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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    87. Contenuto del piano di concordato (1)

    Mostra tutte le note

    [1] Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39, un piano contenente:

    a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;

    b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento;

    c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;

    d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

    e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

    f) ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente;

    g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;

    h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

    i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

    l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato;

    m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

    n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

    o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;

    p) l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

    [2] Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

    [3] Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 19, comma 5, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il contenuto del piano - II. (Segue) nel concordato liquidatorio - III. (Segue) nel concordato con garanzia - IV. (Segue) nel concordato con continuità aziendale - V. La relazione del professionista.

    I. Il contenuto del piano

    I.Il contenuto del piano

    1 Fondamentale per l’ammissione alla procedura è la predisposizione di un piano. In sostanza il piano rappresenta il documento programmatico nel quale il debitore prospetta, in primo luogo il suo «progetto di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti». Il piano può contenere diverse modalità operative per il perseguimento dell’obiettivo che è dato dalla soddisfazione del ceto creditorio; queste modalità possono attenere alla ristrutturazione dell’impresa come alla ristrutturazione delle passività, senza alcun percorso prefissato, a dimostrazione della scelta del legislatore di rendere il concordato uno strumento flessibile per risolvere la crisi dell’impresa. L’art. 87 contiene una descrizione analitica del contenuto necessario del piano variabile a seconda che si tratti di concordato con continuità aziendale o meno.

    2 Il piano deve contenere una corretta indicazione del debitore e delle parti correlate. Le operazioni intervenute ed i rapporti di debito/credito con le parti correlate nelle procedure concorsuali costituiscono un tema di grande rilevanza ai fini della corretta predisposizione del piano. Pertanto, il professionista incaricato della predisposizione del piano dovrà effettuare un’analisi approfondita dei rapporti della società, al fine di verificare se vi siano creditori e/o debitori che si trovino in una posizione di controllo, ovvero di influenza notevole e/o comunque abbiano alcuno dei requisiti indicati nella definizione di “parte correlata”. Quindi se ne dovrà dare adeguata informazione in apposita parte del piano, come indicato dall’art. 87, c. 1, lett. a) ed i relativi rapporti debitori dovranno esser trattati in una o più specifiche classi.

    3 In continuità con la precedente disciplina il piano deve poi naturalmente esporre le attività e passività al momento della presentazione del piano medesimo e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa, oltre una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento

    4 Il Codice riserva una particolare attenzione alla posizione dei lavoratori subordinati ed alla tutela dei posti di lavoro. Ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. a), CCII il piano deve contenere l’indicazione della “posizione dei lavoratori”, e quindi sia della loro situazione creditoria e contributiva che di quella legata alla tipologia dei contratti di lavoro, essenziale per il calcolo dell’effettivo livello occupazionale dell’impresa.

    5 Come è ben noto ai sensi dell’art. 97, c. 13, CCII i rapporti di lavoro pendenti non subiscono effetti immediati dall’ammissione del datore al concordato preventivo e rimangono legati alla loro specifica disciplina. È però di tutta evidenza che modifiche anche assai significative dei rapporti di lavoro possono determinarsi in forza delle previsioni di ristrutturazione aziendale contenute nel piano concordatario.

    6 In questa prospettiva l’art. art. 87, c. 1, lett. o), CCII, pone al debitore l’obbligo di estrinsecare le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori già assunte o da assumere dopo il deposito del piano. Norma che va letta unitamente a quella di cui all’art. 4, c. 3, CCII con la conseguenza che le consultazioni avranno ad oggetto le “rilevanti determinazioni” che il datore con più di quindici dipendenti intende assumere nella predisposizione del piano, idonee a incidere “sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni”.

    7 Poiché, come detto, l’accesso alla procedura di concordato preventivo comporta nella maggior parte dei casi una ristrutturazione aziendale con effetti sui rapporti di lavoro pendenti la norma di cui all’art. 87, c. 1, lett. o) deve anche indicare “gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni”.

    8 Sempre con riferimento a questa innovativa attenzione per i profili sociali ed ambientali l’art. 87, c. 1, lett. f), CCII impone che sia prevista la copertura delle spese per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente. E ciò al fine di evitare che la crisi dell’impresa possa determinare una riduzione delle risorse necessarie per garantire la sicurezza dei dipendenti e l’adeguata manutenzione degli strumenti di lavoro.

    9 Il cuore del piano rimane, come detto, l’illustrazione delle modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, Con riferimento a quest’ultimo profilo la norma di cui all’art. 87, c. 1, lett. d) integra e specifica quella dell’art. 84, c. 1, chiarendo che la soddisfazione può avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

    10 Formulazione che riprende quella dell’art. 160 l. fall. ed è tesa a confermare che anche nella vigenza della disciplina del Codice il contenuto del piano è tendenzialmente libero. Pare quindi corretta l’affermazione secondo la quale l’elencazione contenuta nel comma 1, lett. d) dell’art. 87 CCII è prettamente esemplificativa e che quindi tale previsione non esclude alcuna possibilità. Il che trova una testuale conferma nel richiamo alle “altre operazioni straordinarie”.

    11 Va però sottolineato che la maggior parte dei possibili strumenti di soddisfazione dei crediti sono naturalmente destinati ad essere utilizzati soltanto da imprese di rilevanti dimensioni, con la conseguenza che, tenuto conto che le procedure concorsuali sono riservate ad imprese di piccole o medie dimensioni, il soddisfacimento dei crediti nel concordato preventivo è ancora assicurato, nella maggior parte dei casi, con pagamenti in denaro attraverso i tradizionali schemi del concordato con garanzia, del concordato con cessione dei beni o del c.d. concordato misto.

    12 Soddisfacimento dei creditori che deve intendersi come soddisfacimento di tutti i creditori, regola che incontra un limite nel caso in cui la legge non attribuisca a determinati creditori il diritto di soddisfarsi, se non quando si siano soddisfatti integralmente tutti gli altri creditori.

    13 È questa l’ipotesi dei creditori postergati, ai sensi degli artt. 2467-2497-quinquies c.c., norme che influiscono sulla stessa graduazione di tali crediti, cui non è riservata alcuna soddisfazione in forza della regola di sopportazione del rischio di insolvenza della società contenuto nelle stesse norme. Pertanto, non essendo la volontà del legislatore disponibile dalle parti in sede concordataria, la maggioranza dei creditori non può disporre che sia antergato il soddisfacimento dei postergati, dovendo, invece, il loro soddisfacimento essere sempre posposto a quello integrale degli altri creditori chirografari. Principio valido in tutti i concordati diversi da quello con continuità aziendale, ove si applichi rigorosamente il principio del divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione e limitatamente alle risorse derivanti dal patrimonio del debitore, posto che gli apporti esterni sono svincolati dal rispetto degli artt. 2740 e 2741 c.c.

    14 Gli obbligazionisti si pongono a cavallo tra la postergazione legale ex artt. 2467-2497-quinquies c.c. e quella volontaria, posto che ai sensi dell’art. 2411 c.c. il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. Anche il credito degli obbligazionisti nasce postergato, anche se tale postergazione è meramente facoltativa e non necessaria come quella dei crediti postergati, ai sensi degli artt. 2467-2497-quinquies c.c.

    15 La ristrutturazione dei debiti costituisce anch’essa un elemento imprescindibile del piano e quindi della proposta concordataria. Nel concordato preventivo tutti i creditori anteriori subiscono gli effetti della procedura, effetti che comportano la modifica quantitativa e/o qualitativa del credito. La ristrutturazione del debito è inscindibilmente connessa alla soddisfazione del credito (o del creditore nel concordato con continuità), e quest’ultima è necessariamente finalizzata all’estinzione del rapporto obbligatorio, non essendo ipotizzabile una proposta che si concretizzi in una mera moratoria senza la previsione di una soddisfazione dei creditori. La ristrutturazione dei debiti può invece legittimamente limitarsi ad una mera dilazione temporale delle scadenze, sul modello di quanto previsto dalla vecchia amministrazione controllata.

    16 L’art. 87 contiene alcune significative novità rispetto all’attuale disciplina con riferimento alla necessità di assicurare un consenso informato dei creditori. In primo luogo, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. h), CCII l’indicazione delle azioni recuperatorie e risarcitorie esercitabili, con l’obbligo di segnalare, tra queste, quelle proponibili solo dal curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale ed evidenziando quali siano le effettive prospettive di recupero. Invero tale norma consente ai creditori di valutare con maggior consapevolezza il piano e la proposta ai fini del voto in relazione al profilo della convenienza. Infatti, appare evidente che i creditori, per esprimersi sulla convenienza della proposta, debbano essere informati non solo dell’esistenza di azioni in astratto esercitabili, ma anche della situazione patrimoniale dei potenziali convenuti, in vista della fruttuosità di eventuali azioni esecutive e dell’incidenza sulla misura e dei tempi ragionevolmente necessari per conseguire un risultato utile.

    17 Sempre in quest’ottica il piano deve indicare il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale. Valore di liquidazione del patrimonio comprensivo del valore dei beni degli eventuali soci illimitatamente responsabili. allo scopo di permettere al ceto creditorio di confrontare l’ipotesi concordataria (che non coinvolge i soci illimitatamente responsabili) con l’alternativa della liquidazione giudiziale (che determina l’estensione della procedura, per ripercussione, anche a detta categoria di soci) sul piano della convenienza, in modo da orientarli nel voto.

    18 In caso di continuità il piano di cui all’art. 87 CCII. è assimilabile, con riferimento al suo contenuto, al business plan di matrice aziendalistica, fatte salve, naturalmente, le significative differenziazioni derivanti dalle diverse forme di prosecuzione dell’attività d’impresa, ovverosia dall’impostazione, in via diretta o in via indiretta, della continuità.

    19 Il piano in caso di continuità diretta dovrà contenere quindi una precisa e puntuale rappresentazione e argomentata declinazione delle eventuali azioni industriali e organizzative, che, a seconda delle cause della crisi, sono ritenute necessarie al fine del ripristino delle condizioni di economicità della gestione.

    20 Ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. e), CCII se il concordato è in continuità, il piano deve contenere anche il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell’attestazione che lo accompagna.

    21 Il piano, quale programma di azioni tese alla realizzazione della proposta concordataria, dovrà naturalmente definire il perimetro delle attività in continuità, con enucleazione di quei beni che, nel presupposto che non siano funzionali alla prosecuzione dell’attività aziendale, sono destinati ad essere oggetto di liquidazione atomistica a beneficio dei creditori anteriori o a sostegno del fabbisogno finanziario in continuità.

    22 L’art. 87 CCII, con specifico riferimento al concordato con continuità aziendale diretta, prescrive che il piano debba contenere l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato e delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Contenuto necessario del piano nell’ipotesi di una gestione diretta della continuità aziendale da parte del debitore in concordato. Non essendo di certo immaginabile che tale previsione si riferisca ad un’attività d’impresa gestita da un terzo. Invero nell’ipotesi di continuità indiretta l’andamento dell’attività dell’impresa ceduta ad un terzo rileverà ai fini della fattibilità del piano ove sia previsto che il prezzo della cessione sia corrisposto (anche) con i flussi derivanti dall’ordinaria gestione dell’impresa ceduta.

    23 Parimenti degna di menzione è la riproposizione della necessaria indicazione dei tempi delle attività da porre in essere per l’esecuzione del piano, nonché degli strumenti da adottare per assicurare l’adempimento della proposta nel caso in cui le previsioni su cui il piano è fondato non si realizzino o comunque si verifichino nuove circostanze che mettano a rischio il raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

    24 Tale norma (che troviamo anche nell’art. 56 CCII, con riferimento al contenuto del piano degli accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti) si propone da un lato di superare le attuali incertezze relative alla gestione nella fase esecutiva del concordato allorquando si verificano situazioni che impongono uno scostamento rispetto alle previsioni di piano e dall’altro di consentire un controllo sul rispetto dell’attuazione dello stesso.

    25 Il legislatore ha preso atto che, soprattutto nel concordato con continuità aziendale, le azioni programmate non possono essere intese come un percorso rigido ed immutabile attraverso il quale ricercare il risanamento dell’impresa e che possono essere modificate o addirittura sostituite, senza con ciò pregiudicare il piano e le protezioni ad esso associate. Conclusione astrattamente ineccepibile che si scontra con l’ovvia considerazione che gli elementi predittivi presentano, per propria natura, incertezza nel loro avveramento e quindi nella predisposizione di eventuali, futuri rimedi.

    26 Più in generale il piano deve correttamente definire la “possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati”, valutazione che deve essere resa in termini di “probabilità di successo del piano” ed ha per oggetto anche “i rischi inerenti” allo stesso indicando, nel contempo, i possibili rimedi.

    27 Il piano deve anche indicare gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano. Indicazione necessaria per consentire, prima ai creditori e poi al tribunale, di valutare la funzionalità di tali finanziamenti alla realizzazione della proposta nei termini prospettati, onde evitare che i crediti prededucibili da essi generati determinino un ingiusto pregiudizio alle ragioni dei creditori concordatari.

    28 Ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. l) ed m) il piano deve esporre le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato; le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe. Parti interessate che, ai sensi dell’art. 2, par. 1, n. 2), della direttiva Insolvency, vanno identificate con “i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori, e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione”.

    29 Ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. n) il piano deve altresì indicare le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate. Parti non interessate perché soddisfatte integralmente e quindi non votanti nei limiti indicati dall’art. 109, c. 5, CCII.

    30 Ai sensi dell’art. 87, c. 2, CCII nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale. Riferimento che deve comunque far ritenere che il legislatore abbia ancorato la legittimità della proposta al presupposto che ai creditori, venga comunque promessa una qualche maggiore o migliore attribuzione patrimoniale (anche in termini modali e/o temporali) rispetto all’alternativa liquidatoria.

    31 Indicazione che pare confliggere con l’impianto del Codice che non prescrive più un trattamento migliore, ma semplicemente uguale rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Indicazione comunque precettiva che il debitore dovrà assolvere, fermo restano che in caso di contestazione di uno o più creditori la proposta potrà essere omologata anche se semplicemente equivalente e non necessariamente conveniente .

    II. (Segue) nel concordato liquidatorio

    II.(Segue) nel concordato liquidatorio

    1 Nel ricorso e più specificatamente nel piano cfr. [F252] che ne costituisce parte integrante, devono essere indicate in maniera analitica le modalità di adempimento della proposta. Cfr. [F250] [F251]. Modalità di adempimento che vanno dalla figura più tradizionale ed ancora assai in voga della cessione dei beni, nelle sue varie e possibili sfaccettature, ferma restando la necessità di risorse esterne che accrescano di almeno il 10% l’attivo assicurando il pagamento dei creditori chirografari nella misura minima del 20%.

    2 Nell’ambito della proposta, come si è accennato, si può anche prevedere un trattamento non integrale dei creditori privilegiati, con la previsione della soddisfazione parziale (e/o dilazionata) di tali crediti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di liquidazione attribuibile al cespite o al reddito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. o), CCII [vedi formula F249].

    3 La proposta può quindi prevedere, al pari che nel concordato della liquidazione giudiziale, che i creditori muniti di diritto di prelazione speciale non vengano soddisfatti integralmente.

    4 Nel concordato liquidatorio la proposta potrà prevedere il soddisfacimento parziale anche dei creditori privilegiati generali, qualora il pagamento e/o soddisfazione dei creditori postergati derivi da risorse esterne ed essi ricevano comunque un quid pluris rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

    5 Apporto di finanza esterna che costituisce il presupposto indefettibile anche per il soddisfacimento dei creditori postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. (non considerando l’ipotesi residuale del preventivo soddisfacimento integrale di tutti i creditori chirografari che consentirebbe comunque la distribuzione ai postergati del residuo attivo), creditori che debbono essere inseriti in un’apposita classe.

    III. (Segue) nel concordato con garanzia

    III.(Segue) nel concordato con garanzia

    1 Così come è ben possibile che venga riproposta la formula tradizionale della “garanzia” esterna, o del c.d. concordato misto ovvero quella innovativa, possibile dopo la riforma, che offra come garanzia, unitamente a quelle di terzi, la liquidazione del proprio patrimonio. La proposta può anche prevedere, sul modello di quanto previsto dalla vecchia amministrazione controllata, una mera dilazione temporale delle scadenze.

    IV. (Segue) nel concordato con continuità aziendale

    IV.(Segue) nel concordato con continuità aziendale

    1 All’interno del tipo “concordato con continuità” sono ancora ricomprese sia le forme di continuità nelle quali l’azienda, o un suo ramo, prosegue in capo allo stesso debitore cfr. [F253] [F254], sia quelle nelle quali l’azienda, o un suo ramo, prosegue in capo ad un’altra società, anche di nuova costituzione, a seguito di cessione o di conferimento. Il legislatore ha inteso dare continuità al concetto di concordato con continuità in senso “oggettivo”, avuto riguardo quindi esclusivamente all’azienda, dato che l’art. 84, c. 2, disciplina espressamente anche quelle proposte concordatarie che prevedono la liquidazione del soggetto debitore. Con la conseguenza che rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche le proposte concordatarie di contenuto prettamente “liquidatorio”, che prevedano la cessione o il conferimento a terzi dell’azienda o di un suo ramo a fronte del pagamento, immediato o garantito, del relativo prezzo con il quale saranno soddisfatti i creditori concorsuali. Cfr. [F256] [F258].

    2 In applicazione di uno specifico principio direttivo della legge delega il legislatore scioglie uno dei nodi interpretativi più dibattuti affermando coerentemente con la scelta di privilegiare la continuità oggettiva dell’impresa che tale disciplina si applica anche nei casi in cui l’azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato. Cfr. [F257]. Poiché la disciplina della continuità aziendale prevede comunque due sole ipotesi: che l’azienda continui in capo all’originario imprenditore o venga ceduta a terzi, la possibilità di combinare l’affitto con la continuità è subordinata alla preventiva finalizzazione dello stesso alla successiva cessione dell’azienda locata (ovvero all’ipotesi, di scuola, di una sua retrocessione al debitore). Cessione che può essere garantita dall’imposizione (a pena di inammissibilità della proposta) all’affittuario dell’obbligo di formulare una proposta irrevocabile di acquisto del complesso aziendale.

    3 La disciplina dell’art. 87 CCII nulla dice sulle modalità di soddisfazione dei creditori. E ciò in quanto l’articolo disciplina il piano cfr. [F259] [F260] e non la proposta di concordato. Soddisfazione che in caso di continuità diretta sarà garantita dagli utili provenienti dalla continuazione dell’attività d’impresa da parte del debitore (al pari di quel che accade nei concordati con garanzia), in caso di continuità indiretta dal ricavato della cessione dell’azienda (come nei concordati con cessione dei beni).

    4 La soddisfazione dei creditori potrà anche derivare da una duplice fonte: dagli utili derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa e dalla cessione di beni dato che nell’ambito della domanda di concordato con continuità, il piano può altresì prevedere la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività d’impresa, secondo una valutazione di funzionalità rimessa all’insindacabile giudizio del debitore. Cfr. [F255].

    V. La relazione del professionista

    V.La relazione del professionista

    1 Ai sensi dell’art. 87, c. 3 il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Cfr. [F261].

    2 L’art. 87 CCII, ponendosi in linea di continuità con la disciplina previgente, attribuisce ad un professionista indipendente il compito di redigere una relazione che attesti, in primo luogo e per ogni tipologia di concordato, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Nell’esercizio della delega il legislatore ha quindi scelto di mantenere l’obbligatorietà dell’attestazione e di prevedere che essa debba essere aggiornata nell’ipotesi di modifiche sostanziali della proposta o del piano. La relazione illustrativa evidenzia le ragioni di tale scelta sulla considerazione che l’esperienza maturata dai professionisti specializzati in materia concorsuale ha reso la relazione dell’attestatore uno strumento d’ausilio importante per il tribunale che, in una procedura doverosamente connotata da esigenze di celerità, può fruire immediatamente di un’analisi particolarmente attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, utile per la verifica di fattibilità giuridica ed ora anche economica, prodromica all’apertura del concordato.

    3 Scelta legislativa che appare del tutto condivisibile posto che i destinatari del piano devono essere in grado di percepire i “rischi inerenti” all’avveramento di quanto pronosticato nel piano e le relative possibili conseguenze. Infatti, perché la valutazione rimessa ai creditori venga espressa correttamente e determini il giusto esito della procedura concordataria, si presuppone che i creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, al cui soddisfacimento sono per l’appunto deputati a provvedere dapprima il professionista attestatore, e quindi il commissario giudiziale.

    4 Il professionista indipendente che redige la relazione deve avere i requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. o), CCII. Il requisito di ammissibilità non è quindi il deposito di una relazione da parte di un professionista qualificato, ma il deposito di una relazione da parte di un professionista qualificato ed indipendente. Con la conseguenza che la mancanza d’indipendenza del professionista dovrebbe determinare l’inammissibilità della domanda. o, se scoperta successivamente, la revoca dell’ammissione essendo venuta meno una delle condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.

    5 Invero in ordine alle conseguenze giuridiche che derivano dall’aver svolto l’incarico di attestatore senza il necessario requisito dell’indipendenza, va rammentato che la norma che prescrive l’indipendenza dell’attestatore di un piano di un concordato preventivo ha natura imperativa, o comunque di ordine pubblico economico, essendo finalizzata ad assicurare la massima trasparenza ed obiettività delle informazioni riguardanti la società proponente, e ciò non solo nell’interesse dei soggetti direttamente interessati alla procedura di concordato preventivo (organi della procedura, creditori), ma anche ai fini della tutela, in generale, degli interessi pubblicistici sottesi alle procedure concorsuali e della stessa economia (essendo un interesse di carattere generale che non rimangano sul mercato delle imprese insolventi). Pertanto, dalla violazione della norma in esame deriva la nullità dell’atto di nomina dell’attestatore, a norma dell’art. 1418 c.c. L’esistenza della relazione è una condizione di ammissibilità della procedura e, dunque, in caso di sua assenza o di sua sottoscrizione da parte di un soggetto che non sia in possesso dei requisiti previsti, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile. Nullità che determina altresì il venir meno del diritto del professionista al compenso.

    6 Il contenuto della relazione del professionista varia a seconda del tipo di concordato, se liquidatorio o in continuità. In caso di concordato liquidatorio, oltre alla veridicità dei dati aziendali il professionista dovrà attestare la fattibilità del piano in relazione alle prospettive di cessione del patrimonio del debitore.

    7 In caso di continuità diretta il giudizio di feasibility non è limitato, in termini ai profili di mera esecuzione della proposta, dovendo cogliere l’idoneità del piano a traghettare l’azienda da uno stato di crisi ad una condizione di rinnovato equilibrio. In questo caso il professionista deve accertare la sostenibilità del piano e la sua idoneità a ristabilire una condizione di equilibrio finanziario escludendo, sulla base di un giudizio necessariamente ex ante, la possibilità che esso si presenti nell’orizzonte di piano uno stato di insolvenza anche solo in termini prospettici. Il professionista deve altresì accertare che il piano sia idoneo a generare i flussi destinati al soddisfacimento dei creditori anteriori, ovvero, in caso di piano che prevede forme di conversione del debito in capitale, esprimersi sul valore delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi destinati ai creditori.

    8 Ove il piano preveda una continuità indiretta, con previsione di soddisfacimento dei creditori mediante i flussi derivanti dalla cessione dell’azienda, o di un suo ramo, con pagamento immediato o garantito del prezzo il professionista non deve valutare la sostenibilità del piano di continuità aziendale in capo alla cessionaria, in quanto tale profilo non incide sulla fattibilità del piano del debitore in concordato. Analogamente, nell’ipotesi in cui esista un’offerta irrevocabile d’acquisto condizionata all’omologa del concordato il professionista dovrebbe unicamente valutare i profili di fattibilità, alla luce degli accordi e delle garanzie eventualmente offerte, della prospettata vendita e l’eventuale esistenza di obblighi di garanzia e indennizzo nei confronti dell’acquirente. Nel caso, tuttavia, di affitto dell’azienda in funzione della successiva vendita, non può non essere valutata dall’attestatore la responsabilità in solido dell’affittante, in caso di retrocessione dell’azienda affittata, per i debiti e i rapporti di lavoro sorti in pendenza dell’affitto.

    9 In tutte le altre ipotesi di continuità indiretta il professionista dovrebbe valutare la sostenibilità del piano in capo alla conferitaria e determinare il valore della conferitaria e il verosimile prezzo di cessione della partecipazione, senza dimenticare di escludere eventuali impedimenti all’alienazione della stessa. In definitiva, in caso di cessione a un terzo o a una NewCo dell’azienda o di un suo ramo, con pagamento dilazionato e non garantito del prezzo destinato al soddisfacimento dei creditori, il professionista, chiamato ad attestare la fattibilità del piano, deve necessariamente valutare la sostenibilità del piano in capo alla cessionaria e la ricorrenza di una condizione di equilibrio finanziario della stessa nell’intero orizzonte temporale di previsto pagamento del prezzo e soddisfacimento dei creditori.

    10 Il comma 3 dell’art. 87 CCII, in caso di continuità aziendale, richiede al professionista indipendente di attestare la funzionalità del piano a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

    11 Il legislatore ha quindi chiarito che l’unico termine di paragone rispetto al quale l’attestatore deve formulare il richiesto giudizio di convenienza consiste nell’alternativa della liquidazione giudiziale. Non sono quindi possibili giudizi comparativi rispetto ad altre ipotesi per la sistemazione della crisi (ad esempio, ipotesi liquidatorie concordate con i creditori o di continuità), su basi diverse rispetto a quelle risultanti dal piano, posto che l’attestatore è chiamato a conoscere della sola ipotesi di concordato con continuità che gli viene sottoposta, da confrontare con l’unica alternativa della discontinuità e quindi della liquidazione, verosimilmente ma non necessariamente atomistica, dell’impresa.

    12 Si tratta di valutazione che affianca quella “ordinaria” di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano che merita qualche riflessione. In primo luogo, pare evidente che mentre il superamento dell’insolvenza è un presupposto comune a tutte le tipologie di concordato (non solo a quelle in continuità), la sostenibilità economica dell’impresa è concetto riferibile alla sola ipotesi in cui l’azienda continui in capo allo stesso debitore.

    13 Quanto poi all’attestazione sul trattamento non deteriore assicurato dalla proposta di concordato rispetto a quello che ciascun creditore riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, risulta assai singolare che tale attestazione sia formalmente richiesta nel solo concordato in continuità aziendale.

    14 Nella domanda, in ogni domanda di concordato, il debitore deve indicare le ragioni per cui la proposta concordataria è non soltanto equivalente, ma anche preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, soltanto nel concordato con continuità aziendale i creditori hanno un riscontro sull’attendibilità di tale previsione. Appare evidente la discrasia di tale previsione che priva i creditori nel concordato liquidatorio di un’attestazione sulla presumibile convenienza della proposta.

    15 Omissione che potrebbe astrattamente porre anche un problema di legittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 3 posto che ai sensi dell’art. 88, c. 2, CCII l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, attestazione che deve essere rilasciata ogni qual volta il debitore proponga il trattamento dei crediti fiscali e contributivi secondo le modalità di cui all’art. 88 CCII, a prescindere dalla tipologia di concordato. Con la conseguenza che nel concordato liquidatorio soltanto a tali creditori è riservata un’attestazione sulla presumibile convenienza della proposta. Differenza di trattamento che trova una giustificazione nella considerazione che il tribunale può omologare il concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Valutazione che viene assunta anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente.

    16 In definitiva, riguardo all’attestazione del professionista indipendente, deve essere sottolineato che il principio consensualistico, pur a carattere non necessariamente maggioritario, della procedura di concordato preventivo rimette, in ultimo, ai creditori (anche se non sempre alla maggioranza dei creditori) il diritto di decidere sulla proposta: il che, peraltro, impone che la loro espressione di voto si fondi su una completa informativa, secondo il principio del consenso informato.

    17 Nel rispetto dei limiti temporali dettati dall’art. 105 l. fall. il debitore può apportare modifiche alla proposta, senza che vi siano limiti oggettivi a tale modifica. Cfr. [F262]. Nel senso che il debitore può anche mutare completamente il contenuto della proposta, il “tipo” di concordato. Il debitore, ad esempio, può abbandonare il concordato per continuità aziendale per passare ad un concordato puramente liquidatorio, per cessione di beni ovvero ad un concordato con garanzia di un terzo. Senza che tale radicale mutamento faccia venir meno gli effetti collegati al deposito dell’originaria proposta, purché compatibili con la proposta modificata.

    18 Nel caso in cui la proposta modificata non preveda più la continuità aziendale vengono naturalmente a cessare gli effetti tipici collegati al deposito di una proposta di continuità aziendale. Con la conseguenza, ad esempio, della sopravvenuta legittimità delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto pendente dall’ammissione al concordato preventivo di uno dei contraenti. In caso di cessazione del concordato per continuità aziendale con passaggio ad altro tipo di concordato non sarà inoltre più possibile pagare crediti anteriori al deposito dell’originaria proposta, pur se previamente autorizzati dal tribunale. In caso di modifiche sostanziali al piano od alla proposta deve essere depositata una nuova relazione ai sensi dell’art. 87, c. 2, CCII. Cfr. [F263].

    B) Frmule

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    F250
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO [CESSIONE DEI BENI CON SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI E PAGAMENTO DIFFERENZIATO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

    La società ……… in liquidazione, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,

    CHIEDE

    l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta, supportata dal piano di seguito descritto e concernente la cessione dei beni ai creditori. Vedi formula F252

    RAPPRESENTA

    - che la società ……… in liquidazione (di seguito “Società” o “Ricorrente”) ha la propria sede legale in ……… (doc……….), vale a dire nella circoscrizione dell’Ill.mo Tribunale adito, che risulta pertanto giudice competente ai sensi dell’art. 27, c. 2, CCII.

    - che la ricorrente presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura di concordato preventivo. Di ciò si dà prova mediante produzione, come richiesto dall’art. 39 CCII, degli ultimi tre bilanci di esercizio depositati dalla Società relativi agli esercizi ……… (doc……….), ……… (doc……….) e ……… (doc……….), come pure della situazione economico-patrimoniale aggiornata al ……… (doc……….), da cui risulta, in particolare che, negli ultimi tre esercizi, la Ricorrente ha registrato ricavi lordi annui superiori all’importo di euro 200.000,00 [ovvero un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00, ovvero un ammontare di debiti superiore ad euro 500.000,00] di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII;

    - che la ricorrente deposita in allegato alla proposta la documentazione prevista dall’art. 39 CCII, in particolare:

    i) le scritture contabili e fiscali obbligatorie (doc……….);

    ii) le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);

    iii) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni IVA relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);

    iv) la certificazione dei debiti fiscali (doc……….);

    v) la certificazione dei debiti previdenziali (doc……….);

    vi) la certificazione dei debiti per premi assicurativi (doc……….);

    vii) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti nel quinquennio anteriore alla data del presente ricorso (doc……….);

    - che la Società ha elaborato, con la collaborazione dell’advisor ………, il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della presente proposta, che si allega quale doc……….;

    - che la presente proposta e le condizioni del piano di concordato preventivo sono state approvate dagli amministratori a norma dell’art. 120-bis CCII [vedi formula F366], come risulta dal verbale redatto dal notaio dott………., depositato a norma dell’art. 2436 c.c. nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……… in data ………, prot. n………. (doc……….);

    - che il presente ricorso è accompagnato dalla relazione del dott………., la quale attesta ai sensi dell’art. 87, c. 3, CCII, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

    - che il presente ricorso è altresì accompagnato dalla dichiarazione del predetto dott………. attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. o), CCII;

    - che la trattazione della proposta di concordato preventivo si articola nel seguente indice di argomenti trattati:

    1. Cenni storici

    2. Attività svolta

    3. Cause e circostanze dello stato di crisi

    4. Ragioni della proposta di concordato

    5. Suddivisione dei creditori in classi

    6. Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data della domanda

    7. Stato particolareggiato ed estimativo delle attività

    8. Elenco nominativo dei creditori

    9. Elenco dei titolari di diritti reali e personali

    10. Stato particolareggiato ed estimativo dei beni ed elenco nominativo dei creditori di eventuali soci illimitatamente responsabili

    11. Piano su cui si basa la proposta (modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti)

    12. La proposta di concordato

    13. Modalità e tempi di adempimento della proposta

    14. Convenienza della procedura di concordato preventivo

    15. Conclusioni

    16. Elenco allegati

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    1. CENNI STORICI [elencare: compagine sociale e sue variazioni; amministratori/collegio sindacale/revisori succedutisi negli ultimi anni, modifiche dello statuto, del capitale, principali dati di bilancio degli ultimi anni]

    La Società è attiva nel campo del ……… e risulta avere conseguito, nel corso degli anni, un significativo prestigio nel settore di operatività, riconducibile a ……… ed alla qualità dei prodotti realizzati e proposti al mercato con i marchi ……….

