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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    95. Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni

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    TESTO EFFICACE FINO AL 30 GIUGNO 2023

    [1] Fermo quanto previsto nell’articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

    [2] Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.

    [3] Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

    [4] L’autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

    [5] Fermo quanto previsto dal comma 4, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

    TESTO EFFICACE DAL 1° LUGLIO 2023

    [1] Fermo quanto previsto nell’articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

    [2] Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.

    [3] Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

    [4] L’autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

    [5] Fermo quanto previsto dal comma 4, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale. (1)

    (1) Comma così modificato dall’art. 224, comma 6, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° aprile 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 229, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023; tale disposizione è efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 ai sensi di quanto disposto dall’art. 229, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. I contratti giuridici pendenti - II. La partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici - III. Il raggruppamento temporaneo di imprese - IV. Il nuovo codice dei contratti pubblici.

    I. I contratti giuridici pendenti

    I.I contratti giuridici pendenti

    1 In linea con la più generale finalità dell’istituto di favorire il superamento dello stato di crisi dell’azienda, la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale si caratterizza per la previsione di stabilità dei contratti in essere con le pubbliche amministrazioni, e, al contempo, per la possibilità che l’impresa partecipi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

    2 L’art. 95, c. 1, CCII, in continuità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 186-bis l. fall., stabilisce che i contratti giuridici pendenti, anche stipulati con controparti pubbliche, non si risolvono con l’apertura della procedura, principio che vale anche in presenza di un eventuale patto contrario, del quale è infatti stabilita l’inefficacia.

    3 Viene peraltro fatta salva la facoltà del debitore di farsi autorizzare dal Tribunale, o dal Giudice Delegato, a sciogliersi dai (ovvero a sospendere i) contratti in corso di esecuzione, come disposto dall’art. 97 CCII.

    4 Il beneficio della continuazione opera anche nelle forme di continuità “indiretta”, relativamente ai contratti che sono trasferiti alla società cessionaria o alla società conferitaria dell’azienda o di un suo ramo. La norma rende inefficaci quelle clausole che prevedono la risoluzione, automatica o facoltativa, del contratto all’ingresso di una delle parti in una procedura regolata dal codice della crisi e dell’insolvenza e nello specifico al concordato preventivo, il che, naturalmente, non esclude l’operatività di ogni altra causa di risoluzione, eccezion fatta per quelle pattizie che sono inefficaci e dovendosi, naturalmente, anche escludere che lo stato di crisi (o di insolvenza) nel quale versa l’impresa, e che il piano tende a superare, legittimi la sospensione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1461 c.c., salvo che non sia lo stesso debitore a richiedere al Tribunale di essere autorizzato a sospendere il contratto ai sensi dell’art. 97 CCII.

    5 Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce dunque la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni anche se la domanda è presentata ai sensi dell’art. 44 CCII, con riserva di successivo deposito del piano e della proposta. Il che è reso evidente dall’inciso «ove predisposto», che si riferisce proprio all’ipotesi in cui il tribunale abbia concesso un termine per il deposito del piano concordatario. Pur tuttavia, per la continuazione dei contratti pubblici è necessario che il professionista indipendente designato dal debitore attesti, nella propria relazione, la conformità (della continuazione dei contratti pubblici) al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Il requisito di conformità al piano ove lo stesso non sia stato ancora predisposto implica necessariamente una valutazione prospettica, con un’esplicita menzione nella domanda di concordato dei contratti pubblici che il debitore intende proseguire. Cfr. [F284].

    6 Il giudizio in merito alla ragionevole capacità di adempimento dei contratti pubblici assume caratteri più complessi in quanto al professionista è richiesto di esprimersi sulla non ricorrenza, attuale e prospettica, di situazioni, di fatto o di diritto, incompatibili con il regolare adempimento del contratto e tali, per converso, da dar luogo a un inadempimento legittimante la risoluzione del contratto. La natura necessariamente prospettica dell’analisi comporta la verifica da parte del professionista che non ricorra, per effetto delle azioni che si intendono adottare per fronteggiare la crisi aziendale (quali la riduzione delle risorse umane, lo snellimento della struttura organizzativa e la dismissione di rami di azienda), una situazione di “impoverimento” in termini di adeguatezza delle risorse chiave, umane e tecniche, e che tale situazione non possa nemmeno determinarsi per effetto delle azioni programmate. Cfr. [F285].

