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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    108. Ammissione provvisoria dei crediti contestati

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    [1] Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell’articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’elenco dei creditori di cui all’articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all’omologazione. (1)

    [2] I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

    (1) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’ammissione provvisoria dei crediti - II. Le opposizioni.

    I. L’ammissione provvisoria dei crediti

    I.L’ammissione provvisoria dei crediti

    1 Nell’ambito della procedura concordataria, a differenza di quanto avviene in altre procedure concorsuali di natura liquidatoria, la verifica dei crediti non è funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell’attivo, ma, ben diversamente, alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere in conto ai fini del calcolo delle maggioranze. Una volta che con la riforma è stata eliminata l’adunanza dei creditori che rappresentava il luogo eletto per l’esercizio dei poteri del giudice delegato, che in quella sede poteva ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti compresi nell’elenco eventualmente rettificato dal commissario giudiziale, è necessario analizzare il nuovo procedimento delineato dal CCII per la decisione del giudice delegato.

    2 L’art. 108 CCII prevede che i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’elenco dei creditori di cui all’art. 107, c. 3, in mancanza della decisione contraria del giudice delegato, senza richiedere che tale decisione debba intervenire prima dell’inizio delle operazioni di voto. Il novero dei votanti è quindi cristallizzato dall’elenco allegato alla relazione illustrativa del commissario come modificato dalla decisione del giudice delegato.

    3 Provvedimento del giudice delegato che sarà sempre necessario (anche se potrà assumere le forme di un semplice visto in mancanza di contestazioni ovvero di autonome modifiche all’elenco predisposto dal commissario giudiziale) perché determina la definitività ed immodificabilità dell’elenco dei creditori ammessi al voto. Il giudice delegato decide in assenza di contraddittorio sulla base dell’elenco dei creditori allegato alla relazione illustrativa del commissario giudiziale e delle eventuali osservazioni e/o contestazioni delle parti.

    4 L’ammissione provvisoria dei crediti al voto è operata dal G.D. all’esito di una valutazione sommaria degli elementi attinenti alla contestazione del credito ed impregiudicata qualsiasi pronuncia che accerti in via definitiva l’esistenza del diritto. La decisione del giudice delegato sull’ammissibilità dei crediti contestati non determina un accertamento in ordine all’esistenza del credito, né alcuna preclusione al riguardo, in quanto il debitore ed i creditori possono, in sede di giudizio a cognizione ordinaria, far valere ogni azione ed eccezione.

    5 Il decreto del giudice delegato è esclusivamente finalizzato al voto ed al calcolo delle maggioranze, mentre ogni questione relativa alla sussistenza, ammontare e natura dei crediti deve essere risolta in un separato giudizio a cognizione ordinaria. Interpretazione fatta propria dal CCII, dato che l’art. 108, c. 1, CCII precisa che la decisione del giudice sui crediti contestati non pregiudica “le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi”.

    6 Il che chiarisce che il giudice può risolvere anche le contestazioni sulla natura privilegiata o chirografaria del credito. Il giudice delegato sarà quindi chiamato a risolvere le numerose questioni che si porranno in relazione alla manifestazione del voto da parte del creditore privilegiato che non abbia espressamente rinunciato al privilegio e che non sia integralmente pagato nei termini di cui all’art. 109 CCII.

    7 Decisione che varrà, naturalmente, ai soli fini del voto. Con la conseguenza che, ad esempio l’inclusione di un credito tra quelli aventi diritto a prelazione e, ritenuti come tali, privi del diritto di voto, non preclude successivamente, in sede di accertamento del passivo della liquidazione giudiziale (eventualmente dichiarata per la mancata approvazione, revoca o mancata omologa del concordato), la possibilità di un’autonoma e diversa valutazione circa la sussistenza e la natura del credito relativo.

