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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

85. Suddivisione dei creditori in classi (1)

[1] Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

[2] La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

[3] Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.

[4] Fermo quanto previsto dall’articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Le classi - II. (Segue) Il classamento obbligatorio - III. (Segue) nel concordato con continuità aziendale.

I. Le classi

I.Le classi

1 La possibilità di suddividere i creditori in classi con trattamenti differenziati rappresenta una delle più significative aperture della procedura all’autonomia privata. La suddivisione dei creditori in classi nel concordato preventivo presenta dei profili teorici ed applicativi tuttora assai incerti sia con riferimento alle finalità dell’istituto che, conseguentemente, agli eventuali limiti dello stesso.

2 Nel concordato preventivo, a differenza di quel che accade per il piano attestato soggetto ad omologazione (art. 64-bis) e per il concordato della liquidazione giudiziale (art. 240), non vi è più l’enunciazione specifica della regola generale che il debitore deve seguire per la formazione delle classi, al di fuori delle specifiche ipotesi di classamento obbligatorio. Regola generale che si ricava dai principi generali del Codice, dall’art. 2, c. 1, lett. r) dove la classe di creditori viene definita come l’insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.

3 Ai sensi del comma 1 Il piano può prevedere trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse L’art. 85 CCII non prescrive, come fa l’art. 240 CCII la necessaria indicazione delle ragioni dei trattamenti differenziati.

4 A tal proposito va sottolineato come, pur in assenza di un espresso precetto legislativo, il debitore nel suddividere i creditori in classi debba comunque specificare quali siano le ragioni poste a fondamento dell’inclusione dei creditori in ciascuna classe. Obbligo che deriva dal potere di controllo sulla corretta formazione delle classi attribuito al tribunale sia in sede d’ammissione che, specificamente, nel giudizio di omologa ex art. 112, c. 1, lett. d).

5 In una diversa prospettiva si è correttamente affermato che la suddivisione in classi può prescindere dal trattamento differenziato e può (ed anzi deve in alcuni casi) essere disposta ogni qualvolta vi sia una disomogeneità non giuridica ma “economica” tra creditori che si traduca nell’eterogeneità abusiva delle motivazioni di voto, con la conseguenza che è ben possibile creare classi diverse a creditori ai quali si prospetta il medesimo trattamento. La ragione della suddivisione in classi dei creditori non andrebbe dunque rinvenuta unicamente nella possibilità di un trattamento differenziato tra creditori giuridicamente ed economicamente omogenei (ovvero nella possibilità di derogare al divieto di alterare l’ordine legittimo delle prelazioni) ma, anche, nella necessità di armonizzare le varie posizioni al fine di rendere omogeneo e quindi legittimo il consenso prestato dai creditori.

6 L’omogeneità degli interessi economici dei creditori chiamati ad esprimere il proprio assenso sulla proposta di concordato è in stretta correlazione con il permanere della regola della obbligatorietà e vincolatività della decisione dei creditori. Il principio della forza vincolante della volontà di una parte, anche non maggioritaria, di creditori e quindi dell’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori presuppone infatti che tale “maggioranza” si formi in maniera corretta: il che giustifica che l’accordo fra proponente e creditori possa poi estendersi nei confronti dei non aderenti all’accordo.

7 Nel concordato preventivo, come nel concordato della liquidazione giudiziale, l’omogeneità va riferita non solo alla posizione giuridica ma anche agli interessi economici. Con la conseguenza che ciascuna classe deve essere formata in base all’utilizzo di entrambi i requisiti richiamati alla norma dovendosi quindi escludere la legittimità dell’inclusione in una stessa classe di creditori aventi la medesima posizione economica, ma diversa posizione giuridica e viceversa.

8 Il debitore può riservare trattamenti differenziati soltanto a creditori appartenenti a classi diverse, mentre i creditori appartenenti alla stessa classe devono ricevere il medesimo trattamento. Il legislatore, partendo dal presupposto che creditori aventi la medesima posizione giuridica possono avere interessi economici non omogenei, ha prescritto che il principio di parità di trattamento, garantito dall’inserimento nella stessa classe, si applichi fra creditori aventi anche omogeneità di interessi economici.

