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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    83. Conversione in procedura liquidatoria

    Mostra tutte le note

    [1] In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. (1)

    [2] Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero. (2)

    [3] In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

    (1) Comma così modificato dall’art. 12, comma 9, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    (2) Comma così modificato dall’art. 12, comma 9, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La conversione - II. Il procedimento.

    I. La conversione

    I.La conversione

    1 L’art. 83 CCII dispone che nei casi di revoca dell’omologazione il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.

    2 La conversione può essere chiesta dal debitore in tutti i casi di revoca cfr. [F246], mentre i creditori ed il pubblico ministero sono legittimati nelle sole ipotesi in cui la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento. Cfr. [F247]. Conversione volontaria che, nonostante l’apparente valenza sanzionatoria del passaggio ad una procedura liquidatoria, può rivelarsi un vantaggio per il consumatore incolpevole il quale, potendo accedere immediatamente ad un’altra procedura di sovraindebitamento, potrà godere dell’esdebitazione di diritto di cui all’art. 282, c. 1, CCII. Il debitore non potrà godere dell’esdebitazione ove con la revoca dell’omologazione sia accertato che egli ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ove, cioè, ricorrano le condizioni soggettive ostative al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 282, c. 2, CCII.

    3 Alla luce dell’orientamento espresso in merito dalla Corte Costituzionale [C. Cost. n. 61/2021], in relazione alla pregressa disciplina, deve ritenersi ammissibile l’apertura della liquidazione controllata, richiesta in subordine dal ricorrente sovraindebitato, in presenza dei presupposti di legge, a seguito della mancata approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato minore. I giudici delle leggi hanno dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art 14-quater, l. n. 3/2012 nella parte in cui non prevedeva, tra le ipotesi di conversione, quella della mancata omologa dell’accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta, fornendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, ritenendo che vertendosi nell’ambito del rito camerale, come pure in quello ordinario, è sempre consentito al giudice qualificare e modificare la domanda originaria proposta e nello specifico la proposta di accordo in quella di liquidazione del patrimonio qualora ritenga sussistenti le relative condizioni di legge, come pure è consentito alla parte già in fase di presentazione del ricorso di formulare la domanda in via subordinata.

    4 Diversa è l’ipotesi di liquidazione giudiziale o controllata di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, il cui socio, consumatore, abbia avuto accesso alla procedura di cui agli artt. 67 ss. CCII per i debiti estranei a quelli sociali. In questo caso l’apertura della procedura di liquidazione determina automaticamente l’estensione dei suoi effetti al socio consumatore e la revoca ex lege dell’omologa del piano.

    II. Il procedimento

    II.Il procedimento

    1 Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione cfr. [F248] e provvedere con la sentenza ex art. 270 CCII alla nomina del giudice delegato e del liquidatore.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F246
    ISTANZA DI CONVERSIONE DEL DEBITORE

    TRIBUNALE DI

    SEZIONE CONCORSUALE - GIUDICE DOTT. [………]/

    Il sottoscritto [………], nato a [………], il ………, residente a [………], Via [………], C.F. XXXXXX00X00X000X

    Premesso che

    Con ricorso depositato in data [………] l’esponente, [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di con-cordato minore.

    Verificata l’ammissibilità della proposta, con decreto del [………] è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell’art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l’assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

    Assolto tempestivamente l’incombente, si è dato corso alla fase deliberativa, all’esito della quale la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.

    Con sentenza n. [………] in data [………] il concordato minore, il cui piano prevedeva ………, è stato omologato.

    Successivamente all’omologazione, come riferito anche dall’OCC, il piano concordatario è risultato oggettivamente inattuabile.

    Infatti, per effetto di ………, non è stato possibile dare corso, nemmeno nel termine assegnato dal Giudice, alle attività programmate.

    Con sentenza n. [………], del [………], il Tribunale di [………] ha revocato il provvedimento di omologazione.

    È interesse del ricorrente accedere alla procedura di liquidazione con-trollata.

    Ed invero, posto che l’inadempimento che ha dato luogo alla revoca della procedura concordataria deve ritenersi a tutti gli effetti incolpevole, sussistono i presupposti per beneficare della esdebitazione.

