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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    105. Operazioni e relazione del commissario

    Mostra tutte le note

    [1] Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero. (1)

    [2] Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

    [3] Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero. (2)

    [4] La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

    [5] Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero. (3)

    (1) Comma così modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    (2) Comma così modificato dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    (3) Comma così modificato dall’art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La redazione dell’inventario - II. La relazione del commissario - III. Le relazioni integrative.

    I. La redazione dell’inventario

    I.La redazione dell’inventario

    1 La redazione dell’inventario costituisce uno degli adempimenti principali del concordato; la formazione dell’inventario non ha solo finalità descrittive, ma comporta una nuova valutazione analitica in funzione di verifica delle affermazioni del debitore circa la sussistenza di un attivo adeguato al fabbisogno. Pur non essendo espressamente richiamato l’art. 195 CCII, l’inventario nel concordato preventivo dovrà essere redatto in conformità alle previsioni della disposizione dettata per la liquidazione giudiziale e quindi secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile cfr. [F312] [F313] [F314]. La norma nulla dice in relazione alla presenza del debitore, ma sia in base alle regole del codice di rito che all’analoga norma di cui all’art. 195 CCII, deve ritenersi che l’inventario vada comunque redatto in presenza del debitore concordatario, che deve dichiarare se sussistano altri beni e sottoscrivere l’inventario medesimo. Pur se la norma non lo prevede più espressamente, pare ammissibile che il commissario giudiziale richieda la nomina di uno stimatore cfr. [F315] [F316] [F317]. In caso di contestazioni o se appaia opportuno, il giudice delegato può disporre una vera e propria consulenza tecnica per valutare l’attivo.

    II. La relazione del commissario

    II.La relazione del commissario

    1 La relazione cfr. [F318] del commissario riassume invece tutti i dati che possono essere utili ai creditori ed agli organi giudicanti per valutare la sussistenza e la permanenza, anche in relazione alle possibili modifiche apportate alla proposta originaria, dei presupposti di fattibilità e convenienza ai fini della prosecuzione del concordato verso la (ipotetica) fase di omologa. Infatti, sebbene il giudizio sulla convenienza non competa più al tribunale, tale giudizio spetta ai creditori i quali manifestano la loro volontà di adesione o dissenso anche in relazione a tali circostanze.

    2 Il termine per il deposito viene considerato ordinatorio e quindi il mancato rispetto non comporta nullità, ma semmai un motivo per un eventuale rinvio dell’adunanza, ferma restando un’eventuale valutazione di negligenza del commissario. La relazione costituisce atto pubblico, ma non fidefacente, contenendo riferimenti ad atti compiuti nell’ambito di una attività di impresa che rimane nella disponibilità del debitore.

    III. Le relazioni integrative

    III.Le relazioni integrative

    1 Il commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 105, c. 3, CCII, deve depositare una relazione integrativa, qualora siano depositate proposte concorrenti. Cfr. [F319]. Ai sensi dell’art. 105, c. 5, CCII analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto. Cfr. [F320].

    2 Relazioni integrative che devono essere depositate in cancelleria e comunicate ai creditori, con le modalità di cui all’art. 104, c. 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F312
    ISTANZA PER LA NOMINA DI UN PERITO PER LA STIMA DEI BENI MATERIALI

    G.D.: dr……….

    Commissario: ………

    Decr. n.: ………

    Del: ………

    Istanza: n……….

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Concordato preventivo ………

    decreto n………. del [………]

    ISTANZA PER LA NOMINA DI UN PERITO ESTIMATORE

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, commissario giudiziale del concordato preventivo in epigrafe,

    PREMESSO

    - che come emerge chiaramente dal ricorso per l’ammissione alla procedura, il buon esisto del concordato deriva dal realizzo dell’immobile di proprietà della società debitrice sito in ……… e dal realizzo del magazzino prodotti finiti, semilavorati, ecc……….;

    - che i valori riferiti a dette attività sono stati indicati dalla debitrice rispettivamente in euro ……… ed in euro ……… come risulta dalle perizie di parte allegate al ricorso ex art. 40 CCII;

    - che appare doveroso procedere ad una più esatta valutazione dell’immobile sociale, non potendosi escludere fluttuazioni, anche sensibili, nella determinazione del valore di realizzo del bene, in considerazione all’attuale andamento del mercato immobiliare;

    - che per quanto attiene il magazzino prodotti finiti, semilavorati, ecc…. si rende opportuna la nomina di un perito estimatore sia per il riscontro delle quantità fisiche indicate dalla debitrice, sia per stabilire il più probabile valore di realizzo dei beni in considerazione delle finalità liquidatorie della procedura;

    CHIEDE

    che la S.V. voglia nominare uno o più periti stimatori per la valutazione dei beni in premessa.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il commissario giudiziale ………

    F313
    ISTANZA PER LA NOMINA DI UN PERITO PER LA STIMA DELLE PARTECIPAZIONI

    G.D.: dr……….

    Commissario: ………

    Decr. n.: ………

    Del: ………

    Istanza: n……….

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Concordato preventivo ………

    decreto n………. del [………]

    ISTANZA PER LA NOMINA DI UN PERITO ESTIMATORE

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, commissario giudiziale del concordato preventivo in epigrafe,

    PREMESSO

    - che come emerge chiaramente dal ricorso per l’ammissione alla procedura, il buon esisto del concordato deriva anche dal realizzo della partecipazione di proprietà della debitrice nella società ……… di cui detiene il ………% del capitale sociale;

    - che il valore di detta partecipazione è stato indicato dalla debitrice in euro ………, pari ad oltre ……… dell’intero fabbisogno concordatario, come risulta dalla perizia del ……… allegata al ricorso ex art. 40 CCII;

    - che appare doveroso procedere ad una più esatta valutazione della citata partecipazione che si soffermi non solo sul valore astrattamente attribuibile alla quota sulla base del patrimonio netto della partecipata, ma individui anche il più probabile valore di realizzo del bene sul mercato; se non altro per valutare la convenienza del concordato rispetto all’eventuale liquidazione giudiziale;

    CHIEDE

    che la S.V. voglia nominare uno o più periti stimatori per la valutazione della partecipazione in premessa.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il commissario giudiziale ………

    F314
    DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI NOMINA DI PERITO STIMATORE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Concordato preventivo ………

    decreto n………. del [………]

    IL GIUDICE DELEGATO

    Vista l’istanza del Commissario Giudiziale concernente la nomina di un perito stimatore per la valutazione di ………;

    ritenuta l’opportunità di nominare un perito stimatore che coadiuvi il Commissario Giudiziale nelle operazioni di inventario dei beni e nella valutazione degli stessi;

    DISPONE

    la nomina del ………

    quale perito estimatore di beni mobili nella procedura di concordato preventivo in epigrafe, che avrà cura di procedere:

    - alla identificazione, presso i competenti uffici del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) anche effettuando le opportune visure, dei beni mobili registrati di proprietà della società in concordato preventivo, anche al fine di confrontarli con quelli indicati nella documentazione ex art. 39 CCII;

    - alla valutazione dei beni mobili indicati nella domanda di concordato preventivo, redigendo particolareggiata relazione tecnica di identificazione e stima;

    - all’accertamento di eventuali pesi, vincoli, e garanzie o altre efficienze pregiudizievoli, gravanti sui beni e sulle attività predette;

    - alla valutazione, per categoria, dei beni predetti a prezzi di pronto realizzo, con identificazione di idoneo scarto prudenziale che possa adeguatamente tutelare la procedura dalle incertezze legate alla loro esitazione;

    entro il termine di giorni ……… dal conferimento del presente incarico.

    DISPONE

    altresì, la nomina del ………

    quale perito estimatore di beni mobili nella procedura di concordato preventivo in epigrafe, che avrà cura di procedere alla valutazione della partecipazione della società debitrice ricorrente nella società ………, con sede legale in ……… (………) alla Via ………, cod. fiscale ………, entro il termine di giorni ……… dal conferimento del presente incarico.

    DISPONE

    altresì la nomina del ………

    quale perito estimatore di beni immobili nella procedura di concordato preventivo in epigrafe, perché provveda:

    - alla identificazione dei beni immobili indicati dalla società in epigrafe nel ricorso per l’ammissione al concordato preventivo;

    - all’accertamento della loro provenienza;

    - all’accertamento dei pesi, dei vincoli, e delle garanzie o altre efficienze pregiudizievoli, gravanti sugli immobili predetti (con particolare riferimento alle formalità tutte iscritte presso l’Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari);

    - all’accertamento delle caratteristiche costruttive ed al rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, evidenziando eventuali irregolarità ed eventuali condoni edilizi effettuati;

    - all’accertamento del rispetto delle normative in tema di impiantistica e di sicurezza;

    - all’accertamento di favorevoli cambi di destinazione d’uso in relazione a possibili modifiche, eventualmente prevedibili, nei Piani Regolatori Generali dei comuni ove gli immobili sono situati;

    - alla identificazione del mercato immobiliare di potenziale sbocco o di riferimento, tenendo conto di tempi di alienazione compatibili con quelli della procedura concordataria (max 1 anno);

    - all’accertamento della eventuale necessità di eseguire eventuali opere sugli immobili finalizzate alla migliore presentazione dei beni al mercato immobiliare di riferimento;

    - alla valutazione a prezzi di pronto realizzo, con identificazione di idoneo scarto prudenziale che possa adeguatamente tutelare la procedura dalle incertezze legate all’esitazione, in particolare, degli immobili industriali;

    [capoverso eventuale: alla valutazione della congruità delle offerte di acquisto e di subentro in contratto di leasing immobiliare contenute avanzate dalla ……… e contenute nel “contratto di cessione di azienda” del ………, alla pag………. e segg.]

    In considerazione dei tempi previsti nella procedura in epigrafe, dispone che l’elaborato peritale dovrà essere depositato entro e non oltre ……… giorni da oggi.

    Luogo, data ………

    Il Giudice delegato ………

    F315
    VERBALE DI INVENTARIO DEI BENI

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Concordato preventivo ………

    decreto n………. del [………]

    Commissario giudiziale: dott./avv./rag……….

    VERBALE D’INVENTARIO EX ART. 105, C. 1, CCII

    L’anno ………, il giorno ……… del mese di ……… ad ore ………, il dott………. commissario giudiziale della ……… in concordato preventivo, assistito dall’ing./arch./geom………. perito stimatore nominato dal giudice delegato, si è recato in ………, ove è posto un fabbricato adibito a ………, allo scopo di procedere alla formazione dell’inventario dei beni del debitore.

    Qui giunto, si è avuta la presenza dei signori:

    1) ………, perito stimatore nominato dall’Ufficio;

    2) ………, amministratore della società in concordato preventivo;

    3) ………,

    Si procede, quindi, alla ricognizione dei beni che vengono qui di seguito sommariamente descritti e per i quali il perito si riserva la valutazione.

    Per i beni immobili si indicano gli estremi catastali.

    Per le partecipazioni in società terze, si indicano gli estremi di identificazione della quota di partecipazione al capitale sociale.

    Per i beni mobili si descrivono gli stessi rappresentandone lo stato di conservazione.

    Per i crediti si indica l’entità e le generalità dei debitori.

    [Riportare elenco dettagliato]

    Il signor ……… dichiara che non esistono altre attività mobiliari da comprendere nell’inventario al di fuori di quelle sopra descritte.

    A questo punto si dichiarano chiuse le operazioni di inventario.

    Luogo, data ………

    L’Imprenditore ………

    Il Perito ………

    Il Commissario Giudiziale ………

    F316
    ISTANZA PER ESONERO DALLE OPERAZIONI DI INVENTARIO

    G.D.: dr……….

    Commissario: ………

    Decr. n.: ………

    Del: ………

    Istanza: n……….

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Concordato preventivo ………

    decreto n………. del [………]

    ISTANZA PER ESONERO DALLE OPERAZIONI DI INVENTARIO

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, commissario giudiziale del concordato preventivo in epigrafe,

    ESPONE

    alla S.V. Ill.ma quanto segue:

    - sulla base delle considerazioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione del 15.5.1995, n. 5298, la redazione dell’inventario deve essere considerato uno degli adempimenti principali anche nel caso del concordato preventivo, in quanto, come attestato dalla possibile assistenza di uno stimatore, non è solo descrittivo, ma comporta una nuova valutazione analitica che verifica le affermazioni del debitore circa la sussistenza di un attivo adeguato al fabbisogno e, pur non essendo richiamato, dovrà essere redatto in conformità alle previsioni dell’art. 195 CCII;

    - nel caso di specie, il ricorso per concordato preventivo depositato in data ………, prevede le attività riportate, per correttezza, nel prospetto che segue:

    [riportare prospetto dettagliato]

    - [capoverso eventuale: come risulta agli atti della procedura, con due atti del ………, menzionati nel ricorso ed esibiti quali allegati, la società ricorrente ha alienato parte dei beni all’attivo, in particolare ……… con contratto di cessione di azienda sospensivamente condizionato; tale atto è stato attentamente esaminato, anche sotto il profilo giuridico oltre che economico, e sembra potrà formare oggetto di una rinegoziazione, proficua per la massa dei creditori, già in corso di procedura;]

    - per inciso, si rammenta che l’azienda della società ricorrente, con atto del ……… è stata concessa in affitto a società terza;

    - il sottoscritto commissario, al fine di identificare correttamente e stimare congruamente le principali attività indicate nella proposta di concordato, consistenti in beni immobili [e beni oggetto del contratto di cessione d’azienda], ha richiesto alla S.V. la nomina di perito stimatore;

    - con decreto del ………, cron………., la S.V. ha nominato ……… per l’identificazione e la stima dei beni immobili;

    - [capoverso eventuale: con analogo decreto la S.V. ha nominato ……… per l’identificazione e la stima dei beni oggetto del contratto di cessione di azienda sospensivamente condizionato;]

    - pertanto, come si evince chiaramente dal prospetto sopra riportato, essendo intervenuta l’opera dei due consulenti esterni nominati dalla S.V., le ulteriori attività da identificare a mezzo di inventario consisterebbero unicamente in:

    a) disponibilità liquide;

    b) crediti verso clienti;

    c) altri crediti;

    d) beni mobili, in numero limitato, e cioè: [indicare descrizione sommaria];

    e) beni mobili registrati (n………. autovetture e ………);

    - per le predette categorie di beni il sottoscritto commissario osserva che:

    a) le disponibilità liquide rifluiscono in parte su conto corrente presso la banca ……… che attualmente è nella disponibilità della società ricorrente ma sul quale il commissario esercita le operazioni di vigilanza ex art. 94, c. 2, CCII; altra parte delle disponibilità liquide trovasi su conto corrente intestato alla procedura di concordato presso la Banca ………;

    b) i crediti verso clienti sono attività difficilmente inventariabili con le tradizionali operazioni di inventario, ed attualmente sono in ricognizione da parte del commissario e della società ricorrente;

    c) per gli altri crediti vale la considerazione di cui al punto che precede;

    d) i beni mobili sono stati identificati e valutati dalla società ricorrente nel prospetto allegato, ed una tradizionale operazione di inventario non porterebbe né ad una migliore identificazione, né a stima più congrua; il commissario si augura che tali beni vengano alienati dalla società ricorrente in corso di procedura, diversamente riservandosi di valutarli in modo estremamente prudenziale;

    e) i beni mobili registrati, e cioè le autovetture e ……… di proprietà della società debitrice sono state identificate dal commissario e sulle stesse è stato trascritto, presso il P.R.A. di ………, il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo; anche per le autovetture il commissario si augura che tali beni vengano alienati dalla società ricorrente in corso di procedura, diversamente riservandosi di valutare in modo estremamente prudenziale;

    f) sui beni immobili è stato trascritto, presso l’Agenzia del Territorio di ………, il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo.

    - per le ragioni suesposte il commissario è portato a ritenere che, nel caso di specie, l’erezione d’inventario ex art. 105 CCII costituisca un adempimento ridondante, privo di positive ricadute sulla procedura; senza dimenticare che i beni di cui si parla sono per la stragrande maggioranza in possesso di terzi per effetto del contratto di affitto di azienda o, per la minoranza, nella disponibilità della società ricorrente;

    tanto premesso, il sottoscritto

    PRESENTA ISTANZA

    affinché la S.V. voglia autorizzare il sottoscritto commissario all’esonero dalle operazioni di erezione dell’inventario ex art. 105 CCII.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il commissario giudiziale ………

    Allegati:

    - elenco dei crediti;

    - elenco beni mobili;

    - elenco beni mobili registrati.

    F317
    DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Concordato preventivo ………

    decreto n………. del [………]

    IL GIUDICE DELEGATO

    vista l’istanza n………. del ……… che precede, nonché i documenti allegati;

    considerato quanto ivi esposto dal Commissario Giudiziale;

    DISPONE

    l’esonero dalle operazioni di inventario ex art. 105 CCII.

    Luogo, data ………

    Il Giudice delegato ………

    F318
    RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 105, C.1

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 105, c. 1, CCII

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Concordato preventivo n……….

    “A. S.P.A.”

    Con sede legale in ………, Via ……… n……….

    Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ………: ………

    Giudice delegato: Dott……….

    Commissario giudiziale: Dott……….