9 Il principio della par condicio creditorum non viene quindi del tutto espunto dalla disciplina del concordato, ma subisce una notevole attenuazione del suo ambito di “protezione”, riferito com’è ora non più ai singoli creditori, ma alle classi nelle quali essi sono eventualmente suddivisi. La suddivisione dei creditori secondo la loro posizione giuridica va riferita alle già conosciute categorie dei creditori prededucibili, privilegiati, chirografari e postergati. Questi ultimi, per loro natura postergati ad altri, non possono ricevere alcuna percentuale se i creditori concorsuali ordinari abbiano subito un sacrificio.

10 La postergazione legale di cui all’art. 2467 c.c. attiene all’omogeneità giuridica tra creditori, e non a quella economica, alla posizione giuridica dei creditori medesimi e, quindi, all’ordine generale di graduazione dei crediti, ordine stabilito dal legislatore, ordine sottratto alla disponibilità del debitore e/o della maggioranza dei creditori. Ove manchi il consenso di tutti i creditori la previsione di una qualche forma di soddisfazione dei postergati prima dell’integrale soddisfazione dei chirografari si tradurrebbe in una violazione del divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Creditori postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. che, inseriti in un’apposita classe, possono essere soddisfatti soltanto ove siano soddisfatti integralmente i creditori chirografari, ovvero vi sia apporto di finanza esterna. Regola che nel concordato con continuità aziendale vale con esclusivo riferimento al valore di liquidazione, dato che con riferimento al c.d. plusvalore da continuità può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa. Fermo restando il diritto del debitore di distribuire le risorse esterne senza alcun vincolo di legge.

11 Il requisito dell’omogeneità degli interessi economici, sganciato da parametri normativi di riferimento, si presenta di più difficile inquadramento potendo essere riferito sia alla fonte del credito (crediti nascenti da rapporti bancari, da contratti di somministrazione … ecc.) che all’ammontare del credito medesimo, ovvero all’epoca di formazione o alla sua scadenza. La natura chirografaria dei crediti integra il requisito dell’omogeneità di posizione giuridica ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l’omogeneità degli interessi economici, in quanto l’interesse economico del creditore dovrebbe essere necessariamente valutato in concreto.

12 La nozione di “interesse economico” sembra sfuggire ad ogni tentativo di catalogazione sistematica, inglobando situazioni assai eterogenee tra loro, dovendosi infatti individuare tale requisito sia con riferimento alla qualità del creditore, in relazione alla natura del rapporto obbligatorio che lo lega al debitore e, in caso di rapporto contrattuale, alla natura dell’attività esercitata dal creditore, nonché, più in generale, alle altre circostanze che influiscono sul rapporto in essere, imponendo di prendere in considerazione la fonte volontaria o obbligatoria del rapporto, la tipologia dell’attività esercitata dal creditore (ad esempio, fornitore, finanziatore, cliente insoddisfatto), i rapporti che legano i soggetti (partecipazione ad un medesimo gruppo societario o, comunque, esistenza di rapporti contrattuali con finalità di coordinamento dell’attività economica), nonché, l’eventuale esistenza di circostanze che influiscono sulla sicurezza del credito (quali, ad esempio, le garanzie personali da parte di terzi).

13 La corretta individuazione della nozione di omogeneità economica è questione intimamente legata a quella relativa alla facoltatività o obbligatorietà della formazione delle classi.

14 A tal proposito va premesso che la problematica facoltatività/obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi va distinta da quella relativa alla facoltatività/obbligatorietà della suddivisione di tutti i creditori in classi.

II. (Segue) il classamento obbligatorio

II.(Segue) il classamento obbligatorio

1 Il CCII prevede ancora come facoltativa la suddivisione dei creditori in classi nei concordati diversi da quello in continuità aziendale anche se tale regola generale subisce alcune significative eccezioni, dato che l’art. 85, c. 2, CCII ne prevede l’obbligatorietà in presenza di determinate categorie di creditori che appare opportuno tenere distinte ai fini del voto per il peculiare interesse che gli appartenenti alle stesse hanno all’esito del concordato: per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

2 La formazione di una classe è obbligatoria quando il piano di concordato prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Le classi possono riguardare anche ai soci, ma senza che ciò sia scelta vincolata, quando sono previste delle attribuzioni a loro favore (art. 120-ter CCII).