    7 La norma infine precisa che il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Si tratta di un utile precisazione sui poteri del giudice, poteri che, non ponendo la disposizione alcuna distinzione temporale, possono essere esercitati in sede di esecuzione del concordato sia prima che dopo l’omologa, in qualunque momento della procedura in cui abbia luogo la cessione o il conferimento.

    8 La norma trova applicazione anche all’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio, quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.

    II. La partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici

    II.La partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici

    1 Il CCII ha risolto il difettoso coordinamento interno all’art. 186-bis, c. 4 e 5, prevedendo nella rinnovata disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale, all’art. 95, c. 3 e 4, che successivamente al deposito della domanda di cui all’art. 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L’autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

    2 L’art. 372 CCII inoltre disposto la modifica degli artt. 80, c. 5, lett. b) e 110, c. 4, d.lgs. n. 50/2016, prevedendo, in luogo del rinvio all’art. 186-bis, r.d. n. 267/1942, il rinvio all’art. 95 dello stesso d.lgs. n. 14/2019.

    3 La norma subordina la partecipazione alle procedure di gara al prudente apprezzamento del tribunale e vale sia per l’ipotesi che l’impresa abbia già assunto la qualità di debitore concordatario nel momento in cui è indetta la (nuova) procedura ad evidenza pubblica, sia per il caso in cui, all’inverso, la domanda di concordato segua temporalmente quella già presentata di partecipazione alla gara.

    4 In definitiva successivamente al deposito della domanda di accesso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale, ove già nominato.

    5 L’operatore che presenta domanda di concordato, anche ex art. 44 CCII, è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante; l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.

    6 La prima condizione posta dalla norma è che l’impresa presenti in gara una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano della partecipazione alla gara e la ragionevole capacità di adempimento cfr. [F286]. In questo caso il requisito di conformità al piano potrà ragionevolmente risultare soddisfatto anche in mancanza di un’espressa previsione nel piano stesso, purché il contratto per il quale l’impresa concorre sia riconducibile alle attività oggetto di prosecuzione, e purché il professionista riscontri la sostenibilità economica e finanziaria per l’impresa, con una valutazione che attiene non solo la conformità ma anche la ragionevole capacità di adempimento.

    7 L’art. 95 non chiarisce quale sia il termine finale di operatività degli obblighi previsti dalla norma, se, cioè, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale debba ottenere una specifica autorizzazione giudiziale, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, anche nel segmento temporale successivo alla sentenza di omologazione. Poiché ai sensi dell’art. 113 CCII la procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione, deve escludersi l’“ultrattività” delle limitazioni alla capacità di agire del debitore a seguito della chiusura della procedura di concordato e, conseguentemente, dell’intervenuta omologazione. Deve quindi ritenersi l’insussistenza di uno specifico obbligo di ottenere l’autorizzazione giudiziale ai fini partecipativi per l’impresa concorrente che abbia ottenuto l’omologazione del concordato ex art. 48 CCII [cfr. CdS n. 9147/2022].

    III. Il raggruppamento temporaneo di imprese

    III.Il raggruppamento temporaneo di imprese

    1 La norma di cui al comma 5 consente infine al debitore in concordato di partecipare alle gare anche riunito in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), purché non in veste di impresa mandataria (e ciò in un’ottica di ragionevole attenuazione dei rischi per la stazione appaltante) e purché del RTI non facciano parte altre imprese in concordato. La partecipazione mediante raggruppamento non esclude la necessità di produrre in gara la relazione del professionista indipendente.

    2 La deroga al divieto di partecipare a gare pubbliche mira a consentire eccezionalmente alle imprese che si trovino in concordato in continuità di acquisire commesse pubbliche e garantire così una migliore soddisfazione dei creditori. In questo contesto la norma di cui al comma 5, escludendo dal beneficio la mandataria di un RTI, introduce un’eccezione all’eccezione, e quindi ripristina, per il caso da essa considerato, la ricordata regola generale in base alla quale chi è soggetto a procedure concorsuali non può partecipare alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.

