovraindebitamento, anche quelle liquidatorie, sono sfornite di uno strumento revocatorio ad hoc, capace di rendere inefficaci pregressi atti, financo fraudolenti, di disposizione del patrimonio.
2 La frode di cui all’art. 82 CCII rappresenta un qualcosa in più rispetto al mero “pregiudizio” per i creditori. I comportamenti di frode o malafede da prendere in considerazione, ai fini della revoca dell’omologazione, non coincidono quindi con le sole fattispecie riconducibili alle ipotesi degli artt. 163, 164 e 166 CCII. Né può esservi una perfetta sovrapponibilità con gli atti di frode rilevanti nel concordato preventivo ai fini della revoca dell’ammissione ai sensi dell’art. 106 CCII. Invero l’art. 106 CCII impone la revoca della procedura solo se gli atti ivi indicati sono stati “nascosti” dal debitore e successivamente “scoperti” dal commissario giudiziale, mentre nel sovraindebitamento le attività dirette a frodare le ragioni dei creditori che possono condurre alla revoca dell’omologazione, sono le stesse che escludendo la meritevolezza, avrebbero precluso al debitore l’accesso alla procedura, anche se denunciati prima della loro scoperta da parte dell’OCC.
3 Sempre a proposito di frode, va ricordato che l’art. 23, c. 1, dir. UE 1023/2019 prescrive che in deroga agli artt. da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell’indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l’imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull’onere della prova.
III. L’inadempimento
III.L’inadempimento1 Il comma 2 disciplina l’ipotesi dell’inadempimento. A questo proposito appare necessario innanzitutto inquadrare correttamente quale sia l’oggetto dell’inadempimento, dato che la norma parla genericamente di “mancata esecuzione integrale del piano”. Il concordato minore, al pari di quel che accade nel concordato preventivo, è fondato su un procedimento volto ad acquisire l’adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano e soprattutto alla proposta. Il legislatore ha ben distinto il piano dalla proposta ed è di tutta evidenza che la dimensione propriamente negoziale e/o contrattuale del concordato si rinviene soprattutto con riferimento all’adesione alle modalità di soddisfacimento proposte ai creditori. Ne deriva che, a prescindere da ogni questione nominalistica, il piano conterrà l’indicazione delle azioni programmate per la realizzazione della proposta avente ad oggetto l’entità e le modalità di soddisfacimento dei creditori. Nella maggior parte dei casi la distinzione non ha effetti concreti dato che l’inadempimento riguarderà sia le azioni programmate che i risultati da conseguire, e quindi sia il piano che la proposta. Ciò non toglie però, che a ben vedere, il profilo imprescindibile ai fini della risoluzione del concordato minore è l’inadempimento alla proposta di soddisfacimento dei creditori collegata al piano. Il creditore in sede di risoluzione può ben limitarsi ad eccepire il mancato rispetto della proposta negoziale formulata dal debitore, disinteressandosi del mancato rispetto delle modalità esecutive contenute nel piano e conseguentemente il giudice procederà alla revoca dell’omologazione a seguito del mancato rispetto della proposta di pagamento e/o soddisfazione dei creditori formulata dal debitore, anche a prescindere del mancato rispetto delle modalità esecutive contenute nel piano.
2 La norma, a differenza di quanto previsto dall’art. 14-bis, c. 2, lett. b), l. n. 3/2012, non fa più riferimento, alla mancata costituzione delle garanzie promesse, di talché deve ritenersi che tale circostanza non possa automaticamente condurre alla revoca dell’omologa ove il proponente abbia comunque adempiuto agli obblighi di soddisfazione dei creditori derivanti dal piano.
3 Pur in assenza di un richiamo testuale all’importanza dell’inadempimento, deve ritenersi che l’inadempimento o il ritardo nella puntuale esecuzione degli obblighi previsti nel piano siano rilevanti ai fini della revoca dell’omologazione soltanto ove siano concretamente apprezzabili e comunque tali da incidere sull’interesse dei creditori (o del singolo creditore) all’esatto adempimento degli obblighi assunti con la proposta. Sempre con riferimento all’importanza dell’inadempimento appare essenziale delimitare l’oggetto dell’indagine se, cioè, l’importanza dell’inadempimento debba essere valutata con riferimento all’interesse esclusivo del singolo creditore o dei singoli creditori che hanno assunto l’iniziativa per la risoluzione, ovvero all’interesse complessivo dell’intero ceto creditorio. A tal proposito appare del tutto legittima una domanda di risoluzione che riguardi (oltre che naturalmente quello dell’istante) anche inadempimenti nei confronti di altri creditori e che ampli la valutazione sull’importanza dell’inadempimento al complesso degli obblighi assunti dal debitore. Fermo restando che la valutazione del tribunale non potrà comunque mai spingersi oltre i confini delineati dalla domanda, ovverosia oltre gli specifici inadempimenti dedotti dal creditore istante
4 Con riferimento alla puntuale esecuzione degli obblighi, se è vero che il ritardo acquisisce rilevanza giuridica, pur tuttavia può non farsi luogo alla revoca dell’omologazione quando il concordato risulti adempiuto al momento della pronuncia che il tribunale è chiamato ad emettere, sia pure senza il rigoroso rispetto dei termini ivi previsti nel piano omologato.
