[1] Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
[2] Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto. (1)
[3] Il commissario giudiziale vigila sull’attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all’articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione. (2)
[4] La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.
[5] Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.
(1) Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020, e, successivamente, dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dalla medesima data del 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del citato D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Comma così sostituito dall’art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Poteri e legittimazione - II. La liquidazione del compenso - III. Aspetti fiscali.
I. Poteri e legittimazione
I.Poteri e legittimazione1 La figura del commissario giudiziale viene disciplinata per mero richiamo alle norme relative al curatore, con scelta discussa, stante la diversità di ruoli. Tale scelta risulta ora ancor più criticabile alla luce della nuova struttura del concordato. Il commissario giudiziale, nella procedura di concordato preventivo è dotato di poteri propri, pur non avendo l’amministrazione dei beni, che resta al debitore, svolge funzioni di controllo e consulenza, vigilando sull’amministrazione del patrimonio e sull’esercizio dell’impresa, procedendo alla verifica dell’elenco dei debitori e dei creditori e comunicando a questi ultimi le proposte del debitore, redigendo l’inventario del patrimonio e riferendo in ordine alle cause del dissesto, alla condotta del debitore ed al contenuto della proposta di concordato, esprimendo parere motivato sull’omologazione del concordato e sorvegliandone infine l’esecuzione.
2 In definitiva al commissario competono compiti di: a) vigilanza sulla gestione dell’impresa che viene proseguita dal debitore; b) impulso rispetto agli adempimenti del debitore ed agli incombenti processuali; c) partecipazione alle attività formali come l’inventario e le operazioni di voto; d) redazione di atti formali quali le relazioni ex artt. 105 e 107 CCII, oltre ad eventuali esposti anche ai sensi dell’art. 106 CCII; e) sorveglianza sull’adempimento del concordato post omologa.
3 I poteri commissariali sono quindi ridotti rispetto al curatore in quanto manca nel concordato lo spossessamento del debitore e dunque si tratta di organo meramente consultivo e di controllo; compito del commissario è di verificare il compimento di atti non autorizzati ex art. 94, c. 2, CCII, di vagliarne il compimento ex post, ma senza potersi intromettere nel compimento degli atti, riservato al debitore, non avendo neppure il potere di vietare determinate attività, che semmai potranno essere sanzionate ex 106 CCII.
4 Il commissario è qualificato espressamente pubblico ufficiale; pur tuttavia restando l’amministrazione al debitore, la sua relazione non viene considerata tra gli atti pubblici fidefacienti. In quest’ottica, meglio corrisponde alla posizione effettiva degli organi in questione la definizione di ausiliari della giustizia [cfr. C. Cost. n. 174/2006]. la quale esclude la possibilità di estendere automaticamente ad essi la disciplina dettata per gli ausiliari del giudice, in particolar modo per quanto riguarda la determinazione dei compensi, che costituisce oggetto di un complesso normativo avente caratteri di autonomia e specialità, tali da impedire l’avvenuta abrogazione per effetto dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione delle spese di giustizia introdotta dal d.P.R. n. 115/2002.
5 La disciplina della nomina (e relativa accettazione) cfr. [F271], revoca o sostituzione del commissario giudiziale è identica a quella prevista per il curatore, come evidenziato dal richiamo agli artt. 125, 134 e 135 CCII; in mancanza di un richiamo agli artt. 49, c. 3, lett. b), e 129, c. 2, non appare legittima la nomina anche di un coadiutore o di esperti.
6 Appare censurabile la scelta - adottata in taluni uffici giudiziari - di affidare al commissario anche i compiti del liquidatore giudiziale, così confondendo due organi con funzioni diverse e talora sovrapposte. Il commissario, nel corso della procedura è, poi, privo della legittimazione processuale sia attiva che passiva, che rimane in capo al debitore e non ha la rappresentanza dei creditori; non può pertanto agire in via surrogatoria del debitore, né impugnare provvedimenti nell’inerzia del debitore, neppure per contestare per incompetenza la sentenza di liquidazione giudiziale di altro tribunale; né è legittimato a ricevere le notifiche degli atti diretti all’impresa; al commissario è solo concesso il diritto di intervento nei giudizi di accertamento dei crediti.