    3 Il differente trattamento riservato all’impresa mandataria di un RTI in concordato di continuità trova giustificazione, nella prospettiva del legislatore, nella diversa modalità della sua partecipazione alla gara e, in caso di aggiudicazione, al rapporto contrattuale, rispetto alla partecipazione dell’impresa che concorra rispettivamente in forma singola, o in qualità di mandante di un RTI, o anche come mandataria di imprese che si costituiranno in consorzio.

    4 La diversa modalità di partecipazione non è indifferente dal punto di vista dell’interesse della stazione appaltante, per la quale segnatamente la posizione dell’impresa mandataria di un RTI assume rilievo e valore differenziato. Pur non dando vita a un autonomo soggetto giuridico, nondimeno un RTI presenta infatti una struttura complessa, che va al di là delle singole individualità delle imprese raggruppate e rispetto alla quale l’impresa mandataria rappresenta il punto di riferimento della stazione appaltante per tutta la durata del rapporto contrattuale. Dell’amministrazione appaltante essa costituisce infatti il diretto interlocutore per conto di tutte le imprese riunite, quale loro rappresentante esclusiva e quale garante, anche per conto delle mandanti, della corretta esecuzione dell’appalto. La mandataria, oltre a rispondere in proprio delle prestazioni prevalenti o principali, è sempre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal bando di gara, anche quelle scorporabili o secondarie di competenza delle mandanti. La partecipazione alla gara di una mandataria in concordato preventivo con continuità aziendale potrebbe costituire motivo di pregiudizio aggiuntivo per la stazione appaltante, che si vedrebbe esposta al rischio della liquidazione giudiziale dell’unico debitore comunque solidale. Essa costituirebbe un rischio maggiore anche per i creditori dell’impresa in concordato, a fronte della sopravvenienza di crediti prededucibili sorti da inadempimenti di soggetti diversi dal debitore [cfr. C. Cost. 13.5.2020, n. 85].

    5 Il comma 5 dell’art. 95 CCII è stato modificato dall’art. 224, c. 6, d.lgs. 31.3.2023, n. 36, con decorrenza dal 1.7.2023, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici. Modifica che ha comportato l’eliminazione del riferimento e quindi del differente trattamento riservato all’impresa mandataria di un RTI in concordato di continuità, con la conseguenza che a partire da quella data l’unica condizione per l’impresa in concordato, per partecipare alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, anche riunito in RTI, è che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

    IV. Il nuovo codice dei contratti pubblici

    IV.Il nuovo codice dei contratti pubblici

    1 A seguito dell’atto di Governo n. 19 recante lo “Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici”, in attuazione dell’art. 1, l. 21.6.2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” è stato introdotto il nuovo “Codice dei contratti pubblici”. Il nuovo Codice troverà operatività per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1.4.2023, mentre dal 1.7.2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (d.lgs. n. 50/2016) come anche l’applicazione delle nuove norme a tutti i procedimenti già in corso. Le norme che vengono in considerazione nell’ambito del nuovo Codice degli appalti sono essenzialmente, oltre al menzionato art. 224, c. 6, l’art. 94, c. 5, lett. d), sulle cause di esclusione automatica del contraente, e l’art. 124, spec. comma 5, sul completamento dei lavori in caso di insolvenza di uno dei contraenti.

    2 In forza dell’art. 94, c. 5, lett. d) l’esclusione opera nei confronti “dell’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto n. 267 del 1942 comma 5 e dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e dell’articolo 95, commi 3 e 4, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali”. Norma che non presenta novità sostanziali rispetto alla pregressa disciplina in quanto vengono espressamente richiamate e fatte salve le disposizioni in materia di concordato con continuità aziendale (i commi da 1 a 5 dell’art. 95 CCII e l’esclusione non opera quindi se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 95, c. 3 e 4, CCII, ossia le richiamate autorizzazioni giudiziali).

    3 Con riferimento all’art. 124, rubricato, Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato, il comma 5 precisa che “per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al periodo precedente sia stata depositata dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal precedente comma 4, ai sensi dell’articolo 95, commi 3 e 4, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

    4 La disposizione si occupa dell’esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture in caso di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato e corrisponde, di fatto, all’attuale art. 110, d.lgs. n. 50/2016.