5 Il giudice provvede alla revoca dell’omologazione anche nell’ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. Viene qui in rilievo non soltanto l’inadempimento colposo ma anche l’oggettiva impossibilità di adempiere agli obblighi previsti nel piano a prescindere dall’imputabilità dell’evento al debitore. È necessario quindi verificare la prospettiva oggettiva dell’impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori, apprezzando l’inadempimento nella sua dimensione e consistenza, piuttosto che l’aspetto soggettivo dell’ascrivibilità di un simile infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di colpa a lui imputabili. In altri termini, conta il mancato raggiungimento del risultato satisfattivo a cui il piano era mirato, a prescindere dal perché un simile insuccesso si sia verificato.
6 Il riferimento alla possibilità di modificare il piano evidenzia come il debitore conservi tale facoltà anche dopo l’omologa e che la violazione del piano originario non conduce di automaticamente alla revoca dell’omologazione ove la modifica delle azioni programmate consenta di soddisfare i creditori nei termini della proposta. Modifica che pare legittima soltanto nell’ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile per accadimenti non imputabili al debitore. È questa l’ipotesi, ad esempio, in cui il piano sia divenuto ineseguibile a causa delle conseguenze economiche negative derivanti dall’emergenza pandemica da Covid-19 o della guerra in Ucraina. Modifica che può riguardare soltanto le azioni programmate ma non le percentuali e le modalità di pagamento dei creditori.
7 L’art. 13, c. 4-ter, l. n. 3/2012 prevedeva espressamente la possibilità di modifica della proposta dell’accordo o del piano del consumatore, “se la sua esecuzione è divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore”. L’art. 82 CCII non si riferisce più alla modifica della proposta, ma soltanto a quella del piano, dovendosi quindi ritenere (secondo un principio generale rinvenibile in altre procedure, ad esempio negli accordi di ristrutturazione dei debiti) che dopo l’omologa siano modificabili soltanto le azioni programmate per l’adempimento della proposta.
8 L’art. 82 CCII nulla dice in ordine alle modalità procedimentali collegate alla modifica del piano. Pur senza ritenere che la procedura debba regredire alla fase ante omologa, pare evidente che il giudice possa ed anzi debba verificare l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano modificato. Una volta verificata la legittimità delle modifiche apportate appare altresì opportuno che il piano modificato venga comunicato a tutti i creditori, a cura dell’OCC. Cfr. [F242]. La norma non prevede che i creditori possano contestare il piano modificato, il che è diretta conseguenza del fatto che le modifiche non possono riguardare l’entità e/o le modalità di pagamento dei loro crediti.
IV. Il procedimento
IV.Il procedimento1 La norma chiarisce innanzitutto che la revoca può essere disposta sia a seguito della domanda di un terzo cfr. [F243], che d’ufficio. L’OCC, nell’ambito delle sue funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione del piano è tenuto a relazionare il giudice su qualsivoglia evento o circostanza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi proposti e ad informare i creditori sul verificarsi delle condizioni per l’esperimento dell’azione diretta alla revoca dell’omologazione. Cfr. [F244]. Informazione ai creditori che assume una valenza rilevante ma non decisiva, a differenza di quel che accade nel concordato preventivo, stante la possibilità che la revoca del piano, anche nel caso d’inadempimento, sia disposta d’ufficio dal tribunale.
2 La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
3 Il termine di sei mesi, da intendersi come termine decadenziale e perentorio, decorre dalla presentazione, rectius deposito della relazione finale dell’OCC. L’aver fissato un termine unico sia per la frode che per l’inadempimento presenta controindicazioni assai significative dato che è di tutta evidenza che la frode rileverà quale motivo di revoca ove scoperta successivamente all’omologa del piano, di talché, nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 82 CCII, sarebbe stato più opportuno far decorrere il termine per l’esercizio dell’azione dal momento della scoperta dell’atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, così come era correttamente previsto dall’art. 14-bis, c. 3, l. n. 3/2012.
4 La disposizione prevede un contraddittorio deformalizzato che richiama i procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 ss. c.p.c. (“sentite le parti”).
