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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    102. Finanziamenti prededucibili dei soci

    Mostra tutte le note

    [1] In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie, fino all’ottanta per cento del loro ammontare.

    [2] Il medesimo beneficio opera per l’intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. I crediti dei soci.

    I. I crediti dei soci

    I.I crediti dei soci

    1 Il legislatore ha esteso il beneficio della prededuzione previsto dagli artt. 99 e 101 anche ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie. Prededuzione riconosciuta fino all’ottanta per cento del loro ammontare, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

    2 Il richiamo agli artt. 99 e 101 CCII evidenzia come la previsione della prededucibilità per i finanziamenti erogati dai soci riguardi tutte le tipologie di finanziamenti previsti dalle due disposizioni. Novella che risponde ad una precisa esigenza, dato che proprio nella fase che precede il deposito della domanda il ricorso al prestito dei soci può essere essenziale, anche al fine di ottenere nuova finanza da parte delle banche.

    3 Prededuzione che, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, sempre in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare.

    4 Il legislatore nell’art. 102 CCII utilizza, sostanzialmente le medesime espressioni contenute negli artt. 99 e 101 CCII, ragion per cui deve ritenersi che nella nozione di finanziamenti erogati dai soci “in qualsiasi forma”, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie, rientrino tutte le operazioni che realizzino nella sostanza un finanziamento all’impresa, quali le fideiussioni, le aperture di credito e le dilazioni di pagamento, nonché le operazioni di sconto, factoring ed acquisto pro solvendo di crediti della società verso terzi.

    5 La prededuzione è riservata anche ai finanziamenti dei soci, a crediti che, per loro natura, sono normalmente postergati rispetto alle ragioni creditorie di tutti gli altri creditori, ivi compresi i chirografari. Tali crediti, se finalizzati al deposito della domanda o dell’accordo ovvero all’esecuzione del concordato o dell’accordo omologati, godranno della prededuzione, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare, mentre il restante venti per cento sarà soggetto alla regola ordinaria fissata dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Cfr. [F307].

    6 Prededuzione che si applica all’ammontare dei finanziamenti, senza il limite dell’80%, qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. Ai soci che hanno acquistato tale qualità in esecuzione del concordato o dell’accordo non può dunque essere riservato lo stesso trattamento dei soci che erano tali al momento dell’accesso alla procedura, non essendo invocabile la ratio della normativa di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F307
    PIANO CONCORDATARIO CON PREVISIONE DI CREDITI DEI SOCI IN ESECUZIONE IN PREDEDUZIONE

    1. Premessa.

    Inquadramento della procedura a cui si riferisce il Piano.

    2. Descrizione dell’attività svolta Dall’impresa.

    [vedi formula F253].

    3. La raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti.

    [vedi formula F253].

    4. Le cause della crisi

    [vedi formula F253].

    5. Le linee guida strategiche e le azioni che si intendono intraprendere sotto il profilo industriale, economico e finanziario per il superamento dello stato di crisi.

    [vedi formula F259].

    6. Il Piano economico.

    [vedi formula F259].

    PROSPETTO “PIANO ECONOMICO” recante l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività.

    7. Il Piano finanziario.

    [vedi formula F259].

    PROSPETTO “FABBISOGNO FINANZIARIO DERIVANTE DALLA CONTINUITA’” recante, anno per anno, il fabbisogno finanziario netto (che assume la valenza di risorsa in caso di flussi di cassa positivi) della continuità aziendale.

    8. La proposta concordataria e il suo effetto sul Piano.

    [vedi formula F253].

    PROSPETTO “INDEBITAMENTO” recante la sintesi dei dati con grado di privilegio.

    La PROPOSTA concordataria con indicazione delle modalità, entità e tempi di soddisfacimento delle singole classi di creditori e indicazioni della assegnazione a titolo di soddisfacimento parziale o integrale di azioni, strumenti di debito, strumenti finanziari partecipativi, ecc.

    Gli atti preordinati all’esecuzione della proposta concordataria (deliberazioni assembleari di fusione, aumento del capitale sociale al servizio della conversione in equity di parte dell’indebitamento concorsuale, ecc.).

    PROSPETTO “FABBISOGNO FINANZIARIO DERIVANTE DALLA PROPOSTA” recante, anno per anno, il fabbisogno finanziario per l’adempimento della proposta concordataria.

    9. I finanziamenti soci in esecuzione del concordato preventivo.

    Determinazione dell’importo dei finanziamenti dei soci in prededuzione (fino a concorrenza dell’80% del loro ammontare) occorrenti per il sostegno finanziario del Piano.

    L’accordo con i soci prevede:

    - modalità di versamento;

    - interessi;

    - durata e piano di rimborso.

    PROSPETTO “PIANO FINANZIARIO”, declinato anno per anno, recante:

    • (+/-) il fabbisogno/risorse finanziarie della continuità;

    • (-) il fabbisogno finanziario derivante dalla concordataria;

    • (+) risorsa dei nuovi finanziamenti dei soci in esecuzione del Piano;

    • (=) per differenza, flussi netti che debbono essere atti a consentire quanto meno il rimborso dell’80% del finanziamento.

    10. La declinazione patrimoniale del Piano economico e del piano finanziario

    PROSPETTO “SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA” recante la situazione patrimoniale quanto più possibile aggiornata, anche attraverso stime extra-contabili, al momento di ammissione alla procedura concordataria.

    PROSPETTO “SITUAZIONE PATRIMONIALE PROSPETTICA” recante la situazione patrimoniale al presumibile momento di omologa e al termine di ciascun anno di Piano sulla base della declinazione patrimoniale dei dati del piano economico e di quelli del piano finanziario. In tale prospetto deve essere data separata evidenza dell’impatto dello stralcio sulle posizioni debitorie, delle operazioni in discontinuità, di eventuali operazioni straordinarie sospensivamente condizionate all’omologa, quali aumento del dell’aumento di capitale al servizio della conversione in equity o fusione per incorporazione di altre società.

    ELENCO ALLEGATI

    ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il credito dei soci.

    I. Il credito dei soci

    I.Il credito dei soci

    1 In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla società fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell’art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario [C. 31.7.2019, n. 20649].

    2 “Nella vigenza dell’art. 182-quater anteriore all’emendatio attuata dal D.L. 83/2012, non può riconoscersi il rango di credito prededucibile ai finanziamenti “ponte” dei soci, atteso che, senza una norma che autorizzi un’eccezione all’art. 2467 e 2497 quinques c.c., la natura postergata di tali finanziamenti è ostativa al riconoscimento di qualsivoglia trattamento preferenziale rispetto agli altri creditori, siano essi privilegiati o chirografari.” [C. 12.7.2018, n. 18489].

    3 In tema di concordato preventivo, le due disposizioni contenute negli artt. 182-quater, c. 3 e 182-quinquies l. fall. vanno lette congiuntamente ed in modo sinergico, così da riconoscere la prededuzione al socio finanziatore, con il limite dell’80%, tanto nel caso di finanziamenti ponte o in esecuzione, quanto nel caso di elargizioni interinali, risultando altrimenti incongrua la distinzione per solo questa terza categoria di finanziamenti che prevede ulteriormente, a garanzia dei creditori, un’attestazione di funzionalità invece assente nel caso di finanziamento ex art. 182-quater, c. 2, l. fall. [T. Ravenna 6.2.2020].

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