    La società è registrata presso la C.C.I.A.A. di ……… con Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n………. del ……… ed è stata costituita in data ……… con capitale sociale di euro ………, come risulta dalla visura che si produce quale doc………..

    La società ha dato corso nel tempo ad aumenti di capitale, passando:

    - in data ……… da un cap. sociale di euro ……… ad un cap. sociale di euro ………;

    - in data ……… da un cap. sociale di euro ……… ad un cap. sociale di euro ………;

    Alla data di presentazione del presente ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, dunque, la società risulta avere un capitale sociale di euro ………, interamente versato, suddiviso in azioni del valore nominale di euro ……… così ripartito:

    - Sig………., nato a ………, il ………, codice fiscale ………, titolare di n………. azioni per un totale di euro ………;

    - Società ………, con sede in ………, codice fiscale/P Iva ………, titolare di n………. azioni per un totale di euro ………;

    - ……….

    La Società è stata sino dalla sua costituzione gestita da un consiglio di amministrazione composto da ……… membri, come meglio illustrato nella tabella che segue:

    [tabella rappresentativa dell’avvicendamento degli amministratori dalla costituzione ad oggi]

    L’organo di controllo è attualmente composto dai Dott………., ……… e ………, come meglio indicato nella tabella che segue:

    [tabella rappresentativa dell’avvicendamento dei sindaci dalla costituzione ad oggi]

    La società incaricata della revisione legale dei conti per il triennio ……… è ………. Nel triennio precedente la revisione era affidata a ……….

    In data ……… la società è stata posta in liquidazione con verbale di assemblea straordinaria avanti al notaio dott………. di ……… (doc……….), con nomina del liquidatore nella persona del sig………..

    Nel prospetto che segue vengono riepilogate le principali voci di bilancio rilevate dai bilanci della società concordataria degli ultimi 5 anni e alla data di riferimento del piano. Vengono poi di seguito sviluppati i grafici per la visualizzazione di talune grandezze significative, e cioè:

    - andamento del valore della produzione;

    - andamento del risultato di esercizio;

    - andamento del capitale circolante;

    - andamento delle voci rimanenze + crediti;

    - andamento delle voci rimanenze + crediti + immob. immateriali;

    - andamento delle voci debiti verso banche + debiti verso fornitori.

    [I dati del prospetto sono meramente indicativi.]

    [Riportare i grafici]

    2. ATTIVITÀ SVOLTA

    [Illustrare i vari segmenti di attività sociale, l’evoluzione o le modifiche che hanno interessato l’attività dell’impresa e la sua tipologia, le unità produttive, l’organizzazione aziendale, la strutturazione della forza lavoro, la rete di vendita, i rapporti commerciali con i principali clienti-istituti di credito]

    Come già accennato, la Società opera nel settore ……… e produce ………, in particolare i prodotti ……… che hanno rappresentato in media negli ultimi tre anni il ………% del fatturato. L’azienda gestita dalla Ricorrente ha acquisito nel tempo una buona reputazione, conquistando una soddisfacente quota di mercato ed una posizione di rilievo in campo nazionale, arrivando a farsi conoscere ed apprezzare anche all’estero. L’organigramma aziendale degli ultimi anni può essere sinteticamente rappresentato come segue [indicare le principali figure aziendali di riferimento e relativi compiti e mansioni, nonché il numero totale dei dipendenti ripartito per livelli di inquadramento retributivo]. Le sedi produttive sono/erano ubicate presso i seguenti stabilimenti: ………. Il processo produttivo consiste/consisteva nella ………. I mercati di approvvigionamento delle materie prime sono/erano prevalentemente esteri/nazionali, in particolare ………. I mercati di sbocco sono/erano prevalentemente esteri/nazionali, in particolare ………. Le modalità distributive sono/erano rappresentate da ………. Le modalità di finanziamento erano rappresentate prevalentemente da ………, utilizzate al fine di equilibrare l’incasso dei crediti in media posticipato rispetto al pagamento dei debiti. [Indicare i principali fornitori, clienti, finanziatori]

    3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLO STATO DI CRISI

    [Partendo dall’esame prospettico dei bilanci d’esercizio ed offrendo opportune rielaborazioni utilizzando i più significativi indici di bilancio, illustrare le cause endogene ed esogene che hanno condotto alla irreversibile crisi aziendale: ad es. perdita di clienti, concorrenza, contrazioni del mercato, eventi straordinari, rapporti con istituti di credito, ecc. ……… Indicare gli eventuali rimedi posti in essere per fronteggiare la situazione, tentativi di ristrutturazione, ecc.]

    L’andamento economico della Società in passato è stato in linea con le medie e gli standard di settore, e l’esercizio chiuso al ……… evidenziava un risultato positivo.

    Successivamente, la Società ha visto progressivamente subentrare uno stato di crisi, per situazioni e fattori riconducibili alle seguenti cause:

    - l’andamento recessivo del settore, caratterizzato da domanda calante sia nel mercato nazionale sia in quello internazionale, principalmente dovuto alla crisi che negli ultimi anni ha investito l’economia mondiale; tale situazione ha determinato in capo alla Società un calo di fatturato e di redditività, oltre ad una progressiva carenza di liquidità determinata anche da notevoli investimenti aziendali effettuati negli anni ………;

    - sopravvenienze passive derivanti dal mancato incasso di significativi crediti verso i clienti, i quali presentano ad oggi la seguente situazione ……… ed in relazione alle quali la ricorrente ha provveduto, senza esito, a dar corso alle seguenti azioni ………;

    - l’incalzare dei costi fissi per il mantenimento della struttura, molto elevati, che - non correlati ad adeguati flussi di ricavi - hanno generato perdite rilevanti.

    Questa concomitanza di fattori ha portato alla perdita del capitale sociale ed alla convocazione dell’assemblea straordinaria, che in data ……… ha deliberato la messa in liquidazione della società e l’incarico al liquidatore di presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, previo tentativo di raggiungere con i creditori una sistemazione stragiudiziale dei debiti.

    4. RAGIONI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Dopo l’accettazione dell’incarico, il liquidatore della Società ha contattato i principali creditori al fine di verificare la possibilità di una liquidazione in bonis, ma ha dovuto constatare l’indisponibilità di una parte di essi.

    Per contro, la gravità della crisi in cui versa la Società da un lato, i requisiti di esigibilità e di appetibilità delle poste attive della società, nonché l’adesione di massima dimostrata da alcuni creditori verso la proposta concordataria loro anticipata, dall’altro, depongono a favore dell’instaurazione di una procedura concordataria, in quanto appare ragionevolmente possibile esperire un’attività liquidatoria che porti, in tempi brevi, alla soddisfazione di una congrua percentuale del passivo.

    Di qui il ricorso alla procedura di concordato preventivo ed alla presentazione della proposta qui illustrata, che - si ritiene - potrà verosimilmente ottenere l’approvazione della maggioranza dei creditori.

    5. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    Ai fini della presente proposta, il passivo viene suddiviso nelle seguenti 6 classi di creditori, di cui 5 votanti, a fianco delle quali viene altresì indicato il relativo trattamento proposto:

    Classe 1° (non votante): Creditori muniti di privilegio generale o speciale - pagamento integrale al 100%;

    Classe 2° (votante): Creditori chirografari non rientranti nelle successive classi 3° 4° 5° e 6° - pagamento percentuale del 43,00%;

    Classe 3° (votante): Creditori chirografari cui è assicurata la prosecuzione dei rapporti di fornitura con la società terza acquirente i marchi e l’avviamento in essi incorporato - pagamento percentuale del 30,00%;

    Classe 4° (votante): Creditori chirografari appartenenti al ceto bancario, assistiti da garanzie collaterali - per lo più consistenti in fideiussioni personali dei soci e/o di terzi e garanzie reali su beni dei soci e/o di terzi - pagamento percentuale del 20,00%;

    Classe 5° (votante) Altri Creditori chirografari appartenenti al ceto bancario, pagamento percentuale del 35,00%;

    Classe 6° (votante): Creditori chirografari postergati - eventuale pagamento percentuale fino a un massimo del 7,50%, nella sola ipotesi in cui dovesse residuare dell’attivo all’esito del pagamento delle precedenti classi di creditori.

    Le predette classi sono formate nel rispetto del disposto di cui all’art. 85, CCII ed i creditori sono ivi suddivisi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

    L’elenco dei creditori, con i rispettivi crediti, nonché con la percentuale di soddisfazione proposta, è riportato al successivo paragrafo 8.

    6. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ALLA DATA DELLA DOMANDA

    [È consigliabile un’elencazione per mastri o capoconti, fornendo in calce all’istanza gli allegati analitici. Ogni voce dell’attivo e del passivo deve contenere una sintetica analisi descrittiva]

    Si riporta, di seguito, una situazione patrimoniale di derivazione contabile redatta al ……… e quindi sufficientemente aggiornata.

    [Riportare la situazione patrimoniale contabile]

    Il liquidatore volontario della società, partendo dalla situazione patrimoniale di stretta derivazione contabile sopra riportata ed apportando le opportune modifiche ed integrazioni, intende pervenire ad una situazione patrimoniale rettificata, utile ai fini concordatari, le cui poste attive saranno valutate con il criterio della liquidazione ed in base a cautelativi valori di realizzo, mentre le poste passive verranno accolte al valore nominale, e integrate con specifiche appostazioni per oneri e rischi futuri. Verranno altresì operate le compensazioni tra crediti e debiti sorti in capo ad uno stesso soggetto, e, ove ritenuto necessario, i dati rinvenienti dalla contabilità aziendale saranno integrati con poste extra-contabili per una più puntuale rappresentazione della realtà.

    Le modifiche ed integrazioni effettuate sono qui di seguito riportate.

    ATTIVO

    - Cassa: euro ………, numerario esistente al ………

    - Banche: euro ………, saldi attivi dei conti correnti

    - Clienti: euro ………, i crediti nei confronti della clientela si riferiscono essenzialmente a ………. Il ………% della clientela è costituita da primari operatori del settore e non è ipotizzabile un significativo rischio di inesigibilità dei crediti. Per quanto riguarda i restanti crediti, che risultano non onorati in prima presentazione, si ritiene di attuare una svalutazione per rischio generico di insolvenza e costi di incasso pari ad euro ………, mentre va evidenziato che devono essere considerati parzialmente o totalmente inesigibili i seguenti crediti, per complessivi euro ………:

    [Riportare l’elenco dei crediti parzialmente o totalmente inesigibili]

    L’importo dei crediti sopra indicato è comprensivo delle fatture da emettere a fronte di prestazioni già eseguite.

    Per le immobilizzazioni materiali i valori più cospicui riguardano il fabbricato industriale sito in ………, in relazione al quale viene prodotta perizia di stima per il valore di euro ……… (doc……….); vi sono poi mobili, arredi e macchine per ufficio, nonché automezzi ed autovetture, per i quali viene prodotta analitica perizia di stima per complessivi euro ……… (doc……….).

    Le immobilizzazioni immateriali riguardano:

    - i marchi depositati e l’avviamento, in relazione ai quali viene prodotta offerta irrevocabile di acquisto da parte della società ……… per complessivi euro ……… (doc……….), e che, quindi, rappresenta il valore di realizzo (in questo caso garantito) ai fini della proposta di concordato;

    - le altre immobilizzazioni immateriali presenti in contabilità, costituite da ………, vengono recepite a valore zero.

    Pertanto, alla voce può essere attribuito il valore complessivo di euro ……….

    Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni nelle seguenti società: ………. Esse sono state valutate con il criterio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio depositato per le società ……… e integralmente svalutate per la società ………. Pertanto, alla voce può essere attribuito il valore complessivo di euro ……….

    - Opere e forniture in corso: euro ………, trattasi di numero ……… commesse in corso di ultimazione valutate in base al costo, pari ad euro ……….

    - Rimanenze: sono costituite dalle seguenti voci ……… [si consiglia di riportare opportuno prospetto] e vengono valutate al valore di presunto realizzo di euro ……… [illustrare come si è pervenuti alla determinazione del valore di realizzo].

    - Cauzioni: si tratta di depositi cauzionali versati ai seguenti soggetti ……… [riportare l’elenco analitico delle cauzioni versate].

    Tale voce è accolta al valore nominale per complessivi euro ……….

    - Crediti diversi: crediti vantati nei confronti dell’erario per euro ………, valutati al nominale in considerazione della sicura ed imminente esigibilità o utilizzabilità in compensazione; a fini prudenziali non sono stati conteggiati gli interessi nel frattempo maturati.

    Alla luce delle considerazioni svolte può essere redatto il seguente

    RIEPILOGO DELL’ATTIVO CONCORDATARIO

    [associare alle seguenti voci i relativi importi]

    - Disponibilità liquide

    - Crediti verso clienti

    - Crediti verso altri

    - Rimanenze

    - Immobilizzazioni finanziarie

    - Immobilizzazioni immateriali

    - Immobilizzazioni materiali (beni mobili)

    - Immobilizzazioni materiali (beni immobili)

    [per i beni immobili è necessario allegare le valutazioni di un perito estimatore. È consigliabile allegare perizie di esperti del settore anche per le rimanenze e le immobilizzazioni materiali].

    TOTALE ATTIVO euro ………

    Si precisa che il valore dell’attivo di cui sopra viene preso in considerazione per il calcolo dell’apporto di risorse esterne previsto dall’art. 84, c. 4, CCII, che sarà pertanto pari ad euro ……….

    PASSIVO

    Il criterio generale è che le voci del passivo vengono accolte al valore nominale. Il debito verso fornitori ammonta ad euro ………. Viene stilato l’elenco nominativo dei fornitori con l’indicazione dei rispettivi crediti e l’eventuale causa di prelazione. In tale elenco, in caso di assenza di informazioni sui requisiti soggettivi del creditore o sulla natura del credito, si è cautelativamente indicato come privilegiato il credito dei fornitori persone fisiche e società di persone. I crediti dei fornitori che hanno ottenuto un decreto ingiuntivo e notificato l’atto di precetto sono stati aggiornati con gli interessi e le spese maturati. Il debito complessivo comprende le fatture non ancora pervenute a fronte di forniture già ricevute.

    - Debiti verso banche: euro ………, tali debiti vengono accolti al loro valore nominale e sono aggiornati con l’imputazione degli interessi e delle spese ad oggi maturati, come dal prospetto analitico che segue redatto anche sulla base delle precisazioni di credito pervenute: [riportare prospetto].

    [capoverso eventuale] Come meglio si dirà in seguito, le seguenti aziende di credito ……… si sono dichiarate disponibili a postergare, subordinatamente all’omologazione della proposta di concordato preventivo, le loro ragioni di credito al soddisfacimento della presente proposta concordataria, per un ammontare pari al ………% dell’importo del loro credito, come risulta dalle allegate dichiarazioni rilasciate dalle banche interessate (doc……….). Tale importante risultato, frutto di complesse trattative con il ceto bancario, è stato reso possibile dal fatto che i soci della ricorrente si erano in passato esposti, nell’interesse della loro società, con proprie garanzie personali nei confronti delle predette aziende di credito. La trattativa intrapresa dai soci per favorire le banche nell’escussione delle loro garanzie personali ha reso possibile la predetta postergazione di crediti, parte dei quali privilegiati, con effettiva ricaduta benefica sulle possibilità di realizzo degli altri crediti in sede concordataria.

    - Debiti diversi: euro ………, debiti verso dipendenti, verso istituti previdenziali e debiti erariali. Per i debiti scaduti ed impagati sono stati conteggiati sanzioni ed interessi [riportare l’elenco di tali debiti con l’indicazione dei rispettivi crediti e della causa di prelazione].

    - Agenti e rappresentanti: euro ………, sono state computate anche le indennità dovute per effetto della risoluzione dei mandati [riportare l’elenco di tali debiti con l’indicazione dei rispettivi crediti e della causa di prelazione].

    - TFR: euro ………, è stato aggiornato e controllato con le risultanze del libro paga [riportare l’elenco di tali debiti con l’indicazione dei rispettivi crediti e della causa di prelazione].

    - Fondi ammortamento: euro ………, questa voce viene depennata, in quanto le immobilizzazioni sono state valutate al presumibile valore di realizzo.

    Si perviene dunque al seguente prospetto riepilogativo del PASSIVO

    [associare alle seguenti voci i relativi importi]

    - Debiti verso banche

    - Debiti v/fornitori generali

    - Debiti v/imprese artigiane

    - Debiti v/prestatori lavoro subordinato

    - Debiti v/prestatori lavoro autonomo

    - Debiti verso erario per Iva e ritenute fiscali

    - Debiti verso erario per altri tributi, sanzioni ed interessi

    - Debiti verso istituti previdenziali

    - Debiti v/ soc. controllate o collegate (non riconducibili a finanziamenti)

    - Altri debiti

    - Debiti postergati

    - Debiti rinunciati

    TOTALE PASSIVO euro ……….

    DEBITI DA ESPUNGERE DAL PASSIVO A FINI CONCORDATARI [parte eventuale]

    Il totale del passivo appena indicato comprende le due voci dei Debiti rinunciati e dei Debiti postergati, sulle quali si ritiene opportuno fornire le precisazioni che seguono. Come si dirà, tali due voci del passivo societario, ai fini della presente proposta concordataria, non dovranno essere considerate.

    Debiti rinunciati

    La società ricorrente, a seguito di trattative intraprese, ha ottenuto delle dichiarazioni per mezzo delle quali taluni creditori hanno dichiarato di voler rinunciare, in tutto o in parte, al loro credito (in molti casi si tratta di debiti di importo modesto, in relazione ai quali i creditori non hanno avuto alcuna difficoltà a concedere la remissione). Si tratta, dunque, di una remissione di debito in favore della società debitrice, che vede così alleggerirsi il proprio passivo. Per opportuna informativa, si evidenzia che l’importo complessivo dei debiti rinunciati è di euro ………, e si allega elenco analitico con allegate le copie delle dichiarazioni rese dai creditori (doc……….).

    Debiti postergati

    La società ricorrente, a seguito di trattative intraprese, ha ottenuto delle dichiarazioni per mezzo delle quali taluni creditori hanno dichiarato di voler postergare, in tutto o in parte, il loro credito. In buona sostanza, con la dichiarazione di postergazione il creditore acconsente che tutto o parte del proprio credito venga eventualmente pagato unicamente con le somme che potranno residuare dopo che il concordato preventivo avrà provveduto al soddisfacimento percentuale spettante a tutti gli altri creditori chirografari. Ciò sta a significare che il credito postergato potrà eventualmente ottenere una qualche percentuale di soddisfacimento solo dalla ripartizione di somme che dovessero residuare dopo che tutti i crediti da considerare nella procedura di concordato preventivo saranno stati pagati in base alla proposta di concordato. Ovviamente, il creditore che rende la dichiarazione di postergazione rischia che l’ammontare del credito postergato non possa essere soddisfatto con le disponibilità della procedura concordataria [si allega elenco analitico con allegate le copie delle dichiarazioni rese dai creditori].

    Debiti postergati ex lege: si tratta dei debiti di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., rinvenienti da finanziamenti effettuati dai soci, che devono essere considerati postergati “rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”; la cennata postergazione opera anche per i Debiti verso società controllate/collegate, se riconducibili alla fattispecie del finanziamento da parte dei soci [si allega elenco analitico].

    Debiti postergati per disposizioni statutarie: la società ha emesso, a norma dell’art. 2346, c. 6, dei cosiddetti “strumenti finanziari partecipativi”, consistenti in ………, per i quali lo statuto societario prevede la postergazione del diritto patrimoniale rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali.

    Per opportuna informativa, si evidenzia che l’importo complessivo dei debiti postergati è di euro ……… [si allega elenco analitico].

    RIEPILOGO DEL PASSIVO CONCORDATARIO

    Eliminate le due voci dei Debiti rinunciati e dei Debiti postergati, il passivo su cui si fonda la proposta di concordato, risulta composto come segue:

    [associare alle seguenti voci i relativi importi]

    - Debiti verso banche

    - Debiti v/fornitori generali

    - Debiti v/imprese artigiane

    - Debiti v/prestatori lavoro subordinato

    - Debiti v/prestatori lavoro autonomo

    - Debiti verso erario per Iva e ritenute fiscali

    - Debiti verso erario per altri tributi, sanzioni ed interessi

    - Debiti verso istituti previdenziali

    - Debiti v/ soc. controllate o collegate (non riconducibili a finanziamenti)

    - Altri debiti

    TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO euro ……….

    7. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ

    [Riportare il prospetto]

    [Le relazioni peritali di stima dell’attivo, indispensabili per la cessio bonorum appaiono utili anche nel caso di concordato per garanzia al fine di sottolineare la convenienza della proposta. Andranno opportunamente evidenziati i beni sui quali gravano privilegi speciali, con l’indicazione del credito assistito dal privilegio].

    8. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [Suddivisi nelle classi indicate al precedente punto 5, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    9. ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI [su beni di proprietà o in possesso della società richiedente, con l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    10. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DEI BENI ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI DI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI [con l’indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione]

    [Riportare il prospetto]

    11. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Il piano qui allegato sub doc………. descrive analiticamente le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ed i tempi previsti per l’adempimento della proposta.

    In particolare, la ricorrente offre il proprio patrimonio (cessione dei beni) ai creditori suddivisi, come già indicato, nelle classi di creditori sopra rappresentate, affinché il suo realizzo possa consentire il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei creditori privilegiati ed il residuo venga distribuito ai creditori chirografari.

    A supporto della proposta di concordato preventivo vi sono i seguenti importanti elementi.

    1. La società terza ……… ha fatto pervenire offerta irrevocabile d’acquisto (doc……….) dei marchi e dell’avviamento in essi incorporato, nonché dei seguenti beni mobili:

    [segue elenco dei beni mobili]

    per il prezzo di euro ………, da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate ed è disposta a rilasciare, a garanzia del proprio impegno, fideiussione bancaria a prima richiesta concessa da primario istituto di credito nazionale, oltre al pagamento di royalties sui marchi ceduti, fissate nella percentuale del 4% del fatturato annuo del cessionario per i primi tre anni dalla cessione. In particolare, considerando la stima in euro ……… annui del fatturato triennale derivante dai marchi ceduti, l’importo complessivo delle royalties sarebbe pari per l’intero triennio a complessivi euro ………, importo che andrebbe a consentire anche il pagamento della percentuale offerta ai debiti postergati.

    Trattandosi di proposta di acquisto di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 84, c. 9, CCII, il giudice dovrà disporre, ai sensi dell’art. 91, c. 1, CCII, idonea pubblicità dell’offerta al fine di acquisire offerte concorrenti.

    2. Il sig………. ha fatto pervenire offerta irrevocabile di acquisto del compendio immobiliare di proprietà della ricorrente, libero da ogni gravame ed onere pregiudizievole, per il prezzo di euro ………, con pagamento al rogito notarile che dovrà avvenire entro il ……… (doc……….).

    Anche in questo caso, trattandosi di proposta di acquisto di un bene aziendale, ai sensi dell’art. 84, c. 9, CCII, il giudice dovrà disporre, ai sensi dell’art. 91, c. 1, CCII, idonea pubblicità dell’offerta al fine di acquisire offerte concorrenti.

    I predetti elementi danno certezza e pronta esitabilità alla maggior parte dei valori dell’attivo.

    Inoltre, ai sensi dell’art. 84, c. 4, CCII, i soci ……… si sono impegnati con PEC del ……… a garantire un apporto pari al 10% dell’ammontare complessivo dell’attivo disponibile alla data di presentazione della presente domanda di concordato, che ammonta ad euro ………. Tale apporto viene effettuato a fondo perduto ed è condizionato all’omologa definitiva della proposta di concordato (doc……….).

    È stata operata una disamina dei costi da sopportare prima e durante la procedura. Le voci principali riguardano i pagamenti al liquidatore volontario, le spese necessarie per il funzionamento del collegio sindacale, sono poi considerati i costi per un collaboratore a progetto, per l’assistenza legale, contabile ed amministrativa e per il consulente del lavoro. Sono inoltre stati considerati i costi per la locazione dei locali per 12 mesi dopo il rilascio degli immobili di proprietà e le spese per i vari servizi. Sono stati altresì determinati i costi di procedura, come segue:

    - compenso ed accessori al commissario giudiziale euro ……… [indicare metodo di calcolo];

    - compenso ed accessori al liquidatore giudiziale euro ……… [indicare metodo di calcolo];

    - compenso a professionisti della procedura euro ………. Le spese sostenute per la predisposizione del Piano concordatario, per la redazione della domanda e per l’attestazione, nonché per le perizie di stima sono portate in conto quali passività privilegiate ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e prededucibili per la quota del 75% in caso di emissione del decreto di cui all’art. 47 CCII, ai sensi dell’art. 6 CCII, in quanto crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda. La quota prededucibile di tali spese verrà soddisfatta in corso di procedura alle scadenze previste dai relativi mandati professionali, come previsto dall’art. 98 CCII;

    - spese generali e varie di procedura euro [indicare analiticamente].

    È stato computato infine un fondo rischi per imprevisti, commisurato al 4% dell’ammontare dell’attivo.

    A questo punto è possibile redigere il prospetto di quanto la proponente è in grado di pagare alle classi dei creditori:

    ATTIVO CONCORDATARIO euro ………

    APPORTO DEI SOCI euro ………

    a detrarre

    SPESE DI PROCEDURA euro ………

    COSTI FUTURI euro ………

    FONDO RISCHI euro ………

    PAG. CREDITI PRIVILEGIATI euro ………

    PAG. CREDITI CHIROGRAFARI euro ………

    PAG. CREDITI POSTERGATI eventuale

    Gli importi sopra riportati rappresentano quanto ragionevolmente si realizzerà dalla liquidazione concordataria e i pagamenti che la stessa potrà consentire.

    12. LA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Il Piano prevede che ai creditori siano destinati i flussi generati dalla liquidazione dei beni aziendali per complessivi euro ………, oltre al contributo a fondo perduto apportato dai soci condizionatamente all’omologa per euro ………, come da lettera di impegno dei sigg.ri ……… allegata quale doc………..

    In particolare, si prevede l’integrale soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio generale e speciale, delle spese di procedura e di giustizia, delle spese sostenute per la predisposizione del Piano e per la redazione della presente domanda e per la redazione della attestazione, nonché degli oneri derivanti dalla gestione corrente della Società nel periodo di piano e quelli relativi alla liquidazione dei beni.

    I creditori chirografari verranno soddisfatti secondo le percentuali stimate quali prevedibili e già indicate al precedente paragrafo 5.

    Ai creditori postergati verrà riconosciuta la percentuale massima del 7,5% nella sola ipotesi in cui dovesse residuare dell’attivo all’esito del pagamento dei creditori chirografari. Il pagamento di questi ultimi è pertanto eventuale e residuale e sarà consentito dall’incasso della royalties sul fatturato del cessionario dei marchi e dell’avviamento, se tale fatturato raggiungerà gli importi stimati.

    13. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

    La proposta di concordato preventivo rivolta ai creditori prevede la liquidazione del patrimonio della debitrice in parte mediante l’esperimento di procedure competitive ai sensi dell’art. 91 CCII, e, per l’altra parte, secondo le modalità dell’art. 114 CCII. Pertanto, i tempi di attuazione della liquidazione, che resta in capo agli organi della procedura, potranno avere la seguente scansione.

    Tempi di liquidazione dell’attivo

    - Disponibilità liquide, già attualmente liquide e disponibili

    - Crediti verso clienti e verso altri, si prevede che gli incassi previsti dal piano abbiano come termine ultimo il ………;

    - Rimanenze, verranno poste in vendita come previsto dal piano entro il termine del ………;

    - Immobilizzazioni finanziarie, liquidate in base al piano entro il ………;

    - Immobilizzazioni immateriali (marchi), avviamento e Immobilizzazioni materiali (beni mobili), liquidate in base al piano ragionevolmente entro il ………, con pagamento del prezzo di aggiudicazione entro il ………;

    - Immobilizzazioni materiali (beni immobili), liquidate in base al piano ragionevolmente entro il ………, con pagamento del prezzo di aggiudicazione entro il ……….

    Dunque, il termine ragionevolmente prevedibile per la liquidazione dell’attivo è il ……….

    Sulla base della tempistica di liquidazione dell’attivo sopra riportata, si può ragionevolmente ritenere che la procedura di concordato preventivo possa pervenire ai seguenti pagamenti:

    - 1^ riparto parziale (con pagamento spese in prededuzione maturate e parte dei crediti privilegiati) entro il ………;

    - 2^ riparto parziale (con pagamento spese in prededuzione maturate e parte residua dei crediti privilegiati e parte dei crediti chirografari) entro il ………;

    - riparto finale (con pagamento spese in prededuzione maturate e parte residua dei crediti chirografari sino al raggiungimento della percentuale concordataria prevista dal piano) entro il ……….

    In ragione di quanto sopra, si prevede che la procedura di concordato preventivo possa pervenire agli adempimenti di chiusura entro il ……….

    14. CONVENIENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    La debitrice ha calcolato, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. c), il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale, come risultante dalla tabella che segue:

    ………

    Come si evince dall’esame della tabella di cui sopra, la proposta qui formulata conduce ad esiti più favorevoli per i creditori rispetto a quelli che deriverebbero loro dalla liquidazione giudiziale, per le seguenti ragioni:

    - l’intervento di una società terza che acquisisce le immobilizzazioni immateriali consistenti nei marchi e nell’avviamento in essi incorporato (attività diversamente non prontamente liquidabili e soggette a facile deprezzamento), nonché di taluni macchinari ed attrezzature;

    - l’acquisizione da parte di altro soggetto terzo del compendio immobiliare al valore della perizia di stima.

    Elementi che danno la garanzia della prontezza della liquidazione della maggior parte dell’attivo concordatario e fanno ragionevolmente presumere che, in tempi brevi, la procedura potrà andare ad effettuare una prima ripartizione parziale di somme in favore dei creditori.

    In caso di Liquidazione giudiziale, la liquidazione delle suddette poste attive potrebbe essere meno tempestiva e meno remunerativa, soprattutto con riferimento ai beni immateriali suscettibili di repentino deprezzamento.

    Inoltre, va opportunamente evidenziato che in caso di liquidazione giudiziale i creditori assistiti da privilegio speciale non potrebbero essere soddisfatti in misura maggiore di quanto consenta il valore di realizzo del bene sul quale insiste il privilegio, restando derubricata a rango chirografario la parte del credito privilegiato non soddisfatta.

    [eventualmente: Inoltre, anche dal lato del passivo il concordato può beneficiare dell’elemento favorevole rappresentato dai crediti rinunciati e dalle dichiarazioni di postergazione delle loro ragioni di credito, rilasciate da taluni creditori (ad es. banche), per crediti anche privilegiati.]

    Inoltre, va ricordato che in caso di liquidazione giudiziale verrebbe meno l’apporto a fondo perduto garantito dai soci ……… per la somma di euro ………, il quale è condizionato all’omologazione definitiva della proposta di concordato.