    5 La questione più delicata riguarda il caso in cui la domanda d’accesso alla procedura sia stata depositata dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione. In questo caso, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal precedente comma 4, ai sensi dell’art. 95, c. 3 e 4, CCII. Il comma 4 dell’art. 124 si riferisce all’ipotesi in cui «Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all’esercizio dell’impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale», ma «L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all’articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo………». Art. 18, c. 2 secondo cui: «Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso». In definitiva il tribunale (il collegio o il giudice delegato a seconda che sia o meno intervenuto, nel frattempo, il decreto di apertura ex art. 47 CCII) ha sessanta giorni di tempo per decidere sulla richiesta di autorizzazione alla stipula del contratto aggiudicato.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F284
    DOMANDA DI CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DIRETTA CON CONTINUAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI PENDENTI

    Ill.mo Tribunale,

    la ……… s.p.a. (d’ora innanzi anche, per brevità, la Società o la Ricorrente), come in epigrafe identificata, in persona del suo legale rappresentante ………

    dato atto

    della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 120-bis CCII in data ……… di cui a verbale a rogito notaio ……… V. formula F366

    ritenuto

    che la Società versa in stato di crisi ed è soggetta alle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 2 CCII;

    che appare opportuno, nell’interesse dei creditori e nel rispetto della par condicio creditorum, provvedere a proporre ai creditori un Concordato Preventivo che preveda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 84 ed 87 CCII, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso l’attuazione del Piano allegato, di seguito illustrato, consistente nella continuità diretta

    chiede

    come in appresso, di essere ammessa al beneficio del Concordato Preventivo da attuare a mezzo del Piano, illustrato nel presente ricorso.

    1. Breve storia della società e profilo dell’azienda.

    V. formula Vedi formula F250

    2. La compagine sociale.

    V. formula Vedi formula F250

    3. L’andamento economico e la evoluzione della situazione patrimoniale e le principali vicende gestionali.

    V. formula Vedi formula F250

    4. Le cause della crisi.

    V. formula F250

    5. Le azioni intraprese per la conservazione del valore dell’azienda.

    V. formula F253

    6. La situazione finanziaria, economica e patrimoniale aggiornata.

    V. formula F250

    7. Le caratteristiche dell’attivo patrimoniale della Società e l’individuazione del concordato con continuità aziendale quale strumento funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

    V. formula F253

    8. Lo stato delle passività.

    V. formula F250

    9. Il business plan dell’azienda relativo al periodo ………, con le correlate proiezioni economiche. Le operazioni in discontinuità.

    In appresso è data rappresentazione del business plan per il periodo ………-……… dell’azienda al fine di consentire al Tribunale di compire le opportune valutazioni e ai creditori di esprimere il consenso informato sulla Proposta di concordato.

    Rappresentazione e commento dei costi e dei ricavi relativi all’azienda con indicazione delle grandezze storiche per l’orizzonte temporale di adempimento della proposta concordataria e del raggiungimento del riequilibrio finanziario, al fine di consentire una valutazione di coerenza da parte dell’attestatore, del Tribunale e dei creditori.

    Il Piano porta in conto la prosecuzione dei seguenti contratti pendenti con la Pubblica Amministrazione: ………, come da elenco allegato sub ………

    Da tali contratti derivano i seguenti impatti in termini di costi e di ricavi: ………

    Rappresentazione del fabbisogno finanziario derivante dalla continuità aziendale e delle relative fonti di copertura, per l’intero orizzonte temporale del piano dei costi e dei ricavi.

    10. La proposta di concordato.

    V. formula F253

    11. Fattibilità del piano proposto e il giudizio di convenienza del piano e della proposta di concordato nell’ottica del miglior soddisfacimento dei creditori.