    1 CAPITOLO 1 - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E L’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA RICORRENTE - MODIFICHE DEGLI ASSETTI SOCIETARI - OGGETTO SOCIALE

    1.1 Cenni Storici

    1.2 Oggetto Sociale

    1.3 Sede

    1.4 Capitale Sociale

    1.5 Organi Sociali

    1.6 Il Socio Unico Di A. - A. Group S.p.A.

    2 IL GRUPPO A. Group S.p.A.

    2.1 I Rapporti Societari

    2.2 Gli organi delle società del gruppo A. e le relative sovrapposizioni

    2.3 La gestione della Proprietà Intellettuale e della R&D

    2.4 Marchio

    2.5 Software

    2.5.1 Software gestione prodotto

    2.5.2 Tool di diagnosi di produzione

    2.5.3 Tool di diagnosi di ingegneria

    2.5.4 Know-how

    2.6 I Rapporti Finanziari Intergruppo Di A.

    2.6.1 A. Group S.p.A.

    3 IL DEPOSITO DEL RICORSO EX ART. 44 CCII

    3.1 Ricorso ex art. 44 CCII

    3.2 Il decreto di ammissione alla procedura di concordato in bianco

    3.3 Gli adempimenti successivi

    3.4 Il ruolo del Tribunale e del Commissario Giudiziale nella fase successiva al deposito della Domanda con Riserva e la condotta del Debitore

    3.4.1 Le Relazioni Informative

    3.5 La richiesta di proroga del termine

    3.6 I rapporti di A. con le istituzioni pubbliche

    4 LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE

    4.1 Istanza ex art. 46, c. 1 - Atti di straordinaria amministrazione

    4.2 Istanza ex art. 99 - Finanziamenti prededucibili

    4.3 Istanza ex art. 100 - Pagamento di crediti pregressi

    5 IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI A.

    5.1 Il testo della proposta del debitore

    5.1.1 Premessa: le linee guida del piano

    5.1.2 I drivers del piano

    5.1.3 La cessazione dell’attività operativa aziendale e le prospettive economiche: il conto economico e lo stato patrimoniale di piano

    5.1.4 La valorizzazione del marchio A.

    5.1.5 L’incasso di crediti commerciali (anche infragruppo) e tributari al presunto valore di realizzo in ottica liquidatoria

    5.1.6 La Proposta ai creditori

    5.1.7 Il flusso di cassa a servizio del debito previsto a piano

    6 I PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    6.1 La competenza territoriale del Tribunale di ………

    6.2 I presupposti e i requisiti di ammissibilità del ricorso di A.

    7 I DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO E LE RELATIVE CRITICITÀ

    7.1 Determina notarile ex art. 120-bis CCII

    7.2 Visura camerale aggiornata della Società

    7.3 Piano concordatario

    7.4 Situazione patrimoniale aggiornata

    7.5 Stato analitico ed estimativo delle attività

    7.6 Elenco nominativo dei creditori

    7.7 Elenco dei titolari di diritti reali

    7.8 Perizia Marchio

    7.9 Stima Beni Strumentali

    7.10 Stima giacenze di magazzino

    7.11 Stima Immobiliare

    8 LE RICHIESTE DEL TRIBUNALE E L’INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DEL DEBITORE

    9 IL DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO E GLI ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

    10 ADEMPIMENTI INIZIALI EX ARTT. 103 SS. CCII DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

    10.1 La comunicazione ex art. 104 CCII al ceto creditorio

    10.2 La trascrizione del decreto di ammissione nei pubblici registri

    10.3 Consegna delle scritture contabili

    11 L’ISTANZA DEL DEBITORE PER LA VENDITA DELL’AZIENDA EX ART. 91 CCII

    11.1 L’istanza ex art. 91 depositata

    11.2 Il decreto di invito ad offrire del Tribunale di ………

    11.3 L’attività del Commissario Giudiziale in esecuzione del decreto

    12 LE CAUSE DELLA CRISI E L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE

    13 LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

    13.1 La relazione originariamente depositata

    13.2 L’integrazione dell’attestazione

    14 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI PARTENZA ILLUSTRATA DALLA SOCIETÀ AL ……… ALLA DATA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA EX ART. 44 CCII ED A QUELLA DEL DEPOSITO DEL PIANO

    14.1 La struttura del concordato proposto dalla ricorrente

    14.2 La situazione patrimoniale e finanziaria

    14.3 L’attivo concordatario

    14.4 Il passivo concordatario

    14.5 L’esecuzione della proposta

    14.6 Le previsioni di soddisfacimento dei creditori indicate in proposta

    15 LE VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO IN ORDINE ALL’INVENTARIO EX ART. 105 CCII

    15.1 Premessa

    15.2 La situazione patrimoniale di riferimento determinata dal Commissario al ………

    15.3 Attivo

    15.3.1 Immobilizzazioni immateriali

    15.3.2 Immobilizzazioni materiali

    15.3.3 Immobilizzazioni finanziarie

    15.3.4 Magazzino

    15.3.5 Crediti verso clienti

    15.3.6 I crediti verso società intercompany

    15.3.7 Crediti tributari

    15.3.8 Crediti verso altri

    15.3.9 Disponibilità liquide

    15.3.10 Ratei e risconti attivi

    15.4 Passivo

    15.5 Le passività della società al ………

    15.5.1 Passivo privilegiato

    15.5.2 Passivo chirografario

    15.5.3 Debiti sorti in funzione della procedura e successivi al 13.2.2020

    16 LA CONCRETA FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA E L’EFFETTO ESDEBITATORIO

    16.1 La concreta fattibilità della proposta del debitore

    16.2 Il presupposto di soddisfazione minima dei creditori richiesto dalla legge

    17 LE OFFERTE CONCORRENTI

    18 LE PROPOSTE CONCORRENTI

    19 LA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI E L’ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    19.1 L’alternativa della liquidazione giudiziale e le ipotetiche azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie secondo le valutazioni dell’Attestatore

    19.2 L’integrazione della attestazione

    19.3 Le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie secondo l’Attestatore

    19.4 La liquidazione dei beni nella liquidazione giudiziale, secondo le valutazioni dell’Attestatore

    19.5 La soddisfazione dei creditori chirografari nello scenario di liquidazione giudiziale formulato dall’Attestatore

    19.6 Considerazioni metodologiche del Commissario Giudiziale sulla valutazione dell’Attestatore

    20 LA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI E L’ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SECONDO IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

    20.1 Le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie promovibili rispetto ai terzi e le rispettive utilità apportabili all’attivo della liquidazione giudiziale

    20.1.1 Le azioni risarcitorie

    20.2 Riepilogo dei danni e delle responsabilità

    20.2.1 Il danno risarcibile dagli organi societari

    20.2.2 Il danno da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.

    20.2.3 Riepilogo azioni risarcitorie

    20.2.4 Le azioni recuperatorie

    20.2.5 Le azioni revocatorie

    20.3 La liquidazione dei beni della Società nella liquidazione giudiziale secondo il Commissario Giudiziale

    20.3.1 L’attivo della liquidazione giudiziale

    20.3.2 Il passivo della liquidazione giudiziale

    20.3.3 Il passivo prededucibile in caso di liquidazione giudiziale

    20.4 La soddisfazione dei creditori chirografari secondo la alternativa della liquidazione giudiziale per il Commissario Giudiziale e il giudizio di convenienza della Proposta

    21 CONCLUSIONI

    1 CAPITOLO 1 - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E L’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA RICORRENTE - MODIFICHE DEGLI ASSETTI SOCIETARI - OGGETTO SOCIALE

    Indicare in modo sintetico i dati principali della società, schema dell’evoluzione storica dei soci e degli organi nonché eventuali operazioni straordinarie rilevanti.

    Inserire anche sociogramma sia a monte (assetti proprietari, fino alle persone fisiche se possibile), sia a valle (evidenziando la presenza di direzione e coordinamento se rilevante).

    1.1 Cenni Storici

    Con atto a Ministero Notaio dott………. in data ………, n. rep………./………, veniva costituita la A. S.p.A., con sede in ………, via ………, n………., capitale sociale di euro ………, interamente versato.

    1.2 Oggetto Sociale

    L’oggetto sociale della società è il seguente: “………esercizio dell’attività di progettazione, costruzione, commercializzazione, ………”.

    1.3 Sede

    La sede produttiva e amministrativa della società è sempre rimasta nel comune di ……… dove opera all’interno di immobili di proprietà su una superficie di oltre ……… metri quadri (di cui ……… coperti).

    Presso gli stabilimenti di ……… vengono costruite ………

    La società ricorrente alla data del ………, contava n………. occupati, in crescita rispetto ai tre esercizi precedenti.

    Alla data attuale occupa circa ……… addetti.

    1.4 Capitale Sociale

    Il capitale sociale deliberato e sottoscritto, alla data del ……… (presentazione della domanda di concordato preventivo ex art. 44 CCII), è di euro ……… rappresentato da ……… azioni del valore nominale di euro ……… ciascuna, a far data dal ……… totalmente detenuto dalla A. GRUOP S.P.A.

    La compagine sociale di A. S.p.A., prima dell’ingresso del socio A. Group S.p.A., era così composta:

    - Tizio (proprietario di n………. azioni pari al ………% del capitale sociale);

    - Caio (proprietario di n………. azioni pari al ………% del capitale sociale);

    - Sempronio (proprietario di n………. azioni pari al ………% del capitale sociale).

    Costituita sotto l’attuale forma societaria di S.p.A. dal ………, A. S.p.A. sino al ……… ha sempre avuto una compagine sociale ed una direzione rigorosamente familiare, riconducibile al fondatore od ai suoi eredi.

    L’attuale socio unico di A. S.p.A., A. Group S.p.A., è una società a sua volta controllata dalla società “Beta S.p.A., con sede in ………, che esercita attività di direzione e coordinamento su entrambe le suddette società.

    1.5 Organi Sociali

    La società attualmente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri: Dott………. che ricopre la carica di Presidente e ………, ………, ……… e ……… con incarichi di consiglieri.

    In merito alle evoluzioni dell’organo amministrativo si rimanda al capitolo 4.

    Le funzioni di vigilanza e controllo sono affidate da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: dott………., quale Presidente, dott………. e dott.ssa ………, quali sindaci effettivi, e dott.ssa ……… e dott.ssa ………, quali sindaci supplenti. In merito alle evoluzioni dell’organo di controllo si rimanda al capitolo 4.

    La revisione dei conti è affidata alla società “SOCIETÀ DI REVISIONE S.P.A.”

    1.6 Il Socio Unico Di A. - A. Group S.p.A.

    La Società A. Group S.p.A. con sede legale coincidente con la sede legale di A. S.p.A., C.F………. è stata costituita nel ………, ed ha iniziato materialmente la propria attività nel ……… come servizi di ………

    Il Capitale sociale, attualmente ammontante a euro ………, è rappresentato da n………. azioni del valore di euro ………, possedute quanto al ………% da ……… e quanto al ………% da ………

    La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri: ……… con funzioni di Presidente, ………, ………, ……… e ……… con funzioni di consigliere.

    In merito alle evoluzioni dell’organo amministrativo si rimanda al capitolo 4.

    Le funzioni di vigilanza e controllo sono affidate da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: dott………., quale Presidente, dott………. e dott.ssa ………, quali sindaci effettivi, e dott.ssa ……… e dott.ssa ………, quali sindaci supplenti. In merito alle evoluzioni dell’organo di controllo si rimanda al capitolo 4.

    La revisione dei conti è affidata dal ……… alla società “SOCIETÀ DI REVISIONE S.P.A.”.

    2 IL GRUPPO A. Group S.p.A.

    Se esistente illustrare il gruppo di cui fa parte la ricorrente, ruoli e attività svolta da parte di ciascuna entità giuridica, per quanto riguarda le attività industriali, commerciali, di servizi o finanziaria, nonché la descrizione sintetica di particolari proprietà, attività e progetti di gruppo ed i rapporti commerciali e finanziari tra le diverse legal entities del gruppo.

    [Ampliare, se necessario, eventuali sociogrammi già inseriti per illustrare i rapporti sopra indicati].

    2.1 I Rapporti Societari

    Il gruppo A. Group S.p.A., cui fanno capo A. S.p.A., Delta S.p.A. e Gamma S.r.l., rientra nel più ampio perimetro di quello facente capo alla società A. Group Co. Ltd.

    A., poi detiene quote di partecipazione nelle società di diritto estero “A. France sarl” (partecipazione del 40%), “A. Machina doo” (partecipazione del 45%, situata in Croazia) e “A. Portugal” (partecipazione del 40%).

    Nell’arco di poco più di due anni il gruppo A. Group S.p.A. si espande all’estero, mediante la creazione di una filiale in S.p.A.gna (stabile organizzazione) da parte di A. Group e la costituzione da parte di quest’ultima di A. D. S.p.A. che, dopo aver aperto una filiale in Francia (stabile organizzazione), acquista la filiale spagnola dalla capogruppo, ed infine costituisce A. Russia.

    A livello funzionale, A. Group S.p.A. - oltre a fungere da sub-holding del gruppo A. in Italia - si occupa prevalentemente di svolgere attività di ricerca e sviluppo (R&D) nell’ambito di ………

    2.2 Gli organi delle società del gruppo A. e le relative sovrapposizioni

    In questa sede evidenziare, se rilevanti ai fini della direzione e coordinamento e della disamina dei rapporti intergruppo, le eventuali informazioni sugli organi societari e le dinamiche interne.

    Lo scrivente, per meglio rappresentare sinteticamente la catena decisionale e di controllo delle società italiane del gruppo Alpha, riporta i dati delle società che maggiormente hanno condiviso la “vita” della Alpha S.p.A. nel corso degli ultimi anni, indicando anche le sovrapposizioni dei componenti gli organi gestori, di controllo e revisione.

    In punto, le società facente capo ad Alpha Group, che hanno avuto le maggiori cointeressenze, per quando consti allo scrivente, sono: Alpha Group, Alpha S.p.A., Delta S.p.A. e Gamma S.r.l., per le quali si riportano i seguenti dati sintetici, che mostrano come la gestione sia - nei fatti - stata unitaria.

    In punto lo scrivente vuole qui semplicemente rappresentare lo “stato dell’arte” delle società a far data dall’inizio del ………

    Le società interessate:

    - Alpha Group S.p.A.

    Alpha Group S.p.A. (nel prosieguo Alpha Group) attualmente con sede in ………, via ………, è stata costituita nel ……… ed ha iniziato materialmente la propria attività nel ………

    Il Capitale sociale ammontante a euro ……… è rappresentato da ……… azioni del valore di euro ……… ciascuna, possedute quanto al ………% dalla ……… e quanto al ………% dalla ………

    Alpha Group S.p.A. detiene il ………% della Alpha S.p.A., della Delta S.p.A. e della società Gamma S.r.L.;

    - Delta S.p.A. - attualmente con sede in ………, Via ………, costituita in data ………

    Il Capitale Sociale, ammontante ad euro ………, è rappresentato da ……… azioni del valore di euro ………

    - Gamma S.r.l. -con sede in ………, via ………, costituita in data ………

    Il Capitale Sociale, ammontante ad euro ………, è rappresentato da ……… azioni del valore di euro ………

    Per quanto attiene agli organi amministrativi delle suddette società, considerando quanto succedutosi dal 20**, gli stessi sono sempre stati collegiali e, spesso, formati dalle stesse persone. In particolare, i sigg………. e ……… sono costantemente stati componenti degli stessi. Dal 20**, la presenza del sig………. diventa costante, unitamente a ……… e ………

    In seguito, senza voler riportare fedelmente ogni singola variazione (spesso di un solo componente), si indicano le composizioni dal 20**:

    Alpha Group Alpa S.p.A. Delta S.p.A. Gamma S.r.l. società

    20** data nomina

    ……… ……… ……… ………

    ……… ……… ……… ………

    ……… ……… ……… ………

    Alpha Group Alpa S.p.A. Delta S.p.A. Gamma S.r.l. società

    20** data nomina

    ……… ……… ……… ………

    ……… ……… ……… ………

    ……… ……… ……… ………

    Ancora più emblematica la situazione per quanto attiene agli organi di controllo interno (collegio sindacale) e di revisione, di cui se ne riporta l’evoluzione dal 20**.

    ………

    La situazione per quanto attiene i revisori appare la seguente:

    ………

    2.3 La gestione della Proprietà Intellettuale e della R&D

    Nel panorama economico degli ultimi decenni uno dei fattori aziendali più importante è sicuramente quello rappresentato dagli intangible assets, o Intellectual Property (IP) quali i marchi, i brevetti, i disegni di utilità ed il know-how. Oggigiorno la prosperità economica di importanti aziende e dei paesi più avanzati si basa su queste risorse, viste come strategiche per poter mantenere un vantaggio competitivo sui concorrenti, in particolare nei confronti di quelli che operano in paesi in via di sviluppo, che hanno la possibilità di sfruttare minori costi per i fattori produttivi, in particolare con riferimento al personale dipendente.

    In particolare, per quanto riguarda A. S.p.A., gli assets immateriali di maggior rilevanza possono essere identificati nel marchio, nel software e nei disegni e progetti nonché know-how. In merito a quest’ultimo, seppur non presenti le caratteristiche necessarie per poter essere tutelato giuridicamente, non vi è dubbio che nel corso degli anni fosse un elemento di rilievo in possesso della società. Infatti, l’esperienza delle maestranze e la capacità dell’azienda di intervenire positivamente nella soluzione delle problematiche tecniche che man mano si presentavano, rappresentavano un punto di forza dell’azienda.

    Il reparto di ricerca e sviluppo di A. S.p.A. conta 9 addetti come personale altamente qualificato e 5 unità di personale tecnico operativo, trattandosi comunque di unità che rivestono ruoli prevalentemente esecutivi, mancando figure di coordinamento e controllo che sono invece dislocate presso A. Group.

    2.4 Marchio

    Il marchio “A.” sin dall’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo risulta tutelato sia in Italia che a livello internazionale nelle vesti grafiche, e dal 2003 anche quale marchio denominativo per le classi:

    - ………;

    - ………

    In data ………, A. S.p.A., tramite un contratto di cessione, cedeva alla controllante A. Group S.p.A. la proprietà del suddetto marchio A.

    In dettaglio, nel contratto di cessione del marchio veniva stabilito che l’oggetto della cessione era la piena ed esclusiva proprietà del marchio “A.”, compreso il diritto del rinnovo dello stesso marchio a nome della cessionaria.

    Nella medesima data in cui veniva stipulato il contratto di cessione, tramite un contratto di licenza A. Group S.p.A. concedeva a A. S.p.A. l’esclusiva per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti mediante l’utilizzo del marchio “A.”.

    2.5 Software

    Il software deve essere distinto tra software relativo alla gestione del prodotto, i tool di diagnosi di produzione, di ingegneria e gli altri software.

    2.5.1 Software gestione prodotto

    Tutto il software di gestione del prodotto risulta di proprietà di A. Group, sviluppato internamente dalla medesima.

    2.5.2 Tool di diagnosi di produzione

    La società A. si avvaleva di tool di diagnosi della società ………, fornitore strategico. Questo software ha particolare importanza perché contiene ………

    2.5.3 Tool di diagnosi di ingegneria

    Tutti i tool di diagnosi sono stati sviluppati internamente da A. Group. Questo software, inizialmente sviluppato internamente per uso ingegneristico, è stato customizzato da A. Group durante la fase di pre-concordato per ………

    2.5.4 Know-how

    Come anticipato in precedenza, per A. l’asset immateriale di maggior rilevanza, congiuntamente al marchio e - per ragioni tecniche - al software sono senza dubbio i know-how.

    2.6 I Rapporti Finanziari Intergruppo Di A.

    2.6.1 A. Group S.p.A.

    Con A. Group S.p.A., A., nel corso del tempo, intrattiene numerosi rapporti di varia natura, sia operativa (come sopra evidenziato), sia commerciale, che finanziaria e anche le risultanze patrimoniali presentate in sede concordataria riassumono la complessità venutasi a creare nel corso del tempo.

    In questa sede si esamineranno esclusivamente i profili giuridici e finanziari delle poste in oggetto, riservando gli aspetti valutativi a quanto espresso dallo scrivente nel capitolo ………

    Nel ricorso vengono indicati, alla data del ………, debiti verso fornitori per complessivi euro ………, di cui ……… verso società Intercompany, fra questi ultimi il creditore maggiormente esposto risulta essere A. Group S.p.A., per complessivi euro ………

    Oltre a queste esposizioni verso A. Group, ve ne sono altre di mera natura finanziaria, per complessivi euro ………

    Per un totale debitorio di complessivi euro ………

    A. vanta anche crediti verso A. Group S.p.A., per complessivi euro ………

    3 IL DEPOSITO DEL RICORSO EX ART. 44 CCII

    In questa fase descrivere le formalità necessarie alla regolarità del deposito, svolgendo un controllo formale e sostanziale sulla fase che contraddistingue la richiesta e concessione del termine.

    In data ……… A. S.p.A. tramite i propri legali di fiducia, avv.ti………. e ……… (advisor legali), ha depositato avanti al Tribunale di ……… ricorso per concordato ex art. 44 CCII, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e alla documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l’avvenuta autorizzazione alla presentazione del medesimo, riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione prevista dall’art. 39, c. 1 e 2, CCII nel successivo termine indicato dal Tribunale. Il suddetto ricorso veniva pubblicato in data ……… sul Registro delle Imprese di ………

    3.1 Ricorso ex art. 44 CCII

    Illustrare cronologicamente ed in modo sintetico il contenuto del ricorso, verificandone la completezza ed evidenziando eventuali lacune nei contenuti.