    Né può predicarsi l’esperibilità, nella liquidazione giudiziale, di azioni revocatorie che potrebbero aumentare significativamente le prospettive di soddisfacimento dei creditori. Al riguardo va infatti sottolineato che nell’anno precedente al deposito della presente proposta: i) non si sono avute operazioni immobiliari e mobiliari o costituzioni di garanzie che possano rientrare nelle previsioni dell’art. 166 CCII o dell’art. 2901 c.c., ii) non vi sono stati rientri significativi e durevoli dell’esposizione in essere sui conti correnti della Società, III) i pagamenti ai fornitori sono avvenuti nei termini d’uso.

    Quanto, infine, alla possibilità di esercitare azioni risarcitorie nella liquidazione giudiziale - in particolare l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisori della Società - si sottolinea che difficilmente una tale azione potrebbe risultare fondata, considerato che le cause della crisi della Società sono essenzialmente esogene in quanto dovute principalmente alla crisi globale che ha investito l’economia mondiale nel periodo ………. Inoltre, le indagini patrimoniali effettuate sulle persone degli amministratori e dei sindaci che si allegano sub doc………. hanno messo in luce patrimoni personali limitati e difficilmente in grado di fare fronte ad esborsi ingenti a titolo risarcitorio. Senza contare che gli amministratori della Società - in quanto anche suoi soci - hanno garantito alla procedura concordataria l’apporto di una somma rilevante ai sensi dell’art. 84, c. 4, CCII.

    L’azione potrebbe dunque avere quali unici obiettivi le eventuali coperture assicurative dei sindaci e la società di revisione. È tuttavia nota la difficoltà di prova della responsabilità dei revisori, confermata dalla pressoché totale inesistenza di precedenti giurisprudenziali positivi in materia.

    Alla luce di quanto sopra esposto, pare indubitabile la convenienza, per l’intero ceto creditorio, della procedura di concordato preventivo rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale.

    15. CONCLUSIONI

    La società ricorrente, in ossequio a quanto richiesto e prescritto dal vigente Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, rivolge ai propri creditori la presente proposta di concordato preventivo, ritenendo con ciò di aver ragionevolmente operato nel generale interesse di tutti i soggetti interessati e coinvolti alle vicende dell’azienda gestita e

    CHIEDE

    che Codesto Ill.mo Tribunale voglia:

    - verificata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo e adottare i provvedimenti di cui all’art. 47, c. 2, CCII;

    - in esito alle operazioni di voto omologare il concordato preventivo.

    16. ELENCO ALLEGATI

    ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Avv……….

    F251
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO [CON ASSUNTORE SENZA SUDDIVISIONE IN CLASSI E PAGAMENTO INTEGRALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    La società ……… in liquidazione, con sede in ………, via ………, C.F. e P IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,

    CHIEDE

    l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta, supportata dal piano di seguito descritto e concernente l’attribuzione delle attività ad un assuntore.

    RAPPRESENTA

    Vedi formula F250

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    1. CENNI STORICI [elencare: amministratori/collegio sindacale succedutisi negli ultimi anni, modifiche dello statuto, del capitale, variazioni della compagine sociale ………]

    Vedi formula F250

    2. ATTIVITÀ SVOLTA

    [Illustrare i vari segmenti di attività sociale, l’evoluzione o le modifiche che hanno interessato l’attività dell’impresa e la sua tipologia, le unità produttive, l’organizzazione aziendale, la strutturazione della forza lavoro, la rete di vendita, i rapporti commerciali con i principali clienti-istituti di credito]

    Vedi formula F250

    3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLO STATO DI CRISI

    [Partendo dall’esame prospettico dei bilanci d’esercizio ed offrendo opportune rielaborazioni utilizzando i più significativi indici di bilancio, illustrare le cause endogene ed esogene che hanno condotto alla irreversibile crisi aziendale: ad es. perdita di clienti, concorrenza, contrazioni del mercato, eventi straordinari, rapporti con istituti di credito, ecc………. Indicare gli eventuali rimedi posti in essere per fronteggiare la situazione, tentativi di ristrutturazione, ecc.]

    Vedi formula F250

    4. RAGIONI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Vedi formula F250

    5. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ALLA DATA DELLA DOMANDA

    [È consigliabile un’elencazione per mastri o capoconti, fornendo in calce all’istanza gli allegati analitici. Ogni voce dell’attivo e del passivo deve contenere una sintetica analisi descrittiva].

    Vedi formula F250

    DEBITI DA ESPUNGERE DAL PASSIVO A FINI CONCORDATARI [parte eventuale]

    Vedi formula F250

    6. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ

    [Le relazioni peritali di stima dell’attivo, indispensabili per la cessio bonorum appaiono utili anche nel caso di concordato per assunzione al fine di sottolineare la convenienza della proposta. Andranno opportunamente evidenziati i beni sui quali gravano privilegi speciali, con l’indicazione del credito assistito dal privilegio, argomentando che la proposta prevede la soddisfazione di tali crediti limitatamente al valore di realizzo dei beni stessi].

    [Riportare il prospetto]

    7. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [suddivisi in creditori privilegiati e chirografari, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    8. ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI [su beni di proprietà o in possesso della società richiedente con l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    9. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DEI BENI ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI DI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI [con l’indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione].

    [Riportare il prospetto]

    10. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Il piano qui allegato sub doc………. descrive analiticamente le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ed i tempi previsti per l’adempimento della proposta.

    Il piano prevede il trasferimento di tutti i beni della società concordataria alla società ………, che interviene per assumere le obbligazioni nascenti dall’eventuale omologazione del concordato preventivo. Si allega quale doc………. la proposta della società ………, nella quale viene dato atto che l’assuntore - attivo nel settore del ……… e titolare di uno stabilimento industriale contiguo a quello di proprietà della debitrice - è interessato all’acquisizione dell’immobile industriale di quest’ultima e di alcuni macchinari per implementare la propria attività, e, pertanto, non proseguirà l’attività aziendale di ………, peraltro già cessata a seguito della messa in liquidazione della società.

    La proposta dell’assuntore prevede il versamento entro ……… giorni dall’omologazione definitiva del concordato dell’importo di euro ………, giudicato congruo ad assicurare ai creditori un soddisfacimento superiore a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale, con una tempistica estremamente ridotta e perciò favorevole per i creditori.

    Al fine di garantire il buon fine della proposta concordataria, l’assuntore provvederà al rilascio delle seguenti garanzie, condizionate all’omologazione del concordato:

    - la società ……… consente iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà di cui alla perizia di stima redatta dall’ing………. in data ………;

    - la società ……… rilascerà, non oltre trenta giorni prima della data iniziale fissata per il voto dei creditori, una fidejussione a prima richiesta di primaria azienda bancaria sino alla concorrenza dell’importo di euro ………, pari al fabbisogno concordatario.

    Inoltre, ai sensi dell’art. 84, c. 4, CCII, i soci ……… si sono impegnati con PEC del ……… a garantire un apporto pari al 10% dell’ammontare complessivo dell’attivo disponibile alla data di presentazione della presente domanda di concordato, che ammonta ad euro ………, come calcolato al precedente paragrafo 6. Tale apporto viene effettuato a fondo perduto ed è condizionato all’omologa definitiva della proposta di concordato.

    È stata operata una disamina dei costi da sopportare prima e durante la procedura. Le voci principali riguardano i pagamenti al liquidatore volontario, le spese necessarie per il funzionamento del collegio sindacale, sono poi considerati i costi per un collaboratore a progetto, per l’assistenza legale, contabile ed amministrativa e per il consulente del lavoro.

    Sono stati altresì determinati i costi di procedura, come segue:

    - compenso ed accessori al commissario giudiziale euro ……… [indicare metodo di calcolo];

    - compenso a professionisti della procedura euro ………. Le spese sostenute per la predisposizione del Piano concordatario, per la redazione della domanda e per l’attestazione, nonché per le perizie di stima sono portate in conto quali passività privilegiate ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e prededucibili per la quota del 75% in caso di emissione del decreto di cui all’art. 47 CCII, ai sensi dell’art. 6 CCII, in quanto crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda. La quota prededucibile di tali spese verrà soddisfatta in corso di procedura alle scadenze previste dai relativi mandati professionali, come previsto dall’art. 98 CCII;

    - spese generali e varie di procedura euro [indicare analiticamente].

    È stato computato infine un fondo rischi per imprevisti, commisurato al 4% dell’ammontare dell’attivo.

    A questo punto è possibile redigere il prospetto di quanto la proponente è in grado di pagare alle classi dei creditori:

    Gli importi sopra riportati rappresentano quanto ragionevolmente si realizzerà dalla liquidazione concordataria e i pagamenti che la stessa potrà consentire. La percentuale di soddisfacimento dei creditori potrebbe variare per effetto di un ammontare delle spese di procedura eccedente gli importi stimati. In ogni caso, l’assuntore si è impegnato a garantire ai creditori un soddisfacimento non inferiore al 20% del totale dei loro crediti.

    11. LA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Il Piano prevede che ai creditori sia destinata la somma che sarà versata dall’assuntore per complessivi euro ………, oltre al contributo a fondo perduto apportato dai soci condizionatamente all’omologa per euro ……….

    In particolare, si prevede l’integrale soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio generale e speciale, delle spese di procedura e di giustizia, delle spese sostenute per la predisposizione del Piano e per la redazione della presente domanda e per la redazione della attestazione, nonché degli oneri derivanti dalla gestione corrente della Società nel periodo di piano e quelli relativi alla liquidazione dei beni.

    I creditori chirografari verranno soddisfatti nella percentuale del ………%.

    12. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

    In considerazione del fatto che la proposta di concordato preventivo rivolta ai creditori prevede una liquidazione già predeterminata, si possono qui di seguito riportare le modalità e i tempi di attuazione.

    Operazioni di liquidazione dell’attivo

    - l’assuntore provvederà al pagamento delle spese di procedura e degli oneri in prededuzione tempestivamente, a prima richiesta degli organi della procedura stessa;

    - l’assuntore provvederà al pagamento dei creditori privilegiati ipotecari all’atto di trasferimento degli immobili [e degli altri creditori privilegiati speciali all’atto di trasferimento dei beni relativi], che si prevede possa essere attuato entro il ………/………/………;

    - l’assuntore provvederà al pagamento dei creditori privilegiati generali entro la data del ………/………/………;

    - l’assuntore provvederà al pagamento dei creditori chirografari come dal seguente prospetto di riepilogo [inserire prospetto completo di date, importi e percentuali del credito soddisfatto].

    In ragione di quanto sopra, si prevede che la procedura di concordato preventivo possa pervenire agli adempimenti di chiusura entro il ………/………/………

    13. CONVENIENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO

    Vedi formula F250

    14. CONCLUSIONI

    La società ricorrente, in ossequio a quanto richiesto e prescritto dal vigente Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, rivolge ai propri creditori la presente proposta di concordato preventivo, ritenendo con ciò di aver ragionevolmente operato nel generale interesse di tutti i soggetti interessati e coinvolti alle vicende dell’azienda gestita e

    CHIEDE

    che Codesto Ill.mo Tribunale voglia:

    - verificata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo e adottare i provvedimenti di cui all’art. 47, c. 2, CCII;

    - in esito alle operazioni di voto omologare il concordato preventivo.

    15. ELENCO ALLEGATI

    ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F252
    PIANO DI CONCORDATO LIQUIDATORIO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Il Piano di concordato liquidatorio

    1. Natura e obiettivi del documento

    2. La Società

    2.1. Cenni storici

    2.2. Gli organi societari

    2.3. La struttura aziendale

    2.4. I prodotti e servizi

    2.5. Eventuale appartenenza a un Gruppo

    3. Le cause della crisi

    4. L’andamento economico e patrimoniale storico

    5. Le azioni per la valorizzazione delle attività aziendali

    5.1. Le operazioni liquidatorie

    5.2. Le azioni recuperatorie e risarcitorie

    5.3. L’apporto di risorse esterne

    6. Il Piano di concordato

    6.1. I prospetti economici e patrimoniali del Piano

    6.2. La base dati

    6.3. I creditori interessati dalla ristrutturazione

    6.4. L’andamento economico prospettico

    6.5. Lo stato patrimoniale prospettico

    7. La manovra finanziaria

    7.1. Considerazioni generali

    7.2. La transazione fiscale

    8. Le Analisi di sensitività.

    9. Lo scenario di liquidazione giudiziale

    1. Natura e obiettivi del documento

    In questo capitolo iniziale è opportuno indicare i dati anagrafici del debitore, le motivazioni per le quali il documento è stato predisposto, gli advisors che hanno assistito la società della predisposizione del piano.

    Va indicata la natura giuridica dello strumento supportato dal piano, e quindi che si tratti di un piano di concordato liquidatorio, che sarà oggetto di attestazione da parte di un Professionista Indipendente

    È opportuno indicare già in questo capitolo iniziale sia gli obiettivi che si intendono perseguire in termini di soddisfazione dei creditori, sia la durata del Piano.

    Qualora il Piano segua altri infruttuosi tentativi di soluzione della crisi attraverso diversi strumenti previsti dal legislatore è necessario che di tali tentativi venga dato conto già in questa sede.

    Il Piano dovrà essere approvato dall’organo amministrativo: nella sua versione finale è opportuno che siano riportati, in questa sede, gli estremi dell’approvazione.

    La natura e gli obiettivi del Piano determinano anche i soggetti che ne sono destinatari. Nel caso di concordato preventivo il piano sarà destinato a tutti i creditori e potrà essere conoscibile da una moltitudine indeterminata di soggetti: nella formulazione del Piano di ciò andrà tenuto conto in presenza di informazioni “sensibili”, che possano danneggiare la Società se conosciute da concorrenti o dal mercato.

    È opportuno identificare in questo capitolo il Professionista Indipendente incaricato dell’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano.

    In questo capitolo, infine, è opportuno inserire l’indice del documento, per una sua più rapida ed efficace lettura.

    2. La Società

    In questo capitolo vanno fornite al lettore le informazioni necessarie a comprendere la struttura, la governance e il modello di business attuale della società al fine di consentire la comprensione della sua situazione attuale anche quale punto di partenza delle azioni previste nel Piano.

    2.1. Cenni storici

    In questo paragrafo va descritta, in modo riassuntivo, la storia della società dalla sua costituzione alla data odierna.

    Le informazioni rilevanti succedute negli anni possono riguardare, ad esempio:

    - l’apertura e la chiusura di stabilimenti produttivi

    - operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti)

    - cambi nel controllo societario

    - ingresso o uscita da un Gruppo

    - apertura di nuovi mercati

    - inserimento di prodotti o servizi di significativa rilevanza

    - utilizzo, in passato, di strumenti giuridici per la risoluzione della crisi d’impresa

    In questo paragrafo, o in quello successivo, è opportuno indicare l’esatta composizione delle partecipazioni societarie.

    2.2. Gli organi societari

    Se non già indicata in precedenza, in questo paragrafo va indicata l’esatta composizione della compagine societaria nonché:

    - la composizione dell’organo amministrativo, con l’indicazione della carica e delle funzioni dei singoli consiglieri e l’indicazione del periodo di permanenza in carica;

    - la composizione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (in caso di modello dualistico), con l’identificazione del suo presidente e l’indicazione del periodo di permanenza in carica:

    - l’indicazione del revisore legale o della società di revisione, con l’indicazione del periodo di permanenza in carica.

    2.3. La struttura aziendale

    In questo paragrafo va descritta l’organizzazione aziendale, fornendo al lettore le informazioni necessarie a comprendere la governance dell’azienda, le sue modalità organizzative (per funzioni; per divisioni; a matrice), la dislocazione geografica degli uffici e dei siti produttivi.

    È opportuno indicare, in questo paragrafo, il numero dei dipendenti alla data più recente suddivisa per area geografica e per categoria (dirigenti, quadri, impiegati e operai).

    È anche opportuno inserire in questo paragrafo l’organigramma aziendale, in forma grafica, al fine di comprendere l’effettiva struttura e consistenza dell’apparato organizzativo.

    2.4. I prodotti e servizi

    In questo paragrafo, senza indulgere in dettagli tecnici non comprensibili a soggetti estranei al settore, vanno indicati e descritti quali siano e che caratteristiche abbiano i principali prodotti e servizi offerti dall’impresa

    È opportuno fornire ordini di grandezza relativi tra i prodotti/servizi offerti anche attraverso l’utilizzo di istogrammi o grafici “a torta”. In particolare, è opportuno fornire informazioni su:

    - la suddivisione dei ricavi aziendali tra i vari prodotti, o categorie di prodotto, al fine di comprendere l’incidenza sul business aziendale

    - l’andamento dei ricavi relativi ai singoli prodotti (o categorie di prodotti) nell’ultimo triennio, al fine di comprenderne il trend.

    Se disponibili, è importante fornire anche informazioni aggiornate sul posizionamento dei singoli prodotti (o categorie di prodotti) nel mercato di riferimento, in termini di quota di mercato e di comparazione qualitativa con prodotti alternativi.

    In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun business svolto.

    2.5. Eventuale appartenenza a un Gruppo

    In caso di appartenenza della società a un Gruppo, in questo paragrafo ne va descritta la struttura indicando, anche attraverso un supporto grafico, i rapporti di partecipazione e descrivendo succintamente le caratteristiche e il business di ciascuna società del gruppo.

    3. Le cause della crisi

    In questo capitolo vanno descritte le cause della crisi aziendale.

    È importante che le cause della crisi siano evidenziate con trasparenza e completezza, al fine di consentire al lettore di valutare l’adeguatezza degli interventi adottati dal management per contrastarla.

    Le cause della crisi andranno distinte, almeno, tra:

    - Cause endogene, che dipendono da scelte e accadimenti aziendali: è importante individuare e descrivere accuratamente le cause della crisi che siano dipese da errate scelte strategiche e operative, o da errori di progettazione, o da uno squilibrio finanziario e patrimoniale non adeguatamente contrastato.

    - Cause esogene, che dipendono dal comportamento di terzi (fornitori o clienti) o dal contesto macroeconomico.

    - Cause di natura economica, qualora l’impatto principale delle cause della crisi sia sul conto economico della società, causando perdite significative o un calo della marginalità che non consenta più di sopportare gli oneri dell’indebitamento

    - Cause di natura finanziaria, qualora la crisi sia generata prevalentemente da un eccesso di indebitamento, dovuto a precedenti operazioni straordinarie, a un’insufficiente presenza di capitale proprio o al venire meno di fonti di finanziamento quali linee di credito bancarie o prestiti obbligazionari non rinnovati.

    È possibile che le crisi dell’impresa trovi origine in una moltitudine di cause, di differente gravità, che possano ricondursi a fattori sia endogeni che esogeni e sia economici che finanziari.

    È importante individuare la collocazione temporale delle cause della crisi, al fine di comprendere se si tratti di un fenomeno improvviso e recente o se si tratti di un fenomeno protratto nel tempo e mai risolto.

    Qualora il Piano segua altri infruttuosi tentativi di soluzione della crisi attraverso diversi strumenti previsti dal legislatore è necessario che tali tentativi vengano ricordati anche in questa sede.

    4. L’andamento economico e patrimoniale storico

    Strettamente correlata alle informazioni fornite nei capitoli precedenti è la esposizione quantitativa dei risultati storici della gestione economica e della struttura patrimoniale dell’impresa. A tale fine è opportuno predisporre un prospetto numerico comparativo, attraverso l’affiancamento dei dati contabili di ciascun esercizio, risultante dal conto economico e dallo stato patrimoniale degli esercizi precedenti.

    Ai fini di un’efficace comparazione è opportuno che i risultati storici e i corrispondenti stati patrimoniali possano risalire ai 3/5 esercizi precedenti, al fine di poterne apprezzare l’andamento.

    Per potere confrontare i risultati e le situazioni storiche con le previsioni del Piano, è necessario che il conto economico e lo stato patrimoniale di ciascun esercizio siano riclassificati con i medesimi criteri utilizzati per la predisposizione del piano, normalmente non coincidenti con i criteri civilistici previsti per il bilancio d’esercizio.

    Le principali voci e gli elementi di anomalia dovranno essere commentate con annotazioni qualitative a margine dei, o in calce ai, prospetti numerici.

    5. Le azioni per la valorizzazione delle attività aziendali

    Nel concordato liquidatorio la soddisfazione dei creditori concorsuali va ricondotta principalmente al programma di operazioni liquidatorie e di azioni recuperatorie e risarcitorie che la società intende perseguire.

    5.1. Le operazioni liquidatorie

    In questo paragrafo vanno descritte le operazioni liquidatorie che il debitore intende porre in essere nel periodo di piano.

    In particolare, andranno descritti:

    - i beni oggetto di cessione, unitamente al loro valore presumibile realizzo: quest’ultimo, salvo il caso di beni di valore trascurabile, è bene che sia supportato da una perizia di stima predisposta da un esperto indipendente;

    - le modalità e la tempistica di liquidazione dei beni;

    - i crediti che si prevede saranno incassati nel periodo del piano, le modalità di riscossione e la relativa tempistica;

    - i prevedibili costi inerenti alla liquidazione dei beni e alla riscossione dei crediti.

    5.2. Le azioni recuperatorie e risarcitorie

    In questo paragrafo andranno descritte le azioni di carattere recuperatorio e risarcitorio che il debitore ha intrapreso o che intende intraprendere nel corso del piano, specificando:

    - la natura e il valore delle suddette azioni;

    - il soggetto nei cui confronti sono state o saranno proposte le azioni recuperatorie o risarcitorie;

    - la tempistica di realizzo e gli elementi di incertezza relativi al realizzo delle suddette azioni.

    5.3. L’apporto di risorse esterne

    L’art. 84, c. 4, CCII prevede che nel concordato liquidatorio il piano di concordato debba essere corredato dall’apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

    In questo paragrafo vanno descritte le risorse esterne che saranno apportate, la loro natura, la loro tempistica e i soggetti che intendono apportarle. È bene indicare, in questa sede, quali siano le garanzie che assicurino il suddetto apporto nonché produrre un prospetto di calcolo che confermi come le risorse apportate siano superiori al 10% dell’attivo disponibile.

    6. Il Piano di concordato

    6.1. I prospetti economici e patrimoniali del Piano

    Il capitolo contiene gli elementi quantitativi e qualitativi che caratterizzano il piano di concordato sulla base del contesto di riferimento e delle assunzioni descritte nei capitoli precedenti.

    Sotto il profilo quantitativo, il Piano di concordato sarà composto da

    A. un prospetto di conto economico, riclassificato in base alle esigenze di rappresentazione, che riguarderà

    a) il periodo dalla data di riferimento sino al termine del piano;

    b) il periodo anteriore alla data di riferimento.

    B. Un prospetto di stato patrimoniale, riclassificato in base alle esigenze di rappresentazione, che riguarderà:

    a) la base dati, che rappresenterà la situazione di partenza (o “spalla”) del Piano alla data di riferimento;

    b) la situazione patrimoniale al termine di ogni esercizio successivo alla data di riferimento, sino al termine del Piano;

    c) la situazione patrimoniale relativa al periodo anteriore alla data di riferimento, corrispondente alla data finale di ciascun esercizio utilizzato a fini comparativi.

    È consigliabile, anche se non strettamente obbligatorio, produrre anche un prospetto con il rendiconto finanziario relativo ai medesimi termini temporali utilizzati al fine del prospetto di stato patrimoniale sopra descritto.

    6.2. La base dati

    Una particolare attenzione va prestata alla base dati, che comprende i dati contabili di partenza del Piano. Qualora il piano sia predisposto successivamente al deposito del ricorso ex art. 40 (concordato in bianco), la base dati dovrebbe avere quale data di riferimento la data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

    La base dati conterrà elementi:

    - di natura patrimoniale;

    - consuntivi, a differenza dei dati di piano che hanno natura previsionale;

    - oggetto del giudizio sulla loro veridicità da parte del professionista indipendente.

    Trattandosi di un piano liquidatorio è opportuno che il valore contabile sia sostituito, nella base dati, dal valore di presumibile realizzo.

    6.3. I creditori interessati dalla ristrutturazione

    Il Codice della crisi prevede che, nell’ambito dei dati patrimoniali inclusi nella situazione di partenza del Piano, una particolare attenzione vada dedicata ai creditori interessati dalla ristrutturazione.

    È pertanto necessario, in questo paragrafo o in un elenco allegato al Piano, identificare i creditori, suddivisi in classi, destinatari della proposta di concordato preventivo.

    I creditori dovranno inoltre essere suddivisi tra creditori in prededuzione e creditori concorsuali, mentre questi ultimi saranno suddivisi tra creditori privilegiati e creditori chirografari. In presenza di privilegi speciali o ipoteche, è opportuno che sia evidenziato il legame tra il credito e l’oggetto della garanzia, al fine di poterne valutare la coerenza quantitativa.

    Nell’ambito del concordato liquidatorio il piano dovrà assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

    Il pagamento dei creditori interessati dalla ristrutturazione, alle date previste dalla proposta concordataria, dovrà essere accuratamente riportati nelle proiezioni patrimoniali e finanziarie del Piano.

    6.4. L’andamento economico prospettico

    Questo paragrafo viene dedicato alle proiezioni economiche di Piano alla luce delle assunzioni adottate e delle azioni di natura liquidatoria, recuperatoria e risarcitoria che il debitore intende adottare.

    6.5. Lo stato patrimoniale prospettico

    In questo paragrafo viene dedicato un focus specifico alla struttura patrimoniale della società al termine di ciascun periodo di Piano, alla luce degli effetti delle azioni liquidatorie, recuperatorie e risarcitorie che il debitore intenda adottare a beneficio dei creditori.

    Una specifica sezione sarà altresì destinata a rappresentare l’apporto di risorse esterne previste dal piano, che non potrà essere inferiore al 10% dell’attivo disponibile al momento della domanda.

    Ulteriore elemento da evidenziare riguarda il pagamento dei creditori concorsuali e dei creditori in prededuzione, che dovrà essere coerente con la proposta concordataria.

    7. La manovra finanziaria

    7.1. Considerazioni generali

    La manovra finanziaria rappresenta l’insieme degli interventi finalizzati alla ristrutturazione del debito in base alla proposta concordataria.

    Gli effetti economici e patrimoniali della proposta concordataria sono incorporati nel Piano.

    7.2. La transazione fiscale

    Nell’ambito del concordato preventivo è possibile addivenire a una ristrutturazione dell’indebitamento tributario e previdenziale nei modi e nei termini previsti dall’art. 88 CCII.

    Le concrete modalità di trattamento dei debiti tributari e previdenziali dovranno essere specificatamente descritte in questo paragrafo ed evidenziate nell’ambito della Manovra Finanziaria e nelle variazioni dell’indebitamento riportate nello stato patrimoniale prospettico.

    8. Le Analisi di sensitività

    È opportuno che il Piano possa dimostrare la sua solidità e fattibilità anche alla luce di accadimenti imprevisti.

    Questo capitolo dovrebbe contenere le analisi di sensitività operate dal management, con l’ausilio degli advisors, alla luce dei principali rischi operativi non mitigabili da parte del management stesso e dei possibili scostamenti rispetto al piano nei valori delle azioni liquidatorie, recuperatorie e risarcitorie previste.

    Ai fini della sua fattibilità, il Piano deve essere in grado di assicurare il rispetto della proposta concordataria, nonché rispettare gli eventuali covenants contenuti negli accordi con i creditori, anche in presenza degli scostamenti dovuti al verificarsi dei rischi originariamente non previsti.

    Il professionista indipendente, ai fini del proprio giudizio sulla fattibilità del Piano, potrà adottare le medesime analisi di sensitività contenute nel Piano o formularne di proprie.

    9. Lo scenario della liquidazione giudiziale

    La legge richiede che il piano di concordato indichi il valore di liquidazione del patrimonio, alla data di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale. La predisposizione dello scenario in caso di liquidazione giudiziale è, quindi, utile anche per rappresentare ai creditori, in caso di insuccesso, le conseguenze della più probabile alternativa e le relative possibilità di soddisfacimento dei loro crediti.

    Lo scenario liquidatorio dovrà pertanto considerare il valore delle attività e passività patrimoniali in ipotesi di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Un punto di particolare delicatezza riguarda, a questo proposito, gli elementi indicati dall’art. 87, c. 1, lett. h), CCII ove è prevista l’indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, e le prospettive di realizzo.

    F253
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DIRETTA [CON SUDDIVISIONE IN CLASSI OBBLIGATORIA E PAGAMENTO PARZIALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DIRETTA

    La società ………, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,

    CHIEDE

    l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta, supportata dal piano di seguito descritto e concernente la continuità diretta dell’azienda in capo alla proponente. Vedi formula F259

    RAPPRESENTA

    - che la società ……… (di seguito anche “Società”) ha la propria sede legale in ……… (doc……….), vale a dire nella circoscrizione dell’Ill.mo Tribunale adito, che risulta pertanto giudice competente ai sensi dell’art. 27, c. 2, CCII.

    - che la ricorrente presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura di concordato preventivo. Di ciò si dà prova mediante produzione, come richiesto dall’art. 39 CCII, degli ultimi tre bilanci di esercizio depositati dalla Società relativi agli esercizi ……… (doc……….), ……… (doc……….) e ……… (doc……….), come pure della situazione economico-patrimoniale aggiornata al ……… (doc……….), da cui risulta, in particolare che, negli ultimi tre esercizi, la Ricorrente ha registrato ricavi lordi annui superiori all’importo di euro 200.000,00 [ovvero un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00, ovvero un ammontare di debiti superiore ad euro 500.000,00] di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII;

    - che la ricorrente deposita in allegato alla proposta la documentazione prevista dall’art. 39 CCII, in particolare:

    i) le scritture contabili e fiscali obbligatorie (doc……….);

    ii) le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);

    iii) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni IVA relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);

    iv) la certificazione dei debiti fiscali (doc……….);

    v) la certificazione dei debiti previdenziali (doc……….);

    vi) la certificazione dei debiti per premi assicurativi (doc……….);

    vii) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti nel quinquennio anteriore alla data del presente ricorso (doc……….);

    - che la Società ha elaborato, con la collaborazione dell’advisor ………, il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della presente proposta, nonché l’individuazione dei costi e dei ricavi attesi e del fabbisogno finanziario dell’attività d’impresa, che si allega quale doc……….;

    - che la presente proposta e le condizioni del piano di concordato preventivo sono state approvate dagli amministratori a norma dell’art. 120-bis, CCII [vedi formula F366], come risulta dal verbale redatto dal notaio dott………., depositato a norma dell’art. 2436 c.c. nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……… in data ………, prot. n………. (doc……….);

    - che il presente ricorso è accompagnato dalla relazione del dott………., la quale attesta ai sensi dell’art. 87, c. 3, CCII, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, come pure che il piano è atto a superare la crisi del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;

    - che il presente ricorso è altresì accompagnato dalla dichiarazione del predetto dott………. attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. o), CCII;

    - che, infine, al presente ricorso è allegata quale doc………. la relazione del professionista indipendente dott………. il quale attesta che il valore attribuito ai beni immobili di proprietà della Società sui quali grava ipoteca non è inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione di tali beni, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti ai medesimi ed alla quota parte delle spese generali;

    - che la trattazione della proposta di concordato preventivo si articola nel seguente indice di argomenti trattati:

    1. Cenni storici

    2. Attività svolta

    3. Cause e circostanze dello stato di crisi

    4. Ragioni della proposta di concordato

    5. Suddivisione dei creditori in classi

    6. Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data della domanda

    7. Stato particolareggiato ed estimativo delle attività

    8. Elenco nominativo dei creditori

    9. Elenco dei titolari di diritti reali e personali.

    10. Stato particolareggiato ed estimativo ed elenco nominativo dei creditori di eventuali soci illimitatamente responsabili

    11. Piano su cui si basa la proposta (modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti)

    12. La proposta di concordato

    13. Modalità e tempi di adempimento della proposta

    14. Convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale

    15. Conclusioni

    16. Elenco allegati

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    1. CENNI STORICI [elencare: amministratori/collegio sindacale succedutisi negli ultimi anni, modifiche dello statuto, del capitale, variazioni della compagine sociale ………]

    Vedi formula F250

    2. ATTIVITÀ SVOLTA

    [Illustrare i vari segmenti di attività sociale, l’evoluzione o le modifiche che hanno interessato l’attività dell’impresa e la sua tipologia, le unità produttive, l’organizzazione aziendale, la strutturazione della forza lavoro, la rete di vendita, i rapporti commerciali con i principali clienti-istituti di credito]

    Vedi formula F250

    3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLO STATO DI CRISI

    [Partendo dall’esame prospettico dei bilanci d’esercizio ed offrendo opportune rielaborazioni utilizzando i più significativi indici di bilancio, illustrare le cause endogene ed esogene che hanno condotto alla irreversibile crisi aziendale: ad es. perdita di clienti, concorrenza, contrazioni del mercato, eventi straordinari, rapporti con istituti di credito, ecc……… Indicare gli eventuali rimedi posti in essere per fronteggiare la situazione, tentativi di ristrutturazione, ecc.]