7 Al commissario spetta il potere-dovere di segnalare al tribunale eventuali circostanze che possano far venir meno i presupposti di ammissione. Stante i limiti gestori della funzione, è escluso che sul commissario gravi l’obbligo di rendiconto. Anche il richiamo all’art. 133 CCII va inteso in senso limitato, ritenendosi possibile il reclamo al giudice delegato contro gli atti del commissario solo con riguardo all’attività di vigilanza per contestare azioni ed omissioni contrarie alle direttive del giudice e del tribunale in tema di gestione concordataria. Al reclamo sono legittimati sia il debitore che i creditori.
8 Anche per quel che concerne la responsabilità, in forza del richiamo all’art. 136 CCII si tende a circoscriverla agli atti ed alle omissioni che violino gli obblighi connessi con la carica, escludendo la responsabilità del commissario per le scelte discrezionali di ordine tecnico. Secondo la corrente maggioritaria si tratterebbe di responsabilità extracontrattuale e l’azione, in caso di successiva liquidazione giudiziale, si prescriverebbe nel termine quinquennale dalla dichiarazione. È, invece dubbio quale sia il soggetto legittimato ad agire in responsabilità per azioni che non comportino l’apertura della procedura di liquidazione; più che al nuovo commissario, si dovrebbe ipotizzare una legittimazione del debitore la cui impresa sia stata danneggiata ovvero dei creditori.
9 Più delicata è la questione relativa all’eventuale responsabilità, nel concordato con continuità aziendale, per l’attività di affiancamento del debitore e dei creditori nella negoziazione del piano e nella eventuale formulazione di suggerimenti per la sua redazione. In questa ipotesi il commissario giudiziale, svolgendo una funzione simile a quella dell’esperto nella composizione negoziata, potrà assumere delle ordinarie responsabilità civili e penali previste dalla legge, qualora le sue azioni od omissioni concorrano a pregiudicare gli interessi del debitore e dei creditori, con lesione della garanzia patrimoniale di questi ultimi.
10 Tra le sanzioni per comportamenti scorretti del commissario, rientra sicuramente la revoca a norma del richiamato art. 134 CCII previa convocazione e formale contestazione degli addebiti; ciascun creditore, pur privo di legittimazione a richiedere la revoca, potrà segnalare le irregolarità ai fini dell’iniziativa d’ufficio. Il decreto di revoca è emesso dal tribunale ed è reclamabile alla Corte d’Appello, ma non ricorribile in cassazione.
11 Il comma 3 dell’art. 92 oltre a richiamare il generico obbligo di vigilanza sull’attività del debitore elenca una serie di specifiche funzioni proprie del commissario giudiziale.
12 La prima attiene al diritto dei creditori ad essere informati sulla reale situazione del debitore al fine dell’eventuale presentazione di proposte concorrenti, ed è per questo che l’art. 92 prevede che il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Cfr. [F272].
13 Nelle proposte concorrenti quindi, a differenza di quel che accade per le offerte concorrenti (dove tale compito è demandato al tribunale con il decreto di apertura del procedimento competitivo), il commissario giudiziale ha l’onere di determinare quali informazioni fornire ai creditori e quali garanzie assumere.
14 In secondo luogo, l’art. 92, c. 3 affida al commissario nominato a seguito di istanza di concessione dei termini ai sensi dell’art. 44, anche il ruolo di affiancamento a debitore e creditori per la fase delle trattative prodromiche alla predisposizione del piano, come richiesto dall’art. 5, par. 3, della direttiva.
15 Il commissario giudiziale, nel concordato in continuità aziendale con riserva di presentazione del piano, oltre ai tradizionali compiti di vigilanza sul debitore e di informazione ai creditori, prima della scadenza del termine per la presentazione del piano, se richiesto, coadiuva il debitore ed i creditori nella negoziazione, formulando suggerimenti per la redazione del piano. Nel caso di concessione delle misure protettive ai sensi dell’art. 54, c. 2, sempre nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata con riserva, il commissario svolgerà tale funzione anche senza richiesta del debitore.
II. La liquidazione del compenso
II.La liquidazione del compenso1 Il compenso e le spese dovuti al commissario, sono liquidati con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su istanza del commissario cfr. [F273] e relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. La competenza a liquidare il compenso del curatore e del commissario giudiziale rimane in capo al tribunale che ha proceduto alla nomina e per mandato della quale tali organi, ausiliari della giustizia, hanno operato, a prescindere dalle vicende estintive della procedura.