    La ricorrente illustrava inizialmente la storia della società, fornendo la descrizione del percorso aziendale e produttivo della stessa, anche con riferimento all’acquisizione da parte del gruppo A. Group S.p.A. Il debitore inoltre ricostruisce la composizione della forza lavoro, la struttura e l’evoluzione societaria e degli organi sociali della società, nonché del gruppo A. Group.

    Apposito capitolo era riservato alle cause della crisi della società che venivano indicate nella:

    i. Crisi del settore del ………

    ii. Crisi nei mercati esteri di riferimento

    iii. Politiche di espansione in ambito europeo

    iv. Inefficienze amministrative e struttura aziendale sovradimensionata

    Nel ricorso veniva evidenziato come, nonostante l’evidente situazione di tensione economica, la Società avesse alle spalle un gruppo definito solido - il gruppo A. Group. La voce “debiti verso controllante” di importo pari a euro ……… (riferito al socio controllante A. Group S.p.A.), in realtà veniva valutato come indice di solidità in quanto veniva prospettato che A. S.p.A. potesse contare sulla costante presenza del gruppo, anche in termini di sostegno economico.

    I drivers del depositando piano erano individuati nella costruzione e vendita di ……… per ordini già ricevuti, commercializzazione di ……… già disponibili, ridefinizione dell’esposizione e del rientro nei confronti di ………, ridimensionamento e razionalizzazione degli impianti produttivi e dei costi di struttura.

    In merito al piano da depositare la ricorrente ipotizzava il deposito di un concordato preventivo in continuità aziendale o della predisposizione di uno o più accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 57 CCII, ferma restando la facoltà di optare medio-tempore per uno scenario liquidatorio.

    3.2 Il decreto di ammissione alla procedura di concordato in bianco

    Illustrare in modo sintetico contenuti e disposizioni del decreto di ammissione alla procedura.

    Con decreto emesso, depositato e comunicato in data ……… il Tribunale di ………, rilevato che la debitrice possiede i requisiti soggettivi per l’ammissione al concordato preventivo e che sussisteva la propria competenza in considerazione dell’ubicazione della sede della ricorrente, dichiarava aperta la procedura di pre-concordato /concordato con riserva di A. S.p.A., rubricandola al numero ………

    Il Tribunale assegnava alla ricorrente termine sino al ……… per il deposito della proposta concordataria unitamente alla relativa documentazione, rilevato possibile la concessione di un termine superiore al minimo in quanto non erano pendenti istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale ed erano state addotte condivisibili motivazioni circa la necessità di una congrua dilazione.

    Veniva quindi nominato Giudice Delegato il Dr………. e nominato Commissario Giudiziale il sottoscritto Dr……….

    Il decreto del tribunale prevedeva inoltre che, al fine dell’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 44, c. 3, CCII, la ricorrente depositasse mensilmente e fino alla scadenza del termine come sopra fissato o comunque fino alla data di presentazione dei documenti di cui sopra, una relazione in merito all’attività svolta con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all’ultimo giorno del mese precedente nonché alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

    3.3 Gli adempimenti successivi

    Illustrare gli adempimenti svolti da parte del Commissario Giudiziale nel periodo immediatamente successivo alla accettazione della propria nomina.

    In data ……… il suddetto decreto veniva comunicato dalla cancelleria al sottoscritto curatore che con atto in data ……… procedeva ad accettare l’incarico e immediatamente provvedeva alla richiesta di PEC, di apertura della nuova anagrafica sulla piattaforma ………nonché alle dovute comunicazioni e pubblicazioni al registro imprese.

    Il Commissario Giudiziale prendeva immediatamente contatti con l’amministrazione della società per fissare un incontro con la direzione aziendale.

    3.4 Il ruolo del Tribunale e del Commissario Giudiziale nella fase successiva al deposito della Domanda con Riserva e la condotta del Debitore

    3.4.1 Le Relazioni Informative

    Illustrare in modo sintetico e cronologico le attività eseguite dal Commissario e la condotta del debitore ricorrente nella fase del concordato in bianco, esponendo il contenuto delle singole relazioni informative della società nonché i controlli svolti e le eventuali conseguenti note del Commissario

    Come previsto dal decreto di ammissione la ricorrente procedeva a relazionare mensilmente il Commissario Giudiziale e il tribunale sull’andamento dell’attività tramite le seguenti informative periodiche: in data ……… e ………

    Lo scrivente ha chiesto ed ottenuto l’allineamento dei dati alla data della presentazione del piano, aggiornando il dato della situazione patrimoniale alla data di apertura della presente procedura di concordato, nonché il valore del conto economico sino al ………, con successivi riepiloghi alla fine di ciascun mese di riferimento, nonché chiarimenti su alcuni debiti scaduti in epoca anteriore al ……… che erano invece stati saldati nel periodo.

    Lo scrivente inoltre evidenziava che nel periodo intercorrente tra la data del deposito e la fine di febbraio non risultavano registrati acquisti di materie prime, ma soprattutto non risultavano maturati costi per servizi e non risultano maturati oneri diversi di gestione, chiedendo pertanto chiarimenti circa la mancanza assoluta di tali costi nel periodo considerato. La ricorrente procedeva a fornire i chiarimenti richiesti.

    Dopo aver riscontrato dall’analisi del prospetto di Stato Patrimoniale Passivo fornito nella prima relazione informativa una riduzione del saldo fornitori pari ad euro ……… veniva richiesta dal sottoscritto la riconciliazione di tale riduzione con il dettaglio dei pagamenti effettuati nel periodo dal ……… al ………, mentre per i pagamenti effettuati nel periodo di riferimento della relazione, pari ad euro ……… veniva richiesto di produrre l’elenco di tutti i pagamenti classificando i debiti ante e post deposito della domanda.

    La ricorrente procedeva poi a presentare la seconda relazione informativa al ……… che evidenziava una riduzione del valore dei crediti, un aumento dei debiti ed una perdita di periodo di euro ……… attribuita alla limitazione nell’evasione degli ordini causata prevalentemente dalle restrizioni imposte dai decreti ministeriali, con conseguente riduzione del fatturato senza la relativa correlata riduzione dei costi operativi, essenzialmente di natura fissa.

    La società inoltre procedeva ad aggiornare il Commissario Giudiziale sull’andamento del portafoglio ordini, che progressivamente andava esaurendosi, sia a causa del rallentamento dell’economia legato a Covid-19, sia legato al ………

    3.5 La richiesta di proroga del termine

    Qualora la ricorrente abbia presentato istanza di proroga del termine illustrare in maniera sintetica il contenuto della stessa, le ragioni della stessa, rappresentare succintamente l’esito del parere del Commissario circa l’istanza, eventuali verbalizzazioni o note prodotte in udienza, nonché il provvedimento assunto dal Collegio rispetto alla richiesta.

    Con atto in data ……… la ricorrente presentava istanza di proroga del termine per il deposito del piano concordatario - fissato nel ……… - nella misura massima prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, pari, nella richiesta formulata, a giorni 60.

    Veniva anticipato che il piano, per come era stato ideato in quello stadio, era caratterizzato da un’importante azione di riduzione dei costi, valutando tutti gli elementi sensibili della Società tra cui, non da ultimo, l’ingente forza lavoro impiegata nello stabilimento produttivo. Tale azione di ipotetica riduzione della voce relativa al costo del personale, ancorché non potesse ancora considerarsi definitiva, era stata ideata ragionando per funzione e reparto aziendale, e ponendosi il problema della successiva sostenibilità in termini di operatività dei reparti aziendali e di gestione delle previsioni relative al valore della produzione negli anni di piano.

    La ricorrente evidenziava inoltre che la proroga richiesta avrebbe consentito da un lato il perfezionamento della predisposizione del piano concordatario e dall’altro la prosecuzione del programma di ripartenza aziendale.

    Veniva evidenziato come A. Group S.p.A. avesse incaricato il proprio advisor con un mandato di M&A allo scopo di individuare in una prima fase di scouting un soggetto interessato ad entrare nel capitale sociale della società A. S.p.A. al fine di consentirne il risanamento. Al riguardo il debitore riferiva nell’istanza che erano state presentate nelle settimane precedenti svariate manifestazioni di interesse da parte di investitori e da parte di società operanti nel settore, che però necessitavano di maggior tempo per perfezionare lo studio dell’eventuale investimento. Il debitore riferiva di aver contattato, tramite il proprio advisor finanziario, 14 soggetti potenzialmente interessabili all’operazione, e di aver conseguentemente stabilito 8 reali contatti con feedback (rappresentati da una process letter e information memorandum, previa sottoscrizione di accordo di riservatezza.

    A. S.p.A. comunicava altresì che il socio controllante A. Group S.p.A. aveva garantito, con lettera di impegno in data ………, i nuovi costi in prededuzione derivanti dalla proroga richiesta, qualora gli stessi non fossero assorbiti dagli attivi generatisi nel frattempo, subordinatamente alla concessione della proroga del termine per il deposito del piano di concordato.

    Su richiesta del Tribunale lo scrivente forniva un parere motivato sulla istanza di proroga del termine, illustrando come i giustificati motivi richiesti dall’art 44, c. 1, lett. a), CCII erano stati individuati dalla ricorrente sulla pianificazione industriale e sulla predisposizione del piano nonché sul processo M&A in corso. Il sottoscritto prendeva poi in esame, sulla base delle informazioni contabili fornite dalla ricorrente, sia lo scenario di concessione di proroga con copertura parziale dei costi a carico di A. Group S.p.A., sia quello di liquidazione della società in presenza di mancata proroga e apertura di liquidazione giudiziale, sia quello di prosecuzione (in realtà, di ripresa, non essendo mai iniziata) dell’attività di produzione nell’ambito di un esercizio provvisorio.

    Con decreto in data ……… il Tribunale, vista l’istanza di proroga del termine per il deposito della domanda di concordato, rilevando la necessità di acquisire informazione in ordine alle attività in essere per la formalizzazione del piano, in particolare riferimento ai costi maturati e maturandi nella gestione concordataria, fissava l’udienza del ……… per la comparizione delle parti innanzi al Presidente Dr……….

    Nella data fissata, in udienza avanti al Presidente Dr………. comparivano il Commissario Giudiziale e gli advisor della ricorrente.

    Da quanto prospettato dagli advisors di A. S.p.A. nel corso della successiva udienza, si era nel frattempo delineato un potenziale investitore industriale primario che, terminata le attività di due diligence industriale e finanziarie necessarie, avrebbe lavorato in sinergia con la ricorrente per la predisposizione del piano concordatario. Per quanto riguarda le modalità con le quali formalizzare l’operazione straordinaria del processo M&A viene riportato da A. S.p.A. che il percorso avviato avrebbe previsto l’ingresso nel capitale sociale di un terzo investitore, al fine di rafforzare patrimonialmente la Società stessa tramite un aumento di capitale al servizio del Piano e dunque dei creditori. A parere dello scrivente, tale modalità non rappresenta la più efficace, al fine di garantire ai creditori il massimo risultato economico possibile in quanto si sarebbe corso il rischio di eludere i meccanismi di vendita competitiva previsti dall’art. 91 CCII per le offerte concorrenti. Nessun documento formale da parte dell’investitore industriale viene esibito al Tribunale, mentre viene consegnata in udienza offerta condizionata da parte di investitore finanziario estero, sottoposta a numerosissime condizioni e non sorretta da alcun deposito cauzionale.

    Riunitosi in camera di consiglio il Tribunale in pari data emetteva il decreto di concessione della richiesta proroga ex art. 44, c. 1, lett. a), CCII, concedendo termine sino al ……… per il deposito della documentazione integrativa ex art. 39 CCII.

    Il Tribunale espressamente ravvisava il giustificato motivo per la concessione della proroga del termine nel……… Il suddetto decreto veniva comunicato alle parti.

    In data ……… la ricorrente depositava la quinta relazione informativa periodica, unitamente ad una bozza del piano concordatario in continuità in corso di predisposizione (seppure non vincolante e in corso di perfezionamento in attesa dell’esito del processo di M&A a sostegno della ristrutturazione le cui offerte il debitore si attendeva che sarebbero arrivate per il ………).

    3.6 I rapporti di A. con le istituzioni pubbliche

    Laddove siano presenti, indicare in maniera sintetica i rapporti tra la ricorrente e gli enti pubblici nonché amministrazioni locali e altre istituzioni.

    Nell’arco temporale dal ……… alla data della presente si sono svolti numerosi incontri ai tavoli istituzionali per la tutela dei livelli occupazionali.

    Il ……… A. veniva convocata con i propri consulenti unitamente al Commissario Giudiziale per partecipare ad una prima riunione presso la Regione ………, alla presenza delle rappresentanze Sindacali anche a livello provinciale, dell’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, e di Confindustria nel corso della quale sono stati forniti preliminari riscontri alle richieste formulate dalla ricorrente in vista del piano concordatario.

    In data ……… si era tenuto un ulteriore incontro tra la Società e le RSU, assistite dalla ………, avente ad oggetto l’esame delle ragioni sottese alla richiesta di A. di accedere alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (“CIG Ordinaria”) nel corso del quale era stata raggiunta un’intesa in base alla quale la società avrebbe proceduto per complessive 9 settimane, a decorrere dal ……… e fino al ………, alla sospensione ovvero alla riduzione dell’orario di lavoro per un massimo di ……… dipendenti ricorrendo alla CIG Ordinaria. Al fine di consentire ai dipendenti di accedere all’anticipo del trattamento previsto dall’ammortizzatore sociale tramite gli istituti bancari, la Società si era impegnata a richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS a mente delle convenzioni nazionali e regionali sottoscritte. La società aveva assicurato la rotazione dei dipendenti soggetti alla CIG Ordinaria coerentemente con le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva.

    Proseguendo nella informativa sulla tematica della forza lavoro veniva illustrato come ………

    4 LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE

    Laddove siano presenti, indicare le istanze di autorizzazione depositate dalla ricorrente.

    4.1 Istanza ex art. 46, c. 1 - Atti di straordinaria amministrazione

    Successivamente il deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo ex art. 44, la Società ricorrente, al fine di porre in essere un’operazione volta a ………, ai sensi dell’art. 46, c. 1, CCII depositava in data ……… istanza di autorizzazione al Tribunale di ………

    4.2 Istanza ex art. 99 - Finanziamenti prededucibili

    Funzionalmente all’esercizio dell’attività aziendale fino all’omologa e in funzione di una migliore soddisfazione dei creditori, in data ……… la Società depositava innanzi al Tribunale di ……… istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili per complessivi euro ………, presso gli istituti di credito ………

    4.3 Istanza ex art. 100 - Pagamento di crediti pregressi

    Ai sensi dell’art. 100, c. 1, CCII, trattandosi di una domanda di concordato che prevede la continuità aziendale e conseguentemente alla ricezione da parte di A. S.p.A. di idonea attestazione da parte di un professionista indipendente, la Società ha depositato in data ……… istanza di autorizzazione al pagamento di crediti sorti anteriormente il deposito della domanda ex art. 44, ritenuti essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare una migliore soddisfazione dei creditori.

    5 IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI A.

    In questo capitolo si illustra la proposta di concordato, identificandone la natura - continuità (diretta o indiretta o liquidatoria) - le principali caratteristiche, per poi illustrare in modo sintetico sia piano che proposta.

    [Ad esempio: A. S.p.A. presenta ai propri creditori un piano concordatario liquidatorio, che ritrae le risorse per soddisfare i creditori in parte sulla liquidità esistente sui conti correnti aziendali, in parte sull’incasso dei crediti esistenti alla data del deposito e di quelli sorti durante il periodo di concordato in bianco, e in parte dall’alienazione in forma atomistica delle componenti costitutive dell’azienda - senza la prosecuzione dell’attività di impresa. L’utilizzo del personale è infatti meramente strumentale alla liquidazione del patrimonio.

    Il debitore, tuttavia, non ha perso la speranza di poter cedere l’azienda e dunque riferisce nella proposta che il piano potrebbe avere degli upside per i creditori derivanti dalla cessione dell’azienda in continuità, proseguendo l’attività di M&A iniziata durante il concordato in bianco].

    5.1 Il testo della proposta del debitore

    Riportare testualmente la proposta sintetica estratta dal ricorso, nonché le linee guida ed i drivers del piano

    Di seguito il testo della proposta del debitore.

    5.1.1 Premessa: le linee guida del piano

    Come altrettanto descritto in precedenza, ………

    5.1.2 I drivers del piano

    Indicare gli elementi chiave della proposta concordataria

    Fermo quanto sopra descritto, di seguito un elenco riassuntivo delle principali voci su cui si fonda il sottoponendo Piano, analizzate analiticamente nel prosieguo del presente ricorso:

    i. la cessazione dell’attività operativa aziendale nonché la mancata ripresa dell’attività produttiva o commerciale, quale base di partenza per la realizzazione di un’operazione di cessione del ramo di azienda non in ottica atomistica ma in ottica di compendio aziendale (fattispecie, tuttavia, prudenzialmente non riflessa in questo Piano alla luce delle considerazioni riportate nel precedente paragrafo);

    ii. la liquidazione e la dismissione dell’intero attivo patrimoniale in favore di terzi;

    iii. Il trasferimento del marchio “A.” a titolo gratuito da parte di A. Group, come da lettera di impegno e allegata al presente ricorso quale sub doc……….;

    iv. l’incasso di crediti commerciali e tributari al presunto valore di realizzo in ottica liquidatoria, sulla base delle ragionevoli aspettative e di ipotesi di svalutazione in ottica prudenziale;

    Il debitore prevede che l’attività operativa aziendale si interrompa, ma che tale interruzione non sia brusca e immediata, ma intervenga nel corso di un periodo volto a consentire due attività: la negoziazione con il personale dipendente e le organizzazioni sindacali di accordi volti alla cessazione integrale dei rapporti di lavoro, e l’attività di garanzia e di assistenza per i prodotti finiti venduti nonché una struttura di supporto all’attività di liquidazione. Il piano del debitore, dunque, non prevede ricavi operativi ma solo uscite operative legate al processo di liquidazione.

    Di seguito la rappresentazione del debitore delle conseguenze economiche e patrimoniali del piano.

    5.1.3 La cessazione dell’attività operativa aziendale e le prospettive economiche: il conto economico e lo stato patrimoniale di piano

    Come già anticipato, nel sottoponendo Piano non si prevede la continuazione delle attività produttive, commerciali e operative della Società. Come altresì descritto, il Piano è stato redatto in considerazione di uno scenario “base” finalizzato a realizzare una cessione atomistica dell’azienda con la possibilità di trasformarsi, in un periodo successivo, nella cessione di uno o più compendi aziendali, in grado di consentire una valorizzazione degli attivi con soluzione di continuità.

    Sulla base dei presupposti di cui sopra, il Piano non prevede la generazione di ricavi operativi, ma semplicemente la generazione di flussi cassa derivanti dalla cessione dei cespiti e la generazione di costi propedeutici al processo di liquidazione e di tutti gli altri costi a cui la Società dovrà fare fronte nel periodo di “transizione” fino a conclusione del processo liquidatorio.