    Vedi formula F250

    4. RAGIONI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Gli amministratori della società hanno contattato i principali creditori, sottoponendogli il piano e la presente proposta, ed hanno constatato che una buona parte di essi è disponibile a dare credito alla possibilità di ristrutturazione dell’attività aziendale e di ripresa di un ciclo economico efficiente attraverso l’adozione delle azioni di natura organizzativa/gestionale, commerciale e industriale analiticamente indicate nel Piano qui allegato sub doc………..

    Di qui il ricorso al concordato preventivo con continuità aziendale diretta, che è apparso lo strumento più adeguato a preservare i valori aziendali e a garantire la continuità di tutti i rami dell’azienda [la continuità diretta è talvolta l’ipotesi preferibile anche in considerazione delle autorizzazioni/licenze esistenti in capo alla proponente e difficilmente trasmissibili a soggetti terzi].

    Si evidenzia che la proposta prevede che, dopo l’esecuzione del Piano, la Società ricorrente continui la propria attività con la stessa compagine sociale attuale. Pertanto, nel par………. del Piano è stato individuato il valore risultante dalla ristrutturazione che rimarrà in capo ai soci al momento della sua omologazione: ciò, al fine di individuare il valore riservato ai soci così come definito dall’art. 120-quater, c. 1 e 2, CCII, computando altresì il valore da essi apportato ai fini della ristrutturazione e i versamenti a fondo perduto da essi effettuati.

    5. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    Ai fini della presente proposta, il passivo viene suddiviso nelle seguenti 8 classi, di cui 7 votanti, a fianco delle quali viene altresì indicato il relativo trattamento proposto:

    Classe 1° (non votante): Crediti muniti di privilegio generale ad eccezione dei crediti fiscali - pagamento integrale al 100%;

    Classe 2° (votante): Crediti fiscali privilegiati oggetto di transazione fiscale [vedi formula F264] - pagamento percentuale del 75% (vale a dire nei limiti del valore di liquidazione)

    Classe 3° (votante): Crediti ipotecari - pagamento percentuale del 60% (pari alla percentuale di soddisfacimento realizzabile in caso di liquidazione degli immobili su cui sussiste la causa di prelazione)

    Classe 4° (votante): Crediti fiscali di rango chirografario - pagamento percentuale del 43%;

    Classe 5° (votante) Crediti ipotecari degradati - pagamento percentuale del 40%;

    Classe 6° (votante): Creditori chirografari cui è assicurata la prosecuzione dei rapporti di fornitura con la Società - pagamento percentuale del 30,00%;

    Classe 7° (votante): Creditori chirografari appartenenti al ceto bancario, assistiti da garanzie collaterali - per lo più consistenti in fideiussioni personali dei soci e/o di terzi e garanzie reali su beni dei soci e/o di terzi - pagamento percentuale del 20,00%;

    Classe 8° (votante): Altri creditori chirografari non appartenenti alle classi precedenti - pagamento percentuale del 18%.

    Le predette classi sono formate nel rispetto del disposto di cui all’art. 85, CCII ed i creditori sono ivi suddivisi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

    Si precisa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, comma 3, CCII, che tra i creditori non vi sono imprese minori titolari di crediti chirografari.

    L’elenco dei creditori, con i rispettivi crediti, nonché con la percentuale di soddisfazione proposta, è riportato al successivo paragrafo 8.

    6. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ALLA DATA DELLA DOMANDA

    [È consigliabile un’elencazione per mastri o capoconti, fornendo in calce all’istanza gli allegati analitici. Ogni voce dell’attivo e del passivo deve contenere una sintetica analisi descrittiva. Poiché la relazione riguarda un periodo anteriore alle azioni di risanamento previste dal Piano, è necessario che in essa siano evidenziati e descritti gli elementi di maggiore rilevanza e delicatezza tra i quali, ad esempio:

    - l’ammontare dei crediti commerciali e la quantificazione dei giorni medi di incasso (DSO, o Days Sales Outstanding);

    - la quantificazione dell’eventuale svalutazione dei crediti;

    - il valore e i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino;

    - la presenza di rimanenze immobilizzate, o slow moving;

    - l’ammontare e i criteri di valutazione dei lavori in corso di esecuzione e in corso su ordinazione;

    - l’ammontare scaduto dei debiti verso fornitori;

    - l’ammontare scaduto dei debiti tributari e previdenziali, con indicazione di eventuali atti di accertamento o di riscossione ricevuti;

    - la quantificazione dei giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (DPO, o Days Payable Outstanding);

    - l’ammontare e i criteri di quantificazione dei fondi rischi.

    Per i beni dei quali il piano prevede la liquidazione, è opportuno che il valore contabile sia sostituito, nella base dati, dal valore di presumibile realizzo].

    La Società, partendo dalla situazione patrimoniale di stretta derivazione contabile sopra riportata ed apportando le opportune modifiche ed integrazioni, intende pervenire ad una situazione patrimoniale rettificata che ha lo scopo di distinguere quanto dell’attivo della Società costituirà risorsa disponibile per il soddisfacimento dei creditori da quanto, invece, non verrà impiegato direttamente perché rientrante negli assets necessari al proseguimento dell’attività aziendale. Le poste passive sono accolte al valore nominale, e integrate con specifiche appostazioni per oneri e rischi futuri.

    Le rettifiche effettuate sono di seguito riportate.

    ATTIVO

    - Cassa: euro ………, numerario esistente al ………

    - Banche: euro ………, saldi attivi dei conti correnti

    - Clienti: euro ………, i crediti nei confronti della clientela si riferiscono essenzialmente a ………. Il ………% della clientela è costituita da primari operatori del settore e non è ipotizzabile un significativo rischio di inesigibilità dei crediti. Per quanto riguarda i restanti crediti, che risultano non onorati in prima presentazione, si ritiene di attuare una svalutazione per rischio generico di insolvenza e costi di incasso pari ad euro ………, mentre va evidenziato che devono essere considerati parzialmente o totalmente inesigibili i seguenti crediti, per complessivi euro ………:

    [Riportare l’elenco dei crediti parzialmente o totalmente inesigibili]

    L’importo dei crediti sopra indicato è comprensivo delle fatture da emettere a fronte di prestazioni già eseguite.

    Per le immobilizzazioni materiali i valori più cospicui riguardano il fabbricato industriale sito in ……….

    Vi sono poi impianti e macchinari, mobili, arredi e macchine per ufficio, nonché automezzi ed autovetture. Trattandosi di beni funzionali alla produzione, si ritiene che la continuità aziendale consentirà il mantenimento dei valori iscritti in bilancio.

    In caso di liquidazione dell’attività sarà necessario appostare un adeguato fondo rettificativo, tenendo anche conto del fatto che una parte delle immobilizzazioni materiali sono costituite da macchinari la cui vendita a terzi comporterebbe ingenti costi di smontaggio e trasporto, che inciderebbero sulla determinazione del prezzo di vendita.

    Le immobilizzazioni immateriali riguardano:

    - i marchi depositati e l’avviamento

    - i software

    Al momento, non essendo venuto meno il presupposto della continuità aziendale, si è ritenuto di mantenere la valorizzazione di tali poste di bilancio, anche sulla base delle risultanze dell’impairment test condotto alla data del ……….

    Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni nelle seguenti società: ………. Esse sono state valutate con il criterio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio depositato per le società ……… e integralmente svalutate per la società ………. Pertanto, alla voce può essere attribuito il valore complessivo di euro ……….

    - Rimanenze: sono costituite dalle seguenti voci ……… [si consiglia di riportare opportuno prospetto] e vengono valutate al valore di possibile realizzo delle stesse nell’ambito del normale ciclo produttivo, pari ad euro ……….

    - Cauzioni: si tratta di depositi cauzionali versati ai seguenti soggetti ……… [riportare l’elenco analitico delle cauzioni versate].

    Tale voce è accolta al valore nominale per complessivi euro ……….

    - Crediti diversi: crediti vantati nei confronti dell’erario per euro ………, valutati al nominale in considerazione della sicura ed imminente esigibilità o utilizzabilità in compensazione; a fini prudenziali non sono stati conteggiati gli interessi nel frattempo maturati.

    Alla luce delle considerazioni svolte può essere redatto il seguente

    RIEPILOGO DELL’ATTIVO

    [associare alle seguenti voci i relativi importi]

    - Disponibilità liquide

    - Crediti verso clienti

    - Crediti verso altri

    - Rimanenze

    - Immobilizzazioni finanziarie

    - Immobilizzazioni immateriali

    - Immobilizzazioni materiali (beni mobili)

    - Immobilizzazioni materiali (beni immobili)

    TOTALE ATTIVO euro ………

    PASSIVO

    Il criterio generale è che le voci del passivo vengono accolte al valore nominale, operate le necessarie compensazioni e rettifiche. Il debito verso fornitori ammonta ad euro ………. Viene stilato l’elenco nominativo dei fornitori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. In tale elenco, in caso di assenza di informazioni sui requisiti soggettivi del creditore o sulla natura del credito, si è cautelativamente indicato come privilegiato il credito dei fornitori persone fisiche e società di persone. I crediti dei fornitori che hanno ottenuto un decreto ingiuntivo e notificato l’atto di precetto sono stati aggiornati con gli interessi e le spese maturati. Il debito complessivo comprende le fatture non ancora pervenute a fronte di forniture già ricevute.

    - Debiti verso banche: euro ………, tali debiti vengono accolti al loro valore nominale e sono aggiornati con l’imputazione degli interessi e delle spese ad oggi maturati, come dal prospetto analitico che segue redatto anche sulla base delle precisazioni di credito pervenute: [riportare prospetto].

    - Debiti diversi: euro ………, debiti verso dipendenti, verso istituti previdenziali e debiti erariali. Per i debiti scaduti ed impagati sono stati conteggiati sanzioni ed interessi [riportare l’elenco di tali debiti con l’indicazione dei rispettivi crediti e della causa di prelazione].

    - Agenti e rappresentanti: euro ………, sono state computate anche le indennità dovute per effetto della risoluzione dei mandati [riportare l’elenco di tali debiti con l’indicazione dei rispettivi crediti e della causa di prelazione].

    - TFR: euro ………, è stato aggiornato e controllato con le risultanze del libro paga [riportare l’elenco di tali debiti con l’indicazione dei rispettivi crediti e della causa di prelazione].

    - Fondi ammortamento: euro ……….

    Si perviene dunque al seguente prospetto riepilogativo del PASSIVO

    [associare alle seguenti voci i relativi importi]

    - Debiti verso banche

    - Debiti v/fornitori generali

    - Debiti v/imprese artigiane

    - Debiti v/prestatori lavoro subordinato

    - Debiti v/prestatori lavoro autonomo

    - Debiti verso erario per Iva e ritenute fiscali

    - Debiti verso erario per altri tributi, sanzioni ed interessi

    - Debiti verso istituti previdenziali

    - Debiti v/ soc. controllate o collegate (non riconducibili a finanziamenti)

    - Altri debiti

    TOTALE PASSIVO euro ……….

    DEBITI DA ESPUNGERE DAL PASSIVO A FINI CONCORDATARI [parte eventuale]

    Vedi formula F250

    7. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ

    [Le relazioni peritali di stima dell’attivo immobilizzato appaiono utili anche nel caso di concordato in continuità al fine di sottolineare la convenienza della proposta. Andranno opportunamente evidenziati i beni sui quali gravano privilegi speciali, con l’indicazione del credito assistito dal privilegio, argomentando che la proposta prevede la soddisfazione di tali crediti limitatamente al valore di realizzo dei beni stessi]

    [Riportare il prospetto]

    8. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [suddivisi in creditori privilegiati e chirografari, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    9. ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI [su beni di proprietà o in possesso della società richiedente con l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    10. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DEI BENI ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI DI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI [con l’indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione]

    [Riportare il prospetto]

    11. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Vedi formula F259

    Il piano industriale redatto con l’assistenza dell’advisor ……… ridefinisce le linee strategiche industriali della Società al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per il risanamento aziendale. In particolare, il piano, dopo avere esaminato la situazione della Società negli esercizi precedenti, sviluppa le seguenti aree di intervento finalizzate ad un miglioramento dell’efficienza produttiva e gestionale:

    i) efficientamento della struttura dei costi fissi;

    ii) miglioramento dell’efficienza e qualità produttiva e conseguente riduzione dei costi di produzione, degli scarti e dei reclami;

    iii) riduzione del costo del personale attraverso ………;

    ………

    Considerato che un piano industriale basato su ipotesi di sviluppo del fatturato e del mercato potrebbe essere soggetto a valutazioni esposte a un grado significativo di aleatorietà, si è preferito, in ottica prudenziale, sviluppare il piano focalizzando l’intervento sul recupero di efficienza e sui risparmi di costi, prevedendo una iniziale riduzione del fatturato da un dato medio del triennio ……… di euro ……… ad euro ……… per il primo anno, con una lieve crescita negli anni successivi.

    Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei conti economici previsionali per il periodo ………

    [Tabella con l’indicazione della variazione in termini percentuali delle singole voci di conto economico]

    Il fabbisogno concordatario è stato determinato sulla base dei flussi dell’attività aziendale previsti a piano per il triennio/quinquennio ……… e dell’apporto dei soci, ritenendosi che l’importo così risultante sia adeguato e ragionevolmente satisfattivo rispetto all’alternativa liquidatoria.

    La manovra finanziaria descritta al par………. del Piano rappresenta l’insieme degli interventi finalizzati al riequilibrio della situazione patrimoniale dell’impresa e al suo risanamento economico e finanziario.

    I flussi finanziari prodotti dalla gestione, i cui presupposti e la cui grandezza sono descritti nei par………. del Piano, saranno utilizzati - insieme all’apporto a fondo perduto dei soci ……… per euro ……… - per il soddisfacimento dei creditori nei tempi e con le modalità di cui infra.

    A conferma dell’idoneità del Piano al raggiungimento del risanamento aziendale e al soddisfacimento dei creditori nelle percentuali previste dalla proposta, il management ha operato le analisi di sensitività descritte al par………. del Piano alla luce dei principali rischi operativi e di mercato.

    Di seguito è data rappresentazione del business plan per il periodo di Piano, al fine di consentire a Codesto Ill.mo Tribunale di compiere le opportune valutazioni e ai creditori di esprimere il consenso informato sulla Proposta di concordato.

    [Rappresentazione e commento dei costi e dei ricavi relativi alla continuità per l’orizzonte temporale di adempimento della proposta concordataria e del raggiungimento del riequilibrio finanziario, integrato con i dati storici al fine di consentire una valutazione di coerenza da parte dell’attestatore, del Tribunale e dei creditori.

    Rappresentazione del fabbisogno finanziario derivante dalla continuità aziendale e delle relative fonti di copertura, per l’intero orizzonte temporale del piano dei costi e dei ricavi].

    Sono infine stati calcolati i costi di procedura, come segue:

    - compenso ed accessori al commissario giudiziale euro ……… [indicare metodo di calcolo];

    - compenso a professionisti della procedura euro ………. Le spese sostenute per la predisposizione del Piano concordatario, per la redazione della domanda e per l’attestazione, nonché per le perizie di stima sono portate in conto quali passività privilegiate ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e prededucibili per la quota del 75% in caso di emissione del decreto di cui all’art. 47 CCII, ai sensi dell’art. 6 CCII, in quanto crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda. La quota prededucibile di tali spese verrà soddisfatta in corso di procedura alle scadenze previste dai relativi mandati professionali, come previsto dall’art. 98 CCII;

    - spese generali e varie di procedura euro ……… [indicare analiticamente];

    Tali importi sono inseriti nel piano come crediti prededucibili e verranno corrisposti dalla Società in misura integrale nei modi e nei tempi previsti dalla legge o dai contratti in essere con la Società.

    È stato infine computato un fondo rischi per imprevisti, commisurato al 4% dell’ammontare dell’attivo.

    A questo punto è possibile redigere il prospetto di quanto la proponente è in grado di pagare ai creditori:

    Gli importi sopra riportati rappresentano quanto ragionevolmente si realizzerà dalla liquidazione concordataria e i pagamenti che la stessa potrà consentire.

    Si precisa, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. n), CCII, che i crediti previdenziali non sono interessati dal presente piano, essendo gli stessi già integralmente rateizzati e intendendo la Società, e poi l’assuntore, proseguire nel regolare pagamento dei piani di rateizzazione concordati.

    12. LA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Il Piano prevede che ai creditori siano destinati i flussi generati dall’attività d’impresa nel periodo di piano per complessivi euro ………, oltre al contributo a fondo perduto apportato dai soci condizionatamente all’omologa per euro ………, come da lettera di impegno dei sigg.ri ……… che si allega quale doc………..

    In particolare, si prevede l’integrale soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio generale (ad eccezione dell’Agenzia delle Entrate, alla quale viene contestualmente sottoposta la proposta di transazione fiscale allegata sub doc……….), delle spese di procedura e di giustizia, delle spese sostenute per la predisposizione del Piano e per la redazione della presente domanda e per la redazione della attestazione, nonché degli oneri derivanti dalla gestione della azienda sino alla vendita di questa e quelli derivanti dalla successiva liquidazione della Società.

    Per i creditori ipotecari si prevede la soddisfazione al 60%, vale a dire nella misura del valore di mercato dei beni sui quali grava l’ipoteca e per il residuo secondo la percentuale stimata quale prevedibile a favore del ceto creditorio di rango chirografario appartenente alla Classe 5°.

    [Dare rappresentazione dei titoli prelatizi e del degrado ai sensi dell’art. 85, c. 7, CCII. in base alla perizia resa dall’esperto estimatore dotato dei requisiti soggettivi previsti dalla norma].

    Si precisa che sono state collocate tra i debiti privilegiati tutte le poste debitorie verso soggetti che si ritiene possano essere qualificati come privilegiati. Ad un esame più attento potrebbe non essere ravvisata la sussistenza, per talune posizioni, di un adeguato titolo di prelazione. In ogni caso prima del voto, e, ove ricorra il caso, prima del pagamento, sarà possibile esperire ogni necessario accertamento.

    Le suddette previsioni non costituiscono in alcun modo una promessa concordataria. La legge non richiede, peraltro, che sia garantita ai creditori chirografari una percentuale minima, né che quanto ad essi spettante sia espresso con una percentuale. Può peraltro essere qui formulata - date le premesse - una ragionevole previsione.

    13. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

    La proposta prevede, per ciascuna classe di creditori, i seguenti tempi di pagamento in linea con quanto previsto dal CCII per le diverse categoria di creditori.

    [riportare prospetto analitico dei pagamenti in arco piano]

    Come si evince dalla tabella di cui sopra, la proposta prevede il pagamento entro 30 gg. dall’omologa delle spese in prededuzione già liquide ed esigibili e l’accantonamento di quelle non ancora liquidate (es. compenso del CG).

    Il pagamento dei creditori privilegiati dei quali è previsto il soddisfacimento integrale avverrà come segue:

    - privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. - entro 30 giorni dall’omologazione

    - altri creditori privilegiati di cui alla Classe 1° - entro 180 giorni dall’omologazione

    - creditori ipotecari - entro 12 mesi dall’omologazione

    - crediti fiscali privilegiati e chirografari - secondo i tempi previsti nella transazione fiscale (tre rate annuali di pari importo la prima da versarsi dopo 12 mesi dall’omologazione)

    - crediti chirografari - da soddisfarsi mediante i flussi dell’attività aziendale in tre rate annuali di importo crescente la prima decorrente dopo 12 mesi dall’omologazione.

    14. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Quanto sopra illustrato relativamente ai flussi finanziari prodotti dalla continuità aziendale, permette sin d’ora di evidenziare la convenienza della soluzione qui proposta, che consente inoltre rapidità e certezza di realizzo certamente migliori rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale.

    La prosecuzione dell’attività di impresa comporta una serie di vantaggi per i creditori della Società:

    (i) generazione flussi finanziari da utilizzare nell’esercizio dell’attività di impresa e quindi realizzare, secondo le previsioni di piano, un risultato netto positivo che possa essere destinato ai creditori;

    (ii) apporto dei soci a sostegno del piano che non sussisterebbe in caso di liquidazione giudiziale;

    (iii) mantenimento di valore degli assets intangibili, quali portafoglio clienti e marchi, che, in caso di mancata continuità aziendale, verrebbero pressoché azzerati;

    (iv) mantenimento di valore degli impianti e macchinari, che in caso di liquidazione giudiziale subirebbero ingenti deprezzamenti;

    (v) incasso dei crediti verso i clienti, che subirebbero rilevanti perdite in caso di interruzione dei rapporti in corso;

    (vi) assai rilevanti sono inoltre i benefici derivanti dal mantenimento dell’occupazione, sia con riferimento ai dipendenti che resteranno nella Società risanata, sia con riferimento a tutti i soggetti occupati nell’indotto (soprattutto dei fornitori strategici);

    (vii) ……….

    La Società ha calcolato, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. c), il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale, come risultante dalla tabella che segue:

    ………

    Dalla tabella si evince che in caso di liquidazione giudiziale l’attivo a disposizione dei creditori sarebbe inferiore ai flussi generati dall’attività d’impresa nell’arco di piano e che il soddisfacimento delle diverse classi di creditori risulterebbe inferiore a quanto qui proposto.

    Alla luce di quanto sopra esposto, pare indubitabile la convenienza, per l’intero ceto creditorio, della presente proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.

    Né può predicarsi l’esperibilità, nella liquidazione giudiziale, di azioni revocatorie che potrebbero aumentare significativamente le prospettive di soddisfacimento dei creditori. Al riguardo va infatti sottolineato che nell’anno precedente al deposito della presente proposta: i) non si sono avute operazioni immobiliari e mobiliari o costituzioni di garanzie che possano rientrare nelle previsioni dell’art. 166 CCII o dell’art. 2901 c.c., ii) non vi sono stati rientri significativi e durevoli dell’esposizione in essere sui conti correnti della Società, iii) i pagamenti ai fornitori sono avvenuti nei termini d’uso.

    Quanto, infine, alla possibilità di esercitare azioni risarcitorie nella liquidazione giudiziale - in particolare l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisori della Società - si sottolinea che difficilmente una tale azione potrebbe risultare fondata, considerato che le cause della crisi della Società sono essenzialmente esogene in quanto dovute principalmente alla crisi globale che ha investito l’economia mondiale nel periodo ………. Inoltre, le indagini patrimoniali effettuate sulle persone degli amministratori e dei sindaci che si allegano sub doc………. hanno messo in luce patrimoni personali limitati e difficilmente in grado di fare fronte ad esborsi ingenti a titolo risarcitorio. Senza contare che gli amministratori della Società - in quanto anche suoi soci - hanno garantito alla procedura concordataria l’apporto di una somma rilevante ai sensi dell’art. 84, c. 4, CCII.

    L’azione potrebbe dunque avere quali unici obiettivi le eventuali coperture assicurative dei sindaci e la società di revisione. È tuttavia nota la difficoltà di prova della responsabilità dei revisori, confermata dalla pressoché totale inesistenza di precedenti giurisprudenziali positivi in materia.

    Ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 120-quater, c. 1 e 2, CCII, nel par………. del Piano è stato determinato il valore risultante dalla ristrutturazione che resterà in capo ai soci al momento dell’omologazione della presente proposta, che è risultato essere pari ad euro ……….

    Come si vede tale valore, dedotto l’apporto a fondo perduto dei soci ……… di euro ………, è inferiore a quello riservato ai creditori appartenenti alla Classe 8°.

    Alla luce di quanto sopra esposto, pare indubitabile la convenienza, per l’intero ceto creditorio, della procedura di concordato preventivo rispetto alla procedura del fallimento.

    15. CONCLUSIONI

    La Società ricorrente, in ossequio a quanto richiesto e prescritto dal vigente Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, rivolge ai propri creditori la presente proposta di concordato preventivo, ritenendo con ciò di aver ragionevolmente operato nel generale interesse di tutti i soggetti interessati e coinvolti alle vicende dell’azienda gestita e

    CHIEDE

    che Codesto Ill.mo Tribunale voglia,

    verificata la ritualità della proposta e la sua non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali:

    - nominare il Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale

    - stabilire la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori

    - fissare il termine per il deposito delle spese di procedura, che si chiede determinarsi nella misura del 20% delle spese totali

    - in esito alle operazioni di voto omologare il concordato preventivo.

    16. ELENCO ALLEGATI

    ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F254
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DIRETTA [CON SUDDIVISIONE IN CLASSI OBBLIGATORIA E PAGAMENTO PARZIALE E DILAZIONATO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    La società ………, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,

    CHIEDE

    l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta, supportata dal piano di seguito descritto e concernente la continuità diretta dell’azienda in capo alla proponente. Vedi formula F259.

    RAPPRESENTA

    Vedi formula F253

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    1. CENNI STORICI [elencare: amministratori/collegio sindacale succedutisi negli ultimi anni, modifiche dello statuto, del capitale, variazioni della compagine sociale ………]

    Vedi formula F250

    2. ATTIVITÀ SVOLTA

    [Illustrare i vari segmenti di attività sociale, l’evoluzione o le modifiche che hanno interessato l’attività dell’impresa e la sua tipologia, le unità produttive, l’organizzazione aziendale, la strutturazione della forza lavoro, la rete di vendita, i rapporti commerciali con i principali clienti-istituti di credito]

    Vedi formula F250

    3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLO STATO DI CRISI

    [Partendo dall’esame prospettico dei bilanci d’esercizio ed offrendo opportune rielaborazioni utilizzando i più significativi indici di bilancio, illustrare le cause endogene ed esogene che hanno condotto alla irreversibile crisi aziendale: ad es.

    perdita di clienti, concorrenza, contrazioni del mercato, eventi straordinari, rapporti con istituti di credito, ecc………. Indicare gli eventuali rimedi posti in essere per fronteggiare la situazione, tentativi di ristrutturazione, ecc.]

    Vedi formula F250

    4. RAGIONI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Vedi formula F253

    5. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    Vedi formula F253

    6. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ALLA DATA DELLA DOMANDA

    [È consigliabile un’elencazione per mastri o capoconti, fornendo in calce all’istanza gli allegati analitici. Ogni voce dell’attivo e del passivo deve contenere una sintetica analisi descrittiva. Poiché la relazione riguarda un periodo anteriore alle azioni di risanamento previste dal Piano, è necessario che in essa siano evidenziati e descritti gli elementi di maggiore rilevanza e delicatezza tra i quali, ad esempio:

    - l’ammontare dei crediti commerciali e la quantificazione dei giorni medi di incasso (DSO, o Days Sales Outstanding);

    - la quantificazione dell’eventuale svalutazione dei crediti;

    - il valore e i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino;

    - la presenza di rimanenze immobilizzate, o slow moving;

    - l’ammontare e i criteri di valutazione dei lavori in corso di esecuzione e in corso su ordinazione;

    - l’ammontare scaduto dei debiti verso fornitori;

    - l’ammontare scaduto dei debiti tributari e previdenziali, con indicazione di eventuali atti di accertamento o di riscossione ricevuti;

    - la quantificazione dei giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (DPO, o Days Payable Outstanding);

    - l’ammontare e i criteri di quantificazione dei fondi rischi.

    Per i beni dei quali il piano prevede la liquidazione, è opportuno che il valore contabile sia sostituito, nella base dati, dal valore di presumibile realizzo].

    Vedi formula F250

    DEBITI DA ESPUNGERE DAL PASSIVO A FINI CONCORDATARI [parte eventuale]

    Vedi formula F250

    7. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ

    [Le relazioni peritali di stima dell’attivo immobilizzato appaiono utili anche nel caso di concordato in continuità al fine di sottolineare la convenienza della proposta. Andranno opportunamente evidenziati i beni sui quali gravano privilegi speciali, con l’indicazione del credito assistito dal privilegio, argomentando che la proposta prevede la soddisfazione di tali crediti limitatamente al valore di realizzo dei beni stessi]

    [Riportare il prospetto]

    8. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [suddivisi in creditori privilegiati e chirografari, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    9. ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI [su beni di proprietà o in possesso della società richiedente con l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    10. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DEI BENI ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI DI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI [con l’indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione].

    [Riportare il prospetto]

    11. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Vedi formula F258

    12. LA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Vedi formula F253

    13. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

    Vedi formula F253

    I creditori privilegiati verranno soddisfatti entro un anno dall’omologa del concordato, con corresponsione degli interessi maturati. Per i creditori che vantano diritti di pegno, la moratoria viene comunque meno con la liquidazione dei relativi beni. I creditori privilegiati ………, sulla base di formale convenzione con gli stessi la cui efficacia è subordinata all’omologazione del concordato preventivo (doc……….), verranno pagati con le seguenti modalità a fronte di un interesse annuo del ………%:

    ……….

    I creditori chirografari verranno soddisfatti nei tempi in appresso indicati:

    - entro il 12esimo mese dall’omologa, nei limiti del ………% del loro credito;

    - entro il 24esimo mese dall’omologa, nei limiti del ………% del loro credito;

    - entro il 36esimo mese dall’omologa, nei limiti del ………% del loro credito.

    14. CONVENIENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO

    Vedi formula F253

    15. CONCLUSIONI

    Vedi formula F253

    16. ELENCO ALLEGATI

    ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F255
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DIRETTA E LIQUIDAZIONE DI BENI NON FUNZIONALI [CON SUDDIVISIONE IN CLASSI OBBLIGATORIA E PAGAMENTO PARZIALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    La società ………, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,

    CHIEDE

    l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta, supportata dal piano di seguito descritto e concernente la continuità diretta dell’azienda in capo alla proponente. Vedi formula F259

    RAPPRESENTA

    Vedi formula F253

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    1. CENNI STORICI [elencare: amministratori/collegio sindacale succedutisi negli ultimi anni, modifiche dello statuto, del capitale, variazioni della compagine sociale ………]

    Vedi formula F250

    2. ATTIVITÀ SVOLTA

    [Illustrare i vari segmenti di attività sociale, l’evoluzione o le modifiche che hanno interessato l’attività dell’impresa e la sua tipologia, le unità produttive, l’organizzazione aziendale, la strutturazione della forza lavoro, la rete di vendita, i rapporti commerciali con i principali clienti-istituti di credito]

    Vedi formula F250

    3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLO STATO DI CRISI

    [Partendo dall’esame prospettico dei bilanci d’esercizio ed offrendo opportune rielaborazioni utilizzando i più significativi indici di bilancio, illustrare le cause endogene ed esogene che hanno condotto alla irreversibile crisi aziendale: ad es.

    perdita di clienti, concorrenza, contrazioni del mercato, eventi straordinari, rapporti con istituti di credito, ecc………. Indicare gli eventuali rimedi posti in essere per fronteggiare la situazione, tentativi di ristrutturazione, ecc.]

