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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

103. Scritture contabili

[1] Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.

[2] I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Procedimento.

I. Procedimento

I.Procedimento

1 Le scritture contabili non devono essere obbligatoriamente depositate con la proposta di concordato e sono estranee ai documenti con i quali il debitore illustra al tribunale e soprattutto ai creditori la sua proposta di concordato.

2 Resta, invece, ferma la necessità dell’annotazione sulle scritture del decreto di ammissione alla procedura di concordato per distinguere le registrazioni anteriori da quelle successive a tale evento, annotazione ora demandata al Commissario giudiziale; così come resta ferma la messa a disposizione del commissario giudiziale delle scritture contabili sulla cui scorta, tra l’altro, il commissario giudiziale deve procedere alle verifiche ed agli accertamenti di sua competenza.

3 In particolare, saranno oggetto di verifica i fatti esposti nella domanda di concordato e nei suoi allegati, nel piano e nella relazione del professionista mentre saranno oggetto di accertamento i fatti che non risultano dai detti documenti e che, se risultanti dalle scritture contabili, emergono soltanto grazie all’attività di accertamento del commissario giudiziale.

4 Posto che la procedura di concordato non interrompe ed anzi talora postula la continuazione dell’impresa, le scritture contabili devono rimanere nella disponibilità dell’imprenditore per l’annotazione delle operazioni gestorie. La restituzione dei libri sociali è motivata anche dalla permanenza in vita degli organi societari, in quanto il concordato non provoca lo scioglimento della società che non sia deliberato e l’assemblea mantiene le sue funzioni compatibili con la procedura. Anche se la norma fa riferimento ai libri, si ritiene che vadano restituite all’imprenditore tutte le scritture contabili dopo l’annotazione da parte del commissario giudiziale. Cfr. [F308].

5 Le scritture, come detto, devono essere comunque poste a disposizione del giudice delegato e del commissario; dalla norma si evince che le scritture devono essere in ogni momento consultabili presso l’azienda, ma pare logico ritenere che gli organi del concordato ne possano pretendere l’esibizione. Analogo diritto non spetta, invece, secondo la tesi prevalente, ai creditori, che non possono visionare, né estrarre copia delle scritture.

B) Frmule

B)Frmule
F308
ANNOTAZIONE DEL DECRETO DI AMMISSIONE EX ART. 103, C. 1, CCII

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

***

CONCORDATO PREVENTIVO ………

***

Il Tribunale di ………, con decreto del ………, ha dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della società ………

La presente annotazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, c. 1, CCII.

Luogo, data ………

Il Cancelliere ………

Il Commissario giudiziale ………

Fine capitolo
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