    IL CONTO ECONOMICO DI PIANO

    Si riporta nel seguito l’estratto di Conto Economico di Piano, contenuto integralmente e scadenzato su base mensile nel documento di Piano in allegato, che utilizza, come base di riferimento, la situazione patrimoniale ed economica al ………

    ………

    A tal proposito, si ritiene opportuno analizzare nello specifico alcune delle voci dell’estratto di Conto economico di Piano, di seguito illustrate:

    ………

    LO STATO PATRIMONIALE DI PIANO

    Si riporta nel seguito il prospetto di Stato Patrimoniale come da Piano:

    È opportuno riproporre il prospetto di Stato Patrimoniale indicato nel Piano, illustrando poi come sono state valorizzate le attività.

    Ove presenti nel piano è utile riportare gli schemi di flussi di cassa e l’attivo liquidabile per il perseguimento della proposta.

    Per quanto concerne l’attivo fisso, si ritiene opportuno analizzare nello specifico alcune delle voci dell’estratto di Stato Patrimoniale di Piano, di seguito illustrate:

    ………

    5.1.4 La valorizzazione del marchio A.

    Il socio A. Group intende cedere il marchio A., considerato fondamentale nella prosecuzione della continuità aziendale, condizionatamente (ma simultaneamente) alla positiva conclusione della procedura di concordato preventivo.

    In questo senso, alla luce della notorietà del marchio A. nel mercato di riferimento, si favorirebbe la partecipazione alla vendita competitiva di investitori attratti dall’opportunità di rilevare tali asset class.

    5.1.5 L’incasso di crediti commerciali (anche infragruppo) e tributari al presunto valore di realizzo in ottica liquidatoria

    L’importo dei crediti commerciali è stato valorizzato sulla base del valore netto contabile a bilancio al ………, valore a cui sono state applicate compensazioni con debiti di stessa natura verso i medesimi beneficiari. Le rettifiche di valore su tali importi sono state oggetto di ulteriori rettifiche prudenziali in ottica liquidatoria, sulla base delle relative scadenze come emergenti dalla situazione patrimoniale più aggiornata disponibile, in particolare:

    ………

    5.1.6 La Proposta ai creditori

    Come in precedenza rappresentato indicato, il Piano prevede la soddisfazione dei creditori secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei come segue:

    ………

    5.1.7 Il flusso di cassa a servizio del debito previsto a piano

    È opportuno inserire, ove disponibile una tabella o prospetto del flusso di cassa indicato nel ricorso del creditore.

    Si riporta nel seguito il prospetto di flusso di cassa come da Piano concordatario.

    Gli importi valorizzati nel prospetto di flusso di cassa sono essenzialmente la manifestazione monetaria delle assunzioni e delle stime descritte sopra.

    Il Piano prevede una generazione di cassa a servizio della manovra pari ad euro ……… milioni, che sommati alle disponibilità liquide a disposizione della Società alla data del ……… costituiscono un ammontare complessivo di risorse a disposizione per il rimborso delle passività aziendali di euro ………

    Di seguito, si riporta uno schema riepilogativo degli attivi a servizio della proposta concordataria, e del passivo concordatario distinto tra prededuzione, privilegio e passivo chirografario:

    ………

    È opportuno inserire, una tabella o prospetto o schema riepilogativo degli attivi a servizio della proposta e del passivo concordatario, distinguendo tra attivi di tipo liquidatorio e attivi derivanti dalla continuità aziendale (ex art. 84, c. 6), nonché evidenziando le fasi temporali di soddisfazione del passivo in prededuzione, passivo in privilegio e passivo in chirografo.

    Ove questo non fosse stato esposto in modo schematico nel ricorso del creditore è opportuno che sia elaborato dal Commissario Giudiziale

    6 I PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

    È necessario indicare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso alla procedura, esponendo quelli rappresentati dal ricorrente

    A. Radica la competenza del Tribunale di………qualifica la propria proposta concordataria in termini di ……… e di presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità della medesima, come di seguito riportato.

    6.1 La competenza territoriale del Tribunale di ………

    La società ha la propria sede legale nel comune di ………, Via ………, quindi, rientra nella giurisdizione del Tribunale di ………

    6.2 I presupposti e i requisiti di ammissibilità del ricorso di A.

    La Società si trova attualmente in una situazione di crisi ai sensi dell’art. 84, c. 1, CCII, a causa delle problematiche esposte in narrativa, come comprovate dai dati che emergono, in particolare, dai bilanci relativi agli ultimi esercizi.

    Non vi è dubbio, infatti, che le plurime attività incluse nell’oggetto sociale della Società siano ricomprese nell’ampio elenco di cui all’art. 2195 c.c., senza dire che - com’è noto - nel nostro ordinamento la nozione d’imprenditore commerciale ha carattere residuale, dovendosi ascrivere alla relativa categoria tutti coloro i quali esercitino professionalmente un’attività economica organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, che non rivesta carattere agricolo.

    Quanto, poi, alle soglie dimensionali, dagli ultimi tre bilanci approvati dall’assemblea, nonché dalla situazione economico patrimoniale, si evince il superamento, da parte di A., dei parametri di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII, atteso che, in tutti i predetti esercizi essa: (i) ha avuto un attivo patrimoniale complessivo superiore a euro 300.000,00; (ii) ha realizzato ricavi lordi superiori a euro 200.000,00; e (iii) presenta un ammontare di debiti, scaduti e non, superiore a euro 500.000,00.

    Quanto sopra è ulteriormente comprovato dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata della Società alla data del ……… approvata dal Consiglio di Amministrazione in data ………

    7 I DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO E LE RELATIVE CRITICITÀ

    Esporre in maniera sintetica gli allegati al ricorso, individuando eventuali criticità, con particolare attenzione all’esame di relazioni, perizie e stime.

    È necessario fare specifico riferimento e richiamo ai documenti allegati al ricorso, per agevolarne la lettura; di ciascun documento occorre evidenziare natura, adeguatezza allo scopo informativo e completezza, nonché eventuali carenze, inesattezze o altre anomalie. Particolare rilevanza va prestata ai c.d. “allegati mancanti”, ovvero ai documenti che dovrebbero dimostrare le affermazioni del debitore ma che non vengono prodotti (contratti, corrispondenza, documenti, ecc.).

    In allegato al ricorso principale, il debitore riporta i seguenti documenti:

    1. ………

    2. ………

    3. ………

    4. ………

    7.1 Determina notarile ex art. 120-bis CCII

    Il debitore ha allegato il verbale di consiglio di amministrazione del ……… con il quale viene deliberato di ricorrere ad una procedura per il superamento della crisi di impresa di A. unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione risulta dal verbale redatto dal notaio……… In data……… ed è stata depositata e iscritta nel registro delle imprese in data……… Nel medesimo verbale sono stati delegati il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr………. e l’amministratore delegato ……… per il procedimento. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.

    7.2 Visura camerale aggiornata della Società

    Nessuna annotazione di rilievo.

    7.3 Piano concordatario

    Il documento, piuttosto articolato e predisposto in forma di presentazione per slides, presenta ………

    7.4 Situazione patrimoniale aggiornata

    Si tratta di un documento che espone ………

    7.5 Stato analitico ed estimativo delle attività

    Si tratta di un documento che inizia con alcune tabelle analitiche le quali ………

    7.6 Elenco nominativo dei creditori

    Il documento è una copia dell’elenco dei creditori sopra citato al termine dell’allegato precedente.

    7.7 Elenco dei titolari di diritti reali

    Si tratta di un breve documento ………

    7.8 Perizia Marchio

    Il documento in allegato è rappresentato dalla perizia del dott………., avente ad oggetto la stima del valore di mercato del marchio ………

    7.9 Stima Beni Strumentali

    Il perito evidenzia ………

    7.10 Stima giacenze di magazzino

    Il perito afferma ………

    7.11 Stima Immobiliare

    Il perito svolge il proprio elaborato descrivendo ………

    8 LE RICHIESTE DEL TRIBUNALE E L’INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DEL DEBITORE

    Qualora il Tribunale abbia richiesto delle integrazioni documentali indicare il contenuto del provvedimento nonché il contenuto della eventuale memoria illustrativa da parte del ricorrente e l’elenco dei documenti allegati, commentando eventuali modifiche intervenute tra il ricorso originariamente depositato e quanto integrato dal debitore, anche con riferimento alle conseguenze su Piano e Proposta.

    Successivamente al deposito del Piano e della proposta e dei documenti allegati, il tribunale prendeva atto che emergevano elementi di criticità - in gran parte riportati dal Commissario Giudiziale a commento dei documenti di cui al precedente capitolo ……… - in ordine:

    a) ………;

    b) ………;

    c) ………;

    Pertanto, il Tribunale ha disposto il deposito di memorie da parte della Società aventi ad oggetto i chiarimenti richiesti, unitamente alla settima relazione informativa periodica, con udienza fissata per il giorno ……… per esaminare i documenti menzionati.

    Il debitore, in data ……… depositava la memoria richiesta, allegando altresì ………

    9 IL DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO E GLI ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

    Esporre in modo sintetico il contenuto del decreto di apertura della procedura e gli eventuali adempimenti richiesti al ricorrente, alla cancelleria ed al commissario giudiziale.

    In data ……… il Tribunale di *** pronuncia decreto di apertura della procedura di concordato preventivo.

    In particolare, esaminata la domanda di ammissione alla procedura di concordato depositata in data ………, come integrata con la memoria depositata in data ………, il tribunale evidenzia “—”.

    Il Tribunale inoltre rileva che ………;

    Il Tribunale altresì ritiene “………”;

    Il Tribunale precisa “………”

    Il Tribunale, infine, alla luce di quanto sopra - ritenuto pertanto che, all’esito delle verifiche effettuate, risulta provata nel caso in esame la sussistenza delle condizioni di legge a cui è subordinata l’ammissibilità del concordato preventivo e che, in merito a quanto previsto dall’art. 47, c. 2, lett. d), CCII, la ricorrente debba depositare nei termini di legge una somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese.

    Con il decreto viene delegato alla procedura di concordato il Dott………. e viene nominato quale Commissario giudiziale il Dott……….

    Il Tribunale, inoltre, ha fissato ……… la data iniziale per l’espressione di voto dei creditori con modalità telematiche alle ore 00.00.01 del giorno……… e quella finale alle 23.59.59 del giorno………nonché la comunicazione e la pubblicazione del decreto medesimo ai sensi dell’art. 45 CCII.

    10 ADEMPIMENTI INIZIALI EX ART 103 SS. CCII DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

    Illustrare cronologicamente tutti gli adempimenti del Commissario Giudiziale previsti dagli artt. 103 ss.

    Di seguito si riportano i primi adempimenti compiuti dal Commissario giudiziale nell’espletamento del proprio incarico.

    10.1 La comunicazione ex art. 104 CCII al ceto creditorio.

    Lo scrivente, non appena è stato comunicato il decreto di ammissione alla procedura concordataria, prendeva contatti con l’amministrazione della ricorrente al fine di ottenere l’elenco dettagliato dei nominativi dei creditori, italiani ed esteri e dei relativi indirizzi al fine di procedere con le comunicazioni di legge.

    A., tramite il suo ufficio amministrativo, procedeva dopo diversi giorni all’invio di un primo elenco, che provvedeva poi ad aggiornare altre tre volte fino al ………

    Ai sensi dell’art. 104, c. 2, CCII, una volta ricevuti gli indirizzi, lo scrivente Commissario giudiziale ha provveduto alla redazione di una lettera circolare da inviare a tutti i creditori, un avviso contenente la data iniziale e quella finale per l’espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, una sintesi della proposta formulata dalla Ricorrente, nonché i modelli per la nomina di un eventuale procuratore speciale, per la dichiarazione di voto e per la dichiarazione del credito vantato nei confronti di A. S.p.A.

    Successivamente è stata fornita comunicazione del codice personale di accesso al portale www.***.com sul quale il Commissario giudiziale ha messo a disposizione del ceto creditorio il decreto di ammissione, nonché la proposta di Concordato depositata dalla Ricorrente, comprensiva di tutti gli allegati.

    Il suddetto invio è stato predisposto mediante posta elettronica certificata, nel caso in cui l’indirizzo del destinatario è risultato depositato presso il Registro delle Imprese ovvero presso l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, e a mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo risultante dalle anagrafiche rinvenute presso la Società, nel caso in cui non fosse noto o certo l’indirizzo di posta elettronica certificata.

    10.2 La trascrizione del decreto di ammissione nei pubblici registri.

    Qualora la ricorrente sia proprietaria di immobili e veicoli è necessario procedere alla trascrizione del decreto di apertura della procedura, a cura del Commissario Giudiziale

    Eseguita la visura ipotecaria aggiornata presso la competente Agenzia del Territorio di ………, il Commissario Giudiziale ha provveduto alla richiesta di trascrizione, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ……… nonché presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ……… con riguardo ai beni immobili di proprietà della Società, del decreto del Tribunale di ……… di ammissione alla Procedura di Concordato preventivo.

    Del pari, è stata pressoché completata la trascrizione al PRA degli automezzi, delle autovetture e, più in generale, degli autoveicoli in proprietà.

    10.3 Consegna delle scritture contabili

    Trattandosi di un obbligo del commissario è sufficiente indicare quando sono state consegnate le scritture contabili, se in formato digitale o cartaceo, e indicare l’eventuale luogo in cui queste sono custodite.

    Il Commissario Giudiziale riceveva dal debitore in data………le scritture contabili in formato digitale, che venivano integralmente consegnate su chiavette a mani del sottoscritto.

    11 L’ISTANZA DEL DEBITORE PER LA VENDITA DELL’AZIENDA EX ART. 91 CCII [eventuale]

    Laddove, prima della votazione e prima dell’omologa, sia presentata dal ricorrente una istanza di autorizzazione alla cessione di azienda, di ramo di azienda o di altro bene, già comunque previsto nel piano concordatario, occorre illustrare con precisione l’eventuale offerta irrevocabile ricevuta se presente, l’istanza ex art 91 CCII depositata, nonché i provvedimenti, adempimenti ed attività eseguite.

    Occorre dedicare spazio sia alla natura della transazione proposta - tipologia acquirente, intera azienda o ramo, singolo bene, materiale o diritto - sia alle condizioni economiche, con particolare riguardo alla congruità del prezzo proposto evidenziando accertamenti di valore svolti dal commissario anche tramite ausiliari a ciò preposti, nonché valutazioni svolte circa la capacità di adempiere dell’acquirente e le garanzie proposte, nonché le altre clausole contrattuali presenti nella proposta.

    Particolare cura dovrà essere dedicata al contenuto del decreto del Tribunale di fissazione della procedura competitiva, alla sua conformità o difformità rispetto all’offerta ricevuta, ed all’attività svolta dal Commissario di individuazione di eventuali ulteriori interessati all’acquisto.

    In caso di esito positivo della vendita competitiva, con successiva aggiudicazione, è necessario evidenziare l’impatto della suddetta operazione sull’attivo disponibile e l’eventuale scostamento migliorativo rispetto alla proposta concordataria, sin in termini di tempo che in termini economici.

    11.1 L’istanza ex art. 91 depositata

    In data ……… - mentre il processo di raccolta ed elaborazione dati da parte del Commissario Giudiziale, ausiliato dal team dei consulenti (e prodromico ad un’eventuale vendita) è ancora in corso - il debitore, mediante i propri legali, depositava una “Istanza per apertura procedura competitiva ex art. 91 CCII, ricordando che ………

    11.2 Il decreto di invito ad offrire del Tribunale di ………

    Il Tribunale ha quindi provveduto ad emettere in data ………, un decreto con il quale - provvedendo riguardo all’Istanza ex art. 91 depositata dal debitore - dava luogo all’apertura di una procedura volta alla formulazione di offerte aventi ad oggetto

    il rilievo dell’azienda della ricorrente A. S.p.A., nella composizione numerica dei contratti di lavoro vigenti e nella consistenza dei beni di cui si compone, come dischiarati dalla stessa ricorrente nella proposta e nel piano di concordato e come ulteriormente qualificati in sede di stima dai tecnici incaricati dal Tribunale.

    Con il menzionato decreto, il Tribunale ha fissato il termine del ……… per la formulazione delle offerte, riservando al Giudice delegato la facoltà di dare corso ad una gara laddove le offerte, sentito la società ricorrente ed il Commissario, acquisite le informazioni necessarie anche per il tramite dei consulenti nominati dalla procedura, siano state preliminarmente ritenute congrue.

    Le offerte, in particolare, dovranno essere irrevocabili ed incondizionate, riguardare l’intero perimetro dei beni aziendali come descritti dal debitore e qualificati dai tecnici del Tribunale, riportando tra l’altro l’indicazione del prezzo offerto, dei tempi del suo pagamento, delle eventuali garanzie prestate e del numero dei dipendenti di cui si assume il trasferimento in capo all’offerente. Ove depositate, le offerte dovranno essere accompagnate da assegno circolare intestato a A. S.p.A. di importo pari al 10% (diecipercento) della somma offerta, a titolo di cauzione.

    11.3 L’attività del Commissario Giudiziale in esecuzione del decreto

    Il Commissario Giudiziale dava piena esecuzione agli obblighi pubblicitari sopra elencati e - inoltre - procedeva immediatamente ad inviare PEC ed email ordinaria ai nominativi che precedentemente la ricorrente aveva consegnato, inoltrando a ciascuno dei predetti un invito a formulare manifestazione di interesse relativamente al possibile acquisto dell’azienda A., ed allegando il decreto del Tribunale di ……… sopra citato.

    Agli interlocutori contattati direttamente - sia di estrazione industriale che fondi di turnaround specializzati - è stato inoltre illustrato ………

    12 LE CAUSE DELLA CRISI E L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE

    Occorre esporre in maniera sintetica sia le operazioni o fatti storici che hanno inciso sulla crisi aziendale, esponendo in modo cronologico l’andamento della gestione, coadiuvandosi con l’inserimento di tabelle che riportino l’evoluzione nel triennio o quinquennio precedente del fatturato, indicando annualmente i ricavi, il costo del lavoro, il costo delle materie prime, il margine lordo, nonché tabelle che espongano i dati patrimoniali e anche i dati finanziari, se possibile ricostruendo le principali voci del cash flow.

    È utile inserire tali dati in tabelle divise per colonna di anno o periodo, al fine di facilitare la comparazione dei dati al lettore, evidenziando le variazioni in valore assoluto e relativo.

    Se possibile esporre in maniera sintetica uno schema riassuntivo delle criticità e cause della crisi rilevate dal Commissario Giudiziale

    Nella tabella seguente si riportano i dati economici dal 202……… al 202………:

    13 LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

    Riportare le indagini e le conclusioni presentate dall’attestatore, esprimendo eventuali aree di approfondimento necessarie e le conseguenti attività espletate dal commissario, nonché gli elementi di criticità emersi.

    13.1 La relazione originariamente depositata

    La società A. S.p.A. ha incaricato il dott………. di redigere la relazione di attestazione di veridicità dei dati aziendali e il giudizio di fattibilità del piano concordatario.

    Il dott………. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. o), CCII e ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

    L’Attestatore svolge un’attività di verifica sulla veridicità dei dati aziendali quale attività prodromica e strumentale al successivo giudizio di fattibilità del piano, analizzando singoli elementi di natura contabile e quelli di natura extracontabile utilizzati congiuntamente tra loro per l’elaborazione del piano stesso.

    Egli ha ritenuto di non volersi avvalere espressamente della collaborazione di esperti indipendenti di propria fiducia (per svolgere in autonomia valutazioni circa il patrimonio mobiliare, immobiliare e il marchio), limitandosi a prendere atto dell’autonomia dei periti nominati da parte del debitore.