2 La misura del compenso del commissario è ancora fissata dal d.m. n. 30/2012. La nuova tariffa si applica a tutti i compensi liquidati a partire dal 27.3.2012 e si applica non solo alle procedure concorsuali dichiarate successivamente all’entrata in vigore del d.m. 25.1.2012, n. 30, ma anche a quelle pendenti a tale data (27.3.2012).
3 Ai sensi dell’art. 5 del provvedimento legislativo nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle in cui siano previste forme di liquidazione dei beni, spetta al commissario giudiziale il compenso determinato con le percentuali previste dall’art. 1 del decreto per il compenso del curatore, sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 105 CCII. Cfr. [F274]. Nelle procedure di concordato con liquidazione dei beni il compenso è determinato (sempre con le percentuali di cui all’art. 1, comma 1), sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione. Cfr. [F275].
4 La differenza, quindi, tra concordati liquidatori e non liquidatori, per quanto attiene al compenso, è che nei primi le percentuali sono parametrate sull’attivo realizzato e nei secondi sull’attivo inventariato a norma dell’art. 105 CCII, ossia sulla base dell’inventario redatto dal commissario, che attiene ai valori statici fissati al momento in cui tale inventario viene predisposto. Nei concordati liquidatori la parte inventariata è presa in considerazione soltanto ai fini del calcolo della percentuale sul passivo. Di conseguenza, in mancanza di effettiva liquidazione in un concordato con cessione, non è possibile tornare a far riferimento all’attivo inventariato.
5 Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese sostenute ed autorizzate. La liquidazione del compenso deve avvenire con decreto, a conclusione del procedimento, fatta salva la possibilità di riconoscere acconti.
6 Il commissario giudiziale ha diritto ad un solo compenso, non essendo più liquidabile un ulteriore emolumento per l’opera prestata dopo l’omologa ove la proposta preveda la liquidazione dei beni del debitore. Sul punto il d.m. n. 30/2012 è quanto mai chiaro, in quanto l’art. 5, c. 1, prevede che “Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, il compenso …”.
7 Dovendo essere parametrato all’opera svolta, il compenso potrà variare nell’ipotesi di cessazione della carica per dimissioni, revoca o morte, ovvero nell’ipotesi che il concordato si concluda prima dell’omologa o sia risolto. Nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la liquidazione giudiziale, le funzioni di commissario giudiziale e quelle di curatore, anche se affidate alla stessa persona, non si sovrappongono, ma si cumulano, con la conseguenza che anche i relativi compensi vanno liquidati distintamente.
8 Con riferimento alla possibilità di accordare al commissario giudiziale acconti sul compenso dovuto, va detto che l’art. 5, d.m. n. 30/2012 afferma che il compenso del commissario giudiziale deve essere determinato “con le percentuali di cui all’articolo 1, c. 1”. Art. 1 che quantifica la misura del compenso del curatore richiamando per ogni altro profilo la disciplina dettata dall’art. 137 CCII. Con la conseguenza che il richiamo espresso all’art. 137 CCII rende possibile, in quanto compatibile, accordare compensi al commissario giudiziale.
9 Stante la discrezionalità, il decreto dovrebbe essere adeguatamente motivato. Il decreto di liquidazione non è reclamabile né revocabile, ma impugnabile - così come il provvedimento che respinge la richiesta - con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. da notificare al debitore, non essendo controparti l’ufficio giudiziario, né il liquidatore giudiziale. Si è precisato che l’impugnazione del decreto non fa sorgere un conflitto di interessi tale da rendere necessaria la nomina di un curatore speciale. Non diversamente deve ragionarsi anche nel caso in cui il decreto di cui all’art. 137 CCII rigetti - anche per motivi di rito - la domanda di liquidazione del Commissario giudiziale, avendo tale rigetto anch’esso carattere definitivo e decisorio ed incidendo, negandolo, sul diritto al compenso.