    Tanto premesso, visto l’art. 83 CCII,

    CHIEDE

    all’Ill.mo Tribunale adito di disporre la conversione del concordato minore nella procedura di liquidazione controllata.

    Si produce:

    1. Ricorso.

    2. Decreto del [………].

    3. Comunicazione del gestore.

    4. Sentenza di omologazione.

    5. Sentenza di revoca.

    Luogo e data ………

    Firma ………

    F247
    ISTANZA DI CONVERSIONE DEI CREDITORI

    TRIBUNALE DI

    SEZIONE CONCORSUALE - GIUDICE DOTT. [………]/

    Il sottoscritto [………], nella sua qualità di legale rappresentante della [………], con sede in [………], Via [………],

    Premesso che

    Con ricorso depositato in data [………] il signor [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato minore.

    Verificata l’ammissibilità della proposta, con decreto del [………] è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell’art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l’assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

    Assolto tempestivamente l’incombente, si è dato corso alla fase deliberativa, all’esito della quale la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.

    Con sentenza n. [………] in data [………] il concordato minore, il cui piano prevedeva ………, è stato omologato.

    Successivamente all’omologazione, è emerso che il debitore aveva commesso atti in frode ai creditori.

    Conseguentemente, previa instaurazione del contraddittorio, con sentenza n. [………] del [………] il Tribunale ha revocato il provvedimento di omologazione.

    La società esponente, creditrice dell’importo di euro [………] come risulta da [………], reputa necessaria e conveniente, in ragione della situazione debitoria del signor [………] e delle procedure esecutive individuali già promosse, la regolazione in sede concorsuale delle sue passività.

    L’ammontare dei debiti a carico del signor [………] è superiore ad euro 50.000,00 e, come previsto nel piano di concordato, sussistono poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori;

    Ricorrono pertanto le condizioni di cui all’art. 268 CCII.

    Tanto premesso, visto l’art. 83 CCII,

    CHIEDE

    all’Ill.mo Tribunale adito di disporre la conversione del concordato minore presentato da [………] nella procedura di liquidazione controllata.

    Si produce:

    1. Ricorso.

    2. Decreto del [………].

    3. Comunicazione del gestore.

    4. Sentenza di omologazione.

    5. Sentenza di revoca.

    Luogo e data ………

    Firma ………

    F248
    DECRETO DI CONCESSIONE DEL TERMINE

    TRIBUNALE DI

    Sezione concorsuale

    Procedura di concordato minore RG. - Istanza di conversione in liquidazione controllata

    Il Giudice Designato ha emesso il seguente

    DECRETO

    - vista l’istanza di conversione in liquidazione controllata del concordato minore proposto da [………], già omologato con provvedimento del [………], poi revocato con sentenza n. [………] del [………];

    - rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 83 CCII;

    - ritenuto che occorra allineare il corredo documentale richiesto dall’art. 75 CCII con le prescrizioni di cui all’art. 269 CCII in vista della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata.

    - visto l’art. 83 CCII.

    ASSEGNA

    all’istante termine di giorni [………] per il deposito in cancelleria della documentazione prevista dall’art. 269 CCII, riservato ogni altro provvedimento.

    Si comunichi.

    (Il Giudice Designato) ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. La conversione.

    I. La conversione

    I.La conversione

    1 In ipotesi di sopravvenuta impossibilità di adempiere i termini dell’accordo di composizione della crisi, per fatti non ascrivili al debitore, va disposta la conversione della procedura in liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter, l. n. 3/2012 in applicazione analogica dell’art. 14-quater, l. n. l. 3/2012, che si occupa di ipotesi patologiche cioè ascrivibili a condotta rimproverabile al debitore; invero infatti “eadem ratio” si coglie con riferimento alla ipotesi in cui fattori oggettivi non imputabili al debitore rendano impossibile attuazione dell’accordo, non ritenendo sia preclusiva la norma che limita detta possibilità di conversione al solo piano del consumatore (art. 14-bis, c. 2, lett. b) [T. Chieti 22.2.2022].

    2 Va disposta l’apertura della liquidazione dei beni richiesta in subordine dal ricorrente sovraindebitato, in presenza dei presupposti di legge, a seguito della mancata approvazione da parte dei creditori della proposta di accordo di composizione della crisi [T. Modena 29.4.2021].

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