    Il dott………. ha correttamente riportato nell’attestazione i controlli ed accertamenti eseguiti:

    - Colloqui con il management e con i responsabili dell’ufficio amministrativo al fine di acquisire una conoscenza diretta sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e sull’affidabilità delle procedure di controllo interno;

    - Circolarizzazione di un campione di saldi clienti e fornitori al fine di ottenere conferme esterne sulla consistenza e completezza delle attività e passività alla base del piano;

    - Circolarizzazione dei legali, del consulente del lavoro e dei consulenti fiscali della società;

    - Analisi delle passività fiscali certe e/o presunte, anche attraverso la richiesta di pareri da parte dei consulenti fiscali delle società incaricati di specifiche pratiche di contenzioso;

    - Analisi dell’evoluzione di eventuali contenziosi pendenti, anche attraverso la richiesta di pareri legali al fine di valutare l’entità dei rischi connessi a tali pratiche e la congruità dei fondi rischi appostati nella situazione patrimoniale di riferimento;

    - Colloqui con la società di revisione incaricata del controllo contabile.

    Oltre alle verifiche di cui sopra, l’Attestatore prende visone di numerosa documentazione contabile, finanziaria ed amministrativa messa a disposizione dalla società, ed ampiamente riferita da pagina ……… a pagina ……… della Relazione di Attestazione.

    Anche se tra i documenti esaminati vi è il bilancio di verifica di A. alla data del ………, l’Attestatore pare riferire la ricognizione e la verifica dei dati aziendali non alla data del deposito del ricorso per concordato in bianco - appunto il ……… - ma a quella successiva del ……… Egli afferma infatti di avere svolto una “verifica della corrispondenza dei dati contabili al ……… con la situazione patrimoniale ed economica al ………, approvata dal consiglio di amministrazione in data ………; verifica dell’attendibilità della situazione patrimoniale al ……… e della sua idoneità a fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale della società”. [………]

    L’Attestatore si sofferma sulle cause della crisi di A., ripercorrendone la trattazione svolta da parte del debitore nel ricorso principale, concludendo tuttavia che - trattandosi di concordato liquidatorio - un approfondimento delle medesime sia stato condotto nonostante la tematica della rimozione dei fattori di crisi sia, per tale ragione, solo in parte applicabile al caso di specie.

    Il capitolo 3 della Relazione di Attestazione tratta della veridicità dei dati aziendali.

    Al riguardo, rinviando al testo della relazione per la relativa introduzione metodologica, l’Attestatore riferisce di aver individuato le possibili aree di rischio in grado di minare l’attendibilità della base-dati contabile di partenza. Egli rileva innanzitutto che la situazione contabile di partenza al ……… sia stata redatta con criteri di continuità e solo per il piano di liquidatorio siano state apportate le necessarie rettifiche.

    L’Attestatore evidenzia che l’attivo fisso è riferibile in gran parte a ………

    L’Attestatore rappresenta inoltre una “insufficiente produzione documentale” e una “carenza di controllo” rispetto a ………

    I controlli apparentemente svolti dall’Attestatore riguardo l’esistenza fisica delle giacenze di magazzino paiono essersi limitati a ………

    Anche per quanto riguarda gli immobili, non essendo stato invece esibito all’Attestatore un inventario fisico dei beni, egli preferisce utilizzare la perizia estimativa del Geom………. che ………

    L’Attestatore svolge comunque alcune verifiche autonome, quali la circolarizzazione campionaria di debiti e crediti commerciali, dei debiti bancari dei legali e del commercialista della società, la verifica circa l’insussistenza di contenziosi riferibili a A., la verifica a campione sulla corretta rilevazione per competenza dei costi di periodo, l’analisi delle riconciliazioni bancarie, dell’ageing del magazzino e dei crediti al ………, nonché altre verifiche incluse richieste di diversi certificati e documenti.

    L’Attestatore passa poi nel capitolo 4 a verificare la situazione patrimoniale al ………, esaminando le principali poste contabili a tale data, senza riferire valutazioni riguardo alla situazione “cristallizzata” alla data del deposito del ricorso in bianco.

    L’Attestatore poi ripercorre i valori peritali del Geom………. per gli attivi immobilizzati, per passare ad esaminare le immobilizzazioni finanziarie.

    Riguardo al capitale circolante, l’Attestatore - nel descrivere i criteri di valutazione seguiti dal debitore per i crediti commerciali, e analizzando a propria volta le circolarizzazioni svolte e lo scadenzario clienti, perviene alla necessità di un ulteriore incremento del fondo svalutazione crediti di circa un milione di euro rispetto al valore contabile del fondo medesimo.

    Vengono poi presi in esame i debiti commerciali, con verifica dello scadenzario fornitori aggiornato, circolarizzazione e analisi del saldo per fatture da ricevere.

    Riguardo alla valutazione delle rimanenze finali, l’Attestatore ribadisce che i controlli sull’esistenza sono quelli sopra commentati, e indica quali sono i criteri che segue la società per identificare i prodotti da svalutare per obsolescenza. Lo scrivente ritiene - anche alla luce della enorme apparente consistenza del magazzino - che tali criteri non siano sufficientemente prudenti e possano dare luogo alla esposizione di rimanenze finali di importo eccessivo.

    Anche per il magazzino, come per gli attivi fissi, l’Attestatore si rimette totalmente alla perizia del geom………. - decurtata del 10% come nel caso degli immobili da parte del debitore e per tale svalutazione mantenuta anche dall’Attestatore.

    Viene poi esaminato il resto delle poste creditorie e debitorie.

    Nel capitolo ……… viene esaminata l’attuabilità dell’accordo e la fattibilità del piano, con una dizione probabilmente mutuata dagli accordi di ristrutturazione dei debiti, in quanto nel concordato preventivo si può parlare solo di fattibilità del piano concordatario.

    Dopo una premessa metodologica, l’Attestatore riferisce che la fattibilità del piano dipende dalla esitazione dei valori dell’attivo e dalla capacità della società di completare il processo di dismissione della forza lavoro nei tempi e con i costi previsti dal piano.

    Con riferimento al primo punto, l’Attestatore dopo aver evidenziato che la determinazione dei valori dell’attivo tangibile (attivo fisso e rimanenze) è prevalente nella soddisfazione dei creditori, insieme alla liquidità esistente per circa ……… milioni di euro, si concentra dunque sulle valorizzazioni di stima predisposte dal geom………., ipotizzando peraltro valori più prudenti delle medesime perizie in quanto scontati di un ulteriore 10%.

    Con riferimento al secondo punto, l’Attestatore riferisce di aver chiesto allo studio legale ……… (che è anche l’advisor legale del debitore) “di predisporre un parere circa la correttezza e ragionevolezza delle assunzioni utilizzate in relazione alla prevista ristrutturazione della forza lavoro. Pur non essendo stati ancora raggiunti accordi specifici in sede sindacale con i dipendenti interessati da questo processo di ristrutturazione il parere fornito evidenzia come i costi di chiusura dei rapporti di lavoro, i termini e le tempistiche ipotizzate risultano coerenti con le attuali previsioni normative e comunque in linea alle prassi.”

    Il capitolo ……… descrive il piano di liquidazione, con le rettifiche necessarie operate soprattutto alle perizie dell’arch………., che vengono ridotte “prudenzialmente del 10% al fine di ulteriormente mitigare le incertezze connesse ai tempi di realizzo e fattorizzare adeguatamente anche il possibile ulteriore deterioramento dello scenario macro-economico segnato negli ultimi tre anni dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19 e dallo shock energetico conseguente alla perdurante guerra in Ucraina.

    Rinviando al testo della Relazione di Attestazione per gli approfondimenti che richiamano pressoché integralmente il Piano del debitore, vale la pena soffermarsi sul Fondo Lay off, rispetto al quale - riepilogando i contenuti del Parere ……… - l’Attestatore rileva che in funzione delle possibili criticità evidenziate dal medesimo e atteso l’elevato grado di tensione sociale e l’elevata sindacalizzazione della forza lavoro ai fini dell’attestazione è stata effettuata una specifica analisi di sensitivity su tale aspetto.

    L’Attestatore poi si sofferma sulle tempistiche di pagamento, sottolineando che il piano è stato modificato per abbreviarle e ipotizzarne il pagamento in soli ……… mesi a partire da ………

    Riguardo allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale, l’Attestatore svolge le seguenti considerazioni………

    L’Attestatore infine passa a descrivere la proposta concordataria ed i relativi tempi di pagamento, con diverse tabelle esplicative.

    Nel capitolo ……… viene svolta la sensitivity analysis, che riguarda le stime inerenti al valore di realizzo dei cespiti e del magazzino, la stima delle passività per il lavoro dipendente e il rischio di ulteriori passività, nonché il rischio di incasso relativo alla garanzia della controllante A. Group a A.

    Nel dettaglio, l’Attestatore ipotizza una svalutazione di un ulteriore 5% degli attivi quindi con una svalutazione complessiva del 15%.

    Riguardo alle passività per i dipendenti l’Attestatore aggiunge ……… mensilità ai pagamenti.

    Ritornando all’alternativa della liquidazione giudiziale, l’Attestatore non effettuava una valutazione quantitativa e comparativa delle due alternative, e non esplorava le azioni risarcitorie, recuperatorie e di responsabilità esperibili in caso di liquidazione giudiziale.

    13.2 L’integrazione dell’attestazione

    Al riguardo dopo la richiesta di chiarimenti sulle criticità formulata dal Tribunale di ………, in vista dell’udienza del ………, l’Attestatore integra la propria Relazione di Attestazione così come meglio commentato nel capitolo ………, qui da intendersi completamente richiamato.

    14 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI PARTENZA ILLUSTRATA DALLA SOCIETÀ AL ……… ALLA DATA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA EX ART. 44 CCII ED A QUELLA DEL DEPOSITO DEL PIANO

    Presentare la situazione patrimoniale evolutiva della ricorrente, nel semestre [anno] antecedente alla presentazione della domanda ex art. 44 CCII, alla data della presentazione della domanda prenotativa ed alla data della presentazione del piano concordatario.

    14.1 La struttura del concordato proposto dalla ricorrente

    La proposta presentata in ricorso dalla società A. S.p.A. rientra nel cosiddetto concordato liquidatorio: le manifestazioni di interesse ricevute nel corso dei mesi non si sono infatti tradotte in offerte vincolanti. Il Piano presentato ipotizza quindi ………

    14.2 La situazione patrimoniale e finanziaria

    La proposta è fondata su una situazione patrimoniale al ………

    Tale situazione contabile, approvata dal consiglio di amministrazione in data ………, è stata pertanto quella esaminata dal Dott………. per la propria attestazione.

    Lo scrivente Commissario giudiziale ha esaminato puntualmente tutte le poste attive e passive indicate nella situazione patrimoniale, nonché le variazioni intervenute.

    Di seguito si riporta la situazione contabile al ……… specificando chiaramente che ………

    14.3 L’attivo concordatario

    Come disposto dall’art. 39 CCII, il ricorso presentato da A. contiene “lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività”. La valorizzazione dei suddetti assets, così come rappresentata dalla società, è stata effettuata a partire da una situazione contabile, come detto, al ………, rettificata sulla scorta delle valutazioni effettuate dai periti nominati dalla stessa Società concordataria.

    In particolare, ………

    14.4 Il passivo concordatario

    Di seguito si riporta la tabella con la composizione del passivo. Come meglio mostrato dalla tabella il passivo contabile al ……… risulta pari ad euro ……… mentre a seguito delle compensazioni e delle rettifiche il passivo concordatario scende ad euro………

    Le principali variazioni riguardano ………

    14.5 L’esecuzione della proposta

    Trattandosi di un concordato liquidatorio i flussi necessari al soddisfacimento dei creditori deriveranno dall’incasso dei crediti, dalla vendita atomistica delle restanti poste attive e dall’apporto finanziario del socio ……… il quale si è obbligato, subordinatamente all’omologa, al versamento della somma di euro ……… importo che incrementa del 12 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda ed assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

    14.6 Le previsioni di soddisfacimento dei creditori indicate in proposta

    Di seguito si illustra la proposta di soddisfazione che viene offerta ai creditori sulla base del Piano:

    ………

    15 LE VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO IN ORDINE ALL’INVENTARIO EX ART. 105 CCII

    Nel presente capitolo occorre esporre le analisi e le valutazioni del commissario in merito alle singole voci inventariali. A seconda che la voce sia destinata a rimanere all’interno del patrimonio del debitore, al servizio della continuità, ovvero che sia inclusa tra gli attivi che saranno oggetto di procedure competitive di cessione a terzi, il Commissario dovrà concentrarsi in modo più o meno intenso sulla consistenza, sulla titolarità, sulla valutazione dei beni e sulla congruità della rappresentazione in merito operata dal ricorrente. Particolare riguardo dovrà porsi ai controlli svolti dal Commissario sulle poste maggiormente critiche in termini di consistenza fisica, e quindi sulle procedure inventariali, e sugli ausiliari (tecnici e periti) di cui il Commissario avrà inteso avvalersi: accanto alle valutazioni emergenti dalla contabilità e a quelle operate dal debitore, quindi, il Commissario si esprimerà in ordine alla quantificazione della valorizzazione delle poste di inventario. Sarà necessario evidenziare altresì gli elementi critici che possono ostare alla dismissione ovvero alla valorizzazione dei beni come previsto dal Piano, sia sulla base di riscontri direttamente svolti dal Commissario, sia sulla base di considerazioni tecniche, giuridiche, normative, regolamentari, economiche e di mercato.

    È utile introdurre tabelle o riepiloghi numerici delle varie voci, che facilitino l’esame della relazione e la comparazione dei valori e voci.

    15.1 Premessa

    Le valutazioni espresse nel presente capitolo prendono corpo dalla situazione aggiornata al ……… e le differenze con la situazione al ……… (data di deposito della domanda prenotativa di concordato) vengono valutate in funzione dell’attività svoltasi nel periodo, pertanto, i maggiori debiti vengono considerati prededucibili.

    I flussi attivi di questo periodo di attività sono stati utilizzati per la copertura di spese prededucibili, o hanno contribuito ad incrementare le disponibilità liquide.

    Nonostante il molto maggiore impegno richiesto, la metodologia adottata ha permesso di verificare le singole posizioni giuridiche al ………, anche analizzandone le evoluzioni dei successivi mesi (ad esempio per i crediti è stato possibile verificare gli effettivi incassi pervenuti e meglio stimare le svalutazioni in ordine al residuo), ed inoltre è stato possibile ridurre l’alea in ordine ai risultati della gestione successivi alla data di riferimento, in quanto sino al ……… i flussi attivi e passivi sono stati misurati a consuntivo.

    ………

    15.2 La situazione patrimoniale di riferimento determinata dal Commissario al ………

    Nei prossimi capitoli verranno evidenziate, con riferimento alle singole voci che compongono l’attivo ed il passivo concordatario di “A. S.p.A.”, le differenze emergenti dal confronto tra i valori esposti nella proposta concordataria, come formulata dalla Ricorrente, e quelli invece riscontrati nelle verifiche effettuate dallo scrivente.

    Come già precisato nel corso della presente Relazione, l’estensore del ricorso ha effettuato una rappresentazione dell’attivo, stimato in complessivi euro ………, e del passivo concordatario, stimato in complessivi euro ………, a partire dalla situazione contabile redatta con riferimento alla data del ………

    Ciò posto, lo scrivente Commissario Giudiziale ha ritenuto opportuno ………

    15.3 Attivo

    15.3.1 Immobilizzazioni immateriali

    La società non attribuisce alcun valore recuperabile all’attivo concordatario per quanto attiene questa posta.

    In punto lo scrivente segnala che ………

    15.3.2 Immobilizzazioni materiali

    Al fine di verificare la congruità dei valori indicati dalla ricorrente………

    15.3.3 Immobilizzazioni finanziarie

    In merito a tale posta ………

    15.3.4 Magazzino

    Al fine di verificare la congruità dei valori indicati nel ricorso ………

    15.3.5 Crediti verso clienti

    Come già anticipato il sottoscritto stima l’attivo muovendo dalla situazione al ……… Mentre per quanto attiene alle poste immobilizzate e quelle a scarsa rotazione la metodologia adottata permette di poter effettuate un confronto diretto con quanto indicato nel piano presentato da A., e quindi misurarne con precisione le differenze, ciò non è possibile per poste che quotidianamente si movimentano. Fra queste ultime, in una società in funzionamento - seppur con volumi di produzione limitati - le giacenze di magazzino e i crediti verso la clientela sono le poste che subiscono maggiori variazioni che, per quanto attiene ai crediti verso clienti, tipicamente si manifestano per effetto di incassi ed emissione di nuove fatture di vendita.

    Pur avendolo già premesso, qui è oltremodo importante rammentare che gli incassi pervenuti nel periodo, nella situazione patrimoniale riassuntiva della presente relazione, vengono recepiti quale aumento di liquidità disponibile, sia a beneficio della copertura dei costi legati all’azienda, sia a beneficio dei creditori concorsuali. Tali incassi sono sia relativi a crediti esistenti alla data del deposito, sia relativi a crediti sorti durante la procedura. L’esponente si è quindi dedicato con estrema attenzione alle posizioni ancora aperte al ………, al fine di stimare la “recuperabilità” dei singoli crediti.

    In punto è stato richiesto ………

    15.3.6 I crediti verso società intercompany

    Le posizioni creditorie verso le società intercompany qui trattate, comprendono le poste nei confronti delle società ………

    La tabella seguente mostra le rettifiche del Commissario:

    15.3.7 Crediti tributari

    La voce in oggetto riporta i crediti fiscali e le imposte anticipate rilevate al ………

    15.3.8 Crediti verso altri

    La posta accoglie i crediti residuali iscritti nella contabilità della ricorrente.

    In merito il sottoscritto ha proceduto a ………

    15.3.9 Disponibilità liquide

    Alla data del ……… la consistenza della liquidità disponibile presso gli istituti di credito e la cassa era così composta ………

    15.3.10 Ratei e risconti attivi

    La posta accoglie contabilmente le quote di costo sospese da rinviare ad esercizi futuri. Nello specifico si tratta di ………

    riportare il riepilogo dell’attivo concordatario dopo l’aggiornamento delle poste al ……… e le rettifiche del commissario giudiziale:

    ………

    15.4 Passivo

    Verranno di seguito esaminate, una ad una, le passività gravanti sul patrimonio sociale desunte dalle scritture contabili o accertate extra-contabilmente, riclassificando le poste in funzione della loro natura e con riferimento alla data del ………

    15.5 Le passività della società al ………

    15.5.1 Passivo privilegiato

    15.5.1.1 Debiti verso dipendenti

    I debiti verso dipendenti sono iscritti, nella situazione contabile di riferimento al ………, nella voce “altri debiti” per complessivi euro ………

    Nel dettaglio ………

    15.5.1.2 Debiti per trattamento di fine rapporto

    Il trattamento di fine rapporto risulta ………

    15.5.1.3 Fornitori in privilegio

    La voce fa riferimento ai fornitori ………

    15.5.1.4 Debiti verso enti previdenziali e assistenziali e debito verso l’erario

    Nella voce sono compresi i debiti assistiti da privilegi previsti dagli artt. 2753 e 2754 c.c. Il dettaglio della voce ………

    15.5.1.5 Altri debiti in privilegio

    La posta in oggetto iscritta nella situazione contabile ………

    15.5.2 Passivo chirografario

    15.5.2.1 Debiti verso banche

    I debiti nei confronti delle banche alla data di riferimento ………

    15.5.2.2 Debiti verso fornitori

    In merito alle attività di controllo effettuate dal Commissario si è già trattato unitamente ai debiti verso fornitori privilegiati, pertanto, qui si procede solamente ad indicare le risultanze in ordine ai debiti verso fornitori non muniti di cause di prelazione.