10 Va esclusa l’estensione applicativa dell’art. 11 TUSP al commissario giudiziale, alla luce del dato normativo recato dall’art. 92 CCII, che specificamente prevede le modalità di determinazione del compenso a tale soggetto. L’art. 92 CCII fa espresso rinvio alle corrispondenti disposizioni concernenti il curatore: il compenso è liquidato dal tribunale concorsuale «secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia», ad oggi vigente il d.m. 25.1.2012, n. 30. Il CCII racchiude una normativa autonoma ed esaustiva della disciplina del compenso del commissario giudiziale, come tale non influenzata dalle disposizioni dettate dal corpus normativo delle società pubbliche.
11 Ai sensi dell’art. 137, c. 3, norma sicuramente compatibile e quindi applicabile al caso di specie, se nell’incarico si sono succeduti più commissari giudiziali, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
12 Secondo il combinato disposto degli artt. 5, c. 5 e 2, c. 1, il criterio proporzionale impone che sia “tenuto conto dell’opera prestata” purché nel rispetto dei minimi fissati per il compenso del curatore (art. 4 d.m. citato).
III. Aspetti fiscali
III.Aspetti fiscali1 Il debitore durante la procedura di concordato preventivo conserva l’amministrazione dei propri beni, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Gli obblighi posti dalle norme fiscali permangono in capo all’imprenditore concordatario, unitamente alle responsabilità conseguenti ad eventuali violazioni. Dunque, la procedura di concordato preventivo, in quanto tale, non è contemplata espressamente dalla legislazione fiscale e conseguentemente, a differenza della liquidazione giudiziale:
- non è prevista l’introduzione di un unico e autonomo periodo d’imposta;
- non è prescritta alcuna comunicazione di variazione a fini fiscali;
- non è imposto alcun adempimento a carico del commissario giudiziale (dichiarazioni, denunce, istanze e ricorsi devono essere presentati e proposti unicamente dal debitore concordatario, cui spetta la legittimazione esclusiva all’impugnativa, sotto la sorveglianza del Commissario qualora per oggetto o entità configurino atto di straordinaria amministrazione).
2 L’imprenditore concordatario ricade dunque sotto il regime ordinario di dichiarazione del reddito su base annuale, trovando applicazione la disciplina fiscale per le imprese in bonis, mentre si deve ritenere che il commissario giudiziale non sia soggetto ad alcuna specifica responsabilità fiscale, non rientrando fra i soggetti indicati nell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973. Il commissario giudiziale, così come il liquidatore giudiziale, sono però soggetti all’obbligo di comunicazione delle violazioni tributarie stabilito dall’art. 36, d.P.R. n. 600/1973. Le divergenze rispetto ai criteri (ordinari) per la determinazione del reddito d’impresa riguardano il disposto di cui agli artt. 86, c. 5 e 88, c. 4-ter, TUIR che, dalla formulazione letterale delle norme, trovano applicazione in ogni forma di concordato preventivo.
3 Nel concordato preventivo è dunque prevista l’irrilevanza ai fini fiscali:
1. delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni dei beni ai creditori comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento (art. 86, c. 5, TUIR);
2. delle sopravvenienze attive che discendono dalla riduzione dei debiti a seguito della falcidia concordataria, c.d. “bonus da concordato” (art. 88, c. 4-ter, TUIR, con le limitazioni ivi previste).
Con riferimento alle predette plusvalenze, la Suprema Corte ha chiarito che la ratio di detta norma è quella di “ridurre l’onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria” [C. 4.6.1996, n. 5112] e l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che «l’agevolazione tributaria concessa dalla predetta disposizione ha ad oggetto non solo la “cessione dei beni ai creditori”, ma anche le vendite dei beni ceduti, effettuate (nei confronti di terzi) dal commissario giudiziale al fine di ricavare i mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori» (Ris. n. 29/E del 1.3.2004). L’orientamento è confermato dalla sentenza della C. 16.10.2006, n. 22168.
4 Analoga pacifica esclusione, sia delle plusvalenze e minusvalenze, sia delle sopravvenienze attive non si rinviene nella normativa Irap (cfr. d.lgs. n. 446/1997), ragione per la quale si sono posti dubbi sull’irrilevanza fiscale in relazione a tale imposta.