    Vedi formula F250

    4. RAGIONI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Vedi formula F253

    5. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    Vedi formula F253

    6. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ALLA DATA DELLA DOMANDA

    [È consigliabile un’elencazione per mastri o capoconti, fornendo in calce all’istanza gli allegati analitici. Ogni voce dell’attivo e del passivo deve contenere una sintetica analisi descrittiva. Poiché la relazione riguarda un periodo anteriore alle azioni di risanamento previste dal Piano, è necessario che in essa siano evidenziati e descritti gli elementi di maggiore rilevanza e delicatezza tra i quali, ad esempio:

    - l’ammontare dei crediti commerciali e la quantificazione dei giorni medi di incasso (DSO, o Days Sales Outstanding);

    - la quantificazione dell’eventuale svalutazione dei crediti;

    - il valore e i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino;

    - la presenza di rimanenze immobilizzate, o slow moving;

    - l’ammontare e i criteri di valutazione dei lavori in corso di esecuzione e in corso su ordinazione;

    - l’ammontare scaduto dei debiti verso fornitori;

    - l’ammontare scaduto dei debiti tributari e previdenziali, con indicazione di eventuali atti di accertamento o di riscossione ricevuti;

    - la quantificazione dei giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (DPO, o Days Payable Outstanding);

    - l’ammontare e i criteri di quantificazione dei fondi rischi.

    Per i beni dei quali il piano prevede la liquidazione, è opportuno che il valore contabile sia sostituito, nella base dati, dal valore di presumibile realizzo].

    Vedi formula F250

    DEBITI DA ESPUNGERE DAL PASSIVO A FINI CONCORDATARI [parte eventuale]

    Vedi formula F250

    7. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ

    [Le relazioni peritali di stima dell’attivo immobilizzato appaiono utili anche nel caso di concordato in continuità al fine di sottolineare la convenienza della proposta. Andranno opportunamente evidenziati i beni sui quali gravano privilegi speciali, con l’indicazione del credito assistito dal privilegio, argomentando che la proposta prevede la soddisfazione di tali crediti limitatamente al valore di realizzo dei beni stessi]

    [Riportare il prospetto]

    8. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [suddivisi in creditori privilegiati e chirografari, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    9. ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI [su beni di proprietà o in possesso della società richiedente con l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    10. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DEI BENI ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI DI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI [con l’indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione].

    [Riportare il prospetto]

    11. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Vedi formula F259

    Il fabbisogno concordatario è stato determinato sulla base dei flussi dell’attività aziendale previsti a piano per il triennio/quinquennio ………, dell’apporto dei soci e della liquidazione di alcuni beni immobili non funzionali all’attività di impresa, ritenendosi che l’importo così risultante sia adeguato e ragionevolmente satisfattivo rispetto all’alternativa liquidatoria.

    La manovra finanziaria descritta al par………. del Piano rappresenta l’insieme degli interventi finalizzati al riequilibrio della situazione patrimoniale dell’impresa e al suo risanamento economico e finanziario.

    I flussi finanziari prodotti dalla gestione, i cui presupposti e la cui grandezza sono descritti nei par………. del Piano, saranno utilizzati - insieme all’apporto a fondo perduto dei soci ……… per euro ……… ed alle somme rivenienti dal realizzo dei beni immobili non funzionali - per il soddisfacimento dei creditori nei tempi e con le modalità di cui infra.

    A conferma dell’idoneità del Piano al raggiungimento del risanamento aziendale e al soddisfacimento dei creditori nelle percentuali previste dalla proposta, il management ha operato le analisi di sensitività descritte al par………. del Piano alla luce dei principali rischi operativi e di mercato.

    a. Analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

    [Rappresentazione e commento dei costi e dei ricavi relativi alla continuità aziendale per l’orizzonte temporale di adempimento della proposta concordataria e del raggiungimento del riequilibrio finanziario, integrata con i dati storici al fine di consentire una valutazione di coerenza da parte dell’attestatore, del Tribunale e dei creditori.

    Rappresentazione del fabbisogno finanziario derivante dalla continuità aziendale e delle relative fonti di copertura, per l’intero orizzonte temporale del piano dei costi e dei ricavi].

    b. La liquidazione di alcuni assets della Società prevista nel piano.

    Descrivere gli assets dei quali il Piano porta in conto la dismissione fornendo ogni utile indicazione per determinarne il valore di realizzo.

    c. I costi di procedura

    I costi di procedura sono stati calcolati come segue:

    - compenso ed accessori al commissario giudiziale euro ……… [indicare metodo di calcolo];

    - compenso a professionisti della procedura euro ………. Le spese sostenute per la predisposizione del Piano concordatario, per la redazione della domanda e per l’attestazione, nonché per le perizie di stima sono portate in conto quali passività privilegiate ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e prededucibili per la quota del 75% in caso di emissione del decreto di cui all’art. 47 CCII, ai sensi dell’art. 6 CCII, in quanto crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda. La quota prededucibile di tali spese verrà soddisfatta in corso di procedura alle scadenze previste dai relativi mandati professionali, come previsto dall’art. 98 CCII;

    - spese generali e varie di procedura euro ……… [indicare analiticamente];

    È stato inoltre computato un fondo rischi per imprevisti, commisurato al 4% dell’ammontare dell’attivo.

    A questo punto è possibile redigere il prospetto di quanto la proponente è in grado di pagare ai creditori:

    Gli importi sopra riportati rappresentano quanto ragionevolmente si realizzerà dalla liquidazione concordataria e i pagamenti che la stessa potrà consentire.

    Si precisa, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. n), CCII, che i crediti previdenziali non sono interessati dal presente piano, essendo gli stessi già integralmente rateizzati e intendendo la Società, e poi l’assuntore, proseguire nel regolare pagamento dei piani di rateizzazione concordati.

    12. LA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Vedi formula F253

    13. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

    Vedi formula F253

    14. CONVENIENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO

    Vedi formula F253

    15. CONCLUSIONI

    Vedi formula F253

    16. ELENCO ALLEGATI

    ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F256
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE INDIRETTA (CESSIONE AZIENDA) [CON SUDDIVISIONE IN CLASSI OBBLIGATORIA E PAGAMENTO PARZIALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE INDIRETTA

    La società ………, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,

    CHIEDE

    l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta, supportata dal piano di seguito descritto e consistente nella cessione dell’azienda preceduta dalla gestione diretta della stessa sino alla sua vendita.

    RAPPRESENTA

    Vedi formula F253

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    1. CENNI STORICI [elencare: amministratori/collegio sindacale succedutisi negli ultimi anni, modifiche dello statuto, del capitale, variazioni della compagine sociale ………]

    Vedi formula F250

    2. ATTIVITÀ SVOLTA

    [Illustrare i vari segmenti di attività sociale, l’evoluzione o le modifiche che hanno interessato l’attività dell’impresa e la sua tipologia, le unità produttive, l’organizzazione aziendale, la strutturazione della forza lavoro, la rete di vendita, i rapporti commerciali con i principali clienti-istituti di credito]

    Vedi formula F250

    3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLO STATO DI CRISI

    [Partendo dall’esame prospettico dei bilanci d’esercizio ed offrendo opportune rielaborazioni utilizzando i più significativi indici di bilancio, illustrare le cause endogene ed esogene che hanno condotto alla irreversibile crisi aziendale: ad es. perdita di clienti, concorrenza, contrazioni del mercato, eventi straordinari, rapporti con istituti di credito, ecc………. Indicare gli eventuali rimedi posti in essere per fronteggiare la situazione, tentativi di ristrutturazione, ecc.]

    Vedi formula F250

    4. RAGIONI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Il Piano allegato, illustrato nel presente ricorso, è stato predisposto con la finalità di ottimizzare il valore di realizzo dei beni sociali mantenendo la continuità aziendale nel presupposto della cessione dell’azienda alla società ………, che ha fatto pervenire l’offerta irrevocabile d’acquisto di cui infra.

    A tal fine, onde preservare i valori aziendali, è prevista la continuazione dell’attività d’impresa fino al momento della cessione dell’azienda, da attuarsi dopo l’omologazione del concordato.

    La cessione dell’azienda è volta a non disperderne il valore nell’interesse dei creditori concorsuali, e, nel contempo, ad assicurare a questi un potenziale sbocco per la propria attività.

    5. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    Vedi formula F253

    6. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ALLA DATA DELLA DOMANDA

    [È consigliabile un’elencazione per mastri o capoconti, fornendo in calce all’istanza gli allegati analitici. Ogni voce dell’attivo e del passivo deve contenere una sintetica analisi descrittiva]

    Vedi formula F250

    DEBITI DA ESPUNGERE DAL PASSIVO A FINI CONCORDATARI [parte eventuale]

    Vedi formula F250

    7. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ

    [Le relazioni peritali di stima dell’attivo immobilizzato appaiono utili anche nel caso di concordato in continuità al fine di sottolineare la convenienza della proposta. Andranno opportunamente evidenziati i beni sui quali gravano privilegi speciali, con l’indicazione del credito assistito dal privilegio, argomentando che la proposta prevede la soddisfazione di tali crediti limitatamente al valore di realizzo dei beni stessi]

    [Riportare il prospetto]

    8. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [suddivisi in creditori privilegiati e chirografari, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    9. ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI [su beni di proprietà o in possesso della società richiedente con l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    10. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DEI BENI ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI DI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI [con l’indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione].

    [Riportare il prospetto]

    11. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Vedi formula F260

    In data ……… la società ……… ha presentato un’offerta, dotata dei necessari requisiti di serietà, affidabilità e cogenza, per l’acquisto dell’azienda (doc……….), subordinatamente all’omologazione della procedura di concordato preventivo della Società e al prezzo di acquisto di euro ………, così determinato: [………]. Tale prezzo appare congruo, come si evince dalla perizia di stima del valore aziendale redatta dal dott………. e allegata quale doc………..

    In seguito si rappresenta il perimetro dell’azienda quale rappresentato, ora per allora, nella proposta di acquisto: [………]

    La proposta di compravendita dell’azienda è sottoposta all’esame dei creditori e del Tribunale ai fini dell’approvazione e dell’omologazione del concordato, con la precisazione che essa costituisce una modalità di esecuzione del Piano concordatario e che su di essa trova fondamento la presente Proposta.

    Trattandosi di proposta di acquisto di azienda, ai sensi dell’art. 84, c. 9, CCII, il giudice dovrà disporre, ai sensi dell’art. 91, c. 1, CCII, idonea pubblicità dell’offerta al fine di acquisire offerte concorrenti ed eventualmente avviare una procedura competitiva di vendita.

    Considerato che la proposta è condizionata all’omologazione del concordato e che, pertanto, sino a quel momento la Società proseguirà nell’attività aziendale in vista del suo trasferimento, il management ha redatto, con l’assistenza dell’advisor ………, un piano industriale di durata ……… (v. par………. del Piano), dal quale emerge la sostenibilità dell’attività d’impresa nel periodo interinale, pur precisandosi che in questo periodo la gestione dell’impresa non sarà finalizzata al risanamento dell’esposizione debitoria aziendale e al riequilibrio della sua situazione economico finanziaria, quanto piuttosto al mantenimento dei valori aziendali al fine di consentire il trasferimento dell’azienda a un valore non inferiore a quello indicato nel piano.

    Di seguito è data rappresentazione del business plan dell’azienda, per il periodo ………, al fine di consentire a Codesto Ill.mo Tribunale di compiere le opportune valutazioni e ai creditori di esprimere il consenso informato sulla Proposta di concordato.

    [Nel presente capo occorre dare rappresentazione degli oneri di gestione derivanti dalla continuità aziendale per un orizzonte temporale coerente con: (i) l’iter della procedura; (ii) la proposta del terzo proponente l’acquisto dell’azienda; (iii) l’esigenza di attivare una procedura competitiva o paracompetiva per la cessione della azienda].

    a. Analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura

    [Rappresentazione e commento dei costi e dei ricavi relativi alla continuità dell’azienda, con separata indicazione sino al presumibile momento della vendita di questa al fine di consentire una valutazione di coerenza da parte dell’attestatore, del Tribunale e dei creditori.

    Rappresentazione del fabbisogno finanziario derivante dalla continuità dell’azienda e delle relative fonti di copertura, con separata indicazione del fabbisogno sino al presumibile momento della sua vendita].

    b. La liquidazione di alcuni assets della Società prevista nel Piano

    Accanto al prezzo riveniente dalla cessione dell’azienda la Società mette a disposizione dei creditori anche le somme derivanti dall’incasso dei seguenti crediti non rientranti nel perimetro oggetto di cessione ………, nonché ………

    [Descrivere gli assets dei quali il Piano porta in conto la dismissione fornendo ogni utile indicazione per determinarne il valore di realizzo].

    c. Le spese di procedura

    Sono infine stati calcolati i costi di procedura, come segue:

    - compenso ed accessori al commissario giudiziale euro ……… [indicare metodo di calcolo];

    - compenso a professionisti della procedura euro ………. Le spese sostenute per la predisposizione del Piano concordatario, per la redazione della domanda e per l’attestazione, nonché per le perizie di stima sono portate in conto quali passività privilegiate ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e prededucibili per la quota del 75% in caso di emissione del decreto di cui all’art. 47 CCII ai sensi dell’art. 6 CCII, in quanto crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda. La quota prededucibile di tali spese verrà soddisfatta in corso di procedura alle scadenze previste dai relativi mandati professionali, come previsto dall’art. 98 CCII;

    - spese generali e varie di procedura euro ……… [indicare analiticamente];

    È stato inoltre computato un fondo rischi per imprevisti, commisurato al 4% dell’ammontare dell’attivo.

    A questo punto è possibile redigere il prospetto di quanto la proponente è in grado di pagare ai creditori:

    Gli importi sopra riportati rappresentano quanto ragionevolmente si realizzerà dalla liquidazione concordataria e i pagamenti che la stessa potrà consentire.

    Si precisa, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. n), CCII, che i crediti previdenziali non sono interessati dal Piano, essendo gli stessi già integralmente rateizzati e intendendo la Società nel periodo interinale proseguire nel regolare pagamento dei piani di rateizzazione concordati, che poi rientreranno nel perimetro di cessione.

    12. LA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Il Piano di ristrutturazione dei debiti prevede che ai creditori sia destinato il ricavato dal realizzo dei crediti, nonché dalla cessione dell’azienda e dei restanti beni, al netto degli oneri derivanti dalla gestione dell’azienda sino al momento della vendita di questa, da attuarsi successivamente all’omologa.

    In particolare, si prevede l’integrale soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio generale (ad eccezione dell’Agenzia delle Entrate, alla quale viene contestualmente sottoposta la proposta di transazione fiscale allegata sub doc……….), delle spese di procedura e di giustizia, delle spese sostenute per la predisposizione del Piano e per la redazione della presente domanda e per la redazione della attestazione, nonché degli oneri derivanti dalla gestione della azienda sino alla vendita di questa, subordinatamente all’omologazione del concordato preventivo, e quelli derivanti dalla successiva liquidazione della Società.

    Per i creditori ipotecari si prevede la soddisfazione al 60%, vale a dire nella misura del valore di mercato dei beni sui quali grava l’ipoteca e per il residuo secondo la percentuale stimata quale prevedibile a favore del ceto creditorio di rango chirografario appartenente alla Classe 5°.

    [Dare rappresentazione dei titoli prelatizi e del degrado ai sensi dell’art. 85, c. 7, CCII. in base alla perizia resa dall’esperto estimatore dotato dei requisiti soggettivi previsti dalla norma].

    Si sottolinea che sono stati collocati tra i debiti privilegiati tutte le poste debitorie verso soggetti che si ritiene possano essere qualificati come privilegiati. Ad un esame più attento potrebbe non essere ravvisata la sussistenza, per talune posizioni, di un adeguato titolo di prelazione. In ogni caso prima del voto, e, ove ricorra il caso, prima del pagamento, sarà possibile esperire ogni necessario accertamento.

    In particolare:

    a) dal realizzo dei crediti ci si attendono risorse per complessivi euro ………

    b) dal realizzo dell’azienda, sulla base della proposta anzi rappresentata ci si attendono risorse per complessivi euro xxx;

    c) dalla cessione dei restanti beni aziendali, ci si attendono risorse per complessivi euro ………

    [Dare evidenza del processo di determinazione del valore di realizzo dei crediti e degli altri assets oggetto di cessione].

    Il ricavato della vendita dell’azienda, del realizzo dei crediti e della liquidazione degli asset non funzionali all’azienda per i quali il Piano concordatario prevede la vendita consentirà l’adempimento della proposta concordataria con soddisfazione dei creditori di rango chirografario nella misura prevista al precedente par. 5 per le diverse Classi di creditori.

    Detta previsione non costituisce in alcun modo una promessa concordataria. La legge non richiede, peraltro, che sia garantita ai creditori chirografari una percentuale minima, né che quanto ad essi spettante sia espresso con una percentuale. Può peraltro essere qui formulata - date le premesse - una ragionevole previsione.

    13. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

    La proposta prevede, per ciascuna classe di creditori, i seguenti tempi di pagamento in linea con quanto previsto dal CCII per le diverse categoria di creditori.

    [riportare prospetto analitico dei pagamenti in arco piano]

    Come si evince dalla tabella di cui sopra, la proposta prevede il pagamento entro 30 gg. dall’omologa delle spese in prededuzione già liquide ed esigibili e l’accantonamento di quelle non ancora liquidate (es. compenso del CG).

    Il pagamento dei creditori privilegiati dei quali è previsto il soddisfacimento integrale avverrà come segue:

    - privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. - entro 30 giorni dall’omologazione

    - altri creditori privilegiati di cui alla Classe 1° - entro 30 giorni dall’omologazione

    - creditori ipotecari - entro 30 giorni dal realizzo del prezzo di cessione dell’azienda

    - crediti fiscali privilegiati e chirografari - secondo i tempi previsti nella transazione fiscale

    - crediti chirografari - da soddisfarsi in parte mediante il realizzo dell’azienda e in parte mediante l’incasso dei crediti e il realizzo degli altri beni della Società, entro 24 mesi dall’omologazione.

    14. CONVENIENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO

    Nel caso di specie, l’intervento del terzo acquirente dell’azienda depone in favore della sicurezza e prontezza dei pagamenti concordatari e fa ragionevolmente presumere che il concordato potrà essere eseguito nei termini previsti dalla proposta.

    In caso di fallimento, la liquidazione delle suddette poste attive potrebbe essere meno tempestiva e meno remunerativa, soprattutto con riferimento ai beni immateriali suscettibili di repentino deprezzamento.

    La debitrice ha calcolato, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. c), il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale, come risultante dalla tabella che segue:

    ………

    Come si può vedere, l’attivo concordatario messo a disposizione dei creditori è ben superiore al valore di liquidazione del patrimonio.

    Vedi formula F253

    15. CONCLUSIONI

    Vedi formula F253

    16. ELENCO ALLEGATI

    ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F257
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE INDIRETTA (AFFITTO AZIENDA) [CON SUDDIVISIONE IN CLASSI OBBLIGATORIA E PAGAMENTO PARZIALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE INDIRETTA

    La società ………, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,

    CHIEDE

    l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta, supportata dal piano di seguito descritto e consistente nella gestione diretta dell’azienda sino al suo affitto preordinato alla cessione.

    RAPPRESENTA

    Vedi formula F253

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    1. CENNI STORICI [elencare: amministratori/collegio sindacale succedutisi negli ultimi anni, modifiche dello statuto, del capitale, variazioni della compagine sociale ………]

    Vedi formula F250

    2. ATTIVITÀ SVOLTA

    [Illustrare i vari segmenti di attività sociale, l’evoluzione o le modifiche che hanno interessato l’attività dell’impresa e la sua tipologia, le unità produttive, l’organizzazione aziendale, la strutturazione della forza lavoro, la rete di vendita, i rapporti commerciali con i principali clienti-istituti di credito].

    Vedi formula F250

    3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLO STATO DI CRISI

    [Partendo dall’esame prospettico dei bilanci d’esercizio ed offrendo opportune rielaborazioni utilizzando i più significativi indici di bilancio, illustrare le cause endogene ed esogene che hanno condotto alla irreversibile crisi aziendale: ad es.

    perdita di clienti, concorrenza, contrazioni del mercato, eventi straordinari, rapporti con istituti di credito, ecc………. Indicare gli eventuali rimedi posti in essere per fronteggiare la situazione, tentativi di ristrutturazione, ecc.].

    Vedi formula F250

    4. RAGIONI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Il Piano allegato, illustrato nel presente ricorso, è stato redatto con la finalità di ottimizzare il valore di realizzo dei beni sociali, mantenendo la continuità dell’azienda sul presupposto della cessione di questa a ………, che ha inviato l’offerta irrevocabile di affitto e acquisto di cui infra.

    A tal fine, onde assicurare la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla continuità senza gravare sui creditori concorsuali, il Piano assume l’affitto dell’azienda a ……… in pendenza della procedura, in vista della successiva cessione al medesimo affittuario.

    L’affitto dell’azienda è volto a fronteggiare le esigenze di cassa a favore dei creditori fornitori di beni e servizi ed è strumentale alla preservazione della forza lavoro.

    Come risulta dal Piano allegato, l’affitto e la successiva cessione dell’azienda consentono la “messa in sicurezza” della continuità di questa, evitando, così, di disperderne il valore.

    5. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    Vedi formula F253

    6. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ALLA DATA DELLA DOMANDA

    [È consigliabile un’elencazione per mastri o capoconti, fornendo in calce all’istanza gli allegati analitici. Ogni voce dell’attivo e del passivo deve contenere una sintetica analisi descrittiva].

    Vedi formula F250

    DEBITI DA ESPUNGERE DAL PASSIVO A FINI CONCORDATARI [parte eventuale]

    Vedi formula F250

    7. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ

    [Le relazioni peritali di stima dell’attivo immobilizzato appaiono utili anche nel caso di concordato in continuità al fine di sottolineare la convenienza della proposta. Andranno opportunamente evidenziati i beni sui quali gravano privilegi speciali, con l’indicazione del credito assistito dal privilegio, argomentando che la proposta prevede la soddisfazione di tali crediti limitatamente al valore di realizzo dei beni stessi]

    [Riportare il prospetto]

    8. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [suddivisi in creditori privilegiati e chirografari, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    9. ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI [su beni di proprietà o in possesso della società richiedente con l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    10. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DEI BENI ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI DI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI [con l’indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione]

    [Riportare il prospetto]

    11. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Vedi formula F260

    In data ……… la società ……… ha presentato un’offerta, dotata dei necessari requisiti di serietà, affidabilità e cogenza, per l’affitto dell’azienda, dietro il pagamento di un canone annuo di euro ………, e per il successivo acquisto di questa, subordinatamente all’omologazione del concordato, ad prezzo di acquisto di euro ……… (doc……….), così determinato: [descrivere sommariamente il criterio utilizzato per la determinazione del prezzo].

    In appresso si rappresenta il perimetro dell’azienda quale descritto nella proposta di affitto e di acquisto: ……….

    Il contratto di affitto, da stipularsi dopo l’ammissione della Società alla procedura concordataria, è sottoposto alla valutazione di Codesto Ill.mo Tribunale quale atto urgente di straordinaria amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 CCII [ovvero dopo l’apertura della procedura è sottoposto alla valutazione del Giudice Delegato], mentre la successiva vendita, da stipularsi dopo l’omologazione della procedura, è sottoposta all’esame dei creditori e del Tribunale ai fini dell’approvazione e dell’omologazione del concordato.

    Trattandosi di proposta di acquisto di azienda, ai sensi dell’art. 84, c. 9, CCII, il giudice dovrà disporre, ai sensi dell’art. 91, c. 1, CCII, idonea pubblicità dell’offerta al fine di acquisire offerte concorrenti ed eventualmente avviare una procedura competitiva di vendita.

    Considerato che, in attesa della suddetta autorizzazione all’affitto dell’azienda, la Società proseguirà nell’attività aziendale, il management ha redatto, con l’assistenza dell’advisor ………, un piano industriale della durata di ……… mesi (v. par………. del Piano), dal quale emerge la sostenibilità dell’attività d’impresa nel periodo interinale, pur precisandosi che in questo periodo la gestione dell’impresa non sarà finalizzata al risanamento dell’esposizione debitoria aziendale e al riequilibrio della sua situazione economico finanziaria, quanto piuttosto al mantenimento dei valori aziendali.

    Di seguito è data rappresentazione del business plan dell’azienda, per il periodo ………, al fine di consentire a Codesto Ill.mo Tribunale di compiere le opportune valutazioni anche in funzione della richiedenda autorizzazione.

    [Nel presente capo occorre dare rappresentazione degli oneri di gestione derivanti dalla continuità aziendale per un orizzonte temporale coerente con: (i) l’iter della procedura; (ii) la proposta del terzo proponente l’affitto dell’azienda].

    a. Analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura

    [Rappresentazione e commento dei costi e dei ricavi relativi alla continuità dell’azienda, con separata indicazione sino al presumibile momento dell’affitto di questa al fine di consentire una valutazione di coerenza da parte dell’attestatore, del Tribunale e dei creditori.

    Rappresentazione del fabbisogno finanziario derivante dalla continuità dell’azienda e delle relative fonti di copertura, con separata indicazione del fabbisogno sino al presumibile momento dell’affitto].

    b. La liquidazione di alcuni assets della Società prevista nel Piano

    Accanto ai canoni d’affitto e al prezzo riveniente dalla cessione dell’azienda la Società mette a disposizione dei creditori anche le somme derivanti dall’incasso dei seguenti crediti non rientranti nel perimetro oggetto di cessione ………, nonché ………

    [Descrivere gli assets dei quali il Piano porta in conto la dismissione fornendo ogni utile indicazione per determinarne il valore di realizzo].

    c. Le spese di procedura

    Sono infine stati calcolati i costi di procedura, come segue:

    - compenso ed accessori al commissario giudiziale euro ……… [indicare metodo di calcolo];

    - compenso a professionisti della procedura euro ………. Le spese sostenute per la predisposizione del Piano concordatario, per la redazione della domanda e per l’attestazione, nonché per le perizie di stima sono portate in conto quali passività privilegiate ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e prededucibili per la quota del 75% in caso di emissione del decreto di cui all’art. 47 CCII, ai sensi dell’art. 6 CCII, in quanto crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda. La quota prededucibile di tali spese verrà soddisfatta in corso di procedura alle scadenze previste dai relativi mandati professionali, come previsto dall’art. 98 CCII;

    - spese generali e varie di procedura euro ……… [indicare analiticamente];

    È stato inoltre computato un fondo rischi per imprevisti, commisurato al 4% dell’ammontare dell’attivo.

    A questo punto è possibile redigere il prospetto di quanto la proponente è in grado di pagare ai creditori:

    Gli importi sopra riportati rappresentano quanto ragionevolmente si realizzerà dalla liquidazione concordataria e i pagamenti che la stessa potrà consentire.

    Si precisa, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. n), CCII, che i crediti previdenziali non sono interessati dal Piano, essendo gli stessi già integralmente rateizzati e intendendo la Società nel periodo interinale proseguire nel regolare pagamento dei piani di rateizzazione concordati, che poi rientreranno nel perimetro di affitto e di cessione.

    12. LA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Il Piano di ristrutturazione dei debiti prevede che ai creditori sia destinato il ricavato dal realizzo dei crediti, nonché dall’affitto e dalla successiva cessione dell’azienda e dei restanti beni, al netto degli oneri derivanti dalla gestione dell’azienda sino al momento dell’affitto.

    In particolare, si prevede l’integrale soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio generale (ad eccezione dell’Agenzia delle Entrate, alla quale viene contestualmente sottoposta la proposta di transazione fiscale allegata sub doc……….), delle spese di procedura e di giustizia, delle spese sostenute per la predisposizione del Piano e per la redazione della presente domanda e per la redazione della attestazione, nonché degli oneri derivanti dalla gestione della azienda sino alla vendita di questa, subordinatamente all’omologazione del concordato preventivo, e quelli derivanti dalla successiva liquidazione della Società.

    Per i creditori ipotecari si prevede la soddisfazione al 60%, vale a dire nella misura del valore di mercato dei beni sui quali grava l’ipoteca e per il residuo secondo la percentuale stimata quale prevedibile a favore del ceto creditorio di rango chirografario appartenente alla Classe 5°.

    [Dare rappresentazione dei titoli prelatizi e del degrado ai sensi dell’art. 85, c. 7, CCII. in base alla perizia resa dall’esperto estimatore dotato dei requisiti soggettivi previsti dalla norma].

    Si sottolinea che sono state collocate tra i debiti privilegiati tutte le poste debitorie verso soggetti che si ritiene possano essere qualificati come privilegiati. Ad un esame più attento potrebbe non essere ravvisata la sussistenza, per talune posizioni, di un adeguato titolo di prelazione. In ogni caso prima del voto, e, ove ricorra il caso, prima del pagamento, sarà possibile esperire ogni necessario accertamento.

    In particolare:

    a) dal realizzo dei crediti ci si attendono risorse per complessivi euro ………

    b) dall’affitto e dalla successiva cessione dell’azienda, sulla base dell’offerta dianzi rappresentata, ci si attendono risorse per complessivi euro ………;

    c) dalla cessione dei restanti beni aziendali, ci si attendono risorse per complessivi euro ………

    [Dare evidenza del processo di determinazione del valore di realizzo dei crediti e degli altri assets oggetto di cessione].

    Il ricavato dell’affitto e della vendita dell’azienda, del realizzo dei crediti e della liquidazione degli asset non funzionali all’azienda per i quali il Piano concordatario prevede la vendita consentirà l’adempimento della proposta concordataria con soddisfazione dei creditori di rango chirografario nella misura prevista al precedente par. 5 per le diverse Classi di creditori.

    Detta previsione non costituisce in alcun modo una promessa concordataria. La legge non richiede, peraltro, che sia garantita ai creditori chirografari una percentuale minima, né che quanto ad essi spettante sia espresso con una percentuale. Può peraltro essere qui formulata - date le premesse - una ragionevole previsione.

    13. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

    La proposta prevede, per ciascuna classe di creditori, i seguenti tempi di pagamento in linea con quanto previsto dal CCII per le diverse categoria di creditori.

    [riportare prospetto analitico dei pagamenti in arco piano]

    Come si evince dalla tabella di cui sopra, la proposta prevede il pagamento entro 30 gg. dall’omologa delle spese in prededuzione già liquide ed esigibili e l’accantonamento di quelle non ancora liquidate (es. compenso del CG).

    Il pagamento dei creditori privilegiati dei quali è previsto il soddisfacimento integrale avverrà come segue:

    - privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. - entro 30 giorni dall’omologazione

    - altri creditori privilegiati di cui alla Classe 1° - entro 30 giorni dall’omologazione

    - creditori ipotecari - entro 30 giorni dal realizzo del prezzo di cessione dell’azienda

    - crediti fiscali privilegiati e chirografari - secondo i tempi previsti nella transazione fiscale

    - crediti chirografari - da soddisfarsi in parte mediante il realizzo dell’azienda e in parte mediante l’incasso dei crediti e il realizzo degli altri beni della Società, entro 24 mesi dall’omologazione.

    14. CONVENIENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO

    Nel caso di specie, l’intervento del terzo affittuario e quindi acquirente dell’azienda depone in favore della sicurezza e prontezza dei pagamenti concordatari e fa ragionevolmente presumere che il concordato potrà essere eseguito nei termini previsti dalla proposta.

    In caso di fallimento, la liquidazione delle suddette poste attive potrebbe essere meno tempestiva e meno remunerativa, soprattutto con riferimento ai beni immateriali suscettibili di repentino deprezzamento.

    La Società ha calcolato, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. c), il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale, come risultante dalla tabella che segue:

    ………

    Come si può vedere, l’attivo concordatario messo a disposizione dei creditori è ben superiore al valore di liquidazione del patrimonio.

    Vedi formula F253

    15. CONCLUSIONI

    Vedi formula F253

    16. ELENCO ALLEGATI

    ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F258
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE INDIRETTA (ATTRIBUZIONE ATTIVITÀ AD ASSUNTORE) [CON SUDDIVISIONE IN CLASSI OBBLIGATORIA E PAGAMENTO PARZIALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE INDIRETTA

    La società ………, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,

    CHIEDE

    l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta, supportata dal piano di seguito descritto e concernente l’attribuzione delle attività ad un assuntore.