    La situazione contabile al ……… rileva le seguenti voci:

    Nella tabella seguente il Commissario riporta le rettifiche apportate al passivo concordatario relativamente alla voce in oggetto:

    15.5.2.3 I debiti verso società intercompany

    Qualora siano presente debiti verso società intercompany è opportuno evidenziare se queste siano o meno trattate nel piano concordatario come terzi, evidenziando eventuali posizioni o proposte.

    15.5.2.4 Altri debiti

    La Ricorrente iscrive tra i debiti chirografari euro ……… riferiti a debiti diversi residuali.

    Il sottoscritto ha rettificato la voce “carte prepagate” riclassificandola tra le disponibilità liquide.

    Anche la voce “V***c/operazioni sospese” è stata riclassificata tra le poste attive avendo saldo dare.

    Nella tabella seguente si riporta il valore della voce dopo le rettifiche operate dal Commissario.

    15.5.2.5 Fondo rischi in chirografo del Commissario

    Lo scrivente Commissario ha prudenzialmente accantonato euro ……… al fine di coprire eventuali rischi come di seguito sintetizzati:

    Dall’estratto di ruolo chiesto all’Agente della Riscossione si rileva la presenza di somme dovute relative ad aggi, interessi di mora e spese di notifica per circa ……… mila euro. Il Commissario ha cercato di controllare le risultanze con la contabilità della società e di fronte ad incertezze ha richiesto informazioni. La natura dei debiti residui risultanti dall’estratto di ruoli sembrerebbe suggerire il ricorso ad una agevolazione come la “rottamazione”. Allo stato attuale non sono ancora pervenuti chiarimenti dalla Società e comunque le somme indicate qualora dovute sarebbero da classificare in chirografo;

    la mancata indicazione tra gli altri debiti dei clienti saldo avere che sembrano compensati all’interno della voce clienti;

    In considerazione delle più volte citate differenze contabili, spesso unitariamente di poco conto, ma per cui lo scrivente ritiene opportuno prevedere un maggior “cuscinetto” a garanzia del ceto.

    La tabella seguente riporta la rettifica in merito alla posta in oggetto:

    15.5.3 Debiti sorti in funzione della procedura e successivi al 13.2.202………

    È necessario presentare in modo chiaro ed analitico i debiti sorti in funzione della procedura, suddividendoli tra spese di procedura, spese per la realizzazione del piano, costi in prededuzione sorti tra la data del deposito della domanda prenotativa e la data dell’ammissione al concordato, nonché eventuali ulteriori spese in prededuzione, illustrando altresì le scadenze indicate per i pagamenti delle diverse categorie di costi. Particolare attenzione andrà portata al riscontro dei mandati professionali, nonché degli altri titoli o contratti a fronte dei quali scaturiscono le spese di procedura, nonché alla verifica della eventuale necessità di integrazione dei costi stessi.

    15.5.3.1 Le spese di procedura

    In sede di Piano è stato accantonato un fondo spese per la procedura così composto:

    a) Oneri per la presentazione della domanda:

    Oneri per advisor legale: euro ………;

    Oneri per advisor finanziario: euro ………;

    Attestazione ex art. 87, c. 3, CCII: euro ………;

    Oneri peritali per la valutazione del compendio aziendale: ……… euro

    b) Spese di giustizia:

    Compenso del Commissario Giudiziale unitamente a spese generali, stimato in base alle Tariffe Ministeriali: euro ………;

    Compenso del liquidatore stimato pari al 10% del passivo concordatario da Piano: euro ………

    Gli oneri per la predisposizione della domanda concordataria corrispondono a quanto contrattualmente pattuito con i professionisti; le spese di giustizia appaiono congrue in relazione alle Tariffe Ministeriali.

    Lo scrivente ha comunque ritenuto opportuno rettificare le spese della procedura indicate dalla Ricorrente al fine di considerare le spese vive sostenute (spese per raccomandate, ecc.), gli importi da corrispondere ai coadiutori degli Organi della Procedura, nominati dal Tribunale di ………, oltre che per oneri relativi alle traduzioni in lingua inglese dei documenti inseriti sulla “data room” predisposta in occasione della procedura competitiva richiesta da A. con l’istanza ex art. 91 e per il costo della medesima “data room”. Per tali oneri viene stanziato un fondo pari ad euro ………

    15.5.3.2 I debiti sorti tra il ……… e la data di riferimento del ………

    Nella presente sezione vengono, come detto, descritti i debiti che si sono formati tra il ……… e la situazione utilizzata dallo scrivente Commissario per esprimere le proprie valutazioni.

    a) TFR post concordato: nella voce vengono compresi i debiti per Trattamento di fine mandato da lavoro dipendente;

    b) debiti post concordato: tale voce consente allo scrivente di rappresentare tutti i debiti di natura commerciale, tributaria, previdenziale oltre ai debiti diversi.

    Tali debiti, per complessivi euro ………, sono sorti per effetto della gestione ordinaria della società sviluppatesi nel corso della procedura.

    Fra i debiti prededucibili lo scrivente ha inserito extra-contabilmente una posta pari ad euro ……… che tiene conto dei debiti verso società IC maturati dopo il ………, non compresi fra quelli sopra indicati, per circa ……… mila ed un maggior importo forfettario pari a circa ……… mila per accogliere eventuali oneri non ancora registrati nella situazione utilizzata, ma di competenza anteriore, quali utenze, ecc.

    In merito ai debiti verso società del gruppo, la società in una propria memoria riporta che vi sarebbero rinunce a parte di esse, ma non indica quale delle società avrebbe espressamente rinunciato al proprio credito, né in quale periodo le somme (rinunciate??) sarebbero maturate, pertanto, non avendo certezza della rinuncia rispetto a crediti prededucibili, lo scrivente ritiene doveroso indicarle in questa sede.

    Come meglio illustrato nella tabella seguente, lo scrivente ha aggiornato le previsioni della ricorrente a seguito della predisposizione della situazione contabile ad una data più aggiornata:

    15.5.3.3 Altre passività prededucibili in costanza di Piano

    Le voci di seguito riportate e commentate fanno riferimento ad oneri prededucibili, in alcuni casi stimati puntualmente mentre in altri accantonati prudenzialmente, che si ritiene sorgeranno nel corso dell’esecuzione del Piano concordatario.

    a) Perdita successiva alla data di riferimento: tale posta costituisce tutti i costi diversi dal personale che la società attende ragionevolmente di dover sostenere successivamente alla data di riferimento nell’ipotesi liquidatoria. La voce comprende i costi per IMU, costi di struttura e costi generali.

    Nello specifico:

    I costi per l’IMU sono stati stimati dalla Ricorrente puntualmente sulla base di quanto storicamente versato. Il costo è previsto sino alla data di realizzo previsto dell’immobile (31.12.202………).

    Gli altri costi generali e amministrativi comprendono: energia e utenze, manutenzioni e sicurezza, assicurazioni, servizi contabili e legali oltre ad altre poste di minor valore.

    Lo scrivente ha verificato il piano dei costi previsto dalla Ricorrente sino al 31.12.202……… e ne condivide importi e impostazione. L’importo della voce è stato aggiornato alla data di riferimento più recente utilizzata dallo scrivente.

    Si specifica per completezza che A. nel ricorso ha considerato in prededuzione la perdita del mese di luglio calcolata quale differenza monetaria tra i risultati di giugno e luglio per totali euro ……… Lo scrivente intende però sottolineare a favore dei soli creditori (e non di A. Group S.p.A., che è tenuta al rimborso integrale) che tale perdita non è però da intendersi integralmente monetaria (vale a dire che essa non corrisponde al differenziale tra attivo concordatario e passivo concordatario generatosi) in quanto lo scarico del magazzino di periodo è considerato al valore contabile. Qualora la ricorrente avesse valorizzato gli scarichi di giacenze al valore di liquidazione il differenziale citato sarebbe stato minore.

    b) Costo del personale fino alla liquidazione.

    In merito a tale posta la ricorrente riporta: “tali voce di costo contengono tutti i costi stimati per il personale tra il mese di agosto 202……… ed il termine del Piano (dicembre 202………). Tali costi sono stati così stimati:

    Costi del periodo agosto 202……… - gennaio 202………: stima puntuale sulla base del costo pieno per dipendente, al netto di utilizzi nella CIG per i mesi di settembre, ottobre e parzialmente per i mesi di agosto e novembre;

    Costi del periodo gennaio 202……… - dicembre 202………: a seguito del licenziamento collettivo (la cui efficacia è stata prevista in 70 giorni successivi all’inizio della procedura di licenziamento) la società prevede prudenzialmente di mantenere operativi i reparti di Amministrazione e Assistenza Tecnica, al fine di garantire i servizi minimi per cui l’azienda si è impegnata nei confronti dei titolari di garanzie e per il mantenimento di una struttura di supporto all’attività di liquidazione. Tali costi sono stati stimati puntualmente sulla base del costo “pieno” aziendale sostenuto dall’azienda per i dipendenti dei suddetti reparti;

    Costi del periodo dicembre 202………-dicembre 202………: nel periodo successivo alla scadenza del periodo di garanzia (24 mesi) si prevede il mantenimento del personale attivo nel reparto amministrativo, i cui compensi sono stati puntualmente stimati sulla base dei costi storici”.

    Il costo del personale nella fase esecutiva del Piano (euro ………) è stato attentamente verificato dal Commissario giudiziale, che ha controllato le informazioni storiche così come i dati previsionali sino alla conclusione del Piano. Lo scrivente non ha rettifiche in peius da apporre ed i differenti importi dallo stesso indicati (euro ………) scaturiscono esclusivamente dall’aggiornamento delle stime alla data più recente del 30 settembre, rispetto a quella indicata nel ricorso (30.6.202………).

    Fondo fatture da ricevere: tale fondo deriva dalla mancata rilevazione contabile di fatture da ricevere relative a merci che, stando alla società, non sarebbero mai state ricevute per complessivi euro ……… Tale fondo è stato classificato prededucibile in quanto non si conosce la stratificazione della formazione. La società Ricorrente non ha contestualmente incrementato le giacenze di magazzino, pertanto, apparirebbe non congruo l’appostamento di fondo, senza registrane l’effettivo contro-beneficio all’attivo. Lo scrivente, pur ritenendo oltremodo prudenziale tale accantonamento lo mantiene nelle proprie stime (unitamente al fondo terremoto di cui si tratterà oltre), in quanto la somma potrà sopperire a sopravvenienze che potrebbero verificarsi, posto il periodo di quasi 5 anni per l’esecuzione del piano, quali ad esempio maggiori oneri IMU, nel caso in cui i beni immobili fossero ceduti in data successiva a quella prevista nel piano.

    c) Fondo “layoff”: il fondo in oggetto si riferisce alla stima dei costi da sostenere a seguito della chiusura anticipata dei rapporti di lavoro. Il fondo stimato per complessivi euro ……… è stato determinato dalla Ricorrente attraverso la somma dei seguenti tre valori stimati:

    i. l’indennità sostitutiva del preavviso comprensiva di oneri sociali dovuta obbligatoriamente in caso di licenziamento;

    ii. il ticket di licenziamento dovuto per legge, considerato nella misura minima in relazione alla previsione di raggiungere un accordo sindacale;

    iii. l’incentivo all’esodo considerato in una forbice di 6-12 mensilità in base all’anzianità di servizio (parametro minimo di due mensilità con un incremento di due mensilità per ogni anno di servizio sino ad un massimo di 12 mensilità).

    In considerazione del fatto che ci sono stati dei licenziamenti volontari e potrebbero comunque aggiungersene altri si ritiene che dalla riduzione di tale voce potrebbe derivare un risparmio di costi e quindi una maggiore soddisfazione per i creditori chirografari. Con riferimento alla quantificazione stimata dal debitore, il Commissario non ha rettifiche in peius mentre rinvia all’apposito capitolo sulla convenienza della proposta del debitore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per una valutazione della medesima in tale sede.

    d) Fondo rischi manutenzioni e interventi in garanzia: tale fondo è stato accantonato dalla Ricorrente per considerare gli oneri potenziali che potrebbero maturare nel corso del periodo concordatario per i prodotti della società per i quali è ancora dovuta la garanzia di legge. Tale garanzia di legge, è riconosciuta per dodici mesi dalla data di vendita al cliente finale e non dalla data di vendita sul canale wholesale, normalmente utilizzato da A. per il posizionamento dei propri beni.

    In altre parole, tale fondo rappresenta una stima delle passività potenziali che la ricorrente potrebbe dover sostenere per le richieste dei clienti in merito a interventi in garanzia sulle vendite già effettuate. Il calcolo è stato effettuato sulla base dei costi storicamente sostenuti per gli interventi e sulla base dell’evidenza storica del numero dei macchinari rivenduti per i quali è ancora in vigore la garanzia.

    La stima realizzata dalla società considera solo il costo dei materiali necessari all’intervento in quanto il costo del lavoro è inserito nel costo del personale previsto nel piano concordatario (voce b). A. al 13.2.202……… aveva già accantonato un fondo pari ad euro ……… che è stato ulteriormente incrementato per euro ……… Il fondo totale è quindi pari ad euro ………

    Il Commissario Giudiziale ha verificato le stime di tale fondo svolte dalla società alle diverse date di riferimento, chiedendo chiarimenti in ordine sia alla società che all’Attestatore Dott………. In base alle delucidazioni ottenute considera congrui gli importi previsti a tale titolo.

    La tabella seguente riporta le rettifiche apportate dal Commissario al passivo prededucibile:

    Nella tabella sotto riportata viene riepilogato il passivo concordatario della Ricorrente e le rettifiche operate dallo scrivente:

    In seguito, si riporta il raffronto fra quanto proposto nel ricorso da Alpha e quanto derivante dalle valutazioni sopra espresse dallo scrivente Commissario. In merito allo “CG best case” lo scrivente ha incrementato l’attivo per euro ……… mila circa derivanti dalle liquidazioni di Alpha France ed ha diminuito il passivo privilegiato di ……… relativi al fondo per restituzione contributi terremoto.

    16 LA CONCRETA FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA E L’EFFETTO ESDEBITATORIO

    Il capitolo rappresenta il fulcro della relazione, ove il Commissario Giudiziale è chiamato a verificare la fattibilità del piano, esaminando sia la tipologia di concordato presentato, nonché la effettiva capacità di soddisfacimento della quota minima di creditori ex lege, laddove prevista, con analisi degli eventuali scostamenti. In presenza di criticità in termini di fattibilità giuridica occorrerà esplicitare in modo chiaro le aree dubbie o di dissenso del Commissario Giudiziale, evidenziando altresì eventuali interpretazioni difformi rispetto a quella adottata dal debitore. La fattibilità in caso di ipotesi di cessioni di attivi, aziende o rami di esse, è da giudicarsi sia alla luce sia delle valutazioni peritali di tali beni che saranno state acquisite dal Commissario Giudiziale, sia della presenza di offerte a sostegno di tali valutazioni, sia dalle dinamiche delle vendite competitive in termini di tempistica e sconti, come previsto dal debitore e confrontati con l’esperienza e la prassi professionale. La fattibilità in caso di continuità diretta sarà suffragata dalla analisi sia dell’attuale raggiungimento dei KPI di turnaround identificati dal debitore, sia dalle evidenze emergenti dal current trading (ovverosia dalle performances dell’azienda in sede concordataria), valutate con ragionevolezza alla luce della condizione di particolare degrado del business derivante dalla incertezza circa il voto e l’omologazione. La presenza di uno scenario sensitivity dovrà essere valutata e gli esiti di questa dovranno essere testati alla luce dell’esperienza del Commissario Giudiziale.

    16.1 La concreta fattibilità della proposta del debitore

    [eventuale con riferimento ad un piano liquidatorio]

    La proposta del debitore - come sottolineato anche dall’Attestatore dott……….- si basa sulla liquidazione degli attivi di A., rappresentati da tre tipologie di asset: liquidità, crediti e beni materiali e nell’apporto finanziario di euro ……… del socio……… Circa la liquidità, lo scrivente, eseguite le verifiche riportate al capitolo ………, non ritiene possano esistere perplessità riguardo alla sua esistenza e capacità di tradursi - in re ipsa - in flussi finanziari per i creditori. Riguardo ai crediti, si richiamano le considerazioni svolte al capitolo ………, derivandone le conseguenze ivi indicate circa la effettiva esigibilità, seppure con tempistiche che si ritengono più lunghe rispetto a quelle evidenziate da A. di almeno 6-12 mesi.

    Residua la porzione più evidente dell’attivo, rappresentata dai beni tangibili, riguardo la quale lo scrivente Commissario non può che constatare la mancanza completa di qualunque offerta di acquisto per i singoli beni, ancorando quindi le valutazioni proposte ai debitori alle sole perizie del Geom………. Non vi sono, cioè, espressioni di ulteriori elementi “terzi” rispetto al debitore ed i propri consulenti (tale deve essere considerato il Geom……….) che consentano di ritenere che i valori dal medesimo espressi nella proposta concordataria liquidatoria abbiano maggiore probabilità di verificarsi di quelli della sua ipotesi di liquidazione giudiziale.

    Parimenti, la mancanza di effettiva discriminazione tra le medesime condurrebbe i creditori - per prudenza - a ritenere che, non solo i tempi possano essere non garantiti (si vedano anche le considerazioni svolte - a proposito delle tempistiche di dismissione dell’immobile - relativamente al fondo rischi per la restituzione dei contributi Sisma), ma anche i prezzi possano risultare in concreto anche sostanzialmente difformi rispetto a quanto proposto.

    A livello metodologico, in un concordato liquidatorio come quello di A., in caso di omologazione il Tribunale provvederebbe alla nomina di un liquidatore giudiziale (come correttamente il debitore rileva, indicandone il costo tra gli onorari professionali della procedura), il quale necessariamente dovrebbe predisporre e depositare il proprio programma di liquidazione, conforme a quanto proposto dal debitore e dotato tuttavia di concretezza e dettaglio anche nella gestione degli eventi di vendita competitiva. Il programma di liquidazione, infatti, dovrebbe prevedere il comportamento del liquidatore non solo nel caso la vendita intervenga alla prima asta, ma anche cosa accadrebbe nel caso questa vada deserta, e quando e con quali ribassi dovrebbero tenersi le aste successive. Implicitamente il debitore pare indicare che i ribassi consentiti al liquidatore giudiziale sarebbero solo del 10% (tale è la svalutazione dei valori peritali indicata dal debitore a piano), senza tuttavia entrare nel merito di cosa accadrebbe nello scenario - tutt’altro che improbabile, come dimostra l’esperienza concreta dei concordati liquidatori, anche sulla base delle statistiche di Banca d’Italia - in cui dopo un primo ribasso del 10% l’asta andasse deserta. È chiaro che il liquidatore giudiziale, cui compete il dovere e cui viene attribuita la responsabilità circa la liquidazione degli attivi, non potrà astenersi dal compiere ulteriori tentativi di vendita, e dovrà affrontare anche il tema di successivi ribassi nel tempo per i beni del debitore. Il piano del debitore non ha un worst case che preveda tale circostanza, e non si comprende come possa in realtà rappresentare lo scenario sopra esposto.