5 Il provvedimento finale assume la forma della sentenza [v. F241] reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII, con ricorso da proporre alla Corte d’Appello entro il termine di trenta giorni. Cfr. [F245]. L’eliminazione del riferimento al collegio e la conseguente attribuzione alla corte d’appello a decidere dell’impugnazione dovrebbe determinare l’applicazione dei principi generali e quindi dell’art. 50-bis, c. 2, c.p.c. che stabilisce di regola la composizione collegiale dell’organo giudicante nei procedimenti camerali salvo non sia altrimenti disposto.
V. Gli effetti della revoca
V.Gli effetti della revoca1 La norma non specifica gli effetti della revoca dell’omologazione, limitandosi ad affermare che essa “non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede”. L’art. 82 CCII non contiene una norma analoga all’art. 12, c. 5, l. n. 3/2012 di esenzione dalla revocatoria per gli atti, i pagamenti e garanzie concessi in esecuzione dell’accordo di composizione della crisi. Tutela dei terzi in buona fede che appare quindi assai flebile, dovendo essere valutata nell’ambito dei giudizi revocatori eventualmente intentati dal curatore. Con la revoca vengono sicuramente meno sia gli effetti protettivi del patrimonio del debitore sia quelli obbligatori del concordato per tutti i creditori.
2 La prededucibilità, nell’ambito della procedura di liquidazione è limitata ai crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 6, c. 1, lett. a), ed ai crediti legalmente sorti durante il concordato minore per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi (art. 6, c. 1, lett. d).
3 Deve ritenersi che alla revoca del concordato, cui faccia seguito l’apertura della procedura di liquidazione controllata, si applichi il principio della sopravvivenza delle garanzie affermato dalla giurisprudenza in caso di risoluzione del concordato preventivo seguito da fallimento. La ratio espressa dalle decisioni in materia di concordato (la cui sopravvivenza al naufragio del concordato risponde al principio di solidarietà nel fallimento, per effetto del quale la pronuncia di risoluzione non incide sugli effetti positivi del concordato, “che restano definitivamente acquisiti al fallimento”) parrebbe deporre per l’estensione del principio alla revoca del piano e susseguente liquidazione.
B) Frmule
B)FrmuleA tutti i creditori
Via pec
Spettabile………
Concordato minore presentato da [………] - Tribunale di ……… - R.G.
Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa, il sottoscritto dott./avv. [………], nella sua qualità di gestore della crisi nell’ambito della procedura in oggetto, comunica a tutti i creditori quanto segue.
Successivamente all’omologazione del concordato, il piano è risultato oggettivamente inattuabile in quanto, per effetto delle conseguenze dell’emergenza pandemica, [ovvero del rincaro delle fonti energetiche conseguenti alla guerra in Ucraina] il ricorrente non ha potuto………
In considerazione di quanto sopra, si è provveduto a modificare il piano originariamente ipotizzato, prevedendosi ora che ………
La proposta è rimasta immutata e continua a prevedere il soddisfacimento dei creditori nella misura del [………] e nell’arco temporale di [………].
Verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano modificato, il Giudice ne ha disposto la comunicazione a tutti i creditori.
Si provvede pertanto ad allegare alla presente il piano modificato.
Distinti saluti.
Il Gestore della Crisi ………
TRIBUNALE DI ………
SEZIONE CONCORSUALE - GIUDICE DOTT. [………] - R.G.
ISTANZA DI REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE
La [………], con sede in [………], Via [………], in persona del legale rappresentante pro-tempore signor [………], rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al presente atto, dall’avv. [………], presso il cui studio in [………] elegge domicilio
Premesso
- che con ricorso (doc. 1) depositato in data [………] il signor [………], nato a [………], residente a [………], C.F. [………], con l’assistenza dell’OCC presso [………] in persona del dott./avv. [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato minore;
- che con decreto (doc. 2) del [………] il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura ed ha disposto gli adempimenti e le pubblicità previste dall’art. 78 CCII;
- che il Gestore ha tempestivamente provveduto al predetto incombente (doc. 3);
- che la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori;
- che con sentenza n. [………], in data [………], il Tribunale ha omologato il concordato (doc. 4);
- che, successivamente all’omologazione, è emerso che il debitore aveva commesso atti in frode ai creditori;
- che, in particolare, il signor risulta avere ………, con una condotta che dimostra la malafede del ricorrente e che, ove tempestivamente accertata, avrebbe precluso l’ammissibilità dell’accesso alla procedura;
- che, a tal fine, si producono gli atti dispositivi compiuti dal debitore (doc. 5);
- che non è stata ancora presentata la relazione finale, sicché non si è verificata la decadenza di cui all’art. 82, c. 3, CCII.