5 Va premesso che per le società di capitali l’art. 5, d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che la base imponibile Irap è determinata per differenza tra il valore e i costi della produzione (lettere A e B dello schema di Conto economico), ad esclusione delle voci B9, B10 c) e d), B12 e B13, vigendo nell’attuale sistema il principio di derivazione, in base al quale, per la determinazione dell’imponibile Irap, rilevano i soli dati di bilancio così come assunti sulla base dei principi contabili. È quindi dalla collocazione di tali voci nel conto economico, oltre alle eventuali specifiche esclusioni stabilite dal d.lgs. n. 446/1997, che si deve derivare la rilevanza o meno delle due componenti in esame.
6 Per quanto riguarda le plusvalenze e minusvalenze, in vigenza dello schema di conto economico dettato dall’art. 2425 c.c., esse, stante la natura straordinaria, trovavano collocazione nelle voci E20 ed E21 del Conto economico. Tali voci erano collocate nella lettera E, quindi al di fuori di quelle rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, come confermato dalla sentenza n. 5112/1996 della Corte di Cassazione e dalla ris. n. 29/2004 dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1.1.2016 però la lettera E è stata espunta dallo schema di bilancio e plusvalenze e minusvalenze, sia ordinarie che straordinarie, trovano collocazione rispettivamente alla voce A5 e B14, rilevanti ai fini del tributo. L’eventuale esclusione dalla determinazione della base imponibile va quindi ricercata nel d.lgs. n. 446/1997, che menziona plusvalenze e minusvalenze al comma 1, stabilendo che debbono essere esclusi i “componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”. Al di fuori di tali specifici casi, pur in assenza di prese di posizione specifiche in giurisprudenza o prassi, non si ritiene che plusvalenze e minusvalenze in sede di cessione di beni siano escluse dalla base imponibile IRAP.
7 Diverso è il caso delle sopravvenienze attive che discendono dalla riduzione dei debiti nel concordato preventivo, delle quali si ritiene di poter affermare la loro non assoggettabilità a Irap. L’art. 5, c. 3, del più volte citato d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che “Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: … le perdite su crediti”. Sulla base di ciò, non vi è motivo di non applicare lo stesso ragionamento anche alle sopravvenienze derivanti dalla riduzione di debiti. Diversamente argomentando si cadrebbe nell’incongruenza di una norma che impedisce al creditore di dedurre l’onere o la perdita sostenuti o subiti a seguito della “transazione concordataria” e imponga al debitore di considerare imponibile il provento derivante dalla medesima transazione: l’importo della riduzione finirebbe per essere tassato in capo a entrambi i soggetti. L’irrilevanza ai fini IRAP delle sopravvenienze attive è poi confermata dal principio contabile OIC n. 19, che impone di collocarle fra i proventi finanziari, voce non compresa nelle lettere A e B del conto economico (Valore e Costi della produzione), bensì nella voce C (Proventi e oneri finanziari).
8 In relazione alla tassazione del decreto di omologazione del concordato preventivo va ricordato che con l’adozione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Ris. n. 27/E del 26.3.2012 sono stati superati precedenti diversi orientamenti e si è pervenuti all’assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa del predetto decreto [art. 8, lett. g), della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR]. Un’unica fattispecie per l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale [art. 8, lett. a), della Tariffa] resta il caso del decreto di omologa del concordato che dispone la cessione dei beni al terzo assuntore, decreto la cui tipologia assume natura traslativa.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
CONCORDATO PREVENTIVO ………
Giudice delegato: dott……….
Commissario giudiziale: dott./avv./rag……….
***
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI COMMISSARIO GIUDIZIALE
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, con studio in ………, nominato Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo suddetto con decreto in data ………
COMUNICA
di accettare l’incarico.
di non essere stato interdetto né inabilitato né assoggettato a liquidazione giudiziale né condannato ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Con riferimento ai requisiti di indipendenza, dichiara di non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale;
egli dichiara, unitamente ai soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale, di non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
Ai sensi dell’art. 35, c. 1 ed art. 35, c. 4-bis, d.lgs. n. 159/2011 modificato con d.lgs. n. 54/2018
DICHIARA:
- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della l. 20.5.2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartengono i magistrati che conferiscono l’incarico,
- di non avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali;
Confermando l’accettazione della carica, ringrazia il Tribunale per la fiducia accordatagli.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Commissario Giudiziale ………
G.D.: dr……….
Commissario giudiziale ………
Concordato preventivo n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione Concorsuale.