    8 Con riferimento all’ambito dei poteri officiosi del G.D. l’assenza di una domanda giudiziale in senso tecnico (non essendo richiesta alcuna specifica istanza per l’inserimento dei crediti nell’elenco definitivo risultante dal provvedimento di ammissione o di esclusione pronunciato dal giudice delegato) e la natura più amministrativa che giurisdizionale della verifica eseguita nel corso dell’adunanza dei creditori comporta l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 112 c.p.c. Con la conseguenza, ad esempio, che sarà ben possibile ammettere al voto un creditore per un importo maggiore di quello indicato nell’elenco dei creditori formato dal debitore ed eventualmente rettificato dal commissario giudiziale pur in assenza di un’espressa richiesta in tal senso da parte del creditore medesimo.

    9 Con riferimento al regime delle eccezioni non potranno che valere le regole generali, le medesime regole applicabili in sede di accertamento del passivo, pur adattate alla diversa situazione del concordato preventivo in assenza quindi di un organo della procedura, il curatore, che rappresenti tutti i creditori in una posizione di terzietà. Alla luce di tali considerazioni deve quindi ritenersi che il G.D. possa decidere avuto riguardo alle eccezioni sollevate dal debitore a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati, ivi compreso il commissario giudiziale.

    10 Con riferimento infine al regime probatorio il giudice delegato valuta i crediti all’esito di un’istruzione sommaria di natura esclusivamente documentale (basata quindi sull’esame delle scritture contabili, della relazione del commissario giudiziario e delle eventuali produzioni allegate alle osservazioni e/o contestazioni depositate dalle parti) dato che la natura cartolare del procedimento esclude la possibilità di un’attività istruttoria con “prove costituende”, sia pure se assunte in forma semplificata, senza le rigidità del modello previsto per il processo a cognizione piena.

    II. Le opposizioni

    II.Le opposizioni

    1 Dalla stessa rubrica dell’art. 108 CCII (“Ammissione provvisoria dei crediti contestati”) e dall’incipit della disposizione “Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati…” si evince la natura non definitiva della decisione del giudice delegato ai fini dell’ammissione al voto.

    2 Invero, ai sensi dell’art. 108, c. 2, CCII i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze, facendo applicazione del principio della c.d. prova di resistenza del voto, verificando, cioè, se le maggioranze deliberative così sarebbero mutate ovvero confermate, anche se con altro risultato numerico assoluto e percentuale. Cfr. [F329].

    3 L’art. 108 CCII, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 176 l. fall., legittima all’opposizione i soli creditori esclusi dal voto, non prevedendosi quindi la possibilità dell’impugnazione di un credito ammesso da parte del debitore, del commissario giudiziale o di altri creditori concorrenti.

    4 La previsione che tale impugnazione possa aver luogo soltanto in sede di omologa, evidenzia che quel giudizio si deve essere aperto e quindi la proposta è stata approvata dai creditori, con il che perpetra un’evidente lesione del diritto di difesa del debitore o del creditore escluso il cui voto favorevole sarebbe stato determinante per l’approvazione del concordato che, a seguito dell’esclusione, risulti non aver raggiunto le maggioranze richieste dalla legge.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F329
    MEMORIA DI COSTITUZIONE DI CREDITORE ESCLUSO CON OPPOSIZIONE ALLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    Il sottoscritto ……… residente in ……… Via ………, elettivamente domiciliato in ……… - Via ……… presso lo studio dell’avv………. che lo rappresenta e difende per procura ……… a margine [ovvero in calce] al presente atto.