Tanto premesso
CHIEDE
all’Ill.mo Tribunale adito di revocare la sentenza di omologazione del concordato minore presentato da [………].
Si produce:
1. Ricorso.
2. Decreto del [………].
3. Comunicazione del gestore.
4. Sentenza di omologa.
5. Atto………
Luogo e data ………
Firma ………
TRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
Istante: signor………
Procedura: Concordato minore
Ruolo Generale: ………
Data apertura: ………
Giudice Designato: ………
O.C.C.: ………
Spettabile giudice delegato dr……….
Si informa la S.V. che, successivamente all’omologazione del concordato, il piano non è stato attuato.
In particolare, ad oggi non si è dato corso alla vendita di ………/ non figura posta a disposizione del debitore la finanza esterna prevista.
La circostanza è stata portata a conoscenza dei creditori, come da documentazione qui allegata, anche ai fini di un’eventuale iniziativa volta a provocare la revoca della sentenza di omologazione, come previsto dall’art. 82 CCII.
Va da sé che l’esponente resta a disposizione della S.V. per quanto di competenza.
Con osservanza.
Il Gestore della Crisi ………
Si allega:
1. Comunicazioni ai creditori
CORTE D’APPELLO DI ………
Per
[………] (C.F……….), nato a [………] il [………], residente a [………], Via [………], rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato [………] (C.F………. - PEC ………), presso il cui studio in [………], Via [………], è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
per l’impugnazione
della sentenza n………./………, pubblicata il [………], comunicata il [………] (doc. 2), con la quale è stata revocata l’omologazione del concordato minore presentato dal ricorrente con l’ausilio dell’OCC presso [………]
Con ricorso depositato in data [………] il reclamante, [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di con-cordato minore.
Verificata l’ammissibilità della proposta, con decreto del [………] è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell’art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l’assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Assolto tempestivamente l’incombente, si è dato corso alla fase deliberativa, all’esito della quale la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.
Con sentenza n. [………] in data [………] è stato omologato il concordato minore, il cui piano prevedeva ………, è stato omologato.
Successivamente all’omologazione, la creditrice [………] ne ha chiesto la revoca, assumendo che l’esponente avrebbe compiuto atti di frode, consistenti in ………, e che tale condotta, ove accertata prima dell’apertura della procedura, doveva ritenersi ostativa all’ammissibilità della domanda di accesso.
Instaurato il contradditorio mediante scambio di memorie scritte, e sentito l’OCC, il Tribunale di [………], con la sentenza qui impugnata, ha revocato il provvedimento di omologazione.
Tale decisione è errata e dovrà essere riformata per i seguenti
MOTIVI
In primo luogo, si contesta che la condotta censurata potesse essere considerata fraudolenta.
Ed invero ………
Inoltre, quand’anche l’atto dispositivo del reclamante fosse ritenuto lesivo delle ragioni dei creditori, occorre rilevare che ai fini di cui all’art. 82 CCII la frode rappresenta un qualcosa in più rispetto al me-ro “pregiudizio” per i creditori stessi.
Infatti, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, nella fattispecie difetta il requisito soggettivo necessario ad integrare la nozione di malafede che caratterizza la frode rilevante.
Giova altresì considerare che ………
In relazione a quanto esposto e documentato, e con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, [………] chiede che il Presidente della Corte d’Appello voglia designare, ai sensi dell’art. 51, c. 5, CCII, il Giudice Relatore, fissare con decreto l’udienza di comparizione e, dando atto che il reclamo ed il decreto di fissazione dell’udienza saranno notificati al signor [………] ed all’OCC nella persona del dott./avv. [………].
CHIEDE
che la Corte d’Appello adita, in accoglimento del reclamo, voglia riformare la sentenza di revoca dell’omologazione del concordato minore proposto da [………].
Con vittoria di spese e compensi.
Si produce:
1. Procura.
2. Sentenza n………./……… del Tribunale di [………].
Luogo e data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Ambito di applicazione
I.Ambito di applicazione1 L’accordo di composizione della crisi o il piano del consumatore sono revocati d’ufficio dal giudice con decreto reclamabile innanzi al tribunale se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Diversamente, l’accordo ed il piano possono essere risolti a seguito di apposita richiesta da parte di un qualche creditore laddove ricorrano le circostanze di cui agli artt. 14 e 14-bis, rispettivamente comma 2 e comma 2, lett. b) - vale a dire, se il proponente non adempia agli obblighi che si era assunto, le garanzie promesse non vengano costituite o l’esecuzione di quanto previsto divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore [T. Ancona 16.3.2021].