***
CONCORDATO PREVENTIVO ………
***
ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DI UN FONDO SPESE E DI UN ACCONTO SUL COMPENSO FINALE AL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, Commissario Giudiziale del concordato preventivo in epigrafe,
PREMESSO
che lo scrivente è stato nominato Commissario Giudiziale con decreto in data ………;
- che il concordato è stato omologato con decreto ……… del ………;
- che allo stato non si prevede un’immediata chiusura della procedura in quanto ………;
- che le spese vive sinora sostenute ammontano a complessivi euro ………, come da elenco allegato ed è previsto a breve il sostenimento di ulteriori spese per euro ………;
- che l’attivo ed il passivo risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 105 CCII è rispettivamente di euro ……… ed euro ………;
- [ovvero nel caso di concordato con liquidazione dei beni: che il passivo risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 105 CCII ammonta ad euro ……… e l’attivo sinora liquidato ad euro ………];
- che sinora il sottoscritto ha [non ha] percepito acconti per euro ……… e fondi spese per euro ………;
CHIEDE
che la S.V. voglia riferire al Tribunale per la liquidazione di un fondo spese e di un acconto sul compenso finale spettante al Commissario Giudiziale.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Commissario giudiziale ………
G.D.: dr……….
Concordato preventivo n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
CONCORDATO PREVENTIVO ………
***
ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEL COMPENSO FINALE AL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, commissario giudiziale del concordato preventivo in epigrafe,
PREMESSO
che lo scrivente è stato nominato commissario giudiziale con decreto in data ………;
- che il concordato si avvia ormai alla sua conclusione essendo stata ultimata la liquidazione dell’attivo [ovvero, nell’ipotesi di concordato per garanzia, ……… che sono stati adempiuti integralmente gli obblighi concordatari];
- che sono state definite e/o conclusione con transazione le varie cause pendenti;
- che si rende quindi opportuna la liquidazione del compenso finale e delle spese al Commissario Giudiziale;
- che, a tale proposito, le risultanze economiche della procedura possono essere così sintetizzate:
attivo risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 105 CCII, euro ………
passivo risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 105 CCII euro ………
[ovvero nel caso di concordato con liquidazione dei beni]
passivo risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 105 CCII euro ………
attivo risultante dalla liquidazione dei beni euro ………
che le spese vive sostenute ammontano alla misura di euro ……… come da elenco allegato;
che sono stati percepiti acconti sugli onorari per complessivi euro ……… e fondi spese per euro ………
CHIEDE
che la S.V. voglia riferire al Tribunale per la liquidazione delle spese e del compenso finale spettante al Commissario Giudiziale.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Commissario giudiziale ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l’istanza con la quale il commissario giudiziale chiede la liquidazione di un acconto sul compenso finale;
rilevato che la procedura è stata aperta con decreto in data ………;
rilevato che la procedura è giunta alla fase ………;
considerato che l’attivo inventariato ammonta a euro ………, e che il passivo inventariato è di euro ………;
[ovvero nel caso di concordato con liquidazione dei beni]
considerato che il passivo inventariato è di euro ………, e che l’attivo sinora liquidato è di euro ………;
considerato che [non] sono stati liquidati precedenti acconti
P.Q.M.
visto l’art. 137 CCII, liquida al commissario giudiziale ………, la somma di euro ……… a titolo di acconto sul compenso finale oltre a I.V.A. e contributo previdenziale.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l’istanza con la quale il commissario giudiziale chiede la liquidazione del compenso finale;
rilevato che la procedura è stata aperta con decreto in data ………;
rilevato che la procedura è giunta alla fase di chiusura;
considerato che l’attivo inventariato ammonta a euro ………, e che il passivo inventariato è di euro ………; che l’attivo liquidato nella fase post- omologazione ammonta a euro ………;
considerato che [non] sono stati liquidati precedenti acconti;
rilevato che in base all’art. 5, d.m. n. 30/2012 nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle in cui siano previste forme di liquidazione dei beni, spetta al commissario giudiziale un unico compenso, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, determinato con le percentuali previste dall’art. 1 del decreto per il compenso del curatore, sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 105 CCII [ovvero che nelle procedure di concordato con liquidazione dei beni il compenso è determinato (sempre con le percentuali di cui all’art. 1, c. 1), sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione].
P.Q.M.
