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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

94-bis. Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale (1)

[1] I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell’emissione del decreto di apertura di cui all’articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

[2] Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.

(1) Articolo inserito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Natura giuridica.

I. Natura giuridica

I.Natura giuridica

1 La norma è posta a presidio delle concrete prospettive di risanamento dell’impresa in concordato preventivo in continuità aziendale.

2 Tutela che trae fondamento dalla direttiva Insolvency, dato che il legislatore europeo ha correttamente ritenuto che un’adeguata protezione delle trattative del debitore con i creditori passasse anche attraverso l’inibitoria delle c.d. clausole contrattuali ipso facto che consentono la risoluzione anticipata del contratto, le quali perciò «non possono essere invocate quando il debitore sta semplicemente negoziando un piano di ristrutturazione o chiedendo la sospensione delle azioni esecutive individuali» (Cons. 40). Analogamente, tanto la risoluzione anticipata quanto l’anticipazione della scadenza o altra modifica dei contratti essenziali (ma la misura può essere opportunamente estesa anche a quelli non essenziali), così come il rifiuto di adempimento, non possono essere opposti dai creditori soggetti allo stay, «purché il debitore adempia gli obblighi che gli incombono a norma di tali contratti in scadenza durante la sospensione» medesima (Cons. 41).

3 L’art. 94-bis ha recepito il disposto dell’art. 7, par. 5, della Direttiva, che pone il divieto delle clausole c.d. ipso facto, per cui i creditori non possono contrattualmente rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare in altro modo, a danno del debitore, i contratti pendenti, per la sola ragione dell’attivazione di una procedura di ristrutturazione preventiva ovvero della richiesta o concessione dello stay.

4 In forza dell’art. 94-bis CCII i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al piano soggetto ad omologazione, dell’emissione del decreto di apertura di cui all’art. 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari.

5 Inoltre, ai creditori è fatto divieto di sciogliersi dai contratti essenziali per effetto del mancato pagamento dei loro crediti conseguente alla sospensione delle azioni esecutive, sempre nel solo caso in cui il piano preveda la prosecuzione dell’impresa.

6 La norma paralizza le eccezioni di cui agli artt. 1460-1461 c.c., imponendo alla controparte dell’imprenditore in crisi la prosecuzione dei rapporti contrattuali e l’adempimento della prestazione cui sono tenuti, nonostante il mancato pagamento di prestazioni di beni o servizi già eseguiti.

7 La disposizione definisce essenziali “i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore”. La norma, pur a fronte dell’apprezzabile approccio legislativo, volto a definire legislativamente il concetto di contratto strategico, dovrà poi inevitabilmente scontare un ampio margine di discrezionalità interpretativa in relazione al rapporto causale tra interruzione del rapporto e prosecuzione dell’attività.

8 Sempre per l’art. 7, par. 4, dir. UE è facoltativa per gli Stati membri l’estensione di tale previsione anche ai contratti non essenziali. Facoltà non esercitata dal legislatore italiano.

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