    RAPPRESENTA

    Vedi formula F253

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    1. CENNI STORICI [elencare: amministratori/collegio sindacale succedutisi negli ultimi anni, modifiche dello statuto, del capitale, variazioni della compagine sociale ………]

    Vedi formula F250

    2. ATTIVITÀ SVOLTA

    [Illustrare i vari segmenti di attività sociale, l’evoluzione o le modifiche che hanno interessato l’attività dell’impresa e la sua tipologia, le unità produttive, l’organizzazione aziendale, la strutturazione della forza lavoro, la rete di vendita, i rapporti commerciali con i principali clienti-istituti di credito

    Vedi formula F250

    3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLO STATO DI CRISI

    [Partendo dall’esame prospettico dei bilanci d’esercizio ed offrendo opportune rielaborazioni utilizzando i più significativi indici di bilancio, illustrare le cause endogene ed esogene che hanno condotto alla irreversibile crisi aziendale: ad es. perdita di clienti, concorrenza, contrazioni del mercato, eventi straordinari, rapporti con istituti di credito, ecc………. Indicare gli eventuali rimedi posti in essere per fronteggiare la situazione, tentativi di ristrutturazione, ecc.]

    Vedi formula F250

    4. RAGIONI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Il Piano allegato, illustrato nel presente ricorso, è stato predisposto con la finalità di ottimizzare il valore di realizzo dei beni sociali mantenendo la continuità aziendale nel presupposto del trasferimento dell’attivo all’assuntore ………, che ha fatto pervenire l’offerta irrevocabile di cui infra.

    A tal fine, onde preservare i valori aziendali, è prevista la continuazione dell’attività d’impresa sino al momento di tale trasferimento, da attuarsi dopo l’omologazione del concordato.

    La cessione dell’azienda in esercizio è volta a non disperderne il valore nell’interesse dei creditori concorsuali, e, nel contempo, ad assicurare a questi un potenziale sbocco per la propria attività.

    5. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    Vedi formula F253

    6. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ALLA DATA DELLA DOMANDA

    [È consigliabile un’elencazione per mastri o capoconti, fornendo in calce all’istanza gli allegati analitici. Ogni voce dell’attivo e del passivo deve contenere una sintetica analisi descrittiva]

    Vedi formula F250

    DEBITI DA ESPUNGERE DAL PASSIVO A FINI CONCORDATARI [parte eventuale]

    Vedi formula F250

    7. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ

    [Le relazioni peritali di stima dell’attivo, indispensabili per la cessio bonorum appaiono utili anche nel caso di concordato per assunzione al fine di sottolineare la convenienza della proposta. Andranno opportunamente evidenziati i beni sui quali gravano privilegi speciali, con l’indicazione del credito assistito dal privilegio, argomentando che la proposta prevede la soddisfazione di tali crediti limitatamente al valore di realizzo dei beni stessi]

    [Riportare il prospetto]

    8. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [suddivisi in creditori privilegiati e chirografari, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    9. ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI [su beni di proprietà o in possesso della società richiedente con l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]

    [Riportare il prospetto analitico]

    10. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DEI BENI ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI DI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI [con l’indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione].

    [Riportare il prospetto]

    11. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Vedi formula F260

    In data ……… la società ……… ha presentato un’offerta, dotata dei necessari requisiti di serietà, affidabilità e cogenza, per rendersi assuntore dell’intero attivo concordatario (doc……….), subordinatamente all’omologazione della procedura di concordato preventivo della Società e al prezzo di euro ………, così determinato:

    [………]. Tale prezzo appare congruo, come si evince dalla perizia di stima del valore dell’azienda e degli altri beni oggetto di trasferimento redatta dal dott………. e allegata quale doc………..

    La proposta di assunzione è sottoposta all’esame dei creditori e del Tribunale ai fini dell’approvazione e dell’omologazione del concordato, con la precisazione che essa costituisce una modalità di esecuzione del Piano concordatario e che su di essa trova fondamento la presente Proposta.

    Considerato che la proposta è condizionata all’omologazione del concordato e che, pertanto, sino a quel momento la Società proseguirà nell’attività aziendale in vista del suo trasferimento, il management ha redatto, con l’assistenza dell’advisor ………, un piano industriale di durata ……… (v. par………. del Piano), dal quale emerge la sostenibilità dell’attività d’impresa nel periodo interinale, pur precisandosi che in questo periodo la gestione dell’impresa non sarà finalizzata al risanamento dell’esposizione debitoria aziendale e al riequilibrio della sua situazione economico finanziaria, quanto piuttosto al mantenimento dei valori aziendali al fine di consentire il trasferimento dell’azienda a un valore non inferiore a quello indicato nel piano.

    Di seguito è data rappresentazione del business plan dell’azienda, per il periodo ………, al fine di consentire a Codesto Ill.mo Tribunale di compiere le opportune valutazioni e ai creditori di esprimere il consenso informato sulla Proposta di concordato.

    [Nel presente capo occorre dare rappresentazione degli oneri di gestione derivanti dalla continuità aziendale per un orizzonte temporale coerente con: (i) l’iter della procedura; (ii) la proposta del terzo assuntore]

    a. Analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura

    [Rappresentazione e commento dei costi e dei ricavi relativi alla continuità dell’azienda, con separata indicazione sino al presumibile momento della vendita di questa al fine di consentire una valutazione di coerenza da parte dell’attestatore, del Tribunale e dei creditori.

    Rappresentazione del fabbisogno finanziario derivante dalla continuità dell’azienda e delle relative fonti di copertura, con separata indicazione del fabbisogno sino al presumibile momento del trasferimento]

    b. Le spese di procedura

    Sono infine stati calcolati i costi di procedura, come segue:

    - compenso ed accessori al commissario giudiziale euro ……… [indicare metodo di calcolo];

    - compenso a professionisti della procedura euro ………. Le spese sostenute per la predisposizione del Piano concordatario, per la redazione della domanda e per l’attestazione, nonché per le perizie di stima sono portate in conto quali passività privilegiate ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e prededucibili per la quota del 75% in caso di emissione del decreto di cui all’art. 47 CCII ai sensi dell’art. 6 CCII, in quanto crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda. La quota prededucibile di tali spese verrà soddisfatta in corso di procedura alle scadenze previste dai relativi mandati professionali, come previsto dall’art. 98 CCII;

    - spese generali e varie di procedura euro ……… [indicare analiticamente];

    È stato inoltre computato un fondo rischi per imprevisti, commisurato al 4% dell’ammontare dell’attivo.

    A questo punto è possibile redigere il prospetto di quanto la proponente è in grado di pagare ai creditori:

    Gli importi sopra riportati rappresentano quanto ragionevolmente si realizzerà dalla liquidazione concordataria e i pagamenti che la stessa potrà consentire.

    Si precisa, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. n), CCII, che i crediti previdenziali non sono interessati dal Piano, essendo gli stessi già integralmente rateizzati e intendendo la Società nel periodo interinale proseguire nel regolare pagamento dei piani di rateizzazione concordati, che poi rientreranno nel perimetro di cessione.

    12. LA PROPOSTA DI CONCORDATO

    Il Piano prevede che ai creditori sia destinato il prezzo che sarà versato dall’assuntore del concordato, pari ad euro ………, al netto degli oneri derivanti dalla gestione dell’azienda sino al momento del suo trasferimento, da attuarsi successivamente all’omologa.

    In particolare, si prevede l’integrale soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio generale (ad eccezione dell’Agenzia delle Entrate, alla quale viene contestualmente sottoposta la proposta di transazione fiscale allegata sub doc……….), delle spese di procedura e di giustizia, delle spese sostenute per la predisposizione del Piano e per la redazione della presente domanda e per la redazione della attestazione, nonché degli oneri derivanti dalla gestione della azienda sino alla vendita di questa, subordinatamente all’omologazione del concordato preventivo, e quelli derivanti dalla successiva liquidazione della Società.

    Per i creditori ipotecari si prevede la soddisfazione al 60%, vale a dire nella misura del valore di mercato dei beni sui quali grava l’ipoteca e per il residuo secondo la percentuale stimata quale prevedibile a favore del ceto creditorio di rango chirografario appartenente alla Classe 5°.

    [Dare rappresentazione dei titoli prelatizi e del degrado ai sensi dell’art. 85, c. 7, CCII. in base alla perizia resa dall’esperto estimatore dotato dei requisiti soggettivi previsti dalla norma].

    Si sottolinea che sono stati collocati tra i debiti privilegiati tutte le poste debitorie verso soggetti che si ritiene possano essere qualificati come privilegiati. Ad un esame più attento potrebbe non essere ravvisata la sussistenza, per talune posizioni, di un adeguato titolo di prelazione. In ogni caso prima del voto, e, ove ricorra il caso, prima del pagamento, sarà possibile esperire ogni necessario accertamento.

    I creditori chirografari verranno prevedibilmente soddisfatti nella misura prevista al precedente par. 5 per le diverse Classi di creditori.

    Detta previsione non costituisce in alcun modo una promessa concordataria. La legge non richiede, peraltro, che sia garantita ai creditori chirografari una percentuale minima, né che quanto ad essi spettante sia espresso con una percentuale. Può peraltro essere qui formulata - date le premesse - una ragionevole previsione.

    13. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

    In considerazione del fatto che la proposta di concordato preventivo rivolta ai creditori prevede una liquidazione già predeterminata, si possono qui di seguito riportare le modalità e i tempi di attuazione.

    Operazioni di liquidazione dell’attivo

    - l’assuntore provvederà al pagamento delle spese di procedura e degli oneri in prededuzione tempestivamente, a prima richiesta degli organi della procedura stessa;

    - l’assuntore provvederà al pagamento dei creditori privilegiati ipotecari all’atto di trasferimento degli immobili [e degli altri creditori privilegiati speciali all’atto di trasferimento dei beni relativi], che si prevede possa essere attuato entro il ………;

    - l’assuntore provvederà al pagamento dei creditori privilegiati generali entro 30 giorni dall’omologazione;

    - l’assuntore provvederà al pagamento dei crediti fiscali privilegiati e chirografari secondo i tempi previsti nella transazione fiscale;

    - l’assuntore provvederà al pagamento dei creditori chirografari come da seguente prospetto di riepilogo [inserire prospetto completo di date, importi e percentuali del credito soddisfatto].

    In ragione di quanto sopra, si prevede che la procedura di concordato preventivo possa pervenire agli adempimenti di chiusura entro il ……….

    14. CONVENIENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO

    Nel caso di specie, l’intervento dell’assuntore depone in favore della sicurezza e prontezza dei pagamenti concordatari e fa ragionevolmente presumere che il concordato potrà essere eseguito nei termini previsti dalla proposta.

    In caso di fallimento, la liquidazione delle suddette poste attive potrebbe essere meno tempestiva e meno remunerativa, soprattutto con riferimento ai beni immateriali suscettibili di repentino deprezzamento.

    La debitrice ha calcolato, ai sensi dell’art. 87, c. 1, lett. c), il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale, come risultante dalla tabella che segue:

    ………

    Come si può vedere, l’apporto dell’assuntore è ben superiore al valore di liquidazione del patrimonio.

    Vedi formula F253

    15. CONCLUSIONI

    Vedi formula F253

    16. ELENCO ALLEGATI

    ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F259
    PIANO DI CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE DIRETTA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Il Piano di continuità aziendale diretta

    1. Natura e obiettivi del documento

    2. La Società

    2.1. Cenni storici

    2.2. Gli organi societari

    2.3. La struttura aziendale

    2.4. I prodotti e servizi

    2.5. Il modello di business

    2.6. Eventuale appartenenza a un Gruppo

    3. Il contesto macroeconomico

    3.1. La situazione macroeconomica e l’impatto sull’impresa

    3.2. Il settore di appartenenza

    3.3. Il mercato di riferimento

    4. Le cause della crisi

    5. L’andamento economico e patrimoniale storico.

    6. La strategia di risanamento

    6.1. Le assunzioni di base

    6.2. Gli obiettivi strategici

    6.3. Le assunzioni operative

    6.4. Le operazioni straordinarie

    6.5. Le operazioni finanziarie

    6.6. Le operazioni sul capitale

    7. Il Piano di risanamento

    7.1. I prospetti economici e patrimoniali del Piano

    7.2. La base dati

    7.3. I creditori interessati dalla ristrutturazione

    7.4. L’andamento economico prospettico

    7.5. Lo stato patrimoniale prospettico

    8. La manovra finanziaria

    8.1. Considerazioni generali

    8.2. Gli accordi con i creditori commerciali

    8.3. La transazione fiscale

    8.4. La ristrutturazione del debito finanziario

    9. Il raggiungimento del risanamento aziendale

    10. Le Analisi di sensitività.

    11. Il valore dell’azienda dopo l’omologazione.

    12. Lo scenario di liquidazione giudiziale

    1. Natura e obiettivi del documento

    In questo capitolo iniziale è opportuno indicare i dati anagrafici del debitore, le motivazioni per le quali il documento è stato predisposto, gli advisors che hanno assistito la società della predisposizione del piano.

    Va indicata la natura giuridica dello strumento supportato dal piano, e quindi che si tratti di un piano di concordato in continuità diretta, che sarà oggetto di attestazione da parte di un Professionista Indipendente

    È opportuno indicare già in questo capitolo iniziale sia gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la continuità aziendale, sia la durata del Piano.

    Qualora il Piano segua altri infruttuosi tentativi di soluzione della crisi attraverso diversi strumenti previsti dal legislatore è necessario che di tali tentativi venga dato conto già in questa sede.

    Il Piano dovrà essere approvato dall’organo amministrativo: nella sua versione finale è opportuno che siano riportati, in questa sede, gli estremi dell’approvazione.

    La natura e gli obiettivi del Piano determinano anche i soggetti che ne sono destinatari. Nel caso di concordato preventivo il piano sarà destinato a tutti i creditori e potrà essere conoscibile da una moltitudine indeterminata di soggetti: nella formulazione del Piano di ciò andrà tenuto conto in presenza di informazioni “sensibili”, che possano danneggiare la Società se conosciute da concorrenti o dal mercato.

    È opportuno identificare in questo capitolo il Professionista Indipendente incaricato dell’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano.

    In questo capitolo, infine, è opportuno inserire l’indice del documento, per una sua più rapida ed efficace lettura.

    2. La Società

    In questo capitolo vanno fornite al lettore le informazioni necessarie a comprendere la struttura, la governance e il modello di business attuale della società al fine di consentire la comprensione della sua situazione attuale anche quale punto di partenza delle azioni previste nel Piano.

    2.1. Cenni storici

    In questo paragrafo va descritta, in modo riassuntivo, la storia della società dalla sua costituzione alla data odierna.

    Le informazioni rilevanti succedute negli anni possono riguardare, ad esempio:

    - l’apertura e la chiusura di stabilimenti produttivi

    - operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti)

    - cambi nel controllo societario

    - ingresso o uscita da un Gruppo

    - apertura di nuovi mercati

    - inserimento di prodotti o servizi di significativa rilevanza

    - utilizzo, in passato, di strumenti giuridici per la risoluzione della crisi d’impresa

    In questo paragrafo, o in quello successivo, è opportuno indicare l’esatta composizione delle partecipazioni societarie.

    2.2. Gli organi societari

    Se non già indicata in precedenza, in questo paragrafo va indicata l’esatta composizione della compagine societaria nonché:

    - la composizione dell’organo amministrativo, con l’indicazione della carica e delle funzioni dei singoli consiglieri e l’indicazione del periodo di permanenza in carica;

    - la composizione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (in caso di modello dualistico), con l’identificazione del suo presidente e l’indicazione del periodo di permanenza in carica:

    - l’indicazione del revisore legale o della società di revisione, con l’indicazione del periodo di permanenza in carica.

    2.3. La struttura aziendale

    In questo paragrafo va descritta l’organizzazione aziendale, fornendo al lettore le informazioni necessarie a comprendere la governance dell’azienda, le sue modalità organizzative (per funzioni; per divisioni; a matrice), la dislocazione geografica degli uffici e dei siti produttivi.

    È opportuno indicare, in questo paragrafo, il numero dei dipendenti alla data più recente suddivisa per area geografica e per categoria (dirigenti, quadri, impiegati e operai).

    È anche opportuno inserire in questo paragrafo l’organigramma aziendale, in forma grafica, al fine di comprendere l’effettiva struttura e consistenza dell’apparato organizzativo.

    2.4. I prodotti e servizi

    In questo paragrafo, senza indulgere in dettagli tecnici non comprensibili a soggetti estranei al settore, vanno indicati e descritti quali siano e che caratteristiche abbiano i principali prodotti e servizi offerti dall’impresa

    È opportuno fornire ordini di grandezza relativi tra i prodotti/servizi offerti anche attraverso l’utilizzo di istogrammi o grafici “a torta”. In particolare, è opportuno fornire informazioni su:

    - la suddivisione dei ricavi aziendali tra i vari prodotti, o categorie di prodotto, al fine di comprendere l’incidenza sul business aziendale

    - l’andamento dei ricavi relativi ai singoli prodotti (o categorie di prodotti) nell’ultimo triennio, al fine di comprenderne il trend.

    Se disponibili, è importante fornire anche informazioni aggiornate sul posizionamento dei singoli prodotti (o categorie di prodotti) nel mercato di riferimento, in termini di quota di mercato e di comparazione qualitativa con prodotti alternativi.

    In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun business svolto.

    2.5. Il modello di business

    In questo paragrafo vanno descritti i principali elementi del modello di produzione di valore da parte dell’impresa, indicando ad esempio:

    - la tipologia di clientela: se impresa (modello Business to Business, o B2B) o persona fisica (modello Business to Consumer, o B2C)

    - la rete commerciale

    - i canali di vendita

    - il modello di produzione: per commessa o per il magazzino

    - le modalità e i canali di approvvigionamento

    - la modalità di produzione: se interna o se esternalizzata

    In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun business svolto.

    2.6. Eventuale appartenenza a un Gruppo

    In caso di appartenenza della società a un Gruppo, in questo paragrafo ne va descritta la struttura indicando, anche attraverso un supporto grafico, i rapporti di partecipazione e descrivendo succintamente le caratteristiche e il business di ciascuna società del gruppo.

    3. Il contesto macroeconomico

    3.1. La situazione macroeconomica e l’impatto sull’impresa

    In questo paragrafo va descritta la situazione macroeconomica relativa agli aspetti che influenzano il business dell’impresa. In particolare, vanno descritti, anche attraverso l’utilizzo di grafici, gli impatti sull’impresa di fattori quali, ad esempio:

    - l’inflazione

    - i tassi di interesse

    - il costo delle materie prime

    - il costo dell’energia

    - la legislazione specifica di settore

    - le politiche fiscali del Governo

    È opportuno che le previsioni e le valutazioni del management siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.

    Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al contesto macroeconomico, così come le valutazioni su mercato e settore di riferimento dell’impresa, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.

    3.2. Il settore di appartenenza

    In questo paragrafo viene descritto il settore industriale ed economico di appartenenza della società, fornendo informazioni al lettore, anche con l’ausilio di grafici, sulla situazione competitiva al suo interno nel recente passato, al momento attuale e nel periodo di Piano.

    Informazioni utili sul settore di appartenenza possono riguardare:

    - L’impatto di determinate grandezze macroeconomiche

    - L’impatto di un’eventuale legislazione specifica di settore

    - Le dinamiche dei prezzi e della disponibilità delle materie prime, di semilavorati e dei servizi acquistati

    - Le dimensioni delle imprese concorrenti

    - Il trend occupazionale del settore

    È opportuno che le previsioni e le valutazioni del management in merito al settore di appartenenza siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.

    Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al settore di appartenenza dell’impresa, così come al contesto macroeconomico e al mercato di riferimento, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.

    3.3. Il mercato di riferimento

    In questo paragrafo viene descritto il mercato di riferimento della società, fornendo informazioni al lettore, anche con l’ausilio di grafici, sull’andamento del mercato nel recente passato, sulle sue dimensioni attuali e sul probabile trend futuro.

    In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun mercato di riferimento.

    Informazioni utili sul mercato di riferimento possono riguardare:

    - Le dimensioni qualitative e quantitative del mercato di riferimento

    - Le prevedibili tendenze nei consumi o negli acquisti nell’orizzonte di piano

    - La quota di mercato della società

    - La comparazione nel tempo dei ricavi della Società rispetto a quelli dei principali competitors

    - L’esistenza di prodotti sostitutivi

    In questo paragrafo, se non già inserite in paragrafi precedenti, è opportuno fornire informazioni comparative sui prodotti/servizi offerti dalla Società rispetto a prodotti/servizi sostitutivi offerti da imprese concorrenti.

    È opportuno che le previsioni e le valutazioni del management in merito al mercato di riferimento di appartenenza siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.

    Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al mercato di riferimento dell’impresa, così come al contesto macroeconomico e al settore di appartenenza, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.

    4. Le cause della crisi

    In questo capitolo vanno descritte le cause della crisi che si intende risolvere attraverso il Piano di risanamento.

    È importante che le cause della crisi siano evidenziate con trasparenza e completezza, al fine di consentire al lettore di valutare l’adeguatezza degli interventi proposti a contribuire concertamento al risanamento aziendale.

    Le cause della crisi andranno distinte, almeno, tra:

    - Cause endogene, che dipendono da scelte e accadimenti aziendali: è importante individuare e descrivere accuratamente le cause della crisi che siano dipese da errate scelte strategiche e operative, o da errori di progettazione, o da uno squilibrio finanziario e patrimoniale non adeguatamente contrastato.

    - Cause esogene, che dipendono dal comportamento di terzi (fornitori o clienti) o dal contesto macroeconomico: l’individuazione della corretta causa esogena è rilevante al fine di comprendere se tale causa possa essere rimossa o adeguatamente contrastata, al fine di valutare la fattibilità del piano e la sua capacità di portare al risanamento dell’impresa.

    - Cause di natura economica, qualora l’impatto principale delle cause della crisi sia sul conto economico della società, causando perdite significative o un calo della marginalità che non consenta più di sopportare gli oneri dell’indebitamento.

    - Cause di natura finanziaria, qualora la crisi sia generata prevalentemente da un eccesso di indebitamento, dovuto a precedenti operazioni straordinarie, a un’insufficiente presenza di capitale proprio o al venire meno di fonti di finanziamento quali linee di credito bancarie o prestiti obbligazionari non rinnovati.

    È possibile che le crisi dell’impresa trovi origine in una moltitudine di cause, di differente gravità, che possano ricondursi a fattori sia endogeni che esogeni e sia economici che finanziari.

    È importante individuare la collocazione temporale delle cause della crisi, al fine di comprendere se si tratti di un fenomeno improvviso e recente o se si tratti di un fenomeno protratto nel tempo e mai risolto.

    Qualora il Piano segua altri infruttuosi tentativi di soluzione della crisi attraverso diversi strumenti previsti dal legislatore è necessario che tali tentativi vengano ricordati anche in questa sede.

    5. L’andamento economico e patrimoniale storico

    Strettamente correlata alle informazioni fornite nei capitoli precedenti è la esposizione quantitativa dei risultati storici della gestione economica e della struttura patrimoniale dell’impresa. A tale fine è opportuno predisporre un prospetto numerico comparativo, attraverso l’affiancamento dei dati contabili di ciascun esercizio, risultante dal conto economico e dallo stato patrimoniale degli esercizi precedenti.

    Ai fini di un’efficace comparazione è opportuno che i risultati storici e i corrispondenti stati patrimoniali possano risalire ai 3/5 esercizi precedenti, al fine di poterne apprezzare l’andamento.

    Per potere confrontare i risultati e le situazioni storiche con le previsioni del Piano, è necessario che il conto economico e lo stato patrimoniale di ciascun esercizio siano riclassificati con i medesimi criteri utilizzati per la predisposizione del piano, normalmente non coincidenti con i criteri civilistici previsti per il bilancio d’esercizio.

    Le principali voci e gli elementi di anomalia dovranno essere commentate con annotazioni qualitative a margine dei, o in calce ai, prospetti numerici.

    6. La strategia di risanamento

    In questo capitolo sono descritte, in modo descrittivo ed esaustivo, gli interventi e le azioni che saranno posti in essere nel periodo di piano, destinati al superamento della crisi e al risanamento dell’impresa.

    6.1. Le assunzioni di base

    In questo paragrafo vanno descritte le previsioni sull’andamento del mercato di riferimento e dei costi operativi, oltre alle altre previsioni macroeconomiche rilevanti.

    In generale, vanno inserite in questo paragrafo le assunzioni in merito ad accadimenti futuri che non possono essere influenzati direttamente dal comportamento della Società.

    Questo paragrafo descriverà, pertanto, le assunzioni che riguarderanno (ad esempio):

    - l’inflazione

    - i tassi di interesse

    - il costo delle materie prime

    - il costo dell’energia

    - la legislazione specifica di settore

    - le politiche fiscali del Governo

    È opportuno che le assunzioni macroeconomiche siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.

    Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al contesto macroeconomico, così come le valutazioni su mercato e settore di riferimento dell’impresa, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.

    6.2. Gli obiettivi strategici

    In questo paragrafo vanno descritti gli obiettivi strategici del management finalizzati al superamento della crisi e destinate a modificare il posizionamento dell’impresa sul mercato, o la sua struttura organizzativa, o l’assetto tecnologico dell’impresa.

    Il perseguimento degli obiettivi strategici sarà ottenuto, di norma, attraverso azioni specifiche che riguarderanno l’operatività aziendale, gli investimenti, le operazioni straordinarie e sul capitale, che saranno declinate nei paragrafi ad esse dedicate.

    6.3. Le assunzioni operative

    In questo paragrafo vanno descritte le azioni di natura operativa che il management intende adottare per superare la situazione di crisi e migliorare la marginalità economica della gestione, in coerenza con gli obiettivi strategici dell’impresa.

    Vanno declinate, ad esempio, le azioni che saranno intraprese nel corso del Piano e così classificabili:

    - azioni di natura organizzativa: riguardano i provvedimenti che il management intende adottare in merito alla struttura organizzativa dell’impresa e al personale dipendente, con specifico riferimento alla sua diversa collocazione o ad azioni volte alla sua riduzione.

    - azioni di natura commerciale: comprendono azioni in ambito di marketing, promozione e pubblicità nonché provvedimenti che incidano sulla rete commerciale dell’impresa e sul posizionamento del prodotto/servizio sul mercato, anche attraverso politiche di pricing.

    - azioni di natura industriale: riguardano provvedimenti del management in merito all’intera supply chain, Con particolare riferimento alle politiche di approvvigionamento, di gestione del magazzino e di razionalizzazione dell’apparato produttivo anche attraverso investimenti in impianti e macchinari che consentano una migliore efficienza produttiva.

    Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo o gli esercizi in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.

    6.4. Le operazioni straordinarie

    Qualora il Piano preveda, per il superamento della crisi e il raggiungimento del risanamento economico e del riequilibrio finanziario, il compimento di operazioni di natura straordinaria, esse dovranno essere descritte in questo paragrafo.

    Le azioni di natura straordinaria potranno comprendere:

    - operazioni societarie di natura straordinaria, quali fusioni, scissioni, conferimenti e trasferimenti d’azienda;

    - operazioni che integrino atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio la vendita o la permuta di cespiti o partecipazioni societarie e operazioni di sale-and-lease-back.

    Gli effetti delle operazioni qui descritte saranno poi evidenziati quantitativamente nelle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Piano.

    Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.

    6.5. Le operazioni finanziarie

    In questo paragrafo andranno descritte qualitativamente le operazioni di natura finanziaria che il management intende adottare al fine del perseguimento degli obiettivi del piano e della ristrutturazione del debito.

    In questo paragrafo andranno descritte, ad esempio:

    • le operazioni di natura finanziaria, diverse dalla ristrutturazione del debito, che il management intende intraprendere, quali:

    - l’emissione di prestiti obbligazionari

    - il ricorso a finanziamenti non bancari

    - il ricorso a nuova finanza bancaria

    • gli elementi della ristrutturazione del debito, così come proposto ai creditori interessati dalla ristrutturazione

    Una particolare evidenza andrà dedicata alla Nuova Finanza, sia perché l’indicazione delle caratteristiche dei nuovi finanziamenti sono necessarie al fine di estendere ai nuovi finanziamenti, alle garanzie ad essi accessorie e ai successivi rimborsi gli effetti protettivi dello strumento giuridico prescelto, sia per consentire - quando previsto dalla legge - la prededuzione del finanziamento.

    Qualora già concordata con il soggetto finanziatore, la descrizione della nuova finanza dovrà riguardare:

    - l’individuazione del soggetto finanziatore

    - l’ammontare del finanziamento

    - le condizioni temporali di rimborso

    - le condizioni economiche applicate

    - le eventuali garanzie reali o personali concesse dal debitore o da terzi garanti.

    Analogo dettaglio dovrà essere fornito con riferimento alla nuova finanza erogata dai soci, se ne sia esclusa la postergazione e se ne sia prevista la prededucibilità ai sensi di legge, anche quando la restituzione del finanziamento sia prevista oltre l’orizzonte temporale del piano.

    Gli effetti delle operazioni qui descritte saranno poi evidenziati quantitativamente nelle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Piano e, in particolare, nel capitolo dedicato alla Manovra Finanziaria.

    Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.

    6.6. Le operazioni sul capitale

    Questo paragrafo contiene la descrizione degli eventuali interventi sul capitale da parte degli attuali soci o da parte di nuovi investitori.

    Qualora sia previsto un incremento del patrimonio netto attraverso un conferimento in denaro, tale liquidità potrà essere utilizzata per sostenere finanziariamente il capitale circolante o per nuovi investimenti produttivi o, ancora, per il pagamento di debiti pregressi.

    Qualora il conferimento in capitale avvenga in natura è necessario individuarne correttamente il valore dei beni conferiti, anche attraverso una relazione di stima da parte di un esperto indipendente, nonché l’utilità in termini patrimoniali e operativi.

    Analogo dettaglio informativo dovrà essere fornito, in questa sede, per i finanziamenti erogati dai soci a fondo perduto o postergati.

    Gli effetti delle operazioni qui descritte saranno poi evidenziati quantitativamente nelle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Piano.

    Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.

    In caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale è necessario specificare come questo venga ripristinato nei termini di legge, e comunque dal momento dell’omologazione del concordato, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa.

    7. Il Piano di risanamento

    7.1. I prospetti economici e patrimoniali del Piano

    Il capitolo contiene gli elementi quantitativi e qualitativi che caratterizzano il piano di risanamento, sulla base del contesto di riferimento e delle assunzioni descritte nei capitoli precedenti.

    Sotto il profilo quantitativo, il Piano di risanamento sarà sempre composto da

    A. un prospetto di conto economico, riclassificato in base alle esigenze di rappresentazione, che riguarderà:

    a) l’intero periodo di piano, che avrà durata indicativa di 3/5 anni a partire dalla data di riferimento sino alla data di termine del Piano. Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione del risultato economico più frequente rispetto all’anno solare (trimestrale o mensile);

    b) il periodo anteriore alla data di riferimento, ai fini di confrontare l’andamento economico dell’impresa nel corso del piano con quello del periodo precedente. Normalmente il periodo anteriore alla data di riferimento riguarda da 2 a 4 esercizi precedenti.

    B. Un prospetto di stato patrimoniale, riclassificato in base alle esigenze di rappresentazione, che riguarderà:

    a) la base dati, che rappresenterà la situazione di partenza (o “spalla”) del Piano alla data di riferimento;

    b) la situazione patrimoniale al termine di ogni esercizio successivo alla data di riferimento, sino al termine del Piano. Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione della situazione patrimoniale più frequente rispetto all’anno (trimestrale o mensile);

    c) la situazione patrimoniale relativa al periodo anteriore alla data di riferimento, corrispondente alla data finale di ciascun esercizio utilizzato a fini comparativi.

    È consigliabile, anche se non strettamente obbligatorio, produrre anche un prospetto con il rendiconto finanziario relativo ai medesimi termini temporali utilizzati al fine del prospetto di stato patrimoniale sopra descritto.