Visto l’art. 5, d.m. n. 30/2012, liquida al commissario giudiziale ………, la somma di euro ……… a titolo di compenso finale oltre a euro ……… per spese documentate e a euro ……… a titolo di rimborso forfettario del 5%, oltre I.V.A. e contributo previdenziale.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Poteri e legittimazione - II. La liquidazione del compenso.
I. Poteri e legittimazione
I.Poteri e legittimazione1 Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo non ha la capacità di disporre dei diritti dell’impresa: ai sensi dell’art. 2731 c.c., pertanto, alle dichiarazioni rese dal medesimo in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria [C. 29.8.2011, n. 17717].
II. La liquidazione del compenso
II.La liquidazione del compenso1 In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165, c. 2, l. fall. - il cui comma 3 prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga “al termine della procedura” - comporta che, a seguito della chiusura - per qualsiasi causa - della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse [C. 7.6.2021, n. 15789; C. 11.11.2021, n. 33364].
2 Il commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo non è un ausiliario del giudice delegato, in quanto, pur cooperando con quest’ultimo, è nominato dal tribunale e ripete i propri poteri e funzioni, con operatività stabile e previsione non occasionale, direttamente dalla l. fall. che, in quanto “lex specialis”, prevale su quella generale dettata dal d.P.R. 30.5.2002, n. 115 in tema di ausiliari della magistratura; ne consegue che, nella liquidazione dei compensi al predetto organo, disciplinata in via esaustiva dall’art. 165 l. fall. che rinvia all’art. 39 della medesima l. fall. e, con esso, al d.m. 28.7.1992, n. 570, è preclusa l’applicazione dell’art. 71, c. 2, d.P.R. n. 115 citato, ai sensi del quale la relativa istanza dev’essere proposta, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni. Diverso è anche il rimedio accordato contro il provvedimento di liquidazione, che nel caso previsto dalla l. fall. è costituito dal ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre ai sensi dell’art. 170, d.P.R. n. 115/2002 consiste nell’opposizione dinanzi al presidente dell’ufficio giudiziario, il quale decide in qualità di giudice monocratico secondo il rito speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione con rinvio del decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di liquidazione del compenso perché proposta dopo la scadenza del predetto termine, decorrente dalla conclusione della procedura, individuata nella sopraggiunta dichiarazione di fallimento) [C. 11.4.2011, n. 8221].
3 Alla luce del fatto che l’art. 165, c. 2, l. fall. richiama l’art. 39 l. fall., che, a sua volta, fa riferimento per stabilire la misura del compenso spettante al curatore al disposto del decreto del Ministro della giustizia (da ultimo al disposto del d.m. n. 30 del 25.1.2012, art. 1, c. 1 e 2), deve, per decidere del compenso attualmente spettante al commissario giudiziale, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, tenersi conto, ai sensi dell’art. 5 del su richiamato decreto, della differenza esistente tra concordati liquidatori e non, in quanto, per i primi, le percentuali sono ora parametrate, ai sensi del comma 1, oltre che sull’ammontare del passivo risultante dall’inventario, sull’attivo realizzato dalla liquidazione, mentre, per i concordati di altro tipo, ai sensi del comma 2, sull’attivo e sul passivo inventariato a norma dell’art. 172 l. fall., e, pertanto, in considerazione dei valori statici fissati al momento in cui tale inventario viene predisposto. In entrambi i casi trova applicazione l’art. 4, c. 1, relativo ai minimi previsti per il curatore fallimentare [C. 11.11.2021, n. 33364].
4 Una liquidazione cumulativa e in termini coincidenti dell’attività svolta dal commissario giudiziale e dal liquidatore giudiziale non è quindi ammissibile, perché i due organi non solo svolgono attività di differente natura e consistenza nell’ambito della procedura concordataria per un lasso di tempo non coincidente, ma ricevono anche compensi determinati secondo criteri diversi (visto che per il commissario giudiziale occorre verificare, ai sensi del d.m. n. 30/2012, art. 5, c. 1 e 2, se siano state previste forme di liquidazione dei beni al fine di determinare il compenso sull’ammontare dell’attivo realizzato piuttosto che su quello inventariato, mentre per il liquidatore si fa sempre riferimento all’attivo realizzato) [C. 23.7.2021, n. 21221].