    Vi sono dunque notevoli limiti di fattibilità nel piano proposto dal debitore, che non consente di “assicurare” la percentuale proposta del ………% ai creditori, e come infra menzionato, nemmeno quella minima di legge.

    16.2 Il presupposto di soddisfazione minima dei creditori richiesto dalla legge

    Il Commissario Giudiziale ritiene che non possano esservi dubbi sulla necessità di utilizzare valori liquidatori nella predisposizione del piano concordatario, ma - come più volte evidenziato nel corso della presente relazione e infra - non vede alcuna differenza tra le valutazioni in ottica liquidatoria concordataria e quelle di liquidazione giudiziale.

    La mancanza di differenza è legata alla circostanza che in caso di liquidazione giudiziale, al posto del liquidatore giudiziale previsto nel concordato preventivo, sarà il curatore a predisporre un progetto di liquidazione degli attivi (sulla cui composizione si rinvia a quanto descritto nel successivo capitolo ………).

    Non vi sono né a livello logico né giuridico né tecnico ostacoli a che un curatore - nominato dal Tribunale - predisponga un progetto di liquidazione degli attivi di A. identico a quello che un Commissario Giudiziale - nominato dal Tribunale - redigerebbe. In particolare, il curatore potrebbe prevedere vendite “teoriche” tanto come sono “teoriche” quelle del liquidatore giudiziale, mancando in entrambi gli scenari offerte irrevocabili di acquisto. L’assenza di offerte di acquisto condizionate all’omologazione del concordato preventivo comporta di fatto la totale comparabilità delle due alternative sotto il profilo dei percorsi concreti di alienazione del patrimonio tangibile.

    In entrambi i casi, il curatore e il liquidatore giudiziale procederebbero con aste identiche, lotti identici, tempistiche formali identiche, essendo la realtà concreta di quanto accadrà successivamente non in grado di essere condizionata dal tipo di procedura concorsuale: sempre di beni venduti all’asta dal tribunale si tratterà, e sempre le tipologie di acquirenti e i tempi ed i prezzi saranno quelli di tali procedure. L’esperienza mostra che pure gli intermediari selezionati per le vendite all’incanto sono i medesimi.

    Alla luce di quanto sopra evidenziato, si conferma la scelta del Commissario Giudiziale di utilizzare le perizie dei tecnici nominati dal tribunale, le quali (correttamente) non discriminano circa la prospettiva concordataria liquidatoria e quella di liquidazione giudiziale.

    L’esame dei valori emergenti dal capitolo ……… mostra - salvo la circostanza che il Tribunale di ……… disconosca le scelte operate dal debitore riguardo al pagamento dei crediti commerciali chirografari (in realtà finanziari) delle controllanti indirette - come il pagamento offerto ai creditori concordatari che il concordato liquidatorio A. dovrebbe “assicurare” (con tutti i limiti sopra esposti) ai creditori chirografari non parrebbe raggiungere mai il limite minimo della percentuale del 20% richiesta dall’art. 84, u.c., CCII. Si tratta certamente di “stime e perizie” contro “stime e perizie”, ma queste sono le conclusioni cui il Commissario Giudiziale perviene dalla lettura degli elaborati predisposti dai tecnici nominati dall’Ill.mo Tribunale di ……… e dalla valutazione delle altre poste di attivo e passivo.

    La mancata integrazione della percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari sopra evidenziata costituisce probabilmente il principale limite della proposta concordataria del debitore, e conduce alla duplice valutazione sia sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della medesima, sia sulla convenienza della stessa riguardo all’alternativa della liquidazione giudiziale - che non presenta percentuali minime che il debitore debba “assicurare” ai creditori e anzi evidenzierebbe un ricavato maggiore.

    17 LE OFFERTE CONCORRENTI [eventuale]

    Nell’ipotesi sopra esposta, in cui fosse pervenuta nelle more della procedura, e prima dell’udienza di voto, una offerta di acquisto di azienda, di ramo di azienda o di altri beni e a riguardo il Tribunale competente avesse già provveduto emettendo il provvedimento autorizzativo alla vendita competitiva, il Commissario Giudiziale dovrà evidenziare se e come le tempistiche della vendita si sovrappongono alle tempistiche e scadenze della procedura. Sarà necessario evidenziare l’eventuale ipotesi di richiesta di proroga dei termini o rinvio di udienza da parte dell’offerente. Il Commissario dovrà poi evidenziare in che modo l’eventuale aggiudicazione possa impattare sulla realizzazione del piano concordatario.

    18 LE PROPOSTE CONCORRENTI

    Nel presente capitolo il Commissario Giudiziale esporrà brevemente la possibilità di realizzabilità di una proposta di concordato concorrente ai sensi dell’art 90 CCI, specificando sia i presupposti legali che gli eventuali successivi adempimenti

    Ai sensi dell’art. 90 CCI si precisa che nella relazione di cui all’articolo 87, c. 3, il professionista dott………. ha attestato che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di una percentuale inferiore al trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari, e dunque è astrattamente applicabile al Concordato A. la disciplina delle proposte concorrenti.

    19 LA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI E L’ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    In questo capitolo il Commissario esporrà ed esaminerà quanto eventualmente argomentato dal debitore nella proposta e comunque esposto dall’attestatore, riguardo la miglior soddisfazione del piano concordatario rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale della ricorrente, valutando altresì le metodologie valutative utilizzate.

    Particolare attenzione sarà poi posta sulla quantificazione delle eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie da parte dell’attestatore, sia nell’ipotesi concordataria che nell’ipotesi di liquidazione giudiziale.

    L’espresso richiamo dell’art. 105 alle utilità ritraibili dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie esperibili in caso di liquidazione giudiziale implica per il Commissario Giudiziale la necessità implicita di svolgere un’analisi comparativa tra il piano di concordato depositato dal debitore e presentato ai creditori per la votazione, rispetto allo scenario alternativo che si porrebbe in caso di voto contrario - in particolare in questo caso essendo pendente l’istanza di liquidazione giudiziale già menzionata e dunque rappresentando questa una ipotesi non remota riguardo alle concrete alternative.

    In particolare, lo scrivente, allo scopo di consentire ai creditori che vorranno farlo l’esercizio del diritto di voto in modo consapevole ed informato, deve rappresentare un quadro chiaro ed articolato delle ragioni di convenienza per i creditori riguardo all’espressione di un voto favorevole, ovvero di mancata convenienza della proposta riguardo all’alternativa di liquidazione giudiziale.

    Allo scopo di pervenire in modo lineare e trasparente al proprio giudizio di convenienza, il Commissario Giudiziale esaminerà per prima la relazione di attestazione - e soprattutto l’integrazione di tale relazione allegata dal debitore in sede di memoria per l’udienza del ……… - per poi integrare le risultanze di tale esame con le proprie considerazioni e valutazioni, procedendo infine con la espressione del proprio orientamento sulla proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.

    19.1 L’alternativa della liquidazione giudiziale e le ipotetiche azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie secondo le valutazioni dell’Attestatore

    Nella propria originaria relazione l’Attestatore dedica la pagina ……… alla convenienza per i creditori della proposta di concordato A. rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, evidenziando che quest’ultima, rispetto alla proposta concordataria liquidatoria:

    ………;

    L’Attestatore conclude affermando che “attesa la buona percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari proposta e la solidità del piano liquidatorio anche nello scenario di sensitivity, nonché la possibilità alternativa di poter meglio realizzare gli attivi (e/o ridurre passivi) grazie alla possibilità di un realizzo non solo atomistico, lo scrivente, sulla scorta delle informazioni disponibili, ritiene più probabile che il concordato sia conveniente per la massa creditoria rispetto alla liquidazione giudiziale.”

    [eventuale]

    Il Tribunale, tuttavia, - con il decreto con il quale ha convocato in udienza del ……… il debitore - ha rilevato “criticità rispetto alla attestazione delle poste di cui al capo che precede” relative “alle azioni risarcitorie e recuperatorie possibili con il diverso contesto di liquidazione giudiziale e non quantifica le poste correlate”.

    19.2 L’integrazione della attestazione [eventuale]

    A seguito dei rilievi formulati dal Tribunale, l’Attestatore fornisce una integrazione della relazione di asseverazione, nella quale (cfr. capitolo ……… paragrafo ………) egli rappresenta che la documentazione utilizzata dalla società e dai suoi consulenti per la redazione del piano e la formulazione dell’associata proposta non include informazioni che possano specificatamente consentire: (i) la formulazione di un giudizio circa la esperibilità in concreto di tali azioni sotto il profilo della sussistenza dei presupposti delle stesse; (ii) la stima del possibile quantum incrementale che potrebbe derivare da tali azioni; (iii) l’effettiva possibilità di porre utilmente in esecuzione una eventuale sentenza definitiva favorevole alla procedura di liquidazione giudiziale. Pur tuttavia, le procedure effettuate dall’Attestatore, per quanto non specificamente finalizzate ad individuare tali potenziali fattispecie, non hanno evidenziato specifici profili di criticità sul punto avendo per di più anche il management confermato all’Attestatore nella lettera di attestazione che “la politica dei prezzi di trasferimento in essere con la controllante e le altre società del gruppo di riferimento rispetta la normativa di riferimento”.

    19.3 Le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie secondo l’Attestatore

    L’Attestatore quindi evidenzia la sua impossibilità di integrare l’attestazione per la valutazione di tale eventuale e per sua natura aleatorio potenziale upside esistente nello scenario di liquidazione giudiziale dovendo ad ogni modo rilevare che: (i) tali azioni potrebbero, ricorrendone i presupposti, essere esperite anche nello scenario concordatario non rappresentando quindi necessariamente un reale elemento differenziale; (ii) l’azionista di riferimento abbia supportato finanziariamente la società, nel tentativo di rilanciarla dopo il concordato del ………, con iniezioni di liquidità per diverse decine di milioni di euro.

    L’Attestatore quindi, implicitamente, conclude per la mancanza di attivo al riguardo

    19.4 La liquidazione dei beni nella liquidazione giudiziale, secondo le valutazioni dell’Attestatore

    L’Attestatore ha proceduto ad effettuare poi una più analitica comparazione di dettaglio dei due scenari - concordatario liquidatorio e liquidazione giudiziale - prendendo anche a riferimento il contributo fornito dal perito estimatore dei cespiti e del magazzino Geom………. che ha precisato nella propria [addendum di] perizia il quantum di potenziale ulteriore svalutazione che potrebbe essere originata dallo scenario di liquidazione giudiziale. L’Attestatore evidenzia come la tabella, elaborata con il supporto della Società e degli advisor, riporta il confronto tra lo scenario concordatario oggetto dell’asseverazione emessa dallo scrivente in data ……… ed un ipotetico e ragionevole scenario di liquidazione giudiziale. Si evidenzia la forte riduzione degli attivi (nuove perizie Geom………. e scomparsa del marchio Alpha) e la sostanziale invarianza del passivo nei due scenari (i costi addizionali legati alla procedura di liquidazione giudiziale per finalità valutative e liquidatorie dovrebbero compensare i costi degli advisor del concordato; analogamente i costi di chiusura dei rapporti di lavoro dovrebbero essere del tutto similari come evidenziato nel parere emesso dallo studio ……… in data ………).

    19.5 La soddisfazione dei creditori chirografari nello scenario di liquidazione giudiziale formulato dall’Attestatore

    Secondo l’Attestatore, lo scenario di liquidazione giudiziale potrebbe ragionevolmente contare su minori attività per oltre euro ………portando quindi la soddisfazione dei creditori chirografari ad una percentuale di circa il 13%. In particolare, nello scenario si è rettificato l’attivo facendo riferimento alle conclusioni riportate nell’integrazione delle proprie perizie dall’arch………. che ha identificato l’ulteriore abbattimento del valore di realizzo che si avrebbe sugli attivi fissi materiali e sulle rimanenze laddove la liquidazione degli stessi avvenisse in uno scenario di liquidazione giudiziale (coerentemente a quanto fatto nel piano concordatario tali valori di realizzo sono stati ulteriormente abbattuti del 10%). A quanto sopra andrebbe aggiunto che anche i crediti in un’ipotesi di liquidazione giudiziale avrebbero sicuramente, vista la più marcata discontinuità anche agli occhi dei terzi di una tale procedura, un minor valore di realizzo rispetto a una gestione concordataria (se si ipotizzasse anche solo un peggioramento del realizzo dei crediti del 20% la soddisfazione dei chirografari scenderebbe ancora attestandosi sul 10% circa).

    Tutto quanto sopra prescindendo poi dalla circostanza egualmente rilevante che lo scenario concordatario, seppur ipotizzato anch’esso di tipo liquidatorio, permette, grazie anche alla disponibilità del marchio, di perseguire una alternativa possibile cessione dell’azienda o di parte della stessa consentendo un realizzo non solo atomistico con conseguenti possibili benefici per i creditori e per i livelli occupazionali.

    19.6 Considerazioni metodologiche del Commissario Giudiziale sulla valutazione dell’Attestatore

    [esporre le ragioni per le quali appaiono condivisibili/non condivisibili le valutazioni dell’attestatore]

    20 LA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI E L’ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SECONDO IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

    Nel corso della sua attività di analisi il Commissario Giudiziale potrebbe aver riscontrato violazioni o inadempimenti degli organi sociali nonché profili di responsabilità risarcitorie dei medesimi, di soci o di terzi, nonché azioni revocatorie, o restitutorie, anche eventualmente ulteriori rispetto a quelle evidenziate dall’attestatore o emerse in via autonoma dalla proposta concordataria del debitore.

    In questo capitolo sarà necessario che il Commissario Giudiziale esponga brevemente i termini liquidatori delle suddette responsabilità, sia in ipotesi di liquidazione giudiziale che concordataria, raffrontandole con quelle esposte dall’attestatore ed illustrando l’impatto sul piano concordatario.

    Passerà poi ad evidenziare la eventuale miglior convenienza della proposta concordatario rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale, illustrando le proprie analisi in merito alla liquidazione dell’attivo ed alla eventuale rideterminazione delle percentuali di soddisfazione dei creditori, utilizzando tabelle comparative.

    Ad avviso del Commissario Giudiziale, va premesso che dal punto di vista logico i due scenari concorsuali possibili - concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale - differiscono tra loro esclusivamente per le modalità secondo le quali i creditori vengono soddisfatti: nel concordato liquidatorio di A. esse derivano dal Piano Concordatario come sopra esposto (e come a breve sarà ricordato) mentre nella liquidazione giudiziale esse derivano dall’applicazione delle disposizioni di legge ad opera del curatore.

    Gli attivi, viceversa, essendo l’azienda tecnicamente “ferma” ed inattiva, e prevedendosene la liquidazione atomistica, potranno divergere nelle modalità della loro liquidazione e conseguentemente anche nella loro valorizzazione, ovvero nella composizione, potendosi certuni beni essere presenti in una procedura ed assenti nell’altra.

    20.1 Le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie promovibili rispetto ai terzi e le rispettive utilità apportabili all’attivo della liquidazione giudiziale

    20.1.1 Le azioni risarcitorie

    Le azioni risarcitorie promovibili dal curatore sono di due categorie:

    1. azioni nei confronti degli organi sociali di A., relative ad atti o fatti posti in essere da amministratori e sindaci (quindi azione di responsabilità dei creditori sociali ex artt. 2086, 2394 e 2407 c.c., nonché art. 2394-bis c.c.)

    2. azioni nei confronti delle società facenti parte della catena di controllo di A. - le controllanti A. (controllante diretta) e Beta (controllante indiretta) - ai sensi dell’art. 2497 c.c.

    Esse sono derivanti dagli eventi e comportamenti descritti nella presente relazione al capitolo ……… e che qui, sommariamente, si riepilogano.

    ………

    20.2 Riepilogo dei danni e delle responsabilità

    Dei fatti sopra esposti sono responsabili:

    - amministratori, sindaci e revisore contabile per quanto riguarda la lett. A.

    - amministratori, sindaci, A. e Beta per quanto riguarda le lett. B., C. e D.

    20.2.1 Il danno risarcibile dagli organi societari

    Il danno complessivamente riconducibile all’operato degli organi sociali è quindi pari alla sommatoria di quanto previsto alle lettere A., B., C. e D., per complessivi euro ……… mila, per quanto attiene ai comportamenti indicati ai punti A, B e C, ed inoltre quanto verrà quantificato in ordine alla R&D di cui alla lett. D.

    Tutti gli amministratori, tranne il dott………., sono di nazionalità straniera e residenti all’estero e non risultano essere intestatari di beni in Italia. Quanto al dott………., la situazione degli immobili ad egli intestati è la seguente:

    ………

    Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, il Commissario Giudiziale non ha copia delle polizze assicurative esistenti da parte dei sindaci, ma ritiene stimabile un importo complessivo pari ad Euro ………, salvo il concorso dei creditori particolari, rappresentati da eventuali curatori di altre società del gruppo A. Da valutare una eventuale responsabilità del revisore contabile ……… relativamente alla voce A., alla luce di informazioni al momento non note allo scrivente.

    20.2.2 Il danno da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.

    ………

    20.2.3 Riepilogo azioni risarcitorie

    Dalle azioni risarcitorie i creditori A. possono incassare un importo compreso tra euro ………ed euro ……… principalmente ottenibile dalle polizze assicurative del Collegio Sindacale.

    20.2.4 Le azioni recuperatorie

    ………

    20.2.5 Le azioni revocatorie

    ………

    20.3 La liquidazione dei beni della Società nella liquidazione giudiziale secondo il Commissario Giudiziale

    Ad avviso dello scrivente, in caso di liquidazione giudiziale la società sarebbe quasi certamente ceduta atomisticamente, salvo uno scenario - di cui si potrà accennare - in cui si possa fare una vendita integrale, ma che dipende esclusivamente da scelte della proprietà Beta.

    20.3.1 L’attivo della liquidazione giudiziale

    I valori di partenza dell’attivo in sede di liquidazione giudiziale discendono dalle valutazioni svolte da questo Commissario nel capitolo ………, con le seguenti variazioni:

    I beni tangibili vengono valorizzati secondo le perizie dei tecnici del Tribunale per quanto riguarda il magazzino, impianti e macchinari, ovvero dell’Ing………. per quanto riguarda il patrimonio immobiliare

    I crediti verso clienti vengono svalutati di un ulteriore 10% in funzione di maggiori difficoltà di incasso ipotizzabili.

    Vengono iscritti i crediti aventi natura risarcitoria, recuperatoria e revocatoria di cui al paragrafo precedente

    20.3.2 Il passivo della liquidazione giudiziale

    I valori di partenza del passivo nella liquidazione giudiziale discendono anch’essi dalle valutazioni del capitolo ………, con due variazioni: i debiti verso fornitori Intercompany e il passivo prededucibile

    20.3.2.1 I debiti verso società intercompany

    Su un totale di debiti verso fornitori di euro ………, i debiti commerciali verso le società del gruppo al ……… risultano essere pari ad euro ……… [euro ……… (in ricorso considerati IC) + ……… (verso società del gruppo Beta inserite fra fornitori generici) + ……… (debiti verso Delta per forniture a stabili organizzazioni estere)].