    7.2. La base dati

    Una particolare attenzione va prestata alla base dati, che comprende i dati contabili di partenza del Piano. Qualora il piano sia predisposto a successivamente al deposito del ricorso ex art. 40 (concordato in bianco), la base dati dovrebbe avere quale data di riferimento la data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

    La base dati conterrà elementi:

    - di natura patrimoniale;

    - consuntivi, a differenza dei dati di piano che hanno natura previsionale;

    - oggetto del giudizio sulla loro veridicità da parte del professionista indipendente.

    Poiché la base dati riguarda un periodo anteriore alle azioni di risanamento previste dal Piano, è necessario che in questo paragrafo siano evidenziati e descritti gli elementi di maggiore rilevanza e delicatezza tra i quali, ad esempio:

    - l’ammontare dei crediti commerciali e la quantificazione dei giorni medi di incasso (DSO, o Days Sales Outstanding);

    - la quantificazione dell’eventuale svalutazione dei crediti;

    - il valore e i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino;

    - la presenza di rimanenze immobilizzate, o slow moving;

    - l’ammontare e i criteri di valutazione dei lavori in corso di esecuzione e in corso su ordinazione;

    - l’ammontare scaduto dei debiti verso fornitori;

    - l’ammontare scaduto dei debiti tributari e previdenziali, con indicazione di eventuali atti di accertamento o di riscossione ricevuti;

    - la quantificazione dei giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (DPO, o Days Payable Outstanding);

    - l’ammontare e i criteri di quantificazione dei fondi rischi.

    Per i beni dei quali il piano prevede la liquidazione, è opportuno che il valore contabile sia sostituito, nella base dati, dal valore di presumibile realizzo.

    7.3. I creditori interessati dalla ristrutturazione

    Il Codice della crisi prevede che, nell’ambito dei dati patrimoniali inclusi nella situazione di partenza del Piano, una particolare attenzione vada dedicata ai creditori interessati dalla ristrutturazione.

    È pertanto necessario, in questo paragrafo o in un elenco allegato al Piano, identificare i creditori, suddivisi in classi, destinatari della proposta di concordato preventivo.

    I creditori dovranno inoltre essere suddivisi tra creditori in prededuzione e creditori concorsuali, mentre questi ultimi saranno suddivisi tra creditori privilegiati e creditori chirografari. In presenza di privilegi speciali o ipoteche, è opportuno che sia evidenziato il legame tra il credito e l’oggetto della garanzia, al fine di poterne valutare la coerenza quantitativa.

    Il pagamento dei creditori interessati dalla ristrutturazione, alle date previste dalla proposta concordataria, dovrà essere accuratamente riportati nelle proiezioni patrimoniali e finanziarie del Piano.

    7.4. L’andamento economico prospettico

    In questo paragrafo viene dedicato un focus specifico sulle proiezioni economiche di Piano alla luce delle assunzioni adottate e delle azioni di natura industriale, commerciale, finanziaria e straordinaria che il management intende adottare, descritte nei paragrafi che precedono.

    Il piano deve riportare l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, compresi quelli necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

    Di particolare rilevanza è l’individuazione della marginalità della gestione, identificata con il Margine Operativo Lordo (MOL), conosciuto anche con l’acronimo EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), essenziale ai fini di comprendere la capacità di generazione di cassa da parte della gestione operativa.

    Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione del risultato economico mensile o trimestrale, e comunque più frequente rispetto all’anno solare. Questa più ristretta scansione temporale consente, tra l’altro, un più efficace monitoraggio dell’andamento economico e una più tempestiva rilevazione degli scostamenti rispetto alle principali grandezze del Piano che, pertanto, possono rappresentare adeguate milestones per la l’attuazione di eventuali azioni correttive.

    7.5. Lo stato patrimoniale prospettico

    In questo paragrafo viene dedicato un focus specifico alla struttura patrimoniale della società al termine di ciascun periodo di Piano, alla luce delle proiezioni economiche, delle assunzioni adottate e delle azioni di natura industriale, commerciale, finanziaria, straordinaria e sul capitale che il management intende adottare, descritte nei paragrafi che precedono.

    Ulteriore elemento da evidenziare riguarda il pagamento dei creditori concorsuali e dei creditori in prededuzione, che dovrà essere coerente con la proposta concordataria.

    Di particolare importanza è la rilevazione degli scostamenti nella liquidità aziendale e nelle voci del capitale circolante (crediti e debiti commerciali e rimanenze), nonché negli investimenti e disinvestimenti, rilevanti ai fini della generazione di liquidità unitamente all’EBITDA di periodo. Tra gli investimenti, è opportuno dare rilevanza a quelli necessari per il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro e di tutela dell’ambiente.

    Il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura dovranno essere analiticamente descritti, anche in considerazione delle linee di credito utilizzabili o che la società intende ottenere nel corso del Piano.

    Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione della situazione patrimoniale mensile o trimestrale, e comunque più frequente rispetto all’anno solare. Questa più ristretta scansione temporale consente, tra l’altro, un più efficace monitoraggio delle grandezze patrimoniali e una più tempestiva rilevazione degli scostamenti rispetto alle principali grandezze del Piano che, pertanto, possono rappresentare adeguate milestones per l’attuazione di eventuali azioni correttive.

    8. La manovra finanziaria

    8.1. Considerazioni generali

    La manovra finanziaria rappresenta l’insieme degli interventi finalizzati al riequilibrio della situazione patrimoniale dell’impresa e al suo risanamento economico e finanziario.

    Considerando i flussi finanziari prodotti dalla gestione, i cui presupposti e la cui grandezza sono descritti nei capitoli che precedono, in questa sede la manovra finanziaria può essere intesa nella sua più ristretta accezione di insieme degli effetti finanziari dovuti alle modifiche alle originarie condizioni contrattuali tra la Società e i suoi creditori introdotte dall’accordo. In ipotesi di concordato preventivo in continuità aziendale la manovra finanziaria coinciderà con gli effetti della proposta concordataria.

    Gli effetti economici e patrimoniali della proposta concordataria sono incorporati nel Piano.

    8.2. Gli accordi con i creditori commerciali

    È normale che, nell’ambito dei percorsi di risanamento, i rapporti con i creditori commerciali possano subire modifiche rispetto alla situazione precedente. Indipendentemente dall’incorporazione di tali variazioni nel formale accordo di ristrutturazione dei debiti, tali variazioni potranno avere un impatto finanziario:

    - positivo, qualora venga concordata una dilazione dei pagamenti o uno stralcio dei debiti pregressi, ovvero un allungamento dei termini ordinari di pagamento,

    - negativo, quando taluni fornitori pretendano un pagamento immediato o addirittura anticipato per la loro fornitura

    Di queste variazioni è necessario tenere conto nei flussi prodotti dalla gestione aziendale.

    8.3. La transazione fiscale

    Nell’ambito del concordato preventivo è possibile addivenire a una ristrutturazione dell’indebitamento tributario e previdenziale nei modi e nei termini previsti dall’art. 88 CCII.

    Le concrete modalità di trattamento dei debiti tributari e previdenziali dovranno essere specificatamente descritte in questo paragrafo ed evidenziate nell’ambito della Manovra Finanziaria e nelle variazioni dell’indebitamento riportate nello stato patrimoniale prospettico.

    8.4. La ristrutturazione del debito finanziario

    Nella normalità dei casi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti hanno per oggetto, esclusivamente o prevalentemente, crediti di banche o di altri istituti finanziari.

    Questo paragrafo del Piano dovrà contenere, in modo analitico e comprensibile al lettore, gli effetti economici e finanziari degli accordi di ristrutturazione dei debiti finanziari in modo che siano evidenziate nell’ambito della Manovra Finanziaria e nelle variazioni dell’indebitamento riportate nello stato patrimoniale prospettico.

    Qualora gli accordi con i creditori finanziari comprendano anche la concessione di nuova finanza, per una migliore comprensione sarà qui ribadita la sua descrizione che dovrà riguardare:

    - l’individuazione del soggetto finanziatore;

    - l’ammontare del finanziamento;

    - le condizioni temporali di rimborso;

    - le condizioni economiche applicate;

    - le eventuali garanzie reali o personali concesse dal debitore o da terzi garanti.

    9. Il raggiungimento del risanamento aziendale

    Posto che l’obiettivo principale del Piano è il raggiungimento del risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio della sua situazione economico-finanziaria, è necessario che il documento di Piano contenga adeguati indici e informazioni che confermino che, al termine del Piano, l’azienda possa intendersi risanata.

    La dottrina aziendalistica riconosce numerosi ratios idonei a verificare il risanamento. Tra questi, i più comuni sono:

    - il DSCR (Debt Service Coverage Ratio), che è un indice finanziario prospettico finalizzato a verificare la sostenibilità del debito, calcolato come rapporto tra (a) flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d’esercizio. per un determinato periodo, e (b) il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato;

    - Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (PFN) e EBITDA;

    - Il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e il Patrimonio Netto.

    10. Le Analisi di sensitività

    È opportuno che il Piano possa dimostrare la sua solidità e fattibilità anche alla luce di accadimenti imprevisti.

    Questo capitolo dovrebbe contenere le analisi di sensitività operate dal management, con l’ausilio degli advisors, alla luce dei principali rischi operativi non mitigabili da parte del management stesso.

    Ai fini della sua fattibilità, il Piano deve essere in grado di raggiungere l’obiettivo del risanamento aziendale, nonché rispettare gli eventuali covenants contenuti negli accordi con i creditori, anche in presenza degli scostamenti dovuti al verificarsi dei rischi originariamente non previsti.

    Il professionista indipendente, ai fini del proprio giudizio sulla fattibilità del Piano, potrà adottare le medesime analisi di sensitività contenute nel Piano o formularne di proprie.

    11. Il valore dell’azienda dopo l’omologazione

    Nel concordato in continuità aziendale diretta è opportuno individuare già nel piano il valore risultante dalla ristrutturazione che rimarrà in capo ai soci al momento della sua omologazione: ciò, al fine di individuare il valore riservato ai soci così come definito dall’art. 120-quater, c. 1 e 2, CCII, computando altresì il valore da essi apportato ai fini della ristrutturazione e i versamenti a fondo perduto da essi effettuati.

    Per la determinazione del valore aziendale si farà ricorso alla best practice aziendalistica applicabile alla fattispecie concreta, considerando altresì le passività risultanti dalla ristrutturazione del debito a seguito dell’omologazione del concordato.

    12. Lo scenario di liquidazione giudiziale

    La legge richiede che il piano di concordato indichi il valore di liquidazione del patrimonio, alla data di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale. La predisposizione dello scenario in caso di liquidazione giudiziale è, quindi, utile anche per rappresentare ai creditori, in caso di insuccesso, le conseguenze della più probabile alternativa e le relative possibilità di soddisfacimento dei loro crediti.

    Lo scenario liquidatorio dovrà pertanto considerare il valore delle attività e passività patrimoniali in ipotesi di assenza di continuità aziendale.

    Un punto di particolare delicatezza riguarda, peraltro, gli elementi indicati dall’art. 87, c. 1, lett. h), CCII ove è prevista l’indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, e le prospettive di realizzo.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F260
    PIANO DI CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE INDIRETTA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Il Piano di continuità aziendale indiretta

    1. Natura e obiettivi del documento

    2. La Società

    2.1. Cenni storici

    2.2. Gli organi societari

    2.3. La struttura aziendale

    2.4. I prodotti e servizi

    2.5. Il modello di business

    2.6. Eventuale appartenenza a un Gruppo

    3. Le cause della crisi

    4. L’andamento economico e patrimoniale storico

    5. La continuità indiretta

    5.1. Il periodo interinale

    5.2. Il trasferimento dell’azienda

    5.3. Le operazioni liquidatorie

    5.4. Le operazioni finanziarie

    5.5. Le operazioni sul capitale

    6. Il Piano di concordato

    6.1. I prospetti economici e patrimoniali del Piano

    6.2. La base dati

    6.3. I creditori interessati dalla ristrutturazione

    6.4. L’andamento economico prospettico

    6.5. Lo stato patrimoniale prospettico

    7. La manovra finanziaria

    7.1. Considerazioni generali

    7.2. La transazione fiscale

    8. Le Analisi di sensitività

    9. Lo scenario di liquidazione giudiziale

    1. Natura e obiettivi del documento

    In questo capitolo iniziale è opportuno indicare i dati anagrafici del debitore, le motivazioni per le quali il documento è stato predisposto, gli advisors che hanno assistito la società della predisposizione del piano.

    Va indicata la natura giuridica dello strumento supportato dal piano, e quindi che si tratti di un piano di concordato in continuità indiretta, che sarà oggetto di attestazione da parte di un Professionista Indipendente

    È opportuno indicare già in questo capitolo iniziale sia gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la continuità aziendale, sia la durata del Piano.

    Qualora il Piano segua altri infruttuosi tentativi di soluzione della crisi attraverso diversi strumenti previsti dal legislatore è necessario che di tali tentativi venga dato conto già in questa sede.

    Il Piano dovrà essere approvato dall’organo amministrativo: nella sua versione finale è opportuno che siano riportati, in questa sede, gli estremi dell’approvazione.

    La natura e gli obiettivi del Piano determinano anche i soggetti che ne sono destinatari. Nel caso di concordato preventivo il piano sarà destinato a tutti i creditori e potrà essere conoscibile da una moltitudine indeterminata di soggetti: nella formulazione del Piano di ciò andrà tenuto conto in presenza di informazioni “sensibili”, che possano danneggiare la Società se conosciute da concorrenti o dal mercato.

    È opportuno identificare in questo capitolo il Professionista Indipendente incaricato dell’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano.

    In questo capitolo, infine, è opportuno inserire l’indice del documento, per una sua più rapida ed efficace lettura.

    2. La Società

    In questo capitolo vanno fornite al lettore le informazioni necessarie a comprendere la struttura, la governance e il modello di business attuale della società al fine di consentire la comprensione della sua situazione attuale anche quale punto di partenza delle azioni previste nel Piano.

    2.1. Cenni storici

    In questo paragrafo va descritta, in modo riassuntivo, la storia della società dalla sua costituzione alla data odierna.

    Le informazioni rilevanti succedute negli anni possono riguardare, ad esempio:

    - l’apertura e la chiusura di stabilimenti produttivi

    - operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti)

    - cambi nel controllo societario

    - ingresso o uscita da un Gruppo

    - apertura di nuovi mercati

    - inserimento di prodotti o servizi di significativa rilevanza

    - utilizzo, in passato, di strumenti giuridici per la risoluzione della crisi d’impresa

    In questo paragrafo, o in quello successivo, è opportuno indicare l’esatta composizione delle partecipazioni societarie.

    2.2. Gli organi societari

    Se non già indicata in precedenza, in questo paragrafo va indicata l’esatta composizione della compagine societaria nonché:

    - la composizione dell’organo amministrativo, con l’indicazione della carica e delle funzioni dei singoli consiglieri e l’indicazione del periodo di permanenza in carica;

    - la composizione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (in caso di modello dualistico), con l’identificazione del suo presidente e l’indicazione del periodo di permanenza in carica:

    - l’indicazione del revisore legale o della società di revisione, con l’indicazione del periodo di permanenza in carica.

    2.3. La struttura aziendale

    In questo paragrafo va descritta l’organizzazione aziendale, fornendo al lettore le informazioni necessarie a comprendere la governance dell’azienda, le sue modalità organizzative (per funzioni; per divisioni; a matrice), la dislocazione geografica degli uffici e dei siti produttivi.

    È opportuno indicare, in questo paragrafo, il numero dei dipendenti alla data più recente suddivisa per area geografica e per categoria (dirigenti, quadri, impiegati e operai).

    È anche opportuno inserire in questo paragrafo l’organigramma aziendale, in forma grafica, al fine di comprendere l’effettiva struttura e consistenza dell’apparato organizzativo.

    2.4. I prodotti e servizi

    In questo paragrafo, senza indulgere in dettagli tecnici non comprensibili a soggetti estranei al settore, vanno indicati e descritti quali siano e che caratteristiche abbiano i principali prodotti e servizi offerti dall’impresa

    È opportuno fornire ordini di grandezza relativi tra i prodotti/servizi offerti anche attraverso l’utilizzo di istogrammi o grafici “a torta”. In particolare, è opportuno fornire informazioni su:

    - la suddivisione dei ricavi aziendali tra i vari prodotti, o categorie di prodotto, al fine di comprendere l’incidenza sul business aziendale

    - l’andamento dei ricavi relativi ai singoli prodotti (o categorie di prodotti) nell’ultimo triennio, al fine di comprenderne il trend.

    Se disponibili, è importante fornire anche informazioni aggiornate sul posizionamento dei singoli prodotti (o categorie di prodotti) nel mercato di riferimento, in termini di quota di mercato e di comparazione qualitativa con prodotti alternativi.

    In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun business svolto.

    2.5. Il modello di business

    In questo paragrafo vanno descritti i principali elementi del modello di produzione di valore da parte dell’impresa, indicando ad esempio:

    - la tipologia di clientela: se impresa (modello Business to Business, o B2B) o persona fisica (modello Business to Consumer, o B2C)

    - la rete commerciale

    - i canali di vendita

    - il modello di produzione: per commessa o per il magazzino

    - le modalità e i canali di approvvigionamento

    - la modalità di produzione: se interna o se esternalizzata

    In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun business svolto.

    2.6. Eventuale appartenenza a un Gruppo

    In caso di appartenenza della società a un Gruppo, in questo paragrafo ne va descritta la struttura indicando, anche attraverso un supporto grafico, i rapporti di partecipazione e descrivendo succintamente le caratteristiche e il business di ciascuna società del gruppo.

    3. Le cause della crisi

    In questo capitolo vanno descritte le cause della crisi aziendale.

    È importante che le cause della crisi siano evidenziate con trasparenza e completezza, al fine di consentire al lettore di valutare l’adeguatezza degli interventi adottati dal management per contrastarla.

    Le cause della crisi andranno distinte, almeno, tra:

    - Cause endogene, che dipendono da scelte e accadimenti aziendali: è importante individuare e descrivere accuratamente le cause della crisi che siano dipese da errate scelte strategiche e operative, o da errori di progettazione, o da uno squilibrio finanziario e patrimoniale non adeguatamente contrastato.

    - Cause esogene, che dipendono dal comportamento di terzi (fornitori o clienti) o dal contesto macroeconomico.

    - Cause di natura economica, qualora l’impatto principale delle cause della crisi sia sul conto economico della società, causando perdite significative o un calo della marginalità che non consenta più di sopportare gli oneri dell’indebitamento

    - Cause di natura finanziaria, qualora la crisi sia generata prevalentemente da un eccesso di indebitamento, dovuto a precedenti operazioni straordinarie, a un’insufficiente presenza di capitale proprio o al venire meno di fonti di finanziamento quali linee di credito bancarie o prestiti obbligazionari non rinnovati.

    È possibile che le crisi dell’impresa trovi origine in una moltitudine di cause, di differente gravità, che possano ricondursi a fattori sia endogeni che esogeni e sia economici che finanziari.

    È importante individuare la collocazione temporale delle cause della crisi, al fine di comprendere se si tratti di un fenomeno improvviso e recente o se si tratti di un fenomeno protratto nel tempo e mai risolto.

    Qualora il Piano segua altri infruttuosi tentativi di soluzione della crisi attraverso diversi strumenti previsti dal legislatore è necessario che tali tentativi vengano ricordati anche in questa sede.

    4. L’andamento economico e patrimoniale storico

    Strettamente correlata alle informazioni fornite nei capitoli precedenti è la esposizione quantitativa dei risultati storici della gestione economica e della struttura patrimoniale dell’impresa. A tale fine è opportuno predisporre un prospetto numerico comparativo, attraverso l’affiancamento dei dati contabili di ciascun esercizio, risultante dal conto economico e dallo stato patrimoniale degli esercizi precedenti.

    Ai fini di un’efficace comparazione è opportuno che i risultati storici e i corrispondenti stati patrimoniali possano risalire ai 3/5 esercizi precedenti, al fine di poterne apprezzare l’andamento.

    Per potere confrontare i risultati e le situazioni storiche con le previsioni del Piano, è necessario che il conto economico e lo stato patrimoniale di ciascun esercizio siano riclassificati con i medesimi criteri utilizzati per la predisposizione del piano, normalmente non coincidenti con i criteri civilistici previsti per il bilancio d’esercizio.

    Le principali voci e gli elementi di anomalia dovranno essere commentate con annotazioni qualitative a margine dei, o in calce ai, prospetti numerici.

    5. La continuità indiretta

    Nel concordato n continuità aziendale indiretta la prosecuzione dell’impresa sarà assicurata da un soggetto diverso dal debitore, previo trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda.

    La trattazione riguardante l’attività d’impresa svolta dal debitore in occasione del concordato è, pertanto, limitata al periodo (“periodo interinale) che terminerà col trasferimento dell’azienda a un terzo.

    5.1. Il periodo interinale

    In questo paragrafo vanno descritte le attività d’impresa che saranno svolte dal debitore nella gestione dell’azienda sino al momento previsto per il suo trasferimento a un soggetto terzo.

    In questo periodo la gestione dell’impresa non sarà finalizzata al risanamento dell’esposizione debitoria aziendale e al riequilibrio della sua situazione economico finanziaria, quanto al mantenimento dei valori aziendali al fine di consentire il trasferimento dell’azienda a un valore non inferiore a quello indicato nel piano.

    Qualora nel periodo antecedente il trasferimento dell’azienda questa sia affittata a terzi, in questo paragrafo saranno descritte le caratteristiche e le condizioni economiche e giuridiche del contratto d’affitto.

    5.2. Il trasferimento dell’azienda

    In questo paragrafo vanno descritte accuratamente le caratteristiche e il perimetro dell’azienda oggetto di trasferimento, nonché il valore minimo che si intenda ricavarne, al netto di oneri e costi di trasferimento.

    In questo paragrafo andranno altresì indicate le modalità e i tempi del trasferimento, anche in considerazione di:

    - necessità di addivenire ad accordi sindacali per la regolazione dei contratti di lavoro subordinato in corso;

    - procedure competitive che il debitore intenda adottare per la cessione dell’azienda.

    In particolare, qualora il trasferimento consista nella cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda supportato da un’offerta d’acquisto da parte di un terzo, sarà necessario indicarne le condizioni principali e le garanzie offerte.

    Qualora il trasferimento dell’azienda si sostanzi nel suo conferimento nel capitale di un’altra società è necessario che il piano espliciti il valore effettivo della partecipazione ricevuta in cambio e descriva come la partecipazione sarà successivamente utilizzata al fine di soddisfare i creditori concorsuali.

    5.3. Le operazioni liquidatorie

    Qualora il piano di concordato preveda, oltre al trasferimento, anche ulteriori operazioni di carattere liquidatorio e recuperatorio è necessario che, in questo paragrafo, esse vengano dettagliatamente descritte e ne sia indicato il controvalore e la tempistica del relativo realizzo.

    5.4. Le operazioni finanziarie

    In questo paragrafo andranno descritte qualitativamente le operazioni di natura finanziaria che il management intende adottare al fine del perseguimento degli obiettivi del piano e della ristrutturazione del debito.

    Una particolare evidenza andrà dedicata alla Nuova Finanza, sia perché l’indicazione delle caratteristiche dei nuovi finanziamenti sono necessarie al fine di estendere ai nuovi finanziamenti, alle garanzie ad essi accessorie e ai successivi rimborsi gli effetti protettivi dello strumento giuridico prescelto, sia per consentire - quando previsto dalla legge - la prededuzione del finanziamento.

    Qualora già concordata con il soggetto finanziatore, la descrizione della nuova finanza dovrà riguardare:

    - l’individuazione del soggetto finanziatore

    - l’ammontare del finanziamento

    - le condizioni temporali di rimborso

    - le condizioni economiche applicate

    - le eventuali garanzie reali o personali concesse dal debitore o da terzi garanti.

    Analogo dettaglio dovrà essere fornito con riferimento alla nuova finanza erogata dai soci, se ne sia esclusa la postergazione e se ne sia prevista la prededucibilità ai sensi di legge, anche quando la restituzione del finanziamento sia prevista oltre l’orizzonte temporale del piano.

    Gli effetti delle operazioni qui descritte saranno poi evidenziati quantitativamente nelle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Piano e, in particolare, nel capitolo dedicato alla Manovra Finanziaria.

    Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.

    5.5. Le operazioni sul capitale

    Questo paragrafo contiene la descrizione degli eventuali interventi sul capitale da parte degli attuali soci o da parte di nuovi investitori.

    6. Il Piano di concordato

    6.1. I prospetti economici e patrimoniali del Piano

    Il capitolo contiene gli elementi quantitativi e qualitativi che caratterizzano il piano di concordato sulla base del contesto di riferimento e delle assunzioni descritte nei capitoli precedenti.

    Sotto il profilo quantitativo, il Piano di concordato sarà composto da

    A. un prospetto di conto economico, riclassificato in base alle esigenze di rappresentazione, che riguarderà:

    a) il periodo interinale, sino al trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda. In questo periodo è consigliabile adottare un periodo di rilevazione del risultato economico più frequente rispetto all’anno solare (trimestrale o mensile);

    b) il periodo successivo al trasferimento dell’azienda e alla cessazione dell’attività imprenditoriale;

    c) il periodo anteriore alla data di riferimento, ai fini di confrontare l’andamento economico dell’impresa nel corso del piano con quello del periodo precedente.

    Normalmente il periodo anteriore alla data di riferimento riguarda da 2 a 4 esercizi precedenti.

    B. Un prospetto di stato patrimoniale, riclassificato in base alle esigenze di rappresentazione, che riguarderà:

    a) la base dati, che rappresenterà la situazione di partenza (o “spalla”) del Piano alla data di riferimento;

    b) la situazione patrimoniale al termine di ogni esercizio successivo alla data di riferimento, sino al termine del Piano. Sino al trasferimento dell’azienda è consigliabile adottare un periodo di rilevazione della situazione patrimoniale più frequente rispetto all’anno (trimestrale o mensile);

    c) la situazione patrimoniale relativa al periodo anteriore alla data di riferimento, corrispondente alla data finale di ciascun esercizio utilizzato a fini comparativi.

    È consigliabile, anche se non strettamente obbligatorio, produrre anche un prospetto con il rendiconto finanziario relativo ai medesimi termini temporali utilizzati al fine del prospetto di stato patrimoniale sopra descritto.

    6.2. La base dati

    Una particolare attenzione va prestata alla base dati, che comprende i dati contabili di partenza del Piano. Qualora il piano sia predisposto successivamente al deposito del ricorso ex art. 40 (concordato in bianco), la base dati dovrebbe avere quale data di riferimento la data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

    La base dati conterrà elementi:

    - di natura patrimoniale;

    - consuntivi, a differenza dei dati di piano che hanno natura previsionale;

    - oggetto del giudizio sulla loro veridicità da parte del professionista indipendente.

    Per i beni dei quali il piano prevede la liquidazione, è opportuno che il valore contabile sia sostituito, nella base dati, dal valore di presumibile realizzo.

    6.3. I creditori interessati dalla ristrutturazione

    Il Codice della crisi prevede che, nell’ambito dei dati patrimoniali inclusi nella situazione di partenza del Piano, una particolare attenzione vada dedicata ai creditori interessati dalla ristrutturazione.

    È pertanto necessario, in questo paragrafo o in un elenco allegato al Piano, identificare i creditori, suddivisi in classi, destinatari della proposta di concordato preventivo.

    I creditori dovranno inoltre essere suddivisi tra creditori in prededuzione e creditori concorsuali, mentre questi ultimi saranno suddivisi tra creditori privilegiati e creditori chirografari. In presenza di privilegi speciali o ipoteche, è opportuno che sia evidenziato il legame tra il credito e l’oggetto della garanzia, al fine di poterne valutare la coerenza quantitativa.

    Il pagamento dei creditori interessati dalla ristrutturazione, alle date previste dalla proposta concordataria, dovrà essere accuratamente riportati nelle proiezioni patrimoniali e finanziarie del Piano.

    6.4. L’andamento economico prospettico

    In questo paragrafo viene dedicato un focus specifico sulle proiezioni economiche di Piano alla luce delle assunzioni adottate e delle azioni di natura industriale, commerciale, finanziaria e straordinaria che il management intende adottare sino al trasferimento dell’azienda.

    Nello stesso periodo il piano deve riportare l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, compresi quelli necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

    Qualora nel periodo antecedente il trasferimento dell’azienda questa sia affittata a terzi, nel conto economico del periodo interinale si darà conto dei canoni di affitto percepiti e dei residui costi aziendali rimasti in capo al debitore.

    Nel periodo interinale è consigliabile adottare un periodo di rilevazione del risultato economico mensile o trimestrale, e comunque più frequente rispetto all’anno solare. Questa più ristretta scansione temporale consente, tra l’altro, un più efficace monitoraggio dell’andamento economico e una più tempestiva rilevazione degli scostamenti rispetto alle principali grandezze del Piano che, pertanto, possono rappresentare adeguate milestones per la l’attuazione di eventuali azioni correttive.

    Successivamente al trasferimento dell’azienda il piano riporterà gli effetti economici delle azioni liquidatorie, recuperatorie e risarcitorie intraprese dal management o dal liquidatore aziendale.

    6.5. Lo stato patrimoniale prospettico

    In questo paragrafo viene dedicato un focus specifico alla struttura patrimoniale della società al termine di ciascun periodo di Piano, alla luce delle proiezioni economiche, delle assunzioni adottate e delle azioni che il management intende adottare, descritte nei paragrafi che precedono, con particolare riferimento al trasferimento dell’azienda.

    Una specifica sezione sarà altresì destinata a rappresentare gli effetti delle azioni liquidatorie, recuperatorie e risarcitorie che il debitore intenda adottare a beneficio dei creditori.

    Nel primo periodo interinale è consigliabile adottare un periodo di rilevazione della situazione patrimoniale mensile o trimestrale, e comunque più frequente rispetto all’anno solare. Questa più ristretta scansione temporale consente, tra l’altro, un più efficace monitoraggio delle grandezze patrimoniali e una più tempestiva rilevazione degli scostamenti rispetto alle principali grandezze del Piano che, pertanto, possono rappresentare adeguate milestones per l’attuazione di eventuali azioni correttive.

    Ulteriore elemento da evidenziare riguarda il pagamento dei creditori concorsuali e dei creditori in prededuzione, che dovrà essere coerente con la proposta concordataria.

    Il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura dovranno essere analiticamente descritti, anche in considerazione delle linee di credito utilizzabili o che la società intende ottenere nel corso del Piano.

    7. La manovra finanziaria

    7.1. Considerazioni generali

    La manovra finanziaria rappresenta l’insieme degli interventi finalizzati alla ristrutturazione del debito in base alla proposta concordataria.

    Considerando i flussi finanziari prodotti dalla gestione, i cui presupposti e la cui grandezza sono descritti nei capitoli che precedono, in questa sede la manovra finanziaria può essere intesa nella sua più ristretta accezione di insieme degli effetti finanziari dovuti alle modifiche alle originarie condizioni contrattuali tra la Società e i suoi creditori introdotte dall’accordo. In ipotesi di concordato preventivo in continuità aziendale la manovra finanziaria coinciderà con gli effetti della proposta concordataria.

    Gli effetti economici e patrimoniali della proposta concordataria sono incorporati nel Piano.

    7.2. La transazione fiscale

    Nell’ambito del concordato preventivo è possibile addivenire a una ristrutturazione dell’indebitamento tributario e previdenziale nei modi e nei termini previsti dall’art. 88 CCII.

    Le concrete modalità di trattamento dei debiti tributari e previdenziali dovranno essere specificatamente descritte in questo paragrafo ed evidenziate nell’ambito della Manovra Finanziaria e nelle variazioni dell’indebitamento riportate nello stato patrimoniale prospettico.

    8. Le Analisi di sensitività

    È opportuno che il Piano possa dimostrare la sua solidità e fattibilità anche alla luce di accadimenti imprevisti.

    Questo capitolo dovrebbe contenere le analisi di sensitività operate dal management, con l’ausilio degli advisors, alla luce dei principali rischi operativi non mitigabili da parte del management stesso e dei possibili scostamenti rispetto al piano nei valori delle azioni liquidatorie, recuperatorie e risarcitorie previste.