    V. formula F253

    12. Gli effetti sul patrimonio netto all’esito dell’omologazione del concordato.

    V. formula F253

    Quanto sopra illustrato,

    la Società ………, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

    considerato

    - che presenta serie prospettive grazie alla continuità aziendale di pagare integralmente le spese di giustizia, v. formula F253;

    - che in data ……… è stata regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di ………, la deliberazione di far ricorso alla procedura di concordato secondo il piano e la proposta suesposte assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società ……… in data ………;

    chiede

    di essere ammessa al beneficio del Concordato Preventivo in Continuità sulla base dell’illustrato Piano v. formula F259

    ***

    A corredo e complemento del presente ricorso, oltre al contributo unificato ed alla marca da bollo, si allega:

    a) relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa alla data di ………;

    b) stato analitico ed estimativo delle attività;

    c) elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

    d) elenco dei titolari dei diritti reali su beni di proprietà;

    e) elenco dei titolari dei diritti personali su beni di proprietà;

    f) elenco dei titolari dei diritti reali sui beni in possesso del debitore;

    g) valore dei beni e creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili [eventuale];

    h) Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e l’indicazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

    i) relazione di attestazione resa dal dott……….;

    j) perizia resa ai sensi dell’art. 84, c. 2, CCII dal dott………..;

    k) elenco dei contratti pubblici pendenti

    ***

    Con osservanza.

    Luogo, data ……….

    Firma ……….

    F285
    CONTINUAZIONE CONTRATTI PUBBLICI PENDENTI; ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

    1. Motivo, oggetto e natura dell’incarico conferito.

    Al sottoscritto dott………., con studio in ………, è stato conferito dalla Società ………, con sede ………, iscritta presso il registro delle imprese di ……… al n………. di codice fiscale, incarico per la redazione della attestazione di cui al comb. disp. degli artt. 87 e 95 CCII in relazione al piano e alla proposta di concordato preventivo in continuità.

    In tale ambito è stato altresì richiesto al sottoscritto di rendere l’attestazione prevista dal comma 2 dell’art. 95 CCII per la continuazione di contratti pubblici.

    La presente attestazione trova il suo fondamento nella resa attestazione generale.

    V. formula F261

    2. Dichiarazione di indipendenza e requisiti professionali.

    V. formula F155

    3. Rinvio al contenuto della attestazione generale resa ai sensi dell’art. 87 CCII

    I contratti in questione.

    Il comma 2 dell’art. 95 CCII subordina la prosecuzione dei contratti pubblici all’attestazione da parte di professionista indipendente nominato dal debitore, della conformità al piano di tale prosecuzione e della ragionevole capacità di adempimento.

    Non è chiaro se il legislatore abbia inteso disciplinare i contratti stipulati con pubbliche amministrazioni diversamente rispetto ai contratti pubblici: le due categorie non sono perfettamente sovrapponibili ed è possibile immaginare che i contratti pubblici non esauriscano il novero dei contratti nei quali è controparte la pubblicazione amministrazione. Ad ogni buon conto, con riferimento al caso di specie ha esteso le proprie valutazioni all’intero ambito dei contratti la cui controparte è la pubblica amministrazione.

    La conformità al Piano.

    La norma richiede che l’attestatore si pronunci sul requisito di conformità al piano della prosecuzione dei contratti pubblici pendenti. Tale giudizio implica la menzione nella domanda di concordato dei contratti pubblici che il debitore intende proseguire. Al riguardo il sottoscritto dà atto che la domanda di concordato reca l’indicazione dei seguenti contratti pendenti con la pubblica amministrazione:

    - ………

    - ………

    Ciò premesso il sottoscritto ha verificato la conformità al Piano dei contratti in questione mediante un vaglio di coerenza. In particolare, ha constatato attraverso puntuali verifiche che l’esecuzione dei contratti in questione sia dedotta nel piano e i relativi effetti, in termini di flussi di costi e di ricavi e di assorbimento e generazione di risorse finanziarie, siano riflessi nelle grandezze economiche e finanziarie del piano stesso, nell’orizzonte temporale di riferimento.