    Il detto valore risulta così composto:

    La proposta concordataria

    Ai suddetti debiti di natura commerciale devono aggiungersene altri finanziari tutti maturati nei confronti della controllante Alpha Group per complessivi euro ………, così per totale di complessivi euro ………, a cui il ricorso riserva la seguente soddisfazione, dopo aver operato compensazioni con poste creditorie, per circa euro ……… milioni:

    Le valutazioni del Commissario in un’alternativa di liquidazione giudiziale

    Ferme restando le scelte compiute dal debitore, il quale propone ai propri creditori il pagamento quali creditori chirografari dei debiti commerciali verso le controllanti - salvo diversa decisione del Tribunale riguardo alla eventuale postergazione di tali crediti in sede concordataria, come infra meglio argomentato - si rappresentano di seguito le valutazioni del Commissario Giudiziale in sede di liquidazione giudiziale.

    [esporre le ragioni per le quali non si condivide tale prospettazione, ad esempio con riferimento alle compensazioni operate].

    In sintesi, le valutazioni sopra esposte, in sede di procedura di liquidazione giudiziale, portano a considerare i detti crediti come segue:

    A seguito di tutto quanto sopra il debito verso fornitori IC, e, per quanto attiene le posizioni Delta e Gamma parzialmente compensando i residui debiti, con i crediti vantati verso le stesse (euro ……… Delta ed euro ………), deve essere riconsiderato e valutato come segue:

    20.3.3 Il passivo prededucibile in caso di liquidazione giudiziale

    20.3.3.1 Fondi rischi per costo del lavoro dipendente

    Nel passivo concordatario il debitore inserisce un accantonamento a fronte del costo previsto per la cessazione integrale dei rapporti di lavoro, per un importo complessivo di euro ……… lordi, derivante dalla Relazione ……… Si richiamano integralmente riguardo alla Relazione ……… le considerazioni svolte dallo scrivente nel capitolo ………

    Tale importo è così composto, in base alle stime fatte dal debitore:

    Indennità sostitutiva del preavviso: euro ………

    Ticket licenziamento (con accordo sindacale): euro ………

    Incentivo all’esodo da 6 a 12 mensilità o possibilità di accesso alla pensione (minimo 6+2 mensilità per ogni anno di anzianità, salvo prepensionamento): euro ………

    La Relazione ……… - paragrafo ……… Pagg………. - evidenzia i costi aziendali in caso di licenziamento collettivo e prevede:

    Retribuzione durante la procedura (nel nostro caso, già presente nel costo della prededuzione per il periodo liquidatorio come determinato dal debitore, e dunque rappresentato nel presente capitolo).

    Ticket licenziamento (con accordo sindacale oppure, triplicato, senza accordo sindacale)

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Altri pagamenti obbligatori (TFR, ratei ferie e permessi, tutti rappresentati nel presente capitolo).

    Nel paragrafo ……… la Relazione ……… descrive poi rischi e liabilities aziendali da considerare in caso di licenziamento collettivo (che sarebbero fugati da accordo sindacale ed accordi individuali), rappresentando potenziali contenziosi collettivi per condotta antisindacale in presenza di comportamenti illeciti del datore di lavoro (la Società, in caso di concordato preventivo, il curatore, in caso di liquidazione giudiziale) e potenziali contenziosi individuali in caso di licenziamento illegittimo (dovuta per violazione dei criteri di scelta [inesistenti quando vengono licenziati tutti i dipendenti), per violazione della procedura sindacale [si tratta di comportamento illecito del datore di lavoro v. sopra]………., tuttavia - paragrafo ………, pagina ……… - afferma che “la chiusura definitiva e totale della Società [rectius la cessazione integrale dell’attività aziendale] ……… consentirebbe di poter validamente sostenere (i) la presenza di ragioni oggettive per procedere ai licenziamenti e (ii) l’esclusione dell’applicazione dei criteri legali di scelta, dal momento che la procedura di licenziamento riguarderebbe l’intera popolazione aziendale”. La Relazione ……… giustifica l’erogazione di incentivi all’esodo nella misura stimata dal debitore - euro ……… - a fronte della “peculiare situazione nella quale opera in questo momento A. S.p.A., caratterizzata da un elevato grado di conflittualità sia sindacale sia individuale e da un notevole livello di sindacalizzazione dei lavoratori inasprito dalla situazione determinatasi nelle ultime settimane, il che potrebbe comportare un irrigidimento delle parti nel raggiungimento di un accordo sindacale.” E conclude affermando che “il range proposto per il possibile incentivo all’esodo (6-12 mensilità) appare ragionevolmente congruo, rappresentando tuttavia la soglia minima in cui è ad oggi ipotizzabile un accordo sindacale”.

    La Relazione ……… affronta nell’ultimo paragrafo ……… l’analisi comparativa con i costi di cessazione in ipotesi di liquidazione giudiziale. Il paragrafo merita una attenta lettura, in quanto si ritiene che il debitore ne abbia frainteso la portata: l’affermazione “in caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale della Società, i costi di cessazione della forza lavoro siano del tutto similari a quanto previsto e descritto al paragrafo n………. del presente memorandum in caso di licenziamento collettivo ordinario” significa che sono dovuti l’indennità sostitutiva del preavviso ed il ticket licenziamento (per quanto accantonato dal debitore) e non l’incentivo all’esodo, di cui si parla nel paragrafo ……… e ……… La Relazione ………, nel ricordare che con la liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro proseguono, è cristallina nel precisare che il curatore ha la facoltà di sciogliere i rapporti di lavoro, precisando solo che - identicamente a quanto accade fuori dalla liquidazione giudiziale - “i lavoratori potrebbero potenzialmente impugnare i licenziamenti, qualora il curatore non segua la normativa giuslavoristica prevista per i licenziamenti collettivi”. Va escluso che il curatore, in quanto soggetto professionalmente qualificato e responsabile in proprio per la propria condotta, ponga in essere un comportamento illecito, e dunque non si palesano motivazioni per ravvisare il rischio di potenziali impugnazioni di licenziamenti che riguardino tutti i lavoratori per la integrale cessazione dell’attività aziendale.

    In caso di licenziamento si aprirebbe senz’altro un tavolo negoziale tra il curatore e le organizzazioni sindacali volto a definire se e quali ammortizzatori sociali siano utilizzabili, e come procedere - nel rispetto delle ragioni di credito dei chirografari - a tutelare al meglio i lavoratori colpiti dalla crisi aziendale.

    Sulla base della propria esperienza, lo scrivente conviene con il Parere ……… sulla circostanza che in caso di mancato accordo sindacale la procedura di liquidazione giudiziale sosterrebbe un importo triplo di ticket licenziamento - nel caso di specie si passerebbe da euro ……… ad euro ………, con maggiori costi per la procedura per euro ………

    Appare di tutta evidenza che questo maggior importo possa esser messo sul tavolo negoziale a titolo di incentivo all’esodo, non avendo impatto differenziale per i creditori chirografari. Può ritenersi che “astrattamente” si possa negoziare un importo superiore (non più del doppio, ovvero euro ………), ma non ve ne sono i presupposti concreti, essendo in realtà possibile per la procedura di liquidazione giudiziale non addivenire ad accordi sindacali e, pagando il ticket in misura tripla, pervenire ugualmente allo scioglimento di tutti i rapporti di lavoro senza ulteriori costi.

    Si ritiene quindi che in sede di procedura di liquidazione giudiziale il costo per la cessazione dei lavoratori dipendenti possa essere rappresentato dall’indennità sostitutiva del preavviso, per euro ………, dal ticket licenziamento per euro ……… e da incentivi all’esodo per euro ………, per complessivi euro ……… rispetto all’importo di euro ……… previsto dalla proposta concordataria del debitore, con un differenziale a favore dei creditori chirografari di euro ………

    20.3.3.2 Onorari professionali

    Il Commissario Giudiziale ritiene che la procedura di liquidazione giudiziale presenti i soli costi del curatore; per quanto riguarda i periti, infatti il loro costo non rappresenta un onere differenziale, essendo già intervenute le perizie in sede concordataria. Ad ogni buon conto, vengono riportati ugualmente i costi dei periti nominati dal Tribunale (che si stimano per eccesso in circa euro ………).

    20.4 La soddisfazione dei creditori chirografari secondo la alternativa della liquidazione giudiziale per il Commissario Giudiziale e il giudizio di convenienza della Proposta

    Il Commissario Giudiziale rappresenta diversi scenari concordatari di soddisfazione per i creditori, che generano una “forchetta” di percentuali compresa tra il ………% ed il ………%.

    Si ritiene opportuno rappresentare, solo in sede di confronto di scenari, quale sarebbe il trattamento per i creditori chirografari qualora il tribunale ritenesse postergati i crediti commerciali intergruppo anche in sede concordataria, con un diverso e superiore range di soddisfazione percentuale, compreso tra il ………% ed il ………%

    Sulla base della tabella sopra evidenziata, lo scrivente Commissario ritiene che la alternativa della liquidazione giudiziale sia comunque meno/più conveniente per i creditori del concordato liquidatorio proposto dal debitore, sia nel primo scenario, quello proposto, sia nello scenario - al momento solo teorico - in cui invece esso intervenisse sul passivo concordatario.

    In tutti gli scenari concordatari possibili, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari non raggiunge mai il ………% cui si perviene nell’alternativa della liquidazione giudiziale, la quale peraltro - anche ipotizzando uno scenario worst case, in cui vengono azzerati gli attivi derivanti dalle azioni risarcitorie e recuperatorie - sarebbe ancora pari a ………%, quindi più conveniente per i creditori chirografari.

    Da notare che il differenziale non è tanto legato all’attivo della liquidazione giudiziale (che anzi per il Commissario è comunque - anche se di poco - inferiore a quello dell’Attestatore), quanto:

    - minor passivo prededucibile, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente e come dettagliato nell’ultima tabella di esso;

    - minor passivo chirografario conseguentemente alla postergazione dei crediti “commerciali” delle controllanti.

    Ciò che rileva per il giudizio di convenienza per i creditori chirografari non è la percentuale di soddisfazione in senso assoluto (nella piena consapevolezza che per i beni tangibili e intangibili non esiste una singola offerta irrevocabile, ma solo perizie - del perito del debitore e dei periti del tribunale - le quali, per quanto possano avere qualità diverse, restano previsioni).

    È invece da sottolineare l’ampio differenziale percentuale tra i due scenari: anche se i beni dovessero essere venduti a prezzi diversi, sono le poste passive che mutano radicalmente. Risulta chiaro che l’alternativa della liquidazione giudiziale è più conveniente per i fornitori e gli altri creditori chirografari.

    In via del tutto teorica, il concordato A., anche qualora l’Ill.mo Tribunale di ……… ritenesse illegittima la proposta di pagamento dei creditori “commerciali” intercompany, e li postergasse, esso presenterebbe questi risultati.

    Pare evidente che il differenziale in termini di convenienza con le ipotesi di liquidazione giudiziale sopra evidenziate (al momento pura teoria) rimanga ugualmente molto elevato, in quanto la prededuzione è radicalmente inferiore nella liquidazione giudiziale.

    21 CONCLUSIONI

    [Presentare una breve conclusione sui propri scritti e presentare una breve sintesi della proposta concordataria per punti].

    Ciò premesso, il sottoscritto Commissario Giudiziale ritiene di avere fornito ai creditori, anche grazie l’ausilio dei consulenti nominati dal Tribunale, gli elementi necessari e indispensabili per una valutazione, sufficientemente consapevole ed informata della proposta concordataria formulata da A., al fine di poter assumere le idonee decisioni per la maggior tutela del loro interesse.

    Il sottoscritto si riserva comunque di formulare il proprio motivato parere definitivo nel termine previsto, ovvero di integrare la presente relazione, anche alla luce della evoluzione che avrà il processo in corso di tentativo di cessione dell’azienda.

    In ogni caso è demandato ai creditori e all’Ecc.mo Tribunale di ………, nell’eventuale fase di omologazione, il definitivo giudizio sulla proposta della società istante.

    Con osservanza.

    ***, lì ……… 20**

    Il Commissario Giudiziale

    ………

    Allegati:

    1.a Visura storica A. S.p.A.

    1.b Visura storica A. G. S.p.A.

    2.a Piano e Proposta primo concordato

    2.b Business Plan 202………-202………

    3.a Relazione R&D ***

    3.b Relazione di Assessment Ing. ***

    3.c Relazione IT Ing. ***

    3.d Relazione IP Avv. ***

    4.a Lettera di impegno formale a garanzia dei costi in prededuzione

    5.a Relazione advisor legale D***

    5.b Perizia marchio A. Dott. ***

    5.c Perizia Studio Tecnico Associato P***

    5.d Dettaglio nominativo fornitori privilegiati

    6.a Relazione HR Dott. ***

    7.a Memoria Autorizzata

    7.b Integrazione Attestazione Dott. Z***

    7.c Stima giacenze di magazzino nello scenario della liquidazione giudiziale Geom. P***

    7.d Stima beni strumentali nello scenario della liquidazione giudiziale Geom. P***

    7.e Stima beni immobili nello scenario della liquidazione giudiziale Geom. P***

    8.a Decreto di apertura

    8.b Perizia di stima immobili Ing. ***

    9.a Verbale cda A. 15.12.202………

    9.b Verbale assemblea A. 20.5.202………

    9.c Verbale cda A. 11.6.202………

    9.d Contratto cessione marchio

    9.e Contratto di licenza marchio

    F319
    RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 105, C.3

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 105, c. 3, CCII

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Concordato preventivo n……….

    “A. S.P.A.”

    Con sede legale in ………, Via ……… n……….

    Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ………: ………

    Giudice delegato: Dott……….

    Commissario giudiziale: Dott……….

    Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’art. 104, c. 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.

    La relazione in oggetto ha un contenuto variabile in quanto esso dipende da quanto diverge la proposta concorrente rispetto alla proposta originaria.

    In presenza di una proposta che sia notevolmente diversa, è opportuno che la relazione presenti i medesimi contenuti della relazione ex art. 105, c. 1, senza tuttavia dover ripercorrere gli aspetti riguardanti la Società, le cause della crisi e concentrandosi sugli elementi di piano e proposta.

    In presenza di una proposta che sia solo parzialmente diversa, la relazione si concentrerà esclusivamente sugli elementi differenziali, sottolineandone le caratteristiche a seconda che si tratti di differenze nella sola proposta - ad esempio derivanti da maggiori attività (inclusa la eventuale finanza esterna) e/o da minori passività concordatarie - ovvero differenze anche nel Piano - ad esempio derivante da cessioni di beni, aziende o rami di azienda, variazioni di perimetro, esercizio di azioni o diritti, ecc.

    In tutti i casi, il commissario giudiziale dovrà predisporre un prospetto riepilogativo per quanto riguarda le eventuali differenze di Piano e le conseguenze che le stesse determinano riguardo alle prospettive per i creditori ed ai flussi di cassa conseguenti. Analogo prospetto dovrà essere predisposto per quanto riguarda la proposta, sottolineandone le differenze quantitative, temporali e anche di fattibilità.

    A quest’ultimo riguardo, particolare attenzione dovrà essere prestata a proposte concorrenti che possano apparire maggiormente soddisfacenti per i creditori ma a prezzo di una minore fattibilità: le valutazioni comparative sulla fattibilità dovranno essere oggetto di apposita sezione.

    F320
    RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 105, C.5

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 105, c. 5, CCII

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Concordato preventivo n……….

    “A. S.P.A.”

    Con sede legale in ………, Via ……… n……….

    Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ………: ………

    Giudice delegato: Dott……….

    Commissario giudiziale: Dott……….

    Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.

    L’attività di controllo del Commissario Giudiziale non si arresta con la predisposizione della relazione originariamente prevista dal comma 1: è necessario vigilare sulla condotta del debitore nonché sull’andamento del piano o sul verificarsi di fatti o situazioni che possono incidere sul voto che i creditori sono chiamati ad esprimere.

    Alcune circostanze che possono comportare la necessità di una relazione integrativa sono, a titolo esemplificativo:

    - Atti di straordinaria amministrazione autorizzati dal Tribunale ma non inclusi nel Piano

    - Andamento gestionale dell’impresa (current trading) non in linea con quanto previsto nel Piano e/o verificarsi di eventi di gestione in grado di compromettere o comunque modificare sensibilmente i flussi previsti in un concordato in continuità diretta (o modificare sensibilmente la valorizzazione dell’azienda in un concordato in continuità indiretta)

    - Emersione di debiti non previsti (ad esempio la notifica di atti di accertamento di tributi)

    - Sopravvenuta insussistenza di voci dell’attivo rilevanti ai fini della produzione di flussi di cassa per i creditori (ad esempio crisi di partecipate estere da cedere o i cui flussi siano rilevanti, perdite su crediti inattese, perimento di magazzino, ecc.)

    - Provvedimenti di sequestro e/o confisca di beni e/o aziende

    Nella relazione integrativa il Commissario Giudiziale dovrà:

    - Descrivere i singoli eventi che hanno dato luogo alla necessità di integrare la relazione, evidenziando le sezioni della relazione originaria che sono interessate alla variazione, e sostituendo le medesime, se possibile, ovvero producendo una relazione ex-novo qualora gli eventi siano di una complessità e conseguenze tali da comportare che una relazione omogenea consenta una miglior comprensione per i creditori.

    - Evidenziare le conseguenze degli eventi sul Piano predisposto dal debitore, sottolineandone la maggiore o minore fattibilità e le conseguenze sugli attivi, sui passivi e sui flussi di cassa a disposizione per il rimborso del debito

    - Evidenziare le conseguenze degli eventi sul contenuto della Proposta predisposta dal debitore, sottolineandone l’adeguatezza ovvero le necessità di essere riformulate per tenerne conto.

    - Evidenziare le conseguenze degli eventi sulla fattibilità della Proposta predisposta dal debitore.

    Nella relazione, infine, il Commissario Giudiziale evidenzierà se le ragioni degli eventi sono indipendenti dal comportamento tenuto dal Debitore ed eventuali responsabilità che possano sorgere in merito.

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. L’inventario.

    I. L’inventario

    I.L’inventario

    1 L’inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura concordataria e, perciò, un autonomo e specifico compito di tale organo, che non può ritenersi adempiuto “per relationem” all’inventario allegato dall’imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla relazione per l’adunanza dei creditori, la quale, quand’anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità. Pertanto, nella liquidazione del compenso del commissario, il tribunale non può che riferirsi all’inventario, dovendo le consistenze allegate dalla parte istante essere riscontrate dagli accertamenti compiuti e consegnati ai documenti ufficiali della procedura [C. 26.11.2020, n. 26985].

    2 Nel concordato preventivo, ancor più che nel fallimento, l’inventario redatto dal commissario giudiziale ha funzione ricognitiva e descrittiva del patrimonio dell’imprenditore ma non costitutiva di un vincolo, verificandosi in tale procedura uno spossessamento cd. attenuato, all’interno del quale il debitore conserva la disponibilità e la custodia dei propri beni, cosicché la sua omissione impedisce l’approvazione del rendiconto ma non si ripercuote automaticamente sugli atti successivi, potendo questi ultimi risultare invalidi solo se e nella misura in cui la mancata redazione dell’inventario abbia concretamente pregiudicato una adeguata valutazione circa la consistenza e le caratteristiche dei beni [C. 12.6. 2020, n. 11345].

    Fine capitolo
    Precedente 104. Convocazione dei creditori
    Successivo 106. Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura