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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

86. Moratoria nel concordato in continuità (1)

[1] Fermo quanto previsto nell’articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall’omologazione.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 19, comma 4, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La moratoria dei pagamenti.

I. La moratoria dei pagamenti

I.La moratoria dei pagamenti

1 L’art. 86 CCII contiene una disciplina specifica per la moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, una regola generale per il pagamento differito dei crediti muniti di garanzia reale (privilegio, pegno e ipoteca), salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui sussiste una causa di prelazione, in sintonia con le regole di distribuzione dettate nell’art. 84 ai fini della ristrutturazione trasversale.

2 La norma va letta alla luce del comma 5 dell’art. 109 CCII, nella parte in cui dispone che “I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”. Norma che indica, a contrario, le condizioni in presenza delle quali, per definizione legislativa, la loro soddisfazione deve ritenersi incompleta.

3 Dal raffronto tra le due norme si ricavano alcuni principi fondamentali sul trattamento dei creditori privilegiati. In primo luogo, che nel concordato con continuità aziendale essi possono essere soddisfatti anche con utilità diverse dal denaro. In secondo luogo, che la dilazione è possibile soltanto quando essi siano soddisfatti in denaro (con la conseguenza che, ad esempio, ove fosse previsto il soddisfacimento dei creditori privilegiati con una datio in solutum, la dazione dovrà realizzarsi immediatamente dopo l’omologa). In terzo luogo, che non vi sono più limiti temporali con riferimento alla dilazione dell’adempimento monetario dei creditori privilegiati.

4 In forza del richiamato art. 109, c. 5, CCII, solo se il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall’omologa, è considerato come adempimento completo che non fa scattare il diritto di voto. In definitiva il debitore può proporre anche una dilazione maggiore di questa semestrale indicata dall’art. 109, ma, in questo caso, il creditore, anche se soddisfatto integralmente e in denaro, ha diritto al voto per l’intero credito.

5 Sempre in forza dell’art. 109, c. 5, CCII per i crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., il termine di centoottanta giorni è ridotto a trenta, mentre l’art. 86 per gli stessi crediti consente una moratoria nel pagamento massimo fino a sei mesi in caso di concordato in continuità aziendale.

6 Ove, quindi, la proposta preveda il pagamento integrale in denaro dei lavoratori dipendenti entro trenta giorni, essi non hanno diritto al voto, mentre, ove sia proposta una dilazione maggiore, consentita (a pena d’inammissibilità), ai sensi dell’art. 86 CCII, entro il termine massimo di sei mesi, gli stessi acquisiscono il diritto al voto.

7 La norma si riferisce alla moratoria nel pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se si deve ritenere naturalmente ammissibile la moratoria del pagamento anche dei creditori privilegiati generali, diversi da quelli assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. espressamente menzionati dalla norma.

8 La moratoria è inammissibile ove sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. La norma è formulata al negativo, escludendo la possibilità di una moratoria per i creditori che abbiano una garanzia su beni che vengano liquidati nel diverso periodo temporale anteriore indicato nel piano. Il che presuppone naturalmente che non vi sia stata una liquidazione “anticipata” di tali beni nel corso della procedura, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile che la moratoria riguardi attivo concordatario già liquidato e monetizzato al momento dell’omologa.

9 Il che rende evidente come, in pratica, la moratoria, nei concordati “misti” che prevedano continuità aziendale e allo stesso tempo la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa possa riguardare quasi esclusivamente i creditori privilegiati speciali. E ciò in quanto il privilegio generale attiene all’intero patrimonio del debitore, concetto più ampio della mera sommatoria del ricavato dei beni mobili (oltre che immobili con riferimento ai privilegiati con collocazione sussidiaria), dovendo ricomprendere anche tutte le attività liquidatorie che il debitore intende porre in essere per convertire in denaro l’attivo acquisibile alla procedura e per monetizzare le prospettive future non esistenti nel patrimonio del debitore al momento del deposito del ricorso di concordato preventivo.

10 La naturale estensione dell’oggetto del diritto di prelazione generale al patrimonio attuale e “futuro” del debitore, incide non solo sulla pratica attuazione della norma, ma sulla stessa astratta configurabilità del principio, non essendo quasi ontologicamente ipotizzabile un’ipotesi in cui dal deposito del ricorso e sino al termine del periodo di moratoria indicato nel piano non venga compiuto alcun atto liquidatorio in senso lato.

11 Altra questione assai delicata è quella che attiene al soddisfacimento dei creditori che abbiano privilegio su beni destinati a rimanere nella disponibilità del debitore, perché funzionali alla prosecuzione dell’attività d’impresa. Anche in caso di mancata liquidazione dei beni, tali creditori non devono essere soddisfatti integralmente, ma possono essere pagati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, in base al valore indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente. Mancata liquidazione dei beni gravati che consente nel concordato con continuità aziendale una moratoria per il pagamento di tali creditori privilegiati. Pagamento dilazionato che appare del tutto legittimo, che deve essere però contemperato con l’esigenza che il piano di concordato sia funzionale al mancato pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Il piano deve esplicitare la mancanza di pregiudizio di tale pagamento dilazionato rispetto all’alternativa liquidatoria. Mancanza di pregiudizio che appare evidente sol che si consideri, ad esempio, che, a parità i valori, in caso di liquidazione giudiziale dal ricavato della vendita dei beni gravati da privilegio dovrebbero essere detratte le spese specifiche necessarie per l’esitazione del bene.

12 Nel concordato liquidatorio manca una norma espressa che preveda la dilazione e ne fissi la durata, in quanto la moratoria è prevista esclusivamente per i concordati con continuità (art. 86) o per il trattamento dei crediti tributari inseriti in una transazione (art. 88).

13 Dal che deve ritenersi che nei concordati liquidatori il pagamento dei creditori prelatizi vada effettuata nei tempi tecnici della liquidazione e quindi con un piano di riparto immediatamente successivo al momento in cui viene effettuato il versamento del corrispettivo da parte dell’aggiudicatario.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. La moratoria dei pagamenti.

I. La moratoria dei pagamenti

I.La moratoria dei pagamenti

1 Nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall’omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta, come si desume sia dall’art. 86, d.lgs. n. 14/2019 che dall’art. 2426, c. 1, n. 8), c.c. [C. 18.6.2020, n. 11882].

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