    PREMESSO

    - che la società ……… è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale in data ………;

    - che il sottoscritto è stato escluso dal giudice delegato ex art. 108, c. 1, CCII dal novero dei creditori legittimati al voto;

    - che, essendo state raggiunte la/le maggioranza/e prescritta/e, con decreto del ………, il Tribunale ha fissato ex art. 48, c. 1, CCII l’udienza di apertura del giudizio di omologazione del concordato per il giorno ……… alle ore ………;

    RILEVATO

    - che l’opponente creditore della debitrice per la somma di euro ……… intende contestare l’esclusione dal voto decisa dal giudice delegato in quanto ………;

    - che una volta accertata la legittimazione al voto intende esprimere voto contrario all’approvazione del concordato chiedendo che il tribunale verifichi l’incidenza sul calcolo delle maggioranze richieste dal comma 1 dell’art. 109 (ovvero del comma 5 dell’art. 109) dell’ammontare del suo credito;

    - che in caso di accoglimento dell’opposizione e quindi di accertamento della mancata approvazione del concordato si chiede la declataroria di liquidazione giudiziale della società in quanto ………;

    Tutto ciò premesso, il sottoscritto come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

    CONCLUSIONI

    Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria

    a) previo accertamento che l’esponente è creditore nei confronti della società per l’importo di euro ……… e che intende esprimere voto contrario all’approvazione del concordato;

    b) previo accertamento che le maggioranze non sono state raggiunte per la modifica del voto;

    c) rigettarsi la domanda di omologazione del concordato preventivo, presentata da ………, per le motivazioni tutte dedotte in narrativa

    d) disporsi l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale

    e) con il favore delle spese di lite

    Si producono i documenti indicati in narrativa e precisamente:

    1)comunicazione del commissario giudiziale in data ………

    ………

    Luogo, data ………

    Firma ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. L’ammissione provvisoria dei crediti.

    I. L’ammissione provvisoria dei crediti

    I.L’ammissione provvisoria dei crediti

    1 In materia di concordato preventivo, dal combinato disposto degli artt. 175, c. 4 e 176, c. 1, l. fall., discende che i crediti oggetto di specifica contestazione da parte del debitore possono essere computati, ai fini del calcolo delle maggioranze, solo se il giudice delegato, che è tenuto a provvedere per dirimere il contrasto, abbia adottato la decisione di provvisoria ammissione al voto (totale o parziale) dei titolari dei crediti [C. 28.5.2018, n. 13295].

    2 In tema di concordato preventivo, l’accertamento con efficacia di giudicato circa l’esistenza, l’entità e il rango del credito relativo all’indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma della l. fall., art. 169-bis, va effettuato, come per tutti i restanti crediti concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi della l. fall., art. 176 [C. 23.11.2020, n. 26568].

    3 L’ammissibilità al voto dei soggetti titolari di crediti controversi - in forza del provvedimento del giudice delegato, ex art. 108 CCII suppone che i crediti siano compresi nella previsione del trattamento che il debitore riservi al ceto creditorio, per l’ipotesi che risultino confermate o modificate in sede giurisdizionale l’esistenza e la entità di quelle pretese, prefigurando per ciascuna di esse soluzioni esdebitatorie differenziate, in modo tale da consentire che l’espressione del voto sia consapevole dei condizionamenti che la proposta è esposta a ricevere dal risultato di quei giudizi. Diversamente opinando non solo verrebbe meno l’interesse al voto, ed anzi il voto, cui il creditore presunto fosse ammesso, risulterebbe pregiudizialmente di segno contrario alla proposta, per l’assenza di previsioni di soddisfo, anche parziale, in suo favore, a fronte di una classificazione specifica ed esclusiva dei creditori considerati dal debitore; ma il debitore sarebbe incentivato alla contestazione, nei riguardi di crediti non accertati in via definitiva e soprattutto di quelli di maggior peso sul piano delle aspettative di soddisfo, lasciandoli fuori dalla proposta e ponendo i suoi beni a disposizione degli altri creditori, sollecitati all’approvazione proprio dalla circoscritta area delle passività indicate, senza alcuna previsione per quelle controverse. Circostanza questa che ostacolerebbe le aspettative di soddisfo in sede di esecuzione del concordato, per il concorso dei creditori il cui accertamento sia medio tempore sopravvenuto [C. 26.7.2012, n. 13284].

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    Successivo 109. Maggioranza per l’approvazione del concordato (1)