III. (Segue) nel concordato con continuità aziendale

III.(Segue) nel concordato con continuità aziendale

1 Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. Classazione obbligatoria che si traduce altresì nella necessaria formazione delle classi di creditori indicate nel comma 2 della disposizione.

2 Il comma 3 dell’art. 85 contiene altresì alcune regole per la formazione obbligatoria delle classi: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all’art. 109, c. 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.

3 Ulteriori norme sulle modalità di classamento dei creditori privilegiati si rinvengono quindi negli artt. 109 e 112 CCII. Ai sensi dell’art. 109, c. 5 sono esclusi dal voto solo i creditori muniti di privilegio per i quali il piano prevede il pagamento integrale, in denaro, nei limiti ovviamente della capienza della garanzia, entro centottanta giorni dall’omologazione. In caso di pagamento integrale oltre i centoottanta giorni i creditori votano per l’intero credito e vanno inseriti in una classe. Se non concorrono queste condizioni i creditori, se non soddisfatti integralmente vanno inseriti in classi separate (come dispone l’art. 112) e votano per l’intero credito.

4 In caso di pagamento parziale per incapienza (anche ove il pagamento in denaro della parte coperta dalla garanzia avvenga nei centoottanta giorni), essi saranno inseriti in classi distinte (privilegiata e chirografaria) ed eserciteranno il diritto di voto in entrambe.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. Le classi di creditori.

I. Le classi di creditori

I.Le classi di creditori

1 In tema di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, la proposta deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore nell’art. 160, c. 1, lett. c), l. fall., costituiti dall’omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l’eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare). Rientra tra i compiti del tribunale - con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato - valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l’omogeneità dei crediti raggruppati, che non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe [C. 16.4.2018, n. 9378].

2 Il profilo relativo alle posizioni giuridiche, richiama sostanzialmente … la distinzione tra crediti privilegiati e crediti chirografari [C. 4.2.2009, n. 2706].

3 I principi inderogabili del concordato preventivo sono scritti nell’art. 160, c. 2, l. fall.: rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione; soddisfo dei privilegiati, in senso lato, in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni sottoposti a prelazione. Resta insuperabile l’esigenza che la proposta di concordato preventivo si conformi ai due criteri fissati dal legislatore attraverso la suddivisione in classi:

1) quello della omogeneità delle posizioni giuridiche, che consente la articolazione dei livelli, delle modalità e dei tempi di soddisfo in ragione della qualità delle pretese creditorie, chirografarie; privilegiate - quest’ultime eventualmente distinte in ragione della specifica causa di prelazione, correlata ai beni presenti nella massa attiva del concordato e dunque conformate al principio della parità di trattamento in relazione alla possibilità di realizzo dei beni soggetti a prelazione; pretese creditorie contestate, nella misura o nella qualità; pretese assistite da garanzie esterne alla massa attiva; pretese sostenute da titolo esecutivo provvisorio, ecc.; criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo;

2) quello della omogeneità degli interessi economici, in relazione alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.), criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio.

Al cospetto di tali principi e criteri la tesi che l’art. 160 l. fall., non contemplando classi di “presunti creditori”, consenta di escluderli dalla procedura, è priva di qualunque consistenza, non solo perché pregiudica gli interessi di coloro che non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei loro diritti, ma perché falsa le previsioni del piano di soddisfo dei crediti ritenuti certi e non consente agli ammessi al voto di esprimere, valutazioni prognostiche corrette, in difetto della conoscenza dell’area completa delle passività, comprese quelle sub iudice, in ordine alle quali, in luogo di essere ignorata, la classe avrebbe dovuto essere predisposta, con l’analisi e la prospettazione delle eventualità di successo delle contestazioni e la indicazione della misura del soddisfo e lasciata così al voto dell’adunanza dei creditori. In sede di istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento da parte del debitore in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in una apposita classe ad essi riservata; tale necessario adempimento, che risulta oggetto di accertamento critico da parte del tribunale circa la regolarità della procedura, risponde infatti sia all’esigenza di tutelare gli interessi di coloro che non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei loro diritti, che possono essere ugualmente provvisoriamente essere ammessi al voto, sia degli altri creditori certi, permettendo loro, laddove regolarmente e compiutamente informati, di esprimere valutazioni prognostiche corrette ai fini dell’espressione del voto [C. 26.7.2012, n. 13284].

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