    Ai fini della sua fattibilità, il Piano deve essere in grado di assicurare il rispetto della proposta concordataria, nonché rispettare gli eventuali covenants contenuti negli accordi con i creditori, anche in presenza degli scostamenti dovuti al verificarsi dei rischi originariamente non previsti.

    Il professionista indipendente, ai fini del proprio giudizio sulla fattibilità del Piano, potrà adottare le medesime analisi di sensitività contenute nel Piano o formularne di proprie.

    9. Lo scenario di liquidazione giudiziale.

    La legge richiede che il piano di concordato indichi il valore di liquidazione del patrimonio, alla data di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale. La predisposizione dello scenario in caso di liquidazione giudiziale è, quindi, utile anche per rappresentare ai creditori, in caso di insuccesso, le conseguenze della più probabile alternativa e le relative possibilità di soddisfacimento dei loro crediti.

    Lo scenario liquidatorio dovrà pertanto considerare il valore delle attività e passività patrimoniali in ipotesi di assenza di continuità aziendale.

    Un punto di particolare delicatezza riguarda, peraltro, gli elementi indicati dall’art. 87, c. 1, lett. h), CCII ove è prevista l’indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, e le prospettive di realizzo.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F261
    RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE ATTESTA LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ DEL PIANO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA (art. 87, c. 2, CCII)

    [UTILIZZARE FORMULA F155]

    Con le seguenti precisazioni:

    1 GIUDIZIO DELL’ATTITUDINE DEL PIANO A GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL’IMPRESA.

    Il piano deve essere adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati (art. 7), in primo luogo al raggiungimento dell’obiettivo del risanamento dell’impresa. Il risanamento è volto da una parte a conseguire l’equilibrio della situazione finanziaria, al quale fanno riferimento l’art. 3, c. 3, lett. a) (in materia di adeguati assetti) e l’art. 87, c. 1, lett. e) (per i concordati preventivi in continuità aziendale). Dalla parte opposta, il risanamento presuppone la continuità aziendale e il conseguimento della sostenibilità economica dell’impresa. Quest’ultima (la viability of the business) è una nozione introdotta dalla direttiva Insolvency e richiamata all’art. 87, c. 3. Essa presuppone la sostenibilità del modello di business, la capacità di remunerare adeguatamente i fattori produttivi e la sostenibilità del debito. Comune a tutte esse è la capacità dell’impresa di stare sul mercato e di non esserne estromessa.

    La sostenibilità del modello di business, prima ancora che una situazione suscettibile di valutazioni parametriche, è una condizione di compatibilità con i bisogni del mercato e dell’impresa e con la domanda. Sotto tale profilo, ………

    La capacità di remunerare i fattori produttivi è altrettanto rilevante: chi mette a disposizione un fattore produttivo (sia esso costituito da capitale, mezzi e prestazione d’opera) ne pretende un ritorno che remuneri anche i rischi associati; si tratta dei rischi di perdite ma anche di quelli della perdita di impieghi alternativi. Sotto tale profilo ………

    La sostenibilità del debito è invece implicita al riequilibrio finanziario accertato al capo ………

    2 GIUDIZIO SULLA FUNZIONALITÀ DEL PIANO A RICONOSCERE A CIASCUN CREDITORE UN TRATTAMENTO NON DETERIORE RISPETTO A QUELLO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.

    Ai fini dell’espressione del giudizio di cui al presente capo, lo scrivente si è riferito alla prospettiva della liquidatoria giudiziale valuta sia l’ipotesi della liquidazione atomistica dei beni che quella della cessione dell’azienda a seguito di esercizio provvisorio.

    Lo scenario della liquidazione atomistica comporta ………

    Il secondo scenario descritto assume la necessità di sospendere la produzione, in modo controllato e senza compromettere in modo grave l’impianto, nelle more dell’individuazione di un possibile acquirente, e presuppone il pagamento del debito concorsuale mediante i flussi derivanti dalla vendita dell’azienda e di tutti gli altri asset, al netto dei costi di realizzo. Tale scenario si fonda sulle seguenti ipotesi:

    - ………

    Il valore del compendio aziendale è stimabile in ……… euro, così determinati tenendo conto del valore dei flussi economici netti realizzabili a regime dedotto l’onere netto di esercizio dell’azienda fino al raggiungimento dell’equilibrio economico.

    In seguito la rappresentazione dei flussi a regime e dell’onere netto di gestione gravante sulla procedura fino al realizzo dell’azienda:

    ………

    ………

    Il reddito dell’azienda a regime è stato capitalizzato in base un tasso adeguato che tiene conto del premio per il rischio. Tale tasso è determinato applicando l’impostazione c.d. CAPM ed è aumentato di un premio aggiuntivo per il rischio di esecuzione tenuto conto del disequilibrio economico esistente e delle rilevanti azioni in discontinuità da eseguire a cura dell’acquirente.

    Il valore risultante è stato ridotto del valore astratto del capitale circolante netto (CCN) positivo, stimato in misura coerente con i flussi finanziari portati in conto e ciò in quanto tale capitale circolante netto non sarebbe comunque oggetto di trasferimento. In seguito, la stima del CCN:

    ………

    Il risultato è stato oggetto di attualizzazione sulla base dello stesso tasso per il periodo intercorrente tra l’anno in cui è previsto il raggiungimento di un risultato economico positivo stabile a regime e la data attuale.

    In appresso la determinazione del tasso di attualizzazione:

    ………

    Il corrispondente valore attuale è stato oggetto di verifica con il metodo di controllo ed in particolare confrontato con il valore di ricostruzione delle immobilizzazioni che è pari ad ……… euro. Ne è emerso che ………

    Nella tabella che segue lo scrivente riporta, in sintesi, in relazione ai due scenari descritti, la percentuale di soddisfo dei creditori, tenuto conto della graduazione dell’ordine dei privilegi:

    ………

    ………

    3 CONCLUSIONI.

    Sulla base della documentazione esaminata e del processo di valutazione descritto, tenuto conto della natura e della portata del presente documento, il sottoscritto

    premesso

    che la fattibilità del Piano alla base della Proposta concordataria dipende dalla veridicità dei dati aziendali alla base del Piano della Società,

    dato atto

    - del sostanziale rispetto da parte dell’imprenditore della lista di controllo di cui al comma 2 dell’art. 5-bis;

    - ad esito delle indagini compiute con riferimento alla veridicità della base dati, di avere condotto le verifiche rappresentate al capo ……… della presente attestazione;

    - dell’assenza di elementi di anomalia (c.d. “red flags”) che lo inducano a non ritenere attendibili i dati contabili di partenza, nonché quelli extracontabili sui quali poggiano il Piano e la Proposta o comunque utilizzati per attestare la ragionevolezza delle stime prognostiche;

    - della coerenza delle intenzioni strategiche indicate nel Piano con la situazione di fatto dell’impresa e del mercato, nonché della loro adeguatezza a consentire il risanamento dell’impresa per le motivazioni illustrate nel capo ………;

    - sulla base dell’esame degli elementi probatori a supporto delle ipotesi e della formulazione dei dati previsionali sottostanti al piano al capo ……… della presente relazione, avendo condotto le verifiche di coerenza ivi rappresentate, di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da fare ritenere, alla data della presente relazione, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base coerente e ragionevole per la predisposizione dei dati previsionali;

    - dei rappresentati fattori di rischio ai quali sono esposti l’impresa e le stime previsionali sottostanti al Piano (capo ……… della presente relazione);

    - dell’impatto di tali fattori di rischio sull’adempimento della Proposta (capo ………), sulla fattibilità del Piano (capo ………) e sul giudizio del soddisfacimento di ciascun creditore non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (capo ………),

    attesta

    a) la veridicità dei dati aziendali, contabili ed extracontabili, sui quali si basano il Piano e la proposta concordataria;

    b) l’attitudine del Piano ad impedire/superare l’insolvenza del debitore, quale emerge sia dal capo ……… relativo all’adempimento della proposta concordataria, che dal capo ……… relativo al riequilibrio finanziario della Società;

    c) l’idoneità del Piano a garantire la sostenibilità economica dell’impresa quale emerge dal capo ……… e, dunque, la fattibilità del Piano (capo ………) e della proposta concordataria basata sullo stesso, nonché la loro idoneità ad assicurare la risoluzione dello stato di crisi attraverso il riequilibrio della situazione finanziaria e la conservazione dei valori aziendali (art. 47, c. 1, lett. b);

    d) la funzionalità del Piano a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F262
    MODIFICA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO IN CONTINUITÀ

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Ill.mo Tribunale,

    il sottoscritto ………, nato a ………, il ………, nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore di ………, con sede in ………, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di ……… e codice fiscale ………,

    premesso

    (A) che in data ………, la Società ……… ha depositato domanda di concordato in continuità ai sensi dell’art. 84 CCII;

    (B) che cotesto Tribunale, con proprio Decreto in data ………, ha ammesso la Società alla procedura di concordato;

    (C) che in seguito all’ammissione alla procedura si sono verificati i seguenti fatti rilevanti che incidono significativamente sul Piano rendendo opportune modifiche della proposta ……… descrivere tali fatti rilevanti;

    (D) che il Piano è stato di conseguenza modificato nei seguenti termini nella nuova versione che si allega alla presente domanda: ……… descrivere le modifiche portate al Piano e le relative cause;

    (E) che per effetto di quanto sopra la proposta viene modificata come in appresso: ………;

    (F) che l’attestatore, che aveva reso l’originaria attestazione, in data ……… ha reso, con riferimento al Piano e alla Proposta concordataria, come da ultimo modificati, una nuova attestazione di fattibilità e di funzionalità della prosecuzione dell’attività aziendale al soddisfacimento non deteriore dei creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, confermando l’attestazione di veridicità dei dati aziendali a suo tempo resa;

    ***

    Tutto ciò premesso, la Società

    presenta

    allegandoli alla presente:

    1) il nuovo Piano concordatario;

    2) la nuova Proposta concordataria;

    3) la Relazione ai sensi dell’art. 87, c. 2, CCII, a firma del Dott………..

    Con osservanza.

    F263
    RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA A SEGUITO DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DEL PIANO E/O DELLA PROPOSTA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    RELAZIONE INTEGRATIVA DEL PROFESSIONISTA (art. 87, c. 2, CCII)

    Il sottoscritto ………, [indicare il titolo professionale], in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. o), CCII, con studio professionale in ………, via ……… e residente in ………

    PREMESSO

    - che il sig………., in legale rappresentanza della società ………, con sede in ………, autorizzato con delibera [dell’assemblea dei soci/del consiglio di amministrazione]

    assunta in data ……… rogito notaio ………, ha presentato ricorso per l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, procedura aperta a norma dell’art. 47 CCII. Con decreto in data………;

    - che nel predetto ricorso la citata società ha precisato che sussistono le condizioni previste dalla legge per la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ed ha formulato ai creditori la proposta, che prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il pagamento del ………% dei creditori chirografari;

    - che in relazione al citato ricorso il sottoscritto ha rilasciato la propria relazione di attestazione di cui al comma 2 dell’art. 87 CCII;

    - che successivamente la stessa società, per sopravvenuti eventi, ha modificato il piano e la proposta di concordato depositando un ricorso modificativo del precedente in data ………;

    - che con mandato sottoscritto in data ………, la stessa società ha conferito al sottoscritto l’incarico di attestare “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di composizione della crisi”, ai sensi dell’art. 87, c. 2, CCII, per intervenute modifiche sostanziali della proposta o del piano;

    - che il sottoscritto richiama qui quanto già dichiarato nella propria relazione di attestazione rilasciata in data ………;

    RAPPRESENTA

    - che il sottoscritto richiama qui quanto già rappresentato nella propria relazione di attestazione rilasciata in data ………, per concentrarsi unicamente sulle modifiche apportate al piano e/o alla proposta di concordato preventivo;

    - che il sottoscritto ha acquisito ed analizzato la seguente nuova documentazione prodotta dalla società ricorrente [da intendersi se del caso]:

    1) ricorso modificativo per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo;

    2) situazione patrimoniale di derivazione contabile al ………;

    3) situazione patrimoniale rettificata dall’amministrazione e allegata al ricorso modificativo;

    4) documentazione relativa a nuovi crediti entrati in sofferenza;

    5) nuove dichiarazioni di postergazione del credito rilasciate da taluni creditori [se del caso];

    6) nuovi documenti extracontabili d’indicazione e riferimento dei valori di realizzo delle immobilizzazioni materiali;

    7) nuovo impegno irrevocabile di acquisto da parte della società ……… per marchi ed avviamento [se del caso, o altro documento relativo a diversa ipotesi];

    8) nuovo impegno irrevocabile di acquisto da parte del sig………. per il compendio immobiliare sito in ……… [se del caso, o altro documento relativo a diversa ipotesi];

    9) nuova relazione di identificazione e stima del compendio immobiliare redatta dall’ing………. in data ……… [se del caso];

    10) nuova relazione denominata “Costituzione NewCo s.p.a.”, formante l’allegato ……… al ricorso, riportante il complesso delle ragioni e dei motivi della costituzione della NewCo, le attività da conferire, la stima dei redditi prospettici per i prossimi cinque anni e il business plan quinquennale, l’organigramma aziendale e il mansionario, la compagine amministrativa, gli accordi commerciale e le lettere d’intenti di clienti per commesse future, etc.

    - che il ricorso è altresì accompagnato da rinnovata dichiarazione del predetto dott………. attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. o), CCII;

    che la trattazione della presente relazione si articola nel seguente indice di argomenti trattati:

    1. Qualificazione dell’oggetto di indagine

    2. Limiti dell’incarico e dell’indagine

    3. La veridicità dei dati aziendali

    4. La fattibilità del piano

    5. Conclusioni

    SVILUPPO DELLA RELAZIONE

    1. QUALIFICAZIONE DELL’OGGETTO DI INDAGINE

    Fermo restando quanto già riportato nella propria relazione di attestazione rilasciata in data ………, il cui contenuto qui integralmente si richiama, il sottoscritto si concentrerà qui unicamente sugli effetti in termine di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano delle modificazioni intervenute nel piano o nella proposta, come riportate nel ricorso modificativo depositato il ……… dalla società ricorrente.

    2. LIMITI DELL’INCARICO E DELL’INDAGINE

    Per quanto sopra rappresentato, si deve intendere espressamente esclusa dall’incarico ricevuto dal sottoscritto e, quindi, dalla presente relazione, la più generale determinazione della correttezza delle rilevazioni contabili presenti in contabilità aziendale, incluso il giudizio di attendibilità della stessa, oltre che il giudizio sulle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori. Infatti, l’incarico ricevuto, come già detto, è confinato alla verifica che i dati contabili siano stati raccolti con procedure adeguate, accertando la loro rispondenza alle risultanze delle scritture contabili e dei controlli eseguiti, oltre che al giudizio di fattibilità del piano.

    Altra esclusione è quella che riguarda le valutazioni sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi.

    In aggiunta alle predette considerazioni, nel caso di specie si evidenziano due questioni pregiudiziali.

    La prima questione riguarda ……… [inserire se del caso]

    La seconda questione riguarda ……… [inserire se del caso]

    3. LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

    Richiamando quanto già rappresentato sul punto nella propria relazione di attestazione rilasciata in data ………, il sottoscritto si concentra nell’analisi delle sole variazioni intervenute con la modifica del piano o della proposta intervenuta.

    Le disponibilità liquide

    Invariate.

    I crediti verso la clientela

    Si dà atto che sono emerse nuove prospettive di inesigibilità di alcuni crediti, come dettagliato nel prospetto che segue:

    [inserire prospetto]

    Pertanto, la valutazione dei crediti verso clienti si adegua a euro ………

    La voce “Altri crediti”

    È intervenuta la sottoscrizione di contratto di affitto di ramo d’azienda, il che adegua la presente voce a euro ………

    Le rimanenze di magazzino

    È intervenuta la sottoscrizione di un contratto estimatorio nell’ambito di un intervenuto contratto di affitto di ramo d’azienda, in base al quale viene garantita una valutazione residua del magazzino di non meno di euro ………

    Immobilizzazioni immateriali

    Per intervenuta la sottoscrizione di contratto di affitto di ramo d’azienda con opzione di acquisto, il valore di detti beni viene indicato in euro ………

    Immobilizzazioni materiali (diverse dagli immobili)

    Per intervenuta la sottoscrizione di contratto di affitto di ramo d’azienda con opzione di acquisto, il valore di detti beni viene indicato in euro ………

    Beni immobili

    Invariati

    POSTE PASSIVE.

    I debiti sono valutati al loro valore nominale, previo aggiornamento con gli interessi maturati e, se del caso, delle eventuali sanzioni.

    I crediti dei prestatori di lavoro subordinato

    Per intervenuta la sottoscrizione di contratto di affitto di ramo d’azienda con opzione di acquisto, che prevede il passaggio diretto di una parte del personale dipendente all’affittuario, il debito per questa voce si riduce a euro ………

    I crediti dei prestatori di lavoro autonomo.

    Invariati

    I crediti delle imprese artigiane

    Invariati

    I crediti dell’Erario e degli Istituti previdenziali

    Per intervenuta la sottoscrizione di contratto di affitto di ramo d’azienda con opzione di acquisto, che prevede che l’affittuario si accolli i debiti previdenziali pregressi, il debito per questa voce si riduce a euro ………

    I crediti chirografari

    Invariati

    I crediti postergati

    Invariati

    I crediti rinunciati

    Invariati

    I crediti contestati

    Per effetto delle evoluzioni nelle pratiche di contenzioso nel frattempo intervenute il valore di questa posta passiva in questione è determinato in euro ………

    Al fine di non appesantire la presente relazione con copiose duplicazioni, per quanto riguarda la quantificazione di dettaglio delle passività si rinvia ai prospetti esposti nel ricorso, in quanto ritenuti attendibili e già sottoposti a verifica [se del caso].

    Ad ogni buon conto si riepilogano nel prospetto qui di seguito riportato le voci del passivo considerate a fini concordatari

    [inserire prospetto]

    COSTI E RICAVI DELLA FASE LIQUIDATORIA

    Va evidenziato che il ricorso prevede che i costi ordinari di tenuta in vita della società, quali le utenze, le spese per gli adempimenti contabili e fiscali, saranno assolte dal liquidatore volontario [se del caso].

    SPESE DI PROCEDURA

    Il sottoscritto ritiene di poter condividere la stima delle spese e degli oneri di procedura riportati nella domanda di concordato preventivo, con appostazione dei fondi di accantonamento prudenziali, qui sotto riportate

    [inserire prospetto]

    4. LA FATTIBILITÀ DEL PIANO

    La situazione patrimoniale rettificata al ………, allegata alla proposta di accordo, evidenzia una situazione debitoria pari ad euro ………

    [capoverso eventuale - caso 1°] Il debitore non ha suddiviso in creditori in classi, configurandosi quindi la ordinaria bipartizione tra creditori privilegiati e creditori chirografari.

    [Riportare le modalità e percentuali di soddisfazione dei crediti privilegiati e chirografari]

    Ciò comporta un fabbisogno minimo di euro ………, di cui euro ……… per spese di procedura, euro ……… da destinare ai creditori assistiti da privilegio (nei limiti sopra rappresentati) ed euro ……… per i creditori chirografari, come rappresentato nella proposta di concordato preventivo.

    ***

    [capoverso eventuale - caso 2°] Il debitore ha suddiviso i creditori in ……… classi, per ciascuna delle quali è stata indicata una modalità e percentuali di soddisfazione, e più precisamente:

    CLASSE 1°: ………

    CLASSE 2°: ………

    CLASSE 3°: ………

    [Riportare la composizione delle classi e le modalità e percentuali di soddisfazione dei crediti previsti dalla proposta]

    Ciò comporta un fabbisogno minimo di euro ………, di cui euro ……… per spese di procedura, euro ……… da destinare ai creditori assistiti da privilegio (nei limiti sopra rappresentati) ed euro ……… per i creditori chirografari, come rappresentato nella proposta di concordato preventivo.

    ***

    [capoverso eventuale - caso 3°] Il debitore non ha suddiviso in creditori in classi, configurandosi quindi la ordinaria bipartizione tra creditori privilegiati e creditori chirografari, ma ha previsto che i crediti chirografari siano soddisfatti mediante assegnazione di azioni di una società per azioni di nuova costituzione.

    [Riportare le modalità e percentuali di soddisfazione dei crediti privilegiati e chirografari]

    Ciò comporta un fabbisogno minimo di euro ………, di cui euro ……… per spese di procedura, euro ……… da destinare ai creditori assistiti da privilegio (nei limiti sopra rappresentati) ed un numero di azioni della società di nuova costituzione pari a ……… Da assegnare ai creditori chirografari, come rappresentato nella proposta di concordato preventivo e, soprattutto, nella relazione allegata alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, denominata “Costituzione NewCo s.p.a.”.

    ***

    Tale fabbisogno è garantito, oltre che dalle disponibilità liquide della società, che ammontano ad euro ………, dalla proposta irrevocabile di acquisto per i marchi di euro ……… e dalla proposta irrevocabile di acquisto degli immobili di euro ……… Il resto dell’attivo è esposto al rischio di liquidazione, in quanto il concordato integra la fattispecie della cessione dei beni ai creditori. Ad ogni buon conto, per le considerazioni sopra svolte in relazione alla valutazione delle poste attive, il sottoscritto ritiene ragionevole, almeno in termini probabilistici, che le poste attive non direttamente liquide e non garantite da una proposta irrevocabile di acquisto, possano essere liquidate in tempi brevi e consentire l’introito alla procedura di concordato della somma di euro ………

    Pertanto, l’attivo sociale appare sufficiente a coprire tutte le spese di procedura, a corrispondere ai creditori privilegiati il pagamento integrale ed ai creditori chirografari la percentuale promessa del ………%.

    [NOTA BENE: Qualora la proposta di concordato prevedesse l’assegnazione di beni ai creditori, andranno opportunamente modificate le parti che precedono, al fine di tenere conto della valutazione del valore dei beni assegnati, come nel caso trattato di cessione di azioni di società da costituire in corso di concordato.]

    Dunque, la società è pervenuta ad un piano di concordato proposto ai creditori che, in base al prospetto ora riportato, che prevede le seguenti attività e passività concordatarie,

    con le seguenti percentuali di soddisfazione, e più precisamente:

    Pagamento integrale delle spese di procedura e di quelle previste nel ricorso in prededuzione

    Pagamento integrale dei crediti privilegiati di cui alla Classe 1

    Pagamento del ………% dei crediti privilegiati generali di cui alla Classe 2

    Pagamento dei crediti chirografari nella misura del ………% del loro ammontare.

    Va precisato che, relativamente ai crediti erariali falcidiati inseriti nella Classe 2, una parte degli stessi crediti viene derubricata nella Classe 3, che ospita i crediti chirografari.

    Si evidenzia che il piano prevede fondi di accantonamento per complessivi € ……… che, potendo assorbire le passività per ulteriori interessi generati nel corso della procedura, funge da margine di garanzia per l’attuazione della proposta ai creditori.

    Inoltre, il ricorso alla pag. (o al paragrafo) ……… considera che il piano potrà essere attuato entro il ………, e ciò si deve ritenere compatibile con l’impianto della proposta concordataria come formulata.

    5. CONCLUSIONI

    Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto

    ATTESTA

    1) La veridicità dei dati aziendali riportati ed esposti nel ricorso integrativo/modificativo per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositato il ………, e nella documentazione con lo stesso prodotta, dando atto che quanto rappresentato dalla società rispecchia l’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui la medesima attualmente si trova. L’identificazione e la descrizione delle attività e delle passività aziendali risultano, inoltre, sufficientemente analitica e completa, tale consentire l’immediata percezione della misura dello stato di crisi della società, della natura delle attività che compongono il patrimonio aziendale e dei loro vincoli di complementarità.

    2) La fattibilità del piano su cui si basa la nuova proposta, come riepilogato nel precedente prospetto di riepilogo, che la società va a sottoporre ai propri creditori, dando atto che lo stesso, pur basato sul presupposto della cessione dei beni ai creditori, appare attendibile, sostenibile e coerente. In particolare, il piano si fonda su ipotesi realistiche ed i risultati previsti debbono ritenersi ragionevolmente conseguibili, anche perché supportati da un preliminare di acquisto dei beni immobili ed un’offerta di acquisto per i beni mobili ritenute attendibili.

    Esso prevede, inoltre, modalità attuative e tempi di adempimento compatibili con gli elementi indicati e le risorse a disposizione e per questa ragione deve essere ritenuto sostenibile, nei termini indicati.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il contenuto del piano - II. La relazione del professionista.

    I. Il contenuto del piano

    I.Il contenuto del piano

    1 In tema di concordato preventivo, l’art. 161, c. 2, l. fall., prescrivendo, tra l’altro, la presentazione di un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, impone al debitore di esplicitare i passaggi per mezzo dei quali la prestazione può diventare concretamente fattibile ed i modi attraverso i quali egli intende raggiungere concretamente il risultato che la proposta consegna ai creditori, onde quest’ultima deve considerarsi sempre sindacabile dal Tribunale ove risulti implausibile ovvero manifestamente priva di una ragionevole “chance” di successo [C. 23.7.2021, n. 21190].

    2 In tema di concordato preventivo, il giudice, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda, è tenuto, in linea con i principi della normativa unionale in tema di ristrutturazione preventiva, a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l’autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente, a norma dell’art. 169-bis l. fall., abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell’altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario. (Fattispecie relativa ad uno scioglimento del contratto preliminare di vendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 l. fall., il promissario acquirente aveva già versato l’intero prezzo, aveva conseguito la detenzione dell’immobile ed aveva promosso un giudizio ex art. 2932 c.c., subendo una quantificazione dell’indennizzo in misura corrispondente alla mera restituzione del prezzo versato, oggetto di falcidia concordataria nella misura dell’85%) [C. 23.11.2020, n. 26568].

    3 Il piano di concordato preventivo basato sulla proposta di un investitore, pur sospensivamente condizionata, che entri a far parte della compagine sociale attraverso un aumento di capitale riservato e in tal modo concorra alla prosecuzione dell’attività d’impresa va qualificato come concordato in continuità diretta [T. Brescia 27.5.2021].

    II. La relazione del professionista

    II.La relazione del professionista

    1 Ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161, c. 3, l. fall., in presenza di rapporti personali o professionali dell’attestatore con l’impresa proponente o con coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento, il giudice deve sempre verificare che tali rapporti siano tali da compromettere in concreto l’indipendenza del suo giudizio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello, che aveva respinto la domanda di omologa del concordato preventivo per mancanza di indipendenza dell’attestatore, solo perché legato da rapporto di parentela con una dipendente della società proponente) [C. 11.3.2019, n. 6922].

    2 In tema di concordato preventivo, è legittimo il provvedimento con il quale il Tribunale determini il compenso dovuto al professionista attestatore in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita, allorché accerti un adempimento solo parziale della prestazione stabilita, come avviene nel caso in cui il professionista, verificata l’inattendibilità dei dati e la non fattibilità del piano, anziché elaborare un’attestazione negativa si limiti a presentare un parere sintetico sull’insussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura [C. 21.5.2021, n. 14050].

    3 In tema di concordato preventivo, al professionista attestatore non è consentito modificare le conclusioni rese nell’attestazione in assenza di modiche sostanziali della proposta o del piano, vuoi che si tratti della medesima persona fisica che ha redatto l’attestazione, vuoi che si tratti di altro soggetto, posto che l’attendibilità dell’elaborato può sussistere, o meno, in un determinato momento temporale, ma non può sopravvenire in seguito [C. 8.6.2020, n. 10889].

    4 Il controllo del giudice non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica dell’attestato del professionista. Al detto attestato deve infatti essere attribuita la funzione di fornire dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati dall’interno, elementi tutti che sarebbero altrimenti acquisibili esclusivamente soltanto tramite un consulente tecnico nominato dal giudice. Ne consegue dunque che, pur non essendo un consulente del giudice - come si desume dal fatto che è il debitore a nominarlo -, il professionista attestatore ha le caratteristiche di indipendenza (ulteriormente indirettamente rafforzate dalle sanzioni penali previste dall’art. 236-bis introdotto con il d.l. n. 83/2012) e professionalità idonee a garantire una corretta attuazione del dettato normativo. Deve dunque ritenersi che egli svolga funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice, come pure si desume dal significativo ruolo rivestito in tema di finanziamento e di continuità aziendale, circostanza questa che esclude che destinatari naturali della funzione attestatrice siano soltanto i creditori e viceversa comporta che il giudicante ben possa discostarsi dal relativo giudizio, così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario [C. s.u. 23.1.2023, n. 1521].

    5 La relazione giurata del professionista iscritto nel registro dei revisori contabili - la cui qualificazione è assicurata dal possesso dei requisiti di cui all’art. 67, c. 3, lett. d) - non può essere ridotta a rango di mero allegato, accessorio ed estrinseco alla proposta; di cui forma invece parte integrante, dotata com’è di naturale vis persuasiva, suscettibile, se non rispondente al reale contenuto della proposta, di ingenerare un errore-vizio nel consenso dei creditori [C. 30.7.2012, n. 13565].

    6 Il giudizio dell’attestatore di cui all’art. 161 l. fall. non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo, invece, desumere i dati in questione dalla realtà dell’azienda che egli deve indagare e verificare. Al fine di effettuare l’attestazione della veridicità dei dati, il professionista che attesta la relazione di cui all’art. 161 l. fall. deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell’azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono. Egli deve, quindi, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, ecc.) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, in caso di dubbio, richiedendo apposite stime (senza che ciò non lo esima da una valutazione critica della stima); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circolarizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipate. Il tutto con criterio di prudenza ovvero assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso. Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l’esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti. Anche in questo caso, dovrà seguire criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più alto le passività accertate. Quanto al piano proposto dal debitore, l’attestatore deve verificare che sia concretamente attuabile, in relazione agli obiettivi che si propone e alla specifica situazione concreta. È, infatti, noto che l’aspetto della fattibilità del piano è collegato al contenuto della proposta e alle modalità individuate dal debitore stesso di superamento della crisi di impresa. È evidente, allora, che diverse sono le condizioni di fattibilità a seconda che il piano sia liquidatorio o di ristrutturazione e contempli o meno la prosecuzione dell’attività d’impresa. In ogni caso l’attestatore dovrà dar conto dei criteri seguiti per l’espressione del giudizio ed esplicitare il percorso logico seguito nell’esame della fattibilità. È altresì evidente che detto percorso deve essere tanto più analitico quanto maggiore è la complessità del piano e numerose sono le variabili cui è collegato. Tenuto conto della funzione che egli deve assolvere (assicurare ai creditori la serietà della proposta e la sua praticabilità), il giudizio di fattibilità non deve essere di “possibilità” o di “probabilità” - posto che nella realtà fenomenica quasi tutto il possibile e la probabilità non soddisfa alcun reale interesse dei creditori - ma di concreta verosimiglianza, nel senso che la situazione (necessariamente futura) prospettata nel piano deve apparire il naturale sviluppo, secondo logiche di esperienza e in base ai dettami delle discipline economiche finanziarie, delle premesse del piano e delle condotte attuative finalizzate alla sua esecuzione. Anche in questo caso, l’attestatore dovrà attenersi a criteri di prudenza, tenendo conto del fatto che ai creditori non interessa la possibilità astratta, ma la concreta praticabilità della soluzione proposta [T. Firenze 9.2.2012].

    7 La relazione del professionista attestatore del piano di concordato preventivo deve dare atto della documentazione esaminata, indicare i controlli compiuti, ricostruire l’iter logico posto alla base delle valutazioni dell’esperto, attestare la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano e la sussistenza dei presupposti per un eventuale pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti; deve, quindi, dare modo al tribunale ed ai creditori di effettuare una valutazione complessiva sulla attendibilità e realizzabilità concreta della proposta concordataria [T. Piacenza 1.9.2011].

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