    In particolare, dalla prosecuzione dei contratti in questione discendono i seguenti flussi di ricavo e di costi differenziali che sono portati in conto nel Piano, intesi come ricavi e costi che non sarebbero rispettivamente realizzati e sostenuti se non si desse luogo alla prosecuzione dei contratti in questione: ………

    Da tali ricavi e costi derivano i seguenti flussi finanziari, coerenti con le grandezze del Piano: ………

    Si osserva inoltre che la c.d. “regolarità contributiva e tributaria” assume rilevanza nella prosecuzione dei contratti con la pubblica amministrazione. Ci si riferisce all’obbligo, previsto dall’art. 118, c. 6, d.lgs. n. 163/2006 di trasmettere il documento unico di regolarità contributiva (il c.d. DURC) dell’impresa esecutrice e delle subappaltatrici ai fini del pagamento degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori, nonché al connesso obbligo, in capo alla stazione appaltante, previsto dall’art. 4, c. 2 del Regolamento di attuazione ex d.P.R. n. 207/2010, di trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva e di disporre direttamente il pagamento a favore degli enti previdenziali e assistenziali. Occorre rilevare quindi che la ricorrenza di situazioni di irregolarità nel pagamento di imposte e contributi, potrebbe di fatto impedire la prosecuzione di contratti pubblici e la stessa computabilità nel piano dei flussi derivanti dal contratto fintanto che non sia rimossa la situazione di irregolarità. Ciò premesso, il sottoscritto dà atto dell’assenza di situazioni di irregolarità contributiva. [Ovvero il sottoscritto pur avendo accertato situazioni pregresse di irregolarità contributiva, rileva che tale circostanza non appare ostativa alla prosecuzione dei contratti con la pubblica amministrazione. A tal riguardo va rilevato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti per il periodo antecedente al deposito della domanda di concordato con previsione di continuità aziendale, anche in caso di ricorso ai sensi dell’art. 44, c. 1, CCII, non preclude la possibilità di ottenere da parte degli enti previdenziali il rilascio del DURC “regolare” in relazione a tale periodo.

    Invero, a seguito del deposito di domanda d’accesso al concordato preventivo, i debiti sorti prima dell’apertura della procedura non sono mai eseguibili al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, neppure in tema di mancato rilascio del DURC. Ne consegue l’applicazione alla fattispecie del disposto normativo di cui all’art. 3, c. 2, lett. b), d.m. 30.1.2015 nella parte in cui precisa che la regolarità contributiva sussiste anche nel caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative].

    [Con riferimento al periodo successivo al deposito della domanda con il decreto ministeriale emanato il 30.1.2015, è stata introdotta, all’art. 5, una regolamentazione ad hoc per le procedure concorsuali secondo cui: “in caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis l.f., l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”. Norma regolamentare che va disapplicata nella parte in cui prevede la necessaria integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge dovendo trovare applicazione l’art. 88 CCII].

    [ovvero si dà atto che il debitore ha depositato domanda di definizione agevolata e che in forza dell’art. 1, c. 240, l. n. 197/2022 si applica la disposizione di cui all’art. 54, d.l. 24.4.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21.6.2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30.1.2015, pubblicato nella G.U. n. 125 del 1.6.2015].

    Il giudizio di ragionevole capacità di adempimento.

    La norma richiede inoltre all’attestatore di esprimere il proprio giudizio sulla ragionevole capacità di adempimento.

    Tale giudizio presuppone, necessariamente, quello di feasibility del piano quale meglio anzi rappresentato. A tal fine il sottoscritto dà atto che la durata dei contratti pendenti in questione si estende sino al ……… e quindi per un orizzonte temporale inferiore rispetto a quello del Piano e che il giudizio di fattibilità reso con la attestazione generale alla quale si rinvia è tale da assicurare la capacità di adempimento da parte della Società.

    4. Conclusioni.

    Sulla base della documentazione esaminata e del completamento delle procedure anzi descritte nella attestazione generale, il sottoscritto

    attesta

    a) la conformità al Piano concordatario della Società ……… dei contratti pubblici pendenti di cui alla presente attestazione anzi descritta;

    b) la capacità di adempimento della Società ……… di tali contratti pubblici pendenti.

    In fede.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F286
    RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE ATTESTA LA CONFORMITÀ AL PIANO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E LA RAGIONEVOLE CAPACITÀ DI ADEMPIMENTO

    1. Motivo, oggetto e natura dell’incarico conferito.

    Al sottoscritto dott………., con studio in ………, è stato conferito dalla Società ………, con sede ………, iscritta presso il registro delle imprese di ……… al n………. di codice fiscale, incarico per la redazione della attestazione di cui al comb. disp. degli artt. 87 e 95 CCII in relazione al piano e alla proposta di concordato preventivo in continuità.

    In tale ambito è stato altresì richiesto al sottoscritto di rendere l’attestazione prevista dal comma 5 dell’art. 95 CCII per la partecipazione alla gara ………. In particolare, la norma in questione subordina la partecipazione a gara per l’assegnazione di contratti pubblici al fatto che l’impresa presenti in gara una relazione che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento della proposta resa da un professionista indipendente nominato dal debitore.

    La presente attestazione trova il suo fondamento nella resa attestazione generale.

    2. Dichiarazione di indipendenza e requisiti professionali.

    V. formula F155

    3. Rinvio al contenuto della attestazione generale resa ai sensi dell’art. 87 CCII.

    V. formula F261

    4. Modalità di svolgimento dell’incarico.

    [descrivere le modalità di svolgimento dell’incarico, elencare la documentazione esaminata e i colloqui intercorsi con il management]

    5. La procedura di assegnazione di contratto pubblico in rassegna.

    In appresso sono rappresentati gli elementi relativi al contratto per il cui affidamento è stata indetta da ……… la gara in oggetto: ……… descrivere gli elementi caratterizzanti, i tempi previsti per la esecuzione, l’impegno complessivo, le risorse industriali, organizzative e finanziarie occorrenti, nonché i requisiti qualitativi richiesti per la partecipazione.

    La Società intende presentare la seguente offerta ……… descrivere le caratteristiche dell’offerta e gli elementi rilevanti nell’ottica dell’espressione del giudizio di conformità al Piano e di quello di ragionevole capacità di adempimento.

    La conformità al Piano.

    La norma richiede che l’attestatore si pronunci sul requisito di conformità al piano della prosecuzione della gara alla quale si intende partecipare. Tale giudizio non implica necessariamente la menzione nella domanda di concordato della gara ben potendo la partecipazione alla gara in questione essere genericamente prevista nel Piano.

    Ciò premesso, il sottoscritto ha verificato, mediante un vaglio di coerenza, la conformità al Piano del contratto pubblico per il quale si intende concorrere. In particolare, ha constatato attraverso le puntuali verifiche anzi descritte che l’esecuzione rientri nell’ambito di quanto previsto nel Piano, sia in termini di volumi di costi e di ricavi, sia in termini di risorse industriali occorrenti e di assorbimento e generazione di risorse finanziarie; il tutto in un orizzonte temporale coerente con i tempi previsti per l’esecuzione dell’opera e tenuto anche conto dei contratti pubblici già acquisiti.

    In particolare, dal contratto pubblico in questione ci si attendono i seguenti flussi di ricavo e di costi differenziali che sono portati in conto nel Piano, intesi come ricavi e costi che non sarebbero rispettivamente realizzati e sostenuti se non si desse luogo alla prosecuzione dei contratti in questione: ………

    Da tali ricavi e costi derivano i seguenti flussi finanziari, coerenti con le grandezze del Piano: ………

    In ultimo osserva che la c.d. “regolarità contributiva e tributaria”, che assume rilevanza durante l’assunzione e tutta l’esecuzione dell’appalto, risulta confermata, in via prognostica, dal Piano. Ci si riferisce in particolare: (i) ai requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, in forza dei quali sono escluse dalle gare le imprese non in regola con il versamento di imposte e tasse (comma 1, lett. g) e dei contributi previdenziali e assistenziali (comma 1, lett. i); (ii) all’obbligo, previsto dall’art. 118, c. 6, di trasmettere il documento unico di regolarità contributiva (il c.d. DURC) dell’impresa esecutrice e delle subappaltatrici ai fini del pagamento degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori; (iii) al connesso obbligo in capo alla stazione appaltante, previsto dall’art. 4, c. 2 del Regolamento di attuazione ex d.P.R. n. 207/2010, di trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva e di disporre direttamente il pagamento a favore degli enti previdenziali e assistenziali.

    Ciò premesso, il sottoscritto dà atto dell’assenza di situazioni di irregolarità contributiva. [Ovvero il sottoscritto pur avendo accertato situazioni pregresse di irregolarità contributiva, rileva che tale circostanza non appare ostativa alla prosecuzione dei contratti con la pubblica amministrazione. A tal riguardo va rilevato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti per il periodo antecedente al deposito della domanda di concordato con previsione di continuità aziendale, anche in caso di ricorso ai sensi dell’art. 44, c. 1, CCII, non preclude la possibilità di ottenere da parte degli enti previdenziali il rilascio del DURC “regolare” in relazione a tale periodo.

    Invero, a seguito del deposito di domanda d’accesso al concordato preventivo, i debiti sorti prima dell’apertura della procedura non sono mai eseguibili al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, neppure in tema di mancato rilascio del DURC. Ne consegue l’applicazione alla fattispecie del disposto normativo di cui all’art. 3, c. 2, lett. b), d.m. 30.1.2015 nella parte in cui precisa che la regolarità contributiva sussiste anche nel caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Con riferimento al periodo successivo al deposito della domanda con il decreto ministeriale emanato il 30.1.2015, è stata introdotta, all’art. 5, una regolamentazione ad hoc per le procedure concorsuali secondo cui: “in caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis l.f., l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”.

    La norma regolamentare va disapplicata nella parte in cui prevede la necessaria integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge dovendo trovare applicazione l’art. 88 CCII].

    [ovvero si dà atto che il debitore ha depositato domanda di definizione agevolata e che in forza dell’art. 1, c. 240, l. n. 197/2022 si applica la disposizione di cui all’art. 54, d.l. 24.4.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21.6.2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30.1.2015, pubblicato nella G.U. n. 125 del 1.6.2015].

    Il giudizio di ragionevole capacità di adempimento.

    La norma richiede inoltre all’attestatore di esprimere il proprio giudizio sulla ragionevole capacità di adempimento.

    Tale giudizio presuppone, necessariamente, quello di feasibility del piano quale meglio anzi rappresentato. A tal fine il sottoscritto dà atto che i tempi di esecuzione del contratto in questione si estendono sino al ……… e quindi per un orizzonte temporale inferiore rispetto a quello del Piano. Il giudizio di fattibilità reso con la attestazione generale alla quale si rinvia è tale da assicurare la capacità di adempimento da parte della Società.

    6. Conclusioni.

    Sulla base della documentazione esaminata e del completamento delle procedure anzi descritte nella attestazione generale, il sottoscritto

    attesta

    a) la conformità al Piano concordatario della Società ……… del contratto pubblico ……… per il cui affidamento la Società intende concorrere nella gara indetta da ………;

    b) la capacità di adempimento della Società ……… del contratto medesimo nei termini e nei modi in cui essa intende concorrere come meglio sopra rappresentato.

    In fede

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. La partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici.

    I. La partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici

    I.La partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici

    1 La presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, c. 6, l. fall. non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186-bis, c. 4, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale [CdS a.p. 27.5.2021, n. 11].

    2 Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, al fine della partecipazione alle gare pubbliche, devono ottenere l’autorizzazione del competente organo della procedura, con acquisizione della relazione di un professionista abilitato contenente le attestazioni di conformità al piano concordatario e di ragionevole capacità di adempimento del contratto. Il possesso dell’autorizzazione giudiziale è un requisito di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, che va non soltanto dichiarato ma anche dimostrato alla stazione appaltante in corso di gara, comunque prima dell’aggiudicazione [CdS 11.10.2022, n. 8685].

    3 I debiti sorti prima dell’apertura della procedura di concordato preventivo, anche con riserva, non possono essere soddisfatti al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, neppure in tema di mancato rilascio del DURC; ne consegue l’applicazione alla fattispecie del disposto normativo di cui all’art. 3, c. 2, lett. b), d.m. 30.1.2015, nella parte in cui precisa che la regolarità contributiva sussiste anche nel caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative [T. Milano 20.4.2022].

    Fine capitolo
    Precedente 94-bis. Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale (1)
    